14.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1152/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I pescherecci dell’Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell’Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (3) prevede una deroga alla norma in materia di parità di accesso, grazie alla quale gli Stati membri sono autorizzati a limitare a determinati pescherecci l’esercizio della pesca nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle loro linee di base.

(3)

Il 13 luglio 2011, in conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di accesso alle risorse di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche. Da tale relazione risulta che il regime d’accesso è molto stabile e ha sempre funzionato in modo soddisfacente dal 2002.

(4)

Le norme vigenti che limitano l’accesso alle risorse di pesca nella zona all’interno delle 12 miglia nautiche hanno avuto effetti positivi sulla conservazione degli stock limitando lo sforzo di pesca nelle acque marine più sensibili dell’Unione. Tali norme hanno inoltre preservato attività di pesca tradizionali di grande importanza per lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

(5)

La deroga è entrata in vigore il 1o gennaio 2003 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012. È opportuno prorogarne la validità in attesa dell’adozione di un nuovo regolamento, basato sulla proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2371/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla loro sovranità o giurisdizione, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, a limitare le attività di pesca alle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera di altri Stati membri nell’ambito delle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri in cui si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 89.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.