4.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Paraguay nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinate carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8 e l’articolo 8, punto 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), contiene prescrizioni in tema di certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di determinate partite di carni fresche di ungulati ed equidi destinate al consumo umano. Il regolamento stabilisce che tali partite siano introdotte nell’Unione soltanto se provengono da paesi terzi, territori o loro parti di cui all’allegato II, parte 1, dello stesso.

(2)

In data 19 settembre 2011 il Paraguay ha notificato la presenza di un focolaio di afta epizootica all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Tale focolaio è situato nel distretto di San Pedro ed è stato confermato il 18 settembre 2011 da analisi di laboratorio (ELISA e EITB).

(3)

A norma dell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, le importazioni di carni fresche di bovini domestici dal Paraguay sono autorizzate.

(4)

Dato il rischio d’introdurre l’afta epizootica nell’Unione connesso all’importazione di carni fresche bovine dal Paraguay e in assenza di garanzie che consentano la regionalizzazione del Paraguay, occorre sospendere l’autorizzazione a tali importazioni. La voce per il Paraguay nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va modificata di conseguenza.

(5)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 la voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

«PY – Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

18 settembre 2011

1o agosto 2008»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.