26.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/28


REGOLAMENTO (UE) N. 258/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2010

che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità che, per tutelare la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, vengano adottate le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Nel luglio 2007 sono stati riscontrati elevati livelli di pentaclorofenolo e di diossine nell'UE, in alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nell'Unione europea se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo (PCP) e di diossine nella gomma di guar.

(3)

In seguito al riscontro di tali livelli elevati di PCP e diossine, nell'ottobre 2007 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (UAV) ha condotto un'ispezione con carattere d'urgenza in India. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla possibile fonte della contaminazione e valutare le misure di controllo messe in atto dalle autorità indiane per evitare il ripetersi di tale contaminazione. Il gruppo d'ispezione è giunto alla conclusione che gli elementi di prova della causa di contaminazione non erano sufficienti e che le indagini condotte dalle autorità indiane non sono riuscite a produrre elementi conclusivi. Nell'industria della gomma di guar, un'industria ampiamente autoregolamentata in cui è presente e usato il pentaclorofenolato di sodio, i controlli in atto per assicurare che tale contaminazione non si ripeta sono risultati inadeguati.

(4)

Pertanto, la decisione 2008/352/CE della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (2) prevede che ogni partita di gomma di guar e di mangimi e alimenti composti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India debba essere accompagnata da un rapporto analitico originale, convalidato da un rappresentante dell'autorità competente del paese in cui il laboratorio è ubicato e che dimostri che il prodotto non contiene più di 0,01 mg/kg di PCP. Le autorità competenti degli Stati membri devono prelevare campioni da tali partite e analizzarli con una frequenza del 5 % per verificare che non sia superato il livello di 0,01 mg/kg di PCP. Il laboratorio comunitario di riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti ha realizzato uno studio sulla correlazione tra PCP e diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar con un tenore di PCP inferiore a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine.

(5)

L'UAV ha effettuato una seconda ispezione di controllo nell'ottobre 2009 per valutare le misure di controllo messe in opera dalle autorità indiane volte a prevenire la contaminazione della gomma di guar con PCP e diossine e dare un seguito alle raccomandazioni formulate dalla missione dell'ottobre 2007.

(6)

Durante tale missione sono state rilevate gravi carenze. La situazione dell'impiego industriale del PCP in India non è chiara e al momento della missione non è emerso alcun elemento comprovante l'adozione di provvedimenti volti a bloccarne la produzione o la vendita. I campioni sono prelevati dalla società privata esportatrice senza alcun controllo ufficiale. I casi di non conformità rilevati dal laboratorio su campioni analizzati con una frequenza del 2,5 % circa sono notificati alla società esportatrice senza informarne l'autorità competente. Essendo l'autorità competente all'oscuro di tali inosservanze, non è stato preso alcun provvedimento riguardo alle partite non conformi.

(7)

I risultati indicano che la contaminazione della gomma di guar con PCP e/o diossine non può essere considerata come un incidente isolato e che soltanto l'efficace analisi da parte del laboratorio privato accreditato ha impedito che il prodotto contaminato fosse ancora esportato nell'Unione europea. Tenuto conto del fatto che non è stato apportato alcun miglioramento al sistema di controllo occorre adottare misure supplementari al fine di ridurre potenziali rischi.

(8)

Dal momento che non si può escludere che la gomma di guar originaria dell'India sia esportata nell'UE attraverso un altro paese terzo, è opportuno prevedere controlli casuali della presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.

(9)

La decisione 2008/352/CE va pertanto modificata di conseguenza. Tuttavia, tenuto conto della natura delle disposizioni di modifica, che sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, è opportuno sostituire tale decisione con un regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alla gomma di guar di cui al codice NC 1302 32 90 originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano;

b)

ai mangimi e agli alimenti contenenti almeno il 10 % di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

Articolo 2

Certificazione

1.   Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 presentata all'importazione è accompagnata da:

a)

un certificato sanitario, figurante in allegato, che attesti che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP) e

b)

un rapporto analitico, rilasciato da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, che indichi i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di PCP, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

2.   Il certificato corredato di un rapporto analitico è firmato da un rappresentante autorizzato del ministero indiano del Commercio e dell'industria e la sua validità è limitata a quattro mesi a decorrere dalla data della sua emissione.

3.   Le prove di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere effettuate su un campione prelevato dalle autorità indiane competenti dalla partita in conformità delle disposizioni della direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (3). L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è realizzata conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS come definito sul sito web dei Laboratori comunitari di riferimento per i residui di pesticidi (4) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nel rapporto analitico contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e in ciascuno dei documenti commerciali che accompagnano la partita. Ciascun sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1.

2.   I controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di PCP, sono effettuati almeno sul 5 % delle suddette partite.

3.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.

4.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati presso punti di controllo all'uopo designati dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri rendono pubblico l'elenco dei punti di controllo e ne danno comunicazione alla Commissione.

6.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano inoltre controlli materiali casuali, compresi il campionamento e l'analisi volti a rilevare la presenza di PCP nella gomma di guar proveniente da paesi diversi dall'India.

Articolo 6

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate finché non sono stati completati tutti i controlli ufficiali. Qualora una partita sia frazionata, una copia certificata del certificato sanitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), accompagna ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica.

Articolo 7

Costi

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio ed eventuali misure adottate in seguito alla non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare o dei mangimi.

Articolo 8

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore commerciale del settore alimentare o dei mangimi o del suo rappresentante, della prova:

a)

dell'avvenuta esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

b)

dei risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.

Articolo 9

Prodotti non conformi

I prodotti nei quali i controlli eseguiti a norma dell'articolo 5 consentono di accertare la presenza di più di 0,01 mg/kg di PCP, tenendo conto dell'incertezza di misura estesa, non entrano nella catena alimentare e dei mangimi. I prodotti non conformi sono smaltiti in modo sicuro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).

Articolo 10

Relazioni

Gli Stati membri, attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), informano la Commissione di tutte le partite in cui è stata riscontrata la presenza di PCP a un livello superiore a 0,01 mg/kg tenendo conto dell'incertezza di misura estesa.

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2008/352/CE della Commissione è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all'articolo 1 esportate dal paese d'origine prima del 1o aprile 2010 accompagnate dal rapporto analitico previsto dalla decisione 2008/352/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 42.

(3)  GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Image