15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2008/855/CE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2009) 9909]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/952/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE (3) stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato della stessa decisione.

(2)

L’articolo 7 della decisione 2008/855/CE dispone il divieto di spedire partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione, dagli Stati membri nel cui territorio vi sono tali zone verso altri Stati membri.

(3)

La decisione 2008/855/CE si applica fino al 31 dicembre 2009. Data la situazione della malattia in alcune zone di Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria e Slovacchia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2011.

(4)

Al fine di prevenire la propagazione della peste suina classica dalla Romania ad altri Stati membri, è stata adottata la decisione 2006/779/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania (4). Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

(5)

Secondo le informazioni fornite alla Commissione dalla Romania, la situazione della peste suina classica in tale Stato membro è nettamente migliorata. Tuttavia, sulla scorta dei dati disponibili, è opportuno applicare anche in futuro misure addizionali di protezione contro la peste suina classica in Romania. Di conseguenza, è opportuno aggiungere la Romania all’elenco di cui alla parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE. L’inclusione della Romania nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE va riconsiderata alla luce delle risultanze dell’ispezione che l’Unione effettuerà in Romania nel corso del primo semestre del 2010.

(6)

Al fine di garantire la sicurezza delle carni fresche di suini, dei preparati e dei prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni spedite nelle zone elencate nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE e provenienti da zone non figuranti in tale elenco, è necessario che gli stabilimenti di produzione, stoccaggio e trasformazione di tali merci siano autorizzati dall’autorità competente e notificati alla Commissione. Inoltre, la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione di tali carni e prodotti o preparati a base di carne devono essere distinti dalle stesse operazioni riguardanti altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato di tale decisione.

(7)

Al fine di garantire la tracciabilità delle carni fresche di suini, dei preparati e dei prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni spedite nelle zone elencate nella parte III dell’allegato della decisione 2008/855/CE e provenienti da zone non figuranti in tale elenco, le carni e i prodotti e preparati a base di carne devono essere contrassegnati in maniera adeguata. Pertanto, è opportuno contrassegnare le carni fresche di suini con il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). I preparati e i prodotti a base di carne contenenti carni di suini devono recare il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6).

(8)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/855/CE è così modificata:

1)

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Spedizione in altri Stati membri di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti tali carni da zone non elencate nella parte III dell’allegato

1.   Gli Stati membri interessati nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione verso altri Stati membri di carni fresche di suini, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, e di preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, qualora tali carni, preparati e prodotti a base di carne siano prodotti, stoccati e trasformati in stabilimenti:

a)

autorizzati a tal fine dall’autorità competente e notificati alla Commissione;

b)

nei quali la produzione, lo stoccaggio e la trasformazione siano realizzati separatamente da quelli riguardanti altri tipi di prodotti composti da o contenenti carni provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato.

2.   Le carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio sanitario di cui al capitolo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

I preparati e i prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 sono contrassegnate con il marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

2)

all’articolo 15, la data «31 dicembre 2009» è sostituita da «31 dicembre 2011»;

3)

nella parte III dell’allegato è inserita la seguente voce:

«Romania

L’intero territorio della Romania.»

Articolo 2

Il punto 3 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 48.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.