30.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 350/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (regolamento di base), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

I.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con regolamento (CE) n. 1628/2004 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell’India. L’aliquota del dazio è compresa tra il 7 % e il 15,7 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 15,7 % sulle importazioni di altri esportatori.

(2)

Al tempo stesso, il Consiglio istituiva, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India.

II.   Avvio di un riesame intermedio parziale

(3)

In seguito all’istituzione di un dazio compensativo definitivo, il governo dell’India (di seguito «il GOI») ha fatto osservare che le circostanze relative ai 2 regimi di sovvenzione, ovvero il Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS (Regime di credito sui dazi d’importazione), e l’Income Tax Exemption Scheme, ITES (Regime di esenzione dall’imposta sul reddito nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act), sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e che ne conseguirebbe la necessità di rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.

(4)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Sentito il Comitato consultivo, la Commissione apriva d’ufficio, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), un riesame intermedio parziale delle misure in vigore.

(5)

Scopo della presente inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi, i regimi di sovvenzione modificati comprese, per tali imprese, le misure relative ad altri sistemi per i quali sono stati forniti sufficienti elementi di prova conformi alle pertinenti disposizioni dell’avviso di apertura.

III.   Periodo dell’inchiesta

(6)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007 (di seguito «il periodo dell’inchiesta»).

IV.   Parti interessate all’inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il GOI, i produttori esportatori indiani elencati nell’avviso di apertura del riesame intermedio parziale nonché i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, tenute nella debita considerazione.

(8)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori che hanno collaborato e al GOI. Hanno inviato risposte sia i due produttori esportatori che hanno collaborato che il GOI.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1.

Governo dell’India

Ministero del Commercio, New Delhi.

2.

Produttori esportatori indiani

Graphite India Limited (GIL), Kolkatta,

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Noida

V.   Comunicazione delle informazioni e commenti sul procedimento

(10)

Il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre la modifica dell’aliquota del dazio applicabile ai due produttori indiani che hanno collaborato all’inchiesta e mantenere le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Come esposto in prosieguo, si è tenuto debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(11)

Il prodotto contemplato dal presente riesame è lo stesso prodotto contemplato dal regolamento (CE) n. 1628/2004, ovvero alcuni elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell’India.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(12)

Secondo le informazioni del GOI e dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:

a)

Advance Authorization Scheme [Regime di autorizzazione preventiva, noto in precedenza come «Advance Licence Scheme» (Regime di licenza preventiva)];

b)

Duty Entitlement Passbook Scheme (Regime di credito sui dazi d’importazione);

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme (Regime di esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali);

d)

Income Tax Exemption — ITES (Esenzione dall’imposta sul reddito);

e)

Electricity Duty Exemption of the State of Madhya Pradesh (Esenzione dell’imposta sull’elettricità dello Stato del Madhya Pradesh).

(13)

I regimi compresi tra la lettera a) la lettera c) si basano sul «Foreign Trade Act (Development and Regulation)» [Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a prendere provvedimenti riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Questi vengono raccolti negli «Export and Import Policy Documents» (documenti relativi alla politica in materia di esportazione e importazione), pubblicati ogni 5 anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Tra i documenti relativi alla politica in materia di esportazione e importazione è pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione il documento «EXIM-policy 04-09», che attiene al periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009. Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche export-import 04-09, pubblicandole nel «Handbook of Procedures — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I» («HOP I 04-09») (Manuale di procedura — 1 settembre 2004-31 marzo 2009, vol. I). Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.

(14)

L’esenzione dall’imposta sul reddito di cui alla lettera d) si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(15)

L’esenzione dell’imposta sull’elettricità di cui alla lettera e) è basata sulla sezione 3-B della legge sull’imposta sull’elettricità del Madhya Pradesh del 1949.

(16)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione ha invitato il GOI a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati e non, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

II.   Regimi specifici

1.   Advance Authorization Scheme (di seguito «AAS») — Regime di autorizzazione preventiva

a)   Base giuridica

(17)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della EXIM-policy 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del vol. I del relativo manuale di procedura (HOP I 04-09). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 1628/2004, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il regime era denominato «Advance Licence Scheme» (Regime di licenza preventiva).

b)   Ammissibilità

(18)

L’AAS consiste di sei sottoregimi diversi, descritti più dettagliatamente di seguito, che differiscono, tra gli altri aspetti, anche dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte», di cui al paragrafo 8.2 dell’EXIM-policy 04-09, come i fornitori delle cosiddette Unità orientate all’esportazione («EOU»). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime Advance release order (di seguito «ARO») e della Back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(19)

Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: è il sottoregime principale che permette l’importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all’esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto da esportare sono specificati nell’autorizzazione.

ii)

fabbisogno annuo: Tale tipo di autorizzazione non è collegata a un prodotto specifico ma a un gruppo di prodotti (p.es. prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti.

iii)

forniture intermedie: questo sottoregime riguarda casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all’esportazione, dividendosi fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito.

iv)

esportazioni presunte: Questo sottoregime permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8, punto 2, lettere da b) a f), e lettere g), i) e j) dell’EXIM policy 04-09. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India: per esempio la fornitura di merci alle EOU e a imprese con sede in una Special economic zone — «SEZ» (zona economica speciale).

v)

ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO (Buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8, punto 3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati.

vi)

Back to back inland letter of credit: anche questo sottoregime riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8, punto3 dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

(20)

Durante il periodo dell’inchiesta per il riesame, uno degli esportatori che hanno collaborato ha ottenuto vantaggi relativi al primo sottoregime, cioè AAS per esportazioni fisiche. Non è dunque necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottoschemi.

(21)

Dopo che il regolamento (CE) n. 1628/2004 ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il GOI ha modificato il sistema di verifica applicabile all’AAS. Concretamente, per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» (capitolo 4, punti 26 e 30, e appendice 23 di HOP I 04-09), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4, punto 30, e appendice 18 HOP I 02-07).

(22)

Quanto al sottoregime per le esportazioni fisiche, usato durante il periodo dell’inchiesta dal produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, il volume e il valore sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono documentati sull’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull’autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms (SION). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel vol. II del HOP II 04-09.

(23)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio della licenza (24 mesi, sono ammesse due proroghe di 6 mesi ciascuna).

(24)

Dall’inchiesta è emerso che le licenze preventive usate per l’importazione di materie prime durante il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR) sono state rilasciate prima del 13 maggio 2005. Di conseguenza i nuovi requisiti in materia di verifiche previsti dalle autorità indiane nel HOP I 04-09, descritte nel considerando 21, non sono ancora state impiegate nella pratica. Inoltre l’impresa non è stata in grado di dimostrare che i registri obbligatori del consumo effettivo e degli stock erano stati tenuti nel formato richiesto dal capitolo 4.30 e dall’appendice 18 del HOP I 02-07, come previsto per le licenze preventive rilasciate prima del 13 maggio 2005. Data questa situazione, si è ritenuto che l’esportatore oggetto dell’inchiesta non potesse dimostrare di aver a suo tempo soddisfatto le pertinenti disposizioni EXIM.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(25)

L’esportatore che ha cooperato e che ha beneficiato dell’AAS durante il PIR ha sostenuto di avere volontariamente presentato le licenze preventive, pur essendo le stesse state rilasciate prima del 13 maggio 2005, ai fini della verifica da parte di un contabile giurato, come prescritto dal HOP I 04-09, e che ciò dimostra l’adeguatezza del sistema di certificazione applicato in base alle disposizioni del HOP.

(26)

In effetti un certificato conforme all’appendice 23 del HOP, firmato da un contabile giurato e datato 1o febbraio 2008, è stato presentato ai servizi della Commissione nel corso della verifica svolta presso la sede dell’impresa in oggetto. Tuttavia, alla luce del fatto che le licenze preventive risalivano al 2004, e che le nuove disposizioni HOP non erano a esse applicabili, la presentazione del certificato va considerata come un atto volontario da parte dell’impresa; non si tratta dunque della prova che il GOI abbia effettivamente attuato un sistema di verifiche efficace. Inoltre non è stato dimostrato che l’importo della restituzione di dazi eccessiva calcolato dal contabile sia stato restituito al governo.

e)   Conclusione

(27)

L’esenzione dai dazi all’importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverossia un contributo finanziario da parte del GOI, che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(28)

Inoltre il regime AAS per le esportazioni fisiche dipende chiaramente di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione, una società non può, nel quadro dei regimi in questione, avere diritto ad alcun vantaggio.

(29)

Il sottoregime in oggetto può essere ritenuto un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Le autorità indiane non hanno applicato nessun meccanismo o procedura di verifica per stabilire quali fattori produttivi fossero stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (cfr. l’allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, l’allegato III, titolo II, paragrafo 2, del medesimo regolamento). Le SION non possono essere considerate un metodo di verifica del consumo reale, poiché non permettono al GOI di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi consumati nella produzione di esportazione. Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta le autorità indiane non hanno assicurato un controllo efficace della corretta tenuta del registro del consumo effettivo. Inoltre le autorità indiane non hanno effettuato esami ulteriori, normalmente necessari in assenza di meccanismi o procedure di verifica applicati in modo efficace (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati.

(30)

Il sottoregime risulta quindi compensabile.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(31)

In mancanza di sistemi permessi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione dei fattori produttivi. In questo contesto è opportuno rilevare che il regolamento di base non si limita a prevedere la compensazione di una restituzione «eccessiva» dei dazi. Ai sensi dell’art 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, solamente le restituzioni dei dazi eccessive possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Pertanto, in assenza di un’adeguata procedura di controllo, questa eccezione al sistema di restituzione non si applica; si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (revenue forgone), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso. Come previsto dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità investigativa calcolare le restituzioni eccessive. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l’adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

(32)

L’importo della sovvenzione di cui ha beneficiato l’esportatore che ha utilizzato l’AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali speciali) sulle merci importate nel quadro del sottoregime utilizzato per il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, dietro presentazione di richieste giustificate, le tasse necessariamente pagate per ricevere la sovvenzione. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato relativo alle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto la sovvenzione è stata assegnata in base all’andamento delle esportazioni e non in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(33)

Il tasso di sovvenzione accertato per il produttore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammonta allo 0,3 %.

2.   Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito dei dazi all’importazione (di seguito «il DEPBS»)

a)   Base giuridica

(34)

La descrizione dettagliata del regime si trova al paragrafo 4.3 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 4 del manuale di procedura 04-09, volume I.

b)   Ammissibilità

(35)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(36)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le aliquote DEPBS sono state fissate dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate utilizzando le SION, che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

(37)

Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita (o lasciapassare) per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che deve essere concesso per quella determinata operazione di esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il vantaggio è quella di applicazione al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione

(38)

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, eccezion fatta per i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previo pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

(39)

Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una quantità illimitata di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate al di fuori delle scadenze di cui al capitolo 4.47 dell’HOP I 04-09. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 dell’HOP I 04-09, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell’autorizzazione).

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(40)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha sostenuto che tutti i crediti DEPB ottenuti dall’impresa sono stati usati per importare materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto in oggetto, anche se in linea di principio ne è consentito l’uso per altri scopi, come riportato qui sopra. Tale esportatore ha sostenuto che in questo contesto il proprio effettivo uso dei crediti DEPB è quindi assimilabile a un normale sistema di restituzione del dazio, e che l’eventuale compensabilità riguarda dunque solo la restituzione in eccesso. Tuttavia in base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all’allegato I, lettera i), del regolamento di base una remissione di oneri in eccesso è compensabile solo se sono rispettate le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Tali condizioni, come esposto nel punto 43, non sono state rispettate nel presente caso. Di conseguenza si applica la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate), piuttosto che delle presunte restituzioni in eccesso.

e)   Conclusioni sul regime DEPBS

(41)

Il DEPBS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal GOI; essi sono usati per compensare dazi all’importazione e riducono così le entrate del GOI dovute al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(42)

Il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(43)

Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide norme enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori produttivi. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione e non può deciderne l’importo. A ciò si aggiunga che, in base alla contabilità per competenza, i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contabilizzato i crediti DEPBS come entrate al momento dell’operazione di esportazione.

(45)

Qualora siano state presentate richieste motivate, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), sono state dedotte dai crediti così calcolati le tasse di domanda necessarie per avere accesso alla sovvenzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(46)

I tassi di sovvenzione accertati per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammontano allo 6,2 % e al 5,7 %.

3.   Export Promotion Capital Goods Scheme (di seguito «l’EPCGS») — Regime di promozione delle esportazioni di beni strumentali)

a)   Base giuridica

(47)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al paragrafo 5 delle politiche import-export 04-09 e al capitolo 5 del manuale di procedura 04-09, volume I.

b)   Ammissibilità

(48)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(49)

Purché esporti poi i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Fino al 31 marzo 2000, veniva applicata un’aliquota effettiva dell’11 % (con possibile supplemento del 10 %) e, in caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Dall’aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

(50)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può importare esenti da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

d)   Conclusioni relative al sistema EPCG

(51)

L’EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio agli esportatori in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

(52)

Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(53)

In conclusione questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione sostitutiva, che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, non sono considerati sovvenzioni. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, punto i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(54)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine, sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali a lungo termine vigenti in India durante il PIR. Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), dalla somma così calcolata sono state dedotte, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all’ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(55)

I tassi di sovvenzione accertati per i produttori che hanno collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il periodo dell’inchiesta del riesame ammontano allo 0,7 % e allo 0,3 %.

f)   Commenti sulle informazioni comunicate

(56)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha fatto osservare un errore nella metodologia inizialmente usata per il calcolo dei benefici dell’EPCG, in particolare per quanto concerne l’importo degli interessi applicati. Tale errore, che ha avuto conseguenze per entrambi gli esportatori che hanno cooperato, è stato corretto.

4.   Income Tax Exemption Scheme (di seguito «l’ITES») — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito)

(57)

Nell’ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un’esenzione fiscale parziale sui profitti dovuti a operazioni di esportazione. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell’ITA.

(58)

Questa disposizione era stata abolita a partire dall’anno di valutazione 2005-2006 (l’anno finanziario 1o aprile 2004-31 marzo 2005); la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce dunque più alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non hanno beneficiato di alcun vantaggio nell’ambito di questo regime durante il PIR. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, il regime non dovrà essere compensato dal momento che è stato ritirato.

a)   Base giuridica

(59)

Il regime è basato sulla Sezione 80IA dell’ITA. Questa disposizione è stata inserita nell’ITA tramite la legge finanziaria del 2001.

b)   Ammissibilità

(60)

La Sezione 80IA dell’ITA si applica alle imprese impegnate nella creazione di infrastrutture, compresa la produzione e distribuzione di energia elettrica, in qualsiasi parte dell’India.

c)   Attuazione pratica

(61)

La Sezione 80IA dell’ITA dispone che un importo corrispondente al profitto generato dalle attività di produzione energetica sia esentato dalle imposte sul reddito per dieci anni consecutivi nell’arco dei primi quindici anni di attività della centrale di produzione elettrica. La centrale in questione deve essere nuova ed essere entrata in funzione tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2010.

(62)

Il calcolo della detrazione dalle imposte sul reddito è parte della denuncia dei redditi annuale dell’impresa, e viene verificato insieme al conto profitti e perdite dell’impresa nonché agli altri rendiconti finanziari. Esso deve essere conforme alle disposizioni dell’ITA, segnatamente per quanto concerne la valutazione contabile dell’energia elettrica generata, che deve rispecchiarne il valore di mercato. È compito delle autorità fiscali responsabili dell’imposta sul reddito verificare se il calcolo della detrazione dalle imposte sul reddito è conforme alle disposizioni dell’ITA nonché ai conti dell’impresa sottoposti a revisione. L’inchiesta ha evidenziato che le autorità hanno verificato i calcoli nella pratica e, se del caso, apportato le modifiche giustificate.

(63)

Dall’inchiesta è emerso che entrambi i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta hanno costruito centrali elettriche per uso vincolato nell’ambito dei propri impianti di produzione di grafite. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’ITA, essi hanno richiesto la corrispondente detrazione dalle imposte sul reddito.

d)   Conclusione sull’ITES (Esenzione dall’imposta sul reddito) conformemente alla sezione 80IA dell’ITA

(64)

L’esenzione dall’imposta sul reddito costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ovverossia un contributo finanziario del governo dell’India che ha conferito un vantaggio agli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(65)

Tuttavia dall’inchiesta è emerso che l’accesso all’ITES, conformemente alla sezione 80IA dell’ITA, non è limitato a determinate imprese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Infatti appare che del regime possano usufruire tutte le imprese sulla base di criteri obiettivi. Inoltre non è stata accertata alcuna altra prova del fatto che in questo caso si tratti di un regime specifico.

(66)

Inoltre, esso è legato a un prodotto (energia elettrica) diverso dal prodotto in esame, e di conseguenza i benefici previsti dal regime in questione sono concessi sulla base di un’attività diversa dalla produzione e dalle vendite del prodotto in esame. Alla luce di queste circostanze si ritiene che qualsiasi beneficio per gli esportatori derivante da questo regime non dovrebbe essere compensato.

5.   Electricity Duty Exemption scheme, (di seguito «l’EDE») — Esenzione dell’imposta sull’elettricità

(67)

In base alla Industrial Promotion Policy (strategia per la promozione dell’industria) del 2004 lo Stato di Madhya Pradesh (di seguito «il MP») concede un’esenzione dall’imposta sull’elettricità alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica destinata a un consumo vincolato.

a)   Base giuridica

(68)

La descrizione del regime di esenzione dall’imposta sull’elettricità applicato dal governo del MP si trova alla sezione 3-B della legge relativa all’imposta sull’elettricità (Electricity Duty Act) del 1949.

b)   Ammissibilità

(69)

Qualsiasi industria con sede nella giurisdizione del governo del MP che investe in nuove centrali elettriche per uso vincolato.

c)   Attuazione pratica

(70)

In base alla notifica del governo del MP del 29 settembre 2004 le imprese o persone che investono in nuove centrali elettriche per uso vincolato di capacità superiore a 10 KW possono ottenere un certificato di esenzione dall’imposta sull’elettricità dall’Electrical Inspectorate (ispettorato per l’energia elettrica) del MP. L’esenzione viene concessa solo per energia elettrica prodotta per uso proprio, e solo a condizione che la nuova centrale elettrica per uso vincolato sia destinata a sostituirne una vecchia. L’esenzione viene concessa per un periodo di cinque anni.

(71)

Una notifica del governo del MP del 5 aprile 2005 ha esentato la nuova centrale elettrica messa in funzione da uno dei produttori esportatori che hanno cooperato alla presente inchiesta per un periodo di dieci anni.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(72)

L’esportatore che ha cooperato e ha ottenuto l’esenzione dell’imposta sull’elettricità ha sostenuto che il regime EDE non è specifico e viene applicato senza discriminazione a tutte le imprese ammissibili. Secondo tale esportatore la strategia iniziale, che prevedeva la concessione di un’esenzione quinquennale, è stata in seguito riesaminata dal governo del Madhya Pradesh per renderla decennale. Tuttavia né l’esportatore che ha cooperato, né il GOI nelle loro repliche hanno presentato una notifica pubblicata concernente tale modifica.

e)   Conclusioni relative al regime EDE

(73)

Questo regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Esso costituisce un contributo finanziario del governo del MP, in quanto riduce le entrate statali dovute e conferisce un vantaggio alla società che ne beneficia.

(74)

Malgrado il fatto che la strategia per la promozione dell’industria del 2004 e la notifica del governo del MP del 29 settembre 2004 prevedano un periodo di cinque anni, il produttore esportatore in questione ha ottenuto un’esenzione per dieci anni. Inoltre questo incentivo non sembra essere stato concesso in base a criteri e condizioni chiaramente stabiliti per legge, regolamento o altro atto ufficiale.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

Il vantaggio conferito all’esportatore è stato calcolato in base all’importo dell’imposta normalmente dovuta durante il periodo dell’inchiesta del riesame, ma non corrisposto in virtù del sistema. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base alle vendite complessive registrate durante il periodo dell’inchiesta del riesame (denominatore), in quanto essa si riferisce alle vendite complessive, interne e all’esportazione, e non è stata accordata in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(76)

Il margine di sovvenzione calcolato per la società che ha beneficiato del regime EDE è risultato pari allo 0,7 %.

III.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(77)

Si ricordi che l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili, accertato dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio per i due produttori esportatori che hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale, era pari rispettivamente al 15,7 % e al 7 %.

(78)

Durante il presente riesame intermedio parziale, gli importi accertati (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili sono stati quelli di cui alla tabella che segue:

Società

ALS

DEPB

EPCG

EDE

Totale

Graphite India Ltd.

nulla

6,2 %

0,1 %

nulla

6,3 %

HEG Ltd.

0,3 %

5,7 %

0,5 %

0,7 %

7,2 %

IV.   Misure compensative

(79)

In conformità di quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento di base antisovvenzioni e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta è cambiato, e pertanto l’aliquota del dazio compensativo istituito dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio va modificata di conseguenza.

(80)

Il dazio compensativo in esame è scaturito da inchieste antisovvenzioni e antidumping condotte parallelamente (di seguito «le inchieste iniziali»). In base all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (5), i dazi antidumping imposti dal regolamento (CE) n. 1629/2004 sono stati adeguati nella misura in cui gli importi delle sovvenzioni e i margini di dumping sono scaturiti dalla stessa situazione.

(81)

I regimi di sovvenzione esaminati nell’ambito dell’inchiesta e giudicati compensabili nel quadro del procedimento di riesame in corso, ad eccezione dell’EDE, costituivano sovvenzioni alle esportazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base antisovvenzioni.

(82)

È quindi opportuno modificare il dazio antidumping in modo da rispecchiare i nuovi livelli di sovvenzionamento accertati nel corso del presente riesame, nella misura in cui si tratti di sovvenzioni all’esportazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo del margine necessario per l’eliminazione del pregiudizio, accertato nel quadro dell’inchiesta iniziale. Come nel caso dell’inchiesta iniziale, in considerazione dell’alto livello di cooperazione (100 %), il margine di sovvenzione residuo è stato fissato al livello dell’impresa con il margine individuale più elevato.

(83)

I livelli dei dazi compensativi e dei dazi antidumping devono quindi essere modificati come segue:

Impresa

Margine di sovvenzione

Margine di dumping

Margine necessario per l’eliminazione del pregiudizio

Dazio compensativo

Dazio antidumping

Graphite India Ltd.

6,3 %

31,1 %

15,7 %

6,3 %

9,4 %

HEG Ltd.

7,2 %

24,4 %

7,0 %

7,0 %

0 %

Tutte le altre imprese

7,2 %

31,1 %

15,7 %

7,2 %

8,5 %

(84)

Uno degli esportatori che hanno cooperato ha osservato che i dazi antidumping non andrebbero modificati, giacché il presente riesame intermedio parziale è circoscritto al livello di sovvenzione.

(85)

A tale riguardo si osserva che l’avviso di apertura del presente riesame prevede che «per le imprese soggette a misure sia antidumping che compensative, se cambia la misura compensativa quella antidumping può essere rettificata di conseguenza.» Il cambiamento dei dazi antidumping non è dovuto all’accertamento di nuovi dati riguardo al livello di dumping, ma è una conseguenza automatica del fatto che i margini di dumping originari erano stati adeguati per riflettere il livello dei sussidi all’esportazione accertati, e che questi ultimi sono stati ora rivisti.

(86)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame provvisorio parziale. Esse si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali imprese. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(87)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote del dazio compensativo specifiche per ciascuna società (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (6) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione connesse ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Eventualmente, e sentito il Comitato consultivo, la Commissione è autorizzata a modificare il regolamento di conseguenza, aggiornando l’elenco delle imprese che possono beneficiare di aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1628/2004 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Impresa

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

6,3 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

7,0 %

A531

Tutte le altre imprese

7,2 %

A999»

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1629/2004 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

Impresa

Dazio definitivo

Codice addizionale TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4 %

A530

Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector- 1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0 %

A531

Tutte le altre imprese

8,5 %

A999»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

(3)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

(4)  GU C 230 del 2.10.2007, pag. 9.

(5)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(6)  Commissione europea — Direzione generale del Commercio — Direzione B — N-105 4/92 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — B-1049 Bruxelles.