21.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/37 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2008
relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: 2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC), (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC) ed esaclorociclopentadiene
[notificata con il numero C(2008) 2316]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/472/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 143/97 (2) e (CE) n. 2364/2000 (3) della Commissione relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:
|
(2) |
Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4), e hanno proposto una strategia per limitare i rischi. |
(3) |
Il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) è stato consultato e ha formulato dei pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico. |
(4) |
I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (5). |
(5) |
È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. La presente raccomandazione non contiene indicazioni relative a sostanze non espressamente elencate. |
(6) |
Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione. |
(7) |
Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, |
RACCOMANDA:
SEZIONE 1
2,3-EPOSSIPROPILTRIMETILAMMONIO CLORURO (EPTAC)
(N. CAS: 3033-77-0; n. Einecs: 221-221-0)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2)
1. |
I datori di lavoro che fanno uso di EPTAC nei processi produttivi e come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (6) (direttiva Agenti chimici). |
2. |
Occorre verificare le emissioni locali di EPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 2
(3-CLORO-2-IDROSSIPROPIL)TRIMETILAMMONIO CLORURO (CHPTAC)
(N. CAS: 3327-22-8; n. Einecs: 222-048-3)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (3) e per l'ambiente (4)
3. |
I datori di lavoro che fanno uso di CHPTAC come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE. |
4. |
Occorre verificare le emissioni locali di CHPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 3
DESTINATARI
5. |
Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/93 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(3) GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.
(4) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(5) GU C 157 del 21.6.2008, pag. 10.
(6) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).