21.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 162/37


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: 2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC), (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC) ed esaclorociclopentadiene

[notificata con il numero C(2008) 2316]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 143/97 (2) e (CE) n. 2364/2000 (3) della Commissione relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

2,3-epossipropiltrimetilammonio cloruro (EPTAC),

(3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio cloruro (CHPTAC),

esaclorociclopentadiene.

(2)

Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4), e hanno proposto una strategia per limitare i rischi.

(3)

Il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) è stato consultato e ha formulato dei pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (5).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. La presente raccomandazione non contiene indicazioni relative a sostanze non espressamente elencate.

(6)

Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

2,3-EPOSSIPROPILTRIMETILAMMONIO CLORURO (EPTAC)

(N. CAS: 3033-77-0; n. Einecs: 221-221-0)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2)

1.

I datori di lavoro che fanno uso di EPTAC nei processi produttivi e come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (6) (direttiva Agenti chimici).

2.

Occorre verificare le emissioni locali di EPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 2

(3-CLORO-2-IDROSSIPROPIL)TRIMETILAMMONIO CLORURO (CHPTAC)

(N. CAS: 3327-22-8; n. Einecs: 222-048-3)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (3) e per l'ambiente (4)

3.

I datori di lavoro che fanno uso di CHPTAC come agente per la cationizzazione dell'amido dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE.

4.

Occorre verificare le emissioni locali di CHPTAC nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 3

DESTINATARI

5.

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/93 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

(3)  GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.

(4)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(5)  GU C 157 del 21.6.2008, pag. 10.

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).