25.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/44


AZIONE COMUNE 2008/485/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2008

che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC (1) per un periodo iniziale fino al 30 giugno 2008.

(2)

Dalle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un anno.

(3)

Tra i compiti di EUPOL RD Congo dovrebbe rientrare anche la prestazione di assistenza alla Police Nationale Congolaise (PNC) nel settore della polizia di frontiera e dell'ispettorato generale di audit. La missione dovrebbe inoltre apportare un contributo alle componenti di polizia, genere, diritti umani e bambini nei conflitti armati del processo di stabilizzazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dovrebbe favorire la sinergia e l'armonizzazione tra queste iniziative e il processo nazionale di riforma della polizia. Per realizzare tale obiettivo occorre in particolare sostenere due programmi ideati per dare attuazione agli accordi firmati a Goma il 23 gennaio 2008 dal governo della RDC e da vari gruppi armati attivi nelle province del Kivu, in particolare il Programme Amani e il Plan de Stabilisation de l'Est, che presentano entrambi componenti di polizia.

(4)

A questo riguardo EUPOL RD Congo dovrebbe essere schierata anche nella parte orientale della RDC, in particolare nel quadro delle questioni legate alla sicurezza, alla violenza a sfondo di genere, ai bambini nei conflitti armati e al coordinamento internazionale.

(5)

Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(6)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) definiti all’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino finale:

«—

apporta un contributo alle componenti di polizia, di genere, di diritti umani e di bambini nei conflitti armati del processo di pace nella parte orientale della RDC, favorendo in particolare la sinergia tra questo e il processo di riforma della PNC.»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

1.   La missione dispone di un quartier generale a Kinshasa composto da:

a)

capomissione,

b)

una squadra di consiglieri di polizia a livello strategico,

c)

una squadra di consiglieri di polizia a livello operativo,

d)

una squadra di consiglieri giuridici a livello strategico e operativo,

e)

sostegno amministrativo.

2.   La missione è presente su base stabile a Goma e Bukavu, nella parte orientale della RDC, per prestare assistenza e offrire competenza ai fini del processo di stabilizzazione in tale regione.

3.   La ripartizione funzionale dei compiti è la seguente:

a)

esperti integrati nei vari gruppi di lavoro della riforma della polizia e consiglieri assegnati ai posti organizzativi e decisionali chiave della commissione di controllo della riforma della CSRP prevista dalle autorità congolesi;

b)

esperti assegnati alla PNC, in particolare nei posti chiave, e assegnati all'inquadramento della polizia giudiziaria e della polizia incaricata del mantenimento dell'ordine pubblico;

c)

un sostegno nel settore del diritto penale per unire alle attività nel settore della polizia un'interfaccia con la giustizia penale e dar seguito ad aspetti importanti della riforma della giustizia penale, anche in materia di diritto penale militare;

d)

una competenza in grado di contribuire ai lavori relativi agli aspetti orizzontali della SSR;

e)

esperti assegnati alla PNC, in particolare nei posti chiave, e assegnati all'inquadramento della polizia di frontiera e dell'ispettorato generale di audit;

f)

esperti assegnati alle componenti di polizia, di genere, di diritti umani e di bambini nei conflitti armati del processo di stabilizzazione nella parte orientale e alla promozione della sinergia tra questo e il processo di riforma della polizia nazionale.

4.   L'area di schieramento è Kinshasa, Goma e Bukavu. Date le implicazioni geografiche della missione su tutto il territorio della RDC, derivanti dal mandato, potrebbero rendersi necessari spostamenti di esperti e la loro presenza in altre località delle province, su istruzione del capomissione o di qualsiasi persona da questi abilitata a tal fine, in funzione della situazione di sicurezza.»;

3)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è di 5 500 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 è di 6 920 000 EUR.»;

4)

l'articolo 15 è soppresso;

5)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 giugno 2009.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46. Azione comune modificata dall'azione comune 2008/38/PESC (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 18).