25.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/44 |
AZIONE COMUNE 2008/485/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2008
che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC (1) per un periodo iniziale fino al 30 giugno 2008. |
(2) |
Dalle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un anno. |
(3) |
Tra i compiti di EUPOL RD Congo dovrebbe rientrare anche la prestazione di assistenza alla Police Nationale Congolaise (PNC) nel settore della polizia di frontiera e dell'ispettorato generale di audit. La missione dovrebbe inoltre apportare un contributo alle componenti di polizia, genere, diritti umani e bambini nei conflitti armati del processo di stabilizzazione nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC) e dovrebbe favorire la sinergia e l'armonizzazione tra queste iniziative e il processo nazionale di riforma della polizia. Per realizzare tale obiettivo occorre in particolare sostenere due programmi ideati per dare attuazione agli accordi firmati a Goma il 23 gennaio 2008 dal governo della RDC e da vari gruppi armati attivi nelle province del Kivu, in particolare il Programme Amani e il Plan de Stabilisation de l'Est, che presentano entrambi componenti di polizia. |
(4) |
A questo riguardo EUPOL RD Congo dovrebbe essere schierata anche nella parte orientale della RDC, in particolare nel quadro delle questioni legate alla sicurezza, alla violenza a sfondo di genere, ai bambini nei conflitti armati e al coordinamento internazionale. |
(5) |
Dovrebbe essere previsto un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. |
(6) |
Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) definiti all’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino finale:
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2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Struttura della missione e area di schieramento 1. La missione dispone di un quartier generale a Kinshasa composto da:
2. La missione è presente su base stabile a Goma e Bukavu, nella parte orientale della RDC, per prestare assistenza e offrire competenza ai fini del processo di stabilizzazione in tale regione. 3. La ripartizione funzionale dei compiti è la seguente:
4. L'area di schieramento è Kinshasa, Goma e Bukavu. Date le implicazioni geografiche della missione su tutto il territorio della RDC, derivanti dal mandato, potrebbero rendersi necessari spostamenti di esperti e la loro presenza in altre località delle province, su istruzione del capomissione o di qualsiasi persona da questi abilitata a tal fine, in funzione della situazione di sicurezza.»; |
3) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è di 5 500 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009 è di 6 920 000 EUR.»; |
4) |
l'articolo 15 è soppresso; |
5) |
all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 giugno 2009.». |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46. Azione comune modificata dall'azione comune 2008/38/PESC (GU L 9 del 12.1.2008, pag. 18).