20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 363/137 |
DIRETTIVA 2006/99/CE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 68/151/CEE (2), 77/91/CEE (3), 78/660/CEE (4), 78/855/CEE (5), 83/349/CEE (6) e 89/667/CEE (7), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE e 89/667/CEE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
(3) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
(4) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(5) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
(6) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
(7) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.
ALLEGATO
DIRITTO DELLE SOCIETÀ
A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
1. |
31968 L 0151: Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8) modificata da:
All'articolo 1 si aggiunge: «— in Bulgaria: акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции; — in Romania: societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni». |
2. |
31977 L 0091: Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1), modificata da:
All'articolo 1, paragrafo 1, si aggiunge: «— in Bulgaria: акционерно дружество; — in Romania: societate pe acţiuni». |
3. |
31978 L 0855: Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36), modificata da:
All'articolo 1, paragrafo 1, si aggiunge: «— Bulgaria: акционерно дружество; — Romania: societate pe acţiuni». |
4. |
31989 L 0667: Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40), modificata da:
All'articolo 1 si aggiunge: «— in Bulgaria: дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество; — in Romania: societate cu răspundere limitată». |
B. PRINCIPI CONTABILI
1. |
31978 L 0660: Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da:
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2. |
31983 L 0349: Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da:
All'articolo 4, paragrafo 1, si aggiunge:
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