30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/74


REGOLAMENTO (CE) N. 2186/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2005/959/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone e tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;

b)

il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.»

2)

All’articolo 2, il testo della lettera e) è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).