20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1708/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma, e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2), come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per svolgere le loro funzioni a norma dell’articolo 121 del trattato CE. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e servono da indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2494/95, la fase I delle misure necessarie per ottenere indici dei prezzi al consumo comparabili comporta l’elaborazione di una serie provvisoria di indici.

(3)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, durante la fase II l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) si applica a decorrere dal gennaio 1997 e il periodo di riferimento comune dell’indice è l’anno 1996.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2494/95 non impedisce tuttavia di aggiornare gli IPCA sulla base di un altro periodo di riferimento comune dell’indice.

(5)

A seguito dell’adesione dei dieci nuovi Stati membri nel 2004, alcuni sottoindici IPCA soggetti al sistema di «classificazione dei consumi individuali secondo la funzione, adattata alle esigenze degli IPCA (COICOP/IPCA)» — disposto dal regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3) — si basano su periodi di riferimento dell’indice diversi; gli IPCA invece devono essere elaborati sulla base di periodi di riferimento comuni dell’indice, al fine di garantirne la comparabilità in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

(6)

L’aggiornamento del periodo di riferimento comune dell’indice rafforzerebbe la pertinenza degli IPCA in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(7)

Viene ritenuta una buona pratica aggiornare il periodo di riferimento degli indici dei prezzi in caso di revisioni importanti degli indici in termini di voci incluse, di copertura geografica o di entrambe.

(8)

È necessario stabilire norme per i periodi di riferimento comuni dei sottoindici COICOP/IPCA integrati nell’IPCA in momenti diversi, al fine di garantire che gli IPCA ottenuti soddisfino i requisiti di comparabilità e di pertinenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(9)

In tale contesto, occorre chiarire ed armonizzare la terminologia per orientare le pratiche relative ai periodi di riferimento per gli IPCA. Occorre inoltre modificare il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (4).

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente regolamento è istituire norme comuni per determinare alcuni periodi di riferimento dell’indice al fine di garantire la comparabilità e la pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») ottenuti.

Articolo 2

Definizioni

Tre sono i tipi di periodi di riferimento o di base comuni, utilizzati per costruire gli IPCA, che possono essere scelti indipendentemente l’uno dall’altro:

a)

Il «periodo di riferimento per la ponderazione» è il periodo definito dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (6).

b)

Il «periodo di riferimento dei prezzi» è il periodo in base al quale vengono misurate le variazioni dei prezzi correnti e per il quale i prezzi sono usati come denominatori nei calcoli dell’indice; si riferisce ai prezzi utilizzati per la valutazione in volume nelle ponderazioni IPCA.

c)

Il «periodo di riferimento dell’indice» è il periodo per il quale l’indice viene fatto pari a 100.

Articolo 3

Misure di applicazione

1.   Il periodo di riferimento comune dell’IPCA è fissato a 2005 = 100.

2.   Quando lo si ritiene opportuno, le serie storiche complete degli indici di tutte le voci e dei sottoindici IPCA vengono ricalcolate sulla base di un altro periodo di riferimento comune dell’indice. Ad ogni aggiornamento, le serie storiche complete di tutti gli IPCA e sottoindici IPCA vengono ricalcolate sulla base del periodo di riferimento comune dell’indice. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell’indice entra in vigore con l’indice di gennaio dell’anno civile successivo.

3.   La Commissione (Eurostat) può aggiornare il periodo di riferimento dell’indice previa consultazione del comitato del programma statistico istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom.

4.   Tutti gli ulteriori sottoindici COICOP/IPCA da integrare in IPCA vengono raccordati in dicembre al livello dell’indice cento ed entrano in vigore con l’indice del gennaio successivo.

Articolo 4

Modifica

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2214/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Diffusione dei sottoindici

La Commissione (Eurostat) diffonde i sottoindici degli IPCA relativi alle categorie di cui all’allegato I del presente regolamento sulla base di un periodo di riferimento comune dell’indice».

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Parere reso il 4 ottobre 2005 (GU C 254 del 14.10.2005).

(3)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1).

(4)  GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).

(5)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6)  GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24.