31.12.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/30


REGOLAMENTO (CE) N. 2327/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 25 novembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 (4) prevede, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.

(2)

In occasione della riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, il Consiglio europeo ha chiesto, al punto 58 delle conclusioni, la proroga del sistema degli ecopunti come soluzione provvisoria. Tale proroga è conforme alla politica di tutela ambientale nelle aree sensibili quali la regione alpina. Al punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 si chiede al Consiglio di adottare entro la fine del 2002 un regolamento sulla soluzione provvisoria per il transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria (2004-2006).

(3)

Il provvedimento risulta necessario in attesa che venga adottata la proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture prevista dal Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, che la Commissione intende presentare nel 2003.

(4)

Tale provvedimento è altresì giustificato dalla necessità di proteggere l'ambiente dalle conseguenze dell'inquinamento provocato dal passaggio di un numero molto elevato di automezzi pesanti.

(5)

L'Agenzia europea dell'ambiente rileva che l'ampliamento dell'Unione europea può determinare un considerevole incremento del traffico in transito. Il sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria dovrebbe quindi essere esteso nell'ambito dell'ampliamento per includere i paesi in fase di adesione.

(6)

La convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina) firmata e approvata dalla Comunità europea (5) stabilisce una serie di norme volte a limitare il transito degli automezzi pesanti nei paesi alpini e sancisce in particolare che occorre ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat trasferendo un maggior volume di traffico, in particolare il traffico di trasporto merci, alla ferrovia, fornendo segnatamente infrastrutture appropriate e incentivi compatibili con i principi di mercato, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.

(7)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(8)

È essenziale trovare soluzioni non discriminatorie che concilino gli obblighi derivanti dal trattato (compresi l'articolo 6, l'articolo 51, paragrafo 1, e l'articolo 71), ad esempio riguardo alla libera circolazione dei servizi e delle merci e alla protezione dell'ambiente.

(9)

è opportuno istituire un sistema provvisorio di punti per l'anno 2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«veicolo»: il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (7);

b)

«trasporti internazionali»: i trasporti internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92;

c)

«traffico di transito attraverso l'Austria»: il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da e a destinazione di località situate al di fuori dell'Austria;

d)

«automezzo pesante»: tutti gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto merci, nonché tutti i rimorchi, inclusi i semirimorchi, con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;

e)

«transito di merci su strada attraverso l'Austria»: il traffico di transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;

f)

«viaggi bilaterali»: i viaggi internazionali su strada effettuati da veicoli con punto di partenza o di arrivo situato in Austria e corrispondente punto di arrivo o di partenza situato in un altro Stato membro, in cui i viaggi a vuoto sono effettuati in collegamento con tali trasporti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto internazionale di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità. Il sistema provvisorio di punti non comporta limitazioni dirette del numero di transiti attraverso l'Austria.

Articolo 3

1.   Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria si applica, fatte salve le disposizioni del presente articolo, il regime stabilito per i viaggi effettuati per proprio conto o per conto terzi dalla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (8) e dal regolamento (CEE) n. 881/92.

2.   Dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, per promuovere l'uso di automezzi pesanti rispettosi dell'ambiente per quanto riguarda il traffico di transito attraverso l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il transito di automezzi pesanti che, altrimenti, utilizzerebbero 5 punti o meno non è soggetto al sistema provvisorio di punti;

b)

il transito di automezzi pesanti che utilizzano 6, 7 o 8 punti è soggetto al sistema provvisorio di punti (9);

c)

il transito di automezzi pesanti che utilizzano più di 8 punti è vietato, tranne che per tali utomezzi pesanti immatricolati in Grecia e per taluni veicoli altamente specializzati che presentano costi elevati ed hanno una lunga durata di vita economica;

d)

le emissioni complessive di NOx degli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria sono stabilite conformemente ai valori per l'anno in questione indicati nell'allegato I;

e)

il valore complessivo delle emissioni di NOx attribuibili agli automezzi pesanti è determinato sulla base del precedente sistema di ecopunti quale definito nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994. Conformemente a tale sistema, ogni automezzo pesante in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di punti corrispondente al suo valore di emissioni di NOx [valore autorizzato in base alla conformità della produzione (COP) o desunto dall'omologazione]. I criteri di calcolo e di gestione di tali punti sono enunciati nell'allegato II;

f)

l'Austria rilascia e mette a disposizione in tempo utile, per gli automezzi pesanti che transitano sul suo territorio, il numero di punti necessario alla gestione del sistema provvisorio di punti conformemente all'allegato II;

g)

le emissioni complessive annue di NOx sono indicate nell'allegato I e sono gestite e ripartite dalla Commissione fra gli Stati membri secondo gli stessi principi applicabili al sistema degli ecopunti nel 2003, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione (10);

h)

la riassegnazione di punti della riserva comunitaria è ponderata in base ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3298/94 e in particolare in base all'utilizzazione effettiva dei punti assegnati agli Stati membri e alle esigenze specifiche dei trasportatori che transitano attraverso l'Austria sull'asse Lindau-Bregenz-St. Margarethen (corridoio di Hörbranz-Transit).

3.   In caso di mancata adozione della proposta «Eurobollo» sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2004, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2 resteranno in vigore per un altro anno e, se tale proposta non è adottata entro il 31 dicembre 2005, per un secondo periodo di un anno al massimo (11). Dopo il 2006 non è applicato alcun sistema provvisorio di punti.

4.   La Commissione gestisce il sistema provvisorio di punti in base alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, adotta, se necessario, altre misure concernenti le modalità procedurali relative al sistema provvisorio di punti, alla loro ripartizione e alle questioni tecniche connesse all'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

1.   Per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e, se del caso, all'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, qualsiasi misura necessaria compatibile con il trattato contro ogni uso improprio del sistema provvisorio di punti.

2.   Le decisioni della Commissione adottate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono coerenti con una politica dei trasporti sostenibile definita per la regione alpina nel suo complesso.

3.   Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendano né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tuttavia, tutti i viaggi di questo tipo che comportano il transito attraverso l'Austria sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3.

4.   Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici inerenti all'attuazione dell'articolo 3, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI


(1)  GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 230.

(2)  GU C 221 del 17.9.2002, pag. 84.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 marzo 2003 (GU C 214 E del 9.9.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.

(4)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 361.

(5)  Decisione 96/191/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996 (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31).

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

(8)  GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

(9)  I punti disponibili per il 2004 sono indicati nell'allegato I.

(10)  Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2000 del Consiglio (GU L 241 del 26.09.2000, pag. 18).

(11)  I punti disponibili per il 2005 e il 2006 sono indicati nell'allegato I.


ALLEGATO I

Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006

Anno

Punti per i 15 paesi UE

2004

6 593 487

2005

6 246 462

2006

5 899 436


ALLEGATO II

CALCOLO E GESTIONE DEI PUNTI

1.

Per ogni automezzo pesante che attraversa il territorio austriaco verso qualsiasi direzione devono essere presentati dal conducente, ad ogni passaggio alla frontiera, i seguenti documenti:

a)

un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx;

b)

una carta punti in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

In relazione alla lettera a):

 

Per gli automezzi pesanti EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 immatricolati dopo il 1o ottobre 1990 il documento attestante il valore COP deve consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx oppure in un certificato di omologazione in cui siano indicati la data di omologazione e i valori misurati. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso.

 

Per gli automezzi pesanti immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 e per quelli per i quali non esiste alcun certificato viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh.

In relazione alla lettera b):

La carta punti/ecopiastrina contiene un determinato numero di punti utilizzati in funzione del valore COP secondo le seguenti modalità:

1)

Ogni g/kWh di emissione di NOx, calcolato conformemente alla lettera a), vale un punto.

2)

I decimali di valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto.

2.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2 calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione di NOx degli automezzi pesanti e compila statistiche suddivise per nazionalità.