32003R2321

Regolamento (CE) n. 2321/2003 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 2321/2003 del Consiglio

del 17 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo(1), in particolare l'articolo 16 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1098/98(2), fissa per un periodo di sei anni, dal raccolto 1998 al raccolto 2003, l'importo della compensazione per il luppolo in ritiro temporaneo dalla produzione o estirpato definitivamente nella Comunità.

(2) Nel suddetto periodo l'applicazione delle misure speciali di ritiro dalla produzione e di estirpazione ha permesso di ridurre del 19 % le superfici coltivate a luppolo rispetto all'anno di riferimento 1997.

(3) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare le misure speciali. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero settore. Affinché il dibattito possa svolgersi, dal momento che il mercato del luppolo continua ad essere alla ricerca di una situazione di equilibrio, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo della compensazione.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1098/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1098/98 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, paragrafo 1:

- primo comma: i termini "raccolto 2003" sono sostituiti da "raccolto 2004";

- secondo comma: i termini "raccolto 2004" sono sostituiti da "raccolto 2005".

2) All'articolo 4, secondo comma, i termini "raccolto 2004" sono sostituiti da "raccolto 2005".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

(2) GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 1).