32003R1350

Regolamento (CE) n. 1350/2003 della Commissione, del 30 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2003/2004 relativa alla produzione di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 31/07/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 1350/2003 della Commissione

del 30 luglio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2003/2004 relativa alla produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2002(4), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi applicabili nella campagna di commercializzazione 2001/2002 per quanto riguarda il prezzo minimo, l'indennità al produttore e il premio alle fecolerie, fissati rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CE) n. 1868/94, restano immutati per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004.

(2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2002(6), determina il prezzo minimo, il premio al fabbricante di fecola e il pagamento che deve percepire il produttore rispetto al peso delle patate secondo il loro tenore di fecola e il peso sotto l'acqua di 5050 grammi di patate fino alla campagna di commercializzazione 2002/2003. Occorre pertanto adattare tale allegato II in modo che possa essere applicato durante la campagna di commercializzazione 2003/2004 con gli stessi importi applicati nelle campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2002/2003.

(3) Per garantire la continuità delle campagne di commercializzazione, le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2003.

(4) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 97/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95, il sottotitolo "Parte B: Campagne di commercializzazione 2001/2002 e 2002/2003" è sostituito dal sottotitolo "Parte B: Campagne di commercializzazione 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

(4) GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1.

(5) GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

(6) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 3.