32000D0507

2000/507/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica la decisione 98/404/CE recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia [notificata con il numero C(2000) 2489] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 11/08/2000 pag. 0042 - 0043


Decisione della Commissione

del 10 agosto 2000

che modifica la decisione 98/404/CE recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia

[notificata con il numero C(2000) 2489]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Nel corso di un'ispezione effettuata dalla Commissione in Turchia, sono state constatate gravi carenze in materia di esportazione di cavalli dalla Turchia verso la Comunità. La Commissione ha pertanto adottato la decisione 98/404/CE(3) recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia.

(2) Dopo l'adozione della decisione 98/404/CE le competenti autorità turche hanno comunicato alla Commissione misure intese a migliorare la sorveglianza veterinaria e la certificazione per l'esportazione conformemente alle raccomandazioni formulate dalla missione.

(3) Tenuto conto dei risultati conseguiti con il piano di sorveglianza della morva attuato a Istanbul e all'impegno assunto dalle competenti autorità turche di applicare questo piano all'intero paese estendendolo ad altre malattie degli equidi, è opportuno autorizzare la riammissione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati comunitari provenienti direttamente da Istanbul dove hanno partecipato a specifiche manifestazioni equestri.

(4) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 98/404/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 98/404/CE è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. Gli Stati membri vietano l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti dalla Turchia, il transito e la riammissione di cavalli registrati provenienti dalla Turchia dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, gare e manifestazioni culturali.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano la riammissione di cavalli registrati temporaneamente esportati per la partecipazione a corse e gare nella parte europea della zona metropolitana di Istanbul, a condizione che gli animali

a) abbiano soltanto partecipato a corse sotto la sorveglianza continua e la responsabilità del Turkish Jockey Club o a gare secondo le norme della Federazione equestre internazionale (FEI), e

b) siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello stabilito nell'allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione(4), che deve essere debitamente compilato e recare la seguente dicitura ufficiale:

'Cavalli registrati conformemente alla decisione 2000/507/CE della Commissione,'

e

c) siano stati trasportati direttamente per aereo, in entrambe le direzioni, tra uno Stato membro dell'Unione europea e Istanbul."

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 41.

(4) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.