31997R0529

Regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione del 21 marzo 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 t di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/1997 pag. 0044 - 0047


REGOLAMENTO (CE) N. 529/97 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 1997 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 t di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire, per ciascuno anno civile, un contingente tariffario a dazio zero di 300 000 t di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99; che, dall'apertura del primo contingente nel 1994, le importazioni in questione sono state disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94 (3); che è d'uopo abrogare tale regolamento;

considerando che tali importazioni sono subordinate alla presentazione di titoli d'importazione; che occorre specificare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti al contingente a causa dell'esenzione dal dazio, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione, che dimostrino di aver esercitato un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che, al fine di evitare speculazioni, è opportuno limitare a sette giorni la validità dei titoli d'importazione e stabilire che venga dichiarato lo stabilimento in cui sarà trasformato il frumento oggetto dell'importazione;

considerando che le norme dettagliate sull'organizzazione delle importazioni in oggetto, con particolare riguardo agli inviti a presentare domande di titoli d'importazione, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'importazione a dazio zero, per ogni anno civile, di 300 000 t di frumento dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, di qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato I, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

2. Per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'organismo competente, di una cauzione d'importazione di importo pari al dazio all'importazione del frumento tenero di qualità bassa maggiorato di 5 ECU/t.

Articolo 2

1. Una domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 è ammessa se soddisfa le condizioni seguenti:

a) riguarda un quantitativo di frumento da importare compreso tra 500 e 10 000 t;

b) reca, ove sia presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante;

c) è corredata:

- della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno 12 mesi ed è registrata nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

- della prova che una cauzione di 15 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato a garanzia della buona fede del richiedente;

- di un impegno scritto del richiedente a destinare alla trasformazione entro sei mesi dalla data di accettazione dell'immissione in libera pratica l'intero quantitativo di prodotto importato. L'importatore precisa il luogo di trasformazione nel modo seguente:

- indicando il nome di un'impresa di trasformazione e di uno Stato membro, oppure

- indicando al massimo cinque diversi stabilimenti di trasformazione.

2. Qualsiasi domanda che non rispetti i requisiti indicati nell'invito a presentare domande di titoli d'importazione è irricevibile.

3. Una domanda non può essere ritirata.

Articolo 3

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (che sarà di almeno 30 giorni), gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo il modello riportato nell'allegato II, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, i seguenti dati:

- il numero di domande ammissibili presentate, e

- il quantitativo di frumento corrispondente alle domande ammissibili presentate.

Tale comunicazione è effettuata anche qualora non venga presentata alcuna domanda.

2. Qualora l'intero quantitativo di frumento su cui vertono le domande superi il quantitativo del tipo di frumento da importare per il periodo di cui trattasi, la Commissione comunica agli Stati membri, entro tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il coefficiente o i coefficienti di riduzione che essi devono applicare, al momento del rilascio dei titoli, ai quantitativi su cui vertono le domande.

3. I titoli d'importazione sono rilasciati quanto prima, a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 e comunque entro tre giorni lavorativi.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (6), la validità dei titoli d'importazione è limitata a sette giorni. Essi sono validi a decorrere dalla data di rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione (7).

Articolo 4

Il titolo d'importazione reca le seguenti indicazioni ed è soggetto alle seguenti condizioni:

a) nelle caselle 7 e 8 sono menzionati, rispettivamente, il paese di provenienza e quello di origine del frumento di cui trattasi;

b) nella casella 9 è sbarrata l'indicazione «no»;

c) in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18, e pertanto nella casella 19 va iscritta la cifra «0»;

d) nella casella 20 è riportata una delle seguenti diciture:

- Trigo duro/común, código NC 1001 10 00/1001 90 99 cuya calidad cumple con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 529/97

- Hård/blød hvede, KN-kode 1001 10 00/1001 90 99 af kvalitet som fastsat i forordning (EF) nr. 529/97

- Hart-/Weichweizen der KN-Codes 1001 10 00/1001 90 99 von einer Qualität gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 529/97

- Óêëçñüò/ìáëáêüò óßôïò, êùäéêüò ÓÏ 1001 10 00/1001 90 99, ôïõ ïðïßïõ ç ðïéüôçôá åßíáé óýìöùíç ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 529/97

- Durum/Common wheat CN code 1001 10 00/1001 90 99, of which the quality conforms with the provisions of Regulation (EC) No 529/97

- Blé dur/tendre du code NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualité conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 529/97

- Frumento duro/tenero, codice NC 1001 10 00/1001 90 99, di qualità conforme a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 529/97

- Harde/zachte tarwe, GN-code 1001 10 00/1001 90 99, waarvan de kwaliteit aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 529/97 beantwoordt

- Trigo duro/mole do código NC 1001 10 00/1001 90 99, de qualidade conforme às disposições do Regulamento (CE) nº 529/97

- CN-koodiin 1001 10 00/1001 90 99 kuuluva durumvehnä/vehnä, joka on laadultaan asetuksen (EY) N:o 529/97 mukainen

- Durumvete/vete med KN-nummer 1001 10 00/1001 90 99 av en kvalitet som överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 529/97;

e) nella casella 24 è riportata una delle seguenti diciture:

- Derecho cero. Reglamento (CE) n° 1095/96. Contingente arancelario n° 72

- Toldfritagelse. Forordning (EF) nr. 1095/96. Toldkontingent nr. 72

- Nullsatz. Verordnung (EG) Nr. 1095/96. Zollkontingent Nr. 72

- Ìçäåíéêüò äáóìüò. Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1095/96. ÄáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç áñéè. 72

- Zero duty. Regulation (EC) No 1095/96. Tariff quota No 72

- Droit zéro. Règlement (CE) n° 1095/96. Contingent tarifaire n° 72

- Dazio zero. Regolamento (CE) n. 1095/96. Contingente tariffario n. 72

- Nulrecht. Verordening (EG) nr. 1095/96. Tariefcontingent nr. 72

- Direito igual a zero. Regulamento (CE) nº 1095/96. Contingente pautal nº 72

- Tulliton. Asetus (EY) N:o 1095/96. Tariffikiintiö N:o 72

- Tullsats 0. Förordning (EG) nr 1095/96. Tullkvot nr 72;

f) in deroga al regolamento (CE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.

Articolo 5

1. Per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1249/96 (8), campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato ai requisiti qualitativi prescritti.

Le autorità doganali in questione conservano i campioni rappresentativi per sei mesi.

2. La spedizione delle merci in vista della trasformazione implica la compilazione, prima della loro partenza e nell'ufficio di sdoganamento, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9). Nella casella 104 del documento T 5 deve figurare l'indicazione dello stabilimento e del luogo di trasformazione. Tuttavia, qualora prima della partenza della merce siano noti i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 e la qualità risulti non conforme, ossia inferiore a quella definita per il frumento tenero di qualità standard alta all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1249/96, non è rilasciato alcun documento T 5 e si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 6

1. Su presentazione della prova che il frumento in questione è stato trasformato entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo, in uno degli stabilimenti indicati nell'impegno scritto del richiedente, e sempreché il prodotto importato sia conforme ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la cauzione a garanzia dell'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è svincolata per il quantitativo cui si riferisce la prova. Qualora dall'esito dell'analisi di cui all'articolo 5 risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, il frumento in questione viene classificato secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1249/96. In tal caso l'importo del dazio all'importazione in vigore per il frumento della qualità di cui trattasi, maggiorato di 5 ECU/t, è detratto a titolo di dazio all'importazione dalla cauzione di cui all'articolo 1. Il saldo è svincolato.

2. La cauzione a garanzia della buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è svincolata al momento della presentazione della prova che la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata.

Articolo 7

Entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli d'importazione e conformemente al modello di cui all'allegato II, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telescritto, telefax o telegramma, il quantitativo di frumento per il quale sono stati rilasciati i titoli nonché i paesi di origine dei prodotti da importare.

La comunicazione è obbligatoria anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda e non sia stato rilasciato alcun titolo.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1854/94 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 7.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(5) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(6) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

(9) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Modello per la comunicazione di cui agli articoli 3 e 7

>SPAZIO PER TABELLA>