31975L0117

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/1975 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0078
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0078
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0052


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile

( 75/117/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ;

vista la proposta della Commissione ;

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ;

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ;

considerando che l ' attuazione del principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , è parte integrante dell ' instaurazione e del funzionamento del mercato comune ;

considerando che è , in primo luogo , compito degli Stati membri assicurare l ' applicazione di tale principio mediante appropriate disposizioni legislative , regolamentari e amministrative ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 , relativa ad un programma d ' azione sociale ( 3 ) per consentire la parificazione delle condizioni di vita è di lavoro nel progresso è uno sviluppo economico è sociale equilibrato della Comunità , ha riconosciuto il carattere prioritario delle azioni da intraprendere a favore delle donne per quanto riguarda l ' accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali nonchù per quanto riguarda le condizioni di lavoro , comprese le retribuzioni ;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni legislative di base con norme volte a facilitare l ' applicazione di fatto del principio della parita , in modo che tutti i lavoratori della Comunita possano godere di una tutela in questo campo ;

considerando che sussistono disparità negli Stati membri , malgrado gli sforzi compiuti per applicare la risoluzione della conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961 relativa alla parificazione delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile ; che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni nazionali relative all ' applicazione del principio della parita delle retribuzioni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

il principio della parita delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile , previsto dall ' articolo 119 del trattato , denominato in appresso « principio della parità delle retribuzioni » , implica , per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , l ' eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni .

In particolare , qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni , questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da climinare le discriminazioni basate sul sesso .

Articolo 2

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parita delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudiziaria , eventualmente dopo ricorso ad altre istanze competenti .

Articolo 3

Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative , regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni .

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchù le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi , tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle , possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate .

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un ' azione giudiziaria volte a far osservare il principio della parità delle retribuzioni .

Articolo 6

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi giuridici , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l ' applicazione del principio della parità delle retribuzioni . Essi si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che consentano di provvedere all ' osservanza di tale principio .

Articolo 7

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni gia vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate , quali , ad esempio , l ' informazione sui luoghi di lavoro .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva .

Articolo 9

Entro 2 anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto dall ' articolo 8 , gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione , che sarà sottoposta al Consiglio , sull ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fato a Bruxelles , addi 10 febbraio 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . FITZGERALD

( 1 ) GU n . C 55 del 13 . 5 . 1974 , pag . 43 .

( 2 ) GU n . C 88 del 26 . 7 . 1974 , pag . 7 .

( 3 ) GU n . C 18 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

RETTIFICHE

Rectifica alla direttiva del Consiglio , del 28 giugno 1973 , per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 194 del 16 Iuglio 1973 )

Pagina 4 , articolo 3 , paragrafo 2 , lettera d ) :

anzichù : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 23 del 1972 ) »

leggasi : « ... « Unit Trusts Act , 1972 » ( n . 17 del 1972 ) »

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2980/74 del Consiglio , del 26 novembre 1974 , relativo alla riscossione di una tassa all ' esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero , in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 318 del 28 novembre 1974 )

Pagina 2 , articolo 1 , paragrafo 3 , quinta e sesta riga :

anzichù : « ... , paragrafi 6 , 7 e 8 , ... »

leggasi : « ... , paragrafi 6 e 8 , ... »

Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3296/74 del Consiglio , del 19 dicembre 1974 , recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari di Malta

( Gazzetta ufficiale delle Communità europee n . L 353 del 30 dicembre 1974 )

Pagina 65 , allegato b , titolo , terza riga :

anzichù : « ... 20 % ... »

leggasi : « ... 40 % ... »