12002E175

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XIX: Ambiente - Articolo 175 - Articolo 130 S - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0108 - 0109
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0255 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0052 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo XIX: Ambiente

Articolo 175

Articolo 130 S - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 175

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza;

- sull'assetto territoriale,

- sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,

- sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.

4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di

- deroghe temporanee e/o

- sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.