2013L0034 — IT — 11.12.2014 — 002.003


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►B

DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 182 dell'29.6.2013, pag. 19)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 22 ottobre 2014

  L 330

1

15.11.2014

►M2

DIRETTIVA 2014/102/UE DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 7 novembre 2014

  L 334

86

21.11.2014


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 215, 10.8.2013, pag.  16 (2013/34/UE)

►C2

Rettifica, GU L 373, 31.12.2014, pag.  47 (2013/34/UE)

►C3

Rettifica, GU L 169, 28.6.2016, pag.  18 (2014/95/UE)




▼B

DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2013

relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CATEGORIE DI IMPRESE E GRUPPI DI IMPRESE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate:

a) nell'allegato I;

b) nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese:

i) delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure

ii) non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«enti di interesse pubblico» :

le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:

a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 12 );

b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 13 ), diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva;

c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ( 14 ); o

d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

2)

«partecipazioni» : i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %;

3)

«parte correlata» : definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ( 15 );

4)

«immobilizzazioni» : le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa;

5)

«ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» : gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;

6)

«prezzo di acquisto» : somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

7)

«costo di produzione» : somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

8)

«rettifiche di valore» : tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;

9)

«impresa madre» : un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

10)

«impresa figlia» : un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo);

11)

«gruppo» : l'impresa madre e tutte le sue figlie;

12)

«imprese affiliate» : due o più imprese nell'ambito di un gruppo;

13)

«impresa collegata» : un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

14)

«enti di investimento» :

a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;

b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;

15)

«imprese di partecipazione finanziaria» : le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;

16)

«rilevante» : lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

Articolo 3

Categorie di imprese e di gruppi

1.  Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2.  Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

3.  Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

4.  Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5.  I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6 000 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

6.  I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7.  I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

8.  Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.

9.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.

Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

10.  Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.

11.  Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’«Attivo»nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV.

12.  Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni.

13.  Per tenere conto degli effetti dell'inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all'articolo 49, le soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, tenendo conto delle misure dell'inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



CAPO 2

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

2.  I bilanci d’esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3.  I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.

4.  Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio.

Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5.  Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d’esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

6.  In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.

7.  Al momento del recepimento della presente direttiva e quando introducono nella legislazione nazionale nuovi obblighi in conformità del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari da essi prescritte in conformità del paragrafo 6.

8.  Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d’esercizio assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6.

Articolo 5

Informazioni generali

Il documento contenente il bilancio indica il nome dell'impresa e le informazioni prescritte dall'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 6

Principi generali di bilancio

1.  Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

a) si presume la continuità aziendale dell'impresa;

b) i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

c) la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:

i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,

ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e

iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;

e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;

f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;

g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;

i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e

j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2.  In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

3.  Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).

4  Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa.

5.  Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.

Articolo 7

Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.

2.  In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all’interno del «patrimonio netto».

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3.  Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

Articolo 8

Valutazione alternativa basata sul ►C1  valore equo ◄

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al ►C1  valore equo ◄ degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al ►C1  valore equo ◄ .

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

▼C2

2.  Ai fini della presente direttiva, i contratti collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari sono considerati strumenti finanziari derivati, eccetto nel caso in cui tali contratti:

▼B

a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

b) siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e

c) siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3.  Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e

b) strumenti finanziari derivati.

4.  La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e

c) alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del ►C1  valore equo ◄ o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6.  In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7.  Il ►C1  valore equo ◄ a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al ►C1  valore equo ◄ , le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di ►C1  valore equo ◄ :

a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o

b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di ►C1  valore equo ◄ . Tale riserva di ►C1  valore equo ◄ è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al ►C1  valore equo ◄ , una variazione del valore sia imputata nel conto economico.



CAPO 3

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Articolo 9

Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

1.  La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.

2.  Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.

3.  La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.

5.  Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.

6.  Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.

7.  Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio:

a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati;

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e

c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

Articolo 10

Presentazione dello stato patrimoniale

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

Articolo 11

Presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.

Articolo 12

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1.  Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.

2.  Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

3.  L'iscrizione degli elementi dell’attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.

4.  Nella voce «Terreni e fabbricati» si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.

5.  Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.

6.  Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;

b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

7.  Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

8.  Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.

9.  Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi «primo entrato – primo uscito» (FIFO), «ultimo entrato – primo uscito» (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.

10.  Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

11.  Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.

In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

12.  I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.

Articolo 13

Presentazione del conto economico

1.  Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare.

2.  In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cuiagli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.

Articolo 14

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.  Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato:

a) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all’interno dell’Attivo" e alla voce C all’interno di «Patrimonio netto e passività», ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o

b) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II.

2.  Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito:

a) all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata «Utile/perdita lordo/a»;

b) all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata «Utile/perdita lordo/a».



CAPO 4

NOTA INTEGRATIVA

Articolo 15

Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Articolo 16

Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1.  Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

a) i principi contabili adottati;

b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al ►C1  valore equo ◄ :

i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il ►C1  valore equo ◄ sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il ►C1  valore equo ◄ , le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di ►C1  valore equo ◄ ;

iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di ►C1  valore equo ◄ avvenuti nell'esercizio;

d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e

h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2.  Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3.  Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.

Articolo 17

Informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico

1.  Nella nota integrativa, le imprese medie e grandi e gli enti di interesse pubblico, oltre alle informazioni previste dall'articolo 16 e da eventuali altre disposizioni contenute nella presente direttiva, forniscono informazioni concernenti:

a) per le varie voci delle immobilizzazioni:

i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il ►C1  valore equo ◄ o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;

ii) gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;

iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;

iv) le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;

v) i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e

vi) se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;

b) se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;

c) se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione:

i) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

 il ►C1  valore equo ◄ degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché

 informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;

ii) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro ►C1  valore equo ◄ :

 il valore contabile e il ►C1  valore equo ◄ delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché

 i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;

d) l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo.

Gli Stati membri possono consentire di non fornire le informazioni suddette qualora la loro divulgazione permetta di identificare la situazione finanziaria di un determinato membro di tali organi;

e) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;

f) qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;

g) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dalla presente lettera, primo comma, assumano la forma di un estratto depositato conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/101/CE; del deposito è fatta menzione nella nota integrativa. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali da recare grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa;

h) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE;

i) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

j) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

k) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;

l) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

n) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili;

o) la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite;

p) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;

q) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e

r) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa.

Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non sono state concluse alle normali condizioni di mercato.

Gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro.

Gli Stati membri possono consentire che le informazioni fornite da una media impresa sulle operazioni realizzate con parti correlate siano limitate alle operazioni concluse con:

i) proprietari che detengono una partecipazione nell'impresa;

ii) imprese in cui l'impresa stessa detiene una partecipazione; e

iii) membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa.

2.  Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il disposto del paragrafo 1, lettera g), ad un'impresa che sia un'impresa madre disciplinata dalla loro legislazione nazionale nei casi seguenti:

a) quando l'impresa in cui l'impresa madre in questione possiede una partecipazione ai fini del paragrafo 1, lettera g), sia compresa nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre, o nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese, quale definito all'articolo 23, paragrafo 4;

b) quando la partecipazione in questione sia stata trattata dall'impresa madre nel suo bilancio d’esercizio conformemente all'articolo 9, paragrafo 7, o nel bilancio consolidato redatto da detta impresa madre conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 8.

Articolo 18

Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico

1.  La nota integrativa delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico contiene, oltre alle informazioni prescritte dagli articoli 16 e 17 e da altre eventuali disposizioni della presente direttiva, le informazioni concernenti:

a) la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e

►C2  b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di verifica, ◄ per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2.  Gli Stati membri possono consentire che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), vengano omesse quando la loro divulgazione sia tale da recare grave pregiudizio all'impresa. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni viene fatta menzione nella nota integrativa.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1, lettera b), non si applichi ai bilanci d’esercizio di un'impresa se l'impresa è inclusa nei bilanci consolidati che devono essere redatti a norma dell'articolo 22, a condizione che tali informazioni siano contenute nella nota integrativa consolidata.



CAPO 5

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Articolo 19

Contenuto della relazione sulla gestione

1.  La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell’attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell’attività della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell’attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d’esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.

2.  Tale relazione contiene anche indicazioni concernenti:

a) l'evoluzione prevedibile dell'impresa;

b) le attività in materia di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;

d) l'esistenza di succursali dell'impresa; e

e) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:

i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un’operazione contabile di copertura; e

ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

3.  Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, purché prescrivano che nella nota integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE concernenti l'acquisto di azioni proprie.

4.  Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1, terzo comma, per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario.

▼M1

Articolo 19 bis

Dichiarazione di carattere non finanziario

▼C3

1.  Le imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio, includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

▼M1

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito.

2.  Si considera che le imprese che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

3.  Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.  Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30; oppure

b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.  Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

▼B

Articolo 20

Relazione sul governo societario

1.  Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a) un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:

i) il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa;

ii) il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;

iii) tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti dal diritto nazionale.

Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;

b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;

c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione contabile;

d) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ( 16 ), qualora l'impresa sia soggetta a detta direttiva;

e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle modalità del loro esercizio; e

f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei loro comitati; e

▼M1

g) una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.

▼B

2.  Gli Stati membri possono consentire che le informazioni richieste dal paragrafo 1 figurino:

a) in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione secondo le modalità di cui all'articolo 30; o

b) in un documento disponibile al pubblico presso il sito Internet dell'impresa, cui è fatto riferimento nella relazione sulla gestione.

La relazione distinta o il documento di cui alle lettere a) e b), rispettivamente, possono rinviare alla relazione sulla gestione qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), siano in essa disponibili.

▼M1

3.  I revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.

4.  Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.

▼M1

5.  In deroga all'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.

▼B



CAPO 6

BILANCI E RELAZIONI CONSOLIDATI

Articolo 21

Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati

Ai fini del presente capo, un'impresa madre e tutte le sue imprese figlie sono imprese da consolidare quando l'impresa madre è un'impresa a cui si applicano, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva.

Articolo 22

Obbligo di redigere il bilancio consolidato

1.  Gli Stati membri impongono ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato ed una relazione sulla gestione consolidata, se tale impresa (impresa madre):

a) ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa (impresa figlia);

b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra impresa (impresa figlia) ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;

c) ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole.

Gli Stati membri possono non prescrivere che l'impresa madre sia azionista o socio dell'impresa figlia. Gli Stati membri il cui diritto non prevede tale contratto o tale clausola statutaria non sono tenuti ad applicare questa disposizione; o

d) è azionista o socio di un'impresa e:

i) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo di detta impresa (impresa figlia) in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione del bilancio consolidato è stata nominata in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto; o

ii) in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più dettagliate quanto alla forma e al contenuto di siffatti accordi.

Gli Stati membri prescrivono almeno l'applicazione delle disposizioni di cui al punto ii). Gli Stati membri possono subordinare l'applicazione del punto i) al requisito che i diritti di voto rappresentino almeno il 20 % del totale.

Tuttavia, il punto i) non si applica quando una terza parte possiede i diritti di cui alle lettere a), b) o c) nei confronti di quella impresa.

2.  In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata se:

a) questa impresa (un'impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (l'impresa figlia); o

b) questa impresa (un'impresa madre) e un'altra impresa (l'impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), ai diritti di voto, di nomina o di revoca dell'impresa madre sono aggiunti i diritti di ogni altra impresa figlia nonché quelli di ogni altra persona che agisce in nome proprio ma per conto dell'impresa madre o di un'altra impresa figlia.

4.  Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e d), dai diritti di cui al paragrafo 3 sono sottratti i diritti:

a) inerenti alle azioni o quote detenute per conto di una persona diversa dall'impresa madre o da un'impresa figlia di quest'ultima; o

b) inerenti alle azioni o quote:

i) detenute in garanzia, a condizione che tali diritti siano esercitati conformemente alle istruzioni ricevute; oppure

ii) detenute con riferimento alla concessione di prestiti nell’ambito delle ricorrenti attività d’impresa, sempre che i diritti di voto siano esercitati nell'interesse del garante.

5.  Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e d), la totalità dei diritti di voto degli azionisti o dei soci dell'impresa figlia è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dall'impresa stessa, da un'impresa figlia di quest'ultima o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese.

6.  Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 9, l'impresa madre e tutte le sue figlie sono imprese da consolidare, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali imprese figlie.

7.  Fatti salvi il presente articolo e gli articoli 21 e 23, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere un bilancio consolidato e una relazione sulla gestione consolidata, se:

a) questa impresa e una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi dei paragrafi 1 o 2 sono sottoposte a una direzione unitaria in conformità:

i) di un contratto stipulato con tale impresa; oppure

ii) dello statuto delle altre imprese di cui sopra; o

b) gli organi di amministrazione, direzione o controllo di tale impresa nonché quelli di una o più altre imprese alle quali essa non è legata ai sensi di cui ai paragrafi 1 o 2 sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone in carica durante l'esercizio e fino alla redazione del bilancio consolidato.

8.  Qualora gli Stati membri si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 7, le imprese descritte in tale paragrafo e tutte le loro imprese figlie sono consolidate quando una o più di queste imprese sono organizzate in una delle tipologie di impresa di cui all'allegato I o all'allegato II.

9.  Il paragrafo 6 del presente articolo, l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 9 e 10, e gli articoli da 24 a 29 si applicano al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata di cui al paragrafo 7 del presente articolo, fatte salve le seguenti modifiche:

a) i riferimenti alle imprese madri sono considerati come riguardanti tutte le imprese di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e

b) fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, le voci «capitale», «sovrapprezzi», «riserva di rivalutazione», «riserve», «utili/perdite portati/e a nuovo» e «utile/perdita di esercizio» da includere nel bilancio consolidato comprendono gli importi cumulati attribuibili a ciascuna impresa di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Articolo 23

Esenzioni dall'obbligo di consolidamento

1.  I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

2.  Gli Stati membri possono esentare i gruppi di dimensioni medie dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico.

3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi seguenti gli Stati membri esentano dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro e:

a) l'impresa madre dell'impresa esentata detiene tutte le azioni o quote di tale impresa esentata. Le azioni o quote dell'impresa esentata detenute da membri dei suoi organi di amministrazione, direzione o controllo in virtù di un obbligo legale o statutario non sono prese in considerazione a tal fine; o

b) l'impresa madre dell'impresa esentata detiene il 90 % o più delle azioni o quote dell'impresa esentata e gli altri azionisti o soci dell'impresa esentata hanno approvato l'esenzione.

4.  Le esenzioni di cui al paragrafo 3 soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro;

b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

c) per quanto riguarda l'impresa esentata, i seguenti documenti/prospetti sono pubblicati secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro cui l'impresa esentata è soggetta a norma dell'articolo 30:

i) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata di cui alla lettera b);

ii) la relazione di revisione, e

iii) se del caso, il documento allegato di cui al paragrafo 6.

Tale Stato membro può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui ai punti i), ii) e iii) sia effettuata nella sua lingua ufficiale e che la traduzione sia certificata conforme;

d) la nota integrativa dell'impresa esentata indica:

i) il nome e la sede legale dell'impresa madre che redige il bilancio consolidato di cui alla lettera a); e

ii) l'esenzione dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata.

5.  Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 3, e fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al loro diritto nazionale che sia al tempo stesso un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre sia soggetta al diritto di uno Stato membro, se sussistono tutte le condizioni indicate al paragrafo 4 e sempre che:

a) gli azionisti o i soci dell'impresa esentata, detentori di azioni o di quote per una percentuale minima del capitale sottoscritto di questa impresa, non abbiano chiesto la redazione del bilancio consolidato al più tardi sei mesi prima della fine dell'esercizio;

b) la percentuale minima di cui alla lettera a) non superi i seguenti limiti:

i) 10 % del capitale sottoscritto per le società per azioni e le società in accomandita per azioni; e

ii) 20 % del capitale sottoscritto per le imprese di altro tipo;

c) gli Stati membri non subordinino l'esenzione:

i) alla condizione che l'impresa madre che ha preparato il bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), sia soggetta al diritto nazionale dello Stato membro che concede l'esenzione; oppure

ii) a condizioni concernenti la redazione e la revisione legale del suddetto bilancio.

6.  Gli Stati membri possono subordinare le esenzioni di cui ai paragrafi 3 e 5 all'indicazione di informazioni supplementari, conformemente alla presente direttiva, nel bilancio consolidato di cui al paragrafo 4, lettera a), o in un documento allegato, purché esse siano richieste a imprese soggette al diritto nazionale di tali Stati membri che sono tenute a redigere bilanci consolidati e si trovano nella stessa situazione.

7.  I paragrafi da 3 a 6 si applicano fatte salve le disposizioni legislative degli Stati membri relative alla redazione di bilanci consolidati o di relazioni sulla gestione consolidate quando questi documenti sono richiesti:

a) per l'informazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti; o

b) da un'autorità amministrativa o giudiziaria, a sua richiesta.

8.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, uno Stato membro che concede esenzioni a norma dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo può anche esentare dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata ogni impresa madre (impresa esentata) soggetta al suo diritto nazionale che è anche un'impresa figlia, compresi gli enti di interesse pubblico, a meno che tali enti di interesse pubblico non rientrino fra quelli definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), la cui impresa madre non sia soggetta al suo diritto nazionale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'impresa esentata e, fatto salvo il paragrafo 9, tutte le sue imprese figlie sono consolidate nel bilancio di un insieme più grande di imprese;

b) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e, ove opportuno, la relazione sulla gestione consolidata sono redatti:

i) conformemente alla presente direttiva,

ii) conformemente ai principi contabili internazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002,

iii) in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, o

iv) in modo equivalente ai principi contabili internazionali determinati a norma del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );

c) il bilancio consolidato di cui alla lettera a) è stato sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati al controllo dei bilanci a norma del diritto nazionale cui è soggetta l'impresa che ha redatto detto bilancio.

Si applicano il paragrafo 4, lettere c) e d), e i paragrafi 5, 6 e 7.

9.  Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dal consolidamento qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

b) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione; o

c) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente:

i) l'esercizio da parte dell'impresa madre dei suoi diritti sull'attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa; o

ii) l'esercizio della direzione unitaria di tale impresa che si trova in una delle relazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7.

10.  Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 21 e i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualsiasi impresa madre, incluso un ente di interesse pubblico, è esentata dall'obbligo previsto dall'articolo 22 qualora:

a) possieda soltanto imprese figlie che sono irrilevanti, sia singolarmente che collettivamente; o

b) tutte le sue imprese figlie possano essere escluse dal consolidamento in virtù del paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 24

Modalità di redazione del bilancio consolidato

1.  Per il bilancio consolidato si applicano le disposizioni dei capi 2 e 3, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio.

2.  Le voci dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento sono riprese integralmente nello stato patrimoniale consolidato.

3.  I valori contabili delle azioni o quote nel capitale delle imprese incluse nel consolidamento sono compensati con la frazione del patrimonio netto di tali imprese da essi rappresentata, in conformità di quanto segue:

a) tranne nel caso di azioni o quote nel capitale dell'impresa madre detenute dalla stessa o da un'altra impresa inclusa nel consolidamento, che sono considerate come azioni o quote proprie conformemente al capo 3, questa compensazione si fa sulla base dei valori contabili esistenti alla data in cui tali imprese sono incluse per la prima volta nel consolidamento. Le differenze risultanti da tale compensazione sono imputate, per quanto possibile, direttamente alle voci dello stato patrimoniale consolidato il cui valore sia superiore o inferiore ai loro valori contabili;

b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la compensazione si faccia sulla base del valore degli elementi identificabili dell'attivo e del passivo alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, nel caso di acquisto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa figlia;

c) la differenza che sussiste dopo l'applicazione della lettera a) o che risulta dall'applicazione della lettera b) è iscritta nello stato patrimoniale consolidato alla voce avviamento;

d) i metodi applicati per calcolare il valore dell'avviamento e le variazioni di valore significative rispetto all'esercizio precedente sono illustrati nella nota integrativa;

e) se uno Stato membro autorizza una compensazione tra l’avviamento positivo e negativo, la nota integrativa contiene un'analisi dell'avviamento;

f) l'avviamento negativo può figurare nel conto economico consolidato, ove tale trattamento sia conforme ai principi stabiliti nel capo 2.

4.  Quando le azioni o quote nelle imprese figlie incluse nel consolidamento sono detenute da persone non riconducibili a tali imprese, gli importi attribuibili a tali azioni o quote sono iscritti separatamente nello stato patrimoniale consolidato come partecipazioni di minoranza.

5.  I proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel conto economico consolidato.

6.  Gli importi degli utili o delle perdite attribuibili alle azioni o quote di cui al paragrafo 4 sono iscritti separatamente nel conto economico consolidato come utili o perdite attribuibili a partecipazioni di minoranza.

7.  Il bilancio consolidato presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un'unica impresa. In particolare sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i debiti ed i crediti fra le imprese;

b) i proventi e gli oneri relativi alle operazioni effettuate tra le imprese; e

c) gli utili e le perdite risultanti da operazioni effettuate tra le imprese, se compresi nel valore contabile degli elementi dell'attivo.

8.  Il bilancio consolidato è redatto alla stessa data del bilancio d’esercizio dell'impresa madre.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o prescrivere che il bilancio consolidato sia redatto in altra data per tener conto delle date di chiusura del bilancio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse, sempre che:

a) ciò sia menzionato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni;

b) si tenga conto o si faccia menzione degli eventi importanti concernenti la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico di un'impresa inclusa nel consolidamento, verificatisi tra la data di chiusura del bilancio patrimoniale di questa impresa e la data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato; e

c) se la data di chiusura del bilancio patrimoniale di un'impresa è anteriore o posteriore di oltre tre mesi alla data di chiusura del bilancio patrimoniale consolidato, questa impresa è consolidata in base al bilancio intermedio, redatto alla data di chiusura del bilancio consolidato.

9.  Se la composizione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento nel corso dell'esercizio è cambiata significativamente, i bilanci consolidati forniscono le informazioni che rendono significativo il confronto con i successivi bilanci consolidati. È possibile adempiere a detto obbligo redigendo uno stato patrimoniale comparativo e un conto economico comparativo rettificati.

10.  Le voci dell'attivo e del passivo comprese nel consolidamento sono valutate su una base uniforme e a norma del capo 2.

11.  L'impresa che redige il bilancio consolidato utilizza gli stessi criteri di valutazione applicati al suo bilancio d’esercizio. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che altri criteri di valutazione conformi alle disposizioni del capo 2 siano applicati ai bilanci consolidati. Qualora si faccia ricorso a tale deroga, ciò è indicato nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.

12.  Quando le voci dell'attivo e del passivo incluse nel bilancio consolidato sono state valutate da imprese incluse nel consolidamento, secondo criteri di valutazione non uniformi rispetto a quelli utilizzati ai fini del consolidamento, queste voci sono di nuovo valutate con criteri conformi a quelli utilizzati per il consolidamento. Deroghe a tale obbligo sono ammesse in casi eccezionali. Eventuali deroghe sono indicate nella nota integrativa consolidata con le relative motivazioni.

13.  Il saldo delle imposte differite è rilevato nel consolidamento, nella misura in cui è probabile che in un prevedibile futuro ne risulti un onere fiscale per una delle imprese consolidate.

14.  Quando le voci dell'attivo comprese nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, queste stesse voci sono riprese nel bilancio consolidato solo dopo l'eliminazione di tali rettifiche.

Articolo 25

Aggregazioni aziendali nell'ambito di un gruppo

1.  Gli Stati membri possono consentire o prescrivere che i valori contabili delle azioni o quote nel capitale di un'impresa inclusa nel consolidamento siano compensati solo con la corrispondente frazione di capitale, sempre che le imprese facenti parte dell'aggregazione aziendale siano in ultima analisi controllate dalla stessa parte sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non sia transitorio.

2.  Le eventuali differenze risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono aggiunte alle riserve da consolidamento, oppure da esse detratte, a seconda dei casi.

3.  L'applicazione del metodo descritto al paragrafo 1, le conseguenti variazioni delle riserve, nonché il nome e la sede delle imprese in questione sono indicati nella nota integrativa consolidata.

Articolo 26

Consolidamento proporzionale

1.  Se un'impresa inclusa nel consolidamento, congiuntamente ad una o più imprese non incluse nel consolidamento, controlla un'altra impresa, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che quest’ultima impresa sia inclusa nel bilancio consolidato proporzionalmente ai diritti detenuti nel suo capitale dall'impresa inclusa nel consolidamento.

2.  L'articolo 23, paragrafi 9 e 10, e l'articolo 24 si applicano, mutatis mutandis, al consolidamento proporzionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 27

Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto

1.  Se un'impresa inclusa nel consolidamento detiene una partecipazione in un'impresa collegata, quest'ultima sarà iscritta nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica recante un titolo corrispondente.

2.  In occasione della prima applicazione del presente articolo ad un'impresa collegata, quest'ultima è iscritta nello stato patrimoniale consolidato o:

a) al suo valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3. La differenza tra questo valore e l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta; o

b) per l'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata dalla partecipazione nella suddetta impresa collegata. La differenza tra tale importo e il valore contabile calcolato conformemente alle regole di valutazione previste ai capi 2 e 3 è indicata a parte nello stato patrimoniale consolidato o nella nota integrativa consolidata. Tale differenza è calcolata alla data in cui il metodo è applicato per la prima volta.

Gli Stati membri possono prescrivere l'applicazione di una delle opzioni di cui alle lettere a) e b). In tali casi, lo stato patrimoniale consolidato o la nota integrativa consolidata indicano a quale delle suddette opzioni si è fatto ricorso.

Per l'applicazione delle lettere a) e b) gli Stati membri possono inoltre permettere o prescrivere che la differenza sia calcolata alla data di acquisto delle azioni o quote oppure, se all'acquisto si è proceduto in più fasi, alla data in cui l'impresa è diventata impresa collegata.

3.  Qualora le voci dell'attivo o del passivo dell'impresa collegata siano state valutate secondo metodi non uniformi rispetto a quelli seguiti per il consolidamento in conformità dell'articolo 24, paragrafo 11, per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), tali voci possono essere rivalutate conformemente ai metodi seguiti per il consolidamento. Se non si è proceduto alla rivalutazione, ne è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono imporre tale nuova valutazione.

4.  Al valore contabile di cui al paragrafo 2, lettera a), o all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata di cui al paragrafo 2, lettera b), è sommato o detratto l'importo della variazione della frazione del patrimonio netto dell'impresa collegata rappresentata da tale partecipazione intervenuta nel corso dell'esercizio; da esso è detratto l'importo dei dividendi corrispondente alla partecipazione.

5.  Nella misura in cui la differenza positiva di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non è collegabile ad una categoria di elementi dell'attivo o del passivo, essa è trattata conformemente alle norme applicabili alla voce «avviamento» di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera d), all'articolo 12, paragrafo 11, primo comma, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), e agli allegati III e IV.

6.  La frazione dell'utile o della perdita dell'impresa collegata attribuibile alle partecipazioni in tali imprese collegate è iscritta nel conto economico consolidato in una voce specifica dal titolo corrispondente.

7.  Le eliminazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono effettuate qualora ne siano noti o accessibili gli elementi.

8.  Se un'impresa collegata redige un bilancio consolidato, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 si applicano al patrimonio netto iscritto in tale bilancio consolidato.

9.  Il presente articolo può non essere applicato quando le partecipazioni nel capitale dell'impresa collegata sono irrilevanti.

Articolo 28

Nota integrativa consolidata

1.  La nota integrativa consolidata contiene, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 presentate in modo da facilitare la valutazione della situazione finanziaria dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci consolidati rispetto ai bilanci d’esercizio, tra cui quanto segue:

a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento;

b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale; e

c) nell'indicare l'importo delle retribuzioni, delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, sono indicati soltanto gli importi concessi dall'impresa madre e dalle sue figlie ai membri di detti organi dell'impresa madre.

2.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la nota integrativa consolidata indica:

a) per le imprese incluse nel consolidamento:

i) il nome e la sede legale delle imprese;

ii) la frazione di capitale detenuta in tali imprese, diverse dall'impresa madre, dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

iii) le informazioni relative alle condizioni, fra quelle di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 7, previa applicazione dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, sulla cui base è stato effettuato il consolidamento. Tale indicazione non è tuttavia necessaria se il consolidamento è stato effettuato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e se la frazione di capitale coincide con la percentuale dei diritti di voto detenuti.

Le stesse informazioni sono fornite per le imprese escluse dal consolidamento per irrilevanza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 23, paragrafo 10, e sono indicati i motivi dell'esclusione delle imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

b) il nome e la sede legale delle imprese collegate incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, con l'indicazione della frazione del loro capitale detenuta da imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese;

c) il nome e la sede legale delle imprese oggetto di un consolidamento proporzionale a norma dell'articolo 26, gli elementi dai quali risulta il controllo congiunto di dette imprese, nonché la frazione del loro capitale detenuta dalle imprese incluse nel consolidamento o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese; e

d) per ciascuna delle imprese diverse da quelle citate alle lettere a), b) e c), nelle quali le imprese incluse nel consolidamento detengono una partecipazione, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tali imprese:

i) il nome e la sede legale delle imprese;

ii) la frazione di capitale detenuta;

iii) l'importo del patrimonio netto e di quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per il quale il bilancio è stato approvato.

Le informazioni relative al patrimonio netto e all'utile o alla perdita possono anche essere omesse, se l'impresa interessata non pubblica il suo stato patrimoniale.

3.  Gli Stati membri possono consentire che le informazioni la cui divulgazione è prescritta dal paragrafo 2, lettere da a) a d), assumano la forma di un estratto, depositato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE; di ciò è fatta menzione nella nota integrativa consolidata. Gli Stati membri possono anche consentire che dette informazioni siano omesse quando siano tali che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio ad una delle imprese cui si riferiscono. Gli Stati membri possono subordinare tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Dell'omissione di dette informazioni è fatta menzione nella nota integrativa consolidata.

Articolo 29

Relazione sulla gestione consolidata

1.  La relazione sulla gestione consolidata contiene come minimo, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, le informazioni di cui agli articoli 19 e 20, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità delle relazioni sulla gestione consolidate rispetto alle relazioni sulla gestione in modo da facilitare la valutazione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.  Si applicano i seguenti adeguamenti alle informazioni di cui agli articoli 19 e 20:

a) nel segnalare i particolari relativi alle azioni proprie acquistate, la relazione sulla gestione consolidata indica il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile dell'insieme delle azioni o quote dell'impresa madre detenute dall'impresa madre stessa, dalle sue figlie o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto di una di tali imprese. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che tali indicazioni siano fornite nella nota integrativa consolidata;

b) nell'informativa sui sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi, la relazione sul governo societario fa riferimento alle caratteristiche principali di tali sistemi per l'insieme delle imprese comprese nel consolidamento.

3.  Se oltre alla relazione sulla gestione, è prescritta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate come un unico documento.

▼M1

Articolo 29 bis

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

▼C3

1.  Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l'esercizio, includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

▼M1

a) una breve descrizione del modello aziendale del gruppo;

b) una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo.

Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito.

2.  Si considera che un'impresa madre che rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbia adempiuto il suo obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29.

3.  L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.  Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a) sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30; oppure

b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.  Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.

▼B



CAPO 7

PUBBLICAZIONE

Articolo 30

Obbligo generale di pubblicazione

1.  Gli Stati membri assicurano che, entro un termine ragionevole di tempo che non può superare dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio, le imprese pubblichino il bilancio d’esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del revisore legale o dell’impresa di revisione di cui all'articolo 34 della presente direttiva, nei modi prescritti dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Tuttavia gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.

2.  Gli Stati membri possono esentare un'impresa contemplata dall'allegato II, cui si applicano le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dalla pubblicazione del bilancio in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, purché tale bilancio sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei casi seguenti:

a) tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio;

b) tutti i soci illimitatamente responsabili dell’impresa interessata sono imprese che non sono disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE.

È possibile ottenere, su richiesta, copie del bilancio. Il prezzo di dette copie non può essere superiore al costo amministrativo.

3.  Il paragrafo 1 si applica ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate.

Qualora l'impresa che redige il bilancio consolidato sia costituita secondo una delle tipologie elencate all'allegato II e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro, a un obbligo di pubblicità per i documenti di cui al paragrafo 1, analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, essa tiene come minimo questi documenti a disposizione del pubblico presso la propria sede legale e ne fornisce, su richiesta, una copia il cui prezzo non è superiore al suo costo amministrativo.

Articolo 31

Semplificazioni per piccole e medie imprese

1.  Gli Stati membri possono esentare le piccole imprese dall'obbligo di pubblicare il conto economico e la relazione sulla gestione.

2.  Gli Stati membri possono permettere che le imprese di dimensioni medie pubblichino:

a) uno stato patrimoniale in forma abbreviata che comprenda soltanto le voci precedute da lettere e da numeri romani previste dagli allegati III e IV, con menzione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa:

i) delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6 e D III 1 e 2 all’interno dell’«Attivo» e delle voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di «Patrimonio netto e passività» dell'allegato III;

ii) delle voci C I 3, C II 1, 2, 3 e 4, C III 1, 2, 3 e 4, D II 2, 3 e 6, D III 1 e 2, F 1, 2, 6, 7 e 9 e I 1, 2, 6, 7 e 9 dell'allegato IV;

iii) delle informazioni richieste tra parentesi alle voci D II all’interno dell’«Attivo» e C all’interno di «Patrimonio netto e passività» dell'allegato III, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3 all’interno dell’«Attivo» e per le voci C 1, 2, 6, 7 e 9 all’interno di «Patrimonio netto e passività»;

iv) delle informazioni richieste quali indicate tra parentesi alla voce D II dell'allegato IV, ma in modo globale per tutte le voci in questione e distintamente per le voci D II 2 e 3;

b) una nota integrativa in forma abbreviata, sprovvisto delle informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 1, lettere f) e j).

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 30, paragrafo 1, nella misura in cui detto articolo riguarda il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.

Articolo 32

Altri obblighi di pubblicazione

1.  Quando il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati integralmente, sono riprodotti nella forma e nel testo sulla base dei quali il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha formulato il suo giudizio. Sono corredati del testo integrale della relazione di revisione.

2.  Se il bilancio d’esercizio non è pubblicato integralmente, nella versione in forma abbreviata di detto bilancio, che non è corredata della relazione di revisione:

a) si precisa che si tratta di una versione in forma abbreviata;

b) si fa riferimento al registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si fa menzione di tale fatto;

c) è reso noto se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile ha espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si è trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio;

d) si rende noto se la relazione di revisione includa l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile attira l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione.

Articolo 33

Doveri e responsabilità nell'elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione

▼M1

1.  Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:

a) i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché

b) i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4,

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

▼B

2.  Gli Stati membri assicurano che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri di cui al paragrafo 1.



CAPO 8

REVISIONE DEI CONTI

Articolo 34

Disposizioni generali

1.  Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:

a) esprimono un giudizio su quanto segue:

i) se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e

ii) se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;

b) dichiarano se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscono un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

2.  Per quanto riguarda il bilancio consolidato si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1, secondo comma, si applica, mutatis mutandis, al bilancio consolidato e alla relazione sulla gestione consolidata.

▼M1

3.  Il presente articolo non si applica alla dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, né alle relazioni distinte di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4.

▼B

Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione

L'articolo 28 della direttiva 2006/48/CE è così modificato:

«Articolo 28

Relazioni di revisione

1.  La relazione di revisione contiene:

a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i bilanci sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato nella loro preparazione;

b) una descrizione dell'ambito di applicazione della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio sul bilancio con o senza rilievi o negativo che indica chiaramente se, a parere del revisore legale:

i) il bilancio d’esercizio dia o meno una rappresentazione veritiera e corretta, secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato; e

ii) se del caso, rispetti o meno gli obblighi di legge.

Se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

d) l'indicazione di ogni elemento su cui il revisore legale attiri l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti un rilievo alla relazione;

e) il giudizio e la dichiarazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( 18 ).

2.  La relazione di revisione è firmata e datata dal revisore legale. Quando la revisione legale dei bilanci è effettuata da una società di revisione contabile, la relazione di revisione reca almeno la firma del/dei revisore/i legale/i che effettua/no la revisione legale per conto della società medesima. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale/tali firma/e non debba/no essere rese pubbliche, qualora il fatto di renderle pubbliche possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, il/i nome/i della/delle persona/e interessata/e è/sono reso/i noto/i alle autorità competenti.

3.  La relazione di revisione sui bilanci consolidati rispetta gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel giudicare la concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal paragrafo 1, lettera e), il revisore legale o la società di revisione contabile considerano il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata. Qualora il bilancio d’esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni di revisione prescritte dal presente articolo possono essere combinate.



CAPO 9

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ESENZIONI E ALLE RESTRIZIONI SULLE ESENZIONI

Articolo 36

Esenzione a favore delle microimprese

1.  Gli Stati membri possono esentare le microimprese da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a) l'obbligo di presentare le voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi». Qualora uno Stato membro si avvalga di tale opzione, può consentire a tali imprese, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 2, lettera b), punto vi), del presente articolo, di derogare all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti» dell'attivo e del passivo, a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

b) l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità dell'articolo 16, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e e), della presente direttiva, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino in calce allo stato patrimoniale;

c) l'obbligo di preparare la relazione sulla gestione in conformità del capo 5, a condizione che le informazioni prescritte dall'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE figurino nella nota integrativa o, in conformità della lettera b) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

d) l'obbligo di pubblicare il bilancio d’esercizio in conformità del capo 7 della presente direttiva, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in esso contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE, l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

2.  Gli Stati membri possono consentire alle microimprese:

a) di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli allegati III o IV, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono escluse dallo stato patrimoniale la voce E all’interno dell’«Attivo» e la voce D all’interno delle «Passività» dell'allegato III o le voci E e K dell'allegato IV;

b) di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte separatamente almeno le seguenti voci, se del caso:

i) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;

ii) altri proventi;

iii) materie prime e sussidiarie;

iv) costi del personale;

v) rettifiche di valore;

vi) altri oneri;

vii) imposte;

viii) utili/perdite.

3.  Gli Stati membri non autorizzano né prescrivono l'applicazione dell'articolo 8 alle microimprese che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4.  Per quanto riguarda le microimprese i bilanci d’esercizio redatti in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si considerano in grado di fornire la rappresentazione veritiera e corretta richiesta dall'articolo 4, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 4, paragrafo 4, non si applica a siffatti bilanci.

5.  Ove si applichi il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, il totale dello stato patrimoniale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è composto dagli attivi di cui alle voci da A a D all’interno dell’«Attivo» dell'allegato III o dalle voci da A a D dell'allegato IV.

6.  Fatto salvo il presente articolo, gli Stati membri assicurano che le microimprese siano per il resto considerate piccole imprese.

7.  Gli Stati membri non permettono alle imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria di avvalersi delle deroghe previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

8.  Gli Stati membri che alla data 19 luglio 2013, hanno messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in osservanza della direttiva 2012/6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità ( 19 ), possono essere esentati dagli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, in ordine alla conversione in valuta nazionale delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, allorché applicano la prima frase dell'articolo 53, paragrafo 1.

9.  Entro 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Articolo 37

Esenzioni a favore delle imprese figlie

In deroga alle disposizioni delle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese figlie soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto, la revisione legale e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e la relazione sulla gestione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) l'impresa madre è soggetta alla legislazione di uno Stato membro;

2) tutti gli azionisti o i soci dell'impresa figlia si sono dichiarati d'accordo sull'esenzione di cui sopra per ciascun esercizio finanziario in cui essa si applica;

3) l'impresa madre si è dichiarata garante degli impegni assunti dall'impresa figlia;

4) le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono oggetto di una pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE;

5) l'impresa figlia è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall'impresa madre conformemente alla presente direttiva;

6) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

7) il bilancio consolidato di cui al punto 5 del presente articolo, la relazione sulla gestione consolidata e la relazione di revisione sono oggetto di pubblicità da parte dell'impresa figlia secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

Articolo 38

Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese

1.  Gli Stati membri possono imporre alle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le quali siano disciplinate dalla loro legislazione e siano soci illimitatamente responsabili di qualsiasi impresa elencata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) («impresa interessata»), di redigere, sottoporre a revisione legale e pubblicare, con il proprio bilancio e conformemente alla presente direttiva, il bilancio dell'impresa interessata, nel qual caso gli obblighi della presente direttiva non si applicano all'impresa interessata.

2.  Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare gli obblighi della presente direttiva all'impresa interessata qualora:

a) il bilancio di detta impresa sia redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alle disposizioni della presente direttiva da un'impresa la quale:

i) sia socio illimitatamente responsabile dell'impresa interessata e

ii) sia soggetta al diritto di un altro Stato membro;

b) l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva:

i) da un socio illimitatamente responsabile, oppure

ii) qualora l'impresa interessata sia inclusa nel bilancio consolidato di un insieme più grande di imprese redatto, sottoposto a revisione legale e pubblicato conformemente alla presente direttiva, da un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro. Questa deroga è indicata nella nota integrativa consolidata.

3.  Nei casi di cui al paragrafo 2 l'impresa interessata è tenuta a comunicare, su richiesta, il nome dell'impresa che pubblica il bilancio.

Articolo 39

Esenzione dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare alle imprese madri soggette alla loro legislazione nazionale le disposizioni della presente direttiva relative alla revisione legale e alla pubblicità del conto economico, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) l'impresa madre redige il bilancio consolidato conformemente alla presente direttiva ed è inclusa in tale bilancio;

2) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa dell'impresa madre;

3) l'esenzione è menzionata nella nota integrativa consolidata redatta dall'impresa madre; e

4) l'utile/perdita d'esercizio dell'impresa madre, calcolato conformemente alla presente direttiva, figura nel suo stato patrimoniale.

Articolo 40

Limitazione dell'applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico

Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.



CAPO 10

RELAZIONE SUI PAGAMENTI A FAVORE DEI GOVERNI

Articolo 41

Definizioni relative alle relazioni sui pagamenti a favore dei governi

Ai fini del presente capo si intende per:

1.

«impresa attiva nell'industria estrattiva» : impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B - divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 ( 20 );

2.

«impresa che utilizza aree forestali primarie» : impresa che svolge attività di cui alla sezione A - divisione 02, gruppo 02.2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, in foreste primarie;

3.

«governo» : qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo. Comprende ministeri, organismi governativi o imprese figlie dalla suddetta autorità secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva;

4.

«progetto» : attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto;

5.

«pagamento» :

importo versato, in denaro o in natura, per attività quali quelle descritte ai punti 1 e 2, dei tipi seguenti:

a) diritti di produzione;

b) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite;

c) royalties;

d) dividendi;

e) premi di firma, di scoperta e di produzione;

f) diritti di licenza, canoni di locazione, commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze e/o concessioni e

g) pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.

Articolo 42

Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai governi

1.  Gli Stati membri obbligano le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o nell'utilizzo di aree forestali primarie a redigere e mettere a disposizione del pubblico una relazione sui pagamenti erogati ai governi su base annua.

2.  Tale obbligo non si applica a un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è un'impresa figlia o un'impresa madre, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) l'impresa madre è regolata dalla legislazione di uno Stato membro; e

b) i pagamenti ai governi effettuati dall'impresa sono compresi nella relazione consolidata sui pagamenti ai governi redatta da detta impresa madre in conformità dell'articolo 44.

Articolo 43

Contenuto della relazione

1.  I pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione.

2.  La relazione indica le informazioni seguenti sulle attività di cui all'articolo 41, punti 1 e 2, per l'esercizio considerato:

a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun governo;

b) l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato a favore di ciascun governo;

c) se questi pagamenti sono stati attribuiti a un progetto specifico, l'importo totale per tipo di pagamento, di cui all'articolo 41, punto 5, lettere da a) a g), effettuato per ciascuno di tali progetti e l'importo totale dei pagamenti per ciascuno di tali progetti.

I pagamenti effettuati dalle imprese in ragione degli obblighi imposti alle imprese a livello di entità possono essere indicati a livello di entità piuttosto che a livello di progetto.

3.  Se versati a un governo, i pagamenti in natura sono indicati in termini di valore e, se del caso, di quantità. Sono fornite note giustificative che spieghino come ne è stato determinato il valore.

4.  L'indicazione dei pagamenti di cui al presente articolo rispecchia la sostanza piuttosto che la forma del pagamento o dell'attività in questione. Pagamenti ed attività non possono essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.

5.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, la soglia in euro di cui al paragrafo 1 è convertita in valuta nazionale:

a) applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che fissi tale soglia e

b) arrotondando l'importo al centinaio più prossimo.

Articolo 44

Relazione sui pagamenti ai governi consolidata

1.  Gli Stati membri impongono ad ogni grande impresa o ente di interesse pubblico attivi nell'industria estrattiva o che utilizzano aree forestali primarie e soggetti al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere una relazione sui pagamenti ai governi consolidata a norma degli articoli 42 e 43, se quell'impresa madre è soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 6.

Un'impresa madre è considerata un'impresa attiva nell'industria estrattiva o un'impresa che utilizza aree forestali primarie se una delle sue imprese figlie è attiva nell'industria estrattiva o utilizza aree forestali primarie.

La relazione consolidata comprende soltanto i pagamenti relativi a operazioni estrattive e/o di sfruttamento forestale.

2.  L'obbligo di redigere la relazione consolidata di cui al paragrafo 1 non si applica a:

a) un'impresa madre di un piccolo gruppo quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico;

b) un'impresa madre di un gruppo di dimensioni medie quale definito all'articolo 3, paragrafo 6, tranne quando un'impresa all’interno del gruppo è un ente di interesse pubblico e

c) un'impresa madre soggetta al diritto di uno Stato membro che sia al tempo stesso un'impresa figlia, se la sua impresa madre è soggetta al diritto di uno Stato membro.

3.  Un'impresa, incluso un ente di interesse pubblico, può essere esclusa dalla relazione sui pagamenti al governo consolidata qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) restrizioni gravi e durevoli pregiudicano sostanzialmente, per l'impresa madre, l'esercizio dei suoi diritti sull’attivo o sulla direzione/gestione di tale impresa;

b) casi estremamente rari in cui le informazioni necessarie alla redazione della relazione sui pagamenti ai governi consolidata conformemente alla presente direttiva non possono essere ottenute senza spese sproporzionate o ritardi non giustificati;

c) le azioni o quote di tale impresa sono detenute esclusivamente in vista della loro successiva alienazione.

Le suddette esenzioni si applicano solo se usate anche ai fini dei bilanci consolidati

Articolo 45

Pubblicazione

1.  La relazione di cui all'articolo 42 e la relazione di cui all'articolo 44 sui pagamenti ai governi consolidata formano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

2.  Gli Stati membri assicurano che ai membri degli organi responsabili di un'impresa, i quali operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia redatta e pubblicata in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 46

Criteri di equivalenza

1.  Le imprese di cui agli articoli 42 e 44 che redigono e fanno oggetto di pubblicità una relazione conforme agli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi valutati, conformemente all'articolo 47, equivalenti agli obblighi del presente capo, sono esenti dagli obblighi del medesimo, fatto salvo l'obbligo di pubblicare la relazione secondo la legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente al capo 2 della direttiva 2009/101/CE.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 49, in cui si indicano i criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi del presente capo ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  I criteri indicati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2:

a) comprendono i seguenti elementi:

i) imprese bersaglio;

ii) destinatari dei pagamenti;

iii) pagamenti considerati;

iv) attribuzione dei pagamenti considerati;

v) ripartizione dei pagamenti considerati;

vi) elementi che danno avvio all'informativa su base consolidata;

vii) mezzi usati per l'informativa;

viii) frequenza dell'informativa;

ix) misure antievasione

b) per il resto, si limitano a ciò che facilita un raffronto diretto degli obblighi in materia di informativa dei paesi terzi e degli obblighi in materia del presente capo.

Articolo 47

Applicazione dei criteri di equivalenza

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in cui si indicano gli obblighi di informativa dei paesi terzi che, sulla scorta dei criteri di equivalenza indicati a norma dell'articolo 46, essa considera equivalenti agli obblighi del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Articolo 48

Riesame

La Commissione riesamina l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni del presente capo, in particolare in relazione all'ambito di applicazione e all'osservanza degli obblighi di informativa e ai metodi dell'informativa per progetto, e riferisce in merito.

Il riesame tiene conto del contesto internazionale, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei pagamenti ai governi, valuta l'impatto di altri regimi internazionali e considera gli effetti sulla competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Tale riesame è completato entro 21 luglio 2018.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme, se del caso, ad una proposta legislativa. Il riesame tiene conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione sui pagamenti ai governi debba essere sottoposta a revisione legale. La relazione considera altresì l'indicazione di informazioni supplementari in ordine al numero medio di dipendenti, all’uso di subcontraenti ed eventuali sanzioni pecuniarie previste da un paese.

▼M1

La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all'OCSE e dell'esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.

▼B

La relazione analizza inoltre se sia praticabile l'introduzione dell'obbligo, per tutti gli emittenti dell'Unione, di esercitare la dovuta diligenza nell'approvvigionamento di minerali al fine di assicurare che le catene della fornitura non abbiano legami con parti in conflitto e rispettino le raccomandazioni EITI e OCSE sulla gestione responsabile della catena della fornitura.



CAPO 11

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalle date di cui all'articolo 54.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 52

Abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE

Le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 53

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al bilancio dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 2016 ovvero nel corso del 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 54

Entrata in vigore

1.  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

 Belgio:

 la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société privée à responsabilité limitée/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la société coopérative à responsabilité limitée/de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 Bulgaria:

 акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

 Repubblica ceca:

 společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

 Danimarca:

 aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

 Germania:

 die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 Estonia:

 aktsiaselts, osaühing;

 Irlanda:

 public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

 Grecia:

 η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

 Spagna:

 la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

 Francia:

 la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;

▼M2

 In Croazia:

 dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;

▼B

 Italia:

 la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

 Cipro:

 Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

 Lettonia:

 akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

 Lituania:

 akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

 Lussemburgo:

 la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 Ungheria:

 részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

 Malta:

 kumpanija pubblika —public limited liability company, kumpannija privata —private limited liability company,

 soċjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en commandite with the capital divided into shares;

 Paesi Bassi:

 de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 Austria:

 die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 Polonia:

 spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

 Portogallo:

 a sociedade anónima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acões, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

 Romania:

 societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

 Slovenia:

 delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

 Slovacchia:

 akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

 Finlandia:

 yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

 Svezia:

 aktiebolag;

 Regno Unito:

 public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.




ALLEGATO II

TIPOLOGIE DI IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

 Belgio:

 la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

 Bulgaria:

 събирателно дружество, командитно дружество;

 Repubblica ceca:

 veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

 Danimarca:

 interessentskaber, kommanditselskaber;

 Germania:

 die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

 Estonia:

 täisühing, usaldusühing;

 Irlanda:

 partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

 Grecia:

 η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;

 Spagna:

 sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

 Francia:

 la société en nom collectif, la société en commandite simple;

▼M2

 In Croazia:

 javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

▼B

 Italia:

 la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

 Cipro:

 Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

 Lettonia:

 pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

 Lituania:

 tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

 Lussemburgo:

 la société en nom collectif, la société en commandite simple;

 Ungheria:

 közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;

 Malta:

 soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

 Paesi Bassi:

 de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

 Austria:

 die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

 Polonia:

 spółka jawna, spółka komandytowa;

 Portogallo:

 sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

 Romania:

 societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;

 Slovenia:

 družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

 Slovacchia:

 verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

 Finlandia:

 avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

 Svezia:

 handelsbolag, kommanditbolag;

 Regno unito:

 partnerships, limited partnerships, unlimited companies.




ALLEGATO III

STRUTTURA ORIZZONTALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Attivo

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto nel «Patrimonio netto», nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, figura al punto A o al punto D II 5 dell'attivo).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinari.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione delle suddette voci quali attività al punto E).

III.   Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali elementi quali attività al punto D II 6)

Patrimonio netto e passività

A.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato sono menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al ►C1  valore equo ◄ .

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio

B.   Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2. Fondi imposte.

3. Altri fondi.

C.   Debiti

(Per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D).

D.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 «Debiti»).




ALLEGATO IV

STRUTTURA VERTICALE DELLO STATO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A.   Capitale sottoscritto non versato

di cui richiamato

(a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L, nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5).

B.   Costi di impianto e di ampliamento

come definiti dalla legislazione nazionale, sempre che essa ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo. La legislazione nazionale può altresì prevedere l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento come prima voce sotto le «Immobilizzazioni immateriali».

C.   Immobilizzazioni

I.   Immobilizzazioni immateriali

1. Costi di sviluppo, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi, sempre che siano stati:

a) acquisiti a titolo oneroso e non siano da iscrivere al punto C I 3; o

b) generati dall'impresa stessa, sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo.

3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso.

4. Acconti versati.

II.   Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati.

2. Impianti tecnici e macchinari.

3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali.

4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione.

III.   Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Partecipazioni.

4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo.

5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione.

6. Altri prestiti.

D.   Attivo circolante

I.   Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie.

2. Prodotti in corso di lavorazione.

3. Prodotti finiti e merci.

4. Acconti versati.

II.   Crediti

(Per ciascuna delle voci sotto indicate si deve indicare separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)

1. Crediti per forniture e servizi.

2. Crediti verso imprese affiliate.

3. Crediti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

4. Altri crediti.

5. Capitale sottoscritto, richiamato, ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo del capitale richiamato al punto A).

6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione nell’attivo dei ratei e risconti al punto E).

III.   Valori mobiliari

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate.

2. Azioni proprie o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di questo, della loro parità contabile), sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello stato patrimoniale.

3. Altri titoli.

IV.   Disponibilità liquide

E.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D II 6).

F.   Debiti la cui durata residua non è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

G.   Attivo circolante

(Ivi compresi i ratei e risconti quando indicati al punto E) previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e risconti quando indicati al punto K).

H.   Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

I.   Debiti la cui durata residua è superiore a un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili.

2. Debiti verso enti creditizi.

3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze.

4. Debiti per acquisti e servizi.

5. Debiti commerciali rappresentati da effetti.

6. Debiti verso imprese affiliate.

7. Debiti verso imprese con le quali l’impresa ha un legame partecipativo.

8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale.

9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K).

J.   Fondi

1. Fondi trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili.

2. Fondi imposte.

3. Altri fondi.

K.   Ratei e risconti

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi).

L.   Patrimonio netto

I.   Capitale sottoscritto

(A meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).

II.   Sovrapprezzi

III.   Riserva di rivalutazione

IV.   Riserve

1. Riserva legale qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione.

2. Riserva per azioni proprie e quote proprie, sempre che la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE.

3. Riserve statutarie.

4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al ►C1  valore equo ◄ .

V.   Utili/perdite portati/e a nuovo

VI.   Utili/perdite di esercizio




ALLEGATO V

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER NATURA DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione.

3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo.

4. Altri proventi di gestione.

5.

 

a) Materie prime e sussidiarie.

b) Altre spese esterne.

6. Costi del personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni.

7.

 

a) Rettifiche di valore relative ai costi di impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

b) Rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore normali in seno all'impresa.

8. Altre spese d'esercizio.

9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

14. Imposte sull'utile o sulla perdita.

15. Utile/perdita al netto delle imposte.

16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15.

17. Utile/perdita di esercizio.




ALLEGATO VI

STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO – PER FUNZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 13

1. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore).

3. Utile/perdita lordo/a.

4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore).

5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore).

6. Altri proventi di gestione.

7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate.

10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante.

11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate.

12. Imposte sull'utile o sulla perdita.

13. Utile/perdita al netto delle imposte.

14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13.

15. Utile/perdita di esercizio.




ALLEGATO VII



Tavola di concordanza

Direttiva 78/660/CEE

Direttiva 83/349/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, dal primo al ventisettesimo trattino

Allegato I

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a a bis)

Allegato II

Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) e articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, punto 14

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, punto 15

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, punto A

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III,, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Allegato III, punto E

Articolo 9, punto F

Passivo

Articolo 9, punto A

Patrimonio netto e passività

Allegato III, punto A

Articolo 9, punto B

Allegato III, punto B

Articolo 9, punto C

Allegato III, punto C

Articolo 9, punto D

Allegato III, punto D

Articolo 9, punto E

Articolo 10

Allegato IV

Articolo 10 bis

Articolo 11

Articolo 11, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 1

Articolo 11, secondo comma

Articolo 11, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 2, punto 2

Articolo 18

Articolo 19

 

Articolo 2, punto 8

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 12, primo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 12, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3

- Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 21

Articolo 22, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 22, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 23, voci da 1 a 15

Allegato V, voci da 1 a 15

Articolo 23, voci da 16 a 19

Articolo 23, voci 20 e 21

Allegato V, voci 16 e 17

Articolo 24

Articolo 25, voci da 1 a 13

Allegato VI, voci da 1 a 13

Articolo 25, voci da 14 a 17

Articolo 25, voci 18 e 19

Allegato VI, voci 14 e 15

Articolo 26

Articolo 27, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 27, primo comma, lettere a) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 27, primo comma, lettere b) e d)

Articolo 27, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 9, primo comma

Articolo 28

Articolo 2, punto 5

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e lettere da a) a f)

Articolo 31, paragrafo 1 bis

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 32

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 33, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), e secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), primo comma, e articolo 33, paragrafo 2, lettere b), c) e d)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 34

Articolo 12, paragrafo 11, quarto comma

Articolo 35, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 35, paragrafo 1, lettere b)

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 1, lettere c)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 2, punto 7

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 8, e articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto vi)

Articolo 36

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 11, primo, terzo e quinto comma

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 11, primo e secondo comma

Articolo 38

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 7, primo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera c)

articolo 39, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 2, punto 6

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 41

Articolo 12, paragrafo 10

Articolo 42, primo comma

Articolo 12, paragrafo 12, terzo comma

Articolo 42, secondo comma

Articolo 42 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 42 bis, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 42 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 42 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 42 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 42 ter

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 42 quater

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 42 quinquies

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 42 sexies

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 42 septies

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 43, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 43, paragrafo 1, punto 1)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), primo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 2), secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 3)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 4)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 5)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 6)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 bis)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 7 ter)

Articolo 2, punto 3, e articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 8)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 9)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 10)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 11)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 12)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), primo comma

Articolo 43, paragrafo 1, punto 13)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14), lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 14) lettera b)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 43, paragrafo 1, punto 15)

Articolo 18, lettera b) e articolo 18, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 44

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera g), secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 19

Articolo 46 bis

Articolo 20

Articolo 47, paragrafi 1 e 1 bis

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 49

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 17, paragrafo 1, lettera o)

Articolo 50 bis

Articolo 50 ter

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 50 quater

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 51 bis

Articolo 35, paragrafi 1 e 2

Articolo 52

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 53 bis

Articolo 40

Articolo 55

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1, lettere m), e n)

Articolo 57

Articolo 37

Articolo 57 bis

Articolo 38

Articolo 58

Articolo 39

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 59, paragrafi da 2 a 6, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c)

Articolo 9, paragrafo 7, lettere b) e c)

Articolo 59, paragrafi 7 e 8

Articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e articolo 27

Articolo 59, paragrafo 9

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 60

Articolo 60 bis

Articolo 51

Articolo 61

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 61 bis

Articolo 62

Articolo 55

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafi 3 e 4

Articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, articolo 3, paragrafi 10 e 11

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 11

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, punto 16 e articolo 6, paragrafo 1ettera j)

Articolo 13, paragrafo 2 bis

Articolo 23, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 24, paragrafo 3, lettere da a) a e)

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 24

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 27

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 28

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 10

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 11

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 12

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 13

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 14

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 24, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 32, paragrafi 1 e 2

Articolo 26

 

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 33

Articolo 27

Articolo 34, frase introduttiva, e articolo 34, punto 1, prima frase

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 1, lettera g) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 7 bis

Articolo 17, paragrafo 1, lettera p)

Articolo 34, paragrafo 7 ter

Articolo 17, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 34, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 34, paragrafo 10

Articolo 34, paragrafo 11

Articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 12 e 13

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 16

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e articolo 28, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 2, lettera e) e articolo 29, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 36 bis

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 36 ter

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1, primo comma, e articolo 30, paragrafo 3, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 38, paragrafi 5 e 6

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 40

Articolo 38 bis

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 2, punto 12

Articolo 41, paragrafo 1 bis

Articolo 2, punto 3

Articolo 41, paragrafi da 2 a 5

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 51

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 50 bis

Articolo 51

Articolo 55



( 1 ) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 84.

( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 giugno 2013.

( 3 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

( 4 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

( 5 ) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 58.

( 6 ) GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.

( 7 ) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74.

( 8 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

( 9 ) Definite nella direttiva 2009/28/CE come «foreste […] di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo».

( 10 ) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

( 11 ) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

( 12 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 13 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 14 ) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

( 15 ) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

( 16 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

( 17 ) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

( 18 ) GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.»

( 19 ) GU L 81 del 21.3.2012, pag. 3.

( 20 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.