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Revisione dei trattati sull’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 48 del trattato sull’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO?

La possibilità di rivedere il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) è fondamentale per l’Unione europea (Unione). Consente di adattare il quadro della legislazione e delle politiche dell’Unione alle nuove sfide che questa deve affrontare. Il trattato di Lisbona ora consente una procedura di revisione ordinaria e semplificata, rendendo il processo di revisione più democratico.

Le procedure di revisione sono illustrate nell’articolo 48 del TUE. A prescindere dalla procedura avviata, gli Stati membri dell’Unione devono esprimersi all’unanimità sulla revisione delle disposizioni del trattato interessate.

PUNTI CHIAVE

Procedura di revisione ordinaria

La procedura di revisione ordinaria riguarda le modifiche più importanti apportate ai trattati, quali l’aumento o la riduzione delle competenze (aree di autorità giuridica) dell’Unione. Funziona come segue.

  • Qualsiasi governo degli Stati membri, il Parlamento europeo o la Commissione europea possono presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di modifica dei trattati.
  • Il Consiglio presenta tali proposte al Consiglio europeo (composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri) e ne informa i parlamenti nazionali.
  • Se il Consiglio europeo decide di esaminare le modifiche proposte, il suo presidente convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento e della Commissione. La convenzione esamina le proposte di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.
  • Viene poi convocata una conferenza di rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione da parte del presidente del Consiglio, con l’obiettivo di adottare di comune accordo le modifiche ai trattati. Le modifiche si applicano solo dopo che sono state ratificate da tutti gli Stati membri.

Il Consiglio europeo può inoltre decidere, previa approvazione del Parlamento, di non convocare una convenzione qualora le modifiche non siano di grande importanza.

Procedura di revisione semplificata

Il trattato di Lisbona istituisce una procedura semplificata per la modifica delle politiche e delle azioni interne dell’Unione (parte III del TFUE). L’obiettivo è agevolare una sempre maggiore integrazione europea in questi settori.

Tale procedura evita la necessità di convocare la convenzione e la conferenza dei rappresentanti.

Le modifiche dei trattati entreranno in vigore solo se saranno state ratificate da tutti gli Stati membri.

Tuttavia, l’autorità giuridica dell’Unione non può essere ampliata tramite una procedura di revisione semplificata.

Clausole passerella

Le clausole passerella sono la seconda procedura di revisione semplificata.

La clausola passerella generale (articolo 48, paragrafo 7 del TUE) riguarda i due casi seguenti:

  • 1)

    qualora il TFUE o il titolo V del TUE preveda che il Consiglio agisca all’unanimità, il Consiglio europeo può adottare una decisione che autorizza il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata. Tale possibilità non si applica alle decisioni con implicazioni militari e riguardanti il settore della difesa;

  • 2)

    qualora il TFUE preveda che gli atti legislativi siano adottati dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consente l’adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

In entrambi i casi, il Consiglio europeo può deliberare all’unanimità dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento. Ogni parlamento nazionale dispone inoltre del diritto di opposizione e può impedire l’attivazione della clausola passerella generale.

La clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE)

Tale clausola amplia i poteri dell’Unione qualora una misura risulti necessaria per raggiungere uno degli obiettivi dei trattati e qualora i trattati non prevedano l’autorità giuridica necessaria. Le misure previste da tale disposizione vengono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo. Tali misure non devono prevedere l’armonizzazione delle leggi degli Stati membri nei settori in cui i trattati lo escludono.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo VI — Disposizioni finali — Articolo 48 (ex articolo 48 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 41).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 352 (ex articolo 308 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 196).

Ultimo aggiornamento: 14.10.2022

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