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Document 32016R0403

Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1593

OJ L 74, 19.3.2016, p. 8–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj

19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/8


REGOLAMENTO (UE) 2016/403 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2016

che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, a stilare un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti.

(2)

A tal fine, la Commissione dovrebbe definire il livello di gravità delle infrazioni con riferimento al rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano e indicare la frequenza del ripetersi dell'evento oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi.

(3)

L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi da stabilire dovrebbe contenere le violazioni delle norme dell'Unione relative alle aree indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(4)

È necessario che gli Stati membri tengano conto delle informazioni su tali infrazioni, nel fissare le priorità per i controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(5)

I provvedimenti da adottare sono necessari per assicurare trasparenza, correttezza e certezza giuridica nell'ambito della valutazione della gravità delle infrazioni e delle loro implicazioni per l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(6)

Tuttavia, spetta alle autorità competenti dello Stato membro attuare una procedura amministrativa nazionale complessiva per stabilire se la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta proporzionata nei singoli casi. Tale procedura d'esame nazionale dovrebbe includere, se del caso, un controllo effettuato nei locali dell'impresa in questione. Nel valutare l'onorabilità è necessario che gli Stati membri prendano in considerazione il comportamento dell'impresa, dei suoi responsabili e di qualsiasi altro soggetto interessato.

(7)

La classificazione armonizzata di infrazioni gravi dovrebbe fornire la base per estendere il sistema di classificazione del rischio, istituito a livello nazionale da ogni Stato membro a norma dell'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE, al fine di coprire tutte le infrazioni gravi dell'Unione in materia di trasporto stradale, indicate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, che possono pregiudicare l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti.

(8)

L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede inoltre che gli Stati membri inseriscano le suddette infrazioni gravi nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada entro il 1o gennaio 2016. La classificazione armonizzata di infrazioni costituisce pertanto un importante passo in avanti per garantire una concorrenza più equa tra imprese, un'applicazione più armonizzata e un funzionamento efficiente del Registro europeo delle imprese di trasporto su strada previsto dal sistema di scambio di informazioni.

(9)

Nell'interesse della trasparenza e della concorrenza leale è opportuno stabilire un metodo comune di calcolo della frequenza oltre la quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi da parte dell'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Tali infrazioni ripetute possono portare all'avvio della procedura amministrativa nazionale, che, a discrezione dell'autorità competente, può risultare nella perdita dell'onorabilità di un operatore dei trasporti.

(10)

Di norma, la frequenza deve essere stabilita tenendo conto della gravità dell'infrazione, della durata e del numero medio dei conducenti. Essa deve essere considerata la soglia massima, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di applicare soglie inferiori, come prevede la procedura amministrativa nazionale ai fini della valutazione dell'onorabilità.

(11)

Ai fini della coerenza e trasparenza sotto il profilo giuridico è inoltre necessario modificare l'allegato III della direttiva 2006/22/CE modificando il livello di gravità di talune infrazioni ivi indicate in conformità all'elenco di infrazioni più gravi che figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009.

(12)

L'elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi è stato stabilito di concerto con gli Stati membri e le parti interessate a livello di Unione, laddove la valutazione del livello di gravità si è basata sulle migliori pratiche e sull'esperienza maturata nell'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative negli Stati membri. Le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 hanno costituito la soglia massima di riferimento per la valutazione del livello di gravità di altre infrazioni rilevanti.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce un elenco comune di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada, come stabilito all'allegato I del presente regolamento, che, oltre a quelle di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità di un trasportatore su strada.

2.   Il presente regolamento prevede la frequenza massima del ripetersi dell'evento oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti, come stabilito nell'allegato II.

3.   Gli Stati membri tengono conto delle informazioni sulle infrazioni gravi di cui ai paragrafi 1 e 2 nell'attuazione della procedura amministrativa nazionale per la valutazione dell'onorabilità.

Articolo 2

L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8).


ALLEGATO I

Classificazione di infrazioni gravi

(Previste all'articolo 1)

La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi.

1.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) (Tempo di guida e di riposo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ (2)

IPG

IMG

IG

Equipaggio

1.

Articolo 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

Periodi di guida

2.

Articolo 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

13h30 ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

5.

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

15 h ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

8.

Articolo 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Articolo 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112h30

 

X

 

13.

Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

112h30 ≤ …

X

 

 

Interruzioni

14.

Articolo 7

Superamento di un periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Periodi di riposo

16.

Articolo 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

8h30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Articolo 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Articolo 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

Articolo 8, paragrafo 6

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Deroga alla regola dei 12 giorni

29.

Articolo 8, paragrafo 6 bis

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii)

Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d)

Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organizzazione del lavoro

32.

Articolo 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate

 

X

 

33.

Articolo 10, paragrafo 2

Mancata o inadeguata organizzazione dell'attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa

 

X

 

2.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3) (Tachigrafo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Installazione di un tachigrafo

1.

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 22

Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione)

X

 

 

Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

2.

Articolo 23, paragrafo 1

Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata

 

X

 

3.

Articolo 27

Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente

 

X

 

4.

Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

5.

Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

6.

Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

7.

Articolo 32, paragrafo 1

Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)

 

X

 

8.

Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1

Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)

 

X

 

9.

Articolo 32, paragrafo 3

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo

X

 

 

10.

Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

X

 

 

11.

Articolo 33, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati

 

X

 

12.

Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno

 

X

 

13.

Articolo 34, paragrafo 1

Uso scorretto dei fogli di registrazione/della carta del conducente

 

X

 

14.

Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

 

X

 

15.

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati

 

X

 

16.

Articolo 34, paragrafo 2

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili

 

X

 

17.

Articolo 34, paragrafo 3

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

 

X

 

18.

Articolo 34, paragrafo 4

Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)

 

 

X

19.

Articolo 34, paragrafo 5

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

 

X

 

Presentazione dei documenti

20.

Articolo 36

Rifiuto al controllo

 

X

 

21.

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti

 

X

 

22.

Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

23.

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti

 

X

 

24.

Articolo 36

Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

Malfunzionamento

25.

Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

 

X

 

26.

Articolo 37, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo

 

X

 

3.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) (Norme sull'orario di lavoro)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

1.

Articolo 4

Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 48 ore se è già stata sfruttata la possibilità di estenderla a 60 ore

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Superamento della durata massima settimanale della prestazione di lavoro fissata a 60 ore se non è stata concessa alcuna deroga a norma dell'articolo 8

65 ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Interruzioni

5.

Articolo 5, paragrafo 1

Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro compreso fra sei e nove ore

10 < … ≤ 20 min

 

 

X

6.

… ≤ 10 min

 

X

 

7.

Riposo intermedio insufficiente per un periodo di lavoro superiore a nove ore

20 < … ≤ 30 min

 

 

X

8.

… ≤ 20 min

 

X

 

Lavoro notturno

9.

Articolo 7, paragrafo 1

Orario di lavoro giornaliero per ciascun periodo di 24 ore qualora sia svolto lavoro notturno in assenza di deroga concessa ai sensi dell'articolo 8

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Registri

11.

Articolo 9

Falsificazione dei dati riguardanti gli orari di lavoro o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte dei datori di lavoro

 

X

 

12.

Falsificazione di registri o rifiuto di fornire i registri agli ispettori da parte di conducenti dipendenti/autonomi

 

X

 

4.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 96/53/CE del Consiglio  (5) (Norme su peso e dimensioni)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Pesi

1.

Articolo 1

Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N3

5 % ≤ … < 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ … < 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Superamento del peso massimo autorizzato per i veicoli della categoria N2

5 % ≤ … < 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ … < 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Lunghezze

7.

Articolo 1

Superamento della lunghezza massima autorizzata

2 % < < 20 % …

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Larghezza

9.

Articolo 1

Superamento della larghezza massima autorizzata

2,65 ≤ … < 3,10 metri

 

 

X

10.

3,10 metri ≤ …

 

X

 

5.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) (Controlli tecnici periodici) e direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) (Controllo tecnico su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Controllo tecnico

1.

Articolo 8 e articolo 10 della direttiva 2014/45/UE e articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2014/47/UE

Guida in assenza di una valida prova che il controllo tecnico sia stato superato, come previsto dalla normativa UE

X

 

 

2.

Articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2014/47/UE

Mancato mantenimento di un veicolo in condizioni di sicurezza e conformità, con conseguenti gravi carenze dell'impianto di frenatura, degli organi di sterzo, delle ruote/pneumatici, delle sospensioni o del telaio o di altri equipaggiamenti che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da portare alla decisione di fermo del veicolo

X

 

 

La direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle carenze tecniche divisa, secondo il loro livello di gravità, in carenze lievi, gravi e pericolose. L'articolo 12, paragrafo 2 di tale direttiva prevede le seguenti definizioni:

a)

carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità;

b)

carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada o altri casi più significativi di non conformità;

c)

carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale o hanno ripercussioni sull'ambiente.

Il livello delle infrazioni alle direttive sui controlli tecnici riflette la classificazione delle carenze che figura nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE, vale a dire: IG = carenze gravi, IMG = carenze pericolose, IPG = guida con carenze che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza stradale; le carenze lievi corrisponderebbero al livello di infrazioni minori.

6.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio  (8) (Limitatori di velocità)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 2 e articolo 3

Limitatore di velocità non installato

X

 

 

2.

Articolo 5

Limitatore di velocità che non soddisfa i requisiti tecnici applicabili

 

X

 

3.

Articolo 5

Limitatore di velocità non installato da officina autorizzata

 

 

X

4.

 

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di falsificare i dati di un limitatore della velocità o utilizzo di un dispositivo fraudolento di limitazione della velocità

X

 

 

7.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) (Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Formazione e licenza

1.

Articolo 3

Trasporto di merci o passeggeri senza qualificazione iniziale obbligatoria e/o formazione periodica obbligatoria

 

X

 

2.

Articolo 10 e allegato II

Conducente non in grado di presentare la carta di qualificazione valida o la patente di guida con il contrassegno, come stabilito dal diritto nazionale (per esempio: smarrita, dimenticata, danneggiata, illeggibile)

 

 

X

8.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) (Requisiti delle patenti di guida)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Articolo 1 e articolo 4 della direttiva 2006/126/CE

Trasporto di persone o merci in assenza di una patente di guida valida

X

 

 

2.

Articolo 1

Allegato I

Utilizzo di una patente di guida danneggiata o illeggibile o non conforme al modello comune

 

 

X

9.   Gruppi di infrazioni alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) (Trasporto su strada di merci pericolose)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE

Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto

X

 

 

2.

Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

X

 

 

3.

Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

X

 

 

4.

Fuoriuscita di sostanze pericolose

 

X

 

5.

Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati

 

X

 

6.

Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione

 

X

 

7.

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato

 

X

 

8.

Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico

 

X

 

9.

Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi

 

X

 

10.

Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi

 

X

 

11.

Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell'infrazione (per esempio: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d'imballaggio)

 

X

 

12.

Conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale

 

X

 

13.

Uso di fuoco o di luci non protette

 

X

 

14.

Mancato rispetto del divieto di fumare

 

X

 

15.

Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato

 

 

X

16.

Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio

 

 

X

17.

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato

 

 

X

18.

Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti

 

 

X

19.

Veicolo sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte

 

 

X

20.

Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti

 

 

X

21.

Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati

 

 

X

22.

Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente

 

 

X

23.

Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

 

 

X

24.

Assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate

 

 

X

La direttiva 2004/112/CE della Commissione (12), che adegua la direttiva 95/50/CE del Consiglio (13) sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, contiene nell'allegato II una classificazione dettagliata delle infrazioni alle disposizioni pertinenti, suddivise, in funzione del loro livello di gravità, in tre categorie di rischio: categoria di rischio I, categoria di rischio II, categoria di rischio III.

I livelli di infrazione alle norme riflettono le categorie di rischio di cui alla direttiva 2004/112/CE, allegato II, in modo che la categoria di rischio I = IMG (ad eccezione di quelle infrazioni che sono già definite come IPG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009) e la categoria di rischio II = IG. La categoria di rischio III è pari al livello di infrazione minore.

Questa tabella comprende solo le infrazioni per le quali un trasportatore viene considerato interamente o parzialmente responsabile. Il livello di responsabilità di un trasportatore per la violazione deve essere valutato secondo la procedura nazionale di applicazione dello Stato membro.

10.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) (Accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 3

Trasporto di merci in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli ispettori una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza comunitaria o la copia certificata conforme della licenza comunitaria è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Attestato di conducente

3.

Articolo 3

e articolo 5

Trasporto di merci in assenza di un attestato di conducente valido (vale a dire: l' attestato del conducente è inesistente, falsificato, revocato, scaduto ecc.)

 

X

 

4.

L'impresa di trasporto o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo un attestato di conducente valido o una copia certificata conforme dell'attestato di conducente (vale a dire: l'attestato del conducente o la copia certificata conforme dell'attestato di conducente è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

11.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) (Accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

Licenza comunitaria

1.

Articolo 4

Trasporto di passeggeri in assenza di una licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza è inesistente, falsificata, revocata, scaduta ecc.)

X

 

 

2.

Articolo 4, paragrafo 3

Il trasportatore o il conducente non sono in grado di presentare agli agenti preposti al controllo una licenza comunitaria valida o una copia certificata conforme della licenza comunitaria valida (vale a dire: la licenza o la copia certificata conforme è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

X

 

Autorizzazione di servizi regolari

3.

Articolo 5 e articolo 6

Servizi regolari effettuati senza un'autorizzazione valida (vale a dire: l'autorizzazione è inesistente, falsificata, revocata, scaduta, usata scorrettamente ecc.)

 

X

 

4.

Articolo 19

Il conducente non è in grado di presentare l'autorizzazione agli agenti preposti al controllo(vale a dire: l'autorizzazione è stata smarrita, dimenticata, danneggiata ecc.)

 

 

X

5.

Articolo 5 e articolo 6

Le fermate dei servizi regolari in uno Stato membro non corrispondono all'autorizzazione concessa

 

 

X

Foglio di viaggio per servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

6.

Articolo 12

Guida in assenza del foglio di viaggio necessario (vale a dire: il foglio di viaggio è inesistente, falsificato, non contiene le informazioni richieste ecc.)

 

 

X

12.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio  (16) (Trasporto di animali)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

1.

Allegato I, capo II

Paratie non sufficientemente forti per resistere al peso degli animali

 

X

 

2.

Allegato I, capo III

Utilizzo di rampe di carico o di scarico con superfici scivolose, prive di protezioni laterali o troppo ripide

 

 

X

3.

Utilizzo di piattaforme di sollevamento o di piani superiori senza barriere di sicurezza che impediscano la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico

 

 

X

4.

Articolo 7

Mezzi di trasporto non autorizzati per lunghi viaggi o non autorizzati per il tipo di animali trasportati

 

 

X

5.

Articolo 4, articolo 5 e articolo 6

Trasporto effettuato senza valida documentazione richiesta, giornale di viaggio o autorizzazione del trasportatore o certificato di idoneità

 

 

X


(1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell11.4.2006, pag. 1)

(2)  IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave.

(3)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(5)  Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1), che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 7 maggio 2017.

(6)  Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(7)  Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134).

(8)  Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

(9)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(10)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(11)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(12)  Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

(13)  Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

(14)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(15)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(16)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni

1.

Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

a)

gravità dell'infrazione (IG o IMG)

b)

durata (almeno un anno dalla data del controllo)

c)

numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

2.

In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:

3 IG/per conducente/per anno

=

1 IMG

3 IMG/per conducente/per anno

=

avvio di procedura nazionale sull'onorabilità

3.

Il numero di infrazioni per conducente per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di conducenti occupati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità.


ALLEGATO III

L'allegato III della direttiva 2006/22/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

1.   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONE

LIVELLO DI GRAVITÀ (1)

IPG

IMG

IG

IM

A

Equipaggio

A 1

Articolo 5, paragrafo 1

Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti

 

 

X

 

B

Periodi di guida

B 1

Articolo 6, paragrafo 1

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore in caso di mancata concessione dell'estensione a 10 ore

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B 2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B 3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B 4

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 9 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

13h30 ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

 

B 5

Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 ore in caso di concessione dell'estensione

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

B 6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B 7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B 8

Superamento del 50 % o più del periodo di guida giornaliero di 10 ore, senza osservare una pausa o un periodo di riposo di almeno 4,5 ore

15 h ≤ …

e senza interruzione/riposo

X

 

 

 

B 9

Articolo 6, paragrafo 2

Superamento del periodo di guida settimanale

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B 10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B 11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B 12

Superamento del 25 % o più del periodo di guida settimanale

70 h ≤ …

X

 

 

 

B 13

Articolo 6, paragrafo 3

Superamento del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B 14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B 15

105 h ≤ … < 112h30

 

X

 

 

B 16

Superamento del 25 % o più del periodo di guida totale massimo durante 2 settimane consecutive

112h30 ≤ …

X

 

 

 

C

Interruzioni

C 1

Articolo 7

Superamento del periodo di guida ininterrotto di 4,5 ore prima di osservare una pausa

4h30 < … < 5 h

 

 

 

X

C 2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C 3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Periodi di riposo

D 1

Articolo 8, paragrafo 2

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 11 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero ridotto

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D 2

8h30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D 3

… < 8h30

 

X

 

 

D 4

Periodo di riposo giornaliero ridotto insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di concessione della riduzione

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D 5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D 6

… < 7 h

 

X

 

 

D 7

Periodo di riposo giornaliero suddiviso insufficiente poiché inferiore a 3 + 9 ore

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D 8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D 9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D 10

Articolo 8, paragrafo 5

Periodo di riposo giornaliero insufficiente poiché inferiore a 9 ore in caso di multipresenza

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D 11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D 12

… < 7 h

 

X

 

 

D 13

Articolo 8, paragrafo 6

Periodo di riposo settimanale ridotto insufficiente poiché inferiore a 24 ore

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D 14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D 15

… < 20 h

 

X

 

 

D 16

Periodo di riposo settimanale insufficiente poiché inferiore a 45 ore in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale ridotto

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D 17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D 18

… < 36 h

 

X

 

 

D 19

Articolo 8, paragrafo 6

Superamento di sei periodi di 24 ore consecutivi successivamente al periodo di riposo settimanale

… < 3 h

 

 

 

X

D 20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D 21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Deroga alla regola dei 12 giorni

E 1

Articolo 8, paragrafo 6 bis

Superamento di dodici periodi di 24 ore consecutivi successivamente al regolare periodo di riposo settimanale

… < 3 h

 

 

 

X

E 2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E 3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E 4

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera b), punto ii)

Periodo di riposo settimanale usufruito dopo dodici periodi di 24 ore consecutivi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E 5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E 6

Articolo 8, paragrafo 6 bis lettera d)

Periodo di guida tra le 22:00 e le 6:00 superiore a 3 ore prima di osservare una pausa se vi siano più conducenti a bordo del veicolo

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E 7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizzazione del lavoro

F 1

Articolo 10, paragrafo 1

Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate

 

X

 

 

F 2

Articolo 10, paragrafo 2

Mancata o inadeguata organizzazione delle attività dei conducenti, mancata o inadeguata impartizione di istruzioni ai conducenti finalizzate al rispetto della normativa

 

X

 

 

(2)   Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) (Tachigrafo)

N.

BASE GIURIDICA

TIPO DI INFRAZIONI

LIVELLO DI GRAVITÀ

IPG

IMG

IG

IM

G

Installazione di un tachigrafo

G 1

Articolo 3, paragrafo 1 e Articolo 22, paragrafo 2

Mancata installazione e mancato utilizzo di un tachigrafo omologato (p. es: installazione del tachigrafo non effettuata da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di sigillo applicato o sostituito da installatori, officine o costruttori di veicoli autorizzati ovvero utilizzo di un tachigrafo sprovvisto di targhetta di installazione)

X

 

 

 

H

Utilizzo del tachigrafo, della carta del conducente o del foglio di registrazione

H 1

Articolo 23, paragrafo 1

Utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata

 

X

 

 

H 2

Articolo 27

Il conducente è titolare e/o usa più di una carta del conducente

 

X

 

 

H 3

Guida con una carta del conducente falsificata (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 4

Guida con una carta del conducente di cui il conducente non è il titolare (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 5

Guida con una carta del conducente che è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti (considerato come guida senza carta del conducente)

X

 

 

 

H 6

Articolo 32, paragrafo 1

Tachigrafo non funzionante correttamente (per esempio: tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente)

 

X

 

 

H 7

Articolo 32, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1

Tachigrafo utilizzato in modo improprio (per esempio: uso scorretto deliberato, volontario o imposto, mancanza di istruzioni sul corretto uso ecc.)

 

X

 

 

H 8

Articolo 32, paragrafo 3

Utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dal tachigrafo

X

 

 

 

H 9

Falsificazione, occultamento o distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione o registrati e scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente

X

 

 

 

H 10

Articolo 33, paragrafo 2

L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati

 

X

 

 

H 11

Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno un anno

 

X

 

 

H 12

Articolo 34, paragrafo 1

Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente

 

X

 

 

H 13

Ritiro non autorizzato di fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti

 

X

 

 

H 14

Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato, con perdita di dati

 

X

 

 

H 15

Articolo 34, paragrafo 2

Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati, con dati illeggibili

 

X

 

 

H 16

Articolo 34, paragrafo 3

Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto

 

X

 

 

H 17

Articolo 34, paragrafo 4

Mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo (multipresenza)

 

 

 

H 18

Articolo 34, paragrafo 5

Uso scorretto del dispositivo di commutazione

 

X

 

 

I

Presentazione dei documenti

I 1

Articolo 36

Rifiuto di essere controllato

 

X

 

 

I 2

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti

 

X

 

 

I 3

Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

 

I 4

Articolo 36

Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 28 giorni precedenti

 

X

 

 

I 5

Articolo 36

Non in grado di presentare la carta del conducente se il conducente ne possiede una

 

X

 

 

J

Malfunzionamento

J 1

Articolo 37, paragrafo 1 e articolo 22, paragrafo 1

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati

 

X

 

 

J 2

Articolo 37, paragrafo 2

Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai periodi di tempo che non vengono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo

 

X

 

 


(1)  IPG = Infrazione più grave/IMG = Infrazione molto grave/IG = Infrazione grave/IM = Infrazione minore

(2)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).


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