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Document 52018PC0392

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD)

Bruxelles, 1.6.2018

COM(2018) 392 final

2018/0216(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027 (proposta di quadro finanziario pluriennale) 1 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l’evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di applicazione il 1º gennaio 2021 e sono riferite a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

L’ultima riforma della PAC è stata decisa nel 2013 e attuata nel 2015. Da allora il contesto in cui tale riforma è stata calata si è modificato in modo significativo. Va notato in particolare quanto segue.

I prezzi agricoli sono scesi sostanzialmente, diminuiti da fattori macroeconomici, tensioni geopolitiche e altre forze.

L’importanza dei negoziati commerciali si è spostata in modo più visibile dagli accordi multilaterali a quelli bilaterali e l’UE si è aperta maggiormente ai mercati mondiali.

L’UE ha sottoscritto nuovi impegni internazionali - ad esempio per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici (mediante il COP 21) e gli aspetti generali dello sviluppo internazionale (attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite - OSS), nonché gli sforzi per rispondere meglio agli sviluppi geopolitici, quali la migrazione.

Tali cambiamenti hanno suscitato un dibattito pubblico sulla questione se la riforma del 2013 sia sufficiente a consentire alla PAC di rispondere adeguatamente alle attuali sfide generali relative alla salute economica del settore agricolo, alla cura dell’ambiente, all’azione in materia di cambiamenti climatici e a un tessuto economico e sociale forte nelle aree rurali dell’UE, specialmente in vista delle nuove possibilità di azione nei settori del commercio, della bioeconomia, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e dell’economia digitale.

La PAC deve essere modernizzata per rispondere a tali sfide, deve essere semplificata per farlo con un livello minimo di oneri amministrativi e deve essere resa più compatibile con le altre politiche dell’UE al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Infatti, come ricordato dalla Commissione nella recente comunicazione sul QFP, una politica agricola comune più moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche, garantendo alimenti sani, sicuri e di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. L’Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali. Una politica agricola comune più moderna deve offrire più valore aggiunto europeo; a tal fine deve mostrare maggiore ambizione a livello ambientale e climatico e rispondere alle aspettative dei cittadini per quanto concerne la loro salute, l’ambiente e il clima.

Come previsto nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha effettuato un’ampia consultazione sulla semplificazione e la modernizzazione della PAC al fine di massimizzare il proprio contributo alle dieci priorità della Commissione e agli OSS. Il processo si è concentrato su specifiche priorità politiche per il futuro, fatte salve le risorse finanziarie assegnate alla PAC nel prossimo QFP. Esso ha previsto un’ampia consultazione, nonché un’analisi di tutti gli elementi disponibili sui risultati della PAC, compresi i pareri pertinenti della piattaforma REFIT.

I risultati sono stati presentati nella comunicazione dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, adottata il 29 novembre 2017. La comunicazione consente un dialogo strutturato sul futuro della PAC all’interno delle istituzioni dell’UE e con i portatori di interessi. Il documento strategico ha descritto a grandi linee le sfide, gli obiettivi e le possibili strade da percorrere per una PAC “a prova di futuro”, che necessita di essere più semplice, più intelligente e più moderna, e di guidare la transizione verso un’agricoltura più sostenibile.

In particolare la Commissione ha individuato, quali priorità principali della PAC post-2020, maggiori ambizioni in materia di ambiente e di azione per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore ricorso al nesso ricerca-innovazione-consulenza. Per migliorare i risultati della PAC, essa ha inoltre proposto un nuovo modello di attuazione (NMA) per spostare l’attenzione delle politiche dalla conformità ai risultati e riequilibrare le responsabilità tra l’UE e gli Stati membri con una maggiore sussidiarietà. Il nuovo modello si prefigge di conseguire meglio gli obiettivi dell’UE ricorrendo a una programmazione strategica, ampi interventi strategici e indicatori comuni di efficacia dell’attuazione, migliorando in questo modo la coerenza delle politiche di tutta la futura PAC e la compatibilità con gli altri obiettivi dell’UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce gli obiettivi della PAC:

·incrementare la produttività dell’agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

·assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;

·stabilizzare i mercati;

·garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

·assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

La presente proposta è pienamente coerente con gli obiettivi della PAC stabiliti dal trattato. Essa modernizza e semplifica il modo in cui sono attuate le disposizioni del trattato.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’agricoltura e la silvicoltura coprono l’84% della superficie dell’UE. Entrambi i settori dipendono dall’ambiente e lo influenzano. Alcune delle proposte di obiettivi specifici per la PAC comporteranno quindi un’azione a livello ambientale e climatico in linea con le rispettive politiche dell’UE.

È noto che i modelli di consumo hanno un impatto sulla salute pubblica. Il nesso con l’alimentazione e, talvolta, con le modalità di produzione degli alimenti lega le politiche agricole alle politiche sanitarie. Le proposte rafforzano il legame con la politica sanitaria, in particolare per quanto riguarda regimi alimentari sani e la riduzione dell’uso degli antimicrobici.

L’UE è tra i principali importatori di prodotti di base e un esportatore di prodotti agricoli e alimentari di pregio e ha quindi un impatto sui sistemi alimentari al di fuori dell’UE. La proposta, in linea con l’articolo 208 del TFUE, tiene conto degli obiettivi di eliminazione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare assicurando che il sostegno dell’UE agli agricoltori non abbia effetti sugli scambi commerciali o che tali effetti siano trascurabili.

Infine, come altri settori, l’agricoltura e le aree rurali possono fare un uso migliore delle nuove tecnologie e delle nuove conoscenze, in particolare delle tecnologie digitali. Le proposte rafforzano i legami con la politica di ricerca, riservando, nel nuovo modello di attuazione, un posto di rilievo all’organizzazione dello scambio di conoscenze. Analogamente, l’importanza attribuita alla digitalizzazione consente un legame con l’agenda digitale dell’UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

BASE GIURIDICA

Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del TFUE per quanto riguarda il regolamento sui piani strategici della PAC.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE dispone che la competenza per l’agricoltura è concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. L’attuale sistema di attuazione della PAC si basa su disposizioni dettagliate a livello dell’UE, con controlli, sanzioni e meccanismi di audit rigorosi. Le regole sono spesso minuziosamente prescrittive, fino al livello dell’azienda agricola. In un contesto agricolo e climatico fortemente diversificato, però, i risultati auspicati e il valore aggiunto dell’UE non si ottengono con impostazioni dall’alto al basso, né con approcci generici poco attenti alle specificità.

Nel modello di attuazione della presente proposta l’Unione fissa parametri strategici di base (obiettivi della PAC, tipi di interventi, requisiti di base), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali concordati.

Al tempo stesso, una maggiore sussidiarietà consentirà di tenere conto più specificamente delle condizioni ed esigenze locali. Gli Stati membri saranno responsabili di adattare gli interventi della PAC in modo da sfruttarne al massimo il contributo agli obiettivi dell’UE. Pur mantenendo le attuali strutture di gestione - per continuare ad assicurare un controllo effettivo e l’esecuzione delle disposizioni volte a conseguire tutti gli obiettivi politici - gli Stati membri avranno anche più voce in capitolo nella progettazione del quadro di verifica di conformità applicabile ai beneficiari (controlli e sanzioni compresi).

Proporzionalità

Le sfide economiche, ambientali e sociali cui devono far fronte il settore agricolo e le aree rurali dell’UE richiedono una risposta sostanziale che renda giustizia alla dimensione europea di tali sfide. Il maggiore potere di scelta che avranno gli Stati membri nel selezionare e adattare gli strumenti politici disponibili nell’ambito della PAC al fine di conseguirne gli obiettivi, con un modello più basato sui risultati, dovrebbe ridurre ulteriormente la possibilità che l’azione della PAC superi un livello proporzionato.

Scelta dell’atto giuridico

Poiché gli atti originali sono tutti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, le modifiche devono essere introdotte con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La PAC è profondamente radicata nella costruzione e nello sviluppo dell’UE. Istituita all’inizio degli anni Sessanta intorno a obiettivi sanciti nel trattato, essa è stata oggetto di diverse ondate di riforme volte a migliorare la competitività del settore agricolo, promuovere lo sviluppo rurale, affrontare nuove sfide e rispondere meglio alle domande della società. L’ultima grande riforma è stata adottata nel 2013. La riforma del 2013 semplificava gli obiettivi generali della PAC in tre blocchi:

i.    una produzione alimentare efficiente;

ii.    una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima;

iii.    uno sviluppo territoriale equilibrato.

Al fine di valutare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e individuare le sfide future, un ampio processo di consultazione ha stimolato un dibattito strutturato con tutti i portatori di interessi, compresi gli attori non agricoli. Sono stati inoltre raccolti elementi di prova sui risultati della PAC da numerose fonti di informazioni disponibili (sintetizzate nel successivo riquadro 1), che sono servite da base per valutare i successi e le carenze della PAC nel corso degli anni, ma in particolare per quanto riguarda la sua riforma più recente. Ciò riguarda in particolare:

·elementi di prova raccolti attraverso il quadro comune di monitoraggio e valutazione che serve a misurare i risultati della PAC 2 ;

·una serie di studi di valutazione programmati nel corso dell’attuale quadro finanziario pluriennale (2014-2020) per valutare gli attuali obiettivi della PAC, con i primi risultati disponibili nel 2017/18 3 ;

risultati riguardanti i progressi compiuti verso gli obiettivi e le corrispondenti dotazioni finanziarie disponibili nelle relazioni annuali di attuazione per lo sviluppo rurale;

·ulteriori documenti di riferimento, dati, fatti, cifre pertinenti per la valutazione di impatto sono stati pubblicati sul sito internet della DG AGRI 4 .

Consultazioni dei portatori di interessi

Si è provveduto ad organizzare una consultazione pubblica con oltre 322 000 contributi, un dialogo strutturato con i portatori di interessi, cinque seminari di esperti, pareri della piattaforma REFIT, contributi del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni e dei parlamenti nazionali. Il processo ha tenuto conto anche delle raccomandazioni della task force per i mercati agricoli 5 e della conferenza di Cork sullo sviluppo rurale (2016) 6 .

Assunzione e uso di perizie

Tra marzo 2017 e febbraio 2018 è stata organizzata una serie di seminari specializzati al fine di raccogliere elementi di prova/conoscenze dagli esperti su temi relativi alla PAC. I seminari hanno consentito lo scambio di opinioni tra esperti e funzionari della Commissione e il progresso della formulazione delle conclusioni/questioni di cui tenere conto nel processo di modernizzazione e di semplificazione.

Le cinque questioni da affrontare nel corso dei seminari sono state selezionate al fine di coprire i settori più importanti in cui erano stati rilevati disaccordi sugli approcci politici o lacune in materia di conoscenze. I seminari erano stati progettati secondo una metodologia analoga che si basava sui seguenti elementi:

(1)raccolta degli elementi di prova più recenti a livello di esperti, esponenti del mondo accademico, professionisti e istituzioni internazionali;

(2)importanza delle esperienze pratiche sul campo;

(3)valutazione del potenziale delle nuove tecnologie/dei nuovi approcci per il miglioramento della progettazione delle politiche future negli specifici settori in questione.

Le sintesi dei seminari e le presentazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Seminario 1: Le migliori pratiche per rispondere alle esigenze ambientali e climatiche  (2324 marzo 2017)

Questo seminario di due giorni ha coinvolto un ampio ventaglio di esperti di questioni ambientali e climatiche. Esso ha esaminato:

·gli strumenti disponibili per valutare le esigenze ambientali;

·i metodi per migliorare l’adozione delle misure (con particolare riguardo al ruolo degli approcci comportamentali).

Seminario 2: Gestione del rischio (18-19 maggio 2017)

Questo seminario di due giorni ha tentato di proseguire la raccolta di elementi di prova nel dibattito sugli strumenti per sostenere la comunità agricola e consentirle di affrontare meglio i rischi a livello di produzione, di prezzo e di reddito. Esso ha esaminato:

·le sfide di una rete di sicurezza del mercato a livello dell’UE e i recenti sviluppi del sistema di gestione del rischio in vigore negli Stati Uniti;

·il caso dei mercati dei future dell’UE, il settore dell’assicurazione e della riassicurazione in campo agricolo nell’UE, il caso dei partenariati pubblico-privati e il sistema di assicurazione dei raccolti;

·aspetti comportamentali della gestione del rischio.

Seminario 3: Alimenti e questioni correlate (31 maggio 2017)

Questo seminario ha analizzato la conformità della PAC alla politica sanitaria e la sua capacità di facilitare l’adattamento degli agricoltori ai cambiamenti dei modelli di consumo. Maggiore attenzione va riservata in particolare alla resistenza antimicrobica.

Seminario 4: Questioni socioeconomiche (9 giugno 2017)

Questo seminario si è concentrato sull’analisi delle dinamiche della crescita e dell’occupazione nel settore agroalimentare dell’UE. Esso ha esaminato, sulla base di casi di studio, i legami tra l’agricoltura globale e la catena di valore degli alimenti nell’UE, sia dal punto di vista concettuale che pratico.

Seminario 5: Misurare i risultati ambientali e climatici della PAC (26 febbraio 2018)

Questo seminario ha analizzato quali obiettivi politici di base possono essere fissati a livello dell’UE, come possono essere attuati a livello degli Stati membri e come possono essere monitorati, controllati e valutati.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto su cui si basano le proposte legislative e i pareri del comitato per il controllo normativo è disponibile sul seguente sito:

Elenco delle valutazioni d’impatto e dei relativi pareri del comitato per il controllo normativo

Il comitato per il controllo normativo ha inizialmente espresso un parere negativo. Pur apprezzando l’ambizione di modernizzare e semplificare la PAC e l’analisi approfondita di vari scenari che evidenziano in modo proficuo i compromessi tra gli obiettivi strategici, il comitato ha ritenuto che la relazione dovesse illustrare meglio la logica, la fattibilità e il funzionamento del nuovo modello di attuazione. Le integrazioni richieste sono state inserite nella relazione sulla valutazione d’impatto, in particolare in uno speciale allegato sulle proposte per il nuovo modello di attuazione. Su tale base il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve. Pur riconoscendo i miglioramenti introdotti nella relazione, il comitato ha chiesto ulteriori precisazioni sulle concrete garanzie per attenuare i rischi individuati. L’allegato 1 della relazione sulla valutazione d’impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione) illustra nel dettaglio gli adeguamenti apportati per soddisfare le richieste del Comitato.

La relazione sulla valutazione d’impatto presenta e analizza diverse opzioni politiche. La valutazione d’impatto non presenta un’opzione preferita. Di contro, le diverse opzioni hanno esaminato differenti combinazioni di elementi delle proposte per trovare una combinazione ottimale di sintesi.

In sostanza le opzioni testano approcci contrastanti per raggiungere gli obiettivi individuati:

1.livelli diversi di ambizione in materia di ambiente e clima, concentrandosi sugli effetti potenziali dei sistemi di attuazione obbligatori e volontari;

2.diverse modalità di sostegno al reddito delle aziende agricole e in particolare la distribuzione di tale sostegno tra i diversi agricoltori, concentrandosi sugli effetti potenziali sulle aziende di piccole e medie dimensioni;

3.interventi socioeconomici più ampi, in particolare nel quadro della politica di sviluppo rurale, nonché approcci trasversali per la modernizzazione.

La prima opzione esamina il potenziale di un regime ecologico volontario per accrescere il livello di ambizione in materia di ambiente e clima. Essa analizza anche il ruolo potenziale degli strumenti di gestione del rischio con pagamenti diretti più bassi per sostenere il reddito degli agricoltori. Due subopzioni riflettono le diverse ambizioni in materia di ambiente degli Stati membri e gli approcci ai pagamenti diretti nell’ambito del nuovo modello di attuazione.

Un’altra opzione prevede che i pagamenti diretti siano più mirati e che l’attuazione della condizionalità sia più ambiziosa al fine di migliorare i risultati economici e ambientali comuni della PAC, nonché rispondere alle sfide climatiche. Sono allo studio anche subopzioni per illustrare le possibili differenze di ambizione degli Stati membri per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e climatici.

Un’ultima opzione pone un forte accento sulla tutela dell’ambiente e sull’occupazione e sposta l’attenzione sugli agricoltori di piccole e medie dimensioni per conservare i posti di lavoro nelle aree rurali. Gli Stati membri sono tenuti a destinare il 30% dei pagamenti del primo pilastro all’integrazione dei quattro regimi (agricoltura biologica, prato permanente, zone soggette a vincoli naturali ed elementi naturali del paesaggio) che dovrebbero essere volontari per gli agricoltori per incoraggiare ulteriormente l’azione per il clima e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La valutazione d’impatto evidenzia i difficili compromessi che sono parte integrante di una politica che risponde a obiettivi così numerosi e diversi, quando parametri di base sono mutati in misura significativa.

Un parametro di base fondamentale è il livello di sostegno della PAC. Il taglio del 5% proposto dalla Commissione nella comunicazione di maggio 2018 per il QFP 2021-2027 è compreso nell’intervallo considerato nella valutazione d’impatto.

Per quanto riguarda il reddito agricolo, sono importanti sia il livello che la distribuzione del sostegno. La garanzia di un adeguato livello di sostegno, e quindi di reddito agricolo, rimane un elemento fondamentale per il futuro, al fine di garantire la sicurezza alimentare, l’ambizione in materia di ambiente e clima e la dinamicità delle aree rurali. Indirizzare meglio il sostegno verso le aziende agricole di piccole e medie dimensioni e le zone con vincoli naturali può contribuire a conservare più posti di lavoro e una maggiore attività agricola su tutto il territorio, rafforzando il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Il livellamento e la convergenza possono migliorare la distribuzione dei pagamenti diretti. È chiaro che qualsiasi opzione che consenta una notevole ridistribuzione dei pagamenti diretti alle aziende e alle regioni con una minore produttività porterà, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell’UE, rafforzando nel contempo la protezione dell’ambiente. Meno chiara è invece la giusta combinazione di misure che potrebbe attenuare gli effetti negativi sul reddito e al tempo stesso rispondere meglio alle sfide proprie anche dell’agricoltura (quali l’ambiente e il clima o le aspettative sociali). Ciò richiede di incentivare gli adeguamenti che migliorano i risultati socioeconomici e ambientali del settore.

I contributi dei portatori di interessi e le analisi dimostrano che ciò è possibile, a condizione che le necessarie misure di accompagnamento per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima consentano l’adozione di migliori pratiche (sia nell’agricoltura convenzionale che nelle altre forme di agricoltura) che includano le conoscenze, l’innovazione e le ultime tecnologie pertinenti.

In base alle ipotesi e alle scelte operate nell’analisi, vi sono potenziali compromessi nella realizzazione di obiettivi economici, ambientali e sociali della PAC, come pure per quanto riguarda la modernizzazione e la semplificazione desiderate. In sintesi, la ridistribuzione potrebbe comportare effetti sul reddito gestibili e sostenere l’auspicata maggiore ambizione dell’azione per l’ambiente e il clima nonché altre sinergie con la PAC. A tal fine, il settore e le politiche dovrebbero tuttavia cogliere le opportunità offerte dall’innovazione e dalle tecnologie che già consentono la modernizzazione e la semplificazione.

Altre ipotesi e scelte modificherebbero certamente il dettaglio dei risultati, ma non il messaggio di base principale: l’opzione prescelta per la futura PAC dovrebbe combinare gli elementi più efficaci delle diverse opzioni ma evitare nel contempo le loro debolezze, introducendo le tutele necessarie per assicurare condizioni di parità nell’UE. Ciò implica la necessità di criteri chiari per il livello e la distribuzione del sostegno al reddito (ad esempio livellamento e/o degressività), l’ambizione in materia di clima e ambiente, la condizionalità, gli incentivi per la modernizzazione e il livello adeguato di sussidiarietà e semplificazione.

Efficienza normativa e semplificazione

La complessità dell’attuazione della politica vigente è legata, in larga misura, all’importanza attribuita alla conformità a norme dettagliate, stabilite a livello dell’UE. Il nuovo modello di attuazione proposto intende rimuovere i criteri di ammissibilità al sostegno a livello di UE, consentendo agli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità più adatte alle loro circostanze particolari. Ciò dovrebbe produrre una semplificazione sostanziale.

Storicamente la PAC si è sviluppata in diversi strumenti attraverso riforme successive. A volte il coordinamento di tali strumenti si è rivelato difficile. La presente proposta prevede di riunire tutti i diversi elementi di sostegno della PAC in un unico quadro coerente, che ridurrà l’onere amministrativo della sua attuazione.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2018) 322 final) prevede che una parte consistente del bilancio dell’UE continui a essere destinata all’agricoltura, che rappresenta una politica comune di importanza strategica. A prezzi correnti, quindi, si propone che la PAC si concentri sulle proprie attività principali con un importo pari a 286,2 miliardi di EUR per il FEAGA e un importo pari a 78,8 miliardi di EUR per il FEASR.

Tali Fondi agricoli sono integrati da ulteriori finanziamenti di Orizzonte Europa, in quanto la dotazione proposta per quest’ultimo programma prevede 10 miliardi di EUR per sostenere la ricerca e l’innovazione nel settore dei prodotti alimentari, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia. Una nuova riserva agricola sarà istituita nell’ambito del FEAGA per finanziare il sostegno supplementare per il settore agricolo. Gli importi della riserva non utilizzati in un anno saranno riportati al successivo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri, si propone che tutti gli Stati membri i cui i pagamenti diretti siano inferiori al 90% della media dell’UE proseguano il processo avviato nel periodo 2014-2020 e riducano del 50% il divario esistente fino a raggiungere il 90% della media dell’UE. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza esterna dei livelli dei pagamenti diretti. Le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti contenute nel regolamento sui piani strategici della PAC sono calcolate su tale base.

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, si propone di riequilibrare il finanziamento tra l’UE e i bilanci degli Stati membri. In linea con quanto previsto per i Fondi strutturali e di investimento europei, un aumento dei tassi di cofinanziamento nazionale consentirà di mantenere sostanzialmente invariato il sostegno pubblico per le aree rurali. La ripartizione del sostegno del FEASR si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certi interventi quali LEADER e i pagamenti per gli impegni di gestione, dovrebbero continuare, come oggi, a beneficiare di tassi di cofinanziamento più elevati.

Gli Stati membri beneficeranno di un certo livello di flessibilità per i trasferimenti tra le dotazioni. Sarà possibile trasferire alla dotazione per il FEASR fino al 15% dei pagamenti diretti rispettivi, e viceversa. Una percentuale più elevata può essere trasferita dai pagamenti diretti alla dotazione per il FEASR per gli interventi con obiettivi ambientali e climatici e per le sovvenzioni per l’insediamento dei giovani agricoltori.

I dettagli sull’incidenza finanziaria della proposta sulla PAC figurano nella scheda finanziaria che accompagna la proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il passaggio a una politica maggiormente orientata verso l’efficacia dell’attuazione richiede la creazione di un solido quadro di riferimento che, in base a una serie di indicatori comuni, consentirà alla Commissione di valutare e monitorare la politica sotto il profilo di tale efficacia. L’attuale quadro comune di monitoraggio e valutazione e l’attuale sistema di monitoraggio dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale costituirebbero la base per monitorare e valutare l’efficacia dell’attuazione della politica, ma dovrebbero essere semplificati e ulteriormente sviluppati (anche sotto il profilo della coerenza tra i due pilastri). Occorrerebbe pertanto investire nello sviluppo di indicatori appropriati e assicurare flussi di dati sufficienti.

Un nuovo quadro per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia di attuazione riguarderà tutti gli strumenti della futura PAC: i piani strategici della PAC, come pure gli elementi della PAC non inclusi nei piani strategici della PAC (alcune parti dell’organizzazione comune dei mercati, regimi specifici). L’efficacia dell’attuazione sarebbe valutata in relazione agli obiettivi specifici della politica, utilizzando una serie di indicatori comuni.

Il nuovo modello sarà organizzato sulla base dei seguenti principi:

·gli indicatori di contesto restano pertinenti, in quanto rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali dell’economia, dell’ambiente e della società e potrebbero influire sull’efficacia dell’attuazione;

·dovrebbe essere effettuata una selezione di una serie limitata ma più mirata di indicatori, soprattutto per scegliere quelli che rispecchiano quanto più possibile se l’intervento finanziato contribuisce al conseguimento degli obiettivi rispetto a uno scenario di base prestabilito e che utilizzano definizioni chiare;

·l’efficacia complessiva dell’attuazione della politica sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori d’impatto. Il follow-up annuale dell’efficace attuazione delle politiche si baserà su tutti gli indicatori di risultato contenuti nell’elenco;

·gli indicatori di output collegherebbero ogni anno la spesa all’efficace attuazione della politica. Quest’ultima costituisce un esercizio annuale e si basa su un elenco di indicatori di output (la maggior parte dei quali già disponibili);

·l’affidabilità degli indicatori di efficacia dell’attuazione può essere migliorata da sinergie tra i dati statistici e amministrativi, ma presuppone l’esistenza di un sistema di controlli di qualità.

In sostanza, si propone un passaggio di responsabilità e opportunità all’interno di un quadro comune, chiaramente definito e attuato, per realizzare contemporaneamente più di un obiettivo fondamentale, ossia la semplificazione, l’orientamento ai risultati (anziché alla conformità) e l’efficienza e l’efficacia delle politiche.

È previsto un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell’attuazione delle politiche. Al fine di rendere operativo un esame annuale dell’efficacia dell’attuazione, ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull’attuazione del piano strategico della PAC, la cosiddetta relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, contenente sia gli indicatori di output che di risultato. Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sugli output realizzati e sulle spese nonché sulla distanza dai target finali fissati per l’intero periodo, espressa come valore di indicatori di risultato.

Saranno effettuate valutazioni in linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l’impatto del programma sul terreno sulla base degli indicatori/target finali del programma e di un’analisi dettagliata della misura in cui il programma possa essere ritenuto pertinente, efficace, efficiente, offra sufficiente valore aggiunto UE e sia coerente con le altre politiche dell’UE. Esse includeranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o potenzialità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire a massimizzare il loro sfruttamento/impatto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta riguarda tre regolamenti:

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: regolamento sui piani strategici della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (di seguito regolamento orizzontale della PAC);

·regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (di seguito: il regolamento di modifica).

I tre regolamenti insieme adeguano la PAC, allineandola alle priorità di Juncker e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, pur semplificando nel contempo l’attuazione delle politiche. La PAC si adatterà maggiormente alle realtà locali, eliminando le condizioni di ammissibilità per il sostegno a livello dell’UE. Gli Stati membri saranno in grado di definire la maggior parte delle condizioni di ammissibilità a livello nazionale per adattarle alla propria situazione specifica. Al tempo stesso l’onere amministrativo connesso ai controlli sarà ridotto, eliminando il collegamento diretto tra le condizioni di ammissibilità a livello dell’UE e i beneficiari finali.

Al fine di migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle aree rurali, gli obiettivi generali della PAC riguardano la redditività economica, la resilienza e i redditi delle aziende agricole, una migliore prestazione ambientale e climatica e il rafforzamento del tessuto socioeconomico delle aree rurali. La promozione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali è inoltre un obiettivo trasversale.

La nuova PAC mirerà specificatamente a:

(a)sostenere un reddito sufficiente per le aziende e la resilienza in tutto il territorio dell’UE per migliorare la sicurezza alimentare;

(b)migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

(c)migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;

(d)contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile;

(e)promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria;

(f)contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

(g)attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

(h)promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(i)migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali.

Per realizzare tali obiettivi gli Stati membri dovranno garantire la semplificazione e l’efficacia dell’attuazione del sostegno previsto dalla PAC. Essi concepiranno interventi adeguati alle proprie circostanze in base ai tipi di interventi menzionati nel regolamento. Gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione agli specifici obiettivi ambientali e climatici, al ricambio generazionale e all’attuazione di politiche più moderne, concentrandosi su un migliore utilizzo delle conoscenze e delle consulenze e sulle nuove tecnologie (digitali).

Gli Stati membri presenteranno le proprie proposte di interventi per raggiungere gli obiettivi specifici dell’UE in un piano strategico della PAC. La normativa stabilisce norme sul contenuto di tale piano, che la Commissione verifica e approva. I piani strategici della PAC riuniranno la maggior parte degli strumenti di sostegno alla PAC finanziati nell’ambito del FEAGA (compresi i programmi settoriali che finora sono stati istituiti a norma del regolamento OCM) e del FEASR. In questo modo ciascuno Stato membro elaborerà un’unica strategia di intervento coerente. Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i target finali per ciò che intendono conseguire nel periodo di programmazione utilizzando indicatori di risultato definiti in comune.

Una volta che i piani strategici della PAC saranno stabiliti, gli Stati membri presenteranno ogni anno relazioni sui progressi compiuti in merito all’attuazione utilizzando un sistema di indicatori comuni. Gli Stati membri e la Commissione monitoreranno i progressi compiuti e valuteranno l’efficacia degli interventi.

La sezione che segue fornisce informazioni sul contenuto specifico dei tre regolamenti.

Regolamento sui piani strategici della PAC

Il titolo I prevede il campo d’applicazione del regolamento e le definizioni.

Il titolo II presenta gli obiettivi generali e specifici della PAC da perseguire mediante gli interventi concepiti dagli Stati membri nei piani strategici della PAC. Il titolo III introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici della PAC nonché elementi che si applicano a vari interventi. I requisiti comuni riguardano l’osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione nonché il rispetto delle norme dell’OMC sul sostegno interno. Esse comprendono altresì le norme relative agli elementi specifici da definire nei piani strategici della PAC, come ad esempio le definizioni di superficie agricola, attività agricola, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore. Tale sezione descrive gli obblighi in materia di “condizionalità” (i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare relativamente alle buone pratiche agricole, ma anche gli obblighi risultanti dalla normativa dell’Unione) e la necessità di disporre di servizi di consulenza aziendale ben funzionanti.

Il titolo presenta infine i tipi di interventi che gli Stati membri possono utilizzare per attuare i piani strategici della PAC e che rappresentano le categorie generali che gli Stati membri possono utilizzare nei piani strategici della PAC.

Il titolo IV stabilisce le disposizioni finanziarie. Esso comprende, in particolare, le dotazioni per Stato membro e per Fondo e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri e stabilisce alcune dotazioni finanziarie minime o massime per scopi specifici.

Il titolo V contiene norme sui piani strategici della PAC. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico della PAC e il relativo contenuto minimo, inclusi i target finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione applichi per l’approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Il titolo VI fornisce gli elementi necessari per il coordinamento e la governance. Esso attribuisce alle autorità degli Stati membri responsabilità per compiti specifici relativi ai piani strategici della PAC e istituisce un comitato di monitoraggio per coinvolgere i portatori di interessi. Il titolo istituisce inoltre reti con il compito di facilitare il successo dell’attuazione dei piani strategici della PAC. Tali reti saranno create sia a livello nazionale che dell’UE. Il titolo istituisce infine il partenariato europeo per l’innovazione al fine di stimolare lo scambio di conoscenze e di innovazione.

Il titolo VII introduce il quadro di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia dell’attuazione e stabilisce regole su come e quando gli Stati membri devono comunicare i progressi dei rispettivi piani strategici della PAC e su come tali progressi sono monitorati e valutati. Il titolo contiene in particolare le norme sull’assegnazione di un premio per la buona efficacia dell’attuazione a livello ambientale e climatico.

I titoli VIII e IX riguardano infine le norme sulla concorrenza che precisano come debbano essere applicate in particolare le norme sugli aiuti di Stato e le disposizioni finali che indicano quali regolamenti sono abrogati e quando il regolamento sarà applicabile.

Regolamento orizzontale della PAC

Si propone di mantenere l’attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell’ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. Tuttavia il futuro assetto della PAC per il periodo post-2020 punta verso una maggiore sussidiarietà in modo che gli Stati membri possano adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle proprie realtà e alle situazioni concrete degli agricoltori. Una maggiore sussidiarietà significa un riequilibrio delle responsabilità nella gestione della PAC e la ricerca di un nuovo rapporto tra l’Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.

Su tale base il regolamento orizzontale della PAC è adattato al nuovo modello di attuazione e rispecchia una maggiore flessibilità per gli Stati membri nell’attuazione della politica (in linea con le loro esigenze locali), una riduzione della burocrazia per i beneficiari e un passaggio a una politica basata sui risultati.

Lo spostamento di importanza, a livello dell’UE, dalla conformità ai risultati richiede una chiara individuazione degli obiettivi che la politica deve conseguire: tali obiettivi saranno fissati ancora una volta a livello dell’UE. Al fine di progredire verso un meccanismo di politica maggiormente orientata ai risultati, si assisterà a un passaggio dalla garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti alla garanzia dei risultati e del rispetto delle disposizioni di base dell’UE, come il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) o gli organismi di governance (organismi pagatori, organismi di coordinamento, autorità competenti e organismi di certificazione). Saranno mantenute le strutture di governance solide e affidabili che caratterizzano la PAC.

Oltre alle disposizioni finanziarie, il regolamento orizzontale della PAC continua a prevedere disposizioni sui principi generali per i controlli e le sanzioni, sui controlli della condizionalità e del SIGC. Il regolamento stabilisce di conseguenza norme sui sistemi di finanziamento, gestione e controllo, sulle procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione) e di conformità.

Il regolamento comprende vari fattori di semplificazione. In particolare la nuova verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione rispecchia il passaggio dalla conformità del singolo beneficiario all’efficacia dell’attuazione della politica negli Stati membri.

In linea con il nuovo modello di attuazione, il regolamento prevede inoltre la riduzione del numero degli organismi pagatori e il rafforzamento del ruolo dell’organismo di coordinamento e dell’organismo di certificazione. In questo modo il sistema sarà più trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per la Commissione. Si introduce il nuovo concetto di approccio di audit unico, in linea con il regolamento finanziario, ed è possibile ridurre il numero di audit condotti dalla Commissione.

Regolamento di modifica

La Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” conferma che l’orientamento al mercato è un elemento fondamentale della PAC, ma sottolinea anche le sfide relative alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici. Essa pone inoltre il settore agricolo correttamente al centro del dibattito sull’alimentazione e sulle preoccupazioni dei cittadini al riguardo, ricordando che “[i]l ruolo principale della politica è di aiutare gli agricoltori ad anticipare l’evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori”. Poiché le norme dettagliate che possono impedire gli adeguamenti necessari sono fissate a livello dell’UE, la riforma offre l’opportunità di apportare le necessarie modifiche. La PAC dovrebbe inoltre rispondere all’interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Si prevede pertanto di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando però un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014.

In primo luogo, si prevede di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del [regolamento sui piani strategici della PAC] e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri, al fine di assicurare una maggiore coerenza degli interventi della PAC.

In secondo luogo, sebbene le successive riforme della politica vitivinicola del 2008 e del 2013 abbiano conseguito nel complesso i propri obiettivi, creando un settore vitivinicolo economicamente dinamico, si sono profilate nuove sfide economiche, ambientali e climatiche. Il regolamento prevede pertanto alcune modifiche alle norme esistenti per far fronte a tali sfide.

In terzo luogo, la comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” invitava a rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificare la gestione del sistema. Si propone pertanto di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l’obiettivo di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l’approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche sono finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Per quanto riguarda le norme sulle indicazioni geografiche relative al vino, la restrizione del controllo dell’UE sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando le norme sulla proprietà intellettuale dagli altri requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione nonché consentendo agli Stati membri di decidere le modifiche che non hanno ripercussioni a livello dell’UE, semplificherebbe le approvazioni, ridurrebbe i tempi e razionalizzerebbe le risorse, in linea con i due principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella stessa ottica, la semplificazione di alcune procedure specifiche, ad esempio la procedura di opposizione, si prefigge di rendere più efficiente il processo di approvazione.

Il chiarimento della definizione di “denominazione di origine protetta” per i vini permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici, e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica. Si propone inoltre un rafforzamento della protezione dalla contraffazione per le indicazioni geografiche in internet e con riferimento alle merci in transito.

La semplificazione proposta per le indicazioni geografiche relative al vino deve essere applicata anche ai prodotti agricoli e alimentari, per garantire inoltre un livello ragionevole di coerenza tra i regimi e apportare anche i succitati benefici ai produttori di indicazioni geografiche del settore. Il regime delle indicazioni geografiche per i vini aromatizzati, che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350, non può essere operativo e dovrebbe essere incorporato in un altro regime: il regime dei prodotti agricoli e alimentari è adeguato in quanto si applica già ad altre bevande alcoliche.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni che si limitano a trasporre in normativa interna gli impegni assunti dall’UE e dai suoi Stati membri nell’ambito delle recenti decisioni ministeriali dell’OMC, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni all’esportazione.

Si propone infine di sopprimere alcune disposizioni obsolete, tra le quali il sistema di regolazione della produzione e i requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 8 ,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l’altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell’agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali, e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell’UE.

(2)Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sull’efficacia dell’attuazione (“modello di attuazione”), l’Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell’Unione.

(3)L’uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell’Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell’Unione un quadro che preveda i necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni (“definizioni quadro”).

(4)Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di interventi continuino a essere notificati come sostegno “scatola verde” praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di “attività agricola” dovrebbe prevedere sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola. In vista di un adeguamento alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire l’effettiva definizione di attività agricola nei propri piani strategici della PAC.

(5)Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità degli Stati membri di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di “superficie agricola”. Le definizioni quadro correlate di “seminativo”, “colture permanenti” e “prato permanente” dovrebbero essere definite in modo ampio per consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali. La definizione quadro di “seminativo” dovrebbe essere fissata in modo da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione, compresi i sistemi quali l’agrosilvicoltura e i seminativi con arbusti e alberi, e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi. La definizione quadro di “colture permanenti” dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire. La definizione quadro di “prato permanente” dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio destinabili a pascolo o utilizzabili per mangimi, utilizzati per la produzione o meno.

(6)Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l’innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, che portano all’innovazione nel settore agricolo e nelle aree rurali.

(7)Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, che il sostegno sia versato per una superficie agricola che è a disposizione dell’agricoltore e su cui è esercitata un’attività agricola, è opportuno fissare una definizione quadro di “ettaro ammissibile” con i relativi elementi essenziali. In particolare, al fine di evitare la duplicazione delle domande, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per determinare se il terreno è a disposizione dell’agricoltore. Considerando la possibilità di un uso occasionale e temporaneo di terreni agricoli per attività non strettamente agricole e tenendo conto del potenziale di alcune attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano condizioni per includere anche le superfici utilizzate per attività non agricole negli ettari ammissibili.

(8)Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l’uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,2% dovrebbe essere parte integrante della definizione di ettaro ammissibile.

(9)Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori veri e propri. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione relativamente a tale indirizzamento del sostegno, è opportuno fissare una definizione quadro di “agricoltore vero e proprio” che ne illustri gli elementi essenziali. Sulla scorta di tale quadro, gli Stati membri dovrebbero definire nei propri piani strategici della PAC quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l’accertamento del reddito, la manodopera impiegata in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione nei registri. Ciò non dovrebbe inoltre comportare l’esclusione dal sostegno agli agricoltori pluriattivi, che esercitano attivamente un’attività agricola ma che sono impegnati anche in attività non agricole al di fuori dell’azienda, in quanto la loro pluralità di attività in molti casi rafforza il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

(10)Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di interventi sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell’affrontare l’obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di “giovane agricoltore” con i relativi elementi essenziali.

(11)Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”. Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

(12)Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove.

(13)Sebbene nell’ambito del modello di attuazione della PAC l’Unione debba fissare gli obiettivi e definire i tipi di interventi e i requisiti di base dell’Unione applicabili agli Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro dell’Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al [regolamento orizzontale].

(14)Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l’innovazione, la diversificazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

(15)Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un’adeguata gestione del rischio. A tal fine gli Stati membri e gli agricoltori potrebbero attingere a una piattaforma di gestione del rischio a livello dell’Unione per consolidare le capacità che fornirebbe agli agricoltori gli strumenti finanziari adeguati per gli investimenti e l’accesso a capitale di esercizio, formazione, trasferimento di conoscenze e consulenze.

(16)Rafforzare la protezione ambientale e l’azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione. L’architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Conformemente al modello di attuazione, le azioni adottate per fronteggiare il degrado ambientale e i cambiamenti climatici dovrebbero essere orientate ai risultati e l’articolo 11 del TFUE dovrebbe essere considerato, a tal fine, un obbligo di risultato.

Poiché molte aree rurali dell’Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di opportunità di lavoro attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali, e l’esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 0.2, in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle aree rurali l’occupazione e la crescita sostenuti dalla Commissione, promuovendo l’inclusione sociale, il ricambio generazionale e lo sviluppo di “piccoli comuni intelligenti” nelle campagne europee. Come illustrato nella comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, le nuove catene del valore rurali, come l’energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l’economia circolare e l’ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle aree rurali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l’utilizzo della garanzia InvestEU possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l’accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d’impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

(17)La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando nel contempo gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

(18)Tenuto conto del campo di applicazione della riforma, necessaria per conseguire gli obiettivi e rispondere alle preoccupazioni, è opportuno prevedere un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copra il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisca le disposizioni attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 e nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

(19)Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che si applicano al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR e concesso sotto forma di tipi di interventi specificati in un piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione.

(20)Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno “scatola verde”, praticamente esente da effetti distortivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno “scatola blu” nell’ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni stabilite nel presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della “scatola verde” di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC o della “scatola blu” di cui all’articolo 6.5, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti.

(21)Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2020, il nuovo sistema di condizionalità subordina l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come annunciato dalla Commissione nella comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” e nel quadro finanziario pluriennale (QFP). La condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della politica con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell’architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l’Unione. Per gli agricoltori che non rispettano tali prescrizioni, gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci in conformità al [regolamento orizzontale].

(22)Il quadro delle norme relative alle BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, ad affrontare le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino al 2020, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole, con particolare riguardo alla gestione dei nutrienti. È noto che ciascuna BCAA contribuisce a più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri possono inoltre definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro BCAA. Nell’ambito del quadro BCAA, al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, saranno elaborati piani di gestione dei nutrienti con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda, a partire da funzionalità minime di gestione dei nutrienti. Un’ampia interoperabilità e modularità dovrebbero altresì garantire la possibilità di aggiungere altre applicazioni elettroniche aziendali e di e-governance. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione può assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento, nonché per quanto riguarda i necessari servizi di archiviazione ed elaborazione dei dati.

(23)I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell’Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali la cui attuazione a livello nazionale implichi obblighi precisi per i singoli agricoltori, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 11 e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio 13 . Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 sono incluse come CGO nel campo di applicazione della condizionalità e l’elenco delle norme BCAA è adattato di conseguenza.

(24)È opportuno che gli Stati membri definiscano servizi di consulenza aziendale, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC. Tali servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, nonché le iniziative per la lotta alla resistenza antimicrobica e per la gestione dei rischi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di consulenti nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

(25)Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale dovrebbero essere ridotti e il prodotto dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per il sostegno ridistributivo complementare al reddito per sostenibilità, oppure essere trasferito al FEASR. Al fine di evitare effetti negativi sull’occupazione, l’applicazione del meccanismo dovrebbe tenere conto del fattore lavoro.

(26)La normativa dell’Unione dovrebbe prevedere che gli Stati membri fissino requisiti in termini di superficie minima per l’ottenimento dei pagamenti disaccoppiati nel proprio piano strategico della PAC. Tali requisiti dovrebbero riguardare la necessità di evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e quella di garantire un contributo efficace del sostegno agli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono. Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori veri e propri, nonché per rispettare l’obiettivo del trattato di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento “sostegno di base al reddito per la sostenibilità”. Al fine di promuovere un uso più mirato del sostegno, gli importi versati possono essere differenziati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomico e/o agronomiche. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all’aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all’aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell’ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo anche conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.

(27)Quando forniscono sostegno diretto disaccoppiato sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che iniziano a esercitare la propria attività agricola. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

(28)Le aziende agricole di piccole dimensioni rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostituire gli altri pagamenti diretti con un pagamento forfettario per piccoli agricoltori.

(29)In considerazione della necessità riconosciuta di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno per gli agricoltori di piccole e/o medie dimensioni in modo visibile e quantificabile, è opportuno istituire a livello dell’Unione uno specifico pagamento disaccoppiato per ettaro, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità. Per consentire un migliore indirizzamento di tale sostegno complementare e per tenere conto delle differenze che esistono nelle strutture delle aziende nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere diversi importi di sostegno complementare per le differenti fasce di ettari.

(30)La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell’assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore agricolo dell’Unione e, per tale motivo, gli Stati membri possono istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe essere istituito per fornire ai giovani agricoltori un sostegno al aggiuntivo al reddito nella fase successiva all’avviamento.

(31)La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell’ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere definiti dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente o a titolo di compensazione per l’introduzione di tali pratiche. In entrambi i casi essi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC a livello ambientale e climatico e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità. Gli Stati membri possono decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole, quali il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio e l’agricoltura biologica. Tali regimi possono includere anche “regimi di livello base” che possono rappresentare una condizione per assumere impegni più ambiziosi in materia di sviluppo rurale.

(32)È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte del loro massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito, al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità in determinati settori e produzioni che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, specificamente per il sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il disavanzo dell’Unione al riguardo.

(33)È opportuno garantire che il sostegno accoppiato al reddito sia conforme agli impegni internazionali dell’Unione. Ciò comprende, in particolare, i requisiti previsti dal memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nell’ambito del GATT 17 , nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi a seguito del cambiamento della composizione dell’UE. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti di esecuzione al fine di definire norme dettagliate in proposito.

(34)In conformità agli obiettivi stabiliti nel protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione del 1979, è necessario continuare il “pagamento specifico per coltura” per ettaro ammissibile legato alla coltivazione del cotone, nonché il sostegno per le organizzazioni interprofessionali nelle regioni produttrici di cotone. Tuttavia, poiché la dotazione di bilancio per il cotone è fissa e non può essere utilizzata per altri scopi e poiché l’attuazione di tale programma ha come base giuridica un trattato, il pagamento per il cotone non dovrebbe far parte degli interventi approvati nel piano strategico della PAC. Al fine di garantire l’applicazione e la gestione efficaci del pagamento specifico per il cotone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti.

(35)Sono necessari tipi di interventi settoriali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti della PAC. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di interventi settoriali dovrebbero essere elaborati a livello dell’Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificarne l’inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L’ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe riguardare i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell’apicoltura, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, del luppolo e degli altri prodotti da definire, per i quali si ritiene che l’istituzione di programmi settoriali possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento.

(36)Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell’intervento e per facilitare la programmazione degli interventi settoriali per il vino, l’olio d’oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri prodotti agricoli da definire nel presente regolamento. Tuttavia, nei settori degli ortofrutticoli e dell’apicoltura, l’Unione dovrebbe continuare a fornire assistenza finanziaria in conformità alle norme di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi supplementari che sono specifici di tali tipi di interventi. Se gli Stati membri introducono un sostegno per “altri interventi settoriali” nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalla dotazione per interventi sotto forma di pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi settoriali per il luppolo e l’olio d’oliva, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.

(37)Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l’applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell’ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell’acqua, la qualità dell’aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell’ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell’ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

(38)Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento; pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Gli Stati membri possono sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi possono essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e possono superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

(39)Le misure forestali dovrebbero contribuire ad attuare la strategia forestale dell’Unione e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura [regolamento LULUCF] e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale o su strumenti equivalenti e possono prevedere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l’erogazione di servizi per l’ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell’energia rinnovabile e della bioeconomia.

(40)Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione della politica di sviluppo rurale 2014-2020. Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all’attuazione della direttiva Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

(41)Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, è incluso nel presente regolamento un elenco negativo di investimenti.

(42)Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell’Unione e di migliorare l’accesso agli strumenti finanziari per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi operatori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l’utilizzo della garanzia InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l’utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nel piano strategico della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

(43)I giovani agricoltori e i nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l’accesso ai terreni, i prezzi elevati e l’accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi (sia dei fattori di produzione che dei prodotti) e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l’avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un approccio strategico e individuare un insieme chiaro e coerente di interventi per il ricambio generazionale nell’ambito dell’obiettivo specifico dedicato a tale questione. A tal fine gli Stati membri possono fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori e i nuovi operatori e dovrebbero prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2% della dotazione annuale ai pagamenti diretti. L’importo massimo dell’aiuto per l’insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

(44)Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, dovrebbero essere mantenuti i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, finanziati dal FEASR. La categoria dei fondi di mutualizzazione comprende sia quelli legati alle perdite di produzione che gli strumenti di stabilizzazione del reddito generali e specifici per settore, legati alle perdite di reddito.

(45)Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l’attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Il sostegno può riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l’istituzione di regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all’interno del PEI “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l’uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell’ambito del LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

(46)La comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” precisa che lo scambio di conoscenze e l’attenzione all’innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC. La PAC dovrebbe continuare a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle forme complementari di conoscenze al fine di diffondere soluzioni pratiche. È opportuno rafforzare i servizi di consulenza aziendale all’interno dell’AKIS. Il piano strategico della PAC dovrebbe fornire informazioni sul modo in cui collaboreranno i servizi di consulenza, la ricerca e le rurali reti. Ciascuno Stato membro o regione, a seconda del caso, può finanziare un certo numero di iniziative volte a favorire lo scambio di conoscenze e l’innovazione, utilizzando i tipi di interventi elaborati nel presente regolamento.

(47)Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi settoriali, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di interventi stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

(48)Il sostegno per i pagamenti diretti nell’ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell’ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50% il divario con la media dell’Unione del 90%. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell’utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere l’allocazione nazionale.

(49)Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nell’articolo 349 TFUE e le isole minori del Mar Egeo, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all’isolamento e all’insularità di queste regioni.

(50)Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l’ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione, nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente tali garanzie in atti delegati. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

(51)Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le allocazioni finanziarie minime per dette priorità per il sostegno nell’ambito del FEASR. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno stabilire anche un’allocazione massima per il sostegno accoppiato nell’ambito dei pagamenti diretti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a utilizzare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti per concedere sostegno accoppiato al reddito, segnatamente per migliorare la competitività, la sostenibilità e/o la qualità della produzione di colture proteiche.

(52)Al fine di rispecchiare l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo del 25% delle spese del bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nell’ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40% alla dotazione finanziaria complessiva della PAC agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

(53)Il trasferimento agli Stati membri della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali va di pari passo con una maggiore flessibilità per stabilire la combinazione di entrambi i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di interventi settoriali e dei tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una certa flessibilità per adeguare le allocazioni nazionali dei fondi. Quando gli Stati membri ritengono che la dotazione finanziaria prestabilita sia insufficiente per realizzare tutte le misure programmate, si giustifica un certo margine di flessibilità, evitando però nel contempo fluttuazioni considerevoli del livello di sostegno diretto al reddito annuale rispetto agli importi disponibili per le misure pluriennali nell’ambito del FEASR.

(54)Per rafforzare il valore aggiunto dell’UE e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici sopraccitati, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC Le norme stabilite dall’Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello dell’UE, i principali tipi di interventi, il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

(55)Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell’Unione, e in particolare con gli obiettivi nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell’Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro.

(56)Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, anche per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

(57)Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e che massimizzino il contributo agli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un’analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC.

(58)I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto essi dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi settoriali e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale. Essi dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l’allineamento e l’adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell’Unione. È pertanto opportuno che essi contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

(59)La strategia dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell’Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della legislazione in materia ambientale e climatica, se del caso, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell’analisi della situazione attuale (“analisi SWOT”). È opportuno elencare gli strumenti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

(60)Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell’attuazione del piano strategico della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali.

(61)Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell’Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano, è opportuno che i piani contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui le condizioni di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. Un piano finanziario è necessario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

(62)Ai fini di un avvio immediato e di un’attuazione efficiente dei piani strategici della PAC, il sostegno del FEAGA e del FEASR dovrebbe poggiare su solide condizioni quadro d’ordine amministrativo. Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe pertanto includere l’individuazione di tutte le relative strutture di governance e di coordinamento, compresi i sistemi di controllo e le sanzioni, il monitoraggio e la rendicontazione.

(63)Tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo generale di ammodernare il settore agricolo e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo del piano alla realizzazione di tale obiettivo.

(64)In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell’ambito della gestione concorrente, anche la semplificazione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

(65)Considerando che non è opportuno che la Commissione approvi informazioni che possono essere considerate come dati contestuali o storici, o che sono di competenza degli Stati membri, alcune informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di allegati al piano strategico della PAC.

(66)A norma dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario che la valutazione dei Fondi si basi su informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei Fondi sul terreno.

(67)L’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione è un passo fondamentale per garantire che la politica sia attuata nel rispetto degli obiettivi comuni. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri opportuni orientamenti per presentare logiche di intervento coerenti e ambiziose.

(68)È necessario prevedere la possibilità di programmare e di rivedere i piani strategici della PAC, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(69)Un’autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell’attuazione di ciascun piano strategico della PAC. Le sue competenze dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L’autorità di gestione deve essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell’efficienza e della correttezza della gestione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella gestione e nell’attuazione dei piani strategici della PAC siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione, in conformità al [regolamento (UE, Euratom) X] del Parlamento europeo e del Consiglio [il nuovo regolamento finanziario] e al regolamento (UE) X del Parlamento europeo e del Consiglio, [il nuovo regolamento orizzontale].

(70)Conformemente al principio della gestione concorrente, nell’attuazione della PAC la Commissione è assistita da comitati costituiti da rappresentanti degli Stati membri. Al fine di ottimizzare il sistema e di semplificare la posizione degli Stati membri, ai fini dell’attuazione del presente regolamento è istituito un unico comitato di monitoraggio mediante la fusione del comitato per lo “sviluppo rurale” e del comitato per i “pagamenti diretti”, che erano stati istituiti per il periodo di programmazione 2014-2020. L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio condividono la responsabilità di assistere gli Stati membri nell’attuazione dei piani strategici della PAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere assistita dal comitato per la “politica agricola comune”, secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

(71)Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l’assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione, le azioni relative all’adempimento dei compiti di cui [all’articolo 7 del regolamento orizzontale]. L’assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell’espletamento dei compiti necessari all’efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per Malta.

(72)In un contesto in cui gli Stati membri avranno molta più flessibilità e sussidiarietà per quanto riguarda la progettazione degli interventi, le reti saranno uno strumento fondamentale per guidare e orientare la politica e per garantire sufficiente attenzione e capacità negli Stati membri. Una rete unica dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le attività di collegamento in rete a livello dell’Unione e a livello nazionale e regionale. Le reti della PAC a livello europeo e nazionale sostituiranno l’attuale rete europea per lo sviluppo rurale, le reti PEI “Produttività e sostenibilità agricola” e le reti rurali nazionali, sotto forma di una piattaforma che consentirà un maggiore scambio di conoscenze al fine di cogliere i risultati e il valore aggiunto della politica a livello europeo, in particolare la politica di Orizzonte Europa. Nella stessa ottica di miglioramento dello scambio di conoscenze e innovazione, è istituito un PEI “Produttività e sostenibilità agricola”, attuando il modello interattivo di innovazione conformemente alla metodologia delineata nel presente regolamento.

(73)Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio dello stato di attuazione e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target finali stabiliti. Tale quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC dovrebbe essere istituito allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l’impatto e l’efficienza dell’attuazione della politica.

(74)L’orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero a ampi obiettivi generali di altre politiche condivise. Una politica basata sull’efficacia dell’attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dell’attuazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l’intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori di risultato e di output relativi agli obiettivi in materia di clima e ambiente possono comprendere interventi stabiliti negli strumenti nazionali di pianificazione ambientale e climatica derivanti dalla normativa dell’Unione.

(75)Nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire annualmente alla Commissione in merito. Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

(76)È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nel caso in cui l’attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Gli Stati membri possono quindi essere invitati a presentare piani d’azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, infine, a riduzioni dei finanziamenti dell’Unione se i risultati previsti non sono raggiunti. È inoltre istituito un premio per l’efficacia complessiva dell’attuazione nell’ambito del meccanismo di incentivazione basato sull’assegnazione del premio per l’efficacia dell’attuazione, al fine di incoraggiare buone prestazioni ambientali e climatiche.

(77)Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della valutazione dei propri piani strategici della PAC, mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile delle sintesi a livello dell’Unione delle valutazioni ex ante degli Stati membri ed ex post a livello dell’Unione.

(78)Sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri, ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell’analisi e della gestione dei diritti finanziari. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, compresi gli obblighi di comunicazione previsti da tali accordi e in relazione a ulteriori norme sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(79)Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e ai tipi interventi per lo sviluppo rurale concernenti operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale aggiuntivo per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale che beneficiano del sostegno dell’Unione e che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE .

(80)Gli agricoltori sono sempre più soggetti a rischi di volatilità dei redditi, in parte a causa dell’esposizione al mercato, in parte a causa di eventi meteorologici estremi e di frequenti crisi sanitarie e fitosanitarie che colpiscono il patrimonio zootecnico e fondiario dell’UE. Per ridurre gli effetti della volatilità dei redditi, incoraggiando gli agricoltori a risparmiare in annate buone per far fronte alle annate cattive, le misure fiscali nazionali, secondo cui la base imponibile dell’imposta sul reddito applicata agli agricoltori è calcolata sulla base di un periodo pluriennale, dovrebbero essere esentate dall’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(81)I dati personali raccolti ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi, aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell’Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 e al regolamento (CE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

(82)Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 21 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(83)Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali e di alcuni elementi correlati riguardanti i requisiti di ammissibilità; le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l’attivazione dei diritti all’aiuto; le ulteriori norme sui regimi ecologici; le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento.

(84)Per garantire che i tipi di interventi settoriali contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare alcuni atti per quanto concerne i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano la situazione in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori; le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi settoriali, la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e il livello massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione per i ritiri dal mercato; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti e le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell’Unione per gli interventi nel settore dell’apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l’obbligo di comunicazione e l’istituzione di un contributo minimo dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione di tali tipi di interventi.

(85)Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare taluni atti riguardo al sostegno per gli impegni di gestione, gli investimenti e la cooperazione.

(86)Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.

(87)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, la ripartizione annuale per Stato membro dell’importo totale del sostegno dell’Unione per tipi di interventi per lo sviluppo rurale, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le norme relative alla procedura e ai termini per l’approvazione dei piani strategici della PAC e la presentazione e l’approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, le condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell’efficacia dell’attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e le modalità per garantire un approccio coerente per determinare l’attribuzione del premio per l’efficacia dell’attuazione per gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(88)La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici pur assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l’efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

(89)Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 e il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento, salvo nei casi in cui alcune delle loro disposizioni siano espressamente menzionate.

(90)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle disparità tra le diverse aree rurali e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall’Unione e focalizzandosi su priorità chiaramente individuate, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(91)È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

(92)Al fine di facilitare il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1307/2013 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime dei beneficiari.

(93)Al fine di garantire la certezza e la continuità del diritto, le disposizioni speciali per la Croazia concernenti l’introduzione progressiva dei pagamenti diretti e dei pagamenti diretti nazionali integrativi nel quadro del meccanismo di introduzione progressiva dovrebbero continuare ad applicarsi fino al 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

(a)gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;

(b)i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;

(c)i piani strategici della PAC da redigere da parte degli Stati membri per fissare i target finali, definire gli interventi e assegnare le risorse finanziarie, in linea con gli obiettivi specifici e le esigenze individuate;

(d)il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2.Il presente regolamento si applica al sostegno finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato dagli Stati membri e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 2
Disposizioni applicabili

1.Il regolamento (UE) [RO] del Parlamento europeo e del Consiglio 25 e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.

2.Il titolo II, capo III, il titolo III, capo II, e gli articoli 41 e 43 del regolamento (UE) [RDC] del Parlamento europeo e del Consiglio 26 si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

Articolo 3
Definizioni

Al fine di concedere il sostegno dell’Unione a norma del presente regolamento si intende per:

(a)“agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione Europea (TUE) in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale definita dagli Stati membri;

(b)“azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

(c)“intervento”: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;

(d)“aliquota di sostegno”: l’aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’articolo 2, paragrafo 20, del regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014 27 ;

(e)“fondi di mutualizzazione”: un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

(f)“operazione”:

i)un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione;

ii)nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

(g)“organismo intermedio”: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione o che svolge mansioni per conto di questa autorità;

(h)“beneficiario”, nel caso dei tipi di interventi per lo sviluppo rurale:

i)un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;

ii)nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto;

iii)nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

(i)“target finali”: valori concordati in precedenza da conseguire al termine del periodo in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico;

(j)“target intermedi”: target intermedi da conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori compresi in un obiettivo specifico.

Articolo 4
Definizioni da formulare nei piani strategici della PAC

1.Gli Stati membri fissano nel piano strategico della PAC le definizioni di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio e giovane agricoltore:

(a)l’”attività agricola” è definita in modo da includere la produzione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE, compresi il cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida, e il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;

(b)la “superficie agricola” è definita in modo da includere i seminativi, le colture permanenti e i prati permanenti. I termini “seminativo”, “colture permanenti” e “prato permanente” sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

i)“seminativo”: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio 28 , dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 29 , dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 65 del presente regolamento;

ii)“colture permanenti”: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

iii)“prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): il terreno non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da cinque anni o più, utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate). Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo o la produzione di mangimi;

(c)ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l’”ettaro ammissibile” è definito in modo da comprendere qualsiasi superficie agricola dell’azienda:

i)che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole, e che sia a disposizione dell’agricoltore. In casi debitamente giustificati per ragioni ambientali, gli ettari ammissibili possono comprendere anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;

ii)che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che:

non risponde più alla definizione di “ettaro ammissibile” di cui alla lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 in seguito all’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o 2000/60/CE;

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o degli articoli 65 e 67 del presente regolamento;

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 65 del presente regolamento.

Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%;

(d)l’”agricoltore vero e proprio” è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi. La definizione consente di definire quali agricoltori non siano considerati agricoltori veri e propri sulla base di condizioni quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e/o l’inclusione nei registri;

(e) il “giovane agricoltore” è definito in modo da prevedere:

i)un limite massimo di età non superiore a 40 anni;

ii)le condizioni per essere “capo dell’azienda”;

iii)gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 integrando il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità al paragrafo 1, punto c), al fine di tutelare la salute pubblica.

TITOLO II
OBIETTIVI E INDICATORI

Articolo 5
Obiettivi generali

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle aree rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

(a)promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare;

(b)rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;

(c)rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

Tali obiettivi sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo.

Articolo 6
Obiettivi specifici

1.Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici:

(a)sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare;

(b)migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

(c)migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

(d)contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure all’energia sostenibile;

(e)promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria;

(f)contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

(g)attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali;

(h)promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile;

(i)migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

2.Nel perseguire gli obiettivi specifici gli Stati membri assicurano la semplificazione e l’efficacia dell’attuazione del sostegno della PAC.

Articolo 7
Indicatori

1.Il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, è valutato sulla base di una serie comune di indicatori di output, di risultato e di impatto. La serie di indicatori comuni include:

(a)indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;

(b)indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione e utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi compresi nei pertinenti strumenti nazionali di pianificazione climatico-ambientale derivanti dalla legislazione dell’Unione elencati nell’allegato XI;

(c)indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, utilizzati nell’ambito piani strategici della PAC e della PAC.

Gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto sono fissati nell’allegato I.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 per modificare l’allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato e di impatto tenuto conto dell’esperienza acquisita con la loro applicazione o, se del caso, per aggiungerne di nuovi.

TITOLO III
REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI

CAPO I
R
EQUISITI COMUNI

Sezione 1
Principi generali

Articolo 8
Selezione degli interventi

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi basati sui tipi di interventi di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità ai requisiti comuni di cui al presente titolo.

Articolo 9
Principi generali

Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che gli interventi siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari sulla base del piano strategico della PAC e in conformità ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [RO].

Articolo 10
Sostegno interno dell’OMC

1.Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sui tipi di interventi elencati nell’allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni di cui all’articolo 3 e le definizioni da formulare nei piani strategici della PAC di cui all’articolo 4, rispettino le disposizioni del paragrafo 1 dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Tali interventi rispettano altresì le disposizioni del paragrafo aggiuntivo dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC di cui all’allegato II del presente regolamento. Gli interventi appartenenti ai tipi di interventi diversi dal sostegno di base al reddito per la sostenibilità, dal sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e dal regime per il clima e l’ambiente possono invece attenersi a un altro paragrafo dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, se giustificato nel piano strategico della PAC.

2.Gli Stati membri garantiscono che gli interventi basati sul pagamento specifico per il cotone di cui al capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente titolo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC.

Sezione 2
Condizionalità

Articolo 11
Principio e campo d’applicazione

1.Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del presente titolo o premi annuali di cui agli articoli 65, 66 e 67 e che non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III relativamente ai seguenti settori specifici:

(a)il clima e l’ambiente;

(b)la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante;

(c)il benessere degli animali.

2.Le norme sulle sanzioni amministrative da inserire nel piano strategico della PAC rispettano le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO].

3.Gli atti giuridici di cui all’allegato III riguardanti i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

4.Ai fini della presente sezione per “criterio di gestione obbligatorio” si intende ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e citati nell’allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro criterio prescritto dallo stesso atto.

Articolo 12
Obblighi degli Stati m
embri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

1.Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali in linea con il principale obiettivo delle norme di cui all’allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l’utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

2.Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all’allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in detto allegato per tali obiettivi principali. Gli Stati membri non devono tuttavia definire requisiti minimi per obiettivi principali diversi da quelli di cui all’allegato III.

3.Gli Stati membri istituiscono un sistema per rendere disponibile lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’allegato III, con il contenuto e le funzionalità minimi definiti nell’allegato, ai beneficiari che lo utilizzeranno.

La Commissione può aiutare gli Stati membri con la progettazione di tale strumento e con i requisiti relativi ai servizi di archiviazione e di trattamento dei dati.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 138, che integrano il presente regolamento con norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, compresa la definizione di elementi del sistema della proporzione del prato permanente, l’anno di riferimento e il tasso di conversione a norma della BAAC 1 di cui all’allegato II, il formato nonché gli elementi e le funzionalità aggiuntivi minimi dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti.

Sezione 3
Servizi di c
onsulenza aziendale

Articolo 13
Servizi di consulenza aziendale

1.Gli Stati membri includono nel piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di conduzione della terra e dell’azienda (“servizi di consulenza aziendale”).

2.I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS).

3.Gli Stati membri garantiscono che la consulenza aziendale fornita sia imparziale e che i consulenti siano esenti da conflitti di interesse.

4.I servizi di consulenza aziendale contemplano come minimo:

(a)tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per i regimi di sostegno, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

(b)i requisiti definiti dagli Stati membri per applicare la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 92/43/CEE , la direttiva 2009/147/CE, la direttiva 2008/50/CE, la direttiva (UE) 2016/2284, il regolamento (UE) 2016/2031, il regolamento (UE) 2016/429 e l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 nonché la direttiva 2009/128/CE;

(c)le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» 31 ;

(d)la gestione del rischio di cui all’articolo 70;

(e)il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114;

(f)lo sviluppo delle tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle aree rurali, di cui all’articolo 102, lettera b).

CAPO II
TIPI DI INTERVENTI SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

Sezione 1
Tipi di interventi e ri
duzione

Articolo 14
Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1.I tipi di interventi di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.

2.I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:

(a)il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

(b)il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

(c)il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

(d)il regime per il clima e l’ambiente.

3.I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:

(a)il sostegno accoppiato al reddito;

(b)il pagamento specifico per il cotone.

Articolo 15
Riduzione dei pagamenti

1.Gli Stati membri riducono l’importo superiore a 60 000 EUR dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile come segue:

(a)di almeno il 25% per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;

(b)di almeno il 50% per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;

(c)di almeno il 75% per lo scaglione tra 90 000 EUR e 100 000 EUR;

(d)del 100% per l’importo superiore a 100 000 EUR.

2.Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:

(a)le retribuzioni connesse a un’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; e

(b)l’equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un’attività agricola praticata da persone che lavorano nell’azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all’importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell’azienda agricola.

Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato.

3.Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell’ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell’articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui all’articolo 90.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme che definiscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto.

Sezione 2
Pagamenti diretti disaccoppiati

Sottosezione 1
Disposizioni generali

Articolo 16
Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati

1.Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell’azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia.

Quando fissano la soglia di superficie, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti disaccoppiati possano essere concessi unicamente ad agricoltori veri e propri se:

(a)la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

(b)gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti disaccoppiati contribuiscono.

3.Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

Sottosezione 2
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Articolo 17
Norme generali

1.Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità (“sostegno di base al reddito”) alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

3.Fatti salvi gli articoli da 19 a 24, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore vero e proprio.

Articolo 18
Importo del sostegno per ettaro

1.A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 19, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.

2.Gli Stati membri possono decidere di differenziare l’importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe.

Articolo 19
Diritti all’aiuto

1.Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto a norma degli articoli da 20 a 24 del presente regolamento.

2.Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto, i diritti all’aiuto assegnati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 scadono il 31 dicembre 2020.

Articolo 20
Valore dei diritti all
’aiuto e convergenza

1.Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all’aiuto prima della convergenza in conformità al presente articolo mediante l’adeguamento del valore dei diritti all’aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno di domanda 2020, e il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l’anno di domanda 2020.

2.Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all’aiuto in conformità all’articolo 18, paragrafo 2.

3.Gli Stati membri, entro e non oltre l’anno di domanda 2026, fissano un livello massimo per il valore dei diritti all’aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2.

4.Se il valore dei diritti all’aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all’interno di uno stesso Stato membro o all’interno di uno stesso gruppo di territori definito conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano una convergenza del valore dei diritti all’aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l’anno di domanda 2026.

5.Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che, entro e non oltre l’anno di domanda 2026, tutti i diritti all’aiuto avranno un valore pari almeno al 75% dell’importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2.

6.Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 mediante l’utilizzo di qualsiasi possibile prodotto risultante dall’applicazione del paragrafo 3 e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all’aiuto determinato in conformità al paragrafo 1 e l’importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all’aiuto con un valore determinato in conformità al paragrafo 1 che eccedono l’importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC trasmesso in conformità all’articolo 106, paragrafo 1, per lo Stato membro o per i territori definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2.

7.Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità al paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30%.

Articolo 21
Attiva
zione dei diritti all’aiuto

8.Gli Stati membri concedono agli agricoltori veri e propri che detengono diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, il sostegno di base al reddito al momento dell’attivazione di tali diritti all’aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto, gli agricoltori veri e propri dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all’aiuto.

9.Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.

10.Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento basato sull’importo ivi definito.

Articolo 22
Riserve per i diritti all’aiuto

1.Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto deve gestire una riserva nazionale.

2.In deroga al paragrafo 1, se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, essi possono decidere di tenere una riserva per ciascun gruppo di territori definito conformemente a tale articolo.

3.Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo ad agricoltori veri e propri.

4.Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:

(a)giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda;

(b)agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda in qualità di capo dell’azienda e che dispongono di una formazione appropriata o delle necessarie capacità acquisite, definite dagli Stati membri per i giovani agricoltori.

5.Gli Stati membri assegnano diritti all’aiuto, o aumentano il valore dei diritti all’aiuto esistenti, ad agricoltori veri e propri che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla autorità competente di uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che tali agricoltori veri e propri ricevano il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti in detta sentenza o atto a una data fissata dallo Stato membro.

6.Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l’assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.

7.Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l’utilizzo della riserva e i casi che farebbero scattare l’alimentazione mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto.

8.Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all’aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all’aiuto nell’anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all’aiuto di ciascun gruppo di territori definito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, nell’anno di assegnazione.

9.Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all’aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell’anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori definiti a norma dell’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 23
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

(a)la costituzione della riserva;

(b)l’accesso alla riserva;

(c)il contenuto della dichiarazione e le condizioni per l’attivazione dei diritti all’aiuto.

Articolo 24
Trasferimento di diritti all’aiuto

1.Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore vero e proprio.

2.Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo all’interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.

Articolo 25
Aiuti forfettari per i piccoli agricoltori

Gli Stati membri possono concedere ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, pagamenti mediante una somma forfettaria che sostituisce i pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

Sottosezione 3
Sostegno com
plementare al reddito

Articolo 26
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

1.Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (“sostegno ridistributivo al reddito”) alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 17.

3.Gli Stati membri fissano un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

4.L’importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

5.L’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all’allegato IV e il totale degli output previsti per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda, espresso in numero di ettari.

Articolo 27
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

1.Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Nell’ambito del loro obbligo di contribuire all’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare almeno il 2% delle dotazioni per i pagamenti diretti a tale obiettivo in conformità dell’articolo 86, paragrafo 4, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda e che hanno diritto a un pagamento nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 17.

3.Il sostegno al reddito complementare per i giovani agricoltori assume la forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

Sottosezione 4
Regimi per il clima e l’ambiente

Articolo 28
Regimi per il clima e l’ambiente

1.Gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l’ambiente (“regimi ecologici”) alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri sostengono nell’ambito di detto tipo di intervento gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

3.Gli Stati membri definiscono l’elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.

4.Tali pratiche sono concepite per soddisfare uno o più obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).

5.Nell’ambito di tale tipo di interventi, gli Stati membri erogano unicamente pagamenti relativi a impegni che:

(a)vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b)vanno al di là dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione;

(c)vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d)sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 65.

6.Il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile sotto forma di:

(a)pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2 della presente sezione; o

(b)pagamenti totalmente o parzialmente compensativi dei costi supplementari sostenuti e del mancato guadagno derivanti dagli impegni stabiliti a norma dell’articolo 65.

7.Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all’articolo 65.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con ulteriori norme concernenti i regimi ecologici.

Sezione 3
Pagamenti diretti accoppiati

Sottosezione 1
Sostegno accoppiato al reddito

Articolo 29
Norme generali

1.Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori veri e propri alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, di cui all’elenco dell’articolo 30, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità.

3.Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame.

Articolo 30
Campo di applicazione

Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso ai seguenti settori e produzioni, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida e altre colture non alimentari, esclusi gli alberi utilizzati per la fabbricazione di prodotti che hanno il potenziale di sostituire i materiali fossili.

Articolo 31
Ammissibilità

1.Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno definito come ettari ammissibili.

2.Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri definiscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio 33 . Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell’anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

Articolo 32
Misure volte a evita
re che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento per quanto riguarda le misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

Articolo 33
Esecuzione del memorandum d’intesa tra la Comunità econ
omica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi

1.Se l’intervento di sostegno al reddito accoppiato riguarda una parte o la totalità dei semi oleosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi 34 , la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

Entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativo per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell’Unione nei cinque anni precedenti l’anno di entrata in vigore del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

2.Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno accoppiato al reddito per i semi oleosi interessati dal memorandum d’intesa di cui al paragrafo 1 indica gli output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1.

Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti dagli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all’eccesso di output previsti. Ciò darà luogo a un adeguamento della superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità all’articolo 106, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nell’atto di esecuzione con cui la Commissione approva il relativo piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 6.

Gli Stati membri non possono modificare la propria superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all’articolo 106, paragrafo 1.

3.Se gli Stati membri intendono aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1, approvati dalla Commissione nei piani strategici della PAC, essi comunicano alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica dei piani strategici della PAC ai sensi dell’articolo 107 entro il 1º gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.

Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al primo comma del paragrafo 1 sia superata, la Commissione rivede i coefficienti di riduzione calcolati ai sensi di tale paragrafo per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie di riferimento nei piani strategici della PAC.

La Commissione informa gli Stati membri interessati della revisione del coefficiente di riduzione anteriormente al 1º febbraio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.

Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione riveduto ai sensi del secondo comma anteriormente al 1º aprile dell’anno che precede l’anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione rivisto è fissato nell’atto di esecuzione con cui è approvata la modifica del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107, paragrafo 8.

4.Per quanto riguarda i semi oleosi interessati dal memorandum d’intesa di cui al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nella relazione annuale di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 121.

Sottosezione 2
Pagamento specifico per il cotone

Articolo 34
Campo di applica
zione

Gli Stati membri concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori veri e propri che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

Articolo 35
Norme generali

1.Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

2.Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità

3.Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 4.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

5.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all’autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 36
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1.Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

Bulgaria: 3 342 ha

Grecia: 250 000 ha

Spagna: 48 000 ha

Portogallo: 360 ha

2.Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

Bulgaria: 1,2 t/ha,

Grecia: 3,2 t/ha,

Spagna: 3,5 t/ha,

Portogallo: 2,2 t/ha,

3.L’importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: 

Bulgaria: 624,11 EUR

Grecia: 225,04 EUR

Spagna: 348,03 EUR

Portogallo: 219,09 EUR

4.Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5.Alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.

6.La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 37
Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.Ai fini del presente capo, per “organizzazione interprofessionale riconosciuta” si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

(a)contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

(b)redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

(c)orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;

(d)aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

(e)elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2.Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

(a)i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

(b)gli obblighi dei produttori;

(c)la situazione in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 38
Concessione del pagamento

1.Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell’articolo 36.

2.In caso di agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 36, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

CAPO III
TIPI DI INTERVENTI SETTORIALI

Sezione 1
Dis
posizioni generali

Articolo 39
Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipi di interventi nei seguenti settori:

(a)settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(c)settore vitivinicolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(d)settore del luppolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(e)settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(f)altri settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 40
Tipi di interventi settoriali obbligatori e facoltativi

1.I tipi di interventi settoriali nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 39, lettera a), e nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 39, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

2.Il tipo di intervento settoriale nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 39, lettera c), è obbligatorio per gli Stati membri elencati nell’allegato V.

3.Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi settoriali di cui all’articolo 39, lettere d), e) e f).

4.Lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, può attuare nel settore del luppolo il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tale Stato membro decida nel proprio piano strategico della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera d).

5.Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, possono attuare nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera f), solo a condizione che tali Stati membri decidano nei propri piani strategici della PAC di non attuare il tipo di intervento settoriale di cui all’articolo 39, lettera e).

Articolo 41
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi settoriali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, in particolare per quanto riguarda:

(a)la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di interventi previsti nel presente capo;

(b)la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata; 

(c)il livello massimo di aiuto finanziario dell’Unione per i ritiri dal mercato di cui all’articolo 46, paragrafo 4, lettera a), e per i tipi di interventi di cui all’articolo 52, paragrafo 3;

(d)le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a);

(e)le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori.

Sezione 2
Settore dei prodotti ortofrutticoli

Articolo 42
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono perseguiti i seguenti obiettivi:

(a)pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

(b)concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore ortofrutticolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c)ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(d)sviluppo, attuazione e promozione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell’acqua, del suolo, dell’aria, della biodiversità e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e)contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f)incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(g)promozione e commercializzazione dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(h)incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, lettera i);

(i)prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati ortofrutticoli; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 43
Tipi di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

1.Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere da a) ad h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a)investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, incentrati in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici e la riduzione dei rifiuti;

(b)ricerca e produzione sperimentale, incentrate in particolare sul risparmio di acqua, il risparmio energetico, gli imballaggi ecologici, la riduzione dei rifiuti, la resistenza ai parassiti, la riduzione dei rischi e degli impatti connessi all’uso di pesticidi, la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dell’uso di varietà adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

(c)produzione biologica;

(d)produzione integrata;

(e)azioni mirate a preservare il suolo e ad aumentare il carbonio nel suolo;

(f)azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico;

(g)azioni per il risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica e un maggiore uso delle energie rinnovabili;

(h)azioni intese a migliorare la resistenza ai parassiti;

(i)azioni intese a migliorare l’uso e la gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

(j)azioni e misure intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti;

(k)azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti del settore ortofrutticolo;

(l)azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici, ad adattarsi ai medesimi e ad aumentare l’uso delle energie rinnovabili;

(m)attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

(n)promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati ortofrutticoli nonché a informare circa i vantaggi del consumo di frutta e verdura per la salute;

(o)servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

(p)formazione e scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibili, l’uso sostenibile dei pesticidi e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi.

2.Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’articolo 42, lettera i), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a)creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c)reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell’autorità competente dello Stato membro;

(d)ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(e)raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

(f)mancata raccolta di ortofrutticoli, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(g)assicurazione del raccolto che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

(h)fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a singoli produttori;

(i)attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell’Unione per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi;

(j)attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

(k)servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche di lotta antiparassitaria sostenibile e l’uso sostenibile dei pesticidi.

3.Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono gli interventi corrispondenti ai tipi prescelti conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 44
Programmi operativi

1.Gli obiettivi di cui all’articolo 42 e gli interventi nel settore ortofrutticolo stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni. Essi perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere d) ed e), e almeno altri due obiettivi di cui al suddetto articolo.

3.Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

4.I programmi operativi sono presentati agli Stati membri per approvazione da organizzazioni di produttori e/o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.I programmi operativi possono essere attuati solo da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri garantiscono che:

(a)gli interventi nell’ambito dei programmi operativi di un’associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all’associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

(b)gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente.

7.Gli Stati membri garantiscono che:

(a)almeno il 20% della spesa prevista nell’ambito dei programmi operativi riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere d) ed e);

(b)almeno il 5% della spesa prevista nell’ambito dei programmi operativi riguardi l’intervento connesso all’obiettivo di cui all’articolo 42, lettera c);

(c)gli interventi nell’ambito dei tipi di interventi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere d), e) e f), non superino un terzo dell’importo totale delle spese nell’ambito dei programmi operativi.

Articolo 45
Fondi di esercizio

1.Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

(a)con contributi finanziari

i)    degli aderenti all’organizzazione di produttori e/o dell’organizzazione stessa o

ii)    delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

(b)con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali associazioni presentano un programma operativo.

2.I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 46
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore ortofrutticolo

1.L’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

2.L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato:

(a)al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

(b)al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

(c)al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori transnazionale o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

In deroga al primo comma, l’aiuto finanziario dell’Unione può essere aumentato come segue:

(a)nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l’importo eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell’articolo 42;

(b)nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 5% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l’importo eccedente il 4,5% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell’articolo 42, attuati dall’associazione di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti;

(c)nel caso dell’organizzazione di produttori transnazionale o dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere portata al 5,5% del valore della produzione commercializzata, a condizione che l’importo eccedente il 5% del valore della produzione commercializzata sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e), g), h) e i) dell’articolo 42, attuati dall’organizzazione di produttori transnazionale o dall’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori per conto dei propri aderenti.

3.Su richiesta di un’organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

(a)organizzazioni di produttori operanti in Stati membri diversi attuano gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere b) ed e), a livello transnazionale;

(b)una o più organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;

(c)il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 35 ;

(d)il programma operativo è attuato per la prima volta da un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(e)le organizzazioni di produttori rappresentano meno del 20% della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;

(f)l’organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

(g)il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 42, lettere c), d), e), h) e i).

4.Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% nei seguenti casi:

(a)ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

i)    distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

ii)    distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

(b)azioni connesse all’orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, o all’orientamento di singoli produttori.

Articolo 47
Aiuto finanziario nazionale

1.Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell’Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80% dei contributi finanziari cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10% del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L’aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.

2.Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell’Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20% per tre anni consecutivi prima dell’attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Sezione 3
Settore dell’apicoltura

Articolo 48
Obiet
tivi nel settore dell’apicoltura

Gli Stati membri perseguono almeno uno degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell’apicoltura.

Articolo 49
Tipi di interventi nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

1.Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di interventi nel settore dell’apicoltura:

(a)assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

(b)azioni di lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;

(c)azioni volte a razionalizzare la transumanza;

(d)azioni di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell’apicoltura;

(e)ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione;

(f)collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;

(g)azioni di monitoraggio del mercato;

(h)azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

2.Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di interventi. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, gli Stati membri definiscono gli interventi.

3.Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di interventi selezionati in tale ambito.

4.L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi di cui al paragrafo 2 è pari al massimo al 50% della spesa. La parte residua delle spese è a carico degli Stati membri.

5.In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri chiedono il parere dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apicolo.

6.Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

Articolo 50
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 138 che integrino il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

(a)l’obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all’articolo 49, paragrafo 6;

(b)una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;

(c)il contributo minimo dell’Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all’articolo 49.

Sezione 4
Settore vitivinicolo

Articolo 51
Obiettivi nel settore vitivinicolo

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

(a)migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione, contribuendo tra l’altro a migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f) e h);

(b)migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

(c)contribuire a ripristinare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato vitivinicolo dell’Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(d)contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell’Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

(e)aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e l’aggiunta di valore in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di trasferimento di conoscenze; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed i);

(f)utilizzare i sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

(g)contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell’Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);

(h)migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione nei paesi terzi; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);

(i)contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 52
Tipi di interventi nel settore vitivinicolo

1.Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 51, gli Stati membri selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a)azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

(b)investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

(c)vendemmia verde, consistente nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;

(d)assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

(e)investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi o altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, in particolare per lo scambio di conoscenze;

(f)distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(g)azioni di informazione relative ai vini dell’Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;

(h)promozione realizzata nei paesi terzi, comprendente uno o più dei seguenti elementi:

i)    azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

ii)    la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

iii)    campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;

iv)    studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

v)    studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione;

vi)    la preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l’importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi;

(i)aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione.

2.Gli Stati membri, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di interventi nel settore vitivinicolo. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

3.In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di interventi selezionati, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di interventi selezionati e tra i vari interventi in conformità con gli stanziamenti finanziari di cui all’allegato V.

Articolo 53
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo

1.L’aiuto finanziario dell’Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75% dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

L’aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento può coprire fino al 100% della perdita in questione.

2.L’aiuto finanziario dell’Unione per gli investimenti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), non supera i seguenti limiti:

(a)50% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

(b)40% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

(c)75% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

(d)65% dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 36 ; esso può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i limiti massimi di cui al primo comma sono dimezzati.

Non è concesso alcun aiuto finanziario dell’Unione a imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 37 .

3.L’aiuto finanziario dell’Unione a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), non supera il 50% della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all’eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.

4.L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), non supera i seguenti limiti:

(a)80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

(b)50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i)delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii)delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

5.L’aiuto finanziario dell’Unione per l’innovazione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera e), non supera i seguenti limiti:

(a)50% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

(b)40% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

(c)75% dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE;

(d)65% dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma si applica soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; esso può essere tuttavia applicato a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, il limite massimo di aiuto di cui al primo comma è dimezzato.

6.L’aiuto finanziario dell’Unione per le azioni di informazione e di promozione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere g) e h), non supera il 50% della spesa ammissibile.

7.L’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera f), è fissato dalla Commissione conformemente alle norme specifiche stabilite all’articolo 54, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 54
Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinico
lo

1.Gli Stati membri interessati garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

2.Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all’articolo 53, paragrafo 3.

3.L’importo dell’aiuto dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell’Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92% in volume.

L’aiuto finanziario dell’Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest’ultimo sostenga i relativi costi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l’alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera f), per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell’Unione sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

4.Gli Stati membri interessati fissano nei propri piani strategici della PAC una percentuale minima di spesa per le azioni aventi come obiettivo la protezione dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo.

Sezione 5
Settore del luppolo

Articolo 55
Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo

1.Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 3, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore del luppolo:

(a)pianificazione della produzione e adeguamento della stessa alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

(b)concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti del settore del luppolo, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c)ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti in risposta alle norme ambientali e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(d)ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(e)promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, pratiche colturali e tecniche di produzione ecocompatibili, utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare, la protezione dell’acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(f)contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d).

2.Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, definisce uno o più tipi di interventi di cui all’articolo 60 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, lo Stato membro di cui all’articolo 82, paragrafo 3, deve motivare la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

Sezione 6
Settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 56
Obiettivi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

Gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola:

(a)rafforzamento dell’organizzazione e della gestione della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b);

(b)miglioramento della competitività a medio e lungo termine del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare tramite la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

(c)riduzione dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e suo contributo all’azione per il clima; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

(d)miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

(e)ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, comprese la resistenza ai parassiti e pratiche innovative che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(f)prevenzione e gestione delle crisi allo scopo di migliorare la resistenza ai parassiti nonché di evitare e affrontare le crisi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

Articolo 57
Tipi di interventi e loro attuazione nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

1.Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 56, gli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, selezionano nei propri piani strategici della PAC uno o più tipi di interventi di cui all’articolo 60. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi definiscono gli interventi.

2.Gli interventi definiti dagli Stati membri di cui all’articolo 82, paragrafo 4, sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano gli articoli 61 e 62 del presente regolamento.

Articolo 58
Aiuto finanziario dell’Unione

1.L’aiuto finanziario dell’Unione ai costi ammissibili non supera:

(a)il 75% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 56, lettere a), b), c) ed e);

(b)il 75% della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50% per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 56, lettera d);

(c)il 50% della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 56, lettera f);

(d)il 75% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, il 50% della spesa effettivamente sostenuta se per questo tipo di intervento la suddetta condizione non è soddisfatta.

2.L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

3.Gli Stati membri garantiscono il finanziamento complementare fino a un massimo del 50% dei costi non coperti dall’aiuto finanziario dell’Unione.

Sezione 7
Altri settori

Articolo 59
Obiettivi negli altri settori

Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi negli altri settori di cui all’articolo 39, lettera f):

(a)pianificazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

(b)concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti interessati; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c)ricerca e sviluppo di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza ai parassiti, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c) e i);

(d)promozione, sviluppo e attuazione di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e delle norme in materia di benessere degli animali, di pratiche colturali, tecniche e metodi di produzione resistenti ai parassiti ed ecocompatibili, dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti e dei rifiuti, dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali - in particolare, protezione dell’acqua, del suolo e delle altre risorse naturali; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f);

(e)contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

(f)incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

(g)promozione e commercializzazione dei prodotti di uno o più settori di cui all’articolo 40, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c);

(h)prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di evitare e affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati nell’ambito di uno o più settori di cui all’articolo 39, lettera f); questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 60
Tipi di interventi

1.Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 59, lettere da a) a g), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a)investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; ricerca e produzione sperimentale, nonché altre azioni, comprese le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

i)    conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo;

ii)    miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua e il drenaggio;

iii)    prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dell’uso di varietà e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

iv)    risparmio energetico e aumento dell’efficienza energetica;

v)    imballaggi ecologici;

vi)    salute e benessere degli animali;

vii)    riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento dell’uso e della gestione di sottoprodotti e rifiuti;

viii)    miglioramento della resistenza ai parassiti;

ix)    riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi;

xi)    creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

(b)servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti;

(c)formazione, compreso l’orientamento e lo scambio di buone pratiche;

(d)produzione biologica;

(e)azioni volte a incrementare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e del magazzinaggio di prodotti di uno o più settori di cui all’articolo 40, lettera f);

(f)promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare i mercati;

(g)attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

(h)attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali.

2.Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’articolo 59, lettera h), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri hanno facoltà di scegliere uno o più dei seguenti tipi di interventi:

(a)creazione e/o ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

(c)magazzinaggio collettivo di prodotti da parte dell’organizzazione di produttori o dei soci dell’organizzazione di produttori;

(d)reimpianto di frutteti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell’autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

(e)ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;

(f)raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

(g)mancata raccolta, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(h)assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie garantendo al tempo stesso che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

3.Nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri scelgono i settori in cui attuare i tipi di interventi di cui al presente articolo. Per ciascun settore, essi scelgono uno o più obiettivi tra quelli previsti all’articolo 59 nonché i tipi di interventi di cui ai paragrafi 1 e 2. Per ciascun tipo di intervento, gli Stati membri definiscono gli interventi. Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori, obiettivi, tipi di interventi e interventi.

Articolo 61
Programmi operativi

1.In ciascun settore interessato, gli obiettivi e gli interventi stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori e/o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.I programmi operativi nei settori di cui all’articolo 39, lettera f), hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

3.I programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

4.I programmi operativi sono presentati agli Stati membri per approvazione da organizzazioni di produttori e/o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.I programmi operativi possono essere attuati solo da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono riguardare gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

(a)gli interventi nell’ambito dei programmi operativi di un’associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all’associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

(b)gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente; e

(c)non vi sia doppio finanziamento.

7.Gli Stati membri garantiscono che gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 59, lettera h), non siano superiori a un terzo dell’importo totale delle spese nell’ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Articolo 62
Fondi di esercizio

1.Le organizzazioni di produttori e/o le loro associazioni nei settori di cui all’articolo 39, lettera f), possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

(a)con contributi finanziari

i)    degli aderenti all’organizzazione di produttori e/o dell’organizzazione stessa o

ii)    delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

(b)con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali associazioni presentano un programma operativo.

2.I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

Articolo 63
Aiuto finanziario dell’Unio
ne

1.L’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

2.L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

CAPO IV
TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE

Sezione 1
Tipi di interventi

Articolo 64
Tipi di interve
nti per lo sviluppo rurale

I tipi di interventi contemplati dal presente capo sono i seguenti:

(a)gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione;

(b)i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

(c)gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

(d)gli investimenti;

(e)l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali;

(f)gli strumenti per la gestione del rischio;

(g)la cooperazione;

(h)lo scambio di conoscenze e l’informazione;

Articolo 65
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

1.Gli Stati membri possono concedere pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali nei propri piani strategici della PAC.

3.Gli Stati membri possono rendere disponibile il sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi nell’insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze nazionali, regionali e locali.

4.Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori e ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

5.Nell’ambito di questo tipo di interventi, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

(a)vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo;

(b)vanno al di là dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione;

(c)vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

(d)sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 28.

6.Gli Stati membri compensano i beneficiari per i costi sostenuti e il mancato guadagno derivante dagli impegni assunti. Se necessario, essi possono coprire anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità. I pagamenti sono concessi annualmente.

7.Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamenti basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia e in modo misurabile.

8.Gli impegni assunti devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del periodo iniziale. In casi eccezionali e debitamente motivati, nonché per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi piani strategici della PAC una durata inferiore.

9.Se il sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi è concesso per impegni agro-climatico-ambientali, impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e servizi silvo-climatico-ambientali, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro.

10.Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell’ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni necessarie per l’esecuzione di tali operazioni.

11.Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti all’articolo 28.

Articolo 66
Vincoli naturali
o altri vincoli territoriali specifici

1.Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.Tali pagamenti sono concessi agli agricoltori veri e propri in relazione alle superfici designate conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell’ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.

4.I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 3 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

5.I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

Articolo 67
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1.Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

2.Tali pagamenti possono essere concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e ad altri gestori di terreni in relazione a zone con svantaggi di cui al paragrafo 1.

3.Nel definire le zone con svantaggi, gli Stati membri possono includere le zone seguenti:

(a)le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

(b)altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

(c)le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

4.Gli Stati membri possono concedere pagamenti nell’ambito di questo tipo di interventi solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata.

5.I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

(a)con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;

(b)con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 2 secondo quanto previsto all’allegato III, e delle buone condizioni agronomiche e ambientali stabilite a norma del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

6.I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie.

Articolo 68
Investimenti

1.Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per investimenti materiali e/o immateriali che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. Il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

3.Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

(a)acquisto di diritti di produzione agricola;

(b)acquisto di diritti all’aiuto;

(c)acquisto di terreni, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari;

(d)acquisto di animali, piante annuali con le relative spese di impianto per scopi diversi da quello di ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofici;

(e)interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

(f)investimenti nell’irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, compresa l’espansione dell’irrigazione che interessa corpi idrici il cui status è stato definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;

(g)investimenti in grandi infrastrutture che non rientrano in strategie di sviluppo locale;

(h)investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

Le lettere a), b), d) e g) del primo comma non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4.Gli Stati membri limitano il sostegno all’aliquota massima del 75% dei costi ammissibili.

L’aliquota massima può essere aumentata per i seguenti investimenti:

a)imboschimento e investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

b)investimenti nei servizi di base nelle zone rurali;

c)investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi nelle foreste e in ambiente rurale.

Articolo 69
Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

1.Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di nuove imprese rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

2.Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per:

(a)l’insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni contenute nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

(b)l’avvio di nuove imprese rurali connesse all’agricoltura e alla silvicoltura o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole;

(c)l’avviamento di attività imprenditoriali extra-agricole nelle zone rurali integrate in strategie di sviluppo locale.

3.Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale.

4.Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari. Il sostegno è limitato a un importo massimo di 100 000 EUR e può essere combinato con strumenti finanziari.

Articolo 70
Strumenti di gestione del rischio

1.Gli Stati membri concedono un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2.Gli Stati membri concedono un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi al fine di promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

3.Gli Stati membri possono concedere in particolare i seguenti tipi di sostegno:

(a)contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;

(b)contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, comprese le spese amministrative di costituzione.

4.Gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:

(a)i tipi e la copertura dei regimi assicurativi e dei fondi di mutualizzazione ammissibili;

(b)il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;

(c)le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione.

5.Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite pari almeno al 20% della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

6.Gli Stati membri limitano il sostegno all’aliquota massima del 70% dei costi ammissibili.

7.Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

Articolo 71
Cooperazione

1.Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC, al fine di preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 e l’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC], nonché di promuovere i regimi di qualità, le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori o altre forme di cooperazione.

2.Gli Stati membri possono concedere un sostegno nell’ambito di questo tipo di interventi solo per promuovere forme di cooperazione che coinvolgano almeno due soggetti e che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

3.Gli Stati membri possono includere nell’ambito di questo tipo di interventi i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

4.Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale che copra i costi della cooperazione e i costi dei progetti e delle operazioni attuate o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per l’attuazione del progetto i fondi provenienti da altri tipi di interventi o da strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione.

5.Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché le norme e i requisiti dell’Unione relativi ad azioni analoghe che rientrano in altri tipi di interventi siano rispettati. Il presente paragrafo non si applica all’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

6.Gli Stati membri non sostengono tramite questo tipo di interventi la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

7.Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l’età pensionabile stabilita dalla legislazione nazionale.

8.Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni, tranne per le azioni climatico-ambientali collettive in casi debitamente giustificati ai fini del conseguimento degli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

Articolo 72
Scambio di conoscenze e di informazioni

1.Gli Stati membri possono concedere pagamenti per lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

2.Nell’ambito di questo tipo di interventi gli Stati membri possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l’innovazione, l’accesso alla formazione e alla consulenza e lo scambio e la diffusione delle conoscenze e delle informazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

3.Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo del 75% dei costi ammissibili.

In deroga al primo comma, nel caso della creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso di 200 000 EUR.

4.In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono applicare un’aliquota superiore o un importo più elevato di quelli previsti in tale paragrafo al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

5.Nel caso del sostegno per la creazione di servizi di consulenza aziendale, gli Stati membri provvedono affinché tale sostegno sia limitato nel tempo.

6.Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell’ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell’AKIS fornita nel piano strategico della PAC conformemente all’articolo 102, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.

Sezione 2
Elementi applicabili a vari tipi di interventi

Articolo 73
Se
lezione delle operazioni

1.L’autorità di gestione del piano strategico della PAC o altri organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e di informazioni, previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell’ambito di attività di ripristino.

2.La responsabilità dell’autorità di gestione di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) [RDC].

3.Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

4.I criteri di selezione possono non essere definiti per le operazioni che hanno ricevuto un “marchio di eccellenza” nell’ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa o sono state selezionate nell’ambito di Life +, a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.

5.Non sono selezionate per il sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di finanziamento nell’ambito del piano strategico della PAC sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Articolo 74
Norme generali per gli strumenti finanziari

1.Se il sostegno nell’ambito degli interventi di cui al presente capo è concesso sotto forma di strumenti finanziari, secondo quanto previsto all’[articolo 52 del regolamento (UE) [RDC], si applicano le definizioni di “strumento finanziario”, “prodotto finanziario”, “destinatario finale”, “fondo di partecipazione”, “fondo specifico”, “effetto leva”, “coefficiente di moltiplicazione”, “costi di gestione” e “commissioni di gestione” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) [RDC] e le disposizioni di cui al capo II, titolo V, sezione 2, di tale regolamento.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.Se il sostegno nell’ambito dei tipi di interventi di cui al presente capo è concesso sotto forma di strumenti finanziari secondo quanto previsto all’articolo 52 del regolamento (UE) [RDC], gli Stati membri rispettano i requisiti stabiliti nei paragrafi seguenti.

3.In conformità dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) [RDC] e in deroga all’articolo 62, paragrafo 2, del presente regolamento, il capitale di esercizio, da solo o come parte di un’operazione, può essere considerato una spesa ammissibile.

Per le attività che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile con un equivalente sovvenzione lordo fino a un massimo di 200 000 EUR nell’arco di 3 esercizi finanziari, fatte salve eventuali aliquote di sostegno di cui al presente regolamento.

4.Quando un’operazione riceve una combinazione di sostegni sotto forma di strumenti finanziari e sovvenzioni, al sostegno combinato fornito all’operazione si applica l’aliquota di sostegno massima e la spesa ammissibile combinata dichiarata dallo Stato membro non supera il 100% del costo ammissibile dell’azione.

5.Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale dei contributi versati nell’ambito del piano strategico della PAC oppure, nel caso delle garanzie, accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

(a)ai pagamenti ai destinatari finali o a beneficio di questi, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

(b)alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un importo multiplo di nuovi prestiti erogati soggiacenti o di investimenti azionari nei destinatari finali;

(c)ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) [RDC];

(d)ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

Ai fini del presente paragrafo, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

Ai fini della lettera d) del presente paragrafo, le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l’importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto a una soglia [fino al 5%] dell’importo totale dei contributi del piano strategico della PAC pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.

Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.

Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

Articolo 75
Utilizzo del FEASR attuato tramite o in combinazione con InvestE
U

1.In conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) [RDP] e dei requisiti stabiliti nel presente articolo, gli Stati membri possono assegnare, nel piano strategico della PAC, l’importo da eseguire tramite InvestEU. Salvo in casi debitamente giustificati, l’importo da eseguire tramite InvestEU non supera il 5% della dotazione totale del FEASR. Il piano strategico della PAC contiene la motivazione del ricorso alle garanzie di bilancio InvestEU.

In aggiunta alle dotazioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono assegnare una parte dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 112 a InvestEU per la corrispondente Assistenza InvestEU per le attività indicate nell’accordo di contributo di cui all’articolo [9] del [regolamento InvestEU].

2.Per le richieste di modifica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 107 possono essere individuate solo risorse di anni futuri.

Le risorse del 2026 e del 2027 non sono utilizzate per le dotazioni a norma del paragrafo 1.

3.L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.

4.Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo di cui all’articolo [9] del [regolamento InvestEU] per l’importo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del piano strategico della PAC conformemente all’articolo 107, al fine di utilizzare l’importo corrispondente.

L’accordo di contributo per un importo di cui al paragrafo 1 assegnato nella richiesta di modifica di un piano strategico della PAC è concluso contestualmente all’adozione della decisione che modifica il piano della PAC.

5.Se entro [9] mesi dall’approvazione dell’accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all’articolo [9] del [regolamento InvestEU], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti al piano strategico della PAC e lo Stato membro presenta una corrispondente richiesta di modifica del piano strategico della PAC.

6.Se entro [quattro anni] dalla firma di un accordo di garanzia di cui all’articolo [9] del [regolamento InvestEU] esso non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell’accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.

7.Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate per forme di sostegno rimborsabile in conformità del piano strategico della PAC.

Articolo 76
Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti

Se il sostegno è concesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 65, 66 e 67, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l’attuazione del piano strategico della PAC effettua i calcoli o conferma l’adeguatezza e l’esattezza degli stessi.

Articolo 77
Opzioni semplificate in materia di costi

1.Fatti salvi gli articoli 65, 66, 67 e 69, il sostegno concesso nell’ambito del presente capo può assumere una delle seguenti forme:

(a)rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;

(b)costi unitari;

(c)somme forfettarie;

(d)finanziamento a tasso fisso.

2.Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

(a)un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; o

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

iii) sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

(b)progetti di bilancio;

(c)conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

(d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

Articolo 78
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo
ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 138 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per i seguenti tipi di interventi nel settore dello sviluppo rurale:

(a)impegni in materia di gestione di cui all’articolo 65;

(b)investimenti di cui all’articolo 68;

(c)cooperazione di cui all’articolo 71.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 79
Spese del FEAGA e del FEASR

1.Il FEAGA finanzia i tipi di interventi connessi:

(a)ai pagamenti di cui all’articolo 14;

(b)agli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III.

2.Il FEASR finanzia i tipi di interventi di cui al titolo III, capo IV.

Articolo 80
Ammissibilità delle spese

1.Le spese sono ammissibili a un contributo del FEAGA e del FEASR a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo all’anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

2.Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

In deroga all’articolo 73, paragrafo 5, e al primo comma, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, il piano strategico della PAC può disporre che l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR conseguenti a modifiche del piano possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.

3.Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre [2029]. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l’aiuto in questione è effettivamente pagato dall’organismo pagatore entro il 31 dicembre [2029].

Articolo 81
Dotazi
oni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

1.Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l’importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all’allegato IV.

Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) [RO], l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell’applicazione dell’articolo 15 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all’allegato VI.

Ai fini dell’articolo 86, paragrafo 5, la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui al primo comma, previa detrazione degli importi di cui all’allegato VI e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell’articolo 15, è fissata nell’allegato VII.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 138 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati IV e VII per tener conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, i trasferimenti di assegnazioni finanziarie di cui all’articolo 82, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all’articolo 82, paragrafo 6.

In deroga al primo comma, l’adeguamento dell’allegato VII non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell’articolo 15.

3.L’importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all’articolo 88 per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 14 che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all’allegato IV dell’importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC di cui all’articolo 100, paragrafo 2, lettera d), secondo comma.

Articolo 82
Dotazioni finanziarie per taluni tipi di interventi settoriali

1.L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato V.

2.L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi nel settore dell’apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato VIII.

3.L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR all’anno.

4.L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di interventi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito come segue:

(a)10 666 000 EUR all’anno per la Grecia;

(b)554 000 EUR all’anno per la Francia e

(c)34 590 000 EUR all’anno per l’Italia.

5.Nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.

Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di interventi di cui ai paragrafi 3 e 4.

6.Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3% delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione degli importi disponibili per il cotone di cui all’allegato VI, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

7.Nel 2023 gli Stati membri possono riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell’ambito di una richiesta di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all’articolo 107.

8.Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall’applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

Articolo 83
Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale

1.L’importo totale del sostegno dell’Unione per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 78 811 milioni di euro a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027 38 .

2.Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) [RO], tra cui la rete europea per la politica agricola comune di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del presente regolamento e il partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi precedenti e successivi al piano strategico della PAC.

3.La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell’allegato IX.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 138 che modificano l’allegato IX per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tener conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 90, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all’adozione del presente regolamento.

Articolo 84
Partecipazione del FEASR

L’atto di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell’articolo 106, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al programma. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

Articolo 85
Tassi di partecipazione del FEASR

1.I piani strategici della PAC fissano un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.

2.Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

(a)al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;

(b)al 70% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

(c)al 65% della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti a norma dell’articolo 66;

(d)al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20%.

3.In deroga al paragrafo 2, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

(a)all’80% per gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 65 del presente regolamento, i pagamenti a norma dell’articolo 67 del presente regolamento, gli investimenti non produttivi di cui all’articolo 68 del presente regolamento, il sostegno al partenariato europeo per l’innovazione di cui all’articolo 71 del presente regolamento e lo sviluppo locale nell’ambito dell’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC];

(b)al 100% per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 15 e 90 del presente regolamento.

Articolo 86
Dotazioni finanziarie minime e massime

1.Almeno il 5% del contributo totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato all’iniziativa LEADER, indicata come sviluppo locale di tipo partecipativo all’articolo 25 del regolamento (UE) [RDC].

2.Almeno il 30% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del presente regolamento, ad esclusione degli interventi basati sull’articolo 66.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche.

3.Al massimo il 4% della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato IX può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all’articolo 112.

La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6% per i piani strategici della PAC in cui l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 90 milioni di EUR.

L’assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE/Euratom) .../... [nuovo regolamento finanziario] nell’ambito dei pagamenti intermedi a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) [RO]. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l’assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

4.Per ciascuno Stato membro l’importo minimo di cui all’allegato X è destinato a contribuire all’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (“analisi SWOT”) e all’identificazione delle necessità da soddisfare, l’importo è utilizzato per i seguenti tipi di interventi:

(a)il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all’articolo 27;

(b)l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’articolo 69.

5.Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 10% degli importi di cui all’allegato VII.

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 10% dell’importo stabilito nell’allegato VII. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

La percentuale di cui al primo comma può essere aumentata fino a un massimo del 2%, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 10% sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1.

L’importo incluso nel piano strategico della PAC approvato, risultante dall’applicazione del primo e secondo comma, è vincolante.

6.Fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. [RO], l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro prima dell’applicazione dell’articolo 15 del presente regolamento a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 1, del presente regolamento per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 6.

7.Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel [regolamento LIFE] nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori, in conformità delle disposizioni del [regolamento Erasmus].

Articolo 87
Tracciabilità delle spese destinate al clima

1.Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.

2.Il contributo all’obiettivo di spesa è stimato mediante l’applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:

(a)40% per le spese nell’ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione II, punti 2 e 3;

(b)100% per le spese nell’ambito dei regimi per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo II, sezione II, sezione II, sottosezione 4;

(c)100% per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 86, paragrafo 2, primo comma;

(d)40% per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 66.

Articolo 88
Dotazioni finanziarie indicative

1.Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento. Per ciascun intervento, tale dotazione finanziaria indicativa è pari all’importo unitario previsto, senza l’applicazione della percentuale di variazione di cui all’articolo 89, moltiplicato per gli output previsti.

2.Se nell’ambito di un intervento sono previsti diversi importi unitari, la dotazione finanziaria indicativa di cui al paragrafo 1 è pari alla somma degli importi unitari previsti, senza l’applicazione della percentuale di variazione di cui all’articolo 89, moltiplicati per gli output previsti corrispondenti.

Articolo 89
Variazione dell’importo unitario

1.Fatta salva l’applicazione dell’articolo 15, gli Stati membri fissano un importo massimo di sostegno per unità o una percentuale di variazione per intervento per i seguenti tipi di interventi:

(a)pagamenti diretti disaccoppiati e sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II;

(b)pagamenti per impegni in materia di gestione di cui all’articolo 65;

(c)pagamenti per i vincoli naturali o altri svantaggi territoriali specifici di cui agli articoli 66 e 67.

La percentuale di variazione indica la misura in cui l’importo unitario medio o uniforme realizzato può superare l’importo unitario medio o uniforme previsto che figura nel piano strategico della PAC.

Per ciascun intervento sotto forma di pagamenti diretti, l’importo unitario medio ottenuto o l’importo unitario uniforme non è mai inferiore all’importo unitario previsto, a meno che l’output realizzato non superi l’output previsto nel piano strategico della PAC.

Nei casi in cui nell’ambito di un intervento siano stati definiti vari importi unitari, il presente comma si applica a ciascun importo unitario uniforme o medio di tale intervento.

2.Ai fini del presente articolo, l’importo unitario medio o uniforme realizzato si calcola dividendo la spesa annua versata per i corrispondenti risultati ottenuti per ciascun intervento.

Articolo 90
Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell’ambito del FEASR

1.Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 106, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di trasferire:

(a)propri fino al 15% della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV, previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026 verso la dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027; o

(b)fino al 15% della dotazione per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 verso la dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV per gli anni civili dal 2021 al 2026.

La percentuale di trasferimento dalla dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti alla sua dotazione per il FEASR di cui al primo comma può essere aumentata:

(a)fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(b)fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente in conformità dell’articolo 86, paragrafo 4, lettera b).

2.Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui allo stesso paragrafo, che può variare per anno civile.

3.Nel 2023 gli Stati membri riesaminano le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell’ambito di una richiesta di modifica dei propri piani strategici della PAC, di cui all’articolo 107.

TITOLO V
PIANO STRATEGICO DELLA PAC

CAPO I
OBBLIGHI GENERALI

Articolo 91
Piani strategici della PAC

Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità al presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6.

Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 96, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 97 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6. I target finali sono definiti sulla base di una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

Per il loro conseguimento gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 92
Obiettivi climatico-ambientali più ambiziosi

1.Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all’articolo 97, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all’articolo 95, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 93
Architettura dei piani strategici della PAC

Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio.

Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi con quelli stabiliti a livello nazionale.

Articolo 94
Obblighi procedurali

1.Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

2.L’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che le autorità competenti responsabili per l’ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano.

3.Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti che include inoltre almeno i seguenti partner:

(a)le autorità pubbliche pertinenti;

(b)le parti economiche e sociali;

(c)gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

Gli Stati membri coinvolgono detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC.

4.Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell’attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

CAPO II
CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 95
Contenuto dei piani strategici della PAC

1.Ciascun piano strategico della PAC contiene le seguenti sezioni:

(a)la valutazione delle esigenze;

(b)la strategia di intervento;

(c)la descrizione degli elementi comuni a più interventi;

(d)la descrizione dei pagamenti diretti e degli interventi settoriali e di sviluppo rurale precisati nella strategia;

(e)i piani dei target e i piani finanziari;

(f)la descrizione del sistema di governance e di coordinamento;

(g)la descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

(h)la descrizione degli elementi relativi alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali.

2.Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:

(a)l’allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS);

(b)l’allegato II sull’analisi SWOT;

(c)l’allegato III sulla consultazione dei partner;

(d)l’allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;

(e)l’allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito del piano strategico della PAC.

3.Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 96 a 103.

Articolo 96
Valutazione delle esigenze

La valutazione delle esigenze di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

(a)la sintesi dell’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2;

(b)l’individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6 sulla base delle prove contenute nell’analisi SWOT. Tutte le esigenze sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate dal piano strategico della PAC;

(c)per l’obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse alla gestione dei rischi;

(d)ove applicabile, un’analisi delle esigenze specifiche delle aree geografiche vulnerabili, come le regioni ultraperiferiche;

(e)la definizione delle priorità e la classificazione delle esigenze, comprese una solida giustificazione delle scelte effettuate e, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

Per gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli strumenti legislativi di cui all’allegato XI.

Per la valutazione gli Stati membri utilizzano i dati più recenti e più affidabili.

Articolo 97
Strategia di intervento

1.Per ciascun obiettivo specifico definito all’articolo 6, paragrafo 1, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

(a)i target finali per ciascun indicatore di risultato pertinente, sia esso comune o, se del caso, specifico per il piano strategico della PAC in questione, nonché i relativi target intermedi. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle necessità di cui all’articolo 96. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo;

(b)gli interventi, basati sui tipi di interventi di cui al titolo III, e ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d’intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all’articolo 125, dall’analisi SWOT di cui all’articolo 103, paragrafo 2, e dalla valutazione delle necessità di cui all’articolo 96;

(c)gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;

(d)gli elementi atti a dimostrare che l’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all’articolo 100.

2.La strategia di intervento fornisce inoltre i seguenti elementi, evidenziando la coerenza della strategia e la complementarietà degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1:

(a)una panoramica dell’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi che affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nonché la modalità per conseguire l’obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all’articolo 92;

(b)una spiegazione di come l’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire ai target nazionali a lungo termine già stabiliti fissati o derivanti dagli strumenti legislativi di cui all’allegato XI;

(c)in relazione all’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), è presentata una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche del piano strategico della PAC, quali quelli di cui all’articolo 22, paragrafo 4, agli articoli 27 e 69 e all’articolo 71, paragrafo 7. In particolare, gli Stati membri si attengono all’articolo 86, paragrafo 5, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 27 e 69. La panoramica illustra inoltre l’interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell’Unione nel settore;

(d)una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l’elenco degli interventi per settore, la loro complementarità, nonché eventuali ulteriori target finali specifici connessi agli interventi basati sui tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III;

(e)una spiegazione di quali interventi contribuiranno ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;

(f)una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie per intervento e per Fondo.

Articolo 98
Elementi comuni a più interventi

La descrizione degli elementi comuni a più interventi di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera c), comprende:

(a)le definizioni fornite dagli Stati membri in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati a norma dell’articolo 16;

(b)la descrizione del sistema di condizionalità, che comprende i seguenti elementi:

i)per ciascuna norma BCAA di cui all’allegato III, la descrizione del modo in cui è attuata la norma dell’Unione che comprenda i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori interessati e la giustificazione del contributo all’obiettivo principale della pratica;

ii)la descrizione del contributo complessivo agli obiettivi specifici climatico-ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

(c)la descrizione dell’utilizzo dell’”assistenza tecnica” di cui all’articolo 83, paragrafo 2, all’articolo 86, paragrafo 3, e all’articolo 112, e delle reti della PAC di cui all’articolo 113;

(d)altre informazioni circa l’attuazione, in particolare:

i)una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all’aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;

ii)l’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 15;

iii)una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarietà tra il FEASR e altri Fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali.

Articolo 99
Interventi

La descrizione di ciascun intervento precisato nella strategia di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera d), comprende:

(a)il tipo di intervento in cui rientra;

(b)il campo d’applicazione territoriale;

(c)la concezione o i requisiti specifici dell’intervento a garanzia di un contributo efficace agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Per gli interventi climatico-ambientali, l’articolazione con i requisiti di condizionalità deve dimostrare che le pratiche non si sovrappongono;

(d)le condizioni di ammissibilità;

(e)per ogni intervento basato sui tipi di interventi elencati nell’allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell’allegato 2 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC, come precisato all’articolo 10 e all’allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di interventi elencati nell’allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell’articolo 6, paragrafo 5, o dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC;

(f)gli output annuali previsti per l’intervento e, se del caso, la ripartizione per importo unitario di sostegno uniforme o medio;

(g)l’importo unitario di sostegno annuale previsto, la sua giustificazione e la massima variazione al rialzo giustificata dell’importo unitario di cui all’articolo 89. Ove opportuno, sono altresì fornite le seguenti informazioni:

i)la forma e la percentuale del sostegno;

ii)il calcolo dell’importo unitario del sostegno e la relativa certificazione di cui all’articolo 76;

iii)i diversi importi unitari uniformi di sostegno nell’ambito dell’intervento, in particolare per i gruppi di territori definiti all’articolo 18, paragrafo 2;

iv) nel caso in cui gli Stati membri decidano di differenziare l’importo del sostegno di base al reddito per ettaro in conformità all’articolo 18, paragrafo 2, per ciascun gruppo di territori;

(h)la risultante dotazione finanziaria annuale per l’intervento, di cui all’articolo 88. Se del caso, è fornita una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;

(i)l’indicazione del fatto che l’intervento rientri o meno nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 100
Piani dei target e piani finanziari

1.Il piano dei target di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), indicando la ripartizione in target intermedi annuali.

2.Il piano finanziario di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera e), comprende tabelle coerenti con l’articolo 99, lettere f) e h), che includono:

(a)le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 81, paragrafo 1, per i tipi di interventi nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 82, paragrafo 1, per l’apicoltura di cui all’articolo 82, paragrafo 2, e per tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 83, paragrafo 3;

(b)i trasferimenti di importi tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi per lo sviluppo rurale in conformità all’articolo 90 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione VII, in conformità all’articolo 82, paragrafo 7;

(c)le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi nel settore dell’olio di oliva di cui all’articolo 82, paragrafo 4, e nel settore del luppolo di cui all’articolo 82, paragrafo 3, e se detti tipi di interventi non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nelle dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti in conformità all’articolo 82, paragrafo 5;

(d)la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui alle lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, l’importo unitario medio o uniforme e la variazione massima di cui all’articolo 89. Se del caso, la ripartizione comprende l’importo della riserva di diritti all’aiuto.

È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti.

Tenendo conto dell’uso del prodotto della riduzione dei pagamenti, di cui all’articolo 15 e all’articolo 81, paragrafo 3, le dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o gli importi unitari uniformi sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;

(e)la ripartizione delle dotazioni per tipi di interventi settoriali di cui al titolo III, capo III, sezione VII, per intervento e con l’indicazione degli output previsti e dell’importo unitario medio;

(f)la ripartizione delle dotazioni degli Stati membri per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo con l’indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l’intervento/gli interventi o la parte dell’intervento finanziati dal trasferimento. La tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi, nonché, se del caso, la ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l’assistenza tecnica;

(g)le indicazioni per gli interventi che contribuiscono ai requisiti di spesa minima di cui all’articolo 86.

Gli elementi di cui al presente paragrafo sono stabiliti per anno.

Articolo 101
Sistemi di governance e di coordinamen
to

La descrizione dei sistemi di governance e di coordinamento di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera f), comprende:

(a)l’identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) [RO];

(b)l’identificazione e il ruolo degli organismi delegati e intermedi non previsti dal regolamento (UE) [RO];

(c)le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) [RO], in particolare:

i)il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) [RO];

ii)il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) [RO];

iii)gli organismi di controllo competenti responsabili dei controlli;

(d)la descrizione della struttura di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 102
Modernizzazione

La descrizione degli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e della PAC e contiene in particolare:

(a)una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà all’obiettivo generale trasversale relativo alla promozione e alla condivisione delle conoscenze, dell’innovazione e della digitalizzazione che ne incoraggia altresì l’utilizzo di cui all’articolo 5, secondo comma, in particolare attraverso:

i)la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS, concepiti come organizzazione combinata e flussi di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

ii)la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 13, la ricerca e le reti della PAC collaboreranno nel quadro degli AKIS e del modo in cui sono prestati i servizi di consulenza e sostegno all’innovazione;

(b)la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.

Articolo 103
Allegati

1.L’allegato I del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), include una sintesi dei principali risultati della valutazione ex ante di cui all’articolo 125 e della valutazione ambientale strategica (VAS) conformemente alla direttiva 2001/42/EC del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , una spiegazione di come sono stati presi in considerazione o, se del caso, le ragioni per cui non lo sono stati e un link alla relazione completa della valutazione ex ante e della VAS.

2.L’allegato II del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), include un’analisi SWOT della situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC.

L’analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, una descrizione generale ed esauriente della situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.

Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, la descrizione evidenzia in particolare:

(a)i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC;

(b)le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;

(c)le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;

(d)le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;

(e)se del caso, un’analisi degli aspetti territoriali che metta in evidenza i territori su cui gli interventi si concentrano in modo specifico;

(f)se del caso, un’analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori oggetto di interventi specifici e/o programmi settoriali.

Per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l’analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli strumenti legislativi di cui all’allegato XI.

Per l’obiettivo specifico “attirare i giovani agricoltori” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l’analisi SWOT include una breve analisi dell’accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell’accesso a finanziamenti e crediti e dell’accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.    

Per l’obiettivo generale trasversale che prevede di promuovere e condividere le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione e di incoraggiarne l’utilizzo, di cui all’articolo 5, secondo comma, l’analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.

3.L’allegato III del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera c), comprende i risultati della consultazione con i partner e una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.

4.L’allegato IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera d), fornisce una breve descrizione del pagamento specifico per il cotone e della sua complementarietà con altri interventi specifici del piano strategico della PAC.

5.L’allegato V del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:

(a)una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito del piano strategico della PAC, che indichi gli importi per misura e la conformità alle disposizioni previste dal presente regolamento;

(b)una spiegazione della complementarità con gli interventi del piano strategico della PAC; e

(c)l’indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

Articolo 104
Poteri delegati per il contenuto del piano strategico dell
a PAC

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 recanti modifica del presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati.

Articolo 105
Competenze di esecuzion
e per il contenuto del piano strategico della PAC

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 96 a 103 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

CAPO III
APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 106
APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

1.Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di piano strategico della PAC contenente le informazioni di cui all’articolo 95, entro il 1° gennaio [2020].

2.La Commissione valuta i piani strategici della PAC proposti sulla base della loro esaustività, dell’uniformità e della coerenza con i principi generali del diritto dell’Unione, con il presente regolamento, con le disposizioni adottate a norma del medesimo e con il regolamento orizzontale, del contributo effettivo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dell’impatto sul buon funzionamento del mercato interno e sulle distorsioni di concorrenza nonché del livello degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e dell’amministrazione. La valutazione esamina in particolare l’adeguatezza della strategia del piano strategico della PAC, gli obiettivi specifici corrispondenti, i target finali, gli interventi e l’assegnazione delle risorse di bilancio per conseguire gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC attraverso gli interventi proposti sulla base dell’analisi SWOT e della valutazione ex ante.

3.In funzione dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può formulare osservazioni destinate agli Stati membri entro tre mesi dalla data di presentazione del piano strategico della PAC.

Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.

4.La Commissione approva la proposta di piano strategico della PAC, a condizione che le informazioni necessarie siano state presentate e che la Commissione ritenga che il piano sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e del regolamento (UE) [RO].

5.L’approvazione di ciascun piano strategico della PAC avviene al più tardi entro otto mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro interessato.

Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 101, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 95, paragrafo 2, lettere da a) a d).

In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti del piano strategico della PAC omesse e fornisce piani dei target e piani finanziari indicativi in conformità all’articolo 100 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità all’articolo 107.

6.Ciascun piano strategico della PAC è approvato dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

7.I piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

Articolo 107
Modifica del piano strategico della P
AC

1.Gli Stati membri possono presentare alla Commissione domande di modifica dei loro piani strategici della PAC.

2.Le domande di modifica dei piani strategici della PAC sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Esse sono corredate del piano modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.

3.La Commissione valuta la coerenza della modifica con il presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo nonché con il regolamento (UE) [RO] e il suo effettivo contributo agli obiettivi specifici.

4.La Commissione approva le modifiche del piano strategico della PAC proposte, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie e che la Commissione ritenga che il piano modificato sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione, con le disposizioni di cui al presente regolamento e con le disposizioni adottate a norma del medesimo e di cui al regolamento (UE) [RO].

5.La Commissione può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica del piano strategico della PAC. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.

6.L’approvazione della domanda di modifica di un piano strategico della PAC avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni della Commissione siano state prese in debita considerazione.

7.La domanda di modifica del piano strategico della PAC non può essere presentata più di una volta per anno civile, fatte salve eventuali deroghe definite dalla Commissione conformemente all’articolo 109.

8.Ciascuna modifica del piano strategico della PAC è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139.

9.Fatto salvo l’articolo 80, le modifiche dei piani strategici della PAC hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.

10.Le correzioni puramente materiali o editoriali o di errori palesi che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.

Articolo 108
Computo dei termini per le azioni della Commissione

Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un’azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni adottate a norma del medesimo.

Il suddetto termine non include il periodo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni e/o una richiesta di documenti rivisti al giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione.

Articolo 109
Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che modificano il presente capo per quanto riguarda:

(a)le procedure e i termini per l’approvazione dei piani strategici della PAC;

(b)le procedure e i termini per la presentazione e l’approvazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;

(c)la frequenza con cui i piani strategici della PAC sono presentati durante il periodo di programmazione, ivi compresa la determinazione di casi eccezionali per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all’articolo 107, paragrafo 7.

TITOLO VI
COORDINAMENTO E GOVERNANCE

Articolo 110
Autorità di gestione

1.Gli Stati membri designano un’autorità di gestione per i piani strategici della PAC.

Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.

2.L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

(a)l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul piano e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e dei target finali prestabiliti;

(b)che i beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:

i)siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione;

ii)siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;

(c)che ai beneficiari interessati siano forniti, se del caso con mezzi elettronici, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e degli standard minimi di buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti a norma del titolo III, capo I, sezione 2, da applicare a livello di azienda agricola nonché informazioni chiare e precise al riguardo;

(d)che la valutazione ex ante di cui all’articolo 125 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia accettata e presentata alla Commissione;

(e)che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 126, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 111 e alla Commissione;

(f)che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

(g)che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, previa consultazione del comitato di monitoraggio, sia presentata alla Commissione;

(h)che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

(i)che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

(j)che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, incluso tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

(k)che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso, nonché informando i beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

3.Lo Stato membro o l’autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all’esecuzione degli interventi del piano strategico della PAC.

4.L’autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L’autorità di gestione provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all’organismo delegato di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento delle proprie funzioni.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrino il presente regolamento con norme dettagliate sull’applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 111
Comitato di monitoraggio

1.Lo Stato membro istituisce un comitato che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC (il “comitato di monitoraggio”) prima della presentazione del piano strategico della PAC.

Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.

Lo Stato membro pubblica il regolamento interno del comitato di monitoraggio e tutti i dati e le informazioni condivisi con il comitato di monitoraggio online.

2.Lo Stato membro decide la composizione del comitato di monitoraggio e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità pubbliche competenti, degli organismi intermedi e dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 94, paragrafo 3.

Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica online l’elenco dei membri del comitato di monitoraggio.

I rappresentati della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.

3.Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:

(a)i progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;

(b)le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte;

(c)gli elementi della valutazione ex ante di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) [RDC] e del documento di strategia di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RDC];

(d)i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni, le sintesi delle valutazioni e l’eventuale seguito dato ai risultati;

(e)l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

(f)il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e i beneficiari, se del caso.

4.Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:

(a)la proposta del piano strategico della PAC;

(b)la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

(c)le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;

(d)il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;

(e)eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.

Articolo 112
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.Su iniziativa di uno Stato membro, il FEASR può finanziare le azioni necessarie per una gestione e un’attuazione efficaci del sostegno in relazione al piano strategico della PAC, ivi compresa la creazione e la gestione delle reti nazionali della PAC di cui all’articolo 113, paragrafo 1. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi del piano strategico della PAC precedenti e successivi.

2.Possono altresì beneficiare di un sostegno le azioni dell’autorità responsabile del Fondo capofila conformi all’articolo 25, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) [RDC].

3.L’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri non finanzia gli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) [RO].

Articolo 113
Reti europee e nazionali della politica agricola comune
 

1.Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell’innovazione nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione.

2.È istituita una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.

3.Il collegamento in rete attraverso le reti della PAC persegue i seguenti obiettivi:

(a)aumentare il coinvolgimento di tutti portatori di interessi nell’elaborazione e nell’attuazione dei piani strategici della PAC;

(b)accompagnare le amministrazioni degli Stati membri nell’attuazione dei piani strategici della PAC e la transizione verso un modello di attuazione basato sull’efficacia dell’attuazione stessa;

(c)agevolare l’apprendimento e l’interazione tra pari tra tutti i portatori d’interessi del mondo rurale e agricolo;

(d)promuovere l’innovazione e sostenere l’inclusione di tutte i portatori d’interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;

(e)sostenere le capacità di monitoraggio e valutazione di tutti i portatori d’interessi;

(f)contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.

4.Le funzioni delle reti della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:

(a)raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni finanziate nel quadro di piani strategici della PAC;

(b)contributo all’acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell’attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;

(c)raccolta e diffusione delle buone pratiche;

(d)raccolta delle informazioni, comprese quelle statistiche e amministrative, e analisi degli sviluppi nel settore agricolo e nelle zone rurali rilevanti per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

(e)creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l’apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;

(f)raccolta di informazioni e messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi di azione locale di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) [RDC], i gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, e strutture e progetti analoghi;

(g)sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi di azione locali o analoghe strutture di sviluppo locale, ivi compreso alla cooperazione transnazionale;

(h)creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall’Unione o reti;

(i)contributo all’ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;

(j)nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC.

Articolo 114
Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

1.La Commissione istituisce un partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI).

2.L’obiettivo del PEI è quello di promuovere l’innovazione e migliorare lo scambio di conoscenze.

3.Il PEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

4.Il PEI sostiene gli AKIS di cui all’articolo 13, paragrafo 2, creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l’innovazione. In particolare esso:

(a)crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un’applicazione più diffusa delle misure d’innovazione disponibili;

(b)collega gli attori dell’innovazione e i progetti;

(c)si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; e

(d)informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.

I gruppi operativi del PEI fanno parte del PEI. Essi elaborano un piano per sviluppare, collaudare, adattare o attuare progetti innovativi che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:

(a)sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;

(b)riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e

(c)codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.

L’innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.

I gruppi operativi divulgano i piani e i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti della PAC.

TITOLO VII
MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

CAPO I
QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE

Articolo 115
Cre
azione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione

1.Gli Stati membri istituiscono un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione che consenta la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione.

2.Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione comprende i seguenti elementi:

(a)una serie di indicatori comuni di contesto, di output, di risultato e di impatto, compresi quelli di cui all’articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;

(b)i target finali e i target intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato;

(c)la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;

(d)relazioni periodiche sull’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;

(e)meccanismi per ricompensare le buone prestazioni e porre rimedio ai bassi livelli di attuazione;

(f)le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.

3.Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione riguarda:

(a)il contenuto dei piani strategici della PAC;

(b)le misure di mercato e altri interventi di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 116
Obiettivi del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione

Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione ha lo scopo di:

(a)valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

(b)stabilire target intermedi e finali per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6;

(c)monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;

(d)valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;

(e)favorire un processo di apprendimento comune connesso all’attività di monitoraggio e di valutazione.

Articolo 117
Sistema di informazione elettronico

Gli Stati membri istituiscono un sistema d’informazione elettronico nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull’attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi completati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.

Articolo 118
Informazione

Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale si impegnino a fornire all’autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.

Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, complete, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi operativi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d’impatto.

Articolo 119
Procedure di monitoraggio

L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l’attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.

Articolo 120
Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione. Tali atti comprendono l’elenco degli indicatori di contesto, altri indicatori necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori e le disposizioni necessarie per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

CAPO II
RELAZIONI ANNUALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE

Articolo 121
Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione

1.Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. La relazione presentata nel 2023 riguarda gli esercizi finanziari 2021 e 2022. Per i pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, la relazione riguarda solo l’esercizio finanziario 2022.

2.L’ultima relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, da presentare entro il 15 febbraio 2030, comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione.

3.Per essere ricevibile, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

4.Le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato e conformemente al secondo comma dell’articolo 118. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

Per i tipi di intervento non soggetti all’articolo 89 e quando il rapporto tra output realizzati e spesa effettuata si discosta del 50% dal valore previsto, lo Stato membro giustifica tale divario.

5.I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in tutto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

6.Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:

(a)le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;

(b)l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;

(c)l’importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;

(d)gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del FEASR agli strumenti finanziari di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) [RDC] e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento.

7.La Commissione effettua annualmente un esame e una verifica dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo [52] del regolamento (UE) [RO], sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione.

8.Nella verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione entro un mese dalla presentazione. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata.

L’articolo 108 sul calcolo dei termini per le azioni della Commissione si applica mutatis mutandis.

9.Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25% rispetto al corrispondente target intermedio per l’anno di riferimento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d’azione in conformità all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) [RO] che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.

10.Le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione, unitamente a una loro sintesi per i cittadini, sono messe a disposizione del pubblico.

11.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 122
Riunioni annuali di riesame

1.Ogni anno gli Stati membri organizzano una riunione di riesame con la Commissione, presieduta congiuntamente o dalla Commissione, che avverrà non prima di due mesi dalla presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.

2.La riunione annuale di riesame è volta ad analizzare l’efficacia dell’attuazione di ciascun piano, ivi compresi i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target prefissati, eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione e gli interventi passati o futuri intesi a porvi rimedio.

CAPO III
SISTEMA DI INCENTIVI PER BUONE PRESTAZIONI AMBIENTALI E CLIMATICHE

Articolo 123
Premio per l’efficacia dell’attuazione

1.Nel 2026 può essere assegnato agli Stati membri un premio per l’efficacia dell’attuazione per ricompensare prestazioni soddisfacenti in relazione ai target finali ambientali e climatici, purché lo Stato membro in questione abbia soddisfatto la condizione di cui all’articolo 124, paragrafo 1.

2.Il premio per l’efficacia dell’attuazione è pari al 5% dell’importo per Stato membro per l’esercizio finanziario 2027 in conformità all’allegato IX.

Le risorse trasferite tra il FEAGA e il FEASR a norma degli articoli 15 e 90 sono escluse ai fini del calcolo del premio per l’efficacia dell’attuazione.

Articolo 124
Assegnazione del premio per l’efficacia dell’attuazione

1.Sulla base dell’esame dell’efficacia dell’attuazione del 2026, il premio per l’efficacia dell’attuazione trattenuto dalla dotazione di uno Stato membro conformemente all’articolo 123, secondo comma, è attribuito a detto Stato membro se gli indicatori di risultato applicati agli obiettivi specifici climatico-ambientali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), nel suo piano strategico della PAC hanno raggiunto almeno il 90% del loro valore obiettivo per il 2025.

2.Entro due mesi dalla ricezione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione nel 2026, la Commissione adotta un atto di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 139 al fine di decidere, per ogni Stato membro, se i rispettivi piani strategici della PAC hanno raggiunto i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti, la Commissione concede agli Stati membri interessati l’importo dei premi per l’efficacia dell’attuazione che sono considerati definitivamente assegnati per l’esercizio finanziario 2027 sulla base della decisione di cui al paragrafo 2.

4.Se i valori obiettivo di cui al paragrafo 1 non vengono raggiunti, la Commissione non concede gli impegni per l’esercizio finanziario 2027 relativi all’importo dei premi per l’efficacia dell’attuazione degli Stati membri interessati.

5.Nell’attribuzione dei premi per l’efficacia dell’attuazione, la Commissione può prendere in considerazione i casi di forza maggiore e gravi crisi socioeconomiche che ostacolano il conseguimento dei target intermedi pertinenti.

6.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente nel determinare l’attribuzione del premio per l’efficacia dell’attuazione agli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

CAPO IV
VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

Articolo 125
Valutazioni ex ante

1.Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione dei piani strategici della PAC.

2.Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell’autorità competente per la preparazione dei piani strategici della PAC.

3.La valutazione ex ante prende in esame:

(a)il contributo del piano strategico della PAC agli obiettivi specifici della PAC, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;

(b)la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

(c)la coerenza tra l’assegnazione delle risorse di bilancio e gli obiettivi specifici del piano strategico della PAC;

(d)il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

(e)se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;

(f)l’adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del piano strategico della PAC;

(g)l’idoneità delle procedure per il monitoraggio del piano strategico della PAC e per la raccolta dei dati necessari per effettuare le valutazioni;

(h)l’idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione;

(i)le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

(j)i criteri per l’utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

4.La valutazione ex ante comprende i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 126
Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post

1.Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei piani, per valutarne l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza, il valore aggiunto dell’UE e l’incidenza in rapporto al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1.

2.Gli Stati membri affidano le valutazioni a esperti indipendenti dal punto di vista funzionale.

3.Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

4.Gli Stati membri sono responsabili della valutazione dell’adeguatezza degli interventi del piano strategico della PAC allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

5.Gli Stati membri redigono un piano di valutazione che fornisce indicazioni in merito alle attività di valutazione previste per il periodo di attuazione.

6.Gli Stati membri presentano il piano di valutazione al comitato di monitoraggio al più tardi entro un anno dall’adozione del piano strategico della PAC.

7.L’autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione globale del piano strategico della PAC entro il 31.12.2031.

8.Gli Stati membri rendono pubbliche tutte le valutazioni.

CAPO V
Valutazione dell’efficacia dell’attuazione ad opera della Commissione

Articolo 127
Valutazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione

1.La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà condotto sotto la propria responsabilità.

2.La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR entro la fine del terzo anno successivo all’avvio dell’attuazione dei piani strategici della PAC tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato I. La Commissione può utilizzare tutte le informazioni pertinenti già disponibili, in conformità all’articolo [128] del [nuovo regolamento finanziario].

3.La Commissione procede a una valutazione ex post per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del FEAGA e del FEASR.

4.In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull’efficacia dell’attuazione della PAC dopo il completamento della valutazione intermedia. Una seconda relazione contenente una valutazione dell’efficacia dell’attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 128
Relazioni basate su una serie di in
dicatori chiave

Conformemente all’obbligo di comunicazione di cui [all’articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del nuovo regolamento finanziario], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all’allegato XII.

Articolo 129
Disposizioni generali

1.Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione della PAC.

2.I dati necessari per gli indicatori di contesto e di impatto provengono in primo luogo da fonti di dati consolidate, quali la rete d’informazione contabile agricola ed Eurostat. Se i dati per questi indicatori non sono disponibili o non sono completi, le lacune sono affrontate nel contesto del programma statistico europeo, istituito a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , tramite il quadro giuridico che disciplina la rete d’informazione contabile agricola o tramite accordi formali con altri fornitori di dati, come il Centro comune di ricerca e l’Agenzia europea dell’ambiente.

3.I registri amministrativi esistenti, come il SIGC, il SIPA, i registri dei capi di bestiame e gli schedari vitivinicoli, sono mantenuti. Il SIGC e il SIPA sono ulteriormente sviluppati al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze statistiche della PAC. I dati provenienti da registri amministrativi sono per quanto possibile utilizzati per fini statistici, in cooperazione con le autorità statistiche degli Stati membri e con Eurostat.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell’esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 130
Regole applicabili alle imprese

Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 209 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 131
Aiuti di Stato

1.Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno previsto nel quadro del presente regolamento si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE.

2.Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 132 del presente regolamento, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE.

3.In deroga al paragrafo 2, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE si applicano al sostegno fornito sia a un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sia a un’operazione che non vi rientra, tranne nel caso in cui il sostegno per il capitale di esercizio sia erogato tramite uno strumento finanziario.

Articolo 132
Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti da parte degli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, per la concessione di finanziamenti integrativi a favore di interventi per cui è stato concesso il sostegno dell’Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, possono essere effettuati solo se sono conformi al presente regolamento, sono inclusi nell’allegato V dei piani strategici della PAC a norma dell’articolo 103, paragrafo 5, e sono stati approvati dalla Commissione.

Articolo 133
Misure fiscali nazionali

Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell’imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 134
Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1.Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

2.Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere i problemi specifici di cui al paragrafo 1 assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 139, paragrafo 3.

3.Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un’adeguata proposta legislativa.

4.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

Articolo 135
Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

1.Per i pagamenti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, si applicano unicamente l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l’articolo 16 e il titolo IX del presente regolamento. L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il titolo III, capo I, sezione 2, l’articolo 16 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

2.Per i pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo in conformità al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, si applicano unicamente l’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX del presente regolamento. L’articolo 4, il titolo III, capo I, sezione 2, il titolo III, capo II, sezioni 1 e 2 e il titolo IX si applicano senza alcun obbligo connesso al piano strategico della PAC.

CAPO II
SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 136
Scambio di informazioni e documenti

1.La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri.

2.La Commissione assicura l’esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali e delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative al funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 139, paragrafo 2.

Articolo 137
Trattamento e protezione dei dati personali

1.Fatti salvi gli articoli [96, 97 e 98] del regolamento (UE) [RO], gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.

2.Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all’articolo 136, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.I dati personali sono trattati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679. In particolare, tali dati sono conservati con modalità che non consentono l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) 2016/679.

CAPO III
DELEGA DI POTERI E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 138
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 e 141 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui agli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato a norma degli articoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 e 141 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 139
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato per la politica agricola comune”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 140
Abrogazioni

1.Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione nel quadro dei detto regolamento anteriormente al 1º gennaio 2021.

L’articolo 32 e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.

2.Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2021.

Qualora pertinenti per la Croazia, gli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l’allegato I di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 141
Disposizioni transitorie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 138 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post.

Articolo 142
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.Durata e incidenza finanziaria

1.6.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima sotto la rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 41  

 la proroga di un’azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un’altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell’iniziativa

Gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di cui all’articolo 39 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

a) aumento della produttività agricola (anche grazie al progresso tecnico e all’uso ottimale dei fattori di produzione);

b) tenore di vita equo alla popolazione agricola (anche migliorando il reddito);

c) stabilizzazione dei mercati;

d) sicurezza degli approvvigionamenti; e

e) offerta di prodotti ai consumatori a prezzi ragionevoli.

Gli obiettivi sono adeguati e modulati sulle sfide di cui alla sezione 1.4.2 per mettere in evidenza le dieci priorità della Commissione per il periodo 2015-2019 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite oltre che per perseguire le proposte di cui sopra volte a istituire il quadro normativo della politica agricola comune per il periodo 2021-2027: una PAC più semplice, più intelligente, moderna e più sostenibile.

1.4.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un’efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per “valore aggiunto dell’intervento dell’Unione” si intende il valore derivante dall’intervento dell’Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La natura globale e transfrontaliera delle principali sfide che l’agricoltura e le aree rurali dell’UE si trovano ad affrontare richiede una politica comune a livello dell’UE. La PAC affronta tali sfide come segue:

● assicurando un mercato unico e condizioni di parità grazie ad un sistema comune di reti di sicurezza del reddito che garantisce la sicurezza alimentare ed evita potenziali distorsioni della concorrenza;

● rafforzando la resilienza del settore agricolo europeo necessaria a gestire la globalizzazione;

● portando risposte a problemi di vasta portata sotto il profilo della sostenibilità quali i cambiamenti climatici, l’uso dell’acqua, la qualità dell’aria e la biodiversità grazie all’architettura ambientale della PAC.

In altri settori, una forte dimensione europea va combinata con una maggiore sussidiarietà. Tali settori comprendono la sicurezza alimentare (ossia l’armonizzazione delle norme) le sfide delle aree rurali (con forti divari tra Stati membri in termini di disoccupazione agricola), infrastrutture e servizi agricoli scarsi, carenze nella ricerca e innovazione, problemi relativi alla qualità degli alimenti, alla salute pubblica e all’alimentazione. Una risposta appropriata dell’Unione a queste sfide consente interventi più efficaci ed efficienti, se combinata con maggiore flessibilità a livello di Stati membri.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla scorta dell’esame dell’attuale quadro strategico, di un’ampia consultazione dei portatori di interessi e di un’analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un’approfondita valutazione di impatto. Per maggiori dettagli si rinvia alla valutazione d’impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Soprattutto per quanto riguarda la PAC, si perseguiranno notevoli sinergie e semplificazioni raccogliendo nell’unico quadro del piano strategico della PAC l’attuazione degli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Saranno sostenute le strutture già predisposte negli Stati membri, semplificando le norme di gestione e il controllo attagliandole agli interventi specifici eseguiti dagli Stati membri.

La PAC mantiene forti sinergie con le politiche in materia di clima e ambiente, sicurezza alimentare e sanità, agenda digitale nelle zone rurali e bioeconomia, conoscenza e innovazione, allargamento e politiche di vicinato, politiche di scambio e di sviluppo, Erasmus +.

La PAC lavorerà in sinergia e complementarietà con altre politiche e fondi dell’UE tra cui le azioni intraprese a titolo dei fondi strutturali e di investimento europei, del fondo InvestEU, del nono programma quadro di ricerca e con le politiche in materia di ambiente e di clima. Laddove opportuno, si disporranno norme comuni per massimizzare coerenza e complementarietà tra i fondi, nel rispetto delle specificità delle suddette politiche.

Le sinergie con il programma quadro di ricerca (PQ) saranno assicurate e sviluppate ulteriormente nel cluster PQ9 “Alimenti e risorse naturali” il cui obiettivo è di rendere l’agricoltura e i sistemi alimentari completamente sicuri, sostenibili, resilienti, circolari, differenziati e innovativi. La PAC creerà legami ancor più forti con la politica dell’Unione in materia di ricerca e innovazione introducendo la bioeconomia tra le proprie priorità. Nell’ambito del cluster “Alimenti e risorse naturali” si sottolineano i benefici ottenuti con la rivoluzione digitale: le attività di ricerca e innovazione contribuiranno così alla trasformazione digitale dell’agricoltura e delle aree rurali.

Le proposte legislative interessate dalla scheda finanziaria dovrebbero essere collocate nel più ampio contesto della proposta di regolamento sulle disposizioni comuni che istituisce un quadro unico di norme comuni per fondi come il FEASR, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell’Unione e di attuazione pratica della semplificazione.

1.5.Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

   in vigore a decorrere dall’1.1.2021 fino al 31.12.2027

   Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 a oltre il 2027 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

Attuazione dal 2021 (esercizio di bilancio).

1.6.Modalità di gestione previste 42  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell’ambito della gestione diretta da parte della Commissione.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

È istituito un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione per:

a)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della PAC;

b)    stabilire obiettivi intermedi e finali per gli obiettivi specifici dei piani strategici della PAC;

c)    monitorare i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi dei piani strategici della PAC;

d)    valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;

e)    favorire un processo di apprendimento comune connesso all’attività di monitoraggio e di valutazione.

L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio verificano l’attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il perseguimento dei suoi obiettivi.

Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione

Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. Le relazioni espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dagli obiettivi intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

La Commissione elabora un riesame annuale dell’efficacia dell’attuazione e una verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione in base alle informazioni trasmesse nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione.

Valutazione dei piani strategici della PAC

Gli Stati membri procedono a valutazioni ex ante, con analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi inerenti al piano strategico della PAC in questione per identificare le esigenze che il suddetto piano dovrà soddisfare.

Le valutazioni dei piani strategici della PAC sono svolte dagli Stati membri per migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei piani, per valutarne l’efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE e incidenza in relazione al contributo che apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC.

Valutazione dell’efficacia dell’attuazione ad opera della Commissione

La Commissione predispone un piano pluriennale di valutazione della PAC che sarà elaborato sotto la propria responsabilità.

La Commissione procede a una valutazione intermedia per esaminare efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto UE dei Fondi, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato VII. La Commissione può usare tutte le informazioni pertinenti già disponibili conformemente all’articolo 128 del regolamento finanziario.

La Commissione procede a una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE dei Fondi.

In base ai dati forniti nelle valutazioni della PAC, in particolare nelle valutazioni dei piani strategici della PAC, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull’efficacia dell’attuazione della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione dell’efficacia dell’attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031.

Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave

Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione riferisce in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo di programmazione utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

Conformemente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo calcolata in base a una serie di indicatori di base.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La PAC è soprattutto attuata in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Gli organismi di governance attualmente in essere istituiti dagli Stati membri, in particolare gli organismi pagatori e gli organismi di certificazione, hanno dato prova di efficacia nel tutelare il bilancio dell’UE e provvedere a una sana gestione finanziaria. I tassi di errore stabilmente bassi della PAC negli ultimi anni indicano che i sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri funzionano correttamente e offrono ragionevoli garanzie di affidabilità.

Il nuovo modello di attuazione della PAC riconosce la situazione conferendo agli Stati membri maggiore sussidiarietà nel decidere e gestire i sistemi di controllo in essere nell’ambito di un insieme più generico di norme a livello dell’Unione. Inoltre, secondo la strategia del bilancio incentrato sui risultati e dei pagamenti orientati all’efficacia dell’attuazione, la PAC collegherà l’ammissibilità dei pagamenti ai risultati effettivi sul terreno. L’efficacia dell’attuazione è quindi al centro del modello di gestione e di affidabilità finanziaria nelle proposte legislative della PAC post 2020.

La strategia di controllo del nuovo periodo sarà pienamente allineata all’approccio di audit unico, con il quale gli organismi pagatori e di certificazione riconosciuti assicurano il livello di affidabilità necessario. La Commissione dedicherà particolare attenzione al buon funzionamento dei sistemi di governance in vigore e all’affidabilità della comunicazione sull’efficacia dell’attuazione. Come nella prassi attuale, si redige una strategia di revisione all’inizio del periodo e un programma di lavoro pluriennale.

In sintesi, la Commissione garantirà che la gestione dei sistemi istituiti negli Stati membri funzionino efficacemente, a rimborsare i pagamenti sostenuti dagli organismi pagatori riconosciuti e procederà a valutare la performance annuale dei risultati conseguiti segnalati dagli Stati membri.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell’ambito di svariati regimi di aiuto distinti. La tendenza al ribasso nella riduzione del tasso di errore è indice di sistemi di gestione e di controllo solidi ed affidabili presso gli organismi pagatori.

La PAC è stata attuata finora grazie a norma dettagliate di ammissibilità a livello di beneficiario con conseguenti maggiori complessità, oneri amministrativi e rischi di errore. I costi dei sistemi di gestione e di controllo volti a mitigare questo rischio sono stati considerati a volte sproporzionati.

Il pacchetto legislativo della PAC post 2020 riduce sensibilmente l’elemento di conformità aumentando la pressione sull’efficacia dell’attuazione. Gli obblighi derivanti dalle norme UE devono essere osservati dagli Stati membri che dovranno predisporre il sistema di gestione e controllo del caso. Gli Stati membri avranno più flessibilità nel pianificare regimi e misure che si attagliano meglio alle rispettive realtà concrete. I finanziamenti della PAC saranno pertanto condizionati ai risultati strategici della politica nel perseguimento degli obiettivi definiti a livello dell’UE. Il piano della PAC sarà l’accordo tra Stati membri e Commissione nel quale figurerà una strategia settennale di obiettivi, interventi e previsioni di spesa approvati.

La proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune adatta il sistema attuale al nuovo modello di attuazione, mantenendo gli organismi di governance che funzionano bene (organismi pagatori e organismi di certificazione). Come nella prassi attuale, ogni anno il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell’UE e dell’affidabilità delle comunicazioni sull’efficacia dell’attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.

La spesa sarà ridotta se lo Stato membro non avrà conseguito i risultati come da disposizioni convenute. Si procederà ancora a controlli di conformità per valutare il funzionamento delle strutture di governance. La Commissione continuerà a sottoporre a revisione le spese agricole, in base ad un’impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore, secondo il principio di audit unico. Vi sono inoltre precisi meccanismi di sospensione dei pagamenti per gravi carenze nelle strutture di governance o per tendenze gravemente insufficienti nei risultati.

Il rischio principale del nuovo periodo è che l’allentamento delle norme concrete e precise sulle modalità d’istituzione del sistema di gestione e di controllo nello Stato membro a livello degli organismi pagatori possa avere un’incidenza negativa sulla reputazione della Commissione nei casi in cui le norme di ammissibilità definite dallo Stato membro vengano disattese. Va rilevato che la Commissione assicurerà la messa in atto dei sistemi di governance e il conseguimento di risultati concreti. In uno spirito di bilancio incentrato sui risultati la Commissione metterà l’accento sui risultati della politica.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Il nuovo modello di attuazione della PAC dovrebbe permettere di abbassare notevolmente i costi dei controlli, sia per gli Stati membri che per i beneficiari.

I requisiti a livello dell’UE sono stati sensibilmente ridotti e fissati al livello degli Stati membri, i quali dovrebbero cogliere l’opportunità di adeguare gli obblighi incombenti ai beneficiari alle specificità concrete nazionali o regionali.

Gli Stati membri definiranno un sistema di gestione e di controllo all’interno del quadro semplificato descritto nelle proposte legislative. È mantenuto il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), che gestisce circa l’88% dei pagamenti della PAC, ma alcuni elementi specifici, finora definiti a livello dell’UE, saranno lasciati agli Stati membri. L’intensità e portata dei controlli che, sono la causa principale dei costi, non sono quindi più definiti a livello dell’UE.

L’accento posto sull’efficacia dell’attuazione richiede un sistema di comunicazione solido e affidabile che, come indicato in sezioni precedenti, sarà oggetto di revisione indipendente. Non si prevede però un’incidenza significativa sull’onere amministrativo degli Stati membri, poiché la maggior parte degli indicatori di output sono già disponibili presso gli organismi pagatori riconosciuti.

Gli Stati membri possono potenzialmente semplificare e ridurre l’onere amministrativo legato alla gestione e al controllo della PAC, in quanto saranno in grado di adattare le norme di ammissibilità a livello di beneficiario e di decidere la migliore modalità di controllo (abolizione della modalità unica per tutti). Come indicato nella dichiarazione d’impatto a corredo delle proposte legislative della PAC, nella sezione sulla semplificazione, i costi di attuazione della nuova PAC non saranno più alti (attualmente si attestano al 3,6%) anche tenendo conto dell’accento più forte posto sulla comunicazione dell’efficacia dell’attuazione.

Per quanto riguarda le previsioni sui livelli di errore, secondo il nuovo modello di attuazione, l’ammissibilità delle spese è valutata in termini di risultati ottenuti. Pertanto, gli errori non saranno calcolati rispetto alla legalità e regolarità delle singole operazioni, bensì a livello di risultati ottenuti rispetto alle spese rimborsate. Le spese cui non corrisponde alcun risultato concreto saranno ridotte nell’ambito della verifica dell’efficacia dell’attuazione in modo da tutelare il bilancio dell’Unione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio nel quadro della strategia antifrode.

Il pacchetto legislativo prevede che gli Stati membri assicurino una lotta efficace contro la frode, specialmente nei settori ad alto livello di rischio, nel prevenire, prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi. Gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo quanto previsto dalla legislazione dell’Unione e nazionale e a recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi.

Questi requisiti di base fanno parte delle strutture di governance che saranno sottoposte a verifica degli organismi di certificazione e anche, secondo il principio di audit unico e tramite un approccio basato sul rischio, dalla Commissione.

I particolari saranno trattati, nel caso, in una strategia AGRI antifrode riveduta. Per il futuro non si prevedono tuttavia cambiamenti di sostanza della tipologia della frode e di altre gravi irregolarità rispetto allo status quo.

L’approccio attuale di una formazione mirata agli Stati membri sulla prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e altre gravi irregolarità sarà probabilmente esteso alla futura PAC, come anche le note orientative tematiche indirizzate agli Stati membri su specifici settori ad alto rischio.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull’ipotesi di assenza di acquisti all’intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

Nell’ambito del FEAGA si costituirà una nuova riserva agricola che offrirà un sostegno supplementare al settore per misure di sicurezza nel contesto della gestione o stabilizzazione dei mercati e/o in caso di crisi della produzione o distribuzione agricola. L’importo della riserva sarà di almeno 400 milioni di EUR all’inizio di ogni esercizio finanziario. Gli importi inutilizzati della riserva agricola di crisi nell’esercizio 2020 saranno riportati all’esercizio 2021 per costituire la riserva: nel periodo 2021-2027 si applicherà il riporto annuale degli importi inutilizzati. Se vi si attinge, la riserva sarà ricostituita grazie alle disponibilità correnti in bilancio o con nuovi stanziamenti. Se si supera il sottomassimale del FEAGA specifico fissato nel periodo 2021-2027, la disciplina finanziaria si applica a copertura di tutte le necessità al di sopra del sottomassimale compresa la ricostituzione della riserva. Non si prevede pertanto l’applicazione ripetuta della disciplina finanziaria ai fini della costituzione della riserva nel periodo 2021-2027. Il meccanismo della disciplina finanziaria resta ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Per quanto concerne i tipi d’intervento per pagamenti diretti, i massimali netti dell’esercizio finanziario 2021 (anno civile 2020) fissati con regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono più alti degli importi assegnati ai tipi d’intervento per pagamenti diretti indicati nelle tabelle a corredo, e dovranno quindi essere adeguati in linea con l’accordo definitivo sulla dotazione finanziaria della PAC nei termini necessari per l’attuazione in tempi utili negli Stati membri.

La proposta continua il processo di convergenza esterna dei pagamenti diretti: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90% della media dell’UE ridurranno il divario del 50% fino a raggiungere il 90% della media dell’UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all’allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.

L’impatto della riduzione dei pagamenti a sostegno diretto degli agricoltori non incide sul bilancio per quanto riguarda l’assegnazione dei pagamenti diretti, in quanto il prodotto della riduzione dei pagamenti sarà usato per finanziare il pagamento ridistributivo nell’ambito del medesimo Stato membro. Il prodotto della riduzione dei pagamenti, se non può essere impiegato nel finanziamento dei tipi d’interventi dei pagamenti diretti, sarà trasferito alla dotazione FEASR dello Stato membro interessato. Gli importi dell’eventuale trasferimento non possono essere quantificati in questa fase.

Per quanto riguarda le entrate destinate al FEAGA, la stima riflette l’effetto di dilazioni e rate di pagamento approvate sulle decisioni di liquidazione precedenti che saranno incassate a partire dal 2020, e la stima delle entrate con destinazione specifica risultanti da liquidazioni e irregolarità da riscuotere. Si prevede che tali entrate diminuiscano rispetto ai livelli attuali, in seguito all’introduzione del nuovo modello di attuazione.

Per quanto riguarda il FEASR, la proposta prevede una diminuzione dei tassi di cofinanziamento UE analogamente agli altri fondi strutturali e di investimento europei. Insieme ai tipi d’intervento di cui alla dotazione FEASR, ciò consentirà di mantenere in gran parte invariato il sostegno pubblico alle zone rurali. La ripartizione tra gli Stati membri è basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità in relazione alla dotazione per i tipi di interventi di pagamenti diretti e per i tipi di interventi di sviluppo rurale, come anche per l’assegnazione tra tipi di interventi di pagamenti diretti e determinati tipi di interventi settoriali. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all’interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 43

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 3:

Risorse naturali e ambiente

Diss./Non diss. 44

di paesi EFTA 45

di paesi candidati 46

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Assistenza tecnica non operativa FEAGA

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.01.YY] Agenzie esecutive

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Riserva agricola

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi settoriali del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Spese connesse al mercato al di fuori del piano della PAC

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] tipi d’interventi di pagamenti diretti del piano PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

SND

NO

NO

NO

NO

3

[08.02.YY] Assistenza tecnica operativa FEAGA

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] tipi d’interventi di sviluppo rurale 2021-2027 del piano PAC

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

[08.03.YY] Assistenza tecnica operativa FEASR

Diss.

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

7

[08.01.YY] Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) del settore “Agricoltura e sviluppo rurale”

SND

NO

NO

NO

NO

L’elenco delle voci di bilancio della tabella precedente è provvisorio e non pregiudica la nomenclatura di bilancio concreta che la Commissione proporrà nell’ambito della procedura annuale di bilancio.    

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

08 02 YY – Riserva agricola

Impegni = Pagamenti

1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Interventi settoriali nell’ambito del piano della PAC 47

Impegni = Pagamenti

2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY - Spese connesse al mercato al di fuori del piano PAC

Impegni

3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Pagamenti

4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Impegni = Pagamenti

5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08 02 YY – Pagamenti diretti al di fuori del piano della PAC

Impegni = Pagamenti

6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – Assistenza tecnica operativa FEAGA 48

Impegni = Pagamenti 49

7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEAGA 50

Impegni = Pagamenti

8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 & 67 02 – Entrate del FEAGA

Impegni = Pagamenti

9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

TOTALE PARZIALE – FEAGA

Impegni

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Pagamenti

11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Tipi di interventi di sviluppo rurale

Impegni

12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Pagamenti

13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – Assistenza tecnica operativa UE FEASR

Impegni = Pagamenti 51

14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY - Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dal FEASR

Impegni = Pagamenti

15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

TOTAL PARZIALE – FEASR

Impegni

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Pagamenti

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTALE degli stanziamenti per la PAC

Impegni

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Pagamenti

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni = Pagamenti

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

51690,829

51917,737

52181,763

52321,893

52462,799

52604,684

52747,767

 

365927,472

Pagamenti

41213,234

44364,167

47251,013

48941,643

50580,113

51697,848

52534,447

29345,008

365927,472

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

3.2.2.Sintesi dell’incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Altre spese amministrative

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Esclusa la RUBRICA 7 52
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Altre spese
di natura amministrativa

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

I totali non coincidono esattamente con la somma delle voci a causa degli arrotondamenti.

TOTALE

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

845

845

845

845

845

845

845

Nelle delegazioni

3

3

3

3

3

3

3

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED 53

Rubrica 7

finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

- nelle delegazioni

1

1

1

1

1

1

1

Finanziato dalla dotazione del programma 54

- in sede

29

29

29

29

29

29

29

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi.

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle altre entrate

indicare se le entrate sono assegnate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 e 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

08 02 YY – Tipi di interventi settoriali

08 02 YY – Tipi di interventi per pagamenti diretti

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l’incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Cfr. osservazioni al punto 3

(1)    [COM(2018) 322 final - regolamento QFP].
(2)    Istituito dall’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio  (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
(3)    Commissione europea (2017), Piano di valutazione e di studio 2017-2021 , direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.
(4)    Cfr.: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Relazione della Task Force per i mercati agricoli (2016) “ Migliorare i risultati del mercato: rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera .
(6)    Commissione europea (2016), Cork 2.0 : conferenza europea sullo sviluppo rurale , sito internet, https://ec.europa.eu/a griculture/events/rural-development-2016en .
(7)    GU C del , pag. .
(8)    GU C del , pag. .
(9)    Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(10)    Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(11)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(12)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(13)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
(15)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(16)    Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
(17)    Memorandum d’intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).
(18)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(19)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(20)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(21)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(22)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(23)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(24)    Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(25)    Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).
(26)    Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] [titolo completo] (GU L ...).
(27)    Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).
(28)    Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
(29)    Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(31)    “Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica” (COM(2017 339 final).
(32)    Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
(33)    Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(34)    Memorandum d’intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25).
(35)    Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(36)    Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(37)    Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, 21 luglio 2014 (2014/C 249/01).
(38)    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2018)322 final.
(39)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(40)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(41)    A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(42)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(43)    Deve essere mantenuto un certo numero di linee di bilancio in essere e la numerazione deve essere adattata alla nuova nomenclatura di bilancio (ad esempio gli attuali capitoli 05 07 e 05 08). La nomenclatura potrebbe essere adeguata dopo l’elaborazione della proposta sulla PAC.
(44)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(45)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(46)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(47)    Un aumento dei tipi di interventi settoriali nell’ambito della PAC si spiega con la dotazione proposta per il sostegno al settore dell’apicoltura per un importo pari a 60 milioni di EUR, nonché l’andamento delle spese nel settore degli ortofrutticoli, che non è limitato da una dotazione a livello dell’UE, stando al livello di esecuzione osservato in passato.
(48)    Comprende gli importi finanziati attualmente sotto i capitoli 05 07 (Audit delle spese agricole) e 05 08 (Strategia politica e coordinamento per il settore Agricoltura e sviluppo rurale).
(49)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(50)    Compresi gli importi finanziati attualmente a titolo dei capitoli 05 01 04 01 - Spese di sostegno per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica non operativa e 05 01 06 01 - Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola
(51)    Per semplificare, gli stanziamenti per l’assistenza tecnica del FEAGA qui sono considerati non dissociati. L’importo dei RAL tende a essere trascurabile rispetto al totale degli importi oggetto della presente scheda finanziaria.
(52)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(53)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.
(54)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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Bruxelles,1.6.2018

COM(2018) 392 final

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


ALLEGATO I

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO E OUTPUT A NORMA DELL’ARTICOLO 7

Valutazione dell’efficacia di attuazione della politica (pluriennale) - IMPATTO

Riesame annuale dell’efficacia dell’attuazione - RISULTATO*

Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione - OUTPUT

Obiettivi e rispettivi indicatori di impatto.*

Tipologie di intervento e relativi indicatori di output.*

Obiettivo trasversale dell’UE: Modernizzazione

Indicatore

Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS)

Indicatori di output

Promuovere le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle aree rurali e incoraggiarne la diffusione

I.1 Condividere le conoscenze e l’innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e dell’innovazione

R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello economico, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.

Partenariato europeo per l’innovazione per favorire le conoscenze e l’innovazione in campo agricolo (PEI)**

O.1 Numero di gruppi operativi PEI

R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS (in rapporto al numero totale di agricoltori)

O.2 Numero di consulenti che hanno costituito gruppi operativi PEI o che vi partecipano

R.3 Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno alla tecnologia dell’agricoltura di precisione tramite la PAC





Obiettivi specifici UE

Indicatori d’impatto

Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Tipologie di intervento

Indicatori di output (per intervento)

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per migliorare la sicurezza alimentare

I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all’economia nel suo complesso

R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Quota della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

Sostegno della PAC

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo

R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC

Sostegno diretto disaccoppiato

O.4 Numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato

I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per settore (rispetto alla media nel settore agricolo)

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (rispetto alla media)

 

O.5 Numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato

I.5 Contribuire all’equilibrio territoriale:: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)

R.7 Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)

O.6 Numero di ettari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori

O.7 Numero di beneficiari oggetto di sostegno rafforzato al reddito per giovani agricoltori

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

I.6 Aumentare la produttività delle imprese: Produttività totale dei fattori

R.8 Azioni a favore delle imprese in settori in difficoltà:

Percentuale di agricoltori che beneficiano del sostegno accoppiato per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità

Strumenti di gestione del rischio

O.8 Numero di agricoltori interessati da strumenti di gestione del rischio finanziati

I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni e esportazioni di prodotti agroalimentari

R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza delle risorse

Sostegno accoppiato

O.9 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare

R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati

O.10 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato

R.11 Concentrazione dell’offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori con programmi operativi

Pagamenti per i vincoli naturali e altri vincoli specifici regionali

O.11 Numero di ettari che ricevono integrazioni in quanto zone soggette a vincoli naturali (3 categorie)

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile

 

I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice

R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici

O.12 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell’ambito di Natura 2000 o della direttiva quadro in materia di acque

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura

I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio organico nel suolo

I.12 Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l’ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (MW)

R.16 Potenziare l’efficienza energetica: Risparmio energetico in agricoltura

R 17 Terreni oggetto di imboschimento: Superfici che beneficiano di sostegno per forestazione e imboschimento, inclusa l’agroforestazione

Pagamenti per impegni in materia di gestione (clima e ambiente, risorse genetiche, benessere degli animali)

O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori





Obiettivi specifici UE

Indicatori d’impatto

Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Tipologie di intervento

Indicatori di output (per intervento)

Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

I.13 Ridurre l’erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un erosione del suolo moderata e grave

R.18 Migliorare i suoli: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione aventi benefici per la gestione dei suoli

O.14 Numero di ettari (terreni forestali) soggetti a impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

I.14 Migliorare la qualità dell’aria: Riduzione delle emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura

R.19 Migliorare la qualità dell’aria: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni di ammoniaca

O.15 Numero di ettari che beneficiano di sostegno all’agricoltura biologica

I.15 Migliorare la qualità dell’acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli

R.20 Tutelare la qualità dell’acqua: Percentuali di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione per la qualità dell’acqua

O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

1.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di N superiori a 50 mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati

R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare la gestione dei nutrienti

O.17 Numero di progetti a sostegno delle risorse genetiche

I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)

R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale di terreni irrigui soggetti all’impegno di migliorare l’equilibrio idrico

Investimenti

O.18 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati nelle aziende agricole

R.23 Efficacia dell’attuazione in campo ambientale/climatico grazie agli investimenti: Percentuale di agricoltori che beneficiano di un sostegno agli investimenti a favore del clima e dell’ambiente

O.19 Numero di infrastrutture locali sovvenzionate

R.24 Efficacia dell’attuazione in campo ambientale grazie alle conoscenze: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno per consulenze/formazione connesse con l’efficacia dell’attuazione in campo ambientale/climatico

O.20 Numero di investimenti non produttivi sovvenzionati

O.21 Numero di investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole





Obiettivi specifici UE

Indicatori d’impatto

Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Tipologie di intervento

Indicatori di output (per intervento)

Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio

I.18 Incrementare l’avifauna nelle zone agricole: Indice dell’avifauna presente nelle zone agricole

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per sostenere la protezione e la gestione delle foreste

Sovvenzioni per l’insediamento

O.22 Numero di agricoltori che ricevono sovvenzioni per l’insediamento

I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l’agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici

O.23 Numero di imprenditori rurali che ricevono sovvenzioni per l’insediamento

I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale della SAU interessata da elementi caratteristici del paesaggio

R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità

Cooperazione

O.24 Numero di gruppi/organizzazioni di produttori che beneficiano di sostegno

O.25 Numero di agricoltori che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità dell’UE

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino.

O.26 Numero di progetti per il ricambio generazionale (agricoltori giovani e non giovani)

R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, incluse le siepi

O.27 Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER)

O.28 Numero di altri gruppi di cooperazione (escluso il PEI di cui al punto O.1)

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali

1.21 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi agricoltori

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un’azienda agricola con il sostegno della PAC

Scambio di conoscenze e informazioni

O.29 Numero di agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza





Obiettivi specifici UE

Indicatori d’impatto

Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Tipologie di intervento

Indicatori di output (per intervento)

Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, inclusa la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

I.22 Contribuire all’occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone prevalentemente rurali

R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati 

O.30 Numero di non agricoltori che hanno ricevuto formazione/consulenza

I.23 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Andamento del PIL pro capite nelle zone prevalentemente rurali

R.32 Sviluppo della bioeconomia rurale: Numero di imprese della bioeconomia create grazie a finanziamenti

Indicatori orizzontali

O.31 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore di sintesi sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, misure agro-climatico-ambientali, misure forestali, agricoltura biologica)

1.24 Una PAC più equa: Migliorare la distribuzione del sostegno erogato dalla PAC

R.33 Digitalizzare l’economia rurale: Popolazione rurale interessata da una strategia “Piccoli comuni intelligenti” sovvenzionata

O.32 Numero di ettari soggetti alla condizionalità (ripartiti per pratica BCAA)

I.25 Promuovere l’inclusione rurale: Andamento dell’indice di povertà nelle zone rurali

R.34 Connettere l’Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

Programmi settoriali

O.33 Numero di organizzazioni di produttori che hanno creato un fondo/programma operativo

R.35 Promuovere l’inclusione sociale: Numero di persone appartenenti a minoranze e/o gruppi vulnerabili che beneficiano di progetti di inclusione sociale sovvenzionati

O.34 Numero di azioni di informazione e promozione e monitoraggio del mercato

Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali

 

I.26 Limitare l’uso degli antibiotici in agricoltura: Vendite/utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti

R.36 Limitare l’uso degli antibiotici: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l’utilizzo di antibiotici (prevenzione/riduzione)

O.35 Numero di azioni per il mantenimento/miglioramento dell’apicoltura

I.27 Uso sostenibile dei pesticidi: Riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi**

R.37 Uso sostenibile dei pesticidi: Percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi

1.28 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità UE (compresi i prodotti biologici)

R.38 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di capi di bestiame oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali

* La maggior parte degli indicatori d’impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, JRC, SEE…) e utilizzata nell’ambito di altre normative o obiettivi di sviluppo sostenibile dell’UE. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di 2 o 3 anni. **Direttiva sull’uso sostenibile dei pesticidi

* Variabili proxy per i risultati. Dati notificati attualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei piani della PAC.

*Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.

**Il sostegno ai gruppi operativi in ambito PEI rientra nelle disposizioni in materia di cooperazione.

ALLEGATO II

SOSTEGNO INTERNO DELL’OMC A NORMA DELL’ARTICOLO 10

Tipo di intervento

Riferimento nel presente regolamento

Paragrafo dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC (“Scatola verde”)

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Titolo III, capo 2, sezione 1, sottosezione 2

5 (se l’attuazione non è basata sui diritti all’aiuto)

6 (se l’attuazione è basata sui diritti all’aiuto)

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Titolo III, capo 2, sezione 1, sottosezione 3

5 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità non è basata sui diritti all’aiuto)

6 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità è basata sui diritti all’aiuto)

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Articolo 27

5 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità non è basata sui diritti all’aiuto)

6 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità è basata sui diritti all’aiuto)

Sistemi per il clima e l’ambiente (“Regimi ecologici”)

Articolo 28

5 (se concessi soltanto agli agricoltori che hanno diritto a un sostegno di base al reddito per la sostenibilità e se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità non è basata sui diritti all’aiuto)

6 (se concessi soltanto agli agricoltori che hanno diritto a un sostegno di base al reddito per la sostenibilità e se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito per la sostenibilità è basata sui diritti all’aiuto)

12 (se non sono concessi agli agricoltori che hanno diritto a un sostegno di base al reddito per la sostenibilità)

Ortofrutticoli – investimenti

Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

2, 11 o 12

Ortofrutticoli – ricerca e produzione sperimentale

Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)

2

Ortofrutticoli – produzione biologica

Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)

12

Ortofrutticoli – produzione integrata

Articolo 43, paragrafo 1, lettera d)

12

Ortofrutticoli – conservazione del suolo e aumento del carbonio nel suolo

Articolo 43, paragrafo 1, lettera e)

12

Ortofrutticoli – creazione e mantenimento di habitat o mantenimento del paesaggio

Articolo 43, paragrafo 1, lettera f)

12

Ortofrutticoli – risparmio e efficienza energetica, energie rinnovabili

Articolo 43, paragrafo 1, lettera g)

11 o 12

Ortofrutticoli – resistenza ai parassiti

Articolo 43, paragrafo 1, lettera h)

2, 11 o 12

Ortofrutticoli – uso e gestione delle acque

Articolo 43, paragrafo 1, lettera i)

2 o 11

Ortofrutticoli – riduzione della produzione di rifiuti e della gestione dei rifiuti

Articolo 43, paragrafo 1, lettera j)

11 o 12

Ortofrutticoli – trasporto e stoccaggio

Articolo 43, paragrafo 1, lettera k)

11

Ortofrutticoli – mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi

Articolo 43, paragrafo 1, lettera l)

11 o 12

Ortofrutticoli – regimi di qualità

Articolo 43, paragrafo 1, lettera m) e articolo 43, paragrafo 2, lettera j)

2

Ortofrutticoli – promozione e comunicazione

Articolo 43, paragrafo 1, lettera n)

2

Ortofrutticoli – servizi di consulenza e assistenza tecnica

Articolo 43, paragrafo 1, lettera o)

2

Ortofrutticoli – formazione e scambio di buone pratiche

Articolo 43, paragrafo 1, lettera p)

2

Ortofrutticoli – fondi di mutualizzazione

Articolo 43, paragrafo 2, lettera a)

8

Ortofrutticoli – investimenti

Articolo 43, paragrafo 2, lettera b)

11

Ortofrutticoli – reimpianto di frutteti

Articolo 43, paragrafo 2, lettera c)

8

Ortofrutticoli – orientamento

Articolo 43, paragrafo 2, lettera h)

2

Ortofrutticoli – attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi

Articolo 43, paragrafo 2, lettera i)

2

Ortofrutticoli – servizi di consulenza e assistenza tecnica

Articolo 43, paragrafo 2, lettera k)

2

Apicoltura – assistenza tecnica

Articolo 49, paragrafo 1, lettera a)

2

Apicoltura – lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare

Articolo 49, paragrafo 1, lettera b)

2

Apicoltura – sostegno ai laboratori

Articolo 49, paragrafo 1, lettera d)

2

Apicoltura – programmi di ricerca

Articolo 49, paragrafo 1, lettera f)

2

Apicoltura – monitoraggio del mercato

Articolo 49, paragrafo 1, lettera g)

2

Apicoltura – miglioramento della qualità dei prodotti

Articolo 49, paragrafo 1, lettera h)

2

Settore vitivinicolo – ristrutturazione e riconversione

Articolo 52, paragrafo 1, lettera a)

8

Settore vitivinicolo – investimenti in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b)

11

Settore vitivinicolo – investimenti nell’innovazione

Articolo 52, paragrafo 1, lettera e)

11

Settore vitivinicolo – azioni di informazione

Articolo 52, paragrafo 1, lettera g)

2

Settore vitivinicolo – promozione

Articolo 52, paragrafo 1, lettera h)

2

Settore vitivinicolo – costi amministrativi dei fondi di mutualizzazione

Articolo 52, paragrafo 1, lettera i)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – investimenti, ricerca e produzione sperimentale

Articolo 60, paragrafo 1, lettera a)

2, 11 o 12

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – servizi di consulenza e assistenza tecnica

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – formazione e scambio di migliori pratiche

Articolo 60, paragrafo 1, lettera c)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – produzione biologica

Articolo 60, paragrafo 1, lettera d)

12

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – trasporto e stoccaggio sostenibili

Articolo 60, paragrafo 1, lettera e)

2 o 12

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – promozione e comunicazione

Articolo 60, paragrafo 1, lettera f)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – regimi di qualità

Articolo 60, paragrafo 1, lettera g)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – sistemi di tracciabilità e certificazione

Articolo 60, paragrafo 1, lettera h)

2

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola e utilizzati per tali settori) – fondi di mutualizzazione

Articolo 60, paragrafo 2, lettera a)

2 o 8

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – investimenti nella gestione dei volumi

Articolo 60, paragrafo 2, lettera b)

11

Altri settori (e luppolo, olio d’oliva e olive da tavola se utilizzati per tali settori) – reimpianto di frutteti

Articolo 60, paragrafo 2, lettera d)

8

Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione

Articolo 65

12

Vincoli naturali o altri vincoli specifici locali; svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori

Articoli 66, 67

13

Investimenti

Articolo 68

11

Cooperazione

Articolo 71

2

Scambio di conoscenze e innovazione

Articolo 72

2

ALLEGATO III

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 11

CGO: criteri di gestione obbligatori

BCAA: norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Zone

Tema principale

Requisiti e norme

Obiettivo principale della norma

Clima e ambiente

Cambiamenti climatici

(mitigazione e adattamento)

BCAA 1

Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola

Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio

BCAA 2

Protezione adeguata di zone umide e torbiere

Protezione dei suoli ricchi di carbonio

BCAA 3

Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo

Acqua

CGO 1

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque:

articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

CGO 2

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1):

articoli 4 e 5

BCAA 4

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua 1  

Protezione dei corsi d’acqua dall’inquinamento e dal ruscellamento

BCAA 5

Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti 2

Gestione sostenibile dei nutrienti

Suolo

(protezione e qualità)

BCAA 6

Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenendo in considerazione la pendenza

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

BCAA 7

Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Protezione dei suoli in inverno

BCAA 8

Rotazione delle colture

Preservare il potenziale del suolo

Biodiversità e paesaggio

(protezione e qualità)

CGO 3

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7):

articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

CGO 4

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7):

articolo 6, paragrafi 1 e 2

BCAA 9

·Percentuale minima della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive

·Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

·Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

·A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole

BCAA 10

Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000

Protezione degli habitat e delle specie

Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

CGO 5

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 3 , e articoli 18, 19 e 20

CGO 6

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31):

articoli 3, 4 e 5

CGO 8

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1):

articoli 4 e 7

CGO 9

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8):

articoli 3, 4 e 5

Malattie degli animali

CGO 10

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1):

articoli 7, 11, 12, 13 e 15

CGO 11

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)

articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all’afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale (“blue tongue”)

Prodotti fitosanitari

CGO 12

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1):

articolo 55, prima e seconda frase

CGO 13

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5

articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000.

articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui 

Benessere degli animali

Benessere degli animali

CGO 14

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7):

articoli 3 e 4

CGO 15

Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5):

articolo 3 e articolo 4

CGO 16

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23):

articolo 4

ALLEGATO IV

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

Belgio

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgaria

776 281 570

784 748 620

793 215 670

801 682 719

810 149 769

818 616 819

818 616 819

Repubblica ceca

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danimarca

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Germania

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonia

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlanda

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grecia

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

Spagna

4 768 736 743

4 775 898 870

4 783 060 997

4 790 223 124

4 797 385 252

4 804 547 379

4 804 547 379

Francia

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croazia

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italia

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Cipro

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonia

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituania

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Lussemburgo

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Ungheria

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malta

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Paesi Bassi

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Austria

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Polonia

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portogallo

584 824 383

593 442 972

602 061 562

610 680 152

619 298 742

627 917 332

627 917 332

Romania

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovenia

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovacchia

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlandia

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Svezia

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

ALLEGATO V

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 1

EUR

(prezzi correnti)

Bulgaria

25 721 000

Repubblica ceca

4 954 000

Germania

37 381 000

Grecia

23 030 000

Spagna

202 147 000

Francia

269 628 000

Croazia

10 410 000

Italia

323 883 000

Cipro

4 465 000

Lituania

43 000

Ungheria

27 970 000

Austria

13 155 000

Portogallo

62 670 000

Romania

45 844 000

Slovenia

4 849 000

Slovacchia

4 887 000

ALLEGATO VI

 

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

Bulgaria

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

Grecia

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

Spagna

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

Portogallo

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

ALLEGATO VII

 

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

(prezzi attuali in EUR)

Anno civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

Belgio

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgaria

773 771 955

782 239 005

790 706 055

799 173 104

807 640 154

816 107 204

816 107 204

Repubblica ceca

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danimarca

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Germania

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonia

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlanda

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grecia

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

Spagna

4 710 171 703

4 717 333 830

4 724 495 957

4 731 658 084

4 738 820 212

4 745 982 339

4 745 982 339

Francia

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croazia

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italia

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Cipro

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonia

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituania

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Lussemburgo

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Ungheria

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malta

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Paesi Bassi

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Austria

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Polonia

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portogallo

584 650 144

593 268 733

601 887 323

610 505 913

619 124 503

627 743 093

627 743 093

Romania

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovenia

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovacchia

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlandia

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Svezia

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

ALLEGATO VIII

DOTAZIONI ANNUALI DEGLI STATI MEMBRI PER I TIPI DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL’APICOLTURA DI CUI ALL’ARTICOLO 82, PARAGRAFO 2

EUR
(prezzi correnti)

Belgio

422 967

Bulgaria

 2 063 885

Repubblica ceca

2 121 528

Danimarca

295 539

Germania

2 790 875

Estonia

140 473

Irlanda

61 640

Grecia

6 162 645

Spagna

9 559 944

Francia

6 419 062

Croazia

1 913 290

Italia

5 166 537

Cipro

169 653

Lettonia

328 804

Lituania

549 828

Lussemburgo

30 621

Ungheria

4 271 227

Malta

14 137

Paesi Bassi

295 172

Austria

1 477 188

Polonia

5 024 968

Portogallo

2 204 232

Romania

6 081 630

Slovenia

649 455

Slovacchia

999 973

Finlandia

196 182

Svezia

588 545

ALLEGATO IX

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi correnti; EUR)

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE 2021-2027

Belgio

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

470 246 322

Bulgaria

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

1 971 979 772

Repubblica ceca

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

1 811 412 421

Danimarca

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

530 688 361

Germania

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

6 929 474 972

Estonia

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

615 131 209

Irlanda

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

1 852 696 657

Grecia

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

3 567 141 242

Spagna

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

7 008 420 160

Francia

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

8 464 814 393

Croazia

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

1 969 390 521

Italia

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

8 892 172 597

Cipro

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

111 910 988

Lettonia

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

821 150 883

Lituania

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

1 366 277 619

Lussemburgo

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

86 036 692

Ungheria

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

2 913 417 304

Malta

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

85 451 254

Paesi Bassi

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

512 058 365

Austria

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

3 363 269 217

Polonia

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

9 225 233 710

Portogallo

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

3 452 504 006

Romania

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

6 758 523 373

Slovenia

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

715 741 516

Slovacchia

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

1 593 779 047

Finlandia

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

2 044 148 589

Svezia

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

1 480 856 132

Totale UE-27

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

78 613 927 322

Assistenza tecnica (0,25%)

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

197 027 390

Totale

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

78 810 954 712

Allegato IX bis

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL’UNIONE PER TIPI DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO RURALE (2021-2027) DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

(prezzi del 2018 4 ; EUR)

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE 20212027

Belgio

63 303 373

62 062 131

60 845 226

59 652 182

58 482 532

57 335 815

56 211 584

417 892 843

Bulgaria

265 462 940

260 257 785

255 154 691

250 151 658

245 246 723

240 437 964

235 723 494

1 752 435 255

Repubblica ceca

243 847 768

239 066 440

234 378 862

229 783 198

225 277 645

220 860 437

216 529 840

1 609 744 190

Danimarca

71 439 928

70 039 145

68 665 828

67 319 440

65 999 451

64 705 344

63 436 611

471 605 747

Germania

932 828 433

914 537 679

896 605 568

879 025 067

861 789 281

844 891 452

828 324 953

6 158 002 433

Estonia

82 807 411

81 183 737

79 591 899

78 031 273

76 501 248

75 001 224

73 530 611

 546 647 403

Irlanda

249 405 348

244 515 047

239 720 635

235 020 230

230 411 990

225 894 108

221 464 812

1 646 432 170

Grecia

480 199 552

470 783 875

461 552 818

452 502 763

443 630 160

434 931 529

426 403 460

3 170 004 157

Spagna

943 455 836

924 956 702

906 820 296

889 039 505

871 607 358

854 517 018

837 761 782

6 228 158 497

Francia

1 139 511 952

1 117 168 580

1 095 263 314

1 073 787 562

1 052 732 904

1 032 091 083

1 011 854 003

7 522 409 398

Croazia

265 114 382

259 916 061

254 819 668

249 823 204

244 924 709

240 122 264

235 413 984

1 750 134 272

Italia

1 197 041 834

1 173 570 426

1 150 559 241

1 127 999 256

1 105 881 623

1 084 197 670

1 062 938 892

7 902 188 942

Cipro

15 065 175

14 769 779

14 480 176

14 196 251

13 917 893

13 644 993

13 377 444

99 451 711

Lettonia

110 541 260

108 373 784

106 248 808

104 165 498

102 123 037

100 120 625

98 157 475

729 730 487

Lituania

183 924 845

180 318 475

176 782 819

173 316 489

169 918 127

166 586 399

163 319 999

1 214 167 153

Lussemburgo

11 582 043

11 354 944

11 132 298

10 914 018

10 700 017

10 490 213

10 284 523

76 458 056

Ungheria

392 196 885

384 506 750

376 967 402

369 575 884

362 329 298

355 224 802

348 259 610

2 589 060 631

Malta

11 503 233

11 277 679

11 056 548

10 839 753

10 627 209

10 418 832

10 214 541

75 937 795

Paesi Bassi

68 932 004

67 580 397

66 255 291

64 956 167

63 682 517

62 433 840

61 209 647

455 049 863

Austria

452 754 814

443 877 269

435 173 793

426 640 974

418 275 464

410 073 985

402 033 318

2 988 829 617

Polonia

1 241 877 681

1 217 527 138

1 193 654 057

1 170 249 075

1 147 303 015

1 124 806 877

1 102 751 840

8 198 169 683

Portogallo

464 767 377

455 654 291

446 719 893

437 960 679

429 373 215

420 954 132

412 700 130

3 068 129 717

Romania

909 815 361

891 975 844

874 486 121

857 339 335

840 528 760

824 047 803

807 890 003

6 006 083 227

Slovenia

96 351 317

 94 462 075

92 609 878

90 793 998

89 013 723

87 268 356

85 557 212

636 056 559

Slovacchia

214 550 513

210 343 640

206 219 255

202 175 740

198 211 510

194 325 010

190 514 716

1 416 340 384

Finlandia

275 178 124

269 782 474

264 492 622

259 306 492

254 222 051

249 237 305

244 350 299

1 816 569 367

Svezia

199 349 116

195 440 310

191 608 147

187 851 124

184 167 769

180 556 636

177 016 310

1 315 989 412

Totale UE-27

10 582 808 505

10 375 302 457

10 171 865 154

9 972 416 815

9 776 879 229

9 585 175 716

9 397 231 093

69 861 678 969

Assistenza tecnica (0,25%)

26 523 330

26 003 264

25 493 396

24 993 526

24 503 457

24 022 997

23 551 958

175 091 928

Totale

10 609 331 835

10 401 305 721

10 197 358 550

9 997 410 341

9 801 382 686

9 609 198 713

9 420 783 051

70 036 770 897

ALLEGATO X

IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL’OBIETTIVO “ATTRARRE I GIOVANI AGRICOLTORI E FACILITARE LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE”, DI CUI ALL’ARTICOLO 86, PARAGRAFO 5

(prezzi attuali, in EUR)

Anno civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

Belgio

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

Bulgaria

15 475 439

15 644 780

15 814 121

15 983 462

16 152 803

16 322 144

16 322 144

Repubblica ceca

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

Danimarca

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

Germania

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

Estonia

3 354 430

3 453 356

3 552 281

3 651 206

3 750 131

3 849 057

3 849 057

Irlanda

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

Grecia

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

Spagna

94 203 434

94 346 677

94 489 919

94 633 162

94 776 404

94 919 647

94 919 647

Francia

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

Croazia

6 886 800

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

Italia

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

Cipro

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

Lettonia

5 992 672

6 165 893

6 339 113

6 512 334

6 685 555

6 858 775

6 858 775

Lituania

10 216 405

10 494 645

10 772 885

11 051 125

11 329 365

11 607 604

11 607 604

Lussemburgo

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

Ungheria

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

Malta

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

Paesi Bassi

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

Austria

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

Polonia

59 459 556

60 071 486

60 683 415

61 295 345

61 907 274

62 519 203

62 519 203

Portogallo

11 693 003

11 865 375

12 037 746

12 210 118

12 382 490

12 554 862

12 554 862

Romania

37 123 452

37 664 232

38 205 012

38 745 792

39 286 572

39 827 352

39 827 352

Slovenia

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

Slovacchia

7 676 128

7 771 499

7 866 870

7 962 242

8 057 613

8 152 985

8 152 985

Finlandia

10 119 993

10 155 679

10 191 365

10 227 051

10 262 736

10 298 422

10 298 422

Svezia

13 455 218

13 459 695

13 464 172

13 468 649

13 473 126

13 477 604

13 477 604

ALLEGATO XI

LEGISLAZIONE DELL’UE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE I PIANI STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 96, 97 E 103:

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

[Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

[Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici]

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

[Direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica]

[Regolamento XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013]

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

ALLEGATO XII

RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL’ARTICOLO 128

Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Obiettivi

Insieme di indicatori chiave

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare

O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC

R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alle soluzioni innovative, alla tecnologia e alla digitalizzazione, nonché la diffusione di queste

R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di agricoltori che ricevono un sostegno agli investimenti per ristrutturare e ammodernare le aziende oltre che per migliorare l’efficienza delle risorse

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di agricoltori che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

 

O.13 Numero di ettari (terreni agricoli) interessati da impegni in campo climatico/ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori

R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della SAU interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità

Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio

R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità

Attrarre giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo delle aziende

R.30 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che hanno creato un’azienda agricola con il sostegno della PAC

Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile

R.31 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti finanziati

R.34 Connettere l’Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC

Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali

O.16 Numero di capi di bestiame che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza

(1)    Le fasce tampone nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua previste nell’allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d’azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.
(2)    Lo strumento deve prevedere come minimo i seguenti elementi e funzionalità: a) Elementi    Informazioni pertinenti sulle aziende agricole basate su SIPA e SIGC;    informazioni ricavate dal campionamento dei suoli, su un’adeguata scala spazio-temporale;    informazioni sulle pertinenti prassi di gestione, sull’andamento storico delle colture e sugli obiettivi di resa;    indicazioni in materia di limiti e requisiti legali pertinenti per la gestione dei nutrienti nelle aziende agricole;    un bilancio completo per quanto riguarda i nutrienti.b) Funzionalità    Integrazione automatica di dati provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, dati generati dagli agricoltori, analisi del suolo, ecc.) nella misura del possibile per evitare ripetizioni nell’inserimento dei dati in relazione agli agricoltori;    è consentita la comunicazione bidirezionale tra OP/AdG;    modularità e possibilità di finanziare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità (ad esempio gestione delle emissioni, gestione delle risorse idriche);    rispetto dei principi di interoperabilità, apertura e riutilizzo dei dati UE;    garanzie per la sicurezza e la riservatezza dei dati in linea con i migliori standard attuali.
(3)

   Attuato in particolare da:

– articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;

– regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

– regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) e e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);

– regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, e allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) e e), articolo 5, paragrafo 5, e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, punto 1 intitolato “Stoccaggio”, prima e ultima frase, e punto 2 intitolato “Distribuzione”, terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

– regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

(4)    I dati in “prezzi del 2018” sono inseriti a scopo informativo; sono indicativi e giuridicamente non vincolanti.
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