SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 luglio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 61, lettera a) – Competenza generale – Principio della perpetuatio iurisdictionis – Trasferimento, nel corso del procedimento, della residenza abituale di un minore da uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996»

Nella causa C‑572/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 14 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 16 settembre 2021, nel procedimento

CC

contro

VO,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi (relatrice) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller, U. Bartl e M. Hellmann, in qualità di agenti;

per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Carlin e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra CC e VO in merito alla domanda proposta da quest’ultimo volta ad ottenere l’affidamento di M, loro figlio, in Svezia.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1996») è stata ratificata o è stata oggetto di adesione da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione. Anche la Federazione russa ha aderito a tale convenzione nel 2012 e quest’ultima è in vigore in detto Stato dal 1o giugno 2013.

4

Il quarto considerando della convenzione dell’Aia del 1996 è così formulato:

«Confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale».

5

Contenuto nel capitolo II di tale convenzione, intitolato «Competenza», l’articolo 5 della medesima dispone quanto segue:

«1.   Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

2.   Fatto salvo l’articolo 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza».

6

L’articolo 52, paragrafi da 2 a 4, della convenzione dell’Aia del 1996 così recita:

«2.   La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.

3.   Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.

4.   I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale».

Diritto dell’Unione

7

I considerando 12 e 33 del regolamento n. 2201/2003 sono così formulati:

«(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(...)

(33)

Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

8

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.   Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)

il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(...)».

9

L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

10

L’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Relazione con talune convenzioni multilaterali», prevede che, nei rapporti tra gli Stati membri, detto regolamento prevale su un certo numero di convenzioni internazionali, elencate tassativamente in tale disposizione, nella misura in cui queste convenzioni riguardino materie disciplinate da detto regolamento.

11

L’articolo 61 di detto regolamento, intitolato «Relazioni con la [convenzione dell’Aia del 1996]», così dispone:

«Nelle relazioni con la [convenzione dell’Aia del 1996], il presente regolamento si applica:

a)

se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b)

per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

CC ha dato alla luce M nel 2011, in Svezia. Ella ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio dal momento della sua nascita. Fino all’ottobre 2019, M ha sempre risieduto in Svezia.

13

A partire dall’ottobre 2019, M ha iniziato a frequentare un collegio nel territorio della Federazione russa.

14

Nel dicembre 2019, VO, padre di M, ha presentato dinanzi al Tingsrätt (Tribunale locale, Svezia) competente una domanda diretta ad ottenere, in via principale, l’affidamento esclusivo di M, nonché la fissazione della residenza abituale di quest’ultimo presso il suo domicilio, in Svezia. CC ha eccepito l’incompetenza territoriale di tale organo giurisdizionale per il motivo che, dall’ottobre 2019, M ha la sua residenza abituale in Russia.

15

Detto organo giurisdizionale ha respinto l’eccezione di incompetenza sollevata da CC con la motivazione che, al momento della proposizione del ricorso, M non aveva trasferito la sua residenza abituale in Russia. Esso ha concesso, a titolo provvisorio, l’affidamento esclusivo di M a VO.

16

Lo Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d’appello di Malmö, Svezia) ha confermato la decisione del Tingsrätt (Tribunale locale) secondo la quale gli organi giurisdizionali svedesi sono competenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Esso ha tuttavia annullato la decisione di tale organo giurisdizionale di concedere, a titolo provvisorio, l’affidamento esclusivo di M a VO.

17

CC si è rivolta al giudice del rinvio, lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), chiedendo a tale organo giurisdizionale di autorizzare l’impugnazione avverso la decisione dello Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d’appello di Malmö) e di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 61 del regolamento n. 2201/2003. Dinanzi al giudice del rinvio, CC precisa di aver inoltre presentato una domanda relativa all’affidamento di M dinanzi a un organo giurisdizionale russo, il quale, con decisione del 20 novembre 2020, si è riconosciuto competente per qualsiasi domanda relativa alla responsabilità genitoriale per quanto riguarda M.

18

Secondo il giudice del rinvio, le questioni che si pongono sono, da un lato, se il principio della permanenza della giurisdizione (perpetuatio iurisdictionis), quale risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, si applichi in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in uno Stato terzo che è parte della convenzione dell’Aia del 1996 e, dall’altro, tenuto conto della regola di prevalenza di cui all’articolo 61, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, quale sia il momento da prendere in considerazione per stabilire il luogo della residenza abituale del minore e se la portata di tale articolo sia limitata ai rapporti tra gli Stati membri o se esso abbia un ambito di applicazione più ampio. Il giudice del rinvio aggiunge che, sebbene taluni organi giurisdizionali di altri Stati membri abbiano ritenuto che, in situazioni analoghe, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 non si applichi, la questione divide tuttora la dottrina specializzata.

19

In tale contesto, lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il giudice di uno Stato membro conservi la propria competenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del [regolamento n. 2201/2003] quando il minore interessato, durante il procedimento, trasferisce la sua residenza abituale da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell’Aia del 1996 (v. articolo 61 di tale regolamento)».

Procedimento dinanzi alla Corte

20

Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, tale giudice precisa che il procedimento principale verte su una questione di competenza che sarebbe fondamentale risolvere rapidamente.

21

L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.

22

Il 7 ottobre 2021, il presidente della Corte ha deciso, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, che tale domanda non doveva essere accolta, tenuto conto, in particolare, del fatto che il giudice del rinvio non aveva fornito alcun elemento specifico, relativo alle circostanze del caso di specie, idoneo a dimostrare che la natura della causa richiedeva un suo rapido trattamento. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la circostanza che il giudice del rinvio sia tenuto a fare tutto il possibile per garantire una rapida definizione del procedimento principale non basta di per sé a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura (sentenza del 6 ottobre 2021, TOTO e Vianini Lavori, C‑581/20, EU:C:2021:808, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

23

Il presidente della Corte ha tuttavia deciso che occorreva trattare la presente causa in via prioritaria, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

24

In via preliminare, si deve osservare, da un lato, che la questione sollevata si basa sulla constatazione che M, il cui affidamento è, in particolare, oggetto del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali svedesi, ha effettivamente trasferito, nel corso del procedimento, la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo, ossia la Federazione russa, che è parte della convenzione dell’Aia del 1996. Dato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la residenza abituale del minore, la quale corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 42), dev’essere stabilita sulla base di un’analisi globale delle circostanze di fatto proprie di ogni caso specifico (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punti 4254), non spetta alla Corte, bensì ai giudici nazionali accertare l’effettività del trasferimento di detta residenza abituale al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. A tal riguardo, occorre ricordare che, oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, HR, C‑512/17, EU:C:2018:513, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

25

Dall’altro lato, dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che M, il quale, dalla nascita, è stato affidato in via esclusiva a CC, sia stato illecitamente trasferito nel territorio della Federazione russa.

Nel merito

26

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, conservi la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell’Aia del 1996.

27

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria viene adita. Infatti, a motivo della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore (sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, punto 36).

28

Facendo riferimento alla data in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 costituisce un’espressione del principio della perpetuatio iurisdictionis, secondo il quale tale autorità giurisdizionale non perde la propria competenza anche qualora nel corso del procedimento intervenga un trasferimento del luogo della residenza abituale del minore in questione.

29

Inoltre, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punti da 33 a 41), non risulta né dai termini né dall’impianto sistematico dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che l’ambito di applicazione di tale disposizione debba essere considerato come comprendente unicamente le controversie che implicano rapporti tra autorità giurisdizionali di Stati membri. Al contrario, la regola di competenza generale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento è idonea ad applicarsi a controversie che implicano rapporti tra gli organi giurisdizionali di uno Stato membro e quelli di uno Stato terzo.

30

Ne consegue che, laddove, alla data in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro è adita, il minore di cui trattasi abbia la sua residenza abituale nel territorio di detto Stato membro, tale autorità giurisdizionale è, in linea di principio, competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale, anche nel caso in cui la controversia implichi rapporti con uno Stato terzo.

31

Tuttavia, occorre verificare, come richiesto dal giudice del rinvio, se la regola sancita all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 trovi applicazione qualora lo Stato terzo, nel cui territorio si verifica il trasferimento lecito della residenza abituale del minore nel corso del procedimento tenuto conto dei criteri precisati al punto 24 della presente sentenza, sia parte della convenzione dell’Aia del 1996.

32

A tal riguardo, va rilevato che l’articolo 61, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 prevede che, nelle relazioni con la convenzione dell’Aia del 1996, il regolamento n. 2201/2003 si applichi «se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro».

33

Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che essa disciplina i rapporti tra gli Stati membri, che hanno tutti ratificato la convenzione dell’Aia del 1996 o vi hanno aderito, e gli Stati terzi che sono parimenti parti di tale convenzione, nel senso che la regola di competenza generale prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 cessa di essere applicabile qualora la residenza abituale di un minore sia stata trasferita, nel corso del procedimento, dal territorio di uno Stato membro a quello di uno Stato terzo che è parte di detta convenzione.

34

Il contesto dell’articolo 61, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 avvalora tale interpretazione. Da un lato, occorre rilevare che tale disposizione non specifica, a differenza dell’articolo 60 di detto regolamento, che il suo ambito di applicazione è limitato ai rapporti tra gli Stati membri.

35

Dall’altro lato, si deve osservare che, sebbene l’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento precisi, in sostanza, che la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore in questione risiede abitualmente «alla data in cui sono adit[e]», l’articolo 61, lettera a), del medesimo regolamento non contiene la stessa precisazione.

36

Ne consegue che, contrariamente a quanto previsto dal legislatore dell’Unione per quanto concerne la prima disposizione, e come sottolineato dai governi tedesco e francese nelle loro osservazioni scritte, il tenore letterale di tale articolo 61, lettera a), consente di ritenere che la residenza abituale del minore, ai sensi di quest’ultima disposizione, sia la sua residenza alla data in cui l’autorità giurisdizionale competente statuisce, cosicché, se, a tale data, tale residenza non è più stabilita nel territorio di uno Stato membro, ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 deve essere esclusa a favore di quella delle disposizioni di detta convenzione.

37

Tale interpretazione è corroborata dai termini dell’articolo 61, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, articolo che prevede che detto regolamento si applichi «per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato [terzo] che è parte contraente [della convenzione dell’Aia del 1996]».

38

Pertanto, dal combinato disposto delle lettere a) e b) dell’articolo 61 di detto regolamento risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo cessa di essere applicabile se la residenza abituale del minore è stata trasferita nel territorio di uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996 prima che l’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro, investita della controversia in materia di responsabilità genitoriale, abbia statuito. Per contro, nell’ipotesi in cui il trasferimento della residenza abituale del minore intervenga dopo che tale autorità giurisdizionale abbia statuito, detto trasferimento non osta, in forza dell’articolo 61, lettera b), di tale regolamento, a che le disposizioni di detto regolamento si applichino al riconoscimento e all’esecuzione di una siffatta decisione nel territorio di un altro Stato membro.

39

La limitazione introdotta dall’articolo 61, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, a partire dal momento in cui il minore non ha più la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro ma in quello di uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996, è altresì conforme all’intenzione del legislatore dell’Unione di non pregiudicare le disposizioni di detta convenzione.

40

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione dell’Aia del 1996, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza.

41

Inoltre, l’articolo 52, paragrafo 3, della convenzione dell’Aia del 1996 osta espressamente a che, per quanto riguarda materie regolamentate da detta convenzione, un’altra convenzione conclusa tra più Stati contraenti interferisca con l’applicazione delle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1996 nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti. Orbene, come confermato dai punti da 170 a 173 della relazione esplicativa su tale convenzione, redatta da P. Lagarde, l’articolo 52, paragrafo 3, di quest’ultima risulta proprio da un compromesso tra la posizione degli Stati membri dell’Unione, tutti parti di detta convezione, i quali intendevano avere la possibilità di concludere accordi separati in materia, come la cosiddetta convenzione di «Bruxelles II», alla quale è succeduto il regolamento n. 2201/2003, e quella degli altri Stati parti della convenzione dell’Aia del 1996 che temevano che accordi separati del genere potessero essere utilizzati dagli Stati membri che li avevano conclusi come argomento per liberarsi dai propri obblighi nei confronti di altri Stati parti di tale convenzione, il che avrebbe avuto l’effetto di indebolire quest’ultima.

42

Come correttamente sostenuto dal governo francese e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, se l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovesse conservare, in forza della regola della permanenza della giurisdizione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la sua competenza, nonostante il trasferimento lecito, nel corso del procedimento, della residenza abituale del minore nel territorio di uno Stato terzo parte della convenzione dell’Aia del 1996, una siffatta proroga della competenza sarebbe contraria sia all’articolo 5, paragrafo 2, di tale convenzione sia all’articolo 52, paragrafo 3, della stessa. Accogliere una tale interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, la quale ignorerebbe in tal modo la portata dell’articolo 61, lettera a), di detto regolamento, condurrebbe gli Stati membri ad agire in violazione dei loro obblighi internazionali (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punto 56).

43

Infine, occorre precisare che escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 a favore di quella delle disposizioni della convenzione dell’Aia del 1996 non conduce, di per sé, a compromettere il superiore interesse del minore, dato che le autorità giurisdizionali degli Stati parti di tale convenzione devono garantire che tale interesse sia, ai sensi del quarto considerando di detta convenzione, di rilevanza fondamentale.

44

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, in combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione dell’Aia del 1996.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in combinato disposto con l’articolo 61, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, non conserva la competenza a statuire su tale controversia ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, quando la residenza abituale del minore di cui trattasi è stata lecitamente trasferita, nel corso del procedimento, nel territorio di uno Stato terzo che è parte della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.