SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

1o luglio 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Validità di una copia autentica del certificato che non contiene data di scadenza – Articolo 65, paragrafo 1 – Articolo 69 – Effetti del certificato nei confronti delle persone che sono indicate in esso, ma non hanno richiesto il suo rilascio – Articolo 70, paragrafo 3 – Data da prendere in considerazione per l’esame della validità della copia – Effetti della copia in materia di prova»

Nella causa C‑301/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2020, nel procedimento

UE,

HC

contro

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG,

con l’intervento di:

Eredi di VJ,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo austriaco, da J. Schmoll, E. Samoilova e A. Posch, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63, dell’articolo 65, paragrafo 1, dell’articolo 69 e dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3; GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone UE e HC, figlio e figlia di VJ, deceduto, il quale aveva la sua ultima residenza abituale in Spagna, alla Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, una banca con sede in Austria, in merito a una domanda diretta alla restituzione di una somma di denaro e di titoli sottoposti a deposito giudiziario per iniziativa di detta banca.

Contesto normativo

3

I considerando 7, 67, 71 e 72 del regolamento n. 650/2012 così recitano:

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(...)

(67)

Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato “certificato”), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. (...)

(71)

Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. (...) A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. (...)

(72)

L’autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta. L’originale del certificato dovrebbe essere conservato dall’autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare una o più copie autenticate del certificato al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. (...)».

4

Ai sensi dell’articolo 62 di tale regolamento, intitolato «Istituzione di un certificato successorio europeo»:

«1.   Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

2.   L’uso del certificato non è obbligatorio.

3.   Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».

5

L’articolo 63 del suddetto regolamento, intitolato «Scopo del certificato», così dispone:

1.   Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

2.   Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

a)

la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

(...)».

6

L’articolo 65 del medesimo regolamento, intitolato «Domanda di certificato», prevede quanto segue:

«1.   Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 (“richiedente”).

(...)

3.   La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:

(...)

e)

le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell’organizzazione, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 68 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Contenuto del certificato»:

«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(...)

g)

le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d’identificazione (se del caso);

(...)».

8

L’articolo 69 di tale regolamento, intitolato «Effetti del certificato», così dispone:

«1.   Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3.   Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

4.   Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

5.   Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».

9

L’articolo 70 di detto regolamento, intitolato «Copie autentiche del certificato», prevede quanto segue:

«1.   L’autorità di rilascio conserva l’originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

2.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 73, paragrafo 2, l’autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

3.   Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev’essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio».

10

L’articolo 71 del medesimo regolamento, intitolato «Rettifica, modifica o revoca del certificato», al paragrafo 3, enuncia quanto segue:

«L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

La Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank ha sottoposto a deposito giudiziario una somma di denaro e taluni titoli, dopo che HC e UE nonché il loro padre, VJ, hanno chiesto la restituzione di tali beni, facendo valere l’esistenza di diritti concorrenti la cui fondatezza era controversa.

12

VJ, il quale aveva stabilito la sua ultima residenza abituale in Spagna, è deceduto il 5 maggio 2017. In seguito a tale decesso, il procedimento successorio è stato eseguito da un notaio spagnolo, conformemente al diritto spagnolo.

13

HC e UE hanno chiesto lo svincolo dei beni oggetto del deposito giudiziario e hanno presentato al Bezirksgericht Bregenz (Tribunale circoscrizionale di Bregenz, Austria) una copia autentica di un certificato successorio europeo, rilasciata da detto notaio spagnolo su richiesta di HC, al fine di dimostrare la loro qualità di eredi di VJ, ai sensi degli articoli 62 e seguenti del regolamento n. 650/2012. Tale copia, che assume la forma di un «modulo V» (in prosieguo: il «modulo V»), come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30), contiene la dicitura «a tempo indeterminato» in corrispondenza della voce «valida fino al». UE è menzionato nel suddetto certificato, accanto al nome della sorella, quale beneficiario della metà dell’eredità di cui trattasi.

14

La domanda dei ricorrenti è stata respinta dal Bezirksgericht Bregenz (Tribunale circoscrizionale di Bregenz). Il Landesgericht Feldkirch (Tribunale del Land, Feldkirch, Austria) ha respinto l’appello interposto avverso la decisione emessa in primo grado. Esso ha ritenuto, anzitutto, che solo la persona che ha richiesto il rilascio del certificato successorio europeo sia in condizione di dimostrare i propri diritti presentando tale certificato, poi, che il rilascio di una copia di siffatto certificato senza limiti di validità sia contrario al requisito di prevedere un periodo di validità limitato di sei mesi per l’utilizzo di tale copia e, infine, che quest’ultima dovesse essere valida alla data in cui il giudice di primo grado ha emesso la sua decisione.

15

Dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), è stato proposto un ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione emessa dal Landesgericht Feldkirch (Tribunale del Land, Feldkirch). Il giudice del rinvio rileva che, conformemente al diritto austriaco, per lo svincolo dei beni sottoposti a deposito giudiziario è necessaria una richiesta scritta congiunta di tutte le parti («parti avverse»), fino a quando non sia intervenuta una decisione giudiziaria definitiva. Pertanto, al fine di emettere la propria decisione, il giudice del rinvio si chiede se la copia del certificato successorio europeo possa essere utilizzata per determinare i diritti degli eredi.

16

In particolare, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) nutre dubbi, in primo luogo, quanto alla validità di una copia autentica che non contiene alcuna data di scadenza. Esso rileva che tale fattispecie non è prevista dal regolamento n. 650/2012 e che non esiste alcuna giurisprudenza della Corte al riguardo. Il giudice del rinvio fa riferimento, da un lato, alla possibilità che tale documento non produca effetti a causa della succitata irregolarità e, dall’altro, al fatto che la dicitura «a tempo indeterminato» potrebbe costituire una proroga del periodo di validità, nell’ipotesi in cui essa potesse essere considerata un «caso eccezionale», ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, di detto regolamento. Tuttavia, il testo della summenzionata disposizione potrebbe anche essere interpretato nel senso che tale documento ha un periodo di validità limitato di sei mesi, ipotesi per la quale il giudice del rinvio si interroga in merito alla data a decorrere dalla quale il suddetto periodo deve essere calcolato.

17

In secondo luogo, tale giudice si domanda se, dal momento che il regolamento n. 650/2012 non contempla il caso in cui solo uno degli eredi chieda il rilascio del certificato successorio europeo, gli effetti di detto certificato riguardino soltanto il «richiedente» o anche tutte le persone in esso indicate.

18

In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle eventuali conseguenze della scadenza del periodo di validità di una copia del certificato successorio europeo. A tal proposito, esso menziona l’esistenza di divergenze tra le varie posizioni dottrinali in materia, e tra la giurisprudenza degli organi giurisdizionali austriaci e quella degli organi giurisdizionali tedeschi, quanto alla questione se sia sufficiente che tale copia sia valida alla data di presentazione della domanda presso l’autorità competente o se detta copia debba ancora essere valida al momento in cui la decisione viene emessa.

19

È in tale contesto che l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato che sia stata rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza:

è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure

è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio, oppure

è valida solo per un periodo di sei mesi a partire da un’altra data, oppure

è invalida e non idonea all’utilizzo ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 650/2012.

2)

Se l’articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, cosicché possono utilizzare detto certificato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio.

3)

Se l’articolo 69, in combinato disposto con l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l’effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, ancorché sia scaduta prima che l’autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e terza

20

Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura «a tempo indeterminato», è valida e che i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 di detto regolamento, devono essere riconosciuti senza limiti nel tempo, se tale copia era valida al momento della sua presentazione iniziale.

21

In via preliminare, occorre rilevare che il termine di cui al paragrafo 3 dell’articolo 70 del regolamento n. 650/2012 incide non già sulla durata di validità del certificato successorio europeo, bensì soltanto su quella delle copie autentiche di quest’ultimo. Inoltre, come risulta dal paragrafo 1 di detto articolo 70, letto alla luce del considerando 72 del medesimo regolamento, il certificato successorio europeo deve essere conservato dall’autorità di rilascio, la quale rilascia copie del medesimo.

22

Dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 risulta che le copie autentiche di tale certificato sono valide per un periodo limitato di sei mesi che deve essere indicato nella copia autentica tramite l’apposizione di una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’autorità di rilascio può prolungare il periodo di validità. Allo scadere di tale periodo di sei mesi, chiunque sia in possesso di una copia autentica di un certificato successorio europeo deve, per poter utilizzare detto certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della succitata copia oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio.

23

Infatti, la limitazione del periodo di validità delle copie è stata prevista in ragione del fatto che il certificato successorio europeo produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri e che si presume attesti con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici, nonché la qualità e i diritti delle persone indicate come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, conformemente all’articolo 69, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

24

A questo proposito, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il termine di sei mesi di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 consente di garantire la corrispondenza del contenuto della copia autentica del certificato successorio europeo alla realtà della successione e, in particolare, di verificare periodicamente che tale certificato non sia stato rettificato, revocato o modificato, in forza dell’articolo 71 del suddetto regolamento, o che i suoi effetti non siano stati sospesi, ai sensi dell’articolo 73 del medesimo regolamento.

25

Ne consegue che la validità di una siffatta copia autentica è limitata, salvo casi eccezionali, a sei mesi.

26

Tuttavia, si pone la questione se, qualora l’autorità di rilascio abbia espressamente precisato, nel modulo V, che la succitata copia non ha una data di scadenza, detta copia debba essere considerata valida per un periodo di sei mesi o se tale omissione della data di scadenza osti all’utilizzo della suddetta copia ai sensi dell’articolo 63 del summenzionato regolamento.

27

A tal riguardo, l’obiettivo del regolamento n. 650/2012, risultante dal considerando 7 di quest’ultimo, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, sarebbe compromesso se gli eredi o le altre persone aventi un interesse legittimo non potessero dimostrare i loro diritti a causa di un errore formale contenuto nella copia autentica del certificato successorio europeo che è stato loro rilasciato, ma dovessero richiedere una nuova copia di tale certificato, il che comporterebbe tempi più lunghi e un aumento degli eventuali costi.

28

Di conseguenza, quando una copia autentica del certificato successorio europeo reca la dicitura «a tempo indeterminato», tale copia deve essere considerata valida per un periodo di sei mesi.

29

Per quanto concerne la data di inizio del periodo di validità di tale copia, occorre rilevare che l’autorità di rilascio deve indicare, nel modulo V, dopo la data di validità della copia autentica, quella del suo rilascio. Così, il calcolo del periodo di validità deve essere effettuato a partire da tale data, la quale garantisce la prevedibilità e la certezza del diritto richieste riguardo all’utilizzo di detta copia.

30

Quanto agli interrogativi del giudice del rinvio in merito alla data in cui la copia autentica del certificato successorio europeo deve essere valida per produrre i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento n. 650/2012, e, in particolare, in merito alla scadenza, nel corso del procedimento, della validità di tale copia, occorre rilevare che nessuna disposizione di tale regolamento risponde direttamente a tale questione.

31

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale in particolare al paragrafo 49 delle sue conclusioni, gli effetti di tale copia devono essere gli stessi in tutti gli Stati membri, cosicché la sua validità deve essere disciplinata dal regolamento n. 650/2012.

32

Infatti, dal considerando 71 del regolamento n. 650/2012 risulta che il certificato successorio europeo deve produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri e che una protezione dovrebbe essere fornita a chiunque confidi nell’esattezza delle informazioni contenute in tale certificato, qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Ciò garantisce, in particolare, la protezione dei terzi che effettuino pagamenti o consegnino beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede.

33

Orbene, ove la validità della copia autentica del certificato successorio europeo fosse richiesta alla data dell’adozione, da parte dell’autorità a cui è presentata tale copia, della decisione richiesta, oppure durante il procedimento giudiziario che la riguarda, e non alla data di presentazione della domanda, un requisito del genere rischierebbe di ledere i diritti degli eredi e degli altri aventi diritto alla successione, i quali, giacché non esercitano alcuna influenza sulla durata del procedimento che porterà all’adozione di detta decisione, dovrebbero, se del caso, richiedere e presentare più volte una siffatta copia.

34

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, tale interpretazione comporterebbe ritardi, adempimenti e sforzi aggiuntivi, tanto per gli interessati alla successione quanto per le autorità incaricate di quest’ultima, e sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 650/2012, consistente, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, nel regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione con implicazioni transfrontaliere nonché i diritti degli interessati alla successione, come risulta dai considerando 7 e 67 del suddetto regolamento.

35

Inoltre, l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 precisa che l’autorità di rilascio informa senza indugio le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, delle quali, in forza dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, essa tiene un elenco, di qualsiasi rettifica, modifica o revoca del certificato successorio europeo, al fine, conformemente al considerando 72 di detto regolamento, di evitare un uso illecito di tali copie e di limitare il rischio che la copia autentica la cui validità sia scaduta al momento dell’adozione della decisione richiesta non corrisponda al contenuto del certificato successorio europeo.

36

Al riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, se l’autorità alla quale è stata presentata la copia autentica del certificato successorio europeo dispone di elementi che giustifichino un ragionevole dubbio sullo stato di tale certificato, essa può, in via eccezionale, chiedere che sia presentata una nuova copia o una copia il cui periodo di validità sia stato prorogato.

37

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura «a tempo indeterminato», è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento, se essa era valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente.

Sulla seconda questione

38

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, dello stesso, debba essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce i suoi effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, in qualità di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio.

39

L’articolo 63, paragrafi 1 e 2, lettera a), di detto regolamento, relativo allo scopo del certificato successorio europeo, contiene un elenco delle persone che possono utilizzare tale certificato, vale a dire gli eredi, i legatari che vantano diritti diretti sulla successione e gli esecutori testamentari o gli amministratori dell’eredità, al fine di dimostrare, in un altro Stato membro, segnatamente la loro qualità e/o i loro diritti successori (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

40

Conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio europeo è rilasciato su richiesta di uno dei soggetti di cui all’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento. L’articolo 65, paragrafo 3, lettera e), del medesimo precisa che la domanda di certificato successorio europeo contiene anche le generalità di possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge diversi dal richiedente. La succitata informazione deve, a norma dell’articolo 68, lettera g), di detto regolamento, essere ripresa nel certificato.

41

L’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 prevede che i pagamenti o la consegna dei beni possano essere effettuati, sulla base delle informazioni contenute nel certificato successorio europeo, in favore di una persona indicata in quest’ultimo, in qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore, come legittimata a ricevere pagamenti o beni. Pertanto, gli effetti del certificato successorio europeo possono prodursi nei confronti di tale persona, senza che la suddetta disposizione precisi se la medesima debba avere la qualità di richiedente.

42

Inoltre, indipendentemente dalla qualità del richiedente, in forza dell’articolo 70, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di rilascio, la quale conserva l’originale del certificato, rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. Ne consegue che un obbligo nel senso che la persona che si avvale della copia autentica di un certificato successorio europeo sia imperativamente colui che ha originariamente richiesto il certificato sarebbe contrario al testo stesso dell’articolo 70, paragrafo 1, di detto regolamento.

43

Nessuna di tali disposizioni impone alla persona che utilizzi una copia autentica del certificato successorio europeo al fine di beneficiare degli effetti di quest’ultimo di avere la qualità di richiedente di tale certificato.

44

Peraltro, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, se ogni interessato fosse obbligato a richiedere un certificato successorio europeo e la rispettiva copia autentica per una determinata successione, sebbene siano già stati rilasciati certificati e copie per quest’ultima, ne deriverebbero spese inutili. Orbene, un siffatto obbligo sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 650/2012, quale risulta dal considerando 67 del medesimo, consistente nel regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione transfrontaliera.

45

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura «a tempo indeterminato», è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento, se essa era valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente.

 

2)

L’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.