SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettere a) e d) e articolo 5 – Giudice adito di tre domande congiunte riguardanti il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo – Dichiarazione di competenza in materia di divorzio e d’incompetenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda di obbligazione alimentare – Giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e dinanzi al quale questi compare»

Nella causa C‑468/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Constanţa (Tribunale di primo grado di Constanţa, Romania), con decisione dell’11 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2018, nel procedimento

R

contro

P,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, J. Malenovský, C.G. Fernlund (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo rumeno, da C. Canţăr, E. Gane e A. Voicu, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente, assistito da D. Calciu, avocate,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e d), e dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra R, residente nel Regno Unito, e P, residente in Romania, vertente su domande di divorzio, di pagamento di un assegno alimentare per il mantenimento del loro figlio minore e relativa alla responsabilità genitoriale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 2201/2003

3

I considerando 5 e 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), sono del seguente tenore:

«(5)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(…)

(12)

È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4

L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(…)

3

Il presente regolamento non si applica:

(…)

e)

alle obbligazioni alimentari;

(…)».

5

Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di detto regolamento:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

7)

“responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».

6

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio.

7

L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 prevede quanto segue:

«1.   Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

8

L’articolo 12 di detto regolamento, intitolato «Verifica della competenza», così dispone:

«1.   Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)

almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)

la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(…)».

Il regolamento n. 4/2009

9

Conformemente ai suoi considerando 1 e 2, il regolamento n. 4/2009 è volto all’adozione di misure che rientrano nell’ambito della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere e mira, segnatamente, a promuovere la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

10

Ai sensi del considerando 9 del regolamento n. 4/2009:

«Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità».

11

Il considerando 15 di tale regolamento così recita:

«Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria».

12

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, di detto regolamento, il creditore è definito come «qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti».

13

L’articolo 3 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)

l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

14

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto»:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».

15

L’articolo 10 di detto regolamento, rubricato «Verifica della competenza», così dispone:

«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

Il diritto rumeno

16

Secondo la decisione di rinvio, i giudici rumeni devono verificare d’ufficio la loro competenza. Tuttavia, un giudice che si sia dichiarato competente può vedersi opporre, in ogni fase della causa, da una delle parti, un’eccezione di incompetenza e deve esaminarla.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

R e P, cittadini rumeni, si sono sposati il 15 agosto 2015 in Romania. Essi sono rispettivamente la madre e il padre di un bambino nato l’8 novembre 2015 a Belfast (Regno Unito), dove hanno vissuto prima di separarsi.

18

Nel corso della loro separazione nel 2016, P, il padre, è rientrato in Romania, mentre R, la madre, è rimasta a Belfast con il figlio.

19

Con istanza del 29 settembre 2016, R ha citato P dinanzi alla Judecătoria Constanța (Tribunale di primo grado di Constanţa, Romania), al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio, la fissazione del domicilio del figlio presso di lei, l’autorizzazione ad esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale e la condanna di P al pagamento di un assegno alimentare a favore del minore.

20

P ha contestato la competenza del giudice del rinvio adito.

21

Sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, detto giudice si è dichiarato competente, a motivo della cittadinanza dei coniugi, a conoscere della domanda di divorzio.

22

L’8 giugno 2017, il giudice in parola ha tuttavia deciso di separare il capo di domanda relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre e alla fissazione del domicilio del figlio presso quest’ultima da quello relativo al versamento di un assegno alimentare a favore del minore. Esso ha, di conseguenza, avviato due nuovi procedimenti vertenti, rispettivamente, su tali due capi di domanda.

23

Per quanto riguarda il primo capo di domanda, relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del rinvio, avendo constatato che le condizioni della proroga di competenza, previste all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, compresa quella relativa all’interesse superiore del minore, non erano soddisfatte, si è dichiarato incompetente. Inoltre, il medesimo giudice ha considerato che, conformemente all’articolo 8, paragrafo l, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali del Regno Unito sarebbero competenti a statuire su tale capo della domanda, dal momento che il minore risiedeva abitualmente in detto Stato membro sin dalla sua nascita. Le parti non hanno proposto ricorso avverso la decisione con la quale il giudice del rinvio si è dichiarato incompetente a siffatto riguardo.

24

Per quanto attiene al secondo capo della domanda, relativo al versamento di un assegno alimentare da parte del padre a favore del minore, il giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, si è dichiarato competente a motivo del luogo di residenza abituale del convenuto. Detto giudice aggiunge che, sebbene P sia comparso dinanzi ad esso senza sollevare un’eccezione di incompetenza per tale capo della domanda, questi ha auspicato, analogamente a R, che il giudice del rinvio sottoponesse alla Corte in via pregiudiziale una questione al riguardo.

25

Il giudice del rinvio condivide i dubbi delle parti nella controversia dinanzi ad esso pendente quanto alla propria competenza e precisa di potere, in forza del diritto rumeno, verificare d’ufficio la propria competenza in tutte le fasi del procedimento. Esso si chiede se dalla sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479) risulti che, quando un giudice è competente a statuire sullo scioglimento del matrimonio tra i genitori di un figlio minore e un altro giudice è competente a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, solo quest’ultimo giudice sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazione alimentare a favore del minore in parola.

26

Il giudice del rinvio fa presente d’interrogarsi in particolare sul rapporto tra l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, che designa l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, l’articolo 3, lettera d), del medesimo regolamento, che designa l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale, e l’articolo 5 di detto regolamento, che designa la competenza dell’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il convenuto è comparso senza sollevare eccezione di incompetenza.

27

È in tale contesto che la Judecătoria Constanţa (Tribunale di primo grado di Constanţa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Nel caso in cui un giudice di uno Stato membro sia adito, con un’unica domanda, contenente tre petita, vale a dire lo scioglimento del vincolo matrimoniale dei genitori di un figlio minorenne, la responsabilità dei genitori su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del minore stesso, se le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 possano essere interpretate nel senso che il giudice del divorzio, il quale – allo stesso tempo – è il giudice del luogo di residenza abituale del convenuto e il giudice dinanzi al quale è comparso il convenuto, possa decidere sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore, benché si sia dichiarato incompetente in materia di responsabilità genitoriale per quanto riguarda detto minore, o se la domanda relativa all’assegno di mantenimento possa essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sull’azione vertente sulla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

2)

Nella medesima situazione per quanto riguarda l’investitura del giudice nazionale, se la domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore mantenga carattere accessorio rispetto all’azione vertente sulla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d) del regolamento di cui trattasi.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se sia nell’interesse superiore del minore che un giudice di uno Stato membro, competente in forza dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, si pronunci sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare del genitore nei confronti del figlio minorenne, nato dal matrimonio di cui si chiede lo scioglimento, mentre tale giudice si è dichiarato incompetente per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità genitoriale, considerando, con decisione passata in giudicato, che le condizioni previste all’articolo 12 del [regolamento n. 2201/2003] non erano soddisfatte».

Sulle questioni pregiudiziali

28

Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di tre domande congiunte riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del medesimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale sia nondimeno competente a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante il minore in parola, dal momento che è anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente e il giudice dinanzi al quale detto convenuto è comparso, oppure se solo il giudice competente a conoscere della domanda relativa alla responsabilità genitoriale sul minore possa statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare che lo riguarda.

29

Dalla formulazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Disposizioni generali», risulta che quest’ultimo stabilisce criteri generali di attribuzione della competenza per le autorità giurisdizionali degli Stati membri che statuiscono in materia di obbligazioni alimentari. Siffatti criteri sono alternativi, come ne dà atto l’utilizzo della congiunzione coordinativa «o» dopo l’indicazione di ciascuno di essi, (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, A, C‑184/14, EU:C:2015:479, punto 34).

30

In proposito, è d’uopo ricordare che lo scopo del regolamento n. 4/2009 consistente, come si evince dal suo considerando 15, nel preservare gli interessi del creditore di alimenti, considerato la parte più debole in un un’azione relativa ad un’obbligazione alimentare, l’articolo 3 del succitato regolamento gli offre, allorché agisce come istante, la possibilità di proporre la propria domanda optando per altre basi di competenza rispetto a quelle previste all’articolo 3, lettera a) del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C‑433/01, EU:C:2004:21, punto 29, e del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti 2728).

31

Il creditore di alimenti può quindi presentare la sua domanda o dinanzi al giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, conformemente alla lettera a), di tale articolo 3, o dinanzi al giudice del luogo in cui il creditore risiede abitualmente, conformemente alla lettera b), di detto articolo, oppure, conformemente alle lettere c) e d), del medesimo articolo, qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a un’azione principale, relativa allo stato delle persone, come una domanda di divorzio [lettera c)], o alla responsabilità genitoriale [lettera d)], dinanzi al giudice competente a conoscere rispettivamente dell’una o dell’altra azione.

32

L’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 prevede, peraltro, la competenza del giudice di uno Stato membro dinanzi al quale compare il convenuto, a meno che la comparizione del convenuto sia intesa a eccepirne l’incompetenza. Come emerge dall’espressione «[o]ltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento», tale articolo prevede un criterio di competenza applicabile come regola generale laddove, in particolare, i criteri di cui all’articolo 3 del menzionato regolamento non siano applicabili.

33

Quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, adito dal creditore di alimenti, dispone di una competenza a statuire sulla domanda in materia di obbligazioni alimentari a favore del minore in forza dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009. Detto giudice è altresì competente ai sensi dell’articolo 5 del menzionato regolamento in quanto giudice dinanzi al quale tale convenuto è comparso senza sollevare un’eccezione di incompetenza.

34

Il giudice del rinvio auspica tuttavia chiarire se il fatto di essersi dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, attinente, in particolare, all’esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto di affidamento, compreso il luogo di residenza del minore, non lo renda incompetente a pronunciarsi sulla domanda di obbligazione alimentare a favore di quest’ultimo.

35

Come esposto al punto 23 della presente sentenza, il giudice in parola sottolinea di essersi dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla base del rilievo che le condizioni della proroga di competenza, previste all’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, non erano soddisfatte. Detto giudice ritiene altresì che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i giudici del Regno Unito, dove il minore risiede abitualmente, siano competenti. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che i giudici di tale Stato membro non sono stati investiti di una domanda relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale.

36

A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 40 della sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479), la Corte ha dichiarato che, per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale. La Corte ha parimenti fatto notare, al punto 43 della sentenza in parola, che il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l’importo di tale obbligazione destinata a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del minore, modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo –, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame.

37

Al termine del suo ragionamento, la Corte, al punto 48 della sentenza richiamata, ha deciso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009.

38

Tuttavia, dalla sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479), non risulta che, qualora, come nel procedimento principale, un giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un’azione relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore e abbia designato un altro giudice come competente a statuire su di essa, solo quest’ultimo giudice sia competente, in ogni caso, a statuire su qualsiasi domanda relativa alle obbligazioni alimentari a favore di tale minore.

39

A detto riguardo, occorre rilevare che, con la sentenza del 16 luglio 2015, A (C‑184/14, EU:C:2015:479), la Corte ha interpretato unicamente le lettere c) e d) dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 e non gli altri criteri di competenza previsti dal suddetto articolo 3 o dall’articolo 5 del menzionato regolamento. Tali altri criteri non erano pertinenti nella causa richiamata, dal momento che, contrariamente alle circostanze di fatto del procedimento principale, i coniugi, genitori dei figli creditori di alimenti, avevano la loro residenza abituale nel medesimo Stato membro dei loro figli, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, e, peraltro, il convenuto era comparso dinanzi al giudice adito, unicamente per eccepire l’incompetenza di quest’ultimo.

40

Di conseguenza, il fatto che un giudice si sia dichiarato incompetente a statuire su un’azione relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un minore non incide sulla competenza di detto giudice a statuire su domande in materia di obbligazioni alimentari a favore di quest’ultimo laddove tale competenza può essere fondata, come nella controversia di cui al procedimento principale, sull’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, o sull’articolo 5 del medesimo regolamento.

41

Una simile conclusione è corroborata dall’impianto sistematico e dalle finalità del regolamento n. 4/2009.

42

Quanto all’impianto sistematico del regolamento n. 4/2009, quest’ultimo prevede, al suo capo II, intitolato «Competenza», il complesso delle regole applicabili per designare l’autorità giurisdizionale competente in materia di obbligazioni alimentari. Il considerando 15 di tale regolamento enuncia al riguardo che non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale, poiché le norme risultanti da detto regolamento devono essere considerate esaustive.

43

Quindi, se un giudice investito di una domanda in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di un minore non è competente a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, occorre anzitutto verificare se detto giudice sia competente a pronunciarsi ad altro titolo in forza del medesimo regolamento (ordinanze del 16 gennaio 2018, PM, C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10, punto 33, e del 10 aprile 2018, CV, C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220, punto 55).

44

Si deve peraltro sottolineare che il regolamento n. 4/2009 non prevede la facoltà, per un giudice competente in forza di una delle sue disposizioni e regolarmente adito di una domanda, di dichiarare la propria incompetenza a favore di un giudice che sarebbe, a suo avviso, più indicato a conoscerne, come lo consente in materia di responsabilità genitoriale l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003.

45

Un’interpretazione del genere corrisponde del pari all’obiettivo del regolamento n. 4/2009, ricordato al punto 30 della presente sentenza. Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 59 e 61 delle sue conclusioni, detto regolamento prevede criteri di competenza alternativi e non gerarchicamente ordinati che privilegiano la scelta dell’attore.

46

L’importanza di una simile scelta allo scopo di tutelare il creditore di alimenti si ricollega al protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato a nome della Comunità europea, con la decisione n. 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17), rispetto a cui la Corte ha notato che esso nutre stretti rapporti con il regolamento n. 4/2009 (sentenza del 7 giugno 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, punto 49). La Corte ha quindi dichiarato che tale protocollo consente al creditore di alimenti, de facto, di effettuare una scelta della legge applicabile alla sua domanda in materia di obbligazioni alimentari prevedendo che la legge del foro e non quella dello Stato di residenza abituale del creditore si applichi in via prioritaria quando quest’ultimo presenta la sua domanda dinanzi all’autorità competente del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Mölk, C‑214/17, EU:C:2018:744, punti 3132).

47

Un’interpretazione del regolamento n. 4/2009 secondo cui unicamente l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale è competente a statuire su una domanda di obbligazione alimentare può pregiudicare tale facoltà del creditore richiedente di alimenti di scegliere non solo il giudice competente, ma, altresì, di conseguenza, la legge applicabile alla sua domanda.

48

In una situazione come quella di cui al procedimento principale, occorre rilevare che alla scelta iniziale del genitore che rappresenta il minore creditore di alimenti di concentrare il complesso dei suoi capi di domanda dinanzi allo stesso giudice ostano l’eccezione relativa all’incompetenza del giudice adito sollevata dal convenuto e una decisione di incompetenza di tale giudice, in applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, per quanto riguarda il capo della domanda relativo alla responsabilità genitoriale.

49

Tenuto conto del rischio di dover presentare le sue domande in materia di obbligazioni alimentari e di responsabilità genitoriale dinanzi a due autorità giurisdizionali differenti, detto genitore può intendere, nell’interesse superiore del minore, revocare la sua domanda iniziale in materia di obbligazioni alimentari proposta dinanzi al giudice che si pronuncia sulla domanda di divorzio affinché il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale sia parimenti competente a statuire su tale domanda in materia di obbligazioni alimentari.

50

Tuttavia, detto genitore può anche desiderare, nell’interesse superiore del minore, mantenere la sua domanda iniziale in materia di obbligazioni alimentari a favore del minore dinanzi al giudice che statuisce sulla domanda di divorzio, quando quest’ultimo è anche quello del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente.

51

Numerosi motivi, come quelli menzionati dall’avvocato generale nei paragrafi da 65 a 71 delle sue conclusioni, possono motivare una tale scelta del creditore di alimenti, in particolare, la possibilità che venga applicata la legge del foro, nel caso di specie la legge rumena, la facilità di esprimersi nella sua lingua materna, i costi eventualmente inferiori del procedimento, la conoscenza da parte del giudice adito delle capacità contributive del convenuto e l’eventuale dispensa dall’exequatur.

52

Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 3, lettere a) e d), e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.