SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Principi di equivalenza e di effettività — Autorità di cosa giudicata — Ripetizione dell’indebito — Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione — Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione — Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale — Normativa nazionale che consente la revocazione, alla luce delle sentenze successive della Corte pronunciate in via pregiudiziale, delle sole decisioni giurisdizionali definitive rese in materia amministrativa»

Nella causa C‑69/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Sibiu (Romania), con decisione del 16 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2014, nel procedimento

Dragoș Constantin Târșia

contro

Statul român,

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a Autovehiculelor,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Berger, A. Prechal, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Târșia, da lui stesso;

per il governo rumeno, da R. Radu, V. Angelescu e D. Bulancea, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, B. Czech e K. Pawłowska, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Lyal e G.‑D. Bălan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 110 TFUE, dell’articolo 6 TUE, degli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi generali del diritto dell’Unione.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, il sig. Târşia e, dall’altro, lo Statul român (Stato rumeno), rappresentato dal Ministero delle Finanze e dell’Economia (Ministerul Finanţelor şi Economiei), e il Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a Autovehiculelor (Servizio pubblico comune del regime delle patenti di guida e dell’immatricolazione degli autoveicoli), in merito ad un’impugnazione per revocazione avverso una decisione definitiva, pronunciata da un giudice nazionale, che condanna il sig. Târşia al pagamento di una tassa successivamente giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione.

Contesto normativo rumeno

3

L’articolo 21 della legge n. 554/2004, sul contenzioso amministrativo (Legea contenciosului administrativ n. 554/2004), del 2 dicembre 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154, del 7 dicembre 2004; in prosieguo: la «legge sul contenzioso amministrativo»), come vigente alla data di presentazione dell’istanza di revocazione, prevedeva quanto segue:

«1)   Avverso le decisioni definitive e irrevocabili pronunciate dalle autorità giurisdizionali amministrative sono esperibili mezzi di ricorso previsti dal codice di procedura civile.

2)   Costituiscono motivo di revocazione, in aggiunta a quelli previsti dal codice di procedura civile, le sentenze definitive e passate in giudicato che violano il principio del primato del diritto [dell’Unione] disciplinato dall’articolo 148, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, della Costituzione romena, come modificata. L’istanza di revocazione si presenta entro 15 giorni dalla notifica, che si effettua, derogando alla regola sancita dall’articolo 17, paragrafo 3, con domanda delle parti interessate motivata in modo circostanziato, entro 15 giorni dalla pronuncia. L’istanza di revocazione viene esaminata con urgenza e in via prioritaria, entro un massimo di 60 giorni dal deposito».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

4

Il 3 maggio 2007 il sig. Târşia, cittadino rumeno, ha acquistato in Francia un’automobile usata. Per procedere all’immatricolazione di tale autoveicolo in Romania, il 5 giugno 2007 ha dovuto versare la somma di 6899,51 lei rumeni (RON) (circa EUR 1560) a titolo di tassa speciale per autoveicoli, esigibile in forza degli articoli 214bis et 214ter del codice tributario, nella versione vigente alla data di immatricolazione del citato veicolo.

5

Il sig. Târşia, ritenendo che tale tassa fosse incompatibile con l’articolo 110 TFUE, ha avviato un procedimento di natura civile dinanzi alla Judecătoria Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu), onde ottenere la restituzione dell’importo di detta tassa. Tale giudice ha accolto la domanda del ricorrente e ha condannato lo Stato rumeno con sentenza del 13 dicembre 2007, con la motivazione che la tassa in parola è contraria all’articolo 110 TFUE.

6

Lo Stato rumeno, rappresentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha impugnato in cassazione tale sentenza. Con decisione n. 401/2008, la Sezione civile del Tribunalul Sibiu (Tribunale di Sibiu) ha limitato la restituzione della tassa speciale per autoveicoli assolta dal sig. Târşia ad un importo pari alla differenza tra tale tassa e quella, successiva, sull’inquinamento, dovuta in forza del decreto legge n. 50/2008, che istituisce la tassa sull’inquinamento degli autoveicoli (Ordonanţă de urgenţă a Guvernului n. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule) del 21 aprile 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 327 del 25 aprile 2008).

7

Il 29 settembre 2011 il sig. Târșia ha impugnato per revocazione quest’ultima decisione dinanzi al Tribunalul Sibiu. Sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, della legge sul contenzioso amministrativo, egli ha chiesto, da un lato, l’annullamento della decisione n. 401/2008 di tale giudice e, dall’altro, una nuova pronuncia, dato cha la Corte avrebbe statuito, nella sua sentenza Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), che l’articolo 110 TFUE osta ad una tassa quale la tassa sull’inquinamento introdotta dal citato decreto legge n. 50/2008. Il sig. Târșia considera, pertanto, che l’accoglimento del ricorso in cassazione dello Stato rumeno viola il principio del primato del diritto dell’Unione e che la tassa speciale per gli autoveicoli assolta dovrebbe essergli integralmente restituita.

8

Il giudice del rinvio rileva, in proposito, che le norme processuali applicabili al contenzioso civile non contemplano la possibilità di presentare un’impugnazione per revocazione contro una decisione giurisdizionale definitiva a causa di una violazione del diritto dell’Unione, mentre un’impugnazione di tal genere può essere proposta secondo le norme processuali che disciplinano il contenzioso amministrativo.

9

In tali circostanze, il Tribunalul Sibiu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 [TUE], l’articolo 110 [TFUE] e il principio della certezza del diritto sancito dal diritto [dell’Unione] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia possano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge [sul contenzioso amministrativo], che prevede la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto [dell’Unione] e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi dal contenzioso amministrativo (materia civile o penale) nell’ipotesi della violazione dello stesso principio del primato del diritto [dell’Unione] ad opera di tali decisioni».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

10

Il governo rumeno ritiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non sia ricevibile. In proposito, tale governo sostiene, in primo luogo, che il rapporto giuridico tra il sig. Târşia e lo Stato rumeno è riconducibile al diritto tributario. Pertanto, il diritto processuale applicabile all’istanza del sig. Târşia sarebbe il diritto processuale tributario, che rientra nel diritto del contenzioso amministrativo. In tali condizioni, sebbene ad essere stato investito dell’impugnazione per revocazione sia il collegio giudicante del giudice nazionale, competente in materia civile e autore della decisione n. 401/2008, tale giudice sarebbe tenuto ad applicare il diritto processuale amministrativo, ivi comprese le disposizioni relative al motivo che giustifica la proposizione dell’impugnazione per revocazione previsto all’articolo 21, paragrafo 2, della legge sul contenzioso amministrativo.

11

In secondo luogo, il governo rumeno afferma che il sig. Târşia avrebbe potuto esperire un ricorso straordinario di annullamento della citata decisione. Tale mezzo giurisdizionale avrebbe consentito il rinvio della causa in parola al collegio giudicante competente per il contenzioso amministrativo, il quale avrebbe potuto applicare l’articolo 21, paragrafo 2, della legge sul contenzioso amministrativo. Dato che l’ordinamento giuridico rumeno garantisce un mezzo giurisdizionale effettivo che permette di assicurare la compatibilità della situazione del sig. Târşia con il diritto dell’Unione, la risposta alla questione non sarebbe utile al fine di dirimere la controversia dinanzi al giudice del rinvio.

12

A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenze Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 30, nonché Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 29).

13

In particolare, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, rimettere in questione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Inoltre la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (v., in tal senso, sentenze Winner Wetten, C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 35; Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 22, e Logstor ROR Polska, C‑212/10, EU:C:2011:404, punto 30).

14

Peraltro, il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, punto 23, e Verder LabTec, C‑657/13, EU:C:2015:331, punto 29).

15

Nel caso qui in esame, accogliere la tesi del governo rumeno, secondo cui il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad applicare le norme processuali afferenti al contenzioso amministrativo sebbene sia adito con un’istanza di revocazione di una decisione giurisdizionale emessa nel contesto di un ricorso di natura civile, equivarrebbe a procedere ad un’interpretazione del diritto nazionale, che rientra però unicamente nella competenza del giudice del rinvio.

16

Orbene, secondo tale giudice, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge sul contenzioso amministrativo, che prevede la possibilità di revocare decisioni giurisdizionali definitive rese nel contesto di un ricorso giurisdizionale amministrativo, non è applicabile nel procedimento principale, in quanto quest’ultimo è di natura civile.

17

Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte si evince che la qualificazione, al fine di fissare le modalità applicabili per il rimborso di un tributo nazionale percepito in violazione del diritto dell’Unione, dei rapporti giuridici sorti tra l’amministrazione tributaria di uno Stato membro e i soggetti passivi all’atto della riscossione di un tributo del genere rientra nella sfera dell’ordinamento nazionale (v., in tal senso, sentenza IN. CO. GE.’90 e a., da C‑10/97 a C‑22/97, EU:C:1998:498, punto 26).

18

Pertanto, la prima eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno deve essere respinta.

19

Per quanto attiene all’eccezione di irricevibilità che deduce che nell’ordinamento giuridico nazionale esistono mezzi giurisdizionali effettivi, i quali consentirebbero comunque al sig. Târşia di vincere la causa, è sufficiente ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale – il quale, nel procedimento principale, si domanda se può revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata su un ricorso di tipo civile – valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenze Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 25, nonché Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, punto 21).

20

Posto che da nessuno degli elementi del fascicolo a disposizione della Corte si può evincere che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non sia utile per il giudice del rinvio, la seconda eccezione di irricevibilità del governo rumeno non può essere accolta.

21

Ciò premesso, in conformità alla giurisprudenza rammentata al punto 14 della presente sentenza, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta deve presentare una relazione con l’oggetto del procedimento principale. Orbene, con la sua questione il giudice del rinvio interroga la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione con riguardo alla normativa nazionale che non consente la revocazione di decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate sia in materia civile sia in materia penale. Giacché emerge inequivocabilmente dal fascicolo che il procedimento principale non presenta carattere penale, si constata che, come sostengono i governi rumeno e polacco, è manifesto che una risposta della Corte su questo tema non presenterebbe alcuna relazione con l’oggetto del procedimento principale.

22

Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile, salvo nei limiti in cui verte sull’impossibilità di revocare le decisioni definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate dal giudice in materia penale.

Nel merito

23

In via preliminare va ricordato che, come si evince dal fascicolo, il sig. Târşia, in forza di una decisione giurisdizionale pronunciata nel contesto di un ricorso civile, è stato condannato al pagamento della tassa sull’inquinamento per gli autoveicoli che la Corte, in sostanza, ha dichiarato incompatibile con l’articolo 110 TFUE nella sentenza Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), pronunciata successivamente alla data in cui detta decisione giurisdizionale è divenuta definitiva.

24

Orbene, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell’Unione che vietano tali tributi, così come tali diritti sono stati interpretati dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punto 24; Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, punto 20, nonché Nicula, C‑331/13, EU:C:2014:2285, punto 27).

25

Inoltre, qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo dell’imposta indebitamente riscossa, ma altresì degli importi pagati a questo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale imposta. Ne risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire, corredati di interessi, i tributi percepiti in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (v., in tal senso, sentenze Littlewoods Retail e a., C‑591/10, EU:C:2012:478, punti 2526, nonché Irimie, C‑565/11, EU:C:2013:250, punti 2122).

26

In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente percepite, spetta a ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia processuale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; Aprile, C‑228/96, EU:C:1998:544, punto 18, nonché Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 31).

27

Le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai contribuenti in forza del diritto dell’Unione non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, in particolare sentenze Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, punto 31, nonché Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, punto 32).

28

Laddove alla restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione osti, eventualmente, l’esistenza di una pronuncia giurisdizionale definitiva che ingiunge il pagamento del suddetto tributo, va ricordata l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell’intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 58 e giurisprudenza citata).

29

Pertanto, il diritto dell’Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (sentenza Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 59 e giurisprudenza citata).

30

Ciò osservato, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 62).

31

Alla luce delle considerazioni preliminari sopra svolte, occorre ritenere che il giudice del rinvio chieda, sostanzialmente, se il diritto dell’Unione, segnatamente i principi di equivalenza di effettività, debba essere interpretato nel senso che osta alla circostanza che un giudice nazionale non disponga della possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di tipo civile, allorquando tale decisione si rivela incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla Corte successivamente alla data in cui l’anzidetta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una possibilità del genere sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciata nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

Sul principio di equivalenza

32

Dalla giurisprudenza rammentata al punto 27 della presente sentenza risulta che il principio di equivalenza vieta a uno Stato membro di stabilire modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di un’imposta fondate su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno (v., parimenti, sentenza Weber’s Wine World e a., C‑147/01, EU:C:2003:533, punto 104).

33

Orbene, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di comparare, per l’applicazione del succitato principio, i ricorsi giurisdizionali di natura amministrativa fondati sull’inosservanza del diritto dell’Unione con i ricorsi giurisdizionali di natura civile fondati sull’inosservanza di tale diritto.

34

A questo proposito, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, il medesimo principio presuppone un pari trattamento dei ricorsi basati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, analoghi, basati su una violazione del diritto dell’Unione, e non già l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi aventi diversa natura quali, come accade nel procedimento principale, il contenzioso civile, da un canto, e il contenzioso amministrativo, dall’altro. Inoltre, il principio di equivalenza non è rilevante in una situazione come quella del procedimento principale, che riguarda due tipi di ricorsi fondati, sia l’uno sia l’altro, su una violazione del diritto dell’Unione (sentenza ÖBB Personenverkehr, C‑417/13, EU:C:2015:38, punto 74).

35

Se ne evince che il principio di equivalenza non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla Corte successivamente alla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una siffatta possibilità esista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

Sul principio di effettività

36

Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che l’ordinamento giuridico dell’Unione conferisce ai singoli dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di dette norme nell’insieme del procedimento, dello svolgimento dello stesso e delle peculiarità di tali norme, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v., in tal senso, sentenza Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 39 e giurisprudenza citata).

37

In questa prospettiva occorre tener conto, se necessario, dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale in causa, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in particolare, sentenze Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 27, nonché Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 48 e giurisprudenza citata).

38

Orbene, come emerge dal punto 28 della presente sentenza, la Corte ha a più riprese ricordato l’importanza che riveste il principio dell’autorità del giudicato (v. altresì, in tal senso, sentenza Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 38). Essa ha statuito, ad esempio, che diritto dell’Unione non esige che, per tener conto dell’interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest’ultimo ritorni necessariamente su tale decisione (sentenza Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, punto 60).

39

Nel caso di specie, nel fascicolo sottoposto alla Corte non si riscontra alcuna circostanza peculiare afferente al procedimento principale che giustifichi una condotta diversa da quella che la Corte ha tenuto nella giurisprudenza richiamata ai punti 28 e 29 della presente sentenza, secondo cui il diritto dell’Unione non obbliga un giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche qualora ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto.

40

Ciò considerato, dato che è stato un organo giurisdizionale di ultimo grado a pronunciare la decisione giurisdizionale definitiva che obbliga il sig. Târșia a pagare un tributo successivamente dichiarato, in sostanza, incompatibile con il diritto dell’Unione, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, poiché, di norma, quando una siffatta decisione viola i diritti riconosciuti dal diritto dell’Unione tale violazione non può più costituire oggetto di riparazione, i singoli non possono essere privati della possibilità di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere con tale mezzo una tutela giuridica dei loro diritti (v., in tal senso, sentenze Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 34, e Traghetti del Mediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 31).

41

Da tutte le suesposte considerazioni discende che occorre rispondere alla questione che il diritto dell’Unione, segnatamente i principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla Corte successivamente alla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una siffatta possibilità sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

Il diritto dell’Unione, segnatamente i principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea successivamente alla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una siffatta possibilità sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il rumeno.