RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) 1 (in appresso "la direttiva RoHS"). La modifica riguarda un'esenzione per applicazioni specifiche contenenti mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore.

La direttiva RoHS limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), come precisato all'articolo 4. Attualmente nell'allegato II della direttiva sono elencate dieci sostanze con restrizioni d'uso: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP). Negli allegati III e IV sono elencati i materiali e i componenti delle AEE per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 5 della direttiva prevede l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico, il che può comprendere la concessione, il rinnovo o la revoca delle esenzioni. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV solo se tale inclusione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 2 e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: i) l'eliminazione o la sostituzione della sostanza mediante modifiche della progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; ii) l'affidabilità dei sostituti non è garantita; iii) gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione della sostanza possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

Le decisioni in merito alle esenzioni e alla durata di eventuali esenzioni tengono conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione. Le decisioni sulla durata delle eventuali esenzioni tengono conto di ogni potenziale impatto sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione.

L'articolo 5, paragrafo 1, precisa inoltre che, al fine di includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, o, se del caso, eliminarli da esse, la Commissione adotta singoli atti delegati. L'articolo 5, paragrafo 3, e l'allegato V descrivono la procedura per inoltrare alla Commissione una domanda di esenzione.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Alcuni operatori economici chiedono 3 alla Commissione di concedere o rinnovare esenzioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'allegato V della direttiva RoHS.

L'attuale esenzione 1 g) di cui all'allegato III consente l'uso del mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

1 g) Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg.

Il 28 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione, che è stata rinnovata con ulteriori informazioni dallo stesso richiedente il 17 gennaio 2020. Il richiedente sosteneva, in sostanza, che non erano disponibili sostituti privi di mercurio 4 . In linea con le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva RoHS, un'esenzione rimane valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

Per valutare la domanda di rinnovo dell'esenzione ed effettuare la necessaria valutazione tecnica e scientifica, nel giugno 2017 la Commissione ha avviato uno studio 5 , concluso nel 2018, comprensivo di una consultazione online dei portatori di interessi della durata di otto settimane. Durante le consultazioni è pervenuto un contributo, seguito da scambi documentati nella relazione sullo studio. Lo studio conteneva informazioni approfondite sulla disponibilità di sostituti nonché le stime per il 2020.

Nel corso di una riunione tenutasi il 29 ottobre 2018, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva, ricevendone il parere su una linea d'intervento proposta. La Commissione ha intrapreso tutte le azioni necessarie in relazione alle esenzioni dalla restrizione concernente le sostanze conformemente all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7 6 . Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati di tutte le attività.

Lo studio di sostegno ha evidenziato quanto segue:

·per le categorie di lampade interessate da questa esenzione sono disponibili alternative LED (diodi a emissione luminosa) prive di mercurio affidabili;

·i dati dimostrano che, in termini di impatti sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori, la sostituzione impedirebbe l'immissione sul mercato del mercurio contenuto nelle applicazioni, riducendo nel contempo anche l'energia consumata per l'illuminazione;

·per quanto riguarda l'impatto socioeconomico della sostituzione, si prevede solamente che i costi stimati debbano essere sostenuti in una fase precedente rispetto ai costi previsti per l'eliminazione graduale naturale già in corso e non debbano essere considerati costi aggiuntivi generati da un'eliminazione graduale forzata.

Infine le valutazioni scientifiche e tecniche, comprese le consultazioni dei portatori di interessi, hanno precisato che l'esenzione 1 g) non soddisfa alcuno dei criteri di esenzione.

In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di direttiva delegata è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane per raccogliere osservazioni dal pubblico. Nel corso della consultazione sul progetto di atto sono pervenuti 13 contributi del pubblico. I punti sollevati sono stati esaminati e non è stata ritenuta necessaria alcuna modifica al progetto.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva delegata revoca l'esenzione 1 g) di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE per l'uso di mercurio in applicazioni specifiche.

Dalla valutazione della domanda di esenzione della Commissione, basata sulle consultazioni e sugli studi di sostegno, è emerso che la domanda di esenzione non soddisfa nessuno dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS che giustificano l'ulteriore proroga dell'esenzione. La sostituzione del mercurio con sostituti affidabili nelle categorie di lampade interessate dall'esenzione è scientificamente e tecnicamente praticabile ed è dimostrato che l'impatto complessivo della sostituzione in termini di benefici per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori è ampiamente superiore a qualsiasi impatto negativo.

In sintesi, le condizioni per concedere l'esenzione non sono più soddisfatte e la voce 1 g) deve essere soppressa conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

La data di scadenza dell'esenzione è fissata in linea con l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva RoHS che stabilisce che, in caso di revoca, l'esenzione scade dopo un periodo minimo di 12 mesi e un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della decisione.

Nel fissare la data di scadenza occorre tener conto del fatto che una piccola parte dei tipi di lampade 7 cui si applica tale esenzione è soggetta ai criteri di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate applicabili a decorrere dal 1º settembre 2021. Dovendo soddisfare tali requisiti, le lampade in questione non saranno immesse sul mercato dopo tale data. Quanto precede è in linea anche con la valutazione della Commissione a norma della direttiva RoHS, e anche con l'analisi socioeconomica, da cui è emerso che sono già ampiamente disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell'esenzione e che la sostituzione del mercurio in tali lampade è scientificamente e tecnicamente praticabile. Per quanto riguarda la voce di esenzione nel suo complesso a norma della direttiva RoHS, occorre tuttavia tener conto del fatto che la grande maggioranza delle lampade che rientrano in tale esenzione, vale a dire le lampade fluorescenti compatte senza unità di alimentazione integrata, non è interessata dai criteri di cui al suddetto regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Considerata la situazione specifica di questa parte preponderante delle lampade oggetto dell'esenzione, la scadenza del periodo di validità va fissata il più tardi possibile, ossia 18 mesi dopo la decisione, in quanto è necessario tenere conto delle circostanze relative a tali lampade; ciò consentirebbe inoltre di evitare che i partecipanti al mercato debbano sostenere costi socioeconomici inutilmente elevati connessi alla sostituzione, in particolare per le lampade che richiedono una sostituzione più complessa.

Lo strumento giuridico è una direttiva delegata, in linea con l'atto giuridico di abilitazione (la direttiva 2011/65/UE), in particolare con la delega di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 20.

L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente e allineare le disposizioni per il funzionamento del mercato interno nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, revocando un'esenzione concessa per l'uso per applicazioni specifiche di sostanze altrimenti vietate, alle disposizioni e alle condizioni della direttiva RoHS e alla procedura ivi istituita per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati III e IV.

La direttiva delegata non incide sul bilancio dell'UE.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2021

che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 8 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)Con la direttiva delegata 2014/14/UE 9 la Commissione ha concesso un'esenzione per un quantitativo massimo di 3,5 mg di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore ("l'esenzione"), che figura ora come esenzione 1 g) nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 31 dicembre 2017, conformemente all'allegato III della direttiva delegata 2014/14/UE.

(5)Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo.

(6)Il 28 giugno 2016, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione ("domanda di rinnovo") che era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 17 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(7)Dalla valutazione della domanda di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che sono disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell'esenzione e che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

(8)Poiché le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, l'esenzione dovrebbe essere revocata.

(9)È opportuno stabilire una data di scadenza per l'esenzione conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva. Sebbene una piccola parte dei tipi di lampade 10 cui si applica tale esenzione è soggetta ai criteri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione 11 , applicabili dal 1º settembre 2021, e pertanto non sarà più immessa sul mercato, la maggior parte delle lampade oggetto dell'attuale esenzione non è interessata dai criteri di cui al suddetto regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, per evitare che i partecipanti al mercato debbano sostenere costi socioeconomici eccessivi ed inutili direttamente connessi alla sostituzione di quest'ultima categoria di lampade, è opportuno fissare la data di scadenza più lontana possibile, ossia 18 mesi dopo la decisione, per l'intera voce di esenzione.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [l'ultimo giorno del sesto mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13.12.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3)    L'elenco delle domande è disponibile al seguente indirizzo:      https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm .
(4)    Disponibile all'indirizzo:      https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_pack_13/Annex_1g/1g_LE_RoHS_Exemption_Req_Final.pdf .
(5)    La relazione finale dello studio è disponibile all'indirizzo https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4ae54b9e-e070-11e8-b690-01aa75ed71a1 .
(6)    Un elenco delle azioni amministrative necessarie è disponibile sul  sito web della Commissione . Per ciascun progetto di atto delegato è possibile visualizzare lo stato attuale della procedura nel registro interistituzionale degli atti delegati all'indirizzo  https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home?lang=it .
(7)    I prodotti contemplati sono disciplinati anche dal regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1º ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate, che si applica a decorrere dal 1º settembre 2021. A differenza della direttiva 2011/65/UE, la normativa in materia di progettazione ecocompatibile non impone restrizioni sulle sostanze presenti nei prodotti, ma stabilisce requisiti di efficienza energetica da rispettare per l'immissione sul mercato dei prodotti. Le lampade fluorescenti compatte con unità di alimentazione integrate (CFLi) non saranno di fatto immesse sul mercato a partire dal 1º settembre 2021 a causa della loro mancata conformità ai suddetti requisiti di efficienza energetica. Il regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione individua nel contenuto di mercurio un aspetto ambientale significativo nel ciclo di vita di una sorgente luminosa, ma riconosce che l'uso di sostanze pericolose, compreso il mercurio nelle sorgenti luminose, è disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE.
(8)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(9)    Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 71).
(10)    A decorrere dal 1º settembre 2021, le lampade fluorescenti compatte con unità di alimentazione integrata (CFLi) rientrano nella voce "Altre sorgenti luminose rientranti nell'ambito di applicazione e non citate sopra" di cui all'allegato II, tabella 1, del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione.
(11)    Come indicato nei considerando 9 e 10 del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, tale regolamento non fissa specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile in relazione al contenuto di mercurio.

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 1 g) è sostituita dalla seguente:

Esenzione

Ambito e date di applicazione

"1 g)

Per usi generali di illuminazione < 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20 000 ore: 3,5 mg

Scade il [PO: 18 mesi dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]"