ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.330.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
10 dicembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe ( 1 )

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

30

 

*

Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Alle navi che sono considerate rifiuti e che effettuano movimenti transfrontalieri in vista del loro riciclaggio si applicano la convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 1013/2006 dà attuazione alla convenzione di Basilea nonché a un emendamento (4) a tale convenzione adottato nel 1995, non ancora entrato in vigore a livello internazionale, che istituisce un divieto alle esportazioni di rifiuti pericolosi verso paesi che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Tali navi sono in genere classificate come rifiuti pericolosi e ne è vietata l’esportazione dal territorio dell’Unione a fini di riciclaggio verso impianti situati in paesi che non sono membri dell’OCSE.

(2)

I meccanismi per il controllo dell’applicazione e per l’esecuzione del diritto dell’Unione e internazionale in vigore non sono adeguati alle specificità delle navi e della navigazione marittima internazionale. Le iniziative implicanti una cooperazione reciproca tra l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il segretariato della convenzione di Basilea sono risultate efficaci ai fini del raggiungimento di un accordo sull’introduzione a livello globale di requisiti vincolanti volti ad assicurare una soluzione efficiente ed efficace per le pratiche pericolose e inadeguate di riciclaggio delle navi, concretandosi nella convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente («convenzione di Hong Kong»).

(3)

L’attuale capacità di riciclaggio delle navi nei paesi dell’OCSE, cui possono legalmente accedere le navi battenti bandiera di uno Stato membro, non è sufficiente. L’attuale capacità di riciclaggio delle navi sicura e compatibile con l’ambiente in paesi che non sono membri dell’OCSE consente di trattare tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro e dovrebbe ulteriormente aumentare entro il 2015 a seguito delle misure adottate dai paesi che effettuano il riciclaggio per soddisfare i requisiti della convenzione di Hong Kong.

(4)

La convenzione di Hong Kong è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l’egida dell’Organizzazione marittima internazionale. La convenzione di Hong Kong entrerà in vigore soltanto ventiquattro mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40 % della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3 % della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. Tale convenzione copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi nell’ottica di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente, senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Essa concerne inoltre il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.

(5)

Il presente regolamento mira ad agevolare la rapida ratifica della convenzione di Hong Kong all’interno dell’Unione e nei paesi terzi, applicando controlli proporzionati alle navi e agli impianti di riciclaggio delle navi sulla base di tale convenzione.

(6)

La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti adottino misure più rigorose, coerenti con il diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Tenuto conto di ciò, il presente regolamento dovrebbe assicurare la protezione dai possibili effetti negativi dei materiali pericolosi a bordo di tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, garantendo nel contempo la conformità alle disposizioni applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale. Per assicurare il controllo della conformità ai requisiti relativi ai materiali pericolosi a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Attualmente, gli ispettori addetti al controllo da parte dello Stato di approdo sono incaricati dell’ispezione di certificazione e dei test attivi per i materiali pericolosi, incluso l’amianto, a norma della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»). Il memorandum d’intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo fornisce un approccio armonizzato per tali attività.

(7)

Il presente regolamento è volto altresì a ridurre le disparità tra gli operatori dell’Unione, dei paesi dell’OCSE e dei paesi terzi pertinenti, in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di norme ambientali, e ad orientare le navi battenti bandiera di uno Stato membro verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano metodi di demolizione delle navi sicuri e compatibili con l’ambiente anziché verso siti non conformi alle norme com’è attualmente la prassi. La competitività del riciclaggio e del trattamento delle navi presso impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente ne risulterebbe parimenti rafforzata. L’istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento contribuirebbe a tali obiettivi nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte dello Stato di cui la nave batte bandiera. È opportuno basare tali requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi sui requisiti della convenzione di Hong Kong. A tal riguardo, gli impianti di riciclaggio delle navi approvati conformemente al presente regolamento dovrebbero soddisfare i requisiti necessari per garantire la protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la gestione compatibile con l’ambiente dei rifiuti recuperati da navi riciclate. Per gli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo, i requisiti dovrebbero assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente grosso modo equivalente a quello esistente nell’Unione. Gli impianti di riciclaggio delle navi che non soddisfano tali requisiti minimi non dovrebbero pertanto essere inclusi nell’elenco europeo.

(8)

È opportuno applicare e controllare l’applicazione del principio di uguaglianza sancito dal diritto dell’Unione, in particolare in occasione dell’istituzione e dell’aggiornamento dell’elenco europeo relativamente agli impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro e agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

(9)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure appropriate per assicurare che le navi escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento operino, per quanto ragionevole e possibile, in un modo che sia conforme al presente regolamento.

(10)

Al fine di evitare duplicazioni è necessario escludere le navi battenti bandiera di uno Stato membro e rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, rispettivamente, dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle spedizioni di rifiuti provenienti dall’Unione, fatte salve le esclusioni per determinate categorie di rifiuti cui si applica un regime alternativo. Il presente regolamento assoggetta le navi rientranti nel suo ambito di applicazione a controlli durante l’intero ciclo di vita e mira ad assicurare il riciclaggio di tali navi secondo modalità compatibili con l’ambiente. È pertanto opportuno specificare che una nave cui si applica il regime di controllo alternativo durante l’intero ciclo di vita a norma del presente regolamento non dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1013/2006. Le navi che non rientrano né nell’ambito di applicazione della convenzione di Hong Kong né in quello del presente regolamento ed eventuali rifiuti presenti a bordo di una nave e diversi da quelli generati dall’attività dovrebbero continuare ad essere soggetti, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1013/2006 e alle direttive 2008/98/CE e 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

È peraltro noto che le navi continuano ad essere soggette ad altre convenzioni internazionali intese a garantirne il funzionamento sicuro in mare durante la parte operativa del loro ciclo di vita e che, pur avendo la facoltà di esercitare taluni diritti e libertà di navigazione, le navi sono tenute a dare notifica preventiva dell’entrata in porto. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di applicare ulteriori controlli conformemente ad altri trattati internazionali. Non sono considerati pertanto necessari, nel quadro del presente regolamento, controlli supplementari sul transito.

(12)

Nell’interpretare i requisiti del presente regolamento, si dovrebbe tener conto delle linee guida elaborate dall’IMO («linee guida dell’IMO») a sostegno della convenzione di Hong Kong.

(13)

Ai fini del presente regolamento, il termine «riciclaggio» non dovrebbe avere lo stesso significato della definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una definizione specifica del termine «riciclaggio delle navi».

(14)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) attua a livello di Unione il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. Tale regolamento, unitamente alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (9) e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), fornisce utili orientamenti per la definizione del concetto di materiale pericoloso.

(15)

La tenuta di un inventario dei materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero ciclo di vita delle navi costituisce un requisito fondamentale stabilito nella convenzione di Hong Kong e nel presente regolamento. Conformemente alla regola 8, paragrafo 2, della convenzione di Hong Kong, una nave destinata al riciclaggio dovrebbe ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti generati dall’attività nel periodo precedente l’ingresso nell’impianto di riciclaggio delle navi. Se i rifiuti generati dall’attività sono destinati ad essere consegnati con la nave all’impianto di riciclaggio delle navi, i quantitativi approssimativi e l’ubicazione di tali rifiuti dovrebbero essere elencati nella parte II dell’inventario.

(16)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure intese a prevenire l’elusione delle norme sul riciclaggio delle navi e ad aumentare la trasparenza del riciclaggio delle navi. Come previsto dalla convenzione di Hong Kong, gli Stati membri dovrebbero comunicare le informazioni concernenti le navi cui è stato rilasciato un certificato di inventario, le navi per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento e le informazioni relative al riciclaggio delle navi illegale e alle azioni successive da essi intraprese in materia.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme per le sanzioni da applicare in caso di violazioni del presente regolamento e garantirne l’applicazione, in modo da prevenire l’elusione delle norme sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(18)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici degli Stati membri sono tenuti ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale conformemente agli obiettivi dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

(19)

Ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente e in considerazione del principio «chi inquina paga», la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire un meccanismo finanziario applicabile a tutte le navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, indipendentemente dal loro Stato di bandiera, per generare risorse atte ad agevolare il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi senza creare incentivi al ricorso a bandiere estere.

(20)

Al fine di tenere conto degli sviluppi relativi alla convenzione di Hong Kong, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’aggiornamento degli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(21)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e scopo

Scopo del presente regolamento è prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. Scopo del presente regolamento è rafforzare la sicurezza, la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente marino dell’Unione durante l’intero ciclo di vita della nave, in particolare al fine di assicurare che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti ad una gestione compatibile con l’ambiente.

Il presente regolamento stabilisce altresì le norme intese ad assicurare la corretta gestione dei materiali pericolosi a bordo delle navi.

Il presente regolamento si prefigge inoltre di facilitare la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente («convenzione di Hong Kong»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 12, si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

L’articolo 12 si applica alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali;

b)

navi di stazza lorda (GT) inferiore a 500;

c)

navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«nave», un’unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell’ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autoelevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate;

2)

«nuova nave», una nave:

a)

il cui contratto di costruzione è stipulato alla data o successivamente alla data di applicazione del presente regolamento;

b)

in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata, o che si trova a un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data; o

c)

la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data;

3)

«nave cisterna», una petroliera come definita all’allegato I della convenzione per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL») o una cisterna per il trasporto di sostanze liquide nocive (SLN) come definita all’allegato II di detta convenzione;

4)

«materiali pericolosi», qualsiasi materiale o sostanza suscettibile di creare rischi per la salute umana e/o l’ambiente;

5)

«rifiuti generati dall’attività», le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi soggetti ai requisiti della convenzione MARPOL;

6)

«riciclaggio delle navi», l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;

7)

«impianto di riciclaggio delle navi», un’area delimitata che è un cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo ed è utilizzata per il riciclaggio delle navi;

8)

«impresa di riciclaggio delle navi», il proprietario dell’impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi altro organismo o persona che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio dell’attività di riciclaggio della nave dal proprietario dell’impianto di riciclaggio della nave;

9)

«amministrazione», un’autorità governativa designata da uno Stato membro come responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti la sua bandiera o alle navi che operano sotto la sua autorità;

10)

«organismo riconosciuto», un organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

11)

«autorità competente», un’autorità governativa o autorità governative designate da uno Stato membro o da un paese terzo come responsabili degli impianti di riciclaggio delle navi, nell’ambito di una o più zone geografiche o di un settore di competenza, relativamente a tutte le operazioni nel territorio soggetto alla giurisdizione di detto Stato;

12)

«stazza lorda», la stazza lorda (GT) calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969 o di qualsiasi altra convenzione successiva;

13)

«persona competente», una persona in possesso delle qualifiche e della formazione adeguate, nonché di conoscenze, di esperienza e di competenze sufficienti per eseguire il lavoro specifico;

14)

«armatore», la persona fisica o giuridica registrata come proprietario della nave, inclusa la persona fisica o giuridica proprietaria della nave per un periodo limitato in attesa della sua vendita o consegna a un impianto di riciclaggio delle navi, oppure, in mancanza di immatricolazione, la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altro organismo o persona, come l’amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dal proprietario della stessa, e la persona giuridica che gestisce una nave di proprietà dello Stato;

15)

«nuova installazione», l’installazione di sistemi, attrezzature, isolamento o altro materiale su una nave dopo la data di applicazione del presente regolamento;

16)

«piano di riciclaggio della nave», un piano elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi per ogni singola nave da riciclare sotto la sua responsabilità, tenendo conto delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;

17)

«piano dell’impianto di riciclaggio delle navi», un piano predisposto dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi e adottato dal consiglio di amministrazione o dall’organo direttivo appropriato dell’impresa di riciclaggio delle navi, che descrive i processi e le procedure operativi correlati al riciclaggio delle navi presso l’impianto di riciclaggio delle navi e che riguarda in particolare la sicurezza e la formazione dei lavoratori, la protezione della salute umana e dell’ambiente, i ruoli e le responsabilità del personale, la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze e i sistemi di monitoraggio, registrazione e notifica, alla luce delle linee guida e delle risoluzioni pertinenti dell’IMO;

18)

«locale sicuro per l’ingresso», una zona che soddisfa tutti i seguenti criteri:

a)

il tenore di ossigeno dell’atmosfera e la concentrazione di vapori infiammabili rientrano nei limiti di sicurezza;

b)

le concentrazioni di eventuali materiali tossici nell’atmosfera restano nei limiti consentiti;

c)

eventuali residui o materiali associati ai lavori autorizzati dalla persona competente non danno luogo a un rilascio incontrollato di materiali tossici o a una concentrazione pericolosa di vapori infiammabili nelle condizioni atmosferiche esistenti, che restano conformi alle prescrizioni;

19)

«locale sicuro per lavori a caldo», una zona in cui siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

presenza di condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi di esplosione, anche per l’assenza di gas, quando si usano apparecchi di saldatura ad arco elettrico o a gas, attrezzi da taglio o da combustione o altri tipi di fiamma libera, e in occasione di operazioni di riscaldamento, di smerigliatura o che possono generare scintille;

b)

i criteri relativi al locale sicuro per l’ingresso previsti al punto 18 sono soddisfatti;

c)

le condizioni atmosferiche esistenti non cambiano a seguito dei lavori a caldo;

d)

tutti i locali contigui sono stati puliti, resi inerti o trattati in maniera sufficiente a impedire l’avvio o la propagazione di un incendio;

20)

«dichiarazione di completamento», una dichiarazione rilasciata dall’operatore dell’impianto di riciclaggio della nave che conferma il completamento del riciclaggio della nave conformemente al presente regolamento;

21)

«certificato di inventario», un certificato specifico per la nave, che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9 ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5;

22)

«certificato di idoneità al riciclaggio», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro conformemente all’articolo 9, paragrafo 9, ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, e dal piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7;

23)

«dichiarazione di conformità», un certificato specifico per la nave che è rilasciato alle navi battenti bandiera di un paese terzo ed è integrato da un inventario dei materiali pericolosi conformemente all’articolo 12;

24)

«tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT)», peso di una nave in tonnellate calcolato senza carico, carburante, olio lubrificante in cisterne di stoccaggio, acqua di zavorra, acqua dolce, acqua di alimentazione, scorte non utilizzate, passeggeri ed equipaggio con relativi effetti personali e che è costituito dalla somma del peso dello scafo, della struttura, dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori della nave.

2.   Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), e degli articoli 13, 15 e 16 si intende per:

a)

«rifiuto», «rifiuto pericoloso», «trattamento» e «gestione dei rifiuti» lo stesso significato di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;

b)

«ispezione del sito», un’ispezione dell’impianto di riciclaggio delle navi allo scopo di valutare se le condizioni nel sito siano conformi a quelle descritte da qualsiasi documento utile fornito;

c)

«lavoratore», qualsiasi persona che svolge un’attività, su base regolare o temporanea, nell’ambito di un rapporto di lavoro, incluso il personale alle dipendenze di imprese appaltanti e subappaltanti;

d)

«gestione compatibile con l’ambiente», l’adozione di tutte le misure possibili dirette a far sì che i rifiuti e i materiali pericolosi siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente contro gli effetti negativi che possono derivare da tali materiali e rifiuti.

3.   Ai fini del punto 13, paragrafo 1, una persona competente può essere un lavoratore che abbia ricevuto una formazione o un impiegato con mansioni di gestione in grado di riconoscere e valutare rischi e pericoli professionali, nonché l’esposizione dei dipendenti a materiali potenzialmente pericolosi o a condizioni non sicure in un impianto di riciclaggio delle navi e che sia in grado di indicare le misure di protezione e le precauzioni da prendere per eliminare o ridurre tali pericoli, rischi o tale esposizione.

Fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), l’autorità competente può definire criteri opportuni per la designazione di tali persone e può stabilire i compiti loro affidati.

TITOLO II

NAVI

Articolo 4

Controllo dei materiali pericolosi

L’installazione o l’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatti salvi altri requisiti previsti dal pertinente diritto dell’Unione che richieda misure ulteriori.

Articolo 5

Inventario dei materiali pericolosi

1.   Ogni nuova nave tiene a bordo un inventario dei materiali pericolosi, che individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all’allegato II, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi approssimativi.

2.   Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), le navi esistenti si conformano per quanto possibile al paragrafo 1.

Nel caso di navi destinate al riciclaggio, esse si conformano per quanto possibile al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo») di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), all’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I.

3.   L’inventario dei materiali pericolosi:

a)

è specifico per ciascuna nave;

b)

prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi conformemente all’articolo 4;

c)

è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;

d)

è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato.

4.   Oltre al paragrafo 3, per le navi esistenti è predisposto un piano che illustri i controlli visivi o a campione eseguiti per elaborare l’inventario dei materiali pericolosi e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.

5.   L’inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:

a)

un elenco dei materiali pericolosi di cui agli allegati I e II, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, con indicazione della loro ubicazione e dei quantitativi approssimativi (parte I);

b)

un elenco dei rifiuti generati dall’attività presenti a bordo della nave (parte II);

c)

un elenco delle scorte presenti a bordo della nave (parte III).

6.   La parte I dell’inventario dei materiali pericolosi è opportunamente mantenuta e aggiornata durante l’intera vita operativa della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all’allegato II e le pertinenti modifiche della struttura e delle attrezzature della nave.

7.   Prima del riciclaggio e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, l’inventario dei materiali pericolosi include, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall’attività e la parte III per le scorte ed è verificato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 riguardo all’aggiornamento dell’elenco delle voci per l’inventario dei materiali pericolosi negli allegati I e II al fine di garantire che l’elenco comprenda quanto meno le sostanze elencate nelle appendici 1 e 2 della convenzione di Hong Kong.

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza da aggiungere o rimuovere dagli allegati I o II.

Articolo 6

Requisiti generali per gli armatori

1.   Quando preparano l’invio di una nave al riciclaggio, gli armatori:

a)

forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi tutte le informazioni relative alla nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all’articolo 7;

b)

notificano per iscritto all’amministrazione competente, entro un termine che deve essere stabilito da tale amministrazione, l’intenzione di riciclare la nave in uno o più impianti specifici di riciclaggio delle navi. La notifica comprende come minimo:

i)

l’inventario dei materiali pericolosi; e

ii)

tutte le informazioni relative alla nave fornite a norma della lettera a).

2.   Gli armatori garantiscono che le navi destinate ad essere riciclate:

a)

siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo;

b)

nel periodo che precede l’ingresso della nave nell’impianto di riciclaggio, operino in modo da ridurre al minimo i quantitativi di residui di carico, oli combustibili restanti e rifiuti generati che restano a bordo;

c)

detengano un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato prima che inizi il riciclaggio della nave e previa ricezione del piano di riciclaggio della nave approvato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3.

3.   Gli armatori assicurano che le navi cisterna giungano all’impianto di riciclaggio delle navi con cisterne di carico e sale pompe in condizioni che ne permettano la certificazione come sicure per i lavori a caldo.

4.   Gli armatori forniscono all’operatore dell’impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all’articolo 9.

5.   Gli armatori sono responsabili della nave e adottano disposizioni affinché tale nave continui a conformarsi ai requisiti dell’amministrazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera fino a quando l’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi accetta di assumersi la responsabilità della nave. L’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi può rifiutare di accettare la nave per il riciclaggio se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche della struttura e delle attrezzature della nave. In tal caso, l’armatore conserva la responsabilità della nave e ne informa senza indugio l’amministrazione.

Articolo 7

Piano di riciclaggio della nave

1.   Un piano di riciclaggio relativo alla nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave tratta qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell’impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.

2.   Il piano di riciclaggio della nave:

a)

è elaborato dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e delle informazioni relative alla nave fornite dall’armatore conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in modo che il suo contenuto sia conforme alle informazioni che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi;

b)

chiarisce se e in quale misura i lavori preparatori, quali il pretrattamento, l’individuazione di potenziali pericoli e l’eliminazione delle scorte, debbano svolgersi in un luogo diverso dall’impianto di riciclaggio delle navi indicato nel piano di riciclaggio della nave. Il piano di riciclaggio della nave dovrebbe includere l’indicazione del luogo in cui la nave sarà collocata durante le operazioni di riciclaggio e un piano conciso relativo all’arrivo e al collocamento sicuro della specifica nave da riciclare;

c)

include informazioni concernenti la definizione, il mantenimento e il controllo delle condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo per la nave in questione, tenendo conto di elementi quali la sua struttura, la sua configurazione e il suo carico precedente, nonché le altre informazioni necessarie sulle modalità di attuazione del piano di riciclaggio della nave;

d)

include informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e di rifiuti che saranno prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali e i rifiuti che figurano nell’inventario dei materiali pericolosi, e sulle relative modalità di gestione e di stoccaggio nell’impianto di riciclaggio delle navi e nei successivi impianti; e

e)

è predisposto separatamente, in linea di principio, per ciascun impianto di riciclaggio interessato, nel caso occorra fare ricorso a più di un impianto di riciclaggio, e identifica l’ordine di uso e le attività autorizzate che si svolgeranno in tali impianti.

3.   Il piano di riciclaggio della nave è tacitamente o esplicitamente approvato dall’autorità competente conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso.

L’approvazione esplicita è rilasciata quando l’autorità competente trasmette una notifica scritta della sua decisione sul piano di riciclaggio della nave all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione.

L’approvazione tacita è presunta qualora l’autorità competente non notifichi all’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi, all’armatore e all’amministrazione alcuna obiezione scritta al piano di riciclaggio della nave entro un periodo di riesame stabilito conformemente ai requisiti dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi, se del caso, e notificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

4.   Gli Stati membri possono chiedere alla propria amministrazione di trasmettere all’autorità competente dello Stato in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi le informazioni fornite dall’armatore a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dettagli:

i)

la data in cui la nave è stata immatricolata nello Stato di cui la nave batte bandiera;

ii)

il numero di identificazione (numero IMO) della nave;

iii)

il numero di scafo sulle nuove navi;

iv)

il nome e il tipo della nave;

v)

il porto in cui la nave è immatricolata;

vi)

il nome e l’indirizzo dell’armatore nonché il numero di identificazione IMO del proprietario registrato;

vii)

il nome e l’indirizzo dell’impresa;

viii)

il nome di ogni società di classificazione che abbia classificato la nave;

ix)

le caratteristiche principali della nave [lunghezza fuori tutto (LOA), larghezza (fuori ossatura), altezza di costruzione, LDT, stazza lorda e netta, tipo e prestazioni del motore].

Articolo 8

Controlli

1.   I controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un organismo riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.

2.   Qualora un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali organismi riconosciuti a:

esigere che una nave oggetto dei loro controlli si conformi al presente regolamento, e

effettuare controlli a richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro.

3.   Le navi sono oggetto dei seguenti controlli:

a)

un controllo iniziale;

b)

un controllo di rinnovo;

c)

un controllo addizionale;

d)

un controllo finale.

4.   Il controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il controllo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.

5.   Il controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.

6.   Il controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati, degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in modo che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo necessità.

7.   Il controllo finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e prima dell’inizio del riciclaggio della nave.

Tale controllo verifica che:

a)

l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’articolo 5;

b)

il piano di riciclaggio della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;

c)

l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.

8.   Per le navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il controllo finale possono essere effettuati contemporaneamente.

Articolo 9

Rilascio e convalida dei certificati

1.   A seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo iniziale o di rinnovo, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di inventario. Tale certificato è completato con la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a).

Quando il controllo iniziale e il controllo finale sono effettuati contemporaneamente come previsto all’articolo 8, paragrafo 8, è rilasciato solo il certificato di idoneità al riciclaggio di cui al paragrafo 9 del presente articolo.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di inventario al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 3 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento.

2.   Un certificato di inventario è convalidato, su richiesta dell’armatore, dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato a seguito dell’espletamento, con esito positivo, di un controllo addizionale effettuato conformemente all’articolo 8, paragrafo 6.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia o convalida, a seconda dei casi, un certificato di inventario, se il controllo di rinnovo è espletato con esito positivo:

a)

nel periodo di tre mesi precedente la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;

b)

dopo la data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;

c)

più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato di inventario esistente, e il nuovo certificato è valido dalla data di espletamento del controllo di rinnovo a una data non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo.

4.   Qualora un controllo di rinnovo sia stato espletato con esito positivo e un nuovo certificato di inventario non possa essere rilasciato o tenuto a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato convalida il certificato esistente e tale certificato è accettato come valido per un ulteriore periodo non superiore a cinque mesi dalla data di scadenza.

5.   Qualora un certificato di inventario sia rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l’amministrazione o l’organismo riconosciuto da essa autorizzato può prorogare la validità del certificato esistente per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

6.   In circostanze speciali determinate dall’amministrazione, non è necessario che un nuovo certificato di inventario decorra dalla data di scadenza del certificato esistente come richiesto dal paragrafo 3, lettere a) e b) e dai paragrafi 7 e 8. In tali circostanze, il nuovo certificato è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di espletamento del controllo di rinnovo.

7.   Qualora una nave non si trovi nel porto o ancoraggio in cui deve essere sottoposta a controllo alla scadenza del certificato di inventario, l’amministrazione può, qualora ciò appaia opportuno, prorogare la validità del certificato di inventario per un periodo non superiore a tre mesi per consentire alla nave di portare a termine il viaggio fino al porto in cui deve essere svolto il controllo. Qualunque proroga di tale tipo concessa è subordinata all’espletamento del controllo nel porto in questione prima della partenza della nave. Una nave cui è concessa una proroga, al suo arrivo nel porto in cui deve essere sottoposta a controllo, non è autorizzata in virtù di tale proroga a lasciare il porto senza aver ricevuto un nuovo certificato. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

8.   Un certificato di inventario rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e non prorogato alle condizioni di cui al paragrafo 7 può essere prorogato dall’amministrazione per un periodo di grazia della durata massima di un mese dalla sua scadenza. Dopo l’espletamento del controllo di rinnovo, il nuovo certificato di inventario è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

9.   Dopo aver espletato, con esito positivo, un controllo finale conformemente all’articolo 8, paragrafo 7, l’amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio. Tale certificato è completato dall’inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato del certificato di idoneità al riciclaggio al fine di garantirne la coerenza con l’appendice 4 della convenzione di Hong Kong. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento. Un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a seguito di un controllo finale conformemente al primo comma del presente paragrafo è accettato dagli altri Stati membri e da questi considerato altrettanto valido, ai fini del presente regolamento, di un certificato di idoneità al riciclaggio da essi rilasciato.

Articolo 10

Durata e validità dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 9, un certificato di inventario è rilasciato per un periodo stabilito dall’amministrazione, che non è superiore a cinque anni.

2.   La validità di un certificato di inventario rilasciato o convalidato a norma dell’articolo 9 cessa nei seguenti casi:

a)

se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate in tale certificato di inventario, anche qualora la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi non sia stata adeguatamente mantenuta e aggiornata, per rispecchiare le modifiche alla struttura e alle attrezzature della nave, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;

b)

se il controllo di rinnovo non è espletato entro gli intervalli indicati all’articolo 8, paragrafo 5.

3.   Un certificato di idoneità al riciclaggio è rilasciato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi.

4.   La validità di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, cessa se non vi è una sostanziale corrispondenza tra la condizione della nave e le caratteristiche riportate nel certificato di inventario.

5.   In deroga al paragrafo 3, il certificato di idoneità al riciclaggio può essere prorogato dall’amministrazione o da un organismo riconosciuto da essa autorizzato per un unico tragitto, da un punto a un altro, avente come destinazione l’impianto di riciclaggio delle navi.

Articolo 11

Controllo da parte dello Stato di approdo

1.   Gli Stati membri applicano alle navi disposizioni in materia di controllo conformemente al loro diritto nazionale, tenendo conto della direttiva 2009/16/CE. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, qualsiasi ispezione di questo tipo si limita a controllare la presenza a bordo di un certificato di inventario o di un certificato di idoneità al riciclaggio che, se valido, è ritenuto sufficiente per la convalida dell’ispezione.

2.   Un’ispezione dettagliata può essere effettuata dalla pertinente autorità incaricata nello Stato di approdo delle attività di controllo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, se una nave non è in possesso di un certificato valido o se sussistono fondati motivi per ritenere che:

a)

la condizione della nave o delle sue attrezzature non corrisponde sostanzialmente alle caratteristiche riportate in tale certificato, alla parte I dell’inventario dei materiali pericolosi, o a entrambi; o

b)

a bordo della nave non si applicano procedure per il mantenimento della parte I dell’inventario dei materiali pericolosi.

3.   Una nave può essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti autorità di tale Stato membro copia del certificato di inventario o del certificato di idoneità al riciclaggio, a seconda dei casi, e su richiesta di tali autorità, fatto salvo l’articolo 9. Lo Stato membro che intraprende una siffatta azione informa senza indugio l’amministrazione interessata. Il mancato aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi non costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma qualsiasi incoerenza nell’inventario dei materiali pericolosi è riferita all’amministrazione interessata ed è corretta entro l’ispezione successiva.

4.   L’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.

Articolo 12

Requisiti per le navi battenti bandiera di un paese terzo

1.   Alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro tengono a bordo un inventario dei materiali pericolosi conforme all’articolo 5, paragrafo 2.

Fatto salvo il primo comma, l’accesso a un porto o a un ancoraggio specifico può essere consentito dall’autorità competente di uno Stato membro in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l’armatore o il comandante della nave abbiano messo in atto misure adeguate per garantire un accesso sicuro che soddisfino l’autorità competente di tale Stato membro.

2.   L’installazione dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, è vietata o limitata come indicato nell’allegato I.

L’uso dei materiali pericolosi di cui all’allegato I sulle navi battenti bandiera di un paese terzo, durante la sosta in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, è vietata o limitata come indicato nell’allegato I, fatte salve le esenzioni e le disposizioni transitorie applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale.

3.   L’inventario dei materiali pericolosi è specifico per ciascuna nave, è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO e serve a precisare che la nave è conforme al paragrafo 2 del presente articolo. All’atto dell’elaborazione dell’inventario dei materiali pericolosi, sono individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I. Un piano che illustra i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l’inventario dei materiali pericolosi è predisposto dalle navi battenti bandiera di un paese terzo, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.

4.   L’inventario dei materiali pericolosi è opportunamente mantenuto e aggiornato durante l’intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all’allegato II e le pertinenti modifiche sostanziali della struttura e delle attrezzature della nave, tenendo conto delle esenzioni e delle disposizioni transitorie applicabili a tali materiali a norma del diritto internazionale.

5.   Una nave battente bandiera di un paese terzo può essere diffidata, fermata, allontanata o esclusa dai porti o dai terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, qualora non presenti alle pertinenti autorità di tale Stato membro copia della dichiarazione di conformità conformemente ai paragrafi 6 e 7, unitamente al certificato di inventario dei materiali pericolosi, a seconda dei casi e su richiesta di dette autorità. Lo Stato membro che intraprende una siffatta azione informa senza indugio le competenti autorità del paese terzo di cui la nave interessata batte bandiera. Il mancato aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi non costituisce una mancanza passibile di fermo della nave, ma qualsiasi incoerenza nell’inventario dei materiali pericolosi è riferita alle competenti autorità del paese terzo di cui tale nave batte bandiera.

6.   La dichiarazione di conformità è rilasciata previa verifica dell’inventario dei materiali pericolosi da parte delle competenti autorità del paese terzo di cui la nave batte bandiera o organismo da esse autorizzato, conformemente ai requisiti nazionali. La dichiarazione di conformità può essere elaborata sul modello dell’appendice 3 della convenzione di Hong Kong.

7.   La dichiarazione di conformità e l’inventario dei materiali pericolosi sono redatti in una delle lingue ufficiali delle competenti autorità del paese terzo di cui la nave batte bandiera e, qualora la lingua usata non sia l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo include una traduzione in una di tali lingue.

8.   Alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), le navi battenti bandiera di un paese terzo che presentano domanda di immatricolazione sotto la bandiera di uno Stato membro assicurano che un inventario dei materiali pericolosi, come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, sia tenuto a bordo o messo a punto entro sei mesi dall’immatricolazione sotto la bandiera di tale Stato membro o, se precedente, durante eventuali ispezioni successive a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.

TITOLO III

IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI

Articolo 13

Requisiti necessari per gli impianti di riciclaggio delle navi da inserire nell’elenco europeo

1.   Per essere inserito nell’elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi soddisfa i seguenti requisiti, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di Hong Kong e tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO, dell’OIL, della convenzione di Basilea e della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e di altri orientamenti internazionali:

a)

ha ottenuto dalle autorità nazionali competenti l’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi;

b)

è progettato, costruito e gestito in modo sicuro e compatibile con l’ambiente;

c)

opera con strutture edificate;

d)

prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:

i)

i rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e

ii)

gli effetti negativi sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;

e)

predispone un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi;

f)

previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali;

g)

assicura che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, garantendo tra l’altro:

i)

il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero processo di riciclaggio della nave, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell’ambiente, e inoltre la manipolazione di materiali e rifiuti pericolosi prodotti durante il processo di riciclaggio della nave unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;

ii)

che tutti i rifiuti generati dall’attività di riciclaggio della nave e i relativi quantitativi siano documentati e siano trasferiti unicamente ai centri di gestione dei rifiuti, inclusi gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, autorizzati a procedere al loro trattamento in condizioni che non presentino pericoli per la salute umana e siano compatibili con l’ambiente;

h)

elabora e conserva un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze; assicura alle attrezzature di risposta all’emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, l’accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell’impianto di riciclaggio delle navi;

i)

garantisce la sicurezza e la formazione dei lavoratori, anche prevedendo l’uso di attrezzature per la protezione personale nelle operazioni che lo richiedono;

j)

registra incidenti, infortuni e malattie professionali nonché effetti cronici e, ove richiesto dalle autorità nazionali competenti, segnala eventuali incidenti, infortuni, malattie professionali o effetti cronici che causano, o possono causare, rischi per la sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per l’ambiente;

k)

si impegna a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.

2.   L’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi:

a)

invia il piano di riciclaggio della nave, una volta approvato conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, all’armatore e all’amministrazione o ad un organismo riconosciuto da essa autorizzato;

b)

notifica all’amministrazione che l’impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave;

c)

dopo aver completato, conformemente al presente regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave, trasmette all’amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. La dichiarazione di completamento contiene una relazione relativa agli incidenti e agli infortuni che risultano nocivi per la salute umana e/o l’ambiente, se del caso.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato:

a)

della notifica prevista al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 6 della convenzione di Hong Kong; e

b)

della dichiarazione prevista al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo per garantirne la coerenza con l’appendice 7 della convenzione di Hong Kong.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 14

Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

1.   Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.

A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni.

2.   Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati conformemente al paragrafo 1.

3.   L’elenco di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione senza indugio ed entro il 31 marzo 2015.

4.   Qualora un impianto di riciclaggio delle navi non soddisfi più i requisiti stabiliti all’articolo 13, lo Stato membro in cui è situato tale impianto di riciclaggio delle navi sospende o revoca l’autorizzazione ad esso concessa o chiede all’impresa di riciclaggio delle navi interessata di intraprendere azioni correttive e ne informa senza indugio la Commissione.

5.   Se un impianto di riciclaggio delle navi è stato autorizzato conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.

Articolo 15

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

1.   Un’impresa di riciclaggio delle navi proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo e che intenda riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro presenta una richiesta alla Commissione di inserire tale impianto di riciclaggio delle navi nell’elenco europeo.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è corredata dei documenti giustificativi attestanti che l’impianto di riciclaggio delle navi in questione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13 per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell’elenco europeo conformemente all’articolo 16.

In particolare, l’impresa di riciclaggio delle navi:

a)

indica gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e, ove pertinente, gli estremi del permesso, della licenza o dell’autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti a tutte le sue imprese appaltanti e subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi, e specificare tutte le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 2;

b)

indica se il piano di riciclaggio della nave sarà approvato dall’autorità competente mediante procedura tacita o esplicita, specificando il periodo di riesame relativo all’approvazione tacita, conformemente ai requisiti nazionali, ove applicabile;

c)

conferma che accetterà per il riciclaggio unicamente una nave battente bandiera di uno Stato membro conformemente al presente regolamento;

d)

dimostra che l’impianto di riciclaggio delle navi è in grado di definire, mantenere e controllare le condizioni di sicurezza per l’ingresso e per i lavori a caldo durante l’intero processo di riciclaggio della nave;

e)

allega una mappa con la delimitazione dell’impianto di riciclaggio delle navi e la localizzazione delle operazioni di riciclaggio delle navi al suo interno;

f)

per ogni materiale pericoloso di cui all’allegato I e per gli altri materiali pericolosi che potrebbero essere presenti nella struttura della nave, precisa:

i)

se l’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato a rimuovere i materiali pericolosi. Qualora sia autorizzato, il pertinente personale autorizzato a procedere alla rimozione è identificato ed è fornita la prova della sua competenza;

ii)

quale processo di gestione dei rifiuti sarà applicato all’interno o all’esterno dell’impianto di riciclaggio delle navi, come incenerimento, smaltimento in discarica o un altro metodo di trattamento dei rifiuti, il nome e l’indirizzo del centro di trattamento dei rifiuti, se diverso da quello dell’impianto di riciclaggio delle navi, e deve provare che il processo utilizzato sarà attuato senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l’ambiente;

g)

conferma che l’impresa ha adottato un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO;

h)

fornisce le informazioni necessarie per identificare l’impianto di riciclaggio delle navi.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare il formato delle informazioni richieste per identificare l’impianto di riciclaggio delle navi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25.

4.   Per essere inserito nell’elenco europeo, la conformità degli impianti di riciclaggio delle navi situati nei paesi terzi ai requisiti di cui all’articolo 13 è certificata a seguito di un’ispezione del sito da parte di un verificatore indipendente con adeguate qualifiche. La certificazione è trasmessa alla Commissione dall’impresa di riciclaggio delle navi al momento della presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo e successivamente ogni cinque anni, al momento del rinnovo dell’inserimento nell’elenco europeo. L’inserimento iniziale nell’elenco e il relativo rinnovo sono integrati da un riesame intermedio volto a confermare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13.

Presentando una richiesta di inserimento nell’elenco europeo, le imprese di riciclaggio delle navi accettano eventuali ispezioni del sito dell’impianto di riciclaggio delle navi effettuate, prima o dopo il loro inserimento nell’elenco europeo, dalla Commissione o da agenti che agiscono per suo conto, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 13. Il verificatore indipendente, la Commissione o gli agenti che agiscono per suo conto cooperano con le competenti autorità del paese terzo in cui è situato l’impianto di riciclaggio delle navi ai fini dell’effettuazione di tali ispezioni del sito.

La Commissione può predisporre note tecniche orientative allo scopo di agevolare la certificazione.

5.   Ai fini dell’articolo 13, si può assumere che l’operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti in questione sia effettuata secondo modalità compatibili con l’ambiente soltanto a condizione che l’impresa di riciclaggio delle navi possa dimostrare che il centro di gestione dei rifiuti che riceve i rifiuti opererà conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell’Unione.

6.   L’impresa di riciclaggio delle navi fornisce senza indugio elementi di prova aggiornati, in caso di eventuali variazioni rispetto alle informazioni fornite alla Commissione e, in ogni caso, tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo quinquennale di inserimento nell’elenco europeo, dichiara che:

a)

gli elementi di prova che ha fornito sono completi e aggiornati;

b)

l’impianto di riciclaggio delle navi resta e resterà conforme ai requisiti di cui all’articolo 13.

Articolo 16

Istituzione e aggiornamento dell’elenco europeo

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che:

a)

sono situati nell’Unione e sono stati notificati dagli Stati membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 3;

b)

sono situati in un paese terzo e il cui inserimento è basato su una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 25.

2.   L’elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito web della Commissione entro il 31 dicembre 2016. Esso è diviso in due sottoelenchi che indicano gli impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro e gli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo.

L’elenco europeo comprende tutte le seguenti informazioni sull’impianto di riciclaggio delle navi:

a)

il metodo di riciclaggio;

b)

il tipo e le dimensioni delle navi che possono essere riciclate;

c)

eventuali restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi;

d)

dettagli sulla procedura esplicita o tacita di cui all’articolo 7, paragrafo 3, per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente;

e)

il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi.

3.   L’elenco europeo indica la data di scadenza dell’inserimento dell’impianto di riciclaggio delle navi. Un inserimento è valido per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per aggiornare regolarmente l’elenco europeo per:

a)

inserire nell’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora:

i)

sia stato autorizzato conformemente all’articolo 14; o

ii)

il suo inserimento nell’elenco europeo sia deciso conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;

b)

eliminare dall’elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi qualora:

i)

l’impianto di riciclaggio delle navi non sia più conforme ai requisiti di cui all’articolo 13; o

ii)

gli elementi di prova aggiornati non siano forniti almeno tre mesi prima della scadenza del periodo quinquennale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25.

5.   Per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco europeo, la Commissione agisce conformemente ai principi sanciti dai trattati e agli obblighi internazionali dell’Unione.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni che possono essere utili ai fini dell’aggiornamento dell’elenco europeo. La Commissione trasmette tutte le informazioni pertinenti agli altri Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Articolo 17

Lingua

1.   Il piano di riciclaggio della nave di cui all’articolo 7 è elaborato in una lingua accettata dallo Stato che autorizza l’impianto di riciclaggio delle navi. Se la lingua utilizzata non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, il piano di riciclaggio della nave è tradotto in una di queste lingue, salvo nel caso in cui l’amministrazione non lo consideri superfluo.

2.   Il certificato di inventario e il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciati conformemente all’articolo 9 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’amministrazione che li ha rilasciati. Qualora la lingua utilizzata non sia l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo comprende una traduzione in una di tali lingue.

Articolo 18

Designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti e le amministrazioni responsabili dell’applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali informazioni.

2.   La Commissione pubblica sul suo sito web gli elenchi delle autorità competenti e delle amministrazioni designate ed aggiorna tali elenchi, ove opportuno.

Articolo 19

Designazione delle persone di contatto

1.   Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno una o più persone di contatto incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridiche che desiderano informazioni. La persona di contatto della Commissione trasmette alle persone di contatto degli Stati membri eventuali quesiti ricevuti che interessano questi ultimi e viceversa.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’avvenuta designazione delle persone di contatto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi cambiamento di tali informazioni.

3.   La Commissione pubblica sul suo sito web gli elenchi delle persone di contatto designate ed aggiorna tali elenchi, ove opportuno.

Articolo 20

Riunione delle persone di contatto

La Commissione, su richiesta degli Stati membri o qualora lo ritenga opportuno, organizza periodicamente delle riunioni delle persone di contatto per discutere questioni sollevate con riguardo all’attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o a parti di esse, se tutti gli Stati membri e la Commissione concordano sull’opportunità di tale partecipazione.

TITOLO V

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ED ESECUZIONE

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione contenente:

a)

un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, quali risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio;

b)

un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di completamento;

c)

informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.

2.   Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La prima relazione elettronica contempla il periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e la fine del primo periodo regolare di riferimento di tre anni specificato all’articolo 5 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (14), che cade dopo la data di inizio del primo periodo di riferimento.

La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

3.   La Commissione inserisce tali informazioni in una banca dati elettronica permanentemente accessibile al pubblico.

Articolo 22

Esecuzione negli Stati membri

1.   Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri collaborano, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l’individuazione di possibili elusioni e violazioni del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri designano tra i membri del loro personale in servizio permanente i funzionari cui sono affidati i compiti di collaborazione di cui al paragrafo 2. Tali informazioni sono inviate alla Commissione, che trasmette un elenco ricapitolativo ai funzionari interessati.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni del diritto nazionale relative all’esecuzione del presente regolamento e le sanzioni applicabili.

Articolo 23

Richiesta di intervento

1.   Le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate da una violazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o che abbiano un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente relativo alla violazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, sono legittimate a chiedere alla Commissione di intervenire a norma del presente regolamento in relazione a tale violazione o a una minaccia imminente della stessa.

L’interesse delle organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti stabiliti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) è considerato sufficiente ai fini del primo comma.

2.   La richiesta di intervento è corredata dei dati e delle informazioni pertinenti a sostegno di tale richiesta.

3.   Qualora una richiesta di intervento e le informazioni e i dati ad essa allegati indichino in maniera plausibile che si è verificata una violazione dell’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 15 e l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o che esiste una minaccia imminente di tale violazione, la Commissione tiene conto di tali richieste di intervento e informazioni e dati. In tali circostanze, la Commissione dà all’impianto di riciclaggio delle navi interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni riguardo alla richiesta di intervento e alle informazioni e ai dati allegati.

4.   La Commissione informa, senza indugio e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le persone che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di intervento e indica i motivi della decisione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Disposizione transitoria

A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data di applicazione del presente regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo. In tal caso, il regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica.

Articolo 27

Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006

All’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006, è aggiunto il punto seguente:

«i)

le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 28

Modifica della direttiva 2009/16/CE

Nell’allegato IV è aggiunto il punto seguente:

«49.

Certificato relativo all’inventario dei materiali pericolosi o dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Articolo 29

Incentivo finanziario

Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire uno strumento finanziario atto ad agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 30

Revisione

1.   La Commissione valuta quali violazioni del presente regolamento debbano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE al fine di conseguire l’equivalenza delle disposizioni relative alle violazioni previste dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 1013/2006. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   La Commissione riesamina il presente regolamento al più tardi diciotto mesi prima della data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong e nel contempo presenta, se del caso, appropriate proposte legislative a tal fine. Detto riesame prende in considerazione l’eventuale inserimento degli impianti di riciclaggio delle navi autorizzati dalla convenzione di Hong Kong nell’elenco europeo, al fine di evitare la duplicazione dei lavori e degli oneri amministrativi.

3.   La Commissione riesamina periodicamente il presente regolamento e, se del caso, presenta tempestive proposte per far fronte agli sviluppi relativi alle convenzioni internazionali, inclusa la convenzione di Basilea, ove necessario.

4.   Nonostante il paragrafo 2, la Commissione, entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte legislative intese a garantire che i suoi obiettivi siano conseguiti e il suo impatto sia assicurato e giustificato.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 32

Applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla prima delle due date seguenti, ma non prima del 31 dicembre 2015:

a)

sei mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi degli impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo rappresenta almeno 2,5 milioni di tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT). Il volume annuo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio delle navi è calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto; o

b)

il 31 dicembre 2018.

2.   Tuttavia, con riguardo alle disposizioni seguenti si applicano le seguenti date di applicazione:

a)

l’articolo 2, l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, gli articoli 13, 14, 15, 16, 25 e 26 a decorrere dal 31 dicembre 2014;

b)

l’articolo 5, paragrafo 2, primo e terzo comma, e l’articolo 12, paragrafi 1 e 8, a decorrere dal 31 dicembre 2020.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso concernente la data di applicazione del presente regolamento quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono state soddisfatte.

4.   Uno Stato membro che abbia chiuso il registro navale nazionale o, in un periodo di tre anni, non abbia immatricolato alcuna nave sotto la sua bandiera, può derogare, a condizione che nessuna nave sia immatricolata sotto la sua bandiera, alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 4, 5, 11, 12, 13, 14, dell’articolo 16, paragrafo 6, e degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22. Uno Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga lo notifica alla Commissione al più tardi alla data di applicazione del presente regolamento. Ogni eventuale cambiamento successivo è parimenti comunicato alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 158.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

(4)  Emendamento alla convenzione di Basilea («emendamento divieto») adottato con la decisione III/1 delle parti della convenzione di Basilea.

(5)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(6)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(7)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(8)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(9)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(10)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

(13)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(14)  Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(15)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

CONTROLLO DEI MATERIALI PERICOLOSI

Materiali pericolosi

Definizioni

Misure di controllo

Amianto

Materiali contenenti amianto

Per tutte le navi è vietata la nuova installazione di materiali contenenti amianto.

Sostanze che riducono lo strato di ozono

Sostanze controllate, quali definite all’articolo 1, paragrafo 4, del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, elencate negli allegati A, B, C o E di tale protocollo in vigore alla data di applicazione o di interpretazione del presente allegato.

Tra le sostanze che riducono lo strato di ozono e che possono essere trovate a bordo delle navi figurano, tra l’altro:

 

halon 1211 bromoclorodifluorometano

 

halon 1301 bromotrifluorometano

 

halon 2402; 1,2-dibromo-1,1,2,2-tetrafluoroetano (detto anche halon 114B2);

 

CFC-11 triclorofluorometano

 

CFC-12 diclorodifluorometano

 

CFC-113 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano

 

CFC-114 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano

 

CFC-115 cloropentafluoroetano

 

HCFC-22

 

clorodifluorometano

I nuovi impianti contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono sono vietati su tutte le navi.

Bifenili policlorurati (PCB)

Per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci.

Per tutte le navi è vietata la nuova installazione di materiali contenenti bifenili policlorurati.

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) (1)

Per «acido perfluorottano sulfonato (PFOS)» si intendono l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati.

I nuovi impianti contenenti acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati sono vietati a norma del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Composti e sistemi antivegetativi

Composti e sistemi antivegetativi regolamentati dall’allegato I della convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi («convenzione AFS») in vigore alla data di applicazione o di interpretazione del presente allegato.

1.

Nessuna nave può applicare sistemi antivegetativi contenenti composti organostannici come biocidi o qualunque altro sistema antivegetativo, la cui applicazione o il cui uso siano vietati dalla convenzione AFS.

2.

Nessuna nave nuova o nuovo impianto sulle navi può applicare o utilizzare composti o sistemi antivegetativi in maniera incompatibile con la convenzione AFS.


(1)  Non applicabile per le navi battenti bandiera di un paese terzo.

(2)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ELEMENTI DA INSERIRE NELL’INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI

1.

Qualsiasi materiale pericoloso elencato nell’allegato I

2.

Cadmio e composti del cadmio

3.

Cromo esavalente e composti esavalenti di cromo

4.

Piombo e composti di piombo

5.

Mercurio e composti del mercurio

6.

Difenile polibromurato (PBB)

7.

Eteri di difenile polibromurato (PBDE)

8.

Naftaleni policlorurati (oltre 3 atomi di cloro)

9.

Sostanze radioattive

10.

Alcune paraffine clorurate a catena corta (alcani, C10-C13, cloro)

11.

Ritardanti di fiamma bromurati (HBCDD)


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa all’applicazione e al funzionamento della normativa comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe.

(2)

In tale relazione la Commissione ha raccomandato di analizzare nuove modalità per rafforzare il controllo del commercio di anidride acetica, una sostanza classificata nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 a norma dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento, al fine di prevenire in maniera più efficace la diversione dell’anidride acetica verso la produzione illecita di eroina.

(3)

Nelle conclusioni del 25 maggio 2010, intitolate «Legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe: funzionamento e applicazione», il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche legislative, dopo averne attentamente valutato l’impatto potenziale sulle autorità e sugli operatori economici degli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento chiarisce la definizione di sostanza classificata: a tal riguardo, la locuzione «preparato farmaceutico», che è tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, è soppressa perché è già coperta dalla pertinente terminologia degli atti giuridici dell’Unione, segnatamente da «medicinali». Inoltre, la locuzione «altri preparati» è soppressa perché rappresenta una ripetizione del termine «miscele», già usato in tale definizione.

(5)

È opportuno introdurre una definizione del termine «utilizzatore» per le persone che possiedono le sostanze per scopi diversi rispetto alla loro immissione sul mercato e dovrebbe essere precisato che le persone che utilizzano le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 per scopi diversi dall’immissione delle stesse sul mercato sono tenute a ottenere una licenza.

(6)

Per garantire condizioni di registrazione uniformi in tutti gli Stati membri per quanto concerne le sostanze classificate nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, è opportuno introdurre norme più dettagliate in materia di registrazione. Per le sostanze classificate in una nuova sottocategoria 2 A dell’allegato I di tale regolamento, è opportuno sottoporre a obblighi di registrazione anche gli utilizzatori, oltre agli operatori.

(7)

In caso di applicazione di una tassa per l’ottenimento di una licenza o di una registrazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di modulare tale tassa al fine di salvaguardare la competitività delle microimprese.

(8)

Dovrebbe essere chiarito che gli Stati membri hanno la facoltà di intervenire in caso di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, per consentire loro di reagire più rapidamente a fronte di eventuali nuove tendenze nella produzione illecita di stupefacenti.

(9)

È opportuno creare una banca dati europea sui precursori di droghe («banca dati europea») al fine di semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, ove possibile in maniera aggregata e anonima e nel modo meno invasivo possibile per quanto concerne il trattamento dei dati personali, tenendo conto dello stato dell’arte delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata e del principio della limitazione dei dati. La banca dati europea dovrebbe altresì servire da registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni commerciali che riguardano sostanze classificate e dovrebbe permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni che riguardano sostanze classificate.

(10)

Il regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, prevede il trattamento di informazioni, ivi compreso il trattamento di dati personali, al fine di consentire alle autorità competenti di controllare l’immissione sul mercato di precursori di droghe e di impedire la diversione delle sostanze classificate. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato secondo modalità compatibili con le finalità di tale regolamento e conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e, in particolare, ai requisiti dell’Unione in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, nonché delle misure organizzative e tecniche e del trasferimento internazionale dei dati personali.

(11)

Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, ed eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero rispettare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall’articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero altresì garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

(12)

L’anidride acetica, attualmente classificata nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, dovrebbe essere inserita in una nuova sottocategoria 2 A di detto allegato, per consentire un maggiore controllo del suo commercio. Le altre sostanze della categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 dovrebbero essere classificate nella sottocategoria 2B di detto allegato.

(13)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 conferisce alla Commissione la competenza di attuare alcune delle relative disposizioni, che deve essere esercitata secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).

(14)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze dovrebbero essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(15)

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 273/2004, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, riguardo ai requisiti e alle condizioni per la concessione della licenza e della registrazione, per la creazione di un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea, per l’ottenimento e l’impiego delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni sulle transazioni che riguardano sostanze classificate e per le informazioni che gli Stati membri devono fornire con riguardo all’attuazione delle misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 273/2004, e per la modifica dei relativi allegati. Tali atti delegati dovrebbero altresì definire le categorie di dati personali che possono essere trattate dagli Stati membri e dagli operatori a norma del regolamento (CE) n. 273/2004, le categorie di dati personali che possono essere conservate nella banca dati europea e le garanzie relative al trattamento di dati personali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

È altresì importante che la Commissione solleciti il parere del Garante europeo della protezione dei dati in sede di preparazione degli atti delegati relativi al trattamento dei dati personali.

(17)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 273/2004, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Per l’adozione degli atti di esecuzione che specificano le modalità della trasmissione in forma elettronica delle dichiarazioni degli acquirenti e della trasmissione a una banca dati europea delle informazioni sulle transazioni degli operatori relative a sostanze classificate si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame.

(18)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento delle norme per la registrazione degli operatori che immettono sul mercato sostanze classificate nella categoria 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, in particolare l’anidride acetica, o che ne sono in possesso, per impedirne la diversione verso la produzione illecita di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri dal momento che i trafficanti approfittano delle differenze nazionali in materia di registrazione e trasferiscono le loro attività illecite nei paesi in cui è più facile la diversione dei precursori di droghe, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 18 gennaio 2013 (8).

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 273/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e obiettivi

Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intraunionale di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione.»;

2)

all’articolo 2:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   “sostanza classificata”: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."

(*2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»;"

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)   “immissione sul mercato”: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nell’Unione; o l’immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l’intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nell’Unione;»;

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)   “utilizzatore”: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo;

i)   “prodotto naturale”: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 3:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il possesso o l’immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I è subordinato all’ottenimento da parte degli operatori e degli utilizzatori di una licenza dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

3.   L’operatore titolare di una licenza fornisce sostanze classificate della categoria 1 dell’allegato I solo a operatori o utilizzatori che sono anche titolari di una licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.»;

b)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Fatto salvo il paragrafo 8, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori e agli utilizzatori l’obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l’operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze classificate interessate. Le autorità competenti rilasciano, in via di principio, licenze speciali per un periodo di tempo indeterminato, ma possono sospenderle o revocarle ove vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.

6.   Gli operatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di immettere sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I. A decorrere dal 1o luglio 2015, gli utilizzatori ottengono una registrazione dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali registrazioni speciali sono considerate valide soltanto per l’uso di sostanze classificate della categoria 2 dell’allegato I nell’ambito dei compiti ufficiali degli operatori o degli utilizzatori interessati.

6 bis.   L’operatore titolare di una registrazione fornisce sostanze classificate della sottocategoria 2 A dell’allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori che sono titolari anche della registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell’acquirente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

6 ter.   Nel valutare se concedere la registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell’integrità del richiedente. Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell’adeguatezza e dell’affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate. Esse possono sospendere o revocare la registrazione se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una registrazione o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata concessa.

6 quater.   Le autorità competenti possono esigere dagli operatori e dagli utilizzatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione.

In caso di applicazione di una tassa, le autorità competenti valutano l’opportunità di modulare il livello della tassa in funzione delle dimensioni dell’impresa. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e non è superiore ai costi inerenti all’espletamento della domanda.

7.   Le autorità competenti inseriscono gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per:

a)

la concessione della licenza, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;

b)

la concessione della registrazione, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da fornire;

c)

l’inserimento degli operatori e degli utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 13 bis conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

Le categorie di dati personali di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo non comprendono le categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).»;"

4)

all’articolo 4:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nell’Unione che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell’allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l’uso o gli usi specifici della sostanza in questione. L’operatore ottiene una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. Tale dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell’allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

«3.   L’operatore che fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell’allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all’originale. Tale documento accompagna sempre le sostanze della categoria 1 che circolano all’interno dell’Unione ed è presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’ottenimento e l’uso delle dichiarazioni degli acquirenti.»;

5)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la documentazione relativa alle miscele contenenti sostanze classificate.»;

6)

all’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.»;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Notifica alle autorità competenti

1.   Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insoliti che riguardano sostanze classificate destinate all’immissione sul mercato che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal fine, gli operatori forniscono ogni informazione disponibile che consenta alle autorità competenti di verificare la legittimità dell’ordine o della transazione in questione.

2.   Gli operatori forniscono alle autorità competenti le informazioni pertinenti in forma sintetica relative alle loro transazioni che riguardano sostanze classificate.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la trasmissione, da parte degli operatori, delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, comprese, se del caso, le categorie di dati personali da trattare per tali finalità e le garanzie relative al trattamento di tali dati personali.

4.   Gli operatori non divulgano i dati personali raccolti a norma del presente regolamento a destinatari diversi dalle autorità competenti.»;

8)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione elabora e aggiorna orientamenti al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate.»;

9)

all’articolo 10:

a)

al paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità;

c)

trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, e in particolare:

a)

ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni che riguardano sostanze non classificate;

b)

avere accesso ai locali commerciali al fine di raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate;

c)

trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni per impedire l’utilizzo di specifiche sostanze non classificate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.

3.   Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate.»;

10)

gli articoli da 13 a 16 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze, classificate e non classificate, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, in forma elettronica, tramite la banca dati europea di cui all’articolo 13 bis, tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita e al commercio lecito di tali sostanze.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis per precisare le condizioni e i requisiti relativi alle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, trasmette all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, conformemente all’articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, una sintesi delle comunicazioni presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13 bis

Banca dati europea sui precursori di droghe

1.   La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:

a)

facilitare la comunicazione delle informazioni, se possibile in maniera aggregata e anonima, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l’analisi di tali informazioni a livello di Unione e la presentazione di rapporti all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 3;

b)

creare un registro europeo degli operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione;

c)

consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione adottate a norma dell’articolo 14.

I dati personali sono inseriti nella banca dati europea solo dopo l’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3.

2.   La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l’esattezza dei dati personali contenuti nella banca dati europea, nonché per garantire la tutela dei diritti degli interessati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

3.   Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, compresi i dati personali, sono utilizzate conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non sono conservate oltre il tempo necessario per le finalità del presente regolamento. È vietato il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.   La Commissione rende disponibile al pubblico, in modo chiaro, completo e comprensibile, le informazioni relative alla banca dati europea, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 13 ter

Protezione dei dati

1.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano i dati personali conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità di controllo dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva.

2.   Fatto salvo l’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati a norma del presente regolamento sono utilizzati unicamente al fine di impedire la diversione di sostanze classificate.

3.   Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   Gli Stati membri e la Commissione non trattano i dati personali secondo modalità incompatibili con le finalità di cui all’articolo 13 bis.

Articolo 14

Atti di esecuzione

1.   La Commissione può adottare i seguenti atti di esecuzione:

a)

norme sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni dell’acquirente di cui all’articolo 4 in forma elettronica, se del caso;

b)

norme sulle modalità di trasmissione a una banca dati europea delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, anche, se del caso, in forma elettronica;

c)

norme procedurali per la concessione di licenze e registrazioni e per l’inserimento di operatori ed utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7.

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2.

Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (*6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

2.   Nei caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Adeguamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis al fine di adeguare gli allegati I, II e III alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e al fine di conformarsi a eventuali modifiche apportate alle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 7, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 7, secondo comma, all’articolo 8, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’articolo 7, secondo comma, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 13, paragrafo 2, o dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo, che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che adottano a norma del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 10 e 12 e delle successive modifiche.

2.   La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

3.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento, in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a sorvegliare e controllare le transazioni sospette con sostanze non classificate.

(*5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)."

(*6)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1)."

(*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

11)

all’allegato I:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco delle sostanze classificate»;

b)

alla categoria 1, il codice NC della Norefedrina è sostituito dal seguente:

«2939 44 00»;

c)

alla categoria 1, nell’elenco delle sostanze è aggiunta la sostanza seguente:

«ALFA-fenilacetoacetonitrile, codice NC 2926 90 95, n. CAS 4468-48-8»;

d)

il testo della categoria 2 è sostituito dell’allegato del presente regolamento;

12)

all’allegato III, il testo «autorizzazione/» è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 76 del 14.3.2013, pag. 54.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(3)  Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

CATEGORIA 2

SOTTOCATEGORIA 2 A

Sostanza

Denominazione NC

(se diversa)

Codice NC (1)

N. CAS (2)

Anidride acetica

 

2915 24 00

108-24-7

I sali delle sostanze elencate in questa categoria, ove l’esistenza di tali sali sia possibile.


SOTTOCATEGORIA 2B

Sostanza

Denominazione NC

(se diversa)

Codice NC (1)

N. CAS (2)

Acido fenilacetico

 

2916 34 00

103-82-2

Acido antranilico

 

2922 43 00

118-92-3

Piperidina

 

2933 32 00

110-89-4

Permanganato di potassio

 

2841 61 00

7722-64-7

I sali delle sostanze elencate in questa categoria, ove l’esistenza di tali sali sia possibile.


(1)  GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

(2)  Il numero CAS è il numero di registro del «Chemical Abstracts Service», che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (2), relativa all’applicazione e al funzionamento della normativa comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe.

(2)

Nell’attuale sistema di controllo unionale dei precursori di droghe il commercio di medicinali non è soggetto a controllo, poiché tali prodotti sono attualmente esclusi dalla definizione di sostanze classificate.

(3)

La relazione della Commissione ha rilevato che i medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina sono oggetto di diversione e destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti al di fuori dell’Unione, in sostituzione dell’efedrina e della pseudoefedrina che sono soggette a controlli a livello internazionale. La Commissione ha raccomandato pertanto di rafforzare il controllo del commercio internazionale dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina esportati da o in transito attraverso il territorio doganale dell’Unione, per impedirne la diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

(4)

Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 intitolate «Legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe: funzionamento e applicazione», il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche legislative, dopo averne attentamente valutato l’impatto potenziale sulle autorità e sugli operatori economici degli Stati membri.

(5)

Il presente regolamento chiarisce la definizione di sostanza classificata: a tal riguardo, la locuzione «preparato farmaceutico», che è tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 («convenzione delle Nazioni Unite»), è soppressa perché è già coperta dalla pertinente terminologia degli atti giuridici dell’Unione, segnatamente da «medicinali». Inoltre, la locuzione «altri preparati» è soppressa perché rappresenta una ripetizione del termine «miscele», già usato in tale definizione.

(6)

È opportuno stabilire delle norme sulla sospensione o la revoca della registrazione di un operatore che siano conformi alle norme vigenti sulla sospensione e la revoca della licenza.

(7)

I medicinali e i prodotti veterinari («medicinali») contenenti efedrina o pseudoefedrina dovrebbero essere controllati senza ostacolarne il commercio legittimo. A tal fine, è opportuno aggiungere una nuova categoria (categoria 4) nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che elenca i medicinali contenenti determinate sostanze classificate.

(8)

L’esportazione di medicinali elencati nella categoria 4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere preceduta da un’autorizzazione di esportazione e da una notificazione preventiva trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione.

(9)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di bloccare o sequestrare tali medicinali in fase di esportazione, importazione o transito, se vi sono fondati motivi per sospettare che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

(10)

Per permettere agli Stati membri di reagire più rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, è opportuno chiarire quali possibilità essi abbiano di intervenire in caso di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le rispettive autorità competenti ad ottenere informazioni riguardanti gli eventuali ordini o operazioni che riguardano sostanze non classificate, oppure ad avere accesso ai locali professionali per raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano tali sostanze. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero impedire l’introduzione di sostanze non classificate nel territorio doganale dell’Unione, o l’uscita dal medesimo, se si può dimostrare che tali sostanze saranno utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. È opportuno che tali sostanze non classificate si considerino proposte per l’inserimento nell’elenco per la sorveglianza volontaria delle sostanze non classificate.

(11)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero scambiare, reciprocamente e con la Commissione, attraverso la banca dati europea sui precursori di droghe («banca dati europea»), istituita dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), informazioni sulle confische o le spedizioni intercettate al fine di migliorare il livello generale delle informazioni in materia di commercio di precursori di droghe, compresi i medicinali. La banca dati europea dovrebbe essere utilizzata per semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri delle confische e delle spedizioni intercettate. Essa dovrebbe altresì servire da registro europeo degli operatori titolari di una licenza o di una registrazione, che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni che riguardano le sostanze classificate, e dovrebbe consentire agli operatori di fornire informazioni alle autorità competenti sulle proprie esportazioni, importazioni o attività di intermediazione che riguardano le sostanze classificate. Tale registro europeo dovrebbe essere aggiornato periodicamente e le informazioni ivi contenute dovrebbero essere utilizzate dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri al solo scopo di impedire la diversione dei precursori di droghe verso il mercato illegale.

(12)

Il regolamento (CE) n. 111/2005 prevede il trattamento dei dati. Tale trattamento può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell’Unione.

(13)

Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, ed eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero rispettare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(14)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo secondo modalità compatibili con le finalità del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso. Tali dati dovrebbero essere trattati conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(15)

Il regolamento (CE) n. 111/2005 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per alcune sue disposizioni che devono essere esercitate conformemente alle procedure stabilite nella decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).

(16)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze dovrebbero essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per determinare le condizioni di rilascio delle licenze e della registrazione e per determinare i casi in cui una licenza o una registrazione non sono necessarie, per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, per determinare le informazioni necessarie alle autorità competenti e alla Commissione per consentire loro di monitorare le esportazioni, le importazioni e le attività di intermediazione degli operatori, per determinare gli elenchi dei paesi di destinazione per i quali l’esportazione di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 deve essere preceduta da una notificazione preventiva, per determinare le procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti, per determinare procedure semplificate di autorizzazione di esportazione e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti e per adeguare l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe e per conformarsi ad eventuali modifiche delle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 111/2005, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, segnatamente per stabilire un modello di licenza, le norme procedurali relative alle informazioni necessarie alle autorità competenti per monitorare le esportazioni, le importazioni e le attività di intermediazione degli operatori, e le misure atte a garantire il controllo effettivo del commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l’uso dei formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione, al fine di prevenire la diversione dei precursori di droghe. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(19)

Gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del regolamento (CE) n. 111/2005, come modificato dal presente regolamento, dovrebbero garantire un controllo e una vigilanza sistematici e coerenti degli operatori.

(20)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 18 gennaio 2013 (8).

(21)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 111/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:

1)

nel titolo del regolamento, all’articolo 1, all’articolo 2, lettere d) ed e), all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 17, primo comma, all’articolo 20, primo comma, e all’articolo 25, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione». All’articolo 2, lettera e), all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 18 e all’articolo 22, primo comma, l’espressione «territorio doganale della Comunità» è sostituita dall’espressione «territorio doganale dell’Unione». All’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’espressione «territorio doganale della Comunità» è sostituita dall’espressione «territorio doganale dell’Unione»;

2)

all’articolo 2:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)   “sostanza classificata”: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e i medicinali veterinari quali definiti all’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato;

(*1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."

(*2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»;"

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)   “importazione”: l’introduzione di sostanze classificate aventi lo status di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime sospensivo e l’immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*3);

(*3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).»;"

c)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)   “prodotto naturale”: un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasi sostanza presente in natura quale definita all’articolo 3, punto 39, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

3)

all’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le importazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardano sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali e commerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.»;

4)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli operatori assicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, siano apposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato, o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nome della sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell’allegato, come indicato nell’allegato, contenute nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.»;

5)

all’articolo 6:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Salvo diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 1 dell’allegato, sono titolari di una licenza. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la licenza.

Nel valutare se rilasciare la licenza, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle licenze e per stabilire i casi in cui la licenza non è necessaria.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;

6)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   Salva diversa disposizione, gli operatori stabiliti nell’Unione, eccetto gli spedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, che esercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 2 dell’allegato, o attività di esportazione che riguardano sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell’allegato, sono titolari di una registrazione. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito rilascia la registrazione.

Nel valutare se concedere la registrazione, l’autorità competente prende in considerazione la competenza e l’integrità del richiedente, in particolare il fatto che non esistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori di droghe né precedenti di reati penali gravi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delle registrazioni e per stabilire i casi in cui la registrazione non è necessaria.

2.   L’autorità competente può sospendere o revocare la registrazione se le condizioni che ne hanno consentito la concessione non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.»;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   Al momento dell’introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganale dell’Unione per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea, la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in un deposito franco e il vincolo alla procedura unionale di transito esterno, il fine lecito deve essere dimostrato dall’operatore se le autorità competenti lo richiedono.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell’ambito del territorio doganale dell’Unione possano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo.»;

8)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli operatori stabiliti nell’Unione notificano immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto di importazione, esportazione o attività di intermediazione potrebbero essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

A tal fine gli operatori forniscono tutte le informazioni disponibili, quali:

a)

il nome della sostanza classificata;

b)

il quantitativo e il peso della sostanza classificata;

c)

il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore, del destinatario finale e, se del caso, della persona coinvolta nelle attività di intermediazione.

Tali informazioni sono raccolte unicamente per impedire la diversione delle sostanze classificate.

2.   Gli operatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro esportazioni, importazioni o attività di intermediazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare le informazioni necessarie alle autorità competenti per monitorare tali attività.

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione le norme procedurali sulla comunicazione di dette informazioni, eventualmente anche in forma elettronica, alla banca dati europea sui precursori di droghe istituita con il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) («banca dati europea»). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

(*5)  Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).»;"

9)

all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Al fine di rispondere rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione possono proporre di aggiungere una sostanza non classificata all’elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di controllarne temporaneamente il commercio. Le modalità e i criteri per l’inserimento o la rimozione dall’elenco sono specificati nelle linee guida di cui al paragrafo 1.

5.   Se il controllo volontario da parte dell’industria non è ritenuto sufficiente ad impedire l’uso di una sostanza non classificata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, la Commissione può aggiungere la sostanza non classificata all’allegato mediante atti delegati conformemente all’articolo 30 ter.»;

10)

all’articolo 11:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell’allegato e le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da una notificazione preventiva all’esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell’Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, conformemente all’articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter del presente regolamento per stabilire gli elenchi dei paesi di destinazione per l’esportazione di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3 dell’allegato, al fine di ridurre al minimo il rischio di diversione delle sostanze classificate.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventiva all’esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti.»;

11)

all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le esportazioni di sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell’allegato sono subordinate ad un’autorizzazione di esportazione solo nel caso in cui sia necessaria una notificazione preventiva dell’esportazione.»;

12)

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le richieste di autorizzazione di esportazione relative alle sostanze classificate elencate alla categoria 4 dell’allegato contengono le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a e).»;

13)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Le autorità competenti possono applicare procedure semplificate per la concessione di un’autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalle autorità competenti.»;

14)

all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, nel caso in cui le sostanze di cui al primo comma siano oggetto di scarico o trasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta ai controlli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura unionale di transito esterno, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.»;

15)

all’articolo 26:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi gli articoli da 11 a 25 e i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l’introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l’ingresso di spedizioni di sostanze non classificate nel territorio doganale dell’Unione, o la loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che tali sostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

L’autorità competente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, utilizzando la procedura di cui all’articolo 27.

Tali sostanze si considerano proposte per l’inserimento nell’elenco delle sostanze non classificate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

3 ter.   Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, in particolare:

a)

di ottenere informazioni su tutti gli ordinativi o le operazioni che riguardano sostanze non classificate;

b)

di avere accesso ai locali professionali al fine di raccogliere prove di transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.»;

16)

il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

«ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE»;

17)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

In aggiunta alle misure di cui all’articolo 26, è conferito alla Commissione il potere di stabilire, se necessario, mediante atti di esecuzione misure volte a garantire un efficace controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l’uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione, al fine di evitare la diversione dei precursori di droghe. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.»;

18)

l’articolo 29 è soppresso;

19)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1.   La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

20)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 30 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter del presente regolamento per adeguare il relativo allegato alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi a eventuali modifiche delle tabelle dell’allegato della convenzione delle Nazioni Unite.

Articolo 30 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all’articolo 32, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all’articolo 32, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, degli articoli 19 e 30 bis e dell’articolo 32, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

21)

l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

1.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano tempestivamente alla Commissione in forma elettronica, attraverso la banca dati europea, tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare relativamente alle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio lecito di tali sostanze.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30 ter per precisare le condizioni e i requisiti relativi alle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, valuta l’efficacia del presente regolamento e, conformemente all’articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, elabora una relazione annuale da presentare all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

4.   Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e il funzionamento del presente regolamento, e in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a monitorare e controllare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate.»;

22)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione utilizzano la banca dati europea, alle condizioni previste per il suo uso, per le seguenti funzioni:

a)

facilitare la comunicazione di informazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, nonché la segnalazione all’organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 32, paragrafo 3;

b)

gestire un registro europeo degli operatori ai quali è stata rilasciata una licenza o è stata concessa una registrazione;

c)

consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro attività di esportazione, di importazione o di intermediazione conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, in forma elettronica.»;

23)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

1.   Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri è effettuato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), e sotto la vigilanza dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva.

2.   Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea, è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

3.   Ai fini del presente regolamento non è trattata alcuna categoria particolare di dati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE.

4.   I dati personali raccolti ai fini del presente regolamento non sono soggetti ad ulteriore trattamento contrario alla direttiva 95/46/CE o al regolamento (CE) n. 45/2001 e non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quanto necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

5.   Gli Stati membri e la Commissione non trattano i dati personali secondo modalità incompatibili con le finalità di cui all’articolo 32 bis.

Fatto salvo l’articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati a norma del presente regolamento sono utilizzati per prevenire la diversione di sostanze classificate.

(*7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)."

(*8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"

24)

nell’allegato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco delle sostanze classificate»;

b)

prima della prima tabella, è inserito il sottotitolo seguente:

«Categoria 1»;

c)

alla categoria 1, il codice NC della Norefedrina è sostituito dal seguente:

«2939 44 00»;

d)

alla categoria 1, nell’elenco delle sostanze è aggiunta la sostanza seguente:

«Alpha-fenilacetoacetonitrile, Codice NC 2926 90 95, N. CAS 4468-48-8»;

e)

è aggiunta la categoria seguente:

«Categoria 4

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

Medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali

Contenenti efedrina o relativi sali

3003 40 20

3004 40 20

Medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali

Contenenti pseudoefedrina (DCI) o relativi sali

3003 40 30

3004 40 30 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


10.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/39


REGOLAMENTO (UE) N. 1260/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

relativo alle statistiche demografiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), a decorrere dal 1o novembre 2014, la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio deve essere definita, tra l’altro, sulla base della popolazione degli Stati membri.

(2)

Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tutte le statistiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, le unità territoriali dovrebbero essere definite sulla base della classificazione NUTS.

(4)

Conformemente all’articolo 175, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione deve presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. È necessario disporre di dati regionali annuali di livello NUTS 3 per la preparazione di tali relazioni e per il regolare monitoraggio dell’evoluzione demografica e delle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell’Unione, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni frontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali e le regioni montane e insulari. In considerazione delle forti disparità regionali che caratterizzano l’invecchiamento della popolazione, Eurostat è incaricata di predisporre regolarmente previsioni regionali al fine di integrare il quadro demografico delle regioni NUTS 2 nell’Unione.

(5)

Conformemente all’articolo 159 TFUE, la Commissione deve redigere una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell’articolo 151 TFUE, compresa la situazione demografica nell’Unione.

(6)

Nella comunicazione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell’UE», la Commissione si è espressa a favore dell’ulteriore sviluppo e della rilevazione di dati, e dell’ulteriore sviluppo di indicatori in materia di salute secondo l’età, il sesso, la situazione socioeconomica e la dimensione geografica.

(7)

La strategia dell’Unione per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, ha come obiettivo il continuo miglioramento della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Il rapporto che la Commissione (Eurostat) pubblica ogni due anni in merito a tale strategia traccia, sulla base di una serie di indicatori dello sviluppo sostenibile dell’Unione, un quadro statistico obiettivo dei progressi realizzati.

(8)

Le statistiche demografiche annuali assumono un’importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali ed economiche, a livello nazionale e regionale. Le statistiche sulla popolazione costituiscono un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori.

(9)

L’obiettivo strategico H.3 del capo IV della Piattaforma d’azione di Pechino (1995) costituisce un quadro di riferimento per l’elaborazione e la diffusione di dati e informazioni disaggregati per genere ai fini della pianificazione e della valutazione delle politiche.

(10)

Le statistiche demografiche rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nell’ambito del sistema europeo dei conti. È importante che i dati siano aggiornati e rivisti ai fini dell’elaborazione di statistiche a livello europeo.

(11)

Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché allo scopo di consentire l’elaborazione a livello dell’Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(12)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce un quadro di riferimento per le statistiche demografiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e efficacia sotto il profilo dei costi.

(13)

I dati demografici dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A tal fine, è opportuno valutare metodi statistici di stima basati su dati scientifici e ben documentati, e incoraggiarne l’uso.

(14)

In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale, dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

(15)

Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(16)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano con riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento.

(17)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche europee negli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «nazionale»: si riferisce al territorio di uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 applicabile alla data di riferimento;

b)   «regionale»: livello NUTS 1, NUTS 2 o NUTS 3 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 applicabile alla data di riferimento; qualora tale termine sia utilizzato con riferimento a paesi che non sono membri dell’Unione, «regionale» si riferisce alle regioni statistiche al livello 1, 2 o 3, come concordato tra tali paesi e la Commissione (Eurostat), alla data di riferimento;

c)   «popolazione dimorante abitualmente»: tutte le persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro alla data di riferimento;

d)   «dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:

i)

che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; oppure

ii)

che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Qualora le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere verificate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri, salvo ai fini dell’articolo 4.

Nell’applicare la definizione di «dimora abituale», gli Stati membri riservano ai casi speciali il trattamento previsto conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione (9);

e)   «nascita vitale»: la nascita di un bambino che, indipendentemente dalla durata della gestazione, respira o manifesta altro segno di vita, quale battito cardiaco, pulsazione del cordone ombelicale o determinati movimenti dei muscoli volontari;

f)   «morte»: la permanente scomparsa di ogni segno di vita in un qualsiasi momento successivo alla nascita vitale (cessazione post-natale delle funzioni vitali senza possibilità di rianimazione);

g)   «eventi di stato civile»: la nascita vitale e la morte come definiti alle lettere e) e f).

Articolo 3

Dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla loro popolazione che dimora abitualmente alla data di riferimento. I dati forniti contemplano la popolazione in base all’età, al sesso e alla regione di residenza.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui loro eventi di stato civile verificatisi durante il periodo di riferimento. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione che impiegano per i dati di cui al paragrafo 1. I dati forniti contemplano le seguenti variabili:

a)

nati vivi per sesso, mese di evento, ordine di nascita vitale, età della madre, anno di nascita della madre, paese di nascita della madre, paese di cittadinanza della madre e regione di residenza della madre;

b)

decessi per età, sesso, anno di nascita, regione di residenza, paese di nascita, paese di cittadinanza e mese di evento.

3.   Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli nazionali e regionali definiti dal presente regolamento.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per la disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i termini e le revisioni dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 4

Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione

1.   Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell’anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale alla data di riferimento, conformemente all’articolo 2, lettera c).

2.   Gli Stati membri possono stimare la popolazione totale di cui al paragrafo 1 sulla base della popolazione legalmente residente o dichiarata nei registri, utilizzando metodi statistici di stima basati su dati scientifici, ben documentati e pubblicamente disponibili.

Articolo 5

Frequenza e termini di riferimento

1.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati statistici relativi alla loro popolazione e ai loro eventi di stato civile dell’anno precedente di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b).

2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alla popolazione totale a livello nazionale di cui all’articolo 4.

3.   Ai fini del presente regolamento, per termini di riferimento si intendono la data di riferimento di cui al paragrafo 4 o il periodo di riferimento di cui al paragrafo 5, a seconda dei casi.

4.   La data di riferimento per i dati sulla popolazione è la scadenza del periodo di riferimento (la mezzanotte del 31 dicembre). La prima data di riferimento è nel 2013 e l’ultima data di riferimento è nel 2027.

5.   Il periodo di riferimento per i dati sugli eventi di stato civile è l’anno civile in cui gli eventi si sono verificati. Il primo periodo di riferimento è il 2013 e l’ultimo periodo di riferimento è il 2027.

Articolo 6

Trasmissione di dati e di metadati

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati di cui al presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati specificate dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri forniscono tali dati e metadati tramite i servizi del punto di accesso unico in modo tale che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli oppure li trasmettono utilizzando i servizi del punto di accesso unico.

Articolo 7

Fonti di dati

I dati sono basati sulle fonti di dati scelte dagli Stati membri conformemente al diritto e agli usi nazionali. Ove opportuno, sono utilizzati metodi di stima statistica ben documentati e fondati su basi scientifiche.

Articolo 8

Studi di fattibilità

1.   Gli Stati membri effettuano studi di fattibilità sull’utilizzo della definizione di «dimora abituale» per la popolazione e gli eventi di stato civile di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2.

2.   I risultati degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.

3.   Al fine di facilitare l’esecuzione degli studi di fattibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione può fornire sostegno finanziario agli istituti statistici nazionali e alle altre autorità nazionali di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 9

Norme in materia di qualità

1.   Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi.

2.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) sui metadati di riferimento utilizzando gli standard del Sistema statistico europeo e, in particolare, sulle fonti di dati, le definizioni e i metodi di stima utilizzati per il primo anno di riferimento; gli Stati membri provvedono a informare la Commissione (Eurostat) in merito a qualsiasi loro modifica.

4.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

5.   Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all’articolo 3 del presente regolamento siano coerenti con quelli richiesti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 862/2007.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 11

Clausola di revisione

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2018 e una seconda relazione entro il 31 dicembre 2023. In tali relazioni la Commissione tiene conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri e valuta la qualità dei dati trasmessi, i metodi utilizzati per la raccolta dei dati, l’onere supplementare gravante sugli Stati membri e sui partecipanti, nonché la comparabilità di tali statistiche. Tali relazioni valutano l’uso di metodi statistici di stima basati su dati scientifici e ben documentati, per la stima della «popolazione che dimora abitualmente» rispetto alla popolazione legalmente residente o dichiarata nei registri. La prima relazione ricomprende altresì i risultati degli studi di fattibilità di cui all’articolo 8.

2.   Se del caso, dette relazioni sono corredate di proposte volte a migliorare ulteriormente il quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile a norma del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 agosto 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 novembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(5)  Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

(6)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(7)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 29).