ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.167.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
19 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2013 del Consiglio, del 18 giugno 2013, che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 560/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwarzwälder Schinken (IGP)]

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 565/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 491/2007

26

 

*

Regolamento (UE) n. 566/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 567/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

33

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione 2013/293/PESC del Consiglio, del 18 giugno 2013, che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

39

 

 

2013/294/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di stato SA. 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) concesso dalla Polonia a favore di PZL Dębica S.A. [notificata con il numero C(2012) 9464]  ( 1 )

41

 

 

2013/295/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 giugno 2013, recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti [notificata con il numero C(2013) 3550]

57

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003)

60

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.6.2013   

IT

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L 167/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell’elenco delle persone, riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, a cui si applica l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(3)

Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona designata. Al fine di attuare la decisione del comitato, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2013/293/PESC che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (2).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale persona nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

La voce relativa alla persona sottoindicata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituita dalla seguente:

Nome

Informazioni sull’identità

[data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d’identità ecc.]

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di designazione

«Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 dicembre 1954

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del capo di Stato maggiore delle Forze armate e in seguito Colonnello e Capo del Protocollo del quartier generale delle forze armate

Passaporto: AAISO40158

Data di rilascio: 02.10.2012

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 02.10.2015

Punto di contatto per il “Comando militare” che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012 ed uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al “Comando militare”, firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all’intelligence militare.

18.7.2012».


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 560/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Traditional Grimsby Smoked Fish», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 986/2009 della Commissione (2).

(2)

La domanda concerne una modifica apportata al metodo di produzione al fine di garantire flessibilità nell’approvvigionamento di materie prime così da includere ora filetti oltre al pesce fresco intero.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 50 e 52 dello stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Traditional Grimsby Smoked Fish» di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 22.10.2009, pag. 17.


ALLEGATO I

È approvata la seguente modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Traditional Grimsby Smoked Fish»:

Pesce fresco intero e filetti provengono in genere dall’Islanda, dalle isole Færøer e dalla Norvegia ma anche da altre zone.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«TRADITIONAL GRIMSBY SMOKED FISH»

N. CE: UK-PGI-0105-01022-23.07.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Traditional Grimsby Smoked Fish»

2.   Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Traditional Grimsby Smoked Fish» (pesce affumicato tradizionale di Grimsby) è costituito da filetti di merluzzo bianco ed eglefino di peso compreso tra 200 e 700 grammi, affumicati a freddo secondo il metodo tradizionale nella zona geografica delimitata. Questi hanno un colore tra il crema e il beige, una consistenza asciutta e un gusto affumicato e leggermente salato. Una volta trasformati vengono venduti a una serie di punti vendita in scatole di cartone speciali (di peso non superiore a 5 kg) o in singoli imballaggi sotto vuoto.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Pesce intero e filetti di merluzzo bianco ed eglefino di peso compreso tra 200 e 700 grammi.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti trasformati)

n.d.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

L’intero processo di salatura in salamoia e di affumicatura del pesce in filetti.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il pesce affumicato è condizionato in apposite scatole di cartone con interfogliatura o in singole confezioni sotto vuoto per mantenere la freschezza.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

n.d.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La città di Grimsby, quale definita dai suoi confini amministrativi, nel distretto del North East Lincolnshire.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Il legame fra le caratteristiche del «Traditional Grimsby Smoked Fish» e la zona geografica è dato dalla tradizione, dalla reputazione, dal metodo di affumicatura e dalle conoscenze delle persone che partecipano al processo di fabbricazione. Tali conoscenze sono state trasmesse di generazione in generazione.

Il porto di Grimsby gode di una situazione geografica unica in Inghilterra, poiché è situato sul promontorio che separa l’estuario dell’Humber dal Mare del Nord; così esposto, esso riceve i venti freschi e secchi provenienti dal mare e dall’estuario, che facilitano il processo di affumicatura tradizionale mantenendo le temperature massime estive al di sotto dei 20 °C, nettamente inferiori a quelle registrate all’interno del paese.

Grimsby è nota in tutto il Regno Unito per la trasformazione del pesce. Il porto e la città traggono vanto dal fatto che, per oltre un secolo, i loro commercianti sono stati in grado di fornire la maggior parte dei tipi di pesce all’intero paese e oggi anche ad alcune zone d’Europa. Il «Traditional Grimsby Smoked Fish» figura tra i principali prodotti associati al porto.

È possibile dimostrare e attestare che la tradizione e i metodi utilizzati risalgono alla fine del XIX secolo. Grimsby è nota nel Regno Unito per l’affumicatura del pesce fin dal 1850, anno in cui per la prima volta le ferrovie permisero il rapido trasporto del prodotto fino a Londra e in seguito in ogni angolo del paese. A quei tempi naturalmente non esisteva nessuno dei sistemi di refrigerazione o di produzione di ghiaccio attualmente utilizzati per la conservazione di prodotti freschi e deperibili come il pesce. Per prolungare la durata di stoccaggio dei prodotti deperibili si ricorreva alla salatura, all’essiccatura, all’affumicatura o a una combinazione di queste tecniche. A differenza di altre parti del paese, in cui si è optato per gli affumicatoi meccanici, a Grimsby si continua a praticare l’affumicatura tradizionale.

Per quasi tutta la prima metà del XX secolo, il porto di Grimsby è stato il più grande porto peschereccio del mondo, rango di cui testimoniano inequivocabilmente gemellaggi con città come Vigo, Esbjerg, Boulogne Sur Mer e Bremerhaven. La città resta ancora oggi il maggiore centro di produzione ittica del Regno Unito e la «Grimsby Fish Merchants Association» (associazione dei commercianti ittici di Grimsby) riunisce ben 106 imprese. Questa base commerciale diversificata ha sempre costituito il punto di forza del porto e ha permesso ai mercati ittici di Grimsby di occupare una posizione strategica negli scambi di pesce fresco, non solo nel Regno Unito ma anche su scala europea.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Traditional Grimsby Smoked Fish» è costituito da filetti di merluzzo bianco ed eglefino di peso compreso tra 200 e 700 grammi. Questi hanno un colore tra il crema e il beige, una consistenza asciutta e un gusto affumicato e leggermente salato. I filetti di pesce sono stati affumicati a freddo, secondo metodi e competenze tradizionali tramandati di generazione in generazione che includono:

 

filettatura manuale del pesce intero;

 

salatura in salamoia dei filetti di pesce;

 

collocazione dei filetti su griglie metalliche dette «speats» nei camini degli affumicatoi, a un’altezza tale da consentire il processo di affumicatura a freddo;

 

preparazione della base dell’affumicatoio, stendendo uno strato di segatura che viene accesa e lasciata bruciare molto lentamente. Nel controllo della velocità di affumicatura del pesce, le variabili sono costituite dalle dimensioni dei pesci, dalla temperatura ambiente e dall’umidità;

 

regolare sorveglianza del processo di affumicatura da parte di operai qualificati, che controllano il regolare svolgimento del processo di affumicatura, provvedendo a spostare e a togliere il pesce in funzione delle necessità.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’altro vantaggio della posizione di Grimsby è che la costa orientale è il settore meno esposto ai venti umidi di sud-ovest, carichi di pioggia, che colpiscono la maggior parte delle altre regioni del Regno Unito. Grimsby ha un clima marittimo, il che significa che, malgrado deboli fluttuazioni stagionali, il tempo è spesso variabile da un giorno all’altro.

Solo anni di apprendimento consentono di acquisire l’esperienza e le competenze necessarie per la buona affumicatura del pesce secondo il metodo tradizionale; si tratta di conoscenze che vengono spesso trasmesse di generazione in generazione. Tale metodo si distingue radicalmente dal processo moderno dell’affumicatoio meccanico, che è ermeticamente chiuso, riscaldato elettricamente e regolato semplicemente con l’aiuto di manopole. Grazie a queste fonti sostenibili e alla posizione strategica al centro di una rete di distribuzione di pesce refrigerato, Grimsby è in grado di garantire l’approvvigionamento quotidiano di pesce affumicato in ogni angolo del paese.

La fortuna di Grimsby è costituita dal fatto che la zona di provenienza del suo pesce è talmente vasta da permettere in genere a un compratore esperto di trovare in ogni momento dell’anno pesce adatto a essere affumicato. Ai fini del successo dell’operazione, il produttore deve tener conto di numerose varianti, relative al pesce, alle stagioni e alle condizioni climatiche. Grazie all’esperienza acquisita nell’arco di varie generazioni, il produttore di pesce affumicato tradizionale di Grimsby sa come elaborare un prodotto di qualità costante servendosi unicamente della vista e del tatto.

Il «Traditional Grimsby Smoked Fish» è molto apprezzato dall’industria alimentare in generale e tra l’altro da Waitrose, il cui acquirente di prodotti ittici ha dichiarato «Con gli affumicatoi odierni non si ottiene questa complessità di aroma. Gustare il pesce tradizionale significa mangiare un cibo completamente diverso. Il prodotto autentico è sorprendente e incomparabile: affumicato, ricco, perfetto.» I metodi di affumicatura tradizionale sono giudicati positivamente anche dai cuochi. Rick Stein ha dichiarato «Ho visitato Grimsby e le tecniche impiegate nell’affumicatura tradizionale mi hanno lasciato stupefatto. La differenza rispetto al procedimento effettuato in essiccatoi controllati da computer è incommensurabile.»

Anche il cuoco Mitch Tonks ritiene che il metodo di affumicatura tradizionale sia l’elemento che permette di ottenere il diverso sapore e le maggiori qualità organolettiche del pesce: «L’affumicatura del pesce è effettuata secondo il metodo tradizionale in vecchi affumicatoi carichi di aromi e sono sicuro che questo contribuisce al gusto finale. L’uso di eglefini di grandi dimensioni permette di ottenere un perfetto equilibrio tra affumicato e dolce.»

Il «Grimsby Smoked Fish» è servito in molti dei più raffinati punti di ristorazione del paese, come J. Sheekey, Scott’s e perfino il ristorante di Delia Smith presso il Norwich City Football Club. La famiglia reale riceve regolari forniture del prodotto. Si narra che la Regina abbia consumato questo pesce a colazione la mattina successiva al suo matrimonio con il principe Filippo nel 1947.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/grimsby-fish-spec-120619.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


19.6.2013   

IT

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L 167/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 561/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwarzwälder Schinken (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Schwarzwälder Schinken», registrata con il regolamento (CE) n. 123/97 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 19.

(4)  GU C 274 dell’11.9.2012, pag. 2.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

GERMANIA

Schwarzwälder Schinken (IGP)


19.6.2013   

IT

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L 167/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 562/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijo Serra da Estrela», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3) quale modificato dal regolamento (CE) n. 197/2008 (4).

(3)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare. Si chiede di poter commercializzare il «Queijo Serra da Estrela» in un formato più piccolo (0,5 kg). Il diametro minimo del formaggio è quindi ridotto di conseguenza, passando da 11 a 9 cm. Si chiede di rendere obbligatoria l’applicazione di un marchio di caseina, numerato, per permettere di migliorare la tracciabilità del prodotto.

(4)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijo Serra da Estrela» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Queijo Serra da Estrela» è approvata la seguente modifica:

 

descrizione del prodotto: si chiede di poter commercializzare il «Queijo Serra da Estrela» in un formato più piccolo (0,5 kg). Il diametro minimo del formaggio è quindi ridotto di conseguenza, passando da 11 a 9 cm.

 

Prova d’origine: si chiede di rendere obbligatoria l’applicazione di un marchio di caseina, numerato, per permettere di migliorare la tracciabilità del prodotto, attestare la regione d’origine e consentire di stabilire una relazione tra ogni partita di latte ricevuta, conforme alle esigenze costanti del disciplinare, e ogni partita di «Queijo Serra da Estrela» prodotta.

 

I marchi di caseina sono del modello approvato dall’associazione dei produttori, la quale li mette a disposizione di tutti i produttori interessati, senza discriminazione, in modo che non sia possibile nessuna duplicazione della numerazione o della serie. I marchi non possono essere trasferiti da un formaggio all’altro e diventano inutilizzabili se rimossi.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«QUEIJO SERRA DA ESTRELA»

Numero CE: PT-PDO-0217-0213 – 17.1.2011

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denominazione

«Queijo Serra da Estrela»

2.   Stato membro o paese terzo

Portogallo

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Formaggio ottenuto per sgocciolamento lento della cagliata, previa coagulazione con fiore di cardo (Cynara cardunculus, L) di latte di pecora puro crudo, ottenuto dalla mungitura di pecore di razza Bordaleira Serra da Estrela e/o Churra Mondegueira. La durata minima di stagionatura del «Queijo Serra da Estrela» è di 30 giorni. Nel caso in cui la stagionatura duri per almeno 120 giorni, alla denominazione d’origine «Queijo Serra da Estrela» viene aggiunto l’aggettivo «Velho» (vecchio).

Le principali caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

 

Queijo Serra da Estrela

Queijo Serra da Estrela

Velho (vecchio)

Forma e consistenza

Cilindro appiattito (piatto), di forma regolare, con rigonfiamento laterale e lieve rigonfiamento sulla faccia superiore, senza bordi definiti

Cilindro appiattito (piatto), di forma regolare, con rigonfiamento laterale non pronunciato o inesistente e assenza di spigoli

Crosta

Liscia e semi-molle

Da liscia a leggermente rugosa e di consistenza da dura a extra dura

Peso

Da 0,5 a 1,7 kg

Da 0,7 a 1,2 kg

Diametro

Da 9 a 20 cm

Da 11 a 20 cm

Altezza

Da 4 a 6 cm

Da 3 a 6 cm

Struttura

Chiusa, mediamente morbida, deformabile al taglio, ben compatta, cremosa e fondente, con occhiatura scarsa o assente

Chiusa o con pochi occhi, pasta leggermente friabile e secca, fondente

Colore

Bianco o leggermente paglierino

Da paglierino a aranciato/leggermente castano, con una colorazione che va accentuandosi dai bordi verso il centro

Caratteristiche organolettiche

Sapore dolce, netto e leggermente acidulo

Sapore gradevole e persistente, netto, da forte a leggermente forte e appena piccante/salato

Proteine

Fra il 26 e il 33 %

Fra il 36 e il 43 %

Grassi

Fra il 45 e il 60 %

> 60 %

Umidità

Fra il 61 e il 69 %

Fra il 49 e il 56 %

Ceneri

Fra il 5 e il 6,5 %

Fra il 7 e l’8 %

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le materie prime utilizzate sono esclusivamente le seguenti:

latte di pecora puro crudo, ottenuto dalla mungitura di pecore di razza Bordaleira Serra da Estrela e/o Churra Mondegueira, prodotto nella zona geografica delimitata. Le condizioni di allevamento e di alimentazione degli animali sono oggetto di regole precise,

sale alimentare,

coagulante di origine vegetale, ossia il cardo (Cynara cardunculus, L).

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Sono autorizzati soltanto sistemi di produzione estensiva o semi-estensiva e l’allevamento all’aperto risulta essere il più praticato. Gli animali brucano nell’area che presenta una vegetazione caratteristica e spontanea, che va da pinete e selve a praterie. La transumanza è una pratica comune e consiste nel far spostare gli animali verso altre distese (o pascoli) situate nella stessa area geografica, in base ai periodi dell’anno e alle disponibilità alimentari. La coltivazione di altre specie vegetali e foraggere è una pratica consueta nella regione e serve da complemento alimentare per gli ovini regionali, nei periodi in cui le risorse alimentari sono più scarse. Tuttavia, e soltanto in casi di condizioni pedoclimatiche estreme (per esempio neve o siccità), è possibile ricorrere ad alimenti semplici o complessi, principalmente all’inizio e alla fine del periodo di gestazione o nel pieno della fase di lattazione, in modo da rafforzare il regime alimentare. L’utilizzo di questi alimenti è sottoposto all’autorizzazione dell’associazione dei produttori ed è controllato, in termini sia di quantità sia di qualità, dall’organismo di certificazione.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Considerato che gli animali devono avere un’origine genetica e territoriale certificata, che la loro alimentazione è basata su regole rigide riguardanti la quantità e la qualità del pascolo, che l’ambiente è determinante per ottenere un latte e un formaggio dalle caratteristiche richieste, che tutte le fasi sono soggette a monitoraggio obbligatorio sia per la tracciabilità del prodotto sia per le caratteristiche organolettiche del prodotto finale e che le fasi di fabbricazione e di stagionatura del formaggio sono operazioni delicate sia dal punto di vista della tracciabilità che dell’autenticità, dell’igiene e delle qualità organolettiche del prodotto finale, tutte le fasi di produzione del «Queijo Serra da Estrela» devono svolgersi nell’area geografica definita al punto 4, dalla nascita degli animali fino al condizionamento del formaggio, qualunque sia il tipo di presentazione commerciale.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura e confezionamento

Dato che il «Queijo Serra da Estrela» è un prodotto vivo la cui evoluzione prosegue anche dopo le operazioni di conservazione, di taglio e di condizionamento, tali operazioni possono essere eseguite solo nella regione di origine, tenuto conto della necessità di:

garantire la genuinità e le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche che definiscono la qualità particolare di questi formaggi — attributi che solo i produttori, gli abitanti locali ed i consumatori abituali sono in grado di riconoscere,

valutare le caratteristiche qualitative di ciascun formaggio, singolarmente, prima di sottoporlo alle operazioni di cui sopra,

far sì che il formaggio, anche dopo essere stato tagliato, mantenga la burrosità tipica. A tal fine è decisivo selezionare i formaggi che presentano un grado di maturazione adeguato al momento di effettuare l’operazione,

far sì che, nel caso del formaggio stagionato, le fette presentino la consistenza desiderata, senza sbriciolarsi. A tal fine è determinante la scelta dei formaggi che presentano le caratteristiche appropriate di sapore e di consistenza nel momento esatto della fase di maturazione in cui è opportuno procedere al taglio,

garantire il mantenimento della reputazione secolare del prodotto e fare in modo che essa non sia usurpata e che il consumatore non venga indotto in errore,

garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie del prodotto nel tempo e nel corso delle diverse operazioni,

garantire un controllo adeguato delle operazioni, conformemente agli obblighi normativi,

assicurare la tracciabilità fra ciascuna forma o porzione di formaggio, gli impianti di produzione e le aziende agricole, in modo da garantire l’origine geografica del prodotto.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre alle diciture obbligatorie imposte dalla normativa generale, occorre apporre obbligatoriamente:

la dicitura «QUEIJO SERRA DA ESTRELA — Denominazione di origine protetta» o la stessa dicitura accompagnata dall’aggettivo «VELHO» per i formaggi la cui stagionatura supera i 120 giorni,

il marchio di certificazione che riporti il nome del prodotto, il nome dell’organismo di controllo e di certificazione e il numero di serie che consente la tracciabilità del prodotto.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area geografica è circoscritta ai comuni di Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia e alle freguesias di Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde e Valverde, al comune di Aguiar da Beira, alle freguesias di Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares e Vila Cova do Alva, al comune di Arganil, alle freguesias di Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra e Verdelhos, al comune di Covilhã, alle freguesias di Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego e Vila Soeiro, al comune di Guarda, alle freguesias di Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha, al comune di Tábua, alle freguesias di Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão da Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda e Tondela, al comune di Tondela, alle freguesias di Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves e Vilares, al comune di Trancoso e alle freguesias di Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide e São João de Lourosa, e al comune di Viseu.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

In tutta la regione del grande altipiano della Beira le condizioni agroclimatiche si traducono in inverni rigidi, piovosi e prolungati, accompagnati talvolta da precipitazioni nevose, ed in estati calde e asciutte.

Oltre al suddetto strato arboreo, in questa regione è presente uno strato arbustivo ed erbaceo che costituisce il regime alimentare degli animali al pascolo. All’interno di quest’ultimo strato sono presenti soprattutto boscaglia [eriche, ulex (ginestrone), cytisus (ginestre) e geniste (ginestre selvatiche o genistas purgans)]. I pascoli naturali sono costituiti da graminacee perenni spontanee e i pascoli seminati sono composti fondamentalmente da trifoglio bianco e trifogli sotterranei. Per quanto riguarda i fiori, a predominare sono le specie acidofile, costituite principalmente da graminacee e leguminose resistenti al freddo, all’acidità e alla scarsa fertilità del terreno. Le coltivazioni foraggere più praticate sono essenzialmente: l’avena, la segale, il mais, il sorgo da foraggio e l’erba paludosa o il loglio annuale.

La regione è il luogo d’origine delle due razze utilizzate esclusivamente per la produzione di questo formaggio: la «Bordaleira Serra da Estrela» e la «Churra Mondegueira». Da diversi secoli, gli animali traggono il massimo beneficio dai pascoli magri presenti in questa regione.

5.2.   Specificità del prodotto

Frutto delle conoscenze dei suoi produttori, il «Queijo Serra da Estrela» è ottenuto esclusivamente da latte crudo, con il cardo utilizzato come coagulante naturale.

Alla luce delle condizioni descritte finora, il «Queijo Serra da Estrela» presenta caratteristiche ben precise. Si presenta sotto forma di cilindro appiattito, regolare, caratterizzato da un leggero rigonfiamento laterale sulla faccia superiore e sprovvisto di bordi ben definiti, con una crosta liscia e semi-molle e una struttura chiusa, mediamente morbida, deformabile al taglio, compatta, cremosa e fondente, talvolta cosparsa di qualche occhio e di colore bianco o giallo paglierino. Il sapore è dolce, netto e leggermente acidulo. Queste caratteristiche si accentuano naturalmente con la stagionatura dando origine al «Queijo Serra da Estrela» Velho, che si presenta come segue: crosta da liscia a leggermente rugosa, consistenza da dura a extra-dura, struttura chiusa o con qualche occhio, massa leggermente friabile e secca, fondente, colore da giallo scuro a aranciato che si sviluppa dai bordi verso il centro e sapore gradevole e persistente, netto, da marcato a leggermente marcato e un po’ piccante/salato.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni pedoclimatiche della regione della Serra da Estrela permettono innanzitutto lo sviluppo dell’attività agricola e forestale e una delle attività principali è la produzione di ovini delle razze locali «Bordaleira Serra da Estrela» e «Churra Mondegueira», la cui produzione di latte è impiegata per la fabbricazione dei formaggi (anche cremosi, come il requeijão) così rinomati della Serra da Estrela, dal colore, aroma, sapore e struttura particolari.

La regione e i formaggi ivi prodotti erano già citati in testi scritti da autori romani. I formaggi erano citati anche come alimenti di prim’ordine a bordo delle caravelle delle grandi scoperte o nelle opere teatrali del XVI secolo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.dgadr.pt/images/docs/val/dop_igp_etg/Valor/CE_QueijoSE_Versao_Comissao.pdf


(1)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 563/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Arroz del Delta del Ebro»/«Arròs del Delta de l’Ebre», registrata con il regolamento (CE) n. 1059/2008 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 283 del 28.10.2008, pag. 34.

(4)  GU C 278 del 14.9.2012, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l’Ebre (DOP)


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 564/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

sulle tariffe e sugli oneri spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire la struttura e l’ammontare delle tariffe spettanti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito l’«Agenzia»), come pure le condizioni di pagamento.

(2)

La struttura e l’ammontare delle tariffe devono tenere conto del lavoro che il regolamento (UE) n. 528/2012 pone a carico dell’Agenzia. Le tariffe devono essere fissate a un livello che permette di assicurare che gli introiti che ne derivano, cumulati con le altre fonti di entrate dell’Agenzia, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.

(3)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012, la struttura e l’ammontare delle tariffe devono tenere conto del fatto che le informazioni sono state inviate insieme o separatamente. Per rispecchiare il lavoro effettivo svolto dall’Agenzia e favorire la presentazione collettiva delle informazioni, è opportuno riscuotere soltanto una tariffa per domanda, qualora più persone presentino insieme la domanda d’approvazione di un principio attivo o il rinnovo dell’approvazione di un principio attivo.

(4)

Per tenere conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2) (di seguito «PMI») stabilite nell’Unione, è opportuno che ad esse si applichino tariffe ridotte per l’approvazione di un principio attivo, il rinnovo dell’approvazione o l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. L’entità della riduzione deve dipendere sia dalla percentuale significativa di PMI operanti nel settore dei biocidi, sia dall’interesse di evitare tariffe eccessive imposte alle altre imprese, garantendo nel contempo che il lavoro dell’Agenzia sia compensato appieno. Per scoraggiare la presentazione di domande relative a prodotti contenenti principi attivi che soddisfano uno dei criteri di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché relative ai principi attivi stessi, le tariffe ridotte non devono essere applicabili a tali domande.

(5)

Per quanto riguarda i ricorsi presentati in conformità dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, considerata l’entità del lavoro che il loro trattamento comporta per l’Agenzia, occorre assoggettarli a tariffa in conformità dell’articolo 77, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento. Pur tuttavia, per evitare di penalizzare chi presenta un ricorso con giustificato motivo, è opportuno rimborsare le tariffe se il ricorso è fondato.

(6)

Per quanto riguarda le domande respinte prima o durante la convalida, oppure ritirate durante la fase di valutazione, considerata l’esiguità del lavoro che il loro trattamento comporta per l’Agenzia, occorre prevedere il rimborso parziale delle tariffe ad esse applicate.

(7)

Per incoraggiare la presentazione di domande di approvazione dei principi attivi ritenuti alternative adeguate ai principi attivi approvati rispondenti a uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, occorre prevedere il rimborso della tariffa ad esse applicata.

(8)

Per determinare la tariffa da applicarsi alle domande d'iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di principi attivi che non destano motivi di preoccupazione, occorre prendere in considerazione sia la stima del lavoro che comporta per l’Agenzia il trattamento di tali domande, sia in che misura l’autorizzazione di prodotti contenenti tali principi è nell’interesse pubblico.

(9)

Per scoraggiare la presentazione di domande d’approvazione o rinnovo dell’approvazione dei principi attivi che soddisfano uno dei criteri di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, come pure di domande di autorizzazione o rinnovo dei biocidi che richiedono una valutazione comparativa in conformità dell’articolo 23 del suddetto regolamento, e per contribuire a finanziare le tariffe ridotte e gli esoneri previsti dal presente regolamento, occorre prevedere tariffe maggiori per tali domande.

(10)

Per quanto riguarda le richieste di parere sulla classificazione delle modifiche, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), considerata l’entità del lavoro che il loro trattamento comporta per l’Agenzia, occorre assoggettarle a tariffa. Pur tuttavia, per evitare, nella misura del possibile, di penalizzare chi chiede di far classificare una modifica come «minore» o «amministrativa» con giustificato motivo, è opportuno prevedere una tariffa ridotta per la domanda di modifica presentata in seguito alla richiesta di parere, se quest’ultima sfocia nella raccomandazione di classificare la modifica come amministrativa o minore.

(11)

Per quanto riguarda le domande d’inserimento nell’elenco delle persone interessate di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012, considerata l’entità del lavoro che il loro trattamento comporta per l’Agenzia, occorre assoggettarle a tariffa. Il carico di lavoro necessario per trattare questo tipo di domande varia secondo che la persona interessata presenti una lettera di accesso oppure un nuovo fascicolo; in quest’ultimo caso, l’Agenzia deve infatti verificare che il fascicolo sia conforme all’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 oppure, se necessario, all’allegato II A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4). Occorre pertanto differenziare le tariffe secondo i casi.

(12)

Per quanto riguarda le richieste di riservatezza in conformità dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, considerata l’entità del lavoro che il loro trattamento comporta per l’Agenzia, occorre assoggettarle a tariffa.

(13)

Poiché il bilancio dell’Agenzia è redatto ed eseguito in euro, come pure il relativo rendiconto, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (5), dell’articolo 17 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6), e dell’articolo 17 del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 24 settembre 2008 (7), è opportuno che le tariffe imposte siano unicamente in euro.

(14)

Risulta dall’articolo 80, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 528/2012 che i termini per il pagamento delle tariffe devono essere fissati tenendo debitamente conto dei termini per le procedure di cui al medesimo regolamento.

(15)

Occorre rivedere con congrua periodicità le tariffe stabilite dal presente regolamento, per allinearle al tasso d’inflazione e ai costi effettivi sostenuti dall’Agenzia per i servizi prestati. Ogni revisione periodica deve tenere conto dell’esperienza acquisita dall’Agenzia nel trattamento delle domande a norma del regolamento e del conseguente guadagno in efficienza.

(16)

Il comitato permanente sui biocidi di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di atto di esecuzione al comitato d’appello per una nuova delibera. Il comitato d’appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

TARIFFE

Articolo 1

Tariffe per il lavoro svolto in relazione ai principi attivi

L’Agenzia impone le tariffe di cui alla tabella 1 dell’allegato I per il lavoro svolto, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, in relazione all’approvazione e al rinnovo dell’approvazione dei principi attivi, nonché alla loro iscrizione nell’allegato I del medesimo regolamento.

Articolo 2

Tariffe per il lavoro svolto in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi

L’Agenzia impone le tariffe di cui alla tabella 1 dell’allegato II per il lavoro svolto, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, in relazione all’autorizzazione unionale di biocidi.

Articolo 3

Altre tariffe

1.   L’Agenzia impone le tariffe di cui all’allegato III per il lavoro svolto, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per stabilire l’equivalenza tecnica e trattare le domande di riconoscimento reciproco, le richieste di inserimento nell’elenco delle persone interessate e le richieste di trattamento riservato delle informazioni ad essa trasmesse.

2.   L’Agenzia impone le tariffe annuali di cui all’allegato III per ogni biocida oppure ogni famiglia di biocidi autorizzata dall’Unione. La tariffa annuale è esigibile alla data della prima ricorrenza annuale e di ciascuna ricorrenza annuale successiva all’entrata in vigore dell’autorizzazione. Si riferisce all’anno precedente.

Articolo 4

Tariffe per i ricorsi contro le decisioni dell’Agenzia a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012

1.   Per ogni ricorso contro una decisione adottata dall’Agenzia a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Agenzia impone una tariffa in base a quanto indicato nell’allegato III.

2.   Il ricorso si ritiene ricevuto dalla commissione di ricorso solo quando l’Agenzia ha ricevuto la relativa tariffa.

3.   Se la commissione di ricorso considera il ricorso non ricevibile, la tariffa non è rimborsata.

4.   L’Agenzia rimborsa la tariffa imposta in conformità del paragrafo 1 se il direttore esecutivo dell’Agenzia rettifica una decisione a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), oppure se il ricorso è accolto.

Articolo 5

Possibilità di rimborso per le alternative ai principi attivi approvati che soddisfano uno dei criteri di esclusione

1.   Il richiedente, quando presenta all’Agenzia la domanda di approvazione di un principio attivo che può costituire un’alternativa adeguata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, a un principio attivo approvato che soddisfa uno dei criteri di esclusione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, può chiedere il rimborso della tariffa spettante all’Agenzia.

2.   La Commissione, quando riceve dall’Agenzia il parere in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, che include anche una raccomandazione circa l’adeguatezza del principio attivo quale alternativa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del medesimo regolamento, decide in merito alla richiesta.

3.   Se la Commissione stabilisce che il principio attivo è un’alternativa adeguata, l’Agenzia ne informa il richiedente e rimborsa per intero la tariffa di cui al paragrafo 1.

CAPO II

SOSTEGNO ALLE PMI

Articolo 6

Riconoscimento dello status di PMI

1.   Il potenziale richiedente, prima di presentare all’Agenzia la domanda per ottenere l’approvazione, il rinnovo o l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, oppure l’autorizzazione unionale di un biocida o una famiglia di biocidi, in conformità, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 28, paragrafo 4, dell’articolo 43, paragrafo 1, o dell’articolo 45, paragrafo 1, di detto regolamento, contenente una richiesta di riduzione per PMI, trasmette all’Agenzia gli elementi pertinenti che comprovino il diritto a tale riduzione in virtù dello status di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

2.   Nel caso della domanda di approvazione, rinnovo o iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, tale status è determinato con riferimento al fabbricante del principio attivo che è rappresentato dal potenziale richiedente, mentre, nel caso di una domanda di autorizzazione di un prodotto o di rinnovo dell’autorizzazione di un prodotto, tale status è determinato con riferimento al potenziale titolare dell’autorizzazione.

3.   L’Agenzia pubblica l’elenco degli elementi pertinenti da presentare in conformità del paragrafo 1.

4.   Entro 45 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, l’Agenzia decide in merito al riconoscimento dell’eventuale status di PMI.

5.   Il riconoscimento di un’impresa quale PMI è valido per due anni per le domande presentate a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

6.   È possibile presentare un ricorso, in conformità dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, contro una decisione adottata dall’Agenzia di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

Riduzioni tariffarie

1.   Sono concesse riduzioni delle tariffe spettanti all’Agenzia, secondo quanto indicato nella tabella 2 dell’allegato I e nella tabella 2 dell’allegato II, alle PMI stabilite nell’Unione.

2.   Sono concesse riduzioni tariffarie per le domande di approvazione, rinnovo dell’approvazione o iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 di un principio attivo, solo se il principio attivo non è candidato alla sostituzione.

3.   Sono concesse riduzioni tariffarie per le domande di autorizzazione di un biocida o rinnovo dell’autorizzazione di un biocida solo se il prodotto non contiene un principio attivo candidato alla sostituzione.

CAPO III

PAGAMENTI

Articolo 8

Modalità di pagamento

1.   Le tariffe di cui al presente regolamento sono corrisposte in euro.

2.   I pagamenti sono eseguiti solo dopo che l’Agenzia ha emesso fattura.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pagamenti da eseguire a norma dell’articolo 4 sono effettuati all’atto della presentazione del ricorso.

4.   I pagamenti sono eseguiti mediante bonifico bancario sul conto bancario dell’Agenzia.

Articolo 9

Identificazione del pagamento

1.   Ogni pagamento reca come riferimento, nell’apposito campo, il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

2.   I pagamenti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, recano come riferimento, nell’apposito campo, l’identità del/degli appellante/i e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

3.   Se non è possibile stabilire l’oggetto a cui è destinato il pagamento, l’Agenzia fissa un termine entro il quale il pagatore deve comunicarle per iscritto tale oggetto. Se l’Agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento non è considerato valido e l’importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 10

Data del pagamento

1.   Salvo disposizione contraria, il pagamento delle tariffe è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l’Agenzia comunica la fattura.

2.   La data alla quale l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’Agenzia è considerata la data alla quale è stato eseguito il pagamento.

3.   Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia sufficientemente documentato che il pagatore ha ordinato il bonifico sul conto bancario indicato nella fattura entro il termine previsto. La conferma dell’ordine di bonifico emesso dall’ente finanziario è considerata prova sufficiente.

Articolo 11

Pagamento insufficiente

1.   Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo della tariffa è stato versato per intero entro il termine previsto.

2.   Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’Agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

Articolo 12

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1.   Le modalità di rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa sono fissate dal direttore esecutivo dell’Agenzia e pubblicate sul sito web dell’Agenzia.

Pur tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 200 EUR e il pagatore non ha espressamente chiesto un rimborso, l’importo in eccesso non è rimborsato.

2.   Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso e non rimborsati come anticipi di futuri pagamenti all’Agenzia.

Articolo 13

Rimborso degli importi pagati per le domande respinte prima o durante la convalida oppure ritirate durante la valutazione

1.   L’Agenzia rimborsa il 90 % dell’importo tariffario riscosso se la domanda di approvazione di un principio attivo oppure la domanda di autorizzazione di un biocida, presentata in conformità, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure la domanda di modifica minore o maggiore di un biocida è respinta prima o durante la fase di convalida.

2.   L’Agenzia rimborsa il 75 % dell’importo tariffario riscosso se la domanda di approvazione di un principio attivo o la domanda di autorizzazione di un biocida, presentata in conformità, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, oppure la domanda di modifica minore o maggiore di un biocida è ritirata prima che l’autorità di valutazione competente abbia trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione.

L’importo riscosso non è rimborsato se la domanda è ritirata dopo che l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione.

3.   Le modalità di rimborso al pagatore dell’importo restante sono fissate dal direttore esecutivo dell’Agenzia e pubblicate sul sito web dell’Agenzia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Rimborso dei relatori

I membri del comitato sui biocidi che agiscono in veste di relatori sono rimborsati mediante gli importi tariffari pagati, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 2, alle autorità competenti degli Stati membri quando agiscono in veste di autorità di valutazione competente.

Articolo 15

Oneri

1.   L’Agenzia, previo parere favorevole della Commissione e con decisione del consiglio di amministrazione, può fissare oneri per i servizi amministrativi e tecnici che presta in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012, su richiesta di una parte al fine di favorire l’applicazione del regolamento stesso. Il direttore esecutivo dell’Agenzia può decidere di non imporre alcun onere alle organizzazioni internazionali né ai paesi che chiedono assistenza all’Agenzia.

2.   Gli oneri sono fissati a un livello tale da permettere di coprire i costi dei servizi prestati dall’Agenzia e non sono superiori a quanto necessario per coprire tali costi.

3.   Gli oneri sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’Agenzia.

Articolo 16

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario seguente in conformità dell’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’Agenzia (9) include un progetto previsionale specifico delle entrate costituite dalle tariffe e dagli oneri riscossi a fronte delle attività assegnate all’Agenzia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, entrate che sono distinte da qualsiasi sovvenzione unionale.

Articolo 17

Revisione

La Commissione rivede annualmente le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento tenendo conto del tasso d’inflazione rilevato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. La prima revisione è effettuata entro il 1o gennaio 2015.

La Commissione rivede inoltre costantemente il presente regolamento alla luce delle informazioni che eventualmente emergano e incidano sulle ipotesi di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia. Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento per modificarlo, se del caso, prendendo in considerazione in particolare il fabbisogno di risorse dell’Agenzia e quello delle autorità competenti degli Stati membri per servizi analoghi. La revisione tiene conto dell’incidenza sulle PMI e, se del caso, riconsidera i tassi delle riduzioni tariffarie di cui possono beneficiare le PMI.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(3)  GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4.

(4)  GU L 123 del 24.2.1998, pag. 1.

(5)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(7)  MB/53/2008 definitivo.

(8)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Tariffe applicate ai principi attivi

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012

Condizione specifica o descrizione della mansione

Tariffa (EUR)

Approvazione del principio attivo; articolo 7, paragrafo 2

Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale il principio attivo è approvato

120 000

Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare

40 000

Tariffa supplementare per tipo di prodotto (sia per il primo tipo di prodotto sia per qualsiasi tipo di prodotto supplementare) se il principio attivo è candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012

20 000

Tariffa per la modifica dell’approvazione, ad esclusione dell’aggiunta di un tipo di prodotto

20 000

Rinnovo dell’approvazione; articolo 13, paragrafo 3

Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale è chiesto il rinnovo del principio attivo in causa

15 000

Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare

1 500

Tariffa supplementare per il primo tipo di prodotto per il quale è chiesto il rinnovo del principio attivo in causa se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012

25 000

Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012

2 500

Tariffa supplementare per tipo di prodotto (sia per il primo tipo di prodotto sia per qualsiasi tipo di prodotto supplementare) se il principio attivo è candidato alla sostituzione in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012

20 000

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I; articolo 28

Tariffa per la prima iscrizione del principio attivo nell’allegato I

10 000

Tariffa per la modifica dell’iscrizione del principio attivo nell’allegato I

2 000

Notifica in conformità dell’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 1451/2007

Tariffa per la combinazione di tipi di prodotto/principi attivi

La tariffa per la notifica è dedotta dalla domanda successiva in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012

10 000


Tabella 2

Riduzioni tariffarie per le domande di approvazione, rinnovo dell’approvazione, iscrizione nell’allegato I dei principi attivi se il fabbricante del principio attivo è una PMI stabilita nell’Unione, salvo quando il principio attivo è candidato alla sostituzione

Tipo di impresa

Riduzione (% della tariffa ordinaria)

Micro-impresa

60

Piccola impresa

40

MEDIA impresa

20


ALLEGATO II

Tariffe per l’autorizzazione unionale di biocidi

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012

Condizione specifica o descrizione della mansione

Tariffa (EUR)

Rilascio dell’autorizzazione unionale, singolo biocida; articolo 43, paragrafo 2

Tariffa per prodotto non identico al prodotto rappresentativo/uno dei prodotti rappresentativi valutati ai fini dell’approvazione del principio attivo

80 000

 

Tariffa per prodotto identico al prodotto rappresentativo/uno dei prodotti rappresentativi valutati ai fini dell’approvazione del principio attivo

40 000

 

Tariffa supplementare per prodotto se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012

40 000

 

Tariffa supplementare per prodotto se l’autorizzazione richiesta è provvisoria a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012

10 000

Rilascio dell’autorizzazione unionale, famiglia di biocidi; articolo 43, paragrafo 2

Tariffa per famiglia

150 000

 

Tariffa supplementare per famiglia se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012

60 000

 

Tariffa supplementare per famiglia se l’autorizzazione richiesta è provvisoria a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012

15 000

Notifica all’Agenzia di un prodotto supplementare all’interno della famiglia di biocidi; articolo 17, paragrafo 6

Tariffa per prodotto supplementare

2 000

Autorizzazione unionale dello stesso biocida; articolo 17, paragrafo 7

Tariffa per prodotto rappresentante lo «stesso prodotto» ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

2 000

Modifica maggiore del prodotto autorizzato o della famiglia di prodotti; articolo 50, paragrafo 2

Tariffa per domanda

40 000

Modifica minore del prodotto autorizzato o della famiglia di prodotti; articolo 50, paragrafo 2

Tariffa per domanda

15 000

Modifica amministrativa del prodotto autorizzato o della famiglia di prodotti; articolo 50, paragrafo 2

Tariffa per notifica

2 000

Raccomandazione sulla classificazione della modifica del prodotto o della famiglia di prodotti; articolo 50, paragrafo 2

Tariffa per richiesta in conformità del regolamento (UE) n. 354/2013.

Se la raccomandazione indica di classificare la modifica come modifica amministrativa o minore, la tariffa per la richiesta è dedotta dalla domanda o dalla notifica successiva in conformità del regolamento (UE) n. 354/2013.

2 000

Rinnovo dell’autorizzazione unionale, singolo biocida; articolo 45, paragrafo 3

Tariffa per prodotto

5 000

 

Tariffa supplementare per prodotto se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012

15 000

 

Tariffa supplementare per prodotto se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012

40 000

Rinnovo dell’autorizzazione unionale, famiglia di biocidi; articolo 45, paragrafo 3

Tariffa per famiglia di biocidi

7 500

 

Tariffa supplementare per famiglia di biocidi se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012

22 500

 

Tariffa supplementare per famiglia di biocidi se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012

60 000


Tabella 2

Riduzioni tariffarie per le domande di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione unionale dei biocidi o delle famiglie di biocidi se il potenziale titolare dell’autorizzazione è una PMI stabilita nell’Unione, salvo quando il biocida contiene un principio attivo candidato alla sostituzione

Tipo di impresa

Riduzione (% della tariffa ordinaria)

Micro-impresa

30

Piccola impresa

20

MEDIA impresa

10


(1)  GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4.


ALLEGATO III

Altre tariffe

Descrizione generale della mansione; pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012

Condizione specifica o descrizione della mansione

Tariffa (EUR)

Equivalenza tecnica; articolo 54, paragrafo 3

Tariffa applicata quando la differenza tra le fonti del principio attivo consiste in una mera modifica del luogo di fabbricazione e la domanda si fonda soltanto su dati analitici

5 000

Tariffa applicata quando la differenza tra le fonti del principio attivo va oltre una mera modifica del luogo di fabbricazione e la domanda si fonda soltanto su dati analitici

20 000

Tariffa applicata in assenza delle suddette condizioni

40 000

Tariffa annuale per biocidi autorizzati dall’Unione; articolo 80, paragrafo 1, lettera a)

Tariffa per l’autorizzazione unionale di biocidi

10 000

Tariffa per l’autorizzazione unionale di famiglie di biocidi

20 000

Tariffa per la domanda di riconoscimento reciproco; articolo 80, paragrafo 1, lettera a)

Tariffa per biocida o famiglia di biocidi oggetto della domanda di riconoscimento reciproco, per Stato membro che chiede il riconoscimento reciproco

700

Ricorso; articolo 77, paragrafo 1

Tariffa per ricorso

2 500

Domanda d’iscrizione nell’elenco delle persone interessate articolo 95

Tariffa per la presentazione della lettera di accesso a un fascicolo già ritenuto completo dall’Agenzia o da un’autorità di valutazione competente

2 000

Tariffa per la presentazione della lettera di accesso a parte di un fascicolo già ritenuto completo dall’Agenzia o da un’autorità di valutazione competente, corredata di dati complementari

20 000

Tariffa per la presentazione di un nuovo fascicolo

40 000

Richieste presentate all’Agenzia a norma dell’articolo 66, paragrafo 4

Tariffa per articolo che richiede riservatezza

1 000


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 491/2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L’obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.

(2)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(3)

Diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti utilizzando tale sistema, in particolare quelli di cui ai regolamenti (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (3), (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (5), (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (6), (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (7), nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (8).

(4)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno semplificare, specificare oppure sopprimere talune notifiche.

(5)

Il regolamento (CE) n. 491/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi (9) concerne esclusivamente notifiche che non sono più necessarie, non essendo più in vigore aiuti specifici per talune specie di sementi.

(6)

L’articolo 135 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la notifica dei giorni di mercato abituali dei mercati rappresentativi. Poiché il sistema di notifica elettronica consente la comunicazione giornaliera dei prezzi, non è più necessario notificare i giorni di mercato abituali.

(7)

L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione (10) prevede l’obbligo di notificare alla Commissione l’elenco degli operatori che commercializzano banane e che beneficiano dell’esenzione dai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione. Tale notifica non si è rivelata utile per garantire la conformità a tali norme di commercializzazione nel settore delle banane. Essa va quindi soppressa.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009, e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 491/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure di controllo supplementari

1.   Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e le notificano alla Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.

2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (11).

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 273/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 19 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Notifiche

Le notifiche di cui all’articolo 2, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato III C sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (12).

Articolo 3

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 566/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Notifiche

Le notifiche di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13).

Articolo 4

All’articolo 18 del regolamento (CE) n. 867/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14).

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).

2)

nell’appendice 3 dell’allegato I A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.»;

3)

nell’allegato I B, parte A, la seconda frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

«Per i vini di cui trattasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione, preventivamente e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le informazioni tecniche necessarie, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.»;

4)

nell’allegato I C, il secondo comma del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano tali deroghe alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»

Articolo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

nell’articolo 134, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«a)

i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi elencati nell’allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e»;

2)

l’articolo 135 è soppresso.

3)

nell’articolo 146, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le notifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all’articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131 e al presente articolo nonché la richiesta di cui all’articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009.»;

4)

il titolo dell’allegato XVII è sostituito dal seguente: «Mercati rappresentativi di cui all’articolo 134, paragrafo 1, lettera a)».

Articolo 7

Nell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011, il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 491/2007 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(4)  GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 19.6.2008, pag. 22.

(6)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.

(7)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(8)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(9)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 3.

(10)  GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23.

(11)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(12)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(13)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(14)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(15)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;


19.6.2013   

IT

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L 167/29


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 è stato modificato in diverse occasioni, da ultimo con regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione (2) per aggiornare le norme nazionali sulla competenza.

(3)

La Polonia ha notificato alla Commissione ulteriori modifiche all’elenco di cui all’allegato I.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione europea e la Danimarca.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

“—

in Polonia: l’articolo 1103, punto 4, e l’articolo 1110 del codice di procedura civile (Kodeksu postępowania cywilnego) nella misura in cui quest’ultimo stabilisce la competenza esclusivamente sulla base di una delle seguenti circostanze: l’istante è cittadino polacco o ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in Polonia.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 50 del 23.2.2012, pag. 3.

(3)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


19.6.2013   

IT

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L 167/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Per alcuni dei paesi che figurano in detto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 della Commissione (3), gli indirizzi Internet di taluni organismi di controllo risultano errati od obsoleti.

(2)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Per alcuni degli organismi o delle autorità di controllo, il testo di detto allegato, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 508/2012 e (UE) n. 125/2013 della Commissione (4), contiene errori nelle categorie di prodotti indicate in relazione a taluni paesi terzi.

(3)

Inoltre, l’indirizzo Internet di un organismo di controllo, quale indicato negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, risulta errato.

(4)

Occorre pertanto modificare gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le indicazioni corrette relative a AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 e che le indicazioni corrette relative a IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști e a Organización Internacional Agropecuaria si applichino a decorrere dalla data di applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

l’allegato III è rettificato secondo l’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato IV è rettificato secondo l’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il punto 1) dell’allegato II si applica a decorrere dal 1o luglio 2012 e i punti 3) e 4) dell’allegato II si applicano a decorrere dal 1o aprile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

(3)  GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.

(4)  GU L 43 del 14.2.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

al punto 5 del testo relativo a «Canada», la voce CA-ORG-002 è sostituita dalla seguente:

«CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca»;

2)

nel testo relativo a «Costa Rica», il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr»;

3)

il testo relativo a «India» è rettificato come segue:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Autorità competente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp»;

b)

al punto 5, le voci IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 e IN-ORG-021 sono sostituite dalle seguenti:

«IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org»;

4)

al punto 5 del testo relativo a «Giappone», la voce JP-BIO-005 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/»;

5)

al punto 5 del testo relativo a «Tunisia», la voce TN-BIO-004 è sostituita dalla seguente:

«TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com»;

6)

al punto 5 del testo relativo a «Stati Uniti», le voci US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 e US-ORG-055 sono sostituite dalle seguenti:

«US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx».


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:

1)

al punto 3 del testo relativo a «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», la voce «Ghana» è sostituita dalla seguente:

«Ghana

GH-BIO-151

x

x

—»;

2)

nel testo relativo a «BioAgriCert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Sito Internet: http://www.bioagricert.org/english/»;

3)

nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo

Numero di codice

Categoria di prodotti

 

 

A

B

C

D

E

F

Turchia

TR-BIO-158

x

x

—»;

4)

al punto 3 del testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», la voce «Argentina» è sostituita dalla seguente:

«Argentina

AR-BIO-110

x

—».


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 568/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che approva la sostanza attiva timolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per il timolo le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione di esecuzione 2011/266/UE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 7 marzo 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Eden Research PLC la richiesta di iscrizione della sostanza attiva timolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/266/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, giudicando che potesse considerarsi in linea di massima conforme alle prescrizioni concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 30 giugno 2011.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 15 ottobre 2012 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul riesame della valutazione dei rischi dell’impiego della sostanza attiva timolo come antiparassitario (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al timolo.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti timolo possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l’impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il timolo.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia previste le seguenti disposizioni. Occorre concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti timolo. Gli Stati membri dovranno, secondo i casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva timolo, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 maggio 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti timolo come sostanza attiva.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni fissate nell’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di tale allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità alle prescrizioni dell’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente timolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 novembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente timolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente timolo come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti che hanno approvato o iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 4.5.2011, pag. 3.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2916. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Timolo

No CAS 89-83-8

No CIPAC 969

5-methyl-2-propan-2-yl-phenol

≥ 990 g/kg

1o dicembre 2013

30 novembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul timolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)

i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al timolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del timolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare sia l’esposizione degli esseri umani che quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

b)

la tossicità riproduttiva a lungo termine, sotto forma di relazione completa (in inglese) sul test combinato della tossicità con somministrazione orale ripetuta e della tossicità riproduttiva del timolo;

c)

l’esposizione delle acque sotterranee.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«47

Timolo

No CAS

89-83-8

No CIPAC

969

5-methyl-2-propan-2-yl-phenol

≥ 990 g/kg

1o dicembre 2013

30 novembre 2013

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul timolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, degli astanti e dei residenti, vigilando affinché le condizioni d’impiego prescrivano, se del caso, l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

al rischio per gli organismi acquatici;

al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni di impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)

i dati comparativi tra le situazioni di esposizione al timolo del fondo naturale e l’esposizione dovuta all’uso del timolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono riguardare l’esposizione degli esseri umani e quella degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici;

b)

la tossicità riproduttiva a lungo termine, sotto forma di relazione completa (in inglese) sul test combinato della tossicità con somministrazione orale ripetuta e della tossicità riproduttiva del timolo;

c)

l’esposizione delle acque sotterranee.

Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 569/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

56,9

TR

74,3

ZZ

65,6

0707 00 05

MK

27,2

TR

139,4

ZZ

83,3

0709 93 10

TR

141,1

ZZ

141,1

0805 50 10

AR

100,0

TR

102,5

ZA

110,2

ZZ

104,2

0808 10 80

AR

170,8

BR

97,0

CL

134,6

CN

95,8

NZ

141,7

US

145,5

UY

165,4

ZA

108,2

ZZ

132,4

0809 10 00

IL

342,4

TR

236,5

ZZ

289,5

0809 29 00

TR

382,4

US

660,1

ZZ

521,3

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

149,1

IL

308,9

ZA

117,4

ZZ

191,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/39


DECISIONE DI ESECUZIONE 2013/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

(2)

Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale degli elenchi delle persone, riportati negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC, a cui si applicano l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafi 1e 2, di tale decisione. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(3)

Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona soggetta al divieto di viaggio imposto a norma della risoluzione 2048 (2012).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tale persona negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 36.


ALLEGATO

Le voci relative alla persona sottoindicata negli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono sostituite dalle seguenti:

Nome

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto/carta d'identità ecc.)

Motivi dell'inserimento nell'elenco

Data di designazione

«Maggiore Idrissa DJALÓ

Cittadinanza: della Guinea-Bissau

d.d.n.: 18 dicembre 1954

Funzione ufficiale: Consulente per il protocollo del Capo di Stato maggiore delle Forze armate e in seguito Colonnello e Capo del Protocollo del quartier generale delle forze armate

Passaporto: AAISO40158

Data di rilascio: 2.10.2012

Luogo di rilascio: Guinea-Bissau

Data di scadenza: 2.10.2015

Punto di contatto per il “Comando militare” che ha assunto la responsabilità del colpo di stato del 12 aprile 2012 ed uno dei suoi membri più attivi. È stato uno dei primi ufficiali a dichiarare pubblicamente la propria affiliazione al “Comando militare”, firmando il suo primo comunicato (n. 5, in data 13 aprile 2012). Il maggiore Djaló appartiene anche all'intelligence militare.

18.7.2012».


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

relativa all’aiuto di stato SA. 26374 (C 49/08) (ex N 402/08) concesso dalla Polonia a favore di PZL Dębica S.A.

[notificata con il numero C(2012) 9464]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/294/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1);

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 agosto 2008, la Polonia ha notificato alla Commissione un progetto di aiuti alla ristrutturazione a favore di PZL Dębica S.A. (in appresso "PZL Dębica" o “l’impresa”). Con lettera del 3 ottobre 2008 la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire alcuni documenti mancanti che le autorità polacche hanno presentato in data 20 ottobre 2008.

(2)

Con lettera del 19 dicembre 2008, la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso “TFUE”) in relazione alla misura in questione (in appresso “decisione di avvio del procedimento”).

(3)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito. Nessuna delle terze parti interessate ha presentato osservazioni sull’avvio del procedimento.

(4)

In risposta alla decisione di avvio di un procedimento di indagine formale le autorità polacche hanno presentato informazioni supplementari in data 12 febbraio, 9 luglio 2010, 16 maggio 2011, 7 giugno 2011 e 8 giugno 2011.

(5)

Il 18 agosto 2011 le autorità polacche hanno chiesto alla Commissione di sospendere la valutazione dell’aiuto concesso fino al 31 ottobre 2011. Il 10 ottobre 2011 le autorità polacche hanno ritirato una parte delle misure proposte, vale a dire l’apporto di capitale e il prestito agevolato; entrambe le misure dovevano essere concesse da un ente statale: l’agenzia di sviluppo industriale (Agencja Rozwoju Przemysli S.A., in appresso: ARP).

(6)

Il 2 novembre 2011 le autorità polacche hanno presentato una relazione volta a dimostrare che la rimanente parte delle misure di aiuto notificate, consistente in un rinvio del rimborso del debito per quanto riguarda il pagamento dei contributi di previdenza sociale, soddisfaceva il test del creditore privato e pertanto non costituiva un aiuto di Stato.

(7)

Con lettera del 26 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alla Polonia di fornire spiegazioni supplementari su una serie di punti. Le autorità polacche hanno risposto con lettera del 31 agosto 2012 in cui hanno anche comunicato la conclusione in data 1o marzo 2012 di un accordo relativo al rinvio del rimborso del debito per quanto riguarda il pagamento dei contributi di previdenza sociale e, in data 14 agosto 2012, di un accordo sul ripianamento del debito non rimborsato nei confronti dell’Ufficio del Presidente della regione locale.

(8)

Le autorità polacche hanno fornito le ultime informazioni il 6 dicembre 2012.

II.   IL BENEFICIARIO E I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

1.   Il beneficiario

(9)

PZL Dębica è un’impresa di media grandezza che dà lavoro a 212 dipendenti; è attiva nella produzione di impianti frigoriferi come compressori, impianti per la refrigerazione dell’acqua e refrigeratori, apparecchi per il raffreddamento dell'aria e dei fluidi, condensatori a spruzzo e a vapore, condensatori a fascio tubiero e mantello verticali e orizzontali, cisterne: separatori di umidità, cisterne orizzontali, intercooler, economizzatori, separatori di olio, valvole di refrigerazione.

(10)

E' ubicata nella regione della Precarpazia, vale a dire una delle regioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. L’impresa è stata fondata nel 1938 e, a partire dal 1995, è una società per azioni. Nel 1999 gli azionisti della società erano il tesoro di Stato (con una partecipazione del 25,08 %) e i dipendenti dell’impresa (con una partecipazione del 74,92 %). Nel 2006 l’impresa è stata interamente privatizzata: ne erano azionisti principalmente i dipendenti, gli ex-dipendenti e i loro eredi. Nel 2010 il 16,7 % delle azioni di PZL Dębica è stato acquisito dall’investitore privato Eurotech.

(11)

La quota dell’impresa sul mercato polacco degli impianti di refrigerazione non è elevata (nel 2006 era pari a meno dell’1 %). Nel 2006 il 15,6 % della produzione è stato destinato all’esportazione di cui il 6,8 % fuori dall’Unione europea. Sul mercato polacco PZL Dębica deve far fronte ad una forte concorrenza da parte di numerose imprese come York International, GEA GRASSO Refrigeration Division, Mycom International Refrigeration (Ltd), MOSTOSTAL Wrocław SA, Aerzen Maschinenfabrik GmbH e Zakład Metalowy PILZNO.

2.   Il primo piano di ristrutturazione

(12)

Secondo le autorità polacche i problemi finanziari dell’impresa hanno avuto inizio nel 2002 quando è stato adottato il piano di ristrutturazione per gli anni 2002-2007, successivamente aggiornato nell’ottobre 2003. Il piano prevedeva le seguenti misure:

a)

l’estinzione del debito per un importo di 2 358 689,41 PLN nei confronti del Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, in appresso: PFRON);

b)

l’estinzione del debito per un importo di 1 063 790,45 PLN nei confronti del Consiglio comunale della città di Dębica;

c)

un prestito agevolato dell’importo di 3 890 000 PLN del Fondo per la ristrutturazione delle imprese per il rimborso di una parte dei debiti nei confronti dell’Istituto di previdenza sociale (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, in appresso: ZUS) per quanto riguarda il versamento dei contributi di previdenza sociale;

d)

un rinvio del termine per il rimborso del debito da parte di ZUS per un valore nominale di 1 364 600 PLN;

e)

l’estinzione del debito da parte dell’Ufficio delle imposte di Dębica per un importo di 914 522,15 PLN;

f)

quattro misure definite aiuti de minimis del valore nominale totale di 17 055,81 PLN.

(13)

Per via delle restrizioni di bilancio il Fondo per la ristrutturazione delle imprese non ha potuto concedere a PZL Dębica il prestito promesso (si veda il punto 12, lettera c)). Pertanto ZUS ha deciso di non concedere il rinvio del termine per il rimborso del debito nei suoi confronti (si veda il punto 12, lettera d)) e l’impresa PZL Dębica non ha quindi potuto realizzare la ristrutturazione finanziaria su cui si basava il piano.

(14)

Ciononostante, l’impresa è riuscita a realizzare altri punti del piano di ristrutturazione riuscendo a ottenere un profitto modesto già nel 2006. Nella tabella che segue sono riportati i risultati finanziari dell’impresa negli anni 2002-2011.

Tabella 1

Risultati finanziari di PZL Dębica negli anni 2002-2011 (in milioni di PLN)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (3)

Vendite nette

11,5

13,1

15

11,6

15,9

14

15

15,2

14

15,9

21,5

EBIT

–0,7

0,3

–0,2

–2

1,6

2

1,3

1,9

1,1

1,5

3,5

Utile d’esercizio

–2,1

–0,9

–1,2

–3

0,5

1

0,01

0,5

0,01

0,2

2,7

1 EUR = 4 PLN circa

3.   Il secondo piano di ristrutturazione

(15)

La ristrutturazione finanziaria nell’ambito del primo piano di ristrutturazione non è stata realizzata per cui nell’agosto 2008 è stato notificato un secondo piano di ristrutturazione. L’obiettivo del secondo piano era principalmente la ristrutturazione finanziaria dell’impresa da realizzare mediante le seguenti misure:

a)

un apporto di capitale di ARP dell’importo di 4 965 800 PLN;

b)

un prestito agevolato di ARP dell’importo di 5 534 200 PLN per il rimborso di una parte del debito nei confronti di ZUS;

c)

un rinvio del termine per il rimborso della parte successiva del debito nei confronti di ZUS per contributi di previdenza sociale di un valore nominale di 3 milioni di PNL;

d)

l’estinzione del debito per un importo di 101 600 PLN da parte del Consiglio regionale.

III.   DECISIONE DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO

(16)

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno delle seguenti misure del primo piano di ristrutturazione:

a)

il rinvio del termine per il rimborso del debito da parte del Consiglio comunale di Dębica per un valore nominale di 1 164 900 PLN;

b)

l’estinzione del debito da parte dell’Ufficio delle imposte di Dębica per un importo di 914 522,15 PLN;

c)

il rinvio del termine per il rimborso del debito da parte di ZUS per un valore nominale di 1 364 600 PLN.

La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che le misure di cui alla tabella 2 costituiscano aiuti de minimis.

(17)

Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione contenga tutti gli elementi indispensabili per il ripristino della redditività di PZL Dębica e ha ritenuto che il periodo di dodici anni previsto per la ristrutturazione possa risultare troppo lungo conformemente al punto 35 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (4) (in appresso orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione).

(18)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell’ambito del primo piano (punto 12, lettere a) e b)), la Commissione ha inoltre messo in dubbio che l’impresa avesse diritto ad ulteriori aiuti a favore della ristrutturazione (si veda il punto 15) in base al principio dell’aiuto una tantum (di cui alla parte 3.3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione).

(19)

Nella decisione di avvio di un procedimento di indagine formale, la Commissione ha segnalato, in relazione alle misure che le autorità polacche hanno presentato come aiuti preadesione (punto 16, lettere a) e c) della presente decisione), di non aver ricevuto alcun provvedimento giuridicamente vincolante nel quale le autorità nazionali competenti si impegnassero a concedere l’aiuto.

(20)

Per quanto riguarda l’effettivo valore nominale delle misure d’aiuto già concesse all’impresa, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che gli aiuti de minimis concessi nel 2006 possano essere riconosciuti tali dal momento che sono stati concessi a un’impresa in difficoltà e che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (5), ciò esclude l’adozione di aiuti di questo tipo.

(21)

La Commissione nutriva dubbi anche sul fatto che le misure compensative fossero legate al ripristino della redditività a lungo termine, condizione fondamentale perché esse possano essere accettate come misure compensative. La Commissione ha sottolineato che la Polonia non ha dimostrato che le attività cui rinunciava non fossero in perdita.

IV.   OSSERVAZIONI DEELLO STATO MEMBRO

(22)

Nella presente parte si riportano esclusivamente le osservazioni delle autorità polacche relative alle misure che non sono state ritirate nel corso del procedimento.

1.   Durata della ristrutturazione

(23)

Per quanto riguarda la durata del processo di ristrutturazione, le autorità polacche hanno sottolineato che i due piani di ristrutturazione devono essere trattati come un piano unico poiché il primo piano ha avuto fine per motivi indipendenti dalla volontà dell’impresa e il secondo piano si pone essenzialmente come la continuazione della ristrutturazione finanziaria interrotta del primo piano.

2.   Principio della concessione di aiuti una tantum

(24)

Le autorità polacche hanno ritirato le misure di cui al punto 15, lettere a) e b) dal momento che, conformemente alla decisione di avvio del procedimento, la loro concessione avrebbe potuto violare il principio una tantum. Secondo le autorità polacche, tali misure sono state ritirate perché PZL Dębica aveva perso lo status di grande impresa. Dal momento che dà lavoro a meno di 250 dipendenti, PZL Dębica, non si qualifica più per un finanziamento da parte dell’ARP che finanzia esclusivamente grandi imprese. Non è stata tuttavia ritirata la misura relativa al rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS e l’estinzione del debito nei confronti del Consiglio regionale. Gli argomenti delle autorità polacche relativi alle altre misure vengono presentati più avanti.

3.   L’aiuto promesso prima dell’adesione

(25)

Per quanto riguarda le tre misure di cui al punto 16, lettere a) e c) della presente decisione, che erano state considerate aiuti promessi prima dell’adesione all’Unione nella decisione di avvio del procedimento, le autorità polacche hanno presentato una documentazione a supporto dell’affermazione che l’aiuto era stato riconosciuto come aiuto precedente l’adesione e che quindi non si configurava come un nuovo aiuto.

(26)

Riguardo ai debiti nei confronti del Consiglio comunale di Dębica, le autorità polacche hanno presentato un atto notarile dal quale risulta che essi sono stati ripianati in data 31 maggio 2004 mediante un trasferimento di proprietà a favore del Consiglio comunale di Dębica. In tale atto si menziona un ripianamento del debito principale per un importo di 1 116 788,60 PLN e un interesse di mora dell’importo di 592 669,80 PLN (6).

(27)

Le autorità polacche hanno inoltre spiegato che il piano di ristrutturazione non includeva tale misura poiché la domanda di aiuto inviata da PZL Dębica al Consiglio comunale di Dębica aveva avuto esito negativo.

(28)

Per quanto riguarda il debito dell’importo di 914 552,15 PLN nei confronti dell'Ufficio delle imposte, le autorità polacche hanno presentato una decisione del 20 ottobre 2003 sulle condizioni di ristrutturazione, firmata dal capo dell’Ufficio delle imposte della città. Conformemente a tale decisione, l’importo di 636 729,85 PLN con l’interesse di mora di 277 822,30 PLN doveva essere estinto.

(29)

Le autorità polacche hanno spiegato che la qualificazione, data nella decisione di avvio del procedimento, di tale aiuto come aiuto promesso ma non concesso prima dell’adesione non è corretta per una serie di motivi.

(30)

In primo luogo, le autorità polacche hanno spiegato il meccanismo per la concessione degli aiuti previsto dalla legge del 30 agosto 2002 relativa alla ristrutturazione di alcuni debiti istituzionali delle imprese (7) (in appresso: la legge del 2002). Tale legge prevede che su richiesta di un’impresa che si trovi in difficoltà finanziarie, l’organo che concede l’aiuto (in questo caso, l’Ufficio delle imposte) possa adottare una decisione sulle condizioni di ristrutturazione (in appresso: decisione di ristrutturazione). In virtù di tale decisione il beneficiario acquisisce il diritto a ottenere l’aiuto. L’effettiva erogazione o estinzione (a seconda della misura) avviene sulla base di una decisione di attuazione in cui l’organo che concede l’aiuto dichiara conclusa la ristrutturazione (decisione di attuazione). Secondo le autorità polacche, la decisione di attuazione ha il fine di confermare che il beneficiario dell’aiuto: 1) abbia presentato un piano di ristrutturazione aggiornato e informazioni sulla situazione finanziaria dell’impresa; 2) abbia pagato le spese della ristrutturazione e 3) non abbia accumulato nuovi debiti nei confronti dell’organo che concede l’aiuto. Le autorità polacche hanno sottolineato che la decisione di attuazione è soltanto un atto amministrativo che conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui alla decisione di ristrutturazione. Conformemente alla legge del 2002, l’organo che concede l’aiuto verifica che le condizioni della ristrutturazione siano soddisfatte non prima di 15 mesi dell’emissione della decisione di ristrutturazione.

(31)

In secondo luogo, le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che l’Ufficio delle imposte non aveva adottato alcuna decisione di attuazione nel caso di PZL Dębica. Così è stato, secondo le autorità polacche, perché alcuni organi pubblici polacchi non erano sicuri del modo in cui interpretare le norme vincolanti che disciplinano la concessione degli aiuti di Stato dal 1o maggio 2004. Pertanto, alcuni organi avevano deciso di aspettare che la Commissione prendesse posizione sulle misure in oggetto. Le autorità polacche hanno presentato una dichiarazione del capo dell’Ufficio delle imposte in questione in cui si afferma che tale è stata la situazione nel caso di PZL Dębica.

(32)

In terzo luogo, le autorità polacche hanno sottolineato che, in virtù della decisione dell’Ufficio delle imposte del 20 ottobre 2003, PZL Dębica ha acquisito il diritto all’estinzione. Le autorità polacche hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione del 6 novembre 2008 relativa a Stocznia Gdynia (8) per dimostrare che al fine di definire se l’atto in questione dava diritto all’aiuto occorreva rifarsi all’ordinamento giuridico nazionale. In questo contesto le autorità polacche hanno attirato inoltre l’attenzione sulle aspettative giustificate da parte dei beneficiari nonché sul fatto che la mancata presa di decisioni da parte dell’organo che concedeva l'aiuto poteva essere contestata da PZL Dębica in tribunale. Riguardo a quest’ultima possibilità le autorità polacche hanno richiamato le sentenze della Corte suprema polacca e del Presidente del tribunale amministrativo che confermano che l’adozione di una decisione di ristrutturazione impone allo Stato un obbligo e la decisione di attuazione non poteva influire su tale obbligo dal momento che essa è obbligatoria, cioè non dipendente dalla discrezionalità amministrativa (9).

(33)

Inoltre, le autorità polacche hanno presentato una dichiarazione del direttore dell’Ufficio delle imposte che confermava che PZL Dębica soddisfaceva i requisiti di legge indispensabili per l’adozione di una decisione di attuazione (di cui al punto 30) ma che, tuttavia, l’Ufficio delle imposte attendeva l’esito del procedimento della Commissione.

(34)

Per la misura di cui al punto 16, lettera c) si rimanda alla parte 5 - Rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS.

4.   De minimis

(35)

Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che tutte le misure de minimis sono state concesse all’impresa nel 2006, quando era di applicazione il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (10) (il regolamento (CE) n. 1998/2006 sarebbe stato applicato solo a partire dal 1o gennaio 2007); e conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, la concessione di aiuti de minimis ad un’impresa in difficoltà finanziarie non era vietata.

(36)

In risposta ai dubbi della Commissione per quanto riguarda il meccanismo di calcolo degli aiuti, le autorità polacche hanno spiegato la formula utilizzata per calcolare gli elementi di aiuto, stabilita nel regolamento polacco dell’11 agosto 2004 (11). La formula tiene conto della differenza tra il tasso di riferimento e il tasso utilizzato per calcolare i pagamenti dilazionati. Alla tabella 2 viene presentato un calcolo aggiornato degli elementi di aiuto de minimis.

Tabella 2

Aiuti di importanza minore (de minimis) secondo le autorità polacche

Autorità che concede l’aiuto

Tipo di misura e data della decisione

 

Durata

 

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio dell’8 aprile 2006

264 186 PLN

14 giorni

35,00 PLN

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio del 28 luglio 2006

14 giorni

52,84 PLN

Direttore dell’Ufficio delle imposte di Dębica

Decisione di rinvio dell’ 8 settembre 2006

614,520 PLN

7 giorni

6,06 PLN

Sindaco di Dębica

Decisione di estinzione del 5 ottobre 2006

20 772 PLN

20 772 PLN

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio del 5 ottobre 2006

83 704 PLN

72 giorni

7,75 PLN

TOTALE

20 873,65

(37)

Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che soltanto l’Ufficio delle imposte ha fornito una garanzia per il rinvio che copriva il 100 % del valore nominale del rinvio. Le autorità polacche hanno anche sottolineato che anche se si aggiungono 600 punti base al tasso, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione del 1997 (12), il valore dell’aiuto de minimis sarebbe sempre molto inferiore alla soglia di 100 000 EUR.

5.   Il rinvio del rimborso dei debiti nei confronti di ZUS

(38)

Per quanto riguarda il rinvio del termine per il rimborso del debito nei confronti di ZUS per contributi di previdenza sociale – che compare come valore in incremento in entrambi i piani di ristrutturazione – le autorità polacche hanno, prima di tutto, fatto presente che il debito era aumentato in conseguenza del fallimento del primo piano di ristrutturazione. Nell’ambito di tale piano i debiti nei confronti del ZUS dovevano essere così ripianati: (i) rimborso di 3 890 000 PLN mediante le risorse provenienti dal prestito del Fondo per la ristrutturazione delle imprese e (ii) rinvio del termine per il rimborso della parte successiva del debito di 1 364 600 PLN. Come indicato sopra (si veda il punto 13), la ristrutturazione finanziaria di tali debiti non era riuscita.

(39)

Inoltre, le autorità polacche hanno fatto presente che ZUS ha deciso di partecipare al secondo piano di ristrutturazione che prevedeva: (i) un rimborso di 5,5 milioni di PLN con risorse provenienti dal prestito che doveva essere concesso da ARP e (ii) il rinvio del termine del rimborso degli altri 3 milioni di PLN. Come indicato al punto 5 l’impresa PZL Dębica non ha ottenuto il prestito promesso e le autorità polacche hanno ritirato la parte corrispondente della notifica.

(40)

Le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che i debiti di PZL Dębica nei confronti di ZUS, come tutti gli altri debiti dell’impresa nei confronti di enti pubblici, erano soggetti a interessi di mora calcolati mediante la formula di cui all’articolo 56 della legge fiscale del 29 agosto 1997 (13). Il tasso dell’interesse di mora è pari al 200 % del tasso di base pubblicato dalla Banca nazionale della Polonia, maggiorato del 2 % (200 punti base) (si veda la tabella 3). Tale tasso non può essere inferiore all’8 % e, nel caso in esame, si colloca tra il 10 % e il 46 %.

Tabella 3

Variazione del tasso di interesse di mora negli anni 2000-2012

Tasso di interesse

Periodo di applicazione

Tasso di interesse

Periodo di applicazione

Tasso di interesse

Periodo di applicazione

Tasso di interesse

Periodo di applicazione

41 %

dal 18.11.1999 al 23.2.2000

20 %

dal 26.9.2002 al 23.10.2002

13 %

dal 30.6.2005 al 27.7.2005

13 %

dal 24.12.2008 al 28.1.2009

43 %

dal 24.2.2000 al 30.8.2000

18 %

dal 24.10.2002 al 27.11.2002

12,5 %

dal 28.7.2005 al 31.8.2005

11,5 %

dal 28.1.2009 al 26.2.2009

46 %

dal 31.8.2000 al 28.2.2001

17,5 %

dal 28.11.2002 al 29.1.2003

12 %

dall’ 1.9.2005 al 31.1.2006

11 %

dal 26.2.2009 al 26.3.2009

44 %

dall’1.3.2001 al 28.3.2001

17 %

dal 30.1.2003 al 26.2.2003

11,5 %

dall’1.2.2006 al 28.2.2006

10,5 %

dal 26.3.2009 al 25.6.2009

42 %

dal 29.3.2001 al 27.6.2001

16 %

dal 27.2.2003 al 26.3.2003

11 %

dall’1.3.2006 al 25.4.2007

10 %

dal 25.6.2009 al 9.11.2010

39 %

dal 28.6.2001 al 22.8.2001

15,5 %

dal 27.3.2003 al 24.4.2003

11,5 %

dal 27.4.2007 al 26.6.2007

12 %

dal 09.11.2010 al 20.1.2011

37 %

dal 23.8.2001 al 25.10.2001

14,5 %

dal 25.4.2003 al 28.5.2003

12 %

dal 28.6.2007 al 29.8.2007

12,5 %

dal 20.1.2011 al 6.04.2011

34 %

dal 26.10.2001 al 28.11.2001

14 %

dal 29.5.2003 al 25.6.2003

12,5 %

dal 30.8.2007 al 28.11.2007

13 %

dal 6.4.2011 al 12.5.2011

31 %

dal 29.11.2001 al 30.1.2002

13,5 %

dal 26.6.2003 al 30.6.2004

13 %

dal 29.1.2007 al 31.1.2008

13,5 %

dal 12.5.2011 al 09.6.2011

27 %

dal 31.1.2002 al 25.4.2002

14,5 %

dall’1.7.2004 al 28.7.2004

13,5 %

dal 31.1.2008 al 28.2.2008

14 %

dal 9.6.2011 al 10.5.2012

25 %

dal 26.4.2002 al 29.5.2002

15 %

dal 29.7.2004 al 25.8.2004

14 %

dal 28.2.2008 al 27.3.2008

14,5 %

dal 10.5.2012

24 %

dal 30.5.2002 al 26.6.2002

16 %

dal 26.8.2004 al 30.3.2005

14,5 %

dal 27.3.2008 al 26.6.2008

 

 

23 %

dal 27.6.2002 al 28.8.2002

15 %

dal 31.3.2005 al 27.4.2005

15 %

dal 26.6.2008 al 27.11.2008

 

 

21 %

dal 29.8.2002 al 25.9.2002

14 %

dal 28.4.2005 al 29.6.2005

14,5 %

dal 27.11.2008 al 24.12.2008

 

 

(41)

Le autorità polacche hanno presentato tabelle dettagliate per illustrare l’evoluzione del debito nei confronti di ZUS. Nella tabella 4 è riportata tale evoluzione nel periodo fino al 31 agosto 2012. Le autorità polacche hanno sottolineato che, nonostante il debito, aumentato soprattutto negli anni 2000-2005, l’impresa ha regolato i pagamenti correnti a favore di ZUS; si trattava di importi considerevoli che nel periodo tra il 2000 e il 2012 ammontavano a oltre 16 milioni di PNL.

Tabella 4

Evoluzione del debito nei confronti di ZUS

Istituto di previdenza sociale (ZUS)

Anno in cui è stato contratto il debito

Importo del debito

Interessi di mora calcolati sull’importo fino al rinvio

Debito rimborsato

(vendita di attivi, confisca e altro)

Pagamenti correnti

2000

858 316,96

1 620 527

 

716 640,45

2001

316 419

459 493

 

1 488 486,33

2002

865 163

1 047 139

 

660 324,32

2003

895 884

934 062

85 778,2

605 518,54

2004

901 451

811 765

1 693 035,91

746 285,3

2005

864 702,91

649 609

359 747,06

434 477,93

2006

 

 

 

1 296 650,17

2007

52 576,90

28 202

2 143 961,82

1 537 920,23

2008

733,03

262

860 347,5

2 173 711,58

2009

605,51

159

61 677,5

1 709 954,28

2010

585,2

104

1 943 231,85

1 933 300,65

2011

 

 

1 281 171,85

1 998 651,89

2012

 

 

996 249,84

1 229 480,82

Totale al 15.8.2012

4 756 437,51

5 551 322

9 425 201,53

16 531 402,49

(42)

Le autorità polacche5 hanno fornito anche informazioni concernenti altre misure prese da ZUS per garantire e recuperare il prestito.

a)

In primo luogo, negli anni 2001-2007 ZUS ha costituito un’ipoteca che copriva il 100 % del valore del credito. Man mano che aumentava l'importo del debito, l'ipoteca incorporava altri attivi a garanzia dei nuovi prestiti.

b)

In secondo luogo, dal 2003 ZUS ha intrapreso azioni per recuperare il credito; e ha ottenuto circa 9 milioni di PLN dalla vendita controllata dei beni dell’impresa e dal sequestro del denaro contenuto nei conti di PZL Dębica. Le autorità polacche hanno fornito informazioni dettagliare sulla vendita dei beni di PZL Dębica grazie alle quali l’impresa è riuscita a ridurre il suo debito nei confronti di ZUS di circa 7 milioni di PLN nel periodo 2004-2008 (si veda la tabella 5). Le autorità polacche hanno spiegato che PZL Dębica ha intenzione di continuare la vendita dei propri beni, tuttavia, dal 2009, a causa della crisi economica, l’impresa non è riuscita a trovare un acquirente che offrisse un prezzo di mercato per i beni.

c)

In terzo luogo, le autorità polacche hanno fornito prove relative a quel periodo che dimostrano che nel 2006 ZUS aveva preso in considerazione l’idea di chiedere l’avvio di una procedura di fallimento per PZL Dębica. Il 20 novembre 2011 le autorità polacche hanno inviato una lettera in cui ZUS annunciava a PZL Dębica la propria intenzione di chiedere l’avvio di una procedura di fallimento. L’impresa ha risposto a ZUS con lettera del 12 dicembre 2006 in cui forniva spiegazioni sul primo piano di ristrutturazione, la situazione finanziaria e le prospettive dell’impresa, facendo presente, tra l’altro, che nel 2006 l’impresa avrebbe conseguito i suoi primi profitti. PZL Dębica ha chiesto a ZUS di non avviare la procedura di fallimento e di non procedere alla confisca di ulteriori beni in quanto quest’ultima, secondo l’impresa, avrebbe ostacolato il processo di ristrutturazione in corso. Nella riposta del 16 gennaio 2007 ZUS annunciava a PZL Dębica di aver deciso di non avviare la procedura di fallimento ma che avrebbe continuato a confiscare e rivendere gli attivi dell’impresa.

d)

Infine, le autorità polacche hanno spiegato che, tra i 9 000 000 PLN recuperati da ZUS negli anni 2003-2012 vi sono anche i versamenti effettuati di propria volontà dall’impresa e resi possibili grazie ai profitti ottenuti a partire dal 2006 e da un apporto di capitale da parte di un investitore privato nel 2010.

Tabella 5

Vendita di attivi di PZL Dębica

Lotto n.

Tipo di attivi

Data della vendita

Prezzo di vendita in PLN

430/51

430/52

430/14

linea di zincatura

17.02.2004

[…] (14)

430/144

terreno non edificato

19.10.2006

[…]

430/104

terreno non edificato

31.01.2007

[…]

430/141

edificio compressore

5.07.2007

[…]

430/44

terreno edificato

15.11.2007

[…]

430/10

capannone industriale

12.12.2007

[…]

430/113

terreno edificato

430/114

terreno edificato

430/115

terreno edificato

430/156

via

430/49

430/140

430/155

430/157

430/159

terreni edificati e non edificati strada

16.01.2008

[…]

430/162

magazzino

09.07.2008

[…]

430/164

430/166

terreno non edificato

16.12.2008

[…]

Totale:

7 171 500

(43)

Nell’ottobre 2011, dopo il ritiro di una parte delle misure notificate, segnatamente l’apporto di capitale e il prestito agevolato, le autorità polacche hanno informato la Commissione della loro analisi secondo cui il rinvio dei termini per il rimborso del debito nei confronti di ZUS per i contributi di previdenza sociale (si veda il punto 15, lettera c)), in quanto parte del piano di ristrutturazione notificato, era conforme al test del creditore privato e non si configurava, pertanto, come un aiuto di Stato.

(44)

A tal fine, nel 2011 l’impresa PZL Dębica ha commissionato uno studio all’impresa indipendente Consulting con sede a Katowice. Un esperto ha presentato un’analisi del test del creditore provato basata sul confronto tra i due seguenti scenari:

a)

opzione 1: esecuzione di tutti i crediti da parte di ZUS. Secondo l’analisi, in tale scenario PZL Dębica sarebbe obbligata ad avviare una procedura di fallimento e ZUS recupererebbe il 60/70 % dei suoi crediti in 3-4 anni;

b)

opzione 2: ripianamento dei debiti nei confronti di ZUS mediante un rinvio del termine per il rimborso dell’importo totale. In tale scenario, ZUS dovrebbe recuperare in 96 rate mensili l’intero importo e una commissione per il rinvio di 1,6 milioni di PNL. Le autorità polacche hanno sottolineato che ZUS riceverebbe oltre 2 milioni di PNL all’anno di pagamenti correnti grazie al proseguimento dell’attività dell’impresa.

(45)

Nell’agosto 2012 le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che, sulla base del test del creditore privato, l’impresa PZL Dębica e ZUS avevano concluso, in data 1o marzo 2012, un accordo relativo a un rinvio del termine per il rimborso del debito. Le autorità polacche hanno spiegato che ZUS aveva analizzato i vantaggi offerti dalle due opzioni al fine di recuperare il massimo possibile del credito. L’accordo concerne l’importo dovuto alla data della sua conclusione [7-13 milioni] PLN, pari a [3,5-6,5 milioni] PLN più interessi di mora per [3,5-6,5 milioni] PLN. Oltre a tale importo l’impresa doveva versare una commissione per il ritardo nel pagamento pari a [1-1,7 milioni] PLN. Il pagamento doveva avvenire in 96 rate mensili di cui nove sono già state pagate. Le autorità polacche hanno presentato la seguente comparazione delle due opzioni di cui disponeva ZUS nel 2012 (tabella 6).

Tabella 6

Recupero dei debiti di PZL Dębica da parte di ZUS – confronto tra le opzioni (valori in PNL)

 

Opzione 1 - rinvio

Opzione 2 - liquidazione

Livello di recupero del credito

[7-13 milioni]

[4-8 milioni]

(importo principale + interessi di mora)

100 %

tra il 60 % e il 70 %

Altri importi

[1-1,7 milioni]

commissione per il ritardo

nessun interesse di mora a partire dal momento della liquidazione

Pagamenti correnti fino al recupero della totalità del credito

15,2 milioni

2,9 milioni

Totale dell’importo recuperato

[23,2 - 29,9 milioni]

[6,9 - 10,9 milioni]

Termine per il recupero

fino al 2020

E’ possibile un recupero più rapido del credito se vengono venduti ulteriori attivi oggetto dell’ipoteca ad un prezzo di mercato prima del 2020.

dopo il 2016

(46)

Le autorità polacche hanno fatto inoltre presente che ZUS possedeva ancora un’ipoteca sugli attivi dell’impresa del valore di 6 243 002,55 PLN. L’accordo prevede che la vendita degli attivi riduca automaticamente il valore del debito in questione e permetta un rimborso più rapido rispetto ai 96 mesi delle rate.

6.   I debiti nei confronti dell'Ufficio del Presidente della regione

(47)

Le autorità polacche hanno confermato alla Commissione che il debito nei confronti dell’Ufficio del Presidente della regione, di cui al secondo piano di ristrutturazione, è stato ripianato in 14 agosto 2012. Il debito era composto da un importo di 61 104,97 PLN e dagli interessi di mora di 103 566,29 PLN.

V.   VALUTAZIONE

(48)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, si intendono per aiuti di Stato gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri.

(49)

Le condizioni di cui all’articolo 107 del trattato devono ricorrere tutte cumulativamente perché una misura si configuri come un aiuto di Stato.

(50)

Sulla base della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha valutato le seguenti misure:

a)

le misure ritirate;

b)

le misure concesse prima dell’adesione;

c)

i debiti ripianati da PZL Dębica;

d)

le misure concesse dopo l’adesione della Polonia all’Unione:

(i)

gli aiuti di importanza minore (de minimis),

(ii)

il rinvio del rimborso dei debiti nei confronti di ZUS.

1.   Le misure ritirate

(51)

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (15), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla natura dell’aiuto notificato; in tal caso il procedimento viene dichiarato chiuso.

(52)

Le autorità polacche hanno ritirato due misure notificate che dovevano essere concesse nell’ambito del secondo piano di ristrutturazione e segnatamente l’apporto di capitale e il prestito agevolato per un importo totale di 10,5 milioni di PLN (si veda il punto 15 lettere a) e b)). Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999, il procedimento della Commissione in relazione alle misure di cui sopra deve essere chiuso.

2.   Le misure concesse prima dell’adesione

(53)

Le misure di aiuto concesse prima dell’adesione e che non sono applicabili dopo tale data non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle procedure di cui all’articolo 108 del trattato né sulla base della procedura transitoria. Quest’ultima non autorizza né obbliga la Commissione a esaminare le misure che non si applicano più dopo l’adesione.

(54)

L’aiuto concesso dalle autorità polacche è considerato concesso prima dell’adesione se l’autorità competente ha adottato prima del 1o maggio 2004 l’atto giuridicamente vincolante in virtù del quale l’aiuto viene concesso. Un aiuto individuale non è applicabile dopo l’adesione se, al momento della concessione dell’aiuto, era noto il livello di intervento preciso dello Stato.

(55)

Se, invece, le misure sono state concesse dopo l’adesione, esse costituiscono un aiuto nuovo la cui compatibilità con il mercato interno deve essere esaminata dalla Commissione sulla base della procedura di cui all’articolo 108 del trattato.

(56)

Le autorità polacche sostengono che, oltre alle due misure che sono state considerate, nella decisione di avvio del procedimento, come concesse prima dell'adesione (si veda il punto 12, lettere a) e b)), occorre considerare come un aiuto concesso prima dell’adesione anche la decisione presa nel 2003 dall’Ufficio delle imposte di estinzione di un debito pari a 914 522,15 PLN.

(57)

In risposta ai dubbi espressi dalla Commissione in relazione alla mancanza di documenti che dimostrino la concessione dell’aiuto, le autorità polacche hanno presentato in data 20 ottobre 2003 l’atto di concessione dell’aiuto e hanno spiegato la procedura di concessione degli aiuti stabilita dalla legge del 2002 (si veda il punto 30 della presente decisione).

(58)

Le autorità polacche hanno presentato alla Commissione un’analisi del diritto polacco conformemente alla quale la decisione di ristrutturazione del 2003 si configura come un atto giuridicamente vincolante sulla base del quale l’Ufficio delle imposte era tenuto a estinguere il debito fiscale. La decisione di ristrutturazione è corredata da una serie di criteri obiettivamente verificabili (si veda il punto 28). Le autorità polacche hanno confermato che PZL Dębica soddisfa tali criteri. Dal momento che non dispone di informazioni contrarie, la Commissione ritiene che la concessione dell’estinzione del debito abbia avuto luogo prima dell’adesione della Polonia all’Unione.

3.   I debiti ripianati da PZL Dębica

(59)

Nel corso del procedimento le autorità polacche hanno informato la Commissione che l’impresa aveva ripianato i seguenti debiti:

a)

i debiti nei confronti del Consiglio comunale di Dębica di un valore nominale di 1 116 788,60 PLN maggiorati degli interessi di mora pari a 592 669,80 PLN, ripianati in data 31 maggio 2004;

b)

i debiti nei confronti dell’Ufficio del Presidente della regione locale di un valore nominale di 61 104,97 PLN maggiorati degli interessi di mora pari a 103 566,29 PLN, ripianati in data 14 agosto 2004.

(60)

Le autorità polacche hanno fornite prove a conferma del ripianamento di tali debiti.

(61)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione del fatto che, nell’ambito dei negoziati per la ristrutturazione del debito con i creditori pubblici che hanno portato alla modifica del primo piano di ristrutturazione nell’ottobre 2003, l’impresa PZL Dębica ha chiesto al Consiglio comunale di Dębica di includere nel piano di ristrutturazione il debito dell’impresa nei confronti di tale Consiglio per un importo di 1 116 788,60 PLN. Il Consiglio comunale di Dębica ha respinto tale richiesta, ma l’impresa è riuscita a ripianare il proprio debito in data 31 maggio 2004, vale a dire un mese dopo l’adesione della Polonia all’Unione.

(62)

La Commissione fa notare che il debito era gravato da interessi di mora tra il 44 % e il 13,5 % (si veda la tabella 3). Gli interessi di mora versati in totale dall’impresa PZL Dębica al 31 maggio 2004 sono pari a 592 669,80 PLN.

(63)

Il tasso di recupero che sarebbe stato applicato dalla Commissione a un aiuto concesso illegalmente a un’impresa in Polonia tra il 1o e il 31 maggio 2004 era di 7,62 % (16). Tale tasso è di gran lunga inferiore a quello applicato dalla Polonia per gli interessi di mora.

(64)

Dal momento che i debiti sono stati totalmente ripianati e che gli interessi di mora applicati da PZL Dębica tra il 1o e il 31 maggio 2004 sono stati nettamente superiori al tasso d’interesse che la Commissione applica per il recupero degli aiuti di Stato (7,6 %), la Commissione è giunta alla conclusione che il recupero è stato effettuato conformemente alla comunicazione della Commissione “Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili” (17) (comunicazione in materia di recupero degli aiuti). L’importo degli interessi effettivamente pagati supera l’importo degli interessi che sarebbero stati calcolati in caso di decisione negativa sulla base del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (18). La Commissione, pertanto, prende atto del ripianamento del debito, fatta salva la propria futura decisione in merito alla compatibilità di tale misura con il principio dell’una tantum.

(65)

La Commissione osserva che nel 2007 l'Ufficio del Presidente della regione ha deciso di estinguere il debito e che la misura è stata inserita nel secondo piano di ristrutturazione che è stato notificato alla Commissione.

(66)

La Commissione fa notare che il debito era gravato da interessi di mora tra il 46 % e il 10 % (si veda la tabella 3). Gli interessi di mora versati in totale dall’impresa PZL Dębica al 14 agosto 2012 erano pari a 103 566,29 PLN, cioè circa due volte superiori all’importo iniziale del debito (61 104,97 PLN).

(67)

La Commissione ritiene che il rinvio abbia avuto luogo tra il 1999 (epoca dell’inizio dell’indebitamento) e il 2012 (anno in cui è stato ripianato il debito) e che l'Ufficio del Presidente della regione abbia conferito un vantaggio all’impresa che si trovava in gravi difficoltà finanziarie riducendo gli oneri collegati al normale esercizio di un’attività economica tra cui rientra il rimborso dei debiti contratti nei confronti delle autorità pubbliche.

(68)

Il tasso di interesse che la Commissione avrebbe applicato al recupero degli aiuti di Stato illegalmente concessi a un’impresa in Polonia nel periodo tra il 1o e il 31 maggio 2004 si situa tra il 5,26 % e il 7,62 % (19) ed è di gran lunga inferiore al tasso percentuale applicato dalla Polonia per gli interessi di mora.

(69)

Dal momento che i debiti sono stati interamente ripianati e che gli interessi di mora applicati da PZL Dębica nel periodo 1o maggio – 14 agosto (tra il 10 % e il 16 %) sono stati nettamente più alti di quelli applicati dalla Commissione (tra il 5,6 % il 7,62 %), la Commissione è giunta alla conclusione che, indipendentemente dalla legalità dell’aiuto, il recupero è avvenuto conformemente alla comunicazione in materia di recupero degli aiuti. L’importo degli interessi effettivamente pagati supera l’importo degli interessi calcolati sulla base del regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   Le misure concesse dopo l’adesione della Polonia all’Unione

4.1.   De minimis

(70)

Le autorità polacche hanno notificato alla Commissione cinque misure del valore totale di 20 873,65 PLN che, secondo loro, devono essere riconosciute come aiuto de minimis (il cui elenco figura alla tabella 2). Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

(71)

La Commissione riconosce che il regolamento (CE) n. 69/2001 che permetteva la concessione di aiuti per un importo fino a 100 000 EUR (circa 400 000 PLN) non prevedeva espressamente l’esclusione delle imprese in gravi difficoltà. Tuttavia esso prevedeva chiaramente che il prestito, che può essere assimilato a un rinvio, debba essere assistito da normali garanzie e non comportare rischi eccessivi (considerando 6 del regolamento). La Commissione ritiene che nel caso in esame tale esigenza sia soddisfatta solo dal rinvio dell’8 settembre 2006 concesso dall’Ufficio delle imposte.

(72)

In primo luogo, secondo la Commissione, le autorità polacche non hanno presentato informazioni sufficienti per verificare il meccanismo di calcolo degli aiuti de minimis e il valore dell’aiuto indicato dalle autorità polacche nella tabella 2 come “valore dell’aiuto”. In particolare, non hanno comunicato alcuna informazione precisa sui tassi di riferimento e sul tasso utilizzato per calcolare i pagamenti dilazionati che avrebbero permesso di verificare i calcoli risultanti dalla formula utilizzata dalle autorità polacche (si veda il punto 36). Pertanto, per quanto riguarda i tre rinvii concessi dal sindaco di Dębica il 7 aprile 2006, il 28 luglio 2006 e il 5 ottobre 2006, per i quali non è stata costituita alcuna garanzia, la Commissione ritiene che il valore nominale dei rinvii sia quello di cui tener conto per determinare se si tratti o meno di misure de minimis. Occorre considerare che l’importo di 264 186 PLN è stato oggetto di due decisioni di rinvio emesse dal sindaco di Dębica. Dal momento che l’oggetto delle due decisioni era lo stesso, l’importo è stato preso in considerazione solo una volta.

(73)

Per quanto riguarda il rinvio di sette giorni concesso dall’Ufficio delle tasse dall’8 settembre, per il quale è stata costituita una garanzia che copriva al 100 % l’importo di 614 550 PLN, la Commissione ha calcolato l’elemento dell’aiuto aggiungendo 400 punti base al tasso di riferimento applicato (5,56 %) conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione del 1997 (20). In questo caso, il valore dell’aiuto ammontava a 1 126 PLN.

(74)

Per quanto riguarda la decisione di estinzione presa dal sindaco di Dębica il 5 ottobre 2006, essa equivale a una dotazione finanziaria e, pertanto, occorre tener conto dell’importo integrale del debito annullato.

(75)

Alla luce di quanto precede, l’importo totale dell'aiuto è pari a 369 788 PLN (circa 93 437 EUR (21)) (si veda la tabella 7). Quindi, l’importo totale è inferiore a 100 000 EUR per cui l’aiuto entra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Le autorità polacche hanno confermato che PZL Dębica non ha ottenuto alcun altro aiuto de minimis.

Tabella 7

Aiuti de minimis

Autorità che concede l’aiuto

Tipo di misura e data della decisione

Valore nominale

Durata

Valore dell’aiuto

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio dell’8 aprile 2006

264 186 PLN

66 604 EUR.

84 giorni

264 186 PLN

66 604 EUR.

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio del 28 luglio 2006

14 giorni

Direttore dell’Ufficio delle imposte di Dębica

Decisione di rinvio dell’8 settembre 2006

614 520 PLN

154 236 EUR.

7 giorni

1 126 PLN

282 EUR.

Sindaco di Dębica

Decisione di estinzione del 5 ottobre 2006

20 772 PLN

5 279 EUR

20 772 PLN

5 279 EUR.

Sindaco di Dębica

Decisione di rinvio del 5 ottobre 2006

83 704 PLN

21 272 EUR

72 giorni

83 704 PLN

21 272 EUR.

TOTALE

369 788 PLN

93 437 EUR

4.2.   Rinvio del rimborso dei debiti nei confronti di ZUS

(76)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si applica agli interventi che, in forme diverse, riducono i costi normali di un’impresa e che, pur non essendo sovvenzioni nel senso stretto del termine, hanno carattere analogo e gli stessi effetti. Conformemente con la giurisprudenza consolidata, il comportamento di un ente pubblico competente per la riscossione dei contributi previdenziali, che tolleri che i detti contributi siano pagati in ritardo, conferisce all’impresa che se ne giova un vantaggio commerciale apprezzabile, in quanto allevia nei suoi confronti l’onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale che non può essere completamente eliminato dai tassi di interesse e altri supplementi applicati ai pagamenti in ritardo (22).

(77)

Nel caso in esame ZUS ha permesso a PZL Dębica di accumulare un debito consistente negli anni 2000-2005. L’evoluzione dell’indebitamento e gli interessi di mora sono riportati nella tabella 4.

(78)

La Commissione fa presente che l’aiuto di stato a favore di PZL Dębica ha potuto essere concesso perché ZUS non ha cercato di recuperare integralmente le somme ad esso dovute da PZL Dębica (23).

(79)

Le autorità polacche sostengono che il rinvio del termine per il pagamento dei contributi a ZUS non contiene elementi di aiuto di Stato dal momento che ZUS, quando ha accolto, nel marzo 2012, la richiesta di rinvio e di rateizzazione del pagamento in 96 rate, si è comportato come un creditore privato. Nell’ottobre 2011 le autorità polacche hanno presentato un’analisi del criterio del test del creditore privato che, secondo loro, conferma che per ZUS il rinvio del pagamento era più conveniente dell’esecuzione del debito di PZL Dębica. Le autorità polacche sostengono inoltre che ZUS, che ha partecipato ad entrambi i piani di ristrutturazione, è sempre stato in possesso di ampie informazioni sulla situazione finanziaria e le prospettive di PZL Dębica e ha sempre agito con cognizione della situazione dell’impresa. Infine, le autorità polacche fanno riferimento a una serie di interventi di ZUS al fine di assicurare ed eseguire il prestito. Secondo le autorità polacche, ciò conferma che ZUS ha agito come un creditore privato che intenda recuperare il credito.

(80)

Secondo una giurisprudenza consolidata, le condizioni che un aiuto deve soddisfare per essere qualificato come aiuto ai sensi dell’articolo 107 del trattato non sono soddisfatte se l’impresa pubblica beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso vantaggio che ha ottenuto grazie alle risorse dallo Stato in condizioni normali di economia di mercato. Nel caso delle imprese pubbliche, la valutazione viene effettuata, in linea di principio, applicando il test dell’investitore privato (in questo caso, del creditore privato) (24). Se, nel corso di un procedimento amministrativo, uno Stato membro intende fare riferimento a tale criterio, esso deve, in caso di dubbio, dimostrare chiaramente e sulla base di elementi obiettivi e verificabili che la misura soddisfa tale test (25). Al fine di determinare se vi è stato un vantaggio che possa configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, le autorità polacche devono presentare elementi che comprovino che gli organi pubblici si sono comportati allo stesso modo in cui si sarebbe comportato un ipotetico creditore privato, il quale non avrebbe tollerato il mancato rimborso dei crediti e avrebbe preso misure per recuperarli anche se ciò avrebbe comportato l’avvio di una procedura di fallimento.

(81)

Un ipotetico creditore privato avrebbe analizzato nel dettaglio la situazione economica del debitore; la mancanza di un piano di ristrutturazione e le scarse prospettive di ripristino della redditività avrebbero accelerato l’esecuzione dei crediti.

(82)

Pertanto, al fine di determinare se gli organi pubblici abbiano o meno concesso un aiuto di Stato, occorre precisare che, nel caso in esame, ZUS ha cercato di recuperare tutti i crediti senza andare incontro a perdite finanziarie e che ha deciso di non chiedere l’avvio di una procedura fallimentare per l’impresa per cercare di ottenere la parte quanto più consistente possibile dei propri crediti, come avrebbe fatto un ipotetico creditore privato (26).

(83)

La Commissione analizzerà la relazione presentata dalle autorità polacche sulla decisione del 2012 in cui viene concesso il rinvio del pagamento. Tuttavia, la Commissione ritiene che ZUS abbia permesso che si accumulasse il debito per molti anni. Infatti, le informazioni fornite dalla Polonia riguardano l’intero periodo che spazia dalla fine del primo periodo di ristrutturazione (e anche prima) all'ottobre 2011, quando è stato commissionato lo studio nella prospettiva della conclusione dell’accordo sul rinvio. Considerato che nel 2008 è stato notificato un secondo piano di ristrutturazione, l’impresa non si era attivata per raggiungere un accordo con i creditori. Pertanto, la Commissione deve verificare che, nel periodo tra la fine del primo periodo di ristrutturazione e la firma dell’accordo sul rinvio del pagamento dei debiti, il comportamento di ZUS sia conforme ai criteri del test del creditore privato.

(84)

Nei prossimi punti la Commissione esamina i) la partecipazione di ZUS al primo piano di ristrutturazione, ii) l’esecuzione parziale del debito da parte di ZUS negli anni 2007-2012 dopo il fallimento del primo piano di ristrutturazione, iii) l’accordo sul rinvio del 1o marzo 2012. Il primo piano di ristrutturazione è stato approvato dalle autorità competenti prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e copre essenzialmente il periodo preadesione. La valutazione dei punti ii) e iii) è decisiva per giungere a una conclusione sul comportamento di ZUS. La Commissione affronterà, tuttavia, nella sua valutazione l’evoluzione della situazione di PZL Dębica nel corso del primo piano di ristrutturazione in quanto essa è fondamentale per capire lo sviluppo della situazione.

(85)

Come si è ricordato, ZUS ha deciso di partecipare al primo piano di ristrutturazione che è stato elaborato e approvato nel 2002, vale a dire prima dell’adesione della Polonia all’UE. Il piano prevedeva, tra l’altro, la ristrutturazione dei debiti nei confronti di ZUS. Sulla base del piano di ristrutturazione ZUS ha acconsentito a rinviare il termine per il pagamento dei contributi per un importo di 1 364 600 PLN mentre un importo superiore, pari a 3 890 000 PLN, doveva essere pagato sulla base di risorse provenienti da un prestito del Fondo per la ristrutturazione delle imprese. Come indicato al punto 13 l’impresa PZL Dębica non ha ottenuto il prestito promesso dal Fondo per la ristrutturazione delle imprese. ZUS ha pertanto deciso di non concedere il rinvio del pagamento per la parte restante dei debiti e nel 2006 ha minacciato di procedere all’avvio di una procedura di fallimento per l’impresa.

(86)

La Commissione osserva che, nonostante il fallimento della ristrutturazione finanziaria e i debiti, alla fine del primo periodo di ristrutturazione, nel 2006, l’impresa è riuscita a conseguire un modesto profitto (si veda la tabella 1). Ciò conferma che i tentativi dell’impresa di ristrutturazione organizzativa e tecnologica avevano prodotto dei risultati.

(87)

Occorre anche notare che, a partire dal 2001, ZUS aveva costituito un'ipoteca su una serie di attivi di PZL Dębica per coprire il debito crescente. Nel 2007 il valore dell’ipoteca era di 11,6 milioni di PNL e copriva integralmente il credito.

(88)

Infine, la Commissione ritiene che, a partire dal 2003, ZUS abbia iniziato a riscuotere il debito mediante la vendita di attivi di PZL Dębica (come risulta dalla tabella 5). ZUS ha, tuttavia, deciso di non vendere tali attivi mediante una vendita forzata che di solito apporta introiti inferiori al reale valore e che, nel contesto della riduzione della domanda di attivi industriali per via della crisi economica, non avrebbe potuto che apportare ancora meno, ma ha accettato, invece, una vendita controllata organizzata dall’impresa. Tale formula richiedeva l’accordo di ZUS per vendere sulla base di una offerta presentata da terzi; il profitto netto così ricavato dalla vendita è stato poi trasferito a ZUS. Le prove fornite dalle autorità polacche portano a concludere che, anche se la vendita effettuata da PZL Dębica ha permesso di generare utili di mercato, il processo di vendita è stato più lento di quello di una vendita forzata. Tra il 2004 e il 2006 ZUS ha recuperato, grazie alla vendita controllata degli attivi di PZL Dębica, circa 1,6 milioni di PNL.

(89)

Il fallimento della ristrutturazione mediante il primo piano di ristrutturazione e il debito crescente di PZL Dębica hanno fatto sì che, verso la fine del 2006, ZUS abbia seriamente preso in considerazione la possibilità di avviare la procedura di fallimento per l’impresa. Come illustrato al punto 42, lettera c), il 20 novembre 2011 ZUS ha annunciato la propria intenzione di chiedere l’avvio di una procedura di fallimento per PZL Dębica. La minaccia non è stata eseguita a seguito delle informazioni trasmesse dall’impresa a ZUS in data 12 dicembre 2006. La Commissione ha valutato se ZUS abbia agito allo stesso modo in cui avrebbe agito un ipotetico creditore privato, nel periodo tra il 2007 (cioè alla fine del primo periodo di ristrutturazione) e il 2012 (quando è stato firmato l’accordo sul rinvio del pagamento dei debiti).

(90)

La Commissione ha prima di tutto valutato le informazioni fornite da PZL Dębica a ZUS il 12 dicembre 2006 consistenti in un’analisi approfondita della situazione economica e finanziaria e in una previsione di sviluppo. La Commissione ritiene che tra gli elementi che l’impresa ha fatto presenti a ZUS i seguenti sarebbero stati importanti ai fini della valutazione della situazione del debito e del modo futuro di procedere da parte di un creditore privato che avesse voluto recuperare la massima parte del credito:

a)

l’aumento delle vendite e la riduzione dei costi di produzione dell’impresa ottenuti grazie alle misure di ristrutturazione prese da PZL Dębica nell’ambito del primo piano di ristrutturazione;

b)

gli utili previsti nel 2006 e la spiegazione secondo cui è stata la mancanza di redditività prima del 2006 a determinare un incremento del debito e l’incapacità di PZL Dębica di rimborsare più rapidamente i debiti;

c)

il trend generalmente positivo delle entrate previste per gli anni a venire che avrebbe permesso un rimborso continuato del debito e garantito che il debito non sarebbe cresciuto;

d)

l’impegno dell’impresa per quanto riguarda il marketing e l’innovazione e i nuovi mercati sui quali, grazie alla nuova strategia di marketing (estrazione di carbone e rame e nuovi contratti con partner in Ucraina e in Cina), l’impresa avrebbe iniziato a vendere;

e)

l’assenza di debiti significativi nei confronti di altri enti pubblici o creditori privati;

f)

l’impegno dell’impresa a ripianare i debiti attuali e futuri per i contributi di previdenza sociale.

(91)

Sulla base di queste informazioni che indicano il ritorno della crescita dell’impresa e di reali entrate per ZUS, la Commissione ritiene che sia ragionevole supporre che la maggior parte del credito potrà essere recuperata permettendo all’impresa di continuare la propria attività e non avviandone la liquidazione. Ciò detto, la Commissione osserva che, per prudenza, ZUS non ha accettato di sospendere l’esecuzione giudiziaria, circostanza che, secondo PZL Dębica, ha reso più difficile il processo di ristrutturazione. Pertanto, ZUS ha agito come avrebbe agito un creditore privato che avrebbe scelto un metodo che gli consentisse di recuperare la maggior parte possibile del credito.

(92)

La Commissione osserva che nel 2008 ZUS è passato al secondo piano di ristrutturazione e ha firmato l’accordo per il rinvio del rimborso di una parte del credito. La parte rimanente del credito doveva essere pagata grazie all’apporto di capitale da parte dell’ARP. Tuttavia è stato rispettato l’obbligo di sospensione dell’aiuto e le misure non sono state concesse. La Commissione osserva che ZUS non si è basato sulla realizzazione del secondo piano di ristrutturazione per risolvere il problema dei suoi crediti, ma ha continuato gli interventi iniziati nel 2007, come illustrato sopra.

(93)

Negli anni 2007 e 2008, grazie alla vendita controllata delle proprietà immobiliari di PZL Dębica, oltre agli importi di cui al punto 88, ZUS ha recuperato oltre 5,4 milioni di PLN (si veda la tabella 5). Secondo le spiegazioni fornite dalle autorità polacche, occorre esaminare la mancata vendita di proprietà immobiliari dell’impresa dopo il 2008 - nonostante l’ipoteca che ZUS possedeva su tre proprietà per un valore totale superiore a 6 000 000 PLN - nel contesto economico generale in cui si è svolta la vendita degli attivi si PZL Dębica. Le autorità polacche hanno affermato che la crisi economica e la riduzione delle attività economiche nella regione erano all’origine del mancato interesse per gli attivi dell’impresa e avevano reso impossibile la vendita al prezzo che sarebbe stato accettabile per ZUS.

(94)

D’altra parte, come si è già ricordato, ZUS ha confiscato il denaro contenuto nei conti di PZL Dębica e ha in tal modo recuperato altri 475 369 PLN tra il 2007 e il 2010.

(95)

L'esecuzione dei crediti ha permesso a ZUS di recuperare oltre 7 milioni di PLN nel periodo in esame (si veda il punto 96, lettera b)] e il fatto che il processo di recupero abbia richiesto un tempo maggiore è stato compensato dal calcolo degli interessi si mora sul credito.

(96)

La Commissione ha anche analizzato se negli anni 2007-2012 l’impresa PZL Dębica abbia rispettato le promesse fatte a ZUS in base alle quali l’ente ha deciso nel gennaio 2007 di non chiedere l’avvio della procedura di fallimento. La Commissione fa osservare quanto segue:

a)

a partire dal 2006 l’impresa PZL Dębica realizza utili e nel 2010 è riuscita anche a trovare un investitore privato (si veda il punto 10); al tempo stesso l’indebitamento e i risultati netti hanno impedito all’impresa di partecipare agli appalti pubblici di ottenere un credito sul mercato;

b)

l’impresa è riuscita a ridurre il debito di 7 milioni di PNL dopo il 2006; oltre alla vendita controllata delle proprietà immobiliari e ai sequestri effettuati sui suoi conti dell’impresa, l’impresa ha rispettato ogni anno il proprio impegno a rimborsare il debito e lo ha ridotto grazie ai profitti realizzati e all’apporto di capitale di un investitore privato;

c)

l’impresa ha rispettato gli impegni di pagamento nei confronti di ZUS e di altri organi pubblici a partire dal 2006 e non ha contratto altri debiti se non uno per un importo marginale di 1 900 PLN.

(97)

La Commissione ritiene che il recupero della redditività di PZL Dębica nel 2006, le buone prospettive di redditività a lungo termine e il regolare pagamento degli obblighi finanziari correnti da parte dell’impresa a partire dal 2006 insieme all’arrivo di un investitore privato nel 2010 siano elementi importanti di cui avrebbe tenuto conto un creditore privato per decidere se la soluzione scelta nel 2007 sia o meno il modo migliore per recuperare la parte più grande possibile dei suoi crediti.

(98)

Le autorità polacche hanno presentato un’analisi del criterio del test del creditore privato realizzata da un consulente esterno nell’ottobre 2011, vale a dire prima dell’operazione di rinvio del 1o marzo 2012. La relazione mette a confronto due opzioni: i) l’esecuzione di tutti i crediti da parte di ZUS e ii) il ripianamento dei debiti nei confronti di ZUS mediante il rinvio del termine per il rimborso dell’importo totale. Dal documento si evince l’opportunità per ZUS di optare per il rinvio che garantisce il recupero dell’intero importo del debito mentre la liquidazione avrebbe portato al recupero di soltanto il 60 %-70 % del credito.

(99)

La Commissione ha analizzato in maniera critica la relazione e le conclusioni cui essa è pervenuta.

(100)

In primo luogo, la Commissione osserva che tali conclusioni si basano su un’analisi dei seguenti fattori: i) la situazione economica e finanziaria dell’impresa; ii) le attività e passività dell’impresa; iii) la sua posizione di mercato; iv) i risultati della ristrutturazione; v) le norme giuridiche e le pratiche applicabili alle procedure di insolvenza in Polonia.

(101)

In caso di liquidazione, ZUS avrebbe potuto recuperare il 60/-70 % dei suoi crediti in 3 o 4 anni (27). La riduzione dell’importo che è possibile recuperare deriva principalmente dagli alti costi della liquidazione nonché dal basso valore di liquidazione degli attivi dell’impresa. Per quanto riguarda il valore della liquidazione, la Commissione osserva che, in caso di fallimento, nelle vendite forzate il valore degli attivi si riduce di circa il 50 % dal momento che gli attivi vengono venduti separatamente e non saranno utilizzati come un’impresa dal buon funzionamento. L’importo risulta esiguo anche in considerazione della riduzione della domanda per quanto riguarda gli attivi industriali nel contesto della crisi economica reale, tuttavia resta superiore alle entrate medie delle vendite di beni fallimentari in Polonia che sono pari a circa il 26,86 % del valore reale.

(102)

Nell’ipotesi del rinvio, illustrata al punto 44, la relazione ritiene che, dal punto di vista di un creditore privato che intenda recuperare la maggior parte possibile dei suoi crediti, siano importanti i seguenti elementi:

il recupero della redditività di PZL Dębica nel 2006 a conclusione della ristrutturazione;

il portafoglio delle attuali ordinazioni fatte all’impresa e la sua rete di vendita in Polonia e all’estero;

la comparsa di un investitore privato – l’impresa Eurotech - che nel 2010 ha acquisito il 16,7 % delle azioni nuovamente emesse da PZL Dębica;

la lettera di intenti del 2011 di Eurotech in cui si dichiara, fatta salva la decisione della Commissione, l’intenzione di effettuare un ulteriore apporto di capitale o di acquisire un altro 15 % delle azioni;

la prospettiva di risultati finanziari considerevolmente migliori quando l’impresa potrà nuovamente accedere alle procedure di appalti pubblici e a finanziamenti esterni, possibilità legata alla stipula di un accordo di rinvio;

il fatto che tra il 2006 e il 2011 l’impresa PZL Dębica abbia versato nei termini dovuti i contributi correnti a favore di tutti gli enti pubblici per un importo di circa 5 milioni di PLN all’anno;

il fatto che, grazie al rinvio, ZUS recupererà altri 18 milioni di PLN sotto forma di contributi correnti di previdenza sociale nel corso degli otto anni previsti per il rimborso del debito da parte dell’impresa.

(103)

La Commissione non può, tuttavia, tener conto dell’ultimo elemento dal momento che non è possibile comparare i pagamenti obbligatori futuri con le entrate che un’impresa privata avrebbe potuto attendersi da un’attività economica. La raccolta dei contributi di previdenza sociale non può infatti essere considerata un’attività economica.

(104)

La Commissione osserva che l’accordo concluso prevedeva il recupero dell’intero importo dovuto al 1o marzo 2012, vale a dire [7-13 milioni] PLN, di cui [3,5-6,5 milioni] PLN di debito e [3,5-6,5 milioni] PLN di interessi di mora. Oltre a tale importo l’impresa doveva versare una commissione per il ritardo nel pagamento pari a [1-1,7 milioni] PLN. Il pagamento deve avvenire in 96 rate mensili

(105)

La Commissione osserva, inoltre, che ZUS dispone di un’ipoteca sugli attivi di PZL Dębica del valore di 6 243 002,55 PLN e intende vendere tali attivi in una vendita controllata come ha fatto in precedenza per altri attivi. Tutte le entrate ricavate dalla vendita degli attivi saranno utilizzate per rimborsare i debiti di PZL Dębica nei confronti di ZUS.

(106)

Inoltre, la Commissione osserva che la relazione non fornisce un confronto tra i valori correnti delle entrate di cui all’opzione 1 e quelli delle entrate di cui all’opzione 2 che invece permetterebbe a un creditore privato di scegliere l’alternativa più favorevole. La Commissione ha effettuato il calcolo dei valori correnti per diversi tassi di attualizzazione e basandosi su ipotesi prudenti, cioè 3 anni in caso di liquidazione dell’impresa e 8 in caso di rinvio. Nei calcoli della Commissione non è stato tenuto conto delle entrate future di ZUS derivanti dai pagamenti correnti. Qualunque sia il tasso di attualizzazione utilizzato, il rinvio risulta più conveniente della liquidazione per un creditore privato.

(107)

La Commissione ritiene anche che, fino al novembre 2012, l’impresa abbia regolarmente versato le nove rate previste dall’accordo sul rinvio.

(108)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che, nell’accettare il rinvio nel marzo 2012, ZUS abbia agito come un creditore privato che cerchi di recuperare un importo da un debitore che versa in difficoltà finanziarie. Pertanto, il creditore pubblico non ha attribuito un vantaggio a PZL Dębica. Per quanto riguarda il ripianamento dei rimanenti debiti sulla base del rinvio previsto dall’accordo concluso tra l’impresa e ZUS nel marzo 2012, non si configura come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

VI.   CONCLUSIONE

(109)

La Commissione considera ritirate le misure di aiuto di cui al punto 52. Pertanto, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999, il procedimento della Commissione in relazione a tali misure di cui sopra è chiuso.

(110)

La Commissione ritiene che le misure di aiuto di cui al punto 56 siano state concesse prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e non siano applicabili dopo tale data. Tali misure, dunque, non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle procedure di cui all’articolo 108 del trattato, né sulla base della procedura transitoria.

(111)

Per quanto riguarda le misure di cui al punto 59, la Commissione osserva che qualsiasi aiuto concesso illegalmente sarebbe considerato come un aiuto recuperato conformemente alla comunicazione in materia di recupero degli aiuti.

(112)

Le misure di aiuto di cui alla tabella 7 rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 69/2001 e non superano il massimale fissato da tale regolamento.

(113)

Infine, la Commissione ritiene che la misura di cui ai punti 76-108 non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

DECIDE:

Articolo 1

Il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione all’aiuto di Stato C 49/08 (ex N 402/08) – Aiuti alla ristrutturazione a favore di PZL Dębica viene chiuso per quanto riguarda le seguenti misure di aiuto a favore di PZL Dębica:

a)

due misure di aiuto per un importo di 4 965 800 PLN i 5 534 200 PLN che la Polonia ha notificato il 13 agosto 2008 e ritirato il 10 ottobre 2011 conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999;

b)

una misura di aiuto dell’importo di 914 522,15 PLN, oggetto della decisione dell’Ufficio delle imposte del 20 ottobre 2003, dal momento che tale misura era stata concessa prima dell’adesione e non era applicabile dopo l’adesione;

c)

una misura di aiuto del valore nominale di 61 104,97 PLN più gli interessi di mora pari a 103 566,29 PLN rimborsata il 14 agosto 2012; tale misura costituiva un aiuto illegale conformemente all’articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 659/1999. Le autorità polacche hanno recuperato l’aiuto in questione il 14 agosto 2012 conformemente alla comunicazione della Commissione "Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili" (28);

d)

cinque misure di aiuto a favore di PZL Dębica, illustrate nel dettaglio nella tabella 7, in quanto aiuti de minimis ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001;

e)

il rinvio del termine per il rimborso di [7-13 milioni] PLN, concesso a PZL Dębica in base all’accordo sul rinvio concluso con ZUS il 1o marzo 2012 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 in quanto la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 53 del 6.3.2009, pag. 17.

(2)  GU C 53 del 6.3.2009, pag. 17.

(3)  Previsioni per il 2012 dell’agosto 2012 sulla base dei dati relativi ai primi due trimestri del 2012.

(4)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  Per quanto riguarda il debito maturato negli anni 2001-2002, gli interessi di mora nel periodo del rinvio 2001-2004 erano tra il 14 % e il 31 %. Si veda la tabella 3. Nella decisione di avvio del procedimento si parla di un importo per il debito di 1 164 900 PLN; tale importo è stato corretto dalle autorità polacche e ammonta a 1 116 788,60 PLN.

(7)  G.U. n. 155, punto 1287 e successive modifiche.

(8)  Decisione della Commissione n.2010/47/UE, del 6 novembre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 17/05 (ex N 194/05 e PL 34/04) concesso dalla Polonia a favore di Stocznia Gdynia (G.U. L 33 del 4.2.2010, pag. 1).

(9)  Sentenza del Tribunale amministrativo polacco del 22 febbraio 2005 relativa alla causa I FSK 630/05 e sentenza della Corte Suprema polacca del 12 marzo 2007 relativa alla causa I UK 288/06.

(10)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(11)  Regolamento del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto relativo al metodo specifico di calcolo del valore di un aiuto pubblico concesso sotto forme diverse (G.U. n. 194, punto 1983).

(12)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(13)  G.U. n. 137, punto 926 e successive modifiche.

(14)  Segreto d'affari

(15)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(16)  Per informazioni sul tasso di recupero applicabile si consulti: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(17)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(18)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. si vedano, in particolare, gli articoli 9 e 11.

(19)  Cfr. la nota 14.

(20)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

(21)  Ai fini della conversione valutaria la Commissione ha utilizzato il tasso medio di cambio della Banca Nazionale polacca del giorno dell’adozione della decisione relativa alla concessione dell’aiuto. Si veda: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

(22)  Causa C-256/97 DMT (Raccolta 1999, pag. I-3913 punto 30); causa T36/99 Lenzing contro Commissione europea (Raccolta 2004, pag. II-3597, punto 137).

(23)  Cfr. C-342/96 Regno di Spagna contro Commissione europea (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 46), C-256/97 DMT (Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 21), C-480/98 Regno di Spagna contro Commissione europea (Raccolta 2000, pag. I-8717) e T-152/99 HAMSA (Raccolta 2002, pag. II-3049 punto 167).

(24)  Causa C 124/10 P, Commissione europea contro Électricité de France. Sentenza del 5.6.2012 non ancora pubblicata, punto 78 (si vedano le sentenze relative alle cause C-303/88 Italia contro Commissione europea (Raccolta 1991, pag. I-1433, punto 20), C-482/99 Francia contro Commissione europea (Raccolta 2002, pag I-4397, punti 68–70), C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P Comitato „Venezia vuole vivere” e altri contro Commissione europea, non ancora pubblicata, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata).

(25)  Causa C 124/10 P, Commissione europea contro Électricité de France. Sentenza del 5.6.2012 non ancora pubblicata.

(26)  Causa C-256/97 DM Transports (Raccolta 1999,pag. I-3913 punto 30).

(27)  Sulla base dei dati della Corte dei Conti polacca sulla durata delle procedure di insolvenza.

(28)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2013

recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2013) 3550]

(2013/295/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (2), si applica fino al 31 dicembre 2013.

(2)

La decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (3), si applica fino al 31 dicembre 2013.

(3)

La decisione 2009/300/CE della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (4), si applica fino al 31 ottobre 2013.

(4)

La decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (5), si applica fino al 30 giugno 2013.

(5)

La decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (6), si applica fino al 30 giugno 2013.

(6)

La decisione 2009/563/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (7), si applica fino al 10 luglio 2013.

(7)

La decisione 2009/564/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (8), si applica fino al 10 luglio 2013.

(8)

La decisione 2009/567/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (9), si applica fino al 10 luglio 2013.

(9)

La decisione 2009/568/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (10), si applica fino al 10 luglio 2013.

(10)

La decisione 2009/578/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (11), si applica fino al 10 luglio 2013.

(11)

La decisione 2009/598/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto (12), si applica fino al 10 luglio 2013.

(12)

La decisione 2009/607/CE della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (13), si applica fino al 10 luglio 2013.

(13)

La decisione 2009/894/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (14), si applica fino al 1o dicembre 2013.

(14)

La decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (15), si applica fino al 1o dicembre 2013.

(15)

La decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (16), si applica fino al 27 novembre 2013.

(16)

La decisione 2011/331/CE della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle sorgenti luminose (17), si applica fino al 6 giugno 2013.

(17)

È stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni in esame. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di riesame di dette decisioni, è opportuno prorogare i periodi di validità dei criteri ecologici che queste stabiliscono nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/567/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE e 2009/598/CE va prorogato fino al 30 giugno 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/300/CE va prorogato fino al 31 ottobre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/894/CE e 2011/331/UE va prorogato fino al 31 dicembre 2014. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/563/CE e 2009/568/CE va prorogato fino al 30 giugno 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE va prorogato fino al 30 novembre 2015. Il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalle decisioni 2009/967/CE e 2010/18/CE va prorogato fino al 31 dicembre 2015 e il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2009/607/CE va prorogato fino al 30 novembre 2017.

(18)

Le decisioni 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE e 2011/331/UE vanno pertanto modificate di conseguenza.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 6 della decisione 2006/799/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “ammendanti del suolo” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “substrati di coltivazione” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 3

L’articolo 3 della decisione 2009/300/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 ottobre 2014.»

Articolo 4

L’articolo 3 della decisione 2009/543/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per esterni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 5

L’articolo 3 della decisione 2009/544/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2009/563/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

Articolo 7

L’articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “servizio di campeggio” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

Articolo 8

L’articolo 3 della decisione 2009/567/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 9

L’articolo 3 della decisione 2009/568/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2015.»

Articolo 10

L’articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo “servizio di ricettività turistica” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2015.»

Articolo 11

L’articolo 3 della decisione 2009/598/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “materassi da letto” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2014.»

Articolo 12

L’articolo 3 della decisione 2009/607/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture dure” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 novembre 2017.»

Articolo 13

L’articolo 3 della decisione 2009/894/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “mobili in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 14

L’articolo 3 della decisione 2009/967/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo di materie tessili” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 15

L’articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “coperture del suolo in legno” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 16

L’articolo 3 della decisione 2011/331/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “sorgenti luminose” e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2014.»

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28.

(3)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137.

(4)  GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3.

(5)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 27.

(6)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 39.

(7)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 27.

(8)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 36.

(9)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 70.

(10)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87.

(11)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 57.

(12)  GU L 203 del 5.8.2009, pag. 65.

(13)  GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21.

(14)  GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23.

(15)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1.

(16)  GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.

(17)  GU L 148 del 7.6.2011, pag. 13.


Rettifiche

19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/60


Rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 171 del 9 luglio 2003 )

A pagina 76, allegato V, parte B (Limiti dei veicoli di fine serie), primo comma (quale modificato con rettifica pubblicata nella GU L 92 del 30.3.2012, pag. 31):

anziché:

«Il numero massimo di uno o più tipi di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10 % di tutti i veicoli del tipo interessato messo in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.»,

leggi:

«Il numero massimo dei veicoli di uno o più tipi messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all’articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10 % del numero di veicoli di tutti i tipi interessati messi in circolazione nei due anni precedenti nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.»


19.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/s3


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Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

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