ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.140.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
5 giugno 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 1 )

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( 1 )

16

 

*

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ( 1 )

63

 

*

Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE ( 1 )

88

 

*

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

114

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

136

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/1


REGOLAMENTO (CE) n. 443/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo del presente regolamento è definire livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove immatricolate nella Comunità che contribuiscano ad attuare l’approccio comunitario integrato volto a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri garantendo al contempo il corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (3), impone a tutte le parti di elaborare e attuare programmi nazionali e, ove opportuno, regionali contenenti misure volte ad attenuare i cambiamenti climatici. A questo proposito, nel gennaio 2007 la Commissione ha proposto che l’Unione europea persegua, nell’ambito di negoziati internazionali, l’obiettivo di una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra pari al 30 % (rispetto ai livelli del 1990) da parte dei paesi industrializzati entro il 2020 e che l’Unione stessa si assuma l’impegno fermo e unilaterale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020 (rispetto ai livelli del 1990), indipendentemente dalle riduzioni raggiunte dagli altri paesi industrializzati. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato tale obiettivo.

(3)

Una delle implicazioni di tali impegni è la necessità che tutti gli Stati membri riducano in modo significativo le emissioni delle autovetture. Per ottenere le consistenti riduzioni necessarie, è opportuno mettere in atto politiche e misure a livello nazionale e a livello comunitario in tutti i settori dell’economia comunitaria e non soltanto nei settori dell’industria e dell’energia. Il trasporto su strada è il secondo più ampio settore fonte di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione e le sue emissioni continuano a crescere. Se il suo impatto sui cambiamenti climatici dovesse continuare ad aumentare, metterà in serio pericolo le riduzioni ottenute in altri settori ai fini della lotta ai cambiamenti climatici.

(4)

Gli obiettivi comunitari per le autovetture nuove offrono ai costruttori una maggiore certezza in termini di pianificazione e una maggiore flessibilità nell’adempimento degli obblighi di riduzione di CO2 rispetto a quelle offerte da obiettivi di riduzione stabiliti a livello nazionale. Nella fissazione dei livelli di emissione occorre tener conto delle implicazioni per i mercati e per la competitività dei costruttori, dei costi diretti e indiretti gravanti sulle imprese e dei benefici che si ottengono in termini di promozione dell’innovazione e di riduzione del consumo energetico.

(5)

Il presente regolamento si basa su una procedura consolidata di misurazione e monitoraggio delle emissioni di CO2 di veicoli immatricolati nella Comunità a norma della decisione n. 1753/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (4). È importante che la fissazione di obblighi di riduzione delle emissioni di CO2 continui a garantire ai costruttori di veicoli prevedibilità e certezza in termini di pianificazione a livello comunitario per tutto il loro parco auto nuovo all’interno della Comunità.

(6)

Nel 1995 la Commissione ha adottato una strategia comunitaria per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture. La strategia era imperniata su tre pilastri: impegni volontari dell’industria automobilistica ad abbattere le emissioni, migliore informazione dei consumatori e promozione, mediante misure fiscali, di automobili a basso consumo di carburante.

(7)

Nel 1998 l’associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) si è impegnata a ridurre le emissioni medie delle automobili nuove a 140 g CO2/km entro il 2008 e nel 1999 l’associazione giapponese dei costruttori automobilistici (JAMA) e quella coreana (KAMA) hanno assunto l’impegno a ridurre le emissioni medie delle automobili nuove a 140 g CO2/km entro il 2009. Tali impegni sono stati riconosciuti nella raccomandazione 1999/125/CE della Commissione, del 5 febbraio 1999, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (5) (ACEA), nella raccomandazione 2000/303/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (KAMA) (6), e nella raccomandazione 2000/304/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, sulla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture (JAMA) (7).

(8)

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha adottato due comunicazioni parallele: una comunicazione sui risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri e una comunicazione su un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo (CARS 21). Le due comunicazioni mettevano in evidenza i progressi realizzati per conseguire l’obiettivo dei 140 g CO2/km entro il 2008-2009, ma sottolineavano che, in assenza di altri provvedimenti, non sarebbe stato possibile raggiungere entro il 2012 l’obiettivo comunitario di 120 g CO2/km.

(9)

Le due comunicazioni proponevano pertanto l’adozione di un approccio integrato per conseguire l’obiettivo comunitario di 120 g CO2/km entro il 2012 e annunciavano che la Commissione avrebbe presentato in proposito un quadro normativo incentrato sulla riduzione obbligatoria delle emissioni di CO2, al fine di raggiungere l’obiettivo di 130 g CO2/km in media per il nuovo parco auto grazie ai miglioramenti tecnologici apportati ai motori dei veicoli. Coerentemente con l’impostazione seguita nell’ambito degli impegni volontari assunti dai costruttori, tale approccio integrato comprende gli elementi presi in considerazione nella misurazione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (8). Un ulteriore abbattimento di 10 g CO2/km, o equivalente ove tecnicamente necessario, sarà ottenuto con miglioramenti tecnologici di altra natura e con un maggiore ricorso ai biocarburanti sostenibili.

(10)

È opportuno che il quadro normativo per attuare l’obiettivo medio di emissione per il nuovo parco auto stabilisca obiettivi di riduzione neutri dal punto di vista della concorrenza, socialmente equi e sostenibili, che tengano conto delle diverse caratteristiche dei costruttori europei di automobili ed evitino distorsioni ingiustificate della concorrenza tra di essi. Tale quadro dovrebbe inoltre essere compatibile con la finalità generale del conseguimento degli obiettivi assegnati alla Comunità dal protocollo di Kyoto e dovrebbe essere integrato da altri strumenti maggiormente connessi all’uso, come la differenziazione delle imposte sulle automobili e sull’energia.

(11)

È opportuno garantire un finanziamento adeguato a titolo del bilancio generale dell’Unione europea per promuovere lo sviluppo di tecnologie volte a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 dei veicoli stradali.

(12)

Per salvaguardare la diversità del mercato automobilistico e la capacità di soddisfare le differenti esigenze dei consumatori, è opportuno definire gli obiettivi di emissione di CO2 delle autovetture in funzione dell’utilità delle auto su base lineare. Per descrivere l’utilità un parametro opportuno è la massa, che offre una correlazione con le emissioni attuali e può quindi consentire di fissare obiettivi più realistici e neutri sotto il profilo della concorrenza. Inoltre, i dati sulla massa sono facilmente reperibili. È opportuno raccogliere anche i dati su altri parametri relativi all’utilità, come l’impronta (ottenuta moltiplicando la carreggiata per il passo), onde facilitare valutazioni a lungo termine dell’approccio fondato sull’utilità. Entro il 2014 la Commissione dovrebbe riesaminare la disponibilità di dati e, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per adeguare il parametro relativo all’utilità.

(13)

Scopo del presente regolamento è incentivare l’industria automobilistica ad investire nelle nuove tecnologie. Il presente regolamento promuove attivamente l’innovazione ecocompatibile e tiene conto della futura evoluzione tecnologica. Si dovrebbe promuovere in particolare lo sviluppo di tecnologie di propulsione innovative, in quanto le loro emissioni sono significativamente più basse di quelle delle autovetture tradizionali. In tal modo si promuove la competitività a lungo termine dell’industria europea e si crea un maggior numero di posti di lavoro qualificati. La Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di includere misure di innovazione ecocompatibile nella revisione delle procedure di prova di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, tenendo conto degli impatti tecnici ed economici di tale inclusione.

(14)

Riconoscendo il livello estremamente elevato dei costi di ricerca e sviluppo e dei costi unitari di produzione delle prime generazioni di tecnologie di veicoli a bassissime emissioni di carbonio da immettere sul mercato successivamente alla sua entrata in vigore, il presente regolamento è volto ad accelerare e ad agevolare, su base provvisoria, la procedura d’introduzione sul mercato comunitario di veicoli a emissioni di carbonio estremamente ridotte nelle fasi iniziali della loro commercializzazione.

(15)

L’uso di taluni carburanti alternativi può offrire significative riduzioni di CO2 calcolato «dal pozzo alla ruota». Il presente regolamento prevede pertanto specifiche disposizioni volte a promuovere l’ulteriore utilizzo di taluni veicoli a carburante alternativo nel mercato europeo.

(16)

Al fine di garantire la coerenza con l’impostazione adottata nell’ambito della strategia della Commissione su CO2 e autovetture, soprattutto in relazione agli impegni volontari assunti dalle associazioni dei costruttori, l’obiettivo dovrebbe applicarsi alle autovetture nuove che siano immatricolate per la prima volta nella Comunità e che, salvo un periodo limitato per evitare abusi, non siano state precedentemente immatricolate al di fuori del suo territorio.

(17)

La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (9), stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo ambito di applicazione. È opportuno che l’entità preposta al rispetto del presente regolamento sia la stessa che è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione prevista da tale direttiva e della conformità della produzione.

(18)

Ai fini dell’omologazione si applicano requisiti specifici per i veicoli per uso speciale di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE ed essi dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. In linea con la politica comunitaria a favore delle persone con disabilità, è opportuno altresì escludere i veicoli classificati come veicoli di categoria M1 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, costruiti specificamente a fini commerciali per permettere l’uso della sedia a rotelle all’interno del veicolo e che corrispondono alla definizione di veicoli per uso speciale di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE.

(19)

I costruttori dovrebbero disporre di flessibilità nel decidere come raggiungere gli obiettivi definiti dal presente regolamento e dovrebbero essere autorizzati a calcolare la media delle emissioni sull’intero parco auto nuovo piuttosto che rispettare gli obiettivi in materia di CO2 per ogni singola autovettura. I costruttori dovrebbero pertanto essere tenuti a garantire che le emissioni specifiche medie di tutte le autovetture nuove immatricolate nella Comunità di cui sono responsabili non superino la media degli obiettivi di emissione per tali autovetture. Tale requisito dovrebbe essere introdotto gradualmente tra il 2012 e il 2015, al fine di agevolare la transizione.

(20)

Non è opportuno utilizzare lo stesso metodo per determinare gli obiettivi di riduzione delle emissioni per i grandi produttori e i piccoli costruttori considerati come indipendenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento. A detti piccoli produttori dovrebbero essere attribuiti obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione al potenziale tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di ciascun costruttore, coerentemente con le caratteristiche dei segmenti di mercato interessati. Tale deroga dovrebbe essere inclusa nella revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all’allegato I, da completare entro l’inizio del 2013.

(21)

Ai costruttori di nicchia dovrebbe essere consentito di beneficiare di un obiettivo alternativo inferiore del 25 % rispetto alle loro emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007. Un obiettivo equivalente dovrebbe essere fissato ove non esistano informazioni circa le emissioni specifiche medie di un costruttore per il 2007. Tale deroga dovrebbe essere inclusa nella revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all’allegato I, da completare entro l’inizio del 2013.

(22)

Ai fini della determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove immatricolate nella Comunità di cui i costruttori sono responsabili, tutte le autovetture dovrebbero essere prese in considerazione, indipendentemente dalla loro massa o da altre caratteristiche. Nonostante il regolamento (CE) n. 715/2007 non si applichi alle autovetture con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg alle quali non è estesa l’omologazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2007, le emissioni per queste autovetture dovrebbero essere misurate secondo la stessa procedura di misurazione specificata per le autovetture dal regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (10). I valori delle emissioni di CO2 risultanti dovrebbero essere inseriti nel certificato di conformità del veicolo al fine di consentirne l’inclusione nel sistema di monitoraggio.

(23)

Per garantire la flessibilità al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal presente regolamento i costruttori possono decidere di costituire un raggruppamento su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Un accordo per la costituzione di un raggruppamento non dovrebbe avere durata superiore a cinque anni, ma può essere rinnovato. Qualora i costruttori abbiano costituito un raggruppamento, si dovrebbe considerare che essi abbiano realizzato gli obiettivi di cui al presente regolamento quando le emissioni medie del raggruppamento nel suo complesso non superano gli obiettivi in materia di emissioni del raggruppamento stesso.

(24)

Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento occorre un solido meccanismo per garantire il rispetto degli obblighi.

(25)

Le emissioni specifiche di CO2 delle autovetture nuove sono misurate in maniera armonizzata all’interno della Comunità secondo la metodologia stabilita dal regolamento (CE) n. 715/2007. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi del presente regolamento, è opportuno che il rispetto sia valutato facendo riferimento ai dati sulle immatricolazioni delle autovetture nuove nella Comunità rilevati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione. Per garantire la coerenza dei dati utilizzati per valutare il rispetto del regime, è opportuno armonizzare quanto più possibile le norme per la raccolta e la comunicazione dei dati stessi.

(26)

Secondo la direttiva 2007/46/CE i costruttori hanno l’obbligo di rilasciare un certificato di conformità che deve accompagnare ogni autovettura nuova e gli Stati membri devono consentire l’immatricolazione e la messa in circolazione di un’autovettura nuova soltanto se il veicolo è accompagnato da un certificato di conformità valido. I dati raccolti dagli Stati membri dovrebbero essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore per l’autovettura ed essere basati esclusivamente su tale riferimento. Qualora per ragioni giustificate non dovessero utilizzare il certificato di conformità per completare la procedura di immatricolazione e messa in circolazione di un’autovettura nuova, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure necessarie a garantire l’adeguata accuratezza della procedura di controllo. Dovrebbe essere creata una banca dati standard comunitaria per i dati relativi al certificato di conformità. Questa dovrebbe essere utilizzata come unico riferimento per consentire agli Stati membri di conservare più facilmente i propri dati di immatricolazione in caso di nuove immatricolazioni.

(27)

Il rispetto da parte dei costruttori degli obiettivi fissati dal presente regolamento dovrebbe essere valutato a livello comunitario. I costruttori le cui emissioni specifiche medie di CO2 superano quelle consentite dal presente regolamento sono tenuti a versare un’indennità per le emissioni prodotte in eccesso per ogni anno civile a partire dal 2012. È opportuno modulare tale indennità a seconda del grado di scostamento dei costruttori rispetto ai loro obiettivi. È inoltre opportuno che l’indennità aumenti con il tempo. Affinché possa rappresentare un incentivo sufficiente ad adottare provvedimenti per ridurre le emissioni specifiche di CO2 delle autovetture, l’indennità dovrebbe rispecchiare i costi tecnologici. Le indennità per le emissioni prodotte in eccesso dovrebbero essere considerate entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

(28)

Le eventuali misure nazionali che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ai sensi dell’articolo 176 del trattato, in considerazione della finalità e delle strutture del presente regolamento, evitano di imporre sanzioni supplementari o più rigorose ai costruttori che non ottemperano agli obiettivi che devono soddisfare ai sensi del presente regolamento.

(29)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la piena applicazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza.

(30)

La Commissione dovrebbe vagliare nuove modalità per il suo raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine, in particolare per quanto riguarda la pendenza della curva, il parametro di utilità e l’indennità per le emissioni in eccesso.

(31)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(32)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, di stabilire metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso, di adottare disposizioni dettagliate relative alla deroga per taluni costruttori e adeguare l’allegato I onde tener conto dell’evoluzione della massa delle autovetture di nuova immatricolazione nella Comunità e di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione dei test per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(33)

Per ragioni di semplificazione e chiarezza giuridica, la decisione n. 1753/2000/CE dovrebbe essere abrogata.

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e realizzare l’obiettivo generale dell’Unione di riduzione delle emissioni dei gas serra, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e realizzare l’obiettivo generale della Comunità europea di 120 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto. Il presente regolamento fissa il livello medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a 130 g CO2/km, misurato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e relative disposizioni di attuazione e tecnologie innovative, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai motori dei veicoli.

A partire dal 2020 in avanti il presente regolamento fissa un obiettivo di 95 g CO2/km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 5.

Il presente regolamento sarà completato da altre misure, volte a realizzare, nell’ambito dell’approccio comunitario integrato, una riduzione di 10 g CO2/km.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore di categoria M1 di cui all’allegato II della direttiva 2007/46/CE («autovetture»), che siano immatricolati per la prima volta nella Comunità e che non siano stati precedentemente immatricolati al di fuori del territorio comunitario («autovetture nuove»).

2.   Non si tiene conto di precedenti immatricolazioni al di fuori del territorio comunitario effettuate meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nella Comunità.

3.   Il presente regolamento non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«emissioni specifiche medie di CO2» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove che produce;

b)

«certificato di conformità» il certificato di cui all’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE;

c)

«costruttore» la persona o l’ente responsabile nei confronti dell’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione CE a norma della direttiva 2007/46/CE, nonché della conformità della produzione;

d)

«massa» la massa dell’autovettura carrozzata in ordine di marcia indicata nel certificato di conformità e definita al punto 2.6 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE;

e)

«impronta» la carreggiata dell’autovettura moltiplicata per il suo passo quali indicati nel certificato di conformità e definiti nei punti 2.1 e 2.3 dell’allegato I della direttiva 2007/46/CE;

f)

«emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 di un’autovettura misurate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 e indicate come emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) nel certificato di conformità. Per le autovetture che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, «emissioni specifiche di CO2» le emissioni di CO2 misurate secondo la stessa procedura di misurazione, come specificato per le autovetture nel regolamento (CE) 692/2008, o secondo le procedure adottate dalla Commissione per stabilire le emissioni di CO2 per tali autovetture;

g)

«obiettivo per le emissioni specifiche» per il costruttore, la media delle emissioni specifiche di CO2 consentite a norma dell’allegato I per ciascuna autovettura nuova che produce o, qualora benefici di una deroga ai sensi dell’articolo 11, l’obiettivo per le emissioni specifiche stabilito in forza della deroga.

2.   Ai fini del presente regolamento, «per un gruppo di costruttori collegati» si intende un costruttore e le sue imprese collegate. Con riguardo ai costruttori, «per imprese collegate» si intendono:

a)

le imprese nelle quali il costruttore detiene, direttamente o indirettamente:

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto,

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa, ovvero

il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti del costruttore i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c)

le imprese nelle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali il costruttore insieme con una o più delle imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente dal costruttore ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

Articolo 4

Obiettivi per le emissioni specifiche

Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2012, e per ogni anno successivo, ogni costruttore di autovetture provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 delle proprie autovetture non superino l’obiettivo per le emissioni specifiche determinato a norma dell’allegato I ovvero, qualora il costruttore benefici di una deroga in forza dell’articolo 11, in base a tale deroga.

Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l’anno in questione:

65 % nel 2012,

75 % nel 2013,

80 % nel 2014,

100 % dal 2015 in poi.

Articolo 5

Supercrediti

Nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come:

3,5 autovetture nel 2012,

3,5 autovetture nel 2013,

2,5 autovetture nel 2014,

1,5 autovetture nel 2015,

1 autovettura dal 2016.

Articolo 6

Obiettivo di emissione specifico per i veicoli alimentati da carburante alternativo

Ai fini della determinazione del rispetto da parte di un costruttore dell’obiettivo di emissioni specifiche di cui all’articolo 4, le emissioni specifiche di CO2 di ciascun veicolo progettato per poter essere alimentato da una miscela di benzina con l’85 % di etanolo («E85») che sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria o alle vigenti norme tecniche europee, sono soggette a una riduzione del 5 % sino al 31 dicembre 2015 in riconoscimento della maggiore capacità tecnologica e di riduzione delle emissioni connessa all’utilizzo di biocarburanti. Tale riduzione si applica solo nel caso in cui almeno il 30 % delle stazioni di servizio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato fornisca questo tipo di carburante alternativo conforme ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla pertinente normativa comunitaria.

Articolo 7

Raggruppamento

1.   I costruttori, ad eccezione di quelli che beneficiano della deroga di cui all’articolo 11, possono costituire un raggruppamento al fine di adempiere agli obblighi fissati all’articolo 4.

2.   L’accordo per la costituzione di un raggruppamento può riguardare uno o più anni civili, a condizione che la durata complessiva di ciascun accordo non sia superiore a cinque anni civili, e deve essere concluso entro il 31 dicembre del primo anno civile per il quale è previsto il raggruppamento delle emissioni. I costruttori che costituiscono un raggruppamento trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

i costruttori che faranno parte del raggruppamento;

b)

il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento, che funge da referente per il raggruppamento e ha il compito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’articolo 9, per le emissioni prodotte in eccesso; e

c)

documentazione attestante che il responsabile del raggruppamento è in grado di assolvere agli obblighi di cui alla lettera b).

3.   Se il costruttore designato quale responsabile del raggruppamento non soddisfa il requisito di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’articolo 9, per le emissioni prodotte in eccesso, la Commissione ne informa i costruttori.

4.   I costruttori appartenenti al raggruppamento informano congiuntamente la Commissione di qualsiasi variazione riguardante il responsabile del raggruppamento o la sua situazione finanziaria, nella misura in cui tale variazione possa incidere sulla sua idoneità a soddisfare i requisiti di versare le eventuali indennità dovute dal raggruppamento, a norma dell’articolo 9, per le emissioni prodotte in eccesso, di qualsiasi variazione dei membri del raggruppamento o dello scioglimento dello stesso.

5.   I costruttori possono concludere accordi per la costituzione di raggruppamenti purché tali accordi rispettino gli articoli 81 e 82 del trattato e consentano la partecipazione in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, e a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, a qualsiasi costruttore che chieda di diventare membro del raggruppamento. Ferma restando l’applicabilità generale a tali raggruppamenti delle regole comunitarie in materia di concorrenza, tutti i membri del raggruppamento assicurano in particolare che nell’ambito dell’accordo non vi sia condivisione di dati né scambio di informazioni, ad eccezione delle seguenti informazioni:

a)

emissioni medie specifiche di CO2;

b)

obiettivo per le emissioni specifiche;

c)

numero totale di veicoli immatricolati.

6.   Il paragrafo 5 non si applica quando tutti i costruttori membri di un raggruppamento sono parte dello stesso gruppo di costruttori collegati.

7.   Salvo in caso di comunicazione a norma del paragrafo 3, i costruttori che fanno parte di un raggruppamento per il quale sono state trasmesse informazioni alla Commissione sono considerati alla stregua di un unico costruttore ai fini dell’adempimento dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 4. Le informazioni sul monitoraggio e la comunicazione saranno registrate, comunicate e rese disponibili nel registro centralizzato di cui all’articolo 8, paragrafo 4, per i singoli costruttori nonché per eventuali raggruppamenti.

Articolo 8

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni medie

1.   Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2010, e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro registra le informazioni relative a ciascuna autovettura nuova immatricolata nel suo territorio a norma della parte A dell’allegato II. Tali informazioni sono rese disponibili ai costruttori e ai loro importatori o rappresentanti designati nei singoli Stati membri. Gli Stati membri si adoperano al massimo per assicurare che gli organismi preposti alla comunicazione dei dati operino in modo trasparente. Ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni specifiche di CO2 delle autovetture che non sono omologate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 siano misurate e registrate nel certificato di conformità.

2.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2011, ciascuno Stato membro predispone e invia alla Commissione le informazioni di cui alla parte B dell’allegato II relativamente all’anno civile precedente. I dati sono trasmessi nel formato specificato nella parte C dell’allegato II.

3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono altresì tutti i dati rilevati a norma del paragrafo 1.

4.   La Commissione mantiene un registro centralizzato dei dati trasmessi dagli Stati membri in base al presente articolo ed entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2011, calcola in via provvisoria per ogni costruttore quanto segue:

a)

le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;

b)

l’obiettivo per le emissioni specifiche dell’anno civile precedente; e

c)

la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quello stesso anno.

La Commissione comunica ad ogni costruttore il calcolo provvisorio che lo riguarda. Tra i dati comunicati figurano i dati per ogni Stato membro riguardanti il numero di autovetture nuove immatricolate e le relative emissioni specifiche di CO2.

Il registro è pubblico.

5.   I costruttori possono notificare alla Commissione, entro tre mesi dalla comunicazione dei calcoli provvisori di cui al paragrafo 4, eventuali errori nei dati, indicando lo Stato membro nel quale presumono sia avvenuto l’errore.

La Commissione esamina le notifiche dei costruttori ed entro il 31 ottobre conferma oppure modifica i calcoli provvisori di cui al paragrafo 4.

6.   Se, in base ai calcoli di cui al paragrafo 5 relativi all’anno civile 2010 o 2011, alla Commissione risulta che le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore abbiano superato, per l’anno in questione, l’obiettivo per le emissioni specifiche fissato per quell’anno, essa ne informa il costruttore.

7.   Gli Stati membri designano l’autorità competente per il rilevamento e la comunicazione dei dati risultanti dal monitoraggio a norma del presente regolamento e ne informano la Commissione entro il 8 dicembre 2009. La Commissione ne informa successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

8.   Per ogni anno di calendario in cui si applica l’articolo 6, gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione per quanto riguarda la quota di stazioni di servizio e i criteri di sostenibilità relativi al carburante E85, di cui a detto articolo.

9.   La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati di cui al presente articolo e per l’applicazione dell’allegato II secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione può modificare l’allegato II alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 9

Indennità per le emissioni in eccesso

1.   A partire dal 2012, per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano il suo obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un’indennità per le emissioni in eccesso.

2.   L’indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo la seguente formula:

a)

dal 2012 al 2018:

i)

dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 3 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 3 g CO2/km) × 95 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 25 EUR/gCO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numero di autovetture nuove;

ii)

dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 2 g CO2/km ma non oltre 3 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 2 g CO2/km) × 25 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numero di autovetture nuove;

iii)

dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di più di 1 ma non oltre 2 g CO2/km:

[(emissioni in eccesso – 1 g CO2/km) × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove;

iv)

dove le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore superino l’obiettivo per le emissioni specifiche di non oltre 1 g CO2/km:

(emissioni in eccesso × 5 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove.

b)

a partire dal 2019:

(emissioni in eccesso × 95 EUR/g CO2/km) × numero di autovetture nuove.

Ai fini del presente articolo, «emissioni in eccesso», in base alla valutazione di cui all’articolo 4, è il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie del costruttore e l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile in questione, arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate; e «numero di autovetture nuove» è il numero di autovetture nuove prodotte dal costruttore e immatricolate nell’anno interessato secondo i criteri di introduzione graduale di cui all’articolo 4.

3.   La Commissione determina i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso di cui al paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

4.   Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 10

Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori

1.   Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal 2011, la Commissione pubblica un elenco nel quale, per ogni costruttore, vengono indicati:

a)

l’obiettivo per le emissioni specifiche per l’anno civile precedente;

b)

le emissioni specifiche medie di CO2 nell’anno civile precedente;

c)

la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 nell’anno civile precedente e l’obiettivo per le emissioni specifiche per quell’anno;

d)

le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente.

e)

la massa media per tutte le autovetture nuove nella Comunità nell’anno civile precedente.

2.   Dal 31 ottobre 2013, l’elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell’articolo 4 per l’anno civile precedente.

Articolo 11

Deroghe per taluni costruttori

1.   Un costruttore responsabile di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile può presentare una domanda di deroga rispetto all’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato in base all’allegato I se:

a)

non è parte di un gruppo di costruttori collegati; o

b)

fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità inferiore a 10 000 unità per anno civile; ovvero

c)

è parte di un gruppo di costruttori collegati, ma gestisce i propri impianti di produzione e centro di progettazione.

2.   La deroga chiesta a norma del paragrafo 1 può essere concessa per una durata massima di cinque anni civili. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:

a)

il nome del costruttore e l’indicazione della persona che lo rappresenta;

b)

la documentazione attestante che il costruttore risponde ai requisiti necessari per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 1;

c)

informazioni sulle autovetture costruite, comprese la massa e le relative emissioni specifiche di CO2; e

d)

un obiettivo per le emissioni specifiche coerente con il potenziale di riduzione del costruttore, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotte.

3.   Qualora ritenga che il costruttore soddisfi le condizioni necessarie per beneficiare della deroga chiesta a norma del paragrafo 1 e che l’obiettivo per le emissioni specifiche proposto dal costruttore corrisponda al suo potenziale di riduzione, compreso il potenziale economico e tecnologico di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 e che tenga conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotte, la Commissione concede la deroga. La deroga si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data di concessione della deroga.

4.   Una domanda di deroga dall’obiettivo per le emissioni specifiche calcolato a norma dell’allegato I può essere presentata da un costruttore responsabile, insieme a tutte le sue imprese collegate, di un numero di autovetture nuove immatricolate nella Comunità compreso tra 10 000 e 300 000 unità per anno civile.

Tale domanda può essere presentata da un costruttore in relazione a se stesso o in relazione a se stesso insieme a qualsiasi sua impresa collegata. La domanda è presentata alla Commissione e riporta:

a)

tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), comprese, se del caso, informazioni su eventuali imprese collegate;

b)

un obiettivo costituito da una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 o, se una singola domanda viene presentata con riguardo ad un certo numero di imprese collegate, una riduzione del 25 % sulle emissioni specifiche medie di CO2 di tali imprese nel 2007.

Qualora, per l’anno 2007, non esistano le informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore, la Commissione stabilisce un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 disponibili impiegate nelle autovetture di massa comparabile e tenendo conto delle caratteristiche del mercato per il tipo di auto prodotte. Questo obiettivo deve essere utilizzato dal richiedente ai fini della lettera b).

La Commissione concede una deroga al costruttore nel caso in cui risulti dimostrato che sono stati rispettati i criteri per la deroga di cui al presente paragrafo.

5.   Il costruttore al quale è concessa una deroga in forza del presente articolo informa immediatamente la Commissione di ogni variazione che abbia o possa avere ripercussioni sul diritto di beneficiare della deroga.

6.   Qualora ritenga, in base alla notifica di cui al paragrafo 5 o ad altri elementi, che un costruttore non risponda più ai requisiti necessari per beneficiare della deroga, la Commissione revoca tale deroga a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo e ne informa il costruttore.

7.   Qualora ritenga che un costruttore non raggiunga il proprio obiettivo di emissioni specifiche, la Commissione deve imporre al costruttore un’indennità per le emissioni in eccesso quale prevista all’articolo 9.

8.   La Commissione può adottare disposizioni dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, relative, tra l’altro, all’interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle domande di deroga nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

9.   Le domande di deroga, comprese le informazioni a supporto della stessa, le notifiche ai sensi del paragrafo 5, le revoche a norma del paragrafo 6 e qualsiasi imposizione di un’indennità per le emissioni in eccesso ai sensi del paragrafo 7 e le misure adottate a norma del paragrafo 8, sono messe a disposizione del pubblico, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (12).

Articolo 12

Innovazioni ecocompatibili

1.   Su richiesta da parte di un fornitore o un costruttore, si esaminano i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative. Il contributo totale di tali tecnologie intese a ridurre l’obiettivo di emissioni specifiche di un produttore può giungere ad un massimo di 7 g CO2/km.

2.   Entro il 2010 la Commissione adotta le disposizioni dettagliate in vista di una procedura volta ad approvare tali tecnologie innovative secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Tali disposizioni dettagliate si basano sui seguenti criteri per le tecnologie innovative:

a)

il fornitore o il costruttore deve essere responsabile per i risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso di tecnologie innovative;

b)

le tecnologie innovative devono fornire un contributo comprovato alla riduzione di CO2;

c)

le tecnologie innovative non devono essere interessate dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione del CO2 o dalle disposizioni obbligatorie dovute ad ulteriori misure complementari nel rispetto di 10 g CO2/km di cui all’articolo 1 o essere obbligatorie in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario.

3.   Un fornitore o un costruttore che chiede che una misura venga approvata come tecnologia innovativa presenta alla Commissione una relazione, comprendente una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato. Nel caso di una possibile interazione tra la misura e un’altra tecnologia innovativa già approvata, la relazione fa riferimento a tale interazione e la relazione di verifica valuta in che misura l’interazione modifica la riduzione realizzata da ciascuna misura.

4.   La Commissione approva la riduzione realizzata sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Riesame e presentazione di relazioni

1.   Nel 2010 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina i progressi realizzati nell’attuazione dell’approccio comunitario integrato per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.

2.   Entro il 31 ottobre 2014 e, successivamente, ogni tre anni, misure sono adottate per modificare l’allegato I in modo tale che il dato M0 ivi riferito risulti essere la massa media delle autovetture nuove dei tre precedenti anni civili.

Queste misure entrano in vigore per la prima volta il 1o gennaio 2016 e successivamente ogni tre anni.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

3.   A partire dal 2012 la Commissione procede ad una valutazione d’impatto ai fini della revisione, entro il 2014, come previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, delle procedure per la misurazione delle emissioni di CO2, come indicato ai sensi di detto regolamento. In particolare, la Commissione formula proposte idonee ad adattare le procedure in modo da riflettere adeguatamente il reale comportamento delle autovetture sotto il profilo delle emissioni di CO2 e ad includere le tecnologie innovative riconosciute di cui all’articolo 12, che potrebbero essere contemplate nel ciclo di prova. La Commissione garantisce che, successivamente, tali procedure siano regolarmente riviste.

A decorrere dalla data di applicazione della procedura rivista per la misurazione delle emissioni di CO2, le tecnologie innovative non vengono più approvate secondo la procedura di cui all’articolo 12.

4.   Entro il 2010 la Commissione procede ad un riesame della direttiva 2007/46/CE in modo tale che ogni tipo/variante/versione corrisponda ad un unico insieme di tecnologie innovative.

5.   Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione completa una revisione degli obiettivi per le emissioni specifiche di cui all’allegato I e delle deroghe di cui all’articolo 11, con l’obiettivo di definire:

le modalità per raggiungere, entro l’anno 2020, un obiettivo a lungo termine di 95 g CO2/km in modo efficace sotto il profilo dei costi, e

gli aspetti dell’attuazione di detto obiettivo tra cui l’indennità per le emissioni in eccesso.

Sulla base di una tale revisione e della sua valutazione d’impatto, che comprendono una valutazione globale degli effetti sull’industria automobilistica e sulle industrie che da essa dipendono, la Commissione, se del caso, formula una proposta per modificare il presente regolamento nel modo più neutro possibile dal punto di vista della concorrenza, oltre che socialmente equo e sostenibile.

6.   Entro il 2014 la Commissione, al termine di uno studio d’impatto, pubblica una relazione sulla disponibilità di dati relativi all’impronta e al suo utilizzo, in quanto parametro di utilità per determinare gli obiettivi specifici di emissione e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della modifica dell’allegato I.

7.   Vengono adottate misure al fine di provvedere al necessario adeguamento alla formula di cui all’allegato I per tener conto di eventuali cambiamenti nella procedura di regolamentazione dei test per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 15

Abrogazione

1. La decisione n. 1753/2000/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010.

2. Tuttavia, gli articoli 4, 9 e 10 della suddetta decisione continuano ad applicarsi fino a quando la Commissione non avrà presentato al Parlamento europeo una relazione sui dati del monitoraggio per l’anno civile 2009.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 1.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(3)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4)  GU L 202 del 10.8.2000, pag. 1.

(5)  GU L 40 del 13.2.1999, pag. 49.

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 55.

(7)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 57.

(8)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(9)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(10)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(13)  Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

OBIETTIVI PER LE EMISSIONI SPECIFICHE

1.   Le emissioni specifiche di CO2 per ciascuna autovettura nuova, misurate in grammi per chilometro, sono determinate, ai fini dei calcoli di cui al presente allegato, con la seguente formula:

a)

dal 2012 al 2015:

emissioni specifiche di CO2 = 130 + a × (M – M0)

dove:

M

=

massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0

=

1 372,0

A

=

0,0457;

b)

a partire dal 2016:

emissioni specifiche di CO2 = 130 + a × (M – M0)

dove:

M

=

massa del veicolo in chilogrammi (kg)

M0

=

il valore adottato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2

A

=

0,0457.

2.   L’obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore in un determinato anno civile è calcolato come la media delle emissioni specifiche di CO2 di ciascuna autovettura nuova immatricolata nell’anno civile interessato di cui egli è il costruttore.


ALLEGATO II

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI

PARTE A — Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO2

1.   Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2010, e per ogni anno civile successivo, ciascuno Stato membro registra, per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel suo territorio, i dati seguenti:

a)

costruttore;

b)

tipo, variante e versione;

c)

emissioni specifiche di CO2 (g/km);

d)

massa (kg);

e)

passo (mm); e

f)

carreggiata (mm).

2.   I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell’autovettura cui si riferiscono. Se per un’autovettura il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO2 sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas.

3.   Per l’anno civile che ha inizio il 1o gennaio 2010 e per ogni anno civile successivo ciascuno Stato membro determina, per ogni costruttore, secondo i metodi descritti nella parte B:

a)

il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio;

b)

le emissioni specifiche medie di CO2, secondo quanto indicato al punto 2 della parte B del presente allegato;

c)

la massa media, secondo quanto indicato al punto 3 della parte B del presente allegato;

d)

per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di autovettura nuova:

i)

il numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio, secondo quanto indicato al punto 1 della parte B del presente allegato;

ii)

le emissioni specifiche medie di CO2 e la quota di riduzione delle emissioni in esito a tecnologie innovative a norma dell’articolo 12 o veicoli alimentati da carburante alternativo a norma dell’articolo 6;

iii)

la massa;

iv)

l’impronta dell’autovettura, secondo quanto indicato al punto 5 della parte B del presente allegato.

PARTE B — Metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove

I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi del punto 3 della parte A del presente allegato sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.

1.   Numero di autovetture nuove immatricolate (N)

Gli Stati membri determinano il numero di autovetture nuove (N) immatricolate nel loro territorio nell’anno di monitoraggio interessato, (N).

2.   Emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture nuove (Save)

Le emissioni specifiche medie di CO2 di tutte le autovetture nuove immatricolate nel territorio di uno Stato membro nell’anno di monitoraggio (Save) sono calcolate dividendo la somma delle emissioni specifiche di CO2 di ciascuna autovettura nuova, (S), per il numero di autovetture nuove, (N).

Save = (1 / N) × Σ S

3.   Massa media delle autovetture nuove

La massa media di tutte le autovetture nuove immatricolate nel territorio di uno Stato membro nell’anno di monitoraggio (Mave) è calcolata dividendo la somma della massa di ciascuna autovettura nuova, (M), per il numero di autovetture nuove, (N).

Mave = (1 / N) × Σ M

4.   Distribuzione delle autovetture nuove per versione

Per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di autovettura nuova, è necessario registrare il numero di autovetture di nuova immatricolazione, la massa dei veicoli, le emissioni specifiche di CO2 e l’impronta dell’autovettura.

5.   Impronta

L’impronta di un’autovettura è calcolata moltiplicando il passo dell’autovettura per la sua carreggiata.

PARTE C — Formato per la comunicazione dei dati

1. Per ogni anno gli Stati membri riferiscono i dati descritti al punto 3 della parte A per ciascun costruttore, secondo i formati indicati di seguito.

Dati aggregati:

Anno:

 

 

 

 

Costruttore

Numero complessivo di autovetture nuove immatricolate

Emissioni specifiche medie di CO2 (g/km)

Massa media (kg)

Impronta media (m2)

(Costruttore 1)

(Costruttore 2)

Totale tutti costruttori

Dati dettagliati a livello del costruttore:

Anno

Costruttore

Tipo di autovettura

Variante

Versione

Tecnologia innovativa (1) o gruppo di tecnologie innovative, o veicolo alimentato con carburante alternativo (2)

Marca

Nome commerciale

Nuove immatricolazioni totali

Emissioni specifiche di CO2

(g/km)

Massa

(kg)

Impronta

(m2)

Riduzione delle emissioni attraverso tecnologie innovative (1) o capacità in materia di carburante alternativo (2)

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 1)

(denominazione della variante 1)

(denominazione della versione 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 1)

(denominazione della variante 1)

(denominazione della versione 2)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 1)

(denominazione della variante 2)

(denominazione della versione 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 1)

(denominazione della variante 2)

(denominazione della versione 2)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 2)

(denominazione della variante 1)

(denominazione della versione 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 2)

(denominazione della variante 1)

(denominazione della versione 2)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 2)

(denominazione della variante 2)

(denominazione della versione 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

(denominazione del tipo 2)

(denominazione della variante 2)

(denominazione della versione 2)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

 

Anno 1

(nome del costruttore 1)

 


(1)  A norma dell’articolo 12.

(2)  A norma dell’articolo 6.


DIRETTIVE

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/16


DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 95 per quanto riguarda gli articoli 17, 18 e 19 della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell’efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

(2)

In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all’uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e l’utilizzo nei trasporti di energia proveniente da fonti rinnovabili sono tra gli strumenti più efficaci con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti, in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici è più acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione.

(3)

Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all’innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi strutturali in tale settore.

(4)

Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell’impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia.

(5)

Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra all’interno della Comunità e la dipendenza di quest’ultima dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica.

(6)

È opportuno sostenere la fase di dimostrazione e commercializzazione delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l’utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

(7)

La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (4), e la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (5), hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili. La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (6), ha fissato definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, nella presente direttiva è opportuno utilizzare le stesse definizioni o definizioni simili.

(8)

La Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili — Le energie rinnovabili nel 21o secolo: costruire un futuro più sostenibile» ha dimostrato che un obiettivo del 20 % per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10 % per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie energetiche. Detti obiettivi esistono già nel quadro del miglioramento del 20 % dell’efficienza energetica entro il 2020, oggetto della comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità», avallata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 31 gennaio 2008 su tale piano di azione.

(9)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’impegno della Comunità a favore dello sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010. Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10 % che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Esso ha affermato che il carattere vincolante dell’obiettivo per i biocarburanti è opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (7), sia modificata per consentire miscele in percentuali adeguate. Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha ribadito che è essenziale elaborare e rispettare criteri di sostenibilità efficaci per i biocarburanti e assicurare la reperibilità sul mercato dei biocarburanti di seconda generazione. Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha nuovamente fatto riferimento ai criteri di sostenibilità e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione, sottolineando la necessità di valutare l’eventuale impatto della produzione di biocarburanti sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare e intervenire, se necessario, per ovviare alle carenze. Ha inoltre dichiarato che sarebbe stata opportuna un’ulteriore valutazione delle conseguenze ambientali e sociali della produzione e del consumo di biocarburanti.

(10)

Nella risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (8), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2007 una proposta per un quadro legislativo in materia di energie rinnovabili, facendo riferimento all’importanza di fissare obiettivi per le quote di energia da fonti rinnovabili a livello della Comunità e degli Stati membri.

(11)

È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse. In questo contesto dovrebbe essere inclusa l’energia presente negli oceani e in altri corpi idrici in forma di onde, correnti marine, maree, gradienti di energia termica oceanica o gradienti di salinità.

(12)

L’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell’utilizzo come biocarburanti. A motivo del carattere decentralizzato e della struttura d’investimento regionale, gli impianti di biogas possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito.

(13)

Tenuto conto delle posizioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è opportuno fissare obiettivi nazionali obbligatori in linea con la quota del 20 % per l’energia da fonti rinnovabili e per una quota del 10 % per l’energia da fonti rinnovabili nei trasporti per quanto attiene al consumo di energia della Comunità al 2020.

(14)

La principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è pertanto opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri.

(15)

Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all’altro. Occorre pertanto tradurre l’obiettivo complessivo comunitario del 20 % in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un’allocazione giusta e adeguata che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità degli Stati membri, ivi compreso il livello attuale dell’energia da fonti rinnovabili e il mix energetico. A questo scopo, occorre ripartire l’aumento totale richiesto dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri sulla base di un aumento uguale della quota di ogni Stato membro ponderato in funzione del rispettivo PIL, modulato in modo da tenere conto della loro situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini di consumo finale lordo di energia, tenuto conto dell’impegno precedentemente profuso dagli Stati membri in merito all’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

(16)

Per contro, è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo del 10 % per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l’uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere biocarburanti altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l’obiettivo che si è fissata per l’impiego di energia da fonti rinnovabili nei trasporti unicamente con la produzione interna, tuttavia è probabile e auspicabile che l’obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. A questo scopo, la Commissione dovrebbe controllare l’approvvigionamento di biocarburanti del mercato comunitario e proporre, se necessario, misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su produzione interna e importazioni, anche tenendo conto dell’andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, di considerazioni ambientali, sociali ed economiche e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

(17)

Il miglioramento dell’efficienza energetica è un obiettivo chiave della Comunità e lo scopo è di raggiungere un miglioramento dell’efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Tale scopo, unitamente alla normativa in vigore e futura, che comprende la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (9), la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (10), e la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (11), svolge un ruolo fondamentale nel garantire che gli obiettivi in materia di clima ed energia siano raggiunti al minor costo possibile e possano altresì offrire nuove possibilità all’economia dell’Unione europea. Le politiche in materia di efficienza energetica e di risparmio energetico sono uno dei metodi più efficaci mediante cui gli Stati membri possono aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, gli Stati membri raggiungeranno più facilmente l’obiettivo complessivo nazionale e l’obiettivo per il settore dei trasporti in materia di energia da fonti rinnovabili fissati dalla presente direttiva.

(18)

Spetterà agli Stati membri migliorare in modo significativo l’efficienza energetica in tutti i settori al fine di realizzare più facilmente i loro obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili, espressi in percentuale del consumo finale lordo di energia. La necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti è imperativa poiché probabilmente sarà sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l’obiettivo obbligatorio di una percentuale di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere. L’obiettivo obbligatorio del 10 % per i trasporti che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere dovrebbe pertanto essere definito come quota di energia finale consumata nei trasporti da ottenere a partire da fonti rinnovabili in generale e non soltanto da biocarburanti.

(19)

Per assicurare che gli obiettivi nazionali obbligatori generali vengano raggiunti, gli Stati membri devono cercare di seguire una traiettoria indicativa che permetta loro di avanzare verso il conseguimento dei loro obiettivi obbligatori finali. Essi devono adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che comprenda l’informazione sugli obiettivi settoriali, tenendo conto del fatto che esistono diversi usi della biomassa e che è pertanto essenziale sfruttare nuove risorse della biomassa. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero indicare le misure volte a conseguire tali obiettivi. Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare, nel calcolare il proprio consumo finale lordo di energia previsto nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, il contributo che le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica possono apportare al conseguimento di propri obiettivi nazionali. Gli Stati membri devono tener conto della combinazione ottimale di tecnologie per l’efficienza energetica e di energia da fonti rinnovabili.

(20)

Per beneficiare dei progressi tecnologici e delle economie di scala, la traiettoria indicativa dovrebbe tenere conto della possibilità di un aumento più rapido dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in futuro. Pertanto, un’attenzione particolare potrà essere prestata ai settori che risentono in misura sproporzionata della mancanza di progressi tecnologici e di economie di scala e restano pertanto al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, ma in futuro potrebbero contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020.

(21)

Il punto di partenza della traiettoria indicativa dovrebbe essere il 2005, trattandosi dell’anno più recente per il quale si dispone di dati affidabili sulle quote nazionali di energia da fonti rinnovabili.

(22)

La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva esige che la Comunità e gli Stati membri destinino consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe dare elevata priorità alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie in tale settore.

(23)

Gli Stati membri possono incoraggiare le autorità locali e regionali a fissare obiettivi superiori a quelli nazionali e coinvolgerle nell’elaborazione di piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili e nel varo di iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi dell’energia da fonti rinnovabili.

(24)

Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa, la Comunità e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso alle riserve di legno esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura.

(25)

Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all’energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all’energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l’obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo. La presente direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all’energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali. Introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale dell’uno o dell’altro. Per garantire l’efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all’energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla presente direttiva.

(26)

È auspicabile che i prezzi dell’energia riflettano i costi esterni della produzione e del consumo di energia, compresi, se del caso, i costi ambientali, sociali e sanitari.

(27)

Il supporto del pubblico è necessario per conseguire gli obiettivi comunitari relativi alla diffusione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, in particolare fintantoché le tariffe elettriche nel mercato interno non rifletteranno pienamente i costi ambientali e sociali e i vantaggi delle fonti energetiche utilizzate.

(28)

La Comunità e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre il consumo totale di energia nel settore dei trasporti, aumentandone l’efficienza energetica. Fra i principali mezzi per ridurre il consumo di energia nel settore dei trasporti figurano la pianificazione del settore, il sostegno ai trasporti pubblici, l’aumento della quota delle autovetture elettriche attualmente prodotte e la fabbricazione di autovetture più efficienti sotto il profilo energetico, di dimensioni minori e di minore potenza.

(29)

Gli Stati membri dovrebbero puntare a diversificare il loro mix di energie da fonti rinnovabili in tutti i comparti del trasporto. Entro il 1o giugno del 2015 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustri le possibilità di incremento dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili in ogni comparto del trasporto.

(30)

Nel calcolo del contributo dell’energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(31)

Le pompe di calore che permettono l’utilizzo del calore aerotermico, geotermico o idrotermico ad un livello di temperatura utile hanno bisogno di elettricità o di altra energia ausiliare per funzionare. L’energia utilizzata per far funzionare le pompe di calore dovrebbe quindi essere dedotta dal calore utilizzabile totale. Solo le pompe di calore il cui rendimento in termini di calore eccede significativamente l’energia primaria di cui necessitano per funzionare dovrebbero essere prese in considerazione.

(32)

I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l’energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.

(33)

In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del loro consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l’uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, occorre prevedere una deroga parziale per tali Stati membri, escludendo dal calcolo del loro consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale l’importo per il quale superano una volta e mezzo la media comunitaria per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18 %. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale, che è sproporzionatamente elevato, ciò è a dire che supera più di tre volte la media a livello comunitario per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. Per tali Stati membri è quindi opportuno disporre che tale esenzione copra l’importo per il quale superano la media a livello comunitario per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12 %.

(34)

Per ottenere un modello energetico incentrato sull’energia da fonti rinnovabili è necessario promuovere una cooperazione strategica tra Stati membri cui partecipino, se del caso, le regioni e gli enti locali.

(35)

Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi e sul loro rispetto, che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti statistici tra Stati membri, i progetti comuni e i regimi comuni di sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma per la trasparenza istituita dalla presente direttiva, nonché di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno.

(36)

Per creare le possibilità di ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati nella presente direttiva, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l’energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento dei propri obiettivi nazionali. Per questo motivo, sono necessarie misure di flessibilità che, tuttavia, rimangono sotto il controllo degli Stati membri al fine di non pregiudicare la loro capacità di raggiungere i propri obiettivi nazionali. Tali misure di flessibilità assumono la forma di trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

(37)

L’elettricità importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori della Comunità, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri. Tuttavia, per evitare un aumento netto delle emissioni di gas a effetto serra dovuto alla diversione delle fonti energetiche rinnovabili esistenti e alla loro sostituzione totale o parziale con fonti energetiche convenzionali, dovrebbe essere computata solo l’elettricità prodotta da impianti a energia da fonti rinnovabili che siano messi in servizio dopo l’entrata in vigore della presente direttiva o grazie all’incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data. Affinché la sostituzione dell’energia convenzionale con l’energia rinnovabile nella Comunità e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l’opportunità di accordi con paesi terzi in merito all’organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell’energia (12), le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva saranno ad esse applicabili.

(38)

Quando gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che sono stati oggetto recentemente di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell’importazione di energia da fonti rinnovabili nella Comunità. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero facilitare l’uso a livello nazionale da parte del paese terzo interessato di parte della produzione di elettricità degli impianti oggetto del progetto comune. Il paese terzo interessato dovrebbe altresì essere incoraggiato dalla Commissione e dagli Stati membri a sviluppare una politica ambiziosa in materia di energie rinnovabili.

(39)

Considerando che i progetti che presentano un notevole interesse europeo nei paesi terzi, come il piano solare mediterraneo, possono aver bisogno di un lungo periodo di tempo prima di essere pienamente interconnessi con il territorio della Comunità, è opportuno facilitarne lo sviluppo consentendo agli Stati membri di tenere conto, nei loro obiettivi nazionali, di una quantità di elettricità limitata prodotta da tali progetti durante la costruzione dell’interconnessione.

(40)

La procedura utilizzata dall’amministrazione incaricata di supervisionare l’autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell’applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall’inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.

(41)

È stato dimostrato che l’assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, le autorità nazionali, regionali o locali devono tenere conto della struttura specifica del settore dell’energia da fonti rinnovabili quando modificano le loro procedure amministrative di rilascio dei permessi per la costruzione e la gestione di impianti e delle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento o di carburanti per autotrazione da fonti energetiche rinnovabili. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di elettricità da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l’ambiente.

(42)

Per consentire il rapido sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell’applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell’inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l’inquinamento atmosferico e per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell’ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

(43)

Per stimolare il contributo dei singoli cittadini agli obiettivi previsti dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero valutare la possibilità di sostituire le autorizzazioni con una semplice notifica all’organismo competente in caso d’installazione di piccoli dispositivi decentrati per produrre energia da fonti rinnovabili.

(44)

È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale della Comunità. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa ambientale della Comunità e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

(45)

Le specifiche tecniche e gli altri requisiti fissati a livello nazionale che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (13), relative ad esempio ai livelli di qualità, ai metodi di prova o alle condizioni di uso, non dovrebbero ostacolare gli scambi di apparecchiature e di sistemi per le energie rinnovabili. Pertanto, i regimi di sostegno per le energie da fonti rinnovabili non dovrebbero prevedere specifiche tecniche nazionali che differiscano dalle norme comunitarie esistenti, né esigere che le apparecchiature o i sistemi che beneficiano del sostegno siano certificati o testati in una determinata località o da un soggetto specifico.

(46)

È opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione i meccanismi per la promozione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati con energia da fonti rinnovabili.

(47)

A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell’utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello comunitario, promuovendo allo stesso tempo l’utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

(48)

Può essere opportuno che gli Stati membri, al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l’uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, prevedano che tali livelli siano conseguiti con l’inserimento di un fattore di energia da fonti rinnovabili per il rispetto delle prescrizioni minime di rendimento energetico previste dalla direttiva 2002/91/CE, correlato a una riduzione ottimale in termini di costi delle emissioni di carbonio per edificio.

(49)

Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, per incoraggiare la diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.

(50)

Qualora l’accesso alla professione di installatore o l’esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (14). La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.

(51)

Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli architetti e gli urbanisti prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dettare orientamenti precisi al riguardo, facendo salve le disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare gli articoli 46 e 49.

(52)

Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di provare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d’origine può essere trasferita, a prescindere dall’energia cui si riferisce, da un titolare all’altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un’unità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L’energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine che l’accompagna sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.

(53)

È opportuno consentire al mercato emergente dei consumatori di elettricità da fonti rinnovabili di contribuire alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, poter imporre ai fornitori di elettricità che informano i clienti finali circa il loro mix energetico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE di prevedere una percentuale minima di garanzie d’origine di impianti di recente costruzione che producono energie da fonti rinnovabili, a condizione che tale prescrizione rispetti il diritto comunitario.

(54)

È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell’elettricità che beneficia di un sostegno ai clienti finali in ottemperanza dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, in particolare per quanto riguarda la quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta dai nuovi impianti, la Commissione dovrebbe valutare l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri.

(55)

La direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (15), prevede garanzie di origine per dimostrare l’origine dell’elettricità dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tali garanzie di origine non possono essere impiegate nel dare comunicazione dell’uso di energie da fonti rinnovabili conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, in quanto ciò potrebbe comportare un doppio computo e una doppia comunicazione.

(56)

Le garanzie di origine non conferiscono di per sé il diritto di beneficiare di regimi di sostegno nazionali.

(57)

Occorre dare sostegno all’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all’impiego di sistemi di immagazzinamento dell’energia per la produzione intermittente integrata di energia da fonti rinnovabili.

(58)

Occorrerebbe accelerare lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili, compresi i progetti di interesse europeo nel settore delle energie rinnovabili nel quadro del programma per la rete transeuropea dell’energia (RTE-E). A tal fine, la Commissione dovrebbe anche analizzare come migliorare il finanziamento di tali progetti. Occorrerebbe dedicare particolare attenzione ai progetti sulle energie rinnovabili che contribuiscano a migliorare in modo significativo la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nella Comunità e nei paesi vicini.

(59)

L’interconnessione tra paesi facilita l’integrazione dell’elettricità da fonti rinnovabili. Oltre ad attenuare la variabilità, l’interconnessione consente di ridurre i costi di bilanciamento, stimola una reale concorrenza portando a una riduzione dei prezzi e sostiene lo sviluppo delle reti. Inoltre, la condivisione e l’uso ottimale delle capacità di trasmissione potrebbero contribuire ad evitare l’eccessivo bisogno di nuove costruzioni dirette ad aumentare la capacità.

(60)

L’accesso prioritario e l’accesso garantito per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sono importanti per integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in linea con l’articolo 11, paragrafo 2, e sviluppare ulteriormente l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE. Gli obblighi afferenti al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro. L’accesso prioritario alla rete prevede una garanzia data ai generatori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili collegati secondo cui saranno in grado di vendere e trasmettere l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili in conformità delle norme sulla connessione in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte. Qualora l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia integrata nel mercato a pronti, l’accesso garantito fornisce la certezza che tutta l’elettricità venduta e incentivata abbia accesso alla rete, consentendo l’uso di un quantitativo massimo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotte in impianti connessi alla rete. Tuttavia ciò non implica che gli Stati membri siano obbligati a sostenere o a introdurre obblighi di acquisto di energia da fonti rinnovabili. In altri sistemi è definito un prezzo fisso per l’elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di consueto in combinazione con un obbligo di acquisto per il gestore del sistema. In questo caso l’accesso prioritario è già presente.

(61)

In determinate circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l’affidabilità o la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno accordare compensazioni finanziarie ai predetti produttori. Gli obiettivi della presente direttiva richiedono tuttavia un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza pregiudicare l’affidabilità o la sicurezza del sistema di rete. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili. Ove richiesto dagli obiettivi previsti dalla presente direttiva, la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere autorizzata quanto prima. Onde snellire le procedure di connessione alla rete, gli Stati membri possono prevedere connessioni prioritarie o capacità per connessioni riservate per i nuovi impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

(62)

I costi della connessione alla rete elettrica e alla rete del gas di nuovi produttori di elettricità e di gas da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle suddette reti dai produttori integrati di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili.

(63)

I produttori di elettricità che intendono sfruttare le potenzialità dell’energia da fonti rinnovabili nelle regioni periferiche della Comunità, segnatamente nelle regioni insulari e in quelle a bassa densità demografica, dovrebbero beneficiare, ove possibile, di costi ragionevoli di connessione onde evitare che siano indebitamente svantaggiati rispetto ai produttori ubicati in regioni più centrali, più industrializzate e più densamente popolate.

(64)

La direttiva 2001/77/CE definisce il quadro per l’integrazione nella rete dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, il grado effettivo di integrazione nella rete varia considerevolmente da uno Stato membro all’altro. Per questo motivo, occorre rafforzare il quadro e verificarne periodicamente l’applicazione a livello nazionale.

(65)

La produzione di biocarburanti dovrebbe essere sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e i biocarburanti che beneficiano di regimi di sostegno nazionali soddisfino criteri di sostenibilità.

(66)

È opportuno che la Comunità adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti e lo sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione nella Comunità e nel mondo, nonché misure tese a rafforzare la ricerca agricola e la creazione di conoscenza in tali settori.

(67)

L’introduzione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti non raggiungerebbe i suoi obiettivi se i prodotti che non soddisfano i criteri e che sarebbero stati altrimenti utilizzati come biocarburanti sono utilizzati come bioliquidi per la produzione di calore o di elettricità. Per questo motivo, i criteri di sostenibilità dovrebbero applicarsi in generale a tutti i bioliquidi.

(68)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare proposte per una direttiva di vasta portata sull’uso di tutte le fonti energetiche rinnovabili, contenente criteri e disposizioni per assicurare l’approvvigionamento e l’uso sostenibile della bioenergia. Questi criteri di sostenibilità dovrebbero inquadrarsi in maniera coerente in un sistema più ampio che abbracci tutti i bioliquidi e non soltanto i biocarburanti. Occorre pertanto che i criteri di sostenibilità vengano inclusi nella presente direttiva. Al fine di garantire un approccio coerente tra le politiche energetiche e le politiche ambientali e per evitare i costi aggiuntivi per le imprese e l’incoerenza sotto il profilo ambientale che risulterebbe da un approccio non uniforme, è essenziale prevedere gli stessi criteri di sostenibilità per l’utilizzo di biocarburanti utilizzati ai fini della presente direttiva e ai fini della direttiva 98/70/CE. Per le stesse ragioni, si dovrebbe evitare, in un simile contesto, la duplicazione di relazioni. Inoltre, la Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero coordinare le proprie attività nell’ambito di un comitato responsabile in maniera specifica per tutti gli aspetti legati alla sostenibilità. Nel 2009 la Commissione dovrebbe inoltre valutare se includere altre applicazioni della biomassa e le modalità di tale inclusione.

(69)

L’aumento della domanda mondiale di biocarburanti e di bioliquidi e gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l’effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l’umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. Inoltre, i consumatori della Comunità riterrebbero moralmente inaccettabile che il maggiore uso di biocarburanti e di bioliquidi avesse come potenziale effetto la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Per questi motivi, è necessario prevedere criteri di sostenibilità che assicurino che i biocarburanti e i bioliquidi possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l’autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con detti scopi. I criteri di sostenibilità dovrebbero considerare una foresta ricca di biodiversità nel caso in cui sia una foresta primaria secondo la definizione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», documento che i paesi di tutto il mondo utilizzano per rendicontare sull’estensione delle foreste primarie, o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere incluse le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l’impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell’elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati e precisare le zone geografiche per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

(70)

Quando terreni che presentano elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione vengono destinati alla coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti o di bioliquidi, una parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell’atmosfera formando biossido di carbonio. Il conseguente impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può ridurre, in alcuni casi in misura considerevole, l’impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra dei biocarburanti o dei bioliquidi. Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a determinati biocarburanti e bioliquidi occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti in termini di carbonio dell’uso dei biocarburanti e dei bioliquidi.

(71)

Per calcolare l’impatto della conversione dei terreni in termini di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare valori effettivi per gli stock di carbonio connessi con la destinazione di riferimento dei terreni e la destinazione degli stessi dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. Il lavoro del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici costituisce la base giusta per tali valori standard, un lavoro che attualmente non è espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione, ispirandosi a tale lavoro, dovrebbe quindi elaborare orientamenti che fungano da base di calcolo delle variazioni degli stock di carbonio ai fini della presente direttiva, anche per quanto concerne le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 %, le savane, i terreni arbustivi e le praterie.

(72)

È opportuno che la Commissione sviluppi metodologie per valutare l’impatto del drenaggio delle torbiere sulle emissioni di gas a effetto serra.

(73)

Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di biocarburanti i terreni in cui la perdita dello stock di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata tramite la produzione di biocarburanti o di bioliquidi entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti stock di carbonio che dovessero rivelarsi inadatte per la coltivazione di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e di bioliquidi. L’inventario degli stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30 % dovrebbero essere incluse in tale categoria. Anche le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % dovrebbero essere incluse, a meno che non si possa dimostrare che il loro stock di carbonio è sufficientemente esiguo da giustificarne la conversione a norma della presente direttiva. Il riferimento alle zone umide dovrebbe tener conto della definizione enunciata nella convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, adottata il 2 febbraio 1971 a Ramsar.

(74)

Gli incentivi previsti dalla presente direttiva incoraggeranno un aumento della produzione di biocarburanti e bioliquidi a livello mondiale. I biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate all’interno della Comunità dovrebbero altresì rispettare i requisiti comunitari in ambito ambientale relativi al settore agricolo, inclusi quelli per la tutela della qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali, e i requisiti in ambito sociale. Tuttavia, esiste il timore che la produzione di biocarburanti e di bioliquidi in alcuni paesi terzi non rispetti i requisiti minimi in ambito ambientale o sociale. Per tale motivo è opportuno incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali, nonché l’introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale, che contemplino aspetti essenziali in materia ambientale e sociale, al fine di promuovere la produzione sostenibile di biocarburanti e bioliquidi a livello mondiale. In assenza di tali accordi o sistemi, gli Stati membri dovrebbero obbligare gli operatori economici a riferire in materia.

(75)

Nel 2009 la Commissione dovrebbe esaminare i requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei bioliquidi e dei biocarburanti, tenendo conto della necessità di gestire le risorse della biomassa in maniera sostenibile.

(76)

I criteri di sostenibilità sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Tali cambiamenti avranno luogo solo se il rispetto di tali criteri per i biocarburanti e per i bioliquidi determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità, esiste un collegamento fisico tra la produzione di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità e il consumo di biocarburanti e di bioliquidi nella Comunità, che crea un equilibrio tra l’offerta e la domanda e garantisce un vantaggio, in termini di prezzo, superiore a quello che si ha in un sistema in cui tale collegamento non esiste. Pertanto, per assicurare che i biocarburanti e i bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità possano essere venduti ad un prezzo superiore, occorre applicare il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità. Ciò dovrebbe permettere di mantenere l’integrità del sistema evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese. Occorre tuttavia valutare altri metodi di verifica.

(77)

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto la «Valutazione degli ecosistemi per il millennio», che contiene informazioni utili per la conservazione almeno delle aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche, quali la protezione degli spartiacque e il controllo dell’erosione.

(78)

Occorre sorvegliare l’impatto della coltivazione della biomassa, dovuto ad esempio a modifiche della destinazione dei terreni, incluso lo spostamento, l’introduzione di specie esotiche invasive ed altri effetti sulla biodiversità, e gli effetti sulla produzione alimentare e sulla prosperità locale. La Commissione dovrebbe tener conto di tutte le fonti d’informazione pertinenti, compresa la mappa della fame della FAO. I biocarburanti dovrebbero essere promossi in maniera da incoraggiare una maggiore produttività agricola e l’utilizzo dei terreni degradati.

(79)

È nell’interesse della Comunità incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali, nonché l’introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti e di bioliquidi e che certifichino che la produzione dei biocarburanti e di bioliquidi soddisfa le predette norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni per il riconoscimento di detti accordi o sistemi quali accordi o sistemi che forniscono prove e dati affidabili, a condizione che rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.

(80)

Occorre fissare norme precise per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti e dai bioliquidi e dai carburanti fossili di riferimento.

(81)

Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall’uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell’analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle diverse partite di carburante per autotrazione. In tali casi, il metodo dell’allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, è affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell’analisi politica, nelle relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.

(82)

Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti e i bioliquidi indicato nell’elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

(83)

È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e indipendenti e siano aggiornati, se del caso, con il progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe incoraggiare tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, l’effetto delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia nella Comunità sia nei paesi terzi, e della società civile.

(84)

Per non incoraggiare la coltivazione di materie prime per biocarburanti e per bioliquidi su terreni sui quali tale produzione genererebbe elevate emissioni di gas a effetto serra, l’uso dei valori standard per la coltivazione dovrebbe essere limitato alle zone nelle quali detto effetto possa essere escluso con sicurezza. Tuttavia, per evitare un onere amministrativo sproporzionato, gli Stati membri dovrebbero stabilire medie nazionali o regionali per le emissioni derivanti dalla coltivazione, tra cui dall’uso di fertilizzanti.

(85)

La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita potrà essere parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati o fortemente contaminati che, allo stato attuale, non possono essere utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l’utilizzo di terreni degradati ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti e dei bioliquidi contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole. Anche se gli stessi biocarburanti sono fabbricati a partire da materie prime provenienti da terreni già utilizzati come seminativi, l’aumento netto della domanda di colture provocato dalla promozione dei biocarburanti potrebbe portare ad un aumento netto delle zone coltivate. Ciò potrebbe interessare i terreni che presentano un elevato stock di carbonio, conducendo a dannose perdite di stock di carbonio. Al fine di mitigare tale rischio, è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte ad incoraggiare un incremento del tasso di produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l’utilizzazione dei terreni degradati e l’adozione di requisiti di sostenibilità, analoghi a quelli previsti nella presente direttiva per il consumo di biocarburanti nella Comunità, in altri paesi che consumano biocarburanti. La Commissione dovrebbe definire una metodologia pratica volta a ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. A tal fine la Commissione dovrebbe analizzare sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, in particolare, l’inclusione di un fattore per i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e la necessità di incentivare i biocarburanti sostenibili, che riducono al minimo l’impatto del cambiamento di destinazione dei terreni e migliorano la sostenibilità dei biocarburanti riguardo al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nello sviluppare tale metodologia, la Commissione dovrebbe anche affrontare i potenziali effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni derivanti dai biocarburanti prodotti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

(86)

Per conseguire una sufficiente quota di mercato dei biocarburanti occorre assicurare l’immissione sul mercato di diesel contenente miscele di biodiesel in una percentuale superiore a quella prevista dalla norma EN 590/2004.

(87)

Per assicurare il valore commerciale dei biocarburanti che consentono di diversificare la gamma delle colture utilizzate, le disposizioni nazionali vincolanti in materia dovrebbero dare più peso a questo tipo di biocarburanti.

(88)

Una comunicazione periodica è necessaria per mantenere l’attenzione sui progressi nello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili a livello nazionale e comunitario. È opportuno prevedere l’uso di un modello armonizzato per i piani di azione nazionali in materia di energie da fonti rinnovabili che dovrebbero essere presentati dagli Stati membri. Tali piani potrebbero comprendere una stima dei costi e dei benefici delle misure previste, misure connesse al necessario ampliamento e/o rafforzamento dell’infrastruttura di rete esistente, una stima dei costi e benefici per sviluppare l’energia da fonti rinnovabili oltre il livello richiesto dalla traiettoria indicativa, nonché informazioni sui regimi nazionali di sostegno e sull’uso delle energie da fonti rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati.

(89)

Con i rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri possono incoraggiare l’uso dei biocarburanti che generano benefici aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini di diversificazione offerta dai biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare, materie ligno-cellulosiche, alghe e piante non irrigate coltivate in zone aride per combattere la desertificazione, tenendo in debito conto la differenza di costi tra la produzione di energia a partire da biocarburanti convenzionali e a partire dai biocarburanti che generano benefici aggiuntivi. Gli Stati membri possono incoraggiare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di queste e altre tecnologie per le energie rinnovabili che hanno bisogno di tempo per diventare competitive.

(90)

L’attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, delle disposizioni della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (16).

(91)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

(92)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare i principi metodologici e i valori necessari per valutare se i biocarburanti e i bioliquidi rispettino i criteri di sostenibilità, per adattare il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione al progresso tecnico e scientifico, per fissare i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi caratterizzati da un grado elevato di biodiversità e stabilire definizioni dettagliate per i terreni fortemente degradati o contaminati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(93)

Le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE che si sovrappongono alle disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere soppresse a decorrere dal termine ultimo per il recepimento della presente direttiva. Le misure che fissano obiettivi e disciplinano la presentazione di relazioni per il 2010 dovrebbero restare in vigore fino alla fine del 2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/77/CE e la direttiva 2003/30/CE.

(94)

Le misure di cui agli articoli da 17 a 19, poiché incidono anche sul funzionamento del mercato interno tramite l’armonizzazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi della presente direttiva, facilitando in tal modo, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 8, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e di bioliquidi che soddisfano dette condizioni, sono basate sull’articolo 95 del trattato.

(95)

Il regime di sostenibilità non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto, nei rispettivi regimi di sostegno nazionali, del costo di produzione più elevato dei biocarburanti e dei bioliquidi che offrono vantaggi che vanno al di là dei minimi previsti dal regime di sostenibilità.

(96)

Poiché gli obiettivi generali della presente direttiva, ciò è a dire il raggiungimento del 20 % della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia della Comunità e del 10 % della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia per autotrazione in ogni Stato membro entro il 2020, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(97)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b)

«energia aerotermica»: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;

c)

«energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

d)

«energia idrotermica»: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

e)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

f)

«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

g)

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi di lavorazione;

h)

«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa;

i)

«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

j)

«garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE;

k)

«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

l)

«obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno nazionale che obbliga i produttori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro produzione, che obbliga i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o che obbliga i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. Ciò comprende i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l’uso di certificati verdi;

m)

«valore reale»: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell’allegato V, parte C;

n)

«valore tipico»: una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante;

o)

«valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale.

Articolo 3

Obiettivi e misure nazionali generali obbligatori per l’uso dell’energia da fonti rinnovabili

1.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.

2.   Gli Stati membri adottano misure efficacemente predisposte per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B.

3.   Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:

a)

regimi di sostegno;

b)

misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali in conformità degli articoli da 5 a 11.

Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 5 a 11 della presente direttiva, in che misura sostenere l’energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro.

4.   Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni:

a)

per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l’elettricità;

b)

per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto;

c)

per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti rinnovabili per la Comunità o la quota di elettricità da fonti rinnovabili per il proprio paese, misurata due anni prima dell’anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell’apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta, se del caso, una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l’intera quantità di elettricità proveniente da fonti rinnovabili usata per alimentare tutti i tipi di veicoli elettrici.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta altresì, se del caso, una proposta relativa ad un metodo di calcolo del contributo dell’idrogeno proveniente da fonti rinnovabili nel mix complessivo di combustibili.

Articolo 4

Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili

1.   Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi, nonché le misure da adottare per ottemperare alla prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 19.

La Commissione adotta entro il 30 giugno 2009 un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili. Tale modello comprende i requisiti minimi di cui all’allegato VI. Gli Stati membri si conformano a questo modello nella presentazione dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro il 30 giugno 2010.

3.   Ogni Stato membro pubblica e notifica alla Commissione, sei mesi prima della data in cui il proprio piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dev’essere presentato, un documento previsionale contenente:

a)

una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso altri Stati membri in ottemperanza degli articoli da 6 a 11, nonché la stima del suo potenziale per progetti comuni fino al 2020; e

b)

una stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale, fino al 2020.

Tali informazioni possono includere elementi relativi ai costi e ai benefici nonché ai finanziamenti. Le previsioni sono aggiornate nelle relazioni degli Stati membri, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettere l) e m).

4.   Lo Stato membro la cui quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto della traiettoria indicativa nel biennio immediatamente precedente di cui all’allegato I, parte B, presenta un piano di azione per le energie rinnovabili modificato alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo, prevedendo misure adeguate e proporzionate per rientrare entro un periodo di tempo ragionevole nella traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B.

Se lo Stato membro ha mancato la sua traiettoria indicativa per un margine limitato, e tenendo conto delle attuali e future misure adottate dallo Stato membro stesso, la Commissione può adottare la decisione di esentare lo Stato membro dall’obbligo di presentare un piano d’azione per le energie rinnovabili modificato.

5.   La Commissione valuta i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili, in particolare l’adeguatezza delle misure previste dallo Stato membro conformemente all’articolo 3, paragrafo 2. In risposta a un piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili o a un piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili modificato, la Commissione può emettere una raccomandazione.

6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili e i documenti di previsione nella forma in cui sono stati resi noti sulla piattaforma di trasparenza di cui all’articolo 24, paragrafo 2, così come qualunque raccomandazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 5

Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

1.   Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

a)

del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b)

del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e

c)

del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

Fatto salvo il secondo comma dell’articolo 17, paragrafo 1, i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità definiti all’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, non sono presi in considerazione.

2.   Quando uno Stato membro ritiene di trovarsi, per causa di forza maggiore, nell’impossibilità di raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 indicata nella terza colonna della tabella dell’allegato I, ne informa appena possibile la Commissione. La Commissione adotta una decisione con la quale stabilisce se sia stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore. La Commissione, se adotta una decisione con la quale stabilisce che è stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore, decide le modalità di adeguamento del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l’anno 2020.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte.

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

L’elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all’allegato II.

4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell’industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione.

Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

Si tiene conto dell’energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l’apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui all’allegato VII.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell’energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

5.   Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all’allegato III è quello indicato nello stesso allegato. L’allegato III può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

6.   La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale.

Ai fini del primo comma, la somma di cui al paragrafo 1 è adeguata in conformità degli articoli 6, 8, 10 e 11.

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell’ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell’aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l’aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %.

7.   La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (19).

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Articolo 6

Trasferimenti statistici tra Stati membri

1.   Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all’altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

a)

dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2; e

b)

aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Un trasferimento statistico non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo nazionale dello Stato membro che effettua il trasferimento.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 possono avere una durata di uno o più anni. Essi sono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell’energia in questione.

3.   Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere soltanto dopo che tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione.

Articolo 7

Progetti comuni tra Stati membri

1.   Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell’ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all’incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro nell’ambito della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2:

a)

fornisce la descrizione dell’impianto proposto o l’indicazione dell’impianto ristrutturato;

b)

specifica la quota o la quantità di elettricità, calore o freddo prodotte dall’impianto che devono essere computate ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro;

c)

indica lo Stato membro per il quale è effettuata la notifica; e

d)

precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l’elettricità o il calore o freddo prodotti dall’impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini dell’obiettivo nazionale generale dell’altro Stato membro.

4.   Il periodo indicato nel paragrafo 3, lettera d), non può essere prorogato oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.

5.   Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).

Articolo 8

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri

1.   Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 7 emette una lettera di notifica in cui dichiara:

a)

la quantità totale di elettricità o di calore o freddo prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili dall’impianto oggetto della notifica di cui all’articolo 7; e

b)

la quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto che dev’essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.

2.   Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione.

3.   Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità o di calore o freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è:

a)

dedotta dalla quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e

b)

sommata alla quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 9

Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1.   Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

2.   L’elettricità prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della valutazione dell’osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali generali solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’elettricità è consumata nella Comunità, requisito che si considera soddisfatto quando:

i)

una quantità di elettricità equivalente all’elettricità contabilizzata è stata definitivamente attribuita alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori della rete di trasmissione nel paese d’origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;

ii)

una quantità di elettricità equivalente all’elettricità contabilizzata è stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore della rete di trasmissione responsabile nella parte comunitaria di un interconnettore; e

iii)

la capacità attribuita e la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili da parte dell’impianto di cui al paragrafo 2, lettera b), si riferiscono allo stesso periodo;

b)

l’elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell’ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1; e

c)

la quantità di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l’impianto.

3.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto, ai fini dell’articolo 5, dell’elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell’ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni:

a)

la costruzione dell’interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2016;

b)

non è possibile mettere in esercizio l’interconnettore entro il 31 dicembre 2020;

c)

è possibile mettere in esercizio l’interconnettore entro il 31 dicembre 2022;

d)

dopo l’entrata in esercizio, l’interconnettore sarà utilizzato per l’esportazione verso la Comunità, a norma del paragrafo 2, di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

e)

la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l’interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di elettricità che non sia superiore ala quantità che sarà esportata verso la Comunità dopo l’entrata in esercizio dell’interconnettore.

4.   La quota o la quantità di elettricità prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che va computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di uno o più Stati membri nell’ambito della valutazione della conformità con l’articolo 3 è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. Tale quota o tale quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nella Comunità e ivi consumata, corrispondente alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di elettricità.

5.   La notifica di cui al paragrafo 4:

a)

fornisce la descrizione dell’impianto proposto o l’indicazione dell’impianto ristrutturato;

b)

specifica la quota o la quantità di elettricità prodotta nell’impianto da computare ai fini dell’obiettivo nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;

c)

precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l’elettricità deve essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale dello Stato membro; e

d)

comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l’impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di elettricità prodotte nell’impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.

6.   Il periodo di cui al paragrafo 5, lettera c), non va oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.

7.   Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e del paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).

8.   Gli Stati membri e la Comunità incoraggiano i pertinenti organi del trattato che istituisce la Comunità dell’energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie affinché le parti contraenti di tale trattato possano applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva.

Articolo 10

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1.   Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 9 emette una lettera di notifica in cui dichiara:

a)

la quantità totale di elettricità prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili nell’impianto oggetto della notifica ai sensi dell’articolo 9;

b)

la quantità di elettricità prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l’impianto che deve essere computata ai fini del suo obiettivo nazionale generale conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell’articolo 9; e

c)

la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

2.   Lo Stato membro trasmette la lettera di notifica al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera d), e alla Commissione.

3.   Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

Articolo 11

Regimi di sostegno comuni

1.   Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 3, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

a)

effettuano un trasferimento statistico di importi specifici di energia proveniente da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell’articolo 6; o

b)

istituiscono una norma di distribuzione, approvata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri interessati. Tale norma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto.

2.   Entro tre mesi dalla fine di ogni anno gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera b), emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di elettricità o calore o freddo proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotta nell’anno destinato a formare oggetto della norma di distribuzione.

3.   Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

Articolo 12

Aumento di capacità

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), le unità di energia da fonti rinnovabili dovute all’aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo in servizio al momento in cui si è verificato l’aumento di capacità.

Articolo 13

Procedure amministrative, regolamentazioni e codici

1.   Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

a)

fatte salve le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture amministrative e l’organizzazione, le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie;

b)

siano rese disponibili al livello adeguato informazioni esaurienti sul trattamento delle domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile e sull’assistenza disponibile per i richiedenti;

c)

le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

d)

le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;

e)

le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; e

f)

siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per i progetti di piccole dimensioni ed eventualmente per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.   Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno.

3.   Gli Stati membri raccomandano a tutti i soggetti, in particolare agli organi amministrativi locali e regionali di garantire l’installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e l’installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. Gli Stati membri, in particolare, incoraggiano gli enti amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane delle città.

4.   Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Nell’elaborare tali misure o nel regime di sostegno regionale, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell’efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, ove opportuno, impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1o gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l’altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme in materia di edifici a consumo di energia nullo o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

6.   Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l’uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o comunitario, se esistono, per incentivare tali sistemi e apparecchiature.

Nel caso della biomassa, gli Stati membri promuovono le tecnologie di conversione che presentano un’efficienza di conversione almeno dell’85 % per le applicazioni residenziali e commerciali e almeno del 70 % per le applicazioni industriali.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati membri promuovono quelle che soddisfano i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (20).

Nel caso dell’energia termica solare, gli Stati membri promuovono le apparecchiature e i sistemi certificati basati sulle norme europee, ove esistenti, compresi i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi tecnici di riferimento creati da organismi europei di normalizzazione.

Nel valutare l’efficienza di conversione e il rapporto tra apporto e rendimento dei sistemi e delle apparecchiature ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano le procedure comunitarie o, in mancanza, quelle internazionali, ove esistenti.

Articolo 14

Informazione e formazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

2.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull’efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili siano messe a disposizione dal fornitore dell’apparecchiatura o del sistema ovvero dalle autorità nazionali competenti.

3.   Gli Stati membri assicurano che entro il 31 dicembre 2012 sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri enunciati all’allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi possono anche rendere pubblico l’elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

6.   Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 15

Garanzie di origine dell’elettricità, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili

1.   Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri assicurano che l’origine dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

2.   A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine in risposta a una richiesta dei produttori di calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale provvedimento può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta.

Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d’origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili.

La garanzia d’origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell’articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d’origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell’articolo 5.

3.   Qualsiasi utilizzo di una garanzia d’origine avviene entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica. La garanzia d’origine è annullata dopo l’uso.

4.   Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l’annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura.

5.   Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode.

6.   La garanzia di origine indica almeno:

a)

la fonte energetica utilizzata per produrre l’energia e le date di inizio e di fine della produzione;

b)

se la garanzia di origine riguarda:

i)

l’elettricità; ovvero

ii)

il riscaldamento e/o il raffreddamento;

c)

la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la capacità dell’impianto nel quale l’energia è stata prodotta;

d)

se e in quale misura l’impianto ha beneficiato di sostegni all’investimento, se e in quale misura l’unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;

e)

la data di messa in servizio; e

f)

la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

7.   Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, un fornitore di elettricità può farlo utilizzando le proprie garanzie d’origine.

8.   La quantità di energia da fonti rinnovabili corrispondente alle garanzie d’origine trasferite da un fornitore di elettricità a terzi è dedotta dalla quota di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE.

9.   Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 6, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

10.   Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia.

11.   Uno Stato membro può introdurre, conformemente alla normativa comunitaria, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all’uso delle garanzie di origine per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE.

12.   Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili presso i consumatori facendo riferimento ai benefici ambientali o di altro tipo dell’energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri possono chiedere loro di mettere a disposizione, in forma sintetica, informazioni sulla quantità o sulla quota di energia da fonti rinnovabili proveniente da impianti o da un aumento di capacità, messi in servizio dopo il 25 giugno 2009.

Articolo 16

Accesso e funzionamento delle reti

1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l’infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all’ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa l’interconnessione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli Stati membri adottano altresì misure adeguate per accelerare le procedure di autorizzazione dell’infrastruttura della rete e coordinare l’approvazione dell’infrastruttura della rete e le procedure amministrative e di pianificazione.

2.   Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell’affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti:

a)

gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

b)

gli Stati membri provvedono altresì affinché l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito al sistema di rete;

c)

gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell’elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Qualora siano adottate misure significative per limitare le fonti rinnovabili al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, gli Stati membri assicurano che i gestori del sistema responsabili riferiscano in merito a tali misure alle competenti autorità di regolamentazione e indichino le misure correttive che intendono adottare per evitare limitazioni inopportune.

3.   Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di elaborare e rendere pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete, necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e benefici della connessione dei predetti produttori alla rete e della situazione particolare dei produttori situati in regioni periferiche o a bassa densità di popolazione. Tali norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

4.   Se necessario, gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 3. Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l’assunzione e la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l’integrazione dei nuovi produttori ai sensi del predetto paragrafo.

5.   Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di fornire ai nuovi produttori di energia da fonti rinnovabili che desiderano connettersi alla rete tutte le informazioni necessarie richieste, tra cui:

a)

una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

b)

un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

c)

un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta.

Gli Stati membri possono consentire ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d’appalto per i lavori di connessione.

6.   La ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si connetteranno in seguito e i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione traggono dalle connessioni.

7.   Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in particolare l’elettricità da fonti rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili.

8.   Gli Stati membri assicurano che la tariffazione da parte dei gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione per la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie alla connessione alla rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi possono derivare dall’uso diretto della rete a bassa tensione.

9.   Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l’infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l’integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.

10.   Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l’obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell’articolo 6 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (21), in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l’obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di fonti rinnovabili di gas sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

11.   Nei rispettivi piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili gli Stati membri valutano la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento prodotte da fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali del 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1. In base a tale valutazione gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l’infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffreddamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.

Articolo 17

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi

1.   Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6:

a)

per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;

b)

per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;

c)

per determinare se il consumo di biocarburanti e di bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c).

2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari almeno al 35 %.

A decorrere dal 1o gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è pari almeno al 50 %. Dal 1o gennaio 2018 tale riduzione di emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1o gennaio 2017 o successivamente.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1.

Nel caso di biocarburanti e di bioliquidi prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, il primo comma si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

3.   I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a)

foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

b)

aree designate:

i)

a norma di legge o dall’autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero

ii)

per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma;

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;

c)

terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità, ossia:

i)

terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero

ii)

terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi.

La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell’ambito di applicazione del primo comma, lettera c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

4.   I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a)

zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell’anno;

b)

zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c)

terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all’allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell’ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5.   I biocarburanti e i bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6.   Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (22), e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali definite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7.   Per quanto riguarda sia i paesi terzi sia gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocarburanti o di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5, nonché la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria. La prima relazione è presentata nel 2012.

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull’impatto della politica comunitaria in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e attuate le seguenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro:

convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29),

convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87),

convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98),

convenzione sull’uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100),

convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105),

convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111),

convenzione sull’età minima per l’assunzione all’impiego (n. 138),

convenzione riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).

Tali relazioni indicano, per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte significativa di materie prime per il biocarburante consumato all’interno della Comunità, se il paese ha ratificato e attuato:

il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;

la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

La prima relazione è presentata nel 2012. La Commissione propone, se del caso, misure correttive, in particolare in presenza di elementi che dimostrano che la produzione dei biocarburanti ha ripercussioni considerevoli sul prezzo dei prodotti alimentari.

8.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo.

9.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa. La relazione e le eventuali proposte sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e tengono conto dei nuovi sviluppi in materia di processi innovativi. Se dall’apposita analisi risulta provata l’opportunità di modificare, per quanto riguarda la biomassa forestale, la metodologia di calcolo prevista all’allegato V o i criteri di sostenibilità relativi agli stock di carbonio per i biocarburanti e i bioliquidi, la Commissione, se necessario, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente a tale riguardo.

Articolo 18

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi

1.   Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b)

imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

c)

preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull’equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime, di biocarburanti o di bioliquidi. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali non è necessario che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità ambientale restino fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione stabilisce l’elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti o bioliquidi prodotti nella Comunità sia a quelli importati.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 24, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4.   La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell’ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafi da 3 a 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i terreni inclusi in un programma nazionale o regionale di riconversione dei terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati rispondono ai criteri di cui all’allegato V, parte C, punto 9.

5.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. I sistemi per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all’allegato V. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni.

7.   Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 17, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione dell’articolo 17 in relazione ad una fonte di biocarburante o di bioliquido e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 3, decide se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante o il bioliquido proveniente da detta fonte ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

9.   Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

sull’efficacia del sistema posto in atto per la comunicazione delle informazioni relative ai criteri di sostenibilità; e

b)

sulla praticabilità e l’opportunità di introdurre prescrizioni obbligatorie in relazione alla tutela dell’aria, del suolo o delle risorse idriche, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e degli obblighi internazionali della Comunità.

La Commissione propone, se del caso, misure correttive.

Articolo 19

Calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi

1.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti e di bioliquidi ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, è calcolata come segue:

a)

se l’allegato V, parte A o B, fissa un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore e l per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l’allegato V, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b)

utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell’allegato V, parte C; o

c)

utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all’allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all’allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell’allegato V, parte C, per tutti gli altri fattori.

2.   Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (23), nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica «Valori standard disaggregati per la coltivazione» dell’allegato V, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

3.   I valori standard dell’allegato V, parte A, per i biocarburanti, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato V, parte D, per i biocarburanti e per i bioliquidi, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:

a)

coltivate fuori della Comunità;

b)

coltivate nella Comunità, in aree incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2; o

c)

rifiuti o residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.

Per i biocarburanti e i bioliquidi non rientranti nell’ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.

4.   Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si possono prevedere inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica «Coltivazione» dell’allegato V, parte D, possibilmente accompagnata da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere gli elenchi. Se del caso, la relazione è corredata di proposte pertinenti.

5.   Entro il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all’allegato V, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni derivanti dai trasporti e dalla lavorazione e, se necessario, può decidere di correggere i valori. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

6.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per ridurre al minimo tale impatto. La relazione è corredata, se opportuno, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente una metodologia concreta per le emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, garantendo la conformità alla presente direttiva, in particolare all’articolo 17, paragrafo 2.

Tale proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell’applicazione di detta metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l’applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino al 31 dicembre 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati, a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45 %. Ciò si applica alla capacità degli impianti di biocarburanti alla fine del 2012.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 31 dicembre 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione.

7.   L’allegato V può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, tra l’altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell’allegato V, è prestata particolare considerazione:

alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,

alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,

alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e

allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.

Ogni adattamento o aggiunta all’elenco dei valori standard di cui all’allegato V deve rispettare i seguenti criteri:

a)

quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard devono essere i valori tipici dei processi di produzione normali;

b)

in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.

8.   Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all’allegato V, parte C, punto 9. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 20

Misure di attuazione

Le misure di attuazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 18, paragrafo 3, terzo comma, all’articolo 18, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 8, all’articolo 19, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 7, primo comma, e all’articolo 19, paragrafo 8, tengono altresì pienamente conto dei fini dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.

Articolo 21

Disposizioni specifiche relative all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti

1.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato sulla disponibilità e sui benefici per l’ambiente di tutte le varie fonti energetiche rinnovabili per autotrazione. Nel caso in cui i biocarburanti miscelati con derivati degli oli minerali siano presenti in percentuali superiori al 10 % in volume, gli Stati membri impongono l’obbligo che le percentuali siano indicate nei punti vendita.

2.   Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell’obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto di cui all’articolo 3, paragrafo 4, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

Articolo 22

Relazioni degli Stati membri

1.   Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La sesta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l’ultima relazione richiesta.

La relazione specifica in particolare:

a)

le quote settoriali (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e complessive di energia da fonti rinnovabili nel corso dei due precedenti anni civili e le misure adottate o previste a livello nazionale per promuovere la crescita delle energie da fonti rinnovabili tenendo conto della traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B, conformemente all’articolo 5;

b)

l’introduzione e il funzionamento di regimi di sostegno e di altre misure miranti a promuovere l’energia da fonti rinnovabili e ogni sviluppo nelle misure applicate rispetto a quelle indicate nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dello Stato membro, nonché informazioni sulle modalità di allocazione dell’elettricità che beneficia di un sostegno ai clienti finali ai fini dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE;

c)

il modo in cui lo Stato membro ha eventualmente strutturato i suoi regimi di sostegno per integrare le applicazioni di energie rinnovabili che presentano benefici supplementari rispetto ad altre applicazioni analoghe, ma che possono anche comportare costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche;

d)

il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate per assicurare l’affidabilità e la protezione del sistema contro la frode;

e)

i progressi realizzati nella valutazione e nel miglioramento delle procedure amministrative per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari allo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili;

f)

le misure adottate per garantire la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e per migliorare il quadro o le norme che disciplinano l’assunzione e la ripartizione dei costi di cui all’articolo 16, paragrafo 3;

g)

gli sviluppi intervenuti nella disponibilità e nell’uso delle risorse della biomassa a fini energetici;

h)

le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili;

i)

lo sviluppo e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche;

j)

l’impatto stimato della produzione di biocarburanti e di bioliquidi sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla qualità dell’acqua e sulla qualità del suolo all’interno dello Stato membro;

k)

la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’uso di energia da fonti rinnovabili.

l)

una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri, nonché una stima del potenziale per progetti comuni fino al 2020;

m)

una stima della domanda di energie da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2020; e

n)

informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime.

2.   Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all’allegato V, parte A e parte B.

3.   Nella sua prima relazione lo Stato membro precisa se intende:

a)

creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti a energia rinnovabile e di assistere i richiedenti;

b)

prevedere l’approvazione automatica delle domande di licenza urbanistica ed edilizia per impianti ad energia rinnovabile quando l’organismo responsabile del rilascio dell’autorizzazione non risponde entro i termini previsti; o

c)

indicare nei piani urbanistici le zone geografiche adatte per lo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili e per la creazione di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

4.   In ciascuna relazione lo Stato membro ha la possibilità di correggere i dati forniti nelle relazioni precedenti.

Articolo 23

Controllo e relazione della Commissione

1.   La Commissione sorveglia l’origine dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nella Comunità e l’impatto della loro produzione, compreso l’impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nella Comunità e nei paesi terzi principali fornitori. Tale sorveglianza si basa sulle relazioni degli Stati membri, trasmesse conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l’evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all’uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare. La Commissione sorveglia tutte le installazioni cui si applica l’articolo 19, paragrafo 6.

2.   La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti nonché con la società civile in merito all’applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti e i bioliquidi. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti sul prezzo dei prodotti alimentari.

3.   Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e della sorveglianza e delle analisi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata nel 2012.

4.   Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’utilizzo dei biocarburanti, la Commissione utilizza i valori dichiarati dagli Stati membri e valuta se e come le stime cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

5.   Nelle sue relazioni, la Commissione analizza in particolare:

a)

i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di importazione della Comunità su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;

b)

l’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità ambientale nella Comunità e nei paesi terzi, tenuto conto dell’impatto economico e ambientale, anche sulla biodiversità;

c)

il margine esistente per individuare, in maniera scientificamente obiettiva, le zone geografiche aventi un elevato valore in termini di biodiversità che non sono contemplate dall’articolo 17, paragrafo 3;

d)

l’impatto dell’aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;

e)

la disponibilità di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche; e

f)

le modifiche indirette della destinazione dei terreni in relazione a tutte le filiere di produzione.

La Commissione propone, se del caso, misure correttive.

6.   Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, la Commissione esamina l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze e di assistere i richiedenti.

7.   Al fine di migliorare il finanziamento e il coordinamento per la realizzazione dell’obiettivo del 20 % di cui all’articolo 3, paragrafo 1, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2010, un’analisi e un piano d’azione sull’energia da fonti rinnovabili, finalizzati in particolare a:

a)

un migliore utilizzo dei fondi strutturali e dei programmi quadro;

b)

un utilizzo più efficiente e più esteso dei fondi della Banca europea per gli investimenti e di altri istituti finanziari pubblici;

c)

un migliore accesso al capitale di rischio, segnatamente attraverso l’analisi della fattibilità di un meccanismo con ripartizione dei rischi per gli investimenti in energia da fonti rinnovabili nella Comunità, analogo all’iniziativa «Fondo mondiale per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile» destinata ai paesi terzi;

d)

un migliore coordinamento dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché di altre forme di sostegno; e

e)

un migliore coordinamento a sostegno delle iniziative in materia di energie rinnovabili il cui successo dipende dall’attività di operatori stabiliti in vari Stati membri.

8.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione concernente in particolare i seguenti elementi:

a)

una valutazione delle soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si applicheranno a decorrere dalle date di cui all’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, elaborata sulla scorta di un’analisi dell’impatto che tenga conto, in particolare, dell’evoluzione tecnologica, delle tecnologie disponibili e della disponibilità di biocarburanti di prima e seconda generazione che permettono una riduzione considerevole delle emissioni di gas a affetto serra;

b)

riguardo all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, una valutazione:

i)

del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tale obiettivo;

ii)

della possibilità di realizzare tale obiettivo, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nella Comunità e nei paesi terzi, e considerando l’impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l’impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione;

iii)

dell’impatto dell’attuazione dell’obiettivo sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili;

iv)

della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti;

v)

della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i combustibili per i trasporti rappresentano oltre la metà del consumo di energia complessivo e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati;

c)

un’analisi dell’attuazione della presente direttiva, con particolare riguardo ai meccanismi di cooperazione, per garantire che gli Stati membri possano continuare ad avvalersi dei regimi di sostegno nazionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e, nel contempo, conseguire tramite tali meccanismi gli obiettivi nazionali di cui all’allegato I sulla base del migliore rapporto costi-benefici, degli sviluppi tecnologici e delle conclusioni da trarre per raggiungere l’obiettivo di produrre il 20 % dell’energia da fonti rinnovabili a livello comunitario.

Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardanti gli elementi illustrati e in particolare:

per quanto riguarda l’elemento di cui alla lettera a), una modifica della riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra ivi contemplata, e

per l’elemento di cui alla lettera c), adeguati aggiustamenti delle misure di cooperazione previste nella presente direttiva per migliorare la loro efficacia nel raggiungere l’obiettivo del 20 %. Tali proposte non condizionano l’obiettivo del 20 % né il controllo degli Stati membri sui sistemi nazionali di sostegno e sulle misure di cooperazione.

9.   Nel 2018 la Commissione presenta una tabella di marcia per le energie rinnovabili relativa al periodo successivo al 2020.

La tabella di marcia è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per il periodo successivo al 2020. Detta tabella di marcia tiene conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva e dell’evoluzione tecnologica nel settore dell’energia da fonti rinnovabili.

10.   Nel 2021 la Commissione presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione esamina in particolare in quale misura i seguenti elementi hanno consentito agli Stati membri di conseguire gli obiettivi nazionali di cui all’allegato I sulla base del miglior rapporto costi-benefici:

a)

la procedura di elaborazione di documenti previsionali e di piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili;

b)

l’efficacia dei meccanismi di cooperazione;

c)

l’evoluzione tecnologica nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, anche per quanto riguarda l’impiego di biocarburanti per l’aviazione commerciale;

d)

l’efficacia dei regimi di sostegno nazionali; e

e)

le conclusioni delle relazioni elaborate dalla Commissione di cui ai paragrafi 8 e 9.

Articolo 24

Piattaforma per la trasparenza

1.   La Commissione crea una piattaforma pubblica in linea per la trasparenza, destinata ad aumentare la trasparenza e a facilitare e promuovere la cooperazione tra Stati membri, in particolare in materia di trasferimenti statistici di cui all’articolo 6 e progetti comuni di cui agli articoli 7 e 9. La piattaforma può essere utilizzata anche per rendere pubbliche pertinenti informazioni che la Commissione o uno Stato membro ritengano essenziali ai fini della presente direttiva e del raggiungimento dei suoi obiettivi.

2.   La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza le seguenti informazioni, se del caso in formato aggregato, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili:

a)

i piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili degli Stati membri;

b)

i documenti previsionali degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, corredati, non appena possibile, della sintesi della Commissione riguardo alla produzione eccedentaria e alla domanda stimata di importazioni;

c)

le offerte di cooperazione degli Stati membri in materia di trasferimenti statistici o progetti comuni, su richiesta dello Stato membro interessato;

d)

le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sui trasferimenti statistici tra Stati membri;

e)

le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, su progetti comuni;

f)

le relazioni nazionali degli Stati membri di cui all’articolo 22;

g)

le relazioni della Commissione di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Tuttavia, su richiesta dello Stato membro che ha fornito le informazioni, la Commissione non rende pubblici i documenti previsionali degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, né le informazioni contenute nelle relazioni nazionali degli Stati membri di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettere l) e m).

Articolo 25

Comitati

1.   Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato sulle fonti di energia rinnovabile.

2.   Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Modifiche e abrogazioni

1.   L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2001/77/CE sono abrogati a decorrere dal 1o aprile 2010.

2.   L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e gli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/30/CE sono abrogati a decorrere dal 1o aprile 2010.

3.   Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 27

Recepimento

1.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  Parere del 17 settembre 2008 (GU C 77 del 31.3.2009, pag. 43).

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 12.

(3)  Parere del Parlamento del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(4)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(5)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(7)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(8)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 82.

(9)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(10)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(11)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(12)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(13)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(14)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(15)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(16)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(19)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(20)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.

(21)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(22)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(23)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 (1)

A.   Obiettivi nazionali generali

 

Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2005 (S2005)

Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2020 (S2020)

Belgio

2,2 %

13 %

Bulgaria

9,4 %

16 %

Repubblica ceca

6,1 %

13 %

Danimarca

17,0 %

30 %

Germania

5,8 %

18 %

Estonia

18,0 %

25 %

Irlanda

3,1 %

16 %

Grecia

6,9 %

18 %

Spagna

8,7 %

20 %

Francia

10,3 %

23 %

Italia

5,2 %

17 %

Cipro

2,9 %

13 %

Lettonia

32,6 %

40 %

Lituania

15,0 %

23 %

Lussemburgo

0,9 %

11 %

Ungheria

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

Paesi Bassi

2,4 %

14 %

Austria

23,3 %

34 %

Polonia

7,2 %

15 %

Portogallo

20,5 %

31 %

Romania

17,8 %

24 %

Slovenia

16,0 %

25 %

Repubblica slovacca

6,7 %

14 %

Finlandia

28,5 %

38 %

Svezia

39,8 %

49 %

Regno Unito

1,3 %

15 %

B.   Traiettoria indicativa

La traiettoria indicativa di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è costituita dalle seguenti quote di energia da fonti rinnovabili:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), come media del biennio 2011-2012;

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), come media del biennio 2013-2014;

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), come media del biennio 2015-2016; e

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), come media del biennio 2017-2018;

dove

S2005 = la quota dello Stato membro nel 2005 indicata nella tabella di cui alla parte A;

e

S2020 = la quota dello Stato membro nel 2020 indicata nella tabella di cui alla parte A.


(1)  Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.


ALLEGATO II

Formula di normalizzazione per il computo dell’elettricità da energia idraulica e da energia eolica

Ai fini del computo dell’elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

Formula

dove

N

=

anno di riferimento;

QN(norm)

=

elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro nell’anno N, a fini di computo;

Qi

=

quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno i da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro, escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua precedentemente pompata a monte;

Ci

=

capacità totale installata, al netto dell’accumulazione per pompaggi, misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro alla fine dell’anno i.

Ai fini del computo dell’elettricità da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

Formula

dove

N

=

anno di riferimento;

QN(norm)

=

elettricità normalizzata generata da tutte le centrali eoliche dello Stato membro nell’anno N, a fini di computo;

Qi

=

quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell’anno i da tutte le centrali eoliche dello Stato membro;

Cj

=

capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla fine dell’anno j;

n

=

il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni precedenti l’anno N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la produzione dello Stato membro in questione.


ALLEGATO III

Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione

Carburante

Contenuto energetico per peso

(potere calorifico inferiore, MJ/kg)

Contenuto energetico per volume

(potere calorifico inferiore, MJ/l)

Bioetanolo (etanolo prodotto a partire dalla biomassa)

27

21

Bio-ETBE (etere etilterbutilico prodotto a partire dal bioetanolo)

36 (di cui il 37 % prodotto da fonti rinnovabili)

27 (di cui il 37 % prodotto da fonti rinnovabili)

Biometanolo (metanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

20

16

Bio-MTBE (etere metilterbutilico prodotto a partire dal biometanolo)

35 (di cui il 22 % prodotto da fonti rinnovabili)

26 (di cui il 22 % prodotto da fonti rinnovabili)

Bio-DME (dimetiletere prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

28

19

Bio-TAEE (etere terziario-amil-etilico prodotto a partire dal bioetanolo)

38 (di cui il 29 % prodotto da fonti rinnovabili)

29 (di cui il 29 % prodotto da fonti rinnovabili)

Biobutanolo (butanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)

33

27

Biodiesel (estere metilico prodotto a partire da oli vegetali o animali, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante)

37

33

Diesel Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa)

44

34

Olio vegetale idrotrattato (olio vegetale sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno)

44

34

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, nei casi in cui il suo uso sia compatibile con il tipo di motori usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissione)

37

34

Biogas (gas combustibile prodotto a partire dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del metano, destinato a essere usato come biocarburante o gas di legna)

50

Benzina

43

32

Diesel

43

36


ALLEGATO IV

Certificazione degli installatori

I sistemi di certificazione o i sistemi equivalenti di qualificazione menzionati all’articolo 14, paragrafo 3, sono basati sui criteri seguenti:

1.

La procedura di certificazione o di qualificazione deve essere trasparente e chiaramente definita dallo Stato membro o dall’organismo amministrativo da esso designato.

2.

Gli installatori di sistemi a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi e di solare fotovoltaico e di solare termico ricevono la certificazione nel quadro di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione riconosciuti.

3.

Il riconoscimento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dallo Stato membro o dagli organismi amministrativi da esso designati. L’organismo di riconoscimento assicura la continuità e la copertura regionale o nazionale del programma di formazione offerto dal fornitore. Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica. Oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni. Il fornitore di formazione può essere il produttore dell’apparecchiatura o del sistema, un istituto o un’associazione.

4.

La formazione per il rilascio della certificazione o della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.

5.

La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L’esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

6.

I sistemi di certificazione o i sistemi equivalenti di qualificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, tengono debitamente conto degli orientamenti seguenti.

a)

Programmi di formazione riconosciuti dovrebbero essere proposti agli installatori in possesso di esperienza professionale che hanno seguito o stanno seguendo i tipi di formazione seguenti:

i)

per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;

ii)

per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);

iii)

per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o

iv)

un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.

b)

L’aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla biomassa.

c)

L’aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni, l’identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni sull’uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell’uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell’aria, il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i)

comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l’efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

ii)

comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l’evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento; e

iii)

capacità di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della capacità della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale dell’edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonché integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.

d)

La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonché confronti costi/redditività e coprire gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, nonché la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti solari fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonché della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i)

capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all’impianto idraulico, all’elettricità e altri rischi associati agli impianti solari;

ii)

capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;

iii)

capacità di determinare la zona, l’orientamento e l’inclinazione richiesti per l’installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto dell’ombra, dell’apporto solare, dell’integrità strutturale, dell’adeguatezza dell’impianto in funzione dell’edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per l’installazione;

iv)

per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato.

e)

La certificazione degli installatori dovrebbe avere una durata limitata nel tempo, cosicché il rinnovo sarebbe subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.


ALLEGATO V

Regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento

A.   Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da barbabietola da zucchero

61 %

52 %

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32 %

16 %

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32 %

16 %

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

45 %

34 %

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

53 %

47 %

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

69 %

69 %

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

56 %

49 %

etanolo da canna da zucchero

71 %

71 %

la frazione dell’etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione dell’etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

biodiesel da semi di colza

45 %

38 %

biodiesel da semi di girasole

58 %

51 %

biodiesel da soia

40 %

31 %

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

36 %

19 %

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

62 %

56 %

biodiesel da rifiuti vegetali o animali (1)

88 %

83 %

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

51 %

47 %

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

65 %

62 %

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

40 %

26 %

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

68 %

65 %

olio vegetale puro da semi di colza

58 %

57 %

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

80 %

73 %

biogas da letame umido come metano compresso

84 %

81 %

biogas da letame asciutto come metano compresso

86 %

82 %

B.   Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da paglia di cereali

87 %

85 %

etanolo da residui legnosi

80 %

74 %

etanolo da legno coltivato

76 %

70 %

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

95 %

95 %

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

93 %

93 %

dimetiletere (DME) da residui legnosi

95 %

95 %

dimetiletere da legno coltivato

92 %

92 %

metanolo da residui legnosi

94 %

94 %

metanolo da legno coltivato

91 %

91 %

la frazione dell’etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

C.   Metodologia

1.   Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall’uso di carburanti per autotrazione, biocarburanti e bioliquidi vengono calcolate secondo la seguente formula:

E = eec  + el  + ep  + etd  + eu esca eccs eccr eee ,

dove

E

=

il totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante;

eec

=

le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

el

=

le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

ep

=

le emissioni derivanti dalla lavorazione;

etd

=

le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione;

eu

=

le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso;

esca

=

la riduzione delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

eccs

=

la riduzione di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

eccr

=

la riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio; e

eee

=

la riduzione di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2.   Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per di MJ di carburante, gCO2eq/MJ.

3.   In deroga al punto 2, per i carburanti per autotrazione, i valori espressi in gCO2eq/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando viene fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4.   La riduzione di emissioni di gas a effetto serra da biocarburanti e da bioliquidi è calcolata secondo la seguente formula:

RIDUZIONE = (EF EB )/EF,

dove

EB

=

totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o altro bioliquido; e

EF

=

totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento.

5.   I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo dell’equivalenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.   Le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec , comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l’estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all’uso dei valori reali.

7.   Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamenti della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su vent’anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el  = (CSR – CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/PeB  (3),

dove

El

=

le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per unità di energia prodotta dal biocarburante);

CSR

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o vent’anni prima dell’ottenimento delle materie prime, se quest’ultima data è posteriore;

CSA

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent’anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest’ultima data è anteriore;

P

=

la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o bioliquido per unità di superficie all’anno); e

eB

=

premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante o bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

8.   Il premio di 29 gCO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrano che il terreno in questione:

a)

non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e

b)

rientra in una selle seguenti categorie:

i)

terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;

ii)

terreno fortemente contaminato.

Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate una crescita regolare dello stock di carbonio e una rilevante riduzione dell’erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta.

9.   Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue:

a)

per «terreni pesantemente degradati» s’intendono terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

b)

per «terreni fortemente contaminati» s’intendono terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, quarto comma.

10.   La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2009 orientamenti per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo attingendo agli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra — volume 4. Gli orientamenti della Commissione fungono da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.

11.   Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep , includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all’esterno dell’unità di produzione del carburante, l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell’elettricità viene ipotizzata uguale all’intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola, per l’elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio.

12.   Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione da prendersi in considerazione ai sensi del punto 6 non sono coperte dal presente punto.

13.   Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso, eu , sono considerate pari a zero per i biocarburanti e i bioliquidi.

14.   La riduzione di emissioni da cattura e stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sia già stata computata in ep , è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro della CO2 emessa direttamente legati all’estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15.   La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione del carbonio, eccr , è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.

16.   La riduzione di emissioni da elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , è presa in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricità eccedentaria, si suppone che l’impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che la riduzione di emissioni di gas a effetto serra associata a tale elettricità eccedentaria sia uguale alla quantità di gas a effetto serra che verrebbe emesso se una quantità uguale di elettricità fosse prodotta in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell’impianto di cogenerazione.

17.   Quando nel processo di produzione di combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti («prodotti secondari»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall’elettricità).

18.   Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec  + el , + le frazioni di ep , etd e eee che intervengono fino alla fase e nella fase stessa del processo di produzione nella quale il prodotto secondario viene prodotto. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell’ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi, ai fini di tale calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l’elettricità non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l’unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

19.   Per quanto riguarda i biocarburanti, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento, EF , è pari all’ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità, e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della direttiva 98/70/CE. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO2eq/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di elettricità, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento EF è 91 gCO2eq/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento EF è 77 gCO2eq/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella cogenerazione, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento EF è 85 gCO2eq/MJ.

D.   Valori standard disaggregati per i biocarburanti e i bioliquidi

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da barbabietola da zucchero

12

12

Etanolo da cereali

23

23

Etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

20

20

Etanolo da canna da zucchero

14

14

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

Biodiesel da semi di colza

29

29

Biodiesel da semi di girasole

18

18

Biodiesel da soia

19

19

Biodiesel da olio di palma

14

14

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali (4)

0

0

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

30

30

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

18

18

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

15

15

olio vegetale puro da semi di colza

30

30

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

0

0

biogas da letame umido come metano compresso

0

0

biogas da letame secco come metano compresso

0

0

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l’elettricità eccedentaria): «ep eee » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da barbabietola da zucchero

19

26

Etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32

45

Etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32

45

Etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

21

30

Etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

14

19

Etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

1

1

Etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

15

21

Etanolo da canna da zucchero

1

1

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

Biodiesel da semi di colza

16

22

Biodiesel da semi di girasole

16

22

Biodiesel da soia

18

26

Biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

35

49

Biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

13

18

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali

9

13

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

10

13

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

10

13

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

30

42

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

7

9

olio vegetale puro da semi di colza

4

5

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

14

20

biogas da letame umido come metano compresso

8

11

biogas da letame secco come metano compresso

8

11

Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: «etd » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da barbabietola da zucchero

2

2

Etanolo da cereali

2

2

Etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

2

2

Etanolo da canna da zucchero

9

9

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

Biodiesel da semi di colza

1

1

Biodiesel da semi di girasole

1

1

Biodiesel da soia

13

13

Biodiesel da olio di palma

5

5

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

1

1

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

5

5

olio vegetale puro da semi di colza

1

1

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

3

3

biogas da letame umido come metano compresso

5

5

biogas da letame secco come metano compresso

4

4

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

33

40

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

57

70

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

57

70

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

46

55

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

39

44

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

26

26

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

37

43

etanolo da canna da zucchero

24

24

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

biodiesel da semi di colza

46

52

biodiesel da semi di girasole

35

41

biodiesel da soia

50

58

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

54

68

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

32

37

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

10

14

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

41

44

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

29

32

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

50

62

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

27

29

olio vegetale puro da semi di colza

35

36

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

17

23

biogas da letame umido come metano compresso

13

16

biogas da letame asciutto come metano compresso

12

15

E.   Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato e presenti sul mercato solo in quantità trascurabili al gennaio 2008

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

3

3

Etanolo da residui legnosi

1

1

Etanolo da legno coltivato

6

6

Diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

1

1

Diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

4

4

DME da residui legnosi

1

1

DME da legno coltivato

5

5

Metanolo da residui legnosi

1

1

Metanolo da legno coltivato

5

5

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l’elettricità eccedentaria): «ep eee » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

5

7

Etanolo da legno

12

17

Diesel Fischer-Tropsch da legno

0

0

DME da legno

0

0

Metanolo da legno

0

0

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: «etd » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

2

2

Etanolo da residui legnosi

4

4

Etanolo da legno coltivato

2

2

Diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

3

3

Diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

2

2

DME da residui legnosi

4

4

DME da legno coltivato

2

2

Metanolo da residui legnosi

4

4

Metanolo da legno coltivato

2

2

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Etanolo da paglia di cereali

11

13

Etanolo da residui legnosi

17

22

Etanolo da legno coltivato

20

25

Diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

4

4

Diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

6

6

DME da residui legnosi

5

5

DME da legno coltivato

7

7

Metanolo da residui legnosi

5

5

Metanolo da legno coltivato

7

7

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo


(1)  Escluso l’olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ().

(2)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(3)  Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

(4)  Escluso l’olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.


ALLEGATO VI

Requisiti minimi del modello standard armonizzato per i piani d’azione nazionali per energie rinnovabili

1)   Consumo finale di energia previsto:

Consumo finale lordo di energia per elettricità, trasporti e riscaldamento e raffreddamento nel 2020 tenendo conto degli effetti delle misure adottate in materia di efficienza energetica.

2)   Obiettivi settoriali nazionali per il 2020 e quote stimate di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti:

a)

obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’elettricità nel 2020;

b)

traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’elettricità;

c)

obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento nel 2020;

d)

traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento;

e)

traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;

f)

traiettoria nazionale indicativa di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e parte B dell’allegato I.

3)   Misure per realizzare gli obiettivi:

a)

rassegna di tutte le politiche e misure concernenti la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili;

b)

misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 16, inclusa la necessità di ampliare o rafforzare l’infrastruttura esistente per agevolare l’integrazione delle quantità di energia da fonti rinnovabili necessarie alla realizzazione dell’obiettivo nazionale per il 2020, misure intese ad accelerare le procedure di autorizzazione, misure intese a ridurre gli ostacoli non tecnologici e misure relative agli articoli da 17 a 21;

c)

regimi di sostegno per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’elettricità applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;

d)

regimi di sostegno per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;

e)

regimi di sostegno per la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;

f)

misure specifiche per la promozione dell’uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:

i)

disponibilità di biomassa: potenziale nazionale e importazioni;

ii)

misure per accrescere la disponibilità di biomassa, tenendo conto degli altri utilizzatori della biomassa (settori basati sull’agricoltura e le foreste);

g)

uso previsto dei trasferimenti statistici tra Stati membri e partecipazione prevista a progetti comuni con altri Stati membri e paesi terzi:

i)

stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso altri Stati membri;

ii)

stima del potenziale per progetti comuni;

iii)

stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale.

4)   Valutazioni:

a)

il contributo totale previsto di ciascuna tecnologia di energia rinnovabile al conseguimento degli obiettivi obbligatori per il 2020 e della traiettoria indicativa per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

b)

il contributo totale previsto delle misure di efficienza energetica e di risparmio energetico al conseguimento degli obiettivi obbligatori per il 2020 e della traiettoria indicativa per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti.


ALLEGATO VII

Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva, ERES , è calcolata in base alla formula seguente:

ERES  = Qusable * (1 – 1/SPF)

dove

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;

SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;

η è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.

Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione stabilisce orientamenti sul valore che gli Stati membri possono conferire ai valori Qusable e SPF per le varie tecnologie e applicazioni delle pompe di calore, prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi.


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/63


DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (sistema comunitario) al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas all’insegna dell’efficacia dei costi e dell’efficienza economica.

(2)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (5), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non dovrebbe superare di oltre 2 °C i livelli del periodo pre-industriale. L’ultimo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) indica che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas a effetto serra cominceranno a stabilizzarsi a partire dal 2020. Ciò significa che la Comunità dovrà intensificare il proprio impegno, che sarà necessario coinvolgere rapidamente i paesi industrializzati e incentivare i paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di abbattimento delle emissioni.

(3)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 si è impegnato risolutamente ad abbattere le emissioni complessive di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990 e del 30 % a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e capacità. Per il 2050 è opportuno che le emissioni globali dei gas a effetto serra si riducano almeno della metà rispetto ai valori del 1990. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario. In caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell’UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale, sulla base di modalità uniformi, nell’obiettivo comunitario di riduzione in vista dell’entrata in vigore dell’atto proposto entro il 2013. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto dei potenziali vantaggi per l’ambiente.

(4)

Nella risoluzione del 31 gennaio 2008 sull’esito della Conferenza di Bali sul cambiamento climatico (COP 13 e COP/MOP 3) (6) il Parlamento europeo ha ribadito la sua posizione secondo la quale i paesi industrializzati dovrebbero impegnarsi a ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra almeno del 30 % entro il 2020 e dal 60 all’80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Prevedendo un risultato positivo dei negoziati del COP 15 che si terranno a Copenaghen nel 2009, l’Unione europea dovrebbe iniziare a predisporre obiettivi più severi di riduzione delle emissioni per il 2020 e oltre, e dovrebbe garantire che, dopo il 2013, il sistema comunitario consenta, se necessario, di applicare tetti più rigorosi alle emissioni, quale parte del contributo dell’Unione a un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici («l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici»).

(5)

Per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi a lungo termine è opportuno definire un andamento prevedibile di riduzione delle emissioni prodotte dagli impianti che rientrano nel sistema comunitario. Per ottemperare in maniera economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21 % rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005.

(6)

Al fine di rafforzare la certezza e la prevedibilità del sistema comunitario, è opportuno definire disposizioni affinché il sistema comunitario contribuisca maggiormente ad abbattere le emissioni complessive di oltre il 20 %, in particolare alla luce della riduzione del 30 % entro il 2020 auspicata dal Consiglio europeo, obiettivo ritenuto necessario dal punto di vista scientifico per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

(7)

Quando la Commissione e i paesi terzi avranno concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici finalizzato all’adozione di un’azione adeguata a livello mondiale dopo il 2012, occorrerà adoperarsi per accreditare le riduzioni delle emissioni ottenute in tali paesi. In attesa di tale accordo, è opportuno comunque fornire maggiore certezza sulla possibilità di continuare ad utilizzare i crediti ottenuti al di fuori della Comunità.

(8)

L’esperienza acquisita durante il primo periodo di scambio evidenzia le potenzialità insite nel sistema comunitario e il completamento dei piani nazionali di assegnazione per il secondo periodo di scambio garantirà un notevole abbattimento delle emissioni entro il 2012, ma un riesame effettuato nel 2007 ha confermato la necessità di una maggiore armonizzazione del sistema di scambio per poter sfruttare più efficacemente i vantaggi dello scambio delle emissioni, evitando distorsioni nel mercato interno e favorendo il collegamento con altri sistemi di scambio delle emissioni. È opportuno altresì garantire maggiore prevedibilità ed estendere l’ambito di applicazione del sistema inserendovi nuovi settori e nuovi gas con il duplice obiettivo di dare un segnale più forte in termini di prezzo del carbonio al fine di incentivare gli investimenti necessari e di offrire nuove opportunità di abbattimento, che porteranno a una diminuzione dei costi globali di abbattimento e a una maggiore efficacia del sistema.

(9)

È opportuno che la definizione dei gas a effetto serra sia uniformata con la definizione contenuta nella convenzione UNFCCC e che si faccia maggiore chiarezza sulla definizione e l’aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra.

(10)

È opportuno estendere il sistema comunitario ad altri impianti di cui sia possibile monitorare, comunicare e verificare le emissioni con la stessa accuratezza garantita nell’ambito degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica attualmente applicabili.

(11)

Qualora per gli impianti di piccole dimensioni che non emettono più di 25 000 tonnellate di CO2 equivalente l’anno siano in vigore misure equivalenti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ed in particolare la tassazione, occorre istituire una procedura che consenta agli Stati membri di escludere tali impianti dal sistema di scambio delle quote di emissione finché tali misure sono in vigore. Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti. La soglia indicata offre il massimo beneficio in termini relativi sotto il profilo della riduzione dei costi amministrativi per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente esclusa dal sistema grazie alla semplificazione amministrativa. A seguito dell’abbandono dei periodi di assegnazione quinquennali e per rafforzare la certezza e la prevedibilità, è opportuno adottare disposizioni sulla periodicità della revisione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra. Spetta agli Stati membri proporre misure applicabili ai piccoli impianti, grazie a cui il contributo alla riduzione delle emissioni sarà equivalente a quello ottenuto dal sistema comunitario. Tra tali misure potrebbero rientrare disposizioni fiscali, accordi con le imprese e disposizioni normative. Tenendo conto della necessità di ridurre gli oneri amministrativi superflui per gli impianti che producono poche emissioni, gli Stati membri possono prevedere procedure e misure semplificate per conformarsi alla presente direttiva.

(12)

Le informazioni relative all’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere facilmente accessibili, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

(13)

È opportuno che la quantità di quote rilasciate a livello comunitario diminuisca linearmente a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012, garantendo che il sistema di scambio delle quote produca un abbattimento graduale e prevedibile nel tempo delle emissioni. Ogni anno le quote dovrebbero diminuire dell’1,74 % rispetto alle quote rilasciate dagli Stati membri in conformità delle decisioni della Commissione sui piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012, in modo che il sistema comunitario riesca a contribuire in maniera economicamente efficiente a realizzare l’obiettivo comunitario di una riduzione globale minima delle emissioni del 20 % entro il 2020.

(14)

Tale contributo equivale ad una riduzione delle emissioni nell’ambito del sistema comunitario, nel 2020, del 21 % rispetto ai livelli del 2005, tenuto conto degli effetti dell’estensione dell’ambito di applicazione dal periodo dal 2005 al 2007 al periodo dal 2008 al 2012 e dei dati relativi alle emissioni del 2005 per il settore partecipante allo scambio di emissioni, utilizzati per valutare i piani nazionali di assegnazione della Bulgaria e della Romania nel periodo dal 2008 al 2012, per un rilascio massimo di 1 720 milioni di quote nel 2020. Il quantitativo esatto di quote sarà calcolato dopo che gli Stati membri avranno rilasciato le quote sulla base delle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012, perché l’approvazione delle quote assegnate ad alcuni impianti era subordinata alla dimostrazione e verifica delle emissioni di questi ultimi. Dopo il rilascio delle quote per il periodo dal 2008 al 2012, la Commissione pubblicherà il quantitativo comunitario di quote. Sarà opportuno adeguare tale quantitativo per tener conto degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario, o da esso esclusi, durante il periodo dal 2008 al 2012 o dal 2013 in poi.

(15)

L’impegno supplementare richiesto all’economia comunitaria impone anche che il sistema comunitario riveduto funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti.

(16)

Al fine di salvaguardare l’efficienza ambientale e amministrativa del sistema comunitario, evitare distorsioni della concorrenza e l’esaurimento precoce della riserva per i nuovi entranti, sarebbe opportuno armonizzare le norme per i nuovi entranti, onde garantire che tutti gli Stati membri adottino lo stesso approccio, in particolare per quanto riguarda il significato di «ampliamento sostanziale» degli impianti. Andrebbe pertanto prevista anche l’adozione di norme armonizzate per l’attuazione della presente direttiva. Nell’ambito di tali norme, per «ampliamento sostanziale» si dovrebbe intendere, ove opportuno, un incremento minimo del 10 % dell’attuale capacità installata dell’impianto o un aumento sostanziale delle emissioni dell’impianto legato all’incremento della capacità installata. È opportuno ricorrere alla riserva per i nuovi entranti soltanto in caso di ampliamento sostanziale dell’impianto.

(17)

Tutti gli Stati membri dovranno effettuare ingenti investimenti per ridurre l’intensità di carbonio delle rispettive economie entro il 2020 e gli Stati membri nei quali il reddito pro capite è ancora sensibilmente inferiore alla media comunitaria e le cui economie stanno recuperando terreno rispetto a quelle degli Stati membri più ricchi dovranno compiere un notevole sforzo per migliorare l’efficienza energetica. Considerati gli obiettivi dell’eliminazione delle distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità e della necessità di garantire la massima efficienza economica nel processo volto a trasformare l’economia della Comunità in un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, non è opportuno trattare diversamente nei differenti Stati membri i settori economici che ricadono nel sistema comunitario. È pertanto necessario sviluppare altri meccanismi per sostenere l’impegno degli Stati membri con un reddito pro capite relativamente più basso e maggiori prospettive di crescita. È altresì opportuno che l’88 % del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri in funzione della rispettiva percentuale delle emissioni considerate nell’ambito del sistema comunitario per il 2005 o della media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore. È opportuno che il 10 % del quantitativo totale sia distribuito a vantaggio di alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità e che sia utilizzato per l’abbattimento delle emissioni e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. La distribuzione di tale 10 % dovrebbe tener conto dei livelli di reddito pro capite nel 2005 e delle prospettive di crescita degli Stati membri e dovrebbe essere più elevata per gli Stati membri con bassi livelli di reddito pro capite ed elevate prospettive di crescita. È opportuno che gli Stati membri in cui il reddito pro capite medio supera di oltre il 20 % la media comunitaria contribuiscano a tale distribuzione, salvo quando i costi diretti stimati dell’intero pacchetto contenuti nella valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 superino lo 0,7 % del PIL. È altresì opportuno che un ulteriore 2 % del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta sia distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell’anno di riferimento che sono loro applicabili nell’ambito del protocollo di Kyoto.

(18)

Visto il notevole impegno necessario per la lotta ai cambiamenti climatici e all’adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano, è opportuno che almeno il 50 % degli introiti derivanti dalla vendita all’asta delle quote sia destinato all’abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, all’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo sulla riduzione delle emissioni e sull’adattamento, allo sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l’impegno assunto dall’Unione di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020, al conseguimento dell’obiettivo comunitario di aumentare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020, a prevedere la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri dei gas a effetto serra, a contribuire al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) e al Fondo di adeguamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), a prevedere misure finalizzate ad evitare la deforestazione e favorire l’adattamento nei paesi in via di sviluppo e ad affrontare problematiche sociali come l’incidenza del possibile aumento del prezzo dell’elettricità sui redditi medio-bassi. La percentuale indicata è notevolmente inferiore alle entrate nette che si prevede le autorità pubbliche otterranno dalla vendita all’asta, tenuto conto della potenziale riduzione delle entrate derivante dalle imposte societarie. Gli introiti connessi alla vendita all’asta dovrebbero inoltre essere utilizzati per far fronte alle spese amministrative sostenute per la gestione del sistema comunitario. La presente direttiva dovrebbe inoltre contenere disposizioni volte a monitorare l’utilizzo dei fondi derivanti dalle aste a tale scopo. Fornire informazioni sull’uso dei fondi non esonera gli Stati membri dall’obbligo istituito all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato di notificare determinate misure nazionali. La presente direttiva si applica fatto salvo l’esito di eventuali procedimenti futuri sugli aiuti di Stato che potranno essere avviati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

(19)

Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità dello stesso di trasferire i maggiori costi di CO2, ed è opportuno vietare l’assegnazione gratuita di quote per la cattura e lo stoccaggio di CO2 perché l’incentivo ad utilizzare questa tecnica risiede nel fatto che non è necessario restituire le quote per le emissioni stoccate. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l’energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (7), laddove l’energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un’assegnazione gratuita.

(20)

Il principale incentivo a lungo termine per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e per le nuove tecnologie delle energie rinnovabili consiste nel fatto che non sarà necessaria la restituzione delle quote per le emissioni di CO2 che sono permanentemente stoccate o evitate. Inoltre, per accelerare la dimostrazione dei primi impianti commerciali e di tecnologie innovative delle energie rinnovabili, andrebbero accantonate delle quote dalla riserva per i nuovi entranti per finanziare un premio garantito per il primo di tali impianti nell’Unione per tonnellate di CO2 stoccate o evitate su scala adeguata, purché sia stato raggiunto un accordo relativo alla condivisione del sapere. Il finanziamento supplementare dovrebbe applicarsi a progetti di dimensioni sufficienti, di natura innovativa e beneficiari di un congruo cofinanziamento da parte del gestore, in grado di coprire, in linea di principio, oltre la metà dei relativi costi d’investimento, anche tenendo conto della fattibilità del progetto.

(21)

Per altri settori che rientrano nel sistema comunitario è opportuno attuare un sistema transitorio in base al quale nel 2013 le quote assegnate gratuitamente dovrebbero rappresentare l’80 % del quantitativo corrispondente alla percentuale delle emissioni complessive comunitarie nel periodo dal 2005 al 2007 che tali impianti hanno prodotto espresse come percentuale della quantità totale annua di quote comunitarie assegnate. L’assegnazione gratuita delle quote dovrebbe pertanto diminuire ogni anno della stessa quantità e raggiungere il 30 % nel 2020, in vista della sua completa cessazione nel 2027.

(22)

Al fine di garantire un corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell’elettricità, la vendita all’asta delle quote per il periodo a partire dal 2013 dovrebbe iniziare entro il 2011 e dovrebbe basarsi su principi chiari ed oggettivi definiti con sufficiente anticipo.

(23)

Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza all’interno della Comunità, è opportuno che l’assegnazione gratuita di quote nella fase transitoria avvenga secondo norme comunitarie armonizzate («parametri di riferimento ex ante»). Tali norme dovrebbero tener conto delle tecniche più efficienti sotto il profilo energetico e delle emissioni di gas serra, dei prodotti sostitutivi, dei processi di produzione alternativi, della possibilità di utilizzare la biomassa, le energie rinnovabili e le tecniche di cattura e stoccaggio di CO2. È opportuno che tutte queste norme evitino di incentivare l’aumento delle emissioni e garantiscano che sia messa all’asta una percentuale sempre più elevata di tali quote. Per consentire il corretto funzionamento del mercato occorre stabilire il numero di quote da assegnare prima dell’inizio del periodo di scambio. Le norme armonizzate in questione possono tener conto altresì delle emissioni connesse all’impiego di gas di scarico combustibili la cui produzione risulta inevitabile nel processo industriale. A tale proposito, le norme possono prevedere l’assegnazione di quote a titolo gratuito ai gestori di impianti che bruciano i gas di scarico in questione o ai gestori di impianti che li generano. Le norme dovrebbero inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, termica e frigorifera fornita agli impianti industriali. Le norme dovrebbero inoltre evitare indebite distorsioni della concorrenza tra le attività industriali svolte negli impianti gestiti da un unico gestore e la produzione presso impianti esternalizzati. È opportuno che le suddette norme si applichino ai nuovi entranti che svolgono le stesse attività degli impianti esistenti ai quali sono assegnate le quote a titolo gratuito. Onde evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, occorre evitare di assegnare gratuitamente quote ai nuovi entranti per la produzione di elettricità. Le quote che rimangono nella riserva destinata ai nuovi entranti nel 2020 dovrebbero essere messe all’asta.

(24)

La Comunità continuerà ad assumere un ruolo guida nei negoziati per un accordo internazionale ambizioso sui cambiamenti climatici finalizzato a limitare l’incremento della temperatura globale a 2 °C e in questo senso è incoraggiata dai progressi realizzati alla 13a Conferenza delle parti dell’UNFCCC e terza riunione delle parti del protocollo di Kyoto tenutesi a Bali, Indonesia, dal 3 al 14 dicembre 2007. Se altri paesi industrializzati o principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra non parteciperanno all’accordo internazionale, si potrebbe registrare un incremento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi nei quali l’industria non dovesse essere soggetta a vincoli comparabili in termini di carbonio («rilocalizzazione delle emissioni di carbonio») e allo stesso tempo alcuni settori e sottosettori comunitari ad alta intensità energetica che operano in un regime di concorrenza internazionale potrebbero subire uno svantaggio sotto il profilo economico. Una situazione di questo genere potrebbe minare l’integrità ambientale e i benefici derivanti dalle azioni della Comunità. Per far fronte al rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione dovrebbe assegnare a titolo gratuito il 100 % delle quote spettanti ai settori o ai sottosettori interessati che rispettano i criteri del caso. La definizione dei suddetti settori e sottosettori nonché le misure necessarie dovrebbero essere soggette a riesame per garantire che gli interventi vengano realizzati solo nei casi necessari e per evitare un eccesso di compensazione. Per settori o sottosettori specifici per i quali è possibile giustificare debitamente l’impossibilità di evitare in altro modo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, nei quali i costi dell’energia elettrica rappresentano una percentuale elevata dei costi di produzione e questa viene generata all’insegna dell’efficienza, gli interventi possono tener conto del consumo di elettricità nel processo produttivo, senza alcuna modifica del quantitativo totale di quote assegnate. Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in tali settori o sottosettori dovrebbe essere valutato, in un primo momento, a un livello a 3 cifre (codice NACE-3) o, se del caso e ove siano disponibili i relativi dati, a un livello a 4 cifre (codice NACE-4).

(25)

È pertanto opportuno che la Commissione riesamini la situazione entro il 30 giugno 2010, consultando tutte le parti sociali e, in base all’esito dei negoziati internazionali, presenti una relazione corredata di tutte le proposte che ritiene utili. In questo contesto la Commissione dovrebbe individuare entro il 31 dicembre 2009 i settori o i sottosettori delle industrie ad alta intensità energetica che potrebbero essere esposte ad una rilocalizzazione delle emissioni. L’analisi dovrebbe fondarsi sulla valutazione dell’impossibilità per le industrie di trasferire il costo delle quote necessarie sui prezzi dei prodotti senza una perdita consistente della quota di mercato a vantaggio di impianti situati al di fuori della Comunità che non adottano provvedimenti analoghi per la riduzione delle loro emissioni. Le industrie ad alta intensità energetica che si riterrà siano esposte ad un rischio elevato di rilocalizzazione potrebbero ricevere un quantitativo più elevato di quote a titolo gratuito oppure, in alternativa, si potrebbe prevedere un sistema efficace di equiparazione del carbonio per mettere sullo stesso piano gli impianti comunitari ad alto rischio di rilocalizzazione e gli impianti dei paesi terzi. Un sistema di questo genere potrebbe imporre agli importatori condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli impianti della Comunità, ad esempio prevedendo la restituzione di quote. Qualsiasi provvedimento dovrebbe essere conforme ai principi stabiliti dall’UNFCCC, in particolare quello delle responsabilità comuni anche se differenziate in base alle rispettive capacità, tenuto conto della situazione particolare dei paesi meno sviluppati. È altresì necessario che i provvedimenti rispettino gli obblighi internazionali che la Comunità deve assolvere, compresi gli obblighi nell’ambito dell’OMC.

(26)

Le discussioni in seno al Consiglio europeo in merito alla determinazione dei settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio rivestono un’importanza eccezionale e non pregiudicano in alcun modo le procedure per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi dell’articolo 202 del trattato.

(27)

Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in relazione a emissioni di gas a effetto serra il cui costo è stato trasferito sul prezzo dell’energia elettrica. Tale sostegno dovrebbe essere concesso soltanto ove risulti necessario e proporzionato e dovrebbe garantire che sia mantenuto il sistema comunitario di incentivi al risparmio energetico e alla promozione del passaggio dalla domanda di elettricità «grigia» a quella di elettricità «verde».

(28)

Per garantire condizioni eque di concorrenza all’interno della Comunità è opportuno armonizzare l’impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario. Il protocollo di Kyoto definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo dal 2008 al 2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nell’ambito dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell’ambito dei progetti dell’attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici è opportuno prevedere un utilizzo supplementare delle CER e delle ERU ottenute nei paesi che avranno ratificato l’accordo. In assenza di un tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l’efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili. Il ricorso alle CER e alle ERU dovrebbe essere compatibile con l’obiettivo comunitario di produrre il 20 % dell’energia da fonti rinnovabili entro il 2020 e di promuovere l’efficienza energetica, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. Compatibilmente con questi tre obiettivi, è opportuno prevedere la possibilità di concludere accordi con paesi terzi per incentivare l’abbattimento delle emissioni in tali paesi al fine di raggiungere riduzioni concrete e supplementari delle emissioni dei gas a effetto serra promuovendo contemporaneamente l’innovazione nelle imprese stabilite nella Comunità e lo sviluppo tecnologico nei paesi terzi. Tali accordi potranno essere ratificati da più paesi. Non appena la Comunità avrà approvato un accordo internazionale soddisfacente sui cambiamenti climatici, sarà opportuno aumentare l’accesso ai crediti da progetto nei paesi terzi incrementando contestualmente il livello di riduzione delle emissioni conseguibile nell’ambito del sistema comunitario.

(29)

Ai fini della prevedibilità, è opportuno dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere usati nell’ambito del sistema comunitario durante il periodo dal 2008 al 2012 per la quota rimanente del livello che erano autorizzati ad utilizzare in detto periodo. Poiché prima del 2015 gli Stati membri non possono riportare le CER e le ERU detenute dai gestori da un periodo d’impegno ad un altro nell’ambito degli accordi internazionali (il cosiddetto «accumulo» delle CER e delle ERU), e solo se gli Stati membri decidono di consentire l’accumulo di tali CER ed ERU nell’ambito di limitati diritti ad accumulare tali crediti, la certezza di una tale possibilità dovrebbe essere garantita imponendo agli Stati membri di autorizzare i gestori a scambiare le CER e le ERU rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute prima del 2012 con quote valide dal 2013 in poi. Tuttavia, poiché non è opportuno obbligare gli Stati membri ad accettare CER ed ERU che non sono certi di poter utilizzare per adempiere ai propri impegni internazionali, tale disposizione non deve applicarsi oltre il 31 marzo 2015. È opportuno garantire ai gestori la stessa certezza con riferimento alle CER rilasciate a seguito di progetti istituiti prima del 2013 relativamente alle riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013. È importante che i crediti derivanti da progetti di cui si avvalgono i gestori comportino riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti e apportino benefici evidenti in termini di sviluppo sostenibile senza avere incidenze negative di rilievo a livello ambientale o sociale. Dovrebbe essere prevista una procedura che consenta di escludere determinati tipi di progetti.

(30)

Nel caso in cui la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici fosse ritardata, è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare crediti derivanti da progetti di elevata qualità nell’ambito del sistema comunitario mediante accordi con i paesi terzi. Tali accordi, bilaterali o multilaterali, potrebbero consentire progetti che hanno generato ERU fino al 2012 ma che non possono più farlo nell’ambito del sistema di Kyoto continuino ad essere riconosciuti nell’ambito del sistema comunitario.

(31)

I paesi meno sviluppati sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, ma rappresentano solo una parte molto esigua delle emissioni di gas a effetto serra prodotte. Al momento dell’utilizzo degli introiti della vendita all’asta delle quote per favorire l’adattamento dei paesi in via di sviluppo agli impatti dei cambiamenti climatici occorre pertanto considerare con particolare priorità le esigenze dei paesi meno sviluppati. Poiché in questi paesi sono stati avviati solo pochissimi progetti CDM, è opportuno garantire che i crediti derivanti dai progetti avviati nei paesi meno sviluppati dopo il 2012 saranno accettati, anche in assenza di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sempreché i progetti in questione siano chiaramente supplementari e contribuiscano allo sviluppo sostenibile. I paesi meno sviluppati dovrebbero godere di tale diritto fino al 2020, a condizione che abbiano ratificato un accordo internazionale sui cambiamenti climatici o un accordo bilaterale o multilaterale con la Comunità.

(32)

Dopo la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, possono essere utilizzati crediti aggiuntivi per un massimo del 50 % delle riduzioni supplementari nell’ambito del sistema comunitario e i crediti CDM di elevata qualità ottenuti in paesi terzi dovrebbero essere accettati nell’ambito del sistema comunitario a decorrere dal 2013 solo se i paesi in questione avranno ratificato l’accordo.

(33)

È opportuno che la Comunità e gli Stati membri autorizzino le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti, in modo da scoraggiare comportamenti opportunistici da parte di imprese di Stati che non hanno concluso un accordo internazionale, a meno che tali imprese non abbiano sede in paesi terzi o in entità sub-federali o regionali connessi al sistema comunitario.

(34)

Il fatto che alcune disposizioni della presente direttiva facciano riferimento all’approvazione, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non pregiudica la possibilità che tale accordo sia concluso anche dagli Stati membri.

(35)

Sulla scorta delle esperienze acquisite è opportuno perfezionare le disposizioni in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni contemplate dal sistema comunitario.

(36)

L’Unione dovrebbe impegnarsi a porre in essere un sistema riconosciuto a livello internazionale per contenere il fenomeno della deforestazione e potenziare le attività di afforestazione e di riforestazione, a sostegno dell’obiettivo, in ambito UNFCCC, di sviluppare meccanismi finanziari, tenendo conto degli accordi vigenti, quale componente di un’architettura finanziaria efficace, efficiente, equa e coerente nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici da concludersi nella conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15 e COP/MOP 5).

(37)

Al fine di chiarire che la direttiva 2003/87/CE si applica a tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici è necessario definire il concetto di combustione.

(38)

Al fine di garantire il trasferimento delle quote tra persone all’interno della Comunità senza limitazioni e affinché il sistema comunitario possa essere collegato a sistemi di scambio delle emissioni in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali a partire dal gennaio 2012 in poi, è opportuno che tutte le quote siano conservate nel registro comunitario istituito dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (8). Ciò non dovrebbe pregiudicare il mantenimento dei registri nazionali per le emissioni che non rientrano nel sistema comunitario. Il registro comunitario dovrebbe garantire la medesima qualità di servizio dei registri nazionali.

(39)

È opportuno che dal 2013 la cattura, il trasporto e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 siano inseriti in modo armonizzato nel sistema comunitario.

(40)

È opportuno prevedere le modalità necessarie per il riconoscimento reciproco delle quote tra il sistema comunitario e altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che fissano un tetto massimo per le emissioni assolute in vigore in paesi terzi e in entità sub-federali e regionali.

(41)

Qualora ottemperino alla presente direttiva, i paesi terzi confinanti con l’Unione dovrebbero essere incoraggiati ad entrare a far parte del sistema comunitario. La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per promuovere tale obiettivo nei negoziati con i paesi candidati, i paesi candidati potenziali e i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e nella fornitura di assistenza finanziaria e tecnica agli stessi paesi. Ciò faciliterebbe il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso tali paesi, strumento importante ai fini di un beneficio economico, ambientale e sociale per tutti.

(42)

La presente direttiva dovrebbe permettere la conclusione di accordi sul riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e altri sistemi vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra, che fissano un tetto massimo per le emissioni assolute e che sono compatibili con il sistema comunitario, tenendo conto del livello di ambizione in materia ambientale e della presenza di un meccanismo rigoroso e comparabile di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e un sistema di controllo della conformità.

(43)

Sulla base dell’esperienza acquisita nel contesto del sistema comunitario, è opportuno consentire il rilascio di quote per progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, a condizione che tali progetti siano realizzati secondo norme armonizzate approvate a livello comunitario e che non comportino una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né ostacolino l’estensione dell’ambito di applicazione del sistema comunitario oppure la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario.

(44)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(45)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare provvedimenti per l’armonizzazione delle regole sulla definizione di «nuovo entrante», la messa all’asta delle quote, l’assegnazione transitoria di quote a livello comunitario, la definizione dei criteri e delle modalità applicabili alla selezione di taluni progetti dimostrativi, la compilazione di un elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, l’uso di crediti, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l’accreditamento dei verificatori e l’attuazione di norme armonizzate per i progetti, nonché la modifica di taluni allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(46)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE.

(47)

È opportuno prevedere il rapido recepimento delle disposizioni in questione quale strumento preparatorio al nuovo funzionamento del sistema comunitario a partire dal 2013.

(48)

Al fine di portare a termine correttamente il periodo di scambio dal 2008 al 2012, è opportuno che le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE (10), dalla direttiva 2008/101/CE (11) e dal regolamento (CE) n. 219/2009 (12), continuino ad applicarsi, fatta salva la possibilità che la Commissione adotti le misure necessarie ai fini del nuovo funzionamento del sistema comunitario a partire dal 2013.

(49)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato.

(50)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(51)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (13), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.

La presente direttiva stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.»;

2)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“gas a effetto serra”, i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;»;

b)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

“nuovo entrante”:

l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011,

l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, o

l’impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione.»;

c)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«t)

“combustione”, l’ossidazione di combustibili, indipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;

u)

“impianto di produzione di elettricità”, un impianto che, al 1o gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla “combustione di carburanti”»;

3)

all’articolo 3 quater, paragrafo 2, i termini «all’articolo 11, paragrafo 2» sono sostituiti da «all’articolo 13, paragrafo 1»;

4)

all’articolo 3 octies, i termini «le linee guida adottate a norma dell’articolo 14» sono sostituiti da «il regolamento di cui all’articolo 14»;

5)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente ai sensi degli articoli 5 e 6 o l’impianto non sia escluso dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27. Tale disposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 24.»;

6)

all’articolo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni secondo il regolamento di cui all’articolo 14.»;

7)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L’autorità competente riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un piano di monitoraggio conforme alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 14. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori ad aggiornare i piani di monitoraggio senza modificare l'autorizzazione. I gestori devono trasmettere i piani di monitoraggio aggiornati all’autorità competente per approvazione.»;

8)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l’autorità competente in merito ad eventuali modifiche che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero ad eventuali ampliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso, modifiche che possono richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. In caso di cambiamento dell’identità del gestore dell’impianto l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione per inserirvi il nome e l’indirizzo del nuovo gestore.»;

9)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Quantitativo comunitario di quote

Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisce in maniera lineare a partire dall’anno intermedio del periodo dal 2008 al 2012. Il quantitativo diminuisce di un fattore lineare pari all’1,74 % rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.

La Commissione pubblica, entro il 30 giugno 2010, il quantitativo comunitario assoluto di quote per il 2013, basato sulle quote totali che sono state o saranno rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.

La Commissione riesamina il fattore lineare e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio a decorrere dal 2020, in vista dell’adozione di una decisione entro il 2025.»;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Adeguamento del quantitativo comunitario di quote

1.   Per gli impianti inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, il quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è adeguato per rispecchiare il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per tali impianti nel periodo della loro inclusione, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.

2.   Per gli impianti che esercitano le attività di cui all’allegato I e che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, gli Stati membri assicurano che i gestori di tali impianti presentino all’autorità competente responsabile i dati sulle emissioni debitamente giustificati e verificati in maniera indipendente affinché queste possano essere prese in considerazione ai fini dell’adeguamento del quantitativo comunitario di quote da rilasciare.

Tali dati devono essere presentati, entro il 30 aprile 2010, all’autorità competente responsabile secondo le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

Se i dati trasmessi sono debitamente suffragati, l’autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno 2010 e il quantitativo di quote da rilasciare, corretto secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9, è adeguato di conseguenza. Nel caso degli impianti che emettano gas a effetto serra diversi da CO2, l’autorità competente può notificare un quantitativo inferiore di emissioni in base al potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti.

3.   La Commissione pubblica i quantitativi corretti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 30 settembre 2010.

4.   Con riferimento agli impianti che sono esclusi dal sistema comunitario ai sensi dell’articolo 27, il quantitativo comunitario di quote da rilasciare a decorrere dal 1o gennaio 2013 è rivisto al ribasso per rispecchiare la media annuale delle emissioni verificate di detti impianti nel periodo dal 2008 al 2010, adeguata secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9.»;

11)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Messa all’asta delle quote

1.   A decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione determina e pubblica il quantitativo stimato di quote da mettere all’asta.

2.   Il quantitativo totale di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:

a)

l’88 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario per il 2005 o la media del periodo dal 2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore, dello Stato membro interessato;

b)

il 10 % del quantitativo totale di quote messe all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all’allegato II bis, la quantità di quote messe all’asta dai suddetti Stati a norma della lettera a); e

c)

il 2 % del quantitativo totale delle quote da mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell’anno di riferimento che sono loro applicabili nell’ambito del protocollo di Kyoto. La ripartizione di tale percentuale tra gli Stati membri interessati è stabilita nell’allegato II ter.

Ai fini della lettera a), per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, la percentuale che li riguarda è calcolata utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario.

Se necessario, le percentuali di cui alle lettere b) e c), sono adeguate in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari rispettivamente al 10 % e al 2 %.

3.   Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi della vendita all’asta di quote. Almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta di quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate connesse alle aste di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), o l’equivalente in valore finanziario di tali entrate, è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

a)

ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b)

sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 % di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incrementare l’efficienza energetica del 20 % per il 2020;

c)

favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;

d)

favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

e)

incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi;

f)

incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g)

finanziare la ricerca e lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;

h)

favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i)

coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

Si considera che gli Stati membri abbiano osservato le norme di cui al presente paragrafo qualora introducano e attuino, anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo, misure di sostegno fiscale o finanziario o politiche normative interne volte a promuovere il sostegno finanziario, che siano definite per gli scopi di cui al primo comma e che abbiano un valore equivalente ad almeno il 50 % dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al paragrafo 2, comprese tutte le entrate provenienti dalla vendita all’asta di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

Nella relazione che sono tenuti a presentate a norma della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri informano la Commissione sull’utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità del presente paragrafo.

4.   Entro il 30 giugno 2010 la Commissione adotta un regolamento sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all’asta delle quote per garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, è opportuno che il processo sia prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.

Le aste sono concepite per garantire che:

a)

i gestori, ed in particolare le PMI che ricadono nel sistema comunitario, vi abbiano un accesso pieno, giusto ed equo;

b)

tutti i partecipanti abbiano contemporaneamente accesso alle stesse informazioni e non turbino il funzionamento dell’asta;

c)

l’organizzazione e la partecipazione all’asta sia efficace sotto il profilo dei costi e siano evitati costi amministrativi superflui; e

d)

l’accesso alle quote sia garantito agli impianti di piccole dimensioni.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Gli Stati membri riferiscono sulla corretta applicazione delle regole che disciplinano la vendita all’asta in merito a ciascuna asta, in particolare per quanto riguarda l’accesso aperto ed equo, la trasparenza, la formazione del prezzo nonché gli aspetti tecnici e operativi. Tali relazioni sono presentate entro un mese dallo svolgimento dell’asta in questione e sono pubblicate sul sito web della Commissione.

5.   La Commissione verifica il funzionamento del mercato europeo del carbonio. Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati. Se necessario, gli Stati membri garantiscono che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest’ultima approvi la relazione.»;

12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote

1.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un’applicazione armonizzata del paragrafo 19.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l’assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l’incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 10 quater e per l’elettricità prodotta a partire da gas di scarico.

Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l’efficienza energetica nell’intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.

Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

Al momento dell’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici da parte della Comunità, che comporti riduzioni vincolanti delle emissioni dei gas a effetto serra comparabili a quelle fissate dalla Comunità, la Commissione rivede le misure summenzionate affinché l’assegnazione delle quote a titolo gratuito avvenga unicamente se è pienamente giustificata a norma dell’accordo internazionale.

2.   Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.

I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.

3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall’articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell’assegnazione gratuita di quote.

4.   Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

5.   Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:

a)

del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e

b)

del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.

6.   Gli Stati membri possono altresì adottare misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito.

Tali misure sono basate sui parametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per unità di produzione corrispondente alle tecnologie disponibili più efficienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.

7.   Il cinque per cento (5 %) del quantitativo comunitario totale di quote determinato conformemente agli articoli 9 e 9 bis per il periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti e rappresenta il quantitativo massimo da assegnare ai nuovi entranti secondo le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le quote accantonate di tale riserva comunitaria che non sono né assegnate ai nuovi entranti né utilizzate ai sensi dei paragrafi 8, 9 o 10 del presente articolo nel periodo dal 2013 al 2020 sono messe all’asta dagli Stati membri, tenendo conto del grado in cui gli impianti negli Stati membri hanno beneficiato di tale riserva, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 e, per quanto riguarda le modalità dettagliate e i tempi, ai sensi dell’ 10, paragrafo 4, nonché delle relative disposizioni di attuazione.

Gli importi assegnati sono adeguati applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

Non sono assegnate quote a titolo gratuito ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta norme armonizzate relative all’applicazione della definizione di “nuovo entrante”, in particolare in relazione alla definizione di “ampliamento sostanziale”.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

8.   Fino a 300 milioni di quote accantonate nella riserva per i nuovi entranti sono disponibili fino al 31 dicembre 2015 per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, nonché di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili nel territorio dell’Unione.

Le quote sono concesse a progetti dimostrativi che prevedono lo sviluppo, con una distribuzione geograficamente equilibrata, di un’ampia gamma di CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili che non sono ancora sostenibili dal punto di vista commerciale. La loro concessione è subordinata alle emissioni evitate di CO2 verificate.

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che includono requisiti relativi allo scambio di conoscenze. Tali criteri e le misure sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, e sono resi pubblici.

Sono accantonate delle quote per i progetti che soddisfano i criteri di cui al terzo comma. Il sostegno a tali progetti è fornito per il tramite degli Stati membri ed è complementare rispetto a un sostanziale cofinanziamento da parte del gestore dell’impianto. I progetti possono anche essere cofinanziati dagli Stati membri interessati e attraverso altri strumenti. Nessun progetto che superi il 15 % del quantitativo totale delle quote disponibili a tal fine beneficia di un sostegno attraverso il meccanismo di cui al presente paragrafo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

9.   La Lituania, che, a norma dell’articolo 1 del protocollo n. 4 sulla centrale nucleare di Ignalina nel paese, allegato all’atto di adesione del 2003, si è impegnata a chiudere l’unità 2 della centrale in questione entro il 31 dicembre 2009, può, se il totale delle emissioni lituane verificate nel periodo dal 2013 al 2015 nell’ambito del sistema comunitario supera la somma delle quote rilasciate a titolo gratuito agli impianti lituani per le emissioni dovute alla produzione di energia elettrica in quel determinato periodo e tre ottavi delle quote che la Lituania deve mettere all’asta per il periodo 2013-2020, avvalersi delle quote della riserva per i nuovi entranti per la vendita all’asta, conformemente al regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4. Il quantitativo massimo di tali quote equivale alle emissioni in eccesso nel periodo in questione, purché tale sforamento derivi da un incremento delle emissioni imputabile alla produzione di energia elettrica, detratto il quantitativo delle quote che in quello Stato membro hanno superato, nel periodo dal 2008 al 2012, le emissioni verificate nell’ambito del sistema comunitario in Lituania durante il medesimo periodo. Si tiene conto di tali quote ai sensi del paragrafo 7.

10.   Gli Stati membri con una rete elettrica interconnessa con la Lituania e che nel 2007 importavano da tale paese oltre il 15 % del loro fabbisogno interno di energia elettrica per il proprio consumo e in cui le emissioni siano aumentate in ragione di investimenti in nuovi impianti di produzione di energia elettrica, possono applicare il paragrafo 9 per analogia alle condizioni ivi stabilite.

11.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all’80 % del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30 % nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.

12.   Fatto salvo l’articolo 10 ter, nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, ai sensi del paragrafo 1, quote a titolo gratuito per un importo che può raggiungere il 100 % del quantitativo determinato conformemente alle misure di cui al paragrafo 1.

13.   Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, previa discussione in seno al Consiglio europeo, la Commissione determina un elenco dei settori o dei sottosettori di cui al paragrafo 12 sulla base dei criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17.

Ogni anno, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può aggiungere all’elenco di cui al primo comma un settore o sottosettore ove sia possibile dimostrare, in una relazione analitica, che il settore o sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17, a seguito di un cambiamento che ha avuto un impatto sostanziale sulle attività del settore o del sottosettore.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o i sottosettori in causa e altre parti interessate.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

14.   Per determinare i settori o i sottosettori di cui al paragrafo 12, la Commissione valuta, a livello comunitario, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni sono basate sul prezzo medio del carbonio in funzione della valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto delle misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.

15.   Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

a)

la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti generati dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento sensibile dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 5 %; e

b)

l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 10 %.

16.   Fatto salvo il paragrafo 15, un settore o sottosettore si considera inoltre esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

a)

la somma dei costi aggiuntivi diretti e indiretti derivanti dall’attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, di almeno il 30 %; o

b)

l’intensità degli scambi con paesi terzi, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi terzi e del valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d’affari annuo più importazioni totali dai paesi terzi), è superiore al 30 %.

17.   L’elenco di cui al paragrafo 13 può essere integrato dopo il completamento di una valutazione qualitativa, tenendo conto, qualora siano disponibili i dati pertinenti, dei seguenti criteri:

a)

la misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall’investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;

b)

le caratteristiche attuali e previste del mercato, anche allorché l’esposizione commerciale o i tassi di crescita dei costi diretti e indiretti sono vicini ai massimali di cui al paragrafo 16;

c)

i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni d’investimento a lungo termine o di trasferimento;

18.   L’elenco di cui al paragrafo 13 è definito dopo aver tenuto conto, ove siano disponibili i relativi dati, di quanto segue:

a)

la misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione globale di prodotti in settori o sottosettori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, si impegnano seriamente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori o sottosettori interessati in una misura comparabile a quella della Comunità ed entro lo stesso lasso di tempo; e

b)

la misura in cui l’efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella della Comunità.

19.   Non sono assegnate quote a titolo gratuito a un impianto che ha cessato l’attività, a meno che il gestore non dimostri all’autorità competente che tale impianto riprenderà la produzione entro un determinato e ragionevole lasso di tempo. Si considera che abbiano cessato l’attività gli impianti per i quali è scaduta o è stata ritirata l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e quelli per i quali l’attività o la ripresa dell’attività sono tecnicamente impossibili.

20.   Tra le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione include provvedimenti atti a definire gli impianti che cessano parzialmente la loro attività o riducono in misura significativa la loro capacità, e provvedimenti per adeguare di conseguenza, se del caso, il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a tali impianti.

Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell’eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1.   Entro il 30 giugno 2010, sulla scorta dell’esito dei negoziati internazionali, della misura in cui questi garantiscono riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra e previa consultazione di tutte le parti sociali interessate, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione analitica nella quale valuta la situazione dei settori e sottosettori ad alta intensità energetica considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione è corredata delle eventuali proposte ritenute opportune, che possono comprendere:

a)

l’adeguamento della percentuale di quote che tali settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis;

b)

l’inclusione nel sistema comunitario degli importatori di prodotti che sono fabbricati dai settori o sottosettori determinati a norma dell’articolo 10 bis;

c)

la valutazione dell’impatto della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare allorché le connessioni elettriche con il resto dell’Unione sono insufficienti e in presenza di connessioni elettriche con i paesi terzi, e delle misure appropriate a tale riguardo.

Quando si esaminano le misure più opportune da adottare si tiene conto anche di eventuali accordi settoriali vincolanti che garantiscano riduzioni delle emissioni globali di gas a effetto serra dell’entità necessaria per combattere efficacemente i cambiamenti climatici e che siano controllabili, verificabili e soggette a disposizioni obbligatorie in materia di controllo dell’applicazione.

2.   Entro il 31 marzo 2011 la Commissione esamina se le decisioni adottate in merito alla proporzione di quote ricevute a titolo gratuito da settori o sottosettori ai sensi del paragrafo 1, tra cui l’effetto della definizione di parametri ex ante ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, sono suscettibili di incidere in maniera significativa sul quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), rispetto a uno scenario di messa all’asta integrale per tutti i settori nel 2020. Se del caso la Commissione formula proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto delle eventuali incidenze di tali proposte sulla ripartizione.

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica

1.   In deroga all’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per la produzione di energia elettrica per i quali il processo d’investimento è stato fisicamente avviato entro la medesima data, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata, direttamente o indirettamente, al sistema di rete interconnesso gestito dall’Unione europea per il Coordinamento della Trasmissione di Elettricità (UCTE); oppure

b)

nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata, direttamente o indirettamente, alla rete gestita dall’UCTE solamente attraverso un’unica linea con una capacità inferiore a 400 MW; oppure

c)

nel 2006 oltre il 30 % dell’energia elettrica era prodotto da un unico combustibile fossile e il PIL pro capite ai prezzi di mercato non superava il 50 % del PIL pro capite medio ai prezzi di mercato della Comunità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti nel riadeguamento e nel potenziamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Il piano nazionale prevede altresì la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito riguardo agli investimenti previsti, come pure disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti, tenendo conto nel contempo della necessità di contenere al massimo possibili rincari dei prezzi direttamente correlabili. Lo Stato membro interessato presenta annualmente alla Commissione una relazione sugli investimenti effettuati nell’ammodernamento delle infrastrutture e nelle tecnologie pulite. Gli investimenti realizzati a partire dal 25 giugno 2009 possono essere calcolati a tal fine.

2.   Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all’asta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supera il 70 % delle emissioni medie annuali verificate per il periodo 2005-2007 da tali impianti di produzione di energia elettrica, corrispondente al consumo nazionale complessivo lordo dello Stato membro interessato, ed è in seguito gradualmente ridotto fino ad arrivare alla cessazione dell’assegnazione a titolo gratuito nel 2020. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario, le relative emissioni sono calcolate avvalendosi delle loro emissioni verificate per il 2007 nell’ambito del sistema comunitario.

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell’impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dello stesso impianto nell’anno per cui le quote sono assegnate.

3.   Le quote assegnate ai gestori si basano su quelle assegnate in relazione alle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano diversi combustibili, su un parametro di efficienza ex ante basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di elettricità più efficienti in termini di emissioni dei gas a effetto serra che rientrano nell’ambito del sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare le percentuali dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.

4.   Tutti gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni dodici mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale. Gli Stati membri presentano alla Commissione delle relazioni al riguardo, che sono rese pubbliche.

5.   Tutti gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una domanda in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La domanda contiene:

a)

la prova che lo Stato membro soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1;

b)

un elenco degli impianti inclusi nella domanda e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;

c)

la documentazione di cui al paragrafo 1, secondo comma;

d)

disposizioni relative al controllo e all’esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;

e)

informazioni da cui risulti che le assegnazioni non provocano indebite distorsioni della concorrenza.

6.   La Commissione valuta la domanda sulla base degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingere la domanda, o qualsiasi aspetto della stessa, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.

7.   Due anni prima della fine del periodo transitorio durante il quale uno Stato membro può assegnare quote a titolo gratuito agli impianti per la produzione di energia elettrica in funzione entro il 31 dicembre 2008, la Commissione valuta i progressi compiuti nell’attuazione del piano nazionale. Se, su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione rileva la necessità di un’eventuale proroga del suddetto termine, essa può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte adeguate, comprese le condizioni che andranno soddisfatte nel caso di una proroga del termine in questione.»;

13)

gli articoli 11 e 11 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Misure nazionali di attuazione

1.   Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.

2.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.

3.   Gli Stati membri non possono assegnare quote a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 2 agli impianti per i quali la Commissione ha respinto l’iscrizione nell’elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 11 bis

Utilizzo di CER e di ERU derivanti da attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1.   Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, si applicano i paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012 o che sia stato concesso un diritto a utilizzare i crediti a norma del paragrafo 8, i gestori possono chiedere all’autorità competente che vengano loro rilasciate quote a partire dal 2013 in cambio delle CER e delle ERU rilasciate fino al 2012 per le riduzioni delle emissioni derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012.

Fino al 31 marzo 2015 l’autorità competente procede allo scambio su richiesta.

3.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER e le ERU derivanti da progetti registrati prima del 2013 e rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote valide a decorrere dal 2013.

Il primo comma si applica alle CER e alle ERU per tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012.

4.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, le autorità competenti li autorizzano a scambiare le CER rilasciate per le riduzioni delle emissioni ottenute a partire dal 2013 con quote derivanti da progetti nuovi avviati a partire dal 2013 nei paesi meno sviluppati.

Il primo comma si applica alle CER derivanti da tutti i tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012 fino a quando i paesi interessati non avranno ratificato un pertinente accordo con la Comunità o fino al 2020, se tale data è anteriore.

5.   Nella misura in cui i gestori o gli operatori aerei non abbiano utilizzato interamente i livelli di CER e di ERU consentiti dagli Stati membri per il periodo dal 2008 al 2012, o sia stato concesso un diritto a utilizzare crediti a norma del paragrafo 8, e qualora i negoziati su un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, i crediti derivanti da progetti o da altre attività di abbattimento delle emissioni possono essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario sulla base degli accordi sottoscritti con i paesi terzi, precisandone il livello di utilizzo. In base ai suddetti accordi, i gestori possono utilizzare i crediti derivanti dalle attività di progetto realizzate nei paesi terzi summenzionati al fine di ottemperare ai rispettivi obblighi nel contesto del sistema comunitario.

6.   Gli accordi di cui al paragrafo 5 prevedono che, nell’ambito del sistema comunitario, possano essere utilizzati crediti derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, tra cui le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico o per la produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile. Tali accordi possono inoltre prevedere l’utilizzo di crediti derivanti da progetti quando il livello di riferimento utilizzato è inferiore al quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis o è inferiore ai livelli stabiliti dalla normativa comunitaria.

7.   Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, nell’ambito del sistema comunitario sono accettati, a partire dal 1o gennaio 2013, solo i crediti derivanti da progetti realizzati nei paesi terzi che hanno ratificato l’accordo.

8.   Tutti i gestori esistenti sono autorizzati a utilizzare crediti nel periodo 2008-2020 o fino alla quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’11 %, delle quote loro assegnate nel periodo 2008-2012, qualunque sia il quantitativo superiore.

I gestori hanno la facoltà di utilizzare crediti al di là della percentuale dell’11 % di cui al primo comma, fino a una quantità che risulta nella combinazione delle quote loro assegnate a titolo gratuito nel periodo 2008-2012 con la loro quota complessiva di crediti di progetto pari a una specifica percentuale delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2005 al 2007.

I nuovi entranti, tra cui quelli del periodo dal 2008 al 2012 che non hanno ricevuto né quote a titolo gratuito né un diritto a utilizzare CER ed ERU nel periodo dal 2008 al 2012, come pure i nuovi settori, hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore al 4,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020. Gli operatori aerei hanno la facoltà di utilizzare crediti fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all’1,5 %, delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.

Sono adottate misure per definire le percentuali esatte applicabili a norma del primo, del secondo e del terzo comma. Almeno un terzo del quantitativo supplementare da distribuire ai gestori esistenti oltre alla prima percentuale menzionata nel primo comma è distribuito ai gestori che hanno registrato in media il livello più basso di quote a titolo gratuito e di utilizzo dei crediti di progetto nel periodo dal 2008 al 2012.

Tali misure garantiscono che l’utilizzo complessivo dei crediti concessi non superi il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli del 2005 dei settori esistenti nell’ambito del sistema comunitario per il periodo dal 2008 al 2020 e il 50 % delle riduzioni a livello della Comunità al di sotto dei livelli 2005 dei nuovi settori e di quello del trasporto aereo per il periodo dalla data del loro inserimento nel sistema comunitario al 2020.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

9.   A decorrere dal 1o gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l’utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.

Tali misure stabiliscono inoltre la data a decorrere dalla quale l’utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l’adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo tale adozione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato una bozza delle misure da adottare.»;

14)

all’articolo 11 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La Comunità e gli Stati membri autorizzano le attività di progetto solo quando tutti i partecipanti al progetto hanno sede in un paese che ha concluso l’accordo internazionale relativo a tali progetti o in un paese o entità sub-federale o regionale connessi al sistema comunitario a norma dell’articolo 25.»;

15)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione esamina se il mercato delle quote di emissione sia adeguatamente protetto dall’abuso di informazioni privilegiate o dalla manipolazione del mercato e, se del caso, formula proposte intese a garantire tale protezione. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (14), possono essere utilizzate, con gli eventuali adattamenti necessari ai fini di una loro applicazione al commercio dei prodotti di base.

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (15).

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l’articolo 10 quater.»;

16)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Validità delle quote

1.   Le quote rilasciate a partire dal 1o gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1o gennaio 2013.

2.   Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 12.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.»;

17)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni

1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e, se opportuno, i dati riguardanti le attività, dalle attività che figurano nell’allegato I, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies, ispirandosi ai principi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni definiti nell’allegato IV e specificando, nelle prescrizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, il potenziale di riscaldamento globale di ciascun gas a effetto serra considerato.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

2.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 tiene conto dei dati scientifici più accurati e aggiornati disponibili, in particolare quelli forniti dall’IPCC, e può anche imporre ai gestori l’obbligo di comunicare le emissioni derivanti dalla produzione di beni da parte di industrie ad alta intensità energetica che possono essere esposte alla concorrenza internazionale. Tale regolamento può specificare inoltre che tali informazioni siano verificate in maniera indipendente.

Tali obblighi possono comprendere la comunicazione delle emissioni prodotte dagli impianti di produzione di elettricità che ricadono nel sistema comunitario e connesse alla produzione dei beni summenzionati.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto o operatore aereo controlli e comunichi all’autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o, a decorrere dal 1o gennaio 2010, dall’aeromobile che gestisce, dopo la fine di tale anno, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al paragrafo 1.

4.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 può includere requisiti relativi all’uso di sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati, onde armonizzare la comunicazione tra gestori, verificatori e autorità competenti, in merito al piano di monitoraggio, alla comunicazione annua delle emissioni e alle attività di verifica.»;

18)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione adotta un regolamento per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell’allegato V, e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Esso specifica le condizioni per l’accreditamento e la revoca di quest’ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l’eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

19)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Comunicazione di informazioni e segreto professionale

Gli Stati membri e la Commissione provvedono a che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio.

Le informazioni coperte da segreto professionale non possono essere divulgate a nessun’altra persona o autorità tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.»;

20)

all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’ammenda per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1o gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.»;

21)

l’articolo 19 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.

Ogni Stato membro è in grado di assicurare l’esecuzione delle operazioni autorizzate in base al protocollo UNFCCC o al protocollo di Kyoto.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il regolamento di cui al paragrafo 3 contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di effettuare le operazioni e altre transazioni al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter. Tale regolamento contiene inoltre le procedure per la gestione dei cambiamenti e degli incidenti per il registro comunitario con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Esso contiene le opportune modalità che consentono al registro comunitario di garantire la fattibilità delle iniziative degli Stati membri riguardanti il miglioramento dell'efficienza, la gestione dei costi amministrativi e le misure di controllo della qualità.»;

22)

l’articolo 21 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissione, del funzionamento dei registri, dell’applicazione delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e comunicazione, della verifica e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle quote rilasciate, se del caso.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione organizza uno scambio d’informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi riguardanti l’assegnazione delle quote, l’impiego delle ERU e delle CER nell’ambito del sistema comunitario, il funzionamento dei registri, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, l'accreditamento, le tecnologie dell’informazione e il rispetto della presente direttiva»;

23)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Modifiche degli allegati

Gli allegati della presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter, possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui all’articolo 21 e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

24)

all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

25)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività e gas

1.   A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambientale del sistema comunitario e l’affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione

a)

secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se l’inclusione riguarda impianti che non rientrano nell’allegato I; oppure

b)

secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, se l’inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell’allegato I. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola.

2.   Quando è approvata l’inclusione di attività e gas supplementari, la Commissione può al contempo autorizzare il rilascio di quote supplementari e può autorizzare altri Stati membri ad includere le attività e i gas in questione.

3.   Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, può essere adottato un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività, gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione nell’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.»;

26)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni

1.   Oltre all’inclusione di attività e gas prevista dall’articolo 24, possono essere adottate misure di attuazione per il rilascio di quote o crediti riguardanti progetti gestiti dagli Stati membri e finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra non disciplinate dal sistema comunitario.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Tali misure non devono causare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni né impedire la realizzazione di altre iniziative di abbattimento delle emissioni non contemplate dal sistema comunitario. Sono adottate misure solo qualora l’inclusione a norma dell’articolo 24 non sia possibile e il successivo riesame del sistema comunitario considera la possibilità di disciplinare in maniera armonizzata tali emissioni in tutta la Comunità.

2.   Possono essere adottate misure di attuazione che stabiliscano le istruzioni per l’accreditamento dei progetti comunitari di cui al paragrafo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

3.   Uno Stato membro può rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti che riducono le emissioni di gas a effetto serra sul suo territorio.

Tali progetti saranno eseguiti sulla base dell’accordo dello Stato membro in cui si svolge il progetto.»;

27)

all’articolo 25 sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub-federali o regionali.

ter.   Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine1 di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.»;

28)

gli articoli 27, 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 27

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti

1.   Previa consultazione del gestore, gli Stati membri possono escludere dal sistema comunitario gli impianti che hanno comunicato all’autorità competente emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, a condizione che gli Stati membri interessati:

a)

notifichino alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto, prima del termine di presentazione dell’elenco degli impianti alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, e, al più tardi, all’atto della presentazione dell’elenco alla Commissione;

b)

confermino l’applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Gli Stati membri possono autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5 000 tonnellate l’anno, conformemente all’articolo 14;

c)

confermino che, qualora un impianto emetta 25 000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all’impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l’impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario;

d)

pubblichino le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Anche gli ospedali possono essere esclusi se adottano misure equivalenti.

2.   Se, dopo aver lasciato al pubblico un periodo di tre mesi dalla data di notifica, la Commissione non esprime obiezioni entro un ulteriore periodo di sei mesi, l’esclusione si considera approvata.

Dopo la restituzione delle quote riguardanti il periodo durante il quale l’impianto ricade nel sistema comunitario, l’impianto interessato è escluso dal sistema e lo Stato membro competente non rilascia altre quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis al medesimo impianto.

3.   Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario a norma del paragrafo 1, lettera c), le quote rilasciate a norma dell’articolo 10 bis, sono concesse a decorrere dall’anno del rientro. Le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l’impianto.

Tali impianti rientrano nel sistema comunitario per il resto del periodo di scambio.

4.   Per gli impianti che non sono stati inseriti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012, possono essere applicati requisiti semplificati in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica ai fini della determinazione delle emissioni nei tre anni precedenti la notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 28

Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Commissione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1.   Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:

a)

la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle della Comunità e gli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;

b)

le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello della Comunità per passare al più ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;

c)

la competitività delle industrie manifatturiere della Comunità nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

d)

l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici della Comunità;

e)

l’impatto sul settore agricolo della Comunità, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f)

le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura nella Comunità;

g)

l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;

h)

la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente direttiva a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore della direttiva modificativa previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.

La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.

3.   La proposta consente ai gestori, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente direttiva, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

4.   La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione affinché i gestori possano utilizzare altri tipi di crediti di progetto nell’ambito del sistema comunitario rispetto a quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 11 bis affinché tali gestori possano ricorrere ad altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.

5.   La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Articolo 29

Relazione al fine di assicurare un migliore funzionamento del mercato del carbonio

Qualora le relazioni periodiche sul mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5 dimostrino che il mercato del carbonio non funziona correttamente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte volte a migliorare la concorrenza sul mercato del carbonio e a definire misure per migliorarne il funzionamento.»;

29)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Misure in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi

1.   Qualora per più di sei mesi consecutivi il prezzo della quota sia tre volte superiore al prezzo medio delle quote nei due anni precedenti sul mercato europeo del carbone, la Commissione convoca immediatamente una riunione del comitato istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.

2.   Qualora l’evoluzione dei prezzi di cui al paragrafo 1 non corrisponda a mutamenti dei parametri fondamentali del mercato, può essere adottata una delle seguenti misure, tenendo conto della portata dell’evoluzione dei prezzi:

a)

una misura che consente agli Stati membri di anticipare la messa all’asta di parte della quantità da mettere all’asta;

b)

una misura che consente agli Stati membri di mettere all’asta fino al 25 % delle quote restanti nella riserva per i nuovi entranti.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 23, paragrafo 4.

3.   Ogni misura tiene nel massimo conto le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 29 nonché ogni altra informazione pertinente fornita dagli Stati membri.

4.   Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite nel regolamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4.»;

30)

l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I della presente direttiva;

31)

sono inseriti gli allegati II bis e II ter di cui all’allegato II della presente direttiva;

32)

l’allegato III è soppresso.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.

Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, inserito dall’articolo 1, paragrafo 10, della presente direttiva, e all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, modificato dall’articolo 1, paragrafo 13, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2009.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al primo comma a decorrere dal 1o gennaio 2013. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Disposizione transitoria

Le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2004/101/CE, dalla direttiva 2008/101/CE e dal regolamento (CE) n. 219/2009, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 66.

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 19.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(4)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(5)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(6)  GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 13.

(7)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(11)  Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).

(12)  Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).

(13)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(14)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.»;

(15)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;


ALLEGATO I

L’allegato I della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ CUI SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA

1.   Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nella presente direttiva.

2.   I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità produttive o alla resa. Qualora varie attività rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali attività.

3.   In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel sistema comunitario, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di “chemical looping combustion”, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le “unità che utilizzano esclusivamente biomassa” rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto.

4.   Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel sistema comunitario.

5.   Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.

6.   A partire dal 1o gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.

Attività

Gas serra

Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)

Biossido di carbonio

Raffinazione di petrolio

Biossido di carbonio

Produzione di coke

Biossido di carbonio

Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)

Biossido di carbonio

Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio

Biossido di carbonio

Produzione di alluminio primario

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)

Biossido di carbonio

Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

Biossido di carbonio

Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW

Biossido di carbonio

Poduzione di acido nitrico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di acido adipico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di gliossale e acido gliossilico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Produzione di ammoniaca

Biossido di carbonio

Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno

Biossido di carbonio

Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)

Biossido di carbonio

Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

Biossido di carbonio

Trasporto aereo

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato

Non sono inclusi:

a)

i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante lo statuto nel piano di volo;

b)

i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia;

c)

i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile;

d)

i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;

e)

i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

f)

i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;

g)

i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

h)

i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

i)

i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno; e

j)

i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi, o

voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l’anno.

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.»

Biossido di carbonio


ALLEGATO II

Nella direttiva 2003/87/CE sono inseriti i seguenti allegati II bis e II ter:

«

ALLEGATO II bis

Incrementi della percentuale di quote di emissione che gli Stati membri devono mettere all’asta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), all’insegna della solidarietà e della crescita nella Comunità, al fine di ridurre le emissioni e favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici

 

Incremento per Stato membro

Belgio

10 %

Bulgaria

53 %

Repubblica ceca

31 %

Estonia

42 %

Grecia

17 %

Spagna

13 %

Italia

2 %

Cipro

20 %

Lettonia

56 %

Lituania

46 %

Lussemburgo

10 %

Ungheria

28 %

Malta

23 %

Polonia

39 %

Portogallo

16 %

Romania

53 %

Slovenia

20 %

Slovacchia

41 %

Svezia

10 %

ALLEGATO II ter

DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI EMISSIONE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO METTERE ALL’ASTA A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA c), CHE RIFLETTONO GLI SFORZI ANTICIPATI DI TALUNI STATI MEMBRI DI CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DEL 20 % DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Stato membro

Distribuzione in percentuale del 2 % rispetto alla base Kyoto

Bulgaria

15 %

Repubblica ceca

4 %

Estonia

6 %

Ungheria

5 %

Lettonia

4 %

Lituania

7 %

Polonia

27 %

Romania

29 %

Slovacchia

3 %

»

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/88


DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 175, paragrafo 1, per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 2 della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (3), stabilisce specifiche minime per la benzina ed i combustibili diesel destinati ai trasporti stradali e non stradali per motivi sanitari ed ambientali.

(2)

Uno degli obiettivi stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 (4), è il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente. Nella dichiarazione che accompagna la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (5), la Commissione ha riconosciuto la necessità di ridurre le dannose emissioni inquinanti per conseguire un miglioramento significativo verso gli obiettivi stabiliti dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e ha previsto, in particolare, nuove proposte legislative che ridurrebbero ulteriormente le emissioni autorizzate a livello nazionale per i principali inquinanti, ridurrebbero le emissioni connesse con il rifornimento degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio e affronterebbero la questione del tenore di zolfo nei combustibili, compresi i combustibili per uso marittimo.

(3)

Nell’ambito del protocollo di Kyoto la Comunità si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per il periodo 2008-2012. La Comunità si è inoltre impegnata a ridurre del 30 %, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra nel contesto di un accordo globale e del 20 % unilateralmente. Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario il contributo di tutti i settori.

(4)

Un aspetto delle emissioni di gas a effetto serra provocate dai trasporti è stato affrontato con la politica comunitaria in materia di emissioni di CO2 e automobili. I carburanti utilizzati nel settore dei trasporti contribuiscono in modo significativo alle emissioni globali di gas a effetto serra della Comunità. Il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili possono aiutare la Comunità a raggiungere gli obiettivi di riduzione di tali gas tramite la «decarbonizzazione» dei combustibili da trasporto.

(5)

La Comunità ha già adottato normative intese a limitare le emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli leggeri e pesanti. Un fattore che può facilitare il raggiungimento dei limiti stabiliti per tali emissioni è costituito dalle specifiche relative ai combustibili.

(6)

Le deroghe alla tensione massima di vapore della benzina nel periodo estivo dovrebbero limitarsi agli Stati membri che hanno temperature ambientali estive basse. È pertanto opportuno chiarire in quali Stati membri si dovrebbe concedere una deroga. Si tratta, in linea di principio, degli Stati membri in cui la temperatura media nella maggior parte del territorio è inferiore a 12 °C per almeno due dei tre mesi di giugno, luglio e agosto.

(7)

La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (6), stabilisce i limiti per le emissioni dei motori utilizzati in tali macchine. Devono essere previsti combustibili che permettano il buon funzionamento dei motori di tali macchine.

(8)

Il 20 % circa delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità è prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada. Una possibile soluzione per diminuire tali emissioni è rappresentata dall’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, che può essere conseguito in vari modi. Tenendo presenti l’intento della Comunità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei trasporti su strada su tali emissioni, è opportuno istituire un meccanismo che prescriva ai fornitori di combustibile di indicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti e di ridurle a partire dal 2011. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti dovrebbe essere identica a quella stabilita ai fini del calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (7).

(9)

Entro il 31 dicembre 2020 i fornitori dovrebbero ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita fino al 10 % per unità di energia dovute ai carburanti e all’energia forniti. La riduzione dovrebbe essere almeno del 6 % entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, ottenute utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. Detta riduzione, soggetta a una verifica, dovrebbe comprendere due ulteriori riduzioni del 2 %, la prima ottenuta tramite l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici e la seconda tramite l’acquisto di crediti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto. Dette riduzioni supplementari non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri o i fornitori di carburanti all’entrata in vigore della presente direttiva. La revisione dovrebbe riferirsi al loro carattere non vincolante.

(10)

La produzione di biocarburanti dovrebbe avvenire in modo sostenibile. Occorre pertanto che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra fissati dalla presente direttiva soddisfino criteri di sostenibilità. Per garantire un approccio coerente tra la politica energetica e quella ambientale e per evitare i costi aggiuntivi per le imprese e l’incoerenza sotto il profilo ambientale che risulterebbe da un approccio non uniforme, è essenziale prevedere i medesimi criteri di sostenibilità ambientale per l’uso di biocarburanti ai fini della presente direttiva, da una parte, e della direttiva 2009/28/CE, dall’altra. Per gli stessi motivi dovrebbero essere evitate doppie comunicazioni nel presente contesto. Inoltre, la Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero coordinare le proprie attività nel quadro di un comitato specificatamente competente per gli aspetti della sostenibilità.

(11)

L’aumento della domanda mondiale di biocarburanti e gli incentivi all’uso dei biocarburanti previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l’effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l’umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. Inoltre, i consumatori nella Comunità troverebbero moralmente inaccettabile che il loro maggiore uso di biocarburanti possa portare alla distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Per questi motivi è necessario prevedere criteri di sostenibilità che assicurino che i biocarburanti possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l’autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con detti scopi. I criteri di sostenibilità dovrebbero considerare una foresta come ricca di biodiversità nel caso in cui sia una foresta primaria secondo la definizione usata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», documento che i paesi di tutto il mondo utilizzano per rendicontare sull’estensione delle foreste primarie, o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere incluse le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l’impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell’elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati e precisare le zone geografiche per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

(12)

Per calcolare l’impatto della conversione dei terreni in termini di emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare valori effettivi per gli stock di carbonio connessi con la destinazione di riferimento dei terreni e la destinazione degli stessi dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. Il lavoro del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici costituisce la base giusta per tali valori standard, un lavoro che attualmente non è espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione, ispirandosi a tale lavoro, dovrebbe quindi elaborare orientamenti che fungano da base di calcolo delle variazioni degli stock di carbonio ai fini della presente direttiva, anche per quanto riguarda le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 %, le savane, i terreni arbustivi e le praterie.

(13)

È opportuno che la Commissione sviluppi metodologie per valutare l’impatto del drenaggio delle torbiere sulle emissioni dei gas a effetto serra.

(14)

Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di biocarburanti i terreni in cui la perdita dello stock di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra realizzate tramite la produzione di biocarburanti entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell’urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti stock di carbonio che dovessero rivelarsi inadatte per la produzione di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti. L’inventario degli stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30 % dovrebbero essere incluse in detta categoria. Anche le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % dovrebbero essere incluse, a meno che non si possa dimostrare che il loro stock di carbonio è sufficientemente esiguo da giustificarne la conversione secondo le modalità previste dalla presente direttiva. Il riferimento alle zone umide dovrebbe tener conto della definizione di cui alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, adottata il 2 febbraio 1971 a Ramsar.

(15)

Gli incentivi previsti dalla presente direttiva incoraggeranno un aumento della produzione di biocarburanti a livello mondiale. I biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate all’interno della Comunità dovrebbero altresì rispettare i requisiti comunitari in ambito ambientale relativi al settore agricolo, inclusi quelli per la tutela della qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali, e i requisiti in ambito sociale. Tuttavia, esiste il timore che la produzione di biocarburanti in alcuni paesi terzi non rispetti i requisiti minimi in ambito ambientale o sociale. Per tale motivo è opportuno incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali nonché l’introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale, che contemplino aspetti essenziali in materia ambientale e sociale, al fine di promuovere la produzione sostenibile di biocarburanti a livello mondiale. In assenza di tali accordi o sistemi, gli Stati membri dovrebbero obbligare gli operatori economici a riferire in materia.

(16)

I criteri di sostenibilità sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Tali cambiamenti avranno luogo solo se il rispetto di tali criteri per i biocarburanti determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità, esiste un collegamento fisico tra la produzione di biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità e il consumo di biocarburanti nella Comunità, che crea un equilibrio tra l’offerta e la domanda e garantisce un vantaggio, in termini di prezzo, superiore a quello che si ha in un sistema in cui tale collegamento non esiste. Per assicurare che i biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità possano essere venduti ad un prezzo superiore, mantenendo l’integrità del sistema ed evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese, occorre quindi applicare il metodo dell’equilibrio di massa per la verifica della conformità. Dovrebbero tuttavia essere valutati altri metodi di verifica.

(17)

Ove opportuno, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto la «Valutazione degli ecosistemi del millennio», che contiene informazioni utili per la conservazione almeno delle aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche, quali la protezione degli spartiacque e il controllo dell’erosione.

(18)

Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall’uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell’analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle diverse partite di carburante per autotrazione. In questi casi, il metodo dell’allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell’analisi politica, nelle relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.

(19)

Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Gli operatori economici dovrebbero sempre poter far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti indicato nell’elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano dimostrare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettive derivanti dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

(20)

È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate indipendenti e siano aggiornati, se del caso, col progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe incoraggiare tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, l’effetto delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia all’interno della Comunità sia nei paesi terzi, e della società civile.

(21)

Per non incoraggiare la coltivazione di materie prime per biocarburanti su terreni sui quali tale produzione genererebbe elevate emissioni di gas a effetto serra, l’uso dei valori standard per la coltivazione dovrebbe essere limitato alle zone nelle quali detto effetto possa essere escluso con sicurezza. Tuttavia, per evitare un onere amministrativo sproporzionato, gli Stati membri dovrebbero stabilire medie nazionali o regionali per le emissioni derivanti dalla coltivazione, tra cui dall’uso di fertilizzanti.

(22)

La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita potrà essere parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati o fortemente contaminati che, allo stato attuale, non possono essere utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l’utilizzo di terreni degradati ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole. Anche se gli stessi biocarburanti sono fabbricati a partire da materie prime provenienti da terreni già utilizzati come seminativi, l’aumento netto della domanda di colture provocato dalla promozione dei biocarburanti potrebbe portare ad un aumento netto delle zone coltivate. Ciò potrebbe interessare i terreni che presentano un elevato stock di carbonio, conducendo a dannose perdite di stock di carbonio. Al fine di mitigare tale rischio, è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte a incoraggiare un aumento del tasso di incremento della produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l’utilizzazione dei terreni degradati e l’adozione di requisiti di sostenibilità, analoghi a quelli previsti nella presente direttiva per il consumo di biocarburanti nella Comunità, in altri paesi che consumano biocarburanti. La Commissione dovrebbe definire una metodologia concreta volta a ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. A tal fine la Commissione dovrebbe analizzare, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, in particolare, l’inclusione di un fattore per i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni nel calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra e la necessità di incentivare i biocarburanti sostenibili che riducono al minimo l’impatto del cambiamento di destinazione dei terreni e migliorano la sostenibilità dei biocarburanti riguardo al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nello sviluppare tale metodologia, la Commissione dovrebbe anche affrontare i potenziali effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni derivanti dai biocarburanti prodotti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

(23)

Le misure di cui agli articoli da 7 ter a 7 sexies della direttiva 98/70/CE, poiché promuovono anche il funzionamento del mercato interno tramite l’armonizzazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi a fini contabili ai sensi di detta direttiva, facilitando in tal modo, in conformità dell’articolo 7 ter, paragrafo 8, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti che soddisfano dette condizioni, sono basate sull’articolo 95 del trattato.

(24)

I continui progressi tecnologici registrati a livello di industria automobilistica e di tecnologie per i carburanti nonché la costante aspirazione a garantire un livello ottimale di protezione dell’ambiente e della salute richiedono un riesame periodico delle specifiche per i carburanti, basato su ulteriori studi ed analisi dell’impatto che additivi e componenti dei biocarburanti hanno sulle emissioni inquinanti. Occorre pertanto prevedere la regolare elaborazione di relazioni sulla possibilità di agevolare la «decarbonizzazione» dei combustibili per i trasporti.

(25)

L’uso di detergenti può contribuire a mantenere puliti i motori e quindi a ridurre le emissioni inquinanti. Attualmente non esistono test soddisfacenti per provare le loro proprietà detergenti su campioni di combustibili. Spetta pertanto ai fornitori di combustibili e veicoli informare i loro clienti sui vantaggi presentati dall’uso di detergenti. Tuttavia la Commissione dovrebbe valutare i futuri sviluppi in materia, per stabilire se sia possibile adottare un approccio più efficace al fine di ottimizzare l’uso ed i benefici dei detergenti.

(26)

È opportuno riesaminare, sulla base dell’esperienza acquisita con l’applicazione della direttiva 98/70/CE, le disposizioni relative alla miscelazione di etanolo nella benzina. Il riesame dovrebbe interessare, in particolare, le disposizioni relative ai valori limite della tensione di vapore ed eventuali alternative per evitare che le miscele di etanolo superino valori accettabili di tensione di vapore.

(27)

La miscelazione di etanolo nella benzina aumenta la tensione di vapore del combustibile così ottenuto. Inoltre, la tensione di vapore della benzina dovrebbe essere controllata per limitare le emissioni inquinanti nell’atmosfera.

(28)

La miscelazione di etanolo nella benzina modifica in modo non lineare la tensione di vapore della miscela combustibile così elaborata. È opportuno prevedere una possibilità di deroga alla tensione massima di vapore per tali miscele nel periodo estivo, previa adeguata valutazione della Commissione. La deroga dovrebbe essere subordinata alla conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell’aria e di inquinamento atmosferico. La deroga in questione dovrebbe corrispondere all’aumento reale di tensione di vapore dovuto all’aggiunta di una data percentuale di etanolo alla benzina.

(29)

Per incoraggiare l’uso di combustibili a basso tenore di carbonio, rispettando nel contempo gli obiettivi stabiliti per l’inquinamento atmosferico, il settore della raffinazione dovrebbe, ove possibile, rendere disponibili i quantitativi necessari di benzina a bassa pressione di vapore. Poiché per il momento questo non avviene, il limite di tensione di vapore per le miscele di etanolo dovrebbe essere aumentato, subordinatamente a determinate condizioni, per consentire lo sviluppo del mercato dei combustibili biologici.

(30)

L’utilizzo di benzina ad elevato tenore di biocarburanti non è consentito in alcuni veicoli di vecchio tipo. Tali veicoli possono spostarsi da uno Stato membro all’altro ed è pertanto opportuno garantire per un periodo transitorio la regolare fornitura di benzina adatta a tali veicoli. In consultazione con le parti interessate, gli Stati membri dovrebbero garantire un’adeguata copertura geografica che soddisfi la domanda di tale carburante. L’etichettatura della benzina, ad esempio E5 o E10, dovrebbe essere conforme alla norma pertinente del Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(31)

È opportuno modificare l’allegato IV della direttiva 98/70/CE al fine di consentire l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di biocarburanti superiore («B7») a quello previsto dalla norma EN 590:2004 («B5»). Tale norma dovrebbe essere aggiornata di conseguenza e dovrebbero essere fissati valori limite per parametri tecnici non contemplati da tale allegato, quali stabilità all’ossidazione, punto d’infiammabilità, residuo di carbonio, tenore di ceneri, tenore di acqua, contaminazione totale, corrosività su lamina di rame, viscosità, viscosità cinematica, punto di nebbia, temperatura limite di filtrabilità, tenore di fosforo, indice di acidità, perossidi, variazione dell’indice di acidità, pulizia iniettori e aggiunta di additivi per stabilità.

(32)

Per agevolare l’efficace commercializzazione dei biocarburanti, il CEN è invitato a proseguire rapidamente la messa a punto di una norma che consenta di miscelare il diesel con quantità superiori di componenti dei biocarburanti e, in particolare, a elaborare una norma per la miscela «B10».

(33)

Per ragioni di ordine tecnico occorre fissare un limite per il tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) nel diesel. Tuttavia, un limite di questo tipo non è necessario per altri componenti dei biocarburanti, come ad esempio gli idrocarburi puri simili al diesel prodotti a partire dalla biomassa utilizzando il processo Fischer Tropsch, oppure l’olio vegetale idrotrattato.

(34)

Entro il 1o gennaio 2011 gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare misure adeguate per facilitare l’immissione sul mercato di gasolio contenente 10 ppm di zolfo.

(35)

L’utilizzo di taluni additivi metallici, in particolare il metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), potrebbe aumentare i rischi per la salute umana nonché danneggiare i motori dei veicoli e i sistemi di controllo delle emissioni. Molti costruttori automobilistici sconsigliano l’impiego di carburanti contenenti additivi metallici, che potrebbe persino far decadere la garanzia dei veicoli. È pertanto opportuno monitorare costantemente le conseguenze dell’utilizzo del MMT nei carburanti, consultando tutte le parti interessate. In attesa di ulteriori studi, è necessario adottare misure volte a contenere l’entità degli eventuali danni. È quindi opportuno fissare un limite massimo per il tenore di MMT nei carburanti sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili. Tale limite dovrebbe essere incrementato soltanto se viene dimostrata l’innocuità di dosaggi più elevati. Per evitare che i consumatori invalidino senza volerlo la garanzia dei loro veicoli, è altresì necessario imporre l’etichettatura di tutti i carburanti contenenti additivi metallici.

(36)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(37)

Le misure necessarie per l’esecuzione della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(38)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione relative al meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, di adeguare i principi metodologici e i valori necessari per valutare se i criteri di sostenibilità siano stati soddisfatti per quanto riguarda i biocarburanti, di stabilire criteri e limiti geografici per i terreni erbosi ad elevata biodiversità, di rivedere il limite del tenore di MMT nei combustibili e di adeguare ai progressi tecnici e scientifici la metodologia per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, i metodi analitici autorizzati relativi alle specifiche dei combustibili e la deroga alla tensione di vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva attraverso l’adeguamento dei principi metodologici e dei valori devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(39)

La direttiva 98/70/CE prevede per i combustibili una serie di specifiche, parte delle quali è ora superflua. Essa contiene inoltre una serie di deroghe ormai scadute. Per motivi di chiarezza è dunque opportuno sopprimere tali disposizioni.

(40)

La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (10), stabilisce alcuni principi per l’uso di combustibile nei trasporti sulle vie navigabili interne. Occorre precisare l’ambito di applicazione di tale direttiva rispetto a quello della direttiva 98/70/CE. Entrambe limitano il tenore di zolfo nel gasolio utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno modificare dette direttive in modo che tale limite sia stabilito da un solo testo legislativo.

(41)

Per le navi adibite alla navigazione interna sono state messe a punto nuove tecnologie motoristiche più pulite. I motori in questione possono essere alimentati esclusivamente con combustibili a bassissimo tenore di zolfo. Il tenore di zolfo dei combustibili destinati alle navi adibite alla navigazione interna dovrebbe essere ridotto al più presto.

(42)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/70/CE e 1999/32/CE.

(43)

La direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (11), è stata col tempo notevolmente modificata e di conseguenza non contiene più elementi essenziali. È pertanto necessario abrogarla.

(44)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i combustibili destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali e assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell’ambiente previsti per l’uso di tali combustibili, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare:

a)

per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e

b)

un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al primo paragrafo:

i)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

“gasoli destinati alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto”: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45 (12), destinato all’uso nei motori ad accensione per compressione di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/25/CE (13), 97/68/CE (14) e 2000/25/CE (15);

ii)

sono aggiunti i seguenti punti:

«5.

“Stati membri con temperature ambiente estive basse”: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito;

6.

“emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita”: tutte le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile (compresi tutti i suoi componenti miscelati) o all’energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;

7.

“emissioni di gas a effetto serra per unità di energia”: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all’energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell’energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);

8.

“fornitore”: il soggetto responsabile del passaggio di combustile o energia attraverso un punto di riscossione delle accise o, se queste ultime non sono dovute, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;

9.

“biocarburanti”: i biocarburanti disciplinati dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (16).

b)

il secondo paragrafo è soppresso;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui all’allegato I.

Gli Stati membri, tuttavia, possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l’introduzione di benzina con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.

3.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l’immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino al 2013 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all’appropriato uso delle diverse miscele della benzina.

4.   Gli Stati membri con temperature ambientali estive basse possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l’immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina con una tensione di vapore massima di 70 kPa.

Gli Stati membri in cui non si applica la deroga di cui al primo comma possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l’immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo con una pressione di vapore massima di 60 kPa incrementata del valore della tensione di vapore consentito in deroga di cui all’allegato III, a condizione che l’etanolo utilizzato sia un biocarburante.

5.   Qualora intendano applicare una delle deroghe di cui al paragrafo 4, gli Stati membri ne informano la Commissione e forniscono tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta la positività e la durata della deroga, tenendo conto dei seguenti fattori:

a)

la possibilità di evitare problemi di natura socioeconomica tramite l’aumento della tensione di vapore, comprese le temporanee necessità di adattamento tecnico; e

b)

le conseguenze dell’aumento della tensione di vapore per l’ambiente e la salute e, in particolare, l’impatto sulla conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell’aria, sia nello Stato membro interessato che in altri Stati membri.

Qualora si evinca dalla valutazione della Commissione che la deroga conduce alla mancata conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell’aria o di inquinamento atmosferico, compresi i pertinenti valori limite e i tetti alle emissioni, la richiesta di detta deroga è respinta. La Commissione dovrebbe altresì tener conto dei pertinenti valori-obiettivo.

Se la Commissione non solleva alcuna obiezione entro sei mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato può applicare la deroga richiesta.

6.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare la commercializzazione di piccoli quantitativi di benzina, fino ad un massimo dello 0,03 % delle vendite totali, con un tenore di piombo non superiore a 0,15 g/l da utilizzare per vecchi autoveicoli con determinate caratteristiche e da distribuire tramite particolari gruppi d'interesse.»;

b)

il paragrafo 7 è soppresso;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Combustibile diesel

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II.

Nonostante le prescrizioni dell’allegato II, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.

Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto possano essere immessi sul mercato sul loro territorio solo a condizione che il tenore di zolfo di detti gasoli non sia superiore a 1 000 mg/kg. Dal 1o gennaio 2011 il tenore massimo di zolfo ammissibile per detti gasoli è di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.

Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto contenente fino a 20 mg/kg di zolfo in fase di distribuzione definitiva agli utenti finali. Gli Stati membri possono altresì autorizzare il prolungamento dell’immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2011 del gasolio contenente fino a 1 000 mg/kg di zolfo per i veicoli su rotaia e per i trattori agricoli e forestali, a condizione che possano garantire che non sia compromesso l’adeguato funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni.

3.   Gli Stati membri possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l’introduzione di combustibile diesel e gasoli con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.

4.   Per gli Stati membri con condizioni climatiche invernali rigide il punto massimo di distillazione del 65 % a 250 °C per i combustibili diesel e i gasoli può essere sostituito da un punto massimo di distillazione del 10 % (vol/vol) a 180 °C.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra

1.   Gli Stati membri designano il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti. Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli Stati membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all’obbligo di riduzione sancito al paragrafo 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli.

A decorrere dal 1o gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all’autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a)

il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e

b)

le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita.

Gli Stati membri garantiscono che le relazioni siano oggetto di verifica.

Se del caso, la Commissione stabilisce orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b). La riduzione prevede le seguenti fasi:

a)

6 % entro il 31 dicembre 2020. Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli Stati membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2 % entro il 31 dicembre 2014 e 4 % entro il 31 dicembre 2017;

b)

un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi:

i)

l’approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;

ii)

l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti;

c)

un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (17), per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile.

3.   Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente all’articolo 7 quinquies. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli altri tipi di combustibili e di energia sono calcolate ricorrendo alla metodologia definita in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri assicurano che un gruppo di fornitori possa scegliere di ottemperare congiuntamente agli obiettivi di riduzione di cui al paragrafo 2. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico ai fini del paragrafo 2.

5.   Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Dette misure includono, in particolare:

a)

la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall’energia;

b)

la metodologia che specifica, entro il 1o gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2;

c)

ogni norma necessaria ad applicare il paragrafo 4;

d)

la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

6)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 ter

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti

1.   Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini dell’articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

Tuttavia, i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 del presente articolo per essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 7 bis.

2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 35 %.

A decorrere dal 1o gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 50 %. A decorrere dal 1o gennaio 2018 detta riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1o gennaio 2017 o successivamente.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, il primo comma si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

3.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a)

foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

b)

aree designate:

i)

a norma di legge o dall’autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero

ii)

per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali, o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma;

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;

c)

terreni erbosi ad elevata biodiversità, vale a dire:

i)

terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero

ii)

terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreno erboso.

La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell’ambito di applicazione del primo comma, lettera c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

4.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a)

zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell’anno;

b)

zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c)

terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all’allegato IV, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell’ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6.   Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 7 bis sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica “Ambiente”, e al punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (18), e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7.   Per quanto riguarda sia i paesi terzi sia gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocarburanti o di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5, nonché la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria. La prima relazione è presentata nel 2012.

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto conseguente all’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull’impatto della politica comunitaria in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e attuate le seguenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro:

Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29),

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87),

la Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98),

Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100),

Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n. 105),

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111),

Convenzione sull’età minima per l’assunzione all’impiego (n. 138),

Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).

Tali relazioni indicano, per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte significativa di materie prime per il biocarburante consumato all’interno della Comunità, se il paese ha ratificato e attuato:

il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,

la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

La prima relazione è presentata nel 2012. La Commissione propone, se del caso, misure correttive, in particolare in presenza di elementi che dimostrano che la produzione dei biocarburanti ha ripercussioni considerevoli sul prezzo dei prodotti alimentari.

8.   Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti ottenuti conformemente al presente articolo.

Articolo 7 quater

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti

1.   Quando i biocarburanti devono essere presi in considerazione ai fini dell’articolo 7 bis, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b)

imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

c)

preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull’equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime o di biocarburanti. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali non è necessario che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità restino fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione stabilisce l’elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi che gli Stati membri richiedono agli operatori economici secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti prodotti nella Comunità sia a quelli importati.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/28/CE, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4.   La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell’ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i terreni inclusi in un programma nazionale o regionale di riconversione dei terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati rispondono ai criteri di cui all’allegato IV, parte C, punto 9.

5.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. I sistemi per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all’allegato IV. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni.

7.   Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione dell’articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, decide se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell’articolo 7 bis.

9.   Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

sull’efficacia del sistema posto in atto per la comunicazione delle informazioni relative ai criteri di sostenibilità; e

b)

sulla praticabilità e l’opportunità di introdurre prescrizioni obbligatorie in relazione alla tutela dell’aria, del suolo o delle risorse idriche, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e degli obblighi internazionali della Comunità.

La Commissione propone, se del caso, misure correttive.

Articolo 7 quinquies

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

1.   Ai fini dell’articolo 7 bis e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate:

a)

se l’allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti calcolato secondo l’allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b)

utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell’allegato IV, parte C; ovvero

c)

utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all’allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell’allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori.

2.   Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (“NUTS”) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (19), nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Valori standard disaggregati per la coltivazione” dell’allegato IV, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Il metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

3.   I valori standard di cui all’allegato IV, parte A, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato IV, parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:

a)

coltivate fuori della Comunità;

b)

coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2; ovvero

c)

rifiuti o residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca.

Per i biocarburanti non rientranti nell’ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.

4.   Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si possono prevedere inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Coltivazione” dell’allegato IV, parte D, possibilmente accompagnata da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigerli. Se del caso, la relazione è corredata di proposte pertinenti.

5.   Entro il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all’allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni prodotte nelle fasi del trasporto e della lavorazione e, se necessario, può decidere di correggere i valori. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

6.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emisssioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per ridurre al minimo tale impatto. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente una metodologia concreta per le emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, garantendo la conformità alla presente direttiva, in particolare all’articolo 7 ter, paragrafo 2.

Tale proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell’applicazione di detta metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l’applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino al 31 dicembre 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati, a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45 %. Ciò si applica alla capacità degli impianti di biocarburanti alla fine del 2012.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 31 dicembre 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione.

7.   L’allegato IV può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, tra l’altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell’allegato IV, è prestata particolare considerazione:

alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,

alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,

alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e

allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.

Ogni adattamento o aggiunta all’elenco dei valori standard di cui all’allegato IV rispetta i seguenti criteri:

a)

quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard devono essere i valori tipici dei processi di produzione normali;

b)

in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.

8.   Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all’allegato IV, parte C, punto 9. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 7 sexies

Misure di attuazione e relazioni in materia di sostenibilità dei biocarburanti

1.   Le misure di attuazione di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma, all’articolo 7 quater, paragrafi 6 e 8, all’articolo 7 quinquies, paragrafo 5, all’articolo 7 quinquies, paragrafo 7, primo comma, e all’articolo 7 quinquies, paragrafo 8, tengono altresì pienamente conto dei fini della direttiva 2009/28/CE.

2.   Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, all’articolo 7 quater, paragrafo 2, all’articolo 7 quater, paragrafo 9, all’articolo 7 quinquies, paragrafi 4, 5, e all’articolo 7 quinquies, paragrafo 6, primo comma, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.

7)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri verificano l’ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, in relazione alla benzina ed ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati rispettivamente nelle norme europee EN 228:2004 e EN 590:2004.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Additivi metallici

1.   La Commissione esegue una valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti dall’utilizzazione di additivi metallici nei combustibili e, a tal fine, sviluppa un metodo di prova. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012.

2.   In attesa dello sviluppo del metodo di prova di cui al paragrafo 1, la presenza dell’additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili deve essere limitata a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2011. A decorrere dal 1o gennaio 2014, detto limite è di 2 mg di manganese per litro.

3.   Il limite del tenore di MMT nei combustibili specificato al paragrafo 2 è oggetto di revisione sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

4.   Gli Stati membri assicurano che un’etichetta relativa al tenore di additivo metallico del combustibile sia esibita in qualsiasi luogo dove un combustibile contenente additivi metallici è messo a disposizione dei consumatori.

5.   L’etichetta contiene il seguente testo: “Contiene additivi metallici”.

6.   L’etichetta è affissa in modo chiaramente visibile nel luogo dove sono riportate le informazioni che indicano il tipo di combustibile. La dimensione e il carattere dell’etichetta sono chiaramente visibili e di facile lettura.»;

9)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Presentazione di relazioni

1.   Entro il 31 dicembre 2012, ed in seguito con cadenza triennale, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta di modifica della presente direttiva. Tale relazione riguarda segnatamente i seguenti punti:

a)

l’uso e l’evoluzione della tecnologia automobilistica e, in particolare, la fattibilità di un aumento del tenore massimo di biocarburanti ammesso nella benzina e nel combustibile diesel e la necessità di rivedere la data di cui all’articolo 3, paragrafo 3;

b)

la politica comunitaria in materia di emissioni di CO2 prodotte dai veicoli adibiti ai trasporti su strada;

c)

la possibilità di applicare i requisiti di cui all’allegato II, in particolare il valore limite per gli idrocarburi aromatici policiclici, alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto;

d)

l’aumento dell’impiego di detergenti nei combustibili;

e)

l’uso di additivi metallici diversi dall’MMT nei combustibili;

f)

il volume totale dei componenti impiegati nella benzina e nel combustibile diesel, tenuto conto della normativa comunitaria in materia ambientale, compresi gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (20), e delle direttive da essa derivate;

g)

le conseguenze dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, per il sistema di scambio delle emissioni;

h)

la potenziale necessità di adattamenti all’articolo 2, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b), ai fini della valutazione degli eventuali contributi per il conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10 % entro il 2020. Dette considerazioni si basano sulle potenziali riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia all’interno della Comunità, tenendo conto in particolare di qualsiasi sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, sicure sotto il profilo ambientale, e dei veicoli elettrici su strada nonché dell’efficienza in termini di costi delle misure di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b);

i)

la possibilità di introdurre misure aggiuntive volte al conseguimento da parte dei fornitori di una riduzione del 2 % delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), attraverso l’uso dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto alle condizioni fissate nella direttiva 2003/87/CE, al fine di valutare ulteriori possibili contributi al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10 % entro il 2020, come indicato all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva;

j)

un’analisi aggiornata del rapporto costi/benefici e un’analisi di impatto della riduzione della tensione massima di vapore consentita per la benzina nel periodo estivo al di sotto di 60 kPa.

2.   Entro il 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento dell’obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra per il 2020 di cui all’articolo 7 bis, tenendo conto della necessità che detto obiettivo sia conforme a quello indicato all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE, in merito alla percentuale di energia da fonti rinnovabili usata nel settore dei trasporti, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 8 e 9, di tale direttiva.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta di modifica dell’obiettivo.

10)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se è necessario l’adeguamento al progresso tecnico dei metodi analitici autorizzati di cui agli allegati I o II, le modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Anche l’allegato III può essere adeguato al progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.»;

11)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti.

2.   Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

12)

l’articolo 14 è soppresso;

13)

gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 1999/32/CE

La direttiva 1999/32/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all’uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nell’ISO 8217. Comprende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio in uso a bordo di navi adibite alla navigazione interna o di imbarcazioni da diporto, quale definito nella direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (21), e nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (22), quando tali navi sono in mare;

b)

il punto 3 undecies è soppresso;

2)

l’articolo 4 ter è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente: «Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari»;

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

c)

al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

3)

all’articolo 6, paragrafo 1 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente, in quantità sufficienti e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime e nei porti di cui trattasi.»

Articolo 3

Abrogazione

La direttiva 93/12/CEE è abrogata.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 44 del 16.2.2008, pag. 53.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(3)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 43.

(6)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(7)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13.

(11)  GU L 74 del 27.3.1993, pag. 81.

(12)  La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla Tariffa Doganale Comune (GU L 256 del 7.6.1987, pag. 1).

(13)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(14)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(15)  GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.»;

(16)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.»;

(17)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»;

(18)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(19)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.»;

(20)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.»;

(21)  GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(22)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Benzina

Parametro (1)

Unità

Limiti (2)

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca

 

95 (3)

Indice di ottano motore

 

85

Tensione di vapore, periodo estivo (4)

kPa

60,0 (5)

Distillazione:

 

 

 

percentuale evaporata a 100 °C

% v/v

46,0

percentuale evaporata a 150 °C

% v/v

75,0

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

olefinici

% v/v

18,0

aromatici

% v/v

35,0

benzene

% v/v

1,0

Tenore di ossigeno

% m/m

 

3,7

Ossigenati

 

 

 

Metanolo

% v/v

 

3,0

Etanolo (se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti)

% v/v

 

10,0

Alcole isopropilico

% v/v

12,0

Alcole butilico terziario

% v/v

15,0

Alcole isobutilico

% v/v

15,0

Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola

% v/v

22,0

Altri ossigenati (6)

% v/v

15,0

Tenore di zolfo

mg/kg

10,0

Tenore di piombo

g/l

0,005

ALLEGATO II

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Diesel

Parametro (7)

Unità

Limiti (8)

Minimo

Massimo

Numero di cetano

 

51,0

Densità a 15 °C

Kg/m (9)

845,0

Distillazione:

 

 

 

95 % v/v recuperata a:

°C

360,0

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

8,0

Tenore di zolfo

mg/kg

10

Tenore di FAME — EN 14078

% v/v

7,0 (9)

ALLEGATO III

DEROGA ALLA TENSIONE DI VAPORE AUTORIZZATA PER LA BENZINA CONTENENTE BIOETANOLO

Tenore di bioetanolo (%v/v)

Superamento autorizzato della tensione di vapore prescritta (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Nei casi in cui il tenore di bioetanolo è compreso tra due valori indicati nella tabella, il superamento autorizzato della tensione di vapore è determinato procedendo ad un’interpolazione lineare tra il tenore di bioetanolo immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore a detto valore intermedio.

ALLEGATO IV

NORME PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI BIOCARBURANTI

A.   Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da barbabietola da zucchero

61 %

52 %

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32 %

16 %

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32 %

16 %

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

45 %

34 %

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

53 %

47 %

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

69 %

69 %

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

56 %

49 %

etanolo da canna da zucchero

71 %

71 %

la frazione dell’etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione dell’etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

biodiesel da semi di colza

45 %

38 %

biodiesel da semi di girasole

58 %

51 %

biodiesel da soia

40 %

31 %

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

36 %

19 %

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

62 %

56 %

biodiesel da rifiuti vegetali (10) o animali

88 %

83 %

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

51 %

47 %

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

65 %

62 %

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

40 %

26 %

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

68 %

65 %

olio vegetale puro da semi di colza

58 %

57 %

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

80 %

73 %

biogas da letame umido come metano compresso

84 %

81 %

biogas da letame asciutto come metano compresso

86 %

82 %

B.   Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da paglia di cereali

87 %

85 %

etanolo da residui legnosi

80 %

74 %

etanolo da legno coltivato

76 %

70 %

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

95 %

95 %

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

93 %

93 %

dimetiletere (DME) da residui legnosi

95 %

95 %

DME da legno coltivato

92 %

92 %

metanolo da residui legnosi

94 %

94 %

metanolo da legno coltivato

91 %

91 %

la frazione dell’etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

C.   Metodologia

1.   Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall’uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee

dove

E

=

il totale delle emissioni derivanti dall’uso del carburante;

eec

=

le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

El

=

le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

Ep

=

le emissioni derivanti dalla lavorazione;

etd

=

le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;

Eu

=

le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso;

esca

=

le riduzioni delle emissioni grazie all’accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

eccs

=

le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccr

=

le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

eee

=

le riduzioni di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2.   Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per MJ di carburante, gCO2eq/MJ.

3.   In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando è fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4.   Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie ai biocarburanti sono calcolate secondo la seguente formula:

RIDUZIONE = (EF — EB)/EF

dove

EB

=

totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e

EF

=

totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento.

5.   I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo dell’equivalenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.   Le emissioni derivanti dall’estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l’estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all’uso dei valori reali.

7.   Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione dei terreni, el , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el  = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB  (12)

dove

El

=

le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per unità di energia prodotta dal biocarburante);

CSR

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell’ottenimento delle materie prime, se quest’ultima data è posteriore;

CSA

=

lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent’anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest’ultima data è anteriore;

P

=

la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante per unità di superficie all’anno), e

eB

=

premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

8.   Il premio di 29 gCO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

a)

non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e

b)

rientra in una selle seguenti categorie:

i)

terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;

ii)

terreno fortemente contaminato.

Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell’erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta.

9.   Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue:

a)

«terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

b)

«terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, quarto comma.

10.   La guida adottata a norma del punto 10, parte C, dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.

11.   Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep , includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonché dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all’esterno dell’unità di produzione del carburante, l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell’elettricità viene ipotizzata uguale all’intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola, per l’elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio.

12.   Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto.

13.   Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell’uso, eu , sono considerate pari a zero per i biocarburanti.

14.   Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono già state computate in ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2 direttamente legati all’estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15.   Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.

16.   Le riduzioni di emissioni grazie all’elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee , sono prese in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricità eccedentaria, si suppone che l’impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricità eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricità fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell’impianto di cogenerazione.

17.   Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti («prodotti secondari»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall’elettricità).

18.   Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec  + el  + le frazioni di ep, etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell’ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l’elettricità non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l’unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

19.   Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento, EF, è pari all’ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO2eq/MJ.

D.   Valori standard disaggregati per i biocarburanti

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

12

12

etanolo da cereali

23

23

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

20

20

etanolo da canna da zucchero

14

14

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

Biodiesel da semi di colza

29

29

Biodiesel da semi di girasole

18

18

Biodiesel da soia

19

19

Biodiesel da olio di palma

14

14

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali (13)

0

0

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

30

30

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

18

18

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

15

15

olio vegetale puro da semi di colza

30

30

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

0

0

biogas da letame umido come metano compresso

0

0

biogas da letame asciutto come metano compresso

0

0

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l’elettricità eccedentaria): «epeee » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

19

26

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32

45

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32

45

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

21

30

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

14

19

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

1

1

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

15

21

etanolo da canna da zucchero

1

1

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

biodiesel da semi di colza

16

22

biodiesel da semi di girasole

16

22

biodiesel da soia

18

26

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

35

49

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

13

18

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

9

13

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

10

13

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

10

13

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

30

42

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

7

9

olio vegetale puro da semi di colza

4

5

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

14

20

biogas da letame umido come metano compresso

8

11

biogas da letame asciutto come metano compresso

8

11

Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

2

2

etanolo da cereali

2

2

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

2

2

etanolo da canna da zucchero

9

9

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

Biodiesel da semi di colza

1

1

Biodiesel da semi di girasole

1

1

Biodiesel da soia

13

13

Biodiesel da olio di palma

5

5

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

1

1

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

5

5

olio vegetale puro da semi di colza

1

1

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

3

3

biogas da letame umido come metano compresso

5

5

biogas da letame asciutto come metano compresso

4

4

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

33

40

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

57

70

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

57

70

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

46

55

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

39

44

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

26

26

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

37

43

etanolo da canna da zucchero

24

24

la frazione dell’ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell’etanolo

biodiesel da semi di colza

46

52

biodiesel da semi di girasole

35

41

biodiesel da soia

50

58

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

54

68

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

32

37

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

10

14

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

41

44

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

29

32

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

50

62

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all’oleificio)

27

29

olio vegetale puro da semi di colza

35

36

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

17

23

biogas da letame umido come metano compresso

13

16

biogas da letame asciutto come metano compresso

12

15

E.   Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008

Valori disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da paglia di cereali

3

3

etanolo da residui legnosi

1

1

etanolo da legno coltivato

6

6

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

1

1

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

4

4

DME da residui legnosi

1

1

DME da legno coltivato

5

5

Metanolo da residui legnosi

1

1

Metanolo da legno coltivato

5

5

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l’elettricità eccedentaria): «epeee » come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da paglia di cereali

5

7

etanolo da legno

12

17

diesel Fischer-Tropsch da legno

0

0

DME da legno

0

0

Metanolo da legno

0

0

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

Analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da paglia di cereali

2

2

etanolo da residui legnosi

4

4

etanolo da legno coltivato

2

2

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

3

3

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

2

2

DME da residui legnosi

4

4

DME da legno coltivato

2

2

Metanolo da residui legnosi

4

4

Metanolo da legno coltivato

2

2

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra

(gCO2eq/MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO2eq/MJ)

etanolo da paglia di cereali

11

13

etanolo da residui legnosi

17

22

etanolo da legno coltivato

20

25

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

4

4

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

6

6

DME da residui legnosi

5

5

DME da legno coltivato

7

7

Metanolo da residui legnosi

5

5

Metanolo da legno coltivato

7

7

la frazione dell’MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

»

(1)  I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2004. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2004 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.

(2)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259:2006.

(3)  Gli Stati membri possono decidere di continuare ad autorizzare l’immissione sul mercato della benzina normale senza piombo con un numero minimo di ottano motore (MON) pari a 81 e un numero minimo di ottano ricerca (RON) pari a 91.

(4)  Il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1o maggio e termina al più presto il 30 settembre. Negli Stati membri con temperature ambientali estive basse il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1o giugno e termina al più presto il 31 agosto.

(5)  Negli Stati membri con temperature ambientali estive basse e per i quali vige una deroga in conformità dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, la tensione di vapore massima è di 70 kPa. Negli Stati membri in cui vige una deroga in conformità dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, per la benzina contenente etanolo, la pressione di vapore massima è di 60 kPa più la deroga alla tensione di vapore indicata all’allegato III.

(6)  Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2004.

(7)  I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2004. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2004 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.

(8)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259:2006.

(9)  Il FAME è conforme alla norma EN 14214.

(10)  Escluso l’olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ().

(11)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(12)  Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

(13)  Escluso l’olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.


5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/114


DIRETTIVA 2009/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio (3), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(2)

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), annovera i cambiamenti climatici tra le priorità d’intervento. Il programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell’8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto ai livelli del 1990.

(3)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius — La via da percorrere fino al 2020 e oltre», illustra chiaramente che, nell’ambito della riduzione auspicata del 50 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale entro il 2050, è necessaria una riduzione nel mondo industrializzato del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e fino al 60-80 % entro il 2050, che tale riduzione è realizzabile sotto il profilo tecnico e i benefici che comporterà supereranno notevolmente i costi, ma che, per riuscire nell’impresa, devono essere contemplate tutte le opzioni di riduzione.

(4)

La cattura e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) è una tecnologia ponte che contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Il biossido di carbonio (CO2) è catturato dagli impianti industriali, trasportato in un sito di stoccaggio e successivamente iniettato in una formazione geologica sotterranea adatta per lo stoccaggio definitivo. Tale tecnologia non dovrebbe servire da incentivo per aumentare la quota di centrali a combustibili fossili. Il suo sviluppo non dovrebbe portare ad una riduzione degli sforzi volti a sostenere le politiche di risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, in termini sia di ricerca sia finanziari.

(5)

Secondo le stime preliminari effettuate per valutare l’impatto della direttiva e citate nella valutazione d’impatto della Commissione, si potrebbero stoccare 7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030, ipotizzando una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e a condizione che la CCS ottenga sostegno privato, nazionale e comunitario e si dimostri una tecnologia ambientalmente sicura. Le emissioni di CO2 evitate nel 2030 potrebbero corrispondere al 15 % circa delle riduzioni richieste nell’Unione.

(6)

La seconda fase del programma europeo per il cambiamento climatico, istituita nell’ambito della comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2005 dal titolo «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici», per preparare ed esaminare la futura politica climatica della Comunità, ha creato un gruppo di lavoro sulla cattura e lo stoccaggio geologico del carbonio. Ad esso è affidato il compito di esaminare la CCS come strumento di lotta ai cambiamenti climatici. Il gruppo di lavoro ha pubblicato una relazione dettagliata sul tema della regolazione, adottata nel giugno 2006. La relazione sottolineava la necessità di elaborare quadri strategici e normativi per la CCS e invitava la Commissione ad approfondire le ricerche in questo campo.

(7)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020», ha ribadito la necessità di disporre di un quadro normativo fondato su una valutazione integrata dei rischi di fuoriuscita di CO2 che comprenda anche requisiti sulla scelta dei siti finalizzati a ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite, sistemi di monitoraggio e comunicazione per verificare la situazione dello stoccaggio e opportune misure correttive in caso di eventuali danni. La comunicazione ha inoltre definito un piano d’azione per la Commissione in questo campo per il 2007, che richiedeva la preparazione di un valido quadro di gestione per la CCS, tra cui attività sul quadro normativo, sistema di incentivi e programmi di sostegno oltre che elementi esterni, ad esempio la cooperazione tecnologica in materia di CCS con alcuni paesi principali.

(8)

Anche il Consiglio europeo del marzo 2007 ha esortato gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per rafforzare le attività di ricerca e sviluppo e sviluppare il quadro tecnico, economico e normativo necessario per eliminare gli ostacoli giuridici ancora esistenti e per attuare, se possibile entro il 2020, una CCS ambientalmente sicura applicata a nuove centrali a combustibili fossili.

(9)

Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha ricordato che l’obiettivo di proporre un quadro normativo per la CCS era assicurare che questa nuova tecnologia fosse utilizzata in modo sicuro sotto il profilo ambientale.

(10)

Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima un meccanismo inteso ad incentivare investimenti degli Stati membri e del settore privato volti ad assicurare la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di un massimo di 12 impianti di dimostrazione della CCS.

(11)

Tutti i vari elementi della CCS, vale a dire la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2, sono stati oggetto di progetti pilota su una scala più ridotta di quella necessaria per la loro applicazione industriale. Occorre ancora integrare tali elementi in un processo completo di CCS, ridurre i costi tecnologici e raccogliere maggiori e migliori conoscenze scientifiche. È pertanto importante che la Comunità avvii il prima possibile attività di dimostrazione della CCS in un quadro politico integrato, prevedendo in particolare un quadro giuridico per l’applicazione ambientalmente sicura dello stoccaggio di CO2, incentivi, in particolare per ricerca e sviluppo ulteriori, progetti di dimostrazione e misure di sensibilizzazione del pubblico.

(12)

In ambito internazionale, gli ostacoli giuridici che si frapponevano al ricorso allo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche sotto il fondo marino sono stati eliminati con l’adozione di regimi per la gestione dei rischi nel contesto del protocollo di Londra del 1996 della convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (protocollo di Londra del 1996) e della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR).

(13)

Nel 2006 le parti contraenti del protocollo di Londra del 1996 hanno modificato il protocollo. Le modifiche rendono possibile e regolamentano lo stoccaggio di flussi di CO2 ottenuti tramite processi di cattura di CO2 in formazioni geologiche sotto il fondo marino.

(14)

Nel 2007 le parti contraenti della convenzione OSPAR hanno apportato modifiche agli allegati della convenzione, in modo da consentire lo stoccaggio di CO2 in formazioni geologiche situate sotto il fondo marino e adottato una decisione per lo stoccaggio in sicurezza, sotto il profilo ambientale, di flussi di CO2 in formazioni geologiche ed emanato linee-guida OSPAR per la valutazione e la gestione del rischio connesso a tale attività. Hanno infine adottato una decisione finalizzata a vietare lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua marina e sul fondo marino, alla luce dei potenziali effetti negativi.

(15)

In ambito comunitario sono già in vigore vari strumenti legislativi intesi a gestire alcuni dei rischi ambientali connessi alla CCS, in particolare quelli legati alla cattura e al trasporto di CO2, ed è pertanto opportuno applicarli laddove possibile.

(16)

Con riguardo ad alcune attività industriali, la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (5), è adatta a disciplinare i rischi connessi alla cattura di CO2 per l’ambiente e la salute umana ed è pertanto opportuno applicarla alla cattura dei flussi di CO2 derivanti dagli impianti disciplinati dalla direttiva medesima ai fini dello stoccaggio geologico.

(17)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6), dovrebbe applicarsi alla cattura e al trasporto dei flussi di CO2 destinati allo stoccaggio geologico. A norma della presente direttiva è opportuno che essa si applichi anche ai siti di stoccaggio.

(18)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle relative zone economiche esclusive e nelle rispettive piattaforme continentali. Non è opportuno che la direttiva si applichi ai progetti che prevedono di stoccare complessivamente meno di 100 chilotonnellate di CO2, realizzati a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Tale soglia sembra appropriata anche ai fini di altre normative comunitarie pertinenti. Non dovrebbe essere consentito lo stoccaggio di CO2 in complessi di stoccaggio che si estendono oltre l’ambito territoriale definito dalla presente direttiva né lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua.

(19)

È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di designare le aree del proprio territorio nelle quali poter selezionare i siti di stoccaggio. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori o di dare la priorità a un diverso uso del sottosuolo, come l’esplorazione, la produzione e lo stoccaggio di idrocarburi o l’impiego di acquiferi a fini geotermici. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, prendere debitamente in considerazione altre opzioni in campo energetico per l’uso di un potenziale sito di stoccaggio, comprese opzioni strategiche per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico degli Stati membri o per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. La scelta del sito più opportuno per lo stoccaggio è un elemento determinante per garantire il completo confinamento della CO2 in via permanente. Nello scegliere i siti di stoccaggio, gli Stati membri dovrebbero tener conto, nel modo più obiettivo ed efficace possibile, delle loro caratteristiche geologiche, come per esempio la sismicità. È opportuno pertanto selezionare un sito ai fini dello stoccaggio solo se non emergono rischi significativi di fuoriuscita e se comunque non sono prevedibili impatti rilevanti per l’ambiente o la salute umana. A tal fine è opportuno provvedere alla caratterizzazione e alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio secondo prescrizioni specifiche.

(20)

Il recupero avanzato di idrocarburi (EHR — Enhanced Hydrocarbon Recovery) consiste nel recupero di idrocarburi in aggiunta a quelli estratti tramite iniezione di acqua o in altro modo. Il recupero avanzato di idrocarburi in quanto tale non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, se il recupero avanzato di idrocarburi è abbinato allo stoccaggio geologico di CO2, si dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva relative allo stoccaggio ambientalmente sicuro di CO2. In tal caso, le disposizioni della presente direttiva relative alle fuoruscite non s’intendono applicate alle quantità di CO2 emesse dagli impianti in superficie che non superano le quantità necessarie per il normale processo di estrazione di idrocarburi e che non compromettono la sicurezza dello stoccaggio geologico né incidono negativamente sull’ambiente circostante. Tali emissioni sono disciplinate facendo rientrare i siti di stoccaggio nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (7), che stabilisce l’obbligo di restituire quote di emissioni per eventuali emissioni fuoruscite.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 in conformità della normativa comunitaria applicabile.

(22)

Gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio dovrebbero procedere ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nel loro territorio. La Commissione dovrebbe organizzare uno scambio di informazioni e migliori prassi tra tali Stati membri nel contesto dello scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva.

(23)

È opportuno che gli Stati membri decidano in quali casi sia necessario ricorrere ad attività di esplorazione per ottenere le informazioni richieste ai fini della scelta del sito. È opportuno che l’esplorazione, che è un’attività che agisce sugli strati subsuperficiali, sia subordinata al rilascio di una licenza. Non occorre che gli Stati membri stabiliscano criteri di ammissione per il rilascio delle licenze di esplorazione, ma nel caso lo facciano, dovrebbero almeno assicurare che le procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione siano accessibili a tutti i soggetti in possesso delle necessarie capacità. Gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che le licenze siano concesse in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori. Al fine di tutelare e incentivare gli investimenti nelle attività di esplorazione, le relative licenze dovrebbero riguardare un’area di volume limitato e un periodo di tempo limitato, nel corso del quale il titolare della licenza dovrebbe godere del diritto di esclusiva al fine di esplorare il potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nel periodo in questione non siano autorizzati utilizzi confliggenti del complesso. Se non sono svolte attività entro un termine ragionevole, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la licenza di esplorazione sia revocata e possa essere rilasciata ad altri soggetti.

(24)

L’esercizio dei siti di stoccaggio dovrebbe essere consentito solo previa autorizzazione allo stoccaggio. È opportuno che tale autorizzazione sia lo strumento essenziale finalizzato a garantire il rispetto delle disposizioni sostanziali della presente direttiva e lo svolgimento dello stoccaggio geologico in sicurezza sotto il profilo ambientale. In sede di concessione dell’autorizzazione allo stoccaggio si dovrebbe privilegiare il titolare di una licenza di esplorazione, rispetto ai concorrenti in quanto generalmente il primo ha compiuto investimenti considerevoli.

(25)

Nelle prime fasi di attuazione della presente direttiva, onde assicurare l’attuazione coerente delle sue prescrizioni in tutta la Comunità, tutte le domande di autorizzazione allo stoccaggio dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione una volta ricevute. È opportuno che i progetti di autorizzazione allo stoccaggio siano trasmessi alla Commissione, affinché questa possa formulare un parere in merito entro quattro mesi dalla ricezione degli stessi. Le autorità nazionali dovrebbero tener conto del parere al momento di decidere in merito all’autorizzazione, motivando eventuali decisioni difformi dal parere della Commissione. L’esame delle autorizzazioni in ambito comunitario dovrebbe essere finalizzato altresì a rafforzare la fiducia del pubblico nella CCS.

(26)

È opportuno che le autorità competenti riesaminino ed eventualmente aggiornino o revochino l’autorizzazione allo stoccaggio se, ad esempio, sono informate di fuoriuscite o irregolarità importanti, se le relazioni trasmesse dai gestori o le ispezioni svolte mettono in evidenza che le condizioni fissate nelle autorizzazioni non sono state rispettate o se sono informate di altri episodi di mancato rispetto delle condizioni delle autorizzazioni da parte del gestore. Dopo la revoca di un’autorizzazione, l’autorità competente dovrebbe rilasciare una nuova autorizzazione o chiudere il sito di stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità competente in questione dovrebbe assumersi la responsabilità del sito di stoccaggio e di obblighi giuridici specifici. I costi sostenuti dovrebbero essere recuperati presso il precedente gestore.

(27)

È necessario imporre alla composizione dei flussi di CO2 vincoli che corrispondano alla finalità principale dello stoccaggio geologico, ovvero la possibilità di isolare le emissioni di CO2 dall’atmosfera. Tali vincoli dovrebbero basarsi sui rischi che la contaminazione può comportare a livello di sicurezza e protezione della rete di trasporto e stoccaggio, nonché per l’ambiente e la salute umana. A tal fine, è opportuno verificare la composizione del flusso di CO2 prima di iniettarlo e stoccarlo. La composizione del flusso di CO2 è il risultato dei processi utilizzati negli impianti di cattura. L’inclusione degli impianti di cattura nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE implica la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale nel quadro della procedura di rilascio della licenza di cattura. L’inclusione degli impianti di cattura nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE assicura inoltre che siano stabilite ed applicate le migliori tecniche disponibili per migliorare la composizione del flusso di CO2. Inoltre, a norma della presente direttiva il gestore del sito di stoccaggio dovrebbe ammettere ed iniettare flussi di CO2 solo se sono state effettuate un’analisi della composizione dei flussi, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi e se da quest’ultima risulta che i livelli di contaminazione dei flussi di CO2 sono in linea con i criteri di composizione contemplati dalla presente direttiva.

(28)

Il monitoraggio è essenziale per verificare se il comportamento della CO2 iniettata corrisponde alle previsioni, se il biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per la salute umana o per l’ambiente. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché, durante la fase operativa, il gestore effettui il monitoraggio del complesso di stoccaggio e degli impianti di iniezione secondo un piano di monitoraggio appositamente concepito. Il piano dovrebbe essere presentato all’autorità competente interessata, ed approvato dalla stessa. In caso di stoccaggio geologico sotto il fondo marino, il monitoraggio dovrebbe inoltre essere adattato alle condizioni specifiche dell’impiego della CCS nell’ambiente marino.

(29)

Il gestore dovrebbe riferire, tra l’altro, all’autorità competente i risultati del monitoraggio almeno una volta all’anno. È inoltre opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di ispezioni finalizzato a garantire che l’esercizio del sito di stoccaggio risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

(30)

Occorrono disposizioni in materia di responsabilità per i danni all’ambiente e al clima che potrebbero derivare da eventuali guasti al sistema di confinamento permanente di CO2. La responsabilità civile per danni ambientali (vale a dire danni alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno) è disciplinata dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (8), che, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe applicarsi all’esercizio dei siti di stoccaggio. La responsabilità per i danni al clima conseguenti a fuoriuscite di CO2 è disciplinata facendo rientrare i siti di stoccaggio nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, prevedendo la restituzione delle quote di emissione per le emissioni eventualmente fuoriuscite. È inoltre opportuno che la presente direttiva imponga al gestore del sito di stoccaggio l’obbligo di adottare provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti in base ad un piano apposito che deve essere presentato e approvato dall’autorità competente nazionale. Se il gestore non adotta tutti i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente dovrebbe provvedervi e recuperare dal gestore interessato i relativi costi.

(31)

Un sito di stoccaggio dovrebbe essere chiuso se le condizioni applicabili previste dall’autorizzazione non sono state rispettate, se il gestore lo chiede previa autorizzazione dell’autorità competente o se quest’ultima lo decide dopo aver revocato l’autorizzazione allo stoccaggio.

(32)

Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio, è opportuno che il gestore continui ad assumersi la responsabilità della manutenzione, del monitoraggio e del controllo, della comunicazione e dei provvedimenti correttivi ai sensi della presente direttiva secondo quanto previsto da un piano per la fase post-chiusura che deve essere presentato e approvato dall’autorità competente, e di tutti gli obblighi che derivano da altre disposizioni comunitarie applicabili in materia fino a quando la responsabilità del sito di stoccaggio non viene trasferita all’autorità competente.

(33)

La responsabilità del sito di stoccaggio, inclusi gli obblighi giuridici specifici, dovrebbe essere trasferita all’autorità competente se e quando tutti gli elementi a disposizione evidenziano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente. A tal fine il gestore del sito dovrebbe trasmettere una relazione all’autorità competente che deve approvarla ai fini del trasferimento della responsabilità. Nelle prime fasi di attuazione della presente direttiva, onde assicurare l’attuazione coerente delle sue prescrizioni nell’intera Comunità, tutte le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione una volta ricevute. È opportuno che i progetti di decisione siano trasmessi alla Commissione, affinché questa possa esprimere un parere in proposito entro quattro mesi dalla ricezione degli stessi. Le autorità nazionali dovrebbero tener conto di tale parere al momento di decidere in merito all’approvazione di detto trasferimento, motivando eventuali decisioni difformi dal parere della Commissione. Come nel caso dell’esame dei progetti di autorizzazione in ambito comunitario, l’esame dei progetti di decisione sull’approvazione dovrebbe essere finalizzato altresì a rafforzare la fiducia del pubblico nella CCS.

(34)

Le responsabilità non disciplinate dalla presente direttiva, dalla direttiva 2003/87/CE e dalla direttiva 2004/35/CE, in particolare riguardo alla fase d’iniezione, alla chiusura del sito di stoccaggio e al periodo successivo al trasferimento degli obblighi giuridici all’autorità competente, dovrebbero essere trattate a livello nazionale.

(35)

Dopo il trasferimento della responsabilità, il monitoraggio dovrebbe essere ridotto ad un livello che consenta comunque di individuare fuoriuscite o irregolarità importanti, per essere tuttavia nuovamente intensificato in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti. Dopo il trasferimento della responsabilità l’autorità competente non può recuperare presso il precedente gestore i costi sostenuti, salvo in caso di colpa del gestore prima del trasferimento della responsabilità per il sito di stoccaggio.

(36)

È opportuno prevedere copertura finanziaria per assicurare l’osservanza degli obblighi connessi alle fasi di chiusura e post-chiusura dei siti, degli obblighi derivanti dall’inserimento della CCS nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e degli obblighi di cui alla presente direttiva relativamente ai provvedimenti correttivi da adottare nel caso in cui siano rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti. È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il potenziale gestore preveda la copertura finanziaria necessaria, tramite garanzia o altro mezzo equivalente, che sia valida ed effettiva prima dell’inizio dell’iniezione.

(37)

Dopo il trasferimento di responsabilità, le autorità nazionali possono dover sostenere i costi associati allo stoccaggio di CO2, ad esempio quelli di monitoraggio. Il gestore dovrebbe pertanto mettere a disposizione dell’autorità competente un contributo finanziario, prima che avvenga il trasferimento di responsabilità e secondo modalità da definire a cura degli Stati membri. Il contributo finanziario dovrebbe coprire almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent’anni. L’entità del contributo finanziario dovrebbe essere determinata in base a orientamenti che adotterà la Commissione nell’ottica di un’attuazione coerente delle prescrizioni della presente direttiva nell’intera Comunità.

(38)

L’accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare, indipendentemente dall’ubicazione geografica dei potenziali utilizzatori nell’Unione, una condizione per l’accesso al mercato interno dell’energia elettrica e termica o per un esercizio concorrenziale al suo interno, in funzione dei prezzi relativi del carbonio e delle tecnologie CCS. È pertanto opportuno adottare disposizioni affinché i potenziali utilizzatori ottengano tale accesso. A tal fine ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità più opportune ispirandosi agli obiettivi di un accesso equo, aperto e non discriminatorio e tenendo conto anche della capacità di trasporto e stoccaggio già disponibile o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della percentuale degli obblighi di riduzione di CO2 che incombono allo Stato medesimo ai sensi degli strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria e che questo intende adempiere con le tecnologie CCS. Le condutture per il trasporto di CO2 dovrebbero, se possibile, essere concepite in modo da facilitare l’accesso di flussi di CO2 che rispettano ragionevoli soglie minime di composizione. È inoltre opportuno che gli Stati membri prevedano anche opportuni meccanismi per risolvere rapidamente eventuali controversie riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio.

(39)

Occorrono disposizioni finalizzate a garantire che, in caso di trasporto transfrontaliero di CO2, siti di stoccaggio transfrontalieri o complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati ottemperino congiuntamente alle prescrizioni della presente direttiva e di tutte le altre normative comunitarie.

(40)

Le autorità competenti dovrebbero istituire e conservare un registro delle autorizzazioni di stoccaggio rilasciate e di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprese mappe che ne riproducano l’estensione spaziale, di cui le autorità competenti nazionali dovranno tenere conto nelle rispettive procedure di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. Il registro dovrebbe essere comunicato anche alla Commissione.

(41)

È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito all’attuazione della presente direttiva rispondendo ai questionari elaborati dalla Commissione a norma della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (9).

(42)

È opportuno che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(43)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(44)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della direttiva 1999/468/CE.

(45)

È opportuno modificare la direttiva 85/337/CEE per includervi la cattura e il trasporto dei flussi di CO2 ai fini del loro stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, secondo quanto stabilito dalla presente direttiva. È opportuno modificare la direttiva 2004/35/CE per ricomprendervi l’esercizio dei siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. È opportuno modificare la direttiva 2008/1/CE per includervi la cattura dei flussi di CO2 provenienti dagli impianti disciplinati dalla suddetta direttiva ai fini dello stoccaggio geologico.

(46)

L’adozione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana contro i rischi che lo stoccaggio geologico di CO2 comporta. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (11), e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (12), al fine di escludere dal loro ambito di applicazione il CO2 catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico. È inoltre opportuno modificare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (13), per consentire l’iniezione di CO2 negli acquiferi salini ai fini dello stoccaggio geologico. Tali iniezioni sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria sulla protezione delle acque sotterranee e devono essere conformi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (14).

(47)

Per passare a una produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio è necessario che, in caso di produzione di energia elettrica da combustibili fossili, i nuovi investimenti siano tali da favorire un abbattimento significativo delle emissioni. A tal fine è opportuno modificare la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (15), affinché tutti gli impianti di combustione di una determinata capacità che ottengono la licenza edilizia o di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della presente direttiva dispongano di un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2, ove siano disponibili siti di stoccaggio adeguati e siano tecnicamente ed economicamente possibili il trasporto di CO2 e l’installazione a posteriori delle strutture per la cattura di CO2. La fattibilità economica del trasporto e dell’installazione a posteriori dovrebbe essere valutata tenendo conto dei costi previsti di CO2 evitato, nelle particolari condizioni locali in caso di installazione a posteriori, e dei costi previsti delle quote di CO2 nella Comunità. Le proiezioni dovrebbero essere basate sui più recenti dati disponibili; si dovrebbe altresì procedere ad un esame delle opzioni tecniche e ad un’analisi delle incertezze nei processi di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero stabilire se queste condizioni siano soddisfatte in base ad una valutazione del gestore e ad altre informazioni a disposizione, in particolare riguardo alla protezione dell’ambiente e della salute umana.

(48)

Entro il 30 giugno 2015, la Commissione dovrebbe procedere ad un riesame della presente direttiva alla luce dell’esperienza acquisita nella fase iniziale della sua attuazione e presentare, se opportuno, proposte per la sua revisione.

(49)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di un quadro giuridico per lo stoccaggio ambientalmente sicuro di CO2, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della stessa, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (16), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(51)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.

2.   Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana.

Articolo 2

Ambito di applicazione e divieti

1.   La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

2.   La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.

3.   È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al paragrafo 1.

4.   È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«stoccaggio geologico di CO2», l’iniezione, accompagnata dallo stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee;

2)

«colonna d'acqua», la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;

3)

«sito di stoccaggio», una superficie di volume definita all’interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi;

4)

«formazione geologica», una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;

5)

«fuoriuscita», l’emissione di CO2 dal complesso di stoccaggio;

6)

«complesso di stoccaggio», il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante che possono incidere sull’integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, vale a dire formazioni di confinamento secondarie;

7)

«unità idraulica», uno spazio poroso collegato per via idraulica in cui la trasmissione della pressione può essere misurata con mezzi tecnici e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dall’intrusione o dall’affioramento della formazione;

8)

«esplorazione», la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attività che agiscono sugli strati sub-superficiali, tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio;

9)

«licenza di esplorazione», una decisione scritta e motivata emanata dall’autorità competente a norma della presente direttiva che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate;

10)

«gestore», la persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che gestisce o controlla il sito di stoccaggio o alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del sito di stoccaggio;

11)

«autorizzazione allo stoccaggio», una decisione o più decisioni scritte e motivate emanate dall’autorità competente a norma della presente direttiva, che autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio ad opera del gestore, e che specificano le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;

12)

«modifica sostanziale», una modifica non prevista nell’autorizzazione allo stoccaggio che può avere ripercussioni significative sull’ambiente o sulla salute umana;

13)

«flusso di CO2», un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;

14)

«rifiuto», le sostanze definite come rifiuto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;

15)

«pennacchio di CO2», il volume che occupa la CO2 dispersa nella formazione geologica;

16)

«migrazione», il movimento di CO2 all’interno del complesso di stoccaggio;

17)

«irregolarità importante», un’irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l’ambiente o la salute umana;

18)

«rischio significativo», la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità della presente direttiva per il sito di stoccaggio interessato;

19)

«provvedimenti correttivi», qualsiasi misura adottata per rettificare un’irregolarità importante o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;

20)

«chiusura» di un sito di stoccaggio, la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;

21)

«fase post-chiusura», il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità all’autorità competente;

22)

«rete di trasporto», la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di spinta, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.

CAPO 2

SCELTA DEI SITI DI STOCCAGGIO E LICENZE DI ESPLORAZIONE

Articolo 4

Scelta dei siti di stoccaggio

1.   Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all’interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori.

2.   Gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio procedono ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l’esplorazione a norma dell’articolo 5. La Commissione può organizzare uno scambio di informazioni e migliori prassi tra tali Stati membri nel contesto dello scambio di informazioni previsto all’articolo 27.

3.   L’idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio è determinata mediante la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante secondo i criteri fissati nell’allegato I.

4.   Una formazione geologica è scelta come sito di stoccaggio solo se, alle condizioni di uso proposte, non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l’ambiente o la salute.

Articolo 5

Licenze di esplorazione

1.   Qualora gli Stati membri stabiliscano che, per ottenere le informazioni richieste per la scelta dei siti di stoccaggio a norma dell’articolo 4, è necessaria un’esplorazione, provvedono affinché tale esplorazione avvenga solo previo rilascio di un’apposita licenza.

Se del caso, può essere incluso nella licenza di esplorazione il monitoraggio delle prove d’iniezione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori.

3.   La durata di una licenza non eccede il periodo necessario per effettuare l’esplorazione per la quale è stata rilasciata. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare la validità della licenza qualora la durata specificata non sia sufficiente per ultimare l’esplorazione e qualora l’esplorazione sia stata realizzata in conformità della licenza. Le licenze di esplorazione sono rilasciate per un volume limitato.

4.   Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il periodo di validità della licenza, non siano consentiti utilizzi incompatibili del complesso.

CAPO 3

AUTORIZZAZIONI ALLO STOCCAGGIO

Articolo 6

Autorizzazioni allo stoccaggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio, affinché vi sia un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e affinché sul sito non siano consentiti utilizzi incompatibili.

2.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e che queste siano rilasciate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e trasparenti.

3.   Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, ai fini del rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l’esplorazione di tale sito sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione. Gli Stati membri provvedono affinché nel corso della procedura di autorizzazione non siano autorizzati utilizzi incompatibili del complesso.

Articolo 7

Domande di autorizzazione allo stoccaggio

Le domande di autorizzazione allo stoccaggio sono presentate all’autorità competente e comprendono quanto meno le informazioni seguenti:

1)

nome e indirizzo del potenziale gestore;

2)

prove della competenza tecnica del potenziale gestore;

3)

caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4;

4)

quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, come pure fonti e metodi di trasporto, composizione dei flussi di CO2, tassi e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;

5)

descrizione dei provvedimenti intesi ad evitare irregolarità importanti;

6)

proposta di piano di monitoraggio a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;

7)

proposta di piano sui provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2;

8)

proposta di piano provvisorio per la fase post-chiusura a norma dell’articolo 17, paragrafo 3;

9)

informazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 85/337/CEE;

10)

prove che la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti a norma dell’articolo 19 avranno validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione.

Articolo 8

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio

L’autorità competente rilascia un’autorizzazione allo stoccaggio solo se sussistono le seguenti condizioni:

1)

l’autorità competente, sulla base della domanda presentata a norma dell’articolo 7 e di qualsiasi altra informazione pertinente, ha accertato che:

a)

sono rispettate tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva e degli altri atti normativi comunitari pertinenti;

b)

il gestore è finanziariamente solido, affidabile e dispone delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e sono previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;

c)

in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della presente direttiva;

2)

l’autorità competente ha esaminato qualsiasi parere della Commissione sul progetto di autorizzazione espresso a norma dell’articolo 10.

Articolo 9

Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

L’autorizzazione contiene quanto meno i seguenti elementi:

1)

il nome e l’indirizzo del gestore;

2)

l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, e dati sull’unità idraulica;

3)

le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi;

4)

i requisiti per la composizione del flusso di CO2 e per la procedura di valutazione dell’accettabilità del flusso di CO2 ai sensi dell’articolo 12 ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti;

5)

il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell’articolo 13 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell’articolo 14;

6)

l’obbligo di informare l’autorità competente in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il piano approvato sui provvedimenti correttivi e l’obbligo di mettere in atto tale piano in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti a norma dell’articolo 16;

7)

le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase post-chiusura di cui all’articolo 17;

8)

le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento e la revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’articolo 11;

9)

l’obbligo di costituire e mantenere la garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 10

Esame dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio da parte della Commissione

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l’autorità competente tiene conto in sede di decisione sulla concessione di un’autorizzazione allo stoccaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i progetti di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altro materiale preso in considerazione per l’adozione del progetto di decisione. Entro quattro mesi dalla ricezione dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sulle stesse. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di autorizzazione e ne indica i motivi.

2.   L’autorità competente notifica la decisione finale alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.

Articolo 11

Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio

1.   Il gestore comunica all’autorità competente le eventuali modifiche previste nella gestione del sito di stoccaggio, comprese quelle riguardanti il gestore. Ove opportuno, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione allo stoccaggio o le relative condizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano messe in atto modifiche sostanziali senza il rilascio di un’autorizzazione nuova o aggiornata allo stoccaggio a norma della presente direttiva. In tali casi si applica l’allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337/CEE.

3.   L’autorità competente riesamina ed eventualmente aggiorna o, al limite, revoca l’autorizzazione allo stoccaggio:

a)

se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;

b)

se le comunicazioni di cui all’articolo 14 o le ispezioni ambientali effettuate a norma dell’articolo 15 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità importanti;

c)

se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell’autorizzazione;

d)

qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; ovvero

e)

fatte salve le lettere da a) a d), cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e in seguito ogni dieci anni.

4.   Dopo la revoca di un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, l’autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure chiude il sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Finché non viene rilasciata una nuova autorizzazione, l’autorità competente assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti i criteri di ammissione, qualora l’autorità competente decida di proseguire le iniezioni di CO2, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. L’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi eventualmente sostenuti, anche attingendo alla garanzia finanziaria di cui all’articolo 19. In caso di chiusura del sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), si applica l’articolo 17, paragrafo 4.

CAPO 4

OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE, CHIUSURA E FASE POST-CHIUSURA

Articolo 12

Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2

1.   Un flusso di CO2 consiste prevalentemente di biossido di carbonio. A tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento. Un flusso di CO2 può tuttavia contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione e sostanze in traccia aggiunte per aiutare a monitorare e verificare la migrazione di CO2. Le concentrazioni di tutte le sostanze presenti accidentalmente o aggiunte sono inferiori ai livelli che:

a)

inciderebbero negativamente sull’integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto;

b)

comporterebbero un rischio significativo per l’ambiente o la salute umana; ovvero

c)

violerebbero le norme della legislazione comunitaria applicabile.

2.   La Commissione adotta, se del caso, orientamenti che contribuiscano ad individuare le condizioni applicabili caso per caso per l’osservanza dei criteri di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri assicurano che il gestore:

a)

ammetta ed inietti flussi di CO2 solo se sono state effettuate un’analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, dei flussi ed una valutazione dei rischi e se da quest’ultima risulta che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al paragrafo 1;

b)

conservi un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO2 conferiti e iniettati, con indicazione della composizione di tali flussi.

Articolo 13

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri si accertano che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio (compreso, ove possibile, il pennacchio di CO2) ed eventualmente dell’ambiente circostante al fine di:

a)

paragonare il comportamento effettivo di CO2 e dell’acqua di formazione nel sito di stoccaggio con il comportamento ricavato dai modelli;

b)

rilevare irregolarità importanti;

c)

rilevare migrazioni di CO2;

d)

rilevare fuoriuscite di CO2;

e)

rilevare effetti negativi significativi sull’ambiente circostante, in particolare sull’acqua potabile, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante;

f)

valutare l’efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell’articolo 16;

g)

aggiornare la valutazione della sicurezza e dell’integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente.

2.   L’attività di monitoraggio è definita in un piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell’allegato II, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 14 e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, punto 6, e dell’articolo 9, punto 5, della presente direttiva e da questa approvato a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, della presente direttiva. Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all’allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato, delle modifiche dei rischi valutati per l’ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e dei miglioramenti delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono ritrasmessi all’autorità competente per approvazione.

Articolo 14

Relazione da parte del gestore

Secondo la periodicità fissata dall’autorità competente, e almeno una volta all’anno, il gestore presenta all’autorità competente:

1)

tutti i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 13 nel periodo di riferimento, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;

2)

i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati durante il periodo di riferimento, che sono stati registrati a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b);

3)

prova della costituzione e del mantenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 19 e all’articolo 9, punto 9;

4)

ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga utile per valutare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione allo stoccaggio e ampliare le conoscenze sul comportamento di CO2 nel sito di stoccaggio.

Articolo 15

Ispezioni

1.   Gli Stati membri si accertano che le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni di routine e occasionali di tutti i complessi di stoccaggio che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva al fine di verificare e incentivare il rispetto di tutte le disposizioni della direttiva e di monitorare gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana.

2.   Le ispezioni dovrebbero comprendere varie attività come le visite presso gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.

3.   Le ispezioni di routine sono effettuate almeno una volta all’anno fino a tre anni dopo la chiusura e ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità all’autorità competente. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull’ambiente e sulla salute umana.

4.   Le ispezioni occasionali hanno luogo:

a)

se l’autorità competente è informata o messa al corrente di irregolarità importanti o di fuoriuscite ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;

b)

se le relazioni di cui all’articolo 14 mettono in luce un adempimento insufficiente delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;

c)

per indagare in seguito a serie denunce riguardanti l’ambiente o la salute umana;

d)

negli altri casi in cui l’autorità competente lo ritenga opportuno.

5.   Dopo ogni ispezione l’autorità competente prepara una relazione sull’esito dell’ispezione. La relazione valuta la conformità alle disposizioni della presente direttiva e indica se sono necessari altri provvedimenti. La relazione è trasmessa al gestore interessato ed è resa pubblica in conformità della pertinente normativa comunitaria entro i due mesi successivi all’ispezione.

Articolo 16

Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità importanti

1.   Gli Stati membri si adoperano affinché, in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il gestore ne informi immediatamente l’autorità competente e adotti i provvedimenti correttivi necessari, compresi provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. In caso di fuoriuscite e di irregolarità importanti che comportino il rischio di fuoriuscite, il gestore informa anche l’autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

2.   I provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 sono adottati quanto meno in base ad un piano apposito trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, punto 7, e da questa approvato a norma dell’articolo 9, punto 6.

3.   L’autorità competente può esigere in qualsiasi momento che il gestore adotti i provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute umana. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi. L’autorità competente può altresì, in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.

4.   Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente adotta direttamente tali provvedimenti.

5.   L’autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell’articolo 19.

Articolo 17

Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura

1.   Un sito di stoccaggio è chiuso:

a)

se le condizioni pertinenti indicate nell’autorizzazione sono soddisfatte;

b)

su richiesta motivata del gestore, previa autorizzazione dell’autorità competente; ovvero

c)

su decisione dell’autorità competente in seguito alla revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

2.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni delle informazioni e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nella presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 5 a 8 della direttiva 2004/35/CE, fino al trasferimento della responsabilità del sito all’autorità competente ai sensi dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 5, della presente direttiva. Il gestore è anche incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell’allegato II. Un piano provvisorio per la fase post-chiusura deve essere trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, punto 8, e da questa approvato a norma dell’articolo 9, punto 7. Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura è:

a)

aggiornato, se necessario, tenendo conto dell’analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;

b)

trasmesso per approvazione all’autorità competente; e

c)

approvato dall’autorità competente come piano definitivo per la fase post-chiusura.

4.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dalla presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. Gli obblighi relativi alla fase post-chiusura fissati nella presente direttiva sono soddisfatti dall’autorità competente sulla base del piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che è eventualmente aggiornato.

5.   L’autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui al paragrafo 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell’articolo 19.

Articolo 18

Trasferimento di responsabilità

1.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), tutti gli obblighi giuridici relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, sono trasferiti all’autorità competente che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente;

b)

è trascorso un periodo minimo, che dev’essere determinato dall’autorità competente. Tale periodo minimo non è inferiore a venti anni, a meno che l’autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;

c)

sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all’articolo 20;

d)

il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

2.   Il gestore prepara una relazione che documenta che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) è stata rispettata e la trasmette all’autorità competente affinché questa approvi il trasferimento di responsabilità. La relazione dimostra quanto meno:

a)

la conformità del comportamento effettivo di CO2 iniettato al comportamento dedotto dai modelli;

b)

l’assenza di fuoriuscite individuabili;

c)

che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine.

La Commissione può adottare orientamenti sulla valutazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, mettendo in evidenza le eventuali implicazioni per i criteri tecnici da prendere in considerazione per la determinazione dei periodi minimi previsti al paragrafo 1, lettera b).

3.   Quando l’autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, prepara un progetto di decisione sull’autorizzazione del trasferimento di responsabilità. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.

Se l’autorità competente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, informa il gestore delle sue motivazioni.

4.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le relazioni di cui al paragrafo 2 entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l’autorità competente tiene conto quando prepara un progetto di decisione sull’approvazione del trasferimento di responsabilità. Gli stessi informano la Commissione di tutti i progetti di decisione sull’approvazione che l’autorità competente predispone a norma del paragrafo 3, compreso ogni altro materiale da essa preso in considerazione ai fini delle proprie conclusioni. Entro quattro mesi dalla ricezione del progetto di decisione sull’approvazione, la Commissione può esprimere un parere non vincolante in merito. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di decisione sull’approvazione e ne indica i motivi.

5.   Quando l’autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono soddisfatte, adotta la decisione finale e la comunica al gestore. L’autorità competente notifica la decisione finale anche alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.

6.   Dopo il trasferimento di responsabilità le ispezioni di routine di cui all’articolo 15, paragrafo 3, cessano e il monitoraggio può essere ridotto ad un livello che consenta di rilevare le fuoriuscite o le irregolarità importanti. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l’entità del problema e l’efficacia dei provvedimenti correttivi.

7.   In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, l’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi sostenuti dopo l’avvenuto trasferimento di responsabilità. Fatto salvo l’articolo 20, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile.

8.   In caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), il trasferimento di responsabilità si considera avvenuto se e quando tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente, e una volta che il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.

Articolo 19

Garanzia finanziaria

1.   Gli Stati membri provvedono a che il gestore potenziale adduca, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, la prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Ciò al fine di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva, comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e per la fase post-chiusura, nonché degli obblighi derivanti dall’inclusione del sito di stoccaggio a norma della direttiva 2003/87/CE. Tale garanzia finanziaria deve essere valida ed effettiva prima che si inizi l’iniezione.

2.   La garanzia finanziaria è periodicamente adattata per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva nonché degli obblighi derivanti dall’inclusione del sito di stoccaggio nella direttiva 2003/87/CE.

3.   La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al paragrafo 1 restano validi e effettivi:

a)

in caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità all’autorità competente secondo quanto stabilito all’articolo 18, paragrafi da 1 a 5;

b)

in caso di revoca di un’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3:

i)

fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;

ii)

se la chiusura è avvenuta a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 8, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all’articolo 20 siano stati adempiuti.

Articolo 20

Meccanismo finanziario

1.   Gli Stati membri garantiscono che il gestore, sulla base di modalità stabilite dagli stessi Stati membri, metta a disposizione dell’autorità competente un contributo finanziario prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità ai sensi dell’articolo 18. Il contributo del gestore tiene conto dei criteri di cui all’allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento e copre almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent’anni. Tale contributo finanziario può essere utilizzato per coprire i costi sostenuti dall’autorità competente dopo il trasferimento di responsabilità per garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità.

2.   La Commissione può adottare orientamenti per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, da elaborare in consultazione con gli Stati membri al fine di assicurare la trasparenza e la prevedibilità per i gestori.

CAPO 5

ACCESSO DEI TERZI

Articolo 21

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i potenziali utilizzatori possano avere accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, al fine di effettuare lo stoccaggio geologico di CO2 prodotto e catturato.

2.   L’accesso di cui al paragrafo 1 è garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri si ispirano agli obiettivi di un accesso equo e trasparente, tenuto conto della:

a)

capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all’interno delle aree designate a norma dell’articolo 4 e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile;

b)

parte degli obblighi di riduzione di CO2 assunti nell’ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2;

c)

necessità di negare l’accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;

d)

necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.

3.   Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l’accesso per mancanza di capacità. Il diniego deve essere debitamente motivato.

4.   Gli Stati membri si adoperano affinché il gestore che nega l’accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un’incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.

Articolo 22

Risoluzione delle controversie

1.   Gli Stati membri assicurano la messa in atto di modalità di risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 2, e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso.

2.   In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessati fanno capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire un’applicazione coerente della presente direttiva.

CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Autorità competente

Gli Stati membri istituiscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate dell’esecuzione dei compiti definiti dalla presente direttiva. Qualora sia designata più di un’autorità competente, gli Stati membri stabiliscono modalità di coordinamento delle attività svolte da tali autorità a norma della presente direttiva.

Articolo 24

Cooperazione transnazionale

Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati adempiono congiuntamente alle disposizioni della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili.

Articolo 25

Registri

1.   L’autorità competente istituisce e conserva:

a)

un registro delle autorizzazioni allo stoccaggio rilasciate; e

b)

un registro permanente di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni della loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente.

2.   Le autorità nazionali competenti tengono conto dei registri di cui al paragrafo 1 nell’ambito delle procedure di pianificazione pertinenti e per l’autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2 nei siti di stoccaggio registrati.

Articolo 26

Informazione del pubblico

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 conformemente alla normativa comunitaria applicabile.

Articolo 27

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.

2.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in merito all’attuazione della presente direttiva.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 25 giugno 2011 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 29

Modifiche degli allegati

Possono essere adottate misure per modificare gli allegati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

CAPO 7

MODIFICHE

Articolo 31

Modifica della direttiva 85/337/CEE

La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:

per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e

per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.»;

b)

sono aggiunti i seguenti punti:

«23.

Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17).

24.

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

2)

l’allegato II è modificato come segue:

a)

al punto 3 è aggiunta la seguente lettera:

«j)

Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell’allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.»;

b)

al punto 10 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I).»

Articolo 32

Modifica della direttiva 2000/60/CE

All’articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE, dopo il terzo trattino è inserito il seguente trattino:

«—

l’iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l’iniezione sia effettuata a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17) o sia esclusa dall’ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima,

Articolo 33

Modifica della direttiva 2001/80/CE

Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

disponibilità di siti di stoccaggio appropriati,

fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto,

possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2.

2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l’autorità competente provvede a che sia riservata un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2. L’autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana.

Articolo 34

Modifica della direttiva 2004/35/CE

Nell’allegato III della direttiva 2004/35/CE è aggiunto il seguente punto:

«14.

Gestione dei siti di stoccaggio a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17).

Articolo 35

Modifica della direttiva 2006/12/CE

All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17), o escluso dall’ambito di applicazione di tale direttiva a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della medesima;

Articolo 36

Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006

All’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è aggiunta la seguente lettera:

«h)

le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17).

Articolo 37

Modifica della direttiva 2008/1/CE

Nell’allegato I della direttiva 2008/1/CE è aggiunto il seguente punto:

«6.9.

Cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nella presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (17).

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Riesame

1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni di cui all’articolo 27.

2.   Nella relazione trasmessa entro il 31 marzo 2015, la Commissione valuta in particolare, sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva, dell’esperienza acquisita con la CCS e tenuto conto del progresso tecnico e delle conoscenze scientifiche più recenti:

se il confinamento permanente di CO2 in modo tale da prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi sull’ambiente e qualunque rischio che ne derivi per la salute umana e la sicurezza ambientale e umana della CCS sia stato sufficientemente dimostrato,

se le procedure per il riesame, da parte della Commissione, dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio di cui all’articolo 10 e dei progetti di decisione relative al trasferimento di responsabilità di cui all’articolo 18 sono ancora necessarie,

l’esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti i criteri e la procedura di ammissione del flusso di CO2 di cui all’articolo 12,

l’esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti l’accesso dei terzi di cui agli articoli 21 e 22 e in relazione alle disposizioni sulla cooperazione transnazionale di cui all’articolo 24,

le disposizioni applicabili agli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt di cui all’articolo 9 bis della direttiva 2001/80/CE,

le prospettive di stoccaggio geologico di CO2 nei paesi terzi,

l’evoluzione e l’aggiornamento ulteriori dei criteri di cui agli allegati I e II,

l’esperienza acquisita con gli incentivi per l’applicazione della CCS agli impianti di combustione di biomassa,

l’esigenza di regolamentare ulteriormente i rischi ambientali connessi al trasporto di CO2,

e presenta, se opportuno, una proposta di revisione della direttiva.

3.   Quando il confinamento permanente di CO2, in maniera tale da prevenire e, qualora questo non sia possibile, eliminare per quanto possibile gli effetti negativi e i rischi per l’ambiente e la salute umana, e la sicurezza umana ed ambientale della CCS, nonché la fattibilità economica della stessa siano stati sufficientemente dimostrati, la revisione valuta se sia necessario e fattibile stabilire un requisito obbligatorio per standard di emissioni per i nuovi impianti di combustione di grandi dimensioni che producono energia elettrica di cui all’articolo9 bis della direttiva 2001/80/CE.

Articolo 39

Recepimento e misure transitorie

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono a che i seguenti siti di stoccaggio rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano gestiti in conformità alle prescrizioni di quest’ultima entro il 25 giugno 2012:

a)

siti di stoccaggio utilizzati conformemente alla normativa vigente al 25 giugno 2009;

b)

siti di stoccaggio autorizzati conformemente a detta normativa prima del o al 25 giugno 2009, a condizione che i siti siano utilizzati non oltre un anno dopo tale data.

Gli articoli 4 e 5, l’articolo 7, punto 3, l’articolo 8, punto 2 e l’articolo 10 non si applicano in questi casi.

Articolo 40

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 41

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 75.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(3)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(6)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(7)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(8)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(9)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. La direttiva 2006/12/CE è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010.

(12)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(13)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(14)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(15)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(16)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(17)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;


ALLEGATO I

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL’AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. L’autorità competente può autorizzare deroghe a uno o più dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli elementi indicati all’articolo 4.

Fase 1:   Raccolta dei dati

Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l’area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:

a)

geologia e geofisica;

b)

idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);

c)

ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell’iniezione di CO2 e della capacità di stoccaggio finale);

d)

geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);

e)

geomeccanica (permeabilità, pressione di fratturazione);

f)

sismicità;

g)

presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO2.

Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell’area circostante il complesso:

h)

domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO2 nel sito di stoccaggio;

i)

distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;

j)

vicinanza a risorse naturali preziose (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1) e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), acque freatiche potabili e idrocarburi);

k)

attività nell’area circostante il complesso di stoccaggio e possibili interazioni con tali attività (ad esempio, esplorazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi, impiego di acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee);

l)

vicinanza alla o alle possibili fonti di CO2 (comprese le stime della potenziale massa complessiva di CO2 disponibile a condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio) e a reti di trasporto adeguate.

Fase 2:   Creazione del modello terrestre geologico tridimensionale statico

Sulla scorta dei dati rilevati nella fase 1, si deve creare un modello o una serie di modelli terrestri geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni al computer della roccia serbatoio. Tali modelli devono caratterizzare il complesso in termini di:

a)

struttura geologica della trappola fisica;

b)

caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di flusso della roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili, orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti;

c)

caratterizzazione del sistema di fratturazione e presenza di eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche;

d)

superficie ed estensione verticale del complesso di stoccaggio;

e)

volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosità);

f)

distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento;

g)

altre caratteristiche rilevanti.

L’incertezza associata a ciascuno dei parametri utilizzati per creare il modello deve essere valutata elaborando una serie di scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del caso. È necessario valutare anche l’eventuale incertezza associata al modello in sé.

Fase 3:   Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio, caratterizzazione della sensibilità, valutazione dei rischi

Per la caratterizzazione e la valutazione si utilizza un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell’iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando uno o più modelli terrestri geologici statici e tridimensionali nel simulatore al computer del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2.

Fase 3.1: Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio

Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori:

a)

possibili tassi di iniezione e caratteristiche dei flussi di CO2;

b)

efficacia dell’interazione accoppiata dei diversi processi (vale a dire le modalità di interazione dei singoli processi nel o nei simulatori);

c)

processi reattivi (ossia le modalità in cui le reazioni di CO2 iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello);

d)

tipo di simulatore della roccia serbatoio utilizzato (per convalidare alcuni risultati possono essere necessarie varie simulazioni);

e)

simulazioni a breve e a lungo termine (per determinare il destino e il comportamento di CO2 nei decenni e nei millenni, compreso il tasso di dissoluzione di CO2 in acqua).

Il modello dinamico deve consentire di determinare i seguenti elementi:

f)

pressione e temperatura della formazione di stoccaggio quale funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di iniezione nel tempo;

g)

superficie e diffusione verticale di CO2 rispetto al tempo;

h)

natura del flusso di CO2 nella roccia serbatoio, compreso il comportamento di fase;

i)

meccanismi e tassi di sequestro di CO2 (compresi i punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali);

j)

sistemi di confinamento secondari nell’ambito del complesso di stoccaggio globale;

k)

capacità di stoccaggio e gradienti di pressione nel sito di stoccaggio;

l)

rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che) e della copertura;

m)

rischio di penetrazione di CO2 nella copertura;

n)

rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio, da pozzi abbandonati o non impermeabilizzati adeguatamente);

o)

tasso di migrazione (in serbatoi aperti);

p)

tassi di impermeabilizzazione delle fratture;

q)

cambiamenti nella chimica dei fluidi delle formazioni e reazioni conseguenti (ad esempio modifica del pH, formazione di minerali) e applicazione del modello reattivo per la valutazione degli effetti;

r)

spostamento dei fluidi nella formazione;

s)

aumento della sismicità e deformazione a livello di superficie.

Fase 3.2: Caratterizzazione della sensibilità

Sono necessarie varie simulazioni per determinare la sensibilità della valutazione rispetto alle ipotesi formulate su determinati parametri. Le simulazioni comportano l’alterazione dei parametri nel o nei modelli terrestri geologici e la modifica delle funzioni dei tassi e le ipotesi durante la modellizzazione dinamica. In caso di notevole sensibilità la valutazione dei rischi deve tenerne conto.

Fase 3.3: Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l’altro, i seguenti elementi:

3.3.1.   Caratterizzazione dei pericoli

La caratterizzazione dei pericoli è effettuata valutando il potenziale di fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, secondo quanto stabilito con il modello dinamico e con la caratterizzazione della sicurezza descritta in precedenza. Tra i vari elementi da considerare devono figurare i seguenti:

a)

possibili vie di fuoriuscita;

b)

potenziale entità delle fuoriuscite per le vie identificate (tassi di flusso);

c)

parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad esempio pressione massima nella roccia serbatoio, tasso massimo di iniezione, temperatura, sensibilità alle varie ipotesi del o dei modelli terrestri geologici statici);

d)

effetti secondari dello stoccaggio di CO2 compreso lo spostamento di fluidi all’interno delle formazioni e le nuove sostanze che si formano con lo stoccaggio di CO2;

e)

altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente (ad esempio le strutture fisiche associate al progetto).

La caratterizzazione dei pericoli dovrebbe comprendere la gamma completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare la sicurezza del complesso di stoccaggio.

3.3.2.   Valutazione dell’esposizione — la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche dell’ambiente surgenico e sulla distribuzione e le attività della popolazione umana che vive al di sopra del complesso di stoccaggio e il comportamento e il destino potenziali di CO2 che può in parte fuoriuscire dalle possibili vie individuate nella fase 3.3.1.

3.3.3.   Valutazione degli effetti — la valutazione deve tener conto della sensibilità di specie, comunità o habitat particolari in relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se opportuno, deve comprende gli effetti dell’esposizione a concentrazioni elevate di CO2 nella biosfera, compresi i suoli, i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO2. La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO2 che fuoriescono (impurità presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO2). Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO2 di diversa entità.

3.3.4.   Caratterizzazione del rischio — la valutazione deve comprendere la sicurezza e l’integrità del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell’esposizione e degli effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile, una descrizione delle possibilità di ridurre l’incertezza.


(1)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


ALLEGATO II

CRITERI PER LA PREPARAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA FASE POST-CHIUSURA

1.   Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è predisposto in conformità dell’analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell’allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all’articolo 13, paragrafo 1.

1.1.   Preparazione del piano

Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase post-chiusura. Per ciascuna fase è necessario precisare i seguenti elementi:

a)

parametri monitorati;

b)

tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta;

c)

ubicazione del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo spaziale;

d)

frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo temporale.

I parametri da monitorare devono essere tali da soddisfare le finalità del monitoraggio; in ogni caso il piano deve comunque comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei seguenti elementi:

e)

emissioni fuggitive di CO2 nell’impianto di iniezione;

f)

flusso volumetrico di CO2 nella testa pozzo di iniezione;

g)

pressione e temperatura di CO2 nella testa pozzo di iniezione (per determinare il flusso di massa);

h)

analisi chimica del materiale iniettato;

i)

temperatura e pressione del serbatoio (per determinare il comportamento di fase e lo stato di CO2).

La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame e utilizzate come opportuno le seguenti opzioni:

j)

tecnologie in grado di rilevare la presenza, l’ubicazione e le vie di migrazione di CO2 negli strati sub-superficiali e in superficie;

k)

tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO2 al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio di cui all’articolo 4 e all’allegato I;

l)

tecnologie in grado di fornire una vasta area di copertura per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita potenziali non rilevate in precedenza in tutta la superficie del complesso di stoccaggio e oltre, in caso di irregolarità importanti o di migrazione di CO2 al di fuori del complesso di stoccaggio.

1.2.   Aggiornamento del piano

I dati rilevati con il monitoraggio devono essere riordinati ed interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati con il comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in 3-D e del comportamento di saturazione realizzata nella caratterizzazione della sicurezza prevista dall’articolo 4 e dall’allegato I, fase 3.

Se si registra una deviazione importante tra il comportamento osservato e quello previsto, il modello in 3-D deve essere ricalibrato per rispecchiare il comportamento osservato. La ricalibratura deve basarsi sulle osservazioni dei dati ottenuti nell’ambito del piano di monitoraggio e, se è necessario per corroborare le ipotesi di ricalibrazione, è necessario ottenere dati supplementari.

Le fasi 2 e 3 dell’allegato I devono essere ripetute con i modelli in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi di flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi.

Se, a seguito del raffronto con i dati storici e della ricalibrazione del modello, vengono individuate nuove fonti di CO2, vie di fuoriuscita e tassi di flusso o constatate significative deviazioni rispetto a valutazioni precedenti, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza.

2.   Monitoraggio nella fase post-chiusura

Il monitoraggio nella fase post-chiusura deve fondarsi sulle informazioni raccolte ed elaborate con i modelli durante l’applicazione del piano di monitoraggio di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e al punto 1.2 del presente allegato. Il monitoraggio in questa fase deve servire, in particolare, a fornire le informazioni necessarie per determinare quanto indicato all’articolo 18, paragrafo 1.


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/136


DECISIONE N. 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio (3), è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

(2)

Secondo il parere della Comunità, espresso da ultimo in particolare dal Consiglio europeo del marzo 2007, questo obiettivo potrà essere conseguito solo se la temperatura mondiale media alla superficie del globo non aumenterà di oltre 2 °C rispetto ai livelli dell’era preindustriale, il che presuppone una riduzione, entro il 2050, delle emissioni mondiali di gas a effetto serra di almeno 50 % rispetto ai livelli del 1990. Le emissioni di gas a effetto serra della Comunità contemplate nella presente decisione dovrebbero continuare a diminuire dopo il 2020 come parte degli sforzi della Comunità volti a contribuire a tale obiettivo di riduzione globale delle emissioni. I paesi sviluppati, compresi gli Stati membri dell’Unione europea, dovrebbero continuare a dare l’esempio impegnandosi a ridurre collettivamente, per il 2020, le loro emissioni di gas a effetto serra del 30 % circa rispetto ai livelli del 1990. Essi dovrebbero agire in tal senso anche al fine di ridurre collettivamente le loro emissioni di gas a effetto serra del 60-80 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell’economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. Il trasporto aereo contribuisce a tali riduzioni grazie alla sua inclusione nel sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra («sistema comunitario»). In caso di mancata approvazione, da parte degli Stati membri, di un accordo internazionale che includa le emissioni del trasporto marittimo internazionale nei suoi obiettivi di riduzione nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale, o di mancata approvazione di un siffatto accordo nel quadro dell’UNFCCC da parte della Comunità entro il 31 dicembre 2011, è opportuno che la Commissione formuli una proposta volta ad includere le emissioni del trasporto marittimo internazionale nell’obiettivo comunitario di riduzione in vista dell’entrata in vigore entro il 2013 dell’atto proposto. Tale proposta dovrebbe limitare al massimo eventuali incidenze negative sulla competitività della Comunità, tenendo conto al contempo dei potenziali vantaggi per l’ambiente.

(3)

Inoltre, per conseguire questo obiettivo, il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato l’obiettivo comunitario di ridurre entro il 2020 le emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto ai livelli del 1990 come suo contributo ad un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati sul piano economico si impegnino a contribuire in funzione delle proprie responsabilità e capacità.

(4)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha posto in evidenza l’impegno della Comunità a trasformare l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata ed emissioni di gas a effetto serra ridotte e ha deciso che, sino alla conclusione di un accordo globale e completo per il periodo successivo al 2012 e fatta salva la sua posizione nell’ambito dei negoziati internazionali, la Comunità si impegna in modo fermo ed indipendente a realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto al 1990.

(5)

I miglioramenti nel campo dell’efficienza energetica sono un elemento di importanza cruciale affinché gli Stati membri ottemperino ai requisiti previsti dalla presente decisione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe seguire da vicino i progressi compiuti per la realizzazione dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 e dovrebbe proporre azioni supplementari qualora i progressi non siano sufficienti.

(6)

La direttiva 2003/87/CE (4) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità che riguarda alcuni settori economici. Tutti i settori economici dovrebbero contribuire alle riduzioni delle emissioni per conseguire entro il 2020, in modo efficace rispetto ai costi, l’obiettivo di una riduzione del 20 % delle emissioni dei gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati membri dovrebbero pertanto attuare politiche e misure aggiuntive al fine di limitare ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra provenienti da fonti non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

(7)

È auspicabile che lo sforzo di ciascuno Stato membro sia stabilito rispetto ai livelli delle sue emissioni di gas a effetto serra del 2005 contemplate nella presente decisione, adeguata per escludere le emissioni prodotte da impianti che esistevano nel 2005 ma fatti rientrare nel sistema comunitario nel periodo che va dal 2006 al 2012. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente dovrebbero essere determinate sulla base di dati rivisti e certificati.

(8)

È opportuno che gli sforzi di riduzione degli Stati membri si basino sul principio di solidarietà tra Stati membri e sulla esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità, tenendo conto del PIL relativo pro capite degli Stati membri. Gli Stati membri che hanno attualmente un PIL pro capite relativamente basso e dunque grandi aspettative di crescita del PIL dovrebbero essere autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra rispetto al 2005, ma dovrebbero limitare tale aumento in modo da contribuire all’impegno di riduzione indipendente assunto dalla Comunità. Gli Stati membri che attualmente vantano un PIL pro capite relativamente elevato dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori del 2005.

(9)

Per garantire una ripartizione più equa fra gli Stati membri degli sforzi tesi a contribuire all’adempimento dell’impegno indipendente di riduzione della Comunità, nessuno Stato membro dovrebbe essere tenuto a ridurre, entro il 2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre 20 % rispetto ai livelli del 2005 né dovrebbe essere autorizzato ad aumentare, da oggi al 2020, le sue emissioni di gas a effetto serra di oltre il 20 % rispetto ai livelli del 2005. Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero avvenire tra il 2013 e il 2020. Ogni Stato membro dovrebbe essere autorizzato a prelevare dall’anno successivo una quantità fino al 5 % della propria assegnazione annuale di emissioni. Qualora le emissioni di uno Stato membro siano inferiori all’assegnazione annuale di emissioni, lo stesso dovrebbe essere autorizzato a riportare le sue riduzioni di emissione in eccesso agli anni successivi.

(10)

Al fine di attenuare le differenze tra i costi di abbattimento, incorsi dai vari Stati membri, consentendo una maggiore flessibilità dal punto di vista geografico e, al contempo, quale strumento per migliorare il rapporto costi-efficacia dell’impegno complessivo della Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere parte dei loro diritti di emissioni annuali ad altri Stati membri. La trasparenza di tali trasferimenti dovrebbe essere garantita mediante una notifica alla Commissione e la registrazione di ciascun trasferimento nei registri di entrambi gli Stati membri interessati Tale trasferimento può essere effettuato con modalità reciprocamente convenienti, tra l’altro mediante vendita all’asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o accordi bilaterali.

(11)

È opportuno che in seno all’Unione si realizzino riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra. L’utilizzo di crediti risultanti da attività di progetto dovrebbe essere limitato in modo da renderlo supplementare all’azione interna. L’Unione mantiene il suo impegno ai fini del continuo miglioramento del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e perseguirà miglioramenti attraverso gli opportuni processi internazionali. È importante che i crediti derivanti da attività di progettazione utilizzati dagli Stati membri rappresentino riduzioni di emissioni effettive, verificabili, supplementari e permanenti e apportino benefici evidenti in termini di sviluppo sostenibile senza avere incidenze negative di rilievo a livello ambientale o sociale. Gli Stati membri dovrebbero altresì riferire in merito ai criteri qualitativi che applicano per l’utilizzo di tali crediti.

(12)

Per garantire agli Stati membri una certa flessibilità nell’adempimento dei loro impegni, promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e offrire una certa sicurezza agli investitori, è opportuno che la Comunità continui a riconoscere, anche prima che venga concluso un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici («accordo internazionale sui cambiamenti climatici»), una certa quantità di crediti risultanti dai progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le loro politiche di acquisto di questi crediti contribuiscono all’equa distribuzione geografica dei progetti, in particolare aumentando la quota di riduzioni di emissioni certificate (CER) acquisite presso paesi meno sviluppati e presso piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), e alla conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

(13)

È pertanto auspicabile che gli Stati membri possano utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra emessi per riduzioni realizzate nel periodo dal 2008 al 2012 risultanti da tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario in tale periodo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra legati a riduzioni realizzate dopo il periodo dal 2008 al 2012 risultanti da progetti registrati nel periodo dal 2008 al 2012 e che corrispondono a tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso di tale periodo.

(14)

Nei paesi meno sviluppati sono stati realizzati pochissimi progetti che si avvalgono del CDM. Visto che la Comunità si adopera per un’equa distribuzione dei progetti CDM, anche attraverso l’alleanza mondiale per la lotta contro i cambiamenti climatici istituita nella comunicazione della Commissione del 18 settembre 2007 dal titolo «Dar vita ad un’alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l’Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti», è opportuno fornire garanzie sull’ammissibilità dei crediti risultanti da progetti avviati dopo il periodo dal 2008 al 2012 nei paesi meno sviluppati per tipi di progetti ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012. È opportuno che tale ammissibilità si prolunghi sino al 2020 o, se tale data è anteriore, fino alla conclusione di un accordo pertinente con la Comunità.

(15)

Per garantire una maggiore flessibilità per gli Stati membri e promuovere lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo, è opportuno che gli Stati membri possano utilizzare crediti supplementari provenienti da progetti basati su accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi. In assenza di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che definisca la quantità assegnata ai paesi sviluppati, i progetti ad attuazione congiunta (JI) non possono continuare ad esistere dopo il 2012. È auspicabile tuttavia che i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti da questi progetti continuino ad essere riconosciuti attraverso accordi con paesi terzi.

(16)

Per garantire l’esistenza del mercato dei crediti CDM dopo il 2012, è necessario che gli Stati membri possano continuare ad utilizzare questi crediti. A tal fine e per garantire ulteriori riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, favorendo il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica, innovazione e competitività, si propone di autorizzare gli Stati membri ad utilizzare ogni anno, in attesa della conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, crediti provenienti da progetti di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi, fino ad una quantità pari al 3 % delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun Stato membro non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE nel 2005, o in altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a cedere la parte non utilizzata di questa quantità ad altri Stati membri. Taluni Stati membri aventi un limite negativo o un limite positivo al massimo del 5 %, come stabilito nella presente decisione, dovrebbero essere autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti di cui sopra, crediti supplementari ammontanti all’1 % delle loro emissioni verificate nel 2005 derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in SIDS, a seguito del loro adempimento a una delle quattro condizioni previste dalla presente decisione.

(17)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare obiettivi nazionali più rigorosi. Qualora gli Stati membri limitino le emissioni di gas a effetto serra contemplate nella presente decisione superando gli obblighi da quest’ultima imposti al fine di conseguire un obiettivo più rigoroso, la limitazione prevista dalla presente decisione per l’utilizzo dei crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non dovrebbe applicarsi alle riduzioni supplementari di emissioni per il conseguimento dell’obiettivo nazionale.

(18)

Al fine di migliorare il rapporto costi-efficacia del conseguimento degli obiettivi nazionali, in particolare per gli Stati membri aventi obiettivi ambiziosi, gli Stati membri possono ricorrere ai crediti risultanti dai progetti a livello comunitario di cui all’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE.

(19)

Non appena concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno che gli Stati membri accettino solo i crediti di riduzione delle emissioni provenienti dai paesi che hanno ratificato tale accordo, nell’ambito di una strategia comune.

(20)

Il fatto che alcune disposizioni della presente decisione facciano riferimento all’approvazione, da parte della Comunità, di un futuro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, non pregiudica la possibilità che tale accordo sia concluso anche dagli Stati membri.

(21)

All’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012 e come previsto da tale accordo, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero partecipare al finanziamento nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l’accordo di azioni di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra che siano misurabili, notificabili, verificabili e appropriate a livello nazionale, coerentemente con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura mondiale media annuale alla superficie del globo a 2 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(22)

All’approvazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici nel periodo successivo al 2012 e come previsto da tale accordo, la Comunità e i suoi Stati membri dovrebbero partecipare al finanziamento dell’assistenza ai paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l’accordo, in particolare a favore delle comunità e dei paesi più a rischio a causa del cambiamento climatico, allo scopo di assisterli nelle loro strategie di adattamento e di riduzione dei rischi.

(23)

Nel caso in cui entro il 31 dicembre 2010 la Comunità non abbia approvato alcun accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta ad includere nell’impegno di riduzione assunto dalla Comunità le emissioni e gli assorbimenti connessi con l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, secondo modalità armonizzate, che si basi sul lavoro svolto nel contesto dell’UNFCCC e che assicuri la permanenza e l’integrità ambientale del contributo dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura e attraverso un monitoraggio e una contabilità accurati in vista dell’entrata in vigore dell’atto proposto a decorrere dal 2013. La Commissione dovrebbe valutare se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

(24)

È auspicabile che i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti nell’ambito della presente decisione siano valutati ogni anno, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (5). Ogni due anni si dovrebbero valutare i progressi previsti, mentre una valutazione complessiva dell’attuazione della presente decisione dovrebbe essere effettuata nel 2016.

(25)

Qualsiasi adeguamento dell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l’adeguamento corrispondente della quantità massima delle emissioni di gas a effetto serra contemplate dalla presente decisione.

(26)

Non appena la Comunità avrà approvato un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, sarà opportuno adeguare i limiti di emissione imposti agli Stati membri per adempiere all’impegno della Comunità, stabilito in tale accordo, in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto del principio di solidarietà tra Stati membri e della esigenza di una crescita economica sostenibile nella Comunità. La quantità di crediti risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzati nei paesi terzi che ogni Stato membro può utilizzare dovrebbe essere aumentata fino, al massimo, alla metà dello sforzo di riduzione supplementare a norma della presente decisione.

(27)

I registri istituiti ai sensi della decisione n. 280/2004/CE e l’amministratore centrale designato ai sensi della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere utilizzati per garantire un trattamento ed una contabilità precisi di tutte le operazioni ai fini dell’attuazione della presente decisione.

(28)

Poiché l’impegno di riduzione della Comunità comporta compiti non solo per i governi centrali degli Stati membri, ma anche per le loro amministrazioni locali e regionali e per altre sedi e organizzazioni di sostegno a livello locale e regionale, gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le loro autorità centrali e locali a vari livelli.

(29)

Oltre ai singoli Stati membri, ai governi centrali e alle organizzazioni e autorità locali e regionali, dovrebbero partecipare alla realizzazione dell’impegno comunitario di riduzione anche gli attori del mercato, insieme alle famiglie e ai singoli consumatori, indipendentemente dai livelli di emissione di gas a effetto serra loro attribuibili.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare il finanziamento dell’impiego di tecniche nuove e innovative, che consentano agli operatori industriali di creare nuovi posti di lavoro, incrementando in tal modo la competitività e promuovendo la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona.

(31)

Poiché l’incremento della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è particolarmente importante ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi a tal fine nel contesto della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (6).

(32)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(33)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, di indicare modalità che facilitino i trasferimenti operati dagli Stati membri di parte delle loro quote di emissione aumentandone la trasparenza, nonché di adottare misure per attuare le disposizioni relative ai registri e all’amministratore centrale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(34)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della stessa, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il contributo minimo degli Stati membri all’adempimento dell’impegno assunto dalla Comunità di ridurre, per il periodo dal 2013 al 2020, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla presente decisione, e le norme per la realizzazione di tali contributi e per la valutazione del rispetto di questo impegno.

La presente decisione stabilisce inoltre disposizioni per la valutazione e l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni, superiore al 20 %, da applicare previa approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale che conduca a riduzioni delle emissioni superiori a quelle previste all’articolo 3, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

Per «emissioni di gas a effetto serra» si intendono le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF6) derivanti dalle categorie elencate nell’allegato I, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, come determinate a norma della decisione n. 280/2004/CE, ad esclusione delle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE.

2)

Per «assegnazione annuale di emissioni» si intendono le emissioni massime di gas a effetto serra consentite annualmente negli anni dal 2013 al 2020, come specificato all’articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

Livelli delle emissioni per il periodo dal 2013 al 2020

1.   Ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 2020, a limitare le sue emissioni di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni del 2005, almeno della percentuale stabilita, per lo Stato membro in questione, all’allegato II della presente decisione.

2.   Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro con un limite negativo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino la media delle emissioni di gas a effetto serra relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE.

Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro con un limite positivo ai sensi dell’allegato II garantisce, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, che le sue emissioni di gas a effetto serra nel 2013 non superino un livello definito da una traiettoria lineare, la quale inizia nel 2009, dalla media delle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro in questione relative agli anni 2008, 2009 e 2010, come comunicate e verificate a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE, e finisce nel 2020 al limite specificato all’allegato II per quello Stato membro.

Conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 5, ogni Stato membro limita ogni anno le sue emissioni di gas a effetto serra linearmente, anche ricorrendo alle flessibilità previste nella presente decisione, al fine di garantire che non superino il suo limite per il 2020 riportato all’allegato II.

Entro sei mesi dal momento in cui i dati di emissione revisionati e verificati sono disponibili, sono adottate misure atte a determinare le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

3.   Nel periodo dal 2013 al 2019, uno Stato membro può utilizzare in anticipo una quantità fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa all’anno successivo. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro sono inferiori alla sua assegnazione annuale di emissioni, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui al presente paragrafo e ai paragrafi 4 e 5, esso può riportare all’anno successivo, fino al 2020, la parte della sua assegnazione annuale di emissioni di un dato anno eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra di quell’anno.

Uno Stato membro può richiedere per il 2013 e per il 2014 che il tasso di utilizzo anticipato del 5 % venga aumentato in caso di condizioni meteorologiche estreme tali da comportare negli anni in questione un aumento sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ad anni con condizioni meteorologiche normali. A tal fine lo Stato membro presenta una relazione alla Commissione che motivi la richiesta. Entro tre mesi la Commissione decide se accordare un aumento dell’utilizzo anticipato.

4.   Uno Stato membro può trasferire fino al 5 % della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno ad altri Stati membri. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare al suo obbligo ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire nessuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora, al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione.

5.   Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri la parte della sua assegnazione annuale di emissioni eccedente le sue emissioni di gas a effetto serra relative a quell’anno, tenendo conto del ricorso alle flessibilità di cui ai paragrafi 3 e 4. Uno Stato membro ricevente può usare tale quantità per ottemperare ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo per l’anno in questione o qualsiasi anno successivo fino al 2020. Uno Stato membro non può trasferire alcuna parte della propria assegnazione annuale di emissioni qualora al momento del trasferimento, risulti inadempiente rispetto ai requisiti della presente decisione.

6.   Onde facilitare i trasferimenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e aumentarne la trasparenza, sono adottate misure che indicano le modalità dei trasferimenti stessi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4

Efficienza energetica

1.   Entro il 2012 la Commissione valuta e notifica i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di ridurre il consumo energetico del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni per il 2020, come delineato nel piano di azione per l’efficienza energetica di cui alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006.

2.   Se del caso, in particolare al fine di assistere gli Stati membri nei loro contributi alla realizzazione degli impegni comunitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione propone entro il 31 dicembre 2012 misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell’efficienza energetica.

Articolo 5

Utilizzo dei crediti risultanti da attività di progetto

1.   Gli Stati membri possono utilizzare i crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra elencati qui di seguito per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3:

a)

riduzioni di emissioni certificate (Certified Emission Reductions — CER) e unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Units — ERU), di cui alla direttiva 2003/87/CE, rilasciate per riduzioni di emissioni fino al 31 dicembre 2012, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012;

b)

CER e ERU rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate a partire dal 1o gennaio 2013, da progetti registrati prima del 2013, ammissibili per l’utilizzo nel sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012;

c)

CER rilasciate per riduzioni di emissioni realizzate da progetti attuati nei paesi meno sviluppati, ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario nel corso del periodo dal 2008 al 2012, fino a quando questi paesi non avranno ratificato un accordo pertinente con la Comunità o fino al 2020, a seconda di quale sia la data precedente tra le due;

d)

CER temporanee (tCER) o CER a lungo termine (lCER) derivanti da progetti di afforestazione e riforestazione, purché lo Stato membro, qualora abbia usato tCER e lCER per rispettare gli impegni a norma della decisione 2002/358/CE (8) per il periodo dal 2008 al 2012, si impegni a sostituire in modo continuativo tali crediti con tCER e lCER o altre unità valide ai sensi del protocollo di Kyoto prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER, e si impegni altresì a sostituire in modo continuativo le tCER e lCER utilizzate ai sensi della presente decisione con tCER e lCER o altre unità utilizzabili ai fini del rispetto degli impegni prima della data di scadenza delle tCER o delle lCER. Qualora la sostituzione avvenga utilizzando tCER o lCER, lo Stato membro sostituisce altresì tali tCER o lCER, in modo continuativo, prima della loro data di scadenza, fino a quando non sono sostituiti con unità aventi validità illimitata.

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro politiche di acquisizione di questi crediti favoriscano l’equa distribuzione geografica dei progetti e la conclusione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

2.   Oltre a quanto stabilito al paragrafo 1 e qualora i negoziati per un accordo internazionale sui cambiamenti climatici non siano conclusi entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri, per adempiere ai loro obblighi di cui all’articolo 3, possono utilizzare crediti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra addizionali, risultanti da progetti o da altre attività destinate a ridurre le emissioni, ai sensi degli accordi di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE.

3.   Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, gli Stati membri potranno, a partire dal 1o gennaio 2013, utilizzare solo i crediti derivanti da progetti in paesi terzi che avranno ratificato tale accordo.

4.   L’utilizzo annuale di crediti, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, da parte di ciascuno Stato membro è pari ad una quantità non superiore al 3 % delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005, più le quantità trasferite ai sensi del paragrafo 6.

5.   Gli Stati membri aventi un limite negativo o un limite positivo, al massimo del 5 %, come stabilito all’allegato II, ed elencati all’allegato III, sono autorizzati ogni anno a utilizzare, oltre ai crediti utilizzati a norma del paragrafo 4, crediti addizionali derivanti da progetti in paesi meno sviluppati e in SIDS, in misura pari all’1 % delle loro emissioni verificate nel 2005, come conseguenza della rispondenza ad una delle quattro condizioni seguenti:

a)

i costi diretti dell’intero pacchetto superino lo 0,70 % del PIL secondo la valutazione d’impatto della Commissione a corredo del pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell’Unione europea sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020;

b)

si verifichi un aumento pari almeno allo 0,1 % del PIL tra l’obiettivo di fatto adottato per lo Stato membro in questione e lo scenario economicamente efficace secondo la valutazione d’impatto della Commissione di cui alla lettera a);

c)

più del 50 % delle emissioni totali disciplinate dalla presente decisione per lo Stato membro in questione siano imputabili alle emissioni connesse ai trasporti; o

d)

lo Stato membro in questione per il 2020 abbia un obiettivo di energie rinnovabili superiore al 30 % secondo quanto stabilito dalla direttiva 2009/28/CE.

6.   Ogni anno, uno Stato membro può trasferire ad un altro Stato membro la parte inutilizzata della quantità annuale pari al 3 % di cui al paragrafo 4. Se l’utilizzo annuale dei crediti da parte di uno Stato membro non raggiunge la quantità di cui al paragrafo 4, lo Stato membro può trasferire agli anni successivi la parte inutilizzata di questa quantità.

7.   Gli Stati membri inoltre possono utilizzare i crediti derivanti da progetti realizzati a livello comunitario, rilasciati a norma dell’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE ai fini del rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni, senza limiti quantitativi di alcun tipo.

Articolo 6

Comunicazione, valutazione dei progressi, modifiche e revisione

1.   Nelle relazioni presentate a norma dell’articolo 3 della decisione n. 280/2004/CE gli Stati membri includono quanto segue:

a)

le loro emissioni annuali dei gas a effetto serra risultanti dall’attuazione dell’articolo 3;

b)

l’utilizzazione, la distribuzione geografica e i tipi di crediti, nonché i criteri qualitativi ad essi applicabili, utilizzati conformemente all’articolo 5;

c)

i progressi previsti nell’adempimento degli obblighi ai sensi della presente decisione, comprese informazioni sulle politiche e misure nazionali e sulle proiezioni nazionali;

d)

informazioni sulle politiche e misure nazionali supplementari previste onde limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni da essi assunti a norma della presente decisione e ai fini dell’applicazione di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 8.

2.   Qualora uno Stato membro utilizzi crediti derivanti da tipi di progetti che non possono essere usati da operatori nel sistema comunitario, lo Stato membro in questione fornisce una motivazione dettagliata riguardo l’utilizzo di tali crediti.

3.   Nella relazione presentata a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 280/2004/CE la Commissione valuta se i progressi compiuti dagli Stati membri sono ad essi sufficienti per rispettare gli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.

La valutazione tiene conto dei progressi delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, conformemente agli articoli 3 e 5 della decisione n. 280/2004/CE.

Ogni due anni, partendo dalle emissioni di gas a effetto serra dichiarate per il 2013, la valutazione comprende anche le previsioni concernenti i progressi della Comunità ai fini del rispetto del suo impegno di riduzione e degli Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente decisione.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 3 la Commissione valuta l’applicazione generale della presente decisione, compresi l’utilizzo e la qualità dei crediti CDM e la necessità di ulteriori politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario nei settori disciplinati dalla presente decisione onde assistere gli Stati membri nell’adempimento dei loro impegni derivanti dalla presente decisione, e, se del caso, presenta proposte.

5.   Ai fini dell’applicazione della presente decisione, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della decisione n. 280/2004/CE e adotta modifiche della decisione 2005/166/CE della Commissione (9) in vista degli atti modificativi che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013, onde assicurare in particolare:

a)

monitoraggio, comunicazione e verifiche di emissioni dei gas a effetto serra più celeri, efficienti, trasparenti ed efficaci in termini di costi;

b)

l’elaborazione di proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra successivamente al 2020.

Articolo 7

Misure correttive

1.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano l’assegnazione annuale di emissioni specificata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, tenendo conto delle flessibilità utilizzate a norma degli articoli 3 e 5, si applicano le misure seguenti:

a)

una deduzione dall’assegnazione di emissioni dello Stato membro dell’anno successivo di una quantità pari all’ammontare delle tonnellate di biossido di carbonio equivalente di emissioni in eccesso moltiplicate per un fattore di mitigazione di 1,08;

b)

lo sviluppo di un piano d’azione correttivo conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; e

c)

la sospensione temporanea della possibilità di trasferire parte dell’assegnazione di emissioni dello Stato membro e dei suoi diritti JI/CDM a un altro Stato membro fino a quando lo Stato membro si sia conformato all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Uno Stato membro di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione entro tre mesi una valutazione e un piano d’azione correttivo che includa:

a)

gli interventi che lo Stato membro attuerà al fine di adempiere ai suoi obblighi specifici in virtù dell’articolo 3, paragrafo 2, attribuendo priorità alle politiche e alle misure nazionali e all’attuazione dell’azione della Comunità;

b)

un calendario di attuazione di tali interventi, che consenta la valutazione dei progressi annuali di attuazione.

La Commissione può presentare un parere sul piano d’azione correttivo dello Stato membro in questione.

Prima di esprimere tale parere, la Commissione può sottoporre il piano d’azione correttivo al comitato sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per osservazioni.

Articolo 8

Adeguamenti applicabili in caso di approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici

1.   Entro tre mesi dalla firma, da parte della Comunità, di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che comporterà, entro il 2020, riduzioni obbligatorie delle emissioni dei gas a effetto serra superiori al 20 % rispetto ai livelli del 1990, come risulta dall’impegno di riduzione del 30 % approvato dal Consiglio europeo del marzo 2007, la Commissione presenta una relazione che valuta, in particolare, i seguenti elementi:

a)

la natura delle misure concordate nel quadro dei negoziati internazionali, nonché gli impegni assunti da altri paesi sviluppati a pervenire a riduzioni delle emissioni comparabili a quelle della Comunità e gli impegni assunti da paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati a contribuire adeguatamente, in funzione delle rispettive responsabilità e capacità;

b)

le implicazioni dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e, di conseguenza, le opzioni necessarie a livello della Comunità per passare all’obiettivo di riduzione del 30 % in modo equilibrato, trasparente ed equo, tenendo conto del lavoro svolto durante il primo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto;

c)

la competitività delle industrie manifatturiere della Comunità nel contesto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

d)

l’impatto dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici su altri settori economici della Comunità;

e)

l’impatto sul settore agricolo della Comunità, inclusi i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

f)

le modalità adeguate per includere le emissioni e gli assorbimenti relativi all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura nella Comunità;

g)

l’afforestazione, la riforestazione, nonché le attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale nei paesi terzi nell’eventualità della messa in atto di un sistema internazionalmente riconosciuto in tale ambito;

h)

la necessità di politiche e misure comunitarie addizionali, alla luce degli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dalla Comunità e dagli Stati membri.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio che modifica la presente decisione a norma del paragrafo 1, in vista dell’entrata in vigore dell’atto modificativo previa approvazione, da parte della Comunità, dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici e in vista degli impegni di riduzione delle emissioni che andranno attuati a norma di tale accordo.

La proposta si basa sui principi di trasparenza, efficienza economica ed efficacia in termini di costi, nonché di equità e solidarietà nella ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri.

3.   La proposta consente agli Stati membri, se del caso, di utilizzare, in aggiunta ai crediti previsti dalla presente decisione, CER, ERU o altri crediti approvati risultanti da progetti in paesi terzi che hanno ratificato l’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

4.   La proposta include altresì, se del caso, misure che consentono agli Stati membri di usare negli anni seguenti la parte inutilizzata della quantità aggiuntiva utilizzabile di cui al paragrafo 3 o di trasferirla ad un altro Stato membro.

5.   La proposta comprende inoltre, se del caso, qualsiasi altra misura necessaria per contribuire al conseguimento delle riduzioni obbligatorie a norma del paragrafo 1 in modo trasparente, equilibrato ed equo e comprende, in particolare, misure di attuazione che prevedano l’uso da parte degli Stati membri di altri tipi di crediti di progetto o di altri meccanismi istituiti nell’ambito dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici, a seconda dei casi.

6.   Sulla base di norme concordate come parte di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione propone di includere le emissioni e gli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, se del caso, secondo modalità armonizzate che assicurino la permanenza e l’integrità ambientale del contributo derivante da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, nonché un monitoraggio e una contabilità accurati. La Commissione valuta se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

7.   La proposta include le opportune misure transitorie e sospensive in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Articolo 9

Procedura relativa alle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura in caso di mancato accordo internazionale sui cambiamenti climatici

In caso di mancata approvazione da parte della Comunità di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici entro il 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono indicare le loro intenzioni per quanto concerne l’inclusione di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell’impegno di riduzione della Comunità, tenendo conto delle metodologie sviluppate nel contesto dell’UNFCCC. Tenendo conto di tali indicazioni da parte degli Stati membri, la Commissione valuta, entro il 30 giugno 2011, modalità di inclusione delle emissioni e degli assorbimenti derivanti da attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nell’impegno di riduzione della Comunità, assicurando la permanenza e l’integrità ambientale del contributo delle attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura nonché un monitoraggio e una contabilità accurati, e presenta se del caso una proposta con l’obiettivo di consentire l’entrata in vigore dell’atto proposto a decorrere dal 2013. Nella valutazione la Commissione esamina se la ripartizione degli sforzi dei singoli Stati membri debba essere adeguata di conseguenza.

Articolo 10

Modifiche all’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e applicazione del suo articolo 24 bis

La quantità di emissioni massima per ogni Stato membro, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, è adeguata in funzione della quantità di:

a)

quote di emissioni di gas a effetto serra rilasciati in applicazione dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE che risulta da una modifica dell’ambito di applicazione della direttiva in questione per quanto riguarda le fonti contemplate, previa approvazione finale da parte della Commissione dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012, a norma della direttiva 2003/87/CE;

b)

quote o crediti rilasciati in applicazione degli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni in uno Stato membro contemplate dalla presente decisione;

c)

quote di emissione di gas a effetto serra derivanti da impianti esclusi dal sistema comunitario a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

La Commissione pubblica i valori risultanti da questo adeguamento.

Articolo 11

Registri e amministratore centrale

1.   I registri della Comunità e dei suoi Stati membri istituiti conformemente all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE garantiscono l’accurata contabilizzazione delle transazioni effettuate nell’ambito della presente decisione. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

2.   L’amministratore centrale designato ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE effettua, mediante il suo catalogo delle transazioni indipendente, un controllo automatizzato delle singole transazioni nell’ambito della presente decisione e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.

3.   La Commissione adotta le misure necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifiche del regolamento (CE) n. 994/2008

Ai fini dell’attuazione della presente decisione, la Commissione adotta modifiche del regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, dell’8 ottobre 2008, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito ai sensi dell’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Relazione

La Commissione redige una relazione sull’attuazione della presente decisione. La relazione valuta altresì in che modo l’attuazione della presente decisione ha influito sulla concorrenza a livello nazionale, comunitario e internazionale. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre 2016, corredandola, se del caso, di proposte, indicando in particolare se sia opportuno differenziare gli obiettivi nazionali per il periodo successivo al 2020.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 71.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 aprile 2009.

(3)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

(9)  Decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 57).

(10)  GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, DELLA PRESENTE DECISIONE ULTERIORMENTE SPECIFICATE NELL’ALLEGATO I, CATEGORIE DA 1 A 4 E CATEGORIA 6 DELLA DECISIONE 2005/166/CE

Energia

Combustione di carburanti

Emissioni fuggitive provenienti da combustibili

Processi industriali

Uso di solventi e altri prodotti

Agricoltura

Rifiuti


ALLEGATO II

LIMITI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA STABILITI PER GLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 3

 

Limiti delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per gli Stati membri per il 2020 rispetto ai livelli di emissioni di gas a effetto serra del 2005

Belgio

–15 %

Bulgaria

20 %

Repubblica ceca

9 %

Danimarca

–20 %

Germania

–14 %

Estonia

11 %

Irlanda

–20 %

Grecia

–4 %

Spagna

–10 %

Francia

–14 %

Italia

–13 %

Cipro

–5 %

Lettonia

17 %

Lituania

15 %

Lussemburgo

–20 %

Ungheria

10 %

Malta

5 %

Paesi Bassi

–16 %

Austria

–16 %

Polonia

14 %

Portogallo

1 %

Romania

19 %

Slovenia

4 %

Slovacchia

13 %

Finlandia

–16 %

Svezia

–17 %

Regno Unito

–16 %


ALLEGATO III

STATI MEMBRI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

 

Belgio

 

Danimarca

 

Irlanda

 

Spagna

 

Italia

 

Cipro

 

Lussemburgo

 

Austria

 

Portogallo

 

Slovenia

 

Finlandia

 

Svezia