ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.125.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 412/2009 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 233,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Nell’ottobre 1999 la Commissione ha aperto un’inchiesta riguardante le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Repubblica di Corea («inchiesta iniziale») (2). Nel luglio 2000 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori con il regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione (3) e nel dicembre 2000 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (4). |
(2) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nel dicembre 2003 la Commissione ha avviato un riesame intermedio («inchiesta di riesame») dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di FPF originarie, in particolare, della Repubblica di Corea (5). I dazi applicabili alle importazioni dalla Repubblica di Corea sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (6) [«regolamento (CE) n. 428/2005»]. |
(3) |
Il 10 giugno 2005 Huvis Corporation («Huvis») ha depositato preso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee («il Tribunale di primo grado») una domanda di annullamento (7) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 per quanto riguarda l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla stessa società. |
(4) |
L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 relativamente a Huvis (8). |
(5) |
Il Tribunale di primo grado ha constatato, in particolare, che le istituzioni non avevano giustificato a sufficienza il ricorso a metodologie diverse nell’inchiesta iniziale e nell’inchiesta di riesame per calcolare l’aliquota del dazio individuale applicato a Huvis. Le conclusioni formulate dalle istituzioni nel merito sono state pertanto considerate contrarie all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(6) |
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se fosse stato utilizzato il metodo applicato nell’inchiesta iniziale. |
(7) |
La giurisprudenza riconosce (9) che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l’annullamento di una di queste fasi non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto di più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell’articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Pertanto, le istituzioni comunitarie, nell’applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l’annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza (10). |
(8) |
Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento (CE) n. 428/2005 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all’annullamento di parti del regolamento impugnato. Per quanto riguarda gli esportatori coreani disposti a collaborare all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento (CE) n. 428/2005, il presente regolamento trae inoltre le conseguenze dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Restano valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 428/2005, non contestate entro i termini stabiliti e che quindi non sono state prese in considerazione dal Tribunale di primo grado e non hanno determinato l’annullamento del regolamento impugnato. |
(9) |
Pertanto, conformemente all’articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea, il dazio antidumping applicabile a Huvis è stato ricalcolato sulla base della sentenza del Tribunale di primo grado. |
B. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
(10) |
La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell’adeguamento del valore normale per tener conto delle differenze tra il prezzo all’esportazione e il valore normale per gli oneri all’importazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. |
(11) |
Come indicato nei considerando 127 e 128 del regolamento (CE) n. 428/2005, sono state utilizzate diverse metodologie per calcolare l’adeguamento del valore normale nell’inchiesta iniziale e nel riesame intermedio. |
(12) |
Senza pronunciarsi sulla legittimità del metodo utilizzato nel riesame intermedio per calcolare il suddetto adeguamento, il Tribunale di primo grado ha constatato nella sua sentenza che le istituzioni comunitarie non avevano dimostrato l’esistenza di un cambiamento di circostanze tali da giustificare l’utilizzo di un metodo diverso da quello applicato nell’inchiesta iniziale, come previsto all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Il Tribunale ha pertanto annullato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se si fosse proceduto ad un calcolo dell’adeguamento del valore normale per gli oneri all’importazione applicando lo stesso metodo dell’inchiesta iniziale. |
(13) |
Pertanto, l’adeguamento del valore normale per gli oneri all’importazione è stato ricalcolato sulla base del metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. |
(14) |
Il raffronto tra la media ponderata del valore normale così calcolato e la media ponderata del prezzo all’esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nel corso del riesame intermedio, ha rivelato l’esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,9 %. |
(15) |
L’aliquota del dazio individuale calcolato per Huvis era servita da base per calcolare il dazio medio ponderato da applicarsi agli esportatori coreani che hanno collaborato non inclusi nel campione. Pertanto, è stato ricalcolato il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il nuovo margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, stabilito in base ad un margine di dumping medio ponderato, è del 4,4 %. |
(16) |
Una società, Woongjin Chemical Co., Ltd (ex Saehan Industries Inc.), ha contattato la Commissione sostenendo che andava adeguato anche il suo dazio. Tuttavia, dal momento che tale società non ha chiesto al Tribunale di primo grado l’annullamento del suo dazio, tale dazio è diventato definitivo. |
C. INFORMAZIONE DELLE PARTI
(17) |
Tutte le parti interessate dall’esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili a Huvis e alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se sufficientemente documentate e giustificate. |
D. CONCLUSIONE
(18) |
In base a quanto precede, occorre modificare di conseguenza le aliquote del dazio applicabile a Huvis e ai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. Le aliquote modificate vanno applicate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 relativa alle aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica di Corea, è sostituita dalla seguente:
«Società |
Dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
|||
|
3,9 |
A151 |
|||
|
10,6 |
A599 |
|||
|
0 |
A154 |
|||
|
4,4 |
A608 |
|||
|
4,4 |
A609 |
|||
|
4,4 |
A610 |
|||
|
4,4 |
A611 |
|||
|
4,4 |
A612 |
|||
|
4,4 |
A613 |
|||
Tutte le altre società |
10,6 |
A999» |
Articolo 2
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 nella sua versione iniziale che superano gli importi stabiliti sulla base dell’articolo 2 dello stesso regolamento nella versione modificata dal presente regolamento sono rimborsati o sgravati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11), è prorogato di due anni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU C 285 del 7.10.1999, pag. 3.
(3) GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.
(5) GU C 309 del 19.12.2003, pag. 2.
(6) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.
(7) GU C 193 del 6.8.2005, pag. 38.
(8) GU C 209 del 15.8.2008, pag. 44.
(9) IPS contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.
(10) Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.
(11) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 413/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
73,9 |
MA |
43,0 |
|
MK |
66,2 |
|
TN |
101,3 |
|
TR |
82,0 |
|
ZZ |
73,3 |
|
0707 00 05 |
EG |
127,4 |
JO |
156,8 |
|
MA |
32,7 |
|
TR |
135,3 |
|
ZZ |
113,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
122,5 |
ZZ |
122,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
38,8 |
IL |
57,0 |
|
MA |
46,7 |
|
TN |
49,2 |
|
TR |
107,8 |
|
US |
49,3 |
|
ZA |
56,7 |
|
ZZ |
57,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,3 |
TR |
49,6 |
|
ZA |
48,5 |
|
ZZ |
55,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,1 |
BR |
75,0 |
|
CL |
72,8 |
|
CN |
96,7 |
|
NZ |
96,3 |
|
US |
123,6 |
|
UY |
71,7 |
|
ZA |
83,9 |
|
ZZ |
88,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 414/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2009
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l’obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Dal 1o luglio 2009 è ammessa la presentazione di una dichiarazione doganale su supporto cartaceo solo qualora non funzioni il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione. |
(2) |
Occorre stabilire una versione alternativa del documento d’accompagnamento transito («documento d’accompagnamento transito/sicurezza») e la relativa distinta degli articoli per includervi i dati richiesti nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) al fine di rafforzare la sicurezza. |
(3) |
Il «documento d’accompagnamento d’esportazione» e la relativa distinta degli articoli di cui all’articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 deve anch’esso essere adeguato per ricomprendere i dati di cui all’allegato 30 bis dello stesso regolamento. |
(4) |
Se la persona che presenta la dichiarazione non può fornire alle autorità doganali le dichiarazioni d’esportazione e sommarie d’uscita mediante le normali procedure informatiche perché il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funziona, occorre autorizzarla ad utilizzare una procedura cartacea alternativa che le consenta di fornire le informazioni necessarie alle autorità doganali. A tal fine è necessario prevedere l’impiego di un modulo, il «documento amministrativo unico esportazione/sicurezza», che può contenere sia la dichiarazione d’esportazione sia i dati della dichiarazione sommaria d’uscita. |
(5) |
Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funzioni conviene prevedere un «documento sicurezza» su supporto cartaceo da impiegare per le dichiarazioni sommarie d’entrata e per le dichiarazioni sommarie d’uscita. Tale documento deve contenere i dati di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 ed essere corredato di una distinta degli articoli in caso la spedizione consti di più di un articolo. |
(6) |
Affinché gli operatori economici abbiano il maggior numero di possibilità di fornire i dati richiesti nel caso in cui i sistemi informatici doganali e privati non funzionino, occorre consentire alle autorità doganali di autorizzarli a comunicare tali dati mediante documenti commerciali, purché i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d’entrata e d’uscita di cui all’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(7) |
Poiché quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (4) in materia di sicurezza si applica a decorrere dal 1o luglio 2009, è opportuno che le corrispondenti disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino dalla stessa data. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 183, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
2) |
All’articolo 340 ter è aggiunto il seguente punto 6 bis:
|
3) |
L’articolo 358 è modificato come segue:
|
4) |
All’articolo 787, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l’applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione d’esportazione non funzioni, le autorità doganali accettano una dichiarazione d’esportazione su supporto cartaceo purché sia redatta in uno dei seguenti modi:
Il formulario contiene l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura d’esportazione.» |
5) |
L’articolo 796 bis è modificato come segue:
|
6) |
Nell’articolo 796 quater, secondo comma, i termini «allegato 45 quater» sono sostituiti da «allegato 45 octies». |
7) |
L’articolo 842 ter, paragrafo 3, è modificato come segue:
|
8) |
Nell’articolo 183, nell’articolo 359, paragrafi 1 e 4, nell’articolo 360, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 361, paragrafi 3 e 4, nell’articolo 406, paragrafi 1 e 2, nell’articolo 408, paragrafo 1, lettera d), nell’articolo 454, paragrafo 4, nell’articolo 454 ter, paragrafi 2 e 4, nell’articolo 455, paragrafo 1, e nell’articolo 457 ter, paragrafi 2 e 3, le parole «documento d’accompagnamento transito» sono sostituite da «documento d’accompagnamento transito — documento d’accompagnamento transito/sicurezza». |
9) |
L’allegato 37 quinquies è modificato come segue:
|
10) |
Gli allegati 45 quater e 45 quinquies sono soppressi. |
11) |
È inserito l’allegato 45 sexies di cui all’allegato I del presente regolamento. |
12) |
È inserito l’allegato 45 septies di cui all’allegato II del presente regolamento. |
13) |
È inserito l’allegato 45 octies di cui all’allegato III del presente regolamento. |
14) |
È inserito l’allegato 45 nonies di cui all’allegato IV del presente regolamento. |
15) |
È inserito l’allegato 45 decies di cui all’allegato V del presente regolamento. |
16) |
È inserito l’allegato 45 undecies di cui all’allegato VI del presente regolamento. |
17) |
È inserito l’allegato 45 duodecies di cui all’allegato VII del presente regolamento. |
18) |
È inserito l’allegato 45 terdecies di cui all’allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
ALLEGATO I
«ALLEGATO 45 sexies
(di cui all’articolo 358, paragrafo 2)
DOCUMENTO D’ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO/SICUREZZA (DATS)
CAPITOLO I
Modello del documento d’accompagnamento transito/sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d’accompagnamento transito/sicurezza
L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) si riferisce ai casi in cui viene applicata la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.
Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene dati validi per l’intera dichiarazione.
Le informazioni contenute nel documento d’accompagnamento transito/sicurezza si basano sui dati desunti dalla dichiarazione transito, eventualmente rettificate dall’obbligato principale e/o verificate dall’ufficio di partenza.
La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito/sicurezza può essere di colore verde.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis, 37 e 38, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.
1. MRN (numero di riferimento del movimento)
L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di transito (AA) |
Numerico 2 |
06 |
2 |
Identificatore del paese in cui ha origine il movimento (codice paese ISO alfa 2) |
Alfabetico 2 |
RO |
3 |
Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese |
Alfanumerico 13 |
9876AB8890123 |
4 |
Carattere di controllo |
Alfanumerico 1 |
5 |
Campi 1 e 2 come illustrato sopra.
Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese stesso.
Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell’MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri dell’identificatore.
Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.
L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.
2. CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00)
Indicare il codice S quando il documento d’accompagnamento transito/sicurezza contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.
3. CASELLA FORMULARI (3)
Prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso.
Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli).
4. CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA PRATICA (7)
Indicare LRN e/o UCR:
LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis,
UCR — numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7.
5. NELLO SPAZIO ALLA DESTRA DELLA CASELLA DESTINATARIO (8)
Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale inviare l’esemplare per il rinvio del documento d’accompagnamento transito/sicurezza.
6. CASELLA ALTRO ICS (S32)
Inserire un altro indicatore di circostanze particolari.
7. CASELLA UFFICIO DI PARTENZA (C)
— |
Numero di riferimento dell’ufficio di partenza. |
— |
Data di accettazione della dichiarazione di transito. |
— |
Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso). |
8. CASELLA CONTROLLO DELL’UFFICIO DI PARTENZA (D)
— |
Risultati del controllo. |
— |
Sigilli apposti o indicazione “- -” che identifica la “Dispensa — 99201”. |
— |
Eventualmente, la dicitura “Itinerario vincolante”. |
Il documento d’accompagnamento transito/sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.
9. FORMALITÀ DURANTE IL TRASPORTO
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.
Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.
Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito/sicurezza.
Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito/sicurezza. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.
Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
10. TRASBORDO: UTILIZZARE LA CASELLA N. 55
Casella trasbordo (55)
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.
11. ALTRI INCIDENTI: UTILIZZARE LA CASELLA N. 56
Casella altri incidenti durante il trasporto (56)
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO 45 septies
(di cui all’articolo 358, paragrafo 3)
ELENCO DI ARTICOLI TRANSITO/SICUREZZA (EATS)
CAPITOLO I
Modello di elenco di articoli transito/sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli transito/sicurezza
L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 340 ter, paragrafo 7.
L’elenco degli articoli transito/sicurezza conterrà i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.
1. |
Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. |
2. |
Nelle varie caselle della parte “Designazione delle merci”, devono essere stampati i seguenti dati:
|
ALLEGATO III
«ALLEGATO 45 octies
(di cui all’articolo 796 bis)
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI (DAE)
CAPITOLO I
Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di accompagnamento delle esportazioni
L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.
Il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene dati validi per tutta la dichiarazione e per un articolo.
Le informazioni contenute nel documento di accompagnamento delle esportazioni si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.
1. |
CASELLA MRN (NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MOVIMENTO) L’MRN deve essere stampato sulla prima pagine e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:
Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”. |
2. |
CASELLA DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (S00) Indicare il codice S quando il documento di accompagnamento delle esportazioni contiene anche informazioni di sicurezza. Quando questo documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella va lasciata vuota. |
3. |
CASELLA UFFICIO DOGANALE Numero di riferimento dell’ufficio di esportazione. |
4. |
CASELLA NUMERO DI RIFERIMENTO (7) Indicare LRN e/o UCR: LRN— numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis, UCR— numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7. |
5. |
CASELLA ALTRO ICS (S32) Inserire un altro indicatore di circostanze particolari. |
6. |
Nelle varie caselle della parte “Designazione delle merci”, devono essere stampati i seguenti dati:
|
Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»
ALLEGATO IV
«ALLEGATO 45 nonies
(di cui all’articolo 796 bis)
ELENCO DI ARTICOLI PER L’ESPORTAZIONE (EAE)
CAPITOLO I
Modello dell’elenco di articoli per l’esportazione
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco di articoli per l’esportazione
L’elenco di articoli per l’esportazione contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.
Le caselle dell’elenco di articoli per l’esportazione possono essere ingrandite in senso verticale.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue, se appropriato utilizzando codici.
1. |
Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 octies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli. |
2. |
Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
|
ALLEGATO V
«ALLEGATO 45 decies
[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]
DOCUMENTO SICUREZZA (DS)
CAPITOLO I
Modello del documento di sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento di sicurezza
Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e le informazioni per un articolo.
Le informazioni contenute nel documento di sicurezza si basano sui dati forniti per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria e/o verificate dall’ufficio di entrata o di uscita rispettivamente.
Il documento di sicurezza viene completato dalla persona che deposita la dichiarazione sommaria.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.
1. |
Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 sexies o riferimenti ad hoc rilasciati dall’ufficio doganale. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli. |
2. |
Ufficio doganale Numero di riferimento dell’ufficio di entrata/uscita. |
3. |
Casella tipo di dichiarazione (1) Codici “IM” o “EX”, a seconda che il documento contenga dati della dichiarazione sommaria di entrata o di quella di uscita. |
4. |
Casella numero di riferimento (7) Inserire LRN — numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis. |
5. |
Casella codice del primo luogo di arrivo (S11) Codice del primo luogo di arrivo. |
6. |
Casella data/ora arr. 1o luogo di arrivo sul terr. dogan. (S12) Inserire la data e l’ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale. |
7. |
Casella met. pag. spese di trasp. (S29) Inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto. |
8. |
Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose. |
9. |
Casella altro ICS (S32) Inserire un altro indicatore di circostanze particolari. |
Il documento di sicurezza non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.»
ALLEGATO VI
«ALLEGATO 45 undecies
[di cui all’articolo 183, paragrafo 2, all’articolo 787, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 842 ter, paragrafo 3]
ELENCO DEGLI ARTICOLI SICUREZZA (EAS)
CAPITOLO I
Modello di elenco degli articoli sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli sicurezza
Le caselle dell’elenco degli articoli non possono essere ingrandite in senso verticale.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione delle varie caselle devono essere stampati come segue.
|
Casella articolo (32) — numero di serie dell’articolo corrente. |
|
Casella met. pag. spese di trasp. (S29) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto. |
|
Casella MPNU (S27) — codice ONU merci pericolose.» |
ALLEGATO VII
«ALLEGATO 45 duodecies
(di cui all’articolo 787)
DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (DES)
CAPITOLO I
Modello di DAU esportazione/sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti il DAU esportazione/sicurezza
L’acronimo “BCP” (“Business continuity plan” — “piano di continuità operativa”) utilizzato in questo capitolo riguarda situazioni in cui si applica la procedura di riserva di cui all’articolo 787, paragrafo 2.
Il formulario contiene tutte le informazioni necessarie per i dati di esportazione e di uscita in cui i dati di esportazione e di sicurezza sono forniti insieme. Il formulario contiene informazioni a livello di intestazione e informazioni per un articolo. È concepito per essere utilizzato nel contesto del BCP.
Il DAU esportazione/sicurezza è stabilito in tre copie:
|
l’esemplare n. 1, che è conservato dall’autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario, |
|
l’esemplare n. 2, che viene utilizzato a fini statistici dallo Stato membro di esportazione, |
|
l’esemplare n. 3, che è consegnato all’esportatore dopo essere stato vistato dall’amministrazione delle dogane. |
Il DAU esportazione/sicurezza contiene dati validi per tutta la dichiarazione.
Le informazioni contenute nel DAU esportazione/sicurezza si basano su dati ripresi dalla dichiarazione di esportazione e di uscita; se del caso, tali informazioni vengono modificate dal dichiarante/rappresentante e/o verificate dall’ufficio di esportazione.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.
1. |
Casella MRN (numero di riferimento del movimento) L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. Si tratta di informazioni alfanumeriche che comprendono 18 caratteri sulle base delle istruzioni qui di seguito:
Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”. |
2. |
Casella numeri di riferimento (7) Indicare LRN e/o UCR: LRN— numero di riferimento locale come definito nell’allegato 37 bis, UCR— numero di riferimento unico come definito nell’allegato 37, titolo II, casella 7. |
3. |
Casella altro ICS (S32) Inserire un altro indicatore di circostanze particolari. |
Il DAU esportazione/sicurezza non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO 45 terdecies
(di cui all’articolo 787)
ELENCO DEGLI ARTICOLI DAU ESPORTAZIONE/SICUREZZA (EADES)
CAPITOLO I
Modello di elenco di articoli DAU esportazione/sicurezza
CAPITOLO II
Note esplicative e particolari (dati) concernenti l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza
L’elenco di articoli del DAU esportazione/sicurezza contiene i dati specifici degli articoli citati nella dichiarazione.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.
Oltre alle disposizioni delle note esplicative che figurano agli allegati 30 bis e 37, gli elementi d’informazione devono essere stampati come segue.
1. |
Casella MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 duodecies. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli. |
2. |
Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
|
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 415/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante modifica della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/68/CE della Commissione (2), fissa l'elenco delle sostanze e degli ingredienti alimentari esclusi dall'obbligo di etichettatura. |
(2) |
Dal momento che la modifica delle norme in materia di etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, che hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti la transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l'applicazione delle nuove norme, stabilisce misure temporanee che autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione (3). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (4) riorganizza la gestione del mercato vitivinicolo dell'UE. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, il titolo III, capi II, III, IV, V e VI, gli articoli 108, 111 e 112 e le disposizioni corrispondenti, in particolare negli allegati pertinenti, si applicano a decorrere dal 1o agosto 2009 salvo disposizione contraria mediante regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le modalità di attuazione di detto regolamento, che stabiliscono tra l'altro norme specifiche di etichettatura applicabili al settore vitivinicolo, sono attualmente in preparazione. Essendo tali norme applicabili dal 1o agosto 2009, è previsto un periodo transitorio allo scopo di facilitare la transizione dalla precedente normativa relativa al settore vitivinicolo, in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), al regolamento (CE) n. 479/2008, e consentire agli operatori economici di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura. |
(4) |
Dato che gli operatori del settore vitivinicolo sarebbero soggetti a due serie di obblighi di etichettatura, quelli derivanti dalla direttiva 2007/68/CE e quelli delle modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e visto che i periodi transitori non coincidono, poiché in base alla direttiva 2007/68/CE i prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alla direttiva 2005/26/CE possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, è opportuno, ai fini di una buona gestione e per evitare oneri inutili alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici, fissare un'unica data per l'applicazione obbligatoria al settore vitivinicolo della direttiva 2007/68/CE e delle modalità di attuazione adottate nel contesto del regolamento (CE) n. 479/2008. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti compresi nel regolamento (CE) n. 479/2008, la fine del periodo di transizione previsto dalla direttiva 2007/68/CE va pertanto fissata al 31 dicembre 2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Nell'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE è aggiunto il comma seguente:
«In deroga a quanto disposto dal secondo comma, gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (6), immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2010 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(2) GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11.
(3) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.
(4) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.
(5) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(6) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 416/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2008/2009 nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 i produttori possono disporre di una o di due quote individuali, una per le consegne e una per le vendite dirette, e la conversione dei quantitativi da una quota all'altra può essere effettuata esclusivamente dalla competente autorità dello Stato membro su richiesta debitamente giustificata del produttore. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 415/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce una ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 per tutti gli Stati membri. |
(3) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le quote nazionali per il latte (4), a decorrere dal 1o aprile 2008 sono state aumentate le quote latte nazionali per tutti gli Stati membri. Tutti gli Stati membri, salvo Malta che nella sua quota nazionale non ha una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell'ambito della loro quota supplementare. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2008 al 31 marzo 2009, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 125 del 9.5.2008, pag. 22.
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(4) GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6.
ALLEGATO
(tonnellate) |
||
Stati membri |
Consegne |
Vendite dirette |
Belgio |
3 371 559,558 |
55 729,182 |
Bulgaria |
912 238,158 |
86 341,842 |
Repubblica ceca |
2 785 413,892 |
7 275,728 |
Danimarca |
4 612 376,648 |
242,872 |
Germania |
28 755 245,289 |
92 175,102 |
Estonia |
650 386,770 |
8 908,590 |
Irlanda |
5 501 532,799 |
2 146,481 |
Grecia |
835 781,260 |
1 142,000 |
Spagna |
6 173 230,927 |
66 058,073 |
Francia |
24 738 890,113 |
352 431,587 |
Italia |
10 474 131,877 |
266 529,323 |
Cipro |
146 970,338 |
1 133,662 |
Lettonia |
725 538,102 |
17 682,858 |
Lituania |
1 674 056,192 |
64 879,588 |
Lussemburgo |
278 070,680 |
475,000 |
Ungheria |
1 921 492,480 |
108 368,720 |
Malta |
49 671,960 |
0,000 |
Paesi Bassi |
11 392 464,000 |
73 166,280 |
Austria |
2 755 298,641 |
92 179,828 |
Polonia |
9 403 080,692 |
164 665,168 |
Portogallo (1) |
1 979 091,285 |
8 429,715 |
Romania |
1 429 140,086 |
1 688 999,914 |
Slovenia |
567 987,116 |
20 183,644 |
Slovacchia |
1 049 485,430 |
12 118,330 |
Finlandia |
2 486 700,282 |
6 015,111 |
Svezia |
3 415 795,900 |
3 800,000 |
Regno Unito |
14 988 515,859 |
136 653,081 |
(1) Esclusa Madera.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 417/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mariánskolázeňské oplatky (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La domanda presentata dalla Repubblica ceca per la registrazione della denominazione «Mariánskolázeňské oplatky» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(2) |
La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione a tale registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 510/2006. |
(3) |
Con lettera del 5 marzo 2008 la Commissione ha invitato le parti ad avviare le opportune consultazioni. La Repubblica ceca e la Germania non hanno raggiunto un accordo entro il termine di sei mesi, ma la Germania ha ritirato le sue obiezioni il 12 marzo 2009. |
(4) |
Pertanto è opportuno registrare tale denominazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 107 dell’11.5.2007, pag. 28.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006
Classe 2.4. Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria
REPUBBLICA CECA
Mariánskolázeňské oplatky (IGP)
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 418/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Petit Épeautre de Haute Provence» , presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 261 del 14.10.2008, pag. 11.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Petit Épeautre de Haute Provence (IGP)
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/60 |
REGOLAMENTO (CE) N. 419/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l’Adour (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Kiwi de l’Adour» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 263 del 16.10.2008, pag. 5.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Kiwi de l’Adour (IGP)
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/62 |
REGOLAMENTO (CE) N. 420/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 19 maggio 2009. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 19 maggio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
60,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
73,00 |
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 421/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 19 maggio 2009. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 19 maggio 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 22,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/65 |
REGOLAMENTO (CE) N. 422/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 maggio 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,39 |
||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,20 |
||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||
E10 |
EUR/100 kg |
16,00 |
|||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
56,48 |
||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
28,35 |
||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
28,35 |
||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
35,78 |
||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
9,00 |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 423/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di maggio 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione per gli anni 2008 e 2009 dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione Cariforum e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il 2009, il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario annuo di importazione di 250 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati appartenenti alla regione Cariforum (numero d'ordine 09.4220), di un contingente tariffario di importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e di un contingente tariffario di importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190). |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di maggio è il secondo sottoperiodo per questi contingenti, contemplati all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007. |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4220, 09.4189 e 09.4190, le domande presentate nei primi sette giorni del mese di maggio 2009, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile. |
(4) |
Occorre pertanto fissare, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4220, 09.4189 e 09.4190 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4220, 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di maggio 2009 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007
Origine/Prodotto |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di maggio 2009 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2009 (in kg) |
||
Stati che fanno parte della regione Cariforum [articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1529/2007]
|
09.4220 |
— (2) |
130 197 633 |
||
PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007]
|
|
|
|
||
|
09.4189 |
— (2) |
21 500 000 |
||
|
09.4190 |
— (1) |
10 000 000 |
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/69 |
REGOLAMENTO (CE) N. 424/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 20 maggio 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
105,0 |
0 |
BR |
96,5 |
0 |
AR |
||
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
105,4 |
4 |
BR |
103,1 |
4 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
205,3 |
28 |
BR |
207,1 |
28 |
AR |
||
263,5 |
11 |
CL |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
189,6 |
7 |
BR |
146,3 |
20 |
AR |
||
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
104,1 |
12 |
BR |
99,4 |
13 |
AR |
||
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
223,4 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
222,1 |
22 |
BR |
237,6 |
18 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
368,7 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
334,9 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
262,1 |
7 |
BR |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
601,4 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 425/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 5a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 5a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 5a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 maggio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.
(3) GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/72 |
REGOLAMENTO (CE) N. 426/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute per la 3a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto. |
(4) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 3a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 maggio 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.
(3) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/73 |
REGOLAMENTO (CE) N. 427/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2009
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 maggio 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
16,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
56,48 |
||
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
28,35 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
28,35 |
||
– altri: |
|
|
||
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
35,78 |
||
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
9,00 |
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
DIRETTIVE
21.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/75 |
DIRETTIVA 2009/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. |
(2) |
Ai sensi del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale deve fondarsi sul principio dell'azione preventiva e deve avere come obiettivo, fra l’altro, di salvaguardare, proteggere e migliorare l'ambiente nonché tutelare la salute umana. |
(3) |
Le misure riguardanti la valutazione e l'uso ottimale della biotecnologia nei confronti dell'ambiente costituiscono un'area prioritaria su cui dovrebbe concentrarsi l'azione della Comunità. |
(4) |
Lo sviluppo della biotecnologia è tale da contribuire all'espansione economica degli Stati membri. Ciò implica che i microrganismi geneticamente modificati (MGM) saranno impiegati in operazioni di vari tipi ed entità. |
(5) |
L'impiego confinato di MGM dovrebbe essere effettuato in modo da limitare le loro possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente, con la dovuta attenzione alla prevenzione degli incidenti e al controllo dei rifiuti. |
(6) |
I MGM smaltiti senza che siano adeguatamente previste misure specifiche di contenimento al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Possono applicarsi altre normative comunitarie, come la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (5). |
(7) |
I microrganismi rilasciati nell'ambiente in uno Stato membro nel corso del loro impiego confinato possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri. |
(8) |
Per permettere uno sviluppo sicuro delle biotecnologie in tutta la Comunità è necessario stabilire misure comuni per la valutazione e la riduzione dei rischi potenziali derivanti da ogni operazione che comporti l'impiego confinato di MGM e stabilire modalità appropriate per l'impiego degli stessi. |
(9) |
La natura precisa e l'entità dei rischi associati all'impiego confinato di MGM non sono ancora completamente note e i rischi connessi devono essere valutati caso per caso. Al fine di valutare i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, è necessario stabilire criteri di valutazione del rischio. |
(10) |
Gli impieghi confinati di MGM dovrebbero essere classificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e l'ambiente. Tale classificazione dovrebbe essere coerente con la prassi internazionale e basarsi su una valutazione dei rischi. |
(11) |
Per garantire un livello di protezione elevato, le misure di contenimento e le altre misure di protezione applicate a un impiego confinato devono corrispondere alla classificazione di tale impiego confinato. In caso di incertezza, si dovrebbero applicare le idonee misure di contenimento e le altre misure di protezione relative alla classificazione più elevata fino a quando vi siano dati adeguati che giustifichino una riduzione delle misure. |
(12) |
Per tutte le attività che prevedono l'impiego di MGM si dovrebbero applicare i principi di buona prassi microbiologica nonché di buona sicurezza e igiene del lavoro, secondo la pertinente normativa comunitaria. |
(13) |
Si dovrebbero applicare misure di confinamento nei vari stadi dell'operazione per controllare le emissioni e lo smaltimento del materiale derivante dagli impieghi confinati di MGM, e prevenire eventuali incidenti. |
(14) |
Chiunque, prima di intraprendere per la prima volta l'impiego confinato di un MGM in un impianto specifico, dovrebbe presentare una notifica all'autorità competente affinché questa possa sincerarsi che l'impianto proposto è atto a svolgere l'attività in modo da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l'ambiente. |
(15) |
È altresì necessario stabilire procedure appropriate per la notifica, caso per caso, di operazioni specifiche comportanti l'impiego confinato di MGM, tenendo conto del grado di rischio connesso. |
(16) |
Nel caso di operazioni ad alto rischio è opportuno il consenso dell'autorità competente. |
(17) |
Le misure di contenimento e le altre misure di protezione applicate agli impieghi confinati dovrebbero essere rivedute periodicamente. |
(18) |
Si potrebbe ritenere opportuno consultare il pubblico sull'impiego confinato di MGM. |
(19) |
Le persone che partecipano ad attività che prevedono impieghi confinati dovrebbero essere consultate in base a quanto prevede la normativa comunitaria pertinente, in particolare la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (6). |
(20) |
È opportuno prendere i provvedimenti appropriati per informare qualsiasi persona che potrebbe essere coinvolta in un incidente su tutte le questioni riguardanti la sicurezza. |
(21) |
Dovrebbero essere stabiliti piani d'emergenza per far fronte in modo efficace agli incidenti. |
(22) |
Se avviene un incidente, l'utilizzatore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente comunicando le informazioni necessarie per valutarne la portata e per prendere i provvedimenti appropriati. |
(23) |
È opportuno che la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisca una procedura per lo scambio d'informazioni sugli incidenti e che la Commissione tenga un registro degli stessi. |
(24) |
L'impiego confinato dei MGM nella Comunità dovrebbe essere tenuto sotto controllo e a tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione determinate informazioni. |
(25) |
Al fine di essere considerati sicuri per la salute umana e per l'ambiente i MGM dovrebbero corrispondere all’elenco di criteri di cui all’allegato II, parte B. Per tener conto della rapidità con la quale la biotecnologia sta avanzando, della natura dei criteri da elaborare e della portata limitata di detto elenco, è appropriato che il Consiglio definisca e riveda tali criteri, che devono, se del caso, essere completati da note esplicative dettagliate al fine di facilitare la loro applicazione |
(26) |
Le misure necessarie per l’applicazione della presente direttiva sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(27) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per l'adeguamento tecnico degli allegati II, III, IV e V e per l'adeguamento dell'allegato II, parte C. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(28) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri. |
(29) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) «microrganismi»: ogni entità microbiologica, cellulare e non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi e cellule animali e vegetali in coltura;
b) «microrganismo geneticamente modificato» (MGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non naturale mediante moltiplicazione o ricombinazione naturale: nell'ambito di questa definizione:
c) «impiego confinato»: ogni attività nella quale i microrganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali MGM sono messi in coltura, conservati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente e per garantire a questi ultimi un livello elevato di sicurezza;
d) «incidente»: ogni evento imprevisto che comporti una diffusione significativa e non intenzionale di MGM nel corso del loro impiego confinato e che possa presentare un pericolo, immediato o differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
e) «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di MGM;
f) «notifica»: la presentazione delle informazioni richieste alle autorità competenti di uno Stato membro.
Articolo 3
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, la presente direttiva non si applica:
a) |
qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle tecniche o delle metodologie elencate nell'allegato II, parte A; o |
b) |
per impieghi confinati concernenti soltanto tipi di MGM che soddisfino i criteri elencati nell'allegato II, parte B, che ne stabiliscono la sicurezza per la salute umana e per l'ambiente. Tali tipi di MGM devono essere elencati nell'allegato II, parte C. |
2. L'articolo 4, paragrafi 3 e 6 e gli articoli da 5 a 11 non si applicano al trasporto di MGM su strada, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
3. La presente direttiva non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MGM immessi sul mercato in base alla direttiva 2001/18/CE, o ad altra normativa comunitaria, che comporti una specifica valutazione dei rischi ambientali equivalente a quella stabilita da tale direttiva, a condizione che l'impiego confinato soddisfi gli eventuali requisiti del consenso per l'immissione sul mercato.
Articolo 4
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese le misure adeguate per evitare gli effetti nocivi che l'impiego confinato di MGM potrebbe esercitare sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.
2. A tal fine, l'utilizzatore procede a una valutazione degli impieghi confinati ai fini dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che tale uso confinato può presentare, utilizzando quale criterio minimo gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III, parti A e B.
3. La valutazione di cui al paragrafo 2 si ottiene dalla classificazione finale degli impieghi confinati in quattro classi mediante l'applicazione della procedura di cui all'allegato III, che determinerà l'attribuzione dei livelli di contenimento a norma dell'articolo 5:
Classe 1 |
: |
operazioni che presentano rischi nulli o trascurabili, ovvero operazioni per le quali un livello 1 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente. |
Classe 2 |
: |
operazioni a basso rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 2 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente. |
Classe 3 |
: |
operazioni che presentano un rischio moderato, ovvero operazioni per le quali un livello 3 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente. |
Classe 4 |
: |
operazioni ad alto rischio, ovvero operazioni per le quali un livello 4 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente. |
4. Qualora sussista un dubbio su quale classe sia appropriata per l'impiego confinato proposto, si applicano le misure di protezione più rigorose, a meno che vi sia prova sufficiente, d'intesa con l'autorità competente, che giustifichi l'applicazione di misure meno rigorose.
5. La valutazione di cui al paragrafo 2 tiene in particolare considerazione il problema dello smaltimento dei rifiuti e degli effluenti. Se necessario, si applicano le necessarie misure di sicurezza ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.
6. L'utilizzatore terrà un verbale della valutazione di cui al paragrafo 2 che, in forma appropriata, sarà messo a disposizione delle autorità competenti in quanto parte della notifica a norma degli articoli 6, 8 e 9 o a richiesta.
Articolo 5
1. L'utilizzatore applica, tranne quando il punto 2 dell'allegato IV consenta l'applicazione di altre misure, i principi generali e le appropriate misure di contenimento e le altre misure di protezione di cui all'allegato IV corrispondenti alla classe dell'impiego confinato, in modo da mantenere l'esposizione del luogo di lavoro e dell'ambiente a MGM al più basso livello ragionevolmente realizzabile, e assicurare un alto livello di sicurezza.
2. La valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, le misure di confinamento e le altre misure di protezione applicate sono periodicamente riesaminate. Si procede immediatamente al riesame qualora:
a) |
le misure di contenimento applicate non siano più adeguate o la classe attribuita all'impiego confinato non sia più appropriata; |
b) |
vi sia ragione di ritenere che la valutazione non sia più adeguata alla luce delle nuove conoscenze tecniche o scientifiche. |
Articolo 6
Qualora si proceda per la prima volta in un determinato impianto a un impiego confinato, l'utilizzatore è tenuto a sottoporre alle autorità competenti, prima di iniziare tale impiego, una notifica contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A.
Articolo 7
Dopo la notifica di cui all'articolo 6, il successivo impiego confinato della classe 1 può aver luogo senza ulteriori notifiche. Gli utilizzatori di MGM per impieghi confinati della classe 1 devono conservare i verbali relativi alle valutazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e devono metterli a disposizione delle competenti autorità a loro richiesta.
Articolo 8
1. Per gli impieghi confinati della classe 2 in impianti notificati a norma dell'articolo 6 deve essere presentata, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica che contenga le informazioni elencate nell'allegato V, parte B.
2. Se gli impianti sono stati oggetto di una precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 2 o di una classe più elevata e sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'autorizzazione, l'impiego confinato della classe 2 può aver luogo subito dopo la nuova notifica.
Il richiedente può comunque chiedere all'autorità competente un'autorizzazione formale. Tale decisione va presa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla notifica.
3. Se gli impianti non sono stati oggetto di una precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 2 o di una classe più elevata, l'impiego confinato della classe 2 può avere luogo, in assenza di indicazioni contrarie da parte dell'autorità competente, quarantacinque giorni dopo la presentazione della notifica di cui al paragrafo 1, o entro un termine più breve ove vi sia l'accordo dell'autorità competente.
Articolo 9
1. Per quanto riguarda gli impieghi confinati della classe 3 o della classe 4 da eseguire in impianti notificati a norma dell'articolo 6, occorre presentare, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica che contenga le informazioni elencate nell'allegato V, parte C.
2. Un impiego confinato della classe 3 o di una classe più elevata non può aver luogo senza l'approvazione dell'autorità competente, che comunica la sua decisione per iscritto:
a) |
entro e non oltre quarantacinque giorni dalla presentazione di una nuova notifica, se gli impianti sono stati oggetto di una precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 3 o di una classe più elevata e se sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'autorizzazione per un impiego confinato della stessa classe o di una classe superiore a quella cui si intende ricorrere; |
b) |
entro e non oltre novanta giorni dalla presentazione della notifica negli altri casi. |
Articolo 10
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti ad attuare le misure adottate in applicazione della presente direttiva e a ricevere e certificare le notifiche di cui agli articoli 6, 8 e 9.
2. L’autorità competente esamina la conformità delle notifiche alla presente direttiva, l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite, la correttezza della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e dell'attribuzione della classe di impiego confinato e, se opportuno, l'adeguatezza delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione, della gestione dei rifiuti e delle misure relative alle situazioni di emergenza.
3. Se necessario, l'autorità competente può:
a) |
chiedere all'utilizzatore di fornire ulteriori informazioni o di apportare modifiche alle modalità dell'impiego confinato proposto o di modificare la classe attribuita all'impiego o agli impieghi confinati. In questo caso, l'autorità competente può richiedere che l'impiego confinato, se proposto, non sia avviato o, se in atto, venga sospeso o vi si ponga fine, fintanto che essa non abbia dato la sua approvazione in base alle ulteriori informazioni ottenute o alle modificate modalità di impiego confinato; |
b) |
delimitare il periodo entro il quale l'impiego confinato è permesso o vincolarlo a condizioni specifiche. |
4. Per calcolare i periodi di cui agli articoli 8 e 9, i periodi in cui l'autorità competente:
a) |
è in attesa delle informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto al notificante a norma del paragrafo 3, lettera a); ovvero |
b) |
svolge una pubblica inchiesta o consultazione a norma dell'articolo 12 non sono presi in considerazione. |
Articolo 11
1. L'utilizzatore, qualora disponga di nuove informazioni pertinenti o modifichi l'impiego confinato in modo che ne possano risultare significative conseguenze per i rischi che quest'ultimo comporta, ne informa il più rapidamente possibile l'autorità competente e modifica la notifica di cui agli articoli 6, 8 e 9.
2. L'autorità competente, qualora disponga di informazioni successive che possono comportare significative conseguenze per i rischi che l'impiego confinato comporta, può esigere che l'utilizzatore modifichi le modalità dell'impiego confinato, sospenda o ponga fine a quest'ultimo.
Articolo 12
Fatto salvo l'articolo 18, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, possono prevedere la consultazione del pubblico sugli aspetti dell'impiego confinato proposto.
Articolo 13
1. L’autorità competente provvede affinché, prima che un impiego confinato abbia inizio:
a) |
sia elaborato un piano di emergenza relativo agli impieghi confinati qualora il mancato funzionamento delle misure di contenimento possa comportare pericoli gravi nell'immediato o successivamente per gli individui al di fuori degli impianti e/o per l'ambiente, ad eccezione dei casi in cui tale piano di emergenza sia stato predisposto in applicazione di altre normative comunitarie; |
b) |
le informazioni sui piani di emergenza e sulle pertinenti misure di sicurezza siano fornite in modo appropriato e senza bisogno di richiesta agli organismi e alle autorità che possono essere coinvolti in un incidente. Le informazioni devono essere aggiornate a intervalli opportuni. Esse devono anche essere disponibili al pubblico. |
2. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base per le consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.
Articolo 14
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, in caso di incidente, l'utilizzatore sia tenuto a informare immediatamente l'autorità competente di cui all'articolo 10 e a fornire le seguenti informazioni:
a) |
circostanze dell'incidente; |
b) |
identità e quantità degli MGM interessati; |
c) |
informazioni necessarie alla valutazione degli effetti dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente; |
d) |
misure adottate. |
2. Qualora siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono:
a) |
provvedere affinché vengano prese tutte le misure necessarie e avvertire immediatamente tutti gli Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente; |
b) |
raccogliere, ove possibile, le informazioni necessarie a un'analisi completa dell'incidente e, se del caso, fare raccomandazioni per evitare che simili incidenti si verifichino in futuro e per limitarne le conseguenze. |
Articolo 15
1. Ciascuno Stato membro deve:
a) |
consultarsi con gli altri Stati membri che possano essere coinvolti in un incidente, sulla proposta attuazione di piani di emergenza; |
b) |
informare quanto prima la Commissione di ogni incidente che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dell'incidente, sull'identità e sulle quantità degli MGM interessati, sulle misure correttive adottate e sulla loro efficacia, unitamente a un'analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo ed evitare simili incidenti in futuro. |
2. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce una procedura per lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1. Essa inoltre compila e tiene a disposizione degli Stati membri un registro degli incidenti verificatisi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, contenente un'analisi delle cause di tali incidenti, informazioni circa l'esperienza acquisita nonché le misure adottate per evitare simili incidenti in futuro.
Articolo 16
Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente organizzi ispezioni e altre misure di controllo ai fini di assicurare il rispetto della presente direttiva da parte dell'utilizzatore.
Articolo 17
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, alla fine di ogni anno, una relazione sintetica sugli impieghi confinati della classe 3 e della classe 4 notificati durante l'anno a norma dell'articolo 9, contenente la descrizione, i fini e i rischi dell'impiego o degli impieghi confinati.
2. Ogni tre anni, e con inizio il 5 giugno 2003, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sintetica sull'esperienza acquisita nel quadro della presente direttiva.
3. Ogni tre anni, e con inizio il 5 giugno 2004, la Commissione pubblica una sintesi basata sulle relazioni di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione può pubblicare informazioni statistiche generali sull'applicazione della presente direttiva e su questioni ad essa connesse purché tali informazioni non contengano elementi che possano arrecare pregiudizio alla posizione di concorrenza di un utilizzatore.
Articolo 18
1. Qualora la divulgazione pregiudichi uno o più elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (8), il notificante può indicare quali informazioni contenute nelle notifiche inoltrate a norma della presente direttiva debbano essere trattate come riservate. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.
L'autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano essere trattate come riservate e informa il notificante della decisione adottata.
2. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni, comunicate a norma degli articoli 6, 8 o 9:
a) |
le caratteristiche generali degli MGM, nome e indirizzo del notificante e località dell'impiego; |
b) |
classe dell'impiego confinato e misure di contenimento; |
c) |
valutazione degli effetti prevedibili, in particolare gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. |
3. La Commissione e l’autorità competente non divulgano a terzi informazioni dichiarate riservate a norma del paragrafo 1, secondo comma e notificate o altrimenti fornite in forza della presente direttiva, e devono tutelare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati ricevuti.
4. Se per qualsiasi motivo il notificante ritira la notifica, l'autorità competente deve rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute.
Articolo 19
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all'adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V e dell'allegato II, parte C, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 20
1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 21
La direttiva 90/219/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.
Articolo 22
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
(1) GU C 162 del 25.6.2008, pag. 85.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2009.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1.
(4) Cfr. allegato VI, parte A.
(5) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.
(6) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(8) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
ALLEGATO I
PARTE A
Sono considerate, tra l'altro, tecniche di modificazione genetica di cui all'articolo 2, lettera b), punto i):
1) |
tecniche di ricombinazione di acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo diverso da un organismo, in un virus, in plasmide batterico o altro sistema vettore e il loro inserimento in un organismo ospite nel quale non si presentano in natura ma nel quale sono in grado di moltiplicarsi in maniera continuativa; |
2) |
tecniche che ricorrono all'introduzione diretta in un microrganismo di materiale ereditabile preparato al di fuori dello stesso, comprese la microinoculazione, la macroinoculazione e la microincapsulazione; |
3) |
tecniche di fusione cellulare o di ibridazione che producono cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile mediante la fusione di due o più cellule con metodi non presenti in natura. |
PARTE B
Tecniche di cui all'articolo 2, lettera b), punto ii), che non sono considerate tecniche di modificazione genetica, se non comportano ricorso a molecole di ricombinazione di acido nucleico o a microrganismi geneticamente modificati prodotti con tecniche/metodologie diverse da quelle escluse dall'allegato II, parte A:
1) |
fecondazione in vitro; |
2) |
processi naturali come: coniugazione, transduzione, trasformazione; |
3) |
induzione della poliploidia. |
ALLEGATO II
PARTE A
Tecniche/metodologie di modificazione genetica che danno luogo a microrganismi che devono essere esclusi dalla presente direttiva se non comportano il ricorso a molecole ricombinanti di acido nucleico o a microrganismi geneticamente modificati diversi dagli MGM prodotti mediante una o più delle tecniche/metodologie di seguito elencate:
1) |
mutagenesi; |
2) |
fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) di specie procariotiche che scambiano materiale genetico mediante processi fisiologici noti; |
3) |
fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) di cellule di qualsiasi specie eucariotica, compresa la produzione di ibridomi e la fusione di cellule vegetali; |
4) |
autoclonazione consistente nell’eliminazione di sequenze di acido nucleico da una cellula di un organismo che può essere seguita o meno dal reinserimento in tutto o in parte dell’acido nucleico interessato (o di un equivalente sintetico), che si effettui o meno, in via preliminare, un intervento enzimatico o meccanico, in cellule della stessa specie o in cellule molto vicine da un punto di vista fitogenetico, che possono scambiare materiale genetico mediante processi fisiologici naturali, qualora per il microrganismo che ne derivi sia improbabile attendersi che provochi malattie ad esseri umani, animali o piante. L’autoclonazione può comprendere il ricorso a vettori ricombinanti il cui impiego sicuro nel microrganismo specifico sia ampiamente documentato. |
PARTE B
Criteri per stabilire la sicurezza degli MGM per la salute umana e l’ambiente
Nel presente allegato sono descritti in termini generali i criteri che consentono di stabilire la sicurezza di determinati tipi di MGM per la salute umana e l’ambiente e la loro idoneità ad essere inseriti nella parte C. Note tecniche orientative potranno essere elaborate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, al fine di facilitare l’esecuzione e la comprensione del presente allegato.
1. Introduzione
I tipi di MGM inseriti nella parte C secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2, non rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva. L’inserimento di un MGM in tale elenco avviene solo previo esame caso per caso e l’esclusione riguarda un MGM ben definito. L’esclusione riguarda solo gli MGM destinati ad un impiego confinato, come da definizione dell’articolo 2, lettera c), ma non i casi di immissione deliberata nell’ambiente di MGM. Per essere inserito nell’elenco di cui alla parte C un MGM deve essere conforme ai criteri specificati qui di seguito.
2. Criteri generali
2.1. Verifica/convalida del ceppo
Occorre stabilire con precisione l’identità del ceppo ed inoltre conoscere e verificare la modificazione.
2.2. Prove documentate e riconosciute della sicurezza dell’MGM
Occorre fornire documenti a riprova della sicurezza dell’organismo.
2.3. Stabilità genetica
Qualora un’eventuale instabilità genetica possa influire negativamente sulla sicurezza dell’organismo, occorre fornire prova della sua stabilità genetica.
3. Criteri specifici
3.1. Assenza di patogenicità
L’MGM non deve causare malattie o danni alla salute di soggetti umani, piante o animali. La patogenicità comprende anche la tossinogenicità e l’allergenicità. Di conseguenza l’MGM deve essere caratterizzato anche da:
3.1.1. Assenza di tossinogenicità
L’MGM non deve comportare un incremento della tossinogenicità a causa della modificazione genetica subita, né essere noto per le sue proprietà tossinogeniche.
3.1.2. Assenza di allergenicità
L’MGM non deve comportare un incremento dell’allergenicità a causa della modificazione genetica subita, né essere un noto allergene dotato, in particolare, di proprietà allergeniche comparabili a quelle dei microrganismi identificati nella direttiva 2000/54/CE.
3.2. Assenza di agenti nocivi avventizi
L’MGM non deve ospitare accidentalmente agenti noti, ad esempio altri microrganismi, in stato attivo o latente, presenti nei pressi o all’interno dell’MGM, che potrebbero causare danni alla salute umana o all’ambiente.
3.3. Trasferimento di geni
Il materiale genetico modificato non deve risultare dannoso se trasferito, né essere autotrasmissibile o trasferibile con frequenza superiore a quella di altri geni del microrganismo ricevente o parentale.
3.4. Sicurezza per l’ambiente in caso di dispersione significativa non intenzionale
L’MGM non deve produrre effetti negativi sull’ambiente, né nell’immediato né a distanza di tempo, qualora dovesse verificarsi un incidente che comporti una significativa dispersione non intenzionale dell’MGM.
Gli MGM che non rispondono ai criteri di cui sopra non possono essere inseriti nella parte C.
PARTE C
Tipi di MGM che soddisfano i criteri elencati nella parte B:
… (da completare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2).
ALLEGATO III
Principi da seguire per la valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2
Il presente allegato descrive in termini generali gli elementi da prendere in considerazione e la procedura da seguire per procedere alla valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Note tecniche orientative (1) potranno essere elaborate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, al fine di facilitare l'attuazione e la comprensione del presente allegato, con particolare riferimento alla sezione B.
A. Elementi di valutazione
1. |
Quelli che seguono dovrebbero essere considerati effetti potenzialmente nocivi:
|
2. |
La valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 si dovrebbe basare sui seguenti elementi:
|
B. Procedura
3. |
La prima fase della procedura di valutazione dovrebbe consistere nell'individuare le proprietà nocive del ricettore e, se del caso, del microrganismo donatore, le eventuali caratteristiche di pericolosità associate al vettore o al materiale inserito, compresa ogni eventuale alterazione delle proprietà proprie del ricevente. |
4. |
In generale, soltanto gli MGM che posseggono le seguenti caratteristiche dovrebbero essere considerati tali da poter rientrare nella classe 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 3:
|
5. |
L'utilizzatore può prendere conoscenza delle informazioni necessarie ad attuare tale procedura tenendo conto in primo luogo della normativa comunitaria pertinente (in particolare la direttiva 2000/54/CE). Possono essere presi in considerazione anche schemi di classificazione nazionali o internazionali (per esempio, Organizzazione mondiale della sanità, Istituti nazionali di sanità) e le relative versioni aggiornate in conseguenza di nuove conoscenze scientifiche e del progresso tecnico. Questi schemi riguardano microrganismi naturali e in quanto tali si basano solitamente sulla capacità dei microrganismi di provocare malattie per gli esseri umani, gli animali o le piante e sulla gravità e trasmissibilità della malattia che essi sono in grado di provocare. La direttiva 2000/54/CE classifica i microrganismi, in quanto agenti biologici, in quattro gruppi di rischio nella base dei loro effetti potenziali su un individuo adulto sano. Tali gruppi di rischio possono essere usati come riferimenti ai fini della classificazione delle attività di impiego confinato nelle quattro classi di rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 3. L'utilizzatore può anche prendere in considerazione gli schemi di classificazione che si riferiscono agli agenti patogeni per le piante e per gli animali (di solito stabiliti su base nazionale). I suddetti schemi di classificazione forniscono solo un'indicazione provvisoria della classe di rischio dell'attività e delle relative misure di contenimento e di controllo. |
6. |
La procedura di individuazione del rischio, eseguita a norma dei precedenti punti 3, 4 e 5 dovrebbe portare all'individuazione del livello di rischio associato all'MGM. |
7. |
La selezione di misure di contenimento e di altre misure di protezione dovrebbe quindi basarsi sul livello di rischio associato all'MGM, tenendo presenti nel contempo:
La considerazione dei precedenti punti i), ii) e iii), per ogni operazione specifica può incrementare, ridurre o lasciare inalterato il livello di rischio associato all'MGM indicato al punto 6. |
8. |
L'analisi eseguita in base a quanto precedentemente descritto porterà all'assegnazione definitiva dell'operazione ad una delle classi di cui all'articolo 4, paragrafo 3. |
9. |
La classificazione definitiva dell'impiego confinato dovrebbe essere confermata mediante una revisione della valutazione completa di cui all'articolo 4, paragrafo 2. |
(1) Cfr. decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 258 del 12.10.2000, pag. 43).
(2) Si dovrebbe applicare solo agli animali e alle piante presenti nell'ambiente potenzialmente esposto.
ALLEGATO IV
MISURE DI CONTENIMENTO E ALTRE MISURE DI PROTEZIONE
Principi generali
1. |
Le presenti tabelle indicano i requisiti minimi normali e le misure necessarie per ciascun livello di contenimento. Il contenimento si ottiene anche mediante il ricorso a buone pratiche di lavoro, alla formazione, ad attrezzature di contenimento e ad una speciale progettazione degli impianti. Per tutte le operazioni che prevedono l'impiego di MGM si applicano i principi di buona prassi microbiologica, nonché i seguenti principi di buona sicurezza e igiene del lavoro:
|
2. |
I titoli delle tabelle sono indicativi.
In casi particolari, potrebbe essere necessario applicare una combinazione di misure dello stesso livello, indicate dalla tabella I A e dalla tabella II. In alcuni casi gli utilizzatori, previo accordo dell'autorità competente, possono non applicare una specifica ad un particolare livello di confinamento o combinare specifiche di due livelli diversi. Nelle presenti tabelle «facoltativo» significa che l'utilizzatore può applicare dette misure, caso per caso, sulla base della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. |
3. |
Per maggiore chiarezza sui requisiti prescritti, in sede di applicazione del presente allegato gli Stati membri possono inoltre incorporare nelle tabelle che seguono i principi generali contenuti nei punti 1 e 2. |
Tabella I A
Misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività di laboratorio
Specifiche |
Livelli di contenimento |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1 |
Ambienti di laboratorio: isolamento (1) |
non necessario |
non necessario |
necessario |
necessario |
2 |
Laboratorio: sigillabile in modo da consentire la fumigazione |
non necessario |
non necessario |
necessario |
necessario |
Attrezzature |
|||||
3 |
Superfici resistenti ad acqua, acidi, alcali, solventi, disinfettanti e agenti decontaminanti e facili da pulire |
necessario (bancone) |
necessario (bancone) |
necessario (bancone, pavimento) |
necessario (bancone, pavimento, soffitto, pareti) |
4 |
Accesso al laboratorio attraverso camera di compensazione (2) |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
5 |
Pressione negativa rispetto alla pressione nelle immediate circostanze |
non necessario |
non necessario |
necessario ad eccezione di (3) |
necessario |
6 |
L'aria immessa nel ed emessa dal laboratorio deve essere sottoposta a ultrafiltro (HEPA) (4) |
non necessario |
non necessario |
necessario (HEPA) — aria emessa ad eccezione di (3) |
necessario (HEPA) — aria immessa ed emessa (5) |
7 |
Posto di sicurezza microbiologica |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
necessario |
8 |
Autoclave |
nel sito |
nell'edificio |
sul piano (6) |
in laboratorio = a doppia entrata |
Modalità di funzionamento |
|||||
9 |
Accesso limitato |
non necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
10 |
Segnale di pericolo biologico sulla porta |
non necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
11 |
Misure specifiche per controllare la diffusione di aerosol |
non necessario |
necessario minimizzare |
necessario prevenire |
necessario prevenire |
13 |
Doccia |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
14 |
Indumenti protettivi |
indumenti di protezione adeguati |
indumenti di protezione adeguati |
indumenti di protezione e (facoltativo) calzature adeguate |
cambio completo di indumenti e calzature all'entrata e all'uscita |
15 |
Guanti |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
necessario |
18 |
Controllo efficiente di possibili vettori (ad esempio per roditori ed insetti) |
facoltativo |
necessario |
necessario |
necessario |
Rifiuti |
|||||
19 |
Inattivazione degli MGM negli effluenti dei lavandini, degli scarichi o delle docce, se presenti, o in effluenti analoghi |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
20 |
Inattivazione degli MGM nei materiali e nei rifiuti contaminati |
facoltativo |
necessario |
necessario |
necessario |
Altre misure |
|||||
21 |
Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
23 |
Deve essere presente una finestra di osservazione, o una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
Tabella I B
Misure di contenimento e altre misure di protezione per serre e camere di crescita
I termini «serra» e «camera di crescita» si riferiscono ad una struttura dotata di pareti, tetto e pavimento progettata ed utilizzata principalmente per la coltivazione di piante in un ambiente controllato e protetto.
Si applicano tutte le disposizioni della tabella I A, con le seguenti aggiunte/modifiche:
Specifiche |
Livelli di contenimento |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Edifici |
|||||
1 |
Serra: struttura permanente (7) |
non necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
Attrezzature |
|||||
3 |
Accesso mediante compartimento separato dotato di due porte autobloccanti |
non necessario |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
4 |
Controllo degli scarichi idrici contaminati |
facoltativo |
minimizzare gli scarichi (8) |
evitare gli scarichi |
evitare gli scarichi |
Modalità di funzionamento |
|||||
6 |
Misure per il controllo delle specie indesiderate quali insetti, roditori, artropodi |
necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
7 |
Procedure per il trasferimento di materiale biologico tra la struttura protettiva della serra o camera di crescita e il laboratorio che frenino la diffusione di MGM |
minimizzare la diffusione |
minimizzarela diffusione |
evitare la diffusione |
evitare la diffusione |
Tabella I C
Misure di contenimento e altre misure di protezione per le attività degli stabulari
Si applicano tutte le disposizioni della tabella I A con le seguenti aggiunte/modifiche:
Specifiche |
Livelli di contenimento |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Strutture |
|||||
1 |
Isolamento dello stabulario (9) |
facoltativo |
necessario |
necessario |
necessario |
2 |
Strutture per animali (10) separate da porte munite di serratura |
facoltativo |
necessario |
necessario |
necessario |
3 |
Strutture per animali previste in modo da agevolare la decontaminazione [materiale impermeabile e facilmente lavabile (gabbie, ecc.)] |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
necessario |
4 |
Pavimento e/o pareti facilmente lavabili |
facoltativo |
necessario (pavimento) |
necessario (pavimento e pareti) |
necessario (pavimento e pareti) |
5 |
Animali tenuti in installazioni di contenimento adeguate, quali gabbie, recinti o acquari |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
6 |
Filtri per gli isolatori o le camere isolate (11) |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
necessario |
Tabella II
Misure di contenimento e altre misure di protezione per altre attività
Specifiche |
Livelli di contenimento |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Aspetti generali |
|||||
1 |
I microrganismi vivi dovrebbero trovarsi in un sistema che separi il processo dall'ambiente (sistema chiuso) |
facoltativo |
necessario |
necessario |
necessario |
2 |
Controllo dei gas di scarico del sistema chiuso |
non necessario |
necessario minimizzare le emissioni |
necessario evitare le emissioni |
necessario evitare le emissioni |
3 |
Controllo degli aerosol durante il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale ad un sistema chiuso o il trasferimento di materiale ad un altro sistema chiuso |
facoltativo |
necessario minimizzare le emissioni |
necessario evitare le emissioni |
necessario evitare le emissioni |
4 |
Inattivazione della massa dei brodi di coltura prima dell'eliminazione dal sistema chiuso |
facoltativo |
necessario con mezzi convalidati |
necessario con mezzi convalidati |
necessario con mezzi convalidati |
5 |
I sigilli dovrebbero essere previsti in modo da ridurre al minimo o evitare le emissioni |
nessun requisito specifico |
minimizzare le emissioni |
evitare le emissioni |
evitare le emissioni |
6 |
La zona controllata dovrebbe essere prevista in modo da circoscrivere la fuoriuscita dell'intero contenuto del sistema chiuso |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
necessario |
7 |
La zona controllata dovrebbe essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione |
non necessario |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
Attrezzature |
|||||
8 |
Entrata attraverso una camera di compensazione |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
9 |
Superfici resistenti ad acqua, acidi, alcali, solventi, disinfettanti e agenti decontaminanti e facili da pulire |
necessario (bancone, se presente) |
necessario (bancone, se presente) |
necessario (bancone, se presente, pavimento) |
necessario (bancone, pavimento, soffitto, pareti) |
10 |
Misure specifiche per ventilare adeguatamente la zona controllata in modo da ridurre al minimo la contaminazione atmosferica |
facoltativo |
facoltativo |
facoltativo |
necessario |
11 |
La pressione atmosferica nella zona controllata dovrebbe essere mantenuta al di sotto di quella delle immediate circostanze |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
12 |
L'aria immessa ed emessa dalla zona controllata dovrebbe essere sottoposta ad ultrafiltro (HEPA) |
non necessario |
non necessario |
necessario (aria emessa, facoltativo per l'aria immessa) |
necessario (aria immessa ed emessa) |
Modalità di funzionamento |
|||||
13 |
I sistemi chiusi dovrebbero essere ubicati in una zona controllata |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
necessario |
14 |
L'accesso dovrebbe essere limitato al personale addetto |
non necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
15 |
Deve essere apposto un segno di pericolo biologico |
non necessario |
necessario |
necessario |
necessario |
17 |
Il personale dovrebbe fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
18 |
Il personale dovrebbe indossare indumenti protettivi |
necessario (indumenti di lavoro) |
necessario (indumenti di lavoro) |
necessario |
cambio completo prima dell'entrata e dell'uscita |
Rifiuti |
|||||
22 |
Inattivazione degli MGM negli effluenti dei lavandini e delle docce o in effluenti analoghi |
non necessario |
non necessario |
facoltativo |
necessario |
23 |
Inattivazione degli MGM nel materiale e nei rifiuti contaminati compresi quelli contenuti negli effluenti di processo prima dello scarico finale |
facoltativo |
necessario, con mezzi convalidati |
necessario, con mezzi convalidati |
necessario, con mezzi convalidati |
Isolamento= il laboratorio è separato dalle altre zone dello stesso edificio o si trova in un edificio separato.
Camera di compensazione= l’accesso deve avvenire attraverso una camera di compensazione che è un compartimento separato dal laboratorio. Il lato esente da contaminazioni della camera di compensazione deve essere separato dalla parte ad accesso limitato da uno spogliatoio o da impianti doccia e, preferibilmente, da porte autobloccanti.
(3) Attività in cui la trasmissione non avviene per via aera.
HEPA= High Efficiency Particulate Air.
(5) Quando si impiegano virus non trattenuti da filtri HEPA, si renderanno necessari requisiti supplementari per l’aria emessa.
(6) In base a procedure autorizzate, che consentano il trasferimento sicuro del materiale in un’autoclave al di fuori del laboratorio e che offrano un analogo livello di protezione.
(7) La serra deve consistere in una struttura permanente dotata di una copertura completa impermeabile, ubicata in un sito sopraelevato in modo da evitare la penetrazione di scoli superficiali e dotata di porte autochiudentisi e munite di serratura.
(8) Nel caso la trasmissione possa avvenire attraverso il terreno.
Stabulario: un edificio o un’area separata all’interno di un edificio che contiene strutture per animali e altre aree come spogliatoi, docce, autoclavi, magazzini per alimenti, ecc.
Strutture per animali: una struttura impiegata normalmente per ospitare animali da stabulare, da allevare o da esperimento o che viene utilizzata per effettuare piccoli interventi chirurgici.
Isolatori: contenitori trasparenti nei quali gli animali di piccole dimensioni vengono confinati all’interno o all’esterno di una gabbia; per gli animali di grandi dimensioni possono essere più appropriate camere isolate.
ALLEGATO V
Informazioni richieste per la notifica di cui agli articoli 6, 8 e 9
PARTE A
Informazioni da fornire nella notifica di cui all'articolo 6:
— |
nome dell'utilizzatore/degli utilizzatori, compresi i responsabili della supervisione e della sicurezza, |
— |
informazioni sulla formazione e le qualifiche dei responsabili della supervisione e della sicurezza, |
— |
informazioni dettagliate circa eventuali comitati o sottocomitati biologici, |
— |
ubicazione e descrizione generale degli impianti, |
— |
descrizione della natura delle attività che saranno intraprese, |
— |
classe degli impieghi confinati, |
— |
solo per gli impieghi confinati della classe 1, riepilogo della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e informazioni sulla gestione dei rifiuti. |
PARTE B
Informazioni da fornire nella notifica di cui all'articolo 8:
— |
data di presentazione della notifica di cui all'articolo 6, |
— |
nomi dei responsabili della supervisione e della sicurezza nonché informazioni sulla loro formazione e sulle rispettive qualifiche, |
— |
microrganismo/i ricevente/i, donatore/i e/o parentale/i usato/i o, se del caso, sistema/i ospite-vettore usato/i, |
— |
fonte/i e funzione/i prevista/e per il/i materiale/i genetico/i utilizzato/i nella/e modificazione/i, |
— |
identità e caratteristiche del/i microrganismo/i geneticamente modificato/i, |
— |
scopo dell'impiego confinato, compresi i risultati previsti, |
— |
volumi di coltura approssimativi che verranno impiegati, |
— |
descrizione delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione da applicare, incluse informazioni sulla gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti che saranno generati, il loro trattamento, la forma e l'impiego finali; |
— |
sintesi della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, |
— |
informazioni necessarie all'autorità competente per valutare i piani di intervento in caso di emergenza se previsto dall'articolo 13, paragrafo 1. |
PARTE C
Informazioni da fornire nella notifica di cui dell'articolo 9:
a) |
|
b) |
|
c) |
|
d) |
informazioni circa la prevenzione degli incidenti e gli eventuali piani di intervento in caso di emergenza:
|
e) |
copia della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. |
ALLEGATO VI
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 21)
Direttiva 90/219/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 94/51/CE della Commissione |
|
Direttiva 98/81/CE del Consiglio |
|
Decisione 2001/204/CE del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 19 dell’allegato III |
PARTE B
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 21)
Atti |
Termini di attuazione |
90/219/CEE |
23 ottobre 1991 |
94/51/CE |
30 aprile 1995 |
98/81/CE |
5 giugno 2000 |
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 90/219/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, primo comma |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 10, paragrafo 4, frase introduttiva |
Articolo 11, paragrafo 4, primo trattino |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino |
Articolo 10, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 12, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 12, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 15, paragrafo 1, quarto trattino |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 15, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 15, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 18 |
Articolo 17 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 19, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 19, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 19, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 20 |
Articolo 19 |
Articolo 20 bis |
— |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma |
Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 3 |
— |
Articolo 22 |
— |
— |
Articolo 21 |
— |
Articolo 22 |
Articolo 23 |
Articolo 23 |
Allegati da I a V |
Allegati da I a V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |