ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.124.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 124

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
20 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 410/2009 della Commissione, del 19 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 411/2009 della Commissione, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( 1 )

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) ( 1 )

21

 

*

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

30

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/392/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

51

Protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

53

 

 

2009/393/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2009, che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

63

 

 

2009/394/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2009, che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

64

 

 

Commissione

 

 

2009/395/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 maggio 2009, relativa all’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare [notificata con il numero C(2009) 3744]

65

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/396/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE

67

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009)

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.5.2009   

IT

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L 124/1


REGOLAMENTO (CE) N. 410/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,9

MA

42,7

MK

72,5

TN

101,3

TR

88,0

ZZ

75,7

0707 00 05

EG

127,4

MA

32,7

TR

136,7

ZZ

98,9

0709 90 70

TR

122,7

ZZ

122,7

0805 10 20

EG

41,7

IL

57,6

MA

42,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

48,0

ZA

53,8

ZZ

56,4

0808 10 80

AR

98,0

BR

73,4

CL

82,5

CN

90,9

MK

42,0

NZ

99,4

US

124,4

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

85,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.5.2009   

IT

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L 124/3


REGOLAMENTO (CE) N. 411/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3), definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e di determinati prodotti a base di pollame. Detto regolamento stabilisce che i prodotti ivi contemplati («i prodotti in questione») possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni da malattia ed elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. In tale allegato I, parte 2, figurano inoltre modelli di certificati veterinari. Il regolamento (CE) n. 798/2008 dispone inoltre che quando per le importazioni dei prodotti in questione sono previsti esami, campionamento e test per individuare determinate malattie, essi vengano effettuati in conformità del suo allegato III.

(2)

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che i prodotti in questione possano essere importati nella Comunità soltanto se il paese terzo informa la Commissione in merito a qualsiasi focolaio iniziale della malattia di Newcastle o dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e presenta gli isolati virali al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.

(3)

Ove nel territorio di un paese terzo, in una sua zona, o in uno o più dei suoi compartimenti venga individuato un focolaio di influenza aviaria, l'autorità competente di detto paese terzo non può più certificare che il proprio territorio, una sua zona o uno o più dei suoi compartimenti, elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, siano indenni da tale malattia.

(4)

Nell'interesse della salute degli animali e ai fini di prevenzione e monitoraggio dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) a livello comunitario, è opportuno che i focolai iniziali di tale malattia vengano segnalati alla Commissione. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Il Canada si è dimostrato in grado di rispondere alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità nelle aziende avicole del proprio territorio riuscendo a impedire la propagazione dell'infezione.

(6)

Il Canada ha inoltre fornito alla Commissione informazioni dettagliate in merito alla situazione epidemiologica e alle misure prese per contrastare la malattia, compresa una descrizione delle zone in cui si applicano limitazioni ufficiali in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità.

(7)

La decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (4) ha approvato detto accordo, in base al quale ciascuna delle parti riconosce come equivalente una misura sanitaria presa dall'altra parte, se quest'ultima dimostra oggettivamente che tale misura raggiunge il livello di protezione appropriato.

(8)

Alla luce di tale accordo e del sistema per contrastare la malattia adottato in Canada, è opportuno applicare disposizioni di certificazione alternative per i pulcini di un giorno e uova da cova originari di zone non comprese tra quelle sottoposte a limitazioni ufficiali in relazione all'influenza aviaria a bassa patogenicità. I modelli dei certificati veterinari per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e uova da cova di pollame diverso dai ratiti vanno pertanto modificati di conseguenza per consentire al Canada di applicare disposizioni di certificazione alternative nel caso di una futura comparsa di focolai di LPAI.

(9)

L'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha recentemente pubblicato raccomandazioni in merito a determinate procedure di trattamento dei prodotti in questione a fini di inattivazione degli agenti patogeni. Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti va pertanto modificato in modo da tener conto di tali raccomandazioni.

(10)

L'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(11)

È inoltre opportuno modificare il metodo di esecuzione del test relativo a una sottospecie di Salmonella rilevante per la salute degli animali, al fine di consentire ai paesi terzi di applicare i metodi di laboratorio raccomandati dall'UIE. L'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(12)

È altresì opportuno rettificare una nota a piè di pagina del modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. L'allegato XI del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.

(13)

È inoltre opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni di certificazione veterinaria applicabili.

(14)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 va perciò modificato di conseguenza.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di LPAI, HPAI o della malattia di Newcastle;

b)

presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di HPAI e della malattia di Newcastle al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (5); tali isolati virali non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l'importazione di tali prodotti nella Comunità;

2)

Gli allegati I, III e XI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti in questione per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma del regolamento (CE) n. 798/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono ancora essere importati o transitare nella Comunità fino al 15 luglio 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(5)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Regno Unito.»


ALLEGATO

Gli allegati I, III e XI sono così modificati:

1)

Nell'allegato I, la parte 2 è così modificata:

a)

il modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

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b)

il modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

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c)

Il modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) è sostituito dal seguente:

«Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

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2)

All'allegato III, parte I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Salmonella arizonae

Allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE; oppure

Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).»

3)

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di uova esenti da organismi patogeni specifici, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti

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DIRETTIVE

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/21


DIRETTIVA 2009/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ne ostacolano la libera circolazione, possono creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(3)

Il ravvicinamento delle legislazioni presuppone l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione.

(4)

I prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati. Per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari.

(5)

Mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti alimentari per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche.

(6)

Infatti, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto alimentare in questione possieda effettivamente le proprietà nutrizionali specifiche attribuitegli. È pertanto necessario prevedere che, all'occorrenza, il responsabile della commercializzazione di questo prodotto alimentare debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività.

(7)

Le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di prodotti alimentari dovrebbero essere stabilite mediante direttive specifiche.

(8)

È necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti alimentari risultanti dalle innovazioni tecnologiche per trarre il debito vantaggio dai frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto. Tuttavia, per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere concessa solo previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9)

Poiché non è chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per la categoria degli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare o proporre le disposizioni opportune in una fase successiva, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(10)

Esiste sempre la possibilità di armonizzare a livello comunitario le norme applicabili ad altre categorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nell'interesse della tutela del consumatore e della libera circolazione degli alimenti in questione.

(11)

L'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico. Per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione.

(12)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(13)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune direttive specifiche, un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, disposizioni che consentano di indicare sui prodotti alimentari di consumo corrente che sono adatti ad un'alimentazione particolare, disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale o l'assenza di glutine, che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti, nonché le modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento ad una dieta o a una categoria di persone. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14)

Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione e della modifica di un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, nonché ai fini dell'adozione di modifiche della presente direttiva o di direttive specifiche quando si constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alla direttiva specifica in questione.

(15)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

(16)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare.

2.   I prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

3.   Un utilizzo nutrizionale particolare risponde alle esigenze nutrizionali particolari:

a)

di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, oppure

b)

di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti; oppure

c)

dei lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute.

Articolo 2

1.   I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime».

2.   Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:

a)

le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari;

b)

ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tuttavia, a norma delle disposizioni che la Commissione deve adottare, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti a un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà.

Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione è fornita.

Le misure di cui al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 3

1.   La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati.

2.   I prodotti definiti all'articolo 1 rispondono inoltre alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1.   Le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare indicati nell'allegato I sono stabilite mediante direttive specifiche.

Tali direttive specifiche possono prevedere, in particolare:

a)

requisiti essenziali riguardanti la natura o la composizione dei prodotti;

b)

disposizioni riguardanti la qualità delle materie prime impiegate;

c)

prescrizioni igieniche;

d)

modifiche consentite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

e)

un elenco degli additivi;

f)

disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità;

g)

modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi necessari per controllare la conformità alle prescrizioni delle direttive specifiche.

Tali direttive specifiche sono adottate:

secondo la procedura prevista all'articolo 95 del trattato, per quanto riguarda la lettera e),

dalla Commissione, per quanto riguarda le altre lettere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2.   Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e risultanti dai progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione stabilite dalle direttive specifiche per i gruppi di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare di cui all'allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Se del caso, la Commissione può fissare, nella decisione di autorizzazione, norme di etichettatura legate al mutamento di composizione.

3.   La Commissione adotta un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico, come vitamine, sali minerali, aminoacidi e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 5

La Commissione stabilisce le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale (cloruro di sodio, sale di cucina) o l'assenza di glutine che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti di cui all'articolo 1.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 6

Anteriormente all'8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

Alla luce delle conclusioni di tale relazione la Commissione:

a)

procede all'elaborazione delle disposizioni specifiche in questione; ovvero

b)

presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 95 del trattato, opportune proposte di modifica della presente direttiva.

Le misure di cui alla lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 7

La Commissione può adottare modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento a una dieta o a una categoria di persone cui un prodotto contemplato dall'articolo 1 è destinato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 8

1.   L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 non devono attribuire a tali prodotti proprietà preventive, curative o di guarigione di malattie dell'uomo né sottintendere tali proprietà.

Deroghe al primo comma possono essere previste in casi eccezionali e ben determinati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Fino al completamento di questa procedura potranno essere mantenute le deroghe in questione.

2.   Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.

Articolo 9

1.   La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (6), si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 della presente direttiva, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   La denominazione con cui un prodotto è venduto è accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), tale indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione.

3.   L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell'articolo 4 precisa inoltre:

a)

gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;

b)

il valore energetico disponibile espresso in kj e kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto proposta per il consumo.

Tuttavia, se il valore energetico è inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, tali indicazioni possono essere sostituite dalle diciture «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 ml».

4.   Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica sono previste in quella stessa direttiva.

Articolo 10

1.   I prodotti di cui all'articolo 1 sono posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall'imballaggio.

2.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per il commercio al dettaglio, a condizione che le indicazioni di cui all'articolo 9 accompagnino il prodotto quando è messo in vendita.

Articolo 11

1.   Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo ufficiale degli stessi si applicano le seguenti disposizioni specifiche:

a)

al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti, il fabbricante oppure, nel caso di un prodotto fabbricato in uno Stato terzo, l'importatore ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione mediante la trasmissione di un modello dell'etichettatura utilizzata per tale prodotto;

b)

al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o all'occorrenza l'importatore trasmette all'autorità competente di tale Stato membro la stessa informazione, completata dall'indicazione dell'autorità destinataria della prima notifica;

c)

se necessario l'autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all'occorrenza all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile è sufficiente un riferimento a quest'ultima.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 e ogni altra informazione utile che le riguarda.

La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Modalità di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4.   Ogni tre anni, e per la prima volta anteriormente all'8 luglio 2002, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 12

1.   Gli Stati membri non possono, per motivi connessi con la composizione, le caratteristiche della fabbricazione, la presentazione o l'etichettatura dei prodotti, vietare o limitare il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 quando sono conformi alla presente direttiva e, eventualmente, alle direttive d'applicazione della presente direttiva.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13

1.   Se uno Stato membro constata, in base a una motivazione circostanziata, che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare e che non figura in uno dei gruppi di cui all'allegato I non è conforme all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, o presenta un pericolo per la salute umana, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni nel suo territorio la commercializzazione del prodotto di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3.   Se ritiene che la misura nazionale debba essere soppressa o modificata, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 14

1.   Se uno Stato membro, in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la decisione.

2.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

3.   La Commissione adotta modifiche della presente direttiva o delle direttive specifiche se ritiene che siano necessarie per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute umana.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche siano state adottate.

Articolo 15

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

La direttiva 89/398/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 44.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2009.

(3)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

A.

Gruppi di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche (1):

1)

alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

2)

alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

3)

alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

4)

alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

5)

alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi.

B.

Categorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di una direttiva specifica (1) in funzione dell'esito della procedura prevista all'articolo 6:

Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).


(1)  Si intende che una direttiva specifica non si applicherà ai prodotti già in commercio al momento della sua adozione.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 16)

Direttiva 89/398/CEE del Consiglio

(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27)

 

Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20)

 

Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente all'allegato III, punto 15

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 16)

Direttiva

Termine di attuazione

Autorizzazione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

89/398/CEE

16 maggio 1990 (1)

16 maggio 1991 (1)

96/84/CE

30 settembre 1997

1999/41/CE

8 luglio 2000

8 luglio 2000 (2)

8 gennaio 2001 (2)


(1)  Ai termini dell’articolo 15 della direttiva 89/398/CEE:

«1.   Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da:

permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1990,

vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 16 maggio 1991.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in mancanza delle direttive di cui all’articolo 4, si applicano ad alcuni gruppi di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.»

(2)  Ai termini dell’articolo 2 della direttiva 1999/41/CE:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva al più tardi l'8 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali misure devono essere attuate in modo da:

consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro l'8 luglio 2000,

vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro l'8 gennaio 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.»


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/398/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) e iii)

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4 bis

Articolo 5

Articolo 4 ter

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, alinea

Articolo 9, punti 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 9, punto 4, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, punto 4, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, punto 5

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafi 3 e 4

Articoli 14 e 15

Articoli 16 e 17

Articolo 16

Articolo 18

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegati II e III


20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/30


DIRETTIVA 2009/13/CE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2009

recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

I datori di lavoro e i lavoratori («le parti sociali»), a norma dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato possono richiedere congiuntamente che gli accordi da loro conclusi a livello europeo siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

(2)

Il 23 febbraio 2006 l’Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro.

(3)

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sull’opportunità di sviluppare l’attuale acquis comunitario mediante l’adattamento, il consolidamento o l’integrazione alla luce della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

(4)

Il 29 settembre 2006 l’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 4, del trattato.

(5)

Il 19 maggio 2008 le suddette organizzazioni, al fine di contribuire alla creazione di condizioni globali di parità in tutta l’industria marittima, hanno concluso un accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («l’accordo»). L’accordo e il suo allegato contengono una richiesta congiunta alla Commissione di attuazione in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

(6)

L’accordo è applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro e/o battente la bandiera di uno Stato membro.

(7)

L’accordo modifica l’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso il 30 settembre 1998 a Bruxelles dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).

(8)

L’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo è una direttiva ai sensi dell’articolo 249 del trattato.

(9)

L’accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e le parti sociali hanno richiesto che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della suddetta convenzione.

(10)

Per quanto riguarda i termini dell’accordo che non sono specificamente definiti da quest’ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell’accordo.

(11)

La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva, conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell’accordo.

(12)

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l’attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva.

(13)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi senza pregiudizio alle attuali disposizioni comunitarie che sono più specifiche o che concedono un livello maggiore di tutela ai marittimi, in particolare quelle incluse nella legislazione comunitaria.

(14)

Conformemente alla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, dovrebbe essere garantita la conformità al principio generale di responsabilità del datore di lavoro.

(15)

La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori coperti dall’accordo che figura in allegato.

(16)

La presente direttiva e l’accordo fissano norme minime. Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

(17)

La Commissione ha informato il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l’applicazione dell’accordo sulla politica sociale, sottoponendo loro il testo della proposta di direttiva contenente l’accordo.

(18)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31 che dispone che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(19)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’entità o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (3), che contiene nel suo allegato l’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare.

(22)

L’attuazione dell’accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva attua l’accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 concluso il 19 maggio 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF) di cui all’allegato.

Articolo 2

L’allegato della direttiva 1999/63/CE del Consiglio è così modificato:

1)

alla clausola 1 è aggiunto il seguente punto:

«3.

In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.»;

2)

alla clausola 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)   “marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo;

d)   “armatore”: proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.»;

3)

la clausola 6 è sostituita dalla seguente:

«1.

È vietato il lavoro di notte ai marittimi minori di diciotto anni. Ai fini della presente clausola la “notte” è definita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Essa deve coprire un periodo di almeno nove ore consecutive, compreso l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino.

2.

Una deroga alla puntuale osservanza della restrizione riguardante il lavoro notturno può essere decisa dall’autorità competente ove:

a)

possa essere compromessa la formazione effettiva dei marittimi in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure

b)

la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i marittimi interessati dalla deroga lavorino di notte e l’autorità decida, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, che tale lavoro non nuocerà alla loro salute o al loro benessere.

3.

L’occupazione, l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minori di diciotto anni sono vietati qualora il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. I tipi di lavoro sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.»;

4)

la clausola 13 è sostituita dalla seguente:

«1.

I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per le loro mansioni.

2.

Le eccezioni possono essere consentite solo nel rispetto delle prescrizioni del presente accordo.

3.

L’autorità competente richiede che i marittimi, prima di iniziare il lavoro a bordo di una nave, siano in possesso di un certificato medico attestante la loro idoneità ad eseguire i loro compiti in mare.

4.

Al fine di garantire che i certificati medici riflettano effettivamente lo stato di salute dei marittimi alla luce dei loro compiti, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate e tenendo conto delle linee guida internazionali applicabili, prescrive la natura dell’esame medico e del relativo certificato.

5.

Il presente accordo non pregiudica la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata (“STCW”). Un certificato medico rilasciato conformemente alle prescrizioni del STCW è accettato dall’autorità competente ai fini dei punti 1 e 2 della presente clausola. Analogamente, nel caso dei marittimi non coperti dal STCW è accettato un certificato medico che soddisfi la sostanza di tali prescrizioni.

6.

Il certificato medico è rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato concernente solo la vista, da una persona riconosciuta dall’autorità competente come qualificata per rilasciare tali certificati. I medici devono disporre della piena indipendenza professionale nell’esercizio della loro valutazione medica per quanto riguarda le procedure dell’esame medico.

7.

Ai marittimi cui è stato rifiutato un certificato o cui è stata imposta una limitazione della loro idoneità al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica, è concessa la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente.

8.

Il certificato medico deve indicare in particolare che:

a)

sono soddisfacenti l’udito e la vista del marittimo interessato, nonché la percezione dei colori nel caso di un marittimo da impiegare in compiti in cui l’idoneità al lavoro può essere ridotta a causa del daltonismo; e

b)

il marittimo non soffre di condizioni mediche che potrebbero essere aggravate dal servizio in mare, renderlo non idoneo a tale compito oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo.

9.

Se non è richiesto un periodo più breve a ragione delle mansioni specifiche del marittimo interessato o salvo indicazione contraria al STCW:

a)

il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno;

b)

la certificazione della percezione dei colori è valida per un periodo massimo di sei anni.

10.

In casi urgenti l’autorità competente può consentire al marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato a condizione che:

a)

il periodo in questione non sia superiore a tre mesi; e

b)

il marittimo in questione sia in possesso di un certificato medico scaduto di recente.

11.

Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato continua ad essere valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che il periodo in questione non sia superiore a tre mesi.

12.

I certificati medici per i marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere forniti almeno in inglese.

13.

La natura della valutazione della salute da effettuare e i dettagli da inserire nel certificato medico devono essere stabiliti previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

14.

Tutti i marittimi devono sottoporsi a esami periodici della salute. Gli addetti ai turni di guardia che presentano problemi di salute imputati da un medico al fatto che svolgono lavoro notturno sono assegnati, nella misura del possibile, al lavoro diurno a loro idoneo.

15.

L’esame della salute di cui ai punti 13 e 14 è gratuito e rispetta il segreto medico. Questo tipo di esame può essere svolto nell’ambito del sistema sanitario nazionale.»;

5)

la clausola 16 è sostituita dalla seguente:

«Ogni marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.»

Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2.   L’attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell’evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell’adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest’ultima siano rispettate.

3.   L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei marittimi interessati.

4.   Le disposizioni della norma A4.2, paragrafo 5, lettera b), lasciano impregiudicato il principio di responsabilità del datore di lavoro di cui all’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o garantiscono che le parti sociali abbiano adottato le misure necessarie mediante un accordo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

L’applicazione del principio di equivalenza sostanziale menzionato nel preambolo dell’accordo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LIŠKA


(1)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(2)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.


ALLEGATO

ACCORDO

dell’ECSA e dell’ETF relativo alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006

I FIRMATARI

Considerando che la convenzione dell’OIL sul lavoro marittimo del 2006 (qui di seguito «la convenzione») prevede che ogni Stato membro accerti che le sue disposizioni legislative e regolamentari rispettino, nel contesto della convenzione, i diritti fondamentali di libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile, nonché l’eliminazione di forme di discriminazione in materia di lavoro e occupazione;

considerando che la convenzione prevede che ogni marittimo ha diritto ad un luogo di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di lavoro eque, a condizioni di vita e di lavoro decenti, alla tutela della salute, all’assistenza sanitaria, alle prestazioni di sicurezza sociale e altre forme di protezione sociale;

considerando che la convenzione prevede che i membri garantiscano, entro i limiti della propria giurisdizione, che i diritti lavorativi e sociali dei marittimi di cui al precedente paragrafo siano pienamente attuati conformemente alle disposizioni della convenzione. Salvo indicazioni contrarie nella convenzione, tale attuazione può essere realizzata mediante leggi o regolamenti nazionali, accordi collettivi, altre misure o nella prassi;

considerando che i firmatari desiderano attirare un’attenzione particolare alla «nota esplicativa delle norme e del codice della convenzione sul lavoro marittimo», che stabilisce il formato e la struttura della convenzione;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il trattato»), in particolare gli articoli 137, 138 e 139;

considerando che l’articolo 139, paragrafo 2, del trattato dispone che gli accordi conclusi a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti firmatarie in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che il presente documento rappresenta la richiesta congiunta delle parti firmatarie;

considerando che lo strumento appropriato per l’applicazione dell’accordo è una direttiva, a norma dell’articolo 249 del trattato, che vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi; l’articolo VI della convenzione consente ai membri dell’OIL di attuare misure che essi ritengono sostanzialmente equivalenti alle norme della convenzione e sono volte a realizzare pienamente l’obiettivo generale e il fine della convenzione e ad applicarne le disposizioni; l’attuazione dell’accordo mediante una direttiva e il principio di «equivalenza sostanziale» nella convenzione mirano quindi a consentire agli Stati membri di applicare i diritti e i principi in modo conforme all’articolo VI, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI E AMBITO D’APPLICAZIONE

1.

Ai fini del presente accordo e salvo indicazione contraria in disposizioni specifiche, sono applicabili le definizioni seguenti:

a)   «autorità competente»: il ministro, il dipartimento governativo o altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell’ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;

b)   «stazza lorda»: la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, o di qualsiasi altra convenzione successiva; per le navi coperte dalle misure transitorie sulla stazzatura adottate dall’Organizzazione marittima internazionale la stazza lorda corrisponde a quella indicata nella colonna OSSERVAZIONI del certificato internazionale di stazza (1969);

c)   «marittimo o lavoratore marittimo o gente di mare»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo;

d)   «contratto di lavoro dei marittimi»: accordo che include il contratto individuale di lavoro e le disposizioni dell’accordo collettivo;

e)   «nave»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

f)   «armatore»: proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.

2.

Salvo indicazioni contrarie, il presente accordo si applica a tutti i marittimi.

3.

In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.

4.

Salvo indicazioni contrarie, il presente accordo si applica a tutte le navi private e pubbliche, normalmente impegnate in attività commerciali, diverse dalle navi impegnate nella pesca o attività simili e le navi di costruzione tradizionale quali dhow e giunche. Il presente accordo non è applicabile alle navi da guerra o ai macchinari navali ausiliari.

5.

Qualora sorgesse un dubbio sull’applicabilità del presente accordo a una nave o a una categoria particolare di navi, le autorità competenti in ciascuno Stato membro decidono in merito previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

REGOLAMENTI E NORME

TITOLO 1

PRESCRIZIONI MINIME PER I MARITTIMI CHE LAVORANO SULLE NAVI

Regola 1.1 – Età minima

1.

Nessuna persona che non abbia raggiunto l’età minima prescritta può essere occupata ingaggiata o lavorare a bordo di una nave.

2.

Un’età minima superiore è prescritta nei casi descritti nel presente accordo.

Norma A1.1 – Età minima

L’età minima è disciplinata dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

Regola 1.2 – Certificato medico

I certificati medici sono disciplinati dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

Regola 1.3 – Formazione e qualificazione

1.

I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di una formazione o di una certificazione di competenza o se non siano altrimenti qualificati per svolgere i propri compiti.

2.

Ai marittimi non è consentito lavorare a bordo di una nave se non hanno superato una formazione sulla sicurezza personale a bordo.

3.

La formazione e la certificazione ai sensi degli strumenti obbligatori adottati dall’Organizzazione marittima internazionale sono considerate conformi ai paragrafi 1 e 2 della presente regola.

TITOLO 2

CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE

Regola 2.1 – Contratti di lavoro dei marittimi

1.

I termini e le condizioni di occupazione di un marittimo devono essere stipulati o citati in un contratto scritto, chiaro e legalmente valido e devono essere conformi alle norme del presente accordo.

2.

I contratti di lavoro dei marittimi devono essere approvati dal lavoratore marittimo in condizioni che garantiscano che egli abbia l’opportunità di esaminare e chiedere assistenza sui termini e sulle condizioni del contratto e li accetti liberamente prima di firmarlo.

3.

In misura compatibile con le leggi e le prassi nazionali dello Stato membro, si intende che i contratti di lavoro dei marittimi incorporano qualsiasi contratto collettivo applicabile.

Norma A2.1 – Contratti di lavoro dei marittimi

1.

Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative o regolamentari per imporre alle navi battenti la sua bandiera il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)

i marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la sua bandiera devono avere un contratto di lavoro firmato dal marittimo e dall’armatore o da un suo rappresentante (oppure in casi in cui non siano dipendenti, la prova di accordi contrattuali o simili) che offra loro condizioni di vita e di lavoro decenti a bordo, conformemente al presente accordo;

b)

ai marittimi che firmano un contratto di lavoro marittimo va data l’opportunità di esaminare e chiedere consulenza sul contratto prima di firmarlo, nonché ogni altra assistenza necessaria a garantire che sottoscrivano liberamente il contratto con una comprensione sufficiente dei propri diritti e responsabilità;

c)

l’armatore e il marittimo interessato devono disporre entrambi di un originale del contratto di lavoro marittimo;

d)

vanno prese misure per garantire che i marittimi, incluso il comandante della nave, possano facilmente ottenere a bordo informazioni chiare sulle condizioni di occupazione e che tali informazioni, inclusa una copia del contratto di lavoro marittimo, siano accessibili per l’ispezione da parte dei funzionari dell’autorità competente, incluse quelle nei porti visitati; e

e)

ai marittimi dev’essere fornito un documento che indichi il loro stato di servizio a bordo della nave.

2.

Se un contratto collettivo costituisce per intero o in parte il contratto di lavoro del marittimo, una copia di tale contratto deve essere disponibile a bordo. Se il contratto di lavoro del marittimo e qualsiasi contratto collettivo applicabile non sono in lingua inglese, devono essere messi a disposizione in lingua inglese anche i seguenti documenti (ad eccezione delle navi impegnate solo in viaggi interni):

a)

copia del modello di contratto; e

b)

le parti del contratto collettivo che sono soggette ad ispezione nello stato di approdo.

3.

Il documento di cui al paragrafo 1, lettera e), della presente norma non deve contenere osservazioni sulla qualità del lavoro del marittimo o sulla sua retribuzione. La forma del documento, i dati da registrare e le modalità di registrazione dei dati sono determinati dalla normativa nazionale.

4.

Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative e regolamentari recanti le previsioni da includere in tutti i contratti di lavoro dei marittimi disciplinati dalla propria normativa nazionale. I contratti di lavoro dei marittimi devono contenere in ogni caso i seguenti elementi:

a)

il nome completo del marittimo, la data di nascita o l’età e il luogo di nascita;

b)

il nome e l’indirizzo dell’armatore;

c)

il luogo e la data in cui viene stipulato il contratto di lavoro del marittimo;

d)

le mansioni del marittimo;

e)

l’importo della retribuzione del marittimo oppure, se del caso, la formula usata per il calcolo della retribuzione;

f)

la quantità di ferie annuali retribuite oppure, se del caso, la formula usata per il calcolo delle ferie;

g)

la risoluzione del contratto e le relative condizioni, tra cui:

i)

se il contratto è concluso per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ogni parte e il periodo di preavviso, che non deve essere inferiore per l’armatore rispetto al marittimo;

ii)

se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza; e

iii)

se il contratto è stato sottoscritto per un viaggio, il porto di destinazione e il periodo che deve trascorrere dopo l’arrivo prima che il vincolo del marittimo venga meno;

h)

le prestazioni di tutela sanitaria e sociale che l’armatore deve fornire al marittimo;

i)

il diritto del marittimo al rimpatrio;

j)

il riferimento all’eventuale contratto collettivo; e

k)

qualsiasi altro dato prescritto dalla normativa nazionale.

5.

Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono i periodi minimi di preavviso per i marittimi e gli armatori in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro del marittimo. La durata di questi periodi minimi è determinata previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, ma non può essere inferiore a sette giorni.

6.

Un periodo di preavviso inferiore al minimo può essere dato nelle circostanze riconosciute valide dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali o dai contratti di lavoro collettivi applicabili per la risoluzione del contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza preavviso. Nel determinare tali circostanze ogni Stato membro deve garantire che sia presa in considerazione la necessità del marittimo di risolvere, senza penali, il contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza preavviso per motivi umanitari o altri motivi urgenti.

Regola 2.3 – Ore di lavoro e di riposo

Le ore di lavoro e di riposo sono disciplinate dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

Regola 2.4 – Diritto alle ferie

1.

Ogni Stato membro prescrive che ai marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la sua bandiera siano concesse ferie annuali retribuite alle condizioni appropriate conformemente al presente accordo e alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

2.

Ai marittimi è concesso il congedo a terra per assicurare la loro salute e il loro benessere in base alle esigenze operative delle loro funzioni.

Regola 2.5 – Rimpatrio

1.

I marittimi hanno il diritto di rimpatrio senza spese personali.

2.

Ogni Stato membro prescrive che le navi battenti la sua bandiera forniscano una garanzia finanziaria per garantire che i marittimi siano debitamente rimpatriati.

Norma A2.5 – Rimpatrio

1.

Ogni Stato membro garantisce che i marittimi a bordo di navi battenti la sua bandiera abbiano il diritto al rimpatrio nelle circostanze seguenti:

a)

se il contratto di lavoro del marittimo scade mentre egli è all’estero;

b)

al momento della risoluzione del contratto di lavoro del marittimo:

i)

da parte dell’armatore; oppure

ii)

da parte del marittimo per giustificati motivi; e inoltre

c)

quando i marittimi non sono più in grado di eseguire le proprie funzioni di cui al contratto di lavoro o nelle circostanze specifiche non ci si può aspettare che le eseguano.

2.

Ogni Stato membro garantisce che vi siano le appropriate disposizioni legislative e regolamentari, altre misure o contratti collettivi che prescrivono:

a)

le circostanze in cui i marittimi hanno diritto al rimpatrio conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), della presente norma;

b)

la durata massima dei periodi di servizio a bordo in seguito a cui il marittimo ha diritto al rimpatrio; tali periodi devono essere inferiori a dodici mesi; e

c)

i diritti puntuali che vanno accordati da parte degli armatori per il rimpatrio, inclusi quelli relativi alle destinazioni del rimpatrio, le modalità di trasporto, le voci di spesa coperte e le altre disposizioni a carico degli armatori.

3.

Ogni Stato membro vieta agli armatori di richiedere ai marittimi un pagamento anticipato per coprire il costo del rimpatrio all’inizio dell’occupazione e di recuperare il costo del rimpatrio dalla remunerazione o dagli altri diritti del marittimo, ad eccezione dei casi in cui quest’ultimo, a norma delle leggi o regolamenti nazionali o di altre misure o contratti collettivi, risulti gravemente inadempiente in relazione ai suoi obblighi di lavoro.

4.

Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell’armatore di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.

5.

Se l’armatore non prende le disposizioni necessarie per il rimpatrio o per coprire il costo del rimpatrio dei marittimi aventi diritto al rimpatrio:

a)

l’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave deve provvedere al rimpatrio dei marittimi in questione; in caso contrario, lo Stato da cui i marittimi devono essere rimpatriati o lo Stato di cittadinanza dei marittimi possono provvedere al loro rimpatrio e recuperare il costo dallo Stato membro di bandiera della nave;

b)

lo Stato membro di bandiera della nave può recuperare dall’armatore i costi sostenuti per il rimpatrio dei marittimi;

c)

in nessun caso le spese di rimpatrio sono a carico dei marittimi, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 3 della presente norma.

6.

Tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili, inclusa la convenzione internazionale sul sequestro delle navi del 1999, uno Stato membro che ha pagato il costo del rimpatrio può detenere o richiedere la detenzione delle navi dell’armatore interessato finché questi non provveda al rimborso conformemente al paragrafo 5 della presente norma.

7.

Ogni Stato membro deve facilitare il rimpatrio dei marittimi che lavorano a bordo delle navi che fanno scalo nei suoi porti o passano attraverso le sue acque territoriali o interne, nonché la loro sostituzione a bordo.

8.

In particolare uno Stato membro non può rifiutare il diritto di rimpatrio a un marittimo a causa delle circostanze finanziarie dell’armatore o dell’incapacità o rifiuto dell’armatore di sostituire un marittimo.

9.

Ogni Stato membro deve disporre che le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo e rendano accessibile una copia delle disposizioni nazionali applicabili sul rimpatrio scritte in una lingua appropriata.

Regola 2.6 – Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave

I marittimi hanno diritto ad un indennizzo adeguato in caso di lesione, perdita o disoccupazione a causa della perdita o del naufragio della nave.

Norma A2.6 – Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave

1.

Ogni Stato membro adotta disposizioni per assicurare che, in caso di perdita o naufragio della nave, l’armatore versi ad ogni marittimo a bordo un’indennità di disoccupazione risultante da tale perdita o naufragio.

2.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente norma non pregiudicano eventuali altri diritti del marittimo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato per eventuali perdite o lesioni risultanti dalla perdita o dal naufragio della nave.

Regola 2.7 – Livelli di equipaggio

Le disposizioni riguardanti i livelli minimi di equipaggio per la sicurezza e l’efficienza di una nave sono contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

Regola 2.8 – Avanzamento di carriera, sviluppo delle competenze e opportunità di occupazione per i marittimi

Ogni Stato membro deve avere politiche nazionali volte a promuovere l’occupazione nel settore marittimo e ad incoraggiare l’avanzamento di carriera e lo sviluppo di competenze, nonché migliori opportunità di occupazione per i marittimi domiciliati nel proprio territorio.

Norma A 2.8 – Avanzamento di carriera, sviluppo delle competenze e opportunità di occupazione per i lavoratori marittimi

1.

Ogni Stato membro deve avere politiche nazionali che incoraggiano l’avanzamento di carriera e lo sviluppo di competenze, nonché migliori opportunità di occupazione per i marittimi in modo da fornire al settore marittimo una forza lavoro stabile e competente.

2.

Lo scopo delle politiche di cui al paragrafo 1 della presente norma è di aiutare i marittimi a migliorare le proprie competenze e qualifiche, nonché le opportunità di occupazione.

3.

Ogni Stato membro, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, stabilisce obiettivi chiari di orientamento professionale, istruzione e formazione dei marittimi le cui mansioni a bordo di una nave riguardano principalmente la sicurezza dell’esercizio e della navigazione della nave, inclusa la formazione continua.

TITOLO 3

ALLOGGIO, STRUTTURE RICREATIVE, VITTO E RISTORAZIONE

Norma A3.1 – Alloggio e strutture ricreative

1.

Le navi che toccano regolarmente porti infestati da zanzare devono essere attrezzate con i dispositivi appropriati previsti dall’autorità competente.

2.

Strutture ricreative, attrezzature e servizi appropriati per i marittimi, idonei alle particolari esigenze di persone che devono vivere e lavorare sulle navi, devono essere forniti a bordo per tutti i lavoratori, tenendo conto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

3.

L’autorità competente dispone ispezioni frequenti a bordo delle navi da parte o sotto l’autorità del comandante per garantire che gli alloggi dei marittimi siano puliti, in condizioni di abitabilità decenti e in buono stato di manutenzione. I risultati di ogni ispezione devono essere registrati e disponibili al controllo.

4.

Nel caso delle navi dove è necessario tenere conto, senza discriminazioni, degli interessi dei marittimi con religioni e pratiche sociali diverse e distinte, l’autorità competente può, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, consentire deroghe, equamente applicate, alla presente norma, a condizione che non comportino una situazione complessiva meno favorevole di quella risultanti dall’applicazione della presente norma.

Regola 3.2 – Vitto e ristorazione

1.

Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera tengano a bordo e servano alimenti e acqua potabile di qualità, valore nutrizionale e quantità appropriati che coprano adeguatamente il fabbisogno della nave e tengano conto delle diversità religiose e culturali.

2.

Ai marittimi imbarcati su una nave il vitto va fornito gratuitamente durante il periodo di ingaggio.

3.

I marittimi ingaggiati come cuochi della nave e incaricati della preparazione del cibo devono essere formati e qualificati per la loro funzione.

Norma A3.2 – Vitto e ristorazione

1.

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure in modo da garantire norme minime in materia di qualità e quantità di cibo e acqua potabile nonché di ristorazione applicabili ai pasti forniti ai marittimi imbarcati sulle navi battenti la sua bandiera. Inoltre deve intraprendere attività educative per promuovere la consapevolezza e l’attuazione delle norme di cui al presente paragrafo.

2.

Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera rispettino le seguenti norme minime:

a)

le scorte di cibo e acqua potabile, tenendo conto del numero dei marittimi a bordo, delle loro esigenze religiose e delle pratiche culturali riguardanti il cibo, nonché della durata e la natura del viaggio, devono essere adeguate in termini di quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà;

b)

l’organizzazione e le attrezzature dell’unità ristorazione devono essere tali da consentire la fornitura ai marittimi di pasti adeguati, variati e nutrienti serviti in condizioni igieniche; e

c)

il personale della ristorazione deve essere adeguatamente formato o istruito per tale funzione.

3.

Gli armatori garantiscono che i marittimi ingaggiati come cuochi di bordo siano formati, qualificati e giudicati competenti per la funzione svolta conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari dello Stato membro interessato.

4.

Le prescrizioni di cui al paragrafo 3 della presente norma includono il completamento di un corso di formazione approvato o riconosciuto dall’autorità competente che comprenda la pratica della cucina, l’igiene alimentare e personale, la conservazione del cibo, il controllo delle scorte, la tutela ambientale e la salute e la sicurezza nella ristorazione.

5.

Sulle navi che operano con un equipaggio prescritto inferiore a dieci, cui l’autorità competente può non richiedere la presenza a bordo di un cuoco pienamente qualificato in virtù della dimensione dell’equipaggio o del tipo di commercio, chiunque tratti il cibo nella cucina deve essere formato o istruito in settori come l’igiene alimentare e personale, nonché la manipolazione e la conservazione del cibo a bordo della nave.

6.

In circostanze di necessità eccezionale l’autorità competente può rilasciare una dispensa consentendo a un cuoco non pienamente qualificato di servire a bordo di una nave specifica per un periodo specifico limitato fino al successivo porto di approdo appropriato o per un periodo non superiore a un mese, a condizione che la persona cui è rilasciata la dispensa sia formata o istruita in settori come l’igiene alimentare e personale, nonché la manipolazione e la conservazione del cibo a bordo di una nave.

7.

L’autorità competente prescrive ispezioni documentate frequenti da effettuare a bordo delle navi da parte o sotto l’autorità del comandante per quanto riguarda:

a)

l’approvvigionamento di cibo e acqua potabile;

b)

tutti gli spazi e le attrezzature utilizzate per la conservazione e la manipolazione del cibo e dell’acqua potabile; e

c)

la cucina e le altre attrezzature per la preparazione e il servizio dei pasti.

8.

Nessun marittimo minore di diciotto anni può essere occupato o ingaggiato o lavorare come cuoco di bordo.

TITOLO 4

TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA E BENESSERE

Regola 4.1 – Assistenza sanitaria a bordo e a terra

1.

Ogni Stato membro garantisce che tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi battenti la sua bandiera siano coperti da misure adeguate per la tutela della salute e che abbiano accesso ad un’assistenza sanitaria tempestiva e adeguata quando lavorano a bordo.

2.

Ogni Stato membro garantisce che ai lavoratori marittimi a bordo delle navi nel suo territorio che abbiano bisogno di cure mediche immediate sia dato accesso alle strutture sanitarie dello Stato a terra.

3.

Le prescrizioni per la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a bordo includono norme per le misure volte a garantire ai marittimi una tutela della salute e un’assistenza sanitaria il più possibile comparabili a quelle disponibili in generale ai lavoratori a terra.

Norma 4.1 – Assistenza sanitaria a bordo e a terra

1.

Ogni Stato membro garantisce che siano adottate misure per la tutela della salute e l’assistenza sanitaria, incluse le cure dentistiche essenziali, per i marittimi a bordo di una nave battente la sua bandiera in modo da:

a)

garantire l’applicazione ai marittimi di tutte le disposizioni generali riguardanti la tutela della salute sul lavoro e l’assistenza sanitaria pertinente alle loro mansioni, nonché di disposizioni speciali relative al lavoro a bordo di una nave;

b)

garantire ai marittimi una tutela della salute e un’assistenza sanitaria il più possibile comparabili a quelle disponibili in generale ai lavoratori a terra, incluso l’accesso tempestivo ai medicinali necessari, alle attrezzature e strutture mediche per la diagnosi e la cura, nonché alle informazioni e alla consulenza mediche;

c)

concedere ai lavoratori marittimi il diritto di consultare un medico o un dentista qualificato senza indugio nei porti di approdo, ove possibile;

d)

non limitare le misure al trattamento di lavoratori marittimi malati o feriti, ma da includere misure preventive quali programmi di promozione e di educazione alla salute.

2.

L’autorità competente adotta un modulo standard di rapporto medico per l’uso da parte dei comandanti delle navi e del personale medico pertinente a terra e a bordo. Il modulo, una volta compilato, e il suo contenuto sono riservati e vanno utilizzati solo per facilitare la cura del lavoratore marittimo.

3.

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari che fissino prescrizioni in materia di strutture e attrezzature infermieristiche e mediche a bordo, nonché di formazione sulle navi battenti la sua bandiera.

4.

Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali stabiliscono come minimo le seguenti prescrizioni:

a)

tutte le navi devono disporre di una farmacia di bordo, attrezzature mediche e una guida medica, per le quali vanno prescritte specifiche e che sono soggette ad ispezione periodica da parte dell’autorità competente. Le prescrizioni nazionali tengono conto del tipo di nave, del numero di persone a bordo e della natura, destinazione e durata dei viaggi, nonché delle pertinenti norme sanitarie raccomandate a livello nazionale e internazionale;

b)

le navi che trasportano 100 o più persone generalmente impegnate in viaggi internazionali di oltre 72 ore devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell’assistenza sanitaria; le disposizioni legislative e regolamentari nazionali specificano inoltre quali altri navi sono obbligate ad avere a bordo un medico, tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali la durata, la natura e le condizioni del viaggio e il numero di marittimi a bordo;

c)

le navi che non hanno a bordo un medico devono avere a bordo almeno un marittimo che, nell’ambito delle proprie mansioni ordinarie, sia incaricato dell’assistenza sanitaria e della somministrazione dei medicinali e almeno un marittimo a bordo in grado di prestare pronto soccorso; le persone incaricate dell’assistenza sanitaria a bordo che non sono medici devono aver completato una formazione di assistenza sanitaria che corrisponda alle prescrizioni della convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata («STCW»); i marittimi incaricati di fornire il pronto soccorso devono aver completato con successo una formazione di pronto soccorso conforme alle prescrizioni del STCW; le disposizioni legislative e regolamentari nazionali specificano il livello di formazione approvata richiesto tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali la durata, la natura e le condizioni del viaggio e il numero di marittimi a bordo; e

d)

l’autorità competente garantisce mediante un sistema predisposto che la consulenza medica via radio o comunicazione satellitare per le navi in mare, inclusa la consulenza specialistica, sia disponibile 24 ore al giorno; la consulenza medica, inclusa la trasmissione di messaggi medici via radio o comunicazione satellitare tra una nave e i consulenti a terra, è gratuita per tutte le navi indipendentemente dalla loro bandiera.

Regola 4.2 – Responsabilità dell’armatore

1.

Ogni Stato membro provvede affinché siano garantite a bordo delle navi battenti la sua bandiera misure per assicurare ai marittimi ingaggiati sulle navi il diritto all’assistenza e al sostegno materiale da parte dell’armatore per quanto riguarda le conseguenze finanziarie della malattia, dell’infortunio o del decesso durante il servizio nell’ambito di un contratto di lavoro dei marittimi o derivante dalla loro occupazione nell’ambito di tale contratto.

2.

La presente regola lascia impregiudicati gli altri mezzi di ricorso di cui eventualmente disponga il marittimo.

Norma A4.2 – Responsabilità dell’armatore

1.

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari che impongano agli armatori delle navi battenti la sua bandiera la responsabilità della tutela della salute e dell’assistenza sanitaria di tutti i marittimi che lavorano a bordo delle navi conformemente alle seguenti norme minime:

a)

l’armatore si assume i costi per i marittimi che lavorano a bordo delle sue navi connessi alla malattia e agli infortuni dei marittimi che si verificano tra la data di inizio del loro lavoro e la data in cui sono ritenuti debitamente rimpatriati o derivanti dalla loro occupazione tra tali date;

b)

l’armatore fornisce una garanzia finanziaria a copertura dell’indennizzo in caso di decesso o disabilità a lungo termine del marittimo dovuto a infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale conformemente alla legislazione nazionale, al contratto di lavoro del marittimo o al contratto collettivo;

c)

l’armatore si assume le spese dell’assistenza sanitaria, incluse le cure mediche e la fornitura dei farmaci e dei dispositivi terapeutici necessari nonché il vitto e l’alloggio lontano da casa finché il marittimo ammalato o infortunato non si sia rimesso o la malattia o l’incapacità sia stata dichiarata permanente; e

d)

l’armatore si assume le spese funebri nel caso di decesso a bordo o a terra durante il periodo di ingaggio.

2.

Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono limitare la responsabilità dell’armatore in materia di assistenza medica, vitto e alloggio ad un periodo non inferiore a sedici settimane dalla data dell’infortunio o dell’inizio della malattia.

3.

Se la malattia o l’infortunio comporta l’incapacità lavorativa, l’armatore deve:

a)

versare per intero la retribuzione finché il marittimo ammalato o infortunato rimanga a bordo o finché non sia stato rimpatriato conformemente al presente accordo; e

b)

versare per intero o in parte la retribuzione conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o ai contratti collettivi dal momento in cui il marittimo è rimpatriato o destinato a terra fino alla guarigione o, se ciò avviene prima, fino a quando maturi il diritto a prestazioni in denaro a norma della legislazione dello Stato membro interessato.

4.

Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono limitare la responsabilità dell’armatore di versare per intero o in parte la retribuzione di un marittimo che non è più a bordo ad un periodo non inferiore a sedici settimane dalla data dell’infortunio o dell’inizio della malattia.

5.

Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono escludere la responsabilità dell’armatore per quanto riguarda:

a)

un infortunio che non sia avvenuto nel corso del servizio sulla nave;

b)

un infortunio o una malattia imputabili alla condotta intenzionale del marittimo ammalato, infortunato o deceduto; e

c)

una malattia o un’infermità intenzionalmente nascosta al momento dell’ingaggio.

6.

Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono esentare l’armatore dalla responsabilità delle spese di assistenza sanitaria, vitto e alloggio e funebri nella misura in cui esse siano prese a carico dalle autorità pubbliche.

7.

L’armatore o i suoi rappresentanti prendono le misure necessarie per salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo ammalato, infortunato o deceduto e restituirli ad esso o ai suoi parenti più stretti.

Regola 4.3 – Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni

1.

Ogni Stato membro garantisce che ai marittimi a bordo delle navi battenti la sua bandiera la tutela della salute sul lavoro e condizioni di vita, lavoro e formazione a bordo in un ambiente sicuro e igienico.

2.

Ogni Stato membro sviluppa e adotta linee guida nazionali per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro a bordo delle navi battenti la sua bandiera, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi rappresentative e tenendo conto dei codici applicabili, delle linee guida e delle norme raccomandate dalle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni nazionali e dalle organizzazioni dell’industria marittima.

3.

Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari e altre misure per disciplinare le questioni specificate nel presente accordo tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali e fissa le norme attinenti alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi battenti la sua bandiera.

Norma A4.3 – Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni

1.

Le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da adottare a norma della regola 4.3, paragrafo 3, devono includere quanto segue:

a)

l’adozione e l’efficace attuazione e promozione di politiche di sicurezza e salute sul lavoro e di programmi sulle navi battenti la bandiera dello Stato membro, inclusa la valutazione del rischio, nonché la formazione e l’istruzione dei marittimi;

b)

programmi a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, nonché per il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro, con la partecipazione dei rappresentanti dei marittimi e di tutte le parti interessate alla loro applicazione, tenendo conto delle misure preventive, tra cui il controllo della progettazione, la sostituzione di processi e procedure per compiti collettivi e individuali e l’uso di dispositivi di protezione individuale; e

c)

prescrizioni sull’ispezione, la denuncia e la rettifica di condizioni non sicure e per l’indagine e la denuncia degli infortuni sul lavoro a bordo.

2.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente norma:

a)

tengono conto dei pertinenti strumenti internazionali in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute in generale e in presenza di rischi specifici e trattano tutte le questioni pertinenti alla prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali che possono essere applicabili al lavoro dei marittimi, in particolare quelle specifiche dell’occupazione nel settore marittimo;

b)

specificano gli obblighi del comandante o della persona designata dal comandante o di entrambi di assumersi specificamente la responsabilità per l’attuazione e per il rispetto della politica e del programma della nave in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute; e

c)

specificano l’autorità dei rappresentanti per la sicurezza dei marittimi, designati o eletti, a partecipare alle riunioni del comitato di sicurezza della nave; tale comitato deve essere istituito sulle navi che hanno a bordo cinque o più marittimi.

3.

Le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure di cui alla regola 4.3, paragrafo 3, devono essere riviste periodicamente in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi e all’occorrenza vanno modificate per tenere contro dell’evoluzione della tecnologia e della ricerca in modo da favorire il miglioramento continuo delle politiche e dei programmi di salute e sicurezza sul lavoro e la creazione di un ambiente lavorativo sicuro per i marittimi a bordo delle navi battenti bandiera dello Stato membro.

4.

Ai fini delle prescrizioni del presente accordo è considerata sufficiente la conformità alle prescrizioni degli strumenti internazionali relative ai livelli accettabili di esposizione ai rischi sul posto di lavoro a bordo le navi e allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e dei programmi delle navi sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

5.

L’autorità competente si assicura che:

a)

siano adeguatamente denunciati gli infortuni, le lesioni e le malattie professionali;

b)

statistiche complete di tali infortuni e malattie siano tenute, analizzate e pubblicate, nonché se del caso seguite dalla ricerca sulle tendenze generali e sui pericoli identificati; e

c)

siano investigati gli infortuni sul lavoro.

6.

La denuncia e l’investigazione delle questioni attinenti alla sicurezza e alla salute sul lavoro devono essere strutturate in modo da tutelare i dati personali dei marittimi.

7.

L’autorità competente coopera con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi in modo da prendere misure che portino all’attenzione di tutti i marittimi informazioni concernenti rischi particolari a bordo delle navi, ad esempio inviando per posta avvisi ufficiali contenenti le istruzioni pertinenti.

8.

L’autorità competente richiede agli armatori che effettuano valutazioni del rischio in relazione alla gestione della sicurezza e la salute sul lavoro di riferirsi alle informazioni statistiche appropriate riguardanti le loro navi e alle statistiche generali fornite dall’autorità competente.

Regola 4.4 – Accesso alle strutture sociali di terra per i marittimi

Ogni Stato membro assicura che le strutture sociali di terra per i marittimi, laddove presenti, siano di facile accesso. Lo Stato membro deve inoltre promuovere lo sviluppo di tali strutture in porti designati in modo da fornire ai marittimi a bordo delle navi nei suoi porti l’accesso a strutture e servizi sociali adeguati.

Norma A4.4 – Accesso alle strutture sociali di terra per i marittimi

1.

Ogni Stato membro prescrive che le strutture sociali presenti sul suo territorio siano disponibili all’uso da parte di tutti i marittimi, indipendentemente da nazionalità, razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche, origine sociale o stato di bandiera della nave su cui sono occupati o ingaggiati o lavorano.

2.

Ogni Stato membro promuove lo sviluppo delle strutture sociali in porti appropriati del paese e determina, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, quali porti vanno considerati appropriati.

3.

Ogni Stato membro incoraggia l’istituzione di comitati sociali che rivedono periodicamente le strutture e i servizi sociali per garantire che siano adeguati alla luce dell’evoluzione delle esigenze dei marittimi risultanti da sviluppi tecnici, operativi e di altro tipo nell’industria marittima.

TITOLO 5

CONFORMITÀ E APPLICAZIONE

Regola 5.1.5 – Procedure relative ai reclami a bordo

1.

Ogni Stato membro prescrive che le navi battenti la sua bandiera dispongano di procedure per i reclami a bordo in modo da trattare in modo equo, efficace e tempestivo i reclami dei marittimi riguardanti presunte violazioni delle prescrizioni della convenzione (inclusi i diritti dei marittimi).

2.

Ogni Stato membro vieta e sanziona qualsiasi tipo di ritorsione contro un marittimo che abbia presentato un reclamo.

3.

Le disposizioni della presente regola lasciano impregiudicato il diritto del marittimo di avvalersi di qualsiasi strumento di tutela che ritenga appropriato.

Norma A5.1.5 – Procedure relative ai reclami a bordo

1.

Fatto salvo l’ambito di applicazione eventualmente più ampio nelle leggi o nei regolamenti nazionali o nei contratti collettivi, le procedure a bordo possono essere utilizzate dai marittimi per presentare reclami relativi a qualsiasi questione che costituisca una presunta violazione delle prescrizioni della convenzione (inclusi i diritti dei marittimi).

2.

Ogni Stato membro garantisce che le sue leggi o i suoi regolamenti prevedano appropriate procedure di reclamo a bordo conformi alle disposizioni della regola 5.1.5. Tali procedure sono volte a risolvere i reclami al livello più basso possibile. Tuttavia, in ogni caso i marittimi hanno il diritto di presentare un reclamo direttamente al comandante e, se lo considerano necessario, alle appropriate autorità esterne.

3.

Le procedure di reclamo a bordo includono il diritto del marittimo di essere accompagnato o rappresentato durante la procedura, nonché misure di salvaguardia contro la possibilità di ritorsioni. Il termine «ritorsioni» copre qualsiasi azione negativa compiuta da chiunque nei confronti del marittimo per la presentazione di un reclamo che non sia manifestamente vessatorio o abusivo.

4.

Oltre alla copia del contratto individuale di lavoro, tutti i marittimi devono disporre di una copia delle procedure di reclamo a bordo applicabili sulla nave. Tali informazioni includono i dati di contatto dell’autorità competente nello Stato di bandiera e, se diverso, nello Stato di residenza del marittimo, il nome delle persone a bordo che possono, in maniera riservata, fornire al marittimo consulenza imparziale sul reclamo e assisterlo in altro modo nell’esercizio delle procedure di reclamo disponibili sulla nave.

DISPOSIZIONI FINALI

A seguito di eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e su richiesta di una delle parti del presente accordo, è effettuata una revisione del presente accordo.

Le parti sociali subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore prima dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo dell’OIL del 2006; tale data corrisponde a dodici mesi dopo la data in cui sono state registrate presso l’Organizzazione internazionale del lavoro ratifiche di almeno trenta membri con una quota totale della stazzatura mondiale del 33 %.

Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i marittimi rispetto a quelle incluse nel presente accordo.

Il presente accordo lascia impregiudicata l’attuale legislazione comunitaria più severa e/o specifica.

Il presente accordo non pregiudica leggi, usi o accordi che offrano condizioni più favorevoli per i marittimi interessati. Ad esempio, i termini di questo accordo lasciano impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 1992/29/CEE del Consiglio, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, e la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).

L’attuazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai marittimi nel settore disciplinato dall’accordo stesso.

FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF)

ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (ECSA)

PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIALOGO NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

BRUXELLES, 19 MAGGIO 2008.

ALLEGATO A

MODIFICHE DELL’ACCORDO DEL 30 SETTEMBRE 1998 SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE

Nelle discussioni che hanno portato alla conclusione dell’accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 le parti sociali hanno anche rivisto l’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso il 30 settembre 1998, in modo da verificare che fosse coerente con le disposizioni corrispondenti della convenzione e concordare le eventuali modifiche necessarie.

Le parti sociali hanno quindi concordato le seguenti modifiche dell’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare:

1.   Clausola 1

È inserito un nuovo punto:

«3.

In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.»

2.   Clausola 2, lettera c)

La clausola 2, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

per “marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare” si intende ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo;»

3.   Clausola 2, lettera d)

Sostituire la clausola 2, lettera d), con:

«d)

per “armatore” si intende il proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, in particolare il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.»

4.   Clausola 6

La clausola 6 è sostituita dalla seguente:

«1.

È vietato il lavoro di notte ai marittimi minori di diciotto anni. Ai fini della presente clausola la “notte” è definita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Essa deve coprire un periodo di almeno nove ore consecutive, compreso l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino.

2.

Una deroga alla puntuale osservanza della restrizione riguardante il lavoro notturno può essere decisa dall’autorità competente ove:

a)

possa essere compromessa la formazione effettiva dei marittimi in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure

b)

la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i marittimi interessati dalla deroga lavorino di notte e l’autorità decida, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, che tale lavoro non nuocerà alla loro salute o al loro benessere.

3.

L’occupazione, l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minori di diciotto anni sono vietati qualora il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. I tipi di lavoro sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.»

5.   Clausola 13

La clausola 13, punto 1, prima frase, è sostituita dalla seguente:

«1.

I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per le loro mansioni.

2.

Le eccezioni possono essere consentite solo nel rispetto delle prescrizioni del presente accordo.

3.

L’autorità competente richiede che i marittimi, prima di iniziare il lavoro a bordo di una nave, siano in possesso di un certificato medico attestante la loro idoneità ad eseguire i loro compiti in mare.

4.

Al fine di garantire che i certificati medici riflettano effettivamente lo stato di salute dei marittimi alla luce dei loro compiti, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate e tenendo conto delle linee guida internazionali applicabili, prescrive la natura dell’esame medico e del relativo certificato.

5.

Il presente accordo non pregiudica la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata (“STCW”). Un certificato medico rilasciato conformemente alle prescrizioni del STCW è accettato dall’autorità competente ai fini dei punti 1 e 2 della presente clausola. Analogamente, nel caso dei marittimi non coperti dal STCW è accettato un certificato medico che soddisfi la sostanza di tali prescrizioni.

6.

Il certificato medico è rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato concernente solo la vista, da una persona riconosciuta dall’autorità competente come qualificata per rilasciare tali certificati. I medici devono disporre della piena indipendenza professionale nell’esercizio della loro valutazione medica per quanto riguarda le procedure dell’esame medico.

7.

Ai marittimi cui è stato rifiutato un certificato o cui è stata imposta una limitazione della loro idoneità al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica, è concessa la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente.

8.

Il certificato medico deve indicare in particolare che:

a)

sono soddisfacenti l’udito e la vista del marittimo interessato, nonché la percezione dei colori nel caso di un marittimo da impiegare in compiti in cui l’idoneità al lavoro può essere ridotta a causa del daltonismo; e

b)

il marittimo non soffre di condizioni mediche che potrebbero essere aggravate dal servizio in mare, renderlo non idoneo a tale compito oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo.

9.

Se non è richiesto un periodo più breve a ragione delle mansioni specifiche del marittimo interessato o salvo indicazione contraria al STCW:

a)

il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno;

b)

la certificazione della percezione dei colori è valida per un periodo massimo di sei anni.

10.

In casi urgenti l’autorità competente può consentire al marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato a condizione che:

a)

il periodo in questione non sia superiore a tre mesi; e

b)

il marittimo in questione sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.

11.

Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato continua ad essere valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il lavoratore marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che il periodo in questione non sia superiore a tre mesi.

12.

I certificati medici per i marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere forniti almeno in inglese.»

Le frasi successive della clausola 13, paragrafi 1 e 2, diventano punti da 13 a 15.

6.   Clausola 16

La prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni lavoratore marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

(2009/392/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2006, i negoziati con la Confederazione svizzera relativi ad un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, sono stati conclusi.

(2)

Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2008, e in attesa della sua conclusione definitiva in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 maggio 2008.

(3)

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, la notifica dell’approvazione conformemente all’articolo 6 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

L. CHATEL


PROTOCOLLO

dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati gli «Stati membri», anch’essi rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «la Svizzera»,

dall’altra,

di seguito denominati «parti contraenti»,

VISTO l’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito denominato «accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002;

VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1o aprile 2006;

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito denominati «i nuovi Stati membri») all’Unione europea in data 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell’accordo;

CONSIDERANDO che l’atto di adesione riconosce al Consiglio dell’Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli Stati membri dell’Unione europea, un protocollo sull’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell’accordo.

2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell’accordo sono vincolanti per i nuovi Stati membri come per le attuali parti contraenti dell’accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Articolo 2

Il corpo e l’allegato I dell’accordo sono adattati come segue:

1)

l’elenco delle parti contraenti è sostituito dal seguente:

«LA COMUNITÀ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall’altra,»;

2)

l’articolo 10 dell’accordo è modificato come segue:

a)

dopo il paragrafo 1 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter.   Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, la Svizzera può mantenere limiti quantitativi per quanto riguarda l’accesso dei lavoratori dipendenti in Svizzera e dei lavoratori autonomi che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a limiti quantitativi.

Prima della fine del sopramenzionato periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini dei nuovi Stati membri sulla base di una relazione della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del periodo sopramenzionato, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Questi Stati membri possono introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»;

b)

dopo il paragrafo 2 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   Durante i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, la Svizzera, la Repubblica di Bulgaria e la Romania possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: attività dei servizi connessi all’orticultura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione [rispettivamente, codici NACE (1) 01.41; da 45.1 a 4; 74.60; 74.70]. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter e 4 quater, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini dei nuovi Stati membri rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea o all’EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l’accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi (2) e per i prestatori di servizi, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori sopramenzionati.

Entro i due anni successivi all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, il Comitato misto esamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l’intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.

c)

dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Dall’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 ter, la Svizzera riserva su base annuale (pro rata temporis), nell’ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini di questi nuovi Stati membri, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno (3) conformemente alla tabella seguente:

Periodo

Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Fino alla fine del primo anno

362

3 620

Fino alla fine del secondo anno

523

4 987

Fino alla fine del terzo anno

684

6 355

Fino alla fine del quarto anno

885

7 722

Fino alla fine del quinto anno

1 046

9 090

d)

dopo il paragrafo 4 bis è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   Alla fine del periodo indicato al paragrafo 1 ter e nel presente paragrafo e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania in quanto parti contraenti, le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo si applicano ai cittadini di questi nuovi Stati membri.

In caso di gravi perturbazioni del mercato del lavoro o di un rischio in tal senso, la Svizzera e ogni nuovo Stato membro che ha applicato misure transitorie comunica tali circostanze al Comitato misto entro la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2 ter, punto 2. In tal caso, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 ter, 2 ter e 3 ter fino a sette anni dall’entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 ter è il seguente:

Periodo

Numero di permessi di soggiorno per un periodo pari o superiore a un anno

Numero di permessi di soggiorno per un periodo superiore a quattro mesi e inferiore a un anno

Fino alla fine del sesto anno

1 126

10 457

Fino alla fine del settimo anno

1 207

11 664»

e)

dopo il paragrafo 5 bis è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter.   Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 ter, 2 ter, 3 ter e 4 quater, segnatamente quelle del paragrafo 2 ter relative alla priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all’entrata in vigore del protocollo del presente accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sono autorizzati ad esercitare un’attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, di una mobilità geografica e professionale.

I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno senza che possa essere contestato loro l’esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godranno dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati nelle disposizioni di base del presente accordo, in particolare all’articolo 7.»;

3)

all’articolo 27, paragrafo 2, dell’allegato I dell’accordo, il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 4 bis e 4 ter è sostituito con il riferimento all’articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter e 4 quater.

Articolo 3

In deroga all’articolo 25 dell’allegato I dell’accordo, si applicano i periodi transitori di cui all’allegato I del presente protocollo.

Articolo 4

1.   L’allegato II dell’accordo è modificato in conformità dell’allegato 2 del presente protocollo.

2.   L’allegato III dell’accordo è adattato dalla decisione del Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo.

Articolo 5

1.   Gli allegati 1 e 2 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

2.   Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004, costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 6

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Svizzera, secondo le rispettive procedure.

2.   Il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell’ultima notifica di ratificazione o di approvazione.

Articolo 8

Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell’accordo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.   Le versioni in lingua bulgara e rumena dell’accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l’atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall’articolo 14 dell’accordo approva le versioni facenti fede dell’accordo nelle nuove lingue.

Съставено в Брюксел, на двадесет и седми май две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și șapte mai două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho siedmeho mája dvetisícosem.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundraåtta.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al paragrafo 3 ter anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.»;

(3)  Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all’articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma del presente accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti del presente accordo con il protocollo del 2004. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre ai permessi di soggiorno concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.»;

ALLEGATO 1

Misure transitorie relative all’acquisto di terreni e di residenze secondarie

1.   La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Bulgaria e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini bulgari.

La Repubblica di Bulgaria può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere nella Repubblica di Bulgaria non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini bulgari.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

2.   Romania

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo relative all’acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini svizzeri che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere e che non sono stabilite nel territorio della Romania né vi hanno succursali o agenzie di rappresentanza.

I cittadini svizzeri che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a qualsiasi norma e procedura diversa da quelle cui sono soggetti i cittadini rumeni.

La Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l’acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo comma o di porvi fine.

ALLEGATO 2

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue.

1)

Sotto il titolo «Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

a)

alla lettera i), riguardante l’allegato III, parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia — Svizzera»:

 

«Bulgaria — Svizzera

Nulla.

 

Romania — Svizzera

Nessuna convenzione.»;

b)

alla lettera j), riguardante l’allegato III, parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce «Slovacchia — Svizzera»:

 

«Bulgaria — Svizzera

Nulla.

 

Romania — Svizzera

Nessuna convenzione.»

2)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 1 «Regolamento (CEE) n. 1408/71» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

3)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento», al punto 2 «Regolamento (CEE) n. 574/72» dopo «304 R 631: Regolamento (CE) n. 631/2004 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

4)

Il testo seguente è inserito sotto il titolo «Sezione B: Atti di cui le parti contraenti tengono debito conto», ai punti «4.18. 383 D 0117: Decisione n. 117…», «4.27. 388 D 64: Decisione n. 136…», «4.37. 393 D 825: Decisione n. 150 …», dopo «12003 TN 02/02 A: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, …», e al punto «4.77: Decisione n. 192 …»:

«Sezione 2 (Libera circolazione delle persone — Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, in quanto le sue disposizioni riguardano atti comunitari indicati all’allegato II del presente accordo.»

5)

Per i lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania, le disposizioni del punto 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all’allegato II si applicano fino alla fine del settimo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ADATTAMENTO DELL’ALLEGATO III ALL’ACCORDO

Le parti contraenti dichiarano che, al fine di assicurare la corretta attuazione dell’accordo, l’allegato III deve essere adattato quanto prima per integrarvi, tra l’altro, la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2006/100/CE, e le nuove voci svizzere.

DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA

La Svizzera darà provvisoriamente accesso al suo mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri, in base alla sua legislazione nazionale, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo, a favore dei cittadini dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti consisteranno in 282 permessi a lungo termine e 1 006 permessi a breve termine all’anno. Inoltre, saranno ammessi 2 011 lavoratori a breve termine all’anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.


20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

(2009/393/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio (1) ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2007, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2009. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità nella convenzione sul commercio dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Bruxelles, 18 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.


20.5.2009   

IT

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L 124/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità, nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

(2009/394/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2007, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2009. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.

Fatto a Bruxelles, 18 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.


Commissione

20.5.2009   

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L 124/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

relativa all’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos nei dipartimenti francesi d’oltremare

[notificata con il numero C(2009) 3744]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/395/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (di seguito «la direttiva») stabilisce che la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell’esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 (di seguito «programma di riesame»).

(2)

Il temefos è stato identificato come principio attivo di biocidi disponibile sul mercato prima del 14 maggio 2000 per scopi diversi da quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE. Nessun fascicolo è stato presentato entro la scadenza prevista al fine di includere il temefos nell’allegato I, IA o IB della direttiva.

(3)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione (3), gli Stati membri dovevano revocare le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti temefos a decorrere dal 1o settembre 2006. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007 (di seguito «il regolamento»), i biocidi contenenti temefos non devono più essere immessi in commercio.

(4)

L’articolo 5 del regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e le condizioni per la concessione della deroga.

(5)

Con decisione 2007/226/CE (4), la Commissione ha concesso la deroga per i biocidi contenenti temefos utilizzati per il controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare. Tale deroga è applicabile fino al 14 maggio 2009.

(6)

La Francia ha presentato alla Commissione la richiesta di prorogare la deroga fino al 14 maggio 2010, allegando informazioni volte a dimostrare la necessità di continuare a utilizzare il temefos. La Commissione ha pubblicato la richiesta della Francia in forma elettronica il 13 febbraio 2009. Nei 60 giorni previsti per la consultazione pubblica non è stata espressa alcuna obiezione a tale richiesta.

(7)

Vista l’entità dei focolai di malattie diffuse dalle zanzare nei dipartimenti francesi d’oltremare è opportuno continuare a consentire l’uso del temefos qualora il trattamento con altre sostanze o biocidi non risulti efficace. Un’ulteriore proroga della fase di eliminazione graduale di tale sostanza appare pertanto necessaria per consentirne la sostituzione con altre sostanze adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare fino al 14 maggio 2010.

Articolo 2

1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell’articolo 1, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l’uso essenziale previsto;

b)

la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;

c)

al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le opportune misure di riduzione dei rischi;

d)

l’etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego;

e)

ove opportuno, i titolari dell’autorizzazione o la Francia s’impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi.

2.   La Francia informa la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative adottate a norma della lettera e), entro il 14 maggio 2010.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 47.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/67


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2009

sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE

(2009/396/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

sentito il comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l’altro, collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti. Malgrado ciò, nel corso della valutazione di oltre 850 progetti di misure notificati a titolo dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE è emerso che esistono tuttora incoerenze nella regolamentazione delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali.

(2)

Sebbene un certo orientamento ai costi sia in genere previsto nella maggior parte degli Stati membri, per quanto concerne le misure di controllo dei prezzi prevalgono tuttavia le divergenze. Oltre alla grande diversità degli strumenti scelti per il calcolo dei costi, svariati sono anche i modi di utilizzarli. Ciò accresce le differenze tra le tariffe di terminazione all’ingrosso applicate all’interno dell’Unione europea, che solo in parte sono ascrivibili alle specificità dei singoli paesi. Il gruppo dei regolatori europei (ERG), istituito con decisione 2002/627/CE della Commissione (2), ha riconosciuto l’esistenza di una tale situazione nella sua Posizione comune sulla simmetria delle tariffe di terminazione di chiamata su reti fisse e sulla simmetria delle tariffe di terminazione di chiamata su reti mobili. In certi casi alcune ANR hanno inoltre autorizzato alcuni piccoli operatori di telefonia fissa o mobile, che non hanno beneficiato di economie di scala subito dopo essere entrati nel mercato, ad applicare tariffe di terminazione più elevate. Tali asimmetrie si riscontrano sia all’interno dei confini nazionali che tra i vari paesi, sebbene siano in leggero calo. L’ERG ha affermato nella sua posizione comune che le tariffe di terminazione dovrebbero di norma essere simmetriche e che le asimmetrie esigono un’adeguata giustificazione.

(3)

L’esistenza di divergenze significative nella regolamentazione delle tariffe di terminazione fisse e mobili crea gravi distorsioni della concorrenza. I mercati della terminazione presentano una situazione di accesso a due vie nella quale si presume che entrambi gli operatori beneficino di accordi di interconnessione ma, poiché tali operatori sono anche in competizione l’uno con l’altro per gli abbonati, le tariffe di terminazione possono avere importanti implicazioni strategiche e concorrenziali. Quando le tariffe di terminazione sono fissate a un livello più alto rispetto ai costi efficienti, si determina un sostanziale trasferimento tra i mercati della telefonia fissa e mobile e tra i consumatori. Inoltre, nei mercati in cui gli operatori detengono quote di mercato asimmetriche, ciò può comportare il pagamento di somme significative dai piccoli ai grandi operatori. Inoltre, in vari Stati membri il livello delle tariffe di terminazione per la telefonia mobile è ancora elevato, in termini assoluti, rispetto a quello che si registra in una serie di paesi al di fuori dell’Unione europea e anche, in generale, rispetto a quello della telefonia fissa, causando il permanere di prezzi alti, seppure in calo, per i consumatori finali. In presenza di tariffe di terminazione elevate si tende ad avere prezzi al dettaglio elevati per le chiamate in uscita, con ripercussioni negative sul tasso di utilizzazione e pertanto sui consumatori.

(4)

L’attuale assenza di armonizzazione nell’applicazione dei principi di contabilità dei costi ai mercati della terminazione dimostra che è necessario definire un approccio comune che, oltre ad offrire una maggiore certezza giuridica e gli incentivi giusti per gli investitori potenziali, riduca gli oneri normativi che gravano sugli operatori attualmente presenti in vari Stati membri. L’obiettivo di una regolamentazione coerente dei mercati delle terminazioni è chiaro ed è riconosciuto dalle ANR, ed è stato ripetutamente ribadito dalla Commissione nell’ambito della valutazione dei progetti di misure di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

(5)

Talune disposizioni del quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica prevedono l’applicazione di sistemi di contabilità dei costi adeguati e indispensabili, nonché l’introduzione di obblighi relativi al controllo dei prezzi: si tratta in particolare degli articoli 9, 11 e 13 in combinato disposto con il considerando 20 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (3).

(6)

La raccomandazione 2005/698/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (4) ha fornito un quadro per l’applicazione coerente delle disposizioni specifiche in materia di contabilità dei costi e separazione contabile, nell’ottica di migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie e delle procedure di audit e rendicontazione a beneficio di tutte le parti interessate.

(7)

La terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso è il servizio tramite il quale le chiamate sono inoltrate alle postazioni (delle reti fisse) o agli abbonati (delle reti mobili). Nell’UE il sistema di tariffazione si fonda sul principio CPNP (Calling Party Network Pays), in base al quale il costo di terminazione è stabilito dalla rete chiamata e pagato dalla rete che chiama. La parte chiamata, non dovendo sostenere il costo di questo servizio, non ha in genere motivo per contestare il prezzo di terminazione fissato dal suo fornitore di rete. In tale contesto, la tariffazione eccessiva costituisce la principale preoccupazione, in termini di concorrenza, delle autorità di regolamentazione. I prezzi di terminazione elevati sono recuperati alla fine applicando tariffe di chiamata più alte agli utenti finali. Dato il tipo di accesso a due vie dei mercati della terminazione, tra gli ulteriori potenziali problemi di concorrenza figura anche quello delle sovvenzioni incrociate tra operatori, che interessa sia il mercato della terminazione fissa che quello della telefonia mobile. Pertanto, dato che gli operatori di terminazione sono in grado di innalzare i prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno interesse a farlo, l’orientamento dei prezzi ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere questo problema a medio termine. Il considerando 20 della direttiva 2002/19/CE rileva che il meccanismo di recupero dei costi deve essere adeguato alle circostanze. Date le caratteristiche specifiche dei mercati di terminazione delle chiamate e le preoccupazioni di tipo concorrenziale e distributivo connesse, la Commissione ha già da tempo riconosciuto che l’adozione di un approccio comune fondato sul costo efficace e sull’applicazione di tariffe di terminazione simmetriche favorirebbe l’efficienza e la concorrenza sostenibile oltre a massimizzare i benefici per i consumatori in termini di offerta di prezzi e servizi.

(8)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri provvedono affinché le ANR, nell’esercizio delle funzioni indicate nella suddetta direttiva e nelle direttive particolari, in special modo quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale. L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE dispone inoltre che le ANR favoriscano la concorrenza facendo sì, tra le altre cose, che tutti gli utenti traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità del servizio e che non si producano distorsioni né restrizioni della concorrenza. Per raggiungere tali obiettivi, e un’applicazione coerente in tutti gli Stati membri, le tariffe di terminazione regolamentate vanno ridotte quanto prima possibile al livello dei costi sostenuti da un operatore efficiente.

(9)

In un contesto concorrenziale gli operatori entrano in competizione sulla base dei costi correnti e non ricevono compensazioni per i costi dovuti a inefficienze. I costi storici devono quindi essere convertiti in costi correnti, in modo da riflettere i costi di un operatore efficiente che si avvale di una tecnologia moderna.

(10)

Gli operatori che sono compensati per i costi reali generati dalla terminazione sono poco incentivati ad essere più efficienti. L’applicazione di un modello bottom-up è coerente con il concetto di una rete costruita da un operatore efficiente secondo un modello economico/ingegneristico di rete efficiente basato sui costi correnti. Tale modello rispecchia la quantità di attrezzatura necessaria e non quella effettivamente fornita e ignora i costi ereditati dal passato.

(11)

Poiché il modello bottom-up è basato in gran parte su dati derivati (ad esempio i costi di rete sono calcolati utilizzando informazioni fornite dai venditori di apparecchiature), i regolatori potrebbero voler riconciliare i dati del modello bottom-up con quelli del modello top-down, al fine di ottenere risultati il più possibile affidabili ed evitare forti discrepanze tra costi operativi, costi di capitale e ripartizione dei costi tra un operatore ipotetico e uno reale. Per determinare le eventuali carenze del modello bottom-up, quale l’asimmetria dell’informazione, e porvi rimedio, le ANR possono confrontare i risultati ottenuti applicando il modello bottom-up con quelli generati da un corrispondente modello top-down che utilizza dati sottoposti a revisione.

(12)

Il modello di calcolo dei costi dovrebbe fondarsi su scelte tecnologiche efficienti disponibili nell’arco temporale considerato dal modello, nella misura in cui esse possano essere identificate. Ecco perché un modello bottom-up costruito oggi potrebbe in linea di principio partire dall’ipotesi che la rete di base per le reti di telefonia fissa si sviluppi a partire dalla rete di prossima generazione (NGN — Next Generation Network). Il modello bottom-up per le reti di telefonia mobile deve fondarsi, per rispecchiare la situazione prefigurata, su una combinazione di tecnologie 2G e 3G nella parte di accesso alla rete, mentre si potrebbe presupporre che la parte centrale sia basata su una NGN.

(13)

Date le caratteristiche particolari dei mercati di terminazione delle chiamate, i costi dei servizi di terminazione vanno calcolati in base ai costi incrementali prospettici di lungo periodo (LRIC). In un modello basato sui LRIC, tutti i costi sono delle variabili e, poiché si presume che tutti i cespiti siano sostituiti a lungo termine, fissare le tariffe in base ai LRIC consente di recuperare efficacemente i costi. I modelli basati sui LRIC tengono conto solo dei costi generati da un incremento definito. Un approccio basato sul costo incrementale, che tiene conto solo dei costi generati secondo principi di efficienza che non sarebbero sostenuti se il servizio incluso nell’incremento non fosse più fornito (ovvero i costi evitabili), favorisce una produzione e un consumo efficienti e riduce al minimo le potenziali distorsioni della concorrenza. Quanto più le tariffe di terminazione si discostano dai costi incrementali, tanto maggiori sono le distorsioni della concorrenza tra i mercati della telefonia fissa e mobile e/o tra operatori con quote di mercato o flussi di traffico asimmetrici. È pertanto giustificato applicare un approccio LRIC puro, in cui l’incremento è costituito dalla fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione di chiamata e i costi evitabili sono gli unici ad essere presi in considerazione. Un approccio LRIC consentirebbe inoltre il recupero di tutti i costi fissi e variabili (poiché si suppone che i costi fissi diventino variabili nel lungo termine) incrementali rispetto alla fornitura dei servizi di terminazione di chiamata all’ingrosso e faciliterebbe quindi un efficace recupero dei costi.

(14)

I costi evitabili corrispondono alla differenza tra i costi totali determinati a lungo termine sostenuti da un operatore nel fornire l’intera sua gamma di servizi e i costi totali determinati a lungo termine sostenuti dallo stesso operatore nel fornire l’intera sua gamma di servizi eccetto la fornitura all’ingrosso a terzi del servizio di terminazione di chiamata (ad esempio, costo unico sostenuto da un operatore che non offre terminazione di chiamata a terzi). Per una corretta attribuzione dei costi occorre distinguere tra i costi relativi al traffico, ovvero tutti i costi fissi e variabili che aumentano con l’aumentare del traffico, e i costi non legati al traffico, ossia tutti quelli che non aumentano con l’aumentare del traffico. Per determinare i costi evitabili che interessano la terminazione di chiamata all’ingrosso è necessario ignorare i costi legati al traffico. Può allora essere conveniente attribuire i costi legati al traffico innanzitutto ad altri servizi (ad esempio, raccolta delle chiamate, SMS, MMS, banda larga, linee affittate ecc.), considerando solo per ultimo il servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali. Il costo imputato al servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso deve quindi essere pari solo al costo supplementare sostenuto per fornire il servizio. Di conseguenza, la contabilità dei costi, secondo un approccio LRIC, per i servizi all’ingrosso di terminazione di chiamata nei mercati della telefonia fissa e mobile deve consentire di recuperare soltanto i costi che sarebbero evitati se non fosse più fornito a terzi un servizio all’ingrosso di terminazione di chiamata.

(15)

È da notarsi che la terminazione di chiamata è un servizio che genera benefici sia per la parte che chiama sia per quella chiamata (se la parte chiamata non ne traesse benefici non accetterebbe la chiamata), dal che si deduce che entrambe le parti hanno un ruolo nella generazione dei costi. Se per stabilire prezzi orientati ai costi si applica il principio della causalità dei costi, tali costi dovrebbero essere sostenuti da chi li genera. Considerata la natura bipolare dei mercati della terminazione, in cui i costi sono generati dalle due parti, non è necessario che tutti i costi ad essa attinenti siano recuperati mediante la tariffa regolamentata di terminazione all’ingrosso. Pur tuttavia, ai fini della presente raccomandazione, tutti i costi evitabili generati nel fornire il servizio di terminazione all’ingrosso — ovvero tutti i costi che aumentano in risposta a un aumento del traffico di terminazione all’ingrosso — possano essere recuperati mediante la tariffa all’ingrosso.

(16)

Nel fissare le tariffe di terminazione, ogni scostamento rispetto a un livello unico di costo efficiente deve essere dettato da differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori. Nelle reti fisse non è stata rilevata alcuna differenza oggettiva di costo che l’operatore non possa controllare. Nelle reti mobili un’assegnazione ineguale delle frequenze può essere considerata un fattore estrinseco che comporta differenze di costo unitario tra gli operatori. È possibile rilevare differenze di costo estrinseche quando l’assegnazione delle frequenze non è avvenuta in base a meccanismi di mercato, ma secondo un processo sequenziale di autorizzazione. Quando l’assegnazione delle frequenze avviene attraverso meccanismi di mercato, come una vendita all’asta, o se esiste un mercato secondario, le differenze di costo dovute alle frequenze sono determinate piuttosto da fattori intrinseci e potrebbero essere notevolmente ridotte o eliminate.

(17)

I nuovi operatori dei mercati della telefonia mobile potrebbero essere soggetti a costi unitari più elevati per un periodo transitorio prima di raggiungere la dimensione minima atta a garantire l’efficienza. In tali situazioni le ANR, se è appurato che nel segmento al dettaglio esistono ostacoli all’ingesso e all’espansione nel mercato, possono autorizzarli, per un periodo transitorio non superiore a quattro anni dall’ingresso nel mercato, a recuperare i costi incrementali più elevati rispetto a quelli di un operatore modellizzato. Facendo riferimento alla posizione comune dell’ERG, è ragionevole prevedere un lasso temporale di quattro anni per l’eliminazione delle asimmetrie, sulla base della stima che nel mercato della telefonia mobile sono probabilmente necessari da tre a quattro anni, dopo l’ingresso nel mercato, per raggiungere una quota di mercato compresa tra il 15 e il 20 % e quindi per avvicinarsi alla dimensione minima atta a garantire l’efficienza. Si tratta di una situazione distinta da quella dei nuovi operatori dei mercati della telefonia fissa, che hanno la possibilità di conseguire bassi costi unitari, concentrando le proprie reti su percorsi ad alto traffico in aree geografiche particolari e/o affittando i collegamenti di rete necessari dagli operatori storici.

(18)

Occorre privilegiare un metodo di ammortamento che rifletta il valore economico di un cespite. Se tuttavia non è possibile elaborare un modello affidabile di ammortamento economico, si può ricorrere ad altri metodi, tra cui l’ammortamento lineare, l’ammortamento con annualità costanti e l’ammortamento con annualità variabili. La scelta dell’approccio giusto va fatta considerando il grado di approssimazione che ciascun metodo consente di raggiungere nella misurazione economica dell’ammortamento. Pertanto, se non è possibile elaborare un modello affidabile di ammortamento economico, occorre esaminare separatamente il profilo d’ammortamento di ciascuno dei cespiti principali del modello bottom-up, scegliendo l’approccio che offre un profilo di ammortamento simile a quello dell’ammortamento economico.

(19)

Per quanto concerne la dimensione di efficienza, considerazioni diverse vanno fatte per i diversi mercati della telefonia fissa e mobile. La dimensione minima dell’attività atta a garantire l’efficienza può essere raggiunta a livelli differenti nei settori della telefonia fissa e mobile, poiché dipende dall’ambiente normativo e commerciale proprio di ciascun mercato.

(20)

Nel disciplinare le tariffe della terminazione all’ingrosso, le ANR non devono vietare né impedire agli operatori di stipulare altri accordi per lo scambio di traffico di terminazione in futuro, purché tali accordi siano compatibili con un mercato concorrenziale.

(21)

Un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 è da ritenersi sufficiente, da una parte, per consentire alle ANR di mettere in atto il modello di calcolo dei costi e agli operatori di adeguarvi i loro piani aziendali e, dall’altra, per tenere conto dell’urgenza di garantire ai consumatori tariffe di terminazione orientate a costi efficienti che apportino loro massimi vantaggi.

(22)

Per le ANR che dispongono di risorse limitate potrebbe essere necessario, in via eccezionale, un periodo transitorio aggiuntivo per predisporre il modello di costo raccomandato. In tal caso, la ANR che sia in grado di dimostrare che un metodo diverso (ad esempio l’analisi comparativa) dal modello LRIC bottom-up basato sui costi correnti dà risultati conformi alla presente raccomandazione e compatibili, in termini di efficienza, con quelli generati in un mercato concorrenziale, può stabilire prezzi provvisori secondo il suddetto metodo fino al 1o luglio 2014. Qualora l’applicazione del metodo di calcolo dei costi raccomandato si riveli sproporzionata per le ANR che dispongono di risorse limitate, esse possono continuare ad applicare un metodo alternativo fino alla data del riesame della presente raccomandazione, a meno che l’organismo istituito per assicurare il coordinamento tra le ANR e con la Commissione, e i relativi gruppi di lavoro, fornisca sostegno e orientamenti pratici per superare i limiti dovuti alla scarsità di risorse e, in particolare, per far fronte ai costi per applicare il metodo raccomandato. Il risultato ottenuto applicando metodi alternativi non dovrebbe determinare il superamento della media delle tariffe di terminazione fissate dalle ANR che applicano il metodo raccomandato per il calcolo dei costi.

(23)

La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica,

RACCOMANDA:

1.

Le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), quando impongono obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in conformità all’articolo 13 della direttiva 2002/19/CE, agli operatori da esse designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati all’ingrosso della terminazione di chiamata vocale su singole reti telefoniche pubbliche (di seguito denominati «mercati della terminazione fissa e mobile») in esito a un’analisi di mercato realizzata a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, dovrebbero stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. Ciò implica che dette tariffe sarebbero inoltre simmetriche. Per fare ciò, le ANR dovrebbero procedere nel modo descritto di seguito.

2.

Si raccomanda di fondare la valutazione dei costi efficienti sui costi correnti e di utilizzare come metodo pertinente di calcolo dei costi un modello bottom-up basato sui costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC).

3.

Le ANR possono confrontare i risultati del modello bottom-up con quelli ottenuti applicando un modello top-down che utilizza dati sottoposti a revisione, al fine di verificare e migliorare l’affidabilità dei risultati stessi e apportarvi gli opportuni adeguamenti.

4.

Il modello di calcolo dei costi dovrebbe poggiare su tecnologie efficienti e disponibili nell’arco temporale considerato dal modello. Pertanto, la parte centrale delle reti di telefonia sia fissa che mobile potrebbe, in linea di principio, essere sviluppata a partire dalla rete di prossima generazione (NGN). Anche la parte di accesso alle reti mobili dovrebbe essere basata su una combinazione di tecnologie 2G e 3G.

5.

Le diverse categorie di costo previste dovrebbero essere definite come segue:

a)

«costi incrementali» sono i costi che possono essere evitati interrompendo la prestazione di un servizio specifico (detti anche costi evitabili);

b)

«costi legati al traffico» sono tutti quelli fissi e variabili che aumentano con l’aumentare dei livelli del traffico.

6.

Nell’ambito del modello LRIC, l’incremento corrisponde al servizio di terminazione di chiamata fornito a terzi all’ingrosso. Ciò implica che le ANR, nel valutare i costi incrementali, devono stabilire la differenza tra i costi totali di lungo periodo sostenuti da un operatore nel fornire l’intera sua gamma di servizi e i costi totali di lungo periodo sostenuti dallo stesso operatore escludendo il servizio di terminazione di chiamata fornito a terzi all’ingrosso. Occorre distinguere tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico, ignorando questi ultimi in sede di calcolo delle tariffe di terminazione all’ingrosso. L’approccio raccomandato per determinare il costo incrementale pertinente consiste nell’attribuire i costi legati al traffico innanzitutto ai servizi diversi dal servizio di terminazione di chiamata vocale all’ingrosso, imputando a quest’ultimo solo alla fine i costi residui legati al traffico. Ciò implica che ai servizi regolamentati di terminazione di chiamata vocale vanno imputati soltanto i costi che sarebbero evitati se non fosse più fornito a terzi all’ingrosso un servizio di terminazione di chiamata vocale. Nell’allegato figurano in dettaglio i principi per il calcolo dell’incremento nella fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale all’ingrosso nelle reti fisse e mobili rispettivamente.

7.

L’approccio raccomandato per l’ammortamento dei cespiti è l’ammortamento economico laddove possibile.

8.

Le ANR, nel determinare la dimensione atta a garantire l’efficienza dell’operatore al quale applicano il modello, dovrebbero tenere conto dei principi di determinazione della dimensione efficiente nelle reti di terminazione fisse e mobili illustrati nell’allegato.

9.

Nella determinazione dei livelli di costo efficiente, l’eventuale scostamento dai principi summenzionati dovrà trovare giustificazione in differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori interessati. Tali differenze possono essere dovute, nei mercati della terminazione mobile, a un’assegnazione ineguale delle frequenze. Nella misura in cui il modello per il calcolo dei costi include le frequenze supplementari acquisite per fornire il servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso, le ANR dovrebbero riesaminare con regolarità le eventuali differenze oggettive di costo, tenendo tra l’altro conto di un possibile aumento, in prospettiva, della disponibilità di frequenze da assegnare mediante procedure basate sul mercato, che potrebbero ridurre le differenze dei costi derivanti dalle assegnazioni attuali, e dovrebbero valutare se lo svantaggio relativo in termini di costi diminuisce nel tempo con l’aumentare della quota di mercato dei nuovi operatori.

10.

Qualora sia dimostrabile che un nuovo operatore nel mercato della telefonia mobile, che opera al di sotto della dimensione minima atta a garantire l’efficienza, deve sostenere costi unitari incrementali superiori a quelli degli operatori modellizzati, se è appurato che nel segmento al dettaglio esistono ostacoli all’ingesso e all’espansione nel mercato, le ANR possono consentire di recuperare tali costi nel corso di un periodo transitorio mediante tariffe di terminazione regolamentate. Tale periodo non dovrebbe essere superiore a quattro anni a decorrere dalla data di ingresso sul mercato.

11.

La presente raccomandazione lascia impregiudicate le decisioni normative adottate in precedenza dalle ANR nelle materie in essa trattate. Ciò malgrado, le ANR dovrebbero far sì che entro il 31 dicembre 2012 le tariffe di terminazione siano applicate a un livello di costi efficiente e simmetrico, fatte salve le eventuali differenze oggettive di costo determinate in conformità ai punti (9) e (10).

12.

In circostanze eccezionali, qualora la ANR non riesca a mettere a punto per tempo, in particolare a causa di risorse limitate, il modello di calcolo dei costi raccomandato e possa dimostrare che un metodo diverso dal modello LRIC bottom-up basato sui costi correnti dà risultati conformi alla presente raccomandazione e compatibili, in termini di efficienza, con quelli che si ottengono in un mercato concorrenziale, potrà stabilire prezzi provvisori in base al suddetto metodo fino al 1o luglio 2014. Qualora l’applicazione del metodo di calcolo dei costi raccomandato si riveli sproporzionata per le ANR che dispongono di risorse limitate, esse possono continuare ad applicare un metodo alternativo fino alla data del riesame della presente raccomandazione, a meno che l’organismo istituito per assicurare il coordinamento tra le ANR e con la Commissione, e i relativi gruppi di lavoro, fornisca sostegno e orientamenti pratici per superare i limiti dovuti alla scarsità di risorse e, in particolare, per far fronte ai costi per applicare il metodo raccomandato. Il risultato ottenuto applicando metodi alternativi non dovrebbe determinare il superamento della media delle tariffe di terminazione fissate dalle ANR che applicano il metodo raccomandato per il calcolo dei costi.

13.

La presente raccomandazione è riesaminata entro quattro anni dalla data di applicazione.

14.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(4)  GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64.


ALLEGATO

Principi per il calcolo delle tariffe di terminazione all’ingrosso nelle reti fisse

I costi incrementali pertinenti (ovvero i costi evitabili) del servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso sono dati dalla differenza tra i costi totali di lungo periodo sostenuti da un operatore nel fornire l’intera sua gamma di servizi e i costi totali di lungo periodo sostenuti dallo stesso operatore escludendo il servizio di terminazione di chiamata fornito a terzi all’ingrosso.

Per garantire una corretta attribuzione di tali costi, occorre distinguere tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico, ignorando questi ultimi in sede di calcolo delle tariffe di terminazione all’ingrosso. Tra i costi legati al traffico devono essere attribuiti al pertinente incremento della fornitura di terminazione solo i costi che sarebbero evitati se non fosse fornito il servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso. Tali costi evitabili possono essere calcolati imputando i costi legati al traffico innanzitutto ai servizi diversi dalla terminazione di chiamata all’ingrosso (ad esempio, raccolta delle chiamate, servizi di dati, IPTV ecc.) attribuendo a quest’ultima solo alla fine i costi residui legati al traffico.

Per convenzione, il punto di demarcazione tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico coincide normalmente con il primo punto di concentrazione del traffico. In una rete PSTN si ritiene che questo punto consista normalmente nel lato a monte della scheda di linea del concentratore (remoto). L’equivalente in una NGN a banda larga è la scheda di linea del DSLAM/MSAN (1). Se il DSLAM/MSAN si trova in una cabina esterna, occorre esaminare la rete a monte, tra la cabina e il commutatore/permutatore: se si tratta di un sistema condiviso e da considerarsi parte della categoria di costi legati al traffico, il punto di demarcazione tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico si situerà nella cabina esterna. Se al servizio di terminazione di chiamata vocale è assegnata una capacità specifica, indipendentemente dalla tecnologia impiegata, il punto di demarcazione resta allora a livello del concentratore (remoto).

Secondo l’approccio descritto sopra, gli esempi di costi da includere nell’incremento del servizio di terminazione comprenderebbero la capacità di rete supplementare necessaria per smaltire il traffico all’ingrosso supplementare (ad esempio, l’infrastruttura di rete supplementare, se giustificata dalla necessità di aumentare la capacità per sostenere l’aumento del traffico all’ingrosso), nonché le spese commerciali supplementari inerenti alla vendita all’ingrosso direttamente connesse alla fornitura a terzi del servizio di terminazione all’ingrosso.

Ai fini dell’elaborazione del modello per il calcolo dei costi, per determinare la dimensione dell’operatore atta a garantirne l’efficienza occorre tenere conto che, per quanto concerne le reti fisse, gli operatori hanno la possibilità di costruire le proprie reti in zone geografiche particolari, concentrarsi su percorsi ad alto traffico e/o affittare i collegamenti di rete necessari dagli operatori storici. Nel determinare la dimensione di efficienza unica dell’operatore modellizzato, le ANR devono pertanto tenere conto dell’esigenza di promuovere un accesso efficiente, pur riconoscendo che, a certe condizioni, gli operatori più piccoli possono offrire un servizio a un basso costo unitario in zone geografiche poco estese. Si può inoltre presupporre che gli operatori più piccoli, che non possono beneficiare degli stessi vantaggi di scala degli operatori maggiori in zone geografiche più estese, acquistino collegamenti di rete all’ingrosso piuttosto che fornire essi stessi servizi di terminazione.

Principi per il calcolo delle tariffe di terminazione all’ingrosso nelle reti mobili

I costi incrementali pertinenti (ovvero i costi evitabili) del servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso sono dati dalla differenza tra i costi totali di lungo periodo sostenuti da un operatore nel fornire l’intera sua gamma di servizi e i costi totali di lungo periodo sostenuti da un operatore che non fornisce a terzi il servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso.

Per garantire una corretta attribuzione di tali costi, occorre distinguere tra i costi legati al traffico e quelli non legati al traffico, ignorando questi ultimi in sede di calcolo delle tariffe di terminazione all’ingrosso. Tra i costi legati al traffico devono essere attribuiti al pertinente incremento della fornitura di terminazione solo i costi che sarebbero evitati se non fosse fornito il servizio di terminazione di chiamata all’ingrosso. Tali costi evitabili possono essere calcolati attribuendo i costi legati al traffico innanzitutto ai servizi diversi dalla terminazione di chiamata all’ingrosso (ad esempio, raccolta delle chiamate, SMS, MMS ecc.) e attribuendo a quest’ultima solo alla fine i costi residui legati al traffico.

I costi del telefono cellulare e della scheda SIM non sono legati al traffico e non devono rientrare nel modello di calcolo dei costi utilizzato per i servizi di terminazione di chiamata vocale all’ingrosso.

La copertura può essere definita come la capacità o la possibilità di fare una chiamata da qualsiasi punto della rete in un momento determinato, mentre la capacità rappresenta i costi supplementari di rete che sono necessari per smaltire un traffico in crescita. La necessità di fornire tale copertura agli abbonati genererà dei costi non legati al traffico che non devono essere imputati all’incremento di fornitura di terminazione di chiamata all’ingrosso. Il modello di calcolo dei costi deve rispecchiare il fatto che gli investimenti nei mercati maturi della telefonia mobile sono dettati in misura maggiore dagli aumenti della capacità e dallo sviluppo di nuovi servizi. Il costo incrementale dei servizi di terminazione di chiamata vocale all’ingrosso deve pertanto escludere i costi di copertura e includere invece i costi di capacità supplementare, nella misura in cui essi sono generati dalla fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione di chiamata.

Poiché i costi di utilizzazione delle frequenze (la licenza per mantenerle e utilizzarle) che gli operatori sostengono per fornire agli abbonati i servizi al dettaglio dipendono inizialmente dal numero di abbonati e non dal traffico, non devono essere presi in considerazione quando si calcola l’incremento del servizio di terminazione di chiamata vocale all’ingrosso. Il costo dell’acquisizione di frequenze supplementari per aumentare la capacità (al di sopra di quella minima necessaria per fornire agli abbonati servizi al dettaglio), allo scopo di smaltire un maggiore volume di traffico connesso alla fornitura all’ingrosso di un servizio di terminazione di chiamata vocale, deve essere incluso, nella misura del possibile, in base ai costi di opportunità prospettici.

Secondo l’approccio descritto sopra, gli esempi di costi da includere nell’incremento del servizio di terminazione comprenderebbero la capacità di rete supplementare necessaria per smaltire il traffico all’ingrosso supplementare (ad esempio, l’infrastruttura di rete supplementare, se giustificata dalla necessità di aumentare la capacità per sostenere l’aumento del traffico all’ingrosso). Tali costi relativi alla rete potrebbero comprendere ulteriori centri di interconnessione con le reti mobili (Mobile Switching Centres — MSC) o infrastrutture portanti (backbone) assolutamente necessarie per sostenere il traffico di terminazione per terzi. Inoltre, laddove determinati elementi della rete sono condivisi allo scopo di fornire servizi di generazione e terminazione, come le stazioni mobili o di base (BTS), essi devono essere inclusi nel modello dei costi di terminazione nella misura in cui sono necessari ai fini della capacità aggiuntiva richiesta per sostenere il traffico di terminazione da parte di terzi. Inoltre si deve tenere conto dei costi delle frequenze supplementari e delle spese commerciali inerenti alla vendita all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio di terminazione all’ingrosso. Ciò significa che non sono inclusi i costi di copertura, le spese inevitabili e le spese commerciali inerenti alla vendita al dettaglio.

Ai fini dell’elaborazione del modello per il calcolo dei costi, per determinare la dimensione minima dell’operatore atta a garantirne l’efficienza, e tenendo conto dell’evoluzione della quota di mercato in una serie di Stati membri dell’UE, si raccomanda di fissare tale dimensione al 20 % di quota di mercato. Si può supporre che gli operatori delle reti mobili, una volta entrati nel mercato, si sforzeranno di massimizzare l’efficienza e gli introiti e saranno quindi in grado di raggiungere una quota minima di mercato pari al 20 %. Le ANR potranno discostarsi dall’approccio raccomandato qualora possano dimostrare che le condizioni di mercato in un dato Stato membro comportano una dimensione minima di efficienza diversa.


(1)  Digital Subscriber Line Access Multiplexer/Multi-Service Access Node.


Rettifiche

20.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/75


Rettifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 22 del 26 gennaio 2009 )

1)

Nell’allegato I (pagine da 32 a 35):

a)

la voce «Germo alalunga ALB Tonno bianco» deve essere cancellata;

b)

anziché

:

«Lampanyctus achirus»,

leggi

:

«Nannobrachium achirus»;

c)

anziché

:

«Pseudochaenichthus georgianus»,

leggi

:

«Pseudochaenichthys georgianus»;

d)

anziché

:

«Radjiformes»,

leggi

:

«Rajiformes»;

e)

anziché

:

«Molva macrophthalmus»,

leggi

:

«Molva macrophthalma».

2)

Nell’allegato I (pagine da 32 a 35), e nell’allegato I D, pagina 118, seconda tabella:

anziché:

«Tetrapturus alba»,

leggi:

«Tetrapturus albidus».

3)

Nell’allegato I (pagine da 32 a 35), e nell’allegato I A, pagina 96, prima e seconda tabella:

anziché:

«Trisopterus esmarki»,

leggi:

«Trisopterus esmarkii».

4)

Nell’allegato I A, pagina 41, seconda tabella — Specie: Aringa, Zona: Catture accessorie nella zona IIIa:

anziché:

«(HER/03A-BC.)»,

leggi:

«(HER/03A-BC)».

5)

Nell’allegato I A, pagina 41, terza tabella — Specie: Aringa, Zona: Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa:

anziché:

«(HER/2A47DX.)»,

leggi:

«(HER/2A47DX)».

6)

Nell’allegato I A, pagina 42, prima tabella — Specie: Aringa, Zona: VIId; IVc:

anziché:

«(HER/4CXB7D.)»,

leggi:

«(HER/4CXB7D)».

7)

Nell’allegato I A, pagina 43, terza tabella — Specie: Aringa, Zona: VIIa

anziché:

«(HER/07A/MM.)»,

leggi:

«(HER/07A/MM)».

8)

Nell’allegato I A, pagina 65, prima tabella — Specie: Melù, Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1:

anziché:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

12 124

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

3 031

CE

15 155 (1)  (2)

TAC

590 000

leggi:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spagna

12 124

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

3 031

CE

15 155 (3)  (4)

TAC

590 000

9)

Nell’allegato I A, pagina 67, seconda tabella — Specie: Molva, Zona: Acque CE della zona IV:

anziché:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE della zona IV

(LIN/04.)

Belgio

18

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

286

Germania

177

Francia

159

Paesi Bassi

6

Svezia

12

Regno Unito

2 196

CE

2 856

leggi:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE della zona IV

(LIN/04.)

Belgio

18

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

286

Germania

177

Francia

159

Paesi Bassi

6

Svezia

12

Regno Unito

2 196

CE

2 854

10)

Nell’allegato I A, pagina 67, terza tabella — Specie: Molva, Zona: Acque CE e acque internazionali della zona V:

anziché:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE e acque internazionali della zona

(LIN/05.)

Belgio

9

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Regno Unito

6

CE

34

leggi:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE e acque internazionali della zona V

(LIN/05.)

Belgio

9

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Regno Unito

6

CE

33

11)

Nell’allegato I A, pagina 68, prima tabella — Specie: Molva, Zona: Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV:

anziché:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

40

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

7

Germania

147

Spagna

2 969

Francia

3 166

Irlanda

793

Portogallo

7

Regno Unito

3 645

CE

10 776

Norvegia

5 638 (1) (2)

Isole Færøer

250 (3) (4)

TAC

16 664

[…]»

leggi:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

Acque CE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

40

TAC analitico.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

7

Germania

147

Spagna

2 969

Francia

3 166

Irlanda

793

Portogallo

7

Regno Unito

3 645

CE

10 774

Norvegia

5 638 (1) (2)

Isole Færøer

250 (3) (4)

TAC

16 662

[…]»

12)

Nell’allegato I A, pagina 81, prima tabella — Specie: Razze, Zona: Acque CE delle zone VIa-b e VIIa-c, e-k:

anziché:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE delle zone VIa-b e VIIa-c, e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

1 422 (1) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

8 (1) (2)

Francia

6 383 (1) (2)

Germania

19 (1) (2)

Irlanda

2 055 (1) (2)

Lituania

33

Paesi Bassi

6 (1) (2)

Portogallo

35 (1) (2)

Spagna

1 718 (1) (2)

Regno Unito

4 070 (1) (2)

CE

15 748 (1) (2)

TAC

15 748 (2)

[…]»

leggi:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE delle zone VIa-b e VIIa-c, e-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

1 422 (1) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

8 (1) (2)

Francia

6 383 (1) (2)

Germania

19 (1) (2)

Irlanda

2 055 (1) (2)

Lituania

33

Paesi Bassi

6 (1) (2)

Portogallo

35 (1) (2)

Spagna

1 718 (1) (2)

Regno Unito

4 070 (1) (2)

CE

15 749 (1) (2)

TAC

15 749 (2)

[…]»

13)

Nell’allegato I A, pagina 81, seconda tabella — Specie: Razze, Zona: Acque CE della zona VIId:

anziché:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE della zona VIId

(SRX/07D)

Belgio

94 (1) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

789 (1) (2)

Paesi Bassi

5 (1) (2)

Regno Unito

157 (1) (2)

CE

1 044 (1) (2)

TAC

1 044 (2)

[…]»

leggi:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE della zona VIId

(SRX/07D)

Belgio

94 (1) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

789 (1) (2)

Paesi Bassi

5 (1) (2)

Regno Unito

157 (1) (2)

CE

1 045 (1) (2)

TAC

1 045 (2)

[…]»

14)

Nell’allegato I A, pagina 82, prima tabella — Specie: Razze, Zona: Acque CE delle zone VIII e IX:

anziché:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE delle zone VIII e IX

(SRX/8910-C)

Belgio

13 (5) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 435 (5) (2)

Portogallo

1 974 (5) (2)

Spagna

1 986 (5) (2)

Regno Unito

14 (5) (2)

CE

6 423 (5) (2)

TAC

6 423 (2)

[…]»

leggi:

«Specie

:

Razze

Rajidae

Zona

:

Acque CE delle zone VIII e IX

(SRX/8910-C)

Belgio

13 (6) (2)

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

2 435 (6) (2)

Portogallo

1 974 (6) (2)

Spagna

1 986 (6) (2)

Regno Unito

14 (6) (2)

CE

6 422 (6) (2)

TAC

6 422 (2)

[…]»

15)

Nell’allegato, pagina 86, prima tabella — Specie: Sgombro, Zona: VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1:

anziché:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

29 529 (7)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

196 (7)

Portogallo

6 104 (7)

CE

35 829 (7)

TAC

35 829

[…]»

leggi:

«Specie

:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona

:

VIIIc, IX e X; acque CE della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

29 529 (8)

TAC analitico.

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

196 (8)

Portogallo

6 104 (8)

CE

35 829 (8)

TAC

35 829

[…]»

16)

Nell’allegato IA, pagina 91, seconda tabella — Specie: Spratto, Zona: VIId e VIIe:

anziché:

«Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

31

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

1 997

Germania

31

Francia

430

Paesi Bassi

430

Regno Unito

3 226

CE

6 144

TAC

6 144

leggi:

«Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

VIId e VIIe

(SPR/7DE.)

Belgio

31

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.»

Danimarca

1 997

Germania

31

Francia

430

Paesi Bassi

430

Regno Unito

3 226

CE

6 145

TAC

6 145

17)

Nell’allegato IB, pagina 101, prima tabella — Specie: Merluzzo bianco, Zona: I e IIb:

anziché:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

3 476

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

8 984

Francia

1 483

Poland

1 628

Portogallo

1 897

Regno Unito

2 226

Tutti gli Stati membri

100 (1)

CE

19 793 (2)

TAC

525 000

[…]»

leggi:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

3 476

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

8 984

Francia

1 483

Poland

1 628

Portogallo

1 897

Regno Unito

2 226

Tutti gli Stati membri

100 (1)

CE

19 794 (2)

TAC

525 000

[…]»

18)

Nell’allegato IE, pagina 120, quinta tabella — Specie: Krill antartico, Zona: FAO 58.4.2 Antartico:

anziché:

«[…]

 

 

Divisione 58.4.2 Ovest

1 448 000

 

Divisione 58.4.2 a est di 55° E

1 080 000

 

leggi:

«[…]

 

 

Divisione 58.4.2 Ovest

(KRI/*F-42W)

1 448 000

 

Divisione 58.4.2 a est di 55° E

(KRI/*F-42E)

1 080 000

 

19)

Nell’allegato II A, pagina 125, Disposizioni generali, punto 4 «Attrezzi regolamentati»; nell’appendice 1 dell’allegato II A, pagine 129 e 130, tabelle; nell’appendice 2 dell’allegato II A, pagina 131, tabella III «Formato dei dati»:

a)

anziché

:

«GN1»,

leggi

:

«GN»;

b)

anziché

:

«GT1»,

leggi

:

«GT»;

c)

anziché

:

«LL1»,

leggi

:

«LL».

20)

Nell’allegato III, pagina 163, parte D «Pacifico orientale», punto 21.1:

anziché:

«21.1.

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è vietata dal 1o agosto al 28 settembre 2009, o dal 10 novembre 2009 al 31 dicembre 2010, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: […]»

leggi:

«21.1.

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è vietata dal 1o agosto al 28 settembre 2009, o dal 10 novembre 2009 all’8 gennaio 2010, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: […]»


(1)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(2)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).»

(3)  Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

(4)  Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*5B-F.).»

(5)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/8910-C) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/8910-C) sono comunicate separatamente.

(6)  Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(7)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(8)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

(9)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.»

(10)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.»