ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 146

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
5 giugno 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 496/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 497/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro

3

 

*

Regolamento (CE) n. 498/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola

7

 

*

Regolamento (CE) n. 499/2008 della Commissione, del 4 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 e del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le condizioni relative al versamento di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/413/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2008, che autorizza la commercializzazione dell’alfa-ciclodestrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1954]

12

 

 

2008/414/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2008, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle misure di lotta contro l’afta epizootica a Cipro nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 1974]

16

 

 

2008/415/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 maggio 2008, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 2169]

17

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/416/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca [notificata con il numero C(2008) 1329]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/1


REGOLAMENTO (CE) N. 496/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 giugno 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,9

MK

44,3

TR

70,2

ZZ

52,1

0707 00 05

MK

30,3

TR

121,8

ZZ

76,1

0709 90 70

TR

100,9

ZZ

100,9

0805 50 10

AR

131,9

IL

134,6

TR

144,8

US

139,2

UY

61,8

ZA

132,2

ZZ

124,1

0808 10 80

AR

104,4

BR

85,8

CA

61,8

CL

90,1

CN

96,5

MK

50,7

NZ

109,6

TR

85,9

US

100,8

UY

107,4

ZA

88,1

ZZ

89,2

0809 10 00

TR

176,2

ZZ

176,2

0809 20 95

TR

523,0

US

204,8

ZZ

363,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/3


REGOLAMENTO (CE) N. 497/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 15 ottobre 2007 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio del 15 ottobre 2007 (3). L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso entra in vigore il 1o gennaio 2008.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro beneficiano all’importazione nella Comunità di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati stabiliti per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari comunitari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5)

È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. È richiesta una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6)

I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione delle preferenze tariffarie nei limiti dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(7)

Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione e all’accordo interinale, dal 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale i volumi dei contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe devono essere aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del quantitativo totale del contingente tariffario precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Occorre che i volumi contingentali eventualmente maggiorati continuino ad applicarsi fino a quando le parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale non definiscono altre modalità.

(8)

Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1o gennaio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari del Montenegro ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno della Comunità, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali i prodotti sono accompagnati da una prova dell’origine conformemente al protocollo 3 dell’accordo interinale con il Montenegro o al protocollo 3 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con il Montenegro.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla materia si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

1.   I contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe indicati nell’allegato ai numeri d’ordine 09.1524 e 09.1525 sono aumentati a 250 tonnellate dal 1o gennaio 2012 per il 2012 e gli anni successivi.

2.   La maggiorazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata solo se almeno l’80 % dei volumi dei contingenti tariffari aperti l’anno precedente è stato usato nel quarto anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo interinale.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.

(3)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)

Aliquota del dazio contingentale

09.1516

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1518

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

10 tonnellate

Esenzione

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1520

ex 0301 99 80

80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1522

ex 0301 99 80

22

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Esenzione

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1524

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

200 tonnellate (1)

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1525

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

200 tonnellate (1)

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  Dal 1o gennaio 2012 i volumi dei contingenti tariffari per il 2012 e gli anni successivi sono aumentati a 250 tonnellate purché almeno l’80 % del contingente dell’anno precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell’anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le parti non definiscono altre modalità.


5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/7


REGOLAMENTO (CE) N. 498/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352 (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 9).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre al 31 maggio

638 044

78.0020

Dal 1o giugno al 30 settembre

181 614

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

70 873

78.0075

Dal 1o novembre al 30 aprile

46 491

78.0085

0709 90 80

Carciofi

Dal 1o novembre al 30 giugno

19 799

78.0100

0709 90 70

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

117 360

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre al 31 maggio

454 253

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre alla fine di febbraio

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre alla fine di febbraio

104 626

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1oo giugno al 31 dicembre

335 545

78.0160

Dal 1o gennaio al 31 maggio

64 453

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 21 luglio al 20 novembre

89 754

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

886 383

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

81 237

78.0220

0808 20 50

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

257 029

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

37 083

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

4 199

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

Dal 21 maggio al 10 agosto

151 059

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno al 30 settembre

39 144

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall'11 giugno al 30 settembre

7 658»


5.6.2008   

IT

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L 146/9


REGOLAMENTO (CE) N. 499/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1501/95 e del regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda le condizioni relative al versamento di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 63,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 167 e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni all’esportazione possono essere concesse per i prodotti elencati in detto articolo, esportati come tali o oggetto di un’ulteriore trasformazione, qualora tali prodotti soddisfino le condizioni specifiche previste all’articolo 167 di detto regolamento. Inoltre, in base all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può stabilire altre condizioni per la concessione di restituzioni all’esportazione per uno o più prodotti. Tali condizioni sono attualmente previste dai regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori elencati all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Poiché a norma dell’articolo 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007 i regolamenti in questione devono essere abrogati, è opportuno stabilire disposizioni orizzontali applicabili a decorrere dalle date di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, quali previste all’articolo 204 di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (3), ha già stabilito alcune disposizioni orizzontali. È pertanto opportuno modificare tale regolamento al fine di stabilire le condizioni previste all’articolo 167, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

A norma dei regolamenti del Consiglio relativi all’organizzazione comune dei mercati nei settori del pollame, delle uova, delle carni suine e del riso, i prodotti di origine non comunitaria importati e successivamente esportati possono fruire delle restituzioni all’esportazione finché non sono stati sufficientemente trasformati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4). In tal caso le restituzioni non possono superare l’importo versato per i dazi all’importazione ed inoltre l’esportatore deve provare l’identità tra i prodotti importati e quelli esportati. Poiché l’applicazione di tale norma è complessa e di scarsa utilità pratica, in una prospettiva di semplificazione e di armonizzazione è opportuno abrogarla.

(4)

Il requisito dell’origine comunitaria per fruire delle restituzioni all’esportazione è un’importante salvaguardia contro pratiche scorrette ai danni del bilancio comunitario. Essa è segnatamente intesa ad evitare deviazioni dei flussi commerciali, con operazioni di importazione la cui finalità non è la commercializzazione delle merci sul mercato comunitario ma unicamente la possibilità di beneficiare delle restituzioni in seguito all’esportazione di tali merci. Tale salvaguardia è stata prevista per cereali, riso, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e pollame e deve essere mantenuta. Per evitare definitivamente illeciti ai danni del bilancio comunitario, è necessaria una disposizione orizzontale che interessi tutti i settori elencati all’articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Quanto allo zucchero, al fine di organizzare il flusso degli approvvigionamenti per le raffinerie dell’intera Comunità, nelle successive organizzazioni comuni dei mercati per lo zucchero è stato introdotto un regime preferenziale speciale di accesso al mercato comunitario, che consente alle raffinerie di importare a condizioni speciali taluni quantitativi di zucchero greggio di canna originari degli Stati ACP parti del protocollo n. 3 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CEE nonché dell’India e di altri Stati, a norma di accordi conclusi con tali Stati. Tale regime preferenziale speciale è stato attuato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Pertanto all’articolo 27, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5) è prevista la concessione delle restituzioni per i prodotti importati nella Comunità nell’ambito di tale accordo. Seguendo la stessa linea, il Consiglio ha deciso che la prova dell’origine comunitaria non deve essere richiesta per l’ammissibilità alle restituzioni nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero istituita dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (6). Di conseguenza il requisito dell’origine comunitaria non si applica nel settore dello zucchero.

(6)

In seguito all’abolizione delle restituzioni all’esportazione per alcuni prodotti, è diminuito l’elenco dei prodotti per i quali le restituzioni devono essere stabilite sulla base di un ingrediente, quando i prodotti composti beneficiano di una restituzione. In questo contesto è pertanto opportuno menzionare unicamente i prodotti restanti.

(7)

Il requisito relativo all’origine comunitaria nel settore dei cereali è già stato previsto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (7). Per motivi di chiarezza e di razionalità, tale requisito deve essere sostituito da una disposizione orizzontale che stabilisca il requisito dell’origine comunitaria.

(8)

Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1501/95 e (CE) n. 800/1999.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1501/95 è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato:

1)

Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione (in prosieguo “restituzioni”):

a)

per i prodotti dei settori di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8);

b)

di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (9).

2)

Il testo dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   La restituzione è concessa per i prodotti di cui all’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi, sono in libera pratica ed originari della Comunità.

Tuttavia, per i prodotti del settore dello zucchero di cui all’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, la restituzione può essere concessa quando tali prodotti sono soltanto in libera pratica.

2.   Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta nella Comunità, in conformità degli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 4, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti da:

a)

materie originarie della Comunità; e

b)

materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 1 importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

3.   Se la concessione della restituzione è subordinata all’origine comunitaria del prodotto, l’esportatore è tenuto a dichiarare tale origine, quale definita al paragrafo 2, in conformità delle norme comunitarie in vigore.

4.   All’atto dell’esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti in questione soddisfano il disposto del paragrafo 1.

La restituzione è inoltre concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione erano inizialmente originari della Comunità e/o in libera pratica ai sensi del paragrafo 1 e non sono più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 4, sono considerate fissate in relazione a un componente le restituzioni concernenti:

a)

i prodotti del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (10);

b)

gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC 1701, l’isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95 e 1702 90 95, incorporati nei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

c)

i prodotti del settore lattiero-caseario e del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC da 0402 10 91 a 99, 0402 29, 0402 99, da 0403 10 31 a 39, da 0403 90 31 a 39, da 0403 90 61 a 69, da 0404 10 26 a 38, da 0404 10 72 a 84 e da 0404 90 81 a 89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30, non originari degli Stati membri o provenienti da paesi terzi che sono in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia esso si applica:

a)

per quanto riguarda i settori dei cereali, delle carni bovine, delle carni suine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del pollame, a decorrere dal 1o luglio 2008;

b)

per quanto riguarda il settore del riso, a decorrere dal 1o settembre 2008;

c)

per quanto riguarda il settore dello zucchero, a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 159/2008 (GU L 48 del 22.2.2008, pag. 19).

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(5)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(6)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dall’1.10.2008.

(7)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(9)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1

(10)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

5.6.2008   

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L 146/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2008

che autorizza la commercializzazione dell’alfa-ciclodestrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1954]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/413/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 12 ottobre 2004 la società Wacker Chemie ha chiesto alle competenti autorità del Belgio di poter commercializzare l’alfa-ciclodestrina come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 29 giugno 2005 l’ente competente belga per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa, l’ente conclude che l’alfa-ciclodestrina è idonea al consumo umano.

(3)

In data 28 settembre 2005 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri tale relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state sollevate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto, in conformità di tale disposizione.

(5)

In data 28 ottobre 2006 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA).

(6)

In data 6 luglio 2007 l’AESA ha adottato il «parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie formulato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza dell’alfa-ciclodestrina».

(7)

Nel loro parere, il gruppo di esperti conclude che il consumo previsto di alfa-ciclodestrina, ai livelli di impiego proposti, non desta preoccupazioni.

(8)

Dalla valutazione scientifica risulta che l’alfa-ciclodestrina è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’alfa-ciclodestrina, così come descritta in allegato, può essere commercializzata nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare.

Articolo 2

La sua designazione di «alfa-ciclodestrina» o «α-ciclodestrina» va indicata nell’elenco degli ingredienti negli alimenti che la contengono.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a Wacker, Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, Zielstattstrasse 20, D-81379 München.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

SPECIFICHE DELL’ALFA-CICLODESTRINA

Sinonimi

α-ciclodestrina, α-destrina, cicloesamilosi, ciclomaltoesaosi, α-cicloamilosi

Definizione

Saccaride ciclico non riducente: formato da 6 unità di glucopiranosile con legame α-1,4 prodotto per l’azione enzimatica della α-ciclodestrina glucosiltransferasi (α-CGTase EC 2.4.1.19) su amido idrolizzato. Recupero e purificazione della α-ciclodestrina possono avvenire con una delle seguenti procedure: precipitazione di un complesso di α-ciclodestrina con 1-decanolo, dissoluzione in acqua ad alta temperatura e riprecipitazione, strippaggio con vapore del complessante e cristallizzazione della α-ciclodestrina dalla soluzione; oppure cromatografia con scambio ionico o cromatografia a esclusione (gel filtrazione) seguita da cristallizzazione della α-ciclodestrina dalle acque madri purificate; o processi di separazione a membrana come ultrafiltrazione e osmosi inversa.

Denominazione chimica:

cicloesaamilosi

Numero CAS

10016-20-3

Formula chimica

(C6H10O5)6

Formula strutturale

Image

Peso formula

972,85

Saggio

Non meno del 98 % (base secca)

Descrizione

Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore.

Caratteristiche

Identificazione

Intervallo di fusione

Si decompone a temperatura superiore a 278 °C

Solubilità

Facilmente solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo

Rotazione specifica

[α]D 25: tra +145° e +151° (soluzione all’1 %)

Cromatografia

Il tempo di ritenzione del picco più elevato in un cromatogramma liquido del campione corrisponde a quello della α-ciclodestrina in un cromatogramma di riferimento di α-ciclodestrina (disponibile presso Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Germania o presso Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) nelle condizioni descritte nel metodo di prova

Purezza

Acqua

non più dell’11 % (metodo Karl Fischer)

Complessante residuo

non più di 20 mg/kg

(1-decanolo)

Sostanze riducenti

non più dello 0,5 % (in glucosio)

Cenere solfatata

non più dello 0,1 %

Piombo

non più di 0,5 mg/kg

Metodo di prova

Analisi mediante cromatografia liquida alle seguenti condizioni.

Soluzione del campione: versare esattamente circa 100 mg di campione per la prova in un matraccio con taratura a 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni (10-15 minuti) e portare a volume con acqua deionizzata purificata. Filtrare con filtro da 0,45 micron.

Soluzione di riferimento: versare esattamente circa 100 mg di α-ciclodestrina in un matraccio da 10 ml e aggiungere 8 ml di acqua deionizzata. Sciogliere completamente il campione con un bagno a ultrasuoni e portare a volume con acqua deionizzata purificata.

Cromatografia: cromatografo liquido munito di rivelatore dell’indice di rifrazione e di registratore integratore.

Colonna e riempimento: nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Germania) o equivalente.

lunghezza: 250 mm

diametro: 4 mm

temperatura: 40 °C

Fase mobile: acetonitrile/acqua (67/33, v/v)

Velocità di flusso: 2,0 ml/min

Volume di iniezione: 10 μl

Procedimento: iniettare la soluzione di campione nel cromatografo, registrare il cromatogramma, e misurare l’area del picco di α-CD. Calcolare la percentuale di α-ciclodestrina nel campione di prova come segue:

% di α-ciclodestrina (base secca) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

in cui:

 

AS e AR rappresentano le aree dei picchi massimi dovuti ad α-ciclodestrina per la soluzione di campione e, rispettivamente, per la soluzione di riferimento.

 

WS e WR rappresentano il peso (mg) del campione di prova e, rispettivamente, della α-ciclodestrina di riferimento dopo correzione del contenuto idrico.


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2008

relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle misure di lotta contro l’afta epizootica a Cipro nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 1974]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2008/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2007 sono stati riscontrati a Cipro alcuni focolai di afta epizootica. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Al fine di prevenire la propagazione della malattia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, la Comunità deve partecipare con un contributo finanziario alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure di lotta contro l’afta epizootica è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE (2).

(4)

In data 7 gennaio 2008 Cipro ha presentato una stima finale lorda dei costi sostenuti relativamente alle misure per l’eradicazione della malattia.

(5)

Le autorità cipriote hanno corrisposto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi previsti nell’articolo 11, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e nell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità

1.   Cipro può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese sostenute dallo Stato membro a seguito dell’adozione, nel 2007, delle misure di lotta contro l’afta epizootica, di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv) e lettera b) della decisione 90/424/CEE.

2.   Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 60 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario, di cui al paragrafo 1. Esso viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Viene corrisposta una prima quota di 185 000 EUR come parte del contributo finanziario della Comunità, di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 2169]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento.

(4)

Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

(5)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il 13 dicembre 2007 esso ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dalla Comunità al Regno Unito

1.   Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.


RACCOMANDAZIONI

Commissione

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/19


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2008

relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca

[notificata con il numero C(2008) 1329]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 165,

considerando quanto segue:

(1)

Nel rilanciare la strategia di Lisbona nel 2005, i capi di Stato e di governo hanno sottolineato l’importanza di un migliore collegamento tra gli organismi pubblici di ricerca, comprese le università, e l’industria, per facilitare la circolazione e l’uso delle idee in una società della conoscenza dinamica e per migliorare la competitività e il benessere.

(2)

È necessario prodigarsi per migliorare il processo di conversione delle conoscenze in benefici socioeconomici. È necessario pertanto che gli organismi pubblici di ricerca divulghino e valorizzino con maggiore efficacia i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici, allo scopo di trasformarli in nuovi prodotti e servizi. Questo obiettivo può essere conseguito con modalità diverse e, in particolare, mediante collaborazioni tra università e industria — ricerca collaborativa o a contratto condotta o cofinanziata con il settore privato — la concessione di licenze o la creazione di spin-off.

(3)

La valorizzazione efficace dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dipende da una gestione adeguata della proprietà intellettuale (ovvero della conoscenza nell’accezione più ampia del termine, comprendente, ad esempio, invenzioni, software, banche dati e microrganismi, protetti o meno da strumenti giuridici quali i brevetti), dallo sviluppo di una cultura imprenditoriale e delle competenze a essa associate negli organismi pubblici di ricerca, come pure da una comunicazione e interazione migliori tra i settori pubblico e privato.

(4)

La partecipazione attiva degli organismi pubblici di ricerca nella gestione della proprietà intellettuale e nel trasferimento delle conoscenze è essenziale per generare benefici socioeconomici e per attirare studenti, ricercatori e ulteriori finanziamenti per la ricerca.

(5)

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno adottato iniziative per facilitare il trasferimento delle conoscenze a livello nazionale; tuttavia le significative discrepanze che esistono tra i quadri normativi, le politiche e le pratiche nazionali, come pure le norme differenti che disciplinano la proprietà intellettuale all’interno degli organismi pubblici di ricerca, impediscono o ostacolano il trasferimento delle conoscenze a livello transnazionale in Europa e la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(6)

A seguito della comunicazione della Commissione del 2007 (1) che illustrava le modalità per istituire un quadro comune europeo per il trasferimento delle conoscenze, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha invitato la Commissione a elaborare orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale da parte degli organismi pubblici di ricerca sotto forma di una raccomandazione agli Stati membri.

(7)

La presente raccomandazione mira a fornire agli Stati membri e alle loro regioni orientamenti strategici per l’elaborazione o l’aggiornamento di linee guida e quadri nazionali e agli organismi pubblici di ricerca un Codice di buone pratiche per consentire loro una migliore gestione della proprietà intellettuale e del trasferimento delle conoscenze.

(8)

La cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, come pure le attività di trasferimento delle conoscenze tra la Comunità e i paesi terzi, dovrebbe essere basata su pratiche e raccomandazioni chiare e uniformi che garantiscano un accesso equo e corretto alla proprietà intellettuale generata nell’ambito di collaborazioni internazionali nel campo della ricerca, con benefici per tutti i partecipanti. In tale ambito dovrebbe essere usato come riferimento il Codice di buone pratiche allegato.

(9)

È stata individuata una serie di buone pratiche che dovrebbero aiutare gli Stati membri a applicare la presente raccomandazione. Ogni Stato membro è libero di adottare le procedure e pratiche che ritiene più adeguate per garantire il rispetto dei principi della presente raccomandazione, tenendo conto della propria situazione specifica, dal momento che le pratiche che sono efficaci in uno Stato membro non sono necessariamente altrettanto efficaci in un altro. Dovrebbero inoltre essere presi in considerazione gli orientamenti esistenti a livello della Comunità e dell’OCSE.

(10)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero monitorare l’attuazione e l’impatto della presente raccomandazione e migliorare lo scambio di buone pratiche in materia di trasferimento delle conoscenze

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1)

garantire che tutti gli organismi pubblici di ricerca considerino il trasferimento delle conoscenze come una missione strategica;

2)

incoraggiare gli organismi pubblici di ricerca a definire e divulgare politiche e procedure per la gestione della proprietà intellettuale in linea con il codice di buone pratiche di cui all’allegato I;

3)

sostenere lo sviluppo di capacità e competenze per il trasferimento delle conoscenze negli organismi pubblici di ricerca, oltre a misure per rafforzare la consapevolezza e le competenze degli studenti — soprattutto nei settori della scienza e della tecnologia — in materia di proprietà intellettuale, trasferimento delle conoscenze e imprenditorialità;

4)

promuovere un’ampia diffusione delle conoscenze generate grazie a finanziamenti pubblici, adottando misure atte a incoraggiare il libero accesso ai risultati della ricerca e garantendo al contempo che sia tutelata, laddove necessario, la proprietà intellettuale degli stessi;

5)

cooperare e adottare misure per migliorare la coerenza dei rispettivi regimi per quanto attiene ai diritti di proprietà individuale, in modo da facilitare la cooperazione e il trasferimento transfrontalieri di conoscenze nell’ambito della ricerca e dello sviluppo;

6)

applicare i principi delineati nella presente raccomandazione come base per introdurre o adeguare gli orientamenti e le normative nazionali in materia di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze nonché per stipulare accordi di cooperazione nel campo della ricerca con paesi terzi, o ancora in relazione a altre misure destinate a promuovere il trasferimento di conoscenze o a istituire politiche o regimi di finanziamento nuovi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

7)

adottare misure destinate a garantire un’applicazione il più possibile ampia del codice di buone pratiche, sia in modo diretto sia mediante norme stabilite dagli enti nazionali o regionali di finanziamento della ricerca;

8)

garantire un trattamento equo e corretto dei soggetti degli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano a progetti di ricerca, per quanto riguarda la proprietà e l’accesso ai diritti di proprietà intellettuale, a vantaggio di tutti i partecipanti;

9)

designare un referente a livello nazionale incaricato, tra l’altro, di coordinare le misure relative al trasferimento di conoscenze tra gli organismi pubblici di ricerca e il settore privato e di gestire gli aspetti transnazionali in collegamento con i suoi omologhi di altri Stati membri;

10)

esaminare e utilizzare le migliori pratiche illustrate nell’allegato II, tenendo conto del contesto nazionale;

11)

informare la Commissione entro il 15 luglio 2010, e successivamente ogni due anni, delle misure adottate sulla base della presente raccomandazione come pure del loro impatto.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 182.


ALLEGATO I

Codice di buone pratiche per le università e altri organismi pubblici di ricerca in materia di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze

Il presente codice di buone pratiche è costituito da tre serie fondamentali di principi.

I principi di una politica della proprietà intellettuale interna (di seguito «PI») costituiscono la serie di principi di base che gli organismi pubblici di ricerca dovrebbero attuare per gestire in modo efficace la proprietà intellettuale derivante dalle attività — proprie o frutto di una collaborazione — nel settore della ricerca e dello sviluppo.

I principi di una politica di trasferimento delle conoscenze (di seguito «TC») integrano quelli relativi alla politica della PI, essendo mirati più specificamente al trasferimento attivo e alla valorizzazione della proprietà intellettuale, sia essa o meno tutelata dai relativi diritti.

I principi della ricerca collaborativa o a contratto dovrebbero riguardare tutti i tipi di attività di ricerca condotte o finanziate congiuntamente da un organismo pubblico di ricerca e dal settore privato e, in particolare, la ricerca collaborativa (in cui tutte le parti svolgono compiti di R&S) e la ricerca a contratto (in cui un’impresa privata appalta le attività di R&S a un organismo pubblico di ricerca).

Principi di una politica della proprietà intellettuale interna

1.

Sviluppare una politica della PI come parte integrante di una strategia e di una missione di lungo termine degli organismi pubblici di ricerca e divulgarla a livello interno ed esterno, designando un referente unico.

2.

Questa politica dovrebbe indicare regole chiare per il personale e gli studenti, per quanto attiene in particolare alla diffusione di nuove idee con potenziale interesse commerciale, alla proprietà dei risultati della ricerca, alla tenuta di registri, alla gestione dei conflitti di interesse e ai rapporti con i terzi.

3.

Promuovere l’individuazione, la valorizzazione e, dove opportuno, la protezione della proprietà intellettuale, in linea con la strategia e la missione degli organismi pubblici di ricerca e allo scopo di massimizzare i benefici socioeconomici. A tal fine possono essere adottate strategie differenti — adeguandole eventualmente ai rispettivi ambiti tecnico-scientifici — ad esempio gli approcci «dominio pubblico» o «innovazione aperta».

4.

Fornire adeguati incentivi per garantire che tutto il personale svolga un ruolo attivo nell’attuazione della politica della proprietà intellettuale. Gli incentivi non dovrebbero essere soltanto di natura finanziaria ma favorire anche l’avanzamento di carriera, tenendo conto nelle procedure di valutazione della proprietà intellettuale e del trasferimento delle conoscenze, oltre che dei criteri accademici.

5.

Prendere in considerazione l’istituzione di portafogli coerenti della proprietà intellettuale da parte degli organismi pubblici di ricerca — ad esempio in settori specifici della tecnologia — e, se opportuno, di comunità di brevetti/IP che comprendano anche la proprietà intellettuale di altri organismi pubblici di ricerca. Una tale iniziativa potrebbe facilitare la valorizzazione dei risultati, permettendo di creare una massa critica e di ridurre i costi di transazione per i terzi.

6.

Rafforzare la consapevolezza e le competenze di base in materia di proprietà intellettuale e trasferimento delle conoscenze mediante azioni di formazione per gli studenti e i ricercatori e garantire che il personale responsabile della gestione di PI/TC possieda le qualifiche necessarie e riceva una formazione adeguata.

7.

Mettere a punto e divulgare una politica di pubblicazione/diffusione, promuovendo un’ampia diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo (ad esempio mediante la pubblicazione con accesso aperto), anche accettando eventuali ritardi — che dovrebbero tuttavia essere di entità minima — quando è in gioco la protezione della proprietà intellettuale.

Principi di una politica di trasferimento delle conoscenze

8.

Allo scopo di promuovere l’uso dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di massimizzarne l’impatto socioeconomico, prendere in considerazione tutti i possibili tipi di meccanismi di valorizzazione (quali concessioni di licenze e creazione di spin-off) e tutti i possibili partner (quali spin-off o imprese esistenti, altri organismi pubblici di ricerca, investitori o servizi o agenzie di sostegno all’innovazione) e selezionare i più adeguati.

9.

Benché una politica proattiva di PI/TC possa generare entrate supplementari per gli organismi pubblici di ricerca, ciò non dovrebbe essere considerato come un obiettivo primario.

10.

Garantire che gli organismi pubblici di ricerca possiedano o abbiano accesso a servizi professionali di trasferimento delle conoscenze, come servizi di consulenza legale, finanziaria, commerciale e in materia di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, oltre a personale tecnicamente qualificato.

11.

Elaborare e divulgare una politica di concessione di licenze allo scopo di armonizzare le pratiche degli organismi pubblici di ricerca e garantire la correttezza di tutte le transazioni. In particolare, il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli organismi pubblici di ricerca e la concessione di licenze esclusive (1) dovrebbero essere accuratamente valutati, soprattutto in relazione a terzi parti non europei. Le licenze concesse a fini di valorizzazione dovrebbero comportare un’adeguata compensazione di tipo finanziario o di altro tipo.

12.

Elaborare e divulgare una politica per la creazione di spin-off per incoraggiare (e dotare di opportuni mezzi) il personale degli organismi pubblici di ricerca a partecipare alla creazione di spin-off, laddove ciò si riveli appropriato.

13.

Definire principi chiari relativamente alla ripartizione delle entrate ottenute grazie al trasferimento delle conoscenze tra organismi pubblici di ricerca, i dipartimenti e gli inventori.

14.

Monitorare le attività di protezione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze e dei relativi risultati, e divulgare questi ultimi con cadenza regolare. I risultati ottenuti dagli organismi pubblici di ricerca, le relative competenze e i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere resi maggiormente visibili al settore privato al fine di favorirne la valorizzazione.

Principi relativi alla ricerca collaborativa e a contratto (2)

15.

Le norme che disciplinano le attività di ricerca collaborativa o a contratto dovrebbero essere compatibili con la missione di ciascuna parte. Esse dovrebbero tenere conto del livello dei finanziamenti privati ed essere conformi agli obiettivi delle attività di ricerca, in particolare per massimizzare l’impatto commerciale e socioeconomico della ricerca, sostenere l’obiettivo degli organismi pubblici di ricerca di attirare finanziamenti privati per la ricerca, mantenere una posizione in materia di proprietà intellettuale che consenta di proseguire la ricerca collaborativa e accademica e non ostacolare la diffusione dei risultati di R&S

16.

Gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dovrebbero essere chiariti a livello del management e nelle prime fasi del progetto di ricerca — ma idealmente prima che quest’ultimo abbia inizio. Tra questi aspetti figurano la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati nell’ambito del progetto (di seguito «nuove conoscenze»), l’individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell’inizio del progetto (di seguito «conoscenze preesistenti») e necessari per l’esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, i diritti di accesso (3) alle conoscenze nuove o preesistenti per tali scopi e la ripartizione degli utili.

17.

In un progetto di ricerca collaborativa, la proprietà delle nuove conoscenze dovrebbe restare di pertinenza della parte che le ha generate ma potrà essere attribuita alle diverse parti sulla base di un accordo contrattuale concluso preliminarmente che rifletta adeguatamente gli interessi e i compiti delle parti e i contributi finanziari o di altra natura al progetto. Nel caso della ricerca a contratto le nuove conoscenze generate dall’organismo pubblico di ricerca sono di proprietà del partner privato, mentre il progetto non dovrebbe incidere sulla proprietà delle conoscenze preesistenti.

18.

I diritti di accesso (3) dovrebbero essere chiariti dalle parti nelle prime fasi del progetto di ricerca — idealmente prima che quest’ultimo abbia inizio. Se necessario per la conduzione del progetto di ricerca o per la valorizzazione delle nuove conoscenze da parte di uno dei soggetti, dovrebbero essere concessi i diritti di accesso alle conoscenze nuove e preesistenti delle altre parti, con modalità che dovrebbero riflettere adeguatamente gli interessi e i compiti delle parti e i contributi finanziari o di altra natura al progetto.


(1)  Per quanto riguarda i risultati di R&S con diversi sbocchi pratici possibili, si dovrebbe evitare di concedere licenze esclusive senza alcuna limitazione a un settore specifico. Inoltre, di norma, gli organismi pubblici di ricerca dovrebbero riservare i diritti necessari a facilitare la divulgazione e a proseguire la ricerca.

(2)  Quando un organismo pubblico di ricerca si impegna in attività di ricerca collaborativa o a contratto con un partner industriale, la Commissione ritiene automaticamente (ovvero senza che sia necessaria alcuna notifica) che non sia stato concesso alcun aiuto di Stato indiretto al partner industriale per il tramite dell’organismo pubblico, se sono rispettate le condizioni di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, in particolare i punti 3.2.1 e 3.2.2).

(3)  Con «diritti di accesso» si intendono i diritti che le parti si sono conferite reciprocamente e che sono distinti dalle licenze assegnate a terzi. I diritti di accesso dovrebbero determinare quali parti possano utilizzare determinate conoscenze nuove o preesistenti a fini di ricerca e/o di valorizzazione e a quali condizioni.


ALLEGATO II

Pratiche seguite dalle autorità pubbliche che facilitano la gestione della proprietà intellettuale in attività di trasferimento delle conoscenze da parte di università e altri organismi pubblici di ricerca

Trasferimento delle conoscenze come missione strategica degli organismi pubblici di ricerca

1.

Il trasferimento delle conoscenze tra le università e l’industria costituisce una priorità politica permanente e operativa per tutti gli organismi pubblici di finanziamento della ricerca in uno Stato membro, sia a livello nazionale che regionale.

2.

Si tratta di un aspetto che rientra chiaramente tra le competenze di un ministero incaricato di coordinare con altri ministeri le iniziative di promozione del trasferimento delle conoscenze.

3.

Tutti i ministeri e gli enti regionali che effettuano attività di trasferimento delle conoscenze designano un funzionario responsabile di monitorarne l’impatto. I funzionari designati si incontrano regolarmente per scambiarsi informazioni e discutere delle modalità per migliorare il trasferimento delle conoscenze.

Politiche di gestione della proprietà intellettuale

4.

Viene incoraggiata la corretta gestione della proprietà intellettuale frutto di finanziamenti pubblici; tale gestione deve essere basata su principi consolidati che tengano conto degli interessi legittimi dell’industria (ad esempio, obblighi temporanei di riservatezza).

5.

La politica della ricerca favorisce il ricorso al settore privato per contribuire a individuare le esigenze in campo tecnologico, per potenziare gli investimenti privati nella ricerca e incoraggiare la valorizzazione dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Capacità e competenze per il trasferimento di conoscenze

6.

Gli organismi pubblici di ricerca e il loro personale dispongono di risorse e incentivi sufficienti per svolgere attività di trasferimento delle conoscenze.

7.

Sono adottate misure per garantire la disponibilità e facilitare l’assunzione di personale qualificato (ad esempio, personale responsabile del trasferimento di tecnologie) da parte degli organismi pubblici di ricerca.

8.

Viene messa a disposizione una serie di contratti tipo, come pure uno strumento che consenta di selezionare il contratto tipo più adeguato sulla base di un certo numero di parametri.

9.

Prima di mettere a punto nuovi meccanismi per promuovere il trasferimento di conoscenze (ad esempio, regimi di mobilità o finanziamento) vengono consultati i soggetti interessati, comprese le PMI, le grandi imprese e gli organismi pubblici di ricerca.

10.

Viene incoraggiata la messa in comune delle risorse da parte degli organismi pubblici di ricerca a livello locale o regionale, quando detti organismi non raggiungano una massa critica in materia di spesa di ricerca tale da giustificare la presenza di un ufficio che si occupi del trasferimento delle conoscenze o di un responsabile della proprietà intellettuale.

11.

Vengono avviati programmi di sostegno alle spin-off nel campo della ricerca che prevedano una formazione all’imprenditorialità, come pure una forte interazione degli organismi pubblici di ricerca con gli incubatori, i finanziatori e le agenzie di sostegno economico locali, ecc.

12.

I governi erogano finanziamenti a sostegno del trasferimento di conoscenze e dell’impegno delle imprese negli organismi pubblici di ricerca, anche mediante l’assunzione di esperti.

Coerenza nella cooperazione transnazionale

13.

Per promuovere il trasferimento delle conoscenze a livello transnazionale e facilitare la cooperazione con soggetti di altri paesi, il detentore della proprietà intellettuale frutto di ricerche realizzate con finanziamenti pubblici è determinato da norme chiare e questa informazione, come pure quelle relative alle condizioni di finanziamento che possono incidere sul trasferimento delle conoscenze, deve essere facilmente accessibile. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE la proprietà istituzionale — in opposizione al regime del «privilegio del professore» — è considerata automaticamente come il regime giuridico che disciplina la proprietà intellettuale negli organismi pubblici di ricerca.

14.

Quando vengono firmati accordi internazionali di cooperazione nella ricerca, i termini e le condizioni relativi ai progetti finanziati nell’ambito dei regimi di entrambi i paesi assegnano diritti analoghi a tutti i partecipanti, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alla proprietà intellettuale e le relative restrizioni d’uso.

Divulgazione delle conoscenze

15.

Gli organismi di finanziamento pubblico della ricerca prevedono l’accesso aperto per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche oggetto di esame inter pares e risultanti da ricerche finanziate con fondi pubblici.

16.

Viene favorito l’accesso aperto ai dati della ricerca in linea con i principi e orientamenti per l’accesso ai dati delle ricerca finanziata con fondi pubblici dell’OCSE e tenendo conto delle restrizioni relative alla loro valorizzazione commerciale.

17.

Mediante finanziamenti pubblici e in linea con le politiche di accesso aperto, vengono messi a punto sistemi di archiviazione dei risultati della ricerca (come, ad esempio, banche dati accessibili via Internet).

Controllo dell’attuazione

18.

Sono attuati i meccanismi necessari per monitorare e riesaminare i progressi compiuti degli organismi pubblici di ricerca nazionali nelle attività di trasferimento delle conoscenze, ad esempio mediante relazioni annuali di tali organismi. Queste informazioni, unitamente alle migliori pratiche, sono inoltre messe a disposizione degli altri Stati membri.