ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
7 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1634/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1636/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1637/2006 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2006, in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovenia (BCE/2006/15)

15

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2006) 5266]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1634/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

65,5

096

40,4

204

59,9

999

55,3

0707 00 05

052

94,9

096

81,8

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

115,1

0709 90 70

052

94,4

204

58,5

999

76,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

58,7

624

86,7

999

72,7

0805 50 10

052

59,0

388

48,9

524

56,1

528

37,4

999

50,4

0806 10 10

052

101,9

400

218,8

508

240,0

999

186,9

0808 10 80

388

78,3

400

101,1

800

159,6

804

103,2

999

110,6

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

71,7

999

103,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1635/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (2) è stato modificato più volte. In occasione di ulteriori modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione di detto regolamento, come previsto dal programma modulato di semplificazione allegato alla comunicazione della Commissione sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo (3).

(2)

La ricaduta di cesio radioattivo a seguito dell’incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986 ha investito numerosi paesi terzi. Sono stati registrati ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di contaminazione radioattiva nelle partite di alcuni tipi di funghi importati da vari paesi terzi.

(3)

Una ricaduta analoga ha interessato diverse parti del territorio di alcuni Stati membri.

(4)

Le foreste e le zone boschive costituiscono in genere l’habitat naturale dei funghi selvatici e tali ecosistemi tendono a conservare il cesio radioattivo in uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione.

(5)

Di conseguenza, nel periodo trascorso dall’incidente di Chernobyl, è probabile che la contaminazione permanente dei funghi selvatici da parte di cesio radioattivo non sia diminuita e che per alcune specie sia anzi aumentata.

(6)

La Commissione ha effettuato nel 1986, e successivamente aggiornato, una valutazione dei possibili rischi per la salute umana derivanti da alimenti contaminati da cesio radioattivo. La valutazione dei possibili rischi è tuttora valida, tenuto conto del periodo radioattivo della sostanza in questione, e inoltre la tolleranza massima è sostanzialmente conforme a quella raccomandata dalla commissione del Codex Alimentarius.

(7)

In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90, gli Stati membri devono svolgere controlli dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

(8)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), ha istituito un sistema di allarme rapido per lo scambio di informazioni sui rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti o mangimi. Detto sistema deve applicarsi per analogia alla notifica di casi registrati di non conformità alle disposizioni in materia di tolleranze massime a norma del presente regolamento.

(9)

I provvedimenti presi sul territorio degli Stati membri derivano dagli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom, dai provvedimenti comunitari in materia e dalle misure nazionali di controllo, che nel complesso, in termini di equivalenza dei risultati, sono uguali a quelli previsti dal presente regolamento. La Commissione adotta tutte le misure atte a far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in materia. In particolare la Commissione ha rivolto agli Stati membri, il 14 aprile 2003, una raccomandazione sulla protezione e l’informazione del pubblico per quanto riguarda l’esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (5).

(10)

Sebbene le disposizioni relative al campionamento e all’analisi dei vari prodotti agricoli richiedano un futuro riesame, nell’immediato occorre rafforzare in particolare le disposizioni che riguardano i funghi.

(11)

Per consentire controlli più efficaci è necessario circoscrivere il numero degli uffici doganali presso i quali taluni prodotti possono essere dichiarati atti all’immissione in libera pratica nella Comunità.

(12)

Gli elenchi degli uffici doganali e dei paesi terzi possono essere, se del caso, riveduti, tenendo fra l’altro conto della futura osservanza delle tolleranze massime e di altre informazioni che permettano alla Commissione di determinare la necessità o meno di mantenere un paese terzo nell’elenco.

(13)

Per lo stesso motivo è opportuno che per ogni partita dei prodotti interessati venga fornito il certificato d’esportazione, di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 737/90.

(14)

È opportuno che le autorità degli Stati membri siano autorizzate, a loro discrezione, a imporre il pagamento di tariffe per il campionamento e l’analisi dei prodotti e per la distruzione o la restituzione degli stessi, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità nell’esercizio della facoltà di distruggere o restituire il prodotto, e che in ogni caso le tariffe applicate non superino le spese sostenute.

(15)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi agli obblighi internazionali della Comunità europea, in particolare quelli derivanti dagli accordi che istituiscono l’Organizzazione mondiale del commercio, tenuto conto del diritto della Comunità di adottare e applicare provvedimenti atti a conseguire il livello di protezione sanitaria prescelto sul territorio dei propri Stati membri.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I controlli volti a determinare il contenuto di cesio radioattivo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90, nei prodotti indicati nell’articolo 1 dello stesso, per garantire l’osservanza delle tolleranze massime stabilite da detto regolamento, sono condotti dagli Stati membri nei quali ha luogo l’immissione in libera pratica dei prodotti e al più tardi al momento dell’immissione stessa.

2.   I controlli sono effettuati tramite campionamento in conformità delle norme minime indicate di seguito:

a)

fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri scelgono con quale frequenza effettuare i controlli tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese d’origine, delle caratteristiche dei prodotti interessati, dei risultati dei controlli precedenti e dei certificati d’esportazione di cui all’articolo 3;

b)

fatte salve le misure supplementari di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 737/90, qualora in un prodotto originario di un paese terzo si constati il superamento delle tolleranze massime, i controlli sono intensificati per tutti i prodotti dello stesso tipo originari del paese terzo in questione.

3.   I controlli su prodotti specifici sono effettuati secondo le seguenti regole:

a)

per gli animali da macello, i controlli sono effettuati fatte salve le norme doganali di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7) e le condizioni di polizia sanitaria. L’autorizzazione all’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti per i controlli, attestante che la carne in questione è stata sottoposta al sistema di controllo e che da detto controllo risulta che le tolleranze massime non sono state superate;

b)

per i prodotti di cui all’allegato I, originari dei paesi terzi indicati nell’allegato II, si effettua il controllo dei documenti sulla base dei certificati d’esportazione debitamente compilati, di cui all’articolo 3, che accompagnano ciascuna partita. Ciascuna partita di peso superiore a 10 kg di prodotto fresco o equivalente è sottoposta sistematicamente al prelievo e all’analisi di campioni, tenendo debito conto delle informazioni contenute nel certificato d’esportazione. La dichiarazione di immissione in libera pratica di detti prodotti nello Stato membro di destinazione può essere effettuata soltanto in un numero limitato di uffici doganali. L’elenco degli uffici doganali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in seguito a notifica da parte degli Stati membri.

4.   Qualora si constatino casi di mancata osservanza delle tolleranze massime per un dato prodotto, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono chiedere che il prodotto importato sia distrutto oppure rinviato al paese d’origine. In quest’ultimo caso, le autorità doganali che hanno respinto l’immissione in libera pratica sono informate mediante documentazione scritta comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio comunitario.

5.   Per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono imporre all’importatore il pagamento di tariffe per il campionamento e l’analisi dei prodotti onde accertarne la conformità al regolamento (CEE) n. 737/90. Per le partite che superano le tolleranze massime, le autorità competenti possono inoltre recuperare dall’importatore i costi generati dalla distruzione della partita o dal suo rinvio al paese d’origine.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri applicano per analogia l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini della notifica senza indugio alla Commissione dei casi di mancata osservanza delle disposizioni sulle tolleranze massime fissate dal regolamento (CEE) n. 737/90, indicando il paese d’origine, la descrizione e il grado di contaminazione delle merci, i mezzi di trasporto, l’esportatore, nonché la decisione adottata rispetto ai lotti di cui trattasi.

2.   Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organismi designati per attuare i controlli.

3.   La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri i casi di mancata osservanza delle tolleranze massime attraverso il sistema comunitario di allarme rapido stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri provvedono a che i certificati d’esportazione rilasciati dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all’allegato II attestino che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime fissate nell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90. Il certificato d’esportazione è redatto su un modulo stampato su carta bianca, conforme al modello di cui all’allegato III.

2.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute sulle autorità preposte, nei paesi terzi in questione, al rilascio dei certificati d’esportazione.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1661/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 197 del 29.7.1999, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  COM(2005) 535 def.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(5)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 55.

(6)  GU L 302 del 13.10.1992, pag. 1.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Codice NC:

ex 0709 59

funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati

ex 0710 80 69

funghi (non cotti o cotti in acqua o a vapore), congelati, diversi dai funghi coltivati

ex 0711 59 00

funghi temporaneamente conservati (ad esempio, mediante anidride solforosa, o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati

ex 0712 39 00

funghi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati

ex 2001 90 50

funghi, preparati o conservati in aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati

ex 2003 90 00

funghi, preparati o conservati in modo diverso dall'aceto o dall'acido acetico, diversi dai funghi coltivati


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 3

 

Albania

 

Bielorussia

 

Bosnia-Erzegovina

 

Bulgaria

 

Croazia

 

Liechtenstein

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Moldova

 

Montenegro

 

Norvegia

 

Romania

 

Russia

 

Serbia

 

Svizzera

 

Turchia

 

Ucraina


ALLEGATO III

CERTIFICATO D’ESPORTAZIONE PER PRODOTTI AGRICOLI (UN CERTIFICATO PER SPECIE)

Il presente certificato deve essere presentato in triplice copia insieme con la dichiarazione d’immissione in libera pratica ed essere conservato dalla dogana

Image

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7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.

(2)

Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha deciso, mediante avviso datato 20 ottobre 2006, di inserire il Bangladesh nell’elenco dei partecipanti a decorrere dal 20 ottobre 2006.

(3)

La Bulgaria ha notificato alla CE che il suo ministro delle finanze è stato designato autorità competente responsabile dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commission (GU L 278 del 10.10.2006).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

BULGARIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

CANADA

 

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Informazioni generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROAZIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

COREA, Repubblica di

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

ROMANIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1637/2006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2006

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovenia

(BCE/2006/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e il primo trattino dell’articolo 47, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (5);

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione dell’euro in Slovenia il 1o gennaio 2007 comporta che, a partire da tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovenia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dalla Banca centrale europea (BCE) prevede che vengano adottate disposizioni transitorie al fine di assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovenia.

(3)

L’articolo 5 dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e ad assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Slovenia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 16 gennaio 2007.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovenia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2006. Le istituzioni situate in Slovenia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Banka Slovenije in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate in Slovenia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2006.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Banka Slovenije, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua tale calcolo, lo sottopone all’altra parte consentendo a quest’ultima il tempo sufficiente per verificarlo e presentare eventuali revisioni al più tardi entro l’11 dicembre 2006. Le riserve minime calcolate, e le loro eventuali revisioni, sono confermate da entrambe le parti al più tardi entro il 12 dicembre 2006. Qualora la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare delle riserve minime entro il 12 dicembre 2006, si considera che abbia preso atto del fatto che l’ammontare calcolato si applichi al periodo di mantenimento transitorio.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non è alterato dall’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le loro riserve minime, per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2006 e al 30 novembre 2006 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2006, in gennaio 2007 e in febbraio 2007, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2006 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1).

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso

[notificata con il numero C(2006) 5266]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/754/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono che nessun alimento o mangime geneticamente modificato possa essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

(2)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

(3)

Il 18 agosto 2006 le autorità degli Stati Uniti d'America hanno informato la Commissione che prodotti a base di riso, contaminati dal riso geneticamente modificato LL RICE 601 («i prodotti contaminati»), di cui non è stata autorizzata la commercializzazione nella Comunità, sono stati rilevati in campioni di riso prelevati sul mercato USA da riso commerciale a grani lunghi proveniente dal raccolto del 2005.

(4)

In ragione della presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, la decisione 2006/578/CE della Commissione, del 23 agosto 2006, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso (3) ha imposto il divieto temporaneo di immissione sul mercato dei prodotti contaminati. I provvedimenti d'emergenza sono stati confermati mediante la decisione 2006/601/CE della Commissione (4) che ha abrogato e sostituito la decisione 2006/578/CE, e che ha altresì imposto agli Stati membri di consentire l'immissione sul mercato di taluni prodotti a base di riso originari degli Stati Uniti soltanto qualora la partita sia accompagnata da un rapporto analitico originale rilasciato da un laboratorio accreditato e attestante che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601.

(5)

In data 14 settembre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, a cui è stato richiesto supporto scientifico su questo tema, ha emesso una dichiarazione che conclude che, nonostante si possa ritenere improbabile che il consumo di riso a grani lunghi d'importazione contenente tracce di LL RICE 601 possa essere nell'immediato causa di timori per la sicurezza dell'uomo o degli animali, i dati disponibili non sono sufficienti a consentire una valutazione completa della sicurezza del riso geneticamente modificato LL RICE 601 secondo gli orientamenti dell'EFSA in materia di valutazione del rischio.

(6)

I controlli condotti negli Stati membri hanno evidenziato che altri prodotti a base di riso, oltre a quelli di cui alla decisione 2006/601/CE, possono essere contaminati dal riso geneticamente modificato LL RICE 601. È quindi opportuno includere tali prodotti nel campo di applicazione della decisione 2006/601/CE.

(7)

I controlli effettuati dagli Stati membri hanno inoltre accertato la presenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601 in alcune partite, pur accompagnate da un rapporto analitico originale secondo quanto prescritto dalla decisione 2006/601/CE. Non hanno prodotto risultati favorevoli i contatti avviati da allora con le autorità statunitensi per eliminare il rischio della presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato. In questo quadro, al fine di garantire che non venga immesso sul mercato alcun prodotto contaminato e salvaguardare l'elevato livello di protezione della salute previsto nella Comunità, senza con ciò imporre restrizioni agli scambi che vadano al di là di quanto necessario, risulta necessario procedere temporaneamente al campionamento sistematico e alle analisi ufficiali su ciascuna partita di specifici prodotti provenienti dagli Stati Uniti prima della loro commercializzazione, fermo restando l'obbligo del rapporto analitico previsto dalla decisione 2006/601/CE.

(8)

I metodi di campionamento svolgono un ruolo fondamentale ai fini di risultati rappresentativi e confrontabili; è quindi opportuno definire un protocollo comune di campionamento e analisi per verificare l'assenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601.

(9)

Dato che le misure previste dalla presente decisione hanno un impatto sulle risorse che gli Stati membri destinano ai controlli, è opportuno prescrivere che tutti i costi del campionamento, delle analisi e dell'immagazzinamento nonché i costi derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati in relazione alle partite non conformi siano a carico degli importatori o degli operatori del settore alimentare interessati.

(10)

Tali misure devono essere riviste entro due mesi per valutare, alla luce dei loro effetti e dell'esperienza acquisita in relazione alle attuali prescrizioni in materia di test, se siano ancora necessarie.

(11)

La decisione 2006/601/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/601/CE è così modificata:

1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:

Prodotto

Codice NC

risone parboiled a grani lunghi A

1006 10 25

risone parboiled a grani lunghi B

1006 10 27

altro risone non parboiled a grani lunghi A

1006 10 96

altro risone non parboiled a grani lunghi B

1006 10 98

riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi A

1006 20 15

riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi B

1006 20 17

riso semigreggio (bruno) a grani lunghi A

1006 20 96

riso semigreggio (bruno) a grani lunghi B

1006 20 98

riso semilavorato parboiled a grani lunghi A

1006 30 25

riso semilavorato parboiled a grani lunghi B

1006 30 27

riso semilavorato a grani lunghi A

1006 30 46

riso semilavorato a grani lunghi B

1006 30 48

riso lavorato parboiled a grani lunghi A

1006 30 65

riso lavorato parboiled a grani lunghi B

1006 30 67

riso lavorato a grani lunghi A

1006 30 96

riso lavorato a grani lunghi B

1006 30 98

rotture di riso (tranne se certificate come non ottenute da grani lunghi)

1006 40 00»

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Condizioni per la prima immissione sul mercato

1.   Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto se la partita di tali prodotti è corredata di un rapporto analitico in originale che attesti che i prodotti non contengono riso geneticamente modificato LL RICE 601. Il rapporto è rilasciato da un laboratorio accreditato e si basa su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato LL RICE 601.

2.   Gli Stati membri vigilano affinché su ciascuna partita dei prodotti di cui all'articolo 1 vengano effettuati il campionamento e le analisi ufficiali presso il punto di entrata nella Comunità, prima dell'immissione sul mercato comunitario, per dimostrare che la partita non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601. A tal fine il campionamento e le analisi ufficiali vengono effettuati secondo i metodi descritti nell'allegato e entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 rilasciano un documento ufficiale di accompagnamento che attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi ufficiali ed espone il risultato delle analisi.

4.   Nel caso di partita frazionata, le copie del rapporto analitico originale di cui al paragrafo 1 e del documento ufficiale di accompagnamento di cui al paragrafo 3 accompagnano ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Le copie sono autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.

5.   L'eventuale presenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601 rilevata mediante i controlli di cui al paragrafo 2 è segnalata alla Commissione e agli Stati membri mediante il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.

6.   Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Altre misure di controllo

In relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato, gli Stati membri adottano misure appropriate, compreso il campionamento casuale e l'analisi condotti secondo quanto specificato nell'allegato, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato LL RICE 601. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.»

4)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Recupero dei costi

1.   Tutti i costi relativi al campionamento, alle analisi e all'immagazzinamento, nonché al rilascio dei documenti ufficiali di accompagnamento e delle copie dei rapporti analitici e dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 4, sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.

2.   Tutti i costi connessi alle misure ufficiali adottate dalle autorità competenti in relazione alle partite non conformi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.»

5)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Riesame delle misure

Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 15 gennaio 2007.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 230 del 24.8.2006, pag. 8.

(4)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27.


ALLEGATO

Metodi di campionamento e analisi per i controlli ufficiali relativi all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso

1.   Finalità e campo di applicazione

Il presente allegato si basa sulla raccomandazione 2004/787/CE (1). Tiene conto, in particolare, del fatto che i metodi attualmente disponibili sono qualitativi e che la ricerca riguarda un OGM non autorizzato per il quale non esiste alcuna soglia di tolleranza. I campioni destinati ai controlli ufficiali al fine di verificare l'assenza di LL RICE 601 nei prodotti a base di riso devono essere prelevati secondo le modalità sottoindicate. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite da cui sono prelevati.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui alla raccomandazione 2004/787/CE.

3.   Campionamento di partite di prodotti sfusi e preparazione dei campioni da analizzare

Il numero dei campioni elementari per la costituzione del campione globale è determinato conformemente alla raccomandazione 2004/787/CE, conformemente alla quale è effettuata anche la preparazione dei campioni da analizzare. Il campione di laboratorio deve essere di 2,5 kg. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 (2) viene costituito un secondo campione di laboratorio.

4.   Analisi del campione di laboratorio

Il laboratorio di controllo deve prelevare dal campione di laboratorio omogeneizzato quattro campioni da analizzare di 240 grammi. I quattro campioni da analizzare devono essere macinati e poi analizzati separatamente.

La PCR da utilizzare è il metodo specifico per un determinato costrutto genico «P35S:BAR», messo a punto dalla Bayer CropScience e verificato dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e dal CCR nella sua veste di laboratorio comunitario di riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati. In caso di risultati positivi, la presenza dell'LL RICE 601 deve essere confermata mediante il metodo specifico per un determinato evento di trasformazione.

Il lotto va considerato positivo se uno dei quattro campioni da analizzare è positivo.


(1)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 18.

(2)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.