ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 283

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1533/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1534/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1535/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1536/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1537/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 50a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

10

 

 

Regolamento (CE) n. 1538/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2006

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1540/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante autorizzazione per il 2006 al pagamento di anticipi su alcuni pagamenti diretti istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1541/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, che fissa il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1542/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1543/2006 della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

40

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2006, che modifica la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania [notificata con il numero C(2006) 4321]  ( 1 )

44

 

*

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo [notificata con il numero C(2006) 4789]  ( 1 )

47

 

*

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio [notificata con il numero C(2006) 4790]  ( 1 )

48

 

*

Decisione della Commissione, del 12 ottobre 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente [notificata con il numero C(2006) 4791]  ( 1 )

50

 

*

Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2006) 4813]  ( 1 )

52

 

*

Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2006, che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito [notificata con il numero C(2006) 4877]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1532/2006 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2006

relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno adottare misure intese ad assicurare il rispetto delle condizioni applicabili a taluni contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di carni bovine di alta qualità.

(2)

Dalle discussioni con i paesi esportatori di carni bovine di alta qualità nell’ambito dei contingenti tariffari CE/OMC, rispettivamente, di 11 000, 5 000 e 4 000 tonnellate, è emersa l’esigenza di adeguare le condizioni di importazione applicabili a tali contingenti.

(3)

A fini di chiarezza è opportuno assegnare i contingenti tariffari, per i quali l’Argentina, il Brasile e l’Uruguay sono i soli fornitori, ai rispettivi paesi.

(4)

È pertanto opportuno che la Commissione adotti definizioni più facili da controllare e da verificare secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in modo da consentire una verifica ex post e un controllo del rispetto della definizione senza modificare le condizioni di importazione di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni che disciplinano i contingenti tariffari CE/OMC, rispettivamente, di 11 000, 5 000 e 4 000 tonnellate, per le importazioni nella Comunità di carni bovine di alta qualità dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, si applicano come specificato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

S. HUOVINEN


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.


ALLEGATO

Designazione del prodotto

Voci tariffarie

Contingente e dazio contingentale

Altri termini e condizioni

Carni bovine disossate di alta qualità, fresche o refrigerate

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

Carni bovine «di alta qualità», fresche o refrigerate, paese fornitore: Argentina

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina: pezzi detti «onglets» e «hampes», freschi o refrigerati

ex 0206 10 95

 

Ammissione al beneficio del contingente subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Carni bovine disossate di alta qualità, fresche o refrigerate

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

Carni bovine «di alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, paese fornitore: Brasile

Carni bovine disossate di alta qualità, congelate:

 

 

Ammissione al beneficio del contingente subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

altre

ex 0202 30 90

 

 

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina:

 

 

 

pezzi detti «onglets» e «hampes», freschi o refrigerati

ex 0206 10 95

 

 

pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

ex 0206 29 91

 

 

Carni bovine disossate di alta qualità, fresche o refrigerate

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

Carni bovine «di alta qualità», fresche, refrigerate o congelate, paese fornitore: Uruguay

Carni bovine disossate di alta qualità, congelate

 

 

Ammissione al beneficio del contingente subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

altre

ex 0202 30 90

 

 

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina:

 

 

 

pezzi detti «onglets» e «hampes», freschi o refrigerati

ex 0206 10 95

 

 

pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

IT

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L 283/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.10.2006   

IT

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L 283/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1534/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

206

210

210

Concentrato

204,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

45

45

Concentrato

45


14.10.2006   

IT

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L 283/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

18,5

15

15

Burro < 82 %

14,63

14,6

Burro concentrato

22

18,5

22

18,5

Crema

10

6,3

Cauzione di trasformazione

Burro

20

Burro concentrato

24

24

Crema

11


14.10.2006   

IT

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L 283/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 18a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,8 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 22 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1537/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 50a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 50a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 10 ottobre 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 233,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 ottobre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 ottobre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

0,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

28,02

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

28,02

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(29.9.2006-12.10.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Premio sul Golfo (EUR/t)

18,88

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

12,63

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 24,18 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2007. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2)

Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2007 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3)

Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure, rispettivamente per la loro vendita sul mercato e la loro distribuzione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto che nessun acquisto di questi prodotti è previsto nel 2006, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere e di riso necessaria per il piano del 2007. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

(5)

Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcuni Stati membri, occorre autorizzare il ritiro di cereali per il pagamento di riso e prodotti a base di riso, in conformità delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2007, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(7)

Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(8)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2007 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere e del riso necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.

2.   Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere e del riso di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato, a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2007

a)

Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro

Stanziamento

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Totale

258 913 372

b)

Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro

Cereali

Riso (risone)

Burro

Zucchero

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Totale

570 306

61 541

30 026

33 224

(c)

Quantitativi di cereali di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di riso o di prodotti a base di riso mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

Stato membro

Tonnellate

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Totale

34 736


ALLEGATO II

a)

Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):

Stato membro

EUR

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Totale

78 756 283

b)

Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di riso sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):

Stato membro

EUR

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Totale

2 581 050


ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2007

Prodotto

Quantità

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

Frumento tenero

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Frumento tenero

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Frumento tenero

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Frumento tenero

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Frumento tenero

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Frumento tenero

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Frumento tenero

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Frumento tenero

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Frumento tenero e altri cereali

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Riso

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Riso

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Riso

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Burro

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Zucchero

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Zucchero

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Zucchero

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Zucchero

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante autorizzazione per il 2006 al pagamento di anticipi su alcuni pagamenti diretti istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati una volta l'anno, tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

(2)

Gli Stati membri incontrano difficoltà di vario tipo, a volte persistenti, nel mettere a punto le misure applicative dei regimi di sostegno istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003. L’inserimento dei regimi per l’olio di oliva e per lo zucchero nel regime di pagamento unico nel 2006 ha creato ulteriori difficoltà agli Stati membri che avevano introdotto tale regime di aiuto l’anno precedente.

(3)

È pertanto opportuno, come misura eccezionale per il 2006, autorizzare gli Stati membri, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a prevedere anticipi per i pagamenti elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Il pagamento degli anticipi potrà avvenire solo dopo che saranno stati effettuati i controlli amministrativi e i controlli in loco previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2).

(4)

Nel 2006 gli agricoltori hanno dovuto far fronte a difficili condizioni atmosferiche, soprattutto nel corso dell’estate. La necessità di adattarsi a tali condizioni insieme agli effetti del passaggio dai regimi di aiuto accoppiato al regime di pagamento unico può comportare per gli agricoltori l’insorgere di difficoltà finanziarie e/o di problemi di liquidità. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri, a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a versare anticipi. Il calendario e l’importo degli anticipi da versare agli agricoltori deve essere compatibile con le disposizioni regolamentari in materia finanziaria. Gli anticipi devono essere pertanto versati a decorrere dal 16 ottobre 2006 e l’importo massimo degli anticipi da versare anteriormente al 1o dicembre 2006 deve essere limitato al 50 % dei pagamenti dovuti agli agricoltori.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per l’anno 2006 gli Stati membri sono autorizzati a versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2006, un anticipo dei pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   L’anticipo di cui al paragrafo 1 può essere versato unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare dell’anticipo.

3.   I pagamenti di cui al paragrafo 1, effettuati anteriormente al 1o dicembre 2006, non superano il 50 % dell’importo di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che fissa il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il disposto dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007, prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del medesimo regolamento e che supera un determinato limite, è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Per poter stabilire il limite in questione, occorre fissare entro il 15 ottobre 2006 un coefficiente che si ottiene dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (3), per il totale delle quote fissate per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 493/2006.

(3)

Detto coefficiente deve essere fissato sulla base della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (4), adottata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (5).

(4)

Occorre dunque fissare, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 493/2006 è fissato per ciascuno Stato membro nel modo seguente:

a)

Belgio: 0,1945;

b)

Spagna: 0,0863;

c)

Francia (continente): 0,0074;

d)

Irlanda: 1,0000;

e)

Italia: 0,4936;

f)

Paesi Bassi: 0,0848;

g)

Portogallo: 0,4422;

h)

Svezia: 0,1156;

i)

altri Stati membri: 0,0000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2006 (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 19).

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(4)  GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

(5)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’equilibrio del mercato nella Comunità senza creare nuove scorte di zucchero nel corso della campagna 2006/2007, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2), prevede un ritiro preventivo inteso a ridurre la produzione ammissibile di quota nel corso della detta campagna. In questo modo, al di là di un certo limite, la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata oppure, a richiesta dell’impresa, come produzione fuori quota. I limiti devono essere calcolati sulla base delle quote di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, fissate al momento dell’adozione del suddetto regolamento. A norma dell’articolo 10 del medesimo regolamento, le quote fissate nel suddetto allegato III sono adattate dalla Commissione entro il 30 settembre 2006. Tale adattamento comporta una modifica delle quote e una riduzione della produzione ammissibile di quota. Per limitarsi all’effetto perseguito con il ritiro preventivo ed evitare ambiguità nell’applicazione di tale misura, è opportuno sostituire il riferimento alle quote fissate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 con un riferimento alle quote riportate nell’allegato del regolamento (CE) n. 493/2006.

(2)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 493/2006, la concessione dell’aiuto transitorio allo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare è soggetta all’applicazione del regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3). Tuttavia le modalità previste dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1554/2001 per fissare l’importo forfettario che rappresenta le spese di trasporto marittimo non saranno più applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006, a seguito della decisione della «United Terminal Sugar Market Association of London» di non fissare più il London Daily Price. Occorre pertanto fissare un importo forfettario, basato sul valore medio dei mesi da aprile a giugno 2006, applicabile durante il periodo di applicazione dell’aiuto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 493/2006.

(3)

Le quote transitorie assegnate ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 493/2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007 possono essere utilizzate solo se l’impresa interessata è riuscita ad adattare in tempo utile decisioni di investimento già prese, cosa che per alcune imprese non è stata possibile. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di riassegnare alle imprese interessate la rimanenza delle quote transitorie come quote transitorie per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

(4)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 318/2006 fissa le modalità con cui gli Stati membri assegnano le quote alle imprese che risultano da una fusione o alle imprese cessionarie. A seconda della data di fusione o di cessione, le misure producono effetti per la campagna in corso o per la campagna successiva. Occorre prevedere che, quando una fusione o una cessione avviene tra il 1o luglio e il 30 settembre 2006, a richiesta delle imprese interessate le misure possano produrre effetti per la campagna 2006/2007 e non per la campagna successiva, come previsto al punto V del suddetto allegato, in modo da tener conto del fatto che la campagna 2006/2007 comincia il 1o luglio e non il 1o ottobre, come le campagne successive.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 493/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

2.   Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti:

a)

il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I;

b)

il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006.

Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«L’importo forfettario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1554/2001 è fissato per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 ottobre 2006 a 34,19 EUR per tonnellata.»;

3)

all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008.»;

4)

alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Fusione o cessione di impresa

Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del regolamento (CE) n. 318/2006, se la fusione o la cessione avviene tra il 1o luglio e il 30 settembre 2006 le misure di cui ai punti II e III del suddetto allegato producono i loro effetti per la campagna 2006/2007.»;

5)

è aggiunto l’allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2006 (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 19).

(3)  GU L 205 del 31.7.2001, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1442/2002 (GU L 212 dell’8.8.2002, pag. 5).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

(Quote di cui all'articolo 3)

Stato membro o regioni

Zucchero

Isoglucosio

Sciroppo di inulina

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgio

819 812

71 592

215 247

Repubblica ceca

454 862

Danimarca

420 746

Germania

3 416 896

35 389

Grecia

317 502

12 893

Spagna

996 961

82 579

Francia (metropolitana)

3 288 747

19 846

24 521

Francia (DOM)

480 245

Irlanda

199 260

Italia

1 557 443

20 302

Lettonia

66 505

Lituania

103 010

Ungheria

401 684

137 627

Paesi Bassi

864 560

9 099

80 950

Austria

387 326

Polonia

1 671 926

26 781

Portogallo (continentale)

69 718

9 917

Portogallo (Azzorre)

9 953

Slovenia

52 973

Slovacchia

207 432

42 547

Finlandia

146 087

11 872

Svezia

368 262

Regno Unito

1 138 627

27 237

—»


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Il 20 giugno 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 910/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l’elenco comunitario.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni pertinenti ai fini dell’aggiornamento dell’elenco comunitario di cui trattasi. Su tale base, la Commissione deve decidere di aggiornare l’elenco comunitario di propria iniziativa o a richiesta a degli Stati membri.

(5)

A norma dell’articolo 7 del regolamento di base e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della vigilanza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione che imponga ai vettori il divieto operativo nella Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell’elenco comunitario.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento di base e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione ha dato la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare le proprie osservazioni scritte e di essere ascoltati, entro 10 giorni lavorativi, dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea (5).

(7)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione e, in alcuni casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della vigilanza regolamentare sui vettori aerei interessati.

(8)

È dimostrato che l’operatore DAS Air Cargo (DAZ), certificato in Kenya, è una filiale di Dairo Air Services (DSR), vettore certificato in Uganda. I due vettori utilizzano lo stesso velivolo. Pertanto, qualsiasi misura decisa nei confronti di DSR dovrebbe applicarsi anche a DAZ.

(9)

Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico della compagnia Dairo Air Services. Tali carenze sono state individuate dai Paesi Bassi, dal Regno Unito, dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna nel corso di ispezioni a terra effettuate nell’ambito del programma SAFA (6). Il ripetersi dei risultati negativi di tali ispezioni indica che sussistono carenze sistematiche in materia di sicurezza. Nonostante la cooperazione con gli Stati membri e i singoli interventi correttivi effettuati dalle autorità ugandesi e da Dairo Air Services, il reiterarsi delle ispezioni con esito negativo indica la persistenza delle carenze sistematiche nel campo della sicurezza.

(10)

L’autorità dell’aviazione civile del Regno Unito ha effettuato un’ispezione di Dairo Air Services e Das Air Cargo, dalla quale è emerso che tra il 21 aprile e il 25 luglio 2006 la manutenzione degli aeromobili utilizzati dai due vettori era stata effettuata da una società sprovvista della necessaria autorizzazione, con conseguenti gravi rischi per la sicurezza.

(11)

Non rispondendo in modo adeguato e tempestivo a una richiesta d’informazioni rivoltale dall’autorità dell’aviazione civile dei Paesi Bassi concernente l’aspetto della sicurezza delle sue attività, DSR ha evidenziato mancanza di trasparenza.

(12)

Sulla base dei criteri comuni, è stato accertato che Dairo Air Services e DAS Air Cargo non soddisfano le prescritte norme di sicurezza e che dovrebbero pertanto essere inserite nell’allegato A.

(13)

Su invito delle autorità dell’aviazione civile del Kirghizistan, un gruppo di esperti europei ha effettuato, dal 10 al 15 settembre 2006, una missione conoscitiva nel paese asiatico. La relazione del gruppo di esperti evidenzia che le autorità dell’aviazione civile del Kirghizistan hanno dimostrato insufficiente capacità di attuare e far rispettare le norme di sicurezza pertinenti in conformità degli obblighi assunti con la convenzione di Chicago.

(14)

Inoltre, la maggior parte di vettori ispezionati dagli esperti europei, benché titolari di certificati di operatore aereo (COA) rilasciati dal Kirghizistan, non ha la sede principale delle proprie attività nel Kirghizistan, in violazione delle prescrizioni di cui all’allegato 6 della convenzione di Chicago.

(15)

Sulla base dei criteri comuni, è stato accertato che tutti i vettori aerei certificati nel Kirghizistan non rispettano le pertinenti norme di sicurezza e dovrebbero pertanto essere soggetti a un divieto operativo e inclusi nell’allegato A.

(16)

Le autorità del Kirghizistan hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato i certificati di operatore aereo ai due vettori seguenti: Phoenix Aviation e Star Jet. Poiché i due vettori in questione, certificati nel Kirghizistan, hanno in seguito cessato le attività, non dovrebbero essere inclusi nell’allegato A.

(17)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno comunicato alla Commissione di aver rilasciato un COA ai seguenti vettori: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Poiché tali vettori sono certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo, che hanno dimostrato di non essere in grado di effettuare adeguati controlli di sicurezza, essi dovrebbero essere inseriti nell’allegato A.

(18)

Le autorità della Repubblica democratica del Congo hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato i certificati di operatore aereo ai vettori seguenti: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO — Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR — Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Poiché i vettori in questione, certificati nella Repubblica democratica del Congo, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(19)

Le autorità della Liberia hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato i certificati di operatore aereo ai vettori seguenti: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberia), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberia), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Liberia). Poiché i vettori in questione, certificati in Liberia, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(20)

Le autorità della Sierra Leone hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato i certificati di operatore aereo ai vettori seguenti: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Poiché i vettori in questione, certificati in Sierra Leone, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(21)

Le autorità dello Swaziland hanno dimostrato alla Commissione di aver revocato i certificati di operatore aereo ai vettori seguenti: African International Airways, Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Poiché i vettori in questione, certificati nello Swaziland, hanno in seguito cessato le attività, dovrebbero essere ritirati dall’allegato A.

(22)

Le autorità dello Swaziland e del Sudafrica hanno dimostrato in modo sufficiente che il certificato di operatore aereo, rilasciato a African International Airways sotto l’egida dell’autorità dell’aviazione civile (AAC) dello Swaziland, è stato ritirato e che il vettore opera attualmente con un nuovo certificato di operatore aereo rilasciato dall’AAC del Sudafrica, che ne ha pertanto la responsabilità per quanto riguarda i controlli di sicurezza. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, e salva restando la facoltà di verificare l’effettiva osservanza delle pertinenti norme di sicurezza tramite ispezioni a terra, l’African International Airways dovrebbe essere rimossa dall’allegato A.

(23)

Air Service Comores Ltd ha risposto a una richiesta rivoltale dalle autorità dell’aviazione civile francesi, asserendo di aver avviato un piano di azione allo scopo di correggere le carenze di sicurezza individuate nel corso di ispezioni a terra. Tuttavia, non vi è ancora alcuna prova che sia stato attuato un piano di azione adeguato per tutte le operazioni di Air Service Comores.

(24)

Le autorità delle Comore responsabili della supervisione regolamentare della compagnia Air Service Comores hanno fornito alle autorità francesi dell’aviazione civile informazioni sufficienti in relazione alla sicurezza dell’aeromobile LET 410 UVP con numero di registrazione D6-CAM.

(25)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che il vettore Air Service Comores soddisfa i pertinenti requisiti di sicurezza esclusivamente per i voli operati con l’aeromobile LET 410 UVP con numero di registrazione D6-CAM. Il vettore Air Service Comores deve pertanto essere soggetto a limitazioni operative e deve essere spostato dall’allegato A all’allegato B.

(26)

Ariana Afghan Airlines ha presentato richiesta di essere ritirata dall’elenco comunitario, ha fornito documentazione a supporto di tale richiesta e ha mostrato una forte volontà di cooperare con la Commissione e gli Stati membri. Tuttavia, poiché il vettore non ha ancora completato l’attuazione di un adeguato piano correttivo, la Commissione ritiene che Ariana Afghan Airlines dovrebbe rimanere sull’elenco comunitario.

(27)

Ariana Afghan Airlines ha comunicato di aver cessato le operazioni con l’aeromobile Airbus A-310 registrato in Francia e avente numero di registrazione F-GYYY, che è stato venduto.

(28)

Pertanto, sono mutate le condizioni applicabili al divieto comunitario imposto a Ariana Afghan Airlines. Il vettore dovrebbe essere soggetto a divieto per la totalità delle sue operazioni e rimanere quindi sull’elenco di cui all’allegato A.

(29)

La documentazione presentata da Air Koryo e dalle autorità dell’aviazione civile della Repubblica democratica di Corea (DPRK) indica che il vettore ha avviato un piano d’azione correttivo allo scopo di allinearsi pienamente e in tempi brevi alle pertinenti norme di sicurezza.

(30)

Inoltre, le autorità dell’aviazione civile della Repubblica democratica di Corea (DPRK) hanno comunicato che, attualmente, Air Koryo non ha il permesso di operare voli verso destinazioni europee e non potrà farlo fin quando non disporrà di aeromobili in grado di rispettare le pertinenti norme di sicurezza internazionali.

(31)

Sulla base dei criteri comuni è stato pertanto concluso che la compagnia Air Koryo non soddisfa ancora appieno le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto dovrebbe essere mantenuta sull’elenco di cui all’allegato A.

(32)

Su invito del vettore, un gruppo di esperti europei ha effettuato, dall’11 al 15 settembre 2006, una missione conoscitiva presso Phuket Air a Bangkok, Thailandia. La relazione della missione evidenzia che, se da un lato il vettore ha compiuto significativi progressi dopo la sua inclusione nell’elenco comunitario, dall’altro esso deve porre rimedio a sostanziali carenze in materia di sicurezza.

(33)

Pur riconoscendo gli sforzi prodigati dal vettore per conseguire i progressi che la relazione ha documentato, come pure la manifesta volontà di cooperazione mostrata dal vettore e dal dipartimento tailandese dell’aviazione civile, la decisione di ritirare Phuket Air dall’elenco comunitario sembra prematura; essa potrà essere presa in considerazione una volta ricevute e analizzate informazioni che confermino la piena attuazione del piano d’azione correttivo avviato dal vettore.

(34)

Sulla base dei criteri comuni è stato pertanto concluso che la compagnia Phuket Air non soddisfa ancora appieno le pertinenti norme di sicurezza e che pertanto dovrebbe essere mantenuta nell’elenco di cui all’allegato A.

(35)

Il vettore conosciuto precedentemente con il nome «Helios Airways» opera ora come A Jet Aviation. Il certificato di operatore aereo di Helios Airways ha subito quindi una modifica relativa al cambio di nome, passato a A Jet Aviation (7).

(36)

Un’indagine realizzata dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), conformemente all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA) nel corso di un’ispezione congiunta che ha avuto luogo tra l’ottobre 2005 e l’agosto 2006 (9), ha permesso di individuare carenze gravi in materia di sicurezza in relazione alle operazioni di A Jet Aviation/Helios Airways.

(37)

Dopo consultazioni con l’EASA, le JAA e la Commissione, le autorità cipriote dell’aviazione civile responsabili della supervisione regolamentare del vettore in questione hanno dimostrato di aver adottato misure provvisorie per rimediare alle carenze accertate in materia di sicurezza.

(38)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che, allo stadio attuale, A Jet Aviation/Helios Airways non dovrebbe essere inserita nell’elenco comunitario. Tuttavia, nei prossimi mesi la situazione del vettore e l’esercizio delle responsabilità di supervisione da parte delle autorità cipriote dell’aviazione civile saranno attentamente monitorate dalla Commissione in cooperazione con l’EASA e le JAA.

(39)

A seguito di carenze individuate da diversi Stati membri, questi ultimi e la Commissione hanno avviato consultazioni con la Johnsons Air e le autorità dell’aviazione civile del Ghana responsabili della supervisione regolamentare del vettore in questione.

(40)

La Johnsons Air ha trasmesso informazioni circa un piano d’azione mirante a correggere le carenze in materia di sicurezza individuate. Le autorità competenti del Ghana, inoltre, dovrebbero presentare sollecitamente un programma di supervisione delle operazioni del vettore Johnsons Air al di fuori del Ghana.

(41)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che, allo stadio attuale, Johnsons Air non dovrebbe essere inserita nell’elenco comunitario. Fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche dell’effettiva osservanza delle pertinenti norme di sicurezza tramite adeguate ispezioni a terra, la Commissione intende riesaminare tra tre mesi la situazione di Johnsons Air sulla base del programma di supervisione che dovrà essere presentato dalle autorità dell’aviazione civile del Ghana.

(42)

A seguito di gravi carenze sotto il profilo della sicurezza individuate da diversi Stati membri e indicanti problemi sistematici in tale ambito, tali Stati membri e la Commissione hanno avviato consultazioni con Pakistan International Airlines e le autorità dell’aviazione civile del Pakistan responsabili della supervisione regolamentare del vettore in questione.

(43)

La Commissione ha invitato Pakistan International Airlines a fornire gli elementi comprovanti l’adozione di un piano d’azione correttivo per porre rimedio in tempi brevi alle sistematiche carenze in materia di sicurezza. Le autorità competenti del Pakistan hanno preannunciato inoltre l’elaborazione di un piano d’azione per rafforzare le attività di supervisione del vettore, che dovrà essere presentato urgentemente alla Commissione.

(44)

In attesa della presentazione dei piani sopramenzionati entro i termini previsti e dell’approvazione degli stessi da parte delle autorità del Pakistan, la Commissione ritiene che, allo stadio attuale, Pakistan International Airlines non dovrebbe essere inserita nell’elenco comunitario. Tuttavia, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione, qualora i piani menzionati non siano presentati nei termini previsti o siano giudicati insufficienti, adotterà le misure del caso. Inoltre, gli Stati membri intendono effettuare ulteriori verifiche dell’effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.

(45)

A seguito di carenze individuate da diversi Stati membri, la Commissione ha avviato consultazioni con le autorità russe responsabili della supervisione regolamentare del vettore in questione e ha sentito in proposito lo stesso vettore.

(46)

Il vettore Pulkovo ha trasmesso informazioni circa un piano d’azione mirante a correggere, entro un termine preciso, le carenze sistematiche in materia di sicurezza individuate e a migliorare la propria organizzazione per gestire meglio gli aspetti della sicurezza. Il piano è stato formalmente approvato dalle autorità russe. Le autorità competenti della Russia hanno presentato inoltre un piano d’azione per rafforzare le proprie attività di supervisione del vettore.

(47)

Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che, allo stadio attuale, il vettore Pulkovo non dovrebbe essere inserito nell’elenco comunitario. Fatta salva la possibilità di effettuare ulteriori verifiche dell’effettiva osservanza delle pertinenti norme di sicurezza, anche tramite adeguate ispezioni a terra, la Commissione intende riesaminare, entro tre mesi, la situazione di Pulkovo, o del vettore che dovesse nascere dalla preannunciata fusione di Pulkovo con un altro vettore russo, e delle autorità responsabili della supervisione regolamentare del citato vettore, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea e delle autorità degli eventuali Stati membri interessati. Sia il vettore che le competenti autorità russe hanno accettato questa procedura.

(48)

A tutt’oggi, nonostante le richieste specifiche da essa inoltrate, la Commissione non ha avuto alcuna prova della piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori aerei inclusi nell’elenco aggiornato il 20 giugno 2006, né da parte delle autorità responsabili della supervisione regolamentare dei suddetti vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, la Commissione conclude che questi vettori aerei debbano continuare a essere soggetti a un divieto operativo.

(49)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 910/2006, è modificato come segue:

1)

l’allegato A del regolamento è sostituito dall’allegato A del presente regolamento;

2)

l’allegato B del regolamento è sostituito dall’allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

(3)  GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16.

(4)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

(5)  Comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sull’armonizzazione dei requisiti tecnici e dei procedimenti amministrativi nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Inizialmente Helios Airways intendeva costituire una nuova entità giuridica chiamata A Jet, alla quale trasferire tutte le sue proprietà. A Jet avrebbe quindi operato utilizzando procedure, aeromobili, strutture, personale e gestione già approvati dal dipartimento dell’aviazione civile per il vettore Helios. Di conseguenza era stata avviata una nuova procedura per il rilascio di un COA completo. Tuttavia, poiché Helios ha cambiato il proprio nome nel registro delle compagnie in A Jet, il COA e altri pertinenti documenti di approvazione sono stati modificati per tenere conto del nuovo nome.

(8)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(9)  Un’ispezione congiunta JAA-EASA a Cipro è stata effettuata nell’ottobre 2005. Una prima ispezione di controllo è stata organizzata dal 22 al 24 maggio 2006 per verificare se e in che misura le azioni intraprese dalla direzione dell’aviazione civile rispondevano ai quesiti sollevati. Data l’importanza delle risultanze emerse nell’ultima ispezione e poiché alcune azioni non erano state ancora realizzate o concluse, è stata organizzata una seconda ispezione di controllo dal 7 al 9 agosto 2006. Le JAA hanno inoltre eseguito un’ispezione in data 6 luglio 2006 in relazione ad alcuni problemi specifici emersi nell’ambito dei requisiti operativi (JAR-OPS e JAR-FCL); inoltre, le autorità di Cipro, assistite dall’UKCAA, hanno effettuato un’ispezione dal 12 al 15 settembre 2006.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Air Koryo

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica di Corea (DPRK)

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakhstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Sconosciuto

DAZ

Kenia

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakhstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailandia

Silverback Cargo Freighters

Sconosciuto

VRB

Ruanda

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l’eccezione di Hewa BORA Airways (2), compresi:

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Lignes Aériennes Congolaises

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Rwakabika «Bushi Express»

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Guinea equatoriale, compresi:

Guinea equatoriale

Air Bas

Sconosciuto

RBS

Guinea equatoriale

Air Consul SA

Sconosciuto

RCS

Guinea equatoriale

Air Maken

Sconosciuto

AKE

Guinea equatoriale

Air Services Guinea Ecuatorial

Sconosciuto

SVG

Guinea equatoriale

Aviage

Sconosciuto

VGG

Guinea equatoriale

Avirex Guinée Équatoriale

Sconosciuto

AXG

Guinea equatoriale

Cargo Plus Aviation

Sconosciuto

CGP

Guinea equatoriale

Cess

Sconosciuto

CSS

Guinea equatoriale

Cet Aviation

Sconosciuto

CVN

Guinea equatoriale

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Sconosciuto

COG

Guinea equatoriale

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Sconosciuto

LAS

Guinea equatoriale

Ducor World Airlines

Sconosciuto

DWA

Guinea equatoriale

Ecuato Guineana de Aviacion

Sconosciuto

ECV

Guinea equatoriale

Ecuatorial Express Airlines

Sconosciuto

EEB

Guinea equatoriale

Ecuatorial Cargo

Sconosciuto

EQC

Guinea equatoriale

Equatair

Sconosciuto

EQR

Guinea equatoriale

Equatorial Airlines SA

Sconosciuto

EQT

Guinea equatoriale

Euroguineana de Aviacion

Sconosciuto

EUG

Guinea equatoriale

Federal Air GE Airlines

Sconosciuto

FGE

Guinea equatoriale

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Sconosciuto

GEA

Guinea equatoriale

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Sconosciuto

GET

Guinea equatoriale

Guinea Cargo

Sconosciuto

GNC

Guinea equatoriale

Jetline Inc.

Sconosciuto

JLE

Guinea equatoriale

Kng Transavia Cargo

Sconosciuto

VCG

Guinea equatoriale

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Sconosciuto

CLO

Guinea equatoriale

Lotus International Air

Sconosciuto

LUS

Guinea equatoriale

Nagesa, Compania Aerea

Sconosciuto

NGS

Guinea equatoriale

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Sconosciuto

ONM

Guinea equatoriale

Prompt Air GE SA

Sconosciuto

POM

Guinea equatoriale

Skimaster Guinea Ecuatorial

Sconosciuto

KIM

Guinea equatoriale

Skymasters

Sconosciuto

SYM

Guinea equatoriale

Southern Gateway

Sconosciuto

SGE

Guinea equatoriale

Space Cargo Inc.

Sconosciuto

SGO

Guinea equatoriale

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Sconosciuto

TFR

Guinea equatoriale

Unifly

Sconosciuto

UFL

Guinea equatoriale

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Sconosciuto

UTG

Guinea equatoriale

Victoria Air

Sconosciuto

VIT

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare del Kirghizistan, compresi:

Kirghizistan

Anikay Air

16

AKF

Kirghizistan

Asia Alpha

31

SAL

Kirghizistan

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirghizistan

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirghizistan

Botir Avia

10

BTR

Kirghizistan

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirghizistan

Click Airways

11

CGK

Kirghizistan

Country International Airlines

19

CIK

Kirghizistan

Dames

20

DAM

Kirghizistan

Fab — Air

29

FBA

Kirghizistan

Galaxy Air

12

GAL

Kirghizistan

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirghizistan

Intal Avia

27

INL

Kirghizistan

Itek Air

04

IKA

Kirghizistan

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirghizistan

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirghizistan

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirghizistan

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirghizistan

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirghizistan

Max Avia

33

MAI

Kirghizistan

OHS Avia

09

OSH

Kirghizistan

Reem Air

07

REK

Kirghizistan

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirghizistan

Sky Way

21

SAB

Kirghizistan

Sun Light

25

SUH

Kirghizistan

Tenir Airlines

26

TEB

Kirghizistan

Trast Aero

05

TSJ

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Liberia, compresi:

Liberia

Weasua Air Transport Co., Ltd

Sconosciuto

WTC

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare della Sierra Leone, compresi:

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Sconosciuto

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della supervisione regolamentare dello Swaziland, compresi:

Swaziland

Aero Africa (Pty) Ltd

Sconosciuto

RFC

Swaziland

Jet Africa Swaziland

Sconosciuto

OSW

Swaziland

Royal Swazi National Airways Corporation

Sconosciuto

RSN

Swaziland

Scan Air Charter Ltd

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

Swazi Express Airways

Sconosciuto

SWX

Swaziland

Swaziland Airlink

Sconosciuto

SZL

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l’aeromobile indicato nell’allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Nome dell’entità giuridica del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero di certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell’operatore aereo

Tipo di aeromobile

Numero di registrazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato in cui è registrato

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L’intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L’intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Comore

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

L’intera flotta, tranne:

IL-76

L’intera flotta, tranne:

ST-EWX (cons. n. 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

L’intera flotta, tranne:

L-1011

L’intera flotta, tranne:

9Q-CHC (cons. n. 193H-1209)

Repubblica democratica del Congo (RDC)


(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l’aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

che istituisce un meccanismo d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

(2006/688/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha approvato un programma pluriennale, noto come programma dell’Aia, per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sollecita l’avvio della seconda fase di sviluppo di una politica comune in materia di asilo, migrazione, visti e frontiere, che è iniziata il 1o maggio 2004 e si fonda, tra l'altro, su una più stretta cooperazione pratica fra gli Stati membri e un migliore scambio di informazioni.

(2)

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, lo sviluppo di politiche comuni in materia di asilo e immigrazione ha determinato un’interdipendenza maggiore fra le politiche degli Stati membri in questi settori, rendendo essenziale un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ai fini del rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3)

Nelle conclusioni del 14 aprile 2005, il Consiglio «Giustizia e affari interni» ha chiesto l'istituzione di un sistema d'informazione reciproca tra i responsabili delle politiche di migrazione e di asilo degli Stati membri, fondato sulla necessità di comunicare informazioni relative alle misure che possono avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull’Unione europea in generale e atto a consentire uno scambio di opinioni tra Stati membri e Commissione su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione.

(4)

Il meccanismo d'informazione dovrebbe basarsi sulla solidarietà, la trasparenza e la fiducia reciproca e offrire un canale flessibile, rapido e snello per lo scambio d'informazioni e di opinioni, a livello di Unione europea, sulle misure nazionali in materia di asilo e di immigrazione.

(5)

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, fra le misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione che possono avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull’Unione europea in generale si annoverano intenzioni politiche, programmazioni a lungo termine, normativa adottata e in fase di progetto, decisioni definitive dei supremi organi giurisdizionali che applicano o interpretano disposizioni di diritto interno e decisioni amministrative che si ripercuotono su un numero consistente di persone.

(6)

Le informazioni dovrebbero essere comunicate al più tardi quando le misure in questione diventano di dominio pubblico; tuttavia, s'incoraggiano gli Stati membri a trasmetterle il prima possibile.

(7)

Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete basata sul web costituisca un elemento essenziale del meccanismo d’informazione sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione.

(8)

La possibilità di scambiare opinioni sulle misure nazionali dovrebbe venire a integrare lo scambio d'informazioni attraverso una rete basata sul web.

(9)

Il meccanismo d'informazione istituito dalla presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di chiedere in qualsiasi momento, a norma del regolamento interno del Consiglio, che si tenga nell'ambito del Consiglio una discussione ad hoc su misure nazionali.

(10)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia lo scambio d'informazioni sicuro e la consultazione fra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa degli effetti della presente decisione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione istituisce un meccanismo di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell’asilo e dell’immigrazione che possono avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull’Unione europea in generale.

2.   Il meccanismo di cui al paragrafo 1 consente di preparare scambi di opinioni e dibattiti su dette misure.

Articolo 2

Informazioni da comunicare

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle misure che intendono adottare, o hanno recentemente adottato, nei settori dell’asilo e dell’immigrazione, laddove dette misure siano di dominio pubblico e possano avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull'Unione europea in generale.

Le informazioni sono comunicate il prima possibile e, al più tardi, quando diventano di dominio pubblico. Ai fini del presente paragrafo valgono gli obblighi in materia di riservatezza e di protezione dei dati eventualmente applicabili ad una data misura.

Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di valutare se le proprie misure nazionali possono avere un impatto significativo su diversi Stati membri o sull'Unione europea in generale.

2.   Le informazioni a norma del paragrafo 1 sono comunicate attraverso la rete di cui all'articolo 3 mediante il modulo di segnalazione allegato alla presente decisione.

3.   La Commissione o uno Stato membro possono chiedere ulteriori precisazioni riguardo alle informazioni che un altro Stato membro ha comunicato attraverso la rete. In tal caso, lo Stato membro in questione dispone di un mese per fornire ulteriori precisazioni.

Non possono essere chieste ulteriori precisazioni a norma del presente paragrafo riguardo alle informazioni relative a decisioni definitive dei supremi organi giurisdizionali che applicano o interpretano disposizioni di diritto interno.

4.   Gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di fornire ulteriori precisazioni, di cui al paragrafo 3, anche per comunicare, di propria iniziativa oppure su richiesta della Commissione o di un altro Stato membro, informazioni su misure che esulano dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La rete

1.   La rete per lo scambio di informazioni a norma della presente decisione è basata sul web.

2.   La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete, compresi la struttura, i contenuti e l'accesso ad essa. Misure adeguate garantiscono la riservatezza di tutte le informazioni reperibili sulla rete o di parte di esse.

3.   Per l'effettiva messa in opera della rete, la Commissione si avvale della piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

4.   Una funzionalità specifica della rete consentirà alla Commissione e agli Stati membri di chiedere ad uno o più Stati membri sia ulteriori precisazioni sulle misure comunicate, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, sia altre informazioni, in conformità dell'articolo 2 paragrafo 4.

5.   Gli Stati membri designano i referenti nazionali con accesso alla rete e ne informano la Commissione.

6.   Laddove necessario per lo sviluppo della rete, la Commissione può concludere accordi con istituzioni della Comunità europea e con enti di diritto pubblico costituiti in virtù dei trattati che istituiscono le Comunità europee o costituiti nell'ambito dell'Unione europea.

La Commissione informa il Consiglio ogniqualvolta sia presentata una siffatta richiesta di accesso e ogniqualvolta sia autorizzato l'accesso dell'istituzione e/o ente in questione.

Articolo 4

Scambio di opinioni, relazione generale e discussioni a livello ministeriale

1.   La Commissione elabora ogni anno una relazione generale per ricapitolare le principali informazioni comunicate dagli Stati membri. Al fine di predisporre tale relazione individuando gli elementi d'interesse comune, gli Stati membri si associano alla Commissione nel lavoro preparatorio, che può comprendere riunioni tecniche nell'arco del periodo coperto dalla relazione, durante le quali gli esperti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di opinioni sulle informazioni comunicate a norma dell'articolo 2.

La relazione generale è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Fatta salva la possibilità di tenere consultazioni ad hoc nell'ambito del Consiglio, la relazione generale della Commissione costituisce la base su cui si sviluppa il dibattito a livello ministeriale sulle politiche nazionali in materia di asilo e immigrazione.

Articolo 5

Valutazione e riesame

La Commissione valuta il funzionamento del meccanismo due anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito. La Commissione propone, se del caso, modifiche della presente decisione.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  Parere emesso il 3 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

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Commissione

14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2006

che modifica la decisione 2005/710/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania

[notificata con il numero C(2006) 4321]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’insorgenza dell’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia, in particolare la decisione 2005/710/CE del 13 ottobre 2005 recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania (3).

(2)

La decisione 2005/710/CE stabilisce che gli Stati membri devono sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, nonché di determinati prodotti ottenuti da volatili provenienti da tutto il territorio della Romania.

(3)

La Romania ha ora inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione dell’influenza aviaria nel paese, le quali indicano che non sono stati rilevati altri focolai della malattia dal 7 giugno 2006.

(4)

Alla luce di queste informazioni è opportuno limitare la sospensione delle importazioni stabilita nella decisione 2005/710/CE alle aree della Romania in cui esiste ancora un rischio diretto della malattia.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/710/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/710/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 269 del 14.10.2005, pag. 42; Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/435/CE (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 31).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parti del territorio della Romania di cui all’articolo 1, lettere a) e b)

PARTE A

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

L’intero territorio della Romania


PARTE B

Codice ISO del paese

Nome del paese

Descrizione della parte di territorio

RO

Romania

In Romania, le contee di:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucarest

Buzau

Calarasi

Constanza

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea»


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo nel vetro cristallo

[notificata con il numero C(2006) 4789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Il vetro cristallo è sempre più usato a scopi decorativi nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Visto che la direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (2), stabilisce il tenore di piombo del vetro cristallo e che quindi la sostituzione del piombo è tecnicamente impraticabile, l’uso di sostanze pericolose in determinati materiali e componenti disciplinati dalla direttiva è invitabile. Per detti materiali e componenti dovrebbe pertanto essere contemplata un’esenzione al divieto.

(3)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 29:

«29.

Il piombo legato nel vetro cristallo di cui all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (4).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).

(2)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(4)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.»


14.10.2006   

IT

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L 283/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio

[notificata con il numero C(2006) 4790]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/691/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata una deroga a tale divieto, in quanto l’uso di tali sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla loro sostituzione superano verosimilmente i benefici. Le esenzioni elencate nell’allegato alla presente decisione sono autorizzate sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire le sostanze considerate.

(3)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento all’elenco.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 27:

«21.

Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro borosilicato.

22.

Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche.

23.

Piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo.

24.

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare.

25.

Ossido di piombo negli schermi al plasma (PDP) e negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato dielettrico depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l’elettrodo comune (“bus electrode”), la banda nera, l’elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (fritl) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa.

26.

Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood (BLB).

27.

Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL).»


14.10.2006   

IT

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L 283/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del cromo esavalente

[notificata con il numero C(2006) 4791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/692/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2)

Per taluni materiali e componenti contenenti cromo esavalente deve essere contemplata un’esenzione a tale divieto, in quanto l’uso di tale sostanza pericolosa nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla sua sostituzione superano verosimilmente i benefici. L’esenzione è autorizzata sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire la sostanza considerata fino al 1o luglio 2007. Un’analoga esenzione è contemplata dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

(3)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento nell’elenco.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE (2) del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE è aggiunto il seguente punto 28:

«28.

Cromo esavalente nei rivestimenti anticorrosivi di laminati ed elementi di fissaggio in metallo non verniciato e usati per protezione contro la corrosione e la schermatura contro l'interferenza elettromagnetica nelle apparecchiature appartenenti alla categoria tre della direttiva 2002/96/CE (apparecchiature IT e per telecomunicazioni). Esenzione accordata fino al 1o luglio 2007.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


14.10.2006   

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L 283/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso le zone soggette a restrizioni istituite per la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2006) 4813]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/693/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 11 e 12, l'articolo 19, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

(2)

La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

La direttiva 2000/75/CE prevede l'applicazione di alcune restrizioni in un raggio di 20 km intorno all'azienda infetta, non appena in un'azienda sia ufficialmente confermata la presenza di febbre catarrale degli ovini. Tali restrizioni comprendono, per gli animali a rischio, il divieto dei movimenti in uscita e in ingresso dalle aziende situate entro tale raggio («divieto dei movimenti»). La direttiva prevede deroghe al divieto dei movimenti degli animali all'interno della zona di protezione.

(4)

Ai fini del trasporto diretto a un macello è quindi opportuno consentire il movimento degli animali dalle aziende ubicate all'interno della zona soggetta a restrizioni e alle quali si applica il divieto dei movimenti. Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE così da consentire tali movimenti.

(5)

Tenuto conto di alcune pratiche di allevamento, è opportuno altresì prevedere condizioni specifiche che riducano al minimo il rischio di trasmissione del virus quando gli animali di aziende cui si applica il divieto dei movimenti vengano trasferiti in specifiche aziende ubicate nella zona soggetta a restrizioni dalle quali possono uscire solo per la macellazione. È opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo che contempli anche tali condizioni.

(6)

Attualmente l'articolo 4 della decisione 2005/393/CE prevede la possibilità che l'autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizione per i movimenti interni degli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro, purché sia effettuata una valutazione del rischio caso per caso e siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia, tale disposizione non prevede ancora che le deroghe al divieto di uscita debbano essere collegate all'esito favorevole della valutazione di rischio. È opportuno e più trasparente prescrivere che la concessione di tali deroghe debba far seguito alla conclusione favorevole della valutazione di rischio.

(7)

La deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi comunitari, attualmente prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2005/393/CE, comporta, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della medesima decisione, condizioni di polizia sanitaria da applicare ai movimenti interni a destinazione di un'azienda oltre all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione.

(8)

Per garantire coerenza, è opportuno che le condizioni di polizia sanitaria, previste dall'articolo 4 della decisione 2005/393/CE per la deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione, e l'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione vengano applicate anche in relazione alla deroga al divieto di uscita per gli animali destinati direttamente alla macellazione in un altro Stato membro.

(9)

Le disposizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE relative ai movimenti dalle zone soggette a restrizioni di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni devono essere coerenti con le condizioni previste dal capitolo 2.2.13 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

(10)

Gli scambi intracomunitari di sperma congelato conforme alle condizioni dell'allegato II della decisione 2005/393/CE non devono essere soggetti all'autorizzazione preventiva dello Stato membro di destinazione quando un test successivo alla raccolta accerti al di là di ogni dubbio l'assenza della malattia nell'animale donatore.

(11)

La Francia e la Germania hanno comunicato alla Commissione l'esigenza di adeguare le zone soggette a restrizioni relative a tali Stati membri. È di conseguenza opportuno modificare l'allegato I della decisione 2005/393/CE.

(12)

La decisione 2005/393/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è modificata come segue.

1)

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti per gli animali di seguito elencati:

a)

animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione;

b)

animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione; ed

i)

entro un raggio di 20 km dall'azienda infetta; oppure

ii)

oltre un raggio di 20 km dall'azienda infetta, previo quanto previsto di seguito:

autorizzazione preventiva e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte dalle autorità competenti del luogo dell'azienda di spedizione e dell'azienda di destinazione in materia di misure contro la diffusione della febbre catarrale e protezione dagli attacchi dei vettori, oppure

test di identificazione dell'agente secondo quanto previsto dall'allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall'animale interessato che deve essere protetto dall'eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l'azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta.»

2)

All'articolo 3, l'alinea del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente concede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:».

3)

All'articolo 4, l'alinea dell'articolo e l'alinea della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:

a)

sia stata effettuata caso per caso e con esito favorevole una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:».

4)

L'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:

a)

gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4; e

b)

salvo nel caso dello sperma congelato, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presente articolo non si applica ai movimenti degli animali effettuati in base alla deroga di cui all'articolo 2 bis

5)

Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/633/CE (GU L 258 del 21.9.2006, pag. 7).


ALLEGATO

I.   L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato come segue.

1)

L'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«Germania

Assia

L'intero Land

Bassa Sassonia

Nel Landkeis Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Nel Landkreis Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Landkreis Cloppenburg

Nel Landkreis Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Nel Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Nella Region Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Nel Landkreis Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Landkreis Holzminden

Nel Landkreis Leer: Moormerland; Hesel, Uplengen, Jemgum; Leer, Holtland; Brinkum, Nortmoor, Filsum; Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Nel Landkreis Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Nel Landkreis Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Nel Landkreis Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Schaumburg

Landkreis Vechta

Renania Settentrionale-Vestfalia

L'intero Land

Renania-Palatinato

L'intero Land

Saarland

L'intero Land.»

2)

L'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente:

«Francia

Zona di protezione:

dipartimento Ardennes

dipartimento Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

dipartimento Marne: arrondissements di Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissement di Briey

dipartimento Meuse

dipartimento Moselle: arrondissements di Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

dipartimento Nord

dipartimento Pas-de-Calais

dipartimento Somme: arrondissement di Péronne

Zona di sorveglianza:

dipartimento Aube

dipartimento Aisne: arrondissement di Château-Thierry

dipartimento Marne: arrondissement di Epernay

dipartimento Haute-Marne: arrondissements di Saint-Dizier, Chaumont

dipartimento Meurthe-et-Moselle: arrondissements di Toul, Nancy, Lunéville

dipartimento Moselle: arrondissements di Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

dipartimento Oise: arrondissements di Clermont, Compiègne, Senlis

dipartimento Seine-et-Marne: arrondissements di Meaux, Provins

dipartimento Somme: arrondissements di Abbeville, Amiens, Montdidier

dipartimento Vosges: arrondissement di Neufchâteau.»

II.   L'allegato II della decisione 2005/393/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

di cui all'articolo 3, paragrafo 1

A.   Ruminanti vivi

1.   Prima della spedizione, i ruminanti vivi devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno:

a)

60 giorni; oppure

b)

28 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, eseguite almeno 28 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori; oppure

c)

14 giorni durante i quali sono stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente, eseguito almeno 14 giorni dopo l'inizio del periodo di protezione dall'attacco dei vettori.

2.   Durante il trasporto al luogo di destinazione, i ruminanti devono essere stati protetti dagli attacchi dei Culicoides.

B.   Sperma dei ruminanti

1.   Lo sperma deve provenire da animali donatori che siano stati:

a)

protetti dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; oppure

b)

sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo all'ultimo prelievo; oppure

c)

sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:

i)

all'inizio e alla fine della raccolta; e

ii)

durante il periodo di raccolta dello sperma:

almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

2.   Lo sperma fresco può essere prodotto da donatori maschi che siano stati protetti dagli attacchi dei Culicoides per almeno 30 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma; e che siano stati sottoposti:

a)

con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale, effettuate antecedentemente al primo prelievo, ogni 28 giorni durante il periodo di raccolta e 28 giorni dopo l'ultimo prelievo; oppure

b)

con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente condotto su campioni ematici prelevati:

i)

all'inizio della raccolta, in occasione dell'ultimo prelievo e 7 giorni dopo l'ultimo prelievo; e

ii)

durante il periodo di raccolta dello sperma:

almeno ogni 7 giorni, nel caso di test di isolamento del virus, oppure

almeno ogni 28 giorni, nel caso della reazione a catena della polimerasi.

3.   Lo sperma congelato può essere prodotto da maschi donatori che siano stati sottoposti, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale effettuate su un campione prelevato tra il ventunesimo e il trentesimo giorno successivo alla raccolta dello sperma nel corso del periodo di conservazione obbligatoria di cui all'allegato C, punto 1, lettera f), della direttiva 88/407/CEE del Consiglio (1) o all'allegato D, capitolo III, lettera g), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2).

4.   I ruminanti femmina devono restare sotto osservazione nell'azienda di origine durante un periodo di almeno 28 giorni dopo l'inseminazione con lo sperma fresco di cui ai punti 1 e 2.

C.   Ovociti ed embrioni di ruminanti

1.   Gli embrioni ottenuti in vivo di animali della specie bovina devono essere raccolti conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio (3)

2.   Gli embrioni ottenuti in vivo di ruminanti diversi dai bovini e gli embrioni prodotti in vitro dei bovini devono provenire da femmine donatrici che siano state:

a)

protette dagli attacchi dei Culicoides suscettibili di essere vettori competenti della febbre catarrale per almeno 60 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli embrioni/ovociti; oppure

b)

sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il gruppo virale della febbre catarrale tra il ventunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla raccolta degli embrioni/ovociti; oppure

c)

sottoposte, con esito negativo e conformemente al manuale dell'OIE sugli animali terrestri, a un test di identificazione dell'agente su un campione ematico prelevato il giorno della raccolta degli embrioni/ovociti.


(1)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1


14.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che vieta l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto in uno stabilimento lattiero-caseario nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2006) 4877]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/694/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002, quando sia manifesto che un alimento può comportare un grave rischio per la salute umana e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione deve sospendere l’immissione in commercio o l’utilizzo dell’alimento in questione e adottare qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.

(2)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (2) stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti destinate agli operatori del settore alimentare. Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale. Esso specifica le norme applicabili alle materie prime che possono essere immesse in commercio e quindi utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. Ai fini di tali norme i «prodotti lattiero-caseari» sono prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati.

(3)

L’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le condizioni da rispettare per la produzione e l’immissione in commercio di latte crudo. Secondo tali disposizioni, gli operatori del settore alimentare lattiero non sono autorizzati a commercializzare latte crudo il cui tenore di residui di antibiotici supera i livelli previsti negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4).

(4)

Il latte che non soddisfa tali norme deve essere eliminato in quanto sottoprodotto animale della categoria 2 come prevede il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (5).

(5)

Onde soddisfare tali norme gli operatori del settore alimentare lattiero effettuano saggi rapidi di selezione sul latte prima di immetterlo in commercio. Tali saggi, con i quali si determinano i residui di antibiotici; sono strutturati in modo tale che i risultati sono positivi quando la quantità di residui presenti si avvicina al livello massimo, ma non ne indicano in termini quantitativi il tenore reale. In tali circostanze è possibile provare che il limite massimo non è stato superato solo con un saggio che identifichi e, al contempo, quantifichi i residui di antibiotici. In mancanza di un simile test di verifica e in presenza di risultati positivi, il latte è considerato a rischio.

(6)

Un’ispezione, che l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha condotto nel Regno Unito dal 31 maggio al 13 giugno 2006, ha rivelato a più riprese la presenza sul mercato di latte crudo non conforme alle norme di igiene, nonché l’invio di tale latte in uno stabilimento alimentare riconosciuto di fabbricazione di prodotti lattieri destinati al consumo umano.

(7)

Il 9 giugno 2006 l'UAV ha effettuato un’ispezione nei locali della Bowland Dairy Products Limited, situati a Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA («Bowland»), approvata con il numero UK PE 023. Secondo le informazioni della Commissione, tale operatore esporta praticamente tutta la sua produzione di formaggio fresco verso gli altri Stati membri.

(8)

Da tale ispezione è emerso che tra le materie prime utilizzate per fabbricare il formaggio fresco vi era anche latte proveniente dai principali raccoglitori di latte del Regno Unito e declassato per le seguenti ragioni: la presenza di residui di antibiotici individuati da una prova di selezione, di una miscela di latte e acqua prodotta dalla pulitura dei tubi degli impianti lattieri con detergenti e disinfettanti («acque residue della latteria»), di una contaminazione da coloranti, di un eccesso di latte alimentare imballato, trattato termicamente, ritirato dai dettaglianti. Nei registri dell'impresa, tale latte era stato classificato diversamente, come «latte di recupero», «rifiuti di latte», latte «inidoneo al consumo umano» o come latte corredato delle prove delle carenze rilevate.

(9)

L’ispezione ha rivelato inoltre che l’impresa imballava anche sotto vuoto formaggio non conforme alle norme, prodotto con formaggio ammuffito o formaggio contenente corpi estranei, ad esempio guanti di gomma. Nei registri dell’impresa, questi materiali erano classificati, a volte, come «rifiuti», altre, come «formaggio contaminato» o ancora come «scarti caduti a terra».

(10)

Un’ispezione dei locali della Bowland è stata effettuata dalla Food Standards Agency del Regno Unito il 20 giugno 2006. In quella data lo stabilimento non era in funzione. La produzione di formaggio fresco è ripresa il 26 giugno 2006.

(11)

Dalla sua ispezione sul posto il 9 giugno 2006, la Commissione ha informato a più riprese le autorità del Regno Unito delle sue preoccupazioni per quanto riguarda i rischi che la pratica in questione presenta per la salute umana e, in più occasioni, ha esaminato con loro gli aspetti tecnici legati alla sua valutazione della situazione. In particolare, Commissione e autorità britanniche si sono incontrate il 4 luglio 2006 e il 18 luglio 2006 hanno tenuto un’audioconferenza per discutere della questione. Una seconda audioconferenza ha avuto luogo il 14 settembre 2006, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti del laboratorio di riferimento della Comunità per i residui di antibiotici. In esito a ciò, le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione, tramite lettera del 15 settembre 2006, che avrebbero rivisto la loro posizione riguardo alle prove, il che ha indotto la Commissione a credere che avrebbero adottato immediatamente i necessari provvedimenti. Ma non l’hanno fatto.

(12)

Nei giorni 26 e 27 settembre 2006 l’UAV ha effettuato una seconda visita di ispezione nei locali della Bowland per verificare le nuove modalità operative che erano state poste in atto dopo la prima ispezione dello stesso Ufficio e dopo il controllo effettuato dalla Food Standard Agency. Gli ispettori dell’UAV hanno constatato che, dal 26 giugno 2006, le autorità competenti britanniche non avevano verificato sul posto che fossero rispettate le condizioni operative comunicate alla Bowland. Tra i nuovi problemi constatati, quali lo scoppio antigienico degli imballaggi del latte, l’ispezione ha confermato anche che continua ad essere utilizzato latte non conforme alle prescrizioni di igiene stabilite dalla legislazione comunitaria. In particolare, lo stabilimento continua a ricevere e ad utilizzare latte controllato risultato positivo alla presenza di residui di antibiotici prima di essere immesso in commercio, senza la prova che tali residui non superano i limiti massimi di residui fissati nel regolamento (CEE) n. 2377/90.

(13)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri garantiscono l’applicazione della legislazione alimentare, controllano e verificano il rispetto da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi delle pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, in tutta la fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi attuano un sistema di controlli ufficiali ed altre misure a seconda dei casi, tra cui la comunicazione ai cittadini di informazioni sulla sicurezza e sui rischi dei generi alimentari e degli alimenti per animali, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(14)

Tali fatti dimostrano chiaramente che le autorità del Regno Unito hanno ripetutamente mancato ai loro obblighi di controllo. La Commissione prevede pertanto di avviare prossimamente un procedimento di infrazione in virtù dell’articolo 226 del trattato. Inoltre, essa intende sollecitare l’applicazione delle misure provvisorie ritenute eventualmente necessarie affinché le autorità britanniche riprendano quanto prima controlli adeguati nel settore lattiero.

(15)

Nel frattempo, tuttavia, è necessario che la Commissione adotti misure d’urgenza per affrontare il rischio immediato e grave per la salute umana, provocato dall’attuale presenza sul mercato comunitario di prodotti provenienti dallo stabilimento Bowland.

(16)

Il latte crudo contenente residui di antibiotici in quantità superiore ai limiti massimi di residui fissati dalla legislazione comunitaria non è adatto al consumo umano ed è pericoloso, tenuto conto del fatto che tali limiti massimi si basano sul tipo e sulla quantità di residui ritenuti non pericolosi dal punto di vista tossicologico per la salute umana. Date le proprietà delle sostanze attive utilizzate nei medicinali veterinari, va tenuto conto non solo delle proprietà tossicologiche delle sostanze in senso stretto (quali un effetto teratogeno, mutageno o carcinogeno), ma anche delle loro proprietà farmaceutiche. Inoltre, una percentuale significativa (da 1 % a 10 %) della popolazione è ipersensibile alla penicillina, ad altri antibiotici e ai loro metaboliti, e presenta reazioni allergiche anche a concentrazioni molto basse (ad esempio, prurito, urticaria, asma o shock anafilattico).

(17)

Inoltre, la resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici isolati nei generi alimentari costituisce un problema di salute pubblica sempre più grave. E’ documentato che l’uso di antibiotici per animali destinati alla produzione di alimenti incide sulla comparsa di batteri resistenti negli animali e nei generi alimentari e che l’esposizione dell’uomo a tali batteri resistenti ha effetti nefasti sulla salute umana. E' dimostrato che la via alimentare è la principale via di trasmissione di batteri resistenti provenienti da animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo.

(18)

Una pratica quale quella in atto nello stabilimento della Bowland, che consiste nell’utilizzare latte risultato positivo alla presenza di residui di antibiotici prima di essere immesso in commercio, senza la prova che tali residui non superano i limiti massimi di residui fissati nel regolamento (CEE) n. 2377/90, potrebbe costituire un rischio grave per la salute umana. Le sostanze chimiche quali gli antibiotici e i loro metaboliti non vengono distrutti, a qualsivoglia trattamento essi siano sottoposti. Di conseguenza, i prodotti trattati dalla Bowland con latte contenente tali sostanze, contengono necessariamente quantità di residui che pongono lo stesso problema di sicurezza.

(19)

Tale problema è stato portato all’attenzione degli Stati membri in varie occasioni, in particolare nel corso di riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dei giorni 18 luglio e 18 settembre 2006 e in occasione di una riunione speciale di un gruppo di lavoro il 7 settembre 2006. Tutti gli Stati membri, ad esclusione del Regno Unito, hanno approvato la valutazione della Commissione.

(20)

Con lettera datata 4 ottobre 2006 la Commissione ha informato la Bowland della sua intenzione di presentare un progetto di decisione sulla base dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. La Bowland ha risposto alla Commissione con una lettera del 5 ottobre e con un email in data 6 ottobre. Essa ha ribadito la posizione dello stabilimento sulla questione della presenza di residui di antibiotici nel latte e non ha presentato elementi tali da poter dimostrare che il rischio per la salute pubblica posto dai prodotti in questione fosse scomparso.

(21)

La Commissione ritiene, pertanto, alla luce in particolare dei risultati dell’ultima visita di ispezione della Food Standards Agency nei giorni 26 e 27 settembre 2006 e tenuto conto della presenza del prodotto in diversi Stati membri, che il rischio non può essere controllato in maniera soddisfacente senza l’adozione di misure su scala comunitaria, tra cui il divieto di commercializzare tali prodotti. Data la gravità del rischio per la salute umana, tali misure sono applicate con decorso immediato.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione saranno riesaminate qualora, sulla scorta di nuovi elementi, dovesse risultare che il prodotto non presenta pericoli per la salute umana, in particolare in esito a provvedimenti adottati dalle autorità del Regno Unito.

(23)

La Commissione prenderà in considerazione la possibilità di adottare ulteriori misure qualora sussistano elementi di prova che pratiche simili siano in atto in altri stabilimenti.

(24)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l’immissione in commercio di formaggio fresco prodotto dalla Bowland Dairy Products Limited, autorizzata con il numero UK PE 23 e situata a Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA, e rintracciano, trattengono ed eliminano tutte le rimanenze di formaggio fresco di tale provenienza.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 del 8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3).

(5)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 25).