ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
25 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1740/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1741/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1742/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1743/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1744/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1745/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1746/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 per quanto riguarda il certificato genealogico che deve essere presentato ai fini della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1747/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1748/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1749/2005 della Commissione, del 24 ottobre 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica la decisione 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2005) 4026]  ( 1 )

16

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [notificata con il numero C(2005) 4054]  ( 1 )

18

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens [notificata con il numero C(2005) 4081]  ( 1 )

20

 

*

Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia [notificata con il numero C(2005) 4229]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

48,8

096

21,8

204

41,0

624

421,2

999

133,2

0707 00 05

052

88,4

999

88,4

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

052

69,9

388

67,9

524

55,3

528

71,5

999

66,2

0806 10 10

052

100,4

508

239,7

512

92,7

999

144,3

0808 10 80

052

57,2

388

80,0

400

100,2

404

84,6

512

77,2

720

26,4

800

161,1

804

68,5

999

81,9

0808 20 50

052

94,6

388

57,1

720

65,4

999

72,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.10.2005   

IT

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L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento ungherese.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1165/2005, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 7.


25.10.2005   

IT

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L 280/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento polacco.

(3)

Tenuto conto del fabbisogno prevedibile dei mercati in futuro e dei quantitativi di cui dispone l’organismo d’intervento polacco, la Polonia ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d’intervento ha intenzione di aumentare di 56 129 tonnellate il quantitativo posto in vendita. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il quantitativo di «99 068» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «90 000» tonnellate;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4.


25.10.2005   

IT

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L 280/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento francese. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento francese.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1166/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1166/2005, la data del 26 ottobre 2005 è sostituita dalla data del 28 giugno 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1495/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 36).


25.10.2005   

IT

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L 280/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1168/2005 relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1168/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento austriaco. La gara scade il 26 ottobre 2005, ma i quantitativi messi a disposizione a norma di tale regolamento non sono stati interamente utilizzati.

(2)

Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’intera durata della campagna 2005/2006, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento austriaco.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1168/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1168/2005, la data del «26 ottobre 2005» è sostituita dalla data del «28 giugno 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2005 (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 37).


25.10.2005   

IT

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L 280/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (2) impone a tutti gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori.

(2)

Il lunedì 31 ottobre, il martedì 1o novembre e il mercoledì 2 novembre 2005 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli di importazione richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso sono rilasciati il martedì 8 novembre 2005, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).


25.10.2005   

IT

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L 280/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 per quanto riguarda il certificato genealogico che deve essere presentato ai fini della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, e l’articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione, del 7 agosto 1992, relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all’esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79 (2), precisa le condizioni cui è subordinata la concessione della restituzione all’esportazione per le femmine riproduttrici di razza pura. Tra queste condizioni figura la presentazione, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali, di un certificato genealogico.

(2)

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2342/92 specifica alcuni requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico. Tali requisiti sono desunti dalle disposizioni della decisione 86/404/CEE della Commissione (3), che è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni, nonché le indicazioni che vi devono figurare (4).

(3)

Alcuni dei requisiti relativi al contenuto del certificato genealogico sono stati chiariti nella decisione 2005/379/CE. Le disposizioni relative al contenuto del certificato genealogico applicabili nell’ambito della concessione delle restituzioni all’esportazione per le bovine riproduttrici di razza pura devono essere adeguate alle disposizioni della predetta decisione.

(4)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2342/92.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2342/92, articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

del certificato genealogico, redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2005/379/CE della Commissione (5), o di qualsiasi altro documento redatto in conformità del paragrafo 2 dello stesso articolo;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 227 dell’11.8.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 774/98 (GU L 111 del 9.4.1998, pag. 65).

(3)  GU L 233 del 20.8.1986, pag. 19.

(4)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15.

(5)  GU L 125 del 18.5.2005, pag. 15


25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), modifica la nomenclatura per alcuni vini da tavola.

(2)

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (3) contengono elenchi di prodotti vitivinicoli, i cui codici devono essere adeguati per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1810/2004.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 883/2001.

(4)

È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2005, data di applicazione del regolamento (CE) n. 1810/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

a)

l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

b)

l’allegato III è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.

(3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Categorie di prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 1

Codice

Categoria

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 84 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 85 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Gruppi di prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 2

Codice di prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

Gruppo

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 84 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 85 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100


25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1576/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 253 del 29.9.2005, pag. 18.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 25 ottobre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


25.10.2005   

IT

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L 280/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 26 ottobre al 8 novembre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 26 ottobre all’8 novembre 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

17,12

12,15

32,13

11,34

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.10.2005   

IT

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L 280/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

che modifica la decisione 2004/452/CE della Commissione relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2005) 4026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/746/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

La decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (3), ha stabilito un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

L’università di Cornell (New York State, USA) è da considerarsi come ente che soddisfa le condizioni richieste e va pertanto inserita nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2005/412/CE (GU L 140 del 3.6.2005, pag. 11).


ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell (New York State, USA)


25.10.2005   

IT

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L 280/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

[notificata con il numero C(2005) 4054]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(2)

Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.

(3)

Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni.

(4)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(5)

La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2) (di seguito «comitato»).

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata dalla decisione 2005/717/CE della Commissione (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 48).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato alla direttiva 2002/95/CE è modificato come segue:

1)

il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7.

Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85 % o più di piombo in peso),

piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,

piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).»;

2)

il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

«8.

Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE (1) recante modifica della direttiva 76/769/CEE (2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

3)

sono aggiunti i seguenti punti:

«11.

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

12.

Piombo come materiale di rivestimento per l’anello “C-Ring” dei moduli a conduzione termica.

13.

Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

14.

Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80 % e l'85 % in peso.

15.

Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”.»


(1)  GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.»;


25.10.2005   

IT

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L 280/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens

[notificata con il numero C(2005) 4081]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/748/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l’elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens  (2), stabilisce le zone della Comunità ritenute indenni dalle malattie dei molluschi Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens.

(2)

Con lettere del giugno 2005 l’Irlanda e il Regno Unito hanno informato la Commissione della comparsa di Bonamia ostreae nel Lough Foyle, una zona di acque costiere comune situata al confine fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Questa zona, considerata in precedenza indenne da Bonamia ostreae, non può più essere considerata indenne da tale malattia.

(3)

L’Irlanda ha inoltre presentato una richiesta di modificare l’elenco delle zone dell’Irlanda riconosciute per quanto riguarda Bonamia ostreae, stabilito dalla decisione 2002/300/CE, al fine di precisare la descrizione geografica di una delle zone colpite dalla malattia. È pertanto opportuno sostituire la descrizione «Logmore, Belmullet» con «Loughmore, Blacksod Bay».

(4)

Occorre di conseguenza modificare la decisione 2002/300/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/300/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/104/CE (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 71).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ZONE RICONOSCIUTE PER UNA DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Zone dell’Irlanda riconosciute per B. Ostreae

Tutte le coste dell’Irlanda, tranne le seguenti sette zone:

Porto di Cork,

Baia di Galway,

Porto di Ballinakill,

Baia di Clew,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle.

1.B.   Zone dell’Irlanda riconosciute per M. Refringens

Tutte le coste dell’Irlanda.

2.A.   Zone del Regno Unito, delle Isole normanne e dell'isola di Man riconosciute per B. Ostreae

Tutte le coste della Gran Bretagna, tranne le seguenti tre zone:

la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point,

la zona intorno all’estuario del Solent da Portland Bill a Selsey Bill,

la zona lungo la costa dell’Essex da Shoeburyness a Landguard Point.

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord, tranne la zona seguente:

Lough Foyle.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

2.B.   Zone del Regno Unito, delle Isole normanne e dell'isola di Man riconosciute per M. Refringens

Tutte le coste della Gran Bretagna.

Tutte le coste dell’Irlanda del Nord.

Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm.

La zona dell’isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull’isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell’isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica.

Tutte le coste dell’isola di Man.

3.   Zone della Danimarca riconosciute per B. Ostreae e M. Refringens

Limfjorden da Thyborøn sulla costa occidentale ad Hals sulla costa orientale.»


25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia

[notificata con il numero C(2005) 4229]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/749/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La Croazia ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.

(3)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità può costituire per la salute degli animali, è pertanto opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Croazia.

(4)

Poiché sono autorizzate le importazioni dalla Croazia di trofei da caccia, uova destinate al consumo umano e piume non trasformate, anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità dovrebbero essere sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.

(5)

Dovrebbero essere inoltre sospese le importazioni dalla Croazia nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

(6)

Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1o agosto 2005 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.

(7)

La decisione 2005/432/CE della Commissione del 3 giugno 2005 che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3) contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Croazia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Croazia di:

pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all'articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,

carni fresche di selvaggina da penna selvatica,

le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,

uova destinate al consumo umano,

trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e

piume e parti di piume non trasformate.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005.

3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (4) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/749/CE della Commissione.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato II della decisione 2005/432/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

(4)  Cancellare la voce non pertinente.»