ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri |
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Consiglio |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1671/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 24 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
28,9 |
999 |
28,9 |
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0707 00 05 |
052 |
110,7 |
096 |
12,9 |
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999 |
61,8 |
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0709 90 70 |
052 |
84,5 |
999 |
84,5 |
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0805 50 10 |
052 |
76,9 |
388 |
54,8 |
|
524 |
76,2 |
|
528 |
42,6 |
|
999 |
62,6 |
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0806 10 10 |
052 |
79,6 |
220 |
112,0 |
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400 |
170,3 |
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624 |
148,4 |
|
999 |
127,6 |
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0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
70,0 |
400 |
94,0 |
|
512 |
102,9 |
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528 |
86,4 |
|
720 |
50,2 |
|
804 |
82,0 |
|
999 |
80,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
108,5 |
388 |
83,8 |
|
528 |
56,2 |
|
999 |
82,8 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
118,1 |
999 |
118,1 |
|
0809 40 05 |
066 |
45,5 |
094 |
29,3 |
|
624 |
117,3 |
|
999 |
64,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1672/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),
vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolametno.
2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di settembre 2004 e quantità riportate al lotto successivo:
a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30
Origine |
Percentuale di riduzione del lotto di settembre 2004 |
Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t) |
Stati Uniti d'America |
0 (1) |
142,994 |
Thailandia |
0 (1) |
1 574,488 |
Australia |
0,1980 |
— |
Altre origini |
— |
— |
b) riso semigreggio del codice NC 1006 20
Origine |
Percentuale di riduzione del lotto di settembre 2004 |
Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t) |
Stati Uniti d'America |
— |
390,000 |
Thailandia |
— |
5,023 |
Australia |
— |
10 083,000 |
Altre origini |
— |
— |
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1673/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai kiwi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I kiwi figurano all’allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, del 16 febbraio 1990, che stabilisce norme di qualità per i kiwi (2) è stato oggetto di numerose modifiche. Per motivi di chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 410/90 e sostituirlo, a decorrere dal 1o ottobre 2004, con un nuovo regolamento. |
(2) |
A tale scopo e per preservare la trasparenza sui mercati internazionali, è opportuno tenere conto della norma CEE/ONU FFV-46 riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale dei kiwi, raccomandata dal Gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU). |
(3) |
L’applicazione delle nuove norme è intesa a eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione. |
(4) |
Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alcune alterazioni, dovute all’evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro maggiore o minore deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. |
(5) |
I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della riduzione dello stato di freschezza e di turgidità. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La norma di commercializzazione applicabile ai kiwi di cui al codice NC 0810 50 figura nell’allegato.
La norma si applica a tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.
Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:
a) |
una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgidità; |
b) |
per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro maggiore o minore deperibilità. |
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 410/90 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
NORMA PER I KIWI
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica ai kiwi delle varietà (cultivar) derivate dall’Actinidia chinensis Planch e dall’Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang e A. R. Ferguson), destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco, esclusi i kiwi destinati alla trasformazione industriale.
II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ
La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che i kiwi devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.
A. Caratteristiche minime di qualità
In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i kiwi devono essere:
— |
interi (ma senza peduncolo), |
— |
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, |
— |
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, |
— |
praticamente esenti da parassiti, |
— |
praticamente esenti da danni provocati da parassiti, |
— |
sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati d’acqua, |
— |
ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli, |
— |
privi di umidità esterna anomala, |
— |
privi di odore e/o sapore estranei. |
Lo stato di sviluppo e di maturazione dei kiwi devono essere tali da consentire ai frutti di:
— |
sopportare il trasporto e le operazioni di movimentazione, |
— |
arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione. |
B. Caratteristiche minime di maturità
I kiwi devono essere sufficientemente sviluppati e maturi. Per rispettare questa disposizione, i frutti devono avere raggiunto un grado di maturazione minimo:
— |
pari a 6,2° Brix o corrispondente ad un tenore medio di sostanza secca del 15 % nella fase di condizionamento nella regione di produzione e per la successiva consegna effettuata dall’imballatore, come pure nelle fasi di esportazione e di importazione, |
— |
pari a 9,5° Brix in tutte le altre fasi di commercializzazione. |
C. Classificazione
I kiwi sono classificati nelle tre categorie seguenti:
i) |
Categoria extra I kiwi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione tipiche della varietà. Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto e la sua presentazione nell’imballaggio. Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all’asse del frutto, deve essere di almeno 0,8. |
ii) |
Categoria I I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. I frutti devono essere sodi e la polpa deve essere perfettamente sana. Sono tuttavia ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l’aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell’imballaggio:
Il rapporto diametro minimo/diametro massimo, misurato nella sezione normale all’asse del frutto, deve essere di almeno 0,7. |
iii) |
Categoria II Questa categoria comprende i kiwi che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. I frutti devono essere sufficientemente sodi e la polpa non deve presentare gravi difetti. Sono ammessi i seguenti difetti, purché i kiwi conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservabilità e la presentazione del prodotto:
|
III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA
Il calibro è determinato dal peso del frutto.
Il peso minimo è di 90 g per la categoria «extra», di 70 g per la categoria I e di 65 g per la categoria II.
La differenza di peso tra il frutto più grande e quello più piccolo in ciascun collo non deve superare:
— |
10 g per i frutti di peso inferiore a 85 g, |
— |
15 g per i frutti di peso compreso tra 85 e 120 g, |
— |
20 g per i frutti di peso compreso tra 120 e 150 g, |
— |
40 g per i frutti di peso pari o superiore a 150 g. |
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE
Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascun collo non conformi ai requisiti della categoria indicata.
A. Tolleranze di qualità
i) |
Categoria extra Il 5 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente incluse nelle tolleranze di questa categoria. |
ii) |
Categoria I Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. |
iii) |
Categoria II Il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o che presentino ammaccature pronunciate o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. |
B. Tolleranze di calibro
Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di kiwi non rispondenti ai requisiti relativi al peso minimo e/o al calibro.
I frutti devono avere tuttavia un calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato oppure, nel caso del calibro minimo, non devono avere un peso inferiore a 85 g per la categoria «extra», a 67 g per la categoria I e a 62 g per la categoria II.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
A. Omogeneità
Il contenuto di ciascun collo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro.
La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.
In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi un peso netto inferiore o pari a 3 chilogrammi, con ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).
B. Condizionamento
I kiwi devono essere condizionati in modo che sia garantita un’adeguata protezione del prodotto.
I materiali utilizzati all’interno del collo devono essere nuovi, puliti e realizzati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.
Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.
I colli devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.
C. Presentazione
I kiwi della categoria «extra» devono essere presentati su un solo strato, separati gli uni dagli altri.
VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE
Ciascun collo deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le seguenti indicazioni:
A. Identificazione
Il nome e l’indirizzo dell’imballatore e/o dello speditore.
Questa indicazione può essere sostituita:
— |
per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice rappresentativo dell’imballatore e/o dello speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un’abbreviazione equivalente, |
— |
solo per i preimballaggi, dal nome e dall’indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura «imballato da:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l’etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all’imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice. |
B. Natura del prodotto
— |
«Kiwi», «Actinidia» o denominazione equivalente se il contenuto non è visibile dall’esterno, |
— |
denominazione della varietà (facoltativo). |
C. Origine del prodotto
— |
Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. |
D. Caratteristiche commerciali
— |
categoria, |
— |
calibro espresso dal peso minimo e massimo dei frutti, |
— |
numero di pezzi (facoltativo). |
E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)
Non è necessario che le indicazioni di cui al primo comma figurino sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti ognuno dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1o ottobre 2002. |
(2) |
Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o luglio 2003. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1o ottobre 2002» è sostituita dalla data «1o luglio 2003».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1338/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 3).
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o ottobre 2002. |
(2) |
Alla luce del quantitavo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o luglio 2003. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o ottobre 2002» sono sostituiti dai termini «1o luglio 2003».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 4).
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/13 |
DIRETTIVA 2004/93/CE DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2004
che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 4, lettera b) e l'articolo 8, paragrafo 2,
dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), vieta l’impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui all'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (3), ma consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del SCCNFP. Secondo la direttiva 76/768/CEE la Commissione adotta i provvedimenti necessari a tal fine. |
(2) |
Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell’allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono ancora contenute nell’elenco dell’allegato II alla direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell’allegato I alla direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell’allegato II alla direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici. |
(3) |
Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte 1 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE vanno eliminate da tale allegato. |
(4) |
La direttiva 76/768/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II e l’allegato III, parte 1 alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente al testo dell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che, entro 3 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i prodotti cosmetici non conformi ai requisiti della presente direttiva non siano immessi sul mercato da fabbricanti o importatori stabiliti all'interno della Comunità.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano venduti o messi a disposizione dei consumatori finali dopo 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).
(2) GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26.
(3) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
Nell'allegato II, il numero di riferimento 289 è sostituito dal seguente:
|
2) |
Nell'allegato II, i numeri di riferimento 452-1132 sono aggiunti come indicato qui di seguito:
|
3) |
Nella parte I dell’allegato III, parte 1, il numero di riferimento 55 è cancellato. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/42 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 22 settembre 2004
relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2004/655/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
DECIDONO:
Articolo 1
Il sig. Aindrias Ó CAOIMH è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento e fino al 6 ottobre 2009.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
T. DE BRUIJN
Consiglio
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/43 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2004
relativa alla firma del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
(2004/656/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
visto il trattato di adesione del 2003 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l’atto allegato al trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 8 dicembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Repubblica di Armenia al fine di concludere un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, nonché di introdurre alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea. |
(2) |
Occorre firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo negoziato tra le parti, fatta salva l’eventuale conclusione del medesimo in data successiva, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
PROTOCOLLO
all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI ARMENIA,
dall'altra,
VISTA l’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea il 1o maggio 2004,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono considerate parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall’altra (1), firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 (in appresso «l’accordo») e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo nonché dei documenti ivi allegati.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, le attuali disposizioni dell’accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.
Articolo 3
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 4
1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e da la Repubblica di Armenia, secondo le rispettive procedure.
2. Le parti notificano l’un l’altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Il presente protocollo entra in vigore il 1o maggio 2004, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il medesimo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l’ultimo strumento di approvazione.
Articolo 6
1. Il testo dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese.
2. I testi menzionati sono acclusi al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati.
Articolo 7
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de mayo del dos mil cuatro.
V Bruselu dne devatenáctého května dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende maj to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Mai zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta maikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the nineteenth day of May in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf mai deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove maggio duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada deviņpadsmitajā maijā.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gegužės devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év május havának tizenkilencedik napján.
Maghmul fi Brussel, id-19 ta' Mejju, 2004.
Gedaan te Brussel, de negentiende mei tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego maja roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Maio de dois mil e quatro.
V Bruseli devätnásteho mája dvetisícštyri.
V Bruslju, devetnajstega maja dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den nittonde maj tjugohundrafyra.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Por la República de Armenia
Za Arménskou republiku
For Republikken Armenien
Für die Republik Armenien
Armeenia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας
For the Republic of Armenia
Pour la République d'Arménie
Per la Repubblica di Armenia
Armēnijas Republikas vārdā
Armėnijos Respublikos vardu
Az Örmény Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' l-Armenja
Voor de Republiek Armenië
W imieniu Republiki Armenii
Pela República da Arménia
Za Arménsku republiku
Za Republiko Armenijo
Armenian tasavallan puolesta
På Republiken Armeniens vägnar
Commissione
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2004
che autorizza l'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato, della linea Bt11, in qualità di nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 1865]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(2004/657/CE)
LA COMMIISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), (qui di seguito indicato come il regolamento), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 aprile 1998 è stata autorizzata l’immissione sul mercato di grani di granturco geneticamente modificato della linea Bt 11 da usare per mangimi, trasformazione e importazione (2), conformemente alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3). |
(2) |
Gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati dal trasformante originale Bt11 e le linee inbred e le linee ibride derivate da esso e contenenti i geni introdotti possono essere commercializzati nella Comunità a seguito di una notifica (4) ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. |
(3) |
L'11 febbraio 1999, la Novartis (attualmente Syngenta), ha presentato alle competenti autorità dei Paesi Bassi una richiesta relativa alla commercializzazione di granturco proveniente dalla linea geneticamente modificata Bt11, in qualità di nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare. |
(4) |
Nella relazione di valutazione iniziale del 12 maggio 2000, le autorità olandesi competenti per la valutazione sono giunte alla conclusione che il granturco Bt11 è altrettanto sicuro del granturco di tipo tradizionale. La Commissione ha inviato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri il 15 giugno 2000. |
(5) |
Entro il periodo di 60 giorni previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state presentate obiezioni motivate all'immissione sul mercato del prodotto, conformemente a quanto disposto. |
(6) |
Il 13 dicembre 2000, la Commissione ha richiesto il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento. Il 17 aprile 2002 il Comitato scientifico dell'alimentazione umana si è espresso in proposito dichiarando che il granturco della linea Bt11 è altrettanto sicuro per l'alimentazione umana del granturco di tipo tradizionale. Il parere si concentrava, secondo quanto richiesto dalla Commissione, sulle questioni sollevate nelle osservazioni delle autorità degli Stati membri, ivi compresi studi sulla tossicità e sulla caratterizzazione molecolare. Le preoccupazioni citate nel parere della «Agence française de sécurité sanitaire des aliments» (AFSSA) del 26 novembre 2003 non aggiungono nuovi elementi scientifici rispetto alla valutazione iniziale del granturco della linea Bt11. |
(7) |
I dati forniti dal richiedente e la valutazione della sicurezza del prodotto risultano conformi ai criteri e ai requisiti della raccomandazione 618/97/CE della Commissione (5) relativa agli aspetti scientifici e alla presentazione di domande di autorizzazione nel quadro del regolamento sui nuovi prodotti alimentari. La metodologia usata per la valutazione della sicurezza della linea Bt11 risulta inoltre conforme ai recenti orientamenti elaborati dal comitato scientifico direttivo relativi alla valutazione degli OGM, degli alimenti e dei mangimi derivati da organismi geneticamente modificati e agli orientamenti e ai principi del Codex relativi agli alimenti derivati dalla biotecnologia. |
(8) |
L'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (6) dispone che le richieste presentate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di entrata in vigore dello stesso siano esaminate in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97, in deroga all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui la valutazione complementare richiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 è stata trasmessa alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003. |
(9) |
Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, in collaborazione con la Rete europea dei laboratori OGM (ENGL), ha realizzato uno studio di convalida completo (ad anello) sulla base di linee guida riconosciute a livello internazionale per verificare la validità di un metodo quantitativo connesso all'evento e destinato ad individuare e quantificare l'evento di trasformazione Bt11 nel granturco. Il metodo convalidato è stato messo a punto dall’Istituto nazionale di medicina veterinaria della Norvegia e dall’INRA, Francia. I materiali necessari per lo studio (DNA GM e non GM, nonché reagenti specifici) sono stati forniti dalla Syngenta. Il Centro comune di ricerca ha ritenuto che il metodo fosse adeguato all’obiettivo, tenendo conto dei criteri relativi alle prestazioni proposti dalla rete europea ENGL per i metodi presentati per la conformità alla normativa, nonché delle attuali conoscenze scientifiche relative alle prestazioni soddisfacenti di una metodologia. Sia il metodo, che i risultati della convalida sono stati resi pubblici. |
(10) |
Il materiale di riferimento per il granturco proveniente dalla linea geneticamente modificata Bt11 è stato prodotto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. |
(11) |
Il granturco geneticamente modificato della linea Bt11 e gli alimenti contenenti negli ingredienti granturco della linea Bt11 geneticamente modificata sono etichettati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e sottoposti ai requisiti in materia di tracciabilità che figurano nel regolamento (CE) n. 1830/2003 relativo alla tracciabilità e all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati e alla tracciabilità degli alimenti dei mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, che modifica la direttiva 2001/18/CE (7). |
(12) |
Le informazioni sull’identificazione del granturco proveniente dalla linea geneticamente modificata Bt11, ivi compreso il metodo convalidato per l’individuazione e il materiale di riferimento, contenuti nell’allegato, sono reperibili sul registro che sarà elaborato dalla Commissione conformemente all’articolo 28 del regolamento n. 1829/2003. |
(13) |
Il granturco geneticamente modificato della linea Bt11 è stato notificato alla Biosafety Clearing-House, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, paragrafo 1, e 20 paragrafo 3, lettera c) del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza per la Convenzione sulla diversità biologica. |
(14) |
Il Comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale non si è espresso in materia; la Commissione ha quindi presentato una proposta al Consiglio, il 4 febbraio 2004, in forza dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) 258/97 e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (8), chiedendo al Consiglio di intervenire entro un termine di tre mesi. |
(15) |
Il Consiglio, tuttavia, non è intervenuto entro i termini stabiliti e la Commissione deve adottare una decisione. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il granturco proveniente dalla linea geneticamente modificata Bt11 (d’ora in poi definito «il prodotto»), conformemente a quanto indicato e specificato nell'allegato, può essere commercializzato nella Comunità come nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare.
Articolo 2
Il prodotto verrà etichettato quale «granturco geneticamente modificato», conformemente ai requisiti in materia di etichettatura che figurano all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 3
Il prodotto e le informazioni che figurano nell’allegato saranno inseriti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
Articolo 4
La Syngenta Seeds BV, Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi, che rappresenta la Syngenta Seeds AG, Svizzera, è destinataria della presente decisione. La decisione entra in vigore il 18 aprile 2004 e sarà valida per un periodo di 10 anni.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) Decisione 98/292/CE della Commissione (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 28).
(3) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).
(4) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 22.
(5) GU L 253 del 16.9.97, pag. 1.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(7) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
Informazioni da inserire nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati
a) Detentore dell’autorizzazione:
Denominazione |
: |
Syngenta Seeds BV |
Indirizzo |
: |
Westeinde 62, 1600 AA Enkhuizen, Paesi Bassi |
In rappresentanza di |
: |
Syngenta Seeds AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Svizzera |
b) Designazione e specifiche del prodotto: Granturco, fresco o in scatola, progenie di incroci tradizionali di granturco di tipo tradizionale con granturco geneticamente modificato della linea Bt11, che contiene:
una versione sintetica del gene cryIA (b), derivato dal Bacillus turingiensis kurstaki del ceppo HD1 regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS 6 del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens, e
una versione sintetica del gene pat derivato dallo Streptomices viridocromogenes regolato da un promotore 35S del Virus mosaico del cavolfiore, un introne IVS del gene dell’alcooldeidrogenasi del granturco e il terminatore di sequenza della nopalina sintasi dell’Agrobacterium tumefaciens.
c) Etichettatura: «Granturco geneticamente modificato»
d) Metodo d’individuazione:
— |
Metodo quantitativo in tempo reale PCR, specifico per l’evento, per granturco geneticamente modificato della linea Bt11, pubblicato nell’European Food Research and Techonolgy, Vol. 216/2003, pagg. 347-354. |
— |
Convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea in collaborazione con le Rete europea dei Laboratori OGM (ENGL), pubblicato su http://engl.jrc.it/crl/oj/bt11sm.pdf. |
— |
Materiale di riferimento: IRMM-412R, prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea. |
e) Identificatore unico: SYN-BT Ø11-1
f) Informazioni richieste ai sensi dell’allegato II del protocollo di Cartagena: Biosafety Clearing House, Record ID 1240
(cfr: http://bch.biodiv.org/Pilot/Record.aspx?RecordID=1240)
g) Condizioni e restrizioni per la commercializzazione del prodotto: Non si applicano
h) Requisiti per il monitoraggio successivo alla commercializzazione: Non opportuni.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/52 |
DECISIONE 2004/658/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2004
sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia europea per la difesa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista l'azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'azione comune 2004/551/PESC prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotti le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale. Tali disposizioni sono riesaminate e modificate, ove necessario, dal comitato direttivo entro un anno dall'adozione di detta azione comune. |
(2) |
Il comitato direttivo, nel riesaminare dette disposizioni, dovrebbe rispettare le disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), e dovrebbe inoltre trattare la questione dei contratti che l'Agenzia deve concludere nei settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18/CE e in cui uno Stato membro può adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 296 del TCE. |
(3) |
L'azione comune 2004/551/PESC prevede inoltre che, se necessario e fatta salva la pertinente normativa comunitaria, il comitato direttivo adotti, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l'esecuzione e il controllo del bilancio generale, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenute in debito conto la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa sia dei diritti di proprietà intellettuale. |
(4) |
Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui all'allegato non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli articoli 20 e 21 dell'azione comune 2004/551/PESC. Il comitato direttivo dovrebbe adoperarsi per stabilire le disposizioni e le modalità per i progetti e i programmi ad hoc. |
(5) |
Il bilancio generale iniziale dell'Agenzia europea per la difesa per l'esercizio 2004 è incentrato sulle modalità di avvio e occorrerebbe prevedere senza indugio disposizioni finanziare volte a consentirne la regolare esecuzione, |
DECIDE:
Articolo 1
Le disposizioni finanziarie applicabili all'esecuzione e al controllo del bilancio dell'Agenzia europea per la difesa sono stabilite nell'allegato della presente decisione. Dette disposizioni finanziarie sono in vigore a decorrere dal 13 settembre 2004 fino alla data del riesame, della modifica o della conferma a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/551/PESC o fino al 31 dicembre 2005, se anteriore.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA («AGENZIA»)
TITOLO I
ANNUALITÀ
Articolo 1
1. Il direttore esecutivo può procedere a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo, da articolo ad articolo.
2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, il direttore esecutivo informa il comitato direttivo delle sue intenzioni. Se durante tale periodo uno Stato membro avanza motivi debitamente giustificati, il comitato direttivo adotta una decisione.
3. Il direttore esecutivo può procedere a storni all'interno degli articoli e proporre altri storni al comitato direttivo.
Articolo 2
1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.
2. Tuttavia, per gli stanziamenti d'impegno non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio, il riporto può riguardare:
a) |
gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo; |
b) |
gli importi che risultano necessari quando un programma o un progetto è stato elaborato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e l'Agenzia non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo. |
3. Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'Agenzia impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.
4. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.
5. Le entrate con destinazione specifica non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre derivanti dalle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 15 dell'azione comune 2004/551/PESC sono oggetto di un riporto di diritto e possono essere utilizzati solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.
6. Il direttore esecutivo sottopone proposte di riporti al comitato direttivo entro il 15 febbraio. Il comitato direttivo adotta una decisione entro il 15 marzo.
TITOLO II
ESECUZIONE DEL BILANCIO GENERALE
CAPO 1
Agenti finanziari
Sezione 1
Principio della separazione delle funzioni
Articolo 3
Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.
Sezione 2
L'ordinatore
Articolo 4
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore per conto dell'Agenzia.
2. L'Agenzia stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali il direttore esecutivo può delegare, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento interno dell'Agenzia, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.
3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, punto 1, dell'azione comune 2004/551/PESC.
4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.
Articolo 5
1. L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato o sottodelegato procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.
3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite dall'Agenzia e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.
5. Tutti gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso dall'Agenzia.
6. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni, che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia, l'ordinatore informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.
7. L'ordinatore rende conto al comitato direttivo dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata delle informazioni finanziarie e di gestione. La relazione illustra i risultati delle operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati.
Sezione 3
Separazione delle funzioni di avvio e di verifica di un'operazione
Articolo 6
1. Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni che sono di regola effettuate dagli agenti di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, in preparazione dell'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio da parte dei competenti ordinatori delegati o sottodelegati.
2. Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dal competente ordinatore delegato o sottodelegato per verificarne gli aspetti operativi e finanziari.
3. Ogni operazione è oggetto almeno di una verifica ex ante. La verifica ha lo scopo di constatare in particolare quanto segue:
a) |
la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle norme pertinenti, in particolare del bilancio e delle normative pertinenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati, della legislazione in vigore e, se del caso, delle condizioni contrattuali; |
b) |
l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria. |
4. Le verifiche ex post su documenti e, se necessario, sul posto sono volte ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio e, in particolare, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3. Queste verifiche possono essere organizzate per sondaggio in base ad un'analisi dei rischi.
5. I funzionari o altri agenti incaricati delle verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 sono distinti da quelli che eseguono i compiti di avvio di cui al paragrafo 1 e non sono a questi subordinati.
Sezione 4
Procedura di gestione e di controllo interno
Articolo 7
I sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno sono destinati a permettere quanto segue:
a) |
la realizzazione degli obiettivi delle politiche, dei programmi e delle azioni dell'Agenzia secondo il principio della sana gestione finanziaria; |
b) |
il rispetto delle regole del diritto dell'UE e delle norme minime di controllo stabilite dall'Agenzia; |
c) |
la preservazione degli attivi dell'Agenzia e dell'informazione; |
d) |
la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, errori e frodi; |
e) |
l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione; |
f) |
la produzione affidabile dell'informazione finanziaria e di gestione; |
g) |
la conservazione dei documenti giustificativi inerenti e conseguenti all'esecuzione di bilancio ed agli atti d'esecuzione del bilancio; |
h) |
la conservazione dei documenti relativi alle garanzie preliminari richieste a favore dell'Agenzia e l'elaborazione di uno scadenzario che permetta adeguato seguito alle suddette garanzie. |
Sezione 5
Il contabile
Articolo 8
L'Agenzia nomina un contabile fra gli agenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, punto 1, dell'azione comune 2004/551/PESC. Il contabile deve essere nominato dal comitato direttivo in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equipollente.
Articolo 9
1. Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:
a) |
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; |
b) |
preparare e presentare i conti; |
c) |
tenere la contabilità; |
d) |
definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile; |
e) |
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; |
f) |
provvedere alla gestione della tesoreria. |
2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio.
3. Salve le deroghe previste nell'articolo 11, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.
Articolo 10
Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, punto 1, dell'azione comune 2004/551/PESC. L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.
Sezione 6
L'amministratore degli anticipi
Articolo 11
Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano i contributi degli Stati membri partecipanti, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'Agenzia e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'Agenzia.
CAPO 2
Responsabilità degli agenti finanziari
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 12
1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati o sottodelegati.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.
4. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui al presente articolo, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.
5. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Agenzia, saranno adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente.
Sezione 2
Disposizioni relative agli ordinatori delegati o sottodelegati
Articolo 13
1. L'ordinatore può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi alle presenti disposizioni finanziarie. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, trascura di compilare un atto che dia luogo a un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di pagamento, impegnando in tal modo la responsabilità civile dell'Agenzia nei confronti di terzi.
2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.
3. In caso di sottodelegazione, all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.
4. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, l'Agenzia istituisce un'istanza specializzata in tale materia, indipendente sul piano funzionale. Sulla base del parere di quest'istanza, l'Agenzia decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.
Sezione 3
Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi
Articolo 14
Il contabile può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia; |
b) |
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; |
c) |
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
Articolo 15
L'amministratore degli anticipi può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a) |
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia; |
b) |
impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti; |
c) |
pagamenti a soggetti non aventi diritto; |
d) |
mancato incasso di entrate dovute. |
CAPO 3
Operazioni di entrata
Sezione 1
Disponibilità delle entrate dell'Agenzia
Articolo 16
Le entrate costituite dalle entrate varie e dai contributi degli Stati membri partecipanti sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio generale ed espressa in euro. I contributi degli Stati membri partecipanti coprono l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale, detratte le entrate varie.
Sezione 2
Previsione di crediti
Articolo 17
1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito dell'Agenzia, o che lo modifica, è oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.
2. Detti crediti sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.
Sezione 3
Accertamento dei crediti
Articolo 18
1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore delegato o sottodelegato:
a) |
verifica l'esistenza del debito; |
b) |
determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; |
c) |
verifica l'esigibilità del debito. |
2. Le entrate dell'Agenzia e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.
3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
Sezione 4
Emissione degli ordini di riscossione
Articolo 19
1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.
2. L'Agenzia può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione la cui esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.
Sezione 5
Recupero e interessi di mora
Articolo 20
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore delegato o sottodelegato competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate dell'Agenzia e a vigilare sulla conservazione dei suoi diritti.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Agenzia, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'Agenzia.
2. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata.
Articolo 21
1. I crediti non restituiti alla data di scadenza producono interessi ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
2. Il tasso d'interesse per i crediti non restituiti alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato come segue:
a) |
sette punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi; |
b) |
tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi. |
3. L'importo degli interessi è calcolato a decorrere dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza, figurante nella nota di addebito, fino al giorno di calendario della restituzione integrale del debito.
4. Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora, determinati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
5. Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione di un pagamento provvisorio, il tasso d'interesse da applicare a decorrere dalla data di scadenza è il tasso di cui al paragrafo 2, aumentato soltanto di un punto e mezzo percentuale.
CAPO 4
Operazioni di spesa
Articolo 22
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'Agenzia o dalle autorità da questa delegate.
Sezione 1
Impegno delle spese
Articolo 23
1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico. L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere. L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.
2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati. L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato. L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.
3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.
Articolo 24
1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente a un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.
Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.
Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.
L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.
3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.
Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno e gli stanziamenti corrispondenti sono annullati.
Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.
Articolo 25
1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
a) |
l'esattezza dell'imputazione in bilancio; |
b) |
la disponibilità degli stanziamenti; |
c) |
la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore; |
d) |
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. |
2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:
a) |
la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; |
b) |
la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore; |
c) |
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. |
Sezione 2
Liquidazione delle spese
Articolo 26
La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore competente:
a) |
verifica l'esistenza dei diritti del creditore; |
b) |
determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito; |
c) |
verifica le condizioni di esigibilità del credito. |
Sezione 3
Ordinazione delle spese
Articolo 27
L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
Sezione 4
Pagamento delle spese
Articolo 28
1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:
a) |
il pagamento della totalità degli importi dovuti; |
b) |
il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
|
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
Articolo 29
1. Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.
2. Per i pagamenti diversi da quelli eseguiti attraverso una cassa di anticipi di cui all'articolo 11 è necessaria la firma congiunta del contabile o di un contabile delegato e dell'ordinatore o di un ordinatore delegato.
Sezione 5
Termini per le operazioni di spesa
Articolo 30
1. Il pagamento delle somme dovute interviene entro un termine di quarantacinque giorni di calendario dalla data di registrazione di una domanda di pagamento ricevibile da parte dell'ufficio autorizzato dall'ordinatore competente; la scadenza di pagamento è la data valuta di addebito del conto dell'Agenzia.
Una domanda di pagamento non è ricevibile se manca uno degli elementi essenziali.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 è di trenta giorni di calendario per i pagamenti relativi ad appalti di servizi o di forniture, salvo altrimenti disposto dal contratto.
3. Per i contratti o convenzioni nei quali il pagamento è subordinato all'approvazione di una relazione, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono soltanto a partire dall'approvazione di detta relazione, sia esplicitamente con l'informazione al beneficiario, sia implicitamente perché il termine contrattuale d'approvazione è scaduto senza essere sospeso mediante un documento formale indirizzato al beneficiario.
Il termine d'approvazione non può superare:
a) |
venti giorni di calendario per contratti semplici relativi alla fornitura di beni e di servizi; |
b) |
quarantacinque giorni di calendario per gli altri contratti e le convenzioni di sovvenzioni; |
c) |
sessanta giorni di calendario per contratti nell'ambito dei quali le prestazioni tecniche fornite sono particolarmente complesse da valutare. |
4. Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento nel corso del periodo citato al paragrafo 1, che la domanda di pagamento non può essere onorata, sia perché l'importo non è dovuto, sia perché i documenti giustificativi adeguati non sono stati presentati. Se l'ordinatore viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese. L'ordinatore ne informa quanto prima il beneficiario in oggetto.
Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data della prima registrazione della domanda di pagamento regolarmente formulata.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il creditore, entro i due mesi che seguono la ricezione del pagamento tardivo, può invocare interessi secondo le disposizioni seguenti:
a) |
i tassi d'interesse sono quelli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, primo comma; |
b) |
gli interessi sono dovuti per il tempo trascorso dal giorno di calendario che segue la scadenza del termine di pagamento e fino al giorno del pagamento. |
Il primo comma non si applica agli Stati membri.
CAPO 5
Sistemi informatici
Articolo 31
Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.
CAPO 6
Il revisore interno
Articolo 32
L'Agenzia crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'Agenzia, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.
Articolo 33
1. Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a) |
verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; |
b) |
valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio. |
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.
3. Il revisore interno presenta all'Agenzia una relazione con le sue constatazioni e le sue raccomandazioni. L'Agenzia provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'Agenzia una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
4. Il direttore esecutivo trasmette annualmente al comitato direttivo una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
Articolo 34
L'Agenzia stabilisce regole particolari relative al revisore interno, in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e definire la sua responsabilità.
TITOLO III
AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO 1
Disposizioni generali
Sezione 1
Ambito d'applicazione e principi di attribuzione
Articolo 35
1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto dall'Agenzia in qualità di amministrazione aggiudicatrice, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio generale, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Gli appalti pubblici includono:
a) |
appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile; |
b) |
appalti di forniture; |
c) |
appalti di lavori; |
d) |
appalti di servizi. |
Articolo 36
1. Tutti gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio generale rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
2. Tutte le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d).
Sezione 2
Pubblicazione
Articolo 37
1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La pubblicazione preliminare può essere omessa solo per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 66.
La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.
2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 66 sono oggetto di una pubblicità adeguata.
Sezione 3
Procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 38
1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:
a) |
la procedura aperta; |
b) |
la procedura ristretta; |
c) |
il concorso di progettazione; |
d) |
la procedura negoziata. |
Articolo 39
Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori fissano le soglie che determinano:
a) |
le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 37; |
b) |
la scelta delle procedure di cui all'articolo 38; |
c) |
i termini corrispondenti. |
Sezione 4
Gara d'appalto
Articolo 40
L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.
Articolo 41
La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità europee nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.
Articolo 42
Qualora sia applicabile l'accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.
Articolo 43
1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:
a) |
i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; |
b) |
nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale; |
c) |
che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici; |
d) |
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto; |
e) |
nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o per qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità o dell'Agenzia; |
f) |
che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio dell'Unione europea o dal bilancio generale dell'Agenzia, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali. |
2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.
Articolo 44
Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
a) |
si trovino in situazione di conflitto di interessi; |
b) |
si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni. |
Articolo 45
L'Agenzia costituisce una banca dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che rientrano nei casi di cui agli articoli 43 e 44. Tale banca dati ha il solo scopo di garantire la corretta applicazione degli articoli 43 e 44, nel rispetto della normativa comunitaria riguardante il trattamento dei dati personali.
Articolo 46
L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati o offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 43 e 44, dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.
Le sanzioni possono consistere:
a) |
nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio generale dell'Agenzia per un periodo massimo di cinque anni; |
b) |
in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 44, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa. |
Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.
Articolo 47
1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d'appalto.
2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 48
1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.
3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 66, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.
4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.
Articolo 49
Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, tutti i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.
Articolo 50
1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario. Tuttavia, la comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere a una concorrenza leale fra queste ultime.
Articolo 51
Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo. La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.
Sezione 5
Garanzie e controllo
Articolo 52
L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:
a) |
a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto; |
b) |
per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti. |
Articolo 53
1. L'Agenzia sospende l'esecuzione dell'appalto quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori o irregolarità sostanziali oppure da frode.
2. Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, l'Agenzia può rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.
CAPO 2
Modalità di esecuzione
Articolo 54
1. Un contratto quadro è un contratto stipulato tra l'Agenzia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, e un operatore economico per stabilire le norme essenziali di una serie di contratti da stipulare nel corso di un dato periodo, in particolare per quanto riguarda la durata, l'oggetto, i prezzi e le condizioni d'esecuzione del contratto e le quantità previste.
L'amministrazione aggiudicatrice può anche concludere contratti quadro multipli, che sono contratti distinti ma stipulati in termini identici con più fornitori o prestatori di servizi. Il capitolato d'oneri di cui all'articolo 69 precisa in tale caso il numero massimo di operatori con i quali l'amministrazione aggiudicatrice si impegnerà.
La durata dei contratti quadro non può eccedere quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare, dall'oggetto dei medesimi.
L'Agenzia non può ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.
2. I contratti basati sui contratti quadro sono stipulati secondo le norme dei medesimi.
3. Solo i contratti stipulati in applicazione dei contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.
Sezione 1
Pubblicazione
Articolo 55
1. Per gli appalti soggetti alle direttive sugli appalti pubblici, la pubblicazione comporta un avviso di preinformazione, un bando di gara e un avviso di aggiudicazione.
2. L'avviso di preinformazione è l'avviso con il quale l'Agenzia fa conoscere, a titolo indicativo, l'importo totale previsto degli appalti per categoria di servizi o gruppi di prodotti e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che prevede di aggiudicare nel corso di un esercizio finanziario, quando l'importo totale stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 67.
L'avviso di preinformazione è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee quanto prima, in ogni caso entro il 31 marzo di ciascun esercizio per gli appalti di forniture e di servizi e, per gli appalti di lavori, al più presto dopo la decisione che autorizza il programma.
3. Il bando di gara permette all'Agenzia di rendere nota la sua intenzione di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto. Tale bando è obbligatorio per appalti il cui importo stimato è uguale o superiore alle soglie fissate all'articolo 68, lettere a) e c).
In caso di procedura aperta, il bando precisa data, ora e luogo della riunione della commissione d'apertura, che è aperta agli offerenti.
Quando intende organizzare un concorso l'Agenzia manifesta tale intenzione mediante un avviso.
4. L'avviso d'aggiudicazione comunica i risultati della procedura di aggiudicazione degli appalti. Esso è obbligatorio per gli appalti d'importo uguale o superiore alle soglie fissate all'articolo 68. Non è obbligatorio per i contratti specifici stipulati sulla base di un contratto quadro.
L'avviso è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro quarantotto giorni di calendario dalla firma del contratto.
5. Gli avvisi sono redatti secondo i modelli allegati alla direttiva 2001/78/CE (1).
Articolo 56
1. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste agli articoli 67 e 68 e gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (2), sono oggetto di una adeguata pubblicità al fine di garantire l'apertura alla concorrenza degli appalti e l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale pubblicità comporta:
a) |
in mancanza del bando di gara di cui all'articolo 55, un invito a manifestare interesse per gli appalti d'oggetto simile, di valore uguale o superiore all'importo di cui all'articolo 65, paragrafo 1; |
b) |
la pubblicazione annuale di un elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato. |
2. Per gli appalti immobiliari, l'elenco dei contraenti è oggetto di una pubblicazione annuale specifica che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto attribuito. Tale elenco è trasmesso al comitato direttivo.
3. Le informazioni relative agli appalti di valore superiore o uguale all'importo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, sono trasmesse all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il 31 marzo che segue la chiusura dell'esercizio per gli elenchi annuali di contraenti.
La pubblicità ex ante e la pubblicazione annuale dei contraenti per gli altri appalti è effettuata nel sito Internet dell'Agenzia; la pubblicazione ex post ha luogo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Può anche essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 57
1. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli avvisi di cui agli articoli 55 e 56, entro dodici giorni di calendario dalla spedizione.
Detto termine è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all'articolo 81 e qualora gli avvisi siano redatti e inviati con mezzi elettronici.
2. L'Agenzia deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione.
Articolo 58
1. Oltre alle forme di pubblicità di cui agli articoli 55, 56 e 57, gli appalti possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede.
2. Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati o offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Sezione 2
Procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 59
1. L'aggiudicazione di un appalto avviene sia su gara d'appalto, con procedura aperta, ristretta o negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sia con procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, sia eventualmente mediante concorso.
2. L'appalto su bando di gara è aperto quando qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta. È ristretto quando tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma possono presentare un'offerta solo i candidati conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 74 e che vi sono invitati simultaneamente e per iscritto dall'Agenzia.
La fase di selezione può svolgersi sia per ogni singolo appalto, sia al fine di costituire un elenco di potenziali candidati secondo la procedura di cui all'articolo 65.
3. In una procedura negoziata, l'Agenzia consulta gli offerenti di sua scelta, conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 74, e pattuisce con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
Nelle procedure negoziate previo bando di gara di cui all'articolo 64, l'invito a negoziare è inviato dall'Agenzia ai candidati prescelti, simultaneamente e per iscritto.
4. I concorsi sono procedure che permettono all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire, soprattutto nel settore dell'architettura e dell'ingegneria civile o del trattamento di dati, un piano o un progetto che viene proposto da una commissione giudicatrice dopo apertura alla concorrenza, con o senza attribuzione di premi.
Articolo 60
1. Nella procedura ristretta, compresa la procedura di cui all'articolo 65, il numero di candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a cinque, a condizione che ci sia un numero sufficiente di candidati conformi ai criteri di selezione.
L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre prevedere un numero massimo di venti candidati, in funzione dell'oggetto dell'appalto e sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. In tal caso, la forcella ed i criteri sono indicati nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse di cui agli articoli 55 e 56.
In ogni caso, il numero di candidati ammessi all'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.
2. Nella procedura negoziata il numero dei candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a tre, a condizione che ci sia un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione.
In ogni caso, il numero di candidati ammessi all'offerta deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.
Il secondo comma non si applica agli appalti d'importo irrilevante di cui all'articolo 66, paragrafo 3.
Articolo 61
Nella procedura negoziata, l'Agenzia negozia con gli offerenti le offerte da questi presentate, al fine di adattarle alle esigenze che ha indicato nel bando di gara di cui all'articolo 55, o nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, al fine di individuare l'offerta più vantaggiosa. Nel corso del negoziato, l'Agenzia garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti.
Articolo 62
1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso sono messe a disposizione di coloro che sono interessati a parteciparvi. In ogni caso, il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere una concorrenza reale.
2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore competente. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Quando è richiesta una qualificazione professionale particolare per partecipare al concorso, almeno un terzo dei membri deve avere la stessa qualificazione o una qualificazione equivalente.
La commissione giudicatrice dispone di autonomia di parere. I suoi pareri sono presi su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso.
3. La commissione giudicatrice consegna in un verbale firmato dai suoi membri le sue proposte fondate sui meriti di ogni progetto e le sue osservazioni. L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice.
4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.
Articolo 63
1. L'Agenzia può ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara nei casi seguenti:
a) |
qualora nessuna offerta o nessuna offerta adeguata sia stata presentata in risposta ad una procedura aperta o ristretta, previa chiusura della procedura iniziale, sempre che non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti della gara d'appalto di cui all'articolo 69; |
b) |
qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica oppure per ragioni attinenti alla tutela di diritti d'esclusiva, l'appalto possa venire affidato unicamente a un operatore economico determinato; |
c) |
nella misura strettamente necessaria, qualora, per motivi di estrema urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'Agenzia e tali da presentare un rischio per gli interessi dell'Agenzia, non possano essere osservati i termini richiesti per le altre procedure di cui agli articoli 79, 80 e 81; |
d) |
qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso e, secondo le norme pertinenti nella fattispecie, debba venire aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione; |
e) |
per i servizi e lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato, né nel primo contratto stipulato, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista e indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, all'esecuzione del servizio o dell'opera, alle condizioni di cui al paragrafo 2; |
f) |
per appalti addizionali consistenti nella ripetizione di servizi o opere similari affidati all'aggiudicatario di un primo appalto dall'Agenzia, a condizione che il loro oggetto sia conforme a un progetto di base e che il primo appalto sia stato oggetto di una procedura aperta o ristretta; |
g) |
per appalti di forniture:
|
h) |
per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale; |
i) |
per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 66, paragrafo 2. |
2. Per i servizi e lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera e), nei casi seguenti le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara a condizione che l'attribuzione sia fatta al contraente che esegue tale appalto:
a) |
qualora tali appalti complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice; oppure |
b) |
qualora tali appalti, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. |
Il valore cumulato stimato degli appalti complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera f), la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata è indicata sin da quando la prima operazione è stata aperta alla concorrenza e l'importo totale previsto per gli appalti addizionali è preso in considerazione per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 68. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
Articolo 64
1. L'Agenzia può ricorrere a una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei casi qui di seguito indicati:
a) |
in presenza di offerte irregolari o inaccettabili rispetto ai criteri di selezione o d'aggiudicazione, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, precedentemente conclusa, purché le condizioni iniziali dell'appalto, precisate nei documenti di gara di cui all'articolo 69, non siano sostanzialmente modificate; |
b) |
in casi eccezionali, qualora si tratti di appalti di servizi o di lavori la cui natura o i cui elementi incerti non consentano all'offerente la fissazione preliminare e globale dei prezzi; |
c) |
qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso dei servizi finanziari e delle prestazioni di natura intellettuale, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le disposizioni che disciplinano la procedura aperta o la procedura ristretta; |
d) |
per gli appalti di lavori, quando i lavori sono realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; |
e) |
per gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, salvo il disposto dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera i). |
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia può non pubblicare un bando di gara se include nella procedura negoziata tutti gli offerenti conformi ai criteri di selezione che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione.
Articolo 65
1. L'invito a manifestare interesse costituisce un tipo di preselezione dei candidati che saranno invitati a presentare offerte in occasione di future procedure ristrette per appalti di valore superiore o uguale a 50 000 EUR, salvo il disposto degli articoli 63 o 64.
2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido non oltre i tre anni dalla data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a). Ogni interessato può depositare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.
3. Nel caso di un appalto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice invita a depositare un'offerta tutti i candidati iscritti nell'elenco oppure taluni di essi, basandosi su criteri di selezione oggettivi e non discriminatori propri dell'appalto in oggetto.
Articolo 66
1. Gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR possono essere oggetto di una procedura ristretta con consultazione di almeno cinque candidati, senza invito a manifestare interesse, salvo il disposto degli articoli 63 o 64.
2. Gli appalti di valore inferiore a 13 800 EUR possono essere oggetto di una procedura negoziata con almeno tre candidati.
3. Gli appalti di valore inferiore a 1 050 EUR possono essere oggetto di un'unica offerta nell'ambito di una procedura negoziata.
4. Per spese d'importo inferiore a 200 EUR, i pagamenti effettuati attraverso casse di anticipi o per le spese di comunicazione dell'Agenzia possono consistere nel semplice rimborso di fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta.
Articolo 67
Le soglie per la pubblicazione di un avviso di preinformazione sono fissate come segue:
a) |
750 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato I A della direttiva 92/50/CEE; |
b) |
5 923 624 EUR per gli appalti di lavori. |
Articolo 68
Le soglie di cui all'articolo 39 sono fissate come segue:
a) |
154 014 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato I A della direttiva 92/50/CEE, esclusi gli appalti di ricerca e di sviluppo elencati nella categoria 8 dello stesso allegato; |
b) |
200 000 EUR per gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e per gli appalti di ricerca e di sviluppo elencati nella categoria 8 dell'allegato I A della citata direttiva; |
c) |
5 923 624 EUR per gli appalti di lavori. |
Articolo 69
1. I documenti della gara d'appalto comportano almeno quanto segue:
a) |
l'invito a presentare offerte o l'invito a negoziare; |
b) |
il relativo capitolato d'oneri, al quale è allegato il capitolato delle condizioni generali applicabili agli appalti; |
c) |
il modello del contratto. |
I documenti della gara d'appalto contengono un riferimento alle misure di pubblicità adottate a norma degli articoli da 55 a 58.
2. L'invito a presentare offerte precisa almeno quanto segue:
a) |
le modalità di deposito e di presentazione delle offerte, in particolare la data e l'ora limite, l'eventuale obbligo di rispondere compilando un modulo tipo, i documenti da allegare, compresi i documenti attestanti la capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica di cui all'articolo 74, e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse; |
b) |
che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione del capitolato d'oneri e del capitolato delle condizioni generali di cui al paragrafo 1 al quale si riferisce e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione del contratto, qualora ne divenga l'aggiudicatario; |
c) |
il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta; |
d) |
il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto. |
3. Il capitolato d'oneri precisa almeno quanto segue:
a) |
i criteri d'esclusione e di selezione per l'appalto, tranne che nella procedura ristretta e nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare di un avviso di cui all'articolo 64; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse; |
b) |
i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa, se non figura nel bando di gara; |
c) |
le specifiche tecniche di cui all'articolo 70; |
d) |
le esigenze minime che le varianti devono rispettare nelle procedure d'attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 77, paragrafo 2, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia specificato nel bando di gara che esse sono vietate; |
e) |
l'applicazione del protocollo sui privilegi e immunità o, eventualmente, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o le relazioni consolari; |
f) |
le modalità di prova in materia di accesso agli appalti, a norma dell'articolo 73. |
4. Il modello del contratto precisa in particolare quanto segue:
a) |
le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto; |
b) |
le diciture che devono figurare sulle fatture o sui documenti giustificativi a sostegno; |
c) |
la legge applicabile al contratto e la giurisdizione competente in caso di controversie. |
5. L'Agenzia può esigere informazioni sulle parti dell'appalto che l'offerente intende subappaltare a terzi e sull'identità dei subappaltatori.
Articolo 70
1. Le specifiche tecniche devono consentire parità d'accesso a tutti i candidati e gli offerenti e non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza. Le specifiche definiscono le caratteristiche necessarie di un prodotto, di un servizio o di un materiale o di un'opera rispetto all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 includono:
a) |
i livelli di qualità; |
b) |
l'efficacia ambientale; |
c) |
la concezione adatta a tutti gli impieghi, compreso l'accesso per i disabili; |
d) |
i livelli e le procedure di valutazione della conformità; |
e) |
l'idoneità all'uso; |
f) |
la sicurezza o le dimensioni, compresi le prescrizioni relative alle forniture per la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura, le procedure e i metodi di produzione; |
g) |
per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme di concezione e di calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo dei lavori, le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante normativa particolare o generale, per quanto riguarda i lavori terminati ed i materiali o elementi costitutivi. |
3. Le specifiche tecniche sono definite come segue:
a) |
in riferimento a norme europee, ad accordi tecnici europei, a specifiche tecniche comuni quando esistono, a norme internazionali o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»; oppure |
b) |
in termini di prestazioni o di esigenze funzionali; esse sono sufficientemente precise per permettere agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'Agenzia di attribuire l'appalto; oppure |
c) |
con la combinazione dei due metodi. |
4. Quando l'Agenzia si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche se l'offerente o il candidato prova all'amministrazione aggiudicatrice, con ogni mezzo adeguato, che l'offerta risulta conforme in modo equivalente alle condizioni prescritte.
5. Quando l'Agenzia si avvale della possibilità prevista al paragrafo 3, lettera b), di prescrivere specifiche in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un accordo tecnico europeo, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione, se queste specifiche sono riferite alle prestazioni o alle esigenze funzionali richieste.
6. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati dall'oggetto dell'appalto, le specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che potrebbero favorire o eliminare alcuni prodotti o operatori economici. Nei casi in cui è impossibile fornire una definizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto, la dicitura o il riferimento sono accompagnati dai termini «o equivalente».
Articolo 71
1. I documenti della gara d'appalto stabiliscono se l'offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili.
2. In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto:
a) |
della natura dell'appalto e della congiuntura economica nella quale sarà eseguito; |
b) |
della natura e della durata dei compiti e dell'appalto; |
c) |
dei propri interessi finanziari. |
Articolo 72
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni contrattuali, i candidati o offerenti e i contraenti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni o che siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali nell'ambito di un precedente appalto sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Agenzia per un periodo massimo di due anni a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.
Tale periodo può essere portato a tre anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.
Agli offerenti o candidati che si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione sono inoltre inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore totale dell'appalto in corso di aggiudicazione.
Ai contraenti dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali sono parimenti inflitte sanzioni pecuniarie tra il 2 % e il 10 % del valore del contratto in questione.
Tale percentuale può essere portata dal 4 fino al 20 % in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza.
2. Nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), c) e d), i candidati o offerenti sono esclusi da tutti gli appalti e le sovvenzioni per un periodo di due anni al massimo a partire dall'accertamento dell'inadempienza, confermata previo contraddittorio con il contraente.
Nei casi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere b) ed e), i candidati o offerenti sono esclusi dagli appalti e dalle sovvenzioni per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni dalla data della notifica della sentenza.
Questi periodi possono essere portati a cinque anni in caso di recidiva nei cinque anni che seguono la prima inadempienza o la prima sentenza.
3. La disposizione dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), riguarda le fattispecie seguenti:
a) |
frode di cui all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (3); |
b) |
corruzione di cui all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europei o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (4); |
c) |
partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (5); |
d) |
riciclaggio di capitali ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (6). |
Articolo 73
1. L'amministrazione aggiudicatrice accetta come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) o e), la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dal quali risulti che i requisiti sono soddisfatti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice accetta come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), un certificato recente rilasciato dall'autorità competente del paese interessato.
Quando il paese interessato non rilascia tale documento o certificato, questo può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o, in mancanza di questa, da una dichiarazione solenne fatta dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
3. Secondo la legislazione nazionale del paese in cui risiede l'offerente o il candidato, i documenti enumerati ai paragrafi 1 e 2 riguardano le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario, i dirigenti aziendali o qualsiasi persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell'offerente.
Articolo 74
1. L'Agenzia stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori.
2. In qualsiasi procedura di aggiudicazione di appalti si applicano i seguenti criteri di selezione:
a) |
ammissibilità dell'offerente o del candidato all'appalto in corso previa verifica dei casi d'esclusione di cui agli articoli 43 e 44; |
b) |
criteri in base ai quali giudicare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. L'amministrazione aggiudicatrice può fissare livelli minimi di capacità al di sotto dei quali i candidati non possono essere ammessi. |
3. Gli offerenti o i candidati possono essere invitati a documentare secondo il diritto nazionale pertinente l'autorizzazione a produrre l'oggetto dell'appalto: iscrizione al registro del commercio o all'ordine professionale o dichiarazione sotto giuramento o certificato, appartenenza ad un'organizzazione specifica, autorizzazione espressa, iscrizione al registro IVA.
4. L'Agenzia precisa, nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse o nell'invito a presentare offerte, i riferimenti da utilizzare a prova dello status giuridico e della capacità giuridica degli offerenti o dei candidati.
5. Il contenuto delle informazioni chieste dall'amministrazione aggiudicatrice a prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato o dell'offerente, non può esulare dall'oggetto dell'appalto e tiene conto dei legittimi interessi degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti tecnici e commerciali dell'impresa.
Articolo 75
1. La capacità finanziaria ed economica può essere documentata con uno o più dei seguenti documenti:
a) |
dichiarazioni pertinenti di banche o prova di un'assicurazione dei rischi professionali; |
b) |
presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, nei casi in cui la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione sulle società del paese in cui è stabilito l'operatore economico; |
c) |
una dichiarazione sul fatturato globale e sul fatturato dei lavori, forniture o servizi ai quali si riferisce l'appalto, realizzati almeno nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili. |
2. Se, per un motivo eccezionale che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene giustificato, non è in grado di produrre i riferimenti chiesti, l'offerente o il candidato è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi mezzo giudicato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.
Articolo 76
1. La capacità tecnica e professionale degli operatori economici è valutata e verificata a norma dei paragrafi 2 e 3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che hanno per oggetto forniture che necessitano di lavori di posa o di installazione, la prestazione di servizi e/o l'esecuzione dei lavori, tale capacità è valutata in particolare con riferimento alla loro competenza, alla loro efficienza, alla loro esperienza e alla loro affidabilità.
2. La capacità tecnica e professionale del fornitore o dell'imprenditore e/o dei suoi dirigenti può essere documentata, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e della destinazione delle forniture, dei servizi da prestare o dei lavori da eseguire, grazie ai documenti seguenti:
a) |
indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore o dell'imprenditore e/o dei suoi dirigenti e, in particolare, dei responsabili della prestazione o della direzione dei lavori; |
b) |
presentazione di un elenco di quanto segue:
|
c) |
descrizione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura e del materiale usati dal fornitore o dall'imprenditore per eseguire l'appalto di servizi o di lavori; |
d) |
descrizione delle misure adottate per garantire la qualità delle forniture e dei servizi, nonché degli strumenti di studio e di ricerca del fornitore o dell'imprenditore; |
e) |
indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o no parte integrante del fornitore o dell'imprenditore, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; |
f) |
per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità sia certificata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti alle specifiche o alle norme in vigore; |
g) |
dichiarazione indicante l'organico medio annuo del fornitore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti, con riferimento agli ultimi tre anni; |
h) |
indicazione della quota dell'appalto che il fornitore o l'imprenditore intendono eventualmente subappaltare. |
Se il destinatario dei servizi e forniture di cui alla lettera b), punto i), è l'Agenzia, gli operatori economici forniscono la prova di detti servizi e forniture sotto forma di certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.
3. Qualora i servizi o i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o l'imprenditore è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità tecniche e le capacità di produzione del fornitore o dell'imprenditore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità.
4. Il fornitore o l'imprenditore può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.
Articolo 77
1. L'attribuzione di un appalto è possibile secondo due modalità:
a) |
per aggiudicazione, nel qual caso l'appalto è attribuito all'offerta regolare e conforme che presenta il prezzo più basso; |
b) |
per attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa. |
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta la migliore relazione tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto quali il prezzo proposto, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il termine d'esecuzione o di consegna, l'assistenza alla clientela e l'assistenza tecnica.
3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto.
Se, in casi eccezionali, la ponderazione non è tecnicamente possibile, in particolare a causa dell'oggetto dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice precisa soltanto l'ordine decrescente d'importanza nell'applicazione dei criteri.
Articolo 78
1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest'unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:
a) |
l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione; |
b) |
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente; |
c) |
l'originalità dell'offerta presentata. |
2. Se l'amministrazione aggiudicatrice constata che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per quest'unico motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato concesso in modo definitivo e secondo le procedure e le decisioni precisate nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Articolo 79
1. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati in giorni di calendario dall'Agenzia, sono sufficientemente lunghi per consentire agli interessati un termine ragionevole e congruo per preparare e depositare le loro offerte, tenendo conto in particolare della complessità dell'appalto o della necessità di un sopralluogo o della consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con bando di gara, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara.
Nelle procedure ristrette per appalti superiori alle soglie fissate all'articolo 68, il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni, a decorrere dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
Nelle procedure ristrette di cui all'articolo 65, il termine minimo di ricezione delle offerte è di ventuno giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
4. Quando, a norma dell'articolo 55, l'Agenzia ha trasmesso a fini di pubblicazione un avviso di preinformazione, contenente tutte le informazioni richieste nel bando di gara, da un minimo di cinquantadue giorni ad un massimo di dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere di norma ridotto a trentasei giorni e non è mai inferiore a ventidue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, per le procedure aperte, o può essere ridotto a ventisei giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte, per le procedure ristrette.
Articolo 80
1. Purché tempestivamente richiesti entro il termine di presentazione delle offerte, i capitolati d'oneri ed i documenti complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d'oneri o manifestato interesse entro i sei giorni di calendario che seguono la ricezione della richiesta.
2. Purché tempestivamente richieste, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate simultaneamente a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d'oneri o manifestato interesse, entro i sei giorni di calendario che precedono il termine fissato per la ricezione delle offerte o, per le domande di informazioni ricevute meno di otto giorni di calendario prima del termine fissato per la ricezione delle offerte, quanto prima dopo la ricezione della domanda.
3. Quando, per qualunque motivo, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini fissati ai paragrafi 1 e 2 o quando le offerte possono essere presentate soltanto previo sopralluogo o previa consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte di cui all'articolo 79 sono prorogati affinché tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte. La proroga è oggetto di una pubblicità appropriata secondo gli articoli da 55 a 58.
4. Se tutti i documenti della gara d'appalto sono accessibili liberamente, completamente e direttamente con mezzi elettronici, il bando di gara di cui all'articolo 55, paragrafo 3, indica l'indirizzo del sito Internet sul quale detti documenti possono essere consultati.
In tal caso, anche i documenti e le eventuali informazioni complementari sono accessibili liberamente, completamente e direttamente non appena comunicati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto un capitolato d'oneri o manifestato interesse.
Articolo 81
1. Qualora l'urgenza, debitamente motivata, renda impossibile il rispetto dei termini minimi previsti all'articolo 79, paragrafo 3, l'Agenzia può fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini:
a) |
per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; |
b) |
per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte. |
2. Purché tempestivamente richieste, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate a tutti i candidati entro i quattro giorni di calendario che precedono il termine fissato per la ricezione delle offerte.
Sezione 3
Trattamento delle offerte e domande di partecipazione
Articolo 82
1. Le domande di partecipazione sono presentate mediante lettera, telescritto o posta elettronica; in questi ultimi due casi, sono confermate con lettera inviata prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 79.
2. I candidati possono scegliere di trasmettere l'offerta come segue:
a) |
per posta, nel qual caso i documenti della gara d'appalto precisano che si fa riferimento alla data di spedizione per raccomandata in cui fa fede il timbro postale; oppure |
b) |
mediante deposito presso gli uffici dell'Agenzia direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell'offerente, compresi i servizi di corriere, nel qual caso i documenti della gara d'appalto precisano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a), l'ufficio al quale le offerte sono consegnate contro ricevuta datata e firmata. |
3. Per salvaguardare la segretezza ed evitare qualunque difficoltà se le offerte sono inviate per posta, nel bando di gara figura la precisazione seguente:
«L'offerta deve essere presentata in doppia busta chiusa. Oltre all'indicazione dell'ufficio destinatario che figura nel bando di gara, la busta interna deve recare la dicitura “Bando di gara — Non deve essere aperto dal servizio postale interno”. Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, queste devono essere chiuse mediante strisce adesive trasversalmente alle quali dovrà essere apposta la firma del mittente.»
Articolo 83
1. Sono aperte tutte le domande di partecipazione che hanno rispettato le disposizioni di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 2.
2. Per gli appalti d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'ordinatore competente nomina una commissione d'apertura delle offerte.
La commissione è composta da almeno tre persone che rappresentino almeno due entità organizzative dell'Agenzia, senza vincolo gerarchico tra di loro. Tali persone evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
3. Uno o più membri della commissione d'apertura siglano i documenti che provano la data e l'ora di spedizione di ogni offerta.
Siglano inoltre secondo una delle seguenti modalità:
a) |
su ciascuna pagina di ciascuna offerta; oppure |
b) |
per ogni offerta, sulla pagina di copertina e sulle pagine dell'offerta finanziaria, garantendo l'integrità dell'offerta originale mediante qualsiasi tecnica appropriata applicata da un servizio indipendente dal servizio ordinatore. |
In caso di attribuzione per aggiudicazione, a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), vengono proclamati i prezzi indicati nelle offerte conformi.
I membri della commissione firmano il verbale d'apertura delle offerte ricevute, il quale indica le offerte conformi e le offerte non conformi e motiva le esclusioni dovute alla non conformità alle modalità di presentazione di cui all'articolo 82.
Articolo 84
1. Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d'esclusione, di selezione e d'attribuzione previamente annunciati.
Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore competente con il compito di emettere un parere consultivo per gli appalti d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 66, paragrafo 2.
2. Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone che rappresentino almeno due entità organizzative dell'Agenzia, senza vincolo gerarchico tra di loro. Tali persone evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi. La composizione di detto comitato può essere identica a quella della commissione d'apertura delle offerte.
3. Le domande di partecipazione e le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione del bando di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono stabiliti sono eliminate.
Tuttavia, il comitato di valutazione può invitare il candidato o l'offerente a completare o chiarire i documenti giustificativi presentati relativi ai criteri d'esclusione e di selezione, entro un termine da esso impartito.
4. In caso di offerte anormalmente basse, di cui all'articolo 78, il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.
Articolo 85
Le presenti disposizioni finanziarie lasciano impregiudicate le misure esistenti adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 296 del TCE o ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 2 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (7), o dell'articolo 2 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (8).
TITOLO IV
CONTROLLO, REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI
Articolo 86
Ogni tre mesi il direttore esecutivo presenta al comitato direttivo uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese degli ultimi tre mesi e dall'inizio dell'esercizio.
Articolo 87
1. Alla chiusura di ogni esercizio è svolta una revisione esterna delle spese e delle entrate amministrate dall'Agenzia.
2. Inoltre il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.
3. Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto di sei membri. Il comitato direttivo nomina ogni anno due membri per un periodo di tre anni non rinnovabile, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto dell'Agenzia ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni i membri del collegio:
a) |
continuano ad essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; l'Agenzia rimborsa loro solo le spese di missione sulla stessa base prevista dalle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente; |
b) |
possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato direttivo; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna; |
c) |
riferiscono unicamente al comitato direttivo in merito ai loro compiti; |
d) |
verificano che l'esecuzione delle entrate e delle spese amministrate dall'Agenzia sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia. |
4. Il collegio di revisori dei conti elegge ogni anno il suo presidente per l'esercizio successivo. Adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse al direttore esecutivo e al comitato direttivo.
5. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dell'Agenzia devono aver ottenuto, prima dell'assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «secret UE» detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro. Tali persone assicurano il rispetto della riservatezza delle informazioni e la protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.
6. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese dell'Agenzia hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese dell'Agenzia forniscono al direttore esecutivo e alle persone incaricate della revisione delle stesse l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori è imputato al bilancio generale dell'Agenzia.
Articolo 88
1. Entro il 31 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo, affiancato dal contabile, redige e presenta al collegio dei revisori dei conti, per esame e parere, il progetto di conto annuale di gestione, il progetto di bilancio annuale e un progetto di relazione di attività.
2. Il conto annuale di gestione espone, per ogni bilancio amministrato dall'Agenzia, gli stanziamenti, le spese impegnate e pagate nonché le entrate varie e le entrate provenienti dagli Stati membri e da altri. Il bilancio espone, all'attivo, l'insieme delle attività dell'Agenzia, tenuto conto del deprezzamento del conto annuale di gestione e di eventuali perdite o declassamenti e, al passivo, le riserve.
3. Entro il 15 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio di revisori dei conti formula il suo parere e le sue osservazioni sui documenti di cui al paragrafo 2.
4. Entro il 31 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo sottopone al comitato direttivo i documenti di cui al paragrafo 2 con il parere e le osservazioni del collegio di revisori dei conti, corredati delle risposte del direttore esecutivo stesso.
5. Il comitato direttivo approva il conto di gestione e il bilancio annuale. Dà scarico al direttore esecutivo e al contabile per l'esercizio considerato.
6. Il conto di gestione e il bilancio annuali, una volta approvati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. L'insieme dei conti e degli inventari è conservato dal contabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.
Articolo 89
1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.
2. Le stime di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso della procedura annuale di bilancio.
3. Dopo l'approvazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.
(1) GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.
(2) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
(3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(4) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
(5) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.
(6) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).
(7) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
(8) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
Rettifiche
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/80 |
Rettifica della decisione 2004/344/CE, del 23 marzo 2004, che stabilisce l'assegnazione, per Stato membro, della riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori dalle regioni dell'obiettivo 1
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 del 17 aprile 2004 )
A pagina 43, nell’allegato 1 «Obiettivo 1 e Obiettivo 1 sostegno transitorio – Importi della riserva di efficacia ed efficienza», le tabelle dalla pagina 45 relative alla Germania sono sostituite dalle tabelle dell’allegato I della presente rettifica.
«Germania (3) |
||||||
N. CCI |
Obiettivo 1 |
Ob. 1 |
Ob. 1 trans |
Total |
||
1999DE161PO006 |
Programma per la Sassonia |
212 000 000 |
0 |
212 000 000 |
||
|
|
|
|
45 420 000 |
||
|
|
|
|
96 580 000 |
||
|
|
|
|
70 000 000 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
2000DE161PO001 |
Programma dell’obiettivo 1 Infrastrutture di trasporto |
69 000 000 |
0 |
69 000 000 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
69 000 000 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
2000DE051PO007 |
PO Bund FSE |
70 000 000 |
2 567 000 |
72 567 000 |
||
|
|
|
|
36 067 902 |
||
|
|
|
|
26 991 142 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
0 |
||
|
|
|
|
9 507 956 |
||
|
|
|
|
0 |
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|
|
|
|
0» |