ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2011.236.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 236E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
12 agosto 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2010-2011
Sedute dal 15 al 17 e 23 giugno 2010
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 257 E del 24.9.2010.
I testi approvati del 16 giugno 2010 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2008 sono stati pubblicati nella GU L 252 del 25.9.2010, pag. 24.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 15 giugno 2010

2011/C 236E/01

Trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento (2009/2232(INI))

1

2011/C 236E/02

Mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011 (2010/2002(BUD))

6

2011/C 236E/03

Mercati dei derivati: azioni strategiche future
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui mercati dei derivati: azioni strategiche future (2010/2008(INI))

17

2011/C 236E/04

Internet degli oggetti
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti (2009/2224(INI))

24

2011/C 236E/05

Governance di internet: le prossime tappe
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla governance di internet: le prossime tappe (2009/2229(INI))

33

2011/C 236E/06

Politica comunitaria a favore dell’innovazione in un mondo che cambia
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia (2009/2227(INI))

41

2011/C 236E/07

Progressi compiuti nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: revisione di metà percorso in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010 (2010/2037(INI))

48

 

Mercoledì 16 giugno 2010

2011/C 236E/08

EU 2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 su EU 2020

57

2011/C 236E/09

Governance economica
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla governance economica

65

 

Giovedì 17 giugno 2010

2011/C 236E/10

Politiche dell'UE a favore dei difensori dei diritti dell'uomo
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani (2009/2199(INI))

69

2011/C 236E/11

Qualità dei dati statistici nell'Unione e rafforzamento dei poteri di di controllo della Commissione (Eurostat)
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat)

76

2011/C 236E/12

Aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (2009/2204(INI))

79

2011/C 236E/13

Valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni future
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni per il futuro (2009/2242(INI))

87

2011/C 236E/14

Agenti dei giocatori nello sport
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport

99

2011/C 236E/15

Conclusioni del Vertice UE/Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del Vertice UE-Russia (31 maggio – 1o giugno 2010)

101

2011/C 236E/16

Operazione militare israelita contro lo flotta umanitaria e blocco di Gaza
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’operazione militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di Gaza

105

2011/C 236E/17

Commercio di strumenti di tortura
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

107

2011/C 236E/18

Situazione nella penisola coreana
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla situazione nella penisola coreana

111

2011/C 236E/19

Bosnia-Erzegovina
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina

113

2011/C 236E/20

Accordo aereo UE-USA
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

121

2011/C 236E/21

Attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE)

125

2011/C 236E/22

Inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle alluvioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia

128

2011/C 236E/23

Formazione giudiziaria
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria e il programma di Stoccolma

130

2011/C 236E/24

Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (2009/2107(INI))

132

2011/C 236E/25

Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire

142

2011/C 236E/26

Nepal
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sul Nepal

145

2011/C 236E/27

Esecuzioni in Libia
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle esecuzioni in Libia

148

 

Mercoledì 23 giugno 2010

2011/C 236E/28

Sistema di allerta rapida europeo contro pedofili e molestatori sessuali
Dichiarazione del Parlamento europeo del 23 giugno 2010 sulla creazione di un sistema di allerta rapida europeo (SARE) contro pedofili e molestatori sessuali

152

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 giugno 2010

2011/C 236E/29

Adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona
Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))

153

2011/C 236E/30

Creazione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE
Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE

159

 

Mercoledì 16 giugno 2010

2011/C 236E/31

Nomina alla commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013
Decisione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013

160

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 15 giugno 2010

2011/C 236E/32

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: ES/Comunidad Valenciana
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

161

ALLEGATO

163

2011/C 236E/33

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Irlanda/Waterford Crystal
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

164

ALLEGATO

166

2011/C 236E/34

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ES/Castilla - La Mancha
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

167

ALLEGATO

169

2011/C 236E/35

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

170

ALLEGATO

171

2011/C 236E/36

Contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

173

P7_TC1-COD(2010)0004Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)

173

2011/C 236E/37

Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0247Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

174

 

Mercoledì 16 giugno 2010

2011/C 236E/38

Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

175

P7_TC1-COD(2009)0169Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione dell'Unione a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) realizzato da alcuni Stati membri

175

2011/C 236E/39

Strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0047Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia GNSS europea, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

176

2011/C 236E/40

Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) (2011–2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

177

P7_TC1-COD(2009)0070Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)

178

2011/C 236E/41

Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

178

2011/C 236E/42

Autorizzazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010 – C7- 0145/2010 – 2010/0066(NLE))

179

2011/C 236E/43

Adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

181

2011/C 236E/44

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010: sezione III - Commissione (eccedenza 2009)
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

184

2011/C 236E/45

Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

185

P7_TC1-COD(2010)0801Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

186

2011/C 236E/46

Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

186

2011/C 236E/47

Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

187

P7_TC1-COD(2008)0028Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori,, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e che abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 94/54/CE e 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE, le direttive 2002/67/CE e 2004/77/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ( 1 )

188

ALLEGATO I

219

ALLEGATO II

220

ALLEGATO III

221

ALLEGATO IV

223

ALLEGATO V

224

ALLEGATO VI

226

ALLEGATO VII

229

ALLEGATO VIII

230

ALLEGATO IX

231

ALLEGATO X

232

ALLEGATO XI

233

ALLEGATO XII

233

 

Giovedì 17 giugno 2010

2011/C 236E/48

Offerta pubblica di strumenti finanziari e armonizzazione degli obblighi di trasparenza (modifica delle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

235

P7_TC1-COD(2009)0132Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

236

2011/C 236E/49

Programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

236

P7_TC1-COD(2009)0116Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio

237

2011/C 236E/50

Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

237

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2010-2011 Sedute dal 15 al 17 e 23 giugno 2010 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 257 E del 24.9.2010. I testi approvati del 16 giugno 2010 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2008 sono stati pubblicati nella GU L 252 del 25.9.2010, pag. 24. TESTI APPROVATI

Martedì 15 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/1


Martedì 15 giugno 2010
Trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento

P7_TA(2010)0201

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento (2009/2232(INI))

2011/C 236 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174-178,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1),

visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (2),

visto il regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (3),

visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa (4),

vista la decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione (5),

vista la decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III – Commissione (6),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie (7),

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (8),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007–2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione (9),

visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo, dal titolo «The Data Transparency Initiative and its Impact on Cohesion Policy»,

visto il Libro verde della Commissione sull'Iniziativa europea per la trasparenza (COM(2006)0194) del 3 maggio 2006,

vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2009 dal titolo «Ventesima relazione annuale sull'esecuzione dei fondi strutturali (2008)» (COM(2009)0617/2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0139/2010),

A.

considerando che l'Iniziativa europea per la trasparenza (IET) è stata approvata dalla Commissione nel 2005, seguita dalla pubblicazione del Libro verde nel 2006, allo scopo di migliorare la trasparenza, l'apertura e la responsabilità della governance dell'UE e che la messa a disposizione di informazioni pubbliche sui beneficiari dei fondi dell'UE è una pietra angolare dell'IET,

B.

considerando che, ai sensi del sistema di gestione concorrente, le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE sono gestite a livello degli Stati membri e che, in assenza di un obbligo specifico da parte dell'UE, o di una forte «indicazione» da parte della Commissione, il livello di pubblicità di tali informazioni differisce in maniera sostanziale da uno Stato membro all'altro, rendendo difficile un raffronto a livello dell'intera Unione europea,

C.

considerando che il fatto di divulgare i beneficiari dei fondi dell’UE consente all’opinione pubblica di prendere parte a un dibattito significativo su come viene speso il denaro pubblico, che è essenziale per il funzionamento delle democrazie,

D.

considerando che non sono stati creati collegamenti tra l'IET e la questione maggiormente regolamentata e vincolante dei controlli finanziari e dell'audit,

E.

considerando che l'IET dovrebbe avere un effetto significativo nel garantire partenariati trasparenti nelle fasi a monte e a valle del ciclo di programmazione della coesione; che, tuttavia, i regolamenti non definiscono la misura specifica del coinvolgimento dei partner nei diversi processi di programmazione, né specificano in che modo organizzare tale coinvolgimento,

F.

considerando che le informazioni preliminari in merito alle decisioni della Commissione sul finanziamento dei grandi progetti sono insufficienti, con una conseguente mancanza di trasparenza, e che occorrerebbe porre rimedio a tale situazione,

G.

considerando che la logica della trasparenza dovrebbe andare di pari passo con l’approccio di semplificazione delle procedure per l’ottenimento di fondi strutturali,

1.

ritiene che la trasparenza della politica di coesione e del suo ciclo di programmazione, dell'assegnazione della spesa e dell'accesso alle informazioni per i possibili beneficiari dei Fondi strutturali costituiscono requisiti preliminari essenziali per il raggiungimento degli obiettivi globali della politica di coesione e che la trasparenza debba quindi essere introdotta come un principio guida transettoriale del processo di programmazione della coesione e dei processi decisionali;

Divulgazione dei dati relativi ai beneficiari dei finanziamenti per la coesione

2.

rileva con soddisfazione che, conformemente ai requisiti dell'IET, la DG Politica regionale della Commissione ha pubblicato sul proprio sito Web mappe interattive che contengono collegamenti agli elenchi dei beneficiari del FESR e del Fondo di coesione presenti nei rispettivi siti Web nazionali o regionali; esorta gli Stati membri a promuovere, con mezzi adeguati, il sito Web della DG REGIO al fine di facilitare il più ampio accesso possibile a tale base dati; constata tuttavia che l’iter dell’uso delle risorse pubbliche continua ad essere estremamente difficile da seguire per gli interessati; invita la Commissione a consultare ampiamente tali parti sui possibili rimedi a questa situazione;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché in tali database sia possibile effettuare ricerche e a garantire la loro totale compatibilità, in modo da consentire una visione d'insieme dei dati presentati a livello dell'intera Unione, preservando nel contempo la loro pertinenza a livello locale; è del parere che, a tale proposito, sia urgentemente necessaria l'adozione di versioni in due lingue (lingua o lingue del luogo e una delle lingue di lavoro della Commissione);

4.

sottolinea che l'utilità dei dati forniti sui beneficiari deve essere migliorata sia in termini di contenuto che di presentazione e invita pertanto la Commissione a definire un formato più dettagliato e prescrittivo, che specifichi la struttura, la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate; ritiene che fornendo le informazioni necessarie si contribuirà a facilitare una ricerca basata su criteri specifici al fine di ottenere un quadro immediato degli elementi ricercati;

5.

richiede la comunicazione di informazioni aggiuntive essenziali all'atto della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e, ove necessario, degli elenchi delle parti interessate; raccomanda, pertanto, che in aggiunta ai requisiti minimi attualmente previsti, si valuti l'opportunità di includere l'ubicazione, le sintesi dei progetti approvati, i tipi di sostegno e una descrizione dei partner dei progetti tra gli elementi della divulgazione dei beneficiari; chiede che le informazioni raccolte siano presentate e gestite in modo strutturato e comparabile al fine di garantirne la piena utilizzabilità e un'effettiva trasparenza; ritiene che ciò possa essere fatto senza incorrere in spese aggiuntive;

6.

chiede che, per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, siano elencati tutti i beneficiari e non soltanto i beneficiari principali;

7.

sottolinea che è necessario garantire il pieno rispetto dei requisiti dell'IET mediante una regolamentazione più appropriata, migliori orientamenti, un meccanismo di preavviso e, in ultima istanza, sanzioni in casi di inosservanza;

Trasparenza e gestione concorrente

8.

invita la Commissione a chiarire in che modo i principi dell'IET debbano essere messi in pratica in termini concreti a livello dei programmi operativi e dei loro piani di comunicazione; sottolinea pertanto la necessità di introdurre norme giuridiche più chiare in materia di divulgazione di informazioni sui beneficiari dei fondi a gestione concorrente;

9.

sottolinea la necessità di formulare i regolamenti e le norme di attuazione in modo che le procedure siano trasparenti, offrano un migliore accesso ai Fondi strutturali per i potenziali beneficiari e riducano gli oneri amministrativi per i partecipanti, segnatamente attraverso una serie di misure chiave quali la pubblicazione delle note orientative sull’attuazione concordata tra la Commissione e gli Stati membri; esorta le autorità di gestione degli Stati membri a presentare in modo trasparente tutte le fasi dei progetti finanziati dai Fondi strutturali; ribadisce il proprio convincimento che procedure chiare e trasparenti sono fattori di buon governo e accoglie favorevolmente, in tale contesto, gli sforzi compiuti dalla Commissione per presentare proposte di semplificazione;

10.

rileva che i programmi transfrontalieri e transnazionali incontrano difficoltà specifiche a causa della diversa cultura amministrativa, dei regolamenti nazionali e delle lingue utilizzate negli Stati membri, che influenzano non soltanto gli aspetti quantitativi, ma anche qualitativi di simili iniziative; considera pertanto di fondamentale importanza mettere a punto norme specifiche in materia di trasparenza nel coordinamento e nella cooperazione fra le diverse autorità di gestione;

11.

sottolinea che, in base allo studio condotto dal Parlamento europeo sull’IET e il suo impatto sulla politica di coesione, l’inosservanza dei requisiti minimi dell’IET è dovuta all’assenza di capacità amministrativa da parte delle autorità di gestione piuttosto che alla riluttanza a fornire simili dati; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che la fornitura di informazioni e dati aggiuntivi non comporti un onere amministrativo supplementare per i potenziali beneficiari, soprattutto per coloro che già hanno difficoltà a rispettare gli attuali requisiti amministrativi e finanziari in materia di sovvenzioni e di appalti pubblici;

12.

fa presente che la richiesta di informazioni e dati aggiuntivi deve essere compensata, da parte della Commissione europea, dalla fornitura di un sostegno tecnico aggiuntivo (seminari con la partecipazione di funzionari della Commissione e di personale locale/regionale responsabile della gestione dei Fondi strutturali, scambio di migliori pratiche tra le autorità di gestione, pubblicazione di linee guida concrete) nei confronti dei potenziali beneficiari che non dispongono della capacità tecnica necessaria; ritiene che questo sia l'unico modo per garantire che l'impegno dei partecipanti a osservare i requisiti aggiuntivi in termini di dati e di informazioni forniti non comporterà una distorsione di fondi dalle attività di attuazione progettuale in quanto tali;

13.

sottolinea l'importanza che gli Stati membri forniscano informazioni accurate e tempestive nell'ambito del sistema di controllo e, di conseguenza, la necessità di stabilire un nesso tra l'IET e i controlli finanziari e l'audit; ribadisce il proprio punto di vista che il sistema di allarme preventivo debba funzionare in stretta collaborazione con la base dati centrale sulle esclusioni;

14.

chiede alla Commissione di monitorare l’utilizzo di maggiori pagamenti anticipati ricevuti dagli Stati membri conformemente alle semplificazioni apportate nel 2009 al regolamento (CE) n. 1083/2006;

15.

ribadisce la sua richiesta di fornire informazioni in merito ai recuperi e alle revoche ai sensi dell'IET; sollecita gli Stati membri a fornire tali informazioni in modo completo e la Commissione a metterle a disposizione dell'autorità di bilancio e del pubblico insieme alle informazioni sulle correzioni finanziarie in caso di frode accertata, garantendo così un elevato grado di credibilità e di responsabilità nei confronti dei cittadini europei;

16.

sollecita i revisori contabili ad adottare un approccio più rigoroso in merito ai requisiti di comunicazione e informazione, compresa la soluzione di indicare esplicitamente i colpevoli di violazioni, in particolare se sono attori governativi, e di utilizzare le correzioni finanziarie in casi di frode accertata;

17.

accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione e dalla Corte dei conti per armonizzare le proprie metodologie di audit;

Trasparenza e partenariato

18.

evidenzia come gli standard minimi di consultazione siano un componente dell'IET e accoglie favorevolmente il fatto che tali standard siano stati promossi e applicati dalla Commissione con riferimento alla politica di coesione; invita, tuttavia, la Commissione a consentire ai soggetti interessati di fornire un adeguato feedback sulla qualità del processo di consultazione; invita le regioni e gli Stati membri ad attingere all'esperienza maturata dall'Unione europea nella consultazione delle parti interessate;

19.

ribadisce il proprio punto di vista che il partenariato sia condizione necessaria alla trasparenza, alla capacità di reazione, all'efficienza e alla legittimità in tutte le fasi di programmazione e attuazione della coesione e sia in grado di rafforzare l'impegno e l'appropriazione pubblica dei risultati dei programmi; invita pertanto gli Stati membri e le autorità di gestione a coinvolgere pienamente gli enti regionali e locali e altri partner di competenza in tutte le fasi di programmazione e attuazione della coesione, segnatamente attraverso la creazione di una piattaforma Internet a livello nazionale che dia visibilità ai fondi e ai programmi operativi esistenti e la promozione con altri mezzi delle buone pratiche, e a consentire loro un pieno accesso a tutta la documentazione relativa ai progetti al fine di sfruttare al meglio le loro esperienze, conoscenze e migliori prassi;

20.

chiede alla Commissione di fornire un orientamento più chiaro sulle modalità di applicazione pratica della clausola di partenariato ai sensi dei programmi attuali e di definire regole sufficientemente vincolanti sui partenariati nei testi normativi futuri, soprattutto in relazione al coinvolgimento degli enti regionali e locali, organi elettivi e partner imprescindibili nell’intero procedimento;

21.

chiede che alle organizzazioni partner, segnatamente a quelle che fanno parte delle strutture gestionali, siano fornite informazioni più mirate, a cadenza regolare e tempestive, e che si rafforzi l'utilizzo dell'assistenza tecnica a sostegno dei partenariati, tra l'altro offrendo alle organizzazioni partner l'opportunità di partecipare a eventi formativi organizzati per gli organi eroganti; chiede altresì che tali eventi formativi siano accessibili in versione multimediale al fine di ampliare il pubblico coinvolto e consentire una consultazione a posteriori da parte delle organizzazioni partner; sottolinea l’interesse di un simile dispositivo per i partner delle regioni più periferiche dell’Unione, quali le regioni ultraperiferiche;

Migliorare la trasparenza in merito ai finanziamenti dell'UE per grandi progetti

22.

chiede alla Commissione di pubblicare tempestivamente online le informazioni e di garantire l'accesso diretto alla documentazione relativa ai progetti, compresi i progetti JASPERS (richiesta, studio di fattibilità, analisi costi-benefici, valutazione di impatto ambientale, ecc.) nel caso di grandi progetti, nel più breve tempo possibile, non appena la Commissione riceva una richiesta di finanziamento da parte di uno Stato membro e prima che essa prenda una decisione in merito al finanziamento; ritiene che questa pagina web della Commissione dovrebbe consentire di pubblicare osservazioni relative a detti progetti;

23.

invita a pubblicare su Internet, con effetto retroattivo, le informazioni relative ai grandi progetti approvati o presentati per l’approvazione nel periodo di programmazione 2007-2013;

24.

propone di stabilire le condizioni in cui i fondi non spesi possano essere riutilizzati nonché la responsabilità dell’istituzione che decide di riassegnare tali fondi;

*

* *

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(2)  GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

(4)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

(5)  GU L 88 del 31.3.2009, pag. 23.

(6)  GU L 255 del 26.9.2009, pag. 24.

(7)  GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0492.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2009)0165.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/6


Martedì 15 giugno 2010
Mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011

P7_TA(2010)0205

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2011 (2010/2002(BUD))

2011/C 236 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di bilancio per l'esercizio 2011, adottato dalla Commissione il 27 aprile 2010 (SEC(2010)0473),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII) (1),

vista la dichiarazione comune approvata nella riunione di concertazione del 18 novembre 2009 sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2),

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011 – sezione III – Commissione (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2010 sugli orientamenti di bilancio per il 2011,

visto il capitolo 7 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0183/2010),

A.

considerando che la procedura di bilancio per il 2011 è la prima del suo genere a norma del trattato di Lisbona e che la sua lettura unica richiede una cooperazione e un coordinamento maggiori con l'altro ramo dell'autorità di bilancio, al fine di raggiungere un accordo sull'insieme delle spese nel quadro della procedura di conciliazione,

B.

considerando che il trilogo che si terrà a luglio dovrebbe mirare a chiarire la situazione prima che il Consiglio adotti la sua posizione sul progetto di bilancio, al fine di individuare in anticipo i punti di accordo,

Progetto di bilancio per il 2011

Osservazioni generali

1.

osserva che l'importo totale iscritto nel progetto di bilancio (PB) per il 2011 ammonta a 142 576,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) e 130 147,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento (SP), e che resta quindi un margine di 1 224,4 milioni di EUR in SI e 4 417,8 milioni di EUR in SP; rileva che tali importi totali rappresentano rispettivamente l'1,15 % e l'1,05 % delle previsioni di reddito nazionale lordo dell'UE per il 2011;

2.

è preoccupato in relazione al fatto che l'aumento degli SI è solo dello 0,77 % rispetto al bilancio adottato per il 2010, una differenza che non è al passo con le aspettative ampiamente espresse, secondo cui il bilancio dell'UE dovrebbe svolgere un ruolo cruciale a sostegno delle economie europee post-crisi; rileva che gli SP sono aumentati del 5,85 %, ma ricorda che il livello anormalmente basso degli SP nel 2010 fornisce la spiegazione matematica di tale aumento; ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) fissa i massimali a 142 965 milioni di EUR per gli SI e a 134 280 milioni di EUR per gli SP, ai prezzi correnti;

3.

riconosce la riduzione del divario tra SI e SP rispetto al bilancio 2010 (pari a 12 429 milioni di EUR rispetto a 18 535 milioni di EUR), che indica una migliore esecuzione del bilancio dell'UE, ma sottolinea al contempo che il QFP prevede una differenza di soli 8 366 milioni di EUR tra SI e SP per il 2011; ricorda, al riguardo, che tali discrepanze creano deficit nel lungo periodo e che pertanto dovrebbero essere evitate per ragioni di sostenibilità di bilancio e di gestione;

4.

sottolinea che la maggior parte (70 %) del margine complessivo di 1 224,4 milioni di EUR nel PB deriva dal margine della rubrica 2 relativa alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali, e che le altre rubriche – in particolare le rubriche 1a, 3b e 4 – hanno margini molto limitati, il che riduce quindi proporzionalmente la capacità dell'UE di reagire ai cambiamenti delle politiche e ad esigenze impreviste mantenendo le sue priorità;

5.

sottolinea inoltre la possibilità che il margine nell'ambito della rubrica 2 sia di fatto inferiore, giacché le condizioni di mercato potrebbero mutare;

6.

si compiace che la Commissione abbia pubblicato la relazione sul funzionamento dell'AII (COM(2010)0185) e ricorda, a tale proposito, che è attesa una proposta di revisione sostanziale del bilancio e che le difficoltà incontrate nelle precedenti procedure di bilancio a reagire correttamente e in modo soddisfacente alle varie sfide che si sono presentate rende inevitabile una revisione dell'attuale QFP; ricorda altresì che si aspetta che la Commissione formuli proposte concrete sulla revisione del QFP entro la fine della prima metà del 2010;

7.

richiama l'attenzione sul numero elevato di procedure in sospeso, con implicazioni di bilancio di vasta portata, che dovranno essere concluse dai due rami dell'autorità di bilancio nel 2011 (revisione del bilancio, istituzione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), bilanci rettificativi, revisione dell'AII, revisione del regolamento finanziario, ecc);

8.

prende atto delle priorità stabilite dalla Commissione (segnatamente, sostegno all'economia dell'Unione europea post-crisi e adeguamento alle nuove esigenze, vale a dire attuazione del trattato di Lisbona, nuove autorità di vigilanza finanziaria, finanziamento dell'iniziativa in materia di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), attuazione del programma di Stoccolma, ecc) e si chiede se il modesto aumento degli SI rispetto al bilancio 2010 sia sufficiente ad affrontarle;

9.

sottolinea l'importanza di un'energica reazione alla crisi e all'instabilità dei mercati finanziari, che dovrebbe comportare una capacità di finanziamento e una flessibilità maggiori per il bilancio dell'UE; chiede a tale proposito al Consiglio e alla Commissione di fornire ulteriori informazioni dettagliate sull'impatto che il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria istituito in occasione della riunione del Consiglio Ecofin del 9 e 10 maggio 2010 potrebbe avere sul bilancio dell'UE; chiede inoltre, allo scopo di evitare altre crisi in futuro, che sia introdotto un efficace sistema di monitoraggio che preveda la trasmissione diretta di informazioni al Parlamento;

10.

deplora l'impossibilità di individuare chiaramente, da un punto di vista del bilancio, le implicazioni finanziarie nel PB 2011 delle iniziative faro esposte nella strategia UE 2020, quali «L'Unione dell'innovazione», «Gioventù in movimento», «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Nuove competenze e nuovi posti di lavoro» e «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», ed esprime forti dubbi riguardo alla capacità di garantire, nel contesto del quadro finanziario vigente, finanziamenti adeguati per queste iniziative;

11.

ricorda che, come dichiarato nella sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011, i giovani sono una delle priorità fondamentali dell'esercizio 2011, da promuovere come tema trasversale a livello dell'UE, sviluppando sinergie tra i diversi ambiti d'intervento legati alla gioventù, in particolare l'istruzione, l'occupazione, l'imprenditorialità e la salute, nonché agevolando e incoraggiando al contempo l'inclusione sociale, la partecipazione attiva, lo sviluppo delle competenze e la mobilità dei giovani; sottolinea che «i giovani» dovrebbero essere visti come un concetto ampio in cui rientra la capacità degli individui di cambiare posizione e status più volte nella vita, muovendosi senza restrizioni tra ambiti diversi, come l'apprendistato, gli ambienti accademici o professionali e la formazione professionale, e che, in questa prospettiva, uno degli obiettivi dovrebbe essere di facilitare la transizione dal sistema dell'istruzione al mercato del lavoro;

12.

deplora il fatto che, nonostante un profilo estremamente elevato e un tasso di esecuzione molto alto – che ha raggiunto il 95-100 % ogni anno nel periodo 2007-2009 – l'aumento degli stanziamenti proposto nel PB per gli strumenti e i programmi chiave relativi ai giovani, quali Apprendimento permanente, Gioventù in azione e Erasmus Mundus, è piuttosto simbolico; ritiene che tale aumento non consenta all'Unione europea di affrontare in modo adeguato questa priorità e intende pertanto fornire ulteriore sostegno a detti programmi; ricorda, in proposito, che si tratta di programmi che hanno un indiscutibile valore aggiunto europeo e che contribuiscono in ampia misura alla creazione di una società civile europea forte, nonostante la modesta dotazione finanziaria che ricevono;

13.

chiede ulteriori chiarimenti sulla ripartizione fra spese operative e spese amministrative, pur riconoscendo gli sforzi compiuti per quanto riguarda la presentazione delle spese amministrative al di fuori della rubrica 5; osserva che un numero già elevato di quelle che sono in realtà spese amministrative è finanziato mediante stanziamenti operativi;

14.

è determinato ad affrontare i negoziati sul bilancio per l'esercizio 2011 in modo costruttivo e aperto, tenendo conto degli obiettivi di efficienza e di creazione di un valore aggiunto europeo; si aspetta, per converso, che l'altro ramo dell'autorità di bilancio adotti un approccio cooperativo, al fine di garantire un autentico dialogo politico e si discosti da un «esercizio contabile» nel cui ambito ai risparmi e contributi degli Stati membri sia conferito un ruolo eccessivamente importante a livello negoziale; ricorda che il trattato non ha solo modificato il quadro giuridico della procedura di bilancio, ma ha anche introdotto un nuovo metodo e nuove scadenze per la negoziazione e il raggiungimento di compromessi;

15.

sottolinea che il bilancio dell'UE è alquanto modesto rispetto ai bilanci nazionali; rammenta pertanto che, al fine di attuare strategie comuni dell'Unione, è necessario creare sinergie fra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali; rileva che la coerenza garantisce una maggiore incidenza delle politiche europee, conseguendo un effettivo valore aggiunto europeo e sostenendo nel contempo obiettivi politici a lungo termine; esprime la convinzione che il bilancio dell'UE possa svolgere, in settori chiave, un ruolo fondamentale per sostenere gli investimenti e l'occupazione a lungo termine; si attende che il Consiglio ne tenga debitamente conto all'atto di stabilire il bilancio dell'Unione e si astenga dall'apportare «tagli lineari», anche in un contesto estremamente difficile per le finanze pubbliche nazionali;

16.

ricorda le sue priorità quali espresse nella citata risoluzione del 25 marzo 2010;

Rubrica 1a

17.

rileva un aumento del 4,4 % in SI (a 13 437 milioni di EUR) e del 7 % in SP (a 11 035 milioni di EUR (4), insieme a un margine di 50,1 milioni di EUR (rispetto ai 37 milioni di EUR della programmazione finanziaria), derivante dalle diminuzioni degli stanziamenti per spese di sostegno amministrativo e tecnico (ex «linee BA») e per le agenzie decentrate ed esecutive, e da decrementi degli stanziamenti per una serie di programmi, come ad esempio Dogana 2013 e CIP-innovazione e imprenditorialità;

18.

ricorda l'importante ruolo che le PMI hanno svolto nel garantire la ripresa e il rilancio dell'economia dell'Unione; chiede che sia dato un sostegno più consistente a tutti i programmi e a tutti gli strumenti intesi a promuovere le PMI ed esprime a tale riguardo preoccupazione dinanzi alla riduzione degli SP proposta per il programma CIP-innovazione e imprenditorialità;

19.

ricorda che le nuove esigenze da finanziare in questa rubrica (programma di smantellamento di Kozloduy, autorità europee di vigilanza finanziaria, ITER e GMES, compresa la richiesta del Parlamento di aumentare gli stanziamenti per la sua fase operativa) non sono state tenute presenti al momento dell'adozione dell'attuale QFP; sottolinea che il finanziamento di questi bisogni non dovrebbe andare a detrimento del finanziamento di altri programmi e di altre azioni della rubrica 1a, che sono fondamentali per gli sforzi di ripresa dell'Europa post-crisi;

20.

ricorda che il Piano europeo di ripresa economica (EERP) è parzialmente finanziato a titolo di questa rubrica, così come un gran numero di programmi pluriennali (CIP, 7o PQ, Reti transeuropee, Galileo/Egnos, Marco Polo II e programma Progress) che saranno giunti a maturità nel 2011; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di presentare una relazione sul seguito dato alla messa in atto dell'EERP, che riguardi anche le misure affidate alla BEI;

21.

accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per i programmi principali (7o PQ, 13,8 %; CIP, 4,4 %; Apprendimento permanente, 2,6 %; TEN, 16.8 %) e sottolinea che questi programmi costituiscono una leva essenziale per la strategia economica dell'UE di lotta alla crisi;

22.

sottolinea che la rubrica 1a include molte iniziative faro esposte nella strategia UE 2020, come «L'Unione dell'innovazione», «Gioventù in movimento», «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Nuove competenze e nuovi posti di lavoro» e «Una politica industriale per l'era della globalizzazione»; deplora il fatto che non sia possibile individuare con chiarezza, da un punto di vista del bilancio, le implicazioni finanziarie della strategia UE 2020 ed esprime i suoi dubbi quanto alla capacità di garantire, nel contesto del quadro finanziario vigente, finanziamenti adeguati per queste iniziative;

23.

ricorda che le priorità per il 2011, nell'ottica della strategia UE 2020, saranno finanziate principalmente a titolo di questa rubrica, e che le competenze dell'UE derivanti dall'entrata in vigore del trattato possono avere implicazioni di bilancio; sottolinea che la politica spaziale, che costituisce un esempio concreto di politica industriale europea che promuove il progresso scientifico, tecnologico e ambientale europeo, rafforzando nel contempo la competitività industriale, richiede che sia l'UE che gli Stati membri compiano un ulteriore sforzo finanziario nel quadro del GMES;

24.

si compiace dell'iniziativa della Commissione «Gioventù in movimento» che cerca di migliorare le prestazioni e l'attrattiva internazionale degli istituti europei d'istruzione superiore e di migliorare il livello generale di istruzione e formazione nell'UE; sostiene con determinazione la promozione di pari opportunità per tutti i giovani, indipendentemente dal loro background educativo; desidera sottolineare l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti a favore di una politica ambiziosa in materia di istruzione e formazione, compresa la formazione professionale, che svolga un ruolo determinante nella strategia UE 2020; sottolinea che l'Unione ricorrerà a tutte le sue risorse per rispondere a questa sfida ambiziosa, che crea uno slancio senza precedenti per lo sviluppo di una politica globale dell'UE in materia di giovani; sottolinea, tuttavia, che l'avvio di una tale iniziativa di punta onnicomprensiva, che copre tutta una serie di programmi dell'UE diversi e ben definiti in questo settore, non dovrebbe abbassare il profilo dei singoli programmi;

25.

sottolinea che le risorse di bilancio messe a disposizione in futuro per strumenti come il programma Apprendimento permanente e per le competenze trasversali, quali le competenze informatiche, le competenze internazionali, le capacità imprenditoriali e il multilinguismo, dovrebbero rispecchiare l'elevato valore aggiunto europeo che tali strumenti apportano ed essere pertanto privilegiate nell'ambito del bilancio 2011;

26.

esprime disappunto per il fatto che il turismo, che genera indirettamente oltre il 10 % del PIL dell'Unione europea e che è diventato di piena competenza di quest'ultima a seguito della ratifica del trattato di Lisbona, non sia chiaramente menzionato nel progetto di bilancio 2011;

27.

rileva che, per la prima volta, sono previsti stanziamenti di pagamento per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), e ritiene che tale evoluzione rappresenti un elemento importante nella riflessione globale sulla gestione e la visibilità di questo Fondo; ritiene ciononostante che questi stanziamenti di pagamento potrebbero non essere sufficienti per coprire gli importi necessari per le richieste di intervento del Fondo nel 2011; ribadisce quindi la propria richiesta di non finanziare gli interventi del FEG esclusivamente attraverso storni dalle linee del Fondo sociale europeo e invita la Commissione a individuare e a utilizzare a tal fine, senza ulteriori ritardi, diverse linee di bilancio; sottolinea la necessità di una procedura semplificata e più rapida per la mobilizzazione del Fondo (5);

28.

constata un aumento alquanto contenuto o un ristagno (rispetto al bilancio 2010) degli stanziamenti d'impegno a favore di EURES e delle tre linee di bilancio dedicate ai rapporti sindacali e al dialogo sociale; ritiene che, visto l'attuale contesto di licenziamenti di massa e di ristrutturazioni dovuti alla crisi, tali linee dovrebbero essere potenziate;

Rubrica 1b

29.

rileva che il PB 2011 prevede un aumento del 3,2 % in SI per un totale di 50 970 milioni di EUR, di cui 39 891,5 milioni di EUR destinati ai Fondi strutturali (FESR e FSE) – un importo simile a quello del 2010 – e 11 078,6 milioni di EUR al Fondo di coesione;

30.

rileva che tale proposta è in linea con le dotazioni di cui nel QFP, tenendo conto dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 (6) (incremento di 336 milioni di EUR), come previsto al punto 17 dell'AII; interpreta in questo senso il margine di 16,9 milioni di EUR, che derivano in gran parte dalla dotazione per l'assistenza tecnica e rappresentano lo 0,03 % della rubrica;

31.

accoglie con favore l'aumento del 16,9 % degli SP pari a 42 541 milioni di EUR proposto per il 2011, ma è tuttavia preoccupato in relazione al fatto che le esigenze di pagamento sono state stimate sulla base dei tassi di pagamento storici a fronte delle quote di impegno corrispondenti per il periodo di programmazione 2000-2006, mentre l'attuazione del programma è stata molto più lenta all'inizio del periodo 2007-2013 e avrà quindi bisogno di recuperare notevolmente, in particolare nel 2011;

32.

dubita che gli adeguamenti introdotti, in particolare attraverso l'assegnazione di pagamenti in ritardo come quota dei pagamenti previsti nei prossimi anni, siano del tutto appropriati per affrontare tutte le esigenze di pagamenti supplementari derivanti, in particolare, da quanto segue:

le recenti modifiche legislative, che in particolare mirano ad agevolare la gestione dei finanziamenti dell'UE e ad accelerare gli investimenti;

il 2011 sarà il primo esercizio completo in cui tutti i sistemi di gestione e controllo saranno approvati, una precondizione per pagamenti intermedi, il che significa che l'esecuzione dei programmi raggiungerà la velocità di crociera, in quanto entro la fine del marzo 2010 sono già stati selezionati progetti per oltre 93 miliardi di EUR, ovvero il 27 % del volume finanziario complessivo per il periodo;

la chiusura dei programmi 2000-2006 dovrebbe continuare nel 2011, rendendo quindi necessario effettuare i pagamenti finali ma anche liberare alcune risorse per accelerare ulteriormente l'esecuzione dei programmi del periodo 2007-2013;

33.

ritiene che sia fondamentale prevedere risorse adeguate per la politica di coesione, al fine di accelerare la ripresa dell'economia europea e di contribuire alla strategia Europa 2020 per le regioni; sottolinea gli effetti sinergici della cooperazione macroregionale dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 e la necessità di destinare risorse sufficienti all'attuazione delle strategie macroregionali esistenti; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a presentare e ad adottare senza indugio un bilancio rettificativo, qualora gli stanziamenti di pagamento non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno;

34.

chiede alla Commissione di continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri che registrano un basso tasso di assorbimento, al fine di migliorare ulteriormente la situazione per quanto riguarda l'assorbimento in loco; è consapevole del fatto che un basso tasso di assorbimento può compromettere l'attuazione progressiva delle politiche dell'Unione;

35.

chiede alla Commissione di proseguire altresì la sua riflessione sul modo di riorganizzare il complesso sistema di norme e prescrizioni imposte dalla Commissione stessa e/o dagli Stati membri, al fine di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi e meno sulla legalità e la regolarità, senza derogare al principio fondamentale di una sana gestione finanziaria; sottolinea che una siffatta riflessione dovrebbe anche contribuire a una migliore formulazione del regolamento di base del prossimo periodo di programmazione; ricorda in tale contesto la dichiarazione comune del novembre 2009 sulla semplificazione e l'utilizzazione più mirata dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione nel contesto della crisi economica;

Rubrica 2

36.

ricorda che una delle principali modifiche introdotte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea è costituita dall'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nell'ambito della procedura di bilancio, cosa che permette, finalmente, ai due rami dell'autorità di bilancio di negoziare su un piano di parità tutti gli stanziamenti annuali; ricorda che le spese obbligatorie rappresentavano quasi il 34 % del bilancio complessivo e che la maggior parte di esse figurava nella rubrica 2;

37.

sottolinea che, nel corso degli ultimi anni, l'autorità di bilancio si è servito di questa rubrica per raggiungere un accordo globale sui bilanci annuali, giocando sul margine o sulla ridistribuzione degli stanziamenti per utilizzarli in altri programmi e in altre azioni;

38.

rileva che, nonostante la richiesta di mantenere stabili gli stanziamenti, le entrate a destinazione specifica sono diminuite di oltre il 25 % nel 2011, che il sostegno al mercato si è ridotto di quasi il 22 % (a 3 491 milioni di EUR), e che gli stanziamenti a favore di misure veterinarie e fitosanitarie registrano un calo del 7,8 %; esprime la propria preoccupazione dinanzi alle ipotesi ottimistiche della Commissione (tenuto conto dell'aumento della volatilità dei mercati e della vulnerabilità dell'attività agricola dinanzi ai rischi sanitari) concernenti le tendenze sui mercati agricoli nel 2011, che si traducono in una riduzione di circa 900 milioni EUR delle spese connesse al mercato; sollecita la Commissione e il Consiglio a monitorare con attenzione gli sviluppi sui mercati agricoli e ad esser pronti a reagire con rapidità ed efficacia, con le necessarie misure di sicurezza, per contrastare le evoluzioni negative dei mercati e la volatilità dei prezzi di mercato; esprime preoccupazione anche riguardo alla prevista riduzione degli stanziamenti destinati alle misure veterinarie e fitosanitarie, considerata la necessità di continuare ad essere vigili in relazione all'eradicazione delle malattie animali;

39.

accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per gli aiuti diretti disaccoppiati (9,7 %), il programma per la frutta e la verdura (aumento del 50 %, a 90 milioni di EUR) e per il latte nelle scuole (5,3 %), come pure gli stanziamenti previsti per il programma «Aiuto alimentare dell'Unione europea a favore degli indigenti»; prende atto con soddisfazione della costante riduzione delle restituzioni all'esportazione dal 2007 (a 166 milioni di EUR nel PB 2011);

40.

si compiace della decisione della Commissione di riassegnare i fondi non utilizzati da vari Stati membri ad altri Stati membri che stanno attuando il programma con ottimi risultati;

41.

rileva che l'azione in materia di clima è una priorità, come indicato nella strategia Europa 2020, e prende atto del cambiamento della denominazione del titolo 07 che diventa «Azione per l'ambiente ed il clima»; prende altresì atto della proposta di aumento degli stanziamenti per l'attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di clima e di una nuova azione preparatoria sull'integrazione dell'azione per il clima e l'adattamento climatico;

42.

accoglie con favore l'aumento di SI per LIFE+ a 333,5 milioni di EUR (un incremento dell' 8,7 %) e si compiace del forte aumento degli SP (24,3 %, a 268,2 milioni di EUR) che riflette migliori percentuali di esecuzione, segnatamente in considerazione delle misure di follow-up della strategia in materia di biodiversità prevista per il 2010; sottolinea che le enormi sfide ambientali cui l'UE è chiamata a far fronte, tra cui l'inquinamento idrico, richiedono che si compia uno sforzo finanziario supplementare a titolo di questo programma;

43.

ricorda che la misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario introdotta nell'ambito del bilancio 2010 al fine di mitigare le conseguenze della crisi del latte doveva essere un'azione una tantum; chiede alla Commissione di esaminare in che modo gli Stati membri stanno utilizzando i 300 milioni di EUR di finanziamenti straordinari per il settore lattiero-caseario e di trasmettere la sua valutazione di questa misura, nonché proposte in vista di un approccio permanente e proposte concrete per affrontare la volatilità dei prezzi in questo settore;

44.

esprime preoccupazione quanto al fatto che il progetto di bilancio per il 2011 non tiene adeguatamente conto dell'importanza politica della politica comune della pesca (PCP); sottolinea che i fondi proposti per lo sviluppo di una politica marittima integrata non sono sufficienti a coprire gli aspetti più importanti dell'avvio di questa nuova politica; rileva la possibilità che si sviluppi una nuova politica marittima dell'Unione europea a scapito degli attuali ambiti prioritari della PCP per quanto attiene alle dotazioni di bilancio previste per tali settori; sottolinea che per tale politica occorrerà un finanziamento adeguato a titolo di più linee di bilancio;

Rubrica 3a

45.

rileva che l'aumento complessivo dei fondi relativi a questa rubrica (+12,8 %) sembra dare attuazione concreta alle ambizioni in questo settore espresse nel trattato di Lisbona e al programma di Stoccolma;

46.

sottolinea la necessità di aumentare gli stanziamenti per il miglioramento delle condizioni di detenzione; ricorda, come indicato nel programma di Stoccolma, la necessità di prevedere misure di inclusione sociale e programmi di reinsediamento sociale nonché di sostenere le iniziative antidroga (che contemplano la prevenzione, la riabilitazione e la riduzione del danno);

47.

prende atto, a questo proposito, della comunicazione della Commissione su un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, e si compiace, in materia di immigrazione e di sostegno all'integrazione degli immigrati, della proposta di aumentare gli SI per il Fondo per le frontiere esterne (254 milioni di EUR, +22 %), per il Fondo europeo per i rimpatri (114 milioni di EUR, + 29 %) e per il Fondo europeo per i rifugiati (94 milioni di EUR, +1,3 %);

48.

riconosce che la diminuzione degli stanziamenti proposta per FRONTEX nel 2011, nonostante il suo crescente carico di lavoro, deriva da una valutazione aggiornata degli stanziamenti non utilizzati e delle eccedenze annuali;

49.

accoglie con favore l'adozione del regolamento relativo all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e invita la Commissione a garantire che l'UESA diventi operativo in tempo utile prima del 2011 e che sia dotato di risorse finanziarie sufficienti per poter avviare le sue attività;

50.

deplora il fatto che, in attesa della presentazione (prevista per il 2013) della proposta di regolamento su Europol, un'agenzia dell'Unione europea finanziata a titolo del bilancio dell'Unione europea a partire dal 2010, il volume degli stanziamenti per il 2011 (82,9 milioni di EUR) rimane pressoché invariato rispetto al 2010 (79,7 milioni di EUR), nonostante il programma di Stoccolma abbia chiesto che Europol sia rafforzato;

51.

rileva che, sebbene il calendario per lo sviluppo e la messa in funzionamento del Sistema d'informazione Schengen II (SIS II) sia incerto, si propone che gli SI diminuiscano solo leggermente passando da 35 milioni di EUR a 30 milioni di EUR e che gli stanziamenti di pagamento aumentino invece da 19,5 milioni di EUR a 21 milioni di EUR; ricorda che la Commissione aveva preventivato 27,91 milioni di EUR fino all'entrata in funzione del SIS II nel quarto trimestre del 2011; sottolinea che lo sviluppo del SIS II è già in ritardo rispetto al calendario e che con ogni probabilità non sarà ultimato entro la fine del 2011; ritiene necessario, dato che la prospettiva di una migrazione verso il SIS II è sempre più improbabile e che una soluzione sostitutiva è attualmente in preparazione, iscrivere una parte di questi fondi in riserva, in attesa di ulteriori analisi;

52.

sottolinea che il finanziamento della prevista Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non deve comportare lo sviluppo di sistemi informatici aggiuntivi fino a quando il SIS II o una soluzione alternativa e il VIS non saranno operativi; chiede che vengano indicati in modo chiaro i costi di tale Agenzia e dei suoi progetti;

Rubrica 3b

53.

ricorda che la rubrica 3b riguarda aspetti di enorme interesse per i cittadini dell'Europa, come i giovani, i programmi educativi e culturali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, lo strumento di protezione civile e la politica della comunicazione; rileva pertanto, con grande preoccupazione, che gli stanziamenti complessivi sono in calo per il secondo anno consecutivo, con gli SI ridotti dello 0,03 % (a 667,8 milioni di EUR) e gli SP ridotti del 3,1 % (a 638,9 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2010, il che lascia un margine di 15,2 milioni di EUR;

54.

rileva che l'aumento proposto per alcuni programmi (Media 2007, Cultura 2007, Sanità pubblica, ecc.) è stato reso possibile dalla mancanza di SI per diversi progetti pilota e azioni preparatorie; deplora, quindi, il fatto che il ridotto margine offrirà un modesto spazio di manovra nel prendere decisioni in materia di rafforzamento del finanziamento delle priorità che vanno direttamente a beneficio dei cittadini e nell'adozione di proposte di progetti e azioni;

55.

ribadisce che l'investimento coordinato e multidisciplinare nei giovani deve essere avviato senza indugio come tema strategico trasversale, e che andrebbe proposto di conseguenza un aumento del finanziamento dello strumento della politica in materia di giovani; deplora la mancanza di ambizione dimostrata dalla Commissione che non è riuscita ad affrontare adeguatamente questa priorità e conferma l'intenzione di modificare il progetto di bilancio al fine di prevedere risorse adeguate per questa priorità;

56.

ricorda che incoraggiare e promuovere la cooperazione nel settore della gioventù e dello sport è una priorità per il bilancio 2011 e sottolinea che il sostegno finanziario a manifestazioni annuali speciali è uno strumento importante a tal fine; deplora il fatto che il progetto di bilancio per il 2011 non prevede SI (sono stati iscritti un p.m. per gli SI e un importo pari a soli 2,9 milioni di EUR per gli SP), a fronte dei 9,8 milioni di EUR e 10,25 milioni di EUR rispettivamente iscritti nel bilancio 2010;

57.

si compiace del lancio dell'Anno europeo del volontariato nel 2011, sulla base dell'azione preparatoria del 2010 nell'ambito del bilancio per il 2010, e ricorda la decisione del Parlamento e del Consiglio di aumentare a 8 milioni di EUR lo stanziamento complessivo stabilito nel relativo atto legislativo;

58.

esprime preoccupazione per il basso livello degli stanziamenti – che in alcuni casi sono stati anche ridotti rispetto al bilancio 2010 – destinati ai programmi per la promozione della cittadinanza europea, della comunicazione e dell'informazione per i media; ritiene che tali programmi costituiscano un elemento essenziale nella definizione di un'identità europea e nella comunicazione del progetto europeo ai cittadini dell'Unione europea;

59.

si rammarica della riduzione del livello degli impegni per il programma DAPHNE e sottolinea le conseguenze negative che ciò può avere sulla lotta contro la violenza; chiede che si prosegua il finanziamento delle misure nuove o già esistenti che sono efficaci per combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;

Rubrica 4

60.

ricorda nuovamente i margini molto limitati disponibili all'interno della rubrica 4, che non consentono all'Unione europea di reagire in modo adeguato alle crisi ricorrenti e nuove e alle situazioni di emergenza; sottolinea che la crescente e insostenibile discrepanza tra questa rubrica sottofinanziata e i nuovi impegni politici del Consiglio sulla scena mondiale può essere risolta solamente attraverso una revisione del massimale dell'attuale QFP (7);

61.

accoglie con favore il proposto aumento degli stanziamenti per la politica europea di vicinato (PEV) al Sud e la PEV in Oriente, più specificamente per la dimensione di partenariato orientale di quest'ultima; prende atto della proposta di svuotamento della linea di bilancio dedicata alla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico, ma deplora il fatto che un importo equivalente non sia stanziato per questa strategia nell'ambito della PEV in Oriente;

62.

invita la Commissione, al fine di conseguire gli obiettivi e di assicurare un'attuazione efficace del partenariato orientale, a garantire che sia fornita un'assistenza finanziaria supplementare ai nuovi programmi indicativi pluriennali PEV e ai programmi indicativi nazionali per il periodo 2011-2013 relativi ai paesi del partenariato orientale;

63.

è estremamente preoccupato per la riduzione proposta di oltre il 32 % degli SI destinati all'assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNRWA, tenendo presente la ricorrente necessità di fondi supplementari; ritiene che la dichiarazione della Commissione sulle «assegnazioni eccezionalmente elevate degli anni precedenti [che] non possono essere mantenute senza mettere in pericolo i finanziamenti per altri paesi della regione» rafforza l'urgente necessità di una revisione sostanziale delle capacità di finanziamento della rubrica 4, e non dovrebbe portare a una riduzione del sostegno finanziario d'importanza vitale per il popolo palestinese, l'Autorità palestinese e l'UNRWA; ribadisce il proprio sostegno all'Autorità palestinese nel rafforzamento delle sue capacità istituzionali; osserva che, anche se l'Unione europea dovesse essere pronta a estendere il suo pacchetto di assistenza ai palestinesi, tale impegno non è illimitato nel tempo e, insiste sul fatto che, mentre l'aiuto umanitario deve restare incondizionato, l'Unione europea deve svolgere un ruolo politico che dia risultati tangibili – in termini di progressi verso la creazione di uno stato palestinese – che siano coerenti con la sua considerevole assistenza finanziaria e influenza economica nella regione;

64.

rileva, a questo proposito, che anche l'uso esclusivo di tutto il margine della rubrica 4 per l'assistenza finanziaria alla Palestina non sarebbe sufficiente a raggiungere il livello di SI del 2010 (295 milioni di EUR nel 2010, rispetto a ipotetici 270 milioni di EIR nel 2011);

65.

prende atto del sostanziale aumento degli stanziamenti (13,2 %) destinati al processo di allargamento, nel cui ambito si prevedono ulteriori progressi nel 2011 (negoziati in corso e potenziali con Croazia, Islanda, FYROM, Turchia e Balcani occidentali);

66.

reputa adeguato l'aumento proposto per lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), ma deplora la presentazione ingannevole da parte della Commissione, che sbandiera un aumento di 65 milioni di EUR per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali come seguito dato all'accordo di Copenaghen, mentre tale aumento si basa sulla programmazione finanziaria e non sul bilancio 2010 (il PB 2011, infatti, prevede una diminuzione di 1,2 milioni di EUR per questa linea rispetto al bilancio 2010, il che è fonte di preoccupazione); insiste sul fatto che il pacchetto di finanziamenti rapidi per il clima deve essere supplementare e non dev'essere introdotto a spese dei programmi di cooperazione allo sviluppo esistenti; esprime preoccupazione per la coerenza e la visibilità del contributo finanziario rapido dell'UE, e invita gli Stati membri a fornire senza indugio informazioni alla Commissione in modo da garantire la piena trasparenza e l'addizionalità del contributo dell'UE;

67.

sottolinea la necessità di aumentare il bilancio dell'Unione per finanziare misure intese a far fronte ai fenomeni migratori, con l'obiettivo di migliorare la gestione della migrazione legale, rallentare i flussi migratori illegali e ottimizzare gli effetti della migrazione sullo sviluppo;

68.

ricorda il suo sostegno al principio di un'assistenza finanziaria ai principali paesi ACP fornitori di banane, ma ribadisce la sua ferma opposizione al finanziamento di misure di accompagnamento per la banana attraverso l'utilizzo del margine; ricorda che il limitato margine della rubrica non consente il finanziamento di tali misure, che non erano previste nel 2006 quando il quadro finanziario pluriennale è stato adottato; è inoltre fermamente contrario a qualsiasi riassegnazione da strumenti esistenti all'interno della rubrica 4 che comprometta le priorità esistenti; è contrario perciò alla proposta, contenuta nel progetto di bilancio, di riassegnare a tale scopo 13 milioni di EUR prelevandoli dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo e 5 milioni di euro dallo strumento finanziario per la protezione civile;

69.

accoglie favorevolmente la proposta di modificare il regolamento che istituisce uno strumento per i paesi industrializzati (ICI+), ma si oppone risolutamente a un suo finanziamento a carico di stanziamenti programmati per essere utilizzati nell'ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo devono avere come obiettivo la riduzione della povertà; esprime estrema insoddisfazione per il fatto che 45 dei 70,6 milioni di EUR cui ammonta il totale degli stanziamenti destinati a questo nuovo strumento nel progetto di bilancio siano stati attinti dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo;

70.

ribadisce la sua intenzione di dotare il Servizio europeo per l'azione esterna delle risorse amministrative necessarie affinché esso assolva al suo mandato; sottolinea tuttavia che l'assegnazione di nuove risorse per l'inclusione del personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri e i costi delle infrastrutture necessarie dovrebbero essere associati a un aumento adeguato del bilancio dell'UE per l'azione esterna;

71.

accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per la PESC a 327,4 milioni di EUR (SI), previsto dalla programmazione finanziaria in linea con il ruolo sempre più ambizioso che l'Unione europea intende svolgere in zone che stanno subendo un processo di stabilizzazione o sono teatro di conflitti e di crisi; prende atto dello svuotamento della linea di bilancio per i Rappresentanti speciali dell'UE, previsto in relazione alla costituzione del SEAE, e ricorda che le disposizioni specifiche dell'AII relative alla PESC dovranno essere ripensate in modo sostanziale nel quadro dei negoziati su un accordo interistituzionale rivisto e l'adozione di una proposta sul SEAE;

72.

prende atto dell'aumento proposto nel progetto di bilancio 2011, rispetto al bilancio 2010, alla linea di bilancio relativa all'assistenza macrofinanziaria (01 03 02); ricorda che l'attivazione di tale strumento per i paesi terzi rientra nella procedura legislativa ordinaria e chiede alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni in merito all'aumento proposto;

73.

si compiace della predisposizione di un'azione preparatoria concernente un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in seguito all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 214), in linea con l'Anno europeo per il volontariato nel 2011;

Rubrica 5

74.

prende atto che la spesa amministrativa totale per tutte le istituzioni è stimata a 8 266,6 milioni di EUR, con un aumento del 4,5 %, che lascia un margine di 149 milioni di EUR;

75.

sottolinea che i progetti di previsione di ciascuna istituzione, unitamente ai bilanci rettificativi presentati nel 2010, devono tener conto di tutte le ulteriori esigenze connesse all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, soprattutto per quanto riguarda il Parlamento, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione comune del novembre 2009 sulla rubrica 5, che invita le istituzioni a fare tutto il possibile per finanziare le esigenze amministrative connesse alla remunerazione del loro personale all'interno degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio 2010;

76.

prende atto dell'aumento, pari al 2,9 %, della quota della Commissione nel bilancio amministrativo; rileva, tuttavia, che tutte le spese connesse al funzionamento e all'istituzione del SEAE sono incluse in questa fase; ritiene che eventuali ulteriori richieste in questo senso non dovrebbero avere un impatto negativo sulle attività in corso delle istituzioni; sottolinea fermamente, pertanto, la necessità di arrivare a una struttura efficace, con una chiara definizione delle responsabilità, al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e inutili costi (amministrativi) a carico del bilancio, che altrimenti potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione finanziaria di questa rubrica;

77.

concorda con l'approccio della Commissione secondo cui l'adeguamento delle retribuzioni del 3,7 % proposto nel 2009, che potrebbe dover essere pagato interamente qualora la Corte di giustizia si pronunciasse a favore della Commissione, andrebbe iscritto in bilancio per precauzione; constata che, anche qualora si assumesse questo elevato livello come base per il futuro, l'adeguamento delle retribuzioni previsto per la fine del 2010 è ancora stimato al 2,2 %, in un contesto di crisi economica e sociale, per scendere poi all'1,3 % alla fine del 2011; chiede alla Commissione di giustificare i suoi calcoli;

78.

riconosce gli sforzi della Commissione di non chiedere posti supplementari, ma considera con scetticismo il suo impegno a soddisfare tutte le proprie esigenze, comprese quelle relative alle nuove priorità e all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, semplicemente per mezzo di una ridistribuzione interna delle risorse umane esistenti;

79.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che, in linea generale, le tendenze all'esternalizzazione in seno alla Commissione, abbinate alla riconversione di posti in stanziamenti per agenti contrattuali, hanno condotto a una situazione in cui un numero sempre più consistente di personale in servizio presso l'UE non è identificabile negli organigrammi approvati dall'autorità di bilancio né beneficia di retribuzioni a titolo della rubrica 5; è quindi del parere che i cambiamenti dell'entità numerica del personale della Commissione dovrebbero essere considerati non solo sulla base dei posti in organico, ma anche del personale di altro tipo, compreso quello delle agenzie esecutive e decentrate, cui la Commissione ha trasferito l'espletamento delle funzioni del personale figurante in organico; ritiene che, sebbene generi un risparmio sulle retribuzioni, la trasformazione di posti dell'organico in personale esterno possa avere un impatto sulla qualità e l'indipendenza della funzione pubblica europea;

80.

prende atto della diminuzione del 13 % del bilancio dell'EPSO, che è legata al livello più basso di spesa per i concorsi derivante dal nuovo sistema proposto nel programma di sviluppo dell'EPSO, ma ritiene che questa diminuzione non dovrebbe andare a scapito di qualità, trasparenza, equità e imparzialità nonché del carattere multilingue delle procedure di selezione dell'UE; ricorda all'EPSO che, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, i candidati hanno il diritto inalienabile di accedere ai propri dati personali, incluse le domande e le risposte, e invita l'EPSO a garantire tale diritto; si aspetta dalla Commissione solide garanzie al riguardo;

81.

si compiace della realizzazione da parte della Commissione dei suoi obiettivi globali in termini di assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri, nonché del suo impegno ai fini di un controllo attento e regolare delle assunzioni UE-12 per garantire il rispetto degli obiettivi di assunzione, nonché una rappresentanza equilibrata di cittadini UE-2 e UE-10 in ciascun gruppo di funzioni;

82.

prende atto della maggiore spesa per le pensioni e le scuole europee, in vista di un cambiamento generazionale in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovuto all'ondata di pensionamenti di funzionari nati negli anni cinquanta e all'assunzione di nuovo personale; si attende che la Commissione fornisca un'analisi più approfondita delle conseguenze a lungo termine che tale processo avrà sul bilancio;

83.

chiede alla Commissione di precisare, nelle osservazioni relative alle linee di bilancio corrispondenti, gli importi iscritti in bilancio per tutti i progetti immobiliari aventi implicazioni finanziarie significative per il bilancio e soggetti alla consultazione dell'autorità di bilancio, ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario;

Progetti pilota e azioni preparatorie

84.

ricorda che, ai sensi del punto 46, lettera a), dell'AII, la Commissione dovrebbe fornire stime pluriennali e lasciare i margini al di sotto dei massimali autorizzati;

85.

sottolinea l'importanza dei progetti pilota e delle azioni preparatorie come strumenti fondamentali per la formulazione delle priorità politiche e per aprire la strada a nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi dell'UE migliorando la vita dei cittadini europei; conferma, quindi, già in questa fase della procedura, che è determinato a usare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire l'adozione delle sue proposte in merito ai progetti pilota e alle azioni preparatorie per il bilancio 2011;

86.

ricorda che i progetti pilota e le azioni preparatorie adottati nel quadro del bilancio 2010 ammontano a un totale di 103,25 milioni di EUR in SI per tutte le rubriche; sottolinea che, qualora l'autorità di bilancio adottasse, per il 2011, progetti pilota e azioni preparatorie a un livello simile e con una ripartizione analoga tra rubriche, il 56 % del margine per la rubrica 1a (e il 33 % del margine per la rubrica 1b, il 59 % per la rubrica 3b, e il 37 % per la rubrica 4) sarebbe già stato utilizzato, anche se la quantità totale destinata a tale scopo nel bilancio 2010 non ha raggiunto neppure l'importo massimo consentito dall'AII (103,25 milioni di EUR a fronte di 140 milioni di EUR);

87.

intende trasmettere alla Commissione, come previsto nell'allegato II, lettera D, dell'AII, un primo elenco provvisorio dei potenziali progetti pilota e azioni preparatorie per il 2011 da iscrivere nel bilancio 2011, affinché la Commissione contribuisca alla definizione da parte del Parlamento di un pacchetto finale globale ed equilibrato sulla questione; si aspetta che la Commissione fornisca un'analisi ragionata delle proposte indicative del Parlamento; sottolinea che questo primo elenco provvisorio non esclude la presentazione e l'adozione formale di modifiche che riguardano i progetti pilota e le azioni preparatorie durante la lettura del bilancio da parte del Parlamento;

Agenzie

88.

accoglie con favore la stabilizzazione complessiva della spesa di bilancio dell'UE in materia di agenzie decentrate a 679,2 milioni di EUR; è consapevole del fatto che la creazione di nuove agenzie richiede finanziamenti adeguati, come proposto per le cinque nuove agenzie (8) e per le tre agenzie che stanno gradualmente entrando in funzione (9); sottolinea che, qualora le funzioni delle agenzie decentrate (incluse le autorità di vigilanza finanziaria) dovessero aumentare rispetto a quanto inizialmente proposto, gli stanziamenti corrispondenti dovranno essere modificati di conseguenza; non concorda, per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica delle agenzie che dipendono dalle tariffe applicate, con l'approccio della Commissione di aumentare i margini artificialmente;

89.

prende atto che, dei 258 nuovi posti in organico per le agenzie, 231 saranno destinati a agenzie nuove o in fase di avvio;

90.

si chiede perché nessuna entrata a destinazione specifica è prevista provenire dalle eccedenze di alcune agenzie e invita la Commissione ad aggiornare il proposto contributo a carico del bilancio dell'Unione europea alla luce delle ulteriori informazioni ricevute, in particolare in merito a quando i conti finali delle agenzie sono adottati; è al tempo stesso preoccupato per le persistenti eccedenze di alcune agenzie a fine anno, che stanno a dimostrare una carente gestione di bilancio e di cassa e violano le disposizioni del regolamento finanziario quadro;

91.

è persuaso che la programmazione finanziaria 2011-2013 per l'Agenzia europea delle sostanze chimiche sia troppo ottimistica e considera estremamente irrealistico attendersi l'autofinanziamento di tale agenzia nel 2011; rileva che i proventi anticipati derivanti da diritti nel 2011 si basano su valutazioni eseguite nel 2006; chiede l'adozione di misure precauzionali da applicare in caso di necessità;

*

* *

92.

ricorda, per quanto riguarda gli aspetti procedurali del comitato di conciliazione, che le istituzioni interessate sono tenute a raggiungere un accordo nel trilogo in programma per luglio; insiste affinché la prossima Presidenza del Consiglio Ecofin, che adotterà il bilancio, partecipi a questo trilogo; ritiene che i seguenti punti rivestano un interesse specifico per il trilogo che si terrà il 30 giugno 2010:

le implicazioni di bilancio del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

le implicazioni di bilancio della strategia UE2020,

i programmi connessi con il settore della gioventù,

la sostenibilità finanziaria e la gestibilità della rubrica 1a, inclusi i cambiamenti apportati dal trattato di Lisbona,

la rubrica 4, inclusa la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna,

i margini limitati all'interno del PB 2011 e la necessità di revisione dell'attuale QFP;

93.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. Testi approvati del 17.12.2009, P7_TA(2009)0115.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0086.

(4)  Ad eccezione dei progetti in materia di energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica (EERP).

(5)  Come menzionato nella relazione della Commissione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185).

(6)  COM(2010)0160 del 16.4.2010.

(7)  Come indicato nella relazione della Commissione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185).

(8)  Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia; Ufficio europeo di sostegno per l'asilo; Autorità bancaria europea; Autorità europea per i valori mobiliari; Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(9)  Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia; Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; Istituto europeo per la parità di genere.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/17


Martedì 15 giugno 2010
Mercati dei derivati: azioni strategiche future

P7_TA(2010)0206

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui mercati dei derivati: azioni strategiche future (2010/2008(INI))

2011/C 236 E/03

Il Parlamento europeo,

viste le comunicazioni della Commissione «Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future» (COM(2009)0563 e COM(2009)0332),

vista la comunicazione della Commissione «Vigilanza finanziaria europea» (COM(2009)0252),

vista la proposta di regolamento della Commissione relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),

viste le proposte alla Commissione che modificano le direttive relative all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/48/CE e 2006/49/CE),

viste la comunicazione e la raccomandazione della Commissione sulle politiche di remunerazione nel settore dei servizi finanziari (COM(2009)0211),

vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity (1),

viste le decisioni del G20 di Pittsburgh, del 24 e 25 settembre 2009, che stabiliscono che «tutti i contratti di derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme elettroniche di negoziazione», e l'evoluzione attuale delle legislazioni nazionali in Europa, negli Stati Uniti e in Asia per quanto riguarda i prodotti derivati,

visto il lavoro svolto dal Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC per stabilire norme coerenti a livello mondiale sugli obblighi di comunicazione dei dati per i repertori delle negoziazioni,

vista la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione riguardo al 3o pacchetto sul mercato interno dell’energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0187/2010),

A.

considerando che gli strumenti derivati possono svolgere un utile ruolo nel permettere il trasferimento dei rischi finanziari all'interno di un'economia e variano considerevolmente a seconda del tipo di prodotto e della categoria di attivo sottostante, in funzione del livello del rischio, delle modalità di funzionamento e dei partecipanti al mercato, e che l'assenza di trasparenza e regolamentazione sul mercato dei derivati ha aggravato le crisi finanziarie,

B.

considerando la necessità che le imprese possano continuare anche in futuro a gestire adeguatamente in proprio e a prezzi accettabili i rischi connessi alla loro attività e che imprese dovrebbero assumersi la responsabilità dei rischi, viste le specificità delle piccole e medie imprese riguardo ai prodotti derivati bilaterali,

C.

considerando che il volume dei prodotti derivati negoziati a livello mondiale è lievitato nel corso dell'ultimo decennio, contribuendo notevolmente alla divaricazione tra attività economiche e prodotti dei mercati finanziari,

D.

considerando che è opportuno gettare le basi per la cooperazione internazionale al fine di gestire i derivati negoziati a livello internazionale, onde pervenire quanto meno a norme internazionali e accordi sullo scambio di informazioni tra CCP,

E.

considerando che alla fine del mese di giugno 2009 il valore nozionale di tutti i tipi di contratti OTC ammontava a 605 miliardi di USD, che i valori lordi di mercato, indicativi del rischio di mercato, erano pari a 25 miliardi di USD e che le esposizioni creditizie lorde, che tengono conto di accordi di compensazione bilaterali, ammontavano a 3,7 miliardi di USD; considerando che in un contesto caratterizzato da un effetto di leva eccessivo, un sistema bancario sottocapitalizzato e perdite derivanti da attività finanziarie strutturate, i prodotti derivati OTC (fuori borsa) hanno contribuito a creare dipendenze reciproche tra i grandi partecipanti al mercato anche quando si trattava di entità regolamentate,

F.

considerando che la crescita massiccia dei volumi trattati nel corso degli ultimi anni ha comportato un'assunzione di rischio sempre maggiore senza un effettivo investimento nello strumento base e, di conseguenza, un notevole effetto di leva,

G.

considerando che i derivati OTC sono divenuti sempre più complessi e che il rischio creditizio della controparte non è sempre stato correttamente valutato e quantificato; considerando altresì le notevoli carenze dell'organizzazione dei mercati dei prodotti derivati e la mancanza di trasparenza, che richiedono pertanto un’ulteriore standardizzazione delle condizioni giuridiche e delle finalità economiche degli strumenti,

H.

considerando che la regolamentazione delle controparti centrali di compensazione (CCP) deve garantire l’accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione per assicurare il funzionamento equo ed efficiente dei mercati,

I.

considerando che nelle transazioni OTC l’identità degli attori/delle parti interessate e il grado della loro esposizione non sono chiari,

J.

considerando che molti mercati dei prodotti derivati (OTC), e in particolare il mercato dei credit default swap (CDS), sono soggetti a un grado alquanto elevato di concentrazione e risultano dominati da alcune importanti imprese,

K.

considerando che i recenti avvenimenti concernenti credit default swap sovrani utilizzati da speculatori finanziari hanno determinato livelli eccessivamente elevati di diversificazione a livello nazionale; che tali eventi e prassi hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza del mercato e di un potenziamento della normativa europea in materia di negoziazione di credit default swap, in particolare quelli connessi a debiti sovrani,

L.

considerando che, affinché i repertori di dati sulle negoziazioni svolgano un ruolo centrale nel garantire la trasparenza per gli organi di vigilanza dei mercati dei derivati, tali organi di vigilanza devono avere accesso illimitato ai dati rilevanti dei repertori, i quali devono consolidare i dati su posizioni e scambi su base mondiale per categoria di attività,

M.

accogliendo con favore il cambiamento di rotta della Commissione europea verso una maggiore regolamentazione dei mercati dei prodotti derivati, abbandonando pertanto l'opinione finora prevalente secondo cui tali prodotti non richiedono alcuna disciplina supplementare, in quanto per lo più riservati a esperti e specialisti; auspicando, pertanto, che la futura normativa garantisca non solo la trasparenza sui mercati dei prodotti derivati ma anche una corretta regolamentazione,

N.

considerando la necessità che l’Europa definisca una strategia generale di collateralizzazione per i mercati dei derivati, che tenga conto della situazione particolare delle imprese in quanto utenti finali rispetto ai grandi operatori del mercato e agli istituti finanziari,

O.

considerando che la maggior parte dei prodotti derivati utilizzati da utenti finali non finanziari comportano rischi sistemici contenuti, se considerati individualmente, e servono per lo più soltanto a garantire la copertura delle effettive operazioni; che le entità non finanziarie sono imprese che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva MiFID (imprese non MiFID), come, per esempio, le compagnie aeree, le case automobilistiche e i negoziatori per conto proprio di merci, che non hanno provocato un rischio sistemico per il mercato finanziario né sono stati direttamente danneggiati dalla crisi finanziaria,

P.

considerando che ai fini della resilienza dei mercati dei derivati, occorre una politica generale di collateralizzazione che preveda meccanismi di compensazione a livello centrale e bilaterale,

Q.

considerando che le piccole e medie imprese non finanziarie che si servono dei prodotti derivati esclusivamente a copertura dei propri rischi o nello svolgimento della loro principale attività dovrebbero essere esentate dalla compensazione e dalla collateralizzazione inerente ai requisiti patrimoniali, purché l'impiego di determinati derivati non provochi rischi sistemici (fatto salvo l'obbligo per la Commissione di verificare regolarmente siffatte esenzioni) e il volume e la natura delle operazioni siano commisurati e adeguati ai rischi effettivi che si assumono gli utenti finali; che anche nell’ambito dei contratti su misura occorre assicurare norme minime riguardanti, in particolare, la sicurezza dei prodotti derivati e i requisiti patrimoniali,

R.

considerando la necessità di disciplinare in maniera proporzionata i prodotti derivati OTC allorché sono utilizzati da utenti finali non-finanziari ma considerando altresì la necessità di comunicare ai repertori delle transazioni quanto meno i dati dettagliati delle operazioni,

S.

considerando che i credit default swaps (CDS), che sono prodotti assicurativi finanziari, vengono attualmente negoziati senza un’adeguata regolamentazione,

T.

considerando la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione europea riguardo al terzo pacchetto del mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), che suggerisce di creare un regime di trasparenza e integrità del mercato su misura per i mercati dell’energia e del gas,

U.

considerando che tutte le misure annunciate comporteranno una collaborazione stretta e generale con i membri del G20 e con le autorità statunitensi, onde evitare quanto più possibile arbitraggi normativi tra paesi e promuovere lo scambio di informazioni,

V.

considerando che il rischio sistemico associato alle compensazioni richiede rigorose norme di regolamentazione e vigilanza e un accesso illimitato alle informazioni sulle operazioni per le autorità di regolamentazione,

W.

considerando la necessità che i prezzi dei prodotti derivati corrispondano in modo adeguato al rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato,

X.

considerando che la recente drammatica impennata, a livelli insostenibili, del rendimento delle obbligazioni sovrane di alcuni paesi dell'area dell'euro ha evidenziato la problematica degli incentivi economici legati ai contratti di CDS basati sul debito sovrano e dimostrato chiaramente la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la trasparenza del mercato, esigendo la piena divulgazione alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e vietando le transazioni di CDS speculativi sul debito sovrano,

Y.

considerando che tutte le operazioni sui prodotti derivati denominati in una valuta dell'Unione europea, relative a un'entità sottostante dell'Unione o in cui è coinvolta un'istituzione finanziaria dell'Unione dovrebbero essere compensate, se ammissibili, e notificate presso le camere di compensazione e i repertori situati, autorizzati e controllati nell'Unione, che rientrano nella legislazione europea in materia di protezione dei dati; che la nuova regolamentazione di prossima adozione dovrebbe stabilire criteri chiari per determinare l'equivalenza delle CCP e dei repertori situati in paesi terzi per le operazioni non compensate or non notificate nell'Unione europea,

1.

accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa a migliorare la regolamentazione relativa ai prodotti derivati, e in particolare ai prodotti derivati OTC, allo scopo di ridurre gli effetti dei rischi dei mercati dei prodotti derivati OTC, ai fini della stabilità dei mercati finanziari nel loro complesso, e appoggia le richieste di standardizzazione giuridica dei contratti derivarti (anche tramite incentivi normativi nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali riguardo al rischio operativo), il ricorso a repertori di dati relativi alle negoziazioni e di una memoria di dati centralizzata, l'impiego e il rafforzamento della compensazione centrale e il ricorso a sedi di negoziazione organizzate;

2.

accoglie favorevolmente il recente lavoro del Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC (ORF) in risposta alla richiesta del G20 di ulteriori misure per accrescere la trasparenza e la solidità dei mercati dei prodotti derivati OTC;

3.

chiede una maggiore trasparenza nelle transazioni pre-negoziazione per tutti gli strumenti che si qualificano per l’ampio ricorso a sedi di negoziazione organizzate nonché una maggiore trasparenza post-negoziazione attraverso la notifica di tutte le transazioni ai repertori, a vantaggio delle autorità di regolamentazione e degli investitori;

4.

appoggia la richiesta di introdurre obbligatoriamente la compensazione tramite CCP tra istituti finanziari per tutti i prodotti derivati ammissibili, ai fini di una migliore valutazione del rischio creditizio della controparte, ed è favorevole all'obiettivo di negoziare quanto più possibile i prodotti derivati ammissibili sui mercati organizzati; chiede l'introduzione di incentivi volti a incoraggiare la negoziazione dei prodotti derivati ammissibili nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla MiFID, vale a dire sui mercati regolamentati e nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); rileva che uno dei criteri per l'ammissibilità alla compensazione deve essere la liquidità;

5.

chiede che in futuro i prezzi dei derivati riflettano meglio il rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato e non dei contribuenti;

6.

ritiene che per offrire una copertura rispetto a rischi specifici siano necessari derivati strutturati individualmente e respinge pertanto l’eventuale obbligo di standardizzare tutti i derivati;

7.

invita la Commissione ad adottare un approccio differenziato alle varie tipologie di prodotti derivati disponibili, tenendo conto dei diversi profili di rischio, dell’entità dell’utilizzo per fini legittimi di copertura e del ruolo che hanno svolto nella crisi finanziaria;

8.

rileva che, per quanto riguarda la regolamentazione, occorre operare una distinzione tra i prodotti derivati utilizzati come strumenti di gestione per garantire la copertura di un effettivo rischio sottostante cui è esposto l'utente e i prodotti derivati utilizzati unicamente per finalità speculative e ritiene che una siffatta differenziazione è ostacolata dalla mancanza di dati e cifre concrete riguardo alle operazioni fuori borsa (OTC);

9.

invita la Commissione a esaminare modalità per ridurre in misura significativa il volume globale di prodotti derivati, affinché risulti commisurato ai titoli sottostanti, onde evitare una distorsione dei segnali di prezzo e ridurre i rischi per l'integrità del mercato e contenere il rischio sistemico;

10.

ritiene importante prestare un'attenzione particolare ai derivati delle imprese di cui è controparte una istituzione finanziaria, al fine di evitare che si abusi di tali contratti, non già in quanto strumenti per ridurre il rischio delle imprese ma in quanto strumenti del mercato finanziario;

11.

chiede un rafforzamento della gestione dei rischi e della trasparenza in quanto strumenti decisivi per conseguire maggiore sicurezza sui mercati finanziari, senza peraltro trascurare la responsabilità individuale in caso di assunzione di rischi;

12.

constata che, ai fini della copertura di rischi specifici per le imprese, occorrono derivati personalizzati, che si possano utilizzare come strumenti efficaci di gestione del rischio e adeguati a esigenze individuali;

13.

invita la Commissione a rafforzare le norme sulla gestione del rischio bilaterale nell’ambito della futura legislazione sulla compensazione centrale;

14.

ritiene che sia possibile ridurre il rischio di credito della controparte mediante la compensazione, le garanzie e l'adeguamento dei requisiti patrimoniali, come pure tramite altri strumenti normativi; appoggia la proposta della Commissione di proporre requisiti patrimoniali più elevati per gli istituti finanziari in caso di contratti bilaterali di derivati che non siano ammissibili alla compensazione centrale, sulla base di un approccio proporzionato al rischio, e tenendo conto degli effetti della compensazione di posizioni speculari, delle garanzie, del margine iniziale, dei ravvicinamenti giornalieri del portafoglio, della costituzione giornaliera di margini, dei movimenti automatizzati di garanzie e di altre tecniche di gestione del rischio della controparte a livello bilaterale, ai fini della riduzione del rischio di controparte;

15.

chiede che i derivati che non sono conformi ai requisiti IFRS 39 e che quindi non sono stati valutati da un revisore finanziario siano sottoposti, a partire da un determinato valore soglia da stabilirsi a cura della Commissione, a compensazione centrale attraverso una CCP; chiede inoltre che, ai fini di una migliore classificazione, sia verificato, mediante un accertamento indipendente di un contratto di derivati OTC da parte di un revisore finanziario, se un’impresa non finanziaria possa continuare a stipulare contratti bilaterali;

16.

chiede alla Commissione di conferire all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA) un ruolo importante nell'autorizzazione delle camere di compensazione europee e ritiene utile affidarne la vigilanza alla medesima autorità, anche perché confluirebbero in un unico organismo le competenze in materia di vigilanza e perché il rischio associato ad una CCP sarà di portata transfrontaliera;

17.

ritiene che l'accesso delle CCP ai fondi delle banche centrali contribuisca efficacemente alla sicurezza e all’integrità della compensazione;

18.

insiste sulla necessità che CCP non siano interamente controllate dagli utenti, che i loro sistemi di gestione dei rischi non siano in competizione reciproca e che si prevedano norme per la vigilanza sui costi di compensazione; invita la Commissione ad occuparsi di tali aspetti nella sua proposta legislativa e a definire norme in materia di governance e proprietà per le camere di compensazione, per quanto riguarda in particolare l'indipendenza degli amministratori, i criteri di adesione e la vigilanza rigorosa delle autorità di regolamentazione;

19.

rileva che le norme tecniche comuni relative a questioni quali il calcolo del margine e i protocolli per lo scambio di informazioni svolgeranno un ruolo importante per garantire alle CCP un accesso equo e non discriminatorio delle sedi di negoziazione autorizzate; rileva inoltre la necessità che la Commissione presti particolare attenzione al possibile sviluppo di differenze tecnologiche, pratiche discriminatorie e barriere operative che nuocciono alla concorrenza;

20.

chiede che le norme di condotta e di accesso a disciplina delle CCP garantiscano l'accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione e che le prassi discriminatorie di determinazione dei prezzi figurino tra le questioni da affrontare;

21.

sostiene l'introduzione di repertori per tutte le posizioni di derivati, distinte idealmente per categoria di attivo, e chiede che siano disciplinati e controllati dall'ESMA; chiede la definizione di regole procedurali vincolanti volte a evitare distorsioni della concorrenza e a garantirne la medesima interpretazione negli Stati membri e chiede altresì che, in caso di controversie, l'ESMA disponga di potere decisionale supremo; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali di vigilanza possano accedere in tempo reale ai dati granulari nei repertori relativi ai partecipanti al mercato con sede nella loro giurisdizione e ai dati relativi a potenziali rischi sistemici che potrebbero accumularsi nella loro giurisdizione, così come ai dati aggregati di tutti i repertori, tra cui quelli contenuti nei repertori ubicati in paesi terzi; rileva che i servizi forniti dai repertori dovrebbero essere soggetti a una tariffazione trasparente, in considerazione della loro funzione di pubblica utilità;

22.

invita la Commissione a elaborare norme in materia di informazione per tutti i prodotti derivati coerentemente a quelle in corso di elaborazione a livello internazionale, a garantirne la trasmissione ai repertori centrali delle negoziazioni, alle CCP, alle borse e istituzioni finanziarie, nonché a consentire la consultazione dei dati da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, dell’ESRB;

23.

invita la Commissione a elaborare misure che consentano alle autorità di regolamentazione di fissare dei limiti per le posizioni, onde contrastare le fluttuazioni dei prezzi sproporzionate e le bolle speculative;

24.

chiede alla Commissione di garantire in particolare che la valutazione di tutti i derivati non negoziati in borsa sia effettuata in modo indipendente e trasparente, evitando conflitti di interesse;

25.

ritiene necessario chiarire accuratamente tutti i dettagli tecnici, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le norme e la distinzione tra prodotti finanziari e non finanziari, e si compiace che la Commissione si sia già occupata della questione; chiede alla Commissione una tempestiva cooperazione con il Consiglio e il Parlamento;

26.

appoggia l'intenzione della Commissione di istituire CCP soggette a norme concordate a livello europeo, sotto la sorveglianza dell’ESMA; chiede che i principali partecipanti al mercato non esercitino un controllo determinante sulla governance e la gestione del rischio delle CCP ma siano piuttosto inclusi nel consiglio di gestione dei rischi; ritiene, inoltre, che debbano essere proposti meccanismi intesi a contribuire in maniera utile al processo di gestione del rischio;

27.

insiste sulla necessità di disporre di norme di regolamentazione che garantiscano la resilienza delle CCP nei confronti di una più ampia gamma di rischi, ivi incluso il fallimento di più partecipanti, le vendite improvvise di risorse finanziarie e la rapida riduzione della liquidità del mercato;

28.

è del parere che la definizione delle tipologie di derivati, la creazione delle CCP, il registro per la trasparenza, i requisiti patrimoniali, l’istituzione di sedi di negoziazione indipendenti e l’utilizzo delle borse esistenti, le deroghe per le PMI e i dettagli tecnici dovrebbero essere disciplinati in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le istituzioni internazionali e la futura autorità europea di vigilanza, l’ESMA;

29.

chiede pertanto di proporre chiare regole di condotta e le necessarie norme vincolanti per l'istituzione delle CCP (coinvolgimento degli utenti) e le loro procedure decisionali e relativi sistemi di gestione dei rischi; sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un regolamento per disciplinare le sedi di negoziazione;

30.

sostiene l'intento della Commissione di prevedere esenzioni e requisiti patrimoniali meno rigorosi per i derivati bilaterali delle PMI ove siano a copertura di un rischio d'impresa sottostante, i derivati non siano rilevanti nel bilancio delle PMI e la relativa posizione non crei rischi sistemici;

31.

chiede, in via prioritaria, che i credit default swaps siano sottoposti ad una compensazione centrale indipendente e che sia trattato a livello centrale attraverso le CCP il maggior numero possibile di prodotti derivati; è del parere che taluni tipi di prodotti derivati che comportano rischi accumulati debbano, se del caso, essere autorizzati soltanto sub conditione o addirittura vietati caso per caso; ritiene in particolare che debba essere obbligatorio un livello sufficiente di capitale e di riserve per coprire i credit default swaps in caso di «evento creditizio»;

32.

invita la Commissione a indagare urgentemente e approfonditamente sui livelli di concentrazione nei mercati di derivati OTC e in particolare nei credit default swaps, per garantire che non sussistano rischi di manipolazione del mercato o conflitti di interesse;

33.

invita la Commissione a formulare opportune proposte legislative intese a regolamentare le operazioni finanziarie con vendite allo scoperto di derivati, al fine di garantire la stabilità finanziaria e la trasparenza dei prezzi; è del parere che, nel frattempo, i credit default swaps debbano essere trattati da una CCP europea onde alleviare i rischi di controparte, rafforzare la trasparenza e ridurre i rischi generali;

34.

chiede che la protezione dei CDS sia esigibile soltanto allorché sia dimostrata l'esistenza di un'esposizione obbligazionaria sottostante, limitatamente all'ammontare di tale esposizione;

35.

ritiene che tutti i derivati finanziari connessi alle finanze pubbliche nell'Unione europea (tra cui i debiti sovrani degli Stati membri e i bilanci delle amministrazioni locali) debbano essere standardizzati e negoziati in borsa o su altre piattaforme di negoziazione regolamentate, onde promuovere la trasparenza del mercato dei derivati nei confronti del pubblico;

36.

chiede che siano vietate le operazioni con CDS non coperti da crediti sottostanti, che costituiscono operazioni puramente speculative che scommettono su crediti scoperti e determinano pertanto un rincaro artificiale delle assicurazioni sui crediti e, di conseguenza, un incremento dei rischi sistemici dovuti ad effettive perdite su crediti; chiede quanto meno che siano previsti periodi di sospensione prolungati in caso di vendite allo scoperto di titoli e prodotti derivati; invita la Commissione a prendere in considerazione, di concerto con i partner internazionali, massimali in funzione dei rischi per i prodotti derivati e in particolare per i CDS;

37.

ritiene che la Commissione debba esaminare il ricorso a di limiti di posizione per contrastare la manipolazione del mercato, in particolare allorché un contratto si avvicina alla scadenza («squeezes» e «corners»); osserva che i limiti di posizione dovrebbero essere considerati strumenti normativi dinamici piuttosto che assoluti e dovrebbero essere applicati se necessario da autorità nazionali di vigilanza secondo linee guida stabilite dalla ESMA;

38.

chiede che le posizioni di derivati, siano esse di istituti finanziari o non finanziari, al di sopra una certa soglia (determinata dall'ESMA) siano compensate a livello centrale da una CCP;

39.

chiede che la prevista regolamentazione dei derivati includa norme relative al divieto di effettuare operazioni su materie prime e prodotti agricoli con finalità puramente speculative e l'imposizione di rigorosi limiti per le posizioni, con particolare riferimento alla loro eventuale incidenza sul prezzo dei generi alimentari di prima necessità nei paesi in via di sviluppo e sulle quote di emissione dei gas a effetto serra; chiede che l'ESMA e le autorità competenti abbiano la facoltà di far fronte efficacemente alle disfunzioni dei mercati dei derivati, ad esempio vietando temporaneamente la vendita allo scoperto di CDS o imponendo la liquidazione fisica dei derivati e fissando dei limiti per le posizioni onde evitare indebite concentrazioni di operatori in alcuni segmenti di mercato;

40.

chiede che le future proposte legislative in materia di mercati dei derivati seguano un approccio funzionale secondo cui attività analoghe siano soggette a norme identiche o simili;

41.

sottolinea la necessità di una regolamentazione europea dei prodotti derivati e invita la Commissione a coordinare per quanto possibile i propri interventi con i partner europei, onde pervenire a una regolamentazione il più possibile uniforme e concertata a livello internazionale; sottolinea l’importanza di evitare arbitrati regolamentari a causa di un coordinamento inadeguato;

42.

invita a sostenere le iniziative del settore e a riconoscerne il valore, in quanto in alcuni casi possono dimostrarsi opportune quanto le iniziative legislative, integrandole;

43.

auspica un approccio uniforme in Europa nell'intento di sfruttare i punti di forza di ogni centro finanziario e cogliere l’occasione offerta dall'attuale crisi per fare un passo avanti verso l'integrazione e lo sviluppo di un efficiente mercato finanziario europeo;

44.

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare, già a metà del 2010, proposte legislative in materia di compensazioni e repertori di negoziazione e di discuterne in tempo utile i dettagli tecnici con tutte le istituzioni nazionali e dell'Unione europea, in particolare con il Consiglio e il Parlamento in quanto colegislatori;

45.

accoglie altresì con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative in materia di CDS;

46.

sottolinea l'importanza di valutare regolarmente l'efficacia della futura legislazione, di concerto con tutti i partecipanti al mercato, e di adeguare eventualmente i testi normativi;

47.

chiede che la presente risoluzione sia attuata quanto prima;

48.

rileva che non solo nel caso delle operazioni su materie prime e prodotti agricoli ma anche in quello delle quote di emissione dei gas a effetto serra, occorre assicurare un funzionamento trasparente del mercato e arginare le speculazioni; chiede a tale proposito di esaminare i massimali legati ai rischi inerenti a singoli prodotti;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità di regolazione nazionali e alla BCE.


(1)  GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/24


Martedì 15 giugno 2010
Internet degli oggetti

P7_TA(2010)0207

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti (2009/2224(INI))

2011/C 236 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 giugno 2009«L’internet degli oggetti – Un piano d’azione per l’Europa» (COM(2009)0278),

visto il programma di lavoro presentato dalla Presidenza spagnola dell’UE il 27 novembre 2009 e in particolare l’obiettivo di sviluppare l’internet del futuro,

vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Investire oggi per l'Europa di domani» (COM(2009)0036),

vista la raccomandazione della Commissione sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza (C(2009)3200),

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,

visto il Piano europeo di ripresa economica per un ritorno più rapido alla crescita economica (COM(2008)0800),

vista la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia su una nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu (1),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0154/2010),

A.

considerando che negli ultimi 25 anni internet ha conosciuto un rapido sviluppo, che si prevede continuerà tanto a livello di diffusione con l'estensione della banda larga quanto a livello di nuove applicazioni,

B.

considerando che l’internet degli oggetti è in grado di soddisfare le aspettative della società e dei cittadini e che occorre indagare per comprendere quali siano tali aspettative e in quali casi le sensibilità e i timori concernenti la sfera privata e le informazioni possano bloccare le applicazioni,

C.

considerando l’importanza che hanno le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nel promuovere lo sviluppo sociale e la crescita economica, come pure nello stimolare la ricerca, l’innovazione e la creatività degli organismi pubblici e privati europei,

D.

considerando la necessità per l’Unione di dotarsi di un quadro comune di riferimento per inquadrare e rafforzare le regole in materia di governance del sistema, riservatezza, sicurezza delle informazioni, gestione etica, sfera privata, raccolta e immagazzinamento dei dati personali e informazione dei consumatori,

E.

considerando che il termine «internet degli oggetti» si riferisce al concetto generale di oggetti (sia artefatti elettronici sia oggetti di uso quotidiano) leggibili, riconoscibili, indirizzabili, localizzabili e/o controllabili a distanza tramite internet,

F.

considerando la rapida evoluzione attesa nei prossimi anni riguardo all'internet degli oggetti e la conseguente necessità di una governance sicura, trasparente e multilaterale,

G.

considerando che l'internet del futuro oltrepasserà gli attuali confini tradizionali del mondo virtuale poiché sarà legata al mondo degli oggetti fisici,

H.

considerando che l’identificazione a radiofrequenza (RFID) e altre tecnologie correlate all’internet degli oggetti presentano vantaggi rispetto ai codici a barre e alle bande magnetiche ed hanno molte più applicazioni che possono essere interfacciate con altre reti, come le reti di telefonia mobile, e potrebbero essere ulteriormente sviluppate una volta interfacciate con sensori che misurino aspetti come la geolocazione (ad esempio, il sistema satellitare Galileo), la temperatura, la luce, la pressione e le forze g; considerando che la diffusione su larga scala dei chip RFID dovrebbe comportare una riduzione importante del loro costo unitario nonché del costo dei rispettivi lettori,

I.

considerando che la tecnologia RFID va intesa come un catalizzatore e acceleratore dello sviluppo economico dell’industria dell’informazione e della comunicazione,

J.

considerando le applicazioni già in atto della tecnologia RFID e di altre tecnologie correlate all’internet degli oggetti nei settori della produzione, della logistica e della catena di distribuzione, i vantaggi riguardanti l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e gli interessanti sviluppi che questa tecnologia prefigura in molti altri settori quali la sanità, i trasporti, l'efficienza energetica, l’ambiente, il commercio al dettaglio e la lotta alle contraffazioni,

K.

considerando che, come avviene con tutti i sistemi di sanità elettronica, la progettazione, lo sviluppo e l’attuazione di sistemi abilitati alla tecnologia RFID presuppongono il coinvolgimento diretto dei professionisti sanitari, dei pazienti e delle commissioni competenti (per esempio, sulla protezione dei dati e sull’etica),

L.

considerando che la tecnologia RFID può contribuire ad aumentare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché consentire il calcolo del carbonio a livello di prodotto,

M.

considerando i benefici che la tecnologia RFID e altre tecnologie correlate all’internet degli oggetti possono apportare ai cittadini in termini di qualità della vita, sicurezza e benessere, a patto che siano debitamente gestiti gli aspetti legati alla protezione della vita privata e dei dati personali,

N.

considerando la necessità di standard di comunicazione sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico, incentrati su sicurezza e rispetto della vita privata e che utilizzano protocolli compatibili o identici a diverse frequenze,

O.

considerando che tutti gli oggetti della nostra vita quotidiana (biglietti di trasporto, abiti, telefono cellulare, automobile, ecc.) potrebbero finire per essere muniti di un chip RFID che rappresenterà presto un fattore economico importante alla luce delle sue molteplici applicazioni,

P.

considerando che l'internet degli oggetti permetterà di mettere in rete miliardi di macchine capaci di dialogare e interagire fra loro grazie a tecnologie senza fili combinate con protocolli di indirizzi logici e fisici; che l'Internet degli oggetti deve permettere, attraverso sistemi di identificazione elettronica e dispositivi mobili senza filo, di individuare direttamente e senza ambiguità entità digitali e oggetti fisici per poter recuperare, immagazzinare, trasferire e trattare senza discontinuità i dati in essi contenuti,

Q.

considerando che la miniaturizzazione dei prodotti utilizzati nell’internet degli oggetti comporta sfide tecnologiche come l’integrazione in un chip di pochi millimetri dell'elettronica, dei sensori e del sistema di alimentazione e di trasmissione RFID,

R.

considerando che, se il futuro promette applicazioni ancora più diversificate dei chip RFID, tale tecnologia solleva nondimeno nuove problematiche quanto alla protezione dei dati personali, in testa alle quali figura la loro invisibilità o quasi invisibilità,

S.

considerando l’importanza degli standard di settore, che la standardizzazione della tecnologia RFID necessita di una maturazione e che il mandato sugli standard della tecnologia RFID, assegnato congiuntamente al CEN e all’ETSI (organizzazioni per gli standard europei) nel 2009, contribuirà quindi all’utilizzo della tecnologia RFID da parte di prodotti e servizi più innovativi,

T.

considerando l'importanza che riveste la sensibilizzazione dei cittadini europei alle nuove tecnologie e alle relative applicazioni, incluso il loro impatto sociale e ambientale, come pure la promozione tra i consumatori dell’alfabetizzazione e delle competenze nel campo delle tecnologie digitali,

U.

considerando che lo sviluppo dell’internet degli oggetti dovrebbe essere inclusivo e accessibile a tutti i cittadini europei, nonché essere supportato da politiche efficaci tese a colmare il divario digitale in seno all’UE e a conferire a un numero sempre maggiore di cittadini competenze digitali e una conoscenza del mondo digitale che li circonda,

V.

considerando che i vantaggi offerti dalle tecnologie correlate all’internet degli oggetti devono essere accompagnati da un’adeguata sicurezza, requisito essenziale di ogni sviluppo che rischi di compromettere la sicurezza dei dati personali e la fiducia dei cittadini nei confronti di chi è in possesso di informazioni sul loro conto,

W.

considerando che l’impatto sociale dello sviluppo dell’internet degli oggetti non è noto e potrebbe acuire l’attuale divario digitale o crearne uno nuovo,

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea e condivide, in linea di massima, le linee guida del piano d’azione volto a promuovere l’internet degli oggetti;

2.

è del parere che la diffusione dell'internet degli oggetti consentirà una migliore interazione tra persone e oggetti e tra gli oggetti stessi, che può tradursi in vantaggi enormi per i cittadini dell'UE, a patto che siano rispettate la sicurezza, la protezione dei dati e la vita privata;

3.

condivide l’attenzione posta dalla Commissione alla sicurezza, alla protezione dei dati personali e della vita privata nonché alla governance dell’internet degli oggetti, in quanto l’internet degli oggetti può conquistare una più ampia accettazione sociale soltanto col rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, accompagnati dall’apertura e dall’interoperabilità; chiede alla Commissione di incoraggiare tutte le parti interessate europee e internazionali ad affrontare le minacce correlate alla cibersicurezza; chiede in tale contesto alla Commissione di spronare gli Stati membri a attuare tutte le disposizioni internazionali esistenti in materia di cibersicurezza, compresa la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità;

4.

è fermamente convinto che la protezione della vita privata costituisca un valore di primaria importanza e che tutti gli utenti debbano avere il controllo dei propri dati personali; chiede pertanto un adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all’ambiente digitale attuale;

5.

apprezza il fatto che la Commissione stia reagendo con tempestività ai nuovi sviluppi nel settore, consentendo così al sistema politico di stabilire norme con sufficiente anticipo;

6.

insiste sul fatto che per promuovere la tecnologia è indispensabile stabilire norme giuridiche che rafforzino il rispetto dei valori fondamentali nonché della protezione dei dati personali e della vita privata;

7.

sottolinea che negli standard di prossima pubblicazione dovrebbero essere prese in considerazione le questioni relative alla sicurezza e alla vita privata; detti standard dovranno definire diverse caratteristiche di sicurezza volte a garantire la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei servizi;

8.

invita la Commissione a coordinare il lavoro svolto sul tema dell’internet degli oggetti con le attività generali concernenti l’agenda digitale;

9.

esorta la Commissione a condurre una valutazione dell’impatto che ha l’impiego dell’attuale infrastruttura della rete «internet» per le applicazioni e l’hardware dell’internet degli oggetti, in termini di congestione della rete e sicurezza dei dati, al fine di determinare se tali applicazioni e hardware siano compatibili e adeguati;

10.

è del parere che lo sviluppo dell’internet degli oggetti e delle relative applicazioni avrà nei prossimi anni un impatto notevole sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle loro abitudini e comporterà numerosi cambiamenti di carattere economico e sociale;

11.

ritiene che occorra realizzare un internet degli oggetti inclusivo ed evitare fin dall’inizio il rischio di uno sviluppo, diffusione e utilizzo non equi delle tecnologie dell’internet degli oggetti a livello sia statale sia regionale; rileva che la comunicazione della Commissione non tiene in debito conto tali questioni, che idealmente andrebbero trattate prima di un’ulteriore evoluzione dell’internet degli oggetti;

12.

invita la Commissione a tenere in considerazione le regioni meno sviluppate dell’Unione nella sua pianificazione delle TIC e dell’internet degli oggetti; esorta gli Stati membri a garantire il cofinanziamento dell’attuazione di tali tecnologie e di altri progetti TIC in tali regioni, al fine di garantire la loro partecipazione ed evitarne l’esclusione da imprese comuni europee;

13.

sottolinea che, se il ricorso ai chip RFID può essere efficace nella lotta alla contraffazione, nel prevenire le sottrazioni di neonati dai reparti maternità, nell'identificazione degli animali, ecc., esso può anche rivelarsi pericoloso e sollevare problemi di etica per i cittadini e la società, in relazione ai quali si dovranno trovare le necessarie salvaguardie;

14.

sottolinea l’importanza di studiare gli effetti sociali, etici e culturali dell’internet degli oggetti, in vista di una trasformazione di civiltà potenzialmente di vasta portata determinata da tali tecnologie; ritiene pertanto importante che la ricerca socioeconomica e il dibattito politico sull’internet degli oggetti vadano di pari passo con la ricerca tecnologica e i suoi progressi, ed invita la Commissione ad istituire un gruppo di esperti che compia una valutazione approfondita di questi aspetti e proponga un quadro etico per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni correlate;

15.

osserva che la tecnologia RFID e altre tecnologie correlate all’internet degli oggetti per l’etichettatura intelligente dei prodotti e dei beni di consumo e per i sistemi di comunicazione tra gli oggetti e le persone possono essere utilizzate ovunque e sono in pratica invisibili e silenziose; chiede di conseguenza che la suddetta tecnologia sia l'oggetto di ulteriori e più approfondite valutazioni da parte della Commissione europea, concernenti in particolare:

l'impatto sulla salute delle onde radio e di altri mezzi tecnologici che consentono l’identificazione;

l'impatto ambientale dei chip e del loro riciclaggio;

la vita privata e la fiducia degli utenti;

i maggiori rischi in tema di cibersicurezza;

la presenza di chip intelligenti in un determinato prodotto;

il diritto al silenzio dei chip, che garantisce l’autonomia e il controllo da parte dell’utente;

le garanzie per i cittadini riguardo alla protezione durante la raccolta e l’elaborazione dei dati personali;

lo sviluppo di una struttura e di un'infrastruttura di rete aggiuntive per le applicazioni dell’internet degli oggetti e l'hardware;

la garanzia della miglior protezione possibile dei cittadini e delle aziende dell'UE da tutti i tipi di attacchi informatici online;

l’impatto dei campi elettromagnetici sugli animali, in particolare gli uccelli presenti nelle città;

l’armonizzazione degli standard regionali;

lo sviluppo di standard tecnologici aperti e l’interoperabilità tra diversi sistemi;

e sia oggetto, se del caso, di una regolamentazione specifica a livello europeo;

16.

sottolinea che i consumatori hanno diritto al rispetto della sfera privata tramite l’esercizio dell’opzione di partecipazione e/o la «privacy by design» (tutela della sfera privata già nella fase della progettazione), in particolare mediante disattivazione automatica delle etichette presso il punto di vendita, salvo espressa decisione contraria del consumatore; fa riferimento a tale riguardo al parere espresso dal Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che, nello sviluppo e nell’applicazione delle tecnologie dell’internet degli oggetti, è necessario tener conto quanto prima possibile della vita privata e della sicurezza; precisa che le applicazioni RFID devono essere utilizzate in conformità delle norme in materia di rispetto della vita privata e protezione dei dati sancite dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; invita la Commissione a riflettere sul diritto dei cittadini di scegliere prodotti non equipaggiati con l’internet degli oggetti e di sconnettersi in ogni momento dal proprio ambiente in rete;

17.

rileva che, mentre le etichette RFID passive hanno una portata limitata, le etichette RFID attive possono trasmettere dati a distanze molto maggiori; sottolinea che a tale proposito vanno elaborate linee guida per ogni singola tipologia di RFID;

18.

invita la Commissione a chiarire la questione della proprietà e del controllo dei dati raccolti e interpretati automaticamente;

19.

esorta i produttori a garantire il diritto al «silenzio dei chip» realizzando etichette RFID che possano essere rimosse o disattivate con facilità dal consumatore dopo l’acquisto; sottolinea che i consumatori devono essere informati sulla presenza di etichette RFID attive o passive, sulla gamma di lettura, sul tipo di dati - ricevuti o trasmessi – condivisi dai dispositivi e sull’impiego di tali dati, e che queste informazioni devono essere chiaramente riportate sulla confezione e illustrate in modo più dettagliato nella documentazione pertinente;

20.

esorta gli operatori dell'applicazione RFID ad adottare tutte le misure opportune per assicurare che i dati non siano collegati a persone fisiche identificate o identificabili attraverso qualunque mezzo che dovesse essere utilizzato sia dall'operatore dell'applicazione RFID sia da altri, a meno che il trattamento dei dati non risponda ai principi e alle norme giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati;

21.

sottolinea che, poiché i chip installati nei prodotti al dettaglio non hanno applicazioni previste al di là del punto di vendita, essi dovrebbero poter essere dotati di dispositivi tecnici incorporati sin dalla loro fabbricazione che ne garantiscano la disattivazione, limitando in tal modo la conservazione dei dati;

22.

ritiene che ai consumatori dovrebbe essere offerta la possibilità di decidere se attivare o meno singole tecnologie dell’internet degli oggetti senza disattivare altre applicazioni o un dispositivo completo;

23.

sottolinea la necessità di garantire che ogni tecnologia dell’internet degli oggetti preveda la massima sicurezza dei dispositivi e sistemi di trasmissione sicura per prevenire le frodi e consentire un’adeguata autenticazione dell’identità e autorizzazione dei dispositivi; rileva il rischio di potenziale frode in termini di identificazione e prodotto tramite la clonazione delle etichette dell’internet degli oggetti o l’intercettazione di dati condivisi; esorta pertanto la Commissione a garantire lo sviluppo di un sistema di internet degli oggetti trasparente che prenda in considerazione in particolare i seguenti aspetti:

la menzione esplicita della presenza di mezzi che consentono l’identificazione e la rintracciabilità;

misure di sicurezza che garantiscano l’accesso ai dati solamente agli utenti autorizzati;

la possibilità, per i consumatori e le autorità responsabili dell’assegnazione, di verificare la leggibilità dei dati e il funzionamento del sistema;

24.

considera prioritario assicurare un quadro regolamentare globale e tempi certi a livello europeo per incoraggiare e facilitare gli investimenti pubblici e privati nel settore dell'internet degli oggetti e nelle reti intelligenti necessarie per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie;

25.

rileva che, pur non negando l’importanza della RFID, vi sono altre tecnologie che fanno parte dell’internet degli oggetti; evidenzia che la ricerca sulle questioni di finanziamento e di governance dovrebbe interessarsi anche a tali tecnologie;

26.

invita la Commissione a valutare l’impiego delle applicazioni dell’internet degli oggetti per portare avanti diverse iniziative UE in corso, quali «TIC per l’efficienza energetica», «misurazione intelligente», «etichettatura energetica», «rendimento energetico nell’edilizia» e «protezione dai medicinali contraffatti e altri prodotti»;

27.

esorta la Commissione a monitorare eventuali nuovi minacce che scaturiscono dalla vulnerabilità di sistemi altamente interconnessi;

28.

chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per garantire che le tecnologie correlate all’internet degli oggetti tengano conto delle esigenze dell’utente (ad esempio, l’opzione di disattivare la rintracciabilità) e rispettino i diritti e le libertà individuali; ricorda in tale contesto la funzione decisiva dell’ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione) nel garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione e, di conseguenza, dell’internet degli oggetti, che contribuirà a diffondere l’accettazione e la fiducia tra i consumatori;

29.

è del parere che lo sviluppo di nuove applicazioni, come pure il funzionamento stesso e il potenziale commerciale dell’internet degli oggetti, andranno di pari passo con la fiducia che i consumatori europei avranno nel sistema, e precisa che la fiducia vige una volta chiariti i dubbi sulle potenziali minacce per la sfera privata e la salute;

30.

sottolinea che tale fiducia deve poggiare su un quadro giuridico chiaro che comprenda norme che disciplinano il controllo, la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati raccolti e trasmessi dall’internet degli oggetti e le tipologie di consenso che occorre ottenere dai consumatori;

31.

è dell’avviso che l’internet degli oggetti offra numerosi vantaggi per i disabili e possa rappresentare un modo di soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia e fornire servizi di assistenza efficaci; sottolinea a questo proposito che i ciechi e i videolesi possono, con l’ausilio di queste tecnologie, conoscere meglio il loro mondo attraverso dispositivi di aiuto elettronici; evidenzia tuttavia che occorrono misure per garantire la protezione della vita privata, la facilità di installazione e utilizzo, nonché la fornitura ai consumatori di informazioni su questi servizi;

32.

sottolinea la necessità di garantire al consumatore la trasparenza dei costi conseguenti, come il consumo di energia elettrica dovuto all’applicazione e all’uso degli oggetti;

33.

reputa che l’internet degli oggetti e i progetti TIC in generale richiedano ampie campagne di informazione per spiegare ai cittadini lo scopo della loro applicazione; sottolinea che è essenziale informare e istruire la società sugli usi potenziali e i chiari vantaggi di sistemi come l’RFID, per evitare che i cittadini interpretino erroneamente il progetto e non lo sostengano; evidenzia che per sfruttare appieno l’internet degli oggetti per l’utilità sia individuale sia collettiva, gli utenti devono essere dotati delle competenze necessarie a comprendere queste nuove tecnologie, nonché essere motivati e in grado di utilizzarle adeguatamente;

34.

rileva che l’internet degli oggetti porterà alla raccolta di quantità imponenti di dati; esorta in tale contesto la Commissione a presentare una proposta per l’adeguamento della direttiva europea sulla protezione dei dati, affinché si tenga conto dei dati raccolti e trasmessi mediante l’internet degli oggetti;

35.

ritiene che andrebbe adottato un principio generale in base al quale le tecnologie dell’internet degli oggetti andrebbero progettate solo per la raccolta e l’utilizzo della quantità minima assoluta dei dati necessari a portare a termine la propria funzione e dovrebbe essere loro impedita la raccolta di altri dati supplementari;

36.

chiede che un volume elevato dei dati condivisi dall’internet degli oggetti siano resi anonimi prima della loro trasmissione, al fine di garantire il rispetto della vita privata;

37.

ricorda alla Commissione che altre parti del mondo, in particolare l'Asia, sono più pronte a progredire in tale settore e che occorre pertanto, in sede di elaborazione delle regole applicabili al sistema politico e di introduzione di norme che disciplinano le tecniche dell'internet degli oggetti, adottare un approccio dinamico e assicurare una stretta cooperazione con il resto del mondo;

38.

sottolinea che per rilanciare l'economia europea occorre investire nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facilitando la crescita economica grazie all’accesso a nuovi sistemi e a nuove applicazioni di un numero sempre maggiore di cittadini e d'imprese europee; sottolinea che l’Europa dovrebbe essere all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie internet; propone che venga raddoppiato il bilancio dell'UE per la ricerca nelle TIC e che il bilancio per l’adozione delle TIC venga quadruplicato nelle prossime prospettive finanziarie;

39.

sottolinea che la ricerca svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la concorrenza tra i fornitori della capacità di calcolo necessaria per il funzionamento in tempo reale delle applicazioni dell’internet degli oggetti;

40.

chiede alla Commissione di proseguire e incrementare i finanziamenti ai progetti di ricerca del Settimo programma quadro nell'ambito dell'internet degli oggetti per rafforzare il settore europeo delle TIC e approva l'utilizzo del programma CIP (Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione) per promuoverne la diffusione; in particolare, chiede lo sviluppo di progetti pilota che possano produrre un effetto positivo immediato sulla vita quotidiana dei cittadini europei nei settori della salute, dell’insegnamento, del commercio e dell’accessibilità online, nonché dell’efficienza energetica); è tuttavia preoccupato per le difficoltà burocratiche associate al programma quadro ed invita la Commissione ad eliminarle rivedendo le procedure del programma quadro e creando un consiglio degli utenti;

41.

ritiene che l'internet degli oggetti abbia un notevole potenziale in termini di sviluppo economico e produttivo, migliore qualità dei servizi e ottimizzazione delle catene logistiche e distributive aziendali, gestione dell'inventario e creazione di nuove opportunità lavorative e imprenditoriali;

42.

esorta la Commissione ad effettuare una valutazione di tutti gli effetti che la strategia proposta potrebbe avere sulla produttività e sulla competitività delle imprese europee nel mercato internazionale;

43.

ritiene che l'Internet degli oggetti possa contribuire ad agevolare i flussi commerciali tra l'UE e i paesi terzi, ampliando i mercati e fornendo garanzie di qualità per i prodotti oggetto di scambio;

44.

sottolinea che la tecnologia RFID permetterà, da un lato, alle industrie europee di controllare il volume dei beni messi in circolazione, (producendo solo quando necessario e quindi proteggendo l’ambiente) e, dall’altro, di lottare efficacemente contro la pirateria e la contraffazione, in quanto la tracciabilità dei beni sarà garantita;

45.

ritiene che con l'applicazione di nuove tecnologie ai processi produttivi i beni di consumo saranno più competitivi sul mercato e maggiormente efficienti dal punto di vista delle risorse;

46.

sottolinea la necessità di un intenso dialogo internazionale e di piani di azione comuni riguardo all'internet degli oggetti; invita la Commissione a prendere in considerazione quali possano essere gli effetti che l'internet degli oggetti può esercitare sul commercio internazionale;

47.

condivide l'intenzione della Commissione di continuare a monitorare e valutare la necessità di frequenze armonizzate supplementari per i fini specifici dell'internet degli oggetti, tenendo conto delle diverse caratteristiche e capacità di varie bande di frequenza elettromagnetiche; chiede pertanto alla Commissione di tener conto delle esigenze dell’internet degli oggetti quando stabilirà gli obiettivi di coordinamento e armonizzazione dell’Unione mediante i programmi pluriennali relativi alle politiche in materia di frequenze radio; sottolinea che tali frequenze dovrebbero rimanere di proprietà pubblica e il loro utilizzo andrebbe regolamentato in maniera tale da incoraggiare e finanziare ricerca e sviluppo tecnologici più intensi in questo campo; ritiene che le frequenze non soggette a licenza dovrebbero consentire l’impiego di nuove tecnologie e di nuovi servizi (messa in rete senza fili), in modo da favorire l’innovazione;

48.

sottolinea il pericolo dell’incertezza giuridica connessa al cloud computing;

49.

reputa che il coinvolgimento di tutti i livelli politici (UE, nazionale e regionale) sia un prerequisito essenziale per lo sviluppo e l’adozione efficaci dell’internet degli oggetti; sottolinea il ruolo essenziale che svolgeranno le autorità regionali e locali e le città nello sviluppo dell’internet degli oggetti, facendo in modo che vada oltre la sfera puramente privata; ricorda parimenti che le autorità locali potranno farne un ampio uso, per esempio nell’organizzazione dei trasporti pubblici, nella raccolta dei rifiuti, nel calcolo dei livelli di inquinamento, nella gestione del traffico; esorta la Commissione a consultare tutti i livelli politici durante lo svolgimento di attività inerenti all’internet degli oggetti, in uno spirito di governance plurilivello;

50.

rileva che le informazioni fornite tramite le tecnologie dell’internet degli oggetti devono essere rintracciabili, verificabili e correggibili in caso di guasto di un sistema basato su tali tecnologie; sottolinea che, dato che le tecnologie in questione sono parte integrante di sistemi di sicurezza quali il controllo del traffico o la regolazione della temperatura, informazioni non corrette potrebbero mettere a rischio vite umane;

51.

evidenzia che le nuove tecnologie sono cruciali per semplificare le catene di trasporto, migliorare la qualità ed efficienza dei trasporti, contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e agevolare i corridoi verdi, e che la tecnologia RFID può offrire soluzioni innovative per coniugare lo svolgimento di un’attività commerciale con il miglioramento della soddisfazione della clientela;

52.

è dell’avviso che l’utilizzazione dell’internet degli oggetti nella natura possa contribuire allo sviluppo delle tecnologie verdi migliorando l’efficienza energetica e quindi la protezione dell’ambiente, nonché a migliorare la relazione tra le TIC e la natura;

53.

chiede alla Commissione di adoperarsi per definire a livello internazionale standard comuni riguardo alla normalizzazione della tecnologia RFID e di altre tecnologie dell’internet degli oggetti e delle relative applicazioni, in modo da favorire l’interoperabilità e un’infrastruttura aperta, trasparente e tecnologicamente neutra; sottolinea che, in assenza di standard chiari e riconosciuti come il TCP5/IP6 nel mondo della rete, l’espansione dell’internet degli oggetti al di là delle soluzioni RFID non potrà acquisire una portata globale;

54.

condivide la proposta di adottare in tempi rapidi il protocollo internet versione 6 (IPv6) quale base per la futura espansione e semplificazione della rete;

55.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare nel 2010 una comunicazione sulla sicurezza, il rispetto della vita privata e la fiducia nella società dell'informazione; sottolinea l'importanza di questa comunicazione e delle misure proposte per rafforzare le norme riguardo agli aspetti riguardanti la sicurezza delle informazioni, la vita privata e la protezione dei dati personali; chiede alla Commissione di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate, tra cui l’ENISA e il Garante europeo della protezione dei dati;

56.

è convinto dell’importanza di assicurare che tutti i diritti fondamentali, e non solo il rispetto della vita privata, vengano tutelati nel processo di sviluppo dell’internet degli oggetti;

57.

ritiene che riguardo all'internet degli oggetti la Commissione debba formulare proposte relative ai compiti e agli ambiti di responsabilità dell'amministrazione pubblica, nonché degli organi legislativi e degli organi preposti all’applicazione della legge;

58.

chiede alla Commissione di vigilare attentamente alla corretta applicazione delle normative già adottate a livello europeo in materia e di presentare, entro la fine dell'anno, un calendario riguardo agli orientamenti che intende proporre a livello UE per rafforzare la sicurezza dell'internet degli oggetti e delle applicazioni RFID;

59.

chiede alla Commissione di intraprendere un dialogo sociale riguardo all'internet degli oggetti, illustrando con eguale chiarezza sia gli effetti positivi sia quelli negativi che le nuove tecnologie eserciteranno sulla vita quotidiana; chiede pertanto alla Commissione di avviare una consultazione proattiva con il settore industriale europeo e di incoraggiarlo a svolgere un ruolo chiave nel progettare e proporre tecnologie innovative, standardizzate e interoperabili;

60.

invita la Commissione a coinvolgere in misura adeguata le piccole e medie imprese (PMI) nel piano d’azione per l’internet degli oggetti;

61.

chiede altresì alla Commissione di informarlo regolarmente sull'evoluzione del dialogo con gli operatori del settore e con le parti interessate nonché sulle iniziative che intende adottare;

62.

ritiene che la Commissione debba esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente i costi del roaming di dati;

63.

evidenzia che la governance dell’internet degli oggetti deve ridurre al minimo la burocrazia e coinvolgere tutte le parti interessate nel processo decisionale, e chiede pertanto una regolamentazione appropriata e adeguata a livello dell'UE;

64.

esorta la Commissione a contribuire attivamente alla definizione e all'istituzione di principi e norme per la governance dell'Internet degli oggetti in collaborazione con i suoi partner commerciali nei forum internazionali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio;

65.

invita la Commissione a chiarire quali aspetti della governance di internet relativi all’internet degli oggetti ritiene debbano essere regolamentati in questa fase e mediante quale sistema possa essere tutelato l’interesse pubblico generale;

66.

invita pertanto la Commissione ad analizzare le problematiche connesse alla governance dell’internet degli oggetti anche con l'aiuto degli operatori del settore; ritiene inoltre essenziale analizzare gli aspetti relativi ai sistemi di sicurezza Wi-Fi;

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  2009/2225(INI), relazione Del Castillo, A7-0066/2010.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/33


Martedì 15 giugno 2010
Governance di internet: le prossime tappe

P7_TA(2010)0208

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla governance di internet: le prossime tappe (2009/2229(INI))

2011/C 236 E/05

Il Parlamento Europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Governance di internet: le prossime tappe» (COM(2009)0277),

vista la comunicazione della Commissione – Proteggere le infrastrutture critiche informatizzate «Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la resilienza per proteggere l’Europa dai cyber-attacchi e dalle cyber-perturbazioni» (COM(2009)0149),

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale (1),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2001 sull’organizzazione e la gestione di internet – temi di politica internazionale ed europea 1998–2000 (2),

vista la sua risoluzione del 2 aprile 2001 sull'interesse europeo: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'UE (3),

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione (4),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sui diritti umani e la libertà di stampa in Tunisia e la valutazione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione di Tunisi (5),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su internet (6),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007 (7),

vista la sua raccomandazione al Consiglio del 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet (8),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0185/2010),

A.

considerando che internet rappresenta un mezzo globale critico di comunicazione con un enorme impatto su tutta la società,

B.

considerando che la governance di internet comporta temi relativi alla tutela e alla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, all'accesso e l'uso di internet e alla sua vulnerabilità agli attacchi informatici, ecc.,

C.

considerando che la criminalità informatica rappresenta una crescente minaccia per le società che fanno affidamento sulle TIC e che l'incitamento a commettere atti terroristici, i crimini dettati dall'odio e la pornografia infantile sono aumentati e costituiscono un pericolo per le persone, compresi i bambini,

D.

considerando che l'intersezione tra la criminalità informatica, la giurisdizione relativa a internet e il «cloud computing», in quanto aspetto emergente della governance di internet a livello europeo, riveste grande importanza,

E.

considerando che gli aspetti della governance di internet riguardano internet e altri aspetti prevalentemente tecnici, in cui sono attivi enti quali la Corporazione internet per i nomi e i numeri assegnati (ICANN), l'Autorità per l'assegnazione dei numeri di internet (IANA), la Task Force per l'ingegneria di internet (IEFT), i registri regionali di internet e altri enti,

F.

considerando che la governance di internet ha finora visto prevalere un positivo ruolo guida del settore privato, ma che anche il ruolo degli attori pubblici deve essere rafforzato nella definizione di una strategia globale,

G.

considerando che i governi svolgono un ruolo importante per quanto riguarda aspetti più ampi di governance a difesa dell'interesse pubblico, in particolare per quanto concerne la protezione e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché la sicurezza, l'integrità e la resilienza di internet, mentre il settore privato assume un ruolo fondamentale nel fornire gli investimenti, le competenze e l'imprenditorialità necessari,

H.

considerando che il Foro globale per la governance di internet (IGF) e vari fori nazionali e regionali sostituiscono sedi importanti per un dialogo sulla politica di internet delle parti interessate,

I.

considerando che il Parlamento europeo e altre istituzioni europee hanno già da molto tempo assunto un impegno verso internet quale bene mondiale aperto,

1.

ritiene che internet sia un bene pubblico globale e che, in quanto tale, la sua governance debba essere esercitata nell'interesse comune;

2.

riconosce che internet è essenziale per l'esercizio pratico della libertà di espressione, la diversità culturale, il pluralismo dei media, la cittadinanza democratica, nonché per l'istruzione e l'accesso all'informazione, costituendo così uno dei principali veicoli di diffusione dei valori democratici nel mondo;

3.

ricorda che internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le iniziative democratiche, la discussione politica, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione di conoscenza; ribadisce che l'accesso a internet rappresenta un diritto fondamentale e dipende dall’esercizio di numerosi diritti fondamentali compresi, fra l’altro, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, la non discriminazione, l’istruzione e la diversità culturale e linguistica; sottolinea che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli hanno la responsabilità generale di assicurare che ogni individuo possa esercitare il diritto di partecipare alla società dell’informazione, con una particolare enfasi sugli anziani che fanno fronte a maggiori problemi nel familiarizzarsi con le nuove tecnologie, lottando al contempo contro le due sfide dell’analfabetismo elettronico e dell’esclusione democratica nell’era elettronica;

4.

sottolinea in particolare la necessità di favorire l’evoluzione di approcci «dal basso verso l’alto» e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative contro nuove forme di sorveglianza, di controllo e di censura da parte di soggetti pubblici o privati, affinché la libertà di internet e la protezione della vita privata siano effettive e non illusorie;

5.

sottolinea la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale europeo, anche tramite internet; ritiene che il ruolo di internet sia fondamentale per stimolare l'innovazione e ridurre il divario digitale, sociale e culturale in Europa rispetto ad altre regioni del mondo; si compiace del fatto che la Commissione comprenda l'importanza di «colmare il divario digitale» e delle implicazioni per lo sviluppo della governance di internet; ritiene tuttavia necessario dare rilievo, nel mondo sviluppato come nei paesi in via di sviluppo, anche ai molti cittadini anziani che, spesso, si sentono lasciati indietro dal nuovo mondo online; ritiene che internet possa costituire uno strumento efficace di inclusione sociale e che i nostri cittadini più anziani debbano esservi associati; chiede che sia potenziata l'istruzione relativa alle risorse offerte da internet e alla scelta dei criteri riguardo al loro utilizzo;

6.

riconosce che l'uso accresciuto di internet da parte di cittadini, consumatori, imprese e autorità fa sì che tale strumento di comunicazione stia diventando uno degli elementi fondamentali del completamento del mercato interno nell’UE; sottolinea, in tale contesto, la necessità di tutelare adeguatamente su internet i consumatori e i titolari di diritti di proprietà intellettuale; sottolinea inoltre che devono essere garantiti i diritti civili e le libertà civili degli utenti di internet; riconosce l'importanza di internet quale mezzo d'informazione sui diritti dei consumatori e di promozione di tali diritti;

7.

sottolinea che la governance di internet dovrebbe agevolare il commercio elettronico e le transazioni transfrontaliere attraverso un decentramento dell’autoregolamentazione, in particolare nella definizione delle condizioni di entrata per i nuovi concorrenti;

8.

chiede che nei nuovi Stati membri, specialmente nelle zone rurali, e nei paesi in via di sviluppo si faciliti l'accesso a internet e se ne promuova lo sviluppo tramite programmi finanziati dall'Unione europea; chiede inoltre che tali paesi ottengano di poter influire maggiormente sulla definizione della politica relativa alla governance di internet;

9.

considera che per salvaguardare l'interesse dell'UE per mantenere internet quale bene pubblico mondiale, la sua governance debba basarsi su un ampio modello equilibrato del settore pubblico privato, evitando così che predomini una entità singola o un gruppo di enti nonché eventuali tentativi da parte di autorità statali o sovrannazionali di controllare il flusso di informazioni su internet, e al contempo interagendo in processi sulla governance di internet cui partecipa una pluralità di soggetti, che continuano a fornire un meccanismo efficace per promuovere la cooperazione globale;

10.

sottolinea che i valori sui quali poggia l'Unione, e di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, sono i valori fondamentali e gli obiettivi finali dell'Unione europea; invita pertanto la Commissione europea e gli Stati membri ad assicurare che tutte le attività connesse con la governance di internet siano conformi a tali valori e obiettivi, in particolare nel contesto di quei forum globali sulla governance di internet a cui partecipano paesi i cui valori differiscono molto da quelli dell'Europa; ritiene che, al fine di evitare conflitti, occorra intensificare il dialogo internazionale con detti paesi nel campo della regolamentazione di internet;

11.

ritiene che i governi debbano concentrarsi su argomenti vitali per la politica pubblica globale di internet, dal momento che la leadership del settore privato deve basarsi sul rispetto dei principi di politica pubblica e della legislazione vigente, e aderire a un principio di non intervento, tranne quando ciò sia necessario in circostanze eccezionali, e che anche in questo caso la loro azione debba rispettare i diritti umani fondamentali e il principio di proporzionalità;

12.

ritiene che i governi debbano evitare un coinvolgimento nella gestione quotidiana di internet, astenersi da innovazioni e dalla concorrenza nociva mediante una regolamentazione inutile, onerosa e restrittiva e non debbano tentare di controllare quella che è e deve rimanere una proprietà pubblica a livello globale;

13.

invita i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso internet mediante censura, blocchi, filtri o con altri mezzi e ad astenersi dal chiedere ad enti privati di farlo; insiste sulla necessità di salvaguardare un internet aperto, in cui gli utenti abbiano la facoltà di accedere all'informazione e diffonderla o di eseguire le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito nel quadro regolamentare riformato delle comunicazioni elettroniche;

14.

sottolinea che, in una società democratica, eventuali restrizioni ritenute indispensabili debbano essere limitate al minimo indispensabile, basate sulla legge ed essere efficaci e proporzionate; sottolinea la necessità di garantire la protezione dei minori e invita gli Stati membri ad adottare misure anche, ad esempio, ricorrendo al sistema di notificazione di interesse pubblico disponibile ai sensi della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto riguarda i diritti degli utenti (direttiva Diritti dei cittadini) (9) per consentire ai minori di utilizzare responsabilmente internet e i servizi di informazione online, e per migliorare il livello di consapevolezza delle potenziali minacce dei nuovi servizi;

15.

chiede l'avvio di ulteriori iniziative per rendere più sicura l'esplorazione di internet da parte dei minori, diffondere in tutto il mondo le migliori pratiche e consolidare la cooperazione internazionale nella lotta contro i contenuti illegali e dannosi online, con particolare riferimento agli abusi sessuali sui bambini in internet;

16.

prende anche in considerazione la particolare necessità di proteggere le persone vulnerabili, in particolare i minori – attraverso un'azione congiunta di operatori pubblici e privati; ribadisce che, nel quadro della lotta contro la cibercriminalità e la pornografia infantile, si dovrebbe sopprimere il contenuto criminoso alla fonte prima di ipotizzare il blocco dell’accesso ai siti web;

17.

ritiene che, oltre ai principi di governance esposti dalla Commissione, i governi debbano attuare i seguenti principi aggiuntivi:

i)

la trasparenza, il plurilateralismo, la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali che osservino i criteri dell’UE;

ii)

il rispetto per la natura aperta, interoperabile, tecnologicamente neutrale e «end to end» dell'infrastruttura internet,

iii)

un’effettiva responsabilità degli enti del settore privato che gestiscono le risorse globali di internet su base quotidiana,

iv)

la promozione della cooperazione per la governance di internet globale e a carattere inclusivo mediante il continuo ulteriore incoraggiamento dei processi a partecipazione plurima delle parti interessate, cercando anche di migliorare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo,

v)

la tutela dell'integrità dell'internet globale e della libertà di comunicazione evitando eventuali misure regionali, come la revoca di indirizzi IP o di nomi di dominio in paesi terzi;

18.

sottolinea che l’UE dovrebbe sviluppare un consenso sull’attuazione dei principi fondamentali della governance di internet difendendola rigorosamente nei fori internazionali e nelle relazioni bilaterali;

19.

si compiace degli aspetti della governance di internet della Presidenza spagnola contenuti nella strategia di Granada, e di quanto previsto nella relazione del Parlamento «sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu (10)» sull'elaborazione di una «Carta europea dei diritti dei cittadini e dei consumatori» in ambito digitale e allo sviluppo di una «quinta libertà» che consenta la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze;

20.

nota la nuova «politica internet 3.0» del governo statunitense, annunciata il 24 febbraio 2010;

21.

sottolinea che l’UE dovrebbe occuparsi di tre aspetti di politica pubblica di importanza critica:

i)

protezione dell'infrastruttura internet per salvaguardarne l'apertura, la disponibilità, la sicurezza e la resilienza contro gli attacchi informatici,

ii)

dipendenza europea da soluzioni dominanti sul mercato e relativi rischi di pubblica sicurezza, e

iii)

protezione dei dati e della privacy, in particolare per quanto riguarda la creazione di efficaci meccanismi internazionali per la risoluzione delle liti; invita la Commissione a presentare una proposta per l'adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale;

22.

invita gli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, a garantire la protezione dell'infrastruttura internet contro minacce e incidenti mediante un approccio UE armonizzato, completando l’istituzione di team nazionali per rispondere alle emergenze e meccanismi di cooperazione fra di loro;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per aumentare la sicurezza del cyberspazio in seno all’UE nonché per partecipare in modo adeguato alla cooperazione internazionale su tale questione e sottolinea la necessità di un approccio multilaterale per fornire una migliore comprensione e consapevolezza sulla competenza in materia di criminalità informatica e di cloud computing, su una base di pari livello, nonché la necessità di costituire chiari obblighi e responsabilità per ciascuna delle parti interessate;

24.

sottolinea l’importanza della sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle firme elettroniche, e della necessità di creare l’infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a livello paneuropeo ed invita la Commissione ad introdurre un Portale europeo delle autorità di convalida per garantire l’interoperabilità transfrontaliera delle firme elettroniche e per aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando internet;

25.

invita la Commissione a fornire chiari orientamenti agli Stati membri che non hanno ratificato e attuato la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa al fine di impegnare tutti gli Stati membri in uno sforzo di cooperazione per lottare contro la criminalità informatica e lo spam, aumentare la fiducia degli utenti e mettere al riparo il cyberspazio dell’Unione europea contro tutti i tipi di reati e illeciti; esorta tutti gli Stati membri a ratificare e ad attuare la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa;

26.

invita tutti gli Stati membri a ratificare e ad attuare la Convenzione sulla prevenzione del terrorismo del Consiglio d’Europa che permetterebbe di sviluppare una base per la cooperazione internazionale nella lotta contro l’uso di internet a fini terroristici, sotto forma di attacchi su vasta scala contro e mediante i sistemi informatici che minacciano la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o il benessere economico;

27.

raccomanda inoltre che la Commissione e gli Stati membri si adoperino per migliorare la sicurezza e la stabilità di internet mediante misure volte ad aumentare la diversità della rete e del sistema con l’applicazione del diritto della concorrenza, delle norme dell’UE e della politica degli appalti, nonché a:

i)

sostenere il lavoro dell’ICANN sulla sicurezza e la stabilità del sistema dei nomi di dominio,

ii)

sostenere il lavoro in seno ai forum internazionali come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa sul miglioramento dei quadri legislativi e del coordinamento nazionale;

28.

fa presente che il successo delle reti sociali associato alle capacità tecniche di internet (memoria e trattamento dell’informazione) sta sollevando il problema della conservazione dei dati e della gestione dei dati archiviati; deplora, a tale proposito, che non esista per il momento un «diritto all’oblio» su internet;

29.

sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra la tutela della privacy degli utenti e la registrazione di dati personali;

30.

deplora che la crescente utilizzazione delle reti internet non sia ancora accompagnata da norme che consentano agli utenti di gestire i dati personali che essi affidano loro;

31.

osserva che una gestione trasparente e responsabile di internet può svolgere un ruolo importante nel controllo del trattamento dei dati da parte dei motori di ricerca a livello mondiale;

32.

invita la Commissione a presentare una proposta per estendere l’applicazione del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (11) per includere le violazioni della protezione dei dati e della privacy, e invita il Consiglio ad autorizzare i negoziati al fine di concludere un accordo internazionale che consenta un ricorso efficace da parte degli individui dell’UE in caso di violazioni dei loro diritti ai sensi della legislazione UE per la protezione dei dati e della privacy;

33.

sostiene la promozione del principio «privacy by design», secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un ambiente sicuro e di semplice utilizzo (user-friendly);

34.

rileva che la certificazione di sicurezza dei siti internet sta diventando necessaria per ispirare ai consumatori maggiore fiducia nell'accesso all'informazione e ai servizi online;

35.

sottolinea che le istituzioni e gli organi UE e gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro impostazione nei confronti della governance di internet nei vari organi internazionali ad essa preposti, quali l’ICANN e i suoi organi consultivi incluso il comitato di consulenza governativo (GAC);

36.

sottolinea il ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) nella creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione; nota che l'ENISA può svolgere un ruolo importante, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, il trattamento e la risposta ai problemi di sicurezza della rete e delle informazioni e si compiace della proposta della Commissione per modernizzare l'ENISA;

37.

sottolinea la necessità di aumentare ulteriormente l’efficacia dell’ENISA:

nell’individuare le priorità di ricerca, a livello europeo, nelle aree della resilienza della rete e della sicurezza della rete e dell’informazione, e nell’offrire conoscenze sulle necessità del settore alle istituzioni di ricerca potenziali,

nell’attirare l’attenzione dei decisori politici verso le nuove tecnologie nelle aree relative alla sicurezza,

nello sviluppare forum per la condivisione delle informazioni e nel fornire sostegno agli Stati membri;

38.

mette in evidenza che il sostegno dell'ENISA è incentrato sugli Stati membri con particolari necessità e raccomanda che l’ENISA continui a sviluppare forum per la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e gli altri paesi;

39.

ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo centrale per avviare e coordinare tutti gli aspetti relativi all’organizzazione interna UE per garantire un’impostazione UE coerente, anche per quanto riguarda l’IGF;

40.

suggerisce alla Commissione di costruire la capacità necessaria ai fini di un'autentica rappresentanza della società civile europea in seno ai forum della governance internazionale di internet e alle organizzazioni o ai consorzi di normalizzazione di internet;

41.

chiede alla Commissione di facilitare l’adozione di un’impostazione coerente ed esauriente dell’UE nei confronti dell’IGF e di altri importanti eventi connessi alla governance di internet presentando una bozza di documento sulla posizione UE al Parlamento europeo e al Consiglio perché sia discussa, molto in anticipo rispetto a ogni evento di questo tipo;

42.

sostiene la continuazione e lo sviluppo del modello IGF a livello globale e regionale – inclusa EuroDIG – e a livello nazionale, preservando le sue principali caratteristiche di processo multilaterale non vincolante e restando forum aperti per il dialogo e lo scambio delle prassi ottimali tra governi, società civili e settore privato e diventando una nuova forma di democrazia partecipativa;

43.

sottolinea l'importanza di coinvolgere i soggetti asiatici nei colloqui sulla governance di internet, tenendo conto della specificità del mercato asiatico;

44.

sottolinea la necessità di coinvolgere anche i consumatori finali nel processo di creazione di un modello di governance, puntando sulla cooperazione tra le università e il mondo delle imprese a livello locale, regionale e nazionale;

45.

raccomanda di migliorare l'IGF mediante:

i)

la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e, concretamente, il finanziamento di tale partecipazione,

ii)

la visibilità nei mezzi di comunicazione,

iii)

un'organizzazione più efficiente delle riunioni, ad esempio riducendo il numero delle riunioni simultanee, creando una piattaforma stabile per facilitare la partecipazione globale e un maggiore multilinguismo,

iv)

un migliore coordinamento e una migliore cooperazione dei fori globali, regionali e nazionali per la governance di internet, e

v)

una cooperazione approfondita fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali utilizzando tutti i mezzi tecnologici disponibili come le videoconferenze nonché il Sistema interparlamentare UE di scambio di informazioni (IPEX);

46.

sostiene il lavoro della Commissione e delle Presidenze spagnola e belga per quanto riguarda la riunione che si terrà a Vilnius alla fine del 2010, e chiede una maggiore partecipazione del Parlamento europeo;

47.

sostiene in genere la posizione favorevole della Commissione sull'attuale modello di gestione ICANN basato sulla leadership del settore privato;

48.

riconosce che l'ICANN ha garantito con successo la stabilità del sistema dei nomi di dominio;

49.

appoggia il proseguimento del processo recentemente avviato dall’ICANN di assegnare i nomi di dominio in alfabeti diversi da quello latino;

50.

chiede l'introduzione di un nuovo dominio di primo livello generico per associazioni culturali, centri di attività e divulgazione culturale, mezzi d'informazione e artisti, quale ad esempio '.cultura' o '.arte';

51.

chiede che le imprese private che registrano e distribuiscono nomi di dominio, un servizio da cui ormai la società dipende in maniera significativa, siano maggiormente tenute a render conto del loro operato; ritiene che al riguardo occorra stabilire un insieme comune di criteri da seguire al fine di accrescere la trasparenza e far sì che le suddette imprese si assumano responsabilità crescenti;

52.

invita il Registro europeo dei numeri di dominio di internet (EURid) a condurre un'esaustiva campagna mediatica e online volta a promuovere il dominio «.eu» in tutti gli Stati membri, per agevolare lo sviluppo di un ambiente europeo online fondato sui valori, le caratteristiche e le politiche dell'Unione europea;

53.

sottolinea l’importanza di GAC nel processo decisionale ICANN e raccomanda di rafforzare l’efficacia di GAC anche attraverso l'istituzione di una segreteria dotata di adeguate capacità di sostegno, e ritiene importante che ogni Stato membro dell'UE prenda parte attiva ai lavori di questo comitato;

54.

ritiene che i miglioramenti di ICANN dovrebbero essere fatti mediante:

i)

l'introduzione di un meccanismo di soluzione delle liti alternativo che consenta alle parti interessate un riesame efficace, neutro, tempestivo e sostenibile delle decisioni ICANN, riesaminando al contempo le prestazioni degli attuali meccanismi di soluzione delle liti (Comitato di riesame indipendente e mediatore dell'ICANN),

ii)

una struttura di finanziamento diversificato applicata gradualmente, per un massimale dei finanziamenti provenienti da qualsiasi ente o settore, per impedire un'indebita influenza sulle attività di ICANN, di qualsiasi ente o gruppo di enti,

iii)

una rappresentanza appropriata in ICANN di tutte le parti interessate,

iv)

la garanzia che il consiglio di amministrazione e i quadri di ICANN rappresentino una gamma di interessi di regioni,

v)

l'utilizzo di una parte ragionevole del suo fondo di riserva per incrementare la partecipazione della società civile ai forum (in particolare dai paesi in via di sviluppo);

55.

sottolinea il parere della Commissione secondo la quale gli accordi IANA dovrebbero includere meccanismi di responsabilità multilaterale e afferma che in futuro nessun singolo governo dovrebbe esercitare un’influenza dominante su IANA la cui funzione dovrebbe invece essere soggetta a una progressiva internazionalizzazione che porti ad una supervisione multilaterale;

56.

ritiene che l’affermazione di impegni del 2009 possa rappresentare una base positiva per ulteriori sviluppi di ICANN, pur sottolineando che:

i)

l’UE, principalmente mediante la Commissione, dovrebbe svolgere un ruolo attivo per l’esecuzione, anche mediante comitati di riesame e garantendo che i membri di questi comitati siano indipendenti, non presentino conflitti di interesse e rappresentino varie regioni,

ii)

le raccomandazioni, dopo le osservazioni pubbliche, dovrebbero essere attuate da ICANN che dovrebbe giustificare eventuali omissioni a questo riguardo;

57.

chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni annue su manifestazioni relative alla governance di internet svoltesi nell’anno precedente, e che la prima di queste relazioni sia trasmessa entro marzo 2011;

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 128.

(2)  GU C 343 del 5.12.2001, pag. 286.

(3)  GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 84.

(4)  GU C 133 E dell’8.6.2006, pag. 140.

(5)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 495.

(6)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

(7)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 80.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0194.

(9)  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.

(10)  Testi approvati, P7_TA(2010)0133.

(11)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/41


Martedì 15 giugno 2010
Politica comunitaria a favore dell’innovazione in un mondo che cambia

P7_TA(2010)0209

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia (2009/2227(INI))

2011/C 236 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Rivedere la politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia» (COM(2009)0442),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE» (COM(2009)0512),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell’UE sul dialogo università-imprese» (COM(2009)0158) e la pertinente risoluzione del 20 maggio 2010 (1) sul dialogo università-imprese,

viste le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2009 intitolate «Verso un'Europa competitiva, innovativa ed ecoefficiente - Contributo del Consiglio “Competitività” al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010»,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Nuovi orizzonti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - una strategia di ricerca sulle tecnologie emergenti e future in Europa» (COM(2009)0184),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sullo «Small business act» (2),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'esame intermedio della politica industriale: Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione (3),

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4),

viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione (5),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 su «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa» (6),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune (7),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013) (8),

vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007–2013) (9),

vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000)0412),

vista la «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (10),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S» (COM(2006)0728),

visto il documento dei servizi della Commissione intitolato «Valutazione delle politiche di innovazione della Comunità nel periodo 2005–2009» (SEC(2009)1194),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia per la R&S e l’innovazione in materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore» (COM(2009)0116),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0143/2010),

A.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione «Rivedere la politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia», ha annunciato una strategia riveduta per l'innovazione sotto forma di piano d'azione,

B.

considerando che questa futura strategia per l'innovazione dev'essere strettamente connessa con la strategia dell'UE per il 2020,

C.

considerando che la Commissione, nella sua Comunicazione «Nuovi orizzonti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: una strategia di ricerca sulle tecnologie emergenti e future europee», ha annunciato una nuova strategia per la ricerca sulle tecnologie emergenti e future (TEF) con l'avvio di iniziative faro,

D.

considerando che, nel mettere a punto una politica europea in materia di innovazione, è necessario tenere conto di tutti e tre i lati del triangolo della conoscenza, vale dire la ricerca, l’innovazione e l’istruzione,

E.

considerando che la capacità d'innovazione delle imprese dipende in parte notevole dall'accesso a risorse finanziarie sufficienti e che la contrazione del credito conseguente all'attuale crisi economica minaccia di ridurre drasticamente la forza d'innovazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie (PMI),

F.

considerando che l'innovazione costituisce l'elemento centrale per operare con successo rispetto alle attuali grandi sfide che l'UE affronta nel campo sociale e dell'ambiente e per raggiungere i suoi obiettivi politici strategici in settori come le imprese, la competitività, il cambiamento climatico, l'occupazione, il mutamento demografico e una società inclusiva,

G.

considerando che l'Unione europea non raggiungerà i suoi obiettivi energetici e climatici entro il 2020, e in particolare il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 %, aumentare l'efficienza energetica del 20 % e raggiungere una quota di almeno il 20 % di energia prodotta da fonti rinnovabili, senza accelerare lo sviluppo e l'applicazione diffusa di tecnologie energetiche pulite, sostenibili ed efficienti; e che la futura strategia nel settore dell’innovazione dovrebbe integrare pienamente tale dimensione,

H.

considerando che la ricerca sulle tecnologie emergenti e future (come le tecnologie quantistiche, le tecnologie TIC ispirate alla biologia e le nanotecnologie) feconda l'innovazione con il suo un impatto sulla competitività a lungo termine e crea campi del tutto nuovi per l'attività economica, favorisce le nuove industrie e le PMI di alta tecnologia,

I.

considerando che la promozione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili non solo sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE, ma possono anche apportare enormi benefici futuri all'UE in termini di posti di lavoro e di crescita economica,

J.

considerando che una ripartizione disuguale di risorse limitate può intralciare l'innovazione; che la politica europea nell'ambio delle materie prime deve affrontare le sfide fondamentali per quanto riguarda la garanzia di un accesso equo,

K.

considerando che, in tempi di crescente penuria di risorse, la promozione di tecnologie sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico fa aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE,

L.

considerando che il problema del mutamento demografico rappresenta una delle maggiori sfide per il futuro, che richiede anche nuove soluzioni tecnologiche,

M.

considerando che, nei settori industriali in cui ancor oggi detiene una buona posizione competitiva, l'UE deve riunire e «rafforzare» le proprie forze, mantenendo condizioni di parità a livello globale,

Un approccio ad ampio spettro all'innovazione

1.

ritiene che sia possibile stabilire legami più stretti tra ricerca e innovazione in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio integrato alla scienza e all'innovazione;

2.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la futura politica dell'UE in materia d'innovazione deve essere a largo spettro, abbracciando sostanzialmente tutte le forme d'innovazione, non solo tecnologiche (innovazioni di prodotto e di processo), ma anche amministrative, organizzative, sociali e occupazionali, compresi nuovi modelli imprenditoriali innovativi e l'innovazione nei servizi, tenendo conto al contempo degli altri due lati del triangolo della conoscenza (ricerca e istruzione);

3.

sottolinea che l'innovazione significa prima di tutto e soprattutto novità che affrontano le esigenze del mercato e dei consumatori; chiede pertanto, alla Commissione, di garantire un migliore riconoscimento del primato delle richieste dei consumatori, come forza trainante per l'innovazione; osserva che, per contrastare l'emergere di nuove disparità sociali, le innovazioni non dovranno essere valutate unicamente in termini di benefici ambientali ed economici, ma anche in funzione del loro valore sociale aggiunto;

4.

sottolinea che rafforzare gli imprenditori che agiscono da traino dell'innovazione in Europa è un prerequisito necessario per l'efficace funzionamento di un mercato interno competitivo basato sull'eliminazione delle barriere commerciali e su un elevato livello di tutela dei consumatori e di coesione sociale;

5.

invita la Commissione a fissare ambiziosi parametri di riferimento in materia di innovazione, incentrati sulle grandi sfide della società, e a ridurre l'attuale frammentazione delle varie iniziative europee;

6.

sostiene fortemente la constatazione della Commissione che le tecnologie abilitanti fondamentali rappresentano un presupposto irrinunciabile per il rafforzamento duraturo della competitività globale dell'UE; si associa alla Commissione e invita gli Stati membri a convenire sull'importanza di utilizzare le tecnologie abilitanti fondamentali nell'Unione; sottolinea, a tale proposito, che i) le tecnologie abilitanti fondamentali, come la micro e nanoelettronica, la fotonica, la bio e nanotecnologia, ii) i nuovi materiali e iii) le tecnologie nuove e future, possono offrire un considerevole potenziale d'innovazione e contribuire alla transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza e con basse emissioni di carbonio;

7.

sottolinea che l'innovazione deve essere incentrata sull'individuo e si compiace delle iniziative volte a intensificare il dialogo tra università e mondo imprenditoriale, che contribuisce sostanzialmente alla promozione della ricerca e dell'innovazione e all'utilizzo più efficace delle conoscenze impartite dal settore privato nel quadro delle università, nonché ad arricchire il materiale dei corsi accademici, in linea con gli attuali requisiti della società e del mondo imprenditoriale;

8.

sostiene la necessità di individuare le tecnologie abilitanti fondamentali e le tecnologie future ed emergenti, in cooperazione con gli attori economici locali, regionali e nazionali, comprese le PMI, e di tenere conto altresì degli obiettivi economici regionali; invita l'UE ad assicurare che sarà tenuto conto del contributo del proposto gruppo di esperti ad alto livello all'identificazione, all'adozione e all'attuazione di misure concrete a breve, medio e lungo termine a sostegno di tali tecnologie;

9.

plaude a queste misure di politica dell'innovazione, in quanto complementari alle strategie industriali nazionali a livello dell'UE e in una dimensione intersettoriale, e invita vivamente la Commissione a portare avanti questa impostazione;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare lo sviluppo delle reti digitali di nuova generazione e delle reti intelligenti con le attività d'innovazione, al fine di coglierne appieno i benefici; sottolinea a tale proposito che occorrono congrui finanziamenti, anche a titolo dei Fondi strutturali;

11.

sottolinea che gli investimenti nelle reti on line ad alta velocità e una maggiore penetrazione della banda larga sono condizioni essenziali per una maggiore e più efficace diffusione di risultati innovativi, e, di conseguenza, per la riduzione del divario in materia di innovazione tra le regioni dell'UE;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche di convergenza in materia d'innovazione al fine di ridurre le differenze tra gli Stati membri;

13.

è favorevole al fatto che la Commissione stia attualmente elaborando una «Legge europea a favore dell’innovazione» onde portare avanti una strategia più coerente in materia;

14.

sottolinea l'importanza dell'innovazione ecologica e dell'imprenditorialità verde, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel collegare la politica d'innovazione con settori di importanza fondamentale per l'UE, con conseguenti notevoli vantaggi comparativi per l'economia europea;

15.

sottolinea l'importante ruolo svolto dall'eco-innovazione, in particolare per quanto riguarda il potenziamento dell'efficienza delle risorse;

16.

sottolinea l'importanza del ruolo che svolgono i cluster dell'innovazione per la futura politica dell'UE in materia d'innovazione e le opportunità offerte in particolare dai cluster di conoscenza; accoglie con favore la creazione di speciali cinture di innovazione e imprenditorialità intorno a università, istituti di ricerca e parchi scientifici e tecnologici; chiede che sia vagliata la possibilità di creare un quadro uniforme semplificato per il finanziamento e il funzionamento delle nuove cinture di innovazione;

17.

sottolinea che i cluster esistenti devono essere ulteriormente sviluppati attraverso azioni concertate dell'UE, degli Stati membri e delle regioni, in modo che possano mantenere e accrescere questo loro ruolo, che è talvolta di eccellenza a livello mondiale;

18.

sottolinea a tale riguardo che la base di ogni attività concernente i cluster deve tenere conto delle esigenze delle imprese, anche delle PMI, dal momento che l'innovazione svolge un ruolo fondamentale nella promozione delle imprese;

19.

invita gli attori competenti a livello di Stati membri e di Unione a migliorare le condizioni generali per la cooperazione transfrontaliera tra cluster;

20.

sottolinea che le PMI svolgono un ruolo centrale come partner nelle catene del valore nonché come fornitrici autonome di prodotti innovativi;

Aumentare e concentrare gli stanziamenti dell'UE per l'innovazione

21.

chiede un approccio europeo rafforzato nei confronti del finanziamento dell'innovazione e per prevenire l'attuale fenomeno della frammentazione e mancanza di lungimiranza; ritiene che un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'innovazione sia la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti e che pertanto il bilancio dell'UE per l'innovazione andrebbe nettamente aumentato; chiede che ciò si rifletta nella prossima revisione dell'attuale quadro finanziario e nel processo di pianificazione in relazione alle prospettive finanziarie 2014–2020; osserva a tal riguardo che è opportuno rivedere le norme di idoneità per il finanziamento della R&S per quanto riguarda la R&S allo stadio preindustriale e sperimentale; invita gli Stati membri ad aumentare il loro finanziamento della R&S, per raggiungere l'obiettivo fissato a Barcellona nel 2002, di destinare il 3 % del PIL all'R&S entro il 2010, sottolinea l'importanza del finanziamento della ricerca e dell'innovazione in tempi di crisi economica, poiché queste potenziano la creazione di posti di lavoro nel lungo periodo; sottolinea la necessità di destinare all'innovazione una quantità maggiore di programmi di R&S;

22.

è del parere che la spesa dell'UE per la ricerca e lo sviluppo debba concentrarsi su obiettivi quali la fornitura di incentivi per l'applicazione commerciale dei risultati della ricerca, ma anche di informazioni più esaustive in merito alle fonti e alle possibilità di finanziamento; sottolinea l'importanza di mantenere la trasparenza e la parità di opportunità nell'accesso ai finanziamenti, sulla base di inviti a presentare proposte nel settore della ricerca; invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere ai Fondi strutturali per incentivare l'innovazione su ampia scala; sottolinea la necessità di elaborare schemi di finanziamento dell'innovazione sociale che pongano maggiormente l'accento sulle ricadute sociali;

23.

sottolinea che, parallelamente all'aumento degli stanziamenti, è importante pervenire a una massa critica; raccomanda, a tal fine, di ricorrere agli appalti pubblici ed evidenzia in particolare che gli stanziamenti devono concentrarsi là dove l'effetto leva è maggiore, come le tecnologie abilitanti fondamentali e le iniziative faro per le tecnologie future ed emergenti, onde creare valore aggiunto per l'Europa; rileva a tal riguardo la necessità di utilizzare al massimo gli effetti di sinergia fra i programmi quadro per la ricerca e l'innovazione e i Fondi strutturali; sottolinea a tal riguardo che i diversi organi che gestiscono il settimo programma quadro, il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e i Fondi strutturali dovrebbero essere consapevoli delle possibilità offerte da ciascuno dei suddetti strumenti; lamenta la scarsa conoscenza delle attuali opportunità di sinergie nei finanziamenti; esorta le regioni e gli Stati membri a incrementare gli sforzi atti a migliorare la comunicazione a tal riguardo;

24.

accoglie con favore l'istituzione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) che è stato fondato per stimolare e fornire un’innovazione d’avanguardia, integrando l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese nel perseguimento di un obiettivo comune; sottolinea il fondamentale contributo che l'IET può apportare fornendo incentivi ai programmi di innovazione e il ruolo importante che può svolgere in tal senso; esorta la Commissione a stilare il bilancio dell'IET in modo tale da garantire che i finanziamenti stanziati, congiuntamente ai fondi provenienti da altre fonti, possano raggiungere la massa critica necessaria per affrontare le sfide essenziali che le società dell'UE devono affrontare e per svolgere studi esaustivi in merito;

25.

sottolinea la necessità di orientamenti che garantiscano uno stanziamento competitivo dei finanziamenti, un loro rapido utilizzo e l'introduzione di un sistema di premiazione per i progetti con un impatto economico immediato di rilievo;

26.

sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie Internet e delle applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio; propone che, nelle prossime prospettive finanziarie, venga raddoppiato il bilancio dell'UE per la ricerca nel settore delle TIC;

Migliorare la struttura di governance dei programmi

27.

sottolinea il fatto che la politica di innovazione dovrebbe essere coordinata con le altre politiche comunitarie e nazionali (tra cui la politica industriale, ambientale e di tutela dei consumatori), tenendo presente che le strategie individuate devono essere sufficientemente flessibili per essere adattate alle diverse situazioni nazionali e regionali;

28.

si rammarica che gli sforzi per semplificare gli strumenti UE di ricerca e innovazione non abbiano avuto successo, e che le procedure siano ancora troppo lunghe e complesse, il che ostacola in particolare la partecipazione delle PMI a tali programmi;

29.

ritiene che, ai fini della facilità d'uso e della trasparenza, vadano evitate sovrapposizioni e duplicazioni dei programmi di sostegno dovute a insufficiente coordinamento fra i diversi livelli d'azione; esorta la Commissione a valutare la possibilità in futuro di raggruppare gli strumenti di aiuto dell'UE per le PMI sotto la responsabilità di una sola Direzione generale, quale ad esempio la DG imprese; ritiene che detto provvedimento ne faciliterebbe la progettazione e offrirebbe ai potenziali beneficiari uno sportello unico;

30.

esorta la Commissione a garantire che il quadro normativo dell'UE sostenga l'innovazione, piuttosto che porre ostacoli al cambiamento, e che vi sia una collaborazione efficace fra i servizi interni pertinenti e le Direzioni generali interessate con l'aiuto di una struttura come la task force prevista, affinché siano esaminate con coerenza ed esaustività le questioni relative all'innovazione; ribadisce che ciò deve portare a strumenti UE meno frammentari nel campo della politica per l'innovazione.

31.

esorta analogamente gli Stati membri a coordinare con efficacia le iniziative adottate dalle autorità nazionali competenti;

32.

osserva che gli sforzi comuni degli attori dell'UE dovrebbero essere rivolti a colmare la lacuna tra ricerca e innovazione nonché fra maturità commerciale e commercializzazione dei prodotti; sottolinea che i programmi quadro dovrebbero disporre di interfacce tra loro e di una connettività trasversale tra le iniziative relative alla ricerca e all'innovazione;

33.

invita la Commissione a sviluppare nuovi indicatori di innovazione più adatti per economie di servizi sempre più basati sulle conoscenze e ad adeguare gli indicatori esistenti affinché il quadro di valutazione europeo dell'innovazione non illustri semplicemente un'analisi comparativa della capacità d'innovazione degli Stati membri, ma possa anche identificare in modo migliore i punti di forza e le carenze delle misure per l'innovazione dell'UE e degli Stati membri;

34.

sottolinea l'importanza di disporre di informazioni più esaustive sui diversi canali e fonti di finanziamento così come di dati affidabili sulle forme di finanziamento alternative, quali gli accordi di licenza, per incentivare le imprese a investire;

Incoraggiare i finanziamenti privati

35.

sottolinea che accanto ai finanziamenti pubblici occorre stimolare maggiormente quelli privati;

36.

sottolinea l'importanza di una migliore armonizzazione dell'accesso ai fondi dell'UE per tutti i partecipanti, al fine di sostenere l'integrazione delle PMI nelle strutture e attività di governance nel quadro delle iniziative tecnologiche congiunte;

37.

invita la Commissione a presentare, con il piano d'azione per l'innovazione, strumenti concreti per migliorare l'accesso delle imprese innovative ai finanziamenti; sottolinea in questo contesto la necessità di tener conto delle diverse esigenze finanziarie e dell'intensità di innovazione delle imprese durante fasi diverse quali quelle di avvio e di crescita;

38.

sottolinea la necessità di creare i presupposti per una migliore disponibilità di capitali di rischio, tenendo in considerazione le esigenze delle PMI, nonché di ampliare il ricorso al meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) della BEI; esorta la Commissione a valutare quali misure possono essere attuate per raggiungere un accordo sulla ripartizione dei rischi che sia accettabile per tutte le parti interessate, stimolando in tal modo gli investimenti privati nel settore dell'innovazione;

39.

invita i competenti attori a livello di Stati membri e di Unione a sviluppare gli strumenti di finanziamento delle piccole e medie imprese già sperimentati, quali microcrediti, capitale di rischio per i giovani che intendono investire in imprese innovative, business angels per la sponsorizzazione di progetti commerciali, ad esempio dei giovani ricercatori, prestiti, e garanzie e a creare incentivi fiscali per gli investimenti, dal momento che ciò ridurrebbe il rischio di una dislocazione delle imprese a seguito di una disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici sfavorevole agli investimenti e li stimolerebbe a utilizzare risorse umane per la ricerca e l'innovazione, garantendo così lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

40.

evidenzia l'importanza di prevedere uno stanziamento minimo di fondi per le PMI negli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito delle iniziative di ricerca e innovazione, sulla scia dello stesso impegno adottato per il settimo programma quadro, ossia assegnare il 15 % delle risorse al programma di cooperazione;

Rafforzare il contesto in cui operano le imprese, in particolare le PMI

41.

invita la Commissione ad adeguare le norme comunitarie vigenti in maniera di aiuti di Stato, in accordo con i principi del mercato interno, in maniera tale che possano essere sostenuti gli investimenti in nuove tecnologie di cui vi è urgente necessità, al fine di garantire la competitività dell'UE a lungo termine e condizioni di parità globali; esorta in particolare il Consiglio e la Commissione a tenere conto, al momento di riesaminare le norme UE in materia di aiuti di Stato, dell'iniziativa sulle tecnologie abilitanti fondamentali, permettendo in tal modo agli Stati membri di creare sistemi nazionali di incentivazione per promuovere suddette tecnologie;

42.

mette in luce l'importanza delle iniziative tecnologiche congiunte che soddisfano determinati criteri in termini di dimensioni e di strutture di governance, e di eseguire periodicamente una valutazione d'impatto delle iniziative approvate in merito al loro contributo alla competitività dell'industria europea;

43.

si rallegra a tale riguardo del fatto che la «disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» sarà oggetto di un riesame nel 2010;

44.

è del parere che con una più efficace promozione dell'innovazione debba sempre andare di pari passo anche un alleggerimento burocratico per i soggetti che richiedono il sostegno; invita la Commissione a eliminare le pastoie burocratiche ristrutturando le procedure del Programma quadro e creando un comitato degli utenti;

45.

invita gli attori dell'UE a migliorare, specialmente con riferimento alle PMI, il contesto generale richiesto dalla protezione della proprietà intellettuale, soprattutto nell'ambito dei brevetti, dato che il loro costo e la loro qualità sono un elemento essenziale per l'innovazione;

46.

deplora, a tale riguardo, la mancanza di un vero mercato interno per le innovazioni nella UE, e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i loro sforzi in questo settore, in particolare quando si richiede un tempestivo accordo su un brevetto comunitario e su un unico sistema giurisdizionale per i brevetti, e sottolinea l'importanza della normalizzazione per lo sviluppo di prodotti innovativi;

47.

raccomanda la promozione di politiche moderne in materia di proprietà intellettuale per sostenere l'innovazione, quali le comunità di brevetti (pooling), le piattaforme comuni di brevetti e le licenze di pieno diritto;

48.

sottolinea a tale riguardo l'importanza per l'economia europea di sviluppare un brevetto comunitario favorevole alle PMI, in conformità delle politiche in materia di innovazione dell'Unione;

49.

osserva che l'utilizzo dei brevetti come garanzie per i finanziamenti bancari è aumentato, ma che le banche spesso non sono in grado di valutare correttamente il valore dei brevetti quando effettuano prestiti, a causa delle loro insufficienti conoscenze tecniche; invita pertanto la Commissione a esaminare la possibilità che l'UE sostenga l'elaborazione di standard di valutazione;

50.

sottolinea l'importanza di programmi per incoraggiare le PMI a utilizzare i progressi tecnologici e il personale di ricerca;

51.

sottolinea che i tre lati del triangolo della conoscenza, ossia istruzione, ricerca e innovazione, non devono essere separati; chiede a tal fine che non siano tagliati gli investimenti nella formazione e nella formazione specializzata del personale qualificato, trattandosi di un investimento di cruciale importanza visto l'impatto che la capacità di innovazione esercita sulla competitività dell'UE; sottolinea la necessità di rendere il più attrattivo possibile, anche sotto il profilo della mobilità, l'ambiente in cui operano ricercatori e personale specializzato ad essi subordinato nell'UE, affinché l'UE possa far fronte alla concorrenza globale; sottolinea il fatto che suddetto obiettivo è inscindibile dal miglioramento delle condizioni di lavoro per le ricercatrici;

*

* *

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0187.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0100.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0226.

(4)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(5)  GU C 141 del 7.6.2008, pag. 17.

(6)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 455.

(7)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 640.

(8)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/48


Martedì 15 giugno 2010
Progressi compiuti nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: revisione di metà percorso in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010

P7_TA(2010)0210

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010 (2010/2037(INI))

2011/C 236 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

vista la riunione del Consiglio europeo del 17 e del 18 giugno 2010 incentrata sugli OSM,

visti gli impegni relativi all'entità degli aiuti, agli aiuti per l'Africa subsahariana e alla qualità degli aiuti assunti dal G8 durante il vertice di Gleneagles del 2005 e tutte le successive riunioni del G8 e del G20,

visto il vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 e il vertice del G20 tenutosi a Londra il 2 aprile 2009,

visto il vertice del G8 tenutosi a L’Aquila dall'8 al 10 luglio 2009,

visto il «consenso europeo in materia di sviluppo» (1) e il codice di condotta dell'Unione europea in materia di complementarietà e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo (2),

visto il Consenso di Monterrey, approvato alla Conferenza internazionale su «Finanza per lo sviluppo» svoltasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,

vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il piano d'azione di Accra,

visti l'appello di Addis per un'azione urgente in materia di salute materna nonché l'appello ad agire di Berlino e le Opzioni strategiche per le ONG, questi ultimi due documenti elaborati per sottolineare il 15o anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD/15),

visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»,

vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (3),

visto il regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (lo «strumento di cooperazione allo sviluppo» (4) (DCI)),

visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona) che ribadisce che l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi,

vista l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro,

vista la relazione del luglio 2009 del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della Dichiarazione del Millennio,

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) dal titolo «Beyond the Midpoint – Achieving the Millennium Development Goals», pubblicata nel gennaio 2010,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata «Un piano d’azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio» (5),

viste le conclusioni del Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori sul programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007–2011),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sulle attività di prestito esterne della Banca europea per gli investimenti (BEI) (6),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione nei paesi in via di sviluppo (7),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio – bilancio intermedio (8),

viste le sue risoluzioni del 4 settembre 2008 sulla mortalità materna (9), del 24 marzo 2009 sui contratti relativi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (10) e del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo (11),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0165/2010),

A.

considerando che la riduzione e l'eliminazione della povertà rappresentano non solo il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea in base al trattato di Lisbona, ma sono anche un obbligo morale e una necessità in vista degli interessi a lungo termine dell'Unione europea,

B.

considerando che sia l'Unione europea, quale principale donatore a livello mondiale, che i suoi Stati membri devono ricoprire un ruolo guida nella riunione sugli OSM di settembre e assumere una posizione ambiziosa e unitaria che funga da forza trainante verso il raggiungimento degli OSM,

C.

considerando che l'UE attualmente ha un ammanco di circa 20 miliardi di euro rispetto ai suoi impegni di spesa per gli OSM,

D.

considerando che alcuni Stati membri dell'UE stanno riducendo il proprio bilancio per gli aiuti,

E.

considerando che il valore delle transazioni finanziarie mondiali è arrivato a 70 volte l'RNL mondiale,

F.

considerando che gli aiuti non programmati possono essere dannosi per i paesi destinatari e considerando che un miglioramento della qualità degli aiuti potrebbe rendere disponibili altri 3 miliardi di euro l'anno da destinare ai bilanci per lo sviluppo dell'UE e dei suoi Stati membri (12),

G.

considerando che l'82 % dei nuovi prestiti dell'FMI è andato a paesi dell'area europea, mentre i paesi meno sviluppati (PMS) potrebbero trarre beneficio da una maggiore quantità di nuovi prestiti da parte del FMI,

H.

considerando che, sebbene il G20 sia più rappresentativo del G8, l'ONU resta il forum più inclusivo per affrontare le questioni di governance globale,

I.

considerando che le incoerenze nelle politiche UE non devono compromettere l'impatto dei finanziamenti allo sviluppo,

J.

considerando che le rimesse contribuiscono alle economie dei paesi in via di sviluppo almeno in misura di 300 miliardi di dollari l'anno (13),

K.

considerando che, nonostante i progressi incoraggianti in alcuni OSM, tutti e otto gli OSM sono ancora lontani e soltanto una forte volontà politica può permettere di raggiungere gli OSM entro i cinque anni dalla scadenza del 2015,

L.

considerando che alcuni PMS stanno muovendosi in una direzione che non porterà al raggiungimento di alcun OSM,

M.

considerando che le recenti crisi dei prodotti alimentari e dei carburanti, insieme alla flessione dell'economia e al cambiamento climatico hanno ritardato gran parte dei progressi fatti nell'ultimo decennio per ridurre la povertà,

N.

considerando che la proprietà della terra incentiva i singoli, le famiglie e le comunità ad assumere il controllo del proprio sviluppo e a garantire la sicurezza alimentare a livello locale,

O.

considerando che i costi relativi all'attenuazione del cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo potrebbero ammontare a circa 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020 (14) e che la contrazione economica costerà almeno altrettanto (15),

P.

considerando che la situazione per i paesi in via di sviluppo «a medio reddito» non deve essere trascurata durante la revisione degli OSM dato che tali paesi continuano a richiedere assistenza nel loro cammino verso il raggiungimento del loro pieno potenziale di sviluppo,

Q.

considerando che i paesi industrializzati sono i principali responsabili del cambiamento climatico e della crisi economico-finanziaria,

R.

considerando che il numero dei lavoratori indigenti e di coloro che hanno un lavoro vulnerabile è in aumento,

S.

considerando che la mancanza di pace e sicurezza, democrazia e stabilità politica spesso impedisce ai paesi poveri di raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo,

T.

considerando che la corruzione distrugge la produttività, crea instabilità e scoraggia gli investimenti esteri,

U.

considerando che i flussi di capitali illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo sono stimati in 641–941 miliardi di dollari USA, e che questi flussi in uscita minano la capacità dei paesi in via di sviluppo di generare risorse proprie e di destinare maggiori fondi alla riduzione della povertà (16),

V.

considerando che, sebbene siano stati compiuti importanti progressi per alcuni degli OSM che riguardano la salute, tre degli OSM salute, e in particolare la mortalità materna, sono quelli più lontani dal raggiungimento,

W.

considerando che il 13 % di tutte le morti materne nei paesi in via di sviluppo è dovuto ad aborti non sicuri, e che questo dato è notevolmente più elevato in Africa (17),

X.

considerando che i finanziamenti per la pianificazione familiare basata sulla donna sono diminuiti significativamente nell'ultimo decennio,

Y.

considerando che, anche se si raggiungeranno tutti gli OSM, vi saranno comunque ancora sfide legate alla povertà e alla sofferenza nei paesi poveri,

Z.

considerando che il mancato rispetto degli impegni assunti per raggiungere gli OSM comporterà sofferenze continue per milioni di persone povere e comprometterà seriamente la fiducia tra il nord e il sud,

I.   Finanziamenti

1.

auspica che il Consiglio europeo di giugno 2010 convenga su una posizione UE ambiziosa e unitaria in vista della riunione delle Nazioni Unite sugli OSM di settembre e che porti a nuovi impegni aggiuntivi, trasparenti, misurabili e orientati ai risultati;

2.

invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi da essi assunti nell'ambito del Consenso europeo in materia di sviluppo;

3.

rileva che il conseguimento degli OSM deve rimanere un obiettivo chiave per l'Unione europea; sottolinea che la riduzione della povertà attraverso il raggiungimento degli OSM deve essere riconosciuta in modo inequivocabile come la chiave di volta della politica di sviluppo dell'Unione europea e che questo deve riflettersi chiaramente in tutte le politiche pertinenti, inclusa la politica commerciale e le proposte legislative; ritiene che gli OSM non dovrebbero essere visti come una questione tecnica che si possa risolvere semplicemente fornendo più soldi o maggiori opportunità commerciali senza individuare e affrontare le cause profonde della povertà;

4.

sottolinea che le cifre indicate nella recente relazione ONU denominata «Ripensare la povertà», non sono soltanto allarmanti ma una chiara indicazione che il rischio che non siano rispettati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio è reale;

5.

invita tutti gli Stati membri a mantenere la promessa dello 0,7 % in aiuti al più tardi entro il 2015;

6.

esorta l'Unione europea e gli Stati membri a mettere in atto misure rafforzate di responsabilità per quanto concerne l'impegno da essi assunto di destinare agli aiuti lo 0,7 % del RNL entro il 2015, tra l'altro avviando un processo di «revisione tra pari degli APS» che esaminerebbe, nell'ambito del Consiglio Affari esteri, i progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,7 % entro il 2015, e riferirebbe in proposito al Consiglio europeo e al Parlamento europeo;

7.

invita tutti gli Stati membri ad introdurre misure per gli aiuti allo sviluppo e a definire calendari pluriennali per rispettare i traguardi degli OSM; invita la Commissione a garantire che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) sia completamente trasparente, e le chiede pertanto di pubblicare gli importi spesi dagli Stati membri per l'APS;

8.

invita l'UE e l'OCSE a non estendere la definizione di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) o a non considerare la cancellazione del debito o altri flussi finanziari non facenti parte degli APS quale spesa per gli aiuti;

9.

invita tutti gli Stati membri a diventare più severi in materia di paradisi fiscali, evasione fiscale e flussi finanziari illeciti nell'ambito del quadro del G20 e dell'ONU, e a promuovere maggiore trasparenza, inclusa la divulgazione automatica dei profitti realizzati e delle imposte pagate e un sistema di rendicontazione paese per paese, al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo di conservare le proprie risorse per lo sviluppo dei propri paesi;

10.

invita la BEI a rivedere la sua politica relativa ai centri finanziari offshore, sulla base di criteri più rigorosi dell'elenco dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) per la definizione delle giurisdizioni vietate e controllate, nonché a garantirne l'attuazione e a fornire relazioni annuali sui progressi compiuti;

11.

invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale ad attivarsi per rendere le rimesse meno costose;

12.

invita tutti gli Stati membri a sostenere le iniziative delle Nazioni Unite e ad adottare misure volte ad aumentare la responsabilità del mutuante e del mutuatario nel contesto delle transazioni relative al debito sovrano;

13.

invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale a rinnovare gli sforzi per alleviare l'onere del debito dei paesi meno sviluppati che abbiano dato prova di responsabilità, trasparenza e buon governo;

14.

invita l'UE a fornire finanziamenti significativi per aiutare le nazioni povere a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi economica; insiste sulla natura puramente accessoria di tali fondi rispetto agli impegni di aiuto esistenti;

15.

invita tutti gli Stati membri a impegnarsi per destinare molte più risorse alla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto di emergenza nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie e del Fondo europeo di sviluppo;

16.

invita la Commissione europea a utilizzare gli strumenti esistenti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, inclusi i piani d'azione PEV, il partenariato orientale, GSP e GSP+, per meglio definire e attuare misure pratiche volte a favorire la realizzazione degli OSM;

17.

invita tutti gli Stati membri ad aumentare in modo significativo la quantità di aiuti forniti mediante sostegno al bilancio, in particolare attraverso i contratti OSM, ma insiste sul rispetto della democrazia, dei diritti umani, della governance e di altri criteri essenziali nonché sulla necessità di avere verifiche e controlli migliori e più numerosi;

18.

invita gli Stati membri a garantire che l'UE continui a lavorare attraverso l'ampia gamma di strumenti finanziari esistenti a livello globale e nazionale oltre al sostegno di bilancio, incluso il fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e attraverso altre organizzazioni e meccanismi rilevanti, in particolare le organizzazioni della società civile e le comunità;

19.

invita tutti gli Stati membri a continuare a migliorare il coordinamento dei donatori rendendo disponibili tutti i loro aiuti, in conformità delle dichiarazioni di Parigi e di Accra, riducendo così l'iperframmentazione dei bilanci in materia di assistenza, elemento irrinunciabile per la coerenza e lo svincolo degli aiuti; riconosce inoltre che Stati membri diversi possono offrire conoscenze specifiche in aree geografiche e settori di sviluppo diversi;

II.   Coerenza delle politiche per lo sviluppo

20.

invita la Commissione europea e gli Stati membri ad assicurare che la responsabilità primaria per la programmazione dei fondi per lo sviluppo e per la definizione delle priorità rimanga tra le responsabilità del commissario responsabile per lo sviluppo nella nuova organizzazione istituzionale dell'UE;

21.

invita l'UE a intraprendere azioni concrete contro la povertà, adottando una politica coerente che comprenda le politiche in materia di commercio, cooperazione allo sviluppo e la politica agricola comune e della pesca, al fine di evitare ripercussioni negative dirette o indirette sulle economie dei paesi in via di sviluppo;

22.

invita l'UE a difendere il principio della sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo e ad insistere, nel quadro dei negoziati in corso all'OMC, sul rispetto di tale principio da parte di tutti gli attori;

23.

ritiene che il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio richieda misure volte a favorire l'accesso alla terra, all'acqua e alle risorse della biodiversità come pure misure per promuovere una politica di sostegno locale all'agricoltura sostenibile nelle piccole aziende agricole;

24.

invita l'UE a controllare gli accordi sulla pesca nella prospettiva dello sviluppo affinché tengano pienamente conto dell'impatto socioeconomico sulle comunità locali, ricorrendo in particolare a un sostegno settoriale europeo a lungo termine e a un meccanismo grazie al quale gli armatori coprono una discreta porzione dei costi di accesso per la flotta europea;

25.

invita l'UE a non fare pressioni sui paesi poveri con la sua politica commerciale affinché questi ultimi aprano settori di mercato vulnerabili quando il livello di sviluppo impedisce loro di concorrere equamente a livello globale, rafforzando nel contempo l'approccio a favore dei poveri nel quadro della politica dell'UE di aiuti al commercio;

26.

invita l'UE a battersi per arrivare a una conclusione tempestiva e orientata allo sviluppo del ciclo di negoziati di Doha dell'OMC;

27.

chiede che una valutazione dei rischi del cambiamento climatico sia sistematicamente inserita in tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale, compresi il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare; chiede che i risultati di tale valutazione siano utilizzati per formulare orientamenti chiari sulla politica di cooperazione allo sviluppo sostenibile;

28.

sottolinea che vi è la necessità di un'efficace risposta globale al problema del cambiamento climatico, che veda i paesi industrializzati assumere le proprie responsabilità nonché un ruolo di guida nella lotta contro gli effetti dei gas serra, che, se non sono affrontati, minacceranno gli OSM;

29.

invita l'UE e gli Stati membri, che sono parti contraenti del protocollo alla convenzione di Espoo relativo alla valutazione strategica ambientale, a conformarsi appieno con le disposizioni del protocollo nel momento in cui contribuiscono a sviluppare programmi e progetti pubblici nei paesi in via di sviluppo;

30.

è persuaso che il commercio possa fungere da potente motore della crescita economica, anche se il commercio non può da solo risolvere i problemi di sviluppo; ritiene che il lento progresso dei negoziati del ciclo di Doha ostacoli il contributo del sistema commerciale internazionale agli OSM; sottolinea che una conclusione positiva del ciclo di Doha potrebbero contribuire alla realizzazione di un pacchetto di rilancio economico a livello globale; prende atto dei recenti studi dell'UNCTAD e di altre istituzioni che dimostrano che l'ampia liberalizzazione commerciale nei PMS si è raramente tradotta in una riduzione sostenuta e consistente della povertà e ha invece contribuito a un peggioramento delle condizioni degli scambi nei PVS, in particolare nei paesi africani;

31.

sottolinea l'importanza di sforzi per facilitare l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; ribadisce che l'apertura al commercio e il sostegno per la fornitura di capacità sono elementi importanti in qualsiasi strategia coerente di sviluppo e che iniziative di assistenza tecnica riguardanti gli scambi rappresentano un ulteriore strumento per affrontare l'eliminazione della povertà e del sottosviluppo;

32.

ricorda che migliorare la capacità commerciale dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati potrebbe aiutare questi stessi paesi ad acquisire le infrastrutture e le competenze connesse al commercio necessarie per attuare e beneficiare degli accordi dell'OMC, estendere i propri scambi commerciali, trarre giovamento da opportunità commerciali nuove ed esistenti, applicare i nuovi accordi e adeguarsi ai cambiamenti del contesto commerciale esterno;

33.

accoglie con favore le iniziative a livello UE e dell'OMC nel settore del commercio con i paesi in via di sviluppo, in particolare l'iniziativa Everything But Arms (EBA), SPG e SPG +, così come il principio di asimmetria e periodi di transizione negoziati in tutti gli attuali accordi di partenariato economico (APE) e chiede alla Commissione di consolidare questa strategia politica; sottolinea che il sistema SPG prevede maggiore stabilità, prevedibilità e opportunità commerciali per i suoi utenti; osserva che preferenze supplementari sono concesse (attraverso il sistema SPG) ai paesi che hanno ratificato ed effettivamente applicato le principali convenzioni internazionali in materia di sviluppo sostenibile, diritti sociali e buona governance;

34.

invita la Commissione a migliorare il tenore riguardante lo sviluppo negli attuali negoziati bilaterali di libero scambio e OMC;

35.

rammenta che la strategia di aiuti per il commercio ha lo scopo di fornire sostegno ai paesi poveri e vulnerabili nello sviluppo degli strumenti e delle infrastrutture economiche di base di cui hanno bisogno per fare del commercio un motore di sviluppo e crescita economica; si compiace delle dichiarazioni rilasciate dalla Commissione secondo la quale l’UE ha già raggiunto il suo obiettivo di impegnare 2 miliardi di euro per l’aiuto collegato al settore degli scambi (TRA) entro il 2010, visto che il sostegno globale al TRA da parte dell'UE e dei suoi Stati membri nel 2008 ha raggiunto 2,15 miliardi di euro (1,14 miliardi dagli Stati membri e 1,01 miliardi dall'UE) e rileva che sono stati raggiunti risultati importanti anche per quanto riguarda la più ampia agenda di aiuto agli scambi – tra cui il settore dei trasporti e dell’energia, i settori produttivi e l’aggiustamento nel settore degli scambi; invita comunque la Commissione a presentare informazioni dettagliate (complete di cifre) sulle linee di bilancio destinate al finanziamento dell'assistenza in campo commerciale e degli aiuti al commercio;

36.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno ai paesi meno sviluppati al fine di aumentare complessivamente i finanziamenti dell'Unione europea per il commercio che non hanno goduto di recente di un aumento sostanziale; ritiene che, poiché l'integrazione regionale diventa sempre più importante nel contesto degli aiuti dell'Unione europea per l'agenda del commercio, dovrebbero essere potenziati gli sforzi al fine di completare i pacchetti di aiuto regionale ACP per il commercio; ritiene che sia possibile migliorare l'efficacia degli aiuti, aumentando analisi congiunte, le strategie di risposta comune e la fornitura congiunta degli aiuti per le misure commerciali;

37.

reputa che la dimensione sud-sud stia diventando una componente sempre più importante nell'ambito del commercio mondiale e che potrebbe divenire sempre più pertinente ai fini della garanzia dello sviluppo dei paesi più poveri e che dovrebbe essere promossa e sostenuta;

III.   Traguardi prioritari degli OSM

38.

invita l'UE a mantenere un approccio integrato ed esaustivo nei confronti degli OSM, prendendo atto che tutti i singoli obiettivi sono legati tra loro e fissando requisiti minimi per giungere all'eliminazione della povertà;

Sanità pubblica e istruzione

39.

invita tutti gli Stati membri e la Commissione a destinare almeno il 20 % di tutte le spese per lo sviluppo a sanità e istruzione di base, ad aumentare i propri contributi al Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e ad aumentare i propri finanziamenti destinati ad altri programmi volti a potenziare i sistemi sanitari, nonché a dare priorità alla salute materna e agli sforzi per combattere la mortalità infantile;

40.

invita i paesi in via di sviluppo a spendere almeno il 15 % del proprio bilancio nazionale a favore dell'assistenza sanitaria e a rafforzare i loro sistemi di assistenza sanitaria;

41.

invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a promuovere il libero accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione;

42.

invita tutti gli Stati membri e la Commissione a contrastare la preoccupante riduzione dei finanziamenti per l'igiene sessuale e riproduttiva e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo e ad appoggiare le politiche in materia di pianificazione familiare volontaria, aborto sicuro, trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili e fornitura di materiale sanitario per la riproduzione costituito da medicinali salvavita e contraccettivi, inclusi i preservativi;

43.

chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi in via di sviluppo di affrontare l'OSM 5 (relativo al miglioramento della salute materna), l'OSM 4 (relativo alla mortalità infantile) e l'OSM 6 (relativo all'HIV/AIDS, alla malaria e alla tubercolosi) in modo coerente ed olistico con l'OSM 3 (relativo alle pari opportunità e all'emancipazione femminile);

44.

chiede che i documenti strategici nazionali e regionali sottolineino la necessità di una legislazione contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne, promuovano la partecipazione delle donne al processo decisionale e pongano ulteriore accento sulla necessità di politiche sensibili alle questioni di genere;

45.

ribadisce il fatto che l'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le cosiddette flessibilità incluse nell'accordo TRIPS per fornire farmaci a prezzi ragionevoli nell'ambito dei programmi nazionali di sanità pubblica; sottolinea che tali accordi che garantiscono l'accesso ai farmaci generici non devono essere compromessi dagli accordi di libero scambio;

Gruppi vulnerabili

46.

invita l'UE a destinare almeno metà dei suoi aiuti ai PMS e ad individuare all'interno di essi i gruppi più bisognosi, concentrandosi in particolare sulle donne, sui bambini e sui disabili e a integrare più efficacemente gli interessi dei gruppi vulnerabili nelle sue strategie di sviluppo;

47.

sostiene a tale riguardo la proposta della Commissione di riassegnare i finanziamenti ai paesi che registrano il maggiore ritardo nel quadro della revisione intermedia 2010 dei programmi ACP;

48.

invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a prestare particolare attenzione ai diritti delle minoranze e insiste affinché l'UE inserisca clausole non negoziabili relative ai diritti dell'uomo e alla non discriminazione nei suoi accordi internazionali, con riferimento fra l'altro alle discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS;

Libertà dalla fame

49.

invita l'UE e i governi partner ad aumentare gli investimenti nell'agricoltura e nella sicurezza alimentare a livelli tali da garantire a tutti la libertà dalla fame, con particolare attenzione ai bisogni alimentari urgenti, all'agricoltura su piccola scala e ai programmi di protezione sociale;

50.

invita la Commissione a promuovere la proprietà dei terreni quale strumento per ridurre la povertà e garantire la sicurezza alimentare, rafforzando i diritti di proprietà e facilitando l'accesso al credito per gli agricoltori, le piccole imprese e le comunità locali;

Lavoro dignitoso

51.

esprime profonda preoccupazione per l'attuale acquisizione di terreni agricoli (specialmente in Africa) da parte di investitori stranieri che godono dell'appoggio dei governi, fenomeno che potrebbe pregiudicare la sicurezza alimentare locale e determinare gravi ed estese conseguenze nei paesi in via di sviluppo; sollecita le Nazioni Unite e l'Unione europea ad affrontare gli effetti negativi dell'acquisizione di terreni agricoli (compresa l'espropriazione dei piccoli agricoltori e l'utilizzo non sostenibile della terra e dell'acqua), riconoscendo il diritto della popolazione a controllare i terreni agricoli e altre risorse naturali vitali;

52.

invita gli Stati membri e la Commissione a potenziare i loro sforzi nella lotta contro il lavoro minorile, sia sostenendo programmi specifici che mediante linee guida sulle politiche di sviluppo e il commercio internazionale;

53.

invita l'UE e i governi dei paesi in via di sviluppo a dare un sostegno valido al Patto globale per l'occupazione dell'OIL e ad applicare efficacemente tutti gli aspetti dell'agenda per il lavoro dignitoso;

54.

invita la Commissione a monitorare la tutela sociale dei lavoratori, il dialogo sociale e le norme fondamentali del lavoro nei paesi in via di sviluppo e, dove necessario, offrire incentivi e applicare sanzioni attraverso accordi commerciali e tutti gli altri strumenti disponibili;

IV.   Governance

55.

invita la Banca mondiale e l'FMI ad assegnare una percentuale più equa dei diritti di voto alle nazioni sottorappresentate, garantendo che mutuatari e mutuanti abbiano uguali quote di voto a breve termine e che i prestiti non pregiudichino i principi di proprietà quali sanciti a Parigi e Accra;

56.

invita l'FMI ad alzare i livelli di accesso dei paesi a basso reddito ai suoi strumenti di prestito e ad aumentare la quota di diritti speciali di prelievo per i paesi a basso reddito secondo le loro esigenze;

57.

intende, durante la procedura di codecisione per la prossima revisione del mandato esterno della Banca europea per gli investimenti, garantire che essa rispetti i suoi obblighi in materia di sviluppo e gestire le risorse della BEI in modo più adeguato alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, prevedendo strumenti di prestito a favore dei poveri che siano reciprocamente efficaci;

58.

invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale ad assicurare che le Nazioni Unite rimangano il forum privilegiato per affrontare le questioni di governance globale e quelle relative alla povertà;

59.

invita le autorità dell'UE e dell'UA a mostrare una rinnovata volontà politica nel partenariato strategico Africa-UE e a impiegare le risorse specifiche che consentiranno a quest'ultimo di raggiungere il suo pieno potenziale;

60.

invita l'UE e la comunità internazionale a promuovere e sostenere la democrazia, la pace, lo Stato di diritto e un'amministrazione pubblica non corrotta nei paesi in via di sviluppo;

61.

invita l'Unione europea e la comunità internazionale ad un impegno straordinario per il sostegno all'amministrazione pubblica nei paesi in via di sviluppo con lo scopo specifico di combattere la corruzione e sviluppare un contesto amministrativo trasparente, equo e corretto anche riconoscendo il ruolo essenziale degli attori non statali e dei soggetti della società civile;

62.

invita con urgenza tutti i paesi in via di sviluppo a sottoscrivere la convenzione ONU contro la corruzione e ad attuarne concretamente ed efficacemente le disposizioni e a concordare forme di monitoraggio dei progressi;

63.

prende atto della necessità che i paesi in via di sviluppo migliorino le norme contabili internazionali, al fine di evitare prassi di elusione ed evasione fiscale, conseguendo in tal modo una migliore governance fiscale globale;

64.

invita i paesi in via di sviluppo a coinvolgere i parlamenti, i governi locali, la società civile e altri attori non statali in tutte le fasi della definizione e attuazione delle politiche;

65.

invita i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli che usufruiscono maggiormente degli aiuti dell'Unione europea, a potenziare il buon governo in tutte le questioni pubbliche, in particolare nella gestione degli aiuti ricevuti, e sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione trasparente e efficiente degli aiuti;

66.

riconosce il legame fondamentale tra sicurezza e sviluppo e nota con preoccupazione la mancanza di progressi nel conseguimento di una soluzione pacifica dei conflitti latenti nei paesi vicini dell'UE e oltre, e sollecita l'UE a rivedere i suoi sforzi in tale area;

67.

invita l'UE ad avviare un dialogo ambizioso e costruttivo con tutti i donatori tradizionali e quelli emergenti al fine di assicurare che gli OSM siano realizzati e che la riduzione della povertà rimanga al primo posto dell'agenda globale;

*

* *

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio 9558/2007, 15 maggio 2007.

(3)  COM(2005)0134 def.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  COM(2010)0159 def.

(6)  Causa C-155/07, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea; GU C 327 del 20.12.2008, pag. 2.

(7)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 316.

(8)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 232.

(9)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 62.

(10)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 15.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0089.

(12)  «Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach» (Agenda dell'efficacia degli aiuti: vantaggi di un approccio europeo), Commissione europea, ottobre 2009.

(13)  «Migration and Remittance Trends 2009», Banca mondiale, novembre 2009.

(14)  «Maggiori finanziamenti internazionali per il clima: una proposta europea in vista di Copenaghen», COM(2009) 0475/3.

(15)  Swimming Against the Tide: How Developing Countries are Coping with the Global Crisis, World Bank, March 2009.

(16)  Prof. Guttorm Schjelderup, audizione al Parlamento europeo del 10 novembre 2009.

(17)  «Facts on Induced Abortion Worldwide», Organizzazione mondiale della sanità e Guttmacher Institute, 2007.


Mercoledì 16 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/57


Mercoledì 16 giugno 2010
EU 2020

P7_TA(2010)0223

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 su EU 2020

2011/C 236 E/08

Il Parlamento Europeo,

vista la riunione informale del Consiglio europeo dell'11 febbraio 2010,

visti la consultazione pubblica sull'UE 2020 lanciata dalla Commissione e il suo esito (SEC(2010)0116),

vista la valutazione della Commissione sulla strategia di Lisbona (SEC(2010)0114),

visto il documento del Consiglio europeo intitolato «Seven steps to deliver on the European strategy for growth and jobs» (Sette fasi per realizzare la strategia europea per la crescita e l'occupazione),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 su UE 2020 (1),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, data la persistente gravità della crisi finanziaria, economica e sociale, le aspettative riposte nella nuova strategia UE 2020, che dovrà essere approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2010, sono quanto mai elevate,

B.

considerando che numerosi Stati membri sono ancora alle prese con una disoccupazione in crescita, che può arrivare a interessare fino a 28 milioni di persone nell'UE in assenza di un'adeguata risposta politica nel medio termine, generando in tal modo immense difficoltà sul piano sociale e umano; che la crisi ha distrutto milioni di posti di lavoro e ha contribuito ad aggravare la precarietà del lavoro,

C.

considerando che un modello più sostenibile di produzione, distribuzione e consumo è un requisito essenziale di fronte al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e all'esaurimento delle risorse naturali,

D.

considerando che la comunicazione della Commissione e le dichiarazioni del Consiglio sugli aspetti del contenuto della strategia EU 2020, quali gli obiettivi primari, le proposte faro, le strozzature e gli indicatori, sono state di natura molto generale e che, pertanto, la Commissione deve proporre con urgenza piani più dettagliati per chiarire come tali iniziative saranno attuate per assicurarne la riuscita e presentare detti piani al Parlamento,

E.

considerando che, al fine di conseguire risultati, i compiti e le responsabilità europee devono essere condivise in modo ben concertato tra i livelli di governance europeo, nazionale, regionale e locale, che tutti i livelli di governance devono presentare la qualità e la responsabilità massime possibili e che tutti gli importanti motori del cambiamento – ossia le imprese e le università coinvolte in partenariati con le autorità locali e regionali e la società civile – dovrebbero svolgere un ruolo centrale nel nuovo meccanismo di realizzazione,

F.

considerando che è importante tener conto della crisi demografica e delle sue conseguenze e che le future generazioni non dovrebbero essere sacrificate per salvaguardare i benefici acquisiti delle generazioni che le hanno precedute,

Osservazioni generali

1.

si dichiara deluso per gli elementi principali della nuova strategia EU 2020 decisi dal Consiglio europeo il 26 marzo 2010; esorta il Consiglio europeo a trarre insegnamento dall'attuale crisi e di definire una strategia realmente lungimirante, ambiziosa e coerente;

2.

chiede che la strategia UE 2020 persegua un concetto politico di ampio respiro riguardo al futuro dell'UE in quanto Unione competitiva, sociale e sostenibile, che pone le persone e la tutela dell'ambiente al centro della formulazione delle politiche;

3.

ritiene che gli Stati membri dovrebbero migliorare i propri risultati economici mediante l'introduzione di riforme strutturali al fine di ottimizzare la spesa pubblica, diminuire la burocrazia, responsabilizzare i cittadini, favorire lo spirito imprenditoriale e l'innovazione, rendere la legislazione più favorevole alle PMI e fornire alle persone la possibilità di massimizzare il loro potenziale;

4.

riconosce che, per prevenire le risposte alla crisi dell'euro risultanti in un lungo periodo di stagnazione economica, l'Unione dovrebbe, contemporaneamente, attuare una strategia per accelerare la crescita economica, parallelamente a riforme miranti a ripristinare e migliorare la competitività;

5.

deplora che le conclusioni del Consiglio europeo non tengano conto della necessità che l'attuale fragile processo di ripresa si rifletta appieno in una nuova strategia per il 2020, elaborando un'agenda politica coerente e integrando in modo esaustivo la politica macroeconomica nella strategia per garantire che non sia compromessa dal necessario consolidamento di bilancio;

6.

deplora che il Parlamento europeo, in quanto istituzione che rappresenta i cittadini europei, non sia stato consultato in merito agli indicatori alla base dei programmi nazionali di riforma nell'ambito della strategia UE 2020; sollecita il Consiglio ad approvare gli elementi chiave della strategia UE 2020 alla riunione di giugno ma insiste sul fatto che non dovrebbe adottare decisioni finali sugli strumenti principali, gli obiettivi e gli indicatori della strategia UE 2020 senza aver opportunamente consultato il Parlamento quanto prima possibile; nello stesso spirito, ritiene che anche i parlamenti nazionali, le regioni, gli enti locali, i partner sociali e le ONG debbano essere attivamente coinvolti nella definizione e nell'attuazione della strategia in parola;

Strozzature e obiettivi primari

7.

prende atto dei cinque obiettivi principali concordati dal Consiglio europeo sul tasso di occupazione, la ricerca e lo sviluppo, le emissioni di gas serra, i livelli di istruzione e l'inclusione sociale; sottolinea che questi obiettivi principali dovrebbero essere formulati nel quadro di una strategia di sviluppo omogenea e coerente che combini i programmi delle politiche economiche, sociali e ambientali;

Rilanciare il mercato unico

8.

sottolinea che il mercato unico è uno dei principali motori della crescita europea e che deve essere ancora totalmente completato; sottolinea altresì che il persistere di taluni ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali rende necessario un ulteriore sforzo da parte di tutte le istituzioni europee, al fine di creare un mercato interno equo, migliore, più competitivo e più efficace;

9.

sottolinea che è importante mantenere il libero scambio e l'accesso al mercato mondiale al centro della definizione delle politiche ed evitare una deriva protezionistica, poiché gli imprenditori e le società innovative possono prosperare in un mercato libero e globale;

10.

pone l'accento sul fatto che sono necessarie iniziative più ambiziose per completare il mercato unico e ottenere una maggiore accettazione pubblica per detto mercato; accoglie pertanto con favore la relazione elaborata da Mario Monti che, come la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2010 (2), contiene proposte interessanti per generare consenso e realizzare un mercato unico più forte;

11.

ritiene che, per conseguire un mercato unico efficace, la Commissione debba presentare una serie di priorità politiche chiare adottando un «atto sul mercato unico» che dovrebbe includere iniziative sia legislative sia non legislative, preposte a creare un'economia sociale di mercato altamente competitiva;

PMI in un'economia sociale di mercato

12.

sottolinea che l'UE dovrebbe stimolare ed incoraggiare le PMI e l'imprenditorialità, elementi cruciali per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, che dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari e semplificare le norme affinché le PMI possano crescere rapidamente, commercializzando liberamente i propri prodotti e/o servizi presso i 500 milioni di consumatori che costituiscono il mercato interno dell'Unione europea, e che debba anche ridurre l'onere burocratico; sottolinea analogamente l'importanza di dare piena attuazione alla normativa sulle piccole imprese («Small Business Act») attraverso un impegno politico a tutti i livelli;

13.

sottolinea il fatto che le PMI sono la spina dorsale dell'economia sociale di mercato, creano posti di lavoro e svolgono un ruolo essenziale nel rafforzamento di una crescita economica sostenibile e che si debba perciò dare la priorità ad ulteriori sforzi nel campo della riforma, come ad esempio una legislazione favorevole alle PMI, creando un ambiente stimolante per le nuove imprese, incoraggiando l'imprenditorialità e migliorando l'accesso ai finanziamenti; è altresì dell'avviso che la strategia UE 2020 dovrebbe includere obiettivi e iniziative atti a favorire l'aumento dei livelli medi di capitale azionario e di rischio delle società;

14.

sottolinea che le micro imprese possono spesso contribuire a lottare contro la disoccupazione, che la creazione di un'impresa rappresenta spesso un modo per avere successo nonostante l'inerzia sociale, che la condizione fondamentale per lo sviluppo delle PMI è la capacità di raccogliere fondi adeguati per le loro attività e che il mantenimento del meccanismo di garanzia per le PMI, mercati secondari dinamici e un settore bancario che promuove l'attività economica in Europa sono precondizioni per lo sviluppo delle PMI;

Obiettivo in materia di occupazione

15.

ribadisce che un'occupazione di elevata qualità dovrebbe costituire una priorità chiave della strategia UE 2020 e che è essenziale concentrarsi maggiormente sul buon funzionamento dei mercati del lavoro e sulle condizioni sociali per migliorare i risultati in materia di occupazione; chiede pertanto che sia fissata una nuova agenda per promuovere il lavoro dignitoso, garantire i diritti dei lavoratori in tutta l'Europa e migliorare le condizioni di lavoro;

16.

ritiene che la nuova strategia debba porre maggiormente l'accento sul lavoro dignitoso, compresa la lotta al lavoro sommerso, e assicurare che le persone attualmente escluse dal mercato del lavoro possano accedervi;

17.

ritiene che la nuova strategia dovrebbe incoraggiare i mercati del lavoro che migliorano gli incentivi e le condizioni delle persone sul luogo di lavoro, aumentando al contempo gli incentivi per i datori di lavoro che assumono o mantengono personale;

Obiettivo in materia di ricerca

18.

esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere l'obiettivo generale del 3 % del PIL da destinare alla R&S; invita gli Stati membri a fare migliore uso della potenziale sinergia tra i fondi della politica di coesione e quelli relativi alla R&S e a garantire che detti strumenti si traducano in un'innovazione che comporti autentici benefici per la società;

19.

sottolinea che i grandi progetti di R&S, gli investimenti fondamentali in infrastrutture energetiche, la nuova competenza dell'UE in materia di politica spaziale e la politica d'innovazione dell'UE richiedono una solida, credibile e sostenibile assistenza finanziaria dell'UE al fine di realizzare gli obiettivi fondamentali dell'Unione per il 2020;

20.

sottolinea che l'Europa deve rafforzare ulteriormente le sue potenzialità in termini di lavoratori qualificati, scienza, ricerca e tecnologia e, quindi, in termini di capacità di innovare, quali aspetti fondamentali della competitività, e che il triangolo della conoscenza deve rimanere al centro della strategia UE 2020;

21.

è del parere che, per rendere più efficiente la ricerca europea, è essenziale razionalizzare ulteriormente le strutture esistenti e creare, tanto nel settore pubblico che in quello privato, un clima di investimenti più favorevole alla ricerca e all'innovazione; invita la Commissione a proporre misure pratiche per migliorare l'accesso ai finanziamenti, in particolare la disponibilità di capitali di rischio;

Obiettivi in materia di clima ed energia

22.

deplora la scarsa ambizione degli obiettivi primari del Consiglio europeo in materia di emissioni di gas serra, energie rinnovabili ed efficienza energetica e il fatto che non siano orientati alla leadership in un mondo che si trova ad affrontare il cambiamento climatico e il grave impoverimento delle risorse naturali, e in cui gli ecosistemi globali sono sull'orlo del collasso; chiede, pertanto, che i seguenti obiettivi vincolanti per l'UE siano adottati immediatamente e simultaneamente:

a)

un obiettivo di riduzione interna del 30 % delle emissioni di gas serra e un'ulteriore riduzione sostanziale nel lungo termine, a condizione che gli altri paesi siano pronti ad impegnarsi a prendere anch'essi iniziative adeguate;

b)

obiettivo in materia di miglioramento dell'efficienza delle risorse;

c)

un obiettivo di riduzione del 20 % dei consumi energetici e un aumento della quota di energie rinnovabili ad almeno il 20 % entro il 2020, eliminando al contempo gli ostacoli tecnici e di altra natura all'ulteriore sviluppo di energie rinnovabili sostenibili, come primo passo verso la creazione, entro il 2050, di un'economia priva di emissioni di CO2, altamente efficiente e basata soprattutto sulle energie rinnovabili;

d)

obiettivi misurabili, volti ad arrestare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici e finalizzati al loro ripristino, ove possibile, entro il 2020;

Obiettivo in materia di istruzione

23.

prende atto dell'obiettivo primario di migliorare i livelli di istruzione; deplora l'assenza di obiettivi quantificati ed esorta vivamente il Consiglio europeo a fissare l'obiettivo del 100 % di istruzione secondaria nonché obiettivi qualitativi e indicatori chiari per l'istruzione primaria e secondaria;

24.

chiede agli Stati membri di fare propri gli ambiziosi obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione sulla strategia «Europa 2020», in modo tale che, entro il 2020, i tassi di abbandono scolastico siano inferiori al 10 % del totale e almeno il 40 % della popolazione abbiano completato studi universitari o di livello equivalente;

25.

sottolinea la necessità di politiche solide in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nel cui ambito le opportunità di formazione andrebbero incoraggiate e dovrebbero essere a disposizione delle persone per tutta la durata della loro vita professionale evidenzia che sarà necessario mantenere il numero di individui attivi sul mercato del lavoro e rafforzare l'inclusione sociale;

Obiettivo in materia di povertà

26.

insiste che la strategia UE 2020 dovrebbe includere l'obiettivo di dimezzare la povertà nell'UE e sottolinea che la maggioranza degli europei che attualmente vivono in stato di povertà, o a rischio di povertà, è costituita da donne, in particolare anziane, migranti, madri single e donne impegnate nell'assistenza dei familiari;

27.

accoglie con favore le proposte del Consiglio europeo sull'inclusione sociale, in particolare e in via prioritaria tramite la riduzione della povertà, e sottolinea la necessità di obiettivi e iniziative chiari; ritiene che questo obiettivo sia uno dei principali obiettivi della strategia UE 2020; chiede una strategia ambiziosa di lungo termine contro la povertà, con obiettivi di vasta portata per la sua riduzione e per l'inclusione sociale, anche tra le donne, i bambini, gli anziani, e per combattere il problema dei lavoratori poveri; sottolinea la necessità di un obiettivo per la riduzione del numero di famiglie disoccupate;

Uguaglianza di genere

28.

deplora che gli obiettivi primari definiti dal Consiglio europeo non comprendano la parità di genere; sollecita un programma per la parità di genere al fine di far cessare le attuali disparità tra uomini e donne e di assicurare la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro e in politica, promuovendo al contempo le opportunità professionali delle donne; sottolinea la necessità di garantire migliori condizioni al fine di conciliare il lavoro con la vita familiare;

Iniziative faro

Iniziativa faro: «L'Unione dell'innovazione»

29.

ritiene che il successo nella realizzazione della nuova iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» sia indispensabile per favorire l'economia basata sulla conoscenza; invita la Commissione ad aumentare la dotazione finanziaria complessiva destinata alla ricerca e all'innovazione nel bilancio comunitario;

30.

sottolinea l'importanza di semplificare il finanziamento della ricerca e dello sviluppo e di ridurre l'onere burocratico affinché le imprese basate sulla conoscenza possano massimizzare la loro efficacia e possano essere incoraggiate nuove opportunità occupazionali;

31.

esorta la Commissione europea a migliorare le condizioni per l'innovazione, ad esempio con l'introduzione del brevetto unico comunitario; afferma che i programmi volti a dare impulso alla competitività e alla definizione di un'economia sostenibile non funzionano correttamente e ritiene che le PMI, le università e le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a programmi europei;

32.

ritiene che occorra stabilire obiettivi espliciti per gli strumenti di finanziamento compatibili con le PMI per garantire l'interoperabilità e l'accessibilità digitale e che dovrebbero esplicitamente includere obiettivi dell'UE per l'eco-innovazione;

33.

ritiene che esistano grandi potenzialità non sfruttate per promuovere l'innovazione tramite gli appalti pubblici; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a mettere in evidenza l'importanza degli appalti pubblici innovativi per contribuire a soddisfare gli obiettivi di R&S, il ruolo che svolgono per incoraggiare le PMI basate sulla ricerca e le potenzialità che hanno in termini di fornitura di servizi pubblici di elevata qualità e di rispetto degli obiettivi sul cambiamento climatico;

Iniziativa faro: «Youth on the move»

34.

sottolinea che anche il Parlamento ha individuato nei giovani una delle grandi priorità del bilancio 2011 e ha chiaramente espresso l'intenzione di sostenere ulteriormente, in termini finanziari, tutti i principali programmi in materia;

35.

sottolinea che, per affrontare il problema di un'elevata disoccupazione giovanile, dovrebbe essere posto un maggiore accento sulla garanzia di formazione e di opportunità di lavoro per tutti i giovani, sulla riduzione delle soglie per il primo impiego dei giovani e sulla creazione di programmi dell'UE che promuovono l'imprenditorialità tra i giovani in tutte le fasi del processo educativo;

36.

reputa che l'istruzione superiore sia uno dei motori principali dello sviluppo economico e sociale, dell'innovazione e della crescita e, pertanto, che sarebbe opportuno porre maggiormente l'accento sul seguito del processo di Bologna e sull'attuazione da parte degli Stati membri dei principi concordati all'interno dello spazio europeo dell'insegnamento superiore;

Iniziativa faro: «Un'agenda digitale europea»

37.

accoglie con favore le ambiziose proposte recenti della Commissione sull'agenda digitale e sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente queste iniziative;

38.

sottolinea l'immenso potenziale del settore TIC per quanto riguarda l'occupazione nonché il suo ruolo per rendere l'Europa un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse ed energetico; sottolinea che la concorrenza nel settore favorisce l'innovazione e evidenzia la necessità di mercati competitivi, aperti a nuovi soggetti per facilitare la diffusione di nuove tecnologie innovative; sottolinea l'importanza di proseguire gli sforzi per garantire un accesso universale e ad alta velocità alla banda larga fissa e mobile, a condizioni eque e a prezzi competitivi per tutti i cittadini e i consumatori, indipendentemente dalla posizione geografica; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tutti gli strumenti politici disponibili per ottenere l'accesso alla banda larga per tutti i cittadini europei, compresi gli obiettivi nazionali per la copertura a banda larga e ad alta velocità e programmi speciali per aumentare l'alfabetizzazione informatica dei bambini tramite l'uso dei computer nelle scuole;

39.

osserva che l'agenda digitale europea avrà un impatto fondamentalmente sui settori della cultura, dei mezzi di comunicazione e dell'istruzione e che, pertanto, si rivela necessario un approccio integrato piuttosto che uno a comparti; ritiene di vitale importanza che l'attenzione sia dedicata all'impatto dei nuovi media, ad esempio tramite l'impegno a sviluppare le competenze informatiche, e alla questione dei contenuti online rispetto a considerazioni economiche, tecniche e concernenti il mercato interno in tutte le iniziative politiche relative all'azienda digitale;

40.

osserva tuttavia che la libera circolazione dei servizi digitali sia attualmente ostacolata dalla frammentazione delle regole a livello nazionale;

41.

ritiene che anche l'industria creativa svolga un ruolo importante nel contesto digitale nella promozione della diversità culturale all'interno dell'UE;

Iniziativa faro: «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»

42.

ritiene che gli aspetti ambientali della strategia UE 2020 siano generalmente troppo deboli e devono essere rafforzati. sollecita affinché gli obiettivi ambientali chiari e misurabili siano inglobati tra gli obiettivi principali della strategia, ponendo l'accento sulla necessità di arrestare la perdita di biodiversità;

43.

ritiene che la strategia 2020 dovrebbe essere orientata verso la realizzazione degli obiettivi UE a lungo termine volti a ridurre le emissioni di gas serra dell'80 % entro il 2050, in particolare aumentando l'efficienza energetica e minimizzando gli sprechi per migliorare la posizione concorrenziale dell'Europa e ridurre i costi;

44.

è del parere che il miglioramento dell'efficienza in termini di risorse dovrebbe costituire una priorità nel corso dell'intera strategia e che un'attenzione particolare debba essere prestata agli effetti del prezzo del petrolio in continua crescita e alla limitata offerta di metalli preziosi che sono vitali per l'elettronica in generale e, in particolare, per la produzione di batterie per auto elettriche;

45.

ritiene che l'innovazione debba essere perseguita con determinazione per raggiungere gli obiettivi del miglioramento ambientale, dell'efficienza nell'uso delle risorse e della riduzione dei costi e che la definizione di obiettivi giuridici e l'introduzione di misure di regolamentazione siano il mezzo più efficace per promuovere tale innovazione;

46.

considera opportuno adattare le modalità di ripartizione dei fondi strutturali UE per tenere conto della necessità di promuovere l'innovazione che riduce i costi e migliora l'uso delle risorse;

Iniziativa faro: «energia pulita ed efficiente»

47.

sottolinea che processi produttivi sostenibili, uniti all'efficienza nell'uso delle risorse, a una politica energetica integrata e all'ulteriore sviluppo delle fondi energetiche rinnovabili, consentiranno all'UE non soltanto di raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e cambiamento climatico, ma anche di mantenere una solida base manifatturiera in Europa e di aumentare la competitività, la crescita e l'occupazione;

48.

deplora che nella strategia UE 2020 non sia riscontrabile la minima ambizione per quanto riguarda lo sviluppo di una politica europea realmente comune in materia di energia; sottolinea che, malgrado un mercato interno funzionante sia un obiettivo fondamentale per l'Europa e pur sottolineando la necessità di attuare rapidamente il terzo pacchetto sull'energia, attribuire eccessiva enfasi a questa parte della politica energetica va a scapito degli altri due obiettivi dello «sviluppo sostenibile» e della «sicurezza dell'approvvigionamento»; ricorda che non si può affrontare la questione del mercato interno separatamente da quella della dimensione esterna e che l'Europa necessita di una politica energetica europea comune al fine di esercitare un effetto concreto sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sul cambiamento climatico e sull'accessibilità dei prezzi dell'energia;

49.

sottolinea il fatto che l'efficienza energetica è non solo il mezzo più economico per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la sicurezza energetica, ma potrebbe anche creare un considerevole numero di posti di lavoro entro il 2020; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a porre l'efficienza energetica al primo posto dell'ordine del giorno dell'UE, anche in termini di bilancio; in modo più specifico, chiede di intensificare l'attuazione della legislazione vigente e di presentare una tempestiva e ambiziosa proposta del nuovo Piano d'azione europeo sull'efficienza, che preveda una revisione della direttiva servizi energetici e l'introduzione di un obiettivo vincolante per l'efficienza energetica;

50.

osserva che, per far fronte alla sfida del cambiamento climatico, saranno necessari cospicui investimenti nell'infrastruttura energetica prima del 2020 e oltre tale data, compresi investimenti per modernizzare le reti energetiche europee, un'autentica super rete europea, i corridoi verdi, le interconnessioni, a completamento del progetto Galileo, la tecnologia verde, la sanità elettronica, il programma sulle retri transeuropee di trasporto (RTE-T) e l'accesso libero ed equo alle TIC e alla banda larga; sottolinea altresì che è essenziale completare il mercato interno dell'energia e incoraggiare gli Stati membri a dare rapidamente attuazione al terzo pacchetto sull'energia, al fine di stimolare la crescita economica, promuovere l'apertura dei mercati, migliorare i diritti dei consumatori e rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE; ritiene essenziale perseguire tali iniziative per stimolare il mercato interno dell'energia e integrare una quota crescente di fonti energetiche rinnovabili nonché per sviluppare nuovi grandi progetti infrastrutturali nei paesi terzi, soprattutto nella regione mediterranea ed eurasiatica; osserva che le fonti energetiche rinnovabili sono le migliori risorse energetiche endogene del continente europeo e sollecita pertanto il perseguimento di misure ambiziose di attuazione degli obblighi degli Stati membri in materia di energie rinnovabili;

51.

sottolinea la necessità che l'Unione europea investa più efficacemente nelle infrastrutture di trasporto esistenti, quali le TEN-T, per promuovere la creazione di posti di lavoro, migliorare la coesione sociale e territoriale e creare un sistema di trasporti sostenibile e interoperabile; chiede un'interazione tra modi di trasporto e l'utilizzo intelligente della logistica, dal momento che per decarbonizzare il settore dei trasporti e renderlo sostenibile occorreranno innovazione, nuove tecnologie e risorse finanziarie;

Iniziativa faro: «Una politica industriale per l'era della globalizzazione»

52.

è fortemente favorevole a una politica industriale atta a creare le condizioni migliori per mantenere e sviluppare una base industriale solida, competitiva e diversificata in Europa; accoglie con favore ed evidenzia il fatto che una tale politica copra l'intero comparto industriale e persegua principalmente l'obiettivo di creare le condizioni quadro adeguate;

53.

chiede una trasformazione dell'industria europea per mezzo di una politica industriale europea sostenibile che punti alla creazione di posti di lavori sostenibili e al miglioramento dell'efficienza e dell'impiego delle risorse; ritiene che lo sviluppo sostenibile dell'industria europea richieda un dialogo intenso con i dipendenti e i lavoratori; ribadisce che tale transizione richiederà misure volte ad aiutare la transizione dei lavoratori verso una nuova economia sostenibile sul piano ambientale;

54.

afferma che la strategia UE 2020 dovrebbe indicare i costi e i vantaggi del passaggio a un'economica sostenibile ed efficiente sotto il profilo energetico e osserva che uno degli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri consiste nell'agevolare l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali;

55.

ribadisce la sua richiesta di assicurare un adeguato finanziamento a sostegno di tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio pulite, sostenibili ed efficienti, che consista in una spesa totale di almeno 2 miliardi di euro all'anno dal bilancio UE oltre al VII Programma quadro e al Programma quadro per la competitività e l'innovazione dal 2010 in poi; chiede, in tale contesto, che la Commissione e gli Stati membri definiscano con urgenza un calendario per gli impegni di finanziamento per garantire che i fondi per le varie iniziative del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) e per le altre iniziative complementari comincino a fluire dal 2010;

Iniziativa faro: «Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro»

56.

ritiene importante che la diminuzione della competitività europea sia considerata a livello globale e che, tenendo conto della scarsità di forza lavoro prevista a lungo termine, è anche importante guardare oltre la crisi e studiare soluzioni europee che offrano possibilità di migrazione delle conoscenze e di prevenzione della «fuga dei cervelli» europei;

57.

ritiene che far fronte alla disoccupazione giovanile e promuovere un'effettiva corrispondenza tra le competenze e le esigenze del mercato dovrebbero essere punti centrali della politica e che, a tal fine, sia necessario facilitare la mobilità transfrontaliera per studenti e ricercatori nel quadro di scambi e tirocini e migliorare la forza di attrazione internazionale degli istituti europei di insegnamento superiore; ritiene che l'impegno dell'Europa in materia di istruzione dovrebbe trovare un'espressione pratica nella strategia UE 2020 e accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di includere nella strategia obiettivi quantitativi per l'istruzione;

58.

esorta gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, congiuntamente al Parlamento, ad adottare, entro la fine dell'anno, una strategia ambiziosa in materia di posti di lavoro verdi, che ponga le condizioni quadro per approfittare delle potenzialità sotto il profilo occupazionale di un'economia più sostenibile basata sulle competenze e l'innovazione e garantisca che la transizione verso tale economia sia sostenuta dalla formazione, dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e dalla sicurezza sociale per tutti;

Iniziativa faro: «Piattaforma europea contro la povertà»

59.

accoglie con favore la proposta della Commissione in merito a una piattaforma contro la povertà ma sottolinea che la lotta contro detto fenomeno deve essere rafforzata; ritiene, a tale proposito, che la strategia UE 2020 dovrebbe includere esplicitamente obiettivi ambiziosi volti a ridurre le disuguaglianze, più specificamente il divario tra ricchi e poveri; ritiene pertanto che la povertà debba essere misurata in termini di «povertà relativa», per contribuire a identificare coloro che sono a rischio di esclusione;

60.

ritiene che la scelta di indicatori per la povertà e l'inclusione sociale dovrebbe rispecchiare la necessità di ridurre la povertà tramite il coinvolgimento delle persone, in particolare delle donne, nel mercato del lavoro; chiede pertanto che siano sviluppati nuovi strumenti per valutare il legame tra l'esclusione dal mercato del lavoro e la povertà a livello personale; sottolinea l'importanza cruciale dei servizi sociali ai fini del perseguimento dell'inclusione sociale;

Politica di coesione

61.

è dell'avviso che una politica di coesione forte e dotata dei giusti finanziamenti, che abbracci tutte le regioni europee, dovrebbe essere pienamente in linea con la strategia UE 2020 e che una tale politica, con il suo approccio orizzontale, sia una precondizione per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dell’UE 2020, nonché per raggiungere la coesione sociale, economica e territoriale; esorta quindi a un'ulteriore semplificazione delle disposizioni di esecuzione relative alla politica di coesione nell'interesse di una sua più facile attuazione, responsabilità e di un approccio più reattivo alle sfide future e al rischio di crisi economiche;

62.

ritiene che la crisi mondiale debba essere utilizzata quale opportunità per creare nuovamente l'economia sociale di mercato europea quale modello di società fondato sulla sostenibilità, la solidarietà, la conoscenza, una netta riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro e che la strategia UE 2020 dovrebbe sviluppare le potenzialità in termini di occupazione della transizione verso un'economia sostenibile;

Politica agricola comune

63.

sottolinea che la riforma della PAC entro il 2013 e una strategia sostenibile in materia di silvicoltura dovrebbero essere considerate nel quadro della strategia UE 2020; è convinto che, se il quadro delle politiche del settore è valido e vi sono adeguate risorse di bilancio, l'agricoltura e la silvicoltura possono svolgere un ruolo importante in una strategia europea complessiva volta ad assicurare la ripresa economica, nel contempo contribuendo alla sicurezza alimentare dell'UE e del mondo, preservando il paesaggio rurale di cui è fatto il 90 % del territorio dell'UE, assicurando la protezione dei posti di lavoro nelle aree rurali, garantendo benefici ambientali e fornendo un contributo importante alla ricerca di risorse alternative;

Azione esterna dell'Unione europea

64.

sottolinea che l'attenzione dedicata alla dimensione esterna della strategia UE 2020 dovrebbe essere maggiore; esorta vivamente la Commissione ad adottare un approccio più ampio e globale nella sua azione esterna, in linea con il principio UE di coerenza delle politiche per lo sviluppo; esorta la Commissione ad utilizzare la sua strategia commerciale per l'UE 2020 per promuovere i valori fondamentali dell'Unione, quali i diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto e le libertà fondamentali e la salvaguardia dell'ambiente;

65.

sottolinea che la Commissione dovrebbe plasmare la sua strategia commerciale per l'UE 2020 al fine di trasformare la politica commerciale dell'Unione europea in un reale veicolo di creazione di posti di lavoro e di sviluppo sostenibile a livello mondiale e che dovrebbe prevedere tempestivamente un dialogo aperto con il Parlamento e la società civile sulle priorità dell'Unione europea per l'era post-Doha, in particolare in materia di norme sociali e ambientali e riforma dell'OMC;

*

* *

66.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0053.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0186.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/65


Mercoledì 16 giugno 2010
Governance economica

P7_TA(2010)0224

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla governance economica

2011/C 236 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la riunione informale del Consiglio europeo dell'11 febbraio 2010,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 su UE 2020 (1),

vista la riunione dei Capi di Stato e di governo dei paesi dell’Eurozona e la riunione del Consiglio Ecofin dedicata al Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,

vista la Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 intitolata «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250),

viste le sei relazioni adottate il 10 maggio 2010 dalla sua commissione per i problemi economici e monetari,

visti i lavori della sua commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l’attuale crisi finanziaria ed economica denota la necessità di una più forte governance economica e monetaria,

B.

considerando che la strategia UE 2020 dovrebbe promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro; che la diminuzione del 4 % del PIL, il calo della produzione industriale e un totale di oltre 23 milioni di lavoratrici e lavoratori disoccupati rappresentano una grave sfida economica e sociale,

Primo passo importante: un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria per garantire la stabilità dell’euro

1.

ritiene che l'accordo raggiunto il 9 maggio 2010 sull'istituzione di un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria per aiutare i paesi all'interno e all'esterno della zona euro in difficoltà finanziarie costituisca un momento cruciale nella storia europea; deplora il fatto che i responsabili decisionali europei abbiano tardato ad intervenire con decisione, malgrado l'aggravarsi della crisi finanziaria;

2.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che il Parlamento europeo dovrà dare il suo accordo qualora la Commissione e il Consiglio cerchino di applicare il Meccanismo di stabilizzazione finanziaria ricorrendo ai mercati internazionali dei capitali;

3.

ritiene che l'accordo costituisca un importante primo passo verso l’obiettivo di dare all'Unione europea un quadro più solido e sostenibile di politica economica e monetaria;

4.

sottolinea come i recenti avvenimenti dimostrino che l'Eurozona ha bisogno di una governance economica più determinata e che un pilastro monetario senza un pilastro sociale ed economico è destinato a fallire;

L’Unione europea deve riformare il suo sistema di governance economica per essere meglio preparata ad affrontare le crisi future

5.

sottolinea che al fine di ripristinare tassi di crescita sani e pervenire all'obiettivo dello sviluppo e della coesione economica e sociale sostenibili, occorre attribuire priorità alla lotta ai persistenti e significativi squilibri macroeconomici e divari di competitività; plaude al riconoscimento di tale necessità da parte della Commissione nella sua Comunicazione sul coordinamento delle politiche economiche;

6.

invita pertanto la Task Force istituita dal Consiglio europeo nel marzo 2010 ad accelerare i suoi lavori e, prima del settembre 2010, a presentare proposte concrete, basate sul metodo comunitario, per un coordinamento economico più ampio e approfondito;

7.

sottolinea che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche è essenziale per la stabilità e la crescita; saluta le proposte della Commissione volte a rafforzare la gestione della zona euro a medio e lungo termine, il cui fine è di evitare il ripetersi dell'attuale crisi monetaria, e ne condivide la tesi secondo cui il Patto di stabilità e di crescita richiede meccanismi di incentivazione e sanzionamento più efficaci;

8.

deplora peraltro il fatto che nelle sue proposte sulla governance economica europea la Commissione non abbia definito soluzioni che consentano di pervenire a un coordinamento delle politiche economiche più mirato e incentrato sullo sviluppo di una strategia di bilancio comune nel quadro di una strategia d'insieme Europa 2020, al fine di ripristinare e mantenere tassi di crescita economica duraturi;

9.

sottolinea che la sostenibilità delle finanze pubbliche non richiede soltanto una spesa responsabile, ma anche una tassazione adeguata ed improntata ad equità, un più efficace processo di prelievo delle imposte da parte delle competenti autorità e una più intensa lotta contro l’evasione; invita a tal proposito la Commissione a proporre una serie di misure per aiutare gli Stati membri a ripristinare l'equilibrio dei conti pubblici e a finanziare gli investimenti pubblici attingendo a fonti finanziarie innovative;

10.

sottolinea la necessità per le autorità di vigilanza finanziaria europee di lavorare in stretta cooperazione reciproca, a livello sia micro che macro, per garantire una supervisione efficace;

11.

ritiene che le prerogative di Eurostat debbano essere rafforzate, anche conferendo all’Istituto poteri di indagine; ritiene che un'informazione statistica aperta e trasparente dovrebbe costituire una precondizione per l'ottenimento di un sostegno a titolo dei fondi strutturali; ritiene che la Commissione debba assumersi la responsabilità di valutare le statistiche fornite dagli Stati membri;

12.

chiede la creazione di un «Fondo monetario europeo» (FME), cui i paesi della zona euro dovrebbero contribuire secondo il proprio PIL e con ammende calcolate in funzione dei rispettivi livelli eccedentari di debito e deficit; ogni Stato membro attingerebbe dai fondi FME fino all'importo che ha precedentemente depositato; qualora, tuttavia, un paese dovesse aver bisogno di risorse o garanzie supplementari, sarebbe tenuto ad accettare un programma di riforma su misura, la cui attuazione ricadrebbe sotto la supervisione della Commissione europea;

13.

chiede alla Commissione di effettuare una valutazione dell'impatto macroeconomico del pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'Unione europea e a pubblicare una Comunicazione sulla fattibilità, i rischi e i vantaggi dell'emissione di eurobbligazioni;

L’Unione europea deve riformare il suo sistema di governance economica per garantire il successo della sua prossima strategia Europa 2020

14.

è persuaso che la struttura di governance della strategia Europa 2020 debba essere rafforzata per assicurare che, a differenza della Strategia di Lisbona, essa raggiunga i propri obiettivi; deplora, quindi, profondamente che la Commissione e il Consiglio non abbiano presentato proposte in merito, malgrado la pressante richiesta fatta dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 10 marzo 2010 su Europa 2020;

15.

sottolinea l'importanza di stabilire un più forte legame tra gli strumenti del Patto di stabilità e di crescita, gli strumenti macroeconomici e i programmi di riforma nel quadro di Europa 2020, presentandoli in maniera coerente ed assicurando una migliore comparabilità dei bilanci nazionali per quanto riguarda le diverse categorie di spesa; gli Stati membri dovrebbero vedere le rispettive politiche economiche non solo in un’ottica di interesse nazionale ma anche in una prospettiva di interesse comune, e formulare le proprie politiche in modo conseguente; rammenta agli Stati membri il ruolo accresciuto degli indirizzi di massima per le politiche economiche;

16.

ritiene che, per il successo della nuova strategia, non si debba continuare a fare assegnamento sul metodo del coordinamento aperto in campo economico, ma occorra fare più ampio ricorso a misure vincolanti;

17.

ritiene che la strategia Europa 2020 non si concentri abbastanza sulle questioni chiave che gli Stati membri devono affrontare e sottolinea i gravi problemi riguardanti il contenuto e la gestione di «target» e «obiettivi qualificanti» (flagship);

18.

rinnova i suoi appelli precedenti per una strategia di sviluppo unica e integrata per l'Europa, che definisca chiaramente orientamenti di crescita economica a lungo termine, al fine di costruire una società migliore, più giusta e più sostenibile, con maggiore prosperità per tutti;

19.

ribadisce il suo invito ad integrare le strategie in reciproca sovrapposizione come la strategia Europa 2020, la Strategia per uno sviluppo sostenibile e il Patto di stabilità e crescita (PSC); deplora che il Consiglio europeo abbia respinto questo approccio, lasciando irrisolto il problema dell'incoerenza delle politiche;

20.

ritiene che un'effettiva governance economica comporti il conferimento alla Commissione di un'effettiva e maggiore responsabilità gestionale, che le consenta di avvalersi degli strumenti esistenti e di quelli recentemente introdotti dal trattato di Lisbona, ad esempio agli articoli 121, 122, 136, 172, 173 e 194, che affidano alla Commissione il compito di coordinare i piani e gli interventi di riforma e di stabilire una strategia comune;

21.

esorta il Consiglio europeo e la Commissione a definire un approccio «bastone e carota» e ad avvalersi di meccanismi di compliance nel quadro dell'articolo 136 del trattato - come incentivi economici (ad esempio fondi UE supplementari) e penali – atti a sostenere una governance economica UE rafforzata e più specificamente una più solida governance della Strategia Europa 2020;

22.

ritiene che il rafforzamento della governance economica debba andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance europea, da conseguire tramite una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali lungo l'intero processo; invita in particolare il Consiglio e la Commissione a fare un uso corretto delle disposizioni del Trattato di Lisbona relativamente alla partecipazione attiva del Parlamento in materia di politica economica, come definita all'articolo 121, paragrafi 5 e 6 ed invita la Commissione a formulare proposte dettagliate per l'instaurazione di un regolare dialogo politico e legislativo a livello interistituzionale in questo cruciale settore;

Il bilancio europeo e i piani di riforma nazionali devono essere coerenti con i fini della Strategia Europa 2020, in modo da stimolare la crescita e lo sviluppo sostenibile

23.

insiste sul fatto che, ai fini della credibilità della strategia Europa 2020, occorrono una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE; sottolinea la maggiore importanza del bilancio dell’UE in quanto strumento in grado di mettere risorse in comune;

24.

sottolinea l’importanza degli investimenti pubblici o privati a lungo termine per i finanziamento delle infrastrutture necessarie a mettere in atto le iniziative «portabandiera» (flagship) previste nella strategia Europa 2020, ed invita la Commissione a proporre misure che adeguino il quadro normativo europeo alla necessità di promuovere la cooperazione tra investitori a lungo termine;

25.

sottolinea che la Strategia Europa 2020 può essere credibile solo se adeguatamente finanziata e si attende in proposito un approccio più ambizioso per il progetto di bilancio 2011, onde garantire il successo della Strategia; deplora il fatto che il progetto di bilancio 2011 non doti i programmi portabandiera della strategia Europa 2020 di fondi sufficienti; sottolinea che un maggiore coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e un maggiore ricorso alle partnership pubblico-privato (PPP) possa essere un approccio efficace, senza peraltro rappresentare una soluzione «universale»; si rammarica che tale questione non sia stata affrontata né dal Consiglio europeo né dalla Commissione;

26.

invita la Commissione europea a chiarire il rapporto tra linee di bilancio e corrispondenti obiettivi strategici di Europa 2020; insiste sulla necessità che, entro il primo semestre 2010 la Commissione presenti proposte volte a riformare l'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2007-2013 per reperire le risorse finanziarie aggiuntive necessarie al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020;

27.

chiede ulteriori informazioni sulle implicazioni per il bilancio UE del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria approvato in occasione del Consiglio «Ecofin» straordinario del 9 e 10 maggio 2010;

28.

sottolinea l'importanza di rivedere l'attuale Quadro finanziario pluriennale (QFP) onde rispettare le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e assicurarne la conformità con gli obblighi del trattato di Lisbona; ciò al fine di garantire finanziamenti alle iniziative delineate nella Strategia Europa 2020, nonché alle varie iniziative e impegni politici assunti nel quadro dell'attuale e del prossimo QFP;

29.

evidenzia la necessità che il bilancio dell'UE rifletta la necessità di finanziare la transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale;

Il Parlamento europeo chiede di essere più strettamente associato alla definizione dettagliata della proposte nel quadro di Europa 2020

30.

sottolinea che il Parlamento prenderà una decisione sugli Orientamenti per l'occupazione una volta ricevuta una risposta soddisfacente per quanto riguarda la struttura di governance e il quadro di bilancio della Strategia Europa 2020;

31.

sottolinea che le raccomandazioni programmatiche annuali e gli avvertimenti della Commissione in merito al rispetto degli obiettivi Europa 2020 da parte degli Stati membri dovrebbero costituire la base per le decisioni del Consiglio europeo; ritiene che tali relazioni debbano essere discusse in seno al Parlamento europeo prima di essere esaminate dal Consiglio europeo;

*

* *

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2010)0053.


Giovedì 17 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/69


Giovedì 17 giugno 2010
Politiche dell'UE a favore dei difensori dei diritti dell'uomo

P7_TA(2010)0226

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani (2009/2199(INI))

2011/C 236 E/10

Il Parlamento europeo,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni internazionali sui diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR),

viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e le attività del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

visti il trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 3 e 21, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo, e in particolare gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e rivisti nel 2008; visti gli orientamenti dell'Unione europea per i dialoghi sui diritti dell'uomo, adottati nel dicembre 2001 e rivisti nel 2009,

vista la propria risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo (1),

viste le clausole sui diritti umani negli accordi esterni dell'UE,

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (2),

vista la propria risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (3),

visti i propri orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi,

visto lo statuto del premio Sacharov per la libertà di pensiero, approvato dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo il 15 maggio 2003 e modificato il 14 giugno 2006,

viste le proprie precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo e in particolare i loro allegati su casi individuali,

viste le discussioni che si tengono regolarmente su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e le relative risoluzioni d'urgenza,

vista la Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’azione del Consiglio d’Europa relativa al miglioramento della protezione dei difensori dei diritti umani e alla promozione delle loro attività, adottata il 6 febbraio 2008,

vista la risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa (4), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 febbraio 2009,

vista la Raccomandazione sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa (5), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 ottobre 2007,

visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e le risoluzioni sui difensori dei diritti umani adottate dalla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR), la Convenzione americana sui diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (6),

visti i programmi di protezione e accoglienza dei difensori dei diritti umani in pericolo che sono in corso di attuazione in alcuni Stati membri dell'UE,

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7–0157/2010),

A.

considerando che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ogni Stato membro ha la responsabilità di promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

B.

considerando che, secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite adottata nel 1998, per «difensore dei diritti umani» s'intende una persona che, da sola o con altri, agisce per promuovere o proteggere i diritti umani con mezzi pacifici,

C.

considerando che i difensori dei diritti umani in tutto il mondo sono attori cruciali nella protezione e promozione dei diritti umani fondamentali, spesso a rischio della loro stessa vita, e che essi inoltre svolgono un ruolo chiave nel consolidamento dei principi democratici nei loro paesi, mantengono imparzialità e trasparenza nel proprio operato e rafforzano la credibilità con una comunicazione precisa delle informazioni, costituendo così l'anello di congiunzione umano tra la democrazia e il rispetto dei diritti umani,

D.

considerando che il sostegno ai difensori dei diritti umani è da tempo un elemento consolidato della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani nelle relazioni esterne; che tuttavia il sostegno dell'UE varia a seconda dei paesi interessati,

E.

considerando in particolare che l'Unione europea è espressamente interessata a rafforzare la protezione dei diritti umani, come previsto dal trattato di Lisbona, tramite la propria adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

F.

considerando che il Parlamento europeo svolge un ruolo importante nella promozione dei diritti umani e della democrazia, ivi inclusa la protezione dei loro difensori, attraverso delegazioni nei paesi terzi, audizioni, risoluzioni, lettere e, non meno importante, con il premio Sacharov, nonché con le sue relazioni sui diritti umani nel mondo,

G.

considerando che l'Unione europea coordina sempre di più le sue azioni con altri meccanismi regionali e internazionali aventi sede in Africa, in Europa e nelle Americhe, per monitorare da vicino la situazione dei difensori dei diritti umani, sollecitando gli Stati ad assicurare un ambiente favorevole al loro lavoro, in ottemperanza agli obblighi internazionali e regionali in materia di diritti umani,

H.

considerando che la credibilità dell'Unione europea quale protettrice dei difensori dei diritti umani nel mondo è strettamente legata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali al suo interno,

I.

considerando che i difensori dei diritti umani subiscono essi stessi violazioni di tali diritti nel corso del loro lavoro e che tali violazioni includono omicidi, minacce di morte, sequestri di persona e rapimenti, arresti e detenzioni arbitrari e altri atti vessatori e intimidatori, per esempio tramite campagne diffamatorie, e considerando che tutte queste violazioni possono essere commesse anche a danno degli stretti familiari dei difensori dei diritti umani (tra cui i loro figli) e degli altri loro parenti, con l'obiettivo di impedire loro di proseguire le loro attività; considerando che in molte regioni le campagne a favore dei diritti umani sono penalizzate da restrizioni delle attività e dalla persecuzione dei difensori dei diritti umani,

J.

considerando che la protezione dei singoli difensori dei diritti umani richiede che si facciano rispettare in generale le politiche dell'Unione europea in materia di diritti umani,

K.

considerando che le donne difensori dei diritti umani sono una categoria particolarmente a rischio, e che altri gruppi e categorie di difensori particolarmente esposti ad aggressioni e a violazioni dei diritti umani in virtù del lavoro che svolgono sono quelli che si adoperano per promuovere i diritti civili e politici – in particolare la libertà di espressione e la libertà di pensiero, coscienza e religione, ivi compresi i diritti delle minoranze religiose – nonché i diritti economici, sociali e culturali, in particolare diritti collettivi come il diritto all'alimentazione e all'accesso alle risorse naturali, e tra questi i sindacalisti, e ancora quelli che operano per i diritti delle minoranze e delle comunità, dei bambini, dei popoli indigeni e degli LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali), e le persone che lottano contro la corruzione,

L.

considerando che sono sempre più sofisticati i mezzi utilizzati per perseguitare i difensori dei diritti umani, servendosi non solo delle nuove tecnologie ma anche di normative sulle ONG restrittive e di ostacoli amministrativi che limitano gravemente lo spazio e le possibilità d'azione di una società civile indipendente; sottolineando, a tale proposito, che alcuni governi ostacolano o impediscono la registrazione ufficiale delle organizzazioni da parte dei difensori dei diritti umani, per poi procedere legalmente contro di loro accusandoli di aver esercitato illecitamente il loro diritto alla libertà di associazione,

M.

considerando che queste azioni costituiscono una chiara violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani e di una serie di libertà fondamentali universalmente riconosciute,

N.

considerando che i difensori dei diritti umani subiscono restrizioni, e sono talvolta direttamente presi di mira, anche attraverso politiche, normative e procedure definite come misure di «sicurezza», spesso combinate alla stigmatizzazione e all'accusa di terrorismo,

O.

considerando che le difficoltà specifiche affrontate da associazioni e assemblee di difensori dei diritti umani rimangono la confisca degli arredi, la chiusura dei locali, l'imposizione di ingenti multe e il controllo minuzioso e soggettivo dei conti bancari,

P.

considerando che gli accordi commerciali che includono una clausola relativa ai diritti umani possono conferire all'UE il potere necessario per esigere il rispetto dei diritti umani quale condizione per gli scambi commerciali,

1.

rende omaggio all'inestimabile contributo che i difensori dei diritti umani danno alla protezione e alla promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia e alla prevenzione dei conflitti, a rischio della loro sicurezza personale e di quella delle loro famiglie e dei loro parenti; valuta positivamente il fatto che la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 non fornisca una definizione rigida di «difensori dei diritti umani» e invita in questo senso il Consiglio e la Commissione a sostenere con forza tale approccio;

2.

esorta l'UE ad dare priorità a un'applicazione più efficace degli strumenti e meccanismi esistenti per una protezione coerente e sistematica dei difensori dei diritti umani all'interno dell'Unione europea; raccomanda all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di elaborare idonee misure e una metodologia più efficace e orientata ai risultati, che comprenda valutazioni delle politiche e dei dialoghi in corso nel campo dei diritti umani;

3.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a esprimere la loro volontà politica di sostenere l'azione dei difensori dei diritti umani, e di conseguenza a fare miglior uso di tutti gli strumenti esistenti e a sviluppare nuovi meccanismi complementari per sostenere e promuovere il loro lavoro attraverso una strategia autenticamente partecipativa, contribuendo così a creare un ambiente in cui i difensori dei diritti umani possano svolgere i loro compiti e godere di protezione; sottolinea che tali azioni devono andare di pari passo con una politica di prevenzione e protezione dei difensori dei diritti umani da aggressioni e minacce, sia attraverso misure urgenti sia mediante azioni a lungo termine;

Rafforzamento istituzionale e innovazioni in base al trattato di Lisbona

4.

ricorda che il trattato di Lisbona, come enunciato nei suoi articoli 3 e 21, pone la promozione e la tutela dei diritti umani al centro dell'azione esterna dell'Unione; sottolinea che è necessario dare priorità alle azioni volte a garantire che la promozione dei diritti umani, in quanto valore fondamentale e obiettivo della politica esterna dell'Unione, sia debitamente riflessa nella creazione e nella struttura del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche attraverso l'assegnazione ad esso di sufficienti risorse umane; chiede pertanto che in seno al SEAE sia istituito un servizio centralizzato («punto focale» centrale) con una competenza specifica in materia di difensori dei diritti umani;

5.

ricorda che l'attuazione da parte delle missioni dell'UE degli orientamenti sui difensori dei diritti umani è stata finora insoddisfacente, ed esorta la Commissione a intraprendere un'analisi approfondita per garantire che tale questione verrà affrontata; rileva al riguardo che, in seguito all'adozione del trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione nei paesi terzi sono ora tenute ad avvalersi pienamente delle nuove opportunità ma, diventando delegazioni dell'Unione, sono anche investite di maggiori responsabilità ai fini di una maggiore efficacia dell'azione in questo campo, con un ruolo sempre più importante sotto il profilo della rappresentanza dell'UE e dell'attuazione della politica dei diritti umani; ribadisce pertanto la sua richiesta di nominare sistematicamente per ciascun paese un funzionario politico altamente qualificato con una responsabilità specifica in materia di diritti umani e democrazia, e di integrare gli orientamenti e definire le migliori pratiche per i diritti umani e per la loro attuazione nei programmi di formazione, nelle descrizioni delle mansioni e nelle procedure di valutazione del personale delle missioni dell'UE;

6.

pone in risalto l'importanza delle clausole sui diritti umani nelle politiche commerciali, nei partenariati e negli accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi; propone una «valutazione dei diritti umani» per i paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'UE;

7.

auspica che la nomina dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo Vicepresidente della Commissione, nonché la creazione di un servizio comune per l'azione esterna, possano migliorare notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'UE in tale settore, e raccomanda vivamente che l'elaborazione di strategie locali, in stretta cooperazione con la società civile locale indipendente, e la loro regolare valutazione siano istituzionalizzate dall'Alto rappresentante/Vicepresidente, così da garantire una reale attuazione delle misure di protezione previste negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

8.

considera necessario migliorare i contatti con la società civile indipendente e dare ad essi un seguito sistematico, nonché migliorare l'accesso dei difensori dei diritti umani alle delegazioni e alle missioni in loco dell'UE; si compiace al riguardo della richiesta della Presidenza spagnola di designare un funzionario di collegamento locale per i difensori dei diritti umani comune tra le missioni dell'UE, incaricato di coordinare le attività dell'Unione europea promuovendo un maggiore accesso alle informazioni sulle violazioni dei diritti umani e rafforzando la cooperazione con la società civile, il che al tempo stesso garantirà la trasparenza dell'esercizio delle loro competenze e la possibilità di una reazione rapida e flessibile in caso di emergenza; chiede che il Parlamento europeo sia informato in merito a tali nomine;

Verso un approccio più coerente e sistematico della politica dell'UE in materia di diritti umani

9.

esprime preoccupazione per la mancata attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; insiste affinché essi siano debitamente e pienamente attuati da tutte le delegazioni dell'Unione europea e affinché siano profusi maggiori sforzi per assicurare che tutte le delegazioni abbiano messo a punto strategie di attuazione locale entro la fine del 2010 o, nel caso in cui tali strategie esistano già, per assicurare che siano riviste entro lo stesso termine; chiede che l'elenco di tali strategie locali sia messo a disposizione del Parlamento europeo e pubblicato nella relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo;

10.

esorta il Consiglio, la Commissione e le delegazioni dell'UE a coinvolgere attivamente i difensori dei diritti umani e le loro organizzazioni nei processi di elaborazione, monitoraggio e revisione delle strategie locali, poiché ciò inciderà sull'effettivo valore di tali strategie;

11.

ritiene che riunioni almeno annuali tra difensori dei diritti umani e diplomatici, come previsto negli orientamenti dell'UE, possano indubbiamente contribuire all'instaurazione di tali processi e incoraggia lo svolgimento di riunioni più regolari e sistematiche in futuro; chiede di adoperarsi per assicurare la partecipazione a tali riunioni dei diversi profili di difensori dei diritti umani attivi nel paese e la partecipazione dei difensori provenienti dalle regioni;

12.

invita pertanto l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a prendere in considerazione la possibilità di organizzare una riunione internazionale dei difensori dei diritti umani, con la partecipazione degli organi interessati delle Nazioni Unite, dei segretariati delle convenzioni regionali dei diritti umani e delle ONG internazionali e regionali, onde migliorare la protezione dei difensori dei diritti umani e promuovere i diritti umani nel mondo;

13.

sottolinea la necessità di una prospettiva di genere nell'attuazione degli orientamenti, con azioni mirate a favore delle donne difensori dei diritti umani e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, come i giornalisti e i difensori attivi nella promozione dei diritti economici, sociali e culturali e dei diritti dei bambini, ed anche di coloro che si occupano dei diritti delle minoranze – in particolare dei diritti delle minoranze religiose e linguistiche –, dei diritti dei popoli indigeni e di quelli degli LGBT;

14.

sottolinea l'importanza della libertà di parola e il ruolo dei media, sia on-line che off-line, come strumento utile per rendere possibile l'attività dei difensori dei diritti umani;

15.

ritiene che occorra valutare lo sviluppo delle nuove tecnologie e il loro impatto sui difensori dei diritti umani, integrando i risultati ottenuti negli attuali programmi dell'UE relativi ai diritti umani e ai loro difensori;

16.

ritiene che i documenti strategici per paese e i programmi indicativi nazionali, i piani d'azione PEV, i programmi d'azione annuali dell'EIDHR e lo strumento per la stabilità debbano riflettere gli aspetti principali delle strategie locali per l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

17.

ribadisce che in virtù del trattato di Lisbona la promozione, la protezione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani vanno poste come questione prioritaria nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi e devono essere integrate a tutti i livelli e in tutti gli aspetti e gli strumenti della politica estera dell'UE, così da migliorare la coerenza, l'efficacia e la credibilità del sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani; ritiene che la definizione, l'attuazione efficace e la regolare verifica di specifiche strategie nazionali sui diritti umani e la democrazia possano contribuire in maniera sostanziale a tale approccio mirato;

18.

ritiene che sarà possibile migliorare la protezione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi rendendo più efficaci i dialoghi dell'UE sui diritti umani; sottolinea la necessità di sollevare sistematicamente, in tutti i dialoghi politici e sui diritti umani e nei negoziati commerciali con i paesi terzi, la questione della situazione dei difensori dei diritti umani e più in generale della situazione e del rafforzamento del diritto alla libertà di associazione, nelle legislazioni, nei regolamenti e nelle prassi nazionali, ricordando ai partner la responsabilità degli Stati di garantire che gli ordinamenti nazionali riconoscano tutti gli obblighi e i diritti sanciti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, ivi inclusi il diritto alla libertà di associazione, la libertà di riunione e il diritto di ricevere finanziamenti nazionali ed esteri in piena trasparenza e nel rispetto della loro autonomia decisionale, nonché la libertà di espressione, diritto essenziale per il lavoro dei difensori dei diritti umani; sottolinea che agli Stati partner vanno altresì ricordati l'obbligo e la responsabilità di tutelare e promuovere il rispetto dei difensori dei diritti umani e del loro lavoro, creando condizioni che consentano pienamente l'esercizio delle attività di sostegno, monitoraggio e informazione sui diritti umani;

19.

ritiene che, per quanto riguarda il ricevimento di finanziamenti nazionali ed esteri, occorra adottare criteri specifici, bilanciati da un'adeguata trasparenza e dalla necessaria riservatezza; chiede misure per assicurare che si tenga conto di ogni altro criterio che possa essere invocato dai difensori dei diritti umani se ritenuto essenziale per lo svolgimento della loro attività;

20.

ribadisce che le delegazioni del Parlamento europeo, come organi responsabili delle relazioni del PE con i paesi terzi, potrebbero svolgere un ruolo ancora più sostanziale nello sforzo di sostegno ai difensori dei diritti umani, conformemente agli orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi;

21.

esorta a porre in maggior rilievo il ruolo del Parlamento europeo nei dialoghi sui diritti umani dell'UE con i paesi terzi;

22.

incoraggia il coinvolgimento della comunità imprenditoriale nei dialoghi sui diritti umani;

23.

ritiene che riguardo alla protezione dei difensori dei diritti umani occorra un approccio coerente e coordinato dell'Unione europea e debba esservi anche un margine per ruoli complementari degli Stati membri;

24.

condanna il clima d'impunità per le violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani che domina in molti paesi del mondo; esorta il Consiglio e la Commissione a sollevare tale questione nei loro contatti bilaterali, sollecitando tutti gli Stati ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali violazioni, a prescindere dalla posizione o dal ruolo che ricoprono, attraverso procedure disciplinari e penali efficaci e indipendenti, tenendo sempre presente la possibilità di rivolgersi da ultimo, una volta esaurite le istanze giudiziarie nazionali di uno Stato, alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

25.

sottolinea la necessità di garantire che non s'invochi arbitrariamente contro i difensori dei diritti umani l'argomento della sicurezza nazionale e pubblica, compreso l'antiterrorismo;

26.

rileva che anche i parlamentari svolgono un ruolo cruciale nel garantire che la legislazione nazionale suscettibile di incidere sui difensori dei diritti umani e sulle loro attività sia resa conforme alle norme sui diritti umani internazionalmente riconosciute; sottolinea pertanto che è importante che i deputati al Parlamento europeo sollevino sistematicamente tali questioni in occasione degli incontri bilaterali e multilaterali con altri parlamentari nonché con esperti sul terreno, in linea con gli orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi;

27.

sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente la società civile indipendente nella preparazione di tutti i dialoghi sui diritti umani, sia attraverso seminari della società civile sia con altri mezzi; ritiene che il collegamento tra seminari della società civile e dialogo formale debba essere rafforzato con la pubblicazione delle raccomandazioni formulate e con un migliore seguito e un miglior feed-back alla società civile dopo lo svolgimento di un dialogo; sottolinea l'importanza di continuare a sollevare i singoli casi nell'ambito dei dialoghi e ritiene che rendere pubblico l'elenco dei nomi potenzierebbe l'impatto delle azioni dell'UE e farebbe aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica per tali casi, a condizione che la divulgazione non metta in pericolo i difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza di cooperare, nella valutazione di tale rischio, con altri difensori dei diritti umani e con la società civile;

28.

ritiene che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che si è già dimostrato capace di sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani e il rafforzamento dello stato di diritto, dovrebbe continuare a incrementare il sostegno diretto ai difensori dei diritti umani, così da far fronte alle loro necessità a breve e lungo termine, assicurandosi che tale sostegno raggiunga anche gruppi particolarmente vulnerabili e i difensori che vivono in zone remote e in zone oggetto di minore attenzione;

29.

esorta il Consiglio e l'Alto rappresentante a denunciare sistematicamente, esprimendo la propria riprovazione, le imprese internazionali che forniscono a regimi oppressivi tecnologie di sorveglianza, facilitando così le persecuzioni e gli arresti di difensori dei diritti umani;

Maggiore trasparenza e visibilità come misura di protezione

30.

invita il Consiglio e la Commissione a far conoscere meglio, tra i difensori dei diritti umani, in seno al SEAE e nelle ambasciate e nei ministeri degli Esteri dell'UE, mediante azioni mirate, l'esistenza degli orientamenti, al fine di garantire la loro piena approvazione e applicazione; ritiene che le riunioni annuali previste negli orientamenti offrirebbero un sostegno considerevole ai difensori dei diritti umani e accrescerebbero la credibilità e la visibilità dell'azione dell'UE, mostrando chiaramente in tal modo quanta importanza rivesta per l'UE la protezione dei diritti umani;

31.

sottolinea che dando pubblico riconoscimento e visibilità ai difensori dei diritti umani e al loro lavoro si può contribuire anche alla loro protezione in circostanze difficili, dal momento che coloro che compiono abusi potrebbero astenersene se sanno che gli abusi non passeranno inosservati; esorta gli Stati membri e le delegazioni dell'UE a rendere pubblici, ove possibile, i passi diplomatici e le altre attività riguardanti un caso specifico, sempre in consultazione con il difensore dei diritti umani e la sua famiglia; chiede alle missioni dell'UE di fornire ai difensori dei diritti umani e/o alle loro famiglie, nonché alle ONG che abbiano allertato l'UE in merito a un determinato caso, un feed-back sistematico su qualunque tipo di azione intrapresa a loro favore, come specificato negli orientamenti;

32.

esorta l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e tutti i Commissari con responsabilità nel campo delle relazioni esterne a incontrarsi sistematicamente con i difensori dei diritti umani in occasione dei loro viaggi ufficiali in paesi terzi, e sottolinea che il sostegno ai difensori dei diritti umani dovrebbe anche essere tassativamente incluso nel mandato dei rappresentanti speciali dell'UE; sottolinea che sia l'Alto rappresentante sia i rappresentanti speciali dovranno rispondere al Parlamento europeo delle azioni intraprese al riguardo;

33.

sottolinea la necessità di sostenere e sviluppare attivamente proposte su come utilizzare la rete del premio Sacharov, lanciata nel dicembre 2008 in occasione del 20o anniversario del premio, nel quadro di un sostegno continuo ai difensori dei diritti umani, nonché di trarre maggior profitto dal possibile contributo dei vincitori a varie iniziative del Parlamento europeo finalizzate all'adempimento del suo mandato; ribadisce la propria preoccupazione per le violazioni dei diritti umani di alcuni vincitori del premio Sacharov;

Verso un'azione a favore dei difensori dei diritti umani più coordinata e maggiormente orientata ai risultati

34.

ritiene che l’UE debba mettere a punto un approccio globale nei confronti dei difensori dei diritti umani, così da aumentare la credibilità e l’efficacia della sua politica sia fra gli Stati membri che in relazione ai paesi terzi, prevedendo al contempo misure di sostegno a garanzia delle loro attività e misure preventive e di tutela, tenendo conto delle necessità a breve e lungo termine dei difensori dei diritti umani; sottolinea che la strategia rivista per l’EIDHR e gli orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani dovrebbero riflettere tale approccio;

35.

ritiene che l'UE dovrebbe indicare con chiarezza le sanzioni appropriate che si potrebbero applicare ai paesi terzi che commettono gravi violazioni dei diritti umani, e dovrebbe applicarle; rinnova ancora una volta la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio, e in particolare al Vicepresidente/Alto rappresentante, di rendere efficace la clausola sui diritti umani inserita in accordi internazionali e di istituire un vero meccanismo per la sua effettiva applicazione, nello spirito degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;

36.

ritiene, nell'ottica di sviluppare un'azione maggiormente orientata ai risultati, che l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbe valutare regolarmente l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani da parte di ciascuna delegazione dell'UE nei paesi terzi, dando priorità a tale lavoro e seguendolo da vicino, e rivolgere raccomandazioni per un rafforzamento dell'azione alle missioni in cui tale attuazione dovesse risultare palesemente insufficiente;

37.

esorta il Consiglio a rendere l'Europa più accessibile ai difensori dei diritti umani che non possono restare nei loro paesi d'origine; sollecita il Consiglio e la Commissione a elaborare ed attuare misure specifiche volte a facilitare il loro accesso all'Europa;

38.

rammenta la necessità di ovviare alla mancanza di una strategia coerente di protezione e di asilo attuando in modo sistematico misure d'emergenza e iniziative a breve e lungo termine; invita l'Alto rappresentante a riferire al Parlamento europeo entro la fine del 2010 in merito alle misure adottate a tal fine;

39.

rinnova la richiesta rivolta agli Stati membri di definire in via prioritaria una politica coordinata sul rilascio di visti d'emergenza ai difensori dei diritti umani e ai loro familiari, ispirandosi ai regimi speciali applicati in Spagna e in Irlanda; è fermamente convinto che conferire alle nuove delegazioni dell'Unione europea il potere di formulare raccomandazioni agli Stati membri in merito al rilascio dei visti d'emergenza rappresenterebbe un grande passo in avanti per la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani; ritiene che un chiaro riferimento a tale possibilità nel progetto di manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Draft handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas) sarebbe di grande aiuto per raggiungere tale impostazione comune, conformemente alla posizione già espressa dal Parlamento europeo durante il processo di controllo giuridico della succitata misura;

40.

esorta i 27 Stati membri ad attenersi alla stessa linea in merito al rilascio di visti ai difensori dei diritti umani;

41.

sottolinea la necessità di prevedere, accanto a tali visti d'emergenza, misure di protezione e rifugio temporaneo in Europa per i difensori dei diritti umani, fornendo eventualmente risorse finanziarie e alloggi per dare rifugio a difensori dei diritti umani, nonché programmi di accompagnamento (attività nel settore dei diritti umani, conferenze in università europee, corsi di lingua ecc.); accoglie con favore l'iniziativa delle città-rifugio promossa dalla Presidenza ceca e il programma di protezione e accoglienza attuato dal governo spagnolo dal 2008, e invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a ultimare entro il 2010, nella cornice del SEAE, un programma europeo di protezione e rifugio da attuare nel 2011, senza tuttavia sottrarre responsabilità alle altre città; invita pertanto l'Alto rappresentante a presentare al Parlamento europeo un manuale sulla creazione di una città-rifugio nonché una proposta quadro che sostenga la creazione di una rete tra tali città; chiede ulteriore sostegno ad altre iniziative in corso a tale riguardo;

42.

sottolinea altresì che, nelle situazioni in cui potrebbe essere in pericolo la vita o la salute fisica e mentale di un difensore dei diritti umani, gli Stati membri e le delegazioni dell’UE dovrebbero sostenere e sviluppare anche altri strumenti di protezione e meccanismi per una risposta d'urgenza; ritiene che ciò andrebbe fatto in stretta collaborazione con i locali difensori dei diritti umani e con la società civile locale;

43.

si compiace della cooperazione in corso tra i diversi meccanismi di protezione esistenti a livello europeo e internazionale, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso un sistematico scambio di informazioni e strategie, così da assicurare una migliore complementarità tra tutti questi meccanismi sia in termini di condivisione delle informazioni per i casi d'emergenza che di coordinamento per le azioni di sostegno a lungo termine, per esempio attraverso l'uso di una piattaforma on-line sicura accessibile a tutte le parti interessate ufficiali; al riguardo valuta positivamente le riunioni annuali organizzate dal Consiglio d'Europa nonché le riunioni annuali «inter-meccanismi» organizzate dall'Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani, un programma congiunto della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH) e dell'Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT), iniziative finalizzate a rafforzare l'interazione tra i meccanismi e le istituzioni internazionali e regionali per la protezione dei difensori dei diritti umani; invita le task-force sui difensori dei diritti umani esistenti in Europa, nel quadro del gruppo di lavoro del Consiglio «Diritti umani» e del Consiglio d'Europa – un'iniziativa, quest'ultima, del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa –, a studiare le modalità di una più stretta collaborazione;

44.

chiede che, nel contesto dell'attuazione del trattato di Lisbona, le istituzioni dell'UE creino un meccanismo di cooperazione interistituzionale sui difensori dei diritti umani; è del parere che la creazione di tale meccanismo potrebbe essere agevolata mediante l'istituzione di «punti focali» per i difensori dei diritti umani in tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, che operino in stretta collaborazione con i responsabili dei diritti umani e della democrazia in seno alle missioni e delegazioni dell'UE;

45.

invita il Consiglio e la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un meccanismo per un sistema di allerta precoce, da utilizzare in comune fra le istituzioni dell’UE e tutti gli altri meccanismi di protezione;

46.

ritiene che la condivisione delle informazioni potrebbe anche essere agevolata dalla creazione di apposite banche dati, o «giornali di bordo», così da registrare le attività intraprese, soprattutto riguardo a singole persone, garantendo nel contempo il pieno rispetto della riservatezza;

47.

esorta la Commissione a seguire e controllare con regolarità l'attuazione a breve e a lungo termine degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, e a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(3)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(4)  RES/1660(2009).

(5)  CM/Rec (2007)14.

(6)  GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.


12.8.2011   

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CE 236/76


Giovedì 17 giugno 2010
Qualità dei dati statistici nell'Unione e rafforzamento dei poteri di di controllo della Commissione (Eurostat)

P7_TA(2010)0230

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat)

2011/C 236 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0053),

vista la proposta della Commissione (COM(2005)0071 - 2005/0013(CNS),

visto il parere della Banca centrale europea del 31 marzo 2010 (CON/2010/28),

vista la relazione della Commissione sulle statistiche relative al debito e al deficit della Grecia (COM(2010)0001),

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0227/2009),

vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale del 4 giugno 2010 alla Commissione sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat) (O-0080/2010 – B7-0314/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che finora la Commissione (Eurostat) non ha potuto disporre dei poteri d'indagine necessari per migliorare la qualità delle statistiche europee,

B.

considerando che i recenti avvenimenti hanno dimostrato che un sistema statistico ben funzionante è una condizione preliminare per ottenere dati affidabili; e che è mancata la volontà politica di rispettare regole comuni e compiere progressi reali verso una governance più rigorosa in questo campo,

C.

considerando che il caso della Grecia è un chiaro esempio della mancanza di statistiche di bilancio di qualità nell'Unione, e che dimostra che i progressi compiuti dal 2005 non sono stati sufficienti per portare la qualità dei dati di bilancio greci al livello raggiunto da altri Stati membri,

D.

considerando che la proposta del 2005 della Commissione già chiedeva maggiori competenze, analoghe a quelle in materia di audit, per la Commissione (Eurostat) e norme minime convenute di comune accordo per i dati statistici,

E.

considerando che nel 2005 numerosi importanti Stati membri si sono opposti a un rafforzamento dei poteri di Eurostat, nonostante vi fossero chiare prove che le regole e la loro attuazione erano insufficienti,

F.

considerando che è opinione comune che la situazione attuale deve essere migliorata e che la Commissione (Eurostat) deve poter disporre di maggiori poteri di indagine; e che sembra esservi una mancanza di volontà politica, in particolare in seno al Consiglio, di adottare le misure necessarie per rafforzare le competenze della Commissione (Eurostat),

G.

considerando che le risorse umane necessarie per fornire un quadro completo e dettagliato delle statistiche nazionali sono chiaramente carenti, e che tale problema deve essere affrontato a livello sia europeo che nazionale,

H.

considerando che è stato dimostrato che è fondamentale disporre di dati affidabili sui fondi di previdenza sociale, gli arretrati degli ospedali e le transazioni tra governi e imprese pubbliche,

1.

invita il Consiglio a garantire che gli impegni politici nel settore delle statistiche siano onorati e ad accettare integralmente la proposta della Commissione (COM(2010)0053) e i relativi emendamenti presentati dalla BCE e dal Parlamento;

2.

invita il Consiglio a rafforzare il ruolo e l'indipendenza della Commissione (Eurostat);

3.

invita il Consiglio e gli Stati membri ad accettare che la Commissione (Eurostat) sia incaricata di effettuare ispezioni senza preavviso negli Stati membri per la verifica dei dati statistici;

4.

considera che, alla luce del caso della Grecia, la proposta della Commissione rappresenti il minimo necessario, e sottolinea che gli obblighi di dichiarazione devono essere applicati in tutti gli Stati membri e che tale dichiarazione deve contenere informazioni su eventuali precedenti attività fuori bilancio;

5.

invita gli Stati membri a porre termine all'utilizzo di strutture di debito fuori bilancio di qualsiasi genere; invita la Commissione a proporre misure giuridiche vincolanti per obbligare gli Stati membri a porre fine alla pratica di ricorrere a strutture di debito fuori bilancio di qualsiasi tipo;

6.

invita la Commissione a indicare le esigenze, in termini di competenze e di personale, necessarie per procedere ad un monitoraggio efficace ed effettivo delle statistiche nazionali a medio e lungo termine;

7.

richiama l'attenzione sulla tendenza tra gli Stati membri di mantenere alcune passività fuori dal bilancio, in particolare per quanto riguarda i pagamenti futuri per le pensioni del settore pubblico e i contratti a lungo termine con il settore privato per la locazione o la fornitura di strutture pubbliche; chiede una soluzione che garantisca la dichiarazione coerente e aperta di tali passività nelle statistiche nazionali;

8.

invita la BCE a cooperare strettamente con la Commissione (Eurostat) per garantire la coerenza delle statistiche degli Stati membri;

9.

invita la Commissione (Eurostat) ad adoperarsi con ogni mezzo per evitare il riemergere, in qualsiasi Stato membro, di carenze metodologiche e deplorevoli problemi amministrativi, come nel caso della Grecia;

10.

invita il Consiglio e gli Stati membri a fornire alla Commissione (Eurostat) dati relativi alle finanze pubbliche in base a un metodo contabile normalizzato e riconosciuto a livello internazionale;

11.

invita gli Stati membri a fornire alla Commissione (Eurostat) e agli istituti nazionali di statistica l'accesso e le risorse necessarie a rendere possibili controlli reali dei dati sottostanti;

12.

invita gli Stati membri che hanno già aderito o che stanno presentando domanda di adesione alla zona euro a consentire alla BCE di partecipare a ispezioni senza preavviso e ad autorizzare il personale di quest'ultima ad accedere a tutte le loro statistiche;

13.

invita gli Stati membri a stabilire responsabilità chiare per quanto riguarda la produzione e l'elaborazione di dati statistici; ritiene che precise responsabilità nazionali, comprese le responsabilità personali, siano un requisito necessario del lavoro per la Commissione (Eurostat);

14.

invita la Commissione a rendere più rigorosa l'attuazione del codice europeo della prassi statistica, che rafforza l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità degli istituti statistici nazionali e della Commissione (Eurostat), con l'obiettivo di promuovere l'applicazione dei principi, delle prassi e dei metodi statistici internazionali migliori da parte di tutti i produttori di statistiche europee al fine di ottimizzarne la qualità;

15.

invita il Consiglio e gli Stati membri ad accettare senza riserve la necessità di un dialogo e di ispezioni approfondite su base regolare da parte della Commissione (Eurostat), in modo da migliorare il monitoraggio dei dati trasmessi e fornire una garanzia permanente riguardo alla qualità dei dati;

16.

invita il Consiglio a sostenere maggiormente l'attività dell'OLAF, che il Parlamento considera indispensabile per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e quindi dei suoi cittadini, nonché rilevante per proteggere la reputazione delle istituzioni europee; ritiene, di conseguenza, necessario che sia elaborata una strategia delle risorse umane che assegni un personale più numeroso e che ne mantenga l'alto livello qualitativo;

17.

invita la Commissione e il Consiglio a coinvolgere più da vicino il Comitato consultivo europeo per la governance statistica in qualità di consulente indipendente; ritiene che il comitato consultivo possa assistere la Commissione (Eurostat) durante le sue visite negli Stati membri;

18.

sottolinea che statistiche accurate e una migliore verifica dell'affidabilità dei dati aggregati forniti da Eurostat sono requisiti essenziali ai fini dell'efficacia di una sorveglianza migliorata;

19.

sottolinea la necessità di potenziare le competenze di Eurostat;

20.

ritiene che un'informazione statistica aperta e trasparente dovrebbe costituire un prerequisito per l'ottenimento di un sostegno a titolo dei fondi strutturali;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio europeo nonché al Presidente dell'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.


12.8.2011   

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CE 236/79


Giovedì 17 giugno 2010
Aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria

P7_TA(2010)0231

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria (2009/2204(INI))

2011/C 236 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 intitolata «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare» (COM(2008)0635),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800),

vista la comunicazione della Commissione per il Consiglio europeo di primavera del 4 marzo 2009 intitolata «Guidare la ripresa in Europa» (COM(2009)0114),

visto il documento di lavoro della Commissione del 24 novembre 2009 intitolato «Consultazione sulla futura strategia “UE 2020” » (COM(2009)0647),

vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 intitolata «Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica» (COM(2008)0638),

vista la relazione della Commissione del 27 febbraio 2009 sulla parità tra donne e uomini – 2009 (COM(2009)0077),

vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2009 sulla parità tra donne e uomini – 2010 (COM(2009)0694),

viste la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 intitolata «Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001–2005)» (COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 e COM(2008)0010) rispettivamente,

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1),

vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

visto lo stato delle ratifiche della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n. 197),

visto il quadro d'azione sulla parità di genere adottato dalle parti sociali europee il 22 marzo 2005,

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'impatto della crisi economica e finanziaria sulle donne, doc. 11891, del 4 maggio 2009,

visto il Patto europeo per le pari opportunità adottato dal Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2006,

visto il comitato consultivo per le pari opportunità per le donne e gli uomini e il suo parere sul divario retributivo fra uomini e donne adottato il 22 marzo 2007,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione delle donne: il ruolo e la condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006–2010) (3),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini (2008) (4),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra uomini e donne (5),

vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (6),

vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e per la cooperazione allo sviluppo (7),

vista la pubblicazione «Statistics in focus» 53/2009 di Eurostat, «Sharp increase in unemployment in the EU» (Forte aumento della disoccupazione nell'UE),

vista la pubblicazione «Statistics in focus» 97/2009 di Eurostat, «Recession in the EU–27: length and depth of the downturn varies across activities and countries» (Recessione nell'UE–27: la durata e l'intensità della recessione variano in funzione delle attività e dei paesi),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0155/2010),

A.

considerando che l'economia mondiale sta affrontando la più grave recessione dai tempi della Grande depressione le cui conseguenze sociali si ripercuotono in tutta l'UE e al di là delle sue frontiere; considerando che la crisi economica e finanziaria in Europa sta avendo effetti particolarmente negativi sulle donne (più soggette al lavoro precario, più esposte al rischio di licenziamento e meno tutelate dai sistemi di sicurezza sociale), situazione questa a cui finora non è stata prestata la necessaria attenzione da parte del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri,

B.

considerando che la prima ondata della crisi ha colpito principalmente il settore finanziario dominato dagli uomini, il settore dell’edilizia e automobilistico, destando in tal modo maggiore attenzione, mentre la seconda ondata della crisi ha invece colpito, in modo ugualmente negativo, i settori del commercio al dettaglio, dei servizi generali e del turismo, in cui dominano prevalentemente le donne; considerando che è pertanto necessario affrontare nei piani di ripresa nazionali ed europei l'aspetto di genere dell'impatto della crisi economica e sociale e delle relative soluzioni,

C.

considerando che economisti tradizionali hanno sottolineato come la crisi dei crediti, che ha dato vita alla recessione, sia stata un disastro causato letteralmente dagli uomini; considerando che le risposte a livello nazionale e internazionale (che non hanno tenuto sufficientemente conto della dimensione di genere) sono state prese principalmente da uomini; considerando che è essenziale che le donne, che in genere possiedono più titoli di studio degli uomini, siano pienamente integrate nel processo decisionale nella sfera politica, economica e finanziaria, così come negli accordi tra parti sociali,

D.

considerando che recenti studi dimostrano che solo il 5 % dei soggetti coinvolti nel processo decisionale delle istituzioni finanziarie dell'UE è costituito da donne, che tutti i governatori delle banche centrali dei 27 Stati membri sono uomini e che gli studi di genere hanno mostrato che le donne adottano un approccio direttivo differente evitando i rischi e concentrandosi maggiormente su una prospettiva di lungo termine,

E.

considerando che la partecipazione delle donne al processo decisionale è un indicatore determinante in materia di parità di genere; che la presenza di donne manager presso le imprese e le università continua a essere scarsa e che il numero di donne impegnate in politica e nella ricerca sta aumentando, ma a un ritmo assai lento,

F.

considerando che nel 2006 il 59 % dei laureati di primo livello nelle università era composto da donne; che la percentuale di donne in possesso di un dottorato di ricerca scende al 43 %, che rispetto ai professori di ruolo essa scende ulteriormente e che solamente il 15 % dei professori ordinari sono donne,

G.

considerando che le donne sono più numerose degli uomini nelle facoltà di economia, amministrazione e giurisprudenza, ma che sono in minoranza nei posti di responsabilità nelle imprese e nella politica; considerando che poche donne sono in possesso di una laurea in tecnologie dell’informazione, ingegneria o fisica e che, di conseguenza, le donne sono sottorappresentate nel settore privato, che è essenziale per la ripresa economica,

H.

considerando che il rallentamento dell'economia potrà avere effetti più gravi sulle donne che sugli uomini; considerando che sussiste il rischio che l'attuale recessione rallenti i progressi, o addirittura li cancelli, con conseguenze a lungo termine per i sistemi di protezione sociale, per l'inclusione sociale e la demografia,

I.

considerando che sono stati annullati o rinviati interventi a favore della parità di genere e che possibili futuri tagli di bilancio potranno esercitare effetti negativi sull'occupazione femminile e sulla promozione della parità; considerando che l'attuazione adeguata della summenzionata direttiva 2006/54/CE acquisisce sempre maggiore importanza,

J.

considerando che la parità di genere ha un effetto positivo di rilievo sulla produttività e la crescita economica e che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro implica molteplici benefici sociali ed economici,

K.

considerando che il divario retributivo tra uomini e donne nei 27 Stati membri dell’UE è rimasto molto elevato nei 35 anni successivi all'entrata in vigore della direttiva 75/117/CEE (8), salendo in media fino al 18 % nel 2010 nell’UE con percentuali del 30 % in alcuni Stati membri; considerando che il divario è maggiore nel settore privato rispetto a quello pubblico, il che rispecchia il perdurare delle disuguaglianze nel mercato del lavoro, che in pratica colpiscono principalmente le donne,

L.

considerando che la recessione economica non deve essere pretesto per rallentare i progressi nelle politiche di riconciliazione e per tagliare i fondi assegnati ai servizi di assistenza e ai congedi, il che colpisce in particolare l'accesso delle donne al mercato del lavoro; considerando che occorre prestare particolare attenzione all’esigenza di conciliare obblighi familiari e professionali nelle famiglie monoparentali e nelle famiglie numerose,

M.

considerando che, secondo la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una donna destina il triplo del tempo rispetto a un uomo alla cura dei figli, alle faccende domestiche o all’assistenza ai familiari non autosufficienti; che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne, in particolare mediante la valorizzazione del ricorso al congedo parentale e di paternità, è una condizione indispensabile per la promozione e per il conseguimento della parità di genere e che la mancata inclusione dei congedi di maternità e parentali nel calcolo del tempo di lavoro complessivo è discriminatoria e comporta uno svantaggio per le donne nel mercato del lavoro,

N.

considerando che le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 (9) sotto la Presidenza svedese hanno invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la dimensione di genere nella strategia UE 2020; considerando che il documento di consultazione della Commissione sull'UE 2020 non ne ha tenuto conto, non menzionando nemmeno una volta l'integrazione delle questioni di genere; considerando che tuttavia è essenziale integrare una prospettiva di genere in un'architettura e una politica finanziarie ed economiche nuove e che è fondamentale garantire che i piani di ripresa e i programmi di adeguamento strutturale siano sottoposti a una valutazione d'impatto relativa al genere e che integrino una prospettiva di genere,

O.

considerando che è necessario intensificare gli sforzi in materia di integrazione della prospettiva di genere nelle politiche pubbliche,

P.

considerando che specialmente in tempi di recessione economica proprio le persone che si trovano già a rischio di povertà, per la maggior parte donne, diventano ancor più vulnerabili, specialmente le lavoratrici migranti e le donne che appartengono alle minoranze; considerando che l'impegno e soluzioni complessive miranti a sconfiggere la povertà, concordati dal Consiglio europeo di Lisbona già nel lontano 2000, sono diventati una questione urgente; considerando che è necessario prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi che si trovano ad affrontare molteplici svantaggi, specialmente i Rom, e garantirne l'inclusione nella società,

Q.

considerando che l'occupazione a tempo pieno di qualità e con diritti costituisce una tutela contro la povertà e l'esclusione sociale oltre che uno sprone all'indipendenza finanziaria e psicologica; considerando che affrontando l'accesso universale a servizi pubblici di qualità è essenziale ideare e attuare politiche che rispondano alle esigenze delle donne e degli uomini, rispettivamente, compreso l'accesso a servizi di assistenza all’infanzia, agli anziani e alle altre persone a carico che siano disponibili, di qualità ed economicamente accessibili,

R.

considerando che, oltre a garantire il rispetto delle differenze e della diversità culturale, l’elaborazione di politiche che agevolino l’accesso delle donne appartenenti a gruppi culturali o minoritari specifici al mercato del lavoro riduce l’esclusione sociale a vantaggio della coesione sociale che, a sua volta, rappresenta una leva della crescita economica,

S.

considerando che la violenza domestica, di cui sono vittime soprattutto le donne, è un fenomeno diffuso in tutti i paesi e in tutti i ceti sociali; considerando che taluni studi hanno evidenziato come la violenza contro le donne si intensifichi nei momenti in cui gli uomini sperimentano forme di sradicamento e spossesso causati dalla crisi economica; considerando che lo stress economico spesso porta ad abusi più frequenti, più violenti e più pericolosi; considerando inoltre che la violenza domestica costa all'UE circa 16 miliardi di euro l'anno,

T.

considerando che l’occupazione è un fattore chiave per l’inclusione sociale; considerando la necessità di un impegno mirato e diffuso per sradicare la povertà nel contesto dell’aumento della crescente diseguaglianza dei redditi, della povertà e della crisi economica e finanziaria,

1.

osserva che la parità di trattamento tra donne e uomini è uno degli obiettivi dell'UE e pertanto uno dei principi cardine in qualunque risposta programmatica alla crisi economica e finanziaria e nella transizione verso il periodo successivo alla crisi;

2.

sottolinea le conclusioni della Commissione secondo cui l'attuale crisi ha suscitato la preoccupazione che siano messi a rischio i risultati ottenuti nella parità di genere e che gli effetti della recessione possano colpire soprattutto le donne;

3.

ritiene che sia necessario impedire che l’attuale crisi finanziaria ed economica e le future proposte economiche mettano a repentaglio i progressi raggiunti sul fronte dell'uguaglianza di genere e che la recessione venga sfruttata, come sta accadendo in alcuni Stati membri, come argomento per ridurre gradualmente le misure in materia di uguaglianza di genere;

4.

insiste affinché le politiche in materia di parità siano considerate come parte della soluzione per uscire dalla crisi, per utilizzare e mettere a frutto il talento e le capacità di tutta la popolazione e per la creazione di un’economia in futuro più competitiva;

5.

sottolinea che l'integrazione delle donne nel luogo di lavoro negli ultimi decenni non comporta unicamente un maggior effetto diretto della crisi sulle donne stesse ma anche sulle famiglie, le quali subiranno notevolmente la contrazione di reddito dovuta alla perdita del lavoro da parte delle donne; invita le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri a tener conto dei costi nascosti della crisi, comprese le diverse conseguenze in materia di genere spesso non considerate;

6.

osserva che le precedenti esperienze di crisi dimostrano che l’occupazione degli uomini, in generale, viene recuperata più rapidamente rispetto a quella delle donne;

7.

evidenza come le politiche macroeconomiche siano in modo predominante associate a un aumento della segregazione di genere nel lavoro, alla destabilizzazione dell'occupazione femminile per mezzo del subappalto, all'ampliamento del divario retributivo tra uomini e donne, alla riduzione dell'accesso per le donne all'assistenza sanitaria e all'istruzione, all'ampliamento della disparità nell'accesso al credito, alla terra e ai beni, e al peggioramento della femminilizzazione della povertà;

8.

rammenta che il divario retributivo di genere è ancora presente e rischia di ampliarsi con la crisi economica e finanziaria; invita le istituzioni europee e gli Stati membri a stabilire obiettivi chiari e a proporre misure vincolanti per lottare contro tale disparità di trattamento;

9.

esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa di revisione della normativa esistente in materia di applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (direttiva 75/117/CEE summenzionata) come già chiesto dal Parlamento nel 2008; accoglie con favore la recente iniziativa della Commissione volta a migliorare le disposizioni relative alle sanzioni previste in caso di violazione del diritto alla stessa retribuzione, affinché queste siano dissuasive e proporzionate (per esempio, sanzioni più pesanti in caso di recidiva);

10.

sottolinea che la spesa pubblica nel settore della salute è di responsabilità dei singoli Stati membri e dei loro parlamenti nazionali e/o delle autorità locali;

11.

si rammarica che numerose donne abbiano già perso o stiano per perdere il lavoro, in particolare le donne che lavorano nei settori del commercio al dettaglio, dei servizi e del turismo e le donne con lavori a tempo parziale o precario; sottolinea il fatto che, allo stesso tempo, una contrazione nell'offerta di microcredito prevedibilmente comporterà una riduzione dei redditi delle donne che esercitano una professione autonoma, specialmente nel settore agricolo e rurale; sottolinea che si prevede un aumento sproporzionato della disoccupazione femminile a seguito dell'annuncio di tagli nella spesa pubblica, essendo le donne sproporzionatamente impiegate nel settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi sociali;

12.

insiste sull’effetto positivo della parità di genere sulla crescita economica; osserva a tale riguardo che, secondo alcuni studi, se i tassi di occupazione, occupazione a tempo parziale e produttività delle donne fossero analoghi a quelli degli uomini, il PIL aumenterebbe del 30 %;

13.

riconosce che negli ultimi tempi la perdita del lavoro ha spinto molte donne ad avviare una propria attività; invita la Commissione a proporre leggi dirette specificamente alle PMI al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese entro il 2012 per contribuire a incoraggiare questo spirito imprenditoriale;

14.

accoglie con favore le statistiche di Eurostat disaggregate per genere; ritiene tuttavia che vada posta maggior attenzione sulla disoccupazione a tempo parziale (un'area spesso esclusa dalle statistiche sulla disoccupazione); sottolinea che la disoccupazione di lunga durata, le minori retribuzioni e il minor numero medio di ore lavorate potranno avere profonde conseguenze in particolare sui redditi delle donne, sui contributi sociali e nel lungo periodo sulle loro pensioni;

15.

esorta la Commissione a elaborare uno studio a livello di Unione europea sul rapporto tra il numero di donne nei consigli di amministrazione (CdA) e il risultato finanziario delle imprese, tenendo conto dello studio elaborato da Catalyst Inc nel 2007, secondo il quale le imprese con tre o più donne nel CdA registrano un rendimento per azione superiore dell’83 % e un rendimento delle vendite superiore del 73 %;

16.

insiste nell’affermare che la crisi colpirà maggiormente i gruppi di donne vulnerabili: disabili, immigrate, donne appartenenti a minoranze etniche, donne scarsamente qualificate, disoccupate di lunga durata, donne sole senza risorse, donne con persone a carico ecc.;

17.

sottolinea che anche le lavoratrici migranti sono colpite dalla crisi, così come le rispettive famiglie nei paesi d'origine; fa riferimento al fatto che la portata della migrazione femminile è spesso sottostimata e con essa le conseguenze sulle famiglie che dipendono dalle loro retribuzioni per il sostentamento, il che può portare le donne a trovarsi in una posizione ancora più vulnerabile al loro ritorno a casa, respinte dalle comunità e dalle famiglie;

18.

sottolinea e accoglie con favore il fatto che gli interventi e le soluzioni richiedono una comprensione contestuale della crisi e il riconoscimento che non vi è una risposta che possa andare bene per tutti; sottolinea che al contempo la recessione può essere sfruttata come opportunità unica per dar vita a politiche economiche e sociali che integrino maggiormente le questioni di genere e per progredire nella creazione di una società con maggiore parità di genere;

19.

insiste sulla necessità di lottare contro gli stereotipi in tutte le sfere e in tutte le fasi della vita, poiché essi sono una delle cause più persistenti della disparità di genere in quanto incidono sulla scelta dell'istruzione, sulla formazione e sull’occupazione, sulla divisione delle responsabilità domestiche e familiari, sulla partecipazione alla vita pubblica e sulla partecipazione e sulla rappresentanza ai posti di presa di decisioni nonché sulle scelte professionali;

20.

rileva con rammarico il fatto che le risposte programmatiche alla crisi, compresi i pacchetti di ripresa, non abbiano riconosciuto, analizzato e corretto l'impatto di genere della crisi; deplora il fatto che l'integrazione delle questioni di genere nella strategia post-Lisbona sia praticamente inesistente; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare l'uguaglianza di genere corredato di obiettivi specifici negli orientamenti occupazionali e macroeconomici e nella strategia UE 2020 e a introdurre le questioni di genere nell'elaborazione del bilancio in tutte le politiche;

21.

ritiene che, anche se l’occupazione femminile nell’UE si è avvicinata all’obiettivo del 60 % nel 2010, è necessario porsi una sfida più ambiziosa per arrivare al 75 % nel 2020; ritiene altresì necessario ridurre il divario salariale;

22.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per applicare l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche dell'UE e a rivedere la normativa esistente per pervenire a una corretta applicazione della parità di genere e rendere possibile l’adozione di misure di discriminazione positiva ove necessario;

23.

invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e in particolare la commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (CRIS) a garantire che i piani di ripresa e i programmi di adeguamento strutturale siano sottoposti a una valutazione d'impatto relativa al genere (una valutazione ex post quando non sia stata effettuata ex ante) e a integrare una prospettiva di genere che comprenda dati e statistiche disaggregati per genere;

24.

esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire che la recessione e i tagli finanziari non abbiano effetti sulle politiche e sul funzionamento delle strutture finalizzate a raggiungere la parità di genere tra donne e uomini a tutti i livelli nel settore governativo e non governativo; si rammarica che in alcuni paesi tagli finanziari di questo genere abbiano già avuto luogo;

25.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad analizzare e contrastare gli effetti negativi delle riduzioni della spesa pubblica e dei benefici sociali, in particolare nell'ambito dei tagli alla spesa pubblica a livello locale, al fine di garantire che alle donne non sia imposto un carico assistenziale sproporzionato (figli, anziani e persone a carico);

26.

sottolinea che la mancanza di politiche e infrastrutture assistenziali ha portato a una maggiore compensazione di tali lacune da parte delle lavoratrici domestiche migranti nelle case private, senza accesso alla protezione e ai benefici sociali e lavorativi; invita gli Stati membri a intervenire urgentemente per combattere il lavoro illegale e integrare le lavoratrici migranti regolari nei programmi di sicurezza sociale e assistenza sanitaria;

27.

invita gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza accessibili e di qualità per i figli e le altre persone a carico, in linea con gli obiettivi europei, garantendo che la disponibilità di detti servizi sia compatibile con gli orari di lavoro a tempo pieno per donne e uomini; esorta la Commissione e gli Stati membri a mettere a frutto il più possibile il potenziale dei Fondi strutturali e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e a facilitare l’accesso al finanziamento di servizi di qualità; esorta la Commissione a proporre una direttiva sulla paternità, sulle adozioni e sul congedo filiale;

28.

sottolinea che la violenza contro le donne e gli uomini aumenta nei momenti di conflitto economico; esorta pertanto gli Stati membri a utilizzare la legislazione nazionale per far fronte a ogni forma di violenza di genere e accoglie con favore l'iniziativa della Presidenza spagnola volta a costituire un Osservatorio sulla violenza contro le donne; accoglie similmente con favore l'iniziativa di un gruppo di Stati membri concernente uno strumento globale per la protezione delle vittime (Ordine europeo di protezione);

29.

invita gli Stati membri a incoraggiare, specialmente mediante campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, una presa di coscienza collettiva del fenomeno della violenza contro le donne; ribadisce che l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani sono fondamentali per combattere questo fenomeno;

30.

chiede alle istituzioni europee, agli Stati membri e alle autorità locali e regionali di adottare misure efficaci, in particolare mediante leggi, volte a incoraggiare l'equilibrio di genere nelle posizioni di responsabilità nelle imprese e nella politica, anche nei consigli di amministrazione delle imprese, nonché nelle istituzioni ed enti pubblici locali, regionali, nazionali ed europei, che dovrebbero dare un esempio; invita pertanto a fissare obiettivi vincolanti finalizzati a garantire l'equa rappresentanza delle donne e degli uomini;

31.

sottolinea che le donne sono sottorappresentate nel processo decisionale finanziario, risultando in effetti uno dei gruppi colpiti dal rischio finanziario attualmente esclusi dal processo decisionale finanziario; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale, in particolare nei settori della pianificazione del bilancio e della governance per i sistemi finanziari europei, compresa la Banca centrale europea; in questo contesto, sottolinea la necessità di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria delle donne;

32.

accoglie con favore la decisione del governo norvegese di innalzare la quota di donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni ad almeno il 40 %, il che ha permesso di aumentare il numero di donne coinvolte nella gestione delle imprese fino all'attuale 41 %; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'iniziativa norvegese come esempio positivo e a muoversi nella medesima direzione per le imprese quotate in borsa;

33.

concorda con la necessità di aumentare il numero di donne nei consigli di amministrazione delle società per azioni, ma sottolinea che i governi nazionali devono adottare provvedimenti appropriati alle rispettive esigenze;

34.

sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture sociali costituiscono un'opportunità per modernizzare l'Europa e promuovere la parità, potendo essere considerati una strategia parallela agli investimenti in tecnologie ecologiche per la modernizzazione delle infrastrutture fisiche; ritiene che sia necessario che la parità di genere costituisca pertanto una priorità programmatica e uno strumento fondamentale;

35.

rileva che, alla luce della strategia UE 2020, l'«economia ecologica» riveste una posizione cruciale; sottolinea il fatto che i «posti di lavoro ecologici» possono potenzialmente diventare un settore chiave per la crescita futura del mercato del lavoro europeo, che già oggi oltre 20 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea possono essere considerati «ecologici» e che dati recenti mostrano che l'occupazione nel solo settore delle energie rinnovabili può potenzialmente raddoppiare entro il 2020, arrivando a 2,8 milioni di posti di lavoro;

36.

sottolinea che la conversione ecologica dell'economia e la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio creeranno un'enorme domanda di lavoratori qualificati; fa riferimento al fatto che le donne lavoratrici sono fortemente sottorappresentate nel settore delle energie rinnovabili e in particolare nei lavori ad alto contenuto scientifico e tecnologico; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di garantire che le lavoratrici partecipino maggiormente ai progetti e ai programmi di formazione sulla trasformazione ecologica, ossia nei posti di lavoro del settore delle energie rinnovabili e nei posti di lavoro ad alto contenuto scientifico e tecnologico; invita gli Stati membri a incoraggiare le iniziative imprenditoriali locali delle donne in questi settori, facilitando il loro accesso ai Fondi strutturali europei disponibili, attraverso la diffusione di informazioni e seminari di formazione;

37.

incoraggia i datori di lavoro negli Stati membri a creare più opportunità per le donne nel ramo delle nuove tecnologie, onde rafforzare il settore hi-tech conformemente agli obiettivi UE 2020;

38.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a promuovere la piena attuazione a livello nazionale dei Fondi strutturali europei volti a contrastare gli effetti della recessione per mezzo di iniziative di conversione professionale e di miglioramento delle competenze in base all'articolo 16 del regolamento generale (10) e all'articolo 6 del regolamento sul Fondo sociale europeo (11) e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (12);

39.

invita a modificare il regolamento FEASR affinché sia possibile realizzare azioni positive a favore delle donne nel futuro periodo di programmazione 2014–2020, il che è stato possibile nei periodi precedenti ma non in quello attuale, misura che implicherà effetti assai positivi sull’occupazione femminile nel contesto rurale;

40.

invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi per una governance dell'uguaglianza finalizzata a integrare le competenze di genere negli uffici governativi e nelle altre agenzie che attuano gli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali e dei Fondi di coesione e che promuovono le organizzazioni e le reti femminili;

41.

incoraggia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a intraprendere un'analisi di genere dell'impatto della crisi economica e finanziaria; ritiene che tale analisi debba essere condotta utilizzando indicatori precisi che tengano conto del contesto specifico della crisi; invita le altre istituzioni europee, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, a proporre soluzioni alle questioni di genere nelle proprie attività in corso;

42.

sottolinea la necessità di elaborare programmi e incentivi finanziari per incoraggiare e promuovere la partecipazione delle donne nelle piccole e medie imprese;

43.

invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e a prestare sostegno al contributo che la società civile può apportare nell'affrontare la crisi economica e finanziaria, in particolare alla luce dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alle parti sociali e alle ONG interessate.


(1)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(2)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.

(3)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.

(4)  GU C 295 E, del 4.12.2009, pag. 35.

(5)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0371.

(7)  Testi approvati, P7_TA(2009)0029.

(8)  Direttiva del Consiglio 75/117/CEE, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19).

(9)  Conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza di genere: rafforzare i fattori di crescita e di occupazione nella strategia di Lisbona dopo il 2010, riunione del Consiglio su occupazione, politica sociale, salute e consumatori, Bruxelles, 30 novembre 2009.

(10)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(11)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.07.2006, pag. 12).

(12)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.07.2006, pag. 1).


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/87


Giovedì 17 giugno 2010
Valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni future

P7_TA(2010)0232

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla valutazione dei risultati della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 e raccomandazioni per il futuro (2009/2242(INI))

2011/C 236 E/13

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, comma due, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006–2010» (COM(2006)0092),

vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 dal titolo:«Relazione intermedia sullo stato d'avanzamento della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006–2010)» (COM(2008)0760),

vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2009 dal titolo «Parità tra donne e uomini – 2010» (COM(2009)0694),

vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 dal titolo «Verso una strategia quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini (2001–2005)» (COM(2000)0335) e le relazioni annuali della Commissione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (rispettivamente COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, COM(2008)0010) e (COM(2009)0077),

visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani e segnatamente dei diritti delle donne, in particolare la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, nonché gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, come la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, approvati alla conferenza mondiale sui diritti umani, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/104 del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, 58/147 del 19 febbraio 2004 sull'eliminazione della violenza familiare nei confronti delle donne, 57/179 del 30 gennaio 2003 sulle misure da adottare per eliminare i delitti d'onore commessi contro le donne, 52/86 del 2 febbraio 1998 sulle misure in materia di prevenzione del crimine e di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne,

visto il programma d'azione adottato nel corso della quarta conferenza mondiale sulle donne organizzata a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995 nonché le sue risoluzioni del 18 maggio 2000 sul seguito del programma d'azione di Pechino (1) e del 10 marzo 2005 sul seguito del programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino+10) (2),

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 9 ottobre 2006 su «tutte le forme di violenza nei confronti delle donne»,

vista la relazione finale del marzo 2005 della 49a sessione della commissione sullo status delle donne dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

visto il protocollo relativo ai diritti delle donne in Africa, noto anche come «protocollo di Maputo», entrato in vigore il 26 ottobre 2005, il quale fa riferimento esplicito al divieto di ogni forma di mutilazione genitale,

vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 ottobre 2000 su «le donne, la pace e la sicurezza», in cui si prevede una più ampia partecipazione delle donne alla prevenzione dei conflitti armati e alla costruzione della pace,

visti i lavori del Consiglio d'Europa in questo settore, in particolare la Carta sociale europea rivista,

vista la risoluzione del Consiglio d’Europa relativa alla conferenza dei ministri per le pari opportunità sul tema «Colmare il divario fra l’uguaglianza de jure e quella de facto al fine di conseguire un’ effettiva uguaglianza di genere» (2010),

visti il documento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa «Identità di genere e diritti umani» (2009), la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri su misure per combattere la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o l’identità di genere nonché la risoluzione 1728 (2010) e la raccomandazione 1915 (2010) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e l'identità di genere,

vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (3),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637), presentata dalla Commissione il 3 ottobre 2008,

vista la relazione della Commissione del 3 ottobre 2008 dal titolo «Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica» (COM(2008)0638),

vista la relazione del maggio 2003 del comitato consultivo sulle pari opportunità tra donne e uomini della Commissione in merito all'inserimento della dimensione della parità uomini-donne nei bilanci nazionali,

visto il comitato consultivo delle pari opportunità tra donne e uomini e il suo parere sui divari retributivi tra le donne e gli uomini, approvato il 22 marzo 2007,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale (4),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (5),

visto il patto europeo per la parità tra gli uomini e le donne adottato dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006,

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006–2010) (6),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria (7),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (8),

vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini – 2008 (9),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (10),

viste le sue risoluzioni del 24 febbraio 1994 (11) e del 13 ottobre 2005 (12) su donne e povertà in Europa e la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e solidarietà tra generazioni (13),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (14),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (15),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani (16),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009 (17),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0156/2010),

A.

considerando che, sebbene la parità tra le donne e gli uomini rappresenti un requisito necessario per il pieno godimento dei nostri diritti umani universali e un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto da tempo nei trattati, sussistono ancora disparità notevoli nella realtà politica e nella vita delle donne,

B.

considerando che le politiche basate su un approccio integrato della parità di genere costituiscono uno strumento di sviluppo economico e coesione sociale,

C.

considerando che la parità di genere deve essere un elemento caratterizzante dell'identità culturale e politica europea,

D.

considerando che la violenza contro le donne costituisce un grave ostacolo alla parità di genere, rappresenta una delle più diffuse violazioni dei diritti umani e non conosce limiti geografici, economici o sociali; considerando che il numero delle donne vittime di violenze è allarmante,

E.

considerando che non possiamo continuare ad essere ancorati a modelli economici desueti, ecologicamente insostenibili e basati su una ripartizione del lavoro in base al genere che è obsoleta e superata dall'ingresso della donna nel mercato del lavoro; considerando che abbiamo bisogno di un modello nuovo e socialmente sostenibile basato sulla conoscenza e sull'innovazione, che inglobi la gamma completa delle competenze femminili nell'economia, ripristini l'equilibrio delle responsabilità tra uomini e donne nella sfera pubblica e privata e concili la vita personale con quella professionale,

F.

considerando che sebbene la tabella di marcia per la parità 2006–2010 abbia evidenziato lacune nella realizzazione della piena parità di genere ed abbia, in taluni casi, trainato il programma relativo a tale questione, i progressi generali sono stati insufficienti,

G.

considerando che devono essere intensificati gli sforzi volti ad integrare la prospettiva di genere nelle politiche pubbliche,

H.

considerando che mentre è ancora difficile valutare appieno l'impatto della crisi finanziaria, è chiaro che l'attuale crisi economica e sociale comporta conseguenze particolarmente gravi per le donne e il futuro a lungo termine del progresso delle politiche intese a conseguire la parità tra donne e uomini, aggravando le disparità e le discriminazioni,

I.

considerando che la parità di genere ha un impatto positivo sulla produttività e la crescita economica e che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro comporta una serie di benefici sociali ed economici,

J.

considerando che nella nostra società che invecchia, le donne saranno indispensabili nel mercato del lavoro, e che, al contempo, la domanda di assistenza agli anziani aumenterà, determinando probabilmente il rischio di un doppio onere per le donne,

K.

considerando che la maggioranza degli oltre 85 milioni di persone in stato di povertà nell'Unione europea è costituita da donne, a causa di fattori come la disoccupazione, il lavoro precario, le retribuzioni basse, le pensioni a un livello inferiore al reddito minimo di sussistenza e le difficoltà di accesso a servizi pubblici di qualità nei più diversi settori; considerando inoltre che, negli ultimi dieci anni, il numero di donne in stato di povertà è aumentato in modo sproporzionato rispetto al numero di uomini,

L.

considerando che il divario tra i livelli retributivi medi delle donne e degli uomini supera il 17 %, e che esso dà luogo a un divario tra le pensioni e alla femminilizzazione della povertà in età avanzata, e considerando che forme indirette di discriminazione tendono a intensificarsi con l'aumento della disoccupazione, colpendo donne e ragazze,

M.

considerando il persistere del divario di genere in termini di assistenza che vede le donne fornire dal doppio a più del triplo del numero di ore di assistenza gratuita ai bambini e ad altre persone dipendenti rispetto agli uomini,

N.

considerando che le donne sono spesso esposte a discriminazioni multiple a causa del loro sesso, della loro età (specie nel caso delle donne più anziane), della disabilità, dell'origine etnica/razziale, della religione, dell'origine nazionale, dello status di immigrate, dello status socio-economico, ivi comprese le donne dei nuclei familiari monoparentali, dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere, e considerando che la discriminazione composta crea molteplici ostacoli all'emancipazione e alla promozione sociale delle donne,

O.

considerando che è fondamentale garantire la parità di accesso alle risorse, ai diritti e al potere, il che implica cambiamenti sociali e culturali, l'eliminazione degli stereotipi e la promozione della parità,

P.

considerando che gli stereotipi che ancora esistono per quanto riguarda le possibilità formative e professionali a disposizione delle donne contribuiscono a perpetuare le disuguaglianze,

Q.

considerando che la segregazione settoriale e professionale basata sul genere non sta diminuendo, ma in realtà aumentando in alcuni paesi,

R.

considerando che il diritto di famiglia (segnatamente in materia di matrimonio e divorzio) pone spesso le donne in una posizione giuridica e finanziaria più debole e che, talvolta, i tribunali contribuiscono ad accrescere le disuguaglianze tra uomini e donne applicando il diritto di famiglia sulla base di modelli tradizionali, piuttosto che di pari diritti,

S.

considerando che il diritto all'obiezione di coscienza viene spesso sfruttato da gruppi (religiosi) per limitare i diritti delle donne in settori come l'assistenza sanitaria e il diritto di famiglia,

T.

considerando che la partecipazione delle donne al processo decisionale costituisce un indicatore determinante in materia di parità di genere, che la presenza di donne nei posti dirigenziali delle imprese e delle università continua ad essere scarsa e che il numero di donne in politica o nella ricerca aumenta ad un ritmo molto lento,

U.

considerando che le sfide in atto e l'esperienza acquisita hanno dimostrato che la mancanza di coerenza politica tra i vari settori ha impedito di realizzare l'uguaglianza tra donne e uomini nel passato e che devono essere destinate risorse adeguate alla necessità reale di maggior coordinamento, diffusione e promozione dei diritti delle donne, alla luce delle diverse realtà,

V.

considerando che le azioni positive a favore delle donne si sono rivelate essenziali per la loro piena integrazione nel mercato del lavoro e nella società in generale,

W.

considerando le risoluzioni adottate nel contesto delle commemorazioni dei 15 anni della piattaforma di Pechino e il cammino che resta da percorrere per la sua realizzazione,

X.

considerando che i dati disaggregati per genere costituiscono uno strumento essenziale per realizzare un reale progresso e valutare efficacemente i risultati,

Y.

considerando che il 2010 è l'Anno europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, e che ciò deve tradursi in politiche e azioni concertate che contribuiscano realmente a migliorare la situazione attuale,

Z.

considerando le commemorazioni per il centesimo anniversario della proclamazione dell'8 marzo come giornata internazionale della donna e l'importanza di coinvolgere le donne e le loro organizzazioni nella promozione della parità e nella lotta contro le discriminazioni e le disparità,

AA.

considerando che il modo di conciliare la loro vita professionale, familiare e privata resta una questione irrisolta sia per le donne che gli uomini,

AB.

considerando che l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e agli anziani, nonché ad altre persone non autonome è essenziale per conseguire una partecipazione equivalente delle donne e degli uomini al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione,

AC.

considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, i regimi di sicurezza sociale non tengono sufficientemente conto delle circostanze specifiche delle donne che vivono in condizioni di povertà; considerando che il pericolo di ritrovarsi nella miseria è molto maggiore per le donne; considerando che la condivisione delle responsabilità familiari e domestiche tra uomini e donne, in particolare attraverso un ricorso paritario al congedo parentale da parte di entrambi i genitori, congiuntamente al congedo di paternità, è un presupposto indispensabile per promuovere e realizzare l'uguaglianza di genere; e considerando che il mancato calcolo dei congedi di maternità e dei congedi parentali nel tempo di lavoro globale è discriminatorio e sfavorevole per le donne sul mercato del lavoro,

Valutazione della tabella di marcia 2006–2010

1.

nota che nel settore della pari indipendenza economica per donne e uomini, il tasso di occupazione tra le donne ha quasi raggiunto il 60 % come stabilito dagli obiettivi di Lisbona sull’occupazione; si rammarica tuttavia dell’assenza di misure vincolanti per affrontare i divari retributivi persistenti tra donne e uomini e insiste sulla necessità di adottare misure urgenti per migliorare la situazione delle donne che lavorano in condizioni precarie, in particolar modo le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche, categorie sempre più vulnerabili nel contesto della crisi sociale ed economica; chiede inoltre la riduzione delle disparità di genere nei sistemi pubblici sanitari e la garanzia di un pari accesso ad essi;

2.

accoglie con favore le proposte legislative della Commissione che mirano ad una migliore conciliazione tra vita professionale, personale e familiare; rileva tuttavia che la questione dei congedi di paternità, adozione e congedo filiale non è stata affrontata e si rammarica di notare che solo una minoranza di Stati membri ha raggiunto gli obiettivi di Barcellona per garantire strutture di custodia per i bambini, accessibili e di qualità; invita quindi gli Stati membri a rinnovare i loro impegni nel raggiungimento di tale obiettivo;

3.

si rammarica che le donne continuino a non essere rappresentate adeguatamente nelle posizioni relative ai processi decisionali economici e politici nella maggior parte degli Stati membri; invita la Commissione a continuare a portare avanti ulteriori misure concrete per la promozione di una partecipazione equa delle donne e degli uomini nei processi decisionali;

4.

prende atto delle azioni sviluppate dal programma Daphne III per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne; ribadisce tuttavia la necessità di adottare misure legislative a livello europeo per eliminare definitivamente la violenza di genere;

5.

accoglie con favore l’integrazione dell’uguaglianza di genere come priorità nei programmi comunitari sull’istruzione e formazione con l’obiettivo di ridurre gli stereotipi presenti nella società; si rammarica, tuttavia, che gli stereotipi sul genere tuttora persistenti fungano ancora da base per molte disparità; invita quindi la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne di sensibilizzazione per infrangere gli stereotipi e i ruoli tradizionali legati ai generi, in particolar modo campagne rivolte agli uomini per sottolineare la necessità di condividere le responsabilità familiari;

6.

accoglie positivamente l’impegno della Commissione in favore dei principi della dichiarazione di sviluppo del Millennio e della piattaforma d'azione di Pechino nell’ambito della promozione dell’uguaglianza di genere al di fuori dell’Unione europea; invita a proseguire e consolidare la dimensione della parità di genere nelle politiche di sviluppo, esterna e del commercio estero dell’UE;

A livello istituzionale

7.

propone che la nuova strategia per la parità tra donne e uomini nell'Unione europea costituisca un programma d'azione e un impegno politico basato sulla piattaforma d'azione di Pechino e i suoi progressi, considerando che i diritti umani delle donne e delle ragazze rappresentano una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali;

8.

sottolinea come sia essenziale continuare a perseguire i sei settori di azione prioritari della tabella di marcia attuale, e invita la Commissione ad introdurre ulteriori misure concrete per assicurare che i punti di forza dell'attuale tabella di marcia possano essere ulteriormente sviluppati e quindi influenzare visibilmente gli strumenti a livello nazionale e regionale, realizzando la parità e l'emancipazione delle donne;

9.

propone che alla nuova strategia per la parità tra donne e uomini siano concessi fondi europei al fine di agevolare la sua esecuzione a livello europeo;

10.

segnala l'importanza che il Consiglio adotti la nuova proposta della Commissione sulla strategia per la parità, previo parere del Parlamento europeo, onde conferirle maggiore peso politico e imprimere un nuovo impulso alla politica per la parità;

11.

deplora che, nella strategia UE 2020 presentata dalla Commissione, la prospettiva di genere non sia stata inserita in modo soddisfacente, e chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di provvedere a che la dimensione della parità di genere figuri sistematicamente nella strategia UE 2020, la quale dovrebbe comprendere un capitolo specifico sul genere, meccanismi relativi all'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e obiettivi per l'occupazione femminile associati a indicatori di indipendenza economica, tenendo conto sia degli effetti dell'attuale crisi economica e sociale sulle donne sia del ruolo delle donne in una società che invecchia;

12.

propone la convocazione ogni anno di una riunione tripartita tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo sui progressi della strategia per la parità di genere nell'Unione europea;

13.

sottolinea l'importanza di realizzare una conferenza annuale sulla parità di genere, con la partecipazione di organizzazioni di donne, di organizzazioni che operano a favore dell'eguaglianza di genere come le associazioni LGBT, di organizzazioni sindacali di diversi Stati membri, di membri del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio, nonché di deputati nazionali, dedicando in ogni edizione annuale un'attenzione particolare e una tematica definita previamente;

14.

insiste sulla necessità di un dialogo strutturato con la società civile al fine di garantire il principio della parità tra donne e uomini;

15.

suggerisce di non limitare la cooperazione istituzionale in questo settore alle sole associazioni femminili, ma di cercare attivamente la collaborazione con le associazioni che rappresentano gli uomini e le donne e che si adoperano a favore dell'uguaglianza di genere;

16.

chiede l'avvio immediato e con prerogative piene delle attività dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'elaborazione di tutti gli indicatori di genere necessari per monitorare le problematiche legate alla parità in tutti i settori; insiste su un aggiornamento regolare di tali indicatori per consentire un allineamento degli obiettivi stabiliti e dei risultati effettivamente ottenuti;

17.

ritiene che, qualora le proposte politiche della Commissione e del Consiglio diano luogo a una valutazione dell'impatto sociale, essa deve comprendere una valutazione della parità tra donne e uomini;

18.

insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe iniziare a praticare il metodo «gender mainstreaming» nella preparazione di tutte le sue proposte;

19.

invita la Commissione a migliorare e ad aggiornare regolarmente la sua pagina web sulla parità di genere e il Gruppo sulle pari opportunità a dedicare, ogni anno, almeno un'intera riunione alla parità di genere e a creare un servizio informazioni per le donne;

20.

sottolinea la necessità che le direzioni generali della Commissione introducano nel loro funzionamento interno un meccanismo di coordinamento per realizzare un monitoraggio continuo delle politiche di parità di diritti e opportunità tra uomini e donne nei più diversi settori; chiede che la relazione annuale sulla parità comprenda un capitolo elaborato da ciascuna Direzione generale, in cui viene illustrata la situazione in materia nel proprio ambito di competenza;

21.

invita l'Alto rappresentante a garantire l'equilibrio di genere nella creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e ad elaborare un piano d'azione per perseguire l'equilibrio di genere nelle delegazioni dell'UE, anche al più alto livello; invita il Consiglio e la Commissione a istituire il posto di rappresentante europeo delle donne, come richiesto dal Parlamento europeo nel marzo 2008, al fine di riservare un'attenzione specifica alla posizione delle donne nell'ambito delle politiche esterne dell'UE e a inserire organicamente l'integrazione della dimensione di genere nel SEAE; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a promuovere e sostenere attivamente l'emancipazione femminile con la partecipazione delle donne nelle loro relazioni bilaterali e multilaterali con Stati e organizzazioni al di fuori dell'Unione;

22.

invita l'Alto rappresentante a garantire che una prospettiva di genere venga integrata in tutte le politiche, i programmi e i progetti di cooperazione allo sviluppo e sottolinea l'importanza dell'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (UNSCR) nell'ambito dell'azione esterna dell'UE;

23.

sottolinea l'importanza di politiche basate su un approccio integrato della parità di genere nei diversi settori, segnatamente in campo economico, finanziario, commerciale e sociale, nell'analisi di bilancio in termini di genere e di parità tra donne e uomini; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la divulgazione e lo scambio di buone prassi affinché se ne tenga conto nello sviluppo delle politiche;

24.

ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri sviluppino strumenti di formazione ed attuazione affinché tutte le parti interessate possano tenere debitamente conto, nei rispettivi ambiti di competenza, della prospettiva basata sulle pari opportunità tra uomini e donne, compresa la valutazione dell'impatto specifico delle politiche sulle donne e sugli uomini;

25.

ritiene importante, nell'ambito delle strategie e dei piani relativi alla ripresa economica, l'adozione di misure esemplari di filiera che sostengano percorsi di istruzione e di formazione specifici con inserimenti mirati nel mercato del lavoro per le ragazze e per le donne, nei settori strategici dello sviluppo e in ruoli e qualifiche ad alto livello tecnologico e scientifico;

26.

sottolinea l'importanza della definizione di indicatori quantitativi e qualitativi e di statistiche basate sul genere, che siano affidabili, comparabili e disponibili quando necessario, da utilizzare nel monitoraggio dell'applicazione della dimensione di genere in tutte le politiche;

27.

invita Eurostat a sviluppare indicatori per misurare la partecipazione delle donne e degli uomini in attività di volontariato al fine di evidenziare in che misura gli uomini e le donne contribuiscono alla coesione sociale;

28.

sottolinea che è necessario migliorare il coordinamento ai fini dello sviluppo degli obiettivi delle politiche di parità in tutte le istituzioni sia dell'UE che degli Stati membri e che sono necessari metodi concreti e omogenei di integrazione, come ad esempio i bilanci di genere o l'integrazione dell'analisi di genere nella progettazione, pianificazione, attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche;

29.

insiste presso la Commissione e gli Stati membri sulla necessità di ricorrere ad una duplice strategia, applicando un approccio integrato alla parità di genere e proseguendo con azioni specifiche, comprese quelle legislative, a livello di linee e stanziamenti di bilancio e di monitoraggio e controllo, puntando alla realizzazione effettiva; sottolinea che un programma d'azione dovrebbe comprendere obiettivi qualitativi e quantitativi a breve e a lungo termine, a livello sia europeo che nazionale;

30.

chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per applicare l'integrazione della prospettiva di genere in tutte le politiche dell'Unione e di riesaminare la legislazione vigente onde assicurare la corretta applicazione della parità di genere e rendere possibile l'adozione delle misure di discriminazione positiva eventualmente necessarie;

31.

accoglie positivamente l’impegno della Commissione in favore dei principi della piattaforma d'azione di Pechino per quanto riguarda la promozione di bilanci attenti alle questioni di genere; chiede all'UE e agli Stati membri di impegnarsi al fine di riesaminare in modo sistematico le modalità con cui le donne beneficiano delle spese del settore pubblico, e di adeguare i bilanci per garantire la parità di accesso alle spese del settore pubblico, sia per migliorare la capacità produttiva che per soddisfare le esigenze sociali; chiede inoltre l'assegnazione di risorse sufficienti, tra cui le risorse per effettuare analisi dell'impatto di genere;

32.

chiede alla Commissione di accertare se gli Stati membri applicano le direttive sulla non discriminazione e le misure in materia di genere e di adottare misure attive, comprese procedure di infrazione in caso di inosservanza;

33.

chiede che sia modificato quanto prima il regolamento relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in modo analogo a quello per il Fondo sociale europeo (FSE), onde consentire la realizzazione di misure positive a favore delle donne nel prossimo periodo di programmazione 2014–2020, possibili nei precedenti periodi ma non in quello attuale, le quali avranno un impatto decisamente positivo sull'occupazione femminile nel mondo rurale;

34.

segnala la necessità di attribuire una rilevanza particolare alle questioni della parità, anche al Parlamento europeo, nelle diverse commissioni e delegazioni parlamentari, nonché di far sì che le donne siano adeguatamente rappresentate in funzioni di responsabilità all'interno di dette commissioni e delegazioni e segnala altresì il notevole lavoro realizzato dal gruppo di alto livello sulla parità nel Parlamento europeo;

35.

accoglie con favore in detto contesto le attuali attività dei deputati al Parlamento europeo responsabili per l'integrazione della prospettiva di genere, impegnati per assicurare che la prospettiva di genere sia considerata nell'elaborazione e nello sviluppo di tutte la politiche in seno alle rispettive commissioni;

36.

invita l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e la Commissione a intensificare gli sforzi per incrementare il numero di donne con incarichi dirigenziali nell'organico; invita la Commissione a studiare un meccanismo volto ad assicurare la parità in seno al Collegio dei Commissari nella prossima legislatura;

37.

sottolinea che occorre evitare che l'attuale crisi finanziaria ed economica e le future problematiche economiche possano mettere in causa i progressi finora ottenuti a livello della parità di genere e che la recessione sia sfruttata, come già succede in alcuni Stati membri, come un argomento per ridimensionare le misure attinenti alla parità di genere, il che impedirebbe a lungo termine l'incremento del tasso di occupazione, la crescita economica dell'UE, l'aumento del gettito fiscale, l'incremento dei tassi di natalità e la promozione della parità di genere;

38.

chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, di avviare la revisione della politiche in materia di conciliazione tra vita familiare e vita professionale, onde garantire che i costi della maternità e della paternità siano non più a carico dell'impresa, bensì della collettività, onde porre fine a comportamenti discriminatori all'interno dell'impresa e sostenere il futuro demografico;

39.

rammenta alla Commissione e agli Stati membri la necessità di adottare misure positive a favore delle donne e degli uomini, segnatamente per facilitare il loro ritorno all'occupazione dopo un periodo dedicato alla famiglia (educazione dei figli e/o cure prestate a un parente malato o invalido), promuovendo politiche di (re)inserimento nel mercato del lavoro onde consentire loro di riacquistare un'indipendenza finanziaria;

40.

chiede alla Commissione di proseguire le iniziative intese a far emergere il settore dell'economia informale e quantificare il valore del fattore «economia della vita» secondo approcci specifici al genere, in conformità del progetto «oltre il PIL» lanciato dalla Commissione;

41.

invita gli Stati membri a garantire adeguata copertura sociale alle donne e agli uomini che si occupano di parenti malati, anziani o invalidi nonché alle donne anziane che percepiscono una pensione particolarmente esigua;

Settori tematici – obiettivi

42.

sottolinea l'importanza di basarsi sull'analisi della piattaforma di Pechino (Pechino+15) effettuata dalla Presidenza svedese, non solo per elaborare indicatori adeguati, ma anche per fissare obiettivi e adottare le politiche necessarie nei dodici settori previsti;

43.

invita la Commissione a pubblicare un'analisi dell'impatto delle conseguenze, segnatamente di bilancio, indotte dall'applicazione del processo di «integrazione della prospettiva di genere», onde consentire di valutarne la pertinenza, l'efficacia, la continuità e l'utilità in termini di rapporto costi/valore aggiunto, come di prassi per ogni altra politica europea;

44.

segnala la necessità di perfezionare i canali con cui le organizzazioni femminili e la società civile in generale collaborano e partecipano ai processi di integrazione della prospettiva di genere;

45.

ritiene che una delle priorità dovrebbe consistere nella lotta contro la povertà, rivedendo le politiche di tipo macroeconomico, monetario, sociale e del lavoro che sono alla sua origine, con l'obiettivo di garantire la giustizia economica e sociale per le donne, rettificando i criteri utilizzati per determinare il tasso di povertà, e sviluppando strategie intese a promuovere una suddivisione equa del reddito, a garantire redditi minimi, retribuzioni e pensioni dignitose, a creare maggiore occupazione femminile di qualità con diritti, ad assicurare l'accesso a servizi pubblici di qualità per tutte le donne e le giovani, a migliorare la protezione sociale e i rispettivi servizi di prossimità, segnatamente asili nido, giardini d'infanzia, scuole materne, centri diurni, centri comunitari per il tempo libero e la prestazione di servizi di sostegno alle famiglie e «centri intergenerazionali», rendendoli accessibili a tutte le donne, gli uomini, i bambini e gli anziani, con un'attenzione particolare all'assistenza alle donne anziane sole;

46.

sottolinea che le donne più povere devono essere gli interlocutori principali in fase di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche di pari opportunità; invita pertanto l'Unione a riservare una particolare attenzione alla programmazione e all'attuazione dell'Anno europeo contro la povertà, l'Anno europeo del volontariato e in generale alla strategia UE 2020 sotto tale profilo;

47.

evidenzia l'effetto positivo della parità di genere sulla crescita economica; segnala al riguardo che secondo le previsioni di alcuni studi, il PIL aumenterebbe fino al 30 % se i tassi di occupazione, di occupazione a orario ridotto e di produttività delle donne fossero simili a quelli degli uomini;

48.

invita gli Stati membri ad analizzare gli effetti delle misure anticrisi e delle future strategie di uscita dal punto di vista della parità di genere;

49.

invita la Commissione a eliminare i divari nei settori coperti onde assicurare contro le discriminazioni basate sul genere lo stesso livello di tutela giuridica praticato contro le discriminazioni per motivi razziali nonché a potenziare la tutela giuridica e l'accesso alle vie legali per le vittime di discriminazioni multiple;

50.

insiste sulla necessità di interventi urgenti di lotta alle discriminazioni retributive, sia tramite la revisione della direttiva vigente, sia con l'elaborazione di piani settoriali articolati in tappe, con traguardi precisi - per esempio formulando l'obiettivo di ridurre il divario retributivo di genere allo 0-5 % entro il 2020 - onde eliminare le discriminazioni dirette e indirette, o incentivando la contrattazione collettiva e la formazione di consulenti per la parità e impegnandosi sulla questione della suddivisione iniqua del lavoro non retribuito tra donne e uomini e l'elaborazione di piani per la parità nelle imprese e negli altri posti di lavoro; è del parere che una struttura retributiva trasparente dovrebbe diventare una prassi abituale, nell'ottica del rafforzamento della posizione negoziale delle lavoratrici;

51.

accoglie con favore il fatto che l'occupazione femminile nell'UE si avvicini all'obiettivo del 60 % entro il 2010, ma è fermamente convinto che occorra ora fissare un obiettivo più ambizioso del 75 % entro il 2020;

52.

esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE ad adottare misure specifiche per migliorare la situazione dei gruppi particolarmente vulnerabili, per esempio uno statuto distinto per le donne migranti esposte alla violenza domestica, un diritto individuale alla pensione e alle altre prestazioni previdenziali per le donne con nessuna o scarsa partecipazione al mercato del lavoro nonché una campagna di sensibilizzazione sulle discriminazioni delle persone transessuali e di miglioramento del loro accesso agli strumenti legali;

53.

sottolinea l'importanza della negoziazione e della contrattazione collettiva nella lotta contro le discriminazioni a danno delle donne, segnatamente in materia di accesso all'occupazione, retribuzioni, condizioni di lavoro, avanzamento nella carriera e formazione professionale;

54.

invita gli enti pubblici e privati a introdurre nei propri regolamenti interni detti piani per la parità, integrandoli con obiettivi precisi a breve, medio e lungo termine, nonché a procedere su base annuale a valutazioni della realizzazione effettiva degli obiettivi previsti;

55.

deplora la bassa rappresentanza delle donne a livello decisionale sia nel mondo imprenditoriale che negli organi decisionali democratici e insiste sulla necessità di misure più ambiziose per promuovere la partecipazione femminile nei consigli di amministrazione delle imprese e negli organi pubblici locali, regionali, nazionali ed europei;

56.

chiede maggiori interventi, azioni di sensibilizzazione e controlli nei posti di lavoro al fine di garantire migliori condizioni di lavoro per le donne, riservando attenzione al carico di orario, al rispetto dei diritti alla maternità e alla paternità, alla conciliazione tra vita professionale e familiare, sollecitando una più ampia diffusione del congedo di maternità, l'introduzione di un congedo parentale e di un congedo retribuito di paternità, l'introduzione di un congedo familiare retribuito destinato, tra l'altro, all'assistenza di parenti in stato di dipendenza, misure per combattere gli stereotipi sessisti nella divisione del lavoro e dei compiti di assistenza, e la lotta contro le decisioni che mettono in questione tali diritti;

57.

sottolinea, a tale scopo, l'importanza di misurare, certificare e premiare la cosiddetta «responsabilità sociale dell'impresa» in cui sia considerata a pieno titolo, tra gli elementi richiesti, la parità di genere; ritiene che quest'ultima vada realizzata mediante l'adozione di modelli organizzativi flessibili, basati sul lavoro per obiettivi non legato alla presenza, in cui per tutti i lavoratori, indipendentemente dal sesso, sia possibile sviluppare il proprio percorso professionale, retributivo, di carriera, secondo capacità e competenze, tenendo conto delle necessità sociali derivanti dalla cura dei figli e della famiglia, anche con servizi e organizzazione del lavoro «calibrata alla famiglia»;

58.

insiste sulla necessità di conciliare la vita personale, familiare e professionale attuando misure destinate in via paritaria a uomini e donne, intese a promuovere la pari divisione dei compiti e tenendo conto del fatto che finora gli uomini si sono dimostrati meno propensi a utilizzare i congedi o gli incentivi parentali;

59.

insiste sulla necessità di promuovere iniziative mirate a contribuire allo sviluppo e all'applicazione nelle imprese di azioni positive e politiche di risorse umane intese a promuovere la parità di genere, anche perfezionando metodi di sensibilizzazione e formazione più idonei a favorire la promozione, la divulgazione e l'implementazione delle prassi migliori nelle organizzazioni e nelle imprese;

60.

ritiene importante approfondire la questione dell'elaborazione di una metodologia per analizzare le funzioni atta a garantire i diritti in materia di pari retribuzione tra uomini e donne, valorizzare le persone e i profili professionali e nel contempo assegnare al lavoro maggiore dignità in quanto elemento basilare, al fine di aumentare la produttività, la competitività e la qualità delle imprese nonché migliorare la vita dei lavoratori e delle lavoratrici;

61.

insiste sulla necessità di migliorare la disponibilità, la qualità e l'accessibilità ai servizi di assistenza all'infanzia e alle persone in stato di dipendenza, provvedendo a che detti servizi siano disponibili e compatibili con gli orari di lavoro a tempo pieno degli uomini e delle donne;

62.

segnala che i servizi di assistenza e cura di minori e persone in stato di dipendenza rappresentano un'importante fonte di posti di lavoro per le donne più anziane, il cui tasso di occupazione è a un livello assai basso;

63.

ritiene necessario assicurare servizi di assistenza di qualità a prezzi accessibili per almeno il 50 % dei bambini di età inferiore a 3 anni, nonché rendere universale la scolarizzazione dei bambini tra i tre anni e l'età della scuola dell'obbligo;

64.

sostiene politiche e azioni intese a eliminare la violenza contro le donne in tutti i campi, promuovendo i diritti umani delle donne, combattendo gli stereotipi di genere e tutte le discriminazioni nella società e nella famiglia, comprese quelle nell'istruzione, nella formazione, nei mezzi di informazione e nella vita politica; insiste sul fatto che vanno sviluppate politiche specifiche intese a promuovere la parità di genere, l'emancipazione delle donne e un migliore livello di istruzione individuale - anche mediante campagne di sensibilizzazione - nonché strategie di apprendimento permanente e misure destinate specificamente alle donne;

65.

sostiene le conclusioni del Consiglio Occupazione e affari sociali sull'eliminazione della violenza contro le donne ed evidenzia l'importanza dell'impegno assunto dalla Commissione di perseguire una politica più attiva nella prevenzione della violenza contro le donne; chiede alla Commissione di avviare una procedura di consultazione su una direttiva per combattere la violenza contro le donne in cui figureranno, tra gli altri aspetti, gli sforzi che gli Stati membri sono tenuti a compiere per combattere la violenza contro le donne;

66.

segnala la necessità di un ampio sondaggio da realizzare in tutti i paesi europei sulla base di una metodologia comune per accertare la dimensione effettiva del problema; sottolinea l'importante lavoro che sarà realizzato in questo campo dall'Osservatorio europeo della violenza di genere, il quale fornirà dati statistici di elevata qualità a sostegno delle misure politiche di lotta contro questo flagello sociale;

67.

insiste sulla necessità di attribuire la necessaria attenzione alla situazione delle donne che lavorano con il coniuge nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della pesca nonché nelle piccole imprese a conduzione familiare, in cui la situazione delle donne è più vulnerabile di quella degli uomini, puntando a nuove misure intese a proteggere la maternità, eliminare la discriminazione indiretta, garantire la protezione e la sicurezza sociale nonché gli altri diritti delle donne, compresi quelli delle donne che praticano il lavoro autonomo; segnala al riguardo l'importanza di sviluppare l'istituto giuridico della proprietà condivisa al fine di assicurare che i diritti delle donne nel settore agricolo siano pienamente riconosciuti, che esse dispongano di un'adeguata protezione previdenziale e che il loro lavoro venga riconosciuto;

68.

sottolinea l'importanza della lotta contro gli stereotipi in tutti gli ambiti e in tutte le fasi della vita, in quanto essi sono una delle cause più radicate della disparità tra uomini e donne poiché condizionano le scelte a livello di istruzione, formazione e occupazione, la suddivisione dei compiti domestici e familiari, la partecipazione alla vita pubblica e la partecipazione e rappresentazione nelle funzioni decisionali, nonché le scelte a livello professionale;

69.

invita le istituzioni europee e gli Stati membri a concentrarsi maggiormente sulla lotta contro la discriminazione multipla, la povertà e l'esclusione sociale e le disuguaglianze sanitarie;

70.

ritiene necessario rivedere i regimi fiscali e previdenziali al fine di individualizzare i diritti, garantire pari diritti alla pensione e sopprimere gli incentivi che condizionano negativamente la partecipazione professionale e sociale delle donne, come l'imposizione congiunta e le sovvenzioni per l'assistenza a persone in stato di dipendenza collegate a situazioni di inattività delle donne nel mercato del lavoro;

71.

ricorda la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 e sottolinea l’importanza di garantire a tutte le donne il controllo dei propri diritti sessuali e riproduttivi;

72.

insiste sull'importanza di misure preventive onde tutelare la salute sessuale e riproduttiva delle donne;

73.

sottolinea la necessità di rendere accessibili ai transessuali le procedure per cambiare la propria identità sessuale e garantirne il rimborso da parte dei regimi di assicurazione sanitaria pubblici;

74.

sottolinea la necessità di riservare particolare attenzione alla situazione delle donne appartenenti a minoranze etniche, comprese le donne migranti, e di introdurre misure appropriate per fornire loro sostegno in materia di parità di genere;

75.

ribadisce che la Commissione deve consultare il Parlamento, segnatamente la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, in merito all'elaborazione della futura Carta europea dei diritti della donna;

76.

ritiene necessario riservare una particolare attenzione allo sviluppo, alla pace e alla solidarietà con le donne di tutto il mondo, soprattutto alle vittime di ingiustizie, discriminazioni, fame, miseria, tratta e ogni tipo di violenza; osserva che la costante consultazione delle organizzazioni femminili e più in generale della società civile, nonché la cooperazione con organizzazioni non governative su questioni politiche con incidenza diretta sulla parità di genere costituiscono altrettante garanzie di un più esteso consenso sociale;

77.

insiste sulla necessità di integrare la prospettiva di genere e la lotta contro la violenza di genere nella politica esterna e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

78.

sottolinea che la nuova strategia dell'UE in materia di parità di genere e i meccanismi istituzionali di monitoraggio devono essere legati strettamente all'azione globale per i diritti della donna; rileva che ciò implica l'avvio di contatti con la nuova entità delle Nazioni Unite sulla parità di genere e il sostegno a detta entità, la quale dovrebbe riunire attività strategiche e operative, e invita l'UE e provvedere a che a detta nuova entità siano destinate congrue risorse umane e materiali, per consentirle di operare in loco sotto la direzione del segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite incaricato della parità di genere;

79.

aggiunge che la nuova strategia per la parità di genere nell'UE e i relativi meccanismi istituzionali devono trattare esplicitamente l'identità di genere e la lotta alla discriminazione basata sul cambiamento di genere;

80.

insiste sul rispetto delle sue recenti risoluzioni del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani e sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea;

*

* *

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(3)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(4)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.

(5)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 118.

(6)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.

(7)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 73.

(8)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 57.

(9)  GU C 295 E del 04.12.2009, pag. 35.

(10)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

(11)  GU C 77 del 14.3.1994, pag. 43.

(12)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.

(13)  GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 31.

(14)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2009)0098.

(16)  Testi approvati, P7_TA(2010)0018.

(17)  Testi approvati, P7_TA(2010)0021.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/99


Giovedì 17 giugno 2010
Agenti dei giocatori nello sport

P7_TA(2010)0233

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sugli agenti dei giocatori nello sport

2011/C 236 E/14

Il Parlamento europeo,

vista la propria risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa (1),

vista la propria risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport (2) presentato dalla Commissione,

visto il Libro bianco sullo sport (COM(2007)0391),

visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la sentenza del 26 gennaio 2005 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (3),

vista l'interrogazione del 10 marzo 2010 alla Commissione sullo sport, in particolare per quanto riguarda gli agenti dei giocatori (O-0032/2010 – B7–0308/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

1.

ricorda che il Parlamento, nella sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, invitava la Commissione ad appoggiare gli sforzi degli organi di governo del calcio volti a regolamentare i procuratori dei giocatori, se necessario presentando una proposta di direttiva sugli agenti dei calciatori;

2.

valuta positivamente lo studio sugli agenti sportivi nell'Unione europea («Study on sports agents in the European Union») condotto su incarico della Commissione e di cui sono ora disponibili i risultati;

3.

è particolarmente preoccupato riguardo ai risultati dello studio concernenti le attività criminali svolte in connessione con lo sport, essendo citati nello studio episodi in cui lo sport subisce l'influenza della criminalità organizzata mediante legami con le attività degli agenti dei giocatori; ritiene che ciò vada a danno dell'immagine dello sport, della sua integrità e in ultima analisi del suo ruolo nella società;

4.

prende atto della conclusione cui perviene lo studio secondo la quale gli agenti sportivi hanno un ruolo centrale nei flussi finanziari, che spesso non sono trasparenti e li rendono inclini ad attività illegali; plaude alle iniziative prese da alcuni club e organi di governo per aumentare la trasparenza delle transazioni finanziarie;

5.

rileva che lo studio mette in evidenza l'intrinseca opacità dei sistemi dei trasferimenti, specialmente negli sport di squadra, che favoriscono attività illegali in cui sono coinvolti gli agenti, ma anche i club e i giocatori;

6.

sottolinea la specifica vulnerabilità dei giocatori più giovani e il rischio che diventino vittime della tratta di esseri umani;

7.

sottolinea la specifica responsabilità degli agenti dei giocatori e dei club specialmente nei confronti dei giovani giocatori, ed invita pertanto entrambe le parti ad assumersi tale responsabilità, in particolare per quanto riguarda la formazione scolastica e professionale di questi giovani;

8.

sottolinea la conclusione dello studio secondo la quale le regolamentazioni concernenti gli agenti stabilite dalle federazioni sportive sono volte fondamentalmente a controllare l'accesso alla professione e a disciplinarne l'esercizio, ma tali organismi hanno poteri limitati in materia di vigilanza e sanzioni, poiché non dispongono di alcun mezzo di controllo o di azione diretta nei confronti degli agenti sportivi che non sono registrati presso di loro, né hanno il potere di imporre sanzioni civili o penali;

9.

concorda con gli organi di governo dello sport e con i soggetti interessati sulla necessità di adottare misure per affrontare i problemi dell'integrità e della credibilità dello sport e dei suoi attori;

10.

ritiene che abolire il regime vigente delle licenze FIFA per gli agenti dei giocatori senza istituire un solido sistema alternativo non sarebbe il modo giusto di affrontare i problemi legati agli agenti dei giocatori nel calcio;

11.

plaude all'impegno degli organismi di governo nello sport per una maggiore trasparenza e sorveglianza dei flussi finanziari;

12.

chiede al Consiglio di intensificare la sua azione di coordinamento nella lotta contro le attività criminali legate alle attività degli agenti, tra cui il riciclaggio di denaro, le partite truccate e la tratta di esseri umani;

13.

fa riferimento alla citata sentenza nella causa T-193/02, in cui il Tribunale ha affermato che la regolamentazione delle attività degli agenti di giocatori, la quale disciplina un'attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità pubbliche;

14.

ricorda che nella stessa sentenza il Tribunale ha riconosciuto che federazioni come la FIFA hanno il diritto di regolamentare la professione degli agenti nella misura in cui l'obiettivo della regolamentazione è la professionalizzazione e la moralizzazione delle loro attività al fine di proteggere i giocatori, e che tale regolamentazione non è anticoncorrenziale; ricorda che non esiste un'organizzazione collettiva degli agenti a livello professionale e che a livello di Stati membri tale professione è soggetta ad una regolamentazione molto limitata;

15.

è convinto che, in un contesto di attività transfrontaliere e alla luce della diversità delle regolamentazioni nazionali applicabili agli sport, solo l'impegno congiunto degli organi di governo dello sport e delle autorità pubbliche può dare risultati in materia di efficacia dei controlli e di applicazione effettiva delle sanzioni;

16.

osserva che, mentre in alcune discipline le attività degli agenti sono ampiamente regolamentate a livello internazionale e nazionale dagli organi sportivi, pochissimi Stati membri hanno adottato una legislazione specifica sugli agenti sportivi;

17.

ritiene che, data la confusione esistente a causa della diversità delle regolamentazioni applicabili alle attività degli agenti sportivi, un'impostazione coerente valida per tutta l'UE sia necessaria per evitare le scappatoie dovute alla scarsa chiarezza della regolamentazione e per assicurare una sorveglianza e un controllo appropriati delle attività degli agenti;

18.

rinnova il suo appello per un'iniziativa dell'UE sulle attività degli agenti dei giocatori che abbia i seguenti obiettivi:

rigore nelle norme e nei criteri d'esame per l'autorizzazione a svolgere l'attività di agente di giocatori,

trasparenza nelle transazioni degli agenti,

divieto di remunerazione degli agenti dei giocatori in relazione al trasferimento di minorenni,

norme minime armonizzate per i contratti degli agenti,

un sistema di controllo e disciplinare efficiente,

introduzione di un «regime di concessione delle licenze di agente» e di un registro degli agenti validi per tutta l'UE,

cessazione della «doppia rappresentanza»,

retribuzione graduale subordinata all'adempimento del contratto;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


(1)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 232.

(2)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.

(3)  Causa T-193/02, Laurent Piau contro Commissione, Racc. 2005, II-00209.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/101


Giovedì 17 giugno 2010
Conclusioni del Vertice UE/Russia

P7_TA(2010)0234

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del Vertice UE-Russia (31 maggio – 1o giugno 2010)

2011/C 236 E/15

Il Parlamento europeo,

visto l'attuale accordo di partenariato e cooperazione (APC) fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro (1), e i negoziati avviati nel 2008 su un nuovo accordo UE-Russia,

visto l'obiettivo condiviso dall'UE e dalla Russia, che figura nella dichiarazione comune rilasciata a seguito dell'XI Vertice UE-Russia, tenutosi a San Pietroburgo il 31 maggio 2003, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune di ricerca e istruzione, inclusi gli aspetti culturali (i «quattro spazi comuni»),

viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare la risoluzione del 12 novembre 2009 (2), prima del Vertice UE-Russia svoltosi a Stoccolma il 18 novembre 2009, la risoluzione del 17 settembre 2009 sull'uccisione di attivisti per i diritti umani in Russia (3) e la risoluzione del 17 settembre 2009 sugli aspetti esterni della sicurezza energetica (4),

viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani,

visti gli accordi firmati e le dichiarazioni comuni rilasciate al Vertice UE-Russia svoltosi a Rostov sul Don il 31 maggio e il 1o giugno 2010,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE continua a essere impegnata per approfondire e sviluppare ulteriormente le sue relazioni con la Russia, fatto dimostrato dalla volontà dell'Unione di impegnarsi seriamente per negoziare un nuovo accordo quadro per l'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Russia,

B.

considerando che l'UE e la Russia, che è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, condividono una responsabilità nel mantenimento della stabilità mondiale, e che una cooperazione rafforzata e relazioni di buon vicinato tra l'UE e la Russia rivestono particolare importanza per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell'Europa,

C.

considerando che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'UE e la Federazione russa continua ad essere della massima importanza ai fini di un ulteriore sviluppo e dell'intensificazione della cooperazione tra i due partner,

D.

considerando che è importante che l'UE si esprima con una sola voce, dia prova di solidarietà e si mostri unita nelle sue relazioni con la Federazione russa, fondandole su interessi reciproci e valori comuni,

E.

considerando che le relazioni economiche e commerciali fra l'UE e la Russia sono prova di una crescente interdipendenza reciproca, il che necessita uno sforzo e un impegno comuni a garanzia di una crescita duratura,

F.

considerando che, il qualità di membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Russia si è impegnata a proteggere e a promuovere i diritti umani, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto, come pure a rispettare la sovranità dei suoi vicini europei; che negli ultimi anni le relazioni UE-Russia sono state confrontate a una serie di gravi sfide, in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni per la democrazia e i diritti umani in Russia,

G.

considerando che l'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) apporterebbe un contributo notevole ad un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche tra l'UE e la Russia, subordinato a un impegno vincolante da parte di quest'ultima di rispettare e attuare pienamente gli impegni e gli obblighi dell'OMC, e spianerebbe la strada a un accordo di integrazione economica profonda e di ampia portata tra le due parti, basato su una reciprocità autentica; considerando che la Russia ha instaurato un'unione doganale con il Kazakistan e la Bielorussia il 1o gennaio 2010,

H.

considerando che la firma di un nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (START) tra la Federazione russa e gli USA, in data 8 aprile 2010, e il ravvicinamento sulla questione della non proliferazione e dell'Iran, sul processo di pace in Medio Oriente e su Afghanistan/Pakistan sono prova del migliore clima di dialogo con la Russia su diversi aspetti delle relazioni estere e di sicurezza,

I.

considerando che esistono criteri chiari e obiettivi per introdurre un regime di esenzione in materia di visti e che i cittadini europei e russi hanno un legittimo interesse a vedersi concesso il diritto di libera circolazione tanto nei loro paesi quanto attraverso le frontiere,

1.

ribadisce la propria convinzione che la Russia continua ad essere uno dei partner più importanti dell'UE per sviluppare una cooperazione a lungo termine e l'impegno a collaborare per risolvere le sfide comuni, mediante un approccio equilibrato e orientato ai risultati, basato sulla democrazia e lo Stato di diritto, condividendo non soltanto gli interessi economici e commerciali, ma anche l'obiettivo di cooperare strettamente a livello globale nonché nel quadro del vicinato comune, in base al diritto internazionale;

2.

chiede all'UE e alla Russia di intensificare i negoziati su un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione e ribadisce il proprio forte sostegno a un nuovo accordo ampio, di grande portata e giuridicamente vincolante che vada al di là della cooperazione puramente economica e includa altresì, quali componenti integrali, gli ambiti della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e fondamentali; prende atto dell'accordo di partenariato per la modernizzazione che dovrebbe includere sia l'economia che la società. Sostiene la diversificazione dell'economia russa e delle relazioni commerciali tra l'UE e la Russia; invita la Commissione e il governo russo a elaborare più in dettaglio il partenariato per la modernizzazione; evidenzia la necessità di elaborare rapidamente un piano di lavoro concreto in funzione dei risultati sinora raggiunti nel contesto dei quattro spazi comuni tra l'UE e la Russia; sottolinea l'importanza di assicurare il funzionamento efficace del sistema giudiziario e di rafforzare la lotta contro la corruzione;

3.

accoglie con favore la firma del protocollo sulla protezione delle informazioni classificate e la dichiarazione comune su Gaza della Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Catherine Ashton, e del ministro russo per gli affari esteri, Sergei Lavrov;

4.

esprime la propria soddisfazione per il fatto che il primo Vertice UE-Russia tenutosi dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona sia stato condotto in modo costruttivo e siano stati realizzati dei progressi parziali;

5.

ribadisce il proprio sostegno all'obiettivo dell'adesione della Russia all'OMC, per far sì che il paese attiri maggiori investimenti esteri e diversifichi la sua economia; ritiene che l'instaurazione, da parte della Russia, dell'unione doganale con la Bielorussia e il Kazakistan potrebbe creare ulteriori ostacoli al processo di adesione della Federazione russa all'OMC; sottolinea che la rinuncia a qualsiasi misura protezionista è un requisito indispensabile per l'adesione all'OMC;

6.

accoglie con favore la recente ratifica, da parte della Russia, del protocollo 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le modifiche legislative volte a diffondere in tutto il paese i processi con una giuria, ma suggerisce che questo formato sia altresì utilizzato nei processi per terrorismo; accoglie altresì con favore la conferma della moratoria sulla pena di morte, ritenendola un ulteriore sviluppo positivo, ed auspica che si tratti di un primo passo verso la concretizzazione dell'intenzione dichiarata della Russia di migliorare il rispetto dei diritti umani; ribadisce il proprio invito alle autorità russe a rispettare tutte le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

7.

si compiace del fatto che l'accordo sulla protezione delle informazioni classificate faciliterà la cooperazione nella gestione delle crisi, ma chiede di venire pienamente informato sul contenuto e la portata di tale accordo e domanda una rapida valutazione del grado di reciprocità della sua applicazione; invita il Consiglio ad avvalersi pienamente del comitato speciale PESD IIA, creato nel 2002, a tal fine;

8.

invita il Consiglio e la Commissione a raddoppiare gli sforzi per risolvere i problemi relativi ai valichi di frontiera UE-Russia, a impegnarsi in progetti concreti e a utilizzare appieno lo Strumento di vicinato e partenariato e i fondi INTERREG nella cooperazione transfrontaliera nonché ad attuare pienamente l'accordo sul sorvolo della Siberia;

9.

si compiace della firma di un accordo fra l'UE e la Russia sulla creazione di un meccanismo di allarme preventivo sulla sicurezza energetica, che copra la notifica, la consultazione e l'applicazione, e invita il Consiglio e la Commissione a continuare a collaborare con le autorità e le compagnie energetiche russe, al fine di evitare il ripetersi dei tagli di rifornimenti verificatisi negli ultimi anni;

10.

riafferma che la cooperazione UE-Russia in materia di energia deve basarsi sui principi della Carta dell'energia e del Protocollo di transito, che devono essere incorporati nel nuovo accordo quadro fra l'UE e la Russia per garantire condizioni di investimento reciproche eque e trasparenti, parità di accesso e un mercato regolamentato; esclude l'utilizzo di energia come strumento di politica estera;

11.

prende atto con interesse delle discussioni sul cambiamento climatico, su eventuali forme di cooperazione concreta per misure volte a ridurre i gas a effetto serra, sull'efficienza energetica e sullo sviluppo energetico sostenibile; sottolinea la necessità di un consenso su come far progredire il processo negoziale internazionale sul cambiamento climatico in preparazione della conferenza di Cancún (dicembre 2010);

12.

sottolinea l'importanza della Missione di sorveglianza dell'UE (EUMM), che ha dimostrato la volontà e la capacità dell'UE di agire con fermezza a favore della pace e della stabilità e ha contribuito a creare le condizioni necessarie per l'attuazione degli accordi del 12 agosto e 8 settembre 2008; ribadisce il suo impegno a favore dell'integrità territoriale della Georgia all'interno delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale e invita tutte le parti a onorare pienamente gli impegni assunti; sottolinea che il mandato dell'EUMM si estende all'intero paese e chiede che in Abkhazia e in Ossezia meridionale le sia concesso immediatamente l'accesso senza restrizioni finora negato; ribadisce la sua piena adesione ai colloqui di Ginevra e al proseguimento della copresidenza di questo forum da parte dell'UE, dell'ONU e dell'OSCE; esprime il proprio disappunto nei confronti della decisione annunciata dalla direzione della polizia di frontiera dell’FSB di costruire moderne infrastrutture frontaliere consistenti di barriere fra l'Ossezia meridionale e la Georgia;

13.

sottolinea la necessità di coinvolgere la Russia nella strategia dell'UE per il Mar Baltico e di associare rapidamente tale paese per migliorare la sicurezza marittima e per un elevato livello di tutela ambientale nel fragile Mar Baltico;

14.

accoglie con favore la firma del nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (START) tra la Federazione russa e gli USA in data 8 aprile 2010; prende atto con soddisfazione dei progressi raggiunti nei colloqui in corso tra la Federazione russa e gli Stati Uniti in materia di sicurezza, ivi compresa la questione dello scudo di difesa antimissile;

15.

ribadisce l'invito a potenziare il dialogo UE-Russia sui diritti umani e ad aprire tale processo ad un effettivo contributo del Parlamento europeo e della Duma di Stato, coinvolgendo le direzioni generali e i ministeri per la giustizia, gli affari interni e gli affari esteri delle due istituzioni, a Bruxelles e a Mosca; invita a coinvolgere maggiormente la società civile, le ONG e le organizzazioni dei diritti umani nei vertici biannuali fra l'UE e la Russia;

16.

esorta le autorità russe a non perpetuare nell'impunità generalizzata di cui godono attualmente molti dei responsabili delle violenze a danno dei difensori dei diritti umani e, in particolare, a considerare prioritaria la necessità di porre fine al clima di terrore e anarchia nel Caucaso settentrionale e di proteggere e garantire l'integrità fisica dei difensori dei diritti umani nel rispetto degli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani;

17.

ribadisce l'impegno a favore dell'obiettivo a lungo termine degli spostamenti senza obbligo visto tra l'UE e la Russia, basato su un approccio graduale imperniato su progressi sostanziali e pratici; sottolinea che detto dialogo deve essere in sintonia con il processo di agevolazione dei visti per quanto attiene ai paesi del partenariato orientale;

18.

invita il Consiglio e la Commissione a perseguire iniziative comuni con il governo russo volte a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel mondo e, in particolare, nella zona di vicinato comune e a conseguire una soluzione pacifica e conforme al diritto internazionale dei conflitti in Moldavia e nel Caucaso Meridionale;

19.

prende atto del progetto di trattato sulla sicurezza europea proposto dalla Russia il 29 novembre 2009, ma attira l'attenzione sul fatto che questa nuova proposta non può pregiudicare gli attuali obblighi degli Stati membri dell'UE in materia di sicurezza e invita il Consiglio europeo a elaborare una posizione comune su tale proposta;

20.

nota con soddisfazione, in vista del vertice G20 a Toronto, il consenso tra l'UE e la Russia sulla riforma del sistema finanziario, aspettandosi che il vertice discuta su come ridurre i rischi sistemici e si accordi sul principio secondo cui gli istituti finanziari dovrebbero contribuire ai costi di ogni futura crisi finanziaria;

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2009)0064.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2009)0022.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2009)0021.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/105


Giovedì 17 giugno 2010
Operazione militare israelita contro lo flotta umanitaria e blocco di Gaza

P7_TA(2010)0235

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’operazione militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di Gaza

2011/C 236 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su Gaza, in particolare quelle del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella Striscia di Gaza (1) e del 18 febbraio 2009 sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza (2),

vista la Dichiarazione di Venezia del 1980,

viste le precedenti dichiarazioni del Quartetto per il Medio Oriente, in particolare quella del 19 marzo 2010, in cui si riaffermano i principi fondamentali enunciati a Trieste il 26 giugno 2009 e dell'11 maggio 2010 sul rilancio dei colloqui indiretti tra israeliani e palestinesi,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1860 dell'8 gennaio 2009 (S/RES/1860(2009)) e 1850 del 16 dicembre 2008 (S/RES/1850(2008)),

vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, relativa all'operazione militare israeliana contro la flottiglia, rilasciata il 31 maggio 2010,

vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/9940) del 31 maggio 2010,

viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente dell'8 dicembre 2009,

vista la dichiarazione di Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, del 31 maggio 2010,

vista la risoluzione approvata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sui gravi attacchi perpetrati dalle forze israeliane contro il convoglio navale umanitario del 2 giugno 2010,

vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'OMS il 18 maggio 2010,

vista la relazione del Programma alimentare mondiale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) pubblicata nel novembre 2009 sulla situazione a Gaza,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'operazione militare israeliana in acque internazionali, del 31 maggio 2010, contro una flottiglia che trasportava aiuti umanitari destinati a Gaza ha causato la morte di nove civili e il ferimento di 38 civili e di sette soldati israeliani,

B.

considerando che i punti di transito da e verso Gaza sono chiusi dal giugno 2007, quando Hamas conquistò militarmente il potere, e che il blocco imposto alla circolazione di beni e persone ha aggravato la povertà, paralizzato la ricostruzione e soffocato l'economia nella Striscia di Gaza, creando un mercato nero sfrenato sotto il controllo di Hamas e di altri gruppi; che il blocco non è sfociato nel rilascio di Gilad Shalit sperato dalle autorità israeliane e richiesto ripetutamente dal Parlamento europeo; che il blocco non ha realizzato il suo obiettivo di indebolire gli estremisti e, dal momento che colpisce in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, ha dato origine a una radicalizzazione crescente,

C.

considerando che, secondo precedenti dichiarazioni di organi delle Nazioni Unite, il blocco sulla Striscia di Gaza rappresenta una punizione collettiva contraria al diritto umanitario internazionale,

D.

considerando che l'80 % della popolazione di Gaza dipende dall'aiuto alimentare, che oltre il 60 % soffre di insicurezza alimentare, che il tasso di disoccupazione è di circa il 50 % e che le condizioni sanitarie e ambientali si sono gravemente deteriorate,

E.

considerando che solo 3 600 camion di aiuti alimentari sono entrati a Gaza nei primi tre mesi di quest'anno, rispetto ai 36 000 nel corso dei primi tre mesi del 2007 e che solo per 81 prodotti è autorizzato l'ingresso a Gaza, mentre l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) stima che 6 000 prodotti sono necessari per soddisfare i bisogni umanitari di base,

F.

considerando che i territori palestinesi sono, fra i paesi terzi, il principale beneficiario di fondi dell’UE e che questo sostegno ha svolto un ruolo importante nel tentativo di contrastare il disastro umanitario nella Striscia di Gaza; che l'UE continua a fornire assistenza umanitaria essenziale nella Striscia di Gaza, anche attraverso l'UNRWA,

G.

considerando che la soluzione dei due Stati resta la base fondamentale per una pace duratura fra israeliani e palestinesi e che pertanto andrebbe evitata qualsiasi iniziativa unilaterale che possa pregiudicare tale prospettiva; considerando altresì che i colloqui di prossimità in corso possono portare alla ripresa dei negoziati di pace diretti al fine di costituire uno Stato palestinese sostenibile che viva accanto allo Stato di Israele in condizioni di pace e di sicurezza,

H.

considerando che fino ad oggi Hamas continua a impedire l'accesso del carico umanitario della flottiglia a Gaza,

1.

esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime;

2.

condanna l'attacco sferrato in acque internazionali contro la flottiglia umanitaria, che costituisce una violazione del diritto internazionale;

3.

chiede che sia intrapresa un'indagine internazionale, rapida e imparziale e insiste affinché sia sostenuto il principio di responsabilità; esorta gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per garantire che si effettuino tutti i passi atti a rendere concreta questa domanda;

4.

esorta Israele a porre fine in modo immediato al blocco di Gaza, che ha portato a un disastro umanitario e a una radicalizzazione crescente, cosa che a sua volta è diventata fonte di insicurezza per Israele e l'intera regione;

5.

chiede la cessazione immediata di tutti gli attacchi contro Israele e avverte quanti li perpetrano che dovranno assumersi pienamente le loro responsabilità;

6.

sollecita l'Alto rappresentante dell'Unione/Vicepresidente della Commissione e gli Stati membri dell'UE ad adottare iniziative volte a garantire l'apertura sostenibile di tutti i valichi di frontiera da e per Gaza, compreso il porto di Gaza, con un adeguato monitoraggio internazionale dell'impiego finale, e a consentire il libero afflusso dei beni umanitari e commerciali necessari per la ricostruzione e per un'economia autonoma, nonché il flusso di valuta e la libera circolazione delle persone;

7.

esorta l'Alto rappresentante dell'Unione/Vicepresidente della Commissione a prendere immediatamente l'iniziativa presentando un piano dell'UE al Quartetto inteso a porre fine al blocco di Gaza e ad affrontare le preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza, garantendo il controllo internazionale dei valichi, ivi compreso il riesame del mandato della missione dell'UE di assistenza alle frontiere (EU–BAM), conferendogli eventualmente una dimensione marittima, nonché la sua riattivazione, e dispiegando una forza navale internazionale incaricata di monitorare la spiaggia di Gaza;

8.

ricorda che, sebbene l'UE sia pronta ad estendere il suo pacchetto di aiuti ai palestinesi, questo impegno non è illimitato nel tempo, e insiste sul fatto che, mentre l'aiuto umanitario deve restare incondizionato, l'UE deve svolgere un ruolo politico accompagnato da risultati tangibili in vista della creazione di uno Stato palestinese sostenibile, che siano coerenti con la sua considerevole assistenza finanziaria e influenza economica nella regione;

9.

esprime il suo sostegno ai colloqui di prossimità fra Israele e l’Autorità palestinese e sottolinea la necessità di portarli avanti in vista della ripresa dei negoziati diretti;

10.

è convinto dell’urgente necessità di una ridefinizione globale della politica dell’UE verso il Medio Oriente, che le consenta di svolgere un ruolo politico decisivo e coerente, sostenuto da efficaci strumenti diplomatici, a favore della pace e della sicurezza in questa regione vicina che riveste per l’UE un interesse strategico fondamentale; ritiene che tale ridefinizione dovrebbe essere estesa a tutte le politiche dell'UE tra cui la politica commerciale e la politica dello sviluppo;

11.

si compiace per l’attività dell’UNRWA e, consapevole delle carenze finanziarie cui andrà incontro entro la fine dell’anno, invita la comunità internazionale di donatori a onorare i suoi impegni e ad accrescere ulteriormente i suoi contributi;

12.

osserva che i recenti eventi hanno seriamente deteriorato le relazioni tra la Turchia e Israele; incoraggia il governo turco a concentrare il proprio impegno diplomatico e politico per sollevare il popolo palestinese dalle difficili condizioni in cui versa e per contribuire al processo di pace in Medio Oriente;

13.

accoglie con favore la recente apertura del valico di Rafah da parte delle autorità egiziane;

14.

chiede la liberazione immediata del sergente israeliano Gilad Shalit, rapito da Hamas il 25 giugno 2006 in territorio israeliano, e da allora detenuto in segregazione a Gaza;

15.

sollecita il Consiglio a prendere iniziative in vista della convocazione immediata del Consiglio di associazione UE–Israele, al fine di discutere della situazione attuale;

16.

esorta il Consiglio a prendere iniziative per convocare il Comitato misto UE–Autorità palestinese;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto in Medio Oriente, al Segretario generale della Lega araba, al governo di Israele, alla Knesset, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese, al governo e al parlamento della Turchia e al governo e al parlamento dell'Egitto.


(1)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 100.

(2)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 1.


12.8.2011   

IT

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CE 236/107


Giovedì 17 giugno 2010
Commercio di strumenti di tortura

P7_TA(2010)0236

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

2011/C 236 E/17

Il Parlamento europeo,

visto il divieto assoluto di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, divieto che si applica in tutte le circostanze e, quale norma perentoria del diritto internazionale, a tutti gli Stati,

vista l'articolazione di tale divieto in una serie di strumenti e documenti internazionali e regionali sui diritti dell'uomo, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione contro la tortura), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2001 (1), in cui esorta la Commissione ad agire rapidamente per la messa a punto di un idoneo strumento comunitario sul divieto della promozione, del commercio e dell'esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia intrinsecamente crudele, inumano o degradante,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (2), entrato in vigore il 30 luglio 2006,

visti gli orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottati nel 2001 e riesaminati nel 2008,

vista la relazione 2008 del Segretariato generale del Consiglio sull'attuazione degli orientamenti dell'Unione in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

vista l'attività intrapresa in altri paesi a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in particolare le modifiche alla legge statunitense sul controllo delle esportazioni proposta dal Bureau of Industry and Security nell'agosto 2009, che rispecchiano e, in alcuni casi, si spingono oltre quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1236/2005,

visti il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, in cui si invita il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) del Consiglio d'Europa a intensificare la collaborazione con le competenti istituzioni dell'Unione, e la diciassettesima relazione generale sulle attività del Comitato per la prevenzione della tortura, in cui si invita il Consiglio d'Europa a esaminare il ruolo che il CPT può svolgere ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

viste le relazioni pubblicate da Amnesty International e dalla Omega Research Foundation nel 2007 e nel 2010, in cui si evidenziano le particolari carenze del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio e si esprime inquietudine per l'insufficiente attuazione del regolamento da parte di alcuni Stati membri dell'Unione europea,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Convenzione contro la tortura impone agli Stati obblighi specifici intesi a prevenire la tortura e altri maltrattamenti, a indagarne i casi verificatisi, a consegnare alla giustizia i responsabili e a risarcire le vittime,

B.

considerando che, nonostante tali obblighi, le torture o altri maltrattamenti sono ancora perpetrati in tutto il mondo e che per simili pratiche è stata utilizzata una vasta gamma di attrezzature di polizia e di sicurezza,

C.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura afferma che il controllo del commercio di tali attrezzature rientra tra gli obblighi che incombono a ciascuno Stato nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,

D.

considerando che negli orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti si afferma che l'Unione europea esorterà i paesi terzi a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini,

E.

considerando che nella relazione 2008 del Segretariato generale del Consiglio sulle azioni dell'Unione a sostegno degli impegni assunti per combattere la tortura e altri maltrattamenti nei paesi terzi si afferma che l'adozione del regolamento sugli strumenti di tortura è il primo esempio di un regolamento UE adottato in linea con gli orientamenti in materia di diritti umani; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura si è compiaciuto di questa iniziativa e ha espresso l'opinione che potrebbe servire da modello per una regolamentazione globale concernente questo tema e che ciò comporta per l'Unione europea la necessità di valutare l'attuazione del regolamento,

F.

considerando che, anche dopo l'entrata in vigore del predetto regolamento (CE) n. 1236/2005, alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato l'esportazione di oggetti, tra cui dispositivi per l'immobilizzazione degli arti inferiori, sostanze irritanti e dispositivi di stordimento a scariche elettriche, soggetti a controllo a norma del regolamento, verso paesi con un bilancio negativo in materia di diritti umani,

G.

considerando che sono soltanto dodici gli Stati membri ad aver introdotto una normativa sanzionatoria entro il 29 agosto 2006, come previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

H.

considerando che soltanto sette Stati membri hanno elaborato una o più relazioni pubbliche annuali comprendenti informazioni dettagliate sulle rispettive decisioni di autorizzazione, come richiesto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio,

I.

considerando che il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio consente l'importazione negli Stati membri dell'Unione europea di dispositivi di contenzione da indossare che inducono stordimento tramite scariche elettriche, malgrado essi siano sostanzialmente simili, negli effetti, alle cinture stordenti a scariche elettriche la cui importazione all'interno dell'Unione è vietata dallo stesso regolamento, e considerando che, stando alle segnalazioni di Amnesty International, dell'Omega Research Foundation e dell'Inter-Press Service, alcune imprese con sede in Europa avrebbero importato i dispositivi in questione in taluni Stati membri dell'Unione,

J.

considerando che l'elenco degli oggetti e delle attrezzature di cui è vietato il commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 non include talune attrezzature di polizia e di sicurezza, attualmente oggetto di commercio internazionale, che sono praticamente utilizzabili solo per la tortura o altri maltrattamenti, tra cui manganelli chiodati, taluni dispositivi per la contenzione fissati alle pareti o al pavimento, taluni dispositivi per la contenzione degli arti inferiori, manette serradita, serrapollici, viti schiacciapollici e strumenti di contenzione da indossare che producono stordimento tramite scariche elettriche diversi dalle «cinture stordenti»,

K.

considerando che l'elenco degli oggetti e delle attrezzature di cui è vietato il commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1236/2005 non include talune attrezzature di polizia e di sicurezza, attualmente oggetto di commercio internazionale, che possono essere legittimamente utilizzate ai fini dell'applicazione della legge o a scopo penale allorché il loro impiego è disciplinato in conformità degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e agli standard di prassi eccellenti di applicazione della legge, ma che sono ampiamente utilizzati in maniera indebita a scopo di tortura o altri maltrattamenti, tra cui manette, manganelli e altri dispositivi portatili d'impatto, dispositivi stordenti a scariche elettriche ad alto voltaggio funzionanti al di sotto di 10 000 volt, nonché componenti e accessori appositamente progettati per attrezzature controllate e vietate,

L.

considerando che la prossima riunione del comitato relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni è prevista per il 29 giugno 2010,

1.

invita tutti gli Stati membri a informare senza indugio la Commissione europea in merito alle sanzioni applicabili da essi introdotte per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in ottemperanza all'obbligo previsto all'articolo 17 di tale regolamento;

2.

invita la Commissione e il comitato del regime comune applicabile alle esportazioni a fornire orientamenti e assistenza agli Stati membri al fine di rafforzare tali sanzioni ove risultino insufficienti o non siano state introdotte;

3.

rammenta l'obbligo per tutti gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, di elaborare tempestivamente relazioni pubbliche annuali ed esorta la Commissione a inviare una richiesta scritta agli Stati membri che non le hanno fornito tali relazioni, invitandoli a onorare i propri obblighi;

4.

esorta gli Stati membri, affinché le loro relazioni annuali forniscano informazioni sufficienti per una vigilanza pubblica incisiva, a includere in tali relazioni almeno i seguenti dati: numero di richieste pervenute, merci interessate e paesi destinatari per ogni richiesta, nonché le decisioni prese in merito a ciascuna di tali richieste, e relazioni di «assenza di attività», se del caso;

5.

esorta la Commissione a predisporre un modello standard per le relazioni pubbliche annuali degli Stati membri, onde facilitare l'elaborazione di tali relazioni da parte di tutti gli Stati membri garantendone al contempo la coerenza;

6.

esorta la Commissione, assistita dal comitato del regime comune applicabile alle esportazioni (in virtù delle facoltà conferitele dagli articoli 15 e 17 del regolamento), a procedere a una revisione formale dell'attività di attuazione e di autorizzazione degli Stati membri ai sensi del regolamento, che comprenda un'analisi di tutte le relazioni pubbliche annuali elaborate dagli Stati membri, e a pubblicare tale revisione unitamente alle relazioni annuali ricevute da ciascuno Stato membro per ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;

7.

esorta gli Stati membri a garantire la corretta applicazione delle procedure evidenziate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione circa le decisioni di autorizzazione e le misure d'attuazione, mediante il sistema di notifica del rifiuto della licenza di esportazione, già previsto per il rifiuto di autorizzare esportazioni militari nell'ambito del Gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM), oppure mediante altre procedure efficaci;

8.

esorta la Commissione a informarlo in merito ai provvedimenti sinora adottati al fine di agevolare l'adempimento degli Stati membri delle disposizioni dell'articolo 13;

9.

chiede alla Commissione di trasmettergli e di pubblicare le informazioni ricevute da ciascuno Stato membro per ogni anno a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, con particolare riferimento alle notifiche di respingimento delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, alle informazioni dettagliate riguardo alle pertinenti sanzioni adottate da ciascuno Stato membro per la violazione del regolamento e al contenuto integrale delle relazioni pubbliche annuali degli Stati membri;

10.

esorta la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché il comitato del regime comune applicabile alle esportazioni si riunisca regolarmente, definisca un chiaro calendario per la revisione formale del regolamento e istituisca una procedura per il tempestivo svolgimento di indagini sulle eventuali violazioni del regolamento;

11.

invita tutti gli Stati membri, onde contribuire alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, a monitorare l'assistenza tecnica fornita a paesi terzi al fine di evitarne qualsiasi utilizzo indebito finalizzato alla produzione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

12.

condanna fermamente qualsiasi tentativo, da parte di Stati membri o di società all'interno dell'Unione europea, di importare cinture stordenti a scariche elettriche, la cui importazione è vietata dal regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, o altri dispositivi di contenzione da indossare che inducono stordimento tramite scariche elettriche, e che, pur essendo autorizzati, producono effetti sostanzialmente analoghi, ed esorta la Commissione a condurre quanto prima un'indagine volta a stabilire se e quando cinture stordenti a scariche elettriche o loro componenti, altri dispositivi di contenzione da indossare che producono scariche elettriche, assistenza tecnica o formazione siano stati trasferiti a un qualsiasi Stato membro precedentemente all'introduzione del regolamento in oggetto o successivamente ad essa, nonché a determinare se tali dispositivi siano stati utilizzati da autorità carcerarie o preposte all'applicazione della legge in tali paesi, e a comunicarne le risultanze al Parlamento;

13.

invita la Commissione a rivedere e aggiornare l'elenco delle merci vietate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in modo da includervi manganelli chiodati, dispositivi per la contenzione fissati alle pareti o al pavimento, ceppi, catene, manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici, manette elettriche e altri strumenti di contenzione da indossare che producono stordimento tramite scariche elettriche;

14.

invita la Commissione a rivedere e aggiornare l'elenco delle merci vietate di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, in modo da includervi manette, manganelli e altri dispositivi portatili d'impatto, come pure i dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche inferiori a 10 000 volt;

15.

invita altresì la Commissione a stabilire una procedura specifica per la revisione sistematica degli elenchi di merci di cui agli allegati II e III, secondo quanto disposto dal considerando 23 del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio;

16.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento una clausola relativa all'«uso finale a scopo di tortura», che consentirebbe agli Stati membri, sulla base di informazioni precedenti, di autorizzare e quindi rifiutare l'esportazione di merci che comportano il rischio sostanziale di essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri maltrattamenti da parte degli utilizzatori finali cui sono destinate;

17.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento un divieto sull'intermediazione di operazioni, da parte di persone fisiche o giuridiche di qualsiasi provenienza nell'ambito dell'Unione europea, che comporti operazioni internazionali finalizzate a finanziare il commercio di strumenti di tortura, comprese vendite ed esportazioni, e di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri maltrattamenti, come risulta dall'allegato II del regolamento; ritiene che la proposta dovrebbe inoltre prevedere per gli Stati membri l'obbligo di approntare efficaci sistemi di controllo dell'intermediazione di operazioni che implicano il trasferimento delle merci di cui all'allegato III del regolamento;

18.

esorta la Commissione a presentare una proposta volta a integrare quanto prima nel regolamento l'obbligo per gli importatori di ottenere un'autorizzazione all'importazione nell'Unione europea delle merci di cui all'allegato III del regolamento, nonché l'obbligo per gli Stati membri di rifiutare l'autorizzazione di siffatte importazioni qualora vi sia motivo ragionevole di ritenere che le merci in questione possano essere destinate alla tortura o ad altri maltrattamenti all'interno dell'Unione europea o, previa ulteriore vendita, al di fuori di essa;

19.

esorta la Commissione a esaminare modalità per abolire l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per l'importazione o l'esportazione delle merci di cui all'allegato III in transito attraverso l'Unione europea;

20.

rammenta l'aggiornamento 2008 degli Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e invita il Consiglio e la Commissione, in conformità di tali orientamenti, a promuovere, in occasione di incontri con paesi terzi, il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio quale esempio di prassi eccellente, come pure a incoraggiare i paesi terzi che esportano attrezzature la cui importazione è vietata dal regolamento in questione a sensibilizzare i loro commercianti ai divieti che esso prevede;

21.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere controlli a livello internazionale sul commercio internazionale di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura e altri maltrattamenti, e in particolare ad adoperarsi per estendere l'invito annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a prevenire e vietare la produzione, il commercio, l'esportazione e l'utilizzo di attrezzature specificamente concepite per infliggere torture, in modo da invitare tutti gli Stati a regolamentare la produzione, il commercio, l'esportazione e l'utilizzo di attrezzature che, pur non essendo specificatamente concepite a tali scopi, sono ampiamente utilizzate in maniera indebita allo scopo di infliggere torture o altri maltrattamenti;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 136.

(2)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/111


Giovedì 17 giugno 2010
Situazione nella penisola coreana

P7_TA(2010)0237

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla situazione nella penisola coreana

2011/C 236 E/18

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle questioni relative alla penisola coreana,

vista la decisione 2009/1002/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

vista la dichiarazione, del 20 maggio 2010, dell'Alto rappresentante/Vice presidente Catherine Ashton in merito alla pubblicazione del rapporto sull'affondamento della nave sudcoreana Cheonan,

visto il rapporto intitolato «Risultati dell'inchiesta sull'affondamento del Cheonan sudcoreano»,

viste la risoluzione 1718 del 2006 e la risoluzione 1874 del 2009 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le tensioni nella penisola coreana sono drammaticamente aumentate dopo l'affondamento del Cheonan il 26 marzo 2010, con la tragica perdita di 46 vite umane,

B.

considerando che il 15 maggio 2010 sul fondale marino sono state rinvenute parti di un siluro CHT-02D,

C.

considerando che l'Alto rappresentante/Vicepresidente Catherine Ashton ha condannato l'affondamento del Cheonan come azione odiosa e profondamente irresponsabile,

D.

considerando che l'indagine condotta da un gruppo d'inchiesta internazionale civile e militare mediante un processo di indagine e di verifica realizzato sulla base di un approccio scientifico oggettivo ha mostrato prove chiare e inconfutabili del fatto che il Cheonan è affondato a seguito di un'esplosione sottomarina esterna provocata da un siluro fabbricato nella Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC), così come concluso dalla valutazione indipendente eseguita dalla commissione di vigilanza delle nazioni neutrali,

E.

considerando che tutti i sottomarini di altri paesi vicini si trovavano nelle rispettive basi o nelle loro vicinanze al momento dell'incidente,

F.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon ha definito le conclusioni del rapporto «estremamente preoccupanti»,

G.

considerando che il governo della Repubblica di Corea ha chiesto pubbliche scuse e la promessa che non si verificheranno nuove provocazioni da parte delle autorità della RDPC,

H.

considerando che il governo della Repubblica democratica popolare di Corea ha negato di essere in alcun modo coinvolto nell'affondamento del Cheonan, accusando la Repubblica di Corea di aver «montato» il caso, e ha minacciato guerra aperta nel caso in cui quest'ultima imponga ulteriori sanzioni,

I.

considerando che le forze armate della Repubblica democratica popolare di Corea hanno proseguito le loro azioni militari provocatorie e irresponsabili, come l'uccisione, il 4 giugno 2010, di tre cittadini cinesi al confine tra la RDPC e la Repubblica popolare cinese,

J.

considerando che, a seguito dell'incidente, la Repubblica di Corea ha annunciato la sospensione di tutte le relazioni con la Repubblica democratica popolare di Corea, ad eccezione degli aiuti umanitari e delle operazioni legate al complesso industriale di Kaesŏng,

K.

considerando che il governo della Repubblica di Corea ha dichiarato che non riprenderà i colloqui a sei fino a quando non saranno state adottate misure appropriate nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea,

L.

considerando che l'Unione europea sostiene vivamente la denuclearizzazione della penisola coreana e ritiene che la ripresa dei colloqui a sei sia essenziale per la pace e la stabilità nella regione,

M.

considerando che i governi della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa non hanno ancora assunto una posizione chiara rispetto al rapporto finale e alle conclusioni del gruppo d'inchiesta congiunto,

N.

considerando che la Repubblica di Corea ha ufficialmente deferito la questione affinché sia discussa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre la Repubblica democratica popolare di Corea, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha declinato ogni responsabilità per l'attacco e ha sollecitato il Consiglio di sicurezza ad aiutarla a condurre una propria indagine,

1.

deplora profondamente la tragica perdita di vite umane a bordo della corvetta sudcoreana Cheonan ed esprime la sua vicinanza al governo della Repubblica di Corea, alle famiglie delle vittime e ai cittadini coreani in uno spirito di solidarietà e amicizia;

2.

si associa alla condanna dell'attacco espressa dall'Alto rappresentante/Vice presidente e manifesta il suo apprezzamento per la moderazione di cui ha dato prova la Repubblica di Corea;

3.

prende atto delle conclusioni del rapporto finale del gruppo d'inchiesta congiunto, secondo cui l'affondamento della nave è stato causato da un siluro nordcoreano, e condanna fermamente tale affondamento quale atto di provocazione ai danni della pace e della stabilità nella penisola coreana;

4.

esprime delusione per il fatto che i governi della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa non hanno ancora assunto una posizione chiara rispetto alle conclusioni del rapporto finale del gruppo d'inchiesta congiunto;

5.

invita entrambe le parti a dar prova di moderazione, a impiegare ogni mezzo possibile per migliorare le relazioni intercoreane e a intensificare gli sforzi volti a promuovere una pace e una sicurezza durature nella penisola coreana;

6.

invita i governi della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a esaminare attentamente il rapporto finale e le conclusioni del gruppo d'inchiesta congiunto;

7.

invita la Repubblica popolare cinese – membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e principale partner commerciale della RDPC – ad esercitare tutta la sua influenza positiva sulla Repubblica democratica popolare di Corea e ad adoperarsi per evitare un'ulteriore intensificazione del conflitto;

8.

manifesta il suo appoggio al deferimento della questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte del governo della Repubblica di Corea;

9.

invita i paesi che partecipano ai colloqui a sei a continuare a lavorare insieme per assicurare la ripresa dei colloqui intesi a porre fine al programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea;

10.

invita la Commissione a mantenere gli attuali programmi di aiuto umanitario e a tenere aperti i canali di comunicazione con la Repubblica democratica popolare di Corea, dal momento che tali programmi di aiuto incidono direttamente sulle condizioni di vita della popolazione del paese;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente del Consiglio, ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi della Repubblica di Corea e della Repubblica democratica popolare di Corea.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/113


Giovedì 17 giugno 2010
Bosnia-Erzegovina

P7_TA(2010)0238

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina

2011/C 236 E/19

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008,

visto il regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, riguardante la liberalizzazione dei visti (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali e quelle del 30 novembre 2009 sulla Bosnia-Erzegovina,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali e l'allegato dal titolo «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l'integrazione europea», che è stato approvato dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

vista la decisione del 22 dicembre 2009 adottata dalla Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa «Sejdic e Finci contro Bosnia-Erzegovina» (domande nn. 27996/06 e 34836/06),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina (2),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 su Srebrenica (3),

visto l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.

considerando che l'UE ha ripetutamente ribadito il suo impegno a favore dell'adesione dei paesi dei Balcani occidentali, compresa la Bosnia-Erzegovina, all'Unione; considerando tuttavia che la responsabilità primaria dell'adesione ricade sui paesi in questione ed è legata alla loro capacità e determinazione a soddisfare i criteri di Copenaghen,

B.

considerando che la Bosnia-Erzegovina sta attraversando un lungo periodo di stagnazione in ambito politico, economico e sociale, contrassegnato da una diffusa e persistente paralisi, dal deterioramento delle relazioni interetniche causato dalla retorica politica e dall'incapacità della sua élite politica di giungere a compromessi e a una visione comune condivisa dei pressanti problemi politici, economici e sociali del paese,

C.

considerando che la retorica nazionalistica e secessionista, sempre più stridente, è in forte contrasto con i valori europei fondamentali, con lo sviluppo sociale ed economico, va a scapito dell'interesse generale del paese, ostacola la riconciliazione interetnica e intralcia le ambizioni del paese di adesione all'Unione europea; considerando che la Bosnia-Erzegovina rischia di restare ancora più indietro rispetto agli altri paesi dei Balcani occidentali, lasciandosi sfuggire le opportunità dell'integrazione europea,

D.

considerando che gli accordi di Dayton, pur essendo stati necessari per fermare il massacro, non sono riusciti a creare uno Stato della Bosnia-Erzegovina autosufficiente e funzionante; considerando che la frammentazione del processo decisionale fra lo Stato e le Entità che tali accordi hanno creato e il sovrapporsi delle competenze e la mancanza di armonizzazione legislativa fra i diversi livelli di governo continuano a rappresentare il principale ostacolo per un'efficace azione di governo, intralciando anche la capacità del paese di realizzare rapidi progressi nelle riforme in vista dell'adesione all'Unione europea,

E.

considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante; considerando che la complessa struttura dell'apparato giudiziario, la mancanza di un bilancio unico, l'assenza di una Corte suprema della Bosnia-Erzegovina che possa promuovere l'armonizzazione fra le quattro giurisdizioni interne, l'ingerenza della politica nel sistema giudiziario e le continue contestazioni della giurisdizione e delle competenze degli organi giudiziari dello Stato da parte del governo della Republika Srpska (RS) minano il funzionamento dell'apparato giudiziario e ostacolano gli sforzi di riforma; considerando che le strutture delle Entità – quali ereditate in virtù di decisioni internazionali – dovrebbero essere modificate in modo da diventare più efficienti e coerenti con il quadro istituzionale dello Stato,

F.

considerando che il futuro europeo di tutti i cittadini del paese è nell'Unione europea; considerando che la prospettiva dell'adesione all'Unione europea costituisce uno dei maggiori fattori di unificazione per i cittadini della Bosnia-Erzegovina; considerando che la Bosnia-Erzegovina ha la possibilità di diventare membro dell'UE solo come paese singolo e che ogni tentativo di minare e indebolire le istituzioni dello Stato e di tenere la società in ostaggio di politiche nazionalistiche e secessioniste irresponsabili impedirà ai cittadini di ottenere i benefici dell'integrazione europea; considerando che la Bosnia-Erzegovina ha realizzato progressi limitati per quanto riguarda le riforme connesse ai processi di integrazione nell'Unione europea; considerando che le «agende» etniche e a livello di Entità predominanti nel paese possono ostacolare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'adesione all'UE e alla NATO,

G.

considerando che il Consiglio e la Commissione devono dimostrare maggiore capacità di fungere da guida e da forza propulsiva per l'avvio e l'attuazione di ulteriori riforme,

H.

considerando che una chiusura prematura dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR), basata sul legittimo desiderio di accrescere l'autonomia del processo politico locale, potrebbe ripercuotersi sulla stabilità del paese e sul ritmo e l'esito delle indispensabili riforme; considerando che la transizione dall'OHR a un Rappresentante speciale dell'UE con poteri rafforzati rimane una tappa indispensabile per ottenere lo status di paese candidato,

I.

considerando che la Bosnia-Erzegovina merita apprezzamento per essere diventata membro non permanente del Consiglio di sicurezza ONU per il periodo 2010-2011, il che dimostra la sua capacità di assumere un ruolo pieno e responsabile negli affari internazionali,

J.

considerando che coloro che in Bosnia-Erzegovina ricoprono posizioni di responsabilità politica non hanno adeguatamente garantito giustizia e riparazione a migliaia di donne e ragazze vittime di stupri durante la guerra del 1992-95, poiché rimane straordinariamente basso il numero dei casi di violenze sessuali nell'ambito dei crimini di guerra per i quali si è aperto un procedimento giudiziario, e che spesso le vittime non sono state trattate con dignità e rispetto o non hanno ricevuto sufficiente protezione e sostegno psicologico e materiale per ricostruire la propria vita,

K.

considerando che l'11 luglio 2010 ricorrerà il 15o anniversario del genocidio di Srebrenica-Potočari,

L.

considerando che l'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton non è ancora stato pienamente attuato; considerando che sono tuttora necessarie soluzioni eque, globali e durature per una parte dei 115 000 sfollati interni, per i rifugiati e per altre persone interessate dal conflitto e che è altresì necessario compiere progressi per migliorare l'integrazione socioeconomica delle persone che sono rientrate; considerando che, secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa, vi sono tuttora 10 000 persone, scomparse dopo la fine del conflitto, il cui destino rimane ignoto,

M.

considerando che, il 27 maggio 2010 la Commissione ha presentato una proposta legislativa sulla liberalizzazione dei visti per la Bosnia-Erzegovina (COM(2010)0256), che apre formalmente la strada ad un eventuale liberalizzazione nel 2010,

N.

considerando che Francia, Italia e Lussemburgo non hanno ancora ratificato l'ASA, il che ritarda il processo di integrazione europea del paese,

O.

considerando che le forti divisioni etniche che permangono nel paese dovrebbero essere superate rendendo il sistema scolastico più integrato, non segregazionista e moderno,

P.

considerando che l'assenza di autentici sforzi da parte delle autorità della Bosnia-Erzegovina per affrontare efficacemente la corruzione nel paese costituisce un serio ostacolo per lo sviluppo economico, sociale e politico del paese,

Q.

considerando che la tratta di esseri umani costituisce un grave reato e una palese violazione dei diritti umani; considerando che la Bosnia-Erzegovina è un paese d'origine e, in minor misura, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze,

R.

considerando che le costituzioni dello Stato e delle Entità garantiscono la parità di trattamento di tutti gli individui; considerando che i Rom continuano ad affrontare discriminazioni e condizioni di vita estremamente difficili; considerando che la discriminazione e l'esclusione sociale basate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale sono diffuse; considerando che continuano le aggressioni fisiche, i maltrattamenti e gli atti intimidatori nei confronti di tali categorie di persone,

S.

considerando che il tasso di disoccupazione rimane estremamente elevato ed è cresciuto a causa della crisi economica; considerando che l'assenza di prospettive di occupazione, specialmente tra i giovani, ostacola il progresso del paese e contribuisce ad alimentare tensioni politiche; considerando che la prosperità economica costituisce un fattore cruciale per l'ulteriore sviluppo del paese e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina,

La prospettiva europea

1.

esprime la propria insoddisfazione per i limitati progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina come potenziale paese candidato nel suo percorso verso la stabilizzazione e lo sviluppo, nonché quale potenziale paese candidato all'adesione all'Unione europea; rileva con crescente preoccupazione l'instabilità del clima politico e la mancanza di una visione comune condivisa da tutte le forze politiche, e condanna fermamente il ricorso a linguaggi incendiari, che mina il processo di riconciliazione interetnica e il funzionamento delle strutture dello Stato; ritiene che l'affermazione dei dirigenti della Republika Srpska relativa a un referendum su una «separazione pacifica» costituisca una provocazione e una minaccia alla stabilità, alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina;

2.

chiede con insistenza di porre fine alla retorica nazionalistica e secessionista che produce divisioni e contrapposizioni nella società e pregiudica le basi dell'accordo di Dayton ed esorta a impegnarsi seriamente per il raggiungimento di accordi duraturi che consentano di dare vita a uno Stato funzionante, a preparare le istituzioni della Bosnia-Erzegovina per l'integrazione nell'Unione europea e a migliorare la situazione generale del paese;

3.

ricorda che aderire all'Unione europea significa accettare i valori e le regole su cui l'Unione è fondata, e cioè il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze nazionali, la solidarietà, la tolleranza, la democrazia e lo stato di diritto, in cui rientra il rispetto dell'indipendenza della magistratura;

4.

invita il Vicepresidente/alto rappresentante e il Commissario all'allargamento e alla politica europea di vicinato a sfruttare pienamente l'influenza dell'Unione europea sui politici della Bosnia-Erzegovina, affinché si adoperino in modo più concertato per soddisfare i requisiti del partenariato europeo e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'ASA; ricorda a tutti i soggetti politici che questi due documenti rappresentano il percorso dettagliato per l'integrazione nell'UE e che è loro responsabilità nei confronti dei cittadini raggiungere compromessi e accordarsi sulle riforme; esorta il Vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a servirsi della condizionalità dell'Unione europea con maggior coerenza e in modo più orientato ai risultati, al fine di rispondere alle esigenze reali delle popolazioni della Bosnia-Erzegovina;

5.

esprime forte sostegno all'OHR e sottolinea che la transizione potrà essere completata solo quando i cinque obiettivi e le due condizioni saranno stati pienamente soddisfatti dalle autorità della Bosnia-Erzegovina; esorta le autorità della Republika Srpska ad adempiere al restante obbligo (la legge della Republika Srpska sull'elettricità) per consentire al supervisore di Brčko di raccomandare la cessazione del regime di supervisione nell'omonimo distretto;

6.

esorta il governo della Republika Srpska a continuare a partecipare attivamente ai negoziati sulla ripartizione dei beni dello Stato elencati dall'OHR e le invita a non adottare provvedimenti legislativi sui beni di proprietà pubblica nella Republika Srpska, poiché ciò rappresenterebbe una grave violazione della decisione dell'Alto Rappresentante di vietare la vendita di beni pubblici e ritarderebbe pertanto la chiusura dell'OHR;

7.

si compiace dell'adozione della modifica costituzionale che riconosce al distretto di Brčko lo statuto di unità amministrativa locale autonoma, realizzando così un altro obiettivo fissato dal Consiglio per l'attuazione della pace in vista della futura chiusura dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante;

8.

invita le due Entità e tutte le forze politiche, in particolare, il governo della RS, a rispettare l'accordo di pace di Dayton nella sua interezza e a non contestare le azioni intraprese sulla base di detto accordo e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; considera l'Alto Rappresentante la massima autorità per quanto riguarda l'interpretazione dell'attuazione degli aspetti civili dell'accordo di pace; invita tutti gli attori politici a trattare con il dovuto rispetto l'Alto rappresentante e tutto il personale internazionale nel paese e ad astenersi da attacchi personali;

9.

prende atto con soddisfazione del contributo sostanziale della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) e dell'operazione Althea dell'EUFOR alla stabilità e alla sicurezza della Bosnia-Erzegovina e plaude alla decisione del Consiglio di fornire un sostegno non esecutivo allo sviluppo di capacità e alla formazione; valuta positivamente la proroga del mandato dell'EUFOR conformemente alla risoluzione 1895 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; si compiace del fatto che la NATO abbia invitato la Bosnia-Erzegovina ad associarsi al piano d'azione ai fini dell'adesione;

10.

rileva la serie di risultati ottenuti dalla EUPM nel contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura della Bosnia-Erzegovina; si compiace della proroga della missione per altri due anni, con un mandato ridefinito, e del lavoro svolto dalla Commissione per elaborare un progetto che farà seguito all'EUPM nel quadro dello strumento di assistenza preadesione del 2010;

11.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a reagire all'indifferenza di ampi segmenti degli ambienti politici, dando vita a una partnership privilegiata con la società civile, con i media indipendenti e con il mondo imprenditoriale, e offrendo loro sostegno, nonché ad avviare progetti intesi a stimolare una partecipazione politica attiva, soprattutto dei giovani bosniaci;

12.

sottolinea che la libertà e l'indipendenza dei media, pubblici come privati, costituiscono requisiti democratici fondamentali; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare i media indipendenti e liberi da interferenze politiche e a consentire loro di svolgere liberamente la propria attività informativa in ogni parte del paese, garantendo l'accesso all'informazione; condanna severamente gli attacchi ai giornalisti e invita le autorità competenti ad adottare misure adeguate per evitare il ripetersi di tali attacchi in futuro; invita i media, compresi i servizi pubblici di radiodiffusione, a non tollerare in alcun modo l'incitamento all'odio; sottolinea la necessità di indipendenza politica delle autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni; esorta il Consiglio dei ministri a nominare con urgenza un direttore permanente dell'autorità delle comunicazioni;

Riforma costituzionale e riforma dell'ordinamento giudiziario

13.

ribadisce la propria posizione in merito ai requisiti da soddisfare attraverso la riforma costituzionale:

a)

lo Stato dovrebbe avere sufficienti poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari per essere in grado di soddisfare i criteri di preadesione all'Unione europea, per creare e mantenere uno spazio economico unico funzionale, per promuovere la coesione economica, ambientale e sociale e per rappresentare e difendere gli interessi del paese all'estero; la tutela degli interessi nazionali fondamentali all'interno della Bosnia-Erzegovina deve essere compatibile con la capacità di agire del paese;

b)

il numero di livelli amministrativi coinvolti nella gestione del paese dovrebbe essere proporzionale alle risorse finanziarie della Bosnia-Erzegovina e basato su un'attribuzione delle responsabilità efficiente, coerente ed efficace;

c)

tutti i cittadini devono godere degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dell'articolo 2 dell'ASA, che esige il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani;

d)

ritiene che vada prestata una particolare attenzione ai diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, i quali vanno protetti da discriminazioni e atti di violenza diretti o indiretti; incoraggia la Bosnia-Erzegovina a realizzare programmi di istruzione pubblica nel settore dei diritti umani con cui promuovere i valori della tolleranza, del pluralismo e della diversità;

14.

ricorda che il rafforzamento dello Stato centrale non implica un indebolimento delle Entità, bensì la creazione delle condizioni basate sul principio di sussidiarietà per un'amministrazione efficiente, in grado di attuare gli sforzi nazionali di riforma, di instaurare efficienti relazioni internazionale e, in tal modo, di preparare l'intero paese all'adesione all'Unione europea;

15.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina, nell'ambito della riforma generale della Costituzione, a modificare quanto prima le pertinenti norme costituzionali e rispettive disposizioni della legge elettorale del paese, onde conformarsi alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Sejdić-Finci, in cui si enuncia chiaramente che la costituzione della Bosnia-Erzegovina è discriminatoria a danno delle persone indicate con il termine «altri»; rileva che l'adozione di tali riforme rappresenta un passo fondamentale verso una società multietnica funzionante;

16.

incoraggia i cittadini della Bosnia-Erzegovina a partecipare alle prossime elezioni politiche previste per ottobre 2010; ritiene che tali elezioni decideranno anche il ritmo con cui la Bosnia-Erzegovina si avvicina all'Unione europea e che chi scegli di non recarsi alle urne permette di fatto ad altri di determinare il proprio futuro; rileva la necessità di compiere ogni sforzo possibile per far sì che le prossime elezioni si svolgano nel pieno rispetto delle norme europee e che la campagna elettorale sia pacifica e democratica;

17.

ricorda la necessità di istituire una Corte suprema a livello statuale e di inserirla saldamente nel quadro costituzionale, in modo che agisca da fattore unificante per l'ordinamento giuridico del paese e provveda alla graduale armonizzazione dei quattro diversi sistemi giuridici esistenti;

18.

invita tutti gli attori politici a dare attuazione legislativa alle 69 attività previste dal piano d'azione a sostegno della Strategia per la riforma del settore della giustizia;

Lotta ai crimini di guerra, alla criminalità organizzata e alla corruzione

19.

si compiace del fatto che la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) si confermi a un livello soddisfacente e che la cooperazione tra il Tribunale e le autorità dello Stato e delle Entità sia stata adeguata; sottolinea la necessità di continuare a onorare i propri obblighi, agevolare l'arresto di tutti gli imputati del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia e smantellare le loro reti di sostegno; insiste sulla necessità di una cooperazione più efficace tra le autorità di polizia della Serbia, della Bosnia e dell'Erzegovina allo scopo di localizzare e arrestare Ratko Mladić e Goran Hadžić; sollecita tuttavia le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accelerare l'attuazione della strategia nazionale per i crimini di guerra e a cominciare ad affrontare l'arretrato di circa diecimila procedimenti per crimini di guerra in tutto il paese, nonché a definire in modo specifico le risorse materiali e tecniche necessarie per processare tutti i responsabili, compresi coloro che hanno commesso stupri e violenze sessuali;

20.

rammenta che l'11 luglio è riconosciuto in tutta l'Unione europea come Giornata della commemorazione del genocidio di Srebrenica e invita tutti i paesi dei Balcani occidentali a fare altrettanto; plaude all’adozione di diverse mozioni su Srebrenica da parte dei parlamenti di quattro paesi dei Balcani occidentali, in particolare dall’Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia, e invita i parlamenti dello Stato e delle Entità della Bosnia-Erzegovina ad approvare risoluzioni analoghe nel prossimo futuro; considera tali dichiarazioni passi importanti per fare i conti con il tragico passato della regione e si augura che possano spianare la strada alla comprensione della storia comune, in modo da favorire un’autentica riconciliazione nell'intera regione; rileva che consegnare alla giustizia i responsabili del genocidio a Srebrenica e nei suoi dintorni rappresenta un importante progresso verso la pace e la stabilità nella regione;

21.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a introdurre nel codice penale una definizione di violenza sessuale che sia in linea con le norme internazionali, ad assicurare immediatamente alle vittime un adeguato risarcimento e sostegno economico, sociale e psicologico, compresi i migliori servizi possibili di assistenza per la salute mentale e fisica, nonché a sviluppare programmi e destinare risorse adeguate per la protezione a lungo termine dei testimoni; sottolinea in detto contesto la necessità di migliorare il coordinamento tra i diversi organi giudiziari e accelerare i procedimenti penali relativi ai crimini di guerra di tipo sessuale commessi nel corso della guerra; invita la Commissione e gli altri donatori internazionali a sostenere le autorità della Bosnia-Erzegovina in questo sforzo con risorse finanziarie e consulenza a favore delle vittime di violenze sessuali nell'ambito dei crimini di guerra; invita la autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare e applicare con la massima urgenza una strategia a favore delle vittime di crimini di guerra con violenza sessuale;

22.

sollecita l'Unione europea e i suoi Stati membri a procedere a indagini penali contro i responsabili di crimini sessuali in tempo di guerra che sono immigrati e hanno ottenuto permessi di soggiorno permanente, compresa la cittadinanza di taluni Stati membri, a riconoscere che i loro reati sono di fatto crimini di guerra, i quali non possono essere considerati reati sessuali né essere soggetti a prescrizione;

23.

Invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere e ultimare il ritorno sostenibile dei profughi e degli sfollati all'interno del paese e ad adottare una strategia pertinente come previsto nell'allegato VII all'accordo di pace di Dayton; le incoraggia altresì, da un lato, a occuparsi delle necessità di coloro che vivono ancora in strutture collettive e ad attuare misure per la loro integrazione sociale e, dall'altro, a promuovere il rimpatrio di quanti non possono a tutt'oggi ritornare in patria, ad esempio nella regione devastata della Posavina; invita la Commissione a gli altri donatori internazionali a sostenere gli sforzi delle autorità della Bosnia-Erzegovina fornendo aiuto finanziario e consulenza;

24.

ricorda l'urgente necessità di costruire carceri statali di massima sicurezza e di ricostruire le strutture esistenti, anche per la detenzione in condizioni di sicurezza di tutti i soggetti imputati e condannati per crimini;

25.

si rammarica dei modesti progressi compiuti nella lotta alla corruzione, dovuti allo scarso coordinamento degli sforzi in tale campo a livello di statale e alla mancanza di indagini e procedimenti efficaci a carico delle persone sospettate di casi di corruzione ad alto livello, diffusi nell'apparato governativo e nelle altre strutture statali e locali e nei settori degli appalti pubblici, della concessione di licenze commerciali, della sanità, dell'energia, dei trasporti e dell'edilizia; chiede a tale riguardo che sia istituito senza indugio un organismo anticorruzione imparziale, responsabile e composto da tutti i gruppi etnici onde ripristinare la fiducia dei cittadini della Bosnia-Erzegovina nelle loro istituzioni, e chiede altresì l'attuazione concertata della nuova strategia di lotta alla corruzione (2009-2014) e del relativo piano d'azione;

26.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a lottare in modo efficace contro la tratta di esseri umani in cooperazione con la comunità internazionale, a offrire protezione e compensazioni alla vittime e a realizzare campagne di sensibilizzazione per evitare che le vittime siano stigmatizzate di nuovo dalle autorità e dalla società;

Liberalizzazione dei visti

27.

constata con soddisfazione che le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno accelerato gli sforzi di riforma e hanno compiuto notevoli progressi verso il completamento dei restanti parametri previsti dalla tabella di marcia per il regime di esenzione dai visti, il che dimostra che, con la necessaria volontà, è possibile compiere progressi significativi sulla via delle riforme; incoraggia vivamente le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare le restanti disposizioni legislative in materia;

28.

plaude all'adozione della summenzionata proposta legislativa della Commissione, del 27 maggio 2010, sulla liberalizzazione dei visti e invita la Commissione a verificare che i parametri rimanenti siano rispettati nei prossimi mesi, con l'obiettivo di spianare la strada affiché il Consiglio e il Parlamento approvino l'introduzione dell'esenzione dal visto per i cittadini bosniaci entro la fine del 2010;

29.

riconosce l'importanza della liberalizzazione dei visti per tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina affinché possano viaggiare all'interno dell'Unione europea, in quanto la ritiene un fattore importante per l'ulteriore integrazione nell'Unione europea e la riconciliazione interetnica, per prevenire l'isolomento e offrire ai cittadini l'opportunità di allargare i propri orizzonti, intravedere la prospettiva di adesione all'Unione europea e manifestare la loro volontà ai dirigenti politici, al fine di promuovere l'integrazione nell'Unione;

Situazione del sistema dell'istruzione

30.

esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina, pur riconoscendo i progressi compiuti sul piano istituzionale, ad adottare la legge relativa all'istruzione superiore a livello statale e a concentrarsi sulla piena attuazione delle leggi quadro nel settore dell'istruzione, in modo da ridurre la frammentazione del sistema scolastico; esorta altresì le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare misure volte a migliorare complessivamente la qualità dell'istruzione, avvalendosi pienamente del partenariato europeo, rispondendo così alle esigenze del mercato del lavoro e rispettando gli standard previsti dal processo di Bologna, come pure a instaurare programmi di formazione e di riqualificazione, con il supporto dell'UE, per quanti devono far fronte a periodi lunghi di disoccupazione; incoraggia l'attuazione di programmi di scambio internazionale per studenti fra tutte le università della Bosnia-Erzegovina e degli Stati membri dell'UE, utilizzando i programmi e delle reti esistenti nell'UE; sottolinea la necessità di aumentare in misura significativa il numero degli studenti, degli insegnanti e dei ricercatori che partecipano ai programmi di mobilità dell'UE;

31.

mette in rilievo il fatto che l'istruzione è un tramite importantissimo per una vera riconciliazione interetnica; ritiene che, nel contesto dell'assistenza dell'UE, si debba dedicare maggiore attenzione alla promozione di un sistema scolastico inclusivo, non discriminatorio, basato sulla tolleranza e il rispetto della diversità nonché sull'impegno per pervenire a una comprensione della storia comune, e all'abolizione della segregazione tra i diversi gruppi etnici (due scuole sotto lo stesso tetto), creando in entrambe le Entità programmi didattici comuni e classi integrate; valuta positivamente, al riguardo, l'istituzione di un consiglio scolastico studentesco esteso a tutta la Bosnia-Erzegovina;

32.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rivedere gli attuali metodi, rigidi e costosi, per la convalida dei diplomi e ad istituire un'agenzia per il riconoscimento dei diplomi a livello di Stato; ricorda alle autorità della Bosnia-Erzegovina che la forza lavoro qualificata dovrebbe essere incoraggiata a cercare lavoro nel paese e non scoraggiata dal farlo;

Situazione economica e politica sociale

33.

plaude all'ultimo ciclo di valutazione del Comitato MONEYVAL (4); invita tutti i soggetti interessati a portare avanti con perseveranza l'opera di riforma economica, a intraprendere iniziative concertate fra le giurisdizioni e ad agevolare le attività economiche, anche eliminando gli ostacoli burocratici, nonché a elaborare una strategia a lungo termine per lo sviluppo sostenibile, puntando su fattori quali, tra gli altri, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo (R&S), le infrastrutture, l'agricoltura, l'ambiente e l'energia; incoraggia i dirigenti dello Stato e gli esponenti del mondo economico a compiere ogni sforzo, nell'ottica di attrarre investimenti esteri, per ripristinare la fiducia degli investitori e creare un ambiente favorevole alle imprese, affinché non aumenti ancora il ritardo della Bosnia-Erzegovina rispetto al resto della regione;

34.

ricorda che l'ASA richiede di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche tra i governi delle Entità e di creare, quale elemento essenziale di riforma economica, uno spazio economico unico finalizzato a far avanzare l'integrazione interna e inoltre migliorare il mercato fondiario e il mercato del lavoro; si rammarica, a tale riguardo, del fatto che la frammentazione della legislazione interna in materia di lavoro e dei sistemi di previdenza sociale continui a rappresentare il maggior ostacolo alla libera circolazione delle persone all'interno del paese; afferma che la prosperità economica e le prospettive di occupazione, soprattutto per i giovani in Bosnia-Erzegovina, hanno un ruolo decisivo ai fini dell'ulteriore sviluppo del paese e possono incentivare la riconciliazione interetnica;

35.

esorta a rafforzare il coordinamento fiscale assicurando il buon funzionamento dell'autorità per le imposte indirette e del Consiglio di bilancio nazionale; sollecita il Consiglio dei ministri a nominare, sia pure con forte ritardo, un direttore permanente dell'autorità per le imposte indirette;

36.

invita il Parlamento della Bosnia-Erzegovina ad adottare con urgenza la legge sul censimento, che costituisce palesemente un presupposto per la prospettiva europea ed è essenziale per lo sviluppo economico e sociale del paese è per la prosecuzione dell'assistenza dell'UE, così da rendere possibile lo svolgimento di un censimento nazionale nel 2011; sottolinea che, data la delicatezza della questione, non dovrebbe essere obbligatorio rispondere a quesiti riguardanti l'etnicità;

37.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a porre in essere misure volte a ridurre la povertà e a sviluppare una rete di sicurezza sociale che sia meglio indirizzata ai poveri e ai gruppi socialmente emarginati e vulnerabili, in particolare la popolazione rom, nonché a sviluppare un sistema di protezione e integrazione sociale efficiente e sostenibile; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad assumere un impegno più strenuo a favore delle politiche di occupazione, della coesione sociale e dell'uguaglianza di genere;

38.

plaude alle iniziative adottate dalle autorità della Bosnia-Erzegovina per migliorare la situazione dei rom e ribadisce l'importanza di adottare una strategia incentrata sugli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione dei rom; invita le autorità a fornire mezzi adeguati per attuare tale strategia in collaborazione con la società civile, ivi compresa la comunità rom, per combattere la discriminazione e promuovere la rappresentanza dei rom nelle cariche pubbliche;

39.

plaude alle più recenti modifiche legislative con cui il parlamento della Federazione ha introdotto il principio di basare le prestazioni sociali in denaro sui bisogni del destinatario e ha stabilito che i vincoli di bilancio si applichino a tutti i fruitori del bilancio, compresi gli ex combattenti; si compiace dell'avvenuto esborso del prestito della Banca mondiale per la politica di sviluppo e della seconda e terza tranche dell'accordo di stand-by dell'FMI; esorta il parlamento della Federazione ad adottare ulteriori misure mirate a una maggiore disciplina fiscale;

40.

sollecita le autorità della Bosnia-Erzegovina a mettere a punto una strategia energetica nazionale che punti sulle fonti energetiche rinnovabili, sulla conservazione dell'energia e sull'efficienza del suo impiego, nonché sull'ammodernamento della rete elettrica; ricorda alle autorità della Bosnia-Erzegovina e alla Commissione la necessità di assicurare che i progetti delle centrali idroelettriche siano elaborati e realizzati in linea con i criteri UE di valutazione dell'impatto ambientale e con le norme generali di sostenibilità;

41.

si rammarica che la capacità amministrativa nel settore ambientale rimanga debole e limitata; chiede, a tale riguardo, che sia adottata a livello di Stato una legge per l'ambiente di ampia portata, tale da assicurare una protezione ambientale armonizzata, e che sia istituita l'Agenzia di Stato per l'ambiente;

42.

invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare la legge relativa all'assicurazione sanitaria a livello di Stato, al fine di armonizzare e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria pubblica e di far sì che la popolazione possa ricevere cure mediche adeguate sull'intero territorio della Bosnia-Erzegovina, indipendentemente dal luogo di residenza e di lavoro;

Cooperazione regionale

43.

sottolinea l'importanza della cooperazione regionale e delle relazioni di buon vicinato, che considera elementi vitali del processo di riconciliazione poiché incrementano i contatti tra le popolazioni; pone l'accento sul ruolo decisivo che svolgono gli attori della società civile nel contribuire a rafforzare la cooperazione regionale per quanto riguarda gli aspetti sociali e politici; invita le autorità bosniache a individuare una soluzione che garantisca la mobilità regionale dei cittadini del Kosovo e la possibilità di recarsi in Bosnia-Erzegovina;

44.

plaude alle recenti dichiarazioni del Presidente croato, che ha fatto ammenda per le politiche croate in Bosnia-Erzegovina nel 1990 e ha reso omaggio alle vittime di ciascuna comunità; considera questo gesto come un passo importante nella promozione della riconciliazione etnica tra le nazioni dei Balcani; invita gli altri paesi vicini alla Bosnia-Erzegovina a seguire questo esempio;

45.

invita la Croazia e la Bosnia-Erzegovina a trovare una soluzione negoziata per quanto riguarda i piani croati di costruzione del ponte di Peljesac ai quali la Bosnia-Erzegovina si oppone; è preoccupato per il recente annuncio del primo ministro croato in relazione alla possibile richiesta, da parte della Croazia, di fondi europei per accelerare la controversa opera di costruzione di questo ponte; sottolinea che il progetto potrebbe nuocere al futuro sviluppo del porto bosniaco di Neum e solleva preoccupazioni da un punto di vista ecologico in entrambi i paesi;

46.

osserva che non è possibile prevedere una stabilità duratura e una cooperazione regionale nei Balcani occidentali e nell'intera UE finché persiste lo stallo politico in Bosnia-Erzegovina;

47.

plaude all'attiva partecipazione della Bosnia-Erzegovina alla cooperazione regionale, con particolare riferimento alla firma, con la Croazia e la Serbia, degli accordi in materia di assistenza giudiziaria internazionale in ambito penale e civile ai fini dell'esecuzione delle sanzioni penali emesse nei confronti di persone che sono state condannate in uno dei paesi firmatari e sono poi fuggite in un altro;

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e delle sue Entità.


(1)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0332.

(3)  GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 111.

(4)  Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Consiglio d'Europa).


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/121


Giovedì 17 giugno 2010
Accordo aereo UE-USA

P7_TA(2010)0239

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’accordo in materia di trasporti aerei tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

2011/C 236 E/20

Il Parlamento europeo,

visto il testo del Protocollo modificativo dell’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, siglato in data 25 marzo 2010 («accordo di seconda fase»),

vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada (1),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (2),

viste le sue risoluzioni del 14 marzo e dell’11 ottobre 2007 sull'accordo CE-Usa in materia di trasporti aerei (3) («accordo di prima fase»),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sullo sviluppo dell’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione (4),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l’accordo di prima fase, entrato provvisoriamente in vigore il 30 marzo 2008, contiene una clausola sospensiva che può essere invocata nel caso in cui un accordo di seconda fase non venga concluso entro il mese di novembre 2010,

B.

considerando che l’accordo di prima fase è stato solo un primo passo verso l'apertura dei mercati UE e Usa dell'aviazione, con il fermo impegno delle due parti a proseguire le trattative per l’ulteriore apertura dell'accesso ai mercati, a massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le due comunità e ad affrontare questioni quali l'opportunità di agevolare gli investimenti, con l’obiettivo di riflettere meglio la realtà di un'industria del trasporto aereo a dimensione mondiale, rafforzare il sistema transatlantico del trasporto aereo ed instaurare un quadro che sproni anche altri paesi ad aprire i propri mercati dei servizi aerei,

C.

considerando che i negoziati lanciati nel maggio 2008 hanno portato il 25 marzo 2010 alla conclusione di un accordo preliminare,

D.

considerando che l’apertura dei mercati UE e Usa dell'aviazione, che insieme rappresentano il 60 % circa del traffico aereo mondiale, gioverebbe ai consumatori di entrambe le sponde dell'Atlantico, apportando notevoli benefici economici e creando posti di lavoro,

Principi generali

1.

prende atto dell’accordo preliminare del 25 marzo 2010, che potrebbe consolidare i progressi in fatto di accesso al mercato previsti nell’accordo di prima fase e garantire una maggiore cooperazione normativa;

2.

rammenta che i vari elementi della regolamentazione in materia di trasporto aereo, fra cui le restrizioni in fatto di rumorosità e i limiti imposti ai voli notturni, devono essere determinati a livello locale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, e chiede alla Commissione di coordinare tali temi a livello europeo tenendo conto delle legislazioni degli Stati membri; ciò consentirà di proseguire le trattative con gli Usa e di risolvere altre questioni correlate, come quella del cabotaggio;

Apertura del mercato

3.

constata con rammarico l'assenza di reali progressi nella rimozione di vincoli regolamentari ormai anacronistici nel campo degli investimenti esteri e ritiene che tale situazione manterrà le attuali restrizioni unilaterali sulla proprietà e il controllo estero vigenti negli Stati Uniti;

4.

rammenta che la finalità ultima dell’accordo UE-Usa è la piena apertura del mercato senza imposizione di vincoli reciproci;

5.

nota che i vettori dell'UE avranno un accesso limitato al traffico finanziato dall'amministrazione Usa (programma Fly America) e rammenta che le amministrazioni nazionali dell'UE non hanno disposizioni analoghe;

Convergenza regolamentare e sicurezza

6.

esorta il comitato misto a sviluppare nuove proposte per il mutuo riconoscimento delle decisioni regolamentari, in linea con i principi della Better Regulation;

7.

assegna alta priorità alla cooperazione per lo sviluppo dei sistemi europei e americani di gestione del traffico aereo («SESAR» e «Next Gen») al fine di conseguire interoperabilità e compatibilità e di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali;

8.

accoglie favorevolmente la cooperazione fra autorità competenti dell'Unione europea e degli Stati Uniti nel settore della sicurezza aerea, a tutti i livelli;

9.

si rammarica che non siano stati compiuti ulteriori progressi sulle questioni attinenti alle stazioni di riparazione estere;

10.

ribadisce l'importanza della lista nera europea delle compagnie aeree che non rispettano le norme minime e del sistema statunitense per il controllo degli standard relativi ai vettori, e invita entrambe le parti a condividere le informazioni in tale ambito;

11.

sottolinea che la privacy dei cittadini europei e statunitensi dovrebbe essere rispettata quando l'Unione europea e gli Stati Uniti si scambiano i dati personali dei passeggeri, in conformità dei criteri invocati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 maggio 2010; sottolinea a tale riguardo che è urgente definire norme relative alla protezione dei dati e della privacy a livello internazionale;

12.

sottolinea che l'Unione europea è fondata sul principio di legalità e che qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a fini di sicurezza deve basarsi su accordi internazionali aventi il rango di atti legislativi; ciò al fine di offrire le necessarie garanzie ai cittadini dell'Unione, rispettare le garanzie procedurali e i diritti di difesa e ottemperare alla normativa sulla protezione dei dati a livello nazionale ed europeo;

13.

sottolinea l'importanza della certezza del diritto per i cittadini e le compagnie aeree dell'Unione europea e degli Stati Uniti, nonché la necessità di norme armonizzate per le compagnie;

14.

rileva l'importanza della consultazione e della cooperazione riguardo alle misure di sicurezza, ma mette in guardia contro misure eccessive o non coordinate, non basate su un'adeguata valutazione dei rischi;

15.

rinnova il suo appello alla Commissione e agli Stati Uniti affinché esaminino l'efficacia delle misure di sicurezza addizionali varate a partire dal 2001, così da eliminare le sovrapposizioni e gli anelli deboli nella catena della sicurezza;

16.

propugna il principio della «one-stop security », secondo il quale occorre evitare di effettuare un nuovo controllo dei passeggeri e dei bagagli ad ogni trasbordo;

Ambiente

17.

riconosce che il settore dell'aviazione ha numerosi effetti negativi sull'ambiente, in particolare per il fatto che è fonte di rumore e che contribuisce al cambiamento climatico, e considera che tali effetti aumenteranno con la crescita del settore;

18.

nota che la dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale riveste cruciale importanza ai fini della lotta contro gli impatti ambientali dell’aviazione internazionale, ma si rammarica che la normativa sul Sistema di scambio di quote di emissione (ETS) non rientri nell’accordo preliminare; sottolinea la necessità di ulteriori colloqui con gli Usa in modo che l'ETS possa entrare in vigore nel 2012;

19.

saluta la comune decisione di collaborare nel quadro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per ridurre le emissioni, anche sonore, degli aeromobili e si compiace dell'intenzione di rafforzare la cooperazione UE-Usa nei settori della climatologia, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, del rendimento del combustibile e della riduzione delle emissioni nel trasporto aereo e dello scambio delle migliori prassi in materia di riduzione del rumore, riconoscendo che esistono differenze legate alle realtà locali;

Politica sociale

20.

rileva con soddisfazione che l’accordo riconosce l’importanza della dimensione sociale e affida al comitato misto il compito di monitorare gli effetti sociali dell'accordo stesso e di definire all’occorrenza opportune risposte;

21.

invita la Commissione a utilizzare l’accordo per promuovere il rispetto della pertinente legislazione internazionale in materia di diritti sociali, in particolare delle norme contenute nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL 1930-1999), nelle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (1976, riviste nel 2000) e nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980;

22.

insiste sul fatto che la legislazione sociale dell'Unione europea dovrebbe essere applicata al personale assunto e/o che lavora negli Stati membri; trattasi segnatamente delle direttive concernenti la consultazione e l'informazione dei lavoratori (2002/14/CE, 98/59/CE e 80/987/CEE), della direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile (2000/79/CE) e della direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (96/71/CE);

Attuazione concreta dell'accordo

23.

chiede alla Commissione di garantire che il Parlamento europeo sia pienamente informato e consultato in merito ai lavori del comitato misto, al pari delle altre parti in causa;

24.

rammenta che dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’approvazione previa del Parlamento europeo è richiesta per la conclusione di accordi internazionali soggetti alla procedura ordinaria (articolo 218, paragrafo 6);

25.

accoglie con favore l'idea di organizzare riunioni regolari fra membri del Parlamento europeo e membri del Congresso Usa al fine di discutere tutte le pertinenti questioni riguardanti l'accordo UE-Usa in materia di politica dei trasporti aerei;

26.

invita la Commissione europea ad avviare il processo negoziale di terza fase con l'obiettivo di includere i seguenti temi entro il 31 dicembre 2013:

a)

ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico;

b)

nuove opportunità per gli investimenti stranieri;

c)

effetto delle misure ambientali e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico;

d)

migliore coordinamento delle politiche in fatto di diritti del passeggero onde garantire per questi il massimo livello possibile di protezione;

*

* *

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2010)0144.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0001.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0071 e P6_TA(2007)0428.

(4)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 84.


12.8.2011   

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CE 236/125


Giovedì 17 giugno 2010
Attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario

P7_TA(2010)0240

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull'attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE)

2011/C 236 E/21

Il Parlamento europeo,

visti la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (COM(2009)0676) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)1687),

vista la direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (1),

vista la direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2),

vista la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (3),

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sull'attuazione del primo pacchetto ferroviario (4),

vista l'interrogazione del 9 marzo 2010 alla Commissione sull'attuazione delle direttive del primo pacchetto ferroviario (nn. 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) (O-0030/2010 – B7-0204/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il primo pacchetto ferroviario, adottato nel 2001 e contenente tre direttive, rispettivamente sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, sulle licenze delle imprese ferroviarie e sulla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza, mirava a rivitalizzare il settore, quale primo passo verso la creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato, e a fornire una solida struttura finanziaria per ottenere questo risultato,

B.

considerando che la trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario nelle legislazioni nazionali doveva avvenire il 15 marzo 2003, ma che la Commissione ha atteso fino al giugno 2008 prima di avviare nei confronti degli Stati membri procedure d'infrazione per attuazione inesatta o incompleta del pacchetto,

C.

considerando che, in base ai dati della seconda relazione della Commissione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario, nel 2002 la quota delle ferrovie sulla totalità dei trasporti non ha registrato un aumento ma si è semplicemente stabilizzata ad appena il 10 % circa per il trasporto ferroviario di merci e a meno del 7 % per il trasporto passeggeri,

1.

deplora che un'ampia maggioranza di Stati membri (22) non abbia adeguatamente attuato le tre direttive del primo pacchetto ferroviario; ritiene che tale inadempienza abbia impedito lo sviluppo della quota coperta dalle ferrovie rispetto alla generalità dei trasporti;

2.

ribadisce che il Parlamento ha già sottolineato nella sua risoluzione del 12 luglio 2007 che la piena attuazione del primo pacchetto ferroviario costituisce una priorità assoluta; è pertanto estremamente insoddisfatto che detta priorità non sia stata rispettata da un'ampia maggioranza degli Stati membri, segnatamente Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia e Slovacchia;

3.

si rammarica che la Commissione sia rimasta inerte per cinque anni prima di agire, attendendo fino al giugno 2008 per inviare lettere di notifica formale e fino all'ottobre 2009 per presentare pareri motivati per attuazione inesatta o incompleta del primo pacchetto ferroviario; deplora che la Commissione europea non abbia sufficientemente focalizzato la sua azione di monitoraggio sulle basi finanziarie del sistema ferroviario; esorta pertanto la Commissione ad agire immediatamente in giudizio contro i 22 Stati membri che non hanno attuato il primo pacchetto ferroviario;

4.

esorta i 22 Stati membri in questione a rispettare la normativa europea senza ulteriori ritardi; è del parere che, non attuando le direttive del primo pacchetto ferroviario, detti Stati membri continuino ad impedire la concorrenza leale nel mercato ferroviario;

5.

chiede alla Commissione di rendere pubblici dati informativi concreti circa gli elementi che non sono stati attuati appieno in ciascuno Stato membro, in particolare le insufficienze nell'istituzione di un'autorità di regolamentazione indipendente e la mancata attuazione delle disposizioni relative alle tariffe di accesso alle linee ferroviarie; chiede, inoltre, alla Commissione di informare il Parlamento in merito alle diverse interpretazioni giuridiche tra la Commissione e gli Stati membri in materia di indipendenza dei gestori dell'infrastruttura (articolo 4, paragrafo 2 e articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 2001/14/CE);

Indipendenza dei gestori dell'infrastruttura

6.

sottolinea che occorre garantire ai gestori dell'infrastruttura un'indipendenza sufficiente in quanto, secondo la direttiva 2001/14/CE, essi svolgono un ruolo centrale nel garantire a tutti i richiedenti un equo accesso alle capacità infrastrutturali tramite la ripartizione delle capacità, l'imposizione di tariffe per il loro utilizzo e la certificazione di sicurezza;

7.

ritiene che l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura sia una condizione indispensabile ai fini di un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio di tutti gli operatori; considera particolarmente preoccupante il fatto che non siano state fornite sufficienti garanzie di indipendenza dei gestori sul piano pratico e giuridico, soprattutto nel caso di gestori facenti parte di una holding ferroviaria che comprende anche attività di trasporto ferroviario;

8.

chiede agli Stati membri che non ottemperano a detta disposizione di separare chiaramente la funzione fondamentale di ripartire la capacità sulla rete ferroviaria nazionale dalle attività di eventuali operatori ferroviari ex-monopolisti, tramite tutte le misure funzionali e giuridiche necessarie, poiché questa mancanza di indipendenza potrebbe impedire al gestore di determinare realmente l'uso dell'infrastruttura;

Mancanza di poteri delle autorità di controllo

9.

esprime preoccupazione per l'insufficienza dei poteri e delle risorse riconosciuti alle autorità di controllo e per l'assenza in ogni mercato nazionale di un'azione di monitoraggio dei problemi di concorrenza derivanti da tali carenze;

10.

chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito alle competenze delle autorità di controllo che devono essere rafforzate dagli Stati membri affinché dette autorità abbiano un reale potere di monitoraggio sui rispettivi mercati ferroviari;

11.

ritiene che questa incapacità di istituire autorità di controllo pienamente indipendenti negli Stati membri costituisca un ostacolo a un'adeguata attuazione del primo pacchetto ferroviario;

Finanziamento dell'infrastruttura e quadro di tariffazione

12.

Osserva che le disposizioni specifiche in materia di finanziamento dell'infrastruttura e di rientro dal debito erano inserite nel primo pacchetto ferroviario (articolo 9 della direttiva 2001/12/CE);

13.

deplora che il livello di investimenti destinati allo sviluppo e alla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria rimanga largamente insufficiente in numerosi Stati membri, dove si registra, in molti casi, un declino della qualità delle infrastrutture esistenti; sollecita gli Stati membri a mobilitare le risorse necessarie per garantire che siano sviluppati nuovi progetti di trasporto ferroviario e che l'infrastruttura esistente sia adeguatamente mantenuta;

Tariffe di accesso alle linee ferroviarie

14.

osserva che l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura e il riconoscimento di poteri e risorse alle autorità di controllo sono condizioni indispensabili per garantire un soddisfacente sistema di tariffe di accesso alle linee ferroviarie; ribadisce che le tariffe per l'uso dell'infrastruttura dovranno essere calcolate in modo da garantire equità, trasparenza e coerenza e da assicurare una visibilità sufficiente per le imprese ferroviarie;

15.

esprime preoccupazione in merito all'inadeguata attuazione delle disposizioni relative alle tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, in particolare l'assenza di «sistemi di prestazioni» per il miglioramento della performance della rete ferroviaria e di regimi di tariffazione basati sui costi diretti dei servizi ferroviari, nonché l'impossibilità per il gestore dell'infrastruttura di fissare in modo indipendente le tariffe d'uso dell'infrastruttura;

16.

deplora che, a causa di questa inadeguata attuazione, le tariffe non siano direttamente legate ai costi dei servizi ferroviari e che il mercato ferroviario potrebbe non essere in grado di sostenerle a causa del loro livello elevato; osserva che l'imposizione di tariffe così elevate può pregiudicare l'ingresso nel mercato di operatori alternativi e che la Commissione ha ricevuto varie lamentele relative all'accesso ai terminali e ai servizi ferroviari da parte degli operatori;

17.

ritiene che i principi di tariffazione applicabili al trasporto ferroviario e stradale debbano convergere per creare le basi di una reale parità tra modi di trasporto; sottolinea che tale parità consentirebbe di rendere più sostenibile ed efficiente il sistema dei trasporti dell'UE e ottimizzerebbe la competitività ambientale delle ferrovie;

Revisione del primo pacchetto ferroviario

18.

sottolinea che un'attuazione corretta e completa del primo pacchetto ferroviario costituisce una condizione essenziale ai fini della creazione di una rete ferroviaria europea e che la priorità assoluta della Commissione europea dovrà essere quella di perseguire detta attuazione con tutti i mezzi giuridici a sua disposizione;

19.

esorta la Commissione a proporre una revisione del primo pacchetto ferroviario entro il mese di settembre 2010; invita la Commissione a trattare in via prioritaria in detta revisione i problemi dell'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura, dell'insufficienza di risorse e poteri per le autorità di controllo e a proporre adeguati principi di tariffazione dell'accesso all'infrastruttura che stimolino gli investimenti pubblici e privati nel settore ferroviario

20.

ritiene che il successo della liberalizzazione dei mercati nel settore del trasporto ferroviario dipenda dalla piena attuazione delle disposizioni contenute nel primo pacchetto; che l'ulteriore liberalizzazione del mercato ferroviario debba evitare di andare a scapito della qualità del servizio e debba garantire gli obblighi di servizio pubblico; che, in attesa della completa liberalizzazione dei mercati, debba applicarsi il principio della reciprocità;

21.

chiede alla Commissione di reagire o di fornire informazioni riguardanti le richieste di cui ai paragrafi 3, 5, 10 e 16, nell'ambito della rifusione del primo pacchetto ferroviario o al più tardi entro la fine del 2010;

*

* *

22.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1.

(2)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26.

(3)  GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29.

(4)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 551.


12.8.2011   

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CE 236/128


Giovedì 17 giugno 2010
Inondazioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia

P7_TA(2010)0241

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle alluvioni nei paesi dell'Europa centrale, in particolare in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, e in Francia

2011/C 236 E/22

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 191 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste la proposta della Commissione concernente il regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) (COM(2005)0108) e la posizione del Parlamento del 18 maggio 2006,

viste le sue risoluzioni del 5 settembre 2002 sulle inondazioni in Europa (1), dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e inondazioni) in Europa (2), del 18 maggio 2006 sulle calamità naturali (incendi boschivi, siccità e inondazioni) – aspetti attinenti all'agricoltura, allo sviluppo regionale e all'ambiente (3), e del 7 settembre 2006 sugli incendi boschivi e le inondazioni (4),

visti il Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e la comunicazione della Commissione dal titolo «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana» (COM(2009)0082),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Regioni 2020 – una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE» (SEC(2008)2868),

viste la dichiarazione della Commissione sulla grande catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira, resa il 24 febbraio 2010, e la sua risoluzione dell'11 marzo 2010 sulla grave catastrofe naturale nella regione autonoma di Madeira e le conseguenze della tempesta «Xynthia» in Europa (5),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che si sono verificate gravi catastrofi naturali, con inondazioni che hanno colpito vari Stati membri dell’Unione europea, in particolare Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, come pure Germania e Austria, e recentemente la Francia, causando perdite umane e rendendo necessaria l'evacuazione di migliaia di persone,

B.

considerando che tali calamità hanno causato gravi danni, in particolare alle infrastrutture, alle imprese e ai terreni agricoli, hanno distrutto anche elementi del patrimonio naturale e culturale e hanno probabilmente provocato rischi per la sanità pubblica,

C.

considerando che si devono intraprendere lavori di ricostruzione duratura delle zone distrutte o danneggiate dalle catastrofi per compensare le perdite economiche e sociali che hanno subito,

D.

considerando che la frequenza, la gravità, la complessità e l'impatto delle catastrofi naturali e di origine umana in Europa sono aumentate rapidamente negli ultimi anni,

1.

esprime la sua partecipazione e solidarietà agli abitanti delle regioni colpite, prende debitamente atto delle possibili gravi conseguenze economiche e presenta le sue condoglianze alle famiglie delle vittime;

2.

riconosce gli sforzi instancabili compiuti dalle squadre di ricerca e salvataggio per salvare delle vite e ridurre i danni nelle zone colpite;

3.

plaude alle azioni degli Stati membri che hanno fornito assistenza alle zone colpite, in quanto la solidarietà europea è esemplificata dalla mutua assistenza nelle situazioni difficili;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere la pianificazione, le politiche di utilizzazione sostenibile del suolo, le capacità di assorbimento dell'ecosistema e le migliori pratiche alla luce dell'aumento dei rischi di inondazione dovuti al modo in cui il suolo, gli habitat e i sistemi di smaltimento delle acque sono gestiti, e ad aumentare la capacità di controllo delle inondazioni e delle infrastrutture di smaltimento delle acque, onde limitare i danni causati da precipitazioni molto violente;

5.

invita gli Stati membri e le regioni colpite dalle catastrofi a rivolgere particolare attenzione alla sostenibilità dei rispettivi piani di ricostruzione e a esaminare la fattibilità di investimenti a lungo termine nelle azioni degli Stati membri in materia di prevenzione e di risposta alle catastrofi;

6.

invita gli Stati membri ad ottemperare pienamente ai requisiti previsti dalla direttiva relativa alla valutazione e alle gestione dei rischi di inondazioni e a dare attuazione a tale direttiva; chiede che le carte dei rischi di inondazione siano prese in considerazione nel quadro dell'assetto territoriale; sottolinea che un'efficace prevenzione delle inondazioni deve basarsi su strategie transfrontaliere; incoraggia gli Stati membri vicini a rafforzare la cooperazione in materia di prevenzione delle catastrofi naturali, assicurando in questo modo la migliore utilizzazione possibile dei fondi europei destinati allo scopo;

7.

invita la Commissione europea e gli Stati membri a fornire sostegno alle regioni colpite dall'impatto economico e sociale della catastrofe con la massima rapidità possibile;

8.

ribadisce che, al fine di affrontare i problemi causati dalle catastrofi naturali in modo più flessibile ed efficace, è assolutamente necessario un nuovo regolamento FSUE, sulla base della proposta della Commissione (COM(2005)0108); critica il fatto che il Consiglio abbia bloccato il dossier, sebbene, nel maggio 2006, in prima lettura, il Parlamento abbia adottato la sua posizione con una schiacciante maggioranza; esorta la Presidenza belga e la Commissione ad individuare senza indugio una soluzione per riattivare la revisione del regolamento, al fine di creare uno strumento più forte e più flessibile, in grado di rispondere efficacemente alle nuove sfide del cambiamento climatico;

9.

invita la Commissione, una volta che le autorità nazionali e regionali abbiano presentato i rispettivi piani di ricostruzione, a prendere immediatamente misure per assicurare che le risorse finanziarie necessarie siano erogate nel modo più rapido, più efficace e più flessibile da parte del Fondo europeo di solidarietà;

10.

esorta la Commissione non solo a mobilitare il Fondo europeo di solidarietà, ma anche ad adottare un atteggiamento aperto e flessibile nel quadro dei negoziati con le autorità nazionali e regionali sulla revisione dei programmi operativi regionali 2007-2013 finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione; invita la Commissione a procedere a tale revisione nei tempi più brevi;

11.

invita la Commissione a tenere conto delle differenze tra le regioni interessate, che comprendono zone di montagna e aree fluviali, in modo da assistere le vittime nel miglior modo possibile;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali e locali delle zone colpite.


(1)  GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2005)0334.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2006)0222, 0223 e 0224.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0349.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2010)0065.


12.8.2011   

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CE 236/130


Giovedì 17 giugno 2010
Formazione giudiziaria

P7_TA(2010)0242

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria e il programma di Stoccolma

2011/C 236 E/23

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (1),

vista la propria risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (2),

vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma (3),

vista l'interrogazione del 10 maggio 2010 alla Commissione sulla formazione giudiziaria e il programma di Stoccolma (O-0063/2010 – B7-0306/2010),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire «un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari»,

B.

considerando che, nel piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, la Commissione ha annunciato che presenterà nel 2011 una Comunicazione relativa a un piano d'azione in materia di formazione europea per tutte le professioni legali e lancerà progetti pilota concernenti programmi di scambio del tipo «Erasmus» per le autorità giudiziarie e i professionisti del diritto nel 2010-2012,

C.

considerando la necessità di tenere conto delle esigenze particolari del settore giudiziario in materia di formazione, tramite corsi di familiarizzazione al diritto nazionale, comparato ed europeo, e la sensibilità che occorre dimostrare nell'organizzare tali corsi,

D.

considerando che è particolarmente difficile organizzare una formazione rivolta ai membri della magistratura, date le loro limitazioni di tempo e di disponibilità, la loro indipendenza e la necessità che i corsi siano concepiti in funzione delle loro specifiche esigenze in termini di problemi giuridici attuali,

E.

considerando che tali corsi devono avere l'ulteriore obiettivo di creare canali di comunicazione tra i partecipanti e quindi alimentare una cultura europea della giustizia fondata sulla conoscenza reciproca, rafforzando così la fiducia vicendevole che costituisce il fondamento del sistema di reciproco riconoscimento delle sentenze,

F.

considerando che, malgrado la pressione cui sono sottoposti i bilanci nazionali, gli Stati membri detengono tuttora la responsabilità primaria della formazione in ambito giudiziario e devono accettarne la titolarità,

G.

considerando che è tuttavia fondamentale il sostegno finanziario dell'UE a tali corsi di formazione giudiziaria, che mirano ad alimentare una cultura europea della giustizia,

H.

considerato che un'adeguata formazione giudiziaria e la creazione di una cultura europea della giustizia possono snellire i procedimenti giudiziari nelle cause transfrontaliere e quindi contribuire in modo decisivo a migliorare il funzionamento del mercato interno, sia per le imprese che per i cittadini, e ad agevolare l'accesso alla giustizia per i cittadini che hanno esercitato il proprio diritto di libera circolazione,

I.

considerando che la Commissione deve procedere a un inventario dei programmi di formazione e delle scuole nazionali per magistrati, anche nell'ottica di individuare le migliori prassi in tale ambito,

J.

considerando che occorre partire dalle strutture e dalle reti esistenti, in particolare la rete europea di formazione giudiziaria e l'Accademia di diritto europeo, e coinvolgere la rete europea dei presidenti delle Corti di Cassazione, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative e la rete Eurojustice delle procure generali europee nell'approntamento di progetti pilota di formazione giudiziaria,

1.

si compiace della reazione rapida della Commissione ai suggerimenti formulati nella risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2009;

2.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire la piena partecipazione del Parlamento all'ideazione e approvazione delle iniziative di formazione giudiziaria, in particolare dei progetti pilota previsti nel piano d'azione della Commissione, a norma degli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

ritiene che i progetti pilota proposti non dovrebbero limitarsi, per quanto concerne i membri della magistratura, a programmi di scambio del tipo «Erasmus»;

4.

invita la Commissione ad avviare quanto prima le consultazioni, specialmente con il Parlamento, finalizzate all'ideazione e alla preparazione dei futuri progetti pilota;

5.

esorta la Commissione, con la collaborazione degli Stati membri in seno al Consiglio, a elaborare quanto prima proposte volte alla creazione di una rete UE di istituti di formazione giuridica, che siano abilitati a fornire corsi di familiarizzazione al diritto nazionale, comparato ed europeo per i magistrati su base stabile e continuativa;

6.

invita la Commissione a consultare il Parlamento su differenti progetti relativi alla creazione di un'istituzione basata sulle strutture e reti esistenti, in particolare la rete europea di formazione giudiziaria e l'Accademia di diritto europeo;

7.

esorta vivamente la Commissione a presentare proposte concrete in merito al finanziamento del futuro piano d'azione per la formazione giudiziaria;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  COM(2010)0171.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0352.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2009)0090.


12.8.2011   

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CE 236/132


Giovedì 17 giugno 2010
Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea

P7_TA(2010)0243

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 su un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (2009/2107(INI))

2011/C 236 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Costruire un futuro sostenibile per l’acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2009)0162),

visto il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica (1),

vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2009)0541),

visto il regolamento (CE) n. 257/2009 della Commissione, del 24 marzo 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 con riguardo alla scheda d'informazioni supplementari per la notifica di aiuti al settore della pesca e dell’acquacoltura (2),

visto il regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (rifusione) (3),

viste la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (4) e la decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura (5),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (6),

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (7),

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (8),

visto il regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea (9),

visto il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (10),

viste le comunicazioni della Commissione «Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima: verso migliori pratiche di governance marittima integrata e di consultazione delle parti interessate» (COM(2008)0395), «Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE» (COM(2008)0791) e «Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea» COM(2009)0536), nonché la recente relazione intermedia sulla politica marittima integrata dell'UE (COM(2009)0540),

visti le relazioni e i pareri scientifici elaborati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 sul benessere di sei delle specie ittiche principali di allevamento nell'UE e i pareri scientifici elaborati dall'EFSA nel 2009 sui requisiti di benessere nella fase di macellazione di otto specie ittiche di allevamento,

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 (11) sul Libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 (12) per l'adozione di un piano europeo di gestione dei cormorani,

vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 (13) sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa,

vista la sua posizione del 31 gennaio 2008 (14) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri,

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 (15) sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 (16) su «Avviare un dibattito su un approccio comunitario in materia di marchio di qualità ecologica per i prodotti della pesca»,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2003 (17) sull'acquacoltura nell'Unione europea: presente e futuro,

visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (18) e l'accettazione da parte degli Stati membri dei suddetti orientamenti (19),

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (20),

visto il rapporto della 4a riunione della sottocommissione per l'acquacoltura della FAO (21),

visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (22),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0150/2010),

A.

considerando che attualmente a livello comunitario non esiste un inquadramento normativo specifico ed armonizzato per il settore dell'acquacoltura, che è invece disciplinato da una pluralità di norme comunitarie con origini diverse (ambiente, salute pubblica ecc.) e da norme nazionali che possono variare anche sensibilmente da uno Stato all'altro, contribuendo a disorientare gli operatori del settore, oltre che a creare situazioni di discriminazione e distorsione del mercato,

B.

considerando che il provvedimento più adeguato che la Commissione può adottare nel contesto attuale è quello di proporre un regolamento che stabilisca norme per il settore dell'acquacoltura, introducendo in tal modo la chiarezza legislativa necessaria,

C.

considerando che il settore dell'acquacoltura è un settore economico innovativo con un alto potenziale tecnologico e ad alta intensità di investimenti in strutture e ricerca, con piani operativi e finanziari a lunga portata, che necessitano quindi certezza giuridica e inquadramenti legislativi chiari e stabili,

D.

considerando che il settore dell'acquacoltura interagisce direttamente con tematiche di primaria importanza per la nostra società, quali l'ambiente, il turismo, la pianificazione urbanistica e lo sviluppo regionale, la salute pubblica e la protezione dei consumatori; che risulta quindi fondamentale considerare gli interessi di questi settori e garantirne un equo trattamento,

E.

considerando che tutte le forme di acquacoltura devono essere sostenibili e socialmente eque e che, di conseguenza, non si devono arrecare danni agli ecosistemi mediante un aumento delle concentrazioni di sostanze naturali e prodotte dall’uomo, quali le sostanze chimiche non degradabili e il biossido di carbonio, nonché mediante perturbazioni fisiche,

F.

considerando che la comunicazione della Commissione del 19 settembre 2002 (COM(2002)0511) si è rivelata palesemente insufficiente a motivare gli Stati membri a dare impulsi significativi allo sviluppo del settore dell'acquacoltura comunitaria, mentre l'ultimo decennio ha visto una forte crescita del settore a livello globale, oltre che della domanda di prodotti ittici, sia di pesca che di allevamento, con forte aumento delle importazioni di questi prodotti da paesi terzi,

G.

considerando che l'UE è un importatore netto di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e che la domanda di tali prodotti mostra un andamento crescente, sia a livello mondiale, a causa dell'aumento della popolazione, che a livello comunitario, a causa delle passate e future adesioni all'UE di paesi in cui questa tendenza della domanda è ancor più pronunciata, ed anche perché le abitudini dei consumatori stanno cambiando a favore di una dieta basata su prodotti più sani,

H.

considerando inoltre che è necessario un sistema affidabile di certificazione per i prodotti dell'acquacoltura,

I.

considerando che il settore comunitario dell'acquacoltura sostenibile può contribuire in maniera decisiva ad assicurare un approvvigionamento alimentare di prodotti ittici di alta qualità, contribuendo a una riduzione della pressione sulle specie selvatiche attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, oltre che a svolgere un ruolo importante in termini di sicurezza alimentare, attività economiche e occupazione, in modo particolare nelle regioni rurali e litoranee,

J.

considerando quindi che l'UE dovrebbe accordare maggiore importanza strategica al settore dell'acquacoltura sostenibile e al suo sviluppo a livello comunitario, destinandovi gli aiuti finanziari necessari, senza dimenticare che l'alta tecnologia richiesta dalle attività di acquacoltura spesso comporta forti investimenti da parte delle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni,

K.

considerando che, data l'importanza dello sviluppo del settore dell'acquacoltura, la Commissione dovrebbe riservare a tal fine una parte del Fondo europeo per la pesca; che gli strumenti pertinenti dovranno essere sufficientemente flessibili ed efficaci da garantire lo sviluppo del settore, compresa la ricerca scientifica,

L.

considerando la forte esigenza di ricerca e innovazione tecnologica, necessarie a garantire la competitività e la sostenibilità dell'acquacoltura per operare con successo nel settore dell'acquacoltura, spesso fuori dalla portata di molte aziende del settore, siano esse PMI o grandi imprese,

M.

considerando che, per essere efficace, una politica per un'acquacoltura sostenibile dovrà essere strutturata in modo da favorire e promuovere la partecipazione pluridisciplinare e coordinata di tutti i settori collegati all'attività,

N.

considerando che l'UE sta già implementando una politica di sostegno ai prodotti dell'agricoltura ed acquacoltura biologica attraverso l'attuazione dei regolamenti (CE) nn. 834/2007, 889/2008 e 710/2009, quale chiave di svolta per il settore dell'acquacoltura sostenibile europea strettamente legata a una più forte valorizzazione del proprio prodotto al fine di migliorarne la competitività e la tutela, l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori,

O.

considerando che ogni politica a favore dell'acquacoltura sostenibile, sia comunitaria che nazionale, dovrà tenere presente le differenti realtà nella produzione acquicola (pesci di mare, pesci di acqua dolce, molluschi, crostacei, alghe marine ed echinodermi), con interventi ben calibrati alle loro strutture e problematiche di mercato e di concorrenza,

P.

considerando che le misure per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacultura devono tenere conto in alcuni casi della necessità di ridurre al minimo il livello di stress dovuto alla densità dell'allevamento e alle pratiche di trasporto, nonché ricercare metodi di abbattimento meno cruenti e in generale il benessere dei pesci,

Q.

considerando che l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce i pesci in quanto esseri senzienti e prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nel settore della pesca, l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali,

R.

considerando che, a causa del quadro regolamentare esistente, in molti paesi dell'Unione gli operatori del settore subiscono una quantità eccessiva di ostacoli burocratici e oneri amministrativi che limitano la produttività e la concorrenzialità delle loro imprese, contribuendo non poco a scoraggiare gli investitori,

S.

considerando che il pesce costituisce la dieta naturale di molte specie ittiche di allevamento e che la maggior parte degli allevamenti ittici si basano su una dieta contenente farina e olio di pesce,

T.

considerando che allo stesso tempo in molti paesi dell'Unione manca un piano urbanistico regolatore specifico – nazionale o regionale – che disciplini gli insediamenti continentali, costieri e marittimi e che definisca in maniera trasparente le zone accessibili agli insediamenti di acquacoltura, onde evitare conflitti d'interesse facilmente prevedibili con politiche di salvaguardia dell'ambiente e con altri settori economici quali, tra gli altri, il turismo l'agricoltura o la pesca costiera,

U.

considerando che una politica per l'acquacoltura sostenibile può coesistere con le aree «Natura 2000», potendo anche contribuire positivamente alla loro gestione, quando gli obiettivi di conservazione del sito lo consentono, e al benessere delle popolazioni interessate in caso di attività di raccolta tradizionale di molluschi o di insediamenti di acquacoltura per i quali non vi siano siti alternativi, che soddisfino le disposizioni comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale e siano compatibili con quelle relative alla tutela degli habitat,

V.

considerando che il prodotto comunitario è oggi soggetto a forte competizione da parte di prodotti provenienti da paesi terzi (soprattutto Turchia, Cile, Vietnam e Cina), dove le imprese sono capaci di produrre a costi operativi nettamente inferiori, non essendo soggette alle stesse restrizioni giuridiche e alle stesse rigide normative ambientali e fito-sanitarie e possono pagare bassi salari (dumping sociale), il che crea ulteriore pressione sul settore acquicolo dell'Unione europea, si ripercuote negativamente sulla qualità degli alimenti e mette in pericolo la salute dei consumatori,

W.

considerando che l'acquacoltura determina un minor impatto ambientale rispetto ad altri settori primari e che quindi i suoi prodotti sono più sostenibili; che una parte della società civile europea non è a conoscenza di questo fatto, il che può dar luogo a pregiudizi infondati nei confronti di tali prodotti,

X.

considerando che i danni provocati dai cormorani minacciano in molte zone la tradizionale e naturale piscicoltura di stagno,

Considerazioni generali

1.

si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare la comunicazione COM(2009)0162 di cui sopra, quale indicazione di una maggiore attenzione verso il settore dell'acquacoltura sostenibile, in vista di un auspicato riassetto legislativo che meglio risponda alle necessità e alle sfide rivolte al settore, al fine di un suo potenziamento a livello globale;

2.

rileva che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo cessa di essere un organo consultivo nel settore della pesca, diventando co-legislatore anche nel settore dell'acquacoltura;

3.

ritiene che ogni riforma legislativa del settore dell'acquacoltura debba inserirsi in modo armonico e complementare nel processo di riforma della politica comune della pesca in atto;

4.

osserva che il Parlamento ha già in passato richiamato l'attenzione sulla necessità di una legislazione sull'acquacoltura più concisa, coerente e trasparente;

5.

esprime la convinzione che un settore dell'acquacoltura sostenibile forte potrebbe fungere da catalizzatore allo sviluppo di molte zone isolate, costiere e rurali degli Stati membri e contribuire allo sviluppo della produzione locale, con benefici rilevanti anche per i consumatori, sotto forma di prodotti alimentari di grande qualità, sani e ottenuti in modo sostenibile;

6.

ritiene che la competitività dell'industria dell'acquacoltura comunitaria dovrà essere rafforzata attraverso un sostegno impegnato, solido, mirato e costante alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, presupposto indispensabile per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, moderna, efficiente, economicamente valida e rispettosa dell'ambiente; rileva inoltre che le reti di ricerca, i gruppi multidisciplinari di ricerca, il trasferimento di tecnologia e il coordinamento tra il settore e gli scienziati grazie a piattaforme tecnologiche sono essenziali per un buon ritorno degli investimenti in R&S;

7.

accoglie con favore la creazione della piattaforma europea di tecnologia e innovazione per l'acquacoltura, in considerazione della necessità che il settore sia sostenuto tramite una ricerca e un'innovazione di eccellenza, onde poter far fronte alle sfide emergenti;

8.

ritiene che il successo dell'acquacoltura sostenibile europea dipenderà in maniera decisiva dalla creazione – a livello nazionale e locale – di un ambiente più favorevole alle imprese, e invita quindi gli Stati membri ad accelerare immediatamente i propri lavori in tal senso, oltre che a promuovere lo scambio di esperienze e best-practice a livello comunitario;

9.

sottolinea che la riduzione delle pratiche burocratiche incoraggerà gli investimenti nel settore e considera indispensabile che gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità locali, implementino in tempi brevi procedure di semplificazione amministrativa che prevedano procedure di concessione trasparenti e normalizzate per le domande d'insediamento di nuovi siti di acquacoltura;

10.

ritiene che il settore comunitario dell'acquacoltura sostenibile e biologica sia in grado di fornire ai consumatori prodotti alimentari di grande qualità per un'alimentazione sana ed equilibrata;

11.

ritiene che i sistemi di acquacoltura che causano l'impoverimento delle riserve ittiche naturali o l'inquinamento delle acque costiere non debbano essere considerati sostenibili e che l'acquacoltura europea dovrebbe prediligere le specie erbivore e carnivore che possono svilupparsi con un consumo ridotto di farine e oli di pesce;

12.

sottolinea che il settore dell'acquacoltura europeo, ai fini della propria espansione, dipende da uno sviluppo continuo che miri a diminuire la quota di proteine ottenute da pescato selvatico nei mangimi; fa presente che gli stock ittici selvatici adatti alla produzione di mangime sono limitati e in molti casi oggetto di una pesca eccessiva, per cui lo sviluppo dell'acquacoltura dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle specie erbivore e piscivore che possono provocare un'ulteriore riduzione significativa di tale quota;

13.

considera urgente ed indispensabile l'introduzione e il potenziamento di criteri rigorosi e trasparenti sulla qualità e la tracciabilità del prodotto dell'acquacoltura comunitario, migliorando l'alimentazione dei pesci e introducendo e rafforzando i criteri di etichettatura per il prodotto d'acquacoltura di qualità e per il prodotto d'acquacoltura biologica;

14.

ritiene che l'obiettivo prioritario della certificazione di qualità ecologica per i prodotti dell'acquacoltura sia di promuovere lo sfruttamento ecocompatibile delle risorse acquatiche viventi nel contesto di uno sviluppo sostenibile, che prenda in considerazione gli aspetti ambientali, economici e sociali, nel rispetto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (23) e di future linee guida promosse dalla FAO;

15.

esorta la Commissione ad attuare un programma europeo di ecoetichettatura per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che si ispiri ai relativi orientamenti comunitari; sottolinea che l'ecoetichettatura non solo rappresenta un vantaggio competitivo per i prodotti europei dell'acquacoltura, ma apporta trasparenza a un mercato in cui la proliferazione di certificazioni private può confondere i consumatori;

16.

esorta la Commissione a intraprendere azioni volte a garantire che il rinnovo degli stock negli allevamenti di acquacoltura non incida negativamente sullo stato naturale o la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche, degli ecosistemi marini e della biodiversità in generale;

17.

ritiene che gli aiuti finanziari destinati a indennizzare i danni causati da animali giuridicamente protetti costituiscano un elemento indispensabile per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, moderna e produttiva;

18.

ritiene che, pur agendo su aspetti comuni quali le valutazioni dell'impatto ambientale, l'uso e la tutela delle acque o la rintracciabilità del prodotto, qualsiasi legislazione comunitaria proposta non debba avere un approccio generico o indifferenziato;

19.

ribadisce la necessità di un impegno più convinto dell'Unione a favore degli investimenti nel settore dell'acquacoltura sostenibile mediante i finanziamenti aggiuntivi del Fondo comunitario per il settore della pesca; sottolinea tuttavia che il futuro finanziamento delle attività connesse con l'acquacoltura dovrebbe essere possibile soltanto con l'effettiva attuazione della direttiva concernente la valutazione d'impatto ambientale (24), per garantire che i progetti finanziati non causino il degrado dell'ambiente o delle popolazioni di pesci e di molluschi selvatici;

20.

sottolinea che il rispetto della biodiversità va stabilito quale principio fondamentale della politica dell'UE in materia di acquacoltura, sia per quanto riguarda le acque interne che per la dimensione esterna della strategia per questo settore, dando sostegno agli allevamenti solo se le specie interessate sono locali o già ben stabilite; chiede una valutazione scientifica dei rischi per tutte le introduzioni di specie non autoctone e l'introduzione di misure di adozione per contenere e monitorare le specie ecologicamente dannose;

21.

ribadisce la necessità di integrare le attività tradizionali di raccolta dei molluschi al resto dell'acquacoltura nella politica comune della pesca, per garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale e assicurare il loro accesso ai finanziamenti europei, senza discriminazioni;

22.

ritiene imprescindibile che venga adottata ogni misura utile affinché qualsiasi prodotto di acquacoltura importato nell'Unione da paesi terzi, sia per il consumo che per la trasformazione, risponda appieno alle medesime norme di salute pubblica e sicurezza alimentare del prodotto comunitario, e che controlli meticolosi nelle appropriate sedi agiscano efficacemente in questo senso, senza però creare nuove barriere commerciali e incentivando lo scambio di best practice con i paesi in via di sviluppo;

23.

sottolinea che acquacoltura marina e acquacoltura continentale rappresentano realtà imprenditoriali diverse, che entrambe formano parte integrante della PCP e che l'acquacoltura deve essere considerata come complementare al settore delle catture, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento del mercato e l'impiegabilità;

Considerazioni specifiche

Inquadramento legislativo, amministrativo e finanziario

24.

sollecita la Commissione a presentare in tempi ravvicinati una proposta di regolamento che consolidi in un testo unico tutta la normativa comunitaria a disciplina del settore dell'acquacoltura e a promuovere il coordinamento tra le varie direzioni generali competenti in materia;

25.

sollecita la Commissione a definire in tale regolamento criteri di base specifici e norme di certificazione europea comuni, cui ogni stabilimento acquicolo comunitario dovrà corrispondere, nonché un'armonizzazione ottimale dei criteri d'incidenza sul settore dell'ambiente a livello comunitario, onde evitare distorsioni della concorrenza tra Stati membri per le varie tipologie produttive, delegando invece la fase di implementazione e i controlli sulle attività degli stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; ad esempio parametri d'impatto ambientale, di utilizzo delle risorse idriche, di alimentazione dei pesci, molluschi e crostacei nelle unità di produzione, di rintracciabilità ed etichettatura del prodotto, di salute, nonché norme in materia di benessere dei pesci ecc.;

26.

sostiene che il settore dell'acquacoltura dovrà essere debitamente inquadrato e articolato in un ventaglio più ampio di attività marittime, come i trasporti marittimi, il turismo da diporto, i parchi eolici offshore, la pesca ecc;

27.

sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché gli Stati membri si impegnino formalmente a documentare e recuperare le normative esistenti sul loro territorio in materia di ambiente e di salvaguardia del turismo, e – per le zone non soggette a restrizioni – ad adottare i piani urbanistici indispensabili per la gestione delle zone marittime, costiere e delle acque interne ai fini dell'applicazione di piani settoriali per l'acquacoltura con una chiara identificazione degli spazi disponibili per l'insediamento delle imprese del settore;

28.

invita gli Stati membri a prevedere una «pianificazione urbanistica del mare» e una gestione integrata delle zone costiere, secondo quanto previsto nell'ambito della nuova politica marittima dell'UE, in linea con le valutazioni di impatto ambientale, che includa tutte le diverse tipologie del settore, quali la raccolta dei molluschi, l'acquacoltura sottocosta, l'acquacoltura offshore e d'acqua dolce, e ad impegnarsi a ridurre gli ostacoli burocratici attualmente esistenti per ottenere le licenze e concessioni necessarie ad avviare un'attività nel campo dell'acquacoltura sostenibile, possibilmente mediante l'introduzione di «sportelli unici» che centralizzino in un'unica sede gli oneri amministrativi richiesti agli operatori; invita inoltre gli Stati membri a progettare piani strategici a lungo termine per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'attività e la Commissione a presentare proposte relative a tutti gli interventi necessari per promuovere la competitività del settore, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro;

29.

auspica che il futuro Fondo europeo per la pesca, a sostegno della politica comune della pesca riformata, preveda specifiche linee di bilancio dedicate allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura e al sostegno degli investimenti nel settore, tenendo conto delle migliori pratiche ambientali, per promuovere l'attività economica e l'occupazione, con particolare riguardo all'insediamento di impianti tecnologicamente innovativi e con un minore impatto ambientale (ad esempio sistemi per la depurazione delle acque che consentono di eliminare residui e contaminanti), di allevamenti rispettosi della salute e del benessere dei pesci e di forme di acquacoltura sostenibile;

30.

auspica che tali fondi tengano debitamente conto delle necessità di sostegno finanziario delle imprese del settore, in particolare le PMI e le imprese a conduzione familiare, sulla base del contributo che esse apportano allo sviluppo sociale ed economico della zona costiera, rivolgendo particolare attenzione alle regioni periferiche e frontaliere;

31.

appoggia una semplificazione delle procedure per il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri in modo da incoraggiare l'accesso a nuove zone e facilitare l'accesso a lungo termine alle zone esistenti, in particolare quelle in cui operano le PMI e le imprese a conduzione familiare;

32.

insiste altresì sulla necessità di garantire maggiori contributi finanziari alla ricerca scientifica, all’innovazione e al trasferimento tecnologico nel campo dell'acquacoltura sostenibile, biologica e offshore e d'acqua dolce, come pure alle imprese che effettueranno la conversione di una parte o della totalità della produzione convenzionale in produzione biologica, con politiche di filiera che coprano tutti i settori critici, dall’approvvigionamento alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti sul mercato, con un migliore inquadramento di questi aspetti negli assi tematici previsti dai Fondi strutturali e dai programmi comunitari;

33.

esorta la Commissione a dotare il settore dell'acquacoltura di un autentico strumento economico per affrontare le situazioni di crisi e identificare sistemi di aiuto in caso di catastrofe naturale biologica (come la proliferazione di fitoplancton tossico) o non biologica (del tipo «Erika» o «Prestige») o di fenomeni meteorologici estremi (cicloni, inondazioni ecc);

34.

invita Commissione e Stati membri a sostenere la sperimentazione nell'allevamento di specie autoctone, le tecnologie di produzione di pesci sani e la lotta contro le malattie che si riscontrano nell'acquacoltura, al fine di diversificare la produzione di acquacoltura comunitaria, per offrire prodotti di elevata qualità ed elevato valore aggiunto, promuovendo la ricerca e gli scambi di best practice in merito a dette specie e ai relativi metodi di produzione, al fine di consentire una migliore posizione concorrenziale del prodotto di acquacoltura nei confronti di altri prodotti alimentari innovativi;

35.

sottolinea la necessità di attuare misure che garantiscano il ripopolamento di specie in regressione nei fiumi, soprattutto le specie migratorie che hanno per tradizione un impatto rilevante per le popolazioni rivierasche (storione, alosa, salmone, ecc), nonché di altre specie marine, e segnala alla Commissione e agli Stati membri la necessità di dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per portare avanti iniziative di questo tipo;

36.

invita la Commissione a tener conto della tendenza allo sviluppo di impianti di acquacoltura offshore come potenziale soluzione al problema della disponibilità di spazi lungo le coste europee e a tener conto altresì delle situazioni ambientali e climatiche difficili in cui si pratica questo tipo di acquacoltura;

37.

sollecita Commissione e Stati membri a garantire una formazione professionale adeguata in materia di acquacoltura, per aumentare la competitività del settore e favorire la possibile riconversione degli operatori provenienti dalla pesca professionale verso una diversa gestione degli ambienti acquatici, contribuendo inoltre alla creazione di posti di lavoro per i giovani nelle aree rurali, costiere ed ultraperiferiche, in particolare nelle regioni che dipendono in larga misura dalle attività di pesca e di acquacoltura;

38.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione la creazione di organizzazioni specializzate per la promozione dei prodotti d'acquacoltura, invitando altresì la Commissione a estendere le regole sulle organizzazioni comuni di mercato al settore dell'acquacoltura sostenibile e a supportare e incentivare le azioni promozionali a livello comunitario e sui mercati esteri;

Politica di qualità e tutela dei consumatori

39.

ritiene che lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura non possa prescindere da una rigorosissima politica di qualità, da metodi produttivi rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali – per quanto riguarda il trasporto di animali di acquacoltura, i metodi di abbattimento e la vendita di pesce vivo –, da rigorose norme sanitarie nonché da un elevato livello di protezione dei consumatori;

40.

invita quindi la Commissione alla creazione di un marchio di qualità comunitario specifico per i prodotti dell'acquacoltura, oltre che di un marchio di qualità destinato ai prodotti dell'acquacoltura biologica, elaborando disciplinari rigorosi in linea con i principi comunitari della produzione di qualità e biologica, che garantiscano al consumatore l'affidabilità del sistema di produzione e di controllo e la tracciabilità completa dei prodotti; incoraggia la Commissione a valutare il possibile utilizzo di sistemi di etichettatura già esistenti per i prodotti dell'acquacoltura biologica di qualità superiore;

41.

è del parere che la produzione responsabile degli ingredienti destinati all'alimentazione dei pesci, compresi gli ingredienti marini, sia una condizione essenziale per la sostenibilità dell'acquacoltura;

42.

invita la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, a organizzare o incentivare campagne d'informazione istituzionali per promuovere i prodotti derivanti dall'acquacoltura, inclusi i prodotti dell'acquacoltura biologica;

43.

reitera le proprie considerazioni già esposte nella risoluzione del 4 dicembre 2008 (25) per l'adozione di un piano europeo di gestione dei cormorani, ricordando come la riduzione dei danni causati da cormorani e altri uccelli predatori alle imprese acquicole sia un fattore importante dei costi di produzione e quindi fondamentale per assicurare la sopravvivenza e concorrenzialità di queste imprese; richiama l'attenzione sulla necessità di valutare le perdite causate dai cormorani e da altri uccelli predatori nell'acquacoltura e di elaborare piani per porre rimedio a tali problemi;

44.

invita la Commissione ad adottare le misure chieste nella sua risoluzione del 4 dicembre 2008, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un piano graduale di gestione della popolazione dei cormorani, coordinato a livello europeo, e la raccolta di dati scientifici sulle dimensioni delle popolazioni di cormorani; chiede alla Commissione di avanzare proposte per una legislazione esaustiva in materia;

45.

sollecita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto delle diverse condizioni geografiche e climatologiche, delle tecniche di produzione utilizzate e della particolarità delle specie allevate, a proporre dei criteri sostenibili relativi al benessere dei pesci allevati, quali livelli massimi di densità degli allevamenti, quantità di proteine vegetali e animali utilizzabili come mangimi nei vari allevamenti, che tengano conto delle specificità di allevamento delle singole specie, delle esigenze nutrizionali delle specie ittiche allevate, delle fasi del loro ciclo vitale e delle condizioni ambientali, a promuovere pratiche di trasporto e di abbattimento che riducano al minimo le fonti di stress, e un ricambio idrico nelle vasche di allevamento appropriato ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate; ribadendo che a lungo termine l'obiettivo deve essere quello di sostituire proteine animali con proteine vegetali per tutte le specie ove ciò sia possibile, considerando le loro esigenze nutrizionali, la ricerca strategica per la sostituzione degli ingredienti essenziali dovrebbe rivestire la massima priorità; considerando che la ricerca sulle sostanze nutrienti essenziali e le modalità per la loro produzione da fonti alternative, come microalghe e lievito, ridurrebbe la necessità di farina di pesce a più lungo termine;

46.

invita la Commissione ad estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (26) in modo da limitare il trasporto di pesce su lunghe distanze, favorendo così le avannotterie e l'allevamento di giovani esemplari a livello locale e incoraggiando l'abbattimento in prossimità dei vivai;

47.

esorta la Commissione a garantire che l'approvvigionamento di materie prime utilizzate nella produzione di mangimi per pesci avvenga secondo prassi accettabili dal punto di vista ambientale e non eserciti un impatto negativo sugli ecosistemi da cui provengono detti ingredienti;

48.

invita la Commissione a garantire che siano evitate le procedure di pre-macellazione classificate dall'EFSA come dannose per il benessere dei pesci; occorre vietare i metodi di abbattimento che secondo l'EFSA portano il pesce a rimanere a lungo cosciente prima della morte come avviene ad esempio asfissiando il pesce in poltiglia di ghiaccio;

49.

esorta la Commissione a pubblicare orientamenti tecnici specifici sulla certificazione di mangimi sostenibili per pesci;

Relazioni esterne

50.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per un'applicazione rigorosa della legislazione comunitaria sull'intera catena dei prodotti di acquacoltura, inclusi i mangimi e le materie prime per mangimi, importati da paesi terzi;

51.

invita la Commissione a indagare direttamente sui metodi di produzione negli allevamenti ittici al di fuori dell’Unione europea e a riferire sugli eventuali pericoli per la salute;

52.

sottolinea la necessità di garantire che i prodotti alimentari acquatici che sono fabbricati o importati nell'UE rispettino standard elevati in materia di protezione dell'ambiente e di salute e sicurezza dei consumatori;

53.

sollecita la Commissione ad adoperarsi per assicurare che il principio del reciproco riconoscimento e della libera circolazione di beni si applichi ai farmaci, curativi e preventivi, utilizzati in acquacoltura, per promuovere accordi di reciprocità con i paesi terzi ad alto know-how settoriale e per favorire l'introduzione di buone prassi da parte di altri paesi o organismi internazionali;

54.

ribadisce l'importanza di realizzare controlli sistematici nei luoghi che danno accesso al mercato interno e nei siti chiave per le importazioni in tale mercato al fine di offrire al consumatore piena garanzia che i prodotti di acquacoltura importati da paesi terzi siano sistematicamente soggetti a rigidi controlli di qualità e che quindi corrispondano appieno alle normative comunitarie in materia di igiene e salute pubblica;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tali principi sia in sede di OMC che in tutte le sedi istituzionali adeguate;

56.

invita la Commissione a promuovere, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, azioni di sostegno e formazione mirata che contribuiscano a promuovere l'acquacoltura sostenibile e a incrementare la sensibilità dei produttori acquicoli di tali paesi verso una politica di qualità e standard di produzione più elevati, in particolare per quanto riguarda i parametri ambientali e di igiene nonché le norme sociali nel settore;

57.

invita la Commissione a presentare una relazione sulle norme ambientali e sociali nel settore dell'acquacoltura al di fuori dell'UE e a studiare la possibilità per una migliore informazione dei consumatori;

58.

esorta la Commissione ad avviare studi di valutazione dell'impatto concernenti i possibili effetti che gli accordi commerciali dell'UE possono avere sul settore dell'acquacoltura;

*

* *

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

(2)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 15.

(3)  GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7.

(4)  GU L 328, 24.11.2006, pag. 14.

(5)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 27 del 31.01.2010, pag. 1.

(8)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(9)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19.

(10)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(11)  Testi approvati, P7_TA(2010)0039.

(12)  GU C 21 E del 28.1.2010, pag. 11.

(13)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 1.

(14)  GU C 68 E del 21.3.2009, pag. 39.

(15)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 271.

(16)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 233.

(17)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 318.

(18)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(19)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 15.

(20)  Testi approvati, P6_TA(2009)0373.

(21)  Riunitasi a Puerto Varas (Cile) il 6-10 ottobre 2008, http://www.fao.org/fishery/nems/36393/en.

(22)  Codice di condotta FAO adottato il 31 ottobre 1995.

(23)  Adottato dalla FAO il 31 ottobre 1995.

(24)  Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), quale emendata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE (la direttiva VIA).

(25)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sull'elaborazione di un «Piano europeo di gestione della popolazione di cormorani» al fine di ridurre il loro impatto crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l'acquacoltura (Testi approvati, P6_TA(2008)0583).

(26)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/142


Giovedì 17 giugno 2010
Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire

P7_TA(2010)0244

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla Repubblica democratica del Congo: il caso di Floribert Chebeya Bahizire

2011/C 236 E/25

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC),

visto l'Accordo di partenariato di Cotonou firmato nel giugno 2000,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 novembre 2007 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare nella parte orientale, e sul suo impatto sulla regione,

vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 2005, sui risultati del Vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi da 138 a 140 sulla responsabilità in materia di protezione delle popolazioni,

vista la dichiarazione rilasciata il 3 giugno 2010 da un portavoce del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton sulla morte brutale di Floribert Chebeya Bahizire,

visti gli orientamenti dell'UE per la protezione dei difensori dei diritti umani del 2004 e la strategia locale di messa in atto di tali orientamenti per la RDC, adottata dai capi missione il 20 marzo 2010,

vista la risoluzione 1856 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul mandato della missione ONU nella RDC (MONUC),

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che Floribert Chebeya Bahizire, Direttore esecutivo dell'organizzazione per i diritti umani «La Voix des Sans Voix» (La Voce dei senza voce), è stato trovato morto nella sua auto a Kinshasa mercoledì 2 giugno 2010, dopo essere stato convocato dalla polizia,

B.

considerando che, secondo quanto riportato dai mass media, il pomeriggio di martedì 1o giugno 2010 Floribert Chebeya Bahizire aveva ricevuto una telefonata dalla stazione centrale di polizia, in cui gli si chiedeva di essere presente ad un incontro con il capo della polizia della RDC, l'Ispettore generale John Numbi Banza Tambo; che una volta arrivato alla stazione di polizia Floribert Chebeya Bahizire non aveva potuto entrare in contatto con l'Ispettore generale e aveva comunicato alla sua famiglia, per sms, che sarebbe ritornato in città,

C.

considerando che l'attività svolta da Floribert Chebeya Bahizire in difesa della democrazia e dei diritti dell'uomo nella RDC dal 1990 – su questioni che riguardano la corruzione in seno all'esercito, i legami tra milizie e forze politiche straniere, il sostegno della costituzione, gli arresti illegali, la detenzione arbitraria e il miglioramento delle condizioni di detenzione – gli aveva valso il rispetto e l'ammirazione dei suoi compatrioti e della comunità internazionale,

D.

considerando che Fidèle Bazana Edadi, l'autista di Floribert Chebeya Bahizire, è scomparso,

E.

considerando che alla famiglia di Floribert Chebeya Bahizire non è stato autorizzato il pieno accesso alla salma e che vi sono dichiarazioni contraddittorie riguardo alle condizioni del corpo al momento del suo ritrovamento,

F.

considerando che il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Philip Alston, ha affermato che le circostanze dell'uccisione inducevano chiaramente a pensare a una responsabilità ufficiale,

G.

considerando che l'Ispettore generale Numbi Banza Tambo è stato sospeso fino a nuovo avviso e che altri tre ufficiali di polizia sono stati arrestati in relazione con l'omicidio; considerando altresì che il vicecapo della polizia Colonnello Daniel Mukalayi avrebbe confessato di aver ucciso Floribert Chebeya Bahizire per ordine del suo superiore, il Generale Numbi Banza Tambo,

H.

considerando che Floribert Chebeya Bahizire aveva detto in più occasioni ad Amnesty International di avere avuto l'impressione di essere stato seguito e di essere sorvegliato dai servizi di sicurezza,

I.

considerando che il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, il Segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Navi Pillay, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Philip Alston, e il capo della Forza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace nella RDC, Alan Dos, hanno tutti rilasciato dichiarazioni di condanna dell'uccisione di Floribert Chebeya Bahizire e chiesto che sia avviata un'inchiesta indipendente,

J.

considerando che l'omicidio rientra in una crescente tendenza all'intimidazione e alla vessazione di cui sono vittime difensori dei diritti umani, giornalisti, oppositori politici, vittime e testimoni nella RDC; considerando che numerosi giornalisti e attivisti dei diritti dell'uomo sono stati uccisi in circostanze sospette nella RDC negli ultimi cinque anni,

K.

considerando che, durante lo scorso anno, numerose ONG hanno osservato, nella RDC, un'oppressione crescente nei confronti dei difensori dei diritti umani, che include arresti illegali, processi, minacce telefoniche e convocazioni ripetute negli uffici dei servizi di intelligence,

L.

considerando che le inchieste relative all'uccisione del difensore dei diritti umani Pascal Kabungulu Kibembi nel 2005 e di vari giornalisti, tra cui Franck Ngycke Kangundu e la moglie Hélène Mpaka, nel novembre 2005, Serge Maheshe nel giugno 2007 e Didace Namujimbo nel novembre 2008, sono state condotte dalle autorità militari congolesi e sono state caratterizzate da gravi irregolarità,

M.

considerando che, in relazione al mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI) dell'aprile 2008 nei confronti di Bosco Ntaganda per crimini di guerra fra cui il reclutamento di bambini soldato, la RDC, in quanto firmataria dello Statuto di Roma, viola i suoi obblighi giuridici di cooperazione con detta Corte, fra l'altro arrestando persone nei confronti delle quali è state emesso un mandato di cattura; considerando altresì che la RDC ha invece promosso Bosco Ntaganda ad un'alta carica nell'esercito congolese, accentuando così l'impressione che le violazioni dei diritti umani restano impunite e contribuendo in tal modo al moltiplicarsi di tali crimini,

N.

considerando che una situazione di guerra civile ha prevalso per anni in determinate parti della RDC, cosa che è stata all'origine di massacri, di stupri di massa e del diffondersi del fenomeno dei bambini soldato,

O.

considerando che i massacri, in particolare quelli perpetrati dall'«Esercito di resistenza del Signore» (LRA), un gruppo paramilitare che avuto origine in Uganda, riguardano oggi tutti i paesi vicini,

P.

considerando che queste forme di persecuzione nei confronti delle popolazioni civili toccano anche il personale di ONG, cosa che ha portato a una riduzione dell'aiuto umanitario nella RDC,

Q.

considerando che sarà prossimamente celebrato il 50o anniversario dell'indipendenza della RDC e che i diritti dell'uomo e la democrazia costituiscono elementi fondamentali per lo sviluppo di tale paese,

1.

condanna fermamente l'assassinio di Floribert Chebeya Bahizire e la scomparsa del suo autista, Fidèle Bazana Edadi; esprime la sua piena solidarietà alle loro famiglie;

2.

chiede che sia istituita una commissione d'inchiesta indipendente, credibile, minuziosa e trasparente incaricata di indagare sulla morte di Floribert Chebeya Bahizire e di localizzare Fidèle Bazana Edadi, e che si prendano iniziative per assicurare protezione alle famiglie di entrambi;

3.

chiede che i responsabili siano identificati, tradotti in giustizia e puniti conformemente alla legge congolese e alle disposizioni internazionali in materia di protezione dei diritti umani;

4.

si compiace che le autorità abbiano dato seguito alla richiesta della famiglia di Floribert Chebeya Bahizire di effettuare un'autopsia indipendente, invitando un'équipe di medici legali olandesi guidata dal dott. Franklin Van de Groot e incaricata di stabilire le cause del decesso;

5.

esprime profonda preoccupazione riguardo al generale degrado della situazione dei difensori dei diritti umani nella RDC; invita le autorità della RDC a rispettare integralmente la Dichiarazione sui difensori dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1998 e ad attuare le raccomandazioni risultanti dal riesame periodico universale 2009 delle Nazioni Unite quali misure per proteggere i diritti dei difensori dei diritti umani; sottolinea che la punizione dei responsabili delle uccisioni di difensori dei diritti umani e di giornalisti perpetrate negli ultimi anni è un elemento essenziale ai fini della democratizzazione del paese;

6.

condanna le continue oppressioni di cui sono vittime gli attivisti dei diritti umani, i giornalisti, gli oppositori politici, le vittime e i testimoni nella RDC; chiede agli Stati membri di garantire loro protezione e di fornire a tal fine un sostegno logistico e tecnico conformemente agli orientamenti per la protezione dei difensori dei diritti umani;

7.

condanna le atrocità commesse dall'LRA e da altri gruppi armati nella RDC;

8.

pone l'accento sulla necessità di combattere la corruzione e di assicurare alla giustizia i membri delle forze armate e di polizia congolesi responsabili di violazioni dei diritti umani, e sottolinea il ruolo cruciale che la MONUC deve svolgere al riguardo attraverso la pianificazione e l'attuazione congiunta delle operazioni nonché attraverso adeguati meccanismi di responsabilità per gli abusi; sollecita in particolare la RDC a rispettare gli obblighi giuridici che ha contratto a livello internazionale, ad arrestare Bosco Ntaganda e a deferirlo alla CPI;

9.

invita tutte le parti ad accelerare la lotta contro l'impunità e a sostenere lo Stato di diritto; chiede al governo della RDC di garantire che i responsabili di violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale siano chiamati a risponderne e lo invita a cooperare pienamente con la CPI;

10.

sottolinea che l'UE e la RDC sono firmatarie dell'Accordo di Cotonou, che fa espressamente riferimento alle responsabilità di tutte le parti in materia di diritti umani, di democrazia e di Stato di diritto; chiede che si presti particolare attenzione a tali questioni nel contesto della valutazione dell'Accordo;

11.

chiede al governo della RDC, in occasione del 50o anniversario dell'indipendenza del paese, di impegnarsi con determinazione a favore di una prassi politica di sostegno ai diritti dell'uomo e di rafforzamento dello Stato di diritto;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ai governi e ai parlamenti della regione dei Grandi Laghi.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/145


Giovedì 17 giugno 2010
Nepal

P7_TA(2010)0245

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sul Nepal

2011/C 236 E/26

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,

visti i Principi basilari delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle Forze dell'ordine del 1990,

vista la dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2010 dal Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon sulla situazione politica in Nepal,

vista la dichiarazione rilasciata il 30 aprile 2010 dal portavoce dell'Alto Rappresentante Catherine Ashton sulla situazione politica in Nepal,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 21 novembre 2006, un accordo di pace globale (CPA) tra l'Alleanza dei sette partiti e i maoisti (UCPN), che controllavano gran parte del paese, ha messo fine ad un conflitto armato durato 10 anni e che ha visto la morte di circa 13 000 persone,

B.

considerando che questo storico accordo ha evidenziato ciò che si può realizzare quando le forze politiche negoziano in buona fede, spianando la strada all'elezione di un'Assemblea Costituente (AC), alla creazione di un governo ad interim che comprende i maoisti, al disarmo dei combattenti maoisti e alla loro sistemazione in campi, così come al ritiro dell'esercito nepalese nelle caserme,

C.

considerando che molti dei termini dell'accordo di pace del 2006, concluso dopo un decennio di conflitto armato tra maoisti e il governo, rimangono non realizzati,

D.

considerando che, dopo le elezioni dell'AC del 10 aprile 2008, elezioni che la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea ha giudicato conformi a molte, se non a tutte, le norme internazionali e in occasione delle quali l'UCPN ha raccolto quasi il 40 % dei voti, l'AC ha deciso, dopo 240 anni, di abolire la monarchia e di trasformare il Nepal in una Repubblica democratica federale,

E.

considerando che, secondo il Global Peace Index (GPI), il Nepal, negli ultimi anni e soprattutto nel 2009 e nel 2010, è diventato un paese meno pacifico,

F.

considerando che nel maggio 2009 il primo ministro Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) si è dimesso e il suo partito, l'UCPN (M), si è ritirato dal governo per una disputa con il presidente (Nepali Congress) circa le dimissioni del capo dell'esercito, che era stato in contrasto con i maoisti per quanto riguarda il reinserimento degli ex scombattenti dell'Esercito di Liberazione del Popolo (PLA) nell'esercito nepalese,

G.

considerando che nella susseguente instabilità politica, incrementata dalle campagne maoiste di disturbo civile e parlamentare, una fragile alleanza anti-maoista di 22 partiti, sotto il primo ministro Madhav Kumar Nepal (CPN-UML), è stata incapace di realizzare le due principali aspettative: una nuova costituzione ampiamente accettabile per la Repubblica federale entro il termine di due anni del 28 maggio 2010 e un accordo sul reinserimento/riabilitazione dei circa 20 000 ex combattenti PLA,

H.

considerando che i colloqui formali tra leader di partito dell'alleanza partito CPN-UML sulla formazione di un nuovo governo sono ripresi dopo che è stato raggiunto un accordo dell'ultimo minuto in tre punti, accordo che prevede la proroga di un anno dell'AC, la formazione di un governo di consenso nazionale e le dimissioni del primo ministro Madhav Kumar Nepal «quanto prima possibile», insieme a «progressi sull'accordo di pace»,

I.

considerando che il video Shaktikhor, che sembrava giustificare le accuse di brogli su cifre contrastanti e progetti di utilizzo della «democratizzazione» per politicizzare l'esercito nazionale, suscita legittimi interrogativi che l'UCPN (M) non ha ancora chiarito,

J.

considerando che l'attuale instabilità politica sta avendo un impatto determinante sulla sviluppo sociale, economico e turistico del Nepal, che, essendo situato tra l'India e la Cina, le principali economie mondiali che registrano la maggiore crescita, ha bisogno di stabilità politica, al fine di capitalizzare la sua posizione strategica,

K.

considerando che il Nepal continua a risentire di un grave sottosviluppo economico e sociale; che circa il 30 % della popolazione è al di sotto della soglia di povertà assoluta, che il 16 % della popolazione è gravemente malnutrito, che il tasso di analfabetismo resta uno dei più alti nell'Asia meridionale e che lo sviluppo è paralizzato dalla carenza di combustibili di base a livello nazionale, che causano interruzioni di energia elettrica, restrizioni per i trasporti e aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari,

L.

considerando che la situazione di molti rifugiati in Nepal, in particolare tibetani, è motivo di preoccupazione,

M.

considerando che le autorità nepalesi sono da encomiare per aver onorato il «gentlemen's agreement» relativo ai profughi tibetani,

N.

considerando che nessun membro delle forze di sicurezza statali o degli ex combattenti maoisti è stato finora ritenuto penalmente responsabile per le violazioni gravi e sistematiche delle leggi di guerra commesse durante il conflitto,

O.

considerando che la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Asia meridionale ha intrapreso una missione a Kathmandu nel periodo cruciale dal 23 al 29 maggio 2010,

1.

esprime profonda preoccupazione circa la non-esistenza di una Costituzione permanente basata sui valori democratici e sui diritti umani ed esprime la propria solidarietà al popolo nepalese e a tutte le famiglie che hanno perso parenti a causa della violenza di questi ultimi anni;

2.

si compiace della decisione dell'ultimo minuto che i partiti politici hanno preso il 28 maggio 2010 quanto all'adozione delle misure necessarie a prorogare il mandato dell'AC ed elogia in particolare l'importante contributo del Caucus delle donne;

3.

esorta l'AC e tutti gli attori politici coinvolti a negoziare senza condizioni preconcette, a mostrare flessibilità, ad evitare eventuali azioni di provocazione e a lavorare insieme per l'unità nazionale al fine di trovare una struttura chiara per la nuova costituzione, di creare una democrazia federale funzionante e di rispettare il nuovo termine che, il 28 maggio 2010, è stato prorogato di un anno;

4.

invita tutte le parti in causa a facilitare e a promuovere il lavoro dei Comitati Costituzionali (CC) sulla futura tabella di marcia a seguito della proroga del termine dell'AC;

5.

sottolinea la necessità di una comunicazione chiara e pubblica di tutte le questioni oggetto di accordo e si compiace quindi per il libro bianco con cui spiegare alla popolazione i progressi finora compiuti nella stesura della Costituzione della Repubblica federale; elogia le tre commissioni tematiche su undici che hanno completato il proprio lavoro;

6.

si compiace della decisione adottata il 31 maggio 2010 dal Congresso nepalese (NC) di impegnarsi in un governo di unità nazionale aperto a tutti i partiti politici, compreso il principale partito di opposizione UCPN (M);

7.

invita l'UCPN (M) ad impegnarsi in una pianificazione costruttiva e a trovare un modo per integrare gli ex combattenti maoisti nella società, compresi i gruppi che risiedono nei campi controllati dall'UNMIN;

8.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere tutti gli sforzi del governo nepalese e delle parti interessate per trovare una soluzione circa l'integrazione degli ex combattenti maoisti nell'esercito nazionale o in altre forze di sicurezza, nonché ad individuare soluzioni alternative praticabili per coloro che non possono essere integrati in queste organizzazioni;

9.

invita i partiti politici, segnatamente l'UCPN-M, a tenere a freno le loro frange giovanili militanti e ad astenersi dal reclutare bambini; invita l'UCPN-M a garantire il libero accesso ai pacchetti di riabilitazione previsti per quei minori che, di recente, sono stati liberati dai loro campi;

10.

invita direttamente l'ONU, idealmente in collaborazione con il governo, a stabilire le procedure di formazione dei potenziali membri delle forze di sicurezza per escludere coloro che si sono chiaramente resi colpevoli di violazioni dei diritti umani da posizioni nei corpi di pace delle Nazioni Unite; ricorda all'esercito nepalese che, purtroppo, sono già in gioco la sua professionalità e reputazione e la situazione rimarrà tale fintantoché le questioni consolidate e ben documentate relative all'impunità tollerata al suo interno continueranno a non essere affrontate obiettivamente, vale a dire da parte della magistratura;

11.

esprime la propria preoccupazione per quanto riguarda le notizie relative a nuovi reclutamenti presso l'esercito nazionale; ricorda che la Corte Suprema li ha ritenuti compatibili con il CPA nella misura in cui riguardano solo il personale tecnico; constata, tuttavia, che una tale ondata di reclutamenti potrebbe esacerbare le difficoltà incontrate nel processo di transizione;

12.

rimane profondamente convinto che, due anni dopo l'abolizione della monarchia, l'esercito dovrebbe essere pienamente sottoposto al controllo democratico, compresi gli aspetti di bilancio; dichiara la propria solidarietà nei confronti dell'AC in relazione a qualsiasi iniziativa al riguardo;

13.

ricorda nuovamente agli Stati membri dell'UE che le esportazioni di armi letali verso il Nepal restano vietate in virtù dell'accordo globale di pace e li invita a fornire un sostegno finanziario e tecnico a soluzioni creative per la ristrutturazione dell'esercito nepalese;

14.

esprime il suo pieno sostegno al ruolo fondamentale svolto dalla UNMIN, e ritiene che il mandato di tale missione debba essere prorogato almeno fino a che il processo di pace non sarà entrato in una fase di consolidamento;

15.

esprime preoccupazione per le notizie di una crescente incidenza di torture e aggressioni violente; plaude in questo contesto al lavoro della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo del Nepal;

16.

esprime preoccupazione per il fatto che il governo del Nepal abbia prorogato di un anno il mandato dell'UNHCR solo con un mandato rivisto, sospendendo gradualmente le attività regionali dell'organismo, contrariamente alle speranze di poter potenziare la sua funzione di monitoraggio dei diritti umani;

17.

chiede l'istituzione della commissione sulle sparizioni, della commissione per la verità e la riconciliazione e della commissione per la pace nazionale e la riabilitazione, come specificato nell'accordo di pace globale (CPA);

18.

deplora profondamente che finora non vi sia stato un solo processo nei tribunali civili per i gravi crimini commessi da entrambe le parti durante il conflitto;

19.

esorta i partiti e i governi a porre fine alle interferenze politiche nei procedimenti penali, per poter creare una magistratura politicamente indipendente nell'ambito del processo costituzionale e, contestualmente, programmare la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale;

20.

plaude all'annuncio, diffuso nel 2009, secondo il quale il Nepal avrebbe sostenuto il progetto di principi e orientamenti delle Nazioni Unite per eliminare la discriminazione fondata sulla casta, ma esprime preoccupazione per la perdurante pratica del lavoro forzato, segnatamente nel contesto delle pratiche note come Kamaiya, Haruwa e Charuwa, come pure per l'allarmante situazione in cui versano milioni di «senza terra», che rischia di deteriorarsi ulteriormente con l'impatto del cambiamento climatico, e invita il governo e i partiti a sostenere il funzionamento della commissione per la riforma agraria;

21.

invita il governo nepalese ad affrontare il problema degli 800 000 nepalesi apolidi, semplificando le procedure burocratiche e riducendo i costi delle domande per ottenere certificati di cittadinanza; reputa fondamentale che anche essi siano presi in considerazione nel corso dei negoziati del processo di pace;

22.

esorta il governo nepalese a garantire norme di protezione per tutti i rifugiati e a portare avanti i propri sforzi per impedire e ridurre i casi di apolidia, in particolare tra i bhutanesi, conformemente agli standard internazionali, a firmare la Convenzione sui rifugiati del 1951 o il relativo protocollo del 1967 e a seguire le norme stabilite all'UNHCR;

23.

ritiene che il proseguimento, da parte delle autorità nepalesi, della piena applicazione del «Gentlemen's Agreement» riguardo ai rifugiati tibetani sia essenziale per mantenere i contatti tra l'UNHCR e le comunità tibetane; accoglie favorevolmente, a tale proposito, le possibilità di dare accesso al territorio nel quadro del «Gentlemen's Agreement» con l'UNHCR e di offrire soluzioni più durature;

24.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a controllare da vicino, per il tramite della sua delegazione a Kathmandu, la situazione politica in Nepal e ad usare la sua influenza per fare appello alle vicine potenze della regione, in particolare la Cina e l'India, affinché sostengano i negoziati in vista della creazione di un governo di unità nazionale;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo del Nepal, ai governi e parlamenti dell'India e della Repubblica popolare cinese nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/148


Giovedì 17 giugno 2010
Esecuzioni in Libia

P7_TA(2010)0246

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle esecuzioni in Libia

2011/C 236 E/27

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte e sulle relazioni annuali relative ai diritti umani nel mondo, segnatamente quella del 2008, nonché l'esigenza di un'immediata moratoria sulle esecuzioni nei paesi in cui la pena di morte è ancora in vigore,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 e 63/168 del 18 dicembre 2008, nelle quali si chiede una moratoria sull'applicazione della pena di morte (sulla base della relazione della terza commissione, A/62/439/Add.2),

visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte, del 16 giugno 1998, e la loro versione rivista e aggiornata del 2008,

vista la dichiarazione finale adottata dal Quarto congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, in cui si chiede l'abolizione universale della pena di morte,

viste le convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la politica di immigrazione e asilo dell'UE e visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati,

visti il dialogo informale in atto tra l'UE e la Libia, finalizzato al consolidamento delle relazioni, e l'attuale cooperazione tra l'UE e la Libia in materia di migrazione (due progetti realizzati nel quadro del programma Aeneas e dello strumento per la migrazione e l'asilo) e di HIV-AIDS (Piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi),

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che l'abolizione della pena di morte è parte integrante dei valori fondamentali dell'Unione europea; che il Parlamento europeo è fermamente impegnato a favore dell'abolizione della pena di morte e si adopera affinché tale principio ottenga un riconoscimento universale,

B.

considerando che il governo libico ha opposto resistenza ai progressi verso l'abolizione della pena di morte; che nel dicembre 2007 e 2008 la Libia ha fatto parte della minoranza di Stati che hanno votato contro le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvate con successo, nelle quali si chiedeva una moratoria delle esecuzioni a livello mondiale,

C.

considerando che la Libia è divenuta recentemente membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il che comporta un'accresciuta responsabilità in materia di diritti umani,

D.

considerando che secondo quanto riferito da Cerene, un giornale molto vicino a Saif al-Islam al-Gaddafi, figlio del leader libico Muammar al-Gaddafi, 18 persone sarebbero state giustiziate il 30 maggio scorso a Tripoli e a Bengasi, tra cui cittadini ciadiani, egiziani e nigeriani, a seguito dell'accusa di omicidio premeditato, e che le loro identità non sono state rese note dalle autorità libiche,

E.

considerando che sussiste il timore che le pene capitali siano comminate al termine di processi che non soddisfano i criteri internazionali relativi al giusto processo,

F.

considerando che la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, di cui la Libia è firmataria, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, richiede agli Stati firmatari che non hanno abolito la pena di morte di applicarla «soltanto per i delitti più gravi»,

G.

considerando che i tribunali libici continuano a comminare la pena capitale, in gran parte per reati di omicidio e di droga, sebbene tale pena possa essere inflitta anche per un'ampia gamma di altri reati, tra cui l'esercizio pacifico del diritto alla libertà di espressione e di associazione,

H.

considerando l'assenza di statistiche ufficiali disponibili sul numero di persone condannate a morte e giustiziate ogni anno in Libia, e che stando a varie fonti oltre 200 persone, compresi cittadini stranieri, si trovano attualmente nel braccio della morte in Libia,

I.

considerando che i cittadini stranieri sovente non hanno la possibilità di avvalersi dei propri rappresentanti consolari e di servizi di interpretazione e traduzione nel corso dei procedimenti giudiziari,

J.

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»,

K.

considerando che, dopo la sospensione delle sanzioni internazionali nei confronti della Libia nel 2003, l'Unione europea ha sviluppato una politica d'impegno graduale con la Libia e alla fine del 2007 ha avviato negoziati per un accordo quadro,

L.

considerando che sinora l'UE ha intrattenuto con la Libia un dialogo informale e una serie di consultazioni finalizzate alla firma di un accordo quadro, anche in merito alle questioni relative alla migrazione, e che i negoziati in corso si sono protratti per almeno sette fasi negoziali tra le due parti, senza che si sia registrato alcun progresso sostanziale o alcun chiaro impegno da parte della Libia per il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani,

M.

considerando che il maggiore ostacolo nelle relazioni tra l'Unione europea e la Libia è costituito dalla mancanza di progressi nel dialogo sui diritti umani, le libertà fondamentali e la democrazia, in particolare la mancata ratifica della Convenzione di Ginevra, nonché dall'aggressiva politica estera del regime libico, non da ultimo nei confronti degli Stati europei; che la Libia non possiede un sistema nazionale di asilo che disciplina la selezione e la registrazione dei rifugiati, la concessione del relativo status, le visite ai centri di detenzione e la prestazione di assistenza medica e umanitaria, lavoro che è stato svolto dall'UNHCR,

N.

che secondo l'UNHCR in Libia sono stati registrati 9 000 rifugiati – per la maggior parte palestinesi, iracheni, sudanesi e somali – di cui 3 700 sono richiedenti asilo provenienti principalmente dall'Eritrea; che i rifugiati rischiano costantemente di essere rinviati nei loro paesi d'origine e di transito, senza che i principi della Convenzione di Ginevra siano rispettati, e sono così esposti al rischio di persecuzione e morte; che si sarebbero registrati casi di maltrattamento, tortura e omicidio nei centri di detenzione per rifugiati, come pure casi di abbandono di rifugiati in zone desertiche ai confini tra la Libia e altri paesi africani,

O.

considerando che l'8 giugno 2010 le autorità libiche hanno ordinato la chiusura dell'ufficio dell'UNHCR, presente a Tripoli dal 1991 e composto da 26 dipendenti, in quanto i suoi rappresentanti avrebbero «commesso attività illegali»,

P.

considerando che alla Libia, come ai paesi che hanno sottoscritto accordi di associazione, è stato concesso un programma indicativo nazionale per un importo di 60 milioni di EUR per il periodo 2011-2013 affinché il paese possa continuare a fornire aiuti sanitari e a combattere l'immigrazione clandestina,

1.

ribadisce la sua opposizione di lunga data alla pena di morte in ogni caso e in qualsiasi circostanza; ricorda il fermo impegno dell'Unione europea di operare per l'abolizione della pena di morte ovunque e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena di morte contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti dell'uomo;

2.

condanna fermamente l'esecuzione di 18 persone il 30 maggio 2010 ed esprime il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime;

3.

chiede alla Libia di rivelare i nomi delle 18 persone giustiziate, compresi quelli dei cittadini stranieri;

4.

invita la autorità libiche ad assicurare che alle persone arrestate in relazione agli eventi sopra citati sia garantito un trattamento umano durante la detenzione e processi giusti conformemente al diritto internazionale, compreso il diritto a un avvocato di propria scelta e il rispetto del principio della presunzione di innocenza;

5.

esorta le autorità libiche a progredire verso una moratoria sulle esecuzioni;

6.

esprime profonda preoccupazione per la chiusura dell'ufficio dell'UNHCR in Libia;

7.

esorta le autorità libiche a ratificare quanto prima la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e a consentire e facilitare lo svolgimento delle attività dell'UNHCR in Libia, inclusa la creazione di un sistema nazionale di asilo;

8.

invita gli Stati membri che rinviano gli immigrati in Libia, in cooperazione con Frontex (l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea), a porre immediatamente fine a queste pratiche qualora sussista il serio rischio che la persona interessata possa essere sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

9.

invita la Commissione e il Consiglio ad adottare misure relativamente ai negoziati con la Libia ai sensi dell'articolo 265 e dell'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, che prevedono che il Parlamento europeo sia «immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura»; ribadisce il suo invito ad essere pienamente informato in merito al mandato di negoziazione della Commissione a tale riguardo;

10.

afferma che qualunque cooperazione o accordo tra l'Unione europea e la Libia deve essere subordinato alla ratifica e all'attuazione, da parte della Libia, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e delle altre principali convenzioni e protocolli sui diritti umani;

11.

si compiace del fatto che una commissione presieduta dall'ex presidente della Corte suprema Abdulraham Abu Tuta stia procedendo a una riforma del codice penale e auspica che essa possa presentare a breve un rapporto in proposito; invita le autorità libiche ad avviare un dibattito nazionale libero e democratico sulla pena di morte con l'obiettivo di aderire al nuovo orientamento mondiale a favore della sua abolizione;

12.

si compiace della liberazione del cittadino svizzero Max Goeldi;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, all'UNHCR, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA), all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e alle autorità libiche.


Mercoledì 23 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/152


Mercoledì 23 giugno 2010
Sistema di allerta rapida europeo contro pedofili e molestatori sessuali

P7_TA(2010)0247

Dichiarazione del Parlamento europeo del 23 giugno 2010 sulla creazione di un sistema di allerta rapida europeo (SARE) contro pedofili e molestatori sessuali

2011/C 236 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (1),

vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 dal titolo «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità» (COM(2007)0267),

visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.

considerando la necessità di mantenere alti i livelli di democrazia virtuale offerti da Internet senza rischi per donne e bambini,

B.

considerando tuttavia che un abuso delle opportunità fornite dalla tecnologia può facilitare atti di pedopornografia e molestie sessuali,

C.

considerando che Internet offre libertà d'azione anche a pedofili e molestatori sessuali, equiparandoli a onesti cittadini e rendendoli difficilmente tracciabili dalle autorità pubbliche,

1.

invita il Consiglio e la Commissione a dare seguito alla summenzionata comunicazione della Commissione;

2.

chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (2) e di estenderla ai motori di ricerca, per contrastare in maniera rapida ed efficace la pedopornografia e le molestie sessuali online;

3.

invita gli Stati membri a coordinare un sistema di allerta rapido europeo che coinvolga le autorità pubbliche, sul modello di quello già esistente per la sicurezza alimentare, quale mezzo per contrastare la pedofilia e le molestie sessuali;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari (3), al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0098.

(2)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

(3)  L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato I del processo verbale del 23 giugno 2010 (P7_PV(2010)06-23(ANN1)).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 15 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/153


Martedì 15 giugno 2010
Adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona

P7_TA(2010)0204

Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento al trattato di Lisbona (2009/2062(REG))

2011/C 236 E/29

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali che integra gli emendamenti proposti dalla commissione per i bilanci nel parere del 31 marzo 2009 (A7–0043/2009),

vista la sua decisione del 25 novembre 2009 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona (1),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

sottolinea che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 7 – paragrafo 2

2.   La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

Emendamento 121

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 8

Salvo disposizione contraria, le norme di applicazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo sono emanate dall'Ufficio di presidenza.

Il Parlamento adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 138, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis . L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale .

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 23 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)

2.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati , l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

2.   L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.

2 bis.     L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)

 

11 bis.     L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.

Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.

(La seconda e la terza frase dell'articolo 25, paragrafo 3, sono soppresse in caso di approvazione del presente emendamento)

Emendamento 86

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 24 – paragrafo 2

2.    I deputati non iscritti delegano uno dei loro membri alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

2.    Il Presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.

Emendamento 117

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 37 bis (nuovo)

 

Articolo 37 bis

Delega del potere legislativo

1.     Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.

2.     La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.

3.     La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso, essa informa debitamente la commissione competente per il merito.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

In caso di rinvio in commissione, la commissione competente decide sulla procedura da seguire e riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

Emendamento 113

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 74 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all'esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:

una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all'attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

se del caso, una motivazione.

Emendamento 114

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 74 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo che modifica la parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 74 bis, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis. In tal caso, la proposta di risoluzione può contenere proposte di modifica solo delle disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 118

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 96

1.   Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.

1.   Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.

2.   Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

2.   Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.

3.   Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.

3.   Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).

(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).

4.   Il Consiglio, la Commissione e/o il Vicepresidente/Alto rappresentante sono invitati a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

4.   Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.

Emendamento 116

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo IV – Capitolo 3 – titolo

Emendamento 107

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116

1.    Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

2.   In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.

3.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.

3.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.

4.   La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.

4.   La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.

 

5.     Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

 

(Il punto 15 (Presentazione) dell'allegato II é soppresso)

Emendamento 108

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 – titolo e paragrafo 1

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio e alla Commissione

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato del regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

1.   Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento 115

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 117 – paragrafo 2

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata . Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La sua decisione è comunicata all’interrogante.

2.   Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica ai destinatari . Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un’interrogazione. La sua decisione è comunicata all’interrogante.

 

(I termini «istituzione interessata» sono sostituiti all'articolo 117, paragrafi 2 e 4, nonché ai punti 1 e 3 dell'allegato III del regolamento dal termine «destinatari»)

Emendamento 110

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 130, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

 

1 bis.     L'organizzazione e la promozione dell'effettiva e costante cooperazione interparlamentare all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.

Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 127.

1 ter.     Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione prelegislativa e postlegislativa.

1 quater.     Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell'Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.

Emendamento 112

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131

1.   Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da uno dei vicepresidenti competenti per le relazioni con i parlamenti nazionali.

1.   Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali.

2.   Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento . Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

2.   Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.

3.     Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.

Emendamento 66

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 1

1.   Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, uno, due o tre vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.

1.   Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.

Emendamento 109

Regolamento del Parlamento europeo

Allegato III – punto 1 – trattino -1 (nuovo)

 

specificare con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali;


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0088.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/159


Martedì 15 giugno 2010
Creazione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE

P7_TA(2010)0211

Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE

2011/C 236 E/30

Il Parlamento europeo,

visto l’atto costitutivo della commissione parlamentare CARIFORUM-UE del 29 dicembre 2008,

visto l'articolo 198 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE;

2.

fissa la composizione numerica della delegazione a 15 membri titolari;

3.

decide che nove membri devono provenire dalla commissione per il commercio internazionale e sei dalla commissione per lo sviluppo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione per conoscenza.


Mercoledì 16 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/160


Mercoledì 16 giugno 2010
Nomina alla commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013

P7_TA(2010)0225

Decisione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013

2011/C 236 E/31

Il Parlamento europeo,

viste le decisioni della Conferenza dei presidenti in data 22 aprile, 12 maggio e 20 maggio 2010, che propongono la costituzione di una commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio a disposizione dell'Unione dopo il 2013,

visto l'articolo 312, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale, nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa,

vista la necessità di raccogliere e coordinare i pareri delle varie commissioni interessate e di stabilire il mandato della commissione per i bilanci quanto ai suoi negoziati con il Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che contenga il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) e, eventualmente, la definizione di misure di accompagnamento da precisare in un accordo interistituzionale,

viste l'attività svolta dalla commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi finanziaria, economica e sociale e la necessità di dar seguito ai lavori di tale commissione, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla crescita sostenibile e qualitativa e agli investimenti a lungo termine, al fine di affrontare gli effetti a lungo termine della crisi,

visto l’articolo 184 del suo regolamento,

1.

decide di costituire una commissione speciale con le attribuzioni seguenti:

a)

definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini legislativi che di bilancio;

b)

valutare le risorse finanziarie necessarie all'Unione per conseguire i suoi obiettivi e attuare le sue politiche nel periodo dal 1o gennaio 2014;

c)

definire la durata del prossimo QFP;

d)

proporre, in conformità di tali priorità e obiettivi, una struttura per il futuro QFP, indicando i principali settori di attività dell'Unione;

e)

presentare orientamenti per una ripartizione indicativa delle risorse tra le varie rubriche di spesa del QFP e nell'ambito delle stesse, in linea con le priorità e la struttura proposta;

f)

precisare il collegamento tra una riforma del sistema di finanziamento del bilancio dell'UE e una revisione della spesa in modo da fornire alla commissione per i bilanci una solida base per i negoziati sul nuovo QFP;

2.

decide di costituire la commissione speciale per un periodo di 12 mesi a partire dal 1o luglio 2010 affinché possa presentare una relazione al Parlamento prima che la Commissione presenti la sua proposta corredata di dati per il prossimo QFP, prevista per il luglio 2011;

3.

ricorda che le specifiche proposte legislative e di bilancio saranno esaminate dalle commissioni competenti conformemente all'allegato VII del suo regolamento;

4.

decide che la commissione speciale sarà composta di 50 membri.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 15 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/161


Martedì 15 giugno 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: ES/Comunidad Valenciana

P7_TA(2010)0197

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))

2011/C 236 E/32

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0216 – C7-0115/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0180/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 2 425 esuberi in 181 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore «Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana (3),

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;

5.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

6.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

7.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, come richiesto dal Parlamento;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana.


Martedì 15 giugno 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 2 settembre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 181 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi») in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni supplementari fino al il 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 6 598 735 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 6 598 735 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/164


Martedì 15 giugno 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Irlanda/Waterford Crystal

P7_TA(2010)0198

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))

2011/C 236 E/33

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0196 – C7-0116/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci (A7-0181/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,

D.

considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a casi concernenti esuberi nell'impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering Services, Abbey Electric), tutte operanti nel settore del cristallo (3),

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali relative al FEG;

5.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

6.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

7.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, come richiesto dal Parlamento;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  EGF/2009/012 IE/Waterford Crystal.


Martedì 15 giugno 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 7 agosto 2009 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni supplementari in merito fino al 3 novembre 2009. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 570 853 EUR.

(5)

Occorre procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010 una somma pari a 2 570 853 EUR in finanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a…, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/167


Martedì 15 giugno 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ES/Castilla - La Mancha

P7_TA(2010)0199

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))

2011/C 236 E/34

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0205 – C7-0117/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0179/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.

considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a casi di 585 esuberi in 36 imprese classificate nella divisione 16 della NACE Rev. 2 (settore «Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio») nella regione NUTS II di Castilla-La Mancha (3),

E.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali relative al FEG;

5.

ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;

6.

rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

7.

plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto all'approvazione, come richiesto dal Parlamento;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  FEG/2009/020 ES/Castilla-La Mancha.


Martedì 15 giugno 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il 9 ottobre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 36 imprese operanti nella divisione 16 della NACE Rev. 2 («Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio») in un'unica Regione NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 950 000 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 950 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/170


Martedì 15 giugno 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

P7_TA(2010)0200

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))

2011/C 236 E/35

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0182 – C7–0099/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0178/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che la Commissione è tenuta ad eseguire il FEG in conformità delle disposizioni generali del regolamento finanziario (3) e delle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio,

C.

considerando che, su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % dell'importo annuo massimo del Fondo, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, incluse la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG e la fornitura di informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG),

D.

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG, la Commissione è tenuta a creare un sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra informazioni sulla presentazione delle domande, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio,

E.

considerando che, sulla base di tali articoli, la Commissione ha chiesto la mobilitazione del FEG per coprire il proprio fabbisogno amministrativo in relazione ai lavori preparatori in vista della valutazione intermedia del funzionamento del FEG, che comprendono studi sull'esecuzione del Fondo, il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, lo sviluppo di reti tra i servizi degli Stati membri incaricati dell'esecuzione del FEG, lo scambio di buone prassi, nonché l'aggiornamento e lo sviluppo del sito Internet, delle domande e dei documenti in tutte le lingue e le attività audiovisive, in linea con la volontà del Parlamento di sensibilizzare i cittadini sulle azioni dell'Unione europea,

F.

considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG;

3.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso il suo allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Martedì 15 giugno 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell'importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 110 000 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 110 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a…, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


12.8.2011   

IT

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CE 236/173


Martedì 15 giugno 2010
Contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) ***I

P7_TA(2010)0202

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))

2011/C 236 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0012),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0190/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Martedì 15 giugno 2010
P7_TC1-COD(2010)0004

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1232/2010)


12.8.2011   

IT

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CE 236/174


Martedì 15 giugno 2010
Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo ***II

P7_TA(2010)0203

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))

2011/C 236 E/37

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento Europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11069/5/2009 – C7–0043/2010),

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0852),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0509/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

vista la sua posizione in prima lettura (1),

visti l’articolo 294, paragrafo 7, e l’articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

visto l’articolo 66 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0162/2010),

1.

adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 94.

(3)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 45.


Martedì 15 giugno 2010
P7_TC2-COD(2008)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 913/2010)


Mercoledì 16 giugno 2010

12.8.2011   

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CE 236/175


Mercoledì 16 giugno 2010
Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) ***I

P7_TA(2010)0212

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

2011/C 236 E/38

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0610),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 169 e 172, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0263/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 185 e 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0164/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2009)0169

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione della decisione n. …/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione dell'Unione a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) realizzato da alcuni Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 862/2010/UE)


12.8.2011   

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CE 236/176


Mercoledì 16 giugno 2010
Strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite ***I

P7_TA(2010)0213

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (COM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

2011/C 236 E/39

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0139),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0103/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2009 (1),

dopo aver consultato il Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7–0160/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 103.


Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2009)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia GNSS europea, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 912/2010)


12.8.2011   

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CE 236/177


Mercoledì 16 giugno 2010
Programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) (2011–2013) ***I

P7_TA(2010)0214

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di osservazione della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013) (COM(2009)0223 – C7-0037/2009 – 2009/0070(COD))

2011/C 236 E/40

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0223),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0037/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 maggio 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0161/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2009)0070

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011–2013)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 911/2010)


12.8.2011   

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CE 236/178


Mercoledì 16 giugno 2010
Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) ***

P7_TA(2010)0215

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

2011/C 236 E/41

(Approvazione - Nuova presentazione della proposta)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione europea (08612/2010),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0326),

vista la sua posizione del 20 ottobre 2009 (1),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665 e COM(2010)0147),

visti l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Parlamento (C7–0109/2010),

visti l'articolo 59, paragrafo 3, l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0176/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dello statuto;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2009)0030.


12.8.2011   

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CE 236/179


Mercoledì 16 giugno 2010
Autorizzazione di una cooperazione rafforzata in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione legale ***

P7_TA(2010)0216

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010 – C7- 0145/2010 – 2010/0066(NLE))

2011/C 236 E/42

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2/2010),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0145/2010),

visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7–0194/2010),

A.

considerando che il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale («Roma III») (COM(2006)0399),

B.

considerando che tale proposta si basava sull'articolo 61, lettera c), e sull'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, che richiedevano il voto unanime del Consiglio,

C.

considerando che il 21 ottobre 2008, nel quadro della procedura di consultazione, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione quale modificata (1),

D.

considerando che già a metà del 2008 appariva chiaro che alcuni Stati membri avevano problemi specifici che impedivano loro di accettare il regolamento proposto; che uno Stato membro in particolare non poteva accettare che le sue autorità giudiziarie dovessero applicare una legge straniera sul divorzio, che considerava più restrittiva della propria legge, e chiedeva di continuare ad applicare il proprio diritto sostanziale a tutte le domande di divorzio presentate dinanzi alle sue autorità giudiziarie; che la grande maggioranza degli Stati membri riteneva, per contro, che le norme sulla legge applicabile fossero un elemento essenziale del regolamento proposto e comportassero, in determinati casi, l'applicazione della legislazione straniera da parte delle autorità giudiziarie,

E.

considerando che, nella sua riunione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio prendeva atto della mancanza di unanimità quanto al proseguimento dei lavori sul regolamento proposto e dell'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'unanimità allora e in un prossimo futuro, e constatava che, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, gli obiettivi del regolamento proposto non potevano essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole,

F.

considerando che, conformemente all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati, nei limiti e secondo le modalità previsti in detto articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

G.

considerando che, ad oggi, quattordici Stati membri (2) hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale,

H.

considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

I.

considerando, in particolare, che tale cooperazione rafforzata può essere vista come un'iniziativa volta a promuovere gli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, alla luce dell'ampia consultazione dei soggetti interessati realizzata dalla Commissione nel quadro della valutazione d'impatto relativa al suo Libro verde (COM(2005)0082), dell'elevato numero di matrimoni «internazionali» e dei circa 140 000 divorzi con una componente internazionale registrati nell'Unione nel 2007, tenendo conto che due dei paesi che intendono partecipare alla cooperazione rafforzata (Germania e Francia) presentavano la percentuale più elevata di nuovi divorzi «internazionali» nell'anno in esame,

J.

considerando che l'armonizzazione delle norme di conflitto faciliterà il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e rafforzerà la fiducia reciproca; che attualmente esistono 26 diversi complessi di norme di conflitto in materia di divorzio negli Stati membri che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, e che l'instaurazione della cooperazione rafforzata in tale settore ne ridurrà il numero a 13, contribuendo così ad armonizzare maggiormente le norme del diritto internazionale privato e rafforzando il processo di integrazione,

K.

considerando che dagli antefatti di tale iniziativa appare chiaro che la decisione proposta è presentata come extrema ratio e che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole; che almeno nove Stati membri intendono parteciparvi e che pertanto i requisiti dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono soddisfatti,

L.

considerando che anche i requisiti degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono soddisfatti,

M.

considerando, in particolare, che la cooperazione rafforzata nel settore in questione è conforme ai trattati e al diritto dell'Unione nella misura in cui non pregiudica l'acquis, dal momento che le uniche norme dell'Unione esistenti in tale settore riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'applicazione delle decisioni giudiziarie e non la legislazione applicabile; che essa non darà luogo ad alcuna discriminazione in base alla nazionalità, contraria all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le norme di conflitto proposte si applicheranno a tutte le parti dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza,

N.

considerando che la cooperazione rafforzata non recherà pregiudizio al mercato interno né alla coesione sociale e territoriale e che non costituirà un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provocherà distorsioni della concorrenza; che essa faciliterà, al contrario, il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando eventuali ostacoli alla libera circolazione delle persone, e semplificherà la situazione per i privati e per gli operatori del diritto negli Stati membri partecipanti, senza generare discriminazioni tra i cittadini,

O.

considerando che la cooperazione rafforzata rispetterà i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti nella misura in cui permetterà a questi ultimi di mantenere le norme di diritto internazionale privato vigenti in materia; che nessun accordo internazionale concluso tra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti sarebbe violato dalla cooperazione rafforzata; che questa non interferirà con le Convenzioni dell'Aia sulla responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento,

P.

considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi,

Q.

considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea permette al Consiglio (o, più precisamente, ai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata) di adottare una decisione che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria anziché in quello della procedura speciale contemplata dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato summenzionato, che prevede la semplice consultazione del Parlamento,

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad adottare una decisione conformemente all'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria nel caso della proposta di regolamento del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 15E del 21.1.2010, pag. 128.

(2)  Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.


12.8.2011   

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CE 236/181


Mercoledì 16 giugno 2010
Adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 *

P7_TA(2010)0217

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011 (COM(2010)0239 – C7-0131/2010 – 2010/0135(NLE))

2011/C 236 E/43

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0239),

visti la relazione 2010 della Commissione sulla convergenza (COM(2010)0238), per quanto riguarda l'Estonia e il rapporto della Banca centrale europea sulla convergenza, del maggio 2010,

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (1),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sul rapporto annuale della BCE per il 2008 (2),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 2009 (3),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria (4) (risoluzione sull'UEM @10),

vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro (5),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della BCE per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (6),

vista la decisione del Consiglio 2003/223/CE, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (7),

visto l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0131/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0182/2010),

A.

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo,

B.

considerando che l'Estonia si è conformata ai criteri di Maastricht in linea con l'articolo 140, paragrafo 1 del TFUE e il protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE,

C.

considerando che il relatore si è recato in visita in Estonia con lo scopo di valutare se tale paese fosse pronto a entrare nell'area dell'euro,

D.

considerando che la Commissione ha affermato che EUROSTAT, in stretta cooperazione con l'ufficio statistico estone, ha esaminato la qualità di tutti i dati pertinenti trasmessi dalle autorità estoni,

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

esprime parere favorevole riguardo all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia il 1o gennaio 2011;

3.

osserva che la valutazione della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) ha avuto come sfondo la crisi finanziaria, economica e sociale mondiale, che ha inciso negativamente sulle prospettive di convergenza nominale di numerosi altri Stati membri;

4.

rileva che l'Estonia è riuscita a rispettare i criteri grazie agli sforzi determinati, credibili e sostenuti del governo e del popolo estone;

5.

esprime preoccupazione riguardo alle discrepanze ravvisabili tra la relazione sulla convergenza della Commissione e il rapporto sulla convergenza della BCE per quanto attiene alla sostenibilità della stabilità dei prezzi;

6.

osserva che nel suo rapporto del 2010 sulla convergenza la BCE è del parere che, una volta terminato il processo di aggiustamento economico in corso, il mantenimento della convergenza dell'inflazione rappresenterà una sfida di rilievo;

7.

invita il governo estone a mantenere, dinanzi ai futuri squilibri macroeconomici e ai futuri rischi per la stabilità dei prezzi, la sua prudente posizione in materia di politica di bilancio, così come le sue politiche globali orientate alla stabilità;

8.

invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di Maastricht sulla base di dati precisi, indipendenti, attuali, affidabili e di elevata qualità;

9.

chiede alla Commissione di simulare l'effetto del pacchetto di salvataggio dell'area euro sul bilancio estone una volta che il paese avrà aderito all'area euro e sarà diventato quindi membro del gruppo che garantisce il fondo di salvataggio;

10.

invita la Commissione e la BCE a prendere in considerazione tutti gli aspetti quando si tratterà di raccomandare il tasso di cambio finale per la corona estone;

11.

invita le autorità estoni ad accelerare i preparativi pratici per garantire un processo di transizione senza scosse; invita il governo estone ad assicurare che l'introduzione dell'euro non sia utilizzata per nascondere aumenti dei prezzi;

12.

chiede alla Commissione e alla BCE di presentargli una relazione sulle misure previste per ridurre al minimo l'inflazione degli attivi dovuta ai bassi tassi di interesse;

13.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

14.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0090.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2010)0072.

(4)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.

(5)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.

(6)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.

(7)  GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66.


12.8.2011   

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CE 236/184


Mercoledì 16 giugno 2010
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010: sezione III - Commissione (eccedenza 2009)

P7_TA(2010)0218

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (10930/2010 – C7-0153/2010 – 2010/2056(BUD))

2011/C 236 E/44

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 310 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (in appresso «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il Progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2010, presentato dalla Commissione il 16 aprile 2010 (COM(2010)0169),

vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010, adottato dal Consiglio l'11 giugno 2010 (10930/2010 – C7-0153/2010),

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0200/2010),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 ha lo scopo di iscrivere nel bilancio 2010 l'eccedenza dell'esercizio finanziario 2009, pari a 2 253 591 199,37 EUR,

B.

considerando che i principali elementi che hanno determinato tale eccedenza sono un'iscrizione in eccesso delle entrate di 400 703 258 euro, una sottoesecuzione delle spese di 1 667 346 181 di EUR e un saldo positivo dei tassi di cambio di 185 541 760 EUR,

C.

considerando che gli stanziamenti di pagamento nel 2009 sono stati sottoutilizzati per un totale di 451 milioni di EUR per la rubrica 1, 244 milioni di EUR per la rubrica 2, 106 milioni di EUR per la rubrica 3, 603 milioni di EUR per la rubrica 4 e 263 milioni di EUR per la rubrica 5,

D.

considerando che l'effetto combinato di margini di bilancio molto ristretti e di nuovi fabbisogni finanziari è di mettere a repentaglio le priorità politiche esistenti, e che, al contempo, un'importante sottoutilizzazione comporta una riduzione dell'efficacia delle politiche dell'Unione europea,

E.

considerando che nel calcolo relativo alla sottoutilizzazione del bilancio del 2009 si dovrebbe tenere conto di entrambi i progetti di bilanci rettificativi n. 4/2010 e 10/2009,

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 dedicato esclusivamente alla contabilizzazione dell'eccedenza del 2009, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento finanziario;

2.

sottolinea che l'effettiva sottoesecuzione del bilancio 2009 non si limita alle eccedenze indicate nel progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010, ma ammonta a più di 5 000 000 000 di EUR, se si considera anche il bilancio rettificativo n. 10/2009; avverte pertanto che i bilanci rettificativi di fine esercizio, che riducono il livello degli stanziamenti di pagamento, al contempo riducendo il contributo globale degli Stati membri al finanziamento del bilancio dell'Unione europea, dà una visione distorta dell'esecuzione del bilancio;

3.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 12.3.2010.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


12.8.2011   

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CE 236/185


Mercoledì 16 giugno 2010
Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ***I

P7_TA(2010)0220

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sul progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD))

2011/C 236 E/45

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri (00001/2010),

visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali l'iniziativa gli è stata presentata dal Consiglio (C7-0005/2010),

visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione (COM(2010)0082) che persegue lo stesso obiettivo legislativo,

visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità dell'iniziativa al principio di sussidiarietà,

visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0198/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.


Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2010)0801

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/64/UE)


12.8.2011   

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CE 236/186


Mercoledì 16 giugno 2010
Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ***I

P7_TA(2010)0221

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

2011/C 236 E/46

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento Europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0650),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71 e 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0354/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 91 e 153, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2009 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0137/2010),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la proposta e ad attivarsi opportunamente con il Parlamento al fine di presentarne una nuova;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 78.


12.8.2011   

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CE 236/187


Mercoledì 16 giugno 2010
Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***I

P7_TA(2010)0222

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

2011/C 236 E/47

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento Europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0040),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0052/2008),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0109/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.


Mercoledì 16 giugno 2010
P7_TC1-COD(2008)0028

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori,, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e che abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 94/54/CE e 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE, le direttive 2002/67/CE e 2004/77/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114.

(2)

La libera circolazione di alimenti sicuri ▐ costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando il diritto, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo una etichettatura obbligatoria, chiara, comprensibile e leggibile dei prodotti alimentari.

(3)

Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto all'informazione, si deve garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le decisioni di acquisto possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3) stabilisce che è un principio generale della legislazione alimentare di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

(5)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (4) comprende taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni in grado di indurre in errore e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori.

(6)

Nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5) si stabiliscono norme a livello di Unione sull'etichettatura alimentare applicabile a tutti gli alimenti. La maggior parte delle disposizioni previste da tale direttiva risalgono al 1978 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.

(7)

La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6) stabilisce norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive negli alimenti preimballati. L'inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontaria, a meno che non figuri una dichiarazione nutrizionale in rapporto con l'alimento. La maggior parte delle disposizioni stabilite da tale direttiva risalgono al 1990 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.

(8)

I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti i prodotti alimentari in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre alcune norme specifiche applicabili a specifici alimenti.

(9)

Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne l'applicazione e aumentare la certezza giuridica per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni alimentari.

(10)

Vi è ▐ interesse tra il pubblico in generale nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno dei metodi per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. Le campagne di educazione e informazione sono un meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori. La strategia dell'Unione in materia di politica dei consumatori 2007-2013 ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbe in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni. Inoltre è ragionevole e giusto che i consumatori possano ricorrere ad una fonte imparziale di informazioni negli Stati membri per chiarire singole questioni nutrizionali. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero istituire linee dirette adeguate al cui finanziamento potrebbe contribuire il settore alimentare.

(11)

Al fine di aumentare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

(12)

A fini di chiarezza, è opportuno abrogare e inserire nel presente regolamento altri atti orizzontali, in particolare la direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (7), la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (8), la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (9), la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina (10), il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativa all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (11) e la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 Aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio (12).

(13)

È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le misure comunitarie e nazionali che disciplinano il settore dell'informazione alimentare.

(14)

Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, è opportuno stabilire una definizione generale della legislazione in materia d'informazione e di educazione alimentare che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche strumenti diversi dall'etichetta.

(15)

Le regole dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la consegna di prodotti alimentari a terzi ,, il servizio di vivande e la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale , ad esempio durante vendite di beneficienza, fiere o riunioini locali , nonché la vendita di prodotti alimentari nelle diverse forme di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di evitare oneri eccessivi, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) del settore dell'artigianato alimentare e della commercializzazione alimentare diretta, ivi compresa la ristorazione di collettività, è opportuno che i prodotti preimballati non siano esclusi dagli obblighi di etichettatura.

(16)

I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano offerti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

(17)

I servizi di ristorazione forniti dai cinema – escluse le PMI – dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento se gli alimenti sono confezionati sul luogo di vendita in imballaggi standardizzati, dalla capacità predeterminata, e quindi se la quantità e il contenuto finali degli alimenti o delle bevande sono definiti e misurabili.

(18)

La legislazione sulle informazioni alimentari dovrebbe basarsi anche sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire che l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari non sia bloccata . La possibilità di informazioni supplementari facoltative fornite dalle imprese alimentari garantisce ulteriore flessibilità .

(19)

La finalità del richiedere informazioni alimentari obbligatorie è quella di consentire ai consumatori di operare una decisione di acquisto consapevole e conforme alle proprie esigenze e gusti individuali.

(20)

Affinché la legislazione sulle informazioni alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni e per evitare inutili rifiuti di imballaggio , l'etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari dovrebbe limitarsi a riportare le informazioni di base, che risultano essere di grande interesse per la maggioranza dei consumatori ▐.

(21)

Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni alimentari o di nuove forme di presentazione delle stesse dovrebbero essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità con i principi di sussidiarietà, proporzionalità , trasparenza e sostenibilità.

(22)

In aggiunta alle regole già vigenti in materia di pubblicità ingannevole, le norme sulle informazioni alimentari dovrebbero proibire l'indicazione di ogni particolare che possa indurre in errore il consumatore soprattutto per quanto concerne il tenore energetico, la provenienza o la composizione dell'alimento . Per essere efficace, tale divieto deve applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

(23)

Si sostiene che il consumo di alcuni prodotti abbia determinati effetti benefici sulla salute. Tali dichiarazioni dovrebbero essere espresse in modo che gli effetti dell'uso di tali prodotti siano misurabili o verificabili.

(24)

Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare in caso di informazioni alimentari scorrette , ingannevoli o mancanti, è essenziale stabilire in modo chiaro le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno che gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sulle informazioni relative ai prodotti alimentari intervengano immediatamente quando apprendono che tali informazioni non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(25)

Dovrebbe essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che ▐ devono essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco dovrebbe mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

(26)

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono svolgere un ruolo importante nella trasmissione di informazioni complementari ai consumatori. Infatti, esse consentono uno scambio di informazioni rapido e senza spese. Si può immaginare che i consumatori possano disporre di informazioni complementari attraverso terminali collocati nei supermercati che, attraverso la lettura di codici a barre, fornirebbero informazioni sul prodotto. Analogamente, si può prevedere che i consumatori possano avere accesso a informazioni complementari attraverso una pagina messa a loro disposizione su Internet.

(27)

Determinati ingredienti o altre sostanze, quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze e, in casi individuali, essere perfino nocivi per la salute delle persone colpite. È pertanto importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze con effetti allergenici scientificamente comprovati o di sostanze che aumentano il rischio di malattie , in modo da consentire soprattutto ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di scegliere in modo mirato i prodotti per loro sicuri . Anche le tracce di tali sostanze dovrebbero essere indicate, affinché le persone con allergie più gravi possano compiere scelte sicure. È opportuno elaborare a tal fine regole comuni .

(28)

Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche mirate . Gli studi dimostrano che la una buona leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che le informazioni illeggibili sul prodotto sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Pertanto elementi quali il tipo di carattere, il colore e il contrasto dovrebbero essere considerati nella loro combinazione.

(29)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni alimentari, è necessario includere la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni alimentari obbligatorie devono essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

(30)

Al fine di fornire ai consumatori le informazioni alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di bevande alcoliche dovrebbero fornire informazioni sui loro ingredienti.

(31)

Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol  (13) , al parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, al lavoro della Commissione e ai timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli «alcopops» che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. Per la loro natura alcolica, tali bevande dovrebbero essere soggette a norme di etichettatura più rigorose ed essere chiaramente separate dalle bevande rinfrescanti nei punti di vendita.

(32)

E' inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni particolari sull'etichettatura dei vini a livello di Unione. Il regolamento (CE) no 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (14) prevede un insieme esaustivo di norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini; garantisce pertanto la presa in considerazione di tutte le fasi della catena e un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. In particolare, tale regolamento descrive con precisione e completezza, nell'ambito di un elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati, le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e le loro condizioni di utilizzazione; qualunque pratica che non sia compresa nell'elenco è vietata. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non deve applicarsi in questa fase al vino. Per quanto riguarda la birra e le bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (15), e al fine di garantire un approccio coerente in rapporto alle condizioni stabilite per il vino, è opportuno prevedere lo stesso tipo di esenzioni. La Commissione elaborerà tuttavia una relazione dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e potrà proporre, se necessario, specifici requisiti nel contesto del presente regolamento.

(33)

Le indicazioni relative al paese ▐ o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite obbligatoriamente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera k) e ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese ▐ o luogo di provenienza del prodotto. In altri casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza viene lasciata alla valutazione degli operatori del settore alimentare. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dev'essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese ▐ e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non si applicano ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(34)

Se gli operatori del settore alimentare indicano che l'origine di un alimento è l'Unione, in modo tale da richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto e sugli standard di produzione dell'Unione europea. Anche tali indicazioni devono essere conformi a criteri armonizzati. Lo stesso principio si applica per le eventuali indicazioni dello Stato membro.

(35)

Le regole dell'Unione sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (16) e nelle sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (17). La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa.

(36)

La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi e ingredienti negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive da apporre sulla parte anteriore e posteriore della confezione dovrebbe essere sostenuta da interventi degli Stati membri come il piano d'azione nutrizionale in quanto componente della propria politica sanitaria, che fornisca raccomandazioni specifiche nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

(37)

Il summenzionato Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 ha sottolineato alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali siano conformi alle raccomandazioni del Libro bianco .

(38)

In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. Sarebbe pertanto utile se i produttori dovessero fornire le informazioni sul contenuto energetico delle bevande alcoliche.

(39)

A fini di certezza giuridica e di coerenza della legislazione dell'Unione , l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali relative alle proprietà salutari degli alimenti nelle etichette dovrebbe essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (18).

(40)

Per evitare oneri non necessari ai produttori di alimenti e agli operatori commerciali , è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la decisione d'acquisto dei consumatori, ovvero la cui confezione è troppo piccola per potervi apporre l'etichetta obbligatoria, dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'Unione .

(41)

Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative per cui sono introdotte, ▐, le informazioni fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili per il consumatore medio . Sarebbe opportuno presentare le informazioni in un unico campo visivo al fine di garantire che i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti ▐.

(42)

Le recenti evoluzioni dell'espressione delle dichiarazioni nutrizionali, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare, mostra che i consumatori apprezzano tali sistemi, che possono aiutarli a decidere rapidamente in modo pienamente consapevole. Non disponiamo tuttavia di alcun elemento scientificamente comprovato , nell'intera Unione , sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le espressioni alternative delle informazioni. A fini di una più semplice comparabilità tra i prodotti contenuti in imballaggi di dimensioni diverse è pertanto opportuno continuare ad imporre che le indicazioni nutrizionali si riferirscano a 100g/100ml e , se necessario, ammettere indicazioni supplementari relative alle porzioni . Se l'alimento è confezionato come porzione individuale, dovrebbe inoltre essere obbligatoria l'indicazione del valore nutrizionale per porzione. Per evitare indicazioni fuorvianti sulla porzione, le dimensioni delle porzioni dovrebbero essere standardizzate attraverso un processo di consultazione a livello di Unione .

(43)

La dichiarazione nel principale campo visivo delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un prodotto alimentare dev'essere considerata nel suo insieme come una parte delle dichiarazioni nutrizionali e non dev'essere trattata come un gruppo di dichiarazioni distinte.

(44)

L'esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sui prodotti alimentari nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sui prodotti alimentari.

(45)

L'informazione sui potenziali allergeni è estremamente importante per i soggetti allergici anche nel caso di alimenti non preimballati e di fornitura di servizi a collettività . Di conseguenza, questo tipo di informazioni dovrebbe sempre essere a disposizione dei consumatori.

(46)

Salvo esplicita indicazione nel presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero adottare disposizioni diverse da quelle da esso stabilite nel settore che armonizza. Inoltre, poiché gli obblighi nazionali di etichettatura sono suscettibili di generare ostacoli alla libera circolazione nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero dimostrare il motivo per cui tali misure sono necessarie e definire le azioni che intendono intraprendere per assicurare che la loro applicazione avvenga nel modo meno restrittivo possibile per gli scambi.

(47)

Le regole relative all'informazione sui prodotti alimentari dovrebbero poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico.

(48)

Per quanto riguarda taluni aspetti delle informazioni sui prodotti alimentari che danno origine a pratiche commerciali innovative e moderne, dobbiamo disporre di esperienze e di studi sufficienti presso i consumatori e determinare i migliori sistemi sulla base di prove solide. Pertanto, in tali casi, la legislazione dell'Unione concernente l'informazione sui prodotti alimentari deve limitarsi a fissare i requisiti essenziali obbligatori che determinano il livello di protezione e di informazione dei consumatori e autorizzare una certa flessibilità nell'applicazione di tali requisiti, in modo compatibile con le disposizioni sul mercato interno.

(49)

Al fine di garantire che i requisiti sulle informazioni più particolari riguardanti gli alimenti siano elaborati e stabiliti in modo dialettico, tenendo conto delle migliori prassi, è opportuno disporre a livello di Unione e nazionale di meccanismi flessibili basata su una consultazione aperta e trasparente della popolazione e su un'interazione permanente tra un'ampia gamma di parti interessate rappresentative. Tali meccanismi possono portare all'elaborazione di sistemi nazionali non vincolanti, basati su solidi studi realizzati presso i consumatori e su una vasta consultazione delle parti coinvolte. Si dovrebbe disporre di meccanismi tali da consentire ai consumatori di identificare i prodotti alimentari etichettati in conformità con un sistema nazionale, ad esempio mediante un numero d'identificazione o un simbolo.

(50)

Per garantire la coerenza dei risultati ottenuti nei vari Stati membri, è necessario promuovere lo scambio e la condivisione costanti di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi.

(51)

Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (19).

(52)

È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (20), in modo da tener conto del presente regolamento. I regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(53)

Affinché le parti interessate, in particolare le PMI, possano fornire informazioni di ordine nutrizionale sui loro prodotti, l'applicazione delle misure che rendono obbligatorie tali informazioni dev'essere effettuata progressivamente ricorrendo a lunghi periodi di transizione; un periodo di transizione supplementare dev'essere inoltre concesso alle microimprese.

(54)

Naturalmente, i prodotti del settore alimentare tradizionale e quelli freschi del commercio alimentare al dettaglio che vengono prodotti direttamente sul luogo di vendita possono contenere sostanze suscettibili di provocare reazioni allergiche o di intolleranza presso soggetti sensibili. Poiché sono proprio i prodotti non preimballati ad essere venduti a diretto contatto con il consumatore, le informazioni corrispondenti dovrebbero essere fornite, ad esempio, mediante comunicazione orale al momento della vendita, mediante un'indicazione chiaramente visibile nell’area di vendita o mediante la messa a disposizione di materiale informativo.

(55)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono quindi essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(57)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione per adottare orientamenti tecnici ai fini dell'interpretazione dell'elenco degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze, per determinare come indicare il termine minimo di conservazione e per prendere una posizione su disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro. A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa che sia adottato quel regolamento e vista la necessità di adottare quanto prima il regolamento in esame, occorre che il controllo da parte degli Stati membri sia esercitato conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (21), con l'eccezione della procedura di regolamentazione con controllo che non è applicabile, purché dette disposizioni siano compatibili con i trattati modificati. È tuttavia opportuno che il riferimento a dette disposizioni sia sostituito da quello alle norme e ai principi fissati nel nuovo regolamento non appena esso entra in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.

2.   Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della catena alimentare quando ne sia interessata l'informazione dei consumatori finali sui prodotti alimentari.

Si applica a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati alla consegna al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Non si applica a prodotti alimentari confezionati direttamente sul luogo di vendita prima di essere ceduti al consumatore finale.

I servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo qualora siano forniti su tratte che collegano due punti all'interno del territorio dell'Unione.

3.     Il presente regolamento si applica solo ai prodotti alimentari lavorati in un contesto professionale, ovvero in un contesto che implica una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficienza, fiere o riunioni locali – non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

4.     I prodotti alimentari provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nell'Unione purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

5.   Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche norme dell'Unione per particolari prodotti alimentari. Entro … (22) la Commissione pubblica un elenco di tutte le norme in materia di etichettatura contenute in specifiche disposizioni giuridiche dell'Unione per determinati prodotti alimentari e mette tale elenco a disposizione su Internet.

Entro … (23) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla conformità di questi obblighi di etichettatura specifici con il presente regolamento. Se del caso, la Commissione correda la relazione di un’opportuna proposta per modificare il presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (24);

c)

le definizioni di «additivi alimentari» e «ausiliari di fabbricazione» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (25);

d)

la definizione di «aroma» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 88/388/CEE, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (26);

e)

le definizioni di «carni» e «carni separate meccanicamente» di cui ai punti 1.1 e 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (27);

f)

le definizioni di «indicazione», «sostanza nutritiva», «sostanza di altro tipo», «dichiarazione nutrizionale» e «indicazione sulla salute» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «informazione sui prodotti alimentari»: qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale. Tale definizione non comprende le comunicazioni commerciali, così come definite nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (28);

b)   «collettività»: qualunque struttura (compreso un distributore automatico, un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole , ospedali o imprese di ristorazione collettiva in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati prodotti alimentari destinati consumo diretto da parte del consumatore finale ▐;

c)   «prodotto alimentare preimballato»: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare in un imballaggio ▐, sia che l'imballaggio lo ricopra completamente o solo parzialmente, ma in ogni caso in modo tale che il contenuto non può essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

d)    «prodotto alimentare non preimballato»:

qualunque prodotto alimentare messo in vendita al consumatore finale senza imballaggio o imballato soltanto al momento della vendita al consumatore finale nonché i prodotti alimentari e i prodotti freschi preimballati sul luogo di vendita il giorno di vendita e destinati alla vendita immediata;

e)    «alimento confezionato artigianalmente»:

un alimento confezionato da un'impresa iscritta nel registro dell'artigianato conformemente al diritto industriale nazionale e destinato direttamente al consumo;

f)   «ingrediente»: qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque ingrediente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora contenuto nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata ▐;

g)   «luogo di provenienza»: qualunque luogo, paese o regione in cui i prodotti o gli ingredienti agricoli sono completamente ottenuti conformemente all'articolo 23 , paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

h)   «ingrediente composto»: qualunque ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

i)   «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampinato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta su un recipiente che contiene un prodotto alimentare o che lo accompagna;

j)   «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o segno che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

k)   «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta ▐;

l)    «leggibilità»: qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprendere il contenuto di etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo;

m)   «denominazione usuale»: una denominazione che è compresa quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

n)   «denominazione descrittiva»: denominazione che descrive il prodotto alimentare e, se necessario, la sua utilizzazione, ed è sufficientemente chiaro affinché i consumatori determinino la sua reale natura e la distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

o)    «prodotto monoingrediente»:

qualunque prodotto alimentare che comprenda un solo ingrediente a parte il sale, lo zucchero, le spezie, l'acqua, gli additivi, gli aromi o gli enzimi;

p)   «requisiti essenziali»: requisiti che determinano il livello di protezione e d'informazione dei consumatori in materia di prodotti alimentari rispetto ad una questione data e sono stabiliti in un atto dell'Unione ;

q)   «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in condizioni di conservazione conformi alle indicazioni o alle condizioni specifiche di conservazione riportate sull'imballaggio;

r)    «data limite di consumo di un prodotto alimentare»:

la data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato; dopo tale data il prodotto alimentare non può più essere ceduto a un consumatore o sottoposto a ulteriori lavorazioni;

s)    «data di produzione»:

la data in cui i prodotti sono ottenuti ed eventualmente imballati e congelati;

t)   «migliori prassi»: norme, sistemi, iniziative o qualunque altra attività approvati dalle autorità competenti e che si sono rivelati, grazie all'esperienza e alla ricerca, come i più efficaci per la maggior parte dei consumatori e sono considerati come modelli da seguire;

u)    «imitazione di un prodotto alimentare»:

il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utilizzato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente.

3.   Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4.   Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DELL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 3

Obiettivi generali

1.   La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute , di trasparenza e di comparabilità dei prodotti nell'interesse dei consumatori e offre le basi per operare scelte informate e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro ▐.

2.     L'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibilei per il consumatore medio.

3.   La legislazione concernente le informazioni sui prodotti alimentari intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati ▐.

4.   Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, salvo che questi ultimi si riferiscano alla protezione della salute umana, è opportuno accordare un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento. Le nuove disposizioni in materia di etichettatura alimentare sono introdotte secondo una data d'applicazione uniforme che deve essere stabilita dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri e dei gruppi d'interesse.

Articolo 4

Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1.   Le eventuali informazioni obbligatorie sul prodotto alimentare richieste dalla legislazione ▐ rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a)

informazioni sull'identità e la composizione, le quantità, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

b)

informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare; tali informazioni riguardano in particolare:

i)

gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori,

ii)

la durata, le condizioni di conservazione , se del caso i requisiti di conservazione dopo l'apertura del prodotto, e l'utilizzazione sicura;

c)

informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte informate.

2.   Nel prendere in considerazione l'opportunità di imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, si tiene conto dei costi e benefici potenziali che comporta per le parti interessate (compresi consumatori , produttori e altri), la fornitura di alcune informazioni ▐.

Articolo 5

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Qualunque misura adottata nell'ambito della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità).

CAPO III

REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 6

Requisito di base

Qualunque prodotto alimentare destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

Articolo 7

Pratiche leali d'informazione

1.   Le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore ▐, in particolare:

a)

qualora la descrizione e/o la illustrazione dell'alimento possa indurre in errore i consumatori relativamente alla natura, l'identità, le qualità, la composizione, i singoli ingredienti e la loro quantità nel prodotto , la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b)

suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura «imitazione» o «prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)»;

c)

suggerendo, nel caso di prodotti a base di carne, che si tratti di un pezzo di carne unico, benché il prodotto sia composto di pezzi di carne separati. In tal caso il prodotto deve recare in prossimità della sua denominazione commerciale la dicitura «tagli di carne combinati»;

d)

attribuendo al prodotto alimentari effetti o proprietà che non possiede;

e)

suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche o evidenziando in modo particolare l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze alimentari che di norma non sono presenti nel prodotto alimentare in questione ;

f)

pubblicizzando esplicitamente una netta riduzione dello zucchero e/o dei lipidi senza contestuale riduzione del contenuto energetico (kilojoule o kilocalorie);

g)

utilizzando la definizione «dietetico» sebbene il prodotto alimentare sia difforme dalle disposizioni legislative dell'Unione relative ai prodotti alimentari destinati a regimi alimentari specifici;

h)

per il latte, qualificando «fresco» il latte quando la sua data limite di conservazione supera i sette giorni dalla data di confezionamento.

2.   Le informazioni sui prodotti alimentari devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3.   Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà.

4.    I paragrafi 1 e 3 si applicano anche:

a)

alla pubblicità;

b)

alla presentazione dei prodotti alimentari e in particolare alla loro forma, aspetto o imballaggio, al materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o al contesto nel quale sono esposti.

Articolo 8

Responsabilità

1.    La persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari garantisce la presenza e l’esattezza del contenuto delle indicazioni riportate .

2.    La persona responsabile dell'informazione sul prodotto alimentare è l'operatore del settore alimentare che immette per primo sul mercato dell'Unione il prodotto alimentare o eventualmente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto stesso è commercializzato .

3.    Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite soddisfino le prescrizioni del presente regolamento .

4.   Gli operatori del settore alimentare incaricati di attività, nel settore del commercio al dettaglio o della distribuzione, che non hanno un impatto sulle informazioni relative ai prodotti alimentari, prendono debitamente cura di contribuire , nei limiti delle loro rispettive attività, al rispetto dei requisiti in materia di informazione alimentare , in particolare astenendosi dal fornire alimenti di cui conoscono o presumono ▐, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto professionisti , la non conformità a detti requisiti .

5.   Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano messi a disposizione dell 'operatore che tratta tali prodotti ▐ al fine di consentirgli, se gli fosse richiesto, di fornire al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c), f) e h) .

6.   Nei seguenti casi, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le menzioni obbligatorie richieste in virtù dell'articolo 9 appaiano sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è commercializzato, o sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano il prodotto alimentare cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a)

quando il prodotto alimentare preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando questa fase non è la vendita a una collettività;

b)

quando il prodotto alimentare preimballato è destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Fatte salve le disposizioni del primo capoverso, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f) , h ) e i ) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è presentato al momento della commercializzazione.

CAPO IV

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

SEZIONE 1

CONTENUTO E PRESENTAZIONE

Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1.   Conformemente agli articoli da 11 a 33 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capitolo, le seguenti indicazioni sono obbligatorie:

a)

la denominazione di vendita ;

b)

l'elenco degli ingredienti;

c)

gli ingredienti elencati nell'allegato II che provocano allergie o intolleranze e qualunque sostanza da esso derivata , tenendo debitamente conto delle disposizioni specifiche per prodotti alimentari non preimballati ;

d)

la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti di cui all'allegato VII ;

e)

la quantità netta di prodotto alimentare al momento dell’imballaggio ;

f)

la durata minima di conservazione o , nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico, la data limite di consumo;

g)

la data di produzione, in caso di prodotti congelati;

h)

le condizioni particolari di conservazione e/o di utilizzazione , comprese le istruzioni concernenti le condizioni di refrigerazione e stoccaggio, nonché di conservazione del prodotto prima e dopo l'apertura dell'imballaggio se la loro omissione non consentirebbe di fare un uso appropriato dell'alimento ;

i)

istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe di fare un uso adeguato del prodotto alimentare;

j)

il nome o la ragione sociale o un marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito all'interno dell'Unione , per i prodotti provenienti da paesi terzi, di un venditore /importatore o, se del caso, dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto alimentare è commercializzato ;

k)

il paese ▐ o il luogo di provenienza per i seguenti prodotti:

carne,

pollame,

prodotti lattiero-caseari,

ortofrutticoli freschi,

altri prodotti a base di un unico ingrediente, e

carne, pollame e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati.

Per quanto riguarda la carne e il pollame, l'indicazione del paese o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi sono fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione. Se, per alcuni motivi, risulta impossibile indicare il paese d'origine sull'etichetta, può essere apposta, invece, la seguente indicazione: «Di origine non precisata».

Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese o il luogo di provenienza va indicato nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese ▐ o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione adottata mediante atti delegati è conforme a quanto stabilito dall' articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 ;

l)

per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

m)

una dichiarazione nutrizionale.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri ▐.

Articolo 10

Deroghe per microimprese

I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese sono esentati dal requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l). Essi possono essere esentati dagli obblighi in materia di indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a l), purché i prodotti siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le indicazioni ove richieste. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali.

Articolo 11

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari

1.   Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari.

2.   La Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 42 e alle condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

Articolo 12

Metrologia

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni dell'Unione più specifiche in materia di metrologia. Si applicano le disposizioni della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (29).

Articolo 13

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1.   Per tutti i prodotti alimentari, le informazioni obbligatorie fornite devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento e facilmente accessibili.

2.   Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono sull'imballaggio ▐.

Articolo 14

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1.   Fatta salva la specifica legislazione dell'Unione applicabile a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sono stampate in modo da garantirne la loro chiara leggibilità . È opportuno tenere conto di criteri quali le dimensioni, stile dei caratteri, il contrasto tra carattere e sfondo, la densità delle linee e dei caratteri .

Nel contesto di una procedura di consultazione, la Commissione elabora, mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 49 ter e 49 quater, regole vincolanti con i pertinenti rappresentanti di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori, in materia di leggibilità e informazione dei consumatori sui prodotti alimentari.

2.     Per i prodotti destinati a una alimentazione specifica ai sensi della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (30) nonché gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e le formule di diversificazione destinati a lattanti e bambini rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (31) e della direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (32) e soggetti ai requisiti in materia di etichettatura obbligatoria a norma della legislazione dell'Unione oltre a quelli specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento, le dimensioni dei caratteri dovrebbero essere tali da soddisfare i requisiti concernenti la leggibilità delle informazioni per il consumatore e quelli di informazioni supplementari connesse a un uso specifico del prodotto alimentare.

3.   Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e l) appaiono nello stesso campo visivo.

4.   Il paragrafo 3 non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. Per tali categorie di imballaggi o di contenitori possono essere adottate disposizioni nazionali specifiche nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali.

5.     Le abbreviazioni, comprese le iniziali, non possono essere usate quando possono trarre in errore il consumatore.

6.   Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono posizionate in modo evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. In nessun caso tali informazioni devono essere nascoste, oscurate, ▐ o separate da altre indicazioni scritte o illustrazioni o dall'imballaggio stesso del prodotto alimentare, per esempio con una striscia adesiva .

7.     La presentazione delle informazioni obbligatorie non comporta un aumento delle dimensioni e/o della massa dell'imballaggio o del contenitore del prodotto alimentare, né comporta in altri modi una pressione supplementare sull'ambiente.

Articolo 15

Vendita a distanza

Fatti salvi i requisiti d'informazione posti dall'articolo 9, per i prodotti alimentari proposti alla vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come definite all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (33):

a)

le informazioni sul prodotto alimentare di cui agli articoli 9 e 29 sono fornite , su richiesta del consumatore, prima della conclusione dell'acquisto e possono apparire sul supporto della vendita a distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato;

b)

le indicazioni previste all'articolo 9, paragrafo1, lettere ▐ f) e i) sono obbligatorie unicamente al momento della consegna.

Articolo 16

Requisiti linguistici

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.

2.   Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali un prodotto alimentare è commercializzato possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

3.     I prodotti alimentari possono essere venduti in una zona esentasse unicamente in lingua inglese.

4.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

Articolo 17

Deroghe dall'obbligo di fornire talune indicazioni obbligatorie

1.   Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f) ▐.

2.   Nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie più larga idonea alla stampa è inferiore a 80 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f) e all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) . Su basi volontarie è possibile riportare sull'imballaggio altre indicazioni . Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite ricorrendo al altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

3.   Fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione nutrizionale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera m) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.

Nel caso di prodotti non preimballati, compresi quelli destinati alle collettività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non sono obbligatorie le indicazioni elencate agli articoli 9 e 29.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 18

Denominazione del prodotto alimentare

1.   La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione quale prevista dalla legislazione pertinente . In mancanza di tale denominazione, il nome dell'alimento è la sua denominazione; se la denominazione usuale manca o non è utilizzata, viene fornito un nome descrittivo.

2.   L'allegato V comprende disposizioni specifiche sull'utilizzazione della denominazione del prodotto alimentare e alle indicazioni che devono accompagnarla.

Articolo 19

Elenco degli ingredienti

1.   L'elenco degli ingredienti ha un titolo o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione del prodotto alimentare.

2.     Per i prodotti contenenti nanomateriali, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso «nano».

3.   Gli ingredienti sono designati, se del caso, con il loro nome specifico, conformemente alle regole previste all'articolo 18 e all'allegato V.

4.   Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 20

Deroghe generali dall'obbligatorietà dell'' elenco degli ingredienti

Un elenco di ingredienti non è richiesto per i seguenti prodotti alimentari:

a)

ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b)

le acque gassificate, dalla cui denominazione si rilevi tale caratteristica;

c)

gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti:

d)

formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dalle sostanze del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e)

bevande alcoliche; la Commissione elaborerà una relazione dopo … (34), concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole di preparazione delle informazioni sui valori nutritivi di tali prodotti per i consumatori . Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate mediante atti delegati , a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 ;

f)

prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione del prodotto alimentare:

i)

sia identica al nome dell'ingrediente, o

ii)

consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

Articolo 21

Non sono considerati ingredienti di un prodotto alimentare ▐:

a)

i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità che non supera la proporzione iniziale;

b)

gli additivi e gli enzimi alimentari:

i)

la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che essi erano contenuti in uno o più ingredienti di questo alimento, purché essi non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito, o

ii)

che sono utilizzati come ausiliari di fabbricazione;

c)

le sostanze utilizzate in dosi strettamente necessarie come solventi o supporti per le sostanze nutrizionali, gli additivi alimentari , gli enzimi e gli aromi;

d)

le sostanze che non sono additivi alimentari, ma che sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo degli ausiliari di fabbricazione e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche sotto forma modificata;

e)

l'acqua:

i)

quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata, o

ii)

nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

Articolo 22

Etichettatura di alcune sostanze che provocano allergie o intolleranza

1.   Qualunque ingrediente elencato nell'allegato II o qualunque sostanza proveniente da un ingrediente elencato in tale allegato, tranne le eccezioni previste nell'allegato stesso, è sempre indicato nell'elenco degli ingredienti in modo che il potenziale allergenico o di intolleranza sia immediatamente e chiaramente individuabile .

Tale indicazione non è richiesta se:

a)

la denominazione del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento al nome dell'ingrediente;

b)

l'ingrediente elencato nell'allegato II e dal quale deriva una sostanza è già menzionato nell'elenco degli ingredienti; o

c)

il prodotto alimentare non è preimballato; in tal caso nel locale di vendita o nei menù deve essere segnalato in modo chiaramente visibile che:

i clienti possono ottenere informazioni sugli allergeni durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita e/o tramite materiale informativo esposto,

non può essere esclusa una contaminazione incrociata.

2.   L'elenco di cui all'allegato II è sistematicamente riesaminato e, ove necessario, aggiornato dalla Commissione sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti mediante atti delegati a norma dell'articolo 49 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

3.   Ove necessario, l'elenco contenuto nell'allegato II può essere oggetto di orientamenti tecnici per la sua interpretazione, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 23

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1.   L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un prodotto alimentare è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a)

figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; o

b)

è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o

c)

è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2.   Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VII.

Articolo 24

Quantità netta

1.   La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro o il chilogrammo o il grammo:

a)

in unità di liquido per i prodotti liquidi ai sensi della direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (35) ;

b)

in unità di massa per gli altri prodotti.

2.   La Commissione può disporre che la quantità netta di alcuni prodotti alimentari sia espressa in modo diverso da quello descritto al paragrafo 1 mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.

3.   Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabiliti nell'allegato VIII.

Articolo 25

Termine minimo di conservazione, data limite di consumo e data di produzione

1.   Nel caso di prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico e pertanto suscettibili di costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data limite di consumo.

2.   La data da menzionare è facilmente identificabile e non è coperta. È indicata nel modo seguente: .

a)

termine minimo di conservazione

i)

la data è preceduta dai termini:

«Da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l'indicazione del giorno; o

«da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi;

ii)

i termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

dalla data stessa; o

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione che devono essere rispettate se il prodotto é mantenuto per un determinato periodo;

iii)

la data si compone dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, in forma chiara e in quest'ordine.

Tuttavia, per i prodotti alimentari

conservabili meno di tre mesi, dall'indicazione del giorno e del mese;

conservabili più di tre mesi e meno di diciotto mesi, dall'indicazione del mese e dell'anno;

conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno.

Possono essere adottate disposizioni dettagliate relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2;

iv)

il termine minimo di conservazione è indicata su ogni singola porzione preimballata;

v)

fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati, tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi, questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande rientranti nei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93 e 2206 00 99 e ottenute da uva o mosto di uva;

delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume;

delle bevande rinfrescanti non alcolizzate, succhi di frutta, nettari di frutta e bevande alcoliche aventi un contenuto di alcol superiore a 1,2 % in volume, in recipienti individuali di oltre cinque litri, destinati alle collettività;

dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

degli aceti;

del sale da cucina;

degli zuccheri allo stato solido;

dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;

delle gomme da masticare e prodotti analoghi;

b)

data limite di consumo

i)

la data è preceduta dai termini «da consumare entro …»;

ii)

i termini di cui alla lettera i) sono seguiti:

dalla data stessa; o

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

iii)

la data si compone dell'indicazione del giorno, del mese ed eventualmente dell'anno, in quest'ordine e in forma chiara;

c)

data di produzione

i)

la data è preceduta dai termini «prodotto il …»;

ii)

i termini di cui alla lettera i) sono accompagnati:

dalla data stessa; o

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta;

iii)

la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

3.   Il modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii) può essere determinato conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 26

Istruzioni per l'uso

1.   Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono essere indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto. Se del caso, sono riportate le istruzioni relative alle condizioni di refrigerazione e conservazione nonché al periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.

2.   La Commissione può fissare le modalità di indicare le istruzioni per l'uso di taluni prodotti alimentari mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

Articolo 27

Titolo alcolometrico

1.   Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti classificati alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, da disposizioni dell'Unione specifiche applicabili a tali prodotti.

2.   Il titolo alcolometrico volumico delle bevande con contenuto alcolico superiore all' 1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato IX.

SEZIONE 3

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Articolo 28

Rapporto con altri atti legislativi

1.   Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi:

a)

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (36);

b)

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (37).

2.   Le disposizioni della presente sezione si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (38) e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di tale direttiva.

Articolo 29

Contenuto

1.   Le dichiarazioni nutrizionali comprendono i seguenti elementi (d'ora in poi le «dichiarazioni nutrizionali obbligatorie»):

a)

valore energetico;

b)

▐ la quantità di grassi , acidi grassi saturi, zuccheri e sale ;

c)

la quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali.

Il presente paragrafo non si applica alle bevande alcoliche . La Commissione elaborerà dopo … (39) una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole relative alla fornitura ai consumatori di informazioni nutrizionali su questi prodotti, adottate mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

2.   Le dichiarazioni nutrizionali possono inoltre precisare in via supplementare le quantità di uno o più dei seguenti elementi:

▐ a)

acidi grassi monoinsaturi;

b)

acidi grassi polinsaturi;

c)

polioli;

d)

colesterolo;

e)

amido;

f)

tutti i sali minerali o vitamine presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni dell'allegato, parte A, punto 1, in conformità dei valori indicati nella parte A, punto 2, di detto allegato;

g)

altre sostanze nutritive di cui alla parte A dell'allegato XII e componenti di dette sostanze;

h)

altre sostanze come definite dal regolamento (CE) n. 1925/2006.

3.   È obbligatorio dichiarare la quantità di sostanze che appartengono a una delle categorie di sostanze nutritive di cui al paragrafo 2 o ne sono componenti, quando tali sostanze sono oggetto di una dichiarazione nutrizionale e/o di una dichiarazione sulla salute.

Articolo 30

Calcolo

1.   Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti in conversione indicati nell'allegato XI.

2.   La Commissione determina e inserisce nell'allegato XI i coefficienti di conversione di cui all'allegato X, alla parte A, punto 1, che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

3.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, si riferiscono al prodotto alimentare così come è venduto.

Se del caso, è possibile fornire tali informazioni per il prodotto alimentare dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino il prodotto alimentare pronto al consumo.

4.   I valori dichiarati sono , a seconda dei casi, valori medi stabiliti alla fine del termine minimo di conservazione, tenendo conto degli opportuni parametri di tolleranza, sulla base:

a)

dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; o

b)

del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; o

c)

del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Le modalità d'applicazione relative all'indicazione del valore energetico e delle sostanze nutritive per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati e in particolare gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali , sono adottate, previo parere dell'Autorità, mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

Articolo 31

Forme di espressione

1.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive o dei loro componenti di cui all'articolo 29 paragrafi 1 e 2, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate all' ▐ allegato XII.

2.    La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio include il valore energetico in kcal di cui all'articolo 29 , paragrafo 1, lettera a) e le sostanze nutritive obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), espresso in grammi .

Essa presenta in forma chiara, nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

3.     La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sul retro dell'imballaggio include il valore energetico in kcal e tutte le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie di cui all'articolo 29, paragrafo 1, nonché, se del caso, le dichiarazioni nutrizionali volontarie di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Essa segue, se del caso, l'ordine di presentazione di cui all'allegato XII, parte C, sia per 100 g/ml che per porzione.

Le indicazioni sono presentate sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre.

4.   Se del caso, le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono espresse, per 100 g, 100 ml o per porzione, quali percentuali degli apporti di riferimento fissati nell'allegato X, parte B. Anche le eventuali indicazioni relative alle vitamine o ai sali minerali sono espresse quali percentuali dei consumi di riferimento fissati nell'allegato X, parte A, punto 1.

5.     Se sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 4, le seguenti informazioni supplementari devono essere riportate in prossimità diretta della corrispondente tabella: «Fabbisogno giornaliero di una donna adulta di media età. Il Suo fabbisogno giornaliero personale può essere diverso da quello indicato.».

6.   L'indicazione dei polioli e/o dell'amido e la dichiarazione del tipo di acidi grassi, diverse dalle dichiarazioni obbligatorie degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), sono presentate conformemente all' allegato XII.

Articolo 32

Forme di espressione complementari

1. In aggiunta alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafo da 2 a 4, le dichiarazioni nutrizionali possono essere ripetute sotto forme diverse ed eventualmente in una diversa parte dell'imballaggio, ad esempio mediante rappresentazioni grafiche o simboli, purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:

a)

tali forme di espressione non inducano in errore il consumatore né distraggano l'attenzione dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; nonché

b)

si basino sia sui consumi di riferimento conformemente all'allegato XI, parte B , sia su conoscenze scientifiche convalidate riguardanti i consumi calorici o nutritivi;

c)

siano sostenute da elementi scientifici in grado di provare che il consumatore medio comprende il modo in cui è presentata l'informazione e vi fa ricorso; e

d)

siano avvalorate da prove risultanti da ricerche indipendenti condotte presso i consumatori, le quali dimostrano che il consumatore medio capisce la forma di espressione.

Articolo 33

Presentazione

1.     Oltre alla presentazione della dichiarazione nutrizionale ai sensi degli articoli 29 e 31, l'etichettatura del valore energetico prescritta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'allegato X, parte B, figura a destra in basso nella parte anteriore della confezione in caratteri di dimensioni non inferiori a 3 mm e all'interno di un riquadro.

2.     La confezione regalo è esentata dall'obbligo di esporre il valore energetico sulla parte anteriore dell'imballaggio di cui al paragrafo 1.

3.   La dichiarazione nutrizionale supplementare volontaria collegata alle sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafo 2, figura insieme nella stessa posizione e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all' allegato XII. Si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 1.

4.     Se la dichiarazione nutrizionale per i prodotti alimentari che figurano nell'allegato IV è obbligatoria per l'informazione nutrizionale o sanitaria, essa non deve apparire nel campo visivo principale.

5.     Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti alimentari definiti nella direttiva 89/398/CEE e alle direttive specifiche cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

6.   Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sono trascurabili, la dichiarazione nutrizionale relativa a questi elementi può essere sostituita dalla menzione «contiene quantità trascurabili di …», situata nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, se tale dichiarazione è presente.

7.   La Commissione può stabilire regole relative ad altri aspetti della presentazione della dichiarazione nutrizionale mediante atti delegati , a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

8.     la Commissione presenta … (40) una relazione di valutazione sulla forma di presentazione descritta nei paragrafi da 1 a 7.

CAPO V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 34

Requisiti ▐

1.     Le informazioni volontarie non occupano spazi destinati alle informazioni obbligatorie.

2.     Tutte le informazioni pertinenti sui sistemi di informazione volontaria in materia alimentare, come i criteri di base e gli studi scientifici, sono messi a disposizione del pubblico.

3.     Per determinati gruppi, ad esempio i bambini, possono essere ancora indicate informazioni nutrizionali volontarie supplementari, purché i valori di riferimento specifici siano comprovati scientificamente, non inducano in inganno il consumatore e siano conformi ai requisiti generali fissati nel presente regolamento.

4.   Fatta salva l'etichettatura in conformità con la specifica normativa dell'Unione, il paragrafo 5 si applicano nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dall'Unione o da un determinato paese o luogo.

5.   Per quanto riguarda la carne diversa dalla carne di manzo e di vitello, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione.

6.     Il termine «vegetariano» non si applica ai prodotti alimentari che sono derivati o fabbricati a partire da o mediante prodotti ottenuti da animali morti o abbattuti o da animali morti perché destinati al consumo. Il termine «vegano» non dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari fabbricati a partire da o mediante animali o prodotti animali inclusi i prodotti provenienti da animali vivi.

▐ CAPO VI

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Articolo 35

Principio

Gli Stati membri possono adottare disposizioni nel settore delle informazioni sui prodotti alimentari solo nei casi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1.   Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 39, gli Stati membri possono richiedere indicazioni obbligatorie complementari che si aggiungono a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, per motivi:

a)

di protezione della salute pubblica;

b)

di protezione dei consumatori;

c)

di prevenzione delle frodi;

d)

di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza regionale , di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

Tali misure non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Articolo 37

Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare misure che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il contenuto di tali misure.

Articolo 38

▐ Prodotti alimentari non preimballati

1.    Per quanto riguarda i prodotti alimentari non preimballati, sono fornite le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). .

2.    La fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 11 non è obbligatoria .

3.     Gli Stati membri possono stabilire modalità dettagliate di presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 39

Procedura di notifica

1.   Quando viene fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisando i motivi che le giustificano.

2.   La Commissione consulta gli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro. La Commissione introduce altresì una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (41).

3.   Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

4.   Se il parere della Commissione è negativo, essa avvia, prima della scadenza del periodo di tre mesi, la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, al fine di determinare se le misure previste possono essere applicate. La Commissione può richiedere che siano apportate modifiche alle misure previste. Lo Stato membro interessato non può adottare le misure previste prima che la Commissione abbia espresso la sua decisione finale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI MODIFICATRICI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Adeguamenti tecnici

Fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare gli allegati. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate mediante atti delegati, a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44 .

Articolo 41

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Nel caso in cui sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 42

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafi 2 e 4, all'articolo 33, paragrafo 7, e all3articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (42). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati entro e non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 43.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 43 e 44.

Articolo 43

Revoca della delega

1.     La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), all'articolo 11 paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 20, lettera e), all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30 e all'articolo 40, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere in merito alla revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata ma non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 44

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni ne illustra le ragioni.

Articolo 45

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:

«L'obbligo di fornire informazioni a norma del capo IV, sezione 3, del regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori (43) e le relative modalità, si applica mutatis mutandis allorché è formulata una dichiarazione nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.

Inoltre, secondo i casi, anche la quantità della sostanza cui fa riferimento una dichiarazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. …/… [sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori].

Articolo 46

Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

Il regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1.

All'articolo 6 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L'aggiunta di una vitamina o di un minerale all'alimento risulta nella presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in una quantità significativa, ove definita, in conformità con [l'allegato X, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori (44). Le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, per specifici alimenti o categorie di alimenti sono adottate, in deroga alle quantità significative sopra menzionate, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.

All'articolo 7 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. …[sulla fornitura di informazioni alimentare ai consumatori] e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.».

Articolo 47

Abrogazione

1.   Le direttive 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere da … (45).

2.   La direttiva 90/496/CEE è abrogata a decorrere da … (46).

3.   I riferimenti fatti agli atti abrogati s'intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 14, paragrafo 1, si applica a decorrere … (47).

Gli articoli da 29 a 33 si applicano a decorrere … (47) o, per i prodotti alimentari etichettati da operatori del settore alimentare che … (48), hanno meno di cento dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il bilancio annuale non superano i 5 milioni di EUR , a decorrere … (49).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 2010.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(6)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(7)  GU L 113 del 30.4.1987, pag. 57.

(8)  GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14.

(9)  GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

(10)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.

(11)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

(12)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76.

(13)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 160.

(14)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(15)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(16)  GU L 302 del 19.10.1993, pag. 1.

(17)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(18)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(19)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(20)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(21)   GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

(22)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(23)   Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(24)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(25)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(26)  GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

(27)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(28)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(29)   GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

(30)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(31)   GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(32)   GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(33)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(34)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(35)   GU L 176 del 6.7.1985, pag. 18.

(36)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(37)  GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

(38)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(39)  Cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(40)   Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(41)   GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(42)   Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(43)  GU L …,».

(44)  GU L …,.»;

(45)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(46)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(47)  Dal primo giorno del mese che segue un periodo di trentasei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(48)  Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(49)  Dal primo giorno del mese che segue un periodo di sessanta mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

di cui all'articolo 2, paragrafo 4

1.

per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale» s'intendono le informazioni che indicano:

a)

il valore energetico; o

b)

il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti e i loro componenti:

grassi,

carboidrati,

fibre alimentari,

proteine,

sale,

vitamine e minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significativa conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2;

2.

«grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

3.

«acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

4.

«acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

5.

«acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;

6.

«acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cis- metilenica;

7.

«carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli;

8.

«zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli , l'isomaltulosio e il D-tagatosio;

9.

«polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

10.

«proteine»: il tenore in proteine calcolato mediante la formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 e, nel caso delle lattoproteine, azoto totale Kjeldahl × 6,38;

11.

«sale»: il contenuto di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12.

«foglia oro alimentare»: una decorazione commestibile di alimenti o bevande ottenuta con foglia d'oro dello spessore di circa 0,000125 mm in fiocchi o in polvere;

13.

«valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un prodotto alimentare dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo;

14.

«parte anteriore dell'imballaggio »: il lato o la superficie della confezione del prodotto alimentare che è più suscettibile di essere esposta o visibile nelle condizioni di vendita o di utilizzazione normali o abituali.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO II

INGREDIENTI CHE POSSONO CAUSARE ALLERGIE O INTOLLERANZE

1.

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a)

sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);

b)

maltodestrine a base di grano (1);

c)

sciroppi di glucosio a base di orzo;

d)

cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici ▐.

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3.

Uova e prodotti a base di uova.

4.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a)

gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b)

gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.

Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a)

olio e grasso di soia raffinato (1);

b)

tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c)

oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d)

estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a)

siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici;

b)

lattiolo.

8.

Frutta a guscio, vale a dire mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia e noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne:

a)

la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici ▐.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.

10.

Senape e prodotti a base di senape.

11.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro espressi come SO2 nel prodotto inteso al consumo .

13.

Lupini e prodotti a base di lupini.

14.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.


(1)  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO III

PRODOTTI ALIMENTARI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PÙ INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI

TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

INDICAZIONI

1.   

PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN TALUNI GAS

1.1

Prodotti alimentari la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE

«Confezionato in atmosfera protettiva»

2.     PRODOTTI A BASE DI CARNE OTTENUTA MEDIANTE MACELLAZIONE SPECIALE

2.1.

Carne o prodotti a base di carne proveniente da animali che non sono stati storditi prima della macellazione (ad es. macellazione conforme a principi religiosi)

«Carne da macellazione senza stordimento»

3.   

PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI EDULCORANTI

3.1

Prodotti alimentari contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE

la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i» nel campo visivo principale.

3.2

Prodotti alimentari contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE

la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i»

3.3

Prodotti alimentari contenenti aspartame autorizzato dalla direttiva 89/107/CEE

«contiene una fonte di aspartame »

3.4

Prodotti alimentari contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dalla direttiva 89/107/CEE

«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»

4.   

PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLICIRRIZICO O IL SUO SALE DI AMMONIO

4.1

Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.

la dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione del prodotto alimentare. In mancanza di un elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.

4.2

Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.

4.3

Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (1).

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dev'essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.

5.     PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLUTAMMICO O IL SUO SALE

5.1

Prodotti alimentari contenenti uno o più degli additivi alimentari E620, E 621, E622, E623, E624 ed E 625

«contiene ingredienti che stimolano l'appetito»

6.     CARNE CONSISTENTE DI TAGLI DI CARNE COMBINATI

6. 1

Carne consistente di tagli di carne combinati, che possono dare l'impressione di un unico pezzo di carne

la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con tagli di carne combinati»

7.   

BEVANDE CON ELEVATO CONTENUTO DI CAFFEINA

7.1

Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»:

destinate ad essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o

che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l.

La dicitura «elevato tenore di caffeina» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda, seguita, e in conformità con l'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg/100 ml.

8.   

PRODOTTI ALIMENTARI CON AGGIUNTA DI FITOSTEROLI, ESTERI DI FITOSTEROLO, FITOSTANOLI E/O ESTERI DI FITOSTANOLO

8.1

Prodotti alimentari o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

1)

la dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto alimentare;

2)

il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di prodotto alimentare) va dichiarato nell'elenco degli ingredienti;

3)

viene segnalato che il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue;

4)

viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

5)

viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni;

6)

il prodotto deve recare l'indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;

7)

nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti;

8)

la porzione del prodotto alimentare o dell'ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un'indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.

9.     PRODOTTI A BASE DI CARNE E DI VOLATILI)

Prodotti di pollame per la cui produzione sono state utilizzate proteine di manzo o dei maiali.

L'utilizzo di proteine di manzo o di maiale dovrebbe sempre essere chiaramente indicato nell'etichettatura sulla confezione.


(1)  Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO IV

PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELL'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

gli ortofrutticoli freschi e i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente ad affumicatura o maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

le acque minerali naturali o le altre acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

le piante aromatiche, gli aromi, le spezie, i condimenti e le loro miscele;

il sale e i succedanei del sale;

lo zucchero e gli zuccheri di nuovo tipo;

tipi di farina;

i prodotti coperti dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

le infusioni a base di erbe, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza ingredienti;

gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

gli aromi;

gli additivi alimentari;

gli ausiliari di fabbricazione;

gli enzimi alimentari;

i coloranti per alimenti;

la foglia oro alimentare;

la gelatina;

i composti di gelificazione per marmellate;

i lieviti;

le gomme da masticare;

gli alimenti aventi un design o una confezione stagionale, di lusso o da regalo;

i dolciumi di stagione e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine;

gli imballaggi multipli misti;

gli assortimenti;

i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 75 cm2; il contenuto energetico, quale previsto all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), è sempre indicato nel campo visivo principale;

i prodotti alimentari venduti da privati nel contesto di attività occasionali, e non nel quadro di un'impresa che suppone una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione;

i prodotti alimentari non preimballati, comprese le forniture a collettività, destinati al consumo immediato;

i prodotti confezionati artigianalmente;

gli alimenti venduti direttamente sul mercato agricolo;

i prodotti alimentari forniti direttamente da piccole imprese in piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale;

i prodotti alimentari confezionati in un imballaggio interno non destinato alla vendita senza l'imballaggio esterno (le informazioni nutrizionali sono fornite sull'imballaggio esterno, a meno che il prodotto in questione non rientri nelle categorie esentate a titolo del presente allegato);

i prodotti alimentari in quantità inferiore a 5g/ml;

le bottiglie in vetro marcate in modo indelebile.


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO V

DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LI ACCOMPAGNANO

PARTE A –   DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE

1.

L'utilizzazione nello Stato membro di commercializzazione della denominazione del prodotto alimentare sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione è ammessa.

Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono apparire nello stesso campo visivo adiacente alla denominazione del prodotto alimentare ed essere scritte con un carattere tipografico chiaro e di facile lettura .

2.

In casi eccezionali, la denominazione del prodotto alimentare dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione che le disposizioni del punto 1 non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per l'acquirente.

3.

Nessuna denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia può sostituirsi alla denominazione del prodotto alimentare.

PARTE B –   INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO ALIMENTARE

1.

La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio: in polvere, liofilizzato, ricongelato, congelato, surgelato, scongelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

2.

I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni:

«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti».

3.

La denominazione del prodotto alimentare indica qualsiasi ingrediente di diversa origine animale aggiunto all'animale primario per i prodotti a base di carne che hanno l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione o una carcassa e per i prodotti a base di pesce.

4.

La denominazione del prodotto alimentare figurante sull'etichetta di ogni prodotto a base di carne che ha l'aspetto di un taglio, un pezzo, una fetta, una porzione di carne o una carcassa oppure di carne salata comprende l'indicazione:

a)

di qualsiasi ingrediente di diversa origine animale, aggiunto al resto della carne; e

b)

dell'eventuale acqua aggiunta nei seguenti casi:

nel caso di carni cotte o crude o di carni cotte salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 5 % del peso del prodotto,

nel caso di carni crude salate, l'acqua aggiunta che costituisce più del 10 % del peso del prodotto.

5.

La denominazione del prodotto alimentare figurante nell'etichettatura di ogni prodotto a base di pesce che ha l'aspetto di un taglio, un filetto, una fetta o una porzione di pesce comprende l'indicazione:

a)

di eventuali ingredienti aggiunti di origine vegetale e di origine animale diversa dal pesce; e

b)

di eventuale acqua aggiunta che costituisce più del 5 % del peso del prodotto.

PARTE C –   REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»

1.

Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:

 

Tenore in materie grasse

Rapporto tra tessuto

connettivo e proteine di carne

carni macinate magre

≤ 7 %

≤ 12

carni macinate di puro manzo

≤ 20 %

≤ 15

carni macinate contenenti carne di maiale

≤ 30 %

≤ 18

carni macinate di altre specie

≤ 25 %

≤ 15

2.

In deroga ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

 

«percentuali di grassi inferiore a…»;

 

«rapporto “tessuto connettivo-proteine della carne” inferiore a…».

3.

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l'apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Parte D –     REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEL BUDELLO DA SALSICCIA

Nell'elenco degli ingredienti, il budello da salsiccia è indicato nel modo seguente:

«budello naturale», quando il budello utilizzato per fare le salsicce proviene dal tratto intestinale di animali ungulati;

«budello artificiale» negli altri casi.

Quando un budello artificiale non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.

Parte E –     DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI CHE APPAIONO SIMILI A UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE (l'elenco seguente riprende degli esempi)

I prodotti alimentari che possono apparire simili a un altro prodotto alimentare oppure in cui un ingrediente è stato sostituito da un'imitazione sono etichettati nel modo seguente:

Differenze per tipologia, caratteristiche e composizione

Denominazione ufficiale

Rispetto al formaggio, sostituzione completa o parziale del grasso lattiero con grasso vegetale

«Formaggio di imitazione»

Rispetto al prosciutto, composizione modificata con ingredienti di dimensioni minori con quota notevolmente ridotta di carne

«Prosciutto di imitazione»

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VI

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

PARTE A –   DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO

Categoria di ingredienti

Disposizione relativa all'indicazione con riferimento al peso

1.

Acqua aggiunta e ingredienti volatili

Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito.

2.

Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione

Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.

3.

Ingredienti utilizzati in prodotti alimentari concentrati o disidratati che sono destinati ad essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua

Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato dalle seguenti diciture: «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo».

4.

Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un prodotto alimentare

Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione «frutta», «legumi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, legumi o funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 19, paragrafo1, sulla base del peso totale della frutto, dei legumi o dei funghi presenti.

5.

Miscele o preparazioni di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come «in proporzione variabile».

6.

Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

7.

Ingredienti simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari né agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C.

PARTE B –   INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE DESIGNATI CON IL NOME DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UN NOME SPECIFICO

Gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di prodotti alimentari sottoelencati e che sono componenti di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria.

Definizione della categoria di prodotto alimentare

Designazione

1.

Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva

«Olio» accompagnato , a seconda dei casi, dall'aggettivo, ▐«animale» (o dall'indicazione dell'origine specifica animale) , o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale ▐

Nei casi in cui non si possa garantire l'assenza di determinati oli vegetali,è necessario riportare l'indicazione «Può contenere …».

L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato ▐.

2.

Grassi raffinati

«Grasso» o «materia grassa», completata ▐dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.

L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale

3.

Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali

«Farine», seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso

4.

Amidi e fecole ▐, e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi , amidi arrostiti o destrinizzati, amidi modificati mediante trattamento acido o alcalino e amidi bianchiti

«Amido(i)/fecola(e)»

5.

Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce

«Pesce(i)»

6.

Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio

«Formaggio(i)»

7.

Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto

«Spezia(e)» o «miscela di spezie»

8.

Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto

«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»

9.

Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

«Gomma base»

10.

Pangrattato di qualsiasi origine

«Pangrattato»

11.

Qualsiasi categoria di saccarosio

«Zucchero»

12.

Destrosio anidro e monoidrato

«Destrosio»

13.

Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato

«Sciroppo di glucosio»

14.

Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele

«Proteine del latte»

15.

Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato

«Burro di cacao»

16.

Estratti naturali di frutta, verdura e piante o parti di piante commestibili, ottenuti mediante procedimenti meccanici/fisici e utilizzati in forma concentrata per la colorazione degli alimenti.

«Sostanze alimentari coloranti»

17.

Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento (CE) n. 1493/1999.

«Vino»

18.

I muscoli scheletrici (1) delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare.

Tale definizione comprende le carni ottenute meccanicamente dalle ossa ricoperte di carne e non rientranti nella definizione di «carni separate meccanicamente» di cui nel regolamento (CE) n. 853/2004.

Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …».

«carne(i) di …» e il(i) nome(i) (2) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono)

Specie

Grassi (percentuale)

Tessuto connettivo (3) (percentuale)

Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi

25

25

Suini

30

25

Volatili e conigli

15

10

 

Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» dev'essere adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo.

 

19.

Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente».

La dicitura «carni di … separate meccanicamente» e il nome o i nomi (2) delle specie o delle specie animali da cui provengono

PARTE C –   INGREDIENTI DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL LORO NUMERO CE

Gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante il nome di questa categoria seguito dal loro nome specifico o eventualmente dal loro numero CE. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso del prodotto alimentare in questione. Tuttavia, la designazione «amido modificato» deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, quando questo ingrediente può contenere glutine.

 

Acidi

 

Regolatori di acidità

 

Agenti antiagglomeranti

 

Agenti antischiumogeni

 

Antiossidanti

 

Agenti di carica

 

Coloranti

 

Emulsionanti

 

Sali di fusione (4)

 

Enzimi  (5)

 

Agenti rassodanti

 

Esaltatori di sapidità

 

Agenti di trattamento della farina

 

Agenti gelificanti

 

Agenti di rivestimento

 

Agenti umidificanti

 

Amidi modificati (5)

 

Estratto di cellulosa

 

Conservanti

 

Gas propulsore

 

Agenti lievitanti

 

Stabilizzanti

 

Edulcoranti

 

Addensanti

PARTE D –   DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1.

Gli aromi sono designati sia con il termine «aroma(i)», sia con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma.

2.

La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare sono designate nell'elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

3.

Il termine «naturale» o qualunque espressione che ha un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo per gli aromi nei quali la componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzate definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) della direttiva 88/388/CEE e/o preparati aromatizzanti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.

4.

Se la designazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualunque altra espressione avente un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo se la componente aromatizzante è stata isolata mediante procedimenti fisici adeguati o procedimenti enzimatici o microbiologici, o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi interessata.

PARTE E –   DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI

1.

Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e dev'essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti.

2.

L'elencazione degli ingredienti prevista per gli ingredienti composti non è obbligatoria:

a)

quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di una regolamentazione dell'Unione vigente e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, lettere da a) a d); o

b)

per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo quanto disposto all'articolo 21, lettere da a) a d); o

c)

quando l'ingrediente composto è un prodotto alimentare per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalla legislazione comunitaria.


(1)  Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

(2)  Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

(3)  Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto tra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.

(4)  Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

(5)  L'indicazione di un nome specifico o di un numero CE non è richiesta.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VII

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1.

L'indicazione quantitativa non è richiesta:

a)

per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

i)

il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato VIII, punto 5; o

ii)

la cui quantità deve già figurare obbligatoriamente sull'etichettatura in virtù delle disposizioni dell'Unione; o

iii)

che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; o

iv)

che, pur figurando nella denominazione del prodotto alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; o

b)

quando disposizioni dell'Unione specifiche determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura; o

c)

nei casi di cui all'allegato VI, parte A, punti 4 e 5.

2.

L'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:

a)

di ingredienti o di categorie d'ingredienti coperti dalla dicitura «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata da tale dicitura conformemente all'allegato III; o

b)

di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.

3.

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria d'ingredienti:

a)

è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e

b)

figura sia nella denominazione del prodotto alimentare, sia immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria d'ingredienti in questione.

4.

In deroga al punto 3,

a)

per i prodotti alimentari che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull'etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;

b)

la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;

c)

la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;

d)

quando si tratta di prodotti alimentari concentrati o disidratati cui occorre aggiungere acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO VIII

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

1.

L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:

a)

che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa o che non sono preimballati e sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; o

b)

la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; o

c)

oggetto di esenzioni previste da altre disposizioni legislative.

2.

Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell'Unione e, in loro assenza, da disposizioni nazionali, questa quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.

3.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

4.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

5.

Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare.

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO IX

TITOLO ALCOLOMETRICO

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. È seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall'abbreviazione «alc.».

Il titolo alcolometrico è determinato a 20oC.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti, sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

1.

Birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B II della Tariffa doganale comune ricavate dall'uva

0,5 % vol.

2.

Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande della sottovoce 22.07 B I della Tariffa doganale comune e ricavate dall'uva; sidri, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; bevande a base di miele fermentato

1 % vol.

3.

Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione

1,5 % vol.

4.

Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume

0,3 % vol.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO X

CONSUMI DI RIFERIMENTO

PARTE A –   CONSUMI DI RIFERIMENTO GIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)

1.   Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A (μg)

800

Vitamina D (μg)

5

Vitamina E (mg)

12

Vitamina K (μg)

75

Vitamina C (mg)

80

Tiammina (Vitamina B1) (mg)

1,1

Riboflavina (mg)

1,4

Niacina (mg)

16

Vitamina B6 (mg)

1,4

Acido folico (μg)

200

Vitamina B12 (μg)

2,5

Biotina (μg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Potassio (mg)

2 000

Cloruro (mg)

800

Calcio (mg)

800

Fosforo (mg)

700

Ferro (mg)

14

Magnesio (mg)

300

Zinco (mg)

10

Rame (mg)

1

Manganese (mg)

2

Fluoruro (mg)

3,5

Selenio (μg)

55

Cromo (μg)

40

Molibdeno (μg)

50

Iodio (μg)

150

 

 

2.   Quantità significative di vitamine e di sali minerali

In linea generale, la quantità da prendere in considerazione per decidere ciò che costituisce la quantità significativa corrisponde al 15 % del consumo raccomandato specificato al punto 1 per 100 g o 100 ml o per imballaggio, se quest'ultimo contiene una sola porzione.

PARTE B –   CONSUMI GIORNALIERI DI RIFERIMENTO DI ELEMENT NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI) (1)

Elementi nutritivi ed energetici

Consumo di riferimento

Energia

▐2 000 kcal

Proteine

80 g

Grassi totali

70 g

Acidi grassi saturi

20 g

Carboidrati

230 g

Zuccheri

90 g

Sale

6 g


(1)   I consumi di riferimento sono valori indicativi; essi saranno definiti più dettagliatamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO XI

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico dev'essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g ▐

polioli

2,4 kcal/g ▐

proteine

4 kcal/g ▐

grassi

9 kcal/g ▐

salatrim

6 kcal/g ▐

alcol (etanolo)

7 kcal/g ▐

acidi organici

3 kcal/g ▐

Mercoledì 16 giugno 2010
ALLEGATO XII

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

PARTE A –   ESPRESSIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità da utilizzare nella dichiarazione nutrizionale sono le seguenti:

energia

kJ e kcal

grassi

grammi (g)

carboidrati

fibre alimentari

proteine

sale

vitamine e sali minerali

le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1

altre sostanze

l'unità appropriata a seconda della sostanza interessata

PARTE B –   ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE RELATIVA AI COMPONENTI DEI CARBOIDRATI E DEI GRASSI

1.

Quando sono dichiarati i polioli e/o l'amido, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:

carboidrati

g

di cui:

zuccheri

g

polioli

g

amido

g

2.

Quando viene dichiarata la quantità e/o il tipo di acidi grassi, la dichiarazione è presentata nell'ordine seguente:

grassi

g

di cui:

acidi grassi saturi

g

acidi grassi trans

g

acidi grassi monoinsaturi

g

acidi grassi polinsaturi

g

PARTE C –   ORDINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI ENERGETICI E NUTRITIVI CHE APPAIONO IN UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le informazioni relative agli elementi energetici nutritivi sono, se del caso, presentate nell'ordine seguente:

energia

▐ e kcal

grassi

g

acidi grassi saturi

g

zucchero

g

sale

g

proteine

g

carboidrati

g

fibre alimentari

g

acidi grassi trans naturali

g

acidi grassi trans artificiali

g

acidi grassi monoinsaturi

g

acidi grassi polinsaturi

g

polioli

g

colesterolo

g

amido

g

vitamine e sali minerali

le unità specificate nell'allegato XI, parte A, punto 1

altre sostanze

l'unità appropriate a seconda della sostanza interessata


Giovedì 17 giugno 2010

12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/235


Giovedì 17 giugno 2010
Offerta pubblica di strumenti finanziari e armonizzazione degli obblighi di trasparenza (modifica delle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE) ***I

P7_TA(2010)0227

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (COM(2009)0491 – C7-0170/2009 – 2009/0132(COD))

2011/C 236 E/48

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0491),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 44 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 febbraio 2010 (2),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7–0102/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 19, del 26.1.2010, pag. 1.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Giovedì 17 giugno 2010
P7_TC1-COD(2009)0132

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/73/UE)


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/236


Giovedì 17 giugno 2010
Programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) ***I

P7_TA(2010)0228

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 (COM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD))

2011/C 236 E/49

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0406),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0124/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A7–0119/2010),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Giovedì 17 giugno 2010
P7_TC1-COD(2009)0116

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 640/2010)


12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/237


Giovedì 17 giugno 2010
Applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania *

P7_TA(2010)0229

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sul progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

2011/C 236 E/50

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06714/2010),

visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0067/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0199/2010),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo oggetto della consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Progetto di decisione

Considerando 3

(3)

Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

(3)

Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri. Ogni Stato membro interessato dovrebbe informare per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso del periodo di sei mesi che ha inizio con la data di entrata in vigore della presente decisione, del seguito che intende dare alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione e menzionate nel follow-up e che devono ancora essere attuate.