ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2011.102.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 102E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
2 aprile 2011


Numero d'informazione

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pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2011/C 102E/01

Posizione (UE) n. 7/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004
Adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011
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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 102/1


POSIZIONE (UE) N. 7/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004

Adottata dal Consiglio il 21 febbraio 2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 102 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114.

(2)

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

(3)

Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, occorre garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

(5)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (4), disciplina taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni ingannevoli e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

(6)

Nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5), si stabiliscono norme dell'Unione sull'etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti gli alimenti. Le disposizioni previste da tale direttiva risalgono per la maggior parte al 1978 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.

(7)

La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (6), stabilisce norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive negli alimenti preimballati. Secondo tali norme, l'inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontario, a meno che non sia inserita una dichiarazione nutrizionale in rapporto con l'alimento. Le disposizioni previste da tale direttiva risalgono per la maggior parte al 1990 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.

(8)

I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre diverse norme specifiche applicabili a specifici alimenti.

(9)

Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti.

(10)

Vi è un interesse pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità (il «Libro bianco della Commissione»), si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli a effettuare scelte consapevoli. La comunicazione della Commissione del 13 marzo 2007 dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 — Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti contribuirebbero significativamente a consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli.

(11)

Al fine di rafforzare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

(12)

A fini di chiarezza, è opportuno abrogare e inserire nel presente regolamento altri atti orizzontali, in particolare la direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale (7), la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (8), la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina (9), il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (10), e la direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(13)

È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le disposizioni dell'Unione e nazionali che disciplinano il settore delle informazioni sugli alimenti.

(14)

Per seguire un approccio completo ed evolutivo in relazione alle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire un'ampia definizione della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che comprenda norme generali e specifiche, nonché un'ampia definizione delle informazioni sugli alimenti che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche mezzi diversi dall'etichetta.

(15)

Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di alimenti da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(16)

La normativa in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sulle nuove esigenze dei consumatori in materia d'informazione e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri.

(17)

La considerazione principale per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori del settore alimentare dovrebbero agevolare l'accessibilità di tali informazioni alle persone con menomazioni visive.

(18)

Affinché la normativa in materia di informazioni sugli alimenti possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe anche tenere conto dell'interesse ampiamente dimostrato dalla maggioranza dei consumatori a che siano fornite determinate informazioni.

(19)

Tuttavia, dovrebbero essere stabiliti nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni sugli alimenti solo ove necessario, conformemente ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.

(20)

La normativa in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbe proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

(21)

Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare in relazione alle informazioni sugli alimenti, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.

(22)

Dovrebbe essere elaborato un elenco di tutte le informazioni obbligatorie che, in linea di principio, dovrebbero essere fornite per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco dovrebbe mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.

(23)

Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nel settore delle informazioni sugli alimenti, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune indicazioni siano rese disponibili attraverso mezzi alternativi. La consultazione delle parti interessate dovrebbe facilitare modifiche tempestive e mirate dei requisiti in materia di informazioni sugli alimenti.

(24)

Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni consapevoli per la loro sicurezza.

(25)

Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori a effettuare scelte alimentari e dietetiche più consapevoli. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Tuttavia, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità occorre sviluppare un approccio globale.

(26)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli alimenti, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.

(27)

Al fine di fornire ai consumatori le informazioni sugli alimenti necessarie per effettuare una scelta consapevole, dovrebbero essere fornite informazioni anche sulle miscele di bevande alcoliche.

(28)

È inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni specifiche sull'etichettatura dei vini a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (12), prevede norme che assicurano un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Di conseguenza, in questa fase l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non dovrebbe applicarsi al vino. Analogamente, la protezione del consumatore con riferimento alle bevande alcoliche è assicurata dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (13), e dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (14). Pertanto la stessa deroga dovrebbe applicarsi alle bevande contemplate dai suddetti due regolamenti.

(29)

È necessario trattare nello stesso modo le bevande equiparabili al vino, ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino, ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose, ed assicurare che a tali bevande si applichino gli stessi requisiti di legge in materia di informazioni sugli alimenti. Di conseguenza la deroga dall'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale dovrebbe applicarsi anche alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi, all'idromele e a tutti i tipi di birra.

(30)

Tuttavia la Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe stilare una relazione nell'intento di chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dal fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. La Commissione può inoltre proporre, se necessario, requisiti specifici nel contesto del presente regolamento.

(31)

Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non dovrebbero applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.

(32)

In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero scegliere di indicare su base volontaria l'origine di un alimento per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Anche tali indicazioni dovrebbero essere conformi a criteri armonizzati.

(33)

Come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine (15) all'interno dell'Unione e ha creato aspettative nei consumatori. La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione conferma che l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori. Vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è opportuno imporre la dichiarazione obbligatoria dell'origine per tali prodotti. I requisiti specifici relativi all'origine potrebbero essere diversi da un tipo di carni all'altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione.

(34)

Le disposizioni obbligatorie relative all'origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele (16), la frutta e gli ortaggi (17), il pesce (18), le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine (19) e l'olio d'oliva (20). Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento. Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse, la relazione della Commissione su tale prodotto dovrebbe essere resa disponibile al più presto. Sulla scorta delle conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove opportuno, adottare nuove iniziative per settori.

(35)

Le regole dell'Unione sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (21), e le sue disposizioni d'applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (22). La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su tali regole, ben note agli operatori del settore alimentare e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa.

(36)

La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcune sostanze nutritive negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.

(37)

Il Libro bianco della Commissione ha posto l'accento su alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica, quali i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi.

(38)

Poiché uno degli obiettivi del presente regolamento è di fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte consapevoli, è importante al riguardo assicurare che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite sulle etichette. È quindi opportuno che l'etichetta rechi il termine «sale» invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva «sodio».

(39)

In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo, in particolare delle miscele di bevande alcoliche.

(40)

A fini di coerenza del diritto dell'Unione, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali o sulla salute sulle etichette degli alimenti dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (23).

(41)

Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire una dichiarazione nutrizionale, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'Unione.

(42)

Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni nutrizionali fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali in parte nella parte anteriore dell'imballaggio e in parte in quella posteriore può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, alcune informazioni potrebbero essere ripetute, ad esempio, nella «parte anteriore dell'imballaggio». La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute, per far sì che i consumatori possano vedere facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti.

(43)

Per incoraggiare gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati ai quali potrebbe non applicarsi l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, si dovrebbe dar loro la possibilità di dichiarare solo alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale. Tuttavia è opportuno stabilire chiaramente quali informazioni possano essere fornite su base volontaria, onde evitare che la possibilità di scelta dell'operatore del settore alimentare induca in errore il consumatore.

(44)

Si sono recentemente registrate evoluzioni nell'espressione della dichiarazione nutrizionale, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, o nella sua presentazione, attraverso l'uso di grafici o simboli, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare. Tali forme supplementari di espressione e presentazione possono aiutare i consumatori a comprendere meglio la dichiarazione nutrizionale. Non disponiamo tuttavia di elementi sufficienti, per l'intera Unione, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le forme alternative di espressione o presentazione delle informazioni. È pertanto opportuno consentire che siano sviluppate diverse forme di espressione e presentazione sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e invitare la Commissione a redigere una relazione sull'uso di tali forme di espressione e presentazione, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di un'ulteriore armonizzazione.

(45)

Per aiutare la Commissione a presentare tale relazione, gli Stati membri dovrebbero fornirle le pertinenti informazioni sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale sul mercato nel loro territorio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti forme di espressione o presentazione supplementari di comunicare alle autorità nazionali l'uso di tali forme supplementari e le pertinenti giustificazioni relative al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

(46)

È opportuno assicurare un certo livello di coerenza nello sviluppo di forme supplementari di espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale. È pertanto opportuno promuovere lo scambio e la condivisione costanti delle migliori prassi e delle esperienze tra gli Stati membri e con la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi.

(47)

La dichiarazione, nello stesso campo visivo, delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un alimento dovrebbe essere considerata nel suo insieme come una parte della dichiarazione nutrizionale e non dovrebbe essere trattata come un gruppo di indicazioni distinte.

(48)

L'esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sugli alimenti nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sugli alimenti.

(49)

È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, le informazioni sui potenziali allergeni dovrebbero sempre essere fornite al consumatore.

(50)

Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate.

(51)

Le regole relative alle informazioni sugli alimenti dovrebbero poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (24).

(53)

È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (25), in modo da tener conto del presente regolamento. I regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(54)

L'aggiornamento irregolare e frequente dei requisiti in materia di informazioni sugli alimenti può comportare notevoli oneri amministrativi per le aziende del settore, specialmente per le imprese di piccole e medie dimensioni. È pertanto opportuno assicurare che le misure che possono essere adottate dalla Commissione nell'esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento si applichino lo stesso giorno di un anno civile dopo un appropriato periodo transitorio. Dovrebbe essere consentito derogare a questo principio nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure in questione è la protezione della salute umana.

(55)

Per consentire agli operatori del settore alimentare di adattare l'etichettatura dei propri prodotti ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento, è importante prevedere appropriati periodi di transizione per l'applicazione del presente regolamento.

(56)

Tenuto conto delle modifiche sostanziali dei requisiti relativi all'etichettatura nutrizionale introdotte dal presente regolamento, in particolare le modifiche relative al contenuto della dichiarazione nutrizionale, è opportuno autorizzare gli operatori del settore alimentare ad anticipare l'applicazione del presente regolamento.

(57)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda, tra l'altro, la messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, l'elenco degli alimenti per i quali non è richiesto un elenco di ingredienti, il riesame dell'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza o l'elenco delle sostanze nutritive che possono essere dichiarate su base volontaria. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(59)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme di attuazione concernenti, inter alia, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, il modo di indicare il termine minimo di conservazione, il modo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne, la precisione dei valori dichiarati per la dichiarazione nutrizionale o l'espressione per porzione o per unità di consumo della dichiarazione nutrizionale. A norma dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (26), ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

2.   Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l'etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.

3.   Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

4.   Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di «alimento», «legislazione alimentare», «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

le definizioni di «trattamento», «prodotti non trasformati» e «prodotti trasformati» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (27);

c)

la definizione di «enzima alimentare» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (28);

d)

le definizioni di «additivo alimentare», «coadiuvante tecnologico» e «supporto» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'allegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (29);

e)

la definizione di «aroma» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (30);

f)

le definizioni di «carne» e «carni separate meccanicamente» di cui ai punti 1.1 e 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (31);

g)

la definizione di «tecnica di comunicazione a distanza» di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (32);

h)

la definizione di «pubblicità» di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (33);

i)

la definizione di «nanomateriali ingegnerizzati» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai nuovi alimenti (34)  (35).

2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «informazioni sugli alimenti»: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;

b)   «normativa in materia di informazioni sugli alimenti»: le disposizioni dell'Unione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;

c)   «informazioni obbligatorie sugli alimenti»: le indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale;

d)   «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali, in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione;

e)   «alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;

f)   «ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;

g)   «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

h)   «ingrediente composto»: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;

i)   «etichetta»: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

j)   «etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

k)   «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce;

l)   «denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione ad esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;

m)   «denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

n)   «denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, la sua utilizzazione e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

o)   «ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa;

p)   «termine minimo di conservazione di un alimento»: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;

q)   «sostanza nutritiva»: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell'allegato XIII del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie.

3.   Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

4.   Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI

Articolo 3

Obiettivi generali

1.   La fornitura di informazioni sugli alimenti tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

2.   La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

3.   Quando la normativa in materia di informazioni sugli alimenti stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio, dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possano essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possano continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

Articolo 4

Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti

1.   Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a)

informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;

b)

informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura dell'alimento. Tali informazioni riguardano in particolare:

i)

gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

ii)

la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;

iii)

l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso dell'alimento;

c)

informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

2.   Nel valutare se occorra imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.

Articolo 5

Consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Qualunque misura dell'Unione adottata nell'ambito della normativa in materia di informazioni sugli alimenti che sia suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità»).

CAPO III

REQUISITI GENERALI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Articolo 6

Requisito di base

Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

Articolo 7

Pratiche leali d'informazione

1.   Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a)

per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b)

attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede;

c)

suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche;

d)

suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2.   Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3.   Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a)

alla pubblicità;

b)

alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Articolo 8

Responsabilità

1.   L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

2.   L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

3.   Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

4.   Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

5.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

6.   Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove opportuno, al consumatore finale.

7.   Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a)

quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b)

quando l'alimento preimballato è destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Fatte salve le disposizioni del primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

8.   Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

CAPO IV

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI

SEZIONE 1

Contenuto e presentazione

Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1.   Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

a)

la denominazione dell'alimento;

b)

l'elenco degli ingredienti;

c)

qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d)

la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e)

la quantità netta dell'alimento;

f)

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g)

le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;

h)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

i)

il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 25;

j)

istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;

k)

per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

l)

una dichiarazione nutrizionale.

2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri qualora la Commissione abbia adottato misure di attuazione ai sensi del paragrafo 3 e conformemente a tali misure di attuazione.

3.   La Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, adottare norme dettagliate sulle modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori.

Articolo 10

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti

1.   Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti.

2.   Per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un alimento, la Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50, 51 e 52.

Articolo 11

Metrologia

L'articolo 9 si applica fatte salve disposizioni più specifiche dell'Unione in materia di metrologia.

Articolo 12

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

1.   Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.

2.   Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta.

3.   Al fine di assicurare che il consumatore possa beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, la Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, può stabilire norme relative alla messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta.

4.   Agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni dell'articolo 42.

Articolo 13

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1.   Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione.

2.   Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3.   Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 60 cm2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

4.   Al fine di assicurare un'attuazione uniforme del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate relative al contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo.

5.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, criteri di leggibilità aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i requisiti di cui al paragrafo 6 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.

6.   Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f) e k), appaiono nello stesso campo visivo.

7.   Il paragrafo 6 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Vendita a distanza

1.   Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a)

le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b)

tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

2.   Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'articolo 42 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

Articolo 15

Requisiti linguistici

1.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.

2.   Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

Articolo 16

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

1.   Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

2.   Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm2, sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

3.   Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedano una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.

4.   Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedano un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per:

a)

i vini di cui all'allegato XI b del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91;

c)

le bevande analoghe a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi;

d)

l'idromele;

e)

tutti i tipi di birra; e

f)

le bevande spiritose quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.

Entro … (36), la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 29, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione.

La Commissione può corredare tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.

SEZIONE 2

Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie

Articolo 17

Denominazione dell'alimento

1.   La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

2.   È ammessa l'utilizzazione nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell'alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.

3.   In casi eccezionali, la denominazione dell'alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per i consumatori.

4.   La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.

5.   L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.

Articolo 18

Elenco degli ingredienti

1.   L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione dell'alimento.

2.   Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI.

3.   Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

4.   Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell'allegato VII.

Articolo 19

Omissione dell'elenco degli ingredienti

1.   Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti:

a)

gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;

b)

le acque gassificate dalla cui descrizione si rilevi tale caratteristica;

c)

gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;

d)

i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;

e)

prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell'alimento:

i)

sia identica alla denominazione dell'ingrediente, oppure

ii)

consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

2.   Al fine di tener conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di alimenti, in casi eccezionali la Commissione può, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, integrare il paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale o delle collettività.

Articolo 20

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

Fatto salvo l'articolo 21, nell'elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:

a)

i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;

b)

gli additivi e gli enzimi alimentari:

i)

la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure

ii)

che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;

c)

i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;

d)

le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

e)

l'acqua:

i)

quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; oppure

ii)

nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

Articolo 21

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

1.   Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.

2.   Per garantire una migliore informazione del consumatore e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50, 51 e 52.

Articolo 22

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1.   L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a)

figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;

b)

è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; oppure

c)

è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2.   Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VIII.

Articolo 23

Quantità netta

1.   La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:

a)

in unità di volume per i prodotti liquidi;

b)

in unità di massa per gli altri prodotti.

2.   Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni di cui agli articoli 50 e 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell'allegato IX.

Articolo 24

Termine minimo di conservazione e data di scadenza

1.   Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.   La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato X.

3.   Per assicurare un'applicazione uniforme del modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui all'allegato X punto 1, lettera c), la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione al riguardo.

Articolo 25

Paese d'origine o luogo di provenienza

1.   Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (37), e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (38).

2.   L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a)

nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b)

per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione delle norme di attuazione di cui al paragrafo 6.

3.   Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a)

è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b)

il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione delle norme di attuazione di cui al paragrafo 6.

4.   Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.

5.   Entro … (39), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per:

a)

tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b)

il latte;

c)

il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

d)

le carni usate quali ingrediente;

e)

gli alimenti non trasformati;

f)

i prodotti a base di un unico ingrediente;

g)

gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.

Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria di cui al primo comma e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

6.   Entro … (40), la Commissione adotta, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione relative all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 26

Istruzioni per l'uso

1.   Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.

2.   La Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate relative all’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo a determinati alimenti.

Articolo 27

Titolo alcolometrico

1.   Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, dalle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili a tali prodotti.

2.   Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato XII.

SEZIONE 3

Dichiarazione nutrizionale

Articolo 28

Rapporto con altra normativa

1.   La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della seguente normativa:

a)

direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (41);

b)

direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (42).

2.   La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un'alimentazione particolare (43), e delle direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Articolo 29

Contenuto

1.   La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a)

il valore energetico; e

b)

la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

2.   Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a)

grassi trans;

b)

acidi grassi monoinsaturi;

c)

acidi grassi polinsaturi;

d)

polioli;

e)

amido;

f)

fibre;

g)

i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

3.   Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le informazioni sul valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

4.   In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

5.   Fatto salvo l'articolo 42 e in deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a)

al valore energetico; oppure

b)

al valore energetico e alla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

6.   Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, modificare gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

Articolo 30

Calcolo

1.   Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell'allegato XIV.

2.   La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell'allegato XIV.

3.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

4.   I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

a)

dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;

b)

del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

c)

del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate per l'attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali.

Articolo 31

Espressione per 100 g o per 100 ml

1.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.

2.   Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

3.   Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1.

4.   Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.

Articolo 32

Espressione per porzione o per unità di consumo

1.   Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

a)

oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

b)

oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;

c)

oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'articolo 31, paragrafo 4.

2.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 29, paragrafi 3, 4 e 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

3.   La porzione o l'unità utilizzate sono indicate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

4.   Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione può adottare, tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 33

Presentazione

1.   Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.

2.   Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

3.   Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, possono essere presentate insieme:

a)

in un campo visivo diverso da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

b)

in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, regole concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili.

6.   Per assicurare un'applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione al riguardo.

Articolo 34

Forme di espressione e presentazione supplementari

1.   Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 32 e alla presentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)

non inducono in errore il consumatore come descritto all'articolo 7;

b)

sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta;

c)

sono sostenuti da elementi che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e

d)

nel caso di altre forme di espressione, esse si basano su assunzioni di riferimento armonizzate oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi.

2.   Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

3.   Gli Stati membri assicurano l'appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio.

Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare all'autorità competente l'uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull'interruzione dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

4.   La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l'uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

5.   Entro … (44), alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

6.   Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

CAPO V

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Articolo 35

Requisiti applicabili

1.   Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 e 3, del presente regolamento.

2.   Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a)

non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;

b)

non sono ambigue né confuse per il consumatore;

c)

sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, norme di attuazione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le informazioni volontarie sugli alimenti relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

4.   Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando gli operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, altri casi rispetto a quello di cui al paragrafo 3 del presente articolo per la fornitura di informazioni volontarie sugli alimenti.

Articolo 36

Presentazione

Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI NAZIONALI

Articolo 37

Disposizioni nazionali

1.   Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci.

2.   Fatto salvo l'articolo 38, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1.   Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 43, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a)

protezione della salute pubblica;

b)

protezione dei consumatori;

c)

prevenzione delle frodi;

d)

protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

2.   In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Articolo 39

Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare disposizioni che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 40

Bevande alcoliche

In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Articolo 41

Espressione della quantità netta

In mancanza di disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l'espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima del … (45).

Entro … (46), gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Articolo 42

Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

1.   Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a)

la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b)

la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

Articolo 43

Procedura di notifica

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano.

2.   La Commissione consulta il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro.

3.   Lo Stato membro che ritenga necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.

4.   Se il parere della Commissione è negativo, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione avvia la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 46, paragrafo 2, per stabilire se le disposizioni previste possano essere applicate, eventualmente mediante le modifiche appropriate.

5.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (47), non si applica alle disposizioni che rientrano nella procedura di notifica di cui al presente articolo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, MODIFICATIVE E FINALI

Articolo 44

Modifiche degli allegati

Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell'esigenza di informazione dei consumatori e fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 49 e alle condizioni stabilite agli articoli 50 e 51, gli allegati del presente regolamento.

Articolo 45

Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell'esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l'adozione di misure secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente agli articoli da 49 a 52, la Commissione:

a)

stabilisce un periodo transitorio appropriato per l'applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento; e

b)

assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1o aprile di un anno civile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana.

Articolo 46

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.

Articolo 47

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (48). Qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.. …/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata a norma degli articoli da 30 a 33 di tale regolamento.

La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regolamento (UE) n…/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

Articolo 48

Modifiche del regolamento (CE) n. 1925/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n…/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (49), e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.

Articolo 49

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 44 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … (50). La Commissione redige una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 50.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 50 e 51.

4.   Qualora, in caso di comparsa di nuovi gravi rischi per la salute dell'uomo, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 50

Revoca della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 44 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 51

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni ad un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 52

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione finché non sia sollevata alcuna obiezione a norma del paragrafo 3.

2.   La notifica di un atto delegato adottato a norma del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato adottato a norma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 51. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni a tale atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 53

Abrogazione

1.   Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal … (51).

2.   I riferimenti agli atti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1.   Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del … (52) che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del … (53) che non soddisfano il requisito stabiliti all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2.   Tra … (52) e … (53), la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 29 a 34.

3.   In deroga alla direttiva 90/496/CEE, all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 29 a 34 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del … (52).

Articolo 55

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (54), ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal … (55).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a … , addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 21 febbraio 2011. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del …

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(6)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(7)  GU L 113 del 30.4.1987, pag. 57.

(8)  GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

(9)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.

(10)  GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

(11)  GU L 27 del 31.1.2008, pag. 12.

(12)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(13)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(14)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(15)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(16)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

(17)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

(19)  Regolamento (CE) n. 1760/2000.

(20)  Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27).

(21)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(22)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(23)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(24)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(25)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(26)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(27)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(28)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(29)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(30)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(31)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(32)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(33)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(34)  doc. 2008/0002 (COD).

(35)  GU L …

(36)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(37)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(38)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(39)  Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(40)  Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(41)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(42)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(43)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(44)  Otto anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(45)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(46)  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(47)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(48)  GU L ….»

(49)  GU L ….»

(50)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(51)  Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(52)  Il primo giorno del mese che segue un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(53)  Il primo giorno del mese che segue un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(54)  Il primo giorno del mese che segue un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(55)  Il primo giorno del mese che segue un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

DEFINIZIONI SPECIFICHE

di cui all'articolo 2, paragrafo 4

1.   «Dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale»: le informazioni comprendenti:

grassi (saturi, trans, monoinsaturi, polinsaturi),

carboidrati (zuccheri, polioli, amido),

sale,

fibre,

proteine,

vitamine o sali minerali elencati nell'allegato XIII, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all'allegato XIII, parte A, punto 2;

2.   «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

3.   «acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

4.   «acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;

5.   «acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppio legame cis;

6.   «acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

7.   «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli;

8.   «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;

9.   «polioli»: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;

10.   «proteine»: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula:

proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

11.   «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5;

12.   «fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,

polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,

polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;

13.   «valore medio»: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.


ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1.

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a)

sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);

b)

maltodestrine a base di grano (1);

c)

sciroppi di glucosio a base di orzo;

d)

cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3.

Uova e prodotti a base di uova.

4.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a)

gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b)

gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.

Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a)

olio e grasso di soia completamente raffinato (1);

b)

tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c)

oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d)

estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a)

siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;

b)

lattiolo.

8.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.

10.

Senape e prodotti a base di senape.

11.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13.

Lupini e prodotti a base di lupini.

14.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.


(1)  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


ALLEGATO III

ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI

Tipo o categoria di alimenti

Indicazioni

1.   Alimenti imballati in taluni gas

1.1

Alimenti la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008

«confezionato in atmosfera protettiva»

2.   Alimenti contenenti edulcoranti

2.1

Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008

La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i»

2.2

Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008

La denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i»

2.3

Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008

«contiene una fonte di fenilalanina»

2.4

Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008

«un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»

3.   Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio

3.1

Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.

La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione dell'alimento. In mancanza di un elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell'alimento.

3.2

Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell'alimento.

3.3

Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (1).

La dicitura «contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» deve essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione dell'alimento.

4.   Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta

4.1

Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»:

destinate ad essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o

che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l

La dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml

4.2

Alimenti diversi da quelli di cui al punto 4.1 ai quali la caffeina è aggiunta a fini nutrizionali o fisiologici.

La dicitura «caffeina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» figura nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento seguita, tra parentesi e a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 g/ml. Nel caso degli integratori alimentari, il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero sull'etichettatura.

5.   Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

5.1

Alimenti o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo

1)

la dicitura «addizionato di steroli vegetali» o «addizionato di stanoli vegetali» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento;

2)

il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) va dichiarato nell'elenco degli ingredienti;

3)

viene segnalato che l'alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue;

4)

viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico;

5)

viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni;

6)

il prodotto deve recare l'indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi;

7)

nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti;

8)

la porzione dell'alimento o dell'ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un'indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.


(1)  Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.


ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA x

Altezza della x

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ALLEGATO V

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1.

I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2.

i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3.

le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4.

le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5.

il sale e i succedanei del sale;

6.

gli edulcoranti da tavola;

7.

i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8.

le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9.

gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10.

gli aromi;

11.

gli additivi alimentari;

12.

i coadiuvanti tecnologici;

13.

gli enzimi alimentari;

14.

la gelatina;

15.

i composti di gelificazione per marmellate;

16.

i lieviti;

17.

le gomme da masticare;

18.

gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;

19.

gli alimenti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.


ALLEGATO VI

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA ACCOMPAGNANO

PARTE A —   INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO

1.

La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

2.

Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «scongelato».

3.

Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni: «irradiato» o

«trattato con radiazioni ionizzanti» e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1)

4.

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa.

PARTE B —   REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE»

1.

Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:

 

Tenore in materie grasse

Rapporto collagene/proteine della carne (2)

carni macinate magre

≤ 7 %

≤ 12 %

carni macinate di puro manzo

≤ 20 %

≤ 15 %

carni macinate contenenti carne di maiale

≤ 30 %

≤ 18 %

carni macinate di altre specie

≤ 25 %

≤ 15 %

2.

Oltre ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

«percentuale del tenore in materie grasse ≤ … %»,

«rapporto collagene/proteine della carne ≤ … %».

3.

Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l'apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(2)  Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.


ALLEGATO VII

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

PARTE A —   DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO

Categoria di ingredienti

Disposizione relativa all'indicazione con riferimento al peso

1.

Acqua aggiunta e ingredienti volatili

Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica agli alimenti non trasformati.

2.

Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione

Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione.

3.

Ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati ad essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua

Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato da diciture quali «ingredienti del prodotto ricostituito» o «ingredienti del prodotto pronto al consumo».

4.

Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un alimento

Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione «frutta», «ortaggi» o «funghi» seguiti dalla dicitura «in proporzione variabile», immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 18, paragrafo1, sulla base del peso totale dei frutti, degli ortaggi o dei funghi presenti.

5.

Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo

Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come «in proporzione variabile».

6.

Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

7.

Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2 % del prodotto finito

Possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti mediante la dicitura «contiene … e/o …», nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C, né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II.

PARTE B —   INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA

Fatto salvo l'articolo 21, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.

Definizione della categoria di alimento

Designazione

1.

Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva

«Olio» accompagnato

dall'aggettivo, a seconda dei casi, «vegetale» o «animale», oppure

dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale

L'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

2.

Grassi raffinati

«Grasso» o «materia grassa», completata

dall'aggettivo, a seconda dei casi, «vegetale» o «animale», oppure

dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale

L'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.

3.

Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali

«Farine», seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso

4.

Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi

«Amido(i)/fecola(e)»

5.

Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce

«Pesce(i)»

6.

Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro alimento, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio

«Formaggio(i)»

7.

Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto

«Spezia(e)» o «miscela di spezie»

8.

Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto

«Pianta(e) aromatica(che)» o «miscela di piante aromatiche»

9.

Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare

«Gomma base»

10.

Pangrattato di qualsiasi origine

«Pangrattato»

11.

Qualsiasi categoria di saccarosio

«Zucchero»

12.

Destrosio anidro e monoidrato

«Destrosio»

13.

Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato

«Sciroppo di glucosio»

14.

Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele

«Proteine del latte»

15.

Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato

«Burro di cacao»

16.

Tutti i tipi di vino di cui all'allegato XI terdel regolamento (CE) n. 1234/2007

«Vino»

17.

I muscoli scheletrici (1) delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …»

Specie

Tenore in materie grasse

Rapporto collagene/proteine della carne. (3)

Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi

25 %

25 %

Suini

30 %

25 %

Volatili e conigli

15 %

10 %

«carne(i) di …» e la(le) denominazione (i) (2) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono)

Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo.

I prodotti coperti dalla definizione di «carni separate meccanicamente» sono esclusi dalla presente definizione.

 

18.

Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente».

«carni di … separate meccanicamente» e la denominazione o le denominazioni (2) delle specie o delle specie animali da cui provengono

PARTE C —   INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E

Fatto salvo l'articolo 21, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 20, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento in questione.

 

Acidificanti

 

Correttori di acidità

 

Agenti antiagglomeranti

 

Agenti antischiumogeni

 

Antiossidanti

 

Agenti di carica

 

Coloranti

 

Emulsionanti

 

Sali di fusione (4)

 

Agenti di resistenza

 

Esaltatori di sapidità

 

Agenti di trattamento della farina

 

Agenti schiumogeni

 

Gelificanti

 

Agenti di rivestimento

 

Umidificanti

 

Amidi modificati (5)

 

Conservanti

 

Gas propulsore

 

Agenti lievitanti

 

Sequestranti

 

Stabilizzanti

 

Edulcoranti

 

Addensanti

PARTE D —   DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1.

Gli aromi sono designati sia con il termine «aroma(i)», sia con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma.

2.

La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento sono designate nell'elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine «aroma(i)».

3.

Il termine «naturale» o qualunque espressione che abbia un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo per gli aromi nei quali la componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

4.

Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualunque altra espressione che abbia un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo se la componente aromatizzante è stata isolata mediante procedimenti fisici adeguati o procedimenti enzimatici o microbiologici, o procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi interessata.

PARTE E —   DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI

1.

Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti.

2.

Fatto salvo l'articolo 21, l'elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:

a)

quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l'articolo 20, lettere da a) a d);

b)

per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l'articolo 20, lettere da a) a d); oppure

c)

quando l'ingrediente composto è un alimento per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell'Unione.


(1)  Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

(2)  Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

(3)  Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.

(4)  Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

(5)  L'indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è richiesta.


ALLEGATO VIII

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1.

L'indicazione quantitativa non è richiesta:

a)

per un ingrediente o una categoria di ingredienti:

i)

il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato IX, punto 5;

ii)

la cui quantità deve già figurare sull'etichettatura in virtù delle disposizioni dell'Unione;

iii)

che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure

iv)

che, pur figurando nella denominazione dell'alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l'alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

b)

quando disposizioni specifiche dell'Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura; oppure

c)

nei casi di cui all'allegato VII, parte A, punti 4 e 5.

2.

L'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:

a)

di ingredienti o di categorie d'ingredienti recanti l'indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)» quando la denominazione dell'alimento è accompagnata da tale indicazione conformemente all'allegato III; oppure

b)

di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.

3.

L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria d'ingredienti:

a)

è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e

b)

figura nella denominazione dell'alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria d'ingredienti in questione.

4.

In deroga al punto 3,

a)

per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull'etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;

b)

la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;

c)

la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;

d)

quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.


ALLEGATO IX

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

1.

L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti:

a)

che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;

b)

la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure

c)

che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

2.

Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell'Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.

3.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

4.

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

5.

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.


ALLEGATO X

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA

1.

Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:

a)

la data è preceduta dai termini:

«Da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l'indicazione del giorno,

«Da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi;

b)

i termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:

dalla data stessa, oppure

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato;

c)

la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

Tuttavia, per gli alimenti:

conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese,

conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno,

conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;

d)

fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:

degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,

dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva,

delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,

dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla fabbricazione,

degli aceti,

del sale da cucina,

degli zuccheri allo stato solido,

dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

2.

La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

a)

è preceduta dai termini «da consumare entro …»;

b)

i termini di cui alla lettera a) sono seguiti:

dalla data stessa, oppure

dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

c)

la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.


ALLEGATO XI

TIPI DI CARNI PER LE QUALI È OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE DI ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA

Codici NC

(Nomenclatura combinata 2010)

Descrizione

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Ex02 07

Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105


ALLEGATO XII

TITOLO ALCOLOMETRICO

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dal termine «alcol» o dall'abbreviazione «alc.».

Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande

Tolleranza positiva o negativa

1.

Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva;

0,5 % vol.

2.

Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; idromele;

1 % vol.

3.

Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

1,5 % vol.

4.

Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume;

0,3 % vol.


ALLEGATO XIII

CONSUMI DI RIFERIMENTO

PARTE A —   CONSUMI DI RIFERIMENTO PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)

1.   Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento

Vitamina A (μg)

800

Vitamina D (μg)

5

Vitamina E (mg)

12

Vitamina K (μg)

75

Vitamina C (mg)

80

Tiammina (mg)

1,1

Riboflavina (mg)

1,4

Niacina (mg)

16

Vitamina B6 (mg)

1,4

Acido folico (μg)

200

Vitamina B12 (μg)

2,5

Biotina (μg)

50

Acido pantotenico (mg)

6

Potassio (mg)

2 000

Cloruro (mg)

800

Calcio (mg)

800

Fosforo (mg)

700

Magnesio (mg)

375

Ferro (mg)

14

Zinco (mg)

10

Rame (mg)

1

Manganese (mg)

2

Fluoro (mg)

3,5

Selenio (μg)

55

Cromo (μg)

40

Molibdeno (μg)

50

Iodio (μg)

150

2.   Quantità significative di vitamine e di sali minerali

Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:

il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande,

il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure

il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.

PARTE B —   CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI ENERGETICI E DI DETERMINATI ELEMENTI NUTRITIVI DIVERSI DALLE VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)

Elementi nutritivi o energetici

Consumo di riferimento

Energia

8 400 kJ (2 000 kcal)

Grassi totali

70 g

Acidi grassi saturi

20 g

Carboidrati

260 g

Zuccheri

90 g

Sale

6 g


ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

carboidrati (ad esclusione dei polioli)

4 kcal/g — 17 kJ/g

polioli

2,4 kcal/g — 10 kJ/g

proteine

4 kcal/g — 17 kJ/g

grassi

9 kcal/g — 37 kJ/g

salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g

alcol (etanolo)

7 kcal/g — 29 kJ/g

acidi organici

3 kcal/g — 13 kJ/g

fibre

2 kcal/g — 8 kJ/g

eritritolo

0 kcal/g — 0 kJ/g


ALLEGATO XV

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l'energia (kilojoule — kJ e kilocalorie — kcal) e per la massa (grammi — g, milligrammi — mg e microgrammi — μg) e l'ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti:

energia

kJ e kcal

grassi

g

di cui:

 

acidi grassi saturi

g

acidi grassi trans

g

acidi grassi monoinsaturi

g

acidi grassi polinsaturi

g

carboidrati

g

di cui:

 

zuccheri

g

polioli

g

amido

g

fibre

g

proteine

g

sale

g

vitamine e sali minerali

le unità indicate nell'allegato XIII, parte A, punto 1


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 1o febbraio 2008, sulla base dell'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qui di seguito «il trattato»), la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. (1) Si applica la procedura legislativa ordinaria.

2.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294, paragrafo 3 del trattato, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura (2) il 16 giugno 2010, approvando 247 emendamenti della proposta originaria della Commissione.

Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1 del trattato, il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 18 settembre 2008 (3).

3.

Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del trattato, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 21 febbraio 2011.

II.   FINALITÀ

1.

Il progetto di regolamento relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori si prefigge in primo luogo di aggiornare e razionalizzare le disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e in particolare di etichettatura nutrizionale. Il progetto di regolamento fonde in un unico regolamento diversi atti legislativi quali le direttive 2000/13/CE (4) e 90/496/CEE (5) introducendo una grande innovazione, l'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale.

2.

Obiettivo del progetto di regolamento è tendere a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali i mezzi per scegliere con cognizione di causa e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro tenendo conto delle differenze nella percezione dei consumatori e delle loro esigenze di informazione.

3.

Il progetto di regolamento mira inoltre ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, realizzando la libera circolazione nell'Unione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A)    Proposta della Commissione

Nella posizione in prima lettura il Consiglio ha apportato una serie di modifiche alla proposta della Commissione, concernenti in particolare:

a)

il campo di applicazione del progetto di regolamento (articolo 1, paragrafo 3): il Consiglio ha specificato espressamente che il progetto di regolamento si applica alle attività degli operatori del settore alimentare. Questo corrisponde agli emendamenti 6,39 (parte quinta) e 305 (in parte);

b)

prodotto alimentare imitato (articolo 7, paragrafo 1, lettera d) e allegato VI): il Consiglio ha introdotto disposizioni volte a impedire che le informazioni sui prodotti alimentari possano indurre in errore il consumatore suggerendo la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare in cui un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Inoltre il Consiglio richiede l'etichettatura del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione. Ciò corrisponde allo spirito degli emendamenti 77, 78 e 230, con un'eccezione: il Consiglio ritiene che la chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione insieme al nome del prodotto alimentare dia ai consumatori le pertinenti informazioni;

c)

nome sull'etichetta [articolo 9, paragrafo 1, lettera h)]: il Consiglio ha precisato che è obbligatorio menzionare sull'etichetta il nome e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari; altri nomi e indirizzi potrebbero essere inclusi su base volontaria per identificare altri operatori del settore coinvolti nel processo di produzione alimentare;

d)

vendita a distanza (articolo 14): per gli alimenti preimballati, tutte le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, tranne il termine minimo di conservazione o la data limite di consumo, devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto; comunque, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere fornite al momento della consegna; sono pertanto coperti gli emendamenti 20, 118 e 119;

e)

bevande alcoliche (articolo 16, paragrafo 4): il Consiglio ha precisato in modo più dettagliato gli obiettivi della relazione sull'esenzione delle bevande alcoliche che sarà presentata dalla Commissione entro cinque anni dall'entrata in vigore del progetto di regolamento;

f)

paese d'origine o luogo di provenienza (articolo 25): l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a)

qualora l'assenza di indicazioni possa indurre in errore il consumatore;

b)

per le carni delle specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili, oltre ai prodotti per i quali è già obbligatoria ai sensi della normativa verticale, la Commissione dovrebbe presentare una relazione entro 5 anni dalla data di applicazione dell'etichettatura obbligatoria.

Per altri prodotti (altri tipi di carni, latte, latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, le carni usate quali ingrediente, i prodotti alimentari non trasformati, gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento), la Commissione deve presentare entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento una relazione che valuti la fattibilità e faccia un'analisi costi-benefici considerando anche gli aspetti giuridici relativi al mercato interno e le conseguenze per gli scambi internazionali dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di tali prodotti. Il Consiglio richiede inoltre l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario se non è la stessa origine del prodotto alimentare (o almeno un'indicazione del fatto che le origini sono diverse);

g)

dichiarazione nutrizionale (articoli 29, 33): gli elementi della dichiarazione nutrizionale obbligatoria sono il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale; possono essere integrati a titolo facoltativo da un elemento di cui all'articolo 29, paragrafo 2; tutti questi elementi dovrebbero essere presentati nello stesso campo visivo (sulla parte anteriore dell'imballaggio o altrove). Inoltre, alcune informazioni possono essere ripetute in qualsiasi campo visivo (sulla parte anteriore dell'imballaggio o altrove). Questo è in linea con l'emendamento 298;

h)

espressione «per 100 g o per 100 ml» (articoli 31, 32): nella posizione del Consiglio l'espressione «per 100 g o per 100 ml», che consente il confronto tra prodotti simili, è obbligatoria in tutti i casi. L'espressione «per porzione» è consentita in aggiunta all'espressione di cui sopra. Ciò corrisponde all'emendamento 32 (parte prima);

i)

prodotti alimentari non preimballati (articolo 42): in linea di massima per i prodotti alimentari non preimballati sono obbligatorie solo le informazioni sugli allergeni. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale che sono obbligatorie altre indicazioni elencate all'articolo 9 o nell'allegato III. Possono anche determinare con quali mezzi e in quali forme si debbano mettere a disposizione le informazioni. Ciò è in linea con gli emendamenti 7, 34, 37, 39 (parte quarta), 93, 127, 136, 184 (parte prima), 185, 220;

j)

forme di espressione e presentazione supplementari (articolo 34): conformemente agli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha anche soppresso il capitolo della proposta della Commissione relativo ai «sistemi nazionali». Tuttavia era intenzione del Consiglio consentire l'utilizzo da parte degli operatori del settore alimentare di forme di espressione e presentazione supplementari, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge. Il Consiglio ha stabilito un quadro minimo a livello di Unione europea per le forme di espressione e presentazione supplementari. Ciò è in linea con gli emendamenti 59, 155, 156, 170 (parte terza) e 301;

k)

adeguamento al trattato: la base giuridica è stata adeguata al trattato; inoltre la terminologia è stata adattata e sono state inserite nel testo le nuove norme relative ai poteri conferiti alla Commissione per l'esecuzione del regolamento. Ciò è in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo 82, 105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 340 (in parte), 346, 347, 348, 349;

l)

misure transitorie per le misure di attuazione o gli atti delegati (articolo 45): il progetto di regolamento stabilisce che le misure adottate dalla Commissione includono un periodo transitorio per consentire l'esaurimento degli stock di prodotti alimentari etichettati; ciò corrisponde in linea di massima all'emendamento 69;

m)

applicazione del progetto di regolamento (articolo 55): il progetto di regolamento si applica dopo tre anni dall'entrata in vigore, tranne per quanto riguarda gli articoli da 29 a 34, che si applicano cinque anni dopo l'entrata in vigore; tuttavia l'applicazione delle norme relative alla dichiarazione nutrizionale può essere anticipata. Su base volontaria, un operatore del settore alimentare può applicare gli articoli da 29 a 34 tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento (articolo 54, paragrafo 3).

B)    Emendamenti del Parlamento europeo

a)   Emendamenti inseriti

Il Consiglio ha inserito nella sua posizione 75 emendamenti del Parlamento europeo.

Il Consiglio ha adottato integralmente i seguenti emendamenti:

59, 301 (soppressione del capitolo sui sistemi nazionali), 57, 58 (semplificazione della definizione di «ingrediente primario»), 76 (errore su elementi essenziali), 82 (adeguamento al trattato di Lisbona), 83 (pratiche ingannevoli), 103 (competenza per modificare l'elenco delle indicazioni), 149 (semplificazione), 184 (parte prima), 185 (prodotti alimentari non preimballati), 217 (prodotti alimentari esentati dalla dichiarazione nutrizionale), 243 (elenco di vitamine), 105, 138, 188, 329, 330, 331, 333, 336, 337, 346, 347, 348, 349 (competenze di esecuzione e atti delegati).

I seguenti emendamenti sono stati accolti in parte:

17, 332, 340 (competenze di esecuzione e atti delegati) 88, 89 (responsabilità), 118, 119 (vendita a distanza), 155 (forme di espressione o presentazione), 300 (sistemi nazionali), 322 (allegato I).

I seguenti emendamenti sono stati accolti in linea di massima:

6, 305 (in parte) (campo di applicazione del regolamento), 7, 34, 37, 39 (parti quarta e quinta), 93, 127, 136, 285 (prodotti alimentari non preimballati), 14, 84, 86, 326 (responsabilità), 20, 118, 119 (vendita a distanza), 31 (stesso campo visivo), 32 (parte prima) (espressione delle quantità), 40 (prodotti alimentari provenienti da paesi terzi), 69 (misure transitorie), 77, 78, 230 (prodotti alimentari imitati), 130 («nano»), 134 (enzimi), 156, 160, 165 (forme di espressione o presentazione), 170 (parte prima) (informazioni volontarie), 170 (parte terza) (forme di espressione o di presentazione supplementari), 178 (libera circolazione delle merci), 194 (entrata in vigore degli articoli da 29 a 34), 202, 203, 204, 245, 255 (allegati), 298 (ripetizione della dichiarazione nutrizionale).

b)   Emendamenti già coperti dalla proposta della Commissione

C'è una serie di emendamenti che il Consiglio non ha espressamente integrato nel suo testo considerandoli già coperti dalla proposta della Commissione in parti che esso non ha modificato. Il Consiglio è d'accordo tuttavia sui principi alla base degli emendamenti 71, 72, 142 (in parte) (categorie di informazioni), 98, 99 (condizioni di conservazione), 114, 122 (requisiti linguistici), 115, 265, 276, 293 (indicazioni ingannevoli per il consumatore), 116, 224 (in parte) (leggibilità), 209 (ortofrutticoli), 211 (acque minerali), 215, 216 (additivi).

In totale, 92 emendamenti del Parlamento europeo sono conformi almeno allo spirito della posizione del Consiglio.

c)   Emendamenti respinti

Il Consiglio non ha accolto i seguenti emendamenti:

1)   Obiettivo del progetto di regolamento

Gli obiettivi essenziali del progetto di regolamento sono indicati nei considerando 1, 2 e 3 della posizione del Consiglio. Le aggiunte al considerando 2 di cui all'emendamento 1 sono state ritenute superflue.

L'articolo 1, paragrafo 1 della proposta della Commissione definisce l'obiettivo del regolamento; sarebbe inopportuno sopprimerlo. L'emendamento 38 è stato pertanto respinto.

Il Consiglio ritiene che l'obiettivo del progetto di regolamento sia espresso correttamente all'articolo 3, paragrafo 1, della posizione del Consiglio. Non si è vista la necessità di modificare la formulazione, per cui l'emendamento 66 è stato respinto.

Il progetto di regolamento mira essenzialmente a proteggere i consumatori, ma non esiste protezione dei consumatori senza produzione alimentare; è pertanto nell'interesse dei consumatori che si prendano in considerazione anche gli interessi dei produttori e la qualità dei prodotti. L'emendamento 68 è stato pertanto respinto;

2)   Campagne di educazione e informazione

Gli emendamenti 4 e 5 introducono nei considerando del progetto di regolamento riferimenti alle campagne di educazione e informazione, che sono tuttavia strumenti a livello nazionale; inoltre nelle disposizioni del testo giuridico non vi è nulla che corrisponda a questi considerando. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti;

3)   Indicazioni ingannevoli per il consumatore

Il divieto di attribuire proprietà medicinali agli alimenti di cui al considerando 20 della posizione del Consiglio ha maggior importanza per il Consiglio del contenuto della versione del Parlamento europeo. L'emendamento 12 è stato pertanto respinto.

Regimi alimentari specifici: il divieto previsto dal Parlamento europeo nell'emendamento 81 è già contenuto nella direttiva 2009/39/CE (6) relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

4)   Indicazioni nutrizionali o sulla salute

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1924/2006 (7) relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Occorre evitare qualsiasi sovrapposizione tra il presente progetto di regolamento ed il regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Pertanto, il riferimento inserito nel considerando mediante l'emendamento 13 non è stato ritenuto appropriato.

Porre l'accento sull'assenza o la quantità ridotta di una sostanza nutritiva potrebbe situarsi in una «zona grigia» al confine tra l'informazione e l'indicazione; occorre evitare qualsiasi sovrapposizione tra il presente progetto di regolamento ed il regolamento (CE) n. 1924/2006. Gli emendamenti 79 e 80 sono stati respinti;

5)   Nuove tecnologie

L'emendamento 16 introduce un nuovo considerando che descrive modi alternativi che consentano ai consumatori di ottenere informazioni da fonti diverse dalle etichette alimentari, quali Internet. Tale considerando è puramente descrittivo e non vi sono riferimenti corrispondenti nell'articolato;

6)   Allergeni

Riguardo alle sostanze con effetti allergenici, l'emendamento 18 introduce in un considerando un requisito (l'indicazione di tracce della sostanza) di cui non si riscontrano riferimenti corrispondenti nell'articolato.

In base all'emendamento 135, il potenziale allergenico o di intolleranza dovrebbe essere immediatamente individuabile dai riferimenti a sostanze con effetti allergenici nell'elenco degli ingredienti. Il Consiglio ritiene che l'indicazione del nome del prodotto che potrebbe causare un'allergia o un'intolleranza costituisca un'informazione sufficientemente chiara per il consumatore;

7)   Politica sanitaria

Un considerando in un regolamento dell'Unione europea non sembra un contesto appropriato in cui indicare agli Stati membri come condurre le rispettive politiche sanitarie, che rimangono di competenza nazionale; l'emendamento 26 è stato pertanto respinto;

8)   Legislazione nazionale

Ai sensi dell'articolo 37 della posizione del Consiglio le disposizioni nazionali non possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. L'emendamento 35 è pertanto superfluo;

9)   Definizioni

Il Consiglio ritiene che la definizione di «legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari» sia essenziale nel contesto del progetto di regolamento e non debba essere soppressa; l'emendamento 44 è stato respinto.

La definizione di «informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari» chiarisce il significato del testo giuridico e non dovrebbe essere soppressa; l'emendamento 45 è stato respinto.

La definizione di «prodotto alimentare preimballato» proposta dalla Commissione, che fa riferimento all'imballaggio e che specifica che il prodotto è stato confezionato prima della sua presentazione alla vendita, è più completa e precisa rispetto alla versione proposta dall'emendamento 47, che è stato respinto.

La definizione di «prodotto alimentare non preimballato» è superflua e sarebbe controproducente, poiché si riferisce a tutti i prodotti diversi da quelli preimballati, per i quali esiste una definizione. Inoltre, il fatto di fornire una definizione di «prodotto alimentare non preimballato» presupporrebbe la possibile esistenza di un prodotto alimentare che non sia né imballato né non imballato, il che causerebbe inevitabilmente incertezza del diritto. L'emendamento 48 è stato pertanto respinto.

Il concetto di «alimento confezionato artigianalmente» non è utilizzato nella posizione del Consiglio, il che ne rende superflua la definizione; l'emendamento 292 è stato respinto.

Nella definizione di «ingrediente», la frase «i residui non sono considerati come ingredienti» aggiunge chiarezza e certezza e non dovrebbe essere soppressa; l'emendamento 49 è stato respinto.

La definizione di «campo visivo» nella proposta della Commissione è stata ritenuta più accurata, per cui l'emendamento 52 è stato respinto.

Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, il Consiglio ha preferito mantenere la proposta della Commissione relativa alla definizione di «denominazione legale» nel testo giuridico ed ha pertanto respinto gli emendamenti 54 e 129.

Il Consiglio ha semplificato la definizione di «ingrediente primario», sopprimendo le definizioni di ingrediente significativo e caratteristico, ma ha mantenuto la definizione di ingrediente primario nel testo giuridico poiché esso figura in una delle disposizioni; l'emendamento 56 è stato pertanto respinto.

Il Consiglio ritiene il concetto di «prodotto monoingrediente» sufficientemente chiaro, senza che sia necessaria una definizione, per cui l'emendamento 350 non è stato accolto.

Il Consiglio ha preferito non includere nel testo una definizione di «prodotto alimentare imitato», al fine di evitare il rischio di escludere da una definizione casi che potrebbero essere considerati come «imitazioni di prodotti alimentari» e che dovrebbero essere disciplinati dalla stessa normativa; l'emendamento 63 non è stato accettato;

10)   Prodotti alimentari non preimballati

Il Consiglio ha mantenuto nel campo di applicazione del progetto di regolamento i prodotti alimentari non preimballati, disciplinati dall'articolo 41. Di conseguenza gli emendamenti 39 (parte seconda e terza) e 109 sono stati respinti.

In linea di massima per i prodotti alimentari non preimballati sono previste solo informazioni sugli allergeni. I prodotti alimentari non preimballati generalmente non attraversano le frontiere. È pertanto logico lasciare agli Stati membri la competenza di prevedere, a livello nazionale, disposizioni relative ad ulteriori informazioni conformemente alle rispettive considerazioni dietetiche nazionali e priorità in materia sanitaria. Gli emendamenti 6 e 184 (parte seconda) sono stati respinti;

11)   Data di fabbricazione

Il Consiglio ha discusso in termini generali la questione della data di fabbricazione. Ciò comporterebbe un onere supplementare per gli operatori del settore alimentare, obbligati a fornire ulteriori informazioni. Pertanto, prima di inserire tale requisito occorre considerarne con attenzione la necessità e l'utilità e per tale ragione gli emendamenti 62, 97 e 140 sono stati respinti;

12)   Origine del prodotto alimentare

L'obiettivo di non indurre in errore i consumatori è uno dei principi su cui si fondano le norme in materia di origine nella posizione del Consiglio. La disposizione soppressa dall'emendamento 172 del Parlamento europeo è intesa ad evitare di indurre in errore i consumatori. Di conseguenza gli emendamenti 172 e 173 sono stati respinti.

Il Parlamento europeo ha proposto emendamenti che prevedono l'indicazione immediata dell'origine di prodotti alimentari quali le carni, i prodotti lattiero-caseari, gli ortofrutticoli freschi, altri prodotti monoingrediente e carne e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati. Nella posizione del Consiglio l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è prevista anche per le carni suine, ovine, caprine e di pollame. Tuttavia, per altri prodotti (altri tipi di carni, latte, latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, carni usate quali ingrediente, prodotti alimentari non trasformati, ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento) il Consiglio ha previsto una relazione preliminare della Commissione che attesti la fattibilità dell'indicazione dell'origine. Per tale ragione il Consiglio non ha accolto gli emendamenti 101, 309 e 328.

L'emendamento 24 è stato respinto poiché la menzione «Unione europea» come riferimento per la provenienza dei prodotti alimentari non è sembrata una questione da affrontare nel contesto del regolamento. Questo sarebbe piuttosto uno degli elementi da valutare nelle relazioni della Commissione e, se necessario, da definire successivamente mediante misure di attuazione.

Riguardo all'emendamento 50, il Consiglio ha preferito mantenere la portata più ampia della definizione di «luogo di provenienza» che figura nella proposta della Commissione, per cui l'emendamento è stato respinto.

Riguardo all'emendamento 177, il Consiglio non intende limitare il concetto di «provenienza».

Il Consiglio ha mantenuto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali riguardo all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza, al fine di proteggere la qualità degli alimenti prodotti localmente; l'emendamento 179 ha dovuto essere respinto;

13)   Bevande alcoliche

Il Consiglio ha esentato bevande alcoliche specificamente definite dall'obbligo di riportare integralmente sia l'elenco degli ingredienti sia l'indicazione nutrizionale. Tuttavia, in attesa di una relazione della Commissione che riesamini la situazione al termine di cinque anni, possono essere fornite informazioni a titolo volontario, e in particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni nutrizionali, i valori energetici potranno essere forniti unicamente per le bevande oggetto della deroga. La posizione del Consiglio non prevede tuttavia l'obbligo di indicare i valori energetici, per cui l'emendamento 28 è stato respinto.

Il Consiglio ha volutamente escluso dalla deroga le bevande in cui l'alcol è mischiato a bevande rinfrescanti (note come «alcolpops»), consumate prevalentemente dai giovani in grandi quantità. Il Consiglio pertanto non ha potuto accettare gli emendamenti 145, 294 e 339. Il Parlamento europeo ha esonerato gli «alcolpops», ma in compenso ha chiesto in un considerando requisiti di etichettatura più rigorosi per tali prodotti. Il Consiglio ha ritenuto che l'applicazione dei requisiti comuni fornisca informazioni sufficienti su tali bevande. L'emendamento 21 è stato respinto.

Di regola, le bevande alcoliche sono esonerate dall'indicazione dell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, qualora siano applicabili disposizioni diverse a livello nazionale, non vi è motivo di mantenerle. Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento 181;

14)   Leggibilità

Per il Consiglio, uno degli elementi essenziali della leggibilità è la dimensione obbligatoria dei caratteri, cui si aggiungono il contrasto con lo sfondo e criteri aggiuntivi che la Commissione definirà mediante atti delegati. Il Consiglio ha pertanto fissato la dimensione dei caratteri a 1,2 mm (altezza della x) affinché un testo sia considerato leggibile, mentre il Parlamento europeo fa riferimento ad un criterio soggettivo (ausili ottici). Negli emendamenti 19, 113 e 334, il Parlamento europeo non ha considerato in modo esplicito alcun criterio misurabile per determinare la leggibilità, il che non è stato ritenuto accettabile dal Consiglio.

Il Parlamento europeo fornisce un elenco finito di criteri aggiuntivi, mentre il Consiglio ha lasciato l'elenco aperto in vista dell'esame della Commissione. Il Consiglio non può accogliere l'emendamento 53.

L'emendamento 67 introduce una disposizione generica con concetti vaghi, di cui sarebbe impossibile verificare l'osservanza.

Dato il requisito generale della dimensione dei caratteri nella posizione del Consiglio, l'emendamento 111 che prevede una dimensione dei caratteri per alimenti specifici diventa inutile.

Il Consiglio ha ritenuto necessario conferire alla Commissione competenze per adottare norme dettagliate sul contrasto tra caratteri stampati e sfondo, data la natura altamente tecnica di tale disposizione. Il Consiglio non ha pertanto potuto accettare l'emendamento 112.

Riguardo all'emendamento 117, benché la pressione sull'ambiente sia un criterio di cui il legislatore deve tener conto al fine di limitare le informazioni obbligatorie richieste, esso non dovrebbe essere direttamente applicabile agli operatori del settore alimentare. Questi ultimi forniscono informazioni obbligatorie in modo leggibile e senza tener conto dell'aumento delle dimensioni del materiale di imballaggio o della pressione sull'ambiente. L'emendamento 10 è stato anch'esso respinto, poiché propone in un considerando che la pressione sull'ambiente sia un criterio per la definizione di nuove informazioni obbligatorie, ma ciò non corrisponde alla disposizione figurante nell'articolato;

15)   Categorie di informazioni

Il Consiglio ha ritenuto importante informare i consumatori mediante etichettatura sui rischi per la salute derivanti da un consumo eccessivo di alimenti o bevande, o dopo la data limite di consumo, ecc.; l'emendamento 73, che sopprime tale possibilità, è stato respinto;

16)   Indicazioni obbligatorie

Criteri per introdurre informazioni obbligatorie: in linea con la proposta della Commissione, il Consiglio ritiene che la necessità di informare i consumatori sia il criterio determinante per l'obbligatorietà delle informazioni stesse. L'emendamento 75 è stato respinto.

Ingredienti: il riferimento all'allegato introdotto dall'emendamento 94 non è necessario e potrebbe creare problemi in caso di modifica del regolamento o se le disposizioni pertinenti sono adottate mediante un atto legislativo diverso.

Quantità: è chiaro che per «quantità netta» si intende la quantità di prodotto alimentare inserita nell'imballaggio; poiché non sono necessarie ulteriori spiegazioni, l'emendamento 95 è stato respinto.

Quantità di liquidi: l'emendamento 139 introduce un riferimento ad un atto legislativo ritenuto non essenziale ai fini della chiarezza del testo.

Metrologia (articolo 11): nell'emendamento 106 il Parlamento europeo introduce un riferimento ad un atto legislativo specifico cui occorre conformarsi; tale singolo riferimento potrebbe indurre a pensare erroneamente che il resto della normativa non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11.

Posizione: il Parlamento europeo ha soppresso l'opzione di far figurare le informazioni su un'etichetta apposta sull'imballaggio; il Consiglio, favorevole alla flessibilità, ha mantenuto tale opzione ed ha respinto l'emendamento 107;

17)   Elenco degli ingredienti — dichiarazione nutrizionale

Esenzioni dalla dichiarazione nutrizionale: con l'emendamento 30 il Parlamento europeo ha introdotto in un considerando un ulteriore esempio di circostanze in cui un prodotto alimentare è esentato dalla dichiarazione nutrizionale. Il Consiglio non ha avvertito l'esigenza di ripetere nel considerando i casi di esenzione menzionati nell'allegato V.

Per il Consiglio gli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale obbligatoria dovrebbero essere il valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Il Consiglio pertanto non ha potuto accettare gli emendamenti 144, 152, 319.

Il Consiglio non può accettare neanche l'emendamento 146 (parte prima); il Consiglio considera inutili e fuorvianti per il consumatore le informazioni sul colesterolo perché il colesterolo consumato non ha alcuna relazione diretta con i livelli di colesterolo nel corpo umano.

Il Consiglio ritiene che se l'elenco delle vitamine è incompleto, è l'allegato XIII che deve essere completato. L'emendamento 146 (parte seconda) non è risultato accettabile.

Il Consiglio esige che il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria appaia nello stesso campo visivo dell'imballaggio — che si tratti della parte anteriore o di un altro campo visivo. Questo assicurerà che il consumatore abbia accesso immediato alle informazioni complete, non soltanto alle qualità positive o negative del prodotto alimentare. Inoltre il Consiglio permetterebbe la ripetizione volontaria di parti specifiche delle informazioni in qualsiasi parte dell'imballaggio. Il Consiglio non ha potuto pertanto accettare gli emendamenti 161, 313.

Presentazione del valore energetico: a parere del Consiglio il consumatore dovrebbe per quanto possibile ricevere a prima vista il massimo di informazioni concernenti il prodotto alimentare. Il consumatore non dovrebbe ricevere informazioni parziali o distorte sul prodotto alimentare. Il Consiglio non ha pertanto condiviso l'idea di evidenziare le informazioni su un elemento a scapito di altre e ha respinto gli emendamenti 158, 159, 162.

Il testo aggiuntivo richiesto dall'emendamento 151 non è rigoroso e comunque richiede una campagna educativa per essere contestualizzato. D'altra parte se la campagna educativa è attuata correttamente non sarà necessaria una formulazione così lunga su ogni etichetta.

Informazioni fornite su base volontaria: il Consiglio ritiene che, anche quando fornite su base volontaria, le informazioni debbano rispettare i requisiti di legge di cui alle sezioni 2 e 3 del capitolo IV del regolamento. Il Consiglio non ha quindi potuto accettare la soppressione dell'articolo 35, paragrafo 1 e ha respinto l'emendamento 169. L'emendamento 170 (parte seconda) è di difficile attuazione e ha dovuto essere respinto dal Consiglio: a chi spetterebbe mettere le informazioni a disposizione del pubblico?

Bottiglie in vetro marcate in modo indelebile destinate ad essere riutilizzate: il Consiglio ha considerato che i requisiti nutritivi sono essenziali. Gli emendamenti 124 e 223 sono stati respinti.

Riguardo alla definizione di imballaggi di piccole dimensioni in relazione alle indicazioni obbligatorie, il Consiglio non ha accettato l'emendamento 125 e si è conformato alla posizione della Commissione: il Consiglio definisce imballaggio di piccole dimensioni un imballaggio la cui superficie maggiore è inferiore a 10 cm2 e richiede meno informazioni del Parlamento europeo.

Riguardo alla definizione di imballaggi di piccole dimensioni esentati dal requisito della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il Consiglio si è attenuto alla proposta della Commissione: un imballaggio di piccole dimensioni è un imballaggio la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm2 e per questi imballaggi non sono richiesti neanche i valori energetici. L'emendamento 219 è stato respinto.

Calcolo dei valori energetici e nutritivi: conformemente con l'emendamento 340 (parte prima) i valori dichiarati dovrebbero essere determinati alla fine del periodo minimo di conservazione. Il Consiglio non ha ritenuto che ci sia motivo di specificare tale periodo di tempo;

18)   Norme relative all'etichettatura contenute nella legislazione specifica

Il Parlamento europeo ha introdotto emendamenti che richiedono cha la Commissione pubblichi un elenco con gli obblighi di etichettatura previsti nella legislazione specifica dell'Unione europea applicabile a determinati alimenti. Tenendo conto del fatto che ci sono banche dati a disposizione del pubblico (per esempio su Internet) che riportano la legislazione in vigore, il Consiglio ritiene che la redazione di tale elenco, che dovrebbe essere costantemente aggiornato per essere utile, rappresenterebbe un onere addizionale superfluo. Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti 15, 41.

Nell'emendamento 42 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di confermare che i requisiti specifici sono conformi al presente progetto di regolamento. Il Consiglio può riconoscere il valore di tale conferma, ma poiché un impegno di bilancio non è previsto nel presente progetto di regolamento a questo scopo, questo atto legislativo non è la sede opportuna per imporre un onere addizionale alla Commissione. Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento 42;

19)   Nome sull'etichetta

Per il Consiglio la persona indicata sull'etichetta dovrebbe essere la persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari. Il Consiglio ha considerato la questione dello spazio sulle etichette e pertanto non ha potuto accettare l'emendamento 100 e i relativi elenchi di persone da indicare;

20)   Espressione «per porzione»

Il Parlamento europeo richiede che l'espressione «per porzione» figuri nella dichiarazione nutrizionale in aggiunta all'espressione per 100 g o per 100 ml (emendamento 313) e quindi ha soppresso l'articolo 32, paragrafo 1 della proposta della Commissione in cui l'espressione «per porzione» era ammessa come una semplice possibilità (emendamento 153). Il Consiglio permette l'espressione «per porzione» a completamento dell'espressione per 100 g o per 100 ml, unica forma di espressione che consente una comparazione tra i prodotti. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti;

21)   Forme di espressione e presentazione supplementari

Il Consiglio autorizza l'uso da parte degli operatori del settore alimentare di forme di espressione o di presentazione supplementari e considera gli emendamenti 11, 102 troppo restrittivi.

Il Consiglio non ha potuto accettare la soppressione dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 34 della proposta della Commissione sulle forme di presentazione e ha pertanto respinto l'emendamento 316;

22)   Deroghe per microimprese

La maggioranza degli operatori del settore alimentare che immettono i loro prodotti sul mercato europeo sono piccole e medie imprese. Se le microimprese sono esentate dagli obblighi previsti dal progetto di regolamento, questo significherà che una notevole proporzione dei prodotti sul mercato UE saranno esentati dal fornire informazioni essenziali. Il Consiglio non ha potuto accettare gli emendamenti 104 e 221;

23)   Competenze di esecuzione e atti delegati

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno opinioni divergenti sulla delega della competenza legislativa alla Commissione in particolare per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 3 (emendamento 108), l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 30, paragrafo 4 [emendamenti 338 e 341 (parte seconda)]; l'articolo 29, paragrafo 4 [emendamento 146 (parte terza]; l'articolo 35, paragrafo 6 (emendamento 174);

24)   Vegetarianismo

Riguardo all'emendamento 175 è sembrato prematuro inserire in un testo giuridico due concetti che non sono definiti a livello internazionale o di UE e in relazione ai quali c'è troppa incertezza. Il Consiglio ha respinto questo emendamento;

25)   Termine minimo di conservazione e data di scadenza

Il Parlamento europeo ha proposto una definizione di data «limite di consumo» (articolo 2). Invece di introdurre una definizione il Consiglio ha preferito mantenere la spiegazione dell'articolo 24, paragrafo 1. L'emendamento 61 è stato respinto.

Nell'elenco delle indicazioni obbligatorie (articolo 9) la spiegazione introdotta nell'emendamento 96 riguardo alla data limite di consumo è sufficientemente coperta dall'articolo 25. L'emendamento è stato respinto.

Il Parlamento europeo ha scelto di trasferire, con lievi modifiche, il testo dell'allegato IX nel corpo del progetto di regolamento. Il Consiglio non ha visto alcun vantaggio nel seguire tale linea in termini di chiarezza del testo. Gli emendamenti 141, 241 sono stati considerati superflui e pertanto non sono stati accettati;

26)   Consultazione delle parti interessate nel contesto delle procedura di notifica delle misure nazionali

Il Parlamento europeo ha previsto una procedura di notifica formale per tutte le parti interessate, in conformità della direttiva 98/34/CE. Il Consiglio, in linea con la proposta della Commissione, ritiene che qualsiasi decisione sulla necessità di consultare le parti interessate debba essere presa caso per caso e in maniera informale. Gli emendamenti 186 e 187 sono stati respinti;

27)   Allegati

Isomaltulosio e D-tagatosio: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha ancora espresso il suo parere su questi due prodotti; al Consiglio è sembrato prematuro anticipare i risultati scientifici includendo già i prodotti nel testo - l'emendamento 197 è stato respinto,

Proteine del latte: la formula prevista nella proposta della Commissione fornisce un valore medio del tenore in proteine per tutti i prodotti; se è prevista una formula diversa per ciascun caso specifico il calcolo diverrebbe troppo complesso e difficile. Il Consiglio ha mantenuto la proposta della Commissione ed ha respinto l'emendamento 198,

Foglia oro alimentare: definizione superflua in quanto il concetto non è utilizzato nella posizione del Consiglio. L'emendamento 199 non è stato accolto,

Parte anteriore dell'imballaggio: definizione superflua in quanto il concetto non è utilizzato nella posizione del Consiglio. L'emendamento 200 non è stato accolto,

Prodotti a base di carne ottenuta mediante macellazione speciale: il Consiglio non ha inteso adottare un'etichettatura specifica per queste carni. L'emendamento 205 non è stato accolto,

Edulcoranti: il Consiglio non ha prescritto che la denominazione del prodotto alimentare appaia nel campo visivo principale; inoltre, il Consiglio non ha ritenuto essenziale che l'etichettatura rechi gli edulcoranti nel campo visivo principale. L'emendamento 317 è stato respinto,

Fenilalanina è il termine scientificamente corretto per designare la sostanza che può causare problemi di salute alle persone. Il Consiglio non ha ritenuto che vi sia ragione di sostituire il termine impiegato e figurante nel regolamento (CE) n. 1333/2008. L'emendamento 206 è stato respinto,

Etichettatura degli additivi: gli additivi sono già inclusi nell'elenco degli ingredienti; l'obbligo di cui all'emendamento 275 darebbe luogo ad una doppia etichettatura,

Proteine di origine bovina o suina impiegate nella produzione di alimenti a base di carne di pollo: sebbene le informazioni possano essere di elevata importanza, specialmente per persone che seguono una dieta dettata da considerazioni di ordine religioso, il Consiglio ha ritenuto che, poiché nell'elenco degli ingredienti dovrebbero essere menzionati quelli di origine bovina e suina, non occorra una doppia etichettatura. L'emendamento 207 è stato respinto,

Condimenti: il concetto di condimento è così vasto e vago da poter, ad esempio, includere le salse per insalata, che il Consiglio non intende esonerare dall'obbligo di recare le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie. L'emendamento 212 è stato respinto,

Zucchero, zucchero di nuovo tipo e tipi di farina: il Consiglio ha ritenuto che questi prodotti debbano fornire le pertinenti informazioni alimentari; gli emendamenti 213 e 214 sono stati respinti,

I confezionamenti da regalo, gli imballaggi multipli misti, gli assortimenti è del tutto presumibile che contengano prodotti alimentari con le consuete sostanze nutritive in merito a cui il consumatore deve essere informato; i dolciumi e i prodotti a base di zucchero e cioccolato, sotto forma di figurine non dovrebbero essere esonerati per la stessa ragione per cui non lo sono lo zucchero e il cioccolato; l'emendamento 218 è stato respinto,

Prodotti alimentari in quantità inferiore a 5g/ml: in conformità con la posizione del Consiglio, per i prodotti alimentari preimballati, questa fattispecie è generalmente contemplata dal trattino 18; per i prodotti alimentari non preimballati dovrebbe essere disciplinata dagli Stati membri; l'emendamento 222 è stato respinto,

Ricongelato, scongelato: i due termini sono aggiunti ad un mero elenco di esempi; non occorre esplicitarli affinché siano considerati inclusi nell'elenco; l'aggiunta è irrilevante; l'emendamento 225 non è stato accolto,

Ingredienti di diversa origine animale o acqua indicati con la denominazione del prodotto alimentare: l'indicazione di siffatti ingredienti nell'elenco degli ingredienti è obbligatoria; darne indicazione supplementare con la denominazione del prodotto alimentare darebbe luogo a doppia etichettatura che non semplificherebbe né chiarirebbe la leggibilità delle etichette e costituirebbe un onere aggiuntivo per gli operatori del settore alimentare senza alcun corrispettivo vantaggio per il consumatore; gli emendamenti 226, 227 e 228 sono stati respinti,

Budello da salsiccia: i budelli artificiali devono essere etichettati in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera j), della posizione del Consiglio; i budelli naturali rientrano tipicamente nell'ambito delle informazioni facoltative: entrambe le tipologie sono sicure e sarebbe scorretto penalizzarne una rispetto all'altra, dato che i budelli in collagene sono anch'essi di origine naturale; i produttori che intendono promuovere budelli provenienti dal tratto intestinale di animali ungulati possono farlo facoltativamente; l'emendamento 229 è stato respinto,

Preparazioni di spezie o piante aromatiche: superfluo, se si tratta di un sinonimo di miscele; se indica una preparazione di spezie o piante aromatiche con aggiunta di altri ingredienti, tale dicitura non deve figurare in questa riga della tabella in esame. L'emendamento 231 è stato respinto,

Origine degli oli/grassi: il Consiglio ha rilevato che informazioni più dettagliate che non si limitino all'origine animale/vegetale degli oli/grassi rappresenterebbero ulteriori costi per gli operatori del settore alimentare e non sarebbero giustificate considerando il rafforzamento delle informazioni alimentari. Gli emendamenti 263 e 279 sono stati respinti,

Idrogenato: se l'informazione è già fornita da altre fonti, non occorre reiterarla. Il Consiglio ha mantenuto la versione della Commissione ed ha respinto l'emendamento 232,

Amidi e fecole: la posizione del Consiglio contempla amidi e fecole di ogni tipo; il Consiglio non ha ravvisato alcun vantaggio nello specificare ulteriormente i sottotipi di amidi e fecole; l'emendamento 234 è immotivato ed è stato respinto,

Sostanze alimentari coloranti: si tratta di una categoria generale che potrebbe includere diversi tipi di ingredienti; è preferibile specificare gli ingredienti e non includerli in una categoria globale che ridurrebbe le informazioni per il consumatore; l'emendamento 235 è stato respinto,

Carni separate meccanicamente: Il Consiglio ha adottato una nozione che ingloba entrambi i processi di separazione meccanica delle carni, tenendo conto che, una volta completati i processi, risulta impossibile distinguerli. All'epoca in cui il Consiglio ha adottato la sua decisione, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla necessità e l’uso futuri di carne separata meccanicamente nell’Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori  (8) non era ancora disponibile. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 236,

Enzimi ed estratto di cellulosa: entrambi sono categorie non funzionali che non dovrebbero figurare nell'elenco dell'allegato V della posizione del Consiglio; l'etichettatura di enzimi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1332/2008 (9); l'estratto di cellulosa, se impiegato nei prodotti alimentari come additivo, è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1333/2008 (10); pertanto gli emendamenti 237 e 307 sono respinti,

Venduti al pezzo o pesati: di norma, i prodotti alimentari venduti davanti all'acquirente sarebbero prodotti alimentari non preimballati, ma non necessariamente; non si ravvisa alcun vantaggio in un'eventuale delimitazione del campo di applicazione di questa disposizione; l'emendamento 238 è stato respinto,

Altre esenzioni: questa disposizione è superflua; l'emendamento 239 è stato respinto,

Consumi di riferimento: dal contesto si evince palesemente che i valori dei consumi di riferimento sono «giornalieri»; l'emendamento non è necessario. L'emendamento 242 è stato respinto,

Informazioni in kJ: le unità di misura legali che devono essere usate per esprimere quantità di energia sono fissate dalla direttiva 80/181/CEE; il punto 1.2.3 dell'allegato stabilisce che la quantità di energia debba essere espressa in Joules; pertanto, l'indicazione dei valori energetici in kJ nell'etichettatura dei prodotti alimentari è un obbligo giuridico; gli emendamenti 246 e 248 sono stati respinti.

Un certo numero di emendamenti non sono rispecchiati nella posizione del Consiglio perché ritenuti superflui e/o in contrasto con essa. In particolare:

gli emendamenti 2, 3, 8, 9, 27, 29, 43, 46, 55, 60, 70, 92, 123, 126, 132, 133, 137, 143, 168, 201, 208, 299 sono stati respinti in conseguenza del loro carattere essenzialmente linguistico o dell'assenza di alcun cambiamento sostanziale nel significato del testo.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura raggiunga un corretto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di tutela della salute e degli interessi dei consumatori e la necessità di tutelare i legittimi interessi dei produttori e di promuovere la produzione di prodotti di qualità, pur garantendo la libera circolazione delle merci.

Attende con interesse discussioni costruttive con il Parlamento europeo in seconda lettura in vista di una rapida adozione del regolamento.


(1)  6172/08.

(2)  10972/10 [P7_TA(2010)0222].

(3)  GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

(4)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

(5)  Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

(6)  Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

(7)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(8)  17547/10.

(9)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(10)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).