ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.212.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 212E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
5 agosto 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2009-2010
Sedute dal 5 al 7 maggio 2009
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 263 E del 5.11.2009.
TESTI APPROVATI

 

Martedì 5 maggio 2009

2010/C 212E/01

Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia 185/2005/ELB
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

1

 

Mercoledì 6 maggio 2009

2010/C 212E/02

Modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica sull'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

3

ALLEGATO

4

2010/C 212E/03

Indicazione del consumo di energia dei televisori
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori

6

2010/C 212E/04

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 Attori non statali e autorità locali nello sviluppo (Parte II: Progetti mirati)

8

2010/C 212E/05

Agenda sociale rinnovata
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (2008/2330(INI))

11

2010/C 212E/06

Coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/2335(INI))

23

 

Giovedì 7 maggio 2009

2010/C 212E/07

Integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (2008/2198(INI))

32

2010/C 212E/08

Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))

37

2010/C 212E/09

Aspetti finanziari del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))

46

2010/C 212E/10

Situazione nella Repubblica moldova
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova

54

2010/C 212E/11

Diritti umani nel mondo nel 2008 e politica dell'Unione in materia
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2008/2336(INI))

60

2010/C 212E/12

Impatto del trattato di Lisbona sull'evoluzione dell'equilibrio istituzionale dell'Unione
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (2008/2073(INI))

82

2010/C 212E/13

Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI))

94

2010/C 212E/14

Attuazione dell'iniziativa dei cittadini
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2008/2169(INI))

99

ALLEGATO

103

2010/C 212E/15

Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l'allegato XVII
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII

106

2010/C 212E/16

Iran: il caso di Roxana Saberi
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'Iran: il caso di Roxana Saberi

109

2010/C 212E/17

Madagascar
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione in Madagascar

111

2010/C 212E/18

Venezuela: il caso di Manuel Rosales
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul Venezuela: il caso di Manuel Rosales

113

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

2010/C 212E/19

Sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE
Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012(INI))

116

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 5 maggio 2009

2010/C 212E/20

Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea

123

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 5 maggio 2009

2010/C 212E/21

Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

124

2010/C 212E/22

Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))

125

 

Mercoledì 6 maggio 2009

2010/C 212E/23

Attribuzioni delle commissioni parlamentari
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti

126

2010/C 212E/24

Delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali

136

2010/C 212E/25

Revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione (2006/2209(REG))

140

2010/C 212E/26

Revisione generale del regolamento del Parlamento
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2007/2124(REG))

145

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 5 maggio 2009

2010/C 212E/27

Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

162

2010/C 212E/28

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

165

ALLEGATO

166

2010/C 212E/29

Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei veicoli a motore ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

168

P6_TC1-COD(2008)0229Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

168

2010/C 212E/30

Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

169

P6_TC1-COD(2008)0160Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

169

2010/C 212E/31

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

170

P6_TC1-COD(2008)0211Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

170

ALLEGATO I

201

ALLEGATO II

202

ALLEGATO III

202

ALLEGATO IV

203

ALLEGATO V

219

ALLEGATO VI

219

ALLEGATO VII

226

ALLEGATO VIII

226

ALLEGATO IX

227

2010/C 212E/32

Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

228

P6_TC1-COD(2008)0055Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

229

2010/C 212E/33

Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

229

P6_TC1-COD(2008)0222Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

230

ALLEGATO I

242

ALLEGATO II

243

2010/C 212E/34

Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))

244

 

Mercoledì 6 maggio 2009

2010/C 212E/35

Abrogazione di una direttiva e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

249

2010/C 212E/36

Abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

249

2010/C 212E/37

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

250

2010/C 212E/38

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

258

2010/C 212E/39

Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

259

2010/C 212E/40

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e protezione dei consumatori ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0248Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

261

ALLEGATO

261

2010/C 212E/41

Reti e servizi di comunicazione elettronica ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0247Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

263

ALLEGATO

307

2010/C 212E/42

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

309

P6_TC2-COD(2007)0249Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio

309

2010/C 212E/43

Bande di frequenza da assegnare per le comunicazioni mobili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

310

P6_TC1-COD(2008)0214Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

310

2010/C 212E/44

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

311

P6_TC1-COD(2008)0192Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

312

2010/C 212E/45

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

320

P6_TC1-COD(2008)0267Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

320

2010/C 212E/46

Programma di sostegno alla ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

321

P6_TC1-COD(2009)0010Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

322

ALLEGATO

322

2010/C 212E/47

Direttive sui requisiti in materia di credito ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

323

P6_TC1-COD(2008)0191Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

323

2010/C 212E/48

Programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

324

P6_TC1-COD(2009)0001Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile

325

ALLEGATO

325

2010/C 212E/49

Protezione degli animali durante l'abbattimento *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

326

 

Giovedì 7 maggio 2009

2010/C 212E/50

Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

347

2010/C 212E/51

Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

348

P6_TC1-COD(2008)0244Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

349

ALLEGATO I

365

ALLEGATO II

366

ALLEGATO III

367

2010/C 212E/52

Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

370

P6_TC1-COD(2008)0243Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

371

ALLEGATO I

401

ALLEGATO II

401

2010/C 212E/53

Creazione del sistema Eurodac per il confronto delle impronte digitali (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

404

P6_TC1-COD(2008)0242Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)

405

ALLEGATO I

426

ALLEGATO II

426

ALLEGATO III

426

2010/C 212E/54

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

428

P6_TC1-COD(2009)0027Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

429

2010/C 212E/55

Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

453

P6_TC1-COD(2008)0259Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi su particolari aspetti concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

453

2010/C 212E/56

Programma MEDIA Mundus di cooperazione con i paesi terzi nel settore audiovisivo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

454

P6_TC1-COD(2008)0258Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)

454

2010/C 212E/57

Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

455

P6_TC1-COD(2009)0042Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

455

2010/C 212E/58

Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

456

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo SESSIONE 2009-2010 Sedute dal 5 al 7 maggio 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 263 E del 5.11.2009. TESTI APPROVATI

Martedì 5 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/1


Martedì 5 maggio 2009
Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia 185/2005/ELB

P6_TA(2009)0340

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

2010/C 212 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,

visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,

visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0201/2009),

A.

considerando che, secondo la Corte di giustizia, il principio di non discriminazione in base all'età, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituisce un principio generale del diritto comunitario,

B.

considerando che una disparità di trattamento in base all'età costituisce discriminazione fondata sull'età, salvo che sia giustificata da motivi oggettivi e che i mezzi adottati per conseguirla siano appropriati e necessari,

C.

considerando che, secondo il Mediatore, la Commissione non ha fornito giustificazioni sufficienti per il trattamento riservato agli ausiliari interpreti di conferenza (AIC) freelance di età superiore a 65 anni, e continua ad attenersi all'attuale politica di reclutamento degli AIC,

D.

considerando che, secondo il Mediatore, ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione,

E.

considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la responsabilità di proteggere e tutelare l'indipendenza del Mediatore europeo nello svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare sull'attuazione delle sue raccomandazioni,

1.

sottoscrive le osservazioni critiche del Mediatore europeo, nonché la sua raccomandazione sulla politica della Commissione per quanto concerne il reclutamento degli AIC di età superiore a 65 anni;

2.

invita la Commissione a modificare la sua attuale politica di effettivo divieto al reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni; non reputa, tuttavia, che nella fattispecie sia giustificato un indennizzo;

3.

rileva che il Parlamento, dopo aver ricevuto un analogo progetto di raccomandazione del Mediatore, ha proceduto immediatamente a modificare la sua prassi per quanto concerne il reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni, interpretando le norme applicabili in senso non discriminatorio;

4.

ritiene che il fatto di modificare le norme applicabili, eliminando la discriminazione in base all'età dalle procedure di reclutamento, non comporti alcun obbligo per le istituzioni europee di assumere AIC di età superiore a 65 anni, ma è altresì dell'avviso che tale modifica, se attuata, uniformerebbe le regole della Commissione a un principio generale della legislazione dell'Unione europea; osserva inoltre che, data la penuria di interpreti di alcune lingue ufficiali, ne trarrebbe giovamento la capacità dell'istituzione di garantire la migliore qualità del servizio, come è avvenuto nel caso del Parlamento;

5.

invita la Commissione a collaborare con il Parlamento ad una revisione delle norme applicabili al reclutamento di AIC e di altro personale, in modo da assicurare che sia evitata qualsiasi pratica discriminatoria;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Mediatore europeo.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.


Mercoledì 6 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/3


Mercoledì 6 maggio 2009
Modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006

P6_TA(2009)0354

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica sull'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0171),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare i punti 21, 22 e 23,

viste le sue risoluzioni del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (2) e del 10 marzo 2009 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2010 (3),

viste le conclusioni del dialogo a tre tenutosi il 2 aprile 2009,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0278/2009),

1.

approva le conclusioni del dialogo a tre del 2 aprile 2009;

2.

sottolinea che l'accordo raggiunto in merito alla revisione del quadro finanziario pluriennale è il risultato di una fruttuosa cooperazione interistituzionale volta a rispondere alla crisi finanziaria ed economica che gli Stati membri stanno attraversando, mediante la promozione della solidarietà nel settore delle risorse energetiche e di infrastrutture Internet a banda larga nelle zone rurali nonché il sostegno al settore agricolo;

3.

rammenta che con questo accordo il Parlamento, nella sua duplice veste di autorità legislativa e di bilancio, ha tutelato le sue priorità esistenti, come aveva fatto durante la procedura di bilancio 2008, quando è stato raggiunto un accordo sul finanziamento del programma Galileo;

4.

accetta il compromesso politico che comporta un meccanismo di compensazione, previsto per la procedura di bilancio 2010, nonché - ma solo in caso di necessità - per la procedura di bilancio 2011; rammenta che, come stabilito nella dichiarazione comune adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del dialogo a tre del 2 aprile 2009, il meccanismo di compensazione farà salve le dotazioni finanziarie dei programmi adottati in codecisione e la procedura di bilancio annuale e sarà finanziato mediante il ricorso a tutti gli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del quadro giuridico del bilancio;

5.

ribadisce che, in esito ai negoziati sull'AII del 17 maggio 2006, il problema dei deficit e dei residui rimane irrisolto, e che esso andrebbe affrontato nel corso della revisione intermedia 2008-2009, prevista nella dichiarazione 3 dell'AII del 17 maggio 2006 nonché nell'ambito delle procedure di bilancio annuali, possibilmente grazie ad una maggiore flessibilità e, in ogni caso, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'AII del 17 maggio 2006; rammenta che, come già richiesto nella dichiarazione unilaterale del Parlamento nel corso del dialogo a tre del 2 aprile 2009, nella revisione intermedia la Commissione dovrebbe fare propri i principi della sua risoluzione del 25 marzo 2009;

6.

mette in guardia contro il regolare utilizzo dei margini della rubrica 2 per il finanziamento di altre rubriche, al fine di non penalizzare gli interessi del settore agricolo in considerazione dei cali imprevisti nei prezzi di mercato;

7.

si rammarica del fatto che l'accordo con il Consiglio sia stato raggiunto solo due mesi prima del termine della legislatura, lasciando meno spazio ai negoziati, e che ciò abbia messo sotto pressione le istituzioni, ancorché nell'usuale clima di leale cooperazione;

8.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

9.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0174.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0095 e 0096.


Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

Mercoledì 6 maggio 2009
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare i punti 21 e 22, primo e secondo paragrafo, e il punto 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

alla riunione di dialogo a tre del 2 aprile 2009 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato il finanziamento, nel quadro del piano europeo di ripresa economica per la modernizzazione delle infrastrutture e di solidarietà in campo energetico, di progetti nel settore dell’energia e di Internet a banda larga e il rafforzamento delle operazioni relative alle “nuove sfide” individuate nel contesto della valutazione della riforma a medio termine del 2003 della politica agricola comune (“verifica dello stato di salute”). Il finanziamento richiede, in primo luogo, una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in conformità dei punti 21, 22 e 23 dell’Accordo interistituzionale, in modo da aumentare di 2 000 000 000 EUR a prezzi correnti il massimale degli stanziamenti d’impegno della sottorubrica 1a per l’esercizio 2009.

(2)

L’aumento del massimale della sottorubrica 1a sarà interamente compensato da una diminuzione di 2 000 000 000 EUR del massimale degli stanziamenti d’impegno della rubrica 2 per l’esercizio 2009.

(3)

Per mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà neutrale.

(4)

L'allegato I all'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza (2),

DECIDONO:

Articolo unico

L'allegato I dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 RIVEDUTO PER IL PIANO EUROPEO DI RIPRESA ECONOMICA (PREZZI COSTANTI 2004)

(milioni di euro – prezzi costanti 2004)

STANZIAMENTI D’IMPEGNO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

2007-2013

1.

Crescita sostenibile

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Competitività per la crescita e l’occupazione

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Coesione per la crescita e l’occupazione

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Conservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L’UE quale attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Amministrazione  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensazioni

419

191

190

 

 

 

 

800

TOTALE STANZIAMENTI D’IMPEGNO

117v277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

in percentuale del RNL

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

in percentuale del RNL

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Margine disponibile

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Massimale risorse proprie in percentuale del RNL

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  A tal fine, le cifre provenienti da tale accordo sono convertite in prezzi 2004.

(3)  La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 000 000 EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/6


Mercoledì 6 maggio 2009
Indicazione del consumo di energia dei televisori

P6_TA(2009)0357

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori

2010/C 212 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

visto il progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori,

visto il parere reso il 30 marzo 2009 dal comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2006, dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (COM(2008)0778), presentata dalla Commissione il 13 novembre 2008,

vista la sua posizione del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (2),

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,

A.

considerando che lo scopo principale della direttiva 92/75/CEE (in appresso «la direttiva quadro») enunciato all'articolo 1 è di «consentire l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici, in modo che i consumatori possano scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico»,

B.

considerando che la direttiva quadro afferma altresì che «la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia»,

C.

considerando che, come indicato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (SEC(2008)2862), il sistema iniziale di etichettatura sulla scala dalla A alla G, che si è dimostrato molto efficace, è stato utilizzato come modello in diversi paesi nel mondo, quali il Brasile, la Cina, l'Argentina, il Cile, l'Iran, Israele e il Sudafrica,

D.

considerando che i televisori sono apparecchi ad elevato consumo di energia e che, di conseguenza, l'inclusione di questa categoria di apparecchi nel sistema di etichettatura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva quadro offre un considerevole potenziale di risparmio energetico,

E.

considerando che l'indicazione del consumo di energia dei televisori dovrebbe essere per quanto possibile coerente con i sistemi di etichettatura energetica di altri apparecchi domestici,

F.

considerando che nella summenzionata comunicazione della Commissione si afferma che «le classificazioni esistenti in materia di etichettatura saranno aggiornate e adeguate ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo sviluppo tecnologico lo giustifichi, sulla base degli studi di progettazione ecocompatibile e nella prospettiva di assegnare l'etichetta “A” al 10-20 % delle apparecchiature più efficienti»,

G.

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del sistema di etichettatura energetica, è essenziale introdurre misure intese a fornire informazioni sull'efficienza energetica degli apparecchi domestici che siano chiare, esaustive, comparabili e facilmente comprensibili per i consumatori,

H.

considerando che, privilegiando l'acquisto di apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli meno efficienti, i consumatori permetterebbero di aumentare i proventi dei produttori di tali apparecchi,

I.

considerando che il progetto di direttiva della Commissione introduce un'altra modifica, in particolare per quanto concerne il design dell'etichettatura energetica e le classi di efficienza energetica, aggiungendo nuove classi A (ad esempio A-20 %, A-40 %, A-60 %), il che rischia di creare ulteriore confusione per i consumatori, di ostacolare la loro corretta comprensione del sistema di etichettatura energetica e di compromettere la loro capacità di scegliere gli apparecchi con una maggiore efficienza energetica,

J.

considerando che un numero contenuto di adeguamenti tecnici all'etichetta sarebbe sufficiente a renderla molto più chiara e comprensibile per i consumatori,

K.

considerando che è dimostrato che la scala da A a G risulta chiara per i consumatori, ma che la Commissione non ha effettuato alcuna analisi d'impatto volta a determinare se l'introduzione delle classi A-20 %, A-40 %, A-60 %, assieme a classi inferiori vuote, sia utile per i consumatori o rischi invece di creare confusione,

L.

considerando che la riclassificazione dei prodotti esistenti, per inserirli in una scala chiusa da A a G, permetterebbe in particolare di evitare la creazione di classi inferiori vuote che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori,

M.

considerando che l'introduzione di queste classi di efficienza energetica aggiuntive sulle esistenti etichette da A a G, anche per quanto riguarda altri prodotti, rischia di creare confusione in merito al fatto se la classe «A» corrisponde a un prodotto efficiente o a un prodotto inefficiente,

N.

considerando che una siffatta misura non è utile ai fini del conseguimento dello scopo della direttiva quadro di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti e comparabili,

O.

considerando che la proposta di rifusione della direttiva quadro presentata dalla Commissione potrebbe introdurre ulteriori cambiamenti che avrebbero un impatto sulle misure di esecuzione proposte,

1.

si oppone all'adozione del progetto di direttiva della Commissione relativa all'applicazione e alla modifica della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l'indicazione del consumo di energia dei televisori;

2.

ritiene che il progetto di direttiva della Commissione non sia compatibile con lo scopo dell'atto di base;

3.

invita la Commissione a ritirare il progetto di direttiva e a presentarne uno nuovo, basato su una scala da A a G chiusa, al comitato di cui all'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE quanto prima possibile, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2009;

4.

ritiene che il modello dell'etichetta sia un elemento essenziale della direttiva sull'etichettatura energetica, che dovrebbe essere deciso nell'ambito della revisione e della rifusione attualmente all'esame mediante procedura di codecisione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0345.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


5.8.2010   

IT

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CE 212/8


Mercoledì 6 maggio 2009
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

P6_TA(2009)0358

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (Parte II: Progetti mirati)

2010/C 212 E/04

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),

visto il progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01),

visto il parere reso il 15 aprile 2009 dal Comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1905/2006 («Comitato di gestione dello strumento di cooperazione allo sviluppo» (DCI)),

vista la «Valutazione generale delle azioni di sensibilizzazione sulle questioni dello sviluppo in Europa / Educazione allo sviluppo» (Riferimento CE n. 2007/14962. Relazione finale),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea (2),

visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

visto l'articolo 81 del suo regolamento,

A.

considerando che il 15 aprile 2009 il comitato di gestione DCI ha votato mediante procedura scritta a favore del progetto di programma annuale d'azione 2009 «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01),

B.

considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE e dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 giugno 2008 tra il Parlamento europeo e la Commissione sulle procedure di attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE, il Parlamento ha ricevuto il progetto di misure di esecuzione presentato dal comitato di gestione DCI nonché l'esito della votazione,

C.

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1905/2006 stabilisce che uno degli obiettivi del programma tematico relativo agli attori non statali e alle autorità locali nello sviluppo è quello di «accrescere il livello di consapevolezza del cittadino europeo per quanto concerne le questioni attinenti allo sviluppo, mobilitare il sostegno pubblico attivo nella Comunità e nei paesi aderenti a favore della riduzione della povertà e delle strategie di sviluppo sostenibile nei paesi partner»,

D.

considerando che in una «Dichiarazione comune di Stati membri sugli attori non statali e le autorità locali del DCI», trasmessa alla Commissione in data 19 marzo 2009, undici Stati membri hanno espresso timori in merito all'intenzione della Commissione di interrompere il finanziamento diretto (procedura «progetti mirati») dei progetti TRIALOG e DEEEP (4) in corso, rispettivamente, dal 1998 e dal 2003, e di obbligarli invece a partecipare a «inviti a presentare proposte»,

E.

considerando che la Dichiarazione comune degli undici Stati membri, compresi nove nuovi Stati membri, avverte che i tempi del piano della Commissione di interrompere gli aiuti diretti a favore di TRIALOG e DEEEP sono estremamente inopportuni, tenuto conto dell'attuale situazione finanziaria di molti dei nuovi Stati membri nonché delle ricadute sulla capacità di funzionamento e di sviluppo delle ONG ed esprime la preoccupazione che si verifichino ritardi nei finanziamenti tali da mettere a repentaglio tali progetti provocando la perdita di personale qualificato, di conoscenze specializzate e delle reti già costituite,

F.

considerando che preoccupazioni analoghe erano state avanzate dal presidente della commissione per lo sviluppo in una lettera in data 19 marzo 2009, nella quale questi precisava che le informazioni e il rafforzamento delle capacità nel campo della cooperazione allo sviluppo nei nuovi Stati membri e dell'educazione allo sviluppo per il pubblico europeo sono priorità costanti per la commissione e invitava la Commissione a fornire al Parlamento criteri obiettivi e trasparenti in base ai quali essa decide le attività e i progetti ammissibili al finanziamento diretto e chiedeva inoltre di rinviare di almeno un anno l'attuazione della misura proposta per evitare eventuali ritardi nei finanziamenti e di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa di questi progetti estremamente utili,

G.

considerando che la suddetta «Valutazione generale delle azioni di sensibilizzazione sulle questioni dello sviluppo in Europa / Educazione allo sviluppo» conclude che l'uso strategico di progetti mirati ha favorito la realizzazione degli obiettivi del programma «Cofinanziamento con le ONG europee dello sviluppo», che il DEEEP è stato un importante meccanismo di coordinamento per intensificare il dialogo, promuovere lo scambio di buone pratiche e realizzare reti e partenariati in seno all'Unione europea e tra le piattaforme nazionali e l'Unione europea e, inoltre, che il contributo di TRIALOG nel migliorare il dialogo e il rafforzamento delle capacità nelle sue attività con i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione è stato efficace,

H.

considerando che il programma TRIALOG contribuisce a soddisfare la necessità, evidenziata nella risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2008 sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, di una strategia a tutto campo in materia di comunicazione e formazione volta a rimediare alla mancanza di riconoscimento pubblico delle priorità della cooperazione allo sviluppo nei nuovi Stati membri, e che il programma DEEEP risponde al suo appello lanciato nella stessa risoluzione a favore di un rafforzamento dell'educazione allo sviluppo e di un'opera di sensibilizzazione nell'istruzione europea,

I.

considerando che, nel succitato programma annuale d'azione 2009, la Commissione propone altresì di stanziare una sovvenzione diretta a favore di un progetto relativo al rafforzamento delle capacità manageriali di Cuba, da realizzarsi dalla Fondazione europea per lo sviluppo manageriale; che, in base al programma tematico DCI per gli attori non statali e le autorità locali nello sviluppo, la procedura di progetto mirato non è mai stata utilizzata in precedenza per attività nei paesi partner,

J.

considerando che la Commissione ha successivamente pubblicato una relazione destinata al Comitato DCI NSA-LA (5), nella quale chiarisce i criteri di selezione per le azioni mirate, spiegando che si basano sull'articolo 168 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario (6) e che le sovvenzioni possono, in particolare, essere assegnate a organismi aventi un monopolio de jure o de facto e per azioni aventi caratteristiche specifiche tali da richiedere un particolare tipo di organismo in virtù delle sue competenze tecniche, il suo elevato grado di specializzazione o le sue competenze amministrative,

1.

si oppone all'adozione del progetto di decisione della Commissione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01) nella sua forma attuale;

2.

chiede alla Commissione di chiarire i criteri atti a determinare l'esistenza di una situazione monopolio de jure o de facto, dato che nella loro dichiarazione comune gli undici Stati membri indicano che, dal punto di vista dei nuovi Stati membri, esiste già un monopolio de facto in ordine alle attività a livello europeo svolte da TRIALOG e DEEEP;

3.

insiste sull'applicazione aperta, trasparente e orizzontale dei criteri per l'assegnazione di sovvenzioni dirette a progetti mirati al fine di garantire condizioni omogenee per tutti; insiste, pertanto, affinché gli stessi criteri siano applicati a TRIALOG, DEEEP e al progetto relativo al rafforzamento delle capacità manageriali di Cuba;

4.

insiste affinché siano assicurati finanziamenti ininterrotti attraverso un programma strategico di portata europea per le preziose attività di promozione degli scambi di buone pratiche e di realizzazione di reti e partenariati in seno all'Unione europea e tra le piattaforme nazionali e l'Unione europea e per migliorare il dialogo e il rafforzamento delle capacità nelle attività con i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione;

5.

invita la Commissione a impegnarsi a un dialogo con il Parlamento nell'ambito del suo imminente riesame (7) del sistema degli inviti a presentare proposte per i programmi tematici; giudica inopportuno anticipare le raccomandazioni inerenti alle modifiche o ai miglioramenti del sistema che potranno scaturire da tale riesame; chiede pertanto che le modalità esistenti relative alle azioni finanziate direttamente restino immutate per un periodo di 12 mesi e che i futuri cambiamenti riflettano l'esito del processo di riesame garantiscano attività di cooperazione allo sviluppo di lungo termine, prevedibili e sostenibili;

6.

chiede alla Commissione di adeguare il suo progetto di decisione che istituisce il programma annuale d'azione 2009 «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» (Parte II: Progetti mirati) (CMTD(2009)0387 – D004766/01) al fine di includere progetti di sensibilizzazione a livello dell'Unione europea sulle questioni inerenti allo sviluppo nell'Unione europea ampliata e per scambi in materia di educazione allo sviluppo nell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0097.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  DEEEP: «Development Education Exchange in Europe» (Scambi in materia di educazione allo sviluppo in Europa) - http://www.deeep.org/

TRIALOG: «Development NGOs in the enlarged EU» (ONG per lo sviluppo nell'UE ampliata) - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96

(5)  AIDCO/F1/NC D(2009) del 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).

(6)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

(7)  «Processo di Palermo II».


5.8.2010   

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CE 212/11


Mercoledì 6 maggio 2009
Agenda sociale rinnovata

P6_TA(2009)0370

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata (2008/2330(INI))

2010/C 212 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo (COM(2008)0412) (comunicazione sull'agenda sociale rinnovata),

vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini (1),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea (2),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale» (COM(2008)0418),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2009 sulla non discriminazione in base al sesso e la solidarietà tra le generazioni (3),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, dal titolo «Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato» (COM(2008)0420),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 novembre 2008, dal titolo «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800),

vista la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, dal titolo «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: sostenere maggiormente gli sforzi tesi a conciliare la vita professionale, privata e familiare» (COM(2008)0635),

viste la comunicazione della Commissione, del 12 ottobre 2006, dal titolo «La sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nell'UE» (COM(2006)0574) e la risoluzione del Parlamento del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (4),

viste la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2007, dal titolo «Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro» (COM(2007)0620) e la risoluzione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (5),

vista la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, relativa a criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (6),

viste la comunicazione della Commissione, del 27 giugno 2007, dal titolo «Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza» (COM(2007)0359) e la risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 giugno 2008, dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa ?Uno 'Small Business Act' per l'Europa» (COM(2008)0394),

viste la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2007, dal titolo «Inventario della realtà sociale ? Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007» (COM(2007)0063) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale (8),

viste la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2006, dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti ? Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (9),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea (10) e la definizione di povertà che essa contiene,

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (11),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare le disposizioni relative ai diritti sociali nonché l'articolo 136 del trattato CE,

visto il Libro verde della Commissione, del 22 novembre 2006, dal titolo «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)0708),

visti il Libro verde della Commissione, del 18 luglio 2001, dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001)0366), la comunicazione della Commissione, del 22 marzo 2006, dal titolo «Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2006)0136) e la risoluzione del Parlamento del 13 marzo 2007 su «La responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato» (12),

vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (13),

visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0241/2009),

A.

considerando che la più grave conseguenza dell'attuale crisi finanziaria ed economica per l'Unione europea sarà il forte aumento della disoccupazione che colpirà soprattutto le categorie sociali più vulnerabili; considerando che livelli più elevati di disoccupazione vanno di pari passo con l'aumento della povertà e delle disparità in materia sanitaria, dell'esclusione, della criminalità, dell'insicurezza e della sfiducia,

B.

considerando che, prima dell'attuale crisi, l'Unione europea era già alle prese con le difficoltà derivanti dalla debole crescita economica, dall'esplosiva situazione demografica e dai problemi connessi al dover operare in un'economia internazionale sempre più globalizzata,

C.

considerando che nel 2007 il 15,2 % dei cittadini dell'Unione di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato prematuramente gli studi,

D.

considerando che l'occupazione non basta per molti cittadini dell'Unione europea a garantire l'uscita dalla povertà, visto che nel 2006 l'8 % della popolazione era a rischio di povertà,

E.

considerando che nel 2006 il 16 % dei cittadini europei era a rischio povertà e che bambini, famiglie numerose e famiglie monoparentali, disoccupati, disabili, giovani, anziani, minoranze etniche e migranti sono gruppi particolarmente vulnerabili,

F.

considerando che le donne sono sempre maggiormente a rischio di povertà rispetto agli uomini a causa di fattori come la loro dipendenza economica, il divario retributivo tra i sessi e la maggiore presenza femminile nei lavori meno retribuiti; considerando che questa situazione aumenta il rischio di perpetuare la povertà alle generazioni successive,

G.

considerando che gli aumenti dei prezzi degli ultimi anni hanno avuto un effetto notevole sui bilanci delle famiglie e hanno colpito in misura sproporzionata le categorie sociali vulnerabili,

H.

considerando che vari studi (ad es. Il futuro della ricerca mondiale della Fondazione Russell Sage), hanno dimostrato che nelle economie maggiormente sviluppate, un lavoratore su quattro potrebbe presto ritrovarsi nelle fasce retributive più basse e dunque in una situazione di accresciuto rischio di povertà; considerando che il fenomeno del lavoro mal retribuito interessa tutti e assume sovente la forma di un rapporto di lavoro informale con lavoratori non qualificati, lavoratori part-time, donne, immigrati e giovani maggiormente a rischio; considerando che vi è la tendenza a trasmettere il lavoro scarsamente retribuito da una generazione all'altra limitando l'accesso a un'istruzione di buon livello, a una buona assistenza sanitaria e ad altre condizioni basilari di esistenza,

I.

considerando che l'articolo 2 del trattato CE stabilisce che la solidarietà e la parità tra uomini e donne sono tra i valori fondanti dell'Unione europea,

J.

considerando che l'Unione europea affronta un cambiamento demografico le cui caratteristiche più importanti sono l'aumento dell'aspettativa di vita e una diminnuzione del tasso di fertilità, anche se in alcuni paesi si comincia a ravvisare un'inversione di tendenza di quest'ultimo,

K.

considerando che il cambiamento demografico dovrebbe portare a un raddoppio dell'indice di dipendenza degli anziani fino al 2050 con ripercussioni soprattutto sulla salute psicofisica della popolazione,

L.

considerando che il «Demography Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society» della Commissione (SEC(2008)2911), nel quale è riconosciuto il ruolo centrale assolto nella società dalle persone che prestano assistenza informale (carer), invita la Commissione a esaminare le solide argomentazioni sociali che militano a favore dell'inclusione dei carers nell'elaborazione delle future politiche;

M.

considerando che benché gli effetti della crisi finanziaria sull'economia reale non siano del tutto noti, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo della creazione di 5 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea tra il 2008 e il 2009; considerando che la recessione economica provocherà un aumento della disoccupazione e sicuramente anche maggiore povertà, oltre a mettere in difficoltà i modelli sociali europei,

N.

considerando che la crisi finanziaria ed economica sta producendo un aumento della disoccupazione e una crescente insicurezza, mettendo a dura prova la coesione sociale in tutta l'Unione europea, con fratture e tensioni sociali in numerosi Stati membri,

O.

considerando che l'Unione europea si è impegnata a realizzare l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile a livello sociale e ambientale e che sarebbe opportuno sfruttare appieno le opportunità di creazione di posti di lavoro che possono nascere da tale impegno,

P.

considerando che il dialogo sociale può rivelarsi importante per affrontare la crisi di fiducia che è stata esacerbata dalla crisi finanziaria visto che molte persone sono angosciate per il loro futuro; considerando che eguale priorità va accordata a chi è già escluso e la cui situazione è aggravata dall'attuale crisi,

Q.

considerando che nell'Unione europea la maggiore presenza dei pubblici poteri, caratterizzata da un certo grado di ridistribuzione del reddito e da quello che viene comunemente definito «modello sociale europeo», ha effetti positivi sulla vita lavorativa di milioni di uomini e donne appartenenti ai segmenti più svantaggiati della forza lavoro,

R.

considerando che il rispetto delle disposizioni legali e convenzionali e l'equilibrio fra i due modelli normativi del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva sono la precondizione per introdurre valori uniformi in una diversità di sistemi,

S.

considerando che nei rapporti di lavoro informali non si applicano norme e procedure concordate fra le parti in sede di contrattazione collettiva,

T.

considerando che l'agenda sociale rinnovata dovrebbe basarsi sul principio che politiche sociali efficaci ed efficienti contribuiscono alla crescita economica e alla prosperità e che ciò, a sua volta, consente di rafforzare il sempre più debole sostegno dei cittadini nei confronti dell'Unione europea,

U.

rammaricandosi che l'agenda sociale rinnovata non affronti la questione della certezza giuridica dei servizi sociali d'interesse generale,

V.

considerando che sono state espresse molte preoccupazioni circa il ruolo e la visibilità dell'agenda sociale rinnovata, che riguardano fra l'altro la sue finalità poco chiare, il seguito che vi sarà dato e la minore rilevanza conferita al metodo aperto di coordinamento (MAC) in campo sociale,

W.

considerando che i modelli sociali europei sono un gruppo di valori omogenei che caratterizza sistemi diversi tra loro e che essi rientrano, in genere, tra le competenze degli Stati membri; che le finalità dell'Europa sociale, sancite nel trattato CE, nella Carta dei diritti fondamentali e nel trattato di Lisbona, devono essere messe in risalto in quanto obiettivo primario dell'Unione europea, se quest'ultima vuole venire incontro alle attese e mitigare le preoccupazioni dei suoi cittadini; considerando che i Consigli europei di primavera hanno ribadito più volte l'obiettivo dell'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale e la necessità di rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona; considerando che il fallimento e il successo delle politiche sociali e di occupazione a livello nazionale si ripercuotono anche sugli altri Stati membri, e il dibattito sulla riforma del modello sociale europeo deve pertanto essere posto al centro dell'interazione tra l'Unione e gli Stati membri,

X.

considerando che il fallimento della strategia di Lisbona per la riduzione della povertà - attualmente 78 000 000 persone nell'Unione europea vivono in condizioni di povertà - e le crescenti ineguaglianze devono essere al centro delle preoccupazioni; che l'Unione europea deve compiere progressi nella definizione e attuazione di obiettivi nazionali e comunitari di riduzione della povertà e dell'esclusione sociale e in aree cruciali per le quali attualmente esistono indicatori, se si vuole che la gente si persuada che l'Unione europea è innanzitutto al servizio delle persone, prima ancora che delle imprese e delle banche,

Y.

considerando che in vari procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sono state citate le «norme cruciali per la salvaguardia dell'ordine politico, sociale o economico», senza chiarire chi debba decidere quali norme nazionali siano cruciali per la protezione del pubblico,

Z.

considerando che la Corte di giustizia ha ritenuto che non spetta agli Stati membri definire unilateralmente la nozione di politica pubblica o imporre unilateralmente il proprio diritto del lavoro ai fornitori di servizi stabiliti in un altro Stato membro; considerando che, se questa prerogativa non è degli Stati membri, rimane incerto chi debba esercitarla,

AA.

considerando che non sussiste una chiara distinzione fra subappalto di sola manodopera, reclutamento illecito di lavoratori e prestazioni di servizi basate su contratti legali conclusi con veri lavoratori autonomi; considerando che occorre tener presente la differenza fra pratiche illecite e autentici rapporti di lavoro, commerciali e non,

Azioni prioritarie

Modelli sociali europei

1.

invita il Consiglio e la Commissione, tenuto conto della recessione economica, a riaffermare l'importanza di un'Europa sociale forte, che integri politiche sociali e di occupazione sostenibili, efficaci ed efficienti; invita la Commissione a sviluppare un'ambiziosa Agenda di politica sociale per il periodo 2010-2015;

2.

sollecita la Commissione a presentare un piano programmatico coerente sul lavoro dignitoso, che sia conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

3.

sottolinea l'importanza, in questi tempi difficili, di includere la promozione del lavoro e la creazione di occupazione fra le principali priorità dell'agenda sociale, e ritiene che una maggiore flessibilità nel lavoro sia oggi più importante che mai;

4.

invita la Commissione ad associare l'agenda sociale rinnovata ad altre iniziative, quali il patto europeo per la parità di genere, il patto europeo per la gioventù e l'alleanza europea per le famiglie, al fine di offrire alle categorie sociali svantaggiate un migliore accesso alle prestazioni sociali;

5.

è preoccupato del fatto che le misure proposte nella comunicazione della Commissione sull'agenda sociale rinnovata manchino della coerenza necessaria per produrre un impatto sugli attuali livelli di povertà ed esclusione nell'Unione europea e per affrontare le attuali sfide alla coesione sociale;

6.

si rammarica in particolare del fatto che la comunicazione della Commissione sull'agenda sociale rinnovata non contenga le seguenti proposte, essenziali per conseguire un equilibrio fra libertà economiche e diritti sociali:

una direttiva sulle disposizioni basilari di diritto del lavoro per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro status occupazionale, al fine di tutelare il numero sempre crescente di lavoratori atipici,

una revisione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (14), unitamente a un sistema di valutazione del lavoro neutro dal punto di vista del genere, per ridurre il divario salariale fra uomini e donne, fra i vari settori economici così come al loro interno; e

una direttiva sulla contrattazione collettiva transfrontaliera in linea con le realtà delle transazioni commerciali transfrontaliere;

7.

sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente standard minimi di diritto del lavoro; è consapevole che né le libertà economiche né le regole di concorrenza possono prevalere sui diritti sociali fondamentali;

8.

osserva che la politica sociale deve affrontare questioni fondamentali, quali un migliore equilibrio tra diritti sociali più forti e libertà di mercato, la lotta contro la discriminazione, la promozione dell'uguaglianza, la riforma e l'ammodernamento dei modelli sociali europei e il rafforzamento dei valori cui si ispirano;

9.

nota che la precisazione del contenuto delle norme di uno Stato membro «cruciali per la salvaguardia dell'ordine politico, sociale o economico» sia una questione politica da definire nel quadro di un processo democraticamente legittimato; invita pertanto la Commissione ad avviare un dibattito aperto per chiarire la natura delle disposizioni di cui sopra e a proporre all'occorrenza opportuni atti legislativi;

10.

ritiene che in questo momento non si debbano ridurre le spese sociali ma piuttosto rafforzare le riforme strutturali; aggiunge che l'Unione europea deve sostenere le infrastrutture dei modelli sociali degli Stati membri, fra cui i servizi sociali di interesse generale, attraverso la riaffermazione dell'importanza dell'accesso universale, della qualità e della sostenibilità;

11.

deplora che, mentre la crisi finanziaria dimostra l'importanza dell'intervento statale ai fini del mantenimento dell'attività economica e del rafforzamento della coesione sociale, la Commissione non abbia assicurato il futuro e il ruolo cruciale dei servizi pubblici nell'Unione proponendo una direttiva quadro sui servizi di interesse generale;

12.

chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a garantire la certezza giuridica dei servizi sociali di interesse generale;

13.

sottolinea la necessità di trovare il modo per riformare e ammodernare i sistemi di sicurezza sociale nazionali per debellare la povertà in una prospettiva di lungo periodo, soprattutto per quanto attiene ad un adeguato reddito minimo, alle pensioni e ai sistemi sanitari; rimarca altresì che esiste il potenziale per rafforzare la sostenibilità finanziaria di sistemi salariali e pensionistici minimi e la qualità ed efficienza dei servizi sanitari, attraverso il miglioramento dell'organizzazione, dell'accesso a tali servizi, e di un maggiore partenariato fra pubblico e privato, nel rispetto dei principi della sussidiarietà e sostenendo i maggiori sforzi volti ad instaurare sistemi di imposizione fiscale progressiva per ridurre le ineguaglianze;

14.

prende atto che taluni Stati membri hanno introdotto il concetto di salario minimo; propone che altri Stati membri potrebbero beneficiare dallo studio di queste esperienze; chiede agli Stati membri di salvaguardare le condizioni essenziali per la partecipazione sociale ed economica per tutti e, in particolare, di prevedere normative su questioni quali il salario minimo o altre disposizioni giuridiche e generalmente vincolanti o attraverso accordi collettivi conformemente alle tradizioni nazionali, in modo da permettere ai lavoratori a tempo pieno di ottenere dai loro guadagni un tenore di vita decoroso;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi bancari di base;

16.

ribadisce che lo sport e le attività culturali sono strumenti fondamentali per l'inclusione sociale e contribuiscono a incoraggiare lo sviluppo personale, a promuovere i valori positivi della società e a coltivare i talenti;

17.

chiede alla Commissione di integrare al più presto nell'insieme delle politiche comunitarie le problematiche ambientali e sanitarie al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute e ambientale, conformemente alle disposizioni del trattato CE;

18.

condivide la volontà della Commissione di ampliare l'agenda sociale a nuovi settori; deplora che troppo spesso l'ambiente non sia considerato che sotto l'angolo del cambiamento climatico; accoglie con favore le rinnovate dichiarazioni della Commissione a favore di un'economia sostenibile a basse emissioni di CO2, ma si rammarica del fatto che la proposta della Commissione non contenga misure concrete che contemplino le conseguenze sociali e sanitarie delle crisi ecologiche e climatiche;

19.

sottolinea che l'indigenza estrema e l'esclusione sociale che ne deriva non possono essere comprese unicamente in termini economici, attraverso delle cifre, ma vanno comprese anche in termini di diritti umani e di cittadinanza; riconosce che il principio della libera circolazione dei capitali e delle merci non è in grado, in quanto tale, di eliminare la povertà e in particolare la povertà persistente, e che l'indigenza estrema costituisce una privazione di opportunità e non consente una piena partecipazione alla vita della comunità, rendendo coloro che ne sono colpiti indifferenti all'ambiente che li circonda;

Politiche sociali e di occupazione

20.

saluta le proposte incluse nel pacchetto della Commissione su un migliore equilibrio fra lavoro e vita privata presentato a fine 2008; esorta la Commissione a rivolgere raccomandazioni agli Stati membri che sono in netto ritardo rispetto agli obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 relativi agli interventi di assistenza all'infanzia da realizzare entro il 2010; invita inoltre la Commissione a incoraggiare ulteriormente l'apertura dei datori di lavoro riguardo alle disposizioni sul lavoro flessibile, attraverso l'ottimizzazione dell'uso e della conoscenza delle TIC e di nuove forme di organizzazione del lavoro, così da promuovere la flessibilità degli orari di lavoro e la loro compatibilità con gli orari aziendali, amministrativi e scolastici;

21.

invita la Commissione a presentare una proposta che consenta di conciliare meglio la vita privata, familiare e professionale, attraverso l'ottimizzazione dell'uso e della conoscenza delle TIC e di nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto delle esigenze e del benessere del bambino e promuovendo al tempo stesso una più efficace protezione del lavoro che sancisca il diritto dei genitori e dei carer a orari di lavoro flessibili corrispondenti alle loro esigenze e prestando particolare attenzione alle opportunità di accesso per le categorie a basso salario, per i lavoratori precari e i lavoratori con impieghi di bassa qualità;

22.

deplora la debolezza delle politiche comunitarie e nazionali dinanzi all'aumento della povertà, in particolare della povertà infantile;

23.

incoraggia gli Stati membri a prevedere sistemi di reddito minimo garantito per l'inclusione sociale, in conformità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

24.

suggerisce che nuove sfide demografiche potrebbero essere affrontate risolvendo la situazione delle donne che vivono in povertà, che non hanno pari e adeguato accesso al cibo, all'alloggio, all'educazione e alla retribuzione e che hanno difficoltà a conciliare lavoro, famiglia e vita privata;

25.

invita ad adottare forme di prevenzione e di lotta più efficaci contro l'abbandono precoce degli studi, all'insegna del motto «andare a scuola paga»; chiede inoltre sistemi di istruzione organizzati in modo più efficace e corsi di studio adattati al mercato del lavoro di domani che tengano conto delle esigenze della società e degli sviluppi tecnologici; invita a promuovere ulteriormente e a sostenere le scuole della seconda opportunità e l'istruzione informale e non formale che ha favorito in maniera dimostrabile una partecipazione di giovani e adulti maggiore di quella che si registra nei contesti scolastici tradizionali per abbassare il tasso di abbandono scolastico nell'Unione europea; a tal fine chiede l'eliminazione, da tempo sollecitata, di ogni differenza di opportunità nei sistemi di istruzione dell'Unione, in particolare l'abbandono dell'istruzione segregata e di basso livello, che ha effetti negativi irreversibili sulle categorie emarginate, in particolare sui rom;

26.

insiste sulla necessità di azioni più efficaci nell'ambito dell'apprendimento e della formazione permanente, per fornire ai cittadini, soprattutto ai meno qualificati, gli strumenti per (ri)entrare nel mercato del lavoro senza difficoltà e senza discriminazioni e contribuire all'innovazione sociale; suggerisce di valorizzare le capacità imprenditoriali, soprattutto delle donne e dei giovani, le competenze TIC e di comunicazione, la conoscenza della finanza e le competenze linguistiche;

27.

sottolinea la necessità di migliorare l'istruzione nell'Unione europea, mobilitando il processo di compatibilità e comparabilità dei sistemi di istruzione degli Stati membri in vista di facilitare il mutuo riconoscimento di qualifiche e standard professionali;

28.

ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un lavoro retribuito («i lavoratori poveri») che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remunerata;

29.

evidenzia la necessità di promuovere la cooperazione tra università e imprenditoria, poiché è importante garantire che entrambi i partner collaborino e si sostengano a vicenda nell'interesse delle rispettive organizzazioni, del personale e degli studenti; ritiene che si debba creare un ponte tra i curricula universitari e il mondo dell'imprenditoria, e che le imprese debbano avere la possibilità tra l'altro di integrare i programmi di studio, proporre tirocini, organizzare giornate porte aperte per gli studenti ecc.;

30.

attira l'attenzione sulla necessità di un approccio più equilibrato tra flessibilità, sicurezza e garanzia di salari dignitosi, finalizzato all'integrazione dei giovani, degli anziani, delle donne, dei disoccupati di lungo periodo e dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro; propone che, nell'attuare le strategie nazionali relative alla flessicurezza, gli Stati membri tengano conto della risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 sui principi comuni di flessicurezza;

31.

considera che, specie in tempi di crisi economica e finanziaria e di conseguenti ristrutturazioni e licenziamenti, la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale in seno alle imprese, fonte del loro sostentamento, assume la massima importanza; saluta la recente revisione (15) della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (16); ribadisce la sua richiesta di potenziare il funzionamento dei comitati aziendali europei, come indicato nella sua risoluzione del 4 settembre 2001 sull'applicazione della direttiva 94/45/CE (17);

32.

sottolinea che le politiche sociali e di occupazione dovrebbero creare posti di lavoro ed essere attivate velocemente in relazione all'attuale crisi economica e dovrebbero fornire opportunità di lavoro e di formazione attenuando le perdite di reddito; ritiene che tali politiche debbano motivare attivamente le persone a ricercare opportunità di lavoro o ad avviare una propria attività imprenditoriale; a tal fine ritiene che gli Stati membri debbano considerare il ricorso a strumenti di finanziamento accessibili, come garanzie di credito, tassi di interesse agevolati o la capitalizzazione delle indennità di disoccupazione attenuando al contempo la perdita di reddito, fornire opportunità di istruzione che aiutino i disoccupati a trovare nuovi posti di lavoro; rammenta l'approccio organico della Commissione all'inclusione sociale che comprende un adeguato sostegno al reddito, l'accesso ai mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali di alta qualità;

33.

invita la Commissione ad adottare iniziative che portino a operare una chiara distinzione fra datori di lavoro, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, da un lato, e lavoratori dipendenti, dall'altro;

34.

sottolinea l'assoluta necessità di fornire supporto alle madri, mediante assegni familiari durante l'infanzia del bambino e la creazione di un idoneo quadro per il loro rientro sul mercato del lavoro, prestando particolare attenzione alle ragazze madri, categoria particolarmente vulnerabile;

35.

rileva che l'economia sociale, come un'altra forma di imprenditoria, svolge un ruolo essenziale nel contribuire a una sostenibile economia europea, conciliando redditività e solidarietà; aggiunge che le imprese dell'economia sociale necessitano di un quadro giuridico certo; sottolinea l'importantissimo contributo del lavoro di volontariato nel settore sociale, in particolare nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e a sostegno dei gruppi più svantaggiati nella società;

36.

sottolinea che non tutti sono in grado di svolgere un lavoro e che attualmente non vi sono posti di lavoro per tutti; conferma al riguardo l'importanza di attuare la raccomandazione 92/441/CEE, ribadita nella riunione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, sull'opportunità di rendere operante il «diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana» mediante l'estensione a tutti gli Stati membri dell'istituto del salario minimo e l'aumento del suo livello per assicurare adeguatezza e accessibilità;

37.

ritiene che lo sviluppo del microcredito possa svolgere un ruolo importante nell'aiutare i disoccupati (di lungo periodo) nella transizione verso il lavoro autonomo; osserva che il microcredito ha già in molti casi agevolato il reinserimento nel mercato del lavoro, che è appunto uno degli obiettivi della strategia di Lisbona; invita la Commissione a migliorare l'elaborazione e l'accessibilità delle informazioni circa le possibilità e disponibilità di microcredito, nonché a concentrarsi attivamente sui gruppi sociali che più di altri potrebbero beneficiare del microcredito;

38.

invita a promuovere un legame più solido tra la realizzazione della flessicurezza e il rafforzamento del dialogo sociale, nel rispetto degli usi e delle consuetudini nazionali;

39.

insiste sull'eliminazione degli ostacoli burocratici per le piccole e medie imprese; chiede che venga portata avanti l'attuazione dei principi proposti nella comunicazione della Commissione su uno «Small Business Act» per l'Europa;

40.

pur riconoscendo pienamente che gli Stati membri hanno competenza in materia di politica salariale, suggerisce che le parti sociali discutano a livello nazionale nuove metodologie per politiche salariali che potrebbero invertire l'attuale percentuale in declino del rapporto tra salari e profitti e includere una più elevata partecipazione finanziaria dei dipendenti agli utili delle società, attraverso il ricorso a meccanismi che riducano l'impatto dell'inflazione; ritiene che tali meccanismi potrebbero consentire di utilizzare i guadagni aggiuntivi dei dipendenti in speciali fondi di capitale creati dalle aziende; chiede un dibattito su eventuali modi per incentivare le aziende ad adottare tali metodologie e chiede altresì di discutere quadri giuridici che disciplinino l'accesso dei dipendenti a detti fondi, in modo graduale, nel corso del tempo; suggerisce alle parti sociali l'importanza di un rinnovato impegno per un salario che permetta di vivere un'esistenza «dignitosa» e che garantisca un reddito minimo molto al di sopra del livello di reddito considerato adeguato, in modo da permettere alle persone di uscire dalla povertà e di trarre beneficio dal lavoro;

41.

insiste sul fatto che la promozione della non discriminazione e delle pari opportunità riposa su una solida base legislativa e su una serie di strumenti di intervento, e che la parità di opportunità e l'assenza di discriminazione devono essere integrate in tutti gli aspetti dell'agenda sociale rinnovata;

42.

invita la Commissione a condurre studi sull'impatto a medio e a lungo termine della mobilità nel campo della conoscenza, e sulla scorta delle relative risultanze elaborare misure atte a mitigarne gli effetti negativi;

Immigrazione

43.

attira l'attenzione sull'impatto negativo (una possibile «fuga dei cervelli») che l'immigrazione potrebbe avere nel processo di sviluppo dei paesi di origine, ivi comprese le strutture familiari, la sanità, l'istruzione e la ricerca; ricorda d'altronde gli effetti della crisi economica in termini di squilibrio dei mercati dell'occupazione dei paesi ospitanti;

44.

sottolinea l'importanza delle assunzioni «etiche» dai paesi terzi, con specifico riguardo ai professionisti del settore sanitario, e invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a elaborare un codice di condotta per le assunzioni internazionali;

45.

sottolinea che l'impatto a lungo termine dell'immigrazione sul cambiamento demografico è incerto, in quanto dipende dalla volatilità dei flussi migratori, dei ricongiungimenti familiari e dei tassi di fertilità;

46.

ritiene che gli immigrati possano contribuire, ove assunti legalmente, allo sviluppo sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, oltre a garantire i propri diritti pensionistici e sociali;

47.

sottolinea che, per avere successo, una politica di immigrazione fondata sui diritti umani deve promuovere una strategia coerente ed organica per l'integrazione degli immigrati, basata sulle pari opportunità, fondata sulla garanzia dei loro diritti fondamentali e in grado di garantire un equilibrio fra diritti e obblighi;

48.

saluta la proposta della Commissione di imporre sanzioni ai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi illegalmente residenti; sottolinea l'importanza di combattere lo sfruttamento di tali cittadini rispettando al tempo stesso i diritti di quanti si trovano in situazioni vulnerabili; in tale ambito invita la Commissione a creare opportunità di occupazione legale per i cittadini di paesi terzi legalmente residenti;

49.

saluta la proposta di una direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)0414); richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che la direttiva non deve a sua volta aggravare le discriminazioni basate sul censo per i cittadini dell'Unione;

50.

ritiene che il rafforzamento e l'applicazione delle vigenti disposizioni di diritto del lavoro, sia nazionali che comunitarie, e di quelle in attuazione di convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), deve essere una priorità per le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;

51.

sottolinea inoltre la necessità di rafforzare ulteriormente in tutta l'Unione europea le leggi antidiscriminazione; invita la Commissione a incentivare lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri in modo da migliorare ulteriormente le misure che hanno permesso di integrare gli immigrati; nota che, specie in tempi di difficoltà economiche, le categorie sociali più vulnerabili, che comprendono sovente gli immigrati, sono quelle di gran lunga più colpite;

L'Unione europea a livello esterno

52.

ritiene che nelle sue relazioni esterne, l'Unione europea potrebbe svolgere un ruolo più attivo nel promuovere norme sociali e ambientali essenziali; è convinto che si debbano compiere sforzi ulteriori a favore di meccanismi di prevenzione, vigilanza e sanzionamento delle violazioni;

53.

ritiene che l'Unione europea possa fare di più per influenzare l'agenda internazionale in tema di promozione di un lavoro dignitoso per tutti e adoperarsi attivamente per il rispetto delle convenzioni dell'OIL, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che ciò, a sua volta, possa contribuire a realizzare la pace mondiale e a tutelare, inoltre, gli interessi e i valori dell'Unione europea;

54.

sottolinea che lo sviluppo del quadro giuridico comunitario tramite il diritto primario o derivato non deve mai essere in contrasto con gli obblighi assunti in sede internazionale nel quadro delle convenzioni dell'OIL;

55.

osserva che l'Unione europea dovrebbe puntare a un processo di globalizzazione più inclusivo a livello sociale e sostenibile da un punto di vista economico e ambientale; nota che la politica aziendale delle grandi multinazionali non ha soltanto un forte impatto economico ma anche un importante impatto sociale, sia nell'Unione europea che nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo; sollecita pertanto la Commissione a promuovere attivamente la nozione di responsabilità sociale delle imprese con provvedimenti giuridici non vincolanti o eventualmente con proposte legislative;

Fondi strutturali

56.

suggerisce di rafforzare il potenziale dei Fondi strutturali, attraverso la semplificazione, la flessibilità, il miglioramento delle procedure e la dimensione dell'integrazione sociale, allo scopo di aiutare gli Stati membri a ottimizzare l'elaborazione delle politiche sociali e di occupazione; invita gli Stati membri e le regioni ad associare pienamente i partner a norma dell'articolo 16 del regolamento generale sui Fondi strutturali (18); raccomanda esplicitamente di rendere accessibile il Fondo sociale europeo (FSE) ai partner per favorire la costruzione delle capacità;

57.

sottolinea che l'agenda sociale rinnovata deve impegnarsi chiaramente affinché i Fondi strutturali e il fondo di coesione dell'Unione europea contribuiscano al raggiungimento dei suoi obiettivi; chiede pertanto agli Stati membri di servirsi del FSE e di tutti gli altri Fondi strutturali per migliorare non soltanto l'occupabilità ma anche l'infrastruttura sociale;

58.

riconosce che i Fondi strutturali restano di gran lunga il più importante strumento di finanziamento per gli obiettivi sociali e chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere le sinergie con altri programmi e di favorire la coerenza fra programmi quadro pluriennali come Daphne, Progress, il programma sanità pubblica e il programma Europa per i cittadini;

59.

chiede di rivolgere un'attenzione particolare alle regioni più colpite dalla globalizzazione, nonché alle regioni dei nuovi Stati membri che stanno intraprendendo il cammino della convergenza sociale;

60.

suggerisce che il programma Progress possa contribuire a una migliore valutazione della modernizzazione dei modelli sociali europei, attraverso la valutazione di progetti pilota;

61.

considera che, conseguentemente alla libera circolazione delle persone, in alcune aree dell'Unione europea e soprattutto nelle grandi città stanno emergendo nuovi problemi connessi alla prestazione di assistenza sociale urgente a favore di quanti non sono in grado di mantenersi, e che tali problemi sollecitano ancor più i servizi pubblici e le associazioni caritative che forniscono aiuti urgenti, ad esempio ai senzatetto o alle categorie emarginate della società;

Azioni strumentali

Dialogo sociale e civile

62.

sottolinea che la flessibilità e l'accettazione del cambiamento da parte dei cittadini possono aumentare grazie a una maggiore fiducia reciproca, la quale, a sua volta, può essere rafforzata da un dialogo sociale più efficace e trasparente e da una democrazia partecipativa più efficace nella definizione e attuazione delle politiche;

63.

ritiene particolarmente importante che il dialogo sociale promuova politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in generale, miglioramenti della qualità della vita in ambito lavorativo; chiede alla Commissione di riflettere sulle modalità di integrare nel dialogo sociale i lavoratori in posti di lavoro non permanenti (lavoratori temporanei, a tempo parziale, a tempo determinato);

64.

considerato che i risultati dei negoziati tra le parti sociali europee sono poco conosciuti o poco pubblicizzati, chiede di compiere un'opera di sensibilizzazione in merito ai risultati del dialogo sociale, per migliorarne l'impatto e promuoverne lo sviluppo;

65.

ritiene che la cultura della cooperazione, che ha sostituito la cultura del conflitto sul mercato del lavoro, debba continuare a essere incoraggiata attraverso la promozione del dialogo sociale;

66.

ritiene che le organizzazioni della società civile e le persone che si trovano in una situazione di povertà e di esclusione sociale debbano essere coinvolte più direttamente e su base paritaria nel dibattito sul modello economico e sociale;

67.

sottolinea che le parti sociali dovrebbero compiere uno sforzo per lavorare sulla base di piani pluriennali, con calendari e scadenze specifici, al fine di realizzare una strategia sostenibile di lungo periodo;

68.

chiede un ampio dibattito tra parti interessate europee, autorità pubbliche nazionali, datori di lavoro e lavoratori e organizzazioni della società civile, in merito all'agenda sociale per il dopo 2010;

69.

osserva che gli Stati membri dovrebbero sostenere nuovi obiettivi e indicatori sociali vincolanti, misurabili e quantitativi nella strategia di Lisbona del dopo 2010, con l'impegno ad adoperarsi per l'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, come pure per l'elaborazione di un nuovo patto per il progresso sociale che definisca l'architettura e le finalità di una nuova Unione europea socialmente sostenibile e globalmente giusta, che costruisca e rafforzi il MAC sociale ponendolo a fondamento della sua azione;

70.

osserva che le aziende svolgono un ruolo importante nell'Unione europea, non solo in termini economici ma anche in termini sociali; attira pertanto l'attenzione sulla promozione della responsabilità sociale delle imprese e sulla necessità di compiere urgentemente progressi in fatto di qualità del lavoro nonché di salario in grado di garantire un'esistenza dignitosa, in modo da apportare sostegno al modello sociale e impedire il dumping sociale;

71.

è favorevole a un dialogo efficace tra il Parlamento e le organizzazioni della società civile, e ritiene che tale dialogo sia necessario anche all'interno degli Stati membri, a livello centrale, regionale e locale;

72.

nota che un Anno europeo del volontariato rappresenterebbe una grande opportunità per l'Unione europea di entrare in contatto con le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a compiere i preparativi necessari affinché il 2011 sia proclamato Anno europeo del volontariato, presentando quanto prima un'idonea proposta legislativa in tal senso;

73.

ritiene che le organizzazioni della società civile debbano essere coinvolte sin dall'inizio nei processi di formazione delle decisioni, che le informazioni debbano essere pubblicamente accessibili, che lo scambio di informazioni debba essere reciproco e che la portata del cambiamento sia illustrata chiaramente ai partecipanti;

74.

sottolinea l'importanza e il valore del processo di consultazione come strumento efficace di coinvolgimento dei cittadini per consentire agli stessi di immettere direttamente il proprio input nel processo politico a livello comunitario; invita la Commissione a varare ulteriori iniziative per sensibilizzarli maggiormente alle future consultazioni dell'Unione europea, attraverso i mass media e in altre idonee sedi a livello nazionale, regionale e locale;

75.

giudica urgente e necessario che le istituzioni comunitarie, le parti sociali a livello nazionale e le organizzazioni della società civile concludano un «patto sociale», che si articoli in azioni sociali dotate di obiettivi vincolanti e realistici e di corrispondenti indicatori;

76.

osserva che la partecipazione civica inizia dall'infanzia e chiede pertanto di promuovere e sostenere strutture e iniziative di partecipazione per ragazzi e giovani a livello locale, regionale e nazionale;

Diritto dell'Unione europea

77.

sottolinea la necessità di far avanzare e portare a conclusione il regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la direttiva sulla portabilità dei diritti alla pensione e la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

78.

chiede un miglioramento del processo legislativo a livello dell'Unione europea, che chiarisca i motivi per cui occorre intervenire a tale livello, garantisca la qualità dei contenuti ed effettui una valutazione d'impatto rigorosa e affidabile delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche; chiede in particolare l'applicazione effettiva dell'accordo interistituzionale del 2003 su «Legiferare meglio» (19);

79.

sottolinea che la cooperazione efficace tra Stati membri e il controllo efficace sul recepimento del diritto europeo dovrebbero costituisce una priorità;

80.

ritiene che un migliore processo normativo a livello europeo dovrebbe perseguire attivamente la partecipazione delle organizzazioni della società civile e affrontare le preoccupazioni dei cittadini, colmando in tal modo la distanza che li separa dall'Unione europea;

MAC

81.

ritiene che le politiche economiche, ambientali e sociali a livello di Unione europea debbano essere meglio coordinate, riaffermando gli obiettivi originari della strategia di Lisbona e la necessità di assicurare che le politiche economiche e occupazionali contribuiscano attivamente all'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale; sottolinea che il trattato di Lisbona prevede che all'atto della definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea è necessario tenere conto degli aspetti più importanti della politica sociale;

82.

rileva la necessità di adottare una carta legalmente vincolante dei diritti sociali fondamentali;

83.

sottolinea che il trattato di Lisbona prevede che all'atto della definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea è necessario tenere conto degli aspetti più importanti della politica sociale;

84.

ritiene che la strategia di Lisbona del dopo 2010 debba prevedere un MAC rafforzato e invita la Commissione a continuare a esortare gli Stati membri a definire target quantitativi nazionali, in particolare per quanto riguarda la riduzione della povertà e il rafforzamento dell'inclusione sociale, supportati particolarmente da nuovi precisi indicatori di tipo quantitativo;

85.

invita il Consiglio e la Commissione a offrire nuove opportunità per un coinvolgimento reale del Parlamento nella strategia di Lisbona del dopo 2010;

*

* *

86.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0544.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0513.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0039.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0556.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0467.

(6)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(7)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 174

(8)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 463.

(9)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(10)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0286.

(12)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 45.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2008)0163.

(14)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(15)  Direttiva 2009/38/CE (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(16)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(17)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 68.

(18)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(19)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/23


Mercoledì 6 maggio 2009
Coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro

P6_TA(2009)0371

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/2335(INI))

2010/C 212 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa ad una raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 99, 137 e 141,

vista la raccomandazione della Commissione 2008/867/CE, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (1),

vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (2),

viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo di Bruxelles dell’11 e 12 dicembre 2008,

vista la comunicazione della Commissione del 13 febbraio 2009 intitolata «Proposta di relazione congiunta per il 2009 sulla protezione e sull'inclusione sociale» (COM(2009)0058), e visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 febbraio 2009, intitolato «Relazione congiunta sulla protezione e sull'inclusione sociale 2008, profili per paese» (SEC(2009)0255),

vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007 (3),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea (4),

visti i progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea in merito alla trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE,

vista la Convenzione ONU sullo statuto dei rifugiati,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5),

viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

viste la comunicazione della Commissione del 17 ottobre 2007 intitolata «Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro» (COM(2007)0620) e la risoluzione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (6),

viste le raccomandazioni dei partner sociali europei contenute nella relazione del 18 ottobre 2007 intitolata Key Challenges Facing European Labour Markets: A Joint Analysis of European Social Partners (Le sfide chiave per i mercati del lavoro europei: un'analisi congiunta delle parti sociali europee),

vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2007 intitolata «Inventario della realtà sociale – Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007» (COM(2007)0063) e la relativa risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 (7),

vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 intitolata «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo» (COM(2008)0412) e la relativa risoluzione del Parlamento del 6 maggio 2009 (8),

vista la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata «La sostenibilità di lungo termine delle finanze pubbliche nella UE» (COM(2006)0574) e la risoluzione del Parlamento del 20 novembre 2008 sul futuro dei regimi previdenziali e pensionistici: finanziamento e tendenza all'individualizzazione (9),

vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (10),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (11) ,

vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (12),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (13),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (14) ,

vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (15),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su istruzione e formazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere (16),

visto il protocollo allegato al trattato di Lisbona sui servizi di interesse generale (17) ,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0263/2009),

A.

considerando che il coinvolgimento attivo non deve sostituirsi all'inclusione sociale, in quanto i gruppi vulnerabili impossibilitati a partecipare al mercato del lavoro hanno diritto a una vita dignitosa e ad una piena partecipazione sociale e, pertanto, chiunque deve poter disporre di un reddito minimo e dell'accesso a servizi sociali abbordabili e di qualità, a prescindere dalla propria capacità di partecipare al mercato del lavoro,

B.

considerando che il coinvolgimento attivo è connesso, oltre che alla capacità del singolo, al sistema di organizzazione della società; considerando che, pertanto, occorre affrontare anche le cause strutturali dell'esclusione, comprese la discriminazione e la fornitura di servizi inadeguati,

C.

considerando che la causa di un'apparente esclusione dal mercato del lavoro può risiedere nella mancanza di sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali,

D.

considerando che l'integrazione nel mercato del lavoro non deve rappresentare un requisito necessario per il diritto a un reddito minimo e l'accesso a servizi sociali di alta qualità; considerando che un reddito minimo e l'accesso a servizi sociali di qualità sono requisiti necessari per l'integrazione nel mercato del lavoro,

E.

considerando che le persone con esigenze, difficoltà o svantaggi molteplici e complessi, quali la persistente dipendenza da redditi ridotti o inadeguati, la disoccupazione di lunga durata, un basso livello d'istruzione e analfabetismo, l'appartenenza a una famiglia vulnerabile, la disabilità, le cattive condizioni di salute, la residenza in aree esposte a molteplici svantaggi, la situazione abitativa precaria e mancanza di fissa dimora, nonché il razzismo e la discriminazione, sono spesso le più lontane dal mercato del lavoro e, pertanto, le strategie di coinvolgimento devono riflettere la diversità delle persone escluse,

F.

considerando che l'esclusione sociale e l'esclusione dal mercato del lavoro si ripercuotono gravemente sulla salute mentale delle persone coinvolte e che i disoccupati di lunga durata sono maggiormente soggetti al rischio di cadere in depressione e di sviluppare altri disturbi mentali,

G.

considerando che le persone lontane dal mercato del lavoro hanno una maggiore necessità di formazione professionale perché la loro formazione scolastica è stata insufficiente oppure perché non sono più in grado di applicare nella pratica quanto appreso a causa della lunga assenza dal mercato del lavoro,

H.

considerando che spesso le persone più vulnerabili sono interessate dalla condizionalità delle politiche di attivazione e che occorre monitorare gli effetti di tali politiche ed evitarne le conseguenze negative per i gruppi vulnerabili,

I.

considerando che le misure di coinvolgimento attivo devono altresì procedere di pari passo con lo sviluppo di obiettivi a livello nazionale e comunitario in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,

J.

considerando che la maggior parte dei capifamiglia sono donne, che la maggior parte dei nuclei familiari monoparentali sono composti da donne e che la maggior parte dei prestatori di cure sono donne; considerando che, pertanto, le politiche di coinvolgimento attivo devono comprendere una gamma di misure tali da consentire alle donne più lontane dal mercato del lavoro di beneficiare effettivamente delle strategie di coinvolgimento attivo; considerando inoltre che esiste un nesso diretto tra la situazione delle donne nel mercato del lavoro e la povertà legata all'età, che colpisce principalmente le donne,

K.

considerando che nei periodi di recessione economica e di crescita della disoccupazione esiste il rischio di un considerevole aumento dei licenziamenti, facendo salire il numero di persone che sono già vittime della povertà e dell'esclusione dal mercato del lavoro, in particolare i gruppi sociali più vulnerabili, quali le donne, gli anziani e le persone con disabilità; considerando che è essenziale perseguire l'inclusione sociale e la connessa politica del mercato del lavoro attraverso un approccio integrato e coerente nel quadro del piano europeo per la ripresa economica; considerando che parte dei fondi pubblici dovrebbe essere utilizzata per mantenere e migliorare gli investimenti nel settore sociale, nella sanità e nell'istruzione, in altri servizi sociali fondamentali e nei servizi di interesse generale,

L.

considerando che la teoria secondo la quale il lavoro è il modo più efficace per affrancarsi dall'esclusione può essere valida solo se tale lavoro è sostenibile, di qualità e adeguatamente retribuito; considerando che il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari livello continua ad essere scarsamente applicato,

M.

considerando che i prestatori di assistenza familiare forniscono servizi essenziali di assistenza, istruzione e sostegno al di fuori del sistema occupazionale, senza alcun reddito o diritto sociale, e non godono del diritto di accedere nuovamente al mercato del lavoro e di ottenere il riconoscimento delle competenze acquisite o sviluppate durante i periodi di assistenza fornita ai familiari,

1.

plaude al fatto che la Commissione basi la sua raccomandazione 2008/867/CE sulla raccomandazione 92/441/CEE, che riconosce il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana e definisce i principi comuni per realizzare tale diritto; approva i principi comuni e gli orientamenti pratici presentati nella raccomandazione 2008/867/CE sulla strategia di coinvolgimento attivo basata su tre pilastri, in particolare un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro in grado di favorire l'inserimento e l'accesso a servizi di qualità; sottolinea, in particolare, che qualunque strategia di coinvolgimento attivo deve essere fondata sui principi dei diritti individuali, del rispetto per la dignità umana e di non discriminazione, delle pari opportunità e della parità di genere; sulla promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro, unita alla piena partecipazione nella società; e sull'attuazione dei principi di qualità, adeguatezza e accessibilità in tutti e tre i pilastri;

2.

concorda con il Consiglio che occorre migliorare l'attuazione della raccomandazione 92/441/CEE per quanto riguarda il reddito minimo e i trasferimenti sociali; che l'assistenza sociale dovrebbe fornire un reddito minimo consono a una vita dignitosa, quanto meno a un livello che sia al di sopra della soglia di rischio povertà, sufficiente a far uscire le persone dalla povertà e che occorre migliorare l'utilizzo dei sussidi;

3.

accoglie favorevolmente la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 17 luglio 2008, nella causa C-303/06 concernente un prestatore di cure e assistenza che aveva subito una discriminazione fondata sul suo rapporto con il figlio disabile; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure adeguate volte a garantire che i prestatori di cure e assistenza siano protetti da discriminazioni di questo tipo in fase di accesso al mercato del lavoro e incoraggia gli Stati membri a prendere i necessari provvedimenti per assicurare l'ottemperanza alla sentenza della Corte;

4.

invita gli Stati membri a realizzare un adeguato sostegno al reddito al fine di combattere la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea la necessità di fissare un adeguato sostegno al reddito sulla base delle raccomandazioni 92/441/CEE e 2008/867/CE e che esso sia trasparente, accessibile a tutti e sostenibile nel tempo;

5.

ritiene essenziale che la Commissione e gli Stati membri applichino con efficacia la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro giuridico generale per la parità di trattamento in materia di occupazione per lottare efficacemente contro la discriminazione nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro basata su religione, disabilità, età o tendenze sessuali;

6.

sottolinea la sua richiesta al Consiglio di concordare un obiettivo comunitario per i meccanismi di reddito garantito e di reddito sostitutivo a base contributiva, atti ad assicurare un sostegno al reddito pari ad almeno il 60 % del reddito medio nazionale e inoltre di concordare un calendario per il raggiungimento di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

7.

riconosce che l'interazione tra assistenza sociale e attività nel mercato del lavoro è complessa, in particolare quando il lavoro disponibile è a tempo determinato, stagionale, precario o part-time e quando le condizioni di ottenimento e i sistemi di protezione sociale o le aliquote fiscali marginali disincentivano dall'iniziare un lavoro remunerato e il sistema di assistenza sociale è troppo rigido per poter reagire; chiede, pertanto, l'elaborazione di sistemi che sostengano efficacemente le persone interessate nei periodi di transizione anziché penalizzarle o scoraggiarle, oppure privarle dell'assistenza troppo rapidamente quando iniziano a lavorare;

8.

richiama l'attenzione sull'importanza di stabilire benefici sociali per le persone vulnerabili atte al lavoro; sottolinea, tuttavia, che, in virtù del principio di sussidiarietà, tali prestazioni rientrano tra le competenze degli Stati membri;

9.

evidenzia che i beneficiari di un adeguato sostegno al reddito e le loro famiglie avranno la possibilità di evitare il rischio di povertà e di divenire cittadini attivi che contribuiscono alla vita sociale ed economica e alla solidarietà tra le generazioni;

10.

suggerisce agli Stati membri di prendere attivamente in considerazione l'introduzione di una politica per i salari minimi, al fine di combattere il crescente numero di «lavoratori poveri» e di rendere il lavoro una prospettiva percorribile per le persone distanti dal mercato del lavoro;

11.

ritiene che il coinvolgimento attivo richieda la riduzione delle disuguaglianze tra regioni e zone all'interno della Comunità attraverso un rapido processo di riabilitazione delle zone colpite dalla crisi economica e lo sviluppo delle regioni rurali;

12.

esorta gli Stati membri ad intraprendere azioni volte a lottare contro l'occupazione clandestina o «sommersa» che preclude alle persone coinvolte il ricorso a determinati servizi e strutture sociali;

13.

chiede che le politiche di coinvolgimento attivo:

siano coerenti con un approccio basato su un ciclo di vita riguardante politiche sociali, occupazionali, dell'istruzione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

siano personalizzate, mirate e orientate al soddisfacimento delle esigenze;

si basino su un approccio integrato e sulla partecipazione; e

rispettino i prerequisiti essenziali per consentire la partecipazione senza creare condizioni tali da mettere a rischio il reddito minimo di sussistenza;

14.

invita la Commissione a considerare nella loro totalità i costi nel settore del coinvolgimento attivo e dell'inclusione sociale, poiché l'esperienza ha dimostrato che investire ed agire preventivamente può ridurre sul lungo termine i costi complessivi per la società; plaude al fatto che la raccomandazione 2008/867/CE proponga di incrementare gli investimenti nell'inclusione sociale in tal senso;

15.

ritiene che tutti gli Stati membri dovrebbero fornire sussidi aggiuntivi mirati a favore delle fasce svantaggiate (quali persone con disabilità o malattie croniche, genitori single o famiglie con molti figli), che coprano le spese extra relative, tra l'altro, all'assistenza personale e all'uso di strutture e cure mediche e sociali specifiche, nonché fissando livelli dei prezzi dei medicinali accessibili per le fasce sociali più svantaggiate; sottolinea l'esigenza di garantire livelli decorosi per le pensioni di invalidità e di anzianità;

16.

concorda, in particolare alla luce delle esigenze spesso complesse delle persone, che occorre elaborare e attuare misure personalizzate di coinvolgimento attivo che comprendano il reddito minimo, l'inserimento nel mercato del lavoro e nei servizi sociali, che occorre dare rilievo all'individuazione precoce e all'azione preventiva e dare priorità alle misure rivolte alle persone più vulnerabili;

17.

ritiene che nell'elaborazione e nell'attuazione di tali misure occorra tenere conto delle opinioni delle persone alle quali esse sono rivolte; invita gli Stati membri a sostenere il conferimento di poteri alle organizzazioni non governative del settore sociale, al fine di favorire la loro partecipazione alla formulazione e all'attuazione delle politiche di inclusione;

18.

chiede agli Stati membri di adottare un approccio più costruttivo per quanto riguarda la politica in materia di stupefacenti, che ponga l'accento sulla prevenzione, l'istruzione e il trattamento dei tossicodipendenti e non sulle sanzioni penali;

19.

invita a destigmatizzare le persone affette da problemi di salute mentale e da difficoltà di apprendimento, a promuovere la salute e il benessere mentale, a prevenire i disordini mentali nonché ad aumentare le risorse destinate ai trattamenti e alle cure;

20.

ritiene che, essendo i problemi associati all'esclusione in molti casi presenti dai primissimi anni di vita, sia essenziale un'azione preventiva per individuare, a partire da un'età precoce, ovvero molto prima che abbandonino gli studi e la formazione, i bambini e i giovani più a rischio; osserva che i giovani esclusi dalla scuola hanno maggiori probabilità di incorrere in comportamenti antisociali e criminali, che possono compromettere il loro ingresso nel mercato del lavoro in una fase successiva della vita; ritiene che un ampio dialogo con le parti interessate e il sostegno ad azioni preventive e ai servizi sociali, volti a migliorare le opportunità per i bambini e i giovani adulti vulnerabili, siano cruciali per il successo delle politiche di inclusione; sottolinea altresì l'importanza dei problemi di esclusione che colpiscono le persone di una certa età che perdono il lavoro e non riescono a reinserirsi nel mercato del lavoro;

21.

ritiene che si debbano tenere nel debito conto le esigenze dei giovani alla ricerca della prima occupazione e che le politiche e le misure suscettibili di favorire il passaggio dal mondo dell'istruzione al mercato del lavoro vadano adottate a livello nazionale; ritiene altresì che il dialogo strutturato con le organizzazioni giovanili dovrebbe essere costantemente accompagnato dall'attività delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri;

22.

chiede agli Stati membri di adoperarsi maggiormente per trattare le questioni cui sono confrontati i prestatori di cure, tra cui il diritto di scegliere liberamente se e in quale misura dedicarsi all'assistenza che forniscono, la possibilità di combinare l'assistenza con un lavoro retribuito e l'occupazione, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale e alle pensioni di anzianità, onde evitare l'impoverimento come conseguenza della prestazione di cure;

23.

accoglie con favore il riconoscimento della necessità di garantire accesso universale a servizi sociali accessibili e di elevata qualità, quale diritti fondamentali e come uno degli elementi essenziali del modello sociale europeo, nonché di favorire la permanenza delle persone nel mercato del lavoro e i principi stabiliti nella raccomandazione 2008/867/CE; ritiene che, per essere tali, i servizi sociali debbano includere un alloggio fisso e a buon mercato, trasporti pubblici accessibili, la formazione professionale di base e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso a servizi energetici e ad altri servizi di rete a prezzi convenienti; nota che sono necessari ulteriori progressi per garantire gli obblighi del servizio universale nei servizi di interesse generale, e ritiene necessario lo sviluppo di un piano d'azione inteso a definire una direttiva quadro dell'Unione europea sui servizi di interesse generale che garantisca tali obblighi; osserva che non sono stati compiuti sufficienti progressi nel raggiungimento degli obiettivi di Barcellona per un'assistenza all'infanzia accessibile e di alta qualità, che dovrebbe essere rafforzata in modo da includere tutti i bambini della scuola primaria; osserva inoltre che non sono stati sufficientemente soddisfatti neppure i bisogni di altri aventi diritto che dovrebbero essere sottoposti a un processo simile;

24.

ritiene che per conseguire l'inclusione sia essenziale combattere le discriminazioni subite dalle persone nel quadro dell'accesso ai beni, ai servizi e alle strutture e plaude quindi alla proposta relativa a una direttiva globale per la lotta contro le discriminazioni al di fuori dell'ambito lavorativo, fondate sull'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali;

25.

invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di tariffe sociali predefinite per i gruppi vulnerabili, ad esempio nel settore dell'energia e dei trasporti pubblici, nonché facilitazioni per l'ottenimento di microcrediti al fine di promuovere il coinvolgimento attivo, nonché cure sanitarie e istruzione gratuite per le persone con difficoltà economiche;

26.

invita gli Stati membri a rafforzare il profilo delle cooperative di credito per contribuire a offrire alle persone un ambiente sicuro e regolamentato in cui possano risparmiare e prendere in prestito del denaro e per contrastare il fenomeno sempre più grave dell'indebitamento personale; invita gli Stati membri a provvedere affinché le persone abbiano il diritto di aprire un conto bancario a costi accessibili, il che costituisce un mezzo essenziale per partecipare sia alle attività economiche sia alla società;

27.

invita gli Stati membri a fornire alle persone disabili un sostegno supplementare sia per entrare nel mercato del lavoro sia quando sono già lavorativamente attive; chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora fatto di firmare e ratificare sia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sia il suo Protocollo Opzionale; rileva che gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure e strutture appropriate per un'efficace applicazione di tale Convenzione delle Nazioni Unite;

28.

reputa che i giovani si trovino di fronte a ostacoli specifici al coinvolgimento attivo, tra cui una discriminazione ingiustificata basata sull'età e difficoltà in relazione all'accesso a programmi di formazione professionale accessibili;

29.

plaude alla deistituzionalizzazione dei disabili, ma prende atto che ciò richiede un sufficiente livello di servizi a livello locale, che favoriscano una vita autonoma, il diritto all'assistenza personale, il diritto all'indipendenza economica e la piena partecipazione nella società in seno agli Stati membri;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a mobilitare risorse adeguate per facilitare l'accesso ai programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale mezzi per limitare l'emarginazione delle persone anziane, tra l'altro in materia di impiego, e di promuovere la loro partecipazione permanente alla vita sociale, culturale e civica;

31.

ritiene che si debbano adottare misure supplementari per lottare contro la violenza domestica e gli abusi ai danni di bambini e persone anziane;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la legislazione comunitaria esistente sull'uguaglianza di genere, l'uguaglianza in generale e la non discriminazione sia attuata appieno, in modo adeguato ed efficace; ne chiede l'estensione e l'applicazione al fine di eliminare le barriere strutturali all'occupazione;

33.

ritiene che un'istruzione di qualità sia una precondizione essenziale per una riuscita occupazione e integrazione future ; invita gli Stati membri ad ampliare la legislazione in materia di pubblica istruzione al fine di eliminare tutti gli ostacoli esistenti all'istruzione, garantendo un'istruzione integrata e parità di accesso a tutti; reputa che le persone escluse per lungo tempo dal mercato del lavoro debbano beneficiare di maggiori diritti al finanziamento di formazioni lungo tutto l'arco della vita e all'accesso a tali formazioni, in particolare qualora si tratti di «competenze chiave»;

34.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il principio dell'integrazione orizzontale delle questioni di genere in tutta la strategia di coinvolgimento attivo;

35.

ritiene che la formazione offerta dovrebbe tenere conto delle necessità delle persone interessate ed essere adeguata a queste ultime; chiede misure di formazione e di integrazione mirate, in quanto quelle standardizzate spesso ignorano le esigenze delle persone affette da disabilità o da problemi di salute e di chi le assiste; sottolinea le migliori prassi del Fondo sociale europeo (FSE) e di EQUAL per quanto concerne gli approcci alla formazione mirati sulla base delle esigenze delle persone più lontane dal mercato del lavoro, che riconoscono capacità non documentate e capacità acquisite attraverso un'istruzione non tradizionale;

36.

raccomanda di migliorare la qualità dell'istruzione e di integrare i sistemi educativi con il mercato del lavoro e con criteri di partecipazione sociale, nonché di ridurre le disparità nell'accesso a tutte le forme di istruzione e nella qualità dell'istruzione offerta;

37.

ritiene che la formazione dovrebbe altresì garantire una buona preparazione in materia di diritti e obblighi dei lavoratori, incluso il diritto di iscrizione al sindacato, e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di diritti all'informazione e alla consultazione, alla formazione e all'istruzione lungo tutto l'arco della vita;

38.

osserva che esiste il rischio che approcci più creativi alla preparazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro per l'eventuale accesso a quest'ultimo possano essere privati di finanziamenti a favore di un approccio più convenzionale basato su risultati facilmente quantificabili; invita pertanto la Commissione a migliorare il finanziamento di approcci «dal basso verso l'alto» nel quadro dei Fondi strutturali, e in particolare del FSE, e lo sviluppo di indicatori che misurino i progressi conseguiti in materia di coinvolgimento attivo e di inclusione sociale al fine di stimolare iniziative di base innovative per la promozione del coinvolgimento attivo, che rientra tra gli obiettivi di inclusione sociale messi in rilievo nell'ambito dei Fondi strutturali destinati alla strategia di Lisbona, dei finanziamenti proposti per l'innovazione sociale e di altre modalità di finanziamento;

39.

rileva che per effetto dei cambiamenti demografici, entro il 2030 il rapporto tra popolazione attiva e non attiva sarà presumibilmente di 2 a 1; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare politiche di coinvolgimento attivo volte a garantire che coloro che prestano assistenza, spesso costretti a ritirarsi dal mercato del lavoro per assumersi responsabilità familiari, non subiscano conseguenze negative negli anni futuri;

40.

sottolinea la necessità di creare un mercato del lavoro che favorisca l'inserimento quale fulcro di qualunque strategia di coinvolgimento attivo, un mercato del lavoro con condizioni lavorative adeguate e una varietà di opportunità occupazionali adatte a tutti i lavoratori, tenendo conto delle diverse esigenze del posto di lavoro, delle necessità dei singoli lavoratori, dei diversi metodi e orari di lavoro, delle diverse capacità e delle diverse esigenze in termini di conciliazione della vita familiare e privata con la vita professionale; nota che l'elevata qualità dell'occupazione è un fattore essenziale per promuovere il mantenimento dell'impiego;

41.

invita gli Stati membri a promuovere un mercato del lavoro competitivo, favorendo lo sviluppo di sistemi di protezione sociale pubblici e privati a costi ragionevoli e consentendo alle persone interessate, comprese le persone appartenenti a minoranze etniche, di poter scegliere di ridurre i rischi di esclusione dal mercato del lavoro;

42.

invita gli Stati membri a utilizzare gli strumenti e i mezzi disponibili per motivare tutti gli attori a creare mercati del lavoro che favoriscano l'inserimento e a migliorare la partecipazione delle persone più lontane dal mercato del lavoro; indica gli strumenti esistenti nel quadro del dialogo sociale localizzato, gli incentivi finanziari, le agevolazioni fiscali e lo sviluppo dell'economia sociale; accoglie con favore la raccomandazione della Commissione intesa a sostenere l'economia sociale quale fonte essenziale di prima occupazione per le persone più svantaggiate;

43.

rileva che il ruolo delle autorità locali e regionali nella promozione del coinvolgimento attivo è triplice: quali datori di lavoro, promotori dello sviluppo economico e dell'occupazione e prestatori di servizi pubblici, inclusi i servizi per i gruppi più vulnerabili; invita gli Stati membri a istituire delle reti a livello regionale e locale per consigliare e indirizzare le persone verso i servizi dove possono ricevere consulenza e aiuto ad accedere al mercato del lavoro, nonché verso servizi sociali specifici (regimi di indennità sociale, servizi di assistenza sanitaria, di salute mentale e di assistenza sociale) in base alle loro esigenze specifiche;

44.

ritiene fermamente che si dovrebbe fare di più per rimuovere gli ostacoli all'inserimento cui si trovano di fronte i richiedenti asilo; invita gli Stati membri ad adoperarsi per porre fine alla dipendenza dei richiedenti asilo dalle indennità che ricevono, consentendo loro di lavorare e valutare lo sviluppo di percorsi legali di immigrazione;

45.

invita tutti gli Stati membri a tutelare le politiche di asilo fondate sui diritti umani, conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e alle altre normative fondamentali in materia di diritti umani;

46.

riconosce che la tratta di esseri umani è all'origine di enormi sofferenze e di emarginazione sociale e chiede agli Stati membri di fare di più per applicare la legislazione in materia di lotta contro la tratta e contro la discriminazione, di procedere al reinserimento sociale delle vittime della tratta e, in particolare, di firmare, di ratificare e di attuare la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

47.

esorta la Commissione e gli Stati membri a rifiutare la confusione fuorviante tra migrazione economica e richiesta d'asilo, nonché tra migrazione economica e richiesta d'asilo, da una parte, e immigrazione illegale, dall'altra;

48.

ritiene che la reclusione delle persone senza un reinserimento e una rieducazione adeguati crei ostacoli all'inclusione e spesso conduca solo a ulteriore esclusione sociale, disoccupazione e criminalità;

49.

ritiene fermamente che il mantenimento di un limite di età obbligatorio per la pensione sia un ostacolo per il coinvolgimento attivo e costringa molte persone che potrebbero scegliere di continuare a lavorare a uscire dal mercato del lavoro;

50.

invita la Commissione a coordinare da vicino il processo politico relativo al coinvolgimento attivo, in particolare per quanto concerne i servizi sociali di elevata qualità, con la creazione attualmente in corso di un quadro volontario di servizi sociali di interesse generale di qualità e ad esaminare senza indugio tutte i possibili modi di chiarire il contesto giuridico in cui operano i servizi sociali di interesse generale, dotandoli di un quadro giuridico di riferimento, in particolare adottando strumenti legislativi tra cui una direttiva quadro;

51.

sottolinea la sua recente richiesta alla Commissione e al Consiglio di stabilire obiettivi per la riduzione della povertà (la povertà in generale, la povertà infantile, la povertà delle persone occupate e la povertà persistente a lungo termine), per un salario minimo versato attraverso la pensione, per l'accesso all'assistenza sanitaria e per la qualità di quest'ultima (ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute e aumentare l'aspettativa di vita, ecc.); ribadisce la sua richiesta di fissare un obiettivo comunitario per ridurre la povertà infantile del 50 % entro il 2012 e per risolvere il problema dei bambini, giovani e adulti senza dimora entro il 2015;

52.

chiede un programma concreto per l'attuazione delle strategie di coinvolgimento attivo, basato sulla partecipazione della società civile e di altre parti interessate, tra cui le persone colpite dalla povertà; ritiene che il programma dovrebbe specificare scadenze e obiettivi qualitativi e quantitativi realistici sulla base di indicatori specifici e del dialogo approfondito tra le parti interessate; ritiene inoltre che tale programma dovrebbe stabilire le modalità di attuazione del coinvolgimento attivo e del relativo monitoraggio attraverso il Metodo aperto di coordinamento per la protezione e l'inclusione sociale, in particolare a livello locale, regionale e nazionale; accoglie quindi con favore l'iniziativa della Commissione di coinvolgere le autorità locali nel monitoraggio dell'attuazione delle strategie di coinvolgimento attivo, attraverso il finanziamento di una rete di osservatori delle autorità locali sul coinvolgimento attivo mediante il programma Progress; invita la Commissione e gli Stati membri a conferire a tali osservatori un ruolo importante nel futuro processo politico grazie ai programmi nazionali di riforma della strategia di Lisbona riveduta ed in particolare alla strategia europea per l'occupazione;

53.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.

(2)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(3)  GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 370.

(4)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 148.

(5)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0467.

(7)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 463.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2009)0370.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0556.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0163.

(11)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(12)  GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2009)0062.

(14)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(15)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(16)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 46.

(17)  GU C 306 del 17.12.2007, pag. 158.


Giovedì 7 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/32


Giovedì 7 maggio 2009
Integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea

P6_TA(2009)0372

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'integrazione della dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea nonché nel consolidamento della pace/dello Stato (2008/2198(INI))

2010/C 212 E/07

Il Parlamento europeo,

visti i principi di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 137, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 141 del trattato CE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000,

visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,

visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5 e Pechino +10 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005,

visto il programma d'azione dell'Unione europea per gli obiettivi di sviluppo del Millennio, adottato dal Consiglio il 18 giugno 2008,

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite RES/1325 (2000), adottata il 31 ottobre 2000, e S/RES/1820 (2008), adottata il 19 giugno 2008, sulle donne, la pace e la sicurezza,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 23 e 24 maggio 2005 sulla sicurezza europea,

visto il documento del Consiglio dell'8 dicembre 2008 intitolato «Attuazione della risoluzione 1325, rafforzata dalla risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nell'ambito della PESD»,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 13 novembre 2006 sulla promozione dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere nella gestione delle crisi,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008 sulla lotta alla violenza contro le donne, in particolare nel contesto della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), e a tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

visto il documento intitolato «Approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione europea delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza» approvato dal Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008,

vista l'attività in corso sul documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Toward an EU Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in EU External Action» (Verso un piano d'azione dell'Unione europea sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione europea),

visti lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004, in particolare le relazioni di avanzamento della Commissione sulla sua attuazione, e i piani d'azione adottati congiuntamente con Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e Ucraina,

visti il processo di allargamento e le relazioni di avanzamento della Commissione,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'emancipazione femminile nella politica internazionale e di sviluppo e sul ruolo delle donne nella pace e nella sicurezza, in particolare quella del 1o giugno 2006 (1), quella del 16 novembre 2006 (2) e quella del 13 marzo 2008 (3),

viste le sue risoluzioni sulla politica europea di vicinato, sulla strategia di allargamento dell'Unione europea e sui paesi e le regioni confinanti con l'Unione europea,

viste le sue risoluzioni sugli strumenti di assistenza esterna,

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (4),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0225/2009),

A.

considerando che la realizzazione dei diritti umani delle donne, l'emancipazione e la partecipazione attiva femminile non sono importanti solo per affrontare la disuguaglianza di genere e attuare una reale dimensione di genere nelle relazioni esterne dell'Unione europea ma che esse risultano essenziali anche per il successo dell'attuazione delle politiche esterne dell'Unione europea, compresi i settori degli aiuti, dello sviluppo, dell'allargamento, della politica di vicinato, della risoluzione dei conflitti, della costruzione della sicurezza e della pace e del commercio internazionale,

B.

considerando che, sebbene gli Stati membri aderiscano a tutti i principali quadri internazionali sull'uguaglianza di genere e i diritti della donna e benché a livello europeo esistano diversi documenti programmatici, l'impegno pratico per la promozione dell'integrazione della dimensione di genere e dell'emancipazione femminile nell'ambito delle politiche esterne resta debole, l'attuazione dei documenti programmatici esistenti è modesta e le risorse finanziarie stanziate specificamente per le questioni relative al genere sono insufficienti,

C.

considerando che, malgrado i notevoli miglioramenti nella promozione dell'uguaglianza di genere registrati negli ultimi anni, le principali istituzioni dell'Unione europea, ossia il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, non dispongono di personale sufficiente appositamente designato per attuare gli obiettivi dichiarati in materia di questioni di genere nell'ambito della politica esterna e dell'allargamento e che la maggior parte del personale esistente responsabile delle questioni di genere deve combinare tale attività con almeno un'altra funzione, talvolta con altre due,

D.

considerando che l'Unione europea necessita di un approccio olistico e coerente all'integrazione della dimensione di genere,

Osservazioni generali

1.

riconosce che le istituzioni dell'Unione europea hanno attribuito sempre più importanza all'integrazione della dimensione di genere e all'emancipazione femminile, ma sottolinea che molto resta ancora da fare per mettere in pratica gli impegni politici ed evidenzia l'importanza di finanziamenti adeguati e di personale competente adeguato per la realizzazione degli obiettivi di genere;

2.

rammenta che per l'integrazione della dimensione di genere non servono solo dichiarazioni programmatiche di alto livello ma occorrono anche la volontà politica della leadership dell'Unione europea e degli Stati membri, una definizione della gerarchia degli obiettivi e un monitoraggio dei progressi compiuti;

3.

accoglie con favore l'adozione del summenzionato «Approccio globale all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1325 (2000) e 1820 (2008) da parte dell'Unione europea sulle donne, la pace e la sicurezza», oltre all'adozione da parte del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008 degli orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta a tutte le forme di discriminazione nei loro confronti; invita gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a conformarsi con urgenza alla richiesta avanzata dal Consiglio di Sicurezza di adottare i rispettivi piani d'azione nazionali sulla UNSCR 1325; invita la Commissione a fornire aiuti e assistenza tecnica ai paesi terzi che intendano sviluppare strategie nazionali per l'attuazione delle summenzionate risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

4.

si compiace che il testo riveduto della strategia di sicurezza europea contenga un riferimento alle succitate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite S/RES/1325 (2000) e S/RES/1820 (2008), nonché alla risoluzione S/RES/1612(2005);

5.

invita la Commissione ad accelerare la propria attività e a proporre entro il luglio 2009, in stretta collaborazione con gli Stati membri e il segretariato del Consiglio, il documento «EU Action Plan on Gender Equality and Women's Empowerment in EU Internal and External Action» (Piano d'azione dell'Unione europea sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione europea), da applicarsi nei 27 Stati membri e nei negoziati con i paesi terzi, congiuntamente a una serie di strumenti efficaci di controllo;

6.

chiede al Consiglio e alla Commissione di includere sistematicamente l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nel dialogo politico dell'Unione europea e nei dibattiti programmatici con i paesi partner;

7.

chiede alle delegazioni del Parlamento europeo di affrontare le questioni connesse all'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile nelle sue relazioni con i parlamenti dei paesi terzi; sottolinea l'importanza di fornire sostegno e assistenza ai parlamenti nazionali dei paesi terzi con l'obiettivo di rafforzarne la capacità di inserire la prospettiva di genere nell'ambito della propria attività legislativa;

8.

sottolinea l'importanza delle organizzazioni della società civile nell'emancipazione femminile; invita la Commissione a fornire a tali organizzazioni un sostegno finanziario adeguato e a promuovere la partecipazione delle organizzazioni non governative femminili nei processi del dialogo civile con i paesi partner, così come nei negoziati di pace in tutto il mondo;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la coerenza delle rispettive strategie relative all'integrazione della dimensione di genere e all'emancipazione femminile; chiede che i diversi quadri politici esistenti siano riuniti all'interno di un consenso europeo sulle questioni di genere, riguardante sia le politiche interne che quelle esterne;

10.

Sostiene la tenuta regolare di conferenze per discutere questioni relative alle pari opportunità per donne e uomini, con la partecipazione di delegazioni a livello dei parlamenti nazionali, composte di donne e uomini, nonché l'avvio di strategie comuni per attuare progetti legati a tale tematica;

11.

chiede alla Commissione di affrontare e dare priorità, in maniera più coerente e più sistematica, alle disuguaglianze di genere nella programmazione e nell'attuazione degli strumenti di assistenza esterna, specialmente per quanto concerne l'assistenza alla riforma del settore della sicurezza; ribadisce che le attività, gli obiettivi specifici e le risorse per le questioni di genere devono essere incluse nei documenti di strategia nazionali e che, per il loro tramite, le questioni in materia di dimensione di genere devono essere migliorate; sottolinea la necessità di un approccio olistico nell'uso degli strumenti di assistenza esterna, inclusi lo strumento di assistenza di preadesione, lo strumento della politica europea di vicinato, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, lo strumento per la stabilità e i programmi tematici, come «Investire nelle persone», per raggiungere al meglio gli obiettivi di uguaglianza di genere ed emancipazione femminile;

12.

ritiene che le risorse stanziate per il settore sanitario e, conseguentemente, per la salute delle ragazze e delle donne, siano insufficienti rispetto agli impegni dell'Unione europea in materia di politica dello sviluppo; sottolinea che, stando alla relazione speciale della Corte dei conti sugli aiuti allo sviluppo forniti dalla Comunità europea ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana, pubblicata nel gennaio 2009, gli stanziamenti comunitari a favore del settore sanitario per tale regione non sono aumentati dopo il 2000, rispetto al totale degli aiuti comunitari a detto settore, mentre nella tabella 2007 di controllo degli Obiettivi di sviluppo del millennio figura un livello ancora molto elevato di mortalità materna nell'Africa subsahariana;

13.

sottolinea che un'integrazione efficace della dimensione di genere richiede un coordinamento rafforzato tra attori e donatori, meccanismi di rendicontazione e una maggiore appropriazione del processo di sviluppo da parte dei governi nazionali; sottolinea a questo proposito il valore aggiunto di un partenariato CE/Nazioni Unite sull'uguaglianza di genere per lo sviluppo e la pace e di iniziative di bilancio a favore delle questioni di genere; accoglie con favore la creazione di una task force sulle donne, sulla pace e sulla sicurezza prevista nel summenzionato approccio globale all'attuazione delle risoluzioni S/RES/1325 (2000) e S/RES/1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte dell'Unione europea;

14.

ribadisce la necessità di incentrare l'attenzione non solo sulle donne ma anche sulle relazioni di genere fra uomini e donne, che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere; ritiene che i progetti dovrebbero quindi essere destinati sia agli uomini che alle donne;

15.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe prestare particolare attenzione alle esigenze delle donne più vulnerabili e socialmente escluse, specialmente alle donne disabili, rifugiate e appartenenti a gruppi minoritari;

16.

invita la Commissione a sviluppare ulteriormente procedure, parametri di riferimento e indicatori in modo tale da rispettare gli impegni assunti in materia di uguaglianza di genere nella sua politica esterna;

17.

ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito nel 2006, dovrebbe diventare operativo quanto prima e che il suo mandato dovrebbe essere esteso alle politiche esterne;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare l'appello di Bruxelles all'azione contro la violenza sessuale nei conflitti e oltre;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attivarsi per prevenire e combattere il traffico degli esseri umani;

20.

sottolinea che gli stupri e le violenze sessuali sono usate come arma di guerra e che dovrebbero essere puniti come crimini di guerra e come crimini contro l'umanità; chiede un maggior numero di programmi di sostegno per le vittime di tali crimini;

21.

sottolinea la necessità di mettere a frutto il partenariato dell'Unione europea con le Nazioni Unite, fondato sull'esperienza e competenza su scala globale di quest'ultima organizzazione nella promozione dell'uguaglianza di genere e dell'emancipazione femminile, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'impatto degli aiuti e delle politiche comunitarie e per garantire la coerenza del sostegno esterno affinché i paesi partner adempiano i rispettivi obblighi in materia;

Integrazione della dimensione di genere nei processi decisionali dell'Unione europea

22.

ritiene che il numero di membri del personale attualmente assegnato alle questioni di genere in seno al Consiglio e alla Commissione sia inadeguato; invita queste istituzioni a destinare un numero maggiore di personale alle strutture incaricate dell'azione esterna dell'Unione europea con una responsabilità specifica in materia di integrazione della dimensione di genere ed emancipazione femminile;

23.

rileva la perdurante assenza delle donne dai posti di alto livello in seno alle strutture del Consiglio e della Commissione e sollecita, in particolare, un maggior impegno al fine di incrementare il numero di donne fra i capi delle delegazioni e i rappresentanti speciali dell'Unione europea; sottolinea che nell'ambito del futuro Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe esserci un miglior equilibrio fra uomini e donne, specialmente per i posti di alto livello, e che esso dovrebbe includere un numero maggiore di membri del personale responsabili delle questioni di genere;

24.

invita gli Stati membri a destinare un numero maggiore di donne alle operazioni e alla missione PESD e chiede che la partecipazione delle donne a tutti i livelli e in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione sia aumentata; sottolinea la necessità di includere il ricorso alle competenze sulle questioni di genere sin dall'inizio della pianificazione di una missione o di un'operazione così come l'importanza di una formazione sistematica e approfondita sulle questioni di genere precedente allo spiegamento del personale nel corso di missioni e operazioni;

25.

rileva i numerosi sforzi compiuti per integrare un approccio che tenga conto della parità di genere nella cultura della PESD, tra l'altro attraverso lo sviluppo dell'aspetto quantitativo dell'integrazione di genere in seno a tale politica (ad esempio mediante questionari, l'elaborazione di elenchi di controllo, il censimento del numero di donne e uomini coinvolti in operazioni PESD, ecc.); sottolinea tuttavia la necessità di sviluppare il quadro concettuale qualitativo per comprendere il contesto economico e sociale in cui si sviluppano le missioni PESD (per esempio le aree di conflitto) e le preoccupazioni per la parità di genere nell'attuazione delle operazioni e di programmi;

26.

accoglie con favore la nomina di un consulente per le questioni di genere in quasi tutte le operazioni PESD, in linea con le succitate conclusioni del Consiglio di novembre 2006; sottolinea tuttavia che l'attività dei consulenti può essere compromessa dalla mancanza di una politica di genere concreta dell'Unione europea, in particolare dalla mancanza della sensibilizzazione alla questione della parità di genere e da una riluttanza a considerarne l'importanza, nonché dalla mancanza di linee di bilancio specifiche per il finanziamento delle emissioni PESD;

27.

approva le iniziative assunte per formare riguardo al genere il personale impiegato delle missioni PESD e nelle relative sedi centrali nonché lo sforzo notevole intrapreso dalla Commissione per formare il proprio personale, specialmente in seno alle delegazioni; ribadisce che tutto il personale di ogni grado responsabile della pianificazione, della programmazione e dell'attuazione delle politiche esterne dell'Unione europea dovrebbe essere addestrato in maniera adeguata; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la formazione obbligatoria sia impartita a tutto il personale delle missioni e delle delegazioni, compresa la direzione, e che siano fornite opportune istruzioni in materia di questioni di genere ed emancipazione femminile;

28.

esprime la convinzione che la pianificazione delle missioni PESD debba tener conto del coinvolgimento delle organizzazioni femminili locali nel processo di pace, apprezzando il contributo specifico che esse possono apportare e riconoscendo la peculiarità dell'influenza dei conflitti sulle donne;

29.

sottolinea che le quote attuali sono uno strumento indispensabile per garantire la parità di genere nelle missioni di pace e di sicurezza e per assicurare il corretto svolgimento delle procedure decisionali relative ai processi di ricostruzione nazionali e internazionali, nonché per garantire la presenza politica delle donne al tavolo dei negoziati;

30.

sottolinea l'importanza della costruzione del bilancio secondo la prospettiva di genere; fa osservare che la parità fra i sessi dovrebbe essere trattata come un aspetto tematico nel contesto dei principali strumenti di aiuto esterno, che dovrebbero essere destinati stanziamenti specifici alle questioni inerenti al genere e dovrebbero essere messi a punto degli indicatori per misurare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi stanziati;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 298 E dell’8.12.2006, pag. 287.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 347.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0103.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0639.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/37


Giovedì 7 maggio 2009
Nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona

P6_TA(2009)0373

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (2008/2063(INI))

2010/C 212 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, modificato dall'Atto unico europeo e dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

vista la Carta dei diritti fondamentali del 12 dicembre 2007,

vista la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001 sul futuro dell'Unione europea,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato il 29 ottobre 2004, a Roma,

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione (1),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG): parere del Parlamento europeo (articolo 48 del trattato sull'Unione europea) (2),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (3),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali nonché i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0145/2009),

Nuove politiche

Nuovi obiettivi e clausole orizzontali

1.

accoglie con favore il carattere vincolante che il trattato di Lisbona conferisce alla Carta dei diritti fondamentali e si compiace del riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi che vi figurano per tutti i cittadini e i residenti nell'Unione europea; sottolinea che il trattato di Lisbona s'impegna ad assicurare il pieno rispetto della Carta;

2.

plaude al rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa grazie, tra l'altro, all'introduzione della cosiddetta «iniziativa dei cittadini» (articolo 11 del trattato dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TUE)), in base alla quale i cittadini dell'Unione europea, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico;

3.

si compiace del fatto che la protezione dell'ambiente occupi una posizione preminente in tutte le politiche dell'Unione europea e che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona (TFUE), contenga, all'articolo 191, un riferimento specifico alla lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale; sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe continuare a spingere l'Unione europea ad assumere un ruolo guida in tutte le politiche relative alla lotta ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale;

4.

valuta positivamente il fatto che il TFUE colleghi la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al rispetto dei diritti fondamentali e degli ordinamenti giuridici dell'Unione europea e dei suoi Stati membri (articolo 67 del TFUE);

5.

prende atto in particolare dell'obiettivo di creare «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e (…) un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente» (articolo 3, paragrafo 3, del TUE), collegando in tal modo l'obiettivo del completamento del mercato interno ad altre finalità;

6.

prende atto con soddisfazione del fatto che la parità tra donne e uomini è stata inserita tra i valori (articolo 2 del TUE) e gli obiettivi (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) dell'Unione europea;

7.

si compiace del fatto che, conformemente all'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE «la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente», mentre, ai sensi dell'articolo 177, paragrafo 1, del TCE, attualmente in vigore, «la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo […] integra quelle svolte dagli Stati membri»; sottolinea l'accresciuta responsabilità del Parlamento, dato che l'Unione europea svolgerà un ruolo maggiore a livello d'iniziativa nella definizione delle politiche che, a sua volta, dovrebbe contribuire a migliorare il coordinamento tra i donatori e la divisione del lavoro nonché l'efficacia degli aiuti ai fini della «riduzione e, a termine, dell'eliminazione della povertà» nel contesto degli obiettivi di sviluppo del millennio;

8.

ritiene che l'inclusione della coesione territoriale quale obiettivo dell'Unione europea (articolo 3 del TUE) completi gli obiettivi della coesione economica e sociale e che l'introduzione di basi giuridiche nelle rispettive aree accrescerà la capacità del Parlamento di valutare l'impatto territoriale delle politiche chiave dell'Unione europea; rileva con soddisfazione che lo statuto speciale delle regioni ultraperiferiche è confermato dagli articoli 349 e 355 del TFUE;

9.

valuta positivamente l'introduzione di disposizioni orizzontali per quanto riguarda un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, la lotta contro la discriminazione e la tutela dell'ambiente, che costituiscono i principi generali alla base del processo decisionale dell'Unione europea (articoli 9, 10 e 11 del TFUE);

10.

saluta inoltre il rafforzamento della protezione dei consumatori in quanto compito trasversale nella definizione e attuazione delle altre politiche comunitarie, dal momento che tale compito ha ora una collocazione più visibile nell'articolo 12 del TFUE;

11.

si compiace della clausola sulla solidarietà contenuta nell'articolo 122 del TFUE, in base alla quale il Consiglio può decidere le misure adeguate qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia;

12.

si compiace del fatto che l'articolo 214 del TFUE riconosca che l'aiuto umanitario rientra a pieno titolo tra le politiche dell'Unione europea; esprime l'opinione che la parte quinta, titolo III, capo 1 (cooperazione allo sviluppo) e capo 3 (aiuto umanitario) del TFUE costituiscano una chiara base giuridica per gli aiuti umanitari e l'assistenza allo sviluppo ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria;

13.

si compiace, altresì, del rafforzamento delle competenze dell'Unione europea nel settore della protezione civile, per fornire assistenza e soccorso puntuali nei paesi terzi in caso di catastrofi (articolo 214 del TFUE);

Nuove basi giuridiche

14.

sottolinea che l'ampliamento dell'azione esterna dell'Unione europea prevista dal trattato di Lisbona, compresa la predisposizione di nuove basi giuridiche e di strumenti concernenti settori che rientrano nella politica estera (azione esterna e politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica europea in materia di sicurezza e di difesa) richiede un nuovo equilibrio interistituzionale che garantisca un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento;

15.

plaude al fatto che l'energia trovi ora la sua collocazione distinta nella parte 3, titolo XXI, e che le azioni in tale settore abbiano quindi una base giuridica (articolo 194 del TFUE); rileva, tuttavia, che, sebbene in linea generale sarà applicata la procedura legislativa ordinaria, le decisioni sul mix energetico resteranno di competenza degli Stati membri, mentre per le misure fiscali in tale settore continuerà ad essere richiesta solo la consultazione del Parlamento europeo;

16.

prende atto con soddisfazione dei valori comuni dell'Unione europea per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale e si compiace che la base giuridica consenta la definizione di principi e condizioni che disciplinano la prestazione di servizi di interesse economico generale secondo la procedura legislativa ordinaria (articolo 14 del TFUE e protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale);

17.

ritiene che le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona nel settore della politica commerciale comune (PCC) (articoli 206 e 207 del TFUE) contribuiscano nel complesso a potenziare la sua legittimità democratica e la sua efficacia, in particolare con l'introduzione della procedura legislativa ordinaria e il requisito dell'approvazione per tutti gli accordi; rileva che tutte le questioni rientranti nella PCC diventeranno di esclusiva competenza dell'Unione, il che significa che non si avranno più accordi commerciali misti, conclusi sia dall'Unione che dagli Stati membri;

18.

esprime la propria soddisfazione per l'inserimento di una disposizione sulla politica spaziale europea (articolo 189 del TFUE) e si compiace dell'opportunità offerta al Parlamento e al Consiglio di adottare, con la procedura legislativa ordinaria, le misure necessarie per istituire un programma spaziale europeo; ritiene tuttavia che la formulazione «ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» figurante nell'articolo summenzionato possa creare degli ostacoli in vista dell'attuazione di una politica spaziale europea comune;

19.

sottolinea che il trattato di Lisbona comprende una nuova base giuridica che prevede la procedura di codecisione ai fini della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 118 del TFUE);

20.

si compiace che sia stato esteso il campo d'azione dell'Unione europea nel settore della politica per la gioventù, incoraggiando così la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa (articolo 165 del TFUE);

21.

plaude alla nuova base giuridica stabilita all'articolo 298 del TFUE il quale prevede che «nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente», in quanto fornisce la base per un regolamento che disciplini le procedure amministrative dell'Unione europea;

22.

plaude al rafforzamento della base giuridica per l'adozione di misure comunitarie nel campo della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 325 del TFUE); fa notare che il trattato di Lisbona sopprime la precisazione contenuta nell'attuale articolo 280 del TCE secondo cui «tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri»;

23.

sottolinea che le nuove disposizioni del trattato concernenti la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale comprendono una base giuridica per l'adozione di misure di sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (articoli 81 e 82 del TFUE);

24.

sottolinea che il trattato di Lisbona prevede inoltre l'eventuale istituzione di una Procura europea per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (articolo 86 del TFUE);

25.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona introduca disposizioni vincolanti per la tutela dei diritti del minore, nel quadro degli obiettivi della politica interna ed esterna dell'Unione europea (articolo 3, paragrafo 3, comma 2, e paragrafo 5, del TUE);

26.

si compiace del fatto che il turismo sia incluso, con un nuovo titolo, nel trattato di Lisbona (articolo 195 del TFUE) il quale prevede che l'Unione europea completi l'azione degli Stati membri nel settore; si compiace altresì del fatto che la procedura legislativa ordinaria disciplinerà l'adozione delle proposte legislative che rientrano in questo titolo;

27.

apprezza il fatto che il trattato di Lisbona abbia incluso lo sport tra i settori per i quali è prevista una base giuridica (articolo 165 del TFUE); sottolinea, in particolare, che l'Unione europea può finalmente intervenire a favore dello sviluppo dello sport e della sua dimensione europea, tenendo in debita considerazione le specificità dello sport nell'ambito dell'attuazione di altre politiche europee;

Nuovi poteri al Parlamento

Nuovi poteri di codecisione

28.

plaude al fatto che il trattato di Lisbona rafforzerà considerevolmente la legittimità democratica dell'Unione europea, estendendo i poteri di codecisione del Parlamento;

29.

si compiace del fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia pienamente integrato nel TFUE (articoli 67 - 89), mettendo in tal modo formalmente fine al terzo pilastro; si compiace che la maggior parte delle decisioni concernenti le politiche nel campo della giustizia civile, dell'asilo, dell'immigrazione e dei visti nonché la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale siano soggette alla procedura legislativa ordinaria;

30.

ritiene che l'introduzione della procedura legislativa ordinaria nel settore della politica agricola comune (PAC) migliori la responsabilità democratica dell'Unione europea, dal momento che il Parlamento europeo potrà colegiferare su un piano di parità con il Consiglio; sottolinea che la codecisione si applicherà a tutta la legislazione del settore, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE e che ciò riguarderà in particolare i quattro testi orizzontali principali in campo agricolo (organizzazione comune unica dei mercati agricoli, il regolamento sui pagamenti diretti, il regolamento sullo sviluppo rurale e il finanziamento della PAC); sottolinea, inoltre, che anche la legislazione sulla qualità, l'agricoltura biologica e la sua promozione rientreranno nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

31.

fa notare come tutte le misure che il Consiglio può adottare ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE siano assoggettate alla previa approvazione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di un atto normativo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che stabilisce le condizioni e i limiti relativi ai poteri conferiti al Consiglio; è del parere che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE non istituisca un potere autonomo per l'adozione o la modifica di atti del Consiglio già in vigore nell'ambito della PAC né fornisca una base giuridica in tal senso; invita il Consiglio ad astenersi dall'adottare le misure di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE senza consultare preventivamente il Parlamento;

32.

prende atto del fatto che il trattato di Lisbona modifica profondamente il processo decisionale per la politica comune della pesca (PCP) aumentandone altresì la responsabilità democratica; si compiace del fatto che il Parlamento e il Consiglio stabiliranno, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, le norme necessarie per conseguire gli obiettivi della PCP (articolo 43, paragrafo 2, del TFUE); ritiene, a tale riguardo, che qualsiasi argomento formalmente inserito nel regolamento annuale, diverso dalla fissazione delle possibilità di pesca e della distribuzione delle quote, come le misure tecniche o lo sforzo di pesca, o l'incorporazione di accordi adottati nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca, che hanno la propria base giuridica, dovrebbe essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria;

33.

si compiace dell'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione di norme dettagliate sulla procedura di sorveglianza multilaterale (articolo 121, paragrafo 6, del TFUE), che dovrebbe rafforzare il coordinamento economico;

34.

ritiene che il riconoscimento della Banca centrale europea (BCE) in quanto istituzione dell'Unione europea rafforzi la sua responsabilità di riferire in materia di politica monetaria; si compiace del fatto che numerose disposizioni dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE possano essere modificate previa consultazione del Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, di detto statuto; è del parere che tale possibilità non sia in conflitto con l'indipendenza della BCE nell'ambito della politica monetaria o con le priorità stabilite nel trattato;

35.

ritiene che l'articolo 182 del TFUE rappresenti un miglioramento, in quanto il programma quadro pluriennale e l'attuazione dello spazio europeo della ricerca, che l'articolo prevede, saranno soggetti alla procedura legislativa ordinaria; rileva, tuttavia, che i programmi specifici menzionati nell'articolo saranno adottati secondo una procedura legislativa speciale, che comporta la semplice consultazione del Parlamento europeo (articolo 182, paragrafo 4, del TFUE);

36.

si compiace del fatto che, per quanto riguarda l'attuazione dei Fondi strutturali, il trattato di Lisbona collochi il Parlamento europeo sullo stesso piano del Consiglio, sostituendo l'attuale procedura del parere conforme con la procedura legislativa ordinaria; ritiene che ciò sia particolarmente significativo per quanto riguarda i Fondi strutturali nel periodo successivo al 2013, in quanto rafforza la trasparenza ed aumenta la responsabilità, per quanto concerne tali fondi, verso i cittadini;

37.

rileva che la legislazione che vieta le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale sarà oggetto di una procedura legislativa speciale e richiederà l'approvazione del Parlamento europeo (articolo 19 del TFUE);

38.

si compiace del fatto che la procedura legislativa ordinaria si applicherà alle misure volte a combattere la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, e lo sfruttamento sessuale (articoli 79, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del TFUE);

39.

valuta positivamente l'estensione del processo decisionale a maggioranza qualificata al settore dell'istruzione, compreso lo sport (articolo 165, paragrafo 4, del TFUE);

40.

si compiace del fatto che in futuro la codecisione si applicherà allo statuto dei funzionari dell'Unione europea (articolo 336 del TFUE), nel senso che ciò consentirà al Parlamento di prender parte su un piano di parità con il Consiglio all'adeguamento di tali disposizioni;

Nuovi poteri di bilancio

41.

prende atto del fatto che il trattato di Lisbona introduce modifiche radicali a livello di finanze dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le relazioni interistituzionali e le procedure decisionali;

42.

sottolinea che il Consiglio e il Parlamento devono concordare, entro i limiti delle risorse proprie, la programmazione della spesa che diventa giuridicamente vincolante (articolo 312 del TFUE); si compiace del fatto che il bilancio nel suo complesso debba essere adottato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio, in conformità del quadro finanziario pluriennale, nonché dell'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie (articolo 314 del TFUE) e del fatto che l'adozione del regolamento finanziario sarà soggetta alla procedura legislativa ordinaria (articolo 322 del TFUE);

43.

si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (4);

Nuova procedura di approvazione

44.

si compiace del fatto che la procedura di revisione semplificata per quanto riguarda l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata e della procedura legislativa ordinaria in un dato settore, nel quadro del titolo V del TUE o del TFUE, richiede l'approvazione del Parlamento;

45.

prende atto dell'introduzione di una «clausola di recesso» per gli Stati membri (articolo 50 del TUE); sottolinea che l'accordo che stabilisce le modalità secondo cui uno Stato membro può recedere dall'Unione europea non può essere concluso se non previa approvazione del Parlamento;

46.

si compiace del fatto che l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per tutta una serie di accordi internazionali firmati dall'Unione europea; sottolinea la propria intenzione di chiedere, se del caso, al Consiglio di non avviare negoziati in materia di accordi internazionali finché il Parlamento non avrà espresso la sua posizione, di consentire al Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente per il merito, di approvare raccomandazioni in qualsiasi fase dei negoziati e di tenerne conto prima della conclusione dei negoziati stessi;

47.

chiede che qualsiasi futuro accordo «misto», che associ elementi non-PESC e PESC, sia, di norma, fondato su un'unica base giuridica, che dovrebbe essere quella direttamente collegata all'oggetto dell'accordo; constata che il Parlamento avrà il diritto di essere consultato, tranne nel caso in cui l'accordo riguardi esclusivamente la PESC;

Nuovi poteri di controllo

48.

si compiace del fatto che il Presidente della Commissione sarà eletto dal Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto delle elezioni per il Parlamento europeo; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (5);

49.

si compiace del fatto che il Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà soggetto a un voto di approvazione del Parlamento europeo, unitamente agli altri membri della Commissione, in quanto Collegio, oltre che a un voto di censura, e sarà tenuto a render conto del suo operato al Parlamento;

50.

plaude alla nuova procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia e del Tribunale, prevista dall'articolo 255 del TFUE, in base alla quale la decisione dei governi nazionali deve essere preceduta da un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni, espresso da un comitato di sette personalità, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo;

51.

sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'istituzione del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, del TUE, e ribadisce il proprio diritto ad essere consultato in merito a tale istituzione; ritiene che il SEAE dovrebbe dipendere amministrativamente dalla Commissione;

52.

attende maggiore chiarezza per quanto riguarda i criteri nonché la nomina e la valutazione dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea, compresa la definizione e l'obiettivo delle loro funzioni, la durata del mandato, il coordinamento e la complementarietà con le future delegazioni dell'Unione europea;

53.

sottolinea l'esigenza di trasparenza e controllo democratico per quanto riguarda l'Agenzia europea per la difesa (AED) e le sue attività, in particolare assicurando un regolare scambio di informazioni tra il direttore esecutivo dell'Agenzia e la commissione competente del Parlamento europeo;

54.

plaude al nuovo ruolo consultivo che gli sarà conferito ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE, per quanto riguarda la modifica della composizione del consiglio direttivo della BCE;

55.

plaude al fatto che le agenzie, in particolare Europol ed Eurojust, saranno soggette a un maggiore controllo parlamentare (articoli 85 e 88 del TFUE); ritiene, quindi, che il mantenimento della procedura di consultazione per la creazione di imprese comuni nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 187 e 188 del TFUE) rischi di non essere conforme allo spirito degli atti normativi dell'Unione europea sulla costituzione di agenzie;

Nuovi diritti d'informazione

56.

invita il Presidente del Consiglio europeo a tenere pienamente informato il Parlamento sulla preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e a riferire sui risultati di tali riunioni, ove possibile entro due giorni lavorativi (se necessario nell'ambito di una seduta straordinaria del Parlamento);

57.

invita il Presidente di turno del Consiglio a informare il Parlamento in merito ai programmi della Presidenza e ai risultati conseguiti;

58.

esorta il futuro Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a concordare, con il Parlamento, modalità adeguate per tenerlo pienamente informato e a consultarlo sull'azione esterna dell'Unione europea, associando debitamente tutte le commissioni parlamentari che sono competenti per i settori che rientrano nel mandato dell'Alto Rappresentante;

59.

sottolinea che, per quanto riguarda il negoziato e la conclusione di accordi internazionali, la Commissione avrà l'obbligo giuridico di informare il Parlamento sui progressi compiuti, ponendolo sullo stesso piano del comitato speciale designato dal Consiglio, come stabilito dall'articolo 218 del TFUE; chiede che tali informazioni siano fornite nella stessa misura e contemporaneamente al pertinente comitato del Consiglio, ai sensi del suddetto articolo;

Nuovi diritti d'iniziativa

60.

si compiace del nuovo ruolo del Parlamento nel proporre modifiche ai trattati; si riserva di avvalersi di tale diritto e presenterà nuove idee per il futuro dell'Europa allorché nuove sfide lo renderanno necessario;

61.

plaude al fatto che il Parlamento avrà il diritto d'iniziativa per quanto riguarda le proposte concernenti la sua composizione, nel rispetto dei principi stabiliti nei trattati (articolo 14 del TUE);

62.

rileva che il trattato di Lisbona introduce una procedura legislativa speciale per l'adozione di disposizioni che stabiliscono le modalità e le competenze delle commissioni temporanee d'inchiesta (articolo 226 del TFUE);

Nuove procedure

Controllo da parte dei parlamenti nazionali

63.

plaude ai nuovi diritti conferiti ai parlamenti nazionali in relazione al controllo preliminare sull'applicazione del principio di sussidiarietà in tutta la legislazione dell'Unione europea; ritiene che il rafforzamento del controllo sulle politiche europee da parte dei parlamenti razionali renderà anche più consapevole l'opinione pubblica delle attività dell'Unione europea;

64.

sottolinea che le nuove prerogative dei parlamenti nazionali devono essere pienamente rispettate sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

65.

plaude all'impegno delle autorità locali e regionali a favore del rispetto del principio di sussidiarietà; prende atto del diritto del Comitato delle regioni di adire la Corte di giustizia qualora ritenga che il principio di sussidiarietà sia stato violato (articolo 8, paragrafo 2, del protocollo n. 2);

Atti delegati

66.

apprezza i miglioramenti derivanti dalle nuove disposizioni sugli atti e la gerarchia delle norme, in particolare la creazione dell'atto delegato (articolo 290 del TFUE) che consente di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale o di modificare elementi non essenziali di un atto legislativo; sottolinea che gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di tale delega devono essere chiaramente definiti dal Parlamento e dal Consiglio nell'atto legislativo;

67.

accoglie con favore, in particolare, la disposizione dell'articolo 290, paragrafo 2, del TFUE, che conferisce al Parlamento (e al Consiglio) il diritto di revocare la delega e di sollevare obiezioni in merito a singoli atti delegati;

68.

rileva che il TFUE non prevede una base giuridica per una misura quadro concernente gli atti delegati, ma propone che le istituzioni concordino una formula standard per tali deleghe che verrebbe regolarmente inserita dalla Commissione nella proposta di atto legislativo; sottolinea che ciò salvaguarderebbe la libertà del legislatore;

69.

chiede alla Commissione di chiarire come intende interpretare la dichiarazione 39 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, per quanto riguarda la consultazione di esperti del settore dei servizi finanziari, e come intende applicare tale interpretazione, al di là delle disposizioni sugli atti delegati contenute nel TFUE;

Atti di esecuzione

70.

rileva che il trattato di Lisbona abroga l'attuale articolo 202 del trattato CE sulle competenze di esecuzione e introduce, all'articolo 291 del TFUE, una nuova procedura - gli «atti di esecuzione» - che prevede la possibilità di conferire competenze di esecuzione alla Commissione allorché «sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione»;

71.

rileva che l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE richiede che il Parlamento e il Consiglio stabiliscano preventivamente le regole concernenti le modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

72.

rileva che il trattato di Lisbona non contiene più alcuna base per la procedura di comitatologia e che le proposte legislative pendenti che non sono adottate prima della sua entrata in vigore devono essere modificate per soddisfare ai requisiti degli articoli 290 e 291 del TFUE;

73.

è del parere che sia possibile negoziare con il Consiglio una soluzione interlocutoria per il periodo iniziale, in modo da non incontrare ostacoli a seguito di un eventuale vuoto giuridico e il legislatore possa adottare i nuovi atti previo debito esame delle proposte della Commissione;

Priorità per il periodo transitorio

74.

chiede alla Commissione di trasmettere ai colegislatori tutte le proposte pendenti, alle quali si applichino nuove basi giuridiche e modifiche delle procedure legislative;

75.

sottolinea che il Parlamento deciderà quale posizione assumere in merito ai pareri che sono già stati adottati nel quadro delle procedure di consultazione su questioni che passano alla procedura legislativa ordinaria, a prescindere dal fatto che ciò comporti la conferma della sua posizione precedente o l'approvazione di una nuova; sottolinea che la conferma di pareri espressi come posizione del Parlamento in prima lettura può essere votata dal Parlamento solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

76.

ribadisce la necessità di concludere un accordo interistituzionale che precluda l'adozione di proposte legislative pendenti rientranti nel «terzo pilastro» e che vertano sui diritti fondamentali fino all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, in modo da consentire un controllo giurisdizionale integrale in relazione a tali questioni, mentre le misure che hanno solo un impatto limitato, o non ne hanno alcuno, sui diritti fondamentali possono essere adottate prima della sua entrata in vigore;

Proposte

77.

invita le altre istituzioni ad avviare negoziati su un accordo interistituzionale concernente:

a)

i principali obiettivi che l'Unione europea dovrà conseguire dopo il 2009, ad esempio sotto forma di un accordo quadro su un programma di lavoro per la durata della legislatura e del mandato della Commissione, a partire dal 2009;

b)

le misure di esecuzione che dovranno essere adottate affinché il trattato diventi un successo per le istituzioni e per i cittadini dell'Unione europea;

78.

chiede l'aggiornamento dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che definisce i loro rapporti di lavoro, per quanto riguarda la politica estera, compresa lo scambio d'informazioni riservate, sulla base degli articoli 14 e 36 del TUE e dell'articolo 295 del TFUE;

79.

invita il Consiglio e la Commissione a considerare la possibilità di negoziare un nuovo accordo con il Parlamento inteso a fornire a quest'ultimo una definizione concreta della sua partecipazione in tutte le fasi che portano alla conclusione di un accordo internazionale;

80.

chiede, a seguito delle nuove disposizioni concernenti il quadro finanziario pluriennale (articolo 312 del TFUE) e il regolamento finanziario (articolo 322 del TFUE), la revisione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;

81.

ritiene che occorra compiere tutti i passi necessari per istituire una politica europea d'informazione e comunicazione e considera la dichiarazione politica congiunta sulla comunicazione formulata dalle tre istituzioni un importante primo passo in vista del conseguimento del citato obiettivo;

82.

invita la Commissione a presentare rapidamente una proposta per l'attuazione della «iniziativa dei cittadini», che preveda condizioni chiare, semplici e comprensibili per l'esercizio di questo diritto civile; si richiama alla sua risoluzione del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (6);

83.

invita la Commissione ad adottare regolamenti per l'attuazione dell'articolo 298 del TFUE sulla buona amministrazione, che rispondano all'invito, ribadito a più riprese dal Parlamento e dal Mediatore europeo, ad istituire un ordinamento amministrativo comune che disciplini l'amministrazione europea;

84.

rileva che il trattato di Lisbona consente l'inserimento del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione e quindi incrementa la legittimazione democratica di una parte importante della politica di sviluppo dell'Unione europea; invita il Consiglio e la Commissione a compiere i passi necessari per il bilancio dell'Unione europea in occasione della revisione intermedia 2008/2009;

85.

raccomanda l'urgente riesame e il rafforzamento dello status dell'Unione nelle organizzazioni internazionali, una volta che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore e l'Unione succederà alle Comunità europee;

86.

invita il Consiglio e la Commissione a concordare con il Parlamento una strategia intesa a garantire la coerenza tra la legislazione adottata e la Carta dei diritti fondamentali, nonché le norme dei trattati concernenti politiche quali la prevenzione delle discriminazioni, la protezione dei richiedenti asilo, il miglioramento della trasparenza, la protezione dei dati, i diritti delle minoranze e i diritti delle vittime e degli imputati;

87.

chiede al Consiglio e alla Commissione di contribuire a migliorare le relazioni tra le autorità europee e nazionali, in particolare in campo legislativo e giurisdizionale;

88.

chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per la realizzazione di un'efficace politica energetica comune, ai fini di un coordinamento efficiente dei mercati energetici degli Stati membri dell'Unione europea e del loro sviluppo, integrando al contempo gli aspetti esterni riguardanti le fonti e le vie dell'approvvigionamento energetico;

89.

invita il Consiglio a valutare, assieme al Parlamento, le modalità di utilizzo delle disposizioni dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, che consentono al Consiglio di affidare alla BCE compiti specifici «in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione»;

90.

si impegna ad adattare la propria organizzazione interna ottimizzando e razionalizzando l'esercizio delle nuove competenze conferite dal trattato;

*

* *

91.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 215.

(2)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 347.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0374.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2009)0387.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0389.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/46


Giovedì 7 maggio 2009
Aspetti finanziari del trattato di Lisbona

P6_TA(2009)0374

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))

2010/C 212 E/09

Il Parlamento europeo,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 («trattato di Lisbona»),

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, quale emendato dall'Atto unico europeo, nonché i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la risoluzione dell'11 marzo 2003 sulla riforma della procedura di bilancio: possibili opzioni in vista della revisione dei trattati (2),

vista la risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea (3),

vista la risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (4),

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sulla ripresa dei lavori riguardanti il trattato di Lisbona,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(A6-0183/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona introduce profonde modifiche in materia di finanze dell'Unione, soprattutto in riferimento alle relazioni interistituzionali e alle procedure decisionali,

B.

considerando che esso stabilisce una precisa gerarchia degli atti fondamentali della vita finanziaria e di bilancio dell'Unione, operando in tal modo la necessaria chiarificazione del sistema decisionale,

C.

considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè la programmazione per più anni delle spese che traduce le priorità politiche dell'Unione in termini finanziari e massimizza le spese dell'Unione durante un periodo determinato, diventa con il trattato di Lisbona un atto giuridicamente vincolante fondato su una nuova specifica base giuridica per l'adozione del regolamento che lo contiene,

D.

considerando che la mancanza di contemporaneità tra i quadri finanziari e i mandati del Parlamento europeo e della Commissione ha finora contribuito a spossessare in parte il Parlamento dei propri poteri in materia di bilancio in quanto è spesso legato a un quadro finanziario negoziato e approvato nella legislatura precedente,

E.

considerando che se non verrà operato nessun cambiamento nel calendario certe legislature del Parlamento non saranno mai in grado di prendere decisioni di bilancio che le impegnano in quanto il quadro finanziario approvato dai precedenti deputati copre l'intera durata del loro mandato,

F.

considerando che la scarsa ampiezza dei margini attualmente disponibili per ciascuna rubrica e la ridotta dotazione dei meccanismi di flessibilità disponibili rendono assai difficile un'adeguata reazione dell'Unione a elementi politici imprevisti e rischiano di svuotare di sostanza la procedura di bilancio annuale,

G.

considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona esige che le istituzioni responsabili delle decisioni finanziarie e di bilancio dell'Unione trovino un accordo su una transizione ottimale verso i nuovi atti giuridici e le nuove procedure decisionali,

H.

considerando che, per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, è necessario tener conto del bilancio dell'Unione nel coordinare le strategie di bilancio degli Stati membri;

I.

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha ribadito che il trattato di Lisbona è necessario per aiutare l'Unione allargata a funzionare in maniera più efficace, più democratica e più efficiente, anche sulla scena internazionale, e ha definito un approccio e garanzie giuridiche che rispondono alle preoccupazioni espresse dagli elettori irlandesi, per consentire che il trattato entri in vigore entro la fine del 2009, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dei trattati,

Valutazione globale

1.

si compiace dei progressi compiuti con il trattato di Lisbona in materia di controllo democratico e di trasparenza delle finanze dell'Unione; segnala la necessità di migliorare e adattare i meccanismi di concertazione interistituzionale e i metodi di cooperazione interna volti a permettere al Parlamento di avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri;

Risorse proprie

2.

deplora, per quanto riguarda le risorse proprie dell'Unione, che gli Stati membri non abbiano colto l'occasione di istituire un sistema di autentiche risorse proprie dell'Unione più equo, più trasparente e più agevolmente percettibile da parte del cittadino e soggetto a una procedura decisionale più democratica;

3.

deplora in particolare che nessun progresso sia stato compiuto per associare il Parlamento alla definizione dei limiti e del tipo di risorse proprie di cui l'Unione dispone; ricorda che la separazione tra la decisione sulle entrate e quella sulle spese continua a sussistere;

4.

plaude, tuttavia, agli sforzi compiuti per quanto riguarda la possibilità di adottare norme d'attuazione della decisione sulle risorse proprie grazie a una procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio decide a maggioranza qualificata solo dopo l'approvazione del Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di utilizzare al massimo tale modalità per rendere la procedura decisionale più flessibile;

Quadro finanziario pluriennale

6.

si compiace del fatto che nel trattato di Lisbona sia stato formalizzato il QFP, che diventa un atto giuridicamente vincolante; ricorda che tale quadro stabilisce la programmazione delle spese dell'Unione e le massimizza per un periodo determinato contribuendo al rafforzamento della disciplina di bilancio;

7.

accoglie positivamente il fatto che il regolamento che fissa il QFP dovrà essere approvato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio attraverso una procedura speciale;

8.

deplora tuttavia il fatto che il trattato di Lisbona abbia mantenuto l'esigenza della decisione all'unanimità del Consiglio per l'adozione del QFP rendendo la procedura decisionale molto difficile e favorendo un negoziato sul cosiddetto «minimo comune denominatore»; incoraggia pertanto il Consiglio europeo a utilizzare, non appena possibile, la clausola che gli permette, attraverso una decisione all'unanimità, di passare alla maggioranza qualificata per l'adozione del QFP;

9.

deplora altresì il fatto che nella nuova procedura il Parlamento abbia solo un diritto di approvazione e non un vero e proprio potere di codecisione; sottolinea comunque che il trattato di Lisbona ha previsto che le istituzioni devono fare tutto il possibile sin dall'inizio della procedura per garantirne il successo finale; invita dunque il Consiglio a rendersi disponibile sin dall'inizio della procedura per instaurare un dialogo politico strutturato con il Parlamento onde tenere pienamente conto delle priorità di quest'ultimo;

10.

constata che il trattato di Lisbona indica che il QFP verterà non solo sugli «importi» dei «massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per i pagamenti», ma anche su «ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio» (5);

Durata del QFP

11.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona rende possibile una programmazione finanziaria superiore a cinque anni in modo da abbinarla, per quanto possibile e a condizione che vengano realizzati gli adattamenti necessari, con il mandato del Parlamento e della Commissione come richiesto dalla logica democratica; sottolinea che potrebbero rendersi necessari particolari accordi per affrontare le necessità di politiche specifiche per cicli finanziari più lunghi;

12.

sostiene dunque il passaggio a un QFP quinquennale, ma è cosciente che una piena coincidenza tra il QFP e il mandato del Parlamento e della Commissione può essere difficile se si considera che possono essere necessari tempi negoziali di un anno per consentire a ogni nuova legislatura del Parlamento e a ogni nuovo mandato della Commissione di prendere le decisioni politico-finanziarie fondamentali durante il loro mandato;

13.

ritiene molto positiva l'integrazione del QFP nella logica globale della programmazione strategica interistituzionale – concetto questo che peraltro è rafforzato nel trattato di Lisbona – come suggerito nella relazione della commissione per gli affari costituzionali sull'equilibrio istituzionale (6);

14.

sostiene la proposta formulata in tale relazione secondo cui il nuovo collegio dei commissari, in sede di presentazione del suo «programma per il mandato» deve sottoporre proposte sugli orientamenti del quadro finanziario che considera necessari alla realizzazione delle priorità politiche del suo mandato, priorità che, una volta condiviso tra le istituzioni il programma di legislatura, verrebbero sviluppate attraverso le sue proposte nel QFP;

15.

ritiene d'altra parte che durante i dibattiti in plenaria e le audizioni davanti alle commissioni parlamentari il candidato alla presidenza della Commissione dovrebbe essere già in grado di fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie prevedibili degli obiettivi politici che la nuova Commissione intende perseguire;

16.

sottolinea che la transizione verso un sistema di programmazione finanziaria quinquennale, come già menzionato, potrebbe esigere il prolungamento e l'aggiustamento del QFP attuale fino al 2016 per fare in modo che il prossimo QFP quinquennale possa entrare in vigore all'inizio del 2017 (7); raccomanda che i negoziati sul successivo QFP siano in ogni caso conclusi alla fine del primo trimestre del 2016 per far sì che la procedura di bilancio 2017 sia pronta secondo i parametri del quadro che entrerà in vigore nel 2017;

17.

sottolinea che i negoziati dovranno essere condotti in modo che le istituzioni prevedano l'entrata in vigore del nuovo QFP nel 2016;

18.

ritiene che il prolungamento e aggiustamento dell'attuale QFP debba esser preso in considerazione in sede di prossima riunione di metà percorso nel 2010;

Flessibilità

19.

sottolinea che il carattere giuridicamente vincolante del QFP richiede, oggi più che mai, l'introduzione di una maggiore flessibilità per consentire all'Unione di reagire alle sfide impreviste, sia al suo interno che all'esterno in modo sufficientemente flessibile e efficace;

20.

richiama l'attenzione sul fatto che il trattato di Lisbona prevede la reiterazione dei massimali e delle altre disposizioni del QFP corrispondente all'ultimo anno qualora il nuovo quadro non abbia potuto essere approvato prima della scadenza del precedente; è del parere che ciò rappresenta un argomento in più a favore di una maggiore flessibilità;

21.

insiste a tal fine sull'importanza di rafforzare i meccanismi di flessibilità all'interno di ciascuna rubrica e tra di esse, da un lato, e attraverso strumenti di flessibilità specializzati e attivabili al di fuori dei margini, dall'altro;

22.

ricorda che la commissione per i bilanci sarà indotta a pronunciarsi su tali questioni in sede di adozione della sua relazione sulla revisione di metà percorso del QFP 2007-2013;

Passaggio dall'accordo interistituzionale al QFP

23.

ribadisce la necessità di trovare in tempo utile prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona un accordo tra le istituzioni sul modo di passare dall'attuale accordo interistituzionale a un QFP contenuto in un atto legislativo come previsto dal trattato di Lisbona; rammenta che è necessario un periodo di otto settimane per l'esame dei progetti di atti legislativi da parte dei parlamenti nazionali;

24.

ritiene al riguardo che occorrerà trovare un accordo sulla distribuzione delle norme ora contenute nell'accordo interistituzionale e che devono «scivolare» verso il QFP, sulle norme che troverebbero posto nel futuro regolamento finanziario o ancora su quelle che giustificherebbero, se del caso, il mantenimento di un accordo interistituzionale – eventualmente arricchito di nuove disposizioni – sulla cooperazione di bilancio; ricorda che tale divisione delle norme dell'attuale accordo interistituzionale dovrà avvenire tenendo conto dei criteri enunciati nel trattato di Lisbona stesso;

Procedura di bilancio annuale

25.

accoglie assai favorevolmente la soppressione della distinzione tra le spese obbligatorie (SO) e le spese non obbligatorie (SNO) che implica il diritto del Parlamento di decidere in termini di parità di competenze con il Consiglio sull'insieme delle spese dell'Unione;

26.

sottolinea che la soppressione della distinzione tra SO e SNO non confligge con l'obbligo dell'Unione di rispettare i propri impegni finanziari e si compiace del fatto che il trattato di Lisbona riconosce che spetta al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione vigilare «sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi» (8);

27.

nota che i cambiamenti introdotti nella procedura annuale dovrebbero tendere verso la sua semplificazione creando una lettura unica per ciascuna istituzione e attuando vari dispositivi destinati a facilitare l'accordo i due rami dell'autorità di bilancio; sottolinea che questi cambiamenti devono permettere di ridurre la burocrazia;

Ruolo della Commissione

28.

sottolinea il rafforzamento del ruolo conferito alla Commissione che acquisisce il diritto di iniziativa in materia di bilancio e può modificare il proprio progetto di bilancio fino al momento in cui è convocato il comitato di conciliazione;

29.

si compiace del fatto che il trattato riconosce altresì che spetta alla Commissione prendere tutte le iniziative necessarie per ravvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio durante i lavori del comitato di conciliazione e la invita pertanto ad assumere pienamente il suo ruolo di mediatore tra il Parlamento e il Consiglio in vista dell'ottenimento dell'accordo;

Una logica completamente nuova

30.

richiama l'attenzione sul fatto che la nuova procedura comporta una lettura unica da parte di ciascuna delle istituzioni sul progetto di bilancio; sottolinea che la nuova procedura e la lettura unica non consentono più de facto alle istituzioni di correggere la rispettiva posizione in seconda lettura, come poteva avvenire prima; è pertanto convinto che questa procedura implicherà l'esigenza per il Parlamento di mettere a punto le sue priorità politiche in una fase precedente, adattando di conseguenza l'approccio operativo e i metodi organizzativi finalizzati a raggiungere la totalità degli obiettivi fissati;

31.

ricorda che tale lettura unica deve far affermare le priorità politiche del Parlamento permettendogli altresì di trovare l'accordo con il Consiglio al termine del comitato di conciliazione (ovvero votare nuovamente i propri emendamenti a larga maggioranza, in caso di approvazione da parte del Parlamento e di reiezione da parte del Consiglio del testo convenuto in comitato di conciliazione);

32.

insiste in tale contesto sull'importanza di mantenere un calendario pragmatico simile a quello attuale, pur prevedendo per tempo dei meccanismi di concertazione; ricorda d'altra parte che l'introduzione di meccanismi informali di dialogo tra le istituzioni è fondamentale se si vuol facilitare l'accordo sin dall'inizio della procedura e poi durante la medesima;

33.

è convinto che il trattato di Lisbona rafforzerà i poteri del Parlamento a condizione che quest'ultimo si doti dei mezzi per gestire efficacemente l'accorciamento del calendario e l'esigenza crescente di anticipazione indotta dalla nuova procedura;

34.

è del parere che in futuro la risoluzione del Parlamento che precede la prima riunione di conciliazione avrà un'importanza maggiore in quanto consentirà al Parlamento di enunciare formalmente le sue priorità di bilancio per l'esercizio finanziario a venire, senza essere condizionato da considerazioni tattiche derivanti dalla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; ritiene che detta risoluzione consentirà così alle altre istituzioni di discernere chiaramente quali sono le priorità del Parlamento prima dei negoziati interistituzionali; aggiunge che ciò offrirà al Parlamento l'opportunità di fornire alcune linee guida iniziali riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie;

35.

ricorda anche che tali priorità saranno di grande utilità per il Parlamento in quanto potranno costituire linee direttrici per la sua lettura del progetto di bilancio come pure mandato alla sua delegazione per i negoziati al comitato di conciliazione;

36.

insiste sull'importanza di organizzare a luglio di ogni anno un dialogo a tre al fine di consentire a ciascuna istituzione di avere un'indicazione chiara delle priorità delle altre parti e al Parlamento di portare a conoscenza delle altre istituzioni il contenuto della risoluzione di luglio sul progetto di bilancio;

37.

evidenzia l'utilità politica di istituire, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno, un dialogo approfondito con le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali sul progetto di bilancio e sulle priorità del Parlamento per la procedura di bilancio annuale;

Comitato di conciliazione

38.

sottolinea l'importanza che avrà in futuro il comitato di conciliazione in quanto sede di composizione delle divergenze politiche tra i due rami dell'autorità di bilancio; ricorda che tale comitato sarà incaricato di trovare, in 21 giorni, un accordo su un testo di compromesso che entrerà in vigore se non sarà respinto dall'autorità di bilancio; ritiene che occorra assicurare a tale comitato una composizione politica di altissimo livello;

39.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona attribuisce un ruolo decisivo al Parlamento alla fine della procedura; rileva infatti che:

il testo del comitato di conciliazione («progetto comune») non sarà considerato approvato se il Parlamento vi si oppone (a maggioranza dei membri che lo compongono);

se il Consiglio respinge il progetto comune mentre il Parlamento lo approva, esso entra in vigore tal quale oppure il Parlamento può imporre gli emendamenti che aveva approvato durante la sua lettura del progetto di bilancio a maggioranza qualificata (a maggioranza dei membri che lo compongono più i tre/quinti dei voti espressi);

40.

sottolinea l'auspicio che la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione sia presieduta dal presidente della commissione per i bilanci e comprenda, se necessario e fatto salvo il carattere politico della nomina dei suoi membri da parte dei gruppi politici, oltre ai membri di tale commissione, i membri delle commissioni parlamentari specializzate, nel caso in cui sia oggetto di negoziato una questione specifica che ricade nel loro ambito di competenza;

41.

invita il Consiglio a trovare rapidamente un accordo con il Parlamento sulle modalità di funzionamento del comitato di conciliazione;

42.

ritiene da parte sua che il comitato di conciliazione dovrebbe poter riunirsi almeno due volte, se ciò sarà necessario per trovare un accordo al massimo livello politico, mentre le sue riunioni dovrebbero essere precedute da un trilogo politico preparatorio secondo la formula tradizionale; ricorda la necessità che i rappresentanti il Consiglio siano dotati di un mandato politico negoziale per tali incontri;

43.

propone che i lavori siano preparati da un gruppo preparatorio interistituzionale composto dal relatore generale accompagnato dai rappresentanti dei gruppi politici per il Parlamento e dal rappresentante permanente del paese che esercita la Presidenza dell'Unione, lasciando aperta la possibilità che questi sia accompagnato dai rappresentanti di altre due presidenze a livello di troika;

44.

ricorda altresì che le istituzioni devono mettersi d'accordo sulla composizione della segreteria di tale comitato che dovrebbe verosimilmente essere composta di funzionari di entrambi i rami dell'autorità di bilancio e assistita dalla Commissione;

Questioni agricole

45.

richiama l'attenzione sul fatto che la regola secondo cui la Commissione non può più modificare il suo progetto dopo la convocazione del comitato di conciliazione non consente più il ricorso alla tradizionale lettera rettificativa d'autunno per tener conto delle previsioni aggiornate sulla politica agricola e le sue implicazioni di bilancio; ritiene che in tal caso la procedura più adeguata sia quella della presentazione da parte della Commissione, se necessario, di un progetto di bilancio rettificativo specifico («BR agricolo») una volta definitivamente stabiliti tutti i dati agricoli;

Relazioni con il potere legislativo

46.

sottolinea che il parallelismo tra l'estensione del potere di bilancio del Parlamento a tutte le spese dell'Unione e la quasi generalizzazione della codecisione in materia legislativa richiede una maggiore presa in considerazione della dimensione finanziaria dell'attività legislativa; ritiene necessario a tal fine accrescere la cooperazione tra la commissione per i bilanci e le commissioni settoriali per tenere in debita considerazione l'impatto dell'attività legislativa del Parlamento in materia finanziaria soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni sul QFP e sul bilancio annuale; propone in tale ottica che i comitati di conciliazione legislativa su materie che hanno un impatto finanziario comprendano un membro della commissione per i bilanci; rammenta, in proposito, i lavori del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, in particolare per quel che riguarda le forme specifiche di cooperazione tra le commissioni parlamentari di cui alla terza relazione interlocutoria;

47.

ricorda altresì che il trattato di Lisbona estende a tutte le istituzioni dell'Unione l'obbligo di vigilare sul rispetto della disciplina di bilancio; ribadisce che il regolamento interno del Parlamento prevede già una procedura specifica per garantire il rispetto di tale principio; reputa che occorra rendere tale procedura più operativa ed efficace;

Regolamento finanziario

48.

si compiace del fatto che il regolamento finanziario diventa un regolamento approvato conformemente alla procedura legislativa ordinaria (codecisione) dal Parlamento europeo e dal Consiglio, previo parere della Corte dei conti;

49.

ricorda che il trattato di Lisbona contiene le principali disposizioni per operare la distinzione tra le norme dell'attuale accordo interistituzionale che dovrebbero trovar posto nel futuro accordo e quelle che dovrebbero invece essere integrate nel QFP;

50.

nota tuttavia che il regolamento finanziario dovrebbe includere tutte le norme necessarie per definire la procedura conformemente alle disposizioni del trattato (9); ritiene che tale formulazione coprirebbe il funzionamento del comitato di conciliazione, il meccanismo di allerta e ovviamente l'aggiornamento delle norme del regolamento finanziario direttamente interessate dalle modifiche del trattato di Lisbona (vale a dire l'abolizione della differenza tra SO e SNO, una nuova procedura di codecisione per gli storni, ecc.);

51.

ritiene cruciale che le istituzioni trovino a tempo debito un accordo politico su tali questioni affinché, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, possano essere rapidamente apportate le modifiche necessarie del regolamento finanziario secondo la nuova procedura e si possano adottare, se necessario, accordi provvisori che consentano il regolare proseguimento della procedura di bilancio;

52.

invita la Commissione a presentare a tempo debito una proposta suscettibile di permettere al Parlamento e al Consiglio di trovare un accordo sull'applicazione della distinzione di cui al paragrafo 49 al contenuto dell'attuale accordo interistituzionale;

53.

sostiene che tale adeguamento del regolamento finanziario non debba in alcun caso essere confuso con la sua revisione triennale prevista per il 2010;

Impatto di bilancio delle modifiche istituzionali e delle nuove competenze dell'Unione europea

54.

nota che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà anche un impatto sul bilancio dell'Unione per quanto riguarda le innovazioni che introduce a livello istituzionale, in particolare l'elevazione del Consiglio europeo al rango di istituzione accompagnata dalla creazione di una presidenza fissa nonché dalla creazione della carica di Alto rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna, il cui compito è quello di appoggiarne l'azione;

55.

ribadisce sin d'ora la sua intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio per quanto riguarda tali innovazioni istituzionali e sottolinea l'importanza di pervenire in tempo utile a un accordo politico con il Consiglio sul finanziamento del Consiglio europeo e in particolare della sua presidenza fissa, nonché sul finanziamento del futuro Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che il finanziamento di tale servizio deve rimanere totalmente sotto il controllo dell'autorità di bilancio;

56.

fa rilevare che nel quadro della PESC e della politica di sicurezza e di difesa comune il trattato di Lisbona prevede l'istituzione di nuove procedure per un rapido accesso al bilancio dell'Unione e per la creazione di un fondo di avvio costituito dai contributi degli Stati membri; sottolinea tuttavia che tutte le azioni esterne dell'Unione dovrebbero di norma essere finanziate con stanziamenti comunitari e soltanto in via eccezionale – in caso di emergenza – con contributi che esulano dal bilancio dell'Unione;

57.

constata che il trattato di Lisbona avrà altresì un impatto finanziario, al momento limitato, in conseguenza delle nuove competenze specifiche attribuite all'Unione; si dichiara pronto ad analizzare, al momento opportuno, le conseguenze concrete dell'esercizio di tali nuove competenze; è del parere che la loro attuazione, nella loro globalità, non avverrà certamente immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ma via via che verranno elaborate le pertinenti proposte legislative; ritiene tuttavia che il loro finanziamento non debba avvenire a danno del finanziamento delle attuali attività dell'Unione;

Coordinamento con i bilanci nazionali

58.

desidera invitare i parlamenti nazionali a partecipare ogni anno, prima dell'esame dei rispettivi progetti di bilancio, a un dibattito comune e pubblico sugli orientamenti delle politiche di bilancio nazionali e comunitarie in modo da introdurre, sin dalla fase iniziale, un quadro di riflessione comune per il coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri tenendo conto dell'apporto comunitario;

59.

rileva che la decisione sulla ripartizione delle spese del bilancio dell'Unione europea per quel che riguarda i grandi obiettivi dell'Unione, potrebbe essere utilmente illustrata dalla pubblicazione annuale da parte di ciascuno Stato membro, degli stanziamenti di bilancio nazionali ed eventualmente regionali che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi;

*

* *

60.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 143.

(3)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

(4)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(5)  Articolo 312, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)  Relazione Dehaene del 18 marzo 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (A6-0142/2009).

(7)  Secondo il modello descritto nella tabella seguente della relazione della commissione per i bilanci del 26 febbraio 2009 sul riesame di metà percorso del quadro finanziario 2007-2013 (A6-0110/2009).

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

prep. bilancio

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Legislatura

2004 / 2009

2009 / 2014

2014 / 2019

QFP

Riesame 2007 / 2013

2013 / 2016

2017 / 2021

(8)  Articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Secondo l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esso deve includere «le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio».


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/54


Giovedì 7 maggio 2009
Situazione nella Repubblica moldova

P6_TA(2009)0384

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova

2010/C 212 E/10

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica moldova, in particolare quella del 24 febbraio 2005 sulle elezioni parlamentari in Moldova (1), nonché quelle sulla politica europea di vicinato (PEV) e sulla cooperazione regionale nel Mar Nero,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni in esito alla riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Repubblica moldova del 22 e 23 ottobre 2008,

visto il documento strategico della Commissione del 2004, ivi compresa la relazione per paese sulla Repubblica moldova,

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra la Repubblica moldova e l'Unione europea, firmato il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998,

vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823),

visti gli aiuti forniti dall'Unione europea alla Repubblica moldova nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), compresi quelli per il progetto intitolato «Sostegno elettorale alla Repubblica moldova», che ha fornito assistenza finanziaria a sostegno di elezioni libere ed eque nella Repubblica moldova,

visti il piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV) UE-Repubblica moldova, adottato in occasione della settima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Moldova il 22 febbraio 2005, nonché le relazioni annuali sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova,

visto l'accordo di agevolazione dei visti UE-Repubblica moldova, sottoscritto nel 2007,

viste la dichiarazione relativa ai risultati preliminari e alle conclusioni della missione internazionale di osservazione elettorale (MIOE) nella Repubblica moldova in occasione delle elezioni parlamentari del 5 aprile 2009 e la relazione post-elettorale elaborata dall'ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) per il periodo dal 6 al 17 aprile 2009,

vista la dichiarazione congiunta del 9 aprile 2009 dei ministri degli affari esteri di Francia, Repubblica Ceca e Svezia sulla situazione nella Repubblica moldova,

viste le dichiarazioni della Presidenza dell'Unione europea del 7 e 8 aprile 2009 sulla situazione nella Repubblica moldova,

visti le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 27-28 aprile 2009 e lo scambio di opinioni su questo tema con la Presidenza dell'Unione europea, che ha avuto luogo durante la riunione della commissione per gli affari esteri del Parlamento, in data 28 aprile 2009,

viste le dichiarazioni del 7 e 11 aprile 2009 di Javier Solana, Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la PESC, sulla situazione nella Repubblica moldova,

viste le dichiarazioni del 6, 7 e 11 aprile 2009 di Benita Ferrero-Waldner, Commissario per le relazioni esterne, sulla situazione nella Repubblica moldova,

vista la dichiarazione del 12 aprile 2009 del Country Team dell'ONU nella Repubblica moldova,

vista la risoluzione n. 1280 del Consiglio d'Europa, del 24 aprile 2002,

visto il memorandum di Amnesty International sulla Moldova, del 17 aprile 2009, sulla situazione nella Repubblica moldova durante e dopo gli avvenimenti del 7 aprile 2009,

vista la relazione della delegazione ad hoc del Parlamento nella Repubblica moldova, che ha visitato il paese dal 26 al 29 aprile 2009,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la PEV e il partenariato orientale, di imminente varo, riconoscono le aspirazioni europee della Repubblica moldova e l'importanza della Moldova come paese con profondi legami storici, culturali ed economici con gli Stati membri dell'Unione europea,

B.

considerando che il piano d'azione UE-Repubblica moldova mira a promuovere riforme politiche e istituzionali nella Repubblica moldova anche in settori quali democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, l'indipendenza del potere giudiziario e la libertà dei mezzi di comunicazione nonché le relazioni di buon vicinato,

C.

considerando che uno degli obiettivi prevede l'avvio, nel giugno 2009, dei negoziati sul nuovo accordo tra la Repubblica moldova e l'Unione europea nell'ambito del Consiglio di cooperazione UE-Moldova,

D.

considerando che la Repubblica moldova è un membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE e si è quindi impegnata in una reale promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani, in particolare nel campo della prevenzione e della lotta contro la tortura, i maltrattamenti e altri trattamenti inumani e degradanti,

E.

considerando che il 5 aprile 2009 si sono tenute nella Repubblica moldova elezioni parlamentari e considerando che queste sono state monitorate da una MIOE composta da rappresentanti dell'OSCE/ODIHR e del Parlamento europeo, dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

F.

considerando che durante il periodo pre-elettorale sono state espresse gravi preoccupazioni in merito al controllo del governo sui media pubblici, alle intimidazioni e molestie nei confronti di leader dell'opposizione e dei media privati e all'uso improprio di risorse amministrative a favore del partito di governo,

G.

considerando che tra 500 000 e 1 milione di moldavi vivono all'estero e che prima delle elezioni del 5 aprile 2009 sono stati inviati alle autorità moldave numerosi appelli, sottoscritti da un gran numero di ONG e associazioni della diaspora moldava, di cui uno a febbraio 2009 indirizzato al presidente della Repubblica moldova, al Presidente del Parlamento europeo e al Primo ministro della Repubblica moldova, riguardo alla privazione del diritto di voto dei moldavi che vivono all'estero, che sono stati ignorati; visto che il numero di elettori moldavi che risiedono al di fuori della Repubblica moldova è molto limitato (22 000),

H.

considerando che le autorità di fatto della regione separatista della Transnistria hanno impedito a un ampio numero di cittadini moldavi di partecipare alle elezioni,

I.

considerando che la MIOE ha concluso nei propri risultati preliminari, che le elezioni hanno rispettato molti standard e impegni internazionali, ma che sono necessari ulteriori miglioramenti per garantire un processo elettorale libero da indebite interferenze amministrative e per rafforzare la fiducia della popolazione,

J.

considerando che i partiti di opposizione e il gruppo noto come la Coalizione 2009 hanno lamentato massicce irregolarità durante le elezioni del 5 aprile 2009 nella preparazione delle liste elettorali e delle liste supplementari, nonché nel conteggio e nella tabulazione,

K.

considerando che, dopo un nuovo conteggio, i risultati finali delle elezioni sono stati pubblicati dalla commissione elettorale centrale il 21 aprile 2009 e convalidati dalla Corte costituzionale il 22 aprile 2009,

L.

considerando che gli eventi successivi alle elezioni sono stati caratterizzati da violenze e da una massiccia campagna di intimidazione e di violenza condotta dal governo moldavo, che hanno messo in dubbio l'impegno delle autorità moldave a favore dei valori democratici e dei diritti umani e la fiducia dei cittadini in tali autorità,

M.

considerando che le proteste pacifiche sono state generate da dubbi sulla correttezza delle elezioni e dalla sfiducia nelle istituzioni pubbliche, comprese quelle che hanno gestito il processo elettorale, e che deplorevoli atti di violenza e vandalismo sono stati sfruttati dalle autorità per intimidire la società civile rispondendo in maniera violenta e sproporzionata e limitando ulteriormente i già fragili diritti e libertà fondamentali dei cittadini moldavi,

N.

considerando che è riconosciuto che almeno 310 persone sono state arrestate e detenute, che un certo numero di coloro che sono stati arrestati sono ancora in carcere e che, al momento dell'arresto, i detenuti hanno subito maltrattamenti sistematici presso le stazioni di polizia, in una misura che può essere considerata come tortura,

O.

considerando che le percosse e gli arresti ingiustificati dei civili da parte di unità di polizia non identificate sembravano non essere volti a pacificare la situazione, ma piuttosto a condurre atti deliberati di repressione,

P.

considerando che persistono nel paese gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità moldave, vessazioni ingiustificate di rappresentanti della società civile e di manifestanti e atti di mancanza di rispetto per lo Stato di diritto e le convenzioni europee di cui la Repubblica moldova è firmataria,

Q.

considerando che il governo moldavo ha accusato la Romania di coinvolgimento nelle manifestazioni post-elettorali e ha espulso l'ambasciatore romeno; considerando che il governo moldavo ha inoltre ripristinato l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro dell'Unione europea,

R.

considerando che va sottolineato che non è emersa alcuna indicazione o prova seria sulla cui base uno Stato membro dell'Unione europea potesse essere accusato di essere responsabile dei violenti eventi delle scorse settimane,

S.

considerando che un partenariato reale ed equilibrato può essere conseguito solamente sulla base di valori comuni per quanto riguarda, in particolare, la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili,

T.

considerando che l'Unione europea sta cercando di conseguire, mediante il suo programma per un partenariato orientale, una maggiore stabilità, una migliore governance e un maggiore sviluppo economico nella Repubblica moldova e negli altri paesi alle proprie frontiere orientali,

1.

sottolinea l'importanza di relazioni più strette tra l'Unione europea e la Repubblica moldova e conferma la necessità di lavorare insieme per contribuire ad aumentare la stabilità, la sicurezza e la prosperità sul continente europeo e per impedire la formazione di nuove linee divisorie;

2.

ribadisce il proprio impegno a proseguire un dialogo significativo e mirato con la Repubblica moldova, ma attribuisce grande importanza all'introduzione di disposizioni concernenti lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, sottolineando che l'ulteriore consolidamento delle relazioni, anche attraverso la conclusione di un nuovo accordo rafforzato, dovrebbe avere come condizione il reale e manifesto impegno delle autorità moldave per la democrazia e i diritti umani;

3.

sottolinea che il pieno rispetto degli standard democratici internazionali prima, durante e dopo il processo elettorale è di fondamentale importanza per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione europea;

4.

condanna fermamente la massiccia campagna vessatoria, le gravi violazioni dei diritti umani e tutte le altre azioni illegali commesse dal governo moldavo successivamente alle elezioni parlamentari;

5.

esorta le autorità moldave a porre immediatamente fine a tutti gli arresti arbitrari e a condurre le attività di governo in conformità degli impegni e degli obblighi internazionali del paese in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani;

6.

è particolarmente preoccupato per gli arresti illegali e arbitrari e le diffuse violazioni dei diritti umani delle persone arrestate, in particolare il diritto alla vita, il diritto a non essere sottoposti ad abusi fisici, a tortura o trattamenti o punizioni inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un giusto processo e il diritto alla libertà di riunione, di associazione e di espressione, e per il fatto che questi abusi persistono;

7.

sottolinea che deve essere instaurato un dialogo nazionale, che veda la partecipazione del governo e dei partiti dell'opposizione, in un serio sforzo volto a migliorare radicalmente i processi democratici e il funzionamento delle istituzioni democratiche nella Repubblica moldova e ad affrontare senza indugio le carenze evidenziate dalla MIOE nelle sue conclusioni;

8.

sottolinea tuttavia che, date le forti tensioni interne nella Repubblica moldova, vi è urgente necessità di istituire una commissione d'inchiesta indipendente, con la partecipazione dell'Unione europea, del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa e di esperti indipendenti, con il compito di garantire l'imparzialità e la trasparenza del processo d'inchiesta;

9.

insiste sulla necessità di deferire alla giustizia tutte le persone resesi responsabili degli atti di brutale violenza perpetrati contro i detenuti; insiste altresì affinché le conclusioni della commissione d'inchiesta conducano anche a una reale riforma del sistema giuridico e delle forze di polizia nella Repubblica moldova;

10.

chiede che sia condotta un'indagine speciale sui casi di coloro che hanno perso la vita durante gli avvenimenti successivi alle elezioni e su tutte le accuse di stupro e maltrattamenti durante la detenzione e gli arresti a sfondo politico, come quelli di Anatol Mătăsaru e Gabriel Stati;

11.

condanna la campagna vessatoria avviata dalle autorità moldave nei confronti di giornalisti, rappresentanti della società civile e partiti di opposizione, comportante in particolare arresti ed espulsioni di giornalisti, l'interruzione dell'accesso a siti web e a emittenti televisive, la diffusione di propaganda sui canali pubblici e il rifiuto di far accedere ai rappresentanti dell'opposizione e ai media pubblici ; ritiene che tali azioni siano intese a isolare la Repubblica moldova dai media nazionali e internazionali, sottraendola al controllo pubblico; deplora e condanna il sussistere di questa censura attraverso le lettere inviate dal Ministro degli Affari interni e il Ministro della Giustizia alle ONG, ai partiti politici e ai mass media;

12.

deplora fortemente la decisione delle autorità moldave di espellere l'ambasciatore romeno e di introdurre l'obbligo del visto per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea; sottolinea che la discriminazione nei confronti di cittadini comunitari sulla base della loro origine nazionale non è accettabile e chiede alle autorità moldave di ripristinare il sistema di esenzione del visto per i cittadini romeni;

13.

esorta al contempo il Consiglio e la Commissione ad intraprendere una revisione del sistema di visti dell'Unione europea per la Repubblica moldova, al fine di allentare le condizioni relative alla concessione dei visti ai cittadini moldavi, in particolare quelle finanziarie, e di migliorare la regolamentazione in materia di viaggi; spera tuttavia che i cittadini moldavi non si serviranno di un miglior sistema di visti e di transito per lasciare in massa il proprio paese, ma saranno incoraggiati a contribuire attivamente all'ulteriore sviluppo del proprio paese di origine;

14.

rileva che le accuse secondo cui un paese dell'Unione europea sarebbe stato coinvolto negli eventi sembrano infondate e non sono state discusse o ripetute nel corso delle riunioni della delegazione ad hoc nella Repubblica moldova;

15.

richiede prove immediate e sostanziali a sostegno di qualsiasi asserzione da parte del governo moldavo in merito alle presunte azioni criminali dei manifestanti e al coinvolgimento di governi stranieri;

16.

prende atto delle dichiarazioni da parte delle autorità moldave per quanto riguarda l'apertura di un fascicolo penale per il «tentativo di usurpazione del potere statale il 7 aprile 2009» e chiede che l'indagine venga condotta in modo trasparente e chiarisca tutte le accuse formulate dalle autorità moldave circa l'eventuale coinvolgimento di uno o più paesi terzi in questi eventi;

17.

ritiene inaccettabile, pur condannando tutti gli atti di violenza e di vandalismo, presentare tutte le proteste come atti criminali o presunti «complotti anticostituzionali»; ritiene che le proteste pacifiche siano state in notevole misura generate da dubbi circa la correttezza delle elezioni, dalla scarsa fiducia nelle istituzioni pubbliche e dall'insoddisfazione per la situazione sociale ed economica della Repubblica moldova;

18.

ritiene che un dialogo costruttivo con i partiti di opposizione, la società civile e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali sia l'unica via d'uscita dalla situazione attuale della Repubblica moldova;

19.

sottolinea che ogni nuova elezione richiederà un consenso tra l'opposizione e il governo in merito a miglioramenti reali del processo elettorale;

20.

ribadisce l'importanza dell'indipendenza della magistratura e chiede ulteriori misure per assicurare l'indipendenza editoriale di tutti i media, inclusa la radio e televisione moldava, e la cessazione di qualsiasi intimidazione nei confronti del canale ProTV e di qualsiasi minaccia connessa alla proroga della sua licenza, nonché miglioramenti considerevoli nella legge elettorale moldava, che si configurano come elementi fondamentali di qualsiasi futuro processo elettorale e consolidamento democratico nella Repubblica moldova;

21.

deplora che il governo moldavo non abbia compiuto alcuno sforzo per facilitare il voto dei cittadini moldavi residenti all'estero, come proposto dalla commissione di Venezia del Consiglio d'Europa; invita le autorità moldave ad adottare a tempo debito le misure necessarie affinché ciò sia possibile;

22.

evidenzia le notevoli discrepanze tra la relazione preliminare dell'OSCE/ODIHR sullo svolgimento delle elezioni e le asserzioni da parte di un numero considerevole di ONG moldave in merito a irregolarità diffuse; sottolinea che tali discrepanze devono essere prese in considerazione in ogni futura revisione delle attività di monitoraggio elettorale dell'OSCE/ODIHR e del contributo dell'Unione europea alle missioni internazionali di osservazione elettorale;

23.

ritiene che, per conservare la sua credibilità agli occhi dei cittadini della Repubblica moldova, l'Unione europea dovrebbe partecipare alla gestione della situazione attuale in modo proattivo, profondo e globale; esorta il Consiglio a prendere in considerazione la possibilità di inviare una missione sullo Stato di diritto nella Repubblica di Moldova, onde assistere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nel loro processo di riforma, in particolare nei settori della polizia e della giustizia;

24.

sottolinea che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri devono fare pieno uso della PEV e in particolare del nuovo programma per il partenariato orientale, al fine di conseguire una maggiore stabilità, una migliore governance e uno sviluppo economico equilibrato nella Repubblica moldova e negli altri paesi alle frontiere orientali dell'Unione europea;

25.

chiede alla Commissione di garantire che i finanziamenti comunitari a disposizione della Repubblica moldova nel settore dei diritti umani e delle libertà fondamentali abbiano una portata maggiore, in particolare utilizzando appieno lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e le disposizioni dello strumento ENPI; invita la Commissione a presentargli una relazione dettagliata sull'utilizzo dei fondi comunitari nella Repubblica moldova, ponendo in particolare l'accento su quelli destinati al buon governo e allo sviluppo democratico;

26.

invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare la missione del rappresentante speciale dell'Unione europea nella Repubblica moldova, in termini di ambito di applicazione e di mezzi a disposizione;

27.

ribadisce il suo sostegno a favore dell'integrità territoriale della Repubblica moldova e sottolinea la necessità che l'Unione europea più incisivo nella ricerca di una soluzione alla questione della Transnistria;

28.

ribadisce che l'Unione europea deve fare tutto ciò che è in suo potere per offrire alla popolazione della Repubblica moldova un vero futuro europeo; invita tutte le forze politiche moldave e i partner della Repubblica moldova a non approfittare della situazione attuale di instabilità per distogliere il paese dal suo percorso europeo;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE e al governo e al parlamento della Repubblica moldova.


(1)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 398.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/60


Giovedì 7 maggio 2009
Diritti umani nel mondo nel 2008 e politica dell'Unione in materia

P6_TA(2009)0385

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2008/2336(INI))

2010/C 212 E/11

Il Parlamento europeo,

vista la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008) (documento del Consiglio 14146/1/2008),

visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani (1),

vista la Carta delle Nazioni Unite,

viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,

visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, compresi, in particolare, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa, la Convenzione americana dei diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella striscia di Gaza (2) e le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 27 gennaio 2009 sul processo di pace in Medio Oriente,

viste l'entrata in vigore, in data 1o luglio 2002, dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e le risoluzioni del Parlamento relative al TPI (3),

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e il piano Unione europea del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (4),

visto il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (ECHR), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (convenzione contro la tortura),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (5),

visto l'accordo di partenariato ACP-CE e il suo testo rivisto (6),

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani o EIDHR),

viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

viste le sue risoluzioni sulle sessioni quinta e settima del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), approvate rispettivamente il 7 giugno 2007 (8) e il 21 febbraio 2008 (9), e sull'esito dei negoziati sull'UNHRC,

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (10),

viste le sue risoluzioni del 1o febbraio 2007 (11) e del 26 aprile 2007 (12) sull'iniziativa di moratoria universale della pena di morte, e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria sull'uso della pena di morte,

vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (13), che afferma che qualsiasi mutilazione di tal genere, indipendentemente dalla sua entità, costituisce un atto di violenza contro le donne e rappresenta una violazione dei loro diritti fondamentali,

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani (14), compresi i diritti delle donne, che devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani,

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche europee in materia di diritti umani (15),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sulla comunicazione intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (16),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet (17),

viste tutte le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

visto il forum delle ONG dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona a dicembre 2007,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalla Comunità europea e dalla maggioranza dei suoi Stati membri, che prevede l'obbligo di considerare gli interessi e i problemi delle persone con disabilità nelle iniziative in materia di diritti umani destinate ai paesi terzi,

viste la dichiarazione sui difensori dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

vista la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata a dicembre 2006,

visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL) (18), gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati e sui difensori dei diritti umani, nonché gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e protezione dei diritti del bambino, violenze contro le donne e lotta contro tutte le discriminazioni nei loro confronti,

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea: obiettivi, prassi e sfide future (19),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'Unione europea (20),

visti l'articolo 45 e l'articolo112, paragrafo2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0264/2009),

A.

considerando che i diritti umani e la loro protezione dipendono dal riconoscimento della dignità della persona umana; che, a tale proposito, occorre rammentare le parole introduttive della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che recita: «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»,

B.

considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto derivano da un autentico riconoscimento della persona umana, e che tale riconoscimento è il fondamento di tutti i diritti umani,

C.

considerando che la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008), redatta dal Consiglio e dalla Commissione, presenta il quadro generale delle attività delle istituzioni dell'Unione in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,

D.

considerando che la presente risoluzione si propone di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive sulle attività della Commissione, del Consiglio e del Parlamento in materia di diritti umani,

E.

considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,

F.

considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche con importanti partner commerciali,

G.

considerando che è necessario che sia rispettata la clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con partner di paesi terzi,

H.

considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo, da parte di chi li víola, di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazioni dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,

1.

ritiene che l'Unione europea debba compiere passi avanti verso una politica coerente e omogenea di affermazione e promozione dei diritti umani nel mondo e sottolinea la necessità di condurre tale politica in modo più efficace;

2.

ribadisce la sua convinzione che, per migliorare la promozione dei diritti umani, sia essenziale rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, e assicurare che la promozione dei diritti umani, intesa come obiettivo primario della PESC ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sia rigorosamente perseguita nei dialoghi e nelle relazioni istituzionali dell'Unione europea con tutti i paesi del mondo;

3.

invita il Consiglio e la Commissione a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi; rileva l'importanza, nel mondo attuale, del ruolo dell'Unione in materia di diritti umani e l'aumento delle sue aspettative in tal senso; chiede una linea comune dell'Unione europea sia nelle sue politiche esterne relative al rispetto dei diritti umani sia nelle sue strategie interne attuate in tale ambito;

4.

chiede che venga mantenuta un'attenta vigilanza sul rispetto della clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi, e che detta clausola sia inserita sistematicamente negli accordi futuri; ricorda che la clausola relativa ai diritti umani, essendo un elemento essenziale, dovrebbe essere applicata alla totalità delle disposizioni dell'accordo; insiste ancora una volta affinché tale clausola sia accompagnata in modo sistematico da un autentico meccanismo di attuazione;

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel 2008

5.

sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani e riconosce che le attività delle istituzioni dell'Unione in tale ambito hanno registrato sviluppi positivi;

6.

ribadisce che occorre fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche e che è necessario proporre elementi e orientamenti per migliorare l'approccio generale, ridurre al minimo le eventuali contraddizioni e adattare le priorità politiche al contesto di ciascun paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani o, almeno, di inserire un capitolo sui diritti umani nei documenti strategici per paese; ribadisce l'invito a introdurre una valutazione periodica regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare indici e obiettivi di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;

7.

si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2008 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della riunione della sottocommissione per i diritti umani del 4 novembre 2008, in concomitanza con il 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, e della presentazione in seduta plenaria lo stesso giorno dell'assegnazione, da parte del Parlamento, del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al cinese Hu Jia;

8.

chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di individuare i «paesi che destano particolare preoccupazione» in ragione delle particolari difficoltà che vi si incontrano nella difesa dei diritti umani, nonché i paesi in cui i diritti umani sono violati e, a tal fine, di mettere a punto criteri con i quali misurare i paesi con riferimento al rispetto dei diritti umani, consentendo in tal modo di stabilire priorità politiche specifiche;

9.

invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a diffondere e far pervenire la loro relazione annuale sui diritti umani al più ampio numero di destinatari possibile; chiede, inoltre, la realizzazione di campagne d'informazione pubblica che diano maggiore visibilità al ruolo dell'Unione europea in questo ambito;

10.

invita il Consiglio e la Commissione a svolgere studi periodici per analizzare il grado di informazione della società in merito alle azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani e verificarne l'impatto;

11.

ritiene che dalla relazione emerga che, nonostante le indagini condotte in taluni Stati membri, l'Unione europea non ha eseguito una valutazione dell'operato degli Stati membri rispetto alla politica di lotta al terrorismo adottata dal governo statunitense sotto la presidenza di George Bush;

12.

invita il Consiglio a prevedere l'inclusione del Movimento rivoluzionario Túpac Amaru (MRTA) nell'elenco delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione approvata all'unanimità dal Congresso peruviano nell'aprile 2008;

13.

rileva che, secondo ampi segmenti dell'opinione pubblica mondiale, le politiche di immigrazione rappresentano una sfida per la credibilità dell'azione esterna dell'Unione europea in materia di diritti umani;

Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani nelle sedi internazionali

14.

ritiene che un rafforzamento quantitativo e qualitativo del segretariato per i diritti umani del Consiglio permetterebbe di accrescere la visibilità e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea ai fini della promozione e del rispetto dei diritti umani; si attende che la nomina di un Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, titolare al tempo stesso della carica di Vicepresidente della Commissione, rafforzi notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'Unione in materia, qualora entri in vigore il trattato di Lisbona;

15.

giudica indispensabile che, data l'importanza delle questioni relative ai diritti umani in situazioni belliche e postbelliche, in futuro il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea menzioni esplicitamente la promozione e il rispetto dei diritti umani;

16.

ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione o per il rafforzamento delle relazioni, a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi, nonché a collaborare con le procedure e i meccanismi internazionali in materia di diritti umani; chiede in particolare la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e l'UNHCR, al fine di promuovere la ratifica e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite da parte di tutti gli Stati membri;

17.

chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire i loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sul Tribunale penale internazionale (21) (TPI) e al piano d'azione 2004 per dar seguito alla posizione comune; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità del TPI, che costituisce un importante strumento operativo per il Tribunale; si compiace che nel luglio 2008, con la ratifica dello Statuto di Roma cui hanno proceduto nello stesso anno Madagascar, Isole Cook e Suriname, il numero degli Stati parte sia salito a 108; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea a non averlo ancora fatto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma (22); invita la Romania a recedere dall'accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti;

18.

chiede a tutte le Presidenze dell'Unione europea di rafforzare l'importanza della cooperazione con il TPI in tutti i vertici e dialoghi dell'Unione europea con i paesi terzi, incluso il Vertice UE-Russia e i dialoghi UE-Cina, ed esorta tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con il Tribunale e a concludere accordi bilaterali sull'attuazione delle sentenze, nonché sulla protezione delle vittime e dei testimoni; prende inoltre atto dell'accordo in materia di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e il TPI e, sulla base di tale accordo, chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di fornire al Tribunale tutta l'assistenza necessaria, incluso il sostegno sul campo, alle cause in corso; approva in questo ambito il sostegno da parte del Belgio e del Portogallo nell'arresto e nella consegna al TPI di Jean-Pierre Bemba nel maggio 2008;

19.

chiede la tempestiva ratifica, da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo (23);

20.

sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti ai diritti umani e alla democrazia, in vista della loro partecipazione ai lavori che si svolgeranno in varie sedi internazionali nel corso del 2009, tra cui l'UNHRC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;

21.

accoglie con favore la conferenza dei difensori dei diritti umani finanziata dall'EIDHR, svoltasi il 7 e l'8 ottobre 2008 negli edifici del Parlamento a Bruxelles, in quanto importante iniziativa interistituzionale organizzata dal Parlamento, dalla Commissione e dalle Nazioni Unite in occasione del 60o anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani;

22.

si compiace della cooperazione tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa nel quadro del memorandum d'intesa firmato a maggio 2007; accoglie con favore gli incontri quadripartiti tenutisi il 23 ottobre 2007 e il 10 marzo 2008 con la partecipazione della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione, del segretario generale del Consiglio d'Europa e del presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; ribadisce l'importanza di promuovere ulteriormente la cooperazione in materia di diritti umani, Stato di diritto e democrazia pluralistica, che costituiscono i valori condivisi di entrambi quegli organismi e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

23.

accoglie con favore l'accordo firmato il 18 giugno 2008 dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa in materia di cooperazione in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; rileva che l'accordo comprende disposizioni sull'organizzazione di riunioni periodiche, sullo scambio di informazioni e sul coordinamento delle attività;

24.

si compiace dell'adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo da parte della Conferenza diplomatica di Dublino, svoltasi dal 19 al 30 maggio 2008; esprime inquietudine nel constatare che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato il trattato nel corso della conferenza di Oslo convocata per la firma del medesimo in data 3 dicembre 2008, e chiede loro di procedere in tal senso al più presto (24); rileva che la Convenzione impone la proibizione immediata e incondizionata di tutte le munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili alla popolazione civile;

25.

si compiace della cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Radovan Karadžić al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY); rileva con preoccupazione che Ratko Mladić e Goran Hadžić sono ancora in libertà e non sono stati consegnati all'ICTY; a tal riguardo, invita le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati ed aprire così la strada alla firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione;

26.

esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nella consegna dei latitanti alla giustizia; rileva con estrema preoccupazione il perpetrarsi del mancato arresto e del mancato trasferimento da parte del Sudan al TPI di Ahmad Muhammad Harun («Ahmad Harun») e di Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman («Ali Kushayb»), in violazione dei suoi obblighi ai sensi della risoluzione 1593 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; condanna fermamente le ritorsioni da parte del Sudan in seguito all'emissione di un mandato da parte del TPI per l'arresto del presidente al-Bashir, ed esprime la sua più profonda preoccupazione per i recenti provvedimenti nei confronti dei difensori dei diritti umani che hanno comportato l'arresto, nel giugno 2008, di Mohammed el-Sari, il quale è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver collaborato con il TPI; accoglie con favore la liberazione di Hassan al-Turabi, leader del principale gruppo di opposizione, il Partito popolare del congresso, dopo due mesi di detenzione, per la sua dichiarazione contenente la richiesta al presidente al-Bashir di assumersi la responsabilità politica per i crimini commessi in Darfur; ricorda infine la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul Sudan e sul Tribunale penale internazionale (25) e chiede ancora una volta alle Presidenze dell'Unione e agli Stati membri di rispettare e di agire in base alle parole espresse nella dichiarazione dell'Unione europea del marzo 2008 e alle conclusioni del Consiglio sul Sudan del giugno2008, in cui si afferma che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione misure nei confronti degli individui responsabili di non collaborare con il TPI, nel caso in cui l'obbligo di cui alla risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla cooperazione con il TPI continui a non essere rispettato;

27.

si compiace dell'avvio, il 26 gennaio 2009, del primo processo in assoluto dinanzi al TPI nei confronti di Thomas Lubanga della Repubblica democratica del Congo (RDC), e osserva che si tratta del primo processo nella storia del diritto penale internazionale a prevedere la partecipazione attiva delle vittime nel procedimento; in tale contesto, esorta il TPI a intensificare i propri sforzi al fine di coinvolgere le comunità dei paesi in situazioni di crisi in un processo di interazione costruttiva con il TPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno del suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire a quelle comunità di seguire e comprendere il processo di giustizia penale internazionale; rileva con favore la collaborazione della RDC nel trasferimento di Thomas Lubanga, Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo al TPI; deplora tuttavia il fatto che il mandato di arresto del TPI nei confronti di Bosco Ntaganda non sia ancora stato eseguito, ed esorta le prossime riunioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» a chiedere l'arresto e la consegna immediata di Bosco Ntaganda al TPI; osserva con preoccupazione che la già volatile situazione nella RDC è stata ulteriormente destabilizzata di recente da nuovi attacchi da parte della Lord's Resistance Army (LRA), che ha brutalmente massacrato almeno 620 civili e rapito 160 bambini tra il 24 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009 nella Repubblica democratica settentrionale del Congo; sottolinea pertanto l'urgente necessità di arrestare i comandanti della LRA, come chiesto nella risoluzione del Parlamento del 21 ottobre 2008 sull'imputazione e il processo di Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale (26); rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto del TPI relativi a quattro membri della LRA in Uganda non sono ancora stati eseguiti;

28.

si compiace delle prime dichiarazioni favorevoli sul TPI da parte della nuova amministrazione degli Stati Uniti, che riconosce che il TPI «promette di diventare uno strumento importante ed eccezionale per cercare di riconoscere la responsabilità dei vertici responsabili delle atrocità commesse in Congo, in Uganda e nel Darfur» (27), e chiede agli USA di ripristinare la propria firma e di impegnarsi ulteriormente nei confronti del TPI, soprattutto cooperando in situazioni che sono oggetto di un'indagine o di una valutazione preliminare da parte del TPI stesso;

29.

accoglie nuovamente con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene, che creerà un contesto in cui gli Stati potranno tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; sollecita pertanto la Commissione a dare seguito all'attuazione della dichiarazione, segnatamente attraverso l'EIDHR, e auspica in particolare la ratifica urgente, da parte di tutti i paesi membri, della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali, che sostiene i principi sanciti in detta dichiarazione con uno strumento giuridicamente vincolante; si compiace, peraltro, delle attività della Commissione in favore delle popolazioni indigene e accoglie favorevolmente il progetto per la promozione dei diritti delle popolazioni indigene e tribali attraverso la consulenza giuridica, la creazione di capacità e il dialogo, avviato e gestito congiuntamente dalla Commissione e dall'OIL; osserva che, a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, solo tre Stati membri hanno ratificato la Convenzione dell'OIL, ossia Danimarca, Paesi Bassi e Spagna; incoraggia pertanto le iniziative volte ad accrescere la conoscenza di questo importante strumento legislativo e a rafforzarne l'efficacia nel mondo, attraverso la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

30.

ribadisce l'invito a sviluppare una strategia quadro per i rom a livello europeo, in considerazione della particolare situazione sociale delle comunità rom nell'Unione europea, nei paesi candidati e nei paesi partecipanti alla politica di stabilizzazione ed associazione; prende atto con soddisfazione del primo vertice europeo dedicato ai rom, organizzato dalla Commissione a settembre 2008 sotto il patrocinio congiunto del Presidente della Commissione e della Presidenza francese, e inteso a promuovere un preciso impegno ad affrontare i problemi concreti e a pervenire alla creazione di meccanismi attraverso i quali garantire una migliore comprensione della situazione dei rom in Europa;

31.

si compiace del consenso raggiunto il 21 aprile 2009 durante la Conferenza di aggiornamento di Durban riguardo a un documento finale quale seguito del percorso avviato con la Conferenza mondiale contro il razzismo, che tra l'altro tutela pienamente il diritto alla libertà di espressione quale definita dal diritto internazionale, esprime e ribadisce l'appello alla tutela dei diritti dei migranti e riconosce l'esistenza di molteplici e gravi forme di discriminazione; condanna il discorso del Presidente Mahmoud Ahmadinejad, che ha contraddetto lo spirito e lo scopo della conferenza, ovvero sconfiggere la piaga del razzismo; accoglie con favore l'operato delle sessioni ordinarie dell'UNHRC in qualità di comitato preparatorio per la Conferenza di aggiornamento di Durban svoltasi dal 21 aprile al 2 maggio 2008 e dal 6 al 17 ottobre 2008;

32.

è deluso per la mancata assunzione di un ruolo guida da parte del Consiglio e per l'incapacità degli Stati membri di concordare una strategia comune alla Conferenza di revisione di Durban contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza in questo campo, svoltasi a Ginevra dal 20 al 24 aprile 2009 (Durban II); deplora vivamente la mancanza di unità e di cooperazione, in particolare alla luce dell'atteso rafforzamento della politica estera dell'Unione europea nel quadro del nuovo trattato UE; invita la Commissione e specialmente il Consiglio a spiegare al Parlamento se è stata pianificata una strategia dell'Unione europea e quali sforzi sono stati compiuti per trovare una linea comune, e a riferire sul quanto è accaduto e sulle implicazioni dell'esito di Durban II;

33.

valuta positivamente lo svolgimento, a marzo 2008, del secondo Forum europeo sui diritti dei minori, organizzato dalla Commissione e incentrato sui meccanismi di allerta per i minori scomparsi e sui temi della povertà infantile e dell'esclusione sociale, con particolare riguardo ai bambini rom;

34.

accoglie con favore l'istituzione dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008), avviata dalla Commissione e concretizzata dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio; ribadisce che il dialogo interculturale è destinato a svolgere un ruolo di importanza crescente nella promozione dell'identità e della cittadinanza europee; esorta gli Stati membri e la Commissione a proporre strategie per favorire il dialogo interculturale, a promuovere, nei loro ambiti di competenza, gli obiettivi dell'Alleanza delle civiltà, nonché a mantenere il loro sostegno politico nei confronti della suddetta Alleanza;

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani

35.

accoglie con favore l'operato dell'UNHRC, sottolineando il ruolo fondamentale di tale organismo nella struttura dell'ONU e il suo potenziale per quanto concerne lo sviluppo di un contesto utile per le iniziative multilaterali dell'Unione europea in materia di diritti umani; rileva la necessità che tale nuovo organismo prosegua nel proprio operato affinché possa acquisire maggiore credibilità;

36.

sottolinea che la funzione svolta dagli organismi della società civile è indispensabile per l'efficacia dell'UNHRC;

37.

accoglie con favore l'avvio della revisione periodica universale e lo svolgimento della prima fase di tale revisione ad aprile e maggio 2008, conclusasi con l'adozione delle relazioni finali da parte della sessione plenaria dell'UNHRC a giugno 2008; rileva che l'attuazione dei primi due cicli della revisione periodica universale ha confermato il potenziale di tale nuovo meccanismo, e confida che la sua applicazione consentirà di ottenere ulteriori risultati e miglioramenti concreti; invita il Consiglio e la Commissione a seguire e a monitorare attentamente le iniziative legate alla revisione periodica universale, e invita il Consiglio a consultare il Parlamento a tale riguardo;

38.

osserva che, come sottolineato nella relazione annuale, gli Stati membri dell'Unione europea sono una minoranza in seno all'UNHRC e chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di mettere a punto un'azione concertata volta a superare la situazione attuale, intessendo le alleanze opportune con gli Stati e gli attori non statali che portano avanti la lotta per l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani;

39.

a tal riguardo, invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare il loro impegno con i governi democratici degli altri gruppi regionali appartenenti all'UNHRC, al fine di migliorare le probabilità di successo delle iniziative volte a garantire il rispetto dei principi contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; chiede alla Commissione di fornire una relazione annuale sulle modalità di voto all'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, che analizzi in che modo tali questioni sono state influenzate dalle politiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e da quelle di altri blocchi;

40.

chiede una maggiore cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nell'ambito della promozione dei diritti delle minoranze e della tutela delle lingue regionali e minoritarie, utilizzando gli strumenti giuridici della non discriminazione per sostenere la diversità e la tolleranza;

41.

ribadisce l'importanza cruciale delle procedure speciali e dei «mandati per paese» nel contesto dell'UNHRC; insiste sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato; accoglie positivamente il nuovo manuale delle procedure speciali dell'ONU e insiste sulla necessità di continuare ad adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e sufficientemente rappresentativi sia sul piano geografico che sotto il profilo del genere; constata i recenti sviluppi relativi ai mandati tematici e per paese; valuta positivamente i mandati tematici di nuova istituzione, inerenti alle moderne forme di schiavitù e all'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari; accoglie con favore la proroga sino a giugno 2009 del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan;

42.

si compiace che l'Unione europea abbia preso l'iniziativa di tenere una sessione speciale dell'UNHRC dedicata alla Birmania, svoltasi a ottobre 2007 e culminata nell'adozione, a giugno 2008, di una risoluzione che condanna la violazione sistematica e continua dei diritti umani e il fenomeno dell'arruolamento di bambini soldato in Birmania, sollecitando il governo birmano a rilasciare immediatamente e senza condizione alcuna tutti i prigionieri politici;

Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani

43.

ritiene che, nonostante i ritardi nella ratifica finale del trattato di Lisbona, i preparativi per la creazione del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debbano essere utilizzati in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere «ambasciate dell'Unione europea»;

44.

prende atto del desiderio delle Presidenze francese e slovena di finalizzare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti del fanciullo; attende con interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti di misure attuative specifiche, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;

45.

ritiene che dovrebbero essere attuate misure per garantire che le questioni riguardanti i diritti umani siano seguite in modo più sistematico dalle missioni dell'Unione europea, ad esempio mediante la definizione di punti focali per i diritti umani e l'inclusione di orientamenti sui diritti umani e sulla loro attuazione nei programmi di formazione del personale delle missioni dell'Unione;

Situazione delle donne, violenza fondata sul genere, femminicidi

46.

si compiace che, nel secondo semestre del 2008, la Presidenza francese abbia identificato la problematica situazione delle donne come nuova priorità dell'azione comunitaria nell'ambito dei diritti umani; sottolinea in particolare la necessità di affrontare le tragiche conseguenze dei fenomeni di violenza fondata sul genere (inclusa la pratica della circoncisione femminile) e dei femminicidi (inclusa la pratica dell'aborto in funzione del sesso del nascituro);

47.

dato che la comunità internazionale non è riuscita a migliorare la situazione in Zimbabwe, teatro di una catastrofe in termini di diritti umani, chiede al Consiglio e agli Stati membri di esaminare i motivi di tale fallimento, al fine di definire politiche più efficaci, e di informare il Parlamento in merito alle azioni che intendono intraprendere, in considerazione della portata delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e molti paesi africani, soprattutto dell'Africa meridionale;

48.

accoglie con favore l'adozione, l'8 dicembre 2008, di nuovi orientamenti che definiscono una strategia globale volta a rafforzare l'azione comunitaria e a migliorare la sicurezza delle donne, in particolare nei paesi colpiti dai conflitti nonché in altri paesi; deplora tuttavia che il Parlamento non sia stato coinvolto più da vicino nella redazione di tali nuovi orientamenti e chiede a questo proposito che venga stabilito in futuro un meccanismo di consultazione con il Parlamento sia nella fase di elaborazione dei nuovi orientamenti che nella fase della loro valutazione e revisione;

49.

rileva, tuttavia, le carenze esistenti nello sviluppo di politiche e azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani delle donne; dette carenze sono rispecchiate dalla relazione del Consiglio che, nel valutare diverse questioni tematiche, fornisce un numero di elementi limitato;

Pena di morte

50.

rammenta la risoluzione su una moratoria sul ricorso alla pena di morte (risoluzione 62/149) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria internazionale sull'uso della pena di morte; sottolinea che tale risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una moratoria sulle esecuzioni nella prospettiva di abolire la pena di morte;

51.

accoglie con favore la dichiarazione congiunta contro la pena di morte, firmata il 10 ottobre 2008 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a nome dell'Unione europea, e dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, dal presidente del Comitato dei ministri e dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, nonché l'istituzione della Giornata europea contro la pena di morte, che sarà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; ribadisce che il divieto della pena capitale costituisce una delle disposizioni principali dell'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che afferma esplicitamente: «Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato»;

52.

accoglie con favore l'adozione della versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte; ribadisce che l'Unione europea è contraria alla pena di morte in ogni circostanza, e sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena capitale contribuisce all'innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani;

53.

chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, pur avendolo firmato, a provvedervi; riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;

54.

si compiace che la pena di morte sia in regresso, essendo stata abolita nel 2008 per tutti i reati in Ruanda e Uzbekistan; accoglie con favore il progetto di codice penale in Iran, che proibisce la pena di morte per lapidazione, e chiede al parlamento iraniano di approvare definitivamente il codice penale in modo da introdurre la proibizione assoluta della lapidazione; condanna il fatto che il regime iraniano continui a comminare la pena capitale a condannati di età inferiore a 18 anni (in particolare a coloro il cui unico «crimine», secondo la Sharia, è di aver praticato atti omosessuali); sottolinea che l'Iran è l'unico paese ad aver giustiziato minori autori di reati nel 2008; esprime profonda preoccupazione per il fatto che almeno altri 130 minori autori di reati si trovino nel braccio della morte in Iran; ribadisce la propria condanna del regime iraniano per il suo crescente ricorso alla pena capitale, che colloca l'Iran in seconda posizione, alle spalle della Cina, nella classifica dei paesi con il più alto numero di esecuzioni; prende atto che in Guatemala non sono state emesse condanne a morte, ma esprime inquietudine per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in tale paese; sollecita il governo guatemalteco ad impegnarsi invece seriamente per la moratoria universale sulla pena di morte; plaude tuttavia alla decisione presa a marzo 2008 dal presidente Colom, che potrebbe condurre all'abolizione della pena di morte in Guatemala; esprime la propria preoccupazione per il mantenimento della pena di morte nella legislazione nazionale del Perù; si compiace che dal 2007 tutte le condanne alla pena capitale in Cina siano state riesaminate dalla Corte suprema, ma resta preoccupato per il fatto che la Cina è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo; condanna l'applicazione della pena di morte in Bielorussia in quanto è l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte, contrariamente quindi ai valori europei;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

55.

sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT) a farlo quanto prima possibile;

56.

esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; accoglie con soddisfazione la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Argentina a maggio 2008 e chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente (28);

57.

accoglie con favore la versione riveduta degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura, adottati dal Consiglio nell'aprile 2001 e aggiornati nel 2008, che mirano a dotare l'Unione europea di uno strumento operativo da utilizzare a tutti i livelli nei contatti con i paesi terzi, nonché nei forum multilaterali sui diritti umani, al fine di sostenere e rafforzare gli sforzi intrapresi per prevenire ed eliminare la tortura e i casi di maltrattamento in tutto il mondo; ribadisce il serio impegno dell'Unione europea nel sostenere la proibizione assoluta della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

58.

auspica che il Consiglio e la Commissione accrescano la cooperazione con il Consiglio d'Europa per fare dell'Europa uno spazio libero dalla tortura o da altre forme di maltrattamento e dare così un chiaro segnale del fermo impegno dei paesi europei a favore della messa al bando di tali pratiche innanzitutto entro i propri confini, e fornendo quindi un esempio agli altri paesi del mondo in cui tali pratiche sono purtroppo ancora presenti;

59.

accoglie con favore la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che comprende nuove raccomandazioni e misure di attuazione studiate per rafforzare ulteriormente gli interventi in questo ambito; constata con soddisfazione l'inclusione delle raccomandazioni contenute nello studio intitolato «L'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti», presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento il 28 giugno 2007 e al gruppo «diritti umani» del consiglio (COHOM) nel dicembre 2007; prende atto con soddisfazione delle conclusioni emerse dalla valutazione dell'applicazione degli orientamenti; accoglie con favore le misure di attuazione, destinate a fornire un orientamento in questo ambito per le missioni dell'Unione europea e le delegazioni della Commissione; in tale contesto, esprime soddisfazione riguardo ai criteri specifici di azione previsti nei singoli casi, e si rammarica per l'assenza di misure atte a impedire il trasferimento di persone verso un paese nel quale esse possano essere esposte al rischio di tortura o di altre pene disumane o degradanti; a tale proposito, invita nuovamente l'Unione europea a rispettare le norme e le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e regionali per ciò che riguarda la tortura e altri maltrattamenti;

60.

accoglie con favore la risoluzione 62/148 sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti, co-patrocinata dall'Unione europea e adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 marzo 2008, e rammenta che la libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è un diritto fondamentale che deve essere protetto in qualsiasi circostanza; prende atto che la rete delle commissioni parlamentari per i diritti umani dell'Unione europea ha tenuto la sua seconda riunione presso il Parlamento europeo il 25 giugno 2008, riservando una particolare attenzione alla lotta contro la tortura, alla presenza di Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura;

61.

sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea finalizzate alla ratifica e all'applicazione delle convenzioni internazionali che vietano il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti e alla disponibilità di servizi di assistenza per la riabilitazione delle vittime di torture; invita il Consiglio e la Commissione a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della loro politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti e tutti gli altri strumenti comunitari, come l'EIDHR, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

62.

rileva l'importanza del regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (29), entrato in vigore il 30 luglio 2006, che vieta l'esportazione e l'importazione di merci il cui unico utilizzo pratico sia eseguire la pena capitale o infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il Consiglio e la Commissione a verificare l'attuazione di detto regolamento da parte degli Stati membri, e a valutare l'opportunità di ampliarne il campo di applicazione;

63.

deplora il fatto che vi siano 1 350 000 di sfollati nella RDC, di cui 850 000 nel Kivu settentrionale; sottolinea ancora una volta la necessità di un'azione urgente nella forma di un'indagine globale, volta a consegnare alla giustizia gli autori responsabili dell'uccisione di un numero stimato di 150 persone da parte del CNDP (Congresso nazionale per la difesa del popolo) e dei combattenti Mai Mai a Kiwandja nel novembre 2008; chiede ai governi della RDC e del Ruanda di garantire il pieno appoggio alla MONUC (la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) nella regione e all'adempimento del suo mandato di pace e di operare nella regione ai fini della protezione dei civili dalla violenza e dalle gravi atrocità finora compiute; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di effettuare un'indagine in merito alle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale che si verificano quotidianamente, incluse le violenze sessuali, le esecuzioni extragiudiziali e la tortura, e sottolinea la necessità di attuare una forte strategia dell'Unione che consentirebbe di facilitare il cambiamento nella regione;

64.

rimane fortemente preoccupato per la devastante crisi umanitaria nello Zimbabwe, per l'epidemia di colera e per il continuo rifiuto da parte del regime di Mugabe di dare una risposta efficace alla crisi; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di condannare duramente le azioni del regime di Mugabe e di ribadire il loro impegno nei confronti del popolo dello Zimbabwe nella forma di un programma di aiuti umanitari a lungo termine; denuncia inoltre le intimidazioni e la detenzione di difensori dei diritti umani e di membri della società civile, ad esempio Jestina Mukoko, da parte del regime di Mugabe e chiede che gli autori di questi atti vengano consegnati alla giustizia;

Diritti dei minori

65.

sottolinea nuovamente il carattere cruciale dell'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati; invita tutti gli Stati ad adottare gli impegni di Parigi sottoscritti nel 2007, allo scopo di proteggere i minori dall'arruolamento o dall'impiego illecito ad opera di forze o gruppi armati;

66.

accoglie con favore la versione aggiornata dei citati orientamenti, adottata il 16 giugno 2008, e rileva con soddisfazione che l'Unione europea ha incaricato gli ambasciatori di redigere singole strategie per i 13 paesi prioritari per fornire informazioni sulle sei questioni tematiche individuate negli orientamenti: reclutamento, uccisione e menomazione, attacchi contro scuole e ospedali, blocco dell'accesso umanitario, violenze sessuali e di genere e violazioni e abusi;

67.

accoglie con favore l'adozione nel giugno 2008 delle conclusioni del Consiglio europeo sui diritti del bambino, in particolare sui bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a proseguire negli sforzi intesi ad assicurare coerenza, complementarità e coordinamento delle politiche e dei programmi in materia di diritti umani, sicurezza e sviluppo, al fine di affrontare in modo efficace, sostenibile e globale le ripercussioni dei conflitti armati sui bambini a breve, medio e lungo termine;

68.

accoglie con favore l'adozione da parte dell'Unione europea nel giugno 2008 di una lista di controllo rivista, il cui scopo è integrare la protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati nella politica europea di sicurezza e di difesa; rileva che da essa derivano sensibili miglioramenti, in particolare per quanto concerne l'elaborazione della definizione di protezione dei bambini, la formazione specifica in materia di bambini coinvolti nei conflitti armati, le attività di monitoraggio e segnalazione, il miglioramento della visibilità e della consapevolezza, la possibilità di disporre di esperti qualificati sul campo e il potenziamento della comunicazione specialistica tra i partecipanti alle missioni/operazioni e Bruxelles;

69.

accoglie con favore le iniziative della Presidenza relative ai bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che ad aprile 2008 la Presidenza slovena ha organizzato una conferenza intitolata «Aumento dell'impatto sul campo - Collaborazione fra le ONG e l'Unione europea sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati»;

70.

prende atto della risoluzione sui bambini e i conflitti armati adottata il 22 febbraio 2008 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite; condanna fermamente l'arruolamento e l'impiego di bambini nei conflitti armati in Ciad e in Iraq;

71.

accoglie con favore la relazione e le conclusioni annuali del gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati; condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti dei bambini e il continuo impiego dei bambini nei conflitti armati in Sri Lanka, Birmania, Filippine, Somalia, Congo e Burundi;

72.

accoglie con favore l'avvenuta firma, da parte di 16 Stati membri (30) dell'Unione europea, della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, che porta il numero delle parti contraenti a 97; fa appello agli 11 Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra a farlo il più rapidamente possibile;

73.

chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori (31);

74.

si compiace che nel 2008 la Commissione abbia lanciato, nel quadro del programma tematico «Investire nelle persone», un invito a presentare proposte di progetti elaborati da organizzazioni non governative (ONG) e riguardanti i bambini coinvolti nei conflitti armati e la tratta di bambini; esorta la Commissione a continuare a riservare particolare attenzione alla situazione dei bambini coinvolti nei conflitti armati;

Difensori dei diritti umani

75.

accoglie con favore la Conferenza dei difensori dei diritti umani, svoltasi il 7 e l'8 ottobre 2008; ribadisce l'impegno dell'Unione europea a migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani nei loro sforzi per realizzare la prospettiva presentata nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

76.

richiama l'attenzione sugli abusi e sullo sfruttamento sessuale nei confronti di milioni di minori nel mondo; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fare tutto il possibile per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori, tutelare i diritti delle vittime di tali forme di sfruttamento e abusi e promuovere la cooperazione in ambito nazionale e internazionale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori;

77.

accoglie con favore la dichiarazione sull'azione del Consiglio d'Europa per migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani e promuovere le loro attività, adottata dal Comitato dei ministri il 6 febbraio 2008;

78.

si compiace della creazione, nel 2006, da parte dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), di un punto focale per i difensori dei diritti umani, allo scopo di monitorare la situazione dei diritti umani in tutti i paesi OSCE; esorta le istituzioni dell'Unione europea a rafforzare il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani mediante la creazione di un punto focale presso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al fine di migliorare il controllo dei singoli casi e il coordinamento con altre organizzazioni internazionali ed europee;

79.

accoglie con favore la versione rivista del 2008 degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani; evidenzia l'inclusione di disposizioni finalizzate al miglioramento del sostegno e della protezione dei difensori dei diritti umani da parte delle missioni dell'Unione, quali le strategie locali per l'attuazione degli orientamenti, i gruppi di lavoro locali sui diritti umani e l'organizzazione di incontri almeno una volta all'anno tra difensori dei diritti umani e diplomatici; accoglie con favore anche l'inserimento della possibilità di rilasciare visti di emergenza e di facilitare l'accoglienza temporanea negli Stati membri dell'Unione, come misure volte a fornire rapida assistenza e protezione ai difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo in paesi terzi;

80.

chiede nuovamente al Consiglio e agli Stati membri di occuparsi concretamente della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani, includendo nel nuovo Codice comunitario dei visti un chiaro riferimento alla particolare situazione dei difensori dei diritti umani e creando in tal modo una speciale procedura accelerata di visto, eventualmente basata sull'esperienza dei governi irlandese e spagnolo; prende atto del dibattito sul rilascio dei visti per il trasferimento temporaneo di difensori dei diritti umani in situazione di pericolo immediato o bisognosi di protezione, e chiede al COHOM di compiere ulteriori progressi al riguardo; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, il personale locale dell'Unione fornisca sistematicamente tutte le informazioni utili in merito a tali iniziative alle ONG in loco, ai difensori dei diritti umani e alle loro famiglie;

81.

rimanda alle conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 13 ottobre 2008 e alla dichiarazione emessa dalla Presidenza il 30 settembre 2008 circa le elezioni parlamentari tenutesi nello stesso mese in Bielorussia; si rammarica che tali elezioni non abbiano avuto luogo nel rispetto delle norme internazionali e dei principi democratici definiti dall'OSCE; accoglie con favore il rilascio, precedente alle elezioni, dell'ultimo prigioniero politico riconosciuto dalla comunità internazionale, Alyaksandr Kazulin; rimane tuttavia preoccupato del fatto che almeno 10 attivisti continuino a scontare sentenze di «libertà limitata» che consentono loro di essere presenti solo a casa o sul luogo di lavoro; permane profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Bielorussia;

82.

condanna il rafforzamento delle restrizioni imposte dal governo cinese nei confronti dei difensori dei diritti umani prima dei Giochi olimpici, che hanno proibito loro di comunicare telefonicamente o via Internet, controllando i loro spostamenti e sottoponendoli a vari livelli di arresti domiciliari e di sorveglianza e di controllo senza precedenti, con la conseguente decisione da parte di molti attivisti di posticipare o di sospendere la propria attività lavorativa sino alla fine dei Giochi;

83.

pone l'accento in particolare sull'impatto significativo che può avere il diritto di libera espressione su Internet per le comunità chiuse e chiede all'Unione di sostenere i cyber-dissidenti a livello mondiale; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di affrontare tutte le restrizioni alla fornitura di Internet e di servizi della società dell'informazione da parte delle imprese europee nei paesi terzi come parte della politica del commercio estero dell'Unione europea e di considerare un ostacolo al commercio tutte le limitazioni non necessarie alla fornitura di quei servizi;

84.

constata con profonda preoccupazione che nel 2008 l'Iran ha proseguito nella repressione dei difensori indipendenti dei diritti umani e di alcuni membri della società civile, e che permangono nel paese gravi violazioni dei diritti umani; condanna l'arresto, la tortura e l'incarcerazione arbitraria dei difensori dei diritti umani che per effetto delle loro attività sono accusati di svolgere «attività contrarie alla sicurezza nazionale»; deplora l'attuale politica del governo iraniano volta a osteggiare l'operato di insegnanti ed esponenti del mondo accademico e a impedire agli studenti di accedere all'istruzione superiore, e condanna la persecuzione e l'incarcerazione degli studenti attivisti;

85.

esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Nicaragua e in Venezuela e per gli attacchi e le intimidazioni cui sono soggette numerose organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani in quei paesi; chiede pertanto ai governi del Nicaragua e del Venezuela e alle loro autorità di adoperarsi per tutelare i diritti e le libertà democratiche e lo Stato di diritto;

86.

ribadisce la sua posizione relativamente ai vincitori cubani del premio Sakharov Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo noto come «Damas de Blanco» («Donne in bianco»); considera inaccettabile che un paese con il quale l'Unione europea ha ripreso un dialogo politico su ogni sorta di questioni, inclusi i diritti umani, debba vietare a Oswaldo Payá Sardiñas e alle «Donne in bianco» di partecipare alla cerimonia per il ventennale del premio; respinge con fermezza le violenze sistematiche e le ripetute molestie nei confronti dei vincitori del premio Sakharov; in tale contesto, esorta il governo cubano a liberare immediatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza e a riconoscere a tutti i cubani il diritto di entrare e di uscire liberamente dal paese;

Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi

87.

prende atto della versione riveduta degli orientamenti, adottati sotto la Presidenza francese, relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché diano avvio a una valutazione organica di quegli orientamenti basata su una valutazione approfondita di ciascun dialogo e dei risultati ottenuti e, a tale scopo, affinché si adoperino per elaborare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi; sottolinea la necessità di continuare le riunioni informali interistituzionali prima e dopo ciascun dialogo, allo scopo di aumentare lo scambio d'informazioni tra le istituzioni e di consentire, se necessario, un migliore coordinamento; ricorda, a questo proposito, che l'adozione di strategie per paese in materia di diritti umani contribuirà a rafforzare la coesione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

88.

sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua summenzionata risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani;

89.

si rammarica del rinvio, da parte della Cina, dell'11o vertice con l'Unione europea in conseguenza della visita del Dalai Lama in Europa, e sottolinea la necessità di una radicale intensificazione e di un ripensamento del dialogo tra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani; esprime inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani in Cina e sottolinea che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei Giochi olimpici dell'agosto 2008, la situazione in loco per quanto riguarda i diritti umani non è migliorata; rileva, inoltre, che le restrizioni alla libertà di associazione, di espressione e di religione sono state ulteriormente intensificate; condanna duramente le repressioni nei confronti dei tibetani a seguito dell'ondata di proteste che hanno interessato tutto il Tibet dal 10 marzo 2008 nonché la repressione da parte del governo cinese che, da quel momento, si è intensificata in Tibet, e chiede il rilancio di un dialogo sincero e orientato ai risultati tra entrambe le parti, sulla base del «memorandum su un'autentica autonomia per il popolo del Tibet»; rileva che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; rimanda alla propria risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia (32), cui è stato assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero; chiede al governo cinese il rilascio immediato di Hu Jia e la sospensione degli arresti domiciliari nei confronti di sua moglie Zeng Jinyan e di sua figlia; denuncia l'ondata di repressioni nei confronti dei firmatari della petizione «Carta 08», un documento che chiede riforme democratiche in Cina e il rilascio del dissidente Liu Xiaobo, detenuto dal 9 dicembre 2008; esprime preoccupazione per il fatto che il sistema giuridico rimanga esposto a interferenze arbitrarie e spesso politicamente motivate, compreso il sistema del segreto di Stato, che impedisce la trasparenza necessaria allo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; deplora, a tale riguardo, la repressione sistematica degli avvocati che si adoperano affinché il funzionamento del sistema giuridico cinese sia conforme alla legislazione del paese e ai diritti dei suoi cittadini; prende atto della persistente fragilità della libertà su Internet in Cina e, a questo proposito, chiede alle imprese comunitarie che forniscono un servizio di hosting per contenuti Internet di non divulgare a pubblici ufficiali stranieri alcuna informazione che identifichi personalmente un particolare utente del servizio in questione, tranne per legittime finalità di applicazione del diritto estero, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

90.

permane preoccupato per l'interruzione sin dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa dell'assenza di qualsiasi progresso positivo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani nonché della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e rappresentanti della società civile nei processi di elaborazione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella dialettica politica generale; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione in Iran in materia di diritti umani nel 2008 e per il permanere delle restrizioni alla libertà di espressione e di assemblea; a tale riguardo, è gravemente preoccupato per la repressione di giornalisti, scrittori, studiosi e attivisti nel campo dei diritti delle donne e dei diritti umani; permane preoccupato per la repressione delle minoranze etniche e religiose in Iran; denuncia il crescente ricorso in Iran alla pena capitale anche nei confronti di minori;

91.

deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui diritti umani; si rammarica che le autorità russe abbiano rifiutato di partecipare alle tavole rotonde di preparazione alle consultazioni con ONG nazionali e internazionali; nota che, durante tali consultazioni, l'Unione europea ha espresso le sue preoccupazioni in materia di diritti umani e in particolare sui temi della libertà di espressione e di assemblea, funzionamento della società civile, diritti delle minoranze, lotta al razzismo e alla xenofobia e diritti dei bambini e delle donne, nonché rispetto degli obblighi internazionali di Unione europea e Russia in materia di diritti dell'uomo; si rammarica che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici in Russia, in particolare per quanto riguarda l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, tra cui Mikhail Khodorkovsky, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e altre questioni; rimanda alla sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul vertice UE-Russia, svoltosi il 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiysk (33); esprime nuovamente la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione dei difensori dei diritti umani e per le difficoltà incontrate dalle ONG nel registrarsi e svolgere le loro attività; ribadisce la sua preoccupazione per la legge antiestremismo, che rischia di compromettere il libero scambio delle informazioni e indurre le autorità russe a restringere ulteriormente la libertà di espressione dei giornalisti indipendenti e degli oppositori politici; esprime ulteriore preoccupazione, in linea con la relazione di Amnesty International del dicembre 2008, nel constatare che l'Ufficio del procuratore continua a non rispettare il diritto di Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev a un processo equo in conformità delle norme internazionali e si rammarica profondamente per il trattamento dell'ex vicepresidente di Yukos, Vasily Aleksanian, il cui rifiuto di fornire falsa testimonianza nei confronti di Mikhail Khodorkovsky ha spinto le autorità russe a consentire che le sue condizioni cliniche si deteriorassero fino a uno stadio terminale; si unisce all'appello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa affinché le autorità russe ricorrano a tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per garantire il rilascio di Igor Sutiagin e Valentin Danilov; si compiace per il rilascio di Mikhail Trepashkin; esprime profondo rammarico per l'annullamento della missione di monitoraggio dell'ODIHR in occasione delle elezioni presidenziali russe del marzo 2008, dovuto alle restrizioni e alle limitazioni imposte a tale missione dalle autorità russe;

92.

prende atto dell'esistenza di sottocommissioni sui diritti umani, di cui fanno parte paesi della riva meridionale del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Libano, Giordania, Egitto, Israele e Autorità palestinese) nell'ambito della politica europea di vicinato e invita il Consiglio e la Commissione a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione delle riunioni di tali sottocommissioni e di informarli sul loro esito; accoglie con favore la consultazione con la società civile, sia prima che dopo, da parte della delegazione della Commissione nel paese interessato e dei servizi competenti della Commissione a Bruxelles; dubita tuttavia dell'efficacia e della coerenza del metodo utilizzato e, in particolare, dei criteri di valutazione delle discussioni svolte in seno a queste sottocommissioni; ritiene che queste ultime debbano consentire di dare un seguito specifico alle questioni riguardanti i diritti umani incluse nel piano d'azione, ma sottolinea che le discussioni sui diritti umani non dovrebbero di certo restare confinate nell'ambito di tali sottocommissioni ed evidenzia l'importanza del coordinamento con altre sottocommissioni che si occupano di tematiche inerenti ai diritti umani, quali la migrazione; sottolinea la necessità di includere tali tematiche nel dialogo politico fino al più alto livello, in modo da rafforzare la coerenza della politica dell'Unione in questo campo; è convinto che la politica europea di vicinato, così come è concepita e strutturata (piano d'azione, relazione sui progressi e sottocommissioni) potrebbe rappresentare un autentico strumento di promozione dei diritti umani se l'Unione europea dimostrasse una reale volontà politica di garantire il rispetto del primato dei diritti umani in modo coerente, sistematico e trasversale; ritiene pertanto che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici debba essere una condizione preliminare per il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e un paese terzo; ai fini della conclusione di un accordo quadro con la Libia, accoglie con favore l'avvio dei negoziati e invita il Consiglio e la Commissione a prestare la dovuta attenzione al dialogo e alla cooperazione in materia di diritti umani;

93.

deplora vivamente la recente scalata militare e l'ulteriore deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, ed esprime allo stesso tempo la sua solidarietà incondizionata alla popolazione civile nel Sud di Israele; esorta tutte le parti alla completa attuazione della risoluzione 1860 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire un cessate il fuoco permanente; sottolinea la necessità urgente di una responsabilizzazione effettiva nei casi di violazione del diritto umanitario internazionale; accoglie con favore, a tal riguardo, la decisione dell'UNHRC di nominare una missione conoscitiva indipendente per indagare su crimini di guerra e su gravi violazioni dei diritti umani perpetrati da tutte le parti durante il recente conflitto a Gaza; esorta tutte le parti a cooperare con gli investigatori delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; prende atto dell'impegno del 27 gennaio 2009 del Consiglio «Relazioni Esterne» di seguire attentamente tali indagini e invita la Commissione a decidere, in stretta consultazione con gli Stati membri, su ulteriori azioni da adottare quando le conclusioni delle indagini siano disponibili;

94.

prende atto del secondo ciclo di dialogo tra Unione europea e Uzbekistan sui diritti umani, svoltosi il 5 giugno 2008, e del seminario sulla libertà dei media, tenutosi a Tashkent il 2 e 3 ottobre 2008; ritiene, tuttavia, che il seminario non abbia risposto al suo intento originario di fungere da sede per lo scambio aperto di opinioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla libertà dei media in Uzbekistan; rileva la perdurante assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e la mancanza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan; accoglie con favore il rilascio di due difensori dei diritti umani, Dilmurod Mukhiddinov e Mamarajab Nazarov; condanna la detenzione di difensori dei diritti umani e giornalisti indipendenti sulla base di accuse di natura politica e invita le autorità uzbeke a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri politici; ribadisce di essere seriamente preoccupato per l'incarcerazione di Salijon Abdurakhmanov, giornalista indipendente, e di Agzam Turgunov, attivista nel campo dei diritti umani; prende atto delle conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008 sull'Uzbekistan; invita le autorità uzbeke ad accettare l'accreditamento del nuovo direttore nazionale di Human Rights Watch e a consentire a detta organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali e ONG di operare senza impedimenti; chiede all'Uzbekistan di cooperare pienamente ed efficacemente con i Relatori speciali delle Nazioni Unite sulle torture e sulla libertà di espressione, e di revocare le restrizioni imposte alla registrazione e all'operato delle ONG in Uzbekistan; prende atto della decisione del Consiglio di non rinnovare le misure restrittive in materia di spostamenti in vigore per i soggetti di cui alla posizione comune 2007/734/PESC (34), la cui vigenza era stata sospesa conformemente alle conclusioni del Consiglio del 15 e 16 ottobre 2007 e del 29 aprile 2008; accoglie con favore la decisione del Consiglio di rinnovare invece, per un periodo di 12 mesi, l'embargo sulle armi imposto dalla posizione comune; invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare la situazione generale dei diritti umani in Uzbekistan; ribadisce l'appello per il rilascio immediato dei prigionieri politici; prende atto della dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 17 dicembre 2008 su singoli casi;

95.

accoglie con soddisfazione lo svolgimento, a luglio 2008, del primo ciclo di dialogo tra Unione europea e Turkmenistan in materia di diritti umani; si compiace per la sensibilizzazione in merito alla situazione dei diritti umani in Turkmenistan, in particolare per ciò che concerne la libertà di opinione e di assemblea, l'indipendenza della magistratura e il funzionamento della società civile; fa riferimento alla sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione per l'Asia centrale (35) e insiste sulla necessità che, affinché l'Unione europea concluda con esso un accordo interinale, il Turkmenistan compia passi avanti in alcuni settori determinanti, tra l'altro consentendo l'accesso libero e senza ostacoli al Comitato internazionale della Croce Rossa, riformando il sistema di istruzione nel rispetto delle norme internazionali e rilasciando incondizionatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza, abolendo tutti gli ostacoli governativi agli spostamenti e permettendo a tutte le ONG e alle organizzazioni dei diritti umani di operare liberamente nel paese; invita il Consiglio e la Commissione a definire chiaramente, prima della sottoscrizione dell'accordo interinale, progressi specifici in materia di diritti umani e ad adottare a tal fine una tabella di marcia che preveda un preciso calendario di attuazione;

96.

appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione;

97.

rileva l'importanza che l'impegno della Turchia e dell'Unione europea nei confronti del processo di adesione della Turchia riveste per il prosieguo delle riforme in materia di diritti umani in questo paese; considera un passo positivo verso la libertà di parola in Turchia la decisione del governo di autorizzare le trasmissioni della televisione curda; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'uso della lingua curda sia tuttora vietato in parlamento e nelle campagne politiche; ribadisce che ulteriori riforme legislative sono necessarie per garantire il rispetto e la protezione delle minoranze e la completa libertà di espressione, sia di diritto che di fatto, in linea con l'ECHR e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; nota con preoccupazione che non sono stati compiuti progressi in merito alla ratifica di strumenti per i diritti umani, in particolare l'OPCAT, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il quarto, settimo e dodicesimo protocollo addizionale dell'ECHR;

98.

invita il nuovo governo pakistano a prendere provvedimenti adeguati per migliorare la situazione dei diritti umani in Pakistan; fa riferimento all'invito rivolto al governo pakistano da Amnesty International a reintegrare tutti i giudici destituiti in modo illegittimo dall'ex presidente Pervez Musharraf nel 2007; accoglie favorevolmente l'invio da parte dell'Unione europea di una missione di osservazione elettorale indipendente in occasione delle elezioni legislative di febbraio 2008; constata con soddisfazione che le elezioni sono state competitive e che hanno accresciuto la fiducia dell'opinione pubblica nel processo democratico; rileva l'impegno dell'Unione europea a sostenere il rafforzamento delle istituzioni democratiche, e invita il Consiglio e la Commissione ad appoggiare il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui Parvez Aslam Choudhry; sottolinea la necessità che l'Unione europea attribuisca un ruolo prioritario al rispetto dei diritti umani nella prosecuzione del dialogo con il Pakistan;

99.

accoglie con favore le proposte del Consiglio di instaurare un dialogo sui diritti umani con diversi paesi dell'America latina; sottolinea che il dialogo dovrebbe andare di pari passo con richieste ferme, concrete e tangibili sulle questioni attinenti ai diritti umani, che parimenti comporteranno degli obblighi per le istituzioni dell'Unione europea nelle loro relazioni con i paesi interessati; sottolinea l'opportunità di coinvolgere in tale dialogo anche i paesi dell'America centrale; prende atto della firma del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali da parte del governo cubano nel febbraio 2008; chiede che questi patti vengano ratificati senza alcuna riserva; chiede al governo cubano il rilascio di tutti i prigionieri politici e il rispetto dei diritti tutelati dai trattati firmati; prende atto della decisione del Consiglio del 20 giugno 2008 di abolire le sanzioni informali nei confronti di Cuba; rileva che il Consiglio deciderà nel 2009 se proseguire il dialogo politico con Cuba, in funzione della realizzazione o meno di progressi significativi in materia di diritti umani;

100.

invita la Russia, in qualità di forza di occupazione in Georgia, al rispetto dei diritti umani in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale, ivi compreso il diritto dei cittadini di fare ritorno alle proprie case; invita tutte le parti interessate a proseguire nell'attuazione dei rispettivi impegni in conformità degli accordi siglati il 12 agosto e l'8 settembre 2008; chiede ai governi coinvolti di continuare a fornire carte dettagliate e informazioni sulle aree interessate dal conflitto nelle quali siano state lanciate bombe a grappolo, al fine di agevolare la bonifica delle munizioni e rendere tali aree sicure per i civili; ritiene che entrambi i governi debbano sensibilizzare i cittadini, attraverso campagne di informazione pubblica, sui rischi connessi alla presenza di materiale bellico inesploso; invita le amministrazioni responsabili a concordare il dispiegamento in Ossezia meridionale e Abkhazia di osservatori internazionali incaricati della verifica del rispetto dei diritti dell'uomo;

101.

esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella situazione dei diritti umani in Birmania, in particolare a fronte delle future elezioni previste per il 2010; deplora i recenti arresti e le condanne dopo processi farsa di più di un centinaio di membri dell'opposizione birmana e le sentenze draconiane emesse nei loro confronti; esorta il governo birmano a rilasciare tutti i prigionieri politici immediatamente; ritiene che il Parlamento dovrebbe inviare una missione massiccia in tale paese, dal momento che l'attuale situazione dei diritti umani non sta migliorando nonostante tutte le sanzioni, mentre la pressione internazionale sul regime birmano deve essere rafforzata;

Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione, compresi i risultati delle due Presidenze

102.

invita la Presidenza del Consiglio a concentrarsi sui paesi che destano particolare preoccupazione per ciò che concerne il rispetto dei diritti umani;

103.

accoglie con favore gli eventi e le discussioni svolte nell'ambito dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008, e prende atto con soddisfazione delle iniziative adottate sotto le due Presidenze;

104.

accoglie con favore il decimo Forum Unione europea-ONG sui diritti umani organizzato dalla Presidenza francese e dalla Commissione, tenutosi il 10 dicembre 2008 e incentrato sul sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e, in particolare, sulla discriminazione nei confronti delle donne;

105.

chiede maggiori sforzi e un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea che contribuisca alla conclusione di un accordo politico sul conflitto del Darfur e agevoli l'attuazione di un accordo internazionale di pace; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità, imponendo il regime di sanzioni stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; accoglie con favore il sostegno manifestato dall'Unione europea per i mandati d'arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur, ai quali deve essere data immediata esecuzione;

106.

accoglie con favore la risoluzione n. 1834 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 24 settembre 2008, che proroga sino a marzo 2009 il mandato della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana e in Ciad, e l'intenzione delle Nazioni Unite di autorizzare il dispiegamento di un componente militare dell'ONU per proseguire nell'operato dell'EUFOR Ciad/CAR sia in Ciad che nella Repubblica centrafricana;

107.

valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabori e aggiorni periodicamente elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono esplicati ulteriori sforzi concertati intesi a dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani;

108.

reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali, in materia di diritti umani affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, la libertà religiosa, comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, e i diritti dei minori, dei disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettivo, e delle persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;

109.

prende atto dell'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo avviata dalla Presidenza francese quale nuova sfida finalizzata alla promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani nell'area mediterranea; rileva che lo sviluppo delle nuove iniziative dell'Unione per il Mediterraneo non può andare a discapito dell'attenzione e del ruolo prioritario riconosciuti alla promozione delle opportune riforme in tema di democrazia e diritti umani nella regione;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

110.

accoglie con favore il fatto che si sia tenuto conto delle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione 2007 e 2008 dell'EIDHR;

111.

chiede l'aggiornamento dei compendi elettronici, realizzati per dar conto di tutti i progetti dell'EIDHR, organizzati su base geografica e tematica;

112.

constata con soddisfazione l'interesse manifestato nella presentazione di progetti relativi ai nuovi obiettivi di sostegno ai difensori dei diritti umani, e la possibilità di agire con urgenza a tutela degli stessi; prende atto che la Commissione ha selezionato 11 beneficiari per l'attuazione di tali progetti e si attende l'avvio effettivo delle attività ad inizio 2009;

113.

invita nuovamente la Commissione ad adeguare il livello di risorse umane assegnate all'attuazione dell'EIDHR, presso la sede e le delegazioni, alle specificità e alle difficoltà di questo nuovo strumento;

114.

invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi terzi;

Assistenza e monitoraggio elettorale

115.

constata con soddisfazione che l'Unione europea fa crescente ricorso all'assistenza e al monitoraggio elettorale per favorire la democratizzazione nei paesi terzi, rafforzando il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto attraverso missioni di riconosciuta qualità e indipendenza;

116.

sottolinea che la metodologia completa dell'Unione per le osservazioni elettorali, che prevede la copertura dell'intero ciclo elettorale e comprende sia l'assistenza elettorale che il monitoraggio delle elezioni, si è rivelata estremamente efficace per l'Unione, trasformandola in un organismo di primo piano in ambito internazionale per ciò che concerne le missioni di osservazione elettorale;

117.

accoglie con favore la pubblicazione, ad aprile 2008, del primo manuale per l'osservazione elettorale da parte dell'Unione europea; constata con soddisfazione la presenza in esso di una sezione specifica dedicata alle questioni di genere; rileva che il nuovo manuale offre una disamina completa della metodologia di osservazione elettorale dell'Unione europea e una descrizione del processo di programmazione, dispiegamento e attuazione di ciascuna missione nonché del modo in cui gli standard internazionali sono adoperati nella valutazione e nella segnalazione;

118.

insiste affinché sia esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo al carattere indipendente della missione;

119.

rinnova la sua richiesta affinché il processo elettorale, comprendente una fase pre- e post-elettorale, sia integrato ai vari livelli del dialogo politico condotto con i paesi terzi interessati, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti umani e della democrazia;

Integrazione dei diritti umani

120.

chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;

Diritti economici, sociali e culturali (ESC)

121.

sottolinea che i diritti economici, sociali e culturali rivestono un'importanza analoga a quelli civili e politici; rimarca l'impegno dell'Unione europea in favore della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, quali definiti nelle conclusioni dei Consigli europei di dicembre 2007 e giugno 2008;

122.

chiede all'Unione europea di integrare la protezione dei diritti ESC nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi, inserendo periodicamente tali diritti all'ordine del giorno dei dialoghi in materia di diritti umani e delle consultazioni con detti paesi, e incoraggiando l'attuazione del protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, con particolare riguardo al funzionamento efficace delle sue procedure di ricorso individuali;

123.

invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare la coerenza dei diritti ESC nello sviluppo dell'Unione europea, nonché in ambiti quali commercio estero e politiche in materia di diritti umani e, a tal fine, li sollecita a istituire un gruppo di lavoro interservizi sui diritti ESC;

124.

sottolinea che i diritti umani comprendono anche il diritto all'alimentazione, a un alloggio adeguato, all'istruzione, all'accesso all'acqua e al territorio, a un lavoro dignitoso, alla previdenza sociale e il diritto di fondare sindacati, e che è particolarmente importante garantire il riconoscimento di tali diritti ai gruppi più vulnerabili, quali le popolazioni dei paesi meno sviluppati, emergenti o usciti da un conflitto, le popolazioni indigene, i profughi per motivi climatici, i migranti, ecc.;

125.

invita la Commissione a compiere particolari sforzi per garantire il diritto all'alimentazione nell'attuale crisi alimentare e nella più generale crisi di carattere economico;

126.

rimarca la necessità di promuovere la responsabilità sociale delle imprese e di obbligare le società transnazionali con sede centrale negli Stati membri dell'Unione al rispetto dei regolamenti OIL in vigore nelle loro operazioni con paesi terzi;

127.

constata con soddisfazione che, nell'affiancare i diritti umani al commercio internazionale, il regime SPG+ promuove lo sviluppo sostenibile e il buon governo, e chiede che l'applicazione della clausola «elemento essenziale» sia sottoposta a un monitoraggio efficace;

128.

insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché l'Unione europea adotti in ambito internazionale iniziative finalizzate a combattere la persecuzione e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità sessuale, promuovendo, ad esempio, una risoluzione in materia in seno alle Nazioni Unite e concedendo aiuti alle ONG e ai soggetti impegnati nella promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani

129.

si attende che le risoluzioni e altri documenti chiave relativi a questioni di diritti umani siano tradotti nelle lingue parlate nelle zone in questione;

130.

accoglie con favore la dichiarazione innovativa, sostenuta da 66 nazioni tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008, con cui si conferma che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo include l'orientamento sessuale e l'identità di genere e si riafferma il principio di non discriminazione, il quale richiede che i diritti umani si applichino allo stesso modo ad ogni essere umano, prescindendo dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

131.

chiede al Consiglio di rispondere in modo sostanziale ai desideri e alle preoccupazioni espresse nelle comunicazioni formali dal Parlamento, in particolare in relazione a risoluzioni d'urgenza;

132.

ricorda alle delegazioni del Parlamento in visita in paesi terzi che dovrebbero inserire sistematicamente nell'ordine del giorno delle loro visite un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani, nonché incontri con i difensori dei diritti umani, al fine di acquisire informazioni di prima mano sulla situazione dei diritti umani nel paese interessato e di fornire loro, ove opportuno, visibilità e protezione internazionale;

133.

è convinto che un singolo organo rafforzato «per i diritti umani» nel Parlamento sarebbe in grado di promuovere una politica dei diritti umani coerente, efficace, sistematica e trasversale nell'ambito del Parlamento e di fronte al Consiglio e alla Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni del trattato di Lisbona in materia di politica estera;

134.

si compiace della creazione della rete Sakharov, annunciata in occasione del 20o anniversario del premio Sakharov; ritiene che debba decidere rapidamente le proprie modalità operative e mettere a disposizione i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi; ribadisce la richiesta che sia accordato l'accesso alle istituzioni europee a tutti i vincitori del premio Sakharov e, in particolare, a Aung San Suu Kyi, a Oswaldo José Payá Sardiñas, al gruppo cubano delle «Donne in bianco» e a Hu Jia; deplora l'assenza di qualsiasi reazione significativa agli appelli rivolti dall'Unione europea alle autorità cinesi, birmane e cubane perché rispettino le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

*

* *

135.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.


(1)  Per tutti i documenti fondamentali rilevanti, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione A6-0128/2007 della commissione per gli affari esteri.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2009)0025.

(3)  GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576; Testi approvati del 22.5.2008, P6_TA(2008)0238; Testi approvati del 21.10.2008, P6_TA(2008)0496.

(4)  GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(5)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(6)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 220.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0065.

(10)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

(11)  GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.

(12)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.

(13)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(14)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.

(15)  Testi approvati, P6_TA(2008)0405.

(16)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

(17)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

(18)  GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.

(19)  Testi approvati, P6_TA(2008)0194.

(20)  Testi approvati, P6_TA(2009)0021.

(21)  GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

(22)  Al 18 luglio 2008, 85 Stati non avevano ancora ratificato lo Statuto di Roma: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Federazione russa, Filippine, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Salomone, Israele, Kazakstan, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Libia, Malaysia, Maldive, Marocco Mauritania, Moldova, Monaco, Mozambico, Myanmar/Birmania, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Qatar, Repubblica ceca, Repubblica democratica popolare di Corea, Ruanda, Saint Lucia, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Stati federati di Micronesia, Sudan, Stati Uniti d'America, Swaziland, Tailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

(23)  A novembre 2008, Austria, Slovenia, Spagna e Ungheria avevano ratificato sia la convenzione che il protocollo facoltativo.

(24)  Tra gli Stati membri dell'UE, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia non hanno ancora firmato la Convenzione.

(25)  Testi approvati, P6_TA(2008)0238.

(26)  Testi approvati, P6_TA(2008)0496.

(27)  Dichiarazione dell'ambasciatrice Susan E. Rice, rappresentante permanente degli Stati Uniti, sul rispetto del diritto umanitario internazionale, al Consiglio di sicurezza, 29 gennaio 2009.

(28)  Firmatari (a novembre 2008): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (solo cinque paesi – Albania, Argentina, Francia, Honduras e Messico – hanno ratificato la Convenzione, che richiede 20 ratifiche per poter entrare in vigore).

(29)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

(30)  Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

(31)  Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (a novembre 2008): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito.Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (a novembre 2008): non ancora ratificato da Estonia, Ungheria e Paesi Bassi.

(32)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 82.

(33)  Testi approvati, P6_TA(2008)0309.

(34)  Posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34).

(35)  Testi approvati, P6_TA(2008)0059.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/82


Giovedì 7 maggio 2009
Impatto del trattato di Lisbona sull'evoluzione dell'equilibrio istituzionale dell'Unione

P6_TA(2009)0387

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (2008/2073(INI))

2010/C 212 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 6 marzo 2008,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007,

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (1),

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0142/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona aumenta l'equilibrio istituzionale dell'Unione europea nella misura in cui rafforza le funzioni chiave di ognuna delle istituzioni politiche, potenziandone al contempo i rispettivi ruoli nell'ambito di un quadro istituzionale in cui la cooperazione tra le istituzioni è un elemento fondamentale del successo del processo di integrazione dell'Unione europea,

B.

considerando che il trattato di Lisbona trasforma il precedente «metodo comunitario», adeguandolo e rafforzandolo, in un «metodo dell'Unione» in cui, in sostanza:

il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali,

la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione europea e adotta iniziative adeguate a tal fine,

il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione,

C.

considerando che il trattato di Lisbona estende tale metodo decisionale specifico dell'Unione europea a nuovi settori delle sue attività legislative e di bilancio,

D.

considerando che il trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo possa, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, estendere la votazione a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria, rafforzando così il metodo dell'Unione europea,

E.

considerando che, sebbene l'obiettivo del trattato di Lisbona sia quello di semplificare e promuovere la coerenza tra la Presidenza del Consiglio europeo e il Consiglio, la coesistenza di una Presidenza separata del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri» (e dell'Eurogruppo), unitamente alla continuazione di un sistema a rotazione per le presidenze delle altre formazioni del Consiglio, potrebbe, almeno all'inizio, ridurre il funzionamento dell'Unione europea,

F.

considerando che il principio della parità di genere implica che l'equa rappresentanza di donne e uomini nella vita pubblica sia rispettata anche nella procedura di nomina ai più importanti posti politici dell'Unione europea,

G.

considerando che la nuova procedura per l'elezione del Presidente della Commissione richiede che si tenga conto dei risultati delle elezioni e che vengano effettuate le appropriate consultazioni tra i rappresentanti del Consiglio europeo e del Parlamento europeo prima che il Consiglio europeo proponga il proprio candidato,

H.

considerando che l'organizzazione della cooperazione interistituzionale nel processo decisionale sarà la chiave del successo dell'azione dell'Unione europea,

I.

considerando che il trattato di Lisbona riconosce la crescente importanza di una programmazione strategica pluriennale e di una programmazione operativa annuale per garantire buoni rapporti tra le istituzioni ed un'efficace attuazione delle procedure decisionali, e sottolinea il ruolo della Commissione quale iniziatore dei principali esercizi di programmazione,

J.

considerando che l'attuale programmazione finanziaria su sette anni comporta che, talvolta, durante un'intera legislatura il Parlamento e la Commissione non possano prendere decisioni finanziarie o politiche fondamentali nel corso del loro mandato, trovandosi bloccati in un quadro adottato dai loro predecessori che durerà fino alla fine del loro mandato, ostacolo che potrebbe, tuttavia, essere superato facendo uso della possibilità offerta dal trattato di Lisbona riguardo a una programmazione finanziaria quinquennale, che potrebbe corrispondere al mandato del Parlamento e della Commissione,

K.

considerando che il trattato di Lisbona introduce un approccio nuovo e globale all'azione esterna dell'Unione europea – sebbene con meccanismi decisionali specifici in materie connesse alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) – creando altresì il posto «a doppio incarico» di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) appoggiato da un servizio esterno speciale quale elemento chiave per rendere operativo tale nuovo approccio integrato,

L.

considerando che il trattato di Lisbona introduce un nuovo sistema di rappresentanza esterna dell'Unione europea, che è essenzialmente affidata, a diversi livelli, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione e al Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e che richiederà un'attenta articolazione e un rigoroso coordinamento tra le diverse parti responsabili di tale rappresentanza, al fine di evitare dannosi conflitti di competenze e inutili doppioni,

M.

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha convenuto che, qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore entro la fine dell'anno, adotterebbe le misure giuridiche necessarie a mantenere la composizione della Commissione nella sua forma attuale di un membro per Stato membro,

Valutazione generale

1.

si compiace delle innovazioni istituzionali contenute nel trattato di Lisbona che creano le condizioni per un equilibrio istituzionale rinnovato e potenziato nell'ambito dell'Unione europea, consentendo alle sue istituzioni di funzionare in modo più efficace, aperto e democratico e permettendo all'Unione europea di ottenere risultati migliori che rispondano maggiormente alle aspettative dei cittadini e di svolgere pienamente il proprio ruolo di attore globale in ambito internazionale;

2.

sottolinea che viene rafforzato il nucleo essenziale delle funzioni di ogni istituzione consentendo a ciascuna di esse di sviluppare il proprio ruolo in modo più efficace, ma avverte che il nuovo quadro istituzionale richiede che ogni istituzione svolga il proprio ruolo in permanente cooperazione con le altre istituzioni così da raggiungere risultati positivi per tutta l'Unione europea;

Rafforzamento dello specifico metodo decisionale dell'Unione europea quale base dell'equilibrio interistituzionale

3.

si compiace del fatto che gli elementi essenziali del «metodo comunitario» – il diritto di iniziativa della Commissione e il processo decisionale congiunto di Parlamento europeo e Consiglio – siano stati tutelati e rafforzati dal trattato di Lisbona nella misura in cui:

il Consiglio europeo diventa un'istituzione il cui ruolo specifico nel fornire gli impulsi e definire gli orientamenti all'Unione europea viene rafforzato, definendo così i suoi obiettivi e le sue priorità strategiche senza interferire con il normale esercizio dei poteri legislativi e di bilancio dell'Unione europea;

il ruolo della Commissione quale «motore» che dà impulso all'attività europea è confermato, garantendo così che il monopolio dell'iniziativa legislativa della Commissione resti immutato (e addirittura rafforzato), soprattutto nella procedura di bilancio;

i poteri del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità legislativa vengono potenziati, visto che la procedura legislativa ordinaria (come sarà definita l'attuale procedura di codecisione) diventerà la norma generale (tranne nei casi in cui i trattati specifichino che va applicata una procedura legislativa speciale) e sarà estesa a quasi tutti i settori della legislazione europea, compresa la giustizia e gli affari interni;

il ruolo del Consiglio in quanto altro ramo dell'autorità legislativa è confermato e tutelato – sebbene con una certa preponderanza in pochi settori importanti – grazie, in particolare, al chiarimento contenuto nel trattato di Lisbona secondo cui il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative;

la nuova procedura di bilancio sarà analogamente basata su un processo decisionale congiunto, su un piano di parità, cui parteciperanno il Parlamento europeo e il Consiglio, che riguarderà tutti i tipi di spesa, e il Parlamento e il Consiglio decideranno congiuntamente anche sul quadro finanziario pluriennale, in entrambi i casi su iniziativa della Commissione;

la distinzione tra atti legislativi e atti delegati e il riconoscimento del ruolo esecutivo specifico della Commissione sotto il controllo paritario dei due rami dell'autorità legislativa promuoveranno la qualità della legislazione europea; il Parlamento europeo svolge un nuovo ruolo per quanto concerne l'attribuzione delle competenze delegate alla Commissione nonché la supervisione riguardo agli atti delegati;

per quanto concerne la capacità dell'Unione europea di concludere accordi, il ruolo della Commissione (in stretta associazione con il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)) viene riconosciuto per quanto riguarda la capacità di condurre negoziati, e l'approvazione del Parlamento sarà richiesta per la conclusione da parte del Consiglio di quasi tutti gli accordi internazionali;

4.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento europeo, fermo restando che non vi sia alcuna opposizione da parte di un parlamento nazionale, possa estendere il processo decisionale a maggioranza qualificata e la procedura legislativa ordinaria a settori in cui non si applicano ancora;

5.

sottolinea che, nel complesso, tali clausole «passerella» rivelano un'effettiva tendenza ad una applicazione quanto più ampia possibile del «metodo dell'Unione europea» e invita pertanto il Consiglio europeo a fare il massimo uso di tali opportunità offerte dal Trattato;

6.

afferma che la piena utilizzazione di tutte le innovazioni istituzionali e procedurali introdotte dal trattato di Lisbona richiede un'approfondita cooperazione permanente tra le istituzioni che partecipano alle diverse procedure, traendo pienamente vantaggio dai nuovi meccanismi forniti dal Trattato, in particolare gli accordi interistituzionali;

Il Parlamento europeo,

7.

si compiace decisamente del fatto che il trattato di Lisbona riconosca pienamente il Parlamento europeo come uno dei due rami dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione europea, che sia altresì riconosciuto il suo ruolo nell'adozione di molte decisioni politiche importanti per la vita dell'Unione europea e che le sue funzioni in relazione al controllo politico vengano rafforzate e addirittura estese, sebbene in misura minore, al settore della PESC;

8.

sottolinea che tale riconoscimento del ruolo del Parlamento europeo richiede la completa collaborazione delle altre istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la fornitura al Parlamento, in tempo utile, di tutti i documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni, su un piano di parità con il Consiglio, nonché il suo accesso e la sua partecipazione a importanti gruppi di lavoro e riunioni di altre istituzioni, su un piano di parità con gli altri partecipanti alla procedura decisionale; invita le tre istituzioni a prevedere la conclusione di accordi interistituzionali volti a strutturare le migliori prassi in tali settori al fine di ottimizzare la loro cooperazione reciproca;

9.

afferma che il Parlamento europeo deve realizzare autonomamente le necessarie riforme interne per potere adeguare le sue strutture, le sue procedure e i suoi metodi di lavoro alle nuove competenze e alle maggiori esigenze di programmazione e cooperazione interistituzionale derivanti dal trattato di Lisbona (2); nota con interesse le conclusioni del gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento e ricorda che la sua commissione competente ha recentemente lavorato alla riforma del regolamento al fine di adeguarlo al trattato di Lisbona (3);

10.

si compiace del fatto che il trattato di Lisbona estende al Parlamento europeo il diritto di iniziativa per quanto concerne la revisione dei trattati, riconosce che il Parlamento ha il diritto di partecipare alla Convenzione e che la sua approvazione è necessaria nel caso in cui il Consiglio europeo ritenga che non vi sia alcun motivo di convocare la Convenzione; ritiene che tale riconoscimento militi a favore del riconoscimento del fatto che il Parlamento europeo ha il diritto di partecipare a pieno titolo alla Conferenza intergovernativa (CIG) in condizioni analoghe alla Commissione; ritiene che, sulla base dell'esperienza delle due CIG precedenti, un accordo interistituzionale potrebbe definire in futuro gli orientamenti per l'organizzazione delle CIG, soprattutto in relazione alla partecipazione del Parlamento europeo e alle questioni concernenti la trasparenza;

11.

prende atto delle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo; ritiene che l'attuazione di tali misure renderà necessaria una modifica del diritto primario; invita gli Stati membri ad adottare tutte le necessarie disposizioni giuridiche nazionali al fine di consentire la pre-elezione, nel giugno 2009, dei 18 membri supplementari del Parlamento europeo in modo che possano sedere in Parlamento in qualità di osservatori a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona; ricorda, tuttavia, che i membri supplementari assumeranno pieni poteri solo in una data convenuta e simultaneamente, una volta completate tutte le procedure per la ratifica della modifica del diritto primario; ricorda al Consiglio che il Parlamento, ai sensi del Trattato di Lisbona (articolo 14, paragrafo 2 del trattato dell'Unione europea), si trova ad acquisire importanti diritti di iniziativa e di approvazione per quanto attiene alla propria composizione, che il Parlamento intende pienamente rivendicare;

Il ruolo del Consiglio europeo

12.

ritiene che il riconoscimento formale del Consiglio europeo quale istituzione autonoma separata, con competenze specifiche chiaramente definite nei trattati, comporti una nuova definizione del ruolo del Consiglio europeo per quanto concerne il compito fondamentale di fornire il necessario impulso politico e definire gli orientamenti e le priorità generali dell'attività dell'Unione europea;

13.

si compiace altresì della specificazione contenuta nel trattato di Lisbona in merito al ruolo essenziale del Consiglio europeo per quanto concerne la revisione dei trattati nonché in relazione ad alcune decisioni di importanza fondamentale per la vita politica dell'Unione europea – questioni come le nomine ai posti politici più importanti, la risoluzione di blocchi a livello politico in varie procedure decisionali e l'uso dei meccanismi di flessibilità – che vengono adottate dal Consiglio europeo o con la sua partecipazione;

14.

osserva altresì che, essendo il Consiglio europeo ormai integrato nell'architettura istituzionale dell'Unione europea, risulta necessario definire in modo più chiaro e più specifico i suoi obblighi, compresa la possibilità di un controllo giudiziario delle sue azioni, in particolare alla luce dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

15.

sottolinea il particolare ruolo di guida che il Consiglio europeo deve svolgere nel settore delle azioni esterne, soprattutto per quanto concerne la PESC, in cui sono di importanza fondamentale i suoi compiti di identificazione degli interessi strategici, determinazione degli obiettivi e definizione degli orientamenti generali di detta politica; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta partecipazione del Consiglio, del Presidente della Commissione e del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) alla preparazione del lavoro del Consiglio europeo in questo settore;

16.

afferma che la necessità di migliorare la cooperazione interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo milita a favore dell'ottimizzazione delle condizioni in cui il Presidente del Parlamento europeo partecipa alle discussioni in seno al Consiglio europeo, che potrebbero eventualmente essere trattate in un accordo politico sulle relazioni tra le due istituzioni; ritiene che sarebbe utile se il Consiglio europeo potesse formalizzare tali condizioni in un regolamento interno;

La Presidenza fissa del Consiglio europeo

17.

si compiace dell'istituzione di una presidenza fissa a lungo termine del Consiglio europeo che contribuirà a garantire una maggiore continuità, efficacia e coerenza del lavoro di tale istituzione e quindi dell'azione dell'Unione europea; sottolinea che la nomina del Presidente del Consiglio europeo dovrebbe avvenire immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di mantenere un collegamento fra la durata del neoeletto Parlamento e il periodo del mandato della nuova Commissione;

18.

sottolinea il ruolo essenziale che il Presidente del Consiglio europeo dovrà svolgere nella vita istituzionale dell'Unione europea, non in quanto Presidente dell'Unione europea – che egli non sarà – ma in quanto Presidente del Consiglio europeo incaricato di portarne avanti l'attività, garantire la preparazione e la continuità del suo lavoro, promuovere il consenso tra i suoi membri, riferire al Parlamento europeo e rappresentare all'esterno l'Unione europea per quanto concerne la PESC, al proprio livello e senza compromettere le funzioni del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante);

19.

ricorda che la preparazione delle riunioni del Consiglio europeo e la continuità del suo lavoro vanno garantite dal Presidente del Consiglio europeo in cooperazione con il Presidente della Commissione sulla base del lavoro del Consiglio «Affari generali», il che richiede contatti reciproci e una stretta cooperazione tra il Presidente del Consiglio europeo e la Presidenza del Consiglio «Affari generali»;

20.

ritiene, in tale contesto, che ciò sia essenziale per un rapporto equilibrato e di collaborazione tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione, la Presidenza a rotazione e, nella misura in cui è interessata la rappresentanza esterna dell'Unione europea in sede di PESC, il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante);

21.

ricorda che, sebbene il trattato di Lisbona preveda che il Consiglio europeo sia assistito dal Segretariato generale del Consiglio, la spesa specifica del Consiglio europeo deve essere definita in una sezione separata del bilancio e deve includere dotazioni specifiche per il Presidente del Consiglio europeo, che avrà comunque bisogno di essere assistito dal proprio Gabinetto, che andrebbe costituito a condizioni congrue;

Il Consiglio

22.

si compiace dei progressi compiuti nel trattato di Lisbona verso la considerazione del ruolo del Consiglio come secondo ramo dell'autorità legislativa e di bilancio dell'Unione europea che condivide – sebbene ancora con una certa preponderanza in alcuni settori – l'onere dell'attività decisionale con il Parlamento europeo, nell'ambito di un sistema istituzionale che si è gradualmente evoluto conformemente ad una logica parlamentare bicamerale;

23.

sottolinea il ruolo essenziale conferito dal trattato di Lisbona al Consiglio «Affari generali» – e quindi al suo Presidente – al fine di garantire la coerenza e la continuità dell'attività delle diverse formazioni del Consiglio, nonché la preparazione e la continuità del lavoro del Consiglio europeo (in cooperazione con il Presidente e con il Presidente della Commissione);

24.

sottolinea che il ruolo particolare del Consiglio nella preparazione, definizione e attuazione della PESC richiede un coordinamento rafforzato tra il Presidente del Consiglio «Affari generali» e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) in quanto Presidente del Consiglio «Affari esteri», e tra loro e il Presidente del Consiglio europeo;

25.

esprime la convinzione che la separazione prevista dal trattato di Lisbona tra il ruolo del Consiglio «Affari generali» e quello del Consiglio «Affari esteri» renda necessaria una diversa composizione di queste due formazioni del Consiglio, soprattutto in quanto il più ampio concetto di relazioni esterne dell'Unione europea previsto dai Trattati modificati dal Trattato di Lisbona renderà sempre più difficile avere mandati cumulativi in entrambe le formazioni del Consiglio; ritiene pertanto auspicabile che i ministri degli «Affari esteri» si concentrino innanzitutto sulle attività del Consiglio «Affari esteri»;

26.

ritiene, in tale contesto, che potrebbe essere necessario che il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato membro che assume la Presidenza del Consiglio presieda personalmente e garantisca l'adeguato funzionamento del Consiglio «Affari generali» in quanto organo competente per il coordinamento delle diverse formazioni del Consiglio e per l'arbitrato relativo alle priorità e alla risoluzione dei conflitti che attualmente viene affidato con troppa facilità al Consiglio europeo;

27.

riconosce le grandi difficoltà connesse al coordinamento tra le diverse formazioni del Consiglio a causa del nuovo sistema delle presidenze e sottolinea, al fine di evitare tali rischi, l'importanza delle «nuove troike» fisse di 18 mesi (gruppi di tre Presidenze) che condivideranno le Presidenze delle diverse formazioni del Consiglio (a prescindere dal Consiglio «Affari generali» e dall'Eurogruppo) e del COREPER, al fine di garantire la coerenza e la continuità del lavoro del Consiglio nel suo insieme e di assicurare la cooperazione interistituzionale necessaria al buon funzionamento delle procedure legislative e di bilancio nella decisione congiunta con il Parlamento europeo;

28.

ritiene d'importanza fondamentale che le troike sviluppino una cooperazione intensa e permanente attraverso il loro mandato congiunto; sottolinea l'importanza del programma operativo congiunto di ogni troika di 18 mesi per il funzionamento dell'Unione europea, come illustrato al paragrafo 51 della presente risoluzione; invita le troike a presentare il loro programma operativo congiunto - contenente, in particolare, le loro proposte sul calendario delle deliberazioni legislative - al Parlamento riunito in seduta plenaria all'inizio del loro mandato congiunto;

29.

ritiene che il Primo ministro/Capo di Stato dello Stato membro che assume la Presidenza del Consiglio dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la coesione dell'intero gruppo di presidenze e la coerenza del lavoro delle diverse formazioni del Consiglio nonché nel fornire il necessario coordinamento con il Consiglio europeo, soprattutto in relazione alla preparazione e alla continuità del suo lavoro;

30.

sottolinea altresì che il Primo ministro/Capo di Stato del paese che assume la Presidenza a rotazione del Consiglio deve essere l'interlocutore privilegiato del Parlamento europeo per quanto concerne le attività della Presidenza; ritiene che dovrebbe essere invitato a rivolgersi al Parlamento in seduta plenaria, illustrandogli il rispettivo programma di attività della Presidenza e rendendo conto degli sviluppi e dei risultati conseguiti durante il suo mandato semestrale, nonché presentando alla discussione eventuali altre questioni politiche rilevanti emerse durante il mandato della sua Presidenza;

31.

sottolinea che, nella attuale situazione in termini di sviluppo dell'Unione europea, le questioni concernenti la sicurezza e la difesa costituiscono ancora parte integrante della PESC e ritiene che, in quanto tali, esse dovrebbero continuare ad essere di competenza del Consiglio «Affari esteri» che è presieduto dal Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), con la partecipazione aggiuntiva dei ministri della difesa, ove necessario;

La Commissione

32.

si compiace che sia stato ribadito il ruolo essenziale della Commissione quale «motore» che dà impulso all'attività dell'Unione europea attraverso:

il riconoscimento del suo quasi-monopolio in termini di iniziativa legislativa, che è estesa a tutti i settori di attività dell'Unione europea a prescindere dalla PESC, e in particolare rafforzata nelle questioni di ordine finanziario;

il rafforzamento del suo ruolo nell'agevolare l'accordo tra i due rami dell'autorità legislativa e di bilancio;

il rafforzamento del suo ruolo di «esecutivo» dell'Unione europea ogni qualvolta l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unioneeuropea richieda un approccio comune, mentre il Consiglio assume un tale ruolo solo nelle questioni attinenti alla PESC e in casi debitamente giustificati e specificati in atti legislativi;

33.

si compiace altresì del rafforzamento della posizione del Presidente nell'ambito del Collegio dei Commissari, in particolare per quanto riguarda la responsabilità istituzionale nei suoi confronti da parte dei Commissari e l'organizzazione interna della Commissione, che crea le condizioni necessarie a rafforzare il suo ruolo di guida della Commissione e ad aumentarne la coesione; ritiene che tale rafforzamento possa essere addirittura potenziato in vista dell'accordo tra i capi di Stato o di governo sul mantenimento di un Commissario per Stato membro;

Elezione del Presidente della Commissione

34.

sottolinea che l'elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo attribuirà una natura marcatamente politica alla sua designazione;

35.

sottolinea che tale elezione aumenterà la legittimità democratica del Presidente della Commissione e ne rafforzerà la posizione sia a livello interno nell'ambito della Commissione (per quanto concerne la sua capacità nelle relazioni interne con gli altri Commissari) sia nei rapporti interistituzionali in genere;

36.

ritiene che tale legittimità potenziata del Presidente della Commissione andrà anche a vantaggio della Commissione nel suo insieme, aumentandone la capacità di agire quale promotore indipendente dell'interesse generale europeo e quale forza trainante dell'azione europea;

37.

ricorda, in tale contesto, che il fatto che un candidato alla carica di Presidente della Commissione sia proposto dal Consiglio europeo, che decide a maggioranza qualificata, e che l'elezione di tale candidato da parte del Parlamento europeo richieda i voti della maggioranza dei suoi membri, costituisce per tutti coloro che partecipano al processo un ulteriore incentivo a sviluppare il necessario dialogo al fine di garantire il buon esito del processo stesso;

38.

ricorda che il Consiglio europeo è chiamato dal trattato di Lisbona a tenere «conto delle elezioni del Parlamento europeo» e, prima di designare il candidato, a effettuare «le consultazioni appropriate», che non sono contatti istituzionali formali tra le due istituzioni; ricorda, inoltre, che la dichiarazione 11 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona (4) prevede in tale contesto «consultazioni nel quadro ritenuto più appropriato» tra i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo;

39.

propone che il Presidente del Consiglio europeo venga incaricato dal Consiglio europeo (da solo o con una delegazione) di portare avanti tali consultazioni, che si consulti con il Presidente del Parlamento europeo al fine di organizzare le riunioni necessarie con ognuno dei capi dei gruppi politici del Parlamento europeo, possibilmente accompagnati dai capi (o da una delegazione) dei partiti politici europei, e che il Presidente del Consiglio europeo riferisca quindi al Consiglio europeo;

Procedura di nomina

40.

ritiene che la scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di Presidente del Consiglio europeo, di Presidente della Commissione e di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe tenere conto delle rispettive competenze dei candidati; riconosce inoltre, come previsto dalla dichiarazione 6 allegata all'atto finale (5) sopra menzionato, che occorre tener conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

41.

ritiene inoltre che, nelle nomine ai più importanti posti politici dell'Unione europea, gli Stati membri e le famiglie politiche europee dovrebbero tener conto non solo dei criteri di equilibrio geografico e demografico ma anche di criteri basati su un equilibrio politico e di genere;

42.

ritiene, in tale contesto, che la procedura di nomina dovrebbe essere attuata dopo le elezioni al Parlamento europeo in modo da poter tener conto dei risultati elettorali, che svolgeranno un ruolo essenziale nella scelta del Presidente della Commissione; segnala che solo dopo la sua elezione sarà possibile garantire l'equilibrio richiesto;

43.

propone, in tale ambito, quale possibile modello, la seguente procedura e il seguente scadenzario per le nomine, che potrebbero essere concordati dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo:

prima e seconda settimana dopo le elezioni europee: insediamento dei gruppi politici al Parlamento europeo;

terza settimana dopo le elezioni: consultazioni tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Parlamento europeo, seguite da riunioni separate tra il Presidente del Consiglio europeo e i Presidenti dei gruppi politici (possibilmente anche con i presidenti dei partiti politici europei o delegazioni ristrette);

quarta settimana dopo le elezioni: annuncio da parte del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle consultazioni menzionate al precedente trattino, del candidato alla carica di Presidente della Commissione;

quinta e sesta settimana dopo le elezioni: contatti tra il candidato alla carica di Presidente della Commissione e i gruppi politici; dichiarazioni da parte di tale candidato e presentazione dei suoi orientamenti politici al Parlamento europeo: votazione in seno al Parlamento europeo sul candidato alla carica di Presidente della Commissione;

luglio/agosto/settembre: il Presidente eletto della Commissione concorda con il Consiglio europeo la nomina del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e propone l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante));

settembre: il Consiglio adotta l'elenco di Commissari designati (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante));

settembre/ottobre: audizione da parte del Parlamento europeo dei Commissari designati e del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) designato;

ottobre: presentazione del Collegio dei Commissari e del loro programma al Parlamento europeo; voto sull'intero collegio (compreso il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)); il Consiglio europeo approva la nuova Commissione; la nuova Commissione assume le proprie funzioni;

novembre: il Consiglio europeo nomina il Presidente del Consiglio europeo;

44.

sottolinea che lo scenario proposto dovrebbe essere comunque applicato dal 2014 in poi;

45.

ritiene che la possibile entrata in vigore del trattato di Lisbona entro la fine del 2009 richieda un accordo politico tra il Consiglio europeo ed il Parlamento europeo al fine di garantire che la procedura per la scelta del Presidente della prossima Commissione e per la nomina della futura Commissione rispetti comunque la sostanza dei nuovi poteri che il trattato di Lisbona riconosce al Parlamento europeo in materia;

46.

ritiene che, qualora il Consiglio europeo avvii la procedura per la nomina del Presidente della futura Commissione senza indugio dopo le elezioni europee del giugno 2009 (6), esso dovrebbe tenere debitamente conto del quadro temporale necessario per consentire il completamento informale della procedura di consultazione politica con i rappresentanti neoeletti dei gruppi politici, come previsto dal trattato di Lisbona; ritiene che, nel rispetto di tali condizioni, l'essenza delle sue nuove prerogative verrebbe pienamente rispettata e il Parlamento europeo potrebbe procedere ad approvare la nomina del Presidente della Commissione;

47.

sottolinea che, comunque, per quanto concerne la nomina del prossimo Collegio, la procedura dovrebbe essere avviata solo una volta che siano noti i risultati del secondo referendum in Irlanda; rileva che le istituzioni sarebbero così pienamente consapevoli del futuro contesto giuridico in cui la nuova Commissione eserciterebbe il suo mandato e che si potrebbero tenere nella debita considerazione i loro rispettivi poteri a livello procedurale, nonché la composizione, la struttura e le competenze della futura Commissione; nota che, nel caso di un esito positivo del referendum, l'approvazione formale del nuovo Collegio, compresi il Presidente e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) da parte del Parlamento europeo, dovrebbe avvenire solo dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

48.

ricorda che, qualora il secondo referendum in Irlanda non dovesse avere un risultato positivo, il trattato di Nizza sarà comunque pienamente applicabile e che la prossima Commissione dovrà essere costituita conformemente alle disposizioni in base alle quali il numero dei Commissari sarà inferiore al numero di Stati membri; sottolinea che, in tal caso, il Consiglio dovrà prendere una decisione sul numero effettivo di membri di tale Commissione ridotta; sottolinea la propria volontà politica di garantire la rigorosa osservanza di tali disposizioni;

Programmazione

49.

ritiene che la programmazione, sia a livello strategico sia operativo, sarà essenziale per garantire l'efficienza e la coerenza dell'azione dell'Unione europea;

50.

si compiace pertanto del fatto che il trattato di Lisbona preveda specificamente che la programmazione sia uno strumento di promozione della capacità delle istituzioni di agire e propone che diversi esercizi concomitanti di programmazione siano organizzati sulle linee seguenti:

il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero concordare un «contratto» o «programma» di legislatura, basato sugli obiettivi strategici generali e le priorità che la Commissione deve presentare all'inizio del suo mandato, che dovrebbe essere sottoposto ad una discussione congiunta con il Parlamento europeo e il Consiglio al fine di raggiungere un consenso (possibilmente nella forma di un accordo interistituzionale specifico anche se non giuridicamente vincolante) fra le tre istituzioni sugli obiettivi e le priorità comuni per la legislatura di cinque anni;

sulla base di tale contratto o programma, la Commissione dovrebbe quindi sviluppare ulteriormente le sue idee in materia di programmazione finanziaria e presentare, entro la fine di giugno dell'anno successivo alle elezioni, le sue proposte relative a un quadro finanziario pluriennale di cinque anni – corredate dall'elenco delle proposte legislative necessarie al fine di attuare i rispettivi programmi – che andrebbe quindi discusso e adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, conformemente alla procedura stabilita dai trattati, entro la fine dello stesso anno (o, al più tardi, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo);

ciò consentirebbe all'Unione europea di disporre di un quadro finanziario pluriennale di cinque anni pronto ad entrare in vigore all'inizio dell'anno N+2 (o N+3) (7), fornendo così ad ogni Parlamento europeo e ad ogni Commissione la possibilità di decidere in merito alla «propria» programmazione;

51.

ritiene che il passaggio a tale sistema di programmazione politica e finanziaria quinquennale richiederà una proroga e un adeguamento dell'attuale quadro finanziario contenuto nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8) fino al termine del 2015/2016, in modo che il quadro successivo entri in vigore all'inizio del 2016/2017 (9);

52.

propone che, sulla base del contratto/programma di legislatura e tenendo conto del quadro finanziario pluriennale:

la Commissione dovrebbe presentare il proprio programma legislativo e di lavoro annuale al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di una discussione congiunta che consenta alla Commissione di apportare gli adeguamenti necessari;

il Consiglio «Affari generali» dovrebbe adottare, in un dialogo con il Parlamento europeo, la programmazione operativa congiunta delle attività di ogni gruppo di tre Presidenze per tutto il periodo di 18 mesi del loro mandato, che servirà da quadro al rispettivo programma di attività di ogni Presidenza per il suo mandato semestrale;

Relazioni esterne

53.

sottolinea l'importanza della nuova dimensione che il trattato di Lisbona conferisce all'azione esterna dell'Unione europea nel suo insieme, compresa la PESC, che, unitamente alla personalità giuridica dell'Unione europea e alle innovazioni istituzionali attinenti a questo settore (in particolare la creazione di un Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) «a doppio incarico» e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)), potrebbe costituire un fattore decisivo per quanto concerne la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione europea in questo ambito e promuoverne in modo significativo la visibilità in quanto attore globale;

54.

ricorda che tutte le decisioni concernenti le questioni attinenti all'azione esterna devono specificare la base giuridica su cui vengono adottate al fine di agevolare l'individuazione della procedura seguita per la loro adozione e la procedura da seguire per la loro attuazione;

Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante)

55.

considera la creazione del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) «a doppio incarico» un passo fondamentale per garantire la coerenza, l'efficacia e la visibilità di tutta l'azione esterna dell'Unione europea;

56.

sottolinea che il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) deve essere nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del Presidente della Commissione, e deve anche ricevere l'approvazione del Parlamento europeo in quanto Vicepresidente della Commissione, unitamente a quella dell'intero Collegio dei Commissari; invita il Presidente della Commissione a garantire che la Commissione eserciti a pieno titolo le proprie responsabilità in tale contesto tenendo conto del fatto che, in quanto Vicepresidente della Commissione, l'Alto rappresentante svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la coesione e l'efficacia del Collegio, e che il Presidente della Commissione ha il dovere politico ed istituzionale di garantire di avere le capacità necessarie a integrare il Collegio; sottolinea altresì che il Consiglio europeo deve essere consapevole di questo aspetto del ruolo del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e deve procedere fin dall'inizio della procedura alle necessarie consultazioni con il Presidente della Commissione al fine di garantirne l'efficace conclusione; ricorda che, nel quadro dei poteri in materia di nomina di una nuova Commissione, eserciterà pienamente il proprio giudizio in merito alle capacità politiche istituzionali del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) nominato;

57.

sottolinea che l'SEAE dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le attività del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) e costituirà un elemento essenziale del successo del nuovo approccio integrato dell'azione esterna dell'Unione europea; sottolinea che la costituzione del nuovo servizio richiederà una proposta formale del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), proposta che sarà possibile solo una volta che egli abbia assunto le proprie funzioni e che potrà essere adottata dal Consiglio solo dopo il parere del Parlamento europeo e l'approvazione della Commissione; dichiara l'intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio in relazione alla costituzione dell'SEAE;

58.

sottolinea che i compiti del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) sono estremamente gravosi e richiederanno un notevole coordinamento con le altre istituzioni, soprattutto con il Presidente della Commissione rispetto al quale sarà politicamente responsabile nei settori delle relazioni esterne che rientrano nella competenza della Commissione stessa, con la Presidenza a rotazione del Consiglio e con il Presidente del Consiglio europeo;

59.

sottolinea che la realizzazione degli obiettivi che hanno portato alla creazione del posto di Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dipenderà in ampia misura da un rapporto di fiducia politica tra il Presidente della Commissione e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante), e dalla capacità del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) di cooperare in modo fruttuoso con il Presidente del Consiglio europeo, con la Presidenza a rotazione del Consiglio e con gli altri Commissari incaricati, sotto il suo coordinamento, di esercitare le competenze specifiche connesse alle azioni esterne dell'Unione europea;

60.

invita la Commissione e il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) a ricorrere pienamente alla possibilità di presentare iniziative comuni nel settore delle relazioni esterne, al fine di promuovere la coesione dei diversi settori di azione dell'Unione europea in ambito esterno ed aumentare la possibilità che tali iniziative vengano adottate dal Consiglio, in particolare per quanto concerne la PESC; sottolinea, al riguardo, la necessità di un controllo parlamentare sulle misure di politica estera e di sicurezza;

61.

afferma che è essenziale adottare alcune misure pratiche al fine di agevolare i compiti del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante):

il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe proporre la nomina di rappresentanti speciali, con il chiaro mandato, definito conformemente al trattato di Lisbona (articolo 33 del trattato sull'Unione europea), di assisterlo in settori specifici di sua competenza per quanto concerne questioni attinenti alla PESC (tali rappresentanti speciali, nominati dal Consiglio, dovrebbero anche essere ascoltati dal Parlamento europeo e dovrebbero tenerlo regolarmente informato in merito alle loro attività);

egli dovrebbe coordinare le sue attività in settori diversi dalla PESC con i Commissari competenti in relazione ai portafogli di tali settori e, qualora necessario, dovrebbe delegare loro la funzione di rappresentanza internazionale dell'Unione europea in questi settori;

in caso di assenza, il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) dovrebbe decidere in modo puntuale, alla luce dei doveri da espletare in ogni occasione, chi lo deve rappresentare;

Rappresentanza

62.

ritiene che il trattato di Lisbona costituisca un efficace, anche se complesso, sistema operativo per la rappresentanza esterna dell'Unione europea e propone che venga articolato in base agli orientamenti seguenti:

il Presidente del Consiglio europeo rappresenta l'Unione europea al livello dei capi di Stato o di governo nelle questioni concernenti la PESC, ma non ha la facoltà di condurre negoziati politici a nome dell'Unione europea che è invece compito del Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante); può anche essere chiamato a svolgere un ruolo specifico di rappresentanza del Consiglio europeo in occasione di determinati eventi internazionali;

il Presidente della Commissione rappresenta l'Unione europea al più alto livello in relazione a tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'Unione europea, ad eccezione delle questioni concernenti la PESC, o qualsiasi politica settoriale specifica che rientri nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea (commercio estero, ecc.); il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) o il Commissario competente/incaricato può anche assumere tale ruolo sotto l'autorità della Commissione;

il Vicepresidente della Commissione (Alto rappresentante) rappresenta l'Unione europea a livello ministeriale o nell'ambito di organizzazioni internazionali per quanto concerne l'azione esterna globale dell'Unione europea; espleta anche le funzioni di rappresentanza esterna in quanto Presidente del Consiglio «Affari esteri»;

63.

ritiene che non sia più auspicabile che il Presidente del Consiglio «Affari generali» (segnatamente il Primo ministro dello Stato membro che detiene la Presidenza) o il Presidente di una formazione settoriale specifica del Consiglio sia chiamato ad esercitare funzioni di rappresentanza esterna dell'Unione europea;

64.

sottolinea l'importanza del coordinamento e della cooperazione tra tutte le diverse parti competenti per questi differenti compiti concernenti la rappresentanza esterna dell'Unione europea, al fine di evitare conflitti di competenze e garantire la coerenza e la visibilità dell'Unione europea all'esterno;

*

* *

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per gli affari costituzionali al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.

(2)  Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona (relazione Leinen), P6_TA(2009)0373.

(3)  Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (P6_TA(2009)0359) e relazione sull'adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona (A6-0277/2009) (relazione Corbett).

(4)  Dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea.

(5)  Dichiarazione n. 6 relativa all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, all'articolo 17, paragrafo 6 e 7 e all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea.

(6)  Come affermato nella dichiarazione sulla nomina della futura Commissione concordata nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008.

(7)  N vuol dire «Anno delle elezioni europee».

(8)  Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.(GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

(9)  Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (relazione Böge), Testi approvati, P6_TA(2009)0174 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (relazione Guy-Quint), Testi approvati, P6_TA(2009)0374.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/94


Giovedì 7 maggio 2009
Relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona

P6_TA(2009)0388

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sullo sviluppo delle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona (2008/2120(INI))

2010/C 212 E/13

Il Parlamento europeo,

visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,

visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Amsterdam,

visto il trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 12 del trattato sull'Unione europea,

visto il Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Lisbona, in particolare l'articolo 9,

visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato di Lisbona,

vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel quadro della costruzione europea (1),

visti gli orientamenti per i rapporti tra governi e parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi indicativi) del 27 gennaio 2003 («Orientamenti parlamentari di Copenaghen») (2), adottati in occasione della XXVIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC),

visti gli orientamenti per la cooperazione interparlamentare nell'Unione europea del 21 giugno 2008 (3),

viste le conclusioni della XL riunione della COSAC, svoltasi a Parigi il 4 novembre 2008, in particolare il punto 1,

vista la relazione del novembre 2008 della sottocommissione del Parlamento irlandese sul futuro dell'Irlanda nell'Unione europea, in particolare i paragrafi 29-37 della sintesi, in cui si chiede in modo ampio di rafforzare il controllo parlamentare sui governi nazionali in quanto membri del Consiglio,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A6-0133/2009),

A.

considerando che l'ultima risoluzione adottata dal Parlamento europeo sul tema delle relazioni con i parlamenti nazionali risale al 2002 ed è dunque giunto il momento di un riesame,

B.

considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione europea, nel Parlamento europeo e che gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loto parlamenti nazionali (si veda l'articolo 10, paragrafo 2, del trattato UE nella versione del trattato di Lisbona); che la necessaria parlamentarizzazione dell'Unione europea deve fondarsi pertanto su due pilastri: da un lato l'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo per quanto riguarda tutte le decisioni dell'Unione europea e, dall'altro, il rafforzamento dei poteri dei parlamenti nazionali nei confronti dei rispettivi governi,

C.

considerando che in seno alla Convenzione europea si è svolta un'eccellente collaborazione tra i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo, nonché tra questi ultimi e i rappresentanti dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione,

D.

considerando che lo svolgimento di riunioni parlamentari congiunte su tematiche specifiche nel quadro della fase di riflessione si è rivelata utile, e che pertanto si potrebbe ricorrere a tale pratica in caso di convocazione di una nuova convenzione o in occasioni analoghe,

E.

considerando che negli ultimi anni le relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono migliorate e si sono diversificate, e che si registra un numero crescente di attività sia a livello di assemblee parlamentari sia a livello di commissioni parlamentari,

F.

considerando che il futuro sviluppo delle relazioni dovrebbe tenere conto dei vantaggi e degli svantaggi delle varie pratiche esistenti,

G.

considerando che le nuove competenze accordate ai parlamenti nazionali dal trattato di Lisbona, in particolare riguardo al principio di sussidiarietà, li incoraggiano a partecipare attivamente sin dalle prime fasi al processo di definizione delle politiche a livello dell'Unione europea,

H.

considerando che tutte le forme di cooperazione interparlamentare dovrebbero essere in accordo con due principi basilari: maggiore efficienza e democratizzazione parlamentare,

I.

considerando che compito e funzione primari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sono la partecipazione al processo decisionale legislativo e il controllo delle scelte politiche, rispettivamente a livello europeo e nazionale; considerando che ciò non rende affatto superflua una stretta cooperazione per il bene comune, specialmente per quanto concerne la trasposizione del diritto dell'UE in diritto nazionale,

J.

considerando che è opportuno sviluppare orientamenti politici in base ai quali i rappresentanti e gli organi del Parlamento europeo possano definire le azioni future per quanto concerne le relazioni del Parlamento europeo con i parlamenti nazionali e l'attuazione delle disposizioni del trattato di Lisbona relative ai parlamenti nazionali,

Il contributo del trattato di Lisbona allo sviluppo delle relazioni

1.

si compiace che il trattato di Lisbona, che è un «trattato dei parlamenti», preveda per i parlamenti nazionali diritti e doveri che rafforzano il loro ruolo nell'ambito dei processi politici dell'Unione europea; è del parere che essi possano essere divisi in tre categorie:

 

Informazione in merito:

alla valutazione delle politiche attuate nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

ai lavori del Comitato permanente per la sicurezza interna;

alle proposte di modifica dei trattati;

alle domande di adesione all'Unione europea;

alle revisioni semplificate del trattato (con sei mesi di anticipo);

alle proposte di misure integrative al trattato;

 

Partecipazione attiva:

al corretto funzionamento dell'Unione europea (clausola generale);

al controllo di Europol ed Eurojust insieme al Parlamento europeo;

agli accordi su modifiche del trattato;

 

Opposizione:

alla legislazione che non rispetta il principio di sussidiarietà, attraverso le procedure del «cartellino giallo» e del «cartellino arancione»;

alle modifiche del trattato tramite la procedura semplificata;

alle misure di cooperazione giudiziaria in materia civile (diritto di famiglia);

alla violazione del principio di sussidiarietà, mediante ricorso davanti alla Corte di giustizia (se consentito dal diritto nazionale);

Relazioni attuali

2.

nota con soddisfazione che le sue relazioni con i parlamenti nazionali e i loro membri hanno registrato negli ultimi anni un'evoluzione piuttosto positiva, anche se non ancora sufficiente, in particolare grazie alle seguenti forme di attività congiunta:

riunioni parlamentari congiunte su tematiche orizzontali che si estendono al di là dell'ambito proprio di una sola commissione;

periodiche riunioni congiunte a livello di commissioni almeno due volte al semestre;

riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni su iniziativa del Parlamento europeo o del parlamento dello Stato membro che detiene la Presidenza del Consiglio;

riunioni interparlamentari a livello di presidenti di commissioni;

cooperazione a livello di Presidenti dei parlamenti nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea;

visite di membri dei parlamenti nazionali al Parlamento europeo allo scopo di partecipare a riunioni delle commissioni specializzate omologhe;

incontri nell'ambito dei gruppi politici o dei partiti a livello europeo, in cui si riuniscono politici di tutti gli Stati membri con membri del Parlamento europeo;

Relazioni future

3.

è del parere che occorra sviluppare nuove forme di dialogo pre- e post-legislativo fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

4.

esorta i parlamenti nazionali ad intensificare i loro sforzi al fine di obbligare i governi nazionali a rendere conto del modo in cui gestiscono la spesa dei fondi dell'Unione europea; invita i parlamenti nazionali a controllare la qualità delle valutazioni d'impatto nazionali e il modo in cui i governi nazionali attuano il diritto comunitario nel diritto nazionale e attuano le politiche e i programmi di finanziamento dell'Unione europea a livello di Stato, regioni ed enti locali; chiede ai parlamenti nazionali di verificare in maniera rigorosa le relazioni sui piani d'azione nazionali nel quadro dell'agenda di Lisbona;

5.

giudica opportuno offrire sostegno ai parlamenti nazionali nella loro funzione di controllo dei progetti legislativi in fase antecedente all'esame da parte degli organi legislativi dell'Unione europea, nonché di efficace controllo sui rispettivi governi quando questi agiscono in sede di Consiglio;

6.

afferma che le periodiche riunioni bilaterali congiunte fra le commissioni specializzate omologhe e le riunioni interparlamentari ad hoc a livello di commissioni, organizzate su invito del Parlamento europeo, consentono di mantenere un dialogo fin dalle prime fasi dell'elaborazione di atti legislativi o di iniziative politiche, in corso o in programma, e andrebbero pertanto mantenute e sviluppate sistematicamente in una rete permanente di commissioni omologhe; ritiene che tali riunioni possano essere precedute o seguite da incontri bilaterali ad hoc fra le commissioni per affrontare specifiche preoccupazioni nazionali; ritiene che la Conferenza dei presidenti di commissione potrebbe essere incaricata di istituire e coordinare un programma delle attività che le commissioni specializzate svolgono con i parlamenti nazionali;

7.

osserva che le riunioni dei presidenti delle commissioni specializzate del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, come le riunioni dei presidenti della commissione per gli affari esteri, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, rappresentano anch'esse, grazie al numero limitato dei partecipanti, uno strumento efficace per condividere informazioni e scambiare opinioni;

8.

è del parere che altre forme di cooperazione, diverse da quelle sopra menzionate, potrebbero dare un contributo effettivo alla creazione di uno spazio politico europeo e andrebbero dunque ulteriormente sviluppate e diversificate;

9.

accoglierebbe con favore, in tale contesto, innovazioni a livello dei parlamenti nazionali, come, ad esempio la concessione ai membri del Parlamento europeo del diritto di essere invitati, una volta l'anno, a prendere la parola nelle sedute plenarie dei parlamenti nazionali, di partecipare in veste consultiva alle riunioni delle commissioni per gli affari europei, di prendere parte alle riunioni delle commissioni specializzate ogniqualvolta siano in discussione atti legislativi comunitari pertinenti, oppure di partecipare, in veste consultiva, alle riunioni dei rispettivi gruppi politici;

10.

raccomanda di concedere un'adeguata dotazione di bilancio all'organizzazione di incontri delle commissioni specializzate con le commissioni omologhe dei parlamenti nazionali, nonché incontri dei relatori del Parlamento europeo con i loro omologhi in seno ai parlamenti nazionali, e raccomanda di esaminare la possibilità di installare le infrastrutture tecniche per lo svolgimento di videoconferenze tra i relatori delle commissioni specializzate dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

11.

ritiene che un aumento dei poteri dei parlamenti nazionali per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona, consentirà di esercitare tempestivamente un'influenza e un controllo sulla legislazione europea, contribuendo a migliorare il processo legislativo e la coerenza della legislazione a livello di Unione europea;

12.

fa presente che per la prima volta i parlamenti nazionali acquisiscono un ruolo definito in materia di questioni comunitarie, ruolo che è distinto da quello dei rispettivi governi nazionali e che contribuisce a rafforzare il controllo democratico e ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini;

13.

ricorda che il controllo dei parlamenti nazionali sui governi nazionali dev'essere esercitato, prima di tutto, in conformità delle norme costituzionali e delle leggi afferenti;

14.

sottolinea che i parlamenti nazionali assolvono un ruolo decisivo in sede di attuazione della legislazione europea, e che sarebbe di primaria importanza un meccanismo per lo scambio delle migliori pratiche al riguardo;

15.

osserva, in tale contesto, che la creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni elettroniche fra i parlamenti, il sito web IPEX (4), rappresenta un notevole passo in avanti, dal momento che consente di procedere in tempo reale all'esame dei documenti dell'Unione europea a livello di parlamenti nazionali e di Parlamento europeo nonché, ove necessario, al loro recepimento nel diritto nazionale ad opera dei parlamenti nazionali; considera pertanto essenziale un adeguato finanziamento di tale sistema, sviluppato e gestito dal Parlamento europeo;

16.

si propone di seguire in modo più sistematico il dialogo prelegislativo fra i parlamenti nazionali e la Commissione (la cosiddetta «iniziativa Barroso»), al fine di essere informato della posizione dei parlamenti nazionali sin dalla prima fase del processo legislativo; invita i parlamenti nazionali a mettere contemporaneamente a disposizione del Parlamento europeo i pareri che esprimono in tale contesto;

17.

si compiace dei progressi registrati negli ultimi anni per quanto riguarda lo sviluppo di una cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nel settore degli affari esteri, della sicurezza e della difesa;

18.

riconosce che ai parlamenti nazionali spetta un ruolo rilevante nell'alimentare il dibattito nazionale riguardo alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD);

19.

constata nuovamente con preoccupazione l'insufficiente responsabilità dinanzi ai parlamenti per quanto riguarda le disposizioni finanziarie relative alla PESC e alla PESD, e osserva che occorre pertanto migliorare la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per garantire il controllo democratico di tutti gli aspetti di tali politiche (5);

20.

chiede, per motivi di coerenza ed efficienza e per evitare «doppioni», di sciogliere l'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) non appena l'UEO si integrerà pienamente e definitivamente nell'Unione europea con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

Il ruolo della COSAC

21.

è del parere che in futuro il ruolo politico della COSAC dovrà essere definito in stretta cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali e che la COSAC, in conformità al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, dovrebbe rimanere in primo luogo una sede di scambio d'informazioni e di discussione su questioni politiche generali e sulle migliori pratiche per quanto riguarda il controllo sui governi nazionali (6); ritiene che le informazioni e le discussioni dovrebbero concentrarsi, in secondo luogo, sulle attività legislative concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e sul rispetto del principio di sussidiarietà a livello di Unione europea;

22.

è determinato a svolgere appieno il proprio ruolo, ad assolvere le proprie responsabilità riguardo al funzionamento della COSAC e a continuare a fornire assistenza tecnica al segretariato della COSAC e ai rappresentanti dei parlamenti nazionali;

23.

ricorda che le attività del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in seno alla COSAC devono essere complementari e non devono essere frammentate o utilizzate abusivamente dall'esterno;

24.

è del parere che le proprie commissioni specializzate dovrebbero essere maggiormente coinvolte nelle riunioni della COSAC, sia nella fase di preparazione sia in termini di rappresentanza; ritiene che la propria delegazione dovrebbe essere guidata dal presidente della commissione per gli affari costituzionali e dovrebbe includere i presidenti e i relatori delle commissioni specializzate che hanno competenza per le questioni all'ordine del giorno della riunione della COSAC in questione; considera imperativo che la Conferenza dei presidenti e i deputati siano informati dopo ogni riunione circa lo svolgimento e i risultati delle riunioni della COSAC;

*

* *

25.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Risoluzione adottata sulla base della relazione A5-0023/2002 della commissione per gli affari costituzionali (relazione Napolitano) (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 322).

(2)  GU C 154 del 2.7.2003, pag. 1.

(3)  Versione rivista concordata dalla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell'Unione europea nel corso della sua riunione di Lisbona del 20-21 giugno 2008.

(4)  IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, entrato ufficialmente in funzione nel luglio 2006.

(5)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1) e articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(6)  Si vedano i summenzionati orientamenti per i rapporti tra governi e Parlamenti sugli affari comunitari (standard minimi indicativi).


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/99


Giovedì 7 maggio 2009
Attuazione dell'iniziativa dei cittadini

P6_TA(2009)0389

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2008/2169(INI))

2010/C 212 E/14

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, paragrafo due, del trattato CE,

visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,

visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (1),

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (2),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (3),

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0043/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona prevede l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini, in virtù della quale i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati - articolo 11, paragrafo 4 della nuova versione del trattato dell'Unione europea nella versione del trattato di Lisbona (TUE n.v.),

B.

considerando che un milione di cittadini dell'Unione europea otterrebbe lo stesso diritto di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa di cui già godono il Consiglio, fin dall'istituzione delle Comunità europee nel 1957 (in origine ex articolo 152 del trattato CEE, ora ex articolo 208 del trattato CE, futuro articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), e il Parlamento europeo, fin dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993 (attuale articolo 192 del Trattato CE, futuro articolo 225 del TFUE),

C.

considerando che i cittadini svolgerebbero un ruolo diretto nell'esercizio del potere di sovranità dell'Unione europea essendo coinvolti per la prima volta direttamente nell'avvio delle proposte legislative comunitarie,

D.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, quale conseguenza speciale del diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea (articolo 10, paragrafo 3 del TUE), mira a istituire un diritto individuale di partecipazione all'iniziativa dei cittadini,

E.

considerando che il diritto di iniziativa è spesso confuso con il diritto di petizione; considerando che occorre garantire che i cittadini siano pienamente consapevoli della distinzione fra entrambi i diritti, in particolare poiché una petizione è rivolta al Parlamento mentre l'iniziativa dei cittadini è rivolta alla Commissione,

F.

considerando che gli organismi dell'Unione europea e gli Stati membri devono stabilire le condizioni per un esercizio agevole, trasparente ed efficace del diritto di partecipazione dei cittadini dell'Unione europea,

G.

considerando che le procedure e le condizioni dell'iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini che presentano l'iniziativa, devono essere definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio con le opportune procedure legislative, mediante regolamento (articolo 24, paragrafo 1, del TFUE),

H.

considerando che nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione di tale regolamento devono essere garantiti, in particolare, i diritti fondamentali di uguaglianza, di buona amministrazione e di effettiva tutela giuridica,

I.

considerando che il «numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano l'iniziativa devono provenire» (articolo 24, paragrafo 1, TFUE) deve essere «un numero significativo di Stati membri» (articolo 11, paragrafo 4, del TUE),

J.

considerando che la definizione di un numero minimo di Stati membri non deve avvenire in modo arbitrario ma deve rispettare la ratio della normativa in oggetto e tenere conto delle altre disposizioni del trattato al fine di evitare valutazioni incongruenti,

K.

considerando che l'obiettivo della normativa in esame è quello di garantire che il processo legislativo comunitario non sia contraddistinto fin dalla partenza dagli interessi particolari dei singoli Stati, ma dall'interesse comune europeo,

L.

considerando che l'articolo 76 del TFUE indica che una proposta legislativa avanzata da un quarto degli Stati membri risulta essere espressione di una sufficiente considerazione dell'interesse comune europeo; e che tale numero minimo può essere pertanto considerato incontestabile,

M.

considerando che l'obiettivo della normativa in questione può essere raggiunto soltanto se quest'ultima prevede un numero minimo di adesioni per ciascuno degli Stati membri interessati,

N.

considerando che si può concludere dall'articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v., in cui si specifica il numero di un milione di cittadini dell'Unione europea a fronte di una popolazione pari a circa 500 milioni di cittadini, che una quota pari a 1/500 della popolazione sarebbe da ritenere rappresentativa,

O.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE si rivolge a tutti i cittadini dell'Unione europea,

P.

considerando che qualsiasi limitazione del diritto alla partecipazione democratica e qualsiasi disparità di trattamento fondata sull'età devono in ogni caso ottemperare al principio di proporzionalità,

Q.

considerando che è auspicabile evitare le incongruenze nelle valutazioni, ad esempio quelle che emergerebbero qualora in uno Stato membro l'età minima per la partecipazione alle elezioni europee fosse inferiore all'età minima per la partecipazione all'iniziativa dei cittadini,

R.

considerando che la Commissione, a seguito del buon esito dell'iniziativa dei cittadini, è tenuta a esaminare l'oggetto dell'iniziativa stessa e a decidere se e in quale misura essa presenterà una proposta di atto giuridico in materia,

S.

considerando che ai fini della presentazione dell'atto giuridico da parte della Commissione è opportuno che le iniziative facciano riferimento ad una o più pertinenti basi giuridiche,

T.

considerando che un'iniziativa dei cittadini può avere seguito soltanto se è ricevibile, ovvero

contiene un invito alla Commissione a presentare una proposta per un atto giuridico dell'Unione europea,

l'Unione europea ha competenza legislativa e la Commissione ha la facoltà di presentare una proposta nel caso in specie,

l'atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi generali del diritto applicati nell'Unione europea,

U.

considerando che una iniziativa dei cittadini è di successo se è ricevibile nel senso suddetto è rappresentativa, ovvero se è sostenuta da almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri,

V.

considerando che spetta alla Commissione verificare se sussistono le premesse per il buon esito di un'iniziativa dei cittadini,

W.

considerando che ai fini dell'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini è necessario, anteriormente all'inizio della raccolta delle adesioni, avere la certezza giuridica della ricevibilità dell'iniziativa dei cittadini,

X.

considerando che il compito di esaminare l'autenticità delle adesioni non può essere condotto dalla Commissione e pertanto deve essere svolto dagli Stati membri; considerando che, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri al riguardo si estendono unicamente alle iniziative nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE e mai a iniziative non ammissibili per i motivi summenzionati; considerando che è pertanto necessario che anche gli Stati membri, ancor prima della raccolta delle adesioni, abbiano certezza giuridica per quel che riguarda l'ammissibilità dell'iniziativa dei cittadini,

Y.

considerando che la verifica dell'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione si limita tuttavia esclusivamente alle summenzionate questioni legali, e non deve mai includere considerazioni di opportunità politica; considerando che ciò garantisce che la decisione se un'iniziativa dei cittadini possa o meno essere dichiarata ammissibile esula dalla discrezionalità politica della Commissione,

Z.

considerando che appare opportuno suddividere la procedura relativa all'iniziativa dei cittadini europei nelle seguenti cinque fasi:

registrazione dell'iniziativa,

raccolta delle adesioni,

presentazione dell'iniziativa,

dichiarazione di presa di posizione della Commissione,

verifica che l'atto legislativo richiesto sia conforme ai Trattati,

AA.

considerando che l'iniziativa dei cittadini è un modo per esercitare poteri pubblici sovrani in campo legislativo ed in quanto tale è soggetta al principio di trasparenza; ciò significa che i promotori di un'iniziativa dei cittadini devono assumersi pubblicamente la responsabilità di rendicontazione del suo finanziamento, comprese le sue fonti,

AB.

considerando che è compito politico del Parlamento monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini,

AC.

considerando che tale responsabilità riguarda l'applicazione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini, in quanto tale, nonché la posizione politica della Commissione per quanto riguarda la richiesta presentata dall'iniziativa dei cittadini,

AD.

considerando che è importante garantire la compatibilità fra le richieste presentate alla Commissione da un'iniziativa di cittadini e le priorità e proposte del Parlamento approvate democraticamente,

1.

chiede alla Commissione di presentare immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona una proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini in base all'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2.

invita la Commissione a tenere debitamente conto delle raccomandazioni di cui all'allegato alla presente risoluzione;

3.

chiede che il regolamento sia chiaro, semplice e di facile consultazione per l'utente, che comprenda elementi pratici connessi con la definizione di un'iniziativa dei cittadini in modo che non sia confuso con il diritto di petizione;

4.

decide di considerare, subito dopo l'approvazione di tale regolamento, la definizione di un sistema efficace per monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini;

*

* *

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 310. 16.12 2004, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.

(3)  GU C 287 E, 24.11.2006, pag. 306.


Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE E LE CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA DEI CITTADINI

Sulla definizione del numero minimo di Stati membri

1.

Il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini dell’Unione che partecipano all’iniziativa dei cittadini è pari a un quarto degli Stati membri.

2.

Tale requisito è soddisfatto soltanto se l’iniziativa è sostenuta da almeno 1/500 della popolazione di ciascuno degli Stati membri interessati.

Sulla definizione dell’età minima dei partecipanti

3.

Tutti i cittadini dell’Unione che godono del diritto di voto in base alle legislazioni dei rispettivi Stati membri possono partecipare all’iniziativa dei cittadini.

Sull’impostazione della procedura

4.

La procedura dell’iniziativa dei cittadini europei comprende le seguenti cinque fasi:

registrazione dell’iniziativa,

raccolta delle adesioni,

presentazione dell’iniziativa,

dichiarazione di posizione della Commissione,

verifica che l'atto legislativo richiesto sia conforme ai trattati.

5.

La prima fase dell’iniziativa dei cittadini inizia con la registrazione dell’iniziativa dei cittadini da parte degli organizzatori presso la Commissione e si conclude con la decisione formale della Commissione circa l’esito della registrazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

a)

Un’iniziativa dei cittadini richiede la regolare registrazione da parte degli organizzatori presso la Commissione. All’atto della registrazione, vanno indicati nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo di residenza di ciascuno degli organizzatori nonché il titolo esatto dell’iniziativa dei cittadini in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

b)

La Commissione esamina la ricevibilità formale dell’iniziativa dei cittadini registrata. Un’iniziativa dei cittadini è formalmente ricevibile se soddisfa le seguenti quattro condizioni:

contiene l’invito alla Commissione europea a presentare una proposta di adozione di un atto giuridico dell’Unione europea;

l’Unione europea ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l’Unione, di emanare un siffatto atto giuridico;

la Commissione ha la competenza, a norma dei trattati su cui si basa l’Unione, di presentare una proposta di un atto giuridico sulle questioni in parola;

l’atto giuridico richiesto non è manifestamente contrario ai principi giuridici generali applicati nell’Unione europea.

La Commissione offre agli organizzatori il sostegno previsto ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al fine di garantire che le iniziative registrate siano ricevibili. Inoltre la Commissione informa contestualmente gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sia su progetti legislativi in corso o previsti in merito alle questioni interessate dall'iniziativa dei cittadini in oggetto, sia su iniziative dei cittadini già registrate con successo che riguardano interamente o in parte le medesime questioni.

c)

Entro due mesi dalla registrazione dell’iniziativa dei cittadini la Commissione decide se l'iniziativa è ammissibile e può essere registrata. La registrazione può essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.

d)

La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

e)

La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.

f)

La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini registrate con successo, consultabile pubblicamente sulle sue pagine Internet.

g)

Gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini possono ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso essa risulterà non registrata e sarà eliminata dal suddetto elenco della Commissione.

6.

La seconda fase dell’iniziativa dei cittadini include la raccolta di adesioni individuali all’iniziativa dei cittadini già registrata con successo nonché la conferma ufficiale dell’esito della raccolta, da parte degli Stati membri, di singole dichiarazioni di sostegno. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

a)

Gli Stati membri prevedono una procedura efficace destinata alla raccolta di adesioni regolari per un’iniziativa dei cittadini e alla conferma ufficiale dell’esito della suddetta raccolta.

b)

Un’adesione è regolare se è stata espressa entro il termine previsto per la raccolta delle adesioni in ottemperanza alle norme di legge in materia degli Stati membri e del diritto dell’Unione. Il termine per la raccolta delle adesioni è pari a un anno a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla decisione in merito alla registrazione dell’iniziativa dei cittadini.

c)

Ogni adesione deve essere espressa a titolo individuale, di norma mediante l’apposizione della firma personale (per iscritto o, se del caso, per via elettronica). Dalla dichiarazione devono essere riconoscibili almeno nome, data di nascita, indirizzo di residenza e cittadinanza del sostenitore. Se quest’ultimo è in possesso di più di una cittadinanza, ne indicherà soltanto una a sua scelta.

Gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sono tenuti a garantire la protezione dei dati personali.

d)

La dichiarazione di sostenere un’iniziativa dei cittadini può essere fornita soltanto una volta. Ciascuna adesione contiene una dichiarazione giurata separata del sostenitore, in cui quest’ultimo dichiara di non aver espresso in precedenza il suo sostegno alla medesima iniziativa dei cittadini.

e)

Ciascuna adesione può essere revocata fino allo scadere del termine per la raccolta delle adesioni. In tal caso il sostegno precedentemente accordato si intende non espresso. Ogni sostenitore deve esserne informato dagli organizzatori. Ciascuna adesione deve contenere una dichiarazione separata del sostenitore da cui risulti che è stato informato in proposito.

f)

Ciascun sostenitore riceve dagli organizzatori una copia della propria adesione, incluse le copie della propria dichiarazione giurata nonché della dichiarazione sulla presa visione della possibilità di revoca.

g)

Gli Stati membri rilasciano entro due mesi agli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini, dopo l’esame dei documenti comprovanti le adesioni, una conferma ufficiale circa il numero di adesioni regolarmente rese, suddivise in base alla cittadinanza dei sostenitori. Essi garantiscono mediante misure adeguate che ogni adesione venga confermata un’unica volta da uno Stato membro e che vengano efficacemente evitate conferme multiple da parte di diversi Stati membri o diversi organi di un medesimo Stato membro.

I dati personali sono soggetti alla protezione dei dati, di cui sono responsabili gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini.

7.

La terza fase dell’iniziativa dei cittadini inizia quando gli organizzatori presentano la suddetta iniziativa alla Commissione e termina con la decisione formale della Commissione sull’esito della presentazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

a)

Un’iniziativa dei cittadini europei richiede la regolare presentazione alla Commissione da parte degli organizzatori. Contestualmente all'iniziativa deve essere presentata la conferma degli Stati membri circa il numero delle adesioni.

b)

La Commissione esamina la rappresentatività dell’iniziativa presentata dai cittadini. Un’iniziativa dei cittadini è considerata rappresentativa se

è sostenuta da almeno un milione di cittadini dell’Unione,

i cittadini provengono da almeno un quarto degli Stati membri,

il numero di cittadini di uno Stato membro costituisce almeno 1/500 della popolazione dello stesso.

c)

Entro due mesi dalla presentazione dell’iniziativa dei cittadini la Commissione adotta una decisione vincolante sul relativo esito. Tale decisione comprende una dichiarazione vincolante sulla rappresentatività dell’iniziativa dei cittadini. La presentazione dell’iniziativa può essere respinta soltanto per motivi giuridici e mai per considerazioni di opportunità politica.

d)

La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

e)

La decisione è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’Unione. Lo stesso vale anche nel caso in cui la Commissione si astenga dal prendere una tale decisione.

f)

La Commissione redige un elenco di tutte le iniziative dei cittadini presentate con successo, consultabile pubblicamente sul proprio sito internet.

8.

La quarta fase dell’iniziativa dei cittadini comprende l’esame obiettivo da parte della Commissione dell’oggetto dell’iniziativa e termina con la presa di posizione ufficiale della Commissione sull’invito contenuto nell’iniziativa dei cittadini a presentare una proposta per un atto giuridico. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.

a)

Il buon esito della presentazione di un’iniziativa dei cittadini obbliga la Commissione a esaminare entro un termine adeguato l’oggetto dell’iniziativa.

b)

In questo quadro la Commissione consulta gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini e concede loro l’opportunità di illustrarne ampiamente l’oggetto.

c)

La Commissione decide entro tre mesi sull’invito formulato nell’iniziativa dei cittadini. Se non intende presentare proposte, ne comunica i motivi al Parlamento e agli organizzatori.

d)

La decisione è indirizzata sia agli organizzatori a titolo individuale, sia alla collettività. La decisione viene comunicata agli organizzatori e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri vengono informati tempestivamente di tale decisione.

e)

Qualora la Commissione si astenga dal prendere una decisione sulla richiesta sottoposta dall'iniziativa dei cittadini, tale posizione è soggetta al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Mediatore europeo ai sensi delle rispettive normative del diritto dell’UE.

Sul principio di trasparenza

9.

Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini registrata con successo sono tenuti, entro un congruo periodo di tempo dopo la conclusione della procedura, a presentare alla Commissione una relazione sul finanziamento dell'iniziativa, che precisi le fonti del finanziamento (relazione per la trasparenza). La relazione è esaminata dalla Commissione e pubblicata unitamente a un parere.

10.

In generale la Commissione esamina l'iniziativa dei cittadini nel merito solo dopo che la relazione per la trasparenza sia stata presentata nelle debite forme.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/106


Giovedì 7 maggio 2009
Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l'allegato XVII

P6_TA(2009)0390

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII

2010/C 212 E/15

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 131,

vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (2),

vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (3),

visto il progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII (il «progetto di regolamento della Commissione»),

visto il parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 abroga e sostituisce la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, a decorrere dal 1o giugno 2009,

B.

considerando che l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dall'allegato al progetto di regolamento della Commissione, dovrebbe sostituire l'allegato I della direttiva 76/769/CEE che stabilisce restrizioni riguardo a talune sostanze e preparati pericolosi,

C.

considerando che l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che sostanze, preparati o articoli non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di eventuali restrizioni di cui all'allegato XVII,

D.

considerando che il punto 2.6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mira ad estendere l'attuale divieto concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzo di fibre d'amianto e di prodotti contenenti tali fibre alla fabbricazione di queste ultime e di articoli che le contengono,

E.

considerando che il punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mantiene le deroghe al divieto concernente le fibre d'amianto, vale a dire:

per gli articoli contenenti fibre d'amianto già installati o immessi in servizio prima del 1o gennaio 2005, in base a condizioni specifiche che garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana; e

per diaframmi contenenti crisolito installati presso impianti di elettrolisi esistenti,

F.

considerando che non è consentito immettere sul mercato comunitario altro amianto, ad eccezione dei diaframmi per elettrolisi, che esistono specifiche disposizioni comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e la rimozione dell'amianto stesso e che purtroppo non esistono disposizioni comunitarie concernenti la decontaminazione degli articoli contenenti amianto, per cui tale materia è lasciata alla competenza degli Stati membri,

G.

considerando che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto,

H.

considerando che la direttiva 96/59/CE impone agli Stati membri obblighi in materia di decontaminazione o smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e/o di smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa, e che la Comunità dovrebbe adottare misure simili riguardo alle fibre di amianto,

I.

considerando che la legislazione comunitaria disciplina sei minerali di amianto (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite e crisotilo), ma non ancora minerali asbestiformi come la richterite e la winchite, benché queste possano essere considerate non meno dannose della tremolite, dell'amosite o della crocidolite e possano essere utilizzate anch'esse in materiali isolanti,

J.

considerando che, a seguito della ricezione delle relazioni degli Stati membri che fanno ricorso alla deroga concernente i diaframmi, la Commissione riesamina tale deroga e chiede all'Agenzia di predisporre un fascicolo ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di vietare l'immissione sul mercato e l'utilizzo di diaframmi contenenti crisolito,

K.

considerando che, secondo alcuni operatori del settore, è opportuno porre fine ora a tale deroga, in quanto già esistono tecnologie sostitutive (membrane non contenenti amianto), utilizzate dalla maggior parte dei produttori europei di sostanze chimiche,

L.

considerando che il modo più efficace per tutelare la salute umana consisterebbe in effetti nel vietare l'utilizzo di fibre di amianto crisotilo e di prodotti che le contengono, senza prevedere alcuna deroga,

M.

considerando che, per la maggior parte delle restanti forme di utilizzo dell'amianto crisotilo, sono ora disponibili sostituti o alternative non classificati come cancerogeni e considerati meno pericolosi,

N.

considerando che, nel riesame della deroga (5) concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 76/769/CEE, sono stati valutati e considerati sia l'impatto economico sia quello sulla salute nell'approccio differenziato adottato dalla Commissione, nel progetto di regolamento della Commissione sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri,

1.

non si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione sulla scorta

dell'approccio adottato dal progetto di regolamento della Commissione in vista della graduale eliminazione delle fibre di amianto nel medio termine,

del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 1999/77/CE della Commissione e

della dichiarazione resa dalla Commissione in occasione dell'adozione del progetto di regolamento della Commissione in seno al comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il 20 febbraio 2008;

2.

prende atto del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo e sottolinea che gli impianti ad alta tensione possono funzionare senza problemi con materiali sostitutivi e che alcuni di tali impianti nell'Unione europea sono stati convertiti;

3.

evidenzia che attualmente quattro Stati membri utilizzano ancora diaframmi contenenti amianto crisotilo in impianti a bassa tensione per i quali non sono disponibili materiali sostitutivi, nonostante le aziende interessate abbiano realizzato un importante programma di ricerca al riguardo;

4.

sottolinea che, in base al riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo, il rischio di esposizione per i lavoratori esiste soltanto laddove è necessaria la sostituzione dei diaframmi (la cui durata di vita massima è di dieci anni), in quanto le cellule di elettrolisi contenenti il gas cloro sono sigillate ermeticamente durante il funzionamento e, secondo quanto riferito dal settore, i limiti previsti per l'esposizione dei lavoratori al crisotilo sono pienamente rispettati;

5.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la rigorosa applicazione della direttiva 83/477/CEE;

6.

deplora il fatto che finora non sia stato possibile stilare un elenco europeo degli articoli per cui è prevista una deroga al divieto conformemente al punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7.

invita la Commissione a stilare immediatamente tale elenco, previa comunicazione delle pertinenti misure nazionali, e comunque al più tardi entro il 1o gennaio 2012;

8.

invita la Commissione a elaborare, entro la fine del 2009, una proposta legislativa sul controllo dello smaltimento delle fibre di amianto e sulla decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi contenenti fibre di amianto in vista della loro eliminazione completa;

9.

sollecita inoltre la Commissione a mettere a punto una strategia tesa a vietare tutti i tipi di amianto e le forme di utilizzo delle fibre di amianto entro il 2015, compresi adeguati requisiti in materia di esportazione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e del principio di prossimità sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, dal momento che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto;

10.

invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sull'applicazione del progetto di regolamento della Commissione;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.

(3)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm


5.8.2010   

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CE 212/109


Giovedì 7 maggio 2009
Iran: il caso di Roxana Saberi

P6_TA(2009)0391

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sull'Iran: il caso di Roxana Saberi

2010/C 212 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle concernenti i diritti umani,

vista la risoluzione 63/191 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 1o ottobre 2008 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,

viste la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 10 aprile 2009 sugli sviluppi nel caso di Roxana Saberi e la dichiarazione della Presidenza del 20 aprile 2009 a nome dell'Unione europea sulla condanna di Roxana Saberi,

visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, tutti strumenti di cui l'Iran è firmatario,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 18 aprile 2009 il Tribunale rivoluzionario iraniano ha pronunciato una sentenza di condanna a otto anni di prigione per spionaggio nei confronti di Roxana Saberi, una giornalista irano-americana che ha lavorato per una serie di organizzazioni, tra cui ABC radio, BBC, South African Broadcasting Corporation e NPR,

B.

considerando che Roxana Saberi non ha avuto accesso a un avvocato per cinque settimane e non ha avuto un processo equo e trasparente,

C.

considerando che l'avvocato di Roxana Saberi ha presentato appello contro la sua condanna in quanto la sua assistita ha proclamato la propria innocenza riguardo a tutti i capi d'accusa,

D.

considerando che Roxana Saberi ha intrapreso uno sciopero della fame, che è stata ricoverata presso l'ospedale penitenziario di Evin il 1o maggio 2009 in condizioni di salute molto precarie, secondo quanto riportato,

E.

considerando che la giornalista Maryam Malek, sostenitrice della campagna di raccolta di un milione di firme a sostegno della parità, è stata arrestata il 25 aprile 2009, così come, prima di lei, numerosi sostenitori della campagna; considerando inoltre che la sua famiglia non è in grado di pagare la cauzione per il suo rilascio, fissata a 200 milioni di rial (pari ad oltre 10 000 EUR),

F.

considerando che il 1o maggio 2009, giornata internazionale del lavoro, le forze di sicurezza e di polizia hanno represso con violenza le manifestazioni pacifiche tenutesi in varie località dell'Iran, che erano state organizzate da dieci organizzazioni sindacali indipendenti; considerando inoltre che sono state riportate notizie relative all'arresto di oltre 100 persone,

G.

considerando che il 1o maggio 2009, nella prigione centrale di Rasht, le autorità iraniane hanno giustiziato Delara Darabi, nonostante il 19 aprile 2009 il Capo dell'Autorità giudiziaria avesse accordato per due mesi una sospensione dell'esecuzione, e considerando che non si tratta della prima persona ad essere giustiziata quest'anno dopo essere stata incarcerata in quanto presunta colpevole di un reato commesso prima del compimento del 18o anno di età,

H.

considerando che, a partire dal 2005, la situazione generale dei diritti umani in Iran si è andata deteriorando in tutti i settori e sotto tutti gli aspetti, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti civili e delle libertà politiche, nonostante l'Iran si sia impegnato a promuovere e difendere i diritti umani e le libertà fondamentali nel quadro dei vari strumenti internazionali esistenti in questo settore,

1.

condanna la sentenza senza fondamento pronunciata il 18 aprile 2009 dal Tribunale rivoluzionario iraniano contro Roxana Saberi;

2.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di salute di Roxana Saberi;

3.

esorta la Corte d'appello all'udienza del 12 maggio 2009 a rilasciare Roxana Saberi immediatamente e senza condizioni, in quanto il processo è stato tenuto a porte chiuse senza il debito procedimento legale rispondente alle norme internazionali, e a proscioglierla da tutte le accuse a suo carico;

4.

è scioccato per il processo iniquo e l'esecuzione di Dilara Darabi ed esprime sgomento per le continue esecuzioni di rei minorenni, in violazione del diritto internazionale e malgrado le assicurazioni da parte delle autorità iraniane della cessazione nel paese di questa prassi inumana; invita le autorità iraniane a onorare il proprio impegno a porre fine alle esecuzioni di rei minorenni;

5.

condanna il sistema di cauzione praticato dalle autorità iraniane nel tentativo di reprimere tutte le dichiarazioni pubbliche di cittadini critici o i movimenti pacifici di riforma e chiede il rilascio immediato di Maryam Malek;

6.

ricorda che numerosi attivisti per i diritti dei lavoratori, tra i quali Mansour Osanloo, Ebrahim Maddadi, Farzad Kamangar e Ghaleb Hosseini, restano in carcere soltanto per il loro impegno a favore di prassi lavorative eque e rinnova l'appello per la loro immediata scarcerazione;

7.

sollecita le autorità iraniane a conformarsi a tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Iran, in particolare al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, entrambi i quali garantiscono il diritto a un processo equo; in tale contesto insiste affinché le autorità della Repubblica islamica dell'Iran ad abolire con urgenza la pratica della lapidazione; condanna fermamente la recente esecuzione di Vali Azad ed esprime grande preoccupazione sulle pendenti esecuzioni di Mohammad Ali Navid Khamami e Ashraf Kalhori;

8.

invita la Presidenza del Consiglio e i rappresentanti diplomatici degli Stati membri in Iran a intraprendere con urgenza un'azione concertata in relazione a tutti questi casi;

9.

ribadisce la propria richiesta al Consiglio e alla Commissione affinché continuino ad esaminare la situazione dei diritti umani in Iran e gli presentino una relazione esaustiva in materia nella prima metà del 2009;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al Capo dell'Autorità giudiziaria iraniana e al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/111


Giovedì 7 maggio 2009
Madagascar

P6_TA(2009)0392

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla situazione in Madagascar

2010/C 212 E/17

Il Parlamento europeo,

viste le dichiarazioni rilasciate dalla Presidenza per conto dell'Unione europea il 17 e 20 marzo 2009,

visti i colpi di Stato compiuti negli ultimi mesi in Mauritania e nella Guinea-Conakry e le sanzioni inflitte successivamente dalla comunità internazionale,

vista la riunione consultiva inaugurale del Gruppo di contatto internazionale sul Madagascar svoltasi ad Addis Abeba il 30 aprile 2009,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo due mesi di aspri combattimenti, il 17 marzo 2009 è stato compiuto un colpo di Stato sostenuto dall'esercito in Madagascar dall'ex sindaco della capitale malgascia (Antananarivo), Andry Rajoelina,

B.

considerando che l'autoproclamata Alta autorità di transizione, presieduta da Andry Rajoelina, ha sospeso l'Assemblea nazionale e il Senato e che, su pressione dei ribelli, il Presidente democraticamente eletto Marc Ravalomanana è stato costretto a lasciare il paese,

C.

considerando che Rajoelina, eletto sindaco della capitale Antananarivo nel dicembre 2007, era stato rimosso con la forza dal precedente governo nel febbraio 2009,

D.

considerando che il progetto del precedente governo di affittare un milione di acri di terra nel Sud del paese a un'impresa coreana per attività agricole intensive ha scatenato la rabbia popolare,

E.

considerando che il cambiamento incostituzionale di governo rappresenta un ulteriore passo indietro nel processo di democratizzazione in corso nel continente africano e rafforza i timori di una recrudescenza della piaga dei colpi di Stato in Africa, come espresso alla 12a Sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione africana svoltasi ad Addis Abeba dal 1o al 4 febbraio 2009,

F.

considerando l'arresto arbitrario del Primo ministro Manandafy Rakotonirina, nominato dal Presidente eletto, e di un altro membro del suo governo,

G.

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali di cui il Madagascar è membro non riconoscono questo regime di fatto e chiedono la restaurazione del governo costituzionale,

H.

considerando che il Madagascar è stato sospeso dai raggruppamenti regionali ai quali aderisce - Unione africana (UA) e Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) - nonché dall'Organizzazione internazionale dei paesi francofoni e dall'Unione interparlamentare; che l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, la Norvegia e la Francia hanno condannato la violazione dello stato di diritto e dell'ordine costituzionale rappresentata dal colpo di Stato e hanno sospeso gli aiuti,

I.

considerando che, nell'ambito del dialogo Africa-UE, la 12a riunione ministeriale delle trojke africana e dell'Unione europea svoltasi a Lussemburgo il 28 aprile 2009 ha chiesto il rapido svolgimento di elezioni nazionali e la restaurazione dell'ordine costituzionale,

J.

considerando che dimostrazioni pacifiche con la partecipazione di decine di migliaia di manifestanti sono continuate nella capitale dal giorno in cui Andry Rajoelina si è insediato come capo di Stato di fatto, ma che tali dimostrazioni sono state represse con violenza dalle forze armate malgasce,

K.

considerando che la restaurazione dell'ordine costituzionale dovrebbe basarsi sui seguenti obiettivi e principi: un chiaro calendario per lo svolgimento di elezioni libere, regolari e trasparenti; la partecipazione di tutti gli attori politici e sociali del paese, compresi il Presidente Marc Ravalomanana nonché altre personalità eminenti; la promozione del consenso tra i partiti malgasci; il rispetto della costituzione del Madagascar; e il rispetto degli strumenti dell'Unione africana applicabili e degli impegni internazionali assunti dal Madagascar,

L.

considerando che alla sopra citata riunione consultiva inaugurale del Gruppo internazionale di contatto sul Madagascar hanno partecipato rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Unione africana e dell'Unione europea nonché molte organizzazioni regionali e paesi allo scopo di coordinare gli sforzi della comunità internazionale tesi a promuovere la rapida restaurazione dell'ordine costituzionale in Madagascar,

M.

considerando che le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la raccolta di 35,7 milioni di dollari di aiuti umanitari da destinare al paese, in previsione della penuria alimentare nei prossimi mesi di quest'anno che si verrà a creare a seguito degli sconvolgimenti causati dalla situazione di stallo politico,

N.

considerando che la maggioranza della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno e che i redditi limitati riducono la possibilità della maggior parte delle famiglie di avere accesso a cibo, acqua e servizi igienici nonché all'assistenza sanitaria e all'istruzione,

O.

considerando che il paese è stato colpito per tre volte consecutive dalla siccità e da magri raccolti, dall'impennata dei prezzi alimentari e da un'insicurezza alimentare cronica nonché da cicloni,

1.

condanna duramente il colpo di Stato e tutti i tentativi di conquistare il potere con mezzi non democratici;

2.

chiede l'immediata restaurazione dell'ordine legale e costituzionale nel paese e chiede con insistenza ai partiti malgasci di rispettare pienamente le disposizioni della costituzione del Madagascar nel risolvere la crisi;

3.

deplora la sospensione dell'Assemblea nazionale e del Senato e ne chiede l'immediato ripristino e sollecita che i mandati e le immunità dei parlamentari siano rispettati finché non si saranno tenute nuove elezioni parlamentari democratiche;

4.

invita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi tesi a porre fine alle violenze politiche in Madagascar;

5.

ritiene che la stabilità, la prosperità e le libertà democratiche possano essere garantite solo attraverso un processo di dialogo consensuale e senza esclusi che affronti le cause profonde dei numerosi problemi del paese di natura economica, sociale, politica e ambientale, sia accettabile da tutte le parti e porti a una consultazione diretta del popolo malgascio;

6.

chiede a tutti gli attori politici di porre il buon governo e la lotta alla povertà al primo posto della loro agenda, puntando al miglioramento della distribuzione della ricchezza e del tenore di vita della popolazione mediante l'introduzione di una sana politica di sviluppo sostenibile in materia di assistenza sanitaria, istruzione, creazione di posti di lavoro, ecc.;

7.

appoggia le iniziative intraprese da organizzazioni regionali e la decisione dell'Unione africana di istituire un braccio operativo del Gruppo internazionale di contatto sul Madagascar ad Antananarivo, sotto la presidenza dell'Inviato speciale del Presidente della Commissione dell'Unione africana, Ablassé Ouedraogo;

8.

chiede all'Inviato speciale dell'Unione africana per il Madagascar, in collaborazione con i rappresentanti della comunità internazionale ad Antananarivo e alla luce delle discussioni già avviate sotto l'egida dell'Unione africana e delle Nazioni Unite, di allacciare contatti con tutti i partiti malgasci al fine di concordare con essi le modalità e i mezzi per una rapida restaurazione dell'ordine costituzionale;

9.

richiama l'attenzione sul deterioramento della situazione umanitaria nel paese, aggravata dagli attuali sviluppi politici, ed esorta vivamente la comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, a fornire maggiori aiuti umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione malgascia;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, alle legittime autorità della Repubblica del Madagascar, all'Alta autorità di transizione, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Unione africana, alla SADC, all'Ufficio umanitario della Comunità europea, al Fondo centrale d'intervento per le emergenze delle Nazioni Unite e all'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/113


Giovedì 7 maggio 2009
Venezuela: il caso di Manuel Rosales

P6_TA(2009)0393

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul Venezuela: il caso di Manuel Rosales

2010/C 212 E/18

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, in particolare quella del 24 maggio 2007, sull'emittente «Radio Caracas TV» in Venezuela (1), e quella del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela (2),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando la situazione politica tesa che regna attualmente in Venezuela, paese in cui si assiste negli ultimi tempi a una preoccupante deriva autoritaria che si manifesta attraverso molestie, minacce, intimidazioni e persecuzioni politiche e penali dell'opposizione, dei suoi sindaci e governatori eletti democraticamente, del movimento studentesco e giornalistico, e che comporta il cambiamento delle regole della democrazia, l'assoluta mancanza di indipendenza dei diversi poteri dello Stato e lo scarso rispetto delle leggi e della Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela,

B.

considerando il caso dell'ex candidato presidenziale, già governatore dello Stato di Zulia e attuale sindaco, eletto democraticamente, della città di Maracaibo, Manuel Rosales, leader dell'opposizione che il presidente Chávez ha minacciato pubblicamente e a più riprese di voler arrestare e che, in ultima analisi, ha avviato contro di lui un procedimento giudiziale in base a una denuncia del 2004, in ordine a presunte discrepanze patrimoniali nella sua dichiarazione dei redditi mentre era governatore dello stato di Zulia; considerando inoltre che tale procedimento presenta tutti i segni di un caso inequivocabile di persecuzione politica, nel totale disprezzo del principio delle norme processuali pertinenti e di adeguante garanzie giurisdizionali, e che prevede già in anticipo una sentenza di condanna chiaramente politica,

C.

considerando che Manuel Rosales, in ragione della persecuzione politica subita, ha chiesto asilo politico alla vicina Repubblica del Perù e che le autorità peruviane gli hanno accordato l'asilo per le ragioni politiche e umanitarie del caso, il che ha provocato l'immediato richiamo dell'ambasciatore venezuelano dal Perù,

D.

considerando che tali accuse nei confronti del capo dell'opposizione sono di chiara matrice politica e che, oltretutto, l'esecutivo controlla in larga misura la magistratura; considerando che il governo venezuelano si accinge a varare nuove misure che contribuiranno a ridurre l'indipendenza di quest'ultima, ragion per cui è difficilmente ipotizzabile un processo equo in Venezuela,

E.

considerando che il 2 aprile 2009 i servizi segreti militari hanno arrestato, sotto la minaccia di un'arma da fuoco, Raúl Isaías Baduel, generale in pensione, fino a poco tempo fa ministro della Difesa del presidente Chávez e successivamente passato all'opposizione, con l'accusa di presunta appropriazione indebita di fondi delle forze armate durante il suo periodo alla guida del ministero della Difesa,

F.

considerando che il leader dell'opposizione e sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, eletto democraticamente il 23 novembre 2008, non ha potuto assumere le proprie funzioni in quanto i locali del municipio della capitale sono stati occupati illegalmente dai «circoli bolivariani», senza che il ministero degli Interni venezuelano abbia finora agito per allontanarli; considerando che il presidente Chávez ha fatto approvare di recente una Ley del Distrito Capital (legge del distretto della capitale), che riguarda direttamente le competenze del sindaco, prevedendo la designazione, a discrezione del Presidente della Repubblica, di un superiore gerarchico in qualità di capo di governo di Caracas, cui sarebbe sottoposto il sindaco della capitale e che assumerebbe praticamente tutte le competenze di quest'ultimo, quali la gestione delle finanze pubbliche, l'elaborazione e l'esecuzione dei piani di sviluppo, come pure la tutela degli enti dell'amministrazione decentrata del distretto della capitale,

G.

considerando che il sindaco di Caracas, oltre ad essere privato praticamente di tutte le sue competenze, è anche vittima di un'aggressiva campagna di molestie, minacce, insulti e intimidazioni, su diretta istigazione della presidenza della Repubblica,

H.

considerando che nel mese di marzo 2009 il presidente della Repubblica ha ordinato l'occupazione militare di numerosi porti e aeroporti, la maggior parte dei quali situati nelle regioni governate dall'opposizione, in ragione di una legge intesa a riportare tali infrastrutture sotto il controllo dell'esecutivo venezuelano; considerando che tale provvedimento è inteso a vincolare finanziariamente e a soffocare economicamente gli avversari politici; considerando che ai sensi dell'articolo 164-10 della Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela, l'amministrazione di porti, aeroporti, strade e autostrade è di competenza esclusiva dei governi degli Stati, in coordinamento con l'amministrazione centrale, e in nessun caso di competenza esclusiva di quest'ultima,

I.

considerando che, con una recente sentenza politica senza precedenti pronunciata dal giudice Marjori Calderón, coniuge di un alto dirigente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV), i commissari di polizia Ivan Simonovis, Lázaro Forero e Henry Vivas, nonché altri ufficiali della polizia metropolitana, sono stati condannati, senza un solo elemento probatorio nei loro confronti, a trent'anni di reclusione, la pena massima prevista dal codice penale venezuelano; considerando che i predetti soggetti erano già in stato di arresto da oltre cinque anni, in regime di detenzione preventiva, in locali della polizia privi di luce naturale; considerando che la condanna ha posto termine al più lungo processo della storia venezuelana, durante il quale sono state commesse diverse irregolarità e sono stati ignorati i più elementari diritti processuali degli imputati; considerando inoltre che la maggior parte dei 19 delitti commessi l'11 aprile 2002, per tre dei quali gli imputati sono stati condannati senza alcuna prova, sono rimasti impuniti, nonostante le numerose testimonianze, riprese televisive e prove documentali a conferma delle responsabilità di gangster «bolivariani» perfettamente identificabili,

J.

considerando che il presidente della Repubblica ha rilasciato in diverse occasioni dichiarazioni ingiuriose e denigranti nei confronti di numerosi alti dignitari stranieri, reagendo, per contro, di fronte alle critiche rivoltegli nel suo stesso Paese, con l'espulsione immediata degli stranieri che hanno osato criticarlo, tra cui l'espulsione violenta di un deputato del Parlamento europeo,

K.

considerando che nel mese di febbraio 2009 il Presidente Chávez ha imposto un secondo referendum per far approvare il rinnovo indefinito del mandato presidenziale e di quello di tutte le cariche politiche elette, nonostante fosse stato sconfitto nel referendum del dicembre 2007 sulla riforma costituzionale che prevedeva il medesimo provvedimento, in violazione della Costituzione venezuelana, ai sensi della quale non è possibile sottoporre a consultazione popolare lo stesso progetto di riforma nel corso della medesima legislatura,

L.

considerando che le autorità venezuelane hanno ritenuto non desiderata la presenza di una delegazione ufficiale del Parlamento europeo, di cui era prevista una visita nel Paese durante la prima settimana del marzo 2009, dopo una serie di rinvii immotivati da parte delle stesse autorità venezuelane,

1.

esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione e della qualità della democrazia in Venezuela, che si trova ormai in grave pericolo di collasso in ragione della concentrazione del potere e del crescente autoritarismo del presidente della Repubblica;

2.

esprime solidarietà con tutte le vittime della persecuzione politica in Venezuela, attualmente simboleggiata dalla persona di Manuel Rosales e si compiace della decisione del governo peruviano di concedergli asilo politico; respinge categoricamente il ricorso alle minacce, alla violenza, all'abuso di potere, agli insulti e all'uso degli organi di giustizia come strumento di azione politica finalizzata all'intimidazione e all'eliminazione degli avversari;

3.

rammenta che, in base alla Carta democratica interamericana dell'Organizzazione degli Stati americani, accanto a una chiara legittimità di origine, sostanziata e ottenuta alle urne, per accedere all'esercizio del potere, in una democrazia deve esservi anche una legittimità di esercizio, che deve essere convalidata dal rispetto delle regole prestabilite, della Costituzione vigente e delle leggi, nonché dello Stato di diritto, quale garanzia del funzionamento pienamente democratico che deve necessariamente implicare il rispetto pacifico e democratico dell'avversario politico, a maggior ragione se quest'ultimo è stato eletto e investito di un mandato popolare;

4.

rivolge un appello alle autorità del Paese, in particolare al presidente della Repubblica, affinché la sua azione politica sia improntata al dialogo, al rispetto dello Stato di diritto e della legalità costituzionale, come pure alla tolleranza nei confronti degli avversari politici, in modo che possano avere spazio ed essere adeguatamente rappresentate nella vita pubblica le diverse opzioni politiche scelte e auspicate dalla società venezuelana;

5.

esorta altresì il governo venezuelano a rispettare gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dal Venezuela, tra cui la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, con particolare riferimento alle disposizioni sui diritti politici di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e agli articoli 2 e 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento del Mercosur e al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela.


(1)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0525.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

5.8.2010   

IT

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CE 212/116


Giovedì 7 maggio 2009
Sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE

P6_TA(2009)0386

Raccomandazione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012(INI))

2010/C 212 E/19

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Panayiotis Demetriou a nome del gruppo PPE-DE sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (B6-0335/2008),

visti gli articoli 6 e 29, l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato UE, e viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 50, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 13,

visti i Libri verdi della Commissione del 19 febbraio 2003 sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2003)0075) e del 26 aprile 2006 sulla presunzione di non colpevolezza (COM(2006)0174), e viste la proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328) e la posizione del Parlamento del 12 aprile 2005 al riguardo (1),

vista la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2),

viste la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, (3) e la posizione del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo (4),

vista la relazione 2008 della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa dal titolo «Sistemi giudiziari europei: efficacia della giustizia»,

vista la comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 2008, relativa alla creazione di un Forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'Unione europea nel settore della giustizia (COM(2008)0038),

viste le conclusioni del Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008 sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa tra i ministeri della Giustizia degli Stati membri dell'Unione europea,

viste l'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria (5), la posizione del Parlamento del 24 settembre 2002 al riguardo (6), la comunicazione della Commissione, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria nell'Unione europea (COM(2006)0356) e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea (7),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo nella prospettiva di sviluppare un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione europea (8),

viste la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (COM(2007)0644), la versione consolidata della decisione 2002/187/GAI del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta alle forme gravi di criminalità (5347/2009), la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (9) e le posizioni del Parlamento del 2 settembre 2008 al riguardo (10),

viste la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (11) e la posizione del Parlamento del 21 ottobre 2008 al riguardo (12),

visto lo studio sul futuro del riconoscimento reciproco in ambito penale, dal titolo «Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union» (13), pubblicato di recente dall'Université Libre di Bruxelles,

vista la proposta di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17506/2008),

viste le relazioni di valutazione sull'applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (14),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, sulla confisca di beni e proprietà delle organizzazioni criminali (COM(2008)0766),

viste la comunicazione della Commissione, del 30 maggio 2008, dal titolo «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (COM (2008)0329), le conclusioni del Consiglio relative a una strategia in materia di giustizia elettronica, la risoluzione del Parlamento del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (15), come pure la posizione del Parlamento del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (16) e le conclusioni del Consiglio sulla relazione sui progressi realizzati durante la Presidenza francese nel settore della giustizia elettronica, adottate al Consiglio GAI del 27 e 28 novembre 2008,

viste le sue precedenti raccomandazioni al Consiglio (17),

visto il trattato di Lisbona, in particolare il capo 4, articoli da 82 a 86 (cooperazione giudiziaria in materia penale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la necessità di individuare il modo migliore per sviluppare uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea,

vista la stesura del futuro programma di Stoccolma,

vista la necessità di rafforzare il dialogo su tale materia con i parlamenti nazionali, la società civile e le autorità giudiziarie,

visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0262/2009),

A.

considerando che l'amministrazione della giustizia rientra tra le competenze nazionali degli Stati membri,

B.

considerando che va sottolineato che il trattato di Lisbona, una volta entrato in vigore, amplierebbe le competenze dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e introdurrebbe in tale settore la procedura legislativa della codecisione abolendo il sistema dei pilastri,

C.

considerando che, come il programma di Tampere, il programma dell'Aia ha considerato prioritaria la creazione di uno spazio europeo di giustizia e ha sottolineato come il rafforzamento della giustizia debba passare attraverso il rafforzamento della fiducia reciproca, l'attuazione del programma di riconoscimento reciproco, l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, il ravvicinamento delle legislazioni - affinché i criminali non possano beneficiare delle differenze nei sistemi giudiziari e affinché si possa garantire protezione ai cittadini ovunque si trovino nell'Unione europea - e nella prospettiva di promuovere lo sviluppo di Eurojust,

D.

considerando che, secondo la relazione della Commissione, del 2 luglio 2008, sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007 (COM(2008)0373), il livello di realizzazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale è stato piuttosto modesto, con una stasi politica e ritardi che si riflettono nella diminuzione del numero di strumenti adottati, mentre si riscontrano sviluppi soddisfacenti in altri campi quali la cooperazione in materia civile, la gestione delle frontiere, l'immigrazione legale e illegale e le politiche di asilo,

E.

considerando che i procedimenti penali presentano numerose e rilevanti implicazioni per quanto riguarda le libertà fondamentali delle vittime di reato, degli indagati e degli imputati,

F.

considerando che la tutela di diritti quali il diritto a un processo equo, la presunzione di non colpevolezza, i diritti della difesa, i diritti delle vittime di reato, il principio ne bis in idem e le garanzie procedurali minime per la detenzione preventiva sono essenziali soprattutto nei procedimenti penali,

G.

considerando che, nella pratica quotidiana, la cooperazione giudiziaria in materia penale si basa ancora su strumenti di assistenza reciproca, come la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 2000, e la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa, del 1959,

H.

considerando che, entro i limiti delle finalità e dei principi del diritto europeo, il principio del riconoscimento reciproco significa che una decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria competente in uno Stato membro diviene pienamente e direttamente efficace su tutto il territorio dell'Unione, e che le autorità giudiziarie degli Stati membri sul cui territorio la decisione può essere eseguita prestano assistenza all'esecuzione della stessa come se si trattasse di una decisione resa da un'autorità competente di quegli Stati membri, salvo che lo strumento nel cui ambito è applicata imponga limiti alla sua esecuzione,

I.

considerando che l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la pietra angolare della cooperazione giudiziaria sin dal Consiglio europeo di Tampere, è ancor lungi dall'essere soddisfacente e deve essere accompagnata da un insieme uniforme di garanzie e tutele procedurali,

J.

considerando che, quando è attuato, come nel caso del mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco ha dimostrato il proprio considerevole valore aggiunto per la cooperazione giudiziaria nell'Unione europea,

K.

considerando che, per essere pienamente efficace, il principio del riconoscimento reciproco dipende in gran parte dalla creazione di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, basata sulla fiducia reciproca, su principi comuni, sulla cooperazione e su un certo livello di armonizzazione - ad esempio nella definizione di taluni reati e nelle pene - e da un'autentica protezione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i diritti processuali, le norme minime in materia di condizioni di detenzione e di controllo giurisdizionale della detenzione, i diritti dei detenuti e meccanismi di ricorso accessibili per le persone,

L.

considerando che la formazione dei giudici, dei procuratori, degli avvocati e degli altri operatori della giustizia gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento della fiducia reciproca e nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, e allo stesso tempo favorisce il giusto equilibrio tra gli interessi dell'accusa e quelli della difesa e garantisce la continuità e una difesa effettiva nelle cause transfrontaliere,

M.

considerando che sono stati compiuti molti passi avanti nel campo della formazione giudiziaria, in particolare grazie al contributo fornito dalla rete europea di formazione giudiziaria (EJTN) e dalle sue attività,

N.

considerando che, nonostante gli importanti risultati ottenuti finora, il ruolo dell'EJTN è stato condizionato da limitazioni legate alla sua struttura organizzativa e alla mancanza di risorse sufficienti,

O.

considerando che, data la situazione sopra esposta, le autorità giudiziarie non dispongono al momento degli strumenti formativi necessari per applicare adeguatamente la normativa comunitaria e che solo una piccolissima parte della magistratura ha accesso a una formazione giudiziaria incentrata sull'Unione,

P.

considerando che le azioni future finalizzate allo sviluppo dello spazio di giustizia penale dell'Unione non possono che basarsi su un monitoraggio obiettivo, imparziale, trasparente, preciso e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici dell'Unione, come pure della qualità e dell'efficienza della giustizia negli Stati membri,

Q.

considerando che non esiste al momento all'interno dell'Unione europea un monitoraggio completo, costante e chiaro delle politiche comunitarie in materia di giustizia penale, né della qualità e dell'efficienza della giustizia,

R.

considerando che un monitoraggio di questo tipo sarebbe fondamentale per i «responsabili decisionali dell'Unione» nella messa a punto delle misure legislative più adeguate, e allo stesso tempo rafforzerebbe la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari,

S.

considerando che tale sistema di valutazione dovrebbe attingere ai sistemi di valutazione esistenti senza duplicare gli sforzi o i risultati e dovrebbe riconoscere un ruolo attivo al Parlamento,

T.

considerando che il neoistituito «Forum della giustizia» potrebbe apportare un contributo importante alla fase di valutazione ex-ante delle iniziative legislative dell'Unione europea,

U.

considerando che, per garantire la coerenza dell' azione dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo i diritti fondamentali, è opportuno organizzare un processo di consultazione pubblica, basato sulle opportune procedure, comprese le valutazioni d'impatto, prima che la Commissione o gli Stati membri presentino proposte e iniziative in vista dell'adozione di strumenti legislativi europei,

V.

considerando che uno scambio costante di informazioni, prassi ed esperienze tra le autorità giudiziarie degli Stati membri apporta un contributo fondamentale allo sviluppo di un contesto basato sulla fiducia reciproca, come dimostrano i notevoli risultati ottenuti con il programma di scambi destinato alle autorità giudiziarie,

W.

considerando che nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale manca ancora un adeguato regime generale di protezione dei dati e che, in assenza di tale regime, i diritti delle persone i cui dati sono trattati devono essere attentamente disciplinati nel quadro dei singoli strumenti legislativi,

X.

considerando che, per essere efficace, lo spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve sfruttare le nuove tecnologie, fermo restando il rispetto dei diritti umani, e utilizzare gli strumenti offerti da Internet nell'applicazione delle politiche dell'Unione europea e nella diffusione e discussione delle informazioni e delle proposte,

Y.

considerando che il ruolo delle magistrature nazionali diviene sempre più importante nella lotta alla criminalità transnazionale e, allo stesso tempo, nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali,

Z.

considerando che gli organi di coordinamento come Eurojust hanno dimostrato di apportare un reale valore aggiunto e che la loro azione contro la criminalità transnazionale si è notevolmente ampliata, nonostante i poteri ancora troppo limitati di cui dispongono e la riluttanza di alcuni Stati membri a condividere informazioni in tale contesto,

AA.

considerando che manca un coordinamento per gli avvocati della difesa e che è pertanto opportuno prevedere un supporto e un riconoscimento a livello europeo per un siffatto coordinamento,

AB.

considerando che le mafie e la criminalità organizzata in generale sono ormai un fenomeno transnazionale con un impatto sociale, culturale, economico e politico sugli Stati membri e i paesi confinanti che deve essere combattuto anche a livello sociale, in cooperazione con la società civile e le istituzioni democratiche,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

in considerazione del fatto che uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea deve basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali, riprendere i lavori relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali, e in particolare adottare quanto prima:

un ambizioso strumento giuridico riguardante le garanzie procedurali nei procedimenti penali, basato sul principio della presunzione di non colpevolezza, come il diritto a una «comunicazione dei diritti», il diritto all'assistenza legale, il diritto all'assistenza legale gratuita ove necessario, sia prima che durante il processo, il diritto a produrre prove, il diritto a essere informato, in una lingua comprensibile per l'indagato/imputato, della natura e/o delle motivazioni delle contestazioni e/o dei fondamenti dei sospetti, il diritto di accesso a tutti i documenti pertinenti in un lingua che l'indagato/imputato comprende, il diritto a un interprete, il diritto a un'audizione e i diritti della difesa; la protezione degli indagati/imputati che non possono comprendere o seguire il procedimento, norme minime in materia di detenzione, condizioni e protezione degli indagati/imputati minorenni nonché meccanismi di ricorso efficaci e accessibili,

un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata,

uno strumento giuridico riguardante l'ammissibilità della prova nei procedimenti penali,

misure per stabilire norme minime in materia di condizioni carcerarie e detentive e un insieme di diritti comuni per i detenuti nell'Unione, tra cui il diritto di comunicare e il diritto all'assistenza consolare,

misure per agire come principale motore e sostenitore della società civile e delle istituzioni nei loro sforzi di lotta contro le mafie nonché iniziative in vista dell'adozione di uno strumento legislativo riguardante la confisca dei beni finanziari e delle proprietà delle organizzazioni criminali internazionali e la riutilizzazione di tali beni e proprietà a scopi sociali;

b)

in considerazione del fatto che il principio del riconoscimento reciproco è la pietra angolare sulla quale si basa la cooperazione in materia penale, adottare senza indugio gli strumenti giuridici a livello europeo ancora necessari per completarne l'attuazione, e assicurare lo sviluppo di norme equivalenti per i diritti processuali, nonché il ravvicinamento delle norme minime concernenti elementi della procedura penale;

c)

applicare efficacemente, insieme agli Stati membri, il principio del riconoscimento reciproco in materia di giustizia penale, prestando la necessaria attenzione alle difficoltà e ai risultati nell'attuazione e nell'applicazione quotidiana del mandato d'arresto europeo, e assicurare che, in sede di applicazione di tale principio, gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e i principi generali del diritto, come stabilito dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea;

d)

invitare gli Stati membri ad applicare il principio di proporzionalità in sede di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e richiamare l'attenzione su altri strumenti giuridici, come le audizioni mediante videoconferenza che, con le debite salvaguardie, potrebbero rivelarsi idonee in casi specifici;

e)

fare il punto, in collaborazione con il Parlamento, sullo stato attuale della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea, prendendo in considerazione sia le carenze che i progressi;

f)

istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, un comitato di saggi (giuristi) incaricato di predisporre uno studio sulle similarità e le differenze tra gli ordinamenti penali di tutti gli Stati membri e presentare proposte per lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea che assicuri l'equilibrio tra efficacia dell'azione penale e garanzia dei diritti individuali;

g)

istituire, insieme alla Commissione e al Parlamento, e in collaborazione con le competenti commissioni del Consiglio d'Europa, come la CEPEJ, e con le reti europee esistenti che si occupano di questioni penali, un sistema di monitoraggio e valutazione obiettivo, imparziale, trasparente, completo, orizzontale e continuo dell'attuazione delle politiche e degli strumenti giuridici europei in questo settore, nonché della qualità, efficacia, integrità ed equità della giustizia, che tenga conto anche del livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri, concepito sul modello del sistema di valutazione paritetica e in grado di produrre relazioni affidabili con cadenza almeno annuale. In particolare, tale sistema di valutazione dovrebbe:

dar vita a una rete di valutazione composta da un livello politico e da un livello tecnico,

individuare, sulla base di un esame dei sistemi di valutazione esistenti, priorità, ambito, criteri e metodi, tenendo presente che la valutazione non dovrebbe essere teorica ma dovrebbe piuttosto analizzare l'impatto delle politiche comunitarie sul campo e sulla gestione ordinaria della giustizia, oltre che la qualità, l'efficienza, l'integrità e l'equità della giustizia stessa, come pure il livello di applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte dei diritti dell'uomo da parte degli Stati membri,

evitare la duplicazione dei sistemi di valutazione già esistenti, e promuovere le sinergie con i medesimi,

ricorrere a un approccio misto in cui confluiscano sia le informazioni statistiche e legislative che una valutazione dell'applicazione degli strumenti comunitari sul campo,

raccogliere dati confrontabili e fare il punto, per quanto possibile, dei dati già disponibili,

associare strettamente il Parlamento sia al livello politico che al livello tecnico del sistema di valutazione;

h)

fare il punto, insieme alla Commissione e al Parlamento, sullo stato attuale della formazione giudiziaria nell'Unione europea, esaminandone i punti deboli e le necessità, e agire immediatamente, evitando qualsiasi inutile duplicazione degli sforzi, per promuovere l'instaurarsi di un'autentica cultura giudiziaria dell'Unione grazie alla creazione di una Scuola giudiziaria europea per i giudici, i procuratori, gli avvocati difensori e altri partecipanti all'amministrazione della giustizia, la quale dovrebbe:

essere basata sulla rete europea di formazione giudiziaria esistente e con la prospettiva di evolvere verso un Istituto dell'Unione europea collegato alle agenzie esistenti, con una struttura solida e adeguata, all'interno della quale sarà necessario attribuire un ruolo preminente alle scuole nazionali della magistratura, alle reti giudiziarie e ad altre organizzazioni, quali l'Accademia di diritto europeo, nonché alle organizzazioni operanti nel settore dei diritti della difesa, associandovi la Commissione,

gestire e sviluppare ulteriormente il programma di scambi per le autorità giudiziarie,

definire programmi comuni di formazione giudiziaria, assicurando che la componente europea sia presente in funzione dei diversi settori del diritto,

offrire, su base di volontariato, una formazione iniziale e una formazione permanente ai giudici, ai procuratori e agli avvocati difensori europei,

rafforzare le competenze linguistiche delle autorità giudiziarie, degli avvocati e degli altri soggetti interessati,

offrire tale formazione anche ai paesi candidati e ad altri Stati con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione e partenariato;

i)

esortare gli Stati membri ad attuare pienamente e quanto prima la decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (5613/2008) (18), a incoraggiare le autorità nazionali ad associare Eurojust alle fasi iniziali delle procedure di cooperazione, per superare la riluttanza a condividere le informazioni e a cooperare pienamente, manifestatasi a livello nazionale;, a coinvolgere pienamente il Parlamento, insieme alla Commissione e a Eurojust, nelle prossime attività finalizzate alla corretta applicazione della decisione di attuazione di Eurojust;

j)

definire un piano per l'attuazione della summenzionata decisione, in particolare relativamente alle competenze di Eurojust in materia di:

soluzione dei conflitti di giurisdizione,

potere di avviare indagini o azioni penali;

k)

agire in vista della pubblicazione, ogni anno, di una relazione completa sulla criminalità nell'Unione europea in cui confluiscano le relazioni riguardanti settori specifici, come la relazione OCTA (Organised Crime Threat Assessment – Valutazione della minaccia della criminalità organizzata), la relazione annuale di Eurojust, ecc.;

l)

invitare gli Stati membri a portare avanti i lavori relativi all'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia relativa a una decisione quadro del Consiglio in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali (5208/2009), al fine di tutelare i diritti dell'indagato/imputato di essere informato e di intervenire in tutte le fasi del processo di determinazione della giurisdizione penale, e consultare nuovamente il Parlamento sulla base dei progressi ottenuti nei negoziati in sede di Consiglio;

m)

prestare la dovuta attenzione ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie per assicurare un elevato livello di sicurezza pubblica e sfruttare appieno le potenzialità offerte da Internet per diffondere le informazioni, per rafforzare il ruolo del «Forum della giustizia» di recente creazione, per incoraggiare lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento (e-learning), e per raccogliere e condividere dati, aggiornando e rafforzando le basi di dati esistenti come quelle delle dogane, essenziali per la lotta al contrabbando e alla tratta di esseri umani, ma assicurando allo stesso tempo il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un livello elevato di protezione della vita privata con riferimento al trattamento dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.


(1)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 159.

(2)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.

(3)  GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0381.

(5)  GU C 18 del 19.1.2001, pag. 9.

(6)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.

(7)  GU C 299 del 22.11.2008, pag. 1.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0352.

(9)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0384 e P6_TA(2008)0380.

(11)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0486.

(13)  Gisèle Vernimmen-Van Tiggelen and Laura Surano, Institute for European Studies, Université Libre de Bruxelles ECLAN – Rete accademica di diritto penale europeo.

(14)  COM(2006)0008 e documenti del Consiglio 8409/2008, 10330/1/2008, 7024/1/2008, 7301/2/2008, 9617/2/2008, 9927/2/2008, 13416/2/2008, 15691/2/2008 e 17220/1/2008.

(15)  Testi approvati, P6_TA(2008)0637.

(16)  Testi approvati, P6_TA(2008)0465.

(17)  Raccomandazione del 14 ottobre 2004 destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sul futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché sulle condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia, (GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 58); raccomandazione del 22 febbraio 2005 destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).

(18)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


PARERI

Parlamento europeo

Martedì 5 maggio 2009

5.8.2010   

IT

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CE 212/123


Martedì 5 maggio 2009
Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea

P6_TA(2009)0347

Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea

2010/C 212 E/20

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che l'organizzazione Special Olympics Europe offre opportunità di carattere sportivo e sociale ad adulti e bambini con disabilità mentali,

B.

considerando che in tutti gli Stati membri esistono programmi di Special Olympics ai quali partecipano mezzo milione di atleti,

C.

considerando che Special Olympics applica giorno dopo giorno le politiche dell'Unione europea, promuovendo lo sport e il volontariato a livello transfrontaliero, combattendo gli stereotipi sulla disabilità, promuovendo la salute pubblica e coinvolgendo in attività sociali le persone emarginate,

D.

considerando che Special Olympics Europe ospiterà due prossimi grandi eventi, ossia i Giochi olimpici estivi speciali europei che si terranno nel 2010 a Varsavia (Polonia) e i Giochi olimpici speciali mondiali che saranno organizzati nell'estate del 2011 ad Atene (Grecia),

E.

considerando che l'Unione europea ha sostenuto finanziariamente l'edizione estiva dei Giochi olimpici speciali mondiali tenutasi nel 2003 in Irlanda,

1.

ritiene che la prestazione di servizi da parte di Special Olympics a livello locale, nazionale e internazionale necessiti di ingenti finanziamenti;

2.

osserva che Special Olympics Europe chiede alla Commissione europea di contribuire finanziariamente all'organizzazione dei Giochi europei estivi di Varsavia del 2010 e dei Giochi mondiali estivi di Atene del 2011;

3.

è consapevole dei benefici che lo svolgimento di tali eventi in Europa apporterà agli atleti, alle loro famiglie e alla collettività in genere;

4.

esorta la Commissione a sostenere i Giochi che si terranno a Varsavia nel 2010 e ad Atene nel 2011;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 5 maggio 2009

5.8.2010   

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CE 212/124


Martedì 5 maggio 2009
Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello

P6_TA(2009)0337

Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

2010/C 212 E/21

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0286/2009),

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2 391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.


5.8.2010   

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Martedì 5 maggio 2009
Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi

P6_TA(2009)0338

Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))

2010/C 212 E/22

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 19 febbraio 2009, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0269/2009),

1.

decide di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.


Mercoledì 6 maggio 2009

5.8.2010   

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CE 212/126


Mercoledì 6 maggio 2009
Attribuzioni delle commissioni parlamentari

P6_TA(2009)0348

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti

2010/C 212 E/23

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto l'articolo 174, paragrafo 2, del proprio regolamento,

1.

decide di costituire le seguenti commissioni permanenti:

I.

Commissione per gli affari esteri

II.

Commissione per lo sviluppo

III.

Commissione per il commercio internazionale

IV.

Commissione per i bilanci

V.

Commissione per il controllo dei bilanci

VI.

Commissione per i problemi economici e monetari

VII.

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

VIII.

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

IX.

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

X.

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

XI.

Commissione per i trasporti e il turismo

XII.

Commissione per lo sviluppo regionale

XIII.

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

XIV.

Commissione per la pesca

XV.

Commissione per la cultura e l'istruzione

XVI.

Commissione giuridica

XVII.

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

XVIII.

Commissione per gli affari costituzionali

XIX.

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

XX.

Commissione per le petizioni

2.

decide di sostituire l'allegato VI del proprio regolamento con il seguente testo:

Mercoledì 6 maggio 2009
«ALLEGATO VI

Attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti

I.     Commissione per gli affari esteri

Commissione competente per:

1.

la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD); in tale contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per la sicurezza e la difesa;

2.

le relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, con l'ONU e con le altre organizzazioni internazionali e assemblee interparlamentari per le questioni che rientrano nelle sue competenze;

3.

il rafforzamento delle relazioni politiche con i paesi terzi, in particolare quelli che si trovano nelle immediate vicinanze dell'Unione, attraverso importanti programmi di cooperazione e di assistenza o attraverso accordi internazionali quali gli accordi di associazione e di partenariato;

4.

l'apertura, il monitoraggio e la conclusione dei negoziati relativi all'adesione di Stati europei all'Unione;

5.

le questioni concernenti i diritti dell'uomo, la protezione delle minoranze e la promozione dei valori democratici nei paesi terzi; in questo contesto la commissione è assistita da una sottocommissione per i diritti dell'uomo; fatte salve le disposizioni pertinenti, alle riunioni della sottocommissione sono invitati membri di altre commissioni e di altri organi dotati di competenze in questo settore.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle commissioni parlamentari miste e delle commissioni parlamentari di cooperazione nonché delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni ad hoc e delle missioni di osservazione elettorale che rientrano nel suo ambito di competenza.

II.     Commissione per lo sviluppo

Commissione competente per:

1.

la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione, in particolare:

a)

il dialogo politico con i paesi in via di sviluppo, a livello bilaterale e nelle pertinenti organizzazioni internazionali e sedi interparlamentari,

b)

l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di cooperazione con tali paesi,

c)

la promozione dei valori democratici, del buon governo e dei diritti dell'uomo nei paesi in via di sviluppo;

2.

le questioni riguardanti l'accordo di partenariato ACP-UE e le relazioni con gli organi competenti;

3.

la partecipazione del Parlamento a missioni di osservazione elettorale, ove opportuno in cooperazione con altre commissioni e delegazioni pertinenti.

La commissione assicura il coordinamento dei lavori delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni ad hoc che rientrano nel suo ambito di competenza.

III.     Commissione per il commercio internazionale

Commissione competente per:

le questioni relative alla definizione e all'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione e alle sue relazioni economiche esterne, in particolare:

1.

le relazioni finanziarie, economiche e commerciali con paesi terzi e organizzazioni regionali;

2.

le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale;

3.

le relazioni con le organizzazioni internazionali pertinenti e con le organizzazioni che promuovono l'integrazione economica e commerciale regionale al di fuori dell'Unione;

4.

le relazioni con l'Organizzazione mondiale per il commercio, compresa la sua dimensione parlamentare.

La commissione assicura il collegamento con le pertinenti delegazioni interparlamentari e delegazioni ad hoc per gli aspetti economici e commerciali delle relazioni con i paesi terzi.

IV.     Commissione per i bilanci

Commissione competente per:

1.

il quadro finanziario pluriennale delle entrate e delle spese dell'Unione e il sistema delle risorse proprie dell'Unione;

2.

le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia;

3.

lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento;

4.

il bilancio degli organismi decentrati;

5.

le attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;

6.

l'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo, fatte salve le attribuzioni della commissione competente per l'accordo di partenariato ACP-UE;

7.

le incidenze finanziarie e la compatibilità con il quadro finanziario pluriennale di tutti gli atti comunitari, fatte salve le attribuzioni delle commissioni interessate;

8.

il monitoraggio e la valutazione dell'esecuzione del bilancio in corso, nonostante l'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento, gli storni di stanziamenti, le procedure relative agli organigrammi, gli stanziamenti amministrativi e i pareri su progetti in materia di immobili aventi incidenze finanziarie significative;

9.

il regolamento finanziario, escluse le questioni concernenti l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

V.     Commissione per il controllo dei bilanci

Commissione competente per:

1.

il controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo di sviluppo nonché le decisioni di discarico che devono essere adottate dal Parlamento, compresa la procedura interna di discarico e tutte le altre misure di accompagnamento o di applicazione di tali decisioni;

2.

la chiusura, il rendimento e la verifica dei conti e dei bilanci finanziari dell'Unione, delle sue istituzioni e di ogni organismo da essa finanziato, ivi compresa la determinazione degli stanziamenti da riportare e dei saldi;

3.

il controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti;

4.

la valutazione del rapporto costo-efficacia delle varie forme di finanziamento comunitario in sede di attuazione delle politiche dell'Unione;

5.

l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione, le misure volte a prevenire e perseguire tali casi e in generale la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

6.

le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni;

7.

il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.

VI.     Commissione per i problemi economici e monetari

Commissione competente per:

1.

le politiche economiche e monetarie dell'Unione, il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e il sistema monetario e finanziario europeo (comprese le relazioni con le istituzioni od organizzazioni pertinenti);

2.

la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti (pagamenti transfrontalieri, spazio unico dei pagamenti, bilancia dei pagamenti, movimenti di capitali e politica di assunzione e di erogazione di prestiti, controllo dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi, misure volte ad incoraggiare l'esportazione di capitali dell'Unione);

3.

il sistema monetario e finanziario internazionale (comprese le relazioni con le istituzioni e le organizzazioni finanziarie e monetarie);

4.

le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici;

5.

le disposizioni fiscali;

6.

la regolamentazione e la vigilanza in materia di servizi, istituzioni e mercati finanziari, compresi la rendicontazione finanziaria, la revisione dei conti, le norme contabili, il governo societario e le altre questioni di diritto delle società riguardanti specificamente i servizi finanziari.

VII.     Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Commissione competente per:

1.

la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, quali le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e la protezione sociale;

2.

le misure per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

3.

il Fondo sociale europeo;

4.

la politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali;

5.

la libera circolazione dei lavoratori e dei pensionati;

6.

il dialogo sociale;

7.

tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso;

8.

le relazioni con:

il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),

la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,

la Fondazione europea per la formazione professionale,

l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

nonché le relazioni con altri organismi dell'Unione europea e altre organizzazioni internazionali pertinenti.

VIII.     Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Commissione competente per:

1.

la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela concernenti, in particolare:

a)

l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, le sostanze e i preparati pericolosi, i livelli di rumore, il cambiamento climatico, la tutela della biodiversità;

b)

lo sviluppo sostenibile;

c)

le misure e gli accordi internazionali e regionali per la protezione dell'ambiente;

d)

la riparazione del danno ambientale;

e)

la protezione civile;

f)

l'Agenzia europea dell'ambiente;

g)

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche;

2.

la sanità pubblica, in particolare:

a)

i programmi e le azioni specifiche nel settore della sanità pubblica;

b)

i prodotti farmaceutici e cosmetici;

c)

gli aspetti sanitari del bioterrorismo;

d)

l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

3.

le questioni riguardanti la sicurezza alimentare, in particolare:

a)

l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari,

b)

la legislazione veterinaria concernente la protezione contro i rischi per la salute umana; i controlli sanitari dei prodotti alimentari e dei sistemi di produzione alimentare,

c)

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Ufficio alimentare e veterinario europeo.

IX.     Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Commissione competente per:

1.

la politica industriale dell'Unione e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese;

2.

la politica dell'Unione europea nel campo della ricerca, compresi la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

3.

la politica spaziale;

4.

le attività del Centro comune di ricerca, l'Ufficio centrale di misure nucleari, JET, ITER e gli altri progetti nello stesso settore;

5.

le misure comunitarie riguardanti la politica energetica in generale, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e l'efficienza energetica, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia;

6.

il trattato Euratom e l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom; la sicurezza nucleare, lo smantellamento degli impianti e lo smaltimento dei residui nel settore nucleare;

7.

la società dell'informazione e la tecnologia dell'informazione, compresi la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni.

X.     Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Commissione competente per:

1.

il coordinamento a livello comunitario della legislazione nazionale nel settore del mercato interno e dell'unione doganale, in particolare:

a)

la libera circolazione delle merci, compresa l'armonizzazione delle norme tecniche;

b)

il diritto di stabilimento;

c)

la libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale;

2.

le misure volte all'individuazione e all'eliminazione di potenziali ostacoli al funzionamento del mercato interno;

3.

la promozione e la tutela degli interessi economici dei consumatori, eccettuate le questioni concernenti la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nel contesto dell'instaurazione del mercato interno.

XI.     Commissione per i trasporti e il turismo

Commissione competente per:

1.

lo sviluppo di una politica comune per i trasporti ferroviari, su strada, per vie navigabili, marittimi ed aerei, in particolare:

a)

le norme comuni applicabili ai trasporti all'interno dell'Unione europea;

b)

la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti;

c)

la fornitura di servizi di trasporto e le relazioni con i paesi terzi nel settore dei trasporti;

d)

la sicurezza dei trasporti;

e)

le relazioni con le organizzazioni internazionali dei trasporti;

2.

i servizi postali;

3.

il turismo.

XII.     Commissione per lo sviluppo regionale

Commissione competente per:

la politica regionale e di coesione, in particolare:

a)

il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e gli altri strumenti di politica regionale dell'Unione europea;

b)

la valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione sulla coesione economica e sociale;

c)

il coordinamento degli strumenti strutturali dell'Unione;

d)

le regioni ultraperiferiche e le regioni insulari nonché la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

e)

le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.

XIII.     Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune;

2.

lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari;

3.

la legislazione in materia di:

a)

questioni veterinarie e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per la salute umana,

b)

allevamento e benessere degli animali;

4.

il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli;

5.

l'approvvigionamento di materie prime agricole;

6.

l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

7.

la silvicoltura.

XIV.     Commissione per la pesca

Commissione competente per:

1.

il funzionamento e lo sviluppo della politica comune della pesca e la sua gestione;

2.

la conservazione delle risorse della pesca;

3.

l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;

4.

la politica strutturale nei settori della pesca e dell'acquacoltura, compresi gli strumenti finanziari di orientamento della pesca;

5.

gli accordi internazionali di pesca.

XV.     Commissione per la cultura e l'istruzione

Commissione competente per:

1.

gli aspetti culturali dell'Unione europea ed in particolare:

a)

il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura,

b)

la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica,

c)

la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, gli scambi culturali e la creazione artistica;

2.

la politica dell'Unione europea nel campo dell'istruzione, compresi il settore dell'istruzione superiore europea, la promozione del sistema delle scuole europee e l'apprendimento durante tutto l'arco della vita;

3.

la politica dell'audiovisivo e gli aspetti culturali ed educativi della società dell'informazione;

4.

la politica della gioventù e lo sviluppo di una politica dello sport e delle attività ricreative;

5.

la politica dell'informazione e dei media;

6.

la cooperazione con i paesi terzi nei settori della cultura e dell'istruzione e le relazioni con le pertinenti organizzazioni e istituzioni internazionali.

XVI.     Commissione giuridica

Commissione competente per:

1.

l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea, la conformità degli atti dell'Unione europea al diritto primario, in particolare la scelta delle basi giuridiche e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2.

l'interpretazione e l'applicazione del diritto internazionale, se e in quanto esso interessi l'Unione europea;

3.

la semplificazione del diritto comunitario, in particolare le proposte legislative per la sua codificazione ufficiale;

4.

la tutela giurisdizionale dei diritti e delle prerogative del Parlamento, compresa la sua partecipazione a ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado;

5.

gli atti comunitari che interessano l'ordinamento giuridico degli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:

a)

diritto civile e commerciale,

b)

diritto delle società,

c)

diritto della proprietà intellettuale,

d)

diritto processuale;

6.

le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile;

7.

la responsabilità ambientale e le sanzioni applicabili ai reati contro l'ambiente;

8.

le questioni etiche connesse con le nuove tecnologie, applicando la procedura con le commissioni interessate;

9.

lo Statuto dei deputati e lo Statuto del personale delle Comunità europee;

10.

i privilegi e le immunità nonché la verifica dei poteri dei deputati;

11.

l'organizzazione e lo statuto della Corte di giustizia;

12.

l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

XVII.     Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Commissione competente per:

1.

la protezione, nel territorio dell'Unione, dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, enunciati nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

2.

le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro;

3.

la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

4.

l'instaurazione e lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare:

a)

le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni;

b)

le misure riguardanti una gestione integrata delle frontiere esterne;

c)

le misure relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

5.

l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, Europol, Eurojust, Cepol e gli altri organismi e agenzie operanti nello stesso campo;

6.

la constatazione di un chiaro rischio di una violazione grave da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri.

XVIII.     Commissione per gli affari costituzionali

Commissione competente per:

1.

gli aspetti istituzionali del processo d'integrazione europea, in particolare nel quadro della preparazione e dei lavori delle convenzioni e delle conferenze intergovernative;

2.

l'applicazione del trattato UE e la valutazione del suo funzionamento;

3.

le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione;

4.

le relazioni interistituzionali, compreso l'esame, sulla base dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento, degli accordi interistituzionali ai fini della loro approvazione da parte del Parlamento;

5.

la procedura elettorale uniforme;

6.

i partiti politici a livello europeo, fatte salve le competenze dell'Ufficio di presidenza;

7.

la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi comuni agli Stati membri;

8.

l'interpretazione e l'applicazione del regolamento e le proposte di modifica del medesimo.

XIX.     Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Commissione competente per:

1.

la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;

2.

la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;

3.

la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

4.

l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;

5.

la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere (“gender mainstreaming”) in tutti i settori;

6.

il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;

7.

la politica d'informazione riguardo alle donne.

XX.     Commissione per le petizioni

Commissione competente per:

1.

le petizioni;

2.

le relazioni con il Mediatore europeo.»

3.

decide che la presente decisione entrerà in vigore il primo giorno della prima tornata della settima legislatura;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


5.8.2010   

IT

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CE 212/136


Mercoledì 6 maggio 2009
Delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali

P6_TA(2009)0349

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e alle assemblee parlamentari multilaterali

2010/C 212 E/24

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visti gli articoli 188 e 190 del suo regolamento,

visti gli accordi di associazione e di cooperazione, nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi,

con l'intento di contribuire, mediante un costante dialogo interparlamentare, al rafforzamento della democrazia parlamentare,

1.

decide di fissare il numero delle delegazioni e i loro raggruppamenti regionali nel modo seguente:

a)   Europa, Balcani occidentali e Turchia

Delegazioni alla:

commissione parlamentare mista UE-Croazia

commissione parlamentare mista UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia

commissione parlamentare mista UE-Turchia

Delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Delegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia e Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo

b)   Russia, Stati del partenariato orientale, Asia centrale e Mongolia

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Russia

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Ucraina

Delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare UE-Moldova

Delegazione per le relazioni con la Bielorussia

Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-Georgia

Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakstan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia

c)   Maghreb, Mashreq, Israele e Palestina

Delegazioni per le relazioni con:

Israele

il Consiglio legislativo palestinese

i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo

i paesi del Mashreq

d)   Penisola arabica, Iraq e Iran

Delegazioni per le relazioni con:

la penisola arabica

l'Iraq

l'Iran

e)   Americhe

Delegazioni per le relazioni con:

gli Stati Uniti

il Canada

i paesi dell'America centrale

i paesi della Comunità andina

il Mercosur

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico

Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile

f)   Asia/Pacifico

Delegazioni per le relazioni con:

il Giappone

la Repubblica popolare cinese

l'India

l'Afghanistan

i paesi dell'Asia meridionale

i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

la Penisola coreana

l'Australia e la Nuova Zelanda

g)   Africa

Delegazione per le relazioni con:

il Sudafrica

Delegazione per le relazioni con:

il Parlamento panafricano

h)   Assemblee multilaterali

Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Delegazione all'Assemblea parlamentare euromediterranea

Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO

(composta di membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa)

2.

(bis)

decide che alle commissioni parlamentari dell'APE potranno partecipare unicamente i membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo - garantendo che la commissione per il commercio internazionale, in quanto commissione competente, conservi il ruolo guida - e che esse dovrebbero coordinare la propria attività con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

(ter)

decide che alle Assemblee parlamentari Euromed, Eurolat ed Euronest potranno partecipare solamente i membri delle rispettive delegazioni bilaterali o subregionali;

3.

ricorda la decisione della Conferenza dei presidenti di costituire un'Assemblea parlamentare Euronest per associare il Parlamento europeo ai parlamenti di Ucraina, Moldova, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian e Georgia; decide, per quanto riguarda la Bielorussia, che la Conferenza dei presidenti presenterà delle proposte per quanto riguarda la rappresentanza della Bielorussia in seno all'Assemblea parlamentare Euronest;

4.

decide che la Conferenza dei presidenti di delegazione dovrebbe definire un progetto di calendario annuale, che sarà approvato dalla Conferenza dei presidenti previa consultazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, fermo restando tuttavia che la Conferenza dei presidenti può modificare il calendario per reagire a determinati eventi politici;

5.

decide che i gruppi politici e i deputati non iscritti designeranno, per ciascuna delegazione, un numero di supplenti permanenti che non potrà superare il numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi o i deputati non iscritti;

6.

decide di intensificare la cooperazione con le commissioni interessate dall'attività delle delegazioni, nonché la loro consultazione, organizzando riunioni congiunte tra tali organi nei luoghi di lavoro abituali;

7.

si impegna a garantire che, a livello pratico, uno o più relatori/presidenti delle commissioni possano partecipare ai lavori delle delegazioni, delle commissioni di cooperazione parlamentare, delle commissioni parlamentari miste e delle assemblee parlamentari multilaterali; decide che il Presidente, su richiesta congiunta dei presidenti della delegazione e della commissione interessate, autorizzi tali missioni;

8.

stabilisce che la presente decisione entrerà in vigore alla prima tornata della settima legislatura;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.


5.8.2010   

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Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione

P6_TA(2009)0353

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione (2006/2209(REG))

2010/C 212 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente in data 20 luglio 2006,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0027/2009),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Nel caso in cui una petizione abbia come firmatari più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti sostituti che sono considerati i firmatari ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione.

Qualora tutti i firmatari ritirino tale sostegno, la petizione diviene caduca.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 3

3.

Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3.

Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento . Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi .

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

 

L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 5

5.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea .

5.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 194 del trattato CE .

Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 6

6.

Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.

6.

Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 7

7.

In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8

8.

A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione è iscritta in un ruolo generale pubblico.

8.

Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

8 bis.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia rivelato, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo)

 

8 ter.

Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta precauzioni idonee a evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.

Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, attraverso una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 1

1.

Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo .

1.

Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti . Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge entro otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e sono altresì senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 131 bis.

La commissione può , in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46.

La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame conformemente all'articolo 46 e all'allegato VI .

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 2

2.

È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

2.

È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 3

3.

Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco .

3.

Ai fini dell'esame delle petizioni , dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni , la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce .

Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 4

4.

Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di presentarle taluni documenti , di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi .

4.

La commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di assisterla , specialmente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto comunitario, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione . Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 5

5.

La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate .

5.

La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta .

Essa può inoltre chiedere che il suo parere sia trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio.

 

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 7

7.

Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.

7.

Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che sono alla base di tale decisione.

Una volta terminato l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima viene archiviata e il firmatario ne è informato.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 193 bis (nuovo)

 

Articolo 193 bis

Iniziativa dei cittadini

Quando il Parlamento è informato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, se del caso, informa al proposito i firmatari che hanno presentato una petizione su argomenti connessi.


5.8.2010   

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CE 212/145


Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione generale del regolamento del Parlamento

P6_TA(2009)0359

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2007/2124(REG))

2010/C 212 E/26

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0273/2009),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

decide di inserire nel regolamento come allegato XVI sexies il Codice di condotta per la negoziazione dei fascicoli di codecisione, quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2008;

3.

decide che le modifiche entrano in vigore il primo giorno della settima legislatura;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

1.

Il Parlamento può stabilire norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.

1.

Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, che sono allegate al presente regolamento.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Articolo 10 bis

Osservatori

1.

In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo.

2.

Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento.

3.

Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori.

Emendamento 51

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 11

Presidente decano

Presidente provvisorio

1.

Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il più anziano dei deputati presenti assume , in qualità di decano d'età, le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

1.

Nella seduta di cui all'articolo 127, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

2.

Sotto la presidenza del decano d'età non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

2.

Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri.

Il decano d'età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la sua presidenza è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri.

Emendamento 52

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 13

1.

Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al decano d'età , il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al precedente scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

1.

Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11 , il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

2.

Non appena il Presidente è stato eletto, il decano d'età gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

2.

Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 11 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni, il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 28 – paragrafo 2

2.

Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni devono essere presentate per iscritto al Presidente ; le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul bollettino del Parlamento entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

2.

Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati , e pubblicate sul sito web del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Articolo 30 bis

Intergruppi

I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.

Questi raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 36 – paragrafo 1

1.

Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o per ogni altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con le prospettive finanziarie .

1.

Fatto salvo l'articolo 40, per ogni proposta della Commissione o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale .

 

(Emendamento orizzontale: i termini «prospettive finanziarie» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «quadro finanziario pluriennale».)

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 39 – paragrafo 1

1.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

1.

Il Parlamento può chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del trattato CE, di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale . Il Parlamento può nel contempo stabilire un termine per la presentazione di tale proposta.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 45 – paragrafo 2

2.

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione non sono ricevibili in Aula , a meno che non siano presentati dal relatore affinché si tenga conto di nuove informazioni , possono tuttavia essere presentate proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il suddetto paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica conformemente ai criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.

2.

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 131 bis. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 151, paragrafo 4. Il presente paragrafo non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta conformemente al diritto d'iniziativa di cui all'articolo 38 bis o all'articolo 39 o se la relazione può essere considerata strategica secondo i criteri definiti dalla Conferenza dei presidenti.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 – trattino 3

i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;

i presidenti, i relatori e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o congiunte e convengono le modalità precise della loro cooperazione . In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 47 bis; si applica mutatis mutandis l'articolo 179, paragrafo 2, seconda e terza frase ;

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 – trattino 4

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata , e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione . Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino ;

la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti su questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula ;

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 47 bis (nuovo)

 

Articolo 47 bis

Procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 47, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 51 – paragrafo 3

3.

Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento.

3.

Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento.

 

(Emendamento orizzontale: in tutte le disposizioni inerenti alla procedura legislativa ordinaria, i termini «parere del Parlamento» sono sostituiti nell'intero testo del regolamento dai termini «posizione del Parlamento».)

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 1

1.

Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirarla.

1.

Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 2

2.

Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente constata che la procedura di consultazione è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio.

2.

Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio.

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 52 – paragrafo 3

3.

Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa.

3.

Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa , a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa .

In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

In caso di rinvio in commissione , la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.

Emendamento 59

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)

 

Articolo 65 bis

Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative

1.

I negoziati intrapresi con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta per la negoziazione nel contesto delle procedure di codecisione (Allegato XVI sexies).

2.

Prima dell'avvio di detti negoziati la commissione competente dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione a maggioranza dei suoi membri e adottare un mandato, orientamenti o priorità.

3.

Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della commissione, quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in Aula.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 66

1.

Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di averne approvato gli emendamenti, ma di non aver ulteriormente modificato la proposta della Commissione o qualora nessuna delle due istituzioni abbia modificato la proposta della Commissione, il Presidente annuncia in Aula che la proposta è definitivamente approvata.

Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento , il Presidente , previa messa a punto a norma dell'articolo 172 bis, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento .

2.

Prima di procedere a tale annuncio, il Presidente verifica che gli eventuali adeguamenti tecnici apportati dal Consiglio alla proposta non riguardino il merito della proposta stessa. In caso di dubbio, il Presidente consulta la commissione competente. Qualora risulti che talune modifiche siano sostanziali, il Presidente comunica al Consiglio che il Parlamento procederà a una seconda lettura non appena siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 57.

 

3.

Dopo aver proceduto all'annuncio di cui al paragrafo 1, il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procede alla firma dell'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 68.

 

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – titolo

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – paragrafo 1

1.

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio vengono apposte la firma del Presidente e quella del segretario generale, dopo aver verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate.

soppresso

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 – paragrafo 7

7.

Gli atti di cui sopra sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

soppresso

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa)

 

Articolo 68 bis

Firma degli atti adottati

Dopo aver messo a punto il testo approvato a norma dell'articolo 172 bis e verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio.

Emendamento 68

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 80 bis – paragrafo 3 – comma 3

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 50, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.

Emendamento 23

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 83 – paragrafo 1

1.

Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente si assicura che il Parlamento venga esaurientemente informato dalla Commissione in merito alle sue raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata.

1.

Qualora si intendano aprire negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 46, paragrafo 1. Se del caso, si applicano l'articolo 179, paragrafo 2, e gli articoli 47 o 47 bis.

 

I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata , e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 .

Emendamento 24

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 83 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.

Prima della votazione sul parere conforme, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione sul parere conforme è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata.

Emendamento 25

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 97 – paragrafo 3

3.

Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e gli altri documenti indicati in allegato al presente regolamento sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

3.

Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate.

Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal l'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web del Parlamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate ; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta .

I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta .

 

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

(L'allegato XV è soppresso)

Emendamento 26

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 103 – paragrafo 1

1.

I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente decide quando tale dichiarazione possa aver luogo e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

1.

I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise.

Emendamento 60

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 1

1.

Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento attinente alle attività dell'Unione europea. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.

1.

Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso . Il Presidente concede un'autorizzazione caso per caso. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico e tenuto, durante le tornate, all'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.

Emendamento 27

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 3

3.

Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale.

3.

Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato .

Emendamento 28

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 116 – paragrafo 4

4.

Tale dichiarazione è trasmessa , al termine della tornata, alle istituzioni in essa menzionate, con l'indicazione dei nomi dei firmatari. Essa figura nel processo verbale della seduta nella quale è comunicata. La pubblicazione segna la chiusura della procedura.

4.

La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari , al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari.

Emendamento 29

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 131 bis

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7 .

Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il Presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire .

Emendamento 30 e 66

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 142

Ripartizione del tempo di parola

Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori

1.

La Conferenza dei presidenti può proporre di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

1.

La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione.

 

1 bis.

I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama.

 

1 ter.

Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto.

2.

Il tempo di parola è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

2.

Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

a)

una prima frazione del tempo di parola viene ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

a)

una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

b)

una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri;

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

c)

ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b).

3.

Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

3.

Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati.

 

3 bis.

Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri.

 

3 ter.

Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti.

 

3 quater.

Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione.

4.

La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale, sulle mozioni di procedura, sulle modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno.

4.

La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori , sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno.

 

4 bis.

Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato.

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati al Parlamento.

5.

Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati.

6.

Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

6.

Fatto salvo l'articolo 197 del trattato CE, il Presidente cerca di concordare con la Commissione e il Consiglio l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato.

7.

I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

7.

I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione.

 

(Gli articoli 141 e 143 decadono)

Emendamento 32

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 150 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

 

Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti.

Emendamento 33

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 156

Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli . Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula.

1.

Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste . Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.

Emendamento 34

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 157 – paragrafo 1

1.

Quando il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

1.

Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate.

Emendamento 35

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 159 bis (nuovo)

 

Articolo 159 bis

Votazione finale

In sede di votazione su una proposta legislativa, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica.

Emendamento 36

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 160 – paragrafo 1

1.

Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, e 100, paragrafo 5, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

1.

Oltre ai casi previsti agli articoli 99, paragrafo 4, 100, paragrafo 5 e 159 bis , la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza.

Emendamento 37

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 160 – paragrafo 2 – comma 1

2.

Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato designato dalla sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.

2.

La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato a votare per ultimo.

Emendamento 38

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 162 – paragrafo 4 – comma 1

4.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a sei scrutatori estratti a sorte tra i deputati.

4.

Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati , salvo in caso di votazione elettronica .

Emendamento 39

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 172

1.

Il processo verbale di ogni seduta, contenente le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

1.

Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, ai sensi del presente paragrafo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3.

I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata.

 

2.

All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

2.

All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente.

3.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul processo verbale per più di un minuto.

3.

Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4.

Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il termine di un mese .

4.

Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del segretario generale, viene depositato negli archivi del Parlamento. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 40

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 172 bis (nuovo)

 

Articolo 172 bis

Testi approvati

1.

I testi approvati dal Parlamento sono pubblicati immediatamente dopo la votazione. Essi sono presentati al Parlamento unitamente al processo verbale della rispettiva seduta e sono conservati negli archivi del Parlamento.

2.

I testi approvati dal Parlamento sono oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica sotto la responsabilità del Presidente. Qualora i testi in questione siano approvati in base ad un accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio, tale messa a punto è effettuata dalle due istituzioni in stretta cooperazione e di comune accordo.

3.

Si applica la procedura di cui all'articolo 204 bis qualora, onde garantire la coerenza e la qualità del testo conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, siano necessari adeguamenti che vadano al di là della correzione di errori tipografici o delle correzioni necessarie per assicurare la concordanza di tutte le versioni linguistiche, come pure la loro correttezza linguistica e coerenza terminologica.

4.

I testi adottati dal Parlamento ai sensi della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE si presentano sotto forma di un testo consolidato. Qualora la votazione del Parlamento non sia basata su un accordo con il Consiglio, il testo consolidato individua tutti gli emendamenti approvati.

5.

Dopo la messa a punto, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce ai testi approvati, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 41

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 175

Costituzione delle commissioni temporanee

Costituzione delle commissioni speciali

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza.

Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle.

Emendamento 42

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova)

 

La proporzionalità tra i gruppi politici non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

Emendamento 43

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179 – paragrafo 2

2.

Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza viene sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del suo deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti di commissione è informata e può formulare una raccomandazione alla Conferenza dei presidenti. Quest'ultima adotta una decisione entro sei settimane lavorative dalla sua consultazione. In caso contrario, la questione è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia presa una decisione in merito .

2.

Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima . Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine , la raccomandazione si considera approvata .

Emendamento 44

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 179 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova)

 

I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 47.

Emendamento 45

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 182 bis (nuovo)

 

Articolo 182 bis

Coordinatori di commissione e relatori ombra

1.

I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.

2.

I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare alcune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.

3.

I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure di codecisione.

Emendamento 46

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 184

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva .

Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa.

Emendamento 47

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 186

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, da 34 a 41, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171.

Emendamento 48

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 188 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

6 bis.

Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi ad una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione.

Emendamento 49

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 47, primo e secondo trattino. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione pervenuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente al Parlamento.

Emendamento 50

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 204 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (Allegati XVI bis, XVI ter e XVI sexies).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 5 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/162


Martedì 5 maggio 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *

P6_TA(2009)0336

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

2010/C 212 E/27

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di «carni di pollame» è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter)

Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1

1.

«carni di pollame»: le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;

1.

«carni di pollame»: le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2

2.

«carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

2.

«carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)

 

3 bis.

È aggiunta la seguente sezione:

«III bis.     Informazioni obbligatorie sull'etichetta

Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:

a)

di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché

b)

dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5 % del peso del prodotto.».

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)

 

3 ter)

È aggiunta la seguente sezione:

«III ter.     Indicazione del prezzo

Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.».


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/165


Martedì 5 maggio 2009
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

P6_TA(2009)0339

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

2010/C 212 E/28

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0150 – C6-0115/2009),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0266/2009),

A.

considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,

C.

considerando che la Spagna ha chiesto assistenza in relazione ai licenziamenti nel settore automobilistico delle comunità autonome di Castilla y León e Aragona (3) e che adempie ai criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,

D.

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che fino allo 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione può essere utilizzato per finanziare attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento FEG,

E.

considerando che, sulla base del suddetto articolo, la Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo per predisporre il sito web del FEG che fornisce informazioni sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in tutte le lingue dell'Unione europea, con il supporto di pubblicazioni, attività audiovisive e una rete per lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri (4), in linea con la volontà del Parlamento europeo di potenziare la sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività dell'Unione,

1.

chiede alle istituzioni interessate dalla decisione e dal processo di attuazione di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo;

2.

ricorda che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per affrontare le conseguenze della crisi economica e finanziaria globale; rileva, a tale riguardo, che il Fondo può svolgere un ruolo cruciale nella reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

3.

si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a mettere a disposizione dei cittadini dell'Unione europea un sito web trasparente, aggiornato e di facile utilizzo;

4.

sottolinea che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo;

5.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Caso FEG/2008/004 ES/Castilla y Léon e Aragona.

(4)  SEC(2008)2986.


Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso “il Fondo”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR.

(3)

Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 2 694 300 EUR.

(4)

La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del Fondo per l'assistenza tecnica, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza tecnica,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/168


Martedì 5 maggio 2009
Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei veicoli a motore ***I

P6_TA(2009)0341

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

2010/C 212 E/29

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0812),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0208/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/126/CE)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/169


Martedì 5 maggio 2009
Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I

P6_TA(2009)0342

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

2010/C 212 E/30

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0469),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0295/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

vista la sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea (1),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0118/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1007/2009)


5.8.2010   

IT

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CE 212/170


Martedì 5 maggio 2009
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I

P6_TA(2009)0343

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

2010/C 212 E/31

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0543),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0391/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0240/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0211

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni ║,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il benessere degli animali è un valore comunitario sancito dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato.

(2)

Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (3). Diventando una delle parti firmatarie della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l'importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali usati a scopi scientifici.

(3)

Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE (4) volta a eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Dall'adozione della direttiva sono emerse ulteriori divergenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità e garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(4)

Nella relazione del ║ 5 dicembre ║ 2002 sulla direttiva 86/609/CEE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva con misure più rigorose e trasparenti nel settore della sperimentazione animale.

(5)

Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche sui fattori che influenzano il benessere degli animali e sulla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime di tutela di tali animali in linea con le più recenti scoperte scientifiche.

(6)

È auspicabile includere determinate specie di invertebrati nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nei casi in cui è scientificamente dimostrato che, potenzialmente, queste specie possono provare dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato.

(7)

È opportuno che la direttiva includa anche forme embrionali e fetali di animali vertebrati per i casi in cui è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure su forme embrionali e fetali di mammiferi nelle prime fasi dello sviluppo possono indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo.

(8)

L'uso di animali vivi ▐ continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente , nell'ambito delle limitazioni scientifiche attuali . Tuttavia, la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di metodi alternativi e di garantire un elevato livello di protezione degli animali impiegati nelle procedure. La presente direttiva dovrebbe essere rivista periodicamente alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali .

(9)

In considerazione del progresso scientifico, il ricorso alla sperimentazione animale resta uno strumento importante per assicurare un elevato livello della ricerca nel settore della salute pubblica.

(10)

La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti a livello internazionale. Per garantire che all'interno della Comunità le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali al di fuori della Comunità, la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento devono essere sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza per quanto concerne l'utilizzo di animali, in termini di informazione del pubblico sull'applicazione delle misure di protezione degli animali e sui progressi compiuti verso la sostituzione dei metodi basati sull'impiego di animali.

(11)

Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L'uso degli animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato ai settori che fanno progredire la scienza e la ricerca fondamentale, dal momento che ciò può ad esempio giovare, in ultimo, alla salute degli uomini e degli animali e all'ambiente. Di conseguenza, l'uso di animali nelle procedure scientifiche deve essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. L'uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza comunitaria.

(12)

I principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento devono essere applicati rispettando strettamente la gerarchia dell'obbligo di ricorrere a metodi alternativi. Laddove la legislazione comunitaria non riconosca metodi alternativi, è possibile ridurre il numero di animali utilizzando altri metodi ragionevolmente o praticamente disponibili, e applicando metodi di prova quali i test in vitro o altri metodi che consentano di ridurre e perfezionare l'uso degli animali.

(13)

In conformità degli obiettivi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 23 gennaio 2006, intitolata «Programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006–2010», la Commissione dovrebbe cercare di promuovere il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici a livello internazionale e, in particolare, cercare di promuovere la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali per il tramite dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), adoperandosi per aggiungere norme in materia di benessere degli animali ai criteri che stabiliscono il rispetto della buona pratica di laboratorio (BPL).

(14)

La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali impiegati e sul loro benessere. Occorre pertanto che la scelta assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il meno possibile dolore, sofferenza e angoscia. I metodi selezionati dovrebbero utilizzare il minor numero possibile di animali che consenta di ottenere risultati ▐ affidabili e scegliere tra le specie con il più basso grado di sensibilità neurologica quelle ottimali per l'estrapolazione nelle specie bersaglio.

(15)

I metodi scelti dovrebbero, per quanto possibile, evitare come punto finale la morte dovuta alle gravi sofferenze causate dall'imminente decesso. Laddove possibile, devono essere sostituiti da punti finali più umanitari che usano i sintomi clinici per determinare la morte imminente e consentono di uccidere l'animale con metodi umanitari senza ulteriori sofferenze.

(16)

L'uso di metodi inadeguati di uccisione può causare grande dolore, angoscia e sofferenza all'animale. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, dovrebbero essere uccisi solo da personale qualificato e autorizzato con il metodo umanitario ritenuto opportuno per la specie.

(17)

Occorre assicurare che l'uso di animali nelle procedure non costituisca una minaccia per la biodiversità. Pertanto, l'uso di specie minacciate dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile ed essere giustificato da ragioni biomediche essenziali e da ricerche finalizzate a garantire la conservazione delle stesse specie.

(18)

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, il loro utilizzo a fini sperimentali solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di primati non umani dovrebbe essere consentito unicamente in settori biomedici fondamentali per gli essere umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione ▐ o ▐ quando l'uso in questione avviene ai fini della conservazione delle specie di primati non umani. La ricerca di base condotta in determinati settori delle scienze biomediche può permettere di ottenere , in una fase ulteriore, nuove importanti informazioni con riguardo a numerose affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali. ▐

(19)

L'utilizzo delle grandi scimmie, in quanto specie più vicine all'essere umano dotate delle competenze sociali e comportamentali più avanzate, dovrebbe essere consentito unicamente nelle ricerche miranti alla loro conservazione e quando è necessario intervenire per un'affezione umana invalidante e potenzialmente letale, in casi in cui nessun'altra specie o metodo sostitutivo potrebbe rispondere alle esigenze della procedura. È opportuno che lo Stato membro che invoca tale necessità fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa prendere una decisione in merito.

(20)

▐ Per porre gradualmente fine alla cattura in natura a scopo di allevamento, dovrebbe essere effettuato quanto prima uno studio scientifico approfondito sulla possibilità di limitare gli animali utilizzati a quelli provenienti da colonie autosufficienti . Pertanto, gli stabilimenti che allevano e forniscono primati non umani devono disporre di un metodo per promuovere e agevolare il progressivo raggiungimento di questo obiettivo.

(21)

Determinate specie di animali vertebrati impiegate nelle procedure dovrebbero essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, biologico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l'affidabilità dei risultati e riducono la variabilità, diminuendo in tal modo il numero di esperimenti e l'impiego di animali. Inoltre, per motivi legati alla conservazione e al benessere animale, l'uso negli esperimenti di animali prelevati in natura dovrebbe essere limitato solo ai casi in cui è impossibile raggiungere lo scopo usando animali allevati appositamente per essere impiegati nelle procedure.

(22)

Poiché gli antecedenti di animali allo stato selvatico o divenuti randagi delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l'angoscia, essi non dovrebbero essere usati nelle procedure.

(23)

Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per monitorare l'osservanza della direttiva, è necessario introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata su livelli stimati di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali. ▐

(24)

Dal punto di vista etico, occorre fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali che non deve ▐ essere superato nelle procedure scientifiche. A tal fine , non dovrebbero in linea generale essere permesse procedure che provocano dolore, sofferenza e angoscia intensi e che potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione, invece della gravità prevista al momento della valutazione etica, occorre tenere conto della gravità effettivamente provata dall'animale.

(25)

È possibile ridurre il numero di animali impiegati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l'obiettivo scientifico né nuoccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato in funzione della possibilità di ridurre al minimo gli effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato caso per caso e limitato unicamente alle procedure in cui il dolore, l' angoscia e la sofferenza cumulativi sono giustificati sul piano etico .

(26)

Al termine di una procedura autorizzata occorre prendere la decisione più adeguata sul futuro dell'animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l'ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso dovrebbero essere uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In alcune circostanze gli animali dovrebbero essere liberati o, nel caso di cani e gatti, dovrebbero potere essere reintrodotti in famiglia visto il forte interesse dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel caso in cui gli stabilimenti prevedano il reinserimento in famiglia, è di fondamentale importanza avere un programma che consenta un'adeguata socializzazione degli animali, al fine di favorire il buon esito dell'operazione, evitare inutili angosce agli animali e tutelare la sicurezza pubblica.

(27)

I tessuti e gli organi degli animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde applicare il principio di riduzione, è auspicabile che gli Stati membri definiscano programmi per condividere gli organi e i tessuti di animali uccisi con l'ausilio di metodi umanitari.

(28)

Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Per garantire un adeguato grado di competenza delle persone che si occupano degli animali e delle procedure che ne prevedono l'uso, dette attività dovrebbero essere condotte esclusivamente in stabilimenti e da persone autorizzate dalle autorità competenti. L'accento va posto sull'acquisizione e sul mantenimento delle competenze adeguate, che le predette persone dovrebbero dimostrate di possedere per ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione. L'autorizzazione concessa da un'autorità competente e l'attestazione del positivo completamento dei pertinenti corsi di formazione dovrebbero essere mutualmente riconosciute da tutti gli Stati membri.

(29)

Gli stabilimenti dovrebbero disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo di angoscia possibile agli animali direttamente interessati e agli animali loro compagni . Gli stabilimenti dovrebbero funzionare solo se autorizzati dalle autorità competenti.

(30)

Per garantire il monitoraggio continuo delle esigenze in tema di benessere animale, occorre che siano disponibili in permanenza le necessarie cure veterinarie e che all'interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali.

(31)

Nella detenzione, nell'allevamento e nell'uso degli animali occorre attribuire massima priorità al loro benessere. Pertanto, ogni stabilimento dovrebbe essere dotato di un organismo permanente ▐ di esame etico con il compito di promuovere il dibattito etico all'interno della struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l'applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento allo scopo di migliorare l'esperienza degli animali nel corso della loro vita. Le decisioni dell'organismo permanente di esame etico dovrebbero essere adeguatamente documentate e verificabili nel corso delle ispezioni.

(32)

Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, se possibile, ogni stabilimento dovrebbe registrare con cura il numero di animali, la loro origine e la loro sorte.

(33)

I primati non umani dotati di competenze sociali altamente sviluppate , nonché i cani e i gatti, dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali.

(34)

Occorre che la sistemazione e la cura degli animali siano basati sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche delle singole specie.

(35)

Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha adottato l'allegato A riveduto contenente linee guida sul ricovero e sulla cura degli animali utilizzati a fini sperimentali. La raccomandazione della Commissione 2007/526/CE, del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (5) ha recepito le predette linee guida.

(36)

Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono più in linea con le ultime scoperte sull'impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire i requisiti minimi in materia di sistemazione e cura , sempre con riserva degli sviluppi fondati su nuove prove scientifiche .

(37)

Per monitorare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero effettuare almeno una ispezione all'anno in ogni stabilimento. Per assicurare la fiducia dell'opinione pubblica e promuovere la trasparenza, occorre che almeno un'ispezione venga effettuata senza preavviso. Occorre altresì definire programmi per realizzare ispezioni congiunte di Stati membri allo scopo di favorire la condivisione delle competenze e delle buone pratiche.

(38)

Per assistere gli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, basandosi sulle conclusioni delle relazioni sullo svolgimento delle ispezioni a livello nazionale, effettui, se del caso, controlli sui sistemi di ispezione nazionali. Gli Stati membri devono porre rimedio a eventuali carenze individuate nel corso dei controlli.

(39)

La valutazione etica globale dei progetti che utilizzano animali, elemento centrale della procedura di autorizzazione, deve assicurare l'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento nei progetti stessi.

(40)

È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo degli animali sia attentamente valutato considerando la validità, l'utilità e la pertinenza scientifica ▐. Il possibile danno arrecato agli animali deve essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi occorre effettuare una valutazione etica indipendente dai responsabili dello studio . L'attuazione efficace del requisito della valutazione etica deve anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili.

(41)

Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati potrebbe essere necessario, in alcuni casi, effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è opportuno che la decisione se effettuare o no la valutazione retrospettiva tenga necessariamente conto di questi aspetti.

(42)

Per garantire l'informazione dell'opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive sui progetti che impiegano animali vivi. La struttura delle informazioni non dovrebbe violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli stabilimenti utilizzatori dovrebbero fornire all'autorità competente dati qualitativi e/o quantitativi relativi all'utilizzo di animali vivi , mettendoli a disposizione del pubblico.

(43)

Per gestire i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente, la legislazione comunitaria autorizza la commercializzazione di sostanze e prodotti solo previa comunicazione di dati appropriati riguardanti la loro sicurezza ed efficacia. In alcuni casi ciò è possibile soltanto ricorrendo alla sperimentazione animale, di seguito denominata «sperimentazione a norma di legge». È necessario introdurre misure specifiche per incrementare l'uso di metodi alternativi ed eliminare inutili ripetizioni delle sperimentazioni a norma di legge. A tal fine gli Stati membri devono riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legislazione comunitaria.

(44)

Per ridurre l'inutile onere amministrativo e accrescere la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, deve essere possibile autorizzare procedure multiple di sperimentazione a norma di legge mediante un'unica autorizzazione di gruppo, senza tuttavia esentare dette procedure dall'obbligo della valutazione etica.

(45)

Per assicurare l'effettivo esame delle domande di autorizzazione e migliorare la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, è necessario stabilire un termine massimo entro il quale le autorità competenti sono tenute a valutare le proposte di progetto e a decidere in merito all'autorizzazione. Per non compromettere la qualità della valutazione etica, le proposte di progetto più complesse potrebbero richiedere più tempo vista la molteplicità delle discipline interessate, le caratteristiche innovative e le tecniche più complesse del progetto proposto. Ciononostante, occorre che la proroga del termine per la valutazione etica resti un'eccezione.

(46)

La disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l'uso di animali negli esperimenti. Quindi, allo scopo di aumentare la competitività della ricerca e dell'industria comunitaria, occorre che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano all'elaborazione e alla convalida di strategie alternative.

(47)

Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi, istituito presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di metodi alternativi all'interno della Comunità. Ciononostante, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere. Per creare i meccanismi necessari a livello nazionale, occorre che ogni Stato membro designi un laboratorio di riferimento per la convalida dei metodi alternativi. È opportuno che gli Stati membri designino i laboratori di riferimento accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (6) onde garantire la qualità uniforme e comparabile dei risultati. Inoltre, il mandato del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi dovrebbe essere ampliato ed includere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'uso di alternative agli esperimenti animali.

(48)

Occorre assicurare un approccio uniforme nelle strategie nazionali di valutazione etica ed esame etico. Occorre che gli Stati membri istituiscano comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali che prestino consulenza alle autorità competenti e ai comitati permanenti di esame etico degli stabilimenti per promuovere i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. La rete di comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali deve pertanto contribuire allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario.

(49)

I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l'aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. Occorre che detta revisione , basata sui risultati di lavori scientifici valutati da pari, esamini la possibilità di sostituire l'uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico.

(50)

Le misure di attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(51)

In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare i criteri di classificazione delle procedure e di adeguare gli allegati da II a IX al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(52)

Occorre che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(53)

Occorre pertanto abrogare la direttiva 86/609/CEE.

(54)

I benefici in termini di benessere animale dell'autorizzazione retroattiva dei progetti e i relativi costi amministrativi sono giustificabili unicamente per i progetti a lungo termine in corso. È quindi necessario prevedere misure transitorie per i progetti a breve e medio termine in corso, per evitare la necessità di un'autorizzazione retroattiva che avrebbe solo benefici limitati.

(55)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione della legislazione sull'uso degli animali a scopi scientifici, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, per le loro dimensioni e i loro effetti, essere ║ realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati a fini scientifici.

A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:

1)

la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure;

2)

l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione degli animali;

3)

il funzionamento degli stabilimenti di allevamento, fornitura e utilizzo degli animali;

4)

la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alla sistemazione e all'allevamento degli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici e copre tutti gli usi di animali in procedure suscettibili di causare a questi ultimi dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli .

Quando vi sono dolore, ║ sofferenza, ║ angoscia o ║ danni durevoli, la loro eliminazione grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi ║ non esclude dall'ambito della presente direttiva l'utilizzo degli animali nelle procedure.

2.   La presente direttiva si applica ai seguenti animali:

a)

animali vertebrati vivi non umani, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme embrionali e fetali di specie di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;

b)

animali invertebrati vivi ▐ delle specie degli ordini indicati nell'allegato I.

3.   La presente direttiva si applica agli animali usati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 2, lettera a), se all'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo averla raggiunta.

4.    Ad eccezione dei controlli generali sulle strutture di allevamento, la presente direttiva non si applica:

a)

alle prove e alle pratiche veterinarie effettuate in aziende agricole o in cliniche a scopi non sperimentali;

b)

alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;

c)

alle pratiche utilizzate principalmente per la marcatura di un animale;

d)

alle pratiche che non provocano dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.

5.   La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (8).

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)   «procedura»: l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, che possano o meno causare all'animale dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, e che include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni o la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificata;

2)   «progetto»: un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a uno o più procedure;

3)   «stabilimento»: qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

4)   «stabilimento di allevamento»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati nelle procedure o per utilizzare i loro organi o tessuti a fini scientifici;

5)   «stabilimento fornitore»: qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati a essere utilizzati nelle procedure o per utilizzare i loro organi o tessuti a fini scientifici;

6)   «stabilimento utilizzatore»: qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati nelle procedure;

7)    «autorità competente»:

l'autorità o le autorità designata/e da ciascuno Stato membro quale responsabile del controllo dell'applicazione della presente direttiva;

8)    «approccio etico»:

l'approccio che precede la sperimentazione consistente nel valutare le ragioni scientifiche e sociali del ricorso agli animali, facendo riferimento al dovere che incombe all'uomo di rispettare gli animali in quanto esseri viventi e sensibili;

9)    «persona competente»:

chiunque sia considerato da uno Stato membro competente a svolgere le funzioni descritte nella presente direttiva;

10)    «allevamento»:

tutte le attività necessarie per allevare e curare animali fenotipicamente normali, a fini scientifici o di altro tipo, ma che non costituiscono di per sé esperimenti;

11)    «pratica»:

qualsiasi attività non sperimentale o qualsiasi attività scientifica che non costituisce un esperimento;

12)    «adeguatamente anestetizzato»:

privato della sensibilità mediante anestesia, locale o totale, avente la stessa efficacia di quelle utilizzate nella buona pratica veterinaria;

13)    «protocollo»:

una serie di procedure che costituiscono un esperimento con un obiettivo definito;

14)    «procedura regolamentata»:

qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può avere l'effetto di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli a un animale protetto;

15)    «riutilizzo»:

l'utilizzo di un animale già utilizzato in una procedura, quando avrebbe potuto essere utilizzato anche un animale diverso il quale non è precedentemente stato oggetto di alcuna procedura;

16)    «informazioni riservate»:

informazioni la cui divulgazione non consensuale potrebbe arrecare pregiudizio ai legittimi interessi commerciali o di altro tipo di colui che le detiene o di un terzo.

Articolo 4

Sostituzione, riduzione e perfezionamento

1.   Laddove esistono metodi di prova, sperimentazioni o altre attività scientifiche che non prevedono l'uso di animali vivi, che, da un punto di vista scientifico, rappresentano metodi o strategie di prova soddisfacenti per ottenere i risultati auspicati e che possono essere utilizzati in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo , fermo restando che non sia vietato nello Stato membro interessato . Nell'ambito della presente direttiva non sono considerati alternativi i metodi di prova che comportano il ricorso a cellule umane embrionali e fetali, in altre parole, per quanto concerne l'utilizzo di questi metodi di prova, gli Stati membri possono prendere le proprie decisioni etiche .

2.   Gli Stati membri assicurano che il numero di animali usati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto.

3.   Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali.

4.     Gli Stati membri garantiscono che siano erogati finanziamenti per la formazione, la ricerca, lo sviluppo e l'attuazione di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non prevedano il ricorso agli animali.

5.     Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, nel valutare l'autorizzazione dei progetti, persegua l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

6.     Gli Stati membri assicurano alla formazione delle persone e degli stabilimenti interessati sull'uso di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non comportano l'impiego di animali e promuovono tali metodi o strategie di sperimentazione.

Articolo 5

Scopo delle procedure

Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

1)

la ricerca di base per il progresso della conoscenza nelle scienze biologiche e comportamentali;

2)

la ricerca applicata o transnazionale che persegue uno dei seguenti scopi:

a)

la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;

b)

la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;

c)

il miglioramento delle condizioni di produzione e di benessere degli animali allevati a fini agronomici;

3)

lo sviluppo, la produzione o le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti, allo scopo di realizzare uno degli scopi di cui al punto 2);

4)

la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute e del benessere degli esseri umani e degli animali;

5)

la protezione della salute umana nell'ambito del contatto di lavoratori o consumatori con prodotti chimici;

6)

la ricerca finalizzata alla conservazione , alla salute e al benessere delle specie;

7)

l'insegnamento superiore o la formazione;

8)

le inchieste medico-legali.

Articolo 6

Metodi di uccisione umanitari

1.   Gli Stati membri assicurano che gli animali siano uccisi negli stabilimenti autorizzati, da personale autorizzato e riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia e, con riferimento alle specie di cui all'allegato VI, usando un metodo di uccisione umano adeguato come descritto nell'allegato o altri metodi la cui altrettanta umanità sia scientificamente dimostrata. Quando è possibile e facilmente disponibile un metodo di uccisione più umano, esso può essere utilizzato anche se non figura all'allegato VI .

Tuttavia, in caso di ricerche sul campo l'animale può essere ucciso in un luogo diverso dallo stabilimento autorizzato.

2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di uccisione umano o che sono stati messi a punto altri metodi che garantiscono una maggiore protezione degli animali . Fatte salve eventuali deroghe, gli animali vengono uccisi riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia .

3.   Il paragrafo 1 non si applica qualora un animale debba essere eliminato in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere degli animali.

Gli Stati membri decidono in merito alle situazioni di emergenza di cui al primo comma.

Articolo 7

Misure nazionali

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri applichino o adottino misure nazionali più rigorose intese a migliorare il benessere e la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

Articolo 8

Specie minacciate di estinzione diverse dai primati non umani

1.   Le specie minacciate di estinzione di cui all'elenco dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (9) non sono impiegate nelle procedure, ad accezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:

a)

la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 2), lettera a) e punti 3) o 6);

b)

è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate nel suddetto allegato;

c)

per quanto possibile, gli animali impiegati dovrebbero essere allevati specificamente per essere utilizzati a fini sperimentali.

2.   Il presente articolo non s applica alle specie di primati non umani.

Articolo 9

Primati non umani

1.    A causa della loro elevata sensibilità a livello neurofisiologico e del loro sviluppo cognitivo, i primati non umani non sono utilizzati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:

a)

la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera a) o punto 6);

b)

è scientificamente ed eticamente provato dal richiedente che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.

2.   In deroga al paragrafo 1, le grandi scimmie non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53.

3.     Ogni due anni, e per la prima volta …  (10) , la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede a un riesame riguardo all'uso di primati non umani nelle procedure e ne pubblica i risultati. Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati.

Articolo 10

Animali prelevati allo stato selvatico

1.   Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.

2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzati nelle procedure.

Articolo 11

Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure

1.    La Commissione procede ad una valutazione del benessere degli animali e ad uno studio sulla fattibilità dell'attuazione dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 …  (11) .

Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all'elenco dell'allegato II possano essere utilizzati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.

Una volta stabilita la fattibilità , a partire dalle date di cui all'allegato III e sulla base della valutazione di cui al primo comma , gli Stati membri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da colonie autosufficienti .

2.   Le autorità competenti possono concedere deroghe ai comma 2 e 3 del paragrafo 1 sulla base di giustificazioni veterinarie, a favore del benessere animale o scientifiche.

Articolo 12

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.

Articolo 13

Utilizzo di cadaveri, tessuti e organi di animali per scopi di formazione

Nell'ambito dell'istruzione superiore e della formazione, si possono utilizzare soltanto cadaveri, tessuti e organi animali che, ai sensi del regolamento (CE) n. …/2009 del Consiglio, del …, [relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento]  (12) provengano da animali morti.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 14

Procedure

1.   Gli Stati membri assicurano che le procedure siano sempre effettuate in stabilimenti quali definiti all'articolo 3 .

L'autorità competente può concedere una deroga al primo paragrafo sulla base di giustificazioni scientifiche.

2.   Le procedure possono essere effettuate unicamente nell'ambito di un progetto.

Articolo 15

Metodi usati nelle procedure

1.   Gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora la legislazione comunitaria riconosca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato, scientificamente soddisfacenti, che non prevedano l'impiego di animali. In mancanza di detti metodi, la procedura non può essere eseguita qualora per ottenere il risultato ricercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l'impiego di animali.

2.   Nella scelta della procedura, sono selezionati quelle che richiedono il minor numero di animali, prevedono l'utilizzo di animali con il più basso grado di sensibilità neurologica, causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3.   Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Se la morte come punto finale è inevitabile, la procedura deve essere concepita in modo da comportare la morte del minor numero possibile di animali.

Articolo 16

Anestesia

1.   Gli Stati membri assicurano che , se del caso, tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale o utilizzando altri metodi che possono alleviare il dolore o ridurre al minimo le sofferenze .

2.   In deroga al paragrafo 1, le procedure possono essere effettuate senza anestesia alle seguenti condizioni:

a)

quando si ritiene che l'anestesia sia, più traumatica per l'animale della stessa procedura;

b)

quando si usano analgesici per evitare o controllare un dolore potenzialmente intenso;

c)

quando l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura, a meno che quest'ultima non comporti gravi lesioni che possano causare intenso dolore.

3.   Se la procedura è effettuata senza anestesia, è necessario ricorrere , ogniqualvolta ciò sia benefico per l'animale, ad analgesici o ad altri mezzi adeguati per ridurre al minimo dolore, sofferenza e angoscia inevitabili.

4.   Gli Stati membri assicurano che agli animali non venga somministrato alcuna sostanza che inibisca o restringa la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.

In questi casi deve essere fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.

5.   Un animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra ▐ riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. Laddove il trattamento con analgesici non sia possibile, l'animale deve essere immediatamente ucciso con metodi umanitari.

Articolo 17

Classificazione della gravità delle procedure

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate come «lievi», «moderate» o «gravi» , in conformità dell'allegato IX .

2.   Gli Stati membri assicurano che le procedure classificate come «gravi» siano scientificamente giustificate e controllate sul piano etico qualora causino dolore, sofferenza o angoscia più che transitori. Procedure di questo tipo devono essere eccezionali e oggetto di un'analisi dei danni e dei benefici e di un controllo particolari da parte dell'autorità competente .

3.   Le procedure condotte in anestesia generale, alla fine dei quali l'animale è ucciso ricorrendo a un metodo umanitario senza che possa riprendere coscienza, sono classificate come «non risveglio».

4.    Entro …  (13) , la Commissione completa i criteri di classificazione delle procedure di cui all'allegato IX sulla base delle classificazioni internazionali e in linea con le migliori prassi sviluppate all'interno dell'Unione europea . Tali criteri comprendono un limite massimo di gravità aldilà del quale saranno vietate le procedure sugli animali .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate entro … (14) secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 4.

Articolo 18

Riutilizzo

1.   Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale che non sia stato oggetto di alcuna procedura preparatoria o di altro tipo , un animale che sia già stato oggetto di una procedura possa essere riutilizzato in nuove procedure successive, senza rapporto con la precedente, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la precedente procedura era classificata come ║ da nulla a « moderata »;

b)

è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell'animale;

c)

la procedura successiva è classificata come da nulla a «moderata » o di «non risveglio». Il riutilizzo di un animale è accompagnato da visite veterinarie.

2.   In deroga al paragrafo 1 l'autorità competente, sulla base di giustificazioni scientifiche, può consentire che venga riutilizzato un animale quando la procedura ad esso precedentemente applicata è classificata da nulla a «moderata» e la procedura successiva è classificata come da nulla a «moderata» o di «non risveglio».

Articolo 19

Fine della procedura

1.   Si ritiene che una procedura termini quando non devono essere fatte ulteriori osservazioni per detta procedura o, con riferimento alle nuove linee di animali geneticamente modificate, quando si può scientificamente dimostrare l'assenza di effetti nocivi sugli animali.

2.   Alla fine di una procedura, il veterinario o altra persona competente decide se l'animale debba essere tenuto in vita oppure ucciso con metodo umanitario.

3.    Alla fine di una procedura, un animale deve essere ucciso con metodo umano quando è probabile che esso rimanga in condizioni permanenti di dolore o di angoscia.

4.   Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute e è posto sotto la sorveglianza di un veterinario o di altra persona competente.

Articolo 20

Condivisione di organi e tessuti

Gli Stati membri incoraggiano la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali uccisi con metodo umanitario.

Articolo 21

Liberazione di animali e reinserimento in famiglia

Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano rimessi in libertà nel loro habitat naturale, reintrodotti in un sistema di allevamento adeguato alla loro specie o reinseriti in una famiglia a condizione che:

a)

lo stato di salute dell'animale lo permetta;

b)

non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente;

c)

sia stato fatto il massimo per la salvaguardia del benessere dell'animale , compresa una valutazione del comportamento dell'animale e della sua capacità di adattamento a condizioni ambientali altamente variabili;

d)

non si tratti di animali geneticamente modificati per fini sperimentali o di primati non umani.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE

Parte 1

Autorizzazione delle persone

Articolo 22

Autorizzazione delle persone

1.   Gli Stati membri assicurano che le persone siano autorizzate dall'autorità competente o dall'autorità delegata prima di poter svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni:

a)

la realizzazione di procedure su animali, compresa la loro uccisione mediante metodo umanitario;

b)

il controllo o la concezione delle procedure e di progetti;

c)

il controllo delle persone che si occupano della cura degli animali.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'autorizzazione, le persone di cui al paragrafo 1 posseggano un livello adeguato di istruzione e di formazione veterinaria o scientifica e diano prova di possedere le competenze necessarie.

Le persone che svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b) devono aver ricevuto una formazione scientifica attinente al lavoro da eseguire ed essere in grado di manipolare e curare le specie interessate.

3.   Tutte le autorizzazioni rilasciate alle persone sono concesse per un periodo ▐ limitato non superiore a cinque anni. Gli Stati membri assicurano che il rinnovo di un'autorizzazione sia concesso solo previa prova delle competenze richieste. Gli Stati membri assicurano il riconoscimento reciproco delle qualifiche di istruzione e formazione e dell'autorizzazione ad eseguire le procedure designate.

4.   Gli Stati membri pubblicano, in base agli elementi di cui all'allegato VII, i requisiti minimi in materia di istruzione e formazione e i requisiti per ottenere, mantenere e dimostrare le competenze richieste.

Parte 2

Requisiti per gli stabilimenti

Articolo 23

Autorizzazione degli stabilimenti

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori degli animali siano autorizzati e registrati presso l'autorità competente.

L'autorizzazione viene concessa allo stabilimento solo se è stato ispezionato dall'autorità competente ed è risultato conforme ai requisiti della presente direttiva.

2.   L'autorizzazione indica esplicitamente il tipo di stabilimento e la persona responsabile della struttura e di far rispettare le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 24

Sospensione e ritiro dell'autorizzazione

1.   Qualora uno stabilimento non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o ritirare l'autorizzazione o di adottare adeguate misure correttive o di richiederne l'adozione. Sono previste adeguate procedure di ricorso contro tali decisioni da parte dei titolari della licenza .

2.   Gli Stati membri assicurano che l'eventuale ritiro o sospensione dell'autorizzazione non abbia conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.

Articolo 25

Requisiti per impianti e attrezzature

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori degli animali dispongano di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle procedure laddove siano condotte.

2.   La concezione, la costruzione e il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l'applicazione più efficace possibile delle procedure, ▐ usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.

Articolo 26

Requisiti per il personale negli stabilimenti

Gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori dispongono di sufficiente personale qualificato, comprendente, come minimo:

1)

persone responsabili in loco del benessere e della cura degli animali allevati, tenuti o usati nello stabilimento, che provvedano affinché:

a)

il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le specie alloggiate nello stabilimento;

b)

i progetti vengano realizzati in conformità all'autorizzazione concessa;

c)

sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all'animale vengano inflitti dolore, angoscia o sofferenza inutili;

d)

in caso di inosservanza dell'autorizzazione concessa, le misure adeguate per porvi rimedio vengano adottate, registrate e comunicate all'organismo permanente di esame etico;

2)

un veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio che fornisca consulenza sul benessere e il trattamento degli animali.

Fatto salvo il carattere generale del punto 1, gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori assicurano che vi sia sempre almeno una persona qualificata in loco per prendersi cura del benessere degli animali.

Articolo 27

Organismo permanente di esame etico

1.   Gli Stati membri provvedono alla costituzione di un organismo permanente di esame etico presso gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori.

2.   L'organismo permanente di esame etico si compone almeno di un veterinario designato, delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali all'interno dello stabilimento e, nel caso di uno stabilimento utilizzatore, di un membro scientifico e di una persona esperta nell'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento .

Articolo 28

Compiti dell'organismo permanente di esame etico

1.    Visti gli obiettivi della presente direttiva e in particolare dell'articolo 4, l'organismo permanente di esame etico assolve i seguenti compiti:

a)

fornisce consulenza in campo etico al personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e uso;

b)

consiglia il personale dello stabilimento nell'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento e lo tiene informato sui più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia;

c)

definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o usati nello stabilimento;

d)

riesamina con cadenza annuale tutti i progetti classificati come «gravi» o quelli su primati non umani e con cadenza triennale tutti gli altri progetti della durata superiore a dodici mesi, facendo particolare attenzione a:

il numero, le specie e le fasi di vita degli animali usati l'anno precedente;

la giustificazione del numero, delle specie e delle fasi di vita degli animali necessari per l'anno successivo;

l'avanzamento scientifico del progetto;

l'uso di metodi di uccisione umanitari e le modalità con cui si è tenuto conto di nuovi sviluppi nell'uso degli animali nelle procedure;

e)

sulla base del riesame di cui alla lettera d) o, in caso di scostamenti dall'autorizzazione del progetto, valuta se occorra chiedere la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione concessa al progetto;

f)

fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento in famiglia, in particolare in merito all'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2.   Gli Stati membri assicurano che sia tenuto un registro di tutte le consulenze fornite allo stabilimento dall'organismo permanente di esame etico e delle decisioni relative alle consulenze.

Il registro è messo a disposizione dell' autorità competente su richiesta. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla raccolta, al collazionamento e alla pubblicazione di registri relativi a progetti classificati come gravi o concernenti primati non umani, al fine di fornire informazioni che consentano di migliorare il benessere degli animali e di promuovere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento .

Articolo 29

Strategia di allevamento per i primati non umani

1.   Gli Stati membri assicurano che gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di allevamento di primati non umani dell'Unione europea attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da esemplari allevati in cattività. Nei casi in cui è autorizzato l'utilizzo di primati non umani, la Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire condizioni di trasporto adeguate.

2.   Gli stabilimenti dell'Unione europea che acquisiscono nuovi esemplari di primati non umani devono, su richiesta, provare all'autorità competente che lo stabilimento da cui provengono gli animali attua una strategia di allevamento.

Articolo 30

Programma di reinserimento in famiglia

Qualora gli Stati membri consentono il reinserimento in famiglia di cui all'articolo 21, gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori da cui gli animali provengono devono essere dotati di una programma di reinserimento in famiglia che assicuri la socializzazione degli animali da reinserire.

Articolo 31

Registri degli animali

1.   Gli Stati membri , laddove possibile, assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori tengano registri in cui sono annotati:

a)

il numero e le specie di animali vertebrati allevati, acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia;

b)

l'origine degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;

c)

le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia;

d)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento fornitore e la data di arrivo degli animali;

e)

il nome e l'indirizzo dello stabilimento destinatario degli animali;

f)

il numero e le specie di animali deceduti o uccisi nello stabilimento mediante metodo umanitario.

2.   I registri di cui al paragrafo 1 devono essere tenuti per un minimo di tre anni e presentati su richiesta all'autorità competente.

Articolo 32

Informazioni su cani, gatti e primati non umani

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto e primate non umano:

a)

identità;

b)

luogo di nascita;

c)

se è allevato per essere usato nelle procedure;

d)

per i primati non umani, se discendono da esemplari allevati in cattività.

2.   Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutta la vita. Gli Stati membri garantiscono un'attuazione adeguata e coerente della presente direttiva.

Il fascicolo viene creato alla nascita e include ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, medica e sociale del singolo animale.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere tenute per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale e presentate su richiesta all'autorità competente.

Articolo 33

Marcatura

1.   Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento di allevamento, in uno stabilimento fornitore o in uno stabilimento utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile, salvo nei casi di cui al paragrafo 2.

2.   Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento ad un altro, che non sia stato possibile marcare prima, lo stabilimento ricevente conserva sino alla marcatura una documentazione contenente informazioni complete, in particolare sull'identità della madre.

3.   I cani, i gatti o i primati non umani non marcati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta devono essere marcati non appena possibile.

4.   Lo stabilimento deve giustificare, su richiesta dell'autorità competente, la mancata marcatura dell'animale.

Articolo 34

Cura e sistemazione

1.   Per quanto riguarda la cura e la sistemazione degli animali, gli Stati membri assicurano che:

a)

tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di ▐ libertà di movimento, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere e che consentano loro di soddisfare i propri bisogni comportamentali e fisici ;

b)

qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia ridotta al minimo;

c)

le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;

d)

il benessere e le condizioni di salute degli animali vengano controllati almeno una volta al giorno da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;

e)

vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze evitabili eventualmente constatati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri applicano le norme in materia di cura e sistemazione di cui all'allegato IV a partire dalle date previste nello stesso allegato.

3.   Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 2 per motivi scientificamente comprovati, veterinari o legati al benessere degli animali.

4.     Nelle procedure il cui oggetto è descritto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), gli animali delle specie di interesse agronomico elencati all'allegato V possono essere sistemati in condizioni normali di allevamento quali definite dalle pratiche agricole correnti degli Stati membri e dalla regolamentazione vigente.

Parte 3

Ispezioni

Articolo 35

Ispezioni nazionali

1.   Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori siano ispezionati per verificare la loro conformità alla presente direttiva.

2.   Le ispezioni nazionali sono effettuate dall'autorità competente in media una volta all'anno ; l'autorità competente modula la frequenza delle ispezioni in base a un'analisi del rischio per ciascuno stabilimento .

Almeno una delle ispezioni viene eseguita senza preavviso.

3.   Gli Stati membri assicurano che la frequenza e la portata delle ispezioni siano adeguate al numero e alle specie di animali alloggiati, al grado di conformità dello stabilimento alla presente direttiva e, nel caso degli stabilimenti utilizzatori, al numero e alla natura dei progetti ivi realizzati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ispezioni non pregiudichino la qualità scientifica dei progetti e il benessere degli animali e affinché i controlli siano effettuati in condizioni conformi alle altre regolamentazioni vigenti.

4.   La documentazione relativa a tutte le ispezioni ,compresa la documentazione che illustre in dettaglio i casi di inosservanza dei requisiti della presente direttiva è conservata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro per almeno cinque anni.

5.   Gli Stati membri assicurano la creazione di un'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di ispettori qualificati per effettuare le ispezioni.

6.   Gli Stati membri mettono a punto programmi per la realizzazione di ispezioni congiunte.

Articolo 36

Controlli delle ispezioni nazionali

1.   La Commissione effettua controlli sull'infrastruttura e sullo svolgimento delle ispezioni nazionali nonché sulla corretta applicazione delle classificazioni di gravità negli Stati membri. A tal fine, essa predispone, in media ogni tre anni, un sistema di monitoraggio delle ispezioni e dell'attuazione della presente direttiva in ciascuno Stato membro, garantendo un'armonizzazione delle prassi per l'uso e la cura di animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici.

2.   Lo Stato membro in cui viene effettuato il controllo fornisce tutta l'assistenza necessaria agli esperti della Commissione per l'espletamento delle loro funzioni. La Commissione informa l'autorità competente dello Stato membro interessato in merito ai risultati del controllo.

3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta misure per conformarsi ai risultati del controllo.

Parte 4

Requisiti per i progetti

Articolo 37

Autorizzazione dei progetti

1.   Gli Stati membri assicurano che non siano realizzati progetti classificati come «moderati» o «gravi» o progetti concernenti primati non umani senza previa autorizzazione da parte dell'autorità competente. Tutti gli altri progetti sono notificati in anticipo all'autorità competente a seguito dell'esame etico effettuato dall'organismo permanente di esame etico dell'istituzione.

2.   La concessione dell'autorizzazione è subordinata a una valutazione indipendente etica e scientifica positiva da parte dell'autorità competente.

Articolo 38

Domanda di autorizzazione del progetto

1.    Laddove richiesto, lo stabilimento utilizzatore o la persona scientificamente responsabile a livello scientifico del progetto presenta una domanda di autorizzazione del progetto che comprende i seguenti elementi:

a)

proposta del progetto;

b)

sintesi non tecnica del progetto;

c)

informazioni sugli elementi di cui all'allegato VIII;

d)

la dichiarazione scientificamente motivata che il progetto di ricerca è indispensabile ed eticamente ammissibile e che gli scopi perseguiti non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure.

2.   Gli Stati membri possono rinunciare al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), e permettere allo stabilimento utilizzatore di presentare una proposta di progetto semplificata comprendente solo la valutazione etica e gli elementi elencati all'articolo 43, paragrafo 2, purché il progetto comporti solo procedure classificate come «nulle o lievi» e non utilizzi primati non umani.

Articolo 39

Valutazione etica

1.   La valutazione etica verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri:

a)

il progetto ha una giustificazione scientifica , è indispensabile ed eticamente ammissibile ;

b)

gli scopi del progetto giustificano l'uso degli animali e non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure ;

c)

il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni di massimo rispetto del benessere degli animali e dell'ambiente.

2.   La valutazione etica comprende in particolare:

a)

una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo;

b)

una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;

c)

una valutazione della classificazione della gravità delle procedure;

d)

un'analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia e, se del caso, all'ambiente è eticamente ammissibile in considerazione del presunto progresso scientifico che, in definitiva, può andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente;

e)

una valutazione delle giustificazioni scientifiche di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16 e 18;

3.   L'autorità competente che esegue la valutazione etica prende in considerazione competenze specialistiche in particolare ▐ nei seguenti settori:

a)

settori scientifici nei quali gli animali verranno utilizzati;

b)

progettazione sperimentale e, se del caso, statistica;

c)

pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selvatica;

d)

allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare;

e)

applicazione pratica dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;

f)

etica applicata;

g)

scienze ambientali, se del caso.

4.   La valutazione etica viene svolta in maniera trasparente, integrando competenze indipendenti e tutelando la proprietà intellettuale e le informazioni riservate nonché la sicurezza dei beni e delle persone .

Articolo 40

Valutazione retrospettiva

1.    L'autorità competente che procede alla valutazione etica determina, in base all'analisi dei danni e dei benefici di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera d) se, una volta ultimato il progetto, si debba procedere alla ║ valutazione retrospettiva di quest'ultimo .

Se si ritiene opportuno effettuare una valutazione retrospettiva la valutazione etica stabilisce, in relazione al progetto interessato, il termine entro il quale la valutazione retrospettiva deve essere effettuata.

2.   La valutazione retrospettiva stabilisce quanto segue :

a)

se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti;

b)

il danno inflitto agli animali, compreso il numero e le specie di animali usati e la gravità delle procedure;

c)

se vi sono elementi che possono contribuire all'ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

3.   Tutti i progetti che fanno uso di primati non umani devono essere oggetto di valutazione retrospettiva.

4.   ▐ Tutti i progetti che comportano procedure classificate come da nulle a« moderate » sono esentati dal requisito della valutazione retrospettiva.

Articolo 41

Documentazione relativa alla valutazione etica

1.   Lo stabilimento conserva la documentazione relativa alla valutazione etica per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e la presenta, su richiesta, all'autorità competente.

2.   Tuttavia, la documentazione relativa alla valutazione etica dei progetti da sottoporre a valutazione retrospettiva è conservata fino al completamento di quest'ultima.

Articolo 42

Sintesi non tecniche dei progetti

1.   Fatta salva la tutela delle informazioni riservate e dei dettagli relativi allo stabilimento e al personale , la sintesi non tecnica del progetto deve fornire:

a)

informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresa la probabilità di raggiungerli, e sui potenziali danni, e indicazioni dettagliate sul numero e i tipi di animali da utilizzare;

b)

la dimostrazione che i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento sono stati rispettati ove possibile .

2.   In base ai risultati della valutazione etica, lo stabilimento utilizzatore specifica nella sintesi non tecnica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine.

3.   Lo stabilimento utilizzatore deve aggiornare la sintesi non tecnica del progetto con i risultati della valutazione retrospettiva.

4.   Gli Stati membri pubblicano versioni anonime delle sintesi non tecniche dei progetti autorizzati ed eventuali revisioni.

5.     Fatta salva la salvaguardia delle informazioni riservate e personali, gli Stati membri rendono disponibili al pubblico informazioni non personali riguardanti le violazioni della presente direttiva del diritto e delle autorizzazioni nazionali.

Articolo 43

Rilascio dell'autorizzazione del progetto

1.   L'autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di una valutazione etica e alla classificazione della gravità attribuita a dette procedure.

2.   L'autorizzazione del progetto individua:

a)

le persone dello stabilimento responsabili dell'intera realizzazione del progetto;

b)

gli stabilimenti utilizzatori in cui viene realizzato il progetto;

c)

per gli studi sul campo, lo stabilimento utilizzatore responsabile del progetto;

d)

almeno una persona che abbia conoscenze specifiche sulla specie interessata.

3.   L'autorizzazione del progetto viene rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.

4.   Gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a progetti multipli quando questi siano previsti per legge o quando si applichino procedure standardizzate la cui valutazione etica ha già prodotto un risultato positivo .

5.   Gli stabilimenti utilizzatori conservano la documentazione relativa a tutte le autorizzazioni dei progetti per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione e la presentano, su richiesta, all'autorità competente.

Articolo 44

Modifica, rinnovo e revoca delle autorizzazioni dei progetti

1.   L'autorità competente può modificare o rinnovare l'autorizzazione del progetto su richiesta dello stabilimento utilizzatore o della persona incaricata del progetto .

2.   Eventuali modifiche o rinnovi delle autorizzazioni dei progetti sono subordinati a un'ulteriore valutazione etica ▐.

3.     Le modifiche alle procedure lievi o moderate che non aumentano la gravità della procedura possono essere apportate dall'organismo permanente di esame etico, ma devono essere comunicate all'autorità competente entro una settimana dalla modifica in questione .

4.   L'autorità competente può revocare l'autorizzazione se il progetto non viene realizzato in conformità a quanto disposto nell'autorizzazione ed è suscettibile di comportare un deterioramento delle norme di benessere degli animali .

5.   La revoca dell'autorizzazione del progetto non deve nuocere al benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

6.   Gli Stati membri definiscono e pubblicano condizioni dettagliate per la modifica e il rinnovo delle autorizzazioni dei progetti.

Articolo 45

Decisioni sull'autorizzazione

║ Gli Stati membri assicurano che la decisione di rilascio dell'autorizzazione sia presa e comunicata allo stabilimento utilizzatore entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Se uno Stato membro non prende una decisione entro tale termine, l'autorizzazione è considerata concessa se il progetto di cui trattasi comporta solo procedure classificate come «nulle o lievi» e non sono utilizzati primati non umani. In tutti gli altri casi tale presunzione non si applica.

CAPO V

ASSENZA DI RIPETIZIONI E METODI ALTERNATIVI

Articolo 46

Inutili ripetizioni delle procedure

1.   Ogni Stato membro accetta da un altro Stato membro i dati risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione comunitaria o che hanno luogo a norma di essa .

2.     Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, gli Stati membri assicurano la condivisione dei dati risultanti dalle procedure, comprese quelle che sono state eseguite nell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della direttiva. Una persona che intende avvalersi di dati di proprietà altrui contribuisce, se del caso, al costo intrinseco di produzione di tali dati.

3.     Prima di chiedere l'autorizzazione per un progetto, una persona che intende eseguire una procedura adotta ogni ragionevole misura per accertare che esistano già dati pertinenti per il progetto proposto e, se questo è il caso, per avere accesso a tali dati, anche partecipando ai relativi costi, e analogamente gli Stati membri verificano l'esistenza di tali dati prima di concedere un'autorizzazione.

4.     Gli Stati membri non autorizzano una procedura qualora una persona non abbia adottato ogni ragionevole misura di cui al paragrafo 3.

5.     Laddove siano ragionevolmente disponibili dati pertinenti, gli Stati membri rilasciano l'autorizzazione per un progetto solo se esso è necessario ai fini della protezione del pubblico.

Articolo 47

Metodi alternativi

La Commissione e gli Stati membri contribuiscono finanziariamente e in altro modo allo sviluppo e , se del caso, alla convalida scientifica di metodi alternativi atti a fornire un livello comparabile d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali, utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore. È opportuno istituire biobanche veterinarie su ampia scala al fine di sostenere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento usando tessuti in eccesso prelevati quale parte delle procedure cliniche.

Articolo 48

Centro europeo per la convalida di metodi alternativi

Le attribuzioni del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi sono estese per comprendere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di alternative alle procedure sugli animali, ivi incluse la ricerca biomedica di base e applicata, la ricerca veterinaria e le sperimentazioni a norma di legge, mediante l'esercizio delle seguenti funzioni:

a)

coordinare le ricerche intraprese per facilitare lo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale da parte dei Centri nazionali per i metodi alternativi descritti all'articolo 49;

b)

intraprendere ricerche volte a facilitare lo sviluppo di procedure alternative alla sperimentazione animale;

c)

commissionare ricerche in settori suscettibili di fornire informazioni che facilitino la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali;

d)

definire e porre in atto, in consultazione con le parti in causa, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare le procedure sugli animali;

e)

rendere disponibile l'informazione sulle procedure alternative alla sperimentazione animale nel quadro di relazioni periodiche destinate al pubblico, alle parti in causa e alle autorità degli Stati membri;

f)

istituire banche dati per facilitare lo scambio di informazioni pertinenti, comprese quelle sui metodi alternativi disponibili, e di informazioni fornite volontariamente da ricercatori, che non sarebbero altrimenti pubblicate ma che potrebbero evitare la duplicazione di studi senza esito sugli animali;

g)

coordinare studi di preconvalida e convalida realizzati dai Centri nazionali per i metodi alternativi conformemente all'articolo 49 della presente direttiva;

h)

effettuare, ove necessario, studi di convalida e di preconvalida;

i)

definire e applicare, in consultazione con gli organismi di regolamentazione e le parti interessate, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare la sperimentazione sugli animali a scopi normativi;

j)

facilitare l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo di alternative alla sperimentazione sugli animali a scopi normativi;

k)

informare le autorità di regolamentazione competenti allorché gli studi di preconvalida e di convalida hanno inizio e allorché i metodi di sperimentazione alternativi ottengono l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo, e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico e delle parti in causa attraverso appositi siti web.

Articolo 49

Laboratori nazionali di riferimento per i metodi alternativi

1.   Ogni Stato membro designa, entro … (15), un centro responsabile per il sostegno dello sviluppo, della convalida e della promozione di alternative alle sperimentazioni su animali a scopi normativi e strutture volte a sviluppare e promuovere l'uso di alternative alle procedure svolte su animali per altri fini, quali le ricerche biomediche e veterinarie di base e applicate .

2.   Gli Stati membri possono designare come laboratori nazionali di riferimento unicamente quelli accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE.

3.   I laboratori nazionali di riferimento devono rispondere ai seguenti requisiti:

a)

essere dotati di personale adeguatamente qualificato con opportuna formazione nell'ambito dei metodi alternativi e delle tecniche e processi di convalida applicati nel proprio settore di competenza;

b)

possedere le attrezzature e i prodotti necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;

c)

essere provvisti di un'adeguata infrastruttura amministrativa;

d)

garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza da parte del personale.

4.   I laboratori nazionali di riferimento svolgono le seguenti funzioni:

a)

collaborano con la Commissione nel proprio settore di competenza e svolgono compiti volti a far progredire strategie atte a sostituire le procedure sugli animali ;

b)

partecipano alla preconvalida e alla convalida dei metodi alternativi , se del caso sotto il coordinamento della Commissione;

c)

comunicano le informazioni sulla disponibilità e l'applicazione dei metodi alternativi ricevute dalla Commissione alle relative autorità dello Stato membro;

d)

forniscono assistenza tecnica e scientifica alle autorità competenti e agli stabilimenti utilizzatori negli Stati membri e tra di essi per l'approvazione e l'applicazione dei metodi alternativi;

e)

provvedono alla formazione sull'uso dei metodi alternativi delle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1 , e, se richiesto, agli stabilimenti utilizzatori;

f)

comunicano gli sviluppi in materia di metodi alternativi e informano il pubblico in merito agli esiti positivi e negativi.

5.     I centri nazionali collaborano con tutti i soggetti interessati per promuovere l'obiettivo di sostituire tutte le procedure animali.

6.   I laboratori nazionali di riferimento segnalano eventuali conflitti di interesse con le funzioni svolte.

7.   Ogni Stato membro comunica il nome e l'indirizzo del proprio laboratorio di riferimento alla Commissione, che pubblica l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento.

8.   Previa consultazione dei laboratori nazionali di riferimento, la Commissione definisce le priorità per gli studi di convalida e ripartisce i compiti tra i laboratori per la realizzazione degli studi.

Articolo 50

Comitato nazionale per l'etica e il benessere degli animali

1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per l'etica e il benessere degli animali che fornisce consulenza alle autorità competenti e ai comitati permanenti di esame etico su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

2.   I comitati nazionali per l'etica e il benessere degli animali si scambiano le informazioni sul funzionamento dei comitati permanenti di esame etico e sulla valutazione etica, e condividono le migliori pratiche all'interno della Comunità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

La Commissione può adeguare gli allegati da II a IX al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 54, paragrafo 4.

Articolo 52

Presentazione di relazioni

1.   Entro … (16), e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 27, 29, 35, 39, 40, 42 e 46.

2.   Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, i dati statistici sull'impiego degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravità delle procedure e sull'origine e le specie di primati non umani utilizzati.

Gli Stati membri pubblicano e trasmettono questi dati statistici alla Commissione entro … (17) e successivamente con intervalli non superiori a due anni .

3.   Entro … (18) la Commissione definisce un modulo comune per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 53

Clausola di salvaguardia

1.   Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un'azione è essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell'uomo di un'affezione invalidante o potenzialmente letale, può utilizzare l'uso di grandi scimmie in procedure aventi uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 2, lettera a), punto 3 o punto 6, a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle grandi scimmie o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferimento all'articolo 5, punto 2, lettera a) non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali o piante.

2.   Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, su cui si basa la misura provvisoria.

3.   La Commissione prende una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'informazione comunicata dallo Stato membro. Detta decisione:

a)

autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella stessa decisione; oppure

b)

impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria.

Articolo 54

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.

Articolo 55

Relazione della Commissione

1.   Entro … (19), e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in virtù dell'articolo 52, paragrafo 1, una relazione sull'attuazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro … (19) e successivamente ogni tre anni la Commissione presenta, sulla base dei dati statistici inviati dagli Stati membri in virtù dell'articolo 52, paragrafo 2, una relazione di sintesi su questi dati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 56

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva entro … (20) tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l'uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 57

Riesame tematico

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate, esegue un riesame tematico dell'uso degli animali nelle procedure ogni due anni, con inizio …  (21) . Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati.

Nel quadro del riesame periodico la Commissione attribuisce priorità alla riduzione e all'eliminazione delle procedure che provocano il massimo livello ammissibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e a quelle che non sono concepite per alleviare affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali, nell'ottica di eliminare tutte le procedure. Nell'ambito del riesame periodico la Commissione tiene conto dell'evoluzione dell'opinione pubblica per quanto concerne l'utilizzo degli animali nelle procedure .

Articolo 58

Autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono designare organismi diversi dalle autorità pubbliche per l'attuazione della presente direttiva. Gli organismi da loro designati sono considerati autorità competenti ai fini della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro … (22). Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali modifiche nei nomi e negli indirizzi delle autorità competenti.

La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.

Articolo 59

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro ║ il … (23) e provvedono poi a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 60

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … (24), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal … (25).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 61

Abrogazione

La direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal … (26).

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 62

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri non applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente agli articoli da 37 a 45 ai progetti iniziati prima del … (26) e la cui durata non si estende oltre ║ tre anni dopo … (26).

2.   I progetti iniziati prima del … (26) e la cui durata si estende oltre ║ tre anni dopo … (26) ottengono la relativa autorizzazione entro il … (26).

Articolo 63

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 64

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.

(3)  GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

(4)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. ║

(5)  GU L 197 del 30.7.2007, pag. 1.

(6)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║

(8)   GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(9)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(10)   Ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(11)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

(12)   GU ….

(13)   Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(14)  Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(16)  Sei anni dalla data di recepimento.

(17)  Tre anni dalla data di recepimento.

(18)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(19)  Sette anni dalla data di recepimento.

(20)   Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(21)   Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(22)  Tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(23)  La data specificata nell'articolo 60, paragrafo 1, primo comma.

(24)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(25)  1o gennaio dell'anno successivo alla data di recepimento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, primo comma.

(26)  La data di cui all'articolo 60, paragrafo 1, secondo comma.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO I

Ordini di invertebrati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Cefalopodi

Crostacei decapodi dei sottordini Brachyura e Astacidea

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO II

Elenco degli animali di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

1.

Rana (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens))

2.

Topo (Mus musculus)

3.

Ratto (Rattus norvegicus)

4.

Porcellino d’India (Cavia porcellus)

5.

Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus)

6.

Criceto cinese (Cricetulus griseus)

7.

Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus)

8.

Cane (Canis familiaris)

9.

Gatto (Felis catus)

10.

Tutte le specie di primati non umani

11.

Pesce zebra (danio danio)

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO III

Elenco dei primati non umani e delle date di cui all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Specie

Date

Uistitì (Callithrix jacchus)

[data di applicazione di cui all’articolo sull'attuazione, paragrafo 1, secondo comma]

Macaco di Giava (Macaca fascicularis)

[ dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]

Macaco reso (Macac3 mulatta)

[ dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]

Altre specie di primati non umani

[dieci anni dopo l'attuazione della direttiva]

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO IV

Norme in materia di cura e sistemazione di cui all’articolo 34

PARTE A:   PARTE GENERALE

La cura e la sistemazione sono adattate all'obiettivo scientifico.

1.   STRUTTURE FISICHE

Le condizioni di ricovero sono adattate all'obiettivo scientifico.

1.1.   Funzioni e progetto generali

a)

Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Dovranno inoltre essere studiate in modo da impedire l’accesso ai non addetti nonché l’entrata o la fuga degli animali.

b)

Negli stabilimenti deve essere effettuato un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento materiale o danno alle attrezzature.

1.2.   Locali di permanenza

a)

Negli stabilimenti devono essere garantite periodicamente una pulizia efficace dei locali e l’osservanza delle norme igieniche.

b)

I muri e i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l’intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Sarà inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi.

c)

Non si possono far coabitare nello stesso locale specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, né animali che necessitano di condizioni ambientali diverse; i predatori e le prede non devono trovarsi a una distanza tale da potersi vedere, annusare o ascoltare.

1.3.   Sale per procedure a finalità generale o specifica

a)

Tutti gli stabilimenti devono avere una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove.

b)

Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.

c)

Devono essere previsti locali separati per animali malati o feriti.

1.4.   Locali di servizio

a)

I locali di stoccaggio devono essere progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli; devono inoltre essere inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque rappresentare un rischio per gli animali o il personale, devono essere conservati separatamente.

b)

I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l’afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.

c)

Gli stabilimenti devono adottare disposizioni per lo stoccaggio e l'eliminazione, in condizioni di igiene, delle carcasse e degli altri scarti animali. Gli stabilimenti, inoltre, devono essere dotati di misure specifiche per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti tossici, radioattivi o infetti.

2.   AMBIENTE E RELATIVO CONTROLLO

2.1.   Ventilazione

a)

I locali di permanenza degli animali e gli stabulari devono essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate.

b)

L’aria nei locali va frequentemente rinnovata.

c)

L’impianto di ventilazione deve essere progettato in modo da evitare correnti d’aria nocive e rumori.

d)

È vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.

2.2.   Temperatura

a)

La temperatura nei locali di permanenza deve essere adattata alle specie ospitate. Essa viene misurata e registrata ogni giorno.

b)

Gli animali non devono essere confinati in zone all’aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro angoscia.

2.3.   Umidità

I livelli di umidità nei locali di permanenza devono essere adattati alle specie ospitate.

2.4.   Illuminazione

a)

Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un’illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.

b)

L’illuminazione deve essere sufficiente per svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.

c)

Occorre garantire fotoperiodi regolari e un’intensità luminosa adatta alle varie specie.

d)

Per gli animali albini l’illuminazione deve tenere conto della loro sensibilità alla luce.

2.5.   Rumore

a)

Occorre ridurre al minimo il livello dei rumori che rientrano nel campo uditivo degli animali, compresi gli ultrasuoni, in particolare durante il riposo dei animali.

b)

Gli stabilimenti devono essere dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.

c)

I locali di permanenza devono essere isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

2.6.   Impianto di allarme

a)

Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell’ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che l’impianto di allarme stesso continui a funzionare.

b)

Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.

c)

Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse ben in vista.

3.   CURA

La cura è adattata all'obiettivo scientifico.

3.1.   Salute

a)

Gli stabilimenti devono essere dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute adeguato che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia deve comprendere un programma di sorveglianza microbiologica, piani per far fronte a problemi di salute e definire parametri e procedure sanitari per l’introduzione dei nuovi animali.

b)

L’ispezione degli animali deve essere effettuata almeno giornalmente dal responsabile in loco del benessere e della cura degli animali. L’ispezione deve prevedere il controllo sanitario degli animali e garantire che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e si prendano le misure adeguate.

3.2.   Cattura di animali allo stato selvatico

a)

La cattura di animali allo stato selvatico viene effettuata con metodi umanitari e ad opera di persone competenti. Occorre ridurre al minimo l’impatto delle procedure di cattura utilizzate sul resto della fauna selvatica e degli habitat.

b)

Ogni animale che viene ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura deve essere esaminato al più presto da una persona competente, che deve intervenire per limitare la sofferenza dell'animale ponendosi, come priorità assoluta, il ripristino della salute dell’animale.

c)

Se l’animale deve essere spostato per essere sottoposto ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.

d)

Vengono adottate misure specifiche per l’acclimatazione, la quarantena, l’accoglienza, l'allevamento e la cura degli animali selvatici catturati.

3.3.   Alloggiamento e arricchimento

a)   Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, devono essere sistemati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentite sistemazioni singole per ragioni scientifiche eccezionali e/o attinenti al benessere degli animali supportate da una valutazione etica favorevole, la durata deve essere limitata allo stretto necessario e deve essere mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare attentamente l’inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.

b)   Arricchimento

Tutti gli animali devono poter disporre di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Gli animali devono poter avere un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti devono mettere in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione dell’animale e aumentare la sua capacità di risposta tra cui l’esercizio fisico, il foraggiamento, e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L’arricchimento ambientale offerto negli stabulari deve essere adattato alle singole specie e rispondere alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti devono essere riviste e aggiornate periodicamente.

c)   Stabulari

Gli stabulari non devono essere costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Devono essere progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, devono essere costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli stabulari deve essere adattata alle specie e all’età degli animali e progettata in modo da facilitare l’asportazione degli escrementi.

3.4.   Alimentazione

a)

La forma, il contenuto e la presentazione della dieta devono rispondere alle esigenze nutrizionali e comportamentali dell’animale.

b)

Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti gli stabilimenti devono adottare misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.

c)

L’imballo, il trasporto e lo stoccaggio devono essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l’alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.

d)

Ogni animale deve poter accedere al cibo e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

3.5.   Abbeveraggio

a)

Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile non infetta.

b)

Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati, sottoposti a manutenzione e risciacquati per evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.

c)

Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.

3.6.   Pavimentazione, substrato, lettiere, materiale per lettiere e per nidi

a)

Devono sempre essere a disposizione materiali per lettiere o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.

b)

All’interno degli stabulari la pavimentazione o il fondo devono presentare una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori vanno tenuti puliti e asciutti.

3.7.   Maneggiamento

Gli stabilimenti devono istituire un programma di addestramento per favorire la cooperazione degli animali nel corso delle procedure. I programmi di addestramento devono essere adeguati alle specie e alle loro origini, alle procedure e alla lunghezza del progetto. Il contatto sociale con gli esseri umani deve essere un elemento prioritario e adeguato alle specie e alle loro origini, alle procedure e alla lunghezza del progetto.

PARTE B -   SEZIONE SPECIFICA

1.   Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d’India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d’India per “altezza dello stabulario” s’intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dello stabulario; tale altezza deve applicarsi a più del 50 % della superficie minima del pavimento dello stabulario prima dell’aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure occorre tenere in considerazione la crescita potenziale dell’animale in modo da garantire uno spazio adeguato per tutta la durata dello studio (si vedano le tabelle da 1.1 a 1.5).

Tabella 1.1.   Topi

 

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

In riserva e durante le procedure

fino a 20

330

60

12

[Gennaio 2012]

> 20 fino a 25

330

70

12

> 25 fino a 30

330

80

12

oltre 30

330

100

12

Riproduzione

 

330

Per una coppia monogama (non consanguinei/consanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore femmina e figliata aggiungere 180 cm2

 

12

Riserva presso gli allevatori (1)

Dimensione stabulario 950 cm2

inferiore a 20

950

40

12

Dimensione stabulario 1 500 cm2

inferiore a 20

1 500

30

12


Tabella 1.2.   Ratti

 

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

In riserva e durante le procedure (2)

fino a 200

800

200

18

[Gennaio 2012]

> 200 fino a 300

800

250

18

> 300 fino a 400

800

350

18

> 400 fino a 600

800

450

18

oltre 600

1 500

600

18

Riproduzione

 

800

Madre e figliata. Per ciascun animale adulto aggiunto allo stabulario in via permanente aggiungere 400 cm2

 

18

Riserva presso gli allevatori (3)

Dimensione stabulario 1 500 cm2

fino a 50

1 500

100

18

> 50 fino a 100

1 500

125

18

> 100 fino a 150

1 500

150

18

> 150 fino a 200

1 500

175

18

Riserva presso gli allevatori (3)

Dimensione stabulario 2 500 cm2

fino a 100

2 500

100

18

> 100 fino a 150

2 500

125

18

> 150 fino a 200

2 500

150

18


Tabella 1.3.   Gerbilli

 

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo peranimale

(cm2)

Altezza minima stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

In riserva e durante le procedure

fino a 40

1 200

150

18

[Gennaio 2012]

oltre 40

1 200

250

18

Riproduzione

 

1 200 Coppia monogama o trio con figliata

 

18


Tabella 1.4.   Criceti

 

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

In riserva e durante le procedure

fino a 60

800

150

14

[Gennaio 2012]

> 60 fino a 100

800

200

14

oltre 100

800

250

14

Riproduzione

 

800

Madre o coppia monogama con figliata

 

14

Riserva presso gli allevatori (4)

inferiore a 60

1 500

100

14


Tabella 1.5.   Porcellini d’India

 

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

In riserva e durante le procedure

fino a 200

1 800

200

23

[Gennaio 2012]

> 200 fino a 300

1 800

350

23

> 300 fino a 450

1 800

500

23

> 450 fino a 700

2 500

700

23

oltre 700

2 500

900

23

Riproduzione

 

2 500

Coppia con figliata. Per ogni ulteriore femmina in fase di riproduzione aggiungere 1 000 cm2

 

23

2.   Conigli

All’interno degli stabulari occorre prevedere una zona rialzata che deve permettere all’animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto; tale area non deve occupare più del 40 % dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie straordinarie non si può utilizzare una piattaforma, lo stabulario deve essere 33 % più grande se ospita un solo coniglio e 60 % più grande se ne ospita due. Se si prevede una zona rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55x25 cm e un’altezza dal suolo tale che l’animale possa effettivamente utilizzare la zona rialzata.

Tabella 2.1.   Conigli di età superiore a 10 settimane

La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3 000 cm2 per coniglio e di minimo 2 500 cm2 per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.


Peso corporeo definitivo

(kg)

Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armoniosi

(cm2)

Altezza minima

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

inferiore a 3

3 500

45

[Gennaio 2012]

da 3 a 5

4 200

45

più di 5

5 400

60


Tabella 2.2.   Femmina con figliata

Peso della coniglia

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Superficie supplementare per le cassette nido

(cm2)

Altezza minima

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

inferiore a 3

3 500

1 000

45

[Gennaio 2012]

da 3 a 5

4 200

1 200

45

più di 5

5 400

1 400

60


Tabella 2.3.   Conigli di età inferiore a 10 settimane

La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.


Età

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Spazio al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima

(cm)

Da svezzamento fino a 7 settimane

4 000

800

40

Da 7 a 10 settimane

4 000

1 200

40


Tabella 2.4.   Conigli: dimensioni ottimali della zona rialzata degli stabulari che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.

Età in settimane

Peso corporeo definitivo

(kg)

Dimensione ottimale

(cm × cm)

Altezza ottimale a partire dal suolo dello stabulario

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

più di 10

inferiore a 3

55 × 25

25

[Gennaio 2012]

da 3 a 5

55 × 30

25

più di 5

60 × 35

30

3.   Gatti

Tabella 3.1.   Gatti

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto, ma deve essere progressivamente aumentato in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all’alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.


 

Suolo (5)

(m2)

Piattaforme

(m2)

Altezza

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Dimensioni minime per un animale adulto

1,5

0,5

2

[Gennaio 2017]

Per ciascun animale in più aggiungere

0,75

0,25

4.   Cani

Lo stabulario interno deve rappresentare almeno il 50 % dello spazio minimo di cui i cani devono disporre, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle; tuttavia, razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere stabilito in consultazione con il personale veterinario.

Tabella 4.1.   Cani

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m2 per un cane di meno di 20 kg, 4 m2 per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione si rivela essenziale a fini scientifici.

Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una zona rialzata lontana dai cuccioli.


Peso

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Spazio minimo al suolo per uno o due animali

(m2)

Per ciascun animale in più aggiungere un minimo di

(m2)

Altezza minima

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

fino a 20

4

4

2

2

[Gennaio 2017]

più di 20

8

8

4

2


Tabella 4.2.   Cani - animali svezzati

Peso del cane

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Spazio minimo al suolo per animale

(m2)

Altezza minima

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

fino a5

4

0,5

2

[Gennaio 2017 ]

> 5 fino a 10

4

1,0

2

> 10 fino a 15

4

1,5

2

> 15 fino a 20

4

2

2

più di 20

8

4

2

5.   Furetti

Tabella 5.   Furetti

 

Dimensione minima dello stabulario

(cm2)

Superficie minima al suolo per animale

(cm2)

Altezza minima

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Animali fino a 600 g

4 500

1 500

50

[Gennaio 2012]

Animali di più di 600 g

4 500

3 000

50

Maschi adulti

6 000

6 000

50

Femmina con figliata

5 400

5 400

50

6.   Primati non umani

Tabella 6.1.   Uistitì e tamarini

 

Spazio minimo al suolo degli stabulari per 1 (6) o 2 animali più la progenie fino a 5 mesi di età

(m2)

Volume minimo per ogni animale in più di età superiore a 5 mesi

(m3)

Altezza minima stabulario

(m) (7)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Uistitì

0,5

0,2

1,5

[Gennaio 2017]

Tamarini

1,5

0,2

1,5


Tabella 6.2.   Scimmie scoiattolo

Spazio minimo al suolo per 1 (8) o 2 animali

(m2)

Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi

(m3)

Altezza minima stabulario

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

2,0

0,5

1,8

[Gennaio 2017]


Tabella 6.3.   Macachi e cercopitechi (9)

 

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Volume minimo dello stabulario

(m3)

Volume minimo per animale

(m3)

Altezza minima stabulario

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Animali di meno di 3 anni (10)

2,0

3,6

1,0

1,8

[Gennaio 2017]

Animali a partire da 3 anni (11)

2,0

3,6

1,8

1,8

Animali tenuti a fini di riproduzione (12)

 

 

3,5

2,0


Tabella 6.4.   Babbuini (13)

 

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Volume minimo dello stabulario

(m3)

Volume minimo per animale

(m3)

Altezza minima stabulario

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Animali (14) di meno di 4 anni

4,0

7,2

3,0

1,8

[Gennaio 2017]

Animali (14) a partire da 4 anni

7,0

12,6

6,0

1,8

Animali tenuti a fini di riproduzione (15)

 

 

12,0

2,0

7.   Animali da allevamento

Tabella 7.1.   Bovini

Peso corporeo

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Spazio minimo al suolo / animale

(m2/animale)

Spazio mangiatoia peralimentazione «ad libitum» di animali senza corna

(m/animale)

Spazio mangiatoia peralimentazione razionata di animali senza corna

(m/animale)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

fino a 100

2,50

2,30

0,10

0,30

[Gennaio 2017]

> 100 fino a 200

4,25

3,40

0,15

0,50

> 200 fino a 400

6,00

4,80

0,18

0,60

> 400 fino a 600

9,00

7,50

0,21

0,70

> 600 fino a 800

11,00

8,75

0,24

0,80

più di 800

16,00

10,00

0,30

1,00


Tabella 7.2.   Pecore e capre

Peso corporeo

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Spazio minimo al suolo/ animale

(m2/animale)

Altezza minima divisorio

(m)

Spazio mangiatoia per alimentazione «ad libitum»

(m/animale)

Spazio mangiatoia per alimentazione razionata

(m/animale)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

inferiore a 20

1,0

0,7

1,0

0,10

0,25

[Gennaio 2017]

> 20 fino a 35

1,5

1,0

1,2

0,10

0,30

> 35 fino a 60

2,0

1,5

1,2

0,12

0,40

più di 60

3,0

1,8

1,5

0,12

0,50


Tabella 7.3.   Maiali e maiali nani

Peso vivo

(kg)

Dimensione minima dello stabulario (16)

(m2)

Spazio minimo al suolo per animale

(m2/animale)

Spazio minimo consentito per animale per coricarsi (in condizioni di temperatura neutra)

(m2/animale)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

fino a 5

2,0

0,20

0,10

[Gennaio 2017]

> 5 fino a 10

2,0

0,25

0,11

> 10 fino a 20

2,0

0,35

0,18

> 20 fino a 30

2,0

0,50

0,24

> 30 fino a 50

2,0

0,70

0,33

> 50 fino a 70

3,0

0,80

0,41

> 70 fino a 100

3,0

1,00

0,53

> 100 fino a 150

4,0

1,35

0,70

più di 150

5,0

2,50

0,95

Cinghiali adulti (convenzionali)

7,5

 

1,30


Tabella 7.4.   Equini

Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l’altezza al garrese dell’animale. L’altezza degli stabulari in interno deve essere tale che l’animale possa impennarsi completamente.


Altezza al garrese

(m)

Spazio minimo al suolo/animale

(m2/animale)

Altezza minima stabulario

(m)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Per ciascun animale alloggiato da solo o in gruppi di 3 animali al massimo

Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più

Box parto / femmina con puledro

da 1,00 fino a 1,40

9,0

6,0

16

3,00

[Gennaio 2017]

> 1,40 fino a 1,60

12,0

9,0

20

3,00

più di 1,60

16,0

(2 × AG)2  (17)

20

3,00

8.   Uccelli

Tabella 8.1.   Pollame domestico

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2.


Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Superficie minima per uccello

(m2)

Altezza minima

(cm)

Lunghezza minima mangiatoia per uccello

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 200

1,00

0,025

30

3

[Gennaio 2012]

> 200 fino a 300

1,00

0,03

30

3

> 300 fino a 600

1,00

0,05

40

7

> 600 fino a 1 200

2,00

0,09

50

15

> 1 200 fino a 1 800

2,00

0,11

75

15

> 1 800 fino a 2 400

2,00

0,13

75

15

più di 2 400

2,00

0,21

75

15


Tabella 8.2.   Tacchino domestico

Tutti i lati dello stabulario devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2 e un’altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.


Peso corporeo

(kg)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Superficie minima per uccello

(m2)

Altezza minima

(cm)

Lunghezza minima mangiatoia per uccello

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 0,3

2,00

0,13

50

3

[Gennaio 2012]

> 0,3 fino a 0,6

2,00

0,17

50

7

> 0,6 fino a 1

2,00

0,30

100

15

> 1 fino a 4

2,00

0,35

100

15

> 4 fino a 8

2,00

0,40

100

15

> 8 fino a 12

2,00

0,50

150

20

> 12 fino a 16

2,00

0,55

150

20

> 16 fino a 20

2,00

0,60

150

20

più di 20

3,00

1,00

150

20


Tabella 8.3.   Quaglia

Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Superficie per uccello alloggiato in coppia

(m2)

Superficie per ogni uccello in più alloggiato in gruppo

(m2)

Altezza minima

(cm)

Lunghezza minima mangiatoia per uccello

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 150

1,00

0,5

0,10

20

4

[Gennaio 2012]

Più di 150

1,00

0,6

0,15

30

4


Tabella 8.4.   Anatre e oche

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m2. Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.


Peso corporeo

(g)

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Superficie per uccello

(m2) (18)

Altezza minima

(cm)

Lunghezza minima mangiatoia per uccello

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Anatre

 

[Gennaio 2012]

Fino a 300

2,00

0,10

50

10

> 300 fino a 1 200 (19)

2,00

0,20

200

10

> 1 200 fino a 3 500

2,00

0,25

200

15

Più di 3 500

2,00

0,50

200

15

Oche

 

Fino a 500

2,00

0,20

200

10

> 500 fino a 2 000

2,00

0,33

200

15

Più di 2 000

2,00

0,50

200

15


Tabella 8.5.   Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno (20)

 

Superficie

(m2)

Profondità

(cm)

Anatre

0,5

30

Oche

0,5

da 10 a 30


Tabella 8.6.   Piccioni

Gli stabulari devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.


Dimensione del gruppo

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Altezza minima

(cm)

Lunghezza minima mangiatoia per uccello

(cm)

Lunghezza minima posatoio per uccello

(cm)

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 6

2

200

5

30

[Gennaio 2012]

da 7 a 12

3

200

5

30

per ogni uccello in più oltre i 12

0,15

 

5

30


Tabella 8.7.   Diamante mandarino

Gli stabulari devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere alloggiate in stabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m2 e un’altezza minima di 40 cm. Chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.


Dimensione del gruppo

Dimensione minima dello stabulario

(m2)

Altezza minima

(cm)

Numero minimo di mangiatoie

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 6

1,0

100

2

[Gennaio 2012]

da 7 a 12

1,5

200

2

da 13 a 20

2,0

200

3

per ogni uccello in più oltre i 20

0,05

 

1 per 6 uccelli

9.   Anfibi

Tabella 9.1.   Urodeli acquatici

Lunghezza del corpo (21)

(cm)

Superficie d’acqua minima

(cm2)

Superficie d’acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 10

262,5

50

13

15°C-22°C

100 %

[Gennaio 2012]

> 10 fino a 15

525

110

13

> 15 fino a 20

875

200

15

> 20 fino a 30

1 837,5

440

15

Più di 30

3 150

800

20


Tabella 9.2.   Anuri acquatici (22)

Lunghezza del corpo (23)

(cm)

Superficie d’acqua minima

(cm2)

Superficie d’acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Inferiore a 6

160

40

6

18°C-22°C

100 %

[Gennaio 2012]

da 6 a 9

300

75

8

> 9 fino a 12

600

150

10

più di 12

920

230

12,5


Tabella 9.3.   Anuri semiacquatici

Lunghezza del corpo (24)

(cm)

Dimensione minima dello stabulario (25)

(cm2)

Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Altezza minima stabulario (26)

(cm)

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 5,0

1 500

200

20

10

10°C-15°C

50-80 %

[Gennaio 2012]

> 5,0 fino a 7,5

3 500

500

30

10

Più di 7,5

4 000

700

30

15


Tabella 9.4.   Anuri semi-terricoli

Lunghezza del corpo (27)

(cm)

Dimensione minima dello stabulario (28)

(cm2)

Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Altezza minima stabulario (29)

(cm)

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 5,0

1 500

200

20

10

23°C-27°C

50-80 %

[Gennaio 2012]

> 5,0 fino a 7,5

3 500

500

30

10

più di 7,5

4 000

700

30

15


Tabella 9.5.   Anuri arboricoli

Lunghezza del corpo (30)

(cm)

Dimensione minima dello stabulario (31)

(cm2)

Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Altezza minima stabulario (32)

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 3,0

900

100

30

18°C-25°C

50-70 %

[Gennaio 2012]

Più di 3,0

1 500

200

30

10.   Rettili

Tabella 10.1.   Chelonidi acquatici

Lunghezza del corpo (33))

(cm)

Superficie d’acqua minima

(cm2)

Superficie d’acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 5

600

100

10

20°C-25°C

80-70 %

[Gennaio 2012]

> 5 fino a 10

1 600

300

15

> 10 fino a 15

3 500

600

20

> 15 fino a 20

6 000

1 200

30

> 20 fino a 30

10 000

2 000

35

Più di 30

20 000

5 000

40


Tabella 10.2.   Serpenti terricoli

Lunghezza del corpo (34))

(cm)

Superficie minima al suolo

(cm2)

Superficie minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo

(cm2)

Altezza minima stabulario (35))

(cm)

Temperatura ottimale

Umidità relativa

Data di cui all’articolo 34, paragrafo 2

Fino a 30

300

150

10

22°C-27°C

60-80 %

[Gennaio 2012]

> 30 fino a 40

400

200

12

> 40 fino a 50

600

300

15

> 50 fino a 75

1 200

600

20

Più di 75

2 500

1 200

28


(1)  I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

(2)  Per gli studi che si protraggono per tutta la vita dell’animale, è necessario disporre di stabulari sufficientemente grandi per sistemare gli animali in collettività. Quando lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

(3)  I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

(4)  I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Queste condizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggiore aggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

(5)  Nota: La superficie al suolo non comprende le piattaforme.

(6)  Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.

(7)  Il soffitto dello stabulario deve trovarsi ad un’altezza minima di 1,8 m dal suolo.

(8)  Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.

(9)  Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.

(10)  Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.

(11)  Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

(12)  Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

(13)  Gli animali devono essere sistemati da soli solo in casi eccezionali.

(14)  Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

(15)  Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a due anni di età che sono alloggiati con la madre.

(16)  I maiali possono essere confinati in stabulari di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddividendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.

(17)  Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull’altezza al garrese (AG)

(18)  Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m2 ogni 2 m2 di stabulario e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dello stabulario.

(19)  Gli uccelli che non sanno ancora volare possono rimanere in stabulari con un’altezza minima di 75 cm.

(20)  Le dimensioni dello stagno sono per stabulari di 2 m2. Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dello stabulario.

(21)  Misurata dal muso alla coda

(22)  Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad es. per l'allevamento) ma non a quelle utilizzate per l’accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli individui adulti nelle categorie di dimensioni indicate; gli individui giovani e i girini devono essere esclusi; in caso contrario è necessario modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

(23)  Misurata dal muso all’ano.

(24)  Misurata dal muso all’ano.

(25)  Un terzo deve essere riservato alla parte terrestre e due terzi alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi

(26)  Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

(27)  Misurata dal muso all’ano.

(28)  Due terzi devono essere riservati alla parte terrestre e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi.

(29)  Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

(30)  Misurata dal muso all’ano.

(31)  Due terzi devono essere riservati alla parte terrestre e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di immergersi.

(32)  Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

(33)  Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

(34)  Misurata dal muso all’ano.

(35)  Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dello stabulario deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO V

Elenco degli animali di cui all’articolo 34, paragrafo 4

1)

Bovini (Bos taurus e Bos indicus);

2)

Pecore e capre (Ovis aries e Capra hircus);

3)

Maiali (Sus scrofa);

4)

Equini (Equus caballus e Equus asinus);

5)

Pollame domestico (Gallus gallus domesticus);

6)

Tacchino domestico (Meleagris gallopavo);

7)

Anatre e oche (Anas platyrhynchos, Anser anser domesticus, Cairina moschata);

8)

Quaglia domestica (Coturnix spp);

9)

Piccioni (Colombia livia);

10)

Conigli (Oryctolagus cuniculus)

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO VI

Metodi umanitari di uccisione degli animali

Tabella 1 –   Metodi umanitari di uccisione dei pesci, inclusi gnatostomi e ciclostomi

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

++

da + a ++

++

da 4 a 5 (1)

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

Elettrochoc

++

+

+

+

++

4

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Macerazione

++

++

++

++

+

4

Solo per i pesci di lunghezza inferiore ai 2 cm

Commozione cerebrale

++

+

+

++

-

3

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Dislocazione cervicale

++

++

+

++

-

2 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Non usata nei pesci >500g. Seguita dalla distruzione del cervello.

Altri metodi possono essere usati su pesci non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, dove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 2 -   Metodi umanitari di uccisione degli anfibi

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

++

++

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

Commozione cerebrale

++

++

+

++

-

3

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

NMB/miscele anestetiche (2)

+

++

-

+

+

3

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Irradiazione a microonde

++

++

-

+

++

3

Necessità di attrezzature specifiche.

Per piccoli anfibi.

Elettrochoc

+

+

+

-

-

2

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Altri metodi possono essere usati su anfibi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 3 -   Metodi umanitari di uccisione dei rettili

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

++

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

Proiettile captivo

++

++

++

+

+

5

Per grandi rettili.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Arma da fuoco

++

++

++

-

+

4

Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte. Da utilizzarsi in ambiente naturale.

Commozione cerebrale

+

+

+

++

-

3

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Altri metodi possono essere usati su rettili non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 4 -   Metodi umanitari di uccisione degli uccelli

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

NMB/miscele anestetiche

++

++

+

+

++

4

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Gas inerti (Ar, N2)

++

++

++

++

+

4

Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Macerazione

++

++

++

++

-

4

Per i pulcini fino a 72 h di vita

Dislocazione cervicale

++

++

-

++

-

1/3 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Per piccoli e giovani uccelli (<250 g).

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Irradiazione a microonde

++

++

-

++

+

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Commozione cerebrale

++

++

-

++

-

3

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Elettrochoc

++

++

+

-

-

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Monossido di carbonio

+

+

++

-

-

1

Pericoloso per l'operatore.

Altri metodi possono essere usati su uccelli non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 5 -   Metodi umanitari di uccisione dei roditori

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

++

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

NMB/miscele anestetiche

++

++

-

+

++

4

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Gas inerti (Ar)

++

+

++

+

+

4

Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Commozione cerebrale

++

++

+

++

-

3

Per i roditori di peso inferiore a 1 kg. Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Dislocazione cervicale

++

++

+

++

-

2/3 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Per i roditori di peso inferiore a 150g.

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Irradiazione a microonde

++

++

-

++

+

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Decapitazione

+

+

+

++

-

1/2 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

 

Biossido di carbonio

+

++

++

+

++

5

Da utilizzare solo in quantità sufficiente.

Monossido di carbonio

+

+

+

-

++

1

Pericoloso per l'operatore

Altri metodi possono essere usati su roditori non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 6 -   Metodi umanitari di uccisione dei conigli

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

++

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

NMB/miscele anestetiche

++

++

-

+

++

4

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Proiettile captivo

++

++

-

+

+

4

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Dislocazione cervicale

++

++

-

++

-

3 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Accettabile per i conigli di peso inferiore a 1 kg.

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Commozione cerebrale

++

+

-

++

-

3

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Elettrochoc

++

+

++

-

+

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Irradiazione a microonde

++

++

-

++

+

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Decapitazione

+

+

+

-

-

1 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Per i conigli di peso inferiore a 1 kg.

Monossido di carbonio

+

+

++

-

++

1

Pericoloso per l'operatore.

Congelamento rapido

+

+

++

++

+

1

Da utilizzare sui feti di peso inferiore a 4g

Altri metodi possono essere usati su conigli non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 7 -   Metodi umanitari di uccisione di cani, gatti, furetti e volpi

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

-

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

NMB/miscele anestetiche

++

++

-

+

+

4

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate

++

++

-

-

-

4

Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte.

Proiettile captivo

++

++

-

++

+

3

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Elettrochoc

++

++

-

-

-

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Commozione cerebrale

++

++

+

++

-

2

Da utilizzare sui neonati.

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Altri metodi possono essere usati su cani, gatti, furetti e volpi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 8 -   Metodi umanitari di uccisione dei grandi mammiferi

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

-

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

Proiettile captivo

++

++

+

+

+

5

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Colpo a proiettile libero con fucili, pistole e munizioni adeguate

++

++

+

-

+

4

Deve essere utilizzata da tiratore esperto. Può essere associata a un metodo per assicurare la morte. Da utilizzarsi in ambiente naturale.

NMB/miscele anestetiche

++

++

-

+

++

4

Richiede competenze specifiche dovendo essere iniettato per via endovenosa.

Gas inerti (Ar)

++

++

+

+

+

4

Seguiti da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Accettabile per i suini.

Elettrochoc

++

++

+

-

-

3

Necessita di attrezzature specifiche.

Seguito da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Commozione cerebrale

++

+

-

+

+

3 - se l'animale è cosciente

5 - se l'animale non è cosciente

Seguita da dissanguamento immediato, distruzione immediata del cervello o morte inflitta con altro metodo.

Altri metodi possono essere usati su grandi mammiferi non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.

Tabella 9 -   Metodi umanitari di uccisione dei primati non umani

Agente

Rapidità

Efficacia

Facilità d'uso

Sicurezza operatore

Valore estetico

Valutazione complessiva

(1-5)

Osservazioni

Overdose di anestetico

++

++

-

+

++

5

Può essere usato previa sedazione dell'animale.

Altri metodi possono essere usati su primati non umani non coscienti, a condizione che l'animale non riprenda conoscenza prima della morte.

Rapidità: ++ molto rapido, + rapido, - lento. Efficacia: ++ molto efficace, + efficace, - non efficace. Facilità d'uso: ++ facile da usare, + richiede competenza, - richiede una formazione specifica. Sicurezza operatore: ++ non pericoloso, + poco pericoloso, - pericoloso. Valore estetico: ++ esteticamente accettabile, + accettabile per la maggior parte delle persone, - inaccettabile per molte persone. Valutazione: 1-5, ove 5 è il punteggio migliore.


(1)  Alcuni anestetici possono causare irritazioni alla pelle se usati sui pesci.

(2)  Neuromuscular blocking agent, NMB (Agente bloccante neuromuscolare)

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO VII

Elenco degli elementi di cui all’articolo 22, paragrafo 4

1.

Legislazione nazionale in vigore relativa all’acquisizione, all’allevamento, alla cura e all’utilizzo degli animali nelle procedure scientifiche.

2.

Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita, e gli argomenti a favore e contro l’uso degli animali nelle procedure scientifiche.

3.

Biologia di base in relazione all’anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riproduzione, alla genetica e all’alterazione genetica.

4.

Comportamento animale, allevamento e arricchimento.

5.

Cure veterinarie e igiene.

6.

Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell'angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.

7.

Anestesia, metodi analgesici ed eutanasia.

8.

Uso di punti finali umanitari.

9.

Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO VIII

Elenco degli elementi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c)

1.

Pertinenza e giustificazione dei seguenti aspetti:

(a)

uso degli animali compresa la loro origine, il numero stimato, le specie e le fasi della vita in cui si trovano;

(b)

procedure.

2.

Dimostrazione che sono stati applicati metodi esistenti di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell'uso di animali nelle procedure.

3.

Dimostrazione della competenza delle persone partecipanti al progetto.

4.

Pianificazione dell’utilizzo di metodi anestetici, analgesici e antidolorifici.

5.

Misura miranti a ridurre, evitare e attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l’animale dalla nascita alla morte.

6.

Condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali.

7.

Uso di punti finali precoci e preventivi.

8.

Strategia sperimentale o di osservazione e modello statistico per ridurre al minimo il numero degli animali, le sofferenze inflitte e l’impatto ambientale.

9.

Esperienza su tutto l'arco di vita dell'animale e riutilizzo degli animali.

10.

Misure per evirare inutili ripetizioni di esperimenti.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO IX

Definizioni generali dei livelli di gravità di cui all'articolo 17, paragrafo 1

In generale:

Salvo prova contraria, occorre partire dalla premessa che le procedure dolorose per gli esseri umani sono dolorose anche per gli animali.

Assenza di dolore o dolore lieve: livello di gravità 1

Interventi e manipolazioni sugli animali a scopi sperimentali che non causano agli animali nessun dolore o dolore lieve di breve durata, o sofferenza, lesioni o angoscia lieve e non provocano un significativo deterioramento delle loro condizioni generali.

Esempi:

studi con diverse composizioni di mangimi o con dieta non fisiologica, con segni o sintomi clinici minimi;

prelievo di campioni di sangue o iniezioni (s.c., i.m., i.p., i.v.) di un farmaco;

biopsia di un tessuto superficiale sotto anestesia;

tecniche di scanning non invasive, con o senza sedazione o anestesia degli animali;

studi di tollerabilità che possono causare reazioni di breve durata e di minima entità a livello locale o sistemico;

elettrocardiogrammi su animali coscienti;

studi di osservazione, quali test a campo aperto, test del labirinto o test della scala;

esperimenti in anestesia totale senza risveglio;

Moderato: livello di gravità 2

Interventi e manipolazioni sugli animali a scopo sperimentale che sottopongono questi ultimi ad angoscia moderata di breve durata o ad un episodio di durata moderatamente lunga o lunga; di angoscia, dolore o sofferenza lievi, o a lesioni o ad un deterioramento significativo delle condizioni generali.

Esempi:

interventi chirurgici sotto anestesia e adeguata analgesia;

impianto di dispositivi quali cateteri, trasmettitori telemetrici e minipompe in anestesia generale;

studi con dieta non fisiologica, con segni cliniciosintomi di diabete mellito senza trattamento;

frequente prelievo di campioni di sangue o somministrazione di sostanze;

induzione di ansia nei modelli animali;

test di tossicità acuta, studi di tollerabilità acuta; studi telemetrici, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti terminali non letali;

modelli di crisi, ad esempio studi sull’epilessia;

modelli animali non letali di cancro, ad esempio studi sullo xenotrapianto;

Grave: livello di gravità 3

Interventi e manipolazioni sugli animali a scopo sperimentale che causano loro angoscia grave o molto grave, o che li sottopongono ad un episodio moderatamente lungo o lungo di angoscia moderata, dolore forte, sofferenza prolungata o lesioni gravi, o deterioramento significativo e persistente delle condizioni generali.

Esempi:

infezioni batteriche o virali letali;

modelli cronici di artrite reumatoide;

animali geneticamente modificati con fenotipi letali (ad esempio oncogenesi), senza conclusione anticipata dell’esperimento;

trapianto di organi (ad esempio rene, pancreas);

modelli cronici di gravi patologie neurologiche, ad esempio morbo di Parkinson.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/228


Martedì 5 maggio 2009
Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I

P6_TA(2009)0344

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

2010/C 212 E/32

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0134),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0142/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A6-0080/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0055

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/123/CE)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/229


Martedì 5 maggio 2009
Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0345

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

2010/C 212 E/33

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0778),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Martedì 5 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità ║ europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (5). In occasione di nuove modificazioni è ║ opportuno, ║ per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ║ è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa al piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi al consumo energetico, tra cui i prodotti da costruzione , che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ║ (6) . La presente direttiva dovrebbe integrare e non pregiudicare in alcun modo l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di un approccio olistico e determinando ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere considerata come parte integrante di un quadro normativo più ampio, che include il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica  (7) , e la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'ediliza  (8) .

(3)

Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’ 8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico comunitario entro il 2020, caldeggiando l'attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d'azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo.

(4)

Allo scopo di promuovere l'efficienza e il risparmio energetici è inoltre indispensabile che l'Unione europea e gli Stati membri rendano giuridicamente vincolante l'obiettivo di un risparmio energetico del 20 % entro il 2020, proponendo e attuando misure coerenti per garantirne il conseguimento.

(5)

Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso e anche l'industria manifatturiera attraverso la riduzione del prezzo del carbonio nel sistema di scambio delle emissioni.

(6)

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico dovrebbe può orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo comunitario del 20 % in materia di efficienza energetica . In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.

(7)

Dato che l'edilizia rappresenta il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea e che la revisione della direttiva 2002/91/CE mira a promuovere un miglioramento del rendimento energetico complessivo degli edifici nel senso dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in tale contesto, che l'inserimento di determinati prodotti da costruzione connessi al consumo energetico nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia finalizzato a coadiuvare le famiglie nella scelta del prodotto più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico al momento della ristrutturazione di un edificio.

(8)

Allo scopo di garantire prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai consumatori, la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che quindi saranno oggetto delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dalla Commissione.

(9)

L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi di tali prodotti in relazione al consumo di energia e di altre risorse essenziali ║ nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia semplice, sintetica e facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali ║. A tal fine l'attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati.

(10)

Come sottolineato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la sua proposta della presente direttiva, il valido sistema originale di etichettatura A-G è stata ripreso come modello in vari paesi del mondo, come Argentina, Brasile, Cile, Cina, Iran, Israele e Sudafrica.

(11)

È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente il rispetto della presente direttiva e inseriscano le informazioni del caso nella relazione biennale che sono tenuti a presentare alla Commissione nell'ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.

(12)

L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione . Il presente sistema dovrebbe pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura obbligatoria e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.

(13)

I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso, conformemente agli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, la promozione di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. .

(14)

Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che ▐ i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso ▐ siano contemplati da una misura di attuazione.

(15)

Dato che l'edilizia assorbe il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea e che, nel contesto degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica del 20 % entro il 2020, è indispensabile privilegiare l'elaborazione delle misure di attuazione per i prodotti da costruzione, quali ad esempio le finestre.

(16)

Il numero di Stati membri che dispongono di politiche in materia di appalti pubblici in virtù delle quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico , dovrebbe aumentare costantemente fino al conseguimento dell'obiettivo di copertura totale del territorio dell'Unione europea . Lo stesso dovrebbe valere per gli Stati membri che dispongono di incentivi per tali prodotti. Onde evitare distorsioni del mercato e per quanto i criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergano anche notevolmente da uno Stato membro all'altro , essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi strategici dell'Unione europea in materia di efficienza energetica . La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.

(17)

Quando si definiscono le disposizioni in materia di appalti pubblici nelle misure di applicazione previste dalla presente direttiva occorre fissare soglie proporzionate in termini di importo e volume degli appalti, tenuto conto dell'onere amministrativo e della possibilità di far applicare le norme in materia di appalti pubblici da parte degli Stati membri.

(18)

Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, e in particolare per il risparmio energetico, che perseguono un comune interesse europeo sono esentati a norma di diversi strumenti comunitari e alle condizioni ivi enunciate, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale  (9) .

(19)

La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l'etichettatura, gli appalti pubblici e gli incentivi non dovrebbe andare a discapito delle prestazioni ambientali complessive dei prodotti stessi.

(20)

Le disposizioni della presente direttiva sul contenuto delle informazioni pubblicitarie dovrebbero essere considerate soltanto come una misura straordinaria e non dovrebbero pertanto limitare altre forme di pubblicità previste da qualsiasi altra normativa comunitaria.

(21)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(22)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso . Al fine di creare un sistema prevedibile per l'industria e comprensibile per i consumatori, la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire un periodo fisso di durata per la classificazione energetica riportata sull'etichetta e di aggiornare periodicamente e regolarmente le soglie dell'indice di efficienza della classificazione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, ║ devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Ogni due anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, contenente informazioni dettagliate sull'adozione delle misure di attuazione, nonché informazioni uniformi relative ai prodotti.

(23)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(24)

In sede di attuazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per le piccole e medie imprese (PMI) e tener conto, nella misura del possibile, delle esigenze specifiche e dei vincoli finanziari e amministrativi di queste ultime.

(25)

La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

2.   La presente direttiva si applica ai prodotti , tra cui quelli da costruzione, che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso.

3.   La presente direttiva non si applica:

a)

ai prodotti usati;

b)

ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;

c)

alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

«prodotto connesso al consumo energetico», («prodotto»), qualsiasi bene che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio e/o messo in servizio nella Comunità, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi al consumo energetico disciplinati dalla presente direttiva e immesse in commercio e/o messe in servizio come pezzi individuali per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente;

«prodotto da costruzione»: un prodotto connesso al consumo energetico utilizzato nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie;

«scheda», una tabella standard contenente informazioni su un prodotto;

«altre risorse essenziali», acqua, materie prime, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale;

«informazioni complementari», altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia per unità di tempo o di altre risorse essenziali , sulla base di dati quantificabili, tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione o qualsiasi altro aspetto ambientale significativo ;

«aspetti ambientali significativi», gli aspetti ritenuti significativi per un prodotto connesso al consumo energetico in una misura di applicazione adottata a norma della direttiva 2005/32/CE in merito a tale prodotto;

«impatto diretto», l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia;

«impatto indiretto», l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al consumo energetico, per cui il calcolo del rendimento di tali prodotti si basa su parametri oggettivi e indipendenti che non presentano variazioni climatiche;

«distributore», qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;

«fornitore», il fabbricante, l'importatore o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario;

«utilizzatore finale», persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto a fini professionali o personali. Si tratta del consumatore ultimo di un prodotto e in particolare della persona per la quale il prodotto è stato concepito e può differire da quella che lo acquista. La presente definizione copre i consumatori privati e i gruppi di consumatori. Al momento dell'acquisto di prodotti connessi al consumo energetico, anche le autorità pubbliche sono considerate «utilizzatori finali» ai fini della presente direttiva;

Articolo 3

Responsabilità degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché:

a)

tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6 , nonché all'articolo 10, paragrafi 3 e 4 della presente direttiva;

b)

per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso ;

c)

l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali;

d)

siano adottate opportune misure per incentivare la Commissione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini della corretta applicazione della presente direttiva.

La cooperazione e lo scambio di informazioni tra amministrazioni si avvalgono quanto più possibile dei mezzi di comunicazione elettronica e possono essere supportati dai programmi comunitari del caso. Nell'ambito della cooperazione sono garantite la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di trattamento nonché la tutela dei dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. La Commissione si adopera per incentivare la cooperazione ║ tra gli Stati membri e per dare il proprio contributo a tal fine.

2.   Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti e alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione , che sono efficaci e proporzionate . Per quanto riguarda i prodotti già acquistati, i consumatori beneficiano dei diritti già previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione del consumatore, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto .

Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie entro un determinato lasso di tempo , per garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto degli eventuali danni imputabili alla mancata conformità .

Se la situazione di mancata conformità del prodotto persiste , lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è limitata o vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3.   Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione, nell'ambito di una relazione, in merito alle rispettive attività di controllo dell'applicazione della normativa e al livello di conformità all'interno dei rispettivi territori.

La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni , definendo i requisiti minimi di un formato armonizzato . Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Obblighi in materia di informazione

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet;

2)

le informazioni di cui al punto 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite ▐ ove richiesto dalla relativa misura di applicazione;

3)

la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano le specifiche tecniche, fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o sul risparmio energetico o faccia riferimento alla classe energetica del prodotto;

4)

le pubblicazioni tecniche promozionali in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento all'etichetta energetica del prodotto.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in una misura di applicazione forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e a tale misura di applicazione;

2)

i fornitori approntino una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Tale documentazione contiene:

a)

la descrizione generale del prodotto;

b)

se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

c)

i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;

d)

se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli.

A tal fine i fornitori possono avvalersi di documentazione già predisposta in base alle disposizioni stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria;

3)

i fornitori tengano tale documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato.

Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico;

4)

riguardo all'etichettatura e alla scheda, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;

5)

oltre alle etichette, i fornitori forniscano ▐una scheda relativa al prodotto;

6)

i fornitori inseriscano una scheda del prodotto in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, le schede sono accluse all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto;

7)

i fornitori siano responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite;

8)

si ritenga che i fornitori abbiano dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o nella scheda.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori

Gli Stati membri garantiscono che:

1)

i distributori espongano adeguatamente le etichette , in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

2)

riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono la versione più recente dell 'adeguata etichetta, alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta , nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica.

Articolo 7

Vendita a distanza

Per i casi in cui i prodotti vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet , tramite telemarketing o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sulla versione più recente dell 'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. In caso di televendita, le misure di attuazione prevedono le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda.

Articolo 8

Libera circolazione

1.   Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione applicabili e sono pienamente conformi ad esse.

2.    Purché vigilino regolarmente sul mercato e salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che tali informazioni non siano corrette.

Articolo 9

Appalti pubblici e incentivi

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di ║ lavori, forniture o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione e, puntando al conseguimento delle migliori classi di efficienza, che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 .

2.   I criteri fissati nelle misure di applicazione per la definizione dei livelli minimi di prestazione ai fini degli appalti pubblici sono i seguenti:

a)

efficacia economica rispetto alle finanze pubbliche,

b)

utilità di indire un appalto pubblico per i prodotti interessati,

c)

il potenziale di risparmio energetico,

d)

la promozione dell'innovazione, in linea con la strategia di Lisbona,

e)

probabilità di indurre un cambiamento del mercato a favore di prodotti che presentano prestazioni migliori,

f)

necessità di garantire un'adeguata concorrenza.

3.   Il paragrafo 1 si applica agli appalti aventi un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore a 15 000 EUR. Le misure di applicazione possono fissare la soglia minima ad un valore superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi di acquisto correnti e dei volumi interessati.

4.   Gli Stati membri non prevedono incentivi per i prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione definiti nelle rispettive misure di applicazione.

5.   Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione.

Tra gli incentivi possono anche rientrare crediti d'imposta, sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad alta efficienza energetica sia per le imprese che li fabbricano e li promuovono, nonché la riduzione o la soppressione dell'imposta sul valore aggiunto sui materiali e i componenti che migliorano l'efficienza energetica. Gli incentivi offerti dagli Stati membri devono essere efficaci ed efficienti.

Articolo 10

Revisione della classificazione energetica riportata sull'etichetta

1.     Alla Commissione spetta la competenza di rivedere periodicamente e regolarmente la classificazione energetica, in conformità della durata prestabilita della classificazione, come determinato mediante le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 12.

2.     La Commissione basa la revisione delle soglie dell'indice di efficienza della classificazione sugli ultimi dati disponibili, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico del prodotto in questione e, con largo anticipo rispetto alla revisione, svolge opportune consultazioni con le parti interessate secondo l'articolo 12, paragrafo 3.

3.     I fornitori sono tenuti a fornire ai distributori la versione più recente dell'etichetta, al più tardi alla scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta.

4.     I distributori sono tenuti a sostituire la vecchia etichetta con l'etichetta energetica che contiene le classificazioni oggetto di revisione per il prodotto in questione il giorno stesso della scadenza del periodo di validità della vecchia etichetta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Misure di esecuzione

1.   Gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda sono definiti nelle misure di esecuzione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Se ad un prodotto si applicano i criteri di cui al paragrafo 2, rientra in una delle misure di applicazione previste al paragrafo 4.

Le disposizioni previste nelle misure di esecuzione con riferimento alle informazioni contenute sull'etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora una misura di esecuzione preveda disposizioni riguardanti sia l'efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, l'etichetta deve essere concepita, nella forma e nel contenuto, in modo tale da mettere in evidenza l'efficienza energetica del prodotto.

Le misure di esecuzione attualmente in vigore, che sono state adottate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere armonizzate con le disposizioni contenute nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la presentazione, la forma grafica, le classi o altre caratteristiche dell'etichetta energetica, entro …  (12) .

2.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

in base ai dati più recenti disponibili e tenendo conto dei quantitativi immessi sul mercato comunitario, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)

deve esistere una significativa differenza nei livelli di prestazione pertinenti di tali prodotti comparati ai prodotti disponibili sul mercato e aventi funzionalità equivalenti;

c)

la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, allorché si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti;

3.   Quando prepara una proposta di misura di esecuzione la Commissione:

a)

tiene conto dei parametri ambientali fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2005/32/CE ritenuti significativi nella relativa misura di esecuzione adottata a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l'utilizzatore finale durante l'uso del prodotto;

b)

valuta l'impatto della misura sull'ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività, anche sui mercati non comunitari, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c)

procede alle opportune consultazioni delle parti interessate , tra cui i fabbricanti e i loro fornitori ;

d)

definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o modalità per un'applicazione graduale tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici fabbricati principalmente da PMI.

4.   Nelle misure di esecuzione devono essere specificati in particolare:

a)

l'esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b)

le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

c)

le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 5;

d)

la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile e mantenere contemporaneamente gli elementi di base dell'attuale etichetta (classificazione basata su una scala da A a G), che sono semplici e riconoscibili ; l'etichetta indica anche un periodo di validità ;

e)

il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sul prodotto esposto, le informazioni fornite e le modalità per la presentazione dell'etichetta e/o delle informazioni nel caso delle vendite di cui all'articolo 7; se del caso nelle misure di applicazione può essere prevista l'apposizione di un'etichetta sul prodotto o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell'etichetta in cataloghi, nelle vendite a distanza o via internet;

f)

il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

g)

per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione e, ove opportuno, una soglia minima superiore a 15 000 EUR, IVA esclusa, ai fini dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3;

h)

per i prodotti cui si applicano, i livelli minimi di prestazione ai fini dell'articolo 9, paragrafo 4;

i)

il contenuto specifico dell'etichetta per l'uso pubblicitario, in particolare, e secondo il caso, la classe energetica e altri livelli di prestazione pertinenti del prodotto in forma leggibile e visibile;

j)

▐ la durata prestabilita della classificazione energetica riportata sull'etichetta , che deve essere un periodo di almeno tre anni ma non superiore a cinque anni, tenuto conto del ritmo di innovazione del prodotto, e la data della sua prossima revisione, basata sulla sua durata prestabilita ;

k)

il livello di accuratezza delle dichiarazioni contenute nelle etichette e nelle schede;

l)

la data della valutazione e dell'eventuale riesame della misura di applicazione interessata, tenuto conto della velocità dello sviluppo tecnologico.

Articolo 13

Elenco prioritario per l'attuazione

Entro …  (13) , la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli da costruzione, per i quali si propone l'etichettatura sulla base del loro potenziale di risparmio energetico.

Articolo 14

Studio di fattibilità per l'estensione dell'ambito di applicazione

Entro il 2010 la Commissione effettua uno studio di fattibilità volto a determinare se, con l'adozione di misure di esecuzione, l'etichetta debba anche fornire agli utilizzatori finali informazioni in merito all'impatto del prodotto in termini di energia e di altre risorse essenziali durante il suo intero ciclo di vita.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di esecuzione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prendono anche le misure necessarie a rafforzare la protezione giuridica in caso di uso non autorizzato del sistema di etichettatura. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica delle medesime.

Articolo 16

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (14). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 92/75/CEE, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), menzionata nell'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal … (16), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli … (17) si applicano a decorrere dal … (18).

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 24 marzo 2009.

(2)  GU C ║.

(3)  Posizione del Parlamento europeodel 5 maggio 2009.

(4)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(5)  Cfr. allegato I, parte A.

(6)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(7)   GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(8)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(9)   GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(11)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(12)   Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva

(13)   Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva

(14)  12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva.

(15)  GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

(16)  Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

(17)  Articoli ritenuti invariati dalla rifusione nella versione definitiva.

(18)  Giorno successivo alla data fissata nell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva.

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e modificazione successiva

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio

(GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Limitatamente al punto 32 dell'allegato III.

Parte B

Termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 17)

Direttiva

Termine di attuazione

92/75/CEE

1o gennaio 1994

 

Martedì 5 maggio 2009
ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/75/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, formulazione introduttiva, seconda frase

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 2, primo e terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, primo e secondo trattino

Articolo 2, sesto e decimo trattino

Articolo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 4, quarto trattino

Articolo 2, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 4, quinto trattino

Articolo 2, quinto trattino

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 5 e 6

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 4, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, lettera a)

Articolo 9, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 12, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 12, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 12, lettera f)

Articolo 12, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 12, lettera g)

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 12, paragrafi 1-3

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da g) a l)

Articolo 15

Articolo 18

Allegato I

Allegato II


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/244


Martedì 5 maggio 2009
Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010

P6_TA(2009)0346

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))

2010/C 212 E/34

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272, paragrafo 2, del trattato CE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 31,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX (3),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2010,

visto il progetto preliminare di stato di previsione, stabilito dall'Ufficio di presidenza il 21 aprile 2009 a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, e dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 73 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0275/2009),

A.

considerando che lo scorso anno è stato avviato un esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché una cooperazione reciproca preliminare su tutte le questioni aventi importanti implicazioni di bilancio, e che tale esercizio sarà proseguito nel corso della procedura di bilancio 2010,

B.

considerando che le prerogative della seduta plenaria per quanto riguarda l'adozione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute in conformità delle disposizioni del trattato e del regolamento del Parlamento,

C.

considerando che il 25 marzo 2009 e il 16 aprile 2009 si sono tenute due riunioni di pre-concertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, durante le quali le due delegazioni hanno discusso una serie di questioni chiave,

1.

ricorda che gli orientamenti generali per il bilancio 2010 e le sfide che esso deve affrontare sono stati illustrati nella summenzionata risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti di bilancio; sottolinea, in particolare, che un accesso ottimale ed equo ai servizi linguistici per i deputati e le azioni legate al ruolo legislativo rafforzato del Parlamento costituiranno elementi fondamentali del bilancio 2010;

Quadro generale

2.

osserva che il livello globale del bilancio 2010, come proposto dall'Ufficio di presidenza, sarebbe inferiore alla tradizionale soglia volontaria del 20 % della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale; osserva che il tasso di aumento proposto è del 3,98 % e che il conseguente livello globale sarebbe leggermente più elevato rispetto al 2009, attestandosi sul 19,67 % degli stanziamenti all'interno di questa rubrica;

3.

decide, in questa fase, di fissare il livello complessivo del bilancio a 1 590 012 726 EUR, che rappresenta un tasso di aumento del 3,92 %, al fine di lasciare un maggiore margine di manovra al nuovo Parlamento in autunno e di realizzare tutte le economie possibili; decide di mantenere la riserva per imprevisti allo stesso livello del 2009 (10 000 000 EUR);

4.

è del parere, dato il carattere pluriennale della maggior parte delle voci di spesa e dei principali progetti avviati in seno all'Istituzione, che si debba prevedere una migliore programmazione a medio termine del suo bilancio e che essa debba essere resa più trasparente; considera molto importante che l'intera proposta di bilancio, o quanto meno la maggior parte di essa, sia presentata nella fase dello stato di previsione in primavera e ritiene che il ricorso alle cosiddette „lettere rettificative“ in autunno debba essere limitato agli eventi veramente imprevisti e/o agli aggiornamenti tecnici;

5.

sottolinea che una tempestiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, intesa a chiarire congiuntamente le implicazioni finanziarie delle decisioni da adottare, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle modalità di esame delle questioni più importanti, mantenendo nel contempo le prerogative formali di ciascun organo;

6.

accoglie con favore il proseguimento per un secondo anno dell'esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e ricorda che i principi di fiducia e trasparenza sono essenziali; mette in guardia da qualsiasi tendenza a trasformare tale cooperazione in una pura formalità, piuttosto che in un vero e proprio dialogo, e ad adottare prematuramente le decisioni fondamentali; sottolinea che lo spirito di cooperazione reciproca deve essere mantenuto e migliorato in futuro nel rispetto delle prerogative di ciascun organo; ribadisce che la consultazione preliminare sulle questioni aventi importanti implicazioni di bilancio è un aspetto cruciale del progetto pilota;

7.

ritiene che il livello delle risorse finanziarie necessarie per le questioni più importanti, incluso il rapporto tra le risorse interne ed esterne necessarie per i principali servizi e progetti, costituisca un elemento chiave che deve essere esaminato attentamente dal punto di vista del bilancio; esorta i suoi organi esecutivi a tener conto di tale aspetto e ad agire di conseguenza, al fine di trovare soluzioni efficaci sul piano dei costi, evitando duplicazioni degli sforzi e basandosi su un'analisi preliminare degli aspetti politici;

Questioni specifiche

Posti e ristrutturazione

8.

prende atto con soddisfazione, nel contesto dei considerevoli aumenti già autorizzati per il 2009, delle proposte relative alla ristrutturazione dei servizi e alle modifiche dell'organigramma presentate dall'Ufficio di presidenza; sottolinea la sua intenzione di esaminare la questione delle relative risorse di bilancio quando sarà disponibile un quadro completo di tutte le richieste formulate, incluse quelle relative ai gruppi, e sottolinea che in quel momento sarà disposto a esaminare attentamente l'insieme delle richieste, tenendo conto dell'esigenza di migliorare il ruolo legislativo rafforzato del Parlamento; decide pertanto di non autorizzare la creazione di 30 nuovi posti in questa fase; osserva che il livello di riassegnazione dei posti proposto è molto basso e incoraggia a compiere ulteriori sforzi a tale riguardo;

9.

prende atto, in tale contesto, che nella riunione del 1o aprile 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato all'unanimità il piano di ristrutturazione della DG INLO per quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli edifici del Parlamento e la creazione di servizi centrali specializzati per migliorare la qualità del controllo del bilancio e delle procedura di appalto pubblico; sottolinea che le decisioni finali concernenti il livello di risorse adeguato, per la DG INLO come pure per gli altri servizi, fanno parte della prima lettura del bilancio in autunno conformemente alle normali procedure; sottolinea che la scelta che deve essere fatta, dal punto di vista del bilancio, riguarda il livello delle competenze immobiliari di cui il Parlamento deve disporre al suo interno, in modo tale da garantire che i compiti di manutenzione esternalizzati siano correttamente definiti e che il loro svolgimento sia adeguatamente controllato; osserva, a tale riguardo, che l'unica relazione esterna citata tratta principalmente le questioni relative alla sicurezza, ma anche quelle relative alla manutenzione e alla gestione degli edifici e le modalità per un loro miglioramento;

10.

ritiene essenziale che il piano strategico di medio-lungo periodo sulla politica immobiliare sia presentato in tempo utile anteriormente alla prima lettura in autunno, al fine di poter adottare le relative decisioni di bilancio; accoglie pertanto con favore l'impegno assunto dal Segretario generale a presentare un progetto all'Ufficio di presidenza quanto prima possibile nel corso della nuova legislatura; conviene con l'Ufficio di presidenza di ridurre in questa fase della procedura di bilancio la riserva immobiliare a 18 500 000 EUR, fino all'introduzione di un livello appropriato di stanziamenti una volta che sia stata più chiaramente definite la strategia in materia;

11.

accorda importanza alla nuova politica in materia di sicurezza che dovrà essere elaborata e agli obiettivi da perseguire in questo settore, naturalmente tenendo conto del carattere specifico del Parlamento come pure della necessità di apertura e nel contempo di sicurezza; ritiene che, in funzione di tali esigenze strategiche e operative, le corrispondenti risorse di bilancio possano essere esaminate durante la procedura per il bilancio 2010; accoglie con favore la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza concernente un uso ottimale delle risorse e, in particolare, le sue indicazioni concernenti un equilibrio costi-efficacia tra il personale interno e gli agenti esterni; è tuttavia preoccupato per il fatto che le implicazioni operative e finanziarie a medio e lungo termine della creazione di una nuova Direzione, articolata in quattro divisioni, non sono indicate chiaramente;

12.

attende con interesse la presentazione, in parallelo, del piano relativo ai costi e ai risparmi già elaborato dalla DG Presidenza, come richiesto nel 2008, ed esprime la sua costante preoccupazione per l'evoluzione dei costi delle linee di bilancio operative relative alla sicurezza e alle attrezzature per la sicurezza;

13.

accoglie con favore le proposte relative alla riorganizzazione dei suoi servizi di gestione delle risorse umane ed esprime soddisfazione per il fatto che gli obiettivi riguardanti una maggiore coerenza, la chiarezza della missione e la creazione di sinergie devono costituire principi guida; si compiace che tali obiettivi debbano essere raggiunti utilizzando le risorse esistenti, inclusa la riassegnazione interna, ma auspica al contempo di ricevere ulteriori garanzie per quanto concerne le implicazioni a medio e lungo termine;

Multilinguismo

14.

ribadisce l'auspicio che la parità di accesso ai servizi linguistici per i deputati costituisca un elemento essenziale del bilancio 2010; è soddisfatto degli sforzi compiuti dall'amministrazione per rispondere a tale auspicio, ma ritiene che ciò debba essere accompagnato dal migliore uso possibile delle risorse;

15.

invita l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci a intervenire urgentemente presso il gruppo di lavoro interistituzionale sul multilinguismo, al fine di preparare una proposta (a livello tecnico) intesa a garantire il miglioramento della cooperazione interistituzionale in questo settore, specialmente per quanto concerne l'utilizzo di tutte le capacità disponibili; esprime rammarico, ad esempio, per il fatto che l'attuale sistema per una migliore ripartizione tra le istituzioni del carico di lavoro della traduzione è quasi inutilizzato; si attende una proposta che indichi dove esistono possibilità di miglioramento entro la prima lettura; manifesta altresì un vivo interesse per i nuovi strumenti tecnici a disposizione dei suoi servizi di traduzione e chiede informazioni sul loro sviluppo e sulle relative conseguenze finanziarie nel corso del 2010, incluso uno studio dello strumento di traduzione Euramis; apprezzerebbe che, nell'ambito di questo studio, si valutasse il possibile contributo di Euramis a una migliore cooperazione interistituzionale nel settore della traduzione, nonché a una maggiore efficienza e a risparmi di costi che potrebbero ridurre la dipendenza dai servizi di traduzione esterna;

16.

invita il Segretario generale a presentare un'analisi costi-benefici concernente la traduzione nei periodi di punta, includendo l'esternalizzazione ai traduttori freelance e un'analisi della possibilità di applicare metodi di lavoro alternativi;

17.

propone che venga esaminata la fattibilità di applicare tale sistema di ripartizione delle risorse nei settori in cui le istituzioni potrebbero disporre temporaneamente di capacità inutilizzate, senza diminuire l'indipendenza e le capacità operative dell'istituzione (interpretazione, affitto dei locali, servizi di copisteria, ecc.);

Legislazione

18.

si compiace che la proposta dell'Ufficio di presidenza risponda alla principale priorità dello scorso anno, vale a dire l'attività legislativa, ma ritiene che le proposte relative alla creazione di nuovi posti debbano essere ulteriormente analizzate e, come indicato sopra, debbano essere esaminate nell'ambito di un pacchetto globale; si compiace del fatto che le voci collegate alla legislazione, e in particolare alla codecisione, hanno beneficiato in larga misura degli aumenti delle dotazioni di bilancio per il 2009;

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

19.

ricorda che sono stati chiesti chiarimenti nel settore delle tecnologie dell'informazione e si attende un chiaro piano relativo a una strategia globale in materia di TIC per il Parlamento, che è cruciale ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse a sua disposizione; è fermamente convinto che tale piano debba essere coerente e debba assicurare un attento equilibrio tra la necessaria „centralizzazione“ e le economie di scala già implicite nella creazione di una nuova DG separata per questo settore e l'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità al livello delle altre DG; auspica che l'Ufficio di presidenza metta in guardia contro le sovrapposizioni e le spese doppie; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che la sicurezza delle TIC e le esigenze dei gruppi politici costituiscano parte integrante di tale piano;

20.

prende atto altresì della proposta relativa alla fase finale del piano triennale, volta a reperire le competenze in questo settore riducendo la dipendenza dai consulenti esterni, come pure della proposta relativa a un aumento dei posti; ribadisce che un forte aumento dell'organico dovrebbe consentire di ridurre le spese per le consulenze esterne e attende con interesse la presentazione di un quadro triennale di tali costi e degli aumenti dell'organico autorizzati e/o proposti;

21.

prende atto del piano di governance delle TI approvato dall'Ufficio di presidenza e sottolinea l'importanza che esso attribuisce a una chiara e corretta identificazione delle priorità che consenta l'utilizzazione ottimale delle limitate risorse finanziarie per il Parlamento nel suo insieme; a tale riguardo, chiede altresì un chiarimento sulle modalità di funzionamento del rapporto „fornitore-cliente“ nel settore delle TIC e sul grado in cui i „clienti“ possono specificare quali progetti vorrebbero veder realizzati, su come si acceda ai finanziamenti per la realizzazione di tali progetti, nonché, infine, su come si garantisca la conformità di questi ultimi alla strategia globale;

Progetti pluriennali

22.

ribadisce che un elevato numero di iniziative e di progetti importanti nel settore dell'informazione e dell'analisi destinati ai deputati e al personale, quali il nuovo servizio studi della biblioteca e i dipartimenti politici delle commissioni, nonché l'ampia gamma delle altre fonti e sistemi di informazione disponibili, costituiscono sviluppi importanti nella sua attività e assorbono un volume crescente di stanziamenti; ritiene pertanto che un bilancio finanziario e funzionale, inteso a garantire la coerenza e un efficace utilizzo delle risorse globali, possa essere molto utile e, a tale riguardo, ricorda le sue precedenti decisioni concernenti una presentazione sulla questione; accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'amministrazione per realizzare un sistema di gestione delle conoscenze;

23.

constata che il progetto della Web-TV è iscritto ai livelli già previsti nelle proposte dell'Ufficio di presidenza; auspica tuttavia di ricevere informazioni supplementari sul „rendimento“ di tale investimento, segnatamente in termini di statistiche e di prospettive future; auspica altresì di ricevere indicazioni sul fatto se la Web-TV ha già ridotto, o ridurrà in futuro, la necessità di altri tipi di informazioni cartacee;

24.

prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere stanziamenti specifici per finanziare gli studi di esperti concernenti la Casa della storia europea; si attende un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, inclusi i costi amministrativi, al più tardi nella fase del progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio 2011;

25.

auspica di lasciare al Centro visitatori una reale possibilità di proseguire le sue attività e di aprire quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi dell'inizio del 2010; attende pertanto con interesse una decisione finale sul programma di gestione, al fine di realizzare gli obiettivi fissati e soprattutto sulla base di reali considerazioni costi-benefici per quanto concerne le opzioni esistenti; sottolinea, ad esempio, che una soluzione basata sull'esternalizzazione avrebbe effetti molto limitati, o nulli, sull'organigramma interno e viceversa;

Considerazioni finali

26.

sottolinea che si dovrebbe procedere a un esame più dettagliato delle singole voci di bilancio anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase;

27.

su questa base, adotta lo stato di previsione per l'esercizio e ricorda che l'adozione del progetto di bilancio avverrà in prima lettura nel mese di ottobre 2009, secondo la procedura di voto prevista dal trattato;

*

* *

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0096.


Mercoledì 6 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/249


Mercoledì 6 maggio 2009
Abrogazione di una direttiva e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca *

P6_TA(2009)0350

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

2010/C 212 E/35

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0088),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0094/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0203/2009),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/249


Mercoledì 6 maggio 2009
Abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca *

P6_TA(2009)0351

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

2010/C 212 E/36

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0089),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0095/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0202/2009),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/250


Mercoledì 6 maggio 2009
Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *

P6_TA(2009)0352

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

2010/C 212 E/37

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0038),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0259/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

riconosce che esistono incertezze circa la disponibilità dei margini di cui alla rubrica 2; sottolinea che il finanziamento del piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità in questa categoria di spesa; esprime la sua preferenza per l'utilizzo dei margini degli esercizi finanziari in chiusura;

3.

ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (1);

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Il finanziamento del piano europeo di ripresa economica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

Gli attuali margini della rubrica 2 non possono essere dati per scontati e ogni accordo sul piano di ripresa economica non deve mettere a rischio le future necessità di altre categorie di spesa, qualunque esse siano.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2

(2)

Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito «le nuove sfide»).

(2)

Dell'importo summenzionato, una dotazione di 1 020 000 000 EUR deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l'accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (di seguito «le nuove sfide»). Di tale dotazione, 850 000 000 EUR devono essere messi a disposizione nel 2009, mentre 170 000 000 EUR devono essere garantiti tramite un meccanismo di compensazione nell'ambito della concertazione sul bilancio per il 2010, anno in cui devono essere messi a disposizione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

L'autorità di bilancio ha incrementato di 249 840 000 EUR la dotazione della linea di bilancio 2009 per lo sviluppo rurale. Tali risorse addizionali devono essere destinate a misure finanziate a titolo del FEASR nel piano europeo di ripresa economica.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, da un lato, e alle misure intese a fronteggiare le «nuove sfide» , dall'altro.

(4)

Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l'importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l'aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione … Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, alle «nuove sfide» e ad altre misure volte a migliorare il tasso di esecuzione dei fondi e a creare nuovi posti di lavoro .

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Al fine di aumentare il tasso di esecuzione dei loro programmi, gli Stati membri possono avvalersi delle risorse addizionali per creare un fondo di garanzia e prestiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(6)

Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga e servizi connessi in tali zone. Data l'importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture e servizi a banda larga per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(10)

In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime sono essenziali per servire le zone rurali meno accessibili come le regioni insulari e montane . Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e delle infrastrutture esistenti e promuovere lo sviluppo di internet e servizi a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture attive o passive o di parti di esse . Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l'economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Alla luce della necessità di reagire rapidamente alla crisi economica in corso, è opportuno prevedere pagamenti effettuabili durante l'esercizio 2009.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità regionali e locali nonché i potenziali beneficiari dispongano di informazioni specifiche sulle nuove opportunità offerte dai programmi di sviluppo rurale rivisti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 ter (nuovo)

 

(13 ter)

Devono essere varati provvedimenti speciali per l'istituzione di corsi di istruzione e formazione sull'uso delle infrastrutture e dei servizi a banda larga nelle comunità rurali, con particolare attenzione alla formazione professionale dei periti agrari, le cui competenze pratiche potrebbero rappresentare una risorsa. A tale riguardo, occorre considerare prioritarie le misure di incentivazione del settore della ricerca.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g

g)

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

g)

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali e servizi di pubblico accesso a internet nelle comunità rurali;

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

g bis)

gestione della crisi economica nel settore agricolo, in particolare per sostenere le infrastrutture e creare una rete di produttori e organizzazioni;

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

 

g ter)

interventi per mantenere o creare posti di lavoro nelle zone rurali;

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

 

g quater)

misure di sostegno a favore dei giovani agricoltori.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – lettera b

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

b)

una tabella indicante, per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e da g bis) a g quater) , e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 2 bis

«2 bis.   La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, è disponibile a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essa è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, ed è utilizzata nel modo seguente:

a)

un terzo (0,5 miliardi di euro) per i tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f);

b)

due terzi (1 miliardo di euro) per i tipi di operazioni connesse alla priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).»;

«2 bis.   La parte dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall'aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione …, nonché l'importo di 249 840 000 EUR aggiunto alla linea di bilancio 05 04 05 01 nel bilancio 2009, sono disponibili a decorrere dal 1o gennaio 2009. Essi sono destinati ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1.»;

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

a bis)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Per l'importo di cui al paragrafo 2 bis, lettera b), la Commissione tiene conto sia delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle reti a banda larga, in particolare in aree difficilmente accessibili, sia delle diverse esigenze che ne derivano.».

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Nell'ambito della relazione sullo sviluppo rurale presentata annualmente dalla Commissione, una sezione specifica è dedicata al monitoraggio delle operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 5 ter

«5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.

Analogamente, se alla chiusura del programma l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), risulta inferiore all'importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f). Tuttavia, se l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall'importo da rimborsare.»

5 ter.   Se, alla chiusura del programma, l'importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro integra la differenza nel suo bilancio per lo sviluppo agricolo fino a concorrenza dell'importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all'articolo 16 bis, paragrafo 1.

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis.     dall'importo importo di cui al paragrafo 2 bis, una somma pari a 250 000 000 EUR è destinata a pagamenti da effettuare durante l'esercizio 2009.»

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 69 bis (nuovo)

 

6 bis)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 69 bis

Fondi di garanzia e prestiti

In deroga al disposto dell'articolo 69, gli Stati membri possono utilizzare l'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, per fondi di garanzia e prestiti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), in particolare gli articoli 50, 51 e 52.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 70 – paragrafo 4 – comma 2

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. …»;

«In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 100 % per le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e al 75 % per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell'importo di cui all'articolo 69, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. ….»;

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

8 bis)

all'articolo 76 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.     Gli Stati membri forniscono informazioni specifiche sulle nuove priorità di cui all'articolo 16 bis. Tali informazioni sono messe a disposizione a vantaggio delle autorità locali e regionali nonché dei potenziali beneficiari di dette misure.»

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – titolo

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – colonna 1 – riga 1

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi)

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti di terra (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi), nonché di altre forme di sostegno necessarie (p. es. installazione e assistenza)

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Allegato III – riga 3 bis (nuova)

 

Pubblico accesso alle infrastrutture a banda larga

Articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/258


Mercoledì 6 maggio 2009
Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009

P6_TA(2009)0355

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

2010/C 212 E/38

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione l'8 aprile 2009 (SEC(2009)0496),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009, stabilito dal Consiglio il 27 aprile 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0281/2009),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2009 riguarda la revisione dei massimali del quadro finanziario pluriennale per le rubriche 1a e 2;

B.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 è inteso a inserire formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,

1.

prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2009;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2009 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2009.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/259


Mercoledì 6 maggio 2009
Progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009

P6_TA(2009)0356

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

2010/C 212 E/39

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, definitivamente adottato il 18 dicembre 2008 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 15 aprile 2009 (COM(2009)0177),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009, stabilito dal Consiglio il 27 aprile 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0282/2009),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2009 riguarda l'iscrizione in bilancio dell'eccedenza derivante dall'esecuzione del bilancio dell'esercizio 2008,

B.

considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 è iscrivere formalmente tali adeguamenti nel bilancio 2009,

1.

prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2009;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2009 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 69 del 13.3.2009.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/260


Mercoledì 6 maggio 2009
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e protezione dei consumatori ***II

P6_TA(2009)0360

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

2010/C 212 E/40

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0723),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0257/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC2-COD(2007)0248

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/136/CE)

Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sul servizio universale

Considerando 3 bis - Servizio universale

La Commissione prende atto del testo del considerando 3 bis, convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

In questo contesto la Commissione desidera riaffermare che, come dichiarato nella sua comunicazione COM(2008)0572, del 25 settembre 2008, sul campo di applicazione del servizio universale nelle reti e servizi di comunicazione elettronica, nel corso del 2009 promuoverà un ampio dibattito a livello comunitario al fine di esaminare una vasta gamma di approcci alternativi e consentire a tutte le parti interessate di esprimere il proprio parere.

La Commissione sintetizzerà la discussione in una comunicazione indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio e, per quanto riguarda la direttiva sul servizio universale, presenterà entro il 1o maggio 2010 le proposte che riterrà necessarie.

Dichiarazione della Commissione sulla comunicazione delle violazioni dei dati

Articoli 2, lettera h) e 4, paragrafo 3 - Direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche

La riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche introduce un nuovo concetto nella protezione dei dati comunitari e nelle norme in materia di vita privata: una comunicazione obbligatoria delle violazioni dei dati personali ad opera dei fornitori di servizi e reti di comunicazione. Si tratta di un passo importante verso il potenziamento della sicurezza e la tutela della vita privata, benché in questo caso sia limitato al settore delle comunicazioni elettroniche.

La Commissione prende atto della volontà del Parlamento europeo che l’obbligo di comunicare le violazioni dei dati personali non sia limitato al settore delle comunicazioni elettroniche, bensì si applichi anche a entità quali i fornitori di servizi della società dell’informazione. Tale approccio sarebbe pienamente in linea con l’obiettivo generale di politica pubblica di potenziare la tutela dei dati personali dei cittadini comunitari e la loro possibilità di agire in caso di compromissione di tali dati.

In questo contesto, la Commissione desidera ribadire la propria convinzione, già espressa nel corso dei negoziati sulla riforma del quadro normativo, che l’obbligo dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche pubblicamente disponibili di comunicare violazioni dei dati personali rende opportuno l’ampliamento del dibattito ai requisiti generalmente applicabili in materia di comunicazione di violazioni.

Pertanto, la Commissione avvierà senza indugio il lavoro preparatorio adeguato, ivi compresa la consultazione con le parti interessate, allo scopo di presentare, se del caso, proposte in questo settore entro il 2011. Inoltre, la Commissione si consulterà con il Garante europeo della protezione dei dati sul potenziale di applicazione in altri settori, con effetto immediato, dei principi contenuti nelle norme in materia di comunicazioni delle violazioni di dati della direttiva 2002/58/CE, indipendentemente dal settore o tipologia di dati interessati.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/262


Mercoledì 6 maggio 2009
Reti e servizi di comunicazione elettronica ***II

P6_TA(2009)0361

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD))

2010/C 212 E/41

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16496/1/2008 – C6-0066/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0697),

viste le modifiche alla proposta della Commissione (COM(2008)0724),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0272/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0449.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC2-COD(2007)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro«) (4), direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso«) (5), direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni«) (6), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale«) (7) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (8) («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche«) («la direttiva quadro e le direttive particolari«)), è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3)

È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ] (9). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.

(4)

Riconoscendo che internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda tali temi, la Commissione dovrebbe avviare un'ampia consultazione pubblica.

(5)

Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.

(6)

Nell'effettuare le sue verifiche sul funzionamento della direttiva quadro e delle direttive particolari, la Commissione valuta se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.

(7)

Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di definire i mercati su base subnazionale e di revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale.

(8)

Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(9)

Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga«, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio faciliterà lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità nelle regioni ultraperiferiche. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, le limitazioni all'accesso in diverse regioni sono imputabili ai costi elevati dovuti alla bassa densità demografica e alle distanze. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la disciplina delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio la politica in materia di aiuti di Stato, la politica di coesione o gli obiettivi di più ampia politica industriale.

(10)

Gli investimenti pubblici nelle reti dovrebbero essere effettuati in conformità al principio di non discriminazione. Tale sostegno pubblico andrebbe quindi concesso mediante procedure aperte, trasparenti e competitive.

(11)

Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili.

(12)

È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.

(13)

È opportuno rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.

(14)

Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l'equilibrio degli interessi.

(15)

Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC . Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.

(16)

Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.

(17)

È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista agli articoli 7 e 7 bis della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(18)

Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC .

(19)

Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell'adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.

(20)

È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(21)

Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione - ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.

(22)

Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

(23)

Un mercato competitivo assicurerà agli utenti un'ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi.

(24)

Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, tenendo conto del ruolo importante dello spettro per le comunicazioni elettroniche, degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media nonché della coesione sociale e territoriale. È pertanto necessario che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(25)

Le attività in materia di politica dello spettro radio nella Comunità europea dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, a norma del diritto comunitario, per perseguire obiettivi d'interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(26)

Tenendo conto della situazione specifica nei diversi Stati membri, il passaggio dalla televisione terrestre analogica a quella digitale dovrebbe, grazie alla maggiore efficienza di trasmissione offerta dalla tecnologia digitale, garantire una maggiore disponibilità di prezioso spettro nella Comunità europea (il cosiddetto «dividendo digitale«).

(27)

Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (11), la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l'interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l'impatto sull'efficienza dell'utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell'Unione europea.

(28)

Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, solo la pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbero essere eventualmente definiti programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio per stabilire gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all'armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d'uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

(29)

La Commissione ha indicato l'intenzione di modificare, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, la decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio« (12) in modo da fornire un meccanismo al Parlamento europeo e al Consiglio per chiedere pareri o relazioni, in forma scritta od orale, al gruppo «Politica dello spettro radio«(RSPG) sulla strategia in materia di spettro relativa alle comunicazioni elettroniche e in modo che l'RSPG coadiuvi la Commissione sul contenuto proposto dei programmi strategici di spettro radio.

(30)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e tra gli Stati membri e altri membri dell'UIT .

(31)

È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

(32)

Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(33)

I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.

(34)

È opportuno aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto comunitario («principi della neutralità tecnologica e dei servizi«). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.

(35)

È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.

(36)

È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. D'altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o , a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario , le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.

(37)

Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(38)

Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(39)

Ai fini della flessibilità e dell'efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.

(40)

L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose. Per contro, qualora siano stati concessi diritti in deroga alle norme generali o in base a criteri che non sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di conseguire un obiettivo d'interesse generale, è opportuno che la condizione dei titolari di tali diritti non vada a scapito dei loro nuovi concorrenti, oltre a quanto sia necessario per conseguire tale obiettivo d'interesse generale o un altro interesse generale correlato.

(41)

Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.

(42)

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(43)

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un'adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(44)

Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (13) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.

(45)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell'adozione di misure specifiche, onde assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l'integrità delle loro reti.

(46)

Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l'ENISA contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.

(47)

Al fine di garantire che non vi siano distorsioni o restrizioni della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di imporre misure correttive volte a prevenire il passaggio di un significativo potere di mercato da un mercato ad un altro mercato strettamente correlato. Dovrebbe essere chiaro che l'impresa avente un significativo potere di mercato sul primo mercato, può essere designata in quanto avente un significativo potere sul secondo mercato solo qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo e se il secondo mercato è suscettibile a regolamentazione ex ante, in conformità con i criteri definiti nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi  (14)

(48)

Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. In alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l'assistenza del BEREC per completare l'analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.

(49)

Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.

(50)

Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del BEREC .

(51)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell'Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo dell'Unione europea. È opportuno pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo dell'Unione europea.

(52)

Il quadro normativo dell'Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

(53)

È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.

(54)

La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l'evoluzione delle quote di mercato.

(55)

Al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell'arco di opportuni periodi di revisione. Tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità del diritto comunitario e purché non abbiano effetti discriminatori. L'imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l'effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

(56)

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all'interno dei rispettivi Stati membri.

(57)

Quando impongano misure correttive per il controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l'investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d'investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l'investimento.

(58)

Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.

(59)

L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi.

(60)

Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell'operatore esistente. In tale contesto, l'obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l'ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell'accesso a banda larga. Nei casi in cui l'accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell'accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.

(61)

La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, secondo la procedura per l'analisi del mercato di cui all'articolo 16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(62)

È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(63)

L'ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

(64)

Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.

(65)

Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell'Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(66)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.

(67)

Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

(68)

L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d'uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

(69)

Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.

(70)

Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.

(71)

È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.

(72)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.

(73)

È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(74)

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (15) si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento (CE) n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.

(75)

Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(76)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l'accesso agli utenti disabili ; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità. ▐«

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;«

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.«

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;«

d)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

“punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;«

e)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“risorse correlate”, servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;«;

f)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

“servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;«

g)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (17);

h)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«q)

“attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

r)

“interferenza dannosa”, un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

s)

“chiamata”: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.«

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.«

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)  (18) .

3 ter.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

3 quater.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate ▐ tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.«

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi

5)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di richiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.«

6)

gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 9, 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell'articolo 7 ter al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a)

rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b)

influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a)

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b)

decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5; ▐

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a)

adottare una decisione ▐ con cui si richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, e/o

b)

decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione ▐, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC . La decisione ▐ è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6.   Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7.   L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8.   L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9.   In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC . La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.«

7)

sono inseriti i seguenti articoli :

«Articolo 7 bis

Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1.     Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2.     Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più indicata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3.     Entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, formula un parere sulla notifica della Commissione di cui a tale paragrafo, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4.     Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più indicata ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:

a)

modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nel massimo conto la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b)

mantenere il suo progetto di misura.

5.     Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non formuli parere o qualora l'autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4, la Commissione, entro un mese dopo la fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nel massimo conto l'eventuale parere del BEREC, può:

a)

formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

b)

decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1.

6.     Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 6.

7.    L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8.     L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 7 ter

Disposizioni di attuazione

1.   Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo il massimo conto del parere del BEREC , la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.«

8)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.«

b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti :

«a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b)

garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;«

c)

al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

d)

al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

e)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.«

f)

al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;«

«g)

al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere g) e h):

g)

promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;

h)

applicando il principio in base al quale non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali, in assenza di una decisione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria, in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla libertà di espressione e di informazione, ad eccezione del caso in cui vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica e l'intervento dell'autorità giudiziaria sia successivo;«

h)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:

a)

promuovendo la prevedibilità regolamentare , garantendo un approccio regolatore coerente sull'arco di opportuni periodi di revisione ;

b)

garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d)

promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e)

tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

f)

imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione«

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio ▐

1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2.    Cooperando tra loro e con la Commissione , gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nella Comunità europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3.     La Commissione, tenendo nel massimo conto il parere del gruppo «Politica dello spettro radio« (RSPG), istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione (19), può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volti a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4.     Ove necessario per assicurare l'efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio ▐, la Commissione, tenendo il massimo conto del parere dell'▐RSPG ▐, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

10)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1.   Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis . Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti , fra cui i regolamenti radio dell'UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo 8 bis e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto comunitario .

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose,

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,

c)

assicurare la qualità tecnica del servizio,

d)

assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze,

e)

salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; oppure

f)

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica ▐ possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto comunitario . Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell'UIT .

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a)

garantire la sicurezza della vita,

b)

la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale,

c)

evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure

d)

la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto comunitario .

5.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6.   I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal … (20).

Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al … (20) si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis.

7.   Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l'accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.«

11)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1.   Per un periodo di cinque anni a partire dal … (21), gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2.   Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d'uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al … (21).

3.   Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4.   Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 9 ter

Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d'uso delle radiofrequenze e le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 3.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese in conformità delle procedure nazionali.

Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità nazionale competente.

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applichino qualora il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.

3.     La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

Tali misure tecniche di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.«

12)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.«

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.«

13)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino è sostituito dal seguente:

«–

agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e«

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.«

14)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.   Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà , nel pieno rispetto del principio di proporzionalità , ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione ▐.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.

4.   ▐ Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate..

5.   I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali.«

15)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale interessata informa le autorità nazionali degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) . L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis, le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti , comprese quelle in materia di termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico ║.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché

b)

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall'autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti .

4.   Queste disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.«

16)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato) , può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo , rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato ▐ a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”).«

17)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati«

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione pubblica , anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC , la Commissione adotta, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (“la raccomandazione”). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.«

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.«

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa consultazione, anche delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC , adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali secondo a procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 22, paragrafo 3

18)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2.   Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.«

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all'articolo 14 e l'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5.   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 7:

a)

entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b)

entro due anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c)

entro due anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.«

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato all'articolo 16, paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 7.«

19)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

alla prima frase del paragrafo 1, la parola« norme «è sostituita dalle parole « norme non vincolanti «:

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT ), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).«

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2« .

d)

al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1« sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.«;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.   Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.«

20)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.«

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

21)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1.   Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC , emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

2.   Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3.     Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono unicamente comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a)

l'incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 15 e 16, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 7 bis;

In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

dopo almeno due anni dall'adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione e

tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b)

numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112;

4.     La decisione di cui al paragrafo 1, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.«

22)

all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.«

23)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1.   Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della composizione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC , prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC .

3.   Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC .

4.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.«

24)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (22) e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.«

25)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.«

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

26)

l'articolo 27 è soppresso;

27)

l'allegato I è soppresso;

28)

l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteri che le autorità nazionali di regolamentazione devono utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma.

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto comunitario applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di posizione dominante condivisa ▐, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

scarsa elasticità della domanda

analoghe quote di mercato

forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione

integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura

mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente

mancanza di potenziale concorrenza

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa ▐.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per“accesso” si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale.«

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica«

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.«

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.«

ii)

è inserita la seguente lettera ):

«a ter)

in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.«;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).«

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).«

4)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.«

5)

l'articolo 7 è soppresso;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13« sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis«;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

nel primo trattino, la frase «dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6« è sostituita dalla frase «dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6«;

nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (23)« è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (24);

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (“il BEREC ”) (25). La Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in confôrmità del diritto comunitario, e prezzi.«

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete ▐, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.«

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC

8)

l'articolo 12 è così modificato:

«a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;«

b)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti ▐;«

c)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.«

d)

al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.   Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;«

e)

al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti :

«c)

investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d)

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;«

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).«

9)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete .«;

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

a)

prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c)

un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa , in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

d)

un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a)

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b)

l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c)

le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d)

le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e)

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f)

un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4.   A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5.   Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1.   Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.«

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.«

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

12)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la definizione a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;«

c)

la definizione c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;«

d)

la definizione d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;«

e)

alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a)

accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b)

accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate;

c)

se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.

2.

Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.

3.

Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti«

f)

alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SPM o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato. (26).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.«

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.«

3)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1.   Gli Stati membri facilitano l'uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:

evitare interferenze dannose,

assicurare la qualità tecnica del servizio;

assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; oppure

conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

2.   Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti ▐.

Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni e non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ▐, l'autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri ▐ non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio , soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo , oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4.   Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5.   Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio a norma dell'articolo 7.

6.   Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.«

4)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).«

b)

al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)« sono sostituite dalle parole «dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)«;

c)

al paragrafo 3, la parola «allegato« è sostituta dalla parola «allegato I«;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:«

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;«

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.«

c)

al paragrafo 5, «articolo 9« è sostituito da «articolo 9 ter«;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3.   L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a)

se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo ; e

b)

ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.«

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.«

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.«

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6.   Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

7)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato I e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;«

b)

alla lettera b), la parola «allegato« è sostituita dalla parola «allegato I«;

c)

sono aggiunte le seguenti lettere :

«g)

per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

h)

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.«

d)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) ed h) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.«

8)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1.   Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2.   Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.«

9)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.«

10)

all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa.

2.   Quando l'applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.«

11)

l'allegato è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro … (27) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal … (28).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 ( GU C 103 E del 5.5.2009, pag. 1 ) e posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  GU L …

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(12)   GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

(13)  Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(14)   Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

(15)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37

(18)  Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ].«

(19)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49

(20)  Data di attuazione della presente direttiva.

(21)  Data di attuazione della presente direttiva.

(22)  Data di attuazione della presente direttiva.

(23)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(24)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.«.

(25)  Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del… [che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio

(26)   È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.«

(27)   Diciotto mesi dalla data di adozione dell'atto modificativo.

(28)   Un giorno dopo la data di cui al primo comma .

Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1.

il primo paragrafo è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»;

2.

la parte A è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1)

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.»;

d)

al punto 11, le parole «direttiva 97/66/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2002/58/CE»;

e)

è inserito il seguente punto:

«11a.

Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»;

f)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.»;

g)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

h)

è aggiunto il seguente punto:

«19.

Gli obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni e/o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri in conformità con il diritto comunitario nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.»;.

3.

la parte B è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.»

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente.

«2.

Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)»;

c)

è aggiunto il seguente punto:

«9.

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»;

4.

nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).».


(1)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37».


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/309


Mercoledì 6 maggio 2009
Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio ***II

P6_TA(2009)0362

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

2010/C 212 E/42

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0720),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0271/2009),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC2-COD(2007)0249

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1211/2009)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/310


Mercoledì 6 maggio 2009
Bande di frequenza da assegnare per le comunicazioni mobili ***I

P6_TA(2009)0363

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

2010/C 212 E/43

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0762),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0452/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0276/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0214

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/114/CE)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/311


Mercoledì 6 maggio 2009
Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***I

P6_TA(2009)0364

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE (COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

2010/C 212 E/44

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0258/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0192

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (4) garantisce l'applicazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; occorrerebbe riconsiderare il suo campo d'applicazione, poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Nell'interesse della chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.

(2)

Nella sua comunicazione del 1o marzo 2006 dal titolo «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006–2010»  (5) , la Commissione ha inoltre annunciato che per migliorare il trattamento di questa problematica intende riesaminare la legislazione esistente esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa in tale rifusione.

(3)

Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007,«Ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale» (6) il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE ║ al fine di garantire i diritti relativi alla condizione di genitori, madre o padre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono.

(4)

Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo , artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni .

(5)

Il Parlamento europeo ha proposto nella sua risoluzione, del 21 febbraio 1997, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (7), la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili e l'obbligo per gli Stati membri di permettere ai coniugi coadiuvanti l'affiliazione ai regimi assicurativi dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di invalidità e vecchiaia.

(6)

Nella sua comunicazione dal titolo«Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI° secolo» (8) la Commissione ha affermato la necessità di intraprendere un'azione in materia di disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata.

(7)

Vi sono già diversi atti normativi per l'attuazione del principio di parità di trattamento in rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (9) e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (10). La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive.

(8)

È opportuno che la presente direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

(9)

Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.

(10)

La direttiva non dovrebbe applicarsi a questioni contemplate da altre direttive che attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura  (11). In particolare resta d'applicazione l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi.

(11)

Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie sessuali andrebbero considerate alla stregua di discriminazioni e pertanto proibite.

(12)

Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio tali misure sotto forma di azioni positive volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.

(13)

In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

(14)

Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o fra conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, i concetti di «stato coniugale» e di «impresa familiare» dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(15)

In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi ▐. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione ▐ dei coniugi coadiuvanti dovrebbe essere ad ogni modo proporzionale alla loro partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo dell'impresa familiare.

(16)

La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome e delle coniugi gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

(17)

Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorrerebbe garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi coadiuvanti ▐, nella misura del possibile, oltre a un'indennità finanziaria , l'accesso a servizi di sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

(18)

Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. ▐

(19)

È necessario che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(20)

La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. ▐

(21)

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, ║

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.

2.   La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti.

3.   L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta inclusa nel campo di applicazione della direttiva 2004/113/CE.

Articolo 2

Definizioni

║ Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)   «lavoratori autonomi»: chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti , gli artigiani, i commercianti e nel quadro delle PMI ;

b)   «coniugi coadiuvanti»: i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

c)   «discriminazione diretta»: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

d)   «discriminazione indiretta»: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;

e)   «molestie»: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;

f)   «molestie sessuali»: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Articolo 3

Impresa famigliare

Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto riguarda le condizioni per la creazione di una società tra coniugi o conviventi ove ciò sia riconosciuto dalla legislazione nazionale. Qualsiasi società che sia creata in comune da coniugi o da conviventi, ove riconosciuta dalla legislazione nazionale, è riconosciuta come «impresa famigliare». Il riconoscimento della convivenza si basa sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 4

Principio della parità di trattamento

1.   Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

2.   Le molestie e le molestie sessuali sono considerate alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso e pertanto proibite. Il fatto che una persona abbia rifiutato tali comportamenti o vi si sia sottomessa non può costituire il fondamento per una decisione che interessi la persona in questione.

3.   L'istruzione di discriminare persone in base al sesso è da considerarsi discriminazione.

Articolo 5

Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne .

Articolo 6

Costituzione di una società

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Articolo 7

Protezione sociale dei coniugi e dei conviventi coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi e i conviventi coadiuvanti beneficino di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. Qualora tale estensione dei benefici non sia obbligatoria ai sensi della legislazione di uno specifico Stato membro, essa viene concessa su richiesta del coniuge o del convivente coadiuvante.

Tali misure garantiscono l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia purché essi versino i contributi a tali regimi allo stesso titolo dei lavoratori autonomi, con la possibilità di calcolare i loro contributi su base forfettaria.

I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge, alla doppia condizione che i servizi siano stati debitamente prestati e che si tratti di una remunerazione normale per siffatti servizi.

Articolo 8

Congedo di maternità

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano ▐ beneficiare di un periodo di congedo di maternità adattato alle loro esigenze specifiche. Esse dovrebbero poter scegliere la durata del congedo di maternità, purché la sua durata complessiva non superi quella specificata nella direttiva 92/85/CEE del Consiglio (12).

2.   Al fine di garantire alle persone di cui al paragrafo 1 di poter esercitare i propri diritti a norma del presente articolo, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le medesime percepiscano un'indennità adeguata durante il congedo di maternità.

3.   L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali , a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni .

4.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in aggiunta all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso ▐ a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Articolo 9

Riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti

Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni possa essere favorito il riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.

Articolo 10

Tutela dei diritti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative efficaci , comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri dispongono affinché le associazioni, organizzazioni o persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, possano, per conto o a sostegno della persona lesa e con la sua approvazione, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.

Articolo 11

Indennizzo o riparazione

Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o riparato secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito. Detto indennizzo o detta riparazione non sono a priori limitati da un tetto massimo.

Articolo 12

Organismi di parità

1.   Gli Stati membri designano un organismo per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tale organismo può far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 abbia la seguente competenza :

a)

fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle denunce in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

b)

svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c)

pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni;

d)

scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con organismi europei omologhi, quale l'Istituto europeo per la parità di genere.

Articolo 13

Integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Articolo 14

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate , anche tramite Internet, in tutto il territorio nazionale.

Articolo 15

Livello di protezione

L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

Relazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro  (13).

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di  (14). La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

2.   La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

Articolo 17

Riesame

Entro quattro anni a decorrere dal …  (15) , la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che reputa necessarie.

Articolo 18

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il termine di  (16) . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.    Ove giustificato da difficoltà particolari, il termine di cui al paragrafo 1 per conformarsi alla presente direttiva può essere prorogato fino al … (17) .

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel campo oggetto della presente direttiva.

Articolo 19

Prescrizioni minime

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio di parità di trattamento rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

A decorrere dal  (16) , la direttiva 86/613/CEE è abrogata.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.

(4)  GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.

(5)  COM(2006)0092.

(6)  Doc. SOC 385.

(7)   GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186 .

(8)  COM(2008)0412.

(9)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

(10)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(11)   GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(12)  GU L 348, 28.11.1992, pag. 1.

(13)   Quattro anni dall'adozione della presente direttiva.

(14)   Cinque anni dall'adozione della presente direttiva

(15)   Sei anni dall'adozione della presente direttiva

(16)  Due anni dall'adozione della presente direttiva.

(17)   Tre anni dall'adozione della presente direttiva.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/320


Mercoledì 6 maggio 2009
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I

P6_TA(2009)0365

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

2010/C 212 E/45

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0867),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, terzo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0518/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0242/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0267

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 546/2009)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/321


Mercoledì 6 maggio 2009
Programma di sostegno alla ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia ***I

P6_TA(2009)0366

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

2010/C 212 E/46

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0035),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0049/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0261/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale poiché quest'ultimo è stato rivisto;

4.

ricorda che è necessario evitare qualsiasi riassegnazione che possa avere un impatto negativo su altre politiche dell'Unione europea riducendo gli stanziamenti ad esse destinati;

5.

ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1);

6.

nota che, poiché il finanziamento del programma è stato approvato, il processo legislativo può essere completato;

7.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2009)0010

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 663/2009)

Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

«La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.

In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso:

 

Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per “edifici efficienti sul piano energetico”, che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore.

 

L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.

 

La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa.

Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).

Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.

Nell'ambito della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica la Commissione dedicherà particolare attenzione alla dimensione di “vicinato” della medesima, analizzando possibili misure, finanziarie e normative, di incentivazione per i paesi vicini, al fine di incoraggiarli ad accrescere i loro investimenti in materia di efficienza energetica.

Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.»


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/323


Mercoledì 6 maggio 2009
Direttive sui requisiti in materia di credito ***I

P6_TA(2009)0367

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0602),

visti il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio e la relativa risoluzione del Parlamento del 16 dicembre 2008 (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0339/2008),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0139/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0607.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0191

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/111/CE)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/324


Mercoledì 6 maggio 2009
Programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile ***I

P6_TA(2009)0368

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

2010/C 212 E/48

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0014),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0031/2009),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 maggio 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A6-0246/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento finanziario indicativo che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e segnala che l'importo annuo sarà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 (1) (AII);

3.

ritiene che, ove gli organismi europei cofinanziati dal «Programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile» diventino agenzie, vada applicato il punto 47 del suddetto AII;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Mercoledì 6 maggio 2009
P6_TC1-COD(2009)0001

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 716/2009/CE)

Mercoledì 6 maggio 2009
ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo

L'approfondirsi della crisi finanziaria ha evidenziato l'urgente necessità di rafforzare la convergenza e la cooperazione a livello di Unione europea in materia di vigilanza. Per raggiungere tale obiettivo, occorre da un lato sviluppare strumenti comuni di tecnologia dell'informazione e dall'altro pervenire a una cultura comune della vigilanza fra i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea: CESR, CEBS e CEIOPS.

Di conseguenza, in attesa dell'entrata in vigore del Programma comunitario per il periodo 2010-2013, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a portare avanti la proposta di finanziare in via provvisoria i tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea nel 2009 adottando una decisione secondo le seguenti linee:

Il finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 sarà definito nel quadro dell'attuazione e sviluppo del mercato interno per l'esercizio 2009 e interesserà la linea di bilancio 12.0201. Il finanziamento provvisorio sarà pertanto imputato al bilancio attuale della Commissione, a carico di stanziamenti già assegnati dall'autorità finanziaria alla Direzione generale mercato interno e servizi per il 2009. Il provvedimento di finanziamento in quanto tale assumerà pertanto la forma di una decisione della Commissione.

La Commissione erogherà ai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea delle «sovvenzioni per azioni» di importo limitato per finanziare i) progetti di formazione settoriali e inter-settoriali elaborati da ciascuno dei tre comitati e, nel caso del CESR, ii) un progetto TI specifico nel quadro del meccanismo di scambio delle informazioni sulle transazioni (TREM) di cui alla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (1), in particolare l'estensione del TREM ai derivati fuori borsa. Si tratta dei progetti strategici identificati come prioritari dai tre comitati delle autorità di vigilanza dell'Unione europea.

L'ammontare totale del finanziamento provvisorio della Commissione per il 2009 non eccederà i 500 000 EUR. Tale somma servirà a coprire parte dei costi dei progetti e delle iniziative di formazione proposti dai comitati della autorità di vigilanza dell'Unione europea per il 2009.

La decisione della Commissione sul finanziamento provvisorio per il 2009 è giustificata dalla situazione di eccezionalità creata dall'attuale crisi finanziaria e dal fatto che il previsto programma comunitario entrerà in vigore solo a decorrere dal 2010. Tale decisione non deve pertanto essere interpretata come un precedente.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/326


Mercoledì 6 maggio 2009
Protezione degli animali durante l'abbattimento *

P6_TA(2009)0369

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

2010/C 212 E/49

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0553),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0451/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0185/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile e dei bagni d'acqua per lo stordimento dei volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'UE. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato due pareri sul benessere degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento e abbattimento di alcune specie animali, Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento delle principali specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (il benessere animale nei principali sistemi di stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini, conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi commerciali) nel 2006. Nel 2001 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione sul benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce, che comprendeva un'analisi dei metodi di abbattimento utilizzati negli allevamenti da pelliccia. Occorre aggiornare la normativa comunitaria in questo ambito per tenere conto di tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all'abbandono progressivo dell'uso del biossido di carbonio per suini e volatili da cortile non sono state incluse nella proposta in quanto dalla valutazione dell'impatto sono risultate per il momento inaccettabili dal punto di vista economico nell'Unione europea. Non è opportuno inoltre riprendere nel presente regolamento altre raccomandazioni in quanto riguardanti parametri tecnici che vanno inclusi in misure di attuazione o codici di buone prassi. Le raccomandazioni relative al pesce d'allevamento non sono state incluse nella proposta in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di una valutazione economica nel settore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 15

(15)

Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

(15)

Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e/o tradizioni di origine religiosa e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, religiosi e tradizionali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali e non siano determinate da finalità produttive , è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento l'abbattimento di animali effettuato nel quadro di tali eventi.

(16)

Le tradizioni culturali o di origine religiosa si riferiscono inoltre a un modo di pensare, a un modo di agire o a un comportamento ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti animali, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento la macellazione di animali effettuata nel quadro di tali eventi.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis)

Le nuove sfide summenzionate avranno inevitabilmente un notevole impatto finanziario per gli operatori dell'Unione. Al fine di ottemperare alle regole stabilite nel presente regolamento, dovrebbero essere resi disponibili adeguati fondi dell'Unione per sostenere finanziariamente la necessità di conferire all'Unione un ruolo di leadership in materia di benessere degli animali sulla scena internazionale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 24

(24)

A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale. Di conseguenza non è necessario distinguere fra metodi di stordimento reversibili e irreversibili.

(24)

A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione o l'abbattimento, alcuni metodi di stordimento possono procurare la morte dell'animale in modo indolore e riducendo al minimo l'ansia o la sofferenza dell'animale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 32

(32)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento.

(32)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 fornisce un elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale. Ai fini di detto elenco occorre tenere conto dei requisiti generali e delle misure aggiuntive applicabili ai macelli previsti dal citato regolamento. La Commissione dovrebbe vigilare a che l'importazione di carne e prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati al mercato interno siano conformi alle regole generali stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 33

(33)

I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli.

(33)

I macelli e i dispositivi utilizzati sono concepiti per determinate categorie di animali e capacità. Qualora tali capacità vengano superate o il dispositivo sia utilizzato per scopi diversi da quello per il quale è stato concepito, il benessere degli animali ne risente negativamente. È dunque necessario che tali aspetti siano comunicati alle autorità competenti e che siano inclusi nella procedura di riconoscimento dei macelli. I macelli di piccole dimensioni, regolarmente ispezionati, che hanno una capacità di macellazione non superiore a 50 capi di bestiame alla settimana ovvero 150 000 volatili da cortile all'anno e che si dedicano principalmente alla vendita diretta di alimenti al consumatore finale, non necessitano di una procedura onerosa di autorizzazione per attuare i principi generali del presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

 

(34 bis)

È necessario evitare le sofferenze degli animali dovute alla paura o allo stress prima della macellazione È quindi opportuno progettare la costruzione dei macelli, pianificare le procedure al loro interno e formare il personale in modo tale da evitare stress, paura e dolore agli animali tra lo scarico e la macellazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 35

(35)

Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

(35)

Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico che interessano la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili alla costruzione, alla configurazione e alle attrezzature dei macelli, mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali. Gli sforzi per sviluppare procedure di stordimento migliori dovrebbero essere costanti. È opportuno altresì potenziare la ricerca nel campo delle alternative alla soppressione dei pulcini in eccedenza.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 37

(37)

L'abbattimento senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente.

(37)

La macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze. Vi è inoltre la probabilità che negli animali che non sono immobilizzati meccanicamente dopo il taglio rallenti il processo di dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze degli animali. È necessario pertanto che gli animali macellati senza stordimento siano immobilizzati individualmente e storditi efficacemente immediatamente dopo il taglio della gola .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 38

(38)

Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli. È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima della macellazione , mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

(38)

Vengono effettuati regolarmente progressi in campo scientifico e tecnico riguardo al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali nei macelli e negli allevamenti di animali da pelliccia . È quindi importante che la Comunità autorizzi la Commissione a modificare le prescrizioni applicabili al maneggiamento e all'immobilizzazione degli animali prima dell'abbattimento , mantenendo nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione degli animali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

i)

nel corso di prove tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo dell'autorità competente,

i)

nel contesto delle attività disciplinate dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1);

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

i

i) durante attività venatorie,

i

i) durante attività venatorie o di pesca sportiva ;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

 

iv bis)

nel quadro dei sacrifici destinati al consumo diretto connessi alle tradizioni di importanti festività religiose, ad esempio Pasqua e Natale, e solo per un periodo di dieci giorni prima della loro data.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

a cervidi semiaddomesticati, abbattuti sul terreno e trasformati negli impianti di un allevamento di selvaggina,

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

(b)

«operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento ;

(b)

«operazioni correlate»: operazioni quali il maneggiamento, lo scarico , la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo della macellazione ;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

 

d bis)

«stato di incoscienza»: uno stato di perdita di coscienza che comporta una perturbazione temporanea o permanente delle funzioni cerebrali e dopo il quale l'animale non è in grado di reagire a stimoli normali, compreso il dolore;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

f)

«stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

f)

«stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g

g)

«macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica ;

g)

«macellazione rituale»: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione o connessi a specifiche festività religiose ;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera k

k)

«macello»: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri ;

k)

«macello»: stabilimento adibito alla macellazione e alla tolettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano ;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera m

m)

«animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, castorini e cincillà;

m)

«animali da pelliccia»: animali delle specie dei mammiferi allevati principalmente per la produzione di pelliccia, quali visoni, puzzole, volpi, procioni, cani procioni , castorini, conigli e cincillà;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

a)

ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;

a)

ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli in condizioni termiche confortevoli ed evitando loro cadute o scivolamenti;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

d)

non mostrino segni di dolore, paura, aggressione o altri comportamenti anomali;

d)

non mostrino segni di dolore, aggressività o altri comportamenti anomali;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

f)

non possano incorrere in interazioni negative.

soppresso

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     L'abbattimento di pulcini di un giorno eccedentari, qualsiasi sia il metodo utilizzato, non è più permesso una volta disponibili alternative appropriate all'abbattimento di questi animali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

2.    In deroga al paragrafo 1, qualora sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello.

2.   Nell'ambito di una macellazione rituale, gli animali possono essere macellati senza essere precedentemente storditi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare tale deroga.

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

1.   Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I.

1.   Lo stordimento è effettuato conformemente ai metodi di cui all'allegato I. Per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare nuovi metodi di stordimento sulla base di una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

2.   Il personale responsabile dello stordimento svolge controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il dissanguamento inizia quanto prima possibile dopo lo stordimento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo deve garantire un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici pubblicati in riviste specializzate del settore riconosciute a livello internazionale .

Tuttavia, qualsiasi modifica di questo tipo garantisce un livello di benessere animale almeno equivalente a quello garantito dai metodi in vigore, dimostrato da dati scientifici attinenti .

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

4.    I codici comunitari di buone prassi riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.    Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti i metodi di cui all'allegato I possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

2.   Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.

2.   Gli operatori elaborano e applicano dette procedure operative standard al fine di garantire che la macellazione e le operazioni correlate siano effettuate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. A tal fine si possono applicare ai macelli le procedure previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

3.   Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta.

3.   Le procedure operative standard sono messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta. Il veterinario ufficiale è informato per iscritto ogni volta che cambiano le procedure operative standard.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     L'autorità competente può modificare le procedure operative standard quando non sono manifestamente conformi alle norme e alle esigenze generali stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     I paragrafi da 1 a 3 non si applicano all'abbattimento di animali nei macelli in cui sono macellati non più di 50 capi di bestiame alla settimana.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

a)

Il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;

a)

il maneggiamento degli animali in vista dell' immobilizzazione, dello stordimento o dell'abbattimento ;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

f)

il dissanguamento degli animali vivi.

f)

il dissanguamento di animali vivi e/o il metodo di macellazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 .

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuovo)

 

f bis)

l'abbattimento degli animali da pelliccia.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

3.    L'abbattimento di animali da pelliccia è effettuato sotto il controllo di una persona in possesso di un certificato di idoneità di cui all'articolo 18 che copra tutte le operazioni svolte sotto il suo controllo.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera a

a)

le categorie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;

a)

le specie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera c bis (nuova)

 

c bis)

la manutenzione e la calibratura del dispositivo.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   Durante le operazioni di macellazione un adeguato dispositivo di stordimento di riserva è immediatamente disponibile per essere utilizzato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo.

2.   Durante le operazioni di macellazione un adeguato metodo sostitutivo di stordimento è immediatamente disponibile per essere utilizzato e applicato in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento del medesimo. Nei casi in cui tale metodo sostitutivo di stordimento riguardi gli impianti pesanti, si utilizzano dispositivi mobili.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Nessun animale deve essere immobilizzato se la persona responsabile per lo stordimento o la macellazione di tale animale non è pronta a procedere.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 10

Le disposizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento sono pertinenti ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 854/2004.

All'atto dell'ispezione dei macelli o degli stabilimenti riconosciuti o soggetti a riconoscimento nei paesi terzi ai fini dell'esportazione verso l'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria, gli esperti della Commissione si accertano che gli animali di cui all'articolo 5 siano stati macellati in condizioni che, per quanto riguarda il benessere degli animali, siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento.

Il certificato sanitario che accompagna la carne importata da un paese terzo è corredato di un attestato comprovante che il requisito di cui sopra è stato rispettato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Articolo 10 bis

Regime d'importazione da paesi terzi

La Commissione vigila a che la carne e i prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi e destinati al consumo nel mercato interno siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea

2.   Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello:

2.   Ai fini del presente regolamento l'autorità competente di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 approva per ciascun macello con una capacità di macellazione superiore a 50 capi di bestiame per settimana o superiore a 150 000 volatili all'anno :

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

a)

la capacità produttiva massima di ciascuna linea di macellazione;

soppresso

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

c)

la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile e lagomorfi.

c)

la capacità massima per ciascuna area di stabulazione destinata a equini, bovini, ovini, caprini e suini, nonché a volatili da cortile, ratiti e lagomorfi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

2.   Gli operatori garantiscono che gli animali abbattuti senza essere precedentemente storditi siano immobilizzati meccanicamente.

2.   Gli operatori garantiscono che, laddove applicabile e nel caso di macellazioni rituali in cui gli animali sono macellati senza essere precedentemente storditi, questi ultimi siano immobilizzati meccanicamente.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e

e)

utilizzare scariche elettriche che non stordiscano o uccidano l'animale in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.

Le lettere a) e b) non si applicano tuttavia ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile e i lagomorfi .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

1.   Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte.

1.   Gli operatori adottano e applicano adeguate procedure di controllo per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. Gli animali devono essere morti prima che sia eseguita qualsiasi altra procedura potenzialmente dolorosa di preparazione della carcassa o sia applicato qualsiasi altro trattamento.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.     Gli operatori di allevamenti di animali da pelliccia notificano anticipatamente all'autorità competente la data dell'abbattimento degli animali, per consentire al veterinario ufficiale di controllare che i requisiti di cui al presente regolamento e le procedure operative standard siano rispettati.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

5.    I codici comunitari di buone prassi riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5.    Gli orientamenti comunitari per l'elaborazione delle procedure e l'attuazione delle norme riguardanti le procedure di controllo nei macelli possono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     Il veterinario ufficiale verifica periodicamente le procedure di controllo di cui sopra e la conformità con le procedure operative standard.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.     Gli operatori sono responsabili di garantire la conformità con le norme stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

1.   Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.

1.   Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di sorvegliare la conformità del macello alle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile della tutela del benessere animale rende conto direttamente all'operatore per le questioni riguardanti il benessere degli animali.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

5.    I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile.

5.    I macelli in cui vengono macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile possono essere gestiti da un responsabile della tutela del benessere degli animali e la procedura per l'ottenimento di un certificato di idoneità è semplificata in conformità delle specifiche definite dall'autorità competente .

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

1.     Prima dell'inizio dell'operazione l'autorità competente e gli operatori coinvolti in un'operazione di spopolamento elaborano un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

In particolare i metodi di abbattimento previsti e le corrispondenti procedure operative standard volte a garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento sono inclusi nei piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale sulla base delle dimensioni e della localizzazione del sospetto focolaio ipotizzati nel piano di emergenza.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

3.   Ai fini del presente articolo e in circostanze eccezionali , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana o rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia.

3.   Ai fini del presente articolo e in caso di forza maggiore , l'autorità competente può concedere deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento qualora consideri che la loro osservanza possa compromettere la salute umana, rallentare in modo significativo il processo di eradicazione della malattia o essere ulteriormente lesiva del benessere degli animali .

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

4.     Entro un anno dalla fine dell'operazione di spopolamento l'autorità competente di cui al paragrafo 1 trasmette alla Commissione e rende accessibili al pubblico, in particolare su Internet, una relazione di valutazione sui risultati.

La relazione contiene in particolare:

a)

i motivi dello spopolamento;

b)

il numero e le specie di animali abbattuti;

c)

i metodi di stordimento e abbattimento utilizzati;

d)

una descrizione delle difficoltà incontrate e, se del caso, le soluzioni individuate per alleviare o ridurre al minimo le sofferenze degli animali interessati;

e)

qualsiasi deroga concessa in conformità del paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 16

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

Nel caso di macellazioni di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per macellare gli animali nel più breve tempo possibile, fatte salve le condizioni di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello .

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 17

Articolo 17

Centri di riferimento

1.     Ciascuno Stato membro designa un centro di riferimento nazionale (di seguito: «centro di riferimento») per lo svolgimento dei compiti seguenti:

a)

fornire assistenza scientifica e tecnica in relazione al riconoscimento dei macelli;

b)

effettuare la valutazione di nuovi metodi di stordimento;

c)

incoraggiare attivamente l'elaborazione da parte degli operatori e delle altre parti interessate di codici di buone prassi per l'attuazione del presente regolamento e pubblicare e diffondere tali codici, nonché controllare la loro applicazione;

d)

elaborare orientamenti per l'autorità competente ai fini del presente regolamento;

e)

accreditare organismi ed enti per il rilascio di certificati di idoneità, a norma dell'articolo 18;

f)

comunicare e collaborare con la Commissione e gli altri centri di riferimento allo scopo di condividere le informazioni tecniche e scientifiche e le migliori pratiche in relazione all'attuazione del presente regolamento.

2.     Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri i dati relativi ai rispettivi centri di riferimento e rendono tali informazioni accessibili al pubblico su Internet.

3.     I centri di riferimento possono essere costituiti da una rete di entità separate, a condizione che siano attribuiti tutti i compiti elencati al paragrafo 1 per tutte le attività pertinenti svolte nello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono designare un organismo situato fuori del loro territorio per l'espletamento di una o più di dette funzioni.

soppresso

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

b)

rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento di un esame finale indipendente. Le materie d'esame devono essere pertinenti alle categorie di animali interessati e corrispondere alle operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 e agli argomenti di cui all'allegato IV;

b)

garantire che le persone responsabili della messa a punto o dell'attuazione delle procedure operative standard di cui all'articolo 6, abbiano ricevuto una formazione adeguata;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

c)

approvare i programmi di formazione dei ai corsi di cui alla lettera a) e il contenuto e le modalità dell'esame di cui alla lettera b).

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

2.    L'autorità competente può delegare l'organizzazione dei corsi, l'esame finale e il rilascio dei certificati di idoneità a un organismo o entità distinto che:

a)

disponga della competenza, del personale e delle attrezzature necessari allo scopo;

b)

sia imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda il rilascio dei certificati di idoneità;

c)

sia accreditato dal centro di riferimento.

I dati relativi a tali organismi e entità sono messi a disposizione del pubblico in particolare via Internet.

2.    I programmi di formazione sono messi a punto e, se del caso, attuati dall'impresa stessa o da un organismo autorizzato dall'autorità competente.

L'impresa o l'organismo rilascia i certificati di idoneità nel settore.

L'autorità competente può, qualora lo reputi necessario, mettere a punto ed attuare programmi di formazione e rilasciare i certificati di idoneità.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

3.    I certificati di idoneità riportano le categorie di animali e le operazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 2 o 3, per le quali il certificato è valido.

3.    Gli Stati membri designano l'autorità competente preposta all'approvazione del contenuto dei programmi di formazione di cui al paragrafo 2.

Emendamenti 69 e 70

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

I certificati di idoneità non sono validi per un periodo superiore a cinque anni .

I certificati di idoneità sono validi per un periodo indeterminato. I titolari dei certificati di idoneità sono tenuti a seguire periodicamente una formazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver maturato un'esperienza professionale continuativa pertinente di almeno [dieci] anni .

2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri possono rilasciare, senza superamento dell'esame, i certificati di idoneità di cui all'articolo 18 a persone che dimostrino di aver conseguito un'adeguata formazione e di aver maturato un'esperienza professionale pertinente di almeno dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento .

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che stabilisce le norme e le condizioni dell'uso di unità mobili di macellazione all'interno dell'Unione, provvedendo affinché in tali unità mobili siano prese tutte le precauzioni per evitare di pregiudicare il benessere degli animali.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Categoria di animali

Ruminanti fino a 10 kg , volatili da cortile e lagomorfi.

Ruminanti, volatili da cortile e lagomorfi.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Allegato I – capo I – tabella 1 – linea 2 – Parametri fondamentali – comma 2

Velocità appropriata e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.

Velocità appropriata e diametro del proiettile (metodo della piastra a contatto) in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – denominazione

Elettrocuzione con applicazione di corrente a testa e corpo

Stordimento o macellazione con applicazione di corrente a testa e cuore o a testa e corpo

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Allegato I – capo I – tabella 2 – linea 2 – Categoria di animali

Tutte le specie ad eccezione degli agnelli e dei suinetti di peso vivo inferiore a 5 kg e dei bovini.

Tutte le specie.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Allegato I – capo I – tabella 3 – linea 2 – Categoria di animali

Suini e volatili da cortile

Suini, volatili da cortile e animali da pelliccia .

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Allegato I – capo II – punto 7 – comma 1 bis (nuovo)

 

Il biossido di carbonio in concentrazioni di oltre il 30 % non deve essere utilizzato per stordire o macellare i volatili da cortile in un macello. Tali concentrazioni possono essere utilizzate soltanto per sopprimere i pulcini in eccedenza o per tenere sotto controllo le malattie.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2.3

2.3.

Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa con base piana e chiuso da pareti destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e l'abbattimento oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

2.3.

Tra i recinti di sosta e le corsie che portano alla trappola di stordimento deve esservi un recinto di attesa destinato ad assicurare un'affluenza costante di animali per lo stordimento e la macellazione oltre che ad evitare agli addetti al maneggiamento degli animali di doverli fare defluire rapidamente dai recinti di sosta. Il recinto di attesa deve essere progettato in modo da evitare che gli animali possano essere intrappolati o schiacciati.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3.2

3.2.

Le casse di contenzione utilizzate in associazione con un dispositivo a proiettile captivo devono essere provviste di un dispositivo che limiti i movimenti laterali e verticali della testa dell'animale.

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3.3

3.3.

Sono vietati i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4.1 bis (nuovo)

 

4.1 bis

Il dispositivo elettrico di stordimento deve:

a)

essere provvisto di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;

b)

essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4.2

4.2.

L'apparecchio elettrico applica un'intensità di corrente costante.

soppresso

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 7.2

7.2.

Le strutture destinate ai volatili da cortile sono progettate e costruite in modo da consentire che gli animali siano convogliati attraverso le miscele di gas esclusivamente nei contenitori utilizzati per il trasporto, senza venirne scaricati .

7.2.

I volatili da cortile vivi dovrebbero essere convogliati attraverso le miscele di gas nei contenitori utilizzati per il trasporto o sul nastro trasportatore .

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1.2

1.2.

Gli animali devono essere scaricati il più rapidamente possibile dopo il loro arrivo e in seguito macellati senza indebito ritardo.

Nel caso di volatili da cortile o lagomorfi la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente le 12 ore.

Nel caso di mammiferi, ad eccezione dei lagomorfi, la durata totale del trasporto e la durata delle operazioni comprese fra lo scarico e la macellazione non devono superare complessivamente:

a)

le 19 ore per gli animali non svezzati;

b)

le 24 ore per gli equini e i suini;

c)

le 29 ore per i ruminanti.

Allo scadere di questi termini, gli animali sono stabulati, nutriti, e successivamente alimentati con discrete quantità di cibo ad adeguati intervalli. Gli animali sono provvisti in tal caso di un adeguata quantità di materiale da lettiera o simile che garantisca un livello di conforto fisico consono alla specie e al numero degli animali interessati. Tale materiale deve assicurare un adeguato assorbimento di urina e feci.

soppresso

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1.5

Ai fini della macellazione gli animali non svezzati, gli animali in lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il trasporto o gli animali consegnati in contenitori hanno la precedenza sugli altri tipi di animali. In caso di impossibilità si adottano disposizioni volte ad attenuarne le sofferenze, in particolare:

a)

mungendo gli animali da latte a intervalli non superiori a 12 ore;

b)

prevedendo condizioni adeguate all'allattamento e al benessere degli animali appena nati nel caso di femmine che abbiano partorito;

c)

abbeverando gli animali consegnati in contenitori.

soppresso

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1.7 – lettera c

c)

sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;

c)

sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le corna, le zampe (ad esclusione delle estemità inferiori dei volatili da cortile e dei lagomorfi) , la coda o il vello o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze evitabili;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1.8 bis (nuovo)

 

1.8 bis.

I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per immobilizzare gli animali o per farli muovere.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1.8 ter (nuovo)

 

1.8 ter.

Gli animali che non sono in grado di muoversi non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma devono essere macellati sul posto.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2.1

2.1.

Ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.

2.1.

Tranne i casi di bovini di grandi dimensioni tenuti in recinti individuali per un periodo che non supera un limite ragionevole, ciascun animale deve disporre dello spazio sufficiente per mantenere la posizione eretta, coricarsi e girarsi.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 bis (nuovo)

 

2 bis

Stordimento mediante proiettile captivo

2 bis.1

Il proiettile captivo deve essere posizionato in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare, per i bovini è vietato sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato in tale punto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca e il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono.

2 bis.2

Quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che non sia stato riparato.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Immobilizzazione degli animali

Gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento e la loro testa non deve essere posta in un dispositivo per limitarne il movimento, a meno che la persona che deve stordire l'animale non sia pronta a farlo non appena l'animale è collocato nel box o la sua testa è immobilizzata.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3.1

3.1.

Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.

3.1.

Nel caso in cui una persona sia responsabile dello stordimento, dell'agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, tali operazioni devono essere eseguite consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale. Tale prescrizione non si applica nei casi di stordimento in gruppo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3.1 bis (nuovo)

 

3.1 bis

Il dissanguamento deve iniziare immediatamente un volta realizzato lo stordimento ed essere effettuato in modo tale da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3.2 bis (nuovo)

 

3.2 bis.

Dopo il taglio dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali né alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento né comunque prima dello scadere di:

a)

nel caso di tacchini od oche, un periodo non inferiore a 120 secondi;

b)

nel caso di qualsiasi altro volatile, un periodo non inferiore a 90 secondi;

c)

nel caso di bovini storditi, un periodo non inferiore a 30 secondi;

d)

nel caso di bovini non storditi, un periodo non inferiore a 120 secondi;

e)

nel caso di ovini, caprini, suini e cervidi, un periodo non inferiore a 20 secondi;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3.2 ter (nuovo)

 

3.2 ter.

Quando un animale in gravidanza viene macellato:

a)

Se l'utero è intatto, il feto deve essere lasciato all'interno fino a quando non è morto.

b)

Nel dubbio, o se si scopre un feto cosciente nel grembo di un animale dopo il macello, questo deve essere immediatamente rimosso, stordito con un proiettile captivo a penetrazione e abbattuto per dissanguamento.

I macelli devono avere a disposizione adeguate attrezzature per eseguire tempestivamente la procedura, se necessario.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3.3

3.3.

I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere abbattuto immediatamente.

3.3.

I volatili non sono macellati per mezzo di dispositivi per la decapitazione automatica a meno che non possa essere accertata l'effettiva recisione dei vasi sanguigni. In caso di inefficacia del dispositivo di decapitazione il volatile deve essere macellato immediatamente.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato IV – lettera f bis (nuova)

 

f bis)

l'abbattimento degli animali da pelliccia.

Aspetti pratici del maneggiamento e dell'immobilizzazione degli animali.

Aspetti pratici delle tecniche di stordimento.

Metodi di stordimento e/o abbattimento di riserva.

Manutenzione dei dispositivi di stordimento e/o abbattimento.

Controllo dell'efficacia dello stordimento.


(1)   GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009

5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/347


Giovedì 7 maggio 2009
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

P6_TA(2009)0375

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (COM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

2010/C 212 E/50

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0067),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, comma 1, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0070/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0280/2009),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/348


Giovedì 7 maggio 2009
Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0376

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) (COM(2008)0815 – C6-0477/2008 – 2008/0244(COD))

2010/C 212 E/51

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0815),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0477/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 4 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0285/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0244

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (4). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento ║.

(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.

(5)

Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.

(6)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(7)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

(8)

Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse prevalente del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(10)

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(11)

È opportuno adottare norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri ▐.

(12)

L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza.

(13)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis comunitario sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (5), è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

(14)

Per favorire l'indipendenza economica dei richiedenti asilo e limitare le notevoli differenze tra Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro.

(15)

L'identificazione immediata e il monitoraggio delle persone aventi particolari esigenze dovrebbero essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché le condizioni della loro accoglienza siano configurate specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze.

(16)

Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale e dovrebbe essere conforme agli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri , come specifica in particolare l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del trattenimento. Ai richiedenti asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

(17)

I richiedenti asilo che si trovano in stato di trattenimento dovrebbero essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e le condizioni della loro accoglienza dovrebbero essere configurate specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'osservanza dell'articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(18)

Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, è opportuno che siano fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

(19)

La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo possono essere ridotte o revocate pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo.

(20)

Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

(21)

È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

(22)

Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

(23)

In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

(24)

Ai fini della copertura di eventuali miglioramenti delle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo sarebbe necessario un aumento commisurato dei fondi stanziati dall'Unione europea per finanziarne i costi, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri soggetti a pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi nazionali di asilo, in ragione soprattutto della loro situazione geografica o demografica.

(25)

L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(26)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (‘la Carta’). In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 6, 7, 18, 24 e 47 della Carta e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(28)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

(29)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento della direttiva stessa nel diritto interno, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a)   ‘domanda di protezione internazionale’: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

b)   ‘richiedente’ o ‘richiedente asilo’: il cittadino di un paese terzo o apolide che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   ‘familiari’: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo, ║ già costituito nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:

d)   ‘procedimenti’ e ‘ricorsi’: i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;

e)   ‘minore’: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

f)   ‘minore non accompagnato’: il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

g)   ‘condizioni di accoglienza’: il complesso delle misure applicate dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

h)   ‘condizioni materiali di accoglienza’: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione delle tre possibilità, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

i)   ‘trattenimento’: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

j)   ‘centro di accoglienza’: qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale applicabile.

2.   La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.   La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (6).

4.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella applicabile a norma della direttiva 2004/83/CE.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti dal richiedente asilo, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

Articolo 5

Informazione

1.   Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e ▐ in una lingua che sia comprensibile per il richiedente asilo o che si possa ragionevolmente supporre tale . Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

Articolo 6

Documentazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

Non è necessario esibire documenti supplementari per godere dei diritti e dei benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

Per i titolari del documento di cui al primo comma che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

2.   Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando un richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

3.   Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

Articolo 7

Residenza e libera circolazione

1.   I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

4.     Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi giuridici o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della loro legislazione nazionale.

5.   Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 3 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

6.   Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

Articolo 8

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  (7).

2.   Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:

a)

per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

b)

per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale, che potrebbero altrimenti andare perduti;

c)

nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;

d)

quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 11.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.

Articolo 9

Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

1.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il periodo di trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) o c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza o l'identità del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o al completamento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

Tali procedure devono essere espletate con la dovuta diligenza. I ritardi nella procedura ▐ non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

2.   Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro tale periodo di settantadue ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

3.   Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa e specifica la durata massima del trattenimento.

4.   Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▐ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale .

5.   Nel caso di periodi di trattenimento prolungati, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta del richiedente asilo in questione o d'ufficio.

Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

6.   Gli Stati membri garantiscono che siano concesse gratuitamente e su richiesta l' assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Condizioni di trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono i richiedenti in istituti penitenziari ma unicamente in appositi centri di trattenimento.

I richiedenti trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta.

2.   Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali , i familiari e gli assistenti sociali e religiosi . Parimenti è riconosciuta all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

3.     Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo in stato di trattenimento abbiano accesso ad adeguate cure mediche e, se del caso, all'assistenza psicologica.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che sia a loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre tale .

Articolo 11

Trattenimento di gruppi vulnerabili e persone aventi particolari esigenze

1.   I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l'articolo 23, paragrafo 2, e soltanto previa considerazione dell'esame individuale della loro situazione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo ║.

I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti.

2.   Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età , come pure le attività all'aria aperta .

3.   Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

4.   Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

5.   Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato e indipendente certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

Alle persone con particolari esigenze gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato.

Articolo 12

Nucleo familiare

Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare dei richiedenti asilo presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

Articolo 13

Esami medici

Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 14

Scolarizzazione e istruzione dei minori

1.   Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

2.   L'accesso al sistema educativo è garantito non appena possibile dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del minore o per suo conto e, in ogni caso, non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ║.

Se necessario, sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, per agevolare l'accesso dei minori al sistema educativo nazionale, e/o una formazione specifica volta alla loro integrazione nel sistema.

3.   Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro offre altre modalità d'insegnamento conformemente ║ al diritto nazionale e alla prassi.

Articolo 15

Lavoro

1.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.

3.   L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento dell'emissione della decisione negativa sul ricorso.

Articolo 16

Formazione professionale

Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 15.

Articolo 17

Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

1.   Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di protezione internazionale.

2.   Gli Stati membri fanno in modo che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti ║ e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che tale qualità di vita sia assicurata nella specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 22, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

4.   Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

5.     Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o in una combinazione di questi tre elementi.

Ove gli Stati membri garantiscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, il loro importo è determinato conformemente ai principi sanciti dal presente articolo.

Articolo 18

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

1.   Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a)

in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera;

b)

in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c)

in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

a)

la tutela della vita familiare;

b)

la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell' ║ ACNUR ║ e delle ║ ONG ║ riconosciute dagli Stati membri.

Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Gli Stati membri prendono le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Gli Stati membri provvedono ║ affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi, purché ciò corrisponda al prevalente interesse dei minori interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

5.   Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

6.   Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

7.   Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'ACNUR o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere i richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

8.   In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale norme relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

a)

sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,

b)

le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

c)

il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

Articolo 19

Assistenza sanitaria

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

2.   Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica ▐.

Articolo 20

Vittime di torture

Gli Stati membri provvedono a che le vittime di torture siano avviate senza indugio verso un centro di assistenza adeguato alla loro situazione.

CAPO III

RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA

Articolo 21

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

1.   Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza ║ qualora il richiedente asilo:

a)

lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

b)

contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

c)

abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza ridotte o di una parte di esse.

2.   Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

3.   Gli Stati membri possono prevedere le sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

4.   Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 22, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza il sostentamento, l'accesso al pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali.

5.   Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

Articolo 22

Principio generale

1.   Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le vittime di mutilazioni genitali femminili, le persone con problemi psichici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale sono sempre considerate persone con esigenze particolari.

2.   Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano un sostegno adeguato alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

Articolo 23

Minori

1.   Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva applicabili ai minori. Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore.

2.   Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

le possibilità di ricongiungimento familiare;

b)

il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c)

le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d)

l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

4.   Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

Articolo 24

Minori non accompagnati

1.   Gli Stati membri adottano ▐ misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale . Il tutore è designato per consigliare e tutelare il minore, garantendo altresì che tutte le decisioni siano adottate nell'interesse prevalente di quest'ultimo. Il tutore è in possesso della competenza richiesta in materia di cura dell'infanzia onde garantire che siano protetti gli interessi del minore e che siano opportunamente soddisfatte le sue esigenze giuridiche, sociali, sanitarie, psicologiche, materiali ed educative. Non possono svolgere la funzione di tutore legale le agenzie o gli individui i cui interessi possono potenzialmente contrastare con quelli del minore. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

2.   I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ║ in cui la domanda protezione internazionale è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

a)

presso familiari adulti;

b)

presso una famiglia affidataria;

c)

in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

d)

in altri alloggi idonei per i minori.

Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

3.   Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari di un minore non accompagnato. Essi iniziano a rintracciare i familiari del minore non accompagnato non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone il prevalente interesse. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e lo scambio delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

4.   Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

Articolo 25

Vittime di tortura e di violenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati da tali atti ║, e accedano in particolare a servizi di riabilitazione, comprendenti la possibilità di usufruire di assistenza medica e psicologica.

2.   Le persone che si occupano delle vittime di torture , stupri o altri gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 26

Mezzi di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che le decisioni relative alla concessione, alla revoca o alla riduzione di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantito il diritto di ricorso o revisione, in fatto e in diritto, dinanzi a o da parte di un organo giudiziario.

2.   Gli Stati membri assicurano che siano concesse gratuitamente e su richiesta l' assistenza e/o la rappresentanza legali necessarie, in conformità dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

CAPO VI

AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

Articolo 28

Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

1.   Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, mettono in atto opportuni meccanismi con cui assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

2.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza dal […], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

Articolo 29

Personale e risorse

1.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

2.   Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Relazioni

Entro il […], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 28, paragrafo 2 entro il […].

Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 31

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] e all'allegato I entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli […] [articoli rimasti invariati rispetto alla direttiva precedente] e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(4)  GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

(5)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(6)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(7)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO I

Modulo per la comunicazione annuale, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva […/…/CE]

1.

Indicare il numero complessivo di persone alle quali si applicano attualmente nello Stato membro interessato le condizioni di accoglienza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva […/…/CE], suddivise per età e sesso. Per ciascuna di loro, specificare se si tratti di un richiedente asilo o di un familiare, come definito all'articolo 2, lettera c della direttiva […/…/CE].

 

2.

In conformità dell'articolo 22 della direttiva […/…/CE] comunicare i dati statistici relativi al numero di richiedenti asilo con esigenze particolari, ripartiti secondo le seguenti categorie:

minori non accompagnati;

disabili;

anziani;

donne in stato di gravidanza;

genitori singoli con figli minori;

persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

vittime della tratta di esseri umani;

persone con problemi psichici;

altro (specificare)

 

3.

Fornire informazioni dettagliate sui documenti di cui all'articolo 6 della direttiva […/…/CE], compreso in particolare il tipo, il nome e il formato dei documenti.

 

4.

Con riferimento all'articolo 15 della direttiva […/…/CE], indicare il numero complessivo di richiedenti asilo nello Stato membro che hanno accesso al mercato del lavoro, e il numero attualmente occupato, suddivisi per settore economico. Se l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è subordinato a determinate condizioni, descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

 

5.

Con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva […/…/CE], descrivere nel dettaglio le condizioni materiali di accoglienza, compreso il loro valore monetario, come sono assicurate (quali in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

 

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 32)

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio

(GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18)

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 31)

Direttiva

Termini di recepimento

2003/9/CE

6 febbraio 2005

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 2003/9/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), frase introduttiva e punti i) e ii)

Articolo 2, lettera c), punti iii), iv), v) e vi)

Articolo 2, lettere e) e f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 6, paragrafi da 2 a 5

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4 ║

Articolo 7, paragrafo 3 ║

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 15, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13 ▐

Articolo 17 ▐

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafi da 3 a 7

Articolo 18, paragrafi da 3 a 7

Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, primo trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punto a)

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo e quarto trattino

Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punti b) e c)

Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 21, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, punti a, b e c

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2 ║

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafi da 3 a 5

Articolo 21, paragrafi da 3 a 5

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi 2 e 3

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 24

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33, primo comma

Articolo 33, secondo comma

Articolo 28

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato III


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/370


Giovedì 7 maggio 2009
Domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0377

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD))

2010/C 212 E/52

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0820),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0474/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0284/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (4). Per motivi di chiarezza, è quindi opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime ║ comune europeo in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento. Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime ║ comune europeo in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(6)

Nel contesto della progressiva realizzazione di un regime comune europeo in materia di asilo che dovrebbe portare, a lungo termine, all'introduzione di una procedura comune e di uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato concesso asilo, è opportuno, nella presente fase, pur apportandovi i necessari miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza, ribadire i principi che ispirano la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (la «Convenzione di Dublino»), la cui attuazione ha stimolato il processo di armonizzazione delle politiche in materia di asilo.

(7)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo ║. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(8)

I servizi degli Stati membri responsabili per l'asilo dovrebbero ricevere un'assistenza concreta per poter ottemperare alle prescrizioni operative quotidiane. In tale ambito all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (CE) n. …/…  (5) , spetta un ruolo fondamentale.

(9)

Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento (CE) n. 343/2003 apportando i miglioramenti necessari in vista dell'esperienza acquisita, onde migliorare l'efficienza del sistema e la protezione offerta ai richiedenti protezione internazionale ai sensi di questa procedura.

(10)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis comunitario vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (6), è opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(11)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti asilo, la direttiva ║ …/…/CE ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]  (7) dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento.

(12)

Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il prevalente interesse del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. Occorre inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(13)

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto dell'unità familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(14)

Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro consente di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.

(15)

Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e del prevalente interesse del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e la sua famiglia estesa, a motivo di gravidanza o maternità, stato di salute o età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che, quando il richiedente è un minore non accompagnato, costituisca un criterio di competenza vincolante anche la presenza in un altro Stato membro di un parente che possa occuparsene.

(16)

Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti del presente regolamento, purché lo Stato membro interessato e il richiedente vi acconsentano.

(17)

È opportuno organizzare un colloquio personale al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e ▐ informare oralmente i richiedenti sull'applicazione del presente regolamento.

(18)

Ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo contro le decisioni relative a trasferimenti verso lo Stato membro competente, onde assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati.

(19)

In conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire il rispetto del diritto internazionale è necessario che il ricorso effettivo verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

(20)

Ai fini del presente regolamento il termine «trattenimento» non dovrebbe avere alcuna connotazione penale o punitiva, ma dovrebbe limitarsi ad indicare un provvedimento a carattere puramente amministrativo e temporaneo equivalente al fermo.

(21)

Il trattenimento dei richiedenti asilo dovrebbe rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. In particolare, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra e ║ applicarsi in centri amministrativi di trattenimento, distinti dalle strutture carcerarie, nelle circostanze eccezionali chiaramente definite ║ e con le garanzie previste ║ dalla direttiva […/…/CE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Inoltre, il trattenimento ai fini del trasferimento verso lo Stato membro competente dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità per quanto riguarda i mezzi e le finalità del provvedimento.

(22)

In conformità del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (8), il trasferimento verso lo Stato membro competente può avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(23)

La progressiva instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, entro il quale è garantita la libera circolazione delle persone in forza del trattato ║, e la definizione di politiche comunitarie relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, compresi gli sforzi comuni per la gestione delle frontiere esterne, rendono necessario instaurare un equilibrio tra i criteri di competenza in uno spirito di solidarietà.

(24)

L'applicazione del presente regolamento può, in alcune circostanze, creare oneri aggiuntivi a carico di Stati membri che si trovano in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle loro capacità di accoglienza, sui loro sistemi di asilo o sulle loro infrastrutture. È pertanto necessario stabilire una procedura efficace per consentire, in siffatti casi, la sospensione temporanea dei trasferimenti verso lo Stato membro interessato e fornire assistenza finanziaria, nell'ambito degli strumenti finanziari dell’Unione europea esistenti. La sospensione temporanea dei trasferimenti secondo Dublino può così contribuire a creare maggiore solidarietà per gli Stati membri i cui sistemi di asilo subiscono particolari pressioni a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica.

(25)

Affinché tutti i richiedenti protezione internazionale beneficino di un livello di protezione adeguato in tutti gli Stati membri, è opportuno che tale procedura di sospensione dei trasferimenti sia applicata anche quando la Commissione ritiene che il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale in un dato Stato membro non sia conforme alla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare in termini di condizioni di accoglienza , ammissibilità alla protezione internazionale e accesso alla procedura di asilo.

(26)

Tale procedura di sospensione dei trasferimenti è un provvedimento a carattere eccezionale da applicare in caso di particolari pressioni o di costanti problemi in materia di protezione.

(27)

La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente i progressi verso lo sviluppo e l'armonizzazione a lungo termine del regime comune europeo in materia di asilo, valutare in che misura le azioni di solidarietà e la disponibilità di una procedura di sospensione facilitino i progressi in questione e riferire in merito a tali progressi.

Visto che il sistema di Dublino non è stato concepito come meccanismo di equa condivisione delle responsabilità per l'esame delle domande di protezione internazionale e che alcuni Stati membri sono particolarmente esposti ai flussi migratori, soprattutto a causa della loro situazione geografica, è indispensabile considerare e proporre strumenti giuridicamente vincolanti per garantire una maggiore solidarietà fra gli Stati membri e norme di protezione più elevate. Tali strumenti dovrebbero in particolare agevolare il distacco di funzionari di altri Stati membri al fine di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate e, quando le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso degli interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

(28)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) si applica al trattamento dei dati personali operato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento.

(29)

Lo scambio dei dati personali del richiedente, compresi i dati sensibili sul suo stato di salute, effettuato prima del trasferimento, permetterà alle autorità competenti in materia di asilo di prestare un'assistenza adeguata e assicurerà la continuità della protezione e dei diritti concessi. È opportuno prevedere una specifica disposizione che garantisca la protezione dei dati relativi ai richiedenti che si trovano in questa situazione, in conformità con la direttiva 95/46/CE.

(30)

Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di prendere o riprendere in carico i richiedenti asilo o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

(31)

Occorre garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (CE) n. 343/2003 e quello previsto dal presente regolamento. Inoltre, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. ║ …/… ║ del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (10).

(32)

Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (CE) n. ║ …/…║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], e in particolare l'attuazione degli articoli 6 e 10 dello stesso, dovrebbero facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(33)

Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (11), in particolare l'attuazione degli articoli 21 e 22 dello stesso, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.

(34)

Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(35)

Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(36)

║ In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all'applicazione delle disposizioni sui minori non accompagnati e sul ricongiungimento dei parenti a carico, nonché i criteri necessari per l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)

Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1560/2003. Sarebbe opportuno integrare alcune disposizioni di quest'ultimo regolamento nel presente regolamento, a fini di chiarezza o perché possono contribuire a un obiettivo generale. In particolare è importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che sia disposto un meccanismo generale per la composizione delle eventuali divergenze tra gli Stati membri sull'applicazione di una disposizione del presente regolamento. È quindi giustificato inserire nel presente regolamento il meccanismo di composizione delle controversie sulla clausola umanitaria previsto dal regolamento (CE) n. 1560/2003, ed estenderne l'ambito di applicazione a tutto il presente regolamento.

(38)

Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi che sono riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ║. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della Carta, e dovrebbe essere applicato di conseguenza.

(40)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, ║ essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ║ e che non è beneficiaria del diritto comunitario alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

b)

«domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2004/83/CE;

c)

«richiedente» o «richiedente asilo»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

d)

«esame di una domanda di protezione internazionale»: l'insieme delle misure d'esame, le decisioni e le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio (14), ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, e alla direttiva 2004/83/CE;

e)

«ritiro di una domanda di protezione internazionale»: l'azione con la quale il richiedente mette termine alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE, esplicitamente o tacitamente;

f)

«beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE;

g)

«minore»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

h)

«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

i)

«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

i figli minori di coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

i figli minori coniugati , ma non accompagnati dal coniuge, della coppia di cui al primo trattino o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

il padre, la madre o il tutore del richiedente se il richiedente è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato ma non accompagnato dal coniuge , ove sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

i fratelli minori non coniugati del richiedente, se il richiedente è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati ma non accompagnati dal coniuge , ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

j)

«titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

k)

«visto»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l'ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:

i)

«visto per soggiorno di lunga durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi;

ii)

«visto per soggiorno di breve durata»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro o di più Stati membri per un periodo di durata inferiore ai tre mesi;

iii)

«visto di transito»: l'autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per l'ingresso ai fini di transito attraverso il territorio di tale Stato membro o di diversi Stati membri, ad eccezione del transito aeroportuale;

iv)

«visto di transito aeroportuale»: l'autorizzazione o la decisione che permette al cittadino di un paese terzo, soggetto specificamente a tale obbligo, di attraversare la zona di transito di un aeroporto, vale a dire senza accedere al territorio nazionale dello Stato membro interessato, in occasione di uno scalo o di un trasferimento tra due tratte di un volo internazionale.

l)

«rischio di fuga»: l'esistenza in un caso particolare di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una decisione di trasferimento possa tentare la fuga.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE

Articolo 3

Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale

1.   Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera o in una zona di transito. Una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del presente regolamento.

2.   Quando lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

3.   Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 2005/85/CE.

Articolo 4

Diritto di informazione

1.   Non appena venga presentata una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti degli Stati membri informano il richiedente asilo dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a)

le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso;

b)

i criteri di assegnazione della competenza e la relativa gerarchia;

c)

la procedura generale e i termini che gli Stati membri devono rispettare;

d)

i possibili esiti della procedura e le conseguenze;

e)

la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento;

f)

il fatto che le autorità competenti possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento;

g)

il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che i dati inesatti siano rettificati o che i dati trattati illecitamente siano cancellati, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti , compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 34 e delle autorità di controllo nazionali che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente in una lingua ▐ a lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale . A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ai fini della corretta comprensione del richiedente, le informazioni vengono fornite anche oralmente in occasione del colloquio organizzato in conformità dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono all'età del richiedente.

3.   È redatto un opuscolo comune contenente quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 5

Colloquio personale

1.   Lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento convoca i richiedenti per un colloquio personale con una persona qualificata, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

2.   Scopo del colloquio personale è agevolare il processo di determinazione dello Stato membro competente, permettendo in particolare al richiedente di presentare informazioni pertinenti necessarie alla corretta identificazione dello Stato membro competente, e informare oralmente il richiedente dell'applicazione del presente regolamento.

3.   Il colloquio personale si svolge in tempo utile dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale e, in ogni caso, prima che sia presa la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.

4.   Il colloquio personale si tiene in una lingua ▐ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale e nella quale è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri scelgono un interprete in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale.

5.   Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza.

6.   Lo Stato membro che conduce il colloquio personale redige una breve relazione contenente le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio e ne mette una copia a disposizione del richiedente. La relazione è allegata all'eventuale decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 6

Garanzie per i minori

1.   Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/85/CE rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Tale rappresentante può essere anche quello di cui all’articolo 24 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

3.   Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

le possibilità di ricongiungimento familiare;

b)

il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

c)

considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

d)

l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

4.   Gli Stati membri stabiliscono procedure ▐ dirette a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato presenti negli Stati membri , se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni specializzate . Essi iniziano a rintracciare i familiari o altri parenti del minore non accompagnato non appena sia presentata domanda di protezione internazionale, sempre tutelando il prevalente interesse del minore.

5.   Le autorità competenti di cui all’articolo 34 che trattano domande relative a minori non accompagnati ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

6.     Nel quadro dell'applicazione del presente regolamento e alle condizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2005/85/CE, gli Stati membri possono sottoporre a visite mediche i minori non accompagnati per accertarne l'età.

Qualora si avvalgano di tale possibilità, gli Stati membri garantiscono che le visite mediche siano effettuate con criteri ragionevoli e in modo accurato, conformemente alle norme scientifiche ed etiche.

CAPO III

CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 7

Gerarchia dei criteri

1.   I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.

2.   La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.

Articolo 8

Minori non accompagnati

1.   Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

2.   Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che non abbia familiari ai sensi dell'articolo 2, lettera i) soggiornanti legalmente in un altro Stato membro, ma abbia un altro parente soggiornante legalmente in un altro Stato membro che possa occuparsi di lui , detto Stato membro è competente per l'esame della domanda, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

3.   Se familiari o altri parenti del richiedente sono presenti legalmente in più di uno Stato membro, lo Stato membro competente per l'esame della domanda è determinato sulla base del prevalente interesse del minore.

4.   In mancanza di un familiare o di altro parente, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di protezione internazionale ▐, purché ciò sia nel prevalente interesse del minore.

5.   Le condizioni e le procedure d'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 9

Familiari beneficiari di protezione internazionale

Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 10

Familiari richiedenti protezione internazionale

Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata presa una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Articolo 11

Parenti a carico

1.   Laddove il richiedente asilo sia dipendente dall'assistenza di un parente a motivo di gravidanza, maternità recente, malattia grave, seria disabilità o età avanzata, o laddove un parente sia dipendente dall'assistenza del richiedente asilo per gli stessi motivi, è competente per l'esame della domanda lo Stato membro considerato più adeguato per lasciarli insieme o ricongiungerli, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Nel determinare lo Stato membro più adeguato si tiene conto del prevalente interesse degli interessati, ad esempio della capacità di viaggiare della persona dipendente.

2.   Le condizioni e le procedure d'applicazione del paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura familiare

Quando diversi membri di una famiglia presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a)

è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

b)

negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

Articolo 13

Rilascio di titoli di soggiorno o visti

1.   Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.

2.   Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro o su autorizzazione scritta dello stesso. In tal caso, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a quest'ultimo. Allorché uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni segnatamente di sicurezza, l'autorità centrale di un altro Stato membro, la risposta di quest'ultimo alla consultazione non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione.

3.   Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

a)

lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

b)

lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;

c)

quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4.   Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Qualora il richiedente asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato il territorio degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.

5.   Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di un paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se è in grado di dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Articolo 14

Ingresso e/o soggiorno

1.   Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Questa responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2.   Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente asilo - entrato in maniera irregolare nel territorio degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 15

Ingresso con esenzione dal visto

1.   Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro.

2.   Il principio di cui al paragrafo 1 non si applica se il cittadino di un paese terzo o l'apolide presenta la domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso quest'altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Articolo 16

Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto

Quando la domanda di protezione internazionale è presentata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

CAPO IV

CLAUSOLE DISCREZIONALI

Articolo 17

Clausole discrezionali

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 ║ ciascuno Stato membro può, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento, purché il richiedente vi acconsenta.

In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Lo Stato membro divenuto competente ai sensi del presente paragrafo indica inoltre immediatamente nell’Eurodac di aver assunto la competenza in conformità con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

2.   Lo Stato membro nel quale è presentata una domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, oppure lo Stato membro competente, possono, in ogni momento, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se quest'altro Stato membro ║ non è competente in applicazione dei criteri definiti agli articoli da 8 a 12 ║. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente, che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.

Lo Stato richiesto provvede a tutte le debite verifiche per circostanziare i motivi umanitari invocati ed emana una decisione sulla richiesta entro due mesi dalla data in cui quest'ultima è pervenuta. L'eventuale decisione di rifiuto della richiesta dev'essere motivata.

Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell'esame della domanda gli è trasferita.

CAPO V

OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

Articolo 18

Obblighi dello Stato membro competente

1.   Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)

prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 28, il richiedente asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno;

c)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro;

d)

riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28, il cittadino di un paese terzo o l'apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno.

2.   Lo Stato membro competente è tenuto, in tutte le circostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), a esaminare o portare a termine l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 2, lettera d). Qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l'esame di una domanda in seguito al ritiro di quest'ultima da parte del richiedente, esso annulla tale decisione e porta a termine l'esame della domanda ai sensi dell'articolo 2, lettera d).

Articolo 19

Cessazione delle competenze

1.   Se uno Stato membro rilascia al richiedente asilo un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2.   Gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

3.   Gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un'altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

La domanda presentata dopo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

CAPO VI

PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO

Sezione I ║

Avvio della procedura

Articolo 20

Avvio della procedura

1.   Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

2.   La domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

3.   Ai fini del presente regolamento, la situazione del minore che accompagna il richiedente asilo e risponde alla definizione di familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), è indissociabile da quella del genitore o tutore e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del suddetto genitore o tutore, anche se il minore non è personalmente un richiedente asilo, purché ciò sia nel suo interesse prevalente. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

4.   Quando una domanda di protezione internazionale è presentata alle autorità competenti di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente spetta allo Stato membro nel cui territorio si trova il richiedente asilo. Tale Stato membro è informato tempestivamente dallo Stato membro che ha ricevuto la domanda di protezione internazionale e, ai fini del presente regolamento, è considerato lo Stato nel quale la domanda è stata presentata.

Il richiedente è informato per iscritto di tale comunicazione e della data alla quale essa è avvenuta.

5.   Lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24 e 28 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda, a riprendere in carico il richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro in cui ha presentato ║ una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente.

Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente sia in grado di stabilire che il richiedente asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.

La domanda presentata dopo tale assenza è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

Sezione II ║

Procedure per le richieste di presa in carico

Articolo 21

Presentazione di una richiesta di presa in carico

1.   Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro il detto termine di tre mesi, la competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

2.   Lo Stato membro richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia trattenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.

3.   In entrambi i casi, la richiesta di presa in carico da parte di un altro Stato membro viene effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi dell'articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalla dichiarazione del richiedente asilo, che permettano alle autorità dello Stato richiesto di verificare la competenza di questo in base ai criteri definiti dal presente regolamento.

Le norme relative all'emissione e alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 22

Risposta a una richiesta di presa in carico

1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2.   Nella procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale stabilita nel presente regolamento, sono utilizzati elementi di prova e prove indiziarie.

3.   Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2, sono compilati due elenchi, da riesaminare periodicamente, ove figurano gli elementi di prova e le prove indiziarie conformemente ai seguenti criteri:

a)

Prove:

i)

Si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie.

ii)

Gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’articolo 41 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell'elenco di prove formali.

b)

Prove indiziarie:

i)

Si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito.

ii)

Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.

4.   Il requisito della prova non deve andare oltre quanto necessario ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

5.   In mancanza di prove formali, lo Stato membro richiesto si dichiara competente se le prove indiziarie sono coerenti, verificabili e sufficientemente particolareggiate per stabilire la competenza.

6.   Se lo Stato membro richiedente ha invocato l'urgenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lo Stato membro richiesto compie ogni sforzo al fine di rispettare il termine indicato. In casi eccezionali, quando è possibile dimostrare che l'esame di una richiesta ai fini della presa in carico di un richiedente è particolarmente complessa, lo Stato membro richiesto può fornire la risposta dopo il termine richiesto, ma comunque entro un mese. In tali situazioni lo Stato membro richiesto comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato richiedente entro il termine originariamente richiesto.

7.   La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione III ║

Procedure per le richieste di ripresa in carico

Articolo 23

Presentazione di una richiesta di ripresa in carico

1.   Lo Stato membro presso il quale è stata presentata una domanda successiva di protezione internazionale o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che ritenga che un altro Stato membro sia competente in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.   Nel caso di una domanda successiva di protezione internazionale, la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. ║ …./… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Se la richiesta di ripresa in carico del richiedente che ha presentato una domanda successiva di protezione internazionale è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.

3.   In assenza di domanda successiva di protezione internazionale, ove lo Stato membro richiedente decida di consultare il sistema Eurodac ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è presentata quanto prima e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della risposta pertinente dell'Eurodac ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento.

Se la richiesta di ripresa in carico dell'interessato è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa viene inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.

4.   Se la richiesta di ripresa in carico di un richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), non è presentata entro i termini prescritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la domanda è stata successivamente presentata o sul cui territorio soggiorna, senza titolo di soggiorno, l'interessato.

5.   La richiesta di ripresa in carico del richiedente o altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme ed accludendo elementi di prova o circostanze indiziarie e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente;

Le norme relative alle prove e agli indizi, alla loro interpretazione, nonché all'emissione ed alle modalità di trasmissione delle richieste sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 24

Risposta a una richiesta di ripresa in carico

1.   Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2.   L'assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di prendere disposizioni di accoglienza appropriate ║.

Sezione IV ║

Garanzie procedurali

Articolo 25

Notifica di una decisione di trasferimento

1.   Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Tale notifica viene effettuata per iscritto, in una lingua ▐ comprensibile al richiedente o che si può ragionevolmente supporre tale , entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta da parte dello Stato membro richiesto.

2.   La decisione menzionata al paragrafo 1 è motivata, e riporta una descrizione delle fasi principali della procedura decisionale. Essa contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili e sui termini per esperirli, nonché sulle persone o sugli enti che possono fornire alla persona interessata una specifica assistenza e/o rappresentanza legale. Essa è corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l'interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. I termini relativi all'esecuzione del trasferimento sono stabiliti in modo da consentire all'interessato un periodo di tempo ragionevole per presentare ricorso in virtù dell'articolo 26.

Articolo 26

Impugnazione

1.   Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.   Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l'interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

Tale termine è di almeno dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

3.   Nel caso di ricorso avverso la decisione di trasferimento di cui all'articolo 25 o di una revisione della medesima, l'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo , su richiesta della persona interessata oppure, in assenza di tale richiesta, d'ufficio, decide quanto prima, e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso o della domanda di revisione, se l'interessato possa rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento.

4.   Il trasferimento non è eseguito prima che sia emanata la decisione di cui al paragrafo 3. La decisione di non consentire all'interessato di rimanere sul territorio dello Stato membro in questione in attesa dell'esito del procedimento dev'essere motivata.

5.   Gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza e/o alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all'assistenza linguistica.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e/o la rappresentanza legale necessarie siano concesse gratuitamente su richiesta, secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE .

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.

Sezione V ║

Trattenimento ai fini del trasferimento

Articolo 27

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE ║.

2.   Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere ▐ il richiedente asilo o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento, che è oggetto di una decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, in una struttura non detentiva solo se altre misure meno coercitive non siano risultate efficaci e soltanto se sussiste un ▐ rischio di fuga.

3.   Nel valutare l'applicazione di altre misure meno coercitive ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri prendono in considerazione misure alternative al trattenimento come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria, l'obbligo di dimorare in un determinato luogo o altre misure atte a prevenire il rischio di fuga.

4.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è applicabile soltanto dal momento in cui la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente è stata notificata all'interessato conformemente all'articolo 25 e fino a quando l'interessato non è trasferito verso lo Stato membro competente.

5.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per il più breve tempo possibile. Esso non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per eseguire un trasferimento.

6.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro settantadue ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, l'interessato è rilasciato immediatamente.

7.   Il trattenimento ai sensi del paragrafo 2 è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni in fatto e in diritto, in particolare le ragioni per cui si ritiene che sussista un ▐ rischio di fuga dell'interessato, nonché la durata del trattenimento.

Le persone trattenute sono immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua ▐ a loro comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale .

8.   In tutti i casi di trattenimento ▐ di una persona di cui al paragrafo 2, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato o d'ufficio. Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

9.   Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento di cui al paragrafo 2, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

10.   I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l’ articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento e previo esame individuale della loro situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

11.   I minori non accompagnati non possono essere trattenuti in nessun caso.

12.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi del presente articolo siano pari a quelle previste, in particolare, agli articoli 10 e 11 della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri].

Sezione VI ║

Trasferimenti

Articolo 28

Modalità e termini

1.   Il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l'interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare conforme al modello adottato con la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi si sia reso irreperibile.

3.   Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento lo riprende in carico immediatamente.

4.   La Commissione può adottare norme complementari concernenti l'esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 29

Costi del trasferimento

1.   I costi del trasferimento di un richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), verso lo Stato membro competente sono a carico dello Stato membro che provvede al trasferimento.

2.   Se l'interessato deve essere rinviato in uno Stato membro a seguito di un trasferimento erroneo o perché la decisione di trasferimento è stata riformata in appello dopo l'esecuzione del trasferimento, i costi di tale rinvio sono a carico dello Stato membro che ha inizialmente provveduto al trasferimento.

3.   I costi del trasferimento non sono imputabili alle persone da trasferire in virtù del presente regolamento.

4.   Possono essere adottate norme complementari concernenti l'obbligo per lo Stato membro che provvede al trasferimento di sostenere i costi del trasferimento, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 30

Scambio di informazioni utili prima del trasferimento

1.   In tutti i casi, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro destinatario se l'interessato è idoneo al trasferimento. Possono essere trasferite solo le persone idonee al trasferimento.

2.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica allo Stato membro competente i dati personali del richiedente da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti in materia di asilo dello Stato membro competente siano in grado di fornire al richiedente un'assistenza adeguata, ivi comprese le necessarie cure mediche, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi in virtù del presente regolamento e della direttiva ║ …/…/CE ║ [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri]. Tali informazioni vengono comunicate sin dall'inizio e al più tardi sette giorni lavorativi prima del trasferimento, salvo se lo Stato membro ne viene a conoscenza in un momento successivo.

3.   Gli Stati membri si scambiano, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

gli eventuali estremi di familiari o altri parenti nello Stato membro destinatario;

b)

nel caso dei minori, informazioni relative al loro livello di istruzione;

c)

l'età del richiedente;

d)

qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dallo Stato membro di partenza per tutelare i diritti e le esigenze specifiche di un richiedente ║.

4.   Al solo scopo di somministrare assistenza sanitaria o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni su eventuali esigenze specifiche del richiedente da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sul suo stato di salute fisica e mentale. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

5.   Lo Stato membro che provvede al trasferimento trasmette allo Stato membro competente le informazioni di cui al paragrafo 4 soltanto previo consenso esplicito del richiedente e/o del suo rappresentante, o se necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona quando l'interessato si trova nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso. Una volta completato il trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento cancella tali informazioni immediatamente.

6.   Il trattamento dei dati personali sanitari è effettuato unicamente da un professionista della sanità tenuto alla riservatezza medica in virtù della legislazione nazionale o di norme stabilite da organismi nazionali competenti, o da altra persona soggetta a un equivalente obbligo di riservatezza. I professionisti della sanità e le persone che ricevono e trattano siffatti dati ricevono una formazione medica adeguata, nonché una formazione sul trattamento adeguato dei dati sanitari sensibili.

7.   Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo avviene unicamente tra autorità notificate alla Commissione in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento tramite la rete telematica «DubliNet» ║. Le autorità notificate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento specificano anche quali professionisti della sanità sono autorizzati a trattare i dati di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

8.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è adottato un formulario uniforme per il trasferimento dei dati richiesti in conformità del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

9.   Allo scambio di informazioni a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafi da 8 a 12.

Articolo 31

Modalità di esecuzione dei trasferimenti

1.     Lo Stato membro che esegue un trasferimento promuove i trasferimenti volontari fornendo al richiedente informazioni adeguate.

2.     Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che essi avvengano in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Sezione VII ║

Sospensione temporanea del trasferimento

Articolo 32

Sospensione temporanea del trasferimento

1.   Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.

La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:

a)

una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;

b)

una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

c)

una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.

2.   La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE , può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

3.   Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ alla direttiva 2005/85/CE e alla direttiva 2004/83/CE , può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.

Tale richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], ▐ con la direttiva 2005/85/CE e con la direttiva 2004/83/CE .

4.   Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:

a)

l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;

b)

l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;

c)

la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;

d)

eventuali condizioni particolari legate alla sospensione;

e)

indicazioni in merito alle misure, ai parametri e ai tempi da definire per valutare i progressi verso la risoluzione delle situazioni identificate a norma della lettera a).

5.   La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.

6.   In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.

La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.

7.   La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.

8.     Uno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 3 adotta interventi efficaci e tempestivi per rimediare alla situazione che ha portato alla sospensione temporanea dei trasferimenti.

9.   I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro di cui al paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applicano altresì le disposizioni del paragrafo 5.

10.   Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva ║ …/…/CE ║, [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri], e dalla direttiva 2005/85/CE.

11.     Su proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, e applicando la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, sono adottati strumenti vincolanti per tutti gli Stati membri finalizzati a sostenere efficacemente gli Stati membri i cui sistemi nazionali sono sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate imputabili, in particolare, alle loro caratteristiche geografiche o demografiche. Tali strumenti entrano in vigore entro il 31 dicembre 2011 e in ogni caso prevedono:

a)

il distacco, sotto l'egida dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di funzionari di altri Stati membri incaricati di assistere gli Stati membri che devono affrontare pressioni specifiche e nei quali i richiedenti non possono beneficiare di norme di protezione adeguate;

b)

un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche.

12.     Il presente articolo cessa di applicarsi appena siano entrati in vigore gli strumenti di cui al paragrafo 11, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2011.

13.     Nel quadro del controllo e della valutazione di cui all'articolo 42, la Commissione sottopone a revisione l'applicazione del presente articolo e presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, nella quale valuta se l'esigenza di estendere l'applicazione del presente articolo oltre il 31 dicembre 2011 sia giustificata. Se ritiene opportuno procedere in tal senso, la Commissione presenta una proposta di estensione al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

CAPO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Scambio di informazioni

1.   Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente asilo che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:

a)

della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

b)

dell'esame della domanda di protezione internazionale;

c)

dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:

a)

i dati relativi all'identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari (cognome, nome - eventualmente, cognome precedente -, soprannomi o pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente -, data e luogo di nascita);

b)

i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);

c)

gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];

d)

i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

e)

i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

f)

il luogo nel quale la domanda è stata presentata;

g)

la data di presentazione di un'eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3.   Inoltre, e sempre che ciò sia necessario ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, lo Stato membro competente può chiedere a un altro Stato membro di comunicargli le ragioni invocate dal richiedente asilo a sostegno della sua domanda e le ragioni dell'eventuale decisione adottata nei suoi confronti. Lo Stato membro richiesto può rifiutare di dare seguito alla richiesta se la comunicazione delle informazioni può ledere gli interessi fondamentali dello Stato membro o la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona interessata o di terzi. In ogni caso, la comunicazione di dette informazioni è subordinata al consenso scritto del richiedente protezione internazionale, ottenuto dallo Stato membro richiesto. In tal caso, il richiedente deve conoscere le informazioni alla cui comunicazione acconsente.

4.   Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata soltanto nel contesto di una specifica domanda di protezione internazionale. Essa è motivata e, quando ha per oggetto la verifica dell'esistenza di un criterio che potrebbe determinare la competenza dello Stato membro richiesto, indica su quale indizio, comprese le informazioni pertinenti, provenienti da fonti affidabili, sulle modalità e sui mezzi con cui i richiedenti asilo entrano nel territorio degli Stati membri, o elemento circostanziato e verificabile delle dichiarazioni del richiedente asilo essa si fonda, fermo restando che tali informazioni pertinenti provenienti da fonti affidabili non sono di per sé sufficienti a determinare la responsabilità e la competenza di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ma che possono contribuire alla valutazione degli ulteriori indizi relativi al singolo richiedente asilo.

5.   Lo Stato membro richiesto risponde entro quattro settimane. Eventuali ritardi devono essere debitamente giustificati. Se dalla ricerca svolta dallo Stato membro richiesto che non abbia rispettato il termine massimo emergono informazioni che ne dimostrano la competenza, tale Stato membro non può invocare la scadenza del termine previsto agli articoli 21 e 23 come motivo per rifiutare di conformarsi alla richiesta di presa o ripresa in carico.

6.   Lo scambio di informazioni avviene dietro richiesta di uno Stato membro e può avere luogo soltanto tra le autorità di cui lo Stato membro ha dato comunicazione alla Commissione in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1.

7.   Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell'autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:

a)

della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

b)

dell'esame della domanda di protezione internazionale;

c)

dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.

8.   Lo Stato membro che trasmette i dati ne garantisce l'esattezza e l'aggiornamento. Se risulta che detto Stato membro ha trasmesso dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono informati immediatamente. Essi sono tenuti a rettificare tali informazioni o a cancellarle.

9.   Il richiedente asilo ha il diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano.

Se constata che i dati sono stati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

L'autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.

Il richiedente asilo ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

10.   In ciascuno Stato membro interessato è fatta menzione, nel fascicolo intestato alla persona interessata e/o in un registro, della trasmissione e della ricezione delle informazioni scambiate.

11.   I dati scambiati sono conservati per una durata non superiore a quanto necessario ai fini per i quali sono scambiati.

12.   Se i dati non sono trattati automaticamente o non sono contenuti o non sono destinati ad essere inseriti in un archivio, ciascuno Stato membro adotta misure idonee per garantire il rispetto del presente articolo mediante idonei mezzi di controllo.

Articolo 34

Autorità competenti e risorse

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le specifiche autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dal presente regolamento e gli eventuali cambiamenti in ordine alle autorità designate. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e in particolare per rispondere entro i termini previsti alle richieste di informazione, alle richieste di presa in carico e alle richieste di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.   La Commissione pubblica un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di cambiamenti, la Commissione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3.   Le autorità di cui al paragrafo 1 ricevono la necessaria formazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

4.   Norme relative all'istituzione di linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1, per inviare richieste, risposte e tutta la corrispondenza scritta e garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica, sono fissate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 35

Disposizioni amministrative

1.   Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l'attuazione e aumentarne l'efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:

a)

scambi di ufficiali di collegamento;

b)

una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all'esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti asilo.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione. La Commissione approva gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b), dopo aver verificato che non siano contrari alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO VIII

CONCILIAZIONE

Articolo 36

Conciliazione

1.   In caso di disaccordo persistente su qualsiasi aspetto dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di conciliazione di cui al paragrafo 2.

2.   La procedura di conciliazione è iniziata a domanda di uno degli Stati membri in disaccordo con richiesta indirizzata al presidente del comitato istituito dall’articolo 41. Accettando di ricorrere al procedimento di conciliazione, gli Stati membri interessati si impegnano a tenere in massima considerazione la soluzione che sarà proposta.

Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.

Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.

Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati in conformità del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

Quando la domanda è stata presentata dopo la data citata all’articolo 45, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, ad esclusione di quelli indicati all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 39

Calcolo dei termini

I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:

a)

se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese;

c)

i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.

Articolo 40

Ambito di applicazione territoriale

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili soltanto al suo territorio europeo.

Articolo 41

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 42

Controllo e valutazione

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 45, primo comma, e fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 13, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.

Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull'attuazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. ║ …/… ║ [che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/… che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Articolo 43

Statistiche

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale  (16), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull'applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.

Articolo 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.

L'articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 ║ sono abrogati.

I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 45

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti asilo indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato ║.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(4)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(5)   GU L …

(6)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(7)  GU L ║

(8)  GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L …

(11)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(14)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(15)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

(16)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO I

Regolamento abrogato

(di cui all’Articolo 44)

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio

(GU L 50 del 25.2.2003)

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17

(GU L 222 del 5.9.2003)

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 343/2003

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

soppressa

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, lettere da h) a k)

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafi da 1 a 5

Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 2, e articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafi da 2 a 6

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 5, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 25, paragrafi 1 e 2, articolo 26, paragrafo 1, articolo 28, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 27

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 32

Articolo 21, paragrafi da 1 a 9

Articolo 33, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma

 

Articolo 33, paragrafo 9, quarto comma

Articolo 21, paragrafi da 10 a 12

Articolo 33, paragrafi da 10 a 12

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 23

Articolo 35

Articolo 24, paragrafo 1

soppresso

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 24, paragrafo 3

soppresso

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 39

Articolo 25, paragrafo 2

soppresso

Articolo 26

Articolo 40

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 27, paragrafo 3

soppresso

Articolo 28

Articolo 42

Articolo 29

Articolo 45

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 43

Articolo 44


Regolamento (CE) n. 1560/2003

Il presente regolamento

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14

Articolo 36

Articolo 17, paragrafo 1

Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/404


Giovedì 7 maggio 2009
Creazione del sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali (rifusione) ***I

P6_TA(2009)0378

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. …/…. [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

2010/C 212 E/53

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0825),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0475/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0283/2009),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0242

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 1, punto 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione ║,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (2) e al regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (3). Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tali regolamenti.

(2)

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti ▐ cercano legittimamente protezione internazionale nella Comunità.

(3)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell'Aia, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

(4)

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (4) è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunità. È inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] e, in particolare, dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato illegalmente nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

(5)

Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone, occorre istituire un sistema per il confronto dei dati relativi alle loro impronte digitali.

(6)

A tal fine, è necessario istituire un sistema denominato «Eurodac», comprendente un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra gli Stati membri e il sistema centrale.

(7)

Per assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e per garantire la coerenza con l'acquis dell'UE vigente in materia di asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (5) e con il regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], è opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento onde includere i richiedenti protezione sussidiaria e i beneficiari di tale protezione.

(8)

È altresì necessario invitare gli Stati membri a rilevare e trasmettere tempestivamente i dati sulle impronte digitali di tutti richiedenti protezione internazionale e di tutti i cittadini di paesi terzi o apolidi che vengano fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro, qualora costoro abbiano almeno quattordici anni di età.

(9)

È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

(10)

I cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro possono avere la possibilità di chiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate nel sistema centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno soggiornato nella Comunità per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.

(11)

Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro od ottengono un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo  (6).

(12)

È opportuno conservare i dati di coloro le cui impronte digitali sono state inizialmente registrate nell'Eurodac al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto di detti dati con quelli registrati al momento della presentazione di un'altra domanda di protezione internazionale.

(13)

È necessario che, per un periodo transitorio, la gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione competa alla Commissione. Nel lungo termine, in seguito ad una valutazione d'impatto che vagli a fondo le alternative sotto il profilo finanziario, operativo e organizzativo, occorrerà istituire un'Autorità di gestione a tal fine.

(14)

È necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e dell'Autorità di gestione, per quanto concerne il sistema centrale e l'infrastruttura di comunicazione, e degli Stati membri per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

(15)

Mentre la responsabilità extracontrattuale della Comunità in relazione alle attività del sistema Eurodac sarà disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.

(16)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati sulle impronte digitali, come supporto all'attuazione della politica di asilo della Comunità, non può ║ essere ║ realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

(18)

I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, andrebbero rafforzati o chiariti, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

(19)

Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8). Occorre tuttavia chiarire alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

(20)

È opportuno che le autorità nazionali di controllo verifichino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il garante europeo della protezione dei dati, istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ║ (9), controlli le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali, in considerazione dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari con riguardo ai dati stessi.

(21)

È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac ad intervalli regolari.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire l'uso dei dati inseriti nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'Eurodac.

(23)

È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

(24)

Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e deve essere applicato di conseguenza. Esso osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di asilo e promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta.

(25)

È opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento con quello del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo dell'«Eurodac»

1.   È istituito un sistema denominato «Eurodac», allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l'applicazione del richiamato regolamento secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.   Fatta salva l'utilizzazione dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati sulle impronte digitali e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 3333, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide].

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «regolamento di Dublino»: il regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide];

b)   «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   «Stato membro d'origine»:

i)

in relazione alle persone di cui all'articolo 6, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

ii)

in relazione alle persone di cui all'articolo 10, lo Stato membro che trasmette i dati personali al sistema centrale;

iii)

in relazione alle persone di cui all'articolo 13, lo Stato membro che trasmette detti dati al sistema centrale e che riceve i risultati del confronto;

d)   «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide al quale è stata riconosciuta la necessità di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE;

e)   «risposta pertinente»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dal sistema centrale, sulla base di un confronto, tra i dati sulle impronte digitali registrati nelle banche dati e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.   I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

3.   Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 2 del regolamento di Dublino hanno lo stesso significato nel presente regolamento.

Articolo 3

Architettura del sistema e principi di base

1.   l'Eurodac consta di:

a)

una banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali (sistema centrale) costituita da:

un'unità centrale,

un sistema di continuità operativa;

b)

un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati Eurodac (infrastruttura di comunicazione).

2.   Ciascun Stato membro dispone di un unico sistema nazionale di dati dedicato (punto di accesso nazionale) che comunica con il sistema centrale.

3.   I dati riguardanti le persone di cui agli articoli 6, 10 e 13 sono trattati dal sistema centrale per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

4.   Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati al sistema centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

5.   La procedura di tale rilevamento è stabilita e applicata in conformità delle prassi nazionali dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Articolo 4

Gestione operativa a cura dell'Autorità di gestione

1.   Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione («Autorità di gestione») finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecniche disponibili per il sistema centrale.

2.   L'Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:

a)

controllo;

b)

sicurezza;

c)

coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

3.   La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare:

a)

compiti di esecuzione del bilancio;

b)

acquisizione e rinnovo;

c)

aspetti contrattuali.

4.   Durante un periodo transitorio, prima che l'Autorità di gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.

5.   La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per interrogare il sistema centrale.

6.   Fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'Autorità di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Questo obbligo vincola tale personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

7.   L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione dell'Eurodac, del SIS II e del VIS.

8.     L'istituzione dell'Autorità di gestione e l'interoperabilità delle diverse banche dati per le quali è competente non pregiudicano la gestione separata e discreta di tali banche dati.

Articolo 5

Statistiche

Ogni mese l'Autorità di gestione elabora delle statistiche sulle attività del sistema centrale da cui risultano in particolare:

a)

il numero dei dati trasmessi relativi ai richiedenti protezione internazionale e alle persone di cui all'articolo 10 ║ e all'articolo 13 ║;

b)

il numero delle risposte pertinenti riguardanti i richiedenti protezione internazionale che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;

c)

il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 10 ║, che hanno presentato domanda in un momento successivo;

d)

il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 13 ║, che hanno precedentemente presentato domanda in un altro Stato membro;

e)

il numero dei dati sulle impronte digitali che il sistema centrale ha dovuto richiedere ripetutamente agli Stati membri di origine, in quanto i dati sulle impronte digitali trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali;

f)

il numero delle serie di dati contrassegnate conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;

g)

il numero delle risposte pertinenti riguardanti le persone di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) , d) e g) .

La statistica contiene dati separati per ciascuno Stato membro.

CAPO II

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 6

Rilevamento, trasmissione e confronto dei dati dattiloscopici

1.    Entro 48 ore dalla presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, ciascuno Stato membro procede ▐ al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a quattordici anni e, entro ventiquattr'ore dal rilevamento delle impronte digitali , trasmette al sistema centrale i dati dattiloscopici insieme ai dati di cui all'articolo 7, ║ lettere da b) a g) del presente regolamento .

In via eccezionale, laddove le impronte digitali siano danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possano fornire dati dattiloscopici utili, ovvero laddove sia necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di quarantott'ore per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di cui al presente paragrafo può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di quarantott'ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintantoché tali circostanze persistono. Il periodo di ventiquattr'ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale in seguito ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di Dublino, lo Stato membro competente si limita a indicare l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 7 del presente regolamento , nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo .

3.     Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento di Dublino indica tale circostanza in relazione ai dati pertinenti registrati nel sistema centrale conformemente all'articolo 7 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazioni sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

4.   I dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 7, lettera a), trasmessi da qualsiasi Stato membro, sono automaticamente confrontati con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi da altri Stati membri e già conservati nel sistema centrale.

5.   Il sistema centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 4 venga effettuato con i dati relativi alle impronte digitali trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.

6.   Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a g) , insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

Articolo 7

Registrazione dei dati

Nel sistema centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:

a)

dati relativi alle impronte digitali;

b)

Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale;

c)

sesso;

d)

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e)

data di rilevamento delle impronte digitali;

f)

data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

g)

identificativo utente dell'operatore.

Articolo 8

Conservazione dei dati

Ciascuna serie di dati di cui all'articolo 7 è conservata presso il sistema centrale per dieci anni a decorrere dalla data alla quale le impronte sono state rilevate.

Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

Articolo 9

Cancellazione anticipata dei dati

1.   I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro , o alle quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di soggiorno di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109/CE, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 del presente regolamento sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza del fatto che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza ovvero che è stato rilasciato loro siffatto permesso .

2.   Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine , per il motivo di cui al paragrafo 1, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui agli articoli 6 o ║ 10.

CAPO III

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA

Articolo 10

Rilevamento e trasmissione di dati relativi alle impronte digitali

1.   Ciascuno Stato membro procede entro 48 ore dalla data del fermo , in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

2.    Entro 24 ore dal rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette ▐ al sistema centrale i seguenti dati relativi alle persone in questione :

a)

dati relativi alle impronte digitali;

b)

Stato membro d'origine, luogo e data del fermo;

c)

sesso;

d)

numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;

e)

data di rilevamento delle impronte digitali;

f)

data della trasmissione dei dati al sistema centrale;

g)

identificativo utente dell'operatore.

In via eccezionale, laddove le impronte digitali siano danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possano fornire dati dattiloscopici utili, ovvero laddove sia necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di quarantott'ore per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di quarantott'ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintantoché tali circostanze persistono. Il periodo di ventiquattr'ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Articolo 11

Registrazione dei dati

1.   Sono registrati nel sistema centrale i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente allo stesso sistema centrale.

Il sistema centrale non confronta i dati trasmessigli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, con dati già registrati nel sistema stesso né con i dati che gli vengono successivamente trasmessi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.

2.   Ai fini del confronto dei dati relativi ai richiedenti protezione internazionale trasmessi successivamente al sistema centrale con i dati di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6.

Articolo 12

Conservazione dei dati

1.   Ciascuna serie di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, viene conservata nel sistema centrale per un anno a decorrere dal rilevamento delle loro impronte digitali. Decorso tale termine, il sistema centrale cancella automaticamente i dati.

2.   I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati ▐ dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20 , paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine ▐ di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

a)

al cittadino di un paese terzo o all'apolide è stato rilasciato un permesso di soggiorno;

b)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha lasciato il territorio degli Stati membri;

c)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

4.   Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da essi trasmessi riguardanti persone di cui agli articoli 6 o ║ 10.

CAPO IV

CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO

Articolo 13

Confronto dei dati sulle impronte digitali

1.   Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo o un apolide illegalmente presente nel suo territorio abbia precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può trasmettere al sistema centrale qualsiasi dato relativo alle impronte digitali eventualmente rilevate dall'interessato, purché di età non inferiore a quattordici anni, insieme al numero di riferimento assegnato.

Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro ha luogo quando:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide dichiara di avere inoltrato una domanda di protezione internazionale, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;

b)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide non chiede protezione internazionale ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure

c)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi.

2.   Quando partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono al sistema centrale i dati sulle impronte di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1.

3.   I dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi al sistema centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati nel sistema centrale.

I dati sulle impronte digitali di detti cittadini di paesi terzi o apolidi non sono registrati nel sistema centrale né sono confrontati con i dati trasmessi al sistema centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2.

4.   Ai fini del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi a norma del presente articolo con i dati sulle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale trasmessi da altri Stati membri e già registrati presso il sistema centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 4 e 6.

CAPO V

BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 14

Contrassegno dei dati

1.   Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente all' articolo 7 provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Tale contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

2.   Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi degli articoli 14 o ║ 19 della direttiva 2004/83/CE o se l'interessato cessa di essere un rifugiato o di aver diritto alla protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 della suddetta direttiva .

CAPO VI

UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 15

Responsabilità in materia di utilizzazione dei dati

1.   Lo Stato membro d'origine è tenuto a garantire:

a)

la legalità del rilevamento delle impronte digitali;

b)

la legalità della trasmissione al sistema centrale dei dati sulle impronte digitali e degli altri dati di cui all'articolo 7, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2;

c)

l'esattezza e l'attualità dei dati al momento della trasmissione al sistema centrale;

d)

ferma restando la responsabilità della Commissione, la legalità della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati al sistema centrale;

e)

la legalità dell'uso dei risultati del confronto dei dati sulle impronte digitali trasmessi al sistema centrale.

2.   A norma dell'articolo 19, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati di cui al paragrafo 1 prima e durante la trasmissione al sistema centrale, nonché la sicurezza dei dati che ║ riceve da quest'ultimo.

3.   Lo Stato membro d'origine è responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

4.   La Commissione provvede affinché il sistema centrale operi ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. In particolare, la Commissione:

a)

adotta le misure necessarie affinché le persone che lavorano con il sistema centrale non usino i dati ivi registrati per scopi diversi da quelli dell'Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale a norma dell'articolo 19;

c)

fatti salvi i poteri del garante europeo della protezione dei dati, assicura che solo le persone autorizzate a lavorare con il sistema centrale abbiano accesso ai dati ivi registrati.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 16

Trasmissione

1.   Le impronte digitali vengono digitalizzate e trasmesse nel formato dei dati indicato nell'allegato I. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici per la trasmissione del formato dei dati da parte degli Stati membri al sistema centrale e viceversa. L'Autorità di gestione assicura che i dati relativi alle impronte digitali trasmessi dagli Stati membri possano essere confrontati dal sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 7, ║ all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 2 per via elettronica. I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 2, sono automaticamente registrati nel sistema centrale. Se necessario al funzionamento efficace del sistema centrale, l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici onde garantire che i dati siano correttamente trasmessi per via elettronica dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa.

3.   Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), ▐ all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 1, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che ha trasmesso i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui agli articoli 6, 10 o 13.

4.   Il numero di riferimento inizia con la o le lettere di identificazione che contraddistinguono lo Stato membro che ha trasmesso i dati, conformemente alla norma di cui all'elenco dell'allegato I. La o le lettere di identificazione sono seguite dal codice che identifica la categoria di persone. I dati relativi alle persone di cui all'articolo 6 sono contrassegnati da «1», quelli relativi alle persone di cui all'articolo 10 da «2» e quelli relativi alle persone di cui all'articolo 13 da «3».

5.   L’ Autorità di gestione definisce le procedure tecniche necessarie affinché gli Stati membri assicurino il ricevimento di dati univoci da parte del sistema centrale.

6.   Il sistema centrale conferma il più rapidamente possibile il ricevimento dei dati trasmessi. A tal fine l'Autorità di gestione definisce i requisiti tecnici necessari ad assicurare che agli Stati membri sia fornita, se richiesta, la ricevuta di conferma.

Articolo 17

Effettuazione dei confronti e trasmissione dei risultati

1.   Gli Stati membri assicurano la trasmissione di dati relativi alle impronte digitali di qualità adeguata al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali. L'Autorità di gestione definisce la qualità adeguata dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi, se necessario ad assicurare che i risultati del confronto effettuato dal sistema centrale raggiunga un livello molto elevato di accuratezza. Il sistema centrale verifica, non appena possibile, la qualità dei dati relativi alle impronte digitali trasmessi. Qualora essi non siano idonei al confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, il sistema centrale chiede allo Stato membro di trasmettere i dati relativi alle impronte digitali qualitativamente più adeguati.

2.   Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste. Ogni richiesta è esaminata entro ventiquattr'ore. ▐ Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi termini non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

3.   L'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure operative per l'elaborazione dei dati ricevuti e per la trasmissione dei risultati del confronto.

4.   I risultati del confronto sono immediatamente controllati nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva è effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 33 del regolamento di Dublino.

Le informazioni ║ pervenute dal sistema centrale ║ riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ▐ non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

5.   Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione , all'Autorità di gestione e al garante europeo della protezione dei dati .

Articolo 18

Comunicazione tra gli Stati membri e il sistema centrale

I dati trasmessi dagli Stati membri al sistema centrale e viceversa utilizzano l'infrastruttura di comunicazione che sarà fornita dall'Autorità di gestione. L'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce le procedure tecniche necessarie all'utilizzo dell'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 19

Sicurezza dei dati

1.   Lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

2.   Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a)

proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b)

negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'Eurodac (controlli all'ingresso delle strutture);

c)

impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d)

impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e)

impedire che i dati siano trattati nell'Eurodac senza autorizzazione e che i dati trattati nell'Eurodac siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

f)

garantire che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);

g)

garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all'Eurodac creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24, su richiesta di queste ultime (profili personali);

h)

garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

i)

garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nell'Eurodac, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j)

impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dall'Eurodac o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k)

controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3.     Tutte le autorità che partecipano al sistema Eurodac impediscono l'accesso o il trasferimento dei dati registrati nell'Eurodac alle autorità di un paese terzo non autorizzato, in particolare allo Stato di origine delle persone soggette al presente regolamento.

4.   L'Autorità di gestione adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento dell'Eurodac, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

5.     L'Autorità di gestione fissa una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere all'Eurodac devono soddisfare.

Articolo 20

Accesso ai dati registrati nell’Eurodace loro rettifica o cancellazione

1.   Lo Stato membro d'origine può accedere ai dati da esso trasmessi che sono registrati nel sistema centrale, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro né può ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

2.   Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e relative modifiche , che devono essere segnalate entro trenta giorni dalla modifica dell'elenco. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

3.   Fatte salve le cancellazioni effettuate a norma dell'articolo 8 o dell'articolo 12, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al sistema centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.

4.   Se uno Stato membro o l'Autorità di gestione è in possesso di indizi dai quali risulta che dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.

Analogamente, se uno Stato membro è in possesso di indizi dai quali risulta che nel sistema centrale sono stati registrati dati in violazione del presente regolamento, ne avvisa quanto prima la Commissione e lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li rettifica o cancella senza indugio.

5.   L'Autorità di gestione non trasferisce né rende disponibili alle autorità di un paese terzo i dati registrati nel sistema centrale, se non specificamente autorizzata nell'ambito di un accordo comunitario sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda di protezione internazionale.

Articolo 21

Conservazione delle registrazioni

1.   L'Autorità di gestione conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nel sistema centrale. Le registrazioni indicano lo scopo dell'accesso, la data, la durata, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e il nome dell'unità che ha inserito o estratto i dati, nonché le persone responsabili.

2.   Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini della protezione dei dati, l'ammissibilità del trattamento dei dati, nonché per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 19. Le registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 8 e all'articolo 12, paragrafo 1, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo già avviate.

3.   Ciascuno Stato membro adotta, in relazione al proprio sistema nazionale, le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati ai paragrafi 1 e 2. Ciascuno Stato membro tiene altresì i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e a estrarre i dati.

Articolo 22

Risarcimento dei danni

1.   Le persone e gli Stati membri che hanno subito un danno in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Detto Stato membro è esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2.   Ogni Stato membro è responsabile per i danni causati al sistema centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui l'Autorità di gestione o un altro Stato membro abbia omesso di adottare misure ragionevolmente idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.

3.   Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 23

Diritti delle persone interessate

1.   Lo Stato membro d'origine provvede a informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua ▐ a lei comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale :

a)

dell'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;

b)

dello scopo per cui i ▐ dati che la riguardano saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac fornendo peraltro una descrizione delle finalità del regolamento di Dublino, conformemente all'articolo 4 del medesimo regolamento;

c)

dei destinatari dei dati;

d)

riguardo alla persona di cui agli articoli 6 o ║ 10, dell'esistenza di un obbligo per rilevare le sue impronte digitali;

e)

▐ del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché delle procedure da seguire per esercitare tali diritti , inclusi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24 che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda la persona di cui agli articoli 6 o ║ 10, le informazioni di cui al primo comma sono fornite all'atto del rilevamento delle sue impronte digitali.

Per quanto riguarda la persona di cui all'articolo 13, le informazioni di cui al primo comma sono fornite al più tardi quando i dati che la concernono sono trasmessi al sistema centrale. Quest'obbligo non sussiste nei casi in cui fornire dette informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato.

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

2.   In ciascuno Stato membro le persone interessate possono, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro, esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere la comunicazione dei dati ad essi relativi registrati nel sistema centrale e dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema centrale, fermo restando l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'accesso ai dati può essere autorizzato soltanto da uno Stato membro.

3.   In ciascuno Stato membro tutti gli interessati possono chiedere che i dati di fatto inesatti siano rettificati o che i dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo ritardo dallo Stato membro che ha trasmesso i dati, secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure.

4.   Se i diritti di rettifica e di cancellazione vengono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autorità di detto Stato membro prendono contatto con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di trasmissione affinché lo Stato membro o gli Stati membri di trasmissione verifichino l'esattezza dei dati, nonché la legalità della loro trasmissione e registrazione nel sistema centrale.

5.   Qualora risulti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella a norma dell'articolo 20, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver adottato le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.

6.   Ove contesti che i dati registrati nel sistema centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate, senza eccessivo indugio, i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.

Lo Stato membro fornisce inoltre agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalità per proporre ricorso o se del caso presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonché l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.

7.   Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 contiene tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e vengono distrutti subito dopo.

8.   Le autorità competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

9.   Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del paragrafo 2 , l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 24 su loro istanza.

10.   In ciascuno Stato membro l'autorità nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.

11.   L'autorità nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona interessata si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autorità nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autorità nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le trasmette all'autorità dello Stato membro che ha trasmesso i dati.

12.   In ciascuno Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 può proporre ricorso o, se del caso, può presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di detto Stato membro.

13.   Chiunque può, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autorità competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato membro in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nel sistema centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autorità nazionali di controllo è fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 11, per tutto l'iter processuale.

Articolo 24

Vigilanza dell'autorità nazionale di controllo

1.   Ciascuno Stato membro dispone che la o le autorità nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, secondo la propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonché la loro trasmissione al sistema centrale avvengano legalmente e ai sensi del presente regolamento.

2.   Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva o le rispettive autorità nazionali di controllo possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati dattiloscopici.

Articolo 25

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il garante europeo della protezione dei dati può chiedere all'Autorità di gestione qualsiasi informazione che ritenga necessaria per lo svolgimento delle funzioni che gli sono conferite ai sensi di detto regolamento.

2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'Autorità di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Autorità di gestione ║e alle autorità nazionali di controllo. All'Autorità di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 26

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'Eurodac.

2.   Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Autorità di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Spese

1.   Le spese connesse all'istituzione e alla gestione del sistema centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Le spese per le unità nazionali incluse quelle per il loro collegamento con il sistema centrale sono a carico dei singoli Stati membri.

Articolo 28

Relazione annuale, monitoraggio e valutazione

1.   L'Autorità di gestione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del sistema centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni dell'Eurodac, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2.   L'Autorità di gestione provvede affinché vengano attivate procedure atte a monitorare il funzionamento del sistema centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicità e qualità del servizio.

3.   Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'Autorità di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel sistema centrale.

4.   Ogni due anni l'Autorità di gestione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del sistema centrale, ivi compresa la sua sicurezza.

5.   Tre anni dopo la data di decorrenza di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva dell'Eurodac nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al sistema centrale e la sicurezza del sistema centrale e studia le eventuali implicazioni per la sua futura attività. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Gli Stati membri forniscono all'Autorità di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.   L'Autorità di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

Articolo 29

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso dei dati inseriti nel sistema centrale contrario allo scopo dell'Eurodac quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 30

Applicazione territoriale

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori a cui non si applica il regolamento di Dublino.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

I dati congelati nel sistema centrale in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 ║sono sbloccati e contrassegnati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento alla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 32

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2725/2000 ║ e ║ (CE) n. 407/2002 ║ sono abrogati con effetto dalla data di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del presente regolamento.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la Commissione lo pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver espletato i preparativi tecnici necessari per trasmettere dati al sistema centrale, conformemente al presente regolamento; e

b)

la Commissione abbia espletato i preparativi tecnici necessari affinché il sistema centrale inizi a funzionare conformemente al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei preparativi di cui al paragrafo 2, lettera a) , che deve aver luogo in ogni caso non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.     Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione s'intendono fatti alla Commissione.

║ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

(4)  GU L ….

(5)   GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12 .

(6)   GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO I

Formato per lo scambio dei dati relativi alle impronte digitali

È stabilito il seguente formato per lo scambio di dati relativi alle impronte digitali:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, June 2001 (INT-1) e qualsiasi altro futuro sviluppo di questo standard.

Norma per le lettere che contraddistinguono lo Stato membro

Si applica la seguente norma ISO: ISO 3166 — codice di 2 lettere.

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO II

Regolamenti abrogati

(di cui all’articolo 32)

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio

(GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio

(GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.)

Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2725/2000 ║

Il presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

║-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11, paragrafi da 1 a 4

Articolo 13, paragrafi da 1 a 4

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 25

Articolo 21

Articolo 27

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 28

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 33

Allegato II


Regolamento (CE) n. 407/2002 ║

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 16

Articolo 3

Articolo 17

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/428


Giovedì 7 maggio 2009
Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ***I

P6_TA(2009)0379

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (COM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

2010/C 212 E/54

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0279/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

sottolinea che l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è disciplinata dalle disposizioni del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII); sottolinea che, qualora l'autorità legislativa si pronunci a favore della creazione di detta agenzia, il Parlamento avvierà negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio al fine di concludere per tempo un accordo sul finanziamento di detta agenzia in linea con le attinenti disposizioni dell'AII;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2009)0027

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 1 e 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo è volta, ai sensi del programma dell'Aia, a creare uno spazio comune d'asilo attraverso l'istituzione di una procedura armonizzata effettiva, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione.

(2)

Sono stati compiuti numerosi progressi in questi ultimi anni, grazie all'attuazione di norme minime comuni, verso l'istituzione del sistema comune europeo di asilo. Sussistono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e le forme di quest'ultima.

(3)

Nel Piano strategico sull'asilo adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare allo sviluppo del sistema comune europeo d'asilo ║, da un lato proponendo una revisione degli strumenti legislativi esistenti per arrivare a una maggiore armonizzazione delle norme in vigore e d'altro lato rafforzando il sostegno alla cooperazione pratica fra gli Stati membri, in particolare tramite una proposta legislativa per la creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che permetta di rafforzare il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri e così di attuare efficacemente le norme comuni.

(4)

Adottando nel settembre 2008 il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, il Consiglio europeo ha ribadito solennemente che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione ║ nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e degli altri trattati ad essa correlati. Il Consiglio europeo ha inoltre espressamente deciso «di istituire nel 2009 un Ufficio europeo di sostegno che abbia il compito di facilitare gli scambi di informazioni, di analisi e di esperienze fra gli Stati membri, nonché di sviluppare cooperazioni concrete fra le amministrazioni incaricate dell'esame delle domande d'asilo».

(5)

La cooperazione pratica in materia d'asilo è volta a migliorare la convergenza e la qualità del processo decisionale degli Stati membri in tale settore, all'interno del quadro legislativo dell'Unione Europea. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, in particolare è stato adottato un approccio comune sulle informazioni relative ai paesi d'origine e istituito un curriculum europeo comune sull'asilo.

(6)

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe sostenere l'attuazione di meccanismi vincolanti di solidarietà volti a favorire ▐ una migliore ripartizione fra gli Stati membri dei beneficiari di protezione internazionale, conformemente a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche, controllando al tempo stesso che i sistemi d'asilo non siano oggetto d'abuso.

(7)

Per rafforzare e sviluppare tali meccanismi si rivela necessario creare una struttura specifica destinata a sostenerle e coordinarle nella forma di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«Ufficio»).

(8)

Per assolvere il proprio mandato in modo ottimale, occorre che l'Ufficio sia indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possieda inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Dovrebbe pertanto essere un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze d'esecuzione conferitegli dal presente regolamento.

(9)

Per beneficiare dell'esperienza e competenza e del sostegno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e delle ONG , occorre che l'Ufficio agisca in stretta cooperazione con essi . Ė inoltre opportuno che l'Ufficio e le ONG cooperino da vicino con le autorità competenti degli Stati membri che operano nel settore dell'asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo o con altri servizi - avvalendosi delle loro capacità e della loro competenza ed esperienza -, così come con la Commissione. È poi necessario che gli Stati membri cooperino con l'Ufficio per garantire lo svolgimento delle sue attribuzioni.

(10)

L'Ufficio dovrebbe essere un centro europeo specializzato in materia d'asilo con il compito di facilitare, coordinare e rafforzare la cooperazione pratica fra gli Stati membri in tale settore, nei suoi molteplici aspetti. Il suo mandato dovrebbe articolarsi intorno a tre compiti principali, ossia il sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo, il sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, il contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo.

(11)

È opportuno che l'Ufficio non abbia alcun potere, diretto o indiretto, sul processo decisionale delle autorità degli Stati membri per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.

(12)

Onde fornire un rapido ed efficace sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo siano sottoposti a forte pressione, l'Ufficio dovrebbe coordinare l'invio, sui territori degli Stati membri richiedenti, delle equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore. Tali equipe di sostegno dovrebbero in particolare apportare la propria competenza in materia di servizi di interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo. Per garantire l'efficacia del loro intervento è opportuno che il regime delle equipe di sostegno per l'asilo sia disciplinato dal presente regolamento.

(13)

Ė necessario che l'Ufficio operi in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, e alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli.

(14)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Ufficio. Il consiglio di amministrazione dovrebbe costituirsi, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la politica d'asilo o dei relativi rappresentanti e godere dei necessari poteri per stabilire il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Ufficio e nominare il direttore esecutivo. Ai fini della piena partecipazione dell'ACNUR ai lavori dell'Ufficio, e tenuto conto della sua esperienza e competenza in materia d'asilo, l'ACNUR dovrebbe essere membro del consiglio d'amministrazione senza diritto di voto . Tenuto conto della natura dei compiti dell'Ufficio e del ruolo del direttore esecutivo, il Parlamento europeo dovrebbe partecipare alla selezione dei candidati proposti per tale posto.

(15)

Per una sua gestione rapida ed efficace è opportuno che l'Ufficio sia assistito da un comitato esecutivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri, incaricato di consigliare il direttore esecutivo e di dare pareri al consiglio d'amministrazione.

(16)

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'Ufficio sia dotato di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. Il finanziamento dell'Ufficio dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4). La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Alla revisione contabile dovrebbe provvedere la Corte dei conti ║.

(17)

Per assolvere le proprie attribuzioni, e nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti, l'Ufficio dovrebbe cooperare con altri organismi comunitari, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), istituita col regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio  (5), e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ║, istituita col regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio  (6). Dovrebbe inoltre cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi, con le organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda i settori disciplinati dal presente regolamento e con paesi terzi nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato , nella prospettiva di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo .

(18)

Per assolvere le proprie funzioni, l'Ufficio dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento, quali ║ la Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. L'Ufficio può anche, in accordo con la Commissione, stipulare accordi di lavoro allo scopo di assicurare la conformità con le norme giuridiche internazionali e comunitarie in materia di asilo con paesi che non abbiano concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria. L'Ufficio non dovrebbe, però, in nessun caso, sviluppare una politica esterna autonoma.

(19)

All'Ufficio si dovrebbe applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (regolamento finanziario), in particolare l'articolo 185.

(20)

È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8) si applichi all'Ufficio senza restrizioni e che questo aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (9).

(21)

All'Ufficio dovrebbe applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10).

(22)

Al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni (11) e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(23)

È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale dell'Ufficio e ai familiari siano stabilite in un accordo sulla sede. È inoltre necessario che lo Stato membro della sede garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(24)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia facilitare e rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri e contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo di asilo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(25)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere applicato conformemente all'articolo 18 della stessa relativo al diritto di asilo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 1

Istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Ė istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«Ufficio»), per contribuire all'attuazione del sistema comune europeo di asilo e per rafforzare la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri.

Articolo 2

Attribuzioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

1.   L'Ufficio facilita, coordina e rafforza la cooperazione pratica in materia d'asilo fra gli Stati membri nei suoi molteplici aspetti, per contribuire a una migliore attuazione del sistema comune europeo d'asilo, anche per quanto riguarda la dimensione esterna.

2.   L'Ufficio fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi d'asilo sono sottoposti a forte pressione, in particolare coordinando equipe di sostegno per l'asilo composte da esperti del settore.

3.   L'Ufficio fornisce assistenza scientifica e tecnica al lavoro politico e legislativo della Comunità in tutti i settori aventi ripercussioni dirette o indirette sull'asilo, per apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo ottimale. Ė una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.

4.   L'Ufficio opera in condizioni che gli permettano di svolgere un ruolo di riferimento grazie all'indipendenza e alla qualità scientifica e tecnica dell'assistenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e delle modalità di funzionamento, alla diligenza nell'espletare i compiti attribuitigli, e al supporto informatico necessario allo svolgimento del suo mandato.

5.   L'Ufficio svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e lavora in stretta cooperazione con essa e con l'ACNUR.

6.     L'Ufficio non dispone di alcun potere diretto o indiretto nella presa di decisioni, da parte delle autorità degli Stati membri, relative alle singole domande di protezione internazionale.

CAPO 2

COMPITI DELL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Sezione 1

Sostegno alla cooperazione pratica in materia d'asilo

Articolo 3

Scambio di informazioni e migliori prassi

L'Ufficio organizza, promuove e coordina ogni attività che permetta lo scambio di informazioni e l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia d'asilo.

Articolo 4

Informazioni relative ai paesi d'origine

L'Ufficio organizza, promuove e coordina attività relative alle informazioni sui paesi d'origine, fra cui in particolare:

a)

la raccolta d'informazioni pertinenti, affidabili, accurate e aggiornate relative ai paesi d'origine dei richiedenti asilo e delle persone che chiedono protezione internazionale in modo trasparente e imparziale , avvalendosi di ogni fonte pertinente, comprese le organizzazioni governative e non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le istituzioni dell'Unione europea ;

b)

la gestione, lo sviluppo e la manutenzione di un portale che raccolga tali informazioni nonché la garanzia che esso sia accessibile e trasparente ;

c)

l'elaborazione di un formato e di una metodologia comuni per la presentazione, la verifica e l'utilizzo di queste informazioni;

d)

l'analisi imparziale di queste informazioni e la stesura di relazioni sui paesi d'origine , conformemente alla lettera a), puntando a criteri di valutazione comuni .

Articolo 5

Sostegno ai trasferimenti intracomunitari dei beneficiari di protezione internazionale

Per gli Stati membri il cui sistema d'asilo nazionale subisca pressioni specifiche e sproporzionate, dovute specialmente alla loro situazione geografica o demografica, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione legata all'attuazione degli strumenti e meccanismi relativi ai trasferimenti intracomunitari ▐ dei beneficiari di protezione internazionale nell'Unione europea.

Articolo 6

Sostegno alla formazione

1.   L'Ufficio organizza , in stretta collaborazione con l'ACNUR e le ONG pertinenti, formazioni destinate ai membri di ogni amministrazione e giurisdizione nazionale e a qualsiasi tipo di servizio nazionale o altre entità ufficialmente coinvolte nella procedura d'asilo .

2.   L'Ufficio gestisce e sviluppa un curriculum europeo in materia d'asilo che assicura, quantomeno, una formazione sul diritto e sulle norme internazionali in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo, nonché sull'acquis comunitario in materia d'asilo .

3.   Le formazioni proposte dall'Ufficio possono essere generali, specifiche o tematiche.

4.   Le formazioni specifiche o tematiche riguardano in particolare:

a)

le questioni attinenti al trattamento delle domande d'asilo dei minori, delle persone vulnerabili e con esigenze specifiche;

b)

l'identificazione dei segni e indizi di tortura;

c)

le tecniche del colloquio;

d)

l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure d'asilo;

e)

le questioni attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi d'origine;

f)

specifiche questioni giuridiche o giurisprudenziali.

5.   Le azioni proposte sono dirette a garantire ai destinatari una formazione di alta qualità, e a definire principi chiave e migliori prassi ai fini di una maggiore convergenza delle prassi, dei metodi amministrativi e degli orientamenti giurisprudenziali nazionali.

6.   Per gli esperti che fanno parte del pool di intervento in materia d'asilo di cui all'articolo 15, ▐ l'Ufficio organizza formazioni specializzate attinenti ai loro compiti e alle loro competenze, ed esercitazioni periodiche secondo un calendario di formazioni specializzate ed esercitazioni indicato nel suo programma di lavoro annuale.

7.   L'Ufficio può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e le ONG sul loro territorio.

Articolo 7

Sostegno alla dimensione esterna della politica d'asilo

In accordo con la Commissione, l'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente alle questioni attinenti all'attuazione degli strumenti e dei meccanismi relativi alla dimensione esterna del sistema comune europeo di asilo.

L'Ufficio coordina gli scambi di informazioni e ogni altra azione intrapresa relativamente al reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'Unione europea , tenendo presenti i principi di solidarietà e di ripartizione degli oneri .

Nell'ambito del suo mandato e conformemente all'articolo 49, l'Ufficio può promuovere il rafforzamento delle capacità di tali paesi nel contesto dei programmi di cooperazione regionale.

Sezione 2

Sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare

Articolo 8

Pressione particolare

L'Ufficio coordina e appoggia ogni azione comune a favore degli Stati membri sottoposti a pressione particolare, a causa segnatamente della loro situazione geografica o demografica o di situazioni caratterizzate dall'arrivo improvviso di un vasto numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale.

Articolo 9

Raccolta e analisi di informazioni

1.   Onde poter valutare le esigenze degli Stati membri sottoposti a pressione particolare l'Ufficio raccoglie, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, dall'ACNUR e da altre organizzazioni interessate , ogni informazione utile a individuare, preparare e definire misure d'urgenza per fronteggiare tali particolari pressioni, segnatamente nel quadro del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (12).

2.   L'Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione e di assistenza nella raccolta iniziale di informazioni per aiutare gli Stati membri nella determinazione dello status , nonché la capacità d'accoglienza ai fini d'asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità nazionali responsabili in materia d'asilo.

Articolo 10

Azioni di sostegno agli Stati membri

L'Ufficio coordina ogni azione di sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione particolare, e segnatamente:

a)

predispone un sistema di allarme rapido per segnalare agli Stati membri e alla Commissione eventuali afflussi massicci di richiedenti protezione internazionale;

b)

su proposta della Commissione, applica un meccanismo vincolante di solidarietà per ridistribuire i beneficiari di protezione internazionale degli Stati membri con pressioni specifiche e sproporzionate sui loro sistemi d'asilo nazionali, in consultazione con l'ACNUR, in base a norme non discrezionali, trasparenti e inequivoche;

c)

coordina le azioni da intraprendere per gli Stati membri sottoposti a particolare pressione per facilitare la prima analisi delle domande d'asilo da parte delle autorità nazionali competenti;

d)

coordina azioni dirette ad aiutare gli Stati membri sotto pressione a preparare rapidamente adeguate strutture d'accoglienza, in particolare alloggi d'emergenza, mezzi di trasporto e assistenza medica;

e)

coordina le equipe di sostegno per l'asilo, le cui modalità di funzionamento sono stabilite al capo 3.

Sezione 3

Contributo all'attuazione del sistema comune europeo di asilo

Articolo 11

Raccolta e scambio di informazioni

1.   L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'acquis comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.

2.   L'Ufficio raccoglie in particolare informazioni:

a)

sul trattamento delle domande di protezione internazionale presso le amministrazioni e autorità nazionali;

b)

sulle legislazioni nazionali e i loro sviluppi in materia d'asilo, compresa la giurisprudenza.

Articolo 12

Relazioni e altri documenti dell'Ufficio

1.   L'Ufficio prepara ogni anno una relazione sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea, in cui valuta i risultati delle azioni svolte ai sensi del presente regolamento e ne fa un'analisi comparativa globale, per permettere agli Stati membri di avere una conoscenza migliore delle buone prassi applicate e per rafforzare la qualità, la coerenza e l'efficacia del sistema comune europeo di asilo. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e alla Commissione.

2.   Su richiesta della Commissione, previo parere del comitato esecutivo di cui all'articolo 32, e in stretta consultazione con i suoi gruppi di lavoro e la Commissione, l'Ufficio può elaborare documenti tecnici riguardanti l'attuazione degli strumenti comunitari in materia d'asilo, quali in particolare linee direttrici o manuali operativi. L'ACNUR dovrebbe svolgere un ruolo preponderante nello sviluppo degli orientamenti dell'Unione europea per assicurare la compatibilità con le norme internazionali. Nel caso di temi sui quali esistono già orientamenti dell'ACNUR, questi ultimi dovrebbero servire da base per una cooperazione pratica per ridurre le divergenze che sorgono nella prassi.

3.     Su richiesta del Parlamento europeo, l'Ufficio può elaborare progetti di relazione su aspetti specifici dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia d'asilo per quanto concerne la protezione internazionale.

CAPO 3

EQUIPE DI SOSTEGNO PER L'ASILO

Articolo 13

Coordinamento

1.    Uno o più Stati membri sottoposti a pressione particolare possono chiedere che l'Ufficio provveda all'invio di una ▐ equipe di sostegno per l'asilo ▐. Lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti comunicano in particolare una descrizione della situazione, eventuali obiettivi e le esigenze previste per l'invio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1.

2.     In risposta a tale richiesta l'Ufficio può coordinare l'assistenza tecnica e operativa necessaria per lo Stato membro o gli Stati membri e l'invio, per un periodo limitato, dell'equipe di sostegno per l'asilo sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri richiedenti, sulla base di un piano operativo, ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 14

Assistenza tecnica

Le equipe di sostegno per l'asilo apportano la propria competenza , come convenuto nel piano operativo di cui all'articolo 18, in particolare in materia di servizi d'interpretazione, conoscenza delle informazioni relative ai paesi d'origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli d'asilo, nel quadro delle azioni di sostegno agli Stati membri svolte dall'Ufficio conformemente all'articolo 10.

Articolo 15

Pool di intervento in materia d'asilo

1.   Il comitato esecutivo dell'Ufficio, su proposta del direttore esecutivo della stesso, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di esperti da mettere a disposizione per la costituzione delle equipe di sostegno per l'asilo (pool d'intervento in materia d'asilo). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale degli esperti del pool.

2.   Gli Stati membri contribuiscono al pool d'intervento in materia d'asilo tramite un pool di esperti nazionali costituito in base ai diversi profili, designando gli esperti corrispondenti ai profili richiesti.

Articolo 16

Invio delle equipe di sostegno per l'asilo

1.   Invio delle equipe di sostegno per l'asilo Gli Stati membri comunicano immediatamente, su richiesta dell'Ufficio, il numero, i nomi e i profili degli esperti del loro pool nazionale che possono mettere a disposizione entro cinque giorni per far parte di un'equipe di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione gli esperti su richiesta dell'Ufficio a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incida in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.

2.     Allorché gli Stati membri non siano in grado di fornire le competenze ritenute essenziali per il suo funzionamento, l'Ufficio può adottare le misure necessarie per ricorrere alla perizia di esperti e di organizzazioni competenti, ispirandosi all'esperienza del Forum consultivo.

3.   Nel determinare la composizione di un'equipe di sostegno per l'asilo in vista del suo invio, il direttore esecutivo dell'Ufficio tiene conto delle circostanze particolari in cui versa lo Stato membro richiedente. L'equipe di sostegno è costituita secondo il piano operativo elaborato a norma dell'articolo 18.

Articolo 17

Procedura di decisione di invio delle equipe di sostegno

1.   La domanda d'invio di un'equipe di sostegno per l'asilo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, contiene una descrizione della situazione, eventuali obiettivi ed esigenze previste per l'invio. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare esperti dell'Ufficio per valutare la situazione dello Stato membro richiedente.

2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il comitato esecutivo della domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo.

3.   Il direttore esecutivo decide in merito alla domanda di invio delle equipe di sostegno per l'asilo quanto prima e al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda e notifica nel contempo, per iscritto, la decisione allo Stato membro richiedente e al comitato esecutivo, precisandone le motivazioni principali.

4.   Se il direttore esecutivo decide di inviare una o più equipe di sostegno per l'asilo, l'Ufficio e lo Stato membro richiedente elaborano immediatamente un piano operativo a norma dell'articolo 18.

5.   Subito dopo l'approvazione del piano operativo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito al numero e ai profili richiesti degli esperti che parteciperanno alle equipe di sostegno. Questa informazione è fornita per iscritto ai referenti nazionali di cui all'articolo 19 e menziona la data prevista per l'operazione. Agli stessi viene trasmessa anche una copia del piano operativo.

6.   In caso di assenza o d'impedimento del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo sono prese dal capo unità che lo sostituisce.

Articolo 18

Piano operativo

1.   Il direttore esecutivo e lo Stato membro richiedente concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio le condizioni per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo. Il piano operativo comporta i seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;

b)

la durata prevedibile della missione delle equipe di sostegno;

c)

l'area geografica di competenza nello Stato membro richiedente in cui saranno impiegate;

d)

una descrizione dei compiti e le istruzioni specifiche, anche in merito alle banche dati che i membri delle equipe di sostegno sono autorizzati a consultare e all'equipaggiamento che possono utilizzare nello Stato membro ospitante;

e)

la composizione delle equipe di sostegno.

2.   Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso congiunto del direttore esecutivo e dello Stato membro richiedente. L'Ufficio trasmette immediatamente, agli Stati membri partecipanti, una copia del piano operativo modificato o adattato.

Articolo 19

Referente nazionale

Ciascuno Stato membro designa un referente nazionale incaricato di comunicare con l'Ufficio per tutte le questioni relative alle equipe di sostegno. Il referente nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.

Articolo 20

Referente comunitario

1.   Il direttore esecutivo nomina uno o più esperti dell'Ufficio che intervengono in qualità di referenti comunitari incaricati del coordinamento, e ne informa lo Stato membro ospitante.

2.   Il referente comunitario agisce a nome dell'Ufficio per tutti gli aspetti relativi all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo e svolge in particolare le seguenti mansioni:

a)

funge da interfaccia tra l'Ufficio e lo Stato membro ospitante;

b)

funge da interfaccia tra l'Ufficio e i membri delle equipe di sostegno, fornendo assistenza, per conto dell'Ufficio, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro invio;

c)

controlla la corretta attuazione del piano operativo;

d)

riferisce all'Ufficio su tutti gli aspetti dell'invio delle equipe di sostegno.

3.   Il direttore esecutivo dell'Ufficio può autorizzare i referenti a contribuire alla risoluzione di qualsiasi controversia sull'esecuzione del piano operativo e sull'invio delle equipe di sostegno per l'asilo.

4.   Nell'esecuzione dei suoi compiti, il referente comunitario riceve istruzioni soltanto dall'Ufficio.

Articolo 21

Responsabilità civile

1.     Quando i membri di un'equipe di sostegno per l'asilo operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua legislazione nazionale.

2.     Ove tali danni siano causati da colpa grave o dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d'origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto.

3.     Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro d'origine o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.

4.     Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi deferite alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 239 del trattato.

5.     Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Ufficio sostiene le spese connesse ai danni causati all'equipaggiamento dell'Ufficio durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a colpa grave o dolo.

Articolo 22

Responsabilità penale

Durante la missione di un'equipe di sostegno per l'asilo, i membri dell'equipe sono assimilati ai funzionari dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati che potrebbero commettere o di cui potrebbero essere vittime.

Articolo 23

Costi

L'Ufficio copre la totalità dei seguenti costi, sostenuti dagli Stati membri quando mettono a disposizione i loro esperti per l'invio delle equipe di sostegno per l'asilo:

a)

spese di viaggio dallo Stato membro di origine allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di origine;

b)

costi di vaccinazione;

c)

costi relativi ad assicurazioni specifiche;

d)

costi di assistenza sanitaria;

e)

diaria, spese di alloggio comprese;

f)

costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Ufficio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 24

Organi dell'Ufficio

La struttura di direzione e gestione dell'Ufficio comprende:

a)

un consiglio d'amministrazione;

b)

un direttore esecutivo e il personale alle sue dipendenze;

c)

un comitato esecutivo;

d)

un forum consultivo.

Articolo 25

Composizione del consiglio d'amministrazione

1.   Il consiglio d'amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro e di due membri nominati dalla Commissione.

2.   Ogni membro del consiglio d'amministrazione può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Quando accompagna un membro del consiglio d'amministrazione, il supplente assiste senza diritto di voto.

3.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore dell'asilo.

4.   L'ACNUR è membro di diritto del consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto.

5.   Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni, rinnovabile. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Articolo 26

Presidenza del consiglio d'amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

2.   Il presidente e il vicepresidente hanno un mandato di tre anni rinnovabile un'unica volta. Tuttavia, se cessano di far parte del consiglio d'amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, anche questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 27

Riunioni del consiglio d'amministrazione

1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Ufficio partecipa alle deliberazioni.

2.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il presidente indice riunioni supplementari del consiglio d'amministrazione su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3.   Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

4.   I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

5.   L'Ufficio provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 28

Modalità di voto

1.   Il consiglio d'amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Ogni membro avente tale diritto dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

2.   Il direttore esecutivo dell'Ufficio non ha diritto di voto.

3.   Il presidente partecipa al voto.

4.   Gli Stati membri che non partecipano all'integralità dell'acquis comunitario in materia d'asilo non prendono parte al voto quando il consiglio d'amministrazione deve deliberare, nell'ambito dei suoi poteri di gestione dell'Ufficio quali definiti all’articolo 29, sulla base di strumenti comunitari cui essi non partecipano.

5.   Il regolamento interno del consiglio d'amministrazione stabilisce le modalità dettagliate di votazione, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove necessario.

Articolo 29

Funzioni del consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Ufficio esegua i compiti ad esso affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Ufficio. In particolare:

a)

adotta il proprio regolamento interno;

b)

nomina il direttore esecutivo alle condizioni di cui all’articolo 30; esercita autorità disciplinare nei confronti di quest'ultimo e, se necessario, lo sospende o lo revoca;

c)

adotta la relazione generale sulle attività dell'Ufficio e la trasmette entro il 15 giugno dell'anno successivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti ║. La relazione generale è pubblica;

d)

adotta a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, entro il 30 settembre di ogni anno, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e previo parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Ufficio per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio e il programma di lavoro legislativo della Comunità nel pertinente campo dell'asilo;

e)

svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Ufficio a norma del capo 5;

f)

stabilisce le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 conformemente all’articolo 43 del presente regolamento;

g)

decide riguardo al regime linguistico dell'Ufficio conformemente all’articolo 42;

h)

stabilisce la struttura organizzativa dell'Ufficio e adotta la politica relativa al personale dell'Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 39;

i)

adotta, dopo aver chiesto il parere della Commissione, il piano pluriennale in materia di politica del personale;

j)

prende tutte le decisioni ai fini dell'attuazione del mandato dell'Ufficio quale definito dal presente regolamento;

k)

prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, allo sviluppo dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale di informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);

l)

prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, allo sviluppo delle strutture interne di lavoro dell'Ufficio;

m)

esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;

n)

adotta il proprio regolamento interno sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, previo parere della Commissione.

Articolo 30

Nomina del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo dell'Ufficio è nominato dal Consiglio d'amministrazione, per un periodo di cinque anni, conformemente alla procedura di cooperazione prevista nel presente articolo . Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di asilo e alle sue capacità amministrative e di gestione. La procedura di cooperazione è la seguente:

a)

in base ad un elenco redatto dalla Commissione in seguito ad un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati, prima della nomina, a prendere la parola davanti al Consiglio e alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande loro poste;

b)

il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i propri pareri e stabiliscono un ordine di preferenza;

c)

il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo presenti tali pareri.

Nel corso degli ultimi nove mesi che precedono la fine del mandato di cinque anni, la Commissione procede a una valutazione che riguarda in particolare:

i risultati ottenuti dal direttore esecutivo;

i compiti e le necessità dell'Ufficio per gli anni successivi.

2.   Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustifichino, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

3.   Il consiglio d'amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

Articolo 31

Funzioni del direttore esecutivo

1.   L'Ufficio è gestito dal direttore esecutivo: questi è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e rende conto delle proprie attività al consiglio d'amministrazione.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.

5.   Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi unità. In caso di assenza o di impedimento un capo unità lo sostituisce.

6.   Il direttore è responsabile:

a)

║ della gestione corrente dell'Ufficio;

b)

dell'elaborazione di proposte di programmi di lavoro per l'Ufficio, previo parere della Commissione;

c)

dell'attuazione di programmi di lavoro e decisioni adottati dal consiglio d'amministrazione;

d)

della preparazione delle relazioni sui paesi d'origine di cui all'articolo 4, lettera d);

e)

della preparazione del progetto di regolamento finanziario dell'Ufficio adottato dal consiglio d'amministrazione conformemente all’articolo 38 e delle sue misure di attuazione;

f)

della preparazione di un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio e dell'esecuzione del bilancio;

g)

dell'esercizio nei confronti del personale dell'Ufficio delle competenze di cui all’articolo 39;

h)

║ di tutte le questioni riguardanti il personale e dell'adozione di tutte le decisioni relative alla gestione dei sistemi informativi previsti dal presente regolamento, fra cui il portale d'informazioni di cui all'articolo 4, lettera b);

i)

dell'adozione di ogni decisione riguardante la gestione delle strutture amministrative interne dell'Ufficio.

Articolo 32

Comitato esecutivo

1.   Onde accrescere l'efficacia e la rapidità dei propri lavori, l'Ufficio istituisce un comitato esecutivo di otto membri, nominati fra i membri del consiglio d'amministrazione.

2.   La Commissione è membro di diritto del comitato esecutivo. Il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio stabilisce le regole applicabili alla nomina degli altri membri del comitato esecutivo.

3.   Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente su invito del direttore esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quattro volte all'anno. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Ufficio e rese pubbliche.

4.   Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di durata pari al mandato dei membri del consiglio d'amministrazione.

5.   Il comitato esecutivo si riunisce se necessario per discutere questioni specifiche.

6.   Il comitato esecutivo ha il compito di consigliare il direttore esecutivo dell'Ufficio e di dare pareri al consiglio d'amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sul programma di lavoro dell'Ufficio, su ogni attività dell'Ufficio, e ogniqualvolta l'Ufficio debba prendere rapidamente delle decisioni, in particolare nell'ambito del capo 3 relativo all'invio delle equipe di sostegno per l'asilo negli Stati membri sottoposti a particolare pressione.

7.   L'Ufficio fornisce al comitato esecutivo il necessario supporto tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8.   Ai lavori del comitato esecutivo, su richiesta di questo, possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'ACNUR.

9.   Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

Articolo 33

Gruppi di lavoro

1.   Nell'ambito del suo mandato, quale definito nel presente regolamento, l'Ufficio può costituire gruppi di lavoro composti da esperti delle autorità competenti degli Stati membri attive nel settore dell'asilo, compresi i giudici specializzati. Gli esperti possono essere sostituiti da supplenti nominati insieme ad essi.

2.   La Commissione partecipa di diritto ai gruppi di lavoro. I rappresentanti dell'ACNUR possono presenziare alle riunioni dei gruppi di lavoro dell'Ufficio, integralmente o in parte a seconda del carattere delle questioni affrontate.

3.   I gruppi di lavoro possono invitare a partecipare alle riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante, in particolare i rappresentanti delle ONG attive nel settore dell'asilo.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 34

Bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio costituiscono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. ║

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Ufficio devono risultare in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Ufficio comprendono:

a)

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea;

b)

contributi volontari degli Stati membri;

c)

i diritti percepiti per pubblicazioni, formazione o qualsiasi altro servizio fornito dall'Ufficio.

4.   Le spese dell'Ufficio comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall'Ufficio.

Articolo 35

Stesura del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'anno successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio d'amministrazione.

2.   Il consiglio d'amministrazione, sulla base di tale progetto, prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo.

3.   Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio è trasmesso alla Commissione entro il 10 febbraio. La versione definitiva dello stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmessa dal consiglio d'amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo.

4.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (l'«autorità di bilancio») lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

5.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

6.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Ufficio.

7.   L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Ufficio.

8.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Ufficio, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.   Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10.   Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato l'intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di notifica del progetto.

Articolo 36

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Ufficio.

2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 37

Rendicontazione e discarico

1.   Entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'Ufficio comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2.   Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Ufficio accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Ufficio, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo redige i conti definitivi dell'Ufficio, sotto la propria responsabilità, e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

4.   Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Ufficio.

5.   Entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi corredati del parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.   I conti definitivi vengono pubblicati.

7.   Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

8.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

9.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 38

Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione ║, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ║ che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Ufficio e previo accordo della Commissione.

CAPO 6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 39

Personale

1.   Al personale dell'Ufficio e al suo direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

3.   Nei confronti del proprio personale, l'Ufficio esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

4.   Il consiglio d'amministrazione può adottare disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Ufficio.

Articolo 40

Privilegi e immunità

All'Ufficio si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

CAPO 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41

Status giuridico

1.   L'Ufficio è un organismo comunitario istituito a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ed è dotato di personalità giuridica.

2.   L'Ufficio gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Ufficio è rappresentato dal direttore esecutivo.

4.   La sede dell'Ufficio è stabilita a […] ║.

Articolo 42

Regime linguistico

1.   All'Ufficio si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (14).

2.   Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, la relazione generale annuale sulle attività dell'Ufficio e il programma di lavoro annuale dell'Ufficio di cui all'articolo 29, lettere c) e d), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Ufficio sono forniti dal centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

4.   Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico.

Articolo 43

Accesso ai documenti

1.    L'Ufficio mette a punto buone prassi amministrative che garantiscano la massima trasparenza possibile per quanto concerne le sue attività. Ai documenti in possesso dell'Ufficio si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 ║.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio d'amministrazione adotta le modalità pratiche d'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.   Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 ║.

Articolo 44

Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   L'Ufficio applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (15), in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

2.   L'Ufficio applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione ║.

Articolo 45

Lotta antifrode

1.     Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.     L'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Ufficio.

3.     Le decisioni in materia di finanziamento, nonché gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne conseguono, prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l'OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse dell'Ufficio e gli agenti responsabili della loro allocazione.

Articolo 46

Regime di responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Ufficio è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Ufficio.

3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Ufficio risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 47

Valutazione e revisione

1.   Entro tre anni dalla data in cui l'Ufficio diventa operativo ai sensi dell'articolo 54 l'Ufficio commissiona una valutazione, esterna e indipendente, dei propri risultati sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione concerne l'impatto dell'Ufficio per quanto riguarda la cooperazione pratica in materia d'asilo e il sistema comune europeo di asilo. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o ampliare i compiti dell'Ufficio e le conseguenze finanziarie di tale modifica o ampliamento, ed esamina l'adeguatezza della struttura di gestione all'adempimento dei compiti dell'Ufficio. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 48

Controllo amministrativo

L'azione dell'Ufficio è sottoposta al controllo del Mediatore, ai sensi dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 49

Cooperazione con paesi terzi e associati

1.   Alle attività dell'Ufficio possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità ║ accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. Conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di quei paesi ai lavori dell'Ufficio, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari ║ e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.   Per le questioni che rientrano nelle sue attività, nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti e in accordo con la Commissione, nonché nei limiti del proprio mandato, l'Ufficio agevola la cooperazione operativa fra gli Stati membri e i paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne. Può altresì cooperare con le autorità competenti di paesi terzi, su aspetti tecnici dei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 50

Cooperazione con l'ACNUR

L'Ufficio coopera con l'ACNUR nei settori disciplinati dal presente regolamento, nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tale organizzazione.

L'Ufficio può concedere all'ACNUR sovvenzioni, per finanziare azioni che gli permettano di avvalersi, in modo stabile e durevole, della competenza e dell'esperienza in materia d'asilo di tale organizzazione. Le sovvenzioni rientrano nell'ambito delle relazioni privilegiate di cooperazione fra l'Ufficio e l'ACNUR, quali definite al presente articolo così come all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 51, paragrafo 4. Conformemente all'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario nonché delle sue modalità di attuazione.

Articolo 51

Forum consultivo

1.     L'Ufficio coopera strettamente con le organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della politica d'asilo a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

2.     Le autorità locali che hanno competenze e un ruolo significativi in materia di politica di asilo, sono incluse nel forum consultivo.

3.     Il forum consultivo costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e di condivisione di conoscenze. Esso assicura una stretta cooperazione tra l'Ufficio e le parti interessate.

4.     Il forum consultivo è aperto a tutte le parti interessate e competenti di cui al paragrafo 1. L'Ufficio si rivolge ai membri del forum consultivo in funzione delle esigenze specifiche riguardanti settori individuati come prioritari per l'attività dell'Ufficio.

L'ACNUR è membro di diritto del forum consultivo.

5.     L'Ufficio invita il forum consultivo in particolare a:

a)

formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 29, lettera d);

b)

fornire un feedback al consiglio d'amministrazione e proporre il seguito da dare alla relazione annuale di cui all'articolo 29, lettera c), e alla relazione annuale sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione europea di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e

c)

comunicare al direttore esecutivo e al consiglio d'amministrazione i risultati e le raccomandazioni delle conferenze, dei seminari e delle riunioni pertinenti per l'attività dell'Ufficio.

6.     Il coordinamento del forum consultivo è posto sotto l'autorità del direttore esecutivo.

7.     Il forum consultivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Articolo 52

Cooperazione con FRONTEX, con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, con altri organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali

L'Ufficio coopera con gli organismi comunitari che svolgono attività legate al suo settore di competenza, in particolare con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ║, così come con organizzazioni internazionali nei settori disciplinati dal presente regolamento, nell'ambito di accordi di lavoro conclusi conformemente alle disposizioni del trattato ║ e alle disposizioni relative alla competenza di tali organismi.

La cooperazione permette di creare sinergie fra i diversi organismi interessati e di evitare doppioni e ridondanze nei lavori svolti nell'ambito dei loro diversi mandati.

Articolo 53

Accordo sulla sede e condizioni operative

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Ufficio nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Ufficio e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Ufficio e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Ufficio, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

Articolo 54

Inizio delle attività dell'Ufficio

L'Ufficio diventa operativo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Ufficio finché questo non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

A tale scopo:

fino a quando il direttore esecutivo dell'Ufficio non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio d'amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 30, un funzionario della Commissione può farne le veci in qualità di direttore ad interim;

dei funzionari della Commissione possono svolgere, sotto la responsabilità del direttore ad interim o del direttore esecutivo, i compiti assegnati all'Ufficio.

Il direttore ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Ufficio, previa approvazione del consiglio d'amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per Il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C ║

(2)  GU C ║

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

(4)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)   GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1 .

(6)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(7)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(10)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(12)  GU L …

(13)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(14)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(15)   GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/453


Giovedì 7 maggio 2009
Accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali ***I

P6_TA(2009)0380

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (COM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

2010/C 212 E/55

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0893),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 61, lettera c), 65 e 67, paragrafo 5, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0270/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0259

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi su particolari aspetti concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 662/2009)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/454


Giovedì 7 maggio 2009
Programma MEDIA Mundus di cooperazione con i paesi terzi nel settore audiovisivo ***I

P6_TA(2009)0381

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi denominato MEDIA Mundus (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

2010/C 212 E/56

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0892),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 150, paragrafo 4 e 157, paragrafo 3 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0011/2009),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0260/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2008)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione della decisione 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1041/2009/CE)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/455


Giovedì 7 maggio 2009
Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ***I

P6_TA(2009)0382

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

2010/C 212 E/57

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0121),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0097/2009),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0274/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 7 maggio 2009
P6_TC1-COD(2009)0042

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 545/2009)


5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/456


Giovedì 7 maggio 2009
Accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari *

P6_TA(2009)0383

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari (COM(2008)0894 – C6-0035/2009 – 2008/0266(CNS))

2010/C 212 E/58

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0894),

visti l'articolo 61, lettera c), l'articolo 65 e l'articolo 67, paragrafi 2 e 5, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0035/2009),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0265/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Titolo

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(1)

Il titolo IV della Parte Tre del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») costituisce la base giuridica per l'adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Considerando 2

(2)

La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

(2)

La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Tali accordi, molto numerosi, rispecchiano spesso legami speciali tra uno Stato membro e un determinato paese terzo e sono volti a fornire un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche delle parti interessate .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Considerando 3

(3)

L'articolo 307 del trattato CE esige che siano eliminate tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione degli accordi.

(3)

L'articolo 307 del trattato CE esige che gli Stati membri adottino tutte le misure appropriate per eliminare tutte le incompatibilità tra l'acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di tali accordi.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Considerando 4

(4)

Può inoltre sussistere la necessità di concludere nuovi accordi con i paesi terzi per disciplinare settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del trattato CE.

(4)

Onde creare un quadro giuridico adeguato per rispondere alle necessità specifiche di un determinato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può inoltre sussistere la necessità evidente di concludere nuovi accordi con i paesi terzi relativi a settori della giustizia civile che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV della Parte Tre del trattato CE.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esterna esclusiva a negoziare e concludere accordi internazionali con i paesi terzi in una serie di importanti materie enunciate nel titolo IV del trattato CE. In particolare, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme fissate, tra l'altro, dal regolamento (CE) n. 44/2001 («Bruxelles I») , in particolare quelle concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(5)

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a negoziare e concludere un accordo internazionale quale la Convenzione di Lugano con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») concernenti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Considerando 6

(6)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, spetta alla Comunità concludere tali accordi tra la Comunità e un paese terzo , nell'ambito delle sue competenze .

(6)

Spetta alla Comunità concludere , ai sensi dell'articolo 300 del trattato CE, tali accordi tra la Comunità e un paese terzo sulle questioni che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Considerando 7

(7)

L'articolo 10 del trattato CE esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza comunitaria.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Occorre valutare se la Comunità ha un interesse attuale sufficiente a sostituire con accordi comunitari tutti gli accordi bilaterali esistenti o proposti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Di conseguenza è necessario istituire una procedura dal duplice obiettivo: primo, permettere alla Comunità di valutare se ha un interesse sufficiente a concludere un particolare accordo bilaterale; secondo, autorizzare gli Stati membri a concludere l'accordo in questione ove la Comunità non abbia un intereresse attuale sufficiente a concluderlo direttamente.

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 9

(9)

È necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare gli Stati membri a modificare gli accordi esistenti con i paesi terzi o a negoziare e concludere un nuovo accordo in casi eccezionali , segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare le competenze esterne per concludere quell' accordo. Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Proprio perché deroga alla regola della competenza esclusiva della Comunità a concludere accordi internazionali in tali materie, la procedura proposta va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.

(9)

Riguardo agli accordi con paesi terzi su specifiche questioni di giustizia civile che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità, è necessario istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l'intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziato già esistente o previsto . Tale procedura non pregiudica la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato CE. Essa va considerata una misura eccezionale e deve avere un campo di applicazione e una durata limitati.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o i paesi terzi interessati. Due accordi si dovrebbero considerare accordi aventi lo stesso oggetto solo se e nella misura in cui disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Non si dovrebbero considerare disposizioni aventi lo stesso soggetto le disposizioni che si limitano ad affermare l'intenzione generale di cooperare su tali questioni.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

 

(9 ter)

Determinati accordi regionali previsti in atti giuridici comunitari dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

 

(9 quater)

La Commissione dovrebbe definire priorità al fine di sviluppare le relazioni esterne della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, conformemente agli orientamenti che il Consiglio potrà adottare in futuro.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

È opportuno limitare l'applicazione del presente regolamento agli accordi riguardanti aspetti settoriali connessi alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

soppresso

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Onde evitare che un accordo proposto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme, è necessario che sia richiesta un'autorizzazione tanto per avviare o proseguire i negoziati che per concludere un accordo. Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare l'impatto atteso dell’ (eventuale) esito dei negoziati sul diritto comunitario . Nei casi pertinenti, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere che negli accordi proposti siano inserite clausole particolari.

(11)

Onde evitare che un accordo previsto da uno Stato membro renda inefficace il diritto comunitario e pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme e pregiudichi altresì la politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell'ottenimento di un'autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure sulla conclusione di un tale accordo . Tale notifica dovrebbe essere effettuata a mezzo lettera o per via elettronica e contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l'impatto atteso sul diritto comunitario dell'esito dei negoziati.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, se ha un interesse sufficiente a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario.

A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da un determinato Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all'iniziativa dello Stato membro notificante. Se, da questo scambio di informazioni, emerge un interesse della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l'eventualità di proporre un mandato di negoziato ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter)

Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari in ordine alla valutazione che effettua per stabilire se lo Stato membro in questione debba essere autorizzato ad avviare negoziati con uno o più paesi terzi, tale richiesta non dovrebbe incidere sulla durata del periodo entro il quale la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla richiesta dello Stato membro in questione di avviare detti negoziati.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Considerando 11 quater (nuovo)

 

(11 quater)

All'atto di autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali, la Commissione dovrebbe avere, se del caso, la facoltà di proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo proposto. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente durante tutte le fasi del negoziato per quanto riguarda le questioni rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e può essere autorizzata a partecipare in veste di osservatore alle deliberazioni attinenti a tali questioni.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 11 quinquies (nuovo)

 

(11 quinquies)

In sede di notifica alla Commissione della loro intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri devono informare la Commissione degli elementi che sono pertinenti per la valutazione che essa deve effettuare. L'autorizzazione da parte della Commissione ed eventuali orientamenti per i negoziati o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente aspetti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Considerando 11 sexies (nuovo)

 

(11 sexies)

È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri siano informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi proposti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente gli eventuali requisiti di riservatezza applicabili.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Considerando 11 septies (nuovo)

 

(11 septies)

È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione provvedano a che le informazioni considerate riservate siano trattate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2).

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Considerando 11 octies (nuovo)

 

(11 octies)

Qualora la Commissione, in base alle sue valutazioni, non intenda autorizzare l'avvio di negoziati ufficiali o la conclusione di un accordo negoziato, è opportuno che trasmetta un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Considerando 12

(12)

Affinché l'accordo non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo deve contemplare una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo.

(12)

Affinché l'accordo negoziato non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l'accordo dovrebbe prevederne la denuncia in parte o in toto nell'eventualità di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo paese terzo o prevedere la sostituzione diretta delle norme pertinenti con quelle del nuovo accordo .

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Considerando 13

(13)

Occorre prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri abbiano già avviato negoziati con un paese terzo o li abbiano già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolati dall'accordo.

(13)

È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati con un paese terzo o li abbia già conclusi ma ancora non abbia acconsentito a essere vincolato dall'accordo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Onde garantire che sia acquisita un'esperienza sufficiente sull'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti la sua relazione non prima di otto anni dopo la sua adozione. Nell'esercizio delle sue prerogative, nella sua relazione la Commissione dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento o esaminare l'opportunità di sostituirlo con un altro regolamento che copra le stesse materie o che includa anche altre materie rientranti nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

(13 ter)

Qualora la relazione che dovrà essere presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, uno Stato membro dovrebbe essere ancora in grado, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare negoziati ufficiali.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Considerando 14

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

soppresso

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Considerando 15

(15)

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

(15)

In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE , il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui hanno partecipato all'adozione e all'applicazione dei regolamenti contemplati dal presente regolamento, ovvero li hanno accettati dopo la loro adozione .

(16)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo , o a negoziare e concludere un nuovo accordo bilaterale alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.

1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente, o a negoziare e concludere un nuovo accordo alle condizioni stabilite dalle disposizioni che seguono.

 

Tale procedura lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

2.   Il presente regolamento si applica agli accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi riguardanti aspetti settoriali e aventi ad oggetto la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, e la legge applicabile alle obbligazioni alimentari .

2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti aspetti che rientrano, totalmente o in parte, nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (3) e del regolamento (CE) n. 4/2009 (4), nella misura in cui tali aspetti rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente lo stesso oggetto con il paese terzo interessato o con i paesi terzi interessati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

1.   Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo.

1.   Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende :

 

a)

un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;

 

b)

gli accordi regionali di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, fatti salvi l'articolo 59, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, di tale regolamento, e all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 .

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

2.   Ai fini del presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione.

1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati per modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione nel termine più breve possibile prima dell'avvio previsto di negoziati ufficiali .

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

2.   Alla notifica è acclusa una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta del paese terzo interessato (se disponibile) con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica le finalità dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare, e altre informazioni pertinenti .

2.   Alla notifica è acclusa , se del caso, una copia dell'accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta , con altri eventuali documenti pertinenti. Lo Stato membro indica l'oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell'accordo previsto , ovvero le disposizioni dell'accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari .

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

3.     La notifica è effettuata almeno tre mesi prima del previsto avvio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

soppresso

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

1.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può proseguire i negoziati con il paese terzo interessato . Se la Comunità ha già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente lo stesso oggetto, la Commissione respinge automaticamente la domanda dello Stato membro.

1.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare i negoziati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

2.    Se la Comunità non ha ancora concluso un accordo con quel paese terzo, la Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito della sua valutazione, se in un prossimo futuro è prevista l'adozione di un accordo dello stesso tenore tra la Comunità e il paese terzo interessato . Se non è previsto accordo, la Commissione può concedere l'autorizzazione purché ricorrano le due seguenti condizioni:

2.   La Commissione stabilisce anzitutto, nell'ambito di tale valutazione, se nel corso dei 24 mesi successivi è previsto espressamente un mandato negoziale in vista di un accordo tra la Comunità e il paese terzo o i paesi terzi interessati . Se non è previsto un accordo, la Commissione verifica che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

a)

lo Stato membro interessato dimostra di avere un interesse specifico a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo, motivato in particolare dai rapporti economici, geografici, culturali o storici che li legano ; e

a)

lo Stato membro interessato fornisce informazioni da cui risulta avere un interesse specifico a concludere un accordo con il paese terzo , in ragione dei rapporti economici, geografici, culturali , storici , sociali o politici che lo lega allo Stato membro interessato ;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

b)

la Commissione constata che l'accordo proposto ha un impatto limitato sull'applicazione uniforme e coerente delle norme comunitarie vigenti e sul corretto funzionamento del sistema che queste istituiscono .

b)

sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l'accordo proposto sembra non invalidare il diritto comunitario né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme ; e

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

b bis)

l'accordo previsto non pregiudica l'oggetto e la finalità della politica comunitaria in materia di relazioni esterne definita dalla Comunità.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro risultano insufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

1.    La Commissione, alla luce delle condizioni di cui all’ articolo 4 , se ritiene che nulla osti all'accordo può autorizzare lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione con il paese terzo interessato . Se necessario, può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo proposto siano inserite clausole particolari.

1.    Se l'accordo proposto soddisfa le condizioni di cui all’ articolo 4, paragrafo 2 , la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati per la sua conclusione. Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell'accordo previsto siano inserite clausole particolari.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

2.   L'accordo contempla una clausola di denuncia nell'eventualità che la Comunità concluda un accordo avente lo stesso oggetto con il medesimo paese terzo . Tale clausola recita : «(denominazione dello Stato membro) denuncerà l' accordo qualora la Comunità europea dovesse concludere un accordo con (denominazione del paese terzo) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo».

2.   L'accordo contempla una clausola che prevede:

 

a)

la denuncia totale o parziale nell'eventualità della conclusione di un successivo accordo avente lo stesso oggetto tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il medesimo o i medesimi paesi terzi, oppure

 

b)

la sostituzione diretta delle pertinenti norme dell'accordo, prevedendone successivamente la conclusione di un altro, avente lo stesso oggetto, tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri e il paese terzo o i paesi terzi.

 

La clausola di cui alla lettera a) è formulata nel modo seguente : «(denominazione dello Stato membro) denuncerà in parte o in toto il presente accordo qualora la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri dovessero concludere un accordo con (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi ) avente ad oggetto la stessa materia di giustizia civile disciplinata dal presente accordo».

 

La clausola di cui alla lettera b) è formulata nel modo seguente: «L'accordo/le norme (precisare) cessano di applicarsi il giorno in cui entra in vigore un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea e i suoi Stati membri e (denominazione del paese terzo o dei paesi terzi) in ordine alla stessa materia disciplinata dall'accordo/dalle disposizione in oggetto».

 

La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

3.     La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

 

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziati formali

1.     Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l'avvio di negoziati formali sull'accordo proposto, essa trasmette un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

2.     Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.

3.     Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 3.

4.     Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice. Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento . Se non partecipa deve essere tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

1.   Prima di siglare l'accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.

1.   Prima di firmare l'accordo negoziato , lo Stato membro interessato notifica alla Commissione gli esiti dei negoziati e le fornisce il testo dell'accordo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

2.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato è conforme alla sua valutazione iniziale. Nell'ambito di questa valutazione la Commissione esamina se l'accordo proposto contiene gli elementi da essa prescritti, con particolare riguardo all'inserimento delle clausole di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e se la conclusione dell'accordo proposto rischi di rendere inefficace il diritto comunitario e di pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi istituiti dalle sue norme .

2.   Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato :

 

a)

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b bis);

 

b)

soddisfa la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), nella misura in cui sussistano circostanze nuove ed eccezionali in relazione a tale condizione, nonché

 

c)

soddisfa il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

3.     Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro non è autorizzato a concludere l'accordo.

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

4.   Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può essere autorizzato a concludere l'accordo.

4.   Se i negoziati hanno prodotto un accordo che rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2, lo Stato membro è autorizzato dalla Commissione a concludere l'accordo.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

5.     La Commissione decide in merito all'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4 secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

La Commissione decide in merito alla domanda dello Stato membro entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 1.

5.    La Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell'accordo

1.     Se, in base alla valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell'accordo negoziato, essa trasmette un parere al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2.     Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare discussioni al fine di conseguire una soluzione.

3.     Qualora lo Stato membro interessato non chieda alla Commissione di avviare discussioni entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

4.     Nell'eventualità in cui si tengano discussioni a norma del paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura delle discussioni.

5.     La Commissione notifica la decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 8

Articolo 8

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita da un comitato.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, in conformità dell'articolo 7 della medesima.

4.     Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Articolo 8 bis

Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri

Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri le notifiche ricevute a norma degli articoli 3 e 7 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate a norma degli articoli 5, 5 bis, 7 e 7 bis.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Articolo 8 ter

Riservatezza

1.     Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 2 bis e all'articolo 7 lo Stato membro interessato può indicare se determinate informazioni trasmesse debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

2.     La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

1.   Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 4 a 7.

1.   Se uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli articoli da 3 a 7 bis .

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 .

Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l'inserimento di clausole particolari, in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 .

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2.   Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5.

2.   Se uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l'accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 7 bis .

Nel decidere se autorizzare o meno la conclusione dell'accordo, la Commissione valuta altresì se sussistono ostacoli all'accordo alla luce delle condizioni di cui all'articolo 4.

 

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di un'appropriata proposta legislativa .

1.    La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento non prima che siano trascorsi otto anni dalla sua entrata in vigore .

 

2.     La relazione

 

a)

conferma l'opportunità della scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, oppure

 

b)

raccomanda che il presente regolamento sia sostituito entro tale data da un nuovo regolamento.

 

3.     Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un'appropriata proposta legislativa.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Articolo 10 bis

Scadenza

1.     Il presente regolamento scade 3 anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 10.

Il periodo di 3 anni inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue l'ultima presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.

2.    Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data fissata conformemente al paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, ai fini della modifica di un accordo esistente o della negoziazione e conclusione di un nuovo accordo, possono essere proseguiti e completati alle condizioni definite nel presente regolamento.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2014.

 


(1)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(2)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(3)   Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(4)   Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7del 10.1.2009, pag. 1).