ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.155.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 155

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
8 luglio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo e Consiglio

2009/C 155/01

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale ( 1 )

1

2009/C 155/02

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ( 1 )

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 155/03

Tassi di cambio dell'euro

19

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 155/04

Invito a presentare proposte TREN/SUB/01-2009

20

 

Banca europea per gli investimenti

2009/C 155/05

Invito a presentare proposte — La Banca europea per gli investimenti propone due nuove borse di studio nel quadro del programma EIBURS, che fa parte dell’azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca

21

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2009/C 155/06

Avviso di concorso generale EPSO/AST/100-101/09

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 155/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5570 — Platinum/Delphi) ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo e Consiglio

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/1


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 155/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il passaggio a un'economia della conoscenza (Consiglio europeo di Lisbona del 2000) esige la modernizzazione e il miglioramento continuo dei sistemi di istruzione e di formazione professionale in risposta alla rapida trasformazione dell'economia e della società, affinché possano contribuire ad accrescere l'occupabilità e l'inclusione sociale e a migliorare l'accesso di tutti all'apprendimento permanente, comprese le persone svantaggiate.

(2)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'obiettivo di fare dei sistemi europei di istruzione e di formazione un riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010.

(3)

Gli orientamenti integrati di Lisbona per la crescita e l'occupazione (2005-2008) invitano gli Stati membri a sviluppare sistemi di apprendimento permanente accessibili in grado di rispondere all'evoluzione delle necessità della società e dell'economia della conoscenza. L'adattamento e il rafforzamento delle capacità dei sistemi di istruzione e di formazione sono necessari per migliorarne la rilevanza per il mercato del lavoro. Per conciliare coesione sociale e competitività, gli obiettivi delle politiche dell'istruzione e della formazione dovrebbero quindi essere complementari a quelli della politica economica e della politica del mercato lavoro.

(4)

A seguito della risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (4) («il processo di Copenaghen») e grazie alla successiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali, i paesi SEE-EFTA e i paesi candidati sulla priorità della garanzia della qualità, è stato definito un quadro comune di garanzia della qualità («QCGQ»), tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle buone prassi dei vari paesi partecipanti.

(5)

Secondo la relazione intermedia comune 2004 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (5), il QCGQ per l'istruzione e la formazione professionale (nell'ambito del follow-up della dichiarazione di Copenaghen) e l'elaborazione di una serie concordata di standard, procedure e orientamenti per la garanzia di qualità (6) (in connessione con il processo di Bologna e nel contesto del programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione) dovrebbero essere priorità di primissimo piano per l'Europa.

(6)

Il Consiglio Istruzione del maggio 2004 (7) ha approvato l'approccio QCGQ e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle loro competenze rispettive, a promuoverlo su base volontaria, unitamente ai soggetti interessati.

(7)

La rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (8) ha fornito una piattaforma europea che ha permesso di dare un seguito appropriato alle conclusioni del Consiglio del 2004 e al comunicato di Helsinki, e che ha facilitato una cooperazione duratura tra i paesi.

(8)

Nel 2006 il comunicato di Helsinki ha sottolineato la necessità di sviluppare e applicare ulteriormente strumenti europei comuni riguardanti specificamente l'istruzione e la formazione professionale, sulla base dei principi a cui si ispira il QCGQ, ai quali fanno riferimento le conclusioni del Consiglio del maggio 2004 sulla garanzia della qualità dell'istruzione e la formazione professionale, per promuovere una cultura del miglioramento della qualità e una più ampia partecipazione alla rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.

(9)

La presente raccomandazione istituisce un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento») come strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e a seguire il miglioramento continuo dei loro sistemi di istruzione e la formazione professionale sulla base di riferimenti europei comuni, il quale si basa sul QCGQ e lo sviluppa ulteriormente. Il quadro di riferimento dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione e formazione professionale e ad accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, favorendo così la fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli studenti e l'apprendimento permanente.

(10)

Il quadro di riferimento dovrebbe comprendere un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità che si articoli in pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione dell'istruzione e formazione professionale sulla base di criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni. I sistemi di monitoraggio, comprendenti meccanismi di valutazione interna ed esterna, devono essere opportunamente definiti dagli Stati membri per individuare i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle procedure e le aree da migliorare. Il quadro di riferimento dovrebbe comprendere l'uso di strumenti di misura per fornire dati sull'efficacia.

(11)

Il quadro di riferimento dovrebbe applicarsi al livello di sistema di istruzione e formazione professionale, a quello degli erogatori di istruzione e formazione professionale e a quello dell'attribuzione della qualifica. Esso permette un approccio sistemico della qualità che include e collega i vari livelli e soggetti. Il quadro di riferimento dovrebbe mettere l'accento sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità, combinando valutazione interna ed esterna, revisione e processi di miglioramento, sulla base di misurazioni e di analisi qualitative. Il quadro di riferimento dovrebbe fungere da base per ulteriori sviluppi, mediante la cooperazione ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale.

(12)

Fornendo mezzi concreti a sostegno di una cultura della valutazione e del miglioramento della qualità a tutti i livelli, la presente raccomandazione contribuisce a una politica e a una pratica fondate su dati fattuali, che fungeranno da base per politiche più efficaci e più eque, secondo le conclusioni del 2006 del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione (9).

(13)

La presente raccomandazione fornisce un quadro per l'identificazione, il sostegno e lo scambio delle migliori prassi a livello non soltanto nazionale, ma anche locale e regionale in tutte le reti pertinenti, compresa la rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità.

(14)

La presente raccomandazione tiene conto dei «Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione» figuranti nell'allegato III della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (10) (EQF). Il quadro di riferimento dovrebbe quindi favorire l'attuazione dell'EQF, in particolare la qualità della certificazione dei risultati dell'apprendimento. Esso dovrebbe altresì favorire l'attuazione di altri strumenti europei come il sistema europeo di crediti per l'istruzione e formazione professionale e i principi europei comuni per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

(15)

Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, in quanto si propone di sostenere e completare l'azione degli Stati membri facilitando il rafforzamento della loro cooperazione per accrescere la trasparenza dell'istruzione e formazione professionale e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con la legislazione e la prassi nazionali. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, in quanto non sostituisce né definisce alcun sistema nazionale di garanzia della qualità. Il quadro di riferimento non prescrive alcun sistema né alcun metodo specifico di garanzia della qualità, ma propone principi, criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni che possono contribuire a valutare e a migliorare i sistemi e l'offerta di istruzione e formazione professionale esistenti.

(16)

Gli indicatori di riferimento riportati nell'allegato II sono volti a sostenere la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali e a servire da «strumentario» grazie al quale ogni utente possa scegliere gli indicatori più adeguati alle condizioni del proprio specifico sistema di garanzia della qualità. Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione (11).

(17)

Il quadro di riferimento, se utilizzato ed ulteriormente sviluppato dagli Stati membri, potrebbe aiutarli a migliorare e a sviluppare i loro sistemi di istruzione e formazione professionale, a favorire strategie di apprendimento permanente, un'ulteriore integrazione del mercato europeo del lavoro e l'attuazione dell'EQF, nonché a promuovere una cultura del miglioramento della qualità a tutti i livelli, rispettando nel contempo la grande diversità dei vari sistemi di istruzione nazionali.

(18)

La presente raccomandazione dovrebbe contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, a migliorare l'efficacia della formazione, cercando di garantire che non vi sia abbandono senza qualifica, a migliorare l'interrelazione tra istruzione, formazione e occupazione, a moltiplicare i passaggi tra apprendimento formale, non formale e informale e ad ampliare l'attribuzione delle qualifiche sulla base dell'esperienza acquisita,

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1.

di utilizzare e sviluppare ulteriormente il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento»), i criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori di riferimento riportati negli allegati I e II, allo scopo di migliorare e sviluppare ulteriormente i loro sistemi di istruzione e formazione professionale, favorire strategie di apprendimento permanente e l'attuazione dell'EQF e della Carta europea di qualità per la mobilità, nonché promuovere una cultura del miglioramento della qualità e dell'innovazione a tutti i livelli. Particolare enfasi si dovrebbe porre sulla transizione dall'istruzione e formazione professionale all'istruzione superiore;

2.

di definire in ciascuno Stato membro, entro il 18 giugno 2011, un approccio volto a migliorare, se del caso, i sistemi di garanzia della qualità a livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento, coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

3.

di partecipare attivamente alla rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («rete per il quadro di riferimento») come base per l'ulteriore sviluppo di principi, criteri di riferimento e indicatori, linee guida e strumenti comuni per il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione professionale ai livelli nazionale, regionale o locale, in funzione delle necessità;

4.

di creare, qualora non sia già previsto, un punto nazionale di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e formazione professionale, collegato alle strutture e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro, e che, nel rispetto della prassi nazionale, riunisca gli organismi competenti in questo settore e associ le parti sociali e tutti i soggetti interessati a livello nazionale e regionale, per dare un seguito alle iniziative. I punti di riferimento dovrebbero:

informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete per il quadro di riferimento;

fornire un sostegno attivo per la realizzazione del programma di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

adottare iniziative concrete per promuovere l'ulteriore sviluppo del quadro di riferimento in ambito nazionale;

sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace;

5.

di procedere ogni quattro anni ad una revisione del processo di attuazione — revisione da incorporare una volta su due nelle relazioni nazionali sullo stato di avanzamento elaborate nell'ambito del futuro quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione — sulla base di criteri di riferimento che saranno definiti nella rete per il quadro di riferimento, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri.

APPOGGIANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:

1.

di assistere gli Stati membri nella realizzazione dei compiti suddetti, in particolare facilitando la cooperazione e l'apprendimento reciproco, sperimentando ed elaborando materiale di orientamento e fornendo informazioni sull'evoluzione della qualità dell'istruzione e formazione professionale negli Stati membri;

2.

di promuovere e partecipare insieme agli Stati membri alla rete per il quadro di riferimento, contribuendo all'elaborazione delle politiche in questo settore con proposte e iniziative concrete, in funzione delle necessità;

3.

di assicurare un seguito all'attuazione della presente raccomandazione, presentando ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni per il futuro, tra cui, se necessario, un riesame della presente raccomandazione effettuato in cooperazione con gli Stati membri e associandovi i vari soggetti interessati;

4.

di procedere, sulla base di tale relazione e in cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione dell'attuazione della presente raccomandazione e, se necessario, alla sua revisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Štefan FÜLE


(1)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 136.

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 48.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.

(4)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(5)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  «Realizzare lo spazio europeo dell'istruzione superiore»: Comunicato della conferenza dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore, Berlino, 19 settembre 2003.

(7)  Conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale del 28 maggio 2004.

(8)  La rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale è stata creata dalla Commissione nell'ottobre 2005, in seguito al parere favorevole del Comitato consultivo per la formazione professionale. I suoi membri sono stati designati dagli Stati membri, dai paesi candidati, dai paesi SEE-EFTA e dalle organizzazioni europee delle parti sociali, secondo una precisa procedura.

(9)  GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 3.

(10)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(11)  GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13. .


INTRODUZIONE AGLI ALLEGATI

La presente raccomandazione istituisce un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento»), che comprende un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità (pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione), sulla base di una serie di criteri qualitativi, descrittori e indicatori applicabili alla gestione della qualità a livello sia di sistema sia di erogatori di istruzione e formazione professionale. Il fine non è introdurre nuove norme, ma sostenere l'impegno degli Stati membri, pur preservando la diversità degli approcci da essi adottati.

Il quadro di riferimento dovrebbe essere considerato piuttosto come uno «strumentario» grazie al quale ogni utente può scegliere i descrittori e gli indicatori che ritiene più adeguati alle particolari condizioni del proprio sistema per la garanzia della qualità.

I descrittori (allegato I) e gli indicatori (allegato II) proposti sono forniti unicamente a titolo orientativo e possono essere scelti e applicati dagli utenti del quadro di riferimento in conformità delle rispettive caratteristiche e degli ambiti esistenti, in toto o in parte.

Essi possono essere applicati alla formazione professionale iniziale e/o alla formazione professionale continua, in funzione delle specifiche caratteristiche del sistema di istruzione e formazione professionale di ciascuno Stato membro e del tipo di erogatori di istruzione e formazione professionale.

Devono essere usati unicamente su base volontaria, tenendo conto del loro potenziale valore aggiunto e conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali. Essi non dovrebbero essere considerati né parametri di riferimento né mezzi per riferire o fare raffronti in relazione alla qualità e all'efficacia dei vari sistemi nazionali. La responsabilità del controllo della qualità di tali sistemi continua a ricadere interamente sugli Stati membri.

ALLEGATO I

IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ: CRITERI DI QUALITÀ E DESCRITTORI INDICATIVI  (1)

Il presente allegato propone criteri di qualità e descrittori indicativi comuni destinati ad aiutare gli Stati membri, se questi lo ritengono opportuno, nell'attuazione del quadro di riferimento (2).

Criteri di qualità

Descrittori indicativi a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

Descrittori indicativi a livello dell'erogatore di istruzione e formazione professionale

La pianificazione riflette una visione strategica condivisa dai soggetti interessati e comprende scopi/obiettivi, azioni e indicatori espliciti.

Gli scopi/obiettivi dell'istruzione e formazione professionale sono definiti a medio e a lungo termine e sono collegati agli obiettivi europei

I soggetti interessati partecipano alla definizione degli scopi/obiettivi dell'istruzione e formazione professionale ai vari livelli

Gli obiettivi sono stabiliti e monitorati tramite indicatori specifici (criteri di successo)

Sono stati stabiliti meccanismi e procedure per definire i fabbisogni di formazione

È stata prevista una politica d'informazione per garantire una diffusione ottimale dei risultati nel rispetto delle prescrizioni nazionali/regionali in materia di protezione dei dati

Sono state definite norme e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze delle persone

Gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia di istruzione e formazione professionale sono tenuti in considerazione negli obiettivi locali fissati dagli erogatori di istruzione e formazione professionale

Sono definiti e monitorati scopi/obiettivi e traguardi espliciti

Ha luogo una consultazione continua con i soggetti interessati per individuare i bisogni specifici locali e individuali

Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità sono state assegnate in modo esplicito

Il personale partecipa fin dall'inizio alla pianificazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo della qualità

Gli erogatori prevedono iniziative di cooperazione con altri fornitori di istruzione e formazione professionale

I soggetti interessati partecipano al processo di analisi delle necessità locali

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono di un sistema di qualità esplicito e trasparente

I piani attuativi sono elaborati in consultazione con i soggetti interessati e includono regole esplicite

I piani attuativi sono stabiliti in cooperazione con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione professionale e gli altri soggetti interessati ai vari livelli

I piani attuativi comprendono un esame delle risorse necessarie, delle capacità degli utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari

Sono state elaborate linee guida e norme di attuazione ai vari livelli

I piani attuativi prevedono un sostegno specifico alla formazione degli insegnanti e dei formatori

Le responsabilità degli erogatori di istruzione e formazione professionale nel processo di attuazione sono chiaramente descritte e rese trasparenti

È definito un quadro nazionale e/o regionale di garanzia della qualità che comprende linee guida e norme di qualità a livello di erogatore di istruzione e formazione professionale per incoraggiare il miglioramento continuo e l'autoregolamentazione

Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nei piani attuativi

Partenariati pertinenti e inclusivi sono esplicitamente sostenuti per l'attuazione delle misure previste

Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale specifica i bisogni di formazione degli insegnanti e dei formatori

Il personale si aggiorna regolarmente e coopera con soggetti esterni per rafforzare le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni

Una valutazione dei risultati e dei processi è effettuata regolarmente con l'aiuto di misurazioni

È definita una metodologia di valutazione applicabile alla valutazione interna e a quella esterna

La partecipazione dei soggetti interessati al processo di monitoraggio e di valutazione è concordata e chiaramente descritta

Le norme e i processi nazionali/regionali di miglioramento e garanzia della qualità sono pertinenti e proporzionati alle necessità del settore

I sistemi sono sottoposti ad un'autovalutazione e, se del caso, a un esame interno ed esterno.

Sono attuati sistemi di preallarme

Sono applicati indicatori di prestazione

È effettuata una rilevazione di dati pertinente, regolare e coerente per misurare i successi e individuare le aree da migliorare. Sono definiti metodi appropriati di rilevazione dei dati, per esempio questionari e indicatori/criteri misurabili

Un'autovalutazione è effettuata periodicamente nell'ambito di quadri/regolamenti nazionali e regionali o su iniziativa degli erogatori di istruzione e formazione professionale

La valutazione e la revisione riguardano i processi e i risultati della formazione, compresa la valutazione della soddisfazione dei discenti nonché delle prestazioni e della soddisfazione del personale

La valutazione e la revisione includono meccanismi adeguati ed efficaci per coinvolgere soggetti interessati interni ed esterni

Sono attuati sistemi di preallarme

Revisione

Procedure, meccanismi e strumenti per organizzare le revisioni sono definiti a tutti i livelli

I processi sono riesaminati regolarmente e sono elaborati piani d'azione. I sistemi sono adeguati di conseguenza

Le informazioni sui risultati della valutazione sono rese pubbliche

È raccolto il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento individuale e sull'ambiente di apprendimento e di insegnamento. Esso è utilizzato come base per nuove azioni unitamente al giudizio degli insegnanti

Le informazioni sui risultati della revisione sono rese pubbliche

Le procedure di feedback e di revisione fanno parte di un processo strategico d'apprendimento nell'organizzazione

I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti interessati e sono realizzati piani d'azione appropriati


(1)  Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni tratte dal glossario del CEDEFOP sulla qualità della formazione (documento di lavoro, novembre 2003).

(2)  Un'altra serie di indicatori di qualità è descritta nell'allegato II.

ALLEGATO II

UNA SERIE DI RIFERIMENTO DI INDICATORI DI QUALITÀ SELEZIONATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il presente allegato propone una serie completa di indicatori di qualità selezionati che possono essere utilizzati per facilitare la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale. Questa serie di indicatori sarà sviluppata grazie alla cooperazione europea su base bilaterale e/o multilaterale, utilizzando i dati europei e i registri nazionali.

Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione.

Inoltre, la tabella degli indicatori non include indicatori aggregati a livello nazionale in caso non esistano o siano difficili da ottenere. L'aggregazione di tali indicatori a livello nazionale può essere effettuata in una fase successiva sulla base di un accordo comune tra gli Stati membri, la Commissione e la rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità.

Indicatore

Tipo di indicatore

Scopo della politica

Indicatori generali per l'assicurazione della qualità

N. 1

Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:

a)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa

b)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati

Indicatore di contesto/di input

Promuovere la cultura del miglioramento della qualità a livello di erogatori di istruzione e formazione professionale

Aumentare la trasparenza della qualità della formazione

Migliorare la fiducia reciproca sull'offerta formativa

N. 2

Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:

a)

quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore

b)

ammontare dei fondi investiti

Indicatore di input/processo

Responsabilizzare insegnanti e formatori nel processo di sviluppo della qualità dell'istruzione e formazione professionale

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Accrescere la capacità di apprendimento individuale

Migliorare i risultati ottenuti dai discenti

Indicatori che sostengono gli obiettivi di qualità delle politiche nel campo dell'IFP

N. 3

Tasso di partecipazione ai programmi di IFP:

numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale (1), secondo il tipo di programma e i criteri individuali (2)

Indicatore di input/processo/output

Ottenere informazioni di base sulla capacità di attrazione dell'istruzione e formazione professionale, a livello di sistemi e di erogatori di istruzione e formazione professionale

Indirizzare il sostegno per aumentare l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche per i gruppi svantaggiati

N. 4

Tasso di completamento dei programmi di IFP:

numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di processo/output/risultato

Ottenere informazioni di base sui risultati dell'istruzione e sulla qualità dei processi di formazione

Calcolare i tassi di abbandono rispetto al tasso di partecipazione

Sostenere il completamento con successo come uno dei principali obiettivi di qualità nel settore dell'istruzione e formazione professionale

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

N. 5

Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:

a)

destinazione degli allievi IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali (3)

b)

quota di allievi occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di risultato

Sostenere l'occupabilità

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione e professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

N. 6

Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:

a)

informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali

b)

tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite

Indicatore di risultato

(combinazione di dati qualitativi e quantitativi)

Accrescere l'occupabilità

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'erogazione di un'attività formativa adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

Informazioni sul contesto

N. 7

Tasso di disoccupazione (4) secondo criteri individuali

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

N. 8

Prevalenza di categorie vulnerabili:

a)

percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una regione o in un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso

b)

tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

Sostenere l'accesso all'IFP dei gruppi svantaggiati

Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata per i gruppi svantaggiati

N. 9

Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:

a)

informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli

b)

prova della loro efficacia

Indicatore di contesto/di input

(informazioni qualitative)

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'occupabilità

N. 10

Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP:

a)

informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli

b)

prova della loro efficacia

Indicatore di processo

(informazioni qualitative)

Favorire l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche dei gruppi svantaggiati

Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata


(1)  Per la formazione professionale iniziale: perché un allievo sia considerato come partecipante è necessario un periodo di formazione di sei settimane.

Per l'apprendimento permanente: percentuale della popolazione ammessa a programmi ufficiali di istruzione e formazione professionale.

(2)  Oltre alle informazioni di base sul sesso e l'età, altri criteri sociali possono essere applicati: abbandono della scuola, livello di formazione più elevato, migranti, persone disabili, durata della disoccupazione, ecc.

(3)  Per la formazione professionale iniziale: compresa l'informazione sulla destinazione di quanti hanno interrotto la formazione.

(4)  Definizione conforme a quelle dell'OIL e dell'OCSE: persone di età compresa tra quindici e settantaquattro anni, senza lavoro, che cercano attivamente un'occupazione e sono disposti a iniziare a lavorare.


8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/11


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 155/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini rivestono una funzione chiave ai fini del loro sviluppo personale e professionale nonché della promozione della competitività, dell'occupazione e della coesione sociale nella Comunità. A questo proposito essi dovrebbero agevolare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a soddisfare le necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo. Occorre pertanto promuovere e migliorare a livello comunitario la partecipazione all'apprendimento permanente senza frontiere per tutti, nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati dell'apprendimento individuale ottenuti in contesti formali, non formali e informali.

(2)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha concluso che una maggiore trasparenza delle qualifiche dovrebbe costituire uno dei principali elementi necessari ad adeguare alle esigenze della società della conoscenza i sistemi di istruzione e di formazione nella Comunità. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'accento sull'importanza di migliorare la trasparenza e i metodi di riconoscimento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

(3)

I sistemi di istruzione e formazione professionale, uno dei principali settori dell'apprendimento permanente, sono direttamente legati sia all'istruzione generale e superiore sia alla politica in materia di occupazione e alla politica sociale di ciascuno Stato membro. Attraverso il loro impatto transettoriale, essi promuovono non solo la competitività dell'economia europea e la soddisfazione delle esigenze del mercato del lavoro, ma anche la coesione sociale, l'uguaglianza e la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

(4)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (4) («il processo di Copenaghen») e la relazione intermedia comune 2004 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (5), ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, mentre la relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione (6) sottolinea la necessità di compiere sforzi maggiori per migliorare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e della formazione professionale.

(5)

Le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 15 novembre 2004 sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (VET) hanno dato la priorità allo sviluppo e all'applicazione di un sistema europeo di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale al fine di consentire ai discenti di far valere i risultati conseguiti nei loro percorsi di apprendimento quando si trasferiscono da un sistema di formazione professionale a un altro.

(6)

Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale («ECVET») inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati comprovati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la comprensione generale dei risultati dell'apprendimento dei cittadini nonché la loro trasparenza, mobilità transnazionale e portabilità tra gli Stati membri e, se del caso, all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere, come pure la mobilità e la portabilità delle qualifiche a livello nazionale fra diversi settori dell'economia e all'interno del mercato del lavoro; inoltre, contribuirà a sviluppare e potenziare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione.

(7)

È opportuno che il sistema ECVET si basi sui principi e sulle specifiche tecniche di cui all'allegato II. Inoltre esso dovrebbe fondarsi sui principi comuni in materia di assicurazione della qualità definiti nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale e nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale (7).

(8)

Il sistema ECVET è applicabile per tutti i risultati dell'apprendimento conseguibili in linea di principio attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento a tutti i livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente («EQF») e successivamente trasferiti e riconosciuti. La presente raccomandazione contribuisce pertanto al conseguimento dei più ampi obiettivi della promozione dell'apprendimento permanente e dell'accrescimento dell'occupabilità, dell'apertura alla mobilità e dell'inclusione sociale dei lavoratori e dei discenti. Essa facilita in particolare lo sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti attraverso l'apprendimento non formale e informale.

(9)

L'esistenza di principi di assicurazione della qualità trasparenti, lo scambio di informazioni e lo sviluppo di partenariati tra le istituzioni competenti per le qualifiche, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale e le altre parti in causa dovrebbero contribuire alla creazione di un clima di fiducia reciproca e dovrebbero agevolare l'applicazione della presente raccomandazione.

(10)

La presente raccomandazione dovrebbe migliorare la compatibilità, la comparabilità e la complementarità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti («ECTS») utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, contribuendo pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

(11)

La convalida dei risultati comprovati dell'apprendimento non formale e informale dovrebbe essere promossa conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sui principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

(12)

La presente raccomandazione integra la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (8), la quale raccomanda agli Stati membri di promuovere stretti collegamenti tra l'EQF e gli esistenti o futuri sistemi europei di trasferimento e cumulo di crediti nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. Mentre l'EQF ha come principale obiettivo l'aumento della trasparenza, della comparabilità e della trasferibilità delle qualifiche acquisite, il sistema ECVET è inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in vista dell'acquisizione di una qualifica.

(13)

La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (9) e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (10).

(14)

La presente raccomandazione dovrebbe agevolare l'impegno delle competenti autorità locali e regionali nell'attività di collegamento, laddove opportuno, dei quadri e dei sistemi nazionali o di altro tipo in materia di qualifiche con il sistema ECVET.

(15)

La presente raccomandazione non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (11), che attribuisce diritti e doveri sia alla pertinente autorità nazionale sia al lavoratore migrante. L'utilizzo del sistema ECVET non dovrebbe influenzare l'accesso al mercato del lavoro allorché le qualifiche professionali siano state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE. Inoltre, il sistema ECVET non comporta per i cittadini alcun diritto di ottenere il riconoscimento automatico dei risultati dell'apprendimento o dei punti.

(16)

L'introduzione e l'attuazione del sistema ECVET sono volontarie ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato e possono quindi aver luogo solo in conformità delle leggi e regolamentazioni nazionali esistenti.

(17)

Poiché gli obiettivi della presente raccomandazione, ossia sostenere e completare le attività degli Stati membri, facilitare la cooperazione tra gli stessi, incrementare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione o degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, nella misura in cui non sostituisce né definisce le qualifiche, i sistemi di qualifiche o i sistemi di crediti nazionali, non prescrive specifici risultati dell'apprendimento o competenze personali, né auspica o richiede la frammentazione o l'armonizzazione dei sistemi delle qualifiche,

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI DI:

1.

promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale («ECVET») illustrato negli allegati I e II, a tutti i livelli dell'EQF in riferimento alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

2.

creare le condizioni necessarie e adottare misure, se del caso, in modo che dal 2012, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali ed alla luce di sperimentazioni e prove, il sistema ECVET possa essere gradualmente applicato alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale a tutti i livelli dell'EQF e utilizzato allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona in contesti formali e, se del caso, non formali e informali;

3.

promuovere lo sviluppo di reti e partenariati nazionali ed europei, cui partecipino autorità e istituzioni responsabili in materia di qualifiche e diplomi, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale, le parti sociali e le altre parti in causa, finalizzate a sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET;

4.

garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET, facilitando nel contempo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti «Europass» rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

5.

applicare, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, i principi comuni di assicurazione della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale definiti nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale in sede di utilizzo del sistema ECVET, in particolare con riferimento alla valutazione, alla convalida e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento;

6.

assicurarsi dell'esistenza ai livelli appropriati di meccanismi operativi di monitoraggio e di coordinamento, conformemente alla legislazione, alle strutture e alle prescrizioni di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la qualità, la trasparenza e la coerenza delle iniziative adottate per applicare il sistema ECVET.

APPOGGIANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1.

sostenere gli Stati membri nell'espletamento dei compiti di cui ai punti da 1 a 6 e nell'utilizzo dei principi e delle specifiche tecniche del sistema ECVET quali definiti nell'allegato II, in particolare facilitando la sperimentazione, la collaborazione, l'apprendimento reciproco, la promozione e l'avvio di azioni di consultazione e informazione, garantendo nel contempo l'accesso al materiale di orientamento per tutti i cittadini interessati;

2.

sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri, esperti e utenti nazionali ed europei, un manuale e strumenti d'uso nonché adeguare i documenti Europass pertinenti; sviluppare know-how per il miglioramento della compatibilità e complementarità tra il sistema ECVET e l'ECTS utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, in collaborazione con esperti in materia di istruzione e formazione professionale nonché di istruzione superiore e con utenti a livello nazionale ed europeo; e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

3.

promuovere, partecipandovi con gli Stati membri, una rete ECVET europea comprendente le parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e le istituzioni nazionali competenti al fine di diffondere e sostenere il sistema ECVET negli Stati membri e costituire una piattaforma sostenibile per lo scambio di informazioni ed esperienze tra Stati membri; istituire, nell'ambito di tale rete, un gruppo di utenti del sistema ECVET al fine di contribuire all'aggiornamento del manuale d'uso e al miglioramento della qualità e della coerenza globale del processo di cooperazione per l'applicazione del sistema ECVET;

4.

seguire e verificare le iniziative adottate, compresi i risultati delle sperimentazioni e delle prove e, previa valutazione delle iniziative condotte in collaborazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 giugno 2014, in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro, includendo, se necessario, un riesame e un adeguamento della presente raccomandazione che comprendano l'aggiornamento degli allegati e del materiale di orientamento, in cooperazione con gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Štefan FÜLE


(1)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 140.

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 48.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.

(4)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(5)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU C 86 del 5.4.2008, pag. 1.

(7)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU C 111 del 6.5.2008, pag.1.

(9)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(10)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(11)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini della presente raccomandazione si intendono per:

a)

«qualifica»: il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto allorché un'istituzione competente stabilisce che una persona ha conseguito risultati dell'apprendimento a un determinato livello;

b)

«risultati dell'apprendimento»: l'indicazione in termini di conoscenze, abilità e competenze di ciò che un beneficiario di una formazione sa, comprende ed è in grado di fare una volta che ha completato un processo di apprendimento;

c)

«unità di risultati dell'apprendimento» (unità): un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate;

d)

«credito per i risultati dell'apprendimento» (credito): una serie di risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o altre qualifiche;

e)

«istituzione competente»: l'istituzione responsabile della concezione e dell'attribuzione di qualifiche o del riconoscimento di unità o altre funzioni connesse al sistema ECVET, quali l'attribuzione di punti ECVET alle qualifiche e alle unità, la valutazione, la convalida e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, nel rispetto delle norme e delle prassi dei paesi partecipanti;

f)

«valutazione dei risultati dell'apprendimento»: i metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza;

g)

«convalida dei risultati dell'apprendimento»: il processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, conseguiti da una persona, corrispondono ai risultati specifici che possono essere richiesti per un'unità o una qualifica;

h)

«riconoscimento dei risultati dell'apprendimento»: il processo in cui sono attestati i risultati dell'apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l'attribuzione di unità o qualifiche;

i)

«punti ECVET»: una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell'apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica.


ALLEGATO II

ECVET — PRINCIPI E SPECIFICHE TECNICHE

ECVET è un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento ai fini del raggiungimento di una qualifica. Gli strumenti e la metodologia di ECVET comprendono la descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento con i relativi punti, un processo di trasferimento e di accumulazione, nonché documenti integrativi quali accordi in materia di apprendimento, le trascrizioni degli archivi ed i manuali d'uso ECVET.

ECVET è inteso a facilitare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conformemente alla legislazione nazionale, nel quadro della mobilità, in vista del conseguimento di una qualifica. Occorre rilevare che ECVET non comporta per i cittadini alcun diritto di ottenere il riconoscimento automatico dei risultati dell'apprendimento o dei punti. La sua applicazione per una determinata qualifica è conforme alla legislazione, alle norme ed alle regolamentazioni applicabili negli Stati membri e si basa sui seguenti principi e sulle seguenti specifiche tecniche.

1.   Unità di risultati dell'apprendimento

Un'unità è un elemento della qualifica costituito da un complesso coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate e convalidate con una serie di punti ECVET associati. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali e, se del caso, non formali e informali), nel rispetto della legislazione nazionale relativa all'accumulazione delle unità ed al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento.

Le unità che costituiscono una qualifica dovrebbero essere:

descritte in termini leggibili e comprensibili con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze in esse contenute;

costruite e organizzate in modo coerente con riguardo alla qualifica generale;

articolate in modo tale da consentire la distinta valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità.

Un'unità può riguardare un'unica qualifica o essere comune a diverse qualifiche. I risultati dell'apprendimento attesi che definiscono un'unità possono essere conseguiti indipendentemente dal luogo o dalle modalità di ottenimento. Un'unità pertanto non va confusa con un elemento di un programma di apprendimento formale o di una formazione.

Le norme e le procedure finalizzate alla definizione delle caratteristiche delle unità di risultati dell'apprendimento e alla combinazione e all'accumulazione di unità per una determinata qualifica sono definite dalle istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione conformemente alle norme nazionali o regionali.

Le specifiche per un'unità dovrebbero includere:

il titolo generale dell'unità;

il titolo generale della qualifica (o delle qualifiche) cui l'unità si riferisce, laddove applicabile;

il riferimento della qualifica secondo il livello dell'EQF e, se del caso, il livello del quadro nazionale delle qualifiche («NQF») con i punti dei crediti ECVET associati alla qualifica;

i risultati dell'apprendimento contenuti nell'unità;

le procedure e i criteri di valutazione di tali risultati dell'apprendimento;

i punti ECVET associati all'unità;

se del caso, la validità in termini di tempo dell'unità.

2.   Trasferimento e accumulazione dei risultati dell'apprendimento, partnership ECVET

Nel sistema ECVET, le unità dei risultati dell'apprendimento conseguite in un contesto sono valutate e, se la valutazione è positiva, sono successivamente trasferite verso un altro contesto. In questo secondo ambito esse sono convalidate e riconosciute dall'istituzione competente come parte dei requisiti richiesti per la qualifica che la persona desidera ottenere. Le unità di risultati dell'apprendimento possono pertanto essere accumulate in vista dell'acquisizione di tale qualifica, conformemente alle norme nazionali o regionali. Le procedure e gli orientamenti concernenti la valutazione, la convalida, l'accumulazione e il riconoscimento delle unità dei risultati dell'apprendimento sono delineate dalle pertinenti istituzioni competenti e dai partner coinvolti nel processo di formazione.

Il trasferimento di crediti basato sul sistema ECVET e applicato ai risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali dovrebbe essere facilitato dall'istituzione di partnership e reti fra istituzioni competenti, ciascuna delle quali avrebbe facoltà, nel proprio contesto, di rilasciare qualifiche o unità o di attribuire crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti in vista del loro trasferimento e della loro convalida.

L'istituzione di partenariati mira a:

creare un quadro generale di collaborazione e di messa in rete tra i partner sulla base di protocolli d'intesa al fine di promuovere l'instaurarsi di un clima di fiducia reciproca;

agevolare la definizione da parte dei partner di disposizioni specifiche in merito al trasferimento dei crediti.

Il protocollo d'intesa dovrebbe confermare che i partner:

si riconoscono reciprocamente lo status di istituzione competente;

ritengono soddisfacenti ai fini del trasferimento dei crediti i criteri e le procedure adottati dai partner in materia di assicurazione della qualità, valutazione, convalida e riconoscimento;

approvano le condizioni per il funzionamento della partnership, quali obiettivi, durata e accordi per il riesame del protocollo d'intesa;

concordano sulla comparabilità delle qualifiche interessate ai fini del trasferimento dei crediti, utilizzando i livelli di riferimento stabiliti dal quadro europeo delle qualifiche;

individuano altre parti e istituzioni competenti che potrebbero partecipare al processo in questione e ne precisano le funzioni.

Ai fini dell'applicazione del sistema ECVET ai risultati dell'apprendimento conseguiti in un contesto non formale e informale o al di fuori del quadro di un protocollo d'intesa, l'istituzione competente autorizzata a rilasciare qualifiche o unità o ad attribuire crediti deve fissare le procedure e i meccanismi idonei all'individuazione, alla convalida e al riconoscimento di tali risultati attraverso l'attribuzione delle relative unità e degli associati punti ECVET.

3.   Accordo di apprendimento e libretto personale

Ai fini del trasferimento di crediti con la partecipazione di due partner e di uno specifico discente in mobilità, le due istituzioni competenti coinvolte nel processo di formazione e convalida e il beneficiario della formazione stipulano, nel quadro di un protocollo d'intesa, un accordo di apprendimento. In tale accordo:

dovrebbe essere operata una distinzione tra istituzione competente di provenienza e ospitante (1);

sono specificate le particolari condizioni per un periodo di mobilità quali l'identità del soggetto beneficiario della formazione, la durata del periodo di mobilità, i risultati dell'apprendimento attesi e gli associati punti ECVET.

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza dovrebbe convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

I trasferimenti tra partner possono riguardare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e, se del caso, non formali e informali. Pertanto il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento conseguiti prevede tre stadi:

l'istituzione ospitante valuta i risultati dell'apprendimento conseguiti e attribuisce al soggetto beneficiario della formazione i pertinenti crediti; i risultati dell'apprendimento conseguiti e i corrispondenti punti ECVET sono registrati nel suo «libretto personale» (2);

l'istituzione di provenienza convalida i crediti come un'idonea attestazione dei risultati conseguiti dal soggetto in questione;

l'istituzione di provenienza riconosce quindi i risultati dell'apprendimento conseguiti. Tale riconoscimento determina l'attribuzione delle unità e dei corrispondenti punti ECVET secondo le norme del sistema nazionale.

La convalida e il riconoscimento da parte dell'istituzione competente di provenienza dipende dalla valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento effettuata dall'istituzione ospitante, conformemente alle procedure e ai criteri di assicurazione della qualità convenuti.

4.   Punti ECVET

I punti ECVET forniscono informazioni supplementari sulle qualifiche e sulle unità in forma numerica. Essi hanno valore solo in funzione dei risultati dell'apprendimento per la qualifica specifica cui si riferiscono e riflettono il conseguimento e l'accumulazione di unità. Ai fini di un approccio comune per l'uso dei punti ECVET si prevede l'attribuzione convenzionale di 60 punti ai risultati dell'apprendimento che ci si attende siano conseguiti in un anno di istruzione e formazione professionale formale a tempo pieno.

Nel sistema ECVET i punti sono normalmente attribuiti in due fasi: dapprima alla qualifica nel suo insieme e poi alle sue unità. Per una determinata qualifica si prende come riferimento un contesto di apprendimento formale e per convenzione si attribuisce il numero totale di punti per tale qualifica. A partire da questo totale sono quindi attribuiti a ciascuna unità punti ECVET in funzione del loro peso relativo nell'ambito della qualifica.

Per le qualifiche che non dispongono di un percorso di apprendimento formale di riferimento, punti ECVET possono essere attribuiti attraverso stime sulla base di confronti con altre qualifiche che presentano un contesto formale di riferimento. Per determinare la comparabilità delle qualifiche, l'istituzione competente dovrebbe far riferimento all'equivalente livello EQF o eventualmente NQF o alle analogie tra i risultati dell'apprendimento in un settore professionale strettamente correlato.

Il peso relativo di un'unità di risultati dell'apprendimento, con riguardo alle qualifiche, dovrebbe essere determinato sulla base dei seguenti criteri o di una loro combinazione:

l'importanza relativa dei risultati dell'apprendimento che costituiscono l'unità ai fini della partecipazione al mercato del lavoro, di progressi verso altri livelli di qualifica o dell'integrazione sociale;

la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento nell'unità;

lo sforzo necessario per acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'unità.

Il peso relativo di una qualsiasi unità comune a molteplici qualifiche, espressa in punti ECVET, può variare da una qualifica all'altra.

L'attribuzione di punti ECVET rientra normalmente nella concezione delle qualifiche e delle unità. Essa spetta all'istituzione competente responsabile della definizione e della realizzazione della qualifica o appositamente incaricata di espletare tale compito. Nei paesi in cui esiste già un sistema nazionale di punti, le pertinenti istituzioni competenti stipulano accordi per la conversione dei punti nazionali in punti ECVET.

L'acquisizione di una qualifica o di un'unità determina l'attribuzione degli associati punti ECVET, indipendentemente dal tempo effettivo necessario per conseguirli.

Normalmente il trasferimento di un'unità comporta il trasferimento dei corrispondenti punti ECVET, in maniera tale che essi sono inclusi quando i risultati dell'apprendimento trasferiti sono riconosciuti, conformemente alle norme nazionali o regionali. Spetta all'istituzione competente riconsiderare, se necessario, i punti ECVET di cui tener conto, a condizione che le norme e le metodologie all'uopo stabilite siano trasparenti e ispirate a principi di assicurazione della qualità.

Qualsiasi qualifica acquisita attraverso un apprendimento non formale o informale per il quale può essere individuato un percorso di apprendimento formale di riferimento e le corrispondenti unità producono gli stessi punti ECVET del riferimento, dato che vengono conseguiti i medesimi risultati dell'apprendimento.


(1)  L'istituzione di provenienza è l'organismo che convalida e riconosce i risultati dell'apprendimento conseguiti dal soggetto beneficiario della formazione. L'istituzione ospitante è quella che eroga la formazione per i risultati di apprendimento considerati e valuta i risultati conseguiti.

(2)  Un libretto personale è un documento che elenca i risultati dell'apprendimento valutati, nonché le unità e i punti ECVET attribuiti al soggetto beneficiario della formazione.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/19


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 luglio 2009

2009/C 155/03

1 euro =


 

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INR

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67,6140


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/20


Invito a presentare proposte TREN/SUB/01-2009

2009/C 155/04

La Commissione europea intende assegnare sovvenzioni per un importo globale indicativo di 4 750 000 EUR destinati a promuovere gli obiettivi della politica dei trasporti. Le priorità politiche sono state stabilite nel programma di lavoro 2009 adottato dalla Commissione europea.

I principali temi selezionati riguardano la sicurezza stradale, sicurezza dei trasporti e mercato interno (navigazione fluviale e trasporto marittimo).

Le informazioni relative a questo invito a presentare proposte sono disponibili sul sito della Direzione generale dell’energia e dei trasporti al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm


Banca europea per gli investimenti

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/21


Invito a presentare proposte

La Banca europea per gli investimenti propone due nuove borse di studio nel quadro del programma EIBURS, che fa parte dell’azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca

2009/C 155/05

La Banca europea per gli investimenti riunisce la gran parte dei suoi rapporti istituzionali con le università in un’iniziativa specifica a favore della ricerca universitaria composta da tre programmi distinti:

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), il programma di patrocinio della ricerca universitaria,

STAREBEI (STAges de REcherche BEI, stage di ricerca presso la BEI), un programma che finanzia giovani ricercatori impegnati in progetti congiunti BEI-Università, e

BEI University Networks, un meccanismo di cooperazione destinato alle reti universitarie che dimostrano aspetti particolarmente interessanti per il sostegno agli obiettivi del Gruppo BEI.

EIBURS offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in filoni o temi di ricerca di significativo interesse per la Banca con una dotazione complessiva di 100 000 euro all’anno per un periodo di tre anni. Le borse di studio sono assegnate, tramite una procedura selettiva, a facoltà o ad istituti di ricerca universitari dei Paesi dell’UE, dei Paesi aderenti e in via di adesione, che presentano un comprovato know-how in ambiti d’interesse prescelti da parte della BEI, consentendo loro di ampliare le loro attività nei campi di ricerca selezionati. La proposta ritenuta sarà costituita da una varietà di risultati (studi di ricerca, organizzazione di corsi e seminari, attività di collegamento, diffusione dei risultati ecc.) che faranno parte dell’accordo contrattuale con la Banca.

Il programma EIBURS ha stabilito due nuovi filoni di ricerca per l’anno accademico 2009-2010:

—   Lo sviluppo dei servizi amministrativi pubblici on line in Europa

La Strategia di Lisbona rinnovata ed il Piano di ripresa economica europea evidenziano come la realizzazione, in ogni parte dell’Europa, d’infrastrutture informatiche a banda larga e ad alta velocità sia determinante per accelerare l’uso di applicativi di supporto ai servizi on line diretti a sostenere la produttività. Dato che gli incentivi di mercato possono dimostrarsi all’inizio carenti a tale fine, si ritiene che spetti al settore pubblico svolgere il ruolo principale di incentivo alla domanda di applicativi informatici per dare una giustificazione economica alla messa in atto di tali infrastrutture. Il settore pubblico potrebbe, allo stesso tempo, trarne notevoli vantaggi in termini di produttività, sia rendendo i servizi esistenti più efficienti oppure sviluppandone nuovi. Esso potrebbe investire nelle reti infrastrutturali necessarie (vista la sua specificità di bene pubblico e la necessità di un accesso aperto) e specificare i tipi di servizi previsti che tali infrastrutture sosterrebbero (approccio basato sulla resa effettiva, output-based approach).

Il programma di ricerca dovrebbe trattare gli aspetti seguenti: valutare il potenziale d’attuazione di diversi tipi di servizi amministrativi pubblici on-line (ad esempio l’e-governo, l’e-sanità, l’e-istruzione); identificare i ruoli svolti rispettivamente dal settore pubblico e privato e le modalità più efficienti di realizzazione (soprattutto nel contesto di un accordo di partenariato pubblico-privato); tenere conto delle nuove azioni a livello dell’UE, quali l’iniziativa di guida di mercato e gli approvvigionamenti nella fase pre-commerciale, ove il settore pubblico è chiamato a svolgere un ruolo principale di stimolo alla nascita di nuovi mercati. Infine, il programma dovrebbe anche riflettere l’interesse pubblico nello sviluppo d’iniziative, sul lato della domanda, basate su infrastrutture TIC in altri settori quali i trasporti ed in particolare l’energia, ove il contributo delle TIC è stato considerato rilevante ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica.

Il progetto potrebbe comprendere altre attività di ricerca che il centro universitario auspica intraprendere con il sostegno finanziario, tra le quali (i) l’organizzazione di corsi e di seminari, (ii) la creazione di banche di dati e d’indagini e (iii) studi di casi approfonditi.

—   Valutazione economico-finanziaria degli impatti ambientali

La valutazione economica e finanziaria dell’ambiente e delle sue implicazioni sul benessere dell’uomo risulta particolarmente pertinente con i temi interconnessi del cambiamento climatico e della biodiversità, che saranno le grandi tematiche globali del ventunesimo secolo.

Il cambiamento climatico è gia in atto: il pianeta si sta riscaldando ed il fenomeno comporta cambiamenti ad esso annessi, peggiorando gli attuali effetti perversi sugli ecosistemi e la biodiversità.

In particolare, gli ecosistemi come le foreste, le zone umide e costiere sono minacciati da un processo costante di distruzione e di frammentazione dell’habitat che, a sua volta, compromette pesantemente anche i vari servizi agli ecosistemi — come il controllo delle piene, l’impollinazione, la preservazione dei terreni sani e la cattura del carbonio. È necessario assicurare la funzionalità a lungo termine di tali ecosistemi per mantenere i servizi che essi offrono. Gli ecosistemi sani resistono meglio agli effetti negativi del cambiamento climatico e all’annessa variabilità climatica.

In tale contesto, sulla base degli attuali risultati di ricerca ed empirici, la BEI invita a presentare proposte di ricerca su ciascuno o ambedue i campi seguenti e collegati tra di loro:

I costi/benefici della protezione degli ecosistemi nel contesto del cambiamento climatico, prendendo atto della necessità di impegnarsi a contrastare le minacce esistenti per rafforzare la capacità di ripresa contro gli effetti del cambiamento climatico, nonché il ruolo svolto ed il valore degli ecosistemi sani sia sotto il profilo dell’attenuazione che dell’adattamento al cambiamento climatico;

L’utilizzo di approcci di mercato per quanto riguarda la tutela e il potenziamento dei servizi degli ecosistemi, sulla base delle esperienze riportate dal mercato del carbonio.

La data ultima di scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 30 settembre 2009, oltre la quale le proposte ricevute tardivamente non saranno prese in considerazione. I fascicoli dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

EIB-Universities Research Action

100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Lussemburgo

LUSSEMBURGO

Alla c.a. della D.ssa Luisa Ferreira, Coordinatrice.

Per più ampie informazioni riguardo al sistema di selezione EIBURS e agli altri programmi e meccanismi, si prega di consultare il sito web della BEI all’indirizzo: www.eib.org/universities


Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/23


AVVISO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/100-101/09

2009/C 155/06

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i concorsi generali seguenti per assumere assistenti addetti a mansioni di segreteria (AST 1) di cittadinanza bulgara e rumena:

EPSO/AST/100/09 — Assistenti di cittadinanza bulgara (BG)

EPSO/AST/101/09 — Assistenti di cittadinanza rumena (RO)

Il bando di concorso è pubblicato esclusivamente nelle lingue bulgara e rumena nella Gazzetta ufficiale C 155 A dell'8 luglio 2009.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito EPSO http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5570 — Platinum/Delphi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 155/07

1.

In data 30 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Platinum Equity LLC («Platinum», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo di parti dell’impresa Delphi Corporation («Delphi», Stati Uniti) mediante acquisto di quote e attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Platinum: private equity,

Delphi: fabbricazione di prodotti di elettronica mobile e sistemi di trasporto per l’industria automobilistica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5570 — Platinum/Delphi, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.