ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
18 marzo 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2008/C 071E/01

Posizione comune (CE) n. 3/2008, del 20 dicembre 2007, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE

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2008/C 071E/02

Posizione comune (CE) n. 4/2008, del 20 dicembre 2007, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

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IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 71/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2008

definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007

in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE

(2008/C 71 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.

(2)

Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), si stabilisce che l'ambiente, la salute e la qualità della vita sono le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

(3)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), definisce una strategia per combattere l'inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

(4)

Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, al suo paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

(5)

Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.

(6)

Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.

(7)

La decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (5), istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione, alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.

(8)

Nell'ottica dell'interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (6), e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

(9)

Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (7), nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (8), nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (9), nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (10), e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e dovrebbero essere abrogate.

(10)

L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine e per questo motivo, per definire gli SQA è opportuno basarsi sui dati relativi agli effetti acuti e cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine.

(11)

Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie (deviazioni estreme dalla media) e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici attraverso la procedura di comitato.

(12)

In questa fase è opportuno, per la maggior parte delle sostanze, limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Per consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, essi dovrebbero poter monitorare e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.

(13)

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Infine, poiché i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti perché consentono agli Stati membri di monitorare la presenza di alcune sostanze per valutare l'impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.

(14)

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (11), e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l'estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(15)

In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata.

(16)

Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica. Le scadenze per l'arresto o l'eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì essere possibile valutare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.

(17)

Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della tutela delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (12).

(18)

Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell'inventario. È opportuno tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all'applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un anno all'altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio per le diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (13).

(19)

Per ottimizzare l'uso dell'inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

(20)

Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di un SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

(21)

Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria e, se del caso, presentare opportune proposte.

(22)

Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (14), del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (15), e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (16), istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l'allegato X della direttiva 2000/60/CE sia sostituito di conseguenza.

(23)

Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (17), e nella direttiva 2000/60/CE e, se gli SQA sono mantenuti o rivisti, deve essere garantito almeno lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell'inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva 2000/60/CE e a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

(24)

Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

(25)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per loro stessi e nell'interesse della Comunità, le proprie tabelle, illustrando, per quanto possibile, la correlazione tra la presente direttiva e le misure di recepimento, e a pubblicarle.

(26)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (19).

(28)

In particolare, la Commissione ha il potere di modificare il punto 3 della parte B dell'allegato I. Tale misura di portata generale intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbe essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

Definizioni

Le definizioni stabilite nella direttiva 2000/60/CE si applicano ai fini della presente direttiva.

Articolo 3

Standard di qualità ambientale

1.   Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, ai corpi idrici superficiali.

Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B.

2.   In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti all'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura:

a)

applicano, per il mercurio e i relativi composti, un SQA di 20 μg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, un SQA di 10 μg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, un SQA di 55 μg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;

b)

fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dall'SQA per le acque di cui all'allegato I, parte A;

c)

determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo; e

d)

notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, le sostanze per le quali gli SQA sono stati fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, l'SQA alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definirli, le categorie di acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio e il giustificativo di tale frequenza.

La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2000/60/CE un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota viii), parte A, dell'allegato I.

3.   Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota (con particolare attenzione per le sostanze n. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30) in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.

4.   La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli SQA che figurano nell'allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

5.   L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 4

Zone di mescolamento

1.   Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di uno o più inquinanti nell'ambito di tali zone di mescolamento possono superare gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

2.   Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3.   Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:

a)

limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b)

proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina precedente, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

Articolo 5

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1.   Utilizzando le informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, gli Stati membri istituiscono un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di un distretto idrografico all'interno del loro territorio.

2.   Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

4.   Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell'analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

5.   La Commissione verifica entro il 2025 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

Articolo 6

Inquinamento transfrontaliero

1.   Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva in seguito al superamento di un SQA se può dimostrare che:

a)

il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;

b)

a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione; e

c)

ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.

2.   Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Riesame

Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni. Essa riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, corredandola, se del caso, di opportune proposte.

Articolo 8

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 9

Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1.   L'allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.

2.   Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 10

Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1.   Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.

2.   Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (20).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 20 dicembre 2007, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(5)  GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

(6)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(7)  GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(8)  GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(9)  GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(10)  GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

(11)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

(12)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(13)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/50/CE della Commissione (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 15).

(14)  GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

(15)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(16)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(17)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(18)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(19)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(20)  Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva.


ALLEGATO I

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti

PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)

AA: media annua

CMA: concentrazione massima ammissibile

Unità di misura: [μg/l]

N.

Denominazione della sostanza

Numero CAS (1)

SQA-AA (2)

Acque superficiali interne (3)

SQA-AA (2)

Altre acque di superficie

SQA-CMA (4)

Acque superficiali interne (3)

SQA-CMA (4)

Altre acque di superficie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Alacloro

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antracene

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazina

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Difeniletere bromato (5)

32534-81-9

0,0005

0,0002

Non applicabile

Non applicabile

(6)

Cadmio e composti

(in funzione della classe di durezza dell'acqua) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (Classe 1)

0,08 (Classe 2)

0,09 (Classe 3)

0,15 (Classe 4)

0,25 (Classe 5)

0,2

≤ 0,45 (Classe 1)

0,45 (Classe 2)

0,6 (Classe 3)

0,9 (Classe 4)

1,5 (Classe 5)

 

(6 bis)

Tetracloruro di carbonio (7)

56-23-5

12

12

Non applicabile

Non applicabile

(7)

Alcani, C10-13, cloro

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Clorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Clorpirifos (Clorpirifos etile)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Antiparassitari del ciclodiene:

Aldrin (7)

Dieldrin (7)

Endrin (7)

Isodrin (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

Non applicabile

Non applicabile

(9 ter)

DDT totale (8)  (7)

Non applicabile

0,025

0,025

Non applicabile

Non applicabile

p,p'-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

Non applicabile

Non applicabile

(10)

1,2-Dicloroetano

107-06-2

10

10

Non applicabile

Non applicabile

(11)

Diclorometano

75-09-2

20

20

Non applicabile

Non applicabile

(12)

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

Non applicabile

Non applicabile

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluorantene

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Esaclorobenzene

118-74-1

0,01 (9)

0,01 (9)

0,05

0,05

(17)

Esaclorobutadiene

87-68-3

0,1 (9)

0,1 (9)

0,6

0,6

(18)

Esaclorocicloesano

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Piombo e composti

7439-92-1

7,2

7,2

Non applicabile

Non applicabile

(21)

Mercurio e composti

7439-97-6

0,05 (9)

0,05 (9)

0,07

0,07

(22)

Naftalene

91-20-3

2,4

1,2

Non applicabile

Non applicabile

(23)

Nichel e composti

7440-02-0

20

20

Non applicabile

Non applicabile

(24)

Nonilfenolo

(4-Nonilfenolo)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Octilfenolo

(1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)

140-66-9

0,1

0,01

Non applicabile

Non applicabile

(26)

Pentaclorobenzene

608-93-5

0,007

0,0007

Non applicabile

Non applicabile

(27)

Pentaclorofenolo

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (10)

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Benzo(a)pirene

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

Σ = 0,03

Σ = 0,03

Non applicabile

Non applicabile

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

Σ = 0,002

Σ = 0,002

Non applicabile

Non applicabile

Indeno(1,2,3-cd)pirene

193-39-5

(29)

Simazina

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

Tetracloroetilene (8)

127-18-4

10

10

Non applicabile

Non applicabile

(29 ter)

Tricloroetilene (7)

79-01-6

10

10

Non applicabile

Non applicabile

(30)

Tributilstagno (composti) (Tribulstagno catone)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Triclorobenzeni

12002-48-1

0,4

0,4

Non applicabile

Non applicabile

(32)

Triclorometano

67-66-3

2,5

2,5

Non applicabile

Non applicabile

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

Non applicabile

Non applicabile

PARTE B: APPLICAZIONE DEGLI SQA DI CUI ALLA PARTE A

1.

Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard prescritto.

Il calcolo della media aritmetica e il metodo analitico utilizzato devono essere conformi alla decisione …/… della Commissione, del …, che adotta specifiche tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché alla metodologia per applicare un SQA quando non sia disponibile alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza.

2.

Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli CMA-SQA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire il grado di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al relativo CMA-SQA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

3.

Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito «metalli»). Per i metalli l'SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati membri possono tener conto di questi fattori:

a)

le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la conformità al valore fissato per l'SQA; e

b)

la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (AA-SQA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

(3)  Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(4)  Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA). Quando compare la dicitura «Non applicabile» riferita agli CMA-SQA, si ritiene che i valori AA-SQA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scariche continue, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

(5)  Per il gruppo di sostanze prioritarie «difenileteri bromati» (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per i congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(6)  Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: < 40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7)  Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

(8)  Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

(9)  Se non applicano SQA per il biota, gli Stati membri introdurranno SQA più rigorosi per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli SQA per il biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE la motivazione e la base del ricorso a tale approccio, gli SQA alternativi per le acque fissati, inclusi i dati e la metodologia utilizzata per ottenerli nonché le categorie di acque superficiali a cui si applicheranno.

(10)  Per il gruppo di sostanze prioritarie «idrocarburi policiclici aromatici» (IPA) (voce n. 28) è applicabile ogni singolo SQA, devono cioè essere rispettati l'SQA per il benzo(a)pirene, l'SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l'SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

(11)  GU L …


ALLEGATO II

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

Elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque

Numero

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Denominazione della sostanza prioritaria (3)

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

 

(5)

Non applicabile

Non applicabile

Difeniletere bromato (4)

X (5)

 

32534-81-9

Non applicabile

Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, 47, 99, 100, 153 e 154) (3)

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Alcani, C10-13 cloro (4)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos

(Clorpirifos etile)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dicloroetano

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nichel e composti

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenolo

X

 

104-40-5

203-199-4

4-nonilfenolo (3)

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octilfenolo

 

 

140-66-9

Non applicabile

(1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo) (3)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorobenzene

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo

 

(28)

Non applicabile

Non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

 

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene)

X

 

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantene)

X

 

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilene)

X

 

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantene)

X

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

 

(30)

Non applicabile

Non applicabile

Tributilstagno (composti)

X

 

36643-28-4

Non applicabile

Tributilstagno-catione

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

 

(32)

67-166-3

200-663-8

Triclorometano (cloroformio)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Services.

(2)  Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

(3)  Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.

(4)  Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(5)  Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).

(6)  Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel luglio 2006, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE.

Nel maggio 2007, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nell'aprile 2007 (1). Il Comitato delle regioni non ha espresso alcun parere.

Il 20 dicembre 2007, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune.

II.   OBIETTIVO

La proposta di direttiva intende istituire standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti, come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/EC («direttiva quadro sulle acque»).

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Aspetti generali

La posizione comune incorpora vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, alla lettera, in parte o nello spirito, ma non rispecchia tuttavia la maggior parte degli emendamenti in quanto il Consiglio conviene con la Commissione che sono superflui e/o non opportuni.

La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle formulate nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. Le sezioni che seguono descrivono le modifiche sostanziali apportate, cui si aggiungono alcune modifiche redazionali volte a chiarire il testo o a garantire la coerenza globale della direttiva.

2.   Oggetto e definizioni (articoli 1 e 2)

L'articolo 1 è in parte coerente con l'emendamento 20 poiché precisa che la direttiva istituisce gli SQA al fine di realizzare un buono stato chimico conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. La posizione comune include un nuovo articolo 2 per specificare che sono di applicazione le definizioni della direttiva quadro sulle acque.

3.   Standard di qualità ambientale (articolo 3 e allegato I)

L'articolo 3 è in parte coerente con gli emendamenti 21 e 66, dato che il suo paragrafo 1 chiarisce i legami con la direttiva quadro sulle acque. Tale articolo è inoltre parzialmente coerente con l'emendamento 26, poiché il nuovo paragrafo 2 prevede in determinate condizioni l'opzione per gli Stati membri di controllo nel biota o nei sedimenti.

L'articolo 3, paragrafo 3, indica che, oltre ad applicare gli SQA, gli Stati membri dovrebbero effettuare l'analisi della tendenza a lungo termine di quelle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota.

L'articolo 3, paragrafo 4, include un riferimento al regolamento Reach ed è pertanto del tutto coerente con l'emendamento 29.

L'articolo 3, paragrafo 5, prevede l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo poiché le modifiche delle modalità di applicazione relative al monitoraggio dei metalli costituiscono una modifica al dispositivo della direttiva.

L'allegato I, parte A, è coerente con l'obiettivo degli emendamenti 50 e 51 nella misura in cui associa la tabella che stabilisce gli SQA per gli altri inquinanti con quella delle sostanze prioritarie. Esso indica tuttavia che l'associazione delle tabelle non riclassifica gli altri inquinanti come sostanze prioritarie, dato che ciò ribalterebbe la classificazione convenuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione n. 2455/2001/CE.

L'allegato I, parte B, è parzialmente coerente con l'obiettivo dell'emendamento 30 ed è in linea di massima coerente con l'obiettivo dell'emendamento 52, poiché estende il campo di applicazione per tenere conto delle concentrazioni di fondo dei metalli e tali norme potrebbero essere modificate mediante la comitatologia. Esso include una illustrazione dei metodi analitici e statistici applicabili.

4.   Zone di mescolamento (articolo 4)

L'articolo 4 corrisponde parzialmente all'obiettivo degli emendamenti 35 e 36, in quanto chiarisce che la dimensione delle zone di mescolamento deve essere proporzionata e periodicamente riveduta. La posizione comune utilizza l'espressione più concisa e chiara di «zone di mescolamento» piuttosto che quella di «aree transitorie di superamento».

La posizione comune non prevede il ricorso alla comitatologia. La Commissione trasmette invece orientamenti per l'attuazione di tale articolo.

5.   Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite (articolo 5)

L'articolo 5 incorpora in parte l'emendamento 40. Il Consiglio non può accettare gli altri emendamenti relativi all'inventario, considerando che essi creerebbero ulteriori oneri amministrativi indebiti per gli Stati membri, sarebbero incoerenti con la direttiva quadro sulle acque, o sono superflui.

Anche in questo caso, la posizione comune non prevede il ricorso alla comitatologia. La Commissione trasmetterebbe invece orientamenti per l'attuazione di tale articolo.

6.   Inquinamento transfrontaliero (articolo 6)

La posizione comune include un nuovo articolo per precisare gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'inquinamento transfrontaliero. Tale articolo è parzialmente coerente con gli emendamenti 24 e 27.

7.   Riesame (articolo 7)

Il nuovo articolo 7 prevede che la Commissione riesamini la necessità di ulteriori misure specifiche a livello comunitario, ciò è in parte o in linea di principio coerente con gli emendamenti 20, 32, 33 e 45.

8.   Allegato II — modifiche dell'allegato X della direttiva quadro sulle acque

Il Consiglio non può accettare gli emendamenti da 53 a 63 e 70, che classificherebbero varie sostanze come prioritarie e gli altri inquinanti come sostanze pericolose prioritarie. Non può neanche accettare l'emendamento 65, che aggiungerebbe alla direttiva quadro sulle acque un elenco di sostanze oggetto di un riesame per identificarle eventualmente come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. L'articolo 16 della direttiva quadro sulle acque già prevede una riesame periodico dell'allegato X. Il Consiglio conviene con la Commissione che tale riesame dovrebbe basarsi soltanto su criteri scientifici.

Nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque, è attualmente in corso un riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie, compresa la possibilità di includervi altre sostanze e i criteri per determinare l'ordine di priorità, in modo da consentire alla Commissione di presentare, se del caso, proposte di modifica dell'elenco, conformemente al calendario di riesame previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva quadro sulle acque.

9.   Varie

Inoltre, la posizione comune:

include un passaggio sulle tabelle di concordanza coerente con il paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»,

introduce le modifiche necessarie nei considerando e incorpora gli emendamenti 1, 4, 7 (in parte), 14 (nella sostanza) e 73 (in parte).

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un pacchetto equilibrato di misure che rispetterebbero le disposizioni e gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e attende discussioni costruttive con il Parlamento europeo in vista di una rapida adozione della direttiva.


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.


18.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 71/16


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2008

definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007

in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(2008/C 71 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (4), stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un'impresa che effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio «chi inquina paga», il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei rifiuti.

(2)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), sollecita l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione dei rifiuti.

(3)

Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» la Commissione sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di «recupero» e «smaltimento», di introdurre una definizione di «riciclaggio» di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di «rifiuto».

(4)

Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla succitata comunicazione (6), il Parlamento europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (7), all'intero settore dei rifiuti. Il Parlamento chiedeva inoltre alla Commissione di stabilire una chiara distinzione tra le operazioni di recupero e di smaltimento e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

(5)

Nelle conclusioni del 1o luglio 2004 il Consiglio invitava la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.

(6)

È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva 2006/12/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.

(7)

Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, è importante che la presente direttiva si adegui a tale impostazione. L'accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti dall'articolo 174 del trattato porterebbe maggiormente l'attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell'intero ciclo di vita delle risorse. La base giuridica della presente direttiva dovrebbe pertanto essere l'articolo 175.

(8)

Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

(9)

La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8), prevede tra l'altro controlli proporzionati per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l'uso e lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.

(11)

Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno precisare l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002 e dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti.

(12)

La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (9) al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità.

(13)

È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.

(14)

Nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell'obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell'obiettivo della raccolta. Tale distinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il deposito di rifiuti prima del recupero per un periodo pari o superiore a tre anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento per un periodo pari o superiore a un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (10).

(15)

I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.

(16)

Dovrebbero essere introdotte nella presente direttiva le definizioni di «prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo», «trattamento» e «riciclaggio» per precisare la portata di questi concetti.

(17)

Occorre modificare le definizioni di «recupero» e «smaltimento» per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell'economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l'ambiente e la salute umana derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o in cui la classificazione dell'attività come recupero non corrisponde all'impatto ambientale effettivo dell'operazione.

(18)

La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un'operazione di recupero.

(19)

Le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, sono disciplinate anche da convenzioni internazionali, segnatamente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, conclusa a Londra il 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.

(20)

Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:

quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, e

quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa di essere tale» sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

(21)

Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (11), 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (12), 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (13), e 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (14), nonché nell'altra normativa comunitaria pertinente, i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati.

(22)

Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborate tra l'altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli.

(23)

È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

(24)

Il principio «chi inquina paga» è un principio guida a livello europeo e internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(25)

L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(26)

La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione della fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.

(27)

Ai fini dell'attuazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, occorre fissare obiettivi ambientali generali per la gestione dei rifiuti all'interno della Comunità. In virtù di tali principi, spetta alla Comunità e agli Stati membri stabilire un quadro per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare dall'inizio le fonti di inquinamento o di molestia mediante l'adozione di misure grazie a cui i rischi riconosciuti sono eliminati.

(28)

La gerarchia dei rifiuti costituisce in generale la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato da motivi, tra l'altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell'ambiente.

(29)

Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.

(30)

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (15), i rifiuti urbani non differenziati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.

(31)

È importante che i rifiuti pericolosi siano etichettati in conformità delle norme comunitarie ed internazionali. Tuttavia, quando tali rifiuti sono raccolti separatamente dai nuclei domestici, ciò non dovrebbe comportare per questi ultimi l'obbligo di completare la documentazione necessaria.

(32)

È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre compost e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative.

(33)

Possono essere adottate norme tecniche minime concernenti le attività di trattamento dei rifiuti non contemplate dalla direttiva 96/61/CE qualora sia provato che ne conseguirebbe un vantaggio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente e che un approccio coordinato all'attuazione della presente direttiva garantirebbe la protezione della salute umana e dell'ambiente.

(34)

È necessario precisare meglio l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti e integrare nel processo di elaborazione o modifica dei piani per la gestione dei rifiuti la necessità di considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Ove opportuno, si dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contenute all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e della strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

(35)

Gli Stati membri possono applicare le autorizzazioni ambientali o le norme generali in materia di ambiente a taluni produttori di rifiuti senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

(36)

A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni Stati membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente l'intera gamma di impianti di recupero finale all'interno del proprio territorio.

(37)

Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l'obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (16).

(38)

Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti hanno un valore in quanto risorse e un maggiore ricorso agli strumenti economici può consentire di massimizzare i benefici ambientali. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe quindi essere incoraggiato al livello appropriato sottolineando al tempo stesso che i singoli Stati membri possono decidere circa il loro impiego.

(39)

Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (17), dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il testo più chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali disposizioni dovrebbero essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del divieto di miscelazione di cui alla direttiva 91/689/CEE e per proteggere l'ambiente e la salute umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE. La direttiva 91/689/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata.

(40)

Nell'interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto dei vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (18). La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire in conformità del principio guida della gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere accordata una preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La raccolta differenziata è un elemento determinante per l'adeguata gestione degli oli usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, ad esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti, nei casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (19).

(42)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (20).

(43)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una serie di questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere considerato un sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto e la determinazione dei rifiuti che sono considerati come pericolosi. Inoltre, la Commissione ha il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, R1. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(44)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (21), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(45)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Articolo 2

Esclusioni dall'ambito di applicazione

1.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

a)

effluenti gassosi emessi in atmosfera;

b)

terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c)

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;

d)

rifiuti radioattivi;

e)

materiali esplosivi in disuso;

f)

materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a)

acque di scarico;

b)

sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c)

carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE.

3.   Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

4.   Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

2)

«rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;

3)

«oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;

4)

«rifiuto organico» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

5)

«produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

6)

«detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

7)

«commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

8)

«intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

9)

«gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

10)

«raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

11)

«prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

a)

la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

b)

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure

c)

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

12)

«riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

13)

«trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

14)

«recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

15)

«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

16)

«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

17)

«rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

18)

«smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;

19)

«migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE.

Articolo 4

Sottoprodotti

1.   Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b)

la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c)

la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; e

d)

l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2.   Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 5

Cessazione della qualifica di rifiuto

1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per uno scopo specifico;

b)

esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)

la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per lo scopo specifico di cui alla lettera a) e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d)

l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti.

2.   Le misure che riguardano l'adozione di tali criteri e specificano i rifiuti, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

3.   I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente.

4.   Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (22), ove quest'ultima lo imponga.

Articolo 6

Elenco dei rifiuti

1.   Le misure relative all'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2. L'elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1.

2.   Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

3.   Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.

4.   Le misure relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

CAPO II

Requisiti generali

Articolo 7

Responsabilità estesa del produttore

1.   Per rafforzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi e tratti o venda prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 10 e 11.

Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.

3.   Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4.   La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 8

Recupero

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 10 e 11.

2.   Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.

Articolo 9

Smaltimento

Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento.

Articolo 10

Protezione della salute umana e dell'ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a)

senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;

b)

senza causare inconvenienti da rumori od odori; e

c)

senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Articolo 11

Gerarchia dei rifiuti

1.   La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale principio guida della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a)

prevenzione;

b)

preparazione per il riutilizzo;

c)

riciclaggio;

d)

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e)

smaltimento.

2.   Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Conformemente agli articoli 1 e 10, gli Stati membri tengono conto dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell'ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Articolo 12

Costi

1.   Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

CAPO III

Gestione dei rifiuti

Articolo 13

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 10 e 11.

2.   Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3.   Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 7, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10.

Articolo 14

Principi di autosufficienza e prossimità

1.   Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2.   La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3.   La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4.   I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

Articolo 15

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

a)

l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 20;

b)

le condizioni fissate all'articolo 10 siano soddisfatte e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e

c)

l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all'articolo 10.

Articolo 16

Etichettatura dei rifiuti pericolosi

1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

2.   In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 17

Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici

Gli articoli 15, 16 e 32 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.

Gli articoli 16 e 32 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli 20 o 23.

Articolo 18

Oli usati

1.   Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 15 e 16, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;

b)

gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 10 e 11;

c)

laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2.   Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.

3.   Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.

Articolo 19

Rifiuti organici

Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 10 e 11, misure volte a incoraggiare:

a)

la raccolta separata dei rifiuti organici;

b)

il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c)

l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno.

CAPO IV

Autorizzazioni e registrazioni

Articolo 20

Rilascio delle autorizzazioni

1.   Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:

a)

i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b)

per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;

c)

le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d)

il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

e)

le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;

f)

le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

2.   Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.

3.   L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 10.

4.   Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

5.   A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l'autorizzazione rilasciata in virtù di un'altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente.

Articolo 21

Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a)

smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o

b)

recupero dei rifiuti.

Articolo 22

Condizioni delle deroghe

1.   Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 21 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all'articolo 10. Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 21, lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.

2.   Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a)

degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b)

dei commercianti o degli intermediari; e

c)

degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 21.

Articolo 24

Norme minime

1.   Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2.   Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.

3.   Tali norme minime:

a)

sono incentrate sui principali impatti ambientali dell'attività di trattamento dei rifiuti;

b)

assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all'articolo 10;

c)

tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e

d)

includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo.

4.   Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 23, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime, compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o per evitare perturbazioni del mercato interno.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

CAPO V

Piani e programmi

Articolo 25

Piani di gestione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 10, 11 e 14, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2.   I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3.   I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a)

tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b)

sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c)

una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 14 e, se necessario, degli investimenti correlati;

d)

informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e)

politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4.   Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a)

aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b)

valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c)

campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d)

siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

5.   I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

Articolo 26

Programmi di prevenzione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 11, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il … (23).

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 25 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

2.   I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

3.   Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.

4.   Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

5.   La Commissione elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

Articolo 27

Valutazione e riesame dei piani e dei programmi

Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati.

Articolo 28

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (24). Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.

Articolo 29

Cooperazione

Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 25 e 26.

Articolo 30

Informazioni da comunicare alla Commissione

1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 25 e 26 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

2.   Il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

CAPO VI

Ispezioni e registri

Articolo 31

Ispezioni

1.   Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

2.   Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

3.   Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l'intensità delle ispezioni.

Articolo 32

Tenuta di registri

1.   Gli enti o le imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2.   Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.

I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3.   Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 33

Applicazione e sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti.

2.   Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 34

Relazioni e riesame

1.   Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (25). La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.

2.   La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale.

3.   Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

4.   Nella prima relazione, elaborata entro … (26), la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione. La relazione valuta anche i programmi, i traguardi e gli indicatori nazionali esistenti in materia di prevenzione dei rifiuti sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 30 ed esamina l'opportunità di programmi, traguardi e indicatori a livello comunitario.

Articolo 35

Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

1.   La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 3, punti 14 e 18.

Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2.   Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 37

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (27).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 38

Abrogazione

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal … (27).

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 55.

(2)  Parere del 14 giugno2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 13 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 20 dicembre 2007, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 401.

(7)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/87/CE (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

(9)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(10)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 17).

(12)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2005, pag. 69).

(13)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(14)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(15)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(16)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(17)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(18)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).

(19)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/21/CE (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

(20)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(21)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(22)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(23)  Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(24)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(25)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(26)  Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(27)  24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

Operazioni di smaltimento

D 1

Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D 2

Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.)

D 3

Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D 4

Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5

Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D 6

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12

D 9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10

Incenerimento a terra

D 11

Incenerimento in mare (1)

D 12

Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13

Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12 (2)

D 14

Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D 15

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (3)


(1)  Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2)  In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.

(3)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.


ALLEGATO II

Operazioni di recupero

R 1

Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (1)

R 2

Recupero/rigenerazione dei solventi

R 3

Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (2)

R 4

Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5

Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (3)

R 6

Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7

Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R 8

Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9

Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10

Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (4)

R 13

Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (5)


(1)  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,

0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = [Ep – (Ef + Ei)]/[0,97 × (Ew + Ef)]

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(2)  Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(3)  È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(4)  In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

(5)  Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.


ALLEGATO III

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H 1

«Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

H 2

«Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

H 3-A

«Facilmente infiammabile»:

sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

H 3-B

«Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.

H 4

«Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

H 5

«Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

H 6

«Tossico»: sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

H 7

«Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.

H 8

«Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.

H 9

«Infettivo»: sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

H 10

«Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza.

H 11

«Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.

H 12

Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.

H 13 (1)

«Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

H 14

«Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H 15

Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Note

1.

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo», «irritante», «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).

2.

Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3).

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.


(1)  Se disponibili metodi di prova.

(2)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/102/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 241).

(3)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).


ALLEGATO IV

Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 26 bis

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti

1.

Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono l'uso efficiente delle risorse.

2.

Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.

3.

Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.

Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione

4.

Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).

5.

Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell'industria.

6.

Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.

7.

Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.

8.

Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.

9.

Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.

10.

Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO 14001.

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo

11.

Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.

12.

Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

13.

Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.

14.

Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.

15.

Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.

16.

Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro, ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 2006/12/CE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, punto 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, punto 5

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, punto 6

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, punto 9

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 3, punto 18

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 3, punto 14

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 3, punto 10

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 14

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 25

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articoli 21 e 22

Articolo 12

Articolo 23

Articolo 13

Articolo 31

Articolo 14

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 34

Articolo 17

Articolo 35

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 37

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 39

Articolo 22

Articolo 40

Allegato I

Allegato IIA

Allegato I

Allegato IIB

Allegato II

Direttiva 75/439/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, punto 17

Articolo 2

Articoli 10 e 18

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 4

Articolo 10

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articoli 20, 23, 31 e 32

Articolo 6

Articolo 20

Articolo 7, lettera a)

Articolo 10

Articolo 7, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10, paragrafi 3 e 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articoli 10, 11, 15 e16

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 32

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 34

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Allegato I

Direttiva 91/689/CEE

Attuale direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 3, punto 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 17

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 2, paragrafi da 2 a 4

Articolo 15

Articolo 3

Articoli 21 e 22

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 32

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 31

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 25

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Allegati I e II

Allegato III

Allegato III


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 26 dicembre 2005, una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (1). La proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

2.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 13 febbraio 2007.

Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i loro pareri, rispettivamente, il 19 giugno e il 14 giugno 2006 (2).

3.

In data 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

Il progetto di direttiva ha lo scopo di:

semplificare e aggiornare la legislazione vigente,

attuare una politica più ambiziosa ed efficace per la prevenzione dei rifiuti,

incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Il progetto di direttiva prevede:

l'introduzione di un obiettivo ambientale,

il chiarimento dei concetti di «recupero» e «smaltimento»,

il chiarimento delle condizioni per la miscelazione di rifiuti pericolosi,

l'introduzione, per determinate categorie di rifiuti, di una procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale,

l'introduzione di una procedura per definire norme tecniche minime per una serie di operazioni di gestione dei rifiuti,

l'introduzione di un nuovo obbligo di predisporre programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti.

La proposta assume la forma di una revisione della direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE). Nella proposta sono inseriti la direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e l'obbligo specifico di raccolta previsto dalla direttiva sugli oli usati (75/439/CEE); queste direttive dovranno quindi essere abrogate.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Nella votazione in seduta plenaria del 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato 120 emendamenti (successivamente riuniti in 104 emendamenti). La posizione comune del Consiglio include molti di questi emendamenti totalmente, parzialmente o in linea di massima, mediante formulazioni analoghe. In particolare, include modifiche alla proposta originaria della Commissione che renderanno più rigorosa l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, che riguardano specificamente le questioni dei rifiuti organici e degli oli usati e che prevedono il concetto di responsabilità estesa del produttore per incoraggiare la prevenzione e il recupero dei rifiuti. In relazione alla definizione di rifiuti e alle disposizioni riguardanti originariamente i prodotti secondari, sono state introdotte disposizioni per determinare, da un lato, le sostanze o gli oggetti che potrebbero essere considerati sottoprodotti e non rifiuti se soddisfano specifici criteri e misure e, dall'altro, taluni rifiuti specifici che possono ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto, a determinate condizioni, dando luogo a sostanze o oggetti che possono essere commercializzati conformemente alle norme applicabili ai prodotti e alle sostanze.

La posizione comune include inoltre altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, riguardanti alcune preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel corso dei negoziati.

La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.

2.   Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio:

a)

ha introdotto nella posizione comune, totalmente, parzialmente o in linea di massima, i seguenti 55 emendamenti:

Considerando:

L'emendamento 1 e l'emendamento 4 sugli obiettivi sono stati ripresi in parte nei considerando 1 e 6, in particolare in relazione alla gerarchia dei rifiuti e al riferimento alla conservazione delle risorse naturali.

L'emendamento 5 sulla necessità di una definizione di «riutilizzo» è stato parzialmente ripreso (considerando 13 e 16). La posizione comune prevede inoltre un'ulteriore definizione di «preparazione per il riutilizzo» per facilitare la distinzione tra le operazioni di prevenzione e di recupero, ossia tra il riutilizzo di prodotti o componenti che non sono rifiuti (soggetti a «riutilizzo», per prevenire rifiuti) e il riutilizzo di prodotti o componenti che sono diventati rifiuti (soggetti a «preparazione per il riutilizzo», un'operazione di recupero).

L'emendamento 6 sulla necessità di precisare le definizioni di recupero e smaltimento è parzialmente accolto nel considerando 17, compreso un riferimento ai vantaggi delle operazioni di recupero per la salute umana.

L'emendamento 7 sulla necessità di precisare la definizione di rifiuto è parzialmente e sostanzialmente contemplato dal considerando 20 e dagli articoli 4 e 5 della posizione comune.

L'emendamento 8 sul principio «chi inquina paga» e sulla responsabilità del produttore è ripreso nei considerando 24 e 25 della posizione comune.

L'emendamento 13 sugli oli usati è ripreso, parzialmente e sostanzialmente, dal considerando 40 e dall'articolo 18. Sebbene la posizione comune preveda l'abrogazione della direttiva 75/439/CEE sugli oli usati, l'articolo 18 è stato considerevolmente sviluppato e consente, in particolare, agli Stati membri di mantenere la rigenerazione quale priorità nazionale.

L'emendamento 168 sulle competenze conferite alla Commissione è parzialmente contemplato dai considerando 42 e 43 sebbene il campo di applicazione della nuova procedura di comitato sia più ampio nella posizione comune.

Articoli:

Gli emendamenti 101-14 sull'oggetto e la gerarchia dei rifiuti sono in gran parte contemplati dagli articoli 1 e 11, congiuntamente ai considerando 27 e 28. La posizione comune, tuttavia, diverge in parte da tali emendamenti in quanto considera, in particolare, che debba applicarsi la sussidiarietà per quanto riguarda le procedure per discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti per taluni flussi di rifiuti.

Gli emendamenti 15-134-102-123-126 sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva sono parzialmente contemplati nell'articolo 2 per quanto riguarda il terreno non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzato a fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato escavato, i sottoprodotti di origine animale destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti, i sedimenti non pericolosi spostati all'interno di acque superficiali e il riferimento ad ulteriori proposte della Commissione (articolo 2, paragrafo 4) ma non per quanto riguarda l'aggiunta di un riferimento ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura.

L'emendamento 19 che aggiunge una definizione di «prevenzione», è ripreso nell'articolo 3, punto 11; le azioni relative alla prevenzione dei rischi durante le operazioni di gestione dei rifiuti non sono tuttavia incluse in quanto tali poiché tale definizione dovrebbe riguardare unicamente le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.

L'emendamento 20 sulla definizione di «riutilizzo» è ripreso in linea di massima nell'articolo 3, punto 12, in quanto tale definizione fa adesso chiaramente riferimento a prodotti o componenti che non sono rifiuti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

L'emendamento 21 sulla definizione di «riciclaggio» è sostanzialmente contemplato dall'articolo 3, punto l6.

L'emendamento 23 sulla definizione di «oli usati» è inserito in linea di massima nell'articolo 3, punto 3, che contempla tutti gli oli usati industriali e tutti gli oli lubrificanti, minerali o sintetici.

L'emendamento 24 sulla definizione di «trattamento» è incluso nell'articolo 3, punto 13, che va letto congiuntamente agli allegati I e II riguardanti le operazioni di smaltimento e recupero. In tali allegati sono state aggiunte note esplicative per precisare la situazione riguardo alle operazioni temporanee/preliminari.

L'emendamento 25 sulla definizione di «smaltimento» è ripreso parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 3, punto 18. La parte più operativa della definizione proposta, relativa alla necessità che le operazioni di smaltimento diano la massima priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente, figura nell'articolo 10 (protezione della salute umana e dell'ambiente) e nell'articolo 11 (gerarchia dei rifiuti) della posizione comune.

Gli emendamenti 27, 28, 30, 31 e 34 che propongono le definizioni di «commerciante», «intermediario», «rifiuto organico», «migliori tecniche disponibili» e «rigenerazione» sono integrati rispettivamente nell'articolo 3, punti 7, 8, 4, 19 e 17.

Gli emendamenti 107-121 sulla distinzione tra sottoprodotti e rifiuti sono contemplati parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 4 sui sottoprodotti, in combinato disposto con il considerando 20 (primo trattino).

L'emendamento 35 sulla responsabilità del produttore è ripreso parzialmente e sostanzialmente dall'articolo 7 della posizione comune sebbene quest'ultimo non sia obbligatorio per gli Stati membri e non preveda un procedura di follow-up della sua applicazione. Gli obblighi generali in materia di relazioni e il follow-up da parte della Commissione sono previsti nell'articolo 34 della posizione comune.

Gli emendamenti 169-36 sull'elenco dei rifiuti sono parzialmente contemplati nell'articolo 6 che fa adesso specifico riferimento alla decisione 2000/532/CEE della Commissione e alla procedura di regolamentazione con controllo per l'aggiornamento dell'elenco in questione. La posizione comune non segue gli emendamenti su altri aspetti; in particolare, è previsto che l'elenco sia vincolante solo per quanto riguarda la determinazione dei rifiuti pericolosi.

Gli emendamenti 38-108-157-140-141 sul recupero sono parzialmente accolti. In particolare: il paragrafo 1 è contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1 (riferimento agli obiettivi e alla gerarchia dei rifiuti), e dall'articolo 3, punto 14, sulla definizione di recupero; il paragrafo 2 è ripreso in una certa misura dall'articolo 24 sulle norme tecniche minime, che precisa che la Commissione può, qualora sia dimostrato che ne deriverebbe un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, adottare norme tecniche minime per le attività di trattamento (recupero e smaltimento) basate, fra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili; il paragrafo 2 ter è parzialmente contemplato dall'allegato IV relativo agli esempi di misure di prevenzione dei rifiuti (per i programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 26 per quanto riguarda gli strumenti economici, i criteri in materia di appalti e le reti accreditate di riutilizzo e riparazione.

Per quanto riguarda il paragrafo 2 quinquies sul riciclaggio di alta qualità, un riferimento alla raccolta separata è stato aggiunto nell'articolo 8, paragrafo 2, mentre l'obbligo esistente di raccolta separata dei rifiuti pericolosi e degli oli usati è mantenuto negli articoli da 15 a 18. Altre parti di tali emendamenti, in particolare la fissazione di obiettivi a livello dell'UE per il riutilizzo e il riciclo, non sono state accolte in quanto ritenute non realistiche date le lacune esistenti nei dati e/o premature.

Infine, le modifiche relative agli emendamenti dell'allegato II relativo alle operazioni di recupero non sono state accolte poiché tale allegato (come l'allegato I) non può essere modificato unilateralmente, tenuto conto degli obblighi internazionali dell'UE nel quadro dell'OCSE (3) e della convenzione di Basilea (4).

Gli emendamenti 39-158 sullo smaltimento sono parzialmente accolti nell'articolo 9 (riferimento all'articolo 8, paragrafo 1), nell'allegato I, in cui è stata aggiunta una nota che precisa che l'operazione di smaltimento D 11 è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali e nel considerando 19 sull'operazione di smaltimento D 7 riguardante l'immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

L'emendamento 40 è parzialmente contemplato dall'articolo 10 relativo alla protezione della salute umana e dell'ambiente (frase introduttiva).

L'emendamento 41 sulle condizioni relative al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e alla cessazione della qualifica di rifiuto è ripreso dall'articolo 24 relativo alle norme tecniche minime (adozione da parte della Commissione attraverso il comitato) e parzialmente e in linea di massima dall'articolo 22, paragrafo 1, relativo alle condizioni delle deroghe (stabilite dagli Stati membri per le operazioni di recupero e per talune altre operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione) e dall'articolo 5 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto. La posizione comune non ha tuttavia accolto la nozione di migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti e diverge dall'emendamento per quanto riguarda la procedura da seguire (comitatologia anziché approvazione di singole direttive).

L'emendamento 43 è sostanzialmente ripreso dall'articolo 13, paragrafo 1, relativo alla responsabilità e maggiori precisazioni sono date all'articolo 13, paragrafo 2 (nuovo), relativo al conferimento della responsabilità della gestione dei rifiuti nel caso di operazioni di trattamento preliminare.

L'emendamento 44 è sostanzialmente ripreso dall'articolo 12 relativo ai costi.

L'emendamento 45 è parzialmente contemplato dall'articolo 5 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, in combinato disposto con il considerando 20 (secondo trattino) che indica le eventuali categorie di rifiuti per le quali potrebbero essere elaborati criteri volti a definire quando «un rifiuto cessa di essere tale». Anche in questo caso la posizione comune diverge dall'emendamento, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione di tali criteri.

Gli emendamenti 46, 131 e 47 sulla diluizione e miscelazione di sostanze pericolosi e sui rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici sono ripresi parzialmente e in linea di massima, rispettivamente, dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 17.

L'emendamento 56 sugli oli usati è sostanzialmente ripreso dall'articolo 18 sebbene la posizione comune preveda, all'articolo 38, l'abrogazione della direttiva 75/439/CEE e, di conseguenza, la revoca della priorità accordata alla rigenerazione a livello dell'UE.

Gli emendamenti 112-138 sull'introduzione di un nuovo capo relativo ai rifiuti organici sono contemplati parzialmente e in linea di massima dall'articolo 19 in combinato disposto con il considerando 32. L'elaborazione di criteri e specifiche per i composti è inoltre prevista nel considerando 20, secondo trattino, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. Tuttavia, la posizione comune diverge dall'emendamento per quanto riguarda la natura dei requisiti previsti ad esempio in materia di raccolta differenziata e di trattamento preliminare allo spandimento sul terreno.

L'emendamento 59 sulle autorizzazioni è sostanzialmente contemplato dall'articolo 20, paragrafo 5.

L'emendamento 60 sulle norme minime per le autorizzazioni è ripreso parzialmente e in linea di massima dall'articolo 24 sebbene la posizione comune diverga dall'emendamento per quanto riguarda la procedura da seguire per l'elaborazione di tali norme (comitatologia anziché approvazione di singole direttive).

Gli emendamenti 62 e 64 sui requisiti di registrazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale sono contemplati in parte dall'articolo 22, dal considerando 33 e dall'articolo 24, paragrafo 2 (norme minime per le attività che richiedono una registrazione).

L'emendamento 66 sul riferimento alla gerarchia dei rifiuti e agli orientamenti in relazione ai piani e programmi è ripreso parzialmente dagli articoli 25, paragrafo 2 e 26, paragrafo 5, mentre gli emendamenti 67 e 151 sulle misure per impedire le spedizioni di rifiuti sono contemplati dal considerando 36 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1.

L'emendamento 69 sui programmi di prevenzione dei rifiuti è ripreso parzialmente e in linea di massima dagli articoli 26 e 28 sebbene la posizione comune non sostenga l'introduzione di date obiettivo per stabilizzare e ridurre la generazione dei rifiuti come indicato nell'emendamento.

L'emendamento 71 sulla valutazione periodica dei programmi di prevenzione dei rifiuti è parzialmente contemplato dall'articolo 27 sebbene la posizione comune indichi una frequenza di sei anni (anziché cinque) e non preveda il coinvolgimento dell'Agenzia europea dell'ambiente in tali valutazioni.

L'emendamento 115 sulle relazioni degli Stati membri e le revisioni da parte della Commissione è parzialmente ripreso nell'articolo 34.

L'emendamento 173 sull'adeguamento degli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico è parzialmente ripreso nell'articolo 35, che precisa che tale adeguamento è effettuato secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Tuttavia, la posizione comune considera che tale processo debba riguardare tutti gli allegati della direttiva.

L'emendamento 77 sulle sanzioni in caso di inadempimento è ampiamente contemplato dall'articolo 33 relativo all'applicazione e alle sanzioni in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 2, relativo all'attuazione.

L'emendamento 78 sulla nuova procedura di regolamentazione con controllo è inserito nell'articolo 36, paragrafo 2.

Allegati:

Gli emendamenti 81 e 82 su alcune operazioni di smaltimento sono contemplati in linea di massima dal considerando 19 (relativo all'immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino) e dall'allegato I, primo asterisco (relativo all'incenerimento in mare).

L'emendamento 86 è parzialmente ripreso nell'allegato II, terzo asterisco (riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici).

L'emendamento 89 sull'allegato II bis (nuovo) che elenca le applicazioni per le quali i rifiuti possono essere utilizzati come prodotti, materiali o sostanze secondarie è contemplato, in misura limitata, dal considerando 20, secondo trattino, che elenca le eventuali categorie di rifiuti per le quali potrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire «quando un rifiuto cessa di essere tale», in combinato disposto con l'articolo 5 relativo alla «cessazione della qualifica di rifiuto», che specifica le condizioni e gli ulteriori criteri applicabili, da elaborare conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'emendamento 90 sulle proprietà dei rifiuti pericolosi è introdotto nell'allegato IV (H 14 e H 15) e l'emendamento 94 è introdotto, senza modifiche, nell'allegato IV.

b)

non ha incluso 49 emendamenti nella posizione comune.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2, 3, 153, 9, 10, 12, 103, 17, 127, 26, 29, 32, 37, 109, 48 e 170, 50, 171, 51 e 172, 52, 53, 54, 98 e 113, 58, 61, 161, 188, 65, 68, 70, 72, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 93, il Consiglio ha seguito la posizione espressa dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti 11, 104, 33, 49, 63, 74, 92, 95, 96, 97, accettati parzialmente o in linea di massima dalla Commissione, ma non inclusi nella posizione comune, possono essere formulate le seguenti osservazioni:

L'emendamento 11, che introduce un nuovo considerando sui rifiuti pericolosi (in sostituzione del considerando 19 della proposta della Commissione), si incentra in particolare sulla gestione inadeguata, sulla necessità di modalità di trattamento specifiche e adeguate, compresa la tracciabilità, sulla sicurezza e le qualifiche degli operatori. Il Consiglio, pur non in disaccordo in linea di principio, ha deciso di non accettarlo poiché esso costituisce una premessa degli emendamenti 50, 51 e 172, 52, 53, 54, 58, 161, 188 relativi agli articoli, che non sono stati accettati dalla Commissione e dal Consiglio e che pertanto non sono integrati nella posizione comune.

L'emendamento 104 sulla definizione di «raccolta separata» non è stato accolto poiché l'articolo 8, paragrafo 2, che contiene una disposizione sulla raccolta separata, descrive adeguatamente tale espressione.

L'emendamento 33 sulla definizione di «pulitura» non è stato introdotto per evitare ridondanze con la definizione di «preparazione per il riutilizzo» applicabile ai prodotti o componenti di prodotti che sono diventati rifiuti.

L'emendamento 49 sull'elenco dei rifiuti non è stato accolto poiché il Consiglio preferisce mantenere lo status quo per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione per l'elaborazione dell'elenco che è adesso chiaramente indicato, nell'articolo 6, come l'elenco istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, come suggerito dal Parlamento europeo.

L'emendamento 63, inteso a ridurre al minimo gli oneri burocratici concernenti la registrazione, non è stato accolto poiché tale aspetto rientra nell'ambito della sussidiarietà.

L'emendamento 74, inteso ad ampliare il campo d'applicazione dei requisiti per la tenuta dei registri all'articolo 32 e a rendere tale articolo direttamente applicabile ai rifiuti non pericolosi, non è stato introdotto poiché secondo il Consiglio aumenterebbe inutilmente gli oneri burocratici e si sovrapporrebbe in parte ai requisiti per la tenuta dei registri di cui al regolamento sulle spedizioni di rifiuti [articolo 20 del regolamento (CE) n. 1013/2006]. In alternativa, la posizione comune prevede, all'articolo 32, paragrafo 3, la possibilità per gli Stati membri di applicare la medesima disposizione sulla tenuta dei registri ai produttori di rifiuti non pericolosi.

L'emendamento 92, che aggiunge la definizione di criteri di ammissibilità al finanziamento di progetti da parte dei fondi strutturali e regionali tra le misure di prevenzione dei rifiuti previste nei programmi nazionali (allegato IV), non è stato considerato pertinente al campo di applicazione della direttiva e pertanto non è stato integrato nella posizione comune.

Gli emendamenti 95, 96 e 97 dell'allegato IV, che aggiungono alcuni particolari alle misure di prevenzione dei rifiuti non sono stati integrati nella posizione comune anche per il fatto che tale allegato costituisce un elenco non esaustivo di esempi e che la direttiva precisa che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali altre misure adeguate (articolo 26, paragrafo 2).

3.   Altri elementi nuovi introdotti dal Consiglio

Le altre principali modifiche introdotte dalla posizione comune riguardano:

le esclusioni dal campo d'applicazione all'articolo 2, che precisa, fra l'altro, la situazione in relazione al terreno, (in situ) inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

le definizioni all'articolo 3 in cui, in particolare, è aggiunta la definizione di «rifiuto pericoloso» e, per evitare confusione riguardo al termine «riutilizzo» che riguarda sia le misure di prevenzione (per prodotti o componenti che non sono rifiuti) che le operazioni di recupero dei rifiuti, è aggiunta una nuova definizione di «preparazione per il riutilizzo». Tale espressione si applica ad alcune operazioni di recupero dei prodotti che sono diventati rifiuti. Ciò faciliterà l'applicazione della gerarchia dei rifiuti in cinque fasi prevista all'articolo 11 consentendo una chiara distinzione tra la prima e la seconda fase della gerarchia. La posizione comune prevede adesso la «prevenzione» come prima fase (per evitare la produzione di rifiuti) e la «preparazione per il riutilizzo» come seconda fase (applicabile ai rifiuti, come nel caso delle fasi successive),

l'estensione della rete di impianti di smaltimento prevista all'articolo 14, applicando i principi di autosufficienza e prossimità agli impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati. Inoltre, una deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti consente agli Stati membri di limitare le spedizioni in entrata a determinate condizioni. Tali modifiche sono introdotte per andare incontro a varie preoccupazioni relative alla classificazione degli inceneritori ad elevata efficienza energetica destinati al trattamento dei rifiuti solidi urbani (cfr. formula nell'allegato II, operazione R 1) tra le operazioni di recupero proposte dalla Commissione e approvate dal Consiglio. A tale riguardo, un nuovo paragrafo 1 sulle future specifiche della formula per gli impianti di incenerimento è stato inoltre aggiunto all'articolo 35 (interpretazione e adeguamento al progresso tecnico).

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti una soluzione equilibrata e realistica riguardo a varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri sulla proposta della Commissione, in cui il parere del Parlamento europeo è ampiamente preso in considerazione. Confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un rapido accordo su tale direttiva.


(1)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 1.

(2)  GU C 229 del 22.9.2006, pag. 1.

(3)  Decisione C(2001) 107 defin. del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92) 39 defin. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

(4)  Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.