European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/775

6.3.2024

DECISIONE (UE) 2024/775 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2024

relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

[notificata con il numero C(2024) 1333]

(Solo i testi in lingua lettone, lituana, polacca, rumena e slovacca fanno fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni (1), e in particolare l’articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un’invasione su vasta scala non provocata e ingiustificata dell’Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall’Ucraina e la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (3) ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina e ha introdotto una protezione temporanea. L’afflusso di persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l’erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.

(2)

Il 24 febbraio 2022 l’Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in materia di forniture per la protezione civile. In un’espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l’assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia che arrivano nell’Unione e alle altre persone colpite dall’aggressione nei confronti dell’Ucraina.

(3)

La decisione (UE) 2022/1108 della Commissione (5) ha concesso a taluni Stati membri la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall’aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in loco. La decisione (UE) 2023/829 della Commissione (6) ha prorogato dette misure nei confronti di taluni Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

(4)

Il 19 ottobre 2023 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure previste da tale decisione. In seguito a tale consultazione, richieste di applicare o di continuare ad applicare tali misure sono state presentate dalla Polonia il 26 ottobre 2023, dalla Lituania il 27 ottobre 2023, dalla Romania il 31 ottobre 2023 nonché dalla Lettonia e dalla Slovacchia il 3 novembre 2023 («Stati membri richiedenti»).

(5)

La crisi umanitaria causata dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, non provocata e ingiustificata, è ancora in corso e può essere necessaria un’assistenza per quanti siano in fuga dall’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e per quanti restino nel paese. Tale situazione instabile sta generando gravi conseguenze non solo per l’Ucraina, bensì anche per diversi Stati membri. Si tratta pertanto di una catastrofe che colpisce il territorio di diversi Stati membri sia ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e dell’articolo 51, primo comma, lettera a), della direttiva 2009/132/CE.

(6)

È pertanto appropriato autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE da o per conto di organizzazioni pubbliche, di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti. Tenuto conto della situazione senza precedenti, è appropriato inoltre autorizzare gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le merci destinate all’assistenza umanitaria importate per l’immissione in libera pratica anche da organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici autorizzati che svolgono attività analoghe in un altro Stato membro richiedente nel quale le merci sono destinate a essere usate. Al fine di rispondere alle richieste degli Stati membri di fornire assistenza alle persone rimaste in Ucraina e gravemente colpite dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, è altresì necessario autorizzare ulteriori trasferimenti di tali merci a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. È pertanto appropriato autorizzare inoltre gli Stati membri richiedenti a concedere la franchigia dai dazi all’importazione imponibili sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e l’esenzione dall’IVA imponibile sulle merci importate ai fini di cui all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE, se tali merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(7)

Al fine di monitorare le importazioni per le quali è concessa la franchigia dai dazi all’importazione o l’esenzione dall’IVA, gli Stati membri richiedenti dovrebbero informare la Commissione della natura, dei quantitativi e del valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA per la distribuzione o la messa a disposizione gratuita alle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, delle organizzazioni approvate ai fini della distribuzione o della messa a disposizione di dette merci e delle misure adottate al fine di evitare che le merci siano usate a fini diversi dal far fronte alle esigenze delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(8)

Al fine di garantire la conformità con le condizioni stabilite dalla presente decisione, prevenire le irregolarità e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, gli Stati membri richiedenti dovrebbero garantire l’applicazione di misure pertinenti in materia di gestione del rischio e di controlli doganali per quanto attiene all’immissione in libera pratica nonché all’uso e al successivo trasferimento verso l’Ucraina di merci per le quali è concesso il beneficio della franchigia dai dazi all’importazione o dell’esenzione dall’IVA. Le misure dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro i termini stabiliti dalla presente decisione.

(9)

Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri richiedenti affrontano, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024. La franchigia e le esenzioni dovrebbero rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2024.

(10)

Il 27 novembre 2023 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina;

ii)

messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

(b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

(c)

le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti di Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia («gli Stati membri richiedenti») ove si intende usare tali merci.

2.   Le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono altresì essere ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, e in esenzione dall’IVA all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE in uno Stato membro richiedente diverso dallo Stato membro richiedente in cui si intende usare le merci, a condizione che le merci siano importate per l’immissione in libera pratica da parte di organizzazioni pubbliche o di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti che svolgono attività analoghe nello Stato membro nel quale le merci sono destinate a essere usate.

Il trasferimento delle merci fra due Stati membri è soggetto a una notifica preventiva da parte di un ente caritativo o filantropico autorizzato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA.

3.   Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti dello Stato membro richiedente che concede la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA, a norma dei paragrafi 1 e 2, possono trasferire le merci di cui al paragrafo 1, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita delle merci alle persone che ne hanno bisogno in loco.

4.   Subordinatamente al rispetto di quanto prescritto agli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione in merito alla natura, ai quantitativi e al valore delle merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

(a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

(b)

le seguenti informazioni consolidate concernenti le merci ammesse in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

i)

il numero di dichiarazione doganale;

ii)

la data di accettazione della dichiarazione doganale;

iii)

il codice del regime doganale;

iv)

lo Stato membro richiedente o il paese di destinazione in cui si intende utilizzare le merci;

v)

il codice della nomenclatura combinata;

vi)

il codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);

vii)

la massa netta;

viii)

l’unità supplementare, se del caso;

ix)

il valore dei beni;

x)

il dazio;

xi)

l’aliquota IVA;

xii)

l’importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;

xiii)

l’origine delle merci;

xiv)

i nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

(c)

le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e con gli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE e, se del caso, le misure in materia di gestione del rischio e di controlli doganali adottate a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per quanto riguarda le merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, le Repubblica di Polonia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)   GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj.

(2)   GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).

(4)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924), ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj).

(5)  Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1° luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1108/oj).

(6)  Decisione (UE) 2023/829 della Commissione, del 17 aprile 2023, relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 104 del 19.4.2023, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/829/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/775/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)