ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
17 maggio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/967 della Commissione, del 16 maggio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ( 1 )

125

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione, del 16 maggio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

214

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 133/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/966 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nel suo allegato. Le specie elencate nell’allegato comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all’interno dell’Unione sia regolamentato o monitorato.

(2)

Nella 19a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE) n. 338/97.

(3)

I taxa seguenti sono stati inseriti nell’appendice I della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora e Kinosternon vogti.

(4)

Le specie seguenti sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall’allegato B e incluse nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Pycnonotus zeylanicus (con attuazione differita), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons, Nilssonia leithii.

(5)

Le specie seguenti sono state trasferite dall’appendice I all’appendice II della convenzione e dovrebbero essere soppresse dall’allegato A e incluse nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Ceratotherium simum simum (popolazione della Namibia, con annotazione), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (popolazione del Brasile, con annotazione), Crocodylus porosus (popolazione delle Isole Palawan, nelle Filippine, con annotazione). Chilabothrus inornatus anch’essa trasferita dall’appendice I all’appendice II della convenzione, dovrebbe essere soppressa dall’allegato A e inclusa nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 alla voce Boidae spp.:

(6)

I seguenti generi, famiglie o specie sono stati inseriti nell’appendice II della convenzione e dovrebbero essere inseriti nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (include Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (con annotazione), Laotriton laoensis (con annotazione), Carcharhinidae spp. (con attuazione differita), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (con annotazione), Thelenota spp. (con attuazione differita), Handroanthus spp. (con annotazione e attuazione differita), Roseodendron spp. (con annotazione e attuazione differita), Tabebuia spp. (con annotazione e attuazione differita), Rhodiola spp. (con annotazione), Afzelia spp. (popolazioni africane, con annotazione), Dipteryx spp. (con annotazione e attuazione differita), Pterocarpus spp. (popolazioni africane, con annotazione), Khaya spp. (popolazioni africane, con annotazione).

(7)

I generi e le specie seguenti dovrebbero essere soppressi dall’allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 per essere inclusi nell’appendice II della convenzione (emendamento CoP 19): Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (con attuazione differita), Tabebuia spp. (con attuazione differita), Roseodendron spp. (con attuazione differita), Rhodiola spp. e Khaya spp.

(8)

La CoP 19 ha emendato la sezione interpretativa delle appendici della convenzione e adottato o modificato varie annotazioni relative a diversi taxa inclusi in dette appendici, che devono essere riprese negli allegati del regolamento (CE) n. 338/97.

(9)

In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:

un’annotazione per Ceratotherium simum simum (popolazione della Namibia);

un’annotazione per Caiman latirostris (popolazione del Brasile);

un’annotazione per Crocodylus porosus (popolazione delle isole Palawan, nelle Filippine);

un’annotazione per Agalychnis lemur;

un’annotazione per Laotriton laoensis;

un’annotazione per Hypancistrus zebra;

annotazione #17 per Handroanthus spp., Roseodendron spp. e Tabebuia spp.;

annotazione # 2 per Rhodiola spp.;

annotazione #17 for Afzelia spp. (popolazioni africane);

annotazione #17 for Dipteryx spp.;

annotazione #17 for Pterocarpus spp. (popolazioni africane);

annotazione #17 for Khaya spp. (popolazioni africane).

(10)

In particolare, sono state inserite nelle appendici della convenzione le annotazioni seguenti:

annotazioni # 1, # 4, #10 e #14;

l’annotazione tra parentesi per le specie Orchidaceae elencate nell’appendice I;

l’annotazione per Pterocarpus tinctorius e l’inclusione di tale taxon e di Pterocarpus erinaceus nella voce Pterocarpus spp. (popolazioni africane) con annotazione #17.

(11)

È inoltre necessario modificare le note 12, 13 e 14 sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, anche per quanto riguarda le definizioni di «10 kg per spedizione» e «legno trasformato», per tenere conto delle modifiche adottate nella CoP 19.

(12)

Le specie seguenti sono state recentemente incluse nell’appendice III della Convenzione: Daboia palaestinae su richiesta di Israele; Caribena versicolor e Papilio phorbanta su richiesta dell’Unione; Melopyrrha nigra e Tiaris canorus su richiesta di Cuba; Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea, su richiesta del Sud Africa; Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia e Tiliqua scincoides scincoides, su richiesta dell’Australia; e Holacanthus limbaughi su richiesta della Francia. Tali specie dovrebbero quindi essere incluse nell’allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

(13)

Othonna retrorsa dovrebbe essere soppressa dall’allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 in seguito all’inclusione nell’appendice III della convenzione su richiesta del Sud Africa. Anche Echinotriton andersoni, che è stata inclusa nell’allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 il 16 dicembre 2021 a seguito della sua inclusione nell’appendice III della convenzione su richiesta del Giappone il 13 febbraio 2021, dovrebbe essere rimossa dall’allegato D del regolamento (CE) n. 338/97.

(14)

Il gruppo di consulenza scientifica ha concluso che il Dipteryx spp. (eccetto D. panamensis) debba essere incluso nell’allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 con un’annotazione che delimiti i tipi di esemplari (annotazione §5), fino all’entrata in vigore della voce nell’allegato B di detto regolamento.

(15)

L’Unione non ha formulato riserve in merito a tali emendamenti.

(16)

In occasione della CoP 19 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura per animali e vegetali.

(17)

Di conseguenza, è necessario modificare i nomi delle specie e sottospecie seguenti: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi e Sclerophrys superciliaris.

(18)

Le specie e sottospecie seguenti sono state inserite nell’appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inserite nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris e Pongo tapanuliensis. Le specie e i generi seguenti sono stati inseriti nell’appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes e Tliltocatl spp. Le specie seguenti, benché siano state inserite nell’appendice II della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura, dovrebbero essere inserite nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 in quanto le specie da cui sono state divise figurano nell’allegato A di detto regolamento: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri e Piliocolobus epieni.

(19)

Le specie seguenti sono state soppresse dall’appendice I della convenzione in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97: Alouatta coibensis (per sinonimia tra Alouatta coibensis e Alouatta palliata) e Falco pelegrinoides (per sinonimia tra Falco pelegrinoides e Falco peregrinus). Le specie seguenti sono state soppresse dall’appendice II in seguito a modifiche della nomenclatura e dovrebbero quindi essere soppresse dall’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97: Aphonopelma albiceps (per trasferimento verso il genere Brachypelma) e Manta spp. (per sinonimia tra il genere Manta e il genere Mobula).

(20)

In considerazione della portata degli emendamenti che è necessario apportare all’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituirlo per intero.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 338/97.

(22)

Conformemente all’articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della convenzione, gli emendamenti adottati in una riunione della conferenza delle parti entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione. Al fine di garantire l’entrata in vigore tempestiva delle modifiche al suo allegato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Note sull’interpretazione degli allegati A, B, C e D

1.   

Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a)

secondo il nome delle specie; o

b)

secondo l’insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.

2.   

L’abbreviazione “spp.” designa tutte le specie di un taxon superiore.

3.   

Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.

4.   

Le specie figuranti in grassetto nell’allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).

5.   

Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

a)

“ssp.” designa le sottospecie;

b)

“var(s).” designa la/le varietà; e

c)

“fa” designa le forme.

6.   

I simboli “(I)”, “(II)” e “(III)” posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L’assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.

7.   

Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice I della convenzione.

8.   

Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice II della convenzione.

9.   

Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell’appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell’appendice III.

10.   

Secondo la definizione fornita nell’ottava edizione nel codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per “cultivar” si intende un insieme di piante che a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari, b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri. Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell’edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

11.   

Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l’ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.

12.   

Se una specie è compresa nell’allegato A, B o C, sono sempre compresi l’animale o la pianta interi, sia vivi che morti. Inoltre, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato salvo se, per le specie animali di cui all’allegato C e le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tale specie reca un’annotazione con il simbolo “#” seguito da un numero per indicare che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell’articolo 2, lettera t), il simbolo “#”, seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell’allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:

#1

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente; e

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla propagate artificialmente.

#2

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline; e

b)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#3

Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.

#4

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di Beccariophoenix madagascariensis e Dypsis decaryi esportati dal Madagascar;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d)

frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilla (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;

e)

fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi Opuntia sottogenere Opuntia e Selenicereus (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;

f)

prodotti finiti di Aloe ferox e Euphorbia antisyphilitica imballati e pronti per la vendita al dettaglio, e

g)

prodotti finiti derivati da propagazione artificiale, imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici contenenti parti and derivati di Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis o Phalaenopsis lobbii.

#5

Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.

#7

Serve a designare tronchi, trucioli di legno, polveri e estratti.

#8

Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.

#9

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l’etichetta “Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.

#10

Serve a designare parti, prodotti derivati e finiti, eccetto la riesportazione di strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti.

#11

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#12

Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.

#13

Designa la polpa (nota anche come “endosperma” o “copra”) e tutti i prodotti che ne sono derivati, eccetto i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

#14

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline;

b)

colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c)

frutti;

d)

foglie;

e)

polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e

f)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.

#15

Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto:

a)

foglie, fiori, polline, frutti e semi;

b)

prodotti finiti fino a un peso massimo del legno delle specie in elenco di 10 kg per spedizione;

c)

strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti;

d)

parti e prodotti derivati di Dalbergia cochinchinensis, considerati nell’annotazione #4;

e)

parti e prodotti derivati di Dalbergia spp. originari ed esportati dal Messico, considerati nell’annotazione #6.

#16

Serve a designare semi, frutti e olio.

#17

Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.

#18

Escluse parti e prodotti derivati, diversi dalle uova.

13.   

I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L’estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Strumenti musicali finiti

Uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) che è pronto per essere suonato o richiede unicamente l’installazione di alcune per parti per poter essere suonato. Questo termine comprende strumenti antichi (di cui ai codici 97.05 e 97.06 del sistema armonizzato; oggetti d’arte, da collezione o di antichità).

Accessori di strumenti musicali finiti

Un accessorio di uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) separato dallo strumento musicale e appositamente concepito o modellato per essere utilizzato in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.’

Parti di strumenti musicali finiti

Una parte (come indicato nel Sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) di uno strumento musicale che è pronta per essere installata ed è appositamente concepita e modellata per essere utilizzata esplicitamente in associazione con lo strumento affinché lo si possa suonare.

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocchi, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l’uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Spedizione

Carico trasportato nei termini stabiliti da una polizza di carico o une lettera di vettura aerea, indipendentemente dalla quantità o numero di container o pacchi, o pezzi indossati, trasportati o contenuti nel bagaglio personale.

10 kg per spedizione

Nell’espressione “10 kg per spedizione”, il limite di 10 kg deve essere interpretato come se riferito al peso del legno di ciascuna delle singole specie annotate del genere Dalbergia o Guibourtia contenute negli articoli della spedizione. Il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole parti di legno di ciascuna delle singole specie annotate contenute in ciascun articolo della spedizione, e non rispetto al peso complessivo della spedizione. Il peso complessivo di ciascuna delle singole specie annotate non è aggregato, bensì esaminato caso per caso per valutare se una licenza o un certificato CITES sia necessario per ciascuna delle singole specie annotate.

Legno trasformato

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

14.   

Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell’allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, trasportati in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.

15.   

L’urina, le feci e l’ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale in questione non sono soggette al presente regolamento.

16.   

Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell’allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§1

Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.

17.   

Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell’allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:

§2

Piante secche e fresche compresi, se del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti.

§4

Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:

a)

semi e polline;

b)

prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.

§5

Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.

(*)

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

 

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapra

 

Antilocapra americana (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Antilocapra

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilope addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Pecora crinita o ammotrago

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Antilope cervicapra

 

Bos gaurus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos frontalis, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (esclude la forma addomesticata di Bos grunniens, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Yack selvatico

 

Bos sauveli (I)

 

 

Couprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgau

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di Bubalus bubalis, che non è soggetta al presente regolamento)

Bufalo indiano

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa o bufalo pigmeo di pianura

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Bufalo di Mindoro o Tamaru

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa di montagna

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markor di Bukhara o capra di Falconer

 

 

Capra caucasica (II)

 

Stambecco del Caucaso

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento)

Capra selvatica

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Stambecco siberiano

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricorno cinese

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricorno rosso

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorno di Sumatra o Seran

 

Capricornis thar (I)

 

 

Capricorno dell’Himalaya

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Capricorno di Brooke

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Cefalofo dalla schiena nera

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Cefalofo di Jentink

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Cefalofo di Fernando Poo

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Cefalofo zebra

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Chinkara

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Gazzella di Cuvier

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria/Tunisia)

Gazzella dorcade

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Gazzella bianca

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilope nera gigante

 

 

Kobus leche (II)

 

Cobo lichi

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral cinese

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral rosso

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral dell’Himalaya

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral grigio

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazzella dama

 

Oryx dammah (I)

 

 

Orice dalle corna a sciabola

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orice bianco o d’Arabia

 

 

Ovis ammon (II)

 

Argali degli Altai

 

 

Ovis arabica (II)

 

 

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Muflone di Bukhara

 

 

Ovis canadensis (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecora delle Montagne Rocciose

 

 

Ovis collium (II)

 

Argali o pecora del Kazakstan

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Muflone afgano

 

 

Ovis darwini (II)

 

Argali del Gobi

 

Ovis gmelini (I) (popolazione di Cipro)

 

 

Muflone anatolico/armeno

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Muflone dell’Himalaya

 

 

Ovis jubata (II)

 

Argali cinese

 

 

Ovis karelini (II)

 

Argali o pecora del Tien Shan

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Argali dei Karatau

 

 

Ovis polii (II)

 

Argali del Pamir o pecora di Marco Polo

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Muflone del Punjab o Urial

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Argali dei Nurataui o pecora del Kizil-Kum

 

Ovis vignei (I)

 

 

Muflone del Kashmir o Urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Antilope tibetana o Chiru

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

Cefalofo di Maxwell

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Cefalofo azzurro

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Antilope del Vu Quang

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Camoscio d’Abruzzo

 

 

Saiga borealis (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)

 

Saiga della Mongolia

 

 

Saiga tatarica (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)

 

Saiga della steppa

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilope quadricorne

Camelidae

 

 

 

Cammelli, guanaco, vigogna

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (ad eccezione delle popolazioni seguenti: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; Ecuador [l’intera popolazione] e Perù [l’intera popolazione] che figurano nell’allegato B)

Vicugna vicugna (II) (solo le popolazioni dell’Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; della Bolivia [l’intera popolazione]; del Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; dell’Ecuador [l’intera popolazione] e del Perù [l’intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A) (3)

 

Vigogna

Cervidae

 

 

 

Cervi, huemul, muntjak, pudu

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cervo porcino di Calamian

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Cervo porcino di Bawean o Kuhl

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)]

Cervo porcino

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cervo porcino dell’Indocina

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cervo delle paludi

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Cervo di Bukara o del Turkestan

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia)

Cervo berbero

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul o Cervo del Kashmir

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Daino della Mesopotamia

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Mazama grande

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak nero

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak gigante

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cervo coda bianca del Guatemala

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cervo delle Pampas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu mefistofele o del Nord

 

Pudu puda (I)

 

 

Pudu comune o del Sud

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga o Cervo di Duvaucel

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Tameng o Cervo di Eld

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Giraffe

Giraffa

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamo pigmeo

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamo

Moschidae

 

 

 

Cervi muschiati o moschi

 

Moschus spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

Moschus spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell’allegato A)

 

Cervi muschiati o moschi

Suidae

 

 

 

Babirussa, cinghiali, maiali

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa di Buru

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa del Nord Sulawesi

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa di Togia

 

Sus salvanius (I)

 

 

Cinghiale nano

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico e degli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

Pecari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari gigante

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda minore o rosso

Canidae

 

 

 

Cani, volpi, lupi

 

 

 

Canis aureus (III India)

Sciacallo dorato

 

Canis lupus (I/II)

[(tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo che figurano nell’allegato B. Le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan figurano nell’appendice I; tutte le altre popolazioni figurano nell’appendice II. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (comprende unicamente le popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39° parallelo. Le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Esclude la forma addomesticata e il dingo, denominati Canis lupus familiaris e Canis lupus dingo)

 

Lupo comune

 

Canis simensis

 

 

Lupo del Simien o di Etiopia

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Cerdocione

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Crisocione

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Cuon Alpino

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Volpe delle Ande

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpe di Darwin

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpe grigia dell’Argentina

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpe grigia della Pampa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Speoto o Itticione

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Volpe del Bengala

 

 

Vulpes cana (II)

 

Volpe di Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennec

Eupleridi

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Eupleride di Goudot

 

 

Fossa fossana (II)

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka

Felidae

 

 

 

Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc.

 

 

Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per Panthera leo (popolazioni africane): stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall’ambiente selvatico per fini commerciali.

Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sud Africa).

 

Felidi

 

Acinonyx jubatus (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana 5; Namibia 150; Zimbabwe 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all’articolo 4, paragrafo 1).

 

 

Ghepardo

 

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell’Asia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Caracal o Lince africana o del deserto

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Gatto dorato asiatico

 

Felis nigripes (I)

 

 

Gatto dai piedi neri

 

Felis silvestris (II)

 

 

Gatto selvatico

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Solo le popolazioni del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Jaguarondi

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Gatto di Geoffroy

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Tigrina del Sud

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Gatto delle Ande

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Gatto tigre o Oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Lince

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Lince pardina

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Leopardo nebuloso del Borneo o della Sonda

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopardo nebuloso

 

Panthera leo (I) (Solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Leone asiatico

 

Panthera onca (I)

 

 

Giaguaro

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopardo o pantera

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigre

 

Panthera uncia (I)

 

 

Leopardo delle nevi

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Gatto marmorato

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Gatto leopardo del Bengala

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Gatto di Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Gatto dalla testa piatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (solo la popolazione dell’India; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Gatto rugginoso

 

Puma concolor (I) (solo le popolazioni di Costa Rica e Panama; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Puma, coguaro o leone di montagna

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)

Mangusta grigia indiana

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Mangusta a coda corta indiana

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Piccola mangusta asiatica

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Mangusta di Giava

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta rossiccia o di Smith

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta cancrivora

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangusta a collo striato

Hyaenidae

 

 

 

Protele, iene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

Iena striata

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Protele crestato

Mephitidae

 

 

 

Moffette

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Moffetta della Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Tassi, martore, donnole ecc.

Lutrinae

 

 

 

Lontre

 

 

Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Lontre

 

Aonyx capensis microdon (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Lontra dalle guance bianche del Camerun

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

Lontra asiatica dalle piccole unghie o lontra nana

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra di mare meridionale

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra marina

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra di fiume meridionale

 

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra comune

 

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra del Giappone

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Lontra liscia

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra gigante del Brasile o Arirai

Mustelinae

 

 

 

Grigioni, martore, taira, donnole

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Martora dalla gola gialla

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

 

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Martora del Nilgiri

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Tasso del miele

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Puzzola dai piedi neri

Odobenidae

 

 

 

Trichechi

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Tricheco

Otariidae

 

 

 

Arctocefali, leoni marini

 

 

Arctocephalus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Arctocefali

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Arctocefalo di Juan Fernandez

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Arctocefalo della Guadalupa

Phocidae

 

 

 

Foche

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefante marino

 

Monachus spp. (I)

 

 

Foche monache

Procyonidae

 

 

 

Coati, bassaricione

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Nasua dal naso bianco

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Nasua o Coati rosso

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Cercoletto

Ursidae

 

 

 

Orsi

 

 

Ursidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Orsi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda gigante

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Orso malese o Biruang

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Orso labiato

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Orso dagli occhiali

 

Ursus arctos (I/II)

(solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell’appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell’appendice II)

 

 

Orso bruno

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Orso tibetano o dal collare

Viverridae

 

 

 

Binturong, civette, linsanghi

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetta zibetto

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Civetta lontra o Mampalon

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Civetta delle palme fasciata

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Civetta delle palme mascherata

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Civetta delle palme comune

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Civetta delle palme di Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsango fasciato

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsango macchiato

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetta a grandi macchie del Malabar

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetta indiana maggiore

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetta indiana minore

CETACEA

 

 

 

Cetacei (delfini, focene, balene)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Cetacei

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Chirotteri

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Vampiro dalle strisce bianche

Pteropodidae

 

 

 

Volpi volanti o pteropi

 

 

Acerodon spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Volpi volanti o pteropi

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pteropus brunneus che non figura negli allegati)

 

Volpi volanti o pteropi

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Pteropo delle isole Truk

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Pteropo di Livingstone

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropo del Giappone

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Pteropo delle Marianne

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Pteropo di Ponape (isola)

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropo di Pelew

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Pteropo di Palau

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Pteropo di Rodrigues

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Pteropo delle Samoa

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pteropo insulare

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropo di Kosrae

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pteropo di Pemba

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Pteropo di Yap

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Armadillo dalla coda nuda maggiore

 

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Armadillo villoso

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo gigante o Tatù

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Topi marsupiali

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Topo marsupiale dalla coda lunga

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Topo marsupiale delle sabbie

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Canguri, uallabi

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Canguro arboricolo grigio

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Canguro arboricolo orsino o nero

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Canguro lepre occidentale

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Canguro striato

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Uallabi dalle briglie

Phalangeridae

 

 

 

Cuschi

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Cusco orientale

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Cusco meridionale o grigio

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Falangero lanoso

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Cusco dell’Isola dell’Ammiraglio

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Falangero o cusco macchiato

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Cusco di Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Ratti canguro

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettonge

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Vombato dal naso peloso del Queensland

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Lepri, conigli

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Caprolago ispido

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramele

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Peramele nasuto di Bougainville

Thylacomyidae Bilbi

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bandicoot-coniglio (Bilbi)

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Cavalli, asini selvatici, zebre

 

Equus africanus (I) (esclude la forma addomesticata di Equus asinus, che non è soggetta al presente regolamento)

 

 

Asino selvatico africano

 

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra di Grevy

 

Equus hemionus (I/II) (la specie è elencata nell’appendice II ma le sottospecie Equus hemionus khur e Equus hemionus luteus figurano nell’appendice I)

 

 

Asino selvatico asiatico o Emione

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Cavallo di Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra di Hartmann

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Zebra di montagna del Capo

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato B)

 

 

Rinoceronti

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (solo le popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa; tutte le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A. Per le popolazioni di Eswatini e Sud Africa: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Per la popolazione della Namibia: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi solo per la conservazione in situ e solo nell’ambito naturale e storico del Ceratotherium simum in Africa. Tutti gli altri esemplari delle popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa devono appartenere a specie inserite nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)

 

Rinoceronte bianco del sud

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapiro comune

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Pangolini

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Pangolino indiano

 

Manis culionensis (I)

 

 

Pangolino delle Filippine

 

Manis gigantea (I)

 

 

Pangolino gigante

 

Manis javanica (I)

 

 

Pangolino del Borneo

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Pangolino cinese

 

Manis temminckii (I)

 

 

Pangolino di Temminck o del Capo

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Pangolino dalla coda lunga

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Pangolino arboreo o tricuspide

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Bradipi tridattili

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Bradipo pigmeo

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Bradipo boliviano

Myrmecophagidae

 

 

 

Mirmecofagidi

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Formichiere gigante

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua del Messico

PRIMATI

 

 

 

Primati (scimmie antropomorfe e scimmie)

 

 

PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno)

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Aluatta dal mantello

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Aluatta del Guatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Scimmia ragno (atele) di Geoffroy

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Scimmia ragno rossa

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriquì meridionale

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Muriquì settentrionale

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Lagotrice dalla coda gialla

Cebidae

 

 

 

Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Callimico di Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Uistiti dalle orecchie bianche

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Uistiti dalla testa gialla

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Scimmie leonine o Leontocebi

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarino calvo o Marikina

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarino di Geoffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarino dai piedi bianchi

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Tamarino di Martins

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarino edipo

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Saimiri del Centro America

Cercopithecidae

 

 

 

Scimmie del vecchio mondo

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

Cercopiteco dalla coda dorata

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Cercocebo dal berretto

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Cercopiteco Diana

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Cercopiteco di Roloway

 

Colobus satanas (II)

 

 

Colobo nero

 

Macaca silenus (I)

 

 

Sileno

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Bertuccia di Barberia

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drillo

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrillo

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Nasica

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

Colobo rosso di Bouvier

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

Colobo rosso del delta del Niger

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Colobo rosso dell’Africa centrale

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobo rosso di Uzungwa

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobo rosso di Zanzibar

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobo rosso di Pennant

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobo rosso di Preuss

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobo rosso del Fiume Tana

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobo rosso dell’Uganda

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobo rosso di Thollon

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Presbite delle Mentawai

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Langur o rinopitechi

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Rinopitechi

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Entello del Kashmir

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Entello delle pianure meridionali

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Entello

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Entello del Tarai

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Entello dai piedi neri

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Entello dal ciuffo

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Entello del Nepal

 

Simias concolor (I)

 

 

Rinopiteco di Pagai

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Presbite di Delacour

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Presbite del Tonchino

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Presbite dorato

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Presbite dell’Hatinh

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Presbite dei Nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Entello del Laos

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Presbite dal ciuffo

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Entello testa bianca

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Presbite di Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Chirogalei

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Chirogalei

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Scimpanzé, gorilla, orangutan

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla di montagna

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Scimpanzé e Bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan di Sumatra

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

Orangutan di Tapanuli

Hylobatidae

 

 

 

Gibboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibboni

Indriidae

 

 

 

Indridi

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indridi

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Lepilemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lepilemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori lenti

Pitheciidae

 

 

 

Uacari, callicebi, chiropoti

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uacari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebo di Barbara Brown

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebo costiero

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebo dalla fronte nera

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Callicebo mascherato

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Chiropote dal naso bianco

Tarsiidae

 

 

 

Tarsi

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsi

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanti

 

Elephas maximus (I)

 

 

Elefante indiano o asiatico

 

Loxodonta africana (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, che sono incluse nell’allegato B)

Loxodonta africana (II)

(Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (5); le altre popolazioni sono incluse nell’allegato A)

 

Elefante africano

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Cincillà

 

Chinchilla spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)

 

 

Cincillà

Cuniculidae

 

 

 

Paca

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti punteggiato

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti punteggiato

Erethizontidae

 

 

 

Istrici del nuovo mondo

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Coendu messicano

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Coendu spinoso

Hystricidae

 

 

 

Istrici del vecchio mondo

 

Hystrix cristata

 

 

Istrice crestata del Nord Africa

Muridae

 

 

 

Topi, ratti

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Leporillo costruttore

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Falso topo della baia di Shark

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Falso ratto d’acqua

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Ratto delle rocce dell’Australia centrale

Sciuridae

 

 

 

Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

Cane di prateria del Messico

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotta dalla coda lunga

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotta dell’Himalaya

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Scoiattoli giganti

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaie

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugongo

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongo

Trichechidae

 

 

 

Manati o Lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Uccelli

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Anatre, oche, cigni ecc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Anatra delle Auckland

 

 

Anas bernieri (II)

 

Anatra di Bernier del Madagascar

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Alzavola bruna

 

 

Anas formosa (II)

 

Alzavola asiatica

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Germano di Laysan

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Anatra dell’Isola di Campbell

 

Anas querquedula

 

 

Marzaiola

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Anatra della Malesia

 

Aythya innotata

 

 

Moriglione del Madagascar

 

Aythya nyroca

 

 

Moretta tabaccata

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

Oca delle Aleutine

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Oca dal collo rosso

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Oca delle Hawaii

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Cigno coscoroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Cigno dal collo nero

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Dendrocigna di Cuba

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Dendrocigna autunnale

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Dendrocigna fulva

 

Mergus octosetaceus

 

 

Smergo del Brasile

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Gobbo rugginoso

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Anatra dalla testa rosa

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Anatra dal corno

 

Tadorna cristata

 

 

Casarca crestata

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Uccelli mosca o colibrì

 

 

Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Uccelli mosca o colibrì

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita becco a uncino

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Occhioni

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Occhione bistriato

Laridae

 

 

 

Gabbiani, sterne

 

Larus relictus (I)

 

 

Gabbiano della Mongolia

Scolopacidae

 

 

 

Chiurli, pantane

 

Numenius borealis (I)

 

 

Chiurlo boreale

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Chiurlottello

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Pantana macchiata

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Garzette, aironi

 

Ardea alba

 

 

Airone bianco maggiore

 

Bubulcus ibis

 

 

Airone guardabuoi

 

Egretta garzetta

 

 

Garzetta

Balaenicipitidae

 

 

 

Becco a scarpa

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Becco a scarpa

Ciconiidae

 

 

 

Cicogne

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Cicogna dal becco nero

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Cicogna nera

 

Ciconia stormi

 

 

Cicogna di Storm

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Marabù maggiore asiatico

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Tantalo cinereo

Phoenicopteridae

 

 

 

Fenicotteri

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Fenicotteri

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

Fenicottero rosa

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Fenicottero rosso

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatole

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis rosso

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis calvo

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis del Giappone

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatola

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis gigante

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Colombi, piccioni

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Colomba delle Nicobare

 

Claravis godefrida

 

 

Tortora barrata di porpora

 

Columba livia

 

 

Piccione selvatico

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Colomba imperiale di Mindoro

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Colomba pugnalata

 

 

Goura spp. (II)

 

Colombe coronate

 

Leptotila wellsi

 

 

Tortora di Granada

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Colomba rosata

 

Streptopelia turtur

 

 

Tortora selvatica

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Buceri

 

 

Aceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Bucero collorossiccio

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buceri

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buceri

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buceri

 

 

Buceros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Calao o bucero bicorne del Nord

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Buceri

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Calao o bucero dall’elmo

 

 

Rhyticeros spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Buceri

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Bucero tascaliscia

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turachi

 

 

Tauraco spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Turachi

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turaco di Bannerman

FALCONIFORMES

 

 

 

Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di una specie della famiglia Cathartidae inclusa nell’allegato C; le altre specie di questa famiglia non sono incluse negli allegati del presente regolamento; ad eccezione della Caracara lutosa che non è soggetta al presente regolamento)

 

Rapaci diurni

Accipitridae

 

 

 

Falchi, aquile

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Sparviere levantino

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Astore

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Sparviere

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Avvoltoio monaco

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Aquila imperiale spagnola

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Aquila reale

 

Aquila clanga (II)

 

 

Aquila anatraia maggiore

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Aquila imperiale

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Aquila anatraia minore

 

Buteo buteo (II)

 

 

Poiana

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Poiana calzata

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Poiana codabianca

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

Nibbio di Wilson o di Cuba

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Biancone

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Falco di palude

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Albanella reale

 

Circus hudsonius (II)

 

 

Albanella americana

 

Circus macrourus (II)

 

 

Albanella pallida

 

Circus pygargus (II)

 

 

Albanella minore

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Nibbio bianco

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Aquila serpentaria del Madagascar

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Gipeto

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifone

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla figura nell’appendice I; le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Aquile di mare

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Arpia

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Aquila del Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Aquila minore

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Poiana dorsogrigio

 

Milvus migrans (II) (ad eccezione di Milvus migrans lineatus che figura nell’allegato B)

 

 

Nibbio bruno

 

Milvus milvus (II)

 

 

Nibbio reale

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Capovaccaio

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Falco pecchiaiolo

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Aquila delle Filippine

Cathartidae

 

 

 

Avvoltoi del nuovo mondo

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor della California

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Avvoltoio papa

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor delle Ande

Falconidae

 

 

 

Falchi

 

Falco araeus (I)

 

 

Gheppio delle Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Lanario

 

Falco cherrug (II)

 

 

Falco sacro

 

Falco columbarius (II)

 

 

Smeriglio

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Falco della regina

 

Falco jugger (I)

 

 

Falco laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Falco grillaio

 

Falco newtoni (I) (solo la popolazione delle Seychelles)

 

 

Gheppio dell’isola Aldabra

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Falco pellegrino

 

Falco punctatus (I)

 

 

Gheppio delle Mauritius

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Girfalco

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Lodolaio

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Gheppio

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Falco cuculo

Pandionidae

 

 

 

Falchi pescatori

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Falco pescatore

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Hocco dal becco blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Hocco dal becco rosso

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Hocco dal becco giallo

 

 

Crax fasciolata

 

Hocco faccianuda

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Hocco dai bargigli

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Guatemala/Honduras)

Hocco globicero

 

Mitu mitu (I)

 

 

Miti o Hocco a becco di rasoio

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Crace di Derby

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Ciacialaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Crace dall’elmo

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Penelope dalle ali bianche

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelope purpurea

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Ciacialaca nero del Guatemala

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Penelope dalla fronte nera

 

Pipile pipile (I)

 

 

Penelope di Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argo maggiore

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Fagiano di Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Colino della Virginia mascherato

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bianco

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Fagiano orecchiuto bruno

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fagiano insanguinato

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Lofoforo splendido o dell’Himalaya

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Lofoforo di Huys

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Lofoforo di Sclater

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Fagiano di Edwards

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Fagiano kalij

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Tacchino ocellato

 

Odontophorus strophium

 

 

Colino dal collare

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Quaglia dell’Himalaya

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Pavone comune o blu

 

 

Pavo muticus (II)

 

Pavone mutico o verde

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Speroniere chinqui o grigio

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Speroniere di Germain

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Speroniere malese o di Hardwicke

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Speroniere di Napoleone o Palawan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Speroniere del Borneo

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Fagiano koklass

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Rainardo ocellato o argo crestato

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fagiano di Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Fagiano di Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Fagiano mikado

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Fagiano venerato o fagiano di Reeves

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Tetraogallo del Caspio

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tetraogallo del Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopano di Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopano di Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopano occidentale

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopano satiro

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Tetraone di prateria di Attwater

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Gru

 

 

Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gru

 

Antigone canadensis (I/II) (la specie figura nell’appendice II ma le sottospecie Antigone canadensis nesiotes e Antigone canadensis pulla figurano nell’appendice I)

 

 

Gru canadese

 

Antigone vipio (I)

 

 

Gru dal collo bianco

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Gru coronata o gru pavonina

 

Grus americana (I)

 

 

Gru americana

 

Grus grus (II)

 

 

Gru comune

 

Grus japonensis (I)

 

 

Gru della Manciuria o del Giappone

 

Grus monacha (I)

 

 

Gru monaca

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Gru dal collo nero

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

Gru bianca asiatica

Otididae

 

 

 

Otarde

 

 

Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Otarde

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Grande otarda dell’India

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Ubara asiatica

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ubara

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otarda del Bengala

 

Otis tarda (II)

 

 

Otarda comune

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Otarda minore indiana

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Gallina prataiola

Rallidae

 

 

 

Folaghe, ralli

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

Rallo di Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Allodole

 

 

 

Alauda arvensis (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Allodola

 

 

 

Galerida cristata (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Cappellaccia

 

 

 

Lullula arborea (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Tottavilla

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Calandra

Atrichornithidae

 

 

 

Atricornitidi

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Uccello dei cespugli rumoroso

Cotingidae

 

 

 

Cotinga

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Uccello parasole amazzonico

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Uccello parasole occidentale

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga macchiata

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Galletti di roccia

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga dalle ali bianche

Emberizidae

 

 

 

Emberizidi, cardinali, tangara

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Zigolo giallo

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Ortolano

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Cardinale verde

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Cuba)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Cardinale a becco giallo

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinale dal ciuffo rosso

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara settecolori

 

 

 

Tiaris canorus (III Cuba)

 

Estrildidae

 

 

 

Estrildidi

 

 

Amandava formosa (II)

 

Bengalino verde

 

 

Lonchura fuscata

 

Padda di Timor

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Padda

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Diamante a bavetta

Fringillidae

 

 

 

Cardellini, canarini

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Fanello

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Cardellino

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Cardinalino rosso del Venezuela

 

 

 

Carduelis flammea (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Organetto

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Organetto artico

 

 

 

Carduelis spinus (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Lucherino

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Cardellino di Yarrell

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Ciuffolotto scarlatto

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Crociere comune

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Ciuffolotto

 

 

 

Serinus serinus (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Verzellino

Hirundinidae

 

 

 

Irundinidi

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Rondine dagli occhiali

Icteridae

 

 

 

Itteridi

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Ittero a cappuccio zafferano

Meliphagidae

 

 

 

Melifagi

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Melifago dall’elmo

Muscicapidae

 

 

 

Pigliamosche, garruli ecc.

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Cannaiola dell’Isola Rodriguez

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

Shama groppabianca

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Niltava di Rueck

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Uccello di macchia castano

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Uccello di macchia occidentale o beccoriccio occidentale

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Pettirosso

 

 

 

Ficedula parva (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Pigliamosche pettirosso

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Garrulo canoro

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

 

Hippolais icterina (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Canapino maggiore

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Usignolo orecchie argentate o Mesia guanceargento

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Usignolo del Giappone

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liocicla del monte Omei

 

 

 

Luscinia svecica (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Pettazzurro

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Usignolo maggiore

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Usignolo comune

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Codirossone

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Picatarte testa nuda

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Picatarte collogrigio

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Capinera

 

 

 

Sylvia borin (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Beccafico

 

 

 

Sylvia curruca (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Bigiarella

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Bigia padovana

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Pigliamosche del paradiso delle Mascarene

 

 

 

Turdus merula (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Merlo

 

 

 

Turdus philomelos (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Tordo bottaccio

Oriolidae

 

 

 

Oriolidi

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Rigogolo

Paradisaeidae

 

 

 

Uccelli del paradiso

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Uccelli del paradiso

Paridae

 

 

 

Paridi

 

 

 

Parus ater (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Cincia mora

Pittidae

 

 

 

Pitte

 

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta barrata settentrionale

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta di Gurney o dal petto nero

 

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta di Koch

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta bengalese del Giappone

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023)

Pycnonotus zeylanicus (II) (fino al 24 novembre 2023)

 

Bulbul corona di paglia

Sturnidae

 

 

 

Maine, gracule

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Gracula religiosa

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Maina di Rothschild

Troglodytidae

 

 

 

Trogloditidi

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Cincia mora

Zosteropidae

 

 

 

Zosteropidi o uccelli dagli occhiali

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Occhialino pettobianco

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregate

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregata di Andrews

Pelecanidae

 

 

 

Pellicani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pellicano riccio

Sulidae

 

 

 

Sule

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Sula di Abbott

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbuti

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Barbuto tucanetto

Picidae

 

 

 

Picchi

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Tucanetto zafferano

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Aracari collonero

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Aracari orecchiecastane

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Aracari verde

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucano bicolore

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucano solforato

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tucano toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tucano beccorosso

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tucano beccoscanalato

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucanetto beccomaculato

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Podilimbi

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Podilimbo gigante

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatri

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

Albatro codacorta

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e ad eccezione di Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri, che non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

Pappagalli

Cacatuidae

 

 

 

Cacatua

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Cacatua di Goffin

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Cacatua ventre rosso

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Cacatua delle Molucche

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Cacatua ciuffogiallo

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Cacatua delle palme

Loriidae

 

 

 

Lori, lorichetti

 

Eos histrio (I)

 

 

Lori rosso e blu

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figura nell’appendice I, le altre specie figurano nell’appendice II)

 

 

Lorichetti d’oltremare

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Amazzone dal collo rosso

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazzone corona gialla

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Amazzone a spalle gialle

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Amazzone dalla coda rossa

 

Amazona finschi (I)

 

 

Amazzone di Finsch

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Amazzone imperiale

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazzone testa gialla

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Amazzone dalla fronte rossa

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Amazzone a corona rossa

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Amazzone di Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Amazzone vinacea

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Amazzone guance verdi

 

Amazona vittata (I)

 

 

Amazzone di Porto Rico

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Ara di Buffon

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Ara di Wagler o caninde

 

Ara macao (I)

 

 

Ara macao

 

Ara militaris (I)

 

 

Ara militare

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Ara a fronte rossa

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Ara di Spix

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrocchetto di Norfolk

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Kakariki a pileo giallo

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kakariki a fronte rossa

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Kakariki della Nuova Caledonia

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagallo dei fichi di Coxen

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Parrocchetto cornuto

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Conuro guarouba

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Parrocchetto ventrearancio

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Conuro a orecchie gialle

 

Pezoporus flaviventris (I)

 

 

Pappagallo terragnolo occidentale

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Pappagallo notturno

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Parrocchetto terragnolo

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagallo pileato

 

Primolius couloni (I)

 

 

Ara testablu

 

Primolius maracana (I)

 

 

Ara di Illiger

 

Psephotellus chrysopterygius (I)

 

 

Parrocchetto aligialle

 

Psephotellus dissimilis (I)

 

 

Pappagallo dal cappuccio

 

Psephotellus pulcherrimus (I)

 

 

Parrocchetto del paradiso

 

Psittacula echo (I)

 

 

Parrocchetto dal collare di Mauritius

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pappagallo cenerino

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Conuro a gola azzurra

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Parrocchetti a becco grosso

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandù

 

Pterocnemia pennata (I) (ad eccezione di Pterocnemia pennata pennatache figura nell’allegato B)

 

 

Nandù di Darwin o Nandù minore

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Nandù di Darwin o Nandù minore

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandù comune

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pinguino del Capo

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguino di Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Rapaci notturni

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Sceloglaux albifacies)

 

Rapaci notturni

Strigidi

 

 

 

Gufi, civette

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Civetta capogrosso

 

Asio flammeus (II)

 

 

Gufo di palude

 

Asio otus (II)

 

 

Gufo comune

 

Athene noctua (II)

 

 

Civetta

 

Bubo bubo (II) (ad eccezione di Bubo bubo bengalensis che figura nell’allegato B)

 

 

Gufo reale

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Civetta nana

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Civetta di foresta

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Assiolo gigante

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ulula delle Isole Christmas

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Civetta delle nevi

 

Otus ireneae (II)

 

 

Assiolo di Sokoke

 

Otus scops (II)

 

 

Assiolo

 

Strix aluco (II)

 

 

Allocco

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Allocco di Lapponia

 

Strix uralensis (II) (ad eccezione di Strix uralensis davidi che figura nell’allegato B)

 

 

Allocco degli Urali

 

Surnia ulula (II)

 

 

Ulula

Tytonidae

 

 

 

Barbagianni

 

Tyto alba (II)

 

 

Barbagianni

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbagianni del Madagascar

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Struzzo del Nord Africa

 

Struthio camelus (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centraficana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non figurano negli allegati del presente regolamento)

 

 

Struzzo del Nord Africa

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinami

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamo solitario

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal splendente

REPTILIA

 

 

 

Rettili

CROCODYLIA

 

 

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Alligatori, caimani, coccodrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligatori, caimani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatore della Cina

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Caimano del Rio Apaporis

 

Caiman latirostris (I) (ad eccezione della popolazione dell’Argentina, che figura nell’allegato B, e della popolazione del Brasile, che figura nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)

 

 

Jacaré o Caimano dal muso largo

 

Melanosuchus niger (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell’allegato B, e della popolazione dell’Ecuador, che è inclusa nell’allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli IUCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)

 

 

Caimano nero o Melanosuco

Crocodylidae

 

 

 

Coccodrilli

 

Crocodylus acutus (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell’allegato B e della popolazione del Messico, che è inclusa nell’allegato B e per gli esemplari selvatici è soggetta a una quota di esportazione pari a zero a fini commerciali)

 

 

Coccodrillo americano o acuto

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Coccodrillo catafratto

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Coccodrillo intermedio o dell’Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Coccodrillo di Mindoro

 

Crocodylus moreletii (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell’allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo di Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo del Nilo

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Coccodrillo di palude

 

Crocodylus porosus (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES], Papua Nuova Guinea e Filippine [solo popolazione delle isole Palawan, soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], che sono incluse nell’allegato B)

 

 

Coccodrillo marino

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Coccodrillo di Cuba o rombifero

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Coccodrillo siamese

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Osteolemo Tomistoma schlegelii (I)

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gavialidae

Gaviali

 

 

 

Gavialis gangeticus (I)

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Sfenodonte o tuatara

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Sfenodonte o tuatara

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Agamidi

 

 

 

Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)

Lucertola dalle labbra dipinte

 

 

 

Calotes desilvai (III Sri Lanka)

Lucertola del mattino

 

 

 

Calotes liocephalus (III Sri Lanka)

Lucertola senza cresta

 

 

 

Calotes liolepis (III Sri Lanka)

Lucertola fischiante

 

 

 

Calotes manamendrai (III Sri Lanka)

Lucertola fischiante di Manamendra-Arachchi

 

 

 

Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)

Lucertola dalle labbra nere

 

 

 

Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)

 

 

 

Ceratophora aspera (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)

 

Agamide del corno

 

Ceratophora erdeleni (I)

 

 

Lucertola cornuta di Erdelen

 

Ceratophora karu (I)

 

 

Lucertola cornuta di Karu

 

 

Ceratophora stoddartii (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)

 

 

 

Ceratophora tennentii (I)

 

 

 

 

Cophotis ceylanica (I)

 

 

Cofotidi di Ceylon

 

Cophotis dumbara (I)

 

 

Lucertola pigmea

 

 

 

Ctenophorus spp. (III Australia)

 

 

 

 

Intellagama spp. (III Australia)

Draghi d’acqua

 

 

Lyriocephalus scutatus (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)

 

Lucertola dal naso gobbo

 

 

Physignathus cocincinus (II)

 

Drago d’acqua cinese

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

 

Tympanocryptis spp. (III Australia)

Draghi senza orecchie

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Uromastici

Anguidae

 

 

 

Lucertole alligatore

 

 

Abronia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A. È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici diAbronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis e A. vasconcelosii)

 

Lucertole alligatore

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Camaleonti

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Camaleonte di Fischer

 

 

Brookesia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonte di Fischer

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Camaleonti

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Camaleonte comune

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Camaleonte di Fischer

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Camaleonte nano o camaleonte foglia africano

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

 

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Cordilidi

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Cordilidi

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Eublepharidae

 

Goniurosaurus spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni native del Giappone)

 

Gechi leopardo

 

 

 

Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Giappone)

Geco Tokashiki

 

 

 

Goniurosaurus orientalis #18 (III Giappone)

 

 

 

 

Goniurosaurus sengokui #18 (III Giappone)

 

 

 

 

Goniurosaurus splendens #18 (III Giappone)

 

 

 

 

Goniurosaurus toyamai #18 (III Giappone)

 

 

 

 

Goniurosaurus yamashinae #18 (III Giappone)

 

Gekkonidae

 

 

 

Gechi

 

 

 

Carphodactylus spp. (III Australia)

 

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Geco psichedelico

 

 

Cyrtodactylus jeyporensis (II)

 

Geco di terra di Jeypur

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

Gekko gecko (II)

 

Geco Tokay

 

Gonatodes daudini (I)

 

 

Geco di Union Island

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

 

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Geco dell’Isola Serpente

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Gechi Naultinus della Nuova Zelanda

 

 

 

Nephrurus spp. (III Australia)

 

 

 

 

Orraya spp. (III Australia)

 

 

 

Paroedura androyensis (II)

 

 

 

 

Paroedura masobe (II)

 

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Gechi diurni o Felsume

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Geco diurno di Round Island

 

 

 

Phyllurus spp. (III Australia)

 

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Saltuarius spp. (III Australia)

 

 

 

 

Sphaerodactylus armasi (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus celicara (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus dimorphicus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus intermedius (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus notatus atactus (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus oliveri (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus pimienta (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus ruibali (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus siboney (III Cuba)

 

 

 

 

Sphaerodactylus torrei (III Cuba)

 

 

 

 

Strophurus spp. (III Australia)

 

 

 

Tarentola chazaliae (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Nuova Zelanda)

 

 

 

 

Underwoodisaurus spp. (III Australia)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Gechi coda a foglia

 

 

 

Uvidicolus spp. (III Australia)

 

 

 

 

Woodworthia spp. (III Nuova Zelanda)

 

Helodermatidae

 

 

 

Elodermi

 

 

Heloderma spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Elodermi

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Eloderma orrido del Guatemala

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marina

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Brachilofi

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Ctenosaura melanosterna (II) Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

Ctenosaura spp. (II)

 

Iguane dalla coda spinosa

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguane cornute

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla dell’Isola di San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Lucertole

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Lucertola gigante di Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lucertola delle Baleari

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Lucertola di Ibiza

Lanthanotidae

 

 

 

 

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)

 

Varano senza orecchie

Phrynosomatidae

 

 

 

 

 

 

Phrynosoma spp. (II)

 

Lucertole cornute

Polychrotidae

 

 

 

Anolidi

 

 

 

Anolis agueroi (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis baracoae (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis barbatus (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis chamaeleonides (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis equestris (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis guamuhaya (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis luteogularis (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis pigmaequestris (III Cuba)

 

 

 

 

Anolis porcus (III Cuba)

 

Scincidae

 

 

 

Scinchi

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Scinco gigante delle Salomone

 

 

 

Egernia spp. (III Australia)

 

 

Tiliqua adelaidensis (I)

 

 

 

 

 

 

Tiliqua multifasciata (III Australia)

 

 

 

 

Tiliqua nigrolutea (III Australia)

 

 

 

 

Tiliqua occipitalis (III Australia)

 

 

 

 

Tiliqua rugosa (III Australia)

 

 

 

 

Tiliqua scincoides intermedia (III Australia)

Scinco dalla lingua blu

 

 

 

Tiliqua scincoides scincoides (III Australia)

Scinco dalla lingua blu

Teiidae

 

 

 

Lucertole caimano, tegu

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Tegu coccodrillo

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Lucertole caimano

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp. (II)

 

 

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varano del Bengala

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varano giallo

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varano del deserto

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Drago o varano di Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varano nebuloso

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

Xenosauridae

 

 

 

Lucertola coccodrillo cinese

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Lucertola coccodrillo cinese

SERPENTES

 

 

 

Serpenti

Boidae

 

 

 

Boidi

 

 

Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boidi

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa del Madagascar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa costrittore dell’Argentina

 

Chilabothrus monensis (I)

 

 

Boa di Mona

 

Chilabothrus subflavus (I)

 

 

Boa della Giamaica

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Erice jaculo

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa arboreo del Madagascar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa di Round

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Boa di Round

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa di Round

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa di Dussumier

Colubridae

 

 

 

Colubridi

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

Ericope schistoso

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Serpente d’acqua dal muso di cane

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Falso cobra

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Mangiatore di uova indiano

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serpente dei ratti indiano

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Natrice pescatrice

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III India)

 

Elapidae

 

 

 

Cobra, serpenti corallo

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Serpente corallo

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Serpente corallo nigro fasciato

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Honduras)

 

 

 

Naja atra (II)

 

Cobra cinese o di Taiwan

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Cobra monocolo

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

Cobra dagli occhiali o cobra indiano

 

 

Naja oxiana (II)

 

Cobra del Caspio o cobra centroasiatico

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Cobra delle Filippine

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra sputatore indocinese

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Cobra sputatore di Java

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra reale

Loxocemidae

 

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Pitoni

 

Python molurus (I)

 

 

Pitone delle rocce indiano

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Viperidae

 

 

 

Vipere

 

 

Atheris desaixi (II)

 

 

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Vipera cornuta del Kenya

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras) (ad eccezione della sottospecie inclusa nell’allegato B)

Cascavel

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Crotalo di Aruba

 

 

 

Daboia palaestinae (III Israele)

(questa inclusione entrerà in vigore il 4 maggio 2023)

 

 

 

 

Daboia russelii (III India)

Vipera di Russel

 

 

Montivipera wagneri (II)

 

 

 

 

Protobothrops mangshanensis (II)

 

Crotalo di Mangshan

 

 

Pseudocerastes urarachnoides (II)

 

Vipera cornuta dalla coda di ragno

 

Vipera latifii

 

 

Vipera latifii

 

Vipera ursinii (I) (solo la popolazione dell’Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l’URSS; queste ultime popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)

 

 

Vipera di Orsini

TESTUDINES

 

 

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

Tartarughe naso di porco

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Tartaruga naso di porco

Chelidae

 

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici)

 

 

 

 

Chelus fimbriatus (II) (include Chelus orinocensis)

 

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Tartaruga dal collo corto

Cheloniidae

 

 

 

Tartarughe di mare

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tartarughe di mare

Chelydridae

 

 

 

Tartarughe azzannatrici

 

 

Chelydra serpentina (II)

 

Tartaruga azzannatrice

 

 

Macrochelys temminckii (II)

 

Tartaruga alligatore

Dermatemydidae

 

 

 

Dermatemide

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Dermatemide

Dermochelyidae

 

 

 

Dermochelide coriacea

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Dermochelide coriacea

Emydidae

 

 

 

Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche

 

 

Chrysemys picta (solo esemplari vivi)

 

Testuggine palustre dipinta

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Testuggine palustre punteggiata

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Tartaruga di Blanding

 

 

 

Emys orbicularis (III Ucraina) (popolazione dell’Ucraina)

Testuggine palustre europea

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Testuggine palustre scolpita

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Clemmide di Muhlenberg

 

 

 

Graptemys spp. (III Stati Uniti d’America) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato B)

Tartarughe carta geografica

 

 

Graptemys barbouri (II)

 

Tartaruga geografica di Barbour

 

 

Graptemys ernsti (II)

 

Tartaruga geografica del fiume Escambia

 

 

Graptemys gibbonsi (II)

 

Tartaruga geografica del fiume Pascagoula

 

 

Graptemys pearlensis (II)

 

Tartaruga geografica del fiume Pearl

 

 

Graptemys pulchra (II)

 

Tartaruga geografica dell’Alabama

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Tartaruga dal dorso di diamante, terrapin

 

 

Terrapene spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe scatola

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Tartaruga-botte acquatica

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Terrapin di fiume della Malesia

 

Batagur baska (I)

 

 

Tartaruga fluviale indiana

 

 

Batagur borneoensis (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

Batagur kachuga (I)

 

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (Tranne che per le specie incluse nell’allegato A, è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis e C. zhoui per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartarughe scatola asiatiche

 

Cuora bourreti (I)

 

 

Tartaruga scatola di Bourret

 

Cuora galbinifrons (I)

 

 

tartaruga scatola indocinese

 

Cuora picturata (I)

 

 

Tartaruga scatola del Vietnam meridionale

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Tartaruga foglia asiatica

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Tartaruga palustre di Hamilton

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Tartaruga foglia di Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Tartaruga foglia a petto nero

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Tartaruga di fiume incoronata

 

 

Heosemys annandalii (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga del tempio a testa gialla

 

 

Heosemys depressa (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)

 

Tartaruga della Foresta di Arakan

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Tartaruga palustre asiatica gigante

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tartaruga spinosa

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Tartaruga di foresta del Sulawesi

 

 

Malayemys khoratensis (II)

 

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong

 

Mauremys annamensis (I)

 

 

Tartaruga palustre del Vietnam

 

 

 

Mauremys iversoni (III Cina)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Testuggine del Giappone

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Cina)

Testugine palustre cinese a capo grosso

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Testuggine palustre asiatica gialla

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Tartaruga cinese collo rosso

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Cina)

 

 

 

 

Mauremys reevesii (III Cina)

Testugine cinese palustre

 

 

 

Mauremys sinensis (III Cina)

Testugine cinese a collo striato

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Tartaruga tricarinata

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Tartaruga nera indiana

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Tartaruga della Birmania

 

 

Morenia petersi (II)

 

Tartaruga occellata indiana

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Tartaruga guscio piatto malese

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Cina)

 

 

 

 

Ocadia philippeni (III Cina)

 

 

 

Orlitia borneensis (II) (A zero annual export quota has been established for specimens removed from the wild and traded for commercial purposes)

 

Tartaruga gigante della Malesia

 

 

Pangshura spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Tartaruga a tetto dell’India

 

 

Rhinoclemmys spp. (II)

 

 

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Tartaruga ocellata di Beale

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Tartaruga quattr’occhi

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Tartaruga delle paludi nera

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Tartaruga di foresta di Palawan

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Tartaruga foglia della foresta di Cochin

Kinosternidae

 

 

 

 

 

 

Claudius angustatus (II)

 

Chopontil

 

 

Kinosternon spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe del fango

 

Kinosternon cora (I)

 

 

 

 

Kinosternon vogti (I)

 

 

 

 

 

Staurotypus salvinii (II)

 

Tartaruga muschiata gigante della costa del Pacifico

 

 

Staurotypus triporcatus (II)

 

Tartaruga muschiata gigante settentrionale

 

 

Sternotherus spp. (II)

 

Tartarughe del muschio

Platysternidae

 

 

 

Platisterno capogrosso

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Platisterno capogrosso

Podocnemididae

 

 

 

Pelomeduse

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Podocnemide del Madagascar

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Tartaruga capo grosso

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Testudinidae

 

 

 

Testuggini

 

 

Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di Centrochelys sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)

 

Testuggini

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Testuggine radiata

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Testuggine a sperone del Madagascar

 

Chelonoidis niger (I)

 

 

Testuggine gigante delle Galapagos

 

Geochelone elegans (I)

 

 

Tartaruga indiana stellata

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Testuggine stellata del Myanmar

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Testuggine del deserto a margini gialli

 

Malacochersus tornieri (I)

 

 

Testuggine focaccia africana

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Testuggine geometrica

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Testuggine aracnoide comune

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testuggine aracnoide a guscio piatto

 

Testudo graeca (II)

 

 

Testuggine greca

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Testuggine di Hermann o comune

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Testuggine egiziana

 

Testudo marginata (II)

 

 

Testuggine marginata

Trionychidae

 

 

 

Trionichidi o tartarughe dal guscio molle

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Tartaruga dal guscio molle asiatica

 

 

Apalone spp. (II) (ad eccezione delle sottospecie incluse nell’allegato A)

 

Tartarughe dal guscio molle

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle nera

 

 

Chitra spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

 

 

Chitra chitra (I)

 

 

Chitra asiatica

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Chitra birmana

 

 

Cyclanorbis elegans (II)

 

Tartaruga alata della Nubia

 

 

Cyclanorbis senegalensis (II)

 

Tartaruga alata del Senegal

 

 

Cycloderma aubryi (II)

 

Tartaruga alata di Aubry

 

 

Cycloderma frenatum (II)

 

Tartaruga alata dello Zambesi

 

 

Dogania subplana (II)

 

Tartaruga dal guscio molle della Malaysia

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Tartaruga alata dello Sri Lanka

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Tartaruga alata indiana

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Tartaruga alata del Myanmar

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Tartaruga dal guscio molle pavonina del Myanmar

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle del Gange

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle pavonina dell’India

 

Nilssonia leithii (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle di Leith

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Tartaruga dal guscio molle nera (I)

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Tartaruga dal guscio molle dal collo caruncolato

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Tartaruga guscio molle giganti

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Tartaruga guscio molle dell’Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Tartaruga guscio molle del nord della Cina

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Tartaruga guscio molle cinese minore

 

 

Rafetus euphraticus (II)

 

Tartaruga dal guscio molle dell’Eufrate

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Tartaruga dal guscio molle gigante dello Yang-Tze

 

 

Trionyx triunguis (II)

 

Tartaruga dal guscio molle del Nilo

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibi

ANURA

 

 

 

Rane e rospi

Aromobatidae

 

 

 

Rane arboricole criptiche

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

 

 

Anomaloglossus rufulus (II)

 

 

Bufonidae

 

 

 

Rospi

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Rospo dorato di Zetek

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Rospo dorato

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari africani

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari del Monte Nimba

 

Sclerophrys channingi (I)

 

 

 

 

Sclerophrys superciliaris (I)

 

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Cile)

 

Centrolenidae

 

 

 

Rane di vetro

 

 

Centrolenidae spp. (II)

 

 

Conrauidae

 

 

 

Rane

 

 

Conraua goliath

 

Rana Golia

Dendrobatidae

 

 

 

Dendrobatidi

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

 

 

 

Ameerega spp. (II)

 

 

 

 

Andinobates spp. (II)

 

 

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

 

 

Excidobates spp. (II)

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

 

 

 

Minyobates spp. (II)

 

 

 

 

Oophaga spp. (II)

 

 

 

 

Paruwrobates andinus (II)

 

 

 

 

Paruwrobates erythromos (II)

 

 

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Fillobati

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

 

Dicroglossidae

 

 

 

Rane

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

Hylidae

 

 

 

Raganelle

 

 

Agalychnis annae (II)

 

 

 

 

Agalychnis callidryas (II)

 

 

 

 

Agalychnis lemur (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali)

 

 

 

 

Agalychnis moreletii (II)

 

Raganella di Morelet

 

 

Agalychnis saltator (II)

 

 

 

 

Agalychnis spurrelli (II)

 

 

 

 

Agalychnis terranova (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantella

 

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella

Microhylidae

 

 

 

Rane pomodoro

 

 

Dyscophus antongilii (II)

 

Rana pomodoro

 

 

Dyscophus guineti (II)

 

Falsa rana pomodoro

 

 

Dyscophus insularis (II)

 

Rana pomodoro di Antsouhy

 

 

Scaphiophryne boribory (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne marmorata (II)

 

 

 

 

Scaphiophryne spinosa (II)

 

 

Myobatrachidae

 

 

 

Rane a gestazione gastrica

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (ad eccezione di Rheobatrachus silus e Rheobatrachus vitellinus che non figurano negli allegati)

 

Rana a gestazione gastrica

Telmatobiidae

 

 

 

Rane acquatiche

 

Telmatobius culeus (I)

 

 

Rana gigante del Lago Titicaca

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomatidae

 

 

 

Axolotl

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra del Lago Patzanaro

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Salamandra tigre o axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre giganti

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre giganti

 

 

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Stati uniti d’America)

Salamandra alligatore

Hynobiidae

 

 

 

Salamandre asiatiche

 

 

 

Hynobius amjiensis (III Cina)

 

Salamandridae

 

 

 

Salamandre e tritoni

 

 

 

Echinotriton andersoni #18 (III Giappone)

Salamandra di Anderson

 

 

Echinotriton chinhaiensis (II)

 

Tritone spinoso del Chinhai

 

 

Echinotriton maxiquadratus (II)

 

 

 

 

Laotriton laoensis (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali.)

 

 

 

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Tritone imperatore

 

 

Paramesotriton spp. (II)

 

 

 

 

 

Salamandra algira (III Algeria)

 

 

 

Tylototriton spp. (II)

 

Tritoni coccodrillo

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Squali e razze

CARCHARHINIFORMES

 

 

 

 

Carcharhinidae

 

 

 

Carcarinidi

 

 

Carcharhinidae spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2023)

 

 

 

 

Carcharhinus falciformis (II) (fino al 24 novembre 2023)

 

Squalo setoso

 

 

Carcharhinus longimanus (II) (fino al 24 novembre 2023)

 

Squalo longimano

Sphyrnidae

 

 

 

Squali martello

 

 

Sphyrnidae spp. (II)

 

 

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Alopiidae

 

 

 

Squali lamniformi

 

 

Alopias spp. (II)

 

Squali volpe

Cetorhinidae

 

 

 

Squali elefante

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Squalo elefante

Lamnidae

 

 

 

Squali

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Squalo bianco

 

 

Isurus oxyrinchus (II)

 

Smeriglio o mako a pinna corta

 

 

Isurus paucus (II)

 

Smeriglio o mako a pinna lunga

 

 

Lamna nasus (II)

 

Smeriglio

MYLIOBATIFORMES

 

 

 

 

Myliobatidae

 

 

 

 

 

 

Mobula spp. (II)

 

Diavoli di mare

Potamotrygonidae

 

 

 

Trigoni di acqua dolce

 

 

 

Paratrygon aiereba (III Colombia)

 

 

 

Potamotrygon albimaculata (II)

 

 

 

 

 

Potamotrygon spp. (III Brazil) (populazioni del Brasile) (non figurano nell’allegato B)

 

 

 

 

Potamotrygon constellata (III Colombia)

Trigone fluviale spinosa

 

 

Potamotrygon henlei (II)

 

Trigone del fiume Tocantins

 

 

Potamotrygon jabuti (II)

 

Trigone fluviale perlato

 

 

Potamotrygon leopoldi (II)

 

Trigone fluviale dalle macchie bianche

 

 

 

Potamotrygon magdalenae (III Colombia)

Trigone fluviale di Magdalena

 

 

Potamotrygon marquesi (II)

 

 

 

 

 

Potamotrygon motoro (III Colombia)

Trigone fluviale ocellato

 

 

 

Potamotrygon orbignyi (III Colombia)

Trigone fluviale dal dorso liscio

 

 

 

Potamotrygon schroederi (III Colombia)

Trigone fluviale fiorito

 

 

 

Potamotrygon scobina (III Colombia)

Trigone fluviale roca

 

 

Potamotrygon signata (II)

 

Trigone fluviale di Parnaiba

 

 

Potamotrygon wallacei (II)

 

Trigone fluviale cururu

 

 

 

Potamotrygon yepezi (III Colombia)

Trigone fluviale di Maracaibo

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Squali balena

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Squalo balena

RHINOPRISTIFORMES

 

 

 

 

Pristidae

 

 

 

Pesci sega

 

Pristidae spp. (I)

 

 

Pesci sega

Glaucostegidae

 

 

 

Pesci chitarra

 

 

Glaucostegus spp. (II)

 

Pesce chitarra

Rhinidae

 

 

 

Rinidi

 

 

Rhinidae spp. (II)

 

Rinidi

Rhinobatidae

 

 

 

 

 

 

Rhinobatidae spp. (II)

 

Pesci chitarra

ACTINOPTERI

 

 

 

Pesci

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A)

 

Storioni e Pesci spatola

Acipenseridae

 

 

 

Storioni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Storione dal rostro breve

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Storione comune

ANGUILLIFORMES

 

 

 

 

Anguillidae

 

 

 

Anguille

 

 

Anguilla anguilla (II)

 

Anguilla europea

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Ciprinidi

 

 

Caecobarbus geertsii (II)

 

Barbo ceco del Congo

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Barbo dalle sette linee

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Osteoglossidi

Arapaimidae

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima o piracurù

Osteoglossidae

 

 

 

Osteoglossidi

 

Scleropages formosus (I)

 

 

Scleropage asiatico

 

Scleropages inscriptus (I)

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

Labridi

 

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Pesce Napoleone

Pomacanthidae

 

 

 

 

 

 

Holacanthus clarionensis (II)

 

Pesce angelo di Clarion

 

 

 

Holacanthus limbaughi (III Francia)

 

Sciaenidae

 

 

 

Totoaba

 

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba o acupa di Macdonald

SILURIFORMES

 

 

 

 

Pangasiidae

 

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Siluro gigante

Loricariidae

 

 

 

Pesci gatto corazzati

 

 

Hypancistrus zebra (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)

 

 

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

Pesci ago, cavallucci marini

 

 

Hippocampus spp. (II)

 

Cavallucci marini

DIPNEUSTI

 

 

 

Dipnoi o pesci polmonati

CERATODONTIFORMES

 

 

 

 

Neoceratodontidae

 

 

 

Ceratodontidi

 

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Pesce polmonato o Dipnoo australiano

COELACANTHI

 

 

 

Celacanti

COELACANTHIFORMES

 

 

 

 

Latimeriidae

 

 

 

Celacanti

 

Latimeria spp. (I)

 

 

Celacanti

ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Oloturie

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

 

Stichopodidae

 

 

 

Oloturie

 

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Oloturia bruna

 

 

Thelenota spp. (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 25 maggio 2024)

 

 

HOLOTHURIIDA

 

 

 

 

Holothuriidae

 

 

 

Oloturie, cetrioli di mare

 

 

Holothuria fuscogilva (II)

 

Oloturia bianca

 

 

Holothuria nobilis (II) (

 

 

 

 

Holothuria whitmaei (II)

 

 

ARTHROPODA (ARTROPODI)

ARACHNIDA

 

 

 

Ragni e scorpioni

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

Tarantole

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

 

 

 

Brachypelma spp. (II)

 

Tarantole dell’America centrale

 

 

 

Caribena versicolor (III Unione europea)

 

 

 

Poecilotheria spp. (II)

 

Ragni ornamentali

 

 

Sericopelma angustum (II)

 

 

 

 

Sericopelma embrithes (II)

 

 

 

 

Tliltocatl spp. (II)

 

Tarantole del Nord America

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

 

Pandinus camerounensis (II)

 

 

 

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Scorpione del Gambia

 

 

Pandinus imperator (II)

 

Scorpione imperatore

 

 

Pandinus roeseli (II)

 

 

INSECTA

 

 

 

Insetti

COLEOPTERA

 

 

 

Coleotteri

Lucanidae

 

 

 

Lucanidi o Cervi volanti

 

 

 

Colophon spp. (III Sud Africa)

Cervi volanti del Sud Africa

Scarabaeidae

 

 

 

Scarabei

 

 

Dynastes satanas (II)

 

Scarabeo rinoceronte

LEPIDOPTERA

 

 

 

Farfalle

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

 

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

 

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

 

Papilionidae

 

 

 

Ornitottere e Papilionidi

 

Achillides chikae chikae (I)

 

 

Macaone di Luzon

 

Achillides chikae hermeli (I)

 

 

 

 

 

Atrophaneura jophon (II)

 

 

 

 

Atrophaneura palu

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

 

 

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Papilioni del Bhutan

 

 

Graphium sandawanum

 

 

 

 

Graphium stresemanni

 

 

 

 

Ornithoptera spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato Annex A)

 

Ornitottere

 

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Ornitottera della Regina Alessandra

 

 

Papilio benguetanus

 

 

 

 

Papilio esperanza

 

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Papilio di Omero

 

Papilio hospiton (II)

 

 

Macaone di Sardegna

 

 

Papilio morondavana

 

 

 

 

Papilio neumoegeni

 

 

 

 

 

Papilio phorbanta (III Unione europea) (questa inclusione entrerà in vigore il 21 maggio 2023.)

 

 

 

Parides ascanius

 

 

 

 

Parides hahneli

 

 

 

Parides burchellanus (I)

 

 

 

 

Parnassius apollo (II)

 

 

Apollo

 

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Papilioni imperiali

 

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Ornitottere

 

 

Troides spp. (II)

 

Ornitottere

ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Sanguisughe

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

 

Hirudinidae

 

 

 

Sanguisughe

 

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Sanguisuga medicinale

 

 

Hirudo verbana (II)

 

Sanguisuga del Verbano

MOLLUSCA (MOLLUSCHI)

BIVALVIA

 

 

 

Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)

MYTILOIDA

 

 

 

 

Mytilidae

 

 

 

Mitilidi

 

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Dattero di mare

UNIONOIDA

 

 

 

 

Unionidae

 

 

 

Mitili d’acqua dolce

 

Conradilla caelata (I)

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II)

 

 

 

Dromus dromas (I)

 

 

 

 

Epioblasma curtisii (I)

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I)

 

 

 

 

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I)

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I)

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I)

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I)

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

 

 

Lampsilis satur (I)

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I)

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II)

 

 

 

Pleurobema plenum (I)

 

 

 

 

Potamilus capax (I)

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I)

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I)

 

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

 

 

Unio nickliniana (I)

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

 

 

Villosa trabalis (I)

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

Tridacne giganti

 

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Tridacne giganti

CEPHALOPODA

 

 

 

 

NAUTILIDA

 

 

 

 

Nautilidae

 

 

 

Nautilus

 

 

Nautilidae spp. (II)

 

Nautilus

GASTROPODA

 

 

 

Limacce, lumache e strombi

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

Strombi

 

 

Strombus gigas (II)

 

Strombo gigante

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

 

Achatinellidae

 

 

 

 

 

Achatinella spp. (I)

 

 

Lumaca piccola agata di Oahu

Camaenidae

 

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Chiocciola verde dell’Isola di Manus

Cepolidae

 

 

 

 

 

Polymita spp. (I)

 

 

Chiocciola arcobaleno

CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)

ANTHOZOA

 

 

 

Coralli, anemoni di mare

ANTIPATHARIA

 

 

 

 

 

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Antipatari o Coralli neri

GORGONACEAE

 

 

 

 

GORGONACEAE

 

 

 

Coralliidae

 

 

 

Corallium elatius (III Cina)

 

 

 

 

Corallium japonicum (III Cina)

 

 

 

 

Corallium konjoi (III Cina)

 

 

 

 

Corallium secundum (III Cina)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

Corallo blu

 

 

Helioporidae spp. (II) (include solo la specie Heliopora coerulea) (6)

 

Corallo blu

SCLERACTINIA

 

 

 

 

 

 

SCLERACTINIA spp. (II)  (6)

 

Madreporari

STOLONIFERA

 

 

 

 

Tubiporidae

 

 

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

 

 

Tubiporidae spp. (II)  (6)

 

Tubiporidi o Coralli a canne d’organo

HYDROZOA

 

 

 

Idroidi, coralli di mare, fisalie

MILLEPORINA

 

 

 

 

Milleporidae

 

 

 

Milleporidi

 

 

Milleporidae spp. (II)  (6)

 

Milleporidi

STYLASTERINA

 

 

 

 

Stylasteridae

 

 

 

Stilasteridi

 

 

Stylasteridae spp. (II)  (6)

 

Stilasteridi

FLORA

AGAVACEAE

 

 

 

Agavi

 

Agave parviflora (I)

 

 

Agave a fiore piccolo

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Agave della Regina Vittoria

 

 

Nolina interrata (II)

 

Nolina di San Diego

 

 

Yucca queretaroensis (II)

 

 

AIZOACEAE

 

 

 

 

 

 

 

Conophytum spp. (III Sud Africa)

 

 

 

 

Mestoklema tuberosum (III Sud Africa)

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Amarillidacee

 

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Bucaneve

 

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Sternbergia

ANACARDIACEAE

 

 

 

 

 

 

Operculicarya decaryi (II)

 

 

 

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

 

 

 

Operculicarya pachypus (II)

 

 

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

 

 

Pachypodium ambongense (I)

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)

 

 

 

 

Pachypodium windsorii (I)

 

 

 

 

 

 

Raphionacme zeyheri (III Sud Africa)

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Rauvolfia

ARALIACEAE

 

 

 

Aralie

 

 

Panax ginseng (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3

 

Gingseng

 

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Ginseng americano

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Araucarie

 

Araucaria araucana (I)

 

 

Araucaria o Pino del Cile

ASPARAGACEAE

 

 

 

 

 

 

Beaucarnea spp. (II)

 

Piede d’elefante

BERBERIDACEAE

 

 

 

Berberidacee

 

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Podofillo indiano

BIGNONIACEAE

 

 

 

Bignoniaceae

 

 

Handroanthus spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)

 

 

 

 

Roseodendron spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)

 

 

 

 

Tabebuia spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)

 

 

BROMELIACEAE

 

 

 

Bromeliacee

 

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) (7) #4

 

 

CACTACEAE

 

 

 

Cactus

 

 

CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e di Pereskia spp., Pereskiopsis spp. e Quiabentia spp.) (8)#4

 

Cactus

 

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Cactus pietra vivente

 

Astrophytum asterias (I)

 

 

Cactus riccio di mare

 

Aztekium ritteri (I)

 

 

Cactus azteco

 

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Discocactus spp. (I)

 

 

Discocactus

 

Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum (I)

 

 

Cactus spinoso di Lindsay

 

Echinocereus schmollii (I)

 

 

 

 

Escobaria minima (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Escobaria sneedii (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Mammillaria pectinifera (I) (include ssp. solisioides)

 

 

Mamillaria a pettine

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Cactus a carciofo

 

Pachycereus militaris (I)

 

 

 

 

Pediocactus bradyi (I)

 

 

Cactus del Marble Canyon

 

Pediocactus knowltonii (I)

 

 

Cactus di montagna di Knowlton

 

Pediocactus paradinei (I)

 

 

Cactus di Paradina

 

Pediocactus peeblesianus (I)

 

 

Cactus Navajo di Peeble

 

Pediocactus sileri (I)

 

 

Cactus a cuscino spinoso

 

Pelecyphora spp. (I)

 

 

Cactus ad ascia

 

Sclerocactus blainei (I)

 

 

 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

 

 

 

 

Sclerocactus brevispinus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus cloverae (I)

 

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I)

 

 

Cactus ananas spinoso

 

Sclerocactus glaucus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mariposensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I)

 

 

Cactus della Mesa verde

 

Sclerocactus nyensis (I)

 

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

 

Sclerocactus sileri (I)

 

 

 

 

Sclerocactus wetlandicus (I)

 

 

 

 

Sclerocactus wrightiae (I)

 

 

Cactus con le spine ad uncino

 

Strombocactus spp. (I)

 

 

Cactus appiattito

 

Turbinicarpus spp. (I)

 

 

Cactus spiralati

 

Uebelmannia spp. (I)

 

 

 

CARYOCARACEAE

 

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #4

 

Noce del Costa Rica

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

 

 

Asteracee

 

 

 

Crassothonna clavifolia (III Sud Africa)

 

 

 

 

Othonna armiana (III Sud Africa)

 

 

 

 

Othonna cacalioides (III Sud Africa)

 

 

 

 

Othonna euphorbioides (III Sud Africa)

 

 

 

 

Othonna retrorsa (III Sud Africa)

 

 

Saussurea costus (I) (nota anche come S. lappa, Aucklandia lappa o A. costus)

 

 

Lappa Bardana

CRASSULACEAE

 

 

 

 

 

 

Rhodiola spp. (II) #2

 

Rodiola rosea, legno rodio

 

 

 

Tylecodon bodleyae (III Sud Africa)

Tylecodon nolteei (III Sud Africa)

Tylecodon reticulatus (III Sud Africa)

 

CUCURBITACEAE

 

 

 

 

 

 

Zygosicyos pubescens (II) (nota anche come Xerosicyos pubescens)

 

 

 

 

Zygosicyos tripartitus (II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRESSACEAE

 

 

 

Cipressi

 

Fitzroya cupressoides (I)

 

 

Alerce

 

Pilgerodendron uviferum (I)

 

 

 

 

 

Widdringtonia whytei (II)

 

Cedro di Mulanje

CYATHEACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

 

Cyathea spp. (II) #4

 

Felci arboree

CYCADACEAE

 

 

 

Cicadi

 

 

CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Cicadi

 

Cycas beddomei (I)

 

 

Cicas di Beddome

DICKSONIACEAE

 

 

 

Felci arboree

 

 

Cibotium barometz (II) #4

 

 

 

 

Dicksonia spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana e D. stuebelii) #4

 

Felci arboree

DIDIEREACEAE

 

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

 

Discoria o Yam della Cina

DIOSCOREACEAE

 

 

 

Ignami

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #4

 

 

DROSERACEAE

 

 

 

Drosere

 

 

Dionaea muscipula (II) #4

 

Venere acchiappamosche

EBENACEAE

 

 

 

 

 

 

Diospyros spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5

 

 

EUPHORBIACEAE

 

 

 

Euforbie

 

 

Euphorbia spp. (II) #4

(solo le specie succulente, ad eccezione di:

1)

Euphorbia misera;

2)

esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona;

3)

esemplari propagati artificialmente di Euphorbia lactea innestati su portainnesti propagati artificialmente di Euphorbia neriifolia, se sono:

crestati, oppure

a ventaglio, oppure

cangianti;

4)

esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia ‘Miliì, se sono:

facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e

introdotti nell’Unione o (ri)esportati dall’Unione in partite di 100 o più piante;

che non sono soggetti al presente regolamento, e

5)

gli esemplari inclusi nell’allegato A)

 

Euforbie succulente

 

Euphorbia ambovombensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I)

 

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) (comprende la forma viridifolia e la var. rakotozafyi)

 

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) (comprende la ssp. tuberifera)

 

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) (comprende le vars. ampanihyensis, robinsonii e sprirosticha)

 

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)

 

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)

 

 

 

 

Euphorbia lambii (II)

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) (comprende le vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora)

 

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)

 

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)

 

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)

 

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I)

 

 

 

FAGACEAE

 

 

 

Faggi, querce

 

 

 

Quercus mongolica (III Federazione russa)] #5

 

FOUQUIERIACEAE

 

 

 

Ocotillos, boojums

 

 

Fouquieria columnaris (II) #4

 

Boojum tree

 

Fouquieria fasciculata (I)

 

 

Arbol del barril

 

Fouquieria purpusii (I)

 

 

 

GERANIACEAE

 

 

 

 

 

 

 

Monsonia herrei (III Sud Africa)

 

 

 

 

Monsonia multifida (III Sud Africa)

 

 

 

 

Monsonia patersonii (III Sud Africa)

 

 

 

 

Pelargonium crassicaule (III Sud Africa)

 

 

 

 

Pelargonium triste (III Sud Africa)

 

GNETACEAE

 

 

 

Gnetacee

 

 

 

Gnetum montanum (III Nepal) #1

 

JUGLANDACEAE

 

 

 

 

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

 

 

LAURACEAE

 

 

 

 

 

 

Aniba rosaeodora (II) (noto anche come A. duckei) #12

 

Legno di rosa del Brasile

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

 

 

 

Leguminose

 

 

Afzelia spp. (II) (African populations) #17

 

 

 

 

Dalbergia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #15

 

 

 

Dalbergia nigra (I)

 

 

Palissandro brasiliano

 

 

Dipteryx spp. (II) #17 (questa inclusione entrerà in vigore il 25 novembre 2024)

Dipteryx panamensis (III Costa Rica/Nicaragua) (fino al 24 novembre 2024)

Cumaru, teak brasiliano, fave tonka

 

 

Guibourtia demeusei (II) #15

 

 

 

 

Guibourtia pellegriniana (II) #15

 

 

 

 

Guibourtia tessmannii (II) #15

 

 

 

 

Paubrasilia echinata (II) #10

 

Pernambuco

 

 

Pericopsis elata (II) #17

 

Afrormosia

 

 

Platymiscium parviflorum (II) #4

 

Macacauba

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7

 

Sandalo rosso

 

 

Pterocarpus spp. (II) (popolazioni africane) #17

 

 

 

 

Senna meridionalis (II)

 

 

LILIACEAE

 

 

 

Liliacee

 

 

Aloe spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A e dell’Aloe vera, nota anche come Aloe barbadensis, che non figura negli allegati) #4

 

Aloe

 

Aloe albida (I)

 

 

 

 

Aloe albiflora (I)

 

 

 

 

Aloe alfredii (I)

 

 

 

 

Aloe bakeri (I)

 

 

 

 

Aloe bellatula (I)

 

 

 

 

Aloe calcairophila (I)

 

 

 

 

Aloe compressa (I) (comprende le vars. paucituberculata, rugosquamosa e schistophila)

 

 

 

 

Aloe delphinensis (I)

 

 

 

 

Aloe descoingsii (I)

 

 

 

 

Aloe fragilis (I)

 

 

 

 

Aloe haworthioides (I) (comprende la var. aurantiaca)

 

 

 

 

Aloe helenae (I)

 

 

 

 

Aloe laeta (I) (comprende la var. maniaensis)

 

 

 

 

Aloe parallelifolia (I)

 

 

 

 

Aloe parvula (I)

 

 

 

 

Aloe pillansii (I)

 

 

 

 

Aloe polyphylla (I)

 

 

 

 

Aloe rauhii (I)

 

 

 

 

Aloe suzannae (I)

 

 

 

 

Aloe versicolor (I)

 

 

 

 

Aloe vossii (I)

 

 

 

MAGNOLIACEAE

 

 

 

Magnolie

 

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

Magnolia Taungme

MALVACEAE

 

 

 

 

 

 

Adansonia grandidieri (II) #16

 

Baobab di Grandidier

MELIACEAE

 

 

 

Mogani, cedri

 

 

Cedrela spp. (II) #6 (popolazioni dei Neotropici)

 

Cedro spagnolo

 

 

Khaya spp. (II) (popolazioni africane) #17

 

Mogano africano

 

 

Swietenia humilis (II) #4

 

Mogano messicano

 

 

Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropicale – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6

 

Mogano grandi foglie

 

 

Swietenia mahagoni (II) #5

 

Mogano americano

NEPENTHACEAE

 

 

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

 

Nepenthes spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Nepente o piante carnivore con ascidio

 

Nepenthes khasiana (I)

 

 

Nepente indiana

 

Nepenthes rajah (I)

 

 

Nepente o pianta da brocca della Malesia

OLEACEAE

 

 

 

Olivi, frassini

 

 

 

Fraxinus mandshurica (III Federazione russa) #5

 

ORCHIDACEAE

 

 

 

Orchidee

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) (9)#4

 

Orchidee

 

Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all’allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:

sono ottenute in vitro, e

gli esemplari sono conformi alla definizione di “riprodotti artificialmente” ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 (10), e

quando sono introdotte nell’Unione o (ri)esportate dall’Unione, sono trasportate in contenitori sterili.

 

 

 

 

Aerangis ellisii (I)

 

 

 

 

Cattleya jongheana (I)

 

 

 

 

Cattleya lobata (I)

 

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)

 

 

 

 

Cypripedium calceolus (II)

 

 

Scarpetta di Venere

 

Dendrobium cruentum (I)

 

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)

 

 

 

 

Liparis loeselii (II)

 

 

Liparide di Loesel

 

Mexipedium xerophyticum (I)

 

 

 

 

Ophrys argolica (II)

 

 

 

 

Ophrys lunulata (II)

 

 

 

 

Orchis scopulorum (II)

 

 

 

 

Paphiopedilum spp. (I)

 

 

Scarpette di Venere dell’Asia

 

Peristeria elata (I)

 

 

Fiore dello Spirito Santo

 

Phragmipedium spp. (I)

 

 

Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale

 

Renanthera imschootiana (I)

 

 

Vanda rossa

 

Spiranthes aestivalis (II)

 

 

Viticcino estivo

OROBANCHACEAE

 

 

 

 

 

 

Cistanche deserticola (II) #4

 

 

PALMAE

(ARECACEAE)

 

 

 

Palme

 

 

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

 

Manarano

 

 

Dypsis decaryi (II) #4

 

Palma triangolare

 

Dypsis decipiens (I)

 

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)

 

 

 

 

 

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Cocco di mare o noce delle Seychelles

 

 

Marojejya darianii (II)

 

 

 

 

Ravenea louvelii (II)

 

 

 

 

Ravenea rivularis (II)

 

 

 

 

Satranala decussilvae (II)

 

 

 

 

Voanioala gerardii (II)

 

 

PAPAVERACEAE

 

 

 

Papaveracee

 

 

 

Meconopsis regia (III Nepal) #1

 

PASSIFLORACEAE

 

 

 

 

 

 

Adenia firingalavensis (II)

 

 

 

 

Adenia olaboensis (II)

 

 

 

 

 

Adenia spinosa (III Sud Africa)

 

 

 

Adenia subsessilifolia (II)

 

 

PEDALIACEAE

 

 

 

Famiglia delle pedaliacee

 

 

Uncarina grandidieri (II)

 

 

 

 

Uncarina stellulifera (II)

 

 

PINACEAE

 

 

 

Pinacee

 

Abies guatemalensis (I)

 

 

Abete del Guatemala

 

 

 

Pinus koraiensis (III Federazione russa) #5

 

PODOCARPACEAE

 

 

 

Podocarpi

 

 

 

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

 

 

Podocarpus parlatorei (I)

 

 

Pino del Cerro o di Parlatore

PORTULACACEAE

 

 

 

Portulache, porcellane

 

 

Anacampseros spp. (II) #4

 

 

 

 

Avonia spp. (II) #4

 

 

 

 

Lewisia serrata (II) #4

 

Lewisia seghettata

 

 

 

Portulacaria pygmaea (III Sud Africa)

 

PRIMULACEAE

 

 

 

Primule, ciclamini

 

 

Cyclamen spp. (II) (11)#4

 

Ciclamini

RANUNCULACEAE

 

 

 

Ranuncoli

 

 

Adonis vernalis (II) #2

 

Adonide gialla

 

 

Hydrastis canadensis (II) #8

 

Idraste

ROSACEAE

 

 

 

Rosacee

 

 

Prunus africana (II) #4

 

 

RUBIACEAE

 

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)

 

 

 

SANTALACEAE

 

 

 

 

 

 

Osyris lanceolata (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2

 

Sandalo dell’Africa orientale

SARRACENIACEAE

 

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Sarracenie o piante carnivore con ascidio

 

Sarracenia oreophila (I)

 

 

Pianta carnivora montana

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

 

 

Pianta carnivora dell’Alabama

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

 

 

Pianta carnivora di Jones

SCROPHULARIACEAE

 

 

 

Scrofularie

 

 

Picrorhiza kurrooa (II) (esclude Picrorhiza scrophulariiflora) #2

 

 

STANGERIACEAE

 

 

 

Stangeria e Bowenia

 

 

Bowenia spp. (II) #4

 

Cicadi

 

Stangeria eriopus (I)

 

 

Stangeria

TAXACEAE

 

 

 

Tassi

 

 

Taxus chinensis e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

Tasso cinese

 

 

Taxus cuspidata e taxa intraspecifici di questa specie (II) (12)#2

 

Tasso giapponese

 

 

Taxus fuana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

 

 

 

Taxus sumatrana e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2

 

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2

 

Tasso dell’Himalaya

THYMELAEACEAE

(AQUILARIACEAE)

 

 

 

Legno di agar, ramino

 

 

Aquilaria spp. (II) #14

 

Legno di agar

 

 

Gonystylus spp. (II) #4

 

Ramino

 

 

Gyrinops spp. (II) #14

 

Legno di agar

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

 

 

 

Tetracentrons

 

 

 

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

 

VALERIANACEAE

 

 

 

Valerianacee

 

 

Nardostachys grandiflora (II) #2

 

 

VITACEAE

 

 

 

 

 

 

Cyphostemma elephantopus (II)

 

 

 

 

Cyphostemma laza (II)

 

 

 

 

Cyphostemma montagnacii (II)

 

 

WELWITSCHIACEAE

 

 

 

WelwitschiaWelwitschia

 

 

Welwitschia mirabilis (II) #4

 

Welwitschia di Baine

ZAMIACEAE

 

 

 

Cicadi

 

 

ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A) #4

 

Cicadi

 

Ceratozamia spp. (I)

 

 

Ceratozamia

 

Encephalartos spp. (I)

 

 

Palme del pane

 

Microcycas calocoma (I)

 

 

Cicas nana

 

Zamia restrepoi (I)

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

 

ZINGIBERACEAE

 

 

Hedychium philippinense (II) #4

 

Giglio delle farfalle

 

 

Siphonochilus aethiopicus (II) (popolazioni di Mozambico, Eswatini, Sud Africa e Zimbabwe)

 

Zenzero del Natal

ZYGOPHYLLACEAE

 

 

 

Lignum-vitae

 

 

Bulnesia sarmientoi (II) #11

 

Palo santo

 

 

Guaiacum spp. (II) #2

 

Lignum-vitae

 

Allegato D

Nome comune

FAUNA

CHORDATA (CORDATI)

MAMMALIA

 

Mammiferi

CARNIVORA

 

 

Canidae

 

Cani, volpi, lupi

 

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Volpe rossa dell’Afghanistan

 

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Volpe rossa dell’Himalaya

 

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Volpe rossa del Punjab

Mustelidae

 

Tassi, martore, donnole ecc.

 

Mustela altaica (III India) §1

Donnola degli Altai

 

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Ermellino del Turkestan

 

Mustela kathiah (III India) §1

Donnola dal ventre giallo

 

Mustela sibirica (III India) §1

Donnola siberiana

AVES

 

Uccelli

ANSERIFORMES

 

 

Anatidae

 

Anatre, oche, cigni

 

Anas melleri

Anatra del Meller

 

 

 

 

 

 

REPTILIA

 

Rettili

SAURIA

 

 

Agamidae

 

 

 

Otocryptis wiegmanni

Agama di Wiegmann

Cordylidae

 

Uromastici

 

Platysaurus imperator

Platisauro imperatore

Gekkonidae

 

Gechi

 

Rhacodactylus auriculatus

Geco gargoyle della Nuova Caledonia

 

Rhacodactylus ciliatus

Geco crestato

 

Rhacodactylus leachianus

Geco gigante della Nuova Caledonia

 

 

 

 

Teratoscincus scincus (include Teratoscincus scincus rustamowi, T. s. keyserlingii e T. s. scincus)

Geco dagli occhi a rana

Gerrhosauridae

 

Gerrosauridi

 

Tracheloptychus petersi

 

 

Zonosaurus karsteni

 

 

Zonosaurus maximus

 

 

Zonosaurus quadrilineatus

 

Scincidae

 

Scinchi

 

Tribolonotus gracilis

 

 

Tribolonotus novaeguineae

 

SERPENTES

 

 

Colubridae

 

Colubridi

 

Elaphe carinata §1

 

 

Elaphe radiata §1

Colubridae

 

Elaphe taeniura §1

 

 

Enhydris bocourti §1

 

 

Homalopsis spp. §1

 

 

Langaha nasuta

 

 

Leioheterodon madagascariensis

 

 

Ptyas korros §1

 

 

 

 

Hydrophiidae

 

Serpenti marini

 

Lapemis curtus (comprende Lapemis hardwickii) §1

 

Viperidae

 

Vipere

 

 

 

 

Pseudocerastes spp., ad eccezione della specie inclusa nell’allegato B

Vipere cornute

AMPHIBIA

 

 

ANURA

 

Rane e rospi

Bufonidae

 

 

 

Atelopus spp., ad eccezione delle specie incluse nell’allegato A

Rospo arlecchino

Dicroglossidae

 

Rane

 

Limnonectes macrodon

 

Hylidae

 

Raganelle

 

Phyllomedusa sauvagii

 

Leptodactylidae

 

Rane neotropicali

 

Leptodactylus laticeps

 

Ranidae

 

Ranidi

 

Pelophylax shqipericus

 

CAUDATA

 

 

Hynobiidae

 

Salamandre asiatiche

 

Ranodon sibiricus

 

Plethodontidae

 

Pletodontidi

 

Bolitoglossa dofleini

 

Salamandridae

 

Tritoni e salamandre

 

Cynops ensicauda

 

ACTINOPTERYGII

 

Pesci

PERCIFORMES

 

 

Apogonidae

 

 

 

Pterapogon kauderni

Pesce cardinale di Banggai

 

 

 

MOLLUSCA (MOLLUSCS)

GASTROPODA

 

 

Haliotidae

 

 

 

Haliotis midae

Abalone orecchio di Mida

FLORA

AGAVACEAE

 

Agavi

 

 

 

 

Dasylirion longissimum

 

ARACEAE

 

 

 

Arisaema dracontium

 

 

Arisaema erubescens

 

 

Arisaema galeatum

 

 

Arisaema nepenthoides

 

 

Arisaema sikokianum

 

 

Arisaema thunbergii var. urashima

 

 

Arisaema tortuosum

 

 

 

 

 

 

 

BIGNONIACEAE

 

 

 

Handroanthus spp. §5 (fino al 24 novembre 2024)

Tabebuia spp. §5 (fino al 24 novembre 2024)

Roseodendron spp. §5 (fino al 24 novembre 2024)

 

BURSERACEAE

 

Bursera

 

Aucoumea klaineana §5

Boswellia spp. §4

Mogano del Gabon o okumè

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

 

Asteracee

 

Arnica montana §2

Arnica

 

 

 

 

 

 

ERICACEAE

 

Eriche, rododendri

 

Arctostaphylos uva-ursi §2

Uva ursina

GENTIANACEAE

 

Genziane

 

Gentiana lutea §2

Genziana gialla o genziana maggiore

LEGUMINOSAE

 

Leguminose

 

Dipteryx spp. §5 (ad eccezione di D. panamensis) (fino al 24 novembre 2024)

 

 

Millettia stuhlmannii §5

Panga-panga

 

Pterocarpus macrocarpus §4

Padouk della Birmania

LILIACEAE

 

 

 

Trillium pusillum

 

 

Trillium rugelii

 

 

Trillium sessile

 

LYCOPODIACEAE

 

Licopodi

 

Lycopodium clavatum §2

Licopodio clavato

MELIACEAE

 

Mogani, cedri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entandrophragma cylindricum §5

Mogano sapelli

MENYANTHACEAE

 

 

 

Menyanthes trifoliata §2

Trifoglio fibrino

PARMELIACEAE

 

Licheni parmelioidi

 

Cetraria islandica §2

Lichene islandico

PASSIFLORACEAE

 

 

 

Adenia glauca

 

 

Adenia pechuelli

 

PEDALIACEAE

 

Sesamo, artiglio del diavolo

 

Harpagophytum spp. §2

Devil’s claw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTALACEAE

 

Santalacee

 

Okoubaka aubrevillei §2

SAPOTACEAE

Sapotacee

 

Sapodillas

 

Baillonella toxisperma §5

Moabi

SELAGINELLACEAE

 

Selaginelle

 

Selaginella lepidophylla

Rosa di Gerico

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(1)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(3)  Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

a)

qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un’autorizzazione all’autorità pertinente del Paese d’origine [Paese d’origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» adottato dai Paesi d’origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;

b)

i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:

i)

per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d’origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:

Image 1

La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]»;

ii)

per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l’indumento venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). La dicitura, il marchio o il logo devono figurare su un’etichetta dell’indumento. Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d’origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);

c)

per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all’interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:

Image 2

d)

se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d’origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d’origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);

e)

tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(4)  Tutte le specie sono comprese nell’appendice II della Convenzione, ad eccezione di Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., che figurano nell’appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell’appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell’allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall’ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

(5)  Popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (figuranti nell’allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili secondo la definizione della Ris. Conf. 11.20 (Rev. CoP18) per Botswana e Zimbabwe e per programmi di conservazione in situ per Namibia e Sud Africa; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle a scopo commerciale o non commerciale per Botswana, Namibia e Sud Africa e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; f) il commercio di «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe; g) il commercio di avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe zanne intere e parti d’avorio), alle seguenti condizioni: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non sarà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) relativamente alla lavorazione e al commercio interno; iii) non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e le scorte registrate di proprietà del governo; iv) avorio grezzo soggetto alla vendita condizionale delle scorte registrate di proprietà del governo concordate alla CoP12, che ammontano a 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sud Africa); v) oltre ai quantitativi concordati alla CoP12, l’avorio di proprietà del governo di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, registrato al 31 gennaio 2007 e verificato dal segretariato, può essere commercializzato e inviato, insieme all’avorio di cui al precedente punto g) iv), un’unica volta per destinazione sotto la stretta sorveglianza del segretariato; vi) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti e ai programmi comunitari di conservazione e sviluppo nell’areale di distribuzione degli elefanti o nelle zone adiacenti; e vii) la commercializzazione dei quantitativi supplementari specificati al precedente punto g) v) può avvenire solo dopoché il comitato permanente abbia confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra; h) per il periodo compreso tra la CoP14 e lo scadere del nono anno dalla vendita unica dell’avorio che avrà luogo in conformità delle disposizioni stabilite ai punti g) i), g) ii), g) iii), g) vi) e g) vii), non saranno presentate alla conferenza delle parti ulteriori proposte volte ad autorizzare il commercio di avorio di elefanti provenienti da popolazioni già incluse nell’allegato B. Le ulteriori proposte saranno inoltre trattate in conformità delle decisioni 14.77 e 14.78 (Rev. CoP15). Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell’allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

(6)  Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

 

fossili;

 

sabbie coralline ovvero, materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l’altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;

 

frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero, frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

(7)  Il commercio di esemplari il cui codice sorgente è A è consentito solo se detti esemplari presentano catafilli.

(8)  Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia ‘Jusbertiì, Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivar)

(9)  Gli ibridi propagati artificialmente di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall’ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all’interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a)

se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all’interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute; e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; oppure

b)

se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell’ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

(10)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

(11)  Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

(12)  Gli ibridi e i cultivar di Taxus cuspidata, propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura «propagato artificialmente»), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 133/125


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/967 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 aprile 2023 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine marzo 2023. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 aprile 2023 a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)

Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)

Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2023 fino al 29 giugno 2023.

2.   Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)

le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;

b)

gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;

c)

gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATI I-III

ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)

Euro

Corona ceca

Corona danese

Fiorino ungherese

Corona svedese

Lev

1

3,472  %

6,925  %

3,462  %

14,358  %

3,582  %

3,422  %

2

3,315  %

5,947  %

3,305  %

12,571  %

3,405  %

3,265  %

3

3,140  %

5,341  %

3,130  %

11,125  %

3,164  %

3,090  %

4

3,009  %

4,965  %

2,999  %

9,982  %

3,011  %

2,959  %

5

2,930  %

4,715  %

2,920  %

9,153  %

2,914  %

2,880  %

6

2,886  %

4,550  %

2,876  %

8,584  %

2,843  %

2,836  %

7

2,860  %

4,439  %

2,850  %

8,223  %

2,793  %

2,810  %

8

2,847  %

4,363  %

2,837  %

8,023  %

2,762  %

2,798  %

9

2,845  %

4,311  %

2,835  %

7,942  %

2,748  %

2,796  %

10

2,850  %

4,276  %

2,840  %

7,927  %

2,753  %

2,800  %

11

2,837  %

4,255  %

2,827  %

7,943  %

2,775  %

2,787  %

12

2,870  %

4,242  %

2,860  %

7,960  %

2,805  %

2,820  %

13

2,889  %

4,233  %

2,879  %

7,960  %

2,839  %

2,839  %

14

2,884  %

4,225  %

2,874  %

7,941  %

2,873  %

2,834  %

15

2,860  %

4,217  %

2,850  %

7,888  %

2,905  %

2,811  %

16

2,824  %

4,206  %

2,814  %

7,821  %

2,935  %

2,774  %

17

2,781  %

4,194  %

2,771  %

7,748  %

2,963  %

2,731  %

18

2,740  %

4,180  %

2,730  %

7,671  %

2,988  %

2,690  %

19

2,703  %

4,166  %

2,693  %

7,592  %

3,011  %

2,653  %

20

2,674  %

4,151  %

2,664  %

7,512  %

3,033  %

2,625  %

21

2,655  %

4,136  %

2,646  %

7,432  %

3,052  %

2,607  %

22

2,644  %

4,121  %

2,635  %

7,353  %

3,070  %

2,597  %

23

2,640  %

4,106  %

2,631  %

7,275  %

3,086  %

2,593  %

24

2,640  %

4,091  %

2,631  %

7,198  %

3,101  %

2,595  %

25

2,644  %

4,076  %

2,635  %

7,123  %

3,115  %

2,600  %

26

2,651  %

4,061  %

2,643  %

7,051  %

3,128  %

2,608  %

27

2,660  %

4,047  %

2,652  %

6,980  %

3,140  %

2,618  %

28

2,671  %

4,033  %

2,663  %

6,912  %

3,151  %

2,630  %

29

2,683  %

4,019  %

2,675  %

6,847  %

3,161  %

2,643  %

30

2,696  %

4,006  %

2,688  %

6,783  %

3,171  %

2,657  %

31

2,709  %

3,993  %

2,701  %

6,722  %

3,180  %

2,671  %

32

2,723  %

3,980  %

2,715  %

6,664  %

3,188  %

2,686  %

33

2,736  %

3,968  %

2,729  %

6,608  %

3,196  %

2,701  %

34

2,750  %

3,956  %

2,743  %

6,554  %

3,204  %

2,715  %

35

2,764  %

3,945  %

2,758  %

6,502  %

3,211  %

2,730  %

36

2,778  %

3,934  %

2,772  %

6,452  %

3,217  %

2,745  %

37

2,792  %

3,923  %

2,785  %

6,404  %

3,223  %

2,759  %

38

2,805  %

3,913  %

2,799  %

6,358  %

3,229  %

2,774  %

39

2,818  %

3,903  %

2,812  %

6,314  %

3,235  %

2,788  %

40

2,831  %

3,893  %

2,825  %

6,272  %

3,240  %

2,801  %

41

2,844  %

3,884  %

2,838  %

6,231  %

3,246  %

2,814  %

42

2,856  %

3,875  %

2,850  %

6,192  %

3,250  %

2,827  %

43

2,868  %

3,866  %

2,862  %

6,155  %

3,255  %

2,840  %

44

2,879  %

3,858  %

2,874  %

6,119  %

3,259  %

2,852  %

45

2,891  %

3,850  %

2,885  %

6,084  %

3,264  %

2,864  %

46

2,902  %

3,842  %

2,896  %

6,051  %

3,268  %

2,875  %

47

2,912  %

3,835  %

2,907  %

6,019  %

3,272  %

2,886  %

48

2,922  %

3,827  %

2,917  %

5,988  %

3,275  %

2,897  %

49

2,932  %

3,820  %

2,927  %

5,958  %

3,279  %

2,908  %

50

2,942  %

3,813  %

2,937  %

5,930  %

3,282  %

2,918  %

51

2,951  %

3,807  %

2,946  %

5,902  %

3,286  %

2,927  %

52

2,960  %

3,800  %

2,956  %

5,876  %

3,289  %

2,937  %

53

2,969  %

3,794  %

2,964  %

5,850  %

3,292  %

2,946  %

54

2,978  %

3,788  %

2,973  %

5,825  %

3,295  %

2,955  %

55

2,986  %

3,782  %

2,981  %

5,802  %

3,298  %

2,964  %

56

2,994  %

3,776  %

2,989  %

5,778  %

3,300  %

2,972  %

57

3,001  %

3,771  %

2,997  %

5,756  %

3,303  %

2,980  %

58

3,009  %

3,766  %

3,005  %

5,735  %

3,305  %

2,988  %

59

3,016  %

3,760  %

3,012  %

5,714  %

3,308  %

2,996  %

60

3,023  %

3,755  %

3,019  %

5,694  %

3,310  %

3,003  %

61

3,030  %

3,751  %

3,026  %

5,674  %

3,313  %

3,010  %

62

3,037  %

3,746  %

3,033  %

5,655  %

3,315  %

3,017  %

63

3,043  %

3,741  %

3,039  %

5,637  %

3,317  %

3,024  %

64

3,049  %

3,737  %

3,045  %

5,619  %

3,319  %

3,030  %

65

3,055  %

3,733  %

3,052  %

5,602  %

3,321  %

3,037  %

66

3,061  %

3,728  %

3,058  %

5,585  %

3,323  %

3,043  %

67

3,067  %

3,724  %

3,063  %

5,569  %

3,325  %

3,049  %

68

3,073  %

3,720  %

3,069  %

5,553  %

3,327  %

3,055  %

69

3,078  %

3,716  %

3,074  %

5,538  %

3,328  %

3,060  %

70

3,083  %

3,713  %

3,080  %

5,523  %

3,330  %

3,066  %

71

3,088  %

3,709  %

3,085  %

5,509  %

3,332  %

3,071  %

72

3,093  %

3,706  %

3,090  %

5,495  %

3,334  %

3,076  %

73

3,098  %

3,702  %

3,095  %

5,481  %

3,335  %

3,081  %

74

3,103  %

3,699  %

3,100  %

5,468  %

3,337  %

3,086  %

75

3,107  %

3,695  %

3,104  %

5,455  %

3,338  %

3,091  %

76

3,112  %

3,692  %

3,109  %

5,442  %

3,340  %

3,096  %

77

3,116  %

3,689  %

3,113  %

5,430  %

3,341  %

3,100  %

78

3,121  %

3,686  %

3,117  %

5,418  %

3,342  %

3,105  %

79

3,125  %

3,683  %

3,122  %

5,406  %

3,344  %

3,109  %

80

3,129  %

3,680  %

3,126  %

5,395  %

3,345  %

3,113  %

81

3,133  %

3,677  %

3,130  %

5,384  %

3,346  %

3,118  %

82

3,137  %

3,675  %

3,134  %

5,373  %

3,348  %

3,122  %

83

3,140  %

3,672  %

3,137  %

5,363  %

3,349  %

3,126  %

84

3,144  %

3,669  %

3,141  %

5,352  %

3,350  %

3,129  %

85

3,148  %

3,667  %

3,145  %

5,342  %

3,351  %

3,133  %

86

3,151  %

3,664  %

3,148  %

5,332  %

3,352  %

3,137  %

87

3,154  %

3,662  %

3,152  %

5,323  %

3,354  %

3,140  %

88

3,158  %

3,659  %

3,155  %

5,313  %

3,355  %

3,144  %

89

3,161  %

3,657  %

3,158  %

5,304  %

3,356  %

3,147  %

90

3,164  %

3,655  %

3,162  %

5,295  %

3,357  %

3,151  %

91

3,167  %

3,652  %

3,165  %

5,286  %

3,358  %

3,154  %

92

3,170  %

3,650  %

3,168  %

5,278  %

3,359  %

3,157  %

93

3,173  %

3,648  %

3,171  %

5,269  %

3,360  %

3,160  %

94

3,176  %

3,646  %

3,174  %

5,261  %

3,361  %

3,163  %

95

3,179  %

3,644  %

3,177  %

5,253  %

3,362  %

3,166  %

96

3,182  %

3,642  %

3,180  %

5,245  %

3,363  %

3,169  %

97

3,185  %

3,640  %

3,182  %

5,238  %

3,364  %

3,172  %

98

3,188  %

3,638  %

3,185  %

5,230  %

3,364  %

3,175  %

99

3,190  %

3,636  %

3,188  %

5,223  %

3,365  %

3,178  %

100

3,193  %

3,634  %

3,190  %

5,215  %

3,366  %

3,181  %

101

3,195  %

3,632  %

3,193  %

5,208  %

3,367  %

3,183  %

102

3,198  %

3,631  %

3,195  %

5,201  %

3,368  %

3,186  %

103

3,200  %

3,629  %

3,198  %

5,195  %

3,369  %

3,188  %

104

3,203  %

3,627  %

3,200  %

5,188  %

3,369  %

3,191  %

105

3,205  %

3,625  %

3,203  %

5,181  %

3,370  %

3,193  %

106

3,207  %

3,624  %

3,205  %

5,175  %

3,371  %

3,196  %

107

3,210  %

3,622  %

3,207  %

5,168  %

3,372  %

3,198  %

108

3,212  %

3,621  %

3,210  %

5,162  %

3,372  %

3,201  %

109

3,214  %

3,619  %

3,212  %

5,156  %

3,373  %

3,203  %

110

3,216  %

3,617  %

3,214  %

5,150  %

3,374  %

3,205  %

111

3,218  %

3,616  %

3,216  %

5,144  %

3,374  %

3,207  %

112

3,220  %

3,615  %

3,218  %

5,139  %

3,375  %

3,209  %

113

3,222  %

3,613  %

3,220  %

5,133  %

3,376  %

3,212  %

114

3,224  %

3,612  %

3,222  %

5,127  %

3,376  %

3,214  %

115

3,226  %

3,610  %

3,224  %

5,122  %

3,377  %

3,216  %

116

3,228  %

3,609  %

3,226  %

5,116  %

3,378  %

3,218  %

117

3,230  %

3,607  %

3,228  %

5,111  %

3,378  %

3,220  %

118

3,232  %

3,606  %

3,230  %

5,106  %

3,379  %

3,222  %

119

3,234  %

3,605  %

3,232  %

5,101  %

3,380  %

3,224  %

120

3,236  %

3,604  %

3,234  %

5,096  %

3,380  %

3,225  %

121

3,237  %

3,602  %

3,235  %

5,091  %

3,381  %

3,227  %

122

3,239  %

3,601  %

3,237  %

5,086  %

3,381  %

3,229  %

123

3,241  %

3,600  %

3,239  %

5,081  %

3,382  %

3,231  %

124

3,243  %

3,599  %

3,241  %

5,077  %

3,382  %

3,233  %

125

3,244  %

3,597  %

3,242  %

5,072  %

3,383  %

3,234  %

126

3,246  %

3,596  %

3,244  %

5,067  %

3,383  %

3,236  %

127

3,247  %

3,595  %

3,246  %

5,063  %

3,384  %

3,238  %

128

3,249  %

3,594  %

3,247  %

5,059  %

3,384  %

3,239  %

129

3,251  %

3,593  %

3,249  %

5,054  %

3,385  %

3,241  %

130

3,252  %

3,592  %

3,250  %

5,050  %

3,385  %

3,243  %

131

3,254  %

3,591  %

3,252  %

5,046  %

3,386  %

3,244  %

132

3,255  %

3,590  %

3,253  %

5,042  %

3,386  %

3,246  %

133

3,257  %

3,589  %

3,255  %

5,037  %

3,387  %

3,247  %

134

3,258  %

3,587  %

3,256  %

5,033  %

3,387  %

3,249  %

135

3,259  %

3,586  %

3,258  %

5,029  %

3,388  %

3,250  %

136

3,261  %

3,585  %

3,259  %

5,026  %

3,388  %

3,252  %

137

3,262  %

3,584  %

3,260  %

5,022  %

3,389  %

3,253  %

138

3,264  %

3,583  %

3,262  %

5,018  %

3,389  %

3,255  %

139

3,265  %

3,583  %

3,263  %

5,014  %

3,390  %

3,256  %

140

3,266  %

3,582  %

3,264  %

5,011  %

3,390  %

3,258  %

141

3,268  %

3,581  %

3,266  %

5,007  %

3,391  %

3,259  %

142

3,269  %

3,580  %

3,267  %

5,003  %

3,391  %

3,260  %

143

3,270  %

3,579  %

3,268  %

5,000  %

3,391  %

3,262  %

144

3,271  %

3,578  %

3,270  %

4,996  %

3,392  %

3,263  %

145

3,273  %

3,577  %

3,271  %

4,993  %

3,392  %

3,264  %

146

3,274  %

3,576  %

3,272  %

4,989  %

3,393  %

3,265  %

147

3,275  %

3,575  %

3,273  %

4,986  %

3,393  %

3,267  %

148

3,276  %

3,574  %

3,275  %

4,983  %

3,393  %

3,268  %

149

3,277  %

3,574  %

3,276  %

4,980  %

3,394  %

3,269  %

150

3,278  %

3,573  %

3,277  %

4,976  %

3,394  %

3,270  %


Durata residua (in anni)

Lira sterlina

Leu rumeno

Zloty

Corona islandese

Corona norvegese

Franco svizzero

1

4,550  %

6,633  %

5,949  %

8,226  %

3,598  %

1,936  %

2

4,290  %

6,913  %

5,901  %

8,018  %

3,493  %

1,925  %

3

4,081  %

7,083  %

5,892  %

7,762  %

3,341  %

1,908  %

4

3,919  %

7,158  %

5,871  %

7,444  %

3,205  %

1,895  %

5

3,778  %

7,204  %

5,866  %

7,081  %

3,109  %

1,889  %

6

3,658  %

7,239  %

5,869  %

6,715  %

3,055  %

1,890  %

7

3,561  %

7,265  %

5,877  %

6,371  %

3,027  %

1,895  %

8

3,493  %

7,284  %

5,888  %

6,064  %

3,014  %

1,903  %

9

3,448  %

7,301  %

5,905  %

5,803  %

3,009  %

1,913  %

10

3,421  %

7,311  %

5,920  %

5,590  %

3,010  %

1,924  %

11

3,404  %

7,293  %

5,916  %

5,414  %

3,013  %

1,936  %

12

3,393  %

7,251  %

5,895  %

5,267  %

3,019  %

1,949  %

13

3,384  %

7,192  %

5,862  %

5,142  %

3,025  %

1,961  %

14

3,375  %

7,120  %

5,820  %

5,034  %

3,033  %

1,973  %

15

3,366  %

7,041  %

5,772  %

4,939  %

3,041  %

1,986  %

16

3,356  %

6,956  %

5,720  %

4,856  %

3,049  %

1,998  %

17

3,345  %

6,868  %

5,666  %

4,782  %

3,058  %

2,010  %

18

3,333  %

6,778  %

5,610  %

4,716  %

3,067  %

2,021  %

19

3,321  %

6,687  %

5,554  %

4,656  %

3,075  %

2,032  %

20

3,310  %

6,597  %

5,498  %

4,602  %

3,084  %

2,043  %

21

3,298  %

6,509  %

5,442  %

4,553  %

3,092  %

2,054  %

22

3,287  %

6,422  %

5,388  %

4,508  %

3,101  %

2,064  %

23

3,275  %

6,337  %

5,334  %

4,466  %

3,109  %

2,074  %

24

3,262  %

6,254  %

5,282  %

4,428  %

3,117  %

2,083  %

25

3,248  %

6,174  %

5,232  %

4,393  %

3,124  %

2,092  %

26

3,232  %

6,096  %

5,183  %

4,360  %

3,132  %

2,101  %

27

3,215  %

6,021  %

5,136  %

4,329  %

3,139  %

2,110  %

28

3,196  %

5,949  %

5,090  %

4,300  %

3,146  %

2,118  %

29

3,174  %

5,880  %

5,046  %

4,274  %

3,153  %

2,126  %

30

3,151  %

5,814  %

5,004  %

4,248  %

3,160  %

2,133  %

31

3,125  %

5,750  %

4,963  %

4,225  %

3,166  %

2,141  %

32

3,098  %

5,688  %

4,924  %

4,202  %

3,173  %

2,148  %

33

3,070  %

5,629  %

4,886  %

4,181  %

3,179  %

2,155  %

34

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35

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36

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37

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38

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39

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40

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41

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42

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43

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44

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45

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46

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47

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48

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49

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50

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51

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52

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53

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55

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56

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57

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61

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62

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67

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68

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69

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70

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71

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72

2,910  %

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4,133  %

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3,312  %

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73

2,916  %

4,462  %

4,124  %

3,791  %

3,314  %

2,303  %

74

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75

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76

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77

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78

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79

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80

2,959  %

4,374  %

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81

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4,057  %

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3,327  %

2,318  %

82

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4,351  %

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3,329  %

2,319  %

83

2,976  %

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3,750  %

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84

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85

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4,319  %

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93

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96

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97

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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4,160  %

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2,347  %

105

3,073  %

4,153  %

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106

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107

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108

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109

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111

3,093  %

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112

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113

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114

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116

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117

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120

3,120  %

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122

3,125  %

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123

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124

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125

3,133  %

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126

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4,035  %

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127

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4,031  %

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128

3,141  %

4,026  %

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2,366  %

129

3,143  %

4,022  %

3,831  %

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2,367  %

130

3,145  %

4,017  %

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3,373  %

2,367  %

131

3,148  %

4,013  %

3,825  %

3,641  %

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2,368  %

132

3,150  %

4,009  %

3,822  %

3,639  %

3,374  %

2,368  %

133

3,152  %

4,005  %

3,819  %

3,638  %

3,375  %

2,369  %

134

3,154  %

4,000  %

3,817  %

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2,370  %

135

3,157  %

3,996  %

3,814  %

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3,376  %

2,370  %

136

3,159  %

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137

3,161  %

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2,371  %

138

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2,372  %

139

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3,630  %

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140

3,167  %

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3,379  %

2,373  %

141

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142

3,171  %

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143

3,173  %

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2,375  %

144

3,175  %

3,962  %

3,791  %

3,623  %

3,381  %

2,375  %

145

3,177  %

3,959  %

3,789  %

3,622  %

3,381  %

2,376  %

146

3,179  %

3,955  %

3,786  %

3,621  %

3,382  %

2,376  %

147

3,181  %

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3,620  %

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2,377  %

148

3,182  %

3,948  %

3,782  %

3,619  %

3,383  %

2,377  %

149

3,184  %

3,945  %

3,780  %

3,618  %

3,383  %

2,378  %

150

3,186  %

3,942  %

3,777  %

3,616  %

3,383  %

2,378  %


Durata residua (in anni)

Dollaro australiano

Baht

Dollaro canadese

Peso cileno

Peso colombiano

Dollaro di Hong Kong

1

3,653  %

1,887  %

4,277  %

7,538  %

10,381  %

4,049  %

2

3,559  %

1,834  %

3,976  %

6,721  %

10,732  %

3,724  %

3

3,462  %

1,839  %

3,564  %

6,208  %

10,922  %

3,599  %

4

3,362  %

1,872  %

3,273  %

5,841  %

11,082  %

3,525  %

5

3,415  %

1,933  %

3,105  %

5,577  %

11,219  %

3,440  %

6

3,497  %

2,011  %

3,037  %

5,385  %

11,320  %

3,432  %

7

3,576  %

2,099  %

3,023  %

5,246  %

11,431  %

3,456  %

8

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3,373  %

3,353  %

4,558  %

5,562  %

3,457  %

134

3,392  %

3,374  %

3,354  %

4,558  %

5,554  %

3,457  %

135

3,392  %

3,375  %

3,354  %

4,557  %

5,547  %

3,457  %

136

3,392  %

3,375  %

3,355  %

4,557  %

5,539  %

3,457  %

137

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,531  %

3,457  %

138

3,393  %

3,376  %

3,356  %

4,556  %

5,524  %

3,456  %

139

3,394  %

3,377  %

3,357  %

4,556  %

5,516  %

3,456  %

140

3,394  %

3,377  %

3,358  %

4,555  %

5,509  %

3,456  %

141

3,395  %

3,378  %

3,358  %

4,555  %

5,502  %

3,456  %

142

3,395  %

3,378  %

3,359  %

4,554  %

5,495  %

3,456  %

143

3,395  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,488  %

3,456  %

144

3,396  %

3,379  %

3,360  %

4,554  %

5,481  %

3,456  %

145

3,396  %

3,380  %

3,361  %

4,553  %

5,474  %

3,456  %

146

3,396  %

3,380  %

3,362  %

4,553  %

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3,456  %

147

3,397  %

3,381  %

3,362  %

4,553  %

5,461  %

3,456  %

148

3,397  %

3,381  %

3,363  %

4,552  %

5,454  %

3,456  %

149

3,397  %

3,382  %

3,363  %

4,552  %

5,448  %

3,456  %

150

3,398  %

3,382  %

3,364  %

4,551  %

5,441  %

3,456  %


Durata residua (in anni)

Rupia indiana

Peso messicano

Nuovo dollaro di Taiwan

Dollaro neozelandese

Rand

Real

1

7,130  %

11,813  %

0,979  %

5,316  %

8,251  %

12,504  %

2

7,142  %

10,294  %

0,985  %

4,970  %

7,998  %

11,739  %

3

7,177  %

9,338  %

0,997  %

4,649  %

7,969  %

11,763  %

4

7,199  %

8,848  %

1,013  %

4,448  %

8,091  %

11,999  %

5

7,230  %

8,623  %

1,031  %

4,327  %

8,304  %

12,269  %

6

7,267  %

8,536  %

1,052  %

4,270  %

8,603  %

12,506  %

7

7,303  %

8,512  %

1,075  %

4,240  %

8,899  %

12,723  %

8

7,336  %

8,510  %

1,097  %

4,219  %

9,168  %

12,912  %

9

7,369  %

8,506  %

1,121  %

4,207  %

9,406  %

13,056  %

10

7,393  %

8,486  %

1,145  %

4,206  %

9,610  %

13,175  %

11

7,399  %

8,441  %

1,182  %

4,216  %

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13,229  %

12

7,389  %

8,378  %

1,231  %

4,234  %

9,912  %

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13

7,369  %

8,301  %

1,287  %

4,255  %

10,013  %

13,168  %

14

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8,216  %

1,346  %

4,277  %

10,081  %

13,077  %

15

7,307  %

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10,115  %

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16

7,270  %

8,030  %

1,468  %

4,318  %

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17

7,231  %

7,934  %

1,528  %

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18

7,190  %

7,837  %

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4,348  %

10,042  %

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19

7,148  %

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20

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21

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22

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11,771  %

23

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1,856  %

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11,589  %

24

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25

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26

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27

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28

6,797  %

6,977  %

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4,280  %

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29

6,763  %

6,906  %

2,112  %

4,264  %

9,046  %

10,578  %

30

6,730  %

6,838  %

2,149  %

4,248  %

8,954  %

10,428  %

31

6,699  %

6,773  %

2,184  %

4,232  %

8,865  %

10,283  %

32

6,668  %

6,711  %

2,217  %

4,216  %

8,778  %

10,144  %

33

6,639  %

6,651  %

2,249  %

4,200  %

8,694  %

10,010  %

34

6,611  %

6,594  %

2,280  %

4,184  %

8,613  %

9,882  %

35

6,584  %

6,539  %

2,309  %

4,168  %

8,534  %

9,759  %

36

6,558  %

6,487  %

2,337  %

4,153  %

8,459  %

9,642  %

37

6,533  %

6,436  %

2,364  %

4,138  %

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9,529  %

38

6,509  %

6,388  %

2,389  %

4,124  %

8,317  %

9,421  %

39

6,486  %

6,342  %

2,414  %

4,109  %

8,250  %

9,318  %

40

6,463  %

6,297  %

2,438  %

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9,218  %

41

6,442  %

6,255  %

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4,082  %

8,123  %

9,124  %

42

6,421  %

6,214  %

2,482  %

4,069  %

8,064  %

9,033  %

43

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6,175  %

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4,056  %

8,006  %

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44

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6,137  %

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45

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46

6,346  %

6,066  %

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47

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6,033  %

2,579  %

4,010  %

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48

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50

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52

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53

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54

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5,831  %

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55

6,212  %

5,806  %

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3,932  %

7,467  %

8,131  %

56

6,200  %

5,782  %

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57

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58

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5,736  %

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7,978  %

59

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5,714  %

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3,901  %

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7,931  %

60

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61

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62

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63

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7,756  %

64

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65

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66

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67

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72

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75

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77

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78

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79

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80

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7,208  %

81

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5,371  %

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82

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7,159  %

83

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5,348  %

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3,771  %

6,801  %

7,135  %

84

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5,338  %

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3,767  %

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85

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89

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92

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100

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101

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104

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105

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6,727  %

106

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107

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5,146  %

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108

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109

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6,670  %

110

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111

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116

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121

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122

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125

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126

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128

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129

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130

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131

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132

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133

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134

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135

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137

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139

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142

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143

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144

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145

5,771  %

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6,303  %

146

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147

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148

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3,170  %

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6,281  %

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6,273  %

150

5,762  %

4,946  %

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6,218  %

6,266  %


Durata residua (in anni)

Renminbi-yuan

Ringgit

Rublo russo

Dollaro di Singapore

Won sudcoreano

Lira turca

1

2,249  %

2,767  %

9,937  %

3,388  %

3,520  %

12,900  %

2

2,393  %

3,123  %

9,849  %

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3,298  %

11,911  %

3

2,539  %

3,306  %

9,888  %

3,083  %

3,181  %

11,448  %

4

2,655  %

3,448  %

9,987  %

3,011  %

3,126  %

11,140  %

5

2,750  %

3,578  %

10,104  %

2,958  %

3,079  %

10,916  %

6

2,832  %

3,692  %

10,221  %

2,928  %

3,058  %

10,730  %

7

2,905  %

3,787  %

10,339  %

2,912  %

3,054  %

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8

2,971  %

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9

3,033  %

3,934  %

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10

3,090  %

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2,909  %

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11

3,145  %

4,047  %

10,791  %

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12

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13

3,244  %

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14

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15

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16

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17

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19

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20

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22

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23

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24

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25

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26

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27

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28

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29

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4,325  %

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30

3,768  %

4,310  %

9,597  %

3,106  %

2,863  %

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31

3,788  %

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7,919  %

32

3,806  %

4,278  %

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33

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34

3,840  %

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35

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36

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37

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38

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40

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42

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43

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44

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59

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80

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81

4,209  %

3,808  %

6,824  %

3,306  %

3,203  %

6,455  %

82

4,212  %

3,803  %

6,803  %

3,308  %

3,206  %

6,443  %

83

4,216  %

3,799  %

6,782  %

3,310  %

3,209  %

6,432  %

84

4,219  %

3,795  %

6,762  %

3,311  %

3,212  %

6,421  %

85

4,222  %

3,791  %

6,743  %

3,313  %

3,214  %

6,410  %

86

4,226  %

3,787  %

6,723  %

3,315  %

3,217  %

6,399  %

87

4,229  %

3,783  %

6,705  %

3,316  %

3,220  %

6,389  %

88

4,232  %

3,779  %

6,686  %

3,318  %

3,222  %

6,379  %

89

4,235  %

3,775  %

6,668  %

3,319  %

3,225  %

6,369  %

90

4,238  %

3,772  %

6,651  %

3,320  %

3,228  %

6,359  %

91

4,241  %

3,768  %

6,634  %

3,322  %

3,230  %

6,350  %

92

4,243  %

3,765  %

6,617  %

3,323  %

3,232  %

6,340  %

93

4,246  %

3,761  %

6,600  %

3,325  %

3,235  %

6,331  %

94

4,249  %

3,758  %

6,584  %

3,326  %

3,237  %

6,322  %

95

4,251  %

3,755  %

6,568  %

3,327  %

3,239  %

6,314  %

96

4,254  %

3,752  %

6,553  %

3,329  %

3,241  %

6,305  %

97

4,257  %

3,749  %

6,538  %

3,330  %

3,244  %

6,297  %

98

4,259  %

3,746  %

6,523  %

3,331  %

3,246  %

6,289  %

99

4,261  %

3,743  %

6,509  %

3,332  %

3,248  %

6,281  %

100

4,264  %

3,740  %

6,495  %

3,333  %

3,250  %

6,273  %

101

4,266  %

3,737  %

6,481  %

3,335  %

3,252  %

6,265  %

102

4,268  %

3,734  %

6,467  %

3,336  %

3,254  %

6,258  %

103

4,271  %

3,731  %

6,454  %

3,337  %

3,256  %

6,250  %

104

4,273  %

3,728  %

6,441  %

3,338  %

3,257  %

6,243  %

105

4,275  %

3,726  %

6,428  %

3,339  %

3,259  %

6,236  %

106

4,277  %

3,723  %

6,415  %

3,340  %

3,261  %

6,229  %

107

4,279  %

3,721  %

6,403  %

3,341  %

3,263  %

6,222  %

108

4,281  %

3,718  %

6,391  %

3,342  %

3,265  %

6,215  %

109

4,283  %

3,716  %

6,379  %

3,343  %

3,266  %

6,209  %

110

4,285  %

3,713  %

6,367  %

3,344  %

3,268  %

6,202  %

111

4,287  %

3,711  %

6,356  %

3,345  %

3,270  %

6,196  %

112

4,289  %

3,709  %

6,344  %

3,346  %

3,271  %

6,190  %

113

4,291  %

3,706  %

6,333  %

3,347  %

3,273  %

6,184  %

114

4,293  %

3,704  %

6,322  %

3,348  %

3,274  %

6,178  %

115

4,295  %

3,702  %

6,312  %

3,349  %

3,276  %

6,172  %

116

4,296  %

3,700  %

6,301  %

3,349  %

3,277  %

6,166  %

117

4,298  %

3,697  %

6,291  %

3,350  %

3,279  %

6,160  %

118

4,300  %

3,695  %

6,281  %

3,351  %

3,280  %

6,155  %

119

4,301  %

3,693  %

6,271  %

3,352  %

3,282  %

6,149  %

120

4,303  %

3,691  %

6,261  %

3,353  %

3,283  %

6,144  %

121

4,305  %

3,689  %

6,251  %

3,354  %

3,284  %

6,138  %

122

4,306  %

3,687  %

6,242  %

3,354  %

3,286  %

6,133  %

123

4,308  %

3,685  %

6,232  %

3,355  %

3,287  %

6,128  %

124

4,309  %

3,683  %

6,223  %

3,356  %

3,288  %

6,123  %

125

4,311  %

3,682  %

6,214  %

3,357  %

3,290  %

6,118  %

126

4,313  %

3,680  %

6,205  %

3,357  %

3,291  %

6,113  %

127

4,314  %

3,678  %

6,197  %

3,358  %

3,292  %

6,108  %

128

4,315  %

3,676  %

6,188  %

3,359  %

3,293  %

6,103  %

129

4,317  %

3,674  %

6,179  %

3,360  %

3,295  %

6,099  %

130

4,318  %

3,673  %

6,171  %

3,360  %

3,296  %

6,094  %

131

4,320  %

3,671  %

6,163  %

3,361  %

3,297  %

6,089  %

132

4,321  %

3,669  %

6,155  %

3,362  %

3,298  %

6,085  %

133

4,322  %

3,668  %

6,147  %

3,362  %

3,299  %

6,081  %

134

4,324  %

3,666  %

6,139  %

3,363  %

3,301  %

6,076  %

135

4,325  %

3,664  %

6,131  %

3,364  %

3,302  %

6,072  %

136

4,326  %

3,663  %

6,124  %

3,364  %

3,303  %

6,068  %

137

4,328  %

3,661  %

6,116  %

3,365  %

3,304  %

6,064  %

138

4,329  %

3,660  %

6,109  %

3,365  %

3,305  %

6,059  %

139

4,330  %

3,658  %

6,101  %

3,366  %

3,306  %

6,055  %

140

4,331  %

3,657  %

6,094  %

3,367  %

3,307  %

6,051  %

141

4,332  %

3,655  %

6,087  %

3,367  %

3,308  %

6,047  %

142

4,334  %

3,654  %

6,080  %

3,368  %

3,309  %

6,044  %

143

4,335  %

3,652  %

6,073  %

3,368  %

3,310  %

6,040  %

144

4,336  %

3,651  %

6,067  %

3,369  %

3,311  %

6,036  %

145

4,337  %

3,650  %

6,060  %

3,370  %

3,312  %

6,032  %

146

4,338  %

3,648  %

6,053  %

3,370  %

3,313  %

6,029  %

147

4,339  %

3,647  %

6,047  %

3,371  %

3,314  %

6,025  %

148

4,340  %

3,646  %

6,040  %

3,371  %

3,315  %

6,022  %

149

4,341  %

3,644  %

6,034  %

3,372  %

3,316  %

6,018  %

150

4,342  %

3,643  %

6,028  %

3,372  %

3,316  %

6,015  %


Durata residua (in anni)

Dollaro USA

Yen

1

4,719  %

0,058  %

2

4,064  %

0,134  %

3

3,671  %

0,173  %

4

3,454  %

0,218  %

5

3,332  %

0,276  %

6

3,255  %

0,344  %

7

3,206  %

0,415  %

8

3,177  %

0,478  %

9

3,163  %

0,537  %

10

3,160  %

0,596  %

11

3,160  %

0,644  %

12

3,162  %

0,686  %

13

3,163  %

0,730  %

14

3,164  %

0,774  %

15

3,164  %

0,817  %

16

3,162  %

0,858  %

17

3,157  %

0,895  %

18

3,148  %

0,929  %

19

3,132  %

0,959  %

20

3,111  %

0,985  %

21

3,083  %

1,006  %

22

3,050  %

1,022  %

23

3,016  %

1,034  %

24

2,982  %

1,040  %

25

2,950  %

1,042  %

26

2,920  %

1,038  %

27

2,893  %

1,034  %

28

2,870  %

1,032  %

29

2,851  %

1,035  %

30

2,837  %

1,046  %

31

2,827  %

1,065  %

32

2,821  %

1,090  %

33

2,818  %

1,120  %

34

2,817  %

1,154  %

35

2,819  %

1,191  %

36

2,823  %

1,229  %

37

2,827  %

1,268  %

38

2,833  %

1,308  %

39

2,840  %

1,348  %

40

2,847  %

1,388  %

41

2,855  %

1,427  %

42

2,863  %

1,467  %

43

2,871  %

1,505  %

44

2,880  %

1,543  %

45

2,888  %

1,580  %

46

2,897  %

1,616  %

47

2,905  %

1,651  %

48

2,914  %

1,686  %

49

2,923  %

1,719  %

50

2,931  %

1,751  %

51

2,940  %

1,783  %

52

2,948  %

1,814  %

53

2,956  %

1,843  %

54

2,964  %

1,872  %

55

2,971  %

1,900  %

56

2,979  %

1,927  %

57

2,986  %

1,954  %

58

2,994  %

1,979  %

59

3,001  %

2,004  %

60

3,008  %

2,028  %

61

3,014  %

2,052  %

62

3,021  %

2,074  %

63

3,027  %

2,096  %

64

3,034  %

2,118  %

65

3,040  %

2,139  %

66

3,046  %

2,159  %

67

3,052  %

2,178  %

68

3,057  %

2,198  %

69

3,063  %

2,216  %

70

3,068  %

2,234  %

71

3,073  %

2,252  %

72

3,078  %

2,269  %

73

3,083  %

2,286  %

74

3,088  %

2,302  %

75

3,093  %

2,318  %

76

3,098  %

2,333  %

77

3,102  %

2,348  %

78

3,106  %

2,363  %

79

3,111  %

2,377  %

80

3,115  %

2,391  %

81

3,119  %

2,404  %

82

3,123  %

2,418  %

83

3,127  %

2,431  %

84

3,131  %

2,443  %

85

3,135  %

2,456  %

86

3,138  %

2,468  %

87

3,142  %

2,480  %

88

3,145  %

2,491  %

89

3,149  %

2,502  %

90

3,152  %

2,513  %

91

3,155  %

2,524  %

92

3,158  %

2,535  %

93

3,161  %

2,545  %

94

3,165  %

2,555  %

95

3,168  %

2,565  %

96

3,170  %

2,575  %

97

3,173  %

2,584  %

98

3,176  %

2,593  %

99

3,179  %

2,603  %

100

3,182  %

2,612  %

101

3,184  %

2,620  %

102

3,187  %

2,629  %

103

3,189  %

2,637  %

104

3,192  %

2,646  %

105

3,194  %

2,654  %

106

3,197  %

2,662  %

107

3,199  %

2,669  %

108

3,201  %

2,677  %

109

3,204  %

2,685  %

110

3,206  %

2,692  %

111

3,208  %

2,699  %

112

3,210  %

2,706  %

113

3,212  %

2,713  %

114

3,215  %

2,720  %

115

3,217  %

2,727  %

116

3,219  %

2,734  %

117

3,221  %

2,740  %

118

3,222  %

2,747  %

119

3,224  %

2,753  %

120

3,226  %

2,759  %

121

3,228  %

2,765  %

122

3,230  %

2,771  %

123

3,232  %

2,777  %

124

3,233  %

2,783  %

125

3,235  %

2,789  %

126

3,237  %

2,794  %

127

3,239  %

2,800  %

128

3,240  %

2,805  %

129

3,242  %

2,811  %

130

3,243  %

2,816  %

131

3,245  %

2,821  %

132

3,247  %

2,826  %

133

3,248  %

2,831  %

134

3,250  %

2,836  %

135

3,251  %

2,841  %

136

3,253  %

2,846  %

137

3,254  %

2,851  %

138

3,255  %

2,855  %

139

3,257  %

2,860  %

140

3,258  %

2,865  %

141

3,260  %

2,869  %

142

3,261  %

2,874  %

143

3,262  %

2,878  %

144

3,264  %

2,882  %

145

3,265  %

2,886  %

146

3,266  %

2,891  %

147

3,267  %

2,895  %

148

3,269  %

2,899  %

149

3,270  %

2,903  %

150

3,271  %

2,907  %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1.   Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Cipro

Danimarca

1

0

0

28

5

0

21

0

2

0

0

35

5

0

36

0

3

0

0

40

5

0

41

0

4

0

1

43

5

2

42

0

5

0

2

47

5

3

45

0

6

0

3

50

5

5

48

0

7

1

4

53

5

8

49

0

8

2

5

55

5

10

49

0

9

2

6

56

5

11

47

0

10

3

7

58

5

12

46

0


Durata (in anni)

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

1

0

0

0

0

350

4

13

2

0

0

0

0

219

4

19

3

0

0

0

0

195

4

21

4

1

0

0

0

171

4

22

5

2

0

0

0

158

4

23

6

3

0

0

0

155

4

25

7

4

0

0

0

153

4

26

8

5

0

1

0

157

3

27

9

6

0

2

0

159

1

27

10

7

0

3

0

161

4

27


Durata (in anni)

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

1

6

4

4

0

13

0

4

2

14

9

10

0

19

0

4

3

18

12

13

0

21

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

17

19

0

25

0

4

7

27

18

20

0

26

0

4

8

29

19

22

0

27

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

28

0

4


Durata (in anni)

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

1

21

8

10

15

4

0

0

2

36

15

13

18

10

0

0

3

41

17

15

22

13

0

0

4

42

18

17

26

15

0

0

5

45

20

18

30

17

0

0

6

48

21

19

33

19

0

0

7

49

22

21

34

20

0

0

8

49

23

22

36

22

0

0

9

47

25

22

37

23

0

0

10

46

23

23

37

24

0

0


Durata (in anni)

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Australia

Brasile

Canada

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0


Durata (in anni)

Cile

Cina

Colombia

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

1

16

0

11

0

10

0

0

2

18

1

18

0

10

0

0

3

17

2

27

0

10

0

0

4

17

3

34

0

10

0

0

5

15

3

35

0

10

0

0

6

14

3

38

0

10

0

0

7

13

4

40

0

10

0

0

8

14

7

38

0

10

0

0

9

15

5

36

0

10

0

0

10

13

5

38

0

10

1

0


Durata (in anni)

Messico

Nuova Zelanda

Russia

Singapore

Sud Africa

Corea del Sud

Thailandia

1

8

0

0

0

7

9

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

11

11

0

4

10

0

0

0

12

13

0

5

10

0

2

0

13

15

0

6

10

0

5

0

14

15

0

7

10

0

7

0

17

15

0

8

10

0

11

0

19

15

0

9

10

0

16

0

20

15

0

10

10

0

16

0

21

15

0


Durata (in anni)

Taiwan

Turchia

Stati Uniti

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   Esposizioni verso enti finanziari

2.1   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

19

42

110

224

511

1 242

2

6

19

42

110

224

511

1 000

3

8

21

43

105

220

508

815

4

9

24

46

107

220

507

674

5

10

26

51

110

219

507

567

6

11

28

55

115

219

507

507

7

12

30

56

118

219

507

507

8

12

31

56

117

219

507

507

9

13

32

56

116

219

507

507

10

13

33

57

116

219

507

507

11

14

34

57

116

219

507

507

12

14

35

57

116

219

507

507

13

14

36

57

116

219

507

507

14

15

36

57

116

219

507

507

15

15

36

57

116

219

507

507

16

15

36

57

116

219

507

507

17

15

36

57

116

219

507

507

18

15

36

57

116

219

507

507

19

15

36

57

116

219

507

507

20

16

36

57

116

219

507

507

21

16

36

57

116

219

507

507

22

18

36

57

116

219

507

507

23

18

36

57

116

219

507

507

24

19

36

57

116

219

507

507

25

19

36

57

116

219

507

507

26

20

36

57

116

219

507

507

27

21

36

57

116

219

507

507

28

21

36

57

116

219

507

507

29

22

36

57

116

219

507

507

30

23

36

57

116

219

507

507

2.2   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

18

31

54

122

236

523

1 307

2

20

32

55

123

237

524

1 043

3

21

35

56

118

234

521

846

4

21

36

59

120

232

519

698

5

22

38

63

122

231

519

585

6

22

39

66

126

231

518

518

7

23

41

67

128

230

517

517

8

22

41

66

126

229

516

516

9

22

41

65

125

228

516

516

10

22

42

65

124

228

515

515

11

22

42

65

124

227

515

515

12

21

42

64

123

227

514

514

13

21

42

64

123

226

513

513

14

21

42

63

122

226

513

513

15

20

42

63

122

225

513

513

16

20

41

62

121

225

512

512

17

20

41

62

121

225

512

512

18

20

41

62

121

225

512

512

19

20

41

62

121

225

512

512

20

20

42

63

122

225

512

512

21

21

42

63

122

225

513

513

22

21

42

63

122

225

513

513

23

21

42

63

122

226

513

513

24

21

42

63

122

226

513

513

25

21

42

63

122

226

513

513

26

21

42

63

122

225

513

513

27

21

42

63

122

225

513

513

28

21

42

63

122

225

513

513

29

23

42

63

122

225

513

513

30

24

42

63

122

225

512

512

2.3   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

19

42

110

224

511

1 242

2

6

19

42

110

224

511

1 000

3

7

21

43

105

220

507

815

4

9

24

46

107

219

507

674

5

10

26

51

110

219

507

567

6

11

28

54

115

219

507

507

7

12

30

56

117

219

507

507

8

12

31

56

116

219

507

507

9

12

32

56

116

219

507

507

10

13

33

56

116

219

507

507

11

14

34

57

116

219

507

507

12

14

35

57

116

219

507

507

13

14

35

57

116

219

507

507

14

15

36

57

116

219

507

507

15

15

36

57

116

219

507

507

16

14

36

57

116

219

507

507

17

14

36

57

116

219

507

507

18

14

36

57

116

219

507

507

19

15

36

57

116

219

507

507

20

16

36

57

116

219

507

507

21

16

36

57

116

219

507

507

22

18

36

57

116

219

507

507

23

18

36

57

116

219

507

507

24

19

36

57

116

219

507

507

25

19

36

57

116

219

507

507

26

20

36

57

116

219

507

507

27

21

36

57

116

219

507

507

28

21

36

57

116

219

507

507

29

22

36

57

116

219

507

507

30

23

36

57

116

219

507

507

2.4   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

79

92

115

183

297

584

1 452

2

76

89

111

179

293

581

1 150

3

79

93

115

177

292

579

925

4

79

94

116

177

289

577

758

5

78

94

119

178

287

575

631

6

78

95

121

181

286

573

573

7

77

95

121

182

284

571

571

8

76

95

120

180

283

570

570

9

75

95

119

178

282

569

569

10

72

92

116

175

279

566

566

11

71

91

114

173

276

564

564

12

70

91

113

172

275

563

563

13

70

91

112

171

275

562

562

14

69

91

112

171

274

562

562

15

69

90

111

171

274

561

561

16

69

90

111

170

273

561

561

17

68

90

111

170

273

560

560

18

68

89

110

169

273

560

560

19

67

88

109

169

272

559

559

20

67

88

109

168

271

559

559

21

66

87

108

167

271

558

558

22

65

86

107

167

270

557

557

23

64

85

107

166

269

556

556

24

63

85

106

165

268

555

555

25

62

84

105

164

267

554

554

26

61

82

104

163

266

553

553

27

60

81

102

162

265

552

552

28

59

80

101

161

264

551

551

29

58

79

100

159

263

550

550

30

57

78

99

158

262

549

549

2.5   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

11

23

46

114

228

515

1 244

2

12

25

48

116

230

517

1001

3

14

28

50

111

227

514

815

4

16

31

53

114

227

514

675

5

18

34

58

118

227

514

567

6

19

36

62

122

227

514

514

7

19

37

63

125

226

514

514

8

19

38

63

123

226

513

513

9

19

38

63

122

226

513

513

10

19

39

63

122

225

513

513

11

19

40

63

122

225

513

513

12

20

41

63

122

225

512

512

13

20

41

63

122

225

513

513

14

21

42

63

122

225

513

513

15

21

42

63

122

225

513

513

16

21

42

63

122

225

513

513

17

21

42

63

122

225

513

513

18

21

42

63

122

226

513

513

19

21

42

64

123

226

513

513

20

22

43

64

123

226

514

514

21

22

43

64

124

227

514

514

22

22

44

65

124

227

514

514

23

23

44

65

124

227

515

515

24

23

44

65

124

227

515

515

25

23

44

65

124

227

515

515

26

23

44

65

124

227

515

515

27

22

44

65

124

227

515

515

28

22

44

65

124

227

514

514

29

22

43

64

124

227

514

514

30

23

43

64

123

227

514

514

2.6   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

5

18

41

109

223

510

1 241

2

5

18

41

109

223

510

999

3

7

21

43

104

220

507

814

4

8

23

45

106

219

506

674

5

9

25

50

110

219

506

566

6

10

27

54

114

219

506

506

7

12

30

56

117

219

506

506

8

12

30

56

116

219

506

506

9

12

31

55

115

219

506

506

10

12

32

56

115

219

506

506

11

13

33

56

115

219

506

506

12

13

34

56

115

219

506

506

13

14

35

56

115

218

506

506

14

14

35

56

115

218

506

506

15

14

35

56

115

218

506

506

16

14

35

56

115

218

506

506

17

14

35

56

115

218

506

506

18

14

35

56

115

218

506

506

19

15

35

56

115

218

506

506

20

16

35

56

115

218

506

506

21

16

35

56

115

219

506

506

22

18

35

56

115

219

506

506

23

18

35

56

115

219

506

506

24

19

35

56

115

219

506

506

25

19

35

56

115

219

506

506

26

20

35

56

115

219

506

506

27

21

35

56

115

219

506

506

28

21

35

56

115

219

506

506

29

22

35

56

115

219

506

506

30

23

35

56

115

219

506

506

2.7   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

24

52

140

242

529

1 262

2

7

24

52

140

242

529

1 015

3

8

26

52

128

238

526

827

4

10

28

54

119

237

524

684

5

12

30

56

110

236

523

574

6

14

34

59

104

234

522

522

7

16

36

60

98

233

521

521

8

18

38

59

92

232

520

520

9

20

44

62

87

231

519

519

10

20

44

61

84

230

518

518

11

19

43

60

85

230

517

517

12

19

43

60

87

229

516

516

13

19

43

61

87

228

515

515

14

19

43

61

87

227

515

515

15

19

43

61

87

227

514

514

16

19

43

61

87

225

513

513

17

19

44

61

87

225

512

512

18

19

44

61

87

224

512

512

19

19

44

61

87

224

511

511

20

19

44

61

87

224

512

512

21

19

44

61

87

224

512

512

22

19

44

61

87

224

512

512

23

19

44

61

87

224

511

511

24

19

44

61

87

223

510

510

25

20

44

61

87

222

510

510

26

20

44

61

87

222

509

509

27

21

44

61

87

221

509

509

28

21

44

61

87

221

508

508

29

22

44

61

87

220

508

508

30

23

44

61

87

220

507

507

2.8   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

97

120

188

302

589

1302

2

83

96

119

187

301

588

1 054

3

83

97

119

180

296

583

862

4

83

98

120

181

293

581

716

5

82

98

123

182

291

578

602

6

81

98

124

185

289

577

577

7

80

98

124

185

287

574

574

8

78

97

122

182

285

572

572

9

76

96

120

180

283

571

571

10

76

96

119

178

282

569

569

11

75

95

118

177

280

568

568

12

74

95

116

176

279

566

566

13

73

94

115

174

277

565

565

14

71

93

114

173

276

563

563

15

70

91

112

171

275

562

562

16

69

90

111

170

274

561

561

17

68

89

110

169

273

560

560

18

67

88

109

168

272

559

559

19

66

87

109

168

271

558

558

20

65

87

108

167

270

558

558

21

65

86

107

166

269

557

557

22

63

85

106

165

268

556

556

23

62

84

105

164

267

555

555

24

61

83

104

163

266

553

553

25

60

81

102

162

265

552

552

26

59

80

101

160

264

551

551

27

58

79

100

159

263

550

550

28

57

78

99

158

262

549

549

29

56

77

98

157

261

548

548

30

55

76

97

156

260

547

547

2.9   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

57

70

93

161

275

562

1 289

2

56

69

92

160

274

561

1 039

3

57

71

93

154

270

557

849

4

58

73

95

156

268

556

703

5

57

74

98

158

267

554

592

6

57

74

100

161

265

552

552

7

57

75

101

162

264

551

551

8

56

74

100

160

263

550

550

9

54

74

98

158

261

548

548

10

54

74

97

157

260

547

547

11

54

74

97

156

259

547

547

12

53

74

96

155

258

546

546

13

53

74

95

154

258

545

545

14

52

74

95

154

257

545

545

15

52

73

94

153

257

544

544

16

51

72

93

152

256

543

543

17

51

72

93

152

255

543

543

18

50

71

92

151

255

542

542

19

50

71

92

151

254

542

542

20

49

71

92

151

254

542

542

21

49

70

91

151

254

541

541

22

49

70

91

150

253

541

541

23

48

69

90

149

253

540

540

24

47

69

90

149

252

540

540

25

47

68

89

148

252

539

539

26

46

67

88

147

251

538

538

27

45

67

88

147

250

537

537

28

45

66

87

146

249

537

537

29

44

65

86

145

249

536

536

30

43

64

85

145

248

535

535

2.10   Corona islandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

91

104

126

194

308

596

1 332

2

91

103

126

194

308

595

1 072

3

90

104

126

187

303

590

874

4

90

105

128

189

301

588

722

5

91

107

132

191

300

587

605

6

91

108

134

195

299

587

587

7

92

110

136

197

299

586

586

8

92

111

136

196

299

586

586

9

92

112

136

196

299

587

587

10

93

113

137

196

299

587

587

11

93

114

136

196

299

586

586

12

93

114

136

195

298

586

586

13

92

113

135

194

297

585

585

14

92

113

134

193

296

584

584

15

90

112

133

192

295

583

583

16

89

111

132

191

294

581

581

17

88

110

131

190

293

580

580

18

87

108

130

189

292

579

579

19

86

107

128

188

291

578

578

20

85

106

127

187

290

577

577

21

84

105

126

185

289

576

576

22

83

104

125

184

287

575

575

23

81

102

123

182

286

573

573

24

80

101

122

181

284

572

572

25

78

99

120

179

283

570

570

26

77

98

119

178

281

569

569

27

75

96

117

176

280

567

567

28

73

95

116

175

278

566

566

29

72

93

114

173

277

564

564

30

71

92

113

172

275

563

563

2.11   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

44

67

135

249

536

1 244

2

32

45

67

135

249

537

1002

3

32

46

68

129

245

532

817

4

33

48

70

131

243

531

676

5

33

49

74

134

242

530

568

6

34

51

77

137

242

529

529

7

34

52

78

139

241

528

528

8

33

52

77

137

240

527

527

9

33

52

76

136

239

527

527

10

33

53

76

135

239

526

526

11

32

53

76

135

238

525

525

12

32

53

75

134

237

525

525

13

32

53

74

133

237

524

524

14

31

53

74

133

236

524

524

15

31

52

73

132

236

523

523

16

30

52

73

132

235

522

522

17

30

51

72

131

235

522

522

18

30

51

72

131

235

522

522

19

30

51

72

131

234

522

522

20

30

51

72

131

235

522

522

21

30

51

72

131

235

522

522

22

30

51

72

131

234

522

522

23

30

51

72

131

234

522

522

24

29

51

72

131

234

521

521

25

29

50

71

130

234

521

521

26

29

50

71

130

234

521

521

27

29

50

71

130

233

521

521

28

28

49

70

130

233

520

520

29

28

49

70

129

233

520

520

30

28

49

70

129

232

520

520

2.12   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

24

92

206

493

1213

2

1

5

24

92

206

494

978

3

2

5

26

87

203

490

799

4

3

6

29

90

202

489

662

5

4

9

34

93

202

489

557

6

5

11

37

98

202

489

489

7

5

13

39

100

202

489

489

8

7

14

39

99

202

489

489

9

7

15

39

99

202

489

489

10

8

16

39

99

202

489

489

11

9

18

40

100

203

490

490

12

9

17

39

98

202

489

489

13

10

19

40

99

203

490

490

14

12

19

40

99

202

490

490

15

12

18

39

98

201

489

489

16

13

17

38

97

200

488

488

17

14

17

38

97

200

488

488

18

14

17

38

97

201

488

488

19

15

18

38

98

201

488

488

20

15

18

39

98

201

489

489

21

16

19

39

98

202

489

489

22

18

19

39

98

202

489

489

23

18

21

39

98

202

489

489

24

19

21

39

98

201

489

489

25

19

22

39

98

201

489

489

26

20

22

39

98

201

489

489

27

20

23

39

98

201

488

488

28

21

24

40

98

201

488

488

29

22

24

41

98

201

488

488

30

22

26

42

97

201

488

488

2.13   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

44

57

80

148

262

549

1 245

2

44

57

80

148

262

549

1003

3

45

59

81

142

258

545

818

4

46

61

83

144

257

544

678

5

47

63

88

147

256

543

570

6

47

64

90

151

255

542

542

7

47

65

91

152

254

542

542

8

46

65

90

150

253

541

541

9

46

65

89

149

252

540

540

10

45

65

89

148

252

539

539

11

45

66

89

148

251

538

538

12

45

66

88

147

250

538

538

13

45

66

87

146

250

537

537

14

44

66

87

146

249

536

536

15

44

65

86

145

249

536

536

16

43

64

85

144

248

535

535

17

43

64

85

144

247

535

535

18

42

63

84

144

247

534

534

19

42

63

84

143

246

534

534

20

42

63

84

143

246

534

534

21

41

62

84

143

246

533

533

22

41

62

83

142

246

533

533

23

40

61

83

142

245

532

532

24

40

61

82

141

244

532

532

25

39

60

81

140

244

531

531

26

38

59

80

140

243

530

530

27

37

59

80

139

242

529

529

28

37

58

79

138

241

529

529

29

36

57

78

137

241

528

528

30

35

56

77

137

240

527

527

2.14   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

17

30

52

120

234

522

1212

2

20

33

56

124

238

525

977

3

24

38

60

122

237

525

798

4

28

43

65

126

239

526

661

5

31

47

72

131

240

527

557

6

30

47

73

134

238

526

526

7

35

53

79

140

242

529

529

8

34

52

78

138

241

528

528

9

35

54

78

138

241

529

529

10

36

56

80

139

243

530

530

11

38

58

81

140

244

531

531

12

39

60

82

141

244

532

532

13

40

61

82

141

245

532

532

14

40

61

83

142

245

532

532

15

40

62

83

142

245

533

533

16

40

61

82

141

245

532

532

17

40

61

83

142

245

532

532

18

40

61

82

141

244

532

532

19

40

61

82

141

244

532

532

20

40

61

82

141

244

532

532

21

40

61

82

141

244

532

532

22

39

61

82

141

244

531

531

23

39

60

81

140

244

531

531

24

39

60

81

140

243

531

531

25

38

59

80

140

243

530

530

26

38

59

80

139

242

530

530

27

37

58

79

139

242

529

529

28

37

58

79

138

241

529

529

29

36

57

78

138

241

528

528

30

36

57

78

137

240

528

528

2.15   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

18

31

54

122

236

523

1 257

2

19

32

55

123

237

524

1 010

3

21

35

57

118

234

521

821

4

23

38

60

121

233

521

678

5

24

40

65

124

233

521

569

6

25

42

68

129

233

521

521

7

26

44

70

131

233

521

521

8

26

45

70

130

233

520

520

9

26

46

70

130

233

520

520

10

27

47

70

130

233

521

521

11

28

48

71

130

233

521

521

12

28

49

71

130

233

521

521

13

28

50

71

130

233

521

521

14

29

50

71

130

233

521

521

15

29

50

71

130

233

521

521

16

28

50

71

130

233

521

521

17

29

50

71

130

233

521

521

18

28

50

71

130

233

521

521

19

28

50

71

130

233

521

521

20

29

50

71

130

233

521

521

21

28

50

71

130

233

521

521

22

28

49

70

130

233

520

520

23

28

49

70

129

232

520

520

24

27

49

70

129

232

519

519

25

27

48

69

128

232

519

519

26

26

48

69

128

231

518

518

27

26

47

68

127

231

518

518

28

26

47

68

127

230

518

518

29

25

46

67

126

230

517

517

30

25

46

67

126

229

517

517

2.16   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

53

66

89

156

270

558

1 319

2

55

68

90

158

272

560

1 054

3

58

72

94

156

271

559

856

4

61

76

98

159

271

559

707

5

63

79

104

163

272

559

593

6

64

81

108

168

272

560

560

7

65

83

109

170

272

560

560

8

65

84

109

169

272

559

559

9

65

85

109

169

272

559

559

10

66

86

109

169

272

559

559

11

66

87

109

168

272

559

559

12

66

87

109

168

271

559

559

13

66

87

108

167

270

558

558

14

65

86

107

166

270

557

557

15

64

85

107

166

269

556

556

16

64

85

106

165

268

556

556

17

63

84

105

164

268

555

555

18

62

84

105

164

267

554

554

19

62

83

104

163

266

554

554

20

61

82

103

163

266

553

553

21

60

82

103

162

265

553

553

22

60

81

102

161

264

552

552

23

59

80

101

160

264

551

551

24

58

79

100

159

263

550

550

25

57

78

99

158

262

549

549

26

56

77

98

157

261

548

548

27

55

76

97

156

260

547

547

28

54

75

96

156

259

546

546

29

53

74

95

155

258

545

545

30

52

74

95

154

257

544

544

2.17   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

96

119

187

301

588

1 374

2

88

101

124

192

306

593

1 113

3

91

105

127

188

304

591

912

4

93

108

130

191

303

591

757

5

96

112

137

196

305

593

638

6

98

115

142

202

306

594

594

7

100

118

144

205

307

595

595

8

101

120

145

206

308

596

596

9

102

122

146

206

309

597

597

10

103

123

147

206

309

597

597

11

103

124

147

206

309

597

597

12

103

124

146

205

308

596

596

13

102

123

145

204

307

595

595

14

101

122

143

203

306

593

593

15

100

121

142

201

304

592

592

16

98

120

141

200

303

591

591

17

97

118

139

198

302

589

589

18

96

117

138

197

300

588

588

19

94

116

137

196

299

586

586

20

93

114

135

194

298

585

585

21

91

113

134

193

296

584

584

22

90

111

132

191

295

582

582

23

88

109

130

190

293

580

580

24

87

108

129

188

291

579

579

25

85

106

127

186

290

577

577

26

83

104

125

184

288

575

575

27

81

103

124

183

286

573

573

28

80

101

122

181

284

572

572

29

78

99

120

179

283

570

570

30

77

98

119

178

281

569

569

2.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

12

25

48

116

230

517

1 253

2

15

28

51

119

233

520

1006

3

18

32

54

115

231

518

821

4

21

36

58

119

232

519

680

5

23

39

64

123

232

520

571

6

25

42

68

129

233

520

520

7

26

44

70

131

233

520

520

8

26

45

70

130

233

520

520

9

26

46

70

130

233

520

520

10

27

47

70

129

233

520

520

11

27

48

70

129

233

520

520

12

27

48

70

129

233

520

520

13

27

48

70

129

232

519

519

14

27

48

69

128

231

519

519

15

26

47

68

127

231

518

518

16

25

47

68

127

230

517

517

17

25

46

67

127

230

517

517

18

25

46

67

126

230

517

517

19

25

46

67

126

230

517

517

20

25

46

67

126

230

517

517

21

25

46

67

127

230

517

517

22

25

46

67

127

230

517

517

23

25

46

67

126

230

517

517

24

25

46

67

126

230

517

517

25

25

46

67

126

230

517

517

26

25

46

67

126

229

517

517

27

24

46

67

126

229

516

516

28

24

45

66

126

229

516

516

29

24

45

66

125

229

516

516

30

24

45

66

125

228

516

516

2.19   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

94

107

130

198

312

599

1 311

2

95

108

131

199

313

600

1 058

3

97

111

133

194

310

597

865

4

99

114

136

197

310

597

717

5

100

116

141

201

310

597

603

6

101

118

144

205

309

597

597

7

102

120

146

207

309

596

596

8

102

121

146

206

309

596

596

9

101

121

145

205

308

595

595

10

101

121

144

203

307

594

594

11

100

120

143

202

305

593

593

12

98

119

141

200

304

591

591

13

97

118

139

199

302

589

589

14

95

117

138

197

300

587

587

15

94

115

136

195

298

586

586

16

92

113

134

193

297

584

584

17

90

112

133

192

295

583

583

18

89

110

131

190

294

581

581

19

88

109

130

189

293

580

580

20

87

108

129

188

292

579

579

21

86

107

128

187

290

578

578

22

85

106

127

186

289

577

577

23

83

105

126

185

288

575

575

24

82

103

124

184

287

574

574

25

81

102

123

182

286

573

573

26

80

101

122

181

284

572

572

27

79

100

121

180

283

571

571

28

77

99

120

179

282

569

569

29

76

97

118

178

281

568

568

30

75

96

117

176

280

567

567

2.20   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

308

321

344

412

526

813

1 402

2

88

100

123

191

305

592

1 113

3

91

105

127

188

304

591

900

4

94

109

131

192

305

592

741

5

96

112

137

196

305

593

622

6

98

115

141

202

306

593

593

7

99

117

143

205

306

594

594

8

100

119

144

204

307

594

594

9

101

120

144

204

307

595

595

10

101

121

144

204

307

594

594

11

101

122

145

204

307

594

594

12

102

123

145

204

307

594

594

13

103

124

145

204

307

595

595

14

103

124

145

205

308

595

595

15

104

125

146

205

309

596

596

16

105

126

147

206

309

597

597

17

106

127

148

207

310

598

598

18

106

128

149

208

311

599

599

19

107

128

149

209

312

599

599

20

108

129

150

209

312

600

600

21

108

129

150

209

312

600

600

22

107

128

149

208

312

599

599

23

106

128

149

208

311

598

598

24

105

127

148

207

310

597

597

25

104

125

146

206

309

596

596

26

103

124

145

204

308

595

595

27

102

123

144

203

306

594

594

28

100

121

142

202

305

592

592

29

99

120

141

200

303

591

591

30

97

118

139

199

302

589

589

2.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

12

34

102

216

504

1 196

2

1

11

34

102

216

503

964

3

2

13

35

97

213

500

787

4

3

15

38

99

211

498

653

5

4

17

42

101

210

497

549

6

5

18

44

105

209

497

497

7

5

20

46

107

209

496

496

8

7

20

45

105

208

495

495

9

7

19

44

103

207

494

494

10

8

20

44

103

206

494

494

11

9

21

44

103

206

494

494

12

9

22

44

103

206

494

494

13

10

23

44

103

206

494

494

14

12

23

44

103

207

494

494

15

12

23

45

104

207

494

494

16

13

24

45

104

207

495

495

17

14

24

45

104

208

495

495

18

14

25

46

105

208

496

496

19

15

25

47

106

209

496

496

20

15

26

47

107

210

497

497

21

16

27

48

107

211

498

498

22

17

28

49

108

211

499

499

23

18

28

49

109

212

499

499

24

19

29

50

109

212

500

500

25

19

29

50

109

213

500

500

26

20

30

51

110

213

500

500

27

20

30

51

110

213

501

501

28

21

30

51

110

214

501

501

29

21

30

51

110

214

501

501

30

22

31

52

111

214

501

501

2.22   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

51

64

86

154

268

556

1 277

2

52

64

87

155

269

556

1 026

3

53

67

88

150

266

553

835

4

53

68

91

152

264

551

690

5

54

70

95

154

263

550

580

6

55

72

98

158

263

550

550

7

54

72

98

160

261

549

549

8

54

73

98

158

261

548

548

9

54

73

97

157

260

548

548

10

53

73

96

156

259

546

546

11

52

73

95

154

258

545

545

12

51

72

94

153

256

544

544

13

50

71

93

152

255

542

542

14

49

70

91

151

254

541

541

15

48

69

90

149

253

540

540

16

47

68

89

148

251

539

539

17

46

67

88

147

250

538

538

18

45

66

87

146

250

537

537

19

44

65

86

146

249

536

536

20

44

65

86

145

248

536

536

21

43

64

85

145

248

535

535

22

43

64

85

144

247

535

535

23

42

63

84

143

247

534

534

24

41

63

84

143

246

533

533

25

41

62

83

142

245

533

533

26

40

61

82

141

245

532

532

27

39

60

81

141

244

531

531

28

39

60

81

140

243

531

531

29

38

59

80

139

243

530

530

30

37

59

80

139

242

529

529

2.23   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

114

126

149

217

331

618

1 333

2

115

128

151

219

333

620

1 072

3

118

132

154

215

331

618

876

4

121

136

158

219

331

619

727

5

123

139

164

223

332

619

619

6

124

141

168

228

332

620

620

7

126

144

170

231

333

620

620

8

126

144

170

230

333

620

620

9

126

145

169

229

332

620

620

10

126

146

169

228

332

619

619

11

125

146

169

228

331

618

618

12

125

145

167

227

330

617

617

13

123

145

166

225

328

616

616

14

122

143

164

223

327

614

614

15

120

141

162

222

325

612

612

16

118

139

160

219

323

610

610

17

116

137

159

218

321

608

608

18

114

136

157

216

319

606

606

19

112

134

155

214

317

605

605

20

111

132

153

212

316

603

603

21

109

130

151

211

314

601

601

22

107

129

150

209

312

599

599

23

106

127

148

207

310

598

598

24

104

125

146

205

308

596

596

25

102

123

144

203

306

594

594

26

100

121

142

201

305

592

592

27

98

119

140

199

303

590

590

28

96

118

139

198

301

588

588

29

95

116

137

196

299

587

587

30

93

114

135

194

298

585

585

2.24   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

167

180

203

271

385

672

1 415

2

176

189

211

279

393

681

1 133

3

181

195

217

279

394

682

926

4

184

199

222

283

395

682

769

5

186

202

227

286

395

683

683

6

187

204

230

290

395

682

682

7

187

205

231

292

394

681

681

8

186

204

230

290

393

680

680

9

185

204

229

288

392

679

679

10

184

204

228

287

391

678

678

11

183

204

226

286

389

676

676

12

181

202

224

283

387

674

674

13

179

200

222

281

384

671

671

14

177

198

219

278

381

669

669

15

174

195

216

275

378

666

666

16

171

192

213

272

375

663

663

17

168

189

210

269

373

660

660

18

165

186

207

266

370

657

657

19

162

183

204

263

367

654

654

20

159

180

201

260

364

651

651

21

156

177

198

258

361

648

648

22

153

174

195

254

358

645

645

23

150

171

192

251

355

642

642

24

147

168

189

248

352

639

639

25

144

165

186

245

349

636

636

26

141

162

183

242

346

633

633

27

138

159

180

239

343

630

630

28

135

156

177

237

340

627

627

29

132

154

175

234

337

624

624

30

130

151

172

231

334

622

622

2.25   Renminbi-yuan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

32

44

67

135

249

536

1 219

2

32

45

68

136

250

537

985

3

34

48

70

131

247

534

806

4

35

50

72

133

246

533

669

5

36

52

77

136

245

533

563

6

36

54

80

140

245

532

532

7

37

55

81

142

244

531

531

8

36

55

80

140

243

530

530

9

35

55

79

139

242

530

530

10

35

55

79

138

242

529

529

11

35

56

78

138

241

528

528

12

35

56

78

137

240

528

528

13

35

56

77

136

240

527

527

14

35

56

77

136

239

527

527

15

35

56

77

136

239

527

527

16

34

56

77

136

239

527

527

17

34

56

77

136

239

527

527

18

35

56

77

136

239

527

527

19

35

56

77

136

239

527

527

20

35

56

77

136

240

527

527

21

35

56

77

136

240

527

527

22

35

56

77

136

240

527

527

23

35

56

77

136

239

527

527

24

34

56

77

136

239

526

526

25

34

55

76

136

239

526

526

26

34

55

76

135

239

526

526

27

34

55

76

135

238

526

526

28

33

54

75

135

238

525

525

29

33

54

75

134

238

525

525

30

32

54

75

134

237

525

525

2.26   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

29

42

65

133

247

534

1 229

2

31

44

67

135

249

536

995

3

34

48

70

131

247

534

815

4

36

51

74

135

247

534

676

5

39

55

80

139

248

535

570

6

40

57

83

144

248

535

535

7

42

60

86

147

249

536

536

8

42

60

86

146

249

536

536

9

42

61

86

145

249

536

536

10

43

63

87

146

249

537

537

11

44

65

87

146

250

537

537

12

45

66

87

147

250

537

537

13

45

66

87

147

250

537

537

14

45

66

87

146

250

537

537

15

45

66

87

146

250

537

537

16

45

66

87

146

250

537

537

17

45

66

87

146

250

537

537

18

45

66

87

147

250

537

537

19

45

66

88

147

250

537

537

20

46

67

88

147

250

538

538

21

46

67

88

147

250

538

538

22

46

67

88

147

250

538

538

23

45

67

88

147

250

537

537

24

45

66

87

146

250

537

537

25

44

66

87

146

249

537

537

26

44

65

86

145

249

536

536

27

43

65

86

145

248

535

535

28

43

64

85

144

248

535

535

29

42

63

84

144

247

534

534

30

42

63

84

143

246

534

534

2.27   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

127

140

163

231

345

632

1 365

2

126

139

161

229

343

631

1101

3

126

140

162

223

339

626

900

4

127

142

164

225

337

625

747

5

127

143

168

228

337

624

629

6

127

144

170

231

335

623

623

7

127

145

171

233

334

622

622

8

127

145

171

231

334

621

621

9

126

145

169

229

333

620

620

10

126

146

169

229

332

619

619

11

126

146

169

228

331

619

619

12

125

146

168

227

330

618

618

13

124

145

167

226

329

616

616

14

123

144

165

224

328

615

615

15

121

142

163

222

326

613

613

16

119

140

161

221

324

611

611

17

117

138

159

218

321

609

609

18

115

136

157

216

319

607

607

19

113

134

155

214

317

605

605

20

111

132

153

212

315

603

603

21

108

130

151

210

313

600

600

22

106

127

148

208

311

598

598

23

104

125

146

205

309

596

596

24

102

123

144

203

306

594

594

25

100

121

142

201

304

592

592

26

97

119

140

199

302

589

589

27

95

117

138

197

300

587

587

28

93

114

135

195

298

585

585

29

91

112

133

193

296

583

583

30

89

111

132

191

294

581

581

2.28   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

14

37

105

219

506

1 240

2

3

16

39

107

221

508

998

3

6

19

41

103

219

506

814

4

8

23

45

106

219

506

674

5

10

26

51

110

219

507

567

6

11

29

55

115

220

507

507

7

13

31

57

118

220

507

507

8

13

32

57

117

220

507

507

9

13

32

57

116

220

507

507

10

13

33

57

116

220

507

507

11

14

34

57

116

219

507

507

12

14

35

57

116

219

506

506

13

14

35

56

115

219

506

506

14

14

35

56

115

218

506

506

15

14

35

56

115

218

506

506

16

13

34

56

115

218

505

505

17

14

35

56

115

218

505

505

18

14

35

56

115

218

505

505

19

15

35

56

115

218

506

506

20

16

35

56

115

219

506

506

21

16

36

57

116

219

507

507

22

18

36

57

116

219

507

507

23

18

36

57

116

220

507

507

24

19

36

57

116

220

507

507

25

20

36

57

117

220

507

507

26

20

37

58

117

220

507

507

27

21

37

58

117

220

507

507

28

21

37

58

117

220

507

507

29

22

37

58

117

220

507

507

30

23

37

58

117

220

507

507

2.29   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

35

48

71

139

253

540

1 243

2

36

48

71

139

253

540

1 000

3

36

50

72

133

249

536

815

4

36

51

74

135

247

534

675

5

37

53

78

137

246

533

568

6

39

56

82

142

247

534

534

7

36

55

80

142

243

531

531

8

40

58

84

144

247

534

534

9

39

58

82

142

246

533

533

10

34

54

78

137

240

528

528

11

31

51

74

133

236

524

524

12

28

49

71

130

233

521

521

13

26

47

68

127

231

518

518

14

24

45

67

126

229

516

516

15

23

44

65

124

228

515

515

16

21

43

64

123

226

514

514

17

21

42

63

122

225

513

513

18

20

41

62

121

225

512

512

19

20

41

62

121

224

512

512

20

20

41

62

121

224

512

512

21

20

41

62

121

225

512

512

22

20

41

62

121

224

512

512

23

20

41

62

121

224

512

512

24

20

41

62

121

224

512

512

25

20

41

62

121

224

511

511

26

20

40

61

121

224

511

511

27

21

40

61

120

224

511

511

28

21

40

61

120

224

511

511

29

22

40

61

120

223

511

511

30

23

40

61

120

223

511

511

2.30   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

210

223

246

314

428

715

1 423

2

207

220

243

311

425

712

1 137

3

203

217

239

301

416

704

924

4

200

215

238

299

411

698

764

5

197

213

237

297

406

693

693

6

193

210

236

297

401

688

688

7

190

208

234

295

397

684

684

8

185

204

229

289

392

680

680

9

181

201

225

285

388

675

675

10

178

198

221

280

384

671

671

11

174

195

217

276

380

667

667

12

170

191

213

272

376

663

663

13

167

188

209

268

372

659

659

14

163

184

205

265

368

655

655

15

160

181

202

261

364

652

652

16

156

177

198

257

361

648

648

17

153

174

195

254

357

645

645

18

150

171

192

251

354

642

642

19

147

168

189

248

351

639

639

20

144

165

186

245

348

636

636

21

141

162

183

242

346

633

633

22

138

159

180

239

343

630

630

23

135

156

177

236

340

627

627

24

132

153

174

234

337

624

624

25

129

151

172

231

334

621

621

26

127

148

169

228

331

619

619

27

124

145

166

225

329

616

616

28

122

143

164

223

326

614

614

29

119

140

161

221

324

611

611

30

117

138

159

218

322

609

609

2.31   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

25

47

100

235

522

1 265

2

8

25

47

100

235

522

1 013

3

10

28

50

96

233

520

823

4

12

32

54

95

233

520

681

5

16

38

59

97

233

521

571

6

18

42

63

95

234

521

521

7

19

44

63

90

234

522

522

8

18

43

62

89

234

522

522

9

19

45

64

92

234

522

522

10

21

48

67

96

234

522

522

11

23

50

68

99

234

522

522

12

24

52

69

100

234

522

522

13

26

54

70

100

234

522

522

14

26

55

71

100

234

522

522

15

26

55

71

100

234

522

522

16

26

55

71

100

234

521

521

17

26

55

71

100

234

521

521

18

26

55

71

100

234

521

521

19

26

55

71

100

234

521

521

20

26

55

71

100

234

522

522

21

26

55

71

100

234

522

522

22

26

55

71

100

234

522

522

23

26

55

71

100

234

522

522

24

26

55

71

100

234

522

522

25

26

55

71

100

234

521

521

26

26

55

71

100

234

521

521

27

26

55

71

100

233

521

521

28

26

55

71

100

233

520

520

29

26

55

71

100

233

520

520

30

26

55

71

100

232

520

520

2.32   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

4

14

82

196

484

1 179

2

1

5

13

81

195

482

951

3

2

5

13

74

190

477

777

4

2

6

15

76

188

475

644

5

4

6

19

78

187

475

542

6

5

7

22

82

187

474

474

7

5

9

24

85

187

474

474

8

7

9

23

84

186

474

474

9

7

10

23

83

186

474

474

10

8

10

24

83

186

474

474

11

9

11

24

83

187

474

474

12

9

11

24

83

187

474

474

13

10

13

24

83

187

474

474

14

11

14

25

84

187

474

474

15

12

14

25

84

187

475

475

16

13

15

26

84

188

475

475

17

13

15

27

85

188

475

475

18

14

17

28

85

189

476

476

19

15

17

29

86

189

476

476

20

15

18

30

86

190

477

477

21

16

18

32

87

190

477

477

22

16

19

33

87

190

478

478

23

18

20

34

87

191

478

478

24

19

21

35

87

191

478

478

25

19

22

36

87

191

478

478

26

20

22

37

87

191

478

478

27

20

23

38

87

191

478

478

28

21

23

40

87

191

478

478

29

21

24

41

87

190

478

478

30

22

24

42

87

190

478

478

3.   Altre esposizioni

3.1   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

14

20

41

158

303

3 123

2

2

14

20

41

158

344

2 340

3

1

14

23

46

153

359

1 774

4

2

15

25

50

151

359

1 374

5

3

17

29

52

151

350

1 091

6

4

20

31

55

151

337

885

7

6

22

33

57

151

321

733

8

6

23

34

60

151

305

616

9

6

24

36

62

151

287

525

10

6

25

37

64

151

271

452

11

7

25

38

65

151

254

392

12

7

25

38

65

151

244

343

13

7

26

38

65

151

244

303

14

7

26

38

65

151

244

268

15

7

26

40

65

151

244

244

16

7

26

42

65

151

244

244

17

7

26

44

65

151

244

244

18

7

26

47

65

151

244

244

19

7

26

49

65

151

244

244

20

8

26

52

65

151

244

244

21

8

26

54

65

151

244

244

22

9

26

56

65

151

244

244

23

9

26

59

65

151

244

244

24

9

26

61

65

151

244

244

25

10

26

64

65

151

244

244

26

10

26

66

67

151

244

244

27

11

26

69

68

151

244

244

28

11

26

71

70

151

244

244

29

11

26

74

72

151

244

244

30

12

26

76

73

151

244

244

3.2   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

26

32

53

170

319

3 297

2

15

27

34

55

171

358

2 450

3

15

27

36

59

166

372

1 848

4

14

28

38

63

164

371

1 427

5

14

29

41

64

163

361

1 130

6

15

31

42

66

162

347

916

7

16

33

43

67

161

330

757

8

15

33

44

69

160

313

636

9

15

33

45

71

160

295

541

10

15

33

46

73

159

277

465

11

15

33

46

73

159

260

404

12

14

33

45

73

158

251

353

13

14

32

45

72

158

251

311

14

13

32

44

71

157

250

275

15

13

31

44

71

157

250

250

16

12

31

44

71

156

249

249

17

12

31

45

71

156

249

249

18

12

31

48

71

156

249

249

19

12

31

51

71

156

249

249

20

13

31

53

71

157

250

250

21

13

31

55

71

157

250

250

22

13

32

58

71

157

250

250

23

13

32

60

71

157

250

250

24

13

32

63

71

157

250

250

25

13

32

65

71

157

250

250

26

13

32

68

71

157

250

250

27

13

32

70

71

157

250

250

28

13

31

73

71

157

250

250

29

13

31

75

73

157

250

250

30

13

31

77

75

157

250

250

3.3   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

14

20

41

158

303

3 122

2

2

14

20

41

158

344

2 340

3

1

14

22

46

153

359

1 773

4

1

15

25

50

151

359

1 374

5

2

17

28

52

151

350

1 091

6

4

20

31

55

151

337

885

7

5

22

33

57

151

321

733

8

5

23

34

59

151

305

616

9

6

24

35

62

151

287

525

10

6

25

37

64

151

270

452

11

7

25

38

65

151

254

392

12

7

25

38

65

151

244

343

13

7

25

38

65

151

244

303

14

7

25

38

65

151

244

268

15

7

25

40

65

151

244

244

16

7

25

42

65

151

244

244

17

7

25

44

65

151

244

244

18

7

25

47

65

151

244

244

19

7

25

49

65

151

244

244

20

8

25

52

65

151

244

244

21

8

25

54

65

151

244

244

22

9

25

56

65

151

244

244

23

9

25

59

65

151

244

244

24

9

25

61

65

151

244

244

25

10

25

64

65

151

244

244

26

10

25

66

67

151

244

244

27

11

25

69

68

151

244

244

28

11

25

71

70

151

244

244

29

11

25

74

72

151

244

244

30

12

26

76

73

151

244

244

3.4   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

75

87

93

114

231

353

3 686

2

71

83

90

111

228

394

2 722

3

73

86

94

118

225

405

2 037

4

71

85

95

120

221

400

1 561

5

70

85

97

120

219

387

1 229

6

70

86

97

121

217

371

991

7

70

87

97

122

215

352

816

8

69

87

97

123

214

332

683

9

69

87

98

125

213

313

581

10

66

84

96

124

210

303

499

11

64

82

95

122

208

301

433

12

63

81

94

121

207

300

379

13

62

81

93

120

206

299

333

14

62

80

93

120

206

299

299

15

61

80

92

120

205

299

299

16

61

80

92

119

205

298

298

17

61

79

92

119

205

298

298

18

60

79

91

118

204

297

297

19

59

78

90

118

203

297

297

20

59

78

90

117

203

296

296

21

58

77

89

117

202

295

295

22

57

76

88

116

201

295

295

23

57

75

88

115

200

294

294

24

56

74

87

114

200

293

293

25

55

73

86

113

198

292

292

26

54

72

85

112

197

291

291

27

52

71

83

111

196

290

290

28

51

70

82

110

195

288

288

29

50

69

81

109

194

287

287

30

49

68

81

108

193

286

286

3.5   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

18

25

46

162

304

3 128

2

7

19

26

47

164

345

2 344

3

8

21

29

53

160

359

1 775

4

9

22

33

57

158

359

1 375

5

10

25

36

59

158

350

1 091

6

11

27

38

62

158

337

886

7

13

29

40

64

158

321

733

8

12

30

41

66

158

304

616

9

12

30

42

69

157

287

524

10

12

31

43

70

157

270

451

11

13

31

43

71

157

254

392

12

13

31

44

71

157

250

343

13

13

31

44

71

157

250

303

14

13

31

44

71

157

250

268

15

13

31

44

71

157

250

250

16

13

31

44

71

157

250

250

17

13

32

45

71

157

250

250

18

13

32

47

72

157

250

250

19

14

32

49

72

157

251

251

20

14

33

52

72

158

251

251

21

14

33

55

73

158

252

252

22

15

33

56

73

159

252

252

23

15

33

59

73

159

252

252

24

15

33

61

73

159

252

252

25

15

33

64

73

159

252

252

26

15

33

66

73

159

252

252

27

15

33

69

73

159

252

252

28

15

33

71

73

159

252

252

29

15

33

74

73

158

252

252

30

14

33

76

75

158

251

251

3.6   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

13

19

40

157

303

3 120

2

1

13

19

40

157

344

2 338

3

1

13

22

45

152

359

1 772

4

1

14

25

49

150

359

1 373

5

2

16

28

51

150

350

1 090

6

3

19

30

54

150

337

885

7

5

21

32

56

150

321

732

8

5

22

33

59

150

304

615

9

5

23

35

61

150

287

524

10

6

24

36

63

150

270

451

11

6

24

37

64

150

254

392

12

6

25

37

64

150

243

343

13

6

25

37

64

150

243

302

14

6

25

37

64

150

243

268

15

6

25

40

64

150

243

243

16

6

25

42

64

150

243

243

17

6

25

44

64

150

243

243

18

6

25

47

64

150

243

243

19

7

25

49

64

150

243

243

20

8

25

52

64

150

243

243

21

8

25

54

64

150

243

243

22

9

25

56

64

150

243

243

23

9

25

59

64

150

243

243

24

9

25

61

64

150

243

243

25

10

25

64

65

150

243

243

26

10

25

66

67

150

243

243

27

11

25

69

68

150

243

243

28

11

25

71

70

150

243

243

29

11

25

74

72

150

243

243

30

12

26

76

73

150

243

243

3.7   Lira sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

10

22

44

176

308

3 177

2

0

10

22

44

176

349

2 378

3

1

10

23

49

171

364

1802

4

1

13

26

54

168

364

1 396

5

2

16

28

58

167

355

1107

6

2

18

32

59

166

341

898

7

4

21

36

60

165

325

742

8

6

24

37

59

164

308

624

9

9

30

42

58

163

290

531

10

11

34

42

58

162

273

457

11

10

33

42

57

161

257

397

12

9

32

42

57

160

253

347

13

8

31

42

58

160

253

306

14

8

31

43

58

159

252

271

15

9

31

43

58

158

251

251

16

9

31

44

58

157

250

250

17

9

31

45

58

156

249

249

18

9

31

48

58

156

249

249

19

9

31

49

58

156

249

249

20

9

31

52

58

156

249

249

21

9

32

55

58

156

249

249

22

9

32

57

60

156

249

249

23

9

32

59

61

155

248

248

24

9

32

61

63

154

248

248

25

10

32

64

65

154

247

247

26

10

32

66

67

153

246

246

27

11

32

69

69

153

246

246

28

11

32

71

71

152

245

245

29

11

32

74

73

152

245

245

30

12

32

76

75

151

244

244

3.8   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

80

92

98

119

236

331

3 282

2

78

90

97

118

235

363

2 474

3

77

90

98

122

229

380

1 883

4

75

89

99

124

225

381

1 463

5

74

89

100

124

222

372

1 163

6

74

90

101

125

221

359

944

7

73

90

100

125

219

343

782

8

71

89

100

125

217

325

657

9

70

88

99

126

215

308

560

10

69

87

99

127

213

306

482

11

68

86

99

126

212

305

419

12

66

85

97

125

210

304

366

13

65

84

96

123

209

302

322

14

64

82

95

122

208

301

301

15

62

81

93

121

206

299

299

16

61

80

92

120

205

298

298

17

60

79

91

119

204

297

297

18

59

78

90

118

203

296

296

19

59

77

90

117

202

296

296

20

58

76

89

116

202

295

295

21

57

75

88

115

201

294

294

22

56

74

87

114

200

293

293

23

55

73

86

113

199

292

292

24

54

72

85

112

198

291

291

25

52

71

83

111

196

290

290

26

51

70

82

110

195

288

288

27

50

69

81

109

194

287

287

28

49

68

80

108

193

286

286

29

48

67

79

106

192

285

285

30

47

66

80

105

191

284

284

3.9   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

52

65

71

92

209

314

3 247

2

52

64

70

91

208

358

2 438

3

51

64

72

96

203

374

1 852

4

50

64

74

99

200

374

1 437

5

50

65

76

99

198

366

1 141

6

50

65

77

101

197

352

927

7

50

67

77

102

195

336

767

8

49

66

77

103

194

319

645

9

48

66

77

104

193

301

549

10

47

65

78

105

192

285

473

11

47

65

77

105

191

284

411

12

46

64

77

104

190

283

359

13

45

64

76

104

189

282

316

14

45

63

76

103

189

282

282

15

44

63

75

103

188

281

281

16

43

62

74

102

187

280

280

17

43

61

74

101

187

280

280

18

42

61

73

101

186

279

279

19

42

60

73

100

186

279

279

20

42

60

73

100

186

279

279

21

41

60

72

100

185

278

278

22

41

60

72

99

185

278

278

23

40

59

71

99

184

277

277

24

40

58

71

98

184

277

277

25

39

58

70

97

183

276

276

26

38

57

69

97

182

275

275

27

38

56

72

96

182

275

275

28

37

56

74

95

181

274

274

29

36

55

76

95

180

273

273

30

35

54

79

94

179

273

273

3.10   Corona islandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

86

98

105

126

243

337

3 364

2

86

98

105

126

242

369

2523

3

84

97

105

129

236

384

1 911

4

83

97

107

131

232

383

1 478

5

83

98

109

133

231

373

1 170

6

84

100

111

135

231

358

946

7

85

102

112

137

231

340

780

8

85

103

114

139

231

324

653

9

86

104

115

142

231

324

555

10

86

105

117

144

231

324

476

11

86

105

117

145

230

324

413

12

86

104

117

144

230

323

361

13

85

103

116

143

229

322

322

14

84

102

115

142

228

321

321

15

83

101

114

141

227

320

320

16

82

100

113

140

226

319

319

17

81

99

112

139

225

318

318

18

80

98

111

138

223

317

317

19

78

97

109

137

222

316

316

20

77

96

108

136

221

314

314

21

76

95

107

135

220

313

313

22

75

93

106

133

219

312

312

23

73

92

104

132

217

310

310

24

72

90

103

130

216

309

309

25

70

89

101

129

214

307

307

26

69

87

100

127

213

306

306

27

67

86

98

126

211

304

304

28

66

84

97

124

210

303

303

29

64

83

95

123

208

301

301

30

63

81

94

121

207

300

300

3.11   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

27

39

45

66

183

304

3 129

2

27

39

46

67

184

345

2 346

3

26

39

47

71

178

360

1 779

4

25

39

49

74

175

360

1 378

5

26

40

52

75

174

351

1 094

6

26

42

53

78

173

338

888

7

27

44

54

79

172

322

735

8

26

44

55

80

172

305

618

9

26

44

56

82

171

288

526

10

26

44

57

84

170

271

453

11

25

44

56

84

170

263

393

12

25

43

56

83

169

262

344

13

24

43

55

83

168

261

303

14

24

42

55

82

168

261

269

15

23

42

54

82

167

260

260

16

23

41

54

81

167

260

260

17

22

41

53

81

166

259

259

18

22

41

53

80

166

259

259

19

22

41

53

80

166

259

259

20

22

41

53

80

166

259

259

21

22

41

55

80

166

259

259

22

22

41

56

80

166

259

259

23

22

40

59

80

166

259

259

24

22

40

61

80

166

259

259

25

21

40

64

80

165

258

258

26

21

40

66

79

165

258

258

27

21

39

69

79

165

258

258

28

21

39

71

79

164

258

258

29

20

39

74

79

164

257

257

30

20

38

76

78

164

257

257

3.12   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

4

23

140

297

3 047

2

0

1

6

24

140

337

2 286

3

1

1

9

29

136

352

1 735

4

1

3

12

33

133

353

1 346

5

1

4

15

35

134

345

1 070

6

2

4

17

38

134

332

869

7

2

6

20

40

134

316

719

8

2

7

22

42

134

300

605

9

4

7

24

45

134

283

516

10

4

9

27

47

134

266

444

11

4

9

30

49

134

250

386

12

4

10

32

48

133

235

338

13

5

11

34

48

134

227

298

14

5

11

37

48

134

227

264

15

6

13

39

47

133

226

235

16

6

13

41

46

132

225

225

17

6

15

44

49

132

225

225

18

6

15

47

50

132

225

225

19

7

16

48

52

132

225

225

20

7

17

51

54

133

226

226

21

8

18

53

57

133

226

226

22

9

19

56

58

133

226

226

23

9

20

59

60

133

226

226

24

9

20

60

62

133

226

226

25

10

22

63

63

134

226

226

26

10

22

65

65

134

226

226

27

10

23

68

67

135

226

226

28

11

24

70

69

137

226

226

29

11

25

72

71

138

225

225

30

12

26

75

73

139

225

225

3.13   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

40

52

58

79

196

304

3 132

2

40

52

59

80

196

346

2 349

3

39

52

60

84

191

361

1 782

4

39

53

63

87

188

361

1 381

5

39

54

65

88

187

353

1 098

6

40

55

66

91

186

340

892

7

40

57

68

92

186

324

739

8

40

57

68

93

185

308

622

9

39

57

69

95

184

291

530

10

39

57

69

97

183

276

457

11

38

57

69

97

182

276

397

12

38

56

69

96

182

275

347

13

37

56

68

96

181

274

306

14

37

55

68

95

181

274

274

15

36

55

67

94

180

273

273

16

35

54

66

94

179

272

272

17

35

54

66

93

179

272

272

18

34

53

65

93

178

272

272

19

34

53

65

92

178

271

271

20

34

52

65

92

178

271

271

21

34

52

65

92

177

271

271

22

33

52

64

91

177

270

270

23

33

51

64

91

176

270

270

24

32

50

63

90

176

269

269

25

31

50

64

90

175

268

268

26

30

49

67

89

174

267

267

27

30

48

69

88

174

267

267

28

29

47

71

87

173

266

266

29

28

47

74

87

172

265

265

30

27

46

77

86

171

265

265

3.14   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

12

24

31

52

169

296

3 044

2

16

28

34

55

172

337

2 283

3

18

31

39

63

170

352

1 733

4

21

35

45

69

170

352

1 346

5

23

38

49

73

171

345

1 070

6

23

39

50

74

170

332

870

7

28

44

55

79

173

317

721

8

27

44

55

81

172

301

607

9

28

46

57

84

173

284

517

10

30

48

60

87

174

268

446

11

31

49

62

89

175

268

388

12

32

50

63

90

176

269

340

13

32

51

63

91

176

269

299

14

33

51

64

91

176

270

270

15

33

51

64

91

177

270

270

16

32

51

63

91

176

269

269

17

33

51

64

91

176

270

270

18

32

51

63

90

176

269

269

19

32

50

63

90

176

269

269

20

32

50

63

90

176

269

269

21

32

50

63

90

176

269

269

22

32

50

63

90

176

269

269

23

31

50

62

90

175

268

268

24

31

50

62

89

175

268

268

25

30

49

64

89

174

268

268

26

30

49

66

88

174

267

267

27

29

48

69

88

173

267

267

28

29

48

71

87

173

266

266

29

28

47

74

87

172

265

265

30

28

47

76

86

172

265

265

3.15   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

26

32

53

170

307

3 163

2

15

27

33

54

171

348

2 367

3

15

28

36

60

167

362

1 789

4

16

29

39

64

165

361

1 384

5

16

31

42

66

165

352

1 097

6

18

34

45

69

165

338

890

7

19

36

46

71

165

323

737

8

19

37

48

73

165

306

619

9

20

38

49

76

165

289

527

10

20

39

51

78

165

272

454

11

21

39

52

79

165

258

395

12

21

39

52

79

165

258

345

13

21

40

52

79

165

258

304

14

21

40

52

79

165

258

269

15

21

40

52

79

165

258

258

16

21

39

52

79

165

258

258

17

21

39

52

79

165

258

258

18

21

39

52

79

165

258

258

19

21

39

52

79

165

258

258

20

21

39

52

79

165

258

258

21

21

39

55

79

165

258

258

22

20

39

56

79

164

258

258

23

20

39

59

78

164

257

257

24

20

38

61

78

164

257

257

25

19

38

64

77

163

256

256

26

19

37

66

77

163

256

256

27

18

37

69

77

162

255

255

28

18

36

71

76

162

255

255

29

17

36

74

76

161

254

254

30

17

36

76

75

161

254

254

3.16   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

60

67

88

205

322

3 328

2

50

62

69

90

207

362

2 478

3

52

65

74

97

204

376

1 872

4

53

67

77

102

203

375

1 446

5

55

70

81

105

203

365

1 145

6

57

73

84

108

204

351

928

7

58

75

86

110

204

334

766

8

58

76

87

112

204

316

643

9

59

77

88

115

204

298

547

10

59

77

90

117

203

297

471

11

59

78

90

117

203

296

409

12

59

77

90

117

203

296

357

13

58

77

89

116

202

295

315

14

57

76

88

116

201

294

294

15

57

75

88

115

200

294

294

16

56

74

87

114

200

293

293

17

55

74

86

114

199

292

292

18

55

73

86

113

199

292

292

19

54

73

85

112

198

291

291

20

53

72

84

112

197

291

291

21

53

71

84

111

197

290

290

22

52

71

83

110

196

289

289

23

51

70

82

109

195

288

288

24

50

69

81

109

194

287

287

25

49

68

80

108

193

286

286

26

48

67

79

107

192

285

285

27

47

66

78

106

191

284

284

28

46

65

77

105

190

283

283

29

46

64

77

104

189

283

283

30

45

63

79

103

189

282

282

3.17   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

79

91

98

119

235

335

3 475

2

84

96

103

124

240

382

2 625

3

85

98

106

130

237

401

1 999

4

85

99

109

134

235

402

1 554

5

89

103

115

138

237

394

1 236

6

91

107

118

142

238

380

1004

7

93

110

120

145

239

363

832

8

95

112

123

149

240

345

700

9

96

114

125

152

241

334

596

10

97

115

127

154

241

334

513

11

97

115

127

155

241

334

446

12

96

114

127

154

240

333

390

13

95

113

126

153

239

332

343

14

93

112

124

152

237

330

330

15

92

111

123

150

236

329

329

16

91

109

122

149

235

328

328

17

89

108

120

148

233

326

326

18

88

107

119

146

232

325

325

19

87

105

118

145

231

324

324

20

85

104

116

144

229

322

322

21

84

102

115

142

228

321

321

22

82

101

113

141

226

319

319

23

80

99

112

139

224

318

318

24

79

97

110

137

223

316

316

25

77

96

108

135

221

314

314

26

75

94

106

134

219

312

312

27

74

92

105

132

218

311

311

28

72

91

103

130

216

309

309

29

70

89

101

129

214

307

307

30

69

87

100

127

213

306

306

3.18   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

20

26

47

164

306

3 152

2

10

22

29

50

167

347

2 357

3

12

25

33

57

164

362

1 787

4

14

27

38

62

163

362

1 386

5

16

30

42

65

164

353

1 100

6

17

33

44

69

164

340

893

7

19

36

46

71

165

324

739

8

19

37

48

73

165

307

622

9

20

38

49

76

165

290

530

10

20

38

51

78

164

273

456

11

20

39

51

79

164

257

396

12

20

39

51

78

164

257

347

13

20

38

51

78

163

257

305

14

19

38

50

77

163

256

270

15

18

37

49

77

162

255

255

16

18

36

49

76

162

255

255

17

17

36

48

76

161

254

254

18

17

36

48

76

161

254

254

19

17

36

50

75

161

254

254

20

17

36

52

76

161

254

254

21

17

36

55

76

161

255

255

22

17

36

57

76

161

255

255

23

17

36

59

76

161

254

254

24

17

36

62

76

161

254

254

25

17

36

64

75

161

254

254

26

17

35

67

75

161

254

254

27

17

35

69

75

161

254

254

28

16

35

71

75

160

253

253

29

16

35

74

75

160

253

253

30

16

35

77

75

160

253

253

3.19   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

90

102

108

129

246

341

3 308

2

91

103

110

131

247

364

2 486

3

91

104

112

136

243

381

1 889

4

92

105

116

140

241

381

1 466

5

93

107

119

142

241

373

1 165

6

94

110

121

145

241

359

946

7

95

112

122

147

240

343

783

8

95

112

123

149

240

333

659

9

95

113

124

151

240

333

561

10

94

112

124

152

238

331

483

11

93

111

124

151

237

330

420

12

91

110

122

149

235

328

367

13

89

108

120

148

233

326

326

14

88

106

119

146

232

325

325

15

86

105

117

144

230

323

323

16

84

103

115

143

228

321

321

17

83

101

114

141

227

320

320

18

81

100

112

140

225

318

318

19

80

99

111

138

224

317

317

20

79

98

110

137

223

316

316

21

78

97

109

136

222

315

315

22

77

95

108

135

221

314

314

23

76

94

107

134

220

313

313

24

74

93

105

133

218

311

311

25

73

92

104

132

217

310

310

26

72

91

103

130

216

309

309

27

71

89

102

129

215

308

308

28

70

88

101

128

214

307

307

29

68

87

99

127

212

306

306

30

67

86

98

126

211

304

304

3.20   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

304

316

322

343

460

555

3 550

2

83

95

102

123

239

382

2 627

3

85

98

106

129

236

394

1 975

4

87

100

111

135

236

393

1 524

5

89

103

115

138

237

383

1207

6

91

106

118

142

238

368

978

7

93

109

120

144

238

351

808

8

93

111

122

147

239

332

679

9

94

112

123

150

239

332

578

10

94

113

125

152

239

332

497

11

94

113

125

153

239

332

431

12

95

113

126

153

239

332

377

13

95

114

126

153

239

332

332

14

95

114

126

154

239

332

332

15

96

115

127

154

240

333

333

16

97

116

128

155

241

334

334

17

98

116

129

156

242

335

335

18

99

117

130

157

243

336

336

19

99

118

130

158

243

336

336

20

100

118

131

158

244

337

337

21

100

118

131

158

244

337

337

22

99

118

130

158

243

336

336

23

99

117

130

157

243

336

336

24

98

116

129

156

242

335

335

25

96

115

128

155

240

334

334

26

95

114

126

154

239

332

332

27

94

112

125

152

238

331

331

28

92

111

123

151

236

329

329

29

91

110

122

149

235

328

328

30

89

108

120

148

233

327

327

3.21   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

6

13

34

151

292

3 000

2

0

6

13

34

150

332

2 250

3

1

6

15

38

145

347

1 709

4

1

7

17

41

142

348

1 326

5

1

8

19

43

141

340

1 054

6

2

10

21

45

141

327

857

7

2

11

22

46

140

312

709

8

2

11

22

48

139

296

597

9

4

11

24

50

138

279

509

10

4

12

27

51

138

263

438

11

4

12

29

52

138

247

381

12

4

12

31

52

138

232

333

13

5

13

34

52

138

231

294

14

5

13

37

53

138

231

261

15

6

13

38

53

138

232

232

16

6

13

41

53

139

232

232

17

6

15

44

54

139

232

232

18

6

15

45

54

140

233

233

19

7

16

48

55

141

234

234

20

7

17

51

56

141

235

235

21

8

18

53

57

142

235

235

22

9

18

55

58

143

236

236

23

9

20

58

60

143

237

237

24

9

20

60

61

144

237

237

25

10

22

63

63

144

237

237

26

10

22

65

65

145

238

238

27

10

23

68

67

145

238

238

28

11

24

70

69

145

238

238

29

11

25

72

71

145

238

238

30

12

26

75

73

146

239

239

3.22   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

46

58

65

86

203

312

3215

2

47

59

66

87

203

353

2 405

3

46

59

68

91

198

367

1 820

4

46

60

70

94

195

367

1 409

5

46

61

72

96

195

358

1 118

6

47

63

74

98

194

345

907

7

48

64

75

99

193

328

750

8

47

65

76

101

192

311

631

9

47

65

76

103

192

294

537

10

46

65

77

104

191

284

462

11

45

64

76

104

189

282

402

12

44

62

75

102

188

281

351

13

43

61

74

101

187

280

310

14

41

60

72

100

185

278

278

15

40

59

71

99

184

277

277

16

39

58

70

97

183

276

276

17

38

57

69

96

182

275

275

18

37

56

68

95

181

274

274

19

36

55

67

95

180

273

273

20

36

55

67

94

180

273

273

21

35

54

66

94

179

273

273

22

35

53

66

93

179

272

272

23

34

53

65

93

178

271

271

24

34

52

65

92

177

271

271

25

33

51

65

91

177

270

270

26

32

51

68

91

176

269

269

27

31

50

70

90

175

269

269

28

31

49

73

89

175

268

268

29

30

49

75

89

174

267

267

30

30

48

77

88

173

267

267

3.23   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

109

121

128

149

265

360

3 365

2

110

123

129

150

267

369

2523

3

112

125

133

157

264

385

1 916

4

113

127

137

162

263

386

1 488

5

115

130

141

165

263

378

1 184

6

117

133

144

168

264

366

964

7

119

136

146

170

264

357

800

8

119

136

147

173

264

357

674

9

119

137

149

175

264

357

575

10

119

137

150

177

263

357

496

11

118

137

149

177

263

356

432

12

117

136

148

176

261

354

378

13

116

135

147

174

260

353

353

14

114

133

145

173

258

351

351

15

113

131

144

171

256

350

350

16

110

129

141

169

254

347

347

17

109

127

140

167

252

346

346

18

107

125

138

165

251

344

344

19

105

123

136

163

249

342

342

20

103

122

134

162

247

340

340

21

101

120

132

160

245

339

339

22

100

118

131

158

244

337

337

23

98

116

129

156

242

335

335

24

96

115

127

154

240

333

333

25

94

113

125

152

238

331

331

26

92

111

123

151

236

329

329

27

90

109

121

149

234

327

327

28

89

107

120

147

233

326

326

29

87

106

118

145

231

324

324

30

85

104

116

144

229

322

322

3.24   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

163

175

181

202

319

414

3 587

2

171

183

190

211

328

422

2 678

3

175

188

197

220

327

422

2 035

4

177

191

201

226

327

420

1 582

5

179

193

205

228

327

420

1 259

6

179

195

206

230

326

419

1 024

7

180

197

207

232

325

418

849

8

179

196

207

233

324

417

714

9

178

196

208

235

323

416

609

10

178

196

208

235

322

415

525

11

176

195

207

235

320

414

456

12

174

193

205

233

318

411

411

13

172

190

203

230

316

409

409

14

169

187

200

227

313

406

406

15

166

185

197

224

310

403

403

16

163

182

194

221

307

400

400

17

160

179

191

218

304

397

397

18

157

176

188

216

301

394

394

19

154

173

185

213

298

391

391

20

151

170

182

210

295

388

388

21

148

167

179

207

292

385

385

22

145

164

176

204

289

382

382

23

142

161

173

201

286

379

379

24

139

158

170

198

283

376

376

25

136

155

167

195

280

373

373

26

133

152

164

192

277

370

370

27

130

149

161

189

274

367

367

28

127

146

158

186

271

364

364

29

125

143

156

183

269

362

362

30

122

141

153

180

266

359

359

3.25   Renminbi-yuan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

27

39

46

67

183

298

3 062

2

28

40

46

67

184

339

2302

3

28

41

49

72

179

355

1 751

4

28

41

52

76

177

356

1 361

5

28

43

54

78

177

349

1 082

6

29

45

56

80

176

336

880

7

30

47

57

82

175

321

729

8

29

47

58

83

174

304

614

9

29

47

58

85

174

287

523

10

29

47

59

86

173

271

451

11

28

47

59

87

172

266

392

12

28

46

59

86

172

265

343

13

27

46

58

86

171

264

302

14

27

46

58

85

171

264

268

15

27

45

58

85

171

264

264

16

27

45

58

85

171

264

264

17

27

45

58

85

171

264

264

18

27

45

58

85

171

264

264

19

27

46

58

85

171

264

264

20

27

46

58

86

171

264

264

21

27

46

58

86

171

264

264

22

27

46

58

85

171

264

264

23

27

46

59

85

171

264

264

24

27

45

62

85

171

264

264

25

26

45

64

85

170

263

263

26

26

45

67

84

170

263

263

27

26

44

69

84

170

263

263

28

25

44

71

84

169

262

262

29

25

44

74

83

169

262

262

30

25

43

76

83

169

262

262

3.26   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

25

37

43

64

181

300

3 088

2

27

39

45

66

183

343

2 328

3

28

41

49

73

180

359

1 772

4

29

43

53

78

178

360

1 377

5

31

46

57

81

179

353

1 096

6

33

49

60

84

180

340

891

7

35

51

62

86

180

325

738

8

35

52

63

89

180

308

622

9

36

53

65

92

180

291

530

10

36

55

67

94

181

274

457

11

37

56

68

95

181

274

397

12

37

56

68

96

181

274

348

13

37

56

68

96

181

275

306

14

37

56

68

96

181

274

274

15

37

56

68

96

181

274

274

16

37

56

68

95

181

274

274

17

37

56

68

96

181

274

274

18

37

56

68

96

181

274

274

19

38

56

69

96

181

275

275

20

38

56

69

96

182

275

275

21

38

57

69

96

182

275

275

22

38

56

69

96

182

275

275

23

38

56

69

96

182

275

275

24

37

56

68

96

181

274

274

25

37

55

68

95

181

274

274

26

36

55

68

95

180

273

273

27

36

54

70

94

180

273

273

28

35

54

73

93

179

272

272

29

34

53

75

93

178

272

272

30

34

52

77

92

178

271

271

3.27   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

123

135

141

162

279

374

3 452

2

121

133

140

161

278

378

2 594

3

120

133

141

165

272

396

1 972

4

119

133

143

168

269

397

1 531

5

120

134

146

169

268

388

1 218

6

120

136

147

171

267

375

990

7

120

137

148

172

266

359

820

8

120

137

148

174

265

358

690

9

119

137

149

175

264

357

588

10

119

137

150

177

263

357

506

11

119

137

150

177

263

356

440

12

118

136

149

176

262

355

385

13

117

135

148

175

261

354

354

14

115

134

146

174

259

352

352

15

113

132

144

172

257

350

350

16

111

130

142

170

255

349

349

17

109

128

140

167

253

346

346

18

107

126

138

165

251

344

344

19

105

124

136

163

249

342

342

20

103

121

134

161

247

340

340

21

101

119

132

159

245

338

338

22

98

117

129

157

242

336

336

23

96

115

127

155

240

333

333

24

94

113

125

152

238

331

331

25

92

110

123

150

236

329

329

26

90

108

121

148

234

327

327

27

88

106

119

146

231

325

325

28

85

104

117

144

229

323

323

29

83

102

115

142

227

321

321

30

82

100

113

140

225

319

319

3.28   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

9

15

36

153

303

3 119

2

0

11

17

38

155

344

2 335

3

1

12

21

44

151

359

1 771

4

1

14

25

49

150

359

1 373

5

2

17

28

52

151

350

1 091

6

4

20

31

55

151

337

885

7

6

23

33

58

151

322

733

8

6

24

35

60

151

305

616

9

6

24

36

63

151

288

525

10

7

25

37

64

151

271

452

11

7

25

38

65

151

254

392

12

6

25

38

65

150

244

344

13

6

25

37

65

150

243

303

14

6

25

37

64

150

243

268

15

6

24

40

64

150

243

243

16

6

24

42

64

149

243

243

17

6

24

45

64

150

243

243

18

6

24

47

64

150

243

243

19

7

24

49

64

150

243

243

20

8

25

52

65

150

243

243

21

8

25

55

65

151

244

244

22

9

26

56

65

151

244

244

23

9

26

59

66

151

244

244

24

9

26

61

66

151

244

244

25

10

26

64

66

151

245

245

26

10

26

66

67

152

245

245

27

11

26

69

69

152

245

245

28

11

26

71

70

152

245

245

29

11

26

74

72

152

245

245

30

12

27

76

75

152

245

245

3.29   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

43

49

70

187

304

3 125

2

31

43

50

71

187

344

2 340

3

30

43

51

75

182

359

1 775

4

29

43

53

77

178

359

1 376

5

29

44

55

78

177

351

1 093

6

31

47

58

82

178

338

887

7

30

46

57

81

175

322

734

8

33

50

61

87

178

305

617

9

32

50

62

88

177

288

526

10

28

46

58

85

172

271

453

11

24

42

55

82

168

261

393

12

21

39

52

79

165

258

344

13

18

37

49

77

162

255

303

14

17

35

48

75

160

254

268

15

15

34

46

74

159

252

252

16

14

32

45

72

158

251

251

17

13

32

45

71

157

250

250

18

12

31

47

71

156

249

249

19

12

31

49

70

156

249

249

20

12

31

52

70

156

249

249

21

12

31

54

70

156

249

249

22

12

31

56

70

156

249

249

23

12

31

59

70

156

249

249

24

12

30

61

70

156

249

249

25

12

30

64

70

156

249

249

26

11

30

66

70

155

249

249

27

11

30

69

70

155

248

248

28

11

30

71

70

155

248

248

29

11

30

74

72

155

248

248

30

12

30

76

73

155

248

248

3.30   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

206

218

225

245

362

457

3 608

2

202

214

221

242

359

454

2 687

3

197

210

219

242

349

444

2 032

4

193

207

217

241

342

436

1 571

5

189

204

215

238

337

430

1 244

6

186

201

212

237

332

426

1008

7

183

199

210

234

328

421

832

8

179

196

207

232

324

417

698

9

175

193

204

231

320

413

593

10

171

189

202

229

315

409

510

11

167

186

198

226

311

404

442

12

163

182

194

222

307

400

400

13

159

178

190

218

303

396

396

14

155

174

186

214

299

393

393

15

152

170

183

210

296

389

389

16

148

167

179

207

292

385

385

17

145

164

176

203

289

382

382

18

142

160

173

200

286

379

379

19

139

157

170

197

283

376

376

20

136

155

167

194

280

373

373

21

133

152

164

191

277

370

370

22

130

149

161

189

274

367

367

23

127

146

158

186

271

364

364

24

124

143

155

183

268

362

362

25

122

140

153

180

266

359

359

26

119

138

150

177

263

356

356

27

116

135

147

175

260

353

353

28

114

132

145

172

258

351

351

29

111

130

142

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255

348

348

30

109

128

140

167

253

346

346

3.31   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

14

25

50

169

309

3 185

2

0

14

25

50

169

349

2 374

3

1

17

28

55

165

362

1 794

4

1

20

31

60

164

362

1 389

5

3

23

36

66

165

353

1102

6

6

27

39

68

165

339

894

7

8

31

42

70

166

324

739

8

11

34

45

74

166

306

621

9

13

37

49

76

166

289

529

10

14

39

51

77

166

272

455

11

15

41

52

78

166

259

395

12

15

42

54

79

166

259

346

13

16

43

55

80

166

259

305

14

17

44

55

80

166

259

270

15

17

44

55

80

166

259

259

16

17

44

55

80

165

258

258

17

17

44

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80

165

259

259

18

17

44

55

80

165

259

259

19

17

44

55

80

166

259

259

20

17

44

55

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166

259

259

21

17

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22

17

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23

17

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59

80

166

259

259

24

17

44

61

80

166

259

259

25

17

44

64

80

165

259

259

26

17

44

66

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165

258

258

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258

258

28

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44

71

80

165

258

258

29

17

44

74

80

164

257

257

30

17

44

76

80

164

257

257

3.32   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

4

14

131

288

2 955

2

0

1

6

13

129

328

2 218

3

1

1

8

16

123

343

1 685

4

1

3

11

19

120

344

1 308

5

1

4

13

21

119

336

1 040

6

2

4

16

23

118

324

846

7

2

6

19

26

118

309

701

8

2

6

21

29

118

293

590

9

4

7

24

30

118

277

503

10

4

9

27

33

118

261

433

11

4

9

28

35

118

245

377

12

4

9

31

37

118

230

330

13

4

11

34

39

118

216

291

14

5

11

36

42

119

212

258

15

6

13

38

43

119

212

230

16

6

13

41

45

119

212

212

17

6

15

43

47

120

213

213

18

6

15

45

50

120

213

213

19

7

16

48

51

121

214

214

20

7

17

51

54

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214

214

21

7

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215

215

22

9

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215

23

9

20

57

59

128

215

215

24

9

20

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61

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215

25

10

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215

215

26

10

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64

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215

215

27

10

23

66

66

133

215

215

28

11

24

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134

215

215

29

11

25

71

70

135

215

215

30

12

25

73

71

137

215

215

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta

Mercato assicurativo nazionale

Aggiustamento per la volatilità (in punti base)

Euro

Austria

20

Euro

Belgio

20

Euro

Cipro

20

Euro

Estonia

20

Euro

Finlandia

20

Euro

Francia

20

Euro

Germania

20

Euro

Grecia

20

Euro

Irlanda

20

Euro

Italia

20

Euro

Lettonia

20

Euro

Lituania

20

Euro

Lussemburgo

20

Euro

Malta

20

Euro

Paesi Bassi

20

Euro

Portogallo

20

Euro

Slovacchia

20

Euro

Slovenia

20

Euro

Spagna

20

Corona ceca

Repubblica ceca

16

Corona danese

Danimarca

26

Fiorino ungherese

Ungheria

17

Corona svedese

Svezia

-1

Euro

Croazia

20

Lev

Bulgaria

17

Lira sterlina

Regno Unito

21

Leu rumeno

Romania

17

Zloty

Polonia

16

Corona islandese

Islanda

54

Corona norvegese

Norvegia

10

Franco svizzero

Liechtenstein

-3

Franco svizzero

Svizzera

-3

Dollaro australiano

Australia

-2

Dollaro canadese

Canada

9

Renminbi-yuan

Cina

8

Dollaro di Hong Kong

Hong Kong

2

Dollaro USA

Stati Uniti

57

Yen

Giappone

-0


17.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 133/214


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/968 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», o «Cina» o «il paese interessato») («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 (4) («il regolamento di salvaguardia») la Commissione ha modificato alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia.

(3)

I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 65,1 % e il 73,7 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione; del 70,6 % sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione; e del 73,7 % sulle importazioni di tutte le altre società della Cina.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 26 novembre 2021 dalla European Steel Association Eurofer («il richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di alcuni tipi di lamiere pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 febbraio 2022 la Commissione ha aperto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di lamiere pesanti di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Cina. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(9)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(11)

Nessuna parte ha chiesto di essere sentita.

1.6.   Osservazioni in merito all'apertura

(12)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all'apertura dalla China Iron and Steel Association («CISA») e da Primex Steel Trading GmbH («Primex»). Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.

(13)

Primex ha rilevato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di reiterazione o persistenza del dumping. In particolare ha affermato che, in caso di abrogazione delle misure, il livello di importazioni nell'Unione sarebbe dipeso non soltanto dalla capacità inutilizzata nella RPC, ma anche dalla domanda nell'Unione, dai rapporti prezzo/costo, come pure dall'intensità della concorrenza sul mercato mondiale, dalla presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e dall'andamento dei tassi di cambio. Primex ha inoltre affermato che le diverse fonti utilizzate dal richiedente nella domanda per quanto riguarda la capacità inutilizzata davano adito a dubbi sulla validità di tali dati. Ha dichiarato che, il cambiamento della politica relativa all'acciaio della Cina, che prevede tra l'altro una riduzione di determinati rimborsi dell'IVA, in caso di abrogazione delle misure, avrebbe comportato un moderato aumento delle importazioni nell'Unione. Primex ha altresì affermato che il mercato dell'Unione non era così attraente per gli esportatori cinesi come affermato dal richiedente nella domanda di riesame.

(14)

L'analisi della domanda ha evidenziato l'esistenza, nella fase di apertura. di elementi di prova sufficienti ad indicare la presenza di un rischio di persistenza o reiterazione di dumping, in caso di scadenza delle misure antidumping applicabili sulle importazioni dalla RPC. Il richiedente ha basato la propria analisi non soltanto sulla capacità inutilizzata della RPC, ma anche sull'attrattiva dovuta alle dimensioni del mercato dell'Unione, nonché sulla presenza nell'Unione di una rete consolidata di società commerciali dei grandi produttori di lamiera pesante cinesi, sulle misure di difesa commerciale istituite da paesi terzi e sulle pratiche tariffarie sleali della RPC sui mercati di paesi terzi. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini di un'apertura («sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità») è inferiore rispetto a quello necessario per giungere a una determinazione definitiva (7). L'obbligo di fornire elementi di prova sufficienti si limita alle informazioni di cui la parte richiedente può «disporre» (8). Le informazioni fornite nella domanda non devono necessariamente costituire elementi di prova inconfutabili dell'esistenza dei fatti asseriti (9). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(15)

Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo effettuata dal richiedente. In particolare ha affermato che: il mercato brasiliano era più piccolo di quello cinese; la società brasiliana Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA («Usiminas»), utilizzata dal richiedente per il calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») dei costi e del margine di profitto, non era appropriata, in quanto la società detiene una posizione dominante sul mercato interno; il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud (10); le importazioni dal Brasile nell'Unione sono esigue.

(16)

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha esaminato il paese rappresentativo proposto e ha ritenuto che il Brasile soddisfacesse le prescrizioni previste dalla normativa per essere utilizzato come paese rappresentativo ai fini dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Segnatamente, il Brasile ha uno sviluppo economico analogo a quello della Cina (secondo la Banca Mondiale), è un produttore importante di lamiera pesante e dispone di dati prontamente disponibili sui corrispondenti costi di produzione e di vendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Brasile fosse una scelta appropriata come paese rappresentativo nella fase di apertura.

(17)

Primex ha inoltre obiettato che la metodologia utilizzata per il calcolo del dumping nella domanda di riesame non era corretta, affermando in particolare che il periodo dell'inchiesta (vale a dire dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) fosse troppo breve per stabilire un valore normale rappresentativo e differisse dal periodo indicato nella domanda di riesame. Primex ha altresì osservato che i prezzi delle principali materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e cascami) nel 2021 avevano subito forti oscillazioni, in particolare quello del minerale di ferro, e pertanto tale anno non poteva essere considerato un anno rappresentativo. La società ha inoltre obiettato che non era certo che i dati del produttore dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda per i fattori di consumo fossero rappresentativi dell'intero mercato. Primex ha anche affermato che la metodologia utilizzata dal richiedente nella domanda di riesame per il calcolo del valore normale per la RPC non era adeguata, in quanto il richiedente aveva utilizzato soltanto i dati relativi al costo del lavoro, alle SGAV e al profitto della società brasiliana Usiminas. Ha altresì affermato che la domanda di riesame non conteneva elementi di prova del fatto che i costi dei produttori dell'Unione, del Brasile e della Cina fossero tra loro comparabili sotto il profilo della struttura, osservando inoltre che la domanda di riesame non spiegava se il prezzo per i fattori produttivi individuali in Brasile era rappresentativo. Primex ha anche obiettato che il richiedente aveva calcolato la percentuale di profitto come percentuale del costo invece che come percentuale delle vendite. Primex ha asserito inoltre che il margine di profitto rappresentativo avrebbe dovuto essere calcolato per un periodo più lungo di tempo e comprendere anche il 2019, in quanto si trattava di un anno su cui la pandemia di COVID-19 non aveva inciso. Primex ha infine sostenuto che il margine di profitto del 14 % utilizzato dal richiedente nella domanda di riesame non era realizzabile in condizioni di mercato normali, affermando inoltre che i due metodi utilizzati dal richiedente per calcolare il prezzo all'esportazione nella domanda di riesame non erano appropriati.

(18)

Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova sul prezzo all'esportazione e sul valore normale per dimostrare che, in caso di scadenza delle misure, i margini di dumping sarebbero significativi. I dati utilizzati per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione erano suffragati da elementi di prova sufficienti, come confermato dalle analisi condotte dai servizi della Commissione. In pratica, il calcolo del valore normale e del prezzo all'esportazione era conforme ai principi di cui all'articolo 2 del regolamento di base e ha dimostrato che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping del prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Nella sua analisi regolamentare, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente degli aspetti per i quali gli elementi di prova erano adeguati e precisi.

(19)

La Commissione ha osservato che il regolamento di base non prevede alcun obbligo giuridico per quanto riguarda il periodo scelto dal richiedente, né impone che il periodo scelto per l'inchiesta debba coincidere con quello scelto dal richiedente. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento. Il periodo scelto dal richiedente, vale a dire dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021, è terminato poco prima della presentazione della domanda di riesame in previsione della scadenza del 26 novembre 2021 ed è stato pertanto ritenuto rappresentativo ai fini del rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio nella fase di apertura.

(20)

Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha accertato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza si afferma che il processo di produzione dell'industria dell'Unione, utilizzato dal richiedente per i fattori di consumo, era analogo al processo di produzione della RPC e del paese rappresentativo. La struttura dei costi e i fattori di consumo utilizzati nella domanda sono stati pertanto considerati rappresentativi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il richiedente ha costruito il valore normale utilizzando i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo, cioè il Brasile. Al fine di calcolare i costi di fabbricazione, i costi in tale paese sono stati applicati agli indici di consumo dei fattori produttivi, mentre le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai bilanci disponibili al pubblico di un produttore nel paese rappresentativo. È opportuno osservare che l'esistenza di dumping è emersa persino dal confronto dei costi di produzione costruiti (senza SGAV e profitti) del produttore del paese rappresentativo con i prezzi all'esportazione cinesi del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi. Le argomentazioni di Primex sul livello di redditività sono pertanto irrilevanti.

(21)

Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, la domanda di riesame in previsione della scadenza ha utilizzato tre metodi: il prezzo medio delle importazioni cinesi nell'Unione a livello TARIC (11), il prezzo medio cinese all'esportazione FOB pubblicato per i tipi di prodotto principali verso tutti i paesi terzi, e il prezzo medio cinese all'esportazione verso tutti i paesi terzi. Tali metodi sono stati accompagnati da elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard giuridico nella fase di apertura.

(22)

CISA ha sostenuto che nella domanda di riesame si era fatto un ricorso eccessivo al trattamento riservato, che le impediva sia di valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione sia di rispondere alle argomentazioni formulate dal richiedente nella domanda di riesame. Ciò si sarebbe tradotto in una violazione dei diritti di difesa di CISA. Ad esempio, CISA ha fatto riferimento in modo particolare all'allegato F1 (capacità), all'allegato F2 (esportazioni), più precisamente con riguardo alle esportazioni cinesi di lamiera pesante nel periodo tra agosto 2020 e luglio 2021, e all'allegato N (calcoli dell'undercutting e dell'underselling), segnatamente per quanto riguarda le vendite e i dati sui costi dell'industria dell'Unione per l'UE-27 della domanda di riesame.

(23)

La Commissione osserva che l'allegato non riservato F1 conteneva intervalli di dati riguardanti consumi, capacità e produzione di lamiera pesante cinesi. L'allegato non riservato F2 conteneva un riassunto completo del prezzo medio all'esportazione cinese e del volume totale delle esportazioni cinesi verso il resto del mondo, nonché delle cinque principali destinazioni di esportazione. L'allegato non riservato N conteneva i calcoli completi dell'undercutting e dell'underselling, come pure i dati aggregati sul prezzo medio e sui costi dell'industria dell'Unione. L'allegato non riservato M conteneva gli indicatori di pregiudizio di tutti i richiedenti, indicizzati per società e l'allegato non riservato K conteneva i valori aggregati di tutti i dati necessari per il calcolo del consumo dell'UE, incluse le vendite, anche indicizzati per società. Si è ritenuto pertanto che le informazioni fornite nella versione non riservata della domanda di riesame fossero sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa.

(24)

L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Le informazioni contenute negli allegati a diffusione limitata della domanda rientravano in tali categorie. La Commissione ha ritenuto che la versione pubblica consultabile dalle parti interessate della domanda contenesse tutti gli elementi di prova essenziali. Le sintesi non riservate dei dati forniti in via riservata erano sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato potesse essere adeguatamente compresa e le parti interessate potessero esercitare i propri diritti di difesa nel corso del procedimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(25)

CISA ha affermato che la domanda di riesame conteneva informazioni contraddittorie, segnatamente per quanto riguardava il prezzo all'esportazione dalla RPC all'Unione, il che incideva sulle risultanze riguardanti il dumping.

(26)

La domanda di riesame non conteneva informazioni contraddittorie. Il richiedente ha costruito il valore normale di due tipi di prodotto (S235 e S355) e ha utilizzato il prezzo all'importazione cinese a livello TARIC per il grado S235 e il prezzo medio all'esportazione cinese pubblicato per il grado S355. Il richiedente ha quindi calcolato i margini di dumping confrontando tipi di prodotto simili. Inoltre, ha riscontrato la presenza di dumping mettendo a confronto il prezzo medio di vendita cinese del prodotto oggetto del riesame, praticato in tutti i paesi terzi con entrambi i valori normali costruiti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

CISA ha affermato che la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio. Segnatamente, CISA ha affermato che nella domanda non vi erano elementi di prova che dimostrassero che la scadenza delle misure potrebbe determinare la persistenza del pregiudizio. CISA ha inoltre espresso dubbi circa il presunto stato di fragilità dell'industria dell'Unione e ha affermato che, qualora tale condizione fosse fondata, potrebbe essere attribuita interamente al calo di consumi e alla contrazione della domanda. CISA ha anche affermato che, grazie alle misure di salvaguardia dell'UE su determinati prodotti di acciaio, tra cui la lamiera pesante, e al fatto che le esportazioni cinesi di lamiera pesante non erano più ammissibili ai rimborsi dell'IVA sulle esportazioni, non vi era alcuna indicazione di reiterazione del pregiudizio.

(28)

La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presenti nella domanda costituissero sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, di cui il richiedente poteva disporre. Gli indicatori di pregiudizio principali contenuti nella domanda evidenziavano una tendenza negativa per il periodo di riferimento e pertanto il richiedente ha affermato di continuare a subire un pregiudizio notevole.

(29)

Tuttavia, nella domanda di riesame il richiedente ha anche riconosciuto che le importazioni dalla RPC erano sostanzialmente cessate dal momento dell'istituzione delle misure iniziali e che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e il calo dei consumi erano dovuti ad altri fattori, quali lo stato dell'economia generale, specialmente per quanto riguardava i progetti di costruzione e di condotte, e agli effetti negativi della pandemia di COVID-19. È stato pertanto anche affermato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure e sono stati forniti sufficienti elementi di prova a tale riguardo, atti a dimostrare che, in assenza di misure, le importazioni dalla RPC a prezzi di undercutting sarebbero probabilmente aumentate. L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.

(30)

Primex ha affermato che sia il prezzo CIF all'importazione sia il prezzo di vendita dell'Unione utilizzati dal richiedente nella domanda di riesame per i calcoli dell'undercutting e dell'underselling erano sbagliati e che non si sarebbe dovuto riscontrare alcun margine di undercutting o di underselling. Ha inoltre affermato che il margine di profitto utilizzato per il calcolo dell'underselling non era stato conseguito neppure con le misure in vigore negli anni precedenti.

(31)

La Commissione ha espresso disaccordo quanto all'inesattezza dei calcoli dell'undercutting e dell'underselling presenti nella denuncia. Il richiedente ha presentato un confronto tra il prezzo all'esportazione e il prezzo di vendita dell'Unione per i tipi di prodotto più comuni, che costituisce un confronto con un livello più granulare di quello del confronto tra il prezzo medio all'esportazione e il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione proposto da Primex. La metodologia di calcolo del richiedente è illustrata in modo chiaro nella domanda di riesame in previsione della scadenza al punto 3.6 e nell'allegato N, che contiene un calcolo per ciascun tipo di prodotto rappresentativo, con l'indicazione dell'undercutting e dell'underselling. Inoltre, per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato dal richiedente per i calcoli dell'underselling, nell'inchiesta iniziale la Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto potesse essere ragionevolmente conseguito in condizioni di concorrenza normali. Va osservato che, anche se il richiedente non avesse fornito alcun calcolo di underselling, gli elementi di prova sarebbero stati comunque sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

CISA ha affermato che la relazione su cui si era basata la Commissione non rispettava i requisiti in materia di elementi di prova imparziali e obiettivi e dotati di sufficiente valore probatorio, considerato in particolare il fatto che era stata redatta dalla Commissione con lo specifico intento di agevolare il deposito di denunce per le industrie dell'Unione nel settore delle misure commerciali. CISA ha altresì affermato che, essendo stata pubblicata nel 2017, la relazione non poteva riflettere le presunte distorsioni del periodo dell'inchiesta che riguardava l'anno civile 2021.

(33)

La Commissione ha espresso disaccordo. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. È stata resa pubblica dal dicembre 2017, cosicché qualsiasi parte interessata avesse un'ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa. Né il governo della RPC né altre parti hanno presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Analogamente, in merito all'argomentazione secondo cui la relazione era obsoleta, la Commissione ha osservato in particolare che i principali documenti politici ed elementi di prova contenuti nella relazione, tra cui i pertinenti piani quinquennali e la legislazione applicabile al prodotto oggetto del riesame, erano perlopiù ancora pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che nessuna delle parti ha dimostrato il contrario. La Cina ha iniziato a pubblicare i nuovi piani quinquennali soltanto nel corso del 2021 e molti di tali piani sono stati resi pubblici soltanto nella seconda metà dell'anno. Ciò è stato ulteriormente confermato dalla ricerca specifica condotta dalla Commissione, come sopra sintetizzato.

(34)

In secondo luogo, CISA ha osservato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative, ma consente invece la costruzione del valore normale in un numero limitato di condizioni specifiche, tra cui non figurano le distorsioni significative. CISA ha inoltre sostenuto che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC consente soltanto di utilizzare il costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, mentre l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato, ed è pertanto incoerente con le disposizioni dell'OMC. CISA ha inoltre sostenuto che il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC e all'interpretazione fornita dall'organo d'appello dell'OMC nella controversia UE – Biodiesel (DS 473) nonché a quella fornita dal panel dell'OMC nella controversia UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS 494), che non menzionano il concetto di distorsioni significative né la possibilità di ignorare i dati della società esportatrice.

(35)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata da CISA. Innanzitutto, la Commissione ritiene che il concetto di «distorsioni significative» sia compatibile con l'accordo antidumping dell'OMC. La Commissione ritiene altresì che, conformemente alla decisione del panel dell'OMC e dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia DS473, le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, come l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. L'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati alla determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Per quanto riguarda la controversia DS 494, nella relazione del panel ad essa relativa si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia stessa. La Commissione ha altresì ricordato che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione con una decisione dei membri dell'OMC. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(36)

In terzo luogo, CISA ha affermato che la consuetudine di fare riferimento a inchieste precedenti come "elemento di prova" di determinate asserzioni, come è stato fatto dal richiedente nella domanda riguardante la presente inchiesta, non sarebbe conforme all'approccio dell'organo d'appello dell'OMC in merito all'onere della prova, come affermato nella decisione dell'organo d'appello dell'OMC nella controversia Stati Uniti – Dazi antidumping e compensativi definitivi su determinati prodotti (Cina) (DS 379).

(37)

La Commissione ha ricordato che nella controversia DS 379, la decisione dell'organo d'appello stabiliva che, in caso di una stretta sovrapposizione temporale e sostanziale tra le due inchieste, il riferimento incrociato tra una determinazione e un'altra è consentito. La sovrapposizione sostanziale tra la presente inchiesta e quella sui prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES»), cui si fa riferimento nella domanda, appare evidente: non soltanto perché entrambe le inchieste riguardano il settore siderurgico cinese, ma anche perché tra il periodo dell'inchiesta sui GOES (1o luglio 2019 - 30 giugno 2020) e il periodo dell'inchiesta di riesame di cui alla presente inchiesta (1o gennaio 2021 - 31 dicembre 2021) intercorrono soltanto sei mesi.

(38)

Inoltre, CISA ha nuovamente sollevato la questione del tredicesimo piano quinquennale («piano quinquennale») sottolineando che, da un lato, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante bensì un documento di indirizzo generale, presente anche nell'UE, e che, dall'altro, il periodo dell'inchiesta di riesame non rientra nel periodo coperto dal tredicesimo piano quinquennale. CISA ha inoltre sostenuto che la domanda continua a far riferimento al tredicesimo piano quinquennale e indicando che il quattordicesimo piano quinquennale non prevede nulla che riduca i controlli dello Stato sull'economia della RPC in generale nel settore siderurgico in particolare.

(39)

Tale argomentazione non è stata accolta. Innanzitutto, la Cina opera in base a un ciclo di pianificazione periodico di cinque anni. In tale contesto, i singoli documenti di pianificazione per il ciclo successivo sono già in fase di elaborazione durante il ciclo precedente, ma possono essere formalmente emessi con un certo ritardo dopo la scadenza dei corrispondenti documenti di pianificazione del ciclo precedente. Il fatto che la data di conclusione formale del tredicesimo piano quinquennale possa non cadere nel periodo dell'inchiesta di riesame o che il quattordicesimo piano quinquennale pertinente sia stato pubblicato dopo un certo lasso di tempo dalla fine del precedente periodo di pianificazione non può alterare la natura del sistema di pianificazione cinese, in cui le autorità e gli operatori economici si trovano sempre a far parte di un ciclo di pianificazione. La Commissione ha inoltre sottolineato che i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all'analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani. Sia il quattordicesimo che il tredicesimo piano quinquennale esortano tutte le autorità ad attuare i piani con diligenza: «Rafforzeremo i sistemi di gestione della pianificazione quali cataloghi ed elenchi, raccolte e archivi, come pure l'allineamento e il coordinamento; svilupperemo elenchi e cataloghi quali i piani speciali a livello nazionale del quattordicesimo quinquennio, promuoveremo l'archiviazione dei piani avvalendoci della piattaforma informatica di gestione integrata della pianificazione nazionale e porteremo i diversi piani nell'ambito di una gestione unificata. Istituiremo e miglioreremo l'allineamento della pianificazione e i meccanismi di coordinamento, allineeremo i piani approvati dal comitato centrale [del partito comunista cinese (“PCC”)] e i piani di sviluppo provinciali e del consiglio di Stato con questo piano, prima della presentazioni ai fini dell'approvazione, ci assicureremo che la pianificazione spaziale a livello nazionale, la pianificazione speciale, regionale e gli altri livelli di pianificazione siano coordinati con il presente piano in termini di obiettivi principali, orientamenti di sviluppo, struttura generale, principali strategie, grandi progetti, nonché controllo e prevenzione dei rischi.» (12) Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime stabilisce che «è necessario che tutti i siti attuino un miglioramento attraverso questo piano, e che ne inseriscano i contenuti principali e i grandi progetti tra i propri compiti primari a livello locale», mentre "quello siderurgico e altri settori chiave devono formulare pareri specifici di attuazione basati sugli obiettivi e i compiti del presente piano.» (13) L'argomentazione di CISA deve pertanto essere respinta.

1.7.   Campionamento

(40)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(41)

La Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ossia tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il campione provvisorio si componeva di tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale stimata nell'Unione e oltre il 31 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni.

(42)

Nella nota dell'8 marzo 2022 la Commissione ha confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria, che è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(43)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(44)

Non si è presentato alcun importatore indipendente.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

(45)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(46)

Nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.8.   Risposte ai questionari

(47)

La Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(48)

La Commissione ha inviato lettere con un link al questionario ai produttori noti dell'Unione inclusi nel campione:

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.

(49)

Lo stesso questionario era stato reso disponibile anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio online (14) alla data dell'apertura.

(50)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

(51)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato gli utilizzatori e le rispettive associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori a fornire informazioni sull'interesse dell'Unione e a compilare uno specifico questionario.

(52)

Le risposte al questionario destinato agli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame sono pervenute da tre società:

Vestas Wind Systems A/S, Danimarca («Vestas»);

Astilleros Gondán S.A., Spagna;

Europipe GmbH, Germania.

1.9.   Verifica

(53)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori dell'Unione

AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Germania;

Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg, Germania;

ArcelorMittal España, S.A., Avilés, Spagna.

(54)

La Commissione intendeva effettuare una visita di verifica presso la sede del principale utilizzatore indipendente (Vestas), ma la società non ha offerto collaborazione sufficiente per consentire tale visita.

1.10.   Divulgazione delle informazioni

(55)

Il 28 febbraio 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e da CISA.

(56)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.8 dell'avviso di apertura. Con la CISA si è tenuta un'audizione sulla divulgazione finale delle informazioni.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(57)

Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («prodotto oggetto del riesame» o «lamiera pesante»).

(58)

Le lamiere pesanti sono utilizzate per fabbricare attrezzature destinate all'industria edile, mineraria e forestale; recipienti a pressione; oleodotti e gasdotti; costruzioni navali, ponti e materiali per l'edilizia.

2.2.   Prodotto in esame

(59)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina che rientra attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (Codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010 e 7225990045). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l'eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.3.   Prodotto simile

(60)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell'Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(61)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

 

   Osservazioni preliminari

(62)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame sono stati importati volumi trascurabili di lamiere pesanti dalla RPC che non possono costituire la base di una persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione ha pertanto analizzato il rischio di reiterazione del dumping.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(63)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i prezzi all'esportazione verso mercati dei paesi terzi, nonché la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.

(64)

Come indicato al considerando 46, nessuno dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori esportatori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(65)

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, con i debiti aggiornamenti (se disponibili), sulle informazioni fornite dal richiedente e sulle informazioni ricavate da altre fonti accessibili al pubblico, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») (15).

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(66)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, le fonti di informazione sulla capacità produttiva di lamiere pesanti nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano due: CRU (16) e MCI (17). Secondo la relazione CRU, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 94 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 86 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 8 milioni di tonnellate. Secondo la relazione MCI, nel 2021 la capacità produttiva di lamiera pesante della Cina era di 113 milioni di tonnellate, con una produzione effettiva di 99 milioni di tonnellate e una rimanente capacità inutilizzata di almeno 14 milioni di tonnellate.

(67)

Ne consegue che la capacità inutilizzata in Cina è compresa tra 8 e 14 milioni di tonnellate, che sono sufficienti a coprire l'intero consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame che era pari a 8,2 milioni di tonnellate, come riportato nella tabella 2 al considerando 177. Il richiedente ha sostenuto che, vista la notevole capacità inutilizzata, le importazioni dalla Cina nell'Unione potrebbero aumentare di oltre un milione di tonnellate all'anno, come avvenuto nel periodo dell'inchiesta iniziale (2015) (18).

(68)

Come indicato al considerando 13, Primex ha obiettato che la capacità cinese relativa alle lamiere pesanti è stata riportata in modo molto diverso a seconda della fonte, che non è stata indicata l'origine dei dati originali e che la diminuzione della capacità inutilizzata tra il 2018 e il 2021 indicava che negli ultimi anni si erano ridotte le esportazioni cinesi nell'Unione.

(69)

Il richiedente ha specificato che le stime sulla capacità si basavano su -due relazioni dettagliate fornite da terze parti indipendenti (CRU e MCI), basate sui dati di un numero consistente di società cinesi. Il richiedente ha inoltre affermato che la diminuzione della capacità inutilizzata era legata all'aumento apparente del consumo cinese fino al 2020, che era stato seguito da una contrazione dei consumi a partire dal 2021 e da una previsione di perdurante debolezza dell'economia cinese. Nel 2021 il consumo cinese di lamiere pesanti si attestava intorno a 85 milioni di tonnellate. Il richiedente ha aggiunto che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la crescita in Cina aveva registrato un forte rallentamento dall'inizio del 2022 (19). Inoltre, secondo l'OCSE, il rallentamento del consumo di acciaio è iniziato a luglio 2021 in concomitanza con il rallentamento del settore delle costruzioni (20). In base alla conoscenza del mercato di uno dei produttori dell'Unione, si prevede che la Cina registrerà una crescita negativa della domanda di lamiera pesante nel medio termine.

(70)

Il richiedente ha pertanto affermato che, presumibilmente, il consumo cinese di lamiera pesante diminuirà ulteriormente, portando di conseguenza al continuo aumento della capacità inutilizzata, il che farà sì che i produttori cinesi siano sempre più spinti a trovare mercati di paesi terzi per la propria capacità inutilizzata di acciaio.

(71)

Il richiedente ha inoltre osservato che il netto aumento delle importazioni di laminati cinesi (codice NC 7207 12 10) nell'Unione nel periodo giugno-agosto 2022 dimostra la grande capacità inutilizzata della Cina e la capacità di trasportare ingenti quantità di acciaio nell'Unione in un brevissimo lasso di tempo.

(72)

La Commissione ha ritenuto che, sia le informazioni fornite nella domanda (secondo quanto chiarito dal richiedente stesso) sia gli elementi di prova forniti riguardo alla prevista diminuzione del consumo in Cina e al recente aumento delle importazioni di laminati, indicassero che la capacità inutilizzata di lamiere pesanti in Cina è considerevole ed è improbabile che diminuisca nel breve periodo. La Commissione ha quindi respinto le argomentazioni presentate da Primex.

(73)

La Commissione ha pertanto concluso che la Cina disponeva di una notevole capacità inutilizzata, tale da aumentare le esportazioni nell'Unione in quantità considerevoli, in caso di scadenza delle misure.

4.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione e prezzi all'esportazione verso paesi terzi

(74)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, il mercato delle lamiere pesanti dell'Unione è tra i più grandi mercati del mondo. Inoltre, la capacità dei produttori cinesi (indicata al considerando 66) supera il consumo cinese (indicato al considerando 69) di almeno 9 milioni di tonnellate: i produttori cinesi sono quindi alla ricerca di mercati di esportazione per assorbire l'eccesso di capacità produttiva.

(75)

Nella domanda di riesame, il richiedente ha riportato che i grandi produttori di lamiera pesante cinesi, come Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel») e Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. («WISCO») hanno costituito società commerciali nell'Unione per facilitare le importazioni nell'Unione. Tale informazione è stata confermata nel regolamento di esecuzione della Commissione che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati GOES originari della Cina, insieme ad altri paesi (21).

(76)

Come illustrato al considerando 67, nel 2015 le importazioni di lamiera pesante dalla Cina superavano un milione di tonnellate prima dell'istituzione dei dazi antidumping. È pertanto probabile che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero ancora una volta propensi ad esportare volumi considerevoli nel mercato dell'Unione.

(77)

Primex ha osservato che le misure di salvaguardia applicate alle lamiere pesanti [adeguate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione (22)] limitano le importazioni nell'Unione fino al 30 giugno 2024. La società ha affermato che le importazioni dalla Cina rientrano nel contingente per gli altri paesi e le importazioni appartenenti a quella categoria corrispondevano a circa 370 000 tonnellate nel 2021. Secondo Primex, poiché gli altri paesi non cesseranno le esportazioni nell'Unione, la Cina non avrà accesso all'intero contingente assegnato ad altri paesi.

(78)

Nella domanda di riesame il richiedente ha anche osservato che le attuali misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio non limitano in modo significativo i volumi delle importazioni di lamiera pesante.

(79)

Tuttavia, per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, il contingente tariffario totale fissato per le lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati è di oltre 3,2 milioni di tonnellate, di cui 2,2 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui la Cina. Inoltre, per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 è stato fissato un contingente di circa 3,4 milioni di tonnellate, di cui circa 2,3 milioni sono stati assegnati ad «altri paesi», tra cui anche la Cina (23). Come riportato nelle tabelle 3 e 5, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di lamiere pesanti dai paesi classificati come «altri paesi» (cioè esclusa l'Ucraina) sono state in totale inferiori a 0,8 milioni di tonnellate, la Cina ha pertanto la possibilità di aumentare le importazioni di oltre un milione di tonnellate, senza essere interessata dalle misure di salvaguardia.

(80)

La Commissione ritiene che il contingente disponibile per le importazioni dalla Cina sia pertanto significativo e che la sua esistenza non renda meno attraente il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure, fintanto che sono ancora disponibili le importazioni nell'ambito di tale contingente significativo.

(81)

Inoltre, per ottenere un'indicazione delle possibili pratiche tariffarie nei confronti dell'Unione in assenza di misure, la Commissione ha anche confrontato il prezzo all'esportazione cinese verso i paesi terzi con il valore normale cinese.

(82)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e del governo cinesi, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e delle altre informazioni prontamente disponibili, come spiegato nella sezione seguente.

4.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC

(83)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(84)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(85)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, suggerendo a tale proposito il Brasile. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(86)

Il 16 dicembre 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo per la determinazione del valore normale («la nota»). Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV, i costi e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas») e per la società Gerdau S/A («Gerdau»), i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo.

(87)

Nelle osservazioni alla nota il richiedente ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto anche di altri fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle lamiere pesanti, quali fili di alluminio non legato, cascami e avanzi di alluminio, ferroleghe, ferrosilicio, acqua, oli pesanti, acetilene ecc.

(88)

Nella nota la Commissione ha presentato i principali fattori produttivi. Oltre a tali fattori produttivi, la Commissione ha aggiunto anche i materiali di consumo e le spese generali, come spiegato ai considerando 139 e 149. Considerato inoltre che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente concentrarsi sui principali fattori produttivi per il calcolo del valore normale. Inoltre, come precisato ai considerando 184 e 185, nel periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile il livello delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Pertanto, il valore normale costruito sarà utilizzato soltanto ai fini del confronto con il prezzo all'esportazione cinese praticato a paesi terzi.

4.2.2.   Valore normale

(89)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(90)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […]che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(91)

Come spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, era appropriata l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(92)

Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC (24), la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(93)

Nell'ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (25). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (26), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (27). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (28). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (29). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (30), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (31).

(94)

Come avvenuto nelle inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, come anche nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (32) («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

(95)

Il richiedente ha osservato nella domanda che i prezzi e i costi dei prodotti d'acciaio nella RPC, tra cui il prodotto oggetto del riesame, non sono il risultato di forze del libero mercato. Nella domanda si asseriva che le distorsioni incidevano allo stesso modo anche su tutti i fattori produttivi: terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. A sostegno di quanto affermato, nella domanda si faceva riferimento a numerose fonti di informazione accessibili al pubblico, quali la relazione, le conclusioni raggiunte dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (33), le recenti inchieste della Commissione riguardanti il settore siderurgico cinese (34), nonché il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della RPC.

(96)

Su tale base la domanda ha evidenziato quanto segue:

in Cina la siderurgia è considerata un settore strategico di cui il governo della RPC controlla praticamente ogni aspetto di sviluppo e funzionamento, attraverso una serie di politiche e direttive (come i piani quinquennali) volte ad influenzare la composizione del mercato e ad imporre restrizioni su materie prime, investimenti, eliminazione di capacità, gamma di prodotti, delocalizzazioni, miglioramento del prodotto ecc.

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. («Baosteel»), uno dei principali produttori cinesi di lamiere pesanti, è un'importante impresa di proprietà dello Stato e appartiene al China Baowu Steel Group Co. Ltd. («Baowu»), di cui fa parte Wuhan Iron/Steel Co., Ltd. («WISCO»). Sia Baosteel che WISCO contano attività di edificazione del Partito, membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC.

I costi delle materie prime, quali l'acciaio e il minerale di ferro, e dell'energia in Cina non sono il risultato di forze del libero mercato, in quanto nella RPC la produzione delle materie prime gode del sostegno statale; sono presenti sistematiche distorsioni significative anche per quanto riguarda l'accesso a capitale, terreni e manodopera.

(97)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(98)

In particolare, nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L'inchiesta ha tuttavia confermato che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e Baowu, sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllate. In ogni caso, anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosettore dell'industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(99)

Tanto le imprese di proprietà dello Stato quanto quelle private nel settore del siderurgico sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza ad esso attribuita dal governo della RPC, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (35); dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (36); e anche dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell'acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del quattordicesimo piano quinquennale» (37).

(100)

Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e il risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell'acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell'acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami dell'acciaio» (38). Analogamente, il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica nel corso del quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l'aumento delle dimensioni, dell'intensificazione, della specializzazione e del primato del settore. Entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate» (39). Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (40), lo Shandong (41), lo Shanxi (42), il Liaoning Dalian (43) o lo Zhejiang (44).

(101)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, è stato impossibile stabilire sistematicamente l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell'industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche al prodotto oggetto del riesame.

(102)

Ad esempio, il presidente di Ansteel svolge anche le funzioni di segretario del comitato di partito. Il direttore esecutivo della società ricopre la posizione di vicesegretario del comitato di partito (45). Nel caso di Baowu, il presidente di Baosteel (una società interamente controllata da Baowu) ricopre è anche segretario del comitato di partito, mentre l'amministratore delegato funge anche da vicesegretario del comitato di partito e il vicedirettore generale è anche un membro del comitato permanente del comitato di partito (46).

(103)

Inoltre il comitato di partito di Ansteel ha pubblicato una relazione sullo studio e l'attuazione dello spirito dell'importante discorso «1o luglio» tenuto dal segretario generale Xi Jinping il 22 luglio 2022: «Dobbiamo impegnarci a fondo per attuare lo spirito dell'importante discorso “1o luglio” del segretario generale Xi Jinping, per confrontare attentamente l'organizzazione del comitato di partito del gruppo Ansteel, studiare e formulare “azioni facoltative”, seguire da vicino la situazione effettiva della strategia per la promozione della “strategia di sviluppo del quattordicesimo piano quinquennale” del gruppo Ansteel e condurre indagini approfondite, attuare gli aspetti pratici e avviare nuovi affari in modo appropriato» (47). Il 2 aprile 2021 in una riunione sindacale del gruppo Ansteel è stato posto l'accento sull'affiliazione al partito: «le organizzazioni sindacali a tutti i livelli del gruppo Ansteel dovrebbero aderire alla leadership del partito, riflettere la responsabilità politica dei sindacati e contribuire coscienziosamente allo sviluppo complessivo di alta qualità del gruppo Ansteel». (48)

(104)

Sul sito web di Baowu si legge inoltre: «Baowu attua pienamente quanto prescritto nel “Parere sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali”, ottimizza sistematicamente il sistema decisionale principale, e crea misure di attuazione per il sistema decisionale “tre aspetti importanti e grandi piani di spesa”, per l'elenco dei poteri decisionali e delle responsabilità per le questioni principali e il consiglio di amministrazione» (49).

(105)

Inoltre, nel settore del prodotto oggetto del riesame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che guidino espressamente lo sviluppo dell'industria delle lamiere pesanti, quest'ultima beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.

(106)

L'industria siderurgica è considerata dal governo della RPC un settore chiave (50). Tale affermazione trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sull'acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (51). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (52).

(107)

L'altra importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di lamiere pesanti è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (53). In province come l'Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (54). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(108)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore delle lamiere pesanti, come indicato al considerando 93, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(109)

Il settore delle lamiere pesanti è influenzato anche da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (55).

(110)

Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 93. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(111)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di lamiere pesanti acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(112)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita praticati sul mercato interno delle lamiere pesanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei rispettivi prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(113)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha ribadito quanto affermato a seguito dell'apertura dell'inchiesta (cfr. considerando da 32 a 39). Inoltre, ha aggiunto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la valutazione riguardante la sussistenza di distorsioni significative andrebbe eseguita separatamente per ciascun produttore esportatore. La Commissione aveva pertanto l'obbligo di esaminare la situazione di ciascun produttore cinese e stabilire, per ognuno di essi, l'eventuale distorsione dei fattori dei costi di produzione e di vendita. CISA ha affermato che pur non essendoci stata collaborazione da parte dei singoli produttori cinesi nel caso di specie, risultanze a livello «nazionale» o «di settore» non dovrebbero essere consentite.

(114)

In base alle osservazioni della Commissione, una volta stabilito che, a causa della sussistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). L'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi sul mercato interno per ciascun produttore possano essere utilizzati se è stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Tuttavia, alla luce degli elementi di prova disponibili sui fattori produttivi dei singoli produttori esportatori, non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del prodotto oggetto del riesame fossero esenti da distorsioni. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

(115)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni CISA ha ribadito ancora una volta le sue osservazioni presentate in risposta all'apertura e alla nota (cfr. considerando da 32 a 39). Nello specifico, pur affermando che la Commissione aveva risposto alle sue precedenti osservazioni, CISA ha espresso il proprio disappunto per il fatto che la Commissione avesse respinto le argomentazioni addotte. Di conseguenza CISA ha insistito i) sul dubbio valore probatorio della relazione e sul mancato rispetto delle norme in materia di prove imparziali e oggettive, ii) sul fatto che i vari piani quinquennali sono solo documenti di politica generale privi di effetti giuridici vincolanti (che secondo CISA emerge anche dalla mancanza di sanzioni esplicite in caso di violazioni) e che anche l'UE dispone di documenti strategici analoghi.

(116)

Le argomentazioni addotte da CISA sono già state trattate sopra nel considerando 33 per quanto riguarda la relazione e nel considerando 39 per quanto riguarda i piani quinquennali. Per quanto riguarda l'osservazione di CISA sul fatto che l'UE dispone di documenti strategici simili ai piani quinquennali cinesi, la Commissione ha risposto che tali documenti sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione delle distorsioni significative in Cina a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Analogamente, il riferimento all'assenza di sanzioni nei piani quinquennali non può modificare la valutazione di cui al considerando 39, che sulla base di disposizioni specifiche dei pertinenti piani annuali e in combinazione con i fatti discussi nella relazione dimostra l'obbligo inequivocabile delle autorità cinesi interessate di attuare i piani quinquennali in questione. Di conseguenza gli argomenti di CISA non possono modificare le conclusioni della Commissione di cui ai considerando da 32 a 39.

(117)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

4.2.2.2.   Paese rappresentativo

4.2.2.2.1.   Osservazioni generali

(118)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (56);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (57);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un possibile paese rappresentativo, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(119)

Come illustrato al considerando 86, la Commissione ha pubblicato una nota in merito alle fonti da utilizzare per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Nella nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(120)

In linea con i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, come suggerito dal richiedente nella domanda di riesame. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a "reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo. Si è ritenuto pertanto che abbia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC.

(121)

La Commissione ha riscontrato che il Brasile è un produttore importante di lamiere pesanti (capacità installata di circa 3,1 milioni di tonnellate all'anno (58)). La Commissione ha altresì accertato che il Brasile soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e che tutti i dati pubblici pertinenti sono prontamente disponibili e accessibili, comprese statistiche sulle importazioni e dati sui costi delle materie prime come pure sui fattori produttivi quali gas naturale, energia elettrica e lavoro.

(122)

Il principale produttore brasiliano di lamiere pesanti è Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais («Usiminas»). Secondo il richiedente, Usiminas è un grande produttore di acciaio integrato che produce acciaio utilizzando gli stessi processi dei produttori cinesi (vale a dire da carbone e minerale di ferro in ghisa mediante riduzione in altoforno, ad acciaio grezzo mediante un convertitore BOF e successivamente colata continua e laminazione). La Commissione ha osservato che i bilanci di Usiminas per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis Bureau van Dijk («banca dati Orbis»). Gerdau S/A («Gerdau») è un altro produttore brasiliano di lamiere pesanti. Anche i bilanci di Gerdau per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 sono disponibili nella banca dati Orbis. La Commissione intende pertanto utilizzare i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiere pesanti.

(123)

L'importatore Primex ha inviato osservazioni sul paese rappresentativo proposto nella domanda di riesame.

(124)

Come indicato al considerando 15, Primex ha espresso disaccordo riguardo alla scelta del Brasile come paese rappresentativo nella domanda di riesame. In particolare, la società ha affermato che 1) il mercato brasiliano è più piccolo di quello cinese, 2) la società brasiliana Usiminas, utilizzata dal richiedente per il calcolo delle SGAV e dei margini di profitto non era appropriata, in quanto detiene una posizione dominante sul mercato interno, 3) il mercato brasiliano è protetto dalla concorrenza delle importazioni internazionali da dazi antidumping contro le importazioni da Ucraina, Cina, Sud Africa e Corea del Sud e 4) le importazioni di lamiere pesanti dal Brasile nell'Unione sono esigue.

(125)

Secondo la Commissione il fatto che il paese abbia un mercato di dimensioni più ridotte rispetto ai mercati cinesi non esclude che possa essere un paese rappresentativo. Il requisito di «adeguatezza» di cui al regolamento di base si riferisce al livello analogo di sviluppo economico, mentre non si fa alcun riferimento alle dimensioni del mercato in quanto tale. È stato inoltre osservato che, come indicato dal richiedente nella richiesta, il Brasile è uno dei tre maggiori produttori di lamiere pesanti del gruppo dei paesi a «reddito medio-alto» della Banca Mondiale, insieme alla Russia e alla RPC (che è oggetto del presente procedimento). Come spiegato in precedenza, in Brasile vi sono due produttori di lamiere pesanti idonei che dispongono di dati sufficienti su SGAV e profitti.

(126)

Inoltre, l'affermazione riguardante la posizione dominante detenuta da Usiminas nel mercato brasiliano non è suffragata da elementi di prova che dimostrino se e in che modo tale circostanza renderebbe la società in questione inadatta allo scopo di stabilire fonti esenti da distorsioni. In ogni caso, come già esposto, ai fini del calcolo di SGAV e margini di profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di entrambi i produttori brasiliani di lamiere pesanti, dal momento che i dati finanziari di entrambe le società erano prontamente disponibili.

(127)

Oltretutto Primex non ha dimostrato in che modo l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiere pesanti dalla PRC, dal Sud Africa e dalla Corea del Sud inciderebbe sull'appropriatezza delle SGAV di Usiminas come fonti esenti da distorsioni. Per quanto riguarda i profitti, anche se la presenza di misure antidumping in Brasile potrebbe effettivamente incidere sul margine di profitto di Usiminas, le misure antidumping determinano il ripristino di una concorrenza effettiva che include il conseguimento di un livello di profitti normale per i produttori nazionali. Ad ogni modo, la Commissione ha osservato che sia i bilanci di Usiminas che quelli di Gerdau non riguardano soltanto le lamiere pesanti, ma riflettono una somma di prodotti d'acciaio fabbricati da tali società. La Commissione ha inoltre osservato che Primex non ha proposto un paese rappresentativo alternativo in questa fase.

(128)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Usiminas e Gerdau come produttori nel paese rappresentativo.

(129)

A seguito della nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta del Brasile come paese rappresentativo.

(130)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che per stabilire il prezzo unitario dei principali fattori produttivi la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno e non i dati sulle importazioni della banca dati GTA, in quanto i prezzi all'importazione sono influenzati da molti fattori, tra cui la quantità delle importazioni di un particolare prodotto, la disponibilità di tale prodotto e la distanza tra i paesi esportatori e importatori.

(131)

La Commissione ha rilevato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede l'utilizzo di un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». La Commissione non dispone di dati sui prezzi praticati sul mercato interno dei fattori produttivi significativi nei possibili paesi rappresentativi e tali dati non sono prontamente disponibili. I dati sui prezzi all'importazione nei possibili paesi rappresentativi appropriati sono invece prontamente disponibili. Qualora, in base agli elementi di prova, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sia giustificata, la Commissione procede a un ulteriore adeguamento dei prezzi all'importazione (ad esempio aggiungendo i pertinenti dazi doganali) al fine di giungere a un'approssimazione ragionevole che rappresenti un prezzo praticato interno esente da distorsioni in tali paesi. La Commissione verifica inoltre che esistano quantità sufficienti di dati sulle importazioni rappresentative ed esenti da distorsioni in modo che la media finale risultante riduca automaticamente l'eventuale incidenza di prezzi anomali alle estremità inferiore e superiore dell'intervallo e rifletta nel contempo una combinazione di qualità e disponibilità diverse di un determinato fattore produttivo. Ai fini della determinazione dei valori di riferimento pertinenti la Commissione esclude i dati sulle importazioni nel paese rappresentativo provenienti dalla Cina e dai paesi non aderenti all'OMC (59). Se i quantitativi delle importazioni dei fattori produttivi sono sufficientemente rappresentativi e non vi sono altre specifiche circostanze che li rendano inadeguati, non vi è alcuna ragione obiettiva per escluderli. CISA non ha presentato alcun elemento di prova per suffragare quanto affermato. In assenza di elementi di prova che dimostrano il contrario, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

(132)

Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

4.2.2.2.2.   Conclusioni

(133)

In assenza di collaborazione e di osservazioni sulla nota riguardante il paese rappresentativo appropriato, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile quale paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(134)

Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, il gas naturale, l'energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che si sarebbe avvalsa delle informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») per stabilire i costi del lavoro e le tariffe pubbliche dei fornitori di energia elettrica in Brasile.

(135)

La Commissione ha infine affermato che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato i dati finanziari di due produttori brasiliani del prodotto oggetto del riesame.

(136)

Nella nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

4.2.2.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

4.2.2.3.1.1.   Fattori produttivi

(137)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e dalle parti interessate, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

Fattori produttivi della lamiera pesante

Fattore produttivo

Codice delle merci in Brasile

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Materie prime  (*1)

Calce viva

252210

0,86

kg

Minerale di ferro

260112110

1,50

kg

Carbone da coke

270112

0,92

kg

Coke

27040011

27040012

2,42

kg

Ferro-silicio-manganese

720230

10,85

kg

Cascami di acciaio

720449

2,5

kg

Leghe di alluminio greggio

760120

17,93

kg

Calcare fine

252100

0,19

kg

Ferromanganese, contenente meno del 2 % di carbonio

720219

14,87

kg

Lavoro (manodopera)

Lavoro (manodopera)

N.D.

46,69

Ora

Energia

Energia elettrica

N.D.

0,79

kWh

Gas naturale

N.D.

7,46

M3

Materie prime

(138)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (60). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 4.2.2.1 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non aderenti all'OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(139)

Per alcuni fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dal richiedente rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un'incidenza apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi alla voce «tutte le altre materie prime». Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tutte le altre materie prime e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra tutte le altre materie prime e il costo totale delle materie prime al 7,5 %. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime.

(140)

Di norma tali prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire l'eventuale reiterazione delle pratiche di dumping in caso di scadenza delle misure, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l'effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Lavoro (manodopera)

(141)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell'ILO per determinare il livello dei salari in Brasile (61). Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Energia elettrica

(142)

Per l'energia elettrica la Commissione si è avvalsa dei prezzi prontamente disponibili di Cemig Distribuição S.A, uno dei principali fornitori di energia elettrica in Brasile (62). Tale fonte consente di determinare il prezzo della tariffa media per usi industriali nel periodo dell'inchiesta (anno 2021).

Gas naturale

(143)

Per il gas naturale la Commissione si è avvalsa del prezzo del gas in Brasile nel periodo dell'inchiesta di riesame pubblicato dalla Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) (63) che consente di determinare il prezzo del gas naturale fornito a utenti industriali.

(144)

Nelle osservazioni alla nota, CISA ha affermato che il Brasile era usato come paese rappresentativo in altre due inchieste: i casi AD 683 relativo ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi (64) («ECCS») e R 728 relativo a determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati (65). CISA ha affermato che sebbene i periodi dell'inchiesta di ciascun procedimento non fossero esattamente gli stessi; dato che i due procedimenti citati sono recenti, la Commissione avrebbe dovuto ricavare i dati da fonti simili per quanto riguarda energia e costi in modo da stabilire costi unitari simili per ciascun fattore. CISA ha affermato che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il gas naturale è stato stabilito sulla base del prezzo del gas in Brasile pubblicato da GASMIG ed è stato calcolato pari a 7,46 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa agli ECCS, il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base delle statistiche del ministero dell'Energia brasiliano ed erano state calcolate pari a 2,257 CNY/M3. Nell'inchiesta relativa ai GOES il valore di riferimento per il gas era stato stabilito sulla base dei prezzi comunicati da GASMIG ed era stato calcolato tra 3,42 e 3,72 CNY/M3. CISA ha affermato che, nonostante il fatto che i periodi delle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES siano molto vicini al periodo dell'inchiesta, la differenza di prezzo tra l'inchiesta attuale e quelle riguardanti gli ECCS e i GOES è pari a più del doppio e supera pertanto un intervallo di valori ragionevole. CISA ha chiesto alla Commissione di confrontare i prezzi di tali diverse fonti e determinare pertanto un prezzo ragionevole.

(145)

CISA ha formulato un'osservazione analoga anche riguardo al costo del lavoro, affermando che nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per il costo del lavoro è stato stabilito sulla base dei dati delle statistiche dell'ILO e della relazione sulla sostenibilità pubblicata da Usiminas ed è stato calcolato pari a 46,69 CNY/ora. Nell'inchiesta riguardante gli ECCS erano state utilizzate soltanto le statistiche dell'ILO ed è stato calcolato un costo medio del lavoro di 27,112 CNY/ora. CISA ha sostenuto che il costo del lavoro in Brasile non poteva essere aumentato così tanto in poco tempo e ha chiesto alla Commissione di avvalersi, nell'attuale inchiesta, della stessa metodologia utilizzata nell'inchiesta relativa agli ECCS al fine di determinare il valore di riferimento per il costo del lavoro.

(146)

La Commissione ha osservato che il periodo dell'inchiesta attuale è diverso da quello delle due inchieste citate da CISA. Come indicato al considerando 8, il periodo dell'inchiesta relativo al presente procedimento è compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, mentre il periodo dell'inchiesta relativa agli ECCS ha riguardato un periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 e quello relativo ai GOES era compreso tra 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Pertanto, il livello dei valori di riferimento potrebbe differire, in quanto riguarda due periodi diversi. Inoltre, CISA non ha specificato se i metodi utilizzati dalla Commissione per calcolare i valori di riferimento fossero errati. CISA sembra essersi concentrata unicamente sul valore di riferimento. CISA non ha specificato quale sarebbe stato il valore di riferimento adeguato. Essa sembrava sostenere che un valore di riferimento inferiore sarebbe stato ragionevole. La Commissione ha anche osservato che, mentre per il gas, CISA ha fatto riferimento sia all'inchiesta sugli ECCS che a quella sui GOES, per il costo del lavoro ha citato soltanto l'inchiesta relativa agli ECCS. Si osserva che il valore di riferimento per il costo del lavoro dell'inchiesta relativa ai GOES era stato calcolato pari a 84,59 CNY/ora, il doppio rispetto a quello dell'inchiesta attuale. La Commissione ha altresì osservato che CISA non ha presentato osservazioni sul valore di riferimento per l'energia elettrica rispetto alle inchieste relative agli ECCS e ai GOES. Nell'inchiesta attuale, il valore di riferimento per l'energia elettrica era notevolmente inferiore rispetto alle altre due inchieste. Nell'inchiesta attuale il valore di riferimento per l'energia elettrica è stato calcolato pari a 0,79 kWh, mentre nell'inchiesta sugli ECCS era pari a 5,034 kWh e in quella sui GOES a 8,251 kWh.

(147)

In ciascuna inchiesta la Commissione ha calcolato i valori di riferimento sulla base sia delle informazioni prontamente disponibili che delle informazioni riguardanti specificatamente l'inchiesta e i produttori esportatori cinesi. Si rammenta che nell'inchiesta attuale, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, a differenza di quanto invece accaduto nelle inchieste riguardanti gli ECCS e i GOES. Il fatto che il valore di riferimento in un'inchiesta sia inferiore rispetto a un'altra inchiesta è irrilevante. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.2.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(148)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(149)

Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(150)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti delle società brasiliane che nella nota erano state individuate come produttori attivi e redditizi del prodotto oggetto del riesame. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2020 sono stati utilizzati i dati finanziari delle seguenti società, estrapolati dalla banca dati Orbis Bureau van Dijk: Usiminas e Gerdau.

(151)

In seguito alla nota, CISA ha affermato che nel 2020 sia Usiminas che Gerdau hanno registrato ricavi e profitti eccezionalmente alti rispetto al 2021. CISA ha pertanto chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani.

(152)

La Commissione ha ritenuto tale argomentazione ragionevole. In effetti sia Usiminas che Gerdau hanno registrato profitti molto alti nel 2021. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che sarebbe stato ragionevole utilizzare i dati finanziari di entrambi di produttori brasiliani per l'anno 2020 invece che per il 2021, che sembrava un anno eccezionale per entrambe le società.

(153)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni CISA ha sostenuto che le SGAV e i margini di profitto utilizzati dalla Commissione erano ancora elevati. Ha affermato che in un'industria come la siderurgia era molto raro, se non impossibile, ottenere un profitto a due cifre. CISA ha affermato che la Commissione non dovrebbe utilizzare le informazioni finanziarie di Orbis per le due società brasiliane che non riguardavano solo il prodotto in esame, ma dovrebbe invece basarsi sui risultati dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pubblicata dal ministero dell'Economia del Brasile (66), relativa alle importazioni di lamiere pesanti originarie del Sud Africa, della Cina, della Corea del Sud e dell'Ucraina. CISA ha chiesto alla Commissione di tener conto delle risultanze della presente inchiesta in sede di adeguamento delle SGAV e dei margini di profitto.

(154)

La Commissione ha preso atto del fatto che nella sua risposta alla prima nota CISA ha chiesto alla Commissione di non utilizzare i dati finanziari del 2021, ma una media dei dati finanziari del 2020 e del 2021 in modo da presentare una situazione finanziaria verosimilmente normale dei due produttori brasiliani conformemente al considerando 151. La Commissione ha accettato tale argomentazione e, per rimanere ancora più prudente, ha utilizzato solo le SGAV e i margini di profitto del 2020, che erano inferiori alla media delle SGAV e dei margini di profitto per il 2020 e il 2021 proposti da CISA. Per quanto riguarda l'inchiesta menzionata da CISA, la Commissione ha osservato che l'inchiesta è stata completata nell'ottobre 2019 e si basava su dati relativi al 2013 e al 2017, mentre l'inchiesta attuale riguarda il 2021. Inoltre, CISA non ha specificato in che modo la Commissione avrebbe dovuto adeguare le SGAV e i margini di profitto in base alle risultanze dell'inchiesta brasiliana. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base prevede inoltre che gli importi per le SGAV e per i profitti utilizzati per la costruzione del valore normale siano ragionevoli ed esenti da distorsioni. CISA non ha dimostrato che tali valori fossero distorti o irragionevoli. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.2.2.3.2.   Calcolo del valore normale

(155)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(156)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all'utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(157)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 149 a 152. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Usiminas e Gerdau per l'anno 2020, iscritti nei bilanci delle società. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

le spese generali di produzione che, in media, rappresentavano l'8,30 % dei costi diretti di produzione; –

le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 33,51 % dei costi delle merci vendute di Usiminas e Gerdau; e –

i profitti realizzati da Usiminas e Gerdau che, in media, erano pari al 14,44 % del costo delle merci vendute. –

(158)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

4.2.3.   Prezzo all'esportazione

(159)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati del GTA a livello FOB per le esportazioni dalla Cina verso paesi terzi, corretti a livello franco fabbrica.

(160)

A tale riguardo la Commissione ha utilizzato le statistiche delle esportazioni del GTA riguardanti i codici cinesi delle merci seguenti: 7208 51 10, 7208 51 20, 7208 51 90, 7208 52 00, 7208 90 00, 7225 40 91, 7225 40 99 e 7225 99 90. La Commissione osserva che tali codici delle merci non si riferiscono soltanto al prodotto in esame, ma anche ad altri tipi di prodotto. Tuttavia, vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le informazioni contenute nel fascicolo non consentono di estrapolare il volume del prodotto in esame dal volume totale delle esportazioni di tali codici delle merci cinesi. Il prezzo medio all'esportazione cinese è compreso tra 619 EUR e 1 163 EUR per tonnellata a seconda del codice delle merci. Il prezzo medio all'esportazione per gli otto codici delle merci cinesi era di 749 EUR per tonnellata. Il volume maggiore di esportazioni verso paesi terzi è stato effettuato con il codice delle merci cinese 7225 40 99 che, tra gli otto codici delle merci cinesi, ha il prezzo all'esportazione più basso (EUR 619 per tonnellata).

(161)

I dati del GTA a livello FOB sono stati corretti a livello franco fabbrica. Il prezzo FOB è stato pertanto ridotto in funzione dei costi del trasporto interno sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

4.2.4.   Confronto

(162)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione cinese verso paesi terzi a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

(163)

Su tale base le differenze di prezzo tra il valore normale e i prezzi all'esportazione verso paesi terzi stabilite sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera, sono comprese tra il 9 % e il 97 %, a seconda del codice delle merci cinese. In media è stata riscontrata una differenza di prezzo espressa come percentuale del prezzo CIF franco frontiera pari al 65 %.

(164)

Tale dato sembra indicare che, in caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi esportassero il prodotto in esame nell'Unione ai prezzi praticati agli altri paesi terzi in linea con quelli osservati nel corso del riesame, i margini di dumping sarebbero probabilmente significativi e analoghi ai livelli riscontrati nell'inchiesta iniziale.

(165)

Inoltre, come indicato ai considerando 13 e 27, CISA e Primex hanno affermato che al fine di contenere le esportazioni e dirottare la produzione di acciaio cinese verso l'industria nazionale, il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire dal 1o agosto 2021, determinati prodotti d'acciaio, tra cui la lamiera pesante, non potranno più beneficiare del rimborso dell'IVA sulle esportazioni (67). CISA ha affermato che con questo mutamento di strategia il governo della RPC intende diminuire le esportazioni e dirottare la produzione cinese verso l'industria nazionale. CISA ha affermato che in conseguenza di tale cambiamento di strategia, nell'immediato futuro è possibile attendersi una significativa diminuzione delle esportazioni di lamiera pesante dalla Cina, mentre Primex ha affermato che le importazioni dalla Cina registrerebbero un aumento moderato.

(166)

Sebbene i produttori esportatori cinesi abbiano perso tale incentivo all'esportazione a partire dal 2021, in considerazione 1) della diminuzione della domanda sul mercato cinese come indicato al considerando 69; 2) dell'esistenza di misure antidumping in molti altri grandi mercati come indicato al considerando 169; e 3) della notevole capacità inutilizzata come indicato ai considerando 66 e 69, in caso di abrogazione delle misure, la perdita di tale incentivo non impedirebbe ai produttori cinesi di esportare nel mercato dell'Unione lamiere pesanti in volumi elevati a prezzi di dumping al fine di utilizzare la propria capacità inutilizzata. Inoltre, CISA e Primex non hanno quantificato il possibile effetto che l'eliminazione del rimborso IVA potrebbe avere sul prezzo all'esportazione. Le due parti hanno anche pareri contrastanti in merito all'incidenza sui volumi delle importazioni in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

4.3.   Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione

(167)

La Commissione ha esaminato i livelli dei prezzi che i produttori dell'Unione potrebbero conseguire sul mercato dell'Unione rispetto ai livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi praticati ad altri paesi terzi.

(168)

In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi, la Commissione è ricorsa al GTA. La Commissione ha constatato che il prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato libero (749 EUR/tonnellata) durante il periodo dell'inchiesta di riesame, riportato nella tabella 9, era uguale al prezzo FOB medio praticato a paesi terzi (749 EUR per tonnellata), ma superiore al prezzo medio del codice delle merci cinese con il maggiore volume di esportazioni. Pertanto, i produttori esportatori cinesi, in caso di scadenza delle misure, troverebbero vantaggioso dirottare le esportazioni da paesi terzi verso l'Unione, cogliendo quindi l'opportunità di espandere le loro esportazioni nel mercato dell'Unione.

4.4.   Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

(169)

In base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di revisione, alle ricerche effettuate in internet e all'esame della banca dati dell'OMC, la Commissione ha accertato l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di lamiera pesante dalla RPC verso il Brasile, il Canada, l'Indonesia, la Thailandia, gli Stati Uniti d'America (68) e il Regno Unito (69). Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in tutti questi mercati, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell'Unione diventerebbe molto appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l'eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata.

4.5.   Conclusioni

(170)

Alla luce della valutazione di cui ai considerando da 66 a 169, in particolare per quanto riguarda la notevole capacità inutilizzata degli esportatori cinesi, l'attrattiva del mercato dell'Unione e la scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure in vigore.

(171)

Primex ha affermato che il livello delle importazioni nell'Unione nel caso di abrogazione delle misure non dipenderà soltanto dalla capacità produttiva della Cina, ma da molti fattori, il più importante dei quali è la domanda dei consumatori nell'Unione. Altri fattori sono i rapporti prezzo/costo, nonché l'intensità della concorrenza e la presenza di barriere commerciali nel mercato mondiale e l'andamento dei tassi di cambio. Primex ha anche affermato che non è possibile prevedere l'andamento futuro di tali fattori.

(172)

Come illustrato al considerando 170, la conclusione della Commissione secondo cui sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dalla RPC qualora scadessero le misure non è basata unicamente sulla capacità inutilizzata in Cina, ma anche sull'attrattiva del mercato dell'Unione e sulla scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi. L'argomentazione di Primex riguardante gli altri fattori non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(173)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da più di 25 produttori dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(174)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 9,4 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte, verificate, date al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e le osservazioni, verificate, presentate da Eurofer.

(175)

Come indicato al considerando 41, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile e più del 31 % del volume totale stimato delle vendite dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.2.   Consumo dell'Unione

(176)

La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni e ha verificato i dati relativi alle vendite dell'industria dell'Unione.

(177)

Il consumo di lamiere pesanti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Consumo totale dell'Unione

9 311 229

8 437 312

7 450 606

8 380 262

Indice

100

91

80

90

Mercato vincolato

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Mercato libero

8 444 514

7 906 355

6 958 061

7 714 531

Indice

100

94

82

91

Fonte: Eurostat e dati verificati forniti da Eurofer.

(178)

Il consumo totale dell'Unione ha registrato una prima contrazione del 9 % nel 2019, in concomitanza con il forte rallentamento del PIL dell'Unione che ha colpito settori con attività fortemente ciclica, come quello dell'acciaio. Il declino è stato poi aggravato dalla flessione economica causata dalla pandemia di COVID-19, e nel 2020 si è registrata un'ulteriore contrazione dei consumi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame si è infine registrata una ripresa dei consumi, sebbene del 10% inferiore al livello del 2018.

(179)

Il mercato vincolato comprende sia le vendite vincolate sia l'uso vincolato. Durante il periodo in esame le lamiere pesanti destinate al mercato vincolato sono diminuite complessivamente del 23 %. Il mercato vincolato ha rappresentato solo una parte marginale del settore delle lamiere pesanti, con meno del 10 % del consumo totale nell'intero periodo. Nel 2019 e nel 2020, in uno scenario caratterizzato dal rallentamento dell'economia e dalla pandemia di COVID-19, la quota di tali vendite sul consumo totale è stata addirittura inferiore, attestandosi intorno al 6 % del consumo. Ciò è stato principalmente dovuto a una domanda minore da parte delle società collegate, attive nel settore delle condotte.

(180)

Il consumo dell'Unione nel mercato libero ha seguito un andamento simile a quello del consumo totale. È diminuito in maniera costante nella misura del 18 % fino al 2020 per i motivi illustrati al considerando 178 e ha iniziato a registrare una ripresa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, non ha raggiunto il livello del 2018. Dall'inchiesta è emerso che determinati segmenti di vendita, come quello automobilistico e delle turbine eoliche erano in crescita, in particolare durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Per contro, alcuni dei più importanti segmenti di vendita, come l'industria dei tubi di acciaio e le costruzioni navali, sono stati colpiti duramente dal rallentamento dell'economia e non si sono ripresi durante il periodo dell'inchiesta. Questo ha determinato una diminuzione del 9 % del consumo totale dell'Unione sul mercato libero durante il periodo in esame.

5.3.   Importazioni dalla Cina

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Cina

(181)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche sulle importazioni di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata poi calcolata comparando i volumi delle importazioni destinate al mercato libero con il consumo totale dell'Unione in tale mercato, come indicato nella tabella 2 al considerando 177.

(182)

Le importazioni nell'Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)

13 092

9 515

2 657

1 778

Indice

100

73

20

14

Quota di mercato (in %)

0,16

0,12

0,04

0,02

Indice

100

78

25

15

Fonte: Eurostat.

(183)

Nel periodo dell'inchiesta iniziale il volume delle importazioni dalla Cina era pari a 1,4 milioni di tonnellate con una quota di mercato superiore al 14 %.

(184)

Nel periodo in esame le importazioni cinesi nell'Unione sono diventate trascurabili. Il loro volume, già molto basso nel 2018, nel periodo in esame è crollato dell'86 %.

(185)

Durante il periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta trascurabile, ossia inferiore all'1 % del consumo dell'Unione.

5.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Cina

(186)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il prezzo medio delle importazioni dalla Cina sulla base delle statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(187)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (EUR/t)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Prezzo medio delle importazioni dalla Cina

459

728

651

925

Indice

100

159

142

201

Fonte: Eurostat.

(188)

Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina ha registrato oscillazioni significative nel periodo in esame. Come evidenziato nella tabella 3 al considerando 182, nel periodo in esame il volume delle importazioni è rimasto trascurabile. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che non si potessero trarre conclusioni significative o pertinenti sulla base di un volume di importazioni talmente ridotto.

(189)

Inoltre, occorre notare che nel corso del periodo in esame, mentre i produttori dell'Unione vendevano le loro lamiere pesanti sulla base di contratti di durata media, fondamentalmente contratti della durata di uno / due anni, con prezzi fissati per il periodo contrattuale, stando alle informazioni disponibili, gli esportatori cinesi vendevano le loro lamiere pesanti con contratti a pronti, ossia sulla base di contratti di durata brevissima. Ciò ha consentito a tali esportatori di adattare con relativa rapidità i propri prezzi alle condizioni del mercato e di seguire velocemente l'andamento dei prezzi. Tuttavia, come illustrato al considerando 185, la quota di mercato dei prodotti cinesi è rimasta sistematicamente al livello minimo durante il periodo in esame e pertanto non è possibile trarre alcuna conclusione in merito alla fissazione dei prezzi di quantità così limitate.

5.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

(190)

Le importazioni di lamiere pesanti da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dall'Ucraina, dall'India, dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Corea.

(191)

Il volume (aggregato) delle importazioni nell'Unione, la quota del mercato libero e l'andamento dei prezzi delle importazioni di lamiere pesanti provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi e quote di mercato

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Ucraina

Volume (in tonnellate)

342 512

307 463

381 846

457 959

 

Indice

100

90

111

134

 

Quota di mercato (in %)

4,1

3,9

5,5

5,9

 

Indice

100

96

135

146

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

582

582

494

758

 

Indice

100

100

85

130

India

Volume (in tonnellate)

294 240

113 830

145 573

182 440

 

Indice

100

39

49

62

 

Quota di mercato (in %)

3,5

1,4

2,1

2,4

 

Indice

100

41

60

68

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

576

579

470

675

 

Indice

100

100

82

117

Federazione russa

Volume (in tonnellate)

174 828

169 196

162 334

179 341

 

Indice

100

97

93

103

 

Quota di mercato (in %)

2,1

2,1

2,3

2,3

 

Indice

100

103

113

112

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

538

519

433

661

 

Indice

100

96

80

123

Repubblica di Corea

Volume (in tonnellate)

200 522

220 171

214 634

127 688

 

Indice

100

110

107

64

 

Quota di mercato (in %)

2,4

2,8

3,1

1,7

 

Indice

100

117

130

70

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

592

578

529

726

 

Indice

100

98

89

123

Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la Cina

Volume (in tonnellate)

1 226 693

1 001 795

1 069 141

1 190 755

 

Indice

100

82

87

97

 

Quota di mercato (in %)

14,5

12,7

15,4

15,4

 

Indice

100

87

106

106

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

579

581

497

731

 

Indice

100

100

86

126

Fonte: Eurostat.

(192)

Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC sono diminuite del 3 % nel periodo in esame.

(193)

Come illustrato al considerando 178, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito complessivamente in misura minore rispetto al consumo dell'Unione nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è cresciuta del 6 % (pari a 0,9 punti percentuali).

(194)

Per calcolare le importazioni di lamiere pesanti realizzate in acciai non legati, il richiedente ha utilizzato i dati Eurostat che contemplano tutti i codici NC che corrispondono a tali prodotti anziché utilizzare soltanto i rispettivi codici TARIC. Ciò perché, a suo avviso, tutti i prodotti importati con questi codici dovrebbero costituire il prodotto oggetto del riesame. Per quanto riguarda in particolare l'acciaio per utensili, che è escluso dalla definizione del prodotto, il richiedente ha affermato che in base alla definizione della nomenclatura combinata (70) l'acciaio per utensili può essere realizzato soltanto in acciaio legato e pertanto non può esservi alcun prodotto in acciaio per utensili classificato con i codici NC corrispondenti all'acciaio non legato. In ogni caso, il richiedente ha affermato che nell'inchiesta iniziale il richiedente aveva escluso soltanto l'acciaio per utensili realizzato in acciaio legato. Il richiedente era del parere che la Commissione non avrebbe dovuto stabilire codici TARIC a 10 cifre per i principali codici NC relativi alla lamiera pesante di acciai non legati 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98 e 7208 52 91 e che un calcolo basato su tali codici TARIC porterebbe a sottostimare notevolmente le importazioni a causa dell'errata classificazione. Tale sottostima comporterebbe a sua volta errori nel calcolo degli altri fattori di pregiudizio, come il consumo e la quota di mercato, producendo probabilmente un quadro falsato della situazione dell'industria dell'Unione nell'analisi del pregiudizio.

(195)

La Commissione ha accertato che i prodotti di acciaio per utensili possono essere realizzati in acciaio non legato (cioè acciaio al carbonio) (71) e che almeno una certa quantità di tali prodotti è stata importata nell'Unione nel periodo in esame. L'esistenza di acciaio per strumenti realizzato in acciaio non legato non è in contraddizione con la definizione di acciaio per strumenti della nomenclatura combinata, in quanto tale definizione è data soltanto ai fini delle sottovoci specifiche (codici NC) che corrispondono ai prodotti di acciaio legato. Inoltre, il richiedente non ha fornito alcun elemento di prova dell'errata classificazione delle importazioni del prodotto oggetto del riesame. In considerazione di quanto sopra, la Commissione conferma che la base pertinente per il calcolo dei dati sulle importazioni, dovrebbe essere costituita dai rispettivi codici TARIC, laddove tali codici siano stati creati. La Commissione ha infine rilevato che, anche se fosse dimostrato che una stima più elevata derivante dall'uso dei codici NC completi sarebbe più accurata, le conclusioni in merito al pregiudizio non cambierebbero.

5.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(196)

L'analisi della situazione economica dell'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(197)

Come indicato al considerando 41, per valutare la situazione economica dell'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(198)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella domanda di riesame e nelle osservazioni, verificate, presentate dal denunciante, segnatamente i dati relativi a tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha stabilito gli indicatori microeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, segnatamente i dati relativi a questi ultimi. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative per stabilire la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(199)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(200)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.5.2.   Indicatori macroeconomici

5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(201)

Nel periodo in esame, la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione registrano nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6 A

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

10 261 491

9 382 766

8 684 523

9 441 069

Indice

100

91

85

92

Capacità produttiva (tonnellate)

14 172 600

14 479 668

14 645 251

13 445 956

Indice

100

102

103

95

Utilizzo degli impianti (in %)

72

65

59

70

Indice

100

89

82

97

Fonte: domanda di riesame e dati verificati forniti da Eurofer.

(202)

L'inchiesta ha evidenziato che le tendenze della produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito da vicino l'andamento del consumo nel mercato libero. Complessivamente, la produzione è diminuita dell'8 % durante il periodo in esame. La situazione è stata particolarmente difficile nel 2020 quando la produzione si è ridotta del 15 % a causa di una carenza di domanda dovuta all'insorgere in quell'anno della pandemia di COVID-19. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la produzione ha registrato una ripresa, in linea con la crescita dei consumi sia sul mercato libero che su quello vincolato, senza tuttavia raggiungere il livello del 2018.

(203)

Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 la capacità produttiva dedicata alle lamiere pesanti è rimasta stabile ed è persino lievemente aumentata. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha dovuto arrestare parte degli impianti o trasferirne la capacità ad altri prodotti. Durante il periodo in esame la capacità produttiva complessiva si è ridotta del 5 %, pari a 727 000 tonnellate.

(204)

Data la diminuzione del 5 % della capacità produttiva, il tasso di utilizzo all'inizio e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è mantenuto intorno al 70 %. Tuttavia, il tasso di utilizzo è stato particolarmente basso nel 2019 e nel 2020, quando ha toccato il 59 %. Tale riduzione del tasso di utilizzo è stata causata dalla flessione economica dovuta alla crisi COVID-19 che ha determinato un calo significativo dei consumi nel mercato libero e nella produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate.

Tabella 6 B

Produzione dell'Unione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume di produzione (in tonnellate)

866 715

530 957

492 545

665 731

Indice

100

61

57

77

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(205)

Come indicato al punto 5.2 «Consumo dell'Unione», nel periodo in esame il consumo di lamiere pesanti è diminuito. Gli effetti della flessione sono stati particolarmente marcati per la produzione destinata all'uso vincolato e alle vendite vincolate, che ha registrato un crollo del 39 % nel 2019 e perso altri 4 punti percentuali nel 2020. La ripresa osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(206)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)

7 977 991

7 317 413

6 233 894

7 006 890

Indice

100

92

78

88

Quota di mercato (in %)

85,7

86,7

83,7

83,6

Indice

100

101

98

98

Vendite vincolate

773 262

422 368

347 631

484 892

Indice

100

55

45

63

Quota di mercato delle vendite vincolate (in %)

8,3

5,0

4,7

5,8

Indice

100

60

56

70

Vendite sul mercato libero

7 204 729

6 895 045

5 886 263

6 521 998

Indice

100

96

82

91

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero (in %)

77,4

81,7

79,0

77,8

Indice

100

106

102

101

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(207)

Nel periodo in esame l'andamento del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito in generale quello dei consumi. È diminuito dell'8 % nel 2019 e si è ridotto ulteriormente nel 2020, l'anno della pandemia di COVID-19. Malgrado la ripresa della domanda registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il settore non ha potuto raggiungere il livello delle vendite del 2018. Nel periodo in esame la perdita in termini di vendite è stata di quasi un milione di tonnellate.

(208)

Dall'inchiesta è emerso che le vendite vincolate sono state colpite più duramente di quelle sul mercato libero. La diminuzione tra il 2018 e la fine del 2020 è stata del 55 % (pari a circa 425 000 tonnellate). La ripresa delle vendite vincolate registrata durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata relativamente debole e tali vendite sono rimaste del 37 % al di sotto del livello del 2018.

(209)

Anche le vendite sul mercato libero sono state colpite dalla contrazione generale del mercato e anche le tendenze delle vendite hanno seguito l'andamento dei consumi in tale mercato. La ripresa apparente osservata nel periodo dell'inchiesta di riesame non è stata sufficiente per recuperare il livello di produzione perso negli anni precedenti.

(210)

Dal momento che l'andamento del volume delle vendite ha seguito da vicino quello dei consumi sul mercato libero, in questo mercato l'industria dell'Unione non ha subito perdite in termini di quote detenute. Ciò non toglie che nel periodo in esame la perdita in termini di volume di vendite nel mercato libero (pari a - 683 000 tonnellate) sia stata considerevole.

5.5.2.3.   Crescita

(211)

Come affermato al considerando 178, il periodo in esame copre l'anno 2019, quando si è registrato un rallentamento della crescita economica, e il 2020, anno in cui la flessione si è aggravata a causa della pandemia di COVID-19. Pertanto, il mercato e gli altri indicatori di volume non sono cresciuti, sebbene durante il periodo dell'inchiesta di riesame vi siano stati segni incoraggianti di ripresa del mercato.

5.5.2.4.   Occupazione e produttività

(212)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Numero di dipendenti

18 722

18 979

18 795

16 032

Indice

100

101

100

86

Produttività (in tonnellate/ETP)

548

494

462

589

Indice

100

90

84

107

Fonte: dati verificati forniti da Eurofer.

(213)

L'industria dell'Unione ha mantenuto il livello di occupazione fino alla fine del 2020, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata costretta a licenziare il 14 % dei suoi dipendenti a causa della forte flessione del mercato. Questo dato comprende anche la perdita di posti di lavoro dovuta alla cessazione dell'attività di uno dei produttori di lamiera pesante dell'Unione (ThyssenKrupp) nel 2021.

(214)

La produttività dei dipendenti dell'industria dell'Unione nel 2019 e nel 2020 è stata molto bassa, poiché i posti di lavoro sono stati mantenuti nonostante la significativa diminuzione della produzione (fino a -15 %). La ripresa della produttività nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata determinata dal minor numero di dipendenti e dalla ripresa della produzione (+7 %) rispetto al 2020.

5.5.2.5.   Ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(215)

Dato il volume trascurabile delle importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha effettuato un calcolo del dumping per tale periodo. Si ricorda tuttavia che tali calcoli sono stati effettuati in relazione al rischio di reiterazione del pregiudizio di cui al capitolo 4.

(216)

Sotto il profilo della ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, occorre osservare che l'inchiesta attuale è il primo riesame delle misure iniziali, il cui livello è compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Tenuto conto della quota di mercato del 14,4 % allora detenuta dagli esportatori cinesi, l'impatto negativo a lungo termine avuto dalle precedenti pratiche di dumping sul mercato e sull'industria dell'Unione non può essere sottovalutato, in particolare in un contesto di flessione economica.

(217)

Data la situazione economica sfavorevole durante il periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a riprendersi completamente dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.3.   Indicatori microeconomici

5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(218)

La media ponderata dei prezzi unitari di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione e il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Prezzo unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo

680

713

674

762

Indice

100

105

99

112

Prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato

[613 - 742 ]

[744 - 900 ]

[757 - 917 ]

[848 - 1 027 ]

Indice

100

121

124

138

Prezzo unitario di vendita sul mercato libero

687

708

671

749

Indice

100

103

98

109

Costo unitario di produzione

746

794

776

839

Indice

100

106

104

112

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati sul prezzo unitario di vendita sul mercato vincolato sono indicati in intervalli di valori per motivi di riservatezza.

(219)

L'industria dell'Unione ha potuto aumentare il prezzo di vendita sul mercato libero del 9 % nel periodo in esame. L'aumento dei prezzi non è bastato tuttavia a compensare il parallelo aumento dei costi registrato nel periodo. Come spiegato al considerando 189, l'industria dell'Unione vende sulla base di contratti della durata di uno / due anni con prezzi fissi per tutta la durata del contratto. A ciò si aggiungono le conseguenze della pandemia di COVID-19 e il relativo impatto sul mercato, che non è stato possibile prevedere.

(220)

Dall'inchiesta è emerso che i prezzi hanno potuto essere adeguati, in una certa misura, in funzione dell'evoluzione dei costi. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo unitario di vendita nel mercato libero è stato tuttavia inferiore del 12 % rispetto al costo unitario di produzione.

5.5.3.2.   Costo del lavoro

(221)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'industria dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)

73 799

75 871

69 631

77 009

Indice

100

103

94

104

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(222)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato delle lievi oscillazioni, evidenziando un aumento generale del 4 %.

5.5.3.3.   Scorte

(223)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Giacenze finali (in tonnellate)

288 326

234 287

236 113

294 404

Indice

100

81

82

102

Scorte finali in percentuale della produzione

11,8

10,0

11,7

12,6

Indice

100

85

99

107

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(224)

La tabella 11 evidenzia che le scorte di lamiere pesanti tra il 2018 e il 2019 sono diminuite quasi del 20 %, nel 2020 sono rimaste stabili e nel 2021 sono tornate a crescere ai livelli del 2018, attestandosi intorno al 12 % della produzione totale. Le scorte sono considerate un importante indicatore di pregiudizio per l'industria, dal momento che il prodotto simile è generalmente prodotto dall'industria dell'Unione sulla base di ordini specifici degli utilizzatori.

5.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(225)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell'inchiesta di riesame (2021)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-5,7

-7,6

-11,0

-3,4

Indice

- 100

- 134

- 194

-59

Flusso di cassa (in EUR)

-49 630 826

-39 006 682

- 117 031 312

-66 865 341

Indice

- 100

-79

- 236

- 135

Investimenti (in EUR)

96 993 957

107 862 764

81 821 894

41 298 553

Indice

100

111

84

43

Utile sul capitale investito (in %)

-10,5

-15,9

-20,0

-5,4

Indice

- 100

- 151

- 190

-51

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(226)

La Commissione ha calcolato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo la perdita netta, al lordo delle imposte, sulle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, segnatamente le vendite nel mercato libero, in percentuale del fatturato di tali vendite. Come previsto, il livello più basso di redditività, ossia -11 %, è stato toccato nel 2020 nel pieno della pandemia. Nel periodo dell'inchiesta di riesame, pur restando negativa, la redditività ha registrato una ripresa. Tale risultato ha potuto essere conseguito in quanto in quel periodo i prezzi sono aumentati del 9 % rispetto al 2018 ed è stato possibile ridurre alcuni costi, come il costo totale del lavoro.

(227)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa è rimasto negativo e ha segnato un netto peggioramento in particolare nel 2020. Nel periodo dell'inchiesta di riesame ha registrato una lieve ripresa, ma è rimasto ampiamente negativo.

(228)

La flessione economica, l'aumento della maggior parte dei costi di produzione e le perdite subite dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame hanno avuto gravi conseguenze sul livello degli investimenti che, a partire dal 2020, hanno dovuto essere sistematicamente e drasticamente ridotti. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello degli investimenti è risultato più che dimezzato rispetto al livello del 2018.

(229)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come gli altri indicatori di prestazione, è rimasto negativo durante tutto il periodo in esame e non desta sorpresa il fatto che abbia raggiunto il livello più basso (-20 %) nel 2020. La ripresa del mercato, la riduzione delle perdite ma anche un ridotto livello degli investimenti nel periodo dell'inchiesta di riesame hanno determinato un lieve miglioramento del risultato che comunque rimane negativo.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(230)

Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono diminuite e sono rimaste al di sotto del livello minimo. Non è stato pertanto possibile trarre conclusioni significative sulla base del volume o del prezzo di quantità di importazioni così limitate.

(231)

Nel periodo in esame, in uno scenario di contrazione della domanda, anche il volume importato da altri paesi terzi ha registrato una diminuzione. Il prezzo medio all'importazione delle lamiere pesanti importate da tutti gli altri paesi terzi era del 2,5 % inferiore al livello del prezzo medio dell'industria dell'Unione. In tale periodo la quota di mercato detenuta da questi paesi è rimasta generalmente stabile.

(232)

Il periodo in esame comprende il 2020, l'anno in cui è iniziata la pandemia di COVID-19 che ha provocato una forte flessione economica generale nelle economie di tutto il mondo. In tale contesto l'inchiesta ha evidenziato che, in un mercato in contrazione, tutti gli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento negativo e/o sono rimasti negativi nel periodo in esame. La produzione è diminuita, le vendite sul mercato libero sono scese del 9 % e l'industria dell'Unione è stata costretta a tagliare il 14 % dei posti di lavoro. Sebbene sia stato possibile aumentare i prezzi delle vendite, tale aumento non è riuscito a coprire l'incremento dei costi di produzione; di conseguenza in tale periodo la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito sono rimasti ampiamente negativi.

(233)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si trovava in una condizione di forte vulnerabilità e ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha altresì concluso che, considerato il volume trascurabile di importazioni del prodotto in esame dalla Cina, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere stato causato dalle importazioni dalla Cina.

(234)

Primex ha affermato che la causa della condizione di fragilità dell'industria dell'Unione risiedeva nella contrazione della domanda e che non vi era alcun elemento di prova che attestasse l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dalla Cina e la condizione dei produttori dell'Unione. I produttori esportatori cinesi non potevano pertanto essere ritenuti responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(235)

È probabile che il calo dei consumi abbia influito sulla situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Si ricorda tuttavia che in un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza aperta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base occorre tenere conto di altri criteri, in particolare del rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A tale riguardo, la Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(236)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente concordava con le conclusioni della Commissione, affermando che l'istituzione delle misure antidumping ha portato a un miglioramento generale della situazione economica dell'industria dell'Unione rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, ma ha osservato che l'industria dell'Unione rimane in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.

(237)

Nelle sue osservazioni CISA ha affermato che in questo caso è fondamentale il fatto che la Commissione abbia riconosciuto che il presunto pregiudizio continuo subito dall'industria dell'Unione non sia stato causato dalle importazioni cinesi.

(238)

Tuttavia, CISA ha anche contestato l'accertamento del pregiudizio effettuato dalla Commissione, sostenendo che non soddisfa i requisiti di obiettività e prove concrete di cui all'articolo 3.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. A sostegno di tale affermazione CISA ha commentato la scelta del periodo in esame, l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione e l'andamento dei prezzi delle importazioni.

(239)

Per quanto riguarda il periodo in esame, CISA ha fatto riferimento all'interpretazione del criterio dell'«esame obiettivo» da parte dell'organo d'appello dell'OMC, il quale ha affermato nella sua relazione (72) che «le autorità incaricate dell'inchiesta non sono autorizzate a condurre la loro inchiesta in modo tale da rendere più probabile che, a seguito del processo di accertamento dei fatti o di valutazione, sia determinato che l'industria nazionale subisce un pregiudizio». Inoltre, CISA ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, che stabilisce che il periodo dell'inchiesta serve, tra l'altro, «ai fini di una conclusione rappresentativa». CISA ha ritenuto che, a causa degli effetti della COVID-19 nel 2020 e nel 2021 sull'economia in generale e sull'industria siderurgica in particolare, il periodo preso in esame dalla Commissione (dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2021) non fosse rappresentativo e che la Commissione avrebbe dovuto includere nel periodo in esame almeno i due anni precedenti e il periodo successivo al PI.

(240)

Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici dell'industria dell'Unione, CISA ha ribadito le opinioni espresse nelle sue osservazioni sull'apertura. In particolare, CISA si è concentrata sul calo del consumo di lamiere pesanti nell'Unione e ha sostenuto che gli indicatori dell'industria dell'Unione dovrebbero essere analizzati in relazione a tale flessione. CISA ha sostenuto che tale approccio avrebbe portato alla conclusione che l'industria dell'Unione è sana. Inoltre CISA ha sottolineato che qualsiasi sviluppo negativo di tali indicatori non poteva essere attribuito alle importazioni cinesi.

(241)

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, CISA ha osservato che i prezzi delle importazioni dalla Cina erano superiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame e che i prezzi delle importazioni dalla Cina tra il 2019 e il 2021 erano superiori ai prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, che erano costantemente inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Secondo CISA, ciò ha fornito elementi di prova prima facie dell'undercutting e delle vendite sottocosto da parte degli attuali esportatori, nonché ulteriori elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina non è giustificato, contrariamente alle conclusioni della Commissione.

(242)

Come indicato al considerando 233, il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Contrariamente alle osservazioni di CISA, la causa del pregiudizio non è una questione cruciale nel caso di specie. Inoltre, l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio ha dimostrato che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tale situazione è illustrata nei considerando da 249 a 263. Sono pertanto inapplicabili le affermazioni di CISA relative alla constatazione di un pregiudizio notevole.

(243)

In ogni caso e per ragioni di completezza, per i motivi illustrati nei considerando seguenti, la Commissione ha anche espresso disaccordo con le affermazioni di CISA secondo cui la determinazione del pregiudizio non soddisfaceva i requisiti di obiettività e prove concrete. Essa ha inoltre contestato le argomentazioni presentate da CISA a sostegno di tali affermazioni.

(244)

Per quanto riguarda la scelta del periodo in esame, come ammesso da CISA, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale. In questo caso essa ha seguito la sua normale prassi, che consiste nel selezionare un periodo che comprende il periodo dell'inchiesta (selezionato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base) e tre anni interi prima di tale periodo. Qualsiasi insinuazione che il periodo in esame sia stato selezionato in modo tale da rendere più probabile l'accertamento di un pregiudizio è pertanto del tutto infondata e deve essere respinta. Per quanto riguarda la rappresentatività, un periodo di quattro anni interi sarebbe considerato di norma sufficientemente rappresentativo. È normale che le condizioni di mercato varino nell'arco di tale periodo e includano fasi di rallentamento economico, siano essi parte di un ciclo economico o causati da sviluppi imprevisti, come la pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre sottolineato che le condizioni di mercato, compreso il calo del consumo, sono state debitamente prese in considerazione nella sua valutazione, che ha concluso che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni dalla Cina.

(245)

Per quanto riguarda l'interpretazione dei principali indicatori macroeconomici, la Commissione ha osservato che nulla nel regolamento di base suggerisce che la situazione economica dell'industria dell'Unione debba essere valutata solo in relazione al consumo e ad altre condizioni di mercato. Il regolamento di base prevede invece che si tenga conto della contrazione della domanda e dei cambiamenti nei modelli di consumo per la valutazione del nesso di causalità. Come spiegato in precedenza, tale requisito è stato pienamente soddisfatto dall'analisi della Commissione.

(246)

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi delle importazioni, la Commissione ha osservato che il confronto tra volumi e prezzi delle importazioni dalla Cina e volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi non è rilevante ai fini della determinazione del pregiudizio in sé, ma potrebbe essere pertinente solo per valutare l'esistenza di un nesso di causalità.

(247)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la sua conclusione sul pregiudizio, osservando che in ogni caso l'analisi dell'esistenza di un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame è distinta dalla determinazione positiva del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale conclusione si basa su un'analisi previsionale di vari fattori come illustrato nei considerando da 250 a 260.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO INIZIALMENTE CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI DALLA CINA

(248)

La Commissione ha concluso, al considerando 233, che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 216, l'impatto negativo delle precedenti pratiche di dumping non può essere sottovalutato e la Commissione ha ritenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rilevato durante il periodo dell'inchiesta di riesame non possa essere stato causato dalle importazioni dalla RPC a causa del loro volume limitato. Come illustrato ai considerando 185 e 230, nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta inferiore al livello minimo, vale a dire al di sotto dell'1 % dei consumi. La Commissione ha pertanto valutato, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure antidumping.

(249)

A tal fine, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione. Sono stati inoltre esaminati i possibili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping, nonché il relativo impatto sull'industria dell'Unione.

(250)

Si rammenta che nel periodo dell'inchiesta iniziale la presenza degli esportatori cinesi nell'Unione era in crescita e rappresentava una quota di mercato del 14,4 %. Questo dato dimostra il particolare interesse nutrito da questi esportatori per il mercato dell'Unione. Come illustrato al considerando 170, in considerazione della capacità inutilizzata nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori esportatori cinesi e dell'esistenza di misure antidumping in altri paesi che limitano le possibilità di esportazione verso tali mercati, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento significativo delle esportazioni di lamiera pesante dalla RPC nell'Unione.

(251)

Per quanto riguarda i livelli dei prezzi ai quali tali importazioni entrerebbero nell'Unione, il richiedente ha fornito stime basate sui dati riguardanti i prezzi di S&P Global Platts, un analista di mercato indipendente del settore dell'acciaio. Tali dati comprendevano i prezzi delle esportazioni (FOB) dalla RPC (Shanghai), i prezzi praticati dall'industria dell'Unione (EXW) in Europa settentrionale e meridionale, come pure i prezzi delle importazioni (CIF) in un porto dell'Europa meridionale. I prezzi delle esportazioni dalla Cina si riferiscono al grado strutturale di base Q355 mentre il resto dei prezzi si riferisce al grado comparabile S235 JR. I dati hanno evidenziato che nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi all'esportazione dalla RPC sono stati generalmente molto inferiori rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale e meridionale e ai prezzi delle importazioni in un porto dell'Europa meridionale. In particolare, per gli ultimi tre mesi per cui erano disponibili i dati, vale a dire agosto, settembre e ottobre 2022, il richiedente ha calcolato i prezzi delle esportazioni dalla RPC (adeguati per tenere conto dei costi di trasporto da Shanghai ad Anversa) a un livello inferiore del 39 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa settentrionale, del 29 % rispetto a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione nell'Europa meridionale e del 20 % rispetto ai prezzi all'importazione nell'Europa meridionale. Il richiedente ha pertanto stimato che, se dovessero essere mantenuti i volumi delle vendite, un volume ingente di esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione potrebbe provocare una diminuzione dei prezzi sul mercato dell'UE pari almeno al 20-29 %.

(252)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che un sensibile aumento delle importazioni dalla RPC aumenterebbe la pressione esercitata sui prezzi dell'Unione, che si trovano già a livelli di perdita. Considerata la condizione di vulnerabilità dell'industria dell'Unione, questa combinazione comporterebbe perdite sostanziali in termini di vendite, quota di mercato e redditività, facendo peggiorare ulteriormente la situazione e, in ultima analisi, mettendone in discussione la sostenibilità.

(253)

CISA ha avanzato diverse argomentazioni riguardanti il rischio di reiterazione del pregiudizio. In primo luogo, è stato affermato che le lamiere pesanti godono già della protezione garantita dalle misure di salvaguardia dell'UE e che tali misure, da sole, riducono notevolmente il rischio di reiterazione dal pregiudizio. CISA ha perciò invitato la Commissione a tenere conto di tale duplice protezione nella valutazione dell'attuale riesame.

(254)

A tal proposito, è opportuno ricordare due principi di base. In primo luogo, sebbene sia le misure antidumping che quelle di salvaguardia siano volte a eliminare il pregiudizio, le prime non sono stabilite per sostituire le seconde. In secondo luogo, nella fattispecie non sussiste nessuna duplice protezione per l'industria dell'Unione. Come indicato da CISA, le misure di salvaguardia sono state fissate al 25 %, mentre i dazi antidumping sulle lamiere pesanti erano più elevati e sono stati fissati a un livello compreso tra il 65,1 % e il 73,7 %. Come chiaramente indicato nell'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia, in caso di pagamento delle misure di salvaguardia sulle lamiere pesanti, sarebbe applicata solo una frazione del dazio antidumping. Tali misure non sono pertanto cumulative e quindi non sussiste alcuna doppia protezione.

(255)

In secondo luogo, l'allegato 2.6 del regolamento di salvaguardia dimostra che le misure di salvaguardia non sono stabilite per fare in modo che le lamiere pesanti siano importate dalla Cina al livello non pregiudizievole pertinente stabilito nell'inchiesta antidumping iniziale. Per raggiungere tale livello si dovrebbe applicare un dazio addizionale almeno del 40,1 %. Inoltre, come riportato ai considerando 79 e 80, la Commissione ha osservato che il contingente complessivo previsto dalle misure di salvaguardia è consistente e pertanto non sarebbe in grado di limitare in modo significativo l'ingresso nel mercato dell'Unione delle importazioni dalla Cina a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza dei dazi antidumping.

(256)

Sulla base di tali considerazioni, sono respinte le argomentazioni secondo cui l'industria dell'Unione godrebbe di una doppia protezione e le misure di salvaguardia impedirebbero la reiterazione del pregiudizio.

(257)

CISA e Primex hanno inoltre affermato che il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che, a partire da agosto 2021, alcuni prodotti d'acciaio, comprese le lamiere pesanti, non possono più usufruire dei rimborsi dell'IVA sulle esportazioni e che, di conseguenza, la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile in caso di scadenza delle misure.

(258)

Come indicato al considerando 166, CISA e Primex non hanno avanzato alcuna argomentazione sul possibile effetto della cancellazione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni sul prezzo all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ritenuto che, considerata la loro necessità di utilizzare la capacità inutilizzata, la soppressione del rimborso dell'IVA sulle esportazioni non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping. Pertanto, non è stata comprovata l'argomentazione secondo cui, grazie a tale soppressione, non vi sarebbe alcun rischio di reiterazione del pregiudizio.

(259)

Su tale base si è pervenuti alla conclusione che l'assenza di misure con ogni probabilità produrrebbe un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(260)

Nelle sue osservazioni dopo la divulgazione il richiedente ha concordato con la conclusione della Commissione, dichiarando che l'assenza di misure produrrebbe con ogni probabilità un sensibile aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli e sussisterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(261)

Per contro, nelle sue osservazioni CISA ha ribadito che le importazioni di lamiere pesanti dalla Cina erano già trascurabili e che l'annullamento del rimborso dell'IVA all'esportazione le avrebbe scoraggiato ulteriormente. Secondo CISA, l'unica conclusione che si può ragionevolmente trarre sarebbe che un presunto pregiudizio o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione non possono essere causati dalle importazioni dalla Cina.

(262)

La Commissione ha ritenuto che nel contesto della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio la questione pertinente non fosse l'effetto dell'annullamento del rimborso IVA all'esportazione mentre le misure sono in vigore, ma il suo effetto sul mercato dell'Unione per le lamiere pesanti e sull'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha osservato che CISA non ha quantificato gli effetti di tale annullamento sul possibile volume e il prezzo all'esportazione che sarebbe praticato sul mercato dell'Unione per questi prodotti cinesi. Inoltre, non ha fornito alcuna argomentazione contro la conclusione secondo cui l'annullamento del rimborso IVA all'esportazione non impedirebbe ai produttori cinesi di invadere il mercato dell'Unione con esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto mantenuto la conclusione di cui al considerando 259 sul rischio di reiterazione del pregiudizio.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(263)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori.

(264)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(265)

L'industria dell'Unione è presente in diversi Stati membri, tra cui Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Repubblica ceca, Polonia e Austria e, come indicato al considerando 212, e nell'ambito delle lastre pesanti nel periodo dell'inchiesta di riesame occupava direttamente più di 16 000 persone.

(266)

Dall'inchiesta è emerso che nel corso del periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC, l'industria dell'Unione è rimasta in perdita e ha registrato perdite in termini di volume della produzione e delle vendite nel mercato dell'Unione. Come spiegato sopra, in caso di scadenza delle misure esiste un forte rischio che le importazioni cinesi riprendano in volumi elevati a prezzi di dumping. Ciò potrebbe portare a un deterioramento della condizione già vulnerabile dell'industria dell'Unione, che potrebbe mettere in discussione la sostenibilità della produzione di lamiere pesanti, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti alternative di approvvigionamento nell'Unione.

(267)

È nell'interesse dell'Unione che il mercato sia governato da condizioni di concorrenza eque ed effettive. In caso di mantenimento delle misure, si prevede che con la ripresa post-pandemia del mercato, l'industria dell'Unione sia in grado di aumentare i prezzi, il volume della produzione e delle vendite e l'occupazione, nonché di tornare gradualmente in attivo.

(268)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(269)

Nessuno degli importatori o degli operatori commerciali indipendenti ha risposto al pertinente questionario della Commissione.

(270)

Primex, un importatore di lamiere pesanti, si è opposto alla proroga delle misure, ha presentato osservazioni in merito all'apertura, ma non si è espresso riguardo all'interesse degli operatori commerciali e degli operatori indipendenti.

(271)

Nell'inchiesta iniziale si è giunti alla conclusione che l'istituzione di misure non avrebbe avuto effetti negativi di rilievo sull'interesse degli importatori dell'Unione. Ciò in ragione del fatto che le lamiere pesanti rappresentavano non più del 20 % dell'attività degli importatori che avevano collaborato, e che la maggior parte degli importatori trattava materiali provenienti da più fonti, tra cui l'industria dell'Unione.

(272)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha concluso che è improbabile che, in caso di mantenimento delle misure, l'impatto sugli importatori e sugli operatori commerciali indipendenti sia significativo.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(273)

Tre utilizzatori hanno collaborato all'inchiesta e hanno risposto, almeno in parte, al questionario della Commissione. Europipe GmbH («Europipe») si è dichiarata a favore del mantenimento delle misure. Si tratta tuttavia di un utilizzatore di proprietà di due produttori dell'Unione e la sua posizione non può essere considerata rappresentativa dell'interesse degli utilizzatori.

(274)

Gli altri due utilizzatori, Vestas Wind Systems A/S («Vestas») e Astilleros Gondán S.A. («Gondán») hanno dichiarato di essere contrari al mantenimento delle misure.

(275)

Vestas, che si occupa di costruzione di turbine eoliche, ha affermato che il prodotto oggetto del riesame costituisce una quota significativa del costo dei suoi prodotti finali. Sebbene abbia dichiarato di essersi approvvigionato, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, di lamiere pesanti provenienti esclusivamente dall'industria dell'Unione, questo utilizzatore ha affermato che il mantenimento delle misure inciderebbe negativamente sulle sue attività. Si è tuttavia rifiutato di fornire informazioni che sarebbero state utili per verificare tale argomentazione.

(276)

Al fine di valutare il possibile effetto che la proroga delle misure potrebbe avere sull'utilizzatore in questione e, più in generale, sul settore delle installazioni eoliche, la Commissione ha consultato anche una relazione di WindEurope (73), dalla quale emerge che, nonostante la difficile situazione economica citata al considerando 178, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020 il settore delle installazioni eoliche è stato in forte crescita (+22 %) e ha continuato a crescere nel periodo dell'inchiesta (+17 %). Le previsioni fino al 2026 indicano che questo settore continuerà a crescere in modo significativo.

(277)

Anche Gondán, che opera nel settore delle costruzioni navali, ha affermato di avere acquistato esclusivamente dall'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il costo del prodotto oggetto del riesame rappresentava meno del 5 % dell'intero costo dei rispettivi prodotti finali.

(278)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame il consumo di lamiera pesante dei due utilizzatori contrari rappresentava, complessivamente, molto meno del 10 % del consumo totale del mercato libero dell'Unione.

(279)

Alla luce di quanto esposto, non vi è alcun elemento di prova che indichi che l'eventuale mantenimento delle misure inciderebbe in modo significativo o sproporzionato sulle attività di tali utilizzatori.

(280)

Vestas, CISA e Primex hanno affermato che il mantenimento delle misure antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in considerazione in particolare delle conseguenze della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 sull'approvvigionamento di lamiere pesanti, e delle conseguenti sanzioni imposte su Russia e Bielorussia. Secondo le suddette parti, tali sviluppi hanno determinato la cessazione delle importazioni di lamiere pesanti originarie della Russia e della Bielorussia nonché una significativa riduzione delle importazioni dall'Ucraina, e si prevede che entrambe le situazioni perdureranno. Secondo Vestas e Primex, anche la capacità produttiva dei produttori dell'Unione sarebbe limitata, a causa delle presunte difficoltà di approvvigionamento di laminati di acciaio o di altri fattori produttivi come pellet di minerale di ferro, carbone da coke, cascami e metalli leganti. In considerazione della diminuzione delle importazioni dai suddetti paesi, CISA e Primex hanno affermato che le importazioni originarie della Cina potrebbero sostituire gli approvvigionamenti mancanti.

(281)

La Commissione ha riconosciuto che, a partire da febbraio 2022, la guerra in Ucraina ha determinato una notevole diminuzione delle importazioni da Russia e Ucraina e che nulla lascia supporre che questa situazione possa cambiare nel prossimo futuro. Tuttavia, la Commissione ha osservato che le importazioni da Ucraina e Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni dall'India, dall'Indonesia e dalla Repubblica di Corea. Inoltre, come dimostrato al considerando 201, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata di circa 4 milioni di tonnellate e può far fronte a incrementi significativi della domanda, mentre le presunte carenze di materie prime non sono state dimostrate. La Commissione ha infine ricordato che lo scopo delle misure non è precludere il mercato alle importazioni cinesi, aggiungendo che agli esportatori cinesi è sempre stato consentito vendere le loro lamiere pesanti a un prezzo non pregiudizievole. Pertanto, le argomentazioni sulle carenze di approvvigionamento non potevano essere accolte.

(282)

In conclusione, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un'incidenza di rilievo sugli utilizzatori, in particolare tenendo conto della necessità di preservare la produzione di lamiera pesante nell'Unione.

7.4.   Altri fattori

(283)

Vestas ha affermato che, a causa delle limitazioni della capacità dell'industria dell'Unione, la domanda del settore eolico dell'Unione di lamiere pesanti, e in particolare di lamiere di acciaio di grandi dimensioni, non potrebbe essere soddisfatta in caso di mantenimento delle misure. Secondo Vestas, ciò inciderebbe anche sul processo di penetrazione dell'eolico nel mix energetico e, di conseguenza, sulla capacità dell'Unione di conseguire gli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2.

(284)

La Commissione ha osservato che Vestas non ha comprovato le presunte limitazioni della capacità per il tipo particolare di lamiere pesanti. Inoltre, come osservato al considerando 281, l'industria dell'Unione conserva una capacità inutilizzata che le consente di far fronte a incrementi significativi della domanda e la sua produzione è integrata dalle importazioni da paesi terzi. Non esistono pertanto elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure limiterebbe in modo sostanziale lo sviluppo del settore eolico.

(285)

Dall'inchiesta è inoltre emerso che l'industria dell'Unione ha piani ambiziosi di investimento per "rendere più ecologica" la produzione dell'acciaio, che comprendono anche una transizione dagli altiforni tradizionali ai forni elettrici ad arco. Si prevede che tali investimenti contribuiranno in modo significativo agli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di carbonio. Tuttavia, essi potranno concretizzarsi soltanto se l'industria dell'Unione potrà conseguire una redditività adeguata, il che presuppone il mantenimento delle misure.

(286)

In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nel complesso, il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente sugli obiettivi ambientali dell'Unione.

7.5.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(287)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

Osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni

(288)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, il richiedente ha espresso il suo accordo con le conclusioni della Commissione, affermando che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell'intero mercato dell'Unione, garantendo un approvvigionamento interno sicuro e stabile di lamiera pesante e consentendo la transizione in corso verso la produzione di acciaio verde e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(289)

Per contro, CISA ha sostenuto che le considerazioni relative all'interesse dell'Unione richiedono la scadenza delle misure in questione per i seguenti motivi: 1) il potenziale disavanzo delle importazioni a seguito dell'uscita de facto della Russia e dell'Ucraina dal mercato dell'UE e il mantenimento delle misure di salvaguardia dell'acciaio, 2) il proposto meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alla frontiera e 3) i rischi di recessione economica legati agli elevati tassi di inflazione nell'UE.

(290)

Per quanto riguarda il potenziale disavanzo delle importazioni, CISA ha ribadito che la cessazione delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina creerebbe una carenza di approvvigionamento. A sostegno della sua affermazione, essa ha presentato un articolo pertinente (74) pubblicato da un analista di mercato.

(291)

La Commissione ha osservato che le informazioni fornite da CISA confermano la conclusione secondo cui le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono state ampiamente sostituite da importazioni da altri paesi, tra cui India e Indonesia. Tenuto conto anche del fatto che CISA non ha fornito informazioni attendibili sull'evoluzione della domanda dell'Unione o sulla produzione di lamiere pesanti da parte dei produttori dell'Unione, si è ritenuto che le argomentazioni relative all'esistenza di un disavanzo non fossero comprovate e non potessero essere prese in considerazione.

(292)

Per quanto riguarda il meccanismo dell'UE di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), CISA ha affermato che se viene adottato e applicato conformemente al relativo accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio (75), esso imporrà costi aggiuntivi significativi e scoraggerà pertanto le importazioni di lamiere pesanti, in particolare quelle da Cina, India, Russia e Turchia.

(293)

Come riconosciuto da CISA stessa, il CBAM non ha avuto alcun effetto durante il periodo dell'inchiesta di riesame perché era ancora una proposta legislativa. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che l'obiettivo del meccanismo proposto è prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, incoraggiare una produzione industriale più pulita nei paesi terzi e garantire un prezzo equo del carbonio emesso durante la produzione di un numero limitato di prodotti ad alta intensità energetica che entrano nell'UE. Gli obiettivi perseguiti dal CBAM sono pertanto pienamente in linea con l'interesse dell'Unione a realizzare i suoi obiettivi ambientali. La Commissione ha inoltre ricordato che qualsiasi possibile impatto del CBAM sulle importazioni di lamiere pesanti dalla Cina, dall'India, dalla Russia e dalla Turchia dipenderebbe dal livello di decarbonizzazione nel processo di produzione di tali paesi, che non può ancora essere valutato in questa fase. A tale riguardo la Commissione procederà a un riesame dell'impatto del CBAM alla fine del periodo transitorio di attuazione (dicembre 2025) per adeguarne all'occorrenza l'applicazione prima della piena entrata in vigore del sistema definitivo nel gennaio 2026. Alla luce di queste considerazioni, l'obiezione è stata respinta.

(294)

Per quanto riguarda l'inflazione, CISA ha sostenuto che alla luce dei livelli senza precedenti registrati nell'Unione nel 2022 l'aumento dei prezzi del prodotto in esame metterebbe a rischio la sostenibilità dei progetti infrastrutturali nonché la crescita del PIL negli Stati membri dell'UE.

(295)

La Commissione ha ricordato che l'obiettivo delle misure era quello di garantire condizioni di mercato eque nell'Unione e ha osservato che un contesto economico in cui il costo dei fattori produttivi aumenta significativamente, ma i produttori non sono autorizzati ad adeguare di conseguenza i loro prezzi a causa di importazioni oggetto di dumping, non favorirebbe la crescita economica e minaccerebbe la sostenibilità economica dell'industria.

(296)

La Commissione ha mantenuto la sua posizione che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure attuali sulle importazioni di lamiere pesanti originarie della RPC.

8.   ARGOMENTAZIONI SECONDO LE QUALI LE MISURE DOVREBBERO ESSERE SOSPESE

(297)

CISA ha affermato che si sono verificate le condizioni per la sospensione delle attuali misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, sottolineando che sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al suddetto articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. CISA ha asserito che vi è stata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il persistere o il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. A tale riguardo, CISA ha fatto riferimento alle aspettative di crescita dell'industria a valle dell'Unione e alle crescenti carenze nel mercato dell'Unione, alla prevista ripresa economica nel periodo post-COVID, agli aumenti del prezzo del prodotto in esame, alla prevista diminuzione del volume delle importazioni da Russia e Ucraina e alla decisione di esecuzione di sospendere i dazi antidumping definitivi istituiti sui prodotti laminati piatti di alluminio della RPC.

(298)

La Commissione ha respinto l'argomentazione di CISA, in quanto non suffragata da elementi di prova. CISA non ha presentato alcuna informazione al fine di dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base erano soddisfatte e che le misure antidumping dovrebbero essere sospese.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(299)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di reiterazione del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle lamiere pesanti della Repubblica popolare cinese.

(300)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(301)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(302)

Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(303)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non andrebbero assoggettate a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(304)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (76). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(305)

Un esportatore o produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo che è stato utilizzato per stabilire il livello del dazio attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta, a condizione che siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione.

(306)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.

(307)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (77), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(308)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (78), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (79) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'istituzione della misura di salvaguardia.

(309)

Vale a dire che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(310)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, e 7225990045) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1  %

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.

65,1  %

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.

73,7  %

C145

Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato

70,6  %

 

Tutte le altre società

73,7  %

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5.   Salvo indicazioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 2 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

(5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 209 del 2.6.2021, pag. 24).

(6)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU C 89 del 25.2.2022, pag. 3).

(7)  Cfr. sentenze dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punti 98 e 99.

(8)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 92.

(9)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04 RENV, ECLI:EU:T:2016:740, punto 94.

(10)  Fonte: richiesta (t22.001107), pag. 7 e https://www.argusmedia.com/en/news/2021033-brazil-renews-antidumping-duties-on-plate-imports

(11)  Codici merci a 10 cifre.

(12)  Cfr. articolo LXIV, sezione 2 del quattordicesimo piano quinquennale.

(13)  Cfr. sezione VIII del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2583

(15)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(16)  https://www.crugroup.com CRU International Limited, Steel Plate Market Outlook (novembre 2021).

(17)  https://www.metalsconsultinginternational.com Fonte: James F. King (Metals Consulting International Limited).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 5).

(19)  FMI, World Economic Outlook, 19 (ottobre 2022) https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WEO/2022/October/English/text.ashx (consultato il 5 dicembre 2022).

(20)  OCSE, Steel Market Developments, Q2 2022, 70 (2022) https://www.oecd.org/industry/ind/steel-marketdevelopments-Q2-2022.pdf (consultato il 5 dicembre 2022).

(21)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici" a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).

(23)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(24)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

(25)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

(26)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118.

(27)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue pretese di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(28)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

(29)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133.

(30)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

(31)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145.

(32)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20. 12. 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en

(33)  Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «China's status as a non-market economy», A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 196; «Non-Oriented Electrical Steel from the People's Republic of China: Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order», 85 Fed. Reg. 11339 (27 febbraio 2020); «Countervailing Duty Investigation of Certain Corrosion-Resistant Steel Products from the People's Republic of China: Final Affirmative Determination», 81 Fed. Reg. 35308 (2 giugno 2016).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635; regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan n (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

(35)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 21 novembre 2022).

(36)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(37)  Cfr. sezione II, sottosezione 1 del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria dei cascami dell'acciaio.

(38)  Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria siderurgica, Capitolo I, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(39)  Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all'indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(40)  Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dell'assetto dell'industria siderurgica (2019-2025), disponibile all'indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(41)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell'industria siderurgica, Sintesi disponibile all'indirizzo: http://www.cbmf.org/cbmf/xgxy/gt79/7120947/index.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(42)  Piano d'azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica per il 2020, disponibile all'indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 5 dicembre 2022).

(43)  Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell'industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l'ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(44)  Piano d'azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico: «Promuovere le fusioni e il risanamento delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell'acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all'indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

(45)  Cfr. sito internet del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consultato il 21 novembre 2022).

(46)  Cfr. sito internet della società, disponibile all'indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 21 novembre 2022).

(47)  Cfr.: http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-07-23/0a6a300e05b3e89e7da1fccf2b1c8e77.html (consultato il 21 novembre 2022).

(48)  Cfr.: http://www.ansteel.cn/news/xinwenzixun/2021-04-06/19759181c95ff4e85e2b378a1369fb17.html (consultato il 21 novembre 2022).

(49)  Cfr. sito web del gruppo, disponibile all'indirizzo: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consultato il 21 novembre 2022).

(50)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(51)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 7 settembre 2022).

(52)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

(53)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

(54)  Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1+3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all'indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 23 novembre 2022).

(55)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(56)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(57)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(58)  https://sideraconsult.com/gerdau-initiates-production-of-heavy-plates/

(59)  Questi paesi sono elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(*1)  I valori di riferimento per le materie prime differiscono lievemente da quelli nella nota, a causa di un errore materiale (nella nota i valori di riferimento sono stati erroneamente calcolati sulla base del volume delle importazioni soltanto per il primo trimestre del 2021 anziché per tutto il 2021).

(60)  Regolamento (UE) 2015/755. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(61)  https://www.ilo.org/ilostat

(62)  https://www.cemig.com.br/

(63)  http://www.gasmig.com.br

(64)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11).

(65)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58.

(66)  https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-4.434-de-1-de-outubro-de-2019-219471875

(67)  Cfr. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/28/content_5603588.htm e http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/29/content_5628266.htm, entrambi solo in lingua cinese.

(68)  http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search

(69)  https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0014/submission/882d267b-8cbc-48bd-bceb-059a615a0779/

(70)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2022, pag. 1).

(71)  Cfr. ad esempio, i vari gradi di acciaio per utensili non legato descritti nell'allegato C della norma EN ISO 4957.

(72)  Relazione dell'organo d'appello, Stati Uniti — Anti Dumping Measures on Certain Hot Rolled Steel Products from Japan, DS 184, punto 193.

(73)  https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/

(74)  European steel plate market: Effects from Russia’s war in Ukraine one year on - Fastmarkets (https://www.fastmarkets.com/insights/european-steel-plate-market-one-year-russias-war-in-ukraine) (consultato il 21 marzo 2023).

(75)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7719

(76)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(77)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(78)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(79)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Nome

Città

Codice addizionale TARIC

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

Baotou, Inner Mongolia

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd

Xinyu, Jiangxi

C148