ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
8 maggio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione, del 3 maggio 2023, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC ( 1 )

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/924 del Consiglio, del 24 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE ( 1 )

7

 

*

Decisione (UE) 2023/925 del Consiglio, del 24 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA) ( 1 )

13

 

*

Decisione (UE) 2023/926 del Consiglio, del 24 aprile 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA) ( 1 )

22

 

*

Decisione (PESC) 2023/927 del Consiglio, del 5 maggio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

27

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo tra L’unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, del 16 marzo 2023, in merito all’adozione del suo regolamento interno [2023/928]

32

 

*

Decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, del 16 marzo 2023, sulla proroga dell'accordo [2023/929]

36

 

*

Decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione Commercio, del 24 aprile 2023, che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2023/930]

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2023

che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») ha presentato un fascicolo (2) a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «fascicolo conforme all’allegato XV»), il quale dimostra che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo. Nel fascicolo conforme all’allegato XV l’Agenzia ha proposto di limitare l’immissione sul mercato o l’uso di piombo negli articoli prodotti a partire dal PVC se la concentrazione di piombo è pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione proposto dovrebbe garantire che l’aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compoundizzazione del PVC non possa più avere luogo nell’Unione. L’Agenzia ha inoltre incluso nel fascicolo conforme all’allegato XV una serie di deroghe alla restrizione proposta, in particolare per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il termine «recuperato» è utilizzato in linea con la definizione di «recupero di materia» di cui all’articolo 3, punto 15 bis, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini (4).

(3)

Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante la compoundizzazione e la produzione di articoli. Lo proteggono anche dalla fotodegradazione. L’industria dell’Unione ha volontariamente eliminato in modo graduale l’uso degli stabilizzanti al piombo nella compoundizzazione del PVC e negli articoli in PVC e ha comunicato che tale processo si è concluso con esito positivo nel 2015 (5). Gli articoli in PVC contenenti piombo, in particolare i prodotti da costruzione, hanno una vita utile di lunga durata e restano in uso per periodi superiori a diversi decenni, al termine dei quali diventano rifiuti da smaltimento e possono essere riciclati, reintroducendo potenzialmente il piombo nei prodotti attraverso il PVC recuperato. Dal fascicolo conforme all’allegato XV risulta che nel 2016 il 90 % delle emissioni totali stimate di piombo a partire da articoli in PVC nell’Unione era riconducibile ad articoli in PVC importati, vista l’eliminazione graduale degli stabilizzanti al piombo nell’Unione.

(4)

Per facilitarne l’applicazione, la restrizione proposta dovrebbe applicarsi a qualsiasi presenza di piombo nel PVC, indipendentemente dalla funzione prevista.

(5)

Nel parere (6) adottato il 5 dicembre 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (di seguito «RAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dalla presenza di composti del piombo come stabilizzanti negli articoli in PVC, in termini di praticabilità, verificabilità ed efficacia nella riduzione di tali rischi.

(6)

Il RAC ha proposto di vietare l’uso di qualsiasi concentrazione di piombo negli articoli in PVC. Esso ha anche convenuto con l’Agenzia sulla necessità di prevedere una deroga per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il RAC ha tuttavia proposto di fissare limiti più elevati di contenuto di piombo per alcuni articoli contenenti PVC recuperato rigido e flessibile, rispettivamente al 2 % e all’1 % in peso. Tale proposta ha tenuto conto della stima secondo cui l’alternativa al riciclaggio di tali articoli, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti di PVC attraverso il conferimento in discarica e l’incenerimento, aumenterebbe le emissioni nell’ambiente e non ridurrebbe il rischio. I diversi limiti proposti tengono conto del tenore medio stimato di piombo nei rifiuti di PVC rigido e flessibile nel 2013, dell’incidenza prevista sui volumi di riciclaggio e del fatto che il rilascio di piombo dal PVC flessibile è notoriamente più elevato rispetto al rilascio dal PVC rigido. Si è tenuto debito conto del fatto che alcuni articoli hanno un elevato contenuto di PVC recuperato, che può raggiungere il 100 % in peso del PVC nel prodotto finito.

(7)

Nel parere (7) adottato il 15 marzo 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (di seguito «SEAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia, modificata dal RAC e dal SEAC, è, in termini di costi e benefici socioeconomici, la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati. Il SEAC è giunto a tale conclusione sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto delle proprietà del piombo come sostanza tossica senza soglia, dell’impatto sulla salute umana e dell’accessibilità economica dei costi associati alla limitazione proposta e ha considerato che esistono alternative adeguate ampiamente disponibili e già utilizzate nell’Unione. Ha inoltre preso in considerazione l’efficacia in termini di costi della restrizione. Infine, ha concluso che anche un impatto limitato sulla salute umana in termini di perdita del quoziente d’intelligenza sarebbe sufficiente per compensare i costi della restrizione.

(8)

Il SEAC ha convenuto con la proposta contenuta nel fascicolo conforme all’allegato XV per cui, in considerazione dell’evoluzione prevista, entro il periodo 2035-2040 la concentrazione di piombo nel PVC recuperato diminuirebbe in misura sufficiente da far rientrare gli articoli contenenti PVC recuperato nel limite generale proposto di concentrazione di piombo dello 0,1 %. Pertanto la deroga per taluni articoli in PVC contenenti PVC recuperato dovrebbe applicarsi per 15 anni dall’entrata in vigore della restrizione. Il SEAC ha inoltre convenuto che, per tenere conto dell’incertezza sulle future tendenze relative alla quantità di rifiuti di PVC destinati al riciclaggio e al loro tenore di piombo, detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro 10 anni dall’entrata in vigore della restrizione. In linea con l’obiettivo del piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (8), del 2015, di promuovere cicli di materiali atossici e preservare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, la Commissione ha ritenuto che detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro sette anni e mezzo dall’entrata in vigore della restrizione.

(9)

Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, che fa capo all’Agenzia, è stato consultato in merito alla restrizione proposta; il parere del forum è stato preso in considerazione e ha determinato una modifica della descrizione dell’ambito di applicazione della restrizione proposta e delle relative deroghe.

(10)

Il 26 aprile 2018 l’Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri definitivi del RAC e del SEAC.

(11)

Tenendo conto del fascicolo conforme all’allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC e considerando che il piombo presente negli articoli in PVC rappresenta un rischio inaccettabile per la salute umana, la Commissione ha proposto un progetto di regolamento della Commissione che limita l’uso di qualsiasi concentrazione di piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC e l’immissione sul mercato del piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC (di seguito «il progetto di regolamento»). Il 20 novembre 2019 tale progetto di regolamento ha ottenuto il parere favorevole del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(12)

Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 12 febbraio 2020 la plenaria del Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che solleva obiezioni al progetto di regolamento (9). Di conseguenza il progetto di regolamento non è stato adottato dalla Commissione.

(13)

Nella risoluzione il Parlamento ha chiesto alla Commissione di sopprimere le deroghe per il PVC recuperato, perché darebbero luogo al trasferimento del piombo in nuovi prodotti. Il Parlamento ha chiesto altresì la soppressione della deroga per i due pigmenti di piombo soggetti al regime di autorizzazione a norma del regolamento REACH. La Commissione è stata inoltre invitata a sopprimere i requisiti di marcatura proposti per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato perché ritenuti fuorvianti e tali da non rispecchiare il fatto che il PVC recuperato contiene quantità di piombo superiori a quelle presenti nel PVC di nuova produzione. Il Parlamento ha infine chiesto alla Commissione di ridurre il periodo di transizione proposto per l’applicazione delle disposizioni del regolamento.

(14)

La Commissione ha valutato attentamente la risoluzione del Parlamento e riconosce la necessità di rispondere ad alcune preoccupazioni. Essa ritiene inoltre che il piombo presente negli articoli in PVC continui a rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana, che occorre affrontare a livello dell’Unione. In tale contesto la Commissione ha deciso di modificare alcune disposizioni del progetto di regolamento per tenere conto delle argomentazioni presentate dal Parlamento e di nuovi dati pertinenti fatti pervenire dall’Agenzia e dai portatori di interessi.

(15)

In particolare, la Commissione ritiene che debbano essere incentivate le tecnologie di riciclaggio pulite che consentono di eliminare dai rifiuti di PVC le sostanze preoccupanti preesistenti, compreso il piombo. Le attuali tecnologie di riciclaggio possono però ridurre le sostanze preesistenti ma non le eliminano completamente. È pertanto necessario fissare un limite di concentrazione dello 0,1 % di piombo in peso non solo per l’immissione sul mercato, ma anche per l’uso del piombo e dei suoi composti nel PVC, al fine di consentire sia l’immissione sul mercato di articoli contenenti meno dello 0,1 % di piombo in peso del materiale in PVC, sia il proseguimento dell’uso negli articoli in PVC contenenti piombo al di sotto di tale limite, come il materiale in PVC recuperato attraverso il riciclaggio chimico e la dissoluzione in solvente e contenente quantità molto ridotte di piombo.

(16)

Al fine di limitare il trasferimento di piombo nei nuovi prodotti, la deroga per gli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato dovrebbe essere soppressa dal progetto di regolamento. Agli operatori economici dovrebbe però essere concesso un periodo di 24 mesi per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(17)

La deroga proposta per determinati articoli contenenti PVC rigido recuperato dovrebbe tuttavia essere formulata in modo da conseguire un giusto equilibrio tra i benefici generali a lungo termine derivanti dall’uso circolare di tali materiali e le preoccupazioni generali a lungo termine per la salute connesse a tale materiale recuperato. Tenuto conto delle informazioni fornite dal settore industriale secondo cui la concentrazione media di piombo nel PVC rigido recuperato è inferiore all’1,5 % per via della pratica corrente di miscelare rifiuti pre- e post- consumo, il limite di concentrazione di piombo consentito nel PVC rigido recuperato dovrebbe essere ridotto dal 2 % all’1,5 % in peso. Per evitare l’eventuale lisciviazione del piombo e la formazione di polveri contenenti piombo, il PVC rigido recuperato presente in articoli oggetto di una deroga dovrebbe essere interamente racchiuso all’interno di uno strato di PVC di nuova produzione, di PVC recuperato o di altro materiale idoneo contenente meno dello 0,1 % di piombo in peso, a meno che l’articolo oggetto di una deroga sia inaccessibile durante l’uso normale. La Commissione conviene inoltre con il Parlamento sull’opportunità di conseguire più rapidamente i benefici di protezione della salute perseguiti con la restrizione. Di conseguenza, la durata della deroga dovrebbe essere ridotta da 15 a 10 anni. La deroga dovrebbe essere riesaminata al più tardi 5 anni dopo l’entrata in vigore della restrizione. Il riesame dovrebbe includere la verifica delle tendenze relative alla concentrazione di piombo nel PVC recuperato, della disponibilità di adeguate tecniche di decontaminazione e dell’impatto socioeconomico della soppressione della deroga, tenuto conto dei rischi per la salute umana e per l’ambiente.

(18)

Per limitare la presenza di piombo derivante da PVC rigido recuperato a determinati articoli noti, il PVC rigido recuperato da profili e fogli negli edifici e nelle opere di ingegneria civile e contenente più dello 0,1 % di piombo in peso del PVC dovrebbe essere utilizzato solo per produrre nuovi profili e fogli in PVC per le stesse applicazioni. In combinazione con adeguati obblighi di marcatura, ciò dovrebbe consentire di identificare i prodotti contenenti piombo e facilitare le attività di decontaminazione in futuro. Ciò dovrebbe anche promuovere la raccolta differenziata e il riciclaggio dei tubi in PVC (al momento raramente riciclati), in quanto i produttori di tubi che attualmente utilizzano PVC recuperato da profili e fogli per produrre nuovi tubi dovranno sostituirlo con una fonte alternativa di PVC. Tuttavia, al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per predisporre la raccolta e il riciclaggio dedicati dei rifiuti di PVC, riorganizzare le catene di approvvigionamento e, se necessario, reperire PVC recuperato non proveniente da profili e fogli, tale obbligo dovrebbe applicarsi dopo 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(19)

Ai fini dell’applicazione delle norme e per garantire che i professionisti e i consumatori siano adeguatamente informati dei possibili rischi, gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato dovrebbero recare un’apposita marcatura se contengono piombo in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Ciò dovrebbe inoltre facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti che contengono piombo.

(20)

Date le difficoltà nel determinare se il PVC presente negli articoli sia di recupero, i fornitori di articoli in PVC che beneficiano di deroghe connesse al contenuto di PVC recuperato dovrebbero essere in grado di dimostrare, presentando prove documentali, che tale materiale è stato oggetto di recupero. Nell’Unione i riciclatori dispongono di diversi sistemi di certificazione, tutti basati sulle specifiche tecniche della norma EN 15343:2007 (10), a sostegno delle dichiarazioni sulla tracciabilità del PVC recuperato. Data la mancanza di idonei mezzi pratici che consentano alle autorità preposte all’applicazione della legge di verificare le dichiarazioni in materia di recupero riguardanti il PVC recuperato negli articoli importati, tali dichiarazioni dovrebbero essere suffragate da una certificazione rilasciata da un organismo terzo indipendente.

(21)

La deroga specifica precedentemente proposta per i pigmenti di piombo «giallo di piombo sulfocromato» e «piombo cromato molibdato solfato rosso» dovrebbe essere soppressa dal progetto di regolamento. Alla luce della recente giurisprudenza (11) e dell’intenzione dell’Agenzia di presentare un fascicolo riguardante eventuali restrizioni a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione ai rischi derivanti dall’uso di questi due pigmenti di piombo, la Commissione ritiene che tale deroga non sia più necessaria.

(22)

Considerati i bassi rischi e la mancanza di alternative idonee, si dovrebbe stabilire una deroga per i separatori in PVC-SiO2 nelle batterie al piombo per un periodo di 10 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale si prevede che saranno disponibili alternative idonee.

(23)

Per evitare una doppia regolamentazione è opportuno prevedere una deroga per gli articoli già contemplati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o da altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano il tenore di piombo nel PVC.

(24)

Poiché l’industria dell’Unione non utilizza stabilizzanti al piombo nel PVC dal 2015, un periodo di 18 mesi è considerato sufficiente per consentire alla maggior parte degli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni, smaltire le scorte e comunicare le informazioni pertinenti sulla restrizione all’interno delle loro catene di approvvigionamento. La restrizione non dovrebbe inoltre applicarsi agli articoli in PVC già immessi sul mercato prima del termine del periodo in questione, in quanto ciò comporterebbe notevoli difficoltà di applicazione.

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/e70aee23-157b-b2a4-2cae-c42a1278072c (relazione); https://echa.europa.eu/documents/10162/cc1c37a8-22f9-7a7a-cb33-5c29edba7094 (allegato).

(3)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); parere scientifico sulla presenza di piombo negli alimenti. The EFSA Journal 2010; 8(4):1570.

(5)  Relazione intermedia di VinylPlus, 2017, pag. 14; cfr. https://vinylplus.eu/uploads/downloads/VinylPlus_Progress_Report_2017.pdf

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/86b00b9e-2852-d8d4-5fd7-be1e747ad7fa.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare», COM(2015) 614 final.

(9)  Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 febbraio 2020, sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti (GU C 294 del 23.7.2021, pag. 2).

(10)  Norma EN 15343: 2007 Materie plastiche - Riciclati di materie plastiche - Tracciabilità del riciclaggio delle materie plastiche e valutazione della conformità e del contenuto di prodotti riciclati, approvata dal Comitato europeo di normazione il 2 novembre 2007.

(11)  Commissione europea contro Regno di Svezia, causa C-389/19 P, ECLI:EU:C:2021:131.


ALLEGATO

Nell’allegato XVII, voce 63, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

 

«15.

Da non immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC.

16.

Il paragrafo 15 si applica con effetto dal 29 novembre 2024.

17.

A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio 2025.

18.

A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica ai seguenti articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all’1,5 % in peso del PVC rigido recuperato:

a)

profili e fogli per applicazioni esterne negli edifici e nelle opere di ingegneria civile, esclusi pavimenti e terrazze;

b)

profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;

c)

profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi);

d)

profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l’intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;

e)

tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso;

f)

raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili.

A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato dalle categorie di articoli di cui alle lettere da a) a d) è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli di una di tali categorie.

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: «Contiene ≥ 0,1 % di piombo». La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo.

I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano alle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge, su loro richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato.

Entro il 28 maggio 2028 la Commissione riesamina il presente paragrafo alla luce delle nuove informazioni scientifiche e, se del caso, lo modifica di conseguenza.

19.

A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica:

a)

ai separatori in PVC-SiO2 nelle batterie piombo-acido, fino al 28 maggio 2033;

b)

agli articoli di cui al paragrafo 1, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, e al paragrafo 7, conformemente ai paragrafi 8 e 10;

c)

agli articoli rientranti nell’ambito di applicazione:

i)

del regolamento (CE) n. 1935/2004,

ii)

della direttiva 2011/65/UE,

iii)

della direttiva 94/62/CE,

iv)

della direttiva 2009/48/CE.

20.

A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.».


DECISIONI

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/7


DECISIONE (UE) 2023/924 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifiche degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Il regolamento (UE) 2019/1009 abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

La deroga che consente agli Stati EFTA di limitare la commercializzazione dei concimi sui loro mercati a causa del tenore di cadmio è in vigore nell'accordo SEE sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo nel 1994. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE ai quali sono state concesse le stesse deroghe con riguardo al tenore di cadmio nei concimi, le circostanze di fatto che hanno reso necessaria tale deroga rimangono valide.

(9)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 2076/2004 (8), (CE) n. 162/2007 (9), (CE) n. 1107/2008 (10), (CE) n. 1020/2009 (11), (UE) n. 137/2011 (12), (UE) n. 223/2012 (13), (UE) n. 463/2013 (14), (UE) n. 1257/2014 (15), (UE) 2016/1618 (16), (UE) 2019/1102 (17), (UE) 2020/1666 (18) e (UE) 2021/862 (19), che sono integrati nell'accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)

La presente decisione prevede disposizioni relative alle questioni veterinarie. La normativa relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, parte 7.1 dell'accordo SEE, al punto 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"–

32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.".

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

nel capo XIV, il testo del punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, modificato da:

32021 R 1768: Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

gli Stati EFTA sono liberi di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione], fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali;

b)

all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere seguenti:

"q)

la legislazione fitosanitaria nazionale degli Stati EFTA;

r)

la legislazione nazionale sulle specie esotiche invasive degli Stati EFTA.";

c)

all'articolo 52, per gli Stati EFTA i termini "oppure, se successivo, del giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione]" sono inseriti dopo i termini "del 16 luglio 2022".";

2.

nel capitolo XIV, dopo il punto 5 (Decisione 2006/390/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:

"6.

32020 D 1178: Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14).

7.

32022 D 1184: Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42).

8.

32020 D 1205: Decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto degli atti seguenti:

1.

52021XC0407(04): Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1).";

3.

nel capitolo XV, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)

è aggiunto il trattino seguente:

"–

32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.";

ii)

gli adattamenti i) e j) sono rinominati adattamenti j) e k) rispettivamente;

iii)

dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente:

"i)

all'articolo 80, paragrafo 8, per gli Stati EFTA anziché "al 15 luglio 2019" leggasi "alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]".".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1009, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, del regolamento delegato (UE) 2021/1768, delle decisioni (UE) 2020/1178, (UE) 2020/1184 e (UE) 2020/1205 e della comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …,

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)  GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8.

(3)  GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14.

(4)  GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42.

(5)  GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7.

(6)  GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1.

(7)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(8)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25.

(9)  GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7.

(10)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 13.

(11)  GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7.

(12)  GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1.

(13)  GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12.

(14)  GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.

(15)  GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53.

(16)  GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.

(17)  GU L 175 del 28.6.2019, pag. 25.

(18)  GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3.

(19)  GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/13


DECISIONE (UE) 2023/925 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE (Regolamento AESA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dello stesso.

(3)

È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […] del …

che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1).

(2)

Le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("Agenzia") possono incidere sul livello di sicurezza dell’aviazione civile all'interno dello Spazio economico europeo.

(3)

È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1139 al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA alle attività dell'Agenzia.

(4)

Alcune disposizioni in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso derivano dagli annessi della convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), dalle procedure per i servizi di navigazione aerea (Procedures for Air Navigation Services – PANS) e dalle procedure regionali supplementari (SUPP) applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'ICAO e possono essere poco adatte o incompatibili con le disposizioni applicabili alla regione dell'Atlantico settentrionale (NAT) dell'ICAO. Se da un lato l'Islanda si è impegnata a rispettare e adempiere le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139, dall'altro la sua ubicazione nella regione NAT implica il rispetto e l'adempimento delle SUPP applicabili in tale regione. Le SUPP della regione NAT e il materiale di orientamento specifico per la regione NAT possono quindi essere considerati metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance – AMC) e materiale di orientamento (Guidance Material – GM) adatti per l'Islanda.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 7e (Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo X è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

2.

al punto 4zzr (Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVIII è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).".

Articolo 2

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il punto 64a (Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)

è aggiunto il trattino seguente:

"—

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

ii)

dopo l'adattamento c) è aggiunto l'adattamento seguente:

"d)

all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato.""

;

2.

ai punti 66a (Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio), 66n (Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66w (Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"—

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

3.

ai punti 66d (Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 66gc (Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

", modificato da:

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

4.

il punto 66za (Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)

è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).";

ii)

il testo dell'adattamento c) è sostituito dal testo seguente:

"all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato.""

;

5.

dopo il punto 66zab (Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"66zb.

32018 R 1139: Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente degli Stati EFTA, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti. L'Agenzia e l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente degli Stati EFTA, a seconda dei casi, collaborano e si scambiano informazioni, qualora sia necessario;

c)

nessuna disposizione del presente regolamento deve essere interpretata nel senso di un trasferimento all'Agenzia il potere di agire a nome degli Stati EFTA nell'ambito di accordi internazionali per scopi diversi dall'assistenza nell'esecuzione degli obblighi che incombono loro in conformità di tali accordi;

d)

i requisiti pertinenti in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea contenuti nel regolamento e nei relativi atti delegati e di esecuzione, derivanti dalle disposizioni applicabili alle regioni Europa (EUR) e/o Africa (AFI) dell'ICAO, non dovrebbero essere intesi come un requisito per l'Islanda, qualora l'Islanda si conformi alle procedure supplementari regionali dell'Atlantico settentrionale (NAT). Queste ultime possono essere considerate metodi accettabili di rispondenza (AMC) e materiale di orientamento (GM) per l'Islanda.

I riferimenti in materia di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea, contenuti nel regolamento o nei relativi atti delegati e di esecuzione, ad altri regolamenti dell'UE il cui ambito di applicazione geografico è limitato alle regioni EUR e/o AFI dell'ICAO non sono vincolanti per l'Islanda, a meno che tale paese non abbia espressamente dichiarato che tali regolamenti sono applicabili all'Islanda;

e)

qualora l'Islanda si conformi alle procedure supplementari regionali (SUPP) della NAT e/o al materiale di orientamento (GM) specifico per la regione NAT, l'uso di metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) e la successiva notifica degli stessi non sono richiesti;

f)

gli Stati EFTA partecipano al repertorio di informazioni istituito dall'Agenzia in cooperazione con la Commissione, l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 74;

g)

all'articolo 62:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 5, lettera a), dopo i termini "tali Stati membri" sono inseriti i termini "e uno Stato EFTA";

iii)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma del paragrafo 5 va letto come segue:

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del... [la presente decisione], gli Stati EFTA interessati notificano alla Commissione, all'Agenzia e all'Autorità di vigilanza EFTA la loro decisione sulla competenza congiunta e forniscono loro tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'accordo di cui alla lettera a) e le misure adottate per garantire che tali compiti siano svolti efficacemente conformemente alla lettera b). La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA cooperano per la valutazione della notifica.";

iv)

al terzo comma del paragrafo 5, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA", e dopo i termini "informa la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

v)

al paragrafo 9, dopo i termini "la Commissione," sono inseriti i termini "l'Autorità di vigilanza EFTA";

h)

all'articolo 66:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)

al paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";

i)

all'articolo 68:

i)

al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "l'Unione" sono inseriti i termini ", uno Stato EFTA o gli Stati EFTA";

ii)

al paragrafo 1, lettera c), dopo i termini "uno Stato membro" sono inseriti i termini ", uno Stato EFTA o gli Stati EFTA";

iii)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Ogniqualvolta l'Unione avvii consultazioni con un paese terzo al fine di concludere accordi relativi al riconoscimento di certificati o concluda siffatti accordi, gli Stati EFTA sono tenuti debitamente informati e l'Unione e i suoi Stati membri si adopereranno affinché sia offerta agli Stati EFTA la possibilità di aderire a tale accordo o sia proposto loro di concludere un accordo analogo con tale paese terzo. Gli Stati EFTA si adoperano a loro volta per concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli dell'Unione.";

j)

all'articolo 72:

i)

ai paragrafi 1 e 6, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"8.   Le informazioni o i dati provenienti dagli Stati EFTA e dall'Autorità di vigilanza EFTA dovrebbero beneficiare in qualsiasi momento di una protezione equivalente a quella garantita alle informazioni o ai dati provenienti dagli Stati membri dell'UE, dall'Agenzia e dalla Commissione."

;

k)

all'articolo 74, paragrafi da 1 a 7, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

l)

all'articolo 75 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   L'Agenzia assiste inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda le misure e i compiti di cui al presente articolo."

;

m)

all'articolo 76:

i)

al paragrafo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 4, terzo comma, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

n)

all'articolo 84:

i)

al paragrafo 1 è aggiunti il comma seguente:

"Il potere di infliggere sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento alla persona fisica o giuridica cui l'Agenzia ha rilasciato un certificato o che le ha reso una dichiarazione, a norma del presente regolamento, è conferito all'Autorità di vigilanza EFTA se tale persona fisica o giuridica ha il principale luogo di attività in uno Stato EFTA o, qualora non abbia un luogo principale di attività, se tale persona ha il suo luogo di residenza o di stabilimento in uno Stato EFTA.";

ii)

al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)

al paragrafo 5, dopo i termini "la Corte di giustizia" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, la Corte EFTA", e dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iv)

al paragrafo 6, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

o)

all'articolo 85, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'Agenzia assiste anche l'Autorità di vigilanza EFTA e le fornisce lo stesso sostegno, se tali misure e compiti rientrano fra le competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA in virtù dell'accordo EFTA. L'Agenzia riferisce all'Autorità di vigilanza EFTA in merito alle ispezioni e alle altre attività di monitoraggio condotte in uno Stato EFTA.";

p)

all'articolo 88:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)

al paragrafo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)

al paragrafo 3, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

q)

all'articolo 89, paragrafo 1, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "", l'Autorità di vigilanza EFTA";

r)

all'articolo 90, paragrafo 4, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA";

s)

all'articolo 93, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA";

t)

all'articolo 95 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea."

;

u)

all'articolo 96 è aggiunto quanto segue:

"Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.";

v)

all'articolo 99 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e, al suo interno, hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA, in qualità di osservatore, nomina un rappresentante e un supplente."

;

w)

all'articolo 106 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7.   I cittadini degli Stati EFTA possono essere nominati nella commissione di ricorso come membri o anche come presidenti. Nel redigere l'elenco delle persone di cui al paragrafo 1, la Commissione prende in considerazione anche le persone idonee di nazionalità degli Stati EFTA."

;

x)

all'articolo 114, paragrafo 3, dopo i termini "gli Stati membri" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA";

y)

all'articolo 119:

i)

al paragrafo 1, dopo i termini "detenuti dall'Agenzia." è inserita la frase seguente:

"Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.";

ii)

al paragrafo 3, dopo i termini "l'Unione" sono inserite le parole ", islandese e norvegese";

iii)

al paragrafo 5, dopo i termini "l'Unione" sono inserite le parole "o in islandese o norvegese";

z)

all'articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

"13.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."

;

za)

all'articolo 127 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al comitato istituito a norma del paragrafo 1 e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. L'Autorità di vigilanza EFTA partecipa in veste di osservatore ai lavori del comitato."

;

zb)

all'articolo 128, paragrafo 4, dopo i termini "ciascuno Stato membro" sono inseriti i termini "e Stato EFTA";

zc)

l'articolo 140, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.

zd)

ove opportuno e salvo altrimenti disposto, i suddetti adattamenti si applicano, mutatis mutandis, agli altri atti normativi dell'Unione che conferiscono poteri all'Agenzia e che sono stati integrati nell'accordo.".

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2018/1139 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/22


DECISIONE (UE) 2023/926 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2023.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/126 abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (2), che è incluso nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato in quell'ambito.

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 del protocollo 31, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), di seguito "l'Agenzia", istituita dal seguente atto dell'Unione:

32019 R 0126: Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

d)

I termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui all'articolo 12 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici.

e)

L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

f)

Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

g)

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

h)

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.

i)

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

j)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3) si applica anche, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/126, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58.

(2)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(*)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


Dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alla decisione n. .../...,

che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.


8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 123/27


DECISIONE (PESC) 2023/927 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2023

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Le forze armate ucraine contrastano da diversi anni l’aggressione russa con continue vittime militari e civili. L’aggressione russa si è drammaticamente intensificata nel febbraio 2022 a causa di un’invasione su vasta scala non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.

(3)

Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza mediante la fornitura di materiale militare. In risposta, dal 28 febbraio 2022 è stato fornito sostegno nell’ambito dell’EPF a norma delle decisioni (PESC) 2022/338 (2) e (PESC) 2022/339 (3) del Consiglio.

(4)

Durante il 24° vertice UE-Ucraina del 3 febbraio 2023, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro costante sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino, per tutto il tempo necessario, nella guerra di aggressione condotta dalla Russia. In occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio 2023, il presidente dell’Ucraina ha sottolineato l’urgente necessità di un ulteriore sostegno militare per l’Ucraina.

(5)

Il 2 marzo 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta dell’Ucraina affinché l’Unione assista le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm.

(6)

Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, in particolare per accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di un milione di munizioni di artiglieria per l’Ucraina, nell’ambito di uno sforzo congiunto, entro i prossimi dodici mesi e ha invitato ad attuare rapidamente tali tre linee di azione, che sono interconnesse e devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all’Ucraina e, se richiesti, missili. Relativamente alla terza linea di azione, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l’incremento delle capacità di produzione dell’industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell’Unione.

(7)

Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni di calibro 155 mm e, se richiesti, missili per l’Ucraina nel modo più rapido possibile prima del 30 settembre 2023 dall’industria europea della difesa (e dalla Norvegia) entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.

(8)

I termini e le condizioni di cui alla presente decisione sono pertinenti solo per le acquisizioni congiunte di cui al punto 3 della nota «Accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di munizioni per l’Ucraina», approvata dal Consiglio il 20 marzo 2023, e lasciano impregiudicati i termini e le condizioni di future decisioni o futuri regolamenti riguardanti l’industria europea della difesa.

(9)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti previsti dalla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF («norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. A titolo di deroga dall’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, e date le particolari circostanze, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta per munizioni e missili da finanziare tramite la presente misura di assistenza è essere aperta solo agli operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia, fatte salve eventuali decisioni future. Si dovrebbero applicare le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia. Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo è opportuno tenere conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

(10)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(11)

Il Consiglio riceverà mensilmente aggiornamenti periodici sull’attuazione della misura di assistenza prevista dalla presente decisione al fine di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di fornire all’Ucraina un milione di munizioni di artiglieria. Saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, Servizio europeo per l’azione esterna, AED), al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire lo stretto coordinamento necessario, in particolare riguardo alle forniture dalle scorte, alla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti e ai vari progetti di acquisizione congiunta, allo scopo di assicurare l’adeguata attuazione delle tre diverse linee di azione.

(12)

Il Comitato dei rappresentanti permanenti monitorerà l’attuazione coordinata e parallela dell’approccio tripartito.

(13)

Il Consiglio ha inoltre osservato che resta determinato a fornire all’Ucraina sostegno politico e militare, in particolare attraverso l’EPF e la missione di assistenza militare dell’UE a sostegno dell’Ucraina, fatto salvo il carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, e a garantire che si tenga debitamente conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili, acquisiti congiuntamente presso l’industria europea della difesa nella maniera più rapida possibile.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili. Tali munizioni e missili sono acquisiti congiuntamente presso operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia. Si applicano le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo si tiene conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Le acquisizioni congiunte realizzate a titolo della presente misura di assistenza sono effettuate dagli enti elencati all’articolo 4, paragrafo 3, entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.

4.   La durata della misura di assistenza è di 56 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 1 000 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF (“norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. In deroga all’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta è aperta solo agli operatori economici di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 1 000 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.

4.   I contratti di acquisizione e gli ordini di acquisto relativi all’attuazione della misura di assistenza sono conclusi nel modo più rapido possibile tra il 20 marzo 2023 e il 30 settembre 2023. Le spese relative sono ammissibili a decorrere dal 20 marzo 2023 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme di esecuzione dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   Le specifiche delle munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e dei missili da fornire nell’ambito della misura di assistenza corrispondono alle priorità comunicate dall’Ucraina attraverso lo Stato maggiore dell’UE. Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 decide in merito al quadro applicabile al finanziamento delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e, se del caso, alle modalità di rimborso.

3.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

a)

dal ministero della Difesa del Belgio;

b)

dal ministero della Difesa della Bulgaria;

c)

dal ministero della Difesa della Croazia;

d)

dal ministero della Difesa di Cipro;

e)

dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;

f)

dal ministero della Difesa della Danimarca;

g)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

h)

dal ministero della Difesa della Finlandia;

i)

dal ministero della Difesa della Francia;

j)

dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell’Interno e della comunità nazionale della Germania;

k)

dal ministero della Difesa della Grecia;

l)

dal ministero della Difesa dell’Italia;

m)

dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

n)

dal ministero della Difesa nazionale della Lituania;

o)

dalla direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

p)

dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

q)

dal ministero della Difesa della Polonia;

r)

dal ministero della Difesa del Portogallo;

s)

dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

t)

dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

u)

dal ministero della Difesa della Slovenia;

v)

dal ministero della Difesa della Spagna;

w)

dal ministero della Difesa della Svezia/dall’amministrazione svedese per i materiali della difesa.

Articolo 5

Sostegno dagli Stati membri

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e di missili, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 3 e di contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in una maniera coerente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

Articolo 7

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. Queste relazioni saranno integrate, mensilmente, da aggiornamenti periodici al Consiglio sull’attuazione della misura di assistenza, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento del suo obiettivo, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri riguardo alle consegne di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, missili. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 8

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

(4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269, 10.10.2013, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

8.5.2023   

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DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E L’UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 16 marzo 2023

in merito all’adozione del suo regolamento interno [2023/928]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. È pertanto opportuno adottare il regolamento interno di cui all’allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Regolamento interno

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Oleksandr KUBRAKOV

Kristian SCHMIDT


(1)  GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Capi delegazione

1.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. Il capo delegazione può essere sostituito dal suo vice o da un delegato per determinate riunioni.

2.   Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante dell’Ucraina. Le funzioni di presidente sono svolte dal capo della delegazione pertinente o, in assenza di quest’ultimo, dal suo vice o dal delegato designato in sostituzione.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato misto si riunisce quando necessario. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l’accordo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

2.   Il comitato misto può indire riunioni in presenza o con altre modalità (ad esempio teleconferenza o videoconferenza).

3.   Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell’Unione europea e in Ucraina, salvo diverso accordo tra le parti.

4.   La lingua di lavoro è l’inglese.

5.   Una volta concordati tra le parti la data e il luogo delle riunioni, queste ultime sono convocate dalla Commissione europea per l’Unione europea e dal ministero competente per il trasporto stradale per l’Ucraina.

6.   Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

Articolo 3

Delegazioni

1.   Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.

2.   Previo accordo per consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dei portatori di interessi dell’industria dei trasporti stradali in veste di osservatori.

3.   Previo accordo per consenso, il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni o a parti di esse altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

4.   Gli osservatori non partecipano al processo decisionale del comitato misto.

Articolo 4

Segreteria

Le funzioni di segretari del comitato misto sono svolte congiuntamente da un funzionario dei servizi della Commissione europea e da un funzionario del ministero ucraino competente per il trasporto stradale.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1.   I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari inviano l’ordine del giorno provvisorio ai membri delle delegazioni.

2.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato misto all’inizio di ciascuna riunione. L’inclusione nell’ordine del giorno di punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio è possibile in caso di consenso del comitato misto.

3.   I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell’urgenza del caso specifico.

Articolo 6

Verbali

1.   Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatta una bozza di verbale. Nella bozza sono indicati gli argomenti discussi e le decisioni adottate.

2.   La bozza di verbale è trasmessa dal capo delegazione ospitante all’altro capo delegazione, tramite i segretari del comitato misto, entro un mese dalla riunione, per l’approvazione mediante procedura scritta.

3.   Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

4.   I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti.

5.   I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 e accordarsi su una data per l’approvazione di cui al paragrafo 3 in funzione delle esigenze o dell’urgenza del caso specifico.

Articolo 7

Procedura scritta

Laddove necessario e debitamente motivato, le decisioni del comitato misto possono essere adottate con procedura scritta. A tale fine i capi delegazione si scambiano le bozze delle misure per le quali si richiede la decisione del comitato misto, che possono poi essere confermate mediante uno scambio di corrispondenza. Una delle parti può comunque chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Articolo 8

Deliberazioni

1.   Il comitato misto prende le sue decisioni per consenso tra le parti.

2.   Le decisioni del comitato misto recano il titolo di "decisione" seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

3.   Le decisioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale.

4.   Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

5.   Le parti pubblicano le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Una copia originale delle decisioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, dell’accordo e incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.

2.   I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.

3.   I gruppi di lavoro operano sotto l’autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4.   Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno che per le spese postali e di telecomunicazione.

2.   Qualsiasi altra spesa relativa all’organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno con una decisione adottata in conformità all’articolo 7, paragrafo 5, dell’accordo.


8.5.2023   

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DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 16 marzo 2023

sulla proroga dell'accordo [2023/929]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato misto ha adottato il suo regolamento interno con decisione n. 1/2023 del 16 marzo 2023.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), l'accordo si applica fino al 30 giugno 2023.

(3)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo e di quanto.

(4)

Dal monitoraggio è risultato che l'accordo è diventato essenziale per il buon funzionamento dei corridoi di solidarietà UE-Ucraina.

(5)

La proroga dell'accordo è pertanto una risposta all'invito rivolto dai capi di Stato e di governo dell'Unione Europea all'Unione europea a «continuare a migliorare l'efficienza di tutti i corridoi di solidarietà», che «hanno reso possibile l'esportazione di volumi significativi di colture, prodotti agricoli e fertilizzanti ucraini verso i paesi più bisognosi» (2).

(6)

L'accordo si è rivelato positivo anche per l'Unione europea, in quanto ha consentito un aumento delle esportazioni verso l'Ucraina. Tuttavia, ha comportato soltanto un lieve aumento delle operazioni degli operatori di trasporto ucraini sulle strade dell'Unione europea e non ha innalzato in misura inaccettabile il livello di concorrenza nei confronti degli operatori dell'UE.

(7)

L'accordo è stato inoltre di ausilio alle autorità degli Stati membri competenti per il controllo dei documenti dei conducenti in relazione al contrasto delle frodi e delle falsificazioni.

(8)

La proroga dell'accordo dovrebbe essere intesa anche come contributo alla ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra di aggressione della Russia nei suoi confronti.

(9)

È pertanto opportuno prorogare l'accordo fino al 30 giugno 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proroga dell'accordo

L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada è prorogato fino al 30 giugno 2024.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Oleksandr KUBRAKOV

Kristian SCHMIDT


(1)  GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4.

(2)  Conclusioni della riunione del Consiglio Europeo del 20 e del 21 ottobre 2022, punto 15 (EUCO 31/22 del 21.10.2022).


8.5.2023   

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DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO

del 24 aprile 2023

che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2023/930]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO» («comitato per il commercio»),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'allegato XVII,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

(3)

All'articolo 124 dell'accordo, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L'Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'Unione. Tale ravvicinamento dovrebbe estendersi progressivamente a tutti gli atti dell'acquis dell'Unione di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell'allegato XVII dell'accordo e, una volta che siano rispettate tutte le relative condizioni, portare alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento «mercato interno», a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(4)

L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, in particolare il trattamento «mercato interno» ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(5)

Le norme applicabili al roaming rientrano nell'acquis, dell'Unione sulle telecomunicazioni, ma non sono state incluse nell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo. L'appendice XVII-3 dovrebbe pertanto essere integrata dai pertinenti atti dell'Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di telecomunicazioni mobili.

(6)

Allo stadio attuale di sviluppo economico e giuridico del mercato interno dell'UE in relazione ai servizi di telecomunicazione, gli atti pertinenti dell'Unione relativi al roaming sono i seguenti: direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) , regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (3), e regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (4).

(7)

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio è già inclusa nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. Occorre inserire in tale appendice gli altri atti relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di consentire la progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nel settore delle telecomunicazioni e in particolare in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(8)

Una valutazione positiva della legislazione ucraina, della sua attuazione e della sua applicazione in linea con i principi di cui all'allegato XVII dell'accordo costituisce un presupposto necessario per qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento «mercato interno» a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII in un particolare settore. Nel contesto dell'acquis dell'Unione concernente il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, il requisito di conseguire la piena adozione e la piena e completa attuazione prima dell'adozione della decisione sul trattamento «mercato interno» a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII non è da intendersi come comprensivo dell'applicazione, tra le Parti dell'accordo, dei limiti di salvaguardia per le tariffe medie all'ingrosso per la fornitura di servizi regolamentati relativi al roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili. Lo stesso vale per le tariffe massime regolamentate di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete. Si tratta di concessioni reciproche tra le Parti dell'accordo che devono essere accordate a partire dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

(9)

La progressiva integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare per i servizi di telecomunicazione, richiederà tra l'altro la piena e completa attuazione del regolamento delegato (UE) 2021/654, in linea con gli obiettivi di tale regolamento. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione ai fini dei servizi di terminazione nazionali in Ucraina. L'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini dei servizi di terminazione per le chiamate vocali nazionali in Ucraina tuttavia non è indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione entro tre anni da una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2021/654 si applica, a determinate condizioni, anche alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi, con l'obiettivo di applicare le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria, nonché di limitare l'esclusione delle chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi a quanto strettamente necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del mercato interno e assicurare la proporzionalità. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione per le chiamate effettuate da numeri di paesi terzi. Benché l'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini della terminazione da numeri di paesi terzi non sia indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la piena adozione e la piena e completa applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/654 da parte dell'Ucraina sarebbero necessarie per garantire l'allineamento alle norme applicabili nel mercato interno dell'UE per i servizi di telecomunicazione. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per quanto riguarda tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per i sevizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(11)

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/654 si riferiscono a tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Attualmente la Banca centrale europea non pubblica tassi di cambio per la hrivna ucraina. È pertanto necessario un adeguamento di tali disposizioni per prevedere l'utilizzo dei tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina.

(12)

L'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo autorizza il comitato per il commercio ad aggiungere i restanti quattro atti dell'Unione all'allegato XVII dell'accordo mediante una modifica delle sue disposizioni.

(13)

Quando ritiene che un determinato atto giuridico dell'Unione sia stato promulgato e attuato correttamente, l'Ucraina trasmette le tabelle di recepimento pertinenti, unitamente a una traduzione ufficiale in lingua inglese dell'atto giuridico ucraino di esecuzione, al co-segretario Unione del comitato per il commercio, affinché la Commissione europea proceda alla valutazione globale di cui all'appendice XVII-6 dell'allegato XVII dell'accordo.

(14)

In considerazione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attualmente in corso, l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente decisione può risultare oggettivamente impossibile o estremamente difficoltosa entro i termini previsti. In tal caso, l'Ucraina dovrebbe sottoporre la questione al comitato per il commercio, a norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, che considera la questione in conformità all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'allegato XVII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2023

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente

Léon DELVAUX

Le segretarie

Rikke MENGEL-JØRGENSEN

Oleksandra NECHYPORENKO


(1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(2)  Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificata aggiungendo alla sezione «A. Politica globale europea in materia di comunicazioni elettroniche» e dopo la voce «Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità» quanto segue:

«Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.

Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di:

Articolo 7 - Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3. L'eccezione riguardante l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l'obbligo dell'Ucraina di attuare atti di esecuzione concernenti l'applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità

Articolo 20 - Procedura di comitato

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.

Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima di quelle del regolamento (UE) 2022/612 ed entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023], con le eccezioni seguenti:

per quanto riguarda le chiamate nazionali effettuate da e destinate a numeri dell'Ucraina in Ucraina, diventa applica l'articolo 1, paragrafo 3, entro tre anni dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

l'articolo 1, paragrafo 4, è attuato prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento “mercato interno” per i servizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC. L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina nello svolgimento dei suoi compiti.

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].».