ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
8 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione, del 22 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE ( 1 )

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione, del 7 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 della Commissione, del 7 luglio 2022, che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690

43

 

*

Regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione, del 7 luglio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici ( 1 )

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione, del 7 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente ( 1 )

54

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178 della Commissione, del 7 luglio 2022, che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

71

 

*

Decisione (PESC) 2022/1179 del comitato politico e di sicurezza, del 7 luglio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/217 (ATALANTA/4/2022)

83

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/1


Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (1), entrerà in vigore il 21 luglio 2022, essendo stata espletata, in data 21 giugno 2022, la procedura prevista all'articolo 58, paragrafo 1, dell'accordo.


(1)  GU L 321 del 29.11.2016, pag. 3 e GU L 171 del 28.6.2022, pag. 1.


REGOLAMENTI

8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1171 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2022

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento.

(2)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di adeguare l’allegato II ai progressi tecnici. A norma dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1009, in combinato disposto con l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione può includere nelle categorie dei materiali costituenti i materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione di recupero se tali materiali sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici, se esiste per essi un mercato o una domanda e se il loro utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

(3)

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione ha individuato alcuni materiali di elevata purezza che potrebbero essere recuperati dai rifiuti e utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (3).

(4)

I materiali di elevata purezza individuati dal JRC sono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Tutti i suddetti materiali sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono oggetto di una significativa domanda di mercato e il loro elevato valore agronomico è stato dimostrato in una lunga storia di impiego nel settore.

(5)

Come prima misura per garantire sia la sicurezza sia l’efficienza agronomica è opportuno stabilire un requisito minimo di purezza per i materiali di elevata purezza. Secondo le informazioni disponibili nella relazione di valutazione del JRC, una purezza del 95 %, espressa in termini di materia secca del materiale, garantirà un’elevata efficienza agronomica associata a bassi rischi per l’ambiente, la salute e la sicurezza. Sebbene per alcuni materiali tale elevata purezza sia fissata a livelli più ambiziosi rispetto a quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 2003/2003, si stima che tale purezza più elevata sia raggiungibile sulla base delle pratiche esistenti.

(6)

È inoltre opportuno specificare che i materiali di elevata purezza sono recuperati dai rifiuti mediante due tipi di processi: processi che isolano sali o altri elementi attraverso (una combinazione di) metodi di depurazione avanzati, quali la cristallizzazione, la centrifuga o l’estrazione liquido-liquido, spesso applicati nelle industrie (petrol)chimiche; e processi di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volti a rimuovere i nutrienti dagli off-gas.

(7)

Il tenore di determinati tipi di impurità, patogeni o contaminanti, che sono specifici per tali materiali, o il tenore di carbonio organico dovrebbe pertanto essere limitato, sulla base della relazione di valutazione del JRC. Tali criteri dovrebbero applicarsi in aggiunta ai criteri di sicurezza di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto e fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

È pertanto opportuno stabilire valori limite aggiuntivi per i contaminanti cromo totale e tallio. Alcuni materiali di elevata purezza possono contenere tali contaminanti in ragione dei materiali in entrata e dei processi da cui sono ottenuti. I valori limite proposti per tali contaminanti dovrebbero garantire che l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti materiali di elevata purezza in cui sono presenti tali contaminanti non ne comporti l’accumulo nel suolo. È inoltre opportuno introdurre prescrizioni relative al tenore di patogeni per tutti i prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono o sono costituiti da materiali di elevata purezza, considerata l’ampia varietà dei processi da cui potrebbero essere ottenuti e i flussi di rifiuti consentiti come materiali in entrata. I valori limite per i contaminanti e i patogeni dovrebbero essere determinati come concentrazione nel prodotto finale, analogamente a quanto disposto dalle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è giustificato dal fatto che i criteri di sicurezza introdotti in risposta a eventuali rischi particolari individuati riguardano, di norma, il prodotto finale e non un materiale costituente. Ciò dovrebbe inoltre facilitare la vigilanza del mercato per tali prodotti, poiché le prove devono essere effettuate solo sul prodotto finale.

(9)

È inoltre opportuno stabilire criteri di sicurezza aggiuntivi al fine di limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (PAH16(6) e di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7). Il regolamento (UE) 2019/1021 stabilisce riduzioni dei rilasci per i PAH16 e i PCDD/PCDF quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, ma non introduce un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, si ritiene opportuno introdurre prescrizioni più rigorose di quelle stabilite in tale regolamento. Tali valori limite dovrebbero essere stabiliti a livello di materiale costituente e non come concentrazione nel prodotto finale, al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021.

(10)

È possibile che tali valori limite non siano pertinenti per tutti i materiali di elevata purezza che saranno inclusi come nuova categoria di materiali costituenti. Di conseguenza i fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di presumere che il prodotto fertilizzante rispetti una determinata prescrizione senza bisogno di effettuare verifiche, ad esempio prove, nei casi in cui il rispetto di detta prescrizione derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del rispettivo materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE.

(11)

Come misura di sicurezza aggiuntiva, i materiali di elevata purezza dovrebbero essere registrati sulla base del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) secondo le condizioni dettagliate già stabilite nel regolamento (UE) 2019/1009 per le sostanze chimiche in altre categorie di materiali costituenti. Ciò dovrebbe garantire che, nell’effettuare la valutazione dei rischi a norma di tale regolamento, i fabbricanti tengano conto dell’uso come prodotto fertilizzante e la registrazione sia effettuata anche per materiali a basso tonnellaggio.

(12)

Alcuni materiali di elevata purezza possono inoltre essere disponibili sui mercati locali in quantità superiori alla domanda. Per garantire che esista una domanda di mercato di materiali di elevata purezza e che il relativo magazzinaggio a lungo termine a condizioni non ottimali non comporti impatti negativi sull’ambiente, è opportuno limitare il periodo di tempo durante il quale tali materiali possono essere utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE dopo essere stati generati. In tale periodo i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a firmare la dichiarazione UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti detti materiali.

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i materiali di elevata purezza, se recuperati conformemente alle norme in materia di recupero indicate nella relazione di valutazione del JRC, garantiscono l’efficienza agronomica ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1009. Essi sono inoltre conformi ai criteri di cui all’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE. Infine, se conformi alle altre prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 in generale e di cui all’allegato I di tale regolamento in particolare, essi non presenterebbero un rischio per la salute umana, animale o vegetale, la sicurezza o l’ambiente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/1009. Tali materiali svolgerebbero inoltre un ruolo utile poiché sostituirebbero altre materie prime utilizzate nella produzione di prodotti fertilizzanti dell’UE. I materiali di elevata purezza recuperati dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.

(14)

Inoltre, dato che i materiali di elevata purezza sono rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE, essi dovrebbero essere esclusi dalle categorie di materiali costituenti 1 e 11 di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento.

(15)

Alcuni materiali di elevata purezza possono contenere selenio, che può essere tossico se presente in concentrazioni elevate. Alcuni possono inoltre contenere cloruro, che è potenzialmente pericoloso in relazione alla salinità del suolo. Nei casi in cui tali sostanze siano presenti in concentrazioni superiori a un determinato limite, il loro tenore dovrebbe essere indicato sull’etichetta in modo tale che gli utilizzatori del prodotto fertilizzante siano adeguatamente informati. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009.

(16)

È importante garantire che i prodotti fertilizzanti contenenti materiali di elevata purezza siano soggetti a un’adeguata procedura di valutazione della conformità che includa un sistema di qualità valutato e approvato da un organismo notificato. È pertanto necessario modificare l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di prevedere una valutazione della conformità adeguata per tali prodotti fertilizzanti.

(17)

Dal momento che le prescrizioni di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/1009 e le procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del medesimo regolamento si applicheranno a decorrere dal 16 luglio 2022, è necessario rinviare l’applicazione del presente regolamento alla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022.

(4)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(6)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

(7)  Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.

(8)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1)

nella parte I è aggiunto il seguente punto:

«CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati»;

2)

la parte II è così modificata:

a)

nella CMC 1, il punto 1 è così modificato:

i)

alla fine della lettera j), la parola «o» è soppressa;

ii)

alla lettera k), il segno di interpunzione «.» è sostituito da «; o»;

iii)

è aggiunta la lettera l) seguente:

«l)

sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.»;

b)

nella CMC 11, il punto 1 è così modificato:

i)

alla fine della lettera f), la parola «o» è soppressa;

ii)

alla lettera g), il segno di interpunzione «.» è sostituito da «; o»;

iii)

è aggiunta la lettera h) seguente:

«h)

«sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.»;

c)

è aggiunta la categoria CMC 15 seguente:

«CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI

1)

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un materiale di elevata purezza recuperato, vale a dire sale di ammonio, sale di solfato, sale di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o miscele di tali materiali, con una purezza pari ad almeno il 95 % di materia secca del materiale.

2)

Il materiale di elevata purezza è recuperato da rifiuti generati da:

a)

un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (1) *, o

b)

un processo di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volto a rimuovere i nutrienti dagli off-gas derivati da uno o più dei materiali in entrata e delle strutture seguenti:

i)

sostanze e miscele diverse dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

ii)

piante o parti di piante;

iii)

rifiuti organici ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

iv)

acque reflue urbane e domestiche ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 2 rispettivamente, della direttiva 91/271/CEE (2) *;

v)

fanghi ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 86/278/CEE (3) *, che non presentano caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE;

vi)

rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE e combustibili in entrata in un impianto di coincenerimento dei rifiuti quale definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) * e operante alle condizioni stabilite in tale direttiva, a condizione che tali combustibili in entrata non presentino caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE;

vii)

materiali di categoria 2 o di categoria 3 o loro prodotti derivati, conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, e nelle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che gli off-gas siano derivati da un processo di compostaggio o digestione di cui, rispettivamente, alle CMC 3 e 5 dell’allegato II del presente regolamento;

viii)

stallatico ai sensi dell’articolo 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o suoi prodotti derivati; o

ix)

strutture di stabulazione del bestiame.

I materiali in entrata di cui ai punti da i) a vi) non devono contenere sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

3)

Il materiale di elevata purezza deve avere un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % di materia secca del materiale.

4)

Il materiale di elevata purezza non deve contenere più di:

a)

6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16) (5) *;

b)

20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (6) */kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7) *.

5)

Un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza non deve contenere più di:

a)

400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr); e

b)

2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).

6)

Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui ai punti 4 e 5 (ad esempio l’assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

7)

Se all’allegato I, per la categoria funzionale del prodotto di un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non sono state stabilite prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae, nel prodotto fertilizzante dell’UE tali patogeni non devono superare i limiti stabiliti nella tabella seguente:

Microrganismi da sottoporre a prova

Piani di campionamento

Limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Assente in 25 g o 25 ml

Escherichia coli

o

Enterococcaceae

5

5

0

1 000 in 1 g o 1 ml

dove:

n

=

numero di campioni da sottoporre a prova,

c

=

numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m

=

valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M

=

valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

8)

La conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), alle prescrizioni di cui al punto 7, o alle prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae di cui all’allegato I per la corrispondente PFC del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere verificata mediante prove, conformemente all’allegato IV, parte II, Modulo D1 — Garanzia di qualità del processo di produzione, punto 5.1.3.1.

Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae di cui all’allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se i materiali di elevata purezza o tutti i materiali biogenici in entrata utilizzati sono stati sottoposti a uno dei processi seguenti:

a)

sterilizzazione sotto pressione mediante riscaldamento fino a una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti a una pressione assoluta di almeno 3 bar, in cui la pressione deve essere prodotta mediante l’evacuazione di tutta l’aria nella camera di sterilizzazione e la sostituzione dell’aria con vapore («vapore saturo»);

b)

trasformazione in un’unità di pastorizzazione o igienizzazione raggiungendo una temperatura di 70 °C per almeno un’ora.

Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o Enterococcaceae di cui all’allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se gli off-gas derivano da un processo di incenerimento quale definito nella direttiva 2010/75/UE.

9)

I materiali di elevata purezza immagazzinati in maniera tale da non essere protetti dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta possono essere aggiunti a un prodotto fertilizzante dell’UE solo se sono stati fabbricati al massimo 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il rispettivo prodotto fertilizzante dell’UE.

10)

Il materiale di elevata purezza deve essere stato registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, in un fascicolo contenente:

a)

le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006; e

b)

una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l’impiego del materiale come prodotto fertilizzante,

a meno che tale materiale non rientri espressamente in una delle esenzioni dall’obbligo di registrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all’allegato V, punto 6, 7, 8 o 9, del medesimo.

(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)."

(2)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40)."

(3)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)."

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17)."

(5)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene."

(6)  van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055."

(7)  Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.»."


(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(3)  Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(5)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

(6)  van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(7)  Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.».»


ALLEGATO II

Nell’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009 è aggiunto il seguente punto 7 ter:

«7

ter. Qualora il prodotto fertilizzante dell’UE contenga o sia costituito da materiali di elevata purezza di cui all’allegato II, parte II, CMC 15, e:

a)

abbia un tenore di selenio (Se) superiore a 10 mg/kg di materia secca, il tenore di selenio deve essere indicato;

b)

abbia un tenore di cloruro (Cl-) superiore a 30 g/kg di materia secca, il tenore di cloruro deve essere indicato a meno che il prodotto fertilizzante dell’UE non sia prodotto mediante un processo di fabbricazione in cui le sostanze o le miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l’intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi, e le informazioni relative a tali sali siano fornite conformemente all’allegato III.

Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente alle lettere a) e b), deve essere chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.

Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell’UE sia inferiore ai valori limite di cui alle lettere a) e b) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dall’operazione di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale materiale, a seconda dei casi, l’etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.».


ALLEGATO III

Nell’allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, il modulo D1 (Garanzia di qualità del processo di produzione) è così modificato:

1)

al punto 2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

i disegni, gli schemi, le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione del processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE e, in relazione ai materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, una descrizione scritta e un diagramma del processo di produzione o di recupero, ove sia chiaramente individuato ciascun trattamento, recipiente di stoccaggio e settore;»;

2)

al punto 5.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.1.1.1.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, gli alti dirigenti dell’organizzazione del fabbricante provvedono a:»;

3)

il punto 5.1.2.1 è sostituito dal seguente:

«5.1.2.1.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, il sistema di qualità garantisce la conformità alle prescrizioni specificate nel medesimo allegato.»;

4)

il punto 5.1.3.1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.1.3.1.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, gli esami e le prove constano degli elementi di seguito indicati.»;

b)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita di materiali in entrata e ne verifica la compatibilità con le specifiche relative ai materiali in entrata di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 dell’allegato II [O: secondo le definizioni di cui all’allegato II].

c)

Il fabbricante rifiuta qualunque partita di un dato materiale in entrata qualora dal controllo visivo emergano sospetti concernenti una delle circostanze seguenti:

la presenza di sostanze pericolose o dannose per il processo o per la qualità del prodotto fertilizzante finale dell’UE,

l’incompatibilità con le specifiche di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15 dell’allegato II [O: secondo le definizioni di cui all’allegato II], dovuta in particolare alla presenza di materie plastiche che provocano il superamento del valore limite per le impurità macroscopiche.»;

c)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Sono prelevati campioni sui materiali in uscita per verificarne la conformità alle specifiche di cui alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, e per accertare che le proprietà del materiale in uscita non compromettano la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle pertinenti prescrizioni di cui all’allegato I.»;

d)

alla lettera f bis), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«f bis)

Per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, i campioni del materiale in uscita sono prelevati a intervalli standard non inferiori a quanto di seguito indicato o prima della scadenza prevista se si verificano cambiamenti significativi che possono influire sulla qualità del prodotto fertilizzante dell’UE:»;

e)

la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:

«f ter)

Per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, a ciascun lotto o porzione di produzione è assegnato un codice unico ai fini della gestione della qualità. Almeno un campione ogni 3 000 tonnellate di tali materiali o un campione ogni due mesi, a seconda della situazione che si verifica prima, è immagazzinato in buone condizioni per un periodo di almeno due anni.»;

f)

alla lettera g), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

per i materiali appartenenti alle CMC 12, 13, 14 e 15, misura i campioni conservati di cui alla lettera f ter) e adotta le misure correttive necessarie per impedire che tale materiale possa ancora essere trasportato e utilizzato.»;

5)

al punto 5.1.4.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.1.4.1.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, la documentazione relativa alla qualità deve dimostrare l’effettivo controllo dei materiali in entrata, della produzione, del magazzinaggio e della conformità dei materiali in entrata e in uscita alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Ogni documento deve essere leggibile e disponibile nel pertinente luogo di utilizzo, e le versioni obsolete devono essere tempestivamente rimosse da tutti i luoghi in cui sono utilizzate, o quanto meno evidenziate come obsolete. La documentazione relativa alla gestione della qualità deve contenere almeno le seguenti informazioni:»;

6)

al punto 5.1.5.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.1.5.1.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, il fabbricante dispone un programma annuale di audit interno al fine di verificare la conformità del sistema di qualità agli elementi di seguito indicati:»;

7)

al punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.3.2.

Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all’allegato II, l’organismo notificato preleva e analizza campioni del materiale in uscita nel corso di ciascun audit, e tali audit sono effettuati con la seguente frequenza:».


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/12


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 74, l’articolo 85, paragrafo 7, e l’articolo 105,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme fondamentali riguardanti, tra l’altro, il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi.

(2)

Le norme relative al sistema integrato e all’applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità dovrebbero garantire un sistema di controllo efficace delle norme che gli Stati membri e i beneficiari devono applicare nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dovrebbero pertanto essere stabilite in un atto delegato. È opportuno che tali nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2).

(3)

In particolare, è opportuno stabilire norme per integrare taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 concernenti il funzionamento del sistema integrato di cui all’articolo 65 del medesimo regolamento, norme relative alle valutazioni della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, all’articolo 69, paragrafo 6, e all’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del medesimo regolamento e norme dettagliate sull’applicazione e sul calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del medesimo regolamento.

(4)

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole deve fornire informazioni utili, esaurienti e affidabili, pertinenti ai fini della comunicazione dell’efficacia dell’attuazione delle politiche, contribuendo alla realizzazione efficace degli interventi basati sulle superfici e sostenendo i beneficiari nella presentazione di domande di aiuto corrette. Per garantire il conseguimento di tali obiettivi sono necessarie norme che chiariscano i requisiti tecnici che gli Stati membri devono rispettare e le modalità di strutturazione e aggiornamento delle informazioni disponibili.

(5)

Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze del sistema integrato e di adottare ove necessario le misure correttive adeguate, è opportuno prevedere norme relative alla valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. L’esperienza relativa alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ha dimostrato che l’elaborazione di orientamenti tecnici da parte della Commissione è particolarmente utile. Tali orientamenti tecnici aiutano gli Stati membri ad applicare una metodologia adattata per svolgere le loro valutazioni. Data l’importanza delle valutazioni della qualità di un sistema integrato correttamente funzionante che fornisca dati affidabili e verificabili nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, è opportuno che la Commissione assista gli Stati membri in modo analogo nello svolgimento delle valutazioni della qualità previste dal regolamento (UE) 2021/2116.

(6)

Le valutazioni della qualità devono verificare se il sistema integrato consegue il suo obiettivo di fornire informazioni affidabili ed esaurienti, pertinenti ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, come previsto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare il numero corretto di ettari per gli indicatori di output e la quota corretta di superfici per gli indicatori di risultato degli interventi basati sulle superfici. A questo proposito sarà necessario combinare i risultati pertinenti della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici e del sistema di domanda geospaziale onde evitare una sovrastima di tale impatto dovuta sia a errori di misurazione di superfici sia a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità di superfici. A tal fine è opportuno che la verifica della superficie dichiarata nella valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale si basi sullo stesso campione di parcelle utilizzato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici.

(7)

La valutazione della qualità relativa al sistema di monitoraggio delle superfici deve inoltre garantire che i risultati siano comparabili tra gli Stati membri, indipendentemente dalla possibilità di differire nel tempo la messa in funzione di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo. Tale valutazione della qualità dovrebbe pertanto riguardare tutti gli interventi basati sulle superfici e le condizioni di ammissibilità pertinenti, indipendentemente dalla decisione dello Stato membro di disporre di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo solo a decorrere dal 1o gennaio 2024, come indicato all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. La valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbe fornire informazioni diagnostiche sia a livello di interventi che a livello di condizioni di ammissibilità, in base alle quali gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure correttive, ove necessario.

(8)

A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità, occorre stabilire definizioni e principi generali comuni riguardo alle inosservanze.

(9)

Il regolamento (UE) 2021/2116 prevede che le sanzioni amministrative per la condizionalità siano stabilite tenendo conto del principio di proporzionalità. Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero pertanto essere modulate secondo la gravità dell’inosservanza e arrivare fino alla totale esclusione del beneficiario da tutti i pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del suddetto regolamento in caso di inosservanza intenzionale. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, è opportuno stabilire un termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

(10)

L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il calcolo della sanzione amministrativa per la condizionalità sia effettuato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso dell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Pertanto, al fine di garantire il nesso tra il comportamento dell’agricoltore e la sanzione nonché la parità di trattamento tra gli agricoltori, è opportuno prevedere che, qualora la stessa inosservanza si verifichi continuativamente per più anni civili, una sanzione amministrativa sia applicata e calcolata per ogni anno civile in cui è possibile accertare che si sia verificata l’inosservanza.

(11)

Al fine di garantire che le sanzioni amministrative possano essere applicate e irrogate in modo efficace, è opportuno prevedere che, qualora nell’anno civile dell’accertamento la sanzione superi l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario o il beneficiario non presenti una domanda di aiuto, la sanzione sia applicata o irrogata mediante recupero.

(12)

A norma dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, indipendentemente dal fatto che un’inosservanza sia rilevata mediante un sistema di monitoraggio delle superfici o altri mezzi, non sono irrogate sanzioni amministrative qualora l’inosservanza non intenzionale non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati. Data la natura irrilevante delle inosservanze che non hanno conseguenze o che hanno conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e onde ridurre l’onere amministrativo, tali inosservanze non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza.

(13)

A norma dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore. È opportuno fissare una percentuale minima di riduzione.

(14)

È opportuno stabilire norme relative al calcolo delle sanzioni amministrative per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile.

(15)

Per garantire l’agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), si ritiene opportuno stabilire norme transitorie relative all’applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di evitare costi e oneri amministrativi eccessivi connessi ai controlli della condizionalità applicati ai beneficiari che ricevono pagamenti basati sulle superfici nell’ambito sia di un piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sia di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fino al 31 dicembre 2025. A tal fine è opportuno considerare che i controlli della condizionalità connessi alle superfici includano altresì i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò è giustificato dal fatto che, per quanto riguarda i pagamenti basati sulle superfici, le nuove regole di condizionalità sono generalmente più rigorose rispetto a quelle del regolamento summenzionato tanto in materia di obblighi che di sanzioni. Si può quindi presumere che le precedenti regole di condizionalità siano rispettate se il beneficiario rispetta gli obblighi previsti dalle nuove regole di condizionalità. Tuttavia, se dai controlli della nuova condizionalità emergono inosservanze, lo Stato membro non può più presumere che le precedenti regole di condizionalità siano rispettate e dovrebbe pertanto effettuare i controlli di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, in tale contesto, applicare le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento.

(16)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. Detto regolamento dovrebbe tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023, alle domande di pagamento presentate in relazione alle misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità.

(17)

Visti l’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 106 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno che il presente regolamento si applichi agli interventi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2023 e attuati a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

(18)

Infine, alla luce del punto 31 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione ritiene che vi sia un collegamento sostanziale tra i poteri conferiti dal regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme relative al sistema integrato e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e che vi sia un’interconnessione tra gli stessi. È pertanto opportuno fissare tali norme nello stesso atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda:

a)

la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del sistema di domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 6, e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del suddetto regolamento;

b)

il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del suddetto regolamento;

c)

l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del suddetto regolamento.

CAPO II

SISTEMA INTEGRATO

Articolo 2

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all’articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70 del medesimo regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

3.   Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Gli Stati membri delimitano le parcelle di riferimento in modo da garantire che ciascuna parcella sia stabile nel tempo, misurabile e consenta la localizzazione unica e inequivocabile di ogni parcella agricola e unità fondiaria con superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, dichiarate annualmente.

5.   Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento delle informazioni per tutte le parcelle di riferimento nel sistema di identificazione almeno una volta ogni tre anni. Inoltre ogni anno gli Stati membri tengono conto di tutte le informazioni disponibili derivanti dalla domanda geospaziale, dal sistema di monitoraggio delle superfici o da qualsiasi altra fonte affidabile.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga le informazioni necessarie per estrarre i dati pertinenti ai fini della corretta redazione dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   Nel sistema di identificazione, per ciascuna parcella di riferimento gli Stati membri devono almeno:

a)

determinare una superficie massima ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell’ambito del sistema integrato. Al fine di determinare la superficie massima ammissibile, gli Stati membri detraggono dalla parcella, ove possibile, gli elementi non ammissibili mediante delimitazione. Gli Stati membri definiscono preventivamente i criteri e le procedure utilizzati per valutare, quantificare e, se del caso, delimitare le parti ammissibili e non ammissibili della parcella. Nel determinare la superficie massima ammissibile gli Stati membri possono fissare un margine ragionevole per una corretta quantificazione, al fine di tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella;

b)

identificare la superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso gli Stati membri garantiscono, mediante delimitazione, la distinzione della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, quale determinata conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie;

c)

registrare tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili e qualora gli Stati membri decidano di applicare coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile, come previsto all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;

d)

includere elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell’ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo. Tali informazioni sono registrate come attributi o livelli nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:

i)

l’ubicazione di torbiere o zone umide, se del caso, conformemente alla norma BCAA 2 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

ii)

il tipo e l’ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio sulla parcella pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116;

e)

se del caso, determinare l’ubicazione e le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio ai sensi della norma BCAA 8 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 pertinenti ai fini della percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;

f)

determinare se le parcelle sono ubicate in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 o se si applicano gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento;

g)

determinare se le parcelle sono ubicate in zone Natura 2000, in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se sono ubicate su terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, su superfici utilizzate nell’ambito delle pratiche locali tradizionali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, punto i), di detto regolamento, su superfici coperte da prati permanenti indicati come sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi della norma BCAA 9 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 o in zone oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (7) o della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

8.   Per gli interventi relativi all’attività silvicola che beneficiano di un sostegno a norma degli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.

9.   Il sistema d’informazione geografica funziona sulla base di un sistema nazionale di coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione univoca delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.

Articolo 3

Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Gli Stati membri svolgono annualmente la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;

b)

la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;

c)

la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici;

d)

la corretta classificazione della superficie agricola quale seminativo, prato permanente o coltura permanente in ciascuna parcella di riferimento;

e)

la percentuale di dichiarazioni di superficie per parcella di riferimento;

f)

la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;

g)

la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso del ciclo di aggiornamento periodico.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte le richieste di aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole siano presentate in modo da poter individuare se derivano dal sistema di monitoraggio delle superfici, dall’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.

2.   Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione effettiva in loco.

3.   Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

Articolo 4

Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale

1.   La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità delle informazioni contenute nella domanda geospaziale e la correttezza delle informazioni utilizzate ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, la valutazione della qualità verifica la completezza e la correttezza delle informazioni precompilate nella domanda geospaziale, la completezza e la correttezza delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari durante la procedura di domanda e la tracciabilità di tutte le modifiche registrate nelle domande geospaziali dopo la loro presentazione.

2.   La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

verifica che le informazioni utilizzate dallo Stato membro per precompilare la domanda geospaziale siano complete, corrette e aggiornate;

b)

verifica da parte dello Stato membro che la superficie dichiarata dal beneficiario per un intervento basato sulle superfici sia stata correttamente stabilita in relazione alle condizioni di ammissibilità applicabili;

c)

verifica che, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi e, ove pertinente, i requisiti di condizionalità siano stati presi in considerazione per l’emissione di segnalazioni orientative da parte dello Stato membro ai beneficiari durante la procedura di domanda;

d)

verifica che tutte le modifiche apportate alla domanda geospaziale dopo la sua presentazione siano state registrate dallo Stato membro in modo da poter individuare se derivano da un sistema di monitoraggio delle superfici, da un’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.

3.   La valutazione della qualità di cui al paragrafo 2, lettere a), c) e d), è svolta mediante test informatici e riesecuzione della procedura di domanda su un campione rappresentativo di domande di aiuto.

4.   Per la verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), la valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini dello stesso anno civile e di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Tale verifica è svolta misurando la superficie dichiarata in relazione a un intervento sul campione selezionato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nei campioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e verificati nel processo di valutazione della qualità.

6.   Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

Articolo 5

Valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici

1.   La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità dell’attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici, fornisce informazioni diagnostiche sulle fonti delle decisioni errate a livello di interventi e condizioni di ammissibilità e, in particolare, verifica la correttezza delle informazioni fornite ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   La valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini del medesimo anno civile e, ove pertinente, di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Le visite in loco possono essere effettuate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e riguardano, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti per un determinato beneficiario durante la stessa visita. Le immagini utilizzate dagli Stati membri per la valutazione della qualità devono essere in grado di fornire risultati conclusivi e affidabili rispetto alla situazione effettiva in loco. Qualora gli Stati membri utilizzino fotografie geolocalizzate per l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione delle attività agricole come dati di valore almeno equivalente ai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, essi possono svolgere la valutazione della qualità delle decisioni basate su fotografie geolocalizzate mediante un’analisi non automatizzata delle stesse, purché garantiscano risultati conclusivi e affidabili.

3.   A livello di interventi, la valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:

a)

quantificazione degli errori dovuti a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità delle parcelle oggetto di un intervento basato sulle superfici, indipendentemente dal fatto che la decisione in questione derivi o meno dal sistema di monitoraggio delle superfici. Il risultato è espresso in ettari;

b)

quantificazione del numero di parcelle per le quali il sistema di monitoraggio delle superfici ha rilevato un’inosservanza delle condizioni di ammissibilità e del numero di parcelle che non soddisfano le condizioni di ammissibilità dopo il termine ultimo per la modifica delle domande di aiuto.

4.   Le relazioni da presentare entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio 2027 includono inoltre la verifica che tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici considerati monitorabili siano state sottoposte a un sistema di monitoraggio delle superfici rispettivamente negli anni 2024 e 2026. A seguito della valutazione dei risultati di tali relazioni possono risultare necessarie misure correttive.

5.   La valutazione della qualità è svolta verificando tutte le condizioni di ammissibilità di tutti gli interventi richiesti su un campione rappresentativo di parcelle.

6.   A fini di semplificazione e dato che il campione della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici fornisce un adeguato livello di garanzia riguardo al rispetto delle condizioni di ammissibilità per intervento, gli Stati membri possono decidere di tenere conto delle valutazioni della qualità di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento in relazione all’obbligo di istituire un sistema di controllo previsto dall’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nel campione di parcelle e verificati nel processo di valutazione della qualità, indipendentemente dalla possibilità di istituire gradualmente il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

8.   Qualora i risultati delle quantificazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.

9.   Le misure correttive per le condizioni di ammissibilità non monitorate o monitorate in modo non conclusivo possono includere lo svolgimento di visite in loco. Nei casi in cui risultino necessarie misure correttive a seguito dei risultati della valutazione della qualità per l’anno civile in questione, può essere necessario inserire ulteriori dettagli nella relazione di valutazione della qualità dell’anno successivo per quanto riguarda le carenze a cui occorre porre rimedio.

CAPO III

APPLICAZIONE E CALCOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA CONDIZIONALITA

Articolo 6

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«inosservanza»: il mancato rispetto dei requisiti di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 o delle norme per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 13 dello stesso regolamento;

b)

«norme»: le norme definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115;

c)

«anno dell’accertamento»: l’anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;

d)

«settori di condizionalità»: uno dei tre diversi settori di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 7

Principi generali relativi alle inosservanze

1.   Al fine di stabilire la ripetizione di un’inosservanza, sono prese in considerazione le inosservanze delle regole di condizionalità accertate in conformità del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

2.   La «portata» di un’inosservanza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

3.   La «gravità» di un’inosservanza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.

4.   La «persistenza» di un’inosservanza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

5.   Ai fini del presente capo, un’inosservanza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità del regolamento (UE) 2021/2116 o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

Articolo 8

Principi generali delle sanzioni amministrative

1.   La sanzione amministrativa di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è irrogata solo se viene accertata un’inosservanza nell’arco di tre anni civili consecutivi calcolati a partire dall’anno in cui si è verificata l’inosservanza e compreso tale anno.

2.   Se la medesima inosservanza si verifica continuativamente per più anni civili si applica una sanzione amministrativa per ogni anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l’inosservanza.

3.   Se nell’anno civile dell’accertamento il beneficiario non presenta una domanda di aiuto o la sanzione amministrativa supera l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento, la sanzione amministrativa è recuperata a norma dell’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (10).

Articolo 9

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza non intenzionale

1.   Per le inosservanze non intenzionali accertate l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di ridurre la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 2, dello stesso regolamento fino all’1 %.

2.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata abbia gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’organismo pagatore può decidere, sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, di aumentare la percentuale di cui all’articolo 85, paragrafo 5, dello stesso regolamento fino al 10 %.

3.   Qualora un’inosservanza non intenzionale accertata dello stesso requisito o della stessa norma persista per tre anni civili consecutivi, la percentuale di riduzione di cui all’articolo 85, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica solo se il beneficiario è stato informato della precedente inosservanza accertata. Qualora la medesima inosservanza persista senza giustificato motivo da parte del beneficiario è considerata un caso di inosservanza intenzionale.

4.   Qualora un’inosservanza accertata non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma dell’articolo 85, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, l’inosservanza non è presa in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza.

5.   Qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116 per individuare i casi di inosservanza, la riduzione da applicare per le inosservanze non intenzionali accertate può essere inferiore alla riduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma almeno pari allo 0,5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento.

Articolo 10

Percentuali di riduzione in caso di inosservanza intenzionale

La percentuale di riduzione per un’inosservanza intenzionale accertata è pari almeno al 15 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116. Sulla scorta della valutazione dell’inosservanza fornita dall’autorità di controllo competente tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 85, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, l’organismo pagatore può decidere di aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Articolo 11

Calcolo delle riduzioni per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile

1.   Qualora un’inosservanza accertata di una norma costituisca anche un’inosservanza a un requisito, l’inosservanza è considerata un’unica inosservanza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l’inosservanza è considerata parte del settore di condizionalità del requisito.

2.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale non ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali risultanti sono sommate. Tuttavia la riduzione totale non supera:

a)

il 5 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se nessuna delle inosservanze ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali; oppure

b)

il 10 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116 se almeno un’inosservanza ha gravi conseguenze per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati ovvero costituisce un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali.

3.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza non intenzionale ricorrente accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 20 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Qualora nello stesso anno civile si sia verificata più di un’inosservanza intenzionale accertata, la procedura per la fissazione della riduzione è applicata individualmente a ciascuna inosservanza e le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

5.   Qualora nello stesso anno civile si siano verificati più casi di inosservanza non intenzionale, ricorrente e intenzionale, ove pertinente dopo l’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, le percentuali di riduzione risultanti sono sommate. La riduzione non supera tuttavia il 100 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/2116.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all’articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell’ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115.

Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Tuttavia esso continua ad applicarsi:

a)

alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023;

b)

alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

(3)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(4)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(8)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(9)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1173 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), e in particolare l'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 60, paragrafo 4, primo comma, lettera b), l'articolo 75 e l'articolo 92,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2116 fissa le regole fondamentali riguardanti, fra l'altro, gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di relazioni sull'efficacia di attuazione della politica. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico occorre adottare alcune norme per quanto concerne le relazioni di valutazione della qualità di tre elementi (sistema di identificazione delle parcelle agricole, sistema di domanda geospaziale e sistema di monitoraggio delle superfici) del sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") e le misure correttive pertinenti, i requisiti relativi alle domande di aiuto e al sistema di monitoraggio delle superfici, il quadro che disciplina l'acquisizione di dati satellitari per il sistema di monitoraggio delle superfici e i controlli delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone. Le nuove norme dovrebbero sostituire le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2).

(2)

Le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbero essere esaurienti per consentire di valutare l'affidabilità delle informazioni generate da questi elementi del sistema integrato. È opportuno che il contenuto di tali relazioni consenta inoltre di concludere se vi sia sufficiente garanzia sulla qualità delle informazioni utilizzate per quanto concerne l'obbligo degli Stati membri di comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output e di risultato degli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato. Pertanto tali relazioni dovrebbero contenere in particolare informazioni circa il lavoro svolto nell'ambito della valutazione della qualità, le carenze rilevate nonché le informazioni diagnostiche sulle possibili cause profonde di tali carenze. Più specificamente, è opportuno che le relazioni contengano informazioni sui dati e le immagini utilizzati per le valutazioni della qualità così come sui risultati delle prove pertinenti. L'esperienza di scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ha dimostrato che l'utilizzo di sistemi di informazione elettronici dedicati è particolarmente utile. Al fine di agevolare l'operato degli Stati membri e la loro comunicazione con la Commissione è opportuno che tali sistemi di informazione continuino a essere utilizzati e ulteriormente sviluppati, ove necessario, per le relazioni delle tre valutazioni della qualità di cui al regolamento (UE) 2021/2116.

(3)

Affinché i dati forniti siano affidabili ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, i risultati delle tre valutazioni della qualità, e in particolare quelli relativi al sistema di domanda geospaziale e al sistema di monitoraggio delle superfici, dovrebbero essere combinati in modo da stimare l'errore di superficie dei dati comunicati per gli indicatori di output e di risultato derivante dalle carenze dei sistemi. È opportuno che siano stabilite norme in merito alle misure correttive che possono essere necessarie per far fronte alle carenze entro un termine definito. Inoltre le relazioni elaborate per gli anni 2024 e 2026 dovrebbero permettere di verificare che il sistema di monitoraggio delle superfici sia correttamente istituito in tutti gli Stati membri e che l'attuazione graduale del sistema di monitoraggio delle superfici abbia effettivamente riguardato tutte le condizioni di ammissibilità e gli interventi che possono essere monitorati. A tale scopo è opportuno che le relazioni contengano un elenco di tutti i criteri di ammissibilità per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzate per l'analisi.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema affidabile e moderno per gestire le domande di aiuto che consenta di comunicare mediante mezzi elettronici e sia operativo nell'arco di un ciclo annuale. È opportuno che gli Stati membri prevedano una semplificazione per i beneficiari e l'amministrazione nazionale, ad esempio facendo in modo che una domanda possa riguardare vari interventi o vari beneficiari che presentano domanda congiunta o che per un determinato anno venga considerata una sola domanda per azienda in caso di cessione di tale azienda. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la corretta gestione degli interventi qualora più di un organismo pagatore sia responsabile per lo stesso beneficiario.

(5)

È auspicabile che gli Stati membri sfruttino i vantaggi della digitalizzazione utilizzando di regola mezzi elettronici per tutte le comunicazioni con i beneficiari. Per favorire la semplificazione gli Stati membri dovrebbero inoltre recuperare, nella misura possibile, le informazioni necessarie per la gestione degli interventi da fonti di dati a disposizione della pubblica amministrazione.

(6)

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di aiuto è opportuno che gli Stati membri mettano a disposizione moduli precompilati contenenti tutte le informazioni pertinenti e più aggiornate per i beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero prevenire le irregolarità consentendo di apportare modifiche ai moduli precompilati e utilizzando messaggi di avviso che aiutino i beneficiari a individuare possibili inosservanze e a presentare domanda in modo corretto. È opportuno che gli Stati membri tengano conto delle modifiche apportate dai beneficiari per aggiornare le informazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione nazionale. Ai fini della parità di trattamento dei beneficiari, se uno Stato membro decide di applicare il sistema di domanda automatica, tale sistema dovrebbe garantire lo stesso livello di dettaglio richiesto per le domande di aiuto di cui al presente regolamento.

(7)

Le domande di aiuto nell'ambito del sistema integrato dovrebbero fornire, nella misura possibile, tutte le informazioni necessarie per la gestione corretta e affidabile degli interventi a cui si riferiscono e per l'appropriata elaborazione delle relazioni sugli indicatori di output e di risultato. Per la corretta gestione degli interventi è opportuno che i beneficiari restino responsabili delle domande di aiuto presentate affinché tutti i diritti e le responsabilità pertinenti possano essere assunti in modo trasparente.

(8)

Ai fini della prevenzione delle irregolarità è opportuno che sia concessa la possibilità di modificare o ritirare le domande di aiuto entro un termine stabilito. Quando tutti i beneficiari di uno specifico intervento sono oggetto di controlli amministrativi e/o tramite l'uso del sistema di monitoraggio delle superfici, non è necessario l'effetto deterrente delle sanzioni. Pertanto è opportuno che le modifiche o i ritiri siano consentiti in qualsiasi momento entro un termine stabilito, termine che è necessario per la corretta gestione degli interventi. Tuttavia è opportuno che le modifiche o i ritiri non siano consentiti in riferimento a inosservanze relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da fonti diverse dal sistema di monitoraggio delle superfici e dai controlli amministrativi. In altre situazioni non dovrebbe essere consentita la possibilità di apportare modifiche o di ritirare la domanda di aiuto se il beneficiario è stato informato di un controllo in loco programmato o se tale controllo, nel caso sia avvenuto senza comunicazione preventiva, ha già rilevato irregolarità. Inoltre al fine di rafforzare l'affidabilità delle informazioni necessarie per gli interventi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per bovini, ovini e caprini, è opportuno che il termine per le modifiche sia fissato in modo da consentire di apportare adeguamenti alla domanda di aiuto e di inserire gli aggiornamenti nella banca dati informatizzata degli animali entro la data fissata dagli Stati membri per il rispetto dei requisiti di identificazione e di registrazione.

(9)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che la domanda geospaziale contenga le informazioni necessarie per gestire gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e, nella misura necessaria, gli interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo e per i requisiti nell'ambito della condizionalità. Per offrire indicazioni utili agli Stati membri è opportuno fornire un elenco non esaustivo degli elementi di cui consta la domanda geospaziale. In riferimento alle informazioni sull'uso di prodotti fitosanitari che il beneficiario deve fornire, ove pertinente, per un intervento nell'ambito del sistema integrato per il quale richiede il sostegno della politica agricola comune (PAC), gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione agli obblighi di registrazione dell'uso di tali prodotti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)

Per la corretta gestione degli interventi basati sugli animali è opportuno stabilire alcune norme sul contenuto delle domande di aiuto pertinenti. Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento dei beneficiari è opportuno altresì chiarire che se si ricorre al sistema di domanda automatica, tutti gli animali di cui è in possesso il beneficiario e che sono potenzialmente ammissibili a ricevere aiuto nell'ambito di un determinato intervento devono essere considerati dichiarati per quell'intervento.

(11)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici come elemento obbligatorio del sistema integrato. Per garantire che tale obbligo sia correttamente attuato in modo uniforme è opportuno che il sistema di monitoraggio delle superfici abbia lo stesso ambito di applicazione in tutti gli Stati membri, in modo da contemplare tutti i beneficiari e tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato e tutte le condizioni monitorabili. È opportuno favorire in via prioritaria l'automazione dell'analisi dei dati nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici onde sostenere l'obiettivo trasversale della modernizzazione della PAC. Pertanto è auspicabile che sia gradualmente ampliato il numero delle condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero garantire che nel 2023 e nel 2024 tutte le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri tuttavia hanno facoltà di decidere se tali condizioni di ammissibilità monitorabili siano effettivamente gestite tramite il trattamento dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o di altri dati di valore almeno equivalente. Qualora le condizioni di ammissibilità non possano essere considerate monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gli Stati membri possono decidere di gestirle tramite il trattamento di altri dati di valore almeno equivalente o altrimenti considerarle non monitorabili. A decorrere dal 2025 gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite il trattamento automatizzato dei dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o di fotografie geolocalizzate siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Tuttavia in considerazione dello sforzo e degli investimenti necessari per includere le fotografie geolocalizzate come dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo per svolgere il lavoro preparatorio necessario. Per tale ragione occorre che gli Stati membri garantiscano che le condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite fotografie geolocalizzate siano contemplate gradualmente nel corso del periodo di programmazione. Tali sforzi dovrebbero progredire a ritmo costante a decorrere dal 2025. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano con cadenza annuale quali condizioni di ammissibilità che possono essere considerate monitorabili tramite fotografie geolocalizzate siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici. Oltre a ciò, per agevolare ulteriormente l'integrazione di questa nuova tecnologia nel sistema di monitoraggio delle superfici, è opportuno che gli Stati membri includano nel sistema di monitoraggio delle superfici almeno una percentuale di interventi per i quali le condizioni di ammissibilità siano considerate monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate anteriormente al 1o gennaio 2027. Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per decidere quali interventi, in cui almeno una condizione di ammissibilità sarà monitorata da fotografie geolocalizzate nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici, rientrino in tale percentuale. Ciononostante è opportuno che gli Stati membri, nella loro decisione, garantiscano che tutti gli interventi basati sulle superfici siano soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici a norma dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116.

(12)

Inoltre è opportuno stabilire una serie comune di requisiti per garantire che le superfici per le quali è richiesto un intervento siano prive di terreni non ammissibili e non siano soggette a un uso non ammissibile dei terreni e a cambiamenti non ammissibili della categoria di superficie agricola che possano influire sull'analisi delle condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento svolta utilizzando il sistema di monitoraggio delle superfici. Nel corso dell'anno di domanda tali requisiti dovrebbero essere valutati in relazione alle condizioni di ammissibilità degli interventi contenuti in una determinata domanda di aiuto in modo da consentire successivamente lo svolgimento di un'analisi significativa tramite il sistema di monitoraggio delle superfici. È opportuno che l'uso dei terreni sia valutato entro una superficie delimitata al fine di stabilire se, in base a una determinata domanda di aiuto e all'intervento pertinente, si sia verificato il comportamento spaziale o temporale previsto. Nello sviluppare il sistema di monitoraggio delle superfici gli Stati membri dovrebbero sfruttarne pienamente il potenziale utilizzando le informazioni disponibili per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole e per comunicare con i beneficiari in modo da consentire di apportare modifiche alle domande di aiuto. Quando uno Stato membro deve informare il beneficiario della presenza di inosservanze emerse dai risultati del sistema di monitoraggio delle superfici nel caso vi siano superfici non ammissibili o un uso non ammissibile dei terreni, è opportuno che si comunichino le informazioni riguardo all'inosservanza non appena essa sia rilevata in modo da consentire al beneficiario di modificare la domanda di aiuto il prima possibile e consentire lo svolgimento di un'ulteriore analisi del sistema di monitoraggio delle superfici in modo efficace e tempestivo. È inoltre opportuno chiarire come applicare nella pratica la possibilità di un'attuazione progressiva del sistema, specificando gli interventi da realizzare nel 2023.

(13)

Affinché il sistema di monitoraggio delle superfici possa comprendere tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici gestiti nell'ambito del sistema integrato, monitorabili tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, è necessario estendere le tipologie di dati e prevedere norme che attestino la loro equivalenza a quelli satellitari. Per evitare che vi siano lacune negli sforzi di modernizzazione compiuti dagli Stati membri è opportuno che le fotografie geolocalizzate siano considerate dati di valore almeno equivalente ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici.

(14)

Occorre stabilire norme specifiche per una procedura obiettiva ed efficiente di acquisizione di dati satellitari ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici.

(15)

Ai fini di una corretta gestione degli interventi per il cotone è opportuno prevedere alcune norme relative al contenuto dei controlli che gli Stati membri svolgono sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute.

(16)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia tale regolamento dovrebbe continuare a essere applicato alle domande di aiuto per i pagamenti diretti presentate anteriormente al 1o gennaio 2023 e alle domande di pagamento presentate per le misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli, del comitato della politica agricola comune e del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 con riferimento a quanto segue:

a)

forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)

le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii)

le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2021/2116;

b)

le caratteristiche di base e le norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 dello stesso regolamento, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici;

c)

la procedura da applicare all'acquisizione di dati satellitari di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116 per raggiungere gli obiettivi assegnati;

d)

il quadro che disciplina l'acquisizione, il miglioramento e l'uso dei dati satellitari nonché le scadenze applicabili; e

e)

un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Relazioni di valutazione della qualità

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all'articolo 68, paragrafo 3, all'articolo 69, paragrafo 6, e all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazioni trasmesse mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono informazioni sul lavoro svolto nel contesto delle valutazioni della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità pertinente. I risultati delle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l'errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

3.   Qualora i risultati delle valutazioni della qualità rilevino carenze in base alle valutazioni della qualità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro indica chiaramente le misure correttive volte ad affrontare tali carenze nella relazione di valutazione della qualità. Se la Commissione ritiene che i progressi nell'attuazione delle misure correttive proposte nell'anno precedente siano insufficienti può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116.

4.   Per quanto riguarda le carenze ricorrenti che emergono nella valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede un piano d'azione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 se le stesse carenze sono emerse senza che siano avvenuti miglioramenti nel secondo anno consecutivo e se tali carenze sono considerate gravi in conformità dell'articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

5.   La relazione di valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici trasmessa per gli anni 2024 e 2026 contiene tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzati per l'analisi.

Articolo 3

Norme generali per il sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema elettronico per le domande di aiuto, che devono essere presentate annualmente dai beneficiari e che contengono tutte le informazioni necessarie in modo da consentire agli Stati membri di effettuare la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno almeno per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116 così come, ove necessario, delle condizioni e dei requisiti relativi alla condizionalità e ai diritti all'aiuto. Il sistema consentirà l'individuazione chiara e inequivocabile dei beneficiari, in particolare se si utilizza il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del suddetto regolamento. Il sistema deve includere il sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, il sistema basato sugli animali di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

2.   Le domande di aiuto devono essere presentate entro un termine fissato dallo Stato membro e si riferiscono all'anno civile della loro presentazione.

3.   Gli Stati membri possono prevedere una singola domanda di aiuto che includa i vari interventi di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti all'aiuto e la condizionalità.

4.   Gli Stati membri possono decidere che un gruppo di beneficiari possa presentare una domanda di aiuto congiunta purché sia garantita la parità di trattamento di tutti i beneficiari.

5.   Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione.

6.   Per quanto riguarda gli interventi basati sugli animali di cui agli articoli 31, 34 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora un animale sia ceduto da un beneficiario a un altro beneficiario gli Stati membri possono tenere conto di più di una domanda di aiuto per quell'animale nell'anno in cui è avvenuta la cessione purché essi siano in grado di garantire la non discriminazione tra i beneficiari interessati, l'efficienza dei controlli, una corretta applicazione di eventuali sanzioni e il rispetto dell'annualità del sistema integrato.

7.   Ai fini della corretta gestione degli interventi all'interno di uno Stato membro e nei casi in cui vi sia più di un organismo pagatore responsabile della gestione della domanda di aiuto presentata dallo stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni necessarie siano disponibili per tutti gli organismi pagatori interessati.

Articolo 4

Semplificazione delle procedure connesse al sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri istituiscono mezzi elettronici di comunicazione tra i beneficiari e le autorità garantendo l'affidabilità dei dati trasmessi ai fini della corretta gestione degli interventi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo. Se i documenti giustificativi non possono essere trasmessi elettronicamente, gli Stati membri fissano le stesse scadenze per la loro trasmissione tramite mezzi non elettronici.

2.   Gli Stati membri possono prevedere procedure semplificate qualora i dati siano già a disposizione delle autorità, in particolare se la situazione non è mutata dall'ultima presentazione di una domanda di aiuto. Gli Stati membri possono decidere di usare dati derivanti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto. Gli Stati membri provvedono a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l'affidabilità, l'integrità e la sicurezza degli stessi.

3.   Gli Stati membri, ove opportuno, possono chiedere le informazioni richieste nei documenti giustificativi da trasmettere insieme alla domanda di aiuto direttamente alla fonte delle stesse.

Articolo 5

Requisiti relativi al sistema delle domande di aiuto

1.   Gli Stati membri forniscono ai beneficiari, tramite mezzi elettronici, moduli precompilati secondo quanto previsto all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.

2.   Per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

3.   I moduli precompilati di cui al paragrafo 1 devono contenere:

a)

l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;

b)

l'estensione e l'ubicazione delle superfici dichiarate di tali parcelle e la corrispondente superficie ammissibile determinata per il pagamento relativo all'anno precedente ai fini degli interventi basati sulle superfici;

c)

le informazioni pertinenti per la condizionalità.

4.   È altresì possibile fornire ai beneficiari, ove rilevante ai fini della domanda di aiuto, informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio delle superfici.

5.   Per gli interventi basati sugli animali riguardanti bovini o ovini e caprini, gli Stati membri ricorrono a una base dati informatizzata aggiornata di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (6) al fine di inserire nei moduli precompilati le informazioni più recenti provenienti dalla base dati, che deve essere aggiornata conformemente ai termini di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione (7).

6.   Gli Stati membri consentono ai beneficiari di correggere i moduli precompilati entro un termine fissato dallo Stato membro conformemente alle condizioni stabilite per i termini di presentazione delle domande di aiuto di cui all'articolo 3 e per le modifiche o le revoche delle domande di aiuto di cui all'articolo 7.

7.   Le modifiche apportate dai beneficiari nei moduli precompilati devono essere tenute in considerazione, se del caso, per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole, l'applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici e la banca dati informatizzata di cui al paragrafo 5.

8.   Per agevolare la presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari il sistema delle domande di aiuto invia messaggi di avviso nel corso del processo di presentazione delle domande.

9.   Gli Stati membri che applicano il sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito nel presente regolamento.

Articolo 6

Contenuto delle domande di aiuto

1.   Per «domanda di aiuto» si intende una domanda di sostegno nell'ambito di qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento.

2.   La domanda di aiuto deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a)

l'identità del beneficiario;

b)

informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;

c)

ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;

d)

informazioni relative alla condizionalità.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato membro applica un sistema di domanda automatica.

3.   Gli Stati membri fanno sì che la domanda di aiuto contenga tutte le informazioni indispensabili per estrarre dati pertinenti ai fini della corretta informativa sugli indicatori di output e di risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto concerne gli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Articolo 7

Modifiche o ritiri delle domande di aiuto

1.   Le domande di aiuto possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario alle condizioni seguenti:

a)

per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere controlli in loco;

b)

per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Tuttavia, in relazione alla condizione di ammissibilità per l'identificazione e la registrazione degli animali, le modifiche o i ritiri sono consentiti soltanto entro la data stabilita dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/2115 e nel caso non sia intervenuta la scadenza di cui alla prima frase del presente paragrafo. Non sono inoltre consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;

c)

per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

2.   In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, in caso di inosservanze riguardanti la condizione di ammissibilità concernente l'individuazione e la registrazione degli animali, sono ammessi modifiche o ritiri solo prima della data stabilita dallo Stato membro entro cui rispettare tali requisiti in applicazione del paragrafo 2 del suddetto articolo. Al fine di agevolare il processo per i beneficiari, gli Stati membri possono apportare le correzioni necessarie alla parte della domanda di aiuto interessata dall'inosservanza. In tal caso tuttavia gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario sia informato dei cambiamenti introdotti dallo Stato membro e abbia la possibilità di intervenire in caso di disaccordo.

3.   Per gli interventi basati sugli animali di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115 relativi a bovini o ovini e caprini, gli Stati membri possono disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento, riguardo a un animale che non si trova più nell'azienda possono sostituire il ritiro per iscritto dell'animale.

4.   Per gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 per gli interventi basati sugli animali, i beneficiari possono revocare la loro domanda soltanto per tutti gli animali oggetto dell'intervento che sono registrati nella banca dati informatizzata.

5.   Le modifiche o i ritiri si effettuano tramite i canali di comunicazione ufficiali stabiliti dallo Stato membro.

6.   Gli Stati membri informano i beneficiari dell'ultima data utile per modificare o ritirare la loro domanda di aiuto. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari che sono soggetti a un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 8

Domanda geospaziale

1.   La domanda geospaziale si utilizza per tutti gli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato e per le informazioni pertinenti in relazione alla condizionalità, anche in caso di beneficiari soggetti alla condizionalità ma che non chiedono sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici.

2.   La domanda geospaziale può essere utilizzata anche per interventi basati sulle superfici nel settore vitivinicolo secondo quanto disposto al titolo III, capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Fatto salvo l'articolo 6, la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'identificazione univoca delle parcelle agricole e delle unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro dell'azienda;

b)

il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dallo Stato membro, in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;

c)

la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;

d)

ove rilevante, la coltura presente sulle parcelle agricole;

e)

ove rilevante, se la parcella agricola è soggetta ad agricoltura biologica, in particolare per l'adozione o il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), pertinente per il sostegno concesso per interventi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o per la condizionalità;

f)

ove rilevante, informazioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione al requisito di registrazione dei dati riguardanti i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

g)

l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

h)

per le superfici per le quali si chiede il pagamento specifico per il cotone, la varietà delle sementi di cotone utilizzata e, se del caso, l'identificazione dell'organizzazione interprofessionale di cui il beneficiario è membro;

i)

per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (9), in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite ai beneficiari. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

Articolo 9

Domande per interventi basati sugli animali

1.   Fatto salvo l'articolo 6, le domande per interventi basati sugli animali contengono almeno le informazioni seguenti:

a)

il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;

b)

ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;

c)

se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Gli Stati membri che applicano un sistema di domanda automatica a norma dell'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116 garantiscono un livello di dettaglio equivalente a quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati informatizzata ufficiale, che deve essere aggiornata per tutti gli animali a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Nell'ambito del sistema di domanda automatica, tutti gli animali del beneficiario pertinenti ai fini dell'intervento sono considerati inclusi nella richiesta.

Articolo 10

Sistema di monitoraggio delle superfici

1.   Il sistema di monitoraggio delle superfici si applica a tutte le domande di aiuto per interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato presentate in ogni Stato membro e si usa per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto degli interventi basati sulle superfici e almeno ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché per tutti gli interventi basati sulle superfici le condizioni di ammissibilità, che possono essere monitorate tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente, siano soggette al sistema di monitoraggio delle superfici e comunicano tali informazioni ai beneficiari interessati.

3.   Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus. Per gestire le condizioni di ammissibilità considerate monitorabili gli Stati membri possono decidere di usare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente come previsto dall'articolo 11. Tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2025 una condizione di ammissibilità è considerata monitorabile quando può essere monitorata tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o tramite fotografie geolocalizzate di cui all'articolo 11. Per far fronte alle condizioni di ammissibilità considerate monitorabili a decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, fotografie geolocalizzate o altri dati di valore almeno equivalente.

4.   Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate tramite fotografie geolocalizzate, gli Stati membri possono decidere di inserirle gradualmente nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri fanno sì che anteriormente al 1o gennaio 2027 almeno il 70 % degli interventi con condizioni di ammissibilità monitorabili soltanto tramite fotografie geolocalizzate sia soggetto al sistema di monitoraggio delle superfici. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno quali condizioni di ammissibilità monitorabili tramite fotografie geolocalizzate sono soggette al sistema di monitoraggio delle superfici.

5.   Per l'analisi delle condizioni di ammissibilità monitorabili nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono scegliere di combinare i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus e/o altri tipi di dati di valore almeno equivalente conformemente ai criteri di cui all'articolo 11 in modo da comprendere la totalità delle domande di aiuto interessate. Gli Stati membri possono altresì decidere di effettuare un'analisi a cascata dei dati dei satelliti Sentinel e/o di altri tipi di dati di valore almeno equivalente al fine di ridurre il numero di casi monitorati in modo non conclusivo. Per le condizioni di ammissibilità che possono essere monitorate soltanto tramite fotografie geolocalizzate, in assenza di indicazioni inserite dal beneficiario lo Stato membro considera che questa condizione di ammissibilità non è stata rispettata.

6.   Gli Stati membri fanno sì che gli ettari che non rispettano le condizioni di ammissibilità pertinenti entro l'ultima data utile per apportare modifiche alle domande di aiuto a norma dell'articolo 7 siano esclusi dalla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

7.   Per consentire un'osservazione, un tracciamento e una valutazione affidabili delle attività e pratiche agricole il sistema di monitoraggio delle superfici deve garantire, a livello di parcelle agricole o unità fondiarie con superfici non agricole ritenute ammissibili dagli Stati membri, il rilevamento di quanto segue:

a)

presenza di superfici non ammissibili, in particolare per la presenza di strutture permanenti;

b)

uso dei terreni non ammissibile;

c)

cambiamento della categoria di superficie agricola se si tratta di seminativo, coltura permanente o prato permanente.

Gli Stati membri utilizzano, ove rilevante, le informazioni di cui al presente paragrafo per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

8.   Gli Stati membri comunicano ai beneficiari le informazioni relative agli ettari per i quali non sono rispettate le condizioni di ammissibilità pertinenti e alla rilevata presenza di superfici non ammissibili, uso dei terreni non ammissibile o cambiamenti della categoria di superficie agricola in modo che i beneficiari possano apportare modifiche alle domande di aiuto, conformemente all'articolo 7, oppure fornire prove aggiuntive. Gli Stati membri possono altresì decidere di comunicare ai beneficiari qualsiasi altro risultato provvisorio, ivi compresi i casi monitorati in modo non conclusivo, consentendo ai beneficiari di modificare, ove necessario, le domande conformemente all'articolo 7, paragrafo 1.

9.   In deroga al paragrafo 1 e allo scopo di incrementare gradualmente il numero di interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici, nel 2023 il sistema deve fornire informazioni almeno su quanto segue:

a)

tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/2115;

b)

tutte le condizioni di ammissibilità pertinenti ai fini di interventi per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 11

Dati di valore almeno equivalente per il sistema di monitoraggio delle superfici

Ai fini del sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri possono decidere di usare altri dati di valore almeno equivalente se tali dati sono in formato digitale, se possono essere trattati in modo automatico, se sono disponibili sistematicamente per i beneficiari interessati o per categorie di superfici nello Stato membro, se non sono discriminatori e se sono adatti a stabilire l'osservanza di una specifica condizione di ammissibilità o di un obbligo nella superficie soggetta alla condizione pertinente. In tale contesto le fotografie geolocalizzate sono considerate dati di valore almeno equivalente secondo quanto previsto all'articolo 65, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116.

Articolo 12

Acquisizione di dati satellitari

1.   Ai fini dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, ogni Stato membro informa la Commissione anteriormente al 1o novembre dell'anno civile che precede l'anno in cui si svolge la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici in merito alle proprie specifiche relative all'acquisizione di dati satellitari per quanto concerne:

a)

la popolazione di parcelle per intervento dalla quale sarà selezionato il campione per la valutazione della qualità;

b)

il calendario per l'acquisizione dei dati satellitari per le condizioni di ammissibilità dell'intervento sulle parcelle selezionate.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono la popolazione di parcelle necessaria per costituire il campione per la valutazione della qualità sulla base delle domande di aiuto dell'anno precedente all'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità. La popolazione di parcelle per la quali sono richiesti i dati satellitari può essere aggiornata nell'anno civile in cui si svolge la valutazione della qualità per le parcelle che, secondo le domande di aiuto dell'anno civile in questione, non sono più pertinenti per un determinato intervento oppure per le parcelle oggetto di interventi per le quali non è stato chiesto l'aiuto nell'anno precedente.

3.   La Commissione conclude l'accordo con lo Stato membro interessato riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), anteriormente al 15 gennaio successivo alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4.   Le autorità competenti o gli organismi che le rappresentano, di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, devono osservare le disposizioni riguardanti il diritto d'autore contenute nei contratti con i fornitori.

5.   Se il totale delle richieste degli Stati membri supera il bilancio disponibile per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione decide un limite dei dati satellitari da fornire, nell'intento di fare l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili. Inoltre se nel corso dell'anno civile gli Stati membri aggiungono parcelle alla popolazione per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici, la Commissione potrebbe non essere in grado di acquisire tutte le immagini pertinenti.

Articolo 13

Controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone

Gli Stati membri eseguono controlli amministrativi sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone in conformità del presente articolo.

Ove opportuno, allo scopo di verificare l'ammissibilità per un incremento dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri svolgono controlli incrociati sulla dichiarazione resa dal beneficiario nella domanda geospaziale di essere membro di una organizzazione interprofessionale riconosciuta e sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione in questione.

Gli Stati membri verificano almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri per l'approvazione delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei loro membri.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso continua tuttavia ad applicarsi a quanto segue:

a)

domande di aiuto per pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023;

b)

richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c)

sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica alle domande di aiuto relative a interventi attuati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1174 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni.

(2)

Talune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche in funzione dell’evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi e dei recenti sviluppi in termini di operazioni aeroportuali e aeree, tecnologia e politica internazionale. Tali modifiche riguardano la sicurezza aeroportuale, il trasporto in sicurezza di armi da fuoco a bordo, la formazione del personale, la sicurezza di merci e posta aeree, i fornitori conosciuti di forniture per l’aeroporto, il controllo dei precedenti personali, i cani antiesplosivo (EDD) e gli standard di rilevamento applicabili ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.

(4)

Poiché è necessario un periodo di tempo ragionevole per consentire ai membri dell’equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo di partecipare ai corsi di formazione di cui al punto 38 dell’allegato del presente regolamento, l’applicazione di tale punto dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2023.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. Tuttavia, i punti 32) e 38) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1)

al punto 1.1.2.2 è aggiunto il capoverso seguente:

«Le persone che effettuano un’ispezione di sicurezza in aree diverse da quelle utilizzate per lo sbarco di passeggeri non sottoposti a screening secondo le norme fondamentali comuni devono ricevere una formazione in conformità al punto 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 o 11.2.3.5.»;

2)

il punto 1.4.4.2 è sostituito dal seguente:

«1.4.4.2.

I veicoli ispezionati che lasciano temporaneamente le parti critiche possono essere esentati dall’ispezione al loro ritorno, purché siano rimaste sotto costante osservazione da parte del personale autorizzato, in misura sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che non siano stati introdotti articoli proibiti nei veicoli.»;

(3)

è aggiunto il seguente punto 1.4.4.3:

«1.4.4.3.

Le esenzioni e le procedure speciali di ispezione sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

4)

è aggiunto il seguente punto 1.5.5:

«1.5.5.

Devono essere istituite procedure per gestire i bagagli non identificati e gli oggetti sospetti conformemente a una valutazione del rischio effettuata o approvata dalle autorità nazionali competenti.»;

5)

al punto 3.1.1.3. è aggiunta la seguente frase:

«L’ispezione non può avere inizio prima che l’aeromobile abbia raggiunto la sua posizione finale di sosta.»;

6)

il punto 3.1.3. è sostituito dal seguente:

«3.1.3.   Informazioni relative all’ispezione di sicurezza dell’aeromobile

Le seguenti informazioni relative all’ispezione di sicurezza dell’aeromobile di un volo in partenza devono essere registrate e conservate in un luogo diverso dall’aeromobile per 24 ore o per la durata del volo (se supera le 24 ore):

a)

numero del volo;

b)

origine del volo precedente;

c)

data e ora in cui l’ispezione di sicurezza dell’aeromobile è stata completata;

d)

nome e firma della persona responsabile dell’esecuzione dell’ispezione di sicurezza dell’aeromobile.

La registrazione delle informazioni di cui al primo capoverso può essere conservata in formato elettronico.»;

7)

al punto 5.4.2 è aggiunto il seguente capoverso:

«Il vettore aereo deve provvedere affinché il trasporto di armi da fuoco nel bagaglio da stiva sia consentito solo dopo che una persona autorizzata e debitamente qualificata abbia accertato che non sono cariche. Dette armi da fuoco devono essere stivate in un luogo non accessibile a nessuno durante il volo.»;

8)

al punto 6.1.1 la lettera c) è soppressa;

9)

è aggiunto il seguente punto 6.1.3:

«6.1.3.

Un agente regolamentato che rifiuta una spedizione per motivi di alto rischio deve garantire che la spedizione e la documentazione di accompagnamento siano contrassegnate come merci e posta ad alto rischio prima che la spedizione sia restituita al rappresentante del soggetto mittente. Tale spedizione non può essere caricata su un aeromobile a meno che non sia trattata da un altro agente regolamentato in conformità al punto 6.7.»;

10)

al punto 6.3.1.2, lettera a), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione firmata deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere conservata dall’autorità competente interessata;»;

11)

il punto 6.3.2.1 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.1.

Quando accetta una spedizione, un agente regolamentato deve accertare se il soggetto da cui riceve la spedizione è un agente regolamentato o un mittente conosciuto o nessuno dei due.»;

12)

al punto 6.3.2.3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sottoposte a screening in conformità al punto 6.2 o 6.7, a seconda dei casi; oppure»;

13)

il punto 6.3.2.6 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

lo status di sicurezza della spedizione, attestato da una delle diciture seguenti:

“SPX”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali;

“SHR”, indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all’alto rischio;»;

b)

alla lettera e), il punto ii) è soppresso;

14)

al punto 6.3.2.9., il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Un agente regolamentato deve garantire che tutto il personale sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e formato adeguatamente secondo il profilo delle diverse mansioni. Ai fini della formazione, il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza è considerato personale che effettua i controlli di sicurezza. Le persone che hanno ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 devono adeguare le proprie competenze a quelle di cui al punto 11.2.3.9 entro il 1o gennaio 2023.»;

15)

al punto 6.4.2.1, primo capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza e tutto il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, sia selezionato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza conformemente al punto 11.2.3.9. Le persone che hanno ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 devono adeguare le proprie competenze a quelle di cui al punto 11.2.3.9 entro il 1o gennaio 2023; nonché»;

16)

il punto 6.5 è sostituito dal seguente:

«6.5.   TRASPORTATORI APPROVATI

Nessuna disposizione nel presente regolamento.»;

17)

il punto 6.6.1.1 è sostituito dal seguente:

«6.6.1.1.

Al fine di garantire che le spedizioni sottoposte ai prescritti controlli di sicurezza siano protette da interferenze non autorizzate durante il trasporto, si applicano tutti i seguenti requisiti:

a)

le spedizioni devono essere confezionate o sigillate dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l’integrità della spedizione;

b)

il compartimento di carico delle merci del veicolo nel quale devono essere trasportate le spedizioni deve essere chiuso a chiave o sigillato o, nei veicoli coperti da telone, deve essere protetto ai fini della sicurezza con cavi TIR in modo da evidenziare eventuali manomissioni, mentre nei veicoli a fondo piatto la zona di carico deve essere tenuta sotto osservazione;

c)

la dichiarazione del trasportatore sul modello che figura nell’appendice 6-E deve essere approvata dal trasportatore che ha stipulato il contratto di trasporto con l’agente regolamentato o il mittente conosciuto, a meno che il trasportatore sia egli stesso approvato come agente regolamentato.

La dichiarazione firmata deve essere conservata dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto per il quale viene effettuato il trasporto. Su richiesta, una copia della dichiarazione firmata viene messa a disposizione dell’agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o dell’autorità competente interessata.

Quale alternativa alla lettera c) del primo capoverso, il trasportatore può presentare all’agente regolamentato o al mittente conosciuto per il quale effettua il trasporto la prova che egli è stato abilitato o approvato da un’autorità competente.

Tale prova deve rispettare i requisiti di cui all’appendice 6-E e devono esserne conservate copie presso l’agente regolamentato o il mittente conosciuto interessato. Su richiesta, una copia deve essere messa a disposizione dell’agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o di un’altra autorità competente.»;

18)

il punto 6.8.3.1 è così modificato:

a)

al primo capoverso, la lettera c) è soppressa;

b)

il secondo capoverso è soppresso;

19)

è aggiunto il seguente punto 6.8.3.10:

«6.8.3.10.

I controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

20)

al punto 6.8.5.4 il secondo capoverso è soppresso;

21)

nell’appendice 6-A, secondo capoverso, quarto trattino, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

modifiche programmate di minore importanza al suo programma di sicurezza, come il nome della società, il suo indirizzo, il nome o i recapiti della persona responsabile della sicurezza, il cambio della persona che chiede l’accesso alla “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”, tempestivamente e al più tardi entro sette giorni lavorativi; nonché»;

22)

nell’appendice 6-C, parte 3, tabella, il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4.

Il personale che ha accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e il personale che effettua i controlli di sicurezza ricevono una formazione sulla sicurezza in conformità al punto 11.2.3.9 prima di essere autorizzati ad accedere a merce/posta aerea identificabile come tale?»;

23)

l’appendice 6-D è soppressa;

24)

nell’appendice 6-E, secondo capoverso, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

tutto il personale che trasporta merce e posta avrà ricevuto la necessaria formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7. Inoltre, se ha anche accesso non controllato a merce e posta sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, tale personale dovrà aver seguito una formazione sulla sicurezza in conformità al punto 11.2.3.9;»;

25)

al punto 8.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le provviste di bordo devono essere sottoposte a screening da parte di un vettore aereo, un fornitore regolamentato o un operatore aeroportuale, o per loro conto, prima di essere portate in un’area sterile, a meno che:»;

26)

al punto 8.1.3.2, lettera a), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione firmata deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere conservata dall’autorità competente interessata;»;

27)

al punto 8.1.4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo” contenuta nell’appendice 8-B. Tale dichiarazione deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere firmata dal rappresentante legale; nonché»;

28)

al punto 8.1.5.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvedere affinché le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvedere inoltre affinché le persone che effettuano lo screening delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 e le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

29)

nell’appendice 8-B, secondo capoverso, primo trattino, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvederà affinché le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità al punto 11.2.7 prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvederà inoltre affinché le persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening delle provviste di bordo ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

30)

al punto 9.1.1.1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le forniture per l’aeroporto devono essere sottoposte a screening da parte di un operatore aeroportuale o di un fornitore regolamentato, o per loro conto, prima di essere portate in un’area sterile, a meno che:»;

31)

al punto 9.1.3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la “Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per l’aeroporto” contenuta nell’appendice 9-A. Tale dichiarazione deve indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti cui si riferisce ed essere firmata dal rappresentante legale; nonché»;

32)

il punto 9.1.3.3 è sostituito dal seguente:

«9.1.3.3

Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base della convalida:

a)

della pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 9.1.4; nonché

b)

dell’attuazione del programma di sicurezza senza carenze.

Quale prova legale della designazione, l’autorità competente può chiedere agli operatori aeroportuali di inserire entro il seguente giorno lavorativo le coordinate dei fornitori conosciuti da loro designati nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”. Quando effettua la registrazione nella banca dati, l’operatore aeroportuale deve assegnare ad ogni sito designato un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard.

L’accesso di forniture per l’aeroporto alle aree sterili può essere accordato solo dopo aver accertato lo status del fornitore. Ciò avviene verificando nella “banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica”, se del caso, oppure utilizzando un meccanismo alternativo che consegua lo stesso obiettivo.

Se l’autorità competente o l’operatore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4, l’operatore aeroportuale deve ritirare immediatamente lo status di fornitore conosciuto.»;

33)

al punto 9.1.4.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvedere affinché le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvedere inoltre affinché le persone che effettuano lo screening delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.3 e le persone che effettuano altri controlli di sicurezza delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

34)

nell’appendice 9-A, secondo capoverso, primo trattino, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

provvederà affinché le persone che hanno accesso alle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, in conformità al punto 11.2.7 prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture. Provvederà inoltre affinché le persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening delle forniture per l’aeroporto ricevano una formazione in conformità al punto 11.2.3.10; nonché»;

35)

il punto 11.1.1. è sostituito dal seguente:

«11.1.1.

Il personale indicato di seguito deve aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali:

a)

le persone selezionate per effettuare o far effettuare sotto la propria responsabilità screening, controlli dell’accesso o altri controlli di sicurezza in un’area sterile;

b)

le persone aventi la responsabilità generale a livello nazionale o locale di garantire che un programma di sicurezza e la sua attuazione rispondano a tutte le disposizioni normative (“security manager” o responsabili della sicurezza);

c)

gli istruttori di cui al capitolo 11.5;

d)

i validatori della sicurezza aerea UE di cui al capitolo 11.6.

La lettera b) del primo capoverso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. Prima di tale data, dette persone devono aver completato un controllo rafforzato oppure standard dei precedenti personali in conformità al punto 1.2.3.1 o come stabilito dall’autorità competente secondo le norme nazionali applicabili.»;

36)

al punto 11.1.5 è aggiunto il seguente capoverso:

«Un controllo rafforzato dei precedenti personali deve essere completato interamente prima che la persona possa seguire la formazione di cui ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5.»;

37)

al punto 11.2.3.9, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La formazione delle persone che hanno accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza e delle persone che effettuano controlli di sicurezza diversi dallo screening di merci e posta deve fornire tutte le seguenti competenze:»;

38)

è aggiunto il seguente punto 11.2.3.11:

«11.2.3.11.

La formazione dei membri dell’equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo deve fornire tutte le seguenti competenze:

a)

conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell’ambito dell’aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali;

b)

consapevolezza dei principali obblighi legali e conoscenza degli elementi che contribuiscono alla creazione di una solida e resiliente cultura della sicurezza sul posto di lavoro e nel settore dell’aviazione, comprese tra l’altro le minacce interne e la radicalizzazione;

c)

conoscenza degli obiettivi e dell’organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità dei membri dell’equipaggio di condotta e di cabina;

d)

conoscenza di come proteggere e impedire l’accesso non autorizzato all’aeromobile;

e)

conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione;

f)

capacità di individuare articoli proibiti;

g)

conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti;

h)

capacità di effettuare ispezioni di sicurezza dell’aeromobile ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati;

i)

conoscenza della configurazione del tipo o dei tipi di aeromobili sui quali si presta servizio;

j)

capacità di proteggere la cabina di pilotaggio durante il volo;

k)

conoscenza delle procedure relative al trasporto di passeggeri potenzialmente pericolosi a bordo di un aeromobile, se del caso per la persona cui è rivolta la formazione;

l)

conoscenza del trattamento delle persone autorizzate a portare armi da fuoco a bordo, se del caso per la persona cui è rivolta la formazione;

m)

conoscenza delle procedure di comunicazione;

n)

capacità di reagire in modo appropriato a incidenti ed emergenze relativi alla sicurezza a bordo di un aeromobile.»;

39)

il punto 12.0.3.2 è sostituito dal seguente:

«12.0.3.2.

Il “marchio UE” deve essere apposto dai fabbricanti sulle attrezzature di sicurezza approvate dalla Commissione e deve essere visibile su un lato dell’attrezzatura o sulla sua schermata.»;

40)

il punto 12.1.2.1 è sostituito dal seguente:

«12.1.2.1.

Sono previsti quattro standard per i WTMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005.»;

41)

è aggiunto il seguente punto 12.1.2.4:

«12.1.2.4.

Tutti i WTMD installati a partire dal 1o luglio 2023 devono essere conformi allo standard 1.1 o allo standard 2.1.»;

42)

il punto 12.2.4 è soppresso;

43)

al punto 12.5.1.1 il settimo capoverso è soppresso;

44)

il punto 12.6.3 è soppresso;

45)

il punto 12.7.3 è soppresso;

46)

il punto 12.9.1.7 è sostituito dal seguente:

«12.9.1.7.

Ciascuna squadra EDD deve essere approvata dall’autorità competente o per conto di quest’ultima in conformità alle appendici 12-E e 12-F della decisione di esecuzione C(2015) 8005. L’autorità competente può consentire l’invio e l’impiego di squadre EDD addestrate e/o approvate dall’autorità competente di un altro Stato membro a condizione che abbia formalmente concordato con l’autorità approvante i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità nel garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolo 12.9 del presente allegato, in conformità all’appendice 12-P del presente allegato. In mancanza di un tale accordo, il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolo 12.9 del presente allegato rimane piena responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro nel quale viene inviata e impiegata la squadra EDD.»;

47)

il punto 12.9.3.2 è sostituito dal seguente:

«12.9.3.2.

Il contenuto dei corsi di addestramento deve essere specificato o approvato dall’autorità competente. La formazione teorica del conduttore deve comprendere le disposizioni di cui al capitolo 11.2 relative allo screening dell’area o delle aree specifiche per le quali la squadra EDD è approvata.»;

48)

È aggiunta la seguente appendice 12-P:

«APPENDICE 12-P

LETTERA D’INTESA TRA AUTORITÀ COMPETENTI — ASSISTENZA PER L’IMPIEGO DI SQUADRE EDD

La presente lettera d’intesa è stipulata tra le seguenti parti:

L’autorità competente che riceve assistenza per l’impiego di squadre EDD:

L’autorità o le autorità competenti che forniscono assistenza per l’impiego di squadre EDD:

Al fine di individuare i seguenti ruoli (*1) per garantire che l’impiego delle squadre EDD sia conforme alle prescrizioni dell’UE:

Autorità competente incaricata di specificare o approvare il contenuto dei corsi di addestramento:

Autorità competente incaricata di approvare le squadre EDD:

Autorità competente incaricata del controllo di qualità esterno:

Per il seguente periodo di validità:

Data:

Firme:

(*1)  Se necessario, la presente lettera d’intesa può essere integrata e modificata come opportuno per specificare i ruoli delle autorità competenti e determinarne l’ambito di applicazione.»."


(*1)  Se necessario, la presente lettera d’intesa può essere integrata e modificata come opportuno per specificare i ruoli delle autorità competenti e determinarne l’ambito di applicazione.».»


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1175 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 24,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Adozione di misure

(1)

Il 4 maggio 2018 la Commissione («Commissione») ha adottato il regolamento (UE) 2018/683 (3) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese («regolamento provvisorio»).

(2)

Il 18 ottobre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese.

(3)

Il 9 novembre 2018 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (5), che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579.

1.2.   Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea

(4)

L’Associazione dell’industria cinese della gomma (China Rubber Industry Association, CRIA) e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, CCCMC) hanno proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale contestando la legittimità dei regolamenti impugnati.

(5)

La CRIA e la CCCMC hanno espresso una serie di censure nei confronti dei regolamenti impugnati e il Tribunale si è pronunciato su due di esse: i) la mancata effettuazione da parte della Commissione di un confronto equo dei prezzi nel calcolo dell’undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi) e dei margini di pregiudizio e ii) alcune censure riguardanti, in sostanza, incoerenze e una violazione dei diritti di difesa per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio e la ponderazione dei dati del campione dei produttori dell’Unione.

(6)

Il 4 maggio 2022 il Tribunale ha emesso la sentenza nelle cause T-30/19 e T-72/19, annullando sia il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (antidumping) sia il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (antisovvenzioni).

(7)

Per quanto riguarda il calcolo dei margini di undercutting il Tribunale ha osservato che la Commissione ha effettuato un raffronto non equo quando ha operato un adeguamento del prezzo all’esportazione — con la detrazione delle SGAV dell’importatore collegato e di un profitto teorico — per le vendite realizzate tramite un operatore commerciale collegato nell’Unione. Il Tribunale ha rilevato che anche i produttori dell’Unione hanno effettuato alcune vendite tramite entità collegate e che i loro prezzi di vendita non erano stati adeguati. Il Tribunale ha concluso che il calcolo dei margini di undercutting dei prezzi effettuato dalla Commissione nei regolamenti impugnati era viziato da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione e che di conseguenza tale calcolo violava l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base e l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento antisovvenzioni di base. Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli errori avevano inciso sulle risultanze complessive in materia di pregiudizio e causalità nonché sui margini di pregiudizio e che non era possibile determinare con precisione in quale misura i controversi dazi antidumping e compensativi definitivi rimanessero in parte fondati. I regolamenti che imponevano tali dazi ai ricorrenti sono stati pertanto annullati.

(8)

Per quanto riguarda il secondo punto il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva effettuato un esame obiettivo (come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base) in quanto, non avendo rivisto i calcoli di tutti gli indicatori microeconomici diversi dalla redditività e non avendo riportato le cifre riviste nel regolamento impugnato, la Commissione non aveva utilizzato tutti i dati pertinenti disponibili. Il Tribunale ha inoltre constatato una violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti. In particolare il Tribunale ha contestato il fatto che alcune informazioni non divulgate alle parti potessero essere considerate riservate e ha constatato che tutti i dati in questione erano «connessi a conclusioni di fatto nel regolamento impugnato». Essi costituivano pertanto «fatti e considerazioni essenziali» che avrebbero dovuto essere divulgati alle parti.

(9)

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato il regolamento antidumping di cui trattasi per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nell’allegato I).

(10)

Il Tribunale ha inoltre annullato il regolamento antisovvenzioni di cui trattasi per quanto riguarda le società rappresentate dalla CRIA e dalla CCCMC (elencate nell’allegato II).

2.   MOTIVO DELLA REGISTRAZIONE

(11)

La Commissione ha esaminato se fosse opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame. A tale proposito, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni.

(12)

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come un’inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (6).

(13)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (7). Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (8), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

(14)

Come spiegato nell’avviso di riapertura, e poiché l’illegittimità non si è verificata nella fase di apertura, bensì nella fase dell’inchiesta, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antidumping e antisovvenzioni nella misura in cui riguardano le società elencate nella sezione 1.2, riprendendole dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

(15)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la ripresa della procedura amministrativa e l’eventuale reintroduzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (9). Nell’avviso di riapertura le parti interessate, compresi gli importatori, sono state informate che il pagamento di futuri dazi eventualmente dovuti, ove giustificato, sarebbe dipeso dalle risultanze del riesame.

(16)

Sulla base delle nuove risultanze e dell’esito delle inchieste riaperte, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare regolamenti intesi a rivedere, ove giustificato, le aliquote del dazio applicabili. Tali eventuali aliquote riviste avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti impugnati.

(17)

A tale scopo la Commissione ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(18)

Inoltre, qualora la riapertura delle inchieste comportasse la reintroduzione di misure, i dazi dovrebbero essere riscossi anche durante il periodo di svolgimento delle inchieste.

(19)

A tale proposito la Commissione osserva che la registrazione è uno strumento previsto dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base, ai fini della successiva possibile applicazione di misure nei confronti di importazioni a decorrere dalla data della registrazione (10). Nella fattispecie la Commissione ritiene opportuno registrare le importazioni concernenti le società elencate nella sezione 1.2 nell’intento di agevolare la riscossione dei dazi antidumping e compensativi, una volta che ne sarà stato rivisto il livello in conformità alla sentenza del Tribunale (11).

(20)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (12), contrariamente alla registrazione effettuata nel periodo precedente l’adozione di misure provvisorie, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base non sono applicabili al caso in esame. Lo scopo della registrazione nel contesto dell’esecuzione di sentenze della Corte non è consentire la possibile applicazione retroattiva di misure di difesa commerciale come previsto in tali disposizioni. Lo scopo è piuttosto quello di salvaguardare l’efficacia delle misure in vigore senza interruzioni indebite dalla data di entrata in vigore dei regolamenti impugnati fino alla reintroduzione dei dazi rettificati, garantendo che successivamente sia possibile la riscossione delle misure dell’importo corretto.

(21)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che sussistevano motivi per la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

3.   REGISTRAZIONE

(22)

Sulla base di quanto precede, le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società elencate nella sezione 1.2 devono essere sottoposte a registrazione (13).

(23)

Come indicato nell’avviso di riapertura, l’eventuale importo finale dei dazi antidumping e compensativi dovuti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni impugnati dipenderà dalle risultanze del riesame.

(24)

Nel periodo tra la pubblicazione dell’avviso di riapertura e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non possono essere riscossi dazi superiori a quelli stabiliti nei regolamenti impugnati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell’allegato I del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le autorità doganali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate nell’allegato II del presente regolamento.

3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Le aliquote dei dazi antidumping e compensativi che possono essere riscossi su determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, attualmente classificati con i codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010) e prodotti dalle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento nel periodo tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati delle inchieste di riapertura non superano quelli istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 e (UE) 2018/1690.

5.   Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping e/o dazi compensativi per quanto concerne le importazioni delle società elencate negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione, del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 116 del 7.5.2018, pag. 8).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1).

(6)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. I-2181, punti 27 e 28, e causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318.

(7)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

(8)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

(9)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, sentenza della Corte del 15 marzo 2018, punto 79, e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 5.

(10)  Causa T-440/20, Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318, punti 154 – 159.

(11)  Va osservato che, per quanto riguarda il produttore esportatore Zhongce Rubber Group Co., Ltd, ciò vale solo per l’obbligazione relativa al dazio compensativo contestato. Il Tribunale non ha annullato il regolamento antidumping nei confronti di questa società e pertanto i dazi antidumping devono ancora essere riscossi per quanto riguarda la Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

(12)  Causa C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, punto 79, e causa C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, sentenza del 19 giugno 2019, punto 58.

(13)  Va osservato che, per quanto riguarda il produttore esportatore Zhongce Rubber Group Co., Ltd, ciò vale solo per l’obbligazione relativa al dazio compensativo contestato. Il Tribunale non ha annullato il regolamento antidumping nei confronti di questa società e pertanto i dazi antidumping devono ancora essere riscossi per quanto riguarda la Zhongce Rubber Group Co., Ltd.


ALLEGATO I

Elenco delle società interessate dall’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (antidumping):

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (1)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (2)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (3)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876 (4)

Giti Tire (Anhui) Company Ltd

C332

Giti Tire (Fujian) Company Ltd

C332

Giti Tire (Hualin) Company Ltd

C332

Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350


(1)  Nei regolamenti impugnati il codice addizionale TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Aeolus Tyre Co., Ltd;

 

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

 

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

 

Pirelli Tyre Co., Ltd.

 

Ai fini della registrazione, alla Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC.

(2)  Nei regolamenti impugnati la Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.

(3)  Nei regolamenti impugnati il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;

 

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd.

 

Ai fini della registrazione, al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC.

(4)  Nei regolamenti impugnati la Hefei Wanli Tire Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.


ALLEGATO II

Elenco delle società interessate dall’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (antisovvenzioni):

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd

C338

Triangle Tyre Co., Ltd

C375

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd

C366

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd

C347

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd

C345

Guizhou Tyre Co., Ltd

C340

Aeolus Tyre Co., Ltd

C877 (1)

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd

C360

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd

C334

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd

C346

Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

C334

Shandong Linglong Tire Co., Ltd

C363

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd

C362

Sailun Jinyu Group Co., Ltd

C351

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd

C353

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

C875 (2)

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd

C377

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd

C358

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd

C341

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878 (3)

Hefei Wanli Tire Co., Ltd

C876 (4)

Giti Tire (Anhui) Company Ltd

C332

Giti Tire (Fujian) Company Ltd

C332

Giti Tire (Hualin) Company Ltd

C332

Giti Tire (Yinchuan) Company Ltd

C332

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd

C350

Zhongce Rubber Group Co., Ltd

C379


(1)  Nei regolamenti impugnati il codice addizionale TARIC C333 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Aeolus Tyre Co., Ltd;

 

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd;

 

Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd;

 

Pirelli Tyre Co., Ltd.

 

Ai fini della registrazione, alla Aeolus Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC.

(2)  Nei regolamenti impugnati la Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.

(3)  Nei regolamenti impugnati il codice addizionale TARIC C371 identifica i seguenti produttori esportatori:

 

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd;

 

Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

 

Ai fini della registrazione, al Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd è assegnato un nuovo codice addizionale TARIC.

(4)  Nei regolamenti impugnati la Hefei Wanli Tire Co., Ltd è collegata al codice addizionale TARIC C999.


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/51


REGOLAMENTO (UE) 2022/1176 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza 2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone (n.CAS 131-57-7), denominata Benzophenone-3 nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), e la sostanza estere 2-etilesilico dell’acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico/Octocrilene (n.CAS 6197-30-4), denominata Octocrylene nell’INCI, sono attualmente autorizzate come filtri UV nei prodotti cosmetici e sono rispettivamente elencate alle voci 4 e 10 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2)

Considerate le preoccupazioni relative alle potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino del Benzophenone-3 e dell’Octocrylene quando sono usati come filtri UV nei prodotti cosmetici, nel 2019 è stato pubblicato un invito a presentare dati. I portatori di interessi hanno presentato prove scientifiche per dimostrare la sicurezza del Benzophenone-3 e dell’Octocrylene come filtri UV nei prodotti cosmetici. La Commissione ha chiesto al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) di effettuare una valutazione della sicurezza di entrambe le sostanze alla luce delle informazioni fornite.

(3)

Sulla base della valutazione della sicurezza e tenuto conto delle preoccupazioni relative alle potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino del Benzophenone-3, il CSSC ha concluso, nel suo parere del 30 e 31 marzo 2021 (2), che il Benzophenone-3 non è sicuro per il consumatore se usato come filtro UV fino all’attuale concentrazione massima del 6 % nei prodotti per la protezione solare, né sotto forma di creme per il corpo né di spray solari ad aerosol o a pompa.

(4)

Il CSSC ha inoltre concluso che l’uso del Benzophenone-3 come filtro UV fino a una concentrazione massima del 6 % nelle creme per il viso, nelle creme per le mani e nei rossetti è sicuro per il consumatore come pure l’uso del Benzophenone-3 fino a una concentrazione dello 0,5 % nei prodotti cosmetici per proteggere la formulazione cosmetica.

(5)

Il CSSC ha inoltre constatato che l’uso del Benzophenone-3 come filtro UV fino a una concentrazione massima del 2,2 % nelle creme per il corpo e negli spray ad aerosol o a pompa è sicuro per il consumatore, purché non vi sia un ulteriore uso del Benzophenone-3 allo 0,5 % nella stessa formulazione per proteggere la formulazione cosmetica. Esso ha inoltre concluso che, quando il Benzophenone-3 è usato anche a una concentrazione dello 0,5 % nella stessa formulazione, è opportuno che i livelli del Benzophenone-3 usato come filtro UV nelle creme per il corpo e negli spray ad aerosol o a pompa non superino l’1,7 %.

(6)

Per quanto riguarda la sostanza Octocrylene, il CSSC ha concluso nel suo parere del 30 e 31 marzo 2021 (3), sulla base della valutazione della sicurezza e tenuto conto delle preoccupazioni relative alle potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino, che l’Octocrylene è sicuro come filtro UV a concentrazioni fino al 10 % nei prodotti cosmetici se usato singolarmente.

(7)

Il CSSC ha inoltre rilevato che l’uso dell’Octocrylene a una concentrazione massima del 10 % nelle creme o nelle lozioni solari, negli spray solari a pompa, nelle creme per il viso, nelle creme per le mani e nei rossetti è sicuro in caso di uso combinato, ma che l’uso dell’Octocryilene a concentrazioni pari o superiori al 10 % negli spray solari ad aerosol non è sicuro in caso di uso combinato. Il CSSC ha ritenuto che l’uso dell’Octocrylene in tali prodotti è sicuro a una concentrazione massima del 9 % in caso di uso combinato con creme per il viso, creme per le mani o rossetti contenenti il 10 % dell’Octocrylene.

(8)

Alla luce dei pareri del CSSC, si può concludere che l’uso del Benzophenone-3 e dell’Octocrylene come filtri UV nei prodotti cosmetici alle concentrazioni attualmente consentite presenta un rischio potenziale per la salute umana. Pertanto l’uso del Benzophenone-3 e dell’Octocrylene dovrebbe essere limitato alle concentrazioni massime proposte dal CSSC.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(10)

L’industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni, anche effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti, per garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni. All’industria dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare i prodotti cosmetici che non rispettano le nuove prescrizioni.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Benzophenone-3 (n. CAS 131-57-7, n. CE 205-031-5), versione preliminare del 15 dicembre 2020, versione definitiva del 30 e del 31 marzo 2021, SCCS/1625/20. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_247.pdf.

(3)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Octocrylene (n.CAS 6197-30-4, n.CE 228-250-8), versione preliminare del 15 gennaio 2021, versione definitiva del 30 e del 31 marzo 2021, SCCS/1627/21 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_249.pdf


ALLEGATO

Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, le voci 4 e 10 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone  (*1)

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

a)

Prodotti per il viso, prodotti per le mani e prodotti per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa

b)

Prodotti per il corpo, compresi i prodotti spray ad aerosol e a pompa

c)

Altri prodotti

a)

6 %

b)

2,2 %

c)

0,5 %

Per a) e b): concentrazione non superiore allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto

a)

Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare il 5,5 %.

b)

Se la sostanza è usata a una concentrazione dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto, i livelli usati come filtro UV non devono superare l’1,7 %.

Per a) e b):

contiene Benzophenone-3  (*2)

10

Estere 2-etilesilico dell’acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico/Octocrilene (*1), (*3)

Octocrylene

6197-30-4

228-250-8

a)

Prodotti spray ad aerosol

b)

Altri prodotti

a)

9 %

b)

10 %

 

 


(*1)  Tuttavia i prodotti cosmetici che contengono tale sostanza e che rispettano le restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023 e messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023.

(*2)  La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e quando la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.

(*3)  Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene deve essere mantenuto al livello di tracce.»


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1177 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2) stabilisce un formato standardizzato per la documentazione utilizzata per l’omologazione dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, fissando i modelli della scheda informativa, dei certificati di omologazione individuale UE e dei certificati di conformità in formato cartaceo.

(2)

È opportuno che i modelli della scheda informativa, contenuti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, siano modificati per tenere conto delle nuove prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dagli atti normativi adottati a norma del medesimo.

(3)

Per consentire un approccio coerente per quanto riguarda la numerazione dei certificati di omologazione, è altresì necessario modificare il sistema di numerazione di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per tenere conto degli sviluppi normativi apportati dal regolamento (UE) 2019/2144.

(4)

È inoltre opportuno modificare l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, che stabilisce il modello del marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti, aggiornando il riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.

(5)

Il regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che i nuovi veicoli siano dotati di sistemi avanzati di sicurezza tra i quali il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, il sistema di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e il registratore di dati di evento. È quindi opportuno prescrivere che il certificato di conformità indichi quali sistemi sono montati sul veicolo. Si rende dunque necessario aggiungere le voci corrispondenti ai modelli di certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683.

(7)

Affinché le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di immatricolazione degli Stati membri, nonché i costruttori, possano disporre del tempo sufficiente per attuare le modifiche al certificato di conformità in formato cartaceo nei rispettivi sistemi, la data di applicazione dell’allegato V dovrebbe essere differita.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

5)

l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato V si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:

1)

le note esplicative sono così modificate:

a)

la nota esplicativa (12) è sostituita dalla seguente:

«(12)

Conformemente alle definizioni dell’allegato XIII, parte 2, sezione A, punti 1.24 (passo) e 1.25 (spaziatura dell’asse) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1). Per i rimorchi ad asse centrale, l’asse del dispositivo di traino è considerato l’asse più avanzato.»;

b)

la nota esplicativa (14) è sostituita dalla seguente:

«(14)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).»;

c)

la nota esplicativa (18) è sostituita dalla seguente:

«(18)

Termine n. 6.1 e veicoli non facenti parte della categoria M1: allegato XIII, parte 2, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535. Nel caso dei rimorchi, precisare le lunghezze ai sensi del termine n. 6.1.2 della norma ISO 612:1978.»;

d)

le note esplicative (20) e (21) sono sostituite dalle seguenti:

«(20)

Termine n. 6.2 e veicoli non facenti parte della categoria M1: allegato XIII, parte 2, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.

(21)

Termine n. 6.3 e veicoli non facenti parte della categoria M1: allegato XIII, parte 2, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.»;

e)

la nota esplicativa (30) è sostituita dalla seguente:

«(30)

Quale definita al punto 1.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, allegato XIII, parte 2, sezione A.»;

f)

la nota esplicativa (122) è sostituita dalla seguente:

«(122)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31).»;

g)

la nota esplicativa (123) è sostituita dalla seguente:

«(123)

Regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione, del 19 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito all’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock nei veicoli a motore e modifica l’allegato II di tale regolamento (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 11).»;

h)

la nota esplicativa (124) è sostituita dalla seguente:

«(124)

Regolamento ONU n. 13 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura [2016/194] (GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1).»;

i)

la nota esplicativa (157) è sostituita dalla seguente:

«(157)

Le voci 4 e 4.1 devono essere compilate conformemente alle definizioni di cui, rispettivamente, ai punti 1.24 (passo) e 1.25 (spaziatura dell’asse) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, allegato XIII, parte 2, sezione A.»;

j)

la nota esplicativa (174) è sostituita dalla seguente:

«(174)

Per il termine “punto di aggancio”, numerato “0”, cfr. l’allegato II, parte 2, sezione A, punto 1.3.1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.»;

k)

le note esplicative (31), (55), (79), (89), (90) e (91) sono soppresse;

l)

è aggiunta la seguente nota esplicativa (181):

«(181)

Sistemi omologati in conformità alle prescrizioni degli atti normativi indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858. Gli acronimi corrispondono ai sistemi di cui ai punti 6.7, 7.4, 8.12, 10.1.1, 12.2.4, 12.6.5, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, 12.16, 12.17 e 17.»;

2)

il punto 2.2.1.3 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.3.

Passo di riferimento del semirimorchio [come prescritto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, allegato XIII, parte 2, sezione E, punto 3.2]:»;

3)

il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:

«2.6.2.

Massa dei dispositivi opzionali [cfr. definizione di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535]:»;

4)

sono inseriti i seguenti punti 2.11.4.1 e 2.11.4.2:

«2.11.4.1.

Rapporto massimo tra lo sbalzo (34) del dispositivo di traino e il passo: …

2.11.4.2.

Valore V massimo: … kN.»;

5)

il punto 2.13 è sostituito dal seguente:

«2.13.

Raggio di curvatura posteriore [allegato XIII, parte 2, rispettivamente sezione C, punto 8, e sezione D, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535]:»;

6)

il punto 2.14.1 è sostituito dal seguente:

«2.14.1.

Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli [allegato XIII, parte 2, sezione C, punto 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535]: … kW/kg.»;

7)

il punto 3.2.18.1 è sostituito dal seguente:

«3.2.18.1.

Numero del certificato o dei certificati di omologazione: …»;

8)

il punto 4.11.2 è sostituito dal seguente:

«4.11.2.

Informazioni ai sensi dell’allegato IX, parte 2, punto 7.6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 (valore dichiarato del costruttore):»;

9)

sono inseriti i seguenti punti 4.11.4, 4.11.5 e 4.11.6:

«4.11.4.

Informazioni ai sensi dell’allegato IX, parte 2, punto 6.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535: …

4.11.5.

Informazioni ai sensi dell’allegato IX, parte 2, punto 6.1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535: …

4.11.6.

Informazioni relative all’indicatore di cambio di marcia nel manuale per gli utenti del veicolo: …»;

10)

sono inseriti i seguenti punti 6.7, 6.7.1 e 6.7.2:

«6.7.

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

6.7.1.

Presenza: sì/no (4)

6.7.2.

Descrizione dettagliata del sistema di controllo della pressione degli pneumatici: …»;

11)

sono inseriti i seguenti punti da 7.4 a 7.6.3:

«7.4.

Sistema di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS)

7.4.1.

Presenza: sì/no (4)

7.4.2.

Descrizione tecnica e disegno del sistema: …

7.4.3.

Dispositivi di disattivazione manuale del sistema di emergenza di mantenimento della corsia

7.4.4.

Descrizione dell’eventuale disattivazione automatica: …

7.4.5.

Descrizione dell’eventuale inibizione automatica: …

7.5.

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

7.5.1.

Presenza: sì/no (4)

7.5.2

Intervallo di velocità del sistema di avviso di deviazione dalla corsia: …

7.5.3.

Descrizione tecnica e disegno del sistema di avviso di deviazione dalla corsia: …

7.6.

Funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)

7.6.1.

Presenza: sì/no (4)

7.6.2.

Intervallo di velocità della funzione correttiva di controllo della direzione: …

7.6.3.

Descrizione tecnica e disegno del sistema (in particolare se il sistema utilizza lo sterzo o il freno): …»;

12)

il punto 8.6 è sostituito dal seguente:

«8.6.

Calcolo e curve in conformità rispettivamente all’allegato 10 (o all’allegato 14, se del caso) del regolamento ONU n. 13 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (124) o all’allegato 5 del regolamento ONU n. 13-H della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (125): …»;

13)

il punto 8.9 è sostituito dal seguente:

«8.9.

Breve descrizione del sistema di frenatura di cui rispettivamente all’allegato 2, punto 12, del regolamento ONU n. 13 o all’allegato 1, punto 14, del regolamento ONU n. 13-H: … »;

14)

sono inseriti i seguenti punti 8.12, 8.12.1 e 8.12.2:

«8.12.

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)

8.12.1.

Presenza: sì/no (4)

8.12.2.

Descrizione dettagliata del dispositivo avanzato di frenata d’emergenza: …»;

15)

i punti da 9.14 a 9.14.4 sono sostituiti dai seguenti:

«9.14.

Alloggiamenti delle targhe di immatricolazione anteriori e posteriori (indicare le gamme delle dimensioni, servirsi eventualmente di disegni): …

9.14.1.

Altezza da terra dei bordi inferiore e superiore: …

9.14.2.

Collocazione laterale, bordi destro e sinistro: …

9.14.3.

Numero di alloggiamenti standard per le targhe di immatricolazione: …

9.14.4.

Numero di alloggiamenti facoltativi o alternativi per le targhe di immatricolazione: …»;

16)

dopo il punto 9.14.5 sono inseriti i seguenti punti:

«9.14.5.1.

Alloggiamento della targa di immatricolazione anteriore: …

9.14.5.2.

Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore: …

9.14.5.3.

Secondo alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore (nel caso dei veicoli di categoria O2, O3 o O4): …

9.14.5.4.

Alloggiamenti facoltativi o alternativi per le targhe di immatricolazione: …»;

17)

i punti 9.14.6 e 9.14.7 sono sostituiti dai seguenti:

«9.14.6.

Inclinazione delle targhe rispetto alla verticale: …

9.14.7.

Angoli di visibilità dai bordi superiore, inferiore, sinistro e destro: …»;

18)

il punto 9.16.2 è sostituito dal seguente:

«9.16.2.

Disegni dettagliati dei parafanghi e della relativa posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui all’allegato V, parte 2, figura 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, tenendo conto dei punti estremi delle combinazioni ruote-pneumatici: …»;

19)

i punti 9.17.4 e 9.17.4.1 sono sostituiti dai seguenti:

«9.17.4.

Dichiarazione del costruttore di conformità alle prescrizioni dell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535: …

9.17.4.1.

Spiegazione del significato dei caratteri usati nel codice VDS del numero di identificazione del veicolo (VIN) e, ove applicabile, nel VIS del VIN, per la conformità alle prescrizioni della norma ISO 3779:2009, punto 5.3: …»;

20)

è inserito il seguente punto 9.17.4.3:

«9.17.4.3.

Targhetta regolamentare per i veicoli costruiti in più fasi: sì/no (4)»;

21)

il punto 9.20.2 è sostituito dal seguente:

«9.20.2.

Disegni dettagliati del sistema antispruzzi e della relativa posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell’appendice del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, allegato VIII, parte 2, tenendo conto dei punti estremi delle combinazioni ruote-pneumatici: …»;

22)

il punto 9.25.1 è sostituito dal seguente:

«9.25.1.

Descrizione tecnica dettagliata (comprensiva di fotografie e disegni, nonché di una descrizione dei materiali) delle parti del veicolo di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione D, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535: …»;

23)

è inserito il seguente punto 10.1.1:

«10.1.1.

Segnalazione di arresto di emergenza (ESS): sì/no (4)»;

24)

sono inseriti i seguenti punti 12.2.4, 12.2.4.1 e 12.2.4.2:

«12.2.4.

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock (AIF)

12.2.4.1.

Dichiarazione del costruttore di conformità, conformemente alle disposizioni dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/1243 (123): …»;

12.2.4.2.

Documento di installazione relativo all’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock»;

25)

sono inseriti i seguenti punti da 12.6.5 a 12.6.5.5:

«12.6.5.

Sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA)

12.6.5.1.

Presenza: sì/no (4)

12.6.5.2.

Funzione informativa sul limite di velocità (SLIF)

12.6.5.2.1.

Descrizione dettagliata dell’interfaccia della funzione informativa sul limite di velocità …

12.6.5.2.2.

Metodo e tecnica di determinazione del limite di velocità percepito: …

12.6.5.3.

Funzione di avviso relativa al limite di velocità (SLWF)

12.6.5.3.1.

Descrizione dettagliata dei meccanismi di feedback della funzione di avviso relativa al limite di velocità: …

12.6.5.3.2.

Descrizione dettagliata dell’eventuale segnale visivo della funzione di avviso relativa al limite di velocità: …

12.6.5.4.

Descrizione dettagliata della funzione di regolazione della velocità (SCF): …

12.6.5.5.

Numero di omologazione del sistema ISA come entità tecnica indipendente, se del caso: …»;

26)

sono inseriti i seguenti punti da 12.11 a 12.17.3:

«12.11.

Sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente (DDAW)

12.11.1.

Presenza: sì/no (4)

12.11.2.

Descrizione dettagliata del sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente: …

12.11.3.

Descrizione dettagliata del segnale visivo del sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente: …

12.12.

Sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente (ADDW)

12.12.1.

Presenza: sì/no (4)

12.12.2.

Descrizione dettagliata del sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente: …

12.12.3.

Descrizione dettagliata degli eventuali accorgimenti tecnici per evitare la distrazione: …

12.13.

Sistema di monitoraggio degli angoli morti (BSIS)

12.13.1.

Presenza: sì/no (4)

12.13.2.

Descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio degli angoli morti: …

12.13.3.

Numero di omologazione del sistema BSIS come entità tecnica indipendente, se del caso: …

12.14.

Cibersicurezza

12.14.1.

Caratteristiche costruttive generali del tipo di veicolo, ivi compresi:

a)

i sistemi del veicolo che sono rilevanti per la cibersicurezza del tipo di veicolo;

b)

i componenti di tali sistemi che sono rilevanti per la cibersicurezza;

c)

le interazioni di tali sistemi con altri sistemi all’interno del tipo di veicolo e con interfacce esterne.

12.14.2.

Rappresentazione schematica del tipo di veicolo …

12.14.3.

Numero del certificato di conformità del sistema di gestione della cibersicurezza: …

12.14.4.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare che descrivono l’esito della valutazione del rischio e i rischi individuati: …

12.14.5.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare che descrivono le misure di attenuazione applicate ai sistemi elencati o al tipo di veicolo e il modo in cui affrontano i rischi dichiarati: …

12.14.6.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare che descrivono la protezione degli ambienti dedicati per software, servizi, applicazioni o dati post-vendita: …

12.14.7.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare che descrivono le prove utilizzate per verificare la cibersicurezza del tipo di veicolo e dei relativi sistemi e l’esito di tali prove: …

12.14.8.

Descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto della catena di approvvigionamento per quanto riguarda la cibersicurezza: …

12.15.

Aggiornamenti del software

12.15.1.

Caratteristiche costruttive generali del tipo di veicolo: …

12.15.2.

Numero del certificato di conformità del sistema di gestione degli aggiornamenti del software: …

12.15.3.

Misure di sicurezza

12.15.3.1.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare attestanti che il processo di aggiornamento sarà eseguito in modo sicuro: …

12.15.3.2.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare attestanti che gli RXSWIN presenti su un veicolo sono protetti da manipolazioni non autorizzate: …

12.15.4.

Aggiornamenti del software over-the-air

12.15.4.1.

Documenti per il tipo di veicolo da omologare attestanti che il processo di aggiornamento sarà eseguito in condizioni di sicurezza: …

12.14.4.2.

Descrizione dei mezzi utilizzati per informare di un aggiornamento gli utenti del veicolo prima e dopo la sua esecuzione: …

12.15.5.

Dichiarazione del costruttore attestante la conformità alle prescrizioni del sistema di gestione degli aggiornamenti del software: …

12.16.

Registratore di dati di evento (EDR)

12.16.1.

Presenza: sì/no (4)

12.16.2.

Disegni o fotografie che illustrino la posizione e il metodo di fissaggio dell’EDR al veicolo: ….

12.16.3.

Descrizione del parametro di attivazione: …

12.16.4.

Descrizione di qualsiasi altro parametro pertinente (capacità di memoria, resistenza alla decelerazione rapida e alle sollecitazioni meccaniche di un urto grave ecc.): …

12.16.5

Elementi di dati e formato dei dati memorizzati dall’EDR:

Elemento di dati

Intervallo/tempo di registrazione (rispetto al momento zero)

Frequenza di campionamento dei dati (campioni al secondo)

Intervallo minimo

Accuratezza

Risoluzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16.6.

Istruzioni per il recupero dei dati dall’EDR: …

12.16.6.1.

Descrizione del metodo di trasmissione delle informazioni prescritto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione (*1): manuale/automatico (4)

12.16.7.

Conformità alle prescrizioni tecniche del regolamento ONU n. 160:

12.16.7.1

Numero di omologazione a norma del regolamento ONU n. 160: …

12.16.8.

Numero di omologazione dell’EDR omologato come entità tecnica indipendente, se del caso (da compilarsi in caso di mancato ottenimento dell’omologazione a norma del regolamento ONU n. 160 e di rimando al punto 12.16.7.1): …

12.17.

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (DAM)

12.17.1.

Presenza: sì/no (4)

12.17.2.

Metodi di rilevamento della disponibilità del conducente: …

12.17.3.

Descrizione scritta e/o disegno delle informazioni fornite al conducente: …

(*1)  GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18»;"

27)

sono inseriti i seguenti punti da 17 a 17.11:

«17.

SISTEMA DI GUIDA AUTOMATIZZATA (ADS): sì/no (4)

17.1.

Descrizione generale del sistema di guida automatizzata: …

17.1.1.

Ambito di impiego previsto/condizioni limite: …

17.1.2.

Prestazioni di base, ad esempio rilevamento di oggetti ed eventi e relativa risposta (OEDR), pianificazione ecc.: …

17.2.

Descrizione delle funzioni del sistema di guida automatizzata:

17.2.1.

Funzioni principali del sistema di guida automatizzata (architettura funzionale): …

17.2.1.1.

Funzioni interne al veicolo: …

17.2.1.2.

Funzioni esterne al veicolo (ad esempio back-end, infrastruttura esterna necessaria, misure operative necessarie): …

17.3.

Panoramica dei componenti principali del sistema di guida automatizzata

17.3.1.

Centraline: …

17.3.2.

Sensori e relativo montaggio sul veicolo: …

17.3.3.

Attuatori: …

17.3.4.

Mappe e posizionamento: …

17.3.5.

Altro hardware: …

17.4.

Configurazione e schemi del sistema di guida automatizzata

17.4.1.

Configurazione schematica del sistema (ad esempio schema a blocchi): …

17.4.2.

Elenco e schema generale delle interconnessioni: …

17.5.

Specifiche

17.5.1.

Specifiche in condizioni di funzionamento normali: …

17.5.2.

Specifiche in condizioni di funzionamento di emergenza: …

17.5.3.

Criteri di accettazione: …

17.5.4.

Dimostrazione della conformità: …

17.6.

Principio di sicurezza

17.6.1.

Dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo non comporta rischi irragionevoli: …

17.6.2.

Descrizione dell’architettura del software (ad esempio schema a blocchi) …

17.6.3.

Mezzi per la determinazione dell’attuazione della logica del sistema ADS: …

17.6.4.

Spiegazione generale delle disposizioni principali integrate progettualmente nel sistema ADS per la sicurezza del funzionamento in condizioni di guasto, in presenza di perturbazioni del funzionamento e di condizioni che andrebbero oltre l’ambito di impiego del sistema ODD: …

17.6.5.

Descrizione generale dei principi fondamentali di gestione dei guasti e della strategia del livello di ripiego, compresa la strategia di attenuazione dei rischi (manovra di minimizzazione del rischio): …

17.6.6.

Condizioni per l’invio di una richiesta all’operatore di bordo o all’operatore per interventi da remoto: …

17.6.7.

Concetto di interazione uomo-macchina con gli occupanti del veicolo, operatore di bordo e operatore per interventi da remoto, compresa la protezione dall’attivazione/il funzionamento semplice non autorizzata/o e da interventi sul sistema: …

17.7.

Verifica e convalida da parte del costruttore dei requisiti prestazionali per il rilevamento di oggetti ed eventi e la relativa risposta, l’interfaccia uomo-macchina, il rispetto del codice della strada e la conclusione secondo la quale il sistema è progettato in maniera da non comportare rischi irragionevoli per il conducente, gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada: …

17.7.1.

Descrizione dell’approccio adottato: …

17.7.2.

Selezione degli scenari nominali, critici e di guasto: …

17.7.3.

Descrizione dei metodi e degli strumenti (software, laboratorio, altro) e sintesi della valutazione della credibilità: …

17.7.4.

Descrizione dei risultati: …

17.7.5.

Incertezza dei risultati: …

17.7.6.

Interpretazione dei risultati: …

17.7.7.

Dichiarazione del costruttore:

Il costruttore/i costruttoridichiara/dichiarano che l’ADS non comporta rischi irragionevoli per gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada.

17.8.

Elementi di dati dell’ADS

17.8.1.

Tipologia di dati archiviati: …

17.8.2.

Luogo di archiviazione: …

17.8.3.

Eventi registrati ed elementi di dati: …

17.8.4.

Mezzi per garantire la sicurezza e la protezione dei dati: …

17.8.5.

Mezzi di accesso ai dati: …

17.9.

Cibersicurezza e aggiornamenti del software

17.9.1.

Numero di omologazione per la cibersicurezza: …

17.9.2.

Numero del certificato di conformità per la cibersicurezza: …

17.9.3.

Numero di omologazione per gli aggiornamenti del software: …

17.9.4.

Numero del certificato di conformità per gli aggiornamenti del software: …

17.9.4.1

Informazioni sulle modalità di lettura della versione o delle versioni dell’RxSWIN o del software qualora l’RxSWIN non sia conservato nel veicolo.

17.9.4.2

Se del caso, elenco dei parametri che consentiranno l’identificazione dei veicoli sui quali possono essere eseguiti aggiornamenti con il software rappresentato dall’RxSWIN conformemente al punto 17.9.4.1.

17.10.

Manuale operativo (da allegare alla scheda informativa)

17.10.1.

Descrizione funzionale dell’ADS e ruolo previsto del proprietario, dell’operatore di servizi di trasporto, dell’operatore di bordo, dell’operatore per interventi da remoto ecc.: …

17.10.2.

Misure tecniche per il funzionamento in sicurezza (ad esempio descrizione dell’infrastruttura esterna necessaria, tempistica, frequenza e schema degli interventi di manutenzione): …

17.10.3.

Restrizioni operative e ambientali: …

17.10.4.

Misure operative (ad esempio se è necessario un operatore di bordo o un operatore per interventi da remoto): …

17.10.5.

Istruzioni in caso di guasti e richiesta dell’ADS (misure di sicurezza che devono essere adottate dagli occupanti del veicolo, dall’operatore di servizi di trasporto, dall’operatore di bordo, dall’operatore per interventi da remoto e da autorità pubbliche in caso di problemi di funzionamento): …

17.11.

Mezzi per consentire le ispezioni tecniche periodiche: …».

(*1)  GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18»;»


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:

1)

la parte I (A. Categorie M e N) è modificata come segue:

a)

il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:

«2.6.2.

Massa dei dispositivi opzionali [cfr. la definizione di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535]:»;

b)

il punto 4.11.2 è sostituito dal seguente:

«4.11.2.

Informazioni ai sensi dell’allegato IX, parte 2, punto 7.6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 (valore dichiarato dal costruttore):»;

c)

sono inseriti i seguenti punti 6.7 e 6.7.1:

«6.7.

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

6.7.1.

Presenza: sì/no (4)»;

d)

sono inseriti i seguenti punti 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.1, 7.6 e 7.6.1:

«7.4.

Sistema di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS)

7.4.1.

Presenza: sì/no (4)

7.5.

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)

7.5.1.

Presenza: sì/no (4)

7.6.

Funzione correttiva di controllo della direzione (CDCF)

7.6.1.

Presenza: sì/no (4)»;

e)

sono inseriti i seguenti punti 8.12 e 8.12.1:

«8.12.

Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)

8.12.1.

Presenza: sì/no (4)»;

f)

il punto 9.17.4.1 è sostituito dal seguente:

«9.17.4.1.

Spiegazione del significato dei caratteri usati nel codice VDS del numero di identificazione del veicolo (VIN) e, ove applicabile, nel VIS del VIN, per la conformità alle prescrizioni della norma ISO 3779:2009, punto 5.3:»;

g)

sono inseriti i seguenti punti 12.2.4 e 12.2.4.1:

«12.2.4.

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock (AIF)

12.2.4.1.

Dichiarazione del costruttore di conformità alle disposizioni dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/1243 della Commissione (123): …»;

h)

sono inseriti i seguenti punti 12.6.5 e 12.6.5.1:

«12.6.5.

Sistema di adattamento intelligente della velocità (ISA)

12.6.5.1.

Presenza: sì/no (4)»;

i)

sono inseriti i seguenti punti 12.11, 12.11.1, 12.12, 12.12.1, 12.13, 12.13.1, 12.16, 12.16.1, 12.17 e 12.17.1:

«12.11.

Sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente (DDAW)

12.11.1.

Presenza: sì/no (4)

12.12.

Sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente (ADDW)

12.12.1.

Presenza: sì/no (4)

12.13.

Sistema di monitoraggio degli angoli morti (BSIS)

12.13.1.

Presenza: sì/no (4)

12.16.

Registratore di dati di evento (EDR)

12.16.1.

Presenza: sì/no (4)

12.17.

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (DAM)

12.17.1.

Presenza: sì/no (4)»;

j)

è inserito il seguente punto 17:

«17.

SISTEMA DI GUIDA AUTOMATIZZATA (ADS): sì/no (4)»;

2)

la parte I (B. Categoria O) è modificata come segue:

a)

il punto 2.6.2 è sostituito dal seguente:

«2.6.2.

Massa dei dispositivi opzionali [cfr. la definizione di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535]:»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 6.7 e 6.7.1:

«6.7.

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

6.7.1.

Presenza: sì/no (4)»;

c)

il punto 9.17.4.1 è sostituito dal seguente:

«9.17.4.1.

Spiegazione del significato dei caratteri usati nel codice VDS del numero di identificazione del veicolo (VIN) e, ove applicabile, nel VIS del VIN, per la conformità alle prescrizioni della norma ISO 3779:2009, punto 5.3: …»;

d)

sono inseriti i seguenti punti 12, 12.7.1, 16 e 16.1:

«12.   VARIE

12.7.1.

Veicolo dotato di apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz: sì/no (4)

16.   ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

16.1.

Indirizzo del sito web principale per l’accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli: …».

ALLEGATO III

L’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683 è così modificato:

1)

al punto 2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il numero del regolamento della Commissione adottato a norma del regolamento (UE) 2019/2144 che stabilisce le prescrizioni applicabili.

Ai fini del punto c), laddove un regolamento (di base) contenga allegati separati con requisiti e prescrizioni tecniche da applicare ad ambiti diversi di impianti dei veicoli, componenti e unità tecniche indipendenti, il riferimento di cui alla sezione 2 deve essere seguito da un numero romano indicante il numero di allegato di tale regolamento.»;

2)

al punto 3.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

a norma dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 (14):

e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00»;

3)

al punto 3.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 (122):

e2*2021/646*2021/646*00003*00»;

4)

al punto 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il presente allegato si applica tuttavia alle omologazioni UE rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 in base alle prescrizioni stabilite dai regolamenti ONU indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858, nel qual caso si applica il sistema di numerazione indicato di seguito:»;

5)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Sezione 2: Il numero del regolamento (UE) 2019/2144 (ossia “2019/2144”)»;

6)

nell’esempio di cui al punto 4.6.1, il numero del certificato di omologazione è sostituito dal seguente:

«e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00»;

7)

nell’esempio di cui al punto 4.6.2, il numero del certificato di omologazione è sostituito dal seguente:

«e25*2019/2144*46R04/01*00123*05».


ALLEGATO IV

Nell’allegato V, punto 4, del regolamento (UE) 2020/683, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il presente allegato si applica tuttavia alle omologazioni UE di componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 in base alle prescrizioni dei regolamenti ONU indicati nell’allegato I di tale regolamento, nel qual caso si applica quanto segue:».


ALLEGATO V

L’appendice dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2020/683 è così modificata:

1)

la parte I (Veicoli completi e completati) è così modificata:

a)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M1) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

b)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M2) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

c)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M3) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

d)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N1) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

e)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N2) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

f)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N3) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

g)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

2)

la parte II (Veicoli incompleti) è così modificata:

a)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M1) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

b)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M2) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

c)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria M3) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

d)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N1) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4(181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

e)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N2) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

f)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alla categoria N3) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di sistemi avanzati: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)»;

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)»;

g)

nella parte 2 (Veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4) sono aggiunti i seguenti punti 54, 55 e 56:

«54.

Veicolo dotato di: TPMS (181).

55.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 155: sì/no (4)

56.

Veicolo certificato in conformità al regolamento ONU n. 156: sì/no (4)».

DECISIONI

8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/71


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1178 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2022

che stabilisce di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 14 agosto 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping («l’inchiesta») relativa alle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio [«AFRP» (aluminium flat rolled products) o «prodotto in esame»] originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «Cina» o «il paese interessato») (2) sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)

Il 12 aprile 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio»).

(3)

L’11 ottobre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione (4) («il regolamento definitivo»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Le aliquote del dazio antidumping variano dal 14,3 % al 24,6 %.

(4)

Nella stessa data, con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 (5) («la decisione di sospensione»), la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame per un periodo di nove mesi, ossia fino all’11 luglio 2022.

(5)

Il 9 marzo 2022 la Commissione, di sua iniziativa, ha inviato questionari all’associazione European Aluminium («EA»), ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e a tutte le altre parti interessate. Il questionario era finalizzato alla trasmissione di informazioni che potessero consentire alla Commissione di valutare se prorogare o no la sospensione. Sono pervenute osservazioni dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dalla loro associazione EA, da 14 utilizzatori, tra cui l’associazione europea dei fornitori di componenti per autoveicoli (CLEPA), nonché da sei importatori e dalla loro associazione (EURANIMI). I produttori dell’Unione inclusi nel campione e EA sono stati inoltre invitati a fornire informazioni su taluni indicatori di pregiudizio in relazione al periodo più recente successivo al periodo esaminato nella decisione di sospensione (il cosiddetto «periodo di analisi» di otto mesi, che va dal 1o luglio 2021 al 28 febbraio 2022). Essi hanno fornito le informazioni richieste in merito a taluni indicatori. Le risposte sono state trasmesse alla fine di marzo 2022.

(6)

Nelle loro risposte vari utilizzatori hanno chiesto la proroga della sospensione. Inoltre il 25 aprile 2022 EA ha presentato una richiesta formale di revoca immediata della sospensione.

(7)

In data 24 maggio 2022 la Commissione ha comunicato la propria intenzione di non prorogare la sospensione delle misure e ha invitato le parti a trasmettere osservazioni entro il 2 giugno 2022. Sette parti interessate hanno presentato osservazioni entro il termine stabilito: TDK Hungary Components Kft. («TDK Hungary»), EURANIMI, Valeo Group («Valeo»), TitanX Holding («TitanX»), Airoldi Metalli S.p.a. («Airoldi»), SATMA e Lodec Metall-Handel («Lodec»). Le osservazioni di TDK Foil Italy SpA («TDK Italy») non sono state prese in considerazione in quanto presentate dopo la scadenza del termine.

(8)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Airoldi ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati poiché la Commissione ha utilizzato dati di EA, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi del mercato e la capacità, che non erano a disposizione di altre parti. La Commissione ha tuttavia osservato che i dati di EA si basavano su informazioni fornite da tutti i suoi membri e che EA aveva fornito una versione non riservata di tali dati. Di conseguenza tutte le parti hanno potuto esercitare i propri diritti di difesa e presentare osservazioni sui dati forniti. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.

(9)

Alcune parti interessate hanno proposto modifiche delle misure, ad esempio l’esclusione di alcuni prodotti dall’ambito di applicazione della misura o l’introduzione di un contingente di importazioni esenti da dazi. La Commissione ha ricordato che, l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le consente soltanto di decidere di prorogare la sospensione per un periodo non superiore a un anno o di non prorogare la sospensione. Di conseguenza la Commissione non ha potuto riesaminare le misure istituite dal regolamento definitivo. L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base prevede una procedura specifica per i riesami intermedi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

2.   ESAME DELLE CONDIZIONI DI MERCATO E DEGLI INTERVENTI SUL MERCATO DELL’UNIONE DURANTE IL PERIODO DI ANALISI

(10)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.

(11)

Il 12 ottobre 2021 le misure sono state sospese perché la Commissione ha accertato l’esistenza di uno squilibrio temporaneo tra domanda e offerta nel periodo di ripresa post-COVID-19 e ha constatato che la situazione economica dell’industria dell’Unione aveva registrato un miglioramento nel primo semestre del 2021 rispetto al periodo dell’inchiesta («PI», compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020) e al 2017 (l’anno migliore del periodo in esame durante l’inchiesta iniziale). Si prevedeva che l’andamento positivo della situazione economica dell’industria dell’Unione sarebbe continuato durante il periodo di sospensione di nove mesi, di conseguenza era improbabile che il pregiudizio riemergesse a seguito della sospensione. Tuttavia la modifica delle condizioni di mercato era considerata di natura temporanea.

(12)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno. Al fine di decidere se prorogare o no la sospensione, la Commissione ha esaminato le condizioni di mercato prevalenti nel periodo di analisi, nonché la situazione economica dell’industria dell’Unione e le opinioni degli importatori e degli utilizzatori.

2.1.   Condizioni di mercato

(13)

Nel corso del periodo di analisi il consumo dell’Unione ha registrato un calo notevole (pari al 13,5 %), rispetto al primo semestre del 2021 (6). La domanda ha raggiunto il suo apice nel primo semestre del 2021, quando è aumentata del 27 % rispetto al PI per poi diminuire significativamente durante il periodo di analisi.

(14)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che il documento di divulgazione non forniva la fonte dei dati relativi al consumo né spiegazioni al riguardo e che gli stessi dati contraddicevano quelli trasmessi da EA per il periodo di analisi. La Commissione ha osservato che il documento generale di divulgazione indicava già che i dati erano stati forniti da EA. La Commissione ha calcolato il consumo per il periodo di analisi sommando le importazioni totali al volume delle vendite dell’industria dell’Unione. Per un confronto adeguato con il primo semestre 2021, i dati relativi al consumo indicati al considerando 12 sono stati ricalcolati a partire dai dati trasmessi da EA su base semestrale (7). La Commissione si era quindi basata sui dati presentati da EA per il periodo di analisi e di conseguenza ha respinto tale argomentazione.

(15)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI, Airoldi e Lodec hanno ritenuto che la risultanza di un calo della domanda fosse in contraddizione con una relazione di CRU International, che prevedeva un aumento della domanda mondiale di alluminio del 40 % entro il 2030. La Commissione ha tuttavia osservato che lo studio in questione non si limitava ai soli prodotti laminati piatti di alluminio, ma riguardava tutti i tipi di prodotti in alluminio. Tra l’altro l’Europa (non solo l’UE, ma anche altri paesi europei) rappresenta solo una piccola parte dell’intera crescita (14 %) prevista. Infine tale proiezione non era in contraddizione con le risultanze della Commissione, che riguardavano il periodo di analisi e le prospettive di crescita a breve termine, mentre lo studio riguardava le prospettive di crescita nei prossimi otto anni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(16)

Nei primi mesi del 2022 si sono osservate le tendenze seguenti: secondo una relazione della CRU (8) la domanda di prodotti laminati di alluminio in Europa si è mantenuta a livelli soddisfacenti in quanto stimolata dall’accumulo di scorte conseguente alla guerra in Ucraina e dal settore delle costruzioni, che ha proseguito le attività. La domanda del settore automobilistico si è invece mostrata debole a causa della costante carenza di semiconduttori e di una scarsa disponibilità di cablaggi originari dell’Ucraina. Si prevede che tale situazione sia destinata a perdurare per alcuni mesi. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, la medesima relazione menziona anche il rischio di un minor numero di progetti per via di un’inflazione elevata.

(17)

Sul versante dell’offerta l’industria dell’Unione ha aumentato la propria capacità dopo il PI (+ 20 %) ma l’utilizzo degli impianti non ha registrato un incremento e si è mantenuto attorno all’80 %. Vi sono dunque margini per un aumento della produzione dell’industria dell’Unione.

(18)

I prezzi delle principali materie prime (alluminio, magnesio) e dell’energia sono aumentati in misura significativa per tutto il periodo a partire dal PI, principalmente come conseguenza della ripresa post-COVID. L’incremento dei prezzi è stato acuito dall’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tale andamento è probabilmente destinato a continuare nei prossimi mesi. Ciò si ripercuoterà sul prezzo degli AFRP e di conseguenza determinerà un calo della domanda complessiva di questi prodotti.

(19)

Per quanto riguarda le importazioni di metalli dalla Russia, compreso l’alluminio primario, l’industria dell’Unione ha ridotto le proprie importazioni dal 22 % nel 2015 a circa l’11 % nel 2021. Inoltre la tassa all’esportazione del 15 % sull’alluminio primario istituita dalla Russia è scaduta il 31 dicembre 2021 (9) come previsto inizialmente. Secondo l’industria dell’Unione non si registra alcuna carenza di alluminio primario o semilavorato, nonostante le sanzioni nei confronti della Russia che, sebbene non riguardino direttamente i prodotti di alluminio, hanno forti ripercussioni negative sugli scambi con la Russia in generale.

(20)

Alla luce di quanto precede, sembra che il picco della domanda si sia registrato nel primo semestre 2021. Lo dimostrano gli ordini acquisiti che, come illustrato di seguito al considerando 33, sono diminuiti del 12 % nel corso del periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021. Inoltre i tempi di consegna sono tornati alla normalità nel periodo di analisi, vale a dire a 5-7 settimane secondo una relazione della CRU dell’aprile 2022 e a 6-8 settimane secondo EA (10). Ciò dimostra che i tempi di consegna si sono notevolmente ridotti rispetto al primo semestre del 2021, quando variavano talvolta da sei a dieci mesi. La riduzione dei tempi di consegna è stata confermata anche da molti utilizzatori.

(21)

La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo di analisi lo squilibrio tra domanda e offerta che ha caratterizzato il primo semestre del 2021 si è notevolmente ridotto. Sebbene il futuro rimanga incerto, sembra che il picco della domanda registrato nel periodo di ripresa post-COVID si sia arrestato, come si evince dal calo significativo degli ordini acquisiti e dalla netta riduzione dei tempi di consegna. Permane un certo grado di incertezza riguardo alla domanda futura proveniente dai due principali settori a valle, ossia il settore automobilistico e il settore delle costruzioni.

2.2.   Situazione dell’industria dell’Unione

(22)

I volumi delle vendite nell’UE sono diminuiti del 12,8 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021, da 1 056 668 tonnellate a 921 701 tonnellate, mentre sono aumentati del 36 % rispetto al PI e del 17 % rispetto al 2017.

(23)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che i dati presentati da EA nel periodo di analisi contraddicevano l’andamento della produzione e delle vendite indicato nel documento di divulgazione. Come già spiegato al considerando 14, per consentire un confronto adeguato con il primo semestre 2021, la Commissione ha ricalcolato i dati trasmessi da EA su base semestrale e ha applicato una metodologia simile per gli altri periodi di confronto (2017 e PI). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(24)

I prezzi degli AFRP nell’Unione sono costantemente aumentati, passando da una media di 2 703 EUR/tonnellata durante il PI a 2 879 EUR/tonnellata nel primo semestre del 2021, per poi crescere più rapidamente fino a 3 555 EUR/tonnellata nel periodo di analisi. Si tratta di un incremento del 23 % tra il primo semestre del 2021 e il periodo di analisi che è stato dovuto a una crescita della domanda in un contesto post-COVID e all’aumento dei prezzi delle materie prime (alluminio primario, magnesio) e dell’energia.

(25)

Gli utilizzatori, tra cui EURANIMI, Lodec e Airoldi Metalli, hanno evidenziato il netto aumento del tasso di conversione, sia nelle loro comunicazioni iniziali sia dopo la divulgazione delle informazioni (+ 100 % e fino a + 160 %, secondo tali utilizzatori). Le stime della Commissione indicavano un aumento del tasso di conversione (11) pari all’8 % tra il periodo successivo all’inchiesta (secondo semestre del 2020 e primo semestre del 2021) e il periodo di analisi. A seconda della vendita specifica (quale società o gruppo di società, se la vendita fa parte di un contratto a lungo termine o no, del tipo di prodotto ecc.) e dei periodi considerati, il tasso di conversione può variare notevolmente, ma nel complesso sembra che tutte le parti interessate concordino sul fatto che tale tasso di conversione sia effettivamente aumentato. L’aumento dei costi di produzione diversi dal costo dell’alluminio primario (aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime come gli elementi di lega), da un lato, e l’aumento dei profitti dei produttori dell’Unione, dall’altro, potrebbero in parte spiegare tale aumento.

(26)

Per quanto riguarda la quota di mercato, nell’anno successivo al PI l’incremento delle vendite da parte dell’industria dell’Unione ha determinato un aumento della quota di mercato dell’Unione (dal 64,8 % nel PI al 79,4 % nel primo semestre del 2021). Tale quota di mercato è stata mantenuta durante il periodo di analisi (80,1 %), in quanto il calo dei volumi delle vendite è stato accompagnato da una contrazione del consumo, come indicato al considerando 13.

(27)

Nel corso del periodo di analisi il volume di produzione è leggermente diminuito del 2 % rispetto al primo semestre del 2021. La produzione è cresciuta del 22 % rispetto al PI e del 9 % rispetto al 2017.

(28)

Nel periodo di analisi la capacità ha registrato un lieve calo dell’1,3 % rispetto al primo semestre del 2021 e un aumento significativo del 20,8 % rispetto al PI e del 23 % rispetto al 2017. Inoltre la capacità disponibile non era più influenzata:

i)

dagli effetti del precedente ridimensionamento della capacità attiva durante la pandemia di COVID-19, a cui è fatto riferimento nei considerando 29 e 36 della decisione di sospensione, effetti che non sono più stati osservati nel periodo di analisi; e

ii)

dalla temporanea carenza di alluminio semilavorato e primario nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta (cfr. i considerando 29 e 31 della decisione di sospensione). Come indicato al considerando 18, l’alluminio primario, il magnesio e l’energia rimangono disponibili nonostante il notevole aumento dei loro prezzi e non inciderebbero sulla capacità effettiva.

(29)

L’utilizzo degli impianti è rimasto piuttosto stabile, attestandosi all’80,8 % nel periodo di analisi, rispetto all’81,5 % registrato durante il primo semestre del 2021 e al 91,3 % del 2017. Gli ordini acquisiti dalle società incluse nel campione per il prodotto in esame sono diminuiti del 12 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e sono stati leggermente inferiori (del 2 %) rispetto al PI. Il livello degli ordini è stato inferiore rispetto al PI e persino più basso rispetto a quello registrato nel 2017 (12). Ciò indica che l’industria dell’Unione non sarà satura nei prossimi mesi.

(30)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che il calo della capacità è coerente con la carenza di approvvigionamento e che l’industria dell’Unione non ha mai raggiunto il 100 % di utilizzo degli impianti. Con un tasso di utilizzo dell’80,8 % nel periodo di analisi, non vi sono quindi capacità inutilizzate. Secondo Valeo, infine, le risultanze della Commissione contraddicevano quanto affermato dagli utilizzatori, cioè che l’industria dell’Unione non dispone di capacità. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da Valeo, la Commissione ha stabilito che la capacità è aumentata del 20,8 % nel periodo di analisi rispetto al PI e del 23 % rispetto al 2017. In secondo luogo, l’argomentazione secondo cui un tasso di utilizzo degli impianti dell’80,8 % non lascia spazio a capacità inutilizzate è in contraddizione con quanto concluso dalla Commissione nel regolamento definitivo (13), vale a dire che il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era del 91,3 % nel 2017. Valeo non ha inoltre contestato le risultanze della Commissione secondo cui la capacità effettiva/attiva non differiva più dalla capacità dichiarata. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(31)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI, Airoldi e Lodec hanno sostenuto che negli ultimi decenni l’industria dell’Unione non ha investito sufficientemente in nuove capacità. Nessuna delle parti ha tuttavia fornito elementi di prova a sostegno di tale affermazione e del fatto che ciò riguardasse specificamente gli AFRP. Per contro, nel regolamento definitivo (14) la Commissione ha stabilito che la capacità è aumentata del 2 % durante il periodo in esame e del 20 % nel periodo di analisi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(32)

EURANIMI e Airoldi hanno inoltre sostenuto che molti produttori dell’Unione sono stati costretti a mantenere inattive le capacità di laminazione a causa della mancanza di alluminio primario. Tale carenza sarebbe in parte dovuta al calo di oltre il 30 % della produzione di alluminio primario nell’UE dal 2000 e limiterebbe ulteriormente la capacità dell’industria dell’Unione di fornire AFRP. EA ha tuttavia spiegato che non vi è carenza di alluminio primario e che l’industria dell’Unione è in grado di rifornirsi da paesi terzi. Tale affermazione è stata confermata dal fatto che le importazioni di alluminio primario nell’UE sono aumentate tra gennaio e aprile 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Inoltre la Commissione ha osservato che nel secondo trimestre del 2022 le scorte globali di alluminio primario ammontavano a [9,2-10,7] miliardi di tonnellate (15), un livello inferiore a quelli del 2020-2021 ([10,1-11,4] miliardi di tonnellate in media), ma comparabile ai livelli del 2019, precedenti alla pandemia di COVID-19 ([9,1-10,5] miliardi di tonnellate in media). Anche le scorte dei produttori europei ([310 000-330 000] tonnellate) nel primo trimestre del 2022 erano in linea con la media degli ultimi tre anni ([320 000-340 000] tonnellate per il periodo 2019-2021). La Commissione ha concluso che, sebbene vi siano ancora tensioni su diversi mercati delle materie prime, tra cui quello dell’alluminio primario, si tratta di un fenomeno globale non specificamente collegato al mercato dell’Unione e che le forniture di alluminio primario erano disponibili per l’industria dell’Unione, anche se in generale a prezzi in crescita. L’argomentazione secondo cui tale situazione di mercato limiterebbe la capacità dell’industria dell’Unione di produrre, in particolar modo rispetto ai suoi concorrenti cinesi, è stata pertanto respinta.

(33)

La redditività è migliorata e ha raggiunto il 2,8 % nel periodo di analisi. La redditività pari a -1,8 % nel PI e all’1,9 % nel primo semestre del 2021, ma nel periodo di analisi è rimasta inferiore al livello di profitto del 3,1 % raggiunto nell’anno di riferimento 2017 e notevolmente al di sotto del margine di profitto minimo del 6 % di cui all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base che è stato utilizzato ai fini dei calcoli dell’underselling nel regolamento definitivo.

(34)

In sintesi, alcuni indicatori hanno mostrato un calo nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 (volumi delle vendite, produzione), mentre altri sono migliorati (prezzi, redditività). In generale la Commissione conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo di analisi.

2.3.   Situazione degli utilizzatori

(35)

Gli utilizzatori si sono espressi a favore della proroga della sospensione ritenendo che le condizioni per la sospensione siano tuttora valide.

(36)

La Commissione ha tuttavia rilevato che la situazione temporanea esistente al momento della sospensione è mutata, come indicato ai considerando da 13 a 23.

(37)

Vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che le condizioni per la sospensione erano soddisfatte per quanto riguarda gli specifici prodotti laminati piatti di alluminio da loro utilizzati, adducendo una persistente carenza di approvvigionamento di tali prodotti. Essi hanno ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni e hanno sostenuto che la sospensione dovrebbe essere prorogata per i prodotti in questione. Tuttavia tali prodotti riguardavano solo una parte limitata del totale delle importazioni e l’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede la sospensione delle misure istituite sulle importazioni del prodotto in esame nel loro complesso e non su una parte di esse.

(38)

Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che esiste tuttora una carenza di approvvigionamento nell’UE in generale e, in particolare, per quanto riguarda lo specifico prodotto laminato piatto di alluminio da loro utilizzato e che la fine della sospensione aggraverà ulteriormente tale carenza riducendo le forniture originarie della Cina.

(39)

La Commissione ha tuttavia rilevato che l’industria dell’Unione dispone ancora di una notevole capacità inutilizzata che, come illustrato al considerando 28, corrisponde già alla capacità effettiva/attiva. Dal PI iniziale la capacità dell’industria dell’Unione era notevolmente aumentata. L’industria dell’Unione è di gran lunga il principale fornitore del prodotto in esame per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre rilevato che esistono fonti alternative di approvvigionamento, ad esempio la Turchia e altri paesi terzi. Inoltre molti utilizzatori hanno confermato che i tempi di consegna si sono notevolmente ridotti rispetto al primo semestre del 2021, come illustrato al considerando 20. Infine, come indicato al considerando 37, l’articolo 14, paragrafo 4, non contempla la possibilità di una sospensione solo parziale. La Commissione ha inoltre rilevato che le richieste di esclusione sono già state trattate nel regolamento definitivo (16).

(40)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Valeo ha sostenuto che gli ordini acquisiti non erano indicati nella versione aperta delle comunicazioni dell’industria dell’Unione e avrebbe dovuto essere verificata dalla Commissione. Inoltre, la diminuzione degli ordini ricevuti è in contraddizione con il fatto che la domanda fosse superiore nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e al PI. La Commissione ha osservato che gli ordini acquisiti riguardavano dati riservati, specifici della società e non soggetti a sintesi. Nella divulgazione delle informazioni la Commissione ha tuttavia fornito dati sufficienti per consentire alle parti di esercitare i propri diritti di difesa e di presentare osservazioni sull’andamento descritto. Inoltre, nella misura del possibile, la Commissione ha verificato l’esattezza delle informazioni trasmesse. Infine, contrariamente a quanto sostenuto da Valeo, il consumo è diminuito del 13,5 % durante il periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021, come spiegato anche al considerando 13. Di conseguenza la diminuzione del 12 % degli ordini acquisiti è in linea con il calo della domanda. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(41)

Per quanto riguarda la riduzione dei tempi di consegna, Valeo ha sostenuto, in seguito alla divulgazione delle informazioni, che il dato deve essere valutato tenendo conto del fatto che molti utilizzatori non sono in grado di acquistare AFRP e che l’industria dell’Unione ha respinto molti ordini in modo da poter fornire i quantitativi limitati per i quali dispone di capacità entro i tempi di consegna prescritti. La Commissione ha osservato prima di tutto che tale affermazione non era suffragata da alcun elemento di prova. In secondo luogo contraddice le affermazioni precedentemente formulate da quasi tutti gli utilizzatori, e sostenute da fonti indipendenti (17), secondo cui l’aumento dei tempi di consegna era indice di uno squilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, la riduzione dei tempi di consegna fino a livelli normali nel periodo di analisi era indice di un migliore equilibrio tra domanda e offerta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(42)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, gli utilizzatori hanno contestato le risultanze della Commissione in merito alla disponibilità di specifici tipi di prodotto sul mercato dell’Unione e alla possibilità di acquistarli da altri paesi terzi.

(43)

Per quanto riguarda la questione della fornitura di scambiatori di calore di alluminio («AHEX»), la Commissione ha osservato che entrambi gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, ossia TitanX e Valeo, avevano già acquisito quantità significative dall’industria dell’Unione. Inoltre parte della corrispondenza tra Valeo e i produttori dell’Unione, così come trasmessa da Valeo, riguardava negoziati sulle future forniture dei produttori dell’Unione per il periodo successivo al 2023. La maggior parte di questa corrispondenza sembrava vertere su questioni relative alla negoziazione di nuovi prezzi e non necessariamente su problemi legati alla capacità, o alla mancanza della stessa.

(44)

Valeo ha inoltre dichiarato che uno dei suoi maggiori fornitori aveva rifiutato di fornire quantitativi già concordati e ha recentemente subito un incendio che ha distrutto il suo nuovo stabilimento. Il fornitore in questione ha dimostrato invece che è stata Valeo a non rispettare i suoi obblighi contrattuali annullando i volumi già concordati. Dato che si tratta di una controversia contrattuale specifica tra le due società, la Commissione non ha potuto trarre alcuna conclusione in merito alla questione generale della fornitura di AHEX sul mercato dell’Unione. Per quanto riguarda l’incendio, l’articolo di stampa citato non faceva riferimento alla distruzione completa dello stabilimento. Al contrario, vi si leggeva che lo stabilimento avrebbe iniziato a funzionare con qualche mese di ritardo (cioè nel 2023, invece del secondo semestre del 2022), incidendo del resto solo sui volumi nuovi ma non sui volumi esistenti già impegnati, come indicato nello stesso articolo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

TitanX ha riferito l’aumento dei prezzi del suo principale fornitore e ha sostenuto di non essere stato in grado di trovare altri fornitori nell’Unione. Non ha però comunicato problemi di approvvigionamento da parte del suo principale fornitore e non ha fornito elementi di prova che altri fornitori nell’Unione abbiano rifiutato di vendere. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

Per quanto riguarda le importazioni di AHEX da paesi terzi, la Commissione ha osservato che le importazioni di AHEX dalla Turchia costituivano una quota importante del consumo totale di quel tipo di prodotto, mentre le importazioni di tutti i tipi di AFRP dalla Turchia rappresentavano solo il 2,2 % della quota di mercato nel periodo di analisi, in calo rispetto al [5,9-6,3] % durante il PI. Nel fascicolo non vi sono prove del fatto che la Turchia non possa aumentare le sue esportazioni fino ai livelli precedenti. A tale riguardo, gli scambi di email trasmessi da Valeo e da un fornitore turco non hanno evidenziato alcun problema di fornitura da parte di quest’ultimo.

(47)

Gli AHEX sono utilizzati nel settore automobilistico. Come indicato al considerando 71, le strozzature e il temporaneo calo della domanda registrati in questo settore hanno necessariamente determinato anche un calo della domanda di AHEX. Ciò è stato confermato dagli elementi di prova forniti da EA secondo cui, durante il periodo di analisi, gli utilizzatori Valeo, Mahle e Marelli hanno registrato un calo degli ordini di AHEX, al di sotto dei quantitativi già stabiliti, per effetto di tale contrazione della domanda (18).

(48)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni relative all’attuale mancanza di fornitura di AHEX.

(49)

Per quanto riguarda gli AFRP da utilizzare nella produzione di condensatori elettrolitici all’alluminio, in seguito alla divulgazione delle informazioni, SATMA e TDK Hungary hanno sostenuto che nell’Unione non vi sono produttori di questo tipo di prodotto, la Turchia non può essere una fonte di approvvigionamento in quanto non vi si fabbrica il tipo di prodotto in questione e i produttori giapponesi ne hanno cessato la produzione nel 2021. Tuttavia SATMA non ha fornito alcuna prova che il Giappone, che è sempre stato un’importante fonte di approvvigionamento di questo tipo di prodotto, abbia cessato la produzione. La Commissione ha inoltre osservato che era in corso un progetto di ripresa della produzione nell’Unione. Infine, questo tipo di prodotto rappresentava una parte molto ridotta del consumo totale dell’Unione di AFRP e, come spiegato al considerando 39, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, non è possibile sospendere le misure solo per tipi di prodotto specifici. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(50)

Gli utilizzatori hanno inoltre segnalato che una serie di unità produttive o società a valle potrebbero andare incontro a difficoltà finanziarie in caso di ripristino dei dazi. Hanno messo in guardia quanto alla possibile chiusura di siti di produzione nell’UE.

(51)

A tal proposito, la Commissione ha fatto riferimento alle risultanze di cui ai considerando da 532 a 548 del regolamento definitivo, nei quali aveva concluso che l’istituzione delle misure non sarebbe stata contraria agli interessi degli utilizzatori in quanto l’impatto sulla situazione finanziaria degli utilizzatori sarebbe stato limitato. Inoltre, durante il periodo di sospensione, gli utilizzatori hanno avuto il tempo di adattare le proprie unità produttive ad altre fonti di approvvigionamento.

(52)

Inoltre, come indicato al considerando 75 della decisione di sospensione, la Commissione ha ritenuto che il periodo di sospensione di nove mesi abbia concesso agli utilizzatori, soprattutto quelli che hanno chiesto l’esclusione di alcuni prodotti, un periodo supplementare per (ri)validare i produttori dell’Unione. Il fatto che gli utilizzatori si riorientino verso le forniture dell’industria dell’Unione sembra confermato dalla crescita della quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione nel periodo di picco della domanda nel primo semestre del 2021 e dal mantenimento di tale quota di mercato nel periodo di analisi.

2.4.   Situazione degli importatori e degli operatori commerciali

(53)

EURANIMI, l’associazione europea di importatori e distributori indipendenti di alluminio e/o acciaio inossidabile, e sei dei suoi membri hanno presentato osservazioni riguardo agli sviluppi del mercato e alla sospensione e si sono espressi a favore della proroga della sospensione.

(54)

Le suddette parti interessate hanno sottolineato principalmente l’attuale situazione di grave carenza di alluminio, nonché il rischio che i produttori a valle perdano competitività. La Commissione ha già esaminato tale argomentazione al considerando 51.

3.   RISCHIO DI RIEMERSIONE DEL PREGIUDIZIO A SEGUITO DI UNA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

(55)

Come indicato al considerando 34, l’industria dell’Unione sembra trovarsi in una situazione di stagnazione o inversione di tendenza positiva. Alcuni indicatori hanno mostrato un calo durante il periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 (volumi delle vendite, produzione), mentre altri sono migliorati (prezzi, redditività). In generale la Commissione conclude che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo di analisi. La Commissione ha valutato il rischio di riemersione del pregiudizio a seguito della proroga della sospensione. Sono stati esaminati in particolare due fattori: l’andamento delle importazioni cinesi e gli sviluppi del mercato più recenti.

3.1.   Andamento delle importazioni dalla Cina

(56)

La quota di mercato delle importazioni dalla Cina è diminuita dall’8 % nel PI al 2,2 % nel primo semestre del 2021, per poi aumentare del 49 % fino a raggiungere il 3,2 % nel periodo di analisi. L’analisi delle importazioni dalla RPC nei mesi di febbraio e marzo 2022 ha tuttavia mostrato un rapido aumento di tali importazioni, che nei suddetti mesi hanno raggiunto una quota di mercato superiore al 6,0 %, avvicinandosi ai livelli del PI.

Tabella 1

Importazioni dalla Cina durante il periodo di analisi (in tonnellate)

 

Periodo di analisi

Periodo successivo al periodo di analisi

Volume delle importazioni dal paese interessato

Lug. 2021

Ago. 2021

Sett. 2021

Ott. 2021

Nov. 2021

Dic. 2021

Gen. 2022

Feb. 2022

Mar. 2022

Apr. 2022

2 905

3 224

4 852

5 639

6 134

4 292

9 300

12 818

13 832

14 027

Indice

100

111

167

194

211

148

320

441

476

482

Fonte: Eurostat (periodo di analisi) e banca dati Surveillance (periodo successivo al periodo di analisi).

(57)

L’andamento dei volumi è descritto di seguito: le importazioni dalla Cina sono notevolmente diminuite nel periodo successivo al PI, passando da 171 240 tonnellate durante il PI a 56 470 tonnellate nell’anno successivo al PI. Successivamente le importazioni sono cresciute nuovamente nel periodo di analisi raggiungendo le 73 752 tonnellate (media degli 8 mesi, su base annua), ma sono rimaste al di sotto dei livelli registrati nel PI e nel 2017 (circa 100 000 tonnellate nel 2017). All’inizio del 2022 la crescita delle importazioni è proseguita (11 000 tonnellate su base mensile a gennaio e febbraio 2022, pari a 132 000 tonnellate su base annua, e 14 027 tonnellate ad aprile 2022, più di 168 000 tonnellate su base annua).

(58)

I prezzi delle importazioni dalla Cina sono notevolmente aumentati, in un contesto caratterizzato dall’aumento dei prezzi dei fattori produttivi e da maggiori costi di trasporto. Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti interessate in seguito alla divulgazione delle informazioni, l’aumento dei prezzi non poteva essere considerato come dato a sé stante ma andava contestualizzato e confrontato con altri prezzi e costi, come i prezzi di vendita nell’Unione.

(59)

Il livello di undercutting osservato durante il PI era pari al 17,3 %. Il divario di prezzo tra i prezzi all’importazione cinesi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione è gradualmente aumentato nel corso del periodo di analisi, come illustrato nella tabella 2. I prezzi all’importazione erano pertanto inferiori (del 4-5 %) ai prezzi dell’industria dell’Unione a gennaio-febbraio 2022.

(60)

I dati di cui sopra indicano che le importazioni dalla Cina non sono immediatamente riprese dopo il PI ma sono cresciute progressivamente durante il periodo di analisi e ancora di più nei mesi successivi al periodo di analisi, raggiungendo quasi i volumi medi mensili del PI in un contesto di calo del consumo rispetto al primo semestre del 2021. La Commissione ha osservato che la situazione generale del settore manifatturiero in Cina era caratterizzata da incertezze legate ai focolai di COVID-19, alla politica «zero-COVID» e alle relative conseguenze sull’economia cinese. Marzo e aprile 2022 sono stati pertanto caratterizzati da una generale contrazione dell’attività degli stabilimenti cinesi. La produzione industriale, gli ordini e l’occupazione erano in calo, mentre sono ulteriormente aumentati i ritardi e i tempi di consegna. Nonostante tali problemi, tuttavia, le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentate in maniera costante nel corso del periodo di analisi, soprattutto tra gennaio e aprile 2022. Allo stesso tempo, i prezzi sono diminuiti e il divario rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione si è ampliato, come indicato nella tabella 2. Di conseguenza, nonostante le contrazioni legate alla pandemia di COVID-19 nel settore manifatturiero cinese, le importazioni dalla Cina hanno mostrato una ripresa durante il periodo di analisi e, dopo un periodo di ulteriore adeguamento, le importazioni dalla Cina verso l’UE sono aumentate ulteriormente.

Tabella 2

Confronto dei prezzi durante il periodo di analisi (in EUR/tonnellata)

 

Periodo di analisi

Periodo successivo al periodo di analisi

 

Lug. 2021

Ago. 2021

Sett. 2021

Ott. 2021

Nov. 2021

Dic. 2021

Gen. 2022

Feb. 2022

Mar. 2022

Apr. 2022

Prezzi delle importazioni dal paese interessato

3 051

3 135

3 334

3 453

3 398

3 592

3 753

3 871

3 799

3 967

Indice

100

103

109

113

111

118

123

127

125

130

Prezzi di vendita nell’Unione

3 065

3 137

3 335

3 507

3 686

3 705

3 915

4 077

Indice

100

102

109

114

120

121

128

133

 

 

Fonte: Eurostat (periodo di analisi), banca dati Surveillance (periodo successivo al periodo di analisi), produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(61)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Airoldi ha sostenuto in primo luogo che l’analisi della Commissione sulle importazioni dalla Cina non era corretta in quanto, secondo i dati sulle importazioni forniti nella sua comunicazione, non vi era stato un aumento delle importazioni cinesi, ma erano aumentati i prezzi delle importazioni cinesi. In secondo luogo Airoldi ha sostenuto che l’andamento delle importazioni andava analizzato in proporzione al 2021 e che gli aumenti delle importazioni nel febbraio e nel marzo 2022 non dovevano essere presi in considerazione, in quanto influenzati dalle circostanze straordinarie legate alla crisi ucraina. In terzo luogo, per quanto riguarda i prezzi, Airoldi ha sostenuto che i prezzi cinesi sono in linea con i prezzi di vendita dell’UE e che nell’analisi della Commissione le importazioni dalla Cina dovrebbero essere rettificate in base ai costi di trasporto.

(62)

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha ritenuto l’argomentazione di Airoldi errata in quanto basata sul livello NC molto più ampio (8 cifre), mentre l’analisi della Commissione si basava su statistiche a livello TARIC (10 cifre), che includevano solo il prodotto in esame.

(63)

Per quanto riguarda i periodi confrontati, la Commissione ha ricordato che sia l’anno successivo al PI (1o luglio 2020 - 30 giugno 2021) sia il periodo di analisi rientravano, in parte, nell’anno 2021. Pertanto, pur confrontando l’evoluzione tra il primo semestre del 2021 e il periodo di analisi, non è possibile stabilire una media per l’intero 2021, in quanto i due semestri del 2021 appartengono a periodi di riferimento diversi. Di conseguenza, qualsiasi confronto dell’andamento delle importazioni tra il periodo di analisi e il 2021 sarebbe privo di senso e non attendibile. Per quanto riguarda l’esclusione dei mesi di gennaio e febbraio 2022, Airoldi non ha fornito alcuna spiegazione o giustificazione in merito agli effetti della crisi ucraina, ma ha solo sostenuto che si trattasse di una situazione straordinaria.

(64)

Per quanto riguarda i prezzi, contrariamente a quanto sostenuto da Airoldi, come spiegato al considerando 60, il divario tra i prezzi all’importazione dalla Cina e i prezzi dell’Unione si è ampliato durante il periodo di analisi. Infine, per quanto riguarda gli adeguamenti relativi al trasporto, la Commissione ha ricordato che le statistiche relative alle importazioni sono raccolte a livello cif, riflettendo in tal modo una parte sostanziale dei costi di trasporto nel prezzo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(65)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, EURANIMI ha sostenuto che il recente aumento delle importazioni dalla Cina era legato all’ipotesi della fine della sospensione e ha aggiunto che tali importazioni erano state effettuate a condizioni di prezzo simili a quelle dei produttori europei. La Commissione ha osservato che diversi fattori stavano influenzando il livello delle importazioni dalla Cina e che la sospensione delle misure era probabilmente uno di questi fattori. Per quanto riguarda il livello dei prezzi, la Commissione ha osservato che, da un confronto tra la media dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e la media dei prezzi all’importazione dalla Cina, risultava che per tutta la durata del periodo di analisi questi ultimi erano inferiori ai primi.

(66)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Lodec ha sostenuto che il livello della quota di mercato raggiunto dalle importazioni cinesi, unito ai prezzi più bassi, non rappresentava una minaccia per l’industria dell’Unione in quanto, presumibilmente, ciò sarebbe frutto di un mercato libero in cui i produttori esportatori cinesi sono più competitivi. Analogamente, SATMA ha sostenuto che la Commissione non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni di fogli di alluminio utilizzati per la produzione di condensatori di alluminio, in quanto non vi sarebbe alcuna produzione nell’Unione.

(67)

La Commissione ha osservato che nel regolamento definitivo è stata effettuata un’analisi del nesso di causalità. La Commissione ha potuto concludere che il prodotto in esame aveva arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione durante il PI iniziale. Non vi erano elementi per ritenere che, in assenza delle condizioni che avevano indotto la Commissione a sospendere temporaneamente la riscossione delle misure definitive, tale nesso di causalità tra i prodotti importati e le vendite dell’Unione non sarebbe più esistito o che le risultanze sul nesso di causalità sarebbero state nel frattempo confutate. Tra l’altro Lodec avrebbe dovuto presentare tali argomentazioni nella fase dell’inchiesta iniziale che istituiva le misure definitive. Infine tale analisi del nesso di causalità era stata effettuata per il prodotto nel suo complesso e non sussisteva alcun obbligo di effettuare l’analisi sulla base di uno specifico tipo di prodotto. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(68)

Lodec e EURANIMI hanno sostenuto che, per alcuni tipi di prodotto, l’interruzione delle importazioni dalla Russia creerebbe ulteriori carenze nel mercato dell’Unione, che la Commissione dovrebbe prevenire tramite misure di attenuazione. La Commissione ha tuttavia osservato che le importazioni del prodotto in esame dalla Russia rappresentavano una parte trascurabile del consumo dell’Unione, con una quota di mercato inferiore allo 0,5 % durante il periodo successivo al PI e al periodo di analisi. Di conseguenza le variazioni del volume delle importazioni dalla Russia non hanno avuto un impatto sostanziale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.   Recenti sviluppi del mercato

(69)

Il futuro è incerto e diversi fattori si ripercuotono sul mercato. L’accumulo di scorte non durerà in quanto costituiva una risposta temporanea alle incertezze legate all’invasione dell’Ucraina. Inoltre anche gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dell’energia, che sono stati fortemente influenzati dalla ripresa post-COVID-19 e, da febbraio 2022, dall’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, sono variabili fondamentali di cui tenere conto.

(70)

La domanda nel settore delle costruzioni rimane sostenuta ma alcuni elementi sembrano indicare che, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e di possibili rialzi dei tassi di interesse, la realizzazione di nuovi progetti potrebbe essere frenata e la domanda potrebbe dunque rallentare (19).

(71)

La produzione nel settore automobilistico dovrebbe normalizzarsi nel prossimo futuro. Tuttavia nel breve periodo la domanda dell’industria automobilistica ha risentito negativamente della carenza di cablaggi provenienti dall’Ucraina, nonché di una carenza di chip a livello mondiale (20) che sembra destinata a proseguire almeno per una parte del 2022 (21).

(72)

EA prevede un rallentamento del mercato in generale nei prossimi mesi. Ha previsto un calo delle vendite del 3,8 % nel primo semestre del 2022 rispetto al periodo di analisi, nonché un calo della produzione del 5,7 %. Tali previsioni sono state elaborate sulla base di una contrazione del consumo dell’industria automobilistica, sommata a un aumento significativo delle importazioni dalla Cina. La Commissione ha rilevato che, secondo le stime di Eurofer, il settore automobilistico sarà in espansione nel 2022 ma ristagnerà nel 2023 (22). Tuttavia le previsioni di Eurofer per il 2022 sono condizionate da una serie di variabili non note: l’entità futura degli attuali rischi di evoluzione negativa derivanti dalle persistenti carenze di semiconduttori; il potenziale calo della domanda a fronte di crescenti incertezze economiche nel caso di un conflitto prolungato in Ucraina; la stagnazione del reddito disponibile dei consumatori (nell’UE) e un livello elevato di inflazione dell’energia e delle materie prime; nonché la crescita della domanda nei principali mercati di esportazione dell’UE (Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Turchia), che è attualmente modesta. Di conseguenza la domanda per il settore automobilistico resta incerta.

(73)

La Commissione ha inoltre esaminato se l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e le sanzioni nei confronti della Russia abbiano inciso sulla catena di approvvigionamento dell’industria dell’Unione. Per il momento nessuna delle sanzioni e delle altre misure impedisce le esportazioni di prodotti di alluminio dalla Russia verso l’UE. Inoltre l’industria dell’Unione dispone anche di altre fonti di approvvigionamento oltre alla Russia. Pertanto la Commissione non ha rilevato elementi concreti che dimostrino che le sanzioni nei confronti della Russia abbiano avuto ripercussioni sulla catena di approvvigionamento dell’industria dell’Unione tali da risultare pertinenti per l’analisi dell’impatto di un’eventuale revoca della sospensione. Tuttavia le sanzioni che escludono alcuni istituti di credito dal sistema di pagamento SWIFT e il fatto che alcune imprese di trasporto abbiano cessato ogni attività di trasporto in container da e verso la Russia potrebbero creare difficoltà. Inoltre l’applicazione di sanzioni nei confronti di determinati cittadini russi che hanno interessi in tale settore potrebbe avere ripercussioni. Pertanto tale situazione contribuisce ad aggravare l’incertezza riguardo alla possibile evoluzione della situazione del mercato a breve e medio termine.

3.3.   Conclusioni sull’improbabilità del riemergere del pregiudizio

(74)

Dopo il miglioramento dei risultati conseguiti nel primo semestre del 2021 rispetto al PI, la situazione economica dell’industria dell’Unione è rimasta piuttosto stabile nel periodo di analisi, nonostante il deterioramento di alcuni indicatori di pregiudizio. Mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, i volumi delle vendite hanno registrato un calo significativo del 12,8 %, e la produzione e la capacità sono leggermente diminuite rispettivamente del 2 % e dell’1,3 %. La redditività è migliorata attestandosi al 2,8 % nel periodo di analisi ma rimane inferiore a quella registrata nell’anno di riferimento 2017 ed è nettamente al di sotto del profitto minimo del 6 % utilizzato ai fini dei calcoli dell’underselling.

(75)

In particolare le prospettive per l’industria dell’Unione dopo il periodo di analisi non sono particolarmente rosee. Gli ordini acquisiti del prodotto in esame sono diminuiti del 12 % nel periodo di analisi rispetto al primo semestre del 2021 e del 2 % rispetto al PI (quando la situazione dell’industria dell’Unione risultava pregiudizievole). Pertanto, contrariamente alle risultanze di cui al considerando 49 della decisione di sospensione, l’industria dell’Unione non è più satura per i prossimi mesi e il suo livello attività futuro non è garantito. Il consumo ha raggiunto l’apice nel primo semestre del 2021, per poi diminuire del 13,5 % durante il periodo di analisi. Ciò è stato confermato da un calo degli ordini acquisiti nonché dalla riduzione significativa dei tempi di consegna. Non si prevede una ripresa della domanda nei prossimi mesi, date le incertezze legate alla domanda nel settore automobilistico e nel settore delle costruzioni, che si sommano al previsto aumento ulteriore dei costi dei principali fattori produttivi. Infine in un contesto di riequilibrio tra domanda e offerta l’industria dell’Unione avrebbe una minore forza negoziale nella fissazione dei prezzi e i suoi risultati economici ne risentirebbero negativamente.

(76)

Allo stesso tempo, le importazioni cinesi sono aumentate in maniera costante e sostenuta durante il periodo di analisi, e ancor più nei due mesi successivi, a prezzi inferiori rispetto alla media dei prezzi dell’industria dell’Unione. Nello specifico, il divario di prezzo tra i prezzi all’importazione cinesi e i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione è gradualmente aumentato nel corso del periodo di analisi, nonostante l’aumento dei costi di trasporto a livello internazionale, le strozzature nelle consegne segnalate dagli utilizzatori e le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 riscontrate in generale dai produttori in Cina. Questa recente e significativa tendenza al rapido aumento delle importazioni cinesi continuerà probabilmente in futuro e si tradurrà nella stessa situazione osservata durante il PI iniziale, qualora le misure dovessero continuare ad essere sospese. Sommata al previsto aumento ulteriore dei costi e alle incertezze della domanda, la crescita ulteriore delle importazioni dalla Cina a prezzi inferiori avrebbe decisamente effetti negativi sui risultati economici dell’industria dell’Unione.

(77)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che non sussistevano più condizioni tali da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di proroga dell’attuale sospensione dei dazi antidumping.

4.   CONCLUSIONI

(78)

A seguito di un esame degli sviluppi del mercato durante il periodo di analisi, dei possibili sviluppi nel prossimo futuro, della situazione dell’industria dell’Unione e delle opinioni degli importatori e degli utilizzatori, la Commissione ha concluso che non sussistevano più le condizioni per prorogare la sospensione delle misure. A tale riguardo, la Commissione ha ricordato che la sospensione della riscossione dei dazi antidumping è una misura eccezionale in considerazione della regola generale stabilita nel regolamento di base.

(79)

Pertanto, in assenza degli elementi necessari e tenuto conto delle opinioni di tutte le parti, la Commissione ha deciso di non prorogare la sospensione dei dazi antidumping sulle importazioni di AFRP originari della Cina. Pertanto è opportuno ripristinare i dazi non appena sarà cessata l’applicazione della decisione di sospensione (ossia a decorrere dal 12 luglio 2022),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione dei dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, istituita dall’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1788, non è ulteriormente prorogata.

Articolo 2

Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è ripristinato a decorrere dal 12 luglio 2022.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 268 del 14.8.2020, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 6).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105).

(6)  Da 1 331 005 tonnellate nel primo semestre del 2021 a 1 150 832 tonnellate nel periodo di analisi.

(7)  Ossia dividendo per 8 (numero di mesi nel periodo di analisi) e moltiplicando per 6.

(8)  CRU Aluminium products Monitor, relazione aprile 2022.

(9)  https://steelnews.biz/russia-lifts-aluminium-alloys-export-tax/.

(10)  Nella decisione di sospensione (considerando 30) i tempi di consegna normali corrispondevano a un periodo di 4-12 settimane.

(11)  Il tasso di conversione corrisponde, approssimativamente, alla differenza tra i prezzi di vendita e i prezzi LME (a tre mesi) dell’alluminio primario. Per determinare i prezzi di vendita, la Commissione si è avvalsa delle informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Cfr. tabella 2 in appresso. Per determinare i prezzi LME (3 mesi), la Commissione ha utilizzato Fastmarket come fonte. I dati sono stati estratti su base giornaliera e utilizzati per calcolare le medie per i due periodi: da luglio 2020 a giugno 2021 e da luglio 2021 a febbraio 2022 (periodo di analisi). Tali medie sono state convertite da USD in EUR utilizzando i tassi di cambio ufficiali (medie per i periodi corrispondenti). I prezzi medi LME per i due periodi erano rispettivamente 1 710 EUR e 2 431 EUR.

(12)  Tuttavia i dati del 2017 forniti da EA comprendevano alcuni prodotti non rientranti nella definizione del prodotto.

(13)  Cfr. il considerando 439.

(14)  Cfr. il considerando 438.

(15)  La fonte dei dati sulle scorte di alluminio primario è la CRU Aluminium Monitor del giugno 2022 (inventari).

(16)  Tutte le richieste di esclusione di prodotti sono state trattate alla sezione 2.2 del regolamento definitivo. Per tutti gli AFRP, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di rotoli rivestiti e pannelli compositi di alluminio (punto 2.2.2 del medesimo regolamento), la Commissione ha concluso che esiste una capacità produttiva sufficiente sul mercato dell’Unione e pertanto ha respinto le richieste di esclusione dei prodotti.

(17)  Cfr. considerando 36 e nota 6 della decisione di sospensione.

(18)  t21.006374.

(19)  Relazione della CRU, marzo 2022.

(20)  Secondo ACEA le nuove immatricolazioni di autovetture sono diminuite del 12,3 % nel primo trimestre del 2022 (https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-12-3-first-quarter-of-2022-20-5-in-march/).

(21)  https://www.autocar.co.uk/car-news/business-tech%2C-development-and-manufacturing/latest-updates-semiconductor-chip-crisis; https://www.bbc.com/news/business-60313571

(22)  https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2022-2023-first-quarter-2/EUROFER_ECONOMIC_REPORT_Q2_2022-23_final.pdf


8.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 183/83


DECISIONE (PESC) 2022/1179 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 7 luglio 2022

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/217 (ATALANTA/4/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) («comandante della forza dell'UE»).

(2)

Il 15 febbraio 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/217 (2), con la quale il contrammiraglio Fabrizio BONDI è stato nominato comandante della forza dell'UE.

(3)

Il 30 giugno 2022 il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare quanto prima il contrammiraglio Riccardo MARCHIÓ nuovo comandante della forza dell'UE.

(4)

Il 30 giugno 2022 il comitato militare dell'UE ha accolto tale raccomandazione.

(5)

È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2022/217,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Riccardo MARCHIÓ è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta), a decorrere dal 7 luglio 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2022/217 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  Decisione (PESC) 2022/217 del comitato politico e di sicurezza, del 15 febbraio 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2022/41 (ATALANTA/3/2022) (GU L 37 del 18.2.2022, pag. 39).