ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
29 giugno 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio, del 9 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC)

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1023 della Commissione, del 28 giugno 2022, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1024 del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo alle modifiche dell’allegato III di tale convenzione

9

 

*

Decisione (UE) 2022/1025 del Consiglio, del 2 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale convenzione

11

 

*

Decisione (UE) 2022/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82, allegati all’accordo SEE (InvestEU) ( 1 )

13

 

*

Decisione (UE) 2022/1027 del Consiglio, del 28 giugno 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2022

18

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1028 della Commissione, del 27 giugno 2022, che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE [notificata con il numero C(2022) 4289]  ( 1 )

21

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029 della Commissione, del 28 giugno 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m ( 1 )

25

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, del 13 giugno 2022, recante sostituzione dell’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro [2022/1030]

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/1


DECISIONE (UE) 2022/1022 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

Il protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione («protocollo MAC»), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, contribuisce utilmente a regolamentare il settore a livello internazionale. È pertanto auspicabile che le disposizioni del protocollo MAC si applichino quanto prima.

(3)

Alcune delle materie trattate nel protocollo MAC incidono sui regolamenti (CE) n. 593/2008 (1), (UE) n. 1215/2012 (2) e (UE) 2015/848 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. L’Unione ha quindi competenza esclusiva in merito, mentre le altre materie non rientrano in tale competenza.

(4)

La Commissione ha negoziato il protocollo MAC a nome dell’Unione, per le parti di competenza esclusiva di quest’ultima.

(5)

Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 1, del protocollo MAC, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza in determinate materie disciplinate dal protocollo MAC possono firmare, accettare, approvare o aderire a tale protocollo.

(6)

Ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC, all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica deve presentare una dichiarazione in cui specifica le materie disciplinate da tale protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. L’Unione dovrebbe pertanto presentare siffatta dichiarazione al momento della firma del protocollo MAC.

(7)

L’Irlanda è vincolata dai regolamenti (CE) n. 593/2008, (UE) n. 1215/2012 e (UE) 2015/848 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

È pertanto opportuno firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare la dichiarazione acclusa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, con riserva della sua conclusione (4).

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione, con riserva dell’adozione di una decisione sulla conclusione del protocollo MAC in una fase successiva.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo MAC a nome dell’Unione, fatta salva la condizione di cui all’articolo 4.

Articolo 4

Al momento della firma del protocollo MAC, l’Unione effettua la dichiarazione acclusa alla presente decisione, in conformità dell’articolo XXIV, paragrafo 2, del protocollo MAC.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(4)  Il testo del protocollo MAC sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Dichiarazione ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 2, relativa alla competenza dell’Unione europea nelle materie disciplinate dal protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione (protocollo MAC), adottato a Pretoria il 22 novembre 2019, per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza all’Unione europea

1.   

L’articolo XXIV, paragrafo 1, del protocollo MAC dispone che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie disciplinate dal protocollo MAC possa firmarlo, a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. L’Unione europea ha deciso di firmare il protocollo MAC e procede in appresso alla dichiarazione.

2.   

Gli Stati membri dell’Unione europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.   

Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.   

La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri adottino in virtù del protocollo MAC a nome e nell’interesse di tali territori.

5.   

In relazione alle materie disciplinate dal protocollo MAC, l’Unione europea ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (articolo IX del protocollo MAC «Modifica delle disposizioni relative alle misure provvisorie»), il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (2) (articolo X del protocollo MAC «Rimedi per il caso di insolvenza» e articolo XI del protocollo MAC «Assistenza in caso di insolvenza») e il regolamento (CE) n. 593/2008, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (3) (articolo VI del protocollo MAC «Scelta della legge applicabile»).

6.   

La competenza dell’Unione europea a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è, per sua natura, soggetta a continua evoluzione. Nell’ambito dei trattati, le istituzioni competenti possono adottare decisioni che determinano l’estensione della competenza dell’Unione europea. L’Unione europea si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l’esercizio delle sue competenze in relazione alle materie disciplinate dal protocollo MAC.


(1)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19.

(3)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.


29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/4


Informazione riguardante l'entrata in vigore del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina

Il rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Ucraina, firmato il 4 luglio 2002 (1) e rinnovato nel 2003 (2), 2011 (3), 2015 (4) e 2020 (5), è entrato in vigore, conformemente all’articolo 12, lettera a), del medesimo, il 17 giugno 2020. Il rinnovo dell’accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente all’articolo 12, lettera b), ha effetto a decorrere dall’8 novembre 2019.


(1)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 31.

(2)  GU L 267 del 17.10.2003, pag. 24.

(3)  GU L 79 del 25.3.2011, pag. 3.

(4)  GU L 60 del 4.3.2015, pag. 37.

(5)  GU L 193 del 17.6.2020, pag. 1.


REGOLAMENTI

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/5


REGOLAMENTO (UE) 2022/1023 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2022

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso della lecitina di avena nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

L’elenco dell’UE e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(5)

Il 25 gennaio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione all’uso della lecitina di avena come additivo alimentare nella categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE» del Parlamento europeo e del Consiglio (4), figurante nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, ad un livello massimo di 20 000 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha valutato la sicurezza della lecitina di avena come additivo alimentare e, nel suo parere (5) del 10 dicembre 2019, ha concluso che la lecitina di avena da utilizzare come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per l’uso e i livelli d’uso proposti.

(7)

La lecitina di avena è un olio di avena frazionato che funge da emulsionante e facilita la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato riducendo la viscosità e il valore della resa dei prodotti di cioccolato. Il cioccolato fuso può essere così pompato agevolmente durante la lavorazione. Inoltre la lecitina di avena impedisce l’affioramento del grasso e la formazione di una patina grigiastra sulla superficie dei prodotti durante la loro conservazione.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l’uso della lecitina di avena come emulsionante nella categoria di alimenti «prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», al livello massimo d’uso di 20 000 mg/kg, e assegnare a tale additivo il numero E 322a.

(9)

Le specifiche della lecitina di avena (E 322a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale sostanza è inclusa per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19).

(5)  EFSA Journal 2020;18(1):5969.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la nuova voce seguente:

«E 322a

Lecitina di avena»;

2)

nella parte E, categoria alimentare 5.1 «Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE», dopo la voce relativa all’E 322 è inserita la nuova voce seguente relativa alla «lecitina di avena»:

 

«E 322a

Lecitina di avena

20 000 ».

 

 

 


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 322 è inserita la voce seguente:

«E 322a LECITINA DI AVENA

Sinonimi

Olio di avena frazionato

Definizione

La lecitina di avena è un olio di avena frazionato ricco di lipidi polari, principalmente galattolipidi. La lecitina di avena è prodotta a partire da chicchi di avena di qualità alimentare, che vengono setacciati ed estratti utilizzando etanolo a temperatura elevata per produrre un estratto lipidico grezzo. Questo estratto grezzo viene sottoposto ad evaporazione e filtrazione multistadio, da cui si ottiene un olio grezzo che viene separato, evaporato e filtrato per produrre la lecitina di avena.

Come solvente di estrazione può essere utilizzato solo l’etanolo.

EINECS

281-672-4

Tenore

Non meno del 30 % di lipidi polari insolubili in acetone

Descrizione

Liquido viscoso di colore bruno giallastro

Identificazione

 

Colina

Non più di 2 g/100 g

Fosforo

Non meno dello 0,5 %

Lipidi polari

Non meno del 35 % p/p

Lipidi neutri

55–65 % (p/p)

Saturi

17-20 % (p/p)

Monoinsaturi

38-42 % (p/p)

Polinsaturi

38-42 % (p/p)

Purezza

 

Perdita all’essiccazione

Non più del 2 %

Materia insolubile in toluene

Non più dell’1 % p/p

Indice d’acidità

Non più di 30 mg KOH/g

Indice di perossido

meno di 10 meq di O2/kg di grasso

Solventi residui

Etanolo: non più di 300 mg/kg

Arsenico

Non più di 0,1 mg/kg

Piombo

Non più di 0,05 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,02 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,05 mg/kg

Criteri microbiologici

 

Conteggio delle colonie aerobiche

Non più di 1 000 CFU/g

Lieviti

Non più di 100 CFU/g

Muffe

Non più di 100 CFU/g

Enterobatteriacee

Non più di 10 CFU/g

Spore aerobiche

Non più di 1 CFU/g

Altro

 

Glutine

Non più di 20 mg/kg».


DECISIONI

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/9


DECISIONE (UE) 2022/1024 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo alle modifiche dell’allegato III di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 3, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione nell’Unione (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche nell’elenco dell’allegato III della convenzione.

(4)

Si prevede che, in occasione della sua decima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti decisioni volte a includere altre sostanze chimiche nell’elenco dell’allegato III di detta convenzione.

(5)

Al fine di garantire che le parti importatrici beneficino della tutela offerta dalla convenzione, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei prodotti chimici ai sensi della convenzione riguardo all’inclusione nell’allegato III della convenzione dell’acetocloro, del carbosulfano, dell’amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention, di alcuni formulati liquidi che contengono paraquat dicloruro e dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. L’uso di tali sostanze chimiche è già vietato o soggetto a severe restrizioni all’interno dell’Unione e, ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012, la maggior parte di esse è sottoposta a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla decima riunione della conferenza delle parti riguardo alle modifiche dell’allegato III della convenzione, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale consiste nel sostenere la modifica dell’allegato III della convenzione per quanto riguarda l’inclusione dell’acetocloro, del carbosulfano, dell’amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention (in formulati a volume ultra basso — ULV — che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.

Articolo 2

Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

(2)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).


29.6.2022   

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L 172/11


DECISIONE (UE) 2022/1025 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall’Unione con la decisione 93/98/CEE del Consiglio (1).

(2)

A norma della convenzione, la conferenza delle parti è tenuta a esaminare e adottare, se del caso, modifiche alla convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti.

(3)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 della convenzione, alla sua quindicesima riunione del giugno 2022 la conferenza delle parti esaminerà la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione. Tale proposta è intesa a stabilire un termine di 30 giorni entro il quale uno Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti e include un’altra modifica presentata come editoriale.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti in merito alla proposta della Federazione russa, in quanto tale modifica sarebbe vincolante per l’Unione e inciderebbe sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

L’Unione non dovrebbe sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione. Ciò richiederebbe un lungo e pesante processo di negoziazione e passerebbe molto tempo prima dell’entrata in vigore di tale modifica. Appare sproporzionato avviare tale processo per una modifica, dal momento che il suo obiettivo potrebbe essere conseguito con altri mezzi. L’Unione dovrebbe piuttosto essere aperta e proporre o intervenire su iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, a condizione che tali iniziative abbiano un ambito di applicazione più ampio rispetto alla proposta presentata dalla Federazione russa alla quindicesima riunione della conferenza delle parti, che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano una modifica della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è di non sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione.

2.   Alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione l’Unione presenta un’iniziativa o sostiene iniziative di altre parti della convenzione intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, purché tali iniziative:

a)

siano intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», affrontando i ritardi e i problemi riscontrati dagli Stati di esportazione, importazione o transito nel gestire le notifiche e sostenendo la digitalizzazione di tale procedura, in modo che i movimenti dei rifiuti che sono conformi alla convenzione possano svolgersi a livello transfrontaliero senza indebiti ritardi;

b)

non richiedano la modifica della convenzione;

c)

contribuiscano a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e

d)

contribuiscano alla corretta attuazione dei meccanismi di controllo previsti dalla convenzione e alla certezza del diritto a tale riguardo.

Articolo 2

In funzione dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto i rappresentanti dell’Unione possono affinare, in consultazione con gli Stati membri, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. DE MONTCHALIN


(1)  Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


29.6.2022   

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L 172/13


DECISIONE (UE) 2022/1026 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82, allegati all’accordo SEE (InvestEU)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173 e l’articolo 175, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE istituito dall’accordo SEE («Comitato misto SEE») può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») e il protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 («protocollo 31») allegati all’accordo SEE.

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 e il protocollo 32 .

(5)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e del protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 allegati all’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]

del […]

che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 32 (sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE in modo da includere il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (1).

(2)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/523, sono consentiti contributi alla garanzia dell’UE da parte degli Stati EFTA ai fini della partecipazione in determinati prodotti finanziari nell’ambito del comparto dell’Unione del Fondo InvestEU. I contributi degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell’UE possono essere accompagnati da una garanzia back-to-back a copertura della rispettiva passività potenziale in relazione alla garanzia dell’Unione. In alternativa, è anche possibile fornire il contributo integrale al Fondo InvestEU in contanti.

(3)

Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese e organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell’Unione europea sono stabilite nell’accordo SEE, in particolare nell’articolo 81.

(4)

Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. È opportuno chiarire nel protocollo 32 sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82 dell’accordo SEE che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA al programma InvestEU, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio in relazione alla partecipazione di detti Stati a tale programma.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli 31 e 32 dell’accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo l’articolo 19 (Riduzione delle disparità economiche e sociali) del protocollo 31 dell’accordo SEE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20

Migliorare la competitività, la convergenza socioeconomica e la coesione nell’ambito del programma InvestEU

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2022, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:

32021 R 0523: Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

2.   Gli Stati EFTA non partecipano al polo di consulenza InvestEU.

3.   Gli Stati EFTA possono scegliere di partecipare a uno o più prodotti finanziari nell’ambito del comparto dell’UE del Fondo InvestEU. Il contributo degli Stati EFTA si basa sul profilo di rischio dei prodotti finanziari ai quali scelgono di partecipare. Il contributo degli Stati EFTA aumenta la garanzia dell’Unione.

4.   Ai fini del calcolo del contributo finanziario degli Stati EFTA al Fondo InvestEU, non si applica il fattore di proporzionalità di cui all’articolo 82, paragrafo 1, dell’accordo SEE per le linee di bilancio. Conformemente all’articolo 8 del protocollo 32, gli Stati EFTA concludono accordi di contributo con l’UE rappresentata dalla Commissione. È opportuno stabilire negli accordi di contributo gli importi del contributo finanziario degli Stati EFTA alla garanzia dell’Unione, i termini e le condizioni per l’utilizzo di tale contributo, la frequenza e gli importi del pagamento del contributo e le norme per il rimborso dei fondi e delle entrate inutilizzati agli Stati EFTA.

5.   Quando il contributo in contanti degli Stati EFTA alla dotazione della garanzia dell’UE non è integrale, ossia la dotazione è fissata a meno del 100 %, gli Stati EFTA si impegnano a coprire la rispettiva passività potenziale mediante una garanzia back-to-back irrevocabile, incondizionata e su richiesta. La garanzia back-to-back è fornita contestualmente alla firma di un accordo di contributo.

6.   Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.».

Articolo 2

Il testo dell’articolo 1, paragrafo 10, del protocollo 32 dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

«10.   Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell’articolo 82, lettera a) e lettera b), dell’accordo, gli stanziamenti di impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell’Unione definitivamente adottato per gli anni applicabili per il finanziamento del programma Orizzonte Europa (istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio), del programma InvestEU (istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio) e del meccanismo di protezione civile dell’Unione (disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne destinate a tali attività a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (3).».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, ….

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

(2)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

(*)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


29.6.2022   

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L 172/18


DECISIONE (UE) 2022/1027 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2022

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (2), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione europea deve presentare entro il 15 giugno 2022 una proposta che fissi l’importo della seconda frazione del contributo per il 2022 e l’importo annuo riveduto del contributo per il 2022, qualora tale importo dovesse deviare dalle esigenze effettive.

(2)

Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve trasmettere alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)

A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») resta parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa l’importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di seconda frazione per il 2022, conformemente all’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES %

Seconda frazione 2022 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11o FES

11o FES

BELGIO

3,24927

25 994 160,00

3 249 270,00

29 243 430,00

BULGARIA

0,21853

1 748 240,00

218 530,00

1 966 770,00

CECHIA

0,79745

6 379 600,00

797 450,00

7 177 050,00

DANIMARCA

1,98045

15 843 600,00

1 980 450,00

17 824 050,00

GERMANIA

20,57980

164 638 400,00

20 579 800,00

185 218 200,00

ESTONIA

0,08635

690 800,00

86 350,00

777 150,00

IRLANDA

0,94006

7 520 480,00

940 060,00

8 460 540,00

GRECIA

1,50735

12 058 800,00

1 507 350,00

13 566 150,00

SPAGNA

7,93248

63 459 840,00

7 932 480,00

71 392 320,00

FRANCIA

17,81269

142 501 520,00

17 812 690,00

160 314 210,00

CROAZIA

0,22518

1 801 440,00

225 180,00

2 026 620,00

ITALIA

12,53009

100 240 720,00

12 530 090,00

112 770 810,00

CIPRO

0,11162

892 960,00

111 620,00

1 004 580,00

LETTONIA

0,11612

928 960,00

116 120,00

1 045 080,00

LITUANIA

0,18077

1 446 160,00

180 770,00

1 626 930,00

LUSSEMBURGO

0,25509

2 040 720,00

255 090,00

2 295 810,00

UNGHERIA

0,61456

4 916 480,00

614 560,00

5 531 040,00

MALTA

0,03801

304 080,00

38 010,00

342 090,00

PAESI BASSI

4,77678

38 214 240,00

4 776 780,00

42 991 020,00

AUSTRIA

2,39757

19 180 560,00

2 397 570,00

21 578 130,00

POLONIA

2,00734

16 058 720,00

2 007 340,00

18 066 060,00

PORTOGALLO

1,19679

9 574 320,00

1 196 790,00

10 771 110,00

ROMANIA

0,71815

5 745 200,00

718 150,00

6 463 350,00

SLOVENIA

0,22452

1 796 160,00

224 520,00

2 020 680,00

SLOVACCHIA

0,37616

3 009 280,00

376 160,00

3 385 440,00

FINLANDIA

1,50909

12 072 720,00

1 509 090,00

13 581 810,00

SVEZIA

2,93911

23 512 880,00

2 939 110,00

26 451 990,00

REGNO UNITO

14,67862

117 428 960,00

14 678 620,00

132 107 580,00

TOTALE UE-27 e REGNO UNITO

100,00

800 000 000,00

100 000 000,00

900 000 000,00


29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/21


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1028 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2022

che modifica la decisione (UE) 2021/355 per quanto riguarda determinati impianti in Danimarca, Francia e Svezia iscritti nell'elenco degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE

[notificata con il numero C(2022) 4289]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla presentazione delle misure nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2021/355 (2) relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra. La decisione respinge l'iscrizione di determinati impianti e dei dati corrispondenti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, escludendoli così dall'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS).

(2)

Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati esclusi dall'EU ETS, conformemente all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Questa disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dalla sua messa in applicazione il 1° gennaio 2013 ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS. L'iscrizione degli impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa per tutti gli anni del periodo di riferimento deve pertanto essere respinta, anche se figuravano nell'elenco conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(3)

La Commissione è stata informata del fatto che la Svezia aveva erroneamente incluso nelle proprie misure nazionali di attuazione l'impianto SE-207651. Tale impianto utilizza esclusivamente biomassa e pertanto avrebbe dovuto essere escluso dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.

(4)

A seguito di una richiesta della Commissione, la Danimarca ha confermato che gli impianti DK-65, DK-66 e DK-135 non hanno generato emissioni da combustibili fossili nel periodo di riferimento 2014-2018. Tali impianti utilizzano esclusivamente biomassa e avrebbero quindi dovuto essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'EU ETS.

(5)

È pertanto opportuno respingere l'iscrizione degli impianti DK-65, DK-66, DK-135 e SE-207651 negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

(6)

A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, la Francia ha comunicato che i due impianti FR-206164 e FR-206032 producono solo polimeri. Nessuno dei due genera emissioni dirette di CO2 poiché entrambi importano il calore necessario per la produzione da un altro impianto dell'EU ETS. Nella sentenza nella causa C-577/16 (4) la Corte di giustizia ha stabilito che un impianto di produzione dei polimeri cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un impianto terzo non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni qualora non generi emissioni dirette di CO2. L'iscrizione di tali impianti negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbe pertanto essere respinta.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/355,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/355 della Commissione è così modificata:

(1)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato IV della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE e i dati corrispondenti sulle quote assegnate a tali impianti a titolo gratuito, trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva, sono respinti.»;

(2)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

(3)

è aggiunto, come allegato IV, il testo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Decisione (UE) 2021/355 della Commissione del 25 febbraio 2021 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221).

(3)  Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018, Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland, C-577/16, ECLI:EU:C:2018:127.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Impianti che utilizzano esclusivamente biomassa

Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione

DK000000000000065

DK000000000000066

DK000000000000135

 

FI000000000000645

FI000000000207696

 

 

SE000000000000031

SE000000000000086

SE000000000000169

SE000000000000211

SE000000000000320

SE000000000000523

SE000000000000583

SE000000000000686

SE000000000000789

SE000000000000845

SE000000000205887

SE000000000209930

SE000000000000779

SE000000000000064

SE000000000000088

SE000000000000186

SE000000000000249

SE000000000000324

SE000000000000543

SE000000000000629

SE000000000000687

SE000000000000798

SE000000000000847

SE000000000206192

SE000000000211058

SE000000000207651

SE000000000000073

SE000000000000099

SE000000000000199

SE000000000000261

SE000000000000382

SE000000000000547

SE000000000000659

SE000000000000705

SE000000000000830

SE000000000202297

SE000000000208282

SE000000000000153

SE000000000000074

SE000000000000102

SE000000000000205

SE000000000000319

SE000000000000468

SE000000000000565

SE000000000000681

SE000000000000785

SE000000000000838

SE000000000205800

SE000000000209062

SE000000000000231

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Impianti che producono polimeri e importano calore senza generare emissioni dirette di CO2

Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione

FR000000000206164

FR000000000206032

»

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1029 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva abrogata 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti erano stati pubblicati con comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 8666:2018 sui dati principali delle unità di piccole dimensioni, il cui riferimento figura nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6) .. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 8666:2020 e relativa modifica EN ISO 8666:2020/A11:2021 sulle definizioni delle dimensioni principali e dei dati correlati, delle specifiche delle masse e delle condizioni di carico delle unità di piccole dimensioni.

(5)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 15609:2012 sui requisiti di installazione dei sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità, pubblicata con comunicazione 2015/C 087/01. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 15609:2021.

(6)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha inoltre elaborato la norma armonizzata EN ISO 11592-2:2021 sulla determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m.

(7)

La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme armonizzate alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.

(8)

Le norme EN 15609:2021, EN ISO 11592-2:2021 e EN ISO 8666:2020 quale modificata dalla norma EN ISO 8666:2020/A11:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

La norma EN 15609:2021 sostituirà la norma EN 15609:2012. La norma EN ISO 8666:2020, quale modificata dalla norma EN ISO 8666:2020/A11:2021, sostituirà la norma EN ISO 8666:2018.

(10)

È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN 15609:2012 e EN ISO 8666:2018 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute e modificate delle norme armonizzate EN 15609:2012 e EN ISO 8666:2018, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

(12)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE. È opportuno che i riferimenti delle norme armonizzate EN 15609:2021, EN ISO 8666:2020 e relativa modifica EN ISO 8666:2020/A11:2021, e EN ISO 11592-2:2021 figurino in tale allegato. È inoltre opportuno sopprimere il riferimento della norma armonizzata EN ISO 8666:2018 dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

(13)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che il riferimento della norma armonizzata EN 15609:2012 sia incluso in tale allegato.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.

(15)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato I, punto 1), si applica a decorrere dal 29 dicembre 2023

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

(3)  Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(4)  Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).

(5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1)

la voce 7 è soppressa;

2)

sono aggiunte le voci seguenti:

N.

Riferimento della norma

«45.

EN ISO 8666:2020

 

Unità di piccole dimensioni — Dati principali

EN ISO 8666:2020/A11:2021

46.

EN 15609:2021

 

Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità — Requisiti di installazione

47.

EN ISO 11592-2:2021

 

Unità di piccole dimensioni — Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra — Parte 2: Unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m».


ALLEGATO II

Nell’allegato II è aggiunta la voce seguente:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«38

EN 15609:2012

Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità

29 dicembre 2023».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 172/30


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, DALL’ALTRO

del 13 giugno 2022

recante sostituzione dell’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro [2022/1030]

Il COMITATO MISTO,

visto l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 6,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato IV dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro, è sostituito dall’allegato della presente decisione a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles e a Tel Aviv, il 13 giugno 2022

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Klaus GEIL

Il capo della delegazione del governo dello Stato di Israele

Ishay DON-YEHIYA


(1)  GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

NORME RELATIVE ALL’AVIAZIONE CIVILE

L’applicazione di norme e requisiti regolamentari equivalenti a quelli contenuti nella legislazione dell’Unione europea di cui al presente accordo avviene sulla base degli atti riportati di seguito. Laddove necessario, sono riportati di seguito gli adattamenti specifici relativi ai singoli atti. Le norme e i requisiti regolamentari equivalenti sono applicabili in conformità dell’allegato VI, salvo se altrimenti specificato nel presente allegato o nell’allegato II sulle disposizioni transitorie.

A.   SICUREZZA AEREA

A.1.   Elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo

Il prima possibile Israele adotta misure corrispondenti a quelle adottate dagli Stati membri dell’Unione europea sulla base dell’elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo per motivi di sicurezza.

Le misure in tal senso saranno adottate sulla base delle pertinenti norme relative all’istituzione e alla pubblicazione di un elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo e dei requisiti sulle informazioni da fornire ai passeggeri aerei in materia di identità del vettore aereo che opera il volo su cui essi viaggiano, sulla base dei seguenti atti legislativi dell’UE.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 13, allegato.

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 6, allegati da A a C.

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14), modificato periodicamente da regolamenti della Commissione.

Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, allegati A e B.

Qualora una misura sia fonte di gravi preoccupazioni per Israele, Israele stesso può sospenderne l’applicazione e adire senza indugio il comitato misto a norma dell’articolo 22, paragrafo 11, lettera f), del presente accordo.

A.2.   Inchieste relative a incidenti e inconvenienti e segnalazione di eventi

A.2.1:   regolamento (UE) n. 996/2010

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35), modificato da:

regolamento (UE) n. 376/2014 del 3 aprile 2014 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 5, dall’articolo 8 all’articolo 18, paragrafo 2, articoli 20, 21 e 23, allegato.

NB:

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1128 della Commissione, del 1o luglio 2019, relativa ai diritti d’accesso alle raccomandazioni di sicurezza e alle risposte registrate nel repertorio centrale europeo e che abroga la decisione 2012/780/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 112).

A.2.2:   regolamento (UE) n. 376/2014

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18), modificato da:

regolamento (UE) 2018/1139 del 4 luglio 2018 (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 7; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi da 2 a 4; articolo 11, paragrafi 1 e 7; articolo 13, ad eccezione del paragrafo 9; articoli 14, 15 e 16; articoli 21, 22 e 23; articolo 24, paragrafo 3, e allegati I, II e III.

Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 163 del 30.6.2015, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli 1 e 2 e allegati da I a V.

B.   GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

REGOLAMENTI DI BASE

Sezione A:

B.1:   regolamento (CE) n. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (“regolamento quadro”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 2, articolo 4, paragrafi da 1 a 4, articoli 9 e 10, articolo 11, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafi 4, 5 e 6, articolo 13.

Al fine di attuare quanto disposto all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, Israele sviluppa e predispone un sistema nazionale di prestazioni comprendente:

obiettivi prestazionali nazionali relativi a settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi. Un meccanismo governativo fissa gli obiettivi, tenuto conto del contributo dell’autorità nazionale di vigilanza;

un piano di miglioramento delle prestazioni in linea con gli obiettivi prestazionali e comprendente informazioni sugli investimenti nella gestione del traffico aereo (ATM), in particolare quelli relativi alla convergenza verso i piani di attuazione di SESAR, compresi i progetti comuni. Il piano di miglioramento delle prestazioni è elaborato dal fornitore di servizi di navigazione aerea previa consultazione degli utenti dello spazio aereo.

La conformità del piano di miglioramento delle prestazioni agli obiettivi prestazionali nazionali è valutata dall’autorità nazionale di vigilanza che, in caso di non conformità, può decidere di raccomandare che il fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP) proponga obiettivi prestazionali rivisti e misure appropriate. Qualora rilevi l’inadeguatezza degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure appropriate, l’autorità nazionale di vigilanza può decidere che l’ANSP adotti misure correttive.

Il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni è deciso da Israele e comunicato al comitato misto.

L’autorità nazionale di vigilanza compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali.

B.2:   regolamento (CE) n. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, articolo 4, articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 7, articolo 8, paragrafi 1, 3 e 4, articoli 9, 10, 11, articolo 12, paragrafi da 1 a 4, articolo 18, paragrafi 1 e 2, allegato II.

B.3:   regolamento (CE) n. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articolo 1, articolo 3 bis, articolo 4, articolo 6, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7, articolo 7, paragrafi 1 e 3, articolo 8.

B.4:   regolamento (CE) n. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (“regolamento sull’interoperabilità”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli 5, 6 e 6 bis, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, allegati da I a V.

NB: Il regolamento (CE) n. 552/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/1139 a decorrere dall’11 settembre 2018. Tuttavia, gli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 7 di tale regolamento e i suoi allegati III e IV continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1139 e a condizione che tali atti disciplinino la materia oggetto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 552/2004 e, in qualsiasi caso, non più tardi del 12 settembre 2023.

Regolamenti (CE) da 549/2004 a 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

B.5:   regolamento (UE) 2018/1139

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.

Sezione B:

B.2:   regolamento (CE) n. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (“regolamento sulla fornitura di servizi”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 3, articolo 7, paragrafi 6 e 8, articolo 8, paragrafi 2 e 5, articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, articolo 13.

B.3:   regolamento (CE) n. 551/2004

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (“regolamento sullo spazio aereo”) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

Disposizioni pertinenti: articolo 3 e articolo 6, paragrafo 6.

Regolamenti (CE) da 549/2004 a 552/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo.

B.5:   regolamento (UE) 2018/1139

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), modificato da:

regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione del 7 aprile 2021 (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2 e 3, articoli da 40 a 54 e allegato VIII.

MISURE DI ESECUZIONE

Gli atti di seguito specificati sono applicabili e pertinenti salvo se diversamente specificato nell’allegato VI in relazione alle norme e ai requisiti regolamentari equivalenti relativi ai “regolamenti di base”:

Fornitura di servizi: regolamento (CE) n. 550/2004

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell’11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12).

Israele può mantenere il proprio fornitore di servizi meteorologici sotto forma di organismo governativo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021 (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Spazio aereo: regolamento (CE) n. 551/2004

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 8);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento (UE) 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015 (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione del 20 luglio 2016 (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 3);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

Interoperabilità: regolamento (CE) n. 552/2004

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione del 14 dicembre 2016 (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 7), modificato da:

regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione del 22 marzo 2011 (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 23).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/886 della Commissione del 26 giugno 2020 (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 14);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12);

regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell’8 maggio 2013 (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 23);

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 70);

regolamento di esecuzione (UE) 2018/139 della Commissione del 29 gennaio 2018 (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27), modificato da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione del 16 gennaio 2009 (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 20).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 7);

regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione del 6 marzo 2017 (GU L 59 del 7.3.2017, pag. 34);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 della Commissione del 29 aprile 2020 (GU L 138 del 30.4.2020, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione del 26 febbraio 2015 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30);

regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione dell’8 luglio 2019 (GU L 183 del 9.7.2019, pag. 6);

decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95);

regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 72).

Il comitato misto adotta una decisione sulla data a decorrere dalla quale Israele deve applicare requisiti e norme equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 29/2009. Fino all’adozione di tale decisione da parte del comitato misto il regolamento (CE) n. 29/2009 non è considerato parte del presente allegato ai fini della valutazione prevista nell’allegato II, punto 5.

Requisiti ATM/ANS derivanti dal regolamento (UE) 2018/1139

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Israele non è tenuto a istituire centri aeromedici sotto forma di istituzioni. La valutazione dell’equivalenza si concentra sui requisiti effettivi per gli esaminatori aeromedici e sulle norme mediche.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), modificato da:

regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12).

regolamento di esecuzione (UE) 2021/1338 della Commissione dell’11 agosto 2021 (GU L 289 del 12.8.2021, pag. 12).

Israele non è tenuto a istituire un fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza (CNS) indipendente dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea (ANSP) né a certificarlo indipendentemente da altri fornitori ANSP. Nel certificare l’ANSP che è anche responsabile della fornitura dei CNS, Israele verifica se sono soddisfatti i requisiti previsti all’articolo 6, lettere da a) a c), e all’allegato VIII del regolamento (UE) 2017/373 e non è tenuto a verificare l’indipendenza del fornitore di CNS dal fornitore o dai fornitori di altri servizi di navigazione aerea.

C.   AMBIENTE

C.1:   regolamento (UE) n. 598/2014

Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).

Disposizioni pertinenti: articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 10, allegati I e II.

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12), modificata da:

regolamento (CE) n. 1137/2008 del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1);

direttiva (UE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 (GU L 168 dell’1.7.2015, pag. 1);

regolamento (UE) 2019/1010 del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115);

regolamento (UE) 2019/1243 del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241);

direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 132).

Disposizioni pertinenti: secondo quanto necessario per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 598/2014.

C.2:   direttiva 2006/93/CE

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli 1, 2, 3 e 5.

D.   RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO

D.1:   regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Disposizioni pertinenti: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a g), articoli da 3 a 6.

E.   DIRITTI DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

E.2:   regolamento (UE) 2016/679

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: quelle pertinenti per l’aviazione civile.

E.3:   regolamento (CE) n. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articoli da 1 a 16.

E.4:   regolamento (CE) n. 1107/2006

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, articoli da 2 a 16, e allegati I e II.

F.   ASPETTI SOCIALI

F.1:   direttiva 2000/79/CE del Consiglio

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 57).

Disposizioni pertinenti: articolo 1, paragrafo 1, e articoli da 2 a 9 dell’allegato.

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