ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 400

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
12 novembre 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1960 del Consiglio, dell’11 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2019/1890 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1961 della Commissione, del 5 agosto 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell’evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019 ( 1 )

14

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione, del 12 agosto 2021, che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione, dell’11 novembre 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ( 1 )

52

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2021/1965 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

148

 

*

Decisione (PESC) 2021/1966 del Consiglio, dell’11 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

157

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione, dell’11 novembre 2021, che istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

160

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1959 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2021

che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063.

(2)

Il 12 novembre 2020 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2020/1700 (2), che ha prorogato fino al 14 novembre 2021 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696 (3), con cui sono state modificate le motivazioni relative a 14 persone inserite in elenco.

(3)

Il 22 febbraio 2021, alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/275 (4), con cui sono state designate 19 persone.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063. Sulla base di tale riesame, le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ivi elencate dovrebbero essere mantenute e le motivazioni relative a 26 persone dovrebbero essere aggiornate.

(5)

Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(2)  Decisione (PESC) 2020/1700 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 24).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 8).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/275 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, le voci 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 e 55 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Data di nascita: 28 ottobre 1964

Sesso: maschile

Ministro dell’Energia elettrica dall’ottobre 2020, vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (Estado Mayor Eléctrico) dall’aprile 2019. Ministro dell’Interno, della giustizia e della pace dal 2016 fino all’ottobre 2020. Generale in capo della Guardia nazionale bolivariana dall’agosto 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell’opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Data di nascita: 13 giugno 1961

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Capo del governo del Distrito capital fino al gennaio 2018. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo Stato di diritto in Venezuela.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Data di nascita: 15 aprile 1963

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex presidente dell’Assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l’opposizione politica, altri media e la società civile.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Data di nascita: 19 luglio 1962

Sesso: maschile

Dal gennaio 2021 presidente della Commissione per la difesa e la sicurezza dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex capo di Stato maggiore presso il comandante in capo della forza armata (tra il luglio 2019 e il settembre 2020). Ex comandante in capo dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela (fino a luglio 2019). Ex comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l’opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Data di nascita: 18 maggio 1969

Sesso: femminile

Vicepresidente del Venezuela, ministra dell’Economia, delle finanze e del commercio. Ex presidente dell’Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l’Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell’Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l’altro usurpando i poteri dell’Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l’opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sesso: maschile

Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE) dal 2009 al giugno 2020. In tale funzione, Moreno Reyes ha agevolato e legittimato le decisioni del CNE, conferendo loro credibilità, in quanto il segretario generale del CNE svolge un ruolo nella definizione dell’agenda e nella formalizzazione delle decisioni. Moreno Reyes è rimasto segretario generale del CNE mentre la democrazia veniva gravemente minata e il ruolo indipendente del CNE nel processo elettorale veniva compromesso. È in tal modo responsabile di avere compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l’istituzione dell’Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.

25.6.2018

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Data di nascita: 28 febbraio 1968

Numero ID: V-6250588

Sesso: maschile

Generale di divisione dell’esercito nazionale venezuelano bolivariano dal 5 luglio 2019. Ex vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Data di nascita: 14 gennaio 1971

Sesso: maschile

Secondo comandante e capo di Stato maggiore della 35a brigata di polizia militare dall’agosto 2020. Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dall’aprile 2019 all’agosto 2019. In veste di Capo dei servizi investigativi, ha diretto la sede della DGCIM a Boleita. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando, soprattutto a Boleita. Legato alla morte del capitano Acosta.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Data di nascita: 9 novembre 1952

Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numero ID: V-4114842

Sesso: femminile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex membro e seconda vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell’ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l’altro firmando il decreto che ha privato dell’immunità parlamentare il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Data di nascita: 18 giugno 1963

Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numero ID: V-6432672

Sesso: femminile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente ed ex prima vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche firmando il decreto che ha privato dell’immunità parlamentare il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Data di nascita: 4 agosto 1963

Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numero ID: V-7659695

Sesso: maschile

Controllore generale dal 23 ottobre 2018, nonché ex primo e secondo vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l’altro impedendo ai membri dell’opposizione di ricoprire cariche pubbliche per 15 anni e assumendo un ruolo guida nell’ANC non riconosciuta, firmando la “legge contro l’odio”, giustificando la destituzione di un governatore dell’opposizione legalmente eletto e vietando a Juan Guaidó di candidarsi per qualsiasi incarico pubblico.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Data di nascita: 7 luglio 1978

Numero ID: V-14211633

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015 ha inscenato la sua elezione a presidente dell’Assemblea Nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Parra Rivero, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), Parra Rivero è stato accolto calorosamente da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Data di nascita: 15 maggio 1977

Numero ID: V-3304045

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex membro e primo vicepresidente illegittimamente eletto dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015, ha inscenato la sua elezione a primo vicepresidente dell’Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Duarte, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), l’elezione della giunta direttiva dell’Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Data di nascita: 21 febbraio 1969

Numero ID: V-8348784

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex membro e secondo vicepresidente illegittimamente eletto dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015. Illegittimamente nominato direttore del comitato ad hoc del partito politico Voluntad Popular. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015, ha inscenato la sua elezione a secondo vicepresidente dell’Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Noriega, sostenuta dal partito del regime (PSUV), l’elezione della giunta direttiva dell’Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel luglio 2020 Noriega, aiutato dalla Corte suprema di giustizia venezuelana [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)], ha illegittimamente assunto la leadership del partito politico Voluntad Popular, compromettendo ulteriormente in tal modo la democrazia in Venezuela.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Data di nascita: 1o maggio 1963

Numero ID: V-6557495

Sesso: maschile

Ex comandante del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)] del Venezuela, il massimo organo delle forze armate venezuelane (giugno 2017 - luglio 2021). Il CEOFANB controlla la Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e la Guardia nazionale bolivariana. Il CEOFANB è inoltre responsabile del coordinamento degli interventi della FANB durante le manifestazioni.

Nella sua posizione di comandante del CEOFANB era responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso l’uso eccessivo della forza e trattamenti disumani e degradanti da parte di ufficiali della FANB e di forze subordinate poste sotto il suo comando, compresa la Guardia nazionale bolivariana. Varie fonti, tra cui la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, attribuiscono violazioni dei diritti umani alla FANB e alla Guardia nazionale bolivariana.

22.2.2021

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Data di nascita: 27 aprile 1946

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Data di nascita: 7 marzo 1965

Sesso: femminile

Presidente della sezione costituzionale e prima vicepresidente della Corte suprema dal 5 febbraio 2021. Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal dicembre 2005. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Data di nascita: 12 ottobre 1950

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Data di nascita: 23 settembre 1954

Sesso: maschile

Giudice e vicepresidente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Data di nascita: 13 dicembre 1947

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Data di nascita: 29 aprile 1968

Luogo di nascita: La Guaira (Stato di La Guaira, Venezuela)

Numero ID: V-6978710

Sesso: femminile

Presidente della sezione elettorale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal maggio 2021. Ex presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE), nominata il 13 giugno 2020. Ex membro della sezione elettorale e della sezione plenaria della Corte suprema (TSJ), seconda vicepresidente del TSJ dal 2015 fino al 24 febbraio 2017, vicepresidente del TSJ dal 24 febbraio 2017 al 12 giugno 2020. In qualità di membro della sezione elettorale del TSJ, Alfonzo Izaguirre è responsabile delle azioni intraprese contro la allora neoeletta Assemblea nazionale nel dicembre 2015, che hanno reso impossibile l’esercizio del potere legislativo da parte dell’Assemblea stessa. Nel giugno 2020 ha inoltre accettato la nomina a presidente del CNE conferitale dal TSJ sebbene tale prerogativa spetti all’Assemblea nazionale. In tale funzione ha preparato e controllato lo svolgimento delle elezioni non democratiche dell’Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020, e ha contribuito alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, senza lasciare formalmente il TSJ (permesso temporaneo di integrare il CNE). Dopo il rinnovo del CNE nel maggio 2021, è tornata al TSJ. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sesso: maschile

Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento (agosto 2020 - maggio 2021).

Morales Poleo è stato nominato vicepresidente del CNE e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento il 7 agosto 2020 dalla Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) sebbene tale prerogativa spetti all’Assemblea nazionale. Inoltre, subito prima della sua nomina era attivo nel partito Avanzata progressista (Avanzada progresista). In qualità di membro del CNE ha partecipato pienamente al controllo del processo elettorale che ha condotto alle elezioni non democratiche dell’Assemblea nazionale del 6 dicembre 2020. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto del Venezuela.

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Numero ID: V-10132041

Sesso: maschile

Presidente dell’impresa statale Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) dal marzo 2021. Generale di divisione; vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] dal 21 agosto 2020 all’11 marzo 2021. Successore del Generale Rafael Ramón Blanco Marrero. In precedenza Carvallo Guevara ha prestato servizio per la DGCIM nella regione Los Andes e ha occupato una posizione di grado elevato nella Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse in Venezuela da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Nelle conclusioni della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, recentemente pubblicate, la DGCIM è descritta come un’istituzione direttamente responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Numero ID: V-8042567

Sesso: maschile

Brigadier Generale dal 5 luglio 2019 e capo della direzione speciale delle indagini penali presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] dal 2019 al 2021. In precedenza il Brigadier Generale Terán Hurtado ha prestato servizio come capo della polizia nello Stato di Falcón e capo della DGCIM nello Stato di Táchira. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresi trattamenti crudeli e disumani nei confronti dei detenuti, commesse da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Nelle conclusioni dettagliate della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, il Brigadier Generale Terán Hurtado è specificamente indicato come uno dei soggetti responsabili ed è collegato al caso del capitano de la Sotta.

22.2.2021

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Data di nascita: 28 settembre 1969

Numero ID: V-6864238

Sesso: maschile

Direttore del Corpo di indagini scientifiche, penali e criminologiche [Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)] dal 5 febbraio 2016. In precedenza ha ricoperto la funzione di vicedirettore del CICPC. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse da ufficiali del CICPC sotto la sua autorità. La relazione della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela descrive il CICPC come un’istituzione che commette sistematiche violazioni dei diritti umani in Venezuela. Il CICPC è altresì coinvolto in esecuzioni extragiudiziali, secondo la relazione dell’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani pubblicata il 16 giugno 2021.

22.2.2021».


12.11.2021   

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L 400/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1960 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2021

che attua il regolamento (UE) 2019/1890 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1890.

(2)

In base a un riesame delle misure, è opportuno aggiornare le voci dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890, le voci 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Data di nascita: 9.12.1960

Passaporto o carta d’identità n.: 13571379758

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Mehmet Ferruh Akalın è vicepresidente (vicedirettore generale) e membro del consiglio di amministrazione della Turkish Petroleum Corporation (TPAO). È a capo del dipartimento Ricerca della TPAO.

In veste di vicepresidente della TPAO e capo del dipartimento Ricerca, Mehmet Ferruh Akalın è responsabile della pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio e aprile 2020;

d)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’ area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data di nascita: 27.11.1956

Passaporto o carta d’identità n.: 11096919534

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Ali Coscun Namoglu è vicedirettore del dipartimento Ricerca della Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

In tale veste, Ali Coscun Namoglu è coinvolto nella pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO, che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio 2020 e aprile 2020;

d)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020»


12.11.2021   

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L 400/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1961 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell’evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il valore M0 per gli anni 2022, 2023 e 2024 di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dovrebbe essere stabilito sulla base della massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2017, 2018 e 2019.

(2)

Sulla base dei valori specificati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2019/582 (2), (UE) 2020/1035 (3) e (UE) 2021/973 (4) della Commissione, ponderati in base al numero di nuove immatricolazioni in ciascuno di tali anni, la massa media in ordine di marcia delle autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2017, 2018 e 2019 è stata di 1 398,50 kg.

(3)

Gli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove dovrebbero pertanto essere calcolati, per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, secondo la formula di cui all’allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631, utilizzando come M0 il valore 1 398,50.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631, la voce relativa al valore M0 è sostituita dalla seguente:

«M0 è 1 379,88 nel 2021 e 1 398,50 negli anni 2022, 2023 e 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 47).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 37).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1o giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1).


12.11.2021   

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L 400/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1962 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2021

che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Da una verifica sono emersi errori nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (2), che ha modificato tale allegato, ha aggiunto una serie di sostanze nella tabella 3 della parte 3 di detto allegato. Le voci relative alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato contengono errori relativi all’avvertenza. Tali sostanze sono classificate, tra l’altro, come sostanze che presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning» (attenzione), corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 ha tuttavia erroneamente introdotto il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) per tali sostanze. È opportuno rettificare tali errori.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(3)

Poiché le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(4)

Analogamente, al fine di rispecchiare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217, i fornitori dovrebbero essere autorizzati ad applicare su base volontaria le rettifiche apportate dal presente regolamento alle sostanze e alle miscele prima della sua data di applicazione.

(5)

I fornitori non dovrebbero essere tenuti a modificare le etichette e gli imballaggi delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare costi inutili. Poiché il codice di avvertenza errato corrisponde a una classe di pericolo più severa, il mantenimento dell’avvertenza sull’etichetta non riduce il livello di protezione della salute umana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

Articolo 2

I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1o ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).


12.11.2021   

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L 400/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1963 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per le imprese di manutenzione.

(2)

Conformemente all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di manutenzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

(3)

A norma dell’allegato 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a richiedere alle imprese di manutenzione approvate che prestano servizi a operatori di velivoli o elicotteri impegnati nel trasporto aereo commerciale internazionale di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

(4)

Pertanto, per garantire la conformità agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») di cui all’allegato 19 della convenzione di Chicago, è opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di manutenzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 («imprese di manutenzione di cui alla parte 145»).

(5)

A tutte le imprese di manutenzione di cui alla parte 145 è richiesto di istituire un sistema di segnalazione di eventi. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 onde garantire che il sistema di segnalazione di eventi sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Per tenere conto delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145 approvate anche in qualità di imprese di cui alla parte CAMO è opportuno armonizzare le disposizioni generali nonché i requisiti per le autorità competenti stabiliti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 con quelli definiti all’allegato V quater (parte CAMO) dello stesso regolamento.

(7)

È auspicabile prevedere un periodo di transizione sufficiente per consentire alle imprese di manutenzione di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(8)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4) non contiene disposizioni relative al rilascio delle licenze agli ingegneri di bordo. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, punto 145.A.30, lettera j), punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 1321/2014 in modo da cancellare il riferimento alle licenze di ingegnere di bordo. Le autorizzazioni limitate alla certificazione della manutenzione esistenti rilasciate agli ingegneri di bordo sulla base di tali disposizioni dovrebbero tuttavia continuare a rimanere valide fino alla loro scadenza o fino alla loro revoca. L’articolo 5 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(10)

L’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e l’allegato I (parte M), appendice VII, dello stesso regolamento contengono riferimenti a vari elementi del punto M.A.801. Poiché il punto M.A.801 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5), è opportuno modificare di conseguenza il punto M.A.403, lettera b), e l’appendice VII.

(11)

L’allegato I (parte M), punto M.A.904, del regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 in modo da estendere le disposizioni di importazione anche agli aeromobili che provengono da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139. È opportuno introdurre la stessa modifica anche nell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.906, del regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di armonizzare l’ambito di applicazione delle disposizioni di importazione dell’allegato V ter (parte ML) con quello dell’allegato I (parte M). Pertanto, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(12)

L’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alle imprese di classe B. Poiché nell’allegato V quinquies (parte CAO) non vi è alcuna menzione delle imprese di classe B, il punto M.A.502, lettera c), dovrebbe fare riferimento all’«impresa di manutenzione del motore». Pertanto, è opportuno rettificare l’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 4/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   In deroga all’allegato II (parte 145), punto 145.B.350, lettera d), punti 1) e 2), un’impresa di manutenzione titolare di un certificato di approvazione valido, rilasciato conformemente all’allegato II (parte 145), può correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti di cui all’allegato II introdotti dal regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione (*1).

Se, trascorsa tale 2 dicembre 2024, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.;

(*1)  GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18»;"

2)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   Le autorizzazioni limitate a certificare rilasciate ai titolari di licenza di ingegnere di bordo a norma dell’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), punto 3) o 4), prima del 2 dicembre 2022 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino alla revoca da parte dell’impresa di manutenzione.»;

3)

l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato II (parte 145) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2022.

Tuttavia, le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2021:

a)

articolo 2;

b)

allegato I, punti 2) e 4);

c)

allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, le8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO I

L’allegato I (parte M) è così modificato:

1)

nell’indice, il titolo dell’appendice IV è sostituito dal seguente:

 

«Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F»;

2)

al punto M.A.403, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Soltanto il personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), o al capitolo F del presente allegato o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) o la persona autorizzata conformemente al punto M.A.801, lettera c), del presente allegato, può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione di cui al punto M.A.401 del presente allegato, se un difetto dell’aeromobile possa seriamente pregiudicare la sicurezza del volo e di conseguenza decidere quale intervento di correzione debba essere intrapreso prima del volo successivo, e quando, e quale intervento di correzione di difetti possa essere differito. Tuttavia ciò non si applica quando il pilota o il personale autorizzato a certificare utilizza la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).»;

3)

l’appendice IV è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

»;

b)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Salvo se altrimenti specificato per imprese più piccole di cui al punto 11, la tabella di cui al punto 12 presenta il sistema standard per l’approvazione di un’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F. L’approvazione concessa a un’impresa si può riferire a una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2.

In aggiunta alla tabella di cui al punto 12, l’impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l’entità delle attività per cui ha ricevuto l’approvazione.»;

c)

i punti da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la flessibilità per personalizzare l’approvazione accordata a una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull’approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 12 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che la tipologia o il produttore di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

9.

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Cessna 150 o Cessna 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; la tipologia indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipologia di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

10.

Quando si utilizza un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, dette modifiche possono essere apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui al punto M.A.604, lettera c), e al punto M.B.606, lettera c).

11.

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione può avere esclusivamente un’abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

CLASSE AEROMOBILE

AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI

MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

ELICOTTERI DI CLASSE A3

MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3

NESSUNA LIMITAZIONE

CLASSE MOTORI

CATEGORIA B2 PISTONI

INFERIORE A 450 HP

CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa, in funzione delle competenze di quest’ultima.

12.

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

Aeroplani A2 di massa uguale o inferiore a 5 700 kg

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A3 Elicotteri

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

Aeromobile A4 diverso da A1, A2 e A3

[Indicare categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), produttore o gruppo o serie o tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

MOTORI

B1 Turbina

[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2 Pistoni

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3 APU

[Indicare produttore o serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare tipologia o produttore dell’aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte — Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore — APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero — Rotori

C11 Elicottero — Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione — registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

C21 Zavorra d’acqua

C22 Aumento propulsione

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

d)

il punto 13 è soppresso;

4)

nell’appendice VII, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione di cui al punto M.A.801, lettera b):».


(*1)  Biffare la dicitura non pertinente»


ALLEGATO II

L’allegato II (parte 145) è così modificato:

1)

l’indice è sostituito dal seguente:

«INDICE

145.1

Autorità competente

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI E DELL’IMPRESA

145.A.10

Ambito di applicazione

145.A.15

Richiesta di un certificato di impresa

145.A.20

Condizioni di approvazione e entità delle attività

145.A.25

Requisiti per le infrastrutture

145.A.30

Requisiti del personale

145.A.35

Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

145.A.37

Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

145.A.40

Equipaggiamento e attrezzi

145.A.42

Componenti

145.A.45

Dati di manutenzione

145.A.47

Pianificazione del lavoro

145.A.48

Esecuzione della manutenzione

145.A.50

Certificazione della manutenzione

145.A.55

Conservazione dei registri

145.A.60

Segnalazione di eventi

145.A.65

Procedure di manutenzione

145.A.70

Manuale dell’impresa di manutenzione (MOE)

145.A.75

Attribuzioni dell’impresa

145.A.85

Modifiche dell’impresa

145.A.90

Mantenimento della validità

145.A.95

Rilievi

145.A.120

Metodi di rispondenza

145.A.140

Accesso

145.A.155

Reazione immediata a un problema di sicurezza

145.A.200

Sistema di gestione

145.A.202

Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza

145.A.205

Appalto e subappalto

SEZIONE B — REQUISITI DELL’AUTORITÀ

145.B.005

Ambito di applicazione

145.B.115

Documentazione relativa alla sorveglianza

145.B.120

Metodi di rispondenza

145.B.125

Informazioni all’Agenzia

145.B.135

Reazione immediata a un problema di sicurezza

145.B.200

Sistema di gestione

145.B.205

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

145.B.210

Modifiche del sistema di gestione

145.B.220

Conservazione dei registri

145.B.300

Principi di sorveglianza

145.B.305

Programma di sorveglianza

145.B.310

Procedura di certificazione iniziale

145.B.330

Modifiche — imprese

145.B.350

Rilievi e azioni correttive; osservazioni

145.B.355

Sospensione, limitazione e revoca

Appendice I

— Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II

— Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145

Appendice III

— Certificato dell’impresa di manutenzione — Modulo 3-145 AESA

Appendice IV

— Condizioni per l’impiego di personale non qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30, lettera j), punti 1 e 2»;

2)

il punto 145.1 è sostituito dal seguente:

«145.1   Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è:

1)

per le imprese con sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (“la convenzione di Chicago”), l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, oppure l’Agenzia qualora le competenze siano state riassegnate a quest’ultima a norma degli articoli 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139; oppure

2)

per le imprese con sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago, l’Agenzia.»;

3)

nella sezione A, il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A   REQUISITI TECNICI E DELLE IMPRESE»;

4)

il punto 145.A.10 è sostituito dal seguente:

«145.A.10   Ambito di applicazione

La presente sezione definisce i requisiti che un’impresa deve soddisfare per il rilascio o il rinnovo del certificato di approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.»;

5)

il punto 145.A.15 è sostituito dal seguente:

«145.A.15   Richiesta di un certificato di impresa

a)

La richiesta di certificato o di modifica di un certificato esistente a norma del presente allegato deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili dell’allegato I (parte M), dell’allegato V ter (parte ML) e del presente allegato.

b)

I richiedenti un certificato iniziale a norma del presente allegato forniscono all’autorità competente:

1.

i risultati di un audit preliminare eseguito dall’impresa sulla base dei requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M), all’allegato V ter (parte ML) e al presente allegato;

2.

la documentazione che dimostri in che modo saranno rispettati i requisiti stabiliti dal presente regolamento.»;

6)

il punto 145.A.20 è sostituito dal seguente:

«145.A.20   Condizioni di approvazione ed entità delle attività

a)

L’entità delle attività dell’impresa deve essere specificata nel manuale dell’impresa di manutenzione (maintenance organisation exposition, MOE) in conformità al punto 145.A.70.

b)

L’impresa deve rispettare le condizioni di approvazione allegate al certificato di impresa rilasciato dall’autorità competente nonché l’entità delle attività descritta nel MOE.»;

7)

il punto 145.A.30 è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

L’impresa deve nominare un dirigente responsabile investito dell’autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione dell’impresa possano essere finanziate ed eseguite in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Il dirigente responsabile deve:

1.

garantire la disponibilità di tutte le risorse necessarie per eseguire la manutenzione in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi, per sostenere il certificato dell’impresa;

2.

definire e promuovere la politica di sicurezza di cui al punto 145.A.200, lettera a), punto 2);

3.

dimostrare una comprensione di base del presente regolamento.

b)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone che rappresenti la struttura di gestione delle funzioni di manutenzione e abbia la responsabilità di garantire che l’impresa operi in conformità al MOE e alle procedure approvate. Nelle procedure deve essere indicato in maniera chiara chi farà le veci di una determinata persona in caso di prolungata assenza della stessa.

c)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di gestire la funzione di monitoraggio della conformità nell’ambito del sistema di gestione.»;

b)

sono inserite le lettere c bis), c ter) e c quater) seguenti:

«c bis)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di gestire lo sviluppo, gli aspetti amministrativi e l’aggiornamento dei processi che consentono una gestione della sicurezza efficace nell’ambito del sistema di gestione.

c ter)

La persona o il gruppo di persone nominate in conformità alle lettere b), c) e c bis) devono rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo per tenerlo adeguatamente informato su questioni di conformità e sicurezza.

c quater)

La persona o le persone nominate conformemente alle lettere b), c) e c bis) devono essere in grado di dimostrare il possesso di un livello soddisfacente di conoscenze, background ed esperienza pertinenti nel settore della manutenzione di aeromobili o componenti e dimostrare una conoscenza operativa del presente regolamento.»;

c)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

L’impresa deve compilare un apposito piano orario onde garantire la presenza in forza di un organico sufficiente e adeguatamente qualificato per la programmazione, l’esecuzione, il controllo, l’ispezione ed il monitoraggio delle sue attività impresa, nel rispetto delle condizioni di approvazione. L’impresa deve inoltre disporre di una procedura per la ridistribuzione dei carichi di lavoro nell’eventualità in cui il personale in servizio sia ridotto rispetto ai numeri programmati, in un particolare turno o arco di tempo.

e)

L’impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, revisione dell’aeronavigabilità, gestione della sicurezza e monitoraggio della conformità, secondo una procedura e uno standard concordati con l’autorità competente. Oltre alle nozioni necessarie all’espletamento del proprio incarico, con il termine “competenza” del personale si intende anche una comprensione dei principi relativi alla gestione della sicurezza, compresi i fattori umani e le limitazioni delle prestazioni umane, adeguata alla funzione e alle responsabilità della persona nell’impresa.»;

d)

la lettera j) è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«j)

In deroga alle lettere g) e h), in relazione all’obbligo di conformarsi all’allegato III (parte 66), l’impresa può servirsi di personale autorizzato a certificare e personale di supporto qualificati in conformità alle disposizioni seguenti:»;

b)

i punti da 1) a 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Per la manutenzione di base eseguita in una postazione al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago, il personale autorizzato a certificare può essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova l’infrastruttura di manutenzione di base, fatte salve le condizioni riportate nell’appendice IV del presente allegato.

2.

Per la manutenzione di linea eseguita in una sede d’impresa esterna a un territorio per il quale è competente uno Stato membro in applicazione della convenzione di Chicago, il personale autorizzato a certificare può essere qualificato, fatte salve le condizioni riportate nell’appendice IV del presente allegato, in conformità alle condizioni alternative seguenti:

secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova la sede d’impresa;

secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova la sede principale di attività dell’impresa.

3.

In caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l’esecuzione delle stesse da parte dell’equipaggio, l’impresa può rilasciare un’autorizzazione limitata a certificare al pilota, in base alla licenza d’equipaggio di cui è titolare. In tal caso, l’impresa deve verificare che il pilota abbia ricevuto un addestramento pratico sufficiente a garantire l’applicazione delle direttive.

4.

Nel caso di un aeromobile utilizzato lontano da una sede presidiata, l’impresa ha la facoltà di rilasciare un’autorizzazione limitata a certificare al pilota, in base alla licenza d’equipaggio di cui è titolare, purché il pilota abbia ricevuto un addestramento pratico sufficiente all’esecuzione dell’attività in oggetto.»;

e)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

Se effettua revisioni dell’aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente in conformità all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, l’impresa deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità qualificato e autorizzato in conformità al punto 145.A.37.»;

8)

il punto 145.A.35 è così modificato:

a)

le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalle seguenti:

«d)

È responsabilità dell’impresa provvedere affinché il personale di certificazione e il personale di supporto, nell’arco di ogni biennio, partecipino periodicamente ad attività d’aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d’impresa e gestione della sicurezza, comprese le questioni relative ai fattori umani.

e)

L’impresa deve definire un programma di formazione periodica del personale di certificazione e del personale di supporto, che includa una procedura per assicurare la conformità alle pertinenti disposizioni del presente punto e una procedura per garantire la conformità all’allegato III (parte 66).

f)

Fatta eccezione per i casi imprevisti di cui al punto 145.A.30, lettera j), punto 5), l’impresa deve provvedere alla valutazione del personale autorizzato a certificare, in relazione a competenze, qualifiche e idoneità di servizio, in conformità a una procedura descritta nel MOE e prima dell’emissione o della riemissione a tale personale delle autorizzazioni a certificare ai sensi del presente allegato.»;

b)

le lettere da i) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«i)

La persona o le persone di cui al punto 145.A.30, lettera c), responsabili della funzione di monitoraggio della conformità saranno anche responsabili dell’emissione delle autorizzazioni a certificare al personale autorizzato a certificare. Tali figure potranno designare altre persone per l’effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel MOE.

j)

L’impresa deve fornire al personale autorizzato a certificare una copia dell’autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo.

k)

Il personale autorizzato a certificare è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare a tutte le persone autorizzate.

l)

L’età minima degli addetti alla certificazione e del personale di supporto è pari a 21 anni.

m)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un’impresa debitamente approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) o dell’allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell’impresa.

n)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare le attribuzioni di certificazione di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.A.20, lettera a), punto 3.ii), soltanto previo il positivo completamento:

i)

della formazione per attività pertinenti di categoria A; e

ii)

di sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all’ambito di applicabilità dell’autorizzazione da rilasciare.

La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l’esame o valutazione sono a cura dell’impresa di manutenzione che rilascia l’autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l’esperienza pratica può essere ottenuta all’interno di tale impresa di manutenzione.»;

c)

la lettera o) è soppressa;

9)

il punto 145.A.36 è soppresso;

10)

è inserito il seguente punto 145.A.37:

«145.A.37   Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

a)

Per ottenere l’approvazione necessaria per effettuare revisioni dell’aeronavigabilità e rilasciare i corrispondenti certificati (airworthiness review certificate, ARC) per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML), l’impresa deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che soddisfi tutti i requisiti seguenti:

1)

avere acquisito esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità di almeno un anno per alianti e palloni e di almeno tre anni per tutti gli altri aeromobili;

2)

essere titolare di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l’aeromobile corrispondente;

3)

aver preso conoscenza dell’allegato I (parte M), capitolo C, o dell’allegato V ter (parte ML), capitolo C;

4)

aver preso conoscenza delle procedure dell’impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell’aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

b)

Il rilascio da parte dell’impresa dell’autorizzazione di revisione dell’aeronavigabilità è subordinato alla previa esecuzione da parte del candidato di una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente o di una persona già autorizzata dall’impresa a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità. Se l’esecuzione di tale revisione sotto supervisione risulta soddisfacente, l’autorità competente accetta formalmente che la persona in questione faccia parte del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

c)

L’impresa è tenuta a garantire che il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità sia in grado di dimostrare un’adeguata esperienza, acquisita di recente, nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità.»;

11)

il punto 145.A.45 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’impresa deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili necessari e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. “Applicabili” significa riguardanti gli aeromobili, i componenti e i processi definiti nelle condizioni di approvazione dell’impresa e in ogni altro elenco di competenze di riferimento.

Qualora i dati di manutenzione siano forniti dalla persona o dall’impresa che richiede la manutenzione, l’impresa è tenuta a conservarli per l’intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55, lettera a), punto 3).»;

b)

le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

L’impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se sono rilevate procedure, prassi, informazioni o istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale addetto alla manutenzione, queste debbano essere registrate nell’ambito del sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza di cui al punto 145.A.202 e notificate all’autore dei dati.

d)

L’impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità a una procedura descritta nel MOE. L’impresa deve dimostrare che le modifiche delle istruzioni di manutenzione lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione e deve informare l’autore delle istruzioni di manutenzione in merito a tali modifiche. Ai fini del presente punto le “istruzioni di manutenzione” sono le istruzioni per l’esecuzione di una determinata attività di manutenzione; è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche.

e)

L’impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l’impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui alle lettere b) e d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in una banca dati aziendale adeguatamente protetta da modifiche non autorizzate e per la quale sia previsto entro 24 ore il backup di ogni modifica apportata alla banca dati elettronica principale. Le attività di manutenzione complesse o lunghe devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi chiaramente distinte, per documentare nel dettaglio l’esecuzione degli interventi.

Nel caso in cui l’impresa fornisca servizi di manutenzione all’operatore di un aeromobile che richiede l’impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso l’impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione di tali schede o fogli di lavoro.»;

12)

il punto 145.A.47 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nell’ambito del sistema di gestione, la pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto delle limitazioni delle prestazioni umane, compreso il rischio di affaticamento del personale addetto alla manutenzione.»;

b)

è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

L’impresa deve garantire che il proprio sistema di gestione tenga conto dei pericoli per la sicurezza aerea connessi alle attività di manutenzione svolte da squadre di lavoro esterne presso le proprie infrastrutture.»;

13)

il punto 145.A.48 è sostituito dal seguente:

«145.A.48   Esecuzione della manutenzione

a)

L’impresa può eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata solo quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale necessari.

b)

L’impresa è responsabile della manutenzione eseguita nell’ambito della propria approvazione.

c)

L’impresa provvede affinché:

1)

al termine di tutta l’attività di manutenzione sia effettuata una verifica generale per assicurare che l’aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che siano stati correttamente ricollocati tutti i pannelli di accesso;

2)

sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l’esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione;

3)

siano ridotti al minimo il rischio di commettere errori durante la manutenzione e il rischio di ripetere errori commessi durante interventi di manutenzione identici;

4)

il danno sia valutato e le modifiche e riparazioni siano eseguite utilizzando i dati indicati all’allegato I (parte M), punto M.A.304, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.304, a seconda dei casi;

5)

la valutazione dei difetti dell’aeromobile sia effettuata conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.403, lettera b), a seconda dei casi.»;

14)

il punto 145.A.50 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato per conto dell’impresa dal personale debitamente autorizzato a certificare, una volta che tale personale abbia appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall’impresa, in conformità alle procedure specificate al punto 145.A.70 e tenendo conto della disponibilità e dell’uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45, e che non vi sono non conformità note che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.»;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Nuovi difetti o ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione, devono essere portati all’attenzione della persona o dell’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione e il completamento. Qualora tale persona o impresa non dia l’autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà la lettera e).

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato per conto dell’impresa dal personale debitamente autorizzato a certificare, al termine della manutenzione ordinata di un componente, prima che il componente sia nuovamente installato sull’aeromobile. Il certificato identificato come “Modulo 1 AESA” di cui all’allegato I (parte M), appendice II, costituisce il certificato di riammissione in servizio del componente salvo se diversamente indicato all’allegato I (parte M), punto M.A.502, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.502, a seconda dei casi. Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente a uso interno, è possibile che, se le procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel MOE lo prevedono, non sia necessario rilasciare il modulo 1 AESA.»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

In deroga a quanto stabilito al punto 145.A.50, lettera a), e al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell’indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, l’impresa incaricata della manutenzione dell’aeromobile può montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell’aeromobile alla sede di linea o alla base di manutenzione principale, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, d’accordo con la persona o l’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev’essere rimosso entro i termini stabiliti nella prima frase della presente lettera, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio adeguato secondo quanto stabilito al punto 145.A.50, lettera a), e al punto 145.A.42.»;

15)

il punto 145.A.55 è sostituito dal seguente:

«145.A.55    Conservazione dei registri

a)

Registrazione dei lavori di manutenzione

1)

L’impresa deve registrare in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti nell’ambito della propria approvazione. L’impresa deve conservare perlomeno tutte le registrazioni necessarie a comprovare la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi eventuali documenti di riammissione delle imprese di subappalto.

2)

L’impresa deve fornire una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio all’operatore o al cliente, unitamente a copie dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.

3)

L’impresa deve conservare una copia di tutti i registri di manutenzione dettagliati (compresi i certificati di riammissione in servizio) e dei dati di manutenzione attinenti per tre anni dalla data di rilascio del certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

4)

In caso di cessazione dell’attività, l’impresa deve trasferire tutte le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni all’ultimo cliente o proprietario dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure deve conservarle secondo le modalità definite dall’autorità competente.

b)

Registrazione dei lavori di revisione dell’aeronavigabilità

1)

Se ha l’attribuzione specificata al punto 145.A.75, lettera f), un’impresa deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e, su richiesta, deve mettere tali registrazioni a disposizione del proprietario dell’aeromobile.

2)

L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni di cui al punto 1) per tre anni dal rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

3)

In caso di cessazione dell’attività, l’impresa deve trasferire tutte le registrazioni relative alle revisioni dell’aeronavigabilità effettuate negli ultimi tre anni all’ultimo proprietario o esercente dell’aeromobile cui si riferiscono, oppure deve conservarle secondo le modalità definite dall’autorità competente.

c)

Registri del sistema di gestione, degli appalti e dei subappalti

L’impresa garantisce che siano conservati per un periodo minimo di cinque anni i registri seguenti:

i)

registri dei processi chiave del sistema di gestione di cui al punto 145.A.200;

ii)

contratti relativi ad appalti e subappalti di cui al punto 145.A.205.

d)

Registri del personale

1)

L’impresa garantisce che siano conservati i registri seguenti:

i)

registri delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza del personale addetto alla manutenzione, al monitoraggio della conformità e alla gestione della sicurezza;

ii)

registri delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza di tutto il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

2)

I registri di tutto il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità devono comprendere informazioni dettagliate sulle qualifiche appropriate, unitamente a una sintesi della pertinente esperienza in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità e della formazione ricevuta, nonché una copia dell’autorizzazione di revisione dell’aeronavigabilità rilasciata dall’impresa al personale.

3)

I registri di tutto il personale autorizzato a certificare e del personale di supporto devono comprendere:

i)

informazioni dettagliate sulle licenze di manutenzione aeronautica concesse a norma dell’allegato III (parte 66) o equivalenti;

ii)

ove pertinente, il campo di applicabilità delle autorizzazioni a certificare rilasciate a tale personale;

iii)

informazioni sul personale munito di autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate di cui al punto 145.A.30, lettera j).

4)

I registri del personale devono essere conservati finché la persona lavora per l’impresa e per almeno tre anni dopo che la persona ha lasciato l’impresa, o dopo che l’autorizzazione rilasciata a tale persona è stata revocata.

5)

Su richiesta, l’impresa deve consentire al personale indicato ai punti 2) e 3) di accedere ai pertinenti registri di cui a tali punti. Inoltre, su richiesta, l’impresa di manutenzione deve fornire a ogni persona che lascia l’azienda una copia dei registri del personale che la riguardano.

e)

L’impresa deve istituire un sistema di registrazione che consenta un’archiviazione adeguata e una tracciabilità affidabile dei dati relativi a tutte le sue attività.

f)

Il formato dei registri deve essere specificato nelle procedure dell’impresa.

g)

I registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.»;

16)

il punto 145.A.60 è sostituito dal seguente:

«145.A.60    Segnalazione di eventi

a)

Nell’ambito del proprio sistema di gestione, l’impresa deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi che comprende segnalazioni obbligatorie e volontarie. Per le imprese con sede principale di attività in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per garantire la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

L’impresa segnala alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione di progetto dell’aeromobile o del componente tutti gli eventi o le condizioni aventi implicazioni per la sicurezza, individuati dall’impresa stessa in relazione a un aeromobile o a un componente, che mettano in pericolo o che, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo l’aeromobile, i suoi occupanti o altre persone, e in particolare tutti gli incidenti o gli inconvenienti gravi.

c)

Gli eventi o condizioni di cui sopra che riguardano un aeromobile devono essere segnalati dall’impresa anche alla persona o all’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.201, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, a seconda dei casi. Per gli eventi o le condizioni che riguardano i componenti dell’aeromobile, l’impresa deve effettuare la segnalazione alla persona o all’impresa che ha richiesto la manutenzione.

d)

Per le imprese che non hanno la sede principale di attività in uno Stato membro:

1)

le segnalazioni obbligatorie iniziali devono:

i)

salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

ii)

essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’impresa è venuta a conoscenza dell’evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

iii)

essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

iv)

contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’impresa;

2)

se del caso, una segnalazione di follow-up con i dettagli delle azioni che l’impresa intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro deve essere effettuata non appena tali azioni siano state individuate; tali segnalazioni di follow-up devono:

i)

essere inviate alle entità pertinenti di cui alle lettere b) e c) a cui è stata inviata la segnalazione iniziale;

ii)

essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.»;

17)

il punto 145.A.65 è sostituito dal seguente:

«145.A.65   Procedure di manutenzione

a)

L’impresa deve istituire procedure che garantiscano che i fattori umani e le buone prassi manutentive siano tenuti in considerazione durante gli interventi di manutenzione, anche per quanto concerne le attività subappaltate, e che siano conformi ai requisiti applicabili del presente allegato, dell’allegato I (parte M) e dell’allegato V ter (parte ML). Tali procedure devono essere concordate con l’autorità competente.

b)

Le procedure di manutenzione stabilite ai sensi del presente punto devono:

1)

assicurare che siano stati concordati tra l’impresa e la persona o il soggetto che richiede la manutenzione un ordine di lavoro o un contratto di manutenzione precisi, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire in modo che gli aeromobili e i componenti possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50;

2)

contemplare tutti gli aspetti dell’attività di manutenzione, tra cui la fornitura e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard secondo i quali l’impresa intende operare.»;

18)

il punto 145.A.70 è sostituito dal seguente:

«145.A.70   Manuale dell’impresa di manutenzione (MOE)

a)

L’impresa deve elaborare e mantenere un manuale dell’impresa di manutenzione (maintenance organisation exposition, MOE) che contenga, direttamente o per riferimento, tutti gli elementi seguenti:

1)

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’impresa di manutenzione opera in ogni momento in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi, e al MOE approvato. Se il dirigente responsabile non coincide con la figura dell’amministratore delegato dell’impresa, sarà allora compito di quest’ultimo controfirmare la dichiarazione;

2)

la politica di sicurezza dell’impresa e i relativi obiettivi di sicurezza di cui al punto 145.A.200, lettera a), punto 2);

3)

il/i titolo/i ed il/i nominativo/i della o delle persone nominate in conformità al punto 145.A.30, lettere b), c) e c bis);

4)

i compiti e le responsabilità della/e persona/e nominate di cui al punto 145.A.30, lettere b), c) e c bis), ivi incluse le questioni sulle quali esse possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa;

5)

un organigramma indicante responsabilità e linee di responsabilità, definito in conformità al punto 145.A.200, lettera a), punto 1), per quanto riguarda tutte le persone di cui al punto 145.A.30, lettere a), b), c) e c bis);

6)

un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale di supporto e del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo ambito di applicabilità dell’autorizzazione;

7)

una descrizione generale delle risorse umane e del sistema in atto per pianificare la disponibilità del personale, come richiesto al punto 145.A.30, lettera d);

8)

una descrizione generale delle infrastrutture presenti in ognuna delle sedi approvate;

9)

una descrizione dettagliata dell’entità delle attività dell’impresa rilevanti ai fini delle condizioni di approvazione come richiesto al punto 145.A.20;

10)

la procedura che definisce l’ambito delle modifiche che non necessitano di previa approvazione e che descrive il modo in cui tali modifiche saranno gestite e notificate all’autorità competente, come richiesto al punto 145.A.85, lettera c);

11)

la procedura per modificare il MOE;

12)

le procedure che precisano il modo in cui l’impresa garantisce la conformità al presente allegato;

13)

un elenco indicante gli operatori commerciali cui l’impresa presta la propria opera di manutenzione periodica degli aeromobili e le relative procedure;

14)

se del caso, un elenco delle imprese di subappalto di cui al punto 145.A.75, lettera b);

15)

un elenco delle sedi approvate, comprese, se esistenti, le sedi per la manutenzione di linea di cui al punto 145.A.75, lettera d);

16)

un elenco delle ditte incaricate della manutenzione;

17)

un elenco dei metodi di rispondenza alternativi attualmente approvati e utilizzati dall’impresa.

b)

La versione iniziale del MOE deve essere approvata dall’autorità competente. Il manuale dev’essere modificato in base alle necessità affinché continui a fornire una descrizione aggiornata dell’impresa.

c)

Le modifiche del MOE sono gestite secondo le procedure di cui alla lettera a), punti 10) e 11). Le modifiche non incluse nell’ambito di applicazione della procedura di cui alla lettera a), punto 10), e quelle connesse alle modifiche di cui al punto 145.A.85, lettera a), devono essere approvate dall’autorità competente.»;

19)

il punto 145.A.75 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente a quanto evidenziato nel MOE, l’impresa può svolgere gli incarichi seguenti:»;

b)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato e nel MOE.

b)

Predisporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un’altra impresa di subappalto che operi nel rispetto del sistema di gestione dell’impresa. Detto subappalto è limitato alle opere consentite dalle procedure definite in conformità al punto 145.A.65; sono escluse da dette opere le verifiche manutentive di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori.»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se specificamente approvata a tal fine per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML) e se la sua sede principale di attività è in uno degli Stati membri, l’impresa può effettuare revisioni dell’aeronavigabilità e rilasciare i certificati corrispondenti in base alle condizioni descritte all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903.»;

20)

il punto 145.A.80 è soppresso;

21)

il punto 145.A.85 è sostituito dal seguente:

«145.A.85   Modifiche dell’impresa

a)

Le modifiche dell’impresa indicate di seguito necessitano della previa approvazione dell’autorità competente:

1)

le modifiche del certificato, comprese le condizioni di approvazione dell’impresa;

2)

le modifiche a livello delle persone di cui al punto 145.A.30, lettere a), b), c) e c bis);

3)

le modifiche delle linee di segnalazione tra il personale nominato conformemente al punto 145.A.30, lettere b), c), e c bis), e il dirigente responsabile;

4)

la procedura relativa alle modifiche che non necessitano di previa approvazione di cui alla lettera c);

5)

ulteriori sedi dell’impresa diverse da quelle oggetto del punto 145.A.75, lettera c).

b)

Per le modifiche di cui alla lettera a) e per tutte le altre modifiche che necessitano di previa approvazione ai sensi del presente allegato, l’impresa deve chiedere e ottenere un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima della realizzazione delle modifiche, al fine di permettere all’autorità competente di verificare che sia mantenuta la conformità al presente allegato e di modificare, se necessario, il certificato dell’impresa e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

L’impresa fornisce all’autorità competente tutta la documentazione pertinente.

Le modifiche devono essere attuate solamente al ricevimento di un’approvazione formale dell’autorità competente in conformità al punto 145.B.330.

L’impresa deve operare nel rispetto delle condizioni prescritte dall’autorità competente durante tali modifiche, secondo quanto applicabile.

c)

Tutte le modifiche che non necessitano di previa approvazione devono essere gestite e notificate all’autorità competente come indicato in una procedura approvata dall’autorità competente in conformità al punto 145.B.310, lettera h).»;

22)

il punto 145.A.90 è sostituito dal seguente:

«145.A.90   Mantenimento della validità

a)

Il certificato dell’impresa rimane valido qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

1)

l’impresa resta conforme al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 145.B.350 del presente allegato riguardanti il trattamento dei rilievi;

2)

l’autorità competente ha accesso all’impresa come specificato al punto 145.A.140;

3)

il certificato non è restituito dall’impresa, né è sospeso o revocato dall’autorità competente a norma del punto 145.B.355.

b)

In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere riconsegnato senza ritardo all’autorità competente.»;

23)

il punto 145.A.95 è sostituito dal seguente:

«145.A.95   Rilievi e osservazioni

a)

Dopo aver ricevuto una notifica dei rilievi in conformità al punto 145.B.350, l’impresa deve:

1)

identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

2)

definire un piano di azioni correttive;

3)

dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo soddisfacente per l’autorità competente.

b)

Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente conformemente al punto 145.B.350.

c)

Le osservazioni ricevute in conformità al punto 145.B.350, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione dall’impresa. L’impresa registra le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.»;

24)

è aggiunto il punto 145.A.120 seguente:

«145.A.120   Metodi di rispondenza

a)

Un’impresa può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

b)

Se un’impresa desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

L’impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.»;

25)

è aggiunto il punto 145.A.140 seguente:

«145.A.140   Accesso

Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, l’impresa deve garantire che l’accesso a qualsiasi infrastruttura, aeromobile, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione, siano esse subappaltate o no, sia concesso a chiunque sia autorizzato da una delle autorità seguenti:

a)

l’autorità competente definita al punto 145.1;

b)

l’autorità che svolge i compiti di sorveglianza in conformità al punto 145.B.300, lettera d).»;

26)

è aggiunto il punto 145.A.155 seguente:

«145.A.155   Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’impresa deve attuare:

a)

le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 145.B.135;

b)

tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia.»;

27)

è aggiunto il punto 145.A.200 seguente:

«145.A.200   Sistema di gestione

a)

L’impresa deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione che comprende:

1)

responsabilità e linee di responsabilità ben definite nell’impresa, inclusa la responsabilità diretta in materia di sicurezza del dirigente responsabile;

2)

una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell’impresa in merito alla sicurezza (“la politica in materia di sicurezza”) e dei relativi obiettivi di sicurezza;

3)

l’individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell’impresa, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni da intraprendere per mitigare i rischi e la verifica della loro efficacia;

4)

il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza adeguati allo svolgimento dei propri compiti;

5)

la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, tra cui quello per rendere consapevole il personale delle proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;

6)

una funzione per monitorare la conformità dell’impresa ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve prevedere anche un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle necessarie azioni correttive;

b)

Il sistema di gestione deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività.

c)

Se l’impresa è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa stessa.»;

28)

è aggiunto il punto 145.A.202 seguente:

«145.A.202   Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza

a)

Nell’ambito del suo sistema di gestione, l’impresa deve istituire un sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza che consenta di rilevare e valutare gli eventi da segnalare di cui al punto 145.A.60.

b)

Il sistema deve inoltre consentire la raccolta e la valutazione degli errori, dei quasi incidenti e dei pericoli segnalati internamente che non rientrano nella lettera a).

c)

Avvalendosi di tale sistema, l’impresa deve:

1)

individuare le cause e i fattori che hanno contribuito agli errori, ai quasi incidenti e ai pericoli segnalati e affrontarli nell’ambito del proprio processo di gestione dei rischi di sicurezza in conformità al punto 145.A.200, lettera a), punto 3);

2)

garantire la valutazione di tutte le informazioni note e pertinenti relative agli errori, ai quasi incidenti, ai pericoli e all’incapacità di seguire le procedure e prevedere un metodo per diffondere le informazioni in funzione delle necessità.

d)

L’impresa deve adottare le disposizioni necessarie a garantire la raccolta dei problemi di sicurezza relativi alle attività subappaltate.»;

29)

è aggiunto il punto 145.A.205 seguente:

«145.A.205   Appalto e subappalto

a)

L’impresa deve garantire che, appaltando o subappaltando parte delle sue attività di manutenzione:

1)

la manutenzione sia conforme ai requisiti applicabili;

2)

qualunque pericolo per la sicurezza aerea associato a tali appalti o subappalti sia considerato parte del sistema di gestione dell’impresa.

b)

Se l’impresa subappalta parte delle sue attività di manutenzione a un’altra impresa, quest’ultima lavora nell’ambito dell’approvazione dell’impresa che subappalta.»;

30)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

REQUISITI DELL’AUTORITÀ

145.B.005   Ambito di applicazione

La presente sezione definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nonché i requisiti amministrativi e del sistema di gestione cui deve conformarsi l’autorità competente responsabile dell’attuazione e garante del rispetto della sezione A.

145.B.115   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

145.B.120   Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’impresa posta sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità per stabilire la conformità al presente regolamento.

145.B.125   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

145.B.135   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e deve trasmettere immediatamente all’autorità pertinente degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le imprese soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate conformemente alla lettera c) a tutte le persone o imprese tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

145.B.200   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:

1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi che impiega per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti a essa spettanti;

2)

un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3)

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e dotato della necessaria conoscenza ed esperienza nonché sottoposto a formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

4)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento da parte del personale dei compiti assegnati;

5)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità include un sistema di feedback sui rilievi dell’audit ai dirigenti dell’autorità competente per assicurare l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

6)

una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

c)

L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, anche per quanto concerne:

1)

tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2)

le informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria prescritta al punto 145.A.60.

d)

Una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche deve essere messa a disposizione dell’Agenzia ai fini della standardizzazione.

145.B.205   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di imprese soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve assicurarsi di:

1)

disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto qualificato sia conforme all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2)

aver stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che stabilisca:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche da soddisfare nell’esecuzione di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura della responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

b)

L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza istituito a norma del punto 145.B.200, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

145.B.210   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere all’autorità competente di intraprendere le azioni necessarie per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente deve notificare all’Agenzia ogni eventuale modifica che incida sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

145.B.220   Conservazione dei registri

a)

L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione dei registri che permetta un’adeguata archiviazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1)

le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

2)

la formazione, le qualifiche e le autorizzazioni del proprio personale;

3)

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 145.B.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4)

i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate, che comprendono:

i)

la richiesta di un certificato di impresa;

ii)

il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

iii)

il certificato di impresa ed eventuali modifiche;

iv)

una copia del programma di sorveglianza, con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

v)

copie di tutta la corrispondenza formale;

vi)

raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato, informazioni dettagliate sui rilievi e sulle azioni adottate dalle imprese per chiuderli, comprese data di chiusura, misure di esecuzione e osservazioni;

vii)

relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente conformemente al punto 145.B.300, lettera d);

viii)

copie di tutti i MOE o manuali dell’impresa e delle relative modifiche;

ix)

copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

5)

i documenti a supporto dell’impiego di metodi alternativi di rispondenza;

6)

le informazioni in materia di sicurezza fornite a norma del punto 145.B.125 e le misure di follow-up;

7)

il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità in conformità all’articolo 70, all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

L’autorità competente deve conservare un elenco di tutti i certificati di impresa da essa rilasciati.

c)

Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

d)

Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) devono, su richiesta, essere messi a disposizione di un’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

145.B.300   Principi di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve verificare:

1)

la rispondenza ai requisiti applicabili alle imprese, prima di rilasciare un certificato di impresa;

2)

la continua rispondenza ai requisiti applicabili delle imprese che essa ha certificato;

3)

l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 145.B.135, lettere c) e d).

b)

Tale verifica deve:

1)

essere basata sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2)

fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza;

3)

essere basata su valutazioni, audit e ispezioni e, se necessario, su ispezioni senza preavviso;

4)

fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 145.B.350.

c)

L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

d)

Se le infrastrutture di un’impresa sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente, quale definita al punto 145.1, può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le infrastrutture, oppure all’Agenzia se le infrastrutture sono situate al di fuori del territorio per il quale gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago. Ogni impresa soggetta a tale decisione è informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

e)

Per le attività di sorveglianza effettuate presso infrastrutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la sede principale di attività, l’autorità competente, quale definita al punto 145.1, deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle infrastrutture.

f)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di sorveglianza.

145.B.305   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto 145.B.300.

b)

Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione o di sorveglianza, o entrambe, e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma deve comprendere, all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

valutazioni, audit e ispezioni, inclusi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit dei processi;

ii)

audit di prodotto su un campione pertinente dell’attività di manutenzione svolta dall’impresa;

iii)

campionamento delle revisioni dell’aeronavigabilità effettuate;

iv)

ispezioni senza preavviso;

2)

riunioni organizzate tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a questioni rilevanti.

c)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve essere superiore a 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1)

l’impresa ha dimostrato di saper individuare in maniera efficace i pericoli per la sicurezza aerea e di saper gestire i rischi associati;

2)

l’impresa ha dimostrato in maniera continua la propria conformità al punto 145.A.85 e ha pieno controllo su tutte le modifiche;

3)

non sono stati emessi rilievi di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o prorogato dall’autorità competente come previsto al punto 145.B.350.

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), punti da 1) a 4), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un sistema continuo ed efficace di comunicazione all’autorità competente dei risultati conseguiti in materia di sicurezza e rispetto della regolamentazione da parte dell’impresa stessa.

e)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere abbreviato in presenza di elementi che segnalano un deterioramento dei risultati conseguiti dall’impresa in materia di sicurezza.

f)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

145.B.310   Procedura di certificazione iniziale

a)

Al ricevimento di una richiesta da parte di un’impresa per il rilascio iniziale di un certificato, l’autorità competente deve verificare che l’impresa rispetti i requisiti applicabili.

b)

Almeno una volta durante le indagini per la certificazione iniziale si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile dell’impresa per accertare che questi comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

c)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi emessi, le azioni di chiusura nonché le raccomandazioni per il rilascio del certificato.

d)

L’autorità competente deve confermare per iscritto all’impresa tutti i rilievi emersi nel corso della verifica. Per la certificazione iniziale tutti i rilievi devono essere corretti in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato.

e)

Se convinta che l’impresa risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve:

1)

rilasciare il certificato di cui all’appendice III “Modulo 3-145 AESA” conformemente al sistema di classi e abilitazioni di cui all’appendice II;

2)

approvare formalmente il MOE.

f)

Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato sul certificato “Modulo 3-145 AESA” secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

g)

Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni e l’entità delle attività per le quali l’impresa è approvata, incluse le limitazioni eventualmente applicabili, devono essere specificate nelle condizioni di approvazione allegate al certificato.

h)

Per consentire all’impresa di attuare modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente in conformità al punto 145.A.85, lettera c), l’autorità competente deve approvare la pertinente procedura contenuta nel MOE che definisce l’ambito di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate all’autorità competente.

145.B.330   Modifiche — imprese

a)

Al ricevimento di una richiesta relativa a una modifica che necessita di previa approvazione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione.

b)

L’autorità competente deve definire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente stabilisca che il certificato dell’impresa debba essere sospeso.

c)

Se è convinta che l’impresa risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.

d)

Fatte salve le eventuali misure di esecuzione aggiuntive, se l’impresa applica modifiche che necessitano di previa approvazione senza averla ricevuta dall’autorità competente come indicato alla lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.

e)

L’autorità competente deve includere l’analisi delle modifiche che non necessitano di previa approvazione nella propria attività di sorveglianza continua conformemente ai principi di cui al punto 145.B.300. Qualora siano riscontrate non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 145.B.350.

145.B.350   Rilievi e azioni correttive; osservazioni

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

b)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa, ivi comprese le condizioni di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 devono includere anche:

1)

non aver concesso all’autorità competente l’accesso alle infrastrutture dell’impresa di cui al punto 145.A.140 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2)

avere ottenuto il certificato di impresa o averne mantenuto la validità falsificando la documentazione presentata;

3)

ogni prova di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato di impresa;

4)

assenza di un dirigente responsabile.

c)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa, ivi comprese le condizioni di approvazione, che non è classificata come rilievo di livello 1.

d)

Quando viene riscontrato un rilievo nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, ferme restando eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto il rilievo all’impresa e chiedere un’azione correttiva diretta ad affrontare la non conformità individuata. Se un rilievo di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informarne l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

1)

In presenza di rilievi di livello 1, l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa interessata e, se opportuno, per revocare il certificato, limitarlo o sospenderlo integralmente o parzialmente, a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

2)

In presenza di rilievi di livello 2, l’autorità competente deve:

i)

concedere all’impresa un periodo di tempo per attuare un’azione correttiva che sia adeguato alla natura del rilievo e che in ogni caso non superi inizialmente i tre mesi. Detto periodo deve avere inizio alla data della comunicazione scritta del rilievo all’impresa, con cui è richiesta un’azione correttiva diretta ad affrontare la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura del rilievo, l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi a condizione che sia stato concordato con l’autorità stessa un piano di azioni correttive;

ii)

valutare il piano di azioni correttive e il piano di attuazione proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, approvarli.

3)

Qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, il rilievo deve essere innalzato al livello 1 e devono essere intraprese le azioni di cui alla lettera d), punto 1).

4)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi mossi o che le sono stati segnalati in conformità alla lettera e) e, se del caso, le misure di esecuzione che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e le date di chiusura delle azioni per tutti i rilievi.

e)

Fatte salve eventuali misure di esecuzione aggiuntive, nel caso in cui un’autorità che esegue i compiti di sorveglianza a norma del punto 145.B.300, lettera d), individui una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione da parte di un’impresa certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, tale autorità deve informare quest’ultima autorità competente e fornire un’indicazione del livello del rilievo.

f)

L’autorità competente può emettere osservazioni per uno qualsiasi dei casi seguenti per i quali non sono necessari rilievi di livello 1 o 2:

1)

per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

2)

qualora sia stato rilevato che un elemento è potenzialmente in grado di causare una non conformità ai sensi delle lettere b) o c);

3)

qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini dei risultati complessivi dell’impresa in materia di sicurezza.

Le osservazioni emesse a norma della presente lettera devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.

145.B.355   Sospensione, limitazione e revoca

L’autorità competente deve:

a)

sospendere un certificato qualora ravvisi che sussistano motivi fondati per ritenere che tale azione sia necessaria a prevenire una minaccia credibile per la sicurezza degli aeromobili;

b)

sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto 145.B.350;

c)

limitare o sospendere in toto o in parte un certificato se circostanze imprevedibili che esulano dal controllo dell’autorità competente impediscono ai suoi ispettori di adempiere alle loro responsabilità di sorveglianza nell’arco del ciclo di pianificazione della sorveglianza.»;

31)

l’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145

a)

Fatto salvo quanto diversamente specificato per le imprese più piccole di cui alla lettera m), la tabella di cui alla lettera l) indica le possibili classi e abilitazioni da utilizzare per definire le condizioni di approvazione del certificato dell’impresa approvata a norma dell’allegato II (parte 145). Le condizioni di approvazione concesse ad un’impresa si possono riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

b)

In aggiunta alla tabella di cui alla lettera l), ciascuna impresa di manutenzione è tenuta a dichiarare nel MOE l’entità delle proprie attività.

c)

Nell’ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni stabilite dall’autorità competente, l’entità delle attività descritta nel MOE definisce gli esatti limiti della sua approvazione. È pertanto essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione corrispondano all’entità delle attività dell’impresa.

d)

Un’abilitazione di classe A significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria — APU, Auxiliary Power Unit), in conformità ai dati di manutenzione dell’aeromobile o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione onde agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’impresa non è autorizzata ad eseguire. Tale rimozione di un componente per manutenzione da parte di un’impresa di manutenzione di classe A deve essere oggetto di una procedura di controllo appropriata delineata nel MOE.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

e)

Le abilitazioni di classe A sono suddivise in categorie di manutenzione “di base” e “di linea”. Le imprese interessate possono essere approvate per la categoria “di base” o “di linea”, o per entrambe. Si noti che un’infrastruttura di manutenzione “di linea” collocata presso una sede principale di manutenzione “di base” necessita di un’approvazione specifica per la manutenzione “di linea”.

f)

Un’abilitazione di classe B significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o sull’APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’impresa non è autorizzata ad eseguire.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione di base o di linea di un aeromobile, a condizione che sia stata approvata dall’autorità competente una procedura di controllo appropriata esposta nel MOE. Le suddette attività, se ammesse dall’autorità competente, devono essere ricomprese nell’entità delle attività specificata nel MOE.

g)

Un’abilitazione di classe C significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori completi e APU) destinati a essere successivamente montati su aeromobili o motori/APU.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati (diversi da motori completi/APU) nel corso di una manutenzione di base o di linea di un aeromobile, o all’interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, a condizione che sia stata approvata dall’autorità competente una procedura di controllo appropriata esposta nel MOE. Le suddette attività, se ammesse dall’autorità competente, devono essere ricomprese nell’entità delle attività specificata nel MOE.

h)

L’abilitazione di classe D è un’abilitazione di classe a sé stante che non è necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L’abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese di manutenzione che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti di cui cura la manutenzione senza che sia necessaria un’abilitazione di classe D1, a condizione che il MOE contenga procedure NDT appropriate.

i)

La colonna limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la flessibilità per personalizzare un’approvazione accordata per una particolare impresa. Le abilitazioni possono essere indicate sull’approvazione solo se sono adeguatamente limitate. La tabella indicata alla lettera l) riporta i tipi di limitazione ammessi. Nella colonna relativa alle limitazioni è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che la tipologia o il produttore di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Se tale indicazione è riportata nella colonna relativa alle limitazioni significa che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

j)

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella colonna delle classi A e B relativa alle limitazioni:

per “serie” s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna 172, Beech 55, Continental O-200, ecc.;

per “tipologia” s’intende uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240, RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG.

Si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile;

per “gruppo” s’intende, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

k)

In deroga al punto 145.A.85, lettera a), punto 1), quando si utilizza un elenco di competenze riguardo ai componenti potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, l’impresa può proporre di includere tali modifiche nella procedura di cui al punto 145.A.85, lettera c), per le modifiche che non necessitano di previa approvazione.

l)

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1

Velivoli con massa massima al decollo (MTOM) superiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A2

Velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A3

Elicotteri

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A4

Aeromobile diverso da A1, A2 e A3

[Indicare la categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

MOTORI

B1

Turbina

[Indicare la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2

Pistoni

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3

APU

[Indicare il produttore o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare la tipologia o il produttore dell’aeromobile o il fabbricante del componente o il componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato a un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte — Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore — APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero — Rotori

C11 Elicottero — Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione — registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

C21 Zavorra d’acqua

C22 Aumento propulsione

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

m)

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutte le sue attività di manutenzione può avere esclusivamente condizioni di approvazione limitate. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

AEROMOBILI

A2

VELIVOLI A PISTONI CON MTOM UGUALE O INFERIORE A 5 700 KG

AEROMOBILI

A3

ELICOTTERI MONOMOTORE A PISTONI CON MTOM UGUALE O INFERIORE A 3 175 KG

AEROMOBILI

A4

NESSUNA LIMITAZIONE

MOTORI

B2

INFERIORE A 450 HP

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa in funzione delle competenze di quest’ultima.

»

(*1)  Biffare la dicitura non pertinente


ALLEGATO III

Nell’allegato V ter (parte ML), al punto ML.A.906, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando un aeromobile è importato da un paese terzo, o da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139, e iscritto nel registro di uno Stato membro, il richiedente deve:».


ALLEGATO IV

Nell’allegato I (parte M), al punto M.A.502, lettera c), la terza frase è sostituita dalla seguente:

«L’impresa di manutenzione del motore può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.».


12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1964 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2021

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021 a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

(2)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 5 ottobre 2021 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine settembre 2021. Tali informazioni sono state pubblicate il 5 ottobre 2021, a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.

(3)

Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(4)

Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.

(5)

Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021.

2.   Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies della stessa direttiva sono le seguenti:

a)

le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;

b)

gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;

c)

gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato che figurano all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)

Euro

Corona ceca

Corona danese

Fiorino ungherese

Corona svedese

Kuna

1

-0,595  %

2,325  %

-0,605  %

1,411  %

-0,092  %

-0,194  %

2

-0,525  %

2,609  %

-0,535  %

1,804  %

0,017  %

-0,115  %

3

-0,445  %

2,671  %

-0,455  %

2,108  %

0,148  %

-0,071  %

4

-0,366  %

2,637  %

-0,376  %

2,360  %

0,283  %

-0,028  %

5

-0,286  %

2,573  %

-0,296  %

2,560  %

0,409  %

0,037  %

6

-0,206  %

2,503  %

-0,216  %

2,723  %

0,488  %

0,135  %

7

-0,145  %

2,438  %

-0,155  %

2,856  %

0,549  %

0,269  %

8

-0,069  %

2,387  %

-0,079  %

2,963  %

0,614  %

0,437  %

9

0,001  %

2,350  %

-0,009  %

3,050  %

0,697  %

0,635  %

10

0,066  %

2,330  %

0,056  %

3,124  %

0,810  %

0,816  %

11

0,118  %

2,326  %

0,108  %

3,185  %

0,959  %

0,975  %

12

0,180  %

2,333  %

0,170  %

3,245  %

1,120  %

1,115  %

13

0,237  %

2,349  %

0,226  %

3,306  %

1,277  %

1,240  %

14

0,281  %

2,369  %

0,271  %

3,373  %

1,423  %

1,353  %

15

0,311  %

2,393  %

0,301  %

3,448  %

1,556  %

1,456  %

16

0,328  %

2,419  %

0,317  %

3,517  %

1,677  %

1,550  %

17

0,339  %

2,447  %

0,328  %

3,578  %

1,786  %

1,637  %

18

0,352  %

2,476  %

0,342  %

3,632  %

1,884  %

1,716  %

19

0,374  %

2,504  %

0,364  %

3,681  %

1,972  %

1,790  %

20

0,407  %

2,533  %

0,397  %

3,724  %

2,052  %

1,859  %

21

0,453  %

2,561  %

0,443  %

3,763  %

2,125  %

1,923  %

22

0,509  %

2,589  %

0,499  %

3,798  %

2,191  %

1,982  %

23

0,571  %

2,616  %

0,562  %

3,831  %

2,252  %

2,038  %

24

0,638  %

2,642  %

0,628  %

3,860  %

2,308  %

2,091  %

25

0,706  %

2,668  %

0,697  %

3,887  %

2,359  %

2,140  %

26

0,776  %

2,692  %

0,767  %

3,912  %

2,407  %

2,187  %

27

0,846  %

2,716  %

0,837  %

3,935  %

2,451  %

2,231  %

28

0,915  %

2,739  %

0,906  %

3,957  %

2,491  %

2,272  %

29

0,982  %

2,761  %

0,974  %

3,976  %

2,529  %

2,311  %

30

1,049  %

2,783  %

1,041  %

3,995  %

2,565  %

2,348  %

31

1,113  %

2,803  %

1,105  %

4,012  %

2,598  %

2,384  %

32

1,176  %

2,823  %

1,168  %

4,028  %

2,629  %

2,417  %

33

1,236  %

2,842  %

1,229  %

4,043  %

2,659  %

2,449  %

34

1,295  %

2,861  %

1,288  %

4,057  %

2,686  %

2,479  %

35

1,351  %

2,878  %

1,344  %

4,071  %

2,712  %

2,508  %

36

1,406  %

2,895  %

1,399  %

4,083  %

2,737  %

2,535  %

37

1,458  %

2,912  %

1,452  %

4,095  %

2,760  %

2,562  %

38

1,509  %

2,927  %

1,502  %

4,106  %

2,782  %

2,587  %

39

1,557  %

2,942  %

1,551  %

4,117  %

2,803  %

2,611  %

40

1,604  %

2,957  %

1,598  %

4,127  %

2,823  %

2,634  %

41

1,649  %

2,971  %

1,643  %

4,136  %

2,842  %

2,656  %

42

1,692  %

2,985  %

1,686  %

4,145  %

2,860  %

2,677  %

43

1,734  %

2,998  %

1,728  %

4,154  %

2,877  %

2,697  %

44

1,774  %

3,010  %

1,768  %

4,162  %

2,893  %

2,716  %

45

1,812  %

3,022  %

1,807  %

4,170  %

2,909  %

2,735  %

46

1,849  %

3,034  %

1,844  %

4,178  %

2,924  %

2,753  %

47

1,885  %

3,045  %

1,879  %

4,185  %

2,938  %

2,770  %

48

1,919  %

3,056  %

1,914  %

4,191  %

2,952  %

2,787  %

49

1,952  %

3,066  %

1,947  %

4,198  %

2,965  %

2,803  %

50

1,984  %

3,076  %

1,979  %

4,204  %

2,978  %

2,818  %

51

2,015  %

3,086  %

2,010  %

4,210  %

2,990  %

2,833  %

52

2,044  %

3,095  %

2,040  %

4,216  %

3,002  %

2,847  %

53

2,073  %

3,105  %

2,068  %

4,222  %

3,013  %

2,861  %

54

2,101  %

3,113  %

2,096  %

4,227  %

3,024  %

2,874  %

55

2,127  %

3,122  %

2,123  %

4,232  %

3,034  %

2,887  %

56

2,153  %

3,130  %

2,149  %

4,237  %

3,044  %

2,899  %

57

2,178  %

3,138  %

2,174  %

4,242  %

3,054  %

2,911  %

58

2,202  %

3,146  %

2,198  %

4,246  %

3,063  %

2,923  %

59

2,225  %

3,153  %

2,221  %

4,251  %

3,072  %

2,934  %

60

2,248  %

3,160  %

2,244  %

4,255  %

3,081  %

2,945  %

61

2,270  %

3,168  %

2,266  %

4,259  %

3,090  %

2,956  %

62

2,291  %

3,174  %

2,287  %

4,263  %

3,098  %

2,966  %

63

2,312  %

3,181  %

2,308  %

4,267  %

3,106  %

2,976  %

64

2,332  %

3,187  %

2,328  %

4,271  %

3,114  %

2,985  %

65

2,351  %

3,194  %

2,347  %

4,274  %

3,121  %

2,995  %

66

2,370  %

3,200  %

2,366  %

4,278  %

3,128  %

3,004  %

67

2,388  %

3,206  %

2,384  %

4,281  %

3,135  %

3,013  %

68

2,405  %

3,211  %

2,402  %

4,284  %

3,142  %

3,021  %

69

2,423  %

3,217  %

2,419  %

4,288  %

3,149  %

3,029  %

70

2,439  %

3,222  %

2,436  %

4,291  %

3,155  %

3,037  %

71

2,456  %

3,227  %

2,452  %

4,294  %

3,161  %

3,045  %

72

2,471  %

3,233  %

2,468  %

4,297  %

3,167  %

3,053  %

73

2,487  %

3,238  %

2,483  %

4,299  %

3,173  %

3,060  %

74

2,502  %

3,242  %

2,498  %

4,302  %

3,179  %

3,068  %

75

2,516  %

3,247  %

2,513  %

4,305  %

3,185  %

3,075  %

76

2,530  %

3,252  %

2,527  %

4,307  %

3,190  %

3,081  %

77

2,544  %

3,256  %

2,541  %

4,310  %

3,195  %

3,088  %

78

2,558  %

3,261  %

2,554  %

4,312  %

3,201  %

3,095  %

79

2,571  %

3,265  %

2,567  %

4,315  %

3,206  %

3,101  %

80

2,583  %

3,269  %

2,580  %

4,317  %

3,211  %

3,107  %

81

2,596  %

3,273  %

2,593  %

4,320  %

3,215  %

3,113  %

82

2,608  %

3,277  %

2,605  %

4,322  %

3,220  %

3,119  %

83

2,620  %

3,281  %

2,617  %

4,324  %

3,225  %

3,125  %

84

2,632  %

3,285  %

2,629  %

4,326  %

3,229  %

3,131  %

85

2,643  %

3,288  %

2,640  %

4,328  %

3,233  %

3,136  %

86

2,654  %

3,292  %

2,651  %

4,330  %

3,238  %

3,141  %

87

2,665  %

3,296  %

2,662  %

4,332  %

3,242  %

3,147  %

88

2,675  %

3,299  %

2,673  %

4,334  %

3,246  %

3,152  %

89

2,686  %

3,302  %

2,683  %

4,336  %

3,250  %

3,157  %

90

2,696  %

3,306  %

2,693  %

4,338  %

3,254  %

3,162  %

91

2,706  %

3,309  %

2,703  %

4,340  %

3,258  %

3,167  %

92

2,715  %

3,312  %

2,713  %

4,341  %

3,261  %

3,171  %

93

2,725  %

3,315  %

2,722  %

4,343  %

3,265  %

3,176  %

94

2,734  %

3,318  %

2,732  %

4,345  %

3,269  %

3,180  %

95

2,743  %

3,321  %

2,741  %

4,346  %

3,272  %

3,185  %

96

2,752  %

3,324  %

2,750  %

4,348  %

3,275  %

3,189  %

97

2,761  %

3,327  %

2,758  %

4,350  %

3,279  %

3,193  %

98

2,769  %

3,330  %

2,767  %

4,351  %

3,282  %

3,197  %

99

2,778  %

3,332  %

2,775  %

4,353  %

3,285  %

3,201  %

100

2,786  %

3,335  %

2,783  %

4,354  %

3,288  %

3,205  %

101

2,794  %

3,338  %

2,791  %

4,356  %

3,291  %

3,209  %

102

2,802  %

3,340  %

2,799  %

4,357  %

3,294  %

3,213  %

103

2,810  %

3,343  %

2,807  %

4,358  %

3,297  %

3,217  %

104

2,817  %

3,345  %

2,815  %

4,360  %

3,300  %

3,221  %

105

2,825  %

3,348  %

2,822  %

4,361  %

3,303  %

3,224  %

106

2,832  %

3,350  %

2,829  %

4,362  %

3,306  %

3,228  %

107

2,839  %

3,352  %

2,837  %

4,364  %

3,309  %

3,231  %

108

2,846  %

3,355  %

2,844  %

4,365  %

3,311  %

3,235  %

109

2,853  %

3,357  %

2,851  %

4,366  %

3,314  %

3,238  %

110

2,860  %

3,359  %

2,857  %

4,367  %

3,317  %

3,241  %

111

2,866  %

3,361  %

2,864  %

4,369  %

3,319  %

3,244  %

112

2,873  %

3,363  %

2,871  %

4,370  %

3,322  %

3,248  %

113

2,879  %

3,365  %

2,877  %

4,371  %

3,324  %

3,251  %

114

2,886  %

3,368  %

2,883  %

4,372  %

3,327  %

3,254  %

115

2,892  %

3,370  %

2,890  %

4,373  %

3,329  %

3,257  %

116

2,898  %

3,372  %

2,896  %

4,374  %

3,331  %

3,260  %

117

2,904  %

3,373  %

2,902  %

4,375  %

3,334  %

3,263  %

118

2,910  %

3,375  %

2,908  %

4,376  %

3,336  %

3,266  %

119

2,915  %

3,377  %

2,913  %

4,377  %

3,338  %

3,268  %

120

2,921  %

3,379  %

2,919  %

4,378  %

3,340  %

3,271  %

121

2,927  %

3,381  %

2,925  %

4,379  %

3,342  %

3,274  %

122

2,932  %

3,383  %

2,930  %

4,380  %

3,345  %

3,276  %

123

2,938  %

3,384  %

2,936  %

4,381  %

3,347  %

3,279  %

124

2,943  %

3,386  %

2,941  %

4,382  %

3,349  %

3,282  %

125

2,948  %

3,388  %

2,946  %

4,383  %

3,351  %

3,284  %

126

2,953  %

3,390  %

2,951  %

4,384  %

3,353  %

3,287  %

127

2,958  %

3,391  %

2,956  %

4,385  %

3,355  %

3,289  %

128

2,963  %

3,393  %

2,961  %

4,386  %

3,356  %

3,292  %

129

2,968  %

3,395  %

2,966  %

4,387  %

3,358  %

3,294  %

130

2,973  %

3,396  %

2,971  %

4,388  %

3,360  %

3,296  %

131

2,978  %

3,398  %

2,976  %

4,389  %

3,362  %

3,299  %

132

2,983  %

3,399  %

2,981  %

4,390  %

3,364  %

3,301  %

133

2,987  %

3,401  %

2,985  %

4,390  %

3,366  %

3,303  %

134

2,992  %

3,402  %

2,990  %

4,391  %

3,367  %

3,305  %

135

2,996  %

3,404  %

2,994  %

4,392  %

3,369  %

3,308  %

136

3,001  %

3,405  %

2,999  %

4,393  %

3,371  %

3,310  %

137

3,005  %

3,406  %

3,003  %

4,394  %

3,372  %

3,312  %

138

3,009  %

3,408  %

3,008  %

4,394  %

3,374  %

3,314  %

139

3,014  %

3,409  %

3,012  %

4,395  %

3,376  %

3,316  %

140

3,018  %

3,411  %

3,016  %

4,396  %

3,377  %

3,318  %

141

3,022  %

3,412  %

3,020  %

4,397  %

3,379  %

3,320  %

142

3,026  %

3,413  %

3,024  %

4,397  %

3,380  %

3,322  %

143

3,030  %

3,415  %

3,028  %

4,398  %

3,382  %

3,324  %

144

3,034  %

3,416  %

3,032  %

4,399  %

3,384  %

3,326  %

145

3,038  %

3,417  %

3,036  %

4,399  %

3,385  %

3,328  %

146

3,042  %

3,418  %

3,040  %

4,400  %

3,386  %

3,330  %

147

3,046  %

3,420  %

3,044  %

4,401  %

3,388  %

3,331  %

148

3,049  %

3,421  %

3,048  %

4,401  %

3,389  %

3,333  %

149

3,053  %

3,422  %

3,051  %

4,402  %

3,391  %

3,335  %

150

3,057  %

3,423  %

3,055  %

4,403  %

3,392  %

3,337  %


Durata residua (in anni)

Lev

Lira sterlina

Leu rumeno

Zloty

Corona islandese

Corona norvegese

1

-0,645  %

0,354  %

2,502  %

0,090  %

2,332  %

0,859  %

2

-0,575  %

0,628  %

2,861  %

0,586  %

2,689  %

1,232  %

3

-0,496  %

0,757  %

3,142  %

0,891  %

2,960  %

1,440  %

4

-0,416  %

0,842  %

3,375  %

1,141  %

3,168  %

1,556  %

5

-0,336  %

0,902  %

3,559  %

1,353  %

3,347  %

1,628  %

6

-0,256  %

0,946  %

3,712  %

1,539  %

3,507  %

1,673  %

7

-0,195  %

0,998  %

3,840  %

1,702  %

3,643  %

1,707  %

8

-0,119  %

1,027  %

3,947  %

1,848  %

3,751  %

1,739  %

9

-0,049  %

1,059  %

4,037  %

1,979  %

3,829  %

1,773  %

10

0,015  %

1,101  %

4,119  %

2,099  %

3,885  %

1,812  %

11

0,068  %

1,133  %

4,180  %

2,202  %

3,926  %

1,856  %

12

0,129  %

1,154  %

4,223  %

2,290  %

3,955  %

1,904  %

13

0,186  %

1,168  %

4,252  %

2,367  %

3,975  %

1,954  %

14

0,230  %

1,177  %

4,271  %

2,434  %

3,989  %

2,004  %

15

0,260  %

1,184  %

4,282  %

2,494  %

3,998  %

2,053  %

16

0,276  %

1,188  %

4,287  %

2,547  %

4,004  %

2,101  %

17

0,287  %

1,192  %

4,287  %

2,595  %

4,006  %

2,149  %

18

0,301  %

1,196  %

4,284  %

2,639  %

4,006  %

2,194  %

19

0,322  %

1,201  %

4,279  %

2,679  %

4,005  %

2,238  %

20

0,356  %

1,206  %

4,271  %

2,715  %

4,002  %

2,280  %

21

0,403  %

1,211  %

4,262  %

2,749  %

3,998  %

2,321  %

22

0,459  %

1,217  %

4,252  %

2,780  %

3,993  %

2,360  %

23

0,523  %

1,220  %

4,241  %

2,810  %

3,988  %

2,397  %

24

0,590  %

1,222  %

4,229  %

2,837  %

3,982  %

2,432  %

25

0,660  %

1,220  %

4,217  %

2,862  %

3,976  %

2,466  %

26

0,731  %

1,215  %

4,205  %

2,886  %

3,969  %

2,499  %

27

0,802  %

1,207  %

4,193  %

2,908  %

3,963  %

2,530  %

28

0,872  %

1,194  %

4,180  %

2,929  %

3,956  %

2,560  %

29

0,941  %

1,176  %

4,168  %

2,948  %

3,949  %

2,588  %

30

1,008  %

1,153  %

4,156  %

2,967  %

3,942  %

2,616  %

31

1,074  %

1,126  %

4,144  %

2,985  %

3,936  %

2,642  %

32

1,138  %

1,096  %

4,132  %

3,001  %

3,929  %

2,666  %

33

1,199  %

1,065  %

4,121  %

3,017  %

3,923  %

2,690  %

34

1,259  %

1,036  %

4,109  %

3,032  %

3,916  %

2,713  %

35

1,316  %

1,008  %

4,098  %

3,047  %

3,910  %

2,735  %

36

1,372  %

0,983  %

4,088  %

3,061  %

3,904  %

2,756  %

37

1,425  %

0,960  %

4,077  %

3,074  %

3,898  %

2,776  %

38

1,476  %

0,942  %

4,067  %

3,086  %

3,892  %

2,795  %

39

1,525  %

0,926  %

4,057  %

3,098  %

3,886  %

2,814  %

40

1,573  %

0,914  %

4,048  %

3,109  %

3,880  %

2,832  %

41

1,619  %

0,906  %

4,039  %

3,120  %

3,875  %

2,849  %

42

1,662  %

0,901  %

4,030  %

3,131  %

3,870  %

2,865  %

43

1,705  %

0,899  %

4,021  %

3,141  %

3,864  %

2,881  %

44

1,745  %

0,901  %

4,013  %

3,151  %

3,859  %

2,896  %

45

1,784  %

0,906  %

4,004  %

3,160  %

3,855  %

2,911  %

46

1,822  %

0,914  %

3,997  %

3,169  %

3,850  %

2,925  %

47

1,858  %

0,925  %

3,989  %

3,177  %

3,845  %

2,938  %

48

1,893  %

0,939  %

3,982  %

3,186  %

3,841  %

2,951  %

49

1,927  %

0,957  %

3,974  %

3,194  %

3,836  %

2,964  %

50

1,959  %

0,977  %

3,968  %

3,201  %

3,832  %

2,976  %

51

1,990  %

1,001  %

3,961  %

3,209  %

3,828  %

2,988  %

52

2,020  %

1,027  %

3,954  %

3,216  %

3,824  %

2,999  %

53

2,049  %

1,055  %

3,948  %

3,223  %

3,820  %

3,010  %

54

2,077  %

1,084  %

3,942  %

3,229  %

3,817  %

3,020  %

55

2,105  %

1,114  %

3,936  %

3,236  %

3,813  %

3,030  %

56

2,131  %

1,145  %

3,930  %

3,242  %

3,809  %

3,040  %

57

2,156  %

1,177  %

3,925  %

3,248  %

3,806  %

3,050  %

58

2,181  %

1,208  %

3,919  %

3,254  %

3,803  %

3,059  %

59

2,204  %

1,240  %

3,914  %

3,260  %

3,799  %

3,068  %

60

2,227  %

1,272  %

3,909  %

3,265  %

3,796  %

3,077  %

61

2,249  %

1,303  %

3,904  %

3,270  %

3,793  %

3,085  %

62

2,271  %

1,335  %

3,899  %

3,276  %

3,790  %

3,093  %

63

2,292  %

1,365  %

3,895  %

3,281  %

3,787  %

3,101  %

64

2,312  %

1,396  %

3,890  %

3,285  %

3,784  %

3,109  %

65

2,331  %

1,426  %

3,886  %

3,290  %

3,782  %

3,116  %

66

2,351  %

1,455  %

3,882  %

3,295  %

3,779  %

3,123  %

67

2,369  %

1,484  %

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3,299  %

3,777  %

3,130  %

68

2,387  %

1,513  %

3,874  %

3,304  %

3,774  %

3,137  %

69

2,404  %

1,541  %

3,870  %

3,308  %

3,772  %

3,144  %

70

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3,312  %

3,769  %

3,150  %

71

2,438  %

1,595  %

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3,316  %

3,767  %

3,157  %

72

2,454  %

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3,163  %

73

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1,647  %

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3,169  %

74

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75

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76

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1,720  %

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77

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78

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1,767  %

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3,196  %

79

2,555  %

1,789  %

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3,344  %

3,750  %

3,201  %

80

2,568  %

1,811  %

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3,748  %

3,206  %

81

2,580  %

1,833  %

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3,350  %

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3,211  %

82

2,593  %

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83

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3,220  %

84

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3,225  %

85

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1,914  %

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3,740  %

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86

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87

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89

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90

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91

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92

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93

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95

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96

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97

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99

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100

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101

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102

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103

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104

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2,219  %

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105

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106

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108

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109

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110

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115

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117

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118

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119

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120

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121

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123

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2,431  %

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127

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128

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2,476  %

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3,354  %

129

2,959  %

2,485  %

3,744  %

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3,355  %

130

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2,493  %

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3,357  %

131

2,968  %

2,502  %

3,742  %

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3,691  %

3,359  %

132

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2,510  %

3,741  %

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3,361  %

133

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2,518  %

3,740  %

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134

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135

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137

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138

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139

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140

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3,375  %

141

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142

3,017  %

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143

3,021  %

2,594  %

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3,379  %

144

3,025  %

2,600  %

3,729  %

3,459  %

3,683  %

3,381  %

145

3,029  %

2,607  %

3,729  %

3,460  %

3,682  %

3,382  %

146

3,033  %

2,614  %

3,728  %

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147

3,037  %

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148

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2,627  %

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3,463  %

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3,387  %

149

3,044  %

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150

3,048  %

2,640  %

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3,465  %

3,679  %

3,390  %


Durata residua (in anni)

Franco svizzero

Dollaro australiano

Baht

Dollaro canadese

Peso cileno

Peso colombiano

1

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-0,001  %

0,477  %

0,616  %

3,403  %

2,840  %

2

-0,695  %

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0,831  %

4,232  %

4,188  %

3

-0,600  %

0,465  %

0,614  %

1,104  %

4,622  %

5,196  %

4

-0,500  %

0,703  %

0,855  %

1,309  %

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5,905  %

5

-0,394  %

0,911  %

1,077  %

1,446  %

5,021  %

6,402  %

6

-0,287  %

1,072  %

1,270  %

1,549  %

5,148  %

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7

-0,189  %

1,231  %

1,437  %

1,640  %

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7,038  %

8

-0,106  %

1,362  %

1,585  %

1,727  %

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9

-0,041  %

1,471  %

1,720  %

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10

0,005  %

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1,870  %

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11

0,033  %

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12

0,048  %

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13

0,058  %

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14

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15

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16

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17

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18

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19

0,109  %

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21

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22

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23

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24

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26

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27

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28

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29

0,439  %

1,890  %

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30

0,485  %

1,890  %

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2,349  %

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31

0,531  %

1,896  %

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32

0,577  %

1,908  %

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2,393  %

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33

0,622  %

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34

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35

0,709  %

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6,512  %

36

0,751  %

1,990  %

3,039  %

2,483  %

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37

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38

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39

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40

0,908  %

2,093  %

3,092  %

2,568  %

5,122  %

6,282  %

41

0,944  %

2,120  %

3,104  %

2,588  %

5,108  %

6,242  %

42

0,979  %

2,146  %

3,115  %

2,608  %

5,096  %

6,203  %

43

1,013  %

2,173  %

3,125  %

2,627  %

5,083  %

6,165  %

44

1,046  %

2,199  %

3,136  %

2,645  %

5,071  %

6,129  %

45

1,077  %

2,224  %

3,146  %

2,664  %

5,060  %

6,094  %

46

1,108  %

2,249  %

3,155  %

2,681  %

5,048  %

6,061  %

47

1,137  %

2,274  %

3,164  %

2,698  %

5,038  %

6,029  %

48

1,166  %

2,298  %

3,173  %

2,715  %

5,027  %

5,998  %

49

1,194  %

2,321  %

3,181  %

2,731  %

5,017  %

5,968  %

50

1,220  %

2,344  %

3,189  %

2,747  %

5,007  %

5,939  %

51

1,246  %

2,366  %

3,197  %

2,762  %

4,998  %

5,911  %

52

1,271  %

2,388  %

3,204  %

2,777  %

4,989  %

5,885  %

53

1,295  %

2,409  %

3,211  %

2,791  %

4,980  %

5,859  %

54

1,318  %

2,429  %

3,218  %

2,805  %

4,971  %

5,834  %

55

1,341  %

2,449  %

3,225  %

2,819  %

4,963  %

5,810  %

56

1,362  %

2,469  %

3,232  %

2,832  %

4,955  %

5,787  %

57

1,384  %

2,487  %

3,238  %

2,845  %

4,947  %

5,764  %

58

1,404  %

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4,940  %

5,743  %

59

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2,523  %

3,250  %

2,869  %

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5,722  %

60

1,443  %

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3,255  %

2,881  %

4,926  %

5,701  %

61

1,461  %

2,557  %

3,261  %

2,892  %

4,919  %

5,682  %

62

1,479  %

2,574  %

3,266  %

2,903  %

4,912  %

5,663  %

63

1,497  %

2,589  %

3,271  %

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4,906  %

5,644  %

64

1,514  %

2,605  %

3,276  %

2,924  %

4,899  %

5,626  %

65

1,530  %

2,620  %

3,281  %

2,934  %

4,893  %

5,609  %

66

1,546  %

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5,592  %

67

1,562  %

2,648  %

3,290  %

2,953  %

4,882  %

5,576  %

68

1,577  %

2,662  %

3,295  %

2,963  %

4,876  %

5,560  %

69

1,592  %

2,675  %

3,299  %

2,972  %

4,871  %

5,545  %

70

1,606  %

2,688  %

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2,980  %

4,866  %

5,530  %

71

1,620  %

2,701  %

3,308  %

2,989  %

4,860  %

5,515  %

72

1,633  %

2,713  %

3,311  %

2,997  %

4,856  %

5,501  %

73

1,646  %

2,725  %

3,315  %

3,006  %

4,851  %

5,487  %

74

1,659  %

2,737  %

3,319  %

3,013  %

4,846  %

5,474  %

75

1,672  %

2,748  %

3,323  %

3,021  %

4,841  %

5,461  %

76

1,684  %

2,760  %

3,326  %

3,029  %

4,837  %

5,448  %

77

1,695  %

2,770  %

3,330  %

3,036  %

4,833  %

5,436  %

78

1,707  %

2,781  %

3,333  %

3,043  %

4,828  %

5,424  %

79

1,718  %

2,791  %

3,337  %

3,050  %

4,824  %

5,412  %

80

1,729  %

2,801  %

3,340  %

3,057  %

4,820  %

5,401  %

81

1,740  %

2,811  %

3,343  %

3,064  %

4,816  %

5,390  %

82

1,750  %

2,821  %

3,346  %

3,070  %

4,812  %

5,379  %

83

1,760  %

2,830  %

3,349  %

3,076  %

4,809  %

5,368  %

84

1,770  %

2,839  %

3,352  %

3,083  %

4,805  %

5,358  %

85

1,780  %

2,848  %

3,355  %

3,089  %

4,801  %

5,348  %

86

1,790  %

2,857  %

3,358  %

3,095  %

4,798  %

5,338  %

87

1,799  %

2,865  %

3,361  %

3,100  %

4,794  %

5,328  %

88

1,808  %

2,873  %

3,363  %

3,106  %

4,791  %

5,319  %

89

1,817  %

2,881  %

3,366  %

3,111  %

4,788  %

5,309  %

90

1,825  %

2,889  %

3,368  %

3,117  %

4,785  %

5,300  %

91

1,834  %

2,897  %

3,371  %

3,122  %

4,781  %

5,291  %

92

1,842  %

2,905  %

3,373  %

3,127  %

4,778  %

5,283  %

93

1,850  %

2,912  %

3,376  %

3,132  %

4,775  %

5,274  %

94

1,858  %

2,920  %

3,378  %

3,137  %

4,772  %

5,266  %

95

1,866  %

2,927  %

3,380  %

3,142  %

4,770  %

5,258  %

96

1,874  %

2,934  %

3,383  %

3,147  %

4,767  %

5,250  %

97

1,881  %

2,941  %

3,385  %

3,152  %

4,764  %

5,242  %

98

1,888  %

2,947  %

3,387  %

3,156  %

4,761  %

5,235  %

99

1,896  %

2,954  %

3,389  %

3,161  %

4,759  %

5,227  %

100

1,903  %

2,960  %

3,391  %

3,165  %

4,756  %

5,220  %

101

1,910  %

2,967  %

3,393  %

3,169  %

4,754  %

5,213  %

102

1,916  %

2,973  %

3,395  %

3,173  %

4,751  %

5,206  %

103

1,923  %

2,979  %

3,397  %

3,178  %

4,749  %

5,199  %

104

1,929  %

2,985  %

3,399  %

3,182  %

4,746  %

5,192  %

105

1,936  %

2,991  %

3,401  %

3,186  %

4,744  %

5,186  %

106

1,942  %

2,996  %

3,403  %

3,190  %

4,742  %

5,179  %

107

1,948  %

3,002  %

3,405  %

3,193  %

4,739  %

5,173  %

108

1,954  %

3,007  %

3,407  %

3,197  %

4,737  %

5,167  %

109

1,960  %

3,013  %

3,409  %

3,201  %

4,735  %

5,160  %

110

1,966  %

3,018  %

3,410  %

3,204  %

4,733  %

5,154  %

111

1,972  %

3,023  %

3,412  %

3,208  %

4,731  %

5,148  %

112

1,977  %

3,029  %

3,414  %

3,211  %

4,729  %

5,143  %

113

1,983  %

3,034  %

3,415  %

3,215  %

4,727  %

5,137  %

114

1,988  %

3,039  %

3,417  %

3,218  %

4,725  %

5,131  %

115

1,993  %

3,043  %

3,418  %

3,222  %

4,723  %

5,126  %

116

1,999  %

3,048  %

3,420  %

3,225  %

4,721  %

5,120  %

117

2,004  %

3,053  %

3,422  %

3,228  %

4,719  %

5,115  %

118

2,009  %

3,058  %

3,423  %

3,231  %

4,717  %

5,110  %

119

2,014  %

3,062  %

3,425  %

3,234  %

4,715  %

5,105  %

120

2,019  %

3,067  %

3,426  %

3,237  %

4,713  %

5,100  %

121

2,023  %

3,071  %

3,427  %

3,240  %

4,712  %

5,095  %

122

2,028  %

3,075  %

3,429  %

3,243  %

4,710  %

5,090  %

123

2,033  %

3,080  %

3,430  %

3,246  %

4,708  %

5,085  %

124

2,037  %

3,084  %

3,432  %

3,249  %

4,707  %

5,080  %

125

2,042  %

3,088  %

3,433  %

3,252  %

4,705  %

5,076  %

126

2,046  %

3,092  %

3,434  %

3,255  %

4,703  %

5,071  %

127

2,050  %

3,096  %

3,436  %

3,257  %

4,702  %

5,067  %

128

2,055  %

3,100  %

3,437  %

3,260  %

4,700  %

5,062  %

129

2,059  %

3,104  %

3,438  %

3,263  %

4,699  %

5,058  %

130

2,063  %

3,107  %

3,439  %

3,265  %

4,697  %

5,053  %

131

2,067  %

3,111  %

3,441  %

3,268  %

4,695  %

5,049  %

132

2,071  %

3,115  %

3,442  %

3,270  %

4,694  %

5,045  %

133

2,075  %

3,119  %

3,443  %

3,273  %

4,693  %

5,041  %

134

2,079  %

3,122  %

3,444  %

3,275  %

4,691  %

5,037  %

135

2,083  %

3,126  %

3,445  %

3,278  %

4,690  %

5,033  %

136

2,087  %

3,129  %

3,446  %

3,280  %

4,688  %

5,029  %

137

2,090  %

3,133  %

3,448  %

3,282  %

4,687  %

5,025  %

138

2,094  %

3,136  %

3,449  %

3,285  %

4,686  %

5,021  %

139

2,098  %

3,139  %

3,450  %

3,287  %

4,684  %

5,018  %

140

2,101  %

3,143  %

3,451  %

3,289  %

4,683  %

5,014  %

141

2,105  %

3,146  %

3,452  %

3,291  %

4,682  %

5,010  %

142

2,108  %

3,149  %

3,453  %

3,293  %

4,680  %

5,007  %

143

2,112  %

3,152  %

3,454  %

3,296  %

4,679  %

5,003  %

144

2,115  %

3,155  %

3,455  %

3,298  %

4,678  %

4,999  %

145

2,119  %

3,158  %

3,456  %

3,300  %

4,677  %

4,996  %

146

2,122  %

3,161  %

3,457  %

3,302  %

4,675  %

4,993  %

147

2,125  %

3,164  %

3,458  %

3,304  %

4,674  %

4,989  %

148

2,128  %

3,167  %

3,459  %

3,306  %

4,673  %

4,986  %

149

2,131  %

3,170  %

3,460  %

3,308  %

4,672  %

4,983  %

150

2,135  %

3,173  %

3,461  %

3,310  %

4,671  %

4,979  %


Durata residua (in anni)

Dollaro di Hong Kong

Rupia indiana

Peso messicano

Nuovo dollaro di Taiwan

Dollaro neozelandese

Rand

1

0,120  %

3,648  %

5,672  %

0,128  %

0,990  %

3,889  %

2

0,311  %

4,273  %

6,249  %

0,159  %

1,337  %

4,639  %

3

0,573  %

4,792  %

6,616  %

0,187  %

1,549  %

5,213  %

4

0,801  %

5,227  %

6,831  %

0,214  %

1,690  %

5,689  %

5

0,982  %

5,573  %

6,993  %

0,238  %

1,799  %

6,120  %

6

1,122  %

5,844  %

7,113  %

0,260  %

1,890  %

6,523  %

7

1,234  %

6,061  %

7,209  %

0,280  %

1,974  %

6,898  %

8

1,325  %

6,224  %

7,296  %

0,298  %

2,051  %

7,242  %

9

1,400  %

6,364  %

7,384  %

0,315  %

2,124  %

7,557  %

10

1,462  %

6,483  %

7,480  %

0,332  %

2,192  %

7,842  %

11

1,513  %

6,569  %

7,585  %

0,374  %

2,248  %

8,099  %

12

1,559  %

6,627  %

7,695  %

0,438  %

2,293  %

8,325  %

13

1,601  %

6,664  %

7,804  %

0,515  %

2,331  %

8,518  %

14

1,644  %

6,685  %

7,906  %

0,599  %

2,364  %

8,673  %

15

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5,309  %

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6,123  %

141

3,316  %

5,713  %

5,304  %

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3,406  %

6,119  %

142

3,318  %

5,712  %

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3,193  %

3,408  %

6,114  %

143

3,320  %

5,710  %

5,294  %

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3,409  %

6,110  %

144

3,322  %

5,709  %

5,289  %

3,198  %

3,410  %

6,106  %

145

3,324  %

5,707  %

5,284  %

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3,412  %

6,101  %

146

3,326  %

5,706  %

5,279  %

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147

3,328  %

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148

3,329  %

5,703  %

5,270  %

3,209  %

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6,089  %

149

3,331  %

5,702  %

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150

3,333  %

5,700  %

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3,214  %

3,418  %

6,081  %


Durata residua (in anni)

Real

Yuan renminbi

Ringgit

Rublo russo

Dollaro di Singapore

Won sudcoreano

1

8,451  %

2,162  %

1,642  %

6,830  %

0,200  %

1,254  %

2

9,187  %

2,229  %

1,993  %

6,848  %

0,469  %

1,460  %

3

9,707  %

2,340  %

2,342  %

6,871  %

0,787  %

1,575  %

4

10,078  %

2,450  %

2,627  %

6,881  %

1,034  %

1,670  %

5

10,359  %

2,544  %

2,854  %

6,896  %

1,220  %

1,722  %

6

10,574  %

2,619  %

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6,915  %

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1,749  %

7

10,733  %

2,682  %

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8

10,854  %

2,740  %

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9

10,959  %

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10

11,039  %

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11

11,067  %

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12

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13

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14

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15

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16

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27

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29

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30

9,057  %

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31

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3,647  %

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32

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33

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34

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35

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36

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37

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38

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39

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40

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41

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42

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113

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114

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5,315  %

3,226  %

3,181  %

115

6,457  %

4,255  %

3,847  %

5,311  %

3,229  %

3,185  %

116

6,449  %

4,257  %

3,845  %

5,306  %

3,232  %

3,188  %

117

6,441  %

4,259  %

3,843  %

5,302  %

3,235  %

3,192  %

118

6,433  %

4,261  %

3,841  %

5,298  %

3,238  %

3,195  %

119

6,425  %

4,263  %

3,838  %

5,294  %

3,242  %

3,198  %

120

6,417  %

4,265  %

3,837  %

5,289  %

3,245  %

3,202  %

121

6,409  %

4,267  %

3,835  %

5,285  %

3,247  %

3,205  %

122

6,402  %

4,269  %

3,833  %

5,281  %

3,250  %

3,208  %

123

6,395  %

4,271  %

3,831  %

5,277  %

3,253  %

3,212  %

124

6,387  %

4,273  %

3,829  %

5,274  %

3,256  %

3,215  %

125

6,380  %

4,275  %

3,827  %

5,270  %

3,259  %

3,218  %

126

6,373  %

4,277  %

3,825  %

5,266  %

3,261  %

3,221  %

127

6,366  %

4,278  %

3,823  %

5,262  %

3,264  %

3,224  %

128

6,359  %

4,280  %

3,822  %

5,259  %

3,267  %

3,227  %

129

6,353  %

4,282  %

3,820  %

5,255  %

3,269  %

3,230  %

130

6,346  %

4,283  %

3,818  %

5,252  %

3,272  %

3,232  %

131

6,340  %

4,285  %

3,817  %

5,248  %

3,274  %

3,235  %

132

6,333  %

4,287  %

3,815  %

5,245  %

3,277  %

3,238  %

133

6,327  %

4,288  %

3,813  %

5,242  %

3,279  %

3,241  %

134

6,321  %

4,290  %

3,812  %

5,238  %

3,282  %

3,243  %

135

6,315  %

4,291  %

3,810  %

5,235  %

3,284  %

3,246  %

136

6,309  %

4,293  %

3,809  %

5,232  %

3,286  %

3,249  %

137

6,303  %

4,295  %

3,807  %

5,229  %

3,289  %

3,251  %

138

6,297  %

4,296  %

3,806  %

5,225  %

3,291  %

3,254  %

139

6,291  %

4,297  %

3,804  %

5,222  %

3,293  %

3,256  %

140

6,286  %

4,299  %

3,803  %

5,219  %

3,295  %

3,259  %

141

6,280  %

4,300  %

3,801  %

5,216  %

3,297  %

3,261  %

142

6,274  %

4,302  %

3,800  %

5,213  %

3,299  %

3,263  %

143

6,269  %

4,303  %

3,798  %

5,211  %

3,302  %

3,266  %

144

6,264  %

4,304  %

3,797  %

5,208  %

3,304  %

3,268  %

145

6,258  %

4,306  %

3,796  %

5,205  %

3,306  %

3,270  %

146

6,253  %

4,307  %

3,794  %

5,202  %

3,308  %

3,273  %

147

6,248  %

4,308  %

3,793  %

5,199  %

3,310  %

3,275  %

148

6,243  %

4,310  %

3,792  %

5,197  %

3,312  %

3,277  %

149

6,238  %

4,311  %

3,790  %

5,194  %

3,314  %

3,279  %

150

6,233  %

4,312  %

3,789  %

5,191  %

3,316  %

3,281  %


Durata residua (in anni)

Lira turca

Dollaro USA

Yen

1

17,721  %

0,072  %

-0,109  %

2

17,964  %

0,282  %

-0,092  %

3

18,231  %

0,555  %

-0,086  %

4

18,400  %

0,783  %

-0,081  %

5

18,498  %

0,965  %

-0,073  %

6

18,528  %

1,105  %

-0,060  %

7

18,506  %

1,217  %

-0,045  %

8

18,441  %

1,304  %

-0,028  %

9

18,326  %

1,376  %

-0,008  %

10

18,168  %

1,434  %

0,014  %

11

17,977  %

1,489  %

0,036  %

12

17,759  %

1,537  %

0,060  %

13

17,519  %

1,574  %

0,087  %

14

17,263  %

1,603  %

0,114  %

15

16,992  %

1,629  %

0,141  %

16

16,712  %

1,654  %

0,167  %

17

16,425  %

1,676  %

0,192  %

18

16,133  %

1,696  %

0,216  %

19

15,840  %

1,713  %

0,240  %

20

15,547  %

1,725  %

0,264  %

21

15,257  %

1,733  %

0,289  %

22

14,971  %

1,739  %

0,311  %

23

14,691  %

1,743  %

0,332  %

24

14,417  %

1,746  %

0,350  %

25

14,151  %

1,750  %

0,363  %

26

13,893  %

1,753  %

0,374  %

27

13,644  %

1,756  %

0,384  %

28

13,404  %

1,754  %

0,397  %

29

13,173  %

1,748  %

0,415  %

30

12,951  %

1,737  %

0,441  %

31

12,738  %

1,718  %

0,474  %

32

12,534  %

1,696  %

0,514  %

33

12,339  %

1,672  %

0,559  %

34

12,153  %

1,646  %

0,607  %

35

11,974  %

1,622  %

0,656  %

36

11,803  %

1,598  %

0,708  %

37

11,640  %

1,576  %

0,759  %

38

11,484  %

1,557  %

0,811  %

39

11,334  %

1,540  %

0,863  %

40

11,192  %

1,526  %

0,914  %

41

11,055  %

1,514  %

0,965  %

42

10,924  %

1,506  %

1,014  %

43

10,799  %

1,500  %

1,063  %

44

10,679  %

1,497  %

1,110  %

45

10,564  %

1,497  %

1,156  %

46

10,454  %

1,500  %

1,201  %

47

10,348  %

1,505  %

1,245  %

48

10,246  %

1,513  %

1,287  %

49

10,149  %

1,524  %

1,329  %

50

10,055  %

1,537  %

1,369  %

51

9,965  %

1,554  %

1,407  %

52

9,878  %

1,572  %

1,445  %

53

9,794  %

1,592  %

1,482  %

54

9,714  %

1,614  %

1,517  %

55

9,636  %

1,637  %

1,551  %

56

9,561  %

1,660  %

1,585  %

57

9,489  %

1,684  %

1,617  %

58

9,419  %

1,708  %

1,648  %

59

9,352  %

1,732  %

1,678  %

60

9,287  %

1,756  %

1,708  %

61

9,224  %

1,781  %

1,736  %

62

9,163  %

1,805  %

1,764  %

63

9,104  %

1,829  %

1,791  %

64

9,047  %

1,852  %

1,817  %

65

8,991  %

1,876  %

1,843  %

66

8,938  %

1,899  %

1,867  %

67

8,886  %

1,921  %

1,891  %

68

8,835  %

1,944  %

1,914  %

69

8,786  %

1,966  %

1,937  %

70

8,738  %

1,987  %

1,959  %

71

8,692  %

2,008  %

1,980  %

72

8,647  %

2,029  %

2,001  %

73

8,603  %

2,049  %

2,022  %

74

8,561  %

2,069  %

2,041  %

75

8,520  %

2,088  %

2,061  %

76

8,479  %

2,107  %

2,079  %

77

8,440  %

2,126  %

2,098  %

78

8,402  %

2,144  %

2,115  %

79

8,365  %

2,162  %

2,133  %

80

8,328  %

2,179  %

2,150  %

81

8,293  %

2,196  %

2,166  %

82

8,258  %

2,213  %

2,182  %

83

8,225  %

2,229  %

2,198  %

84

8,192  %

2,245  %

2,213  %

85

8,160  %

2,261  %

2,228  %

86

8,129  %

2,276  %

2,243  %

87

8,098  %

2,291  %

2,257  %

88

8,068  %

2,306  %

2,272  %

89

8,039  %

2,320  %

2,285  %

90

8,010  %

2,334  %

2,299  %

91

7,982  %

2,348  %

2,312  %

92

7,955  %

2,361  %

2,325  %

93

7,928  %

2,374  %

2,337  %

94

7,902  %

2,387  %

2,349  %

95

7,877  %

2,400  %

2,361  %

96

7,852  %

2,412  %

2,373  %

97

7,827  %

2,424  %

2,385  %

98

7,803  %

2,436  %

2,396  %

99

7,780  %

2,448  %

2,407  %

100

7,757  %

2,459  %

2,418  %

101

7,734  %

2,470  %

2,429  %

102

7,712  %

2,481  %

2,439  %

103

7,690  %

2,492  %

2,449  %

104

7,669  %

2,503  %

2,460  %

105

7,648  %

2,513  %

2,469  %

106

7,628  %

2,523  %

2,479  %

107

7,608  %

2,533  %

2,489  %

108

7,588  %

2,543  %

2,498  %

109

7,569  %

2,553  %

2,507  %

110

7,550  %

2,562  %

2,516  %

111

7,531  %

2,572  %

2,525  %

112

7,513  %

2,581  %

2,533  %

113

7,495  %

2,590  %

2,542  %

114

7,477  %

2,598  %

2,550  %

115

7,460  %

2,607  %

2,559  %

116

7,443  %

2,616  %

2,567  %

117

7,426  %

2,624  %

2,575  %

118

7,409  %

2,632  %

2,582  %

119

7,393  %

2,640  %

2,590  %

120

7,377  %

2,648  %

2,598  %

121

7,362  %

2,656  %

2,605  %

122

7,346  %

2,664  %

2,612  %

123

7,331  %

2,671  %

2,620  %

124

7,316  %

2,679  %

2,627  %

125

7,302  %

2,686  %

2,634  %

126

7,287  %

2,693  %

2,640  %

127

7,273  %

2,701  %

2,647  %

128

7,259  %

2,708  %

2,654  %

129

7,245  %

2,714  %

2,660  %

130

7,232  %

2,721  %

2,667  %

131

7,218  %

2,728  %

2,673  %

132

7,205  %

2,734  %

2,679  %

133

7,192  %

2,741  %

2,685  %

134

7,180  %

2,747  %

2,692  %

135

7,167  %

2,754  %

2,697  %

136

7,155  %

2,760  %

2,703  %

137

7,143  %

2,766  %

2,709  %

138

7,131  %

2,772  %

2,715  %

139

7,119  %

2,778  %

2,721  %

140

7,107  %

2,784  %

2,726  %

141

7,096  %

2,789  %

2,732  %

142

7,084  %

2,795  %

2,737  %

143

7,073  %

2,801  %

2,742  %

144

7,062  %

2,806  %

2,747  %

145

7,051  %

2,812  %

2,753  %

146

7,041  %

2,817  %

2,758  %

147

7,030  %

2,822  %

2,763  %

148

7,020  %

2,828  %

2,768  %

149

7,009  %

2,833  %

2,773  %

150

6,999  %

2,838  %

2,777  %


ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1.   Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (in anni)

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Cipro

Danimarca

1

0

0

30

5

0

23

1

2

0

0

37

5

0

39

0

3

0

0

42

5

1

44

0

4

0

2

45

5

2

45

0

5

0

3

49

5

4

48

0

6

1

4

52

5

6

51

0

7

1

5

55

5

8

52

0

8

2

6

56

5

10

52

0

9

3

7

58

5

12

49

0

10

3

8

60

5

13

48

0


Durata (in anni)

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

1

0

0

0

0

371

4

15

2

0

0

0

0

231

4

21

3

0

0

0

0

205

4

23

4

2

0

0

0

179

4

24

5

3

0

0

0

165

4

25

6

4

0

0

0

162

4

27

7

5

0

0

0

159

4

28

8

6

0

1

0

163

3

29

9

7

0

2

0

165

1

29

10

8

0

3

0

167

4

29


Durata (in anni)

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Polonia

1

6

4

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

18

13

14

0

23

0

4

4

21

15

16

0

24

0

4

5

24

17

18

0

25

0

4

6

25

18

20

0

27

0

4

7

27

20

21

0

28

0

4

8

28

21

23

0

29

0

4

9

30

22

24

1

29

0

4

10

31

23

25

2

29

0

4


Durata (in anni)

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Regno Unito

1

23

9

11

17

5

0

0

2

39

16

15

20

11

0

0

3

44

18

17

24

14

0

0

4

45

19

18

28

16

0

0

5

48

21

19

32

18

0

0

6

51

22

21

35

20

0

0

7

52

23

22

36

21

0

0

8

52

25

23

38

23

0

0

9

49

26

24

38

24

0

0

10

48

24

24

38

25

0

0


Durata (in anni)

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Australia

Brasile

Canada

Cile

1

0

0

0

0

12

0

17

2

0

0

0

0

12

0

18

3

0

0

0

0

12

0

18

4

0

0

0

0

12

0

17

5

0

0

0

0

12

0

16

6

0

0

0

0

12

0

15

7

0

0

0

0

12

0

14

8

0

0

0

0

12

0

15

9

0

0

0

0

12

0

15

10

0

0

0

0

12

0

13


Durata (in anni)

Cina

Colombia

Hong Kong

India

Giappone

Malaysia

Messico

1

0

12

0

10

0

0

9

2

0

18

0

10

0

0

9

3

2

28

0

10

0

0

10

4

3

35

0

10

0

0

10

5

3

37

0

10

0

0

10

6

3

40

0

10

0

0

10

7

4

42

0

10

0

0

10

8

8

40

0

10

0

0

10

9

5

37

0

10

0

0

10

10

5

39

0

10

1

0

10


Durata (in anni)

Nuova Zelanda

Russia

Singapore

Sud Africa

Corea del Sud

Thailandia

Taiwan

1

0

0

0

7

9

1

4

2

0

0

0

9

12

0

4

3

0

0

0

10

12

0

4

4

0

0

0

10

14

0

4

5

0

2

0

10

15

0

4

6

0

5

0

12

15

0

4

7

0

7

0

14

16

0

4

8

0

11

0

15

16

0

4

9

0

17

0

16

16

0

4

10

0

17

0

18

16

0

4


Durata (in anni)

Stati Uniti

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0

2.   Esposizioni verso enti finanziari

2.1.   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

20

43

114

226

530

1 205

2

7

20

43

114

226

530

969

3

8

22

44

108

223

526

790

4

9

24

47

110

222

525

654

5

10

27

52

113

222

525

550

6

11

29

55

118

222

525

525

7

13

31

57

121

222

525

525

8

13

32

57

120

222

525

525

9

13

33

57

119

222

525

525

10

13

34

57

119

222

525

525

11

14

35

58

119

222

525

525

12

14

36

58

119

222

525

525

13

15

36

58

119

222

525

525

14

15

37

58

119

222

525

525

15

15

37

58

119

222

525

525

16

15

37

58

119

222

525

525

17

15

37

58

119

222

525

525

18

15

37

58

119

222

525

525

19

15

37

58

119

222

525

525

20

15

37

58

119

222

525

525

21

15

37

58

119

222

525

525

22

17

37

58

119

222

525

525

23

17

37

58

119

222

525

525

24

18

37

58

119

222

525

525

25

18

37

58

119

222

525

525

26

19

37

58

119

222

525

525

27

19

37

58

119

222

525

525

28

21

37

58

119

222

525

525

29

21

37

58

119

222

525

525

30

22

37

58

119

222

525

525

2.2.   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

14

28

51

122

234

538

1 261

2

16

30

53

124

236

540

1 017

3

18

32

55

118

233

537

830

4

19

34

57

120

232

536

686

5

20

36

62

123

231

535

576

6

20

38

64

127

231

534

534

7

21

39

66

129

230

534

534

8

20

39

65

127

229

533

533

9

20

40

64

126

229

533

533

10

20

41

64

126

228

532

532

11

20

41

64

125

228

531

531

12

20

41

63

125

227

531

531

13

20

41

63

124

227

530

530

14

19

41

62

124

226

530

530

15

19

41

62

123

226

529

529

16

18

40

61

123

225

529

529

17

18

40

61

123

225

529

529

18

18

40

61

123

225

529

529

19

18

40

61

123

225

529

529

20

19

40

62

123

226

529

529

21

19

41

62

123

226

529

529

22

19

41

62

124

226

530

530

23

19

41

62

124

226

530

530

24

19

41

62

124

226

530

530

25

19

41

62

124

226

530

530

26

19

41

62

124

226

530

530

27

21

41

62

124

226

530

530

28

21

41

62

124

226

530

530

29

22

41

62

123

226

530

530

30

22

41

62

123

226

530

530

2.3.   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

20

43

114

226

530

1 205

2

6

20

43

114

226

530

969

3

7

22

44

108

223

526

790

4

9

24

47

110

222

525

654

5

10

27

52

113

222

525

550

6

11

29

55

118

222

525

525

7

12

31

57

120

222

525

525

8

12

32

57

119

222

525

525

9

13

32

57

119

222

525

525

10

13

34

57

119

222

525

525

11

14

35

58

119

222

525

525

12

14

36

58

119

222

525

525

13

14

36

58

119

222

525

525

14

15

36

58

119

222

525

525

15

15

36

58

119

222

525

525

16

15

36

58

119

222

525

525

17

15

36

58

119

222

525

525

18

15

36

58

119

222

525

525

19

15

36

58

119

222

525

525

20

15

36

58

119

222

525

525

21

15

36

58

119

222

525

525

22

17

36

58

119

222

525

525

23

17

36

58

119

222

525

525

24

18

36

58

119

222

525

525

25

18

36

58

119

222

525

525

26

19

36

58

119

222

525

525

27

19

36

58

119

222

525

525

28

21

36

58

119

222

525

525

29

21

37

58

119

222

525

525

30

22

37

58

119

222

525

525

2.4.   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

77

90

114

185

297

601

1 243

2

74

87

111

181

294

597

1 004

3

78

92

115

178

293

597

821

4

77

93

116

179

290

594

681

5

77

93

119

180

288

592

592

6

76

94

120

183

287

590

590

7

76

94

120

184

285

588

588

8

75

94

119

182

284

587

587

9

74

94

118

180

283

587

587

10

71

92

115

177

280

583

583

11

69

90

113

175

277

581

581

12

69

90

112

173

276

580

580

13

68

90

111

173

275

579

579

14

68

90

111

172

275

579

579

15

68

90

111

172

275

578

578

16

67

89

110

172

274

578

578

17

67

89

110

171

274

577

577

18

66

88

109

171

273

577

577

19

66

87

109

170

273

576

576

20

65

87

108

169

272

576

576

21

64

86

107

169

271

575

575

22

64

85

107

168

271

574

574

23

63

85

106

167

270

573

573

24

62

84

105

166

269

572

572

25

61

83

104

165

268

571

571

26

60

82

103

164

267

570

570

27

59

81

102

163

266

569

569

28

58

80

101

162

265

568

568

29

57

79

100

161

264

567

567

30

56

78

99

160

263

566

566

2.5.   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

24

47

118

230

534

1 214

2

12

25

49

119

232

535

978

3

14

29

51

115

229

533

798

4

16

31

54

117

229

532

661

5

18

34

59

121

229

533

556

6

19

36

63

125

229

533

533

7

20

38

64

128

229

532

532

8

19

38

64

126

228

532

532

9

19

39

63

125

228

532

532

10

19

40

63

125

228

531

531

11

19

41

63

125

227

531

531

12

20

41

63

125

227

531

531

13

20

42

63

125

227

531

531

14

20

42

63

125

227

531

531

15

20

42

63

125

227

531

531

16

20

42

63

124

227

531

531

17

20

42

63

125

227

531

531

18

20

42

63

125

227

531

531

19

21

42

64

125

228

531

531

20

21

43

64

125

228

532

532

21

21

43

64

126

228

532

532

22

22

44

65

126

229

532

532

23

22

44

65

126

229

532

532

24

22

44

65

126

229

532

532

25

22

44

65

126

229

532

532

26

22

44

65

126

229

532

532

27

22

44

65

126

229

532

532

28

22

44

65

126

229

532

532

29

22

43

65

126

229

532

532

30

22

43

64

126

228

532

532

2.6.   Kuna

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

48

61

84

155

267

571

1 212

2

51

64

88

159

271

575

976

3

56

71

93

157

272

575

795

4

60

75

98

161

273

576

658

5

62

79

104

165

274

577

577

6

63

81

107

170

274

577

577

7

64

82

109

172

273

577

577

8

63

82

108

170

272

576

576

9

62

82

106

168

271

575

575

10

61

82

106

167

270

573

573

11

61

82

105

166

268

572

572

12

60

81

103

165

267

571

571

13

59

81

102

163

266

570

570

14

58

80

101

162

265

568

568

15

57

79

100

161

264

567

567

16

56

78

99

160

263

567

567

17

55

77

98

160

262

566

566

18

55

76

98

159

262

565

565

19

54

76

97

159

261

565

565

20

54

75

97

158

261

564

564

21

53

75

96

157

260

564

564

22

52

74

95

157

259

563

563

23

52

73

95

156

259

562

562

24

51

73

94

155

258

561

561

25

50

72

93

154

257

561

561

26

49

71

92

154

256

560

560

27

48

70

91

153

255

559

559

28

48

69

91

152

255

558

558

29

47

69

90

151

254

557

557

30

46

68

89

150

253

557

557

2.7.   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

19

42

113

226

529

1 204

2

6

19

42

113

226

529

969

3

7

21

44

107

222

525

790

4

8

23

46

109

221

525

654

5

9

26

51

113

221

524

550

6

10

28

55

117

221

524

524

7

12

30

56

120

221

524

524

8

12

31

56

119

221

524

524

9

12

32

56

118

221

524

524

10

12

33

57

118

221

524

524

11

13

34

57

118

221

524

524

12

13

35

57

118

221

524

524

13

14

35

57

118

221

524

524

14

14

36

57

118

221

524

524

15

14

36

57

118

221

524

524

16

14

36

57

118

221

524

524

17

14

36

57

118

221

524

524

18

14

36

57

118

221

524

524

19

14

36

57

118

221

524

524

20

15

36

57

118

221

524

524

21

15

36

57

118

221

524

524

22

17

36

57

118

221

524

524

23

17

36

57

118

221

524

524

24

18

36

57

118

221

524

524

25

18

36

57

118

221

525

525

26

19

36

57

118

221

525

525

27

19

36

57

118

221

525

525

28

21

36

57

118

221

525

525

29

21

36

57

118

221

525

525

30

22

36

57

118

221

525

525

2.8.   Lira Sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

8

24

53

145

244

548

1 223

2

8

24

53

145

244

548

986

3

9

26

53

131

241

544

805

4

10

28

55

122

239

542

667

5

12

30

57

112

238

541

560

6

14

34

60

105

237

540

540

7

16

36

61

99

236

539

539

8

17

38

60

92

235

538

538

9

20

45

63

87

234

537

537

10

19

44

61

84

233

536

536

11

18

43

60

84

232

536

536

12

18

43

60

86

231

535

535

13

18

43

61

86

230

534

534

14

18

43

61

86

230

533

533

15

18

43

61

86

229

532

532

16

18

43

61

86

228

531

531

17

18

43

61

86

227

530

530

18

18

43

61

86

226

530

530

19

18

43

61

86

226

530

530

20

18

43

61

86

226

530

530

21

18

43

61

86

227

530

530

22

18

43

61

86

226

530

530

23

18

43

61

86

226

529

529

24

18

43

61

86

225

529

529

25

18

43

61

86

225

528

528

26

19

43

61

86

224

528

528

27

19

43

61

86

223

527

527

28

21

43

61

86

223

527

527

29

21

43

61

86

222

526

526

30

22

43

61

86

222

526

526

2.9.   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

84

98

121

192

304

608

1 264

2

83

96

120

190

303

606

1 021

3

82

97

119

183

298

601

835

4

82

97

120

183

295

598

692

5

81

97

123

184

292

596

596

6

80

98

124

187

290

594

594

7

79

97

124

187

288

592

592

8

77

96

121

184

286

590

590

9

75

95

119

181

284

587

587

10

74

95

118

180

282

586

586

11

73

94

117

178

281

585

585

12

72

93

115

177

279

583

583

13

71

93

114

175

278

582

582

14

70

91

113

174

277

580

580

15

68

90

111

173

275

579

579

16

67

89

110

172

274

578

578

17

66

88

109

171

273

577

577

18

65

87

108

170

272

576

576

19

64

86

107

169

271

575

575

20

64

85

107

168

271

574

574

21

63

85

106

167

270

573

573

22

62

84

105

166

269

572

572

23

61

83

104

165

268

571

571

24

60

82

103

164

267

570

570

25

59

80

102

163

266

569

569

26

58

79

101

162

264

568

568

27

57

78

99

161

263

567

567

28

55

77

98

160

262

566

566

29

54

76

97

159

261

565

565

30

53

75

96

158

260

564

564

2.10.   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

57

70

93

164

276

580

1 218

2

56

69

92

163

276

579

985

3

56

70

93

156

271

575

806

4

57

72

95

158

270

573

668

5

56

73

98

160

268

572

572

6

56

73

100

163

266

570

570

7

56

74

101

164

265

569

569

8

54

74

99

161

264

567

567

9

53

73

98

159

262

566

566

10

53

73

97

158

261

565

565

11

52

73

96

158

260

564

564

12

52

74

96

157

259

563

563

13

52

73

95

156

259

562

562

14

51

73

94

156

258

562

562

15

51

73

94

155

258

561

561

16

50

72

93

154

257

560

560

17

49

71

92

154

256

560

560

18

49

71

92

153

256

559

559

19

48

70

91

153

255

559

559

20

48

70

91

153

255

559

559

21

48

70

91

152

255

559

559

22

47

69

91

152

254

558

558

23

47

69

90

151

254

558

558

24

46

68

89

151

253

557

557

25

46

68

89

150

253

556

556

26

45

67

88

149

252

556

556

27

44

66

87

149

251

555

555

28

44

65

87

148

251

554

554

29

43

65

86

147

250

554

554

30

42

64

85

147

249

553

553

2.11.   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

44

68

139

251

555

1 233

2

32

45

69

140

252

555

995

3

32

47

69

133

248

551

813

4

33

48

71

134

246

549

674

5

33

50

75

137

245

549

566

6

34

51

78

141

244

548

548

7

34

53

79

142

243

547

547

8

33

53

78

140

242

546

546

9

33

53

77

139

242

545

545

10

33

53

77

138

241

545

545

11

33

54

76

138

240

544

544

12

32

54

76

137

240

543

543

13

32

54

75

136

239

543

543

14

32

53

74

136

238

542

542

15

31

53

74

135

238

541

541

16

30

52

73

135

237

541

541

17

30

52

73

134

237

540

540

18

29

51

73

134

236

540

540

19

29

51

72

134

236

540

540

20

29

51

72

134

236

540

540

21

29

51

73

134

236

540

540

22

29

51

72

134

236

540

540

23

29

51

72

134

236

540

540

24

29

51

72

133

236

540

540

25

29

51

72

133

236

539

539

26

28

50

71

133

235

539

539

27

28

50

71

133

235

539

539

28

28

50

71

132

235

538

538

29

28

49

71

132

235

538

538

30

27

49

70

132

234

538

538

2.12.   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

3

25

95

208

511

1 201

2

1

5

26

96

209

512

967

3

2

5

27

91

205

509

788

4

2

7

30

93

204

508

653

5

4

9

35

96

204

508

549

6

4

11

38

101

204

508

508

7

5

14

40

103

204

508

508

8

6

14

40

102

204

508

508

9

7

15

40

101

204

508

508

10

8

16

40

101

204

508

508

11

8

18

41

103

205

509

509

12

9

18

40

101

204

507

507

13

10

19

41

102

205

508

508

14

10

19

41

102

205

508

508

15

12

18

39

101

203

507

507

16

12

17

39

100

202

506

506

17

13

17

38

100

202

506

506

18

14

17

39

100

203

506

506

19

14

18

39

100

203

506

506

20

15

18

39

101

203

507

507

21

15

20

40

101

204

507

507

22

17

20

40

101

204

507

507

23

17

21

40

101

204

507

507

24

18

21

39

101

203

507

507

25

18

22

39

101

203

507

507

26

19

23

39

101

203

507

507

27

19

24

41

100

203

507

507

28

21

24

42

100

203

506

506

29

21

25

43

100

203

506

506

30

22

26

44

100

203

506

506

2.13.   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

46

59

82

153

265

569

1 216

2

46

59

82

153

265

569

980

3

46

61

83

147

261

565

801

4

47

62

85

148

260

563

664

5

47

64

89

150

259

562

562

6

47

65

92

154

258

561

561

7

48

66

92

156

257

561

561

8

47

66

91

154

256

560

560

9

46

66

90

152

255

559

559

10

46

66

90

151

254

558

558

11

46

67

90

151

253

557

557

12

45

67

89

150

253

556

556

13

45

67

88

150

252

556

556

14

45

66

88

149

251

555

555

15

44

66

87

148

251

555

555

16

43

65

86

147

250

554

554

17

43

64

86

147

250

553

553

18

42

64

85

147

249

553

553

19

42

63

85

146

249

552

552

20

42

63

85

146

248

552

552

21

41

63

84

146

248

552

552

22

41

63

84

145

248

551

551

23

40

62

83

145

247

551

551

24

40

61

83

144

247

550

550

25

39

61

82

143

246

550

550

26

38

60

81

143

245

549

549

27

38

59

81

142

244

548

548

28

37

59

80

141

244

547

547

29

36

58

79

140

243

547

547

30

35

57

78

140

242

546

546

2.14.   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

18

31

54

125

237

541

1 225

2

21

35

58

129

241

545

985

3

25

40

62

126

241

544

804

4

29

44

67

130

242

545

667

5

32

48

73

135

243

547

561

6

31

48

75

137

241

545

545

7

35

54

80

143

244

548

548

8

34

53

79

141

243

547

547

9

35

55

79

141

244

548

548

10

37

57

81

143

245

549

549

11

38

60

82

144

246

550

550

12

39

61

83

144

247

551

551

13

40

62

83

145

247

551

551

14

41

62

84

145

248

551

551

15

41

63

84

145

248

551

551

16

40

62

83

145

247

551

551

17

40

62

83

145

247

551

551

18

40

62

83

144

247

550

550

19

39

61

83

144

246

550

550

20

40

61

83

144

246

550

550

21

39

61

82

144

246

550

550

22

39

61

82

144

246

550

550

23

39

61

82

143

246

549

549

24

39

60

82

143

245

549

549

25

38

60

81

142

245

549

549

26

38

59

81

142

244

548

548

27

37

59

80

141

244

548

548

28

37

58

80

141

243

547

547

29

36

58

79

140

243

547

547

30

35

57

78

140

242

546

546

2.15.   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

17

30

54

125

237

541

1 228

2

18

32

55

126

238

542

990

3

21

35

57

121

236

539

809

4

22

37

60

123

235

539

671

5

23

40

65

127

235

539

564

6

25

42

69

131

235

539

539

7

26

44

71

134

235

539

539

8

26

45

70

133

235

538

538

9

26

46

70

132

235

539

539

10

27

47

71

132

235

539

539

11

27

48

71

133

235

539

539

12

28

49

71

133

235

539

539

13

28

50

71

133

235

539

539

14

28

50

71

133

235

539

539

15

28

50

71

133

235

539

539

16

28

50

71

133

235

539

539

17

28

50

71

133

235

539

539

18

28

50

71

132

235

539

539

19

28

50

71

132

235

539

539

20

28

50

71

133

235

539

539

21

28

50

71

132

235

539

539

22

28

50

71

132

235

538

538

23

27

49

70

132

234

538

538

24

27

49

70

131

234

538

538

25

26

48

69

131

233

537

537

26

26

48

69

130

233

537

537

27

26

47

69

130

233

536

536

28

25

47

68

130

232

536

536

29

25

47

68

129

232

535

535

30

24

46

67

129

231

535

535

2.16.   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

49

63

86

157

269

573

1 281

2

53

66

89

160

272

576

1 041

3

57

71

93

157

272

575

852

4

59

75

97

160

272

576

707

5

61

78

103

164

273

576

595

6

63

81

107

170

273

577

577

7

64

83

109

172

273

577

577

8

64

83

109

171

273

577

577

9

64

84

108

170

273

577

577

10

65

85

109

170

273

577

577

11

65

86

109

170

273

576

576

12

65

86

108

170

272

576

576

13

64

86

108

169

272

575

575

14

64

86

107

168

271

574

574

15

63

85

106

167

270

574

574

16

62

84

105

167

269

573

573

17

62

83

105

166

269

572

572

18

61

83

104

165

268

572

572

19

60

82

103

165

267

571

571

20

60

82

103

164

267

570

570

21

59

81

102

164

266

570

570

22

58

80

101

163

265

569

569

23

57

79

100

162

264

568

568

24

57

78

100

161

263

567

567

25

56

77

99

160

263

566

566

26

55

77

98

159

262

565

565

27

54

76

97

158

261

564

564

28

53

75

96

157

260

563

563

29

52

74

95

156

259

562

562

30

51

73

94

155

258

562

562

2.17.   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

81

94

118

188

301

604

1 271

2

86

99

122

193

305

609

1 038

3

88

102

125

188

303

606

856

4

89

104

127

190

302

605

714

5

92

109

134

195

304

607

607

6

94

112

139

201

305

608

608

7

96

115

141

204

305

609

609

8

97

117

142

205

307

610

610

9

98

118

143

205

308

611

611

10

99

120

144

205

308

611

611

11

100

121

143

205

307

611

611

12

99

121

143

204

307

610

610

13

98

120

142

203

306

609

609

14

97

119

140

202

304

608

608

15

96

118

139

200

303

607

607

16

95

116

138

199

302

605

605

17

93

115

136

198

300

604

604

18

92

114

135

196

299

603

603

19

91

112

134

195

298

601

601

20

89

111

132

194

296

600

600

21

88

110

131

192

295

598

598

22

86

108

129

191

293

597

597

23

85

107

128

189

292

595

595

24

83

105

126

188

290

594

594

25

81

103

124

186

288

592

592

26

80

102

123

184

287

590

590

27

78

100

121

183

285

589

589

28

77

98

120

181

284

587

587

29

75

97

118

179

282

586

586

30

74

95

117

178

281

584

584

2.18.   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

11

24

48

118

231

534

1 218

2

14

27

51

121

234

537

982

3

17

32

54

118

233

536

802

4

20

36

58

121

233

537

665

5

23

39

64

126

234

538

560

6

24

42

68

131

235

538

538

7

26

44

70

134

235

538

538

8

26

45

70

133

235

538

538

9

26

46

70

132

235

538

538

10

26

47

71

132

235

538

538

11

27

48

71

132

235

538

538

12

27

48

70

132

234

538

538

13

27

48

70

131

234

537

537

14

26

48

69

131

233

537

537

15

26

47

69

130

233

536

536

16

25

47

68

129

232

535

535

17

24

46

67

129

231

535

535

18

24

46

67

129

231

535

535

19

24

46

67

128

231

535

535

20

24

46

67

129

231

535

535

21

24

46

67

129

231

535

535

22

24

46

67

129

231

535

535

23

24

46

67

129

231

535

535

24

24

46

67

129

231

535

535

25

24

46

67

128

231

535

535

26

24

46

67

128

231

534

534

27

24

45

67

128

231

534

534

28

23

45

66

128

230

534

534

29

23

45

66

128

230

534

534

30

23

45

66

127

230

534

534

2.19.   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

95

108

132

202

315

618

1 286

2

96

109

133

203

316

619

1 042

3

97

112

134

198

312

616

854

4

99

114

137

200

312

615

710

5

100

117

142

203

311

615

615

6

101

118

145

207

311

615

615

7

101

120

146

210

311

614

614

8

101

121

146

208

310

614

614

9

101

121

145

207

310

613

613

10

100

120

144

205

308

612

612

11

99

120

143

204

307

610

610

12

97

119

141

202

305

608

608

13

96

118

139

201

303

607

607

14

94

116

137

199

301

605

605

15

93

114

136

197

300

603

603

16

91

112

134

195

298

601

601

17

89

111

132

194

296

600

600

18

88

109

131

192

295

598

598

19

86

108

129

191

293

597

597

20

85

107

128

190

292

596

596

21

84

106

127

189

291

595

595

22

83

105

126

187

290

594

594

23

82

104

125

186

289

592

592

24

81

102

124

185

288

591

591

25

79

101

122

184

286

590

590

26

78

100

121

183

285

589

589

27

77

99

120

181

284

588

588

28

76

98

119

180

283

586

586

29

75

97

118

179

282

585

585

30

74

95

117

178

281

584

584

2.20.   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

319

332

356

427

539

843

1 326

2

85

98

121

192

304

608

1 074

3

88

102

125

188

303

607

879

4

92

107

130

193

305

608

729

5

94

111

136

197

306

609

614

6

96

113

140

203

306

610

610

7

97

116

142

206

307

610

610

8

98

117

143

205

307

611

611

9

99

119

143

205

308

611

611

10

99

120

143

205

307

611

611

11

100

121

143

205

307

611

611

12

100

122

144

205

308

611

611

13

101

123

144

205

308

612

612

14

102

123

145

206

308

612

612

15

102

124

145

207

309

613

613

16

103

125

146

208

310

614

614

17

104

126

147

209

311

615

615

18

105

127

148

210

312

616

616

19

106

128

149

210

313

617

617

20

107

128

150

211

313

617

617

21

107

128

150

211

314

617

617

22

106

128

149

211

313

617

617

23

106

127

149

210

313

616

616

24

105

126

148

209

312

615

615

25

104

125

147

208

311

614

614

26

102

124

145

207

309

613

613

27

101

123

144

205

308

612

612

28

100

121

143

204

307

610

610

29

98

120

141

203

305

609

609

30

97

119

140

201

304

607

607

2.21.   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

12

36

106

219

522

1 219

2

1

12

36

106

219

522

980

3

2

14

36

100

215

518

799

4

2

16

38

101

213

517

661

5

4

17

43

104

212

516

555

6

4

19

45

108

211

515

515

7

5

20

46

110

211

514

514

8

6

20

45

108

210

514

514

9

7

20

44

106

209

513

513

10

8

21

44

106

208

512

512

11

8

22

44

106

208

512

512

12

9

22

44

106

208

512

512

13

10

23

44

106

208

512

512

14

11

23

45

106

209

512

512

15

12

24

45

106

209

512

512

16

12

24

45

106

209

513

513

17

13

24

46

107

210

513

513

18

14

25

46

107

210

514

514

19

14

26

47

108

211

514

514

20

15

26

48

109

212

515

515

21

16

27

48

110

212

516

516

22

17

28

49

110

213

517

517

23

17

28

50

111

214

517

517

24

18

29

50

111

214

518

518

25

18

29

50

112

214

518

518

26

19

30

51

112

215

518

518

27

19

30

51

112

215

519

519

28

21

30

51

113

215

519

519

29

21

30

52

113

216

519

519

30

22

31

52

113

216

519

519

2.22.   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

51

64

88

159

271

575

1 235

2

52

65

89

160

272

576

997

3

53

67

90

153

268

572

815

4

54

69

92

155

267

570

675

5

54

71

96

158

266

569

569

6

55

73

99

162

265

569

569

7

55

74

100

163

264

568

568

8

55

74

99

162

264

567

567

9

54

74

98

160

263

567

567

10

53

74

98

159

262

565

565

11

53

74

96

158

260

564

564

12

52

73

95

156

259

563

563

13

51

72

94

155

258

561

561

14

49

71

92

154

256

560

560

15

48

70

91

152

255

559

559

16

47

68

90

151

254

557

557

17

46

67

89

150

253

556

556

18

45

66

88

149

252

555

555

19

44

66

87

148

251

554

554

20

43

65

86

148

250

554

554

21

43

65

86

147

250

553

553

22

42

64

85

147

249

553

553

23

42

63

85

146

249

552

552

24

41

63

84

145

248

551

551

25

40

62

83

145

247

551

551

26

40

61

83

144

246

550

550

27

39

61

82

143

246

549

549

28

38

60

81

143

245

549

549

29

38

59

81

142

244

548

548

30

37

59

80

141

244

547

547

2.23.   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

115

128

151

222

335

638

1 291

2

116

129

153

223

336

639

1 048

3

119

133

156

219

334

637

859

4

121

136

159

222

334

638

715

5

123

140

165

226

334

638

638

6

124

142

168

231

335

638

638

7

125

144

170

234

335

638

638

8

125

144

170

232

334

638

638

9

125

145

169

231

334

637

637

10

125

145

169

230

333

637

637

11

124

145

168

230

332

636

636

12

123

145

167

228

331

634

634

13

122

144

165

227

329

633

633

14

120

142

163

225

327

631

631

15

118

140

161

223

325

629

629

16

116

138

159

221

323

627

627

17

114

136

157

219

321

625

625

18

112

134

155

217

319

623

623

19

110

132

153

215

317

621

621

20

109

130

152

213

316

619

619

21

107

129

150

211

314

617

617

22

105

127

148

209

312

616

616

23

103

125

146

208

310

614

614

24

101

123

144

206

308

612

612

25

100

121

143

204

306

610

610

26

98

120

141

202

305

608

608

27

96

118

139

200

303

606

606

28

94

116

137

199

301

605

605

29

93

114

135

197

299

603

603

30

91

113

134

195

298

601

601

2.24.   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

166

179

202

273

386

689

1 380

2

176

189

212

283

395

699

1 120

3

182

196

219

282

397

700

919

4

185

200

223

286

398

701

763

5

186

203

228

290

398

701

701

6

187

204

231

293

397

701

701

7

187

205

232

295

396

700

700

8

185

205

230

293

395

698

698

9

184

204

229

291

393

697

697

10

184

204

228

290

392

696

696

11

183

204

227

288

391

694

694

12

181

202

224

286

388

692

692

13

178

200

222

283

385

689

689

14

176

197

219

280

383

686

686

15

173

194

216

277

380

683

683

16

170

191

213

274

377

680

680

17

167

188

210

271

374

677

677

18

164

185

207

268

371

674

674

19

161

183

204

265

368

671

671

20

158

180

201

262

365

668

668

21

155

177

198

259

362

665

665

22

152

174

195

256

359

662

662

23

149

171

192

253

356

659

659

24

146

167

189

250

353

656

656

25

143

164

186

247

350

653

653

26

140

161

183

244

347

650

650

27

137

159

180

241

344

647

647

28

134

156

177

238

341

644

644

29

131

153

174

236

338

642

642

30

129

150

171

233

335

639

639

2.25.   Yuan renminbi

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

32

45

69

139

252

555

1 257

2

33

46

70

140

253

556

1 012

3

34

49

71

135

249

553

826

4

35

51

74

136

248

552

684

5

36

53

78

139

248

551

575

6

37

54

81

143

247

551

551

7

37

56

82

145

246

550

550

8

36

55

81

143

245

549

549

9

35

55

80

142

244

548

548

10

35

56

79

141

244

547

547

11

35

56

79

140

243

547

547

12

35

56

78

140

242

546

546

13

35

56

78

139

242

545

545

14

34

56

77

139

241

545

545

15

34

56

77

138

241

545

545

16

34

56

77

138

241

545

545

17

34

56

77

138

241

545

545

18

34

56

77

138

241

545

545

19

34

56

77

138

241

545

545

20

34

56

77

139

241

545

545

21

34

56

77

139

241

545

545

22

34

56

77

138

241

545

545

23

34

56

77

138

241

544

544

24

34

55

77

138

241

544

544

25

33

55

76

138

240

544

544

26

33

55

76

137

240

544

544

27

33

55

76

137

240

543

543

28

32

54

75

137

239

543

543

29

32

54

75

136

239

543

543

30

32

53

75

136

239

542

542

2.26.   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

29

42

66

136

249

552

1 247

2

31

44

67

138

251

554

1 007

3

33

48

70

134

249

552

824

4

36

51

74

137

249

552

684

5

38

54

80

141

249

553

576

6

39

57

83

146

250

553

553

7

41

59

86

149

250

554

554

8

41

60

86

148

250

554

554

9

41

61

86

148

250

554

554

10

42

63

86

148

251

554

554

11

43

64

87

148

251

555

555

12

44

65

87

149

251

555

555

13

44

66

87

149

251

555

555

14

44

66

87

149

251

555

555

15

44

66

87

148

251

555

555

16

44

66

87

148

251

554

554

17

44

66

87

148

251

554

554

18

44

66

87

148

251

554

554

19

44

66

87

148

251

555

555

20

44

66

87

149

251

555

555

21

44

66

87

149

251

555

555

22

44

66

87

149

251

555

555

23

44

66

87

148

251

555

555

24

44

65

87

148

251

554

554

25

43

65

86

148

250

554

554

26

43

65

86

147

250

553

553

27

42

64

85

147

249

553

553

28

42

63

85

146

249

552

552

29

41

63

84

145

248

552

552

30

40

62

83

145

247

551

551

2.27.   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

126

139

162

233

345

649

1 348

2

124

138

161

232

344

648

1 085

3

125

139

162

225

340

643

885

4

125

141

164

227

338

642

732

5

126

142

168

229

337

641

641

6

126

143

170

232

336

640

640

7

126

144

171

234

335

639

639

8

125

144

170

232

334

638

638

9

124

144

168

230

333

637

637

10

124

145

168

230

333

636

636

11

124

145

168

229

332

635

635

12

123

145

167

228

331

634

634

13

122

144

166

227

329

633

633

14

121

143

164

226

328

632

632

15

119

141

162

224

326

630

630

16

117

139

160

222

324

628

628

17

115

136

158

219

322

625

625

18

113

134

156

217

319

623

623

19

110

132

153

215

317

621

621

20

108

130

151

213

315

619

619

21

106

128

149

211

313

617

617

22

104

126

147

208

311

615

615

23

102

124

145

206

309

612

612

24

100

121

143

204

306

610

610

25

97

119

140

202

304

608

608

26

95

117

138

200

302

606

606

27

93

115

136

198

300

604

604

28

91

113

134

195

298

602

602

29

89

111

132

193

296

600

600

30

87

109

130

192

294

598

598

2.28.   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

13

37

107

220

523

1 220

2

2

15

38

109

222

525

984

3

4

19

41

105

219

523

805

4

7

22

45

108

220

523

668

5

9

25

51

112

220

524

562

6

10

28

54

117

221

524

524

7

12

30

57

120

221

525

525

8

12

31

56

119

221

525

525

9

12

32

56

118

221

525

525

10

12

33

56

118

221

524

524

11

13

34

56

118

220

524

524

12

13

34

56

118

220

524

524

13

13

34

56

117

220

524

524

14

13

35

56

117

220

523

523

15

13

34

56

117

219

523

523

16

13

34

55

117

219

523

523

17

13

34

55

117

219

523

523

18

14

34

55

117

219

523

523

19

14

34

55

117

219

523

523

20

15

35

56

117

220

523

523

21

16

35

56

118

220

524

524

22

17

35

57

118

221

524

524

23

18

36

57

118

221

524

524

24

18

36

57

118

221

525

525

25

19

36

57

119

221

525

525

26

19

36

57

119

221

525

525

27

21

36

57

119

221

525

525

28

21

36

57

119

221

525

525

29

22

36

57

119

221

525

525

30

22

36

57

119

221

525

525

2.29.   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

36

49

72

143

255

559

1 240

2

36

49

73

143

256

559

1 000

3

36

51

73

137

251

555

816

4

36

52

75

138

249

553

675

5

37

53

79

140

248

552

568

6

39

56

83

146

249

553

553

7

37

55

82

145

246

550

550

8

40

59

85

147

249

553

553

9

39

59

84

145

248

552

552

10

34

55

79

140

243

547

547

11

31

52

75

136

238

542

542

12

28

49

71

133

235

539

539

13

26

47

69

130

233

536

536

14

24

46

67

128

231

535

535

15

23

44

66

127

230

533

533

16

21

43

64

126

228

532

532

17

20

42

63

125

227

531

531

18

20

41

63

124

227

530

530

19

19

41

62

124

226

530

530

20

19

41

62

124

226

530

530

21

19

41

62

124

226

530

530

22

19

41

62

124

226

530

530

23

19

41

62

124

226

530

530

24

19

41

62

123

226

530

530

25

19

41

62

123

226

530

530

26

19

41

62

123

226

529

529

27

21

41

62

123

226

529

529

28

21

40

62

123

225

529

529

29

22

40

61

123

225

529

529

30

22

40

61

123

225

529

529

2.30.   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

205

218

242

312

425

728

1 570

2

201

215

238

309

421

725

1 268

3

198

212

235

298

413

716

1 038

4

194

210

233

296

407

711

860

5

191

207

233

294

402

706

723

6

187

205

231

294

397

701

701

7

184

202

229

292

393

697

697

8

179

199

224

286

389

692

692

9

175

195

220

282

384

688

688

10

172

192

216

277

380

684

684

11

168

189

212

274

376

680

680

12

165

186

208

269

372

676

676

13

161

183

204

265

368

672

672

14

157

179

200

262

364

668

668

15

154

175

197

258

361

664

664

16

150

172

193

255

357

661

661

17

147

169

190

251

354

657

657

18

144

166

187

248

351

654

654

19

141

163

184

245

348

651

651

20

138

160

181

242

345

649

649

21

135

157

178

240

342

646

646

22

132

154

175

237

339

643

643

23

130

151

173

234

337

640

640

24

127

149

170

231

334

638

638

25

124

146

167

229

331

635

635

26

122

144

165

226

329

632

632

27

119

141

162

224

326

630

630

28

117

139

160

221

324

627

627

29

115

136

158

219

321

625

625

30

112

134

155

217

319

623

623

2.31.   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

9

25

49

103

236

539

1 218

2

9

25

49

103

236

539

981

3

10

28

51

98

234

537

802

4

13

33

54

96

234

538

665

5

17

39

59

99

235

539

560

6

18

42

64

96

236

539

539

7

20

44

63

90

236

540

540

8

18

43

63

90

236

540

540

9

19

45

65

93

236

540

540

10

21

48

67

97

236

540

540

11

22

50

69

100

236

540

540

12

24

52

70

101

236

540

540

13

25

54

71

101

236

540

540

14

26

55

71

101

236

540

540

15

26

55

71

101

236

540

540

16

26

55

71

101

236

540

540

17

26

55

71

101

236

540

540

18

26

55

71

101

236

540

540

19

26

55

71

101

236

540

540

20

26

55

71

101

236

540

540

21

26

55

71

101

237

540

540

22

26

55

71

101

237

540

540

23

26

55

71

101

237

540

540

24

26

55

71

101

236

540

540

25

26

55

71

101

236

540

540

26

26

55

71

101

236

540

540

27

26

55

71

101

236

539

539

28

26

55

71

101

236

539

539

29

26

55

71

101

235

539

539

30

26

55

71

101

235

538

538

2.32.   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

3

15

86

198

502

1 214

2

1

5

14

84

197

500

976

3

2

5

13

77

192

495

795

4

2

6

15

78

190

493

658

5

4

7

19

81

189

493

553

6

4

7

22

85

188

492

492

7

5

9

24

87

188

492

492

8

6

9

23

86

188

492

492

9

7

10

23

85

188

492

492

10

8

11

24

85

188

492

492

11

8

11

24

86

188

492

492

12

9

13

24

86

188

492

492

13

10

13

24

86

188

492

492

14

10

14

25

86

189

492

492

15

12

14

26

86

189

493

493

16

12

16

27

86

189

493

493

17

13

16

29

87

189

493

493

18

14

17

30

87

190

493

493

19

14

18

31

88

190

494

494

20

15

18

32

88

191

495

495

21

15

20

34

89

191

495

495

22

17

20

35

89

192

495

495

23

17

21

36

89

192

496

496

24

18

21

37

90

192

496

496

25

18

22

38

90

192

496

496

26

19

23

39

90

192

496

496

27

19

24

41

90

192

496

496

28

21

25

42

89

192

496

496

29

21

25

43

89

192

496

496

30

22

26

44

89

192

496

496

3.   Altre esposizioni

3.1.   Euro

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

15

21

42

160

300

3 173

2

2

15

21

42

160

344

2 356

3

2

15

23

47

155

361

1 772

4

2

16

26

51

153

361

1 365

5

3

18

29

53

153

353

1 079

6

4

20

32

56

153

340

873

7

6

23

33

58

153

324

720

8

6

24

35

61

153

306

604

9

6

24

36

63

153

289

514

10

6

25

38

66

153

272

442

11

7

26

38

66

153

255

383

12

7

26

38

67

153

247

335

13

7

26

38

67

153

247

294

14

7

26

38

67

153

247

260

15

7

26

38

67

153

247

247

16

7

26

41

67

153

247

247

17

7

26

43

67

153

247

247

18

7

26

46

67

153

247

247

19

7

26

48

67

153

247

247

20

7

26

50

67

153

247

247

21

7

26

53

67

153

247

247

22

8

26

55

67

153

247

247

23

8

26

57

67

153

247

247

24

8

26

59

67

153

247

247

25

9

26

62

67

153

247

247

26

9

26

64

68

153

247

247

27

10

26

67

70

153

247

247

28

10

26

69

72

153

247

247

29

10

26

72

74

153

247

247

30

11

26

74

75

153

247

247

3.2.   Corona ceca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

10

22

29

50

168

314

3 329

2

12

24

31

52

170

361

2 481

3

12

25

33

57

165

378

1 867

4

12

26

36

61

163

378

1 436

5

12

27

39

63

162

369

1 133

6

13

29

41

65

162

355

915

7

14

31

42

66

161

337

754

8

13

31

42

68

160

319

631

9

13

32

43

71

160

301

536

10

13

32

44

72

160

282

460

11

13

32

44

73

159

265

399

12

12

31

44

72

158

252

348

13

12

31

43

72

158

252

306

14

11

30

43

71

157

251

271

15

11

30

42

71

157

251

251

16

10

29

42

70

156

250

250

17

10

29

44

70

156

250

250

18

10

29

47

70

156

250

250

19

10

29

50

70

156

250

250

20

11

30

51

70

157

251

251

21

11

30

54

71

157

251

251

22

11

30

57

71

157

251

251

23

11

30

59

71

157

251

251

24

11

30

62

71

157

251

251

25

11

30

64

71

157

251

251

26

11

30

66

71

157

251

251

27

11

30

69

72

157

251

251

28

11

30

71

74

157

251

251

29

11

30

73

76

157

251

251

30

11

30

77

78

157

251

251

3.3.   Corona danese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

2

14

21

42

160

300

3 173

2

2

14

21

42

160

344

2 356

3

1

15

23

47

155

361

1 772

4

1

16

26

51

153

361

1 365

5

2

18

29

53

153

353

1 079

6

4

20

31

56

153

340

873

7

5

23

33

58

153

324

720

8

5

23

34

60

153

306

604

9

6

24

36

63

153

289

514

10

6

25

38

65

153

272

441

11

6

25

38

66

153

255

383

12

7

26

38

66

153

247

335

13

7

26

38

66

153

247

294

14

7

26

38

66

153

247

260

15

7

26

38

66

153

247

247

16

7

26

41

66

153

247

247

17

7

26

43

66

153

247

247

18

7

26

46

66

153

247

247

19

7

26

48

66

153

247

247

20

7

26

50

66

153

247

247

21

7

26

53

66

153

247

247

22

8

26

55

66

153

247

247

23

8

26

57

66

153

247

247

24

8

26

59

66

153

247

247

25

9

26

62

66

153

247

247

26

9

26

64

68

153

247

247

27

10

26

67

70

153

247

247

28

10

26

69

72

153

247

247

29

10

26

72

74

153

247

247

30

11

26

74

75

153

247

247

3.4.   Fiorino ungherese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

73

85

92

113

231

327

3 280

2

70

82

88

110

228

356

2 447

3

72

85

93

117

225

375

1 846

4

70

84

94

119

221

376

1 425

5

69

84

96

119

219

368

1 127

6

69

85

96

121

218

355

913

7

69

86

97

121

216

338

753

8

68

86

97

123

215

321

632

9

67

86

97

125

214

308

537

10

64

83

96

123

211

305

462

11

62

81

94

122

208

302

401

12

61

80

93

121

207

301

350

13

60

79

92

120

206

300

308

14

60

79

92

120

206

300

300

15

60

79

91

120

206

300

300

16

59

78

91

119

205

299

299

17

59

78

90

119

205

299

299

18

58

77

90

118

204

298

298

19

58

77

89

117

204

298

298

20

57

76

89

117

203

297

297

21

56

75

88

116

202

297

297

22

56

75

87

115

202

296

296

23

55

74

86

115

201

295

295

24

54

73

85

114

200

294

294

25

53

72

84

113

199

293

293

26

52

71

83

112

198

292

292

27

51

70

82

111

197

291

291

28

50

69

81

109

196

290

290

29

49

68

80

108

195

289

289

30

48

67

79

107

194

288

288

3.5.   Corona svedese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

6

18

25

46

164

302

3 200

2

8

20

26

48

166

347

2 377

3

8

21

30

54

162

364

1 790

4

9

23

33

58

160

365

1 379

5

10

25

37

60

160

357

1 091

6

11

28

39

63

160

343

882

7

13

30

40

65

160

327

728

8

12

30

41

67

159

310

611

9

12

31

42

70

159

292

519

10

12

31

44

71

159

275

446

11

12

31

44

72

158

258

388

12

12

31

44

72

158

252

339

13

12

31

44

72

158

252

299

14

12

31

44

72

158

252

264

15

12

31

44

72

158

252

252

16

12

31

44

72

158

252

252

17

12

31

44

72

158

252

252

18

12

31

46

72

158

252

252

19

13

32

49

72

159

253

253

20

13

32

51

73

159

253

253

21

13

33

54

73

160

254

254

22

14

33

56

74

160

254

254

23

14

33

58

74

160

254

254

24

14

33

61

74

160

254

254

25

14

33

63

74

160

254

254

26

14

33

66

74

160

254

254

27

14

33

68

74

160

254

254

28

14

33

71

74

160

254

254

29

14

33

73

75

160

254

254

30

13

33

76

77

160

254

254

3.6.   Kuna

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

43

55

62

83

201

302

3 194

2

47

59

65

87

205

346

2 372

3

50

64

72

96

204

363

1 784

4

53

67

77

102

204

363

1 374

5

54

70

81

105

205

355

1 085

6

56

72

83

108

205

341

878

7

57

74

85

109

204

326

725

8

56

74

85

111

203

309

609

9

55

74

85

113

202

296

518

10

54

73

86

114

201

295

446

11

53

72

85

113

200

294

387

12

52

71

84

112

198

292

339

13

51

70

83

111

197

291

298

14

50

69

81

110

196

290

290

15

49

68

80

109

195

289

289

16

48

67

80

108

194

288

288

17

47

66

79

107

193

287

287

18

47

66

78

107

193

287

287

19

46

65

78

106

192

286

286

20

46

65

77

105

192

286

286

21

45

64

77

105

191

285

285

22

44

63

76

104

190

284

284

23

44

63

75

103

190

284

284

24

43

62

74

103

189

283

283

25

42

61

74

102

188

282

282

26

41

60

73

101

187

281

281

27

40

59

72

100

186

280

280

28

40

59

71

99

186

280

280

29

39

58

73

99

185

279

279

30

38

57

76

98

184

278

278

3.7   Lev

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

1

14

20

41

160

300

3 170

2

1

14

20

41

160

344

2 354

3

1

14

22

46

154

360

1 771

4

1

15

25

50

152

361

1 364

5

2

17

28

52

152

353

1 078

6

3

19

31

55

152

339

872

7

5

22

32

57

152

323

720

8

5

23

34

60

152

306

604

9

5

24

35

63

152

289

513

10

5

24

37

65

152

271

441

11

6

25

37

65

152

255

383

12

6

25

38

66

152

246

334

13

6

25

38

66

152

246

294

14

6

25

37

66

152

246

260

15

6

25

38

66

152

246

246

16

6

25

41

66

152

246

246

17

6

25

43

66

152

246

246

18

6

25

46

66

152

246

246

19

7

25

48

66

152

246

246

20

7

25

50

66

152

246

246

21

7

25

53

66

152

246

246

22

8

25

55

66

152

246

246

23

8

25

57

66

152

246

246

24

8

25

59

66

152

246

246

25

9

25

62

66

152

246

246

26

9

25

64

68

152

246

246

27

10

25

67

70

152

246

246

28

10

25

69

72

152

246

246

29

10

25

72

74

152

246

246

30

11

25

74

75

152

246

246

3.8.   Lira Sterlina

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

11

22

45

178

305

3 224

2

0

11

22

45

178

350

2 400

3

1

11

23

49

173

367

1 807

4

1

13

26

55

170

368

1 392

5

1

16

28

59

169

359

1 100

6

2

18

33

60

168

346

889

7

3

21

36

60

167

329

734

8

5

24

37

59

166

312

615

9

8

30

42

58

165

294

523

10

11

34

42

57

164

276

449

11

10

33

41

57

163

259

389

12

9

32

41

56

162

256

340

13

8

31

42

57

162

256

299

14

8

31

42

57

161

255

265

15

8

31

43

57

160

254

254

16

8

31

43

57

159

253

253

17

8

31

44

57

158

252

252

18

8

31

46

57

157

251

251

19

8

31

48

57

157

251

251

20

8

31

51

57

158

252

252

21

8

31

53

59

158

252

252

22

8

31

55

61

157

251

251

23

8

31

58

63

157

251

251

24

9

31

61

65

156

250

250

25

9

31

62

67

156

250

250

26

9

31

65

68

155

249

249

27

10

31

67

70

155

249

249

28

10

31

70

73

154

248

248

29

11

31

72

75

154

248

248

30

11

31

74

76

153

247

247

3.9.   Leu rumeno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

80

92

99

120

238

334

3 339

2

78

91

97

119

237

362

2 490

3

76

90

98

122

230

380

1 878

4

75

89

99

124

226

382

1 449

5

73

88

100

123

223

374

1 146

6

73

89

100

125

222

360

928

7

72

89

100

124

219

343

766

8

70

88

99

125

217

326

643

9

68

87

98

126

215

309

546

10

67

86

98

126

213

308

469

11

66

85

97

126

212

306

407

12

64

83

96

124

210

305

356

13

63

82

95

123

209

303

313

14

62

81

93

121

208

302

302

15

60

79

92

120

206

300

300

16

59

78

91

119

205

299

299

17

58

77

90

118

204

298

298

18

57

76

89

117

203

297

297

19

56

75

88

116

202

297

297

20

56

75

87

115

202

296

296

21

55

74

86

115

201

295

295

22

54

73

85

114

200

294

294

23

53

72

84

113

199

293

293

24

52

71

83

112

198

292

292

25

51

70

82

110

197

291

291

26

49

69

81

109

196

290

290

27

48

68

80

108

195

289

289

28

47

66

79

107

193

288

288

29

46

65

78

106

192

286

286

30

45

64

78

105

191

285

285

3.10.   Zloty

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

52

65

71

92

210

306

3 209

2

51

64

70

92

210

350

2 396

3

50

63

72

96

204

368

1 808

4

49

63

74

99

201

369

1 395

5

49

64

75

99

199

361

1 104

6

49

65

76

101

197

348

894

7

49

66

77

101

196

332

739

8

48

65

77

102

195

315

620

9

46

65

77

104

193

297

528

10

46

65

77

105

192

286

454

11

45

64

77

105

191

285

394

12

44

64

76

104

191

285

344

13

44

63

75

104

190

284

303

14

43

62

75

103

189

283

283

15

43

62

74

103

189

283

283

16

42

61

73

102

188

282

282

17

41

60

73

101

187

281

281

18

41

60

72

101

187

281

281

19

40

59

72

100

186

280

280

20

40

59

72

100

186

280

280

21

40

59

72

100

186

280

280

22

39

59

71

99

186

280

280

23

39

58

71

99

185

279

279

24

38

57

70

98

184

278

278

25

38

57

69

98

184

278

278

26

37

56

69

97

183

277

277

27

36

55

69

96

182

276

276

28

36

55

71

95

182

276

276

29

35

54

74

95

181

275

275

30

34

53

76

94

180

274

274

3.11.   Corona norvegese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

27

39

46

67

185

307

3 250

2

28

40

46

68

186

353

2 424

3

26

40

48

72

180

371

1 826

4

26

40

50

75

177

372

1 408

5

26

41

52

76

176

363

1 112

6

26

43

54

78

175

350

899

7

27

44

55

80

174

333

742

8

26

44

55

81

174

315

622

9

26

45

56

84

173

297

528

10

26

45

57

85

172

279

454

11

25

44

57

85

172

266

394

12

25

44

56

85

171

265

344

13

24

43

56

84

170

264

303

14

23

43

55

83

170

264

268

15

23

42

55

83

169

263

263

16

22

41

54

82

168

262

262

17

22

41

53

82

168

262

262

18

21

41

53

81

168

262

262

19

21

40

53

81

167

261

261

20

21

40

53

81

167

262

262

21

21

41

54

81

168

262

262

22

21

40

57

81

167

261

261

23

21

40

58

81

167

261

261

24

21

40

61

81

167

261

261

25

21

40

64

81

167

261

261

26

20

40

66

80

167

261

261

27

20

39

69

80

166

260

260

28

20

39

71

80

166

260

260

29

20

39

73

79

166

260

260

30

19

38

76

79

165

259

259

3.12.   Franco svizzero

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

3

24

142

299

3 163

2

0

1

6

25

143

343

2 349

3

1

1

8

30

138

360

1 767

4

1

3

11

33

135

360

1 362

5

1

4

14

35

135

352

1 077

6

2

4

16

39

135

339

871

7

2

6

19

41

135

323

719

8

2

6

22

43

135

306

603

9

3

7

24

46

135

289

513

10

4

8

26

48

135

271

441

11

4

9

29

50

136

255

382

12

4

10

31

49

135

238

334

13

4

10

34

50

136

230

294

14

4

12

36

49

136

230

260

15

5

12

38

48

134

229

231

16

6

13

41

48

134

228

228

17

6

14

43

50

133

228

228

18

6

15

45

52

134

228

228

19

7

15

47

54

134

228

228

20

7

17

50

56

134

228

228

21

7

17

53

58

135

229

229

22

8

18

54

60

135

229

229

23

8

18

57

61

135

229

229

24

8

20

59

64

134

229

229

25

9

20

62

66

134

228

228

26

9

21

64

68

136

228

228

27

10

23

67

70

137

228

228

28

10

23

69

71

138

228

228

29

10

24

72

73

139

228

228

30

11

25

74

75

141

228

228

3.13.   Dollaro australiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

41

53

60

81

199

303

3 205

2

41

54

60

81

199

348

2 384

3

40

53

62

86

194

365

1 797

4

40

54

64

89

191

367

1 387

5

40

55

66

90

190

359

1 098

6

40

56

68

92

189

346

889

7

41

58

69

93

188

330

734

8

40

58

69

95

187

313

616

9

39

58

69

97

186

295

524

10

39

58

70

98

185

279

451

11

38

57

70

98

185

279

391

12

38

57

69

98

184

278

342

13

37

56

69

97

183

277

301

14

36

56

68

96

183

277

277

15

36

55

68

96

182

276

276

16

35

54

67

95

181

275

275

17

35

54

66

94

181

275

275

18

34

53

66

94

180

274

274

19

34

53

65

94

180

274

274

20

33

53

65

93

180

274

274

21

33

52

65

93

179

273

273

22

33

52

64

93

179

273

273

23

32

51

64

92

178

272

272

24

32

51

63

91

178

272

272

25

31

50

63

91

177

271

271

26

30

49

66

90

176

270

270

27

29

49

68

89

176

270

270

28

29

48

71

89

175

269

269

29

28

47

73

88

174

268

268

30

27

46

76

87

173

268

268

3.14.   Baht

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

13

26

32

53

171

305

3 230

2

17

29

36

57

175

349

2 396

3

19

33

41

65

173

366

1 804

4

22

36

46

71

173

368

1 392

5

24

39

51

74

174

360

1 102

6

23

40

51

75

172

347

892

7

28

46

56

81

176

331

737

8

27

45

56

82

174

314

619

9

28

47

58

86

175

296

526

10

30

49

61

89

176

279

453

11

31

50

63

91

177

271

393

12

32

51

64

92

178

272

344

13

32

51

64

92

178

272

302

14

33

52

64

92

179

273

273

15

33

52

64

93

179

273

273

16

32

51

64

92

178

272

272

17

32

51

64

92

178

273

273

18

32

51

63

92

178

272

272

19

31

51

63

91

178

272

272

20

32

51

63

91

178

272

272

21

31

51

63

91

178

272

272

22

31

50

63

91

177

271

271

23

31

50

63

91

177

271

271

24

30

50

62

90

177

271

271

25

30

49

64

90

176

270

270

26

30

49

66

89

176

270

270

27

29

48

69

89

175

269

269

28

28

48

71

88

175

269

269

29

28

47

73

88

174

268

268

30

27

46

76

87

173

268

268

3.15.   Dollaro canadese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

13

25

31

53

171

306

3 237

2

14

26

33

54

172

351

2 409

3

14

28

36

60

168

369

1 817

4

15

29

39

64

166

370

1 401

5

16

31

42

66

166

362

1 108

6

17

34

45

69

166

349

897

7

19

36

47

71

166

332

740

8

19

37

48

74

166

315

621

9

19

38

49

77

166

297

528

10

20

39

51

79

166

279

454

11

20

39

52

80

166

262

393

12

20

39

52

80

166

260

344

13

20

39

52

80

166

260

302

14

20

39

52

80

166

260

267

15

20

39

52

80

166

260

260

16

20

39

52

80

166

260

260

17

20

39

52

80

166

260

260

18

20

39

52

80

166

260

260

19

20

39

52

80

166

260

260

20

20

39

52

80

166

260

260

21

20

39

54

80

166

260

260

22

20

39

57

80

166

260

260

23

19

38

58

79

165

259

259

24

19

38

61

79

165

259

259

25

18

38

63

78

165

259

259

26

18

37

66

78

164

258

258

27

18

37

68

77

164

258

258

28

17

36

71

77

163

257

257

29

17

36

73

77

163

257

257

30

16

35

76

77

162

256

256

3.16.   Peso cileno

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

45

57

64

85

203

319

3 388

2

48

60

67

88

206

369

2 542

3

51

64

72

96

204

388

1 920

4

52

66

76

101

203

390

1 482

5

54

69

80

104

204

382

1 172

6

56

72

83

108

204

368

948

7

57

74

85

110

204

351

782

8

57

75

86

112

204

332

656

9

57

76

87

115

204

314

558

10

58

77

89

117

204

298

479

11

58

77

89

117

204

298

416

12

57

76

89

117

203

297

363

13

57

76

88

116

203

297

319

14

56

75

87

116

202

296

296

15

55

74

87

115

201

295

295

16

54

73

86

114

200

294

294

17

54

73

85

114

200

294

294

18

53

72

85

113

199

293

293

19

52

71

84

112

198

293

293

20

52

71

83

112

198

292

292

21

51

70

83

111

197

291

291

22

50

69

82

110

196

290

290

23

49

68

81

109

195

290

290

24

48

68

80

108

195

289

289

25

48

67

79

107

194

288

288

26

47

66

78

106

193

287

287

27

46

65

77

106

192

286

286

28

45

64

76

105

191

285

285

29

44

63

76

104

190

284

284

30

43

62

80

103

189

283

283

3.17.   Peso colombiano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

76

89

95

117

235

330

3 357

2

81

94

100

121

239

368

2 534

3

82

95

103

127

235

391

1 928

4

82

96

106

131

233

395

1 495

5

85

100

111

135

235

388

1 187

6

87

103

115

139

236

375

963

7

89

107

117

142

237

358

796

8

91

108

120

146

238

340

669

9

92

110

122

149

239

333

569

10

92

111

124

152

239

333

490

11

92

111

124

152

239

333

425

12

92

111

123

152

238

332

371

13

91

110

122

150

237

331

331

14

89

108

121

149

235

329

329

15

88

107

120

148

234

328

328

16

87

106

118

146

233

327

327

17

85

104

117

145

231

325

325

18

84

103

116

144

230

324

324

19

83

102

114

142

229

323

323

20

81

100

113

141

227

321

321

21

80

99

112

140

226

320

320

22

78

97

110

138

224

318

318

23

77

96

108

137

223

317

317

24

75

94

107

135

221

315

315

25

73

93

105

133

220

314

314

26

72

91

103

132

218

312

312

27

70

89

102

130

216

310

310

28

69

88

100

128

215

309

309

29

67

86

99

127

213

307

307

30

66

85

97

125

212

306

306

3.18.   Dollaro di Hong Kong

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

7

19

25

47

165

303

3 211

2

10

22

28

50

168

349

2 388

3

11

25

33

57

165

366

1 801

4

13

27

37

62

164

367

1 389

5

15

30

42

65

165

359

1 099

6

17

33

44

69

166

346

890

7

19

36

46

71

166

330

735

8

19

37

48

74

166

313

616

9

19

38

49

77

166

295

524

10

19

38

51

79

166

277

450

11

20

39

51

79

166

260

391

12

19

38

51

79

165

260

341

13

19

38

50

79

165

259

300

14

18

37

50

78

164

258

266

15

18

37

49

77

164

258

258

16

17

36

48

77

163

257

257

17

16

36

48

76

163

257

257

18

16

35

48

76

162

256

256

19

16

35

49

76

162

256

256

20

16

35

51

76

162

256

256

21

16

35

54

76

162

256

256

22

16

35

56

76

162

256

256

23

16

35

58

76

162

256

256

24

16

35

61

76

162

256

256

25

16

35

63

76

162

256

256

26

16

35

66

76

162

256

256

27

16

35

68

75

162

256

256

28

15

34

71

75

161

256

256

29

15

34

73

75

161

255

255

30

15

34

76

77

161

255

255

3.19.   Rupia indiana

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

90

103

109

131

249

345

3 401

2

91

104

110

132

250

369

2 546

3

91

104

113

137

245

389

1 925

4

91

106

116

141

243

392

1 489

5

92

107

119

143

243

384

1 180

6

93

110

121

145

242

371

956

7

94

112

122

147

242

354

790

8

94

112

123

149

242

336

663

9

94

112

124

151

241

335

564

10

93

112

124

152

239

333

485

11

92

111

123

151

238

332

420

12

90

109

122

150

236

330

367

13

88

107

120

148

234

328

328

14

86

105

118

146

232

326

326

15

85

104

116

144

231

325

325

16

83

102

114

142

229

323

323

17

81

100

113

141

227

321

321

18

80

99

111

139

226

320

320

19

78

97

110

138

224

318

318

20

77

96

109

137

223

317

317

21

76

95

108

136

222

316

316

22

75

94

107

135

221

315

315

23

74

93

105

134

220

314

314

24

73

92

104

132

219

313

313

25

71

90

103

131

217

311

311

26

70

89

102

130

216

310

310

27

69

88

101

129

215

309

309

28

68

87

99

128

214

308

308

29

67

86

98

127

213

307

307

30

66

85

97

125

212

306

306

3.20.   Peso messicano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

315

327

334

355

473

569

3 513

2

80

93

99

120

238

380

2 629

3

82

95

104

128

236

400

1 985

4

84

98

109

134

236

402

1 531

5

86

102

113

137

237

393

1 211

6

88

105

116

140

237

379

979

7

90

108

118

143

238

361

808

8

91

109

120

146

238

342

677

9

92

110

122

149

239

333

576

10

92

111

123

151

239

333

495

11

92

111

124

152

239

333

429

12

93

112

124

152

239

333

375

13

93

112

125

153

239

333

333

14

94

113

125

153

240

334

334

15

94

113

126

154

240

334

334

16

95

114

127

155

241

335

335

17

96

115

128

156

242

336

336

18

97

116

129

157

243

337

337

19

98

117

130

158

244

338

338

20

98

118

130

158

245

339

339

21

99

118

130

158

245

339

339

22

98

117

130

158

244

338

338

23

98

117

129

157

244

338

338

24

97

116

128

156

243

337

337

25

96

115

127

155

242

336

336

26

94

113

126

154

240

334

334

27

93

112

125

153

239

333

333

28

92

111

123

151

238

332

332

29

90

109

122

150

236

330

330

30

89

108

120

149

235

329

329

3.21.   Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

7

13

35

153

303

3 211

2

0

7

13

35

153

348

2 384

3

1

7

15

39

147

364

1 792

4

1

7

17

42

144

365

1 380

5

1

8

20

43

143

356

1 090

6

2

10

21

46

142

342

881

7

2

12

22

47

142

326

727

8

2

12

23

49

141

309

609

9

3

12

25

51

140

291

517

10

4

12

26

52

140

273

444

11

4

12

29

53

139

256

385

12

4

12

32

53

139

240

337

13

4

12

34

53

139

234

296

14

4

13

37

53

140

234

262

15

6

13

38

54

140

234

234

16

6

13

41

54

140

234

234

17

6

14

44

54

141

235

235

18

6

15

46

55

141

235

235

19

7

15

48

56

142

236

236

20

7

17

51

57

143

237

237

21

7

17

53

59

143

238

238

22

8

18

55

61

144

238

238

23

8

19

58

63

145

239

239

24

9

20

61

65

145

239

239

25

9

21

62

66

145

240

240

26

9

21

65

68

146

240

240

27

10

23

67

70

146

240

240

28

10

23

70

73

146

240

240

29

11

24

72

75

147

241

241

30

11

25

74

77

147

241

241

3.22.   Dollaro neozelandese

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

47

59

66

87

205

307

3 258

2

48

60

67

88

206

354

2 428

3

47

60

69

93

201

371

1 830

4

47

61

71

96

198

373

1 411

5

47

62

73

97

197

364

1 115

6

48

64

75

100

197

351

902

7

48

65

76

100

195

334

744

8

48

66

77

103

195

317

624

9

47

66

77

105

194

299

531

10

46

65

78

106

193

287

456

11

45

64

77

105

192

286

396

12

44

63

76

104

190

284

346

13

43

62

74

103

189

283

304

14

41

60

73

101

187

281

281

15

40

59

72

100

186

280

280

16

39

58

70

98

185

279

279

17

38

57

69

97

184

278

278

18

37

56

68

96

183

277

277

19

36

55

67

96

182

276

276

20

35

54

67

95

181

275

275

21

35

54

66

95

181

275

275

22

34

53

66

94

180

274

274

23

34

53

65

93

180

274

274

24

33

52

65

93

179

273

273

25

32

51

64

92

178

272

272

26

31

51

66

91

178

272

272

27

31

50

69

91

177

271

271

28

30

49

71

90

176

270

270

29

29

49

73

89

176

270

270

30

29

48

76

89

175

269

269

3.23.   Rand

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

110

123

129

151

269

364

3 414

2

112

124

130

152

270

371

2 560

3

113

126

134

158

266

392

1 937

4

114

128

138

163

265

394

1 499

5

115

131

142

166

266

387

1 188

6

117

133

145

169

266

374

964

7

118

136

146

171

266

360

798

8

118

136

147

173

265

359

671

9

118

137

148

176

265

359

572

10

118

137

149

177

264

358

492

11

117

136

149

177

263

357

428

12

116

135

147

176

262

356

374

13

114

133

146

174

260

354

354

14

112

131

144

172

258

352

352

15

110

130

142

170

257

351

351

16

108

127

140

168

254

348

348

17

106

125

138

166

252

346

346

18

104

123

136

164

250

344

344

19

102

121

134

162

248

342

342

20

101

120

132

160

247

341

341

21

99

118

131

159

245

339

339

22

97

116

129

157

243

337

337

23

95

114

127

155

241

335

335

24

93

112

125

153

239

333

333

25

91

111

123

151

238

332

332

26

90

109

121

149

236

330

330

27

88

107

119

148

234

328

328

28

86

105

118

146

232

326

326

29

84

104

116

144

231

325

325

30

83

102

114

143

229

323

323

3.24.   Real

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

161

174

180

202

320

415

3 668

2

171

184

190

211

329

425

2 752

3

176

189

197

221

329

425

2 082

4

177

192

202

227

329

423

1 608

5

179

194

205

229

329

423

1 273

6

179

196

207

231

328

422

1 030

7

180

197

208

232

327

421

850

8

179

196

208

234

326

420

713

9

178

196

208

235

325

419

606

10

177

196

208

236

323

417

520

11

175

194

207

235

322

416

451

12

173

192

205

233

319

413

413

13

170

190

202

230

317

411

411

14

168

187

199

227

314

408

408

15

165

184

196

224

311

405

405

16

162

181

193

221

308

402

402

17

159

178

190

218

305

399

399

18

156

175

187

215

302

396

396

19

153

172

184

213

299

393

393

20

150

169

181

210

296

390

390

21

147

166

178

207

293

387

387

22

144

163

175

204

290

384

384

23

141

160

172

201

287

381

381

24

138

157

169

197

284

378

378

25

135

154

166

194

281

375

375

26

132

151

163

191

278

372

372

27

129

148

160

189

275

369

369

28

126

145

157

186

272

366

366

29

123

142

155

183

269

363

363

30

120

140

152

180

267

361

361

3.25.   Yuan renminbi

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

28

40

46

68

186

313

3 321

2

28

41

47

69

187

359

2 468

3

28

41

50

74

182

376

1 857

4

28

42

52

77

179

377

1 431

5

28

44

55

79

179

369

1 131

6

29

45

57

81

178

355

915

7

30

47

58

83

177

338

754

8

29

47

58

84

176

320

633

9

29

47

59

86

175

302

538

10

28

47

60

87

175

284

462

11

28

47

59

88

174

268

400

12

27

46

59

87

173

267

350

13

27

46

58

87

173

267

308

14

26

45

58

86

172

266

272

15

26

45

58

86

172

266

266

16

26

45

58

86

172

266

266

17

26

45

58

86

172

266

266

18

26

45

58

86

172

266

266

19

26

45

58

86

172

266

266

20

26

45

58

86

172

266

266

21

26

45

58

86

172

266

266

22

26

45

58

86

172

266

266

23

26

45

60

86

172

266

266

24

26

45

62

85

172

266

266

25

25

44

65

85

171

265

265

26

25

44

67

85

171

265

265

27

25

44

70

85

171

265

265

28

24

43

72

84

170

264

264

29

24

43

75

84

170

264

264

30

24

43

77

83

170

264

264

3.26.   Ringgit

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

25

37

43

65

183

310

3 293

2

26

39

45

67

185

357

2 455

3

27

41

49

73

181

376

1 853

4

28

43

53

78

180

378

1 430

5

30

45

57

80

180

370

1 132

6

32

48

59

84

181

356

917

7

34

51

62

86

181

340

757

8

34

52

63

89

181

322

635

9

35

53

65

92

181

304

540

10

35

54

67

94

182

286

465

11

36

55

68

96

182

276

403

12

36

55

68

96

182

276

353

13

36

55

68

96

182

276

310

14

36

55

68

96

182

276

276

15

36

55

68

96

182

276

276

16

36

55

67

96

182

276

276

17

36

55

67

96

182

276

276

18

36

55

67

96

182

276

276

19

36

55

68

96

182

276

276

20

36

55

68

96

182

276

276

21

36

55

68

96

182

276

276

22

36

55

68

96

182

276

276

23

36

55

68

96

182

276

276

24

36

55

67

95

182

276

276

25

35

54

67

95

181

275

275

26

35

54

68

94

181

275

275

27

34

53

70

94

180

274

274

28

34

53

73

93

180

274

274

29

33

52

75

93

179

273

273

30

32

51

78

92

178

272

272

3.27.   Rublo russo

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

121

133

140

161

279

375

3 577

2

120

132

139

160

278

384

2 661

3

119

132

140

164

272

402

2 001

4

118

132

142

167

269

403

1 540

5

118

133

145

168

268

394

1 215

6

118

134

146

170

267

379

982

7

119

136

147

171

266

361

809

8

118

136

147

173

265

359

678

9

117

136

147

175

264

358

576

10

117

136

149

176

264

358

494

11

117

136

148

176

263

357

428

12

116

135

147

175

262

356

374

13

114

134

146

174

261

355

355

14

113

132

145

173

259

353

353

15

111

130

143

171

257

351

351

16

109

128

141

169

255

349

349

17

107

126

138

166

253

347

347

18

104

124

136

164

251

345

345

19

102

122

134

162

249

343

343

20

100

119

132

160

246

340

340

21

98

117

130

158

244

338

338

22

96

115

128

156

242

336

336

23

94

113

125

154

240

334

334

24

92

111

123

151

238

332

332

25

89

108

121

149

235

329

329

26

87

106

119

147

233

327

327

27

85

104

117

145

231

325

325

28

83

102

115

143

229

323

323

29

81

100

113

141

227

321

321

30

79

98

111

139

225

319

319

3.28.   Dollaro di Singapore

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

8

14

36

154

304

3 215

2

0

10

16

38

156

349

2 394

3

1

11

20

44

152

367

1 806

4

1

13

24

49

151

369

1 394

5

1

16

28

51

151

361

1 103

6

3

19

30

55

152

347

893

7

5

22

33

57

152

331

737

8

5

23

34

60

152

314

618

9

5

24

35

63

152

296

526

10

5

24

37

64

152

278

452

11

5

24

37

65

152

261

392

12

5

24

37

65

151

245

342

13

5

24

37

65

151

245

301

14

5

24

37

65

151

245

266

15

6

24

40

64

151

245

245

16

6

23

41

64

150

244

244

17

6

23

44

64

150

244

244

18

7

23

47

64

150

244

244

19

7

23

49

64

150

244

244

20

7

24

51

65

151

245

245

21

7

24

54

65

151

245

245

22

8

25

56

65

152

246

246

23

8

25

58

66

152

246

246

24

9

25

61

66

152

246

246

25

9

25

63

68

152

246

246

26

9

25

66

70

152

246

246

27

10

25

68

72

152

246

246

28

10

25

71

73

152

246

246

29

11

25

73

75

152

247

247

30

11

25

76

77

152

247

247

3.29.   Won sudcoreano

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

31

43

50

71

189

309

3 272

2

32

44

50

72

190

355

2 435

3

30

43

52

76

184

372

1 833

4

29

43

54

78

180

373

1 412

5

29

44

56

79

179

364

1 115

6

32

48

59

84

180

350

902

7

30

47

58

82

177

333

744

8

33

51

62

88

180

316

623

9

32

51

63

90

179

298

530

10

28

46

59

87

174

280

455

11

23

42

55

83

170

264

394

12

20

39

52

80

166

260

344

13

18

37

50

78

164

258

303

14

16

35

48

76

162

256

267

15

15

34

46

74

161

255

255

16

13

32

45

73

159

253

253

17

12

31

44

72

158

252

252

18

12

31

47

71

158

252

252

19

11

30

49

71

157

251

251

20

11

30

51

71

157

251

251

21

11

30

54

71

157

251

251

22

11

30

56

71

157

251

251

23

11

30

58

71

157

251

251

24

11

30

61

71

157

251

251

25

11

30

63

71

157

251

251

26

11

30

66

71

157

251

251

27

11

30

68

72

157

251

251

28

10

30

71

73

157

251

251

29

11

29

73

75

156

250

250

30

11

29

76

77

156

250

250

3.30.   Lira turca

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

201

213

219

241

359

455

4 208

2

197

209

216

237

355

451

3 149

3

192

205

213

237

345

470

2 377

4

187

201

212

236

338

472

1 831

5

183

198

210

233

333

462

1 445

6

180

196

207

232

329

444

1 166

7

177

194

205

229

324

424

960

8

173

190

202

227

320

414

802

9

169

187

199

226

316

410

680

10

165

184

196

224

311

405

582

11

161

180

193

221

307

401

503

12

157

176

189

217

303

397

438

13

153

172

185

213

299

393

393

14

149

168

181

209

295

389

389

15

146

165

177

205

292

386

386

16

142

161

174

202

288

382

382

17

139

158

171

199

285

379

379

18

136

155

167

196

282

376

376

19

133

152

164

193

279

373

373

20

130

149

162

190

276

370

370

21

127

146

159

187

273

367

367

22

124

143

156

184

270

365

365

23

122

141

153

181

268

362

362

24

119

138

151

179

265

359

359

25

116

135

148

176

262

356

356

26

114

133

145

174

260

354

354

27

111

130

143

171

257

351

351

28

109

128

140

169

255

349

349

29

106

126

138

166

253

347

347

30

104

123

136

164

250

344

344

3.31.   Dollaro USA

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

14

26

51

170

303

3 208

2

0

14

26

51

170

348

2 387

3

1

17

28

56

166

366

1 800

4

1

20

31

61

165

367

1 389

5

3

23

36

66

166

359

1 099

6

5

27

39

68

167

346

889

7

8

31

42

71

167

330

734

8

10

34

45

74

167

313

616

9

12

37

49

76

167

295

524

10

13

39

51

77

167

277

450

11

14

40

52

78

167

262

390

12

15

42

54

79

167

261

341

13

16

43

54

80

167

261

300

14

16

44

55

80

167

261

265

15

16

44

55

80

167

261

261

16

16

44

55

80

167

261

261

17

16

44

55

80

167

261

261

18

16

44

55

80

167

261

261

19

16

44

55

80

167

261

261

20

16

44

55

80

167

261

261

21

16

44

55

80

168

262

262

22

16

44

56

80

168

262

262

23

16

44

58

80

168

262

262

24

16

44

61

80

168

262

262

25

16

44

63

80

167

261

261

26

16

44

66

80

167

261

261

27

16

44

68

80

167

261

261

28

16

44

71

80

167

261

261

29

16

44

73

80

166

260

260

30

16

44

75

80

166

260

260

3.32.   Yen

Durata (in anni)

Classe di merito di credito 0

Classe di merito di credito 1

Classe di merito di credito 2

Classe di merito di credito 3

Classe di merito di credito 4

Classe di merito di credito 5

Classe di merito di credito 6

1

0

0

3

14

132

302

3 199

2

0

1

6

14

131

347

2 374

3

1

1

9

17

124

363

1 784

4

1

3

11

20

121

363

1 373

5

1

4

14

22

120

354

1 084

6

2

4

16

25

120

341

877

7

2

6

19

27

119

324

723

8

2

6

22

30

119

307

606

9

3

7

24

33

119

289

515

10

4

8

26

35

119

272

442

11

4

9

29

37

119

255

383

12

4

10

31

39

119

239

335

13

4

10

34

41

119

224

295

14

4

12

36

43

120

214

261

15

6

12

38

45

120

214

232

16

6

13

41

48

120

214

214

17

6

14

43

50

121

215

215

18

6

15

45

52

123

215

215

19

7

15

48

54

125

215

215

20

7

17

50

56

127

216

216

21

7

17

53

58

128

217

217

22

8

18

55

60

130

217

217

23

8

18

57

62

132

217

217

24

8

20

59

64

133

217

217

25

9

20

62

66

134

217

217

26

9

21

64

68

137

217

217

27

10

23

67

70

138

217

217

28

10

23

69

71

138

217

217

29

10

24

72

73

140

217

217

30

11

25

74

75

141

217

217


ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta

Mercato assicurativo nazionale

Aggiustamento per la volatilità (in punti base)

Euro

Austria

3

Euro

Belgio

3

Euro

Cipro

3

Euro

Estonia

3

Euro

Finlandia

3

Euro

Francia

3

Euro

Germania

3

Euro

Grecia

3

Euro

Irlanda

3

Euro

Italia

3

Euro

Lettonia

3

Euro

Lituania

3

Euro

Lussemburgo

3

Euro

Malta

3

Euro

Paesi Bassi

3

Euro

Portogallo

3

Euro

Slovacchia

3

Euro

Slovenia

3

Euro

Spagna

3

Corona ceca

Repubblica ceca

14

Corona danese

Danimarca

55

Fiorino ungherese

Ungheria

4

Corona svedese

Svezia

10

Kuna

Croazia

0

Lev

Bulgaria

-7

Lira sterlina

Regno Unito

5

Leu rumeno

Romania

1

Zloty

Polonia

5

Corona islandese

Islanda

-6

Corona norvegese

Norvegia

33

Franco svizzero

Liechtenstein

8

Franco svizzero

Svizzera

8

Dollaro australiano

Australia

8

Dollaro canadese

Canada

38

Yuan renminbi

Cina

36

Dollaro di Hong Kong

Hong Kong

2

Dollaro USA

Stati Uniti

23

Yen

Giappone

6


DECISIONI

12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/148


DECISIONE (PESC) 2021/1965 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 (1), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

(2)

Il 12 novembre 2020 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2020/1700 (2), che ha prorogato fino al 14 novembre 2021 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni.

(3)

Il 22 febbraio 2021, alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC)2021/276 (3), con cui sono state designate 19 persone.

(4)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore conformemente all’articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074. Sulla base di tale riesame, le misure restrittive, comprese tutte le designazioni, dovrebbero essere prorogate fino al 14 novembre 2022 e le motivazioni relative a 26 persone dovrebbero essere aggiornate.

(5)

Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

1)

il primo comma dell’articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2022.»;

2)

l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60).

(2)  Decisione (PESC) 2020/1700 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 24).

(3)  Decisione (PESC) 2021/276 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 60 I del 22.2.2021, pag. 9).


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/2074, le voci 1, 4, 7, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53 e 55 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Data di nascita: 28 ottobre 1964

Sesso: maschile

Ministro dell’Energia elettrica dall’ottobre 2020, vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (Estado Mayor Eléctrico) dall’aprile 2019. Ministro dell’Interno, della giustizia e della pace dal 2016 fino all’ottobre 2020. Generale in capo della Guardia nazionale bolivariana dall’agosto 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell’opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.

22.1.2018

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Data di nascita: 13 giugno 1961

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Capo del governo del Distrito capital fino al gennaio 2018. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo Stato di diritto in Venezuela.

22.1.2018

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Data di nascita: 15 aprile 1963

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex presidente dell’Assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l’opposizione politica, altri media e la società civile.

22.1.2018

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Data di nascita: 19 luglio 1962

Sesso: maschile

Dal gennaio 2021 presidente della Commissione per la difesa e la sicurezza dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex capo di Stato maggiore presso il comandante in capo della forza armata (tra il luglio 2019 e il settembre 2020). Ex comandante in capo dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela (fino a luglio 2019). Ex comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell’esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l’opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Data di nascita: 18 maggio 1969

Sesso: femminile

Vicepresidente del Venezuela, ministra dell’Economia, delle finanze e del commercio. Ex presidente dell’Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l’Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell’Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l’altro usurpando i poteri dell’Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l’opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Sesso: maschile

Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE) dal 2009 al giugno 2020. In tale funzione, Moreno Reyes ha agevolato e legittimato le decisioni del CNE, conferendo loro credibilità, in quanto il segretario generale del CNE svolge un ruolo nella definizione dell’agenda e nella formalizzazione delle decisioni. Moreno Reyes è rimasto segretario generale del CNE mentre la democrazia veniva gravemente minata e il ruolo indipendente del CNE nel processo elettorale veniva compromesso. È in tal modo responsabile di avere compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l’istituzione dell’Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.

25.6.2018

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Data di nascita: 28 febbraio 1968

Numero ID: V-6250588

Sesso: maschile

Generale di divisione dell’esercito nazionale venezuelano bolivariano dal 5 luglio 2019. Ex vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.

27.9.2019

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Data di nascita: 14 gennaio 1971

Sesso: maschile

Secondo comandante e capo di Stato maggiore della 35a brigata di polizia militare dall’agosto 2020. Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dall’aprile 2019 all’agosto 2019. In veste di Capo dei servizi investigativi, ha diretto la sede della DGCIM a Boleita. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l’uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando, soprattutto a Boleita. Legato alla morte del capitano Acosta.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Data di nascita: 9 novembre 1952

Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numero ID: V-4114842

Sesso: femminile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex membro e seconda vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell’ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l’altro firmando il decreto che ha privato dell’immunità parlamentare il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Data di nascita: 18 giugno 1963

Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numero ID: V-6432672

Sesso: femminile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente ed ex prima vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche firmando il decreto che ha privato dell’immunità parlamentare il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Data di nascita: 4 agosto 1963

Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela

Numero ID: V-7659695

Sesso: maschile

Controllore generale dal 23 ottobre 2018, nonché ex primo e secondo vicepresidente dell’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l’altro impedendo ai membri dell’opposizione di ricoprire cariche pubbliche per 15 anni e assumendo un ruolo guida nell’ANC non riconosciuta, firmando la «legge contro l’odio», giustificando la destituzione di un governatore dell’opposizione legalmente eletto e vietando a Juan Guaidó di candidarsi per qualsiasi incarico pubblico.

29.6.2020

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Data di nascita: 7 luglio 1978

Numero ID: V-14211633

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015 ha inscenato la sua elezione a presidente dell’Assemblea Nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Parra Rivero, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), Parra Rivero è stato accolto calorosamente da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.

29.6.2020

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Data di nascita: 15 maggio 1977

Numero ID: V-3304045

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex membro e primo vicepresidente illegittimamente eletto dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015, ha inscenato la sua elezione a primo vicepresidente dell’Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Duarte, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), l’elezione della giunta direttiva dell’Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.

29.6.2020

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Data di nascita: 21 febbraio 1969

Numero ID: V-8348784

Sesso: maschile

Membro dell’Assemblea nazionale non eletta democraticamente. Ex membro e secondo vicepresidente illegittimamente eletto dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015. Illegittimamente nominato direttore del comitato ad hoc del partito politico Voluntad Popular. In qualità di membro dell’Assemblea nazionale eletta nel 2015, ha inscenato la sua elezione a secondo vicepresidente dell’Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L’elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l’ingresso di vari parlamentari alla sede dell’Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell’opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell’Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l’elezione inscenata di Noriega, sostenuta dal partito del regime (PSUV), l’elezione della giunta direttiva dell’Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall’Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel luglio 2020 Noriega, aiutato dalla Corte suprema di giustizia venezuelana [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)], ha illegittimamente assunto la leadership del partito politico Voluntad Popular, compromettendo ulteriormente in tal modo la democrazia in Venezuela.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Data di nascita: 1o maggio 1963

Numero ID: V-6557495

Sesso: maschile

Ex comandante del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana [Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)] del Venezuela, il massimo organo delle forze armate venezuelane (giugno 2017 - luglio 2021). Il CEOFANB controlla la Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e la Guardia nazionale bolivariana. Il CEOFANB è inoltre responsabile del coordinamento degli interventi della FANB durante le manifestazioni.

Nella sua posizione di comandante del CEOFANB era responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso l’uso eccessivo della forza e trattamenti disumani e degradanti da parte di ufficiali della FANB e di forze subordinate poste sotto il suo comando, compresa la Guardia nazionale bolivariana. Varie fonti, tra cui la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, attribuiscono violazioni dei diritti umani alla FANB e alla Guardia nazionale bolivariana.

22.2.2021

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Data di nascita: 27 aprile 1946

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Data di nascita: 7 marzo 1965

Sesso: femminile

Presidente della sezione costituzionale e prima vicepresidente della Corte suprema dal 5 febbraio 2021. Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal dicembre 2005. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Data di nascita: 12 ottobre 1950

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Data di nascita: 23 settembre 1954

Sesso: maschile

Giudice e vicepresidente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Data di nascita: 13 dicembre 1947

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell’Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell’opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l’indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Data di nascita: 29 aprile 1968

Luogo di nascita: La Guaira (Stato di La Guaira, Venezuela)

Numero ID: V-6978710

Sesso: femminile

Presidente della sezione elettorale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal maggio 2021. Ex presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE), nominata il 13 giugno 2020. Ex membro della sezione elettorale e della sezione plenaria della Corte suprema (TSJ), seconda vicepresidente del TSJ dal 2015 fino al 24 febbraio 2017, vicepresidente del TSJ dal 24 febbraio 2017 al 12 giugno 2020. In qualità di membro della sezione elettorale del TSJ, Alfonzo Izaguirre è responsabile delle azioni intraprese contro la allora neoeletta Assemblea nazionale nel dicembre 2015, che hanno reso impossibile l’esercizio del potere legislativo da parte dell’Assemblea stessa. Nel giugno 2020 ha inoltre accettato la nomina a presidente del CNE conferitale dal TSJ sebbene tale prerogativa spetti all’Assemblea nazionale. In tale funzione ha preparato e controllato lo svolgimento delle elezioni non democratiche dell’Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020, e ha contribuito alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, senza lasciare formalmente il TSJ (permesso temporaneo di integrare il CNE). Dopo il rinnovo del CNE nel maggio 2021, è tornata al TSJ. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sesso: maschile

Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento (agosto 2020 - maggio 2021).

Morales Poleo è stato nominato vicepresidente del CNE e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento il 7 agosto 2020 dalla Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) sebbene tale prerogativa spetti all’Assemblea nazionale. Inoltre, subito prima della sua nomina era attivo nel partito Avanzata progressista (Avanzada progresista). In qualità di membro del CNE ha partecipato pienamente al controllo del processo elettorale che ha condotto alle elezioni non democratiche dell’Assemblea nazionale del 6 dicembre 2020. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto del Venezuela.

22.2.2021

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Numero ID: V-10132041

Sesso: maschile

Presidente dell’impresa statale Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) dal marzo 2021. Generale di divisione; vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] dal 21 agosto 2020 all’11 marzo 2021. Successore del Generale Rafael Ramón Blanco Marrero. In precedenza Carvallo Guevara ha prestato servizio per la DGCIM nella regione Los Andes e ha occupato una posizione di grado elevato nella Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse in Venezuela da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Nelle conclusioni della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, recentemente pubblicate, la DGCIM è descritta come un’istituzione direttamente responsabile di gravi violazioni dei diritti umani.

22.2.2021

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Numero ID: V-8042567

Sesso: maschile

Brigadier Generale dal 5 luglio 2019 e capo della direzione speciale delle indagini penali presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] dal 2019 al 2021. In precedenza il Brigadier Generale Terán Hurtado ha prestato servizio come capo della polizia nello Stato di Falcón e capo della DGCIM nello Stato di Táchira. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresi trattamenti crudeli e disumani nei confronti dei detenuti, commesse da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Nelle conclusioni dettagliate della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, il Brigadier Generale Terán Hurtado è specificamente indicato come uno dei soggetti responsabili ed è collegato al caso del capitano de la Sotta.

22.2.2021

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Data di nascita: 28 settembre 1969

Numero ID: V-6864238

Sesso: maschile

Direttore del Corpo di indagini scientifiche, penali e criminologiche [Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)] dal 5 febbraio 2016. In precedenza ha ricoperto la funzione di vicedirettore del CICPC. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse da ufficiali del CICPC sotto la sua autorità. La relazione della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela descrive il CICPC come un’istituzione che commette sistematiche violazioni dei diritti umani in Venezuela. Il CICPC è altresì coinvolto in esecuzioni extragiudiziali, secondo la relazione dell’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani pubblicata il 16 giugno 2021.

22.2.2021».


12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/157


DECISIONE (PESC) 2021/1966 DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2021

che modifica la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1894 (1)concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

(2)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894. In base a tale riesame, è opportuno prorogare tali misure fino al 12 novembre 2022 e aggiornare le voci dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato a tale decisione.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1894,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/1894 è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

Z. POČIVALŠEK


(1)  Decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1894, le voci 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data inserimento nell’elenco

«1.

Mehmet Ferruh AKALIN

Data di nascita: 9.12.1960

Passaporto o carta d’identità n.: 13571379758

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Mehmet Ferruh Akalın è vicepresidente (vicedirettore generale) e membro del consiglio di amministrazione della Turkish Petroleum Corporation (TPAO). È a capo del dipartimento Ricerca della TPAO.

In veste di vicepresidente della TPAO e capo del dipartimento Ricerca, Mehmet Ferruh Akalın è responsabile della pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio e aprile 2020;

d)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’ area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020

2.

Ali Coscun NAMOGLU

Data di nascita: 27.11.1956

Passaporto o carta d’identità n.: 11096919534

Cittadinanza: turca

Sesso: maschile

Ali Coscun Namoglu è vicedirettore del dipartimento Ricerca della Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

In tale veste, Ali Coscun Namoglu è coinvolto nella pianificazione, direzione e attuazione delle attività di ricerca di idrocarburi offshore della TPAO. Queste includono le sottoesposte attività di trivellazione della TPAO, che non sono state autorizzate dalla Repubblica di Cipro.

Tali attività di trivellazione non autorizzate sono state effettuate:

a)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz nelle acque territoriali della Repubblica di Cipro tra luglio e settembre 2019;

b)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra ottobre 2019 e gennaio 2020;

c)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto nonché in un accordo con Israele, tra gennaio 2020 e aprile 2020;

d)

dalla nave di perforazione della TPAO Yavuz in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite e delimitata in un accordo con l’Egitto, tra aprile e ottobre 2020;

e)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, nelle immediate vicinanze delle sue acque territoriali, tra novembre 2019 e gennaio 2020;

f)

dalla nave di perforazione della TPAO Fatih in un’area occidentale della zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro notificata da essa alle Nazioni Unite, tra maggio e novembre 2019.

27.2.2020»


12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/160


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1967 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2021

che istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’allegato VI, punto 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo le modifiche introdotte nella direttiva 2002/49/CE dal regolamento (CE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione deve sviluppare un archivio dati obbligatorio e un meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni affinché gli Stati membri possano condividere informazioni sulle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione.

(2)

Per soddisfare gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla direttiva 2002/49/CE, nel 2007 è stato messo a punto un meccanismo elettronico di comunicazione dei dati sul rumore, vale a dire l’infrastruttura dell’Agenzia europea dell’ambiente per agevolare e migliorare i flussi di dati e informazioni («Reportnet»). Reportnet è stata aggiornata e perfezionata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, in cooperazione con gli Stati membri. Dovrebbe far parte dell’infrastruttura europea per l’informazione territoriale che consente alle organizzazioni del settore pubblico di condividere le informazioni territoriali in materia di ambiente, facilita l’accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutta Europa e aiuta a definire le politiche di portata transfrontaliera. Vale per tutti i dati territoriali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce obblighi in materia di comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche mediante un’infrastruttura adeguata. Reportnet è stata quindi ulteriormente sviluppata anche per soddisfare tali obblighi.

(3)

Un meccanismo digitale di scambio delle informazioni necessita di un linguaggio comune che consenta all’archivio di gestire e interpretare i dati. Di conseguenza i dati trasferiti o collegati all’archivio dovrebbero avere un formato che soddisfa requisiti molto precisi. Nel contesto dello sviluppo del meccanismo digitale di scambio delle informazioni, l’allegato della presente decisione specifica pertanto il formato dei dati da comunicare alla Commissione attraverso l’archivio dati obbligatorio di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE.

(4)

L’introduzione del nuovo meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni impone alle autorità competenti degli Stati membri di conformare i loro dati e le loro infrastrutture alle nuove specifiche tecniche. È pertanto necessario concedere agli Stati membri il tempo necessario per tale adeguamento tecnico. Di conseguenza la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per trasmettere le informazioni di cui alla direttiva 2002/49/CE gli Stati membri usano come archivio dati obbligatorio, secondo le specifiche di cui all’allegato della presente decisione, la piattaforma elettronica dell’Agenzia europea dell’ambiente per la comunicazione dei dati ambientali e climatici («Reportnet»).

Articolo 2

Reportnet è il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni da usare in applicazione della direttiva 2002/49/CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

(3)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).


ALLEGATO

Sezione 1

Comunicazione delle informazioni relative agli agglomerati, agli aeroporti principali e agli assi ferroviari e stradali principali

1.1.   Agglomerati

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

1.1.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a ciascun agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.2.

Nome dell’agglomerato

Nome dell’agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.3.

Dimensioni

Area dell’agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.4.

Numero di abitanti

Numero di abitanti all’interno del perimetro dell’agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.5.

Sorgenti di rumore esistenti nell’agglomerato

Nome del tipo di sorgenti di rumore all’interno dell’agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.6.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (agglomerato).

Obbligatorio.

1.1.7.

Geometria

Estensione territoriale dell’agglomerato.

Obbligatorio.

1.1.8.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (1)

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

1.2.   Aeroporti principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

1.2.1.

Nome dell’aeroporto

Nome ufficiale dell’aeroporto principale.

Obbligatorio.

1.2.2.

Codice ICAO

Codice internazionale unico dell’aeroporto definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Obbligatorio.

1.2.3.

Flusso di traffico annuale

Numero di decolli e atterraggi all’anno nell’aeroporto principale, esclusi quelli unicamente a fini di addestramento su aeromobili leggeri.

Obbligatorio.

1.2.4.

Geometria

Geometria che rappresenta l’ubicazione dell’aeroporto principale. Geometria puntiforme.

Obbligatorio.

1.2.5.

Link al set di dati di riferimento

Informazioni sul set di dati dell’aeroporto conforme ai requisiti della direttiva 2007/2/CE cui potrebbe essere collegato l’aeroporto principale.

Facoltativo.

1.2.6.

Link all’oggetto di riferimento

Riferimento all’aeroporto (oggetto territoriale) nel set di dati di riferimento dell’aeroporto fornito in Link al set di dati di riferimento.

Facoltativo.

1.3.   Assi ferroviari principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

1.3.1.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse ferroviario principale.

Obbligatorio.

1.3.2.

Codice nazionale dell’asse ferroviario

Codice dell’asse ferroviario (numero di identificazione dell’asse ferroviario) usato nello Stato membro.

Facoltativo.

1.3.3.

Nome dell’asse ferroviario

Nome della linea ferroviaria usato nello Stato membro.

Facoltativo.

1.3.4.

Flusso di traffico annuale

Numero di transiti di treni all’anno.

Obbligatorio.

1.3.5.

Lunghezza

Lunghezza del segmento dell’asse ferroviario principale, in metri.

Obbligatorio.

1.3.6.

Link al set di dati di riferimento

Informazioni sul set di dati della rete ferroviaria conforme ai requisiti della direttiva 2007/2/CE cui potrebbe essere collegato l’asse ferroviario principale.

Facoltativo.

1.3.7.

Link all’oggetto di riferimento

Riferimento all’asse ferroviario (oggetto territoriale) nel set di dati di riferimento della rete ferroviaria fornito in Link al set di dati di riferimento.

Facoltativo.

1.3.8.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (asse ferroviario principale).

Obbligatorio.

1.3.9.

Geometria

Geometria dell’asse ferroviario principale.

Obbligatorio.

1.3.10.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali "fittizio", informazioni sulla rete, informazioni sulla validità e informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

1.4.   Assi stradali principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

1.4.1.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse stradale principale.

Obbligatorio.

1.4.2.

Codice nazionale dell’asse stradale

Codice dell’asse stradale usato nello Stato membro.

Facoltativo.

1.4.3.

Nome dell’asse stradale

Nome ufficiale dell’asse stradale usato nello Stato membro.

Facoltativo.

1.4.4.

Codice dell’asse stradale dell’UE

Codice europeo utilizzato per indicare l’asse stradale.

Facoltativo.

1.4.5.

Flusso di traffico annuale

Numero di transiti di veicoli all’anno sul segmento dell’asse stradale principale.

Obbligatorio.

1.4.6.

Lunghezza

Lunghezza reale del segmento dell’asse stradale principale, in metri.

Obbligatorio.

1.4.7.

Link al set di dati di riferimento

Informazioni sul set di dati della rete stradale conforme ai requisiti della direttiva 2007/2/CE cui potrebbe essere collegato l’asse stradale principale.

Facoltativo.

1.4.8.

Link all’oggetto di riferimento

Riferimento all’asse stradale (oggetto territoriale) nel set di dati di riferimento della rete stradale fornito in Link al set di dati di riferimento.

Facoltativo.

1.4.9.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (asse stradale principale).

Obbligatorio.

1.4.10.

Geometria

Geometria dell’asse stradale principale.

Obbligatorio.

1.4.11.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali "fittizio", informazioni sulla rete, informazioni sulla validità e informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

Sezione 2

Designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione della direttiva 2002/49/CE

2.1.   Informazioni generali sull’autorità competente

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.1.1.

Dettagli dell’autorità competente

Nome e indirizzo di un’autorità competente a cui è affidata l’attuazione della direttiva 2002/49/CE, compreso il suo identificativo unico.

Obbligatorio.

2.2.   Autorità competente e responsabilità relative al rumore negli agglomerati, comunicate per ciascun agglomerato

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.2.1.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente.

Obbligatorio.

2.2.2.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a ciascun agglomerato.

Obbligatorio.

2.2.3.

Autorità competente per la sorgente di rumore

Sorgente di rumore nell’agglomerato affidata all’autorità competente.

Obbligatorio.

2.2.4.

Ruolo dell’autorità competente

Ruolo dell’autorità competente in relazione all’agglomerato.

Obbligatorio.

2.3.   Autorità competente e responsabilità relative al rumore generato dagli aeroporti principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.3.1.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente.

Obbligatorio.

2.3.2.

Codice ICAO

Codice internazionale unico dell’aeroporto definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Obbligatorio.

2.3.3.

Ruolo dell’autorità competente

Ruolo dell’autorità competente in relazione all’aeroporto principale.

Obbligatorio.

2.4.   Autorità competente e responsabilità relative al rumore generato dagli assi ferroviari principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.4.1.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente.

Obbligatorio.

2.4.2.

Ruolo dell’autorità competente

Ruolo dell’autorità competente in relazione all’asse ferroviario principale.

Obbligatorio.

2.4.3.

Livello di comunicazione

Livello di comunicazione affidato all’autorità competente in relazione agli assi ferroviari principali.

Obbligatorio.

2.4.4.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a qualsiasi livello subnazionale.

2.4.5.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse ferroviario principale.

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di segmento dell’asse ferroviario principale.

Facoltativo in caso di comunicazione di informazioni a livello nazionale o a qualsiasi altro livello subnazionale.

2.5.   Autorità competente e responsabilità relative al rumore generato dagli assi stradali principali.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.5.1.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente.

Obbligatorio.

2.5.2.

Ruolo dell’autorità competente

Ruolo dell’autorità competente in relazione all’asse stradale principale.

Obbligatorio.

2.5.3.

Livello di comunicazione

Livello di comunicazione affidato all’autorità competente in relazione agli assi stradali principali.

Obbligatorio.

2.5.4.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a qualsiasi livello subnazionale.

2.5.5.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse stradale principale.

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di segmento dell’asse stradale principale.

Facoltativo in caso di comunicazione di informazioni a livello nazionale o a qualsiasi altro livello subnazionale.

2.6.   Autorità competente per la delimitazione delle zone silenziose — all’interno degli agglomerati o in aperta campagna.

Nota: al punto 2.6. non occorre comunicare alcunché se non sono state delimitate zone silenziose.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.6.1.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente.

Obbligatorio.

2.6.2.

Autorità competente per la zona silenziosa

Zona silenziosa affidata all’autorità competente.

Obbligatorio.

2.6.3.

Identificativo della zona silenziosa

Identificativo unico della zona silenziosa.

Obbligatorio.

2.7.   Informazioni di riferimento per le unità territoriali per la statistica (3)

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

2.7.1.

Titolo (NUTS)

Titolo del set di dati di riferimento delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di unità territoriale per la statistica (NUTS) da parte dell’autorità competente per gli assi stradali/ferroviari principali.

2.7.2.

Link (NUTS)

Link al set di dati di riferimento delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Facoltativo.

2.7.3.

Titolo (LAU)

Titolo del set di dati di riferimento delle unità amministrative locali (LAU, Local Administrative Units).

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di unità amministrativa locale (LAU) da parte dell’autorità competente per gli assi stradali/ferroviari principali.

2.7.4.

Link (LAU)

Link al set di dati di riferimento delle unità amministrative locali (LAU).

Facoltativo.

Sezione 3

Valori limite di rumore

3.1.   Relazione sui limiti di rumore

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

3.1.1.

Identificativo della relazione

Identificativo della relazione sui valori limite di rumore.

Obbligatorio.

3.1.2.

Relazione sui limiti di rumore

Dettagli della relazione sui limiti di rumore.

Obbligatorio.

3.2.   Valori limite di rumore comunicati nella relazione sui limiti di rumore

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

3.2.1.

Sorgente di rumore

Sorgente di rumore cui si applica il limite di rumore.

Obbligatorio.

3.2.2.

Valore limite definito

Dichiarazione sull’esistenza o assenza di un valore limite.

Obbligatorio.

3.2.3.

Dati da comunicare per i valori limite in vigore o in preparazione

3.2.3.1.

Stato

Stato del valore limite: in vigore o in preparazione.

Obbligatorio.

3.2.3.2.

Tipo di zona

Destinazione d’uso della zona in cui si applica il limite di rumore.

Obbligatorio per le zone di tipo residenziale in cui i limiti sono in vigore o in preparazione.

Facoltativo per ospedali, scuole e altre zone.

3.2.3.3.

Descrittore acustico

Descrittore acustico del valore limite.

Obbligatorio per Lden e Lnight.

Facoltativo per tutti gli altri descrittori.

3.2.3.4.

Valore limite

Valore del livello di rumore in dB.

Obbligatorio se il limite di rumore è in vigore o in preparazione.

3.2.35.

Spiegazione

Ulteriori informazioni sui valori limite di rumore.

Facoltativo.

Sezione 4

Mappatura acustica strategica

4.1.   Mappatura acustica strategica — Curve isolivello

Nota: le mappe delle curve isolivello sono obbligatorie per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali all’interno e all’esterno degli agglomerati. Insieme alle informazioni sottostanti si comunicano anche, se tracciate, le mappe delle curve isolivello di strade, ferrovie, traffico aereo e industrie all’interno degli agglomerati.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.1.1.

Sorgente

Sorgente di rumore indicata nella mappa delle curve isolivello.

Obbligatorio per gli assi stradali e ferroviari principali e per gli aeroporti principali all’interno e all’esterno degli agglomerati.

Obbligatorio per le strade, le ferrovie, il traffico aereo e le industrie all’interno dell’agglomerato, se applicabile.

4.1.2.

Categoria dei descrittori acustici e dei valori nella mappa delle curve isolivello

4.1.2.1.

Categoria di sorgente principale

Identifica i diversi valori dei descrittori o degli intervalli della mappa delle curve isolivello.

Obbligatorio per gli assi stradali e ferroviari principali e per gli aeroporti principali all’interno e all’esterno degli agglomerati. Le curve di livello 55 e 65 dB Lden sono obbligatorie. Altri valori o descrittori acustici sono facoltativi.

4.1.2.2.

Categoria di agglomerato

Identifica i diversi valori dei descrittori o degli intervalli della mappa delle curve isolivello.

Obbligatorio per le strade, le ferrovie, gli aeroporti e le industrie all’interno dell’agglomerato se questi valori sono disponibili. Le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB Lden sono obbligatorie. Altri valori o descrittori acustici sono facoltativi.

4.1.3.

Tempo di misurazione

Anno civile per il quale è stata calcolata la mappa delle curve isolivello.

Obbligatorio.

4.1.4.

Geometria

Geometria (ubicazione) delle mappe delle curve isolivello.

Obbligatorio.

4.1.5.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di determinante ambientale della salute, informazioni sulla validità e informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

4.2.   Dati sull’esposizione al rumore per gli agglomerati

I dati relativi all’esposizione possono essere comunicati per l’intero agglomerato o per le unità amministrative locali2 che includono l’agglomerato.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.2.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a ciascun agglomerato.

Obbligatorio.

4.2.2.

Sorgente di rumore

Sorgente di rumore cui si riferiscono i valori della popolazione esposta all’interno dell’agglomerato.

Obbligatorio per ciascuna sorgente di rumore esistente nell’agglomerato.

Facoltativo per tutte le sorgenti combinate dell’agglomerato.

4.2.3.

I valori di esposizione nell’agglomerato veicolano tutte le informazioni sull’esposizione della popolazione da comunicare all’interno degli agglomerati secondo la sorgente di rumore scelta

4.2.3.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta.

Facoltativo per gli altri tipi di esposizione.

4.2.3.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden o Lnight al quale è calcolato il numero di persone esposte.

I valori obbligatori sono:

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valore superiore a 75 dB; Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valore superiore a 70 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore.

4.2.3.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base alla sorgente di rumore, al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.2.3.4.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base alla sorgente di rumore, al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.2.3.5.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base alla sorgente di rumore, al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.2.3.6.

Unità amministrativa locale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obbligatorio se i valori di esposizione al rumore nell’agglomerato sono comunicati per unità amministrativa locale (LAU).

4.2.3.7.

Codice ICAO

Codice internazionale unico dell’aeroporto definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Obbligatorio se i dati relativi all’esposizione sono comunicati per un aeroporto principale specifico all’interno dell’agglomerato.

4.2.3.8.

Descrizione di tutte le sorgenti

Descrizione delle sorgenti di rumore considerate per il calcolo dei dati relativi all’esposizione.

Obbligatorio se i dati relativi all’esposizione sono comunicati per tutte le sorgenti combinate dell’agglomerato.

4.2.4.

Metodo di calcolo e misurazione

Metodo di calcolo e misurazione usato per calcolare le mappe acustiche.

Obbligatorio.

4.2.5.

Criteri di scelta

Informazioni sui criteri applicati per la scelta delle strade e delle ferrovie mappate negli agglomerati.

Facoltativo.

4.2.6.

Metodo di calcolo dell’esposizione al rumore

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare l’esposizione al rumore sulla facciata più esposta come descritto nell’allegato II, punto 2.8, della direttiva 2002/49/CE.

Facoltativo.

4.2.7.

Link ai riferimenti

Link alle informazioni pubblicate online.

Facoltativo.

4.3.   Dati sull’esposizione al rumore per gli aeroporti principali

I dati relativi all’esposizione possono essere comunicati per aeroporto principale o per unità amministrativa locale2 esposta al rumore dell’aeroporto principale.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.3.1.

Codice ICAO

Codice internazionale unico dell’aeroporto definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Obbligatorio.

4.3.2.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obbligatorio se i valori di esposizione al rumore degli aeroporti principali sono comunicati per unità amministrativa locale (LAU).

4.3.3.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli aeroporti principali fuori degli agglomerati

4.3.3.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta fuori dell’agglomerato.

Facoltativo per gli altri tipi di esposizione.

4.3.3.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden o Lnight al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per la facciata più esposta.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valore superiore a 75 dB; Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valore superiore a 70 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore e/o tipi di esposizione.

4.3.3.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.3.3.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.3.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.3.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.3.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.4.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli aeroporti principali includendo gli agglomerati

4.3.4.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta includendo gli agglomerati.

4.3.4.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per

Lden superiore a 55, 65 e 75 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore.

4.3.4.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.3.4.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.3.4.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio

4.3.4.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.4.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.3.5.

Metodo di calcolo e misurazione

Metodo di calcolo e misurazione usato per calcolare le mappe acustiche.

Obbligatorio.

4.3.6.

Metodo di calcolo dell’esposizione al rumore

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare l’esposizione al rumore sulla facciata più esposta come descritto nell’allegato II, punto 2.8, della direttiva 2002/49/CE.

Facoltativo.

4.3.7.

Link ai riferimenti

Link alle informazioni pubblicate online.

Facoltativo.

4.4.   Dati sull’esposizione al rumore per gli assi ferroviari principali

I dati relativi all’esposizione possono essere comunicati per unità territoriale per la statistica o per unità amministrativa locale2 esposta al rumore degli assi ferroviari principali.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.4.1.

Livello di comunicazione

Tipo di livello di aggregazione dei dati comunicati relativamente all’esposizione al rumore degli assi ferroviari principali, compreso a livello nazionale, a livello subnazionale o a livello di tutti gli assi ferroviari principali del paese.

Obbligatorio.

4.4.2.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obbligatorio.

4.4.3.

Identificativo dell’asse ferroviario

Codice unico corrispondente a uno o più assi ferroviari compresi nel codice dell’unità territoriale.

Facoltativo.

4.4.4.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli assi ferroviari principali fuori degli agglomerati

4.4.4.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta fuori dell’agglomerato.

Facoltativo per gli altri tipi di esposizione.

4.4.4.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden o Lnight al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per la facciata più esposta.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valore superiore a 75 dB; Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valore superiore a 70 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore e/o tipi di esposizione.

4.4.4.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.4.4.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.4.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.4.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.4.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.5.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli assi ferroviari principali includendo gli agglomerati

4.4.5.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta includendo gli agglomerati.

4.4.5.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per

Lden: superiore a 55, 65 e 75 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore.

4.4.5.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.4.5.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.4.5.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.4.5.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.5.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.4.6.

Metodo di calcolo e misurazione

Metodo di calcolo e misurazione usato per calcolare le mappe acustiche.

Obbligatorio.

4.4.7.

Metodo di calcolo dell’esposizione al rumore

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare l’esposizione al rumore sulla facciata più esposta come descritto nell’allegato II, punto 2.8, della direttiva 2002/49/CE.

Facoltativo.

4.4.8.

Link ai riferimenti

Link alle informazioni pubblicate online.

Facoltativo.

4.5.   Dati sull’esposizione al rumore per gli assi stradali principali

I dati relativi all’esposizione possono essere comunicati per unità territoriale per la statistica o per unità amministrativa locale2 esposta al rumore degli assi stradali principali.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.5.1.

Livello di comunicazione

Tipo di livello di aggregazione dei dati comunicati relativamente all’esposizione al rumore degli assi stradali principali, compreso a livello nazionale, a livello subnazionale o a livello di tutti gli assi stradali principali del paese.

Obbligatorio.

4.5.2.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Obbligatorio.

4.5.3.

Identificativo dell’asse stradale

Codice unico corrispondente a uno o più assi stradali compresi nel codice dell’unità territoriale.

Facoltativo.

4.5.4.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli assi stradali principali fuori degli agglomerati

4.5.4.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta fuori dell’agglomerato.

Facoltativo per gli altri tipi di esposizione.

4.5.4.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden o Lnight al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per la facciata più esposta.

Lden: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, valore superiore a 75 dB; Lnight: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, valore superiore a 70 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore e/o tipi di esposizione.

4.5.4.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.5.4.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.4.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.4.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.4.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.5.

Informazioni sull’esposizione della popolazione al rumore degli assi stradali principali includendo gli agglomerati

4.5.5.1.

Tipo di esposizione

Definisce le caratteristiche della facciata delle abitazioni in cui è calcolata l’esposizione al rumore.

Obbligatorio per la facciata più esposta includendo gli agglomerati.

4.5.5.2.

Livello di rumore

Definisce il valore dell’intervallo in dB per Lden al quale è calcolato il numero di persone esposte.

Obbligatorio per

Lden: superiore a 55, 65 e 75 dB.

Facoltativo per altri livelli di rumore.

4.5.5.3.

Persone esposte

Numero di persone esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.5.5.4.

Area esposta

Area esposta (in km2) al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.5.5.5.

Abitazioni esposte

Numero di abitazioni esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Obbligatorio.

4.5.5.6.

Ospedali esposti

Numero di ospedali esposti al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.5.7.

Scuole esposte

Numero di scuole esposte al rumore in base al tipo di esposizione e al livello di rumore scelti.

Facoltativo.

4.5.6.

Metodo di calcolo e misurazione

Metodo di calcolo e misurazione usato per calcolare le mappe acustiche.

Obbligatorio.

4.5.7.

Metodo di calcolo dell’esposizione al rumore

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare l’esposizione al rumore sulla facciata più esposta come descritto nell’allegato II, punto 2.8, della direttiva 2002/49/CE.

Facoltativo.

4.5.8.

Link ai riferimenti

Link alle informazioni pubblicate online.

Facoltativo.

4.6.   Informazioni di riferimento per le unità territoriali per la statistica2

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

4.6.1.

Titolo (NUTS)

Titolo del set di dati di riferimento delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Obbligatorio se i dati relativi all’esposizione al rumore sono elaborati a livello di unità territoriali NUTS.

4.6.2.

Link (NUTS)

Link al set di dati di riferimento delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Facoltativo.

4.6.3.

Titolo (LAU)

Titolo del set di dati di riferimento delle unità amministrative locali (LAU, Local Administrative Units).

Obbligatorio se i dati relativi all’esposizione al rumore sono elaborati a livello di unità amministrative locali (LAU).

4.6.4.

Link (LAU)

Link al set di dati di riferimento delle unità amministrative locali (LAU).

Facoltativo.

Sezione 5

Programmi di contenimento del rumore

5.1.   Programmi di contenimento del rumore attuati in passato e misure antirumore in atto negli agglomerati

Nota: al punto 5.1 non occorre comunicare alcunché se in passato non esisteva alcun programma di contenimento del rumore.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

5.1.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a ciascun agglomerato.

Obbligatorio.

5.1.2.

Identificativo del programma di contenimento del rumore

Identificativo unico assegnato a ciascun programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.1.3.

Informazioni sul programma di contenimento del rumore

Descrizione del programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.1.4.

Spiegazione

Ulteriore spiegazione oltre alle informazioni contenute nella relazione sul programma di contenimento del rumore.

Facoltativo.

5.1.5.

Livello del programma di contenimento del rumore

Tipo di livello di aggregazione al quale è istituito il programma di contenimento del rumore, ad esempio a livello nazionale, a livello subnazionale o per l’intero agglomerato.

Obbligatorio.

5.1.6.

Informazioni sull’unità territoriale del programma di contenimento del rumore (NUTS o LAU)

5.1.6.1.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico (NUTS o LAU) corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Obbligatorio.

5.1.6.2.

Informazioni sul set di dati delle unità territoriali

Titolo e versione del set di dati delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 (NUTS o LAU).

Obbligatorio.

5.1.6.3.

Link ai riferimenti

Link al set di dati di Eurostat usato per comunicare i dati sul rumore.

Facoltativo.

5.2.   Programmi di contenimento del rumore attuati in passato e misure antirumore in atto negli aeroporti principali

Nota: al punto 5.2 non occorre comunicare alcunché se in passato non esisteva alcun programma di contenimento del rumore.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

5.2.1.

Codice ICAO

Codice internazionale unico dell’aeroporto definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Obbligatorio.

5.2.2.

Identificativo del programma di contenimento del rumore

Identificativo unico assegnato a ciascun programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.2.3.

Informazioni sul programma di contenimento del rumore

Descrizione del programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.2.4.

Spiegazione

Ulteriore spiegazione oltre alle informazioni contenute nella relazione sul programma di contenimento del rumore.

Facoltativo.

5.2.5.

Livello del programma di contenimento del rumore

Tipo di livello di aggregazione al quale è istituito il programma di contenimento del rumore, ad esempio a livello nazionale, a livello subnazionale o per tutti gli aeroporti del paese.

Obbligatorio.

5.2.6.

Informazioni sull’unità territoriale del programma di contenimento del rumore (NUTS o LAU)

5.2.6.1.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico (NUTS o LAU) corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Obbligatorio.

5.2.6.2.

Informazioni sul set di dati delle unità territoriali

Titolo e versione del set di dati delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 (NUTS o LAU).

Obbligatorio.

5.2.6.3.

Link ai riferimenti

Link al set di dati di Eurostat usato per comunicare i dati sul rumore.

Facoltativo.

5.3.   Programmi di contenimento del rumore attuati in passato e misure antirumore in atto negli assi ferroviari principali

Nota: al punto 5.3 non occorre comunicare alcunché se in passato non esisteva alcun programma di contenimento del rumore.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

5.3.1.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse ferroviario principale.

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di segmento dell’asse ferroviario principale.

Facoltativo in caso di comunicazione di informazioni a livello nazionale o a qualsiasi altro livello subnazionale.

5.3.2.

Identificativo del programma di contenimento del rumore

Identificativo unico assegnato a ciascun programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.3.3.

Informazioni sul programma di contenimento del rumore

Descrizione del programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.3.4.

Spiegazione

Ulteriore spiegazione oltre alle informazioni contenute nella relazione sul programma di contenimento del rumore.

Facoltativo.

5.3.5.

Livello del programma di contenimento del rumore

Tipo di livello di aggregazione al quale è istituito il programma di contenimento del rumore, ad esempio a livello nazionale, a livello subnazionale o per tutti gli assi ferroviari principali del paese.

Obbligatorio.

5.3.6.

Informazioni sull’unità territoriale del programma di contenimento del rumore (NUTS o LAU)

5.3.6.1.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico (NUTS o LAU) corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Obbligatorio.

5.3.6.2.

Informazioni sul set di dati delle unità territoriali

Titolo e versione del set di dati delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 (NUTS o LAU).

Obbligatorio.

5.3.6.3.

Link ai riferimenti

Link al set di dati di Eurostat usato per comunicare i dati sul rumore.

Facoltativo.

5.4.   Programmi di contenimento del rumore attuati in passato e misure antirumore in atto negli assi stradali principali

Nota: al punto 5.4 non occorre comunicare alcunché se in passato non esisteva alcun programma di contenimento del rumore.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

5.4.1.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a ciascun segmento dell’asse stradale principale.

Obbligatorio in caso di comunicazione di informazioni a livello di segmento dell’asse stradale principale.

Facoltativo in caso di comunicazione di informazioni a livello nazionale o a qualsiasi altro livello subnazionale.

5.4.2.

Identificativo del programma di contenimento del rumore

Identificativo unico assegnato a ciascun programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.4.3.

Informazioni sul programma di contenimento del rumore

Descrizione del programma di contenimento del rumore.

Obbligatorio.

5.4.4.

Spiegazione

Ulteriore spiegazione oltre alle informazioni contenute nella relazione sul programma di contenimento del rumore.

Facoltativo.

5.4.5.

Livello del programma di contenimento del rumore

Livello al quale è istituito il programma di contenimento del rumore, ad esempio a livello nazionale, a livello subnazionale o per tutti gli assi stradali principali del paese.

Obbligatorio.

5.4.6.

Informazioni sull’unità territoriale del programma di contenimento del rumore (NUTS o LAU)

5.4.6.1.

Codice dell’unità territoriale

Codice unico (NUTS o LAU) corrispondente alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Obbligatorio.

5.4.6.2.

Informazioni sul set di dati delle unità territoriali

Titolo e versione del set di dati delle unità territoriali per la statistica in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003 (NUTS o LAU).

Obbligatorio.

5.4.6.3.

Link ai riferimenti

Link al set di dati di Eurostat usato per comunicare i dati sul rumore.

Facoltativo.

Sezione 6

Piani d’azione contro l’inquinamento acustico

6.1.   Piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli agglomerati

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.1.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.2.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativi unici degli agglomerati interessati dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.3.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente cui è affidata l’elaborazione, la raccolta o l’approvazione dei piani d’azione.

Obbligatorio.

6.1.4.

Informazioni sul contesto giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.1.4.1.

Data di inizio del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data di adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.4.2.

Termine (di attuazione) del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data entro la quale si prevede che il piano d’azione contro l’inquinamento acustico sia attuato.

Facoltativo.

6.1.4.3.

Documento del piano d’azione

Descrizione del documento contenente il piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.4.4.

Descrizione supplementare

Ulteriori informazioni sul quadro giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.1.5.

Valori limite

Informazioni sui valori limite di rumore in vigore considerati per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore. Quest’obbligo informativo si assolve in uno dei due modi seguenti:

fornendo il link alla relazione sui limiti di rumore;

oppure

fornendo informazioni su altri valori limite di rumore usati come criterio per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio.

6.1.6.

Informazioni sulla consultazione pubblica relativa alla proposta di piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.1.6.1.

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.1.6.2.

Periodo della consultazione pubblica

Date di inizio e fine del periodo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.1.6.3.

Mezzi di consultazione pubblica

Mezzi usati per consultare il pubblico e raggiungere portatori di interessi diversi.

Obbligatorio.

6.1.6.4.

Tipo di portatori di interessi

Tipi di portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.1.6.5.

Numero di partecipanti

Numero di persone che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.1.6.6.

Osservazioni ricevute

Indicazione se sono pervenute o meno osservazioni durante il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.1.6.7.

Revisione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Spiegazione del modo in cui è stato rivisto il piano d’azione contro l’inquinamento acustico e in cui si è tenuto conto delle osservazioni dopo il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.1.7.

Tra i risultati della mappatura acustica figurano la sintesi delle informazioni ricavate dalle mappe acustiche strategiche nella zona coperta dai piani d’azione contro l’inquinamento acustico, ivi compreso il numero stimato di persone esposte al rumore e l’individuazione dei problemi e delle situazioni che devono essere migliorati

6.1.7.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a un agglomerato incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.1.7.2.

Sorgente di rumore

Sorgenti di rumore all’interno dell’agglomerato oggetto del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.7.3.

Esposizione a Lden 55

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 55 dB Lden nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.7.4.

Esposizione a Lnight 50

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 50 dB Lnight nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.7.5.

Esposizione ad altro descrittore

Numero di persone esposte a un descrittore acustico diverso da Lden e Lnight pertinente per il piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.1.7.6.

Situazione da migliorare

Descrizione dei problemi di rumore individuati e delle situazioni che devono essere migliorate.

Obbligatorio.

Descrizione facoltativa dei criteri utilizzati per stabilire le priorità in sede di stesura del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

6.1.8.

Le misure di riduzione consistono in qualsiasi misura gestionale o antirumore già in atto o in preparazione e includono la descrizione di eventuali interventi che le autorità competenti intendono intraprendere nei cinque anni successivi nella zona coperta dal piano d’azione

6.1.8.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a un agglomerato incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.1.8.2.

Sorgente di rumore

Sorgenti di rumore all’interno dell’agglomerato oggetto del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.8.3.

Misura in vigore

Misure di attenuazione del rumore già in vigore al momento dell’adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.8.4.

Dettagli delle misure pianificate

Descrizione delle misure di attenuazione del rumore che saranno attuate nel piano d’azione con i relativi benefici previsti.

Obbligatorio.

6.1.8.5.

Costi delle misure pianificate

Costo di attuazione delle misure previste.

Facoltativo.

6.1.8.6.

Misure incluse nei costi

Misure di attenuazione del rumore incluse nella valutazione dei costi.

Facoltativo.

6.1.9.

La riduzione delle persone esposte consiste nelle stime della riduzione delle persone esposte che le autorità competenti intendono conseguire nei cinque anni successivi, compresa la riduzione delle persone la cui salute risente degli effetti del rumore

6.1.9.1.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico assegnato a un agglomerato incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.1.9.2.

Sorgente di rumore

Sorgenti di rumore all’interno dell’agglomerato oggetto del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.9.3.

Numero di persone interessate dalla riduzione

Numero stimato di persone interessate dalla riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.1.9.5 a 6.1.9.7.

6.1.9.4.

Spiegazione della stima del numero di persone interessate dalla riduzione

Spiegazione testuale della metodologia usata per stimare il numero di persone interessate dalla riduzione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.1.9.5 a 6.1.9.7.

6.1.9.5.

Riduzione del fastidio forte

Riduzione stimata del numero di persone affette da fastidio forte zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.9.6.

Riduzione dei disturbi gravi del sonno

Riduzione stimata del numero di persone affette da disturbi gravi del sonno nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.9.7.

Riduzione della cardiopatia ischemica

Per gli assi stradali, riduzione stimata del numero di casi di cardiopatia ischemica nella zona coperta dal piano d’azione.

Per gli assi ferroviari e il traffico aereo, riduzione stimata del numero di persone esposte a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.9.8.

Riduzione di altri effetti sulla salute

Informazioni su qualsiasi altro effetto rilevante del rumore sulla salute, nella zona coperta dal piano d’azione, del quale tale piano fornisca una stima.

Facoltativo.

6.1.9.9.

Spiegazione dell’impatto sulla salute

Informazioni sui metodi di determinazione degli effetti nocivi.

Facoltativo.

6.1.9.10.

Costi/benefici stimati

Costi/benefici stimati delle misure descritte nel piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.10.

Strategia di lungo termine

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico è inclusa una strategia di lungo termine per attenuare l’inquinamento acustico e spiegazione della strategia.

Obbligatorio.

6.1.11.

Costo complessivo stimato

Costo complessivo stimato del piano d’azione.

Facoltativo.

6.1.12.

Zone silenziose

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico sono descritte zone silenziose.

Obbligatorio.

6.1.13.

Meccanismo di attuazione

Descrizione delle disposizioni previste per valutare l’attuazione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.1.14.

Valutazione dei risultati

Descrizione delle modalità con cui sono valutati i risultati del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.2.   Area interessata dai piani d’azione contro l’inquinamento acustico per gli agglomerati

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.2.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.2.2.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico dell’agglomerato).

Obbligatorio.

6.2.3.

Geometria

Estensione territoriale dell’area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per un agglomerato.

Obbligatorio.

6.2.4.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

6.3.   Piani d’azione contro l’inquinamento acustico per gli aeroporti principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.3.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.2.

Codice ICAO

Codici internazionali unici, definiti dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, degli aeroporti interessati dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.3.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente cui è affidata l’elaborazione, la raccolta o l’approvazione dei piani d’azione.

Obbligatorio.

6.3.4.

Informazioni sul contesto giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.3.4.1.

Data di inizio del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data di adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.4.2.

Termine (di attuazione) del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data entro la quale si prevede che il piano d’azione contro l’inquinamento acustico sia attuato.

Facoltativo.

6.3.4.3.

Documento del piano d’azione

Descrizione del documento contenente il piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.4.4.

Descrizione supplementare

Ulteriori informazioni sul quadro giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.3.5.

Valori limite

Informazioni sui valori limite di rumore in vigore considerati per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore. Quest’obbligo informativo si assolve in uno dei due modi seguenti:

fornendo il link alla relazione sui limiti di rumore;

oppure

fornendo informazioni su altri valori limite di rumore usati come criterio per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio.

6.3.6.

Informazioni sulla consultazione pubblica relativa alla proposta di piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.3.6.1.

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.3.6.2.

Periodo della consultazione pubblica

Date di inizio e fine del periodo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.3.6.3.

Mezzi di consultazione pubblica

Mezzi usati per consultare il pubblico e raggiungere portatori di interessi diversi.

Obbligatorio.

6.3.6.4.

Tipo di portatori di interessi

Tipi di portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.3.6.5.

Numero di partecipanti

Numero di persone che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.3.6.6.

Osservazioni ricevute

Indicazione se sono pervenute osservazioni durante il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.3.6.7.

Revisione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Spiegazione del modo in cui è stato rivisto il piano d’azione contro l’inquinamento acustico e in cui si è tenuto conto delle osservazioni dopo il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.3.7.

Tra i risultati della mappatura acustica figurano la sintesi delle informazioni ricavate dalle mappe acustiche strategiche nella zona coperta dai piani d’azione contro l’inquinamento acustico, ivi compreso il numero stimato di persone esposte al rumore e l’individuazione dei problemi e delle situazioni che devono essere migliorati

6.3.7.1.

Codice ICAO

Codice internazionale unico, definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, dell’aeroporto incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.3.7.2.

Esposizione a Lden 55

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 55 dB Lden nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.7.3.

Esposizione a Lnight 50

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 50 dB Lnight nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.7.4.

Esposizione ad altro descrittore

Numero di persone esposte a un descrittore acustico diverso da Lden e Lnight pertinente per il piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.3.7.5.

Situazione da migliorare

Descrizione dei problemi individuati e delle situazioni che devono essere migliorate.

Obbligatorio.

Descrizione facoltativa dei criteri utilizzati per stabilire le priorità in sede di stesura del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

6.3.8.

Le misure di riduzione consistono in qualsiasi misura gestionale o antirumore già in atto o in preparazione e includono la descrizione di eventuali interventi che le autorità competenti intendono intraprendere nei cinque anni successivi nella zona coperta dal piano d’azione

6.3.8.1.

Codice ICAO

Codice internazionale unico, definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, dell’aeroporto incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.3.8.2.

Misura in vigore

Misure di attenuazione del rumore già in vigore al momento dell’adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.8.3.

Dettagli delle misure pianificate

Descrizione delle misure di attenuazione del rumore che saranno attuate nel piano d’azione con i relativi benefici previsti.

Obbligatorio.

6.3.8.4.

Costi delle misure pianificate

Costo di attuazione delle misure previste.

Facoltativo.

6.3.8.5.

Misure incluse nei costi

Misure di attenuazione del rumore incluse nella valutazione dei costi.

Facoltativo.

6.3.9.

La riduzione delle persone esposte consiste nelle stime della riduzione delle persone esposte che le autorità competenti intendono conseguire nei cinque anni successivi, compresa la riduzione delle persone la cui salute risente degli effetti del rumore

6.3.9.1.

Codice ICAO

Codice internazionale unico, definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, dell’aeroporto incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.3.9.2.

Numero di persone interessate dalla riduzione

Numero stimato di persone interessate dalla riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.3.9.4 a 6.3.9.6.

6.3.9.3.

Spiegazione della stima del numero di persone interessate dalla riduzione

Spiegazione testuale della metodologia usata per stimare il numero di persone interessate dalla riduzione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.3.9.4 a 6.3.9.6.

6.3.9.4.

Riduzione del fastidio forte

Riduzione stimata del numero di persone affette da fastidio forte zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.9.5.

Riduzione dei disturbi gravi del sonno

Riduzione stimata del numero di persone affette da disturbi gravi del sonno nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.9.6.

Riduzione della cardiopatia ischemica

Riduzione stimata del numero di persone esposte a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.9.7.

Riduzione di altri effetti sulla salute

Informazioni su qualsiasi altro effetto rilevante del rumore sulla salute, nella zona coperta dal piano d’azione, del quale tale piano fornisca una stima.

Facoltativo.

6.3.9.8.

Spiegazione dell’impatto sulla salute

Informazioni sui metodi di determinazione degli effetti nocivi.

Facoltativo.

6.3.9.9.

Costi/benefici stimati

Costi/benefici stimati delle misure descritte nel piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.10.

Strategia di lungo termine

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico è inclusa una strategia di lungo termine per attenuare l’inquinamento acustico e spiegazione della strategia.

Obbligatorio.

6.3.11.

Costo complessivo stimato

Costo complessivo stimato del piano d’azione.

Facoltativo.

6.3.12.

Zone silenziose

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico sono descritte zone silenziose.

Obbligatorio.

6.3.13.

Meccanismo di attuazione

Descrizione delle disposizioni previste per valutare l’attuazione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.3.14.

Valutazione dei risultati

Descrizione delle modalità con cui sono valutati i risultati del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.4.   Area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli aeroporti principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.4.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.4.2.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli aeroporti principali).

Obbligatorio.

6.4.3.

Geometria

Estensione territoriale dell’area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per un aeroporto.

Obbligatorio.

6.4.4.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

6.5.   Piano d’azione contro l’inquinamento acustico gli assi ferroviari principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.5.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.2.

Assi ferroviari principali inclusi nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Indicazione, mediante identificativi degli assi ferroviari o unità territoriali per la statistica, degli assi ferroviari principali inclusi nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.3.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente cui è affidata l’elaborazione, la raccolta o l’approvazione dei piani d’azione.

Obbligatorio.

6.5.4.

Informazioni sul contesto giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.5.4.1.

Data di inizio del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data di adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.4.2.

Termine (di attuazione) del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data entro la quale si prevede che il piano d’azione contro l’inquinamento acustico sia attuato.

Facoltativo.

6.5.4.3.

Documento del piano d’azione

Descrizione del documento contenente il piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.4.4.

Descrizione supplementare

Ulteriori informazioni sul quadro giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.5.5.

Valori limite

Informazioni sui valori limite di rumore in vigore considerati per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore. Quest’obbligo informativo si assolve in uno dei due modi seguenti:

fornendo il link alla relazione sui limiti di rumore;

oppure

fornendo informazioni su altri valori limite di rumore usati come criterio per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio.

6.5.6.

Informazioni sulla consultazione pubblica relativa alla proposta di piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.5.6.1.

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.5.6.2.

Periodo della consultazione pubblica

Date di inizio e fine del periodo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.5.6.3.

Mezzi di consultazione pubblica

Mezzi usati per consultare il pubblico e raggiungere portatori di interessi diversi.

Obbligatorio.

6.5.6.4.

Tipo di portatori di interessi

Tipi di portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.5.6.5.

Numero di partecipanti

Numero di persone che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.5.6.6.

Osservazioni ricevute

Indicazione se sono pervenute osservazioni durante il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.5.6.7.

Revisione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Spiegazione del modo in cui è stato rivisto il piano d’azione contro l’inquinamento acustico e in cui si è tenuto conto delle osservazioni dopo il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.5.7.

Tra i risultati della mappatura acustica figurano la sintesi delle informazioni ricavate dalle mappe acustiche strategiche nella zona coperta dai piani d’azione contro l’inquinamento acustico, ivi compreso il numero stimato di persone esposte al rumore e l’individuazione dei problemi e delle situazioni che devono essere migliorati

6.5.7.1.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a un asse ferroviario incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.5.7.2.

Esposizione a Lden 55

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 55 dB Lden nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.7.3.

Esposizione a Lnight 50

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 50 dB Lnight nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.7.4.

Esposizione ad altro descrittore

Numero di persone esposte a un descrittore acustico diverso da Lden e Lnight pertinente per il piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.5.7.5.

Situazione da migliorare

Descrizione dei problemi individuati e delle situazioni che devono essere migliorate.

Obbligatorio.

Descrizione facoltativa dei criteri utilizzati per stabilire le priorità in sede di stesura del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

6.5.8.

Le misure di riduzione consistono in qualsiasi misura gestionale o antirumore già in atto o in preparazione e includono la descrizione di eventuali interventi che le autorità competenti intendono intraprendere nei cinque anni successivi nella zona coperta dal piano d’azione

6.5.8.1.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a un asse ferroviario incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.5.8.2.

Misura in vigore

Misure di attenuazione del rumore già in vigore al momento dell’adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.8.3.

Dettagli delle misure pianificate

Descrizione delle misure di attenuazione del rumore che saranno attuate nel piano d’azione con i relativi benefici previsti.

Obbligatorio.

6.5.8.4.

Costi delle misure pianificate

Costo di attuazione delle misure previste.

Facoltativo.

6.5.8.5.

Misure incluse nei costi

Misure di attenuazione del rumore incluse nella valutazione dei costi.

Facoltativo.

6.5.9.

La riduzione delle persone esposte consiste nelle stime della riduzione delle persone esposte che le autorità competenti intendono conseguire nei cinque anni successivi, compresa la riduzione delle persone la cui salute risente degli effetti del rumore

6.5.9.1.

Identificativo dell’asse ferroviario

Identificativo unico assegnato a un asse ferroviario incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.5.9.2.

Numero di persone interessate dalla riduzione

Numero stimato di persone interessate dalla riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.5.9.4 a 6.5.9.6.

6.5.9.3.

Spiegazione della stima del numero di persone interessate dalla riduzione

Spiegazione testuale della metodologia usata per stimare il numero di persone interessate dalla riduzione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.5.9.4 a 6.5.9.6.

6.5.9.4.

Riduzione del fastidio forte

Riduzione stimata del numero di persone affette da fastidio forte zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.9.5.

Riduzione dei disturbi gravi del sonno

Riduzione stimata del numero di persone affette da disturbi gravi del sonno nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.9.6.

Riduzione della cardiopatia ischemica

Riduzione stimata del numero di persone esposte a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.9.7.

Riduzione di altri effetti sulla salute

Informazioni su qualsiasi altro effetto rilevante del rumore sulla salute, nella zona coperta dal piano d’azione, del quale tale piano fornisca una stima.

Facoltativo.

6.5.9.8.

Spiegazione dell’impatto sulla salute

Informazioni sui metodi di determinazione degli effetti nocivi.

Facoltativo.

6.5.9.9.

Costi/benefici stimati

Costi/benefici stimati delle misure descritte nel piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.10.

Strategia di lungo termine

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico è inclusa una strategia di lungo termine per attenuare l’inquinamento acustico e spiegazione della strategia.

Obbligatorio.

6.5.11.

Costo complessivo stimato

Costo complessivo stimato del piano d’azione.

Facoltativo.

6.5.12.

Zone silenziose

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico sono descritte zone silenziose.

Obbligatorio.

6.5.13.

Meccanismo di attuazione

Descrizione delle disposizioni previste per valutare l’attuazione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.5.14.

Valutazione dei risultati

Descrizione delle modalità con cui sono valutati i risultati del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.6.   Area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi ferroviari principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.6.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.6.2.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi ferroviari principali).

Obbligatorio.

6.6.3.

Geometria

Estensione territoriale dell’area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi ferroviari principali.

Obbligatorio.

6.6.4.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

6.7.   Piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi stradali principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.7.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.2.

Assi stradali principali inclusi nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Indicazione, mediante identificativi degli assi stradali o unità territoriali per la statistica, degli assi stradali principali inclusi nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.3.

Identificativo dell’autorità competente

Identificativo unico dell’autorità competente cui è affidata l’elaborazione, la raccolta o l’approvazione dei piani d’azione.

Obbligatorio.

6.7.4.

Informazioni sul contesto giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.7.4.1.

Data di inizio del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data di adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.4.2.

Termine (di attuazione) del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Data entro la quale si prevede che il piano d’azione contro l’inquinamento acustico sia attuato.

Facoltativo.

6.7.4.3.

Documento del piano d’azione

Descrizione del documento contenente il piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.4.4.

Descrizione supplementare

Ulteriori informazioni sul quadro giuridico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.7.5.

Valori limite

Informazioni sui valori limite di rumore in vigore considerati per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore. Quest’obbligo informativo si assolve in uno dei due modi seguenti:

fornendo il link alla relazione sui limiti di rumore;

oppure

fornendo informazioni su altri valori limite di rumore usati come criterio per valutare e attuare le azioni di gestione e riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio.

6.7.6.

Informazioni sulla consultazione pubblica relativa alla proposta di piano d’azione contro l’inquinamento acustico

6.7.6.1.

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica

Sintesi della documentazione della consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.7.6.2.

Periodo della consultazione pubblica

Date di inizio e fine del periodo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.7.6.3.

Mezzi di consultazione pubblica

Mezzi usati per consultare il pubblico e raggiungere portatori di interessi diversi.

Obbligatorio.

6.7.6.4.

Tipo di portatori di interessi

Tipi di portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.7.6.5.

Numero di partecipanti

Numero di persone che hanno partecipato alla consultazione pubblica.

Facoltativo.

6.7.6.6.

Osservazioni ricevute

Indicazione se sono pervenute osservazioni durante il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.7.6.7.

Revisione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Spiegazione del modo in cui è stato rivisto il piano d’azione contro l’inquinamento acustico e in cui si è tenuto conto delle osservazioni dopo il processo di consultazione pubblica.

Obbligatorio.

6.7.7.

Tra i risultati della mappatura acustica figurano la sintesi delle informazioni ricavate dalle mappe acustiche strategiche nella zona coperta dai piani d’azione contro l’inquinamento acustico, ivi compreso il numero stimato di persone esposte al rumore e l’individuazione dei problemi e delle situazioni che devono essere migliorati

6.7.7.1.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a un asse stradale incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.7.7.2.

Esposizione a Lden 55

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 55 dB Lden nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.7.3.

Esposizione a Lnight 50

Numero di persone esposte a un livello di rumore pari o superiore a 50 dB Lnight nella zona coperta dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.7.4.

Esposizione ad altro descrittore

Numero di persone esposte a un descrittore acustico diverso da Lden e Lnight pertinente per il piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.7.7.5.

Situazione da migliorare

Descrizione dei problemi individuati e delle situazioni che devono essere migliorate.

Obbligatorio.

Descrizione facoltativa dei criteri utilizzati per stabilire le priorità in sede di stesura del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

6.7.8.

Le misure di riduzione consistono in qualsiasi misura gestionale o antirumore già in atto o in preparazione e includono la descrizione di eventuali interventi che le autorità competenti intendono intraprendere nei cinque anni successivi nella zona coperta dal piano d’azione

6.7.8.1.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a un asse stradale incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.7.8.2.

Misura in vigore

Misure di attenuazione del rumore già in vigore al momento dell’adozione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.8.3.

Dettagli delle misure pianificate

Descrizione delle misure di attenuazione del rumore che saranno attuate nel piano d’azione con i relativi benefici previsti.

Obbligatorio.

6.7.8.4.

Costi delle misure pianificate

Costo di attuazione delle misure previste.

Facoltativo.

6.7.8.5.

Misure incluse nei costi

Misure di attenuazione del rumore incluse nella valutazione dei costi.

Facoltativo.

6.7.9.

La riduzione delle persone esposte consiste nelle stime della riduzione delle persone esposte che le autorità competenti intendono conseguire nei cinque anni successivi, compresa la riduzione delle persone la cui salute risente degli effetti del rumore

6.7.9.1.

Identificativo dell’asse stradale

Identificativo unico assegnato a un asse stradale incluso nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Facoltativo.

6.7.9.2.

Numero di persone interessate dalla riduzione

Numero stimato di persone interessate dalla riduzione del rumore nella zona coperta dal piano d’azione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.7.9.4 a 6.7.9.6.

6.7.9.3.

Spiegazione della stima del numero di persone interessate dalla riduzione

Spiegazione testuale della metodologia usata per stimare il numero di persone interessate dalla riduzione.

Obbligatorio se non si comunicano informazioni per nessuno dei punti da 6.7.9.4 a 6.7.9.6.

6.7.9.4.

Riduzione del fastidio forte

Riduzione stimata del numero di persone affette da fastidio forte zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.9.5.

Riduzione dei disturbi gravi del sonno

Riduzione stimata del numero di persone affette da disturbi gravi del sonno nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.9.6.

Riduzione della cardiopatia ischemica

Riduzione stimata del numero di casi di cardiopatia ischemica nella zona coperta dal piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.9.7.

Riduzione di altri effetti sulla salute

Informazioni su qualsiasi altro effetto rilevante del rumore sulla salute, nella zona coperta dal piano d’azione, del quale tale piano fornisca una stima.

Facoltativo.

6.7.9.8.

Spiegazione dell’impatto sulla salute

Informazioni sui metodi di determinazione degli effetti nocivi.

Facoltativo.

6.7.9.9.

Costi/benefici stimati

Costi/benefici stimati delle misure descritte nel piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.10.

Strategia di lungo termine

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico è inclusa una strategia di lungo termine per attenuare l’inquinamento acustico e spiegazione della strategia.

Obbligatorio.

6.7.11.

Costo complessivo stimato

Costo complessivo stimato del piano d’azione.

Facoltativo.

6.7.12.

Zone silenziose

Indicazione se nel piano d’azione contro l’inquinamento acustico sono descritte zone silenziose.

Obbligatorio.

6.7.13.

Meccanismo di attuazione

Descrizione delle disposizioni previste per valutare l’attuazione del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.7.14.

Valutazione dei risultati

Descrizione delle modalità con cui sono valutati i risultati del piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.8.   Area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi stradali principali

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

6.8.1.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico assegnato a ciascun piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

Obbligatorio.

6.8.2.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi stradali principali).

Obbligatorio.

6.8.3.

Geometria

Estensione territoriale dell’area interessata dal piano d’azione contro l’inquinamento acustico per gli assi stradali principali.

Obbligatorio.

6.8.4.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.

Sezione 7

Zone silenziose delimitate negli agglomerati o in aperta campagna

7.1.   Zone silenziose degli agglomerati o in aperta campagna

Nota: al punto 7.1. non occorre comunicare alcunché se non sono state delimitate zone silenziose.

Dati da comunicare

Contenuto

Carattere obbligatorio o facoltativo della comunicazione

7.1.1.

Identificativo della zona silenziosa

Identificativo unico assegnato a ciascuna zona silenziosa.

Obbligatorio.

7.1.2.

Nome della zona silenziosa

Nome della zona silenziosa.

Facoltativo.

7.1.3.

Tipo di zona silenziosa

Descrizione delle caratteristiche della zona silenziosa, ad esempio riserva naturale, area giochi, spazio verde.

Obbligatorio.

7.1.4.

Documentazione relativa alla zona silenziosa

Eventuale documentazione riguardante la delimitazione della zona silenziosa descritta.

Facoltativo.

7.1.5.

Identificativo dell’agglomerato

Identificativo unico dell’agglomerato nel quale è stata delimitata la zona silenziosa descritta.

Obbligatorio se la zona silenziosa si trova in un agglomerato.

7.1.6.

Protezione dalle sorgenti di rumore

Precisazione delle sorgenti di rumore dalle quali è protetta la zona silenziosa.

Facoltativo.

7.1.7.

Protezione da altre sorgenti di rumore

Altre sorgenti di rumore dalle quali è protetta la zona silenziosa.

Facoltativo.

7.1.8.

Misure di protezione

Misure volte a proteggere dal rumore la zona silenziosa designata.

Obbligatorio.

7.1.9.

Identificativo del piano d’azione contro l’inquinamento acustico

Identificativo unico del piano d’azione contro l’inquinamento acustico che prevede la protezione o la conservazione di una zona silenziosa.

Obbligatorio se la zona silenziosa è inclusa in un piano d’azione contro l’inquinamento acustico.

7.1.10.

InspireId

Identificativo esterno di oggetto dell’oggetto territoriale (zona silenziosa).

Obbligatorio.

7.1.11.

Geometria

Estensione territoriale della zona silenziosa.

Obbligatorio.

7.1.12.

Informazioni supplementari prescritte dal regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione

Attributi supplementari quali tipo di zona, tipo di zona specializzata, comparto ambientale, base giuridica, periodo di designazione, autorità competente, informazioni sul ciclo di vita.

Obbligatorio.


(1)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell’8.12.2010, pag. 11).

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).