ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 238

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
6 luglio 2021


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1097 della Commissione, del 1o luglio 2021, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Garbanzo de Fuentesaúco (IGP)]

4

 

*

Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) 2021/1099 della Commissione, del 5 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2021/1101 del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 74a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità

79

 

*

Decisione (UE) 2021/1102 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell’Unione per quanto riguarda l’introduzione, la valutazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell’Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio

81

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1103 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

84

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

89

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

94

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

99

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1107 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

104

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

109

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1096 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/787 ha riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all’etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti.

(2)

In particolare l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 estende le disposizioni in materia di etichettatura delle miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica.

(3)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I di detto regolamento o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. Ciò implica che la categoria di bevande spiritose cui appartiene una bevanda assemblata contemplata da tale disposizione non può essere utilizzata come denominazione legale di tale bevanda. L’unica eccezione prevista da detto articolo riguarda gli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o gli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica. Per tali bevande assemblate, ciò implica che è possibile utilizzare la rispettiva categoria di bevande spiritose come denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura.

(4)

Tuttavia, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, punti 11 e 12, del regolamento (UE) 2019/787 le bevande assemblate sono il risultato della combinazione di due o più bevande spiritose della stessa categoria che sono distinguibili solo per lievi differenze di composizione. Pertanto le bevande spiritose così ottenute appartengono necessariamente alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio. L’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definita nell’allegato I del medesimo regolamento devono utilizzare la denominazione di tale categoria come denominazione legale. Conformemente a tale requisito, tutte le bevande assemblate, e non solo quelle esentate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento, devono essere autorizzate a utilizzare come denominazione legale la denominazione della categoria cui appartengono.

(5)

Pertanto, al fine di correggere l’incoerenza tra gli obblighi di etichettatura per le bevande assemblate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e garantire la certezza del diritto per i produttori di bevande spiritose e la legittima informazione ai consumatori, è opportuno chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili alle bevande assemblate, comprese quelle ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna indicazione geografica. È altresì necessario modificare l’articolo 3, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 7, del suddetto regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

(7)

Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

a)

un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o

b)

una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I;»

(2)

all’articolo 10, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.

Fatti salvi gli articoli 11 e 12 e l’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” o altri termini simili.»;

(3)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In caso di miscela, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa.

Nel caso di cui al primo comma, l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera e). Sia l’elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.

Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«3bis.

In caso di bevanda assemblata, la bevanda spiritosa reca la denominazione legale prevista nella pertinente categoria di bevande spiritose di cui all’allegato I.

In caso di bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica, si applicano le seguenti condizioni:

a)

la designazione, la presentazione o l’etichettatura della bevanda assemblata può recare le denominazioni legali figuranti all’allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state assemblate, purché tali denominazioni figurino:

i)

esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella bevanda assemblata, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e

ii)

almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata;

b)

l’elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 6, lettera d);

c)

la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell’elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1097 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2021

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Garbanzo de Fuentesaúco»(IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Garbanzo de Fuentesaúco», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Garbanzo de Fuentesaúco» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1485/2007 della Commissione, del 14 dicembre 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Bísaro Transmontano o Carne de Porco Transmontano (DOP), Szegedi szalámi o Szegedi téliszalámi (DOP), Pecorino di Filiano (DOP), Cereza del Jerte (DOP), Garbanzo de Fuentesaúco (IGP), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (IGP), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (IGP), Skalický trdelník (IGP)] (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 13).

(3)  GU C 82 dell’11.3.2021, pag. 14.


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/5


REGOLAMENTO (UE) 2021/1098 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2021

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza cyflumetofen gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per le sostanze 24-epibrassinolide e estratto di bulbo di Allium cepa L. non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tali sostanze non sono state iscritte nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

(2)

Nel contesto di una procedura di autorizzazione per l’utilizzo su agrumi, albicocche, pesche, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva cyflumetofen, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per le bacche di sambuco. Per quanto riguarda il flurossipir, è stata presentata una domanda simile per erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, timo, basilico e fiori commestibili. Per quanto riguarda il 5-nitroguaiacolato di sodio, l’o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, è stata presentata una domanda simile per olive da tavola e da olio.

(4)

In conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6)

Per quanto riguarda tutte le domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(7)

Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva 24-epibrassinolide, era stata inserita nel fascicolo sintetico anche una domanda riguardante gli LMR in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario, raccomandando che la sostanza 24-epibrassinolide fosse inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (4).

(8)

L’estratto di bulbo di Allium cepa L. è stato approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione (5). Le condizioni d’uso della sostanza non dovrebbero determinare la presenza, in prodotti alimentari o mangimi, di residui tali da comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire la sostanza estratto di bulbo di Allium cepa L. nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflumetofen in various crops», EFSA Journal 2021;19(2):6373.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in elderberries», EFSA Journal 2020;18(7):6175.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers», EFSA Journal 2020;18(10):6273.

«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds) in table olives and olives for oil production», EFSA Journal 2020;18(11):6313.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 24-epibrassinolide», EFSA Journal 2020;18(6):6132.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che approva la sostanza di base estratto di bulbo di Allium cepa L. in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 12).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze fludioxonil, flurossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari;

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Fludioxonil (R) (F)

Flurossipir (somma di flurossipir, i suoi sali, i suoi esteri e i suoi coniugati, espressa come flurossipir) (R) (A)

5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio (somma di 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, espressa come 5-nitroguaiacolato di sodio)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

Agrumi

10

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0120010

Mandorle dolci

0,01  (*1)

 

 

0120020

Noci del Brasile

0,01  (*1)

 

 

0120030

Noci di anacardi

0,01  (*1)

 

 

0120040

Castagne e marroni

0,01  (*1)

 

 

0120050

Noci di cocco

0,01  (*1)

 

 

0120060

Nocciole

0,01  (*1)

 

 

0120070

Noci del Queensland

0,01  (*1)

 

 

0120080

Noci di pecàn

0,01  (*1)

 

 

0120090

Pinoli

0,01  (*1)

 

 

0120100

Pistacchi

0,2

 

 

0120110

Noci comuni

0,01  (*1)

 

 

0120990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0130000

Pomacee

5

 

0,03  (*1)

0130010

Mele

 

0,05  (*1)(+)

 

0130020

Pere

 

0,01  (*1)

 

0130030

Cotogne

 

0,01  (*1)

 

0130040

Nespole

 

0,01  (*1)

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0,01  (*1)

 

0130990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0140000

Drupacee

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0140010

Albicocche

5

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

5

 

 

0140030

Pesche

10

 

 

0140040

Prugne

5

 

 

0140990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0151000

a)

Uve

 

 

 

0151010

Uve da tavola

5

 

 

0151020

Uve da vino

4

 

 

0152000

b)

Fragole

4

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

5

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0154010

Mirtilli

2

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

2

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

3

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

2

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,01  (*1)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01  (*1)

 

 

0154070

Azzeruoli

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bacche di sambuco

4

 

 

0154990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01  (*1)

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01  (*1)

 

 

0161010

Datteri

 

 

0,03  (*1)

0161020

Fichi

 

 

0,03  (*1)

0161030

Olive da tavola

 

 

0,12

0161040

Kumquat

 

 

0,03  (*1)

0161050

Carambole

 

 

0,03  (*1)

0161060

Cachi

 

 

0,03  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0,03  (*1)

0161990

Altri (2)

 

 

0,03  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0,03  (*1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

15

 

 

0162020

Litci

0,01  (*1)

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,01  (*1)

 

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

0,01  (*1)

 

 

0162050

Melastelle/cainette

0,01  (*1)

 

 

0162060

Cachi di Virginia

0,01  (*1)

 

 

0162990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0,03  (*1)

0163010

Avocado

1,5

 

 

0163020

Banane

0,01  (*1)

 

 

0163030

Manghi

2

 

 

0163040

Papaie

0,01  (*1)

 

 

0163050

Melograni

3

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01  (*1)

 

 

0163070

Guaiave/guave

0,5

 

 

0163080

Ananas

7

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

0,01  (*1)

 

 

0163100

Durian

0,01  (*1)

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01  (*1)

 

 

0163990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0211000

a)

Patate

5

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

0,01  (*1)

 

 

0212020

Patate dolci

10

 

 

0212030

Ignami

10

 

 

0212040

Maranta/arrow root

0,01  (*1)

 

 

0212990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

1

 

 

0213020

Carote

1

 

 

0213030

Sedano rapa

0,2

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

1

 

 

0213050

Topinambur

0,01  (*1)

 

 

0213060

Pastinaca

1

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

1

 

 

0213080

Ravanelli

0,3

 

 

0213090

Salsefrica

1

 

 

0213100

Rutabaga

0,01  (*1)

 

 

0213110

Rape

0,01  (*1)

 

 

0213990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

 

0,03  (*1)

0220010

Aglio

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220020

Cipolle

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220030

Scalogni

0,5

0,05  (*1)(+)

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

5

0,01  (*1)

 

0220990

Altri (2)

0,5

0,01  (*1)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

 

0231010

Pomodori

3

 

 

0231020

Peperoni

1

 

 

0231030

Melanzane

0,4

 

 

0231040

Gombi

0,01  (*1)

 

 

0231990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,4

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,3

 

 

0233010

Meloni

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

0,7

 

 

0241020

Cavolfiori

0,01  (*1)

 

 

0241990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,01  (*1)

 

 

0242020

Cavoli cappucci

2

 

 

0242990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

10

 

 

0243020

Cavoli ricci

0,01  (*1)

 

 

0243990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01  (*1)

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

20

 

 

0251020

Lattughe

40

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

20

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

20

 

 

0251050

Barbarea

20

 

 

0251060

Rucola

20

 

 

0251070

Senape juncea

20

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

20

 

 

0251990

Altri (2)

20

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0252010

Spinaci

30

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

20

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

20

 

 

0252990

Altri (2)

20

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

10

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

20

 

0,06  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0,02  (*1)

 

0256020

Erba cipollina

 

0,5

 

0256030

Foglie di sedano

 

0,3

 

0256040

Prezzemolo

 

0,3

 

0256050

Salvia

 

0,02  (*1)

 

0256060

Rosmarino

 

0,02  (*1)

 

0256070

Timo

 

2(+)

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0,3

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0,02  (*1)

 

0256100

Dragoncello

 

0,02  (*1)

 

0256990

Altri (2)

 

0,02  (*1)

 

0260000

Legumi

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

1

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,4

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

1

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

0,3

 

 

0260050

Lenticchie

0,05

 

 

0260990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

0,03  (*1)

0270010

Asparagi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270020

Cardi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270030

Sedani

1,5

0,01  (*1)

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

1,5

0,01  (*1)

 

0270050

Carciofi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270060

Porri

0,01  (*1)

0,3 (+)

 

0270070

Rabarbaro

0,7

0,01  (*1)

 

0270080

Germogli di bambù

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270090

Cuori di palma

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0270990

Altri (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0300010

Fagioli

0,5

 

 

0300020

Lenticchie

0,4

 

 

0300030

Piselli

0,4

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

0,4

 

 

0300990

Altri (2)

0,4

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0,01  (*1)

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0,03  (*1)

0401010

Semi di lino

0,3

 

 

0401020

Semi di arachide

0,01  (*1)

 

 

0401030

Semi di papavero

0,01  (*1)

 

 

0401040

Semi di sesamo

0,3

 

 

0401050

Semi di girasole

0,01  (*1)

 

 

0401060

Semi di colza

0,3

 

 

0401070

Semi di soia

0,2

 

 

0401080

Semi di senape

0,3

 

 

0401090

Semi di cotone

0,01  (*1)

 

 

0401100

Semi di zucca

0,01  (*1)

 

 

0401110

Semi di cartamo

0,01  (*1)

 

 

0401120

Semi di borragine

0,3

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

0,3

 

 

0401140

Semi di canapa

0,3

 

 

0401150

Semi di ricino

0,01  (*1)

 

 

0401990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (*1)

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0,12

0402020

Semi di palma

 

 

0,03  (*1)

0402030

Frutti di palma

 

 

0,03  (*1)

0402040

Capoc

 

 

0,03  (*1)

0402990

Altri (2)

 

 

0,03  (*1)

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0500010

Orzo

 

0,1 (+)

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,01  (*1)

 

0500030

Mais/granturco

 

0,05  (*1)(+)

 

0500040

Miglio

 

0,01  (*1)

 

0500050

Avena

 

0,1 (+)

 

0500060

Riso

 

0,01  (*1)

 

0500070

Segale

 

0,1 (+)

 

0500080

Sorgo

 

0,05  (*1)(+)

 

0500090

Frumento

 

0,1 (+)

 

0500990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

 

0,15  (*1)

0610000

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0620000

Chicchi di caffè

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

0631000

a)

Fiori

0,05  (*1)

2(+)

 

0631010

Camomilla

 

(+)

 

0631020

Ibisco/rosella

 

(+)

 

0631030

Rosa

 

(+)

 

0631040

Gelsomino

 

(+)

 

0631050

Tiglio

 

(+)

 

0631990

Altri (2)

 

(+)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

0,05  (*1)

 

0633010

Valeriana

1

 

 

0633020

Ginseng

4

 

 

0633990

Altri (2)

1

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0640000

Semi di cacao

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,3  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

0840030

Curcuma

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

1

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

 

0,03  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0,01  (*1)

 

0900020

Canne da zucchero

 

0,05  (*1)(+)

 

0900030

Radici di cicoria

 

0,01  (*1)

 

0900990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

0,03  (*1)

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1011020

Grasso

0,02

0,04 (+)

 

1011030

Fegato

0,1

0,04 (+)

 

1011040

Rene

0,1

0,06 (+)

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,06 (+)

 

1011990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1012020

Grasso

0,02

0,06 (+)

 

1012030

Fegato

0,1

0,07 (+)

 

1012040

Rene

0,1

0,3 (+)

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,3 (+)

 

1012990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1013020

Grasso

0,02

0,06 (+)

 

1013030

Fegato

0,1

0,07 (+)

 

1013040

Rene

0,1

0,3 (+)

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,3 (+)

 

1013990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1014020

Grasso

0,02

0,06 (+)

 

1014030

Fegato

0,1

0,07 (+)

 

1014040

Rene

0,1

0,3 (+)

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,3 (+)

 

1014990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)(+)

 

1015000

e)

Equidi

 

 

 

1015010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)

 

1015020

Grasso

0,02

0,06

 

1015030

Fegato

0,1

0,07

 

1015040

Rene

0,1

0,3

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,3

 

1015990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)

 

1016000

f)

Pollame

 

0,01  (*1)

 

1016010

Muscolo

0,01  (*1)

 

 

1016020

Grasso

0,01  (*1)

 

 

1016030

Fegato

0,1

 

 

1016040

Rene

0,1

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

 

 

1016990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

0,02

0,01  (*1)

 

1017020

Grasso

0,02

0,06

 

1017030

Fegato

0,1

0,07

 

1017040

Rene

0,1

0,3

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

0,3

 

1017990

Altri (2)

0,02

0,01  (*1)

 

1020000

Latte

0,04

0,06 (+)

0,03  (*1)

1020010

Bovini

 

(+)

 

1020020

Ovini

 

(+)

 

1020030

Caprini

 

(+)

 

1020040

Equini

 

(+)

 

1020990

Altri (2)

 

(+)

 

1030000

Uova di volatili

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,15  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

Fludioxonil (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Fludioxonil - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil

(F) Liposolubile

Flurossipir (somma di flurossipir, i suoi sali, i suoi esteri e i suoi coniugati, espressa come flurossipir) (R) (A)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Flurossipir — codice 1000000 eccetto 1040000: Flurossipir (somma di flurossipir e suoi sali, espressa come flurossipir)

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per i coniugati del flurossipir non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 1o luglio 2016 oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della mancanza dello stesso.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metodo di analisi impiegato nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0500010 Orzo

0500030 Mais/granturco

0500050 Avena

0500070 Segale

0500080 Sorgo

0500090 Frumento

0900020 Canne da zucchero

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo e al metodo di analisi impiegato nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0270060 Porri

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo, al PHI e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220010 Aglio

0220030 Scalogni

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, al metabolismo, alla stabilità all'immagazzinamento e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0220020 Cipolle

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento, al PHI e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metodo di analisi impiegato nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1o luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0256070 Timo

0631000 (a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri (2)»

2)

nell’allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza cyflumetofen è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari;

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (2)

Cyflumetofen

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,5

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri (2)

 

0130000

Pomacee

0,4

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,3

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

0,3

0140040

Prugne

 

0140990

Altri (2)

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,6

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

0,6

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

0,4

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri (2)

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

0,4

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d’India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri (2)

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell’albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri (2)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri (2)

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri (2)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri (2)

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

0,4

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

0,4

0231040

Gombi

 

0231990

Altri (2)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,4

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri (2)

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri (2)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri (2)

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri (2)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri (2)

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri (2)

 

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri (2)

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri (2)

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri (2)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

 

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri (2)

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

30

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

 

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

 

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

 

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

 

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

 

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

 

0850000

Spezie da boccioli

 

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

 

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri (2)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,01  (*2)

1011020

Grasso

0,01  (*2)

1011030

Fegato

0,02

1011040

Rene

0,02

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1011990

Altri (2)

0,01  (*2)

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,01  (*2)

1012020

Grasso

0,01  (*2)

1012030

Fegato

0,02

1012040

Rene

0,02

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1012990

Altri (2)

0,01  (*2)

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,01  (*2)

1013020

Grasso

0,01  (*2)

1013030

Fegato

0,02

1013040

Rene

0,02

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1013990

Altri (2)

0,01  (*2)

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,01  (*2)

1014020

Grasso

0,01  (*2)

1014030

Fegato

0,02

1014040

Rene

0,02

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1014990

Altri (2)

0,01  (*2)

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,01  (*2)

1015020

Grasso

0,01  (*2)

1015030

Fegato

0,02

1015040

Rene

0,02

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1015990

Altri (2)

0,01  (*2)

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Grasso

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri (2)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d’allevamento

 

1017010

Muscolo

0,01  (*2)

1017020

Grasso

0,01  (*2)

1017030

Fegato

0,02

1017040

Rene

0,02

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,02

1017990

Altri (2)

0,01  (*2)

1020000

Latte

0,01  (*2)

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

 

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell’apicoltura (7)

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D’ACQUA MARINA E D’ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

3)

nell’allegato IV, sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico: «24-epibrassinolide» e «Estratto di bulbo di Allium cepa L.».


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR fare riferimento all'allegato I.»


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/29


REGOLAMENTO (UE) 2021/1099 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza 4-[(tetraidro-2H-piran-2-il)ossi]fenolo (denominazione comune: Desossiarbutina/Deoxyarbutin; denominazione INCI: Tetrahydropyranyloxy Phenol), attualmente non disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009, comporta il rilascio di 1,4-diidrossibenzene (Idrochinone) (denominazione INCI: Hydroquinone). L’idrochinone è incluso tra le sostanze vietate nei prodotti cosmetici, alla voce 1339 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009, con l’eccezione di cui alla voce 14 dell’allegato III del medesimo regolamento.

(2)

L’uso della desossiarbutina nei prodotti cosmetici è stato oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). Nel suo parere adottato il 25 giugno 2015 (2), il CSSC ha concluso che, date le preoccupazioni per la sicurezza scaturite in relazione al ciclo di vita dei prodotti contenenti desossiarbutina, l’uso di tale sostanza in concentrazioni fino al 3 % nelle creme per il viso non può essere considerato sicuro (3).

(3)

In base a tale parere l’uso della desossiarbutina nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato e la sostanza dovrebbe essere aggiunta all’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(4)

La sostanza 1,3-diidrossi-2-propanone (Diidrossiacetone) (denominazione INCI: Dihydroxyacetone) è un ingrediente cosmetico con funzioni di condizionante cutaneo e abbronzante. Il diidrossiacetone non è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1223/2009.

(5)

Nel suo parere adottato il 3-4 marzo 2020 (4), il CSSC ha concluso che il diidrossiacetone è sicuro se utilizzato come ingrediente per la colorazione dei capelli nelle applicazioni da non sciacquare (non di ossidazione) fino a una concentrazione massima del 6,25 %. In tale parere il CSSC ha inoltre concluso che anche l’uso del diidrossiacetone come ingrediente per la colorazione dei capelli nelle applicazioni da non sciacquare (non di ossidazione) fino a una concentrazione massima del 6,25 % combinato con l’uso di lozioni autoabbronzanti e creme per il viso contenenti diidrossiacetone in una concentrazione massima del 10 % è da ritenersi sicuro.

(6)

Sulla base di tali conclusioni è necessario aggiungere all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 una nuova voce che consenta un uso limitato del diidrossiacetone, solo nelle tinture non di ossidazione per capelli e nei prodotti autoabbronzanti, a una concentrazione massima rispettivamente del 6,25 e del 10 %.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(8)

È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli affinché il settore possa adeguarsi alle nuove prescrizioni sull’uso del diidrossiacetone nei prodotti cosmetici e smaltire gradualmente i prodotti cosmetici non conformi a tali prescrizioni immessi e messi a disposizione sul mercato.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on deoxyarbutin - Tetrahydropyranyloxy Phenol, 25 giugno 2015, SCCS/1554/15.

(3)  Cfr. la sezione 4 del parere.

(4)  CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Dihydroxyacetone - DHA, 3-4 marzo 2020, SCCS/1612/19.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

nell’allegato II è aggiunta la seguente voce:

Numero

d’ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

«1657

4-[(tetraidro-2H-piran-2-il)ossi]fenolo (Desossiarbutina/Deoxyarbutin; Tetrahydropyranyloxy Phenol)

53936-56-4».

 

2)

nell’allegato III è aggiunta la seguente voce:

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

d

h

«321

1,3-diidrossi-2-propanone

Dihydroxyacetone

96-26-4

202-494-5

a)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli  (*1)

b)

Prodotti autoabbronzanti  (*1)

a)

6,25 %

b)

10 %

 

 


(*1)  A decorrere dal 26 gennaio 2022 non sono immessi sul mercato dell’Unione i coloranti per capelli e i prodotti autoabbronzanti contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. A decorrere dal 22 aprile 2022 non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione i coloranti per capelli e i prodotti autoabbronzanti contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.».


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1100 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 maggio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati («HRFS» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Turchia («il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base (2).

(2)

Il 12 giugno 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Turchia (3).

1.2.   Registrazione

(3)

Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione (4) («il regolamento relativo alla registrazione») e a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.3.   Misure provvisorie

(4)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 17 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Come esposto ai considerando 215 e 216 del regolamento provvisorio, le osservazioni presentate dalle parti non hanno comportato modifiche dei margini in quanto non sono state ritenute dovute a errore materiale.

(5)

Il 7 gennaio 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione (5) («il regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(6)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali il dazio antidumping provvisorio è stato istituito («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, un consorzio che rappresenta gli interessi di alcuni utilizzatori, un utilizzatore che ha importato prodotti lunghi in acciaio, i produttori esportatori inclusi nel campione, un importatore collegato a uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, l’associazione turca degli esportatori di acciaio («la ÇİB») e il governo della Turchia («il governo della Turchia») hanno presentato comunicazioni scritte esprimendo il proprio parere in merito alle risultanze provvisorie. Due produttori esportatori hanno chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo dei rispettivi margini di pregiudizio.

(7)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della Turchia.

(8)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(9)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(10)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i tre produttori esportatori inclusi nel campione. Inoltre un produttore esportatore incluso nel campione ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore in relazione all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

(11)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha riscontrato un errore materiale nel calcolo del margine di dumping definitivo di uno dei produttori esportatori. Pertanto è stata trasmessa un’ulteriore divulgazione finale al produttore esportatore in questione, il quale ha presentato altre osservazioni sulla divulgazione aggiuntiva delle informazioni ricevuta.

(12)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

1.5.   Campionamento

(13)

In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 7 a 18 del regolamento provvisorio.

1.6.   Esame individuale

(14)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 19 del regolamento provvisorio.

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(15)

In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell’inchiesta («PI») e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 27 del regolamento provvisorio.

1.8.   Modifica dell’ambito di applicazione geografico e questioni procedurali

(16)

Con decorrenza dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») non fa più parte dell’Unione europea. Ne consegue che il presente regolamento si fonda su dati riguardanti l’Unione europea senza il Regno Unito («UE-27»). La Commissione ha pertanto chiesto al denunciante e ai produttori dell’Unione inclusi nel campione di trasmettere alcune parti delle rispettive risposte al questionario iniziale limitando i dati all’UE-27. Il denunciante e i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno trasmesso i dati richiesti. Poiché la differenza tra alcuni indicatori macroeconomici pubblicati nel regolamento provvisorio e i dati macroeconomici riguardanti l’UE-27 è dovuta all’esclusione dei dati di un unico produttore del Regno Unito, i dati di alcune tabelle del presente regolamento sono forniti sotto forma di intervalli di valori al fine di non divulgare informazioni riservate riguardanti tale parte interessata.

(17)

Quanto al dumping, per il calcolo dei margini di dumping definitivi sono state utilizzate soltanto le vendite all’esportazione nell’UE-27 dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(18)

Infine, per quanto concerne la valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha chiesto se il recesso del Regno Unito abbia influito sulle risposte al questionario fornite da utilizzatori e importatori, vale a dire Marcegaglia Carbon Steel SpA, San Polo Lamiere e i soggetti rappresentati dal gruppo Network Steel. San Polo Lamiere non ha risposto alla domanda della Commissione. Le altre parti hanno indicato che il recesso del Regno Unito non ha influito sulle informazioni già fornite.

(19)

Il 12 gennaio 2021, mediante una nota al fascicolo (6), la Commissione ha informato le società e le associazioni del Regno Unito che non sarebbero più state considerate parti interessate nei procedimenti di difesa commerciale. Soltanto l’International Steel Trade Association, un’associazione avente sede nel Regno Unito che rappresenta gli interessi di importatori e utilizzatori, che era registrata come parte interessata, ha risposto alla nota trasmettendo la richiesta motivata di continuare a essere considerata parte interessata nel presente procedimento. Poiché tale associazione dispone di un importante centro in Germania, che rappresenta le imprese dell’UE-27 attive nel settore, la Commissione ha acconsentito alla sua richiesta.

(20)

Il governo della Turchia ha ritenuto che il recesso del Regno Unito abbia reso infondate e illegittime le misure provvisorie istituite il 7 gennaio 2021, dato che erano basate su dati dell’UE-28. Il 29 gennaio 2021 il governo della Turchia ha chiesto alla Commissione di porre fine alle misure provvisorie e di effettuare un’analisi basata su dati che non tenessero conto del Regno Unito. La Commissione ha ritenuto infondata la richiesta del governo della Turchia, in quanto le misure provvisorie trovavano la propria giustificazione nelle risultanze comunicate preventivamente alle parti interessate nel 2020, quando l’Unione contava ancora 28 Stati membri.

(21)

Inoltre il governo della Turchia e due produttori esportatori inclusi nel campione hanno argomentato che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio («l’accordo Turchia-CECA») (7), le misure provvisorie non dovrebbero rimanere in vigore per più di tre mesi. Tuttavia la Commissione è del parere che le disposizioni dell’articolo 11 dell’accordo Turchia-CECA siano pertinenti solo se l’articolo è espressamente invocato dalla parte lesa. Poiché nell’ambito dell’inchiesta la Commissione non ha invocato le disposizioni dell’articolo 10 o dell’articolo 11 dell’accordo Turchia-CECA, essa non era tenuta a istituire misure provvisorie con una durata inferiore a sei mesi, come previsto nel regolamento di base.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(22)

Nella fase provvisoria un produttore di carrelli elevatori e componenti per carrelli elevatori e macchine edili ha richiesto l’esclusione dei prodotti in acciaio a barre lunghe laminati a caldo dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva constatato in via provvisoria che i prodotti in acciaio a barre lunghe laminati a caldo non rientravano nell’ambito della presente inchiesta perché una barra laminata a caldo di lunghezza da 6 a 12 metri è un prodotto di acciaio lungo e non un prodotto piatto.

(23)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni la parte ha ribadito la propria richiesta, osservando che i prodotti in questione rientravano ancora nella definizione del prodotto ed erano dunque oggetto di misure. La parte ha pertanto richiesto l’esclusione dei «prodotti di lunghezza superiore a 6 000 mm» al fine di escludere i medesimi prodotti, vale a dire determinati prodotti a barre lunghe laminati a caldo classificati al codice NC 7226 91 91, uno dei codici NC oggetto di misure. La Commissione ha ritenuto inapplicabile l’esclusione proposta dalla parte, in quanto interesserebbe altresì determinati HRFS cui sono destinate le misure. Al riguardo il denunciante ha osservato che i rotoli di HRFS e persino taluni prodotti HRFS tagliati su misura possono avere una lunghezza di 10 000 mm, la quale non è dunque una caratteristica esclusiva dei prodotti elencati nella richiesta di esclusione. Egli ha tuttavia concordato sul fatto che i prodotti in acciaio a barre lunghe laminati a caldo in questione non erano destinati a rientrare nell’ambito dell’inchiesta.

(24)

La Commissione ha rilevato che i prodotti di cui alla richiesta del produttore di carrelli elevatori presentano caratteristiche di base diverse dagli HRFS non in ragione della loro lunghezza, bensì in relazione al loro spessore e alla loro larghezza, che li rendono prodotti diversi con un uso differente. Pertanto è stata concessa un’esclusione ai «prodotti a) la cui larghezza è pari o inferiore a 350 mm e b) il cui spessore è pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza del prodotto».

(25)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Erdemir Romania S.R.L. ha richiesto l’esclusione dei prodotti al silicio laminati a caldo detti «magnetici» a grani non orientati e classificati al codice NC 7225 19 10 in quanto essa acquista detti i prodotti solo dalla propria società madre Erdemir in Turchia, a causa delle presunte pratiche dei produttori dell’Unione (vale a dire prezzi elevati e fornitura limitata) e della presunta assenza di concorrenza con i produttori dell’Unione. Erdemir Romania S.R.L. ha argomentato che la mancata esclusione dei prodotti in questione avrebbe avuto un’incidenza negativa sulla società stessa e sull’intera economia rumena.

(26)

La richiesta di esclusione di cui sopra riguarda la fornitura di HRFS quali fattori produttivi per un produttore rumeno di prodotti di acciaio detti «magnetici» dalla relativa società madre Erdemir in Turchia. La Commissione ha rilevato che tali fattori produttivi non sono distinti da altri tipi di HRFS che sono oggetto di misure, bensì ne condividono le caratteristiche di base a livello fisico, tecnico e chimico, gli usi finali e l’intercambiabilità. La Commissione ha dunque respinto la richiesta di esclusione dei prodotti al silicio laminati a caldo detti «magnetici» a grani non orientati e classificati al codice NC 7225 19 10. Inoltre vari produttori dell’Unione fabbricano prodotti al silicio laminati a caldo detti «magnetici» a grani non orientati che sono in concorrenza diretta con i prodotti importati. Quanto all’incidenza sulla parte richiedente, alla luce del livello del dazio antidumping applicabile alla società madre la Commissione non è stata in grado di comprendere il motivo per cui la mancata esclusione avrebbe avuto ripercussioni «catastrofiche», come affermato dalla parte stessa.

2.2.   Conclusioni

(27)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 28 a 33 del regolamento provvisorio, come riviste al considerando 24 del presente regolamento.

3.   DUMPING

(28)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte, da parte dei tre produttori esportatori inclusi nel campione e del denunciante, in merito alle risultanze provvisorie e definitive relative al dumping.

3.1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(29)

L’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base alle informazioni fornite da due produttori esportatori collegati, in relazione alle spese di trasporto comunicate per le vendite sul mercato interno, è stata illustrata in dettaglio ai considerando 26 e da 56 a 59 del regolamento provvisorio.

(30)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni i due produttori esportatori collegati hanno contestato l’applicazione provvisoria dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle proprie spese di trasporto interno e hanno argomentato che, nel caso di specie, le condizioni necessarie per l’applicazione dell’articolo in questione non erano soddisfatte. Hanno inoltre sostenuto che, qualora fosse giunta a una conclusione diversa, la Commissione avrebbe potuto rettificare soltanto le spese di trasporto interno relative agli itinerari di consegna per cui le informazioni delle società erano considerate inesatte.

(31)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori e ha avallato l’applicazione provvisoria dell’articolo 18 del regolamento di base decisa dalla Commissione in relazione alle spese di trasporto sostenute dai produttori esportatori in questione.

(32)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori in questione hanno ribadito le loro argomentazioni. In primo luogo hanno affermato che non era più necessario procedere all’individuazione delle spese sostenute per il trasporto degli HRFS da un produttore a un’altra società del gruppo, in quanto la Commissione aveva deciso di calcolare separatamente i margini di dumping per entrambi i produttori esportatori del gruppo. In secondo luogo hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le informazioni fornite nella risposta alla lettera a norma dell’articolo 18 e adeguare soltanto le spese di trasporto relative agli itinerari di consegna che comportavano l’uso di un magazzino/porto di una società collegata appartenente al gruppo come punto di distribuzione o di vendita intermedio. A tale riguardo la società ha inoltre chiesto l’intervento del consigliere-auditore, presso il quale si è svolta un’audizione il 6 maggio 2021.

(33)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e ha concluso che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle spese di trasporto interno sostenute dai produttori esportatori era giustificata. In primo luogo, sebbene per le due società siano stati effettuati calcoli individuali a seguito delle osservazioni da loro presentate in merito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, le società hanno di fatto continuato a essere parti collegate e le spese di trasporto erano dunque ancora pertinenti. In secondo luogo, i documenti trasmessi dalle società a sostegno della loro argomentazione non contenevano alcuna nuova informazione né presentavano alcuna suddivisione chiara e completa di tutti gli itinerari di consegna utilizzati per le vendite interne del prodotto oggetto dell’inchiesta che avrebbe permesso alla Commissione di individuare chiaramente, e dunque sottoporre a controllo incrociato, tutte le operazioni in cui un magazzino/porto di una società collegata era utilizzato come punto di distribuzione o di vendita intermedio. Le informazioni contenute nel fascicolo non hanno permesso di concludere con sufficiente certezza che non esistevano altri itinerari di consegna dai quali si sarebbero dovuti escludere anche talune spese di trasporto interno.

(34)

La Commissione, sulla base delle raccomandazioni del consigliere-auditore, ha rivalutato la proporzionalità dell’adeguamento delle spese di trasporto interno dei produttori esportatori. La Commissione ha osservato che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base ha riguardato soltanto un numero limitato di operazioni di vendita sul mercato interno (circa il 10 % per un produttore esportatore e circa il 20 % per l’altro produttore esportatore facente parte del gruppo) e ha rettificato unicamente le operazioni di vendita con consegna al cliente. Pertanto la maggior parte delle operazioni di vendita sul mercato interno è rimasta invariata. Inoltre, sebbene abbia applicato i dati disponibili, la Commissione non ha respinto in toto l’adeguamento delle spese di trasporto. Ha invece utilizzato i dati effettivi trasmessi dalle società per stimare le spese di trasporto relative agli itinerari in cui non è chiaro se sia coinvolto un punto intermedio collegato. Di conseguenza, alla luce dei dati e dell’obbligo in capo ai produttori esportatori di corroborare gli adeguamenti richiesti, la Commissione ha ritenuto proporzionato e non infondato l’approccio adottato relativamente alla determinazione dell’adeguamento delle spese di trasporto per le operazioni di vendita sul mercato interno.

(35)

L’argomentazione è stata pertanto respinta e la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio.

3.2.   Valore normale

(36)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 38 a 49 del regolamento provvisorio.

(37)

Un produttore esportatore ha argomentato che, nel determinare il suo costo di produzione, la Commissione avrebbe dovuto riconciliare il costo ricalcolato di un fattore produttivo acquistato con i suoi documenti contabili.

(38)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e l’ha ritenuta fondata. La metodologia applicata dalla Commissione nella fase provvisoria per riassegnare il costo del fattore produttivo acquistato, in modo da tenere conto della differenza di costo derivante dalle diverse caratteristiche tecniche, ha determinato un aumento del costo totale di tale fattore produttivo che non corrispondeva a quanto indicato nei documenti contabili di detto produttore esportatore. Pertanto l’argomentazione è stata accolta e, nel calcolo definitivo, la Commissione ha rivisto di conseguenza il costo del fattore produttivo acquistato.

(39)

Un produttore esportatore ha argomentato che, nel determinare il suo costo di produzione, la Commissione avrebbe dovuto accettare la compensazione dell’energia elettrica da esso indicata. Tale produttore esportatore ha affermato che, nelle sue conclusioni provvisorie, la Commissione aveva frainteso il ruolo svolto dalla società nel mercato turco dell’energia elettrica e il funzionamento globale del sistema YEKDEM, un meccanismo di sostegno per l’energia rinnovabile attivo in Turchia. Il produttore esportatore ha spiegato che l’operatore di mercato (EPIAS) vende ai partecipanti al mercato l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili a un dato prezzo. Tuttavia se il prezzo di mercato al quale EPIAS ha acquistato tale energia elettrica risulta successivamente inferiore, la differenza viene rimborsata agli acquirenti dell’energia elettrica. Pertanto la società ha argomentato che una compensazione dell’energia elettrica è necessaria per riflettere il costo netto dell’energia elettrica da essa sostenuto tenendo conto del rimborso.

(40)

La Commissione ha esaminato le nuove spiegazioni fornite e ha concluso che l’argomentazione era fondata. L’argomentazione è stata dunque accolta e la compensazione dell’energia elettrica è stata inclusa nel costo di produzione ai fini del calcolo definitivo del dumping relativo alla società.

(41)

Un produttore esportatore ha argomentato che, ai fini del calcolo del costo di produzione degli HRFS, la Commissione avrebbe dovuto considerare soltanto il costo degli HRFS venduti sul mercato interno, che era stato indicato separatamente da quello degli HRFS esportati nell’Unione, anziché determinare un unico costo di produzione degli HRFS unendo i due insiemi di dati trasmessi in relazione ai costi. La società ha argomentato che un simile approccio non teneva conto del fatto che il mix di prodotti all’interno di un tipo di prodotto definito nel numero di controllo del prodotto («NCP») può variare in funzione del mercato di destinazione.

(42)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione del produttore esportatore affermando che, se due o più prodotti rientrano nello stesso NCP, il costo di produzione di entrambi dovrebbe essere lo stesso, anche se il produttore li considera diversi nel suo sistema contabile interno. Essi dovrebbero pertanto essere indicati all’interno della medesima tabella relativa ai costi di produzione.

(43)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore ha ribadito l’argomentazione secondo cui nel calcolo del valore normale si sarebbe dovuto tenere conto soltanto del costo di produzione dei prodotti venduti sul mercato interno, che era stato indicato separatamente da quello dei prodotti venduti nell’Unione.

(44)

La Commissione ha ritenuto che il produttore esportatore non abbia saputo dimostrare alcuna differenza di fatto, in termini di costi di produzione per mercato di destinazione, che giustificherebbe un calcolo dei costi separato. Le presunte differenze a livello di costi sono imputabili al fatto che la società ha indicato i costi di produzione sulla base della propria codificazione interna anziché degli NCP. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di differenze di fatto nel processo di fabbricazione, non vi sia alcun motivo per distinguere tra il costo di produzione dei prodotti venduti sul mercato interno e di quelli esportati. Poiché il produttore esportatore non ha fornito alcun elemento di prova attestante differenze tra il processo di fabbricazione dei prodotti venduti all’esportazione e di quelli destinati al mercato interno nell’ambito del medesimo NCP, la Commissione ha concluso che non poteva accettare due insiemi di dati relativi ai costi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

I tre produttori esportatori hanno presentato osservazioni in merito al calcolo delle rispettive SGAV interne, in particolare per quanto concerne l’esclusione o la riassegnazione provvisoria di alcune voci finanziarie, quali i proventi finanziari, i profitti e le perdite sui cambi nonché le perdite e i ricavi straordinari, ai fini del calcolo delle SGAV.

(46)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori affermando che gli importi esclusi non erano correlati alla produzione o alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta, bensì erano frutto di altre attività svolte dalle società, quali depositi bancari e operazioni di rivalutazione.

(47)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i tre produttori esportatori hanno ribadito le loro argomentazioni relative al calcolo delle SGAV.

(48)

Due produttori esportatori collegati hanno contestato il fatto che la Commissione abbia riclassificato da costi delle merci vendute a SGAV o al costo di produzione talune spese (ad esempio le spese relative alla capacità inutilizzata e la fornitura di materiali inattivi) ma non altre dichiarate come costi delle merci vendute. Le società hanno inoltre argomentato che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto della realizzazione di utili/perdite su cambi nonché degli utili e delle perdite derivanti da differenze di valutazione. Infine, le società hanno argomentato che per l’operatore commerciale collegato facente parte del gruppo non si sarebbe dovuto procedere alla parziale riclassificazione delle SGAV relative ai trasporti come SGAV generali, in quanto tale operatore non aveva sostenuto alcuna spesa di trasporto interno. Quest’ultima argomentazione è stata ribadita in seguito all’ulteriore divulgazione finale. In particolare, i produttori esportatori hanno affermato che il problema non poteva riguardare l’operatore commerciale, che è l’ultimo componente della catena di trasporto.

(49)

Quanto alla riclassificazione delle spese contabilizzate a titolo di costi delle merci vendute, la società aveva dichiarato talune spese senza inserirle né tra i costi di produzione né tra le SGAV. La Commissione ha dunque appurato che la mancata riclassificazione di dette spese in una delle due categorie ne avrebbe comportato l’ingiusta esclusione dalla determinazione del valore normale. Parallelamente, per le spese che non sono state riclassificate la Commissione ha ritenuto che queste non fossero correlate alla fabbricazione e/o alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta (ad esempio operazioni in derivati) o che non vi fosse un legame chiaro tra la fabbricazione e/o la vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta (ad esempio differenze nel prezzo delle materie prime).

(50)

Per quanto concerne gli utili e le perdite su cambi la Commissione ha ritenuto che le plusvalenze/minusvalenze da valutazione fossero frutto di operazioni conclusive e che, di conseguenza, non fossero correlate alla fabbricazione e/o alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre le società hanno spiegato che, dato che la loro moneta veicolare era il dollaro USA, gli utili e le perdite su cambi derivavano da operazioni effettuate in euro o lire turche. Poiché le vendite sul mercato interno sono state effettuate in dollari USA, la Commissione ha ritenuto che la realizzazione di utili/perdite su cambi non potesse essere attribuita alle vendite sul mercato interno e che avrebbe dovuto pertanto essere presa in considerazione all’atto di determinare le SGAV usate nella verifica delle normali operazioni commerciali.

(51)

Infine, quanto alla riclassificazione delle spese di trasporto interno cui sono state applicate, come esposto ai considerando da 29 a 35, le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, per quanto concerne l’operatore commerciale collegato la Commissione ha ritenuto che il problema sussistesse al livello del gruppo di società, comprese le operazioni dell’operatore in questione. In relazione all’operatore commerciale collegato, la Commissione ha osservato che la società aveva sede in quattro località diverse. Pertanto non si poteva escludere che i prodotti fossero stati trasportati in una delle altre località prima di essere spediti o ritirati dal cliente.

(52)

Pertanto la Commissione ha confermato l’approccio adottato nella fase provvisoria e ha respinto le argomentazioni presentate dai due produttori esportatori collegati.

(53)

Un produttore esportatore ha espresso disaccordo con la decisione della Commissione di respingere gli utili e le perdite su cambi nonché i proventi straordinari e finanziari che la società aveva dichiarato nelle sue SGAV. Inoltre ha argomentato che la Commissione aveva rimosso dalle SGAV i proventi finanziari ma non gli oneri finanziari.

(54)

Le pratiche contabili della società in questione le impediscono di dichiarare separatamente le realizzazioni di utili/perdite su cambi direttamente collegate alla fabbricazione e/o alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione non era pertanto in grado di determinare l’importo effettivamente dichiarato degli utili e delle perdite su cambi da considerare nel calcolo delle SGAV.

(55)

Per quanto concerne i proventi straordinari la Commissione ha osservato che, nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni, la società aveva argomentato che tali proventi straordinari derivavano da vendite e operazioni di fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia la società non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. Inoltre la Commissione ha chiarito di aver respinto soltanto l’unica voce inserita tra i proventi straordinari, la cui natura non ha potuto essere stabilita sulla base delle informazioni fornite dalla società.

(56)

Infine, la Commissione ha esaminato con attenzione anche quanto inserito tra i proventi finanziari e gli oneri finanziari. La Commissione ha respinto l’argomentazione della società relativa ai proventi finanziari in quanto non afferente alle operazioni quotidiane di produzione e vendita della società, bensì a operazioni finanziarie non correlate alla fabbricazione e/o alla vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per converso, sulla base delle informazioni presentate dalla società la Commissione ha ritenuto che gli oneri finanziari sostenuti dalla società riguardassero le operazioni di fabbricazione e vendita degli HRFS.

(57)

Pertanto la Commissione ha confermato l’approccio adottato nella fase provvisoria e ha respinto le argomentazioni presentate dal produttore esportatore.

(58)

Un produttore esportatore ha argomentato che la Commissione non avrebbe dovuto ignorare le informazioni fornite nella fase provvisoria, dato che non vi è alcuna deroga temporale che le permetta di agire in tal senso, a condizione che le informazioni siano presentate entro i termini stabiliti per l’inchiesta e la parte interessata che le presenta collabori con la Commissione.

(59)

Nella fase provvisoria il produttore esportatore in questione ha contestato le rettifiche provvisorie effettuate dalla Commissione alle sue SGAV, che erano state sottoposte a controllo incrociato, e ha presentato ulteriori dati particolari al riguardo. La Commissione aveva riassegnato talune SGAV inizialmente attribuite dalla società ad altri prodotti, compresi i fattori produttivi impiegati nella fabbricazione degli HRFS che la società produce da sé. La Commissione ha esaminato con attenzione le informazioni supplementari fornite e ha concluso che esse non dimostravano l’infondatezza o l’inadeguatezza del metodo utilizzato dalla Commissione per riassegnare le SGAV, soprattutto alla luce del fatto che il produttore non le aveva divulgate e assegnate adeguatamente in sede di controllo incrociato a distanza e che aveva convenuto, nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni, che le SGAV relative ai fattori produttivi impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta potevano essere assegnate al prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(60)

Un gruppo di produttori esportatori ha contestato la decisione provvisoria di unire i dati relativi a costi e vendite delle due entità produttrici facenti parte del gruppo per calcolare il margine di dumping del gruppo. Detto gruppo ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto anzitutto calcolare i margini di dumping individuali dei due produttori collegati in base ai rispettivi valori normali e prezzi all’esportazione e, successivamente, su tale base, calcolare un’unica media ponderata del margine di dumping per l’intero gruppo.

(61)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione del produttore esportatore affermando che, data la natura delle attività economiche del gruppo, la decisione della Commissione di considerare le società come un’unica entità era corretta.

(62)

La Commissione ha concluso che, poiché ognuno dei due produttori esportatori del gruppo aveva fornito i dati relativi ai propri costi e alle proprie vendite in modo da consentire di distinguere e seguire l’andamento dei costi e delle vendite dei prodotti fabbricati singolarmente da ciascuno di essi, sarebbe stato possibile e più preciso calcolare due margini di dumping separati per poi unirli all’interno di un’unica media ponderata del margine di dumping per l’intero gruppo. L’argomentazione del gruppo è stata pertanto accolta e il relativo margine di dumping è stato calcolato di conseguenza.

(63)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe ingiustamente incluso, in via provvisoria, alcune spese relative alla capacità inutilizzata nei suoi costi di produzione e ha argomentato che tali spese riguardavano soltanto prodotti in esame diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta.

(64)

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal produttore esportatore e ha ritenuto l’argomentazione fondata. Di fatto, l’inclusione provvisoria di dette spese relative alla capacità inutilizzata nei costi del prodotto oggetto dell’inchiesta era frutto di un malinteso riguardo alla categoria di prodotti cui tali spese si riferivano. Pertanto l’argomentazione è stata accolta e le pertinenti spese relative alla capacità inutilizzata sono state rimosse dai costi di produzione del produttore esportatore.

(65)

Un produttore esportatore ha ribadito la richiesta di considerare gli effettivi costi di produzione delle bramme (fattore produttivo degli HRFS) così come sostenuti dal suo fornitore collegato, piuttosto che i prezzi di acquisto da questo praticati. Inoltre la società ha sottolineato che tale approccio era adeguato dato che, nella fase provvisoria, la Commissione aveva unito i dati forniti dai due produttori collegati e calcolato un unico margine di dumping.

(66)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante si è opposto alla richiesta del produttore esportatore affermando che il costo delle bramme dovrebbe essere indicato così come sostenuto dal produttore esportatore. Poiché le bramme non sono state trasferite a livello di costo bensì a un livello superiore, considerare il costo delle bramme del fornitore collegato comporterebbe distorsioni.

(67)

La Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi utilizzati per il calcolo del valore normale esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta così come registrati nei documenti contabili della società. Nei documenti contabili del produttore esportatore che ha presentato la richiesta i costi delle bramme erano registrati al livello dei prezzi di acquisto pagati al fornitore collegato. I prezzi di vendita delle bramme praticati al produttore esportatore erano comparabili ai prezzi di vendita praticati a parti indipendenti e, di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre la Commissione ha considerato i due produttori come entità separate e ha calcolato due dumping diversi, rendendo così irrilevante l’argomentazione supplementare relativa al calcolo unico nella fase provvisoria. Pertanto la Commissione ha confermato le risultanze di cui alla fase provvisoria.

(68)

Un produttore esportatore ha argomentato che la Commissione avrebbe ingiustamente adeguato, in via provvisoria, il costo dei pellet di minerali di ferro al momento di determinare il costo di produzione degli HRFS. All’origine di tale adeguamento vi era il fatto che il costo di detti pellet era basato sui prezzi di acquisto di parti collegate e non rifletteva dunque l’effettivo prezzo di mercato. Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che, qualora fosse necessario un adeguamento, soltanto una parte dei costi supplementari da esso derivanti poteva essere assegnata alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto i pellet di minerali di ferro sono utilizzati anche nella fabbricazione di altri prodotti.

(69)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione del produttore esportatore e ha avallato l’adeguamento del costo dei pellet di minerali di ferro effettuato dalla Commissione, in quanto i prezzi di acquisto pagati alle entità collegate non corrispondevano a quelli praticati in normali condizioni di mercato.

(70)

La Commissione ha confermato la propria conclusione provvisoria secondo cui, a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, l’adeguamento del costo dei pellet di minerali di ferro praticato al produttore esportatore era necessario poiché detti pellet venivano acquistati quasi esclusivamente da parti collegate a prezzi che non corrispondevano a quelli praticati in normali condizioni di mercato. Tali prezzi sono pertanto stati sostituiti con i prezzi di acquisto di parti indipendenti indicati dalla società. L’argomentazione secondo cui soltanto una parte dei costi supplementari derivanti dall’adeguamento doveva essere assegnata alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta non ha trovato riscontro nella risposta della società al questionario e l’accuratezza di tali informazioni non ha potuto essere sottoposta a controllo incrociato in una fase così avanzata dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore ha ribadito l’argomentazione secondo cui il prezzo dell’acquisto di pellet di minerali di ferro da parti collegate era quello praticato in normali condizioni di mercato e ha contestato il modo in cui la Commissione ha calcolato tale adeguamento, vale a dire assegnando i costi al prodotto oggetto dell’inchiesta, sostenendo nel contempo che i pellet di minerali di ferro sono impiegati altresì nella fabbricazione di altri prodotti. Riguardo a quest’ultimo punto, la società ha contestato anche la conclusione della Commissione secondo cui le informazioni fornite per l’assegnazione delle spese erano nuove e non potevano essere sottoposte a controllo incrociato.

(72)

La Commissione ha riesaminato con attenzione le argomentazioni e le informazioni presentate della società nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che il fornitore collegato di pellet di minerali di ferro ha di fatto venduto la materia prima in questione al produttore esportatore a un prezzo maggiorato. Tuttavia il livello della maggiorazione era di gran lunga inferiore a quello indicato dal produttore esportatore e a quello applicato alle vendite tra società facenti parte del gruppo, coerentemente con la politica di quest’ultimo in materia di prezzi di trasferimento, e dunque non sembrava riflettere la maggiorazione di un’operazione condotta in normali condizioni di mercato. Inoltre la società non ha presentato alcun ulteriore elemento di prova in grado di dimostrare che il livello di detta maggiorazione riflettesse quello ragionevolmente applicato da una società commerciale indipendente. Quanto alla quota di pellet di minerali di ferro acquistati, impiegati nella fabbricazione degli HRFS, la Commissione ha osservato che la società ha dichiarato l’acquisto dei minerali di ferro separatamente, in più moduli. Tuttavia il costo dei minerali di ferro impiegati nella fabbricazione degli HRFS è stato registrato dalla società senza alcuna ulteriore scomposizione e, di conseguenza, non è stato possibile confermare in maggior dettaglio il consumo di pellet di minerali di ferro nella fabbricazione degli HRFS. Inoltre i dati riportati nella relazione sulla capacità presentata dal produttore esportatore in allegato alla risposta al questionario iniziale lasciavano intendere che tutti i pellet di minerali di ferro acquistati siano stati pienamente impiegati nella fabbricazione dei quantitativi di HRFS indicati dalla società. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione in via definitiva.

(73)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha argomentato che la Commissione non dovrebbe sommare ulteriori SGAV alle vendite effettuate da detta società sul mercato interno attraverso un produttore collegato facente parte del gruppo per riflettere il coinvolgimento di un operatore commerciale collegato. In particolare, detto produttore esportatore ha affermato che, coerentemente con la politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento, la società collegata coinvolta in tali vendite sul mercato interno ha emesso, per le vendite effettuate e le spese generali sostenute, fatture comprensive di maggiorazione. Pertanto, secondo il produttore esportatore, i costi sostenuti dall’operatore commerciale collegato erano già riflessi nelle SGAV. A tal fine il produttore esportatore ha fatto riferimento a un costo per servizi infra-gruppo addebitato dalla società collegata.

(74)

In primo luogo la Commissione ha osservato che, per tenere conto delle SGAV di un operatore commerciale coinvolto nelle vendite sul mercato interno, essa ha adottato un approccio prudente evitando di utilizzare le SGAV effettive del produttore esportatore collegato, bensì usando quelle di un’altra società collegata facente parte del gruppo che ha agito come puro operatore commerciale per talune operazioni di vendita sul mercato interno. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che le SGAV del produttore esportatore collegato fossero sproporzionatamente elevate, considerando invece ragionevoli quelle indicate dall’operatore commerciale collegato per le funzioni svolte dal produttore collegato in relazione alle vendite sul mercato interno. Inoltre la Commissione ha appurato che il produttore esportatore collegato aveva di fatto addebitato al produttore esportatore in questione la prestazione di servizi infra-gruppo. La Commissione, basandosi sulle informazioni fornite dalle società, non è stata in grado di concludere se i servizi fatturati al produttore esportatore riguardavano di fatto i costi sostenuti per la rivendita del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato interno, in quanto tutte le operazioni contabilizzate e/o le fatture emesse riportavano soltanto la dicitura «servizi infra-gruppo». Inoltre le spese registrate a titolo di servizi infra-gruppo nei documenti contabili del produttore esportatore e attribuite al prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentavano una parte trascurabile delle vendite nette. Alla luce dell’incertezza che grava sulla natura dei servizi infra-gruppo registrati nei documenti contabili del produttore esportatore in questione e dell’approccio prudente adottato dalla Commissione fin dall’inizio, la Commissione ha respinto l’argomentazione.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(75)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.4.   Confronto

(76)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 52 a 68 del regolamento provvisorio.

(77)

Un produttore esportatore ha ribadito la propria argomentazione secondo cui egli costituisce un’entità economica unica con il suo operatore commerciale collegato in Turchia, che durante il PI ha venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione; pertanto ha contestato gli adeguamenti provvisori del suo prezzo all’esportazione effettuati a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La società ha fatto riferimento a precedenti cause giudiziarie, in particolare per quanto concerne la presenza di alcune esportazioni dirette limitate del produttore, argomentando che dette esportazioni erano insufficienti per respingere la tesi dell’entità economica unica. La società ha inoltre affermato che la presenza di vendite dirette sul mercato interno effettuate dal produttore era irrilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un’entità economica unica sul fronte delle esportazioni e che il fatto secondo cui il produttore controllava l’operatore commerciale collegato era un aspetto essenziale da tenere in considerazione nella valutazione dell’argomentazione.

(78)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione del produttore esportatore secondo cui l’esistenza di vendite dirette da parte dell’entità produttrice dimostrava che l’operatore commerciale fungeva da rivenditore collegato, avallando gli adeguamenti del prezzo all’esportazione effettuati dalla Commissione.

(79)

La Commissione ha esaminato le osservazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in particolare il contratto quadro tra il produttore e il suo operatore commerciale collegato. Essa ha rilevato che detto contratto quadro prevedeva il pagamento di una commissione sui prodotti venduti, sottolineando che le mansioni solitamente associate a un ufficio vendite erano mantenute dal produttore, mentre i compiti dell’operatore commerciale collegato corrispondevano a quelli di un agente incaricato di prestare un servizio inerente alle esportazioni del produttore. Quanto precede era altresì coerente con il livello relativamente superiore delle spese di vendita sostenute dal produttore esportatore. Non sono state fornite ulteriori informazioni in merito al rapporto contrattuale tra il produttore e l’operatore commerciale collegato. La Commissione ha dunque concluso che il contratto quadro conteneva disposizioni incompatibili con l’argomentazione secondo cui la realtà economica del rapporto fra l’operatore commerciale collegato e il produttore rifletteva il rapporto tra un produttore e un ufficio vendite interno. Piuttosto, il produttore si occupava direttamente delle vendite, mentre l’operatore commerciale collegato svolgeva attività inerenti alle esportazioni per conto del produttore e in cambio di una commissione. Tale conclusione, considerata insieme alle risultanze della fase provvisoria secondo cui anche il produttore effettuava vendite dirette, ha spinto la Commissione a concludere che la richiesta di essere trattati come un’entità economica unica doveva essere respinta. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze provvisorie di cui ai considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio.

(80)

In relazione alla pertinenza delle vendite dirette all’esportazione, in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni il produttore esportatore ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni formulate nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni, già trattate al considerando 54 del regolamento provvisorio e al considerando 79 del presente regolamento.

(81)

Il produttore esportatore ha altresì indicato che, per la maggior parte, tali vendite all’esportazione non costituivano vere e proprie vendite all’esportazione, bensì vendite ad acquirenti nazionali assoggettati a regimi giuridici o doganali speciali. La Commissione ha osservato che il regime giuridico applicato alle vendite all’esportazione era irrilevante al fine di valutare se le vendite costituissero vendite all’esportazione e che il fatto che dette vendite dirette siano state effettuate in aggiunta a quelle effettuate sul mercato interno dimostrava che il produttore deteneva funzioni di vendita.

(82)

Inoltre il produttore esportatore ha argomentato che il fatto che la totalità delle vendite sul mercato interno sia stata effettuata direttamente dal produttore, senza il coinvolgimento dell’operatore commerciale collegato, era irrilevante ai fini della determinazione dell’esistenza di un’unica entità economica per le vendite all’esportazione. Secondo quanto osservato dalla Commissione tale fatto dimostrava che il produttore disponeva di un vero e proprio ufficio vendite interno che, come riconosciuto dal Tribunale (8), costituiva un fattore pertinente.

(83)

Il produttore esportatore ha sollevato varie questioni riguardo all’accordo quadro concluso con il suo operatore commerciale collegato. Esso ha sostenuto che il motivo dell’esistenza di tale contratto tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato è di «disporre di elementi di prova documentali in caso di audit fiscali/delle autorità nazionali e stabilire norme sui prezzi di trasferimento». A tale riguardo la Commissione ha osservato che, sebbene l’accordo tra il produttore esportatore e il suo operatore commerciale collegato possa essere pertinente anche a fini fiscali, ciò non toglie che l’accordo dimostra chiaramente che l’operatore commerciale collegato ha prestato servizi inerenti alle esportazioni a fronte del pagamento di una commissione basata sulle vendite effettuate. Il produttore esportatore ha altresì confermato che l’accordo prevede chiaramente che spetta al produttore esportatore (il produttore) acquisire clienti e concludere con essi i contratti e gli accordi necessari. La Commissione è del parere che ciò dimostri che il produttore esportatore dispone, per le vendite all’esportazione, di un suo ufficio vendite pienamente operativo e che l’operatore commerciale collegato non ha dunque agito in qualità di ufficio vendite interno del produttore esportatore. Inoltre l’argomentazione del produttore esportatore sembra sostenere che l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base possa essere effettuato soltanto nelle situazioni in cui all’operatore commerciale collegato è affidato l’intero spettro di attività solitamente svolte da un ufficio vendite. Ciò non è esatto. L’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base riguarda le «commissioni pagate per le vendite in esame» (nel caso di specie le vendite all’esportazione), senza precisare ulteriormente il tipo di servizi prestati. Lo scopo dell’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è di garantire che le eventuali commissioni pagate a un agente a titolo di retribuzione per i servizi da esso svolti in relazione alle attività di vendita, indipendentemente da quali siano tali servizi, siano debitamente adeguate per garantire la comparabilità con le vendite sul mercato interno. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(84)

Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che la disposizione contrattuale secondo cui l’operatore commerciale collegato non può trattenere presso di sé alcun profitto né alcuna perdita derivanti dalle operazioni correlate all’esportazione di prodotti era inconciliabile con l’idea secondo cui detto operatore commerciale svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, in quanto un agente non acconsentirebbe a ritrasferire (tutti) i suoi profitti alla società produttrice e a ricevere soltanto il rimborso delle spese correlate alla verifica delle lettere di credito, alla predisposizione dei documenti necessari per lo sdoganamento, alla redazione della documentazione necessaria per l’esportazione e alla garanzia della riscossione del pagamento. La Commissione ha osservato che gli accordi finanziari tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato riflettono le attività e le funzioni che l’operatore commerciale in questione si è impegnato a svolgere, ai sensi dell’accordo, a fronte di una remunerazione. L’adeguamento effettuato dalla Commissione, che ha applicato l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per analogia, era inteso a tenere conto di dette funzioni e a riflettere l’effettiva remunerazione per il servizio svolto in base a normali condizioni di mercato. Pertanto il fatto che l’operatore commerciale collegato riceva una remunerazione basata su commissioni che copre i servizi all’esportazione prestati al produttore esportatore dimostra che detto operatore commerciale svolge i servizi concordati per conto del produttore esportatore senza tuttavia ricevere in cambio una remunerazione adeguata comprensiva di un profitto ragionevole. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(85)

Il produttore esportatore ha altresì argomentato che il fatto di aver mantenuto talune mansioni solitamente associate a un ufficio vendite non impedisce di constatare l’esistenza di un’entità economica unica. Secondo il produttore esportatore la giurisprudenza consolidata prevede che un produttore e una società commerciale possano comunque costituire un’entità economica unica anche se il produttore svolge talune funzioni di vendita. La Commissione ha osservato che, a norma dell’accordo, il produttore esportatore ha di fatto mantenuto la maggior parte delle mansioni (se non tutte) solitamente associate a un ufficio vendite. Come già indicato al considerando 83, ciò è in contraddizione con l’argomentazione del produttore esportatore secondo cui l’operatore commerciale collegato deve essere considerato il suo ufficio vendite interno. Piuttosto l’operatore commerciale collegato, come rammentato dal produttore esportatore stesso, svolge funzioni supplementari in materia di vendite all’esportazione a fronte di una remunerazione o di una commissione. L’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è stato effettuato proprio in virtù di queste commissioni.

(86)

La Commissione ha osservato che il produttore esportatore ha fatto continui riferimenti alle circostanze di fatto esistenti nell’inchiesta e nella sentenza della causa Musim Mas (9). In sostanza, il produttore esportatore sembrava sostenere che, poiché la sua situazione di fatto non è analoga a quella di cui alla causa Musim Mas, l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non è giustificato. La Commissione ha espresso disaccordo. Il merito di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base deve essere esaminato caso per caso sulla base dei fatti esistenti e della totalità degli elementi di prova a disposizione della Commissione. La sentenza nella causa Musim Mas non ha fissato una norma minima da rispettare in ciascun caso; piuttosto la Corte, nella causa Musim Mas, ha concordato con la valutazione effettuata dal Consiglio sulla base dei fatti osservati nel caso di specie. A ogni modo, come rammentato in precedenza, numerosi fatti pertinenti presenti nella causa Musim Mas sono riscontrabili anche nella situazione del produttore esportatore, in particolare l’esistenza di un accordo, che è incompatibile con l’idea secondo cui l’operatore commerciale collegato sarebbe, di fatto, l’ufficio vendite interno del gruppo.

(87)

Il produttore esportatore ha altresì argomentato che l’esistenza di un controllo esercitato dal produttore esportatore sull’operatore commerciale collegato, come pure il fatto che detto operatore commerciale non acquisti da fornitori indipendenti e che il produttore esportatore e l’operatore commerciale abbiano sede presso lo stesso indirizzo, costituiscono fattori pertinenti ai fini della determinazione dell’esistenza di un’entità economica unica.

(88)

A tal fine la Commissione ha osservato che non tutti i fattori, considerati singolarmente, devono dimostrare che il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato non costituiscono un’entità economica unica. Piuttosto è la totalità delle condizioni che disciplinano il rapporto tra i due che deve essere presa in considerazione dalla Commissione. L’esistenza di un controllo non è determinante per constatare che l’operatore commerciale collegato non è un ufficio vendite interno, ma piuttosto per stabilire che presta all’interno del gruppo diversi tipi di servizi che nel caso in esame sono servizi correlati alle esportazioni. Il luogo in cui l’operatore commerciale collegato ha sede e il fatto che esso presti, a fronte di una commissione, servizi all’esportazione esclusivamente al produttore esportatore dimostrano soltanto che in questa fase l’operatore commerciale collegato non svolge i medesimi servizi per altri clienti. Ciò non significa tuttavia che l’operatore commerciale sia l’ufficio vendite interno del produttore esportatore.

(89)

Sulla base di quanto precede, nel caso in esame la Commissione ha pertanto ritenuto che l’operatore commerciale collegato abbia svolto le funzioni di un agente incaricato di gestire le attività di esportazione del produttore esportatore, in particolare verificare le lettere di credito ricevute, predisporre i documenti relativi allo sdoganamento e al carico e darvi seguito, redigere i documenti necessari per l’esportazione dopo il carico ed eseguire le procedure in materia di esportazione, come garantire la riscossione del pagamento delle merci. L’operatore commerciale era pagato mediante una commissione basata sulle vendite effettuate. Poiché tale remunerazione era influenzata dal rapporto infra-gruppo e in applicazione, per analogia, dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, l’utilizzo di un equo margine di profitto è stato ritenuto appropriato per evitare eventuali effetti distorsivi derivanti da accordi interni tra il produttore esportatore e l’operatore commerciale collegato (10).

(90)

In conclusione, per tutti i motivi di cui al considerando 54 del regolamento provvisorio e ai considerando da 79 a 88 del presente regolamento, l’argomentazione è stata respinta.

(91)

Due produttori esportatori hanno ribadito l’argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe calcolare il dumping su base trimestrale.

(92)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato le argomentazioni dei produttori esportatori affermando che nel caso in esame non vi erano motivi per procedere a un calcolo del dumping trimestrale, in quanto né l’esistenza di lievi fluttuazioni dei costi né l’inflazione e la svalutazione della lira turca giustificavano l’adozione di un approccio «trimestrale».

(93)

La Commissione ha concluso che, poiché le due società non hanno presentato nuovi elementi di prova a sostegno della propria argomentazione in grado di modificare la valutazione della Commissione, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio sono state confermate e l’argomentazione è stata respinta.

(94)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha presentato nuovamente la richiesta di calcolare il dumping su base trimestrale. Inoltre la società ha confrontato le variazioni dei costi e i tassi medi di inflazione e svalutazione della lira turca con i margini di undercutting accertati al fine di dimostrare la presunta significatività dei primi. Infine la società ha osservato che, sebbene la Commissione definisca un meccanismo di indicizzazione dei prezzi delle materie prime in ciascun procedimento di impegno, nel caso in esame dette fluttuazioni dei prezzi non sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del margine di dumping.

(95)

La società non ha presentato nuove informazioni a sostegno della propria argomentazione. Come esposto al considerando 68 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal produttore esportatore, la variazione trimestrale del costo di produzione abbia riguardato principalmente un solo trimestre del PI, mentre le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto luogo durante l’intero periodo, e la variazione complessiva dei costi, il tasso di inflazione e la svalutazione della lira turca non fossero di tale ampiezza da giustificare uno scostamento dalla consueta prassi della Commissione di calcolare il margine di dumping su base annuale. Il confronto del produttore esportatore tra il livello dei margini di undercutting e le differenze di costo, l’inflazione e la svalutazione durante il PI non ha retto, in quanto riguardava due valutazioni completamente diverse senza alcun legame diretto. Quanto ai meccanismi di indicizzazione dei prezzi negli impegni, la Commissione ne sottolinea la necessità al fine di mantenere un prezzo minimo all’importazione adeguato, in modo di evitare abusi ed elusioni e dunque di eliminare in maniera opportuna il dumping e il pregiudizio accertati. L’accertamento del dumping e del pregiudizio attiene all’esame di un periodo passato e le due situazioni non sono pertanto comparabili.

(96)

Un produttore esportatore e due produttori esportatori collegati hanno contestato il respingimento provvisorio di un adeguamento per la conversione valutaria da loro richiesto in ragione dei contratti di copertura relativi alle rispettive vendite nell’Unione. La richiesta riguarda il tasso di cambio da utilizzare per convertire il valore delle vendite in valute straniere (nel caso in esame, euro) nella valuta del paese esportatore (lira turca). Le società hanno invocato le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, secondo cui «[…] nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine».

(97)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori affermando che la copertura è un procedimento interno e che le società non possono sostenere che i prezzi di vendita sarebbero stati superiori senza detta copertura, in quanto non è affatto ovvio che i clienti avrebbero pagato un prezzo più elevato.

(98)

La Commissione ha sottolineato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base si applica nelle situazioni in cui è necessaria una conversione valutaria ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. È prassi consolidata eseguire tale confronto nella valuta del paese interessato. Pertanto nel caso in esame la Commissione ha utilizzato la lira turca come valuta del confronto. Entrambe le società che hanno richiesto l’adeguamento per la conversione valutaria avevano provveduto a coprire tali operazioni di vendita all’esportazione, denominate in euro. In tutti i casi la copertura del rischio di cambio valutario derivante da tali operazioni era espressa in dollari USA. Poiché il confronto è stato effettuato in lire turche e tutte le operazioni in euro sono state convertite direttamente in lire turche, senza alcuna conversione intermedia in dollari USA, così come tutte le vendite sul mercato interno sono state considerate in lire turche, la Commissione ha ritenuto che il tasso di conversione tra euro e dollaro USA concordato nei contratti di copertura fosse irrilevante ai fini del confronto. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione dei tre produttori esportatori.

(99)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i tre produttori esportatori hanno ribadito le loro richieste di adeguamento delle vendite nell’Unione per la conversione valutaria, al fine di tenere conto delle operazioni di copertura dal rischio di cambio derivante da operazioni denominate in euro. Hanno ribadito l’argomentazione secondo cui, indipendentemente dalla valuta utilizzata per il confronto tra i prezzi, gli utili o le perdite derivanti dal tasso di conversione applicato al momento della copertura hanno un’incidenza significativa su detto confronto. In particolare, hanno portato l’esempio teorico di un ordine di vendita sul mercato interno con prezzo unitario in dollari USA concordato in un dato giorno e un ordine di vendita sul mercato interno con il medesimo prezzo unitario, concordato lo stesso giorno ma espresso in EUR. Secondo il calcolo delle società, se anche tali ordini di vendita sono evasi nello stesso giorno e l’importo fatturato è convertito direttamente dalla valuta della fattura in lire turche, dal confronto emergerebbe comunque un dumping nonostante i prezzi dei due ordini di vendita fossero identici nella data in cui sono stati concordati. Inoltre le società hanno argomentato che occorreva effettuare un adeguamento per la copertura sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), o dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

(100)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione, in particolare l’esempio teorico, che avrebbe dovuto dimostrare che occorre tenere conto del tasso di cambio dei contratti di copertura ai fini del confronto tra i prezzi. In primo luogo la Commissione ha osservato che, sebbene matematicamente corretto, l’esempio non rifletteva realtà delle attività commerciali di alcuna delle due società né i calcoli del margine di dumping. In particolare, l’esempio sottintendeva che il margine di dumping è calcolato raffrontando due operazioni singole effettuate nello stesso momento, il che non avviene dato che la Commissione confronta il valore normale medio e il prezzo all’esportazione medio determinati durante il PI per ciascun tipo di prodotto. In secondo luogo, l’esempio suppone che tutti gli ordini di vendita conclusi in un dato giorno siano evasi quasi parallelamente, una supposizione che si è rivelata errata. Di fatto, uno dei produttori esportatori ha presentato un’argomentazione separata secondo cui l’intervallo di tempo tra il completamento della produzione e il ritiro dei prodotti da parte del cliente sul mercato interno era molto più lungo rispetto a quello delle vendite all’esportazione. Pertanto l’esempio portato dalle società si è rivelato inesatto per la situazione in esame. Inoltre nessuna delle società ha presentato elementi di prova in grado di dimostrare che le rispettive operazioni di vendita all’esportazione denominate in euro erano state inizialmente negoziate in base al loro prezzo in dollari USA. Al contrario, i contratti e/o gli ordini di vendita delle operazioni di vendita all’esportazione in questione sono stati denominati in euro senza riferimento alcuno ai dollari USA. Una conversione da euro a lire turche passando per dollari USA è stata dunque ritenuta irrilevante. La Commissione ha pertanto respinto l’adeguamento richiesto sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base.

(101)

Inoltre, sebbene le società abbiano sostenuto di essere in grado di collegare le operazioni di esportazione a singole operazioni di copertura, l’adeguamento avrebbe potuto essere effettuato (e in molti casi così è stato) dopo la vendita, in base all’evoluzione delle prospettive finanziarie e al fine di massimizzare gli utili delle società. Pertanto la Commissione non ha ritenuto che la copertura potesse essere collegata direttamente alla vendita all’esportazione in questione, né che tenere conto del prezzo delle vendite a termine avrebbe rischiato di falsare l’effettivo prezzo all’esportazione.

(102)

La Commissione ha altresì respinto la richiesta basata sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), in quanto le società non hanno presentato alcun elemento di prova in grado di dimostrare che i clienti sul mercato interno hanno pagato prezzi sistematicamente diversi a causa delle attività di copertura da queste intraprese.

(103)

Due produttori esportatori hanno contestato il respingimento provvisorio di alcuni adeguamenti da loro richiesti per le vendite sul mercato interno, uno in relazione all’esistenza di un regime di restituzione dei dazi e l’altro riguardante i costi delle scorte. Uno di loro ha anche contestato le condizioni di pagamento utilizzate dalla Commissione per calcolare i costi del suo credito interno.

(104)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato le argomentazioni dei produttori esportatori. In relazione alla restituzione dei dazi, ha affermato che non si possono utilizzare costi puramente teorici a titolo di adeguamento, in quanto non è possibile stabilire alcun chiaro legame tra i prodotti esportati e i dazi non corrisposti sui fattori produttivi importati. Quanto ai costi delle scorte, il denunciante ha avallato il respingimento di tale adeguamento deciso dalla Commissione in quanto la società interessata non è stata in grado di dimostrare che i prezzi praticati sul mercato interno sono superiori per i prodotti che trascorrono più tempo in magazzino.

(105)

Poiché le società non hanno presentato nuovi elementi di prova in merito all’adeguamento relativo alla restituzione dei dazi in grado di modificare la valutazione provvisoria della Commissione, le risultanze di cui ai considerando da 60 a 63 del regolamento provvisorio sono state confermate e l’argomentazione è stata respinta. L’adeguamento per i costi delle scorte richiesto da un produttore esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base si riferisce al fatto che, per alcune delle sue vendite sul mercato interno, i clienti hanno ritirato i prodotti in ritardo e questi sono dunque rimasti più a lungo nel magazzino della società. In relazione a tale richiesta la Commissione ha concluso che, poiché la società non è stata in grado di collegare tale presunto costo a singole operazioni di vendita o a clienti specifici, né di dimostrare che i prezzi praticati sul mercato interno risentivano dei costi delle scorte, l’argomentazione doveva essere respinta. Quanto alle condizioni di pagamento utilizzate nel calcolo dei costi del credito interno, la società interessata non ha presentato nuovi elementi di prova in grado di modificare l’approccio provvisorio adottato dalla Commissione, vale a dire di sostituire le condizioni di pagamento indicate, che durante il controllo incrociato a distanza si sono rivelate incoerenti con quelle contenute nei relativi contratti di vendita, con una serie di condizioni di pagamento più precise indicata dalla società e sottoposta a verifica in sede di controllo incrociato a distanza. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(106)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha ribadito la richiesta di provvedere all’adeguamento relativo alla restituzione dei dazi e a quello relativo ai costi delle scorte per le sue vendite sul mercato interno, contestando nuovamente le condizioni di pagamento usate dalla Commissione per calcolarne i costi del credito interno.

(107)

Quanto all’adeguamento relativo alla restituzione dei dazi, il produttore esportatore ha ribadito l’argomentazione secondo cui, indipendentemente dal fatto che un dazio all’importazione sia stato pagato o meno, l’esistenza di un dazio all’importazione su un fattore produttivo influisce sul prezzo di detto fattore produttivo praticato dai fornitori nazionali.

(108)

Per quanto concerne l’adeguamento relativo ai costi delle scorte, la società ha ribadito l’argomentazione secondo cui un adeguamento che tiene conto di tali costi è simile a un adeguamento per i costi del credito, dato che entrambi sono legati a un ritardo nel pagamento. Inoltre ha argomentato che il respingimento della richiesta di detto adeguamento interno non era coerente con la decisione di accogliere la richiesta di un adeguamento per le esportazioni che tenesse conto dei costi di controstallia gravanti sulle sue vendite nell’Unione, in quanto in entrambi i casi si verificherebbe un ritardo nell’arrivo dei prodotti che comporta costi aggiuntivi.

(109)

Quanto alle condizioni di pagamento utilizzate per calcolare i costi del credito interno, la società ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto calcolare detto costo sulla base delle condizioni di pagamento concordate e non della data in cui i pagamenti vengono di fatto corrisposti, in quanto solo le condizioni di pagamento concordate possono incidere sulla determinazione del prezzo.

(110)

In risposta a tali osservazioni, per quanto riguarda il presunto adeguamento relativo alla restituzione dei dazi, in seguito alle considerazioni provvisorie della Commissione secondo cui non è possibile tenere conto di un costo teorico ai fini del calcolo è emerso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, i prezzi di vendita praticati sul mercato interno dal produttore esportatore non tenevano conto dell’importo dei dazi di cui era chiesta la restituzione, che avrebbe altrimenti determinato vendite in perdita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(111)

Quanto all’adeguamento relativo ai costi delle scorte, la Commissione ha osservato che, mentre le spese di magazzinaggio supplementari dovute al ritiro tardivo dei prodotti da parte dei clienti figurano già nel costo complessivo delle vendite, la richiesta di un adeguamento che tenga conto della dilazione del pagamento che ne deriva, che la società ha paragonato a un adeguamento per i costi del credito, non può essere accolta in quanto la società non ha tenuto conto del possibile ritiro tardivo all’atto di concludere il contratto di vendita, né è stata in grado di collegarlo ad alcun cliente o ad alcuna operazione specifica, confermando pertanto che il prezzo di vendita non rifletteva l’adeguamento richiesto. Diversamente dai costi di controstallia, che la società ha attribuito soltanto alle operazioni di esportazione in cui sono stati effettivamente pagati oneri al riguardo, la società non è stata in grado di dimostrare alcuna corrispondenza tra i presunti costi delle scorte e le operazioni asseritamente interessate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(112)

In relazione alle condizioni di pagamento utilizzate per calcolare i costi del credito interno, la Commissione ha ritenuto più precise le effettive condizioni di pagamento indicate dalla società, dato che, per un campione di operazioni, le condizioni presentate come concordate negli ordini di vendita sono risultate incoerenti con quelle di fatto concordate nei rispettivi ordini di vendita. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(113)

Un gruppo di produttori esportatori ha contestato il respingimento provvisorio della richiesta di un adeguamento per la fatturazione relativo alle vendite sul mercato interno, effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base per tenere conto degli sconti che sarebbero stati applicati in seguito all’emissione delle fatture.

(114)

Nel corso dell’inchiesta, anche quando richiesto in sede di controllo incrociato a distanza, la società ha spiegato di non essere in grado di collegare l’adeguamento per la fatturazione registrato nei propri documenti contabili alle singole operazioni. Non è stata in grado, ad esempio, di individuare le note di credito o di debito relative a fatture specifiche il cui valore sarebbe stato rettificato dagli adeguamenti per la fatturazione. La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano sufficienti elementi di prova a sostegno dell’adeguamento richiesto e ha confermato il respingimento dell’argomentazione.

(115)

Due produttori esportatori collegati hanno contestato il calcolo provvisorio dei costi del credito sulle vendite nell’Unione. In particolare, le società hanno argomentato che la Commissione avrebbe ingiustamente applicato i medesimi tassi di interesse della Banca centrale turca, sia per gli euro che per i dollari USA, a tutti i produttori esportatori inclusi nel campione, in quanto non ha tenuto conto del fatto che i tassi di interesse dei prestiti dipendono dalle caratteristiche specifiche e dalla situazione finanziaria delle società. Le società ha affermato che si sarebbero dovuti utilizzare gli effettivi tassi di interesse applicabili ai prestiti delle società.

(116)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori affermando che la decisione provvisoria della Commissione di applicare uniformemente i tassi di interesse della Banca centrale europea era trasparente e oggettiva e avrebbe dovuto essere confermata.

(117)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione in oggetto e ha concluso che, per i prestiti che uno dei produttori esportatori collegati ha ottenuto da banche indipendenti al prezzo di mercato, l’uso del tasso di interesse contrattuale, espresso in dollari USA, effettivamente corrisposto da tale produttore per i prestiti a breve termine era giustificato per calcolarne i costi del credito. Pertanto nel calcolo definitivo si è provveduto ad apportare la modifica. Tuttavia, per il prestito ottenuto da una banca collegata al produttore, la Commissione ha concluso che l’uso del tasso di interesse medio indicato dalla Banca centrale turca, espresso in euro, era giustificato in quanto il tasso contenuto nel contratto non rispecchiava le condizioni di mercato. L’altro produttore esportatore del gruppo non aveva prestiti in essere nel PI e, di conseguenza, non era disponibile alcun tasso di interesse specifico per la società da utilizzare come surrogato per il calcolo dell’adeguamento per i costi del credito. L’uso del tasso di interesse medio indicato dalla Banca centrale turca era pertanto giustificato.

(118)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i due produttori esportatori collegati hanno argomentato che la Commissione avrebbe dovuto applicare il medesimo tasso di interesse in dollari USA a entrambi i produttori del gruppo, dato che presentavano condizioni di finanziamento identiche. In particolare, un produttore esportatore ha fornito informazioni supplementari a dimostrazione che uno dei prestiti dichiarati dal produttore esportatore collegato è stato di fatto utilizzato dal produttore esportatore in questione.

(119)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione e osservato che le condizioni di finanziamento del produttore esportatore in questione non erano identiche a quelle dell’altra società facente parte del gruppo, come dimostra il fatto che il tasso di interesse applicabile al prestito del produttore esportatore in questione era superiore rispetto al tasso di interesse medio degli altri prestiti. Inoltre tale tasso, come illustrato dalle società in sede di controllo incrociato a distanza e ribadito nelle osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni, non includeva ancora la maggiorazione applicata per i servizi della sede centrale. Alla luce di tali fatti, la Commissione ha respinto l’argomentazione.

(120)

Inoltre un produttore esportatore ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i tassi di interesse dei prestiti della società, dato che tale approccio era stato accettato dalla Commissione relativamente a un altro produttore esportatore incluso nel campione.

(121)

La Commissione ha ritenuto diversi i due casi. L’altro produttore esportatore aveva fornito informazioni sui propri prestiti nella risposta al questionario iniziale, mentre la società in questione non aveva rivelato l’esistenza di alcun prestito a breve termine. Aveva invece proposto di utilizzare i tassi di interesse interbancari per determinare i costi del credito. La Commissione ha ritenuto che la società non sarebbe stata in grado di ottenere un prestito a tassi di interesse interbancari e ha dunque sostituito detti tassi di interesse con il tasso di interesse medio dei prestiti a breve termine pubblicato dalla Banca centrale turca.

(122)

Inoltre la Commissione ha esaminato le nuove informazioni fornite dal produttore esportatore in questione nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni e integrate nelle osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha ritenuto che, alla luce della contraddittorietà delle informazioni fornite nella risposta al questionario iniziale e in una fase successiva dell’inchiesta, la decisione provvisoria della Commissione di utilizzare i tassi di interesse pubblicati dalla Banca centrale turca per determinare i costi del credito non potesse essere considerata infondata. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(123)

Due produttori esportatori collegati hanno lamentato un’incoerenza nei tassi di conversione valutaria tra i dati relativi ai costi e quelli relativi alle vendite. Per i loro dati sulle vendite è stata utilizzata una conversione valutaria media mensile, mentre per quelli sui costi è stata applicata una conversione valutaria media annuale.

(124)

Nelle sue osservazioni presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’argomentazione dei produttori esportatori e ha avallato l’approccio provvisorio adottato dalla Commissione in relazione ai tassi di conversione. Il denunciante è del parere i costi (che sono indicati nei documenti contabili delle società per periodi di tempo più lunghi) dovrebbero essere calcolati su base annua per poi essere convertiti utilizzando un tasso di cambio medio per il PI, mentre i proventi delle vendite dovrebbero essere convertiti nel momento in cui vengono generati applicando tassi di cambio mensili o persino giornalieri.

(125)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione e l’ha ritenuta fondata. Pertanto la richiesta è stata accolta e nel calcolo definitivo sono stati utilizzati tassi di cambio medi mensili per convertire i dati delle società sia relativi ai costi sia relativi alle vendite.

(126)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori esportatori hanno argomentato che, poiché tutti i dati pertinenti per il calcolo del dumping erano indicati in dollari USA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base non vi era alcun bisogno di convertirli da dollari USA a lire turche ai fini del confronto tra i prezzi. Le società hanno quindi fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui «[i] costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta», mentre, se convertiti da dollari USA a lire turche, gli importi relativi al costo di produzione utilizzati dalla Commissione nel calcolo dei valori normali delle società risultavano diversi da quelli indicati nei documenti contabili.

(127)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che i produttori esportatori hanno effettuato operazioni in dollari USA, euro e lire turche. Pertanto le conversioni valutarie erano necessarie per esprimere gli importi in una valuta che rendesse possibile il confronto. In secondo luogo, la Commissione non ha contestato il fatto che le società abbiano provveduto autonomamente a convertire tutti gli importi in dollari USA, dato che si trattava della loro moneta veicolare. Tuttavia, ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare la valuta del paese interessato. Infine, dato che le società hanno dichiarato il costo di produzione in dollari USA, la Commissione ha ritenuto giustificato, anche alla luce delle osservazioni delle società riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni, convertire gli importi in lire turche utilizzando tassi di conversione mensili. Poiché le società non hanno fornito informazioni pienamente esaustive in merito al costo di produzione in lire turche, non è stato possibile tenere conto delle differenze negli importi in lire turche come valuta integrativa usata nei documenti contabili. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(128)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, un produttore esportatore ha argomentato che la Commissione non avrebbe dovuto detrarre talune somme, vale a dire la quota associativa per le esportazioni e la detrazione forfettaria per le esportazioni, nel calcolare il prezzo delle sue vendite nell’Unione.

(129)

La Commissione ha osservato che il produttore esportatore aveva già presentato tale argomentazione nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione provvisoria delle informazioni e che le somme in questione sono state oggetto di discussione nell’audizione organizzata in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni.

(130)

Nell’audizione la società ha confermato che la quota associativa per le esportazioni è stata pagata a titolo della sua appartenenza alla ÇİB. La società ha inoltre spiegato che la quota è stata pagata in percentuale sul valore di ciascuna operazione di esportazione. Pertanto la Commissione ha ritenuto che la quota associativa per le esportazioni fosse un costo sostenuto dalla società solamente per le operazioni di esportazione e che il livello di tale quota dipendesse dal livello delle esportazioni della società. Inoltre, basandosi sul valore di ciascuna operazione di esportazione, è stato possibile determinare l’importo della quota caso per caso.

(131)

Quanto alla detrazione forfettaria per le esportazioni, la società ha argomentato che il relativo importo non avrebbe dovuto essere detratto dal prezzo all’esportazione in quanto si trattava più di un’agevolazione fiscale che di una vera spesa in capo alla società. Nelle sue osservazioni riguardanti la divulgazione finale delle informazioni, la società ha fatto riferimento alla legislazione turca (11), che permette a ciascun esportatore di detrarre lo 0,5 % dei proventi delle vendite all’esportazione per tenere conto delle spese sostenute ma non altrimenti contabilizzate a causa della mancanza di appositi documenti. La Commissione ha dunque ritenuto che la detrazione forfettaria per le esportazioni rappresentasse una spesa effettivamente sostenuta per le operazioni di vendita all’esportazione della società, per la quale la società non disponeva della documentazione adeguata e che pertanto non poteva essere contabilizzata nell’ambito di altre voci. Inoltre la Commissione è stata in grado di determinare l’importo della detrazione per ciascuna operazione.

(132)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione riguardante la detrazione della quota associativa per le esportazioni e la detrazione forfettaria per le esportazioni.

3.5.   Margini di dumping

(133)

Come illustrato in dettaglio ai considerando da 28 a 132, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate presentate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

(134)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Gruppo Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Tutte le altre società

7,3 %

(135)

I calcoli dei margini di dumping individuali comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati in conseguenza delle osservazioni presentate dalle parti interessate dopo le divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni sono stati comunicati ai produttori esportatori inclusi nel campione.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(136)

Durante il periodo dell’inchiesta, nell’UE-27 il prodotto simile era fabbricato da 21 produttori noti appartenenti a 14 gruppi. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(137)

Per l’UE-27 la produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata in misura pari a 71-74,5 milioni di tonnellate, compresa la produzione destinata al mercato vincolato.

(138)

I tre produttori dell’Unione selezionati nel campione rappresentavano una percentuale compresa tra il 34 % e il 38 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile nell’UE-27. Essi rappresentavano il 40 %-44 % del volume delle vendite nell’Unione dei produttori che si sono manifestati nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(139)

Il governo della Turchia ha ritenuto insoddisfacente la spiegazione fornita dalla Commissione in relazione al motivo per cui era necessario esaminare i dati relativi al mercato libero separatamente da quelli relativi al mercato vincolato. Il governo della Turchia era del parere che le spiegazioni fornite dalla Commissione fossero in contrasto con il panel del Marocco – Acciaio laminato a caldo (Turchia) e l’organo di appello degli Stati Uniti – Acciaio laminato a caldo, in base ai quali le autorità inquirenti avrebbero dovuto, in linea di principio, esaminare in modo analogo tutti i settori di un’industria, come pure l’industria nel suo complesso, o fornire una spiegazione soddisfacente del motivo per cui ciò non avviene.

(140)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera produzione del prodotto in esame e ha stabilito se la produzione era destinata a un uso vincolato o al mercato libero. Per gli indicatori di pregiudizio di cui al considerando 82 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato separatamente i dati relativi al mercato libero e a quello vincolato effettuando, ove possibile e giustificato, un’analisi comparativa. Quanto agli indicatori economici di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio, la Commissione ha potuto valutarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva dell’industria dell’Unione. Pertanto la Commissione ha ritenuto che la sua analisi fosse coerente con la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione e dell’OMC (12).

(141)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha ribadito che la Commissione aveva agito in modo incompatibile con la giurisprudenza dell’OMC in quanto i) non aveva analizzato separatamente i dati relativi a prezzi di vendita, costo di produzione, crescita, prezzi e volume delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa, ii) né aveva fornito spiegazioni circa il motivo per cui aveva esaminato soltanto i dati relativi al mercato libero anziché effettuare un’analisi separata e comparabile. La Commissione ha espresso disaccordo poiché, in aggiunta a quanto illustrato al considerando di cui sopra, le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione permettevano di effettuare un’analisi dei prezzi di vendita, dei volumi di vendita e della redditività sul mercato libero rispetto ad altri mercati. Il fatto che la tabella 10 riporti i prezzi di vendita sul mercato libero non significa che i prezzi di vendita sul mercato vincolato non siano stati esaminati.

(142)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 78 a 83 del regolamento provvisorio.

4.3.   Consumo dell’Unione

4.3.1.   Consumo del mercato libero nell’Unione

(143)

Nell’UE-27 il consumo dell’Unione sul mercato libero durante il periodo in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo del mercato libero dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

PI

Consumo dell’Unione, mercato libero

33-34 milioni

32-33 milioni

34-35 milioni

33-34 milioni

Indice

100

96

102

99

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(144)

Tra il 2016 e il 2018 il consumo del mercato libero è aumentato del 2 %, ma in seguito è diminuito. Il consumo totale del mercato libero è diminuito complessivamente dell’1 % nel periodo in esame.

4.3.2.   Consumo vincolato nel mercato dell’Unione

(145)

Nell’UE-27 il consumo vincolato dell’Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo vincolato nel mercato dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

PI

Consumo vincolato dell’Unione

42,5-45,5 milioni

44-47 milioni

43,5-46,5 milioni

39,5-42,5 milioni

Indice

100

103

102

93

Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(146)

Il consumo del mercato vincolato è aumentato leggermente nella prima parte del periodo dell’inchiesta, dopodiché è diminuito. Il consumo vincolato totale è diminuito di 7 punti percentuali durante il periodo in esame.

4.3.3.   Consumo totale

(147)

Nell’UE-27 il consumo complessivo (la somma del consumo del mercato vincolato e del mercato libero) ha mostrato la seguente evoluzione durante il periodo in esame:

Tabella 3

Consumo totale (mercato vincolato e mercato libero) (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

PI

Consumo totale dell’Unione

78-81 milioni

78-81 milioni

80-83 milioni

74-77 milioni

Indice

100

100

102

95

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(148)

La tabella precedente mostra che il consumo totale è aumentato leggermente nel 2018, ma è diminuito del 5 % in totale rispetto al 2016. Il consumo vincolato ha rappresentato il 59 % del consumo totale nel periodo dell’inchiesta.

4.4.   Importazioni dalla Turchia

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Turchia

(149)

Le importazioni dalla Turchia nell’UE-27 hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2016

2017

2018

PI

Volume delle importazioni dalla Turchia (in tonnellate)

934 651

1 738 017

2 779 174

2 767 658

Indice

100

186

297

296

Quota di mercato sul mercato libero (in %)

2,8-3,1

5,3-5,6

7,8-8,1

8,2-8,5

Indice

100

190-220

270-300

270-300

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(150)

Le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 196 % nel periodo in esame, quasi triplicando la loro quota sul mercato libero.

(151)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che le importazioni dalla Turchia non avevano sottratto quota di mercato all’industria dell’Unione, bensì si erano accaparrate solo una certa quota detenuta da paesi terzi, senza alcuna incidenza sui produttori dell’Unione.

(152)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha ulteriormente argomentato che l’analisi della Commissione relativa al volume delle importazioni dalla Turchia prendeva in considerazione solo l’inizio e la fine del periodo e ha invitato la Commissione a esaminarne invece l’andamento sulla base dei dati trimestrali del 2019 e del 2020 e del calo delle importazioni registrato dopo il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha osservato che l’approccio del governo della Turchia non può mettere in discussione il fatto che le importazioni dalla Turchia sono aumentate su base annua tra il 2016 e il 2018, sono cresciute del 196 % nel periodo in esame e hanno quasi triplicato la loro quota sul mercato libero.

(153)

Alla luce della loro natura, tali osservazioni sono trattate al punto 5.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla Turchia e undercutting dei prezzi

(154)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Turchia nell’UE-27 ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2016

2017

2018

PI

Turchia

363

490

538

492

Indice

100

135

148

136

Fonte: Eurostat.

(155)

I prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati passando da 363 EUR/tonnellata nel 2016 a 492 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta, con un aumento del 36 %. Come indicato nella tabella 10, si è registrata una differenza significativa (7,8 %) tra i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi medi di vendita nell’Unione praticati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(156)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha ritenuto che i prezzi delle importazioni turche non possano aver arrecato pregiudizio ai produttori dell’Unione. Alla luce della loro natura, tali osservazioni sono trattate al punto 5.

(157)

I calcoli del margine di undercutting sono stati rivisti per tenere conto della situazione dell’UE-27 e la Commissione ha stabilito che le importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione presentavano una media ponderata dei margini di undercutting compresa tra l’1,2 % e il 2 %. Poiché quello degli HRFS è un mercato altamente sensibile al prezzo e vi si compete principalmente in termini di prezzo, la Commissione ha ritenuto significativi tali margini di undercutting.

(158)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha sottolineato che, in considerazione della natura del mercato e dell’esistenza di una notevole concorrenza in termini di prezzo, anche un livello di undercutting relativamente basso può essere significativo. Il governo della Turchia ha tuttavia affermato che dichiarare «significativi» i margini di undercutting accertati costituisce una mera asserzione, dato che non è stata effettuata alcuna opportuna valutazione né esistono criteri adeguati che definiscono quale margine debba essere considerato significativo. La Commissione ha respinto l’argomentazione in quanto infondata. L’andamento del mercato e la variazione delle fonti di importazione di cui alla tabella 14 confermano l’importanza del prezzo nel mercato degli HRFS. Inoltre, come ammesso dallo stesso governo della Turchia, l’aumento della quota di mercato delle importazioni turche si spiegava con una lieve differenza di prezzo (13).

(159)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i gruppi Erdemir e Colakoglu hanno argomentato che, accertando un undercutting del 66,1 % (gruppo Colakoglu) o del 69,5 % (gruppo Erdemir) rispetto alle vendite del produttore dell’Unione incluso nel campione, la Commissione non ha stabilito l’undercutting per la totalità del prodotto e ha dunque violato l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Essi erano del parere che non si potesse escludere che i margini di undercutting accertati sarebbero stati diversi se la Commissione avesse esaminato l’effetto sui prezzi in base alle vendite di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha respinto tale argomentazione ritenendola infondata, in quanto il regolamento di base non prevede che una risultanza relativa all’undercutting debba essere basata sulle vendite di tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’analisi dei prezzi si basa piuttosto su un confronto tra i modelli esportati nell’Unione e il prodotto simile, ed è nella natura del confronto tra le vendite all’esportazione dei produttori esportatori e le vendite dell’industria dell’Unione che non tutti i modelli venduti dai (tre) produttori dell’Unione inclusi nel campione siano a loro volta esportati nell’Unione da ciascun produttore esportatore considerato singolarmente. In ogni caso, la Commissione ha rammentato che si è registrata una differenza significativa (7,8 %) tra i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi medi di vendita nell’Unione praticati dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, come mostrato nella tabella 10.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(160)

La Commissione rammenta che nella fase iniziale il denunciante aveva chiesto alla Commissione di avviare l’analisi delle tendenze del pregiudizio a partire dal 2017 perché il 2016 (il primo anno del periodo in esame nella presente inchiesta) è stato un «anno non rappresentativo», per il quale è stato accertato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da diverse fonti. La Commissione ha riconosciuto che l’andamento degli indicatori di pregiudizio a partire dal 2016 era viziato dal fatto che nel 2016 la situazione dell’industria dell’Unione risentiva ancora degli effetti delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, mentre nel 2017 l’industria dell’Unione ha mostrato chiari segni di ripresa in seguito all’istituzione, quell’anno, delle misure antidumping e compensative definitive contro tali importazioni. Tuttavia la Commissione ha deciso di presentare i dati in base alla sua normale prassi, che prevede di considerare, oltre al periodo dell’inchiesta, i tre anni civili che precedono tale periodo. La Commissione ha pertanto incluso il 2016 nel periodo in esame.

(161)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che taluni aspetti dell’analisi del pregiudizio sembravano non tenere conto dei dati del 2016, il che avrebbe fuorviato la valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la parte ha chiarito che l’oggetto della sua contestazione era l’assenza di una valutazione degli indicatori del 2016, in particolare quelli che evidenziavano un andamento positivo dopo tale anno (ad esempio il volume delle vendite e la quota di mercato sul mercato libero dell’industria dell’Unione), a dimostrazione del fatto che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio notevole. Analogamente, in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni il governo della Turchia ha sostenuto che l’esame del presunto pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione avrebbe dovuto basarsi sul periodo 2016-2019; tale condizione non era stata rispettata per tutti gli indicatori di pregiudizio. In particolare, il governo della Turchia riteneva impossibile correlare qualunque miglioramento o peggioramento della situazione dell’industria avvenuto negli ultimi anni all’esistenza o all’assenza di misure di difesa commerciale. Il governo della Turchia ha contestato infine il considerando 104 del regolamento provvisorio in quanto riteneva che, poiché le misure antidumping e i dazi compensativi definitivi nei confronti della Cina erano stati pubblicati nell’aprile e nel giugno 2017 (14) e le misure antidumping definitive nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina erano state istituite nell’ottobre 2017 (15), tutti gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping provenienti da detti paesi fossero ancora presenti nel 2017. A sostegno di tale argomentazione il governo della Turchia ha sottolineato che, nel 2017, le importazioni provenienti da questi cinque paesi rappresentavano ancora il 26 % delle importazioni di HRFS.

(162)

Quanto alle argomentazioni relative all’eventuale inclusione dell’anno 2016 in relazione ad alcuni indicatori di pregiudizio, la Commissione ha chiarito che le pertinenti tabelle, il punto 1.8 e le altre risultanze di cui al regolamento provvisorio riguardavano, come indicato nel regolamento, il periodo 2016-2019. Le osservazioni presentate sotto le tabelle e relative al periodo in esame tengono conto delle tendenze registrate a partire dal 2016, che siano esse positive o negative. Ciò vale anche nei casi, come quello in esame, in cui la Commissione ha tenuto conto di eventi verificatisi in un determinato lasso di tempo all’interno del periodo in esame, comprese le misure di difesa commerciale.

(163)

Quanto alle misure antidumping istituite nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Per quanto concerne le misure antidumping e compensative nei confronti della Cina, l’inchiesta relativa al dumping, alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Le osservazioni del governo della Turchia secondo cui nel 2017 i cinque paesi rappresentavano ancora il 26 % delle importazioni del prodotto in esame, e dunque arrecavano ancora pregiudizio all’industria dell’Unione, sono fuorvianti. Come dimostra la tabella 14 del regolamento provvisorio, tra il 2016 e il 2017 il volume delle importazioni provenienti dai cinque paesi interessati è diminuito del 68 % (vale a dire da 5 724 303 a 1 810 518 tonnellate) e la loro quota di mercato combinata è calata dal 16,1 % al 5,2 %. Tali tendenze trovano conferma anche nell’UE-27. La tabella 14 del presente regolamento dimostra che tra il 2016 e il 2019 il volume delle importazioni provenienti dai cinque paesi interessati è diminuito significativamente (vale a dire da 5 611 020 a 1 565 303 tonnellate), in modo analogo alla loro quota di mercato combinata (che è calata dal 16-17 % al 4-5 %). La Commissione ha ritenuto pertanto infondata l’argomentazione secondo cui inchieste precedenti avrebbero appurato che tutti gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Cina, Iran, Russia e Ucraina erano ancora presenti nel 2017.

(164)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha ribadito le sue osservazioni in merito alla tempistica con cui si è provveduto a istituire le misure antidumping definitive e i dazi compensativi nei confronti della Cina e le misure antidumping definitive nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina. Ha sostenuto che il calo delle importazioni provenienti da tali paesi non pregiudica il fatto che nel 2017 queste hanno continuato a rappresentare una parte significativa delle importazioni nell’UE-27 ed erano pregiudizievoli. Il governo della Turchia è del parere che la Commissione abbia provato a evitare l’esame di detti effetti pregiudizievoli basandosi su dati che mostrano un calo assoluto. La Commissione ha ritenuto infondata tale argomentazione. I periodi di inchiesta delle precedenti inchieste non hanno accertato alcun dumping pregiudizievole nel 2017, anno in cui, come già rammentato, le quote di mercato dei paesi interessati erano già diminuite drasticamente. Inoltre il punto 5.2.1 del presente regolamento contiene un’analisi dell’andamento del mercato e delle quote di mercato delle varie fonti di importazione.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(165)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2016

2017

2018

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

74-77,5 milioni

77-80,5 milioni

76-79,5 milioni

71-74,5 milioni

Indice

100

104

102

96

Capacità produttiva (in tonnellate)

88-93 milioni

89-94,5 milioni

90-95,5 milioni

91-96 milioni

Indice

100

102

103

104

Utilizzo degli impianti (in %)

84

86

84

78

Indice

100

102

99

93

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(166)

Durante il periodo in esame, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 4 %, mentre la capacità produttiva è aumentata del 4 %. Pertanto l’utilizzo degli impianti è diminuito del 7 %, passando dall’84 % del 2016 al 78 % del periodo dell’inchiesta.

(167)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che, dato che la capacità dell’industria dell’Unione è aumentata ogni anno a partire dal 2016, le condizioni in cui versava tale industria erano buone. La Commissione ha espresso disaccordo, sottolineando che, come indicato al considerando 107 del regolamento provvisorio, l’aumento della capacità tra il 2016 e il 2017 riflette il miglioramento delle condizioni del mercato dell’Unione a seguito delle misure antidumping e compensative definitive nei confronti delle importazioni provenienti da cinque paesi e che gli aumenti della capacità registrati a partire dal 2017 sono piuttosto il risultato di una maggiore efficienza e della rimozione di strozzature.

(168)

Il governo della Turchia ha criticato l’assenza di un’analisi separata del mercato libero e di quello vincolato nell’ambito di questo punto, un’assenza che non permetterebbe di individuare la causa all’origine del calo complessivo della produzione. La Commissione ha ritenuto inutile una suddivisione della tabella 6 in mercato vincolato e mercato libero. Di fatto, per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta i produttori dell’Unione utilizzano gli stessi macchinari e le stesse linee di produzione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia destinato o meno al mercato vincolato. In ogni caso, nella tabella 8 sono forniti maggiori dettagli riguardo al volume del mercato vincolato.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(169)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’UE-27 hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato sul mercato libero

 

2016

2017

2018

PI

Vendite nell’UE dell’industria dell’Unione (in tonnellate)

24-27 milioni

24-27,5 milioni

25-28,4 milioni

24,5-27,5 milioni

Indice

100

101

103

103

Quota di mercato (in %)

75-76

79-80

76-77

78-79

Indice

100

105

102

104

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(170)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero è aumentato del 3 % e la sua quota di mercato è cresciuta del 4 %.

(171)

Nell’UE-27, nel periodo in esame il volume vincolato e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume vincolato e quota di mercato

 

2016

2017

2018

PI

Volume del mercato vincolato dell’Unione (in tonnellate)

42,5-45,5 milioni

44-47 milioni

43,5-46,5 milioni

39,5-42,5 milioni

Indice

100

103

102

93

Produzione totale dell’industria dell’Unione (in tonnellate)

73-76 milioni

76-79 milioni

75-78 milioni

70-73 milioni

Indice

100

104

102

96

Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione (in %)

61

61

61

59

Indice

100

99

99

96

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(172)

Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (composto da HRFS che l’industria dell’Unione utilizza per prodotti a valle senza cessione) nell’Unione è diminuito del 7 %, o circa 3 milioni di tonnellate nel periodo in esame. La quota di mercato del mercato vincolato dell’industria dell’Unione (espressa in percentuale sulla produzione totale dell’Unione) è diminuita dal 61 % del 2016 al 59 % del periodo dell’inchiesta.

(173)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha criticato il fatto che la Commissione, al considerando 109 del regolamento provvisorio, aveva spiegato l’aumento della quota dell’industria dell’Unione sul mercato libero, registrato tra il 2018 e il 2019, con il passaggio di volumi significativi di vendite dal mercato vincolato a quello libero a causa di disinvestimenti. Secondo il governo della Turchia, tale spiegazione dimostrava l’inattendibilità dell’approccio della Commissione, che distingue tra questi mercati «a proprio piacimento». Il governo della Turchia ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, mettendo in discussione l’oggettività del metodo utilizzato per stabilire la quota di mercato dell’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’accusa di aver adottato un approccio inattendibile. Essa ritiene legittimo e, di fatto, necessario, riqualificare la produzione per il mercato vincolato come produzione destinata al mercato libero in caso di disinvestimenti. Sebbene, come indicato dal governo della Turchia, la quota di mercato del mercato libero detenuta dai produttori dell’Unione sia aumentata nel periodo in esame, la Commissione ha sottolineato che la misura di tale aumento era significativamente inferiore rispetto all’aumento della quota di mercato delle importazioni dalla Turchia nello stesso periodo. A fronte di un consumo dell’Unione pressoché stabile, le importazioni turche hanno colmato il vuoto lasciato da altri paesi terzi oggetto di dazi commerciali antidumping e/o compensativi a partire dal 2017.

(174)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che non era stata condotta alcuna analisi riguardo al volume di produzione delle linee di produzione vendute, come esposto al considerando 111 del regolamento provvisorio. La ÇİB ha sostenuto che tale vendita sia stata motivata da ragioni strategiche e commerciali. La Commissione ha osservato che la vendita ha riguardato un passaggio di proprietà tra produttori dell’Unione senza alcuna incidenza sulla tabella 6. La Commissione non è stata in grado di stabilire alcun nesso tra la vendita in questione e le importazioni turche.

(175)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB ha affermato che i principali indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite e la quota di mercato sul mercato libero, mostravano che l’industria dell’Unione non versava in cattive condizioni. La Commissione ha ritenuto infondata tale affermazione, in quanto ai considerando 109 e 150 del regolamento provvisorio è già stato spiegato che la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata a causa di un disinvestimento, in conseguenza del quale un gran numero di operazioni che in precedenza sarebbero state considerate vincolate sono divenute operazioni sul mercato libero. Inoltre, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’accertamento di un pregiudizio si basa sulla valutazione congiunta di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria.

(176)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha affermato che le osservazioni formulate dalla Commissione nell’ambito di questo punto non spiegavano né il motivo all’origine della crescita registrata dall’industria dell’Unione, né quello dell’irrilevanza dell’aumento del volume delle vendite e della quota di mercato ai fini del caso in esame. Alla luce della loro natura, tali osservazioni sono trattate al considerando 217.

4.5.2.3.   Crescita

(177)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che il considerando 112 del regolamento provvisorio contiene asserzioni infondate e ha criticato parte della formulazione di tale considerando. La Commissione ha ritenuto infondata tale argomentazione, in quanto il considerando in questione fa espressamente riferimento ai dati e alle risultanze del regolamento provvisorio.

(178)

I dati dell’UE-27 relativi alla produzione mostrano una forte tendenza al ribasso a partire dal 2017, mentre le vendite e la quota di mercato si sono mantenute stabili grazie a un lieve aumento del consumo del mercato libero registrato nello stesso periodo. L’industria dell’Unione nell’UE-27 è cresciuta, ma solo in misura molto modesta, unicamente se si assume come anno di partenza il 2016, per il quale è stato accertato che essa aveva ricevuto pregiudizio dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da altri paesi.

(179)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia si è chiesto se talune conclusioni relative alla crescita fossero oggettive, dato che la Commissione aveva in precedenza definito «forte» il calo della produzione ma «lieve» l’aumento delle vendite sul mercato libero. La Commissione ha osservato in primo luogo che le percentuali di cui all’argomentazione del governo della Turchia non si riferiscono all’UE-27 e sono dunque obsolete; in secondo luogo, ha osservato che, in ogni caso, una discussione comparativa su come definire una variazione percentuale deve tenere conto della grandezza relativa del valore sottostante oggetto di tale variazione.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(180)

Per l’UE-27, l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

PI

Numero di dipendenti

38 000 -40 000

42 000 -44 000

38 000 -40 000

37 000 -39 000

Indice

100

112

103

100

Produttività (tonnellate/dipendente)

1 900 -2 000

1 700 -1 800

1 900 -2 000

1 800 -1 900

Indice

100

92

99

96

Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(181)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione correlato alla produzione di HRFS ha subito fluttuazioni nel periodo in esame, ma è rimasto nel complesso stabile. In considerazione del calo della produzione, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte all’anno, è diminuita del 4 % nel periodo in esame.

(182)

In seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, la ÇİB ha affermato che principali indicatori di pregiudizio, quale l’occupazione, mostravano che l’industria dell’Unione non versava in cattive condizioni. La Commissione ha osservato tuttavia che, sebbene sia rimasto stabile nel periodo in esame, il numero di dipendenti ha registrato una forte diminuzione tra il 2017 e il 2019. Il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era in ogni caso evidente, come dimostrato al punto 4.5.4 del regolamento provvisorio e al punto 4.6 del presente regolamento.

(183)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che una risultanza relativa al pregiudizio notevole basata unicamente sulla diminuzione fattuale del numero di dipendenti è incompatibile con la giurisprudenza dell’OMC e che la diminuzione del numero di dipendenti registrato nel 2017 non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia. La Commissione ha respinto le argomentazioni. La Commissione non ha mai attribuito alcuna risultanza relativa al pregiudizio notevole alla sola diminuzione del numero di dipendenti. Quanto all’andamento di tale numero, esso ha seguito da vicino quello della produzione.

(184)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che la produttività non avrebbe dovuto essere esaminata da sola, in quanto il relativo calo nel 2017 era dovuto al significativo aumento dell’occupazione registrato tra il 2016 e il 2017. Poiché la produttività è uno dei fattori presi in considerazione ai fini dell’analisi del pregiudizio, la Commissione ha confermato che nessun fattore è stato esaminato da solo.

(185)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha ritenuto che l’ultima frase del considerando precedente equivalga a confermare che il calo della produttività è dovuto all’aumento dell’occupazione registrato nel 2017. La Commissione ha espresso disaccordo con il governo della Turchia, sebbene abbia riconosciuto che l’aumento dell’occupazione tra il 2016 e il 2017 ha contribuito al calo della produttività tra gli stessi anni. Tuttavia è opportuno notare che la produttività è nuovamente diminuita tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, in un periodo in cui anche l’occupazione era in calo, determinando, come indicato al considerando 181, una riduzione complessiva della produttività pari al 4 % nel periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(186)

Per l’UE-27 tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dalla Turchia, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(187)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha contestato le osservazioni della Commissione riguardanti la ripresa dell’industria dell’Unione nel 2017 in conseguenza delle misure di difesa commerciale. Poiché il presente punto riguarda la «ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping», la Commissione ha ritenuto giustificato rammentare che, alla luce delle risultanze di precedenti inchieste relative al medesimo prodotto, la situazione dell’industria dell’Unione era influenzata da pratiche di dumping nel 2016 e ha mostrato segni di ripresa a partire dal 2017, ma i migliori livelli di redditività sono poi scomparsi nel periodo dell’inchiesta.

(188)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(189)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione

 

2016

2017

2018

PI

Prezzo medio unitario di vendita nel mercato libero (EUR/tonnellata)

393

532

574

534

Indice

100

135

146

136

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

413

497

540

560

Indice

100

121

131

136

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(190)

I prezzi di vendita unitari medi sono aumentati in modo significativo nel 2017 rispetto al 2016 e poi nuovamente nel 2018. Tuttavia i prezzi di vendita unitari medi dell’industria dell’Unione sono diminuiti da 574 EUR/tonnellata nel 2018 a 534 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, mentre il suo costo di produzione è aumentato da 540 EUR/tonnellata nel 2018 a 560 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, mentre nel 2017 e nel 2018 l’industria dell’Unione era riuscita a trasferire i maggiori costi sopportati ai suoi acquirenti e a rimanere redditizia, durante il periodo dell’inchiesta non ha più potuto farlo. Le informazioni relative al costo di produzione di cui alla presente tabella e alla tabella 10 del regolamento provvisorio sono identiche.

(191)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha osservato che sia il costo di produzione unitario sia i prezzi di vendita unitari medi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato libero erano cresciuti in pari misura (+ 36 %) nel periodo in esame, in modo tale da permettere all’industria dell’Unione di riflettere nei suoi prezzi l’aumento dei prezzi delle materie prime. La Commissione osserva che la valutazione del governo della Turchia è una semplice analisi dei dati dell’inizio e della fine del periodo, che non tiene conto né delle evoluzioni annuali né nel fatto che l’inchiesta antidumping che ha portato all’istituzione delle misure nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina nel 2017 ha appurato l’esistenza di un pregiudizio nel periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Infatti, mentre i prezzi di vendita nell’Unione erano ancora oggetto di una forte contrazione nel 2016 (16) a causa delle importazioni oggetto di pratiche di dumping provenienti da Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l’industria dell’Unione ha potuto riportare i suoi prezzi di vendita a livelli normali solo nel 2017 (17). La Commissione osserva inoltre che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti da 574 EUR/tonnellata nel 2018 a 534 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta, mentre nello stesso periodo i suoi costi unitari sono aumentati da 540 EUR/tonnellata a 560 EUR/tonnellata. Pertanto, mentre nel 2017 e nel 2018 l’industria dell’Unione era riuscita a trasferire i maggiori costi sopportati ai suoi acquirenti e a rimanere redditizia, durante il periodo dell’inchiesta non ha più potuto farlo.

(192)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che la Commissione non è stata in grado di dimostrare in che modo l’industria dell’Unione sia riuscita a riflettere nei suoi prezzi di vendita gli aumenti dei costi registrati nel 2017. La Commissione ha espresso disaccordo. I controlli incrociati a distanza delle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e la tabella 10 di cui sopra hanno confermato che gli aumenti dei costi registrati tra il 2016 e il 2017 si sono tradotti in un incremento dei prezzi di vendita sul mercato libero dell’UE-27 tra il 2016 e il 2017.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(193)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

PI

(in EUR)

74 295

78 101

79 241

83 187

Indice

100

105

107

112

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(194)

Durante il periodo in esame, il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 12 %. La presente tabella è identica alla tabella 11 del regolamento provvisorio.

(195)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che l’aumento del costo del lavoro non poteva essere imputato unicamente alle importazioni dalla Turchia. La parte ha lamentato che il regolamento provvisorio non conteneva alcuna analisi dei motivi all’origine dell’andamento del costo del lavoro. La Commissione ha rassicurato il governo della Turchia circa il fatto che, poiché il costo del lavoro è uno dei fattori presi in considerazione nell’analisi del pregiudizio, la Commissione non ha considerato alcun fattore in modo isolato. I motivi all’origine dell’aumento del costo del lavoro sono molteplici, tra cui gli impegni assunti nei confronti dei sindacati che rappresentano i lavoratori. Tuttavia la Commissione ha rammentato che l’aspetto importante di tale analisi è la misura in cui l’industria dell’Unione è stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi, come esaminato al punto precedente.

4.5.3.3.   Scorte

(196)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2016

2017

2018

PI

Scorte finali (in tonnellate)

1 033 364

1 207 363

843 448

862 918

Indice

100

117

82

84

Scorte finali in percentuale della produzione (in %)

4,5-5,5

5-6

4-5

4-5

Indice

100

110

81

85

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(197)

Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 16 %. Quanto all’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione, questo indicatore è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, attestandosi intorno al 5 % del volume di produzione. La presente tabella è identica alla tabella 12 del regolamento provvisorio.

(198)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha ritenuto inattendibili le risultanze adeguatamente elaborate della Commissione di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio, secondo cui le scorte non erano state ritenute un indicatore di pregiudizio importante. La Commissione ha espresso disaccordo. Come illustrato nel regolamento provvisorio, la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata in base a ordini specifici ed è dunque consegnata in seguito alla produzione senza rimanere in giacenza. Per quanto riguarda le scorte la Commissione è pervenuta a una conclusione analoga in inchieste precedenti riguardanti il medesimo prodotto (18). Inoltre la presente inchiesta ha confermato che la maggior parte dei tipi di prodotto simile è di fatto fabbricata in base a ordini specifici degli utilizzatori.

(199)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha messo in discussione le osservazioni formulate dalla Commissione in merito alla diminuzione delle scorte finali in percentuale della produzione. La Commissione ha rammentato che nel periodo in esame le scorte finali in percentuale del volume di produzione sono rimaste relativamente stabili, attestandosi al 5 % circa, e che questo non è ritenuto un indicatore importante. Per la Commissione, poiché la maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata in base a ordini specifici degli utilizzatori, sarebbe ingiustificato ritenere che scorte stabili (in percentuale del volume di produzione) equivalgano a un’assenza di pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(200)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

PI

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

-3,4

6,8

6,7

-6,1

Indice

-100

197

197

-178

Flusso di cassa (in EUR)

- 140 233 454

441 132 791

621 327 297

- 308 067 291

Indice

-100

315

443

-220

Investimenti (in EUR)

144 626 230

234 309 366

210 822 274

156 161 956

Indice

100

162

146

108

Utile sul capitale investito (in %)

-3,1

9,7

10,2

-13,0

Indice

-100

317

331

-424

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(201)

La redditività ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame, nonostante l’iniziale aumento dei profitti nel 2017 e nel 2018. La redditività è diminuita dal 6,8 % nel 2017 a -6,1 % durante il periodo dell’inchiesta.

(202)

Il flusso di cassa netto è stato positivo dal 2017 al 2018, con un picco nel 2018, ed è diventato negativo nel periodo dell’inchiesta, quando la redditività ha raggiunto il punto più basso del periodo in esame. La capacità di ottenere capitale è stata compromessa dal calo dei profitti.

(203)

Il livello degli investimenti annuali è aumentato dell’8 % durante il periodo in esame, ma nel periodo dell’inchiesta si è ridotto raggiungendo livelli appena superiori a quelli del 2016. L’utile sul capitale investito ha registrato lo stesso andamento della redditività. Questa parte della tabella 13 è identica, per quanto riguarda gli investimenti e l’utile sul capitale investito, alla tabella 13 del regolamento provvisorio.

(204)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che i livelli degli investimenti indicati nella tabella 13 del regolamento provvisorio erano elevatissimi e dimostravano chiaramente l’assenza di pregiudizio. La Commissione ha espresso disaccordo con la conclusione del governo della Turchia, in quanto gli investimenti sono stati effettuati per la maggior parte nel 2017 e nel 2018, ossia quando l’industria dell’Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Come esposto al considerando 167 del regolamento provvisorio, durante il periodo in esame i produttori dell’Unione non sono stati in grado di investire quanto avrebbero voluto. Poiché l’industria dell’Unione è un settore ad alta intensità di capitale, in termini relativi gli investimenti non sono stati massicci. La capacità di ottenere capitale è stata compromessa dal calo dei profitti.

(205)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha chiesto spiegazioni in merito all’aumento del 62 % degli investimenti registrato tra il 2016 e il 2017, dato che le misure in materia di HRFS nei confronti di cinque paesi terzi sono entrate in vigore nell’ottobre 2017. In primo luogo la Commissione ha osservato che, in linea di principio, il fatto che sul mercato siano presenti importazioni oggetto di dumping che arrecano pregiudizio all’industria dell’Unione non può essere usato per invalidare le decisioni di investimento dell’industria dell’Unione, in quanto ciò finirebbe per premiare implicitamente la pratica commerciale sleale in questione. Nel merito, la Commissione ha rammentato che le misure antidumping provvisorie istituite nei confronti di una delle principali fonti di importazione degli HRFS di quel momento, la Cina, sono state pubblicate il 7 ottobre 2016 (19), seguite dalle misure definitive nei primi giorni dell’aprile 2017 (20). Inoltre la tabella 14 del presente regolamento mostra un chiaro calo delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Cina, Russia, Brasile, Ucraina e Iran tra il 2016 e il 2017, il che ha favorito la realizzazione degli investimenti posticipati nel 2017.

(206)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che taluni investimenti legati alle questioni di salute, sicurezza e ambiente non producono alcun profitto né alcun utile sul capitale investito. La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione avrebbe dovuto essere in grado di generare profitti pur rispettando gli impegni in materia di salute, sicurezza e ambiente. In condizioni di mercato normali gli investimenti legati alle questioni di salute, sicurezza e ambiente non impediscono alle imprese di generare profitti consistenti. Pur concordando con tale conclusione, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della Turchia ha ritenuto che la Commissione non abbia esaminato in modo oggettivo la redditività e l’utile sul capitale investito, in quanto gli investimenti legati alle questioni di salute, sicurezza e ambiente costano cari nell’anno in cui sono effettuati e nessuna società si aspetta un utile sul capitale così investito. La Commissione ha espresso disaccordo, in quanto un’industria dell’Unione sana dovrebbe presentare buoni livelli di redditività e un utile sul capitale investito tali da permetterle di sostenere spese che non producono alcun utile sul capitale investito ma che sono assolutamente necessarie per motivi di salute, sicurezza e ambiente.

(207)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 126 a 131 del regolamento provvisorio.

4.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(208)

Sebbene il consumo del mercato libero sia leggermente diminuito durante il periodo in esame (-1 %), il volume di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato libero è aumentato e la sua quota di mercato è passata dal [75-76 %] al [78-79 %]. Questi piccoli miglioramenti in termini di volumi di vendita e quota di mercato sono però riscontrabili solo al confronto con il 2016, quando l’industria dell’Unione subiva il pregiudizio causato dal dumping costituito dalle importazioni da altri paesi. La produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono tuttavia diminuiti rispettivamente del 4 % e del 7 % durante il periodo in esame. Tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta vi sono stati cali più pronunciati della produzione e dell’utilizzo degli impianti, accompagnati da minori vendite nel mercato libero. L’industria dell’Unione è cresciuta a partire dal 2017, con una ripresa dall’effetto delle importazioni sleali ora assoggettate a misure antidumping e antisovvenzioni, ma la sua situazione è peggiorata durante il periodo dell’inchiesta.

(209)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+ 36 %), principalmente a causa di un forte aumento dei prezzi delle materie prime.

(210)

I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati più dei costi nel 2017 e nel 2018, il che ha consentito ai produttori dell’Unione di riprendersi dagli effetti pregiudizievoli delle precedenti pratiche di dumping e di raggiungere una redditività del 6,7 %. Tuttavia tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, al fine di salvaguardare la propria quota di mercato dinanzi a importazioni turche oggetto di dumping, l’industria dell’Unione è stata costretta a diminuire i suoi prezzi di vendita nonostante l’aumento dei costi (+ 4 %). Ciò ha avuto un effetto devastante sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è scesa da +6,7 % nel 2018 a -6,1 % nel periodo dell’inchiesta.

(211)

Altri indicatori finanziari (flusso di cassa, utile sul capitale investito) hanno seguito un andamento simile, in particolare durante il periodo dell’inchiesta, e di conseguenza il livello degli investimenti è diminuito notevolmente nel periodo dell’inchiesta rispetto agli anni precedenti.

(212)

Come illustrato al considerando 16, il recesso del Regno Unito ha comportato una revisione degli indicatori macroeconomici e di qualche altro dato. Le differenze tra le tabelle da 1 a 13 del regolamento provvisorio e le tabelle da 1 a 13 del presente regolamento sono tuttavia trascurabili, sia in termini unitari che di tendenze. I livelli di undercutting sono rimasti significativi. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il recesso del Regno Unito non altera le conclusioni sul pregiudizio tratte nel regolamento provvisorio.

(213)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via definitiva che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(214)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB e il governo della Turchia hanno espresso disaccordo con le conclusioni di cui al punto 5.1 del regolamento provvisorio. Il governo della Turchia ha argomentato che le spiegazioni ivi fornite non sono sufficienti per giustificare l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il presunto pregiudizio tra il 2018 e il 2019, in quanto in quel periodo il volume delle importazioni turche è rimasto stabile e sia i prezzi delle importazioni dalla Turchia, sia il costo di produzione dell’industria dell’Unione, sono diminuiti. La Commissione ha rilevato l’inesattezza delle affermazioni del governo della Turchia. Da un lato, il costo di produzione dell’industria dell’Unione non è calato in quel periodo; piuttosto è aumentato da 540 EUR/tonnellata nel 2018 a 560 EUR/tonnellata nel 2019, come indicato nella tabella 10 del regolamento provvisorio e nella tabella 10 del presente regolamento. Dall’altro lato, tra il 2018 e il 2019 il volume delle importazioni dalla Turchia è rimasto pressoché stabile (sebbene a livelli superiori rispetto al 2016 e al 2017), mentre i relativi prezzi sono diminuiti dell’8,5 %, come indicato nelle tabelle 4 e 5 del presente regolamento. La Commissione ha osservato che il governo della Turchia, pur considerando trascurabili i livelli di undercutting rilevati nel regolamento provvisorio, non ha comunque contestato il fatto che gli HRFS sono prodotti altamente sensibili alle variazioni di prezzo. Infatti il governo della Turchia ha ammesso che l’aumento della quota di mercato delle importazioni turche si spiegava con una lieve differenza di prezzo (21). Le argomentazioni sono state quindi respinte. In ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di un undercutting, durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione è stata costretta a mantenere i propri prezzi molto al di sotto dei suoi costi di produzione al fine di salvaguardare la relativa quota di mercato, a causa della depressione dei prezzi esercitata dal volume delle importazioni turche a prezzi inferiori.

(215)

Il governo della Turchia ha inoltre affermato che le importazioni dalla Turchia non hanno sottratto quota di mercato all’industria dell’Unione, bensì si sono solo accaparrate una certa quota detenuta da paesi terzi, senza alcuna incidenza sui produttori dell’Unione. Analogamente, la ÇİB ha argomentato che la Commissione aveva trascurato il fatto che le importazioni dalla Turchia hanno colmato il vuoto lasciato da altri paesi fornitori. La parte ha sostenuto anche che non vi sia alcuna correlazione temporale tra le prestazioni dell’industria dell’Unione e l’andamento delle importazioni turche poiché, quando la situazione dei produttori dell’Unione è peggiorata tra il secondo e il terzo trimestre del 2019, come indicato dal denunciante, le importazioni turche sono diminuite e i rispettivi prezzi sono rimasti invariati. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che da un’analisi trimestrale è emerso che le importazioni dalla Turchia hanno cominciato a calare in modo significativo all’inizio del 2019. Analogamente, in seguito alle divulgazioni provvisoria e finale delle informazioni, la ÇİB ha affermato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui alcuni dei principali indicatori economici dell’industria dell’Unione sono migliorati o rimasti stabili nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019, mentre le importazioni dalla Turchia erano in progressivo aumento. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che il pregiudizio notevole era da attribuire a fattori diversi dalle importazioni dalla Turchia, dato che tra il 2016 e il 2018 il volume delle importazioni turche era aumentato insieme ai relativi prezzi.

(216)

La Commissione ha convenuto che il fatto che le importazioni turche colmassero un vuoto non avrebbe comportato alcun problema; tuttavia tali importazioni sono giunte nell’Unione a prezzi di dumping sleali. Quanto all’assenza di una correlazione temporale, la Commissione ha espresso disaccordo. Infatti nella sua analisi la ÇİB non ha tenuto conto degli effetti della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni turche. Il fatto che il pregiudizio sia evidente soprattutto negli indicatori relativi ai prezzi non pregiudica una conclusione generale in materia di dumping pregiudizievole. Come indicato al considerando 139 del regolamento provvisorio, è stato nel 2019 che l’industria dell’Unione ha dovuto fissare i propri prezzi molto al di sotto dei costi per poter mantenere la propria quota di mercato nonostante la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni turche a prezzi inferiori. Esiste quindi una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(217)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha osservato che l’industria dell’Unione compete con le importazioni principalmente sul mercato libero. Il governo della Turchia ha asserito che l’aumento della quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione nel mercato libero dimostra che le importazioni dalla Turchia non hanno arrecato alcun pregiudizio. La ÇİB ha affermato che l’aumento delle vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato libero e l’incremento della relativa quota di mercato, nonostante la presenza delle importazioni turche, non corrobora la conclusione secondo cui l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. La Commissione è del parere che le argomentazioni presentate da entrambe le parti non tengano conto degli effetti della pressione che le importazioni turche hanno esercitato sui prezzi né del fatto che gli indicatori relativi ai prezzi evidenziano un pregiudizio chiaro e dimostrabile. Nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha acquisito alcune delle quote di mercato lasciate libere da talune fonti di importazione. Tuttavia, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni turche e dei prezzi inferiori di queste, tale acquisizione è avvenuta a prezzi di vendita ben inferiori ai costi.

(218)

In assenza di altre osservazioni riguardanti il presente punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 138 e 139 del regolamento provvisorio.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(219)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

PI

Federazione russa

Volume (in tonnellate)

1 935 269

720 339

1 587 740

1 340 462

Indice

100

37

82

69

Quota di mercato (in %)

5-6

2-3

4-5

3-4

Indice

100

39

81

70

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

335

468

496

443

Indice

100

140

148

132

Serbia

Volume (in tonnellate)

348 619

465 158

733 711

860 953

Indice

100

133

210

247

Quota di mercato (in %)

0-1

1-2

2-3

2-3

Indice

100

139

207

249

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

386

498

547

479

Indice

100

129

142

124

India

Volume (in tonnellate)

430 713

1 098 632

884 455

847 584

Indice

100

255

205

197

Quota di mercato (in %)

1-2

3-4

2-3

2-3

Indice

100

266

202

199

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

403

494

531

464

Indice

100

122

132

115

Brasile

Volume (in tonnellate)

654 633

369 251

266 555

114 142

Indice

100

56

41

17

Quota di mercato (in %)

1-2

1-2

0-1

0-1

Indice

100

59

40

18

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

362

494

531

485

Indice

100

136

147

134

Ucraina

Volume (in tonnellate)

1 078 716

606 830

131 928

106 797

Indice

100

56

12

10

Quota di mercato (in %)

3-4

1-2

0-1

0-1

Indice

100

59

12

10

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

331

466

472

424

Indice

100

141

142

128

Iran

Volume (in tonnellate)

917 783

76 707

56 026

3 377

Indice

100

8

6

0

Quota di mercato (in %)

2-3

0-1

0-1

0-1

Indice

100

9

6

0

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

305

428

489

504

Indice

100

140

160

165

Cina

Volume (in tonnellate)

1 024 619

8 456

579

525

Indice

100

0,83

0,06

0,05

Quota di mercato (in %)

2-3

0-1

0-1

0-1

Indice

100

1

0

0

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

325

667

3 760

3 177

Indice

100

205

1 158

978

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

935 804

1 560 157

1 507 414

1 242 177

Indice

100

167

161

133

Quota di mercato (in %)

2-3

4-5

4-5

3-4

Indice

100

174

159

134

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

384

493

562

523

Indice

100

128

146

136

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Turchia

Volume (in tonnellate)

7 326 155

4 905 531

5 168 408

4 516 016

Indice

100

67

71

62

Quota di mercato (in %)

21-22

15-16

15-16

12,5-13,5

Indice

100

70

69

62

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

344

480

530

477

Indice

100

141

154

139

Fonte: Eurostat.

(220)

Durante il periodo in esame, le importazioni da paesi diversi dalla Turchia sono diminuite del 38 %; la loro quota di mercato è calata, passando dal 21-22 % al 12,5-13,5 %.

(221)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che il regolamento provvisorio non aveva tenuto conto del (basso) prezzo delle importazioni da taluni paesi terzi e che i prezzi delle importazioni dalla Turchia non avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai produttori dell’Unione. Il governo della Turchia ha basato la propria conclusione sul fatto che, alla luce dei dati di cui alla tabella 14 del regolamento provvisorio, dal 2018 al periodo dell’inchiesta i prezzi complessivi delle importazioni sono diminuiti in misura maggiore rispetto ai prezzi delle sole importazioni dalla Turchia e, in secondo luogo, che i prezzi degli HRFS hanno subito forti oscillazioni. Il governo della Turchia ha affermato che la somma dei volumi delle importazioni da tutti i paesi terzi, eccetto la Turchia, era quasi il doppio rispetto al volume delle importazioni turche. Poiché i prezzi di queste importazioni erano inferiori a quelli delle importazioni turche, secondo il governo della Turchia il loro effetto non poteva essere ignorato. A tale riguardo la ÇİB ha argomentato che il rapido calo dei prezzi delle importazioni dall’India è coinciso con la diminuzione della redditività dei produttori dell’Unione.

(222)

La Commissione ha esaminato i volumi, i valori e l’andamento delle importazioni da altri paesi terzi, ma ha appurato che la loro incidenza non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni turche oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. Quanto al confronto effettuato dal governo della Turchia tra i prezzi all’importazione dalla Turchia e quelli all’importazione da altre fonti, la Commissione osserva che questi ultimi sono sottovalutati, in quanto il governo della Turchia non ha tenuto conto del fatto che i dati di Eurostat sui prezzi non includono i dazi antidumping e compensativi versati. Per quanto concerne le importazioni dall’India, come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio, i soli prezzi medi di Eurostat non sono sufficienti per definire il mix di prodotti esatto di cui si compongono tali importazioni e, dunque, per stabilire se queste siano state effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Nessuna parte ha fornito elementi di prova suddivisi per tipo di prodotto che lascino intendere un undercutting significativo da parte delle importazioni indiane. Soprattutto, nessuna parte ha contestato il fatto che i volumi delle importazioni indiane erano pari a un quarto di quelle turche e, di conseguenza, non erano in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato nel caso in esame. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto di non essere a conoscenza di alcuna informazione che lasci intendere che i prodotti importati dall’India erano venduti nell’Unione a prezzi di dumping o arrecavano pregiudizio ai produttori dell’Unione. Di conseguenza, tenuto conto della quota di mercato relativamente modesta detenuta dalle importazioni indiane, tali importazioni non erano in grado di esercitare sui produttori dell’Unione una pressione pari a quella delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia.

(223)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha contestato l’analisi e le conclusioni di cui al presente punto, mentre il governo della Turchia ha affermato che la Commissione «ha scelto di non esaminare gli effetti» delle importazioni da altri paesi terzi e non è stata in grado di dimostrare che dette importazioni non hanno arrecato alcun pregiudizio ai produttori dell’Unione. Avendo esaminato tutte le informazioni pertinenti contenute nel fascicolo, la Commissione ha espresso disaccordo con le parti. Ad esempio, nessuna parte (nemmeno il governo della Turchia né la ÇİB) ha presentato, in nessuna fase dell’inchiesta, elementi di prova suddivisi per tipo di prodotto che lasciassero intendere un undercutting significativo da parte delle importazioni dall’India (o dalla Serbia, come sostenuto dalla ÇİB). La Commissione ha concluso che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo non corroboravano l’argomentazione relativa ai presunti effetti delle importazioni da altri paesi terzi. Tale conclusione non pregiudica la risultanza relativa all’intensità della pressione che tali importazioni hanno esercitato sui produttori dell’Unione parallelamente alle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia. La risultanza secondo cui le importazioni da paesi terzi non avrebbero attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stata confermata. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, le conclusioni generali sul nesso di causalità sono state a loro volta confermate.

(224)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 140 a 146 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(225)

Il volume e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione a parti indipendenti nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 15

Vendite all’esportazione

 

2016

2017

2018

PI

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

1-2 milioni

1-2 milioni

1-2 milioni

1-2 milioni

Indice

100

102

102

121

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

376

502

554

468

Indice

100

133

147

124

Fonte: Eurofer (volumi) e produttori dell’Unione inclusi nel campione (prezzi medi).

(226)

Nel periodo in esame i produttori dell’Unione hanno aumentato del 21 % i volumi delle esportazioni, che sono rimasti al di sotto di 2 milioni di tonnellate nel 2019. Nel complesso i volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno rappresentato meno del 6 % del volume delle sue vendite sul mercato libero dell’Unione.

(227)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 147 a 149 del regolamento provvisorio.

5.2.3.   Consumo vincolato

(228)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha chiesto alla Commissione di raccogliere altri dati e di esaminare ulteriormente la domanda nel mercato vincolato. Il governo della Turchia ha posto in rilievo talune scomposizioni nella pubblicazione del denunciante dal titolo «European Steel in Figures 2020» e i risultati negativi pubblicati dalla European Automobile Manufacturers Association nella sua relazione del 2019.

(229)

Vi sono due principali impieghi dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo. Essi costituiscono in primo luogo la materia primaria per la produzione di vari prodotti in acciaio a valle di valore aggiunto, a cominciare dai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e rivestiti. In secondo luogo, sono usati come fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, anche nel settore delle costruzioni (produzione di tubi di acciaio), nella costruzione navale, nei contenitori per gas, negli autoveicoli, negli apparecchi a pressione e nelle condotte per il trasporto di energia. I dati presentati dal governo della Turchia non hanno consentito di effettuare alcuna valutazione della domanda nella vasta gamma dei settori di consumo interessati. La Commissione ha appurato che nel 2019 l’attività produttiva totale dei settori dell’Unione che utilizzano acciaio è diminuita dello 0,2 %, dopo essere aumentata del 2,9 % nel 2018, registrando così il primo calo della produzione dal 2013. La crescita negativa del 2019 è frutto dell’aumento della produzione per scopi edili e della flessione che ha interessato tutti gli altri settori che utilizzano acciaio (la quale è risultata più intensa nel settore automobilistico) (22). La Commissione ha riconosciuto che la crescita negativa registrata da vari settori che utilizzano acciaio nel 2019 ha rappresentato un problema per i produttori di HRFS. Tuttavia, alla luce dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia, del loro effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione e di altri fattori di pregiudizio di cui sopra, si è stabilito che tale situazione non ha attenuato il nesso di causalità tra dette importazioni e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

(230)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha asserito un mancato esame degli effetti del consumo vincolato, il che è incompatibile con le norme dell’OMC. Il governo della Turchia ha affermato che la Commissione «ha scelto di non esaminare»«l’estremo peggioramento della situazione delle industrie degli utilizzatori di acciaio nell’UE». La Commissione ha espresso disaccordo. Il governo della Turchia non ha fornito elementi di prova a sostegno della propria argomentazione. Dalle pubblicazioni di cui alla nota 16 del regolamento provvisorio non emerge il presunto «estremo peggioramento della situazione delle industrie degli utilizzatori di acciaio nell’UE». Nel corso dell’inchiesta, nessun utilizzatore ha formulato argomentazioni analoghe. Come sottolineato al considerando 195 del regolamento provvisorio, gli utilizzatori dei principali mercati a valle, come l’industria automobilistica, il settore degli apparecchi industriali o il settore edilizio, non si sono manifestati.

(231)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Evoluzione della domanda

(232)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha attribuito il pregiudizio a un calo generale del consumo dell’Unione, mentre il governo della Turchia ha affermato che la riduzione del consumo ha determinato una diminuzione dei volumi di produzione dell’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato che, come indicato nella tabella 1, il consumo sul mercato libero, vale a dire il mercato in cui si esplicita principalmente la concorrenza con le importazioni, è diminuito dell’1 % nel periodo in esame. La Commissione ritiene che l’entità del calo registrato nel consumo dell’Unione non abbia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Turchia né la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

(233)

Alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente e in assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 152 e 153 del regolamento provvisorio. L’evoluzione della domanda sulla base dell’UE-27 non altera tali conclusioni.

5.2.5.   Prezzi delle materie prime

(234)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 154 e 155 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Altri fattori

(235)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che il pregiudizio notevole era da attribuire alla trasformazione del mercato dell’Unione, alle attività di ristrutturazione e razionalizzazione intraprese dai produttori dell’Unione, a una determinata politica in materia di acquisti e alle importazioni a bassi prezzi provenienti da altri paesi terzi. Le argomentazioni non sono state corroborate e pertanto sono state respinte.

(236)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 147 a 149 del regolamento provvisorio.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(237)

Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori analizzati individualmente o nel loro insieme ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale, il che conferma la conclusione di cui ai considerando da 159 a 161 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Margine di underselling

(238)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha contestato l’uso, da parte della Commissione, del profitto medio conseguito nell’anno 2017, pari al 6,8 %, come base per stabilire il profitto di riferimento utilizzato per il calcolo del margine di underselling. Il denunciante ha argomentato che nel 2017 l’industria dell’Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping provenienti da altri paesi, che la Commissione non si era attenuta alla sua prassi consolidata e che persino la ÇİB aveva proposto un margine di profitto più elevato. Il denunciante ha insistito sul fatto che il profitto di riferimento avrebbe dovuto essere compreso tra il 10 % e il 15 %, come già avvenuto nell’ambito di una precedente inchiesta relativa alle importazioni del medesimo prodotto (23), in cui era stato fissato al 12,9 %, sebbene abbia riconosciuto che la base minima per il profitto di riferimento poteva essere fissata anche al 7,9 %, pari al profitto di riferimento utilizzato nell’ultima inchiesta riguardante il prodotto in esame.

(239)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione. Come esposto ai considerando 164 e 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha basato la determinazione del profitto di riferimento sulle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, sebbene in un lasso di tempo ragionevole non sia stato possibile individuare alcun anno con «condizioni di concorrenza normali» prima dell’aumento delle importazioni dalla Turchia. Inoltre, come già indicato al punto 4.5.1, la Commissione non è stata in grado di concludere che nel 2017 l’industria dell’Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping, come invece sostenuto dal denunciante. Nell’inchiesta antidumping condotta nei confronti di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Il fatto che le misure di difesa definitive nei confronti delle importazioni provenienti da tali paesi siano state istituite nell’ottobre 2017 non significa che le pratiche pregiudizievoli di dumping siano proseguite anche nel 2017. Quanto precede è corroborato dal forte calo delle importazioni originarie di tali paesi registrato nel 2017, come già indicato al considerando 163. Di conseguenza, la Commissione ha confermato che l’anno 2017 rappresentava la base migliore per stabilire il profitto di riferimento nell’ambito della presente inchiesta. In ogni caso, in considerazione dei margini di dumping riscontrati nel caso in esame, se anche si fosse accolta la richiesta di utilizzare un profitto di riferimento più elevato il livello delle misure sarebbe rimasto inalterato.

(240)

Nella fase provvisoria la Commissione ha usato i dati di Bloomberg New Energy Finance per determinare i prezzi previsti per le quote di cui al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE («EU ETS») al fine di calcolare i futuri costi ambientali. Nella fase definitiva tali prezzi sono stati aggiornati con dati estratti il 15 febbraio 2020.

(241)

Il considerando 216 del regolamento provvisorio fa riferimento a osservazioni riguardanti il calcolo del pregiudizio pervenute da parte di un produttore dell’Unione incluso nel campione nel contesto dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Tale produttore ha sostenuto che per valutare i costi futuri della conformità dell’industria dell’Unione ai costi ambientali e sociali della produzione derivanti da accordi multilaterali in materia di ambiente od obblighi sociali si dovrebbe utilizzare la media dei quantitativi futuri di HRFS da produrre anziché la media dei futuri prodotti a monte impiegati nella fabbricazione di HRFS. Nel caso in esame, tenuto conto delle informazioni disponibili fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e verificate dalla Commissione, la Commissione ha appurato che erano i prodotti a monte i responsabili diretti dell’emissione di inquinanti e che quello di tali prodotti era dunque il livello adeguato per valutare i costi futuri di conformità. Detti costi sono stati successivamente applicati alla fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in base al coefficiente di consumo dei prodotti a valle responsabili delle emissioni nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(242)

Come esposto al punto 1.8, la composizione dell’Unione è cambiata nel 2021, il che ha determinato altresì una modifica del set di dati utilizzato per stabilire il margine di underselling. Il livello di eliminazione del pregiudizio per l’UE-27 figura nella tabella seguente:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di underselling

Turchia

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

19,5 %

Gruppo Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

21 %

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

20,5 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

20,3 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

20,3 %

Tutte le altre società

7,3 %

21 %

(243)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 163 a 170 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui sopra.

6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

(244)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 171 e 172 del regolamento provvisorio.

6.3.   Conclusioni

(245)

In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi definitivi in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. Di conseguenza i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Turchia

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Gruppo Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Tutte le altre società

7,3 %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(246)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha argomentato che i piani di espansione recentemente annunciati dagli esportatori turchi costituivano un motivo supplementare per cui le misure antidumping erano nell’interesse dell’Unione. Nessuna parte ha contestato che le misure sarebbero nell’interesse dell’industria dell’Unione. Pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 175 a 179 del regolamento provvisorio sono state confermate.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(247)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia e la ÇİB hanno affermato che i produttori dell’Unione erano già protetti dalle importazioni. La ÇİB ha argomentato che, rispetto al primo trimestre del 2019, le importazioni turche erano diminuite considerevolmente nell’ultimo trimestre dello stesso anno. A tale riguardo il governo della Turchia ha fatto riferimento alle misure di salvaguardia definitive, che fissano massimali quantitativi («contingenti tariffari»), e ai dazi supplementari, pari al 25 %, da versare una volta esaurito il contingente. Il governo della Turchia ha rammentato che gli importatori e gli utilizzatori avevano dichiarato, prima dell’istituzione delle misure provvisorie, che le misure di difesa commerciale ponevano a serio rischio la sicurezza dell’approvvigionamento e ostacolavano le attività degli importatori. Il governo della Turchia ha aggiunto che, a causa delle misure antidumping provvisorie e dei contingenti tariffari specifici per paese istituiti nell’ambito delle misure di salvaguardia in vigore fino alla fine del giugno 2021, gli importatori e gli utilizzatori non sarebbero stati in grado di trovare una nuova fonte di importazione per far fronte alla domanda dell’Unione.

(248)

La Commissione ha ritenuto che i considerando da 188 a 193 del regolamento provvisorio smentiscano categoricamente qualsiasi argomentazione relativa a presunte carenze di approvvigionamento, comprese quelle di cui sopra formulate dal governo della Turchia in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha inoltre sottolineato che le misure di salvaguardia e le misure antidumping fanno fronte a situazioni diverse. Nel caso in esame le misure di salvaguardia sono di fatto state istituite sotto forma di contingente tariffario, ma ciò non impedisce di adottare misure atte a eliminare le pratiche commerciali sleali, in particolare entro i limiti del contingente, vale a dire prima dell’applicazione di eventuali salvaguardie.

(249)

Inoltre, come esposto al considerando 192 del regolamento provvisorio, l’istituzione di misure antidumping non significa che le importazioni originarie della Turchia cesseranno e neppure che diminuiranno in modo significativo. Le risultanze dell’inchiesta avallano tale conclusione. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessun importatore ha presentato dati quantitativi in grado di dimostrare che le misure antidumping derivanti dal presente procedimento avrebbero un’incidenza sproporzionata sulle rispettive attività. Il livello delle misure non dovrebbe impedire ai produttori di acciaio turchi di vendere i propri HRFS nell’Unione e agli importatori dell’Unione. Di fatto, un articolo di Steel Business Briefing pubblicato nel 2021 ha messo in evidenza che nel 2020 l’Unione si è confermata il principale mercato per l’esportazione di rotoli laminati a caldo della Turchia (24). La stessa fonte riferisce di un aumento della capacità, in termini di HRFS, in Turchia (25).

(250)

In assenza di altre osservazioni riguardanti l’interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 180 a 182 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(251)

Le osservazioni presentate dal governo della Turchia in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni riguardo agli utilizzatori erano simili a quelle concernenti gli importatori indipendenti e sono già state trattate al punto 7.2.

(252)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB ha espresso preoccupazione in merito al fatto che le misure potrebbero determinare un calo della qualità e dell’innovazione nel mercato dell’Unione. La Commissione ha ritenuto infondata tale argomentazione, che è molto generica e non suffragata da elementi di prova. La Commissione ha appurato che, nonostante le difficili condizioni del mercato, i produttori dell’Unione avevano continuato a offrire prodotti di alta qualità durante l’intero periodo in esame. La Commissione si attende che le misure antidumping creino condizioni di parità che consentano all’industria dell’Unione di offrire prodotti di maggiore qualità e più innovativi a vantaggio di tutti i soggetti interessati.

(253)

Il consorzio di utilizzatori e importatori di HRFS («il consorzio») ha presentato osservazioni in merito al regolamento provvisorio (26). In primo luogo, il consorzio ha argomentato che, in seguito al periodo dell’inchiesta, i produttori dell’Unione avrebbero ridotto il volume di produzione da loro immesso sul libero mercato dell’Unione. Il consorzio ha sottolineato che tale presunta pratica, unitamente alle misure di difesa commerciale attualmente in vigore nei confronti di altri paesi, ha determinato un aumento «senza precedenti» dei prezzi praticati sul mercato dell’Unione. Il consorzio ha argomentato che gli utilizzatori indipendenti dell’Unione non erano dunque nella posizione di ottenere una materia prima essenziale (gli HRFS) dai produttori dell’Unione. A sua volta, l’aumento dei prezzi avrebbe consentito ai produttori dell’Unione di migliorare i loro margini di profitto al punto da riprendersi da eventuali pregiudizi subiti durante il periodo dell’inchiesta. Il consorzio ha argomentato che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione permetteva alla Commissione di valutare gli sviluppi intercorsi a seguito del PI nel quadro dell’analisi dell’interesse dell’Unione e che, nel caso in esame, tali sviluppi giustificherebbero l’abrogazione della misura. In relazione a tale argomentazione, il consorzio ha inoltre affermato che, per via della presunta carenza di approvvigionamento dai produttori dell’Unione e del conseguente aumento dei prezzi, gli utilizzatori indipendenti dell’Unione non avevano altra scelta se non fare largamente affidamento sulle importazioni. A tale riguardo il consorzio ha argomentato che le misure di difesa commerciale in vigore nei confronti di taluni paesi, nonché la misura provvisoria contro le importazioni dalla Turchia, rischiano di compromettere la capacità di ottenere HRFS da paesi terzi. Il consorzio ha sottolineato che altri paesi terzi non sono stati in grado di sostituire la Turchia come paese fornitore più affidabile. Il consorzio ha inoltre contestato la risultanza della Commissione in merito alla capacità degli utilizzatori di adattarsi alle modifiche normative e di cambiare fornitori. Il consorzio ha argomentato che, nella pratica, raramente è possibile farlo e che l’acquisto di volumi limitati da produttori di altri paesi terzi non può essere considerato un indice della capacità degli utilizzatori di cambiare rapidamente fornitori. Il consorzio esprime dubbi sulla capacità, e persino sulla volontà, da parte dell’industria dell’Unione, di fornire agli utilizzatori a valle indipendenti dell’Unione gli eventuali volumi rilevanti supplementari e sulla capacità di paesi diversi dalla Turchia di fornire all’Unione volumi considerevoli di HRFS. Secondo il consorzio tutti questi elementi porterebbero a un aumento insostenibile dei costi di una materia prima fondamentale per gli utilizzatori, colpendo questi ultimi in modo sproporzionato.

(254)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la ÇİB ha espresso preoccupazione in merito all’aumento dei prezzi degli HRFS sul mercato dell’Unione a seguito delle misure e ha contestato il considerando 191 del regolamento provvisorio, secondo cui i produttori dell’Unione potrebbero ricorrere alla loro capacità inutilizzata per far fronte alla domanda degli utilizzatori indipendenti.

(255)

Il denunciante ha contestato tali argomentazioni (27). In particolare, ha fatto riferimento a fonti che riferiscono di un aumento della capacità produttiva nel 2021, anche mediante il riavvio di taluni forni, e all’esistenza di una quantità sufficiente di fonti di approvvigionamento, sia all’interno dell’Unione che in provenienza da paesi terzi. Il denunciante ha riconosciuto che ogni squilibrio della catena di approvvigionamento registrato nel mercato sarebbe stato solo di natura temporanea e ascrivibile alle perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19, compreso lo spegnimento di alcuni forni. Il denunciante ha inoltre argomentato che sia nell’Unione che altrove esistono fonti alternative in grado di far fronte a eventuali aumenti della domanda dell’Unione, tra cui la presenza di un’ampia capacità inutilizzata nell’Unione e a livello mondiale. Ha anche affermato che, data la natura moderata dei dazi antidumping istituiti, probabilmente la Turchia continuerà a rifornire il mercato dell’Unione. Infine, facendo riferimento a simulazioni presentate in una fase precedente del procedimento, il denunciante ha ribadito che il dazio antidumping non avrebbe un’incidenza significativa sui costi sostenuti dagli utilizzatori.

(256)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Turchia ha argomentato che, qualora la Commissione avesse istituito una misura di salvaguardia definitiva, in aggiunta alla misura di salvaguardia esistente e ad altri dazi antidumping e compensativi in vigore nei confronti di altre fonti di importazione del prodotto in esame, si sarebbe potuta verificare una carenza di approvvigionamento. Il governo della Turchia ha inoltre affermato che le sue importazioni hanno cominciato a diminuire nel 2019 a causa della misura di salvaguardia in vigore e che, a suo parere, «eventuali altre misure determineranno la cessazione delle importazioni dalla Turchia», chiedendo alla Commissione come potesse essere certa del fatto che le importazioni turche non sarebbero cessate.

(257)

In primo luogo la Commissione ha esaminato le argomentazioni relative alla carenza di approvvigionamento, alla disponibilità di altre fonti e alla capacità di adattarsi alle modifiche normative e di cambiare fornitori. In seguito ha esaminato l’argomentazione relativa all’utilizzo di dati riguardanti il periodo successivo al PI.

(258)

La Commissione ha appurato che l’argomentazione del consorzio e del governo della Turchia relativa alla carenza di approvvigionamento contrasta con le cifre e le tendenze rilevate nel corso dell’inchiesta. Quanto precede vale sia a livello generale che al livello dei dati presentati dagli utilizzatori che hanno collaborato. A livello generale la Commissione ha osservato in primo luogo che, grazie alla misura di salvaguardia dell’acciaio (28), nel periodo dell’inchiesta sono stati disponibili, in modo costante e in misura crescente, grandi quantitativi di contingenti tariffari in franchigia doganale (29). Pertanto, qualora nell’Unione si fosse riscontrato un aumento della domanda dei volumi di importazioni, questo avrebbe potuto essere soddisfatto in franchigia doganale. In secondo luogo, l’inchiesta ha confermato che l’industria dell’Unione dispone di una capacità inutilizzata sufficiente (30) per consentirle di aumentare ulteriormente la produzione nell’Unione. Non vi è alcun motivo economico per cui i produttori dell’Unione non dovrebbero ricorrere alle loro capacità (inutilizzate) per far fronte alla domanda dell’Unione, che provenga da utilizzatori collegati o meno, soprattutto a fronte di una situazione economica non ottimale. In terzo luogo, la Commissione ha ribadito le sue risultanze, formulate nella fase provvisoria (31), riguardo alla capacità dei paesi terzi di fornire HRFS in quantità rilevanti e ha rammentato che detti paesi potrebbero aumentare ulteriormente la loro presenza nel mercato dell’Unione, qualora vi sia domanda. Infine, la Commissione ha fatto riferimento alla sua risultanza di cui al considerando 192 del regolamento provvisorio, relativa all’infondatezza dell’ipotesi secondo cui le importazioni dalla Turchia scomparirebbero dal mercato dell’Unione qualora la Commissione istituisse un dazio definitivo. A tale riguardo la Commissione ha rammentato che alcuni dei paesi oggetti di misure continuano a esportare nell’Unione e, in alcuni casi, in volumi sostanziali (32).

(259)

Inoltre l’argomentazione del consorzio è in contrasto anche con i dati presentati dagli utilizzatori indipendenti nel quadro dell’inchiesta. In primo luogo, nel portafoglio di tali utilizzatori la quota delle importazioni turche è piuttosto limitata (complessivamente inferiore al 15 %). Gli acquisti dalla Turchia rappresentano meno della metà della quota delle importazioni da altri paesi e sono quasi cinque volte inferiori rispetto agli acquisti di detti utilizzatori da produttori dell’Unione, che sono di gran lunga i loro fornitori principali. Inoltre la Commissione ha confermato che i dati indicati nelle risposte al questionario degli utilizzatori indipendenti mostrano chiaramente non solo che essi possono modificare (e di fatto hanno modificato) sensibilmente, da un anno all’altro, la configurazione delle rispettive fonti di approvvigionamento, ma che possono farlo in volumi sostanziali. A tale riguardo la Commissione ha osservato che nel periodo dell’inchiesta gli utilizzatori indipendenti hanno raddoppiato e persino triplicato le importazioni da taluni paesi terzi (che nel complesso sono aumentate del 40 %). Nel periodo dell’inchiesta gli utilizzatori hanno anche cominciato ad acquistare da paesi dai quali non avevano acquistato nell’anno precedente al periodo dell’inchiesta, cessando invece gli acquisti da taluni paesi dai quali avevano acquistato nel 2018. I dati disponibili contraddicono dunque l’affermazione del consorzio secondo cui gli utenti possono acquistare da altri paesi terzi soltanto volumi limitati di HRFS e, nella pratica, raramente è possibile passare ad altri fornitori.

(260)

Quanto all’altra argomentazione formulata dal governo della Turchia, la Commissione ha osservato che, relativamente al calo delle importazioni nel 2019, la Turchia non è stata in grado di utilizzare appieno il contingente tariffario globale che era disponibile fino al 1o luglio 2020 (33). Inoltre la Commissione non ha individuato alcun nesso tra un calo delle importazioni avvenuto in un dato anno e l’asserzione che dette importazioni cesseranno a causa dell’istituzione di un dazio antidumping definitivo, né il governo della Turchia ha presentato elementi di prova in grado di corroborare tale tesi. Inoltre la Commissione ha osservato che il livello delle importazioni dalla Turchia registrato a partire dall’istituzione di un dazio antidumping provvisorio dimostra che tali importazioni non sono cessate. Al contrario, la Turchia ha fatto ampio ricorso (92 %) al suo contingente tariffario specifico nel periodo gennaio-marzo 2021 e ha continuato a esportare volumi rilevanti nel periodo aprile-giugno 2021. Da tali dati emerge che, nonostante il dazio antidumping provvisorio in vigore, la Turchia ha continuato a fornire volumi in misura proporzionata ai volumi contingentali a essa assegnati nell’ambito della misura di salvaguardia.

(261)

In risposta all’argomentazione della ÇİB la Commissione ha nuovamente osservato, ricollegandosi al presunto calo delle importazioni cui ha fatto riferimento l’associazione (primo trimestre del 2019 rispetto al quarto trimestre dello stesso anno), che nell’ultimo trimestre del 2019 la Turchia avrebbe potuto fornire volumi aggiuntivi nell’ambito del regime contingentale in franchigia doganale (34). La Commissione non è tuttavia riuscita a comprendere in che modo un calo delle importazioni dalla Turchia determinerebbe, di per sé, una carenza di approvvigionamento nel mercato. La Commissione ha rammentato che il mercato dell’Unione ha dimostrato la capacità di adattarsi a diverse fonti di approvvigionamento in funzione delle modifiche normative apportate, quale l’istituzione di misure di difesa commerciale.

(262)

Pertanto, alla luce dei fatti di cui sopra, la Commissione ha respinto le argomentazioni del consorzio, del governo della Turchia e della ÇİB.

(263)

Quanto alla richiesta rivolta alla Commissione di ampliare le sue risultanze in modo da tenere conto degli sviluppi intercorsi a seguito del PI, nelle sue osservazioni il consorzio ha riferito di un aumento senza precedenti dei prezzi che sarebbe avvenuto tra la fine del 2020 e il primo trimestre del 2021. Il consorzio ha aggiunto che tale aumento dei prezzi rischiava di compromettere le sue operazioni nell’Unione e che, a questi prezzi, i produttori dell’Unione avrebbero generato maggiori profitti e dunque si sarebbero ripresi dagli eventuali pregiudizi subiti nel periodo dell’inchiesta.

(264)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB e il governo della Turchia hanno criticato la risultanza della Commissione al riguardo. Dal canto suo il denunciante ha argomentato che la Commissione non dovrebbe valutare gli sviluppi successivi al PI, in quanto le circostanze del caso in esame non sono di natura eccezionale e, in ogni caso, avrebbero effetti soltanto a breve termine e non di carattere strutturale.

(265)

La Commissione ha ritenuto che un’asserzione secondo cui, in un determinato momento del periodo dell’inchiesta, si sarebbe verificato un aumento dei prezzi non possa, in sé, mettere in discussione le risultanze appurate dall’inchiesta nelle fasi provvisoria e definitiva. La Commissione ha osservato che l’argomentazione formulata dal consorzio manca di un qualsivoglia contesto significativo e di elementi di prova in grado di dimostrare chiaramente che, da solo, quest’unico sviluppo è sufficiente per confutare le risultanze dell’inchiesta basate sui dati relativi al PI. Inoltre l’asserzione secondo cui l’industria dell’Unione si sarebbe ripresa dalla sua situazione pregiudizievole è infondata e non è avallata da alcun elemento di prova. La Commissione ha rammentato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono, di norma, prese in considerazione.

(266)

Quanto alle osservazioni ricevute in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione osserva che nessuna delle due parti ha presentato elementi di prova supplementari su come l’aumento dei prezzi verificatosi dopo il periodo dell’inchiesta possa, di per sé, rendere ingiustificata l’istituzione di dazi antidumping definitivi nel contesto della verifica dell’interesse dell’Unione.

(267)

La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 183 a 198 del regolamento provvisorio.

7.4.   Altri fattori

(268)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato che i produttori di acciaio dell’Unione erano costantemente alla ricerca di un modo per mantenere il proprio oligopolio sul mercato dell’Unione ed eliminare la concorrenza internazionale. Il governo della Turchia ha osservato che i produttori dell’Unione detenevano già il 79 % delle vendite sul mercato libero, senza contare i significativi volumi del mercato vincolato. Anche la ÇİB ha fatto riferimento all’elevata quota di mercato detenuta dai produttori dell’Unione e ha espresso timori riguardo a un monopolio.

(269)

Come esposto al considerando 200 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto ingiustificato il timore di un oligopolio. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, nessuna parte ha contestato che, come indicato ai considerando 75 e 200 del regolamento provvisorio, esistono oltre 20 produttori noti appartenenti a 14 gruppi diversi che mostrano una sana competizione al loro interno e con le importazioni da altri paesi. In assenza di elementi di prova attestanti pratiche anticoncorrenziali, la quota di mercato da loro attualmente detenuta non è atta ad avallare tali argomentazioni riguardo a un oligopolio, né tanto meno a un monopolio.

(270)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che l’analisi di cui sopra non ha valutato in maniera dettagliata, sufficiente e trasparente l’argomentazione riguardante un oligopolio rafforzato da parte dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione né ha concluso che il timore di detto oligopolio rafforzato fosse ingiustificato. Per la ÇİB la questione avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto di altri fattori, quali le misure in vigore, la carenza di approvvigionamento, il calo della qualità e delle innovazioni ecc., ed è del parere che il Tribunale, ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, imponga di prendere in particolare considerazione il ripristino di una concorrenza effettiva. La ÇİB ha ribadito, senza presentare ulteriori elementi di prova, la propria argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione detiene un «oligopolio rafforzato» sul mercato dell’Unione.

(271)

La Commissione rimanda al suo recente documento di lavoro dei servizi della Commissione (35) in cui ha osservato che, nell’ambito della recente ondata di consolidamento, l’esecuzione di controlli sulle concentrazioni ha contribuito a mantenere una concorrenza dinamica nei mercati europei dell’acciaio a beneficio delle varie industrie a valle che utilizzano l’acciaio, si avvalgono di materiali economicamente accessibili per competere a livello mondiale e danno lavoro a milioni di europei. Impedendo le concentrazioni anticoncorrenziali (ad esempio Tata Steel/ThyssenKrupp) o approvando le concertazioni a determinate condizioni, quali le dismissioni strutturali (ad esempio ArcelorMittal/Ilva), l’applicazione delle norme in materia di concentrazioni ha garantito che i clienti europei dell’acciaio non si trovino con meno scelta, prezzi più elevati o meno innovazione. La Commissione ha ritenuto infondate le argomentazioni della ÇİB, comprese quelle relative alla carenza di approvvigionamento degli HRFS, come esposto al punto 7.3. Pertanto la Commissione ha confermato le proprie risultanze di cui alla fase provvisoria.

(272)

In assenza di altre osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 199 e 200 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(273)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della Turchia ha affermato di essere del parere che i dazi antidumping erano inutili e pregiudizievoli per il mercato dell’Unione e che avrebbero avuto un effetto negativo sull’interesse dell’Unione nel suo complesso. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la ÇİB ha argomentato che la Commissione non aveva valutato i diversi interessi in causa in modo trasparente né aveva motivato le proprie risultanze. Alla luce delle risultanze dell’inchiesta, vale a dire l’esistenza del dumping, del conseguente pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione e del risultato dell’esercizio di valutazione dei diversi interessi in causa, la Commissione ha ritenuto infondate tali affermazioni.

(274)

In considerazione di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, le conclusioni di cui al considerando 201 del regolamento provvisorio sono state confermate.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(275)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Per i motivi stabiliti al punto 6 e, in particolare, al punto 6.3 del presente regolamento, i dazi antidumping dovrebbero essere istituiti secondo la regola del dazio inferiore.

(276)

Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Turchia

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

Gruppo Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

Tutte le altre società

7,3 %

(277)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(278)

Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (36). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(279)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione in virtù delle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società cui sono state riconosciute aliquote individuali del dazio antidumping devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere assoggettate al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(280)

Per quanto la presentazione di tale fattura sia necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono tenere presente. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(281)

Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le condizioni necessarie, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(282)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(283)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(284)

Poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare gli importi depositati nella parte eccedente le aliquote del dazio definitivo.

8.3.   Retroattività

(285)

Come indicato al punto 1.2, a seguito di una richiesta del denunciante la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(286)

Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.

(287)

Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno arrecato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4 quinquies, del regolamento di base. Per tale analisi, la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie. Non è stato possibile osservare alcun aumento sostanziale anche nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie:

 

PI

giugno 2020 - dicembre 2020

giugno 2020 - gennaio 2021

 

tonnellate

tonnellate/mese

tonnellate

tonnellate/mese

tonnellate

tonnellate/mese

Importazioni di HRFS dalla Turchia

2 767 658

230 638

1 031 186

147 312

1 194 329

149 291

Fonte: Eurostat (UE-27).

(288)

La Commissione ha pertanto concluso che nel caso in esame non sussistevano motivi per giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi per il periodo durante il quale sono state registrate le importazioni.

9.   OFFERTA DI IMPEGNO

(289)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, uno dei produttori esportatori ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base.

(290)

La Commissione ha valutato l’offerta e ha concluso che l’accettazione di tale impegno sarebbe impraticabile ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base. Ciò è dovuto in prevalenza alla moltitudine di tipi di prodotto indistinguibili tra loro che sono oggetto dell’offerta, al fatto che alcuni tipi di prodotto che rientrano nello stesso codice NC/TARIC presentano prezzi minimi all’importazione diversi, al fatto che, per la maggior parte dei tipi di prodotto, i prezzi minimi all’importazione offerti non sarebbero sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e all’inadeguatezza dell’indicizzazione offerta a tenere conto delle oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

(291)

Nelle sue osservazioni riguardanti l’impegno sui prezzi proposto dal produttore esportatore, il denunciante ha formulato argomentazioni a sostegno del relativo respingimento che hanno corroborato l’analisi della Commissione.

(292)

La Commissione ha inviato una lettera al produttore esportatore indicando i motivi per i quali ha respinto l’offerta di impegno, concedendogli l’opportunità di presentare osservazioni.

(293)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dal produttore esportatore riguardo alla sua conclusione secondo cui l’impegno sarebbe inadeguato e impraticabile.

(294)

Di conseguenza, per i motivi di cui ai considerando da 290 a 293, l’offerta di impegno sui prezzi è stata respinta.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(295)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(296)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (codice TARIC 7211130019), ex 7211 14 00 (codice TARIC 7211140095), ex 7211 19 00 (codice TARIC 7211190095), ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191095), ex 7226 91 91 (codice TARIC 7226919119) e 7226 91 99.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

i)

i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;

ii)

i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;

iii)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e

iv)

i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm;

v)

i prodotti a) la cui larghezza è pari o inferiore a 350 mm e b) il cui spessore è pari o superiore a 50 mm, indipendentemente dalla lunghezza del prodotto.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Turchia

Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

7,3 %

C602

Gruppo Erdemir:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

5,0 %

C603

Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

4,7 %

C604

Ağir Haddecilik A.Ş.

5,7 %

C605

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

5,7 %

C606

Tutte le altre società

7,3 %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

Nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente per le importazioni registrate. I dati raccolti in conformità dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 non saranno più conservati.

Articolo 4

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Turchia e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Turchia, durante il periodo dell’inchiesta (1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2019);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 166 del 14.5.2020, pag. 9.

(3)  GU C 197 del 12.6.2020, pag. 4.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione, del 12 novembre 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 379 del 13.11.2020, pag. 47).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione, del 6 gennaio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU L 3 del 7.1.2021, pag. 4).

(6)  t21.000389.

(7)  GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3.

(8)  Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea, T-26/12, EU:T:2015:437, punto 50.

(9)  Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consiglio dell’Unione europea, C-468/15 P.

(10)  Cfr. al riguardo la relazione del panel dell’OMC Unione europea – Misure antidumping su importazioni di determinati alcoli grassi dall’Indonesia (WT/DS442/R), 16 dicembre 2016, punto 7.129.

(11)  Articolo 40 della legge 193 in materia di imposta sul reddito, del 6 gennaio 1961, modificata dalla legge 4108 del giugno 1995.

(12)  Corte di giustizia, causa C-315/90, Gimelec/Commissione, EU:C:1991:447, punti da 21 a 29; relazione dell’organo di appello dell’OMC, 24 luglio 2001, Stati Uniti – Misure antidumping su alcuni prodotti in acciaio laminati a caldo originari del Giappone, WT/DS184/AB/R, punti da 181 a 215.

(13)  Pagina 14, ultimo paragrafo, del documento con riferimento t21.000916 del fascicolo non riservato (contributo presentato dal governo della Turchia).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).

(16)  Cfr. tra l’altro le tabelle 3 e 7 e il considerando 339 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione (cfr. nota 10). Dall’ottobre 2016 i produttori dell’Unione hanno potuto beneficiare della protezione offerta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 272 del 7.10.2016, pag. 33).

(18)  Cfr. tra l’altro il considerando 292 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 (cfr. nota 10).

(19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1778.

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649.

(21)  Pagina 14, ultimo paragrafo, del documento t21.000916.

(22)  Relazione economica, «Economic and steel market outlook 2020-2021 – Second quarter report - Data up to, and including, full year 2019», 12 maggio 2020, Eurofer, scaricabile all’indirizzo https://www.eurofer.eu/assets/Uploads/REPORT-Economic-and-Steel-Market-Outlook-Quarter-2-2020.pdf, e «Worldsteel Short Range Outlook October 2019», 14 ottobre 2019, World Steel Association, consultabile all’indirizzo https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2019/worldsteel-short-range-outlook-2019.html

(23)  Decisione n. 284/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari dell’India e di Taiwan, e che accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento nei confronti delle importazioni originarie del Sudafrica (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44).

(24)  t21.000701, allegato 2.

(25)  t21.000701, allegati 1 e 3.

(26)  t21.000721.

(27)  t21.000931.

(28)  Nel luglio 2018 la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia provvisoria, che è divenuta definitiva nel febbraio 2019 e che è rimasta in vigore lungo l’intero periodo dell’inchiesta. Nell’ambito di questa misura la definizione di HRFS corrisponde, in larga parte, alla categoria di prodotti 1. Pertanto l’evoluzione dell’uso dei contingenti tariffari a norma della misura di salvaguardia è pertinente alla presente inchiesta.

(29)  Considerando da 45 a 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

(30)  Tabella 6 del regolamento che istituisce misure antidumping provvisorie.

(31)  Considerando 188 e 189 del regolamento che istituisce misure antidumping provvisorie.

(32)  Considerando da 21 a 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).

(33)  Tale affermazione è valida per entrambi i periodi, vale a dire sia quando la Turchia era soggetta a un contingente tariffario globale (dal 2 febbraio al 30 settembre 2019), sia quando le è stato imposto un massimale del 30 % a norma di un contingente tariffario globale, ossia dal 1o ottobre 2019.

(34)  Nell’ultimo trimestre del 2019 la Turchia ha utilizzato il 73 % del volume complessivo dei contingenti tariffari che poteva fornire in franchigia doganale, con un mancato utilizzo di 170,000 tonnellate nel trimestre in questione.

(35)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Towards competitive and clean European steel», SWD(2021) 353 final, del 5.5.2021, pagg. 4 e 5.

(36)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgio.

(37)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


DECISIONI

6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/79


DECISIONE (UE) 2021/1101 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 74a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, afferma che l’Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Tale secondo comma prevede inoltre che l’Unione promuova soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.

(2)

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

(3)

La Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità («accordo») è entrata in vigore il 7 aprile 1948.

(4)

A norma dell’articolo 60 dell’accordo, l’Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri presenti e votanti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(5)

Nella sua 74a sessione, che inizierà il 24 maggio 2021, l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa all’indizione una riunione intergovernativa per elaborare e negoziare una convenzione quadro dell’OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità, poiché la decisione dell’Assemblea mondiale della sanità determinerà la capacità dell’Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, di partecipare all’elaborazione e alla negoziazione di una convenzione quadro dell’OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie e di diventarne potenzialmente parte in qualità di organizzazione regionale di integrazione economica.

(7)

La partecipazione dell’Unione europea all’elaborazione e alla negoziazione di una convenzione quadro dell’OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie e la sua possibile adesione in aggiunta agli Stati membri dell’Unione alla convenzione contribuiranno ad aumentare la cooperazione internazionale in risposta alle pandemie all’interno del sistema delle Nazioni Unite.

(8)

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica dovrebbero essere rispettate durante l’intero processo negoziale.

(9)

La posizione dell’Unione dovrà essere espressa dagli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Assemblea mondiale della sanità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 74a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità è la seguente:

l’Unione europea sostiene l’istituzione di una procedura dell’Organizzazione mondiale della sanità per una nuova convenzione quadro sulla preparazione e la risposta alle pandemie e deve essere autorizzata, entro le competenze dell’Unione, a partecipare in qualità di parte contraente di tale trattato;

la decisione dell’Assemblea mondiale della sanità che stabilisce gli aspetti procedurali dei negoziati deve consentire la partecipazione dell’Unione al processo negoziale riguardante le materie che rientrano nelle competenze dell’Unione, in vista della possibile adesione dell’Unione alla convenzione in qualità di organizzazione regionale di integrazione economica;

dovrebbero pertanto essere inseriti nel testo della decisione riferimenti specifici atti a precisare che la partecipazione a qualsiasi organismo intergovernativo istituito per elaborare e negoziare la convenzione è aperta alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. SANTOS SILVA


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/81


DECISIONE (UE) 2021/1102 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione e le opzioni dell’Unione per quanto riguarda l’introduzione, la valutazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati nel territorio dell’Unione, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 241,

considerando quanto segue:

(1)

Gli agenti di controllo biologico sono nemici naturali, antagonisti o concorrenti, o altri organismi utilizzati per controllare, direttamente o indirettamente, gli organismi nocivi per le piante, compresi gli organismi nocivi da quarantena, controllandone i vettori, e per controllare le erbe infestanti e le piante esotiche invasive.

(2)

Ai fini della presente decisione sono contemplati solo gli agenti di controllo biologico invertebrati quali gli insetti, compresi gli insetti maschio sterili, gli acari e le specie di nematodi («ACB»).

(3)

Vi è grande diversità tra Stati membri per quanto riguarda gli approcci e i tipi di regolamentazione da essi applicati in materia di rilascio, valutazione e circolazione di ACB. Tuttavia, gli ACB non conoscono frontiere e possono diffondersi al di là dei territori in cui sono stati deliberatamente rilasciati al fine di controllare gli organismi nocivi, le erbe infestanti e le piante esotiche invasive.

(4)

Spesso utilizzati nella produzione in serra, gli ACB hanno un’importanza crescente nell’agricoltura e nella silvicoltura sostenibili, in particolare nell’attuazione della difesa integrata (IPM) e nell’agricoltura biologica. I sistemi agricoli sostenibili forniscono un contributo essenziale alla transizione dell’Unione verso sistemi alimentari sostenibili, come indicato nella comunicazione della Commissione «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» e nel Green Deal europeo, e come sostenuto dalla futura politica agricola comune. L’uso di ACB in questo contesto contribuisce a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) mira a proteggere l’Unione dall’introduzione di nuovi organismi nocivi, contrastando nel contempo gli organismi nocivi esistenti in modo più efficace. La politica fitosanitaria contenuta in tale regolamento si concentra in particolare sullo screening dei nuovi organismi nocivi per le piante in tutto il mondo, sulla prevenzione dell’ingresso di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione e, in caso di introduzione, sulla loro precoce individuazione ed eradicazione.

(6)

L’ingresso, l’insediamento e la diffusione di organismi nocivi per le piante possono compromettere la sostenibilità dell’agricoltura, delle foreste, degli ambienti naturali, della biodiversità e degli ecosistemi. Il commercio mondiale, la circolazione delle persone, i cambiamenti climatici e i fenomeni meteorologici estremi aumentano la diffusione di parassiti e i rischi fitosanitari. Anche le nuove specie di organismi nocivi esotici rappresentano una minaccia per i sistemi di produzione agricola e forestale esistenti nell’Unione, nonché per la flora e la fauna autoctone. L’introduzione di un nemico naturale proveniente dalla regione di origine dell’organismo nocivo può contribuire a un’adeguata strategia di lotta, ma può comportare rischi per la flora e la fauna autoctone. Pertanto, prima di introdurre ACB, è necessario effettuare una valutazione scientifica del possibile impatto sulla sanità delle piante e sulla biodiversità, utilizzando una metodologia standard, anche in relazione ai potenziali effetti indesiderati sulle specie non bersaglio, sugli ecosistemi e sulla biodiversità in generale.

(7)

È riconosciuto che l’uso degli ACB è in crescita, data la maggiore domanda da parte di agricoltori, gestori di spazi verdi e giardinieri desiderosi di ridurre la loro dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici.

(8)

Le organizzazioni internazionali, in particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura attraverso la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e l’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO), hanno elaborato norme e orientamenti fitosanitari internazionali sull’uso sicuro degli ACB e svolgono un ruolo importante nell’elaborazione di norme per l’analisi dei rischi e la ricerca.

(9)

I produttori di ACB, comprese le piccole e medie imprese (PMI), forniscono soluzioni innovative e specifiche per la protezione delle colture. Il controllo di qualità degli ACB è un requisito essenziale per garantirne la sicurezza e le prestazioni.

(10)

Un approccio più coerente tra gli Stati membri potrebbe facilitare lo sviluppo e l’accesso al mercato di ACB sicuri. Ciò contribuirebbe a creare opportunità per i sistemi di produzione agricola e silvicola e per il controllo degli organismi nocivi per le piante, garantendo nel contempo la protezione della salute e dell’ambiente.

(11)

Il Consiglio ritiene che uno studio sulla situazione e le opzioni dell’Unione per quanto riguarda l’introduzione, la valutazione, la produzione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di ACB nel territorio dell’Unione sia necessario per migliorare la loro disponibilità e accessibilità per gli utilizzatori, garantendo nel contempo la sicurezza degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente nonché la sicurezza alimentare, conformemente all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2) del 13 aprile 2016, in particolare il punto 10 relativo all’applicazione degli articoli 225 e 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(12)

Tali opzioni possono includere una valutazione delle possibilità in relazione ai seguenti elementi: armonizzazione dei criteri, delle procedure e del processo decisionale nell’Unione; elaborazione di programmi Unione di ricerca, innovazione e divulgazione delle conoscenze e attuazione di una cooperazione rafforzata con le pertinenti organizzazioni internazionali al fine di accelerare l’accesso al mercato e di aumentare l’accessibilità degli ACB; e sostegno agli investimenti, all’innovazione e all’uso sicuro degli ACB nel controllo degli organismi nocivi per le piante quale primo passo verso la definizione armonizzata di un concetto più ampio di controllo biologico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 dicembre 2022, uno studio sulla situazione riguardante l’introduzione, la produzione, la valutazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di agenti di controllo biologico invertebrati (ACB) nel territorio dell’Unione. Dovrebbero essere valutate anche le possibilità di armonizzazione delle procedure in tutto il territorio dell’Unione, in modo da agevolare la promozione della diffusione degli ACB e il loro accesso al mercato, sostenere gli investimenti e l’innovazione e contribuire all’utilizzo sicuro di tali organismi, compreso quando sono necessari per il controllo degli organismi nocivi da quarantena imposto dalle autorità fitosanitarie.

Articolo 2

Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, o a informarlo in altro modo sulle eventuali misure necessarie per dare seguito allo studio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

M. do C. ANTUNES


(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1103 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una controparte è stabilita in tale paese terzo, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni di un contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(4)

La presente decisione non si basa solo sull’analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi indotti da contratti derivati OTC non compensati mediante CCP in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

Le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile relative ai contratti derivati sono stabilite da leggi, circolari, risoluzioni e direttive emanate dal Banco Central do Brasil («BCB»), dalla Comissão de Valores Mobiliários («CVM») e dal Conselho Monetário Nacional («CMN»). In particolare, il mercato mobiliare del Brasile è disciplinato dalla legge 6.385/76; la direttiva CVM 461/07 disciplina i mercati mobiliari regolamentati, comprendenti le borse valori organizzate e i mercati OTC organizzati e non organizzati; la circolare BCB 3.082/02 stabilisce i criteri per il trattamento contabile dei derivati detenuti da enti finanziari e altri enti soggetti alla vigilanza del BCB; la risoluzione CMN 3.505/07 disciplina i contratti derivati OTC stipulati in Brasile da enti brasiliani — finanziari e altri enti soggetti alla vigilanza del BCB; la risoluzione CMN 4.277/13 stabilisce i requisiti in materia di valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello dei contratti derivati stipulati da enti finanziari e altri enti soggetti alla vigilanza del BCB; la direttiva CVM 438/06 stabilisce i requisiti in materia di valutazione a prezzi correnti di mercato per taluni tipi di fondi comuni; la risoluzione 4.662/18 inquadra i requisiti bilaterali in materia di margine; la risoluzione BCB 3.263/05 concerne la compressione del portafoglio; la risoluzione CMN 4.373/14 stabilisce i requisiti per gli investitori non residenti che effettuano operazioni su derivati OTC in Brasile e, infine, le leggi 4.595/64, 6.385/76, 10.214/01, 12.810/13 disciplinano il segreto professionale, la vigilanza e l’applicazione.

(6)

La risoluzione BCB 3.263/05 non stabilisce l’obbligo di effettuare la compressione del portafoglio, né formula raccomandazioni in tal senso. Essa prevede tuttavia la possibilità per gli enti finanziari e gli altri enti soggetti alla vigilanza del BCB di sottoscrivere accordi a tal fine. Non esiste una legislazione specifica in materia di procedure per la risoluzione delle controversie. Le norme in materia di risoluzione delle controversie sono determinate dai repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto le disposizioni del Brasile non possono essere considerate equivalenti ai requisiti vigenti nell’Unione per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la risoluzione delle controversie.

(7)

Le operazioni su derivati OTC devono essere segnalate da ogni ente brasiliano che le effettui a un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito e regolamentato in Brasile. Ai sensi della legge 6.385/76, la validità di un’operazione è subordinata alla sua segnalazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Conformemente alla risoluzione CMN 4.373/14 gli investitori non residenti che effettuano operazioni su derivati OTC in Brasile devono essere registrati presso la CVM e sono tenuti al rispetto della conferma, giuridicamente vincolante, delle operazioni da lor effettuate. Poiché un’operazione deve essere segnalata da entrambe le parti, non vigono altri requisiti giuridici, oltre alle norme del repertorio di dati sulle negoziazioni, relativi alla conferma delle operazioni, alla riconciliazione dei portafogli bilaterali o alla risoluzione delle controversie. La conferma è simultanea e subordinata alla segnalazione. La segnalazione, da effettuarsi il prima possibile, avviene di solito lo stesso giorno dell’operazione. Analogamente, poiché le operazioni sono segnalate da entrambe le parti e confermate contemporaneamente dai repertori di dati sulle negoziazioni, non vige alcun obbligo di effettuare la riconciliazione del portafoglio, in quanto, per definizione, non vi può essere alcuna discrepanza tra i portafogli delle controparti. Le disposizioni vigenti in Brasile per la conferma tempestiva e la riconciliazione del portafoglio dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti alle corrispondenti disposizioni dell’Unione.

(8)

Ai sensi delle risoluzioni CMN 3.505/07 e CMN 4.277/13 la valutazione, sia essa basata sui prezzi correnti di mercato o su un modello, è richiesta giornalmente per le banche dealer, le succursali locali di banche estere, le controllate locali di banche estere, come pure per i gestori di fondi e di patrimoni, tutti regolamentati dal BCB. L’obbligo non si applica alle cooperative, agli assicuratori, ai riassicuratori, ai fondi pensione e alle altre controparti di società non finanziarie che sono obbligate a effettuare una valutazione giornaliera soltanto se fanno parte di un conglomerato finanziario che comprende anche una banca multipla, commerciale, di investimento, di cambio o una cassa di risparmio. Le disposizioni vigenti in Brasile dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti alle corrispondenti disposizioni dell’Unione nella misura in cui la presente decisione è limitata alle operazioni concluse con controparti regolamentate dal BCB.

(9)

Tenuto conto dell’obbligo di segnalare le operazioni su derivati OTC ai repertori di dati sulle negoziazioni regolamentati in Brasile e delle conseguenze giuridiche di tale obbligo, nel caso del Brasile si può pertanto considerare un approccio a due livelli in base al quale è possibile concludere che, per quanto riguarda la conferma tempestiva e la riconciliazione del portafoglio, i requisiti applicabili in Brasile possono essere considerati equivalenti sul piano dei risultati a quelli di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013. Inoltre, le norme applicabili in Brasile alla valutazione giornaliera sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 149/2013 nella misura in cui le operazioni sono condotte con banche dealer, succursali locali di banche estere, controllate locali di banche estere, fondi e gestori di patrimoni, nonché cooperative, assicuratori e riassicuratori, fondi pensione e altre controparti di società non finanziarie che fanno parte di un conglomerato finanziario che comprende anche una banca multipla, commerciale, di investimento, di cambio o una cassa di risparmio. Tenuto conto del fatto che la maggior parte delle operazioni transfrontaliere su derivati OTC sono effettuate da controparti regolamentate dal BCB, la presente decisione dovrebbe pertanto essere limitata alle operazioni condotte tra controparti regolamentate dal BCB e controparti stabilite nell’Unione e soggette al corrispondente requisito del regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

(10)

Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, i requisiti giuridicamente vincolanti del Brasile sono costituiti dalla risoluzione CMN 4.662/18 e dalla circolare BCB 3.902/18 (le norme del Brasile in materia di margine).

(11)

Come stabilito dalle norme del Brasile in materia di margine, le controparti rientranti nell’ambito di applicazione sono tutte enti finanziari o altri enti soggetti alla regolamentazione del BCB che presentano a livello di gruppo operativo un importo nozionale medio aggregato delle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione superiore a 25 miliardi di BRL. Le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione comprendono un insieme di operazioni su derivati OTC equivalente a quello del regolamento (UE) n. 648/2012, con l’eccezione dei derivati su materie prime regolati fisicamente — ma compresi i derivati su oro che sono considerati operazioni rientranti nell’ambito di applicazione — cui si applicano le norme in materia di margine dell’Unione ma non quelle del Brasile; e le opzioni su singole azioni, cui si applicano le norme in materia di margine del Brasile ma che beneficiano di un’esenzione temporanea a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Inoltre, e analogamente al quadro applicabile nell’Unione, le operazioni infragruppo, i contratti a termine e gli swap su tassi di cambio regolati fisicamente e le operazioni con strumenti la cui definizione è simile a quella delle obbligazioni garantite nell’Unione sono esclusi dall’insieme delle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione. Essi dovrebbero tuttavia essere presi in conto per determinare l’importo nozionale medio aggregato a livello di gruppo operativo. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai derivati su materie prime regolati fisicamente, ad eccezione dei derivati su oro.

(12)

Le controparti rientranti nell’ambito di applicazione devono costituire e raccogliere il margine di variazione a decorrere dal 1o settembre 2019. Le controparti rientranti nell’ambito di applicazione che presentano a livello di gruppo operativo un importo nozionale medio aggregato delle operazioni rientranti nell’ambito di applicazione superiore a 2,250 miliardi di BRL devono costituire e raccogliere il margine iniziale a decorrere dal 1o settembre 2019, mentre le controparti rientranti nell’ambito di applicazione che presentano importi inferiori a tale soglia devono costituire e raccogliere il margine iniziale a decorrere dal 1o settembre 2020. La presente decisione è pertanto limitata alle operazioni tra controparti soggette all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e controparti rientranti nell’ambito di applicazione soggette all’obbligo di costituire e raccogliere il margine di variazione e il margine iniziale in ottemperanza alle norme del Brasile in materia di margine.

(13)

Le norme del Brasile in materia di margine ammettono un importo minimo combinato del trasferimento del margine iniziale e del margine variazione di 1,5 milioni di BRL, mentre l’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede una soglia di 500 000 EUR. Le norme del Brasile in materia di margine consentono inoltre di ridurre il margine iniziale di un importo fino a un massimo di 150 milioni di BRL. Le controparti rientranti nell’ambito di applicazione aventi un importo combinato del margine iniziale inferiore a tale soglia non sono tenute a scambiare il margine iniziale. L’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede una riduzione analoga, fissando la soglia a 50 milioni di EUR. Tenuto conto della differenza marginale di valore di tali valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(14)

Analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le norme del Brasile in materia di margine consentono l’uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. Tuttavia, le norme del Brasile in materia di margine non consentono l’uso di modelli interni o di terzi per il calcolo del margine iniziale. Anche se i requisiti previsti dalle norme del Brasile in materia di margine per il calcolo del margine iniziale sono più restrittivi di quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012 e nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, dovrebbero tuttavia essere considerati equivalenti ai fini della presente decisione.

(15)

I requisiti previsti dalle norme del Brasile in materia di margine per le garanzie ammissibili, la relativa valutazione e le modalità di possesso e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme del Brasile in materia di margine contengono un elenco equivalente di garanzie ammissibili ma non impongono alle controparti di diversificare adeguatamente le garanzie raccolte, anche limitando i titoli a bassa liquidità al fine di evitare la concentrazione di garanzie, analogamente a quanto disposto dall’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Tuttavia, poiché i requisiti di concentrazione di cui all’articolo 8 si applicano alle controparti dell’Unione, si può concludere che i requisiti in materia di garanzie derivanti dall’applicazione delle norme del Brasile in materia di margine consentono di conseguire un risultato equivalente a quello del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme del Brasile in materia di margine per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti a quelle previste dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale in Brasile, le leggi 4.595 del 1964, 6.385 del 1976, 10.214 del 2001 e 12.810 del 2013 conferiscono al BCB e alla CVM il potere di chiedere ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dati relativi alle operazioni in strumenti derivati. Inoltre la legge complementare 105 del 2001 (LC 105) specifica che tutti i dati devono essere trattati come riservati. In tale contesto, un’altra autorità nazionale o estera che desideri ottenere dati dai repertori brasiliani di dati sulle negoziazioni dovrebbe presentare richiesta formale al BCB e/o alla CVM, che svolgeranno un’analisi tenendo conto, tra l’altro, delle restrizioni imposte dalla LC 105 ed esamineranno caso per caso la necessità di un accordo formale. È pertanto opportuno stabilire che le leggi citate, considerate nel loro insieme, garantiscono un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

Il CMN, la massima autorità del sistema finanziario nazionale del Brasile, è responsabile della formulazione delle politiche monetarie e creditizie generali. Il BCB, che risponde al CMN, è responsabile della politica monetaria, della gestione delle riserve internazionali, della vigilanza sulle banche e della supervisione del capitale e del credito esteri. Il BCB, che applica le norme prudenziali e agisce inoltre come autorità monetaria, è come tale responsabile di garantire la stabilità sistemica. Al fine di contrastare le pratiche irregolari, attuare misure pedagogiche e far fronte a situazioni che possono compromettere il sistema finanziario nazionale, il BCB può comminare sanzioni amministrative, adottare misure cautelari o provvisorie, emanare lettere di impegno e imporre sospensioni o restrizioni. La CMV, che risponde al CMN, è responsabile della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei capitali, compresi gli emittenti di titoli, le borse valori e i mercati OTC, nonché degli enti che fanno parte del sistema di distribuzione dei titoli. La CVM ha l’obiettivo di mantenere l’efficienza del mercato e di promuovere lo sviluppo oltreché di proteggere gli investitori e mantenere pratiche eque nel mercato dei valori mobiliari, imponendo il rispetto delle norme in materia di comunicazione delle informazioni e di trasparenza. Le misure a disposizione del BCB e della CVM dovrebbero pertanto essere considerate idonee a consentire l’applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle norme del Brasile sui derivati OTC, in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci.

(18)

La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla legislazione brasiliana in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione dei portafogli, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere al BCB e alla CVM di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per quanto riguarda la conferma tempestiva, la valutazione giornaliera e la riconciliazione del portafoglio che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dal Banco Central do Brasil («BCB») e dalla Comissão de Valores Mobiliários («CVM») e che non sono compensate a livello centrale mediante CCP sono considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è una controparte rientrante nell’ambito di applicazione ai fini delle norme del Brasile in materia di margine.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dal BCB o dalla CVM, fatta eccezione per i derivati su materie prime regolati fisicamente, ma non per i derivati su oro, e che non sono compensate mediante CCP, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è una controparte rientrante nell’ambito di applicazione ai fini delle norme del Brasile in materia di margine.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/89


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1104 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un'applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell'Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l'effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»); tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell'Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all'articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell'equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell'Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(4)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l'ESMA ha concluso che, essendo il Canada ancora in fase di messa a punto del proprio regime regolamentare per l'obbligo di compensazione, le controparti non finanziarie e le tecniche di attenuazione del rischio per le operazioni non compensate, non era in condizione di effettuare un'analisi definitiva e di esprimere un parere tecnico su tale argomento.

(5)

La Commissione ha preso nota della consulenza tecnica dell'ESMA e ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti da allora. La presente decisione non si basa solo sull'analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per i contratti derivati OTC sono stabilite nella linea guida E-22 sui requisiti in materia di margini per i derivati non compensati a livello centrale e nella linea guida B-7 sulle buone prassi in materia di derivati (che, insieme, costituiscono le «linee guida») dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions («OSFI»). Il mancato rispetto delle linee guida può innescare il riesame dell'autorizzazione in forza della quale operano le entità soggette alle linee guida. L'OSFI esercita la regolamentazione e la vigilanza prudenziali degli enti finanziari regolamentati a livello federale («FRFI») in Canada e ha la responsabilità di monitorare e far rispettare tutte le linee guida OSFI. Per FRFI si intendono banche, succursali di banche estere, società di partecipazione bancarie, società fiduciarie e di prestito, istituti di credito cooperativo, associazioni cooperative per la vendita al dettaglio, compagnie di assicurazione sulla vita, compagnie di assicurazione sui beni e contro gli incidenti e società di partecipazione assicurativa. Le linee guida stabiliscono norme minime relative ai requisiti di margine e altri requisiti inerenti alle tecniche di attenuazione dei rischi per operazioni su derivati non compensate a livello centrale effettuate dagli FRFI. La linea guida B-7 è entrata in vigore nel novembre 2014 mentre la linea guida E-22 è entrata in vigore nel giugno 2017 e alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all'attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(7)

Le tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP stabilite nella linea guida B-7 continuano a essere insufficienti se confrontate agli obblighi previsti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio e la valutazione delle operazioni. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare solo le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 149/2013, nonché le disposizioni relative ai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(8)

Per quanto riguarda i requisiti per la risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP, le disposizioni in materia di derivati OTC del Canada di cui alla linea guida B-7 applicabili agli FRFI coperti contengono obblighi analoghi a quelli previsti nell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare la linea guida B-7 prevede disposizioni specifiche in materia di risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.

(9)

In merito ai margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, le disposizioni di cui alla linea guida E-22 si applicano ai contratti derivati OTC a sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e swap su tassi di cambio regolati fisicamente, che non sono soggetti ai requisiti di margine previsti dalla linea guida E-22, e delle operazioni su tassi fissi di cambio regolate fisicamente associate allo scambio del capitale di contratti swap su tassi di interesse, che sono esentate dai requisiti in materia di margine iniziale ai sensi della linea guida E-22, nonché delle operazioni su materie prime regolate fisicamente che non sono incluse nella definizione di derivato ai sensi della linea guida E-22. A norma degli articoli 27, 30, 30 bis, 31 e 38 del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i contratti a termine su tassi di cambio e swap su tassi di cambio, nonché lo scambio del capitale di swap su valute, sono esentati dai requisiti in materia di margine iniziale, mentre i derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, alcuni derivati connessi alla cartolarizzazione, i derivati con controparti in paesi terzi in cui l'applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata nonché le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici beneficiano di esenzioni dai requisiti in materia di margine iniziale e di variazione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai derivati su materie prime regolati fisicamente.

(10)

Ai sensi della linea guida E-22 tutti gli FRFI appartenenti a un gruppo consolidato il cui importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale per marzo, aprile e maggio 2016 e ogni anno successivo superi i 12 miliardi di CAD («entità coperte») devono scambiare il margine iniziale e il margine di variazione. Conformemente alla linea guida E-22 il Canada ha adottato il calendario per il periodo transitorio concordato a livello internazionale dei requisiti relativi al margine iniziale. Gli emittenti sovrani, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo ammissibili, la Banca dei regolamenti internazionali e le controparti centrali sono esclusi dalla definizione di entità coperta. Le società dedite all'attività di tesoreria che svolgono attività di gestione del rischio per conto delle controllate di un gruppo di imprese e talune società veicolo sono escluse dalla definizione di entità coperte. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi in materia di risoluzione delle controversie e di scambio di garanzie applicabili agli FRFI che sono entità coperte («FRFI coperti»). L'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un'operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera. La presente decisione dovrebbe pertanto essere subordinata allo scambio del margine di variazione per le operazioni effettuate con FRFI coperti.

(11)

Ai sensi della linea guida E-22, il margine iniziale e il margine di variazione devono essere calcolati e richiesti entro due giorni lavorativi dall'esecuzione di un'operazione su un derivato non compensato a livello centrale tra un FRFI coperto e un'entità coperta. I margini devono pertanto essere calcolati e richiesti su base giornaliera. I margini devono essere costituiti o ricevuti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a ciascuna richiesta di margine. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 impone a tutte le controparti di un contratto su derivato OTC non compensato mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera oppure di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. È pertanto opportuno stabilire le condizioni in materia di margine di variazione.

(12)

La linea guida E-22 prevede inoltre un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 750 000 CAD. Tale importo è fissato a 500 000 EUR all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Tenuto conto della differenza marginale di valore di tali valute e dell'obiettivo comune, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(13)

Per quanto riguarda il calcolo del margine iniziale, analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la linea guida E-22 consente l'uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli soddisfino determinati requisiti che sono equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251. I modelli interni o di terze parti sono soggetti al riesame da parte dell'OSFI alla luce dei criteri di conformità stabiliti.

(14)

I requisiti previsti dalla linea guida E-22 per le garanzie ammissibili e le modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie sono simili a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. La linea guida E-22 contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e, analogamente al regolamento delegato (UE) 2016/2251, stabilisce che le garanzie debbano essere oggetto di valutazione giornaliera. Essa stabilisce inoltre che il margine iniziale scambiato deve essere detenuto in modo da garantirne l'immediata disponibilità per la parte che l'ha raccolto in caso di inadempimento della controparte ed è soggetto a modalità che tutelano per quanto possibile la parte che costituisce il margine in caso di fallimento della controparte che lo raccoglie.

(15)

Per quanto riguarda la protezione del segreto professionale, le informazioni detenute dall'OSFI sono soggette alle disposizioni della sezione 22 dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions Act («OSFI Act»), il quale garantisce che tutte le informazioni relative all'attività o agli affari di un ente finanziario, o alle persone che le/li gestiscono, che sono ottenute dall'OSFI o da qualsiasi persona che opera sotto la direzione dell'OSFI sono riservate e devono essere trattate di conseguenza. L'OSFI e le persone che operano sotto la sua direzione sono inoltre soggetti alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali (Privacy Act), che tutela le informazioni personali sotto il controllo di un ente governativo federale, nonché alla legge sulla libertà di accesso alle informazioni (Access to Information Act) che prevede un diritto di accesso alle informazioni nei registri sotto il controllo delle istituzioni governative federali. Pertanto la sezione 22 dell'OSFI Act, insieme al Privacy Act e all'Access to Information Act, forniscono garanzie di protezione del segreto professionale, inclusa la protezione dei segreti aziendali, equivalenti a quelle di cui al titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l'applicazione efficaci a livello federale delle disposizioni legislative in Canada, l'OSFI ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare le linee guida. L'OSFI può adottare una vasta gamma di misure di vigilanza per affrontare eventuali violazioni dei requisiti applicabili. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l'applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle linee guida in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell'Unione.

(17)

La presente decisione riconosce l'equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla legislazione canadese in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell'adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, monitorerà periodicamente l'evoluzione e l'efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione dei portafogli, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all'OSFI di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l'abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada concernenti gli obblighi di risoluzione delle controversie di cui alla linea guida B-7 che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall'Office of the Superintendent of Financial Institutions («OSFI») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è un ente finanziario regolamentato a livello federale coperto («FRFI coperto») quale definito nella linea guida E-22.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall'OSFI, ad eccezione dei derivati su materie prime regolati fisicamente, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/2251, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita in Canada ed è soggetta ai requisiti in materia di margini del Canada;

b)

le operazioni sono valutate a prezzi di mercato e, se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è scambiato lo stesso giorno in cui è calcolato;

In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  ESMA/2013/1375, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Canada, relazione finale, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o ottobre 2013.


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/94


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1105 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti ai requisiti stabiliti agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi ai requisiti di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»); tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. È inoltre necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(4)

La presente decisione non si basa solo sull’analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

Le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore relative ai contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite nei Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di concessione di licenze e condotta delle attività), nonché negli orientamenti sui requisiti di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale («orientamenti sui requisiti di attenuazione dei rischi») e negli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati non compensati a livello centrale («orientamenti sui margini») della Monetary Authority of Singapore (di seguito «MAS»). Gli orientamenti sui margini sono entrati in vigore il 1o marzo 2017, mentre quelli sui requisiti di attenuazione dei rischi sono stati pubblicati nell’aprile 2019. La MAS è la banca centrale e l’autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore ed esercita la vigilanza prudenziale su tutti gli enti finanziari di Singapore, tra cui banche, banche d’affari, compagnie di assicurazione, intermediari del mercato dei capitali, consulenti finanziari e infrastrutture dei mercati finanziari. Essa è competente per i derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le tecniche di attenuazione del rischio operativo dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, stabilite nell’articolo 54B dei Securities and Futures (Licensing and conduct of business) Regulations, negli orientamenti sui requisiti di attenuazione del rischio e negli orientamenti della MAS sui requisiti relativi ai margini, sono simili a quelle previste dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la valutazione dei contratti, la compressione del portafoglio, la riconciliazione del portafoglio e la risoluzione delle controversie.

(7)

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP, le norme in materia di derivati OTC contenute negli orientamenti della MAS potrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il mancato rispetto degli orientamenti può innescare il riesame dell’autorizzazione in base alla quale operano le entità soggette agli orientamenti.

(8)

Le norme di Singapore in materia di margine si applicano ai contratti derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, fatta eccezione per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e gli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, le operazioni su tassi fissi di cambio regolate fisicamente e associate allo scambio del capitale di contratti swap su tassi di interesse, i derivati su materie prime regolati fisicamente e sottoscritti a fini commerciali, i derivati non compensati senza un accordo di compensazione giuridicamente opponibile, i derivati non compensati senza un contratto di garanzia giuridicamente opponibile, le opzioni su azioni e le opzioni su indici azionari. Inoltre le norme di Singapore in materia di margine non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i contratti a termine su tassi di cambio, gli swap su tassi di cambio e lo scambio del capitale di swap su valuta sono esentati dai requisiti relativi al margine iniziale e solo i derivati associati a obbligazioni garantite a fini di copertura, i derivati associati a determinate cartolarizzazioni e i derivati con controparti di paesi terzi in cui l’applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o della protezione della garanzia non può essere assicurata, nonché le opzioni su singole azioni e le opzioni su indici, beneficiano di esenzioni dai requisiti in materia di margine. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai derivati su materie prime regolati fisicamente e sottoscritti a fini commerciali.

(9)

I requisiti in materia di margine stabiliti negli orientamenti sui margini si applicano alle persone esenti dal possesso di una licenza per i servizi nei mercati dei capitali ai sensi della sezione 99(1)(a) o (b) dell’SFA («entità coperta dalla MAS»), che fa riferimento alle banche autorizzate a norma del Banking Act of Singapore e alle banche d’affari. Gli emittenti sovrani, le banche centrali, gli enti del settore pubblico, le agenzie, le organizzazioni o le entità multilaterali ammissibili, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sono esentati dallo scambio dei margini conformemente agli orientamenti. La definizione di «entità coperta dalla MAS» è pertanto un sottoinsieme della definizione di «controparte finanziaria» di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione dovrebbe pertanto riguardare le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione concernenti gli obblighi relativi alle tecniche di attenuazione del rischio operativo e allo scambio di garanzie applicabili alle entità coperte dalla MAS.

(10)

Un’entità coperta dalla MAS deve scambiare il margine di variazione se nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno risulta detenere un importo nozionale medio aggregato a fine mese dei contratti derivati non compensati superiore a 5 miliardi di SGD o se si tratta di un’operazione con un’entità coperta dalla MAS che nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno risulta detenere un importo nozionale medio aggregato superiore a tale soglia. Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un’operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera. La presente decisione dovrebbe pertanto essere subordinata allo scambio del margine di variazione per le operazioni effettuate con le entità coperte dalla MAS soggette alle norme di Singapore in materia di margine.

(11)

Conformemente agli orientamenti sui margini, lo scambio del margine iniziale e del margine di variazione (collettivamente i «margini») dovrebbe avvenire entro il normale ciclo di regolamento per il tipo di garanzia pertinente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione o dalla data in cui i margini devono essere ricalcolati. Il regolamento (UE) n. 648/2012 impone a tutte le controparti di un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera o di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. È pertanto opportuno stabilire le condizioni in materia di margine di variazione.

(12)

Analogamente alle disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251, a norma degli orientamenti sui margini le entità coperte dalla MAS che detengono un importo nozionale aggregato di derivati OTC non compensati, calcolato a livello di gruppo consolidato, escluse le operazioni infragruppo, nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno precedente quello in cui il calcolo supera i 13 miliardi di SGD devono scambiare il margine iniziale. Singapore ha adottato il calendario per il periodo transitorio concordato a livello internazionale dei requisiti relativi al margine iniziale. Gli orientamenti sui margini prevedono inoltre un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 800 000 SGD. La soglia di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è pari a 500 000 EUR. Tenuto conto della differenza marginale di valore di queste valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(13)

Analogamente al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le norme di Singapore in materia di margine consentono l’uso di un modello standard equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, per il calcolo del margine iniziale possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Prima di utilizzare un modello interno o di terze parti e di apportarvi modifiche, le controparti devono informare la MAS e fornire tutta la documentazione pertinente, compresi la metodologia del modello, le specifiche e le relazioni di convalida, per dimostrare che il modello è conforme agli orientamenti sui margini.

(14)

I requisiti previsti dalle norme di Singapore in materia di margine per le garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie possono essere considerati equivalenti a quelli di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251. Le norme di Singapore in materia di margine contengono inoltre un elenco analogo di garanzie ammissibili e impongono alle entità coperte dalla MAS di diversificare adeguatamente le garanzie raccolte, anche limitando i titoli a bassa liquidità al fine di evitare la concentrazione di garanzie. I requisiti previsti dalle norme di Singapore in materia di margine applicabili alla valutazione delle garanzie sono paragonabili ai requisiti stabiliti all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(15)

Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale a Singapore, i dipendenti della MAS sono soggetti alle disposizioni in materia di segreto professionale sancite nel Monetary Authority of Singapore Act («MAS Act»), che vieta a direttori, funzionari, dipendenti, consulenti e agenti della MAS di divulgare informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Il MAS Act fornisce pertanto garanzie di protezione del segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità competenti scambiano con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. È quindi opportuno considerare che il MAS Act garantisce un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative a Singapore, la MAS ha la responsabilità principale di monitorare e far rispettare gli orientamenti. La MAS ha il potere di adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alle violazioni dei requisiti applicabili, come ad esempio lettere di monito, revoca degli amministratori, rifiuto delle autorità di vigilanza di concedere autorizzazioni o imposizione di limiti alle attività delle entità coperte dalla MAS. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l’applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione delle norme di Singapore in materia di derivati OTC, in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci.

(17)

La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla MAS in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti relativi ai margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere alla MAS di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda la conferma della negoziazione, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicate alle operazioni regolamentate come derivati OTC dalla Monetary Authority of Singapore («MAS») e che non sono compensate mediante CCP sono considerate equivalenti ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è una «entità coperta dalla MAS» ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni disciplinate come derivati OTC dalla MAS e che non sono compensate mediante CCP, fatta eccezione per i derivati su materie prime regolati fisicamente per fini commerciali, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita a Singapore ed è un’entità coperta dalla MAS ai sensi degli orientamenti sui requisiti relativi ai margini per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale di Singapore;

b)

il margine di variazione che deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 è scambiato nello stesso giorno in cui è calcolato.

In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui viene calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche quando il margine di variazione è scambiato entro due giorni lavorativi da quello del calcolo e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale è aggiustato di conseguenza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/99


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1106 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, grazie ad una un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(4)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l’ESMA ha concluso che in Australia non vigevano disposizioni giuridicamente vincolanti riguardanti la conferma tempestiva delle condizioni dei contratti derivati OTC, le modalità di riconciliazione dei portafogli, l’effettuazione di una compressione del portafoglio, la valutazione del portafoglio e l’obbligo di risoluzione delle controversie o di scambio di garanzie tra le controparti di contratti derivati OTC. L’ESMA rilevava inoltre che in quel momento non era possibile valutare l’equivalenza tra i regimi in relazione ai margini bilaterali, poiché non erano ancora state elaborate le norme tecniche per specificare le regole in materia applicabili nell’Unione.

(5)

Nella sua valutazione la Commissione ha tenuto conto della consulenza tecnica dell’ESMA, nonché degli sviluppi normativi intervenuti da allora. La Commissione ha effettuato un’analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia. Ha inoltre effettuato una valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP in un modo considerato equivalente al risultato consentito dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia in relazione a operazioni sui contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite dalla norma prudenziale CPS 226 («Prudential Standard CPS 226») dell’Australian Prudential Regulation Authority («APRA»), adottata a norma della sezione 11AF del Banking Act del 1959 («Banking Act»), della sezione 32 dell’Insurance Act del 1973 («Insurance Act»), della sezione 230 A del LIFE Insurance Act del 1995 («LIFE Insurance Act») e della sezione 34C del Superannuation Industry (Supervision) Act del 1993 («SIS Act»). Il mandato dell’APRA consiste nel garantire la sicurezza e la solidità degli enti finanziari sottoposti a requisiti prudenziali, affinché adempiano ai propri impegni finanziari nei confronti dei depositanti, contraenti e sottoscrittori di fondi nell’ambito di un sistema finanziario stabile, efficiente e competitivo. La norma prudenziale CPS 226 impone all’entità soggetta a tali regole di disporre di adeguate pratiche di marginazione e di attenuazione dei rischi in relazione ai derivati non compensati a livello centrale. Tale norma prudenziale si applica agli enti del settore bancario, dei rami assicurativi vita e non vita e dei fondi pensione, subordinatamente al rispetto di determinate soglie. La norma prudenziale CPS 226 è entrata in vigore il 1o marzo 2017. Alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all’attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251.

(7)

La norma prudenziale CPS 226 si applica ai derivati non compensati a livello centrale, fatta eccezione per i contratti sui tassi di cambio con scadenza inferiore a tre giorni. La definizione di derivati non compensati a livello centrale della norma prudenziale CPS 226 è più ampia di quella di derivati OTC di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012. Il paragrafo 9, lettera g), della norma prudenziale CPS 226 definisce «derivato» un derivato ai sensi del capo 7 del Corporations Act del 2001 o un accordo che è un contratto forward, swap o di opzione, o una qualsiasi combinazione degli stessi, in relazione a una o più materie prime. È pertanto opportuno riconoscere l’equivalenza per quanto riguarda i derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini a norma del paragrafo 9, lettera g), della norma prudenziale CPS 226.

(8)

La norma prudenziale CPS 226 si applica in generale alle operazioni in derivati non compensati a livello centrale tra «entità coperte dall’APRA» e «controparti coperte». Le «entità coperte dall’APRA» sono gli istituti autorizzati ad accettare depositi (ADI), compresi quelli stranieri, e le società di partecipazione non operative autorizzate a norma del Banking Act, gli assicuratori del ramo non vita, compresi gli assicuratori di categoria C, le società di partecipazione non operative autorizzate a norma dell’Insurance Act, e le capogruppo dei gruppi assicurativi di livello 2, le compagnie del ramo vita, comprese le società di mutuo soccorso («Friendly Societies») e le compagnie assicurative straniere del ramo vita ammissibili («Eligible foreign life insurance companies — EFLIC»), le società di partecipazione non operative registrate ai sensi del LIFE Insurance Act e le casse di previdenza aziendale registrabili ai sensi del SIS Act in relazione alle loro attività commerciali. La definizione di «controparti coperte» corrisponde sostanzialmente alla definizione di «controparte finanziaria» di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012, escludendo in modo analogo le società veicolo quando l’operazione è condotta a fini esclusivi di copertura. La definizione di «controparti coperte» non tiene conto della giurisdizione di appartenenza della controparte, purché non sussistano dubbi circa l’applicabilità dell’accordo di compensazione in caso di insolvenza o fallimento della controparte o laddove i contratti di garanzia non possano essere messi in discussione e siano giuridicamente vincolanti in caso di inadempimento della controparte.

(9)

Conformemente al paragrafo 11 della norma prudenziale CPS 226, l’obbligo di scambio del margine di variazione è applicabile soltanto alle controparti di un’operazione in cui l’importo dei derivati non compensati a livello centrale di entrambe le controparti superi, su base aggregata e consolidata, una soglia de minimis di 3 miliardi di AUD. Il regolamento (UE) n. 648/2012 non prevede una siffatta soglia. Il riconoscimento dell’equivalenza dovrebbe pertanto essere subordinato allo scambio del margine di variazione tra le controparti soggette all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le entità coperte dall’APRA.

(10)

La norma prudenziale CPS 226 contiene obblighi simili a quelli sanciti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal capo VIII del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. In particolare, i paragrafi da 77 a 94 di tale norma prudenziale contengono requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Per quanto riguarda la conferma tempestiva, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto impongono soltanto che le operazioni siano confermate non appena possibile, mentre il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 fissa un periodo massimo per la conferma dell’operazione. Per quanto riguarda la riconciliazione del portafoglio, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto detta norma non specifica la frequenza alla quale occorre riconciliare un portafoglio, mentre tale frequenza è indicata con precisione nel regolamento delegato (UE) n. 149/2013. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 non possono essere considerati equivalenti in quanto, contrariamente a quanto sancito dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013, tale norma non prevede un processo specifico per le controversie che non sono risolte entro cinque giorni lavorativi. Per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni, i requisiti fissati dalla norma prudenziale CPS 226 hanno potuto essere considerati equivalenti sul piano dei risultati a quelli di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

(11)

In relazione ai contratti derivati non compensati a livello centrale contemplati dalla norma prudenziale CPS 226, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili alle entità coperte dall’APRA dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.

(12)

Ai sensi della norma prudenziale CPS 226 il margine di variazione deve essere scambiato, nel rispetto della soglia de minimis indicata al paragrafo 11 della stessa norma, e il margine iniziale deve essere costituito e raccolto per tutte le nuove operazioni in derivati non compensate a livello centrale, fatta eccezione per i contratti forward e swap su tassi di cambio regolati fisicamente tra un’entità coperta dall’APRA e una controparte coperta. Poiché l’APRA ha adottato, per l’applicazione dei requisiti relativi al margine iniziale, il periodo transitorio concordato a livello internazionale, le soglie utilizzate nel periodo transitorio espresse in AUD dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle di cui all’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevede esenzioni analoghe per i contratti forward e swap sui tassi di cambio regolati fisicamente e per le opzioni su singole azioni o le opzioni su indici. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e della norma prudenziale CPS 226.

(13)

Conformemente alla norma prudenziale CPS 226 il margine di variazione deve essere calcolato e richiesto su base giornaliera e il regolamento degli importi del margine di variazione deve essere effettuato prontamente. L’APRA ha dichiarato pubblicamente di aspettarsi che, nella pratica, il regolamento del margine di variazione avvenga su base T+1 (dove T è la data della richiesta di margine). Tuttavia, tale intervallo temporale di regolamento potrebbe non essere praticabile in tutte le circostanze, a causa ad esempio dei fusi orari o di aspetti transfrontalieri. L’APRA ha adottato pertanto un requisito basato sui principi per il tempestivo regolamento del margine di variazione al fine di conseguire un risultato coerente con quello garantito da altri requisiti normativi a livello mondiale in materia di tempistica di regolamento del margine di variazione. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 impone a tutte le controparti di un’operazione su derivati OTC non compensata mediante CCP di scambiare il margine di variazione su base giornaliera o di aggiustare di conseguenza il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale. Le disposizioni di cui alla norma prudenziale CPS 226 in relazione al margine di variazione dovrebbero essere considerate equivalenti soltanto qualora consentano di conseguire un risultato equivalente a quello ottenuto applicando i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. È pertanto opportuno stabilire le condizioni a tal fine.

(14)

La norma prudenziale CPS 226 prevede un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 750 000 AUD, mentre l’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto della differenza marginale tra tali importi e dell’obiettivo comune della norma prudenziale CPS 226 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, detti importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(15)

I requisiti previsti dalla norma prudenziale CPS 226 per il calcolo del margine iniziale dovrebbero essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Con modalità analoghe al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la norma prudenziale CPS 226 consente l’uso di un modello standardizzato equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, la norma prudenziale CPS 226 prevede che per calcolare il margine iniziale possano essere utilizzati i modelli interni o di terze parti, se tali modelli contengono determinati parametri specifici equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Le entità coperte dall’APRA devono presentare a quest’ultima domanda di autorizzazione a utilizzare un modello interno o di terze parti e garantire che sia effettuata una revisione indipendente di tale modello prima di richiedere l’approvazione.

(16)

I requisiti previsti dalla norma prudenziale CPS 226 in materia di garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. La norma prudenziale CPS 226 contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e le entità coperte dall’APRA devono aver predisposto controlli adeguati per assicurarsi che le garanzie raccolte non presentino rischi significativi di correlazione sfavorevole o di concentrazione. La concentrazione dovrebbe essere valutata in termini di singolo emittente, tipo di emittente e tipo di attività. Le norme in materia di margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP contenute nella norma prudenziale CPS 226 dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti a quelle stabilite all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

Per quanto concerne il livello di protezione della segretezza professionale in Australia, le informazioni in possesso dell’APRA, come pure di tutte le agenzie del Commonwealth, sono soggette al Privacy Act del 1988 («Privacy Act»). Inoltre, l’Australian Prudential Regulation Authority Act del 1998 («APRA Act») stabilisce disposizioni dettagliate in materia di segretezza che si applicano all’APRA e ai suoi dipendenti. In particolare, a norma della sezione 56, paragrafo 2, dell’APRA Act, i funzionari o gli ex funzionari dell’APRA commettono un reato se divulgano informazioni protette o documenti protetti a qualsiasi persona o a un tribunale (con modalità diverse da quelle previste dall’APRA Act). Inoltre, la sezione 70 del Crimes Act del 1914 («Crimes Act») costituisce una disposizione in materia di segretezza che si applica in generale ai funzionari del Commonwealth (vale a dire i dipendenti pubblici, compreso il personale e i contraenti dell’APRA). Ai sensi di tale disposizione commettono un reato i funzionari del Commonwealth che divulghino qualsiasi fatto o documento di cui siano venuti a conoscenza o in possesso in virtù della loro posizione di funzionari del Commonwealth e che abbiano l’obbligo di non divulgare. Presi nel loro insieme, il Privacy Act, il Crimes Act e l’APRA Act forniscono garanzie di protezione della segretezza professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, che dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012.

(18)

Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative in Australia, l’APRA ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare la norma prudenziale CPS 226. L’APRA può adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza, tra cui l’avvio di un’indagine formale sulle attività di un ente, l’imposizione di condizioni alla licenza di un ente o la pubblicazione di istruzioni su questioni specifiche, la nomina di un commissario straordinario, un curatore fallimentare, un fiduciario per gestire le attività di un ente, l’avvio di procedimenti penali nei confronti di persone o enti ovvero la richiesta di provvedimenti restrittivi. È opportuno pertanto che tali misure siano considerate atte a garantire l’efficace applicazione delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione della norma prudenziale CPS 226 in modo equo e non distorsivo e a garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell’Unione.

(19)

La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalla legislazione australiana in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione dei portafogli, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all’APRA di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(20)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda la compressione del portafoglio e la valutazione delle operazioni che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’Australian Prudential Regulation Authority («APRA») sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicate alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale disciplinate dall’APRA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

almeno una delle controparti di tali operazioni è un’entità coperta dall’APRA quale definita nella norma prudenziale CPS 226;

b)

se il margine di variazione deve essere fornito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, esso è fornito lo stesso giorno in cui è calcolato.

In deroga alla lettera b), qualora sia stabilito tra le controparti che il margine di variazione non può essere sistematicamente fornito lo stesso giorno in cui è calcolato, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 anche qualora il margine di variazione sia fornito entro due giorni lavorativi dal giorno in cui è calcolato e il periodo con rischio di margine utilizzato per calcolare il margine iniziale sia aggiustato di conseguenza.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  ESMA/2013/1373, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Australia, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o ottobre 2013.


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/104


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1107 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati grazie a un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una tutela del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. Inoltre è necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(4)

Il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. Nella consulenza tecnica l’ESMA ha concluso che, essendo Hong Kong ancora in fase di messa a punto del proprio regime regolamentare per l’obbligo di compensazione, le controparti non finanziarie e le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti non compensati, non era in condizione di effettuare un’analisi definitiva e completa e di esprimere un parere tecnico su tali questioni.

(5)

La Commissione ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti a Hong Kong a partire dal 2013 e ha effettuato un’analisi comparativa delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong. Ha inoltre valutato che il risultato di tali disposizioni e la loro capacità di attenuare il rischio derivante dai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP potevano essere considerati equivalenti al risultato conseguito dalle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili agli «istituti autorizzati» (secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della «Banking Ordinance» (ordinanza sulle attività bancarie, di seguito «BO»), ossia enti creditizi autorizzati, banche con licenza ristretta e società che raccolgono depositi) di Hong Kong in relazione alle operazioni su contratti derivati non compensati a livello centrale sono stabilite dal modulo CR-G-14 intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards» del Supervisory Policy Manual (di seguito «Policy Manual») dalla Hong Kong Monetary Authority («HKMA»), un orientamento statutario emesso a norma della sezione 7, punto 3, della BO. Ai sensi della BO, la funzione principale dell’HKMA è quella di promuovere la stabilità generale e il funzionamento efficace del sistema bancario mediante la regolamentazione delle attività bancarie e dell’attività di raccolta di depositi, nonché la vigilanza sugli istituti autorizzati e sulle loro attività. Lo scopo del Policy Manual è di stabilire norme minime che l’HKMA si aspetta siano adottate dagli istituti autorizzati in relazione al margine e ad altre tecniche di attenuazione del rischio per operazioni su derivati OTC non compensate a livello centrale. Il Policy Manual è stato pubblicato il 27 gennaio 2017 per la prima volta e aggiornato l’11 settembre 2020. Alcuni dei suoi requisiti sono soggetti a un periodo di introduzione progressiva in conformità al quadro internazionale e sono allineati all’attuale fase transitoria prevista dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il mancato rispetto dell’orientamento statutario può innescare la revisione dei criteri di autorizzazione di cui al settimo allegato della BO e, di conseguenza, per quanto riguarda i suoi risultati, l’orientamento statutario può essere considerato equivalente a un requisito di legge nel contesto della presente decisione.

(7)

Il Policy Manual si applica ai derivati non compensati a livello centrale, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, delle operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse, dei contratti a termine su materie prime regolati fisicamente e, fino a nuova comunicazione, delle opzioni su singole azioni non compensate a livello centrale, delle opzioni su un paniere di titoli e delle opzioni su indici azionari. Ai fini del Policy Manual, per derivato non compensato a livello centrale si intende un prodotto derivato OTC [secondo la definizione dell’allegato 1, parte 1, sezione 1B, della Securities and Futures Ordinance (ordinanza sugli strumenti finanziari e i future, di seguito «SFO»)] che non è compensato mediante controparte centrale [secondo la definizione della sezione 2, punto 1, delle norme bancarie (in materia di capitale)]. Tale definizione di derivato non compensato a livello centrale dovrebbe essere considerata equivalente a quella di derivati OTC del regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione dovrebbe pertanto essere presa in relazione alle disposizioni che si applicano ai derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini ai sensi del Policy Manual.

(8)

Il Policy Manual si applica in generale alle operazioni in derivati non compensati a livello centrale tra istituti autorizzati ed entità coperte. Ai fini del Policy Manual, per entità coperte si intendono controparti finanziarie, controparti non finanziarie rilevanti, o altre entità designate dall’HKMA, ma non sono compresi emittenti sovrani, banche centrali, entità del settore pubblico, banche multilaterali di sviluppo e la Banca dei regolamenti internazionali. Ai sensi del Policy Manual, per controparte finanziaria si intende qualsiasi entità per un periodo di un anno dal 1o settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo, se l’entità stessa o il gruppo cui appartiene detiene derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale aggregato medio superiore a 15 miliardi di HKD, ed è impegnata prevalentemente in una delle attività seguenti: attività bancaria, operazioni su titoli, gestione di regimi di fondi pensionistici, attività assicurativa, servizi di rimessa o di cambiavalute, erogazione di prestiti, cartolarizzazione (eccetto quando e nella misura in cui la relativa società veicolo effettui operazioni in derivati non compensate a livello centrale a fini esclusivi di copertura), gestione del portafoglio (inclusa la gestione patrimoniale e la gestione di fondi) e attività ausiliarie allo svolgimento di tali attività. Ai sensi del Policy Manual, per controparte non finanziaria rilevante si intende qualsiasi entità diversa da una controparte finanziaria per un periodo di un anno dal 1o settembre di ogni anno al 31 agosto dell’anno successivo che detiene essa stessa, o il cui gruppo di appartenenza detiene, derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale aggregato medio superiore a 60 miliardi di HKD. La definizione di entità coperte corrisponde quindi sostanzialmente alla definizione di «controparte finanziaria» di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012, escludendo in modo analogo le società veicolo quando l’operazione è condotta a fini esclusivi di copertura.

(9)

Il Policy Manual contiene obblighi simili a quelli sanciti dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 149/2013. In particolare, il capitolo 4 del Policy Manual (Misure di mitigazione del rischio) contiene requisiti specifici relativi alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione delle operazioni e alla risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, che potrebbero essere considerati equivalenti a quelli stabiliti dal diritto dell’Unione.

(10)

In relazione ai derivati non compensati a livello centrale contemplati dal Policy Manual, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.

(11)

Conformemente al Policy Manual, il margine di variazione deve essere scambiato e il margine iniziale deve essere costituito e raccolto per tutte le nuove operazioni in derivati non compensate a livello centrale, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e degli swap su tassi di cambio regolati fisicamente, delle operazioni di cambio associate allo scambio del capitale tramite contratti swap su tassi di interesse, dei contratti a termine su materie prime regolati fisicamente e, fino a nuova comunicazione, delle opzioni su singole azioni non compensate a livello centrale, delle opzioni su un paniere di titoli e delle opzioni su indici azionari, tra un istituto autorizzato e un’entità coperta secondo il periodo di introduzione progressiva concordato a livello internazionale in cui le soglie espresse in HKD dovrebbero essere considerate equivalenti alle soglie utilizzate nel regolamento delegato (UE) 2016/2251. Gli articoli 37 e 38 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevedono esenzioni analoghe per i contratti a termine su tassi di cambio regolati fisicamente e swap su tassi di cambio regolati fisicamente e per le opzioni su singole azioni o le opzioni su indici. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai contratti derivati OTC soggetti a requisiti in materia di margini a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e del Policy Manual.

(12)

Conformemente al Policy Manual, il margine di variazione deve essere richiesto entro la fine del giorno lavorativo successivo e deve essere raccolto entro due giorni lavorativi da quando è stato richiesto. La nota a piè di pagina 64 del Policy Manual precisa che se il margine di variazione è scambiato con frequenza inferiore alla frequenza giornaliera, il numero di giorni tra la raccolta del margine di variazione dovrebbe essere aggiunto all’orizzonte di 10 giorni utilizzato per il calcolo del margine iniziale in base al metodo dei modelli interni. Qualora il margine di variazione sia scambiato con una frequenza variabile tra i calcoli degli importi del margine iniziale, il numero di giorni da aggiungere all’orizzonte di 10 giorni dovrebbe essere il numero massimo di giorni tra le raccolte del margine di variazione nel corso di tale periodo.

(13)

Il Policy Manual prevede un importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione di 3,75 milioni di HKD, mentre l’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto della differenza marginale nel valore di tali importi e dell’obiettivo comune del Policy Manual e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, detti importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(14)

I requisiti previsti dal Policy Manual per il calcolo del margine iniziale dovrebbero essere considerati equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2016/2251. Con modalità analoghe al metodo standardizzato per il calcolo del margine iniziale di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, il Policy Manual consente l’uso di un approccio standardizzato equivalente a quello stabilito nel suddetto allegato. In alternativa, il Policy Manual prevede che per calcolare il margine iniziale possano essere utilizzati i modelli interni o di terze parti, se tali modelli contengono determinati parametri specifici equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché taluni dati storici, inclusi i periodi di stress. Gli istituti autorizzati devono chiedere l’approvazione formale dell’HKMA prima di utilizzare un modello interno o di terze parti (fatta eccezione per un modello standard del margine iniziale a livello settoriale che gli istituti autorizzati possono utilizzare dopo aver comunicato l’intenzione di utilizzarlo all’HKMA, che procederà al suo riesame post-attuazione).

(15)

I requisiti previsti dal Policy Manual in materia di garanzie ammissibili e modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli stabiliti all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. Il Policy Manual contiene un elenco equivalente di garanzie ammissibili e gli istituti autorizzati devono aver predisposto controlli adeguati per assicurarsi che le garanzie raccolte non presentino rischi significativi di correlazione sfavorevole o di concentrazione. La concentrazione dovrebbe essere valutata in termini di singolo emittente, tipo di emittente e tipo di attività. Le norme in materia di margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP contenute nel Policy Manual dovrebbero pertanto essere considerate equivalenti a quelle stabilite all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Per quanto riguarda il livello di protezione del segreto d’ufficio, l’amministratore unico dell’HKMA e i dipendenti devono rispettare la sezione 120, punto 1, della BO per mantenere, e aiutare a mantenere, il segreto riguardo a tutte le questioni relative agli affari di qualsiasi persona di cui possono venire a conoscenza nell’esercizio di una qualsiasi funzione di cui alla BO. Fatte salve le eccezioni consentite, essi non devono comunicare tali questioni ad altre persone (oltre alla persona cui tali questioni si riferiscono) e non devono tollerare o permettere ad altre persone di accedere ad alcuna registrazione di cui abbiano il possesso, la custodia o il controllo. Una persona che violi una di dette disposizioni è punita con sanzione pecuniaria e pena detentiva. La sezione 120, punto 1, della BO prevede quindi disposizioni in materia di segreto d’ufficio, inclusa la protezione delle informazioni riservate condivise dall’HKMA (a norma degli applicabili canali di divulgazione legali) con terzi, che dovrebbero essere considerate equivalente a quelle di cui al titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

Per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative per le operazioni sui contratti derivati non compensati a livello centrale a Hong Kong, l’HKMA ha la responsabilità primaria di monitorare e far rispettare il Policy Manual, che esercita attraverso il suo metodo di vigilanza continuativa basata sul rischio per gli istituti autorizzati. Le misure di vigilanza che l’HKMA può adottare includono l’obbligo per l’istituto autorizzato interessato di trasmettere una relazione ai sensi della sezione 59, punto 2, della BO per identificare le cause profonde di eventuali carenze nelle pratiche di marginazione o di attenuazione del rischio a fini di rettifica futura e l’emanazione di istruzioni ai sensi della sezione 52 della BO a un istituto autorizzato che gli impongono di potenziare i suoi sistemi di controllo interno. Il rispetto del Policy Manual sarà inoltre rispecchiato nel CAMELS rating e/o nella valutazione del processo di riesame prudenziale. La grave inosservanza del Policy Manual può indurre l’HKMA a riesaminare se l’istituto autorizzato continua a rispettare i criteri di autorizzazione di cui al settimo allegato della BO e se la sua gestione continua a rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità connessi al suo ruolo. L’HKMA ha inoltre il potere, sebbene di norma non lo eserciti, di revocare o sospendere l’autorizzazione di un istituto autorizzato. Tali poteri sono previsti nella sezione 22, punto 1, nella sezione 24, punto 1, e nella sezione 25, punto 1, della BO. È opportuno che tali disposizioni siano considerate atte a garantire l’efficace applicazione delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione del Policy Manual in modo equo e senza distorsioni e a garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci, equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell’Unione.

(18)

La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti normativi stabiliti nel Policy Manual applicabili ai contratti derivati OTC al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere all’HKMA di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione e la risoluzione delle controversie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall’HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, se almeno una delle controparti di una tale operazione è un istituto autorizzato secondo la definizione della sezione 2, punto 1, della Banking Ordinance soggetto ai requisiti di attenuazione del rischio stabiliti dal modulo CR-G-14 del Supervisory Policy Manual intitolato «Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions — Margin and Other Risk Mitigation Standards».

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per quanto riguarda lo scambio di garanzie che sono applicabili alle operazioni in derivati non compensate a livello centrale regolamentate dall’HKMA sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  ESMA/2013/1369, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR —Hong Kong, relazione finale, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o ottobre 2013.


6.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/109


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1108 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2021

relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede un meccanismo in virtù del quale alla Commissione è conferito il potere di adottare decisioni di equivalenza con cui dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli 4, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, per cui le controparti che effettuano un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento, quando almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione, sono considerate conformi alle disposizioni di cui sopra, se agiscono in conformità alle disposizioni previste dal regime giuridico del paese terzo. La dichiarazione di equivalenza contribuisce a conseguire l’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ridurre il rischio sistemico e aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati, grazie ad un’applicazione uniforme a livello internazionale dei principi concordati con i paesi terzi e stabiliti nel regolamento stesso.

(2)

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, integrato dai regolamenti delegati (UE) n. 149/2013 (2) e (UE) 2016/2251 (3) della Commissione, stabilisce i requisiti di legge dell’Unione per quanto riguarda la conferma tempestiva delle condizioni del contratto derivato OTC, l’effettuazione di una compressione del portafoglio e le modalità di riconciliazione dei portafogli in relazione ai contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale («CCP»). Tali disposizioni stabiliscono inoltre gli obblighi relativi alla valutazione e alla risoluzione delle controversie applicabili a detti contratti («tecniche di attenuazione del rischio operativo») nonché gli obblighi relativi allo scambio di garanzie («margini») tra controparti.

(3)

Affinché il regime giuridico, di vigilanza e di applicazione di un paese terzo possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione per quanto riguarda le tecniche di attenuazione del rischio operativo e i requisiti in materia di margini, le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione devono produrre risultati sostanziali equivalenti a quelli conseguiti dalle disposizioni dell’Unione di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e garantire una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita all’articolo 83 del medesimo regolamento. È inoltre necessario che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione equivalenti siano applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni nel paese terzo in questione. La valutazione dell’equivalenza implica pertanto di verificare che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo garantiscano che i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, sottoscritti da almeno una controparte stabilita nel paese terzo in questione, non espongano i mercati finanziari dell’Unione a un livello di rischio maggiore e, di conseguenza, che non presentino un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(4)

Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto la consulenza tecnica dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») sulle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America (4), riguardo anche alle tecniche di attenuazione del rischio operativo e ai margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP. La consulenza tecnica dell’ESMA si è tuttavia concentrata sulle norme emanate dalla Commodity Futures Trading Commission («CFTC») e dalla Securities and Exchange Commission («SEC») e non ha riguardato le norme applicabili alle controparti disciplinate dal Board of Governors of the Federal Reserve System («FRS»), dall’Office of the Comptroller of the Currency («OCC»), dalla Federal Deposit Insurance Corporation («FDIC»), dalla Farm Credit Administration («FCA») e dalla Federal Housing Finance Agency («FHFA») (collettivamente «le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi»).

(5)

La Commissione ha tenuto conto degli sviluppi normativi intervenuti dal momento in cui ha ricevuto la consulenza tecnica dell’ESMA. La presente decisione non si basa solo sull’analisi comparativa delle applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America, ma anche sulla valutazione del risultato di tali disposizioni e della loro capacità di attenuare i rischi derivanti dai contratti in questione con modalità considerate equivalenti al risultato ottenuto applicando le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Le applicabili disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per i contratti derivati OTC sono stabilite dal titolo VII della Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (la «legge Dodd-Frank») e dalle specifiche modalità di applicazione adottate dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi.

(7)

La legge Dodd-Frank non stabilisce norme equivalenti alle tecniche di attenuazione del rischio operativo applicabili ai derivati OTC non compensati mediante CCP e le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi non hanno emanato norme o regolamenti che impongono disposizioni equivalenti. La presente decisione non riguarda pertanto le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione applicabili alle operazioni su derivati OTC effettuate tra una controparte disciplinata dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi e una controparte stabilita nell’Unione e soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 relative alla conferma tempestiva, alla compressione e alla riconciliazione del portafoglio, alla valutazione e alla risoluzione delle controversie.

(8)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, nell’Unione i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP sono soggetti all’obbligo di scambio di garanzie («requisito in materia di margini»). Ai sensi di tale disposizione, tutte le controparti devono scambiare i margini di variazione e le controparti al di sopra di una determinata soglia devono scambiare i margini iniziali. A tale riguardo, ciascuna controparte disciplinata da un’autorità di vigilanza prudenziale statunitensi deve conformarsi alla norma adottata da detta autorità di cui al titolo 12 del Code of Federal Regulation, rispettivamente nelle parti 45 (per l’OCC), 237 (per l’FRS), 349 (per l’FDIC), 624 (per l’FCA) e 1221 (per l’FHFA) (collettivamente «la norma sul margine degli swap» - Swap Margin Rule).

(9)

La norma sul margine degli swap si applica agli swap e agli swap basati su titoli, stipulati tra entità di swap coperte (Covered Swap Entities — «CSE») e altre entità di swap, utenti finali finanziari con un’esposizione significativa a swap nonché, in una certa misura, utenti finali finanziari senza un’esposizione significativa a swap e altre controparti quali emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo o la Banca dei regolamenti internazionali. Per avere un’esposizione significativa a swap, un’entità deve detenere un importo nozionale giornaliero medio aggregato di derivati OTC non compensati superiore a 8 miliardi di USD per i mesi di giugno, luglio e agosto dell’anno civile precedente, mentre la soglia analoga di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è di 8 miliardi di EUR. Nell’Unione l’obbligo di scambio del margine di variazione non è subordinato al superamento di una soglia di rilevanza e si applica a tutte le controparti soggette all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Le norme prevedono che l’importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione nella norma sul margine degli swap sia di 500 000 USD, mentre il requisito corrispondente di cui all’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce un importo di 500 000 EUR. Tenendo conto dell’impatto limitato della differenza tra le due valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.

(10)

I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap si applicano agli swap come definiti nella sezione 721 della legge Dodd-Frank e agli swap basati su titoli come definiti nella sezione 761 della medesima legge, comprendendo in tal modo quasi tutti i contratti definiti come derivati OTC nel regolamento (UE) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti a termine su tassi di cambio e degli swap su tassi di cambio, per i quali la norma sul margine degli swap non prevede requisiti. Inoltre la norma sul margine degli swap non prevede alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. Nell’Unione gli swap su tassi di cambio e i contratti a termine su tassi di cambio sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali, requisiti da cui possono essere esentati anche i derivati associati alle obbligazioni garantite per scopi di copertura. La presente decisione dovrebbe pertanto essere applicata solo alle operazioni su derivati OTC soggette ai requisiti in materia di margini sia ai sensi del diritto dell’Unione che della norma sul margine degli swap.

(11)

I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente a quanto previsto dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, la norma sul margine degli swap consente l’utilizzo di un metodo standardizzato. In alternativa, per il calcolo possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Questi modelli devono essere approvati dalla competente autorità di vigilanza prudenziale statunitensi.

(12)

I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap per le garanzie ammissibili e le modalità di detenzione e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. La norma sul margine degli swap include un elenco equivalente di garanzie ammissibili. I requisiti previsti dalla norma sul margine degli swap dovrebbero pertanto essere considerati equivalenti a quelli previsti dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

Per quanto riguarda il livello equivalente di protezione del segreto professionale, negli Stati Uniti d’America le informazioni detenute dalle autorità di regolamentazione federali sono soggette alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali («Privacy Act») e della legge sulla libertà di informazione («Freedom of Information Act» — FOIA). Ai sensi del FOIA, in molti casi le persone fisiche e giuridiche devono adottare misure per garantire il trattamento riservato delle informazioni fornite. Il Privacy Act e il FOIA forniscono pertanto garanzie di protezione del segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, equivalenti a quelle previste dal titolo VIII del regolamento (UE) n. 648/2012. I requisiti degli Stati Uniti d’America dovrebbero essere considerati atti a garantire un livello di protezione del segreto professionale equivalente a quello garantito dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

Infine, per quanto riguarda la vigilanza e l’applicazione efficaci delle disposizioni legislative negli Stati Uniti d’America, le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi dispongono di ampi poteri di indagine e di sorveglianza per valutare la conformità delle entità di swap coperte alla norma sul margine degli swap. Le autorità di vigilanza prudenziale statunitensi possono adottare un’ampia gamma di misure di vigilanza per porre fine alle violazioni dei requisiti applicabili. Inoltre il quadro giuridico degli Stati Uniti d’America prevede sanzioni civili, inclusi provvedimenti restrittivi o di interdizione temporanei o permanenti, e ammende, nonché sanzioni penali, per la violazione dei requisiti applicabili. Tali misure dovrebbero pertanto essere considerate atte a garantire l’applicazione efficace delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e in materia di applicazione della legge Dodd-Frank, del Commodity Exchange Act, del Securities Exchange Act, della norma sul margine degli swap, nonché dei regolamenti della CFTC e della SEC, a seconda dei casi, in modo equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’applicazione efficaci.

(15)

La presente decisione riconosce l’equivalenza dei requisiti vincolanti stabiliti dalle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi in relazione ai contratti derivati OTC applicabili al momento dell’adozione della presente decisione. La Commissione, in collaborazione con l’ESMA, monitorerà periodicamente l’evoluzione e l’efficace e coerente attuazione delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione relative ai contratti derivati OTC per quanto riguarda la conferma tempestiva, la compressione e la riconciliazione del portafoglio, la valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini applicabili ai contratti derivati OTC non compensati mediante CCP, in relazione ai quali è stata adottata la presente decisione. Nell’ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può chiedere alle autorità di vigilanza prudenziale statunitensi di fornire informazioni sugli sviluppi in materia di regolamentazione e vigilanza. La Commissione può, in qualsiasi momento, effettuare un riesame specifico in caso di eventi che rendano necessario il riesame della dichiarazione di equivalenza di cui alla presente decisione. Tale riesame potrebbe comportare l’abrogazione della presente decisione, nel cui caso le controparti ritornerebbero ad essere automaticamente soggette a tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per quanto riguarda lo scambio di garanzie che si applicano alle operazioni regolamentate come swap ai sensi della sezione 721 della legge Dodd-Frank, o come swap basati su titoli ai sensi della sezione 761 della medesima legge, non compensate mediante controparte centrale, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 se almeno una delle controparti di tali operazioni è stabilita negli Stati Uniti d’America, è considerata un’entità di swap coperta dal Board of Governors of the Federal Reserve System («FRS»), dall’Office of the Comptroller of the Currency («OCC»), dalla Federal Deposit Insurance Corporation («FDIC»), dalla Farm Credit Administration («FCA») o dalla Federal Housing Finance Agency («FHFA») ed è soggetta alla norma sul margine degli swap di cui al titolo 12 del Code of Federal Regulation, rispettivamente nelle parti 45 (per l’OCC), 237 (per l’FRS), 349 (per l’FDIC), 624 (per l’FCA) e 1221 (per l’FHFA) (collettivamente la «norma sul margine degli swap»).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1157, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US, Final report, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, 1o settembre 2013.