ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
5 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali ( 1 )

28

 

*

Regolamento (UE) 2020/356 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/357 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/358 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante ( 1 )

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione del 4 marzo 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

82

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2020/360 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività ( 1 )

109

 

*

Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento ( 1 )

112

 

*

Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper ( 1 )

116

 

*

Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti ( 1 )

119

 

*

Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni ( 1 )

122

 

*

Direttiva Delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali ( 1 )

125

 

*

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici ( 1 )

129

 

*

Direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale ( 1 )

132

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/368 della Commissione del 3 marzo 2020 che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Slovacchia [notificata con il numero C(2020) 1157]  ( 1 )

137

 

*

Decisione (UE) 2020/369 della Commissione del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

139

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/354 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 767/2009. Conformemente all’articolo 9 di tale regolamento i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 del regolamento medesimo.

(2)

La direttiva 2008/38/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

(3)

L’allegato I, parte A, della direttiva 2008/38/CE ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. In considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009, tali disposizioni generali devono essere riesaminate.

(4)

Gli articoli da 11 a 17 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno stabilito nuovi principi e norme per l’immissione sul mercato di mangimi, anche per quanto riguarda l’etichettatura. Diverse voci dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono di conseguenza diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Per tali voci le autorità di controllo hanno incontrato molte difficoltà a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare ad appurare se la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto.

(5)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una serie di domande intese a modificare e cambiare le condizioni associate a diversi usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che erano divenute obsolete. Le voci obsolete per cui non è stata presentata alcuna domanda e quelle per cui la relativa domanda è stata revocata dovrebbero essere eliminate.

(6)

Per quanto riguarda gli altri usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali elencati nell’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, è necessario apportare modifiche alle disposizioni relative alle caratteristiche nutrizionali essenziali e alle dichiarazioni sull’etichetta al fine di adeguarle agli sviluppi scientifici e tecnologici e di migliorare l’applicabilità e la chiarezza delle disposizioni.

(7)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha inoltre ricevuto domande intese ad aggiungere i fini nutrizionali specifici «Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi» e «Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato» all’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

(8)

La Commissione ha messo tutte le domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri.

(9)

In seguito alla valutazione dei fascicoli compresi in tali domande, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («il comitato») ha riconosciuto che la composizione dei mangimi in questione soddisfa i rispettivi particolari fini nutrizionali previsti e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.

(10)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

(11)

Data l’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove disposizioni generali e dell’elenco aggiornato degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere misure transitorie al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi a carico degli operatori.

(12)

A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare la direttiva 2008/38/CE e sostituirla con un regolamento che non contenga elementi che necessitano di essere recepiti dagli Stati membri negli ordinamenti nazionali. Le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l’immissione sul mercato e l’uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009.

(13)

Per consentire agli Stati membri di procedere agli adeguamenti necessari, è opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo prima che il presente regolamento diventi applicabile.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se:

sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del presente regolamento; e

il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente.

Articolo 2

In deroga all’articolo 1 i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.

Articolo 3

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

La direttiva 2008/38/CE è abrogata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).


ALLEGATO

PARTE A

Disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

1.

Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali essenziali per lo stesso particolare fine nutrizionale e tali gruppi siano separati dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o più gruppi di caratteristiche essenziali al fine ottenere il particolare fine nutrizionale definito nella colonna 1 della parte B. Per ciascuna opzione, le corrispondenti dichiarazioni nell’etichettatura sono riportate nella colonna 4 della parte B.

2.

Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicata in termini quantitativi una caratteristica nutrizionale essenziale, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 e le tolleranze ammesse stabilite nell’allegato IV del medesimo regolamento. Se tale allegato non stabilisce una tolleranza per l’indicazione di etichettatura in questione, è ammessa una deviazione tecnica pari a ± 15 %.

3.

Qualora nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B sia citato un additivo per mangimi, sono applicabili le disposizioni in materia di autorizzazione degli additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e l’uso di tali additivi è conforme alla caratteristica nutrizionale essenziale specificata.

4.

Qualora sia necessaria la dichiarazione, nella colonna 4 della parte B, di una sostanza che è anche autorizzata come additivo per mangimi e tale dichiarazione sia accompagnata dal termine «totale» o «totali», il tenore totale della sostanza è etichettato alla dicitura «Componenti analitici».

5.

Le dichiarazioni richieste conformemente alla colonna 4 della parte B sono espresse in termini quantitativi fatta salva la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

6.

Il periodo di impiego raccomandato riportato nella colonna 5 della parte B indica un intervallo di tempo entro il quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.

7.

Un mangime destinato a particolari fini nutrizionali che sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare è conforme a ciascuna voce corrispondente nella parte B.

8.

Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, le istruzioni per un uso corretto devono riportare orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera.

9.

Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia destinato, con un modo d’uso appropriato, alla somministrazione orale individuale mediante un bolo, tale prescrizione è stabilita nella colonna «Altre disposizioni» del mangime in questione. Salvo diversamente specificato nelle rispettive voci, tali mangimi, compreso l’eventuale rivestimento, contengono esclusivamente materie prime per mangimi e additivi per mangimi. Si raccomanda che i mangimi destinati alla somministrazione orale individuale vengano somministrati da un veterinario o da altra persona competente.

10.

Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo, consistente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare destinati alla somministrazione orale individuale a rilascio ritardato, ossia per oltre 24 ore, l’etichettatura di tale mangime indica, se applicabile, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ogni additivo per mangimi per il quale sia stato fissato un tenore massimo nel mangime completo. L’operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo dispone di elementi di prova atti a dimostrare che il livello di additivo per mangimi presente giornalmente nel tubo digerente non supererà, se applicabile, il tenore massimo dell’additivo stabilito per chilogrammo di mangime completo durante tutto il periodo di somministrazione (effetto a rilascio ritardato). Tali elementi di prova dovrebbero essere basati su una metodologia oggetto di valutazione inter pares o su un’analisi interna.

11.

Nel caso di usi previsti per i quali nella colonna 2 sia ammessa, per i mangimi complementari, una concentrazione di determinati additivi per mangimi superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, la concentrazione di tali additivi per mangimi non è superiore a 500 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, salvo nel caso dei boli di cui al punto 10. L’incorporazione di tali mangimi complementari nella dieta dell’animale è tale per cui l’assunzione dell’animale sia conforme al tenore massimo autorizzato per i mangimi completi.

PARTE B

Elenco degli usi previsti

Voce numero

Particolare fine nutrizionale

Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)

Specie o categoria di animali

Dichiarazioni nell’etichettatura (GP2)

Periodo di impiego raccomandato

Altre disposizioni

1

2

3

4

5

6

10

Supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (3).

Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Cani.

Fonte(i) di proteine.

Calcio.

Fosforo.

Potassio.

Sodio.

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Inizialmente fino a sei mesi  (5)

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

4.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.

Cani adulti.

Fonte(i) di proteine.

Calcio.

Fosforo.

Potassio.

Sodio.

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Carbonato di lantanio ottaidrato.

Inizialmente fino a sei mesi (5).

1.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 6,5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 320 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Gatti.

Fonte(i) di proteine.

Calcio.

Fosforo.

Potassio.

Sodio.

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Inizialmente fino a sei mesi (5).

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

4.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.

Gatti adulti.

Fonte(i) di proteine.

Calcio.

Fosforo.

Potassio.

Sodio.

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Carbonato di lantanio ottaidrato.

Inizialmente fino a sei mesi (5).

1.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

Elevata densità energetica con oltre 8,8 MJ/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %.

Fonti di amido altamente digeribili ed altamente appetibili.

Livello ridotto di proteine: ≤ 106 g di proteina grezza/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %.

Livello di sodio: 2 g/100 kg di peso corporeo al giorno.

Livello elevato della somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico: ≥ 0,2 g per kg di peso corporeo0,75 al giorno.

Equini.

Fonte(i) di proteine e di energia.

Calcio.

Fosforo.

Potassio.

Magnesio.

Sodio.

Somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico.

Inizialmente fino a sei mesi.

A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

1.

Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

Il mangime complementare non dovrebbe essere utilizzato in caso di ipernatriemia e ipercloremia;

Il mangime complementare dovrebbe contribuire all’apporto energetico giornaliero in una misura perlomeno compresa tra il 10 % e il 20 % (circa da 0,05 a 0,1 MJ/kg di peso corporeo 0,75 al giorno).

3.

La razione dovrebbe garantire un apporto energetico > 0,62 MJ/kg di peso corporeo 0,75 al giorno.

4.

La razione non dovrebbe superare i 50 mg di calcio/kg di sostanza secca al giorno.

5.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

11

Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati.

Basso livello di calcio, basso livello di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell’urina.

Cani e gatti.

Fosforo.

Calcio.

Sodio.

Magnesio.

Potassio.

Cloruri.

Zolfo.

Vitamina D (totale).

Idrossiprolina.

Additivi alcalinizzanti dell’urina.

Fino a sei mesi.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

12

Controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito).

Zuccheri totali (mono- e disaccaridi) ≤ 62 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani e gatti.

Fonte(i) di carboidrati.

Eventuale trattamento dei carboidrati.

Amido.

Zuccheri totali.

Fruttosio (se aggiunto).

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Fonte(i) di acidi grassi a catena corta e media (se aggiunti).

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Basso livello di mono- e disaccaridi»;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego».

13

Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (6).

Fonte(i) selezionata/e di proteine e in numero limitato.

E/o

Fonte(i) di proteine idrolizzate.

E/o

Fonte(i) selezionata/e di carboidrati.

Cani e gatti.

Fonti di proteine, compreso l’eventuale trattamento (se aggiunte).

Fonti di carboidrati, compreso l’eventuale trattamento (se aggiunti).

Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

Da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Si raccomanda di limitare a 3 il numero delle principali fonti di proteine.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

Combinazione adeguata delle caratteristiche nutrizionali essenziali, a seconda dei casi;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego».

14

Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina.

Proprietà alcalinizzanti dell’urina e proteina grezza ≤ 160 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

O

Proteine selezionate per il tenore limitato di cistina e cisteina (ad esempio caseina, proteina dei piselli, proteina della soia) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani.

Aminoacidi solforati (totali).

Fonti di proteine.

Sodio.

Potassio.

Cloruri.

Additivi alcalinizzanti dell’urina (se aggiunti).

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

«Si raccomanda acqua a volontà».

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Proprietà alcalinizzanti dell’urina e basso livello di proteine» o «Basso livello di proteine selezionate», a seconda dei casi;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

4.

All’attenzione del veterinario o del nutrizionista: per «proprietà alcalinizzanti» si intende che la dieta dovrebbe essere formulata in modo da ottenere un pH urinario ≥ 7.

15

Ripresa nutrizionale, convalescenza (7).

Ingredienti altamente digeribili con:

densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 250 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani.

Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Valore energetico.

Fino alla ripresa completa.

1.

Digeribilità apparente raccomandata di sostanza secca ≥ 80 % o di sostanza organica ≥ 85 %.

2.

Nel caso di un mangime specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, indicare quanto segue sull’imballaggio, sul recipiente o sull’etichetta: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario».

3.

È possibile indicare nell’etichettatura la o le circostanze specifiche per le quali si prevede il mangime dietetico.

4.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Elevata densità energetica, elevate concentrazioni di sostanze nutritive essenziali e di ingredienti altamente digeribili».

Ingredienti altamente digeribili con densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 270 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Gatti.

16

Riduzione della formazione di calcoli a base di urati.

Proteina grezza ≤ 130 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

O

Proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e fonti selezionate di proteine.

Cani.

Fonte(i) di proteine.

Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell’acido urico.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco.

3.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

4.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

«Basso livello di proteine» o «Livello ridotto di proteine e fonti selezionate di proteine», a seconda dei casi.

Proteina grezza ≤ 317 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Gatti.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

«Livello ridotto di proteine».

4.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

17

Dissoluzione di calcoli a base di struvite (8).

Proprietà di sottosaturazione dell’urina (9) per la struvite.

E/o

Proprietà acidificanti dell’urina (10).

E

Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani e gatti.

Fosforo.

Calcio.

Sodio.

Magnesio.

Potassio.

Cloruro.

Zolfo.

Da cinque a 12 settimane.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

«Proprietà di sottosaturazione dell’urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell’urina.».

3.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

4.

La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

18

Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (8).

Mangimi completi con proprietà di sottosaturazione (9) o di metastabilizzazione  (11) dell’urina per la struvite.

E/o

Dieta con proprietà acidificanti dell’urina (10).

E

Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani e gatti.

Fosforo.

Calcio.

Sodio.

Magnesio.

Potassio.

Cloruro.

Zolfo.

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

«Proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione dell’urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell’urina».

3.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

4.

La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

19

Compensazione della cattiva digestione (12).

Dieta altamente digeribile:

Digeribilità apparente di

Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4)):

proteina grezza ≥ 85 %;

grassi grezzi ≥ 90 %.

O

Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4)):

proteina grezza ≥ 80 %;

grassi grezzi ≥ 80 %.

Cani e gatti.

Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Inizialmente fino a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Mangime altamente digeribile»;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

20

Riduzione dei disturbi dell’assorbimento intestinale

Dieta altamente digeribile:

Digeribilità apparente di

Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4)):

proteina grezza ≥ 85 %;

grassi grezzi ≥ 90 %.

O

Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4)):

proteina grezza ≥ 80 %;

grassi grezzi ≥ 80 %.

E

Sodio ≥ 1,8 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

E

Potassio ≥ 5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani e gatti.

Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Sodio.

Potassio.

Fino a 12 settimane.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Mangime altamente digeribile con maggiori quantità di sodio e potassio»;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

21

Riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale.

Livello più elevato di elettroliti:

sodio ≥ 1,8 %;

potassio ≥ 0,6 %.

E

Carboidrati altamente digeribili:

≥ 32 %.

Cani e gatti.

Sodio.

Potassio.

Fonte(i) di carboidrati.

Da 1 a 7 giorni.

1.

Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi»;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

3.

Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d’acqua.

22

Supporto al metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia.

Grassi  (13) ≤ 110 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (14).

Cani e gatti.

Grassi grezzi.

Inizialmente fino a due mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

«Basso livello di grassi».

23

Supporto alla funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

Moderato livello di proteine:

Proteina grezza ≤ 279 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i cani.

Proteina grezza ≤ 370 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i gatti.

E

Fonti selezionate di proteine.

E

Digeribilità raccomandata delle proteine alimentari: ≥ 85 %.

Cani e gatti.

Fonte(i) di proteine.

Rame (totale).

Sodio.

Inizialmente fino a quattro mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Esempi di fonti selezionate di proteine sulla base dell’elevata digeribilità: proteine del latte (siero di latte, caseina, latte, fiocchi di latte), altre proteine di origine animale (uova, pollame) e proteine vegetali (soia).

3.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

4.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Moderato livello di proteine, selezionate e altamente digeribili»;

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

Basso livello di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati altamente digeribili.

Equini.

Fonti di proteine e di fibre.

Carboidrati altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Metionina.

Colina.

Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

2.

È necessario fornire orientamenti sul modo in cui l’alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno.

24

Supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica.

Livello ridotto di sodio:

Sodio ≤ 2,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani e gatti.

Magnesio.

Potassio.

Sodio.

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

25

Riduzione dell’eccesso di peso corporeo

Energia metabolizzabile < 3 060 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15).

O

Energia metabolizzabile < 560 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15).

Cani.

Valore energetico.

Fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Per garantire il rispetto dei requisiti minimi, è opportuno aumentare i livelli delle sostanze nutritive di una dieta volta a ridurre l’eccesso di peso corporeo al fine di compensare il ridotto apporto energetico giornaliero (16).

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

«Per i gatti si consiglia un periodo di transizione all’inizio della dieta»;

«Ai fini di un’efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l’apporto energetico giornaliero raccomandato».

Energia metabolizzabile < 3 190 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15).

O

Energia metabolizzabile < 580 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15).

Gatti.

26

Supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.

Acido linoleico ≥ 12,3 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 2,9 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Cani e gatti.

Acido linoleico

Somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico.

Inizialmente fino a due mesi.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

«Livello elevato di acido linoleico (AL) e somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesaenoico (DHA)».

Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,39 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Cani.

Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,09 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Gatti.

27

Supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

Acidi grassi omega-3 ≥ 29 g per kg e acido eicosapentaenoico ≥ 3,3 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

E

Livelli adeguati di vitamina E.

Cani.

Acidi grassi omega-3 (totale).

Acido eicosapentaenoico (totale)

Vitamina E (totale).

Inizialmente fino a tre mesi.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

Acidi grassi omega-3 totali ≥ 10,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4) e acido docosaesaenoico ≥ 2,5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

E

Livelli più elevati di metionina e manganese.

Livelli adeguati di vitamina E.

Gatti.

Acidi grassi omega-3 (totale).

Acido eicosapentaenoico (totale).

Metionina (totale).

Manganese (totale).

Vitamina E (totale).

 

28

Riduzione del rame nel fegato.

Livello ridotto di rame: rame ≤ 8,8 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Cani.

Rame (totale).

Inizialmente fino a sei mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

29

Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo.

Livello ridotto di iodio: iodio ≤ 0,26 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

Gatti.

Iodio (totale).

Inizialmente fino a tre mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

30

Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato.

Da 1 a 3 grammi di caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

Cani.

Caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina.

Inizialmente fino a due mesi.

1.

Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

50

Supporto alla preparazione dell’estro e alla riproduzione.

Livello elevato di selenio e tenore minimo di vitamina E per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % pari a 50 mg per i suini, 35 mg per i conigli e 88 mg per cani, gatti e visoni; tenore minimo giornaliero di vitamina E per animale pari a 100 mg per gli ovini, 300 mg per i bovini e di 1 100 mg per gli equini.

O

Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D e/o tenore minimo giornaliero di beta-carotene pari a 300 mg per animale.

Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Mammiferi.

Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.

Vacche: due settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

Scrofe: da settegiorni prima del parto fino a tre giorni dopo e da sette giorni prima dell’accoppiamento fino a tre giorni dopo.

Altri mammiferi femmine: dall’ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

3.

Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

 

Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D.

O

Livello/i elevato/i di selenio e/o zinco e/o tenore minimo di vitamina E pari a 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Uccelli.

Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.

Per le femmine: durante l’estro.

Per i maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

51

Supporto alla rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle.

Livello elevato di zinco.

Il mangime complementare può contenere zinco in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Equini, ruminanti e suini.

Zinco (totale).

Metionina (totale).

Biotina (se aggiunta).

Fino a otto settimane.

1.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di zinco previsto per legge per i mangimi completi.

2.

L’applicazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

52

Supporto in caso di squilibri nutrizionali nei periodi di transizione tra regimi alimentari.

Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:

selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie;

e/o

vitamina A: 2 000 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

Vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

vitamina E: 35 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per il pollame, 10 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti, 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i conigli e 20 mg/kg di mangime completo per suini con un tasso di umidità del 12 %.

Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Ruminanti.

Suini.

Conigli.

Pollame.

Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

Da due a 15 giorni.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti e per i suini. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

3.

Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

53

Supporto allo svezzamento.

Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:

selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie;

e/o

iodio: 0,2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

manganese: 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

vitamina A: 1500 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

e/o

vitamina E: 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i vitelli e 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per agnelli, capretti e suinetti.

Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, iodio, manganese, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Mammiferi.

Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

Fino a quattro settimane intorno allo svezzamento.

1.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

2.

Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

54

Supporto alla rigenerazione di pelle e annessi

- Apporto minimo di composti di zinco attraverso mangimi dietetici corrispondente a 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

E

- Livello elevato di: rame e/o iodio e/o selenio;

e/o

vitamina B6 e/o vitamina E e/o vitamina A;

e/o

metionina e/o cistina; e/o

apporto minimo di 0,4 mg di biotina/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti.

Il mangime complementare può contenere zinco, rame, iodio, selenio e vitamina A in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Mammiferi e pollame.

Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

Fino a otto settimane.

Mangimi complementari per ruminanti contenenti biotina: fino a sei mesi.

1.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

2.

Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

55

Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica.

Soprattutto elettroliti: sodio, potassio e cloruri.

Capacità di tamponamento (21) nel caso di mangimi liquidi: minimo 60 mmol per litro di liquido preparato per l’impiego.

Carboidrati facilmente digeribili.

Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri.

Sodio.

Potassio.

Cloruri.

Fonte(i) di carboidrati.

Bicarbonati e/o citrati (se aggiunti).

Da uno a sette giorni.

1.

Concentrazione di elettroliti raccomandata per litro di liquido preparato per l’impiego:

sodio: 1,7 g -3,5 g;

potassio: 0,4 g - 2 g;

cloruri: 1 g -2,8 g.

2.

Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d’acqua.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea), nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti e nei periodi di convalescenza successivi»;

«Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

4.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

Dose raccomandata di liquido preparato mescolato e di latte, se del caso;

Nel caso in cui i bicarbonati e/o i citrati siano superiori a 40 mmol per litro di liquido preparato per la somministrazione ai ruminanti: «In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata».

56

Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia).

Livello elevato di magnesio,

carboidrati facilmente disponibili,

moderato livello di proteine e

basso livello di potassio.

Ruminanti.

Amido.

Zuccheri (totali).

Magnesio.

Sodio.

Potassio.

Da tre a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell’erba.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell’aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili.

3.

Nel caso di mangimi per ovini, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore in lattazione».

57

Riduzione del rischio di acidosi.

Basso livello di carboidrati facilmente fermentabili ed elevata capacità di tamponamento.

Ruminanti.

Amido.

Zuccheri (totali).

Fino a due mesi  (17).

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell’aggiunta di fibre e di fonti di carboidrati facilmente fermentabili.

3.

Nel caso di mangimi per vacche da latte, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento».

4.

Nel caso di mangimi per ruminanti da ingrasso, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per (18) nutriti in modo intensivo».

58

Riduzione del rischio di calcoli urinari.

Basso livello di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell’urina.

Ruminanti.

Calcio.

Fosforo.

Sodio.

Magnesio.

Potassio.

Cloruri.

Zolfo.

Additivi acidificanti dell’urina.

Fino a sei settimane.

1.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti in modo intensivo».

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

59

Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo.

Livello elevato di

oligoelementi;

e/o

vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite.

Il mangime complementare può

contenere additivi per mangimi in

una concentrazione superiore a 100 volte

il pertinente

tenore massimo autorizzato nei

mangimi completi.

Ruminanti

con un

rumine

funzionale.

Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina, provitamina e sostanza con effetto analogo chimicamente ben definita aggiunti.

Livello di rilascio giornaliero per ciascun oligoelemento e/o ciascuna vitamina, se viene utilizzato un bolo.

Periodo massimo di rilascio continuo dell’oligoelemento o della vitamina, se viene utilizzato un bolo.

Fino a 12 mesi.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nell’etichettatura del mangime indicare quanto segue:

«La simultanea integrazione di additivi con un tenore massimo provenienti da fonti diverse rispetto a quelli incorporati in un bolo, se pertinente, deve essere evitata;

Prima dell’impiego si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario o nutrizionista in merito:

a)

all’equilibrio di oligoelementi nella razione giornaliera;

b)

allo stato degli oligoelementi nell’allevamento.»

60

Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica.

Bassa percentuale di anioni/cationi.

Per la razione totale:

acidificazione minima attraverso mangimi destinati a particolari fini nutrizionali: 100 mEq/kg di sostanza secca;

obiettivo: 0 < DCAD (19) (mEq/kg sostanza di secca) < 100.

O

Vacche da latte.

Calcio.

Fosforo.

Magnesio.

Sodio.

Potassio.

Cloruri.

Zolfo.

Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

«Cessare la somministrazione dopo il parto».

Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno.

 

Silicato di sodio e alluminio.

Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

«Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale»;

«La durata d’impiego è limitata a un massimo di due settimane»;

«Cessare la somministrazione dopo il parto».

O

Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno.

O

 

Calcio.

Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

«Cessare la somministrazione dopo il parto».

Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o «qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo».

Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno.

O

 

Calcio.

Fonti di calcio.

Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni

dopo il parto.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nelle istruzioni per un uso corretto indicare il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

Pidolato di calcio: almeno 5,5 g per vacca al giorno.

O

 

Calcio.

Pidolato di calcio.

Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

Farina di foglie di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 38-46 μg di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo al giorno.

 

Farina di foglie di Solanum glaucophyllum.

Tenore di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo.

Fibra grezza.

Magnesio.

Grassi grezzi.

Amido.

Vitamina D3 (totale) sotto forma di colecalciferolo.

Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

61

Riduzione del rischio di chetosi (20).

Apporto minimo di propan-1,2-diolo o di propilenglicole:

250 g/giorno per le vacche da latte;

50 g/giorno per pecore o capre.

O

Apporto minimo di propionati (sali di calcio o di sodio):

110 g/giorno per le vacche da latte;

22 g/giorno per pecore o capre.

O

Apporto minimo combinato di propan-1,2-diolo e propionati (sali di sodio o di calcio), a condizione che:

la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per le vacche da latte sia tale per cui: propionati +0,44 × propan-1,2 diolo > 110 g/giorno;

la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per pecore e capre sia tale per cui: propionati +0,44 × propan-1,2 diolo > 22 g/giorno.

Vacche da latte, pecore e capre.

Propan-1,2-diolo, se aggiunto.

Propionati sotto forma di sali di sodio o di calcio, se aggiunti.

Da tre settimane prima fino a sei settimane dopo il parto per le vacche da latte.

Da sei settimane prima fino a tre settimane dopo il parto per pecore e capre.

1.

La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

2.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Durante la somministrazione di propionati di calcio o di sodio alla fine della gestazione è necessaria una valutazione dell’equilibrio dei minerali in associazione al rischio di ipocalcemia dopo il parto».

62

Riduzioni delle reazioni da stress.

Livello elevato di magnesio.

E/o

Ingredienti altamente digeribili.

Suini.

Magnesio.

Ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).

Da uno a sette giorni.

Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

63

Riduzione del rischio di stitichezza.

Ingredienti che stimolano il transito intestinale.

Scrofe.

Ingredienti che stimolano il transito intestinale.

Da 10 a 14 giorni prima del parto e da 10 a 14 giorni dopo il parto.

 

64

Compensazione per la carenza di ferro postnatale.

Livello elevato di composti ferrosi autorizzati appartenenti al gruppo funzionale «composti di oligoelementì» della categoria «additivi nutrizionali» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Il mangime complementare può contenere ferro in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Suinetti lattanti e vitelli.

Ferro (totale).

Dopo la nascita fino a tre settimane.

Le istruzioni per l’uso del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di ferro previsto per legge per i mangimi completi.

65

Compensazione del malassorbimento.

Basso livello di acidi grassi saturi e livello elevato di vitamine liposolubili.

Pollame, esclusi oche e colombi.

Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali.

Vitamina A (totale).

Vitamina D (totale).

Vitamina E (totale).

Vitamina K (totale)

Nelle prime due settimane dopo la schiusa.

 

66

Riduzione del rischio di steatosi epatica.

Basso contenuto energetico ed elevata proporzione di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione.

Galline ovaiole.

Valore energetico (calcolato con metodo della Commissione europea).

Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi.

Tenore di acidi grassi polinsaturi.

Fino a 12 settimane.

 

67

Supporto alla preparazione all’attività sportiva e per il successivo recupero.

Livello elevato di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %.

Il mangime complementare può contenere composti di selenio in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

Equidi.

Vitamina E (totale).

Selenio (totale).

Fino a otto settimane prima dell’attività sportiva - Fino a quattro settimane dopo l’attività sportiva.

Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di selenio previsto per legge per i mangimi completi.

68

Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata.

Deve contenere cloruro di sodio e dovrebbe contenere cloruro di potassio.

Bassi livelli di magnesio, calcio e fosforo.

L’aggiunta di altri sali elettroliti è facoltativa.

Equini.

Sodio.

Cloruri.

Potassio.

Calcio.

Magnesio.

Fosforo.

Da uno a tre giorni dopo la sudorazione elevata.

1.

Sono forniti orientamenti relativamente alle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

2.

Le istruzioni per un uso corretto devono fornire orientamenti per la somministrazione basati sulla durata e sull’intensità dell’esercizio svolto e pertinenti alla formulazione e alla presentazione del mangime.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«Si raccomanda acqua a volontà»;

In caso di somministrazione di elettroliti non mescolati con acqua (ad esempio in forma di mangime o tramite siringa): «L’acqua deve essere disponibile per almeno 20 minuti o preferibilmente per 1 ora dopo la somministrazione».

4.

Vanno inoltre forniti orientamenti sulla necessità di monitorare l’assunzione di acqua successivamente alla somministrazione; nel caso in cui si osservi un’assunzione di acqua insufficiente, è opportuno chiedere il consulto di un veterinario.

5.

In via facoltativa è possibile fornire orientamenti sulla quantità di acqua (in litri) da fornire insieme agli elettroliti somministrati tramite mangime o siringa.

69

Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi.

Amido e zucchero in misura non superiore al 20 % dell’energia disponibile.

Grassi grezzi in misura superiore al 20 % dell’energia disponibile.

Minimo 350 UI/kg di vitamina E/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Equini.

Amido.

Zucchero

Grassi grezzi.

Vitamina E (totale).

Inizialmente per un minimo di tre mesi.

1.

Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

2.

Le istruzioni per un uso corretto contengono orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera e sull’appropriata dose giornaliera.

3.

Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

70

Compensazione di affezioni digestive croniche dell’intestino crasso.

Tenore di amido da apportare < 1 g/kg di peso corporeo/pasto (< 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto in caso di diarrea).

Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fioccatura per migliorare la digestione dell’amido nell’intestino tenue.

Apporto supplementare di vitamine idrosolubili e livelli adeguati di minerali/elettroliti.

Apporto supplementare di olio in assenza di diarrea.

Equini.

Amido.

Grassi grezzi.

A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

1.

Sono forniti orientamenti

sulle situazioni specifiche nelle quali l’uso del mangime è idoneo, in particolare se il prodotto è destinato o meno ad essere utilizzato in animali affetti da diarrea;

sulle dimensioni dei pasti e sulla dose di foraggio.

2.

Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.

3.

Indicare nell’etichettatura il trattamento utilizzato per i cereali.

71

Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell’intestino tenue.

Fibre altamente digeribili.

Fonti di proteine di alta qualità e lisina > 4,3 % di proteine grezze.

Zuccheri totali e amidi in misura massima pari a 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto.

Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fioccatura per migliorare la digestione pre-cecale.

Equini.

Mangimi altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

Zuccheri totali e amido.

Fonti di proteine.

A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

1.

Sono forniti orientamenti

sulle situazioni specifiche nelle quali l’uso del mangime è idoneo;

sulle dimensioni dei pasti e la dose di foraggio.

2.

Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.

72

Stabilizzazione della digestione fisiologica.

Additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di ri-autorizzazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo «microrganismi».

Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale o il micro-organismo è autorizzato.

Nome e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale e del micro-organismo.

Fino a quattro settimane.

1.

Nell’etichettatura indicare quanto segue:

«In caso di rischio di disturbi digestivi, nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti o nei periodi di convalescenza successivi».

2.

Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi fanno sì che sia rispettato il tenore massimo previsto per legge dello stabilizzatore della flora intestinale o del micro-organismo per i mangimi completi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(GP1)  Per il controllo delle indicazioni quantitative si applicano le tolleranze stabilite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009.

(GP2)  Le presenti dichiarazioni nell’etichettatura si applicano in aggiunta alle prescrizioni generali in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.

(3)  Ove opportuno, il produttore può raccomandare l’uso anche in caso di insufficienza renale temporanea.

(4)  Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg.

(5)  Se il mangime è raccomandato per l’insufficienza renale temporanea, il periodo di impiego raccomandato è da due a quattro settimane.

(6)  Nel caso di mangimi per una intolleranza specifica, quest’ultima può essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».

(7)  Per i gatti è possibile aggiungere un riferimento a «Lipidosi epatica felina».

(8)  Per i gatti è possibile aggiungere «Malattia dell’apparato urinario inferiore dei felini» o «Sindrome urologica felina, FUS».

(9)  Proprietà di sottosaturazione: l’urina è associata a proprietà di dissoluzione di cristalli e calcoli e/o a proprietà di prevenzione della precipitazione e della crescita di cristalli.

(10)  PH urinario ≤ 6,5.

(11)  Proprietà di metastabilizzazione: l’urina è associata a proprietà di prevenzione della precipitazione di cristalli.

(12)  È possibile aggiungere «Insufficienza pancreatica esocrina».

(13)  Le raccomandazioni minime di cui agli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) per tutti gli acidi grassi essenziali sono soddisfatte nella razione giornaliera.

(14)  Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg.

(15)  Energia metabolizzabile/kg calcolata utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs (2019).

(16)  FEDIAF (2019), Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.

(17)  Nel caso di mangimi per vacche da latte: «al massimo due mesi dall’inizio della lattazione».

(18)  Indicare la categoria di ruminanti in questione.

(19)  DCAD (mEq/kg di sostanza secca) = (Na + K) - (Cl + S).

(20)  Il termine «chetosi» può essere sostituito da «acetonemia» e il responsabile dell’etichettatura può raccomandare l’uso anche per il ristabilimento dalla chetosi.

(21)  Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference - differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol altri anioni forti/l].


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/28


REGOLAMENTO (UE) 2020/355 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un additivo alimentare già autorizzato nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide» (ad un livello massimo di 4 000 mg/kg), ma solo per i grassi da spalmare quali definiti all’articolo 115 e all’allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007 (3), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Il 27 maggio 2017 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è un emulsionante di acqua in olio in grado di formare emulsioni di oli molto stabili con un elevato tenore d’acqua. In studi condotti dal richiedente, in cui si confrontava l’efficacia di vari emulsionanti ai fini della produzione di emulsioni liquide di oli vegetali aventi ridotto tenore di grassi, il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) ha dato i risultati migliori in termini di proprietà sia fisiche sia organolettiche del prodotto ottenuto. L’emulsione può essere utilizzata allo stesso modo degli oli vegetali per la preparazione di pasti freddi e caldi. L’emulsione ha tuttavia un tenore di grassi ridotto (pari o inferiore al 70 %) e, di conseguenza, un valore calorico ridotto rispetto agli oli vegetali utilizzati per la sua produzione. La quantità di poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) necessaria per ottenere la funzione tecnologica desiderata era pari a 4 000 mg/kg.

(6)

Il 24 marzo 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) (5) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg di poliricinoleato di poliglicerolo/kg di peso corporeo al giorno. Considerato che le stime di esposizione non superavano la DGA, l’Autorità ha concluso che il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come additivo alimentare non pone problemi di sicurezza, se utilizzato nelle quantità e modalità autorizzate o comunicate.

(7)

Nella domanda il richiedente ha stimato l’esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari (6) sviluppato dall’Autorità. Le stime fornite indicano che l’uso ulteriore del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) al livello massimo di 4 000 mg/kg nelle emulsioni liquide di oli vegetali aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 % non pone problemi di sicurezza in quanto non determinerebbe un’esposizione totale a tale sostanza superiore alla DGA stabilita.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(9)

Non ponendo problemi di sicurezza, l’estensione dell’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) alla categoria alimentare 02.2.2 richiede un aggiornamento dell’elenco dell’Unione che non può avere un effetto sulla salute umana e non è quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(10)

È opportuno quindi autorizzare l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) come emulsionante nelle emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide».

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  EFSA Journal 2017; 15(3):4743.

(6)  https://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria alimentare 02.2.2 «Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide», la voce relativa al poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) è sostituita dalla seguente:

 

«E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

4 000

 

Solo grassi da spalmare, quali definiti all’articolo 75, paragrafo 1, lettera h), e all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), nonché nell’allegato VII, parte VII e appendice II, del regolamento (CE) n. 1308/2013 (*1), aventi tenore di grassi pari o inferiore al 41 % e prodotti analoghi da spalmare aventi tenore di grassi inferiore al 10 %; emulsioni liquide di oli vegetali per la vendita al consumatore finale aventi tenore di grassi pari o inferiore al 70 %.



5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/31


REGOLAMENTO (UE) 2020/356 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 il tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65) (E 436) è attualmente autorizzato come additivo alimentare nel gruppo dei «polisorbati» (E 432-436) in un’ampia gamma di alimenti a livelli massimi compresi tra 500 e 10 000 mg/kg e quantum satis negli integratori alimentari.

(4)

Il 4 luglio 2018 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’uso del polisorbato 65 (E 436) come agente antischiumogeno in vari tipi di bevande. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Dalla domanda risulta che l’uso proposto del polisorbato 65 (E 436) è necessario al livello massimo di 10 mg/kg per contenere e inibire la schiuma nel corso della fabbricazione di bevande gassate, formando uno strato intorno alle bollicine e stabilizzando quelle di dimensioni maggiori, impedendo che si uniscano e si rompano. La domanda mostra che l’inibizione della schiuma è necessaria ai fini di un funzionamento efficiente delle apparecchiature di produzione, della riduzione degli scarti di prodotto nonché del mantenimento di un luogo di lavoro sicuro e della pulizia e delle condizioni igieniche degli impianti.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco dell’UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana.

(7)

La sicurezza dei polisorbati (E 432-436) utilizzati come additivi alimentari è stata nuovamente valutata dall’Autorità nel 2015 (3). L’Autorità ha concluso che, per tutti i gruppi di età, le stime di esposizione non superavano la dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 25 mg/kg di peso corporeo/giorno in uno scenario particolareggiato in cui non si tiene conto della fedeltà alla marca, sia per il livello di esposizione medio sia per quello elevato; per i bambini piccoli le stime ai livelli più elevati erano tuttavia molto vicine alla DGA. L’Autorità ha osservato che erano necessari ulteriori dati per ridurre le incertezze nello scenario di esposizione particolareggiato impiegato per la valutazione, in quanto per tre categorie di alimenti non era stato ottenuto alcun uso comunicato, e che nel parere non era stato possibile prendere in considerazione altre fonti di esposizione alimentari.

(8)

Nella domanda il richiedente ha stimato l’esposizione utilizzando il Modello di assunzione di additivi alimentari (4) sviluppato dall’Autorità. Le stime fornite indicano che l’esposizione ulteriore attribuibile all’estensione dell’uso richiesta è trascurabile (inferiore all’1 % della DGA).

(9)

L’estensione dell’uso del polisorbato 65 (E 436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e made wine» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 richiede un aggiornamento dell’elenco dell’Unione che non può avere un effetto sulla salute umana in quanto l’impatto sull’esposizione complessiva ai polisorbati (E 432-436) è trascurabile. Non è quindi necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(10)

Per motivi di coerenza è opportuno trattare la richiesta relativa all’uso del polisorbato 65 (E 436) autorizzando il gruppo dei polisorbati (E 432-436) nelle rispettive categorie alimentari.

(11)

È pertanto opportuno autorizzare l’uso dei polisorbati (E 432-436) al livello massimo di 10 mg/kg nelle categorie alimentari 14.1.4 «Bevande aromatizzate», 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», 14.2.4 «Vino di frutta e made wine» e 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %».

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(7):4152.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingredients/tools


ALLEGATO

L’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella categoria alimentare 14.1.4 «Bevande aromatizzate», dopo la voce relativa all’emicellulosa di soia (E 426) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

 

«E 432-436

Polisorbati

10

(1)

Solo bevande gassate»

2)

nella categoria alimentare 14.2.3 «Sidro e sidro di pere», dopo la voce relativa all’alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

 

«E 432-436

Polisorbati

10

(1)

Solo bevande gassate»

3)

nella categoria alimentare 14.2.4 «Vino di frutta e made wine», dopo la voce relativa all’acido metatartico (E 353) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

 

«E 432-436

Polisorbati

10

(1)

Solo bevande gassate»

4)

nella categoria alimentare 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %», dopo la voce relativa all’alginato di propan-1,2-diolo (E 405) è inserita la seguente nuova voce relativa ai polisorbati (E 432-436):

 

«E 432-436

Polisorbati

10

(1)

Solo bevande gassate»


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/357 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento (UE) 2018/395 per quanto riguarda le licenze di pilota di pallone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di pallone («BPL») in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.

(2)

Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali relative al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta, stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi andrebbero tuttavia ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di palloni abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e adempiere le proprie responsabilità.

(3)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, il mantenimento delle suddette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in virtù delle quali gli allievi piloti esercitano senza supervisione i privilegi limitati e ottengono gradualmente i privilegi di base, contribuisce alla promozione delle attività aeree sportive e ricreative grazie a condizioni di accesso al volo semplici ed economicamente più convenienti. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale, stabilita dall’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (3). Per tali motivi agli Stati membri dovrebbe essere concessa la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze conformemente ai principi introdotti nel regolamento (UE) 2019/430 (4) ai fini del rilascio di licenze di pilota di pallone («BPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogni qualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorare l’utilizzo di tali autorizzazioni per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

(4)

Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di palloni in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di pallone rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate a norma del presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA.

(5)

Gli addestramenti dei piloti di pallone iniziati in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.

(6)

Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, se del caso, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.

(7)

È opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (5) anche riguardo alle operazioni effettuate con palloni, per tenere conto dell’esperienza acquisita successivamente all’adozione di tale regolamento e per chiarire alcuni aspetti, ad esempio la presentazione di dichiarazioni in merito alle attività commerciali.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (*2):

(*2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;"

b)

è inserito il seguente punto 7 bis:

«7 bis)

“operazione commerciale”, qualsiasi operazione di un pallone, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nell’ambito di un contratto fra un operatore e un cliente e nella quale quest’ultimo non detiene alcun controllo sull’operatore;»;

c)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10)

“volo introduttivo”, operazione di volo effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione o da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto;»;

d)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12)

“contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)”, un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario;»;

e)

sono aggiunti i seguenti punti da 13 a 15:

«13)

“licenza nazionale”, una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;

14)

“licenza conforme alla parte-BFCL”, una licenza dell’equipaggio di condotta che soddisfa i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento;

15)

“relazione di conversione”, una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte-BFCL.»;

4)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori di palloni effettuano operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all’autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per adempiere le responsabilità associate all’impiego del pallone.»;

b)

il secondo comma è soppresso;

c)

il terzo comma è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con palloni:»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro, oppure da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto, a condizione che l’organizzazione impieghi il pallone in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell’organizzazione e che tali voli rappresentino solo un’attività marginale dell’organizzazione;

d)

voli di addestramento effettuati da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro.»;

5)

dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

«Articolo 3 bis

Licenze di pilota e certificazione medica

1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*3) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.

3.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone (“BPL”) ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b)

i privilegi devono essere limitati:

i)

alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

ii)

ai palloni immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

c)

per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una BPL deve ricevere crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata (“ATO”) o da un’organizzazione di addestramento dichiarata (“DTO”);

d)

ogni 3 anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e)

lo Stato membro deve monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e deve adottare misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi problema di sicurezza.

Articolo 3 ter

Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota

1.   Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.

2.   Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:

a)

trasferire al nuovo formato di licenza tutti i privilegi già annotati sulle licenze conformi alla parte-FCL;

b)

convertire i privilegi relativi a voli frenati o a operazioni commerciali, associati a una licenza conforme alla parte-FCL, in un’abilitazione ad effettuare voli frenati od operazioni commerciali in conformità alle disposizioni di cui all’allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.200 e BFCL.215, del presente regolamento;

c)

annotare sul libretto di volo la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte-FCL o a rilasciare un documento equivalente. Dopo tale data i piloti interessati esercitano i privilegi di istruttore solo se rispettano i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL), norma BFCL.360, del presente regolamento.

3.   Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

4.   I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 3 quarter

Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento

1.   In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue:

a)

l’addestramento per BPL iniziato su palloni che rappresentano la classe dei dirigibili ad aria calda, comprese i relativi test, può essere portato a termine su tali palloni;

b)

le ore di addestramento completate su una classe di palloni ad aria calda diversa dal gruppo A sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla norma BFCL.130, lettera b), dell’allegato III.

2.   L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

3.   La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento.

Articolo 3 quinquies

Organizzazioni di addestramento

1.   Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021.

(*3)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;"

6)

l’allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

7)

l’allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

8)

è aggiunto l’allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).

(5)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio C/2018/1428 (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti per il rilascio delle licenze per palloni e alianti) (parere n. 01/2019, parti A e B, 19.2.2019), disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO I

L’allegato I «Definizioni» (parte-DEF) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e all’allegato I (parte-FCL), norma FCL.010, del medesimo regolamento:»;

2)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

“metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi volti a stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;

2.

“metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”, quei metodi che propongono un’alternativa agli AMC esistenti o che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l’Agenzia non ha adottato AMC associati;»;

3)

è inserito il seguente punto 11 bis:

«11 bis.

“tempo di volo”, il tempo totale dal momento in cui la cesta si stacca dal suolo allo scopo di decollare fino al momento in cui il pallone si arresta alla fine del volo;»;

4)

sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:

«17 bis.

“classe di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sul mezzo di ascesa utilizzato per il sostentamento in volo;

17 ter.

“controllo di professionalità”, la dimostrazione di capacità finalizzata al rispetto dei requisiti di attività di volo recente stabiliti dal presente regolamento, compresi gli esami orali eventualmente necessari;»;

5)

il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22.

“gruppo di palloni”, la categorizzazione dei palloni basata sulle dimensioni o sulla capienza dell’involucro;»;

6)

sono inseriti i seguenti punti da 23 a 26:

«23.

“test di abilitazione”, dimostrazione di capacità finalizzata al rilascio di una licenza o di un’abilitazione, compresi gli esami orali eventualmente necessari;

24.

“valutazione della competenza”, dimostrazione di capacità, conoscenze e attitudine per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore;

25.

“volo come solista”, volo durante il quale un allievo pilota è il solo occupante del pallone;

26.

“volo frenato”, volo con un sistema di ancoraggio che assicura il pallone a un punto fisso durante il suo impiego, ad eccezione dell’ancoraggio che può essere usato nell’ambito della procedura di decollo.».


ALLEGATO II

L’allegato II «Operazioni di volo con pallone» (parte-BOP) del regolamento (UE) 2018/395 è così modificato:

1)

nella norma BOP.BAS.010, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Qualora richiesto dall’autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell’operatore conformemente all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l’operatore dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

2)

la norma BOP.BAS.020 è sostituita dalla seguente:

«BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’operatore attua:

a)

le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente in conformità all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e

b)

le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie emesse dall’Agenzia in conformità all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139.»;

3)

la norma BOP.BAS.025 è sostituita dalla seguente:

«BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando

L’operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.»;

4)

nella norma BOP.BAS.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Gli strumenti e gli equipaggiamenti non richiesti dalla presente sezione, nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti dal presente allegato, ma che sono trasportati a bordo del pallone durante il volo, soddisfano le due condizioni seguenti:

1)

le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non devono essere utilizzate dall’equipaggio di condotta per conformarsi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

gli strumenti e gli equipaggiamenti non devono incidere sull’aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.»;

5)

nella norma BOP.ADD.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore è responsabile dell’impiego del pallone conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti della presente sottoparte e alla sua dichiarazione.»;

6)

nella norma BOP.ADD.015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al fine di determinare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, l’operatore concede a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente, in ogni momento, l’accesso a qualsiasi struttura, pallone, documento, registro, dato, procedura o altro materiale inerente all’attività dell’operatore che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata appaltata o no.»;

7)

la norma BOP.ADD.035 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.035 Attività appaltate

Nell’appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’operatore ha la responsabilità di garantire che l’organizzazione appaltatrice svolga l’attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L’operatore garantisce inoltre che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l’operatore rispetti tali requisiti.»;

8)

nella norma BOP.ADD.040, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore nomina un dirigente responsabile che ha l’autorità di garantire che tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.»;

9)

la norma BOP.ADD.045 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.045 Requisiti della struttura

L’operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.»;

10)

nella norma BOP.ADD.100, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nella dichiarazione di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, l’operatore conferma di rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.»;

11)

nella norma BOP.ADD.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’operatore informa senza indugio l’autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sul suo rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti del presente regolamento, secondo quanto dichiarato all’autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera b), e all’elenco di AltMoC di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.»;

12)

nella norma BOP.ADD.115, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), l’operatore di tale pallone garantisce il rispetto dei requisiti essenziali relativi all’aeronavigabilità continua di cui agli allegati II e V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti di cui al presente regolamento.»;

13)

nella norma BOP.ADD.300, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di licenze e abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all’allegato III del presente regolamento e adeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati.»;

14)

nella norma BOP.ADD.300, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se si avvale dei servizi di membri dell’equipaggio di condotta che sono lavoratori autonomi (free-lance) o a tempo parziale, l’operatore verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1)

i requisiti della presente sottoparte;

2)

i requisiti dell’allegato III del presente regolamento, compresi quelli relativi all’attività di volo recente;

3)

le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l’operatore ha la sua sede principale di attività, tenendo conto di tutti i servizi prestati dal membro dell’equipaggio di condotta ad altri operatori.»;

15)

nella norma BOP.ADD.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Un pilota può essere nominato pilota in comando dall’operatore solo se:

1)

è qualificato per esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento;

2)

è in possesso del livello minimo di esperienza specificato nel manuale delle operazioni; e

3)

ha una conoscenza adeguata dell’area su cui sarà effettuato il volo.»;

16)

la norma BOP.ADD.310 è sostituita dalla seguente:

«BOP.ADD.310 Addestramento e controlli

L’addestramento e i controlli dei membri dell’equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:

a)

conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall’operatore nel manuale delle operazioni;

b)

da persone opportunamente qualificate e, per quanto riguarda l’addestramento e i controlli effettuati in volo, da persone qualificate conformemente all’allegato III del presente regolamento.»;

17)

l’appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice

DICHIARAZIONE

in conformità del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione

Operatore

Nome:

Luogo della sede principale di attività dell’operatore:

Nome e recapiti del dirigente responsabile:

Operazione effettuata con pallone

Data di inizio dell’operazione commerciale e, ove pertinente, data del passaggio a un’operazione commerciale esistente.

Informazioni sul pallone/sui palloni impiegati, sull’operazione commerciale/sulle operazioni commerciali e sulla gestione dell’aeronavigabilità continua (1)

Tipo di pallone

Immatricolazione del pallone

Base principale

Tipo/tipi di operazioni  (2)

Organizzazione per la gestione dell’aeronavigabilità continua  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove pertinente, elenco degli AltMoC con i riferimenti agli AMC associati (in allegato alla presente dichiarazione).

Dichiarazioni

☐ L’operatore rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/395.

In particolare l’operatore effettua le sue operazioni commerciali in conformità ai seguenti requisiti dell’allegato II, sottoparte ADD, del regolamento (UE) 2018/395:

☐ La documentazione del sistema di gestione, compreso il manuale delle operazioni, è conforme ai requisiti della sottoparte ADD e tutti i voli saranno effettuati in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni, come prescritto nella norma BOP.ADD.005, lettera b), della sottoparte ADD.

☐ Tutti i palloni impiegati sono dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o rispettano i requisiti specifici di aeronavigabilità applicabili ai palloni immatricolati in un paese terzo e soggetti a un contratto di wet lease o di dry lease, come prescritto dalla norma BOP.ADD.110 e dalla norma BOP.ADD.115, lettere b) e c), della sottoparte ADD.

☐ Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di una licenza e di abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 2018/395, come prescritto dalla norma BOP.ADD.300, lettera c), della sottoparte ADD.

☐ L’operatore informerà l’autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del regolamento (UE) 2018/395, secondo quanto dichiarato all’autorità competente mediante la presente dichiarazione, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni e agli elenchi di AltMoC inclusi nella presente dichiarazione o ad essa allegati, come prescritto dalla norma BOP.ADD.105, lettera a), della sottoparte ADD.

☐ L’operatore conferma che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati, sono complete e corrette.

Data, nome e firma del dirigente responsabile.

»

(1)  Completare la tabella. Se non vi è spazio sufficiente per elencare le informazioni, allegare un elenco separato. L’allegato deve essere datato e firmato.

(2)  “Tipo/tipi di operazioni” si riferisce al tipo di operazioni commerciali effettuate con il pallone.

(3)  Le informazioni relative all’organizzazione responsabile della gestione dell’aeronavigabilità continua devono includere il nome dell’organizzazione, l’indirizzo e il riferimento al suo riconoscimento.


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI PALLONI

[PARTE-BFCL]

SOTTOPARTE GEN

REQUISITI GENERALI

BFCL.001 Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di pallone (balloon pilot licence, «BPL») e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.

BFCL.005 Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una BPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

BFCL.010 Classi e gruppi di palloni

Ai fini del presente allegato, i palloni sono classificati nelle classi e nei gruppi seguenti:

a)

classe dei «palloni ad aria calda»:

1)

gruppo A: capienza dell’involucro fino a 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

gruppo B: capienza dell’involucro compresa tra 3 401 m3 (120 070 ft3) e 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

gruppo C: capienza dell’involucro compresa tra 6 001 m3 (211 889 ft3) e 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

gruppo D: capienza dell’involucro superiore a 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

classe dei «palloni a gas»;

c)

classe dei «palloni misti»;

d)

classe dei «dirigibili ad aria calda».

BFCL.015 Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino delle BPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati

a)

Le richieste concernenti i punti elencati di seguito devono essere presentate all’autorità competente nella forma e nelle modalità da essa stabilite:

1)

il rilascio di una BPL e delle abilitazioni associate;

2)

l’estensione dei privilegi di una BPL;

3)

il rilascio di un certificato di istruttore di volo (su pallone) [«FI(B)»];

4)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino di un certificato di esaminatore di volo (su pallone) [«FE(B)»]; e

5)

eventuali modifiche della BPL e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati.

b)

Le richieste di cui alla lettera a) devono essere corredate della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

c)

Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente.

d)

Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più BPL rilasciate in conformità al presente allegato.

e)

Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è stata rilasciata una qualsiasi delle sue licenze conformemente al presente allegato (parte-FCL) o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi.

f)

Il titolare di una BPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare.

g)

I richiedenti devono chiedere il rilascio di una BPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

BFCL.030 Test pratico di abilitazione

Ad eccezione del test per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, il richiedente un test di abilitazione deve essere raccomandato, per tale test, dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento seguito dai richiedenti, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.

BFCL.035 Accreditamento del tempo di volo

I richiedenti una BPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associati ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come piloti in comando (pilot-in-command, PIC) su palloni ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.

BFCL.045 Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

a)

I titolari di una BPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:

1)

una BPL in corso di validità;

2)

un certifico medico in corso di validità;

3)

un documento di identificazione personale recante una fotografia dell’interessato;

4)

dati del libretto di volo sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato.

b)

Gli allievi piloti devono portare con sé, su tutti i voli come solisti:

1)

i documenti di cui alla lettera a), punti 2 e 3, e

2)

la prova dell’autorizzazione prescritta dalla norma BFCL.125, lettera a).

c)

I titolari di una BPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alle lettere a) o b) affinché siano ispezionati.

BFCL.050 Registrazione del tempo di volo

I titolari di una BPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

BFCL.065 Limitazione dei privilegi dei titolari di BPL di età pari o superiore a 70 anni nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone

I titolari di una BPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti su palloni impiegati in operazioni commerciali di trasporto passeggeri con pallone.

BFCL.070 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati

a)

Le BPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati a norma del presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente conformemente alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se il titolare di una BPL non rispetta i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti del presente allegato e dell’allegato II (parte-BOP) del presente regolamento o dell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

b)

In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una BPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente.

SOTTOPARTE BPL

LICENZA DI PILOTA DI PALLONE («BPL»)

BFCL.115 BPL — Privilegi e condizioni

a)

I privilegi del titolare di una BPL consistono nell’operare come PIC su palloni:

1)

senza retribuzione nelle operazioni non commerciali;

2)

nelle operazioni commerciali, se è titolare di un’abilitazione alle operazioni commerciali in conformità alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato.

b)

In deroga alla lettera a), punto 1, il titolare di una BPL che possiede privilegi di istruttore o di esaminatore può essere retribuito per:

1)

la fornitura dell’istruzione di volo per la BPL;

2)

lo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL;

3)

l’addestramento, i test e i controlli per i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati alla BPL.

c)

I titolari di una BPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, adeguato ai privilegi esercitati, è in corso di validità.

BFCL.120 BPL — Età minima

I richiedenti una BPL devono avere almeno 16 anni.

BFCL.125 BPL — Allievi piloti

a)

Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non siano autorizzati in tal senso e supervisionati da un istruttore di volo su pallone [FI(B)].

b)

Gli allievi piloti devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti.

BFCL.130 BPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza

I richiedenti una BPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:

a)

le conoscenze teoriche di cui alla norma BFCL.135, lettera a);

b)

almeno 16 ore di istruzione di volo su palloni ad aria calda che rappresentano il gruppo A della stessa classe o su palloni a gas, comprendenti almeno:

1)

12 ore di istruzione di volo a doppio comando;

2)

10 gonfiaggi e 20 decolli e atterraggi; e

3)

un volo come solista sotto supervisione con un tempo di volo minimo di 30 minuti.

BFCL.135 BPL — Esame delle conoscenze teoriche

a)

Conoscenze teoriche

I richiedenti una BPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche adeguato ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:

1)

materie comuni:

i)

regolamentazione aeronautica;

ii)

prestazioni umane;

iii)

meteorologia;

iv)

comunicazioni; e

2)

materie specifiche riguardanti i palloni:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile in relazione ai palloni; e

v)

navigazione.

b)

Responsabilità del richiedente

1)

Il richiedente deve sottoporsi all’intera serie di esami delle conoscenze teoriche per la BPL sotto la responsabilità dell’autorità competente dello stesso Stato membro.

2)

Il richiedente deve sottoporsi a un esame delle conoscenze teoriche solo se raccomandato dall’ATO o dalla DTO responsabile del suo addestramento e dopo aver completato i corrispondenti elementi del corso di addestramento relativo all’istruzione delle conoscenze teoriche fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

3)

La raccomandazione dell’ATO o della DTO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sia sottoposto ad almeno un esame scritto delle conoscenze teoriche durante tale periodo di validità, l’ATO o la DTO stabilisce, in base alle esigenze del richiedente, l’eventuale necessità di un ulteriore addestramento.

c)

Punteggio minimo

1)

Il richiedente ottiene la sufficienza in un esame scritto delle conoscenze teoriche se ha conseguito almeno il 75 % dei punti assegnati all’esame. Le risposte errate non danno seguito a penalizzazione.

2)

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, si ritiene che un richiedente abbia completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche richiesto per la BPL se ha superato tutti gli esami scritti delle conoscenze teoriche richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui si è sottoposto per la prima volta a un esame.

3)

Il richiedente che non abbia superato uno degli esami scritti delle conoscenze teoriche dopo quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nel periodo di cui al punto 2 deve ripetere la serie completa di esami scritti delle conoscenze teoriche.

4)

Prima di ripetere gli esami delle conoscenze teoriche, il richiedente deve sottoporsi a un ulteriore addestramento presso un’ATO o una DTO. L’entità e la portata dell’addestramento sono determinate dall’ATO o dalla DTO in base alle esigenze del richiedente.

d)

Periodo di validità

L’esame delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche conformemente alla lettera c), punto 2.

BFCL.140 BPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche

Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una BPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma BFCL.135, lettera a), punto 1, se:

a)

sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976; o

b)

hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato dalla norma BFCL.135, lettera d).

BFCL.145 BPL — Test pratico di abilitazione

a)

I richiedenti una BPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su un pallone, le procedure e le manovre pertinenti con la competenza adeguata ai privilegi che intendono ottenere.

b)

I richiedenti devono completare il test di abilitazione nella stessa classe di palloni in cui è stato completato il corso di addestramento in conformità alla norma BFCL.130 e, nel caso dei palloni ad aria calda, su un pallone che rappresenta il gruppo A di tale classe.

c)

Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una BPL, il richiedente deve prima superare l’esame delle conoscenze teoriche richiesto.

d)

Punteggio minimo

1)

Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, che rappresentano tutte le diverse fasi di volo su un pallone.

2)

Il mancato superamento di qualsiasi parte di una sezione determina per il richiedente il mancato superamento dell’intera sezione. Il richiedente che non supera un’unica sezione può ripetere solo quella sezione. Il mancato superamento di più sezioni comporta per il richiedente la necessità di ripetere l’intero test.

3)

Il richiedente che deve ripetere il test in conformità al punto 2 e che non ne supera una qualsiasi sezione, anche tra quelle che erano state superate in un tentativo precedente, deve sostenere nuovamente l’intero test.

e)

Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico.

BFCL.150 BPL — Estensione dei privilegi a un’altra classe o a un altro gruppo di palloni

a)

I privilegi della BPL devono essere limitati alla classe di palloni su cui è stato sostenuto il test di abilitazione di cui alla norma BFCL.145 e, nel caso dei palloni ad aria calda, al gruppo A di tale classe.

b)

Nel caso dei palloni ad aria calda, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un altro gruppo della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato almeno:

1)

due voli di istruzione con un FI(B) su un pallone del gruppo pertinente;

2)

il seguente numero di ore di tempo di volo come PIC su palloni:

i)

almeno 100 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo B;

ii)

almeno 200 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo C;

iii)

almeno 300 ore, se i privilegi che intende ottenere riguardano i palloni del gruppo D.

c)

Ad eccezione della classe dei palloni misti, i privilegi della BPL sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni o, se i privilegi che si intende ottenere riguardano la classe di palloni ad aria calda, al gruppo A della classe di palloni ad aria calda, se un pilota ha completato nella classe e nel gruppo pertinenti di palloni:

1)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente almeno:

i)

cinque voli in istruzione a doppio comando; o

ii)

nel caso di un’estensione dai palloni ad aria calda ai dirigibili ad aria calda, cinque ore di tempo di istruzione a doppio comando; e

2)

un test di abilitazione in cui il pilota ha dimostrato al FE(B) di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche per l’altra classe nelle seguenti materie:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile per quanto riguarda la classe di palloni per la quale intende ottenere l’estensione dei privilegi.

d)

Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera c), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato:

1)

nel caso di cui alla lettera b), punto 1, dall’istruttore responsabile dei voli di istruzione; e

2)

nel caso di cui alla lettera c), punto 1, dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento.

e)

Il titolare di una BPL esercita i suoi privilegi nella classe dei palloni misti solo se è in possesso dei privilegi sia per la classe dei palloni ad aria calda che per la classe dei palloni a gas.

BFCL.160 BPL — Requisiti di attività di volo recente

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza solo se ha completato, nella classe di palloni pertinente:

1)

alternativamente:

i)

negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno sei ore di tempo di volo come PIC, comprendenti 10 decolli e atterraggi come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B); e

ii)

negli ultimi 48 mesi prima del volo pianificato, almeno un volo di addestramento con un FI(B); o

2)

negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato, almeno un controllo di professionalità conformemente alla lettera c).

b)

In aggiunta ai requisiti di cui alla lettera a), nel caso in cui sia qualificato per volare con più classi di palloni, al fine di esercitare i propri privilegi nell’altra classe o nelle altre classi di palloni il pilota deve aver completato negli ultimi 24 mesi, per ogni classe supplementare di palloni almeno tre ore di tempo di volo come PIC o volando a doppio comando oppure come solista sotto la supervisione di un FI(B).

c)

Il titolare di una BPL che non rispetta i requisiti di cui alla lettera a), punto 1 e, se del caso, alla lettera b), prima di riprendere l’esercizio dei suoi privilegi deve superare un controllo di professionalità con un FE(B) su un pallone che rappresenta la classe pertinente.

d)

Dopo aver soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) o c), a seconda dei casi, il titolare di una BPL che dispone dei privilegi per pilotare palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo su palloni ad aria calda che rappresentano:

i)

lo stesso gruppo di palloni ad aria calda con cui è stato completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), o il controllo di professionalità di cui alla lettera c), a seconda dei casi, o un gruppo di palloni con un involucro di dimensioni più ridotte; o

ii)

il gruppo A di palloni ad aria calda nei casi in cui il pilota, conformemente alla lettera b), abbia completato il volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 2, in una classe di palloni diversa dai palloni ad aria calda.

e)

Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e del volo di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), nonché il superamento del controllo di professionalità di cui alla lettera c) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal FI(B) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), e dal FE(B) responsabile nel caso di cui alla lettera c).

f)

Si ritiene che il titolare di una BPL in possesso anche dei privilegi relativi alle operazioni commerciali di cui alla sottoparte ADD, norma BFCL.215, del presente allegato rispetti i requisiti stabiliti:

1)

alla lettera a) e, se del caso, alla lettera b), qualora abbia completato un controllo di professionalità conformemente alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto i) nella classe o nelle classi pertinenti di palloni negli ultimi 24 mesi; o

2)

alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), qualora abbia completato il volo di addestramento di cui alla norma BFCL.215, lettera d), punto 2, sottopunto ii) nella classe pertinente di palloni.

Nel caso della classe dei palloni ad aria calda, devono applicarsi le limitazioni di cui alla lettera d) concernenti i privilegi per pilotare classi diverse di palloni, a seconda della classe di palloni utilizzata per soddisfare i requisiti di cui alla lettera f), punti 1 o 2.

SOTTOPARTE ADD

ABILITAZIONI AGGIUNTIVE

BFCL.200 Abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda

a)

Il titolare di una BPL effettua voli frenati con palloni ad aria calda solo se è in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda conformemente alla presente norma.

b)

Per presentare domanda di abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda, il richiedente deve:

1)

essere in possesso dei privilegi per la classe dei palloni ad aria calda;

2)

aver completato almeno due voli di istruzione frenati su palloni ad aria calda.

c)

Il completamento dell’addestramento su palloni ad aria calda frenati deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento.

d)

Un pilota in possesso di un’abilitazione al volo frenato con palloni ad aria calda esercita i suoi privilegi solo se ha completato almeno un volo frenato con un pallone ad aria calda durante i 48 mesi precedenti il volo pianificato oppure, qualora non abbia effettuato tale volo, esercita i suoi privilegi se ha completato un volo frenato con un pallone ad aria calda volando a doppio comando o come solista sotto la supervisione di un FI(B). Il completamento di tale volo a doppio comando o come solista sotto supervisione deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B).

BFCL.210 Abilitazione al volo notturno

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza in condizioni VFR notturne solo se è in possesso di un’abilitazione al volo notturno conformemente alla presente norma.

b)

Il richiedente un’abilitazione al volo notturno deve aver completato almeno due voli notturni di istruzione, della durata minima di un’ora ciascuno.

c)

Il completamento dell’addestramento al volo notturno deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal FI(B) responsabile dell’addestramento.

BFCL.215 Abilitazione alle operazioni commerciali

a)

Il titolare di una BPL esercita i privilegi della sua licenza durante le operazioni commerciali con palloni solo se è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali conformemente alla presente norma.

b)

Il richiedente un’abilitazione alle operazioni commerciali deve:

1)

aver raggiunto i 18 anni di età;

2)

aver completato 50 ore di tempo di volo e 50 decolli e atterraggi come PIC su palloni;

3)

essere in possesso dei privilegi per la classe di palloni su cui saranno esercitati i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali; e

4)

aver superato un test di abilitazione sulla classe pertinente di palloni, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni.

c)

I privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali sono limitati alla classe di palloni su cui è stato completato il test di abilitazione conformemente alla lettera b), punto 3. I privilegi sono estesi su richiesta a un’altra classe di palloni se il richiedente rispetta, per quest’altra classe, le disposizioni di cui alla lettera b), punti 3 e 4.

d)

Il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali esercita i privilegi di tale abilitazione nel trasporto commerciale di passeggeri con pallone solo se ha completato:

1)

nei 180 giorni precedenti il volo pianificato:

i)

almeno tre voli come PIC su palloni, di cui almeno un volo su un pallone della classe pertinente; o

ii)

un volo come PIC su un pallone della classe pertinente sotto la supervisione di un FI(B) qualificato conformemente alla presente norma; e

2)

nei 24 mesi precedenti il volo pianificato:

i)

un controllo di professionalità su un pallone della classe pertinente, durante il quale deve aver dimostrato al FE(B) di avere le competenze richieste per il trasporto commerciale di passeggeri con pallone; o

ii)

un corso di aggiornamento presso un’ATO o una DTO, adattato alle competenze richieste per le operazioni commerciali con palloni, comprendente almeno sei ore di istruzione delle conoscenze teoriche e un volo di addestramento su un pallone della classe pertinente con un FI(B) qualificato per le operazioni commerciali con palloni conformemente alla presente norma.

e)

Al fine di mantenere i privilegi dell’abilitazione alle operazioni commerciali per tutte le classi di palloni, il pilota in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali con privilegi estesi a più classi di palloni deve rispettare i requisiti di cui alla lettera d), punto 2 in almeno una classe di palloni.

f)

Il pilota che rispetta le disposizioni di cui alla lettera d) e che è in possesso di un’abilitazione alle operazioni commerciali per la classe dei palloni ad aria calda esercita i privilegi di tale abilitazione nella classe dei palloni ad aria calda solo su palloni che rappresentano:

i)

lo stesso gruppo del pallone ad aria calda su cui è stato completato il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) o il volo di addestramento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii); o

ii)

un gruppo di palloni ad aria calda con un involucro di dimensioni più ridotte.

g)

Il completamento del volo sotto supervisione di cui alla lettera d), punto 1, sottopunto ii), il controllo di professionalità di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i) e il corso di aggiornamento di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto ii) devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, oppure dal FI(B) o dal FE(B) responsabile del corso di addestramento, della supervisione o del controllo di professionalità, a seconda dei casi.

h)

Si ritiene che il pilota che abbia completato un controllo di professionalità dell’operatore in conformità all’allegato II (parte-BOP), norma BOP.ADD.315, del presente regolamento rispetti le disposizioni di cui alla lettera d), punto 2, sottopunto i).

SOTTOPARTE FI

ISTRUTTORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

BFCL.300 Certificati di istruttore di volo

a)   Generalità

Un istruttore fornisce istruzione di volo su pallone solo se:

1)

è titolare di:

i)

una BPL comprendente i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali deve essere fornita l’istruzione di volo; e

ii)

un certificato di istruttore di volo su pallone [FI(B)] corrispondente all’istruzione effettuata, rilasciato conformemente alla presente sottoparte; e

2)

è autorizzato a operare come PIC sul pallone durante l’istruzione di volo.

b)   Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui l’istruzione di volo sia fornita durante un corso di addestramento approvato conformemente al presente allegato (parte-BFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a fornire l’istruzione;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato FI(B) con i pertinenti privilegi in materia di istruzione; e

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i suoi privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo approvata:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

a un allievo pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene fornita l’istruzione di volo.

Sezione 2

Certificato di istruttore di volo su pallone — FI(B)

BFCL.315 Certificato FI(B) — Privilegi e condizioni

a)

Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma BFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FI(B) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

una BPL;

2)

l’estensione dei privilegi ad ulteriori classi e gruppi di palloni, purché il richiedente abbia completato almeno 15 ore di tempo di volo come PIC in ciascuna classe pertinente;

3)

un’abilitazione al volo notturno o un’abilitazione ad eseguire voli frenati, purché il richiedente abbia ricevuto un addestramento specifico nel fornire istruzione per l’abilitazione pertinente presso un’ATO o una DTO; e

4)

un certificato FI(B), a condizione che il richiedente:

i)

abbia completato almeno 50 ore di istruzione di volo su palloni; e

ii)

conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, abbia eseguito almeno un’ora di istruzione di volo per il certificato FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità al presente comma e nominato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).

b)

I privilegi di cui alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

il rilascio della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o del certificato pertinenti; e

2)

il rinnovo e il ripristino dei pertinenti requisiti di attività di volo recente di cui al presente allegato o la conformità agli stessi, a seconda dei casi.

BFCL.320 FI(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FI(B) devono:

a)

avere almeno 18 anni;

b)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.300;

c)

aver completato 75 ore di tempo di volo con pallone come PIC;

d)

aver completato un corso di addestramento di istruttore conformemente alla norma BFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e

e)

aver superato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.345.

BFCL.325 FI(B) — Competenze e valutazione

I richiedenti un certificato FI(B) devono seguire un addestramento per acquisire le seguenti competenze:

a)

preparare le risorse;

b)

creare un clima che favorisca l’apprendimento;

c)

esporre le conoscenze;

d)

integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio (CRM);

e)

gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento;

f)

favorire l’apprendimento;

g)

valutare le prestazioni dell’allievo;

h)

monitorare e analizzare i progressi;

i)

valutare le sessioni di addestramento; e

j)

comunicare i risultati.

BFCL.330 FI(B) — Corso di addestramento

a)

I richiedenti un certificato FI(B) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso.

b)

Il corso di addestramento FI(B) deve comprendere almeno:

1)

gli elementi di cui alla norma BFCL.325;

2)

25 ore di insegnamento e apprendimento;

3)

12 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi test per la valutazione dei progressi; e

4)

tre ore di istruzione di volo, compresi tre decolli e atterraggi.

c)

I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore conformemente all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 o all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.

BFCL.345 FI(B) — Valutazione della competenza

a)

I richiedenti il rilascio di un certificato FI(B) devono superare una valutazione della competenza su un pallone per dimostrare a un esaminatore qualificato conformemente alla norma BFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una BPL.

b)

La valutazione deve comprendere:

1)

la dimostrazione delle competenze descritte nella norma BFCL.325 durante l’istruzione pre-volo, post-volo e delle conoscenze teoriche;

2)

gli esami orali delle conoscenze teoriche concernenti i briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo nella classe di palloni appropriata;

3)

gli esercizi adeguati a valutare le competenze dell’istruttore.

BFCL.360 Certificato FI(B) — Requisiti di attività di volo recente

a)

Il titolare di un certificato FI(B) esercita i privilegi del suo certificato solo se ha completato:

1)

nei tre anni precedenti l’esercizio pianificato di tali privilegi:

i)

un addestramento di aggiornamento per istruttori presso un’ATO, una DTO o un’autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli istruttori su palloni;

ii)

almeno 6 ore di istruzione di volo su palloni come FI(B); e

2)

negli ultimi nove anni e conformemente alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, un volo di istruzione su un pallone come FI(B) sotto la supervisione di un FI(B) qualificato in conformità alla norma BFCL.315, lettera a), punto 4 e nominato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B).

b)

Le ore di volo effettuate come FE(B) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza sono integralmente accreditate ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).

c)

Il titolare di un certificato FI(B) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(B) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(B), non può esercitare i privilegi del certificato FI(B) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma BFCL.345.

d)

Per riprendere ad esercitare i privilegi del certificato FI(B), il titolare di un certificato FI(B) che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare il requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma BFCL.345.

SOTTOPARTE FE

ESAMINATORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

BFCL.400 Certificati di esaminatore di volo su pallone

a)   Generalità

Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza conformemente al presente allegato solo se:

1)

è titolare di:

i)

una BPL comprendente sia i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza, sia i privilegi per esercitare la funzione di istruttore;

ii)

un certificato FE(B) comprendente i privilegi corrispondenti al test di abilitazione, al controllo di professionalità o alla valutazione della competenza eseguiti, rilasciato conformemente alla presente sottoparte;

2)

è autorizzato a operare come PIC su un pallone durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza.

b)   Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, nel caso in cui i test di abilitazione e i controlli di professionalità siano svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di esaminatore al richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di pallone conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, a condizione che il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per i quali è autorizzato a eseguire test di abilitazione o controlli di professionalità;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore;

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i privilegi di esaminatore in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

per un pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui si svolge il test/controllo.

BFCL.405 Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte

Un esaminatore su pallone non deve eseguire:

a)

un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o

b)

un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa.

BFCL.410 Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza

a)

Nell’eseguire i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore su pallone deve:

1)

assicurarsi che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

2)

verificare che il richiedente rispetti tutti i requisiti del presente allegato in merito alla qualifica, all’addestramento e all’esperienza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza, dei privilegi, dell’abilitazione o del certificato per i quali si effettua il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza; e

3)

informare il richiedente delle conseguenze derivanti dalla comunicazione di informazioni incomplete, imprecise o false in merito al suo addestramento e alla sua esperienza di volo.

b)

Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su pallone deve:

1)

informare il richiedente in merito ai risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

2)

in caso di superamento di una valutazione della competenza a fini di rinnovo o ripristino, annotare sulla licenza o sul certificato del richiedente la nuova data di scadenza della licenza o del certificato, se espressamente autorizzato a tal fine dall’autorità competente responsabile della licenza del richiedente;

3)

fornire al richiedente una relazione firmata concernente il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza e presentare, senza indebiti ritardi, copie della relazione all’autorità competente responsabile della licenza del richiedente e all’autorità competente che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve comprendere:

i)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su pallone ha ricevuto dal richiedente informazioni in merito all’esperienza e all’istruzione di quest’ultimo e che le ha ritenute conformi ai requisiti applicabili di cui al presente allegato;

ii)

la conferma che tutte le manovre e le esercitazioni richieste sono state completate nonché informazioni in merito all’esame orale delle conoscenze teoriche, ove applicabile. In caso di mancato superamento di una parte, l’esaminatore deve registrare i motivi di tale valutazione;

iii)

i risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

iv)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su pallone ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti nazionali dell’autorità competente del richiedente, qualora l’autorità competente responsabile della licenza del richiedente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore;

v)

una copia del certificato di esaminatore su pallone, indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore su pallone in caso di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

L’esaminatore su pallone deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.

d)

Su richiesta dell’autorità competente responsabile del certificato di esaminatore su pallone o dell’autorità competente responsabile della licenza del richiedente, l’esaminatore su pallone deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza.

Sezione 2

Certificato di esaminatore di volo su pallone — FE(B)

BFCL.415 Certificato FE(B) — Privilegi e condizioni

Fatto salvo il rispetto, da parte del richiedente, della norma BFCL.420 e delle condizioni di seguito riportate, si rilasciano certificati FE(B) su richiesta con i privilegi per eseguire:

a)

test di abilitazione e controlli di professionalità per la BPL nonché test di abilitazione per l’estensione dei privilegi a un’altra classe di palloni, a condizione che il richiedente abbia completato 250 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 50 ore di istruzione di volo che coprano l’intero programma di un corso di addestramento per il conseguimento di una BPL;

b)

test di abilitazione e controlli di professionalità per l’abilitazione alle operazioni commerciali di cui alla norma BFCL.215, a condizione che il richiedente rispetti i requisiti relativi all’esperienza di cui alla lettera a) e abbia ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430;

c)

valutazioni della competenza per il rilascio di un certificato FI(B), a condizione che il richiedente abbia:

1)

completato 350 ore di tempo di volo come pilota su palloni, di cui 5 ore di istruzione al richiedente un certificato FI(B);

2)

ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori conformemente alla norma BFCL.430.

BFCL.420 Certificato FE(B) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FE(B) devono:

a)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma BFCL.400;

b)

aver completato il corso di standardizzazione FE(B) conformemente alla norma BFCL.430;

c)

aver completato una valutazione della competenza conformemente alla norma BFCL.445;

d)

dimostrare di possedere la pertinente preparazione relativa ai privilegi del certificato FE(B); e

e)

dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni.

BFCL.430 Certificato FE(B) — Corso di standardizzazione

a)

I richiedenti un certificato FE(B) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente.

b)

Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su pallone che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica, comprendente quanto meno:

1)

lo svolgimento di almeno un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza per la BPL o per le abilitazioni o i certificati associati;

2)

un’istruzione sui requisiti applicabili del presente allegato e sui requisiti applicabili delle operazioni di volo, sullo svolgimento di test di abilitazione, controlli di professionalità e valutazioni della competenza e relative documentazione e relazioni;

3)

un briefing riguardante:

i)

le procedure amministrative nazionali;

ii)

i requisiti per la protezione dei dati personali;

iii)

la responsabilità dell’esaminatore;

iv)

l’assicurazione infortuni dell’esaminatore;

v)

le tariffe nazionali; e

vi)

le delucidazioni sulle modalità di accesso alle informazioni contenute nei sottopunti da i) a v) quando si eseguono test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

Il titolare di un certificato FE(B) non deve eseguire test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente.

BFCL.445 Certificato FE(B) — Valutazione della competenza

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(B), il richiedente deve dimostrare le proprie competenze in qualità di FE(B) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B). Durante la valutazione della competenza, il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.

BFCL.460 Certificato FE(B) — Validità, rinnovo e ripristino

a)

Un certificato FE(B) è valido per un periodo di cinque anni.

b)

Un certificato FE(B) viene rinnovato se il suo titolare:

1)

durante il periodo di validità del certificato FE(B) ha completato un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli esaminatori su pallone; e

2)

negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del periodo di validità del certificato ha eseguito un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza sotto la supervisione di un ispettore dell’autorità competente o di un esaminatore espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile del certificato FE(B) e con risultati soddisfacenti per lo stesso.

c)

Il titolare di un certificato FE(B) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili conformemente all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte-SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare.

d)

Qualora un certificato FE(B) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma BFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(B).

e)

Un certificato FE(B) è rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma BFCL.410 e ai requisiti di cui alla norma BFCL.420, lettere d) ed e).

»

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/358 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23, 27 e 31,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione al fine di stabilire i requisiti per le licenze di pilota di aliante in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.

(2)

Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti, è necessario stabilire in regolamenti autonomi appositi requisiti per il rilascio di tali licenze. Detti requisiti dovrebbero basarsi sulle regole generali per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta stabilite nel regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2). Essi dovrebbero tuttavia essere ristrutturati e semplificati in modo da garantire che siano proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio, assicurando nel contempo che i piloti di alianti abbiano e continuino ad avere le competenze necessarie a svolgere le loro attività e ottemperare ai loro obblighi. È inoltre opportuno effettuare un corrispondente aggiornamento redazionale delle regole relative alle operazioni con aliante, al fine di tenere conto del passaggio delle regole per il rilascio delle licenze dal regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (3).

(3)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino all’8 aprile 2020 le regole nazionali per il rilascio delle licenze che permettono di accedere ai privilegi di base riconosciuti ai piloti. Alcuni Stati membri hanno riferito alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») che, in tale contesto, continuando ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze, in base alle quali agli allievi pilota è consentito esercitare senza supervisione privilegi limitati e ottenere gradualmente i privilegi di base, si contribuisce a promuovere le attività aeree sportive e ricreative poiché agevolano e rendono più abbordabile l’accesso al volo. La promozione e l’agevolazione dell’accesso all’aviazione generale sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l’aviazione generale dell’AESA, che mira a creare un sistema di regolamentazione più proporzionato, flessibile e proattivo (4). Per tali motivi è opportuno concedere agli Stati membri la discrezionalità di continuare ad applicare dette regole nazionali per il rilascio delle licenze in conformità ai principi introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione (5) al fine di rilasciare licenze di pilota di aliante («SPL»). Gli Stati membri dovrebbero tuttavia informare la Commissione e l’AESA ogniqualvolta facciano uso di tali autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre monitorarne l’uso per mantenere un livello accettabile di sicurezza aerea.

(4)

Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati ai piloti di alianti in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi. Le licenze nazionali di pilota di aliante rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere convertite in licenze rilasciate in conformità al presente regolamento mediante relazioni di conversione elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri in consultazione con l’AESA.

(5)

Gli addestramenti dei piloti di aliante che hanno avuto inizio in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accreditati integralmente, in quanto prevedono requisiti di addestramento di portata equivalente o addirittura più ampia rispetto a quelli introdotti dal presente regolamento. Un addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago dovrebbe essere accreditato in base alle relazioni di credito elaborate dagli Stati membri.

(6)

Alle organizzazioni di addestramento esistenti dovrebbe essere concesso il tempo necessario per adattare i loro programmi di addestramento, ove necessario, nel contesto dei requisiti di addestramento semplificati.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2019 (6) dell’AESA in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati per alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.»;

3)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011:»;

b)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

“contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)”: un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego dell’aliante avviene sotto la responsabilità del locatario;»;

c)

sono aggiunti i seguenti punti da 11) a 13):

«11)

“licenza nazionale”: una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;

12)

“licenza conforme alla parte SFCL”: una licenza dell’equipaggio di condotta conforme ai requisiti di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;

13)

“relazione di conversione”: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte SFCL;»;

4)

dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:

«Articolo 3 bis

Licenze di pilota e certificazione medica

1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*1) i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici e rispettano le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma SFCL.115, lettera a), punto 3, dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.

3.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono corsi di addestramento per il conseguimento della licenza di pilota di aliante (“SPL”) a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una SPL in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;

b)

i privilegi devono essere limitati:

i)

alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; e

ii)

agli alianti immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

c)

per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una SPL riceve crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata (“ATO”) o di un’organizzazione di addestramento dichiarata (“DTO”);

d)

ogni tre anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (“AESA”) relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;

e)

lo Stato membro deve monitorare l’uso delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adotta misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.

Articolo 3 ter

Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota

1.   Le licenze conformi alla parte FCL per gli alianti e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.

2.   Al momento della riemissione di licenze e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al paragrafo 1, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:

a)

trasferire tutti i privilegi fino a quel momento annotati sulle licenze conformi alla parte FCL al nuovo formato di licenza;

b)

convertire le abilitazioni al volo acrobatico rilasciate in conformità alla norma FCL.800 dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 in privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c), dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;

c)

annotare la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte FCL sul libretto di volo o rilascia un documento equivalente. Dopo tale data di scadenza, i piloti esercitano i privilegi di istruttore solo se soddisfano i requisiti di cui alla norma SFCL.360 dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.

3.   Ai titolari di licenze nazionali per alianti rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento è consentito continuare ad esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte SFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

4.   I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento restano validi fino alla data del loro rinnovo successivo o fino all’8 aprile 2021, se precedente. Il rinnovo di tali certificati medici è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Articolo 3 quater

Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento

1.   Per quanto riguarda il rilascio di licenze conformi alla parte SFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti di cui al presente regolamento.

2.   L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, è accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte SFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’AESA.

3.   La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti sono tenuti a soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza conforme alla parte SFCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento, nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato.

Articolo 3 quinquies

Organizzazioni di addestramento

1.   Le organizzazioni di addestramento per il conseguimento delle licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento, adeguano i loro programmi di addestramento, ove necessario, entro l’8 aprile 2021.

(*1)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;"

5)

l’allegato I (parte DEF) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

6)

l’allegato II (parte SAO) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento;

7)

è aggiunto l’allegato III (parte SFCL), come indicato nell’allegato III del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).

(4)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 66).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti) [parere n. 01/2019, parti A) e B), del 19.2.2019], disponibile al seguente indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO I

L’allegato I «Definizioni» (parte DEF) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:

1.

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni e, salvo che i termini siano altrimenti definiti nel presente allegato, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e alla norma FCL.010 dell’allegato I (parte FCL) di tale regolamento:»;

2.

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“notte”: il periodo compreso tra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile. Il crepuscolo civile termina la sera quando il centro del disco solare si trova sei gradi sotto la linea dell’orizzonte e inizia il mattino quando il centro del disco solare si trova sei gradi sotto la linea dell’orizzonte;»;

3.

sono aggiunti i seguenti punti da 14 a 19:

«14.

“test di abilitazione”: dimostrazione delle capacità finalizzata al rilascio di una licenza o di un’abilitazione, o all’estensione di un privilegio, comprendente esami orali, se necessari;

15.

“valutazione della competenza”: dimostrazione delle capacità, delle conoscenze e dell’attitudine per il rilascio iniziale, il rinnovo o il ripristino di un certificato di istruttore o di esaminatore;

16.

“tempo di volo”:

a)

per gli alianti a decollo autonomo e i motoalianti da turismo, il tempo totale dal momento in cui l’aeromobile inizia il rullaggio allo scopo di decollare fino all’arresto alla fine del volo;

b)

per gli alianti, il tempo totale dal momento in cui l’aliante inizia la corsa al suolo per il decollo fino al momento dell’arresto alla fine del volo;

17.

“controllo di professionalità”: dimostrazione delle capacità finalizzata al rispetto dei requisiti di attività di volo recente stabiliti nel presente regolamento, comprendente gli esami orali, se necessari;

18.

“volo come solista”: il volo durante il quale un allievo pilota è il solo occupante di un aeromobile;

19.

“volo di navigazione”: un volo al di fuori della distanza di visibilità o della distanza dal campo di partenza definita dall’autorità competente utilizzando procedure di navigazione standard.».


ALLEGATO II

L’allegato II (parte SAO) del regolamento (UE) 2018/1976 è così modificato:

1)

la norma SAO.GEN.125 «Nomina del pilota in comando» è sostituita dalla seguente:

«Norma SAO.GEN.125 Nomina del pilota in comando

L’operatore deve nominare pilota in comando un pilota che sia qualificato a esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento.».


ALLEGATO III

Dopo l’allegato II, è aggiunto il seguente allegato III del regolamento (UE) 2018/1976:

«ALLEGATO III

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI CONDOTTA DI ALIANTI

[PARTE SFCL]

SOTTOPARTE GEN

REQUISITI GENERALI

SFCL.001   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per il rilascio di licenze di pilota di aliante (“SPL”) e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché le condizioni per la loro validità e il loro utilizzo.

SFCL.005   Autorità competente

Ai fini del presente allegato l’autorità competente è un’autorità designata dallo Stato membro alla quale una persona richiede il rilascio di una SPL o dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati.

SFCL.015   Richiesta e rilascio, rinnovo e ripristino di una SPL nonché dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati

a)

All’autorità competente deve essere presentato quanto segue nella forma e nelle modalità stabilite dalla suddetta autorità:

1.

una richiesta di:

i)

rilascio di una SPL e delle abilitazioni associate;

ii)

estensione dei privilegi di una SPL, ad eccezione dei privilegi specificati alla norma SFCL.115, lettera a), punti 2 e 3, e alle norme SFCL.155, SFCL.200 e SFCL.215;

iii)

rilascio di un certificato di istruttore di volo su aliante [“FI(S)”];

iv)

rilascio, rinnovo e ripristino di un certificato di esaminatore di volo su aliante [“FE(S)”];

v)

qualsiasi modifica della SPL e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati, ad eccezione dei privilegi di cui al sottopunto ii); e

2.

se richiesto dall’autorità competente, una copia delle pertinenti voci del libretto di volo, come specificato alla norma SFCL.115, lettera d), alla norma SFCL.155, lettera b), alla norma SFCL.200, lettera f), e alla norma SFCL.215, lettera d).

b)

Una richiesta di cui alla lettera a) deve essere corredata della prova che il richiedente rispetta i requisiti pertinenti stabiliti nel presente allegato e nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

c)

Le eventuali limitazioni o estensioni dei privilegi concessi con una licenza, un’abilitazione o un certificato devono essere annotate sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente, tranne che per ottenere i privilegi specificati alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).

d)

Una persona non può essere, in nessun momento, titolare di più SPL rilasciate in conformità al presente allegato.

e)

Il titolare di una licenza deve presentare le richieste di cui alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui una qualsiasi delle sue licenze è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte SFCL), o all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395, a seconda dei casi.

f)

Il titolare di una SPL può richiedere di cambiare autorità competente all’autorità competente designata da un altro Stato membro, ma in tal caso la nuova autorità competente deve essere la stessa per tutte le licenze di cui è titolare.

g)

I richiedenti devono chiedere il rilascio di una SPL e delle abilitazioni, dei privilegi o dei certificati associati entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.

SFCL.030   Test pratico di abilitazione

I richiedenti un test di abilitazione devono essere raccomandati per tale test dall’ATO o dalla DTO responsabile dell’addestramento da essi seguito, una volta che l’addestramento è stato completato. La documentazione riguardante l’addestramento deve essere messa a disposizione dell’esaminatore dall’ATO o dalla DTO.

SFCL.035   Accreditamento del tempo di volo

I richiedenti una SPL o un privilegio, un’abilitazione o un certificato associato ricevono i crediti corrispondenti all’intero tempo di volo effettuato come solisti, in istruzione a doppio comando o come PIC su alianti ai fini del requisito del tempo di volo totale per la licenza, il privilegio, l’abilitazione o il certificato.

SFCL.045   Obbligo di portare con sé ed esibire i documenti

a)

I titolari di una SPL, quando esercitano i privilegi di tale licenza, devono portare con sé tutti i seguenti documenti:

1.

una SPL in corso di validità;

2.

un certifico medico in corso di validità;

3.

un documento di identificazione personale recante una fotografia dell’interessato;

4.

dati del libretto di volo sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente allegato.

b)

Gli allievi piloti devono portare con sé, in tutti i voli di navigazione effettuati come solisti:

1.

i documenti di cui alla lettera a), punti 2 e 3;

2.

la prova dell’autorizzazione prescritta dalla norma SFCL.125, lettera a).

c)

I titolari di una SPL o gli allievi piloti devono esibire senza indebiti ritardi, su richiesta di un rappresentante autorizzato dell’autorità competente, i documenti di cui alla lettera a) affinché siano ispezionati.

d)

In deroga alle lettere a) e b), i documenti ivi specificati possono essere conservati presso l’aeroporto o il sito operativo per i voli che rimangono:

1.

nelle immediate vicinanze dell’aeroporto o del sito operativo; o

2.

entro una distanza dall’aeroporto o dal sito operativo determinata dall’autorità competente.

SFCL.050   Registrazione del tempo di volo

I titolari di una SPL e gli allievi piloti devono mantenere una registrazione affidabile dei dettagli di tutti i voli eseguiti, nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

SFCL.065   Limitazione dei privilegi dei titolari di SPL di età pari o superiore a 70 anni nelle operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante

I titolari di una SPL che hanno raggiunto l’età di 70 anni non devono esercitare la funzione di piloti di alianti in operazioni commerciali di trasporto passeggeri su aliante.

SFCL.070   Limitazione, sospensione e revoca di licenze, privilegi, abilitazioni e certificati

a)

Una SPL e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati in conformità al presente allegato, possono essere limitati, sospesi o revocati dall’autorità competente in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, se un titolare di SPL non soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139 o i requisiti di cui al presente allegato nonché all’allegato II (parte SAO) del presente regolamento o all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

b)

In caso di limitazione, sospensione o revoca della licenza, del privilegio, dell’abilitazione o del certificato in loro possesso, i titolari di una SPL devono immediatamente riconsegnare la licenza o il certificato all’autorità competente.

SOTTOPARTE SPL

LICENZA DI PILOTA DI ALIANTE (“SPL”)

SFCL.115   SPL — Privilegi e condizioni

a)

Fatto salvo il rispetto della norma SFCL.150, i privilegi dei titolari di una SPL consistono nell’esercitare la funzione di PIC su alianti:

1.

senza retribuzione nelle operazioni non commerciali;

2.

anche per il trasporto passeggeri, solo se:

i)

soddisfano la norma SFCL.160, lettera e); e

ii)

alternativamente:

A)

hanno completato, successivamente al rilascio della SPL, almeno 10 ore di tempo di volo o 30 lanci o decolli e atterraggi come PIC su alianti e inoltre un volo di addestramento durante il quale i titolari devono aver dimostrato a un FI(S) di avere le competenze richieste per il trasporto passeggeri; o

B)

essere titolari di un certificato FI(S) in conformità alla sottoparte FI;

3.

in operazioni diverse da quelle specificate al punto 1, solo se hanno:

i)

compiuto i 18 anni di età;

ii)

completato, successivamente al rilascio della licenza, 75 ore di tempo di volo o 200 lanci o decolli e atterraggi come PIC su alianti.

b)

In deroga alla lettera a), i titolari di una SPL che possiedono privilegi di istruttore o di esaminatore possono essere retribuiti per:

1.

la fornitura dell’istruzione di volo per la SPL;

2.

lo svolgimento di test di abilitazione e controlli di professionalità per la SPL;

3.

l’addestramento, i test e i controlli per i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati a una SPL.

c)

I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza solo se rispettano i requisiti applicabili di attività di volo recente e solo se il loro certificato medico, corrispondente ai privilegi esercitati, è in corso di validità.

d)

Il completamento del volo di addestramento specificato alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera A), deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dall’istruttore responsabile del volo di addestramento.

SFCL.120   SPL — Età minima

I richiedenti una SPL devono avere almeno 16 anni.

SFCL.125   SPL — Allievi piloti

a)

Gli allievi piloti non devono volare come solisti, a meno che non vengano autorizzati in tal senso e supervisionati da un FI(S).

b)

Gli allievi pilota devono avere almeno 14 anni per essere autorizzati a volare come solisti.

SFCL.130   SPL — Requisiti relativi al corso di addestramento e all’esperienza

a)

I richiedenti una SPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve essere adattato ai privilegi che si intende ottenere e comprendere:

1.

le conoscenze teorica di cui alla norma SFCL.135;

2.

almeno 15 ore di istruzione di volo su alianti, comprendenti almeno:

i)

10 ore di istruzione di volo a doppio comando, che deve comprendere l’istruzione di volo a doppio comando di cui al sottopunto iv), lettera A), o al sottopunto v), lettera A), a seconda dei casi;

ii)

due ore di tempo di volo come solista sotto supervisione;

iii)

45 lanci o decolli e atterraggi;

iv)

se si intende ottenere privilegi per alianti, esclusi i motoalianti (TMG), almeno sette ore di istruzione di volo su alianti, esclusi i TMG, comprendenti almeno:

A)

tre ore di istruzione di volo a doppio comando;

B)

alternativamente:

a)

un volo di navigazione come solista di almeno 50 km (27 NM); o

b)

un volo di navigazione a doppio comando di almeno 100 km (55 NM) che, in deroga al punto 2, sottopunto iv), può essere completato su un TMG;

v)

se si intende ottenere privilegi per TMG, almeno sei ore di istruzione di volo su TMG, comprendenti almeno:

A)

quattro ore di istruzione di volo a doppio comando;

B)

un volo di navigazione come solista di almeno 150 km (80 NM) su un TMG, durante il quale deve essere effettuato un atterraggio con arresto completo in un aeroporto diverso da quello di partenza.

b)

I richiedenti che siano titolari di una licenza di pilota per un’altra categoria di aeromobili, fatta eccezione per i palloni, ricevono crediti corrispondenti al 10 % del tempo di volo totale come PIC su tale aeromobile e fino a un massimo di sette ore. In ogni caso l’ammontare del credito concesso:

1.

non comprende i requisiti di cui alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), alla lettera a), punto 2, sottopunto iv), lettera B), e alla lettera a), punto 2, sottopunto v), lettera B); e

2.

per quanto riguarda la lettera a), punto 2, sottopunto iii), non supera i 10 lanci o decolli e atterraggi.

SFCL.135   SPL — Esame delle conoscenze teoriche

a)

Conoscenze teoriche

I richiedenti una SPL devono dimostrare di possedere un livello di conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che intendono ottenere, mediante il superamento di esami sui seguenti argomenti:

1.

materie comuni:

i)

regolamentazione aeronautica;

ii)

prestazioni umane;

iii)

meteorologia;

iv)

comunicazioni;

2.

materie specifiche riguardanti gli alianti:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile in relazione agli alianti;

v)

navigazione.

b)

Responsabilità del richiedente

1.

Il richiedente deve sottoporsi all’intera serie di esami delle conoscenze teoriche per l’SPL sotto la responsabilità dell’autorità competente dello stesso Stato membro.

2.

Il richiedente deve sottoporsi all’esame delle conoscenze teoriche solo se raccomandato dall’ATO o dalla DTO responsabile del suo addestramento e dopo aver completato i corrispondenti elementi del corso di addestramento relativo all’istruzione delle conoscenze teoriche fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

3.

La raccomandazione dell’ATO o della DTO ha una validità di 12 mesi. Qualora il richiedente non si sia sottoposto ad almeno un esame delle conoscenze teoriche durante tale periodo di validità, l’ATO o la DTO stabilisce, in base alle esigenze del richiedente, l’eventuale necessità di un ulteriore addestramento.

c)

Punteggio minimo

1.

Il richiedente ottiene la sufficienza in un esame scritto delle conoscenze teoriche se ha conseguito almeno il 75 % dei punti assegnati a tale esame. Le risposte errate non danno seguito a penalizzazione.

2.

Salvo diversamente specificato nel presente allegato, si ritiene che un richiedente abbia completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche richiesto per la SPL se ha superato tutti gli esami scritti delle conoscenze teoriche richiesti entro un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del mese di calendario in cui si è sottoposto per la prima volta a un esame.

3.

Il richiedente che non abbia superato uno degli esami scritti delle conoscenze teoriche dopo quattro tentativi o non abbia superato tutti gli esami nel periodo di cui al punto 2 deve ripetere la serie completa di esami scritti delle conoscenze teoriche.

4.

Prima di ripetere gli esami delle conoscenze teoriche, il richiedente deve sottoporsi a un ulteriore addestramento presso un’ATO o una DTO. L’entità e la portata dell’addestramento necessario devono essere determinate dall’ATO o dalla DTO in base alle esigenze del richiedente.

d)

Periodo di validità

Il superamento degli esami delle conoscenze teoriche è valido per un periodo di 24 mesi a decorrere dal giorno in cui il richiedente ha completato con successo l’esame delle conoscenze teoriche in conformità alla lettera c), punto 2.

SFCL.140   SPL — Accreditamento delle conoscenze teoriche

Ai fini dei requisiti delle conoscenze teoriche, i richiedenti il rilascio di una SPL ricevono crediti per le materie comuni di cui alla norma SFCL.135, lettera a), punto 1, se:

a)

sono titolari di una licenza in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395; o

b)

hanno superato gli esami delle conoscenze teoriche previsti per il conseguimento di una licenza di cui alla lettera a), purché ciò sia avvenuto entro il periodo di validità specificato alla norma SFCL.135, lettera d).

SFCL.145   SPL — Test pratico di abilitazione

a)

I richiedenti una SPL devono dimostrare, mediante il superamento di un test di abilitazione, di possedere la capacità di eseguire, come PIC su alianti, le procedure e manovre pertinenti con la competenza corrispondente ai privilegi che intendono ottenere.

b)

I richiedenti devono completare il test di abilitazione su un aliante, esclusi i TMG, o su un TMG, in base ai privilegi che intendono ottenere e purché il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 comprenda gli elementi di addestramento necessari per l’aeromobile in questione. Un richiedente che abbia completato un corso di addestramento, compresi gli elementi di addestramento necessari per alianti e per TMG, può sostenere 2 test di abilitazione, 1 su un aliante, esclusi i TMG, e 1 su un TMG, al fine di ottenere privilegi per entrambi gli aeromobili.

c)

Al fine di sostenere un test di abilitazione per il rilascio di una SPL, il richiedente deve prima superare gli esami delle conoscenze teoriche richiesti.

d)

Punteggio minimo

1.

Il test di abilitazione è diviso in sezioni separate, che rappresentano tutte le diverse fasi di un volo su aliante.

2.

Il mancato superamento di qualsiasi parte di una sezione determina per il richiedente il mancato superamento dell’intera la sezione. Il richiedente che non supera un’unica sezione può ripetere solo quella sezione. Il mancato superamento di più sezioni comporta per il richiedente la necessità di ripetere l’intero test.

3.

Il richiedente che deve ripetere il test in conformità al punto 2 e che non ne supera una qualsiasi sezione, anche tra quelle che erano state superate in un tentativo precedente, deve sostenere nuovamente l’intero test.

e)

Il richiedente che non supera tutte le sezioni del test dopo due tentativi deve sottoporsi a un ulteriore addestramento pratico.

SFCL.150   SPL — Privilegi per aliante e TMG

a)

Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato superato su un aliante, esclusi i TMG, i privilegi di una SPL sono limitati agli alianti, esclusi i TMG.

b)

Nel caso di cui alla lettera a), i privilegi di una SPL sono estesi, su richiesta, ai TMG se un pilota ha:

1.

completato presso un’ATO o una DTO gli elementi di addestramento di cui alla norma SFCL.130, lettera a), punto 2, sottopunto v);

2.

superato un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica su un TMG. Durante tale test di abilitazione il richiedente deve inoltre dimostrare all’esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche in relazione ai TMG nelle seguenti materie:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile; e

v)

navigazione.

c)

I titolari di una licenza rilasciata in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), purché:

1.

siano in possesso di un’abilitazione alla classe dei TMG; o

2.

dispongano di privilegi TMG e rispettino i requisiti di attività di volo recente di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.140.A, del regolamento (UE) n. 1178/2011.

d)

Se il test di abilitazione di cui alla norma SFCL.145 è stato completato su un TMG, i privilegi della SPL sono limitati ai TMG.

e)

Nel caso di cui alla lettera d), i privilegi della SPL sono estesi, su richiesta, agli alianti se un pilota ha:

1.

completato presso un’ATO o una DTO gli elementi di addestramento di cui alla norma SFCL.130, lettera a), punto 2, sottopunto iv), e almeno 15 lanci e atterraggi su un aliante, esclusi i TMG; e

2.

superato un test di abilitazione per dimostrare un livello adeguato di abilità pratica su un aliante, esclusi i TMG. Durante tale test di abilitazione il pilota deve inoltre dimostrare all’esaminatore di possedere un livello adeguato di conoscenze teoriche in relazione agli alianti, esclusi i TMG, nelle seguenti materie:

i)

principi del volo;

ii)

procedure operative;

iii)

prestazioni in volo e pianificazione del volo;

iv)

conoscenza generale dell’aeromobile; e

v)

navigazione.

f)

Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera b), punto 1, e alla lettera e), punto 1, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento.

SFCL.155   SPL — Metodi di lancio

a)

I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi solo utilizzando i metodi di lancio per i quali hanno completato un addestramento specifico durante il corso di addestramento in conformità alla norma SFCL.130 o alla norma SFCL.150, lettera e), punto 1, o durante un ulteriore addestramento impartito da un istruttore successivamente al rilascio della SPL. Tale addestramento specifico consiste nei seguenti elementi:

1)

in caso di lancio con verricello e automobile, un minimo di 10 lanci con istruzione di volo a doppio comando e cinque lanci come solisti sotto supervisione;

2)

in caso di aerotraino o lancio autonomo, un minimo di cinque lanci con istruzione di volo a doppio comando e cinque lanci come solisti sotto supervisione. In caso di lancio autonomo, l’istruzione di volo a doppio comando può essere effettuata su TMG;

3)

in caso di lancio con elastico, un minimo di tre lanci effettuati con istruzione di volo a doppio comando o come solisti sotto supervisione; e

4)

in caso di altri metodi di lancio, un addestramento come disposto dall’autorità competente.

b)

Il completamento dell’addestramento di cui alla lettera a) deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO o dall’istruttore responsabile dell’addestramento, a seconda dei casi.

c)

Al fine di mantenere i privilegi per ciascun metodo di lancio e in conformità ai requisiti di cui alle lettere a) e b), i titolari di una SPL devono completare un minimo di cinque lanci nel corso dei due anni precedenti, ad eccezione del lancio con elastico, nel qual caso devono completare solo due lanci. In caso di lancio autonomo, i lanci possono essere effettuati in lancio autonomo o mediante decolli su TMG o con una combinazione di entrambi.

d)

Per rinnovare i loro privilegi, i titolari di una SPL che non soddisfano il requisito di cui alla lettera c) devono effettuare i lanci supplementari volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un istruttore.

SFCL.160   LAPL(H) — Requisiti di attività di volo recente

a)

Alianti, esclusi i TMG

I titolari di una SPL esercitano i privilegi di tale licenza, esclusi i TMG, solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:

1)

hanno completato, su alianti, almeno cinque ore di tempo di volo come PIC oppure volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un FI(S), comprendenti, su alianti, esclusi i TMG, almeno:

i)

15 lanci; e

ii)

due voli di addestramento con un FI(S); o

2)

hanno superato un controllo di professionalità con un FE(S) su un aliante, esclusi i TMG; il controllo di professionalità è basato sul test di abilitazione per la SPL.

b)

TMG

I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi TMG solo se negli ultimi 24 mesi prima del volo pianificato:

1)

hanno completato almeno 12 ore di tempo di volo come PIC oppure volando a doppio comando o come solisti sotto la supervisione di un FI(S), comprendenti, su TMG, almeno:

i)

sei ore di tempo di volo;

ii)

12 decolli e atterraggi; e

iii)

un addestramento di volo di almeno un’ora di tempo di volo totale con un istruttore; o

2)

hanno superato un controllo di professionalità con un esaminatore; il controllo di professionalità è basato sul test di abilitazione di cui alla norma SFCL.150, lettera b), punto 2.

c)

I titolari di una SPL con privilegi per volare su TMG, che sono anche titolari di una licenza comprendente i privilegi per volare su TMG in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, sono esentati dall’osservanza di quanto disposto alla lettera b).

d)

Il completamento dei voli a doppio comando, dei voli sotto supervisione e dei voli di addestramento di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, nonché il superamento dei controlli di professionalità di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2, devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dall’FI(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 1, e alla lettera b), punto 1, e dal FE(S) responsabile nei casi di cui alla lettera a), punto 2, e alla lettera b), punto 2.

e)

Trasporto passeggeri

I titolari di una SPL possono trasportare passeggeri solo se nei 90 giorni precedenti hanno effettuato come PIC almeno:

1)

tre lanci su alianti, esclusi i TMG, se i passeggeri devono essere trasportati su alianti, esclusi i TMG; o

2)

tre decolli e atterraggi su TMG, se i passeggeri devono essere trasportati su un TMG. Per il trasporto notturno di passeggeri su un TMG, almeno uno di tali decolli e atterraggi deve essere effettuato di notte.

SOTTOPARTE ADD

ABILITAZIONI E PRIVILEGI AGGIUNTIVI

SFCL.200   Privilegi per il volo acrobatico

a)

I titolari di una SPL possono effettuare voli acrobatici su alianti a motore spento oppure, nei casi di cui alle lettere d) ed e), a motore acceso solo se sono in possesso dei corrispondenti privilegi per il volo acrobatico in conformità alla presente norma.

b)

I privilegi di base per il volo acrobatico:

1)

abilitano il titolare ad effettuare voli acrobatici limitati alle seguenti manovre:

i)

traiettorie di salita e discesa con inclinazione di 45 gradi, eseguite come manovre acrobatiche;

ii)

looping interno;

iii)

wingover (inversione di rollio);

iv)

otto verticale;

v)

vite;

2)

sono compresi nei privilegi di una SPL, dopo che un pilota ha completato:

i)

successivamente al rilascio della SPL, almeno 30 ore di tempo di volo o 120 lanci come PIC su alianti;

ii)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente:

A)

un’istruzione delle conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che si intende ottenere;

B)

un’istruzione di volo acrobatico sulle manovre di cui al punto 1.

c)

I privilegi avanzati per il volo acrobatico:

1)

abilitano il titolare ad effettuare voli acrobatici non limitati alle manovre di cui alla lettera b), punto 1;

2)

sono compresi nei privilegi di una SPL, dopo che un pilota ha:

i)

soddisfatto i requisiti di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto i);

ii)

completato un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente:

A)

un’istruzione delle conoscenze teoriche corrispondente ai privilegi che si intende ottenere;

B)

almeno cinque ore o 20 voli di addestramento al volo acrobatico.

d)

I privilegi di base o avanzati per il volo acrobatico devono includere voli acrobatici su alianti a motore se un pilota ha ricevuto un addestramento al volo acrobatico su alianti a motore durante un corso di addestramento in conformità alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), o alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), a seconda dei casi.

e)

I privilegi di una SPL comprendono i privilegi avanzati per il volo acrobatico su TMG che sfruttano la potenza del motore se un pilota è o è stato in possesso di un’abilitazione al volo acrobatico in conformità alla norma FCL.800 di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, compresi i privilegi per il volo acrobatico su TMG.

f)

Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), e alla lettera c), punto 2, sottopunto ii), e, ove applicabile, l’inclusione dell’addestramento di cui alla lettera d), devono essere registrati nel libretto di volo e firmati dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento.

SFCL.205   Abilitazione al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari

a)

I titolari di una SPL in possesso di privilegi per volare su TMG trainano alianti o striscioni pubblicitari soltanto se possiedono una corrispondente abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma.

b)

I richiedenti un’abilitazione al traino di alianti devono aver completato:

1)

almeno 30 ore di tempo di volo come PIC nonché 60 decolli e atterraggi su TMG, successivamente al conseguimento dei privilegi TMG;

2)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente:

i)

un’istruzione delle conoscenze teoriche sulle operazioni e procedure di traino di alianti;

ii)

almeno 10 voli di addestramento al traino di alianti, che comprendano almeno 5 voli di addestramento a doppio comando;

iii)

nel caso del titolare di una SPL con privilegi limitati ai TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera d), cinque voli di familiarizzazione su un aliante lanciato da un aeromobile.

c)

I richiedenti un’abilitazione al traino di striscioni pubblicitari devono aver completato:

1)

almeno 100 ore di tempo di volo nonché 200 decolli e atterraggi come PIC su TMG, successivamente al conseguimento dei privilegi TMG;

2)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente:

i)

un’istruzione delle conoscenze teoriche sulle operazioni e procedure di traino di striscioni pubblicitari;

ii)

almeno 10 voli di addestramento al traino di striscioni pubblicitari, di cui almeno cinque a doppio comando.

d)

I richiedenti un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità alla presente norma che sono già in possesso di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.805, lettera b), del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione, a seconda dei casi:

1)

ottengono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) o c) per il conseguimento dell’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, a seconda dei casi, se la pertinente abilitazione al traino di cui alla lettera d) comprende i privilegi per il traino con TMG; o

2)

devono aver completato almeno tre voli di istruzione a doppio comando che coprano l’intero programma di addestramento al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, a seconda dei casi, su TMG.

e)

Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, alla lettera c), punto 2, e alla lettera d), punto 2, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO o dall’istruttore responsabile dell’addestramento, a seconda dei casi.

f)

Per esercitare i privilegi dell’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari, il titolare dell’abilitazione deve aver completato un minimo di cinque traini durante gli ultimi due anni.

g)

Il titolare dell’abilitazione al traino di alianti che non rispetta il requisito di cui alla lettera f) deve completare i traini mancanti con un istruttore o sotto la sua supervisione prima di poter riprendere ad esercitare i suoi privilegi.

SFCL.210   Abilitazione al volo notturno su TMG

a)

I titolari di una SPL con privilegi per operare TMG esercitano i loro privilegi TMG in condizioni VFR notturne solo se sono in possesso di un’abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma.

b)

I richiedenti un’abilitazione al volo notturno su TMG devono dapprima completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO. Il corso deve comprendere:

1)

un’istruzione delle conoscenze teoriche sul volo in condizioni di volo a vista (VFR) notturne;

2)

almeno cinque ore di tempo di volo notturno su TMG, che comprendano almeno tre ore di istruzione a doppio comando, di cui almeno:

i)

un’ora di navigazione “cross-country” con almeno 1 volo di navigazione a doppio comando di almeno 50 km (27 NM);

ii)

cinque decolli come solista; e

iii)

cinque atterraggi con arresto completo come solista.

c)

Per completare l’addestramento notturno, il titolare di una SPL deve dapprima ultimare l’addestramento di volo strumentale di base necessario per il rilascio di una licenza di pilota privato (PPL) in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.

d)

I richiedenti un’abilitazione al volo notturno su TMG in conformità alla presente norma ricevono un credito completo ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) e c) se sono in possesso di un’abilitazione al volo notturno in conformità all’allegato I (parte FCL), norma FCL.810, del regolamento (UE) n. 1178/2011 o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.

SFCL.215   Privilegi per il cloud flying con alianti

a)

I titolari di una SPL possono operare un aliante tra le nuvole solo se:

1)

gli eventuali motori sono spenti; e

2)

sono in possesso dei privilegi per il cloud flying con alianti in conformità alla presente norma.

b)

I privilegi di una SPL comprendono i privilegi per il cloud flying con alianti se un pilota ha completato almeno:

1)

30 ore come PIC su alianti successivamente al rilascio della licenza;

2)

un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO, comprendente:

i)

un’istruzione delle conoscenze teoriche;

ii)

almeno due ore di istruzione di volo a doppio comando su alianti a motore spento, controllando l’aeromobile con il solo ausilio della strumentazione. Il 50 % massimo dell’istruzione di volo a doppio comando può tuttavia essere completato su TMG sfruttando la potenza del motore, purché tali voli di addestramento siano effettuati in condizioni meteorologiche di volo a vista VMC.

c)

Al fine di ottenere i privilegi per il cloud flying con alianti, il titolare di una SPL in possesso anche di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) o di un’IR(A) in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che ha soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di una di tali abilitazioni:

1)

ottiene i crediti ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2, sottopunto i);

2)

in deroga alla lettera b), punto 2, sottopunto ii), deve completare almeno un’ora di istruzione di volo a doppio comando su un aliante, controllandolo con il solo ausilio della strumentazione.

d)

Il completamento del corso di addestramento di cui alla lettera b), punto 2, o alla lettera c), punto 2, a seconda dei casi, deve essere registrato nel libretto di volo e firmato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO responsabile dell’addestramento.

e)

I titolari di una SPL esercitano i loro privilegi per il cloud flying con alianti solo se, negli ultimi due anni precedenti il cloud flight (volo tra le nuvole) pianificato, hanno completato almeno un’ora di tempo di volo, o cinque voli, come PIC esercitando i privilegi per il cloud flying con alianti.

f)

I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying con alianti che non rispettano i requisiti di cui alla lettera e) e che intendono riprendere a esercitare i loro privilegi per il cloud flying con alianti devono:

1)

superare un controllo di professionalità con un FE(S); o

2)

effettuare il tempo di volo aggiuntivo o gli ulteriori voli richiesti alla lettera e) con un FI(S).

g)

I titolari di una SPL con privilegi per il cloud flying in possesso anche di una BIR o di una IR(A) in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera e).

SOTTOPARTE FI

ISTRUTTORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

SFCL.300   Certificato di istruttore di volo

a)

Generalità

Un istruttore fornisce istruzione di volo su un aliante solo se:

1)

è titolare di:

i)

una SPL comprendente i privilegi, le abilitazioni e i certificati per cui l’istruzione di volo deve essere fornita;

ii)

un certificato di istruttore di volo su aliante [FI(S)] corrispondente all’istruzione effettuata e rilasciato in conformità alla presente sottoparte;

2)

è autorizzato a esercitare la funzione di PIC sull’aliante durante l’istruzione di volo.

b)

Istruzione fornita al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, in caso di istruzione di volo fornita durante un corso di addestramento approvato in conformità al presente allegato (parte SFCL) al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di istruttore di volo a un richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di aliante conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, purché il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, privilegi, abilitazioni o certificati equivalenti a quelli per cui è autorizzato a fornire l’istruzione;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del certificato FI(S) con i pertinenti privilegi in materia di istruzione;

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole europee sulla sicurezza aerea per poter esercitare i propri privilegi in materia di istruzione in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato è limitato alla fornitura di istruzione di volo:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago;

ii)

a un allievo pilota che abbia una conoscenza sufficiente della lingua in cui viene fornita l’istruzione di volo.

Sezione 2

Certificato di istruttore di volo per alianti — FI(S)

SFCL.315   Certificato FI(S) — Privilegi e condizioni

a)

Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.320 e delle condizioni di seguito riportate, si rilascia un certificato FI(S) con i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

una SPL;

2)

privilegi aggiuntivi per alianti in conformità alla norma SFCL.150, lettera e);

3)

metodi di lancio in conformità alla norma SFCL.155, purché il richiedente abbia completato come PIC:

i)

in caso di aerotraino, almeno 30 lanci; o

ii)

in caso di lancio con verricello, almeno 50 lanci;

4)

privilegi aggiuntivi per TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera b), purché il richiedente abbia:

i)

effettuato almeno 30 ore di tempo di volo come PIC su TMG;

ii)

completato l’addestramento di cui alla norma SFCL.330, lettera b), punto 2;

iii)

dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione su TMG a un FI(S) qualificato in conformità al punto 7 e designato dal capo istruttore dell’ATO o della DTO;

5)

privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico o privilegi per il cloud flying con alianti oppure l’abilitazione al traino di alianti o l’abilitazione al traino di striscioni pubblicitari, purché il richiedente:

i)

in caso di istruzione per i privilegi di base o avanzati per il volo acrobatico, sia in possesso di privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c);

ii)

abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione per i privilegi o l’abilitazione pertinenti a un FI(S) qualificato in conformità alla lettera a), punto 7, e designato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO;

6)

volo notturno su TMG, purché il richiedente:

i)

rispetti il requisito in materia di esperienza nel volo notturno di cui alla norma SFCL.160, lettera e), punto 2;

ii)

abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione notturna su TMG a un FI(S) qualificato in conformità al punto 7, e designato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO;

7)

un certificato FI(S), purché il richiedente:

i)

abbia completato almeno 50 ore o 150 lanci di istruzione di volo su alianti;

ii)

in conformità alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, abbia dimostrato di possedere la capacità di fornire istruzione per il certificato FI(S) a un FI(S) qualificato in conformità alla presente lettera e designato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO.

b)

I privilegi elencati alla lettera a) comprendono i privilegi per effettuare l’istruzione di volo per:

1)

il rilascio della licenza, dei privilegi, delle abilitazioni o del certificato pertinenti; e

2)

il rinnovo e il ripristino dei pertinenti requisiti di attività di volo recente di cui al presente allegato o la conformità agli stessi, a seconda dei casi.

SFCL.320   Certificato FI(S) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FI(S) devono:

a)

avere almeno 18 anni,

b)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e al punto 2 della norma SFCL.300;

c)

aver completato 100 ore di tempo di volo e 200 lanci come PIC su alianti;

d)

aver completato un corso di addestramento di istruttore in conformità alla norma SFCL.330 presso un’ATO o una DTO; e

e)

aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345.

SFCL.325   Competenze e valutazione del FI(S)

I richiedenti un certificato FI(S) devono seguire una formazione per acquisire le seguenti competenze:

a)

preparare le risorse;

b)

creare un clima che favorisca l’apprendimento;

c)

esporre le conoscenze;

d)

integrare la gestione della minaccia e dell’errore (TEM) e la gestione delle risorse dell’equipaggio;

e)

gestire il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi dell’addestramento;

f)

favorire l’apprendimento;

g)

valutare le prestazioni dell’allievo;

h)

monitorare e analizzare i progressi;

i)

valutare le sessioni di addestramento; e

j)

comunicare i risultati.

SFCL.330   FI(S) — Corso di addestramento

a)

I richiedenti un certificato FI(S) devono dapprima superare una valutazione iniziale specifica presso un’ATO o una DTO che deve aver luogo nei 12 mesi precedenti l’inizio del corso di addestramento, per determinare se sono in grado di frequentare il corso.

b)

Il corso di addestramento FI(S) deve comprendere:

1)

su alianti, esclusi i TMG:

i)

gli elementi di cui alla norma SFCL.325;

ii)

25 ore di insegnamento e apprendimento;

iii)

30 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi test per la valutazione dei progressi;

iv)

almeno sei ore, di cui un massimo di tre ore può essere completato su TMG, o 20 lanci di istruzione di volo;

2)

inoltre, se i privilegi del certificato FI(S) comprenderanno i privilegi di cui alla norma SFCL.315, lettera a), punti 4 e 6, almeno sei ore di istruzione di volo a doppio comando su TMG.

c)

I richiedenti che sono già titolari di un certificato di istruttore in conformità all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto ii).

d)

Quando richiede un certificato FI(S), un pilota che sia o sia stato titolare di un FI(A), (H) o (As) riceve 18 ore di crediti ai fini dei requisiti di cui alla lettera b), punto 1, sottopunto iii).

SFCL.345   FI(S) — Valutazione della competenza

a)

I richiedenti il rilascio di un certificato FI(S) devono superare una valutazione della competenza per dimostrare a un esaminatore qualificato in conformità alla norma SFCL.415, lettera c), la capacità di fornire istruzione a un allievo pilota affinché raggiunga il livello richiesto per il rilascio di una SPL.

b)

La valutazione deve comprendere:

1)

la dimostrazione delle competenze descritte nella norma SFCL.325, durante l’istruzione pre-volo, post-volo e teorica;

2)

gli esami orali delle conoscenze teoriche concernenti i briefing di terra, pre-volo e post-volo e le dimostrazioni in volo su alianti;

3)

gli esercizi adeguati a valutare le competenze dell’istruttore.

c)

La valutazione della competenza per il rilascio iniziale di un certificato FI(S) deve essere effettuata su alianti, esclusi i TMG.

SFCL.350   FI(S) — Privilegi ristretti

a)

I privilegi di un FI(S) sono limitati all’esecuzione dell’istruzione di volo sotto la supervisione di un FI(S) non soggetto a restrizioni, designato a tale scopo dall’ATO o dalla DTO, nei casi che seguono:

1)

per il rilascio di una SPL;

2)

per l’estensione dei privilegi di una SPL a privilegi aggiuntivi per alianti o TMG in conformità alla norma SFCL.150;

3)

per l’estensione dei privilegi di una SPL a ulteriori metodi di lancio in conformità alla norma SFCL.155; e

4)

per i privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico o i privilegi per il cloud flying con alianti oppure per l’abilitazione al traino di alianti o l’abilitazione al traino di striscioni pubblicitari.

b)

Nell’effettuare un addestramento sotto supervisione, in conformità alla lettera a), il FI(S) non dispone del privilegio di autorizzare un allievo pilota a effettuare il suo primo volo come solista o il primo volo di navigazione “cross-country” come solista.

c)

Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rimosse dal certificato FI(S) dopo che il FI(S) ha completato almeno 15 ore o 50 lanci di istruzione di volo riguardanti tutte le fasi di un volo su aliante. Nel caso di un FI(S) soggetto a restrizioni che rispetta la norma SFCL.330, lettera b), punto 2, 5 delle suddette 15 ore possono essere completate su TMG e 15 dei suddetti 50 lanci possono essere sostituiti da decolli e atterraggi su TMG.

SFCL.360   Certificato FI(S) — Requisiti di attività di volo recente

a)

Il titolare di un certificato FI(S) esercita i privilegi del proprio certificato solo se prima dell’esercizio pianificato di tali privilegi:

1)

negli ultimi tre anni ha completato:

i)

un addestramento di aggiornamento per istruttori presso un’ATO, una DTO o un’autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli istruttori di alianti; e

ii)

nel fornire istruzione di volo come FI(S), almeno:

A)

30 ore; o

B)

60 lanci o decolli e atterraggi; e

2)

negli ultimi nove anni e in conformità alle procedure stabilite a tal fine dall’autorità competente, ha dimostrato la capacità di fornire istruzione su alianti a un FI(S) qualificato in conformità alla norma SFCL.315, lettera a), punto 7, e designato dal capo istruttore di un’ATO o di una DTO.

b)

Le ore di volo effettuate come FE(S) durante i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto ii).

c)

Il titolare di un certificato FI(S) che non ha completato il volo di istruzione sotto la supervisione del FI(S) in conformità alla lettera a), punto 2, e con risultati soddisfacenti per lo stesso FI(S), non può esercitare i privilegi del certificato FI(S) fino a quando non avrà completato con successo una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.345.

d)

Per riprendere a esercitare i privilegi del certificato FI(S), un titolare di tale certificato che non rispetta tutti i requisiti di cui alla lettera a) deve rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla norma SFCL.345.

SOTTOPARTE FE

ESAMINATORI DI VOLO

Sezione 1

Requisiti generali

SFCL.400   Certificati di esaminatore di volo su aliante

a)

Generalità

Un esaminatore effettua test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza in conformità al presente allegato solo se:

1)

è titolare di:

i)

una SPL comprendente sia i privilegi, le abilitazioni e i certificati per i quali è autorizzato a effettuare test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza sia i privilegi per esercitare la funzione di istruttore;

ii)

un certificato FE(S) comprendente i privilegi corrispondenti al test di abilitazione, al controllo di professionalità o alla valutazione della competenza effettuati, rilasciato in conformità alla presente sottoparte;

2)

è autorizzato a esercitare la funzione di PIC su un aliante durante il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza.

b)

Esami svolti al di fuori del territorio degli Stati membri

1)

In deroga alla lettera a), punto 1, in caso di test di abilitazione e controlli di professionalità svolti al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago, l’autorità competente rilascia un certificato di esaminatore a un richiedente che sia titolare di una licenza di pilota di aliante conforme all’annesso 1 della convenzione di Chicago, purché il richiedente:

i)

sia titolare almeno di una licenza comprendente, se del caso, i privilegi, le abilitazioni o i certificati equivalenti a quelli per cui è autorizzato a effettuare test di abilitazione o controlli di professionalità;

ii)

rispetti i requisiti stabiliti nella presente sottoparte per il rilascio del pertinente certificato di esaminatore;

iii)

dimostri all’autorità competente di possedere un livello adeguato di conoscenza delle regole dell’Unione sulla sicurezza aerea per poter esercitare i privilegi di esaminatore in conformità al presente allegato.

2)

Il certificato di cui al punto 1 è limitato allo svolgimento di test di valutazione e di controlli di professionalità:

i)

al di fuori del territorio che ricade sotto la responsabilità degli Stati membri ai sensi della convenzione di Chicago; e

ii)

per un pilota con una conoscenza sufficiente della lingua in cui il test/il controllo si svolge.

SFCL.405   Limitazione dei privilegi in caso di interessi di parte

Un esaminatore su aliante non deve effettuare:

a)

un test di abilitazione o una valutazione della competenza per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato a un richiedente cui abbia fornito oltre il 50 % dell’istruzione di volo richiesta per la licenza, l’abilitazione o il certificato per cui si effettua il test di abilitazione o la valutazione della competenza; o

b)

un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza quando ritiene che la sua oggettività possa essere compromessa.

SFCL.410   Svolgimento dei test di abilitazione, dei controlli di professionalità e delle valutazioni della competenza

a)

Nell’effettuare i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza, un esaminatore di volo su aliante deve:

1)

assicurarsi che sia possibile comunicare con il richiedente senza barriere linguistiche;

2)

verificare che il richiedente rispetti tutti i requisiti del presente allegato in merito alla qualifica, all’addestramento e all’esperienza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza, dei privilegi, dell’abilitazione o del certificato per cui si effettua il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza;

3)

informare il richiedente sulle conseguenze derivanti dalla comunicazione di informazioni incomplete, imprecise o false in merito al suo addestramento e alla sua esperienza di volo.

b)

Dopo aver completato il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza, l’esaminatore su aliante deve:

1)

informare il richiedente in merito ai risultati del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

2)

in caso di superamento di una valutazione della competenza a fini di rinnovo o ripristino, annotare sulla licenza o sul certificato del richiedente la nuova data di scadenza della licenza o del certificato, se espressamente autorizzato a tal fine dall’autorità competente responsabile della licenza del richiedente;

3)

fornire al richiedente una relazione firmata concernente il test di abilitazione, il controllo di professionalità o la valutazione della competenza e presentare, senza indebiti ritardi, copie della relazione all’autorità competente responsabile della licenza del richiedente e all’autorità competente che ha rilasciato il certificato di esaminatore. La relazione deve comprendere:

i)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su aliante ha ricevuto dal richiedente informazioni in merito all’esperienza e all’istruzione di quest’ultimo e che le ha ritenute conformi ai requisiti applicabili di cui al presente allegato;

ii)

la conferma che tutte le manovre e le esercitazioni richieste sono state completate nonché informazioni in merito all’esame orale delle conoscenze teoriche, ove applicabile. In caso di mancato superamento di una parte di tali categorie, l’esaminatore deve registrare i motivi di tale valutazione;

iii)

il risultato del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza;

iv)

una dichiarazione attestante che l’esaminatore su aliante ha riesaminato e applicato le procedure e i requisiti nazionali dell’autorità competente del richiedente, se l’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente non è la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore;

v)

una copia del certificato di esaminatore su aliante, indicante la portata dei suoi privilegi di esaminatore su aliante in caso di test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

L’esaminatore su aliante deve mantenere per cinque anni la documentazione con informazioni dettagliate su tutti i test di abilitazione, i controlli di professionalità e le valutazioni della competenza svolti e i relativi risultati.

d)

Su richiesta dell’autorità competente responsabile per il certificato di esaminatore su aliante o dell’autorità competente responsabile per la licenza del richiedente, l’esaminatore su aliante deve fornire tutta la documentazione, le relazioni e ogni altra informazione, secondo necessità, per le attività di sorveglianza.

Sezione 2

Certificato di esaminatore di volo per alianti — FE(S)

SFCL.415   Certificato FE(S) — Privilegi e condizioni

Fatto salvo il rispetto, da parte dei richiedenti, della norma SFCL.420 e delle condizioni che seguono, si rilascia un certificato FE(S), su richiesta, con i privilegi per condurre:

a)

test di abilitazione e controlli di professionalità per la SPL, purché il richiedente abbia completato, su alianti, esclusi i TMG, 300 ore di tempo di volo come pilota, comprendenti 150 ore di istruzione di volo o 300 lanci;

b)

test di abilitazione per l’estensione dei privilegi di una SPL ai TMG in conformità alla norma SFCL.150, lettera e), purché il richiedente abbia completato 300 ore di tempo di volo su alianti, comprendenti 50 ore di istruzione di volo su TMG;

c)

valutazioni della competenza per il rilascio di certificati FI(S) su alianti, purché il richiedente abbia:

1)

completato almeno 500 ore di tempo di volo come pilota su alianti, comprendenti, se i privilegi del certificato FE(S) saranno esercitati su:

i)

alianti, esclusi i TMG, almeno 10 ore o 30 lanci fornendo al richiedente l’istruzione necessaria per il conseguimento di un certificato FI(S) su alianti, esclusi i TMG;

ii)

TMG, almeno 10 ore o 30 decolli e atterraggi fornendo al richiedente l’istruzione necessaria per il conseguimento di un certificato FI(S) su TMG;

2)

ricevuto un addestramento specifico durante un corso di standardizzazione per esaminatori in conformità alla norma SFCL.430.

SFCL.420   Certificato FE(S) — Prerequisiti e requisiti

I richiedenti un certificato FE(S) devono:

a)

rispettare i requisiti di cui alla lettera a), punto 1, sottopunto i), e alla lettera a), punto 2, della norma SFCL.400;

b)

aver completato il corso di standardizzazione FE(S) in conformità alla norma SFCL.430;

c)

aver superato una valutazione della competenza in conformità alla norma SFCL.445;

d)

dimostrare di possedere la preparazione pertinente relativa ai privilegi del certificato FE(S); e

e)

dimostrare di non essere stati sottoposti ad alcuna sanzione, compresa la sospensione, la limitazione o la revoca di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato di cui sono titolari, rilasciati in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento 2018/395, per inosservanza del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati o di esecuzione nel corso degli ultimi tre anni.

SFCL.430   Certificato FE(S) — Corso di standardizzazione

a)

I richiedenti un certificato FE(S) devono frequentare un corso di standardizzazione erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente.

b)

Il corso di standardizzazione deve essere adattato ai privilegi di esaminatore di volo su aliante che si intende ottenere e consistere in un’istruzione teorica e pratica comprendente, almeno:

1)

lo svolgimento di due test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza per la SPL o per le abilitazioni o i certificati associati;

2)

un’istruzione sui requisiti applicabili del presente allegato e sui requisiti applicabili delle operazioni di volo, sullo svolgimento di test di abilitazione, controlli di professionalità, valutazioni della competenza e relative documentazione e relazioni;

3)

un briefing riguardante:

i)

le procedure amministrative nazionali;

ii)

i requisiti per la protezione dei dati personali;

iii)

la responsabilità dell’esaminatore;

iv)

l’assicurazione infortuni dell’esaminatore;

v)

le tariffe nazionali; e

vi)

le delucidazioni sulle modalità di accesso alle informazioni contenute nei sottopunti da i) a v) quando si conducono test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore.

c)

Il titolare di un certificato FE(S) non può condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza di un richiedente la cui autorità competente non sia la stessa che ha rilasciato il certificato di esaminatore, a meno che detto titolare non abbia riesaminato le ultime informazioni disponibili riguardanti le pertinenti procedure nazionali dell’autorità competente del richiedente.

SFCL.445   Certificato FE(S) — Valutazione della competenza

Ai fini del rilascio iniziale di un certificato FE(S), il richiedente deve dimostrare la propria competenza in qualità di FE(S) a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore esperto espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile per il certificato FE(S). Durante la valutazione della competenza il richiedente deve effettuare un test di abilitazione, un controllo di professionalità o una valutazione della competenza, compresi il briefing, lo svolgimento del test di abilitazione, del controllo di professionalità o della valutazione della competenza, e la valutazione della persona sottoposta al test, al controllo o alla valutazione, il debriefing e la registrazione della documentazione.

SFCL.460   Certificato FE(S) — Validità, rinnovo e ripristino

a)

Un certificato FE(S) è valido per un periodo di cinque anni.

b)

Un certificato FE(S) viene rinnovato se il suo titolare:

1)

durante il periodo di validità del certificato FE(S) ha completato un corso di aggiornamento per esaminatori erogato dall’autorità competente o da un’ATO o una DTO e approvato da tale autorità competente, nel corso del quale il titolare riceve un’istruzione delle conoscenze teoriche per rinfrescare e aggiornare le conoscenze pertinenti per gli esaminatori su aliante;

2)

negli ultimi 24 mesi precedenti la fine del periodo di validità del certificato ha dimostrato di possedere la capacità di condurre test di abilitazione, controlli di professionalità o valutazioni della competenza a un ispettore dell’autorità competente o a un esaminatore espressamente autorizzato in tal senso dall’autorità competente responsabile per il certificato FE(S).

c)

Il titolare di un certificato FE(S) che sia titolare anche di uno o più certificati di esaminatore per altre categorie di aeromobili in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 può ottenere, di concerto con l’autorità competente, il rinnovo congiunto di tutti i certificati di esaminatore di cui è titolare.

d)

Qualora un certificato FE(S) sia scaduto, il titolare deve rispettare i requisiti di cui alla lettera b), punto 1, e alla norma SFCL.445 prima di poter riprendere a esercitare i privilegi del certificato FE(S).

e)

Un certificato FE(S) può essere rinnovato o ripristinato solo se il richiedente dimostra il mantenimento della conformità ai requisiti di cui alla norma SFCL.410 e i requisiti di cui alla norma SFCL.420, lettere d) ed e).

»

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/359 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 23 e 27,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.

(2)

Alla luce delle specificità connesse al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni e alianti, appositi requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere stabiliti in regolamenti separati, segnatamente nel regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (4).

(3)

Nel contempo i requisiti per il rilascio delle licenze di pilota di palloni e alianti di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero essere soppressi e alcuni requisiti dell’allegato I (parte FCL) che riguardano questioni trasversali, quali le disposizioni relative al riconoscimento dei crediti tra le licenze di pilota di palloni o alianti e le licenze per altre categorie di aeromobili, dovrebbero essere rivisti alla luce dei nuovi requisiti per il rilascio delle licenze per i piloti di palloni e alianti.

(4)

I requisiti dell’allegato IV (parte medica), dell’allegato VI (parte ARA), dell’allegato VII (parte ORA) e dell’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero continuare ad applicarsi al rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta di palloni e alianti.

(5)

Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza aerea, i piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative dovrebbero essere incoraggiati a ottenere privilegi di volo conformemente alle regole del volo strumentale (instrument flight rules — «IFR»). Le norme esistenti in materia di privilegi IFR dovrebbero pertanto essere adeguate con l’introduzione dell’abilitazione al volo strumentale di base (basic instrument rating — «BIR») nell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La BIR dovrebbe essere specificamente adattata alle esigenze dei piloti impegnati in attività aeree sportive e ricreative per quanto riguarda il contenuto del loro addestramento e la portata dei loro privilegi.

(6)

Con l’introduzione della BIR l’abilitazione al volo strumentale in rotta (en route instrument rating — «EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825, del regolamento (UE) n. 1178/2011 diventa superflua e dovrebbe pertanto essere soppressa. I titolari di EIR esistenti dovrebbero tuttavia essere autorizzati a continuare a esercitare i loro privilegi e dovrebbero ricevere crediti derivanti dalla loro EIR quando cercano di ottenere una BIR. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare un addestramento EIR in corso che ha avuto inizio prima dell’applicazione del presente regolamento e completarlo come un addestramento per una BIR.

(7)

L’aggiornamento tecnico del regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe essere effettuato sulla base degli insegnamenti tratti in particolare nei settori della navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation — PBN), dell’addestramento alla prevenzione della perdita di controllo e al recupero dell’assetto (Upset Prevention and Recovery Training — UPRT) e delle qualifiche di istruttore e esaminatore.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 01/2019 (5) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:

a)

le diverse abilitazioni per le licenze di pilota, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze di pilota, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di pilota, nonché le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilota e di ingegnere di volo esistenti in licenze di pilota;

b)

la certificazione delle persone che sono responsabili della fornitura di addestramento al volo o di addestramento con simulatori di volo e della valutazione delle capacità dei piloti;

c)

i diversi certificati medici per i piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca dei certificati medici, i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici reciprocamente riconosciuti;

d)

la certificazione degli esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali i medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;

e)

l’esame periodico aeromedico dei membri dell’equipaggio di cabina, nonché le qualifiche delle persone che sono responsabili di tale esame;

f)

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina;

g)

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica degli equipaggi dell’aviazione civile;

h)

i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi;

i)

i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui alle lettere da a) ad h).

2.   Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:

«19)

“istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi per fornire addestramento su un aeromobile conformemente all’allegato I (parte FCL), sottoparte J, del presente regolamento, all’allegato III (parte BFCL), sottoparte FI, del regolamento (UE) 2018/395 (*1) o all’allegato III (parte SFCL), sottoparte FI, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 (*2);

(*1)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;"

3)

all’articolo 4, paragrafo 8, «8 aprile 2021» è sostituito da «8 settembre 2021»;

4)

è inserito il seguente articolo 4 quater:

«Articolo 4 quarter

Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta

1.   Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:

a)

sono autorizzati a continuare a esercitare i privilegi della loro EIR;

b)

ricevono il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera g), del regolamento delegato (UE) della Commissione (*3);

c)

sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e ii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e

d)

ricevono i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).

2.   A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR.

3.   I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR.

(*3)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;"

5)

l’articolo 11 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 quarter

Misure transitorie

Gli Stati membri:

a)

entro e non oltre l’8 aprile 2021, trasferiscono all’AESA tutti i registri relativi alla sorveglianza delle organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilota conformemente al regolamento (UE) 2018/395 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e per le quali l’AESA è l’autorità competente conformemente all’articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

b)

in coordinamento con l’AESA, concludono i processi di certificazione avviati prima dell’8 aprile 2020 e rilasciano i certificati, dopo di che l’AESA si assume tutte le responsabilità in qualità di autorità competente per tali organizzazioni certificate.

(*4)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 12, il paragrafo 2 bis è soppresso;

7)

all’articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2020» è sostituita dalla data «20 giugno 2021»;

8)

l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

9)

l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

10)

l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

11)

l’allegato VII (parte ORA) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

12)

l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dall’8 aprile 2020.

3.   In deroga al paragrafo 2 le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’8 settembre 2021:

a)

allegato I, punto 1, lettera e), punto 4, lettera b), punti da 5 a 7, punti 32 e 34, punto 36, lettera d), punto 40, lettera a), punti 41, 42 e 44, punti da 46 a 48, punto 52, lettera f), punto 53, lettere da a) a c), punto 53, lettere e) ed f), punti 54 e 55, punto 56, lettere da a) a c), e punto 57;

b)

allegato II, lettera b);

c)

allegato III, punto 10, lettera d), sottopunto ii).

4.   In deroga al paragrafo 2, l’articolo 1, punto 7, e l’allegato I, punto 49, punto 53, lettera d), e punto 58, lettere b), d) ed e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).

(5)  «Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements» (Accesso facilitato per i piloti dell’aviazione generale ai voli IFR e revisione dei requisiti relativi al rilascio delle licenze per palloni e alianti), [parere n. 01/2019, parti (A) e (B), 19.2.2019)] disponibile all’indirizzo: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO I

L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1)

la norma FCL.010 è così modificata:

a)

la definizione di «dirigibile» è sostituita dalla seguente:

«“Dirigibile”, aeromobile provvisto di motore, più leggero dell’aria, ad eccezione dei dirigibili ad aria calda, che sono considerati palloni conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione.»;

b)

la definizione di «tempo di volo» è sostituita dalla seguente:

«“Tempo di volo”:

 

per velivoli, motoalianti da turismo e convertiplani, il tempo totale dal momento in cui l’aeromobile inizia il rullaggio allo scopo di decollare fino all’arresto alla fine del volo;

 

per gli elicotteri, il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell’elicottero iniziano a ruotare fino al momento in cui l’elicottero si arresta alla fine del volo, e le pale del rotore sono ferme;

 

per i dirigibili, il tempo totale dal momento in cui il dirigibile viene rilasciato dal pilone di ormeggio allo scopo di decollare fino al momento in cui il dirigibile si arresta alla fine del volo e viene assicurato al pilone.»;

c)

la definizione di «aliante a motore» è sostituita dalla seguente:

«“Aliante a motore”, aliante dotato di uno o più motori che, a motori inoperativi, ha le caratteristiche di un aliante.»;

d)

la definizione di «motoaliante» è sostituita dalla seguente:

«“Motoaliante da turismo (TMG)”, una classe specifica di alianti muniti di un motore e di un’elica non retrattili e integralmente installati, se non diversamente specificato a seguito del processo di certificazione conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012. Esso deve essere in grado di decollare e salire di quota sfruttando la potenza del suo motore, secondo il manuale di volo.»;

e)

sono inserite le definizioni seguenti:

i)

«“Volo IFR in rotta”, la fase di un volo IFR che ha inizio dopo il completamento di una procedura di partenza IFR e si conclude quando ha inizio una procedura di avvicinamento IFR.»; e

ii)

«“Volo strumentale con cruscotto ridotto”, interpretazione dell’assetto con riferimento all’interpretazione degli strumenti di riserva a seguito della perdita del sistema principale di riferimento di rotta e di assetto.»;

f)

sono soppresse le definizioni seguenti:

 

«Classe di pallone libero» e

 

«Gruppo di palloni liberi»;

2)

la norma FCL.015 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Una richiesta per il rilascio, il rinnovo o il ripristino delle licenze di pilota e delle abilitazioni e dei certificati associati, nonché delle eventuali relative modifiche, deve essere presentata all’autorità competente nella forma e nelle modalità stabilite da tale autorità. La richiesta deve essere corredata della prova che i richiedenti rispettano i requisiti per il rilascio, il rinnovo o il ripristino della licenza o del certificato, nonché delle abilitazioni o annotazioni associate, stabiliti nel presente allegato (parte FCL) e nell’allegato IV (parte medica).»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Se non diversamente specificato nel presente allegato, qualsiasi limitazione o estensione dei privilegi concessi da una licenza, da un’abilitazione o da un certificato deve essere annotata sulla licenza o sul certificato dall’autorità competente.»;

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Un titolare di licenza deve presentare richieste conformemente alla lettera a) all’autorità competente designata dallo Stato membro nel quale la licenza è stata rilasciata in conformità al presente allegato (parte FCL), all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;

d)

sono aggiunte le nuove lettere e) ed f) seguenti:

«e)

Il titolare di una licenza rilasciata conformemente al presente allegato (parte FCL) può chiedere all’autorità competente designata da un altro Stato membro un cambiamento dell’autorità competente per tutte le licenze detenute, come specificato nella lettera d).

f)

Per il rilascio di una licenza, di un’abilitazione o di un certificato il richiedente deve presentare la richiesta entro sei mesi dal superamento del test di abilitazione o della valutazione della competenza.»;

3)

alla norma FCL.020, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Per poter effettuare il suo primo volo da solista, un allievo pilota deve aver compiuto almeno 16 anni di età.»;

4)

la norma FCL.025, lettera c), punto 1, è così modificata:

a)

il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i)

per il rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri o di una licenza di pilota privato, per un periodo di 24 mesi;»;

b)

i sottopunti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«ii)

per il rilascio di una licenza di pilota commerciale o di un’abilitazione al volo strumentale (IR), per un periodo di 36 mesi;

iii)

per il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR), per una durata illimitata.

I periodi di cui ai sottopunti i) e ii) decorrono dal giorno in cui i piloti hanno completato con successo l’esame teorico, conformemente alla lettera b), punto 2.»;

5)

alla norma FCL.030 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Per il rilascio di una BIR, il richiedente di un test di abilitazione deve anzitutto completare tutti i moduli di addestramento ed essere raccomandato da un’ATO per il test di abilitazione. La documentazione relativa all’addestramento del richiedente deve essere messa a disposizione dell’esaminatore da parte dell’ATO.»;

6)

alla norma FCL.035, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Crediti per le conoscenze teoriche

1)

I richiedenti che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una licenza di pilota di linea devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di conoscenze teoriche per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, la licenza di pilota privato, la licenza di pilota commerciale e, eccetto nel caso degli elicotteri, la IR e la BIR nella stessa categoria di aeromobili.

2)

I richiedenti che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una licenza di pilota commerciale devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di conoscenze teoriche per:

i)

la licenza di pilota di aeromobili leggeri nella stessa categoria di aeromobili;

ii)

la licenza di pilota privato nella stessa categoria di aeromobili; e

iii)

la materia “comunicazioni” della BIR. Tale credito deve comprendere la parte IFR della materia “comunicazioni” solo se tale materia è stata completata conformemente alla norma FCL.310, come applicabile a decorrere dal 20 dicembre 2019.

3)

I titolari di una IR o i richiedenti che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche IR per una categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per:

i)

la IR in un’altra categoria di aeromobili; e

ii)

la BIR.

4)

I titolari di una licenza di pilota devono ricevere crediti ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per una licenza in un’altra categoria di aeromobili conformemente all’appendice 1 della presente parte. Tale crediti si applicano anche ai richiedenti di una licenza di pilota che hanno già completato con successo gli esami delle conoscenze teoriche per il rilascio di tale licenza in un’altra categoria di aeromobili, a condizione che l’esame delle conoscenze teoriche rientri nel periodo di validità di cui alla norma FCL.025, lettera c).

5)

In deroga alla lettera b), punto 3, i titolari di una IR(A) che hanno completato un corso IR(A) modulare basato sulla competenza devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti in materia di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche per una IR in un’altra categoria di aeromobili soltanto se hanno superato anche l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la parte IFR del corso richiesto conformemente alla norma FCL.720.A., lettera b), punto 2, sottopunto i).»;

7)

la norma FCL.055 è così modificata:

a)

alla lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d)

Requisiti specifici per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale (IR). In deroga alle lettere di cui sopra, i titolari di una IR devono aver dimostrato la capacità di utilizzare la lingua inglese a un livello di competenza adeguato quale definito nel presente allegato, appendice 2.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

La competenza linguistica e l’utilizzo della lingua inglese per i titolari di IR devono essere dimostrati mediante un metodo di valutazione stabilito dalle autorità competenti.»;

8)

la norma FCL.060 è così modificata:

a)

la lettera a) è soppressa;

b)

alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b)

Velivoli, elicotteri, convertiplani e dirigibili. Un pilota non deve utilizzare un aeromobile per il trasporto aereo commerciale o per il trasporto di passeggeri:»;

9)

la norma FCL.065 è così modificata:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Età di 65 anni. I titolari di una licenza di pilota che hanno raggiunto l’età di 65 anni non devono operare come pilota di un aeromobile utilizzato per il trasporto aereo commerciale.»;

b)

la lettera c) è soppressa;

10)

la norma FCL.100 è sostituita dalla seguente:

«FCL.100 LAPLEtà minima

I richiedenti della LAPL per velivoli o elicotteri devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»;

11)

la norma FCL.120 è sostituita dalla seguente:

«FCL.120 LAPLEsame delle conoscenze teoriche

I richiedenti di una LAPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle materie seguenti:

a)

materie comuni:

regolamentazione aeronautica;

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni; e

navigazione;

b)

materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo; e

conoscenza generale dell’aeromobile.»;

12)

alla norma FCL.110.A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una LAPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato almeno 21 ore di volo su TMG in seguito all’annotazione dei privilegi TMG e devono rispettare i requisiti della norma FCL.135.A, lettera a), sui velivoli.»;

13)

alla norma FCL.135.A è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

I richiedenti dell’estensione dei privilegi della LAPL(A) ai TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera a).»;

14)

alla sottoparte B, le sezioni 4 e 5 sono soppresse;

15)

il titolo della sottoparte C è sostituito dal seguente:

« LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL)»;

16)

la norma FCL.200 è sostituita dalla seguente:

«FCL.200 Età minima

I richiedenti di una PPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»;

17)

alla norma FCL.210, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

I richiedenti di una PPL devono completare un corso di addestramento presso un’ATO o una DTO.

b)

Il corso deve comprendere le conoscenze teoriche e l’istruzione di volo appropriate ai privilegi della PPL richiesta.»;

18)

la norma FCL.215 è sostituita dalla seguente:

«FCL.215 Esame delle conoscenze teoriche

I richiedenti di una PPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:

a)

materie comuni:

regolamentazione aeronautica;

prestazioni umane;

meteorologia;

comunicazioni; e

navigazione;

b)

materie specifiche in relazione alle differenti categorie di aeromobili:

principi del volo;

procedure operative;

prestazioni in volo e pianificazione del volo; e

conoscenza generale dell’aeromobile.»;

19)

la norma FCL.235 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I richiedenti di una PPL devono dimostrare, mediante il completamento di un test di abilitazione, la capacità di eseguire, in qualità di pilota in comando sulla categoria di aeromobili appropriata, le manovre e le procedure pertinenti con la competenza appropriata ai privilegi concessi.»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I richiedenti del test di abilitazione devono avere ricevuto l’istruzione di volo sulla stessa classe o tipo di aeromobile utilizzato per il test di abilitazione.»;

20)

alla norma FCL.210.A, la lettera c) è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«c)

Requisiti specifici per i richiedenti titolari di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG. I richiedenti di una PPL(A) titolari di una SPL con i privilegi per pilotare TMG devono aver completato:»;

b)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

almeno 24 ore di volo su TMG in seguito all’annotazione dei privilegi TMG; e»;

21)

alla norma FCL.210.As, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I richiedenti titolari di una BPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e qualificati al pilotaggio di dirigibili ad aria calda devono ricevere crediti pari al 10 % del loro tempo di volo totale in qualità di pilota in comando su tali dirigibili e fino a un massimo di cinque ore.»;

22)

alla sottoparte C, le sezioni 5 e 6 sono soppresse;

23)

la norma FCL.600 è sostituita dalla seguente:

«FCL.600 IRGeneralità

Salvo quanto previsto alla norma FCL.835, le operazioni in IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano devono essere condotte solo dai titolari di una PPL, CPL, MPL e ATPL con una IR adeguata alla categoria di aeromobili o, se non è disponibile una IR adeguata alla categoria di aeromobili, solo durante un test di abilitazione o un’istruzione a doppio comando.»;

24)

alla norma FCL.620 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Ai richiedenti che hanno completato un test di abilitazione per una IR multimotore su un velivolo plurimotore a equipaggio singolo per il quale è necessaria un’abilitazione per classe deve anche essere rilasciata una IR monomotore per le abilitazioni per classe o per tipo velivolo monomotore di cui sono titolari.»;

25)

alla norma FCL.700, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I titolari di una licenza di pilota operano come piloti di un aeromobile solo se dispongono di un’abilitazione per classe o per tipo valida e appropriata, tranne nei seguenti casi:

1)

se esercitano i privilegi di una LAPL;

2)

se sostengono test di abilitazione o si sottopongono a controlli di professionalità per il ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo;

3)

se ricevono l’istruzione di volo;

4)

se sono titolari di un’abilitazione alle prove in volo rilasciata conformemente alla norma FCL.820.»;

26)

alla norma FCL.725 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

I richiedenti di un’abilitazione per classe TMG che sono anche titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, compresi i privilegi per pilotare TMG, devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).»;

27)

la norma FCL.740.A è così modificata:

a)

alla lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

Il rinnovo di una BIR o di una IR(A), se del caso, può essere combinato con controlli di professionalità per il rinnovo di un’abilitazione per classe o per tipo.»

b)

alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoni e abilitazioni per classe TMG. Per il rinnovo delle abilitazioni per classe velivoli monomotore a pistoni a equipaggio singolo o delle abilitazioni per classe TMG, i richiedenti devono:»;

c)

alla lettera b) è aggiunto il seguente punto 5:

«5)

I controlli di professionalità per il rinnovo di un’abilitazione per classe velivoli monomotore a equipaggio singolo possono essere combinati con i controlli di professionalità per il rinnovo di una BIR, conformemente alla norma FCL.835, lettera g), punto 8.»;

28)

la norma FCL.800 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I titolari di una licenza di pilota con privilegi per pilotare velivoli o TMG effettuano voli acrobatici solo se sono titolari di un’abilitazione al volo acrobatico conformemente alla presente norma.»;

b)

alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

dopo il rilascio della licenza, almeno 30 ore di volo in qualità di pilota in comando su velivoli o TMG;»;

c)

alla lettera b), punto 2, il sottopunto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

almeno cinque ore di istruzione al volo acrobatico su velivoli o TMG a motore acceso.»;

d)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

I privilegi dell’abilitazione al volo acrobatico devono essere limitati al volo acrobatico su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dell’aeromobile sul quale sono stati soddisfatti i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii). Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato con successo almeno tre voli di addestramento a doppio comando su velivoli o TMG pilotati sfruttando la potenza del motore, a seconda dei casi, che coprano tutto il programma di addestramento al volo acrobatico.»;

e)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

I richiedenti di un’abilitazione al volo acrobatico che sono anche titolari di un’abilitazione per classe TMG nonché di privilegi avanzati per il volo acrobatico per alianti con i privilegi di cui all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.200, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:

1)

devono essere esentati dall’ottenimento dell’abilitazione al volo acrobatico limitata ai velivoli, come specificato nella lettera c), se hanno rispettato i requisiti della lettera b), punto 1, e della lettera b), punto 2, sottopunto ii), sui velivoli; oppure

2)

devono ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di cui alla lettera b) per il rilascio di un’abilitazione al volo acrobatico ristretta ai TMG pilotati sfruttando la potenza del motore. Tale limitazione deve essere rimossa su richiesta se un pilota ha completato l’addestramento specificato nella lettera c).»;

29)

la norma FCL.805 è così modificata:

a)

alla lettera b), punto 2, il sottopunto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

ad eccezione dei titolari di una SPL conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, cinque voli di familiarizzazione su un aliante lanciato da un aeromobile.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

I richiedenti di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari su TMG conformemente alla presente norma devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti della lettera b) o c), a seconda dei casi, se sono titolari di un’abilitazione al traino di alianti o al traino di striscioni pubblicitari conformemente all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.205, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, secondo i casi, o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.»;

30)

la norma FCL.810 è così modificata:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

I richiedenti devono aver completato un corso di addestramento entro un periodo massimo di sei mesi presso una DTO o un’ATO per esercitare i privilegi di una LAPL o di una PPL per velivoli, TMG o dirigibili in condizioni VFR notturne. Il corso deve comprendere:»;

ii)

è aggiunto il seguente punto 4:

«4)

I richiedenti di un’abilitazione al volo notturno su velivoli o TMG conformemente al presente punto devono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti dei punti 1 e ore2 se sono titolari di un’abilitazione al volo notturno su TMG conformemente all’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.210, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione o se hanno soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio di tale abilitazione.»;

b)

la lettera c) è soppressa;

31)

alla norma FCL.815, la frase introduttiva della lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Privilegi. I privilegi del titolare di un’abilitazione al volo in montagna consistono nell’effettuare voli con velivoli o TMG da e verso superfici designate come superfici che richiedono tale abilitazione dalle autorità competenti designate dagli Stati membri.

I titolari di una LAPL o di una PPL con privilegi per pilotare velivoli o TMG possono ottenere l’abilitazione iniziale al volo in montagna su:»;

32)

la norma FCL.825 è soppressa;

33)

la norma FCL.830 è soppressa;

34)

è inserita la seguente norma FCL.835:

«FCL.835 Abilitazione al volo strumentale di base (BIR)

a)

Privilegi e condizioni

1)

I privilegi del titolare di una BIR consistono nell’effettuare voli in IFR su velivoli a equipaggio singolo per i quali si è in possesso di abilitazioni per classe, ad eccezione dei velivoli ad alte prestazioni e delle varianti di velivolo se in base ai dati di idoneità operativa è stato stabilito che è necessaria una IR.

2)

I privilegi BIR devono essere esercitati solo conformemente alla norma FCL.205.A.

3)

I privilegi BIR possono essere esercitati di notte solo se il pilota è titolare di un’abilitazione al volo notturno conformemente alla norma FCL.810.

4)

I privilegi di una BIR plurimotore devono essere validi anche sui velivoli monomotore per i quali il pilota è titolare di un’abilitazione per classe monomotore valida.

5)

L’esercizio dei privilegi BIR deve essere soggetto a tutte le seguenti condizioni:

i)

l’altezza di decisione (decision height — DH) o l’altezza minima di discesa (minimum descent height — MDH) utilizzata nei minimi operativi di aeroporto deve essere superiore di almeno 200 piedi rispetto a quanto sarebbe altrimenti calcolato conformemente all’allegato VII, norme “NCO.OP.110 Minimi operativi di aerodromo — velivoli ed elicotteri” e “NCO.OP.111 Minimi operativi di aerodromo — operazioni NPA, APV, CAT I”, del regolamento (UE) n. 965/2012; e

ii)

la visibilità utilizzata nei minimi operativi di aeroporto non deve essere inferiore a 1 500 m;

iii)

il pilota in comando non deve iniziare un volo in IFR o effettuare una transizione da VFR a IFR a meno che:

A)

all’aeroporto di partenza la visibilità non sia di almeno 1 500 m e la base delle nubi sia ad almeno 600 piedi, o le minime di avvicinamento con circuito a vista pubblicate applicabile alla categoria del velivolo, a seconda di quale valore sia superiore; e

B)

all’aeroporto di destinazione e in qualsiasi aeroporto alternato richiesto le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve, una visibilità di almeno 1 500 m e una base delle nubi ad almeno 600 piedi, o il valore minimo di circuito a vista pubblicato applicabile alla categoria del velivolo, o la DH/MDH incrementata di 200 piedi conformemente al sottopunto i), a seconda di quale sia il valore superiore.

b)

Prerequisiti. I richiedenti della BIR devono essere titolari di almeno una PPL(A).

c)

Corso di addestramento. I richiedenti della BIR devono avere completato presso un’ATO:

1)

l’istruzione teorica conformemente alla norma FCL.615, lettera a); e

2)

l’istruzione di volo che comprende i seguenti moduli di istruzione di volo strumentale:

i)

modulo 1 — modulo di addestramento al volo di base sulle abilità di pilotaggio con il solo riferimento agli strumenti;

ii)

modulo 2 — modulo di addestramento al volo applicato sulle procedure IFR di partenza, attesa e avvicinamento 2D e 3D;

iii)

modulo 3 — modulo di addestramento al volo applicato sulle procedure di volo IFR in rotta; e

iv)

modulo 4 — se è richiesta una BIR plurimotore, il modulo di addestramento al volo applicato con un motore inoperativo deve comprendere procedure di avvicinamento asimmetrico strumentale e riattaccata; e

3)

l’istruzione di volo che soddisfa i seguenti requisiti:

i)

il modulo di cui alla lettera c), punto 2, sottopunto i) deve essere completato per primo. I moduli di cui alla lettera c), punto 2, sottopunti ii) e iii), e, se del caso, alla lettera c), punto 2, sottopunto iv), possono essere completati in un ordine a scelta del richiedente;

ii)

i moduli di cui alla lettera c), punto 2, possono essere completati su velivoli, FSTD o una loro combinazione. Il richiedente deve in ogni caso ricevere l’addestramento sul velivolo da utilizzare per il test di abilitazione;

iii)

i moduli di cui alla lettera c), punto 2, sottopunti i), ii) e iv), possono essere iniziati al di fuori di un’ATO ma devono essere completati presso un’ATO. Il modulo di cui alla lettera c), punto 2, sottopunto iii) può essere completato al di fuori di un’ATO;

iv)

prima di iniziare il modulo di cui alla lettera c), punto 2 sottopunto iv), un pilota che non è titolare di un’abilitazione per classe o per tipo velivolo plurimotore deve aver ricevuto l’addestramento multimotore specificato nel presente allegato (parte FCL), sottoparte H.

d)

Conoscenze teoriche. Prima di sostenere il test di abilitazione e mediante il superamento di esami nelle materie di cui alla norma FCL.615, lettera b), i richiedenti devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi. L’esame delle conoscenze teoriche deve consistere in un esame scritto associato a ciascun modulo specificato nella lettera c), punto 2, sottopunti i), ii) e iii).

e)

Test di abilitazione. Dopo aver completato il corso di addestramento di cui alla lettera c), i richiedenti devono superare un test di abilitazione su un velivolo conformemente all’appendice 7 del presente allegato. Per una BIR plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un velivolo plurimotore. Per una BIR monomotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un velivolo monomotore. Un velivolo plurimotore a spinta centrale deve essere considerato un velivolo monomotore ai fini della presente lettera.

f)

In deroga alla lettera d), i titolari di una BIR monomotore che sono anche titolari di un’abilitazione per classe plurimotore e che desiderano ottenere per la prima volta una BIR plurimotore devono completare un corso di addestramento presso un’ATO che comprenda l’addestramento specificato nella lettera c), punto 2, sottopunto iv), e devono superare il test di abilitazione di cui alla lettera e).

g)

Validità, rinnovo e ripristino

1)

Una BIR deve avere validità di un anno.

2)

I richiedenti del rinnovo di una BIR devono:

i)

entro un periodo di tre mesi immediatamente precedente la data di scadenza dell’abilitazione, superare i controlli di professionalità conformemente all’appendice 9 della presente parte; o

ii)

entro il periodo di validità, completare sei ore in qualità di pilota in comando in IFR comprendenti tre procedure di avvicinamento strumentale e completare un volo di addestramento di almeno un’ora con un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per la BIR.

3)

Per ciascun rinnovo successivo ogni due (alternativamente), il titolare della BIR deve superare i controlli di professionalità conformemente al punto 2, sottopunto i), su un velivolo.

4)

Se un pilota sceglie di soddisfare i requisiti di rinnovo di cui alla lettera g), punto 2, sottopunto i), prima di quanto prescritto in tale lettera, il nuovo periodo di validità deve iniziare dalla data dei controlli di professionalità.

5)

I richiedenti che non superano le sezioni pertinenti dei controlli di professionalità BIR prima della data di scadenza della BIR non devono esercitare i privilegi della BIR fino a quando non hanno superato i controlli di professionalità.

6)

Se una BIR è scaduta, per il ripristino dei privilegi i richiedenti devono:

i)

ove necessario per raggiungere il livello di professionalità richiesto, completare un addestramento di aggiornamento fornito da un’ATO o, se la BIR è scaduta da non più di tre anni, da un istruttore titolare dei privilegi per fornire addestramento per la BIR; e

ii)

superare i controlli di professionalità su un velivolo.

7)

Per una BIR plurimotore i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino nonché l’addestramento al volo di cui alla lettera g), punto 2, sottopunto ii), devono essere completati su un velivolo plurimotore.

8)

I controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di una BIR possono essere combinati con i controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di un’abilitazione per classe velivoli a equipaggio singolo sui quali i privilegi BIR possono essere esercitati conformemente alla norma FCL.835, lettera a), punto 1.

h)

I richiedenti della BIR titolari di una PPL o CPL rilasciata conformemente all’allegato I (parte FCL) e di un’IR(A) valida rilasciata conformemente ai requisiti dell’allegato 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo possono ricevere crediti completi ai fini dei requisiti del corso di addestramento di cui alla lettera c), punto 2. Ai fini del rilascio della BIR, i richiedenti devono:

1)

completare con successo il test di abilitazione di cui alla lettera e);

2)

dimostrare oralmente all’esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenze teoriche in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo; e

3)

avere un’esperienza di almeno 25 ore di volo in IFR in qualità di pilota in comando su velivoli.

j)

Il titolare di una IR deve ricevere crediti completi ai fini del requisito di cui alla lettera c), punto 2.»;

35)

alla norma FCL.915, la lettera c), punto 1, è sostituita dalla seguente:

«c)

Crediti ai fini della richiesta di ulteriori certificati di istruttore e ai fini del rinnovo

1)

Possono ricevere crediti completi ai fini delle abilità di insegnamento e di apprendimento:

i)

i titolari di un certificato di istruttore che richiedono ulteriori certificati di istruttore; e

ii)

i richiedenti di un certificato di istruttore che sono già titolari di un certificato di istruttore rilasciato conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

36)

la norma FCL.905.FI è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una PPL e una LAPL nella categoria di aeromobili appropriata;»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le abilitazioni per classe e per tipo aeromobili a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;»;

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

un’abilitazione al traino o al volo acrobatico, a condizione che si detengano tali privilegi e che l’FI abbia dimostrato la capacità di impartire istruzione per tale abilitazione a un FI qualificato conformemente alla lettera j);»;

d)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

una BIR o una IR nella categoria di aeromobili appropriata, a condizione che l’FI rispetti le seguenti condizioni:

1)

abbia completato come allievo pilota il corso di addestramento IRI e abbia superato una valutazione della competenza per il certificato IRI;

2)

rispetti le norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935 nel caso di velivoli plurimotore e le norme FCL.910.TRI, lettera c), punto 1, e FCL.915.TRI, lettera d), punto 2, nel caso di elicotteri plurimotore;

in aggiunta alle condizioni di cui ai punti 1 e 2:

3)

se durante un corso di addestramento approvato presso un’ATO l’FI fornisce addestramento negli FSTD o supervisiona i voli di addestramento degli allievi pilota in comando effettuati in IFR, l’FI deve aver completato almeno 50 ore di volo in IFR dopo il rilascio della BIR o della IR, di cui un massimo di 10 ore possono essere tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;

4)

se fornisce addestramento su un aeromobile, l’FI deve aver completato almeno 200 ore di volo in IFR, di cui un massimo di 50 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FFS, un FTD 2/3 o un FNPT II;»;

e)

alla lettera j), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

aver completato almeno 500 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata;»;

37)

la norma FCL.910.FI è così modificata:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

per il rilascio della PPL e della LAPL;»;

ii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

per abilitazioni per classe e per tipo aeromobili monomotore a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo;»;

b)

alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

per l’FI(As), 15 ore o 50 decolli di istruzione di volo che coprano l’intero programma di addestramento per il rilascio di una PPL(As).»;

38)

alla norma FCL.915.FI, le lettere e) ed f) sono soppresse;

39)

alla norma FCL.930.FI, la lettera b) è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

almeno 100 ore di istruzione delle conoscenze teoriche, compresi i test di valutazione dei progressi;»;

b)

al punto 3:

i)

il sottopunto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

nel caso di un FI(As), almeno 20 ore di istruzione di volo, di cui 15 devono essere istruzione di volo a doppio comando;»;

ii)

i sottopunti iii), iv) e v) sono soppressi;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

i richiedenti di un certificato FI in un’altra categoria di aeromobili che sono o sono stati titolari di un FI(A), di un FI(H) o di un FI(As) devono ricevere crediti pari a 55 ore ai fini del requisito di cui alla lettera b), punto 2.»;

40)

alla norma FCL.940.FI, la lettera a) è così modificata:

a)

al punto 1, sottopunto i), la lettera A) è sostituita dalla seguente:

«A)

nel caso di un FI(A) e di un FI(H), almeno 50 ore di istruzione di volo nella categoria di aeromobili appropriata in qualità di FI, TRI, CRI, IRI, MI o esaminatori. Se i privilegi per impartire l’istruzione per la BIR e la IR devono essere rinnovati, 10 di tali 50 ore devono essere di istruzione di volo per una BIR o una IR e devono essere state completate entro gli ultimi 12 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza del certificato FI;»;

b)

al punto 1, sottopunto i), le lettere C) e D) sono soppresse;

c)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Per almeno un rinnovo ogni due (alternativamente), nel caso di FI(A) o FI(H), o un rinnovo ogni tre, nel caso di FI(As), i titolari del certificato FI pertinente devono superare una valutazione della competenza conformemente alla norma FCL.935.»;

41)

alla norma FCL.905.TRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il rinnovo e il ripristino di una IR, sempre che il TRI sia titolare di una IR valida;»;

42)

alla norma FCL.905.IRI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I privilegi degli IRI consistono nell’impartire l’istruzione per il rilascio, il rinnovo e il ripristino di una BIR e di una IR nella categoria di aeromobili appropriata.»;

43)

la norma FCL.915.IRI è sostituita dalla seguente:

«FCL.915.IRI

I richiedenti di un certificato IRI devono:

a)

nel caso di un IRI(A):

1)

per fornire l’addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un’ATO, aver completato almeno 200 ore di volo in IFR dopo il rilascio della BIR o della IR, di cui almeno 50 ore devono essere su velivoli;

2)

per fornire l’addestramento su un velivolo, aver completato almeno 800 ore di volo in IFR, di cui almeno 400 ore devono essere su velivoli;

3)

per richiedere un IRI(A) per velivoli plurimotore, rispettare i requisiti delle norme FCL.915.CRI, lettera a), FCL.930.CRI e FCL.935;

b)

per un IRI(H):

1)

per fornire l’addestramento negli FSTD durante un corso di addestramento approvato presso un’ATO, aver completato almeno 125 ore di volo in IFR dopo il rilascio della IR, di cui almeno 65 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri;

2)

per fornire l’addestramento su un elicottero, aver completato almeno 500 ore di volo in IFR, di cui almeno 250 ore devono essere di tempo di volo strumentale su elicotteri; e

3)

per richiedere un IR(H) per elicotteri plurimotore, rispettare i requisiti della norma FCL.905.FI, lettera h), punto 2;

c)

i richiedenti di un certificato IRI(As) devono aver completato almeno 300 ore di volo in IFR, di cui almeno 100 ore devono essere di tempo di volo strumentale su dirigibili.»;

44)

alla norma FCL.905.STI, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

il rilascio, il rinnovo o il ripristino di una BIR, di una IR e di un’abilitazione per classe o per tipo aeromobili a equipaggio singolo, ad eccezione dei velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo.»;

45)

alla norma FCL.1005.FE, le lettere d) ed e) sono soppresse;

46)

alla norma FCL.1005.TRE, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di abilitazioni per tipo e IR;»;

47)

alla norma FCL.1005.CRE, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4)

il rinnovo e il ripristino delle BIR, a condizione che il CRE abbia completato:

i)

1 500 ore di volo in qualità di pilota di velivoli; e

ii)

450 ore di volo in IFR; e»;

48)

la norma FCL.1005.IRE è sostituita dalla seguente:

«FCL.1005.IRE IREPrivilegi

I privilegi dei titolari di un certificato di esaminatore per l’abilitazione al volo strumentale (IRE) consistono nel condurre test di abilitazione per il rilascio e controlli di professionalità per il rinnovo o il ripristino di BIR e IR.»;

49)

alla norma FCL.1010.SFE, la lettera a), punti 1 e 2, è così modificata:

«a)

SFE(A)

I richiedenti di un certificato SFE(A) devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

1)

nel caso di velivoli a equipaggio plurimo:

i)

essere o essere stati titolari di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo;

ii)

essere o essere stati titolari di un certificato SFI(A) per il tipo di velivolo applicabile; e

iii)

avere almeno 1500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio plurimo;

2)

nel caso di velivoli complessi ad alte prestazioni a equipaggio singolo:

i)

essere o essere stati titolari di una CPL(A) o di una ATPL(A) e di un’abilitazione per tipo;

ii)

essere o essere stati titolari di un certificato SFI(A) per la classe o il tipo di velivolo applicabile; e

iii)

avere almeno 500 ore di volo in qualità di piloti di velivoli a equipaggio singolo;»;

50)

alla norma FCL.1005.FIE, la lettera c) è così modificata:

«c)

FIE(As). I privilegi di un FIE sui dirigibili consistono nel condurre valutazioni della competenza per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di certificati di istruttore di dirigibili, a condizione che si possieda il certificato di istruttore pertinente.»;

51)

alla norma FCL.1010.FIE, le lettere d) ed e) sono soppresse;

52)

l’appendice 1 è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

LAPL e PPL»;

b)

i punti 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.

Per il rilascio di una LAPL, il titolare di una LAPL in un’altra categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.120, lettera a).

1.2.

Per il rilascio di una LAPL o di una PPL, i titolari di una PPL, CPL o ATPL in un’altra categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche sulle materie comuni stabilite nella norma FCL.215, lettera a). Tale credito si applica anche ai richiedenti di una LAPL o di una PPL titolari di una BPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, salvo che non devono ricevere crediti per la materia “navigazione”.»;

c)

il punto 1.2 bis è soppresso;

d)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

Per il rilascio di una PPL, il titolare di una LAPL nella stessa categoria di aeromobili deve ricevere crediti completi ai fini dei requisiti di istruzione ed esame delle conoscenze teoriche.»;

e)

il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

«1.4.

In deroga al punto 1.2, per il rilascio di una LAPL(A) il titolare di una SPL rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione con privilegi per pilotare TMG deve dimostrare un livello di conoscenze teoriche adeguato per la classe velivolo monomotore a pistoni terrestre conformemente alla norma FCL.135.A, lettera a), punto 2.»;

f)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.

I richiedenti di una IR o di una BIR che abbiano superato gli esami teorici pertinenti per una CPL nella stessa categoria di aeromobili devono ricevere crediti ai fini dei requisiti di conoscenze teoriche nelle seguenti materie:

prestazioni umane;

meteorologia.»;

53)

l’appendice 3 è così modificata:

a)

al capitolo A, la frase successiva al punto 9, lettera f), punto 3, sottopunto ii), è sostituita dalla seguente:

«I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;

b)

al capitolo C, la frase successiva al punto 8, lettera e), punto 2, sottopunto ii), è sostituita dalla seguente:

«I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD); e»;

c)

al capitolo D, punto 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a 5 possono essere di tempo strumentale su simulatore in un FNPT I, FTD 2, FNPT II o FFS. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;

d)

al capitolo E, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

aver completato 150 ore di volo; comprese 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, di cui 10 ore devono essere di navigazione.

Ad eccezione del requisito di 50 ore in qualità di pilota in comando su velivoli, le ore in qualità di pilota in comando su altre categorie di aeromobili possono essere conteggiate nelle 150 ore di volo su velivoli nei seguenti casi:

1)

20 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una PPL(H);

2)

50 ore su elicotteri, se i richiedenti sono titolari di una CPL(H);

3)

10 ore su TMG o alianti;

4)

20 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una PPL(As);

5)

50 ore su dirigibili, se i richiedenti sono titolari di una CPL(As);»;

e)

al capitolo E, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

I richiedenti titolari di una IR(A) valida devono ricevere crediti ai fini del tempo di istruzione strumentale a doppio comando. I richiedenti titolari di una IR(H) valida devono ricevere crediti pari a massimo cinque ore di tempo di istruzione strumentale a doppio comando, nel qual caso almeno cinque ore di istruzione strumentale a doppio comando devono essere effettuate su un velivolo. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto.»;

f)

al capitolo E, punto 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

10 ore di istruzione di volo strumentale, di cui fino a cinque possono essere tempo strumentale su simulatore in un FNPT I o FNPT II o FFS. I richiedenti titolari di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore ai fini del tempo di istruzione strumentale richiesto. Essi non devono ricevere crediti per le ore effettuate sui dispositivi di addestramento strumentale di base (BITD);»;

54)

all’appendice 6, il capitolo A è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I richiedenti di un corso IR(A) modulare devono essere titolari di una PPL(A) o di una CPL(A). I richiedenti di un modulo volo strumentale procedurale che non sono titolari di una CPL(A) devono essere titolari una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base.»;

b)

il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

I titolari di una CPL(A), di una BIR o di un certificato attestante il completamento del corso per il modulo volo strumentale di base devono ricevere crediti pari a massimo 10 ore rispetto al totale dell’addestramento richiesto al punto 7 o 8 di cui sopra.»;

55)

all’appendice 6, il capitolo A bis è così modificato:

a)

i punti 9 e 10 diventano i punti 11 e 12;

b)

sono inseriti i seguenti punti 9 e 10:

«9.

I richiedenti della IR(A) modulare basata sulla competenza titolari di una BIR conformemente alla norma FCL.835 e che hanno ricevuto almeno 10 ore di tempo di volo strumentale in addestramento presso un’ATO possono ricevere crediti ai fini del corso di addestramento di cui al punto 4, a condizione che tutte le tematiche relative all’abilitazione al volo strumentale basata sulla competenza siano state incluse in tale addestramento BIR e valutate dall’ATO che fornisce il corso di addestramento al volo modulare basato sulla competenza.

10.

I richiedenti della IR(A) modulare basata sulla competenza titolari di una BIR e che hanno un’esperienza di almeno 50 ore di volo in IFR in qualità di pilota in comando su velivoli:

a)

presso un’ATO:

i)

devono essere valutati come aventi uno standard accettabile di conoscenze teoriche in materia di abilitazione al volo strumentale basata sulla competenza;

ii)

devono ricevere un addestramento al volo appropriato per l’estensione dei privilegi IFR conformemente alla norma FCL.605.IR, lettera a);

b)

dopo il completamento di quanto stabilito alla lettera a):

i)

devono completare con successo il test di abilitazione per l’IR(A) conformemente all’appendice 7;

ii)

devono dimostrare oralmente all’esaminatore durante il test di abilitazione di avere acquisito un livello adeguato di conoscenze teoriche in materia di regolamentazione aeronautica, meteorologia e pianificazione del volo e prestazioni in volo.»;

56)

l’appendice 7 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito da «Test di abilitazione BIR e IR»;

b)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

I richiedenti devono avere ricevuto l’istruzione sulla stessa classe o tipo di aeromobile utilizzato per il test, che deve essere adeguatamente equipaggiato ai fini dell’addestramento e del test.»;

c)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

I richiedenti devono descrivere all’esaminatore i controlli e i compiti effettuati, compresa l’identificazione dei radioaiuti. I controlli devono essere completati in conformità alla lista dei controlli autorizzata dell’aeromobile utilizzato per effettuare il test. Durante la preparazione pre-volo per il test, i richiedenti devono determinare le impostazioni di potenza e le velocità. I richiedenti devono calcolare i dati relativi alle prestazioni per il decollo, l’avvicinamento e l’atterraggio in conformità al manuale operativo o al manuale di volo dell’aeromobile utilizzato.»;

d)

al punto 11, alla fine della tabella relativa ai velivoli, il testo della nota (++) è sostituito dal seguente:

«(++)

per stabilire privilegi PBN, un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;

e)

al punto 11, alla fine della tabella relativa agli elicotteri, il testo della nota (+) è sostituito dal seguente:

«(+)

per stabilire privilegi PBN, un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.»;

57)

il titolo dell’appendice 9 è sostituito da «Addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità per MPL, ATPL, abilitazioni per tipo e per classe e controlli di professionalità per BIR e IR»;

58)

l’appendice 9 è così modificata:

a)

alla sezione B, punto 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.»;

b)

alla sezione B, punto 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Quando appare la lettera “M” nella colonna del test di abilitazione o dei controlli di professionalità, essa indica un’esercitazione obbligatoria o una scelta dove compaiono più esercitazioni.»;

c)

alla sezione B, punto 6, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.»;

d)

alla sezione B, punto 6, nella tabella successiva alla lettera j), la riga per l’esercizio 3.8.3.4 è sostituita dalla seguente:

«3.8.3.4.*

Manualmente, con avaria simulata a un motore durante l’avvicinamento finale, fino all’atterraggio o fino al completamento della procedura di mancato avvicinamento (a seconda dei casi), iniziando:

i)

prima di superare i 1 000 piedi al di sopra del livello dell’aeroporto; e

ii)

dopo aver superato i 1 000 piedi al di sopra del livello dell’aeroporto.

Sui velivoli che non sono certificati nella categoria da trasporto (JAR/FAR 25) o nella categoria da collegamento (SFAR 23), l’avvicinamento con avaria simulata a un motore e la conseguente riattaccata devono essere iniziati unitamente all’avvicinamento 2D conformemente al punto 3.8.4. La riattaccata deve essere iniziata quando viene raggiunta l’altezza/altitudine di separazione dagli ostacoli pubblicata (OCH/A), e comunque non oltre una MDH/A di 500 piedi sopra la soglia pista. Sui velivoli che hanno le stesse prestazioni di un velivolo della categoria da trasporto per ciò che riguarda la massa al decollo e l’altitudine di densità, l’istruttore può simulare l’avaria motore conformemente all’esercizio 3.8.3.4.

P --->

--->

 

 

e)

alla sezione B, punto 6, nella tabella successiva alla lettera j), la riga per l’esercizio 3.8.3.5 è rimossa;

f)

alla sezione C, è aggiunto il nuovo punto 8 bis seguente:

«8 bis.

Per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD adeguatamente attrezzato.

In deroga al comma di cui sopra, nei casi in cui i controlli di professionalità per il rinnovo di privilegi PBN non includano un esercizio RNP APCH, i privilegi PBN del pilota non devono comprendere un RNP APCH. La restrizione deve essere rimossa se il pilota ha completato dei controlli di professionalità che comprendono un esercizio RNP APCH.».


ALLEGATO II

All’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, la norma MED.A.030 è così modificata:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Per l’esercizio dei privilegi di:

1)

una licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), una licenza di pilota di pallone (BPL) rilasciata conformemente all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o una licenza di pilota di aliante (SPL) rilasciata conformemente all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, il pilota deve detenere almeno un certificato medico LAPL valido;

2)

una licenza di pilota privato (PPL), il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;

3)

una BPL ai fini di:

i)

trasporto commerciale di passeggeri con pallone, il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;

ii)

operazioni commerciali diverse dal trasporto commerciale di passeggeri con pallone, con più di quattro persone a bordo dell’aeromobile, il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;

4)

una SPL ai fini di operazioni commerciali con alianti diverse da quelle specificate nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, il pilota deve detenere almeno un certificato di classe 2 valido;

5)

una licenza di pilota commerciale (CPL), una licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL) o una licenza di pilota di linea (ATPL), il pilota deve detenere un certificato medico di classe 1 valido.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Se a una PPL si aggiunge un’abilitazione al volo strumentale o al volo strumentale di base, il titolare di licenza deve sottoporsi all’audiometria tonale pura secondo la periodicità e gli standard richiesti per i titolari di certificato medico di classe 1.»;


ALLEGATO III

L’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1)

alla norma ARA.GEN.220, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’autorità competente deve istituire e mantenere aggiornato un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale da essa rilasciati, delle dichiarazioni DTO ricevute e dei programmi di addestramento delle DTO che ha verificato o approvato ai fini della conformità all’allegato I (parte FCL), all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

2)

la norma ARA.GEN.350 è così modificata:

a)

la frase introduttiva della lettera d bis è sostituita dalla seguente:

«d bis

In deroga alle lettere da a) a d), nel caso delle DTO, se durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo vengono riscontrate dall’autorità competente prove che dimostrano la non conformità di una DTO ai requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell’allegato I (parte FCL) e dell’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l’autorità competente:»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, se l’autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alla norma ARA.GEN.300, lettera d), individua una non conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato VII (parte ORA) e dell’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione da parte di un’organizzazione certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, o che ha reso una dichiarazione all’autorità competente di un altro Stato membro o all’Agenzia, essa deve informare tale autorità competente della suddetta non conformità.»;

3)

alla norma ARA.GEN.360, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al ricevimento di una richiesta formulata da un titolare di licenza per un cambiamento dell’autorità competente come specificato nell’allegato I (parte FCL), norma FCL.015, lettera e), nell’allegato III (parte BFCL), norma BFCL.015, lettera f), del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o nell’allegato III (parte SFCL), norma SFCL.015, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l’autorità competente ricevente deve chiedere senza indugio all’autorità competente del titolare delle licenze il trasferimento senza indebito ritardo della documentazione seguente:

1)

una verifica della licenza;

2)

le copie della documentazione medica del titolare di licenza detenuta da tale autorità competente conformemente alle norme ARA.GEN.220 e ARA.MED.150. La documentazione medica deve essere trasferita conformemente all’allegato IV (parte medica), norma MED.A.015, e deve comprendere una sintesi della storia clinica pertinente del richiedente, verificata e firmata dall’ispettore medico.»;

4)

alla norma ARA.FCL.200 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

Istruttori per i certificati FI(B) o FI(S). L’autorità competente deve sviluppare procedure appropriate per condurre i voli di addestramento sotto supervisione specificati:

1)

nell’allegato III (parte BFCL), norme BFCL.315, lettera a), punto 5, sottopunto ii), e BFCL.360, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione; e

2)

nell’allegato III (parte SFCL), norme SFCL.315, lettera a), punto 7), sottopunto ii), e SFCL.360, lettera a), punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

5)

alla norma ARA.FCL.250, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

se il titolare di licenza non rispetta più i requisiti applicabili dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione;»;

6)

alla norma ARA.FCL.300, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente deve attuare le disposizioni e le procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami delle conoscenze teoriche conformemente ai requisiti applicabili dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione o dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

7)

la seguente norma ARA.ATO.110 è inserita dopo la norma ARA.ATO.105:

«ARA.ATO.110 Approvazione della lista degli equipaggiamenti minimi

Quando l’autorità competente riceve una richiesta di approvazione di una lista degli equipaggiamenti minimi di cui all’allegato III (parte ORO), norma ORO.MLR.105, e all’allegato VI (parte NCC), norma NCC.GEN.101, del regolamento (UE) n. 965/2012, essa deve agire conformemente all’allegato II (parte ARO), norma ARO.OPS.205, di tale regolamento.»;

8)

alla norma ARA.DTO.100, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste o contiene informazioni che indicano una non conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti dell’allegato I (parte FCL) e dell’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento o ai requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, l’autorità competente deve agire conformemente alla norma ARA.GEN.350, lettera d bis.»;

9)

alla norma ARA.DTO.110, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Al ricevimento dei programmi di addestramento di una DTO e delle eventuali relative modifiche, notificati conformemente all’allegato VIII (parte DTO), norma DTO.GEN.115, lettera c), o della richiesta di approvazione dei programmi di addestramento di una DTO presentata conformemente alla norma DTO.GEN.230, lettera c), di tale allegato, l’autorità competente deve verificare la conformità di tali programmi di addestramento ai requisiti dell’allegato I (Part-FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;

10)

l’appendice I è così modificata:

a)

la frase introduttiva dopo il titolo «Licenza d’equipaggio di condotta» è sostituita dalla seguente:

«La licenza d’equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro conformemente all’allegato I (parte FCL), all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione deve essere conforme alle seguenti specifiche.»;

b)

alla lettera a), punto 1, il sottopunto III) è sostituito dal seguente:

«III)

numero di serie della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da “FCL”, “BFCL” o “SFCL”, a seconda dei casi, e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;»;

c)

alla lettera a), punto 2, il sottopunto XII) è sostituito dal seguente:

«XII)

abilitazioni, certificati e, nel caso di palloni e alianti, privilegi: certificati per classe, tipo, istruttore ecc., con le date di scadenza, a seconda dei casi. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sulla licenza o su un certificato separato;»;

d)

il modello dopo la lettera c), dal titolo «Risguardo del libretto» (Modulo 141 AESA versione 2) è così modificato:

i)

la frase «Rilasciata in conformità alla parte FLC» è sostituita dalla seguente:

«Rilasciata in conformità alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL (cancellare i termini non applicabili)»;

ii)

la frase «La presente licenza è conforme agli standard ICAO, con l’eccezione dei privilegi LAPL ed EIR» è sostituita dalla seguente:

«La presente licenza è conforme agli standard ICAO, ad eccezione dei privilegi LAPL e BIR o se corredata da un certificato medico LAPL»;

e)

al modello dopo il titolo «Pagina 2», la frase «Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da “FCL.”» (nota relativa al campo n. III — Numero della licenza) è sostituita dalla seguente:

«Il numero di serie della licenza inizia sempre con il codice ONU dello stato che ha rilasciato la licenza, seguito da “FCL.”, “BFCL.” o “SFCL.”, a seconda dei casi.»;

f)

il modello dopo il titolo «Pagina 3» è così modificato:

i)

la frase «Le abbreviazioni utilizzate saranno quelle della parte FCL [ad esempio PPL(H), ATPL(A) ecc.]» (nota relativa al campo n. II — Titolo della licenza, data di rilascio iniziale e codice del paese) è sostituita dalla seguente:

«Le abbreviazioni utilizzate saranno quelle della parte FCL [ad esempio PPL(H), ATPL(A) ecc.], della parte BFCL e della parte SFCL.»;

ii)

dopo la frase: «In caso di LAPL: LAPL non rilasciata conformemente agli standard ICAO» (nota relativa al campo n. XIII — Osservazioni), è aggiunto il testo seguente:

«In caso di SPL, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione: i privilegi per il volo acrobatico, il cloud flying con alianti e i metodi di lancio devono essere esercitati conformemente all’allegato III (parte SFCL), norme SFCL.155, SFCL.200 e SFCL.215, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.».

11)

l’appendice III è sostituita dalla seguente:

«CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)

Unione europea (*)

Autorità competente

CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione [e del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione/del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (ADATTARE A SECONDA DEI CASI)] e alle condizioni specificate di seguito, l’[Autorità competente] certifica che

[NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

[INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

è un’organizzazione di addestramento certificata ai sensi della parte ORA, con il privilegio di fornire corsi di addestramento secondo la parte FCL, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata/corsi di addestramento secondo la parte BFCL/corsi di addestramento secondo la parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI].

CONDIZIONI:

Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi di addestramento, incluso l’uso di FSTD, come elencato nell’approvazione dei corsi di addestramento allegata.

Il presente certificato è valido fintanto che l’organizzazione autorizzata è conforme alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili.

Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data di rilascio:

Firma:

[Autorità competente]

(*)

Cancellare «Unione europea» per gli stati non appartenenti all’Unione europea.

MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 1/2

CERTIFICATO DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATA

APPROVAZIONE DEI CORSI DI ADDESTRAMENTO

Allegato al certificato ATO numero:

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

[NOME DELL’ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO]

ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL/parte BFCL/parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] e di utilizzare i seguenti FSTD:

Corso di addestramento

FSTD utilizzati, incluso il codice a lettere  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente approvazione dei corsi di addestramento è valida purché:

a)

il certificato ATO non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato; e

b)

tutte le operazioni vengano condotte in conformità alla parte ORA, alla parte FCL, alla parte BFCL, alla parte SFCL [ADATTARE A SECONDA DEI CASI] nonché agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione dell’organizzazione come richiesto dalla parte ORA.

Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

Per lo Stato membro/AESA

MODULO 143 AESA Edizione 2 — pagina 2/2»;

12)

l’appendice VIII è sostituita dalla seguente:

«Approvazione del programma di addestramento

di un’organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)

Unione europea (*)

Autorità competente

Autorità di rilascio:

Nome della DTO:

Numero di riferimento della DTO:

 

Programmi di addestramento approvati:

Standardizzazione per gli esaminatori — FE(S), FE(B) (**)

Corso di aggiornamento per gli esaminatori — FE(S), FE(B) (**)

Riferimento del documento:

Osservazioni:

I suddetti programmi di addestramento sono stati verificati dalla suddetta autorità competente e sono risultati conformi ai requisiti dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.

Data di rilascio:

Firma: [Autorità competente]

(*)

Cancellare «Unione europea» per gli Stati non appartenenti all’Unione europea.

(**)

Adattare a seconda dei casi.

MODULO XXX AESA Edizione 2 — pagina 1/1».


(1)  Come indicato sul certificato di qualificazione.


ALLEGATO IV

L’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1)

la norma ORA.ATO.110 è così modificata:

a)

alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

assicurare che l’addestramento fornito sia conforme all’allegato I (parte FCL), all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi, e, nel caso dell’addestramento per le prove di volo, che siano stati stabiliti i requisiti pertinenti dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione e il programma di addestramento;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Gli istruttori di volo e gli istruttori per l’addestramento al volo simulato devono essere titolari delle qualificazioni richieste dall’allegato I (parte FCL), dall’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dall’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per il tipo di addestramento che forniscono.»;

2)

alla norma ORA.ATO.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il programma di addestramento deve soddisfare i requisiti dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi, e, nel caso di addestramento per le prove di volo, dei requisiti pertinenti dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.».


ALLEGATO V

L’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione è così modificato:

1)

la norma DTO.GEN.110 è così modificata:

a)

alla lettera a), i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3)

per gli alianti, conformemente ai requisiti dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:

a)

istruzione delle conoscenze teoriche per la SPL;

b)

istruzione di volo per la SPL;

c)

addestramento ai fini dell’estensione dei privilegi agli alianti o ai TMG conformemente alla norma SFCL.150;

d)

addestramento per metodi di lancio aggiuntivi conformemente alla norma SFCL.155;

e)

addestramento ai fini di abilitazioni e privilegi aggiuntivi: privilegi di base e avanzati per il volo acrobatico, abilitazioni al traino di alianti e al traino di striscioni pubblicitari, abilitazione al volo notturno su TMG e privilegi per il cloud flying con alianti;

f)

addestramento ai fini del certificato di istruttore di volo per alianti [FI(S)];

g)

corso di aggiornamento FI(S);

4)

per i palloni, conformemente ai requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione:

a)

istruzione delle conoscenze teoriche per la BPL;

b)

istruzione di volo per la BPL;

c)

addestramento ai fini dell’estensione per classe o per gruppo conformemente alla norma BFCL.150;

d)

addestramento ai fini di abilitazioni aggiuntive: abilitazioni al volo con palloni ad aria calda frenati, al volo notturno e a operazioni commerciali;

g)

addestramento ai fini del certificato di istruttore di volo per palloni [FI(B)];

h)

corso di aggiornamento FI(B).»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le DTO sono autorizzate anche a fornire i corsi per esaminatori di cui all’allegato III (parte BFCL), norme BFCL.430 e BFCL.460, lettera b), punto 1, del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione per quanto riguarda i FE(B) e all’allegato III (parte SFCL), norme SFCL.430 e SFCL.460, lettera b), punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per quanto riguarda i FE(S), a condizione che la DTO abbia presentato una dichiarazione conformemente alla norma DTO.GEN.115 e l’autorità competente abbia approvato il programma di addestramento conformemente alla norma DTO.GEN.230, lettera c).»;

2)

alla norma DTO.GEN.115, lettera a), il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

una dichiarazione attestante che durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione la DTO soddisfa e continuerà a soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dell’allegato I (parte FCL) e dell’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento e i requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.»;

3)

la norma DTO.GEN.210 è così modificata:

a)

alla lettera a), punto 2, il sottopunto i) è sostituito dal seguente:

«i)

garantire che l’addestramento fornito soddisfi i requisiti dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione e sia conforme al programma di addestramento della DTO;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Gli istruttori di volo e gli istruttori per l’addestramento al volo simulato devono essere titolari delle qualificazioni richieste dall’allegato I (parte FCL), dall’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dall’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione per il tipo di addestramento che forniscono.»;

4)

la norma DTO.GEN.230 è così modificata:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I programmi di addestramento devono soddisfare i requisiti dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi.»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Una DTO deve essere autorizzata a fornire l’addestramento di cui alla norma DTO.GEN.110, lettera b), solo quando il proprio programma per tale addestramento e le eventuali relative modifiche hanno ricevuto da parte dell’autorità competente, su richiesta della DTO, un’approvazione in conformità alla norma ARA.DTO.110 attestante che il programma di addestramento e le eventuali relative modifiche soddisfano i requisiti dell’allegato I (parte FCL), dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, a seconda dei casi. Una DTO deve richiedere tale approvazione presentando la propria dichiarazione conformemente alla norma DTO.GEN.115.»;

5)

all’appendice 1, la sezione 9 della dichiarazione è sostituita dalla seguente:

«9.

Dichiarazione

La DTO ha elaborato una politica in materia di sicurezza in conformità all’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e, in particolare, alla norma DTO.GEN.210, lettera a), punto1), sottopunto ii), e applica tale politica durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione.

Durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione, la DTO soddisfa e continuerà a soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dell’allegato I (parte FCL) e dell’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione e i requisiti dell’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 della Commissione e dell’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione.

Confermiamo che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati (se del caso), sono complete e corrette.

Nome, data e firma del rappresentante della DTO

Nome, data e firma del capo istruttore della DTO»


DIRETTIVE

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/109


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/360 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con direttiva delegata 2014/73/UE (2), la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività in presenza di determinate condizioni (in appresso «l’esenzione»), includendo le applicazioni interessate nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della citata direttiva.

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6)

La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7)

Gli elettrodi di platino platinato contenenti piombo sono utilizzati in strumenti specializzati di misurazione che richiedono determinate qualità di misurazione, quali un ampio intervallo di funzionamento, un’alta precisione o un’elevata affidabilità per la concentrazione elevata di acido e alcali.

(8)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo nelle applicazioni oggetto della presente direttiva risulta attualmente ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per taluni strumenti di misurazione, a causa della mancanza di alternative affidabili. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione.

(10)

È opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione per un periodo di 7 anni fino al 31 dicembre 2025, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 80).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37.

Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a)

misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b)

misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i)

soluzioni con acidità < pH 1;

ii)

soluzioni con alcalinità > pH 13;

iii)

soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c)

misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

 

Scade il 31 dicembre 2025.»


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/112


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/361 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Un’esenzione dalla restrizione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino a 0,75 %, in peso, nella soluzione refrigerante ("esenzione") è inclusa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione doveva giungere a termine il 21 luglio 2016 conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione ("domanda di rinnovo") il 20 gennaio 2015, ossia entro i termini di cui all’’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6)

La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione, tenendo conto delle decisioni della Commissione relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (2), ha portato alla conclusione che l’attuale esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 deve essere suddivisa in due sotto-voci che rispecchino chiaramente il progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda la sostituzione del cromo esavalente, che varia a seconda del tipo di applicazione.

(7)

Il cromo esavalente [Cr(VI)] agisce come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. È utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva.

(8)

Per le applicazioni con potenza assorbita ≥ 75 W e per i sistemi che funzionano completamente con riscaldatori non elettrici (corrispondenti ad applicazioni con generatore ad alta temperatura) che rientrano nell’attuale esenzione, una sostituzione o un’eliminazione del cromo esavalente è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di sostituti affidabili. Un’esenzione per tali applicazioni è in linea con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere il richiesto rinnovo dell’esenzione per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature fino al 21 luglio 2021, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(10)

Per le applicazioni con potenza assorbita < 75 W (corrispondenti ad applicazioni con generatore a bassa temperatura) attualmente soggette ad esenzione, le condizioni per il rinnovo stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte e, pertanto, la domanda di rinnovo dovrebbe essere respinta. L’esenzione per tali applicazioni dovrebbe giungere a termine 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva delegata conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.

(11)

Per le categorie 8, 9 e 11, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU C 48 del 15.2.2017, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 9 è sostituita dalla seguente:

«9

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante).

Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

9 a)-I

Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti.

Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021.

9 a)-II

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):

progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti;

progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.»


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/116


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

(2)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). È necessario modificare l’esenzione 14 relativa all’uso del cromo esavalente per allinearne, a fini di coerenza, la formulazione a quella di esenzioni simili per l’uso del cromo esavalente previste dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Dalla valutazione dell’esenzione 14 effettuata alla luce del progresso tecnico e scientifico è emerso che sostanze idonee alternative al cromo esavalente, per quanto disponibili, non possono ancora essere utilizzate nei prodotti. È previsto che in futuro possano essere disponibili alternative adeguate all’uso del cromo esavalente. L’esenzione vigente dovrebbe pertanto essere suddivisa in tre sottovoci e dovrebbe essere fissata una data di scadenza per due delle sottovoci dell’esenzione.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)  Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, la voce 14 è sostituita dalla seguente:

«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:

i)

progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

ii)

progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;

iii)

progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/119


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

(2)

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Conformemente all’allegato II, le esenzioni 8. e), 8. f) b) e 8. g) sono sottoposte a riesame nel 2019. È inoltre necessaria un’ulteriore valutazione dell’esenzione 8. j) alla luce delle ultime informazioni sul progresso tecnico e scientifico.

(3)

Da una valutazione delle esenzioni 8. e) e 8. g) condotta alla luce di tali informazioni è emerso che non sono attualmente disponibili alternative adeguate all’uso di piombo per i materiali e i componenti cui si applicano tali esenzioni. È pertanto opportuno fissare una data per un nuovo esame di tali esenzioni. L’esenzione 8. g) dovrebbe tuttavia essere resa più specifica, con un ambito di applicazione più ristretto. Al fine di consentire all’industria automobilistica di adattarsi a tali cambiamenti, l’ambito di applicazione attuale dell’esenzione 8. g) dovrebbe essere mantenuto per i veicoli di un tipo omologato prima del 1o ottobre 2022, mentre l’ambito di applicazione più ristretto di tale esenzione dovrebbe interessare i veicoli di un tipo omologato a decorrere da tale data.

(4)

Dalla valutazione dell’esenzione 8. f) b) è emerso che l’uso di piombo nelle applicazioni interessate da tale esenzione non dovrebbe essere prorogato in quanto sono disponibili alternative all’uso di piombo in tali applicazioni.

(5)

Dalla valutazione dell’esenzione 8. j), che prevede un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate, è emerso che sono disponibili, per talune applicazioni, alternative all’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate. Non è tuttavia certo che esistano, a oggi, alternative adeguate all’uso di piombo per taluni vetri e applicazioni. È pertanto opportuno elaborare una nuova e più limitata esenzione 8. k) per tali vetri e applicazioni.

(6)

L’esenzione 8. j) si applica unicamente in relazione ai veicoli di un tipo omologato prima del 1o gennaio 2020. È necessario che la nuova esenzione 8. k) sia applicabile il prima possibile al fine di garantire che sia mantenuta l’esenzione per l’uso di piombo per tali vetri e applicazioni per i quali non è certa la disponibilità di alternative adeguate all’uso di piombo. La presente direttiva dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è così modificato:

1)

la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:

«8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

(2)

2)

la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:

«8. f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

3)

la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:

«8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»

Veicoli omologati prima del 1o ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

i)

un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;

ii)

una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;

iii)

package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.

(2)

Valida per veicoli omologati prima del 1o ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli

4)

è aggiunta la seguente voce 8. k):

«8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X(4


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/122


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/364 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’elenco di cui all’allegato IV di tale direttiva per quanto riguarda l’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni («domanda di esenzione»).

(5)

La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(6)

Il cadmio presente nei tubi da ripresa è necessario per ottenere una tolleranza alle radiazioni e una prestazione ottica soddisfacenti delle telecamere che operano in ambienti con elevata esposizione alle radiazioni, come le centrali nucleari e gli impianti di ritrattamento dei rifiuti nucleari.

(7)

Attualmente non esistono sul mercato alternative prive di cadmio che forniscano la necessaria combinazione di prestazione ottica e un livello sufficiente di resistenza alle radiazioni.

(8)

La sostituzione o l’eliminazione del cadmio in alcuni tubi da ripresa è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 9.

(10)

L’esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 7 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la seguente voce 44:

«44.

Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy.

 

Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027.»


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/125


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/365 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. La restrizione non riguarda le applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con direttiva delegata (UE) 2014/72 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso di piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)) (in appresso «l’esenzione»), includendo tali applicazioni nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva giungere a termine il 31 dicembre 2018 per le categorie da 1 a 7 e 10, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva.

(5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le categorie 6 e 11 (in appresso «domanda di rinnovo») il 30 giugno 2017, entro i termini stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6)

La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7)

Il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione. Sono stati testati con successo materiali alternativi per sostituire la sostanza soggetta a restrizione. Occorre tuttavia più tempo per confermare l’affidabilità dei prodotti senza piombo.

(8)

Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni oggetto dell’esenzione.

(9)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico a causa della mancanza di alternative affidabili. È pertanto opportuno rinnovare l’esenzione. Il rinnovo dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(10)

L’esenzione richiesta per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dovrebbe essere concessa fino al 31 marzo 2022, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(11)

Per le categorie 8 e 9, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza giuridica, le date di scadenza dovrebbero essere specificate nell’allegato III di tale direttiva.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 78).

(3)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). La direttiva 97/68/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE la voce 41 è sostituita dalla seguente:

«41

Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1))

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.»


(*1)  Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/129


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

4)

Con la direttiva delegata (UE) 2015/573 (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (in appresso «l’esenzione»), inserendo tale applicazione nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. In base all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva, l’esenzione giunge a termine il 31 dicembre 2018.

5)

La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione (in appresso «domanda di rinnovo») il 25 maggio 2017, ossia entro i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Conformemente a tale disposizione, l’esenzione in vigore resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

6)

La valutazione della domanda di rinnovo ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

7)

Il piombo contenuto nella scheda sensori in PVC dei dispositivi medici in vitro (analizzatori di sangue) migliora le prestazioni dei sensori; ciò è necessario per ottenere prestazioni ottimali dei dispositivi in termini di affidabilità analitica dichiarata nelle pubblicazioni di prodotto e, conseguentemente, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

8)

Se sul mercato sono disponibili tecnologie senza piombo per alcuni analizzatori di altri fabbricanti, è necessario disporre di tempo supplementare per testare l’affidabilità dei prodotti di sostituzione per l’applicazione specifica oggetto dell’attuale domanda di rinnovo.

9)

Si stima che l’esenzione eviterà di immettere sul mercato dell’Unione un totale di 157 kg di piombo. Allo stesso tempo, tuttavia, essa comporterà la necessità di sostituire l’intero dispositivo diagnostico e, di conseguenza, presumibilmente ciò genererebbe anticipatamente un volume di rifiuti di AEE pari a 112 000 kg di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, i fornitori di servizi sanitari che utilizzano i dispositivi in questione andrebbero incontro a significative conseguenze socioeconomiche.

10)

L’esenzione non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Alla luce della procedura di restrizione sul piombo nel PVC di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, l’esenzione dovrebbe essere concessa per un breve periodo di validità di 2 anni, al fine di garantire il pieno allineamento al suddetto regolamento una volta completata la pertinente procedura di restrizione.

11)

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione.

12)

L’esenzione riguarda la categoria 8 di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE e dovrebbe essere rinnovata per la durata di 2 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata (UE) 2015/573 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nei sensori in cloruro di polivinile (PVC) utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 94 del 10.4.2015, pag. 4).

(3)  Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/CE, la voce 41 è sostituita dalla seguente:

«41.

Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

 

Scade il 31 marzo 2022.»


5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/132


DIRETTIVA (UE) 2020/367 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della direttiva 2002/49/CE fa riferimento a relazioni dose-effetto introdotte mediante adeguamenti di detto allegato al progresso tecnico-scientifico.

(2)

Al momento dell’adozione della presente direttiva le informazioni di alta qualità e statisticamente significative utilizzabili erano quelle reperibili negli orientamenti sul rumore ambientale per la regione europea pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (2), che presentano relazioni dose-effetto per gli effetti nocivi causati dall’esposizione al rumore ambientale. È pertanto opportuno che le relazioni dose-effetto introdotte nell’allegato III della direttiva 2002/49/CE siano basate su tali orientamenti. Per quanto concerne nello specifico la significatività statistica, gli studi dell’OMS sono basati su popolazioni rappresentative e, di conseguenza, i risultati dei presenti metodi di determinazione sono ritenuti pertinenti se applicati alle popolazioni rappresentative.

(3)

Al di là delle relazioni dose-effetto elaborate nel contesto dell’OMS, altri studi potrebbero evidenziare effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura, segnatamente in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili in circostanze locali in determinati paesi. Le relazioni dose-effetto alternative ivi definite possono essere utilizzate a condizione che siano basate su studi di alta qualità e statisticamente significativi.

(4)

Le conoscenze attualmente disponibili circa gli effetti nocivi del rumore industriale sono limitate e non è quindi possibile proporre un metodo comune per determinarne gli effetti. Inoltre, le specificità nazionali non sono state oggetto di valutazione nell’ambito di studi e, pertanto, non è stato pertanto possibile includerle nel presente allegato. Analogamente, al momento non vi sono elementi sufficienti per definire un metodo comune per la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, sebbene siano stati individuati nessi tra quest’ultimo e i seguenti effetti nocivi: ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita. Infine, nonostante sia ormai assodato il nesso tra rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, da un lato, e cardiopatia ischemica, dall’altro, è troppo presto per quantificare l’aumento del rischio di tale patologia riconducibile alle due sorgenti in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/49/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13 della direttiva 2002/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2002/49/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2021. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(2)  Environmental Noise Guidelines for the European Region, Organizzazione mondiale della sanità, 2018, ISBN 978 92 890 5356 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

di cui all’articolo 6, paragrafo 3

1.   Insieme degli effetti nocivi

Ai fini della determinazione degli effetti nocivi sono presi in considerazione:

la cardiopatia ischemica (ischaemic heart disease, IHD), corrispondente ai codici da BA40 a BA6Z della classificazione internazionale ICD-11 dell’Organizzazione mondiale della sanità;

il fastidio forte (high annoyance, HA);

i disturbi gravi del sonno (high sleep disturbance, HSD).

2.   Calcolo degli effetti nocivi

Gli effetti nocivi sono calcolati mediante una delle seguenti formule:

rischio relativo (relative risk, RR) dell’effetto nocivo, definito come segue:

Image 1

rischio assoluto (absolute risk, AR) dell’effetto nocivo, definito come segue:

Image 2

2.1   Cardiopatia ischemica

Nel calcolare il rischio relativo per quanto riguarda l’effetto nocivo di cardiopatia ischemica, e con riferimento al tasso di incidenza (i), si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:

Image 3

per il rumore del traffico veicolare.

2.2   Fastidio forte

Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di fastidio forte si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:

Image 4

per il rumore del traffico veicolare;

Image 5

per il rumore del traffico ferroviario;

Image 6

per il rumore del traffico degli aeromobili.

2.3   Disturbi gravi del sonno

Nel calcolare il rischio assoluto per quanto riguarda l’effetto nocivo di disturbi gravi del sonno si utilizzano le seguenti relazioni dose-effetto:

Image 7

per il rumore del traffico veicolare;

Image 8

per il rumore del traffico ferroviario;

Image 9

per il rumore del traffico degli aeromobili.

3.   Determinazione degli effetti nocivi

3.1   L’esposizione della popolazione è valutata in modo indipendente per ogni sorgente di rumore e per ogni effetto nocivo. Quando gli stessi individui sono esposti contemporaneamente a più sorgenti di rumore, gli effetti nocivi non devono, in generale, essere cumulati; possono però essere confrontati per determinare l’importanza relativa di ciascun rumore.

3.2   Determinazione per la cardiopatia ischemica

3.2.1.   Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, si stima che la popolazione esposta a livelli Lden superiori a quelli adeguati sia esposta a un rischio maggiore di cardiopatia ischemica; non è tuttavia possibile calcolare il numero preciso N di casi.

3.2.2.   Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare, la proporzione dei casi – nella popolazione esposta a un rischio relativo – in cui lo specifico effetto nocivo è dovuto al rumore ambientale si calcola come segue, per la sorgente di rumore x (traffico veicolare), l’effetto nocivo y (cardiopatia ischemica) e l’incidenza i:

Image 10

dove:

PAFx,y è la frazione attribuibile nella popolazione;

la serie di bande di rumorosità j è costituita di bande individuali, la cui ampiezza massima è di 5 dB (ad esempio 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB ecc. oppure 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB ecc.);

pj è la proporzione di popolazione totale P della zona presa in considerazione esposta alla j-esima banda di esposizione, alla quale è associato un dato rischio relativo di uno specifico effetto nocivo RRj,x,y . Il valore di RRj,x,y è calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB).

3.2.3.   Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica nel caso del rumore del traffico veicolare, il numero totale N di casi (individui interessati dall’effetto nocivo y; numero di casi attribuibili) dovuti alla sorgente x è dunque:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11)

per il traffico veicolare

dove:

PAFx,y,i è calcolato per l’incidenza i;

Iy è il tasso di incidenza della cardiopatia ischemica nella zona presa in considerazione, che può essere ottenuto da statistiche sanitarie relative alla regione o al paese in cui si trova la zona presa in considerazione;

P è la popolazione totale della zona presa in considerazione (somma della popolazione nelle diverse bande di rumorosità).

3.3.   Per quanto riguarda il fastidio forte e i disturbi gravi del sonno nel caso del rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, il numero totale N di individui interessati dall’effetto nocivo y (numero di casi attribuibili) dovuto alla sorgente di rumore x per ogni combinazione di sorgenti x (traffico veicolare, ferroviario o degli aeromobili) e per ogni effetto nocivo y (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) è dunque:

Image 11

dove:

ARx,y è il rischio assoluto dell’effetto nocivo pertinente (fastidio forte, disturbi gravi del sonno) calcolato in applicazione delle formule indicate al punto 2 del presente allegato, utilizzando il valore centrale di ciascuna banda di rumorosità (ad esempio, a seconda dei dati disponibili, 50,5 dB per la banda 50-51 dB o 52 dB per la banda 50-54 dB);

nj è il numero di individui esposti alla j-esima banda di esposizione.

4.   Revisioni future

Le relazioni dose-effetto introdotte dalle future revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:

la relazione tra fastidio e Lden per il rumore dell’attività industriale;

la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore dell’attività industriale.

Se necessario, potrebbero essere presentate specifiche relazioni dose-effetto per:

le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell’allegato VI;

le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell’allegato VI;

climi/culture diversi;

gruppi vulnerabili della popolazione;

rumore tonale dell’attività industriale;

rumore impulsivo dell’attività industriale e altri casi speciali.

»

DECISIONI

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 67/137


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/368 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2020

che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Slovacchia

[notificata con il numero C(2020) 1157]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici.

(2)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce inoltre misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati), e in tutti gli Stati membri per quanto riguarda gli spostamenti di suini selvatici e gli obblighi di informazione. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia, compreso un elenco delle zone a rischio elevato. Tale allegato è stato ripetutamente modificato per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.

(3)

Nel 2019 la Slovacchia ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici e ha debitamente adottato le misure di lotta contro la malattia previste dalla direttiva 2002/60/CE.

(4)

Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE, il 27 novembre 2019 la Slovacchia ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana (il programma di eradicazione).

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione (3) per tenere conto, tra l'altro, dei casi di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici in Slovacchia, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.

(6)

Il programma di eradicazione presentato dalla Slovacchia è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvare di conseguenza il programma di eradicazione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma presentato dalla Slovacchia il 27 novembre 2019 in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/60/CE, relativo all'eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è approvato.

Articolo 2

La Slovacchia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/46 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 9).


5.3.2020   

IT

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L 67/139


DECISIONE (UE) 2020/369 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

(2)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento.

(3)

I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea (2).

(4)

Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:

(a)

Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45;

(b)

Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85;

(c)

Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

(2)  GU L 277 del 19.9.2014, pag.11.