ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 43

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
17 febbraio 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/202 della Commissione del 4 ottobre 2019 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Iodine Teat Dip Products ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati ( 1 )

41

 

*

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione del 28 novembre 2019 relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE

49

 

*

Regolamento (UE) 2020/205 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili ( 1 )

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione del 14 febbraio 2020 che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( 1 )

66

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/207 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita ( 1 )

69

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/208 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo ( 1 )

72

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/209 della Commissione del 14 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 962]  ( 1 )

74

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2020/210 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 963]  ( 1 )

77

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’indirizzo (UE) 2019/2217 della Banca centrale europea del 28 novembre 2019 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34) ( GU L 332 del 23.12.2019 )

96

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/202 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2019

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Iodine Teat Dip Products»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 agosto 2015 la società GEA Farm Technologies GmbH ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Iodine Teat Dip Products» («la famiglia di biocidi»), del tipo di prodotto 3, quale descritto nell’allegato V di detto regolamento. L’autorità competente del Regno Unito ha accettato di effettuare la valutazione della domanda in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-AL019223-55.

(2)

La famiglia di biocidi contiene, come principio attivo, lo iodio, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenendo conto delle proprietà intrinseche del principio attivo e dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione (2), quest’ultima valuterà la necessità di riesaminare l’approvazione dello iodio, compreso il polivinilpirrolidone iodio, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012. A seconda dell’esito del riesame la Commissione valuterà poi se le autorizzazioni dell’Unione per i prodotti contenenti tale principio attivo debbano essere riesaminate in conformità all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 6 giugno 2018 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 18 gennaio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tale parere essa conclude che la famiglia di biocidi rientra nella definizione di «famiglia di biocidi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e che, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la famiglia di biocidi soddisfa le condizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(5)

Il 20 maggio 2019 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società GEA Farm Technologies GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Iodine Teat Dip Products» con il numero di autorizzazione EU-0020125-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’19 novembre 2019 al 31 ottobre 2029.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

(3)  ECHA opinion of 14 December 2018 on the Union authorisation of«Iodine Teat Dip Products» (Parere dell’ECHA del 14 dicembre 2018 sull’autorizzazione dell’Unione per «Iodine Teat Dip Products») (ECHA/BPC/217/2017).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Iodine Teat dip products

Tipo di prodotto 3 - Igiene veterinaria (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0020125-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0020125-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   Informazioni amministrative

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Iodine Teat dip products

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

GEA Farm Technologies GmbH

Indirizzo

Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Germania

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0020125-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

19 novembre 2019

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 ottobre 2029

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

GEA Farm Technologies

Indirizzo del fabbricante

Wylye Works, BA12 9HT Warminster Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Regno Unito

Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Austria

ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polonia

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

SQM Europe N.V.

Indirizzo del fabbricante

St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerp Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Cile


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)

Indirizzo del fabbricante

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Giappone

Ubicazione dei siti produttivi

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Giappone


Principio attivo

Iodio

Nome del fabbricante

Norkem Ltd

Indirizzo del fabbricante

Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Cile

2.   Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,16

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

2,35

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

SL - Concentrato Solubile

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

Meta SPC 1

1.   Meta SPC 1 informazioni amministrative

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1 - Concentrati – Concentrati professionali con rapporti di diluizione 1:3, 1:4 e 1:7

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   Meta SPC 1 composizione

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,58

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

1,51

2,35

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

SL - Concentrato Solubile

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 1

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare danni agli organi ghiandola tiroidea in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Può essere corrosivo per i metalli.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

In caso di malessere, consultare un medico.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali.

Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali.

4.   Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1.

Uso # 1 – Concentrati – Concentrati professionali con rapporto di diluizione 1:3, 1:4 e 1:7, per post mungitura - Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura. Le tazze dovrebbero essere riempite con una soluzione fresca prima di iniziare una nuova sessione di mungitura

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Prodotto da diluire secondo la proporzione indicata sull’etichetta. O;

25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua)

20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua)

12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua)

Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato

(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione prima e dopo la mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione un altro prodotto non contenente iodio.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2.

Uso # 2 – Concentrati – Concentrati professionali con un rapporto di diluizione di 1:3, 1:4 and 1:7, per post mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Bacteria

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usa il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Prodotto da diluire secondo la proporzione indicata sull’etichetta. O;

25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua)

20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua)

12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua)

Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Tamburo, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato

(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Indossare una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 3.

Uso # 3 – Concentrati - Concentrati professionali con rapporto di diluizione 1:3, 1:4 and 1:7, per post mungitura - Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto diluito da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Prodotto da diluire secondo la tariffa indicata sull’etichetta. O;

25 % (1 parte di prodotto in 3 parti di acqua)

20 % (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua)

12,5 % (1 parte di prodotto in 7 parti di acqua)

Concentrazione in uso di prodotti tra 0,29 e 0,52 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e occhiali protettivi quando si maneggia il concentrato

(il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione prima e dopo la mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione un altro prodotto non contenente iodio.

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

5.   Istruzioni generali d’uso (1) del meta SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.

Diluire il prodotto prima dell’applicazione in base alle proporzioni specificate sull’etichetta del prodotto

Diluizione formale del concentrato; Aggiungere le parti di concentrato e acqua secondo il il rapporto specificato sull’etichetta del prodotto, in un contenitore di dimensioni adeguate per raggiungere il tasso di diluizione richiesto.

Mescolare con una soluzione uniforme. Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sul capezzolo devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile. Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso.

Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.

In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione. Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste.

In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Richiedere un trattamento medico da un oculista. Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.

Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltite come rifiuto pericoloso.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 30 °C

Periodo di validità 12 mesi

6.   Altre informazioni

7.   Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Ioklene Concentrate. Coars Dual

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

1,58

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

1,51

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

2,06

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

1,96

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0003 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

2,47

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

2,35

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Priodine, Diamond Predip

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0004 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

2,32

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

2,21

Meta SPC 2

1.   Meta SPC 2 informazioni amministrative

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Meta SPC 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali - Liquido per applicazione pre e post mungitura

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   Meta SPC 2 composizione

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,16

0,5

C9-11 Alcohol Ethoxylatey

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,56

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 2

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell’ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali.

Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali.

4.   Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 2

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 4.

Uso # 1 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

[[...]]

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 5.

Uso # 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

[[...]]

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori di capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

- Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificatiUN.

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 6.

Uso # 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

[[...]]

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 7.

Uso # 4 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Bacteria

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio.

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.   Descrizione dell’uso

Tabella 8.

Uso # 5 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.5.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio

4.5.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.   Descrizione dell’uso

Tabella 9.

Uso # 6 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,50 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.6.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio

4.6.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.   Descrizione dell’uso

Tabella 10.

Uso # 7 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.7.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.7.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto immergendolo (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.7.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.   Descrizione dell’uso

Tabella 11.

Uso # 8 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori di capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.8.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.8.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.8.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.   Descrizione dell’uso

Tabella 12.

Uso # 9 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura– Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16-0,30 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.9.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.9.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto con il metodo di applicazione della schiuma (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.9.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

5.   Istruzioni generali d’uso (2) del meta SPC 2

5.1.   Istruzioni d’uso

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.

Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.

Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sui capezzoli devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile.

Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso. Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.

In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione.

Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste.

In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Richiedere un trattamento medico da un oculista. Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.

Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni di prodotto devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltitedevono e come rifiuto pericoloso.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 30 °C

Periodo di validità 12 mesi

6.   Altre informazioni

7.   Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0005 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,3

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,305

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd’s IoSpray 50

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0006 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,5

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,56

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

LuxDip 50B, Postguard

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0007 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,5

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0008 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,25

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,5

Meta SPC 3

1.   Meta SPC 3 informazioni amministrative

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura (LuxSpray 15)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

2.   Meta SPC 3 composizione

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,16

0,16

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,166

0,166

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

AL - Altri liquidi

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 3

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell’ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in in conformità con le normative locali.

Smaltire il recipiente in in conformità con le normative locali.

4.   Uso(i) autorizzato(i) del meta SPC 3

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 13.

Uso # 1 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura - Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 14.

Uso # 2 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 15.

Uso # 3 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre-mungitura – Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

 

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, è necessario prendere in considerazione l’uso di un altro prodotto non contenente iodio per la disinfezione post-mungitura.

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 16.

Uso # 4 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fustii, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.   Descrizione dell’uso

Tabella 17.

Uso # 5 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

[[...]]

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito.

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.5.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio

4.5.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.5.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.   Descrizione dell’uso

Tabella 18.

Uso # 6 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione post mungitura – Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.6.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Nel caso in cui sia necessaria una combinazione di disinfezione pre e post-mungitura, per la disinfezione pre-mungitura è necessario prendere in considerazione l’utilizzo di un altro prodotto non contenente iodio

4.6.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.6.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.   Descrizione dell’uso

Tabella 19.

Uso # 7 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite tazza di immersione: utilizzando una tazza di immersione tradizionale con valvole di non ritorno, erogare il prodotto diluito nel serbatoio. Avvitare la parte dell’applicatore. Spremere il serbatoio per riempire l’applicatore. Coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con il materiale. Smaltire il materiale non utilizzato dopo ogni mungitura

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.7.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.7.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto per immersione (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.7.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.7.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.   Descrizione dell’uso

Tabella 20.

Uso # 8 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura – Applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto:trattamento a spruzzo

Applicazione tramite spruzzatore pneumatico: la lancia di prelievo del sistema di spruzzatura è posta nel contenitore del prodotto diluito. Il prodotto diluito viene quindi pompato in una lancia spray situata nella sala di mungitura. La lancia spray viene quindi utilizzata per coprire i due terzi inferiori dei capezzoli con il prodotto diluito

Applicazione tramite spray manuale: riempire il flacone spray con prodotto diluito. Usare il sistema a spruzzo per coprire i due terzi inferiori di ciascun capezzolo con prodotto diluito.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.8.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Spruzzare almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo con il prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.8.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti e stivali protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto mediante spruzzatura manuale (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto)

Indossare una tuta di protezione (almeno tipo 6, EN 13034)

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.8.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.8.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.   Descrizione dell’uso

Tabella 21.

Uso # 9 – Prodotti RTU - RTU Professionali – Liquido per applicazione pre e post mungitura - Schiuma

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Batteri

Lieviti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso In ambiente chiuso. Interno

Metodi di applicazione

Sistema aperto: trattamento per immersione

Applicazione tramite coppa per immersione schiumogena: quando la tazza per immersione viene schiacciata il liquido viene forzato attraverso una rete sottile, si mescola con l’aria e forma schiuma. La schiuma viene poi applicata ai due terzi inferiori della mammella della mucca.

La stessa soluzione può essere applicata a più animali durante la stessa sessione di mungitura.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Quantità di prodotto RTU da applicare per applicazione;

mucche e bufali: da 3 a 10 ml (5 ml raccomandati)

pecore da 1,5 a 5 ml (raccomandati 1,5 ml)

capre da 2,5 a 6 ml (2,5 ml raccomandati)

Formulazione pronta per l’uso Concentrazione in uso 0,16 % (p/p) di iodio.

2 applicazioni pre-mungitura per animale, al giorno

2 applicazioni post mungitura per animale al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Fusto, plastica: HDPE, 10 l

Fusto, plastica: HDPE, 20 l

Fusto, plastica: HDPE, 25 l

Fusto, plastica: HDPE, 200 l

IBC (contenitore di materiale intermedio), plastica: HDPE, 1000 l

Fusto, plastica: HDPE, 5 l

Tutti i fusti, ad eccezione di quelli da 200 l (200 kg) e 1000 l (1000 kg), possono essere di colore argento o naturale (bianco traslucido). I fusti da 200 l (200 kg) sono di colore argento o blu. IBC sono di colore naturale.

Tutti i fusti sono dotati di tappi o tappi a prova di manomissione e sono certificati UN.

4.9.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Post mungitura:

Immergere almeno 2/3 della lunghezza del capezzolo nel prodotto diluito immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, occorre fare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l’applicazione (ad esempio, tenere le mucche in piedi per almeno 5 minuti).

4.9.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici quando si applica il prodotto

mediante il metodo di applicazione della schiuma (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

Questo prodotto può essere utilizzato per la disinfezione pre- e post-mungitura in combinazione.Tuttavia, non dovrebbe essere usato in combinazione con un diverso prodotto a base di iodio.

4.9.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

4.9.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso.

5.   Istruzioni generali d’uso (3) del meta SPC 3

5.1.   Istruzioni d’uso

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Leggere sempre l’etichetta o il foglio illustrativo prima dell’uso e seguire tutte le istruzioni fornite.

Il prodotto deve essere portato ad una temperatura superiore a 20 °C prima dell’uso.

Il prodotto può essere utilizzato durante l’intero periodo di lattazione.

Prima di attaccare il gruppo di mungitura, tutti i residui sul capezzolo devono essere rimossi con un asciugamano monouso o un panno riutilizzabile.

Per ogni mucca dovrebbe essere usato un panno diverso. Per un uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve essere lasciato a contatto con la pelle per almeno 60 secondi.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Consultare le misure specifiche di riduzione dei rischi in caso di utilizzo.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

In seguito ad inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta in caso di inalazione accidentale di fumi da surriscaldamento o combustione.

In caso di malessere, consultare un medico. In seguito a contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone per precauzione.

Consultare un medico se l’irritazione cutanea persiste. In seguito a contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Richiedere un trattamento medico da un oculista.

Dopo l’ingestione: sciacquare la bocca e dare molta acqua da bere. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente.

Consultare un medico Le fuoriuscite di grandi dimensioni di prodotto devono essere contenute utilizzando un kit per il versamento di sostanze chimiche, assorbite con materiale assorbente come il kieselguhr e smaltite come rifiuto pericoloso.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Al termine del trattamento, smaltire il prodotto non utilizzato e l’imballaggio in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura municipale o smaltito nel deposito di letame in base alle disposizioni locali. Evitare il rilascio in un impianto individuale di trattamento delle acque reflue di una singola azienda agricola.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Proteggere dal gelo

Non conservare a temperature superiori a 30 °C

Periodo di validità 12 mesi

6.   Altre informazioni

7.   Informazioni di terzo livello: singoli prodotti nel meta SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

LuxSpray 15 - Priodine RTU/Kristal Iocare Pre/Super Pre

Numero di autorizzazione

EU-0020125-0009 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Iodio

 

Principio attivo

7553-56-2

231-442-4

0,16

C9-11 Alcohol Ethoxylate

C 9-11 alcool con 6 moli di etossilato.Sono disponibili vari marchi incluso Imbentin C-91-060.

Sostanza non attiva

68439-46-3

614-482-0

0,166


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/203 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), è necessario che gli utenti del S.E.T. forniscano dati corretti e siano responsabili dello stato dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata.

(2)

Per aumentare l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e garantire la compatibilità con le prescrizioni generali derivanti dalla legislazione dell’UE, ad esempio per quanto riguarda la protezione dei dati, è necessario che i fornitori del S.E.T. e gli esattori di pedaggi rispettino un insieme minimo di prescrizioni procedurali, tecniche e operative.

(3)

Dovrebbero essere stabilite prescrizioni generali in materia di infrastrutture per fare in modo che i componenti di interoperabilità garantiscano dati accurati, l’esatta identificazione dei fornitori del S.E.T., una corretta installazione dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata, e la fornitura ai conducenti di informazioni esatte sugli obblighi in materia di pedaggi stradali.

(4)

È necessario definire criteri standard per la nomina degli organismi responsabili dei compiti di valutazione della conformità delle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, in modo da garantire un livello minimo di competenze e assicurare che i produttori possano fare affidamento sulla parità di trattamento in tutti gli Stati membri.

(5)

Al fine di garantire un’applicazione coerente del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/520, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di cui all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento delegato stabilisce prescrizioni per:

1)

la classificazione dei veicoli,

2)

gli obblighi degli utenti del S.E.T., descritti in dettaglio,

3)

i componenti di interoperabilità,

4)

i criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati.

Articolo 2

Classificazione dei veicoli

1.   I parametri utilizzati per classificare i veicoli allo scopo di determinare i pedaggi sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I del presente regolamento delegato.

2.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520, qualora un esattore di pedaggi intenda introdurre nuovi parametri di classificazione dei veicoli, lo Stato membro in cui è registrato deve informarne la Commissione, gli altri Stati membri e i fornitori del S.E.T. operativi nello stesso settore S.E.T. sei mesi prima dell’introduzione di tali nuovi parametri di classificazione.

Articolo 3

Obblighi degli utenti del S.E.T.

1.   Gli utenti del S.E.T. garantiscono la correttezza di tutti i dati relativi agli utenti e ai veicoli trasmessi ai fornitori del S.E.T. e della dichiarazione dei parametri variabili.

2.   Gli utenti del S.E.T. adottano tutte le misure possibili per garantire che l’apparecchiatura di bordo sia operativa mentre il veicolo è in circolazione all’interno di un settore del S.E.T. che la richiede.

3.   Gli utenti del S.E.T. usano l’apparecchiatura di bordo secondo le istruzioni fornite dal fornitore del S.E.T., in particolare per quanto concerne la dichiarazione dei parametri variabili di classificazione dei veicoli.

Articolo 4

Prescrizioni per i componenti di interoperabilità

I componenti di interoperabilità e l’infrastruttura stradale sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato II del presente regolamento delegato.

Articolo 5

Criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati

Gli organismi notificati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell’allegato III del presente regolamento delegato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Il presente regolamento delegato è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

1.   Disposizioni generali

1.1.

Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra l’insieme dei parametri di classificazione dei veicoli utilizzati e le loro classi tariffarie dei veicoli per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità almeno tre mesi prima che lo stesso regime tariffario entri in uso. Questo obbligo non si applica alle modifiche apportate dagli esattori di pedaggi a specifiche tariffe di un dato regime tariffario.

1.2.

Gli esattori di pedaggi sono tenuti a pubblicare la corrispondenza tra le loro classi tariffarie dei veicoli e la loro struttura delle tariffe per ciascun regime tariffario applicato in un settore S.E.T soggetto alla loro responsabilità. Sono altresì tenuti ad aggiornare immediatamente la pubblicazione ogni volta che tale corrispondenza subisce modifiche.

2.   Parametri di classificazione dei veicoli

2.1.

Gli esattori di pedaggi possono utilizzare parametri di classificazione dei veicoli conformi ad almeno una delle seguenti disposizioni:

a)

qualsiasi parametro di classificazione dei veicoli che può essere misurato dall’apparecchiatura di terra;

b)

i parametri dei veicoli elencati nei documenti di immatricolazione (1) dei veicoli e disciplinati dal punto 8.4 della norma EN ISO 14906:2018 (2).

Se utilizzata, l’apparecchiatura di bordo deve solamente supportare l’archiviazione e la trasmissione di eventuali parametri di classificazione dei veicoli che possono essere recuperati da tale apparecchiatura tramite comunicazioni dedicate a corto raggio a 5,8 GHz secondo la definizione delle norme EN 15509:2014 (3) ed ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (4); inoltre, per i sistemi basati sul GNSS, i parametri relativi ai veicoli possono essere recuperati dall’apparecchiatura di bordo tramite CEN-DSRC quale definito dalla norma EN ISO 12813:2019 (5).

2.2.

Quando un veicolo circola in un settore sottoposto a pedaggio, la sua apparecchiatura di bordo deve essere in grado di comunicare le informazioni sullo stato dell’apparecchiatura stessa e, se del caso, i propri parametri di classificazione del veicolo all’apparecchiatura di controllo dei rapporti di pedaggio dell’esattore di pedaggi, come definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione (6).

3.   Nuovi regimi tariffari

3.1.

Se un regime tariffario di nuova introduzione è basato su parametri di classificazione dei veicoli già in uso in almeno un settore del S.E.T., i fornitori del S.E.T. devono attuare il nuovo regime tariffario a partire dalla sua data di entrata in vigore.

3.2.

Se un nuovo regime tariffario introduce uno o più parametri nuovi di classificazione dei veicoli, deve essere seguita la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato.

(1)  Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 10, del 16.1.2004, pag. 29).

(2)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Definizione dell’interfaccia applicativa per comunicazioni dedicate a corto raggio.

(3)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.

(4)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); Telematica per il traffico e il trasporto su strada (RTTT); Comunicazioni dedicate a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).

(5)  Riscossione elettronica dei pagamenti — Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del 17.2.2020, pag. 49).


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

1.   Prescrizioni generali

1.1.   Affidabilità e disponibilità

1.1.1.

La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili utilizzati nel S.E.T. devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo che possano continuare a funzionare nelle condizioni previste.

1.1.2.

Il S.E.T. dovrebbe essere progettato in modo da consentire al sistema di continuare a funzionare in caso di cattivo o mancato funzionamento dei componenti, eventualmente in una modalità degradata, con il minor disagio possibile per gli utenti del S.E.T.

1.2.   Compatibilità tecnica

Quando le apparecchiature dei fornitori del S.E.T. e degli esattori di pedaggi si interfacciano, le loro caratteristiche tecniche devono essere compatibili e in linea con le disposizioni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204.

1.3.   Sicurezza/privacy e protezione dei dati personali

1.3.1.

Il S.E.T. deve fornire funzioni di sicurezza relative alla protezione dei dati memorizzati, gestiti e trasmessi tra le parti interessate nel contesto del S.E.T. Tali funzioni di sicurezza devono integrare nel trattamento le necessarie misure di salvaguardia al fine di proteggere i diritti e gli interessi delle parti interessate al S.E.T., in particolare proteggerle da rischi o danni causati da mancanza di disponibilità, riservatezza, integrità, autenticazione, non disconoscibilità e protezione dell’accesso non autorizzato a dati degli utenti in un contesto europeo multiutente, in conformità alla legislazione pertinente in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

1.3.2.

Il S.E.T. deve essere conforme alla legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati. In particolare deve essere garantita la conformità al regolamento (UE) 2016/679 e alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 2002/58/CE.

2.   Prescrizioni specifiche

2.1.   Prescrizioni relative all’infrastruttura

2.1.1.

L’infrastruttura del S.E.T. deve essere tale da permettere che l’accuratezza dei dati del rapporto di pedaggio risponda alle prescrizioni del regime di pedaggio, al fine di garantire un trattamento equo e giusto tra gli utenti del S.E.T. per quanto riguarda pedaggi e oneri.

2.1.2.

L’apparecchiatura di bordo deve consentire agli esattori di pedaggi di identificare il fornitore del S.E.T. responsabile. L’apparecchiatura di bordo deve monitorare regolarmente tale informazione, disattivarsi in caso di rilevamento di un’irregolarità e, se possibile, informare il fornitore del S.E.T. dell’anomalia.

2.1.3.

Ove applicabile, l’apparecchiatura del S.E.T. deve essere progettata in modo che i suoi componenti di interoperabilità utilizzino standard emessi da organizzazioni europee di normazione.

2.1.4.

L’apparecchiatura di bordo deve essere integrata in modo sicuro. Il suo montaggio deve essere conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità anteriore dei veicoli. (1)

2.1.5.

Gli esattori di pedaggi devono informare i conducenti, attraverso segnalazioni o altri mezzi a discrezione degli Stati membri, in merito all’obbligo di pagare un pedaggio o un onere per poter guidare un veicolo in un settore del S.E.T. e in merito alle strade che rientrano in un settore del S.E.T.

2.2.   Prescrizioni relative al funzionamento e alla gestione

2.2.1.

Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. devono stabilire piani di emergenza per evitare importanti perturbazioni del flusso di traffico in caso di indisponibilità del S.E.T.

2.2.2.

Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni dell’apparecchiatura di bordo che utilizza tecnologie di posizionamento satellitare prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/520, possono essere applicate le specifiche relative alla prova di conformità di eCall dei sistemi Galileo/EGNOS (2).

(1)  Direttiva 90/630/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1990, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).

(2)  Implementation guidelines for On-Board Unit manufacturers, test solution vendors and technical centres (Orientamenti di attuazione per i fabbricanti di unità di bordo, venditori di soluzioni di prova e centri tecnici), dell’Agenzia del GNSS europeo e del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea (dicembre 2017, versione 1.0).


ALLEGATO III

CRITERI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ PER GLI ORGANISMI NOTIFICATI

1.   

Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità, autorizzato a svolgere o supervisionare la procedura di valutazione della conformità in merito alle specifiche e all’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità, deve essere conforme ai punti da 2 a 11 del presente allegato.

L’organismo deve essere accreditato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 (1) per la norma europea armonizzata relativa alla valutazione della conformità alle prescrizioni degli organismi notificati che certificano prodotti, processi e servizi.

2.   

L’organismo deve essere istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica.

3.   

L’organismo deve essere un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto che valuta.

Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere ritenuto un organismo di questo tipo se sono dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.   

L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di tali soggetti. Non deve per questo essere precluso l’uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.

L’organismo, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, nella fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’uso o nella manutenzione di tali prodotti né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò deve valere in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità devono accertarsi che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5.   

Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale devono svolgere le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel settore specifico. Essi devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare per quanto riguarda persone o gruppi di persone interessate ai risultati di tali attività.

6.   

L’organismo deve essere in grado di svolgere tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli a norma della direttiva (UE) 2019/520 e ai pertinenti atti di esecuzione e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità deve disporre:

a)

del necessario personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e pertinente per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

delle necessarie descrizioni delle procedure che disciplinano il modo in cui viene effettuata la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso deve predisporre politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; e

c)

delle necessarie procedure per svolgere le attività, che tengano conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L’organismo deve essere in grado di svolgere compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e deve avere accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.

7.   

Il personale responsabile dei compiti di valutazione della conformità deve disporre di quanto segue:

a)

un’adeguata formazione tecnica e professionale che includa tutte le attività di valutazione della conformità per le quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b)

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una sufficiente autorità per eseguire tali valutazioni;

c)

una sufficiente conoscenza e comprensione delle prescrizioni fondamentali, delle norme applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell’UE, nonché dei suoi regolamenti di esecuzione; e

d)

la capacità di redigere certificati, documenti e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.   

Deve essere garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

Gli stipendi degli alti dirigenti e del personale che effettua la valutazione non possono dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.   

Gli organismi di valutazione della conformità sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.   

L’organismo di valutazione della conformità deve rispettare il segreto professionale per tutte le informazioni ottenute nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti a norma della direttiva (UE) 2019/520 e dei pertinenti atti di esecuzione o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno. Ciò non si applica tuttavia alle autorità competenti dello Stato membro nel quale si svolgono le sue attività. I diritti di proprietà devono essere protetti.

11.   

Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito secondo la normativa dell’UE in materia, o devono garantire che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e devono applicare come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


(1)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/204 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, l’articolo 6, paragrafo 9, l’articolo 14, paragrafo 3 e l’articolo 15, paragrafi 6 e 7,

previa consultazione del comitato per il telepedaggio,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di completare il quadro legislativo volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, è necessario stabilire requisiti specifici per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), il contenuto della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le interfacce elettroniche e le prescrizioni per i componenti di interoperabilità.

(2)

Per evitare problemi di funzionamento del S.E.T., è opportuno richiedere ai fornitori del sistema stesso di monitorare il servizio da essi erogato e di collaborare con l’esattore di pedaggi nell’ambito dell’esecuzione delle prove del sistema di pedaggio.

(3)

I fornitori del S.E.T. dovrebbero fornire dati specifici all’esattore affinché possa essere effettuata la verifica del calcolo del pedaggio applicato.

(4)

Per garantire il funzionamento regolare del S.E.T., è opportuno che i fornitori offrano assistenza tecnica per l’identificazione dell’apparecchiatura di bordo.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Non dovrebbe essere a tal fine richiesto ai fornitori del S.E.T. di fornire agli esattori di pedaggi dati dei clienti in misura superiore a quanto necessario per garantire il corretto funzionamento del S.E.T.

(6)

Al fine di fornire informazioni appropriate agli utenti, la fatturazione deve riflettere in modo trasparente le diverse componenti del prezzo del servizio e del pedaggio.

(7)

Il contenuto minimo di una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dovrebbe essere specificato al fine di garantire ai fornitori del S.E.T. sufficiente chiarezza riguardo alle condizioni per l’erogazione del S.E.T. nel corrispondente settore sottoposto a pedaggio.

(8)

Il funzionamento senza interruzione del S.E.T. richiede un livello minimo di armonizzazione delle interfacce elettroniche, e del funzionamento delle interfacce tra le parti, in particolare tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T.

(9)

È opportuno stabilire requisiti specifici riguardanti l’infrastruttura per consentire una comunicazione e un funzionamento corretti delle apparecchiature delle parti coinvolte e per garantire un funzionamento regolare e sicuro dell’interoperabilità e dell’applicazione del S.E.T.

(10)

Per rendere più efficace il processo di accreditamento dei fornitori del S.E.T. è necessaria un’armonizzazione della procedura di valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità in tutti i diversi settori del S.E.T. È pertanto necessario stabilire tale procedura, compresi il contenuto e il formato delle dichiarazioni CE.

(11)

Allo scopo di garantire la coerenza del quadro giuridico e il corretto funzionamento del S.E.T., è opportuno abrogare la decisione 2009/750/CE della Commissione (4) a decorrere dalla data in cui la direttiva (UE) 2019/520 deve essere recepita in tutti gli Stati membri, vale a dire la data in cui inizieranno ad applicarsi il presente regolamento e gli atti delegati di cui alla suddetta direttiva.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il telepedaggio di cui all’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi specifici per i fornitori del S.E.T., le informazioni sul contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del S.E.T., le specifiche per le interfacce elettroniche tra i componenti di interoperabilità, le prescrizioni per tali componenti e la procedura che deve essere applicata dagli Stati membri per valutare la conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità.

Articolo 2

Obblighi specifici dei fornitori del S.E.T.

1.   I fornitori del S.E.T. istituiscono, ai fini del monitoraggio dell’efficienza dei loro servizi, processi operativi soggetti ad audit che prevedono misure adeguate qualora vengano rilevati problemi legati alle prestazioni o violazioni dell’integrità.

2.   Nei sistemi basati sul sistema globale di navigazione via satellite, i fornitori del S.E.T. monitorano la disponibilità dei dati di localizzazione via satellite relativi a navigazione e posizionamento. I suddetti fornitori informano gli esattori di pedaggi di qualsiasi loro difficoltà nella determinazione dei dati del rapporto di pedaggio correlata alla ricezione dei segnali satellitari.

3.   Un esattore di pedaggi può chiedere la collaborazione di un fornitore del S.E.T. per eseguire senza preavviso prove circostanziate del sistema di pedaggio che coinvolgano veicoli che circolano o hanno circolato di recente nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi. Il numero di veicoli sottoposti a tali prove in un anno per un determinato fornitore del S.E.T. è proporzionato al traffico medio annuale o alle previsioni di traffico del fornitore del S.E.T. nel settore o nei settori del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi.

4.   Se non altrimenti concordato, il fornitore del S.E.T. fornisce all’esattore di pedaggi le informazioni elencate di seguito, necessarie per applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti del S.E.T. o per consentire all’esattore di pedaggi di verificare il calcolo del pedaggio applicato ai veicoli degli utenti del S.E.T. dai fornitori del S.E.T.:

a)

il numero di targa del veicolo dell’utente del S.E.T., compresa la sigla automobilistica internazionale del paese;

b)

un identificativo del conto dell’utente del S.E.T.;

c)

un identificativo dell’apparecchiatura di bordo, se utilizzata in un settore del S.E.T.;

d)

i parametri di classificazione del veicolo necessari per stabilire la tariffa applicabile.

Lo scambio di dati è conforme alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento di esecuzione.

5.   I fornitori del S.E.T. offrono un servizio e un’assistenza tecnica adeguati per garantire l’impostazione corretta dell’apparecchiatura di bordo. I fornitori del S.E.T. sono responsabili dei parametri fissi di classificazione dei veicoli memorizzati nell’apparecchiatura di bordo o nel loro back-office. I parametri variabili di classificazione dei veicoli, che possono variare da un percorso all’altro o nell’ambito di uno stesso percorso e la cui introduzione è prevista mediante un intervento all’interno del veicolo, sono configurabili attraverso un’apposita interfaccia uomo-macchina.

6.   Ove applicabile, nelle fatture rilasciate a singoli utenti del S.E.T. da fornitori del S.E.T. è operata una distinzione chiara tra gli oneri per i servizi del fornitore del S.E.T. e i pedaggi dovuti e sono indicati quanto meno, salvo che l’utente decida diversamente, l’ora e il luogo relativi ai pedaggi dovuti e gli elementi di dettaglio di interesse per l’utente in relazione a specifici pedaggi.

7.   I fornitori del S.E.T. informano immediatamente gli utenti del S.E.T. di qualsiasi mancato rapporto di pedaggio relativo al conto di quest’ultimo, offrendo l’opportunità di regolarizzare il conto prima di adottare misure coercitive, ove possibile ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 3

Dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

La dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/520 contiene quanto meno gli elementi elencati nell’allegato II del presente regolamento di esecuzione ed è conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.

Articolo 4

Ruoli e interfacce delle parti interessate al S.E.T.

1.   Gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. predispongono interfacce comuni e attuano protocolli di comunicazione in conformità ai requisiti di cui all’allegato I del presente regolamento di esecuzione. I fornitori del S.E.T. forniscono agli esattori di pedaggi, attraverso canali di comunicazione interoperabili, informazioni sicure relative alle operazioni di pedaggio e alle attività di controllo/applicazione in conformità alle specifiche tecniche applicabili.

2.   I fornitori del S.E.T. garantiscono che gli esattori di pedaggi siano in grado di stabilire senza difficoltà e in maniera inequivocabile se un veicolo che circola nel settore del S.E.T. di loro competenza che richiede l’utilizzo di un’apparecchiatura di bordo e che si presume utilizzi il S.E.T. sia effettivamente dotato di un’apparecchiatura di bordo del S.E.T. valida e correttamente funzionante che fornisce informazioni esatte.

3.   L’apparecchiatura di bordo del S.E.T. presenta un’interfaccia uomo-macchina che indica all’utente che l’apparecchiatura di bordo funziona correttamente e un’interfaccia atta a dichiarare i parametri di pedaggio variabili e a indicare le impostazioni di tali parametri.

Articolo 5

Conformità alle specifiche e idoneità all’uso

La conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità sono valutate conformemente all’allegato III del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2009/750/CE è abrogata a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(4)  Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).


ALLEGATO I

INTERFACCE DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO

I fornitori e gli esattori di pedaggi del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) devono utilizzare le interfacce elettroniche elencate di seguito.

1.

Interfacce radio elettroniche di terra tra l’apparecchiatura di bordo del fornitore del S.E.T. e l’apparecchiatura fissa o mobile dell’esattore di pedaggi. Le interfacce standardizzate di terra tra l’apparecchiatura di bordo e l’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi devono supportare quanto meno:

a)

transazioni di addebito tramite comunicazione dedicata a corto raggio (Dedicated Short-Range Communication - DSRC) conformi ai requisiti seguenti:

i)

l’apparecchiatura di bordo dei fornitori del S.E.T. deve essere conforme sia alla norma EN 15509:2014 (1) sia alle clausole della norma ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (2) relative all’interoperabilità;

ii)

l’apparecchiatura di terra fissa e mobile degli esattori di pedaggi deve essere conforme alla norma EN 15509:2014. In Italia, l’apparecchiatura di terra fissa e mobile degli esattori di pedaggi può invece essere conforme alle clausole della norma ETSI ES 200674-1 V2.4.1 relative all’interoperabilità;

b)

transazioni di verifica della conformità in tempo reale conformi alla norma EN ISO 12813: 2015 (3);

c)

incremento della localizzazione (ove applicabile) conformi alla norma EN ISO 13141: 2015 (4).

Le apparecchiature di bordo del S.E.T. devono essere conformi al punto 1, lettere a), b) e c). Le apparecchiature di bordo del S.E.T. previste per gli utenti di veicoli leggeri devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1, lettera a), come indicato all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/520.

Gli esattori di pedaggi possono attuare una qualsiasi delle disposizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), e al punto 2 nella loro apparecchiatura di terra fissa o mobile in base ai rispettivi requisiti.

Nei casi in cui l’esattore di pedaggi attua una nuova versione di una norma per un’interfaccia tra l’apparecchiatura di terra e l’apparecchiatura di bordo, tale interfaccia deve continuare a garantire per un periodo limitato la conformità alla precedente versione della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità tra il sistema di riscossione di telepedaggi dell’esattore e l’apparecchiatura di bordo in uso. La durata di tale periodo deve essere pubblicata dall’esattore di pedaggi nella sua dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. e non può essere inferiore a due anni.

2.

Sistemi di imaging elettro-ottici nell’apparecchiatura di terra fissa o mobile dell’esattore di pedaggi, che rendano possibile il riconoscimento automatico del numero di targa (automatic number plate recognition – ANPR) nei sistemi di pedaggio in cui non sono richiesti l’installazione e l’uso dell’apparecchiatura di bordo.

3.

Interfacce elettroniche tra i rispettivi sistemi di back-office.

Gli esattori di pedaggi devono implementare unicamente gli aspetti dell’interfaccia collegati alla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sotto la loro responsabilità (GNSS, DSRC e/o ANPR).

3.1.

Le seguenti interfacce di back-office devono essere implementate sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata nel settore del S.E.T. sottoposto a pedaggio:

a)

scambio di informazioni tra esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T. a sostegno della gestione delle violazioni;

b)

scambio di elenchi relativi ad utenti del S.E.T. tra fornitori del S.E.T. ed esattori di pedaggi;

c)

scambio di informazioni sull’affidabilità;

d)

scambio dei dati contestuali di pedaggio;

e)

in via facoltativa, scambio di domande di pagamento in base al modello commerciale adottato.

3.2.

Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia GNSS devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

a)

presentazione e convalida dei rapporti di pedaggio del sistema globale di navigazione satellitare (global navigation satellite system - GNSS);

b)

in via facoltativa, scambio di comunicazioni di pagamento in base al modello commerciale adottato;

c)

in via facoltativa, scambio di dati di fatturazione in base al modello commerciale adottato.

3.3.

Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia DSRC devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

a)

scambio di dati di fatturazione;

b)

in via facoltativa, scambio di domande di pagamento basate su transazioni di addebito tramite comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC).

3.4.

Per i settori del S.E.T. che si avvalgono della tecnologia ANPR devono inoltre essere implementate, sia dai fornitori del S.E.T. sia dagli esattori di pedaggi, le seguenti interfacce di back-office:

a)

in via facoltativa, scambio di dati di fatturazione;

b)

in via facoltativa, scambio di domande di pagamento basate su transazioni di addebito ANPR.

Le interfacce elettroniche per i regimi basati su DSRC e GNSS tra i rispettivi sistemi di back-office dell’esattore di pedaggi e quelle del fornitore del S.E.T. devono essere conformi alla norma CEN/TS 16986: 2016 (5), corretta dalla norma CEN/TS 16986: 2016/AC: 2017, al più tardi entro cinque anni dalla data di applicabilità del presente regolamento di esecuzione. Nei casi in cui l’esattore di pedaggi o il fornitore del S.E.T. attua una nuova versione di una norma, esso deve continuare, per un periodo limitato non inferiore a due anni, a supportare uno scambio di dati compatibile con la versione precedente della norma per far sì che sia mantenuta la compatibilità dei back-office.


(1)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Profilo applicativo per l’interoperabilità dei DSRC.

(2)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (Intelligent Transport Systems – ITS); telematica per il traffico e il trasporto su strada (Road Transport and Traffic Telematics – RTTT); comunicazione dedicata a corto raggio (DSRC); parte 1: caratteristiche tecniche e metodi di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda di 5,8 GHz riservata alle applicazioni radio per uso industriale, scientifico e medico (ISM).

(3)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per la verifica di conformità di sistemi autonomi

(4)  Riscossione elettronica dei pagamenti – Comunicazioni per l’incremento della localizzazione per sistemi autonomi.

(5)  Riscossione elettronica dei pedaggi – Profili applicativi interoperabili per lo scambio di informazioni tra la fornitura di servizi e la riscossione di pedaggi.


ALLEGATO II

CONTENUTO MINIMO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AI SETTORI DEL SERVIZIO EUROPEO DI TELEPEDAGGIO

Una dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) deve contenere le informazioni elencate di seguito.

1.

Una sezione sulle condizioni procedurali, che non sono discriminatorie e devono comprendere almeno quanto segue:

a)

la politica relativa alle transazioni di pedaggio (compresi i parametri di autorizzazione, i dati contestuali di pedaggio e le liste nere);

b)

le procedure e l’accordo sul livello dei servizi (compresi il formato per comunicare i dati dei rapporti di pedaggio o di fatturazione, i tempi e la frequenza per il trasferimento dei dati dei rapporti di pedaggio, la percentuale accettata di pedaggi mancati/errati, l’accuratezza dei dati dei rapporti di pedaggio, l’efficienza in termini di disponibilità operativa);

c)

la politica relativa alla fatturazione;

d)

la politica relativa ai pagamenti;

e)

un riferimento al pertinente organo di conciliazione e alle sue competenze in relazione alle controversie riguardanti la rimunerazione dei fornitori del S.E.T. e del fornitore di servizi principale;

f)

le condizioni commerciali.

1.1.

La sezione dedicata alle condizioni commerciali deve comprendere almeno i seguenti elementi applicabili ai fornitori del S.E.T.:

a)

gli oneri fissi applicabili basati sui costi sostenuti dall’esattore di pedaggi per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. L’esattore di pedaggi non può imporre ai fornitori del S.E.T. l’onere fisso basato su tali costi se i costi sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al S.E.T. sono compresi nel pedaggio;

b)

gli oneri fissi applicabili che devono essere pagati dai fornitori del S.E.T. sulla base del costo della procedura per l’accreditamento, di cui all’articolo 2, paragrafo 20, della direttiva (UE) 2019/520, compreso il costo della valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità;

c)

i requisiti applicabili riguardo a una garanzia bancaria o a uno strumento finanziario equivalente, che non possono superare l’importo medio mensile delle transazioni di pedaggio versato dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio. Tale importo deve essere determinato sulla base dell’importo totale delle transazioni di pedaggio pagato l’anno precedente dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio. Nel caso di nuovi fornitori del S.E.T. e nuovi settori sottoposti a pedaggio, l’importo deve essere basato sulla media prevista delle transazioni di pedaggio pagabili dal fornitore del S.E.T. per il settore sottoposto a pedaggio nel periodo di fatturazione, sulla base del numero di contratti e del pedaggio medio per contratto previsti nel piano commerciale del fornitore del S.E.T. per lo specifico settore sottoposto a pedaggio.

1.2.

Le condizioni commerciali devono inoltre includere, quanto meno, una descrizione degli elementi utilizzati per definire la rimunerazione fissa e/o variabile versata dall’esattore di pedaggi al fornitore del S.E.T. La rimunerazione è suscettibile di variazioni imputabili ai seguenti elementi:

a)

l’importo dei pedaggi riscossi dal fornitore del S.E.T. per conto dell’esattore di pedaggi;

b)

il numero delle apparecchiature di bordo attive messe a disposizione dal fornitore del S.E.T., utilizzate nel settore del S.E.T. di competenza dell’esattore di pedaggi interessato;

c)

ove applicabile, il numero di transazioni di pedaggio o un’altra indicazione del costo delle comunicazioni mobili tra l’apparecchiatura di bordo e il back-office del fornitore del S.E.T.;

d)

le fatture rilasciate all’utente del S.E.T. dal fornitore del S.E.T. per i pedaggi dovuti per l’utilizzo del settore del S.E.T. interessato;

e)

la natura degli altri servizi affidati dall’esattore di pedaggi al fornitore del S.E.T.

1.3.

La dichiarazione relativa ai settori deve inoltre comprendere una descrizione dei requisiti e degli obblighi specifici del fornitore di servizi principale, che differiscono da quelli dei fornitori del S.E.T. e giustificano eventuali differenze tra la rimunerazione del fornitore di servizi principale e quella dei fornitori del S.E.T.

2.

Una sezione che definisce ex ante le fasi dell’accreditamento di un fornitore del S.E.T. al settore del S.E.T. e la durata indicativa della procedura di accreditamento. La procedura completa per la valutazione della conformità alle specifiche e dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità deve essere stabilita in tale sezione, che deve comprendere un elenco dei certificati e delle prove di laboratorio e sul campo richiesti e del loro costo indicativo, come pure criteri o parametri misurabili indicanti la conformità alle specifiche.

La sezione deve contenere riferimenti a tutte le norme internazionali o europee applicabili relative al telepedaggio e alle eccezioni alla loro applicazione nel settore del S.E.T. Vi devono altresì essere indicati i requisiti tecnici specifici del settore del S.E.T. non coperti dalle norme internazionali o europee.

La medesima procedura di accettazione deve essere applicata a tutti i fornitori del S.E.T.

3.

Una sezione sui dati contestuali di pedaggio.


ALLEGATO III

CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE E IDONEITÀ ALL’USO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

CONFORMITÀ ALLE SPECIFICHE

Il rispetto da parte dei componenti di interoperabilità (comprese l’apparecchiatura e le interfacce di terra) delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520 e di tutte le specifiche tecniche e le norme pertinenti deve essere dimostrato prima dell’immissione sul mercato mediante una delle seguenti procedure di valutazione della conformità, adattata alla specificità del settore, sulla base dei moduli di cui alla decisione n. 768/2008/CE (1):

a)

controllo interno della produzione, di cui alla sezione I (modulo A);

b)

esame UE per tipo, di cui alla sezione II (modulo B), seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, di cui alla sezione III (modulo C).

I.   Modulo A — Controllo interno della produzione

Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti alle lettere a), b) e c) e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i componenti di interoperabilità interessati soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/520.

a)

Documentazione tecnica

Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica che deve permettere di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni pertinenti e deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve indicare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di interoperabilità. La documentazione tecnica deve comprendere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i)

una descrizione generale del componente di interoperabilità;

ii)

i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottosistemi, circuiti ecc.,

iii)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e al funzionamento del componente di interoperabilità;

iv)

un riferimento alla categoria delle interfacce di cui all’allegato I;

v)

un elenco delle norme e/o delle altre specifiche tecniche pertinenti, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni di cui alla sezione I;

vi)

I risultati dei calcoli di progettazione realizzati, delle analisi svolte ecc., e

vii)

I verbali delle prove.

b)

Fabbricazione

Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i processi di fabbricazione e il loro monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati alla documentazione tecnica di cui alla lettera a) e alle prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.

c)

Dichiarazione CE di conformità

Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta CE di conformità per i modelli di componenti di interoperabilità e tenerla a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. La dichiarazione CE di conformità deve identificare il componente di interoperabilità per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione deve essere, su richiesta, messa a disposizione delle autorità competenti.

d)

Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante stabiliti alla lettera b) possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante stesso, purché siano specificati nel mandato.

II.   Modulo B — Esame UE per tipo

1.

L’esame UE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un componente di interoperabilità, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del componente di interoperabilità rispetti le prescrizioni dello strumento legislativo ad esso applicabili.

2.

L’esame UE per tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del componente di interoperabilità finito (tipo di produzione);

valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione supplementare di cui al punto 3, unita all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del componente di interoperabilità (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto);

valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione supplementare di cui al punto 3, senza esame di un campione (tipo di progetto).

3.

Il fabbricante deve presentare la richiesta di esame UE per tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La richiesta deve comprendere:

a)

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal mandatario, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa richiesta non è stata presentata a nessun altro organismo notificato,

c)

la documentazione tecnica, che deve permettere di valutare la conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo e comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve indicare le prescrizioni applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del componente di interoperabilità. La documentazione tecnica deve comprendere, ove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i)

una descrizione generale del componente di interoperabilità;

ii)

I disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottosistemi, circuiti ecc.,

iii)

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e al funzionamento del componente di interoperabilità;

iv)

un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, in caso di mancata applicazione di tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve indicare le parti che sono state applicate;

v)

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, delle analisi svolte ecc., e

vi)

i verbali delle prove;

d)

i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari all’esecuzione del programma di prove;

e)

la documentazione supplementare attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico, nella quale devono essere indicati tutti i documenti utilizzati, soprattutto nel caso in cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. La documentazione supplementare deve comprendere, ove necessario, i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante;

4.

L’organismo notificato deve:

per quanto riguarda il componente di interoperabilità,

4.1.

esaminare la documentazione tecnica e la documentazione supplementare per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del componente di interoperabilità;

per quanto riguarda i campioni,

4.2.

verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare, da un lato, gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti e, dall’altro, gli elementi progettati senza applicare le disposizioni pertinenti previste da tali norme;

4.3.

effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

4.4.

effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino le corrispondenti prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo;

4.5.

concordare con il fabbricante il luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

5.

L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi nei confronti delle autorità di notifica, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.

Se il tipo rispetta le prescrizioni dello strumento legislativo specifico che si applicano al componente di interoperabilità interessato, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE per tipo. Il certificato deve indicare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le (eventuali) condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei componenti di interoperabilità fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio.

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni dello strumento legislativo che ad esso si applicano, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE per tipo e informare di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il proprio rifiuto.

7.

L’organismo notificato deve seguire l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo omologato potrebbe non essere più conforme alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo, e decidere se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato deve informare in merito il fabbricante.

Il fabbricante deve informare l’organismo notificato, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell’esame UE per tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del componente di interoperabilità alle prescrizioni fondamentali dello strumento legislativo o sulle condizioni di validità del certificato. Simili modifiche richiedono un’ulteriore approvazione, nella forma di un supplemento al certificato originario di esame UE per tipo.

8.

Ogni organismo notificato deve informare le proprie autorità di notifica dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e mettere a disposizione di tali autorità, periodicamente o su richiesta, l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati dell’esame UE per tipo e/o agli eventuali supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, in merito ai certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati dell’esame UE per tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato. L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

9.

Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell’esame UE per tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità.

10.

Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

III.   Modulo C — Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1.

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità mediante cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara che i componenti di interoperabilità interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e rispondono alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.

2.

Fabbricazione

Il fabbricante deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo monitoraggio garantiscano la conformità dei componenti di interoperabilità al tipo omologato descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni dello strumento legislativo ad essi applicabili.

3.

Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

3.1.

Il fabbricante deve apporre la necessaria marcatura di conformità quale prevista nello strumento legislativo a ogni singolo componente di interoperabilità conforme al tipo descritto nel certificato dell’esame UE per tipo e alle prescrizioni applicabili dello strumento legislativo.

3.2.

Il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta di conformità per un modello di componente di interoperabilità e tenerla a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del componente di interoperabilità. La dichiarazione di conformità deve identificare il modello di componente di interoperabilità per cui è stata redatta.

Una copia della dichiarazione di conformità deve essere, su richiesta, messa a disposizione delle autorità competenti.

4.

Mandatario

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

IV.   Specifiche di prova

La valutazione della conformità dell’attuazione dei requisiti di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento di esecuzione e all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/520, può essere eseguita applicando le specifiche di prova elencate di seguito.

Allegato I, punto 1, lettera a), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di addebito DSRC: rispettivamente, EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) e ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6);

allegato I, punto 1, lettera b), del presente regolamento di esecuzione relativo alle transazioni di controllo della conformità in tempo reale: EN ISO 13143-1:2016 (7);

Allegato I, punto 1, lettera c), del presente regolamento di esecuzione relativo all’incremento della localizzazione: EN ISO 13140-1:2016 (8).

V.   Idoneità all’uso (interoperabilità del servizio)

L’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità è valutata sulla base del funzionamento o dell’utilizzo dei componenti in servizio, integrati in maniera rappresentativa nel sistema di pedaggio del S.E.T. (compresi gli ambienti di prova) degli esattori di pedaggi nel cui settore l’apparecchiatura di bordo deve circolare per uno specifico periodo di operativo. La valutazione dell’idoneità all’uso può prevedere prove predefinite nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. o prove pilota con utenti reali. L’esattore di pedaggi o il suo mandatario, come pure il fornitore del S.E.T., il fabbricante o un mandatario e l’organo notificato a cui si è rivolto il fornitore del S.E.T. devono garantire la conformità a ciascuna fase della valutazione dell’idoneità all’uso sulla base di criteri o parametri misurabili definiti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. conformemente all’allegato II.

Il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono collaborare direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi o rivolgersi a un organismo notificato, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), per effettuare tale valutazione in condizioni operative ai fini della dimostrazione dell’interoperabilità in servizio dei componenti. L’esattore di pedaggi competente può richiedere che le prove e/o le prove pilota siano svolte utilizzando l’infrastruttura da esso fornita, indipendentemente dal fatto che il fornitore del S.E.T. scelga di collaborare direttamente con l’esattore di pedaggi o si rivolga a un organismo notificato.

a)

Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. collabora direttamente con l’esattore o gli esattori di pedaggi nel cui settore di competenza deve circolare l’apparecchiatura di bordo,

il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:

1)

fornire a fini di prova o immettere in servizio uno o più campioni rappresentativi del componente o dei componenti di interoperabilità, come richiesto dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

2)

monitorare il comportamento in servizio del componente o dei componenti di interoperabilità secondo una procedura concordata e controllata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

3)

fornire all’esattore o agli esattori di pedaggi prova del fatto che i componenti di interoperabilità soddisfano tutti i requisiti di interoperabilità di tale esattore o di tali esattori;

4)

redigere una dichiarazione di idoneità all’uso, a condizione di aver ottenuto un’attestazione di idoneità all’uso rilasciata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi. La dichiarazione di idoneità all’uso riguarda la valutazione effettuata dall’esattore o dagli esattori di pedaggi in merito all’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità del S.E.T. nell’ambiente S.E.T. di competenza di tale esattore o di tali esattori;

l’esattore di pedaggi deve:

1)

definire chiaramente il programma di convalida in base al funzionamento in servizio;

2)

approvare la procedura di monitoraggio del comportamento in servizio nei settori sottoposti a pedaggio di propria competenza ed effettuare verifiche specifiche;

3)

valutare l’interoperabilità in servizio con il proprio sistema;

4)

attestare l’idoneità all’uso nei settori sottoposti a pedaggio di propria competenza in caso di comportamento corretto dei componenti di interoperabilità.

b)

Nei casi in cui il fornitore del S.E.T. si rivolge a un organismo notificato, il fabbricante, il fornitore del S.E.T. o un mandatario devono:

1)

fornire a fini di prova o immettere in servizio uno o più campioni rappresentativi del componente o dei componenti di interoperabilità, come richiesto e specificato dall’esattore o dagli esattori di pedaggi;

2)

monitorare il comportamento in servizio dei componenti di interoperabilità secondo una procedura approvata e controllata dall’organismo notificato;

3)

dimostrare all’organismo notificato che il componente o i componenti di interoperabilità soddisfano tutti i requisiti di interoperabilità dell’esattore o degli esattori di pedaggi, includendo i risultati emersi dal funzionamento in servizio;

4)

redigere la dichiarazione CE di idoneità all’uso, a condizione di aver ottenuto un certificato di idoneità all’uso rilasciato dall’organismo notificato. La dichiarazione CE di idoneità all’uso riguarda la valutazione/il giudizio da parte dell’organismo notificato dell’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità del S.E.T., presi in esame nel settore e nell’ambiente del S.E.T. degli esattori di pedaggi selezionati e, in particolare quando sono coinvolte le interfacce, in relazione alle specifiche tecniche, soprattutto a carattere funzionale, che devono essere verificate;

l’organismo notificato deve:

1)

prendere in esame la dichiarazione CE di conformità alle specifiche, come pure i requisiti stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. dell’esattore o degli esattori di pedaggi;

2)

organizzare la collaborazione con gli esattori di pedaggi competenti;

3)

verificare la documentazione tecnica e il programma convalida in base al funzionamento in servizio;

4)

approvare la procedura di monitoraggio del comportamento in servizio ed eseguire controlli specifici;

5)

valutare l’interoperabilità in servizio con i sistemi e i processi operativi dell’esattore di pedaggi;

6)

rilasciare un certificato di idoneità all’uso in caso di comportamento corretto dei componenti di interoperabilità;

7)

rilasciare una relazione esplicativa in caso di comportamento non conforme dei componenti di interoperabilità. La relazione deve inoltre prendere in esame i problemi che possono verificarsi a seguito della mancata conformità dei sistemi e dei processi di un esattore di pedaggi alle pertinenti norme e specifiche tecniche. Se opportuno, la relazione deve formulare raccomandazioni ai fini della risoluzione di tali problemi.

VI.   Contenuto e formato delle dichiarazioni di conformità alle specifiche e delle dichiarazioni di idoneità all’uso

1.

Contenuto della dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve attestare che è stato dimostrato il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2019/520.

La dichiarazione CE di conformità deve avere la struttura tipo di cui al punto 2 della presente sezione, contenere gli elementi specificati nei moduli pertinenti di cui al presente allegato ed essere continuamente aggiornata. La dichiarazione deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel cui mercato è immesso o reso disponibile il componente di interoperabilità.

Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità del componente di interoperabilità.

2.

Modello della dichiarazione CE di conformità

1)

N. … (identificazione unica del componente di interoperabilità):

2)

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario.

3)

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

4)

Oggetto della dichiarazione (identificazione del componente di interoperabilità che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia laddove opportuno):

5)

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: …

6)

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7)

Se del caso, l’organismo notificato… (denominazione, numero) … ha effettuato (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato: …

8)

Informazioni supplementari:

Firmato in vece e per conto di: …

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

Le dichiarazioni CE di idoneità all’uso e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Le dichiarazioni devono essere redatte nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso e devono comprendere i seguenti elementi:

a)

riferimenti alla legislazione pertinente;

b)

nome e indirizzo del fabbricante, del fornitore del S.E.T. o del mandatario stabilito nell’Unione (fornire la ragione sociale e l’indirizzo completo del mandatario e la ragione sociale del fabbricante);

c)

descrizione del componente o dei componenti di interoperabilità (marchio, tipo, versione ecc.);

d)

descrizione della procedura seguita per dichiarare la conformità alle specifiche o l’idoneità all’uso;

e)

tutte le prescrizioni pertinenti cui rispondono i componenti di interoperabilità e, in particolare, le loro condizioni di uso;

f)

se del caso, nome e indirizzo dell’esattore o degli esattori di pedaggi o dell’organismo o degli organismi notificati coinvolti nella procedura seguita in relazione alla valutazione della conformità alle specifiche o dell’idoneità all’uso;

g)

riferimento alle specifiche tecniche, se del caso;

h)

identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione.


(1)  Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(2)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra per la conformità alla norma EN 15509.

(3)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).

(4)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 1: livello di collegamento dati; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

(5)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 1: specifica proforma della dichiarazione di conformità dell’implementazione del protocollo (PICS).

(6)  Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS); RTTT; specifiche di prova per apparecchiature di trasmissione dati ad alta velocità (HDR) operanti sulla banda ISM di 5,8 GHz. Parte 2: livello applicativo; sottoparte 2: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

(7)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 12813 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).

(8)  Riscossione elettronica dei pagamenti - Valutazione degli apparati di bordo e di terra e per la conformità alla norma ISO 13141 - parte 1: struttura della suite di prova e scopo della prova (TSS&TP).


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/63


REGOLAMENTO (UE) 2020/205 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carni di rettili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare in merito ai requisiti generali e specifici in materia d’igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.

(2)

In particolare, il regolamento (CE) n. 2073/2005 stabilisce criteri di sicurezza alimentare che definiscono l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato. Il regolamento non prevede criteri di sicurezza alimentare per le carni di rettili.

(3)

La relazione di sintesi dell’Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2016 (3), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, afferma che la salmonellosi umana è la seconda malattia di origine alimentare più diffusa nell’Unione, con circa 95 000 casi segnalati ogni anno.

(4)

Nel 2007 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi al consumo umano di carni di rettili (4), da cui emerge che i rettili costituiscono noti serbatoi di Salmonella. Nell’analizzare le pratiche agricole, il parere scientifico rileva un’elevata percentuale documentata di vettori intestinali nei coccodrilli vivi, che corrisponde a un altrettanto elevato tasso di contaminazione delle loro carni fresche e congelate. Il parere scientifico conclude che la Salmonella è considerata il principale pericolo batterico che può presentarsi nelle carni di rettili e che costituisce un rischio grave per la salute pubblica.

(5)

La produzione di carni di rettili nell’Unione è limitata, ma secondo i dati disponibili nella banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sugli scambi internazionali di merci (Comext) (5) le importazioni da paesi terzi di carni e frattaglie commestibili di rettili, fresche, refrigerate o congelate, hanno registrato negli ultimi dieci anni una tendenza al rialzo, con un aumento di oltre il 50 % del quantitativo importato nel periodo 2007-2017 e una media annua di importazioni nell’Unione pari a quasi 100 tonnellate.

(6)

Considerando il potenziale grave rischio per la salute pubblica derivante dall’eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili, è opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare per le carni di rettili nel regolamento (CE)n. 2073/2005. Tale criterio di sicurezza alimentare dovrebbe imporre agli operatori del settore alimentare di adottare misure nelle fasi antecedenti la produzione di carni di rettili, contribuendo a ridurre la presenza di tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la salute pubblica.

(7)

La norma internazionale EN/ISO 6579-1 costituisce il metodo orizzontale per la rilevazione della Salmonella nei prodotti alimentari e nei mangimi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che tale norma costituisca il metodo d’analisi di riferimento per i criteri di sicurezza alimentare relativi alla Salmonella. La norma dovrebbe pertanto essere stabilita quale metodo d’analisi di riferimento per verificare la conformità al criterio di sicurezza alimentare relativo alla Salmonella nelle carni di rettili.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2073/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1.

all’articolo 2, è aggiunta la seguente lettera q):

«q)

«carni di rettili», le carni di rettili di cui all’articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625 (*1) della Commissione

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)»."

2.

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2017;15(12):5077.

(4)  EFSA Journal (2007) 578, 1-55.

(5)  Codici 0208 50 00 e 0210 93 00 della nomenclatura combinata, come definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

1)

al capitolo 1, è aggiunta la seguente riga 1.30:

Categoria alimentare

Microrganismi/loro tossine, metaboliti

Piano di campionamento

Limiti

Metodo d’analisi di riferimento

Fase a cui si applica il criterio

n

c

m

M

«1.30 Carni di rettili

Salmonella

5

0

Non rilevabile in 25 g

EN ISO 6579-1

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;

2)

al capitolo 1, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:

«(2)

Per i punti 1.1-1.24, 1.27 bis, 1.28-1.30 m = M.».

17.2.2020   

IT

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L 43/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/206 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che autorizza l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento quale definito all’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione (2) stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.

(3)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(4)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.

(5)

Il 30 gennaio 2019 e il 28 marzo 2019 le società Nestec York Ltd. e Cabosse Naturals NV. («i richiedenti») hanno presentato alla Commissione la notifica dell’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. («polpa di cacao») quale alimento tradizionale da un paese terzo ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. I richiedenti chiedono che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. siano consumati in quanto tali o come ingredienti dalla popolazione in generale.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, la Commissione ha chiesto ai richiedenti ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 12 aprile 2019 e il 20 giugno 2019.

(7)

I dati forniti dai richiedenti dimostrano che la polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. hanno una storia di uso sicuro come alimenti in Brasile.

(8)

A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 maggio 2019 e il 20 giugno 2019 la Commissione ha inoltrato le notifiche valide agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).

(9)

Entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 gli Stati membri o l’Autorità non hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza in merito all’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L.

(10)

La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l’immissione sul mercato dell’Unione della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. e aggiornare l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La polpa, il succo di polpa e il succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L., come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. (alimento tradizionale da un paese terzo)

Non specificato

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», «succo di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)» o «succo concentrato di polpa di cacao (Theobroma cacao L.)», a seconda della forma usata.»

 

(2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Polpa, succo di polpa, succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L.

(alimento tradizionale da un paese terzo)

Descrizione/Definizione

L’alimento tradizionale è la polpa del frutto della pianta di cacao (Theobroma cacao L.), ovvero la «sostanza acquosa, mucillaginosa e acida nella quale sono inseriti i semi».

Per ottenere la polpa del frutto del cacao è necessario aprire le cabosse e separare successivamente le bucce e le fave; la polpa è poi sottoposta a pastorizzazione e congelamento. Il succo di polpa di cacao e/o il succo concentrato di polpa di cacao sono il prodotto di un processo di trasformazione (trattamento enzimatico, pastorizzazione, filtrazione e concentrazione).

Composizione tipica della polpa di cacao, del succo di polpa di cacao e del succo concentrato di polpa di cacao

Proteine (g/100 g): 0,0 - 2,0

Grassi totali (g/100 g): 0,0 - 0,2

Zuccheri totali (g/100 g): > 11,0

Grado Brix (° Brix): ≥ 14

pH: 3,3 - 4,0

Criteri microbiologici

Conteggio totale su piastra (aerobico): < 10 000 CFU (1)/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella: assenza in 25 g»


(1)  CFU: unità formanti colonie.


17.2.2020   

IT

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L 43/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/207 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca disposizioni di applicazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni di sanità pubblica e degli animali per le importazioni di alimenti per animali da compagnia.

(2)

Le prescrizioni per l’importazione e il transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabiliti nell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, che comprende l’elenco dei paesi terzi di cui alla riga 12 della tabella 2.

(3)

Le autorità competenti del Regno dell’Arabia Saudita hanno fornito alla Commissione garanzie che il Regno dell’Arabia Saudita è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie, e sufficienti garanzie per i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuti dal pollame. È pertanto giustificato aggiungere l’Arabia Saudita all’elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia possono essere importati e transitare nell’Unione.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificata conformemente al testo riportato all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

«12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi:

 

(JP) Giappone

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan

 

(SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

a)

Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»


17.2.2020   

IT

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L 43/72


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/208 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2), che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, prescrive l’utilizzo di metodi operativi specifici per lo scambio di dati tra apparecchiature di bordo e apparecchiature di terra. Tali metodi operativi devono essere applicati in modo uniforme per garantire l’interoperabilità e la continuità delle operazioni.

(2)

Il documento Eurocae ED-120 «Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace» è stato recentemente sottoposto a revisione al fine di eliminare qualsiasi riferimento al messaggio Downlink Message (DM) 89 «MONITORING [unit name] [frequency]» come necessario per sostenere le operazioni di collegamento dati. L’attuale riferimento al documento ED-120 che figura nel regolamento (CE) n. 29/2009 non è più adeguato per rispecchiare l’evoluzione delle norme e dei principi operativi, né per sostenere le operazioni di collegamento dati di aeromobili certificati dotati di funzionalità ATM rafforzate.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le norme tecniche minime di cui al regolamento (CE) n. 29/2009, alle quali gli operatori di aeromobili devono conformarsi.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Eurocae ED-120 “Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace”, pubblicata nel maggio 2004, comprendente:

a)

per gli operatori:

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, e modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, o

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, e modifica 3, pubblicata nel settembre 2019;

b)

per i fornitori di ATS:

modifica 1, pubblicata nell’aprile 2007, modifica 2, pubblicata nell’ottobre 2007, e modifica 3, pubblicata nel settembre 2019.»


DECISIONI

17.2.2020   

IT

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L 43/74


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/209 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia

[notificata con il numero C(2020) 962]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana sussiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

A seguito della comparsa di un focolaio di peste suina africana nell’unità regionale di Serres, in Grecia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione (4) è stata adottata a seguito dell’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Grecia, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/181 la situazione epidemiologica in Grecia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nell’unità regionale di Serres; di conseguenza la Grecia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Grecia, in collaborazione con tale Stato membro. Tali zone di protezione e di sorveglianza tengono conto dell’attuale scenario epidemiologico in detto Stato membro.

(8)

Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(9)

È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/181 e sostituirla con la presente decisione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2020.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione, del 7 febbraio 2020, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia (GU L 37 del 10.2.2020, pag. 8).


ALLEGATO

Grecia

Aree di cui all’articolo 1

Scadenza di applicazione

Zona di protezione

Comune di Visaltias (unità regionale di Serres)

6 aprile 2020

Zona di sorveglianza

Nell’unità regionale di Salonicco:

comune di Lagada,

comune di Volvis.

Nell’unità regionale di Serres:

comune di Iraklia,

comune di Serron,

comune di Amfipolis,

comune di Emmanouil Pappa,

comune di Neas Zichnis.

6 aprile 2020


17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/210 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2020) 963]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame situate in alcuni Stati membri e dell’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/47 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell’allegato di detta decisione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.

(3)

L’allegato della decisione di esecuzione 2020/47 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione (5), a seguito di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 rilevati nel pollame in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(4)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/175 la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui è tenuto pollame nel distretto di Ostróda.

(5)

Inoltre la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un’azienda in cui è tenuto pollame nel distretto di Hohenlohe.

(6)

I nuovi focolai comparsi in Polonia e in Germania sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e le autorità competenti di tali Stati membri hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Polonia e dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE ed ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di detti Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Polonia e la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 e inserire nuove zone di protezione e sorveglianza per la Germania.

(9)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Polonia e dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.

(11)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/175 della Commissione, del 6 febbraio 2020, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 23).


ALLEGATO

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati, di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione di Vysočina:

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

10.2.2020

Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

28.2.2020

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

28.2.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Komárom-Esztergom megye:

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

17.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

8.2.2020

Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Regione di Nitra:

Comuni: Zbehy, Čajakovce

30.1.2020

Regione di Trnava:

Comune: Cífer

10.2.2020

Regione di Pezinok:

Comune: Jablonec

10.2.2020

Regione di Čadca:

Comuni: Stará Bystrica, Radôstka

18.2.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia; Nowy Orzechów, Stary Orzechów

29.1.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

29.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wsie Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

26.1.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

8.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

13.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

20.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin,

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

5.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

15.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

20.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

8.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

9.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

20.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

4.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy połozona na zachód od drogi nr 919

20.2.2020

Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

13.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

13.2.2020

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Cechia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione di Vysočina:

Blažejovice u Rozsoch (742414), Bolešín (781037), Bor u Nedvědice (747114), Bratrušín (617008), Brťoví (733407), Bukov na Moravě (615757), Bystřice nad Pernštejnem (616958), Býšovec (617211), Čtyři Dvory (733415), Dolní Rožínka (630098), Domanín u Bystřice nad Pernštejnem (630616), Domanínek (617075), Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem (616982), Hluboké u Dalečína (624471), Horní Rožínka (643980), Hrdá Ves (782483), Chlébské (748498), Chlum (651605), Jabloňov (781363), Josefov u Rožné (742881), Karasín (794970), Kobylnice nad Svratkou (669580), Korouhvice (651613), Koroužné (669598), Kovářová (773549), Lesoňovice (680265), Malé Tresné (741981), Milasín (615765), Moravecké Pavlovice (698571), Pivonice u Lesoňovic (680273), Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem (733423), Rodkov (630110), Rovečné (741990), Rozsochy (742431), Rožná (742899), Sejřek (747131), Skorotice (748501), Smrček (617229), Střítež u Bukova (615773), Věchnov (777544), Velké Tresné (742007), Věstín (781045), Věstínek (781053), Věžná na Moravě (781380), Vír (782491), Vojetín u Rozsoch (742449), Zlatkov (742902), Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem (794988)

17.2.2020

Borovec (763446), Dolní Čepí (773514), Horní Čepí (773522), Kozlov u Lesoňovic (680257), Lískovec u Nedvědice (773557), Olešnička (763454), Štěpánov nad Svratkou (763462), Švařec (669601), Ujčov (773565), Vrtěžíř (763471)

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Regione della Moravia meridionale:

Bedřichov (601373), Běleč u Lomnice (601918), Brumov u Lomnice (613053), Crhov u Olešnice (617920), Černovice u Kunštátu (620602), Černvír (620661), Doubravník (631388), Hluboké u Kunštátu (639672), Hodonín u Kunštátu (640409), Klokočí u Olší (711128), Křeptov (601926), Křížovice (676675), Křtěnov u Olešnice (676691), Lhota u Olešnice (681202), Louka (687189), Maňová (719358), Nedvědice pod Pernštejnem (702307), Ochoz u Tišnova (709441), Olešnice na Moravě (710415) – část katastrálního území západně od komunikace č. 362 (ul. Rovečínská-Generála Čápka), Olší u Tišnova (711144), Osiky (713112), Pernštejn (702315), Rakové (711152), Rozseč nad Kunštátem (742317), Strhaře (756881), Synalov (761753), Tasovice (765112)

17.2.2020

Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Hohelohenkreis:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Bretzfeld

Adolzfurt

Scheppach

Rappach

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen

Bitzfeld

Verrenberg

Windischenbach

Pfedelbach

Geddelsbach

Unterheimbach

Obersulm

Waldbach

Dimbach

Schwappach

Beginnend im Nordosten an der Gemarkungsgrenze Bitzfeld Schnittpunkt A6 weiter an der Gemarkungsgrenze südlich bis zur L 1036

Nach Osten entlang Feldweg am Gewann Unteress Gässle entlang zum Schnittpunkt der Eisenbahnlinie HN-Waldenberg und der K2336

Auf der K2336 durch Verrenberg bis zur T-Kreuzung

auf Höhe des Funkturms abbiegend auf einem Feldweg nach Süden Richtung Golberhöfe

Bis Einmündung auf die Golbergstraße

Auf der Golbergstraße in Windischenbach bis zur Einmündung auf die L1036

Auf der L1036 nach Süden bis zum Ortsausgang Windischenbach bis zur Kreuzung Adolzfurter Straße

Weiter auf Adolzfurter Straße nach Osten bis zur Einmündung Burghofstraße

Auf der Burghofstraße 350 m nach Süden

An der Kreuzung auf einem Feldweg 250 m weiter Richtung Südosten

Weiter auf dem Feldweg zwischen den Gewannen Wolfsbül und Holzbühl Richtung Süden

Auf diesem Feldweg weiter durch das Waldgebiet Spörershölzle bis zum Feldweg In der Lohklinge

Auf dem Feldweg In der Lohklinge bis zur K 2346 in Buchhorn

Abbiegend auf die K2346 nach Südwesten durch Buchhorn

Auf der K2346 bis zum Aussiedlerhof Fleisch am Höhenweg

Dort abbiegend auf einen Feldweg Richtung Westen 500 m zwischen den Gewannen Große Äcker und Hintere Halden

Nach 500 m Abbiegend nach Süden

An der Gemarkungsgrenze Pfedelbach und Geddelsbach nach Westen auf einem Feldweg nordwestlich vorbei an den Ausiedlerhöfen Hintere Halden

Am Gebäude Geddelsbacher Helden 28 auf den Weg Richtung Westen bis zum Haus Geddelsbacher Helden 24

Am Haus Geddelsbacher Helden 24 abbiegend Richtung Süden auf einem Feldweg bis zur Einmündung auf die K 2345

Querung der K2345

Weiter auf dem Feldweg Richtung Unterheimbach bis zur Einmündung auf die L 1090 in Unterheimbach

Auf der L1090 Richtung Südosten bis zur Schulstraße am Sportplatz

Nach der Sporthalle auf einer gedachten Linie 1,3 Km Richtung Westen bis zu einem Bach

An dem Bach 80 m entlang Richtung Süden von dort 280 m auf einer gedachten Linie nach Südwest zum nächsten Waldweg

Auf dem Waldweg 130 m nach Nordwesten im Wald Sandrain

Zwischen dem Wald Sandrain und Salenwald 1 km Richtung Südosten

Durch die Otterklinge nach Südwest bis zum Bach in der Rauchklinge

Entlang der der Gemarkungsgrenze Adolzfurt einschließend bis zur Gemeindegrenze Obersulm

Entlang der Gemeindegrenze Bretzfeld/Obersulm nach Nordwest, Bretzfeld einschließend, bis zur Feldwegkreuzung Steigwald und Eulenklinge

Von dort auf einem Feldweg Richtung Ortseingang Affaltrach

Von dort entlang eines Bachlaufs nach Norden zur L 1035, Affaltrach ausschließend

Querung der L 1035

Weiter entlang am Mittelbach bis zum Ortseingang Affaltrach, dort am Ortsrand entlang nach Norden zur K 2110, Affaltrach ausschließend

Auf der K1035 Richtung Nordosten bis zur Gemeindegrenze Obersulm/Bretzfeld, Bretzfeld einschließend

Auf einer gedachten Linie 300 m in Nordwestlicher Richtung zum Waldrand Buchhau, Gewann Sperbelhau nördlich einschließend

Am Waldrand entlang Richtung Nordwesten bis zur Querung eines Wassergrabens

Von hier auf einer gedachten Linie nach Norden, westlich der Ortschaft Waldbach, Waldbach einschließend bis zur K 2341

Querung der K 2341

Auf einer gedachten Linie Richtung Nord-Nordost bis zum Dimbach

Auf einem Feldweg 300 m nach Nordwest, von dort auf einem Feldweg nach Nordosten bis zur A6

Querung der A6

Auf der Schwarzenbergstraße bis zur Ringstraße, Ostliche Teile von Schwappach einschließend

Auf der Ringstraße nach Norden bis zur Kreuzung L1089

Weiter auf der Moosbachstraße Richtung Norden bis zum Kreisverkehr der L1036

Vom Kreisverkehr Richtung Osten auf L1036 bis zur A6

Auf der A6 Richtung Osten bis Startpunkt

Dal 29.2.2020 all’8.3.2020

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Westernbach (Gemeinde Zweiflingen)

Baumerlenbach, Unterohrn, Verrenberg, Öhringen, Büttelbronn, Eckartsweiler, Cappel (Stadt Öhringen)

Pfedelbach, Windischenbach, Oberohrn, Harsberg (Gemeinde Pfedelbach)

Siebeneich (Gemeinde Bretzfeld)

Folgende Gemarkungen sind teilweise im Beobachtungsgebiet und im Sperrbezirk enthalten, die genaue Abgrenzung ist der Beschreibung des Sperrbezirks zu entnehmen:

Bitzfeld, Geddelsbach, Unterheimbach, Waldbach, Dimbach, Schwabbach (Gemeinde Bretzfeld)

Verrenberg (Stadt Öhringen)

Windischenbach, Pfedelbach (Gemeinde Pfedelbach)

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Möglingen und Ohrnberg (Gemeinde Öhringen):

Beginnend ab der Gemarkungsgrenze Möglingen-Kochersteinsfeld-Ohrnberg

vorbei an den Gewannen Hummeläcker und Streich

weitergedacht bis zum nördlichsten Punkt der Kleingartensiedlung (Gewann Streichberg)

Linie weitergedacht bis zur L1045

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Zweiflingen:

über die Gewanne Schießäcker einmündend in den Feldweg am Waldrand unterhalb des Gewanns Weite Gruben dann in gleicher Richtung weiterführend bis zur Schießhofer Straße, die Schießhofer Straße Richtung Süden bis Pfahlbach

dann entlang der K2330 bis zum Limes Blick Zweiflingen

nach Osten abbiegend entlang der Kärcher Straße am Golfplatz vorbei bis zum Kreisel L1050

weiter nach Süden auf der L1050 bis zur Einmündung K2354

weiter entlang der K2354, die A6 querend

Teilweise enthalten sind die Gemarkungen Neuenstein und Obersöllbach:

bis nach dem Gewann Wachtbaumäcker in Richtung Neuenstein,

dann abbiegend in Richtung Südwesten,

dann 2. Feldweg links abbiegend

dann entlang des Wegs zwischen den Baugebieten Riedweg Teil 1 und Teil 2 nach Süden, die Bahnlinie queren, südlich vorbei am Wohngebiet Steigerbrünnle

Linie weiter gedacht am Sportgelände vorbei bis zur Brücke über den Epbach (Bergstraße)

dann die L1051 und L1036 queren, dann auf die K2357 bis zur Gemarkungsgrenze Obersöllbach-Eschelbach

entlang des Gewanns Obere Halde die K2355 und das Gewann Bühl querend

dann weiter Richtung Süden in Richtung Pfaffenberg

östlich vorbei am Pfaffenberg, die Gemeindegrenze nach Öhringen querend

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Michelbach:

den Weg weiter bis Rohrklinge

dann weiter Richtung Süden durch die Gewanne Brenntenholz und Erlen

dann die K2387 kreuzen, weiter in Richtung Süden nach Mittelsteinbach durch das Gewann Koppenwiesenschlag,

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Untersteinbach:

weiter in Richtung Süden durch die Gewanne Holderberg und Göttele

östlich an Mittelsteinbach vorbei auf den Herdenweg, dann bis zum Wasserhochbehälter vor Untersteinbach

dann Weiter Richtung Süden an der Siedlungsgrenze bis zur Straße In der Heid

dann weiter entlang des Wegs in Richtung Süden bis zur Schuppacher Straße (K2360)

auf K2360 weiter bis Floßholz, dann entlang des Wegs parallel zum Lohklingenbach in Richtung Südwesten bis ca. 150 m vor der Kehre zur Kreisgrenze SHA

8.3.2020

BADEN-WÜRTTEMBERG, Kreis Heilbronn:

Teilweise enthalten sind die Flur Eschenau:

Von Landkreisgrenze Heilbronn Landkreis entlang Köberleweg Richtung Eschenau

entlang des Michelbach bis zur Straße Eschenauer Berg

östlich der Bebauung zur K2110

entlang der K2110 bis zur Landkreisgrenze

Dal 29.2.2020 all’8.3.2020

Folgende Gemeinden sind vollständig enthalten:

Löwenstein

Lehrensteinsfeld

Ellhofen

Langenbrettach

Eberstadt

Wüstenrot

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Grantschen (Gemeinde Weinsberg)

Wimmental (Gemeinde Weinsberg)

Cleversulzbach (Gemeinde Neuenstadt)

Teilweise enthalten ist die Gemeinde Obersulm:

ausgenommen: der im Sperrbezirk liegende Teil

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Unterheinriet (Gemeinde Untergruppenbach):

An der Gemeindegrenze zwischen Sandberg und Vorhof in westlicher Richtung bis zur Forststraße;

auf Feldweg nördlich von Vorhof Richtung Waldrand, entlang bis zur Schozach;

nördlich am Braunenwald entlang Zufluss zur Schozach;

westlich entlang Waldrand bis zur Wegkreuzung unterhalb Hagelsberg;

entlang Forstweg in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Lehrensteinsfeld

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Weinsberg (Gemeidne Weinsberg):

Gemeindegrenze zu Lehrensteinsfeld an der A81 entlang in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Eberstadt

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Neuenstadt (Gemeinde Neuenstadt):

Gemeindegrenze Eberstadt Feld/Forstweg von Buchhorn Richtung Neuenstadt –Daistler;

bei den Aussiedlerhöfen in westlicher Richtung bis zum Limbach;

vom Limbach zur Cleversulzbacherstraße weiter zur K2007 bis zur Öhringerstraße über die A81 bis zur Kocher

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Gochsen (Gemeinde Hardthausen):

von der A81 zur Kocher am Fluss entlang bis Buchsmühle;

Feldweg nördlich des Sportplatz Richtung Hintere Berge – Dörnet – Bühl – Lampoldshausenerstraße – Feldweg westlich zur K2014;

südlich des Gänskirchhofs in westlicher Richtung zur Landkreisgrenze

8.3.2020

BADEN WÜRTTEMBERG, Kreis Schwäbisch-Hall:

Folgende Gemarkungen sind vollständig enthalten:

Ammertsweiler (Gemeinde Mainhardt)

Teilweise enthalten ist die Gemarkung Geißelhardt (Gemeinde Mainhardt):

Von der Gemarkungsgrenze (Ammertsweiler/Geißelhardt) links entlang der L1050 bis zur Abzweigung Streithag

gesamter Ortsteil Streithag

von Streithag Richtung Waldrand Lohklingen Wald, links entlang des Waldrandes bis zur Kreisgrenze Schwäbisch-Hall

8.3.2020

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Komárom-Esztergom megye:

Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú köráltal határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területei

26.2.2020

Ács és Bábolna települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846, a 47.690195 és a 17.995825, valamint a 47.686220 és a 17.987319 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Dal 18.2.2020 al 26.2.2020

Győr-Moson-Sopron megye:

Bőny, Nagyszentjános és Rétalap települések közigazgatási területeinek a 47.687049 és a 17.989846 valamint 47.690195 és 17.995825 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területei

26.2.2020

Hajdú-Bihar megye:

Álmosd, Bagamér, Monostorpályi, Pocsaj, Újléta és Vámospércs és települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 10 km sugarú körön belül és a védőkörzeten kívül eső területei

17.2.2020

Kokad és Létavértes települések közigazgatási területeinek a 47.387114 és a 21.9118493 GPS-koordináták által meghatározott pont kürüli 3 km sugarú körön belül eső területei

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Regione di Nitra:

Comuni della regione di Nitra: Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince, Šurianky, Hruboňovo, Jelšovce, Ľudovítová, Výčapy-Opatovce, Podhorany, Lužianky, Lehota, Alekšince, Lukáčovce, Rišňovce

Parti della città di Nitra: Dražovce, Zobor, Chrenová, Kynek

8.2.2020

Comuni della regione di Nitra:

Città di Komarno, parte di Nová Stráž, parte del comune di Žitná na Ostrove

26.2.2020

Comuni: Zbehy, Čajakovce

Dal 31.1.2020 all’8.2.2020

Regione di Topoľčany:

Comune: Koniarovce

8.2.2020

Regione di Trnava:

Comune: Cífer

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Comuni: Città di Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Borová, Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice

17.2.2020

Regione di Senec:

Comuni: Blatné, Kaplná, Igram, Čataj

17.2.2020

Regione di Pezinok:

Comune: Jablonec

Dall’11.2.2020 al 17.2.2020

Comuni: Báhoň, Štefanová, Budmerice, Vištuk, Šenkvice

17.2.2020

Regione di Galanta:

Comune: Veľký Grob

19.2.2020

Regione di Čadca:

Comuni: Stará Bystrica, Radôstka, Vychylovka

Dal 19.2.2020 al 27.2.2020

Comuni: Klubina, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Dunajov

27.2.2020

Regione di Žilina:

Comuni: Lutiše, Horná Tižiná

27.2.2020

Regione di Kysucké Nové Mesto:

Comune: Lodno, parte dei comuni: Kysucký Lieskovec, Horný Vadičov

27.2.2020

Stato membro: Polonia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

W województwie lubelskim, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim, parczewskim, włodawskim:

1.

W powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

2.

Wpowiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark; Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska;

3.

Wpowiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Pierwsze, Rozpłucie Drugie;

4.

W powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Bohutyn, Lipniak, Pasieka, Zbójno;

5.

W powiecie parczewskim w gminie Dębowa Kłoda miejscowości: Białka, Makoszka, Uhnin,

6.

W powiecie parczewskim w gminie Parczew: miejscowości: Babianka, Tyśmienica;

7.

W powiecie włodawskim w gminie Urszulin: miejscowości: Jamniki, Łomnica, Zawadówka

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim:

W gminie Uścimów miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowy Orzechów, Stary Orzechów

Dal 30.1.2020 al 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, zamojskim

1.

W powiecie krasnostawskim miasto Krasnystaw;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Piaski Szlacheckie, Widniówka;

3.

W powiecie krasnostawskim gmina Izbica (bez obszaru zapowietrzonego);

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew;

5.

W powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia;

6.

W powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości: Rudka, Siennica Królewska Duża;

7.

W powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów;

8.

W powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitanecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.

7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim:

1.

W gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno – wschodnia część miejscowości Tarnogóra położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L;

2.

W gminie Krasnystaw miejscowości: Latyczów, Małochwiej Mały;

3.

W gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska;

4.

W gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów.

Dal 30.1.2020 al 7.2.2020

W województwie lubelskim, w powiatach: krasnostawskim, lubelskim, świdnickim

1.

W powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowin, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś, Władysławin;

2.

W powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby;

3.

W powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów, Czysta Debina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów;

4.

W powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie;

5.

W powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga;

6.

W powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość: Antoniówka;

7.

W powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmuntów.

7.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

Pozostała część gminy Przygodzice bez obszaru zapowietrzonego,

2.

Pozostała część gminy Ostrów Wielkopolski bez obszaru zapowietrzonego,

3.

gmina Raszków,

4.

gmina Odolanów.

4.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sobótka, Borowiec, Gutów, Górzenko, Górzno, Biniew, Szczury, Kwiatków, Lewkowiec, Stary Staw, Karski, Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry

2.

W gminie Raszków miejscowości: Grudzielec, Nowy Grudzielec, Korytnica, Szczurawice,

3.

W gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Pawłówek, Gałązki Wielkie, Kotowiecko, Żakowice, Głóski, Droszew, Gałązki Małe, Trkusów, Miedzianów, Boczków, Kurów, Kościuszków, Gniazdów, Fabian, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki, Nowe Skalmierzyce, Biskupice Ołoboczne, Bilczew

4.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Latowice-Kęszyce, Parczew, Bibianki

5.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Osiedle, Strugi, Trzcieliny, Szkudlarka, Dębnica, Olendry, Smardów, Bogufałów, Chynowa, Chynowa Lipie, Klady, Opłotki;

6.

W gminie Odolanów miejscowości: Chujary, Pustkowie, Gorzyce Male, Egipt, Madera I, Parcele, Harych, Zieluchowiec, Chałupki, Huta, Żuraw, Szmata, Nadstawki, Grochowiska, Papiernia

7.

W gminie Sieroszewice miejscowości: Parczew, Westrza, Zmyślona

8.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice, Wtórek, Trąba, Kąkolewo, Bagatela, Czekanów, Baby, Michałków, Gręblów, Madera II, Biedrusko,

17.2.2020

Część gmin Ostrów Wielkopolski i Przygodzice odgraniczone: od północy od przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim, dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w miejscowości Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi nr 445 i ciekiem wodnym przez las i niezamieszkałą część ulicy Kwiatowej w miejscowości Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą długą w miejscowości Topola Wielka do miejscowości Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ulicy Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ulicy Staroprzygodzkiej do ulicy Siewnej, następnie na północny zachód ulicą Długą w miejscowości Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ulicy Gorzyckiej w miejscowości Ostrów Wielkopolski.

Dal 26.1.2020 al 4.2.2020

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Słaborowice, Lewków, Szczury, Kwiatków, Kołątajew, Franklinów, Młynów, Będzieszyn, Michałków, Czekanów

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość: Wysocko Wielkie

2.

W gminie Przygodzice miejscowości: Janków Przygocki, Przygodzice, Wysocko Małe

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Jelitów, Jaskółki, Radłów, południowa część miejscowości Przybysławice od numeru 144 do nr 35

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Zacharzew, Lamki, Zalesie, Świeligów

3.

Cześć północno - zachodnia miasta Ostrów Wielkopolski od ulicy Miodowej nr 5, Radłowskiej 65 przez ulice Profesora Jachimka, Przymiejską, Krotoszyńską, Owsianą do ulicy Topolowej 62

Dal 14.2.2020 al 23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiatach ostrowskim i krotoszyńskim:

W powiecie ostrowskim:

1.

W gminie Raszków miejscowości: Rąbczyn, Raszków, Pogrzybów, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Biniew, Bieganin, Szczurawice, Walentynów, Niemojewiec, Janków Zaleśny, Sulisław, pozostała cześć miejscowości Przybysławice poza obszarem zapowietrzonym, południowa część miejscowości Korytnica do ulicy Jarocińskiej 6;

2.

W gminie Ostrów Wielkopolski miejscowości: Łąkociny, Daniszyn, Gorzyce Wielkie, Radziwiłłów, Topola Mała, Słaborowice, Franklinów, Lewków, Szczury, Wysocko Wielkie, Cegły, Kołątajew, Karski, Stary Staw, Mazury- część wschodnia do numeru 8, Czekanów- zachodnia część od ulicy Kaliskiej 12, Kwiatków- zachodnia część od numeru 7A

3.

Pozostała część miasta Ostrów Wielkopolski poza obszarem zapowietrzonym

4.

W gminie Przygodzice miejscowości: Topola Wielka, Topola Osiedle, Janków Przygodzki, Wysocko Małe

5.

W gminie Odolanów miejscowości: Nabyszyce, Wierzbno, Tarchały Wielkie, Tarchały Małe, Gorzyce Małe

W powiecie krotoszyńskim:

W gminie Krotoszyn miejscowości: Baszyny, Ugrzele, Janów, Orpiszew, Świnków

23.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Olszówka miejscowości: Drzewce, Młynik, Łubianka, Ostrów Kolonia, Adamin;

2.

W gminie Dąbie miejscowości: Tarnówka Wiesiołowska, Baranowiec, Tarnówka, Zalesie

Dal 6.2.2020 al 14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim:

1.

W gminie Koło miejscowość: Przybyłów, Skobielice;

2.

W gminie Olszówka miejscowości: Zawadka, Krzewata, Przybyszew, Nowa Wioska, Grabina, Dębowiczki, Mniewo, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Szczepanów, Tomaszew, Głębokie, Olszówka, Umień, Złota;

3.

W gminie Kłodawa miejscowości: Górki, Podgajew,

4.

W gminie Dąbie miejscowości: Rośle, Lisice, Krzewo, Karszew, Kupinin, Wiesiołów, Domanin, Cichmiana, Chruścin, Augustynów, Krzykosy, Bród, Lutomirów, Gaj, Rzuchów, Majdany, Ladorudz, Grabina Mała, Chełmno Parcele, Chełmno, Grabina Wielka, Sobótka, Dąbie;

5.

W gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Ponętów Dolny, Grodna, Tarnówka;

14.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

W gminie Ostroróg miejscowości: Zapust, Wielonek, Klemensowo, Rudki Huby, Ostroróg

Dal 16.2.2020 al 25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim:

1.

W gminie Kaźmierz miejscowości: Sokolniki Wielkie, Sokolniki Małe, Wierzchaczewo;

2.

W gminie Ostroróg miejscowosci: Bobulczyn, Oporowo, Kluczewo, Kluczewo Huby, Szczepankowo, Karolewo, Rudki, Piaskowo, Forestowo, Bielejewo, Binino, Dobrojewo;

3.

W gminie Obrzycko miejscowości: Gaj Mały, Karolin, Pęckowo, Ordzin, Koźmin, Dobrogostowo, Lizbona;

4.

W gminie Pniewy miejscowości: Przystanki, Dębina, Buszewko, Buszewo, Dęborzyce, Mielno, Szymanowo, Zajączkowo, Psarski, Nojewo, Psarki, Nosalewo

5.

W gminie Wronki miejscowości: Samołęż, Nowa Wieś, Huby Oporowo, Marianowo, Wierzchocin, Głuchowo

6.

W gminie Szamotuły miejscowości: Czyściec, Krzeszkowice, Kamionka, Otorowo, Lipnickie Huby, Lipnica, Brodziszewo, Emilianowo, Gałowo, Jastrowo, Ostrolesie, Koźle, Śmiłowo, Szamotuły

25.2.2020

W województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim

W gminie Chrzypsko Wielkie miejscowość Orle Wielkie

25.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim:

W gminie Wolsztyn miejscowości: Berzyna, Stary Widzim Piekiełko, Adamowo Piekiełko, Kębłowo Kolonia, część miejscowości Niałek Wielki położona na południe od drogi nr 32

Dal 21.2.2020 al 29.2.2020

W województwie wielkopolskim w powiatach wolsztyńskim i grodziskim:

W powiecie wolsztyńskim:

1.

W gminie Wolsztyn miejscowości: Stary Widzim, Świętno, Stradyń, Obra, Wroniawy, Stara Dąbrowa, Adamowo, Gościeszyn, Błocko, Tłoki, Wolsztyn, Karpicko, Nowe Tłoki, Chorzemin, Powodowo, Nowa Obra, Nowa Dąbrowa, Krutla, Nowy Młyn, Zdrogowo, Świętno, część miejscowści Niałek Wielki położona na północ od drogi nr 32;

2

W gminie Przemęt miejscowości: Solec, Solec Nowy, Mochy;

3

W gminie Siedlec miejscowości: Jaromierz, Jażyniec, Kiełkowo, Żodyń, Siedlec, Kiełpiny Kolonia

W powiecie grodziskim:

W gminie Rakoniewice miejscowości: Głodno, Cegielsko Adolfowo, Łąkie, część miejscowości Rostarzewo położona na zachód od ulic Topolowej i Ogrodowej

29.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim

W gminie Kargowa miejscowości: Obra Dolna, Nowy Jaromierz

29.2.2020

W województwie łódzkim, w powiatach łęczyckim, poddębickim:

1.

W powiecie łęczyckim w gminie Świnice Warckie miejscowości: Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chorzepinek, Chwalborzyce, Góry Chwalborskie, Hektary, Kaznów, Kaznówek, Kozanki Podleśne, Kraski, Miniszew, Odrada, Polusin, Wyganów, Wylazłów, Zbylczyce;

2.

W powiecie łęczyckim w gminie Grabów miejscowości: Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Ciasna, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Jamy, Janów, Jastrzębia, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kobyle, Kontrowers, Kotowice, Leszno, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Pokrzywnia, Polamy, Probostwo, Pruchyniec, Rybnik, Smardzew, Smardzew-Osada, Stanisławki, Zachciałki, Źrebięta;

3.

W powiecie poddębickim w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka, Czepów, Czepów Górny, Czepów Średni, Grodzisko, Jaszczurów, Kozia nóżka, Lekaszyn, Osina, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Sachalina, Skotniki, Wilamów, Wilamówka, Żabieniec

14.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim:

1.

W gminie Myślibórz miejscowości: Rościn, Rościnko, Rokicienko, Gryżyno, Dąbrowa-osada, Nawrocko, Iłowo, Wrzelewo, Pszczelnik;

2.

W gminie Dębno miejscowość: Juncewo

Dal 9.2.2020 al 17.2.2020

W województwie zachodniopomorskim w powiatach myśliborskim i gryfińskim:

1.

W powiecie myśliborskim w gminie Myślibórz miejscowości: Wierzbnica, Myślibórz, Myśliborzyce, Kolonia Myśliborzyce, Klicko, Dąbrowa, Zgoda, Sobienice, Listomie, Kruszwin, Golenice, Jezierzyce, Pacynowo, Straszym, Golenicki Młyn, Pniów, Chłopowo, Dalsze, Golczew, Podłążek, Wierzbówek, Pluty, Płośno, Turzyniec, Mirawno, Zarzece, Jarużyn, Nawojczyn, Czerników, Sarbinowo, Mączlino, Utonie, Chłopówko,

2.

W powiecie myśliborskim w gminie Dębno miejscowości: Dolsk, Borne, Turze, Różańsko, Ostrowiec, Dyszno, Warnice, Krężelin, Borówno, Przylaszczka, Grzybno, Piołunek, Radzicz, Sulisław;

3.

W powiecie gryfińskim w gminie Trzcińsko-Zdrój: Piaseczno, Stołeczna, Tchórzno, Dobropole, Wesoła, Babin

17.2.2020

W województwie lubuskim w powiecie gorzowskim:

W gminie Lubiszyn miejscowości: Mystki, Smoliny, Staw, Podlesie, Zacisze, Gajewo

17.2.2020

W województwie dolnośląskim w powiatach legnickim i złotoryjskim:

1.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Strupice, Budziwojów, Dzwonów, Gołocin, Pawlikowice;

2.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowość: Brochocin;

3

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Podolany, Kolonia Kwiatów m. Lubiatów,

Dal 10.2.2020 al 18.2.2020

1.

W powiecie legnickim miasto Chojnów,

2.

W powiecie legnickim w gminie Chojnów miejscowości: Biała, Dobroszów, Goliszów, Gołaczów, Jerzmanowice, Konradówka, Michów, Niedźwiedzice, Osetnica, Piotrowice,

3.

w powiecie legnickim w gminie Miłkowice miejscowości: Goślinów, Gniewomirowice, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnica, Ulesie,

4.

W powiecie legnickim w gminie Krotoszyce miejscowości: Czerwony Kościół, Jaszków, Krotoszyce, Pawłowice Małe, Szymanowice, Wilczyce,

5.

W powiecie złotoryjskim w gminie Zagrodno miejscowości: Jadwisin, Łukaszów, Modlikowice, Wojciechów, Zagrodno,

6.

W powiecie złotoryjskim w gminie Złotoryja miejscowości: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, Kopacz, Kozów, Lubiatów bez kolonii Kwiatów, Nowa Wieś Złotoryjska, Pyskowice, Rokitnica, Rzymówka, Wyskok, Wysocko.

18.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie iławskim

W gminie Zalewo miejscowości: Rąbity, Międzychód, Zatyki, Surbajny, Koziny, Kupin, Rudnia

Dal 21.2.2020 al 29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach iławskim, ostródzkim:

Powiat iławski:

W gminie Zalewo miejscowości: Karpowo, Śliwa, Dajny, Barty, Pozorty, Girgajny, Mazanki, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Jaśkowo, Wielowieś, Boreczno, Duba, Mozgowo, Huta Wielka, Skitławki, Urowo, Gubławki, Wieprz, Matyty, Polajny, Jerzwałd, Rucewo, Kiemiany, Dobrzyki, Witoszewo, Gajdy, Półwieś, Zalewo, Bajdy, Sadławki, Bądki, Bednarzówka, Brzeziniak, Jezierce, Bukowiec, Likszajny, Tarpno, Nowe Chmielówko

Powiat ostródzki:

1.

W gminie Małdyty miejsowości: Wielki Dwór, Jarnołtowo, Fiugajki, Drynki, Pleśno, Leszczynka Mała, Linki, Klonowy Dwór, Plękity, Smolno, Kanty, Bagnity, Wodziany, Surzyki Małe, Surzyki Wielkie;

2.

W gminie Miłomłyn miejscowości: Skarpa, Ligi

29.2.2020

W województwie pomorskim w powiecie sztumskim:

W gminie Stary Dzierzgoń od granicy województwa pomorskiego wzdłuż drogi łączącej miejscowości Bajdy-Przezmark do miejscowości Przezmark, następnie po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 519 wzdłuż jeziora Motława Wielka do miejscowości Danielówka, dalej drogą leśną do jeziora Witoszewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

29.2.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiecie ostródzkim:

W gminie Grunwald miejscowości: Góry Lubiańskie, Zybułtowo, Lubian, Mielno, Stębark

Dal 5.3.2020 al 13.3.2020

W województwie warmińsko – mazurskim w powiatach: ostródzkim, działdowskim, nidzickim, olsztyńskim:

1.

w powiecie ostródzkim:

w gminie Grunwald miejscowości: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka,

w gminie Dąbrówno miejscowości: Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek;

2.

w powiecie działdowskim w gminie Działdowo miejscowość Jankowice;

3.

w powiecie nidzickim w gminie Kozłowo miejscowości: Browina, Turowo, Turówko, Wronowo;

4.

w powiecie olsztyńskim w gminie Olsztynek miejscowości: Czarci Jar, Dębowa Góra, Drwęck, Gąsiorowo Olsztyneckie, Gibała, Gierdałki, Jadamowo, Juńcza, Królikowo, Lichtajny, Lutek, Nowa Wieś Ostródzka, Pawłowo, Sitno, Waplewo, Warglewo

13.3.2020

W województwie śląskim w powiecie raciborskim:

W gminie Kuźnia Raciborska, miejscowości: Ruda Kozielska, część miejscowości Rudy położona na zachód od drogi nr 919

Dal 21.2.2020 al 29.2.2020

W województwie śląskim w powiatach raciborskim, rybnickim, gliwickim, w powiecie miejskim Rybnik:

W powiecie raciborskim:

1.

W gminie Kuźnia Raciborska miejscowości: Kuźnia Raciborska, Jankowice, Siedliska, część miejscowości Budziska położona na wschód od ulic Leśnej, Szkolnej, Głównej i Fabrycznej, część miejscowości Rudy położona na wschód od drogi nr 919;

2.

W gminie Nędza, miejscowości: Szymocice, Górki Śląskie, część miejscowości Nędza połozona na wschód od linii kolejowej łączącej miejscowości Racibórz – Kędzierzyn Koźle;

W powiecie rybnickim:

1.

W gminie Lyski miejscowości: Bogunice, Zwonowice, Sumina, Lyski, część miejscowości Adamowice położona na północ od ulic: Jana III Sobieskiego, Rybnickiej i Rolnej, część miejscowości Nowa Wieś położona na północ od ulicy Rybnickiej do drogi nr 923;

2.

W gminie Gaszowice: część miejscowości Gaszowice położona na północ od ulic: Łąkowej, Wiejskiej, Rybnickiej, część miejscowości Szczerbice położona na północ od ulic: Rybnickiej, Głównej, Dworcowej;

3.

W gminie Jejkowice: część miejscowości Jejkowice położona na północ od ulic: Głównej oraz Dworcowej;

W powiecie miejskim Rybnik dzielnice: Stodoły, Grabownia, Chwałęcice, Ochojec, część dzielnicy Rybnicka Kuźnia położona na północ od ulicy Podmiejskiej, część dzielnicy Golejów położona na zachód od drogi nr 78 oraz na północ od ulicy Komisji Edukacji Narodowej;

W powiecie gliwickim:

1.

W gminie Sośnicowice miejscowości: Tworóg Mały, Kuźniczka, Trachy, Bargłówka, część miejscowości Sierakowice położona na zachód od ulicy Sierakowskiej na terenach leśnych oraz ulicy Długiej, część miejscowości Smolnica położona na zachód od ulicy Łęgowskiej, część miejscowości Sośnicowice położona na zachód od ulicy Raciborskiej;

2.

W gminie Pilchowice miejscowości: Stanica, część miejscowości Leboszowice położona na zachód od ulic: Smolnickiej i Wiejskiej, część miejscowości Pilchowice na zachód od ulic: Leboszowskiej, Wielopole, Dworcowej oraz ulicy Dolna Wieś, część miejscowości Wilcza położona na północny-zachód od drogi nr 78;

29.2.2020

W województwie opolskim w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:

W gminie Bierawa miejscowości: Solarnia, Kotlarnia, Goszyce, Dziergowice

29.2.2020

Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Județul Maramureș

Oraș Seini

Oraș Seini - localitatea Săbișa

Dal 14.2.2020 al 22.2.2020

Comuna Cicârlău- Localitatea Cicârlău

Comuna Cicârlău - Localitatea Bârgău

Comuna Cicârlău - Localitatea Handalu Ilbei

Comuna Cicârlău - Localitatea Ilba

Oraș Seini- Localitatea Viile Apei

Comuna Ardusat- Localitatea Ardusat

22.2.2020

Județul Satu Mare

Comuna Pomi, localitatea Pomi

Dal 14.2.2020 al 22.2.2020

Comuna Orașu Nou- Localitatea Orașu Nou Vii

Comuna Orașu Nou- Localitatea Racșa Vii

Comuna Pomi- Localitatea Aciua

Comuna Pomi- Localitatea Bicău

Comuna Pomi- Localitatea Borlești

Comuna Apa- Localitatea Apa

Comuna Apa- Localitatea Someșeni

Comuna Crucișor- Localitatea Crucișor

Comuna Crucișor- Localitatea Iegheriște

Comuna Valea Vinului- Localitatea Valea Vinului

Comuna Valea Vinului- Localitatea Roșiori

Comuna Medieșu Aurit- Localitatea Medieș Râturi

Comuna Medieșu Aurit-Localitatea Medieș Vii

Comuna Orașu Nou- Racșa

22.2.2020

Județul Bihor

Comuna Diosig – Localitatea Diosig

17.2.2020

»

Rettifiche

17.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/96


Rettifica dell’indirizzo (UE) 2019/2217 della Banca centrale europea del 28 novembre 2019 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2019/34)

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 332 del 23 dicembre 2019)

Alla pagina 201, allegato I, tabella «Passivo», voce 10.13, colonna «Criterio per la valutazione»:

anziché:

«a)

Costo/valore nominale»

leggi:

«a)

Costo/Valore nominale/Valore attualizzato».